Nel corso del 2024, la Suprema Corte è stata impegnata in una attività di delimitazione del perimetro di operatività di una delle principali novità della riforma del processo civile, costituita dal rinvio pregiudiziale da parte del giudice di merito. Si tratta di uno strumento già presente in altri ordinamenti stranieri, in particolare in quello francese, consistente nella possibilità per il giudice di merito di sottoporre direttamente alla Suprema Corte una questione di diritto, sulla quale deve decidere ed in relazione alla quale ha preventivamente provocato il contraddittorio tra le parti.
A differenza di quanto previsto in altri Paesi, nell’ordinamento italiano non era presente alcun istituto volto a fornire una visione globale del contenzioso emergente nei tribunali e nelle corti d’appello, al fine di anticipare il possibile contenzioso futuro dinanzi alla Corte di cassazione, di misurarne l’urgenza e di tener conto dell’eventuale carattere seriale delle controversie, per poterne assicurare una trattazione congiunta. Al fine di colmare questa lacuna, il d.lgs. n. 149 del 2022 ha introdotto l’art. 363-bis c.p.c., rubricato «Rinvio pregiudiziale», secondo cui il giudice di merito, con ordinanza e dopo aver sentito le parti costituite, può disporre il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di cassazione per la risoluzione di una questione esclusivamente di diritto necessaria per la decisione della controversia.
Il primo comma dell’art. 363-bis c.p.c. elenca, poi, le caratteristiche che la questione di diritto deve avere, per l’utile accesso allo strumento in esame e segnatamente: 1) che la questione sia necessaria alla definizione anche parziale del giudizio; 2) che non sia stata ancora risolta dalla Corte di cassazione; 3) che la questione presenti gravi difficoltà interpretative; 4) che sia suscettibile di porsi in numerosi giudizi.
Il secondo comma dell’articolo in esame descrive le caratteristiche dell’ordinanza di rimessione, prevedendo che la stessa debba essere motivata (analogamente a quelle con cui viene sollevata una questione di legittimità costituzionale) e, in particolare, con riferimento al requisito delle gravi difficoltà interpretative, richiede che venga data indicazione delle diverse interpretazioni possibili. Il deposito dell’ordinanza che dispone il rinvio pregiudiziale comporta, inoltre, la automatica sospensione del procedimento di merito, ma la disposizione fa salvo il compimento degli atti urgenti e dell’attività istruttoria non dipendente dalla soluzione della questione oggetto del rinvio pregiudiziale.
Il terzo comma, infine, introduce una sorta di filtro delle ordinanze di rimessione da parte del Primo presidente della Corte di cassazione, il quale, ricevuti gli atti, entro il termine di novanta giorni, valuta la sussistenza dei presupposti previsti dalla norma. In caso di valutazione positiva, assegna la questione alle sezioni unite o alla sezione semplice (secondo le ordinarie regole di riparto degli affari) mentre, in caso di valutazione negativa, dichiara inammissibile la questione con decreto. Tale meccanismo conferma che lo strumento non integra un mezzo di impugnazione e che, pertanto, non vi è un obbligo della Corte di provvedere.
La Relazione illustrativa precisa che, trattandosi di questioni rilevanti, si è previsto che la Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronunci sempre in pubblica udienza con la requisitoria scritta del pubblico ministero e con la facoltà per le parti di depositare brevi memorie, nei termini di cui all’art. 378 c.p.c.
Una volta superato il vaglio di ammissibilità, il procedimento si conclude con l’enunciazione del principio di diritto da parte della Corte, espressamente previsto come vincolante nel procedimento nell’ambito del quale è stata rimessa la questione. Qualora, poi, tale giudizio si estingua, l’ultimo comma dell’articolo in esame estende il vincolo del principio di diritto enunciato dalla Corte anche al nuovo processo instaurato tra le stesse parti, con la riproposizione della medesima domanda.
Questo aspetto rappresenta uno dei più rilevanti profili di differenza tra l’istituto italiano e quello francese della saisine pour avis, poiché, nell’ordinamento francese, la Corte di cassazione esprime semplicemente un parere sulla questione sollevata, che non è vincolante per il giudice di merito, il quale rimarrà comunque libero di decidere anche in maniera difforme. Per contro, il principio di diritto enunciato dalla Corte Suprema italiana, ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c., non si limita ad un mero parere, ma vincola la decisione del giudice di merito, che ha sollevato la questione, e tutti i giudici che interverranno nel medesimo procedimento.
Il nuovo istituto tende a realizzare una sorta di «nomofilachia preventiva», allo scopo di pervenire ad indirizzi giurisprudenziali uniformi.
Una indicazione «nomofilattica» della Corte resa con tempestività, in poco tempo ed in concomitanza alle prime pronunzie della giurisprudenza di merito, può svolgere un ruolo deflattivo significativo, prevenendo la moltiplicazione dei conflitti e con essa la frammentazione tra le diverse opzioni ermeneutiche che, soprattutto in occasione della applicazione di norme di legge da poco entrate in vigore, costituisce un ostacolo alla certezza del diritto. In questa prospettiva, la formazione di uno stabile orientamento giurisprudenziale può consentire agli operatori economici e giuridici, da una parte, di avere una «guida» alla quale uniformare i propri comportamenti e, dall’altra, di avere a disposizione un importante elemento di valutazione circa la convenienza di intraprendere un’azione civile, il cui esito favorevole derivi dall’accoglimento di una proposta interpretativa che si discosta da quell’orientamento.
La finalità del nuovo istituto è, dunque, prettamente deflattiva e viene perseguita attraverso l’enunciazione di un principio di diritto, che può costituire un precedente in una serie di giudizi, accomunati dalla difficoltà interpretativa di una disposizione nuova o sulla quale non si è ancora formato un univoco orientamento giurisprudenziale.
Quanto ai presupposti per l’utile accesso al nuovo strumento, è innanzitutto necessario che si tratti una «questione esclusivamente di diritto», che può riguardare anche incertezze interpretative sorte in sede applicazione della legge processuale. Tale requisito si spiega in ragione del ruolo demandato dall’ordinamento alla Corte di cassazione, che non può essere chiamata a giudicare questioni di fatto né, tantomeno, a ricostruire i fatti stessi, trattandosi di compito demandato in via esclusiva al giudice di merito.
Il secondo requisito è che si tratti di una questione di diritto «rilevante» ai fini della decisione, nel senso che deve essere necessaria per la risoluzione, anche parziale, della controversia pendente dinanzi al giudice remittente. Anche sotto tale profilo, possono essere rilevanti ai fini della decisione non solo questioni di diritto sostanziale, ma anche questioni di rito, considerato che, nel percorso che conduce all’emanazione del provvedimento finale, il giudice deve applicare necessariamente norme processuali, in relazione alle quali può sorgere un dubbio interpretativo.
Terzo requisito è quello della «novità» della questione, da intendersi nel senso che non sia stata ancora “risolta” dalla Corte di cassazione. Al riguardo, giova osservare che la legge delega n. 206 del 2021 utilizzava un termine diverso, facendo riferimento alla questione non ancora «affrontata» dalla Corte. Tale termine poteva far sorgere il dubbio sull’ammissibilità del rinvio pregiudiziale relativo ad una questione, sulla quale la Corte di cassazione si fosse comunque già pronunciata, anche una sola volta. Il termine «risolta», invece, consente di ritenere ammissibile lo strumento del rinvio pregiudiziale anche quando la Corte sia già intervenuta sulla questione, ma sussista un contrasto nell’interpretazione giurisprudenziale, o all’interno delle sezioni della Corte, ovvero tra giurisprudenza di legittimità e giurisprudenza di merito. Potrebbe, per contro, impedire la proposizione del rinvio pregiudiziale l’intervento di una pronuncia delle Sezioni Unite, risolutivo del contrasto esistente tra le Sezioni semplici, ovvero risolutivo di una questione di massima di particolare importanza.
Ulteriore requisito è che la questione presenti «gravi difficoltà interpretative», con riferimento al quale il legislatore, come si è detto, richiede che l’ordinanza, che dispone il rinvio pregiudiziale, rechi la specifica indicazione delle diverse interpretazioni possibili. È, pertanto, necessario che il giudice di merito remittente esamini tutte le interpretazioni alternative, evidenziandone i contrasti e la grave difficoltà per la loro risoluzione.
Infine, è necessario che la questione sia «suscettibile di porsi in numerosi giudizi», ciò ricollegandosi alla funzione deflattiva dell’istituto, che ha lo scopo di consentire la formazione di un precedente di legittimità, che possa esplicare effetti persuasivi anche in procedimenti diversi da quello nell’ambito del quale viene enunciato il principio di diritto. È opportuno evidenziare che il carattere della serialità della questione deve essere potenziale e non necessariamente attuale, considerato che il legislatore ha utilizzato il termine «suscettibile» e non ha richiesto, invece, la contemporanea pendenza di una pluralità di giudizi, nei quali si ponga la medesima questione.
I primi commentatori del nuovo istituto, con riferimento alla legittimazione al rinvio, avevano evidenziato taluni dubbi che riguardavano, da un lato, se la formulazione della legge («il giudice di merito può disporre con ordinanza») fosse ostativa all’utilizzo del rinvio pregiudiziale da parte dei giudici appartenenti ad altre giurisdizioni e, dall’altro, se il rinvio pregiudiziale potesse essere sollevato solo nell’ambito di procedimenti volti a definire la questione con una decisione idonea ad acquisire l’autorità di giudicato ovvero se potesse essere proposto anche nell’ambito di procedimenti la cui decisione non ha l’attitudine al giudicato, come quelli di volontaria giurisdizione o quelli cautelari.
Al primo quesito era stata data risposta già nel corso del 2023, avendo le Sezioni unite affermato che anche il giudice tributario di merito può disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione ex art. 363-bis c.p.c., in virtù del generale rinvio alle norme del codice di procedura civile contenuto nell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’unicità della disciplina del giudizio di legittimità anche nel processo tributario (ex art. 62, comma 2, del citato d.lgs.), nonché della funzione nomofilattico-deflattiva del rinvio, volto a sollecitare l’anticipata enunciazione di un principio di diritto da parte della S.C., giudice di legittimità pure nella giurisdizione tributaria. (Sez. U., n. 34851/2023, Mercolino, Rv. 669829-02).
Con riferimento alla seconda problematica, nell’anno in rassegna, la Corte ha avuto modo di stabilire che, in tema di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione ex art. 363-bis c.p.c., il requisito della rilevanza può sussistere anche ove la questione interpretativa sorga nell’ambito di procedimenti il cui provvedimento conclusivo abbia carattere interinale e cautelare e, pertanto, non sia impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione, con conseguente ammissibilità del rinvio, attesa la sua funzione nomofilattico-deflattiva e la sua proponibilità da parte di qualsiasi giudice innanzi al quale sia pendente un procedimento regolato dal c.p.c. e dalle leggi collegate, sia esso contenzioso, non contenzioso, camerale, esecutivo o cautelare. (Sez. 1, n. 11688/2024, Campese, Rv. 671117-02). Peraltro, anche in altra occasione, la S.C. ha affermato che il rinvio pregiudiziale di cui all’art. 363-bis c.p.c., in presenza di tutte le condizioni previste dalla disposizione, può riguardare anche questioni di diritto che sorgono nei procedimenti cautelari ante causam o in corso di causa. (Sez. U., n. 11399/2024, Leone, Rv. 670895-01).
Il Primo Presidente ha, poi, ammesso un rinvio pregiudiziale nel quale la questione si poneva come determinante ai fini della decisione di un reclamo cautelare instaurato ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c. (decreto del Primo Presidente del 10 ottobre 2024, Cassano, non massimato).
Con riferimento al procedimento davanti al giudice di merito, l’art. 363-bis c.p.c. si limita a prevedere, al primo comma, che il giudice può procedere al rinvio «sentite le parti costituite», senza specificare, da un lato, il momento in cui il giudice dovrebbe richiedere l’intervento della giurisprudenza di legittimità, e, dall’altro, le conseguenze del mancato «ascolto» delle parti costituite.
Sul punto, è intervenuta la giurisprudenza di legittimità la quale ha stabilito che, in tema di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., l’ordinanza emessa dal giudice di merito senza avere previamente sentito le parti non è automaticamente nulla e - potendo il contraddittorio preventivo essere recuperato nella fase dinanzi alla S.C. con le memorie anteriori alla pubblica udienza e con la discussione orale - non inficia ex se l’ammissibilità della questione pregiudiziale, la quale, pur se ritenuta sussistente prima facie dal Primo Presidente, forma oggetto - in relazione ai presupposti oggettivi della citata disposizione (natura esclusivamente di diritto della questione, novità e necessità della stessa ai fini della definizione del giudizio, grave difficoltà interpretativa, ripetibilità della questione in numerosi giudizi)
- di valutazione collegiale. (Sez. U., n. 15130/2024, Lamorgese, Rv. 671092-01).
Quanto alle questioni sottoponibili alla giurisprudenza di legittimità attraverso il rinvio pregiudiziale, dubbi sono stati sollevati con riguardo alle questioni di giurisdizione e di competenza.
Già nel corso del 2023, le Sezioni unite avevano affermato che il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c., può avere ad oggetto una questione di diritto incidente sulla giurisdizione del giudice adito, non ostandovi la circostanza che il giudice di legittimità, per dirimere tali questioni, opera come giudice anche del fatto, poiché per tutte le questioni di carattere processuale, pur risultando inscindibilmente connessi i profili di diritto e quelli di fatto, è possibile distinguere concettualmente tra l’interpretazione della norma giuridica astrattamente destinata a regolare la fattispecie, che può essere demandata alla S.C. con il rinvio pregiudiziale, e la ricostruzione della concreta vicenda processuale, che resta affidata al giudice di merito, sia in via preventiva, per motivare la rilevanza della questione, sia successivamente, per l’applicazione del principio di diritto enunciato. (Sez. U., n. 34851/2023, Mercolino, Rv. 669829-03).
Nell’anno in rassegna è stato poi affermato che il rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c.può avere ad oggetto una questione di diritto incidente sulla competenza del giudice adito, non ostandovi, in caso di doppia declaratoria di incompetenza, l’esistenza del rimedio tipizzato di cui all’art. 45 c.p.c., attesa la funzione nomofilattico-deflattiva del rinvio, apprezzabile in relazione non tanto al singolo giudizio nel quale viene disposto, quanto piuttosto all’intero contenzioso inerente ad una determinata materia, poiché, sollecitando l’anticipata enunciazione di un principio di diritto da parte della Corte di cassazione, favorisce la definizione dei giudizi pendenti e previene l’instaurazione di quelli futuri. (Sez. 1, n. 11688/2024, Campese, Rv. 671117-01).
Le condizioni richieste dal primo comma dell’art. 363-bis c.p.c. perché possa essere sollevato il rinvio pregiudiziale sono le seguenti: 1) la questione è necessaria alla definizione anche parziale del giudizio; 2) la questione non è stata ancora risolta dalla Corte di cassazione; 3) la questione presenta gravi difficoltà interpretative; 4) la questione è suscettibile di porsi in numerosi giudizi.
Al fine di evitare rinvii puramente esplorativi o, comunque, deresponsabilizzanti per il giudice di merito, è stato previsto un filtro delle ordinanze di rimessione da parte del Primo Presidente della Corte di cassazione. Questi, infatti, per come prescritto dal terzo comma dell’art. 363-bis c.p.c., ricevuta l’ordinanza di rinvio pregiudiziale, entro novanta giorni assegna la questione alle sezioni unite o alla sezione semplice per l’enunciazione del principio di diritto, o dichiara con decreto l’inammissibilità della questione per la mancanza di una o più delle condizioni di cui al primo comma.
Secondo la norma, dunque, il Primo Presidente compie una valutazione prima facie, potendo, peraltro, ammettere il rinvio, rimettendo alla stessa Sezione (sezione semplice o sezioni unite) assegnataria la valutazione in merito alla sussistenza di uno o più presupposti o condizioni. Infatti, per come evidenziato dalle prime decisioni della Corte, anche a sezioni unite, l’assegnazione della questione da parte del Primo Presidente per l’enunciazione del principio di diritto non preclude la valutazione di ammissibilità del rinvio pregiudiziale da parte del Collegio investito della decisione (così, Sez. U., n. 12449/2024, Scoditti, Rv. 670951-01, in motivazione).
Come già evidenziato trattando il tema della legittimazione al rinvio, è stato affermato che il requisito della rilevanza può sussistere anche ove la questione interpretativa sorga nell’ambito di procedimenti il cui provvedimento conclusivo abbia carattere interinale e cautelare e, pertanto, non sia impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione, con conseguente ammissibilità del rinvio, attesa la sua funzione nomofilattico-deflattiva e la sua proponibilità da parte di qualsiasi giudice innanzi al quale sia pendente un procedimento regolato dal c.p.c. e dalle leggi collegate, sia esso contenzioso, non contenzioso, camerale, esecutivo o cautelare. (Sez. 1, n. 11688/2024, Campese, Rv. 671117-02).
Diversi provvedimenti della Prima Presidente hanno dichiarato l’inammissibilità del rinvio pregiudiziale in conseguenza di una scarsa ricostruzione dei fatti storici nell’ordinanza di rimessione, la quale perciò si rivela lacunosa proprio sotto il profilo della rilevanza. In altri casi, il requisito della rilevanza è stato escluso in ragione della scarsa chiarezza dell’ordinanza, anche perché non era stato precisato quale effetto la soluzione del quesito, formulato in modo astratto, potesse determinare sulla domanda proposta dall’attore. Il quesito, così come formulato, rivelava un carattere eminentemente esplorativo e lasciava al giudice della nomofilachia la individuazione delle ipotesi ricostruttive della fattispecie, rimanendo indeterminato anche il collegamento tra il quesito e la domanda proposta (decreto del Primo Presidente n. 12451/2024, Cassano, non massimato; nella motivazione del decreto si legge, peraltro, che ciò che manca, tuttavia, è l’effettivo collegamento tra il quesito a carattere generico, lo sviluppo della giurisprudenza costituzionale e la fattispecie dedotta in giudizio unitamente alla peculiare domanda proposta).
Alla rilevanza della questione fa da contraltare la «novità» di essa che viene declinata dall’art. 363-bis, comma 1, n. 1 c.p.c. con l’affermazione che «non è stata ancora risolta dalla Corte di cassazione».
Ad integrare uno dei presupposti di ammissibilità del rinvio pregiudiziale ex art. 363bis c.p.c. - il quale dispone che la questione non deve essere stata «ancora risolta dalla Corte di cassazione» -è sufficiente anche una latente divergenza tra le decisioni delle diverse sezioni della S.C., poiché si deve valorizzare il riferimento testuale della predetta norma codicistica rispetto a quello della legge delega, che, nei suoi principî e criteri direttivi, richiedeva che la questione non fosse stata ancora «affrontata» dalla Corte di legittimità. (Sez. U., n. 12449/2024, Scoditti, Rv. 670951-01. Nella specie, le Sezioni Unite hanno dato atto di diversi e non univoci orientamenti in tema di interessi ex art. 1284, comma 4, c.c., dovuti, per un orientamento, solo se espressamente previsti nella pronuncia del giudizio di cognizione, per un altro, anche in mancanza dell’espressa menzione, in quanto da ritenersi implicitamente contenuti nella statuizione di condanna agli interessi legali).
Tali considerazioni sono, poi, riprese in taluni decreti di ammissibilità del Primo Presidente (ex plurimis, decreto del Primo Presidente del 10 ottobre 2024, Cassano, non massimato). In particolare, la «novità» della questione è esclusa non solo allorquando si rinvenga una decisione della Suprema Corte che sia intervenuta in un caso del tutto identico a quello oggetto della controversia che dà luogo al rinvio pregiudiziale, ma anche quando vi siano precedenti in casi similari o che affrontano questioni comparabili dai quali è possibile ricavare dei principî che possono fare governo del caso di specie (decreto del Primo Presidente n. 27559/2024, Cassano, non massimato; decreto del Primo Presidente n. 07254/2024, Cassano, non massimato). Conseguentemente, non sussiste il requisito della «novità» della questione allorquando il giudice remittente abbia omesso di affrontare la questione in modo sistematico, rinunziando a ricavare dalle pronunce della giurisprudenza di legittimità - che pure non «risolvono» specificatamente il caso concreto - dei principî generali e delle linee guida, attraverso cui procedere all’interpretazione della norma in esame secondo i criteri ermeneutici previsti dal legislatore e risolvere la controversia (decreto del Primo Presidente n. 27559/2024, Cassano, non massimato; decreto del Primo Presidente n. 07254/2024, Cassano, non massimato).
L’art. 363-bis c.p.c. consente al giudice di merito di rimettere gli atti alla Corte di cassazione solo nell’ipotesi in cui esista un dubbio interpretativo, che presenti il carattere della «gravità». Si tratta di concetto aperto e relativo, che, a parte i casi estremi di rinvii manifestamente implausibili, inevitabilmente lascia al Primo Presidente e alla Corte un margine di valutazione.
Il requisito in esame si traduce proceduralmente nella componente della motivazione, là dove l’art. 363-bis c.p.c. impegna il giudice ad illustrare le diverse opzioni interpretative in gioco, quale test della serietà del dubbio ermeneutico il quale deve assurgere a un livello di impegno («grave») idoneo anche qui a impedire un arretramento del potere-dovere decisorio del giudice, ma senza carattere necessariamente esaustivo, ben potendo ipotizzarsi letture ‘terze’ ulteriori e tuttavia non considerate dal rimettente. L’obbligo motivazionale così declinato (e funzionalizzato) è volto ad evitare che il giudice operi rinvii puramente esplorativi o ipotetici, richiamandolo ad un approfondito esame di tutte le alternative interpretative che possono porsi.
Anche nell’anno in rassegna, è stato chiarito che la grave difficoltà interpretativa non può derivare dalla “scelta tra due soluzioni contrapposte”, benché implicanti operazioni ermeneutiche differenti (l’una più aderente al testo normativo e l’altra fondata su principî generali ed esigenze evolutive di sistema). Ed infatti, diversamente opinando, ogni questione interpretativa dovrebbe dirsi passibile di essere sottoposta, tramite l’istituto di cui all’art. 363-bis c.p.c., alla decisione della Corte di cassazione, finendo con l’inaridire il compito di interpretare la legge, che è dovere indeclinabile di ogni giudice» (decreto del Primo Presidente 30657/2023, Cassano, non massimato; decreto del Primo Presidente 04071/2024, Cassano, non massimato; decreto del Primo Presidente 07106/2024, Cassano, non massimato).
L’ultimo presupposto che l’art. 363-bis c.p.c. richiede per il rinvio pregiudiziale è che la questione di diritto sia «suscettibile di porsi in numerosi giudizi», così richiedendo la «serialità» della questione di diritto. Il requisito in argomento è decisivo al fine di declinare la funzione deflattiva dell’istituto, in quanto caratterizza marcatamente lo strumento processuale in chiave deflattiva e di prevenzione delle controversie
In un caso, il Primo Presidente ha dichiarato inammissibile un rinvio pregiudiziale in quanto il giudice a quo non ha fornito sufficienti elementi che consentano di ritenere ragionevole che la questione sollevata sia suscettibile di porsi in numerosi giudizi, limitandosi ad affermare che la Corte di cassazione non ha mai affrontato la questione e richiamando un solo precedente dello stesso tribunale rimettente, in cui, peraltro, la questione veniva affrontata solo a livello di obiter dictum (decreto del Primo Presidente n. 30657/2023, Cassano, non massimato). Al contrario, il requisito in esame sussiste allorquando la soluzione del quesito risulta eziologicamente diretta a condizionare la decisione di merito ed a porsi in numerosi giudizi, come può desumersi anche dalle varie pronunzie di merito menzionate nell’ordinanza di rinvio e dalla pendenza di altri ricorsi che pongono la medesima questione davanti al giudice a quo e alla stessa Corte di cassazione (decreto del Primo Presidente del 25 luglio 2024, Cassano, non massimato).
Nell’anno in rassegna, per la complessiva ricostruzione dell’istituto del «procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili, o manifestamente infondati» di cui all’art. 380-bis c.p.c., come sostituito dall’art. 3, comma 28, lett. g), del d.lgs. n. 149 del 2022, si segnala l’intervento di Sez. U., n. 09611/2024, Scarpa, Rv. 670667-01, chiamate a pronunciarsi sulla questione di massima di particolare importanza relativa alla possibilità, per il consigliere autore della proposta di definizione del giudizio, di entrare a comporre, con la veste di relatore, il collegio giudicante.
Le Sezioni Unite hanno escluso la sussistenza di alcuna differenza funzionale, quanto al rapporto con la decisione finale del collegio, tra la “relazione” o la “proposta” delle precedenti formulazioni dell’art. 380-bis c.p.c. e la attuale proposta di definizione accelerata del giudizio: «quest’ultima, al pari delle sue predecessore, è rivolta alle parti, evita loro “sorprese” nell’ottica della collaborazione, assicura la dialetticità della procedura e provoca l’eventuale contraddittorio, non costituisce alcun vincolo né alcuna preclusione per il giudizio del collegio, è priva di autonomia, non “decide” anticipatamente, non definisce il procedimento, né si colloca in una fase diversa e compiuta rispetto a quella che poi porta la Corte a procedere ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.».
La vera novità del novellato art. 380-bis c.p.c. è stata individuata nell’aver previsto che la mancata dichiarazione del permanente interesse alla decisione del ricorso, da esprimere con l’istanza di cui al secondo comma, lascia “intendere rinunciato” il ricorso - sicché la Corte provvede ai sensi dell’art. 391 c.p.c. (ovvero con decreto del presidente, anziché secondo la regola di costituzione del collegio giudicante imposta dall’art. 67 ord. giud. e garantita ove sia chiesta la decisione) - così attribuendosi significatività legale ad un determinato comportamento processuale omissivo del ricorrente, quale la mancata richiesta di decisione entro quaranta giorni dalla comunicazione della proposta, intendendolo come equipollente alla manifestazione di una volontà abdicativa, e cioè di una tacita rinuncia, dell’impugnazione.
Si è pertanto escluso che la proposta in esame abbia una funzione decisoria e sia suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva.
Quanto al termine per il deposito della proposta sintetica di definizione del giudizio, Sez. T, n. 26705/2024, Succio, Rv. 672615-01, ha statuito che la stessa, se depositata anteriormente alla scadenza del termine per la costituzione del controricorrente, è priva di effetti processuali e va revocata, in quanto resa in violazione del contraddittorio, con la conseguenza che la controversia va decisa dal Collegio ex art. 380-bis.1 c.p.c., senza che sussistano i presupposti, nel caso di rigetto del ricorso, per l’applicazione dei commi 3 e 4 dell’art. 96 c.p.c.
In ordine al contenuto dell’istanza di decisione, da un lato, Sez. 2, n. 08303/2024, Grasso Giu., Rv. 670576-01, ha affermato che il ricorrente deve limitarsi a chiedere la definizione della causa e non può inserirvi altri contenuti estranei allo scopo, dei quali non potrà tenersi conto; dall’altro lato, Sez. 3, n. 02614/2024, Saija, Rv. 670321-01, ha escluso che il deposito della memoria ex art. 378 c.p. sia idoneo ad impedire la formale declaratoria di estinzione del giudizio a seguito di rinuncia ex art. 391 c.p.c., non essendo equiparabile all’istanza di decisione del ricorso richiesta dall’art. 380-bis c.p.c., attesa la mancanza dei requisiti di forma e di sostanza.
Quanto al requisito secondo cui l’istanza di decisione deve essere sottoscritta dal difensore munito di procura speciale (soppresso dall’art. 3, comma 4, lettera n) del d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164), Sez. U., n. 09611/2024, Scarpa, Rv. 670667-01, hanno ritenuto convincente la tesi dottrinaria secondo cui tale procura non va conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata (benché non contemplata fra gli atti di cui al terzo comma dell’art. 83 c.p.c.).
Ciò in quanto non si tratta di nuova procura alle liti, ma «di procura a compiere, nell’interesse del ricorrente, uno specifico ed eventuale atto del processo di cassazione, il cui espletamento sollecita non soltanto l’adempimento dei doveri di informazione verso il cliente incombenti sull’avvocato nel contesto della disciplina sostanziale che regola il rapporto interno relativo al conferimento dell’incarico, ma onera altresì la Corte di verificare la diretta riferibilità alla parte della peculiare attività processuale svolta in tale segmento dal difensore».
Il legislatore, a fronte del rilievo attribuito nel secondo e nel terzo comma al sopravvenire della proposta che ravvisi l’inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza del ricorso, ha quindi ritenuto, con scelta che non può dirsi né arbitraria né irragionevole, di porre a carico del difensore l’onere di farsi conferire espressamente il potere di chiedere la decisione, in maniera che la parte manifesti in modo univoco la sua volontà concreta e attuale di dare vita alla pronuncia del collegio. Tale limitazione del mandato conferito con la originaria procura ex art. 365 c.p.c. e della condotta processuale affidata al difensore postula soltanto l’osservanza di una ulteriore regola di procedura che può dirsi “mirata ad un’attivazione consapevole della giurisdizione di legittimità” (cfr. Corte cost., sentenza n. 13 del 2022).
D’altra parte, Sez. 3, n. 13555/2024, Tatangelo, Rv. 671152-01, ha specificato che la procura necessaria per la presentazione dell’istanza di decisione, deve rispondere al duplice, ma al tempo stesso connesso e complementare, carattere della “novità” e della “specialità”, nel senso che deve essere conferita in data successiva alla formulazione della proposta sintetica di definizione ed avere ad oggetto il potere del difensore di porre in essere quello specifico atto processuale (cosiddetta procura ad actum).
Inoltre, con la medesima pronuncia, la Corte ha confermato che il requisito della “specialità” della procura necessaria per la presentazione dell’istanza di decisione, di cui al comma 2 dell’art. 380-bis c.p.c., può essere soddisfatto dalla congiunzione (cosiddetta “collocazione topografica”) tra la procura rilasciata con firma autenticata dall’avvocato e l’atto a cui si riferisce, ex art. 83, comma 3, c.p.c., dovendosi, peraltro, escludere - in base ad una interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione - che sia necessaria una procura notarile (Sez. 3, n. 13555/2024, Tatangelo, Rv. 671152-02).
Peraltro, si è statuito che se l’istanza di decisione risulta priva di procura speciale successiva alla proposta, il giudizio - previa fissazione dell’adunanza collegiale - va definito in conformità alla proposta stessa, per ragioni di rito impedienti la discussione su di essa, con piena applicazione del comma 3 del medesimo art. 380 bis c.p.c. (Sez. 3, n. 26975/2024, Porreca, Rv. 672536-01).
In ordine alla previsione di cui all’art. 380-bis, comma 3, c.p.c. che stabilisce che, nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, in conseguenza dell’istanza di decisione avanzata dal ricorrente, la Corte procede in camera di consiglio, anziché in pubblica udienza, Sez. U., n. 19293/2024, Mancino, Rv. 671752-01, hanno dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - in relazione agli artt. 24, 103, 111, 113 e 117 Cost., nonché dell’art. 47 della Carta dei diritti dell’UE e degli artt. 6 e 13 CEDU - perché la trattazione camerale soddisfa esigenze di celerità e di economia processuale, costituisce un modello processuale capace di assicurare un confronto effettivo e paritario tra le parti (ed è espressione non irragionevole della discrezionalità riservata al legislatore nella conformazione degli istituti processuali), garantisce la partecipazione del Procuratore generale (con la prevista facoltà di rassegnare conclusioni scritte) e non vulnera l’essenza collegiale della giurisdizione di legittimità (non avendo la proposta carattere decisorio, né di anticipazione di giudizio da parte del relatore).
Quanto alla possibilità di partecipazione al collegio, anche quale relatore, del consigliere che ha formulato la proposta di definizione del ricorso, Sez. U., n. 09611/2024, Scarpa, Rv. 670667-01, hanno escluso che sia configurabile a suo carico un obbligo di astensione, ai sensi dell’art. 51, n. 4, c.p.c. - anche nell’interpretazione costituzionalmente orientata che ne ha fornito il Giudice delle Leggi nel senso che la nozione di «altro grado» sia riferibile non soltanto alla relazione di competenza funzionale fra i diversi uffici giudiziari sottordinati e sovraordinati previsti dall’ordinamento giudiziario, ma anche alla progressione fra le distinte fasi che si susseguono nel medesimo giudizio civile con carattere di autonomia e con contenuti e finalità impugnatorie - atteso che tale proposta non rivela una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazione con carattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa.
La proposta e l’ordinanza del collegio non danno luogo, cioè, a “due decisioni” sulla stessa causa, rimanendo unico il convincimento decisorio espresso nel provvedimento finale reso ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.
Che l’ordinanza del collegio debba avere ad oggetto la decisione sul ricorso e non la legittimità della proposta di definizione anticipata è ulteriormente confermato dal generico rinvio operato dal terzo comma dell’art. 380-bis al procedimento in camera di consiglio, ove si accorda alle parti soltanto la facoltà di depositare sintetiche memorie illustrative inerenti alle censure già proposte. La considerazione che non si apre, invece, un apposito contraddittorio sulla proposta di definizione del giudizio, consentendo o richiedendo alle parti di prendere posizione su di essa, appare in linea con la constatazione che la medesima proposta non entra innovativamente nell’oggetto del processo di cassazione, né può in alcun modo essere posta dal collegio a fondamento della decisione.
La proposta di cui al vigente art. 380-bis c.p.c. realizza un assetto meramente strumentale e interinale, e rimane, quindi, prodromica alla decisione conclusiva che spetta al collegio; se ad essa non segue la richiesta di cui al secondo comma, il giudizio viene definito dal decreto che dichiara l’estinzione del giudizio emesso a norma dell’art. 391 c.p.c. (il che ne spiega la forma monocratica), e non con una statuizione confermativa della inammissibilità, della improcedibilità o della manifesta infondatezza del ricorso ipotizzate dal proponente.
D’altra parte, il proponente ex art. 380-bis c.p.c. non ha neppure manifestato indebitamente il proprio convincimento sul merito della res iudicanda. La sua partecipazione al collegio che definisce il giudizio può, anzi, contribuire ad assicurare sia un maggiore rendimento dell’attività giurisdizionale, sia una maggiore celerità della decisione, e perciò una migliore qualità dell’accertamento sui cui la stessa deve poggiare.
Le Sezioni Unite hanno avuto cura di precisare che tale conclusione non è frutto di un bilanciamento tra il canone oggettivo di efficienza dell’amministrazione della giustizia e il diritto delle parti ad un processo che si svolge in contraddittorio davanti ad un giudice terzo e imparziale, in quanto tali valori non possono entrare in comparazione, indipendentemente dalla completezza del sistema delle garanzie: «ai fini dei principî dettati sia dall’art. 111, secondo comma, Cost., sia dall’art. 6 della CEDU, ciò che rileva è esclusivamente la durata del “giusto” processo (Corte cost., sentenze n. 111 del 2022; n. 317 del 2009). L’interpretazione qui prescelta dell’art. 380-bis c.p.c., quanto alla possibile partecipazione del magistrato autore della proposta al collegio che decide sul ricorso, poggia, piuttosto, sulla convinzione che detta partecipazione non confligge con il principio di terzietà del giudice e non costituisce affatto alcuna deroga all’attuazione del principio del giusto processo, sia pur ritenuta utile allo scopo di abbreviare la durata dei procedimenti di cassazione».
Le già citate Sez. U., n. 09611/2024, Scarpa, Rv. 670667-01, dando atto delle prime interpretazioni del novellato art. 380-bis c.p.c. offerte dalla Corte chiamata a pronunciarsi sui presupposti di applicabilità del terzo e del quarto comma dell’art. 96 c.p.c., allorché, il giudizio, all’esito dell’istanza di decisione, sia definito in conformità alla proposta di decisione accelerata (Sez. U., n. 36069/2023, Marotta, Rv. 670580-01; Sez. U., n. 28540/2023, Giusti, Rv. 669313-01; Sez. U., n. 27433/2023, Orilia, Rv. 668909-01; Sez. U., n. 27195 /2023, Criscuolo, Rv. 668850-01), hanno rilevato che in queste sentenze «il nuovo art. 380-bis è stato qualificato in termini di strumento di agevolazione della definizione delle pendenze in sede di legittimità, anche tramite l’individuazione di strumenti dissuasivi di condotte rivelatesi ex post prive di giustificazione, e quindi idonee a concretare, secondo una valutazione legale tipica compiuta dal legislatore, un’ipotesi di abuso del diritto di difesa, giacché non attenersi alla “delibazione” (altrimenti definita “valutazione “) del presidente o del consigliere delegato, che trovi poi conferma nella decisione finale, lascia presumere una responsabilità aggravata», sottolineando, tuttavia, che «si è comunque raccomandata una interpretazione della norma che non conduca ad un indifferenziato automatismo sanzionatorio, dovendo l’applicazione del terzo e del quarto comma dell’art. 96 c.p.c. rimanere per sempre affidata alla analisi delle caratteristiche del caso di specie».
In proposito appare opportuno richiamare in questa sede Sez. U., n. 36069/2023, Marotta, Rv. 670580-01, così massimata da questo Ufficio: «In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l’art. 380bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), nel richiamare, per i casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c. codifica, attraverso una valutazione legale tipica, un’ipotesi di abuso del processo, ma non prevede l’applicazione automatica delle sanzioni ivi previste, che resta affidata alla valutazione delle caratteristiche del caso concreto, in base a un’interpretazione costituzionalmente compatibile del nuovo istituto».
Sez. 2, n. 21668/2024, Grasso Giu., Rv. 671987-01, ha affermato che non deve farsi luogo alla sanzione processuale di cui all’ultimo comma dell’art. 380-bis c.p.c. laddove la definizione collegiale del ricorso prescinda del tutto dalla proposta di definizione anticipata, come nel caso in cui, a fronte d’una proposta di rigetto o d’inammissibilità nel merito, il ricorso venga dichiarato improcedibile o inammissibile ab origine oppure venga rigettato prendendo in esame motivi non vagliati in sede di proposta.
Sez. 2, n. 10164/2024, Oliva, Rv. 670739-01, ha precisato che, ove la proposta di decisione riguardi sia il ricorso principale che quello incidentale non condizionato e l’istanza di decisione sia depositata da una sola delle parti, l’impugnazione non coltivata va considerata rinunciata e va decisa solo quella coltivata, cosicché se tale decisione sia conforme alla proposta, la condanna in favore della cassa ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c. ed il raddoppio del contributo unificato, dipendente dalla pronuncia di improcedibilità, inammissibilità o rigetto del ricorso, si applicano nei soli confronti della parte richiedente la decisione, mentre le spese del giudizio di legittimità vanno regolate in base al suo esito complessivo, considerando non soltanto la decisione del ricorso coltivato, ma anche la sostanziale soccombenza dell’altra parte, che pur avendo inizialmente proposto impugnazione, abbia scelto di non coltivarla facendo acquiescenza alla proposta di definizione anticipata.
Secondo le già citate Sez. U., n. 09611/2024, Scarpa, Rv. 670667-01, la proposta di cui al vigente art. 380-bis c.p.c. realizza un assetto meramente strumentale e interinale, e rimane, quindi, prodromica alla decisione conclusiva che spetta al collegio; se ad essa non segue la richiesta di cui al secondo comma, il giudizio viene definito dal decreto che dichiara l’estinzione del giudizio emesso a norma dell’art. 391 c.p.c. (il che ne spiega la forma monocratica), e non con una statuizione confermativa della inammissibilità, della improcedibilità o della manifesta infondatezza del ricorso ipotizzate dal proponente.
Peraltro, secondo Sez. 3, n. 33132/2024, Pellecchia, Rv. 673074-01, se l’istanza di decisione risulta priva dei requisiti previsti dalla legge, come nel caso in cui consista esclusivamente in un file contenente la procura a chiedere la decisione, il Collegio, fissata l’adunanza camerale, deve dichiarare estinto il giudizio, ma, al contempo, non essendo questo definito “in conformità alla proposta” in esito ad un’istanza di decisione, non può applicare l’ultima proposizione del terzo comma dell’art. 380-bis c.p.c., né sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, perché l’impugnazione non è rigettata o dichiarata inammissibile o improcedibile.
Se nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta di definizione non è avanzata l’istanza di decisione, la successiva richiesta di fissazione dell’udienza, formulata ai sensi dell’art. 391, comma 3, c.p.c., non è idonea ad impedire la declaratoria di estinzione del giudizio, non essendo equiparabile, in mancanza dei requisiti di sostanza e di forma, all’istanza di cui al citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c. (Sez. 2, n. 19234/2024, Criscuolo, Rv. 672226-01).
In caso di definizione del giudizio di legittimità con decreto ai sensi degli artt. 380-bis, comma 2, e 391 c.p.c. può essere chiesta alla Corte di cassazione, previa specifica e documentata istanza depositata nei termini di cui all’art. 372 c.p.c., anche la liquidazione delle spese sostenute, davanti al giudice di appello, per lo svolgimento della procedura di sospensione dell’esecuzione della sentenza, ai sensi dell’art. 373 c.p.c. (Sez. 3, n. 29567/2024, Scrima, Rv. 672894-01).
Avverso il decreto di estinzione l’unico rimedio esperibile è l’opposizione ai sensi dell’art. 391, comma 3, c.p.c., da proporsi, a pena di inammissibilità, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento di estinzione. (Sez. 3, n. 10131/2024, Dell’Utri, Rv. 67077-01, che ha riqualificato come opposizione ex art. 391 c.p.c. l’istanza di revoca del provvedimento di estinzione, dichiarandola poi inammissibile, in quanto proposta oltre il termine di dieci giorni).
Il terzo comma dell’art. 391 c.p.c. prevede, infatti, che il «decreto ha efficacia di titolo esecutivo se nessuna delle parti chiede la fissazione dell’udienza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione», così configurando tale richiesta «come sollecitazione alla fissazione dell’udienza per la decisione collegiale, non avente natura di impugnazione del provvedimento, quanto di atto che rimette alla Corte di valutare se l’estinzione sia stata correttamente dichiarata e, in caso contrario, di elidere qualsiasi valore del decreto di estinzione ai fini della definizione del giudizio di cassazione» (Sez. U., n. 09611/2024, Scarpa, Rv. 670667-01).
Quanto alla disciplina intertemporale Sez. U., n. 10955/2024, Marulli, Rv. 670894-01, hanno affermato che l’art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), che, per i casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, richiama l’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., si applica ai giudizi di cassazione pendenti alla data del 28 febbraio 2023, poiché l’art. 35, comma 6, del citato d.lgs. fa riferimento ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data dell’1 gennaio 2023 per i quali non sia stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio e una diversa interpretazione, volta ad applicare la normativa in esame ai giudizi iniziati in data successiva al 28 febbraio 2023, depotenzierebbe lo scopo di agevolare la definizione delle pendenze in sede di legittimità, anche tramite l’individuazione di strumenti dissuasivi di condotte rivelatesi prive di giustificazione.
Sul tema Sez. U., n. 04312/2024, Di Paolantonio, Rv. 670388-01, statuisce che non ricorre un conflitto negativo di giurisdizione, denunziabile per cassazione attraverso il ricorso di cui all’art. 362, comma 2, n. 1, c.p.c., allorquando si fronteggino, da un lato, una pronuncia declinatoria della potestas iudicandi del giudice e, dall’altro, una decisione che, all’esito dell’accertamento postulato dalla domanda, abbia negato in concreto l’esistenza del rapporto giuridico la cui astratta configurabilità era stata posta a fondamento della suddetta pronuncia declinatoria.; sul medesimo tema, Sez. U., n. 04242/2024, Nazzicone, Rv. 670387-01, afferma che la pronuncia resa dalle Sezioni unite con regolamento preventivo di giurisdizione prevale sulla sentenza che contenga od implichi una decisione pure in ordine alla giurisdizione, eventualmente assunta del giudice di merito nelle more, anche se passata in giudicato, poiché detta sentenza è condizionata alla decisione delle Sezioni unite e destinata a restare priva di effetti, se di segno contrario, sia sulla giurisdizione sia sulle questioni logicamente successive, soggiungendo, Rv. 670387-02, che, sebbene definito in epigrafe come “sentenza”, il provvedimento del giudice amministrativo che solleva il conflitto di giurisdizione, rimettendo l’intera lite innanzi alle Sezioni unite, va riqualificato come ordinanza resa ai sensi degli artt. 11, comma 3, c.p.a. e 59, comma 3, della l. n. 69 del 2009, idonea a sottoporre alla S.C. la questione di giurisdizione sui giudizi riuniti e sulle domande ivi cumulate, stante l’esigenza di assicurarne la risoluzione per l’intera controversia.
Sul procedimento, Sez. U., n. 00567/2024, Giusti, Rv. 669892-01, afferma che in ordine alle questioni di giurisdizione, le Sezioni Unite sono anche giudice del fatto, sicché possono e devono esaminare l’atto negoziale la cui valutazione incida sulla determinazione della giurisdizione, anche quando tale titolo sia già stato apprezzato col provvedimento impugnato, perché la decisione sulla corretta individuazione del giudice munito di competenza giurisdizionale dipende da quella circostanza fattuale.
Sez. 2, n. 00440/2024, Guida, Rv. 669965-01, statuisce che, a seguito della pronuncia declinatoria della giurisdizione, per effetto della tempestiva riassunzione davanti al giudice indicato come munito di giurisdizione non si instaura un nuovo e autonomo procedimento, ma la naturale prosecuzione dell’unico giudizio.
Sul tema, Sez. U., n. 13178/2024, Cirillo F.M., Rv. 671130-01, ove si afferma che il regolamento preventivo di giurisdizione è finalizzato ad ottenere una pronuncia definitiva e vincolante volta a identificare la giurisdizione cui spetta la decisione della causa. Conseguentemente, ai fini della valutazione dell’interesse alla decisione, la definitività (o meno) degli atti amministrativi relativi alla vicenda è irrilevante.
Sez. U., n. 18472/2024, Bertuzzi, Rv. 671741-01, afferma che il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, essendo soggetto alle regole generali del giudizio di legittimità, deve essere sottoscritto da un avvocato munito di valida procura speciale, in difetto della quale esso deve essere dichiarato inammissibile.
In linea generale, sul criterio identificativo del riparto, Sez. U., n. 02368/2024, Scoditti, Rv. 670005-01, statuisce che la regola di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo non si basa sul criterio del petitum formale, individuato in base all’oggetto del dispositivo che si invoca, bensì su quello del petitum sostanziale, da individuarsi con riguardo alla causa petendi ed al rapporto dedotto in giudizio, oggetto di accertamento giurisdizionale. Aggiunge Sez. U., n. 18559/2024, Grasso Giu., Rv. 671742-01, che l’eccesso di potere giurisdizionale, in forma di sconfinamento nella sfera del merito, ai sensi dell’art. 111, comma 8, Cost., è configurabile soltanto quando l’indagine svolta dal giudice amministrativo, eccedendo i limiti del riscontro di legittimità del provvedimento impugnato, diviene strumentale ad una diretta e concreta valutazione dell’opportunità e convenienza dell’atto, ovvero quando la decisione finale, pur nel rispetto della formula dell’annullamento, esprime la volontà dell’organo giudicante di sostituirsi a quella dell’amministrazione, procedendo il giudice ad un sindacato di merito con una pronunzia avente il contenuto sostanziale e l’esecutorietà propria del provvedimento sostituito, senza salvezza degli ulteriori provvedimenti dell’autorità amministrativa. Secondo Sez. U., n. 18722/2024, Giusti, Rv. 671751-01, l’eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera riservata al legislatore, denunziabile con il ricorso per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost., si configura allorquando il giudice speciale applichi una norma da lui stesso creata, in tal modo esercitando un’attività di produzione normativa che non gli compete, non già in relazione all’attività di interpretazione - sia pure estensiva o analogica - di una disposizione di legge, posto che eventuali errori ermeneutici, anche se comportanti uno stravolgimento radicale del senso della norma, non investono la sussistenza o i limiti esterni del potere giurisdizionale, ma soltanto la legittimità del suo esercizio. A tenore di Sez. U., n. 15673/2024, Falabella, Rv. 671730-01, le controversie in materia di inosservanza di obblighi derivanti da accordo integrativo o sostitutivo di provvedimenti amministrativi rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Sez. U., n. 03755/2024, Napolitano L., Rv. 670009-01, statuisce che la cognizione sulla domanda risarcitoria del privato per i danni causati dalla mancata adozione di atti che avrebbero dovuto essere emanati da parte dell’autorità amministrativa competente spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo, poiché si risolve nella contestazione circa l’omesso o cattivo (in tempi e modi non congrui) esercizio di un dato potere da parte dell’Amministrazione, donde la posizione giuridica soggettiva del danneggiato è costituita dall’interesse legittimo al corretto esercizio di tale potere; sussiste, per converso, la giurisdizione del giudice ordinario nell’ipotesi di responsabilità civile della P.A. per lesione del legittimo affidamento del privato da contatto sociale “qualificato”, ovvero in quella in cui, sebbene l’inerzia della P.A. sia collegata al mancato esercizio di attività provvedimentale, la stessa assuma natura di attività vincolata.
Sez. 1, n. 05988/2024, Parise, Rv. 670474-01, afferma che le ordinanze extra ordinem o libere, adottate dall’autorità amministrativa con carattere provvisorio e derogatorio delle fonti di rango primario, ancorché nel rispetto dei principî generali dell’ordinamento e di derivazione unionale e internazionale, sul presupposto della necessità e urgenza onde far fronte a situazioni di pericolo grave e imminente per la comunità, rientrano nel novero degli atti amministrativi generali, i quali, a differenza del regolamento, avente natura di fonte di secondo grado e sostanza normativa, in quanto contenente norme generali e astratte incidenti sui rapporti giuridici nel corso del tempo, sono formalmente normativi, ma sostanzialmente amministrativi, siccome espressione di una semplice potestà amministrativa di natura gestionale con finalità di cura concreta di interessi pubblici, seppure a destinatari indeterminati, sicché esse sono impugnabili soltanto davanti al giudice amministrativo, mentre il giudice ordinario può conoscerle non già principaliter, non potendo venire in considerazione come fatto costitutivo del diritto azionato, ma solo incidenter tantum, quando siano presupposto o antecedente logico della fattispecie, e disapplicarle, ove ritenute illegittime, nei soli giudizi tra privati e non in quelli in cui sia parte la pubblica amministrazione.
In tema di riparto conseguente alla natura degli atti impugnati, si segnalano:
Sez. U., n. 01946/2024, Giusti, Rv. 669893-01, secondo cui spetta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa alla legittimità della revoca di un finanziamento pubblico, qualora la revoca si fondi sull’asserito inadempimento, da parte del beneficiario, degli obblighi a cui la concessione del contributo è subordinata, posto che, in tal caso, il provvedimento amministrativo si pone come meramente ricognitivo del venir meno di un presupposto per la fruizione del beneficio, incidendo su una posizione di diritto soggettivo del suo titolare e non implicando alcuna valutazione discrezionale;
Sez. U., n. 13992/2024, Orilia, Rv. 671384-01, afferma che la controversia avente ad oggetto la revoca d’ufficio della concessione di un finanziamento pubblico per vizi di legittimità originari rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, poiché, attenendo al corretto esercizio del potere di autotutela e non al corretto adempimento degli obblighi imposti al destinatario della sovvenzione, incide su posizioni di interesse legittimo.
Sez. U., n. 15404/2024, Falabella, Rv. 671520-01, statuisce che in materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle controversie relative alle provvidenze economiche previste dall’art. 4, comma 5 bis, del d.l. n. 34 del 2020, convertito con l. 77 del 2020, a favore delle strutture private accreditate che, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, hanno dovuto sospendere la propria attività ordinaria, trattandosi di contributi previsti dalla legge sui quali l’amministrazione sanitaria mantiene esclusivamente funzioni di vigilanza, senza alcun potere discrezionale di apprezzamento del beneficio.
Sez. 3, n. 02577/2024, Condello, Rv. 670071-01, afferma che le controversie aventi ad oggetto i controlli di appropriatezza eseguiti dalle ASL sulle strutture private eroganti prestazioni sanitarie in regime di accreditamento appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, ex art. 133, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 104 del 2010, qualora l’oggetto del contendere riguardi esclusivamente l’esito del controllo, il conseguente accertamento dell’inadempimento della struttura rispetto alle obbligazioni derivanti dal rapporto concessorio, le relative richieste pecuniarie ovvero le sanzioni amministrative irrogate, mentre spettano al giudice amministrativo se l’oggetto della contestazione è costituito dalle modalità di esecuzione del controllo o dalla titolarità in capo all’Amministrazione del potere di esercitarlo, poiché in tal caso la domanda investe anche l’esercizio di un potere autoritativo.
Sez. U., n. 9952 del 12/04/2024, Scarpa, Rv. 670669-01, afferma che la controversia promossa da un Comune nei confronti della ASL per ottenere il rimborso della quota di retta giornaliera corrisposta, a titolo di integrazione, agli enti gestori di strutture residenziali per il ricovero di anziani non autosufficienti, ai sensi dell’art. 59 della l.r. Sicilia n. 33 del 1996, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che il rapporto dedotto in giudizio non si ricollega all’esercizio di poteri autoritativi o discrezionali della pubblica amministrazione, avendo ad oggetto il corrispettivo per un’obbligazione fondata su presupposti determinati dalla legge.
Sez. U., n. 13178/2024, Cirillo F.M., Rv. 671130-02, statuisce che la controversia risarcitoria nei confronti di una pubblica amministrazione per i danni conseguenti alla lesione dei diritti alla salute e di proprietà, anche se richiede il previo accertamento dell’intollerabilità delle immissioni derivanti dall’esecuzione di una strada pubblica, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, perché riguarda il nucleo minimo essenziale di diritti soggettivi pieni, nei confronti dei quali l’azione della pubblica amministrazione è vincolata.
A tenore di Sez. U., n. 17054/2024, Manzon, Rv. 671524-01, la domanda proposta da una struttura sanitaria per il pagamento del corrispettivo di prestazioni sanitarie eseguite nei confronti di anziano non autosufficiente in base ad un contratto di degenza stipulato da un familiare a titolo di garante, avuto riguardo al petitum sostanziale della pretesa fatta valere, rientra nell’ambito delle controversie a contenuto meramente patrimoniale spettanti alla giurisdizione ordinaria, senza che assuma rilievo un potere di intervento della P.A. a tutela di interessi generali, né sia coinvolto l’esercizio di poteri discrezionali-valutativi inerenti alla determinazione del corrispettivo e senza che rilevi, in particolare, il regime di convenzionamento tra l’ente locale e la singola struttura RSA (Residenza Sanitaria Assistita).
Secondo Sez. L., n. 18204/2024, Fedele, Rv. 671857-01, nella controversia in cui il dirigente medico contesta la legittimità dei provvedimenti adottati dalla p.a. datrice di lavoro sul mantenimento della retribuzione di posizione “variabile aziendale”, prevista dalla contrattazione collettiva di riferimento, la relativa posizione giuridica soggettiva va qualificata in termini di diritto soggettivo alla corretta liquidazione della retribuzione, sicché il giudice ordinario può conoscere e sindacare tutti i vizi dell’atto, ivi comprese le figure sintomatiche di eccesso di potere, ai fini dell’eventuale disapplicazione del provvedimento per decidere sulla domanda avanzata dal lavoratore.
Afferma Sez. U., n. 18653/2024, Mancino, Rv. 671750-01, che in tema di impiego pubblico privatizzato, ai sensi dell’art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, incluse quelle concernenti l’assunzione ed il conferimento di incarichi dirigenziali, mentre la riserva in via residuale alla giurisdizione amministrativa, contenuta nel comma 4 del citato art. 63, concerne esclusivamente le procedure concorsuali, strumentali alla costituzione del rapporto con la P.A.
A tenore di Sez. U., n. 18651/2024, Dell’Utri, Rv. 671748-01, a seguito dell’estensione agli Ordini dei biologi - in forza del combinato disposto degli artt. 4, commi 1 e 12, e 9 della l. n. 3 del 2018 - della disciplina di cui al d.lgs. C.P.S. n. 233 del 1946, la giurisdizione sulle controversie relative alla validità delle operazioni elettorali per l’elezione del Comitato centrale della Federazione nazionale degli Ordini dei biologi spetta alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie (integrata da biologi ai sensi dell’art. 1, comma 1, del d.P.C.M. 14 ottobre 2021, come modificato dall’art. 2 del d.P.C.M. 28 aprile 2023), senza che ciò comporti una violazione dell’art. 102, comma 2, Cost., non essendosi determinato alcun ampliamento delle materie attribuite al giudice speciale preesistente, ma solo una ri-perimetrazione della categoria delle professioni sanitarie, frutto dell’emersione di nuove istanze di salvaguardia del bene primario della salute.
Sez. 1, n. 01452/2024, Russo, Rv. 669905-01, secondo cui la giurisdizione sulla domanda di restituzione dell’oblazione corrisposta per la sanatoria di un immobile abusivo, ai sensi della l. n. 47 del 1985, nel caso in cui l’istanza di sanatoria sia stata respinta, non è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, a norma dell’art. 35, comma sedicesimo, della medesima legge, che concerne le controversie sulla regolarità del procedimento di sanatoria e sul rimborso delle somme in eccedenza rispetto alla conclusiva determinazione dell’oblazione da parte del sindaco bensì al giudice ordinario, in virtù di un’interpretazione costituzionalmente orientata della predetta norma (alla luce dell’art. 103, comma 1 Cost., il quale richiede che la P.A. abbia agito autoritativamente); infatti, in tale caso, la P.A., avendo esaurito il procedimento, stante la definitività del diniego, non è qualificata in ordine ai tempi e modi della restituzione delle somme da alcun potere autoritativo e le parti si trovano in posizione sostanzialmente paritaria.
Sez. U., n. 02481/2024, Scoditti, Rv. 669832-01, statuisce che sull’accertamento del diritto di proprietà nei confronti della P.A. la giurisdizione spetta del giudice amministrativo, se il fatto estintivo di quello costitutivo del diritto dominicale è un provvedimento amministrativo di esercizio della prelazione artistica, asseritamente illegittimo, benché emanato in base a una norma attributiva del relativo potere e non in carenza assoluta di questo.
Sez. U., n. 09448/2024, Mercolino, Rv. 670666-01, afferma che la controversia, instaurata dal proprietario di un fondo nei confronti di una società privata concessionaria dell’amministrazione comunale per la costruzione di una pala eolica, avente ad oggetto la pretesa di ripristino delle distanze legali tra il fondo ed il manufatto sito nell’area confinante, oltre al risarcimento dei danni, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, giacché detta società è convenuta in giudizio non già come amministrazione o concessionaria che svolge il servizio di pubblica utilità di produzione e trasporto di energia nella rete elettrica nazionale, ma in quanto impresa costruttrice e proprietaria del manufatto, come tale responsabile del pregiudizio da questo causato, “staticamente”, al terzo confinante; ciononostante, la qualificazione dell’utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia come attività di pubblico interesse e di pubblica utilità e l’equiparazione delle relative opere a quelle dichiarate indifferibili ed urgenti ai fini dell’applicazione delle leggi sulle opere pubbliche (previste dall’art. 1, comma 4, della l. n. 10 del 1991) precludono al giudice la possibilità di disporre, in caso di accoglimento della domanda, la riduzione in pristino, con la conseguenza che la tutela spettante al proprietario che ha subìto la lesione del proprio diritto resta limitata al riconoscimento dell’indennità già prevista dall’art. 46 della l. n. 2359 del 1865 (oggi dall’art. 44 del d.P.R. n. 327 del 2001), in considerazione dell’idoneità delle scelte compiute dall’autorità amministrativa in ordine all’ubicazione dell’opera a comprimere le posizioni soggettive del proprietario confinante e del divieto d’intervenire sull’atto amministrativo, imposto al giudice ordinario dall’art. 4 della l. n. 2248 del 1865, all. E; soggiungendo (Rv. 670666-02) che l’adozione, ai sensi dell’art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, da parte della Pubblica Amministrazione, di un provvedimento di servitù coattiva con effetto sanante (volta a regolarizzare l’opera realizzata in violazione delle distanze) non determina - in applicazione del principio della perpetuatio jurisdictionis - la sottrazione della controversia alla cognizione del giudice ordinario, ma determina l’improcedibilità delle domande di restituzione e di risarcimento del danno proposte in relazione alle medesime aree, in quanto il sesto comma del predetto art. 42-bis dispone che in tale ipotesi trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi precedenti, le quali prevedono, per l’ipotesi di emissione del provvedimento di acquisizione sanante delle aree oggetto di occupazione illegittima, che si determini l’acquisizione del diritto di proprietà da parte dell’amministrazione, precludendo pertanto l’esercizio dell’azione di restituzione del bene da parte del privato, ed il mutamento del titolo della pretesa risarcitoria dallo stesso azionata, che, per effetto di tale provvedimento, si converte in quella all’indennizzo previsto dal medesimo art. 42-bis.
Secondo Sez. U., n. 15911/2024, Giusti, Rv. 671733-01, la controversia avente ad oggetto la domanda di rilascio di un immobile, rientrante nel patrimonio disponibile di un ente pubblico e concesso in comodato ad altro ente pubblico, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, perché trae titolo da un rapporto paritario di natura contrattuale, non da un provvedimento amministrativo di concessione del bene, ed è irrilevante la natura giuridica dei soggetti contraenti.
Sez. U., n. 03735/2024, Pagetta, Rv. 670143-01, afferma che è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la domanda risarcitoria per l’omessa iscrizione negli elenchi del personale disponibile all’imbarco, secondo la disciplina concernente il funzionamento degli uffici di collocamento della gente di mare, perché quest’ultima - riservando all’ufficio gestore del collocamento un’attività meramente accertativa, di contenuto vincolato, della sussistenza di determinati requisiti ai fini dell’iscrizione - non consente di configurare alcuna discrezionalità e, tantomeno, lo svolgimento di attività finalizzata in via diretta alla tutela dell’interesse pubblico, con la conseguenza che la posizione del privato ha la consistenza di diritto soggettivo, particolarmente qualificato per attenere a valori primari costituzionalmente garantiti.
Afferma Sez. L., n. 20134/2024, Di Paolantonio, Rv. 672004-02, che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, ex art. 69, comma 7, d. lgs. n. 165 del 2001, la domanda volta all’accertamento dell’obbligo contributivo del datore di lavoro pubblico in conseguenza del solo parziale accoglimento dell’istanza di ricostruzione della carriera, a fini giuridici, economici e previdenziali, formulata dal dipendente a seguito della sua riammissione in servizio ai sensi dell’art. 6, comma 6, l. n. 127 del 1997, istanza che incide solo in via mediata sul trattamento pensionistico e sul diritto alla ricongiunzione dei periodi assicurativi e ha ad oggetto un diritto connesso al rapporto di impiego.
Sez. U., n. 13747/2024, Terrusi, Rv. 671383-01, afferma che in tema di concessione di beni pubblici, ai fini del riparto di giurisdizione, l’adozione da parte dell’amministrazione concedente del provvedimento di decadenza nei confronti del concessionario implica l’esercizio del potere pubblicistico ed esclude che si tratti di una questione attinente alla fase esecutiva del rapporto, come nella diversa ipotesi riguardante il mero rilascio del bene all’esito dell’avvenuta cessazione del rapporto concessorio, sicché la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo.
A tenore di Sez. U., n. 15383 del 3/06/2024, Criscuolo, Rv. 671518-01, in tema di affidamento di un pubblico servizio, la domanda di accertamento dell’illegittimità dell’atto con cui l’amministrazione, prima della stipulazione del contratto, ha revocato l’aggiudicazione, disponendo l’escussione della garanzia fideiussoria, e la conseguente domanda risarcitoria rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, ove venga imputata all’amministrazione la violazione non delle regole della procedura concorsuale, che possono portare all’esclusione del concorrente dalla gara, ma degli obblighi comportamentali di correttezza e buona fede, trattandosi di questione che investe la fase esecutiva del rapporto, sebbene non esitato poi nella stipula del contratto di appalto.
A tenore di Sez. U., n. 16288/2024, Iofrida, Rv. 671522-01, i concessionari autostradali, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 177, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016 e dell’art. 1, comma 1, lettera iii), della l. n. 11 del 2016, non sono obbligati ad affidare i contratti di lavori mediante procedura di evidenza pubblica, pur potendo fare ricorso discrezionalmente a tale normativa, né sono qualificabili come organismi di diritto pubblico, sicché le relative controversie rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.
Afferma Sez. U., n. 16784/2024, Giusti, Rv. 671523-01, che gli atti presidenziali di amministrazione del processo (nella specie, emanati dal presidente di sezione di una Corte d’appello al fine di redistribuire i processi pendenti sul ruolo di un magistrato trasferito ad altro ufficio, rimodulandone altresì la scansione cronologica) non hanno natura propriamente amministrativa, non costituendo attuazione di una funzione discrezionale imperniata sulla ponderazione dell’interesse pubblico primario con gli altri interessi privati concorrenti, ma, in quanto inerenti all’organizzazione della giurisdizione, sono espressione di una competenza riservata all’ordine giudiziario, con la conseguenza che sono insindacabili da parte di qualsivoglia altro giudice, restando affidata la tutela del diritto della parte ad una decisione della causa in tempi ragionevoli ai rimedi preventivi o risarcitori di cui alla l. n. 89 del 2001 ovvero alle forme di interlocuzione endoprocessuale con il giudice istruttore ovvero ancora, a livello ordinamentale, alla possibilità di segnalazione disciplinare al Procuratore generale della Corte di cassazione o al Ministro della giustizia (ferma restando, peraltro, la valutabilità dei suddetti provvedimenti organizzativi ai fini del conferimento o della conferma degli incarichi direttivi o semi-direttivi e in sede di valutazione di professionalità del magistrato).
Secondo Sez. U., n. 17104/2024, Grasso Giu., Rv. 671525-01, l’iscrizione di una strada nell’elenco delle vie pubbliche o gravate da uso pubblico riveste funzione puramente dichiarativa della pretesa del Comune e pone una semplice presunzione di pubblicità, superabile con la prova contraria della natura della strada stessa o dell’inesistenza di un diritto di godimento da parte della collettività; ne consegue che la controversia circa la proprietà, pubblica o privata, di una strada o l’inesistenza di diritti di uso pubblico di una strada privata è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, giacché investe l’accertamento di diritti soggettivi, dei privati o della pubblica amministrazione, anche quando la domanda ha formalmente ad oggetto l’annullamento dei provvedimenti di classificazione della strada, atteso che il petitum sostanziale, non essendo diretto a sindacare un provvedimento autoritativo della P.A., ha in realtà natura di accertamento petitorio.
Sez. U., n. 20036/2024, Crucitti, Rv. 671760-01, afferma che la domanda di risarcimento del danno proposta nei confronti dell’Agenzia delle entrate, a causa del voto negativo dalla stessa manifestato nei confronti della proposta di trattamento falcidiato prevista in un concordato preventivo, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto l’espressione del voto non può neppure astrattamente ricondursi al novero degli atti amministrativi, sicché la posizione giuridica soggettiva fatta valere da parte attrice non interferisce con l’esercizio dell’attività autoritativa della pubblica amministrazione.
Secondo Sez. U., n. 22486/2024, Di Marzio M., Rv. 671901-01, in tema di cessione di aree a scopo industriale, qualora a seguito del fallimento della cessionaria sorga una controversia sulla legittimità della revoca della cessione disposta con determina dal Consorzio cedente, la lite appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto il petitum sostanziale della domanda si colloca “a valle” della stipula del contratto di cessione ed investe questioni relative alla delimitazione del contenuto del rapporto e all’adempimento delle relative obbligazioni, le quali attengono all’ambito del rapporto paritetico tra le parti e non implicano l’esercizio di un potere autoritativo pubblicistico.
Sez. U., n. 22862/2024, Scoditti, Rv. 671992-01, afferma che le controversie relative agli aiuti al magazzinaggio privato, ex artt. 24 - 26 del Regolamento CE n. 1493/1999, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, in ragione dell’esistenza di un rapporto obbligatorio, interamente disciplinato dalla normativa comunitaria, che esclude l’esistenza di spazi di asimmetria derivante dall’esercizio di un potere autoritativo quanto al riconoscimento, o non riconoscimento, dell’aiuto.
A tenore di Sez. U., n. 22863/2024, Rubino, Rv. 671993-01, la cognizione sulla domanda risarcitoria del privato per i danni causati dalla mancata adozione di atti che avrebbero dovuto essere emanati da parte dell’autorità amministrativa competente spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo, anche se la domanda è proposta autonomamente - e non in via accessoria - rispetto all’accertamento dell’illegittimità dell’attività della p.a., perché comunque si presuppone la valutazione, spettante al giudice amministrativo, della legittimità dell’esercizio della potestà amministrativa.
Secondo Sez. U., n. 23155/2024, Terrusi, Rv. 671994-01, si configura un appalto di pubblico servizio, anche in base al diritto unionale, quando il corrispettivo è pagato direttamente dall’Amministrazione al prestatore del servizio, il quale, conseguentemente, non ne sopporta il rischio legato alla gestione, a differenza del concessionario di servizi, il quale trae la propria remunerazione dai proventi ricavati dagli utenti, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario.
A tenore di Sez. U., n. 23137/2024, Tedesco, Rv. 672211-01, è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo - e non del commissario agli usi civici - la controversia introdotta da un’università agraria, titolare di fondi già definitivamente riconosciuti di dominio collettivo, per contestare le delibere comunali di classificazione delle strade ed acquisizione dei fondi al patrimonio dell’ente.
Secondo Sez. U., n. 04061/2024, Bertuzzi, Rv. 670010-01, la distinzione fra la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche e quella del giudice amministrativo va verificata in concreto, avuto riguardo alla circostanza che l’atto impugnato, anche se emesso da organi amministrativi diversi da quelli istituzionalmente preposti, finisca tuttavia con l’incidere immediatamente - e non soltanto in via occasionale - sull’uso delle acque pubbliche, fra queste dovendosi ricomprendere anche i ghiacciai.
Statuiscono Sez. U., n. 25949/2024, Scarpa, Rv. 672391-01, che, poiché il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche non è un giudice speciale, ma un organo specializzato della giurisdizione ordinaria, attiene alla competenza e non alla giurisdizione la questione se di una determinata controversia debba conoscere il giudice ordinario non specializzato o il predetto Tribunale, con la conseguente inammissibilità del regolamento di giurisdizione proposto, il quale, peraltro, non è suscettibile di conversione in regolamento di competenza, in difetto del necessario presupposto di una sentenza sulla competenza.
A tenore di Sez. U., n. 02321/2024, Scoditti, Rv. 669894-02, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa alla validità ed efficacia della clausola contenuta nel contratto stipulato tra il gestore e l’utente del servizio idrico integrato, volta a disciplinarne il corrispettivo.
Sotto il profilo procedurale, Sez. U., n. 18643/2024, Terrusi, Rv. 671747-01, sottolinea che l’ambito del sindacato del Tribunale superiore delle acque pubbliche, qualora sia chiamato a pronunciarsi in unico grado sulla legittimità dei provvedimenti amministrativi impugnati, è limitato all’accertamento dei vizi relativi allo svolgimento della funzione pubblica (compresi quelli denotati dalle figure sintomatiche dell’eccesso di potere), ed attiene quindi alla verifica della ragionevolezza e proporzionalità della scelta rispetto al fine, senza estendersi alle ragioni di merito, dovendosi arrestare non solo dinanzi alle ipotesi di scelte equivalenti, ma anche a quelle meno attendibili, purché congruenti con il fine da raggiungere e con le esigenze da governare.
Sez. 3, n. 00636/2024, Cricenti, Rv. 669800-01, statuisce che la domanda con la quale l’utente del servizio idrico integrato chieda la riduzione del canone in ragione del parziale inadempimento della società somministrante appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, venendo in questione non già la mancata adozione di provvedimenti amministrativi volti a rideterminare la tariffa, bensì la contestazione che l’ammontare stabilito spetti per intero al cospetto di un inesatto adempimento.
Sez. U., n. 16031/2024, Scoditti, Rv. 671521-01, stabilisce che in tema di mandato relativo alla riscossione di crediti derivanti da sanzioni amministrative previste dal Codice della strada, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la richiesta di rendimento del conto proposta dall’ente territoriale nei confronti della società mandataria, in quanto il petitum sostanziale della domanda trova il suo fondamento nelle obbligazioni discendenti dal rapporto privatistico di mandato, rilevando l’emissione di ingiunzione fiscale rivolta all’incasso dei crediti quale mero presupposto esterno del rapporto dedotto in giudizio.
Sez. U., n. 19253/2024, Mercolino, Rv. 671900-01, afferma che le valutazioni tecniche delle commissioni esaminatrici dei pubblici concorsi sono assoggettabili al sindacato giurisdizionale di legittimità del giudice amministrativo, nei limiti dell’illogicità manifesta, dell’irragionevolezza grave ed evidente o del travisamento del fatto da valutarsi all’interno dei criteri preventivamente individuati dalle commissioni medesime, senza però invadere la sfera del merito amministrativo, mediante la sostituzione in via giurisdizionale dei criteri di valutazione, essendo quest’ultima ipotesi denunciabile solo con il ricorso per cassazione per eccesso di potere giurisdizionale.
Sez. 1, n. 06747/2024, Conti, Rv. 670478-01, afferma che in materia di pubblico servizio relativo alla gestione ed allo smaltimento dei rifiuti, tanto l’art. 133, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 104 del 2010 (codice del processo amministrativo) che l’art. 5 della l. n. 1034 del 1971 (applicabile ratione temporis nel testo successivamente modificato dall’art. 7 della l. n. 205 del 2000), nell’attribuire alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ogni controversia relativa ai rapporti di concessione di beni e servizi pubblici, fatte salve quelle aventi ad oggetto indennità, canoni o altri corrispettivi, non implicano affatto, in queste ultime ipotesi, un regime di giurisdizione esclusiva del giudice ordinario; spettano infatti alla giurisdizione ordinaria, in base ai criteri generali sul riparto di giurisdizione ed esclusa - ratione temporis - l’applicabilità dell’art. 4 del d.l. 90 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 123 del 2008, solo quelle controversie sui profili in esame che abbiano contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere di intervento della P.A. a tutela di ipotesi generali, mentre restano nella giurisdizione amministrativa quelle che coinvolgano l’esercizio di poteri discrezionali inerenti alla determinazione del canone, dell’indennità o di altri corrispettivi.
Sez. U., n. 04413/2024, Criscuolo, Rv. 670199-01, statuisce che sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative alla revoca degli amministratori, nominati ai sensi dell’art. 2449 c.c., della società partecipata da ente pubblico - soggetto di diritto privato che non muta la propria natura in ragione della qualità dell’ente che ne è socio, il quale non può unilateralmente incidere sullo svolgimento del rapporto e sull’attività societaria mediante l’esercizio di poteri autoritativi, ma agisca solo nelle forme previste dal diritto societario -, in quanto la predetta revoca costituisce atto dell’ente pubblico “a valle” della scelta iniziale di impiegare lo strumento societario, emanato in base al diritto privato e da questo regolato, senza che assuma alcun rilievo la circostanza che la società sia a responsabilità limitata, dovendosi estendere a questa i principî già dettati per le società per azioni a partecipazione pubblica.
Affermano Sez. U., n. 25956/2024, Campese, Rv. 672393-01, che il servizio di campagne pubblicitarie per le società del gruppo Ferrovie dello Stato non si pone in rapporto di diretta strumentalità con il servizio - speciale - di trasporto, non risultando in alcun modo funzionalmente necessario a consentirne lo svolgimento, né rappresentando il necessario strumento realizzativo dei compiti propri del gruppo FSI; ne conseguono l’estraneità dell’appalto all’ambito di operatività della disciplina dei cosiddetti settori speciali e, quindi, la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, mentre è priva di rilevanza la libera scelta della stazione appaltante che, pur non essendovi tenuta, si è volontariamente assoggettata alle regole dell’evidenza pubblica, in quanto la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie in materia di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture postula che la sottoposizione dell’appalto al regime pubblicistico discenda esclusivamente dalle sue caratteristiche oggettive e da quelle soggettive della stazione appaltante.
Sez. U., n. 1/2024, Patti, Rv. 669688-01, afferma che la pronuncia del Consiglio di Stato che ha provveduto alla correzione di un errore materiale, ancorché illegittima, non integra un nuovo e autonomo esercizio del potere giurisdizionale, e non è pertanto impugnabile con il ricorso per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost., integrando una violazione che non investe i limiti esterni delle attribuzioni giurisdizionali del giudice amministrativo.
Secondo Sez. U., n. 18559/2024, Rv. 671742-02, il sindacato della S.C. sulle decisioni del Consiglio di Stato per motivi inerenti alla giurisdizione si estende al diniego di giurisdizione, il quale si fonda sull’erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto, in via assoluta, di cognizione giurisdizionale o che la stessa appartenga ad altro giudice, ma non può riguardare i casi e le valutazioni in tema di mancata ammissione di prove.
Sez. U., n. 08800/2024, Vincenti, Rv. 671515-01, specifica che in tema di sindacato consentito alle Sezioni Unite sulle sentenze del Consiglio di Stato, mentre la censura concernente l’omesso rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE circa la validità di atti del diritto dell’Unione è prospettabile ai sensi dell’art. 111, comma 8, Cost., in quanto rientrante nella competenza giurisdizionale esclusiva della CGUE, la decisione di effettuare un rinvio pregiudiziale alla CGUE sull’interpretazione delle norme euro-unitarie non integra una questione inerente alla giurisdizione, né secondo un’accezione statica, come riparto tra ordini giudiziari - non essendo contemplata la Corte di giustizia tra i destinatari delle norme, tipiche ed esclusive dell’ordinamento interno, sul detto riparto -, né secondo un’interpretazione dinamica della giurisdizione e, cioè, come strumento di definizione della controversia prospettata mediante l’applicazione del disposto normativo, in quanto la Corte di giustizia non opera come giudice del caso concreto, bensì come interprete di disposizioni ritenute rilevanti ai fini del decidere.
A tenore di Sez. U., n. 30605/2024, Di Paolantonio, Rv. 672847-01, l’eccesso di potere giurisdizionale “per arretramento”, denunziabile con il ricorso per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost., si configura allorquando il giudice speciale deneghi la propria giurisdizione sulla base dell’erroneo presupposto che la materia, astrattamente considerata, non possa formare oggetto della funzione giurisdizionale, mentre non si prospetta in caso di negazione in concreto di tutela, determinata dall’errata interpretazione di norme sostanziali o processuali, dal momento che, in tale ipotesi, la censura non investe la sussistenza o i limiti esterni del potere giurisdizionale, ma soltanto la legittimità del suo esercizio.
Secondo Sez. U., n. 34499/2024, Marulli, Rv. 673423-01, l’eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera riservata al legislatore, denunziabile con il ricorso per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost., si configura allorquando il giudice speciale applichi una norma da lui stesso creata, in tal modo esercitando un’attività di produzione normativa che non gli compete, non già in relazione all’attività di interpretazione - sia pure estensiva o analogica - di una disposizione di legge, posto che eventuali errori ermeneutici, anche se comportanti uno stravolgimento radicale del senso della norma, non investono la sussistenza o i limiti esterni del potere giurisdizionale, ma soltanto la legittimità del suo esercizio.
Statuiscono Sez. U., n. 34501/2024, Marulli, Rv. 673424-01, che sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le azioni volte a reagire a comportamenti della P.A. posti in essere in attuazione di provvedimenti amministrativi, lesivi del possesso di beni appartenenti al patrimonio indisponibile, a condizione che l’autorità che agisce in autotutela, ai sensi dell’art. 823, comma 2, c.c., provi la suddetta appartenenza, attraverso la dimostrazione della concorrente ricorrenza dei requisiti soggettivo (consistente nell’esistenza di un atto che destini il bene a un uso pubblico) e oggettivo (integrato dalla concreta utilizzazione del bene per fini pubblici).
Affermano Sez. U., n. 34502/2024, Mancino, Rv. 673425-01, che in tema di edilizia residenziale pubblica, appartiene al giudice ordinario la controversia introdotta da chi, opponendosi al provvedimento con cui l’amministrazione gli intimi il rilascio di un immobile occupato senza titolo, deduca di aver diritto al subentro nell’assegnazione dell’alloggio, perché, in tal caso, è in contestazione il diritto di agire esecutivamente, dato che l’ordine di rilascio si configura come un atto imposto dalla legge e non come esercizio di un potere discrezionale dell’amministrazione, la cui concreta applicazione richieda, di volta in volta, una valutazione del pubblico interesse.
A tenore di Sez. U., n. 32562/2024, Campese, Rv. 673421-01 e di Sez. U., n. 34699/2024, Luciotti, Rv. 673426-02 la controversia relativa all’assegnazione, da parte del gestore aeroportuale, di aree di sosta per il servizio di trasporto pubblico dall’aeroporto alla città appartiene alla giurisdizione amministrativa, rientrando tale attività tra quelle di aviation (comprendenti le operazioni di volo e i servizi ad esso strumentali), che fa capo ai settori speciali di cui all’art. 3, comma 1, lett. hh), del d.lgs. n. 50 del 2016.
A tenore di Sez. U., n. 34751/2024, Tatangelo, Rv. 673442-01, spetta al giudice ordinario la giurisdizione sulla controversia relativa all’ammontare dell’indennità dovuta, dopo la scadenza del contratto, da una pubblica amministrazione per l’occupazione di un immobile già condotto in locazione, perché la relativa determinazione dipende esclusivamente dalle clausole dell’originario rapporto e dalle norme ad esso applicabili, senza possibilità di esercizio di un potere amministrativo (discrezionale o vincolato) da parte dell’ente pubblico conduttore.
Secondo Sez. U., n. 34786/2024, Campese, Rv. 673429-01, la sentenza con cui il Consiglio di Stato ha fatto concreta applicazione di un indirizzo interpretativo già emerso nella propria giurisprudenza non è viziata da eccesso di potere giurisdizionale in conseguenza del successivo consolidamento di un diverso orientamento, conforme alle argomentazioni della parte rimasta soccombente, trattandosi della fisiologica dinamica dell’evoluzione giurisprudenziale, la quale si mantiene pur sempre nell’alveo di un’ordinaria operazione di ermeneutica normativa, senza travalicare i limiti esterni della giurisdizione.
Affermano Sez. U., n. 35321/2024, Di Marzio M., Rv. 673443-01, che in tema di concessione del servizio di distribuzione del gas naturale, le controversie relative alla quantificazione del valore industriale di rimborso, che il nuovo concessionario è tenuto a corrispondere al gestore uscente ex art. 14, comma 8, del d.lgs. n. 164 del 2000, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., trattandosi di un corrispettivo dovuto per legge per l’acquisto della proprietà degli impianti, la cui determinazione va eseguita su base contrattuale ovvero in applicazione dei criteri analiticamente previsti dalla normativa di settore, senza che all’amministrazione sia attribuito alcun potere di scelta discrezionale tra soluzioni diverse, in funzione del perseguimento del pubblico interesse.
Sez. U., n. 02290/2024, Leone, Rv. 670195-01, afferma che in tema di giudizi di responsabilità amministrativa, la Corte dei conti può valutare se gli strumenti scelti dagli amministratori pubblici siano adeguati oppure esorbitanti ed estranei rispetto al fine pubblico da perseguire, poiché la verifica della legittimità dell’attività amministrativa non può prescindere dalla valutazione del rapporto tra gli obiettivi conseguiti e i costi sostenuti, secondo i criteri di efficacia ed economicità di cui all’art. 1 della l. n. 241 del 1990, senza che ciò implichi un sindacato sul merito delle scelte discrezionali dell’amministrazione e, dunque, una violazione dei limiti esterni della giurisdizione ovvero della riserva di amministrazione.
Sez. U., n. 03298/2024, Garri, Rv. 670142-01, statuisce che le controversie inerenti alla spettanza ed alla liquidazione del trattamento pensionistico in favore dei dipendenti del Banco di Sicilia sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, a norma degli artt. 409 e 442 c.p.c., a seguito della sentenza della Corte cost. n. 26 del 23 gennaio 1986, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 2 dell’allegato T all’art. 39 della l. 8 agosto 1895 n. 486, nella parte in cui prevedeva la giurisdizione della Corte dei conti.
A tenore di Sez. U., n. 13205/2024, Iofrida, Rv. 671382-01, in tema di enti locali, in caso di dichiarazione di dissesto del Comune, le sanzioni interdittive per gli amministratori, previste ex art. 248 TUEL, conseguono di diritto all’accertamento dei relativi presupposti da parte del giudice contabile, senza che quest’ultimo possa procedere alla loro applicazione diretta, riservata all’autorità amministrativa competente, determinandosi altrimenti un eccesso di potere giurisdizionale.
Secondo Sez. U., n. 14028/2024, Scarpa, Rv. 671385-01, in tema di imposta di soggiorno, tra il gestore della struttura ricettiva ed il Comune si instaura, ex art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2011, un rapporto di servizio comportante maneggio di denaro a destinazione pubblica, sul quale sussiste la giurisdizione della Corte dei conti; il comma 1-ter dello stesso art. 4, introdotto dall’art. 180, comma 3, d.l. n. 34 del 2020 - intervenuto ad individuare il gestore quale responsabile del pagamento dell’imposta, con efficacia estesa, ex art. 5-quinquies d.l. n. 146 del 2021, anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020 - detta norme di natura sostanziale con ricadute indirette sulla giurisdizione, attratta così al giudice tributario a far tempo dalla loro entrata in vigore.
A tenore di Sez. U., n. 15848/2024, Mancino, Rv. 671731-01, la controversia concernente la domanda di condanna dell’ente previdenziale al rilascio dell’estratto conto contributivo, richiesto ai sensi dell’art. 54 della l. n. 88 del 1989, rientra nella giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di pensioni dei pubblici dipendenti, ex artt. 13 e 62 del r.d. n. 1214 del 1934, in quanto connessa all’ottenimento ed alla misura della pensione, poiché funzionale alla verifica della corretta gestione del rapporto assicurativo e pensionistico.
Afferma Sez. U., n. 18635/2024, Fuochi Tinarelli, Rv. 671745-01, che il giudizio di opposizione all’esecuzione forzata, anche se intrapresa in forza di sentenza di condanna emessa dalla Corte dei conti all’esito di un giudizio di responsabilità contabile, spetta alla giurisdizione ordinaria, perché non involge profili di cognizione relativi all’accertamento dei presupposti della responsabilità erariale, ma unicamente il diritto soggettivo a procedere in executivis.
Secondo Sez. U., n. 19452/2024, Patti, Rv. 671754-01, l’azione di responsabilità nei confronti di un soggetto privato è devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti ove sussista un rapporto di servizio, in virtù del quale il primo sia stato temporaneamente inserito nell’apparato organizzativo della P.A. per lo svolgimento di un’attività o un servizio di interesse pubblico, configurandosi, invece, la giurisdizione ordinaria nel diverso caso in cui si assuma che il danno derivi dall’inadempimento delle obbligazioni poste a carico del privato, quale controparte contrattuale della P.A.
Secondo Sez. U., n. 20107/2024, Iofrida, Rv. 671761-01, nel caso in cui il giudice contabile d’appello respinga l’impugnazione sulla base di due concorrenti rationes decidendi
- l’una di inammissibilità, per l’inconfigurabilità di alcuna delle ipotesi di cui all’art. 172 del d.lgs. n. 174 del 2016 (codice della giustizia contabile) o di danno erariale o di giudizio di conto, e l’altra di rigetto nel merito, per infondatezza delle ragioni poste a fondamento della domanda -, l’omessa impugnazione di quest’ultima statuizione determina l’inammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost., non potendosi configurare una carenza d’interesse della parte alla sua proposizione in ragione della preventiva dismissione della potestas iudicandi da parte della Corte dei conti, trattandosi pur sempre della violazione dei limiti interni della giurisdizione, estranea al perimetro del controllo di legittimità di cui al citato art. 111, comma 8, Cost.
Afferma Sez. L., n. 20134/2024, Di Paolantonio, Rv. 672004-01, che le controversie funzionali al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti - o relative a problemi connessi - spettano alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, salvo che venga in rilievo, ancorché relativamente ad obblighi di lavoro a contenuto, connotazione o funzione latu sensu previdenziale (tra cui quelli contributivi), un effetto diretto ed immediato nei confronti del datore di lavoro, incidente solo in via mediata sulla misura del trattamento pensionistico, perché, in tal caso, la controversia è devoluta alla giurisdizione del giudice del rapporto di lavoro e, cioè, al giudice ordinario o a quello amministrativo sulla base del riparto di giurisdizione ex artt. 63 e 69 del d.lgs. n. 165 del 2001.
Statuisce Sez. U., n. 30220/2024, Fuochi Tinarelli, Rv. 672747-01, che, in tema di giudizio di impugnazione dell’elenco annuale ISTAT delle pubbliche amministrazioni predisposto ai sensi del Regolamento (UE) n. 594 del 2013 (SEC 2010), la delimitazione della giurisdizione delle sezioni riunite della Corte dei conti alla sola applicazione della disciplina nazionale sul contenimento della spesa pubblica, operata dall’art. 23-quater del d.l. n. 137 del 2020, conv., con modif., dalla l. n. 176 del 2020, non pregiudica l’effetto utile della disciplina unionale, secondo la lettura di essa fornita dalla Corte di giustizia UE nella sentenza del 13 luglio 2023, né determina un vuoto di tutela, restando attribuita la giurisdizione, per ogni ulteriore ambito, al giudice amministrativo.
Secondo Sez. U., n. 31137/2024, Pagetta, Rv. 672849-01, nei giudizi di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti conclusisi con il proscioglimento nel merito del pubblico dipendente convenuto, il giudice contabile deve provvedere alla liquidazione delle spese legali, da porre a carico dell’amministrazione di appartenenza, mediante una statuizione di condanna ex art. 91 c.p.c., ma il dipendente prosciolto ha diritto di chiedere a tale amministrazione - ai sensi degli artt. 3, comma 2-bis, d.l. n. 543 del 1996, conv. con modif. in l. n. 639 del 1996, e 18, comma 1, del d.l. n. 67 del 1997, conv. nella l. n. 135 del 1997, come interpretati dall’art. 10-bis, comma 10, d.l. n. 203 del 2005, conv. con modif. nella l. n. 248 del 2005 - il rimborso dell’eventuale maggior importo delle spese defensionali sostenute, il quale attiene al rapporto sostanziale fra amministrazione e dipendente e appartiene alla giurisdizione del giudice del rapporto di lavoro e, quindi, di regola, del giudice ordinario.
Affermano Sez. U., n. 34736/2024, Patti, Rv. 673427-01, che in tema di giurisdizione, poiché l’art. 103 Cost. non ammette che il giudice amministrativo conosca di controversie di cui non sia parte una P. A., appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda risarcitoria proposta da un privato contro funzionari pubblici per atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni, i quali, pur agendo quali strumenti della P.A., non si identificano con quest’ultima.
A tenore di Sez. U., n. 34775/2024, Campese, Rv. 673428-01, spetta alla Corte dei conti la giurisdizione sulla domanda di risarcimento del danno erariale proposta nei confronti del percettore di un finanziamento pubblico ottenuto sulla base di dichiarazioni non veritiere, perché essa si fonda sulla deduzione del pregiudizio conseguente alla distrazione delle risorse pubbliche dalle finalità a cui erano preordinate.
Sez. U., n. 03757/2024, Napolitano L., Rv. 670196-01, afferma che la controversia relativa alla riscossione della quota annuale d’iscrizione all’albo delle professioni infermieristiche è devoluta alla giurisdizione tributaria.
Secondo Sez. U., n. 26817/2024, Cataldi, Rv. 672397-01, spetta alla giurisdizione del giudice tributario l’impugnazione dell’intimazione di pagamento con la quale si deduce la prescrizione del credito inerente a tributi (nella specie, riguardante ritenute Irpef non operate dal sostituto d’imposta) quale fatto estintivo verificatosi successivamente alla notifica delle relative cartelle di pagamento, poiché l’intimazione ex art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973 non è atto dell’esecuzione tributaria e si limita a preannunciarla.
Secondo Sez. T, n. 04508/2024, Crivelli, Rv. 670365-01, in pendenza di procedura fallimentare (oggi, di liquidazione giudiziale), i crediti afferenti alle giurisdizioni speciali (nella specie, a quella tributaria) sono accertati dal giudice speciale, sicché, qualora penda un giudizio tributario promosso dal contribuente in bonis, al momento della sua dichiarazione di fallimento (o di apertura della liquidazione giudiziale) si determina l’interruzione - non già l’improcedibilità - del relativo processo.
A tenore di Sez. T, n. 12397/2024, Chieca, Rv. 671072-01, le controversie aventi per oggetto l’iscrizione ipotecaria, di cui all’art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, rientrano nella giurisdizione del giudice tributario o del giudice ordinario sulla base della natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di iscrizione, con la conseguenza che la giurisdizione spetta al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria, o meno, dei crediti, ovvero ad entrambi - ciascuno per il proprio àmbito - se quel provvedimento si riferisce in parte a crediti tributari ed in parte a crediti non tributari.
Afferma Sez. T, n. 21010/2024, Lo Sardo, Rv. 671907-01, che in tema di contenzioso tributario, l’atto di diniego della variazione catastale, emesso a seguito di richiesta del contribuente, rientra tra quelli relativi alle operazioni catastali indicate nell’art. 2, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - norma quest’ultima che annovera nell’oggetto della giurisdizione tributaria tutte le controversie concernenti l’intestazione, la delimitazione, la figura, l’estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell’estimo nonché quelle, concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l’attribuzione della rendita catastale - per cui è impugnabile, ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 546 del 1992, dinanzi al giudice tributario.
A tenore di Sez. U., n. 22891/2024, Giusti, Rv. 672090-01, le controversie aventi ad oggetto l’opposizione alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per violazione delle prescrizioni del regolamento comunale in materia di tassa di soggiorno appartengono alla giurisdizione del giudice tributario allorquando la contestazione involga l’omesso o parziale versamento (o “riversamento”) dell’imposta e, invece, a quella del giudice ordinario nel caso in cui le disposizioni violate siano rivolte ad assicurare l’efficacia del sistema telematico dell’imposta medesima, attraverso la previsione di obblighi procedurali afferenti alle modalità di accreditamento delle strutture e di trasmissione della dichiarazione giornaliera dell’identità di chi vi ha soggiornato.
Secondo Sez. T, n. 25935/2024, Dell’Orfano, Rv. 672517-01, il potere del giudice tributario di disapplicare tutti gli atti amministrativi che costituiscono il presupposto dell’imposizione, anche se non a contenuto normativo o generale, è espressione di un principio generale dell’ordinamento, fissato dall’art. 5 della l. n. 2248 del 1865, allegato E, e già presente nell’ordinamento anche prima dell’espresso riconoscimento - operato dall’art. 12, comma 2, della l. n. 448 del 2001, con l’introduzione del nuovo testo dell’art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 - di un generale potere di decidere incidenter tantum su questioni attribuite alla competenza di altre giurisdizioni.
A tenore di Sez. U., n. 31837/2024, Di Marzio M., Rv. 672862-01, spetta al giudice ordinario la giurisdizione sulla domanda di annullamento della nota con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha ingiunto al concessionario di apparecchi di gioco il pagamento degli oneri di cui all’art. 1, comma 81, lett. f), della l. n. 220 del 2010 (che prevede una ripartizione tra tutti gli interessati del corrispettivo per il mantenimento degli apparecchi eccedentari che non sia stato possibile ricondurre a un singolo concessionario), trattandosi di un’obbligazione ex lege che si colloca a valle del contratto di concessione, rientrando nella nozione di “indennità, canoni e altri corrispettivi”, di cui all’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.
Statuiscono Sez. U., n. 35330/2024, Crucitti, Rv. 673431-01 che spettano alla giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. b, c.p.a., le controversie relative al canone COSAP e alla sua quantificazione in base all’estensione della porzione di suolo pubblico occupata, perché riguardano una pretesa meramente patrimoniale, che non involge atti autoritativi del Comune a tutela dell’interesse generale.
Le norme sulla giurisdizione relative al rapporto tra il giudice nazionale e quello straniero, anche nell’anno in rassegna, sono state oggetto di particolare attenzione da parte della S.C.
Nell’ambito delle azioni contrattuali, Sez. U., n. 09971/2024, Patti, Rv. 670663-02, ha statuito che, in caso di controversia su materie già comprese nel campo di applicazione della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, ove il convenuto non sia domiciliato in uno Stato membro dell’UE, la giurisdizione italiana sussiste in base ai criteri stabiliti dal Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, che ha sostituito il Regolamento (CE) n. 44 del 2001, a sua volta sostitutivo della predetta convenzione, stante la natura “mobile” del rinvio a quest’ultima ex art. 3, comma 2, l. n. 218 del 1995. Nella fattispecie portata all’attenzione delle Sezioni Unite, avente ad oggetto un contratto di compravendita di cose mobili, è stata esclusa la giurisdizione italiana e affermata quella egiziana in applicazione del criterio del luogo di consegna dei beni.
Nella stessa pronuncia la S.C. ha altresì statuito che la proposizione di difese procedurali o di domanda riconvenzionale da parte del convenuto straniero (nella specie, la società egiziana acquirente, convenuta in primo grado per il pagamento del prezzo, che aveva proposto domanda riconvenzionale dopo aver eccepito, in primo grado, il difetto di giurisdizione del giudice italiano) non comporta accettazione tacita della giurisdizione del giudice italiano, ove sia espressamente subordinata al mancato accoglimento dell’eccezione di difetto di giurisdizione di detto giudice (Rv. 670663-01).
Sez. U., n. 11387/2024, Marulli, Rv. 670948-01 si è soffermata sulla nozione di “materia contrattuale” per precisare che tale nozione, cui rimanda l’art. 7 del Reg. UE n. 1215 del 2012 va interpretata facendo riferimento agli obiettivi ed all’impianto sistematico del regolamento, nonché ai principî desumibili da tutti gli ordinamenti giuridici nazionali. In forza di tale principio, la competenza speciale, prevista dalla norma citata, è stata ritenuta sussistente anche nei casi in cui l’obbligazione dedotta in giudizio non tragga propriamente fonte da un contratto, purché sia possibile individuare un’obbligazione giuridica liberamente assunta. Nel caso deciso dalle Sezioni Unite è stata dichiarata la giurisdizione italiana sulla domanda, proposta da persona domiciliata in Italia, per ottenere la condanna del proprio legale danese al pagamento delle somme dallo stesso riscosse in adempimento della transazione stipulata dal cliente a definizione di un contenzioso svoltosi dinanzi all’autorità giudiziaria della Danimarca.
Sez. U., n. 29664/2024, Scotti, Rv. 672745-01, ha statuito che la giurisdizione sulla domanda proposta dal convenuto, mediante chiamata in garanzia in un processo pendente in Italia, nei confronti di un soggetto non domiciliato in uno Stato membro dell’Unione europea appartiene al giudice italiano in virtù dell’art. 6, n. 2, Reg. CE n. 44 del 2001 (ratione temporis applicabile) e, poi, dell’art. 8, n. 2, Reg. UE n. 1215 del 2012, da intendersi quali “successive modificazioni in vigore per l’Italia” della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, richiamata dall’art. 3, comma 2, della l. n. 218 del 1995. Nella vicenda portata all’attenzione della S.C. vi era stata una chiamata in causa di un vettore straniero svolta, ai sensi dell’art. 43 del d.lgs. n. 79 del 2011, da un tour operator italiano, che era stato convenuto in giudizio per il risarcimento dei danni occorsi ad una turista in Namibia, a seguito dell’improvviso scoppio di uno pneumatico del fuoristrada sul quale si trovava, nel corso di un’escursione organizzata.
L’applicabilità dell’art. 8, n. 2, del Reg. UE n. 1215 del 2012 è stata esclusa da Sez. U., n. 00613/2024, Vincenti, Rv. 670003-01 nel caso di un’azione di garanzia (propria o impropria), se proposta in via autonoma rispetto al giudizio già pendente sul rapporto principale e nei confronti di un soggetto non domiciliato nell’UE. Nella specie, la S.C. ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano sulla domanda di manleva proposta da un tour operator italiano nei confronti di una società di Hong Kong, venditrice del pacchetto turistico, per le conseguenze pregiudizievoli di un separato giudizio risarcitorio intentato da una viaggiatrice rimasta infortunata.
Con riferimento ad una controversia relativa ad un contratto, concluso in Italia tra un soggetto ivi domiciliato e un soggetto domiciliato nella Confederazione Svizzera, avente a oggetto la prestazione da parte di quest’ultimo del servizio di consulenza in materia di investimenti finanziari in favore del cliente domiciliato in Italia, riguardante una o più operazioni di sottoscrizione di strumenti finanziari, Sez. U., n. 09956/2024, Scarpa, Rv. 670670-01 ha affermato la giurisdizione del giudice italiano in applicazione del criterio di collegamento dettato dell’art. 5, par. 1, lett. b), della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007, dovendosi fare riferimento al luogo in cui la prestazione del servizio di consulenza è stata o avrebbe dovuto essere eseguita, in rapporto all’obbligo di informazione da fornire al cliente, caratterizzante il contratto.
Chiamata a pronunciarsi sulla legittimità delle decisioni di un consiglio di classe di una scuola europea (nella specie, Scuola Europea di Varese) relative al passaggio di un allievo alla classe superiore del ciclo secondario, espressamente richiamando i principî affermati dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 21 dicembre 2023, causa C-431/22, Sez. U., n. 19299/2024, Vincenti, Rv. 671753-01, ha riconosciuto la sussistenza della giurisdizione esclusiva della Camera dei ricorsi, ex art. 27 della Convenzione di Lussemburgo del 21 giugno 1994, dopo l’esaurimento della via amministrativa.
In materia di diritti del consumatore, Sez. U., n. 25954/2024, Scarpa, Rv. 672392-01, si è soffermata sulla nozione di consumatore, secondo il diritto dell’Unione Europea, per affermare che tale nozione presuppone che il soggetto, al momento della conclusione del contratto, persegua una finalità estranea alla propria sfera professionale e rivolta alla soddisfazione delle proprie esigenze di consumo privato, restando irrilevante l’eventuale possesso di specifiche competenze e conoscenze nel settore di riferimento. Nel caso portato all’attenzione delle S.C., è stato qualificato come consumatore, ai sensi e per gli effetti del Reg. CE n. 44 del 2001, ratione temporis applicabile, la parte di un contratto finalizzato all’esecuzione di operazioni di trading online, la quale, benché dotata delle competenze necessarie per valutare i rischi delle proprie decisioni di investimento, era sprovvista delle caratteristiche dell’investitore abilitato o professionale.
Sez. U., n. 18636/2024, Mercolino, Rv. 671746-01, nel decidere su una domanda risarcitoria proposta da una consumatrice italiana nei confronti di due istituti di credito elvetici per l’inadempimento di due contratti di investimento finanziario, formalmente conclusi in Svizzera, ma all’esito dell’attività di intermediazione svolta in Italia, da due soggetti successivamente imputati per truffa, ha dichiarato la giurisdizione del giudice italiano, cassando con rinvio la sentenza di secondo grado che aveva affermato, invece, la giurisdizione svizzera, sebbene l’appellante avesse prospettato lo svolgimento, da parte delle banche convenute, di un’attività diretta verso l’Italia, estrinsecatasi nella sollecitazione all’investimento ad opera dei due intermediari coinvolti, uno dei quali aveva financo raccolto la proposta della cliente, in virtù di specifica delega, presso la sede italiana di una banca appartenente allo stesso gruppo dell’omologa svizzera. Nella pronuncia in esame, la S.C. ha affermato che l’azione di responsabilità contrattuale intentata da un consumatore domiciliato in Italia nei confronti di un istituto di credito di diritto svizzero appartiene alla giurisdizione del giudice italiano - in virtù del criterio della “direzione dell’attività”, cui all’art. 15, par. 1, lett. c, della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 (ratificata dall’UE con decisione del Consiglio del 27 novembre 2008 ed entrata in vigore nei rapporti con la Confederazione elvetica il 1° gennaio 2011) - allorquando il detto istituto abbia svolto attività di sollecitazione al pubblico attraverso soggetti che si presentino quali suoi agenti o mediatori o che, appartenendo allo stesso gruppo o essendo in altro modo ad esso legati, abbiano comunque indotto un pubblico affidamento circa la riferibilità del proprio operato all’unitario centro di interessi facente capo alla medesima banca.
Sez. U., n. 18092 /2024, Bertuzzi, Rv. 671739-01 ha poi precisato che l’inserimento dell’offerta di vendita del bene - in lingua inglese, su un sito internet accessibile in tutti gli Stati dell’Unione europea - non qualifica l’attività del mediatore come diretta verso lo Stato membro in cui è domiciliato il consumatore ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. c), del Regolamento UE n. 1215 del 2012 (con conseguente giurisdizione esclusiva del forum consumatoris ex art. 18 del citato Regolamento), perché - secondo l’interpretazione della menzionata disposizione data dalla sentenza della CGUE del 7 dicembre 2010, in cause riunite C-585/08 e C-144/09 - a tale fine è necessario l’utilizzo di forme di comunicazione o di pubblicità intenzionalmente indirizzate, con impiego di risorse finanziarie, a svolgere l’attività in un paese diverso da quello del professionista stesso, mentre deve escludersi la predetta ipotesi normativa in caso di mero svolgimento dell’attività a mezzo internet, per sua natura accessibile in tutti i paesi indipendentemente dalla volontà di rivolgersi a consumatori di altri Stati.
Sez. U., n. 15364/2024, Criscuolo, Rv. 671517-01, ha precisato che il consumatore che, convenuto in giudizio da un professionista, eccepisce tempestivamente la carenza di giurisdizione del giudice adito, invocando la sua qualità ed il suo domicilio in altro Stato membro, non ha l’onere di dedurre espressamente ed immediatamente nelle sue difese, ai fini dell’art. 17, comma 1, lett. c), Reg. UE n. 1215 del 2012, che le attività dell’attore sono dirette, con qualsiasi mezzo, presso lo Stato del suo domicilio, dovendo il giudice verificare la ricorrenza degli elementi fondanti la propria competenza internazionale sulla base degli elementi di prova risultanti oggettivamente dal fascicolo, ivi incluse le prove costituende. Nella pronuncia in esame, le Sezioni Unite richiamano espressamente la recente sentenza della Corte di Giustizia del 9 marzo 2023, nella causa C177/2022, per affermare che il giudice nazionale, nel contesto dell’analisi della nozione di «consumatore», ai sensi dell’art. 17, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, deve poter esaminare la propria competenza internazionale “sugli elementi di prova risultanti oggettivamente dal fascicolo” ed “alla luce di tutte le informazioni di cui dispone, comprese, eventualmente, le contestazioni del convenuto”, così che, una volta che sia stato eccepito il difetto di giurisdizione da parte del consumatore, non è necessario che questi debba sviluppare delle specifiche deduzioni in relazione a tutti i possibili profili di cui al richiamato art. 17, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, poiché è dato al giudice ricavare ogni elemento utile alla decisione dagli elementi di prova risultanti oggettivamente dal fascicolo e da tutte le informazioni di cui dispone, comprese, eventualmente, le contestazioni del convenuto (e ciò in consonanza con le esigenze di effettività della tutela del consumatore che si ricavano dalla complessiva interpretazione che la Corte di Giustizia ha offerto nell’interpretazione della Direttiva n. 93/131 CEE del Consiglio del 5 aprile 1993, in materia di clausole vessatorie predisposte nei contratti conclusi con i consumatori).
Sez. U., n. 35328/2024, Valle, Rv. 673430-01, chiamata a decidere in una vicenda nella quale, per il risarcimento dei danni conseguenti all’incendio di un immobile sito nella Repubblica Federale Tedesca, avevano agito congiuntamente, dinanzi al giudice italiano, i soggetti assicurati per tale rischio e i terzi danneggiati dall’evento - ha confermato la sentenza di merito che, nel dichiarare la giurisdizione italiana in relazione alla sola domanda avanzata dai primi, aveva escluso che, in forza dell’art. 8 n. 2 Reg. UE n. 1215 del 2012, la stessa potesse radicarsi anche con riguardo all’altra, proposta in via aquiliana da soggetti che non avevano intrattenuto alcuna relazione contrattuale con le parti convenute. Nella pronuncia in esame, le Sezioni Unite hanno affermato che il criterio di giurisdizione di cui all’art. 8, n. 2, del Regolamento UE n. 1215 del 2012 (che consente di evocare il terzo chiamato in causa dinanzi al giudice presso cui è stata proposta la domanda principale) riguarda esclusivamente la legittimazione passiva, non potendo invece applicarsi alle ipotesi di litisconsorzio attivo meramente facoltativo, laddove vi sia un’ontologica diversità della causa petendi sottesa alle domande, pur congiuntamente proposte.
Con riferimento all’individuazione della legge applicabile alla domanda di risarcimento del danno da sinistro stradale verificatosi in altro Stato membro dell’U.E. Sez. 3, n. 34017/2024, Iannello, Rv. 673333-01, ha statuito che, l’art.4, par.1, del reg. CE n. 864 del 2007 (cosiddetto Roma II) individua il criterio di collegamento del luogo in cui si verifica il danno, da intendersi riferito al luogo in cui si è determinato l’evento lesivo (nella specie, incidente avvenuto in Slovenia), in quanto unico elemento in grado di costituire criterio certo e univoco nei suoi riferimenti spaziali e temporali, indipendentemente dal luogo anche diverso in cui abbiano a manifestarsi, nel tempo, le menomazioni invalidanti ad esso conseguenti, non potendo rilevare a fini interpretativi della disposizione unionale predetta la distinzione tra “danno evento” e “danno conseguenza” in quanto frutto di una elaborazione concettuale interna al nostro ordinamento.
Sez. 3, n. 03642/2024, Porreca, Rv. 670093-01 ha statuito che la proponibilità, contro la Repubblica Federale di Germania, della domanda volta al risarcimento dei danni conseguenti alla commissione, da parte del regime nazista, di crimini contro l’umanità nei confronti di cittadini italiani (nella specie, la cattura in Grecia e la successiva deportazione in un lager tedesco, con adibizione ai lavori forzati in condizione di schiavitù tra il 1943 e il 1945) non è preclusa dalla norma consuetudinaria internazionale che sancisce l’immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile per gli atti compiuti iure imperii, la cui operatività nel nostro ordinamento, in forza dell’art. 10 Cost., trova il proprio limite nel rispetto del diritto fondamentale alla dignità umana, riconducibile agli artt. 2 e 24 Cost. Nella decisione in esame è espressamente richiamata la sentenza n. 238 del 2014 della Corte costituzionale, alla luce della quale è stato osservato che l’immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile esprime una consuetudine di diritto internazionale che ha ingresso nell’ordinamento interno attraverso l’art. 10 Cost., con la precisazione che la stessa Costituzione impone di verificare se attraverso tale meccanismo di adattamento automatico risultino avere ingresso norme, quale appunto quella formata dall’interpretazione datane dalla CIG, che entrino in conflitto con i principî fondamentali dell’ordinamento costituzionale, tra cui il diritto al giudice (art. 24 Cost.) e, assieme, la garanzia del rispetto dei diritti inviolabili della persona (art. 2 Cost.).
In merito alla domanda di risarcimento dei danni derivanti dalla diffusione della pandemia da Covid-19, Sez. U., Criscuolo, 16136/2024, Rv. 671735-01, ha escluso la giurisdizione del giudice italiano sulla domanda, avanzata nei confronti della Repubblica Popolare di Cina, in ragione dell’immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile, configurabile, quale norma internazionale consuetudinaria, per tutti gli atti iure imperii, costituenti estrinsecazione della sovranità propria della potestà politica, ad eccezione di quelli lesivi di diritti inviolabili della persona ed integranti crimini di guerra o contro l’umanità. Le Sezioni Unite hanno precisato che nel caso che ha interessato la commissione da parte dei nazisti di crimini internazionali, come sottolineato dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 238 del 2014, la qualificazione dei fatti su cui si fondavano le azioni di responsabilità nei confronti della Germania in termini di crimini di guerra risultava non solo accertata, ma ammessa da parte dello stesso stato estero. Non è stata inoltre riconosciuta la possibilità di ravvisare una deroga al principio dell’immunità in forza della circostanza che la condotta della convenuta, anche ove ne venisse accertata la contrarietà alle norme internazionali richiamate in citazione, abbia determinato la lesione di diritti anche fondamentali dell’individuo, come quello alla salute, atteso che, “come affermato da Cass. S.U. n. 4461/2009 il principio dell’immunità per gli atti iure imperii non trova deroga neppure in presenza di attività idonee a ledere o a porre in pericolo la vita, l’incolumità personale e la salute dei cittadini dello Stato”. Nella decisione in esame, la S.C. richiama espressamente le conclusioni cui è pervenuta anche la giurisprudenza nordamericana, che con la decisione della Corte d’Appello dello Stato del Missouri - Eight Circuit del 10 gennaio 2024, relativamente ad analoga domanda risarcitoria, esperita dallo Stato, ha profilato una absolute lack of jurisdiction quale conseguenza necessaria della regola dell’immunità in ordine agli atti iure imperii di uno Stato straniero che non sono preordinati alla lesione di diritti fondamentali della persona, come quelli posti in essere - più che altro in forma omissiva - dagli organi di governo cinesi durante la pandemia.
Sez. 1, n. 25064/2021, Di Marzo, Rv. 662480-01, aveva affermato che ai sensi dell’art. 64, lett. b), l. n. 218 del 1995, il riconoscimento della sentenza straniera è escluso nel caso in cui risultino violati i diritti essenziali di difesa, di cui la cosiddetta “parità delle armi” costituisce espressione, ma tale violazione non può ritenersi automaticamente esistente per il fatto che la sentenza sia stata preceduta da provvedimenti cautelari che si ritengano contrari al diritto di difesa del convenuto, dovendo, semmai, risultare che l’adozione di tali provvedimenti abbia determinato anche la contrarietà all’ordine pubblico processuale della sentenza successivamente pronunciata.
Nel solco del predetto principio, nell’anno in rassegna, Sez. 1, n. 22813/2024, Mercolino, Rv. 672169-01, ha statuito che il giudice deve verificare se siano stati soddisfatti i principî fondamentali dell’ordinamento, anche relativi al procedimento formativo della decisione, con la precisazione che non è ravvisabile una violazione del diritto di difesa in ogni inosservanza di una disposizione della legge processuale straniera a tutela della partecipazione della parte al giudizio, ma soltanto quando essa, per la sua rilevante incidenza, abbia determinato una lesione del diritto di difesa rispetto all’intero processo, ponendosi in contrasto con l’ordine pubblico processuale riferibile ai principî inviolabili a garanzia del diritto di agire e di resistere in giudizio, e non quando, invece, investa le sole modalità con cui tali diritti sono regolamentati o si esplicano nelle singole fattispecie. Nella decisione in esame, la S.C. ha precisato che, secondo quanto si evince dalla giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia 2 aprile 2009, causa C-394/2007), il diritto di difesa può, infatti, subire una moderata limitazione nel caso in cui il provvedimento sia stato emesso nei confronti di un soggetto che ha avuto comunque la possibilità di partecipare attivamente al processo, quantomeno nella fase precedente a quella conclusasi con l’emissione del provvedimento.
Nell’anno in rassegna, con riferimento alle pretese creditorie che hanno fonte in un contratto di locazione, ancorché di importo non eccedente il limite di cinquemila euro di cui all’art. 7, comma 1, c.p.c., la Sez. 3, n. 15639/2024, Iannello, Rv. 671256-01 ha affermato che deve escludersi la competenza del giudice di pace per detti crediti, trattandosi di materia da ritenersi riservata alla competenza del tribunale. In applicazione di detto principio, la S.C. ha affermato la competenza del tribunale in relazione ad azione di ripetizione di indebito relativa a oneri condominiali versati dal conduttore, avendo questi ultimi, per la loro natura, valenza decisa ai fini della individuazione della competenza. La stessa S.C., a supporto della propria decisione, argomenta nel senso che, in ragione della riferibilità dell’obbligo in questione alla qualità di conduttore dell’immobile ed ai limiti, convenzionali e legali entro i quali gli oneri condominiali gravano su di esso, viene in rilievo la competenza in materia di locazione, di comodato e di affitto attribuita dall’art. 447-bis c.p.c. al Tribunale (dopo la soppressione dell’ufficio del Pretore)
Con riferimento alla liquidazione delle spese in sede esecutiva, la Sez. 3, n. 09680/2024, Tatangelo, Rv. 670706-01, ha affermato che l’art. 614 c.p.c. prevede la competenza funzionale ed inderogabile del giudice dell’esecuzione ad emettere il decreto d’ingiunzione per la liquidazione delle spese del processo esecutivo per obblighi di fare, con la conseguenza che la relativa istanza può essere proposta allo stesso giudice, con ricorso a lui diretto e depositato nell’ambito del fascicolo dell’esecuzione già formato, senza necessità di alcuna ulteriore iscrizione a ruolo in quanto si tratta di un provvedimento monitorio con un particolare oggetto. La S.C. richiama, infatti, a fondamento della propria decisione, il principio generale per il quale la competenza a liquidare le spese di qualunque processo spetta, di regola ed in via esclusiva, al giudice davanti al quale il processo si è svolto, sia esso un processo di cognizione, sia esso un processo di esecuzione.
Nel caso di cessione di quote di società di persone, la Sez. 2, n. 11400/2024, Trapuzzano, Rv. 671030-01 ha individuato la competenza per valore sulla domanda di rimborso pro quota, proposta nei confronti degli ex soci cedenti resisi garanti nei confronti della società, applicando l’art. 11 c.p.c., in quanto il debito di ciascuno ha la sua fonte nell’obbligazione unitaria facente capo ad essa. Specifica, infatti, la S.C. che l’obbligo di garanzia assunto dai soci cedenti riguardava il rimborso dei debiti sociali saldati per le causali dedotte nell’atto di cessione, che avrebbe dovuto essere ripartito tra i soci debitori in proporzione delle quote cedute. Il fatto che ciascuno dei cedenti sia tenuto verso il creditore in proporzione della sua quota comporta solo che ciascuno dei debitori non sia tenuto a pagare il debito che per la sua parte, a norma dell’art. 1314 c.c., e non significa anche che sussistono originariamente tanti autonomi rapporti quanti sono i soggetti garanti, ossia i cedenti, giacché il debito di ognuno (pro quota) ha comunque la sua fonte nell’obbligazione della società, la quale determina l’unicità genetica del rapporto obbligatorio, rispetto al quale è stato chiesto il rimborso. Ne consegue che l’art. 11 c.p.c. (che pone una regola derogatoria a quella di cui all’art. 10, comma 2, c.p.c. e che sarebbe inutile se non fosse ritenuto applicabile alle obbligazioni divisibili, essendone esclusa la riferibilità alle obbligazioni solidali ed indivisibili) trova applicazione nel caso in cui a più cedenti garanti è stato richiesto, con domande proposte sin dall’inizio nello stesso processo (nella fattispecie con unico ricorso monitorio) e basate sullo stesso titolo di garanzia, l’adempimento pro quota dell’unica obbligazione della società.
In sede di individuazione del valore di una causa dipendente dalla natura dell’oggetto del giudizio, secondo la Sez. 1, n. 22449/2024, Russo, Rv. 672171-01, la controversia relativa al rifiuto del Comune di rilasciare un certificato di residenza collettivo non ha ad oggetto un bene mobile di cui sia in discussione la spettanza, quanto piuttosto il diritto all’informazione richiesta, il trattamento di dati personali e la regolarità dell’attività amministrativa, poiché il vantaggio che la parte intende conseguire non è la disponibilità di una cosa mobile, ma la conoscenza di informazioni, nonché la possibilità di documentare le informazioni medesime alle quali non è attribuibile un controvalore monetario. Ciò comporta quale conseguenza che, riguardando informazioni sui dati personali, che sono beni extra commercium, cui non si può attribuire un controvalore monetario, la causa è di valore indeterminabile e, pertanto, rientra nella competenza del tribunale, ai sensi dell’art. 9 c.p.c.
Nel giudizio di merito successivo ad un accertamento tecnico preventivo, ai fini della determinazione della competenza per valore del giudice adito, la Sez. 3, n. 15640/2024, Iannello, Rv. 671257-01 ha stabilito che le spese sostenute dalla parte che ha ottenuto il provvedimento ex art. 696 c.p.c. si sommano con il valore della domanda di merito proposta, atteso che si tratta di credito, correlato ad un fatto costitutivo esterno e distinto dal giudizio nel quale la pretesa è fatta valere, che deve essere oggetto di espressa domanda. Infatti, motiva la S.C., le spese dell’accertamento tecnico preventivo devono essere anticipate dall’istante e non possono essere liquidate a suo favore, ricorrendo al principio di soccombenza, per cui vanno richieste espressamente nel giudizio di merito conseguente ed incidono sulla individuazione della competenza per valore.
La presunzione del valore indeterminabile delle cause relative a diritti reali su beni immobili, secondo quanto statuito dalla Sez. 2, n. 25611/2024, Pirari, Rv. 672525-01, opera solo qualora l’immobile, oggetto della domanda, non sia accatastato ed agli atti non risultino elementi per la stima, mentre non trova applicazione quando la domanda riguarda un immobile che, pur catastalmente frazionato in varie parti, alcune delle quali senza reddito dominicale, costituisce un’unitaria entità immobiliare, il cui valore, ai fini della competenza, va calcolato moltiplicando per i coefficienti di cui all’art. 15 c.p.c. il reddito dominicale delle particelle per le quali esso risulta indicato. La pronuncia ha applicato detto principio in materia di servitù, stabilendo, nel caso esaminato, che la servitù, come qualitas fundi vantaggiosa per il fondo dominante e svantaggiosa per quello servente, investe ogni singola parte dell’uno e dell’altro, sicché, anche quando essa si eserciti su una determinata porzione dell’immobile, questo deve considerarsi gravato nella sua interezza, per cui, al fine di determinare la competenza ratione valoris ex art.15 c.p.c., in cause in tema di servitù, occorre aver riguardo al valore dell’intero fondo servente e non a quello del peso destinato ad incidere sul bene per effetto della servitù e neppure a quello della singola porzione di esso direttamente interessata dal peso, a meno che non si tratti di una porzione autonomamente identificabile e distinta rispetto alle parti rimanenti.
Nelle cause relative a debiti pecuniari delle pubbliche amministrazioni, la Sez. 3, n. 21817/2024, Iannello, Rv. 672046-01 ha affermato che il forum destinatae solutionis non si determina in applicazione dell’art. 1182 c.c., bensì in base alle norme di contabilità pubblica (art. 54 R.d. n. 2440 del 1923 e artt. 278, lett. d, 287 e 407 R.d. n. 827 del 1924), con la conseguenza che è competente per territorio il giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio di tesoreria tenuto ad effettuare il pagamento, che è quello della provincia in cui il creditore è domiciliato, tranne quando l’amministrazione convenuta ha un’unica Tesoreria di riferimento, come nel caso della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha un’unica Tesoreria di riferimento a Roma.
In tema di competenza del foro del consumatore, di cui all’art. 33, comma 2, lett. u), c. cons., la Sez. 3, n. 15699/2024, Moscarini, Rv. 671259-01, ha stabilito la sua inderogabilità da parte del professionista, precludendo l’applicazione dell’art. 38, comma 2, c.p.c., con la conseguenza che l’eventuale adesione all’eccezione della controparte è irrilevante e che l’ordinanza di accoglimento dell’eccezione dell’incompetenza deve statuire sulle spese, avendo sempre natura decisoria. La stessa S.C., con la pronuncia in rassegna, ha affermato che, in ragione della natura individuata, l’incompetenza è rilevabile (anche) d’ufficio dal giudice, il quale è tenuto ad accertare il possesso della qualità di consumatore in capo alla parte resistente, anche in caso di inerzia della parte che aveva invocato il foro del consumatore, sottolineandosi che, anche secondo la giurisprudenza comunitaria, spetta al giudice nazionale, investito di una controversia relativa a un contratto idoneo a rientrare nell’ambito di applicazione di tale direttiva, verificare anche d’ufficio, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie e di tutti gli elementi di prova, se il contraente in questione sia qualificabile come “consumatore” ai sensi della Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.
Nella stessa materia, il domicilio elettivo del consumatore, ai sensi dell’art. 33, comma 2, lett. u), del d.lgs. n. 206 del 2005 - il quale, insieme alla residenza dello stesso consumatore al momento della domanda, costituisce foro esclusivo ed inderogabile (a meno che la previsione di altri fori nel contratto sia stata oggetto di trattativa individuale) - secondo quanto sancito da Sez. 3, n. 21153/2024, Cirillo F.M., Rv. 671912-01, è esclusivamente quello che il consumatore può eleggere nel contratto all’atto della sua conclusione per tutte le vicende attinenti al contratto stesso, come stabilito dall’art. 47 c.c., sicché non ha rilevanza l’individuazione del domicilio effettivo del consumatore in base al luogo di svolgimento della sua attività lavorativa.
Sempre in tema di contratti del consumatore, ai sensi dell’art. 33, comma 2, lett. u), d.lgs. n. 206 del 2005, la Sez. 2, n. 12315/2024, Cavallino, Rv. 671490-01 ha affermato la presunzione di vessatorietà delle clausole che individuano come foro competente località diverse da quella della residenza e del domicilio elettivo, cosicché il domicilio a cui fa riferimento l’attuale previsione dell’art. 66-bis, è necessariamente quello elettivo, come peraltro già prevedeva il precedente art. 63 anteriormente alle modifiche disposte dal d.lgs. 21 febbraio 2014 n. 21.
Per le controversie di lavoro parasubordinato, la Sez. L.,n. 03932/2024,Rolfi,Rv. 670043-01 ha stabilito, ai fini dell’individuazione della competenza per territorio, che la disposizione dell’art. 413, comma 4, c.p.c. fa riferimento al domicilio ex art. 43 c.c., quale sede principale degli affari ed interessi, che si presume coincidente con la residenza, non potendosi ritenere, di norma, che il domicilio si trova nel luogo cui la persona si rapporta nei limiti della prestazione lavorativa, anche se resa con funzioni di massima responsabilità. In applicazione del suddetto principio, la S.C. - in relazione a controversia avente ad oggetto la domanda, proposta da un medico pediatra di libera scelta in convenzione con la ASL, volta al conseguimento della declaratoria di condanna dell’azienda al pagamento di una indennità prevista dall’accordo collettivo nazionale - ha dichiarato la competenza del giudice del luogo in cui il prestatore d’opera aveva la residenza anagrafica.
Sempre nella materia lavoristica, la Sez. L., n. 01909/2024, Boghetich, Rv. 669774-01, ha sancito che la nullità, prevista dall’art. 413, ult. comma, c.p.c., delle clausole derogative della competenza per territorio del giudice del lavoro non riguarda soltanto i rapporti elencati dall’art. 409 c.p.c., ma anche quelli ad essi avvinti da uno stretto collegamento negoziale. In applicazione di tale principio, la S.C. ha affermato la nullità della clausola di deroga alla competenza territoriale apposta al contratto di cessione del credito retributivo ai fini del pagamento, da parte del lavoratore, delle quote di associazione al sindacato.
In tema di competenza per territorio nel rito del lavoro, la Sez. L., n. 01800/2024, Riverso, Rv. 669828-01, ha stabilito che la cessazione del criterio temporaneo ex art. 413, comma 3, c.p.c., in ragione dell’inizio della causa oltre sei mesi dopo il trasferimento dell’azienda o della dipendenza, presuppone che detto trasferimento sia idoneo ad incidere, ab origine, sulla competenza territoriale, essendo invece inidonei a tal fine gli spostamenti avvenuti all’interno dello stesso circondario o dello stesso Comune. In applicazione di detto principio, la S.C. ha negato la rilevanza - ai fini dell’individuazione del giudice competente per territorio - dello spostamento da un luogo ad un altro dello stesso Comune di una dipendenza aziendale, quale un parcheggio di autobus.
Ancora nella materia lavoristica, la Sez. L., n. 01509/2024, Panariello, Rv. 670025-01 ha affermato che i diversi criteri di competenza territoriale, previsti dall’art. 413 c.p.c., sono dettati in base alla disciplina sostanziale invocata da chi agisce in giudizio, sicché, in caso di rapporti di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa ex art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2015, quando l’azione è volta a conseguire le tutele derivanti dall’applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato, trova applicazione l’art. 413, comma 2, c.p.c.
In materia di obbligazioni, l’art. 1182, comma 3, c.c., secondo cui l’obbligazione avente per oggetto una somma di danaro dev’essere adempiuta al domicilio del creditore, si applica esclusivamente, secondo quanto affermato da Sez. 1,n. 01387/2024,Caiazzo,Rv. 669904-01, quando la somma è già determinata nel suo ammontare ovvero quando il credito in danaro è determinabile in base ad un semplice calcolo aritmetico e non è necessario procedere ad ulteriori accertamenti, mentre quando la somma deve essere ancora liquidata dalle parti, o, in loro sostituzione, dal giudice, mediante indagini e operazioni diverse dal semplice calcolo aritmetico, trova applicazione il comma 4 dell’art. 1182, secondo cui l’obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza. La S.C., in un caso in cui era dedotto l’inadempimento della banca in relazione alla negoziazione di assegni bancari non trasferibili, ha ritenuto la determinabilità del credito mediante somma aritmetica della provvista degli assegni di traenza, pagati a soggetti diversi dall’avente diritto.
In tema di locazioni, la Sez. 3, n. 25138/2024, Rossi, Rv. 672221-01, ha stabilito che il criterio di radicamento della competenza territoriale del giudice al locus rei sitae, sancito dall’art. 21 c.p.c., ha natura cogente ed inderogabile, con la conseguente invalidità, rilevabile anche ex officio in sede di regolamento di competenza, di una clausola difforme inserita nel regolamento negoziale ed irrilevanza dell’adesione di una parte all’eccezione di incompetenza territoriale ex adverso sollevata.
In sede testamentaria, nella controversia avente ad oggetto il trasferimento mortis causa di partecipazioni sociali (nella specie, per effetto di legato testamentario), la Sez. 1, n. 10322/2024, Caiazzo, Rv. 671161-01 ha affermato che non si applica il criterio di determinazione della competenza territoriale, previsto dall’art. 23 c.p.c., poiché essa, pur comportando una modifica soggettiva della compagine dei soci, non incide sul rapporto sociale. Il foro speciale previsto dall’articolo citato da ultimo, si riferisce esclusivamente alle cause, fra soci, aventi ad oggetto controversie che abbiano a fondamento una questione attinente, direttamente o indirettamente, al rapporto sociale, mentre quella avente ad oggetto l’accertamento dell’avvenuto trasferimento della proprietà di azioni, e la correlativa domanda di condanna al pagamento del prezzo, riguarda invece un contratto di compravendita, cui può accedere il mutamento soggettivo della compagine sociale come effetto del passaggio di proprietà delle azioni medesime, il quale non vale però a trasformare la lite in una controversia riguardante il rapporto sociale. Pertanto, conclude la S.C., non si applica ad essa la regola di cui all’art. 23 c.p.c., che prevede, solo per le controversie che incidono sul rapporto sociale, la competenza del giudice del luogo in cui si trova la sede della società,
In tema di competenza per territorio derogabile, nelle cause relative ai diritti di obbligazione, la Sez. 2, n. 05817/2024, Cavallino, Rv. 670486-01 ha sancito che, il principio in base al quale grava sulla parte che eccepisce l’incompetenza l’onere di contestare tutti i possibili criteri di collegamento previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., subisce un’eccezione quando l’attore indica espressamente di volere radicare la competenza territoriale in forza di un determinato criterio, per cui il convenuto può contestare solo quel criterio, non potendosi addossare su di lui l’onere di contestare criteri di collegamento esclusi dall’attore.
Le controversie in materia di accertamento della discriminazione posta in essere dalle pubbliche amministrazioni attraverso l’imposizione di oneri sproporzionati, dovuti dai cittadini non comunitari per il rilascio o il rinnovo di permessi di soggiorno ex d.m. 6 ottobre 2011, pur se accompagnate dalla domanda di risarcimento dei danni patrimoniali conseguenti ed inscindibilmente collegati, sono di competenza funzionale ed esclusiva del Tribunale del luogo nel quale i ricorrenti hanno il domicilio, secondo quanto sancito da Sez. 1, n. 07033/2024, Conti, Rv. 670481-01, da ritenersi prevalente sugli altri fori anche inderogabili pervisti dal codice di rito o da altre norme speciali, in ragione delle preminenti esigenze di tutela delle vittime di atti e comportamenti discriminatori.
In tema di patrocinio a spese dello Stato, la Sez. 2, n. 11431/2024, Oliva, Rv. 671032-01, stante la competenza funzionale del giudice del procedimento, in cui il difensore ha svolto la sua attività, a provvedere sull’istanza di liquidazione del relativo compenso, ha sancito che l’omessa adozione di un provvedimento, di accoglimento o rigetto, di tale istanza, è equiparata al diniego, contro cui è esperibile il rimedio ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, che è l’unico strumento per contestare il mancato riconoscimento del compenso al difensore della parte ammessa al beneficio.
Nelle controversie in cui l’avvocato chiede la condanna del cliente al pagamento degli onorari professionali per i giudizi di primo e secondo grado, la Sez. 2, n. 03241/2024, Fortunato, Rv. 669997-01 ha affermato la competenza dell’ufficio giudiziario, individuato in base al criterio del foro del consumatore, quale criterio inderogabile e prevalente su ogni altro; di conseguenza, nell’ipotesi in cui il giudice adito per ultimo sia la corte d’appello di distretto diverso da quello di residenza del convenuto, poiché non è possibile enucleare in via interpretativa una regola oggettivamente diversa da quella codificata dall’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, l’ufficio giudiziario competente non è quello di pari grado (corte d’appello), nel cui distretto il convenuto abbia la residenza, ma il tribunale individuato in base al criterio del foro del consumatore. In applicazione di detto principio, la S.C. ha dichiarato la competenza del Tribunale di Catania, in base al foro del consumatore, anziché della Corte d’Appello del medesimo capoluogo, sulla domanda di pagamento dei compensi di avvocato per il patrocinio svolto in più gradi, prima dinanzi al Tribunale di Locri e poi dinanzi alla Corte d’Appello di Reggio Calabria.
Per la determinazione della competenza in relazione ad un’azione riguardante un contratto misto, la Sez. 3, n. 10421/2024, Spaziani Rv. 670782-02 ha stabilito che deve tenersi conto del contenuto delle domande proposte dall’attore, prescindendo dalla specifica regola di competenza fissata per ciascuno dei contratti tipici combinati, i quali hanno smarrito la loro autonomia per confluire nella causa concreta dell’operazione negoziale atipica, potendo, invece, farsi riferimento al foro convenzionale stabilito dalle parti. In applicazione di tale principio, la S.C., in presenza di un contratto misto di vendita, deposito e affitto di azienda, ha escluso l’applicabilità degli artt. 21 e 447-bis c.p.c. e della regola obbligatoria sulla competenza relativa all’affitto di azienda, affermando quella del foro convenzionale.
Sempre in materia di competenza territoriale, la clausola con cui si demandino ad un foro convenzionale “tutte le controversie inerenti al contratto” e non solo quelle “fondate sul contratto” o “scaturenti da” esso, secondo quanto affermato dalla Sez. 2, n. 12810/2024, Grasso Giu., Rv. 671501-01, esprime la volontà delle parti di derogare alla competenza ordinaria sia per le cause in cui il contratto sia fonte della pretesa, sia per quelle in cui il contratto sia solo uno dei fatti costitutivi di essa, sicché, in caso di cumulo di azioni, contrattuale ed aquiliana, fondate sugli stessi fatti materiali, il foro convenzionale è competente per entrambe, salva l’ipotesi in cui la domanda giudiziale risulti totalmente disancorata dal rapporto contrattuale.
In caso di cessione del credito intervenuta tra il creditore e un terzo estraneo all’azione di adempimento introdotta dal cedente, la Sez. 2, n. 12670/2024, Giannaccari, Rv. 671495-01 ha affermato che la competenza resta radicata presso il foro convenzionalmente stabilito tra le parti originarie del rapporto, giacché la cessione è idonea a produrre lo spostamento del luogo in cui deve essere adempiuta l’obbligazione solo quando, oltre ad essere comunicata al debitore, avviene prima che il credito sia giunto a scadenza.
L’eccezione di incompetenza territoriale è stata oggetto di diverse pronunce nel corso dell’anno in rassegna. In particolare, la Sez. 3, n. 30836/2024, Frasca, Rv. 672923-01, ha stabilito che l’eccezione di incompetenza territoriale del convenuto non introduce nel processo un tema sul quale è possibile lo svolgimento di un’istruzione secondo le regole della fase dell’istruzione in funzione della decisione nel merito, di modo che il giudice non può procedere alla decisione su di essa sulla base di prove costituende o documentali introdotte nel giudizio all’esito dello svolgimento di detta fase. L’eccezione deve essere decisa sulla base delle risultanze emergenti dagli atti introduttivi e dalle produzioni documentali effettuate con essi, o in replica o controreplica alla prima udienza di cui all’art. 183 c.p.c., salvo il caso in cui, in ragione di quanto reso necessario dal tenore dell’eccezione del convenuto o del rilievo del giudice, il rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa non esiga, secondo quanto prevede l’art. 38, ultimo comma, c.p.c., un’eventuale istruzione di natura sommaria in limine litis, se del caso anche non documentale, diretta a chiarire il contenuto di quanto già risulta dagli atti. Tale istruzione, però, deve essere non solo sollecitata dalla parte interessata, ma deve aver luogo nella stessa prima udienza del giudizio o, se non sia possibile, in un’eventuale udienza appositamente fissata in breve, restando invece esclusa ogni possibilità di un suo svolgimento su sollecitazione successiva di una delle parti.
Ancora la Sez. 3, n. 25186/2024, Rossi, Rv. 672482-01 ha stabilito che, se, a fronte dell’eccezione di incompetenza per territorio e per materia sollevata da una delle parti, il giudice adito declina la propria competenza in relazione alla prima senza nulla rilevare sulla seconda, il provvedimento del giudice ad quem, che declina la propria competenza per materia, può essere impugnato con regolamento di competenza, anche solo per censurare il mancato esercizio del potere di elevazione del conflitto ex art. 45 c.p.c., posto che, a seguito dell’introduzione (con la riforma operata dalla l. n. 353 del 1990) di rigidi limiti temporali al potere delle parti e del giudice di eccepire o rilevare l’incompetenza, non è più necessaria una statuizione della S.C. per consolidare la competenza del giudice della riassunzione.
Nella materia specifica concorsuale la Sez. 1, n. 12131/2024, Amatore, Rv. 670978-01 ha affermato che l’incompetenza per territorio ex art. 9 l.fall. deve essere eccepita o rilevata d’ufficio non oltre l’udienza di comparizione delle parti, secondo quanto previsto dall’art. 38 c.p.c., nel testo modificato dalla l. n. 69 del 2009, applicabile anche al procedimento camerale prefallimentare; conseguentemente, l’eccezione sollevata per la prima volta in sede di reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento deve ritenersi tardiva, essendosi già verificata una decadenza nel corso del giudizio di primo grado.
Anche nell’anno in rassegna, le sezioni specializzate sono state oggetto di diverse pronunce da parte della S.C. in materia di competenza, contribuendo così a delineare contorni sempre più definiti, soprattutto nella materia societaria.
La competenza della sezione specializzata in materia di impresa, secondo quanto statuito da Sez. 1, n. 23112/2024, Mercolino, Rv. 672351-01, si estende anche alle domande aventi una connessione oggettiva “forte” con quella che radica la competenza ai sensi dell’art. 33, comma 2, della l. n. 287 del 1990, come quelle aventi ad oggetto la nullità del contratto di conto corrente da cui deriva il credito della banca e la determinazione delle somme effettivamente dovute, nonché il pagamento dell’importo di un mutuo chirografario garantito dalla fideiussione, proposta in via riconvenzionale dalla banca. Detto rapporto, afferma la S.C. in motivazione, è configurabile non solo quando tra le cause connesse è riscontrabile un rapporto di pregiudizialità-dipendenza o un rapporto di pregiudizialità tecnica, ma anche quando sussiste una identità del petitum mediato o del fatto costitutivo.
Detta statuizione richiama il tema della garanzia fideiussoria, per il quale la Sez. 3, n. 29292/2024, Iannello, Rv. 672881-01, ha stabilito che, quando la nullità della fideiussione a valle di un’intesa anticoncorrenziale è fatta valere in via di azione, sussiste la competenza per materia della sezione specializzata in materia di impresa, senza la necessità di verificare la sussistenza dell’interesse effettivo della parte ad ottenere un accertamento con efficacia di giudicato, anche in eventuali diverse liti. La S.C. ha affermato detto principio, individuando la competenza della sezione specializzata, in relazione ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal fideiussore, nel quale l’opponente aveva espressamente chiesto, nelle conclusioni dell’atto di citazione in opposizione, la dichiarazione della nullità del contratto di fideiussione per violazione della disciplina antitrust.
In tema di individuazione della competenza territoriale nelle azioni in materia di proprietà industriale, la Sez. 1, n. 22453/2024, Tricomi, Rv. 672172-01, ha affermato che il criterio concorrente del forum commissi delicti di cui all’art. 120, comma 6, del d.lgs. n. 30 del 2005, è applicabile solo quando è prospettato un fatto lesivo di un diritto del titolare della privativa e non quando è domandato il solo accertamento negativo della contraffazione, perché in tal caso l’attore non si pone come preteso danneggiato, ma richiede unicamente l’accertamento della non lesività della propria condotta rispetto al diritto del convenuto, restando in tal caso applicabile il foro del domicilio eletto dal convenuto titolare di un brevetto o di una registrazione - di cui all’art. 120, comma 3, del d.lgs. n. 30 del 2005, in combinato disposto con il comma 6 bis della stessa disposizione - che prevale, ove vi sia stata elezione di domicilio, sui primi tre fori elencati dal comma 2.
Non rientra, invece, nella competenza della sezione specializzata in materia di impresa la controversia avente ad oggetto il diritto alla liquidazione della quota del socio receduto, a seguito della trasformazione della società, non essendo ancorata al rapporto societario o alle partecipazioni sociali, ma ad un mero diritto di credito, secondo quanto affermato da Sez. 1, n. 10325/2024, Caiazzo, Rv. 671162-01, poiché il recesso è un atto unilaterale recettizio che, una volta comunicato, determina la perdita dello status socii e del diritto agli utili, a prescindere dalla liquidazione della quota, che non ne costituisce una condizione sospensiva, come una conseguenza stabilita dalla legge.
La competenza della sezione specializzata in materia di impresa non si estende, altresì, alle controversie che interessano i consorzi, anche con rilevanza esterna, e alle società consortili, secondo quanto stabilito da Sez. 1, n. 23371/2024, Caiazzo, Rv.672354-01, atteso che tali enti non possono essere equiparati in alcun modo alle società, avendo rispetto ad esse uno scopo diverso, identificabile nella sola organizzazione comune per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese, che restano tuttavia autonome ed estranee alla causa del contratto consortile.
La sentenza della sezione specializzata agraria che accoglie la domanda di accertamento negativo della natura agraria del rapporto e declina, conseguentemente, la propria competenza per materia sulle altre domande proposte dall’attore, in quanto relative alla cessazione di efficacia di un contratto di locazione, secondo quanto affermato dalla Sez. 3, n. 25286/2024, Guizzi, Rv. 672138-01, non è impugnabile col regolamento necessario di competenza, ma solo con l’appello, non trattandosi di statuizione sulla competenza, bensì di pronuncia nel merito, seppure, come detto, su una domanda di accertamento negativo che è stata accolta riconoscendo la natura non agraria del rapporto dedotto in giudizio.
In tema di controversie di riscatto agrario, la Sez. 3, n. 07995/2024,Tassone, Rv. 670592-01, ha stabilito che, in quanto affidate alla competenza del giudice ordinario e non alla competenza delle sezioni specializzate agrarie, sono soggette alla sospensione feriale dei termini, a meno che non sorga la necessità, per effetto di una domanda riconvenzionale, di accertare l’esistenza del rapporto agrario legittimante ed il cumulo di cause venga rimesso, per competenza, alla sezione specializzata.
Secondo quanto sancito, invece, dalla Sez. 3, n. 02318/2024, Saija, Rv. 670017-02, appartiene alla competenza del tribunale ordinario - non a quella della sezione specializzata agraria - la controversia relativa alla concessione in godimento di un terreno agricolo per l’esercizio di attività di maneggio di cavalli ed a scopo ludico-ricreativo, la quale non può essere qualificata come attività agricola, ai sensi dell’art. 2135 c.c., non potendo ravvisarsi in essa alcuna finalità agraria o destinazione produttiva connessa all’utilizzo di tali animali.
La S.C. si è pronunciata anche in sede esecutiva e la Sez. 3, n. 26921/2024, Tassone, Rv. 672643-02, ha statuito che la competenza a decidere l’opposizione a precetto per il rilascio di un fondo rustico spetta alla sezione specializzata agraria quando, in relazione ai motivi, è qualificabile come opposizione all’esecuzione, mentre spetta al giudice dell’esecuzione se investe il quomodo dell’azione esecutiva, ed è quindi qualificabile come opposizione agli atti esecutivi, materia estranea a quella agraria, per cui non sussiste ragione di attribuirla al giudice specializzato.
A seguito dell’entrata in vigore del l. n. 13 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 46 del 2017, le cause ed i procedimenti giudiziari di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 30 del 2007, sorti dopo il centottantesimo giorno dalla entrata in vigore del decreto (e quindi dal 17 agosto 2017), riguardanti il riconoscimento del diritto a un titolo di soggiorno fondato su motivi familiari, secondo quanto affermato da Sez. 1, n. 18773/2024, Iofrida, Rv. 671676-02, sono attribuite alle Sezioni specializzate nella materia istituite presso il Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l’autorità che ha emesso il provvedimento e quindi presso il Tribunale di Roma, ove ha sede il Ministero degli Affari Esteri di cui gli uffici consolari competenti all’emissione dei visti di ingresso sono articolazione periferica.
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la Sez. 3, n. 25146/2024, Guizzi, Rv. 672222-01, ha affermato che detto giudizio è connotato dalla competenza funzionale e inderogabile dello stesso ufficio giudiziario che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto, essendo tale competenza immodificabile anche per ragioni di connessione, con la conseguenza che il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo, nel caso in cui sia proposta domanda riconvenzionale di competenza della sezione specializzata delle imprese di altro Tribunale, è tenuto a separare le due cause, rimettendo quella relativa a quest’ultima domanda dinanzi al tribunale competente, ferma restando nel prosieguo l’eventuale applicazione delle disposizioni in tema di sospensione dei processi.
Inoltre, sempre con riferimento al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la Sez. 2, n. 21300/2024, Bertuzzi, Rv. 671783-01, ha sancito che l’adesione all’eccezione di incompetenza territoriale proposta da controparte comporta, ai sensi dell’art. 38 c.p.c., l’esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza, ivi incluso quello di pronunciare sulle spese processuali. La dichiarazione di invalidità del decreto ingiuntivo opposto, anche se espressamente dichiarata, non ha infatti alcuna valenza decisoria con la conseguenza che competente a provvedere sulle spese processuali è il giudice dinanzi al quale è rimessa la causa riassunta. La S.C. motiva la sua decisione, precisando in motivazione che l’adesione del convenuto pone fine alla questione di competenza e rende superflua o, meglio, impedisce ogni decisione al riguardo. Il giudice deve limitarsi a dare atto della indicazione del giudice designato come competente ed a disporre la cancellazione della causa dal ruolo.
La Sez. 3, n. 21829/2024, Iannello, Rv. 672047-01 ha stabilito che il regolamento di competenza d’ufficio è inammissibile quando il primo giudice si è dichiarato incompetente per valore o per territorio derogabile, dal momento che la maturazione della preclusione fissata, anche per il rilievo dell’incompetenza per materia o territorio inderogabile, dal nuovo testo dell’art. 38 c.p.c., non consente di interpretare la suddetta declaratoria quale implicita negazione anche dei profili di competenza appena evocati, diversamente da quanto accadeva nel regime antecedente alla riforma di cui alla l. n. 353 del 1990, nel quale l’incompetenza per materia (e per territorio inderogabile) era rilevabile in ogni stato e grado del processo.
Sempre sotto il profilo della verifica della competenza territoriale in sede di regolamento, la Sez. L., n. 26631/2024, Buffa, Rv. 672635-01, ha stabilito che, nel procedimento disciplinato dall’art. 445-bis c.p.c., la verifica della competenza territoriale può essere compiuta per la prima volta anche nella fase del giudizio di opposizione, sebbene la questione non sia stata rilevata o sollevata nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo dello stato di invalidità, e il giudice indicato come competente da quello dell’accertamento può verificare la sussistenza (o meno) della propria competenza, ma non ha il potere di sindacare la tempestività del rilievo della questione di competenza nel primo giudizio svoltosi innanzi all’altro giudice.
In tema di regolamento di competenza nelle controversie in materia di discriminazione, la Sez. L., n. 19188/2024, Boghetic, Rv. 672058-01, ha sancito che il criterio di collegamento del domicilio del ricorrente, previsto dall’art. 28, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011, presuppone come causa di discriminazione l’adesione a un sistema di valori ovvero a un’opinione o a una singola iniziativa estranei alla prestazione lavorativa e preesistenti alla condotta datoriale, dovendosi escludere l’estensione del concetto di discriminazione a ogni condotta che si assuma come illegittima e a cui il lavoratore intenda opporsi.
È inammissibile il regolamento di competenza proposto d’ufficio ex art. 45 c.p.c., afferma la Sez. 3, n. 09190/2024, Guizzi, Rv. 670710-01, se il giudice ad quem, che dissente dalla valutazione della sussistenza della sua competenza per materia, non individua l’esistenza di una competenza per materia del giudice a quo o di un altro giudice. In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza proposto d’ufficio, in relazione a una causa di risarcimento danni derivanti dalla rottura di una condotta idrica comunale a causa di difetti di manutenzione della stessa dal TRAP, che aveva negato la propria competenza per materia e affermato quella del giudice ordinario, senza indicare quest’ultimo, quale competente per materia, rilevando che la causa sarebbe dovuta tornare di fronte a tale giudice per la sola assenza di una competenza per materia del giudice che aveva elevato il conflitto, e, dunque, in forza di una competenza per valore del giudice indicato come competente.
Il giudice avanti al quale la causa viene riassunta a seguito di un provvedimento declinatorio della competenza, quantunque per ragioni di materia o per territorio inderogabile, non impugnato con regolamento necessario di competenza, secondo quanto espresso dalla Sez. 3, n. 18881/2024, Spaziani, Rv. 671804-01, non può sollevare conflitto di competenza d’ufficio per far valere la violazione delle regole sulla tempestività dell’eccezione o del rilievo d’ufficio, giacché, in conseguenza della mancata proposizione del regolamento necessario di competenza ad istanza della parte interessata, la questione della tardività del rilievo dell’incompetenza avanti al giudice remittente è ormai preclusa e resta estranea al potere di elevazione del conflitto come individuato dall’art. 45 c.p.c.
Il provvedimento dichiarativo dell’estinzione ex art. 75 c.p.p. è impugnabile con reclamo ex art. 308 c.p.c., tale essendo il rimedio tipico apprestato dal legislatore per la verifica dei presupposti integrativi della fattispecie estintiva, e non, secondo quanto affermato dalla Sez. 3, n. 25176/2024, Rossi, Rv. 672224-01, con regolamento di competenza, operante per le sole ipotesi di litispendenza interne alla giurisdizione civile.
La sentenza che ha pronunciato soltanto sulla competenza e sulle spese processuali, secondo l’indirizzo affermato dalla Sez. 3, n. 23253/2024, Fanticini, Rv. 672061-01, deve essere impugnata con il mezzo ordinario di impugnazione previsto avverso le sentenze del giudice dichiaratosi incompetente, sia nel caso in cui la parte soccombente sulla questione di competenza intenda censurare esclusivamente il capo concernente le spese processuali - essendo l’impugnazione proponibile in quanto, benché l’art. 42 c.p.c. sembri escludere un’impugnazione diversa dal regolamento di competenza, in siffatta ipotesi manca il presupposto per la esperibilità di questo mezzo -, sia nel caso in cui la parte vittoriosa su detta questione lamenti l’erroneità della statuizione sulle spese.
Il rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., secondo la interpretazione affermata dalla Sez. 1, n. 11688/2024, Campese, (Rv. 671117-01), può avere ad oggetto una questione di diritto incidente sulla competenza del giudice adito, non ostandovi, in caso di doppia declaratoria di incompetenza, l’esistenza del rimedio tipizzato di cui all’art. 45 c.p.c., attesa la funzione nomofilattico-deflattiva del rinvio, apprezzabile in relazione non tanto al singolo giudizio nel quale viene disposto, quanto piuttosto all’intero contenzioso inerente ad una determinata materia, poiché, sollecitando l’anticipata enunciazione di un principio di diritto da parte della Corte di cassazione, favorisce la definizione dei giudizi pendenti e previene l’instaurazione di quelli futuri.
L’improseguibilità nelle forme ordinarie dell’azione di accertamento del credito nei confronti di un debitore dichiarato fallito non dà luogo ad una questione di competenza, secondo quanto statuito dalla Sez. 3, n. 10421/2024, Spaziani, Rv. 670782-01, bensì di rito, con la conseguenza che essa non può essere sollevata per resistere ad un ricorso per regolamento di competenza e l’eccezione, se proposta, va dichiarata inammissibile.
La Sez. 3, n. 10037/2024, Spaziani, Rv. 670776-01 ha affermato che l’ordinanza di vendita, emessa dal giudice dell’esecuzione immobiliare, non è impugnabile con il regolamento di competenza, sia perché, limitandosi a disporre la vendita del compendio pignorato, non contiene, neppure implicitamente, alcuna statuizione sulla competenza, sia perché, in generale, i provvedimenti del giudice dell’esecuzione, ove anche contengano una statuizione - negativa o affermativa - della competenza del giudice che li ha emessi, sono impugnabili dalle parti solo con l’opposizione di cui all’art. 617 c.p.c., sicché il controllo della competenza sull’esecuzione si estrinseca attraverso l’impugnazione, mediante il regolamento di competenza, della sentenza di accoglimento o di rigetto dell’opposizione agli atti esecutivi.
In caso di appello avverso una pronuncia del giudice di pace declinatoria di competenza, la Sez. 3, n. 09178/2024, Guizzi, Rv. 670711-01 ha affermato che è inammissibile il conflitto negativo elevato dal tribunale, poiché tale potere è riconosciuto, ex art. 45 c.p.c., solo al giudice adito in riassunzione all’esito di statuizione di incompetenza; ne deriva la
restituzione degli atti al tribunale, essendo escluso l’onere delle parti di riassumere il processo, in ragione dell’iniziativa officiosa del giudice d’appello. La S.C. motiva la propria decisione, affermando che il tribunale avrebbe dovuto decidere sull’appello, pronunciandosi sulla competenza solo come giudice del gravame, ovvero delibando sulla questione “ex necesse” posta dall’appellante; nel reputarla, poi, fondata avrebbe dovuto limitarsi a riformare la decisione del Giudice di pace, dichiarando la competenza dello stesso ed assegnando termine per la riassunzione del giudizio.
Sempre in sede di impugnazione, nell’ipotesi di unico giudizio con pluralità di domande, la sentenza di primo grado che declina la propria competenza o dichiara la litispendenza per una delle domande avanzate e decide nel merito altre distinte domande, pur in difetto di un esplicito provvedimento di separazione, secondo quanto statuito dalla Sez. 3, n. 07525/2024, Rossetti, Rv. 670676-01, è solo formalmente unica, atteso che contiene diverse statuizioni, con la conseguenza che il capo relativo alla pronuncia sulla competenza o litispendenza, autonomo dagli altri, può essere impugnato, a norma dell’art. 42 c.p.c., soltanto con l’istanza di regolamento di competenza, essendo così inammissibile l’appello eventualmente proposto.
La Sez. T, n. 06121/2024, Putaturo Donati Viscido Di Nocera, Rv. 67081-01 ha affermato che non è configurabile una sospensione “impropria” del processo per la pendenza di un giudizio di legittimità costituzionale su questione che è stata sollevata in altro giudizio, perché essa si porrebbe al di fuori dei casi tassativi di sospensione legale ed in contrasto con i principî di uguaglianza e di ragionevole durata del processo e con il diritto alla tutela giurisdizionale; ne consegue che il provvedimento che dispone la sospensione del processo è impugnabile con regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c.
A norma dell’art. 38 c.p.c., secondo quanto affermato dalla Sez. 3, n. 21807/2024, Iannello, Rv. 672045-01, è tempestivo il regolamento di competenza avanzato dal giudice investito della controversia a seguito di declinatoria della lite da parte del giudice preventivamente adito, se è promosso entro la prima udienza di trattazione, eventualmente anche a seguito di riserva assunta in quella sede; il mancato rispetto di detto termine comporta l’inammissibilità del regolamento d’ufficio, anche quando lo stesso è sollevato all’udienza di trattazione successiva ad un’altra di mero rinvio, la cui celebrazione è vietata dall’ordinamento in considerazione della finalità, costituzionalmente recepita, della ragionevole durata del processo. In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto tardivo il regolamento di competenza sollevato alla prima udienza di effettiva trattazione, successiva ad altra celebrata in seguito ad un rinvio disposto “per i medesimi incombenti”.
In tema di tempestività dell’eccezione o del rilievo di ufficio della incompetenza, la Sez. 3, n. 18881/2024, Spaziani, Rv. 671804-01) ha stabilito che il giudice avanti al quale la causa viene riassunta a seguito di un provvedimento declinatorio della competenza, quantunque per ragioni di materia o per territorio inderogabile, non impugnato con regolamento necessario di competenza, non può sollevare conflitto di competenza d’ufficio per far valere la violazione delle regole sulla tempestività dell’eccezione o del rilievo d’ufficio, giacché, in conseguenza della mancata proposizione del regolamento necessario di competenza ad istanza della parte interessata, la questione della tardività del rilievo dell’incompetenza avanti al giudice remittente è ormai preclusa e resta estranea al potere di elevazione del conflitto come individuato dall’art. 45 c.p.c.
Le Sez. U., n. 23332/2024, Rossetti, Rv. 672091-01, hanno affermato che l’art. 140, lett. e), del R.d. n. 1775 del 1933, deve essere interpretato nel senso che sono devolute alla competenza del Tribunale regionale delle acque tutte le domande, comunque motivate, rivolte contro il proprietario o gestore di un’opera idraulica ed intese ad ottenere il risarcimento di un danno causato dal modo in cui tale opera è stata realizzata, gestita o mantenuta. In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato la competenza del Tribunale regionale delle acque in relazione ad una domanda di risarcimento danni derivanti da incendio, originato, nella prospettazione attorea, dall’omessa eliminazione di sterpaglie cresciute sugli argini di un’opera idraulica.
Ai fini del riparto di competenza fra giudice ordinario e tribunale regionale delle acque pubbliche, la Sez. 2, n. 21495/2024, Varrone, Rv. 671986-01, ha affermato che, in caso di contestazioni che attengono ai limiti dell’alveo e/o alle sponde di corsi d’acqua pubblici, il criterio di discrimine risiede nella necessità, o meno, di indagini tecniche per stabilire se l’area di terreno della cui natura pubblica si discute rientri o meno nel demanio idrico fluviale o lacuale, in quanto solo ove non sia necessaria una siffatta indagine sussiste la competenza del giudice ordinario senza che rilevi che la questione abbia carattere pregiudiziale, o meramente incidentale, o sia stata proposta in via di eccezione, in quanto solo ove non sia necessaria una siffatta indagine sussiste la competenza del giudice ordinario. In una fattispecie relativa ad un giudizio di usucapione avente ad oggetto un terreno coincidente con l’alveo di un torrente e con le relative aree spondali, la S.C. ha respinto il ricorso per essere competente il tribunale regionale delle acque pubbliche in considerazione della necessità di un’indagine tecnica volta a stabilire se l’area rientrasse ancora nel demanio idrico ovvero avesse perso tale qualità per effetto del ritiro delle acque del predetto torrente o di una sdemanializzazione tacita.
In tema di astensione e ricusazione, nell’anno in rassegna, la Corte (Sez. L., n. 02872/2024, Tricomi, Rv. 670032-01) ha ribadito il principio - già affermato da Sez. U., n. 24148/2013, Massera, Rv. 627789-01, e ribadito da Sez. L., n. 3980/2016, Boghetich, Rv. 638848-01 - secondo cui, qualora una sentenza pronunciata dal giudice di rinvio formi oggetto di un nuovo ricorso per cassazione, il collegio può essere composto anche con magistrati che hanno partecipato al precedente giudizio conclusosi con la sentenza di annullamento, ciò non determinando alcuna compromissione dei requisiti di imparzialità e terzietà del giudice; nonché quello - già affermato da Sez. 2, n. 23520/2016, Scarpa, Rv. 641675-01 - secondo cui l’obbligo di astensione imposto dall’art. 51, n. 4, c.p.c., la cui violazione, ove oggetto di deduzione mediante rituale istanza di ricusazione, è causa di nullità della sentenza, va circoscritto alla sola ipotesi in cui il giudice abbia partecipato alla decisione del merito della controversia in un precedente grado di giudizio e non può estendersi al caso in cui questi si sia limitato ad istruire la causa in primo grado senza deciderla, oppure abbia ivi reso una pronuncia relativa alle deduzioni probatorie, trovandosi, poi, a conoscerne in grado di appello, trattandosi di provvedimento tipicamente ordinatorio, privo, pertanto, di qualunque efficacia decisoria (Sez. 3, n. 12676/2024, Gorgoni, Rv. 670928-01, che, ha rigettato il motivo di ricorso con il quale il ricorrente deduceva che il giudice relatore della sentenza d’appello aveva conosciuto della vicenda in primo grado, prima di essere sostituito).
Quanto all’astensione facoltativa, Sez. 3, n. 29206/2024, Iannello, Rv. 673527-01, ha escluso che la mera istanza di autorizzazione ad astenersi comporti qualsivoglia effetto processuale se e fin quando non venga autorizzata dal capo dell’ufficio, e che il compimento di attività da parte del giudice successivamente alla presentazione di tale istanza, in mancanza di autorizzazione all’astensione, possa considerarsi motivo di nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice, in quanto - a differenza delle ipotesi di astensione obbligatoria in cui tale effetto si determina per effetto immediato della dichiarazione di astensione - non determina il venir meno della capacità di giudicare.
Laddove, invece, il giudice abbia chiesto ed ottenuto dal capo dell’ufficio l’autorizzazione ad astenersi, si determina il difetto della sua legittimazione a comporre il collegio giudicante, ex art. 51 c.p.c. in relazione all’art. 158 c.p.c., senza che possa farsi carico alla parte interessata di ricusarlo, con la conseguenza che la decisione, ove sia stata resa da un collegio cui partecipi il predetto giudice, è affetta da nullità (Sez. 3, n. 29428/2024, Iannello, Rv. 672999-01).
Infine, sul tema, è stata affermata l’inammissibilità dell’istanza di ricusazione se proposta in via subordinata ad un’altra volta a sollecitare l’astensione del giudice, sia perché ha natura autonoma il ricorso disciplinato dall’art. 52, comma 2, c.p.c. (che prevede il deposito in cancelleria di un’istanza formale), sia perché non è possibile investire della richiesta lo stesso giudice della cui imparzialità si dubita e che si intende ricusare (Sez. 3, n. 26913/2024, Moscarini, Rv. 672535-02).
In tema di legitimatio ad causam, Sez. 2, n. 10519/2024, Oliva, Rv. 670748-01, ha ribadito il principio (già affermato da Sez. 2, n. 13738/2005, Settimj, Rv. 581423-01) secondo cui colui che promuove l’azione (o specularmente vi contraddica) nell’asserita qualità di erede di altro soggetto, indicato come originario titolare del diritto, deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all’onere di cui all’art. 2697 c.c., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire); per quanto concerne la delazione dell’eredità, tale onere - che non è assolto con la produzione della denuncia di successione - è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. c.c.
Si ricorda, peraltro, che in applicazione del principio di non contestazione, Sez. 2, n. 06745/2018, Scalisi, Rv. 647819-01, aveva statuito che il figlio che aziona in giudizio un diritto del genitore, del quale afferma essere erede ab intestato, ove non sia stato contestato il rapporto di discendenza con il de cuius, al fine di dare prova della sua legittimazione ad agire, non deve ulteriormente dimostrare l’esistenza di tale rapporto, producendo l’atto dello stato civile attestante la filiazione, essendo sufficiente che egli, in quanto chiamato all’eredità a titolo di successione legittima, abbia accettato, anche tacitamente, l’eredità, circostanza che può ricavarsi dall’esercizio stesso dell’azione.
In ordine alla legittimazione attiva nell’anno in rassegna Sez. 3, n. 11373/2024, Tassone, Rv. 670797-01, ha chiarito che la clausola del contratto di assicurazione che attribuisce al finanziatore della somma utilizzata per l’acquisto del bene assicurato il diritto di soddisfarsi, in caso di furto, sull’eventuale indennità dovuta dall’assicuratore (cosiddetta appendice di vincolo) crea un collegamento tra il contratto di assicurazione ed il contratto di finanziamento in forza del quale il finanziatore, pur non assumendo la qualità di assicurato, ha diritto di percepire tale indennizzo, con la conseguenza che egli è l’unico legittimato ad agire per il suo conseguimento.
La possibile legittimazione attiva dello studio professionale associato è stata affermata da Sez. 2, n. 11940/2024, Picaro, Rv. 671482-02, sulla base dell’art. 36 c.c. - che stabilisce che l’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati dagli accordi tra gli associati, che possono attribuire all’associazione la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità di rapporti, poi delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati - fermo restando che quand’anche sia attribuita allo studio la titolarità dei crediti derivanti dall’attività professionale degli associati, resta obbligatorio che la prestazione sia resa personalmente dal singolo professionista munito dei requisiti imposti dalla legge (Sez. 2, n. 11940/2024, Picaro, Rv. 671482-01).
In tema di condominio, Sez. 2, n. 16654/2024, Scarpa, Rv. 671372-01, ha statuito che l’azione di annullamento della deliberazione assembleare, disciplinata dall’art. 1137 c.c., presuppone, quale requisito di legittimazione, la sussistenza della qualità di condomino dell’attore sia al momento della proposizione della domanda sia al momento della decisione della controversia, in quanto la perdita di tale status determina, di regola, il venir meno dell’interesse dell’istante alla caducazione o alla modifica della portata organizzativa della deliberazione impugnata, salvo che questi vanti un diritto correlato alla sua passata partecipazione al condominio e tale diritto dipenda dall’accertamento della legittimità della deliberazione, ovvero che la medesima continui ad incidere, in via derivata, sul suo patrimonio.
Dal canto suo, Sez. 2, n. 18003/2024, Scarpa, Rv. 671766-01 - in linea di continuità con il principio secondo cui nelle controversie condominiali che investono i diritti dei singoli condòmini sulle parti comuni, ciascun condòmino ha, in considerazione della natura dei diritti contesi, un autonomo potere individuale, concorrente, con quello dell’amministratore, di agire e resistere a tutela dei suoi diritti di comproprietario “pro quota” (Sez. U., n. 10934/2019, D’Ascola Rv. 653787-01 e Sez. 3, n. 22116/2023, Rossetti, Rv. 668603-01) - ha affermato, riguardo al giudizio di rivendicazione proposto, verso il fallimento, ex art. 103 l.fall., che ciascun condomino ha un’autonoma legittimazione individuale ad agire e resistere in giudizio a tutela dei propri diritti di comproprietario, concorrente ed alternativa rispetto a quella dell’amministratore, cosicché è ammissibile l’opposizione dei condomini che, pur non avendo proposto domande nel procedimento di verificazione dello stato passivo, intendono evitare gli effetti sfavorevoli del decreto pronunciato nei confronti del condominio.
In argomento si segnala anche Sez. 2, n. 29251/2024, Cavallino, Rv. 673521-02, secondo cui il condominio è ente di gestione sfornito di personalità distinta da quella dei suoi componenti, i quali devono intendersi rappresentati dall’amministratore, e che, pertanto, l’iniziativa dell’amministratore a tutela di un diritto comune non priva i singoli condomini del potere di agire personalmente a difesa di detto diritto nell’esercizio di una forma di rappresentanza reciproca, atta ad attribuire a ciascuno una legittimazione sostitutiva scaturente dal fatto che ogni singolo condomino non può tutelare il suo diritto senza necessariamente e contemporaneamente difendere i diritti degli altri condomini.
Sempre in tema di condominio, riguardo alla legittimazione passiva, Sez. 2, n. 21506/2024, Oliva, Rv. 672089-01, ha ribadito che il secondo comma dell’art. 1131 c.c., nel prevedere la legittimazione passiva dell’amministratore in ordine ad ogni lite avente ad oggetto interessi comuni dei condomini (senza distinguere tra azioni di accertamento ed azioni costitutive o di condanna), deroga alla disciplina valida per le altre ipotesi di pluralità di soggetti passivi, soccorrendo, così, all’esigenza di rendere più agevole ai terzi la chiamata in giudizio del condominio, senza la necessità di promuovere il litisconsorzio passivo nei confronti dei condomini. Pertanto, riguardo ad azioni negatorie e confessorie di servitù, la legittimazione passiva dell’amministratore del condominio sussiste anche nel caso in cui l’azione sia diretta ad ottenere la rimozione di opere comuni.
In ordine alla legittimazione passiva nel giudizio in cui è fatto valere il diritto al risarcimento dei danni per omessa o tardiva trasposizione di direttive comunitarie, Sez. 3, n. 10074/2024, Spaziani, Rv. 670715-01 - ribadendo il principio già affermato da Sez. U., n. 30649/2018, Scaldaferri, Rv. 651813-01, secondo cui la legittimazione passiva spetta, in via esclusiva, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ma, trovando applicazione l’art. 4 della l. n. 260 del 1958, in mancanza di tempestiva e rituale eccezione da parte dell’Avvocatura dello Stato, il difetto di legittimazione passiva non può essere rilevato d’ufficio, e la rappresentanza dello Stato si cristallizza nell’organo erroneamente convenuto - ha cassato la sentenza impugnata che, in sede di giudizio di rinvio, rilevata d’ufficio la carenza di legittimazione passiva in capo ai Ministeri dell’Istruzione, dell’Economia e delle Finanze e della Salute citati, ha condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento di quanto dovuto ai medici le cui domande ha giudicato fondate.
Quanto al giudizio per la convalida o la proroga del trattenimento di persona straniera attinta da un decreto di espulsione, Sez. 1, n. 14398/2024, Mercolino, Rv. 671341-01, ha statuito che la legittimazione processuale del questore o di funzionari delegati, prevista dall’art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 286 del 1998, si estende anche alla fase di legittimità, restando salva la possibilità di evocare in giudizio direttamente il Ministero dell’Interno, purché, in entrambi i casi, la notificazione del ricorso sia effettuata presso l’Avvocatura generale dello Stato.
Riguardo all’azione per il risarcimento di danni causati da inidonea manutenzione di un ufficio giudiziario, verificatisi tra l’1/1/1941 e il 30/8/2015, Sez. 3, n. 20348/2024, Gianniti, Rv. 671823-01, ha affermato la legittimazione passiva del Comune in cui esso è sito, in quanto ente gravato dall’obbligo di manutenzione e pulizia in base agli artt. 1, 2 e 3 della l. n. 392 del 1941.
Infine, Sez. 3, n. 23220/2024, Tassone, Rv. 671959-01, ha ribadito il principio consolidato secondo cui in caso di cessione del contratto di locazione, per tutte le azioni attinenti alla prosecuzione o alla estinzione del rapporto locatizio permane, sul piano processuale, la legittimazione passiva dell’originario conduttore, qualora il cedente non sia stato liberato dal locatore ceduto.
In ordine alla capacità processuale del soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno Sez. 1, n. 34854/2024, Russo, Rv. 673411-02, ha stabilito che nel procedimento per l’apertura della amministrazione, il beneficiario conserva, per tutta la durata del giudizio, la capacità processuale e la facoltà di scegliere il difensore di sua fiducia e non può essere rappresentato nel giudizio stesso dal nominato amministratore di sostegno; l’interessato conserva in ogni caso, anche qualora il provvedimento che dispone l’amministrazione divenga definitivo, la facoltà di chiedere la revoca della misura e di interloquire direttamente, anche per via informale, con il giudice tutelare.
È stato inoltre chiarito che tra i poteri di rappresentanza eventualmente conferiti all’amministratore di sostegno dal decreto di nomina non rientra - nel rito ratione temporis applicabile - quello di rappresentare il beneficiario nel giudizio di impugnazione del decreto di apertura dell’amministrazione, diritto che spetta personalmente al beneficiario (Sez. 1, n. 00451/2024, Russo, Rv. 669818-02).
L’amministratore non ha facoltà di proporre una autonoma impugnazione perché l’art. 720-bis c.p.c. ratione temporis vigente non richiama l’art. 718 c.p.c. (sulla legittimazione alla impugnazione del tutore e curatore). Diversamente, nel rito disegnato dal d.lgs. n. 149 del 2022, applicabile ai procedimenti instaurati successivamente al 28 febbraio 2023, l’amministratore di sostegno ha il potere di impugnare il provvedimento di primo e secondo grado, atteso che l’art. 473-bis.58 c.p.c. richiama, in quanto compatibili, tutte le norme della sezione terza, ferma restando però la conservazione della capacità processuale da parte del beneficiario.
Al di fuori dell’ambito del procedimento di nomina dell’amministratore di sostegno, Sez. 1, n. 03762/2024, Pazzi, Rv. 670218-01, ha chiarito che, ai fini della corretta notifica dell’atto introduttivo di un giudizio e della regolare instaurazione del contraddittorio, occorre distinguere a seconda che l’amministratore sia titolare di poteri sostitutivi o di mera assistenza: nel primo caso gli atti del processo, ancorché diretti al beneficiario, vanno notificati esclusivamente all’amministratore; nel secondo caso, invece, il procedimento di notificazione assume carattere complesso e può ritenersi perfezionato esclusivamente quando l’atto sia portato a conoscenza tanto della parte quanto dell’amministratore, così da permettere a quest’ultimo di svolgere la sua funzione di assistenza.
Infine, si è statuito che se, nel corso del processo, al raggiungimento della maggiore età del figlio che sta in giudizio in persona del suo genitore fa seguito l’istituzione dell’amministrazione di sostegno e la designazione di quest’ultimo quale amministratore, il genitore conserva la legitimatio ad processum, con la conseguenza che non è necessario il rilascio di una nuova procura alle liti, perché quella originariamente conferita è stata rilasciata da soggetto dotato di perdurante legittimazione, mentre sarebbe invalida quella conferita personalmente dal figlio, per difetto di capacità di agire processuale (Sez. 3, n. 31681/2024, Spaziani, Rv. 672983-03).
Quanto alla delibera condominiale con la quale si autorizza l’amministratore a promuovere un giudizio, Sez. 3, n. 11863/2024, Gianniti, Rv. 670800-01, ha ribadito, nell’anno in rassegna il principio, consolidato nella giurisprudenza della Corte, secondo cui essa vale per tutti i gradi del giudizio stesso e conferisce quindi, implicitamente, la facoltà di proporre ogni genere di impugnazione, compreso il ricorso per cassazione, dichiarando infondata l’eccezione di inammissibilità del controricorso per cassazione, proposto da un amministratore di condominio la cui legittimazione processuale non era stata mai contestata nei gradi di merito.
In ordine alla rappresentanza processuale delle persone giuridiche Sez. T, n. 23782/2024, Salemme, Rv. 672130-01, ha statuito che la rappresentanza processuale dell’articolazione periferica dell’Agenzia delle entrate si concentra sul capo di essa ed anche, a termini dell’art. 3 del regolamento interno di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, sul semplice preposto all’ufficio legale (in favore del quale è da ritenersi operativa una delega generale); perciò, ai fini della legittima spendita del potere rappresentativo, è sufficiente l’effettiva attribuzione in organigramma di taluna delle suddette posizioni al soggetto che sottoscrive l’atto ex artt. 10 e 11, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, a prescindere dalla sua qualifica dirigenziale, con la conseguenza che, agli effetti della validità, è irrilevante la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 44 del 2012, di cui a Corte cost. n. 37 del 2015.
D’altra parte Sez. T, n. 28187/2024, De Rosa, Rv. 672625-01, ha affermato che nel processo tributario è inammissibile il ricorso per cassazione notificato al Ministero delle Finanze, perché il Ministero non rappresenta né l’Agenzia delle Entrate, né l’eventuale ufficio periferico della stessa; tuttavia, la nullità del ricorso è sanata, con effetto ex tunc, dal momento della costituzione in giudizio, quale soggetto passivamente legittimato, dell’Agenzia delle Entrate, che impedisce l’inammissibilità per tardività del gravame, nel caso dei giudizi iniziati dopo il 30 aprile 1995, a cui si applica l’art. 164, comma 3, c.p.c., come novellato dall’art. 9 della l. n. 353 del 1991.
Infine, in tema di curatore speciale, Sez. L., n. 08685/2024, Cinque, Rv. 670989-03, ha statuito che l’indirizzo PEC di un avvocato presente nel Registro del Consiglio dell’Ordine di appartenenza può essere validamente utilizzato pure per notificare atti inerenti all’incarico di curatore speciale ad processum conferitogli ex art. 78 c.p.c. (benché non riferibili alla sua costituzione in giudizio quale procuratore) anche prima dell’entrata in vigore dell’art. 3-ter della l. n. 53 del 1994, non venendo in rilievo esigenze di tutela della riservatezza personale dell’avvocato, in quanto l’incarico, conferito dall’autorità giudiziaria, è connesso all’attività professionale svolta.
Quanto alla necessità del ministero di un difensore Sez. U., n. 24279/2024, Falabella, Rv. 672188-01, ha affermato che l’avvocato stabilito, secondo la definizione contenuta nell’art. 3, c.1, lettera d), d.lgs. n. 96 del 2001, non può proporre in proprio, ex art. 86 c.p.c., l’impugnazione dinanzi al C.N. F. della sanzione disciplinare irrogatagli, perché è privo, nel nostro ordinamento, di un autonomo ius postulandi e, in base all’art. 8 d.lgs. n. 96 del 2001, può svolgere, anche in materia disciplinare, attività di rappresentanza, assistenza e difesa soltanto d’intesa con un professionista abilitato; dal canto suo Sez. 3, n. 08620/2024, Rossetti, Rv. 670631-01, ha statuito che l’istanza di correzione di errore materiale proposta dalla parte personalmente è inammissibile per violazione dell’art. 82, comma 2, c.p.c.
In ordine alla possibilità per la parte di essere assistita da più avvocati, Sez. 3, n. 14172/2024, Tassone, Rv. 671170-01, ha ribadito che ciò non autorizza i medesimi a moltiplicare gli atti tipici previsti dalla legge per la difesa dell’assistito, in quanto il potere di compiere l’atto si riferisce al diritto della parte di difendersi e contraddire, che è unico anche se la parte è assistita da più avvocati, e ha, pertanto, considerato validamente espressa la rinuncia agli atti formulata da uno solo dei difensori della parte ricorrente.
Quanto all’’avvocato iscritto al foro di un tribunale che esercita anche le funzioni di giudice onorario presso un altro tribunale, rientrante nel distretto della medesima corte d’appello, Sez. 3, n. 16668/2024, Gianniti, Rv. 671253-01, ha escluso che versi per ciò solo, in una situazione di incompatibilità a svolgere attività di difesa in un giudizio pendente davanti a quella stessa corte, posto che l’art. 4, comma 2, l. n. 57 del 2016 (oggi sostituito dall’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 116 del 2017) fa riferimento al circondario (del tribunale) e non al distretto (della corte d’appello) e che tale norma - nel prevedere una causa di incompatibilità e, quindi, nel limitare la generale libertà dell’esercizio della professione, desumibile dall’art. 4, comma 2, Cost.- ha natura eccezionale e, in conformità ai principî generali, va interpretata in senso restrittivo.
In tema di difesa e rappresentanza in giudizio dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione Sez. T, n. 28199/2024, Crivelli, Rv. 672626-01, ha statuito che esse si avvalgono dell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti dalle convenzioni con quest’ultima stipulate, fatte salve le ipotesi di conflitto, quali le condizioni di cui art. 43, comma 4, del R.d. n. 1611 del 1933, oppure l’indisponibilità dell’Avvocatura; con la conseguenza che non è richiesta l’adozione di apposita delibera o alcun’altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro quando la convenzione non riserva all’Avvocatura erariale la difesa, come nel contenzioso tributario, per il quale la convenzione esime le predette Agenzie dal ricorso alla difesa erariale per i giudizi innanzi alle corti di giustizia tributaria, prevedendola espressamente, invece, per quello di legittimità, rispetto al quale, dunque, in difetto delle condizioni ricordate (conflitto, indisponibilità o apposita delibera) la procura conferita ad un legale del libero foro deve ritenersi affetta da invalidità, con conseguente inammissibilità del ricorso.
Sez. T, n. 25925/2024, Penta, Rv. 672604-01, inoltre, ha chiarito che l’art.1, comma 8, del d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. dalla l. n. 225 del 2016, ed il Protocollo 22 giugno 2017, intervenuto tra l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) e l’Avvocatura generale dello Stato, non sono applicabili rispetto ad un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo misto, con AdER quale mandataria e capogruppo, quando la procura ad litem al difensore viene rilasciata, previa autorizzazione della stessa AdER, dal legale rappresentante di una impresa mandante, atteso che il potere di rappresentanza, anche processuale, spetta alla mandataria o capogruppo esclusivamente nei confronti della stazione appaltante e per le operazioni e gli atti dipendenti dall’appalto, ma non si estende anche nei confronti dei terzi estranei a quel rapporto, quale nella specie la contribuente.
E Sez. 3, n. 01806/2024, Fanticini, Rv. 669825-01, ha statuito che, in mancanza di regole speciali e differenti, anche nella successione nei rapporti processuali di Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) a Riscossione Sicilia S.p.A. - avvenuta in forza dell’art. 76, d.l. n. 73 del 2021, convertito dalla l. n. 106 del 2021, con decorrenza dal 1° ottobre 2021 - trovano applicazione l’art. 1, comma 8, del d.l. n. 193 del 2016 e il Protocollo 22 giugno 2017 tra AdER e l’Avvocatura Generale dello Stato, secondo il quale il patrocinio della prima davanti alla Corte di cassazione è convenzionalmente affidato all’Avvocatura, salvo il caso di conflitto o di dichiarazione di indisponibilità ad assumerlo, a meno che non intervenga l’apposita motivata delibera dell’Agenzia prevista dal comma 4 dell’art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933; ne consegue che, in difetto di tali presupposti, la procura speciale rilasciata da AdER, subentrata a Riscossione Sicilia, ad un avvocato del libero foro è invalida e il ricorso per cassazione va dichiarato inammissibile.
Quanto alle fondazioni lirico-sinfoniche - che sono, di regola, rappresentate e difese in giudizio dall’Avvocatura dello Stato - Sez. L., n. 24340/2024, Panariello, Rv. 672462-02, ha affermato che, ai sensi dell’art. 43, comma 4, del r.d. n. 1611 del 1933, come modificato dall’art. 11 della l. n. 103 del 1979, possono avvalersi di avvocati del libero foro, previa delibera motivata da sottoporre agli organi di vigilanza, in “casi speciali”, i quali non riguardano necessariamente un singolo giudizio, ma possono essere collettivamente individuati per “categorie”, ad esempio con riferimento alla materia coinvolta (nella specie, con riferimento alla materia del diritto del lavoro privato).
In tema di procura alle liti, Sez. 3, n. 18381/2024, Scoditti, Rv. 671894-01-02, ha statuito che la certificazione del difensore dell’autografia della sottoscrizione, come “autentica minore”, ha soltanto la funzione di attestare l’appartenenza della sottoscrizione a una determinata persona e non va intesa come autenticazione in senso proprio, quale quella effettuata secondo le previsioni dell’art. 2703 c.c. dal notaio o da altro pubblico ufficiale all’uopo autorizzato, con la conseguenza che non è necessario che il difensore attesti che la sottoscrizione è avvenuta in sua presenza, né che il difensore assuma su di sé, all’atto dell’autenticazione della firma, l’obbligo di identificazione del soggetto che rilascia il negozio unilaterale di procura. Con la medesima pronuncia la Corte ha anche affermato che in caso di procura rilasciata su foglio separato, materialmente congiunto all’atto a cui si riferisce, la certificazione del difensore circa l’autografia della sottoscrizione del conferente deve ritenersi sussistente sia quando la firma del difensore si trovi subito dopo detta sottoscrizione, con o senza apposite diciture (come “per autentica” o “vera”), sia quando essa sia apposta in chiusura dell’atto al quale è congiunto il foglio separato contenente la procura, con la conseguenza che, in entrambi i casi, l’autografia attestata dal difensore, esplicitamente od implicitamente, può essere contestata soltanto con la proposizione di querela di falso, in quanto concerne un’attestazione resa dal difensore nell’espletamento della funzione sostanzialmente pubblicistica demandatagli dall’art. 83, comma 3, c.p.c.
La procura speciale rilasciata dal ricorrente che ha agito per sé, quale genitore, e come legale rappresentante del figlio minore deve intendersi rilasciata, oltre che in nome proprio, anche in nome e nell’interesse del figlio, qualora ciò risulti dall’intestazione e dal contenuto dell’atto processuale a cui la procura afferisce, benché il minore non sia menzionato nella procura medesima (Sez. 3, n. 17154/2024, Spaziani, Rv. 671566-02).
Quanto alla procura per il giudizio di appello, se rilasciata “con ogni più ampia facoltà di legge” in calce alla comparsa di risposta in appello, in quanto comprensiva del potere di compiere ogni attività processuale utile all’appellato, legittima il difensore a proporre l’appello incidentale (Sez. 3, n. 25409/2024, Guizzi, Rv. 672489-01).
In ordine alla mancanza di procura alle liti Sez. 3, n. 26996/2024, Valle, Rv. 672538-01, ha ribadito il principio - già espresso da Sez. U., n. 20934/2011, D’Alonzo, Rv. 619010-01 - secondo cui poiché la procura non costituisce, ai sensi del combinato disposto degli artt. 163 e 164 c.p.c., requisito essenziale dell’atto di citazione, quest’ultimo, anche se privo della procura della parte, è idoneo ad introdurre il processo e ad attivare il potere-dovere del giudice di decidere, e la sentenza emessa in conclusione è nulla per carenza di un presupposto processuale necessario ai fini della valida costituzione del giudizio, ma non inesistente; pertanto, per effetto del principio di conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione ex art. 161, comma 1 c.p.c., la decisione è suscettibile di passare in cosa giudicata in caso di mancata tempestiva impugnazione, non essendo esperibili i rimedi dell’actio o dell’exceptio nullitatis.
Tuttavia, Sez. T, n. 29779/2024, Paolitto, Rv. 673078-01, ha statuito che con l’impugnazione, in sede di legittimità, della sentenza d’appello non può essere messa in discussione l’ammissibilità della costituzione nel procedimento di secondo grado, sotto il profilo del difetto di ritualità e validità della procura conferita dalla parte appellante, ove la questione non sia stata tempestivamente sollevata nello stesso secondo grado di giudizio, nel quale il giudice non abbia ritenuto d’ufficio di dovere richiedere alla parte la dimostrazione dell’effettività e della legittimità dei relativi poteri rappresentativi.
Inoltre, Sez. 3, n. 29209/2024, Iannello, Rv. 672892-01, ha ribadito, in materia di disciplina delle spese processuali, che nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi (come nel caso di inesistenza della procura ad litem o falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l’atto è speso), l’attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio; diversamente, invece, nel caso di invalidità o sopravvenuta inefficacia della procura ad litem, non è ammissibile la condanna del difensore alle spese del giudizio, in quanto l’attività processuale è provvisoriamente efficace e la procura, benché sia nulla o invalida, è tuttavia idonea a determinare l’instaurazione di un rapporto processuale con la parte rappresentata, che assume la veste di potenziale destinataria delle situazioni derivanti dal processo. (Nella specie, la S.C. ha condannato il difensore al pagamento delle spese processuali in esito a pronuncia di improcedibilità del ricorso per cassazione, risultando la procura rilasciata per l’impugnazione di altra sentenza, sul rilievo che tale vizio rende la procura radicalmente inesistente).
In tema di forma scritta ad substantiam dei contratti della P.A., nell’anno in rassegna è stato ribadito che il requisito è soddisfatto, nel contratto di patrocinio, con il rilascio al difensore della procura ai sensi dell’art. 83 c.p.c., atteso che l’esercizio della rappresentanza giudiziale tramite la redazione e la sottoscrizione dell’atto difensivo perfeziona, mediante l’incontro di volontà fra le parti, l’accordo contrattuale in forma scritta, rendendo così possibile l’identificazione del contenuto negoziale e lo svolgimento dei controlli da parte dell’Autorità tutoria (Sez. 2, n. 11668/2024, Mondini, Rv. 670969-01); precisandosi che il conferimento della procura ad litem da parte del Sindaco è sufficiente a soddisfare il requisito della forma scritta ad substantiam nel contratto di patrocinio con il Comune, poiché, non essendo necessaria la previa delibera della Giunta comunale, che è atto meramente gestionale e tecnico, privo di valenza esterna, l’accordo contrattuale scritto si perfeziona con il concreto esercizio della rappresentanza giudiziale e la sottoscrizione dell’atto difensivo da parte del professionista (Sez. 2, n. 01571/2024, Papa, Rv. 669976-01).
Nell’anno in rassegna le Sezioni Unite sono intervenute a risolvere un contrasto in tema di requisito della specialità della procura per il ricorso per cassazione, di cui agli artt. 365 e 83, comma 3, c.p.c., affermando che esso non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell’atto a cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso (Sez. U., n. 02075/2024, Vincenti, Rv. 669833-01).
È stato così superato il contrapposto indirizzo secondo cui la procura conferita in data anteriore alla redazione del ricorso per cassazione e in un luogo diverso da quello indicato nell’atto è invalida, perché l’art. 83, comma 3, c.p.c. attribuisce al difensore il potere di certificare l’autografia della sottoscrizione della parte soltanto in relazione alla formazione di uno degli atti in cui si esplica l’attività difensiva, rispetto ai quali, pertanto, è necessario che l’autenticazione da parte del procuratore sia contestuale (Sez. 3, n. 9271/2023, Fanticini, Rv. 667248-01); aderendosi, invece, a quello secondo cui il requisito della specialità della procura, di cui all’art. 83, comma 3, c.p.c., non postula la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell’atto cui accede, dal momento che, anche nel caso in cui la procura sia stata redatta, sottoscritta e autenticata in data anteriore a quella del ricorso, è possibile desumerne la specialità, da un lato, dalla sua congiunzione (materiale o telematica) al ricorso e, dall’altro, dalla sua susseguente notifica insieme a quest’ultimo (di cui è espressione Sez. 3, n. 36827/2022, Iannello, Rv. 666696-01)
Le Sezioni Unite, una volta evidenziato che la lettera della legge (art. 83 c.p.c.) non fa menzione della data (né tantomeno del luogo) di conferimento quale requisito di forma-contenuto della procura alle liti, hanno rilevato ai fini del valido conferimento della procura alle liti (anche) per il giudizio di legittimità, non è necessario che esso sia contestuale o successivo alla redazione dell’atto, non essendo richiesta, a pena di nullità, la dimostrazione della volontà della parte di fare proprio il contenuto del medesimo atto nel momento stesso della sua formazione ovvero ex post.
Ed infatti, il conferimento della procura a margine o in calce (anche nelle distinte modalità - della procura nativa digitale e della copia informatica di procura rilasciata su supporto cartaceo - contemplate dal terzo comma dell’art. 83 c.p.c.), provando l’esistenza del rapporto fiduciario tra la parte ed il patrono da essa scelto, soddisfa compiutamente il dettato dello stesso art. 83 c.p.c., la cui ratio risiede nella certezza e nella conoscibilità all’esterno del potere rappresentativo del difensore, che sostituisce in giudizio la parte, e non già nella corrispondenza dell’attività svolta dal difensore all’effettivo volere del rappresentato, che attiene esclusivamente al rapporto interno tra difensore e cliente. Di qui, «l’irrilevanza della circostanza che la procura sia stata conferita in data anteriore a quella della redazione del ricorso».
Ciò che, dunque, rileva essenzialmente - secondo la Corte - ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione è che il conferimento della procura alle liti avvenga all’interno della finestra temporale segnata dal momento (iniziale) di pubblicazione del provvedimento da impugnare e da quello (finale) della notificazione del ricorso: dunque, rispettivamente, né prima, né dopo.
E in tale finestra temporale la procura rilasciata su foglio separato ed afferente a ricorso redatto in modalità analogica «“si considera apposta in calce” al ricorso stesso in forza di presunzione legale assoluta, giacché l’art. 83, terzo comma, c.p.c. così stabilisce qualora vi sia la “congiunzione materiale” tra la prima e il secondo, ossia in ragione di una operazione materiale di incorporazione (la “collocazione topografica”) tra due atti che nascono tra loro separati sia temporalmente, che spazialmente e la cui relazione fisica, instaurata dall’avvocato, è requisito necessario, ma anche sufficiente per soddisfare la prescrizione che il difensore stesso sia “munito di procura speciale”, come richiesto, a pena di inammissibilità, dall’art. 365 c.p.c.».
La S.C. ha inoltre avuto cura di puntualizzare che «tanto vale in ambito di processo civile telematico (PCT), nelle ipotesi - anch’esse contemplate dal terzo comma dell’art. 83 c.p.c., a seguito della novella recata dalla legge n. 69 del 2009 - di procura nativa digitale o di copia informatica di procura rilasciata su supporto cartaceo che afferiscano a ricorso nativo digitale, ossia di documenti informatici che possono essere congiunti (ossia, associati), virtualmente (con l’inserimento nel messaggio PEC ovvero nella busta telematica), soltanto in un momento successivo alla loro formazione».
Con specifico riferimento al caso di ricorso per cassazione nativo digitale, notificato e depositato in modalità telematica le Sezioni Unite, con un’altra pronuncia (Sez. U., n. 02077/2024, Vincenti, Rv. 669830-01) hanno statuito che, l’allegazione mediante strumenti informatici - al messaggio di posta elettronica certificata (p.e.c.) con il quale l’atto è notificato ovvero mediante inserimento nella “busta telematica” con la quale l’atto è depositato - di una copia, digitalizzata, della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale dal difensore, integra l’ipotesi, ex art. 83, comma 3, c.p.c., di procura speciale apposta in calce al ricorso, con la conseguenza che la procura stessa è da ritenere valida in difetto di espressioni che univocamente conducano ad escludere l’intenzione della parte di proporre ricorso per cassazione
La vicenda esaminata traeva origine da un ricorso per cassazione redatto in formato nativo digitale notificato a mezzo «p.e.c.» e depositato con modalità telematica, con procura, priva di data e di luogo di emissione, redatta su foglio autonomo cartaceo con sottoscrizione autografa del ricorrente, autenticata dal difensore, ed avente il seguente contenuto: «delego l’avv. (…) a rappresentarmi e difendermi nel giudizio di Cassazione di cui al ricorso che precede, con ogni facoltà di legge e di pratica …».
Le Sezioni Unite, in primo luogo, hanno evidenziato che la soluzione alla questione era da rinvenirsi già nella sentenza Sez. U., n. 36057/2022, Cirillo F.M., Rv. 666374-01, la cui motivazione dava conto di come il principio di diritto enunciato (ed incentrato sul rilievo che, quanto alla procura alle liti, il requisito della specialità è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla collocazione topografica, la quale fa sì che la procura stessa debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione) per il caso di procura in formato analogico congiunta materialmente al ricorso per cassazione anch’esso in formato analogico dovesse estendersi anche alle ulteriori “diverse possibilità di conferimento della procura” contemplate dal terzo comma dell’art. 83 c.p.c. e, dunque, non solo all’ipotesi di procura nativa digitale - cioè, redatta su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale -, ma anche al caso di procura digitalizzata, ossia conferita su supporto cartaceo e trasmessa dal difensore in copia informatica autenticata con firma digitale.
Le Sezioni Unite hanno quindi posto in risalto l’omogeneità della disciplina, di cui al citato art. 83, comma 3, c.p.c., delle tre ipotesi di procura speciale alle liti ivi contemplate e, in particolare, hanno precisato che la congiunzione all’atto (ricorso) della procura digitale «medianti strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia», che consente di «considera(rla) apposta in calce» - come si esprime il terzo comma dell’art. 83 c.p.c., dando evidenza ad una presunzione legale assoluta, funzionale allo scopo di consentire all’avvocato di esercitare il potere certificatorio rispetto ad una procura alle liti configurabile come speciale - non differisce dalla congiunzione al ricorso della procura digitalizzata (da supporto cartaceo) che si realizza con la costituzione in giudizio del difensore «attraverso strumenti telematici» e la trasmissione della procura stessa «nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione la trasmissione e la ricezione di documenti informatici e trasmessi in via telematica».
Infatti, quella congiunzione, virtuale, si attua in forza della stessa normativa regolamentare e, quindi, tecnica (ossia gli artt. 13 e 18 del d.m. n. 44/2011 e le specifiche tecniche del 16 aprile 2014 e successive modificazioni) che è richiamata dalla norma primaria di legge per entrambe le ipotesi di procura inerente al processo civile telematico (anche) di cassazione.
Del resto, ha aggiunto la Corte, una differenziazione di disciplina non troverebbe alcuna ragione giustificatrice e la stessa lettera della legge non la declina, dovendo l’ultima parte del terzo comma dell’art. 83 c.p.c. esser letta in termini di regolamentazione omogenea, dettata da fonte normativa primaria, rispetto a tutte le fattispecie ivi considerate. Peraltro, la diversa lettura di detta norma proposta dall’ordinanza interlocutoria - secondo la quale la procura digitalizzata da supporto cartaceo per essere ritenuta valida procura speciale per il giudizio di cassazione introdotto con ricorso nativo digitale deve esserlo almeno per contenuto ovvero intrinsecamente, non potendolo essere per «collocazione topografica» -condurrebbe a ritenere che, soltanto in questa fattispecie, il legislatore avrebbe attribuito all’avvocato il potere di certificare una procura alle liti che non è «apposta in calce» (dunque, priva del necessario requisito dell’incorporazione nell’atto processuale cui afferisce), fondando detto potere unicamente sul contenuto intrinseco della procura stessa.
In tal modo, però - afferma ancora la Corte - si propone una declinazione dell’art. 83, comma 3, c.p.c. che ne sovverte la trama complessiva, «essendo questa nel senso - già più volte evidenziato (alla luce del diritto vivente) - che al difensore spetta il potere di certificare l’autografia della sottoscrizione della procura speciale solo nel caso in cui questa, per l’appunto, sia apposta a margine o in calce di determinati atti processuali, dovendo altrimenti la parte stessa far necessariamente ricorso, come disposto dal secondo comma dello stesso art. 83, ad atto pubblico o scrittura privata autenticata e, quindi, ad attività notarile».
Infine, la Corte, nell’ambito di un ragionamento complessivo, ha escluso che, sul tema, in prospettiva futura, possa presentare eventuale incidenza il d.m. n. 217 del 2023, entrato in vigore il 14 gennaio 2024, il quale ha disposto l’abrogazione, a decorrere da tale data, dell’art. 18 del d.m. n. 44 del 2011; a tale riguardo ha infatti chiarito, da un lato, che, con «errata corrige» pubblicato in G.U. del 15 gennaio 2024, detta abrogazione è stata limitata ai primi tre commi dell’art. 18 (rimanendo, quindi, ferma la disciplina dettata, segnatamente, dal comma 5), e, dall’altro, che la norma primaria - ossia, l’art. 83 c.p.c. - dispone espressamente, con specifico riferimento all’ipotesi della procura conferita su supporto cartaceo che «il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica».
Ne consegue, secondo la Corte, che «l’interpretazione qui adottata, che allinea la disciplina delle tre ipotesi di procura speciale alle liti ivi contemplate - su foglio/documento informatico/copia informatica autenticata -, ossia, in tutti i casi, rilasciate su supporto (analogico o digitale) separato dall’atto cui la procura stessa afferisce, mantiene la propria coerenza per essere incentrata - nella definitiva affermazione del processo telematico come forma ordinaria del rito - sul momento essenziale del deposito telematico dell’atto, da eseguire nel rispetto della già individuata normativa, anche regolamentare. Disciplina che, sul punto, non risulta mutata nel profilo essenziale rappresentato dalla trasmissione prevista dall’art. 13 del d.m. n. 44, secondo le specifiche tecniche stabilite dall’art. 34, che prevedono l’inserimento dell’atto e degli allegati nella cosiddetta “busta telematica” (art. 14 delle specifiche tecniche attualmente in vigore), che rappresenta lo “strumento informatico” che realizza la congiunzione “virtuale” all’atto cui la procura si riferisce».
In tale solco, in tema di ricorso per cassazione Sez. L., n. 08334/2024, Garri, Rv. 670584-01, ha affermato che, il requisito della specialità della procura, richiesto a pena di inammissibilità dall’art. 365 c.p.c., è integrato, indipendentemente dal suo contenuto, dalla congiunzione (cd “collocazione topografica”) realizzata dall’avvocato, ex art. 83, comma 3, c.p.c., tra la procura rilasciata su foglio separato con firma autenticata e l’atto cui si riferisce, e quindi anche se la procura non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in maniera evidente, la non riferibilità all’attività professionale tipica del giudizio di legittimità, ed il suo conferimento non sia antecedente alla pubblicazione di detto provvedimento o successivo alla notificazione del ricorso; e Sez. 1, n. 19905/2024, Reggiani, Rv. 671689-01, che, ai sensi dell’art. 365 c.p.c., il ricorso deve essere sottoscritto da un avvocato munito di procura speciale, che è valida solo se rilasciata in data successiva alla decisione impugnata, anche se conferita all’estero da cittadino straniero, poiché, ai sensi dell’art. 12 della l. n. 218 del 1995, il processo civile che si svolge in Italia è regolato dalla legge italiana.
In ordine alle espressioni sconvenienti e offensive nell’anno in rassegna è stata esclusa l’applicabilità nel processo civile dell’esimente prevista dall’art. 598 c.p., - per le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori nei procedimenti davanti all’autorità giudiziaria o amministrativa - sia perché l’art. 89 c.p.c. è posteriore alla norma del codice penale, sia perché la predetta disposizione riguarda specificamente il processo civile, con la conseguenza che l’ambito di applicazione del citato art. 598 c.p. resta limitato al procedimento penale e a quello davanti all’autorità amministrativa. (Sez. 3, n. 29193/2024, Vincenti, Rv. 672668-02, che, sul punto, sembra discostarsi da Sez. 6 - 3, n. 13797/2018, Vincenti, Rv. 649215-01e da Sez. L., n. 16590/2018, Arienzo, Rv. 649314-01).
L’interesse ad agire, previsto quale condizione dell’azione dall’art. 100 c.p.c., va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto e consistente in ciò che senza il processo e l’esercizio della giurisdizione l’attore soffrirebbe un danno; ne deriva che esso deve avere necessariamente carattere attuale, poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza, e resta invece escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche (Sez. 2, n. 12532/2024, Oliva, Rv. 671493-01); esso deve essere concreto ed attuale e richiede non solo l’accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l’esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l’attore, senza che siano ammissibili questioni d’interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire (Sez. 2, n. 12733/2024, Oliva, Rv. 671500-01).
Quanto all’azione di accertamento negativo di un diritto, Sez. 3, n. 24552/2024, Rossi, Rv. 672260-01, ne ha ritenuta condizione di ammissibilità l’avvenuto compimento di un atto di esercizio, rivendicazione o seria manifestazione di vitalità del diritto della cui inesistenza si invoca declaratoria nei confronti del (disconosciuto) titolare che ha posto in essere tale attività; conseguentemente affermando l’originaria inammissibilità, per difetto di interesse ad agire, dell’opposizione a diverse ingiunzioni di pagamento per violazioni del codice della strada, conosciute dall’opponente a seguito di una spontanea verifica della propria posizione debitoria presso l’agente della riscossione incaricato dal Comune creditore.
Sez. 3, n. 04762/2024, Scoditti, Rv. 670139-01, ha ritenuto configurabile l’interesse del garantito ad esercitare l’azione di garanzia in un giudizio distinto da quello in cui sia stata proposta la domanda principale, anche in assenza di giudicato sul rapporto di responsabilità, essendo ammesse sentenze di condanna condizionate ad un evento futuro, incerto e non richiedente ulteriori accertamenti di merito, come il passaggio in giudicato della sentenza di condanna sulla domanda di responsabilità.
Nell’anno in rassegna è stato ribadito che l’obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d’ufficio, stabilito dall’art. 101, comma 2, c.p.c., non riguarda le questioni di solo diritto, ma quelle di fatto ovvero quelle miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio, bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero una attività assertiva in punto di fatto e non già mere difese. (Sez. 3, n. 00822/2024, Condello, Rv. 670057-01, che, in applicazione del principio, ha negato la nullità della sentenza impugnata che, rilevando d’ufficio il caso fortuito, non aveva concesso termine a difesa ex art. 101 c.p.c., posto che non si trattava di una nuova questione di fatto, ma di una diversa ricostruzione della vicenda con parziale riqualificazione dei medesimi fatti).
E, riferendo l’art. 101, comma 2, c.p.c. soltanto alla rilevazione d’ufficio di circostanze modificative del quadro fattuale che non sono state valutate dalle parti, ne è stata esclusa l’applicabilità al rilievo della tardività dell’impugnazione, la quale è circostanza obiettiva, emergente dalla documentazione già in possesso delle parti e da queste agevolmente riscontrabile, e non si configura come uno sviluppo inatteso della lite (Sez. U., n. 30883/2024, Tricomi, Rv. 672848-01).
È stato infine precisato che l’ordinanza con la quale il giudice, ai sensi dell’art.101, comma 2, c.p.c., solleva d’ufficio una questione attinente alla legittimazione passiva della convenuta rimasta contumace, non rientra tra quelle per le quali, ai sensi dell’art. 292 c.p.c., è necessaria la notifica, posto che la parte ritualmente dichiarata contumace e dunque correttamente avvisata del giudizio, accetta di non contraddire sulle possibili evoluzioni del processo, peraltro sempre verificabili con la costituzione (Sez. n. 34778/2024, Porreca, Rv. 673349-01, che, nella specie, ha rigettato il ricorso avverso la sentenza d’appello, di conferma di quella di primo grado che - dopo aver rilevato d’ufficio il tema della legittimazione passiva della parte convenuta - a seguito delle conseguenti allegazioni dell’attore aveva accolto la domanda di risarcimento dei danni derivanti da un furto con scasso di un armadietto all’interno di una palestra, proposta nei confronti di un ente diverso, gestore dei locali di spogliatoio, da quello con cui era stato stipulato il contratto di abbonamento ai servizi sportivi)
In tema di pluralità di domande contro la stessa parte si segnala che, nell’anno in rassegna, la Corte, discostandosi da un precedente contrario ha affermato che, nel giudizio in cui sia proposta, in via principale, querela di falso, è ammissibile, ai sensi dell’art. 104 c.p.c., la proposizione da parte dell’attore di ulteriori domande nei confronti dello stesso convenuto (Sez. 3, n. 08688/2024, Graziosi, Rv. 670698-01).
In precedenza, Sez. 1, n. 13190/2006 Panebianco, Rv. 591908-01, aveva, invece, ritenuto che in ragione delle peculiarità del giudizio in cui si proposta querela di falso in via principale - al cui esito l’eventuale accertamento della falsità spiega i suoi effetti erga omnes e, quindi, oltre il limite del giudicato, senza, peraltro, che da tali effetti risulti esclusa la possibilità che al relativo giudizio partecipino tutti coloro che da esso potrebbero subire qualche effetto - tale giudizio non tollera la proposizione di altre domande, nemmeno se dipendenti, nell’esito, dalla prima, e nemmeno se risarcitorie, per la cui definizione, del resto, non sarebbe sufficiente l’affermazione della falsità del documento, essendo pur sempre necessaria una ulteriore indagine, volta ad individuare i soggetti tenuti al risarcimento e ad accertare la sussistenza del dolo o della colpa.
Nella pronuncia in rassegna si è ritenuto apodittico l’argomento con cui si sostiene che, per gli “aspetti particolari” del giudizio di querela di falso in via principale, oltre alla improponibilità delle altre domande dipendenti, patisce improponibilità persino quella che può definirsi la più ordinaria delle domande connesse, ovvero «un’azione risarcitoria, per la cui definizione del resto non è sufficiente l’affermazione della falsità del documento ma è necessaria pur sempre un’ulteriore indagine volta ad individuare i soggetti tenuti al risarcimento e ad accertare l’effettiva sussistenza del dolo o della colpa nonché del danno».
E si è rilevato che se il legislatore avesse ritenuto che la querela di falso fosse una domanda a tal punto peculiare da non poter “coabitare” in un giudizio con un’istruttoria ad essa non pertinente, lo avrebbe stabilito (ubi voluit dixit); mentre negli articoli specifici al riguardo (artt. 221 ss. c.p.c.) non si legge nessuna limitazione, e nel sistema sussiste l’art. 104 c.p.c., che non pone limiti del genere, onde la querela di falso “solitaria” costituirebbe una disapplicazione di quest’ultimo articolo.
Inoltre, in caso di compresenza della querela di falso in via principale con altre domande non si porrebbe la necessità di una istruttoria peculiare e particolarmente gravosa, dal momento che, di solito, chi si è avvalso del documento falsificato - ponendo la base di un’altra domanda, risarcitoria o meno - non è necessariamente il soggetto che ha compiuto la falsificazione, la cui identificazione potrebbe davvero essere complessa; e l’elemento soggettivo, nel caso usuale della domanda risarcitoria, è agevolmente identificabile nella colpa.
Tale compresenza non sarebbe, peraltro, irreversibile, perché, qualora, nel caso concreto, non sia adeguato il simultaneus processus, sarebbe sempre possibile ricorrere alla separazione, per il combinato disposto degli artt. 103 e 104 c.p.c.
D’altra parte il dictum letterale dell’art. 104, comma 1 - che dichiara proponibili contro la stessa parte nello stesso processo più domande «anche non altrimenti connesse» - non limiterebbe il cumulo ai casi in cui l’unico elemento di correlazione giustificante la compresenza di più cause in un solo giudizio è l’identità dei soggetti che sono parti in tali cause: infatti «se la volontà del legislatore fosse stata nel senso che l’unico elemento di correlazione, per avvalersi dell’art. 104 c.p.c., fossero le parti, inibendo la ricorrenza di ogni altro legame ontologico, l’avverbio focalizzante “anche” non sarebbe stato inserito, in un’ottica espressiva razionale».
In coerenza con il principio pacifico secondo cui la preclusione per il terzo interveniente di compiere atti che al momento dell’intervento non sono più consentiti ad alcuna parte, ai sensi dell’art. 268, comma 2, c.p.c., opera esclusivamente sul piano istruttorio, con conseguente ammissibilità della formulazione da parte del terzo di domande nuove ed autonome rispetto a quelle già proposte dalle parti originarie, in quanto attività coessenziale all’intervento stesso (ex multis Sez. 3, n. 11681/2014, Stalla, Rv. 630954-01), la Corte, nell’anno in rassegna, ha affrontato il tema dei poteri di difesa delle parti originarie del processo rispetto alle domande proposte dal terzo interventore, ove l’intervento sia avvenuto dopo la maturazione nel processo delle preclusioni assertive e istruttorie.
Segnatamente, Sez. 3, n. 03238/2024, Spaziani, Rv. 670086-01, ha affermato che, in caso di intervento in via principale, la domanda autonoma proposta dal terzo interventore comporta il riconoscimento a favore delle parti originarie del diritto di difendersi nel merito, nella qualità di legittimati passivi, non solo con la negazione dei fatti costitutivi del diritto affermato dall’interveniente, ma anche con l’allegazione di fatti impeditivi, modificativi o estintivi dello stesso, posti a fondamento di eccezioni di merito in senso proprio o di domande riconvenzionali, da svolgersi immediatamente nel primo atto successivo alla notizia dell’intervento o alla conoscenza di esso ovvero richiedendo apposito termine o utilizzando le facoltà della fase processuale in corso e, in ogni caso, a pena di decadenza, nel termine di regola fissato per la costituzione del convenuto, dovendosi escludere che la generale applicazione del sistema delle preclusioni produca l’effetto di consentire al terzo di trarre vantaggio dalla scelta di intervenire tardivamente, con pregiudizio del diritto di difesa delle parti originarie.
Oltre alla possibilità di proporre domande nuove, all’interveniente è stato riconosciuto il potere di sollevare eccezioni in senso stretto, fondate su fatti già presenti in causa, ferma la necessità di consentire alle controparti, non solo di replicare all’ampliamento dell’oggetto del giudizio, ma anche di fornire la prova delle proprie contro-eccezioni, per esempio deducendo l’avvenuta interruzione della prescrizione, mediante la produzione in giudizio di atti interruttivi, eventualmente tramite lo strumento della rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c., opportunamente modulato dal giudice di merito, con concessione di un termine alle parti per il deposito di memorie e per eventuale attività istruttoria (Sez. 1, n. 31665/2024, D’Orazio, Rv. 673229-01).
È stato, inoltre, chiarito, che - a differenza che nel caso di chiamata in causa del terzo effettuata dal convenuto per ottenere la sua liberazione dalla pretesa attorea, individuandosi il terzo come l’unico obbligato nei confronti dell’attore, in cui la Corte ritiene operante il principio dell’estensione automatica della domanda dell’attore nei confronti del terzo (ex multis, Sez. 2, n. 08411/2016, Cosentino, Rv. 639737-01) - in caso di intervento volontario del terzo che assuma di essere l’effettivo legittimato passivo, il giudice, ove l’attore si limiti comunque a chiedere la sola condanna dell’originario convenuto, non può emettere una statuizione di condanna nei confronti del terzo ed a favore dell’attore, in virtù del principio generale della domanda. (Sez. 3, n. 06930/2024, Condello, Rv. 670436-01 che ha confermato la sentenza impugnata che, in difetto di espressa estensione della domanda, aveva ritenuto responsabile, per l’omessa adozione di accorgimenti diretti a limitare i disagi derivanti dall’interruzione del servizio elettrico, la sola società fornitrice, originaria convenuta, e non il gestore della rete elettrica, intervenuto volontariamente assumendo di essere l’effettivo legittimato passivo).
Tuttavia, Sez. 3, n. 31133/2024, Scoditti, Rv. 672974-01, ha affermato che, nel caso in cui sia dedotto in giudizio con la domanda riconvenzionale un diritto di credito derivante dal medesimo rapporto contrattuale alla base del diritto di credito allegato con la domanda attorea, ove il giudice riconosca che la titolarità attiva di quest’ultimo credito spetti in favore non dell’attore, ma di colui che è volontariamente intervenuto in giudizio allegando di essere lui il titolare del diritto e non l’originario attore, il giudice deve provvedere anche sulla domanda riconvenzionale, intendendo quale parte occupante il lato passivo del relativo rapporto processuale l’interventore, e non più l’originario attore, senza che sia richiesta un’apposita istanza in tal senso del convenuto in riconvenzione.
Con riferimento a casi specifici di intervento è stato affermato che, nel procedimento per l’apertura di un’amministrazione di sostegno, l’intervento dei parenti non è corrispondente all’istituto di cui all’art. 105 c.p.c., in quanto, non producendo la nomina alcun effetto, neanche indiretto, nella sfera giuridica degli stessi, difetta il requisito dell’interesse giuridicamente rilevante, sicché, pur essendo assimilabile all’intervento adesivo dipendente sotto il profilo dell’assenza di legittimazione ad ampliare il thema decidendum, tale non è sotto il profilo della costituzione di un litisconsorzio processuale. Peraltro, i parenti, in quanto legittimati ad agire, ancorché nell’interesse del beneficiando, sono contraddittori processuali e possono, perciò, essere condannati alle spese processuali (Sez. 1, 00451/2024, Russo, Rv. 669818-01).
La partecipazione dei genitori della madre genetica di un minore, nato in Italia, da coppia omogenitoriale femminile, al giudizio di rettificazione dell’atto di nascita finalizzato all’espunzione dell’indicazione come genitore della madre sociale dall’atto stesso, deve essere qualificata come intervento ad adiuvandum rispetto alla proposizione del ricorso da parte del pubblico ministero, quando sia diretto a far valere esclusivamente le ragioni di conformità alla legge ed alla corrispondenza alla realtà biologica dello status filiationis, senza alcuna deduzione od allegazione di un interesse concreto (Sez. 1, n. 24369/2024, Acierno, Rv. 672439-02, che, in applicazione del principio, ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto, in via esclusiva e senza la partecipazione del p.m. e della madre genetica, dai genitori di quest’ultima).
In applicazione del principio secondo cui, in caso di chiamata in causa di un terzo ad opera del convenuto, la domanda attorea si estende automaticamente al terzo, pur in mancanza di apposita istanza, se il terzo è indicato come il soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell’attore, e non anche nel caso chiamata del terzo in garanzia (Sez. 3, n. 00516/2020, Cricenti, Rv. 656810-01), nell’anno in rassegna si è chiarito che, in tema di responsabilità per rovina e gravi difetti dell’opera, la chiamata in causa del progettista e del direttore dei lavori da parte dell’appaltatore convenuto in giudizio per rispondere ai sensi dell’art. 1669 c.c. dell’esistenza di gravi difetti dell’opera, effettuata non solo a fini di garanzia, ma anche per rispondere della pretesa dell’attore, comporta che la domanda originaria, pur in mancanza di espressa istanza, si estende automaticamente al terzo, trattandosi di individuare il responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unico (Sez. 2, n. 29251/2024, Cavallino, Rv. 673521-01).
L’estensione automatica della domanda attorea al terzo è stata, invece, esclusa nell’ipotesi in cui il convenuto chiami in causa un terzo chiedendo l’accertamento della corresponsabilità nella causazione dell’illecito, al fine di poter agire nei suoi confronti in regresso, quale co-obbligato solidale, in via subordinata rispetto all’accoglimento della pretesa risarcitoria dell’attore (Sez. 3, n. 32556/2024, Vincenti, Rv. 673112-01, che, nella specie, ha cassato con rinvio la sentenza d’appello che aveva condannato il terzo chiamato, membro di una equipe medica, in solido con gli originari convenuti, al risarcimento dei danni patiti dall’attrice in conseguenza della imperita e negligente assistenza sanitaria prestata in occasione del parto, nonostante la chiamata fosse stata svolta dal convenuto, altro medico membro dell’equipe, al solo fine di accertarne la corresponsabilità ed agire in regresso, previa graduazione delle colpe).
In tema di successione nel processo, nell’anno in rassegna la Corte ha ribadito il principio secondo cui, qualora si verifichi la morte della parte ed il processo venga riassunto da un soggetto che si qualifichi erede del de cuius, quale figlio del medesimo, dimostrando la relazione familiare, pur senza specificare il tipo di successione e senza indicare come sia avvenuta l’accettazione dell’eredità, l’atto di riassunzione, in quanto proveniente da soggetto certamente chiamato all’eredità quale che sia il tipo di successione, integra atto di accettazione tacita dell’eredità ed è, quindi, idoneo a far considerare dimostrata la legittimazione alla riassunzione (Sez. 2, n. 18294/2024, Varrone, Rv. 671769-01).
Peraltro, colui che, assumendo di essere erede di una delle parti originarie del giudizio, propone impugnazione, deve fornire la prova, ex art. 2697 c.c., di tale sua qualità, posto che la titolarità, attiva o passiva, della posizione soggettiva vantata in giudizio è elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all’attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento da parte del convenuto o lo svolgimento di difese incompatibili con la sua negazione (Sez. 3, n. 25860/2024, Valle, Rv. 672461-01, che ha confermato la sentenza di merito di inammissibilità dell’appello, avendo gli appellanti offerto la prova della loro qualità di eredi solo in sede di comparsa conclusionale e, quindi, tardivamente).
Analogamente, in tema di giudizio di cassazione, il controricorrente che si costituisce in qualità di successore della parte nel precedente grado di giudizio è tenuto a fornire la prova della propria legittimazione, a pena di inammissibilità del controricorso, che può essere dichiarata anche d’ufficio (Sez. 3, n. 03793/2024, Tatangelo, Rv. 670111-01).
In materia di vicende societarie, in caso di cancellazione di una società dal registro delle imprese nel corso di giudizio, la legittimazione ad impugnare spetta al socio della società estinta, il quale è tenuto ad allegare la qualità spesa ed a fornirne la prova, la cui mancanza è rilevabile d’ufficio (Sez. 3, n. 17192/2024, Condello, Rv. 671567-01, che, nella specie, ha confermato la sentenza della corte territoriale che aveva escluso la legittimazione ad impugnare del ricorrente, sul rilievo che, nell’atto d’appello, egli aveva indicato di agire come socio e legale rappresentante dell’ente, e non come socio succeduto alla s.a.s. cancellata dal registro delle imprese; nel senso che, in caso di estinzione della società, di persone o di capitali nel corso del giudizio di primo grado, verificandosi un fenomeno successorio, la legittimazione ad impugnare spetta al socio si veda anche Sez. 3, n. 11411/2024, Cirillo F.M., Rv. 670798-01).
Nel caso di trasferimento del diritto controverso in corso di causa, per atto inter vivos a titolo particolare, gli ex soci della società cedente estinta devono ritenersi successori a titolo universale, ai sensi dell’art.110 c.p.c., nella posizione meramente processuale della società estinta, parte originaria legittimata ex art. 111 c.p.c. a proseguire il giudizio e, perciò, essi pure legittimati, indipendentemente dalla circostanza che essi abbiano goduto o meno di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione (Sez. 1, n. 08633/2024, Scotti, Rv. 670653-01).
Nel caso di fusione di società per incorporazione in corso di causa nell’anno in rassegna Sez. T, n. 07700/2024, Balsamo, Rv. 670618-02, ha statuito che la incorporata, ove la incorporante rimanga estranea al processo, può impugnare la decisione o anche ricevere la notifica dell’impugnazione dalla controparte, a mezzo dello stesso difensore per effetto della procura estesa a tutti i gradi di giudizio, fermo restando il principio che tutti i rapporti sostanziali e processuali continuano nell’ambito della società incorporante o di quella nata dalla fusione paritaria.
D’altra parte, Sez. 3, n. 07711/2024, Gorgoni, Rv. 670694-01, ha statuito che la società risultante dalla fusione, con altre, della società originariamente convenuta in giudizio, che sia anche conferitaria di un ramo d’azienda, è legittimata a proporre appello in luogo della società incorporata, parte del giudizio di primo grado e cedente del ramo d’azienda, non solo per effetto della intervenuta fusione, ma anche per effetto della cessione, assumendo così una duplice legittimazione, quella di successore a titolo universale, che le deriva dalla fusione, e quella di successore a titolo particolare, che le deriva dalla cessione di ramo d’azienda, con la conseguenza che, ove si qualifichi come cessionaria del ramo d’azienda, può limitarsi ad allegare tale titolo, specificandolo nell’intestazione dell’impugnazione, trattandosi di un titolo di natura pubblica e, quindi, di contenuto accertabile.
In tema di successione a titolo particolare nel diritto controverso, nell’anno in rassegna, con riferimento al giudizio di merito, la Corte ha affermato che il successore, oltre che spiegare intervento volontario, può assumere la qualità di parte nel processo per effetto di chiamata in causa, su iniziativa degli altri contendenti, ovvero anche dietro ordine del giudice ai sensi dell’art. 111, comma 3, c.p.c.; statuendo, altresì, che, in entrambe le ipotesi, non si verifica l’invalidità degli atti istruttori in precedenza compiuti in assenza del predetto successore, il quale, pertanto, ove non si avvalga della facoltà di esercitare il proprio diritto di difesa con prove idonee a contrastare i risultati di quelle già espletate, non può dolersi che da tale pregressa istruttoria vengano tratti elementi di convincimento pure nei suoi confronti (Sez. 2, n. 08302/2024, Varrone, Rv. 670575-01).
Riguardo al giudizio di legittimità, si è statuito che il successore a titolo particolare nel diritto controverso, sebbene non possa intervenire, mancando una espressa previsione normativa che consenta al terzo di parteciparvi esplicando le proprie difese, è ammesso a depositare controricorso, per resistere al ricorso proposto contro il proprio dante causa, nel caso in cui in cui quest’ultimo sia rimasto inerte, altrimenti determinandosi un’irrimediabile lesione del suo diritto di difesa (Sez. 3, n. 16526/2024, Iannello, Rv. 671298-01).
Quanto a specifiche ipotesi di successione a titolo particolare Sez. 2, n. 03331/2024, Scarpa, Rv. 670289-01, ha affermato che, qualora nel corso del processo di divisione relativo ad immobile uno dei condividenti trasferisca ad un terzo, in tutto o in parte, la propria quota, si realizza la successione a titolo particolare nel diritto controverso ex art. 111 c.p.c., per cui il giudizio prosegue tra le parti originarie e l’acquirente non assume le vesti di litisconsorte necessario, potendo intervenirvi o essere chiamato, ma, se abbia acquistato in forza di atto trascritto prima della trascrizione della domanda di divisione giudiziale, la sentenza che lo definisce non potrà essergli opposta.
In tema di cessione dei crediti, l’intervento, anche in grado d’appello, del cessionario, quale successore a titolo particolare nel diritto controverso, nella controversia promossa dal cedente nei confronti del debitore ceduto postula, a pena di inammissibilità, che vi sia espressa adesione del cedente e che non vi siano contestazioni da parte del debitore ceduto neppure in ordine al verificarsi della cessione stessa, giacché, in caso contrario, si verificherebbe una non consentita e significativa modificazione del petitum e della causa petendi della lite originariamente introdotta (Sez. 1, n. 05728/2024, Conti, Rv. 670509-01).
In tema di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, Sez. 3, n. 08547/2024, Scoditti, Rv. 670519-01, ha affermato che non è viziata da ultrapetizione la decisione di merito che - in caso di domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla morte di un congiunto per una responsabilità sanitaria correlata a ritardo diagnostico - accerta che il danno-evento determinato dall’errore medico non è costituito dal decesso, bensì dalla significativa riduzione della durata della vita della vittima, sempre che il giudizio di fatto non sia fondato su fatti diversi rispetto a quelli allegati dalla parte con la domanda originaria.
In tema di occupazione illegittima della P.A., Sez. 1, n. 29245/2024, D’Orazio, Rv. 673083-01, ha statuito che non incorre nella violazione dell’art. 112 c.p.c. il giudice che, a fronte della domanda di reintegrazione nel possesso del proprietario, una volta acclarata l’impossibilità di adempimento da parte dell’amministrazione, per l’intervenuta irreversibile trasformazione del bene a seguito della realizzazione dell’opera pubblica, pronunci d’ufficio la condanna del convenuto al risarcimento del danno per la perdita del godimento del bene, poiché l’originaria domanda di reintegrazione nel possesso e, quindi, di reintegrazione del danno in forma specifica, già contiene la successiva eventuale domanda di risarcimento del danno per equivalente, ove il bene sia stato irreversibilmente trasformato.
La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è stata, altresì, esclusa nel caso in cui il giudice riqualifichi l’eccezione di prescrizione come di decadenza e la accolga, trattandosi di eccezioni fondate sugli stessi elementi costitutivi - il decorso del tempo e la mancanza di atti di esercizio del diritto da parte del titolare - e stante il potere di interpretare le domande e le eccezioni proposte non soltanto in base alle espressioni letterali (eventualmente imprecise o addirittura improprie) utilizzate nell’atto processuale, ma anche del suo contenuto complessivo e delle finalità perseguite dalla parte (Sez. T, n. 31409/2024, Dell’Orfano, Rv. 672971-01).
Nell’anno in rassegna è stato, inoltre, ribadito il principio secondo cui la mancata statuizione, nel dispositivo della sentenza, in ordine ad un determinato capo della domanda configura il vizio di omessa pronuncia riguardo a quel capo, denunciabile ai sensi dell’art. 112 c.p.c., non potendo la esistenza della relativa decisione desumersi da affermazioni contenute nella sola motivazione (Sez. L., n. 00272/2024, Patti, Rv. 669704-01); nonché quello secondo cui, in tema di giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del tantum devolutum quantum appellatum, non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all’applicazione di una norma giuridica diverse da quelle invocate dall’istante, né incorre nella violazione di tale principio il giudice d’appello che, rimanendo nell’ambito del petitum e della causa petendi, confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti, ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice. (Sez. 3, n. 06533/2024, Gorgoni, Rv. 670531-01, che, in applicazione del principio, ha escluso che al giudice d’appello fosse precluso respingere la domanda risarcitoria per responsabilità professionale di un avvocato per ragioni diverse, nella specie la carenza di prova in ordine al verificarsi di un danno conseguente alla condotta asseritamente negligente del difensore, da quelle fatte proprie dal giudice di prime cure attinenti all’insussistenza dell’inadempimento dedotto).
Nell’anno in rassegna la Corte, ribadendo e facendo applicazione del principio secondo cui l’obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d’ufficio, stabilito dall’art. 101, comma 2, c.p.c., non riguarda le questioni di solo diritto, ma quelle di fatto ovvero quelle miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio, bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero una attività assertiva in punto di fatto e non già mere difese, ha negato la nullità della sentenza impugnata che, rilevando d’ufficio il caso fortuito, non aveva concesso termine a difesa ex art. 101 c.p.c., posto che non si trattava di una nuova questione di fatto, ma di una diversa ricostruzione della vicenda con parziale riqualificazione dei medesimi fatti (Sez. 3, n. 00822/2024, Condello, Rv. 670057-01).
In tema di principio di non contestazione la Corte, escludendone l’applicabilità alla risoluzione di questioni di diritto, ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, in applicazione dello stesso, aveva accolto la domanda proposta da alcuni medici per il risarcimento del danno da tardivo recepimento delle direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, nonostante questi ultimi si fossero limitati ad indicare i criteri giuridici in virtù dei quali valutare l’equivalenza tra le specializzazioni dagli stessi conseguite e quelle previste dal diritto comunitario, senza allegare le circostanze di fatto - quali le lezioni frequentate, le materie di insegnamento e le esercitazioni pratiche svolte - idonee a sostanziare l’equivalenza suddetta (Sez. 3, n. 02844/2024, Rossetti, Rv. 670076-01).
Inoltre, Sez. 3, n. 12579/2024, Vincenti, Rv. 670935-02 ha statuito che il fatto allegato dalla parte onerata e non contestato dalla controparte può essere legittimamente configurato, sia pur soltanto sul piano endoprocessuale, come un equivalente probatorio del “principio di prova per iscritto” valutabile ai sensi degli artt. 2724, comma 1, n. 1, e 2726 c.c., sul quale è consentita la prova testimoniale, con conseguente superamento del divieto di presunzioni semplici posto dall’art. 2729, comma 2, c.c. (In applicazione del principio, la S.C. ha affermato la legittimità dell’uso della prova presuntiva del pagamento dell’intero importo del canone annuo di un contratto di locazione, a fronte della non contestazione in ordine alla sussistenza sia di tale contratto sia di altri pagamenti relativi alla stessa annualità).
In linea di continuità con il principio affermato da Sez. U., n. 14916/2016, Virgilio, Rv. 640604-01, in riferimento alla notifica del ricorso per cassazione, nell’anno in rassegna Sez. 3, n. 26544/2024, Cricenti, Rv. 672645-01, ha ribadito che il luogo in cui la notificazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c., così confermando la decisione della corte d’appello che aveva dichiarato nulla, e non inesistente, la notifica del ricorso ex art. 702-bis c.p.c. effettuata ad un indirizzo non più valido, che l’avvocato, destinatario della notifica, aveva abbandonato da anni.
Tuttavia, in tema di impugnazioni, mentre Sez. 3, n. 14705/2024, Cricenti, Rv. 671174-01, ha ritenuto sanabile la notifica a mezzo posta tentata ad un indirizzo cui già in precedenza il destinatario aveva ricevuto gli atti del procedimento, in un caso in cui l’atto non era stato consegnato per il trasferimento della sua residenza all’estero, Sez. 2, n. 15473/2024, Criscuolo, Rv. 671695-01, sulla base di una diversa interpretazione della citata pronuncia delle Sezioni Unite del 2016, ha affermato che, in caso di mancato perfezionamento per trasferimento o irreperibilità del destinatario, la notificazione dell’impugnazione o dell’opposizione deve considerarsi meramente tentata e, quindi, omessa, poiché priva di uno degli esiti positivi previsti dall’ordinamento secondo il modello legale del procedimento prescelto, sicché il diritto di impugnazione deve intendersi consumato, salva la possibilità di un suo nuovo esercizio nel rispetto del termine cui esso è soggetto, nonché, ove ne ricorrano le condizioni, di un’impugnazione incidentale tardiva ex art. 334 c.p.c.
Sempre in tema di luogo delle notificazioni si segnala Sez. L., n. 24099/2024, Cinque, Rv. 672435-01, secondo cui le norme relative alla procedura di notificazione devono essere interpretate in base ai principî di buona fede e solidarietà, nonché alla finalità propria delle notifiche di realizzare la conoscenza degli atti processuali, sicché dette disposizioni non possono tradursi nella facoltà di non tener conto della sede effettiva del destinatario. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito in ordine alla correttezza dell’operato dell’agente postale che, nonostante l’indirizzo sul piego da notificare riportasse un numero civico corrispondente ad un passo carrabile privo di posti di recapito, aveva immesso gli avvisi di legge nella cassetta postale nominativa riferibile al destinatario, rinvenuta ad altro numero civico che identificava l’accesso pedonale del medesimo stabile).
In ordine alle notificazioni ex art. 139 c.c. Sez. 2, n. 08252/2024, Scarpa, Rv. 670574-01, ha statuito che la notificazione dell’atto di citazione eseguita nell’ufficio ubicato nel comune di residenza risultante dai registri anagrafici è nulla, per violazione dell’ordine tassativo dei luoghi cui all’art. 139 c.p.c., allorquando il trasferimento altrove della residenza del destinatario risulti ritualmente denunciato ex artt. 44 c.c. e 31 disp. att. c.c., cioè attraverso una doppia dichiarazione, opponibile ai terzi di buona fede, perché fatta sia al comune di provenienza, con indicazione del luogo in cui s’intende fissare la nuova dimora abituale, sia a quello di destinazione, e detto vizio non può essere sanato se non dalla costituzione in giudizio del convenuto.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che, in applicazione del criterio del raggiungimento dello scopo, aveva escluso la nullità della notificazione eseguita nelle mani del collega di ufficio della parte convenuta, ma senza osservare l’ordine di cui all’art. 139 c.p.c., che imponeva di preferire quello di nuova residenza).
Ed in tema di procedimento di notifica della cartella esattoriale, ai sensi dell’art. 139, comma 2, c.p.c. Sez. T, n. 00053/2024, Macagno, Rv. 669946-01, ha ribadito il principio secondo cui la qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda di chi ha ricevuto l’atto si presume iuris tantum dalle dichiarazioni recepite dall’ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo al destinatario, che contesti la validità della notificazione, l’onere di fornire la prova contraria e, in particolare, l’inesistenza di alcun rapporto con il consegnatario comportante una delle qualità suindicate. (Nella specie, la S.C.ha rigettato il ricorso del contribuente, poiché la dimostrazione del formale venir meno del rapporto di lavoro del portiere, consegnatario dell’atto, con il condominio, verificatosi quindici giorni prima della effettuazione della notifica, non escludeva la sua presenza non occasionale nello stabile, né implicava l’effettiva immediata cessazione dell’incarico di portineria).
Così come Sez. 3, n. 32575/2024, Rossetti, Rv. 673106-02, ha confermato che in tema di notificazioni, la consegna del piego a persona di famiglia convivente con il destinatario, nel luogo indicato sulla busta contenente l’atto da notificare, fa presumere che in quel luogo si trovino la residenza effettiva, la dimora o il domicilio del destinatario, con la conseguenza che quest’ultimo, qualora intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di ottenere la dichiarazione di nullità della notifica, ha l’onere di fornire idonea prova contraria dimostrando che il familiare era presente per ragioni occasionali e momentanee nel luogo di abitazione del destinatario, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche che indichino una diversa residenza del consegnatario dell’atto.
Dal canto suo, Sez. T, n. 23194/2024, Nonno, Rv. 672108-01, ha dato seguito al principio, già affermato nella giurisprudenza della Corte, secondo cui, in caso di comunicazione a mezzo di raccomandata semplice dell’avvenuta notifica di un atto con consegna del plico a persona diversa dal destinatario, l’attestazione di invio di tale raccomandata con l’indicazione del solo numero e non del nome e dell’indirizzo del detto destinatario copre con fede privilegiata soltanto l’avvenuta spedizione di una raccomandata con il menzionato numero, con la conseguenza che la prova dell’invio al destinatario presso il suo indirizzo va fornita da chi è interessato a fare valere la ritualità della notifica, producendo la relativa ricevuta di spedizione o tramite altro idoneo mezzo di prova.
Quanto alla notificazione ex art. 140 c.p.c., Sez. 2, n. 07159/2024, Amato, Rv. 670726-01, ha statuito che la stessa non può considerarsi perfezionata quando l’ufficiale notificatore non dia atto, espressamente e puntualmente, nella relata dell’invio della raccomandata, con avviso di ricevimento, della comunicazione dell’avvenuto deposito dell’atto presso la casa del comune in cui la notifica deve essere eseguita non potendo l’attuazione del relativo adempimento essere dimostrata aliunde (nel caso di specie, sulla scorta di fotocopia di busta raccomandata “restituita al mittente” contenente il richiamo all’atto) oppure essere desunta, per implicito, dalla tipologia di notifica in concreto adottata.
In ordine alla notifica presso il domiciliatario ex art. 141 c.p.c. Sez. L., n. 19403/2024, Rolfi, Rv. 671869-01, ha affermato che se essa è eseguita presso il procuratore domiciliatario (non deceduto, né cancellato) designato dal procuratore costituito è valida ed efficace anche nel caso di intervenuta cancellazione volontaria dall’albo di quest’ultimo, la quale non determina l’inefficacia della domiciliazione, bensì l’interruzione automatica del processo, con la conseguenza che la sentenza emessa all’esito del giudizio, ciononostante proseguito, è affetta da nullità, da var valere come motivo di impugnazione non più proponibile una volta decorso il termine “lungo” ex art. 327, comma 1, c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile per tardività il ricorso con cui la parte, costituitasi in primo grado a mezzo di un avvocato del foro di Paola, domiciliatosi presso un avvocato del foro dell’adito Tribunale di Catanzaro, si doleva della nullità della sentenza impugnata in quanto l’atto di appello era stato notificato al domiciliatario designato dal proprio procuratore dopo che quest’ultimo si era già cancellato dall’albo).
Peraltro, nel caso in cui la parte sia assistita da due difensori, uno dei quali abbia rinunciato al mandato, la notifica eseguita nei confronti dell’avvocato non rinunciante, ma presso il domicilio dell’altro legale, non è affetta da inesistenza, bensì da nullità, trattandosi di un procedimento notificatorio che non è privo dei suoi elementi essenziali (Sez. 3, n. 20650/2024, Cricenti, Rv. 671825-01).
In tema di notifiche all’estero Sez. 2, n. 14342/2024, Giannaccari, Rv. 671361-01, ha stabilito che, in caso di notifica a persona residente in uno Stato membro della comunità europea, al fine di verificare la tempestività della notificazione è sufficiente, per il giudice, far ricorso agli elementi informativi riportati nel certificato di espletamento delle formalità previsto dall’art. 10 del Reg. (CE) n. 1393 del 2007, secondo il “modulo standard” dell’Allegato I, la cui effettiva provenienza dall’organo che ha proceduto alla notificazione è validamente attestata dall’apposizione del timbro dell’ufficio, alternativa alla sottoscrizione autografa del funzionario. Spetta al notificante l’onere di provare la traduzione dell’atto, ai sensi dell’art. 8 del medesimo Regolamento, in una lingua compresa dal destinatario oppure nella lingua ufficiale dello Stato di destinazione, pur se le carenza di traduzione non determina l’invalidità del procedimento notificatorio, ma impone soltanto l’assegnazione, anche officiosa, di un termine per la sua regolarizzazione a tutela del destinatario, nonché il rilievo di non decorrenza, per quest’ultimo, del termine perentorio dalla ricezione dell’atto.
Sez. 1, n. 10189/2024, Dongiacomo, Rv. 671094-01, ha inoltre, ribadito, che ai fini della validità della notificazione o comunicazione tramite i servizi postali di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale a persona residente in altro Stato membro dell’Unione Europea, da eseguirsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo equivalente, ai sensi dell’art. 14 del Regolamento CE n. 1393/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007, non vanno osservate le formalità diverse e maggiori previste dall’ordinamento italiano per la notificazione a mezzo posta, vanificandosi, altrimenti, la facoltà alternativa concessa da detta norma, ispirata dalla reciproca fiducia nell’efficienza dei servizi postali degli stati membri. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto valida la notifica effettuata per posta nei confronti di soggetto residente in Olanda, poiché consegnata a persona che, seppur non identificata, era stata rinvenuta all’interno di un luogo riferibile al destinatario).
In caso di notifica di atti giudiziari a persona residente nel Principato di Monaco effettuata, ai sensi dell’art. 142, comma 2, c.p.c., mediante la procedura disciplinata dalla Convenzione de l’Aja del 15 novembre 1965, Sez. 3, n. 15772/2024, Fanticini, Rv. 671261-01, si è conformata al principio, già espresso dalla Corte, secondo cui la mancanza dell’attestazione dell’Autorità centrale dello Stato richiesto - che dà atto dell’esecuzione ed indica la forma, il luogo, la data della notifica e la persona alla quale l’atto è stato consegnato - determina l’inesistenza della notifica in quanto impedisce non soltanto di conoscerne l’esito finale, ma persino di sapere se la stessa è stata quantomeno tentata dall’autorità centrale del Principato, così privandola di uno degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione.
Ai fini della nullità della notifica non è, peraltro, sufficiente che il destinatario, che affermi di aver trasferito la residenza all’estero, deduca di aver curato gli adempimenti previsti dall’art. 6 l. n. 470 del 1988 per l’iscrizione all’AIRE in data precedente alla notifica stessa, giacché tali adempimenti non sono sostitutivi di quelli, distinti e ulteriori, previsti dagli artt. 44, comma 1, c.c. e 31 disp. att. c.c., secondo cui il trasferimento della residenza, per l’opponibilità ai terzi in buona fede, va provato con la doppia dichiarazione fatta al comune che si abbandona e a quello di nuova residenza e, nella prima, deve risultare il luogo in cui è fissata la nuova residenza (Sez. 2, n. 29865/2024, Papa, Rv. 673092-01, che, nella specie, ha confermato la sentenza impugnata che aveva affermato la validità della notificazione ex art. 143 c.p.c. eseguita nei confronti del ricorrente, iscritto all’AIRE quale residente in Svizzera e, poi, trasferito fin dal 2011, in Austria, senza aver comunicato, nei modi di legge, il comune di nuova residenza).
In tema di notificazioni a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti, Sez. T, n. 27699/2024, Cataldi, Rv. 672715-01, ha confermato che il ricorso alle formalità di notificazione previste dall’art. 143 c.p.c. per le persone irreperibili non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l’ufficiale giudiziario dia espresso conto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto valida la notifica ex art. 143 c.p.c., sebbene la relata contenesse solo una generica dicitura, senza alcun riferimento al caso concreto e alle ricerche effettuate, essendo così incomprensibili i presupposti della ritenuta irreperibilità).
In tema di notificazioni a mezzo posta, Sez. T, n. 07978/2024, Putaturo Donati Viscido Di Nocera, Rv. 670857-01, ha statuito che, nel regime posteriore all’entrata in vigore della l. n. 124 del 2017, è nulla la notifica di un atto processuale effettuata per il tramite di un operatore di posta privata sprovvisto della licenza individuale relativa allo svolgimento del servizio di recapito postale, in quanto solo il rilascio del titolo abilitativo comporta la soggezione a un regime giuridico particolare, fonte di conferimento di diritti, ma anche di assunzione di obblighi specifici.
Peraltro, tale notifica è nulla e non inesistente, per cui il vizio di notifica è sanato dalla costituzione del destinatario e, quanto alla data della consegna dell’atto, ai fini della valutazione della tempestività dell’impugnazione può far prova il riconoscimento della stessa da parte del destinatario o anche la sottoscrizione del documento descrittivo dell’operazione di consegna del plico, che tuttavia, equivalendo ad una scrittura privata perché formata da operatore privo di titolo abilitativo e di potere certificativo, può essere disconosciuta (Sez. T, n. 30901/2024, Federici, Rv. 673125-01).
Riguardo alla notifica dell’avviso d’accertamento a mezzo posta, ai sensi dell’art. 8 della l. n. 890 del 1982, Sez. T, n. 28733/2024, Fracanzani, Rv. 672642-01, ha stabilito che la variazione di residenza del contribuente - dopo la spedizione della raccomandata e dell’avviso di giacenza postale, per temporanea assenza del destinatario, ma anteriormente al decorso del termine previsto per la compiuta giacenza - non ha alcun effetto nei confronti dell’Ufficio, con conseguente validità della notifica perfezionatasi ex art. 8, comma 4, della predetta legge, in quanto gli effetti del mutamento di indirizzo decorrono dal trentesimo giorno successivo a quello dell’aggiornamento anagrafico. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto nulla la notifica a mezzo posta dell’avviso di accertamento, in ragione del cambio di residenza del contribuente avvenuto il giorno prima del perfezionamento della compiuta giacenza, non tenendo conto dell’efficacia differita prevista per la variazione anagrafica a fini fiscali).
Infine, Sez. 1, n. 22806/2024, Iofrida, Rv. 672276-01, ribadendo che la notificazione di un atto effettuata in mancanza dei requisiti prescritti dalla legge, ma comunque riconoscibile quale attività notificatoria, non è inesistente, ma nulla e, quindi, sanabile per raggiungimento dello scopo, con la rituale e tempestiva costituzione dell’intimato, ha confermato la decisione impugnata, cha aveva dichiarato nulla, e non inesistente, la notificazione del decreto di fissazione di udienza in una controversia in materia elettorale, effettuata per il tramite dell’Arma dei Carabinieri, trattandosi di organo di polizia giudiziaria, che, in quanto dotato in ambito penale di poteri notificatori e certificativi, aveva la giuridica possibilità di compiere tale attività).
In tema di notifiche a mezzo p.e.c. le Sezioni Unite, risolvendo il contrasto sul punto, nell’anno in rassegna hanno statuito che la notificazione eseguita a mezzo p.e.c. dall’avvocato, ai sensi dell’art. 3-bis della l. n. 53 del 1994, nel testo antecedente alla novella di cui al d.lgs. n. 149 del 2022, non si perfeziona nel caso in cui il sistema generi, anche per causa imputabile al destinatario, un avviso di mancata consegna (nella specie, per saturazione della casella), essendo sempre necessaria la ricevuta di avvenuta consegna, sicché il notificante, qualora voglia evitare la maturazione a suo danno di un termine decadenziale, è tenuto a riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio attraverso le forme ordinarie di cui agli artt. 137 e ss. c.p.c., potendo, così, beneficiare del momento in cui è stata generata la ricevuta di accettazione della notificazione originaria (Sez. U., n. 28452/2024, Vincenti, Rv. 672742-01).
Nello stesso ambito si è affermato: che l’opponibilità ai terzi della data e dell’ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico opera anche con riferimento agli allegati trasmessi contestualmente all’atto principale, ove non sia in contestazione il loro invio e il loro contenuto (Sez. 1, n. 08175/2024, Abete, Rv. 670565-01); e che la notificazione del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento è validamente effettuata, ove il messaggio ecceda la dimensione massima stabilita nelle relative specifiche tecniche, attraverso l’invio di una pluralità di buste, una principale e le altre complementari, purché gli invii siano coevi, cioè strettamente consecutivi, ed eseguiti entro la fine del giorno di scadenza (Sez. 1, n. 14985/2024, Fidanzia, Rv. 671468-01, che, nella specie, ha cassato la pronuncia di merito che aveva ritenuto irrituale la notificazione a mezzo p.e.c. del reclamo, avvenuta mediante più messaggi consegnati nello stesso giorno nell’arco di un breve intervallo temporale).
Quanto alla sopravvenuta inidoneità - in base allo ius superveniens - del domicilio digitale eletto da una P.A. costituita in giudizio a mezzo di propri dipendenti Sez. L., n. 24817/2024, Caso, Rv. 672483-01, ha affermato che essa non consente alla parte vittoriosa di notificare la sentenza a diverso indirizzo p.e.c. tratto dal medesimo pubblico elenco di cui all’art. 16-ter del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012 e succ. modif., sicché la notificazione così eseguita è nulla, in quanto difforme dalle modalità telematiche previste dalla disciplina vigente; conseguentemente, non decorre da tale notifica invalida il termine breve per la proposizione dell’appello, né la nullità può considerarsi sanata per raggiungimento dello scopo, non potendosi individuare, in ragione della necessaria interpretazione restrittiva delle norme in materia di decadenza dall’impugnazione, la decorrenza del predetto termine da un momento diverso da quello coincidente con la notifica compiuta nel rispetto delle forme telematiche prescritte. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva ritenuto efficace, ai fini della decorrenza del termine di cui all’art. 325 c.p.c., la notificazione della sentenza di primo grado effettuata presso indirizzo telematico tratto da IndicePA, che era stato escluso - nel corso del giudizio - dalla lista degli elenchi rilevanti ai fini dell’estrazione degli indirizzi validi per la notificazione di atti processuali alla P.A.).
Sempre in tema di indirizzi telematici a cui effettuare validamente le notificazioni telematiche, Sez. L., n. 18534/2024, Riverso, Rv. 671926-01, ha statuito che, ai fini del decorso del termine breve di impugnazione previsto dall’art. 1, comma 58, della l. n. 92 del 2012, è valida la notificazione della sentenza eseguita ad uno dei difensori nominati all’indirizzo PEC che risulta dal REGINDE, ai sensi dell’art. 16-sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012 (cosiddetto domicilio digitale), non rilevando in senso contrario la richiesta di ricevere le notificazioni all’indirizzo PEC del difensore indicato come domiciliatario ai sensi dell’art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, né potendosi configurare un siffatto diritto della parte o limitare alle sole comunicazioni l’efficacia dell’indicazione dell’indirizzo PEC degli altri difensori. (In senso conforme anche Sez. L., n. 21579/2024, Cavallari, Rv. 672096-01).
Quanto alla notifica telematica dell’atto di appello Sez. 3, n. 16663/2024, Iannello, Rv. 671302-01, ha statuito che non è inesistente ma nulla, se perfezionatasi presso il procuratore della parte erroneamente dichiarata contumace, anziché personalmente alla parte stessa, ricorrendo in tal caso l’ipotesi di mera difformità del procedimento notificatorio dal modello legale, non quella di carenza degli elementi costitutivi essenziali idonei a qualificare l’atto come notificazione.
Riguardo al rito del lavoro, Sez. L., n. 04902/2024, Bellé, Rv. 670162-01, ha statuito che la mancanza del ricorso in appello fra i documenti inviati a mezzo PEC alla parte appellata integra un’ipotesi di nullità sanabile, non già di inesistenza, della notificazione telematica, a condizione che il ricorso sia stato effettivamente depositato nella cancelleria e il messaggio pervenuto al destinatario consenta comunque di comprendere gli estremi essenziali dell’impugnazione (appellante, appellato, pronuncia impugnata).
In ordine alla prova della notifica telematica del ricorso per cassazione predisposto in originale cartaceo e sottoscritto con firma autografa Sez. 3, n. 29670/2024, Gianniti, Rv. 672896-01, ha stabilito, in una fattispecie in cui la parte contro la quale il ricorso era diretto non aveva svolto difese, che è necessaria la produzione di copia analogica del messaggio di trasmissione a mezzo PEC e dei suoi allegati (ricorso e procura) nonché delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna munite di attestazione di conformità agli originali, ai sensi dell’art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della l. n. 53 del 1994 e che l’omessa produzione - che può intervenire ai sensi dell’art. 372 c.p.c. fino all’udienza di discussione ex art. 379 c.p.c. ovvero fino all’adunanza in camera di consiglio ex art. 380-bis c.p.c. -, impedendo di ritenere perfezionato il procedimento notificatorio, determina l’inesistenza della notificazione, e quindi, l’inammissibilità del ricorso.
Peraltro, in tema di notifica telematica dell’appello Sez. 1, n. 14063/2024, Caiazzo, Rv. 671338-01 ha statuito che, qualora la parte non sia in grado di fornirne la prova, ai sensi dell’art. 9 della l. n. 53 del 1994, la violazione delle forme digitali non integra l’inesistenza della notifica del medesimo bensì la sua nullità che, pertanto, può essere sanata dal raggiungimento dello scopo; e, ha cassato la sentenza impugnata, che non aveva ritenuto sufficiente ad evitare l’improcedibilità dell’appello la produzione, in assenza di contestazioni da parte dell’appellato, delle ricevute, in formato pdf, di avvenuta accettazione e consegna del messaggio p.e.c., accompagnate dalla copia cartacea dell’atto notificato).
In tema di notificazioni dell’impugnazioneSez. 1, n. 19659/2024, Mercolino, Rv. 671686-01, ha affermato che la sospensione facoltativa dall’albo del procuratore costituito, facendo venir meno, al pari della cancellazione, lo ius postulandi, sia pur temporaneamente, comporta la nullità della notificazione dell’atto di gravame eseguita mediante consegna nei suoi confronti, giacché indirizzata ad un soggetto non più abilitato a riceverla, con conseguente inidoneità della stessa a far decorrere il termine per l’impugnazione.
È stata anche affermata la nullità e non l’inesistenza, nel processo tributario, della notifica del ricorso per cassazione al difensore domiciliatario in appello, iscritto ad albo professionale e deceduto in pendenza del termine di impugnazione, e, quindi, la sua suscettibilità di sanatoria per raggiungimento dello scopo, anche se l’attività dello studio non è proseguita tramite altro professionista, poiché l’atto non è privo dei requisiti minimi previsti dalla legge per la sussistenza della fattispecie, che consistono solo nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, e nella fase di consegna in senso lato, ma non anche nell’astratto collegamento del luogo della notificazione con il destinatario (Sez. T, n. 22619/2024, Gori, Rv. 672271-01, che, nella specie, ha disposto la rinnovazione della notifica del ricorso, eseguita presso il domiciliatario deceduto, poiché, pur essendo nulla, e non inesistente, non poteva dirsi sanata, in quanto il contribuente si era costituito tardivamente, al fine di eccepirne l’invalidità).
Inoltre, Sez. T, n. 23276/2024, Gori, Rv. 672078-01, ha statuito che, in presenza di più difensori per la stessa parte e di irreperibilità di uno di essi, la notifica del ricorso per cassazione va effettuata nei confronti del secondo, senza che la necessità dell’adempimento venga meno per rinuncia al mandato da parte di quest’ultimo, in quanto, in assenza di specifiche indicazioni della parte rappresentata, opera l’ultrattività del mandato prevista dall’art. 85 c.p.c.
Sempre in tema di notificazione dell’impugnazione, Sez. 2, n. 07261/2024, Papa, Rv. 670727-01, ha affermato che l’ordinanza con la quale il giudice, sull’erroneo presupposto dell’esistenza di un vizio che importi la nullità della notificazione, disponga la rinnovazione della medesima è nulla in quanto lo scopo della valida instaurazione del contraddittorio è stato già raggiunto per la ritualità della notificazione precedente e la sua esecuzione non ha l’effetto di far decorrere ex novo i termini che le parti devono osservare, a pena di decadenza, per le attività processuali che hanno l’onere di compiere dal perfezionamento di una valida notifica; cassando, pertanto, la decisione che, pur riconoscendo che la regolarità della prima notificazione dell’appello, eseguita presso la cancelleria quale domicilio eletto, aveva ritenuto comunque tempestivo l’appello incidentale proposto successivamente all’ordine di rinnovo della notificazione.
Nell’anno in rassegna è stato, infine, ribadito il principio secondo cui, qualora sia intervenuta la dichiarazione di fallimento della parte, nelle more tra la pubblicazione della sentenza di primo grado e la proposizione dell’appello, la notifica dell’atto di appello, effettuata presso il procuratore domiciliatario del fallito in bonis anziché nei confronti del curatore del fallimento, non è inesistente ma nulla, essendo ravvisabile un collegamento tra la figura del curatore e la persona del fallito, e, di conseguenza, in caso di omessa costituzione del fallimento, deve disporsene la rinnovazione (Sez. T, n. 25230/2024, D’Aquino, Rv. 672345-01); nonché quello, pure consolidato nella giurisprudenza della Corte, secondo cui la notifica dell’atto di impugnazione effettuata nei confronti dei difensori domiciliatari presso i luoghi di domicilio dagli stessi indicati ai rispettivi ordini di appartenenza, anziché nel luogo indicato in sede di elezione di domicilio dal difensore costituito, è valida, dovendosi privilegiare il riferimento personale rispetto a quello topografico, in quanto, ai fini della notifica dell’impugnazione ai sensi dell’art. 330 c.p.c., l’elezione di domicilio presso lo studio del procuratore assume la mera funzione di indicare la sede di questo ed è priva di una sua autonoma rilevanza. (Sez. T, n. 23177/2024, Nonno, Rv. 672106-01).
Quanto ai termini processuali, nell’anno in rassegna, Sez. 1, n. 01393/2024, Vella, Rv. 670233-01, in tema di opposizione all’omologazione, ha escluso la natura perentoria del termine di dieci giorni prima dell’udienza, fissato dall’art. 180, comma 2, l. fall., per la costituzione delle parti, non potendo invocarsi, in mancanza di una continuità di disciplina, la previsione di cui all’art. 48 del d.lgs. n. 14 del 2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), che detta perentorietà contempla espressamente.
In ossequio alle istanze di funzionalità ed accelerazione dell’esecuzione forzata sottese alle riforme di cui al d.l. n. 83 del 2015 e al d.l. n. 59 del 2016, Sez. 3, n. 21860/2024, Saija, Rv. 672050-03, ha, invece, riconosciuto natura perentoria al termine per la presentazione dell’istanza di assegnazione, ex art. 588 c.p.c., stante la necessità di contemperare l’interesse del creditore istante con quello contrapposto dei terzi offerenti, che ambiscano ad aggiudicarsi il bene sulla base di offerte “minime” ex art. 572, comma 3, e 573 c.p.c.; così discostandosi dal principio, affermato sotto il regime normativo previgente, secondo cui, non avendo tale termine natura perentoria, il giudice dell’esecuzione non può discrezionalmente decretare l’estinzione della procedura esecutiva con provvedimento anticipatorio che prefiguri tale estinzione quale conseguenza del decorso della decade dall’udienza infruttuosa di incanto, in assenza di fissazione di nuova udienza, e perciò al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, giusta disposto dell’art. 630 c.p.c. (Sez. 3, n. 08857/2011, Travaglino, Rv. 618038-01).
Natura perentoria è stata riconosciuta anche al termine di quarantotto ore, previsto per la comunicazione al giudice di pace e la successiva convalida, del provvedimento con cui il questore ha disposto misure alternative rispetto al trattenimento dello straniero presso i centri di permanenza per i rimpatri, con la conseguenza che una convalida disposta successivamente deve essere cassata senza rinvio, essendo già decorso il termine entro il quale la stessa poteva essere emanata (Sez. 1, n. 24573/2024, Parise, Rv. 672364-01).
In tema di concordato preventivo, è stata ribadita la natura perentoria del termine di venti giorni previsto dall’art. 178, comma 4, l.fall., entro il quale i creditori che non hanno esercitato il voto possono far pervenire la loro manifestazione di voto successivamente alla chiusura del verbale dell’adunanza dei creditori, ha natura perentoria (Sez. 1, n. 24527/2024, Abete, Rv. 672363-02).
Sulla natura dei termini, fuori dall’ambito dei termini processuali, si segnala, inoltre, l’intervento di Sez. U., n. 03760/2024, Fuochi Tinarelli, Rv. 670011-01, secondo cui la natura perentoria di un termine fissato per l’esercizio di un diritto, non espressamente prevista dalla legge, può desumersi anche in via interpretativa, purché la legge stessa autorizzi tale interpretazione, comminando, sia pure implicitamente, ma in modo univoco, la perdita del diritto in caso di mancata osservanza del termine di cui si tratta. (In applicazione del principio, le Sezioni Unite hanno confermato la decisione del TSAP che aveva escluso la natura perentoria del termine di tre mesi decorrente dalla data di entrata in vigore della legge della regione Lombardia, per la denuncia delle opere esistenti non autorizzate, in materia di costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo).
La disciplina del computo dei termini di cui all’art. 155, commi 4 e 5, c.p.c. - che proroga di diritto, al primo giorno seguente non festivo, il termine che scade in un giorno festivo o di sabato - è stata ritenuta applicabile, per il suo carattere generale, anche al termine prescritto per l’iscrizione della causa a ruolo presso l’ufficio del giudice di pace (Sez. 3, n. 22696/2024, Rossello, Rv. 672052-01), nonché, nel processo tributario, al termine per la notificazione del ricorso che scada nella giornata di sabato (Sez. T, n. 00740/2024, Caradonna, Rv. 669948-01).
Diversamente, la scadenza nella giornata di sabato del termine di 48 ore, entro il quale, ai sensi dell’art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, il decreto di trattenimento di persona straniera attinta da provvedimento di espulsione deve essere trasmesso al giudice di pace, è irrilevante, poiché l’udienza di convalida può tenersi anche in tale giorno della settimana, che, in virtù dell’art. 155, comma 6, è considerato lavorativo ad ogni effetto (Sez. 1, n. 14398/2024, Mercolino, Rv. 671341-02).
Nell’anno in rassegna si segnala l’intervento di Sez. U., n. 12946/2024, Terrusi, Rv. 671090-01, che ha affermato l’applicabilità della sospensione feriale dei termini ai giudizi e ai procedimenti, anche di revisione delle condizioni di separazione o di divorzio, nei quali si discuta del contributo al mantenimento del coniuge o dei figli, ovvero dell’assegno divorzile, salvo che non ricorra il decreto di riconoscimento dell’urgenza della controversia ex art. 92 del r.d. n. 12 del 1941, nel presupposto che la sua ritardata trattazione possa provocare grave pregiudizio alle parti.).
Con tale pronuncia, le Sezioni Unite, chiamate a risolvere il contrasto sulla questione, hanno prestato adesione all’orientamento giurisprudenziale prevalente, prendendo le mosse dalla ratio dell’istituto della sospensione feriale dei termini, da individuarsi nella necessità di assicurare riposo agli avvocati, garantendo, al contempo, che non sia menomato il diritto alla tutela giurisdizionale secondo quanto previsto in generale dall’art. 24 Cost.
Sulla base di tale ratio, la l. n. 742 del 1969 ha dettato come regola generale, in relazione all’art. 92 r.d. n. 12 del 1941, quella della sospensione degli affari civili in periodo feriale, salvo l’elenco tassativo dei casi (eccezionali) nei quali, invece, una certa tipologia di cause, specificamente indicate, va considerata urgente per definizione, così da risultare sottratta alla medesima regola.
Nell’elenco delle cause alle quali la sospensione non è applicabile compaiono quelle “relative ad alimenti”.
Tali cause sono però distinte - ontologicamente - dalle cause di separazione o di divorzio nelle quali semplicemente si discuta dell’obbligazione alimentare o dell’assegno di mantenimento o divorzile.
Queste ultime, infatti, attengono a obbligazioni avvinte dal fine di solidarietà familiare o post-familiare considerato rilevante nella crisi della famiglia. Le relative prestazioni possono certo rispondere alla necessità di sopperire ai bisogni di vita della persona, ma in un’accezione più ampia di (e indiscutibilmente differente da) quella sottesa alla prestazione alimentare strettamente intesa, non essendo necessario lo stato di indigenza o di bisogno al quale allude, invece, l’art. 438 c.c.
Con particolare riguardo al contributo relativo alla prole, questa constatazione prescinde in toto dal cosiddetto stato di bisogno e implica, semmai, l’osservanza del principio di proporzionalità (art. 337-ter c.c.), il quale richiede la valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori nella considerazione non delle necessità di mera prestazione alimentare - art. 438 cod. civ. -, bensì delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto.
L’indirizzo minoritario, disatteso dalle Sezioni Unite, senza porre in dubbio l’effettività della differenza tra le sottostanti fattispecie, aveva ritenuto di individuare un diverso margine valutativo, facendo leva su due argomenti: la normativa da Covid-19 e il regolamento (CE) n. 4/2009 del 18 dicembre 2009, in materia di obbligazioni alimentari, al quale la prima si sarebbe ispirata.
Le Sezioni Unite hanno affermato che nessuno di essi è decisivo. Non lo è, innanzitutto, quello basato sulla normativa emergenziale da Covid-19, trattandosi di normativa specifica e a termine, non avente altre finalità che la tutela della salute pubblica in un contesto eccezionale e provvisorio.
Quanto al regolamento (CE) n. 4 del 2009, che detta, in ambito UE, le regole relative alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, e adotta una propria nozione di obbligazione alimentare, (non è rapportabile a quella sottesa agli artt. 433 ss. c.c.) le sue previsioni, comprese le definizioni, devono ritenersi circoscritte allo specifico ambito di applicazione del regolamento stesso, e non incidono affatto sulle modalità con le quali le legislazioni dei singoli Stati (e tra queste in particolare la legislazione nazionale italiana) abbiano ritenuto - e ritengano - di disciplinare gli istituti di riferimento sul piano dei presupposti, degli effetti e delle modalità di tutela.
Ciò anche perché la stessa (sottesa) esigenza di una più celere definizione di tali giudizi è dagli istituti di diritto interno, comunque, assicurata, stante la possibilità offerta dall’art. 92 del r.d. n. 12 del 1941 di dichiarare urgente - e come tale sottratta alla sospensione feriale - la singola causa quando la ritardata trattazione potrebbe provocare un grave pregiudizio alle parti.
La sospensione feriale dei termini, nell’anno in rassegna, è stata ritenuta applicabile: al procedimento volto a ottenere il ritorno del minore presso l’affidatario al quale è stato sottratto, non potendo esso essere ricondotto alla categoria dei procedimenti cautelari e non essendo ammissibile un’interpretazione analogica o estensiva del disposto dell’art. 3 della l. n. 742 del 1969, laddove vengono individuati i procedimenti sottratti alla predetta sospensione feriale (Sez. 1, n. 02873/2024, Reggiani, Rv. 669876-01); al termine semestrale per la riassunzione del giudizio a seguito dell’annullamento con rinvio (Sez. T, n. 00092/2024, Cortesi, Rv. 669953-01); alle controversie in tema di riscatto agrario, poiché affidate alla competenza del giudice ordinario e non alla competenza delle sezioni specializzate agrarie, a meno che non sorga la necessità, per effetto di una domanda riconvenzionale, di accertare l’esistenza del rapporto agrario legittimante ed il cumulo di cause venga rimesso, per competenza, alla sezione specializzata (Sez. 3, n. 07995/2024, Tassone, Rv. 670592-01); al termine di sei mesi previsto dall’art. 4 della l. n. 89 del 2001 per la proposizione della domanda di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, perché fra i termini per i quali l’art. 1 della l. n. 742 del 1969 prevede la sospensione nel periodo feriale vanno ricompresi non solo i termini inerenti alle fasi successive all’introduzione del processo, ma anche il termine entro il quale il processo stesso deve essere instaurato, allorché l’azione in giudizio rappresenti, per il titolare del diritto, l’unico rimedio per fare valere il diritto stesso (Sez. 2, n. 11777/2024, Mocci, Rv. 671477-01); alle controversie in materia di locazione, essendo irrilevante che il giudizio sia regolato dal rito del lavoro, poiché l’esclusione della sospensione, prevista per le controversie di cui all’art. 409 c.p.c., è correlata alla loro specifica natura e non alla specialità del rito (Sez. 3, n. 29014/2024, Guizzi, Rv. 672852-01).
La sospensione feriale dei termini è, invece, stata ritenuta inapplicabile, in tema di ammissione al concordato preventivo in pendenza del giudizio per la dichiarazione di fallimento, al termine concesso per la presentazione di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato ai sensi dell’art. 162, comma 1, l.fall., avente natura perentoria, non si applica la sospensione feriale dei termini, essendo prevalenti le esigenze di celerità sottese alla discussione dell’istanza di fallimento (Sez. 1, n. 14196/2024, Perrino, Rv. 671463-01).
Nell’anno in rassegna, in tema di sospensione dei termini per il compimento degli atti dei procedimenti civili, a causa della pandemia da Covid-19, è stato chiarito che l’art. 83, comma 2, d.l. n. 18 del 2020, non ha introdotto una speciale sospensione ex lege del processo, ma unicamente la sospensione dei termini processuali, cosicché l’atto processuale compiuto da una parte nel corso di tale periodo non è nullo, ma solo improduttivo dei suoi effetti in relazione alla prosecuzione del giudizio; pertanto, ove il ricorso per cassazione sia stato notificato in pendenza di tale periodo, non si verifica alcuna inammissibilità, ma i termini processuali correlati alla notificazione iniziano a decorrere al termine della sospensione (Sez. T, n. 02115/2024, Cortesi, Rv. 670166-01).
In ordine alla sospensione stabilita dalla suddetta norma è stato, altresì, statuito che, qualora il decorso di un termine processuale a ritroso (nella specie, il termine a comparire per il convenuto con atto di citazione) intercetti, pur in minima parte, il periodo di sospensione pandemica, detto termine deve decorrere, nella sua interezza, dal momento della cessazione della sospensione sino alla data della successiva udienza e, a tal fine, va emesso un provvedimento giudiziale di differimento della udienza e non un ordine di rinnovazione della notifica che, pertanto, se emanato, è affetto da nullità, non trattandosi di sanare inesistenti nullità della vocatio in ius quanto, piuttosto, di assicurare al convenuto la pienezza del termine a difesa (Sez. 3, n. 10139/2024, Rossi, Rv. 670778-01).
Infine, riguardo alle controversie concernenti l’invalidità civile, la cecità civile, il sordomutismo, l’handicap e la disabilità ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro, Sez. L., n. 00744/2024, Cerulo, Rv. 669767-01, ha affermato che il decorso del termine semestrale previsto, a pena di decadenza, per la proposizione della domanda dall’art. 42, comma 3, secondo periodo, del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. nella l. n. 326 del 2003, è sospeso di diritto dal 23 febbraio 2020 al primo giugno 2020, trovando in proposito applicazione la speciale disciplina dettata dall’art. 34 del d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. nella l.n. 27 del 2020, e non già quella dettata dall’art. 83, comma 2, del medesimo d.l.
In tema di rimessione in termini nell’anno in rassegna è stato ribadito il principio secondo cui essa, sia nella norma dettata dall’art. 184-bis c.p.c. che in quella di più ampia portata contenuta nell’art. 153, comma 2, c.p.c., come novellato dalla l. n. 69 del 2009, richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà; e facendosene applicazione nell’ambito del processo telematico, è stata confermata la sentenza d’appello, secondo cui l’errore del difensore nella lettura del menu a tendina del PCT e nella selezione di un tribunale diverso da quello competente, determinante la tardiva costituzione in giudizio, non poteva integrare gli estremi dell’errore scusabile idoneo a giustificare la rimessione in termini (Sez. L., n. 18435/2024, Riverso, Rv. 671867-01).
Quanto al deposito telematico di documenti, la Corte - affermando che la valutazione dell’imputabilità, o meno, dell’impedimento alla parte deve effettuarsi con riferimento allo sforzo di diligenza alla stessa richiesto - ha cassato con rinvio la sentenza che aveva addebitato alla parte il ritardo nel deposito, effettuato il giorno dopo quello di scadenza, sebbene fosse festivo, in una situazione di obiettiva interruzione dei servizi telematici nei due giorni precedenti (Sez. 3, n. 30324/2024, Cricenti, Rv. 672918-01).
In tema di deposito telematico di un atto processuale avente come esito un messaggio di errore fatale nella cosiddetta “quarta PEC”, Sez. L., n. 01348/2024, Rolfi, Rv. 669773-01, ha statuito che la valutazione della imputabilità della decadenza processuale determinatasi non può fondarsi esclusivamente sulla circostanza costituita dallo stesso messaggio di errore fatale, atteso che quest’ultimo non necessariamente è dovuto a colpa del mittente, ma esprime soltanto l’impossibilità del sistema di caricare l’atto nel fascicolo telematico, e la valutazione circa la tempestività della successiva formulazione dell’istanza di rimessione in termini, ammissibile se presentata entro un lasso di tempo contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo, deve avvenire tenendo altresì conto della necessità di svolgere accertamenti e verifiche presso la cancelleria. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva ritenuto tardiva un’istanza di rimessione in termini presentata a distanza di soli undici giorni dalla definitiva verifica dell’esito negativo del tentativo di deposito).
Infine, in linea generale, la Corte ha statuito che l’omessa pronuncia sull’istanza di rimessione in termini integra di per sé un vizio del procedimento senza che sia necessaria la deduzione di uno specifico nocumento, atteso che il solo esame della richiesta avrebbe potuto condurre a una diversa decisione del giudice circa la decadenza in cui è incorsa la parte (Sez. 3, n. 04667/2024, Valle, Rv. 670123-01).
Nell’anno in rassegna la Corte ha ribadito il principio secondo cui l’eccezione di nullità della consulenza tecnica d’ufficio, dedotta per vizi procedurali inerenti alle operazioni peritali, avendo carattere relativo, resta sanata se non fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito avendo natura giuridica di nullità relativa; precisando che tale qualificazione giuridica permane tuttavia anche per l’ipotesi in cui la consulenza sia svolta tramite rogatoria alla competente autorità estera, ai sensi dell’art. 7 della Convenzione dell’Aja del 18 marzo 1970 (Sez. 2, n. 03184/2024, Varrone, Rv. 669996-01).
In caso di decisione nel merito, adottata nonostante l’omissione o la nullità della notifica del ricorso e del correlato decreto di comparizione, Sez. 2, n. 06252/2024, Papa, Rv. 670656-01 - in una fattispecie in tema di opposizione a liquidazione di spettanze del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato - ha affermato la sussistenza dell’interesse della parte attrice a far valere la nullità per difetto di contraddittorio, poiché la regola ex art. 157, comma 3, c.p.c. si riferisce solo ai casi di nullità pronunciabile su istanza di parte e non a quelli in cui essa debba essere rilevata d’ufficio.
Sulla questione, sollevata dalla Sezione tributaria, e reputata di massima di particolare importanza, concernente la validità del ricorso per Cassazione nativo digitale ma digitalmente non sottoscritto, nell’anno in rassegna si sono pronunciate Sez. U., n. 06477/2024, Vincenti, Rv. 670581-01, affermando che lo stesso è affetto da un vizio di nullità, che è sanabile per raggiungimento dello scopo ogni qualvolta possa desumersi la paternità certa dell’atto processuale da elementi qualificanti, tra i quali la notificazione del ricorso nativo digitale dalla casella p.e.c. dell’Avvocatura generale dello Stato censita nel REGINDE e il successivo deposito della sua copia analogica con attestazione di conformità sottoscritta dall’avvocato dello Stato.
La questione riguardava la nullità o l’inesistenza del ricorso per cassazione formato digitalmente dall’Avvocato dello Stato, ma sprovvisto di sottoscrizione digitale, e quindi della sua sanabilità per raggiungimento dello scopo del ricorso in parola.
Nella prospettiva delle Sezioni Unite l’atto introduttivo del giudizio redatto in formato elettronico, ma digitalmente non sottoscritto, da chi ex lege rappresenta e difende l’Agenzia delle Entrate, non è contrassegnato da inesistenza. Il deficit di sottoscrizione digitale dell’Avvocato dello Stato viene ricondotto, di contro, entro l’alveo meno dirompente della nullità, tanto da essere considerato sanabile in quanto sia comunque acclarata la provenienza dell’atto. Il vizio di omessa sottoscrizione dell’atto nativo digitale (nella specie, da parte dell’Avvocato dello Stato) è ovviabile, in altri termini, sempreché sia possibile individuare la paternità certa del ricorso.
In tema di sanatoria della nullità dell’appello proposto con atto di citazione anziché con ricorso, Sez. 2, n. 19754/2024, Bertuzzi, Rv. 671776-01, ha statuito che, nel procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione amministrativa, soggetto al rito del lavoro ai sensi dell’art. 6 d.lgs. n. 150 del 2011, quando l’appello è proposto con atto di citazione anziché con ricorso, come previsto dall’art. 433 c.p.c., deve aversi riguardo, ai fini del rispetto del termine per appellare, per il criterio della conversione dell’atto nullo per raggiungimento dello scopo, non al momento in cui l’atto è notificato, ma a quello in cui è depositato, perfezionandosi solo con tale adempimento l’osservanza delle prescrizioni formali richieste dalla legge.
In tema di rinnovazione dell’atto nullo Sez. 3, n. 17926/2024, Cricenti, Rv. 671575-01, ha ribadito che il giudice d’appello che, a seguito del mancato rispetto dei termini a comparire, ha ordinato la rinnovazione della notifica del gravame con prescrizioni rivelatesi erronee non può dichiarare inammissibile l’impugnazione, ma deve revocare l’ordinanza erroneamente pronunciata e, nel rispetto del principio del giusto processo ed a tutela dell’affidamento della parte appellante, deve concedere a quest’ultima un nuovo termine per la notifica, non potendo la stessa essere pregiudicata dall’invalidità di un atto determinata dall’ottemperanza ad un provvedimento del giudice, fatta ovviamente salva la costituzione dell’appellato, che comporta la sanatoria dell’atto difforme dal paradigma legale per il raggiungimento dello scopo, giusta l’art. 156, comma 3, c.p.c.
La nullità della sentenza, come deriva dalla mancata comunicazione dell’ordinanza di scioglimento della riserva con la quale siano stati assegnati i termini ex art. 190 c.p.c., senza che la parte risulti onerata di indicare quale pregiudizio, in concreto, le sia derivato da tale inosservanza, trattandosi di ipotesi, equiparabile a quella della mancata assegnazione dei suddetti termini, di impedimento all’esercizio, nella sua pienezza, del diritto di difesa con conseguente violazione del principio del contraddittorio (Sez. 3, n. 23056/2024, Guizzi, Rv. 672059-01), così consegue, nel giudizio di appello, alla mancata comunicazione del provvedimento di anticipazione della udienza di precisazione delle conclusioni, con il conseguente impedimento all’esercizio della facoltà di chiedere la discussione orale della causa, senza che sia necessario, neppure in tal caso, indicare gli argomenti che la parte avrebbe potuto illustrare durante la discussione, risultando precluso alle parti il pieno svolgimento dei diritti di difesa e del contraddittorio (Sez. 3, n. 07845/2024, Gorgoni, Rv. 670513-01).
Anche in tema di udienza a trattazione scritta ai sensi dell’art. 127-ter c.p.c., la decisione della causa nel merito nonostante il mancato deposito delle note previste dal comma 4 di tale disposizione, senza la previa adozione dei provvedimenti da questo contemplati, costituisce violazione di una regola processuale che integra di per sé motivo di nullità della sentenza, afferendo al concreto dispiegarsi del contraddittorio nel processo, sicché non occorre l’allegazione e la prova di alcun concreto pregiudizio cagionato dalla stessa. (Sez. L., n. 17717/2024, Gandini, Rv. 671597-01, che, nella specie, in relazione ad appello in controversia di lavoro, ha affermato la nullità della decisione impugnata, per avere la Corte di appello, dato atto della scadenza dei termini assegnati alle parti per il deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c., trattenuto la causa in decisione e rigettato il gravame, invece di fissare nuovo termine per il deposito delle note o udienza “in presenza”).
È, altresì, nulla la sentenza emessa dopo la scadenza del termine per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ma prima che una di queste ultime, depositata telematicamente, sia effettivamente “visibile” da parte del giudice, concretizzando un vulnus al diritto di difesa della parte, il quale postula l’effettivo ingresso degli scritti conclusionali nella sfera di conoscibilità del giudice investito della decisione (Sez. 3, n. 29510 del 15/11/2024, Rossi, Rv. 672887-01, che ha dichiarato la nullità della sentenza depositata alle ore 9.54 del 16 giugno 2020, posto che il deposito telematico della memoria di replica della parte appellata, effettuato il 15 giugno 2020 - ultimo giorno utile - era stato accettato dal cancelliere - e, quindi, l’atto posto in leggibilità del giudice - solo alle ore 13.34 del medesimo 16 giugno).
Così come la deliberazione della sentenza prima della scadenza dei termini per il deposito delle note scritte in sostituzione dell’udienza (ai sensi dell’art. 221 comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 77 del 2020, ratione temporis applicabile) comporta la nullità della stessa anche se il giudizio di appello si conclude con ordinanza di inammissibilità ex art. 348-ter c.p.c., atteso che il principio del contraddittorio presidia esigenze in relazione alle quali non assumono rilievo né la forma, né i particolari effetti del provvedimento conclusivo del procedimento (Sez. 3, n. 34421/2024, Iannello, Rv. 673181-01).
Analogamente è nulla la sentenza se la data di deliberazione risulta anteriore alla scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c., anche se la data di pubblicazione è a quella successiva, salvo il caso di errore materiale nell’indicazione della prima, non potendosi, tuttavia, ascrivere la divergenza delle date a errore materiale in base a una semplice presunzione (Sez. 3, n. 32538/2024, Vincenti, Rv. 673111-01, che ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la nullità della sentenza di primo grado, non in base ad una mera presunzione di errore materiale, bensì evidenziando - tramite riscontro sugli applicativi “consolle e SICID” - che il giudice aveva sottoscritto la minuta e firmato il decreto di liquidazione provvisoria delle spese di CTU, provvedimento necessariamente antecedente all’assunzione della decisione, in data successiva alla scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c.).
In argomento si segnala che in passato la Corte aveva affermato che se la data di deliberazione riportata in calce ad una sentenza collegiale è anteriore alla scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c., ma la data di pubblicazione - che segna il momento in cui la decisione viene ad esistenza - è successiva a detta scadenza, si presume, in assenza di contrari elementi, che l’indicata data di deliberazione sia affetta da semplice errore materiale e che, pertanto, il processo deliberativo si sia correttamente svolto mediante l’esame degli scritti difensivi depositati, senza alcun pregiudizio del diritto di difesa delle parti (Sez. 3, n. 3569/2021, D’Arrigo, Rv. 660593-01).
La sentenza è nulla, per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, se deliberata prima del decorso dei termini ex art. 190 c.p.c. anche nel caso in cui, all’udienza fissata per l’esame di istanze istruttorie, la causa sia stata trattenuta in decisione con rinuncia ai predetti termini delle parti presenti, ma in assenza di una parte costituita e non comparsa (Sez. 3, n. 32016/2024, Gianniti, Rv. 673011-01).
Invece, l’omessa od erronea trascrizione delle conclusioni delle parti nella intestazione della sentenza importa la sua nullità solo quando le conclusioni formulate non sono state prese in esame, mancando in concreto una decisione sulle domande o eccezioni ritualmente proposte, mentre - se dalla motivazione della sentenza risulta che le conclusioni delle parti sono state esaminate e decise, nonostante l’omessa o erronea trascrizione - il vizio si risolve in una semplice imperfezione formale, irrilevante ai fini della validità della sentenza (Sez. T, n. 10465/2024, Nonno, Rv. 670843-01).
Quanto alla corrispondenza tra le persone del presidente e del relatore o del giudice monocratico con i firmatari, per esteso o mediante sigla, oppure telematicamente, del provvedimento giurisdizionale, la stessa, essendo attestata con l’atto pubblico, costituito dalla pubblicazione del cancelliere, può essere contestata solo con la querela di falso (Sez. 2, n. 07626/2024, Grasso Giu., Rv. 670572-01).
Peraltro, il provvedimento giurisdizionale firmato con un segno grafico indecifrabile e privo di capacità identificativa della persona fisica del giudice va equiparato a quello mancante di sottoscrizione, a meno che il segno non sia riconducibile ad un autore determinato tramite l’esame di altre parti dello stesso atto, e, conseguentemente, è da considerare inesistente ed inidoneo a fondare l’esecuzione forzata. (Sez. 3, n. 08129/2024, Fanticini, Rv. 670520-01).
Il provvedimento, avente contenuto decisorio, emesso nei confronti delle parti del giudizio, ma con motivazione e dispositivo relativi a diversa causa concernente altri soggetti, non è affetto da error facti, rilevante ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., ma da radicale nullità, che può essere dedotta o mediante gli ordinari mezzi di impugnazione (tra cui, in caso di sentenza d’appello, il ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per totale assenza di motivazione) ovvero mediante un’autonoma azione di accertamento negativo (actio nullitatis), esperibile in ogni tempo. (Sez. T, n. 09965/2024, Salemme, Rv. 670834-01).
Il contrasto tra dispositivo e motivazione nel rito del lavoro determina la nullità della sentenza (da far valere mediante impugnazione, in difetto della quale prevale il dispositivo) solo se ha carattere di insanabilità, da escludersi quando sussista una parziale coerenza tra dispositivo e motivazione, divergenti solo da un punto di vista quantitativo, e la seconda sia ancorata ad un elemento obiettivo che inequivocabilmente la sostenga (sì da potersi escludere l’ipotesi di un ripensamento del giudice), essendo, in tal caso, configurabile l’ipotesi legale del mero errore materiale da farsi valere con l’esperimento del relativo procedimento di correzione (Sez. L., n. 23157/2024, Rolfi, Rv. 672147-01).
Il provvedimento, emesso in forma di ordinanza, con il quale il giudice collegiale di appello dichiari l’estinzione del processo, ha natura sostanziale di sentenza ed è pertanto necessario, ai fini della sua validità, che esso sia sottoscritto dal presidente e dal giudice relatore, salvo che il presidente sia anche il relatore e l’estensore del provvedimento (Sez. 1, n. 16446/2024, Terrusi, Rv. 671544-01, che ha affermato, anche la sussistenza dell’’interesse a ricorrere per cassazione al fine di sentire dichiarare la nullità di tale ordinanza, per il fatto di recare solo la firma del presidente che non è anche relatore della causa ed estensore del provvedimento, in quanto essa va comunque considerata sentenza, a nulla rilevando che possano essere contestualmente esperiti altri rimedi, ivi compresa l’opposizione all’esecuzione laddove la sentenza di primo grado sia stata fatta valere come titolo esecutivo, in quanto coperto da un inesistente giudicato).
Tuttavia, la nullità da cui è affetta la sentenza emessa dal giudice in composizione collegiale, sottoscritta solo dall’estensore e non dal presidente del collegio, è sanabile ai sensi dell’art. 161, comma 1, c.p.c., trattandosi di sottoscrizione insufficiente e non mancante, sicché il relativo vizio si converte in motivo di impugnazione ed è preclusa al medesimo giudice la possibilità di rinnovare l’atto viziato (Sez. 1, n. 14359/2024, Pazzi, Rv. 671340-01).
D’altra parte, la nullità conseguente all’omessa cancellazione della causa dal ruolo, a seguito della diserzione delle parti a due udienze consecutive dinanzi al giudice istruttore (nella disciplina anteriore alla modifica dell’art. 181 c.p.c. da parte del d.l. n. 112 del 2008, conv. con mod. dalla l. n. 133 del 2008), è sanata per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’art. 156, comma 3, c.p.c., dal successivo compimento di un’attività processuale che manifesti l’intenzione di proseguire il processo e ottenere una decisione nel merito (Sez. 3, n. 14810/2024, Dell’Utri, Rv. 671178-01).
In tema di vizio di costituzione del giudice collegiale, Sez. 2, n. 14318/2024, Picaro, Rv. 671399-01, ha ribadito il principio risalente secondo cui che è al momento della pronuncia della sentenza, ossia della sua deliberazione in camera di consiglio, che il magistrato deve essere legittimamente preposto all’ufficio per poter validamente esercitare la potestas iudicandi, mentre i successivi momenti dell’iter formativo, e cioè la stesura della motivazione, la sottoscrizione e la pubblicazione, non incidono sulla sostanza della pronuncia, pertanto diviene irrilevante che dopo la decisione uno dei componenti dell’organo collegiale, sia trasferito, collocato fuori ruolo o a riposo.
In argomento si ricorda che, in tema di decisioni assunte dal tribunale in composizione monocratica Sez. 2, n. 16216/2017, Falaschi, Rv. 644769-01, aveva affermato che la sentenza emessa dal GOT che sia cessato dal servizio a seguito di accettazione delle relative dimissioni e che sia stata pubblicata, mediante deposito in cancelleria, successivamente a tale momento, è affetta da nullità insanabile, ricorrendo un vizio di costituzione del giudice, senza che assuma rilievo la diversa ed anteriore data della decisione eventualmente riportata in calce all’atto, difettando - analogamente a quanto avviene per il giudice di pace e diversamente dal caso di decisione collegiale - un momento deliberativo che assuma autonoma rilevanza.
Sempre in tema di vizi relativi alla costituzione del giudice Sez. 3, n. 29237/2024, Scoditti, Rv. 672678-01, ha affermato che i giudici onorari possono decidere ogni processo e pronunciare qualsiasi sentenza per la quale non vi sia espresso divieto di legge, stante la piena assimilazione, ai sensi dell’art. 106 Cost., dei loro poteri a quelli dei magistrati togati, sicché deve escludersi la nullità della sentenza per vizio relativo alla costituzione del giudice ex art. 158 c.p.c., ravvisabile solo quando gli atti giudiziali siano posti in essere da persona estranea all’ufficio, ossia non investita della funzione esercitata. (Fattispecie in tema di decisione della questione preliminare di competenza da parte di giudice onorario in materia esulante dal divieto ex art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 116 del 2017).
Il difetto di costituzione del giudice ex art. 158 c.p.c. è ravvisabile unicamente quando gli atti giudiziari sono posti in essere da persone estranee all’ufficio giudiziario e non investite della funzione esercitata, mentre non è riscontrabile se si verifica una sostituzione tra giudici di pari funzione e pari competenza appartenenti al medesimo ufficio, anche se non siano state osservate al riguardo le disposizioni previste dal codice di rito ovvero dalle norme sull’ordinamento giudiziario, poiché l’inosservanza del disposto degli artt. 174 c.p.c. 79 disp. att. c.p.c., in difetto di una espressa sanzione di nullità, costituisce una mera irregolarità di carattere interno, che non incide sulla validità dell’atto e non è causa di nullità del giudizio o della sentenza (Sez. 3, n. 29281/2024, Gorgoni, Rv. 672998-01).
La liquidazione delle spese costituisce pronuncia necessaria, accessoria ed obbligatoria; al riguardo la giurisprudenza di legittimità si attesta da tempo (Cfr. Sez. 6-2, n. 02719/2015, Proto, Rv. 634162-01; Sez. 1, n. 21718/2005, Luccioli, Rv. 584767-01) nel ritenere che il regolamento delle spese sia consequenziale ed accessorio rispetto alla definizione del giudizio, tanto che la condanna del soccombente al pagamento delle spese di lite può essere legittimamente emessa anche d’ufficio, in mancanza di un’esplicita richiesta della parte vittoriosa, a meno che quest’ultima non abbia espresso la volontà di rinunziarvi.
In sede di gravame, la Sez. 2, n. 23769/2024, Fortunato, Rv. 672185-01, ha riaffermato il principio secondo cui la statuizione sulle spese implica una valutazione globale dell’esito della lite, cassando la sentenza di merito che, rigettando l’appello, aveva condannato l’appellante al pagamento delle spese processuali del secondo grado, ma omettendo di considerare che la domanda dallo stesso formulata era stata accolta in primo grado, sia pure per una somma inferiore a quella richiesta. Implicita nella richiesta di condanna alle spese di lite formulata dall’appellante deve ritenersi anche quella di regolamento delle spese del primo grado, come statuito da Sez. T, n. 23639/2024, Gori, Rv. 672152-01. Il potere del giudice di procedere d’ufficio a un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata in prime cure, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, poiché gli oneri della lite devono essere ripartiti, appunto, in ragione del suo esito complessivo, mentre in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata dal giudice del gravame soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo di impugnazione, così Sez. 3, n. 16526/2024, Iannello, Rv. 671298-03.
Nell’anno in esame la Suprema Corte è tornata ad affrontare l’esito sul capo delle spese della riforma della pronuncia nei gradi successivi al primo, statuendo che, in virtù del cosiddetto principio espansivo di cui all’art. 336 c.p.c., la cassazione parziale della sentenza ha effetto sulle parti della sentenza dipendenti da quella cassata, onde l’annullamento in sede di legittimità della pronuncia del giudice del merito, seppure limitato a un capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, sicché il giudice di rinvio ha il potere di rinnovare totalmente la relativa regolamentazione in base all’esito finale della lite potendo disporre la compensazione delle spese, totale o parziale, e anche condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte (in tal senso Sez. 3, n. 29056/2024, Gorgoni, Rv. 672654-01; nello stesso senso Sez. 3, n. 33412/2024, Ambrosi, Rv. 673210-01, a sua volta conforme a Sez. 3, n. 27606/2019, Dell’Utri, Rv. 655640-01). Sempre in tema di impugnabilità e strumento di impugnazione, in particolare trattando della competenza, la Sez. 3, n. 23253/2024, Fanticini, Rv. 672061-01, ha statuito che la sentenza che ha pronunciato soltanto su di essa e sulle spese processuali deve essere impugnata con il mezzo ordinario previsto avverso le sentenze del giudice dichiaratosi incompetente, sia nel caso in cui la parte soccombente sulla questione di competenza intenda censurare esclusivamente il capo concernente le spese processuali - l’impugnazione rimanendo proponibile in quanto in siffatta ipotesi manca il presupposto per l’esperibilità di questo mezzo (benché l’art. 42 c.p.c. sembri escludere un’impugnazione diversa dal regolamento di competenza) - sia nel caso in cui la parte vittoriosa sulla questione lamenti l’erroneità della statuizione sulle spese. Al contrario, e come chiarito da Sez. 3, n. 02424/2024, Scoditti, Rv. 670062-01, ai fini della esclusiva riforma del capo sulle spese non è impugnabile nei modi ordinari un provvedimento che ha pronunciato soltanto sulla competenza e sulle spese di lite, se il motivo di censura si basa sull’illegittimità della statuizione sulla competenza piuttosto che sul mancato rispetto della disciplina sulle spese processuali. Circa i giudizi previsti dall’art. 113, comma 2, c.p.c., il giudice di pace decide secondo equità anche in ordine alla quantificazione delle spese processuali, con la conseguenza che è inammissibile l’appello volto a far valere la violazione delle disposizioni tariffarie in materia di onorari di avvocato, le quali hanno natura sostanziale e non costituiscono norme sul procedimento né principî regolatori della materia, così Sez. 2, n. 01517/2024, Papa, Rv. 670227-01, completando, sulla scorta del medesimo principio il quadro di inammissibilità già delineato dal risalente precedente Sez. 3, n. 13219/2010, D’Amico, Rv. 613023-01, circa il ricorso per cassazione avverso la pronuncia equitativa del giudice di pace.
Nell’anno in rassegna la S.C. ha altresì affrontato la disciplina delle spese nei processi esecutivo e tributario, le cui peculiarità comportano alcuni adattamenti.
Circa il processo di esecuzione, la Sez. 3, n. 09333/2024, Guizzi, Rv. 670754-01, ha statuito che per la liquidazione delle spese, ai fini dell’art. 95 c.p.c., il solo criterio applicabile è quello dell’effettiva entità delle somme precettate, atteso che il processo esecutivo è improntato al principio della soggezione del debitore, rispetto al quale manca una compiuta dialettica processuale; il valore della controversia non può infatti essere determinato sulla base del criterio del disputatum o di quello del decisum, i quali, riguardando la liquidazione ai sensi dell’art. 91 c.p.c. - dunque, una situazione di contrapposizione processuale tra parti - prevedono la condizione di soccombenza di una di esse. In sede esecutiva, configura pertanto abusivo frazionamento del credito il contegno del creditore che, senza alcun vantaggio o interesse, notifichi plurimi atti di precetto in forza di diversi titoli esecutivi nei confronti del medesimo debitore; in tal caso, il giudice dell’esecuzione è tenuto a liquidare in favore del creditore procedente le sole spese e compensi professionali corrispondenti a quelli strettamente necessari per la notifica d’un solo precetto, in relazione a un valore pari alla somma dei titoli esecutivi separatamente azionati, il cui numero può assumere rilievo esclusivamente nella determinazione del compenso tra i valori minimi e massimi della forbice tariffaria prevista, escluso ogni automatismo, come da ultimo statuito da Sez. 3, n. 13606/2024, Tatangelo, Rv. 671153-02.
Nell’ambito del processo tributario la S.C. nell’anno in rassegna ha affrontato il tema della compensazione delle spese processuali, prevista dall’art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo modificato dall’art. 9, comma 1, lett. f), n. 2) del d.lgs. n. 156 del 2015, in tre sentenze strettamente connesse tra loro. Si prevede la possibilità di disporre la compensazione, oltre che nell’ipotesi di soccombenza reciproca, solo: in presenza di ragioni gravi ed eccezionali, da enunciare espressamente nella decisione, quali la condotta processuale della parte soccombente nell’agire e resistere in giudizio, nonché l’incidenza di fattori esterni e non controllabili, tali da rendere, nel caso concreto, contraria al principio di proporzionalità l’applicazione del criterio generale della soccombenza (Sez. T, n. 23592/2024, Brogi, Rv. 672126-01); oppure, ove le motivazioni esplicitate a supporto della disposta compensazione siano illogiche o erronee, configurando un vizio di violazione di legge denunziabile in sede di legittimità (Sez. T, n. 09312/2024, Lo Sardo, Rv. 670803-01); infine, in caso di sopravvenienza di una norma di interpretazione autentica relativa a una questione dirimente, integrando le gravi ed eccezionali ragioni per il sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa, che altera i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti (Sez. T, n. 12545/2024, Angarano, Rv. 670927-01). Un’ulteriore, specifica ipotesi di compensazione necessaria delle spese processuali è l’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, risultando la controversia definita ope legis, come nel caso dell’annullamento dei debiti tributari fino a mille euro previsto dall’art. 4, d.l. n. 119 del 2018 (Sez. 3, n. 02828/2024, Fanticini, Rv. 669864-01). Merita altresì di essere segnalata la pronuncia Sez. 2, n. 24331/2024, Fortunato, Rv. 672366-01, la quale, superando il previgente orientamento in tema di liquidazione del compenso agli ausiliari del giudice nel processo in cui una delle parti sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, consentendo al giudice, in mancanza di revoca, di far gravare sulla parte ammessa risultata soccombente in giudizio gli onorari del c.t.u. (in tal senso Sez. L., n. 01705/2017, Blasutto, Rv. 642525-01), statuisce ora che non è più corretto disporre tale addebito, in via esclusiva o solidale, neppure con il decreto di liquidazione dell’onorario che ne regoli il carico in via provvisoria, poiché gli onorari del c.t.u. sono direttamente anticipati dallo Stato, stante la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 131, comma 3, d.P.R. n. 115 del 2002, applicabile anche ai processi in corso alla data della sua pronuncia (01/10/2019); ne deriva che il consulente non può più agire in giudizio per il recupero degli onorari nei confronti della parte gravata dalle spese processuali o della parte ammessa, ove non sia disposta la revoca del beneficio, perché, essendo venuta meno la disciplina della prenotazione a debito, non è più configurabile l’interesse ad agire.
Infine, Sez. 3, n. 29209/2024, Iannello, Rv. 672892-01 ribadisce l’indirizzo consolidato nella giurisprudenza della S.C. (Sez. U. n. 10706/2006, Morelli, Rv. 589872-01 e successive conformi) la quale aveva statuito che «in materia di disciplina delle spese processuali, nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi (come nel caso di inesistenza della procura ad litem o di procura falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l’atto è speso), l’attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio; diversamente, invece, nel caso di invalidità o sopravvenuta inefficacia della procura ad litem, non è ammissibile la condanna del difensore alle spese del giudizio, in quanto l’attività processuale è provvisoriamente efficace e la procura, benché sia nulla o invalida, è tuttavia idonea a determinare l’instaurazione di un rapporto processuale con la parte rappresentata, che assume la veste di potenziale destinataria delle situazioni derivanti dal processo». Il caso sottoposto alla Corte riguarda una procura rilasciata chiaramente ed espressamente per l’impugnazione di altra sentenza, fattispecie dalla quale la S.C. fa derivare la radicale inesistenza della procura, non per mera inosservanza di requisiti di contenuto-forma, bensì in quanto identificante un atto ontologicamente diverso da quello richiesto. La conseguenza relativa alla statuizione sulle spese, una volta accertata la mancanza della procura speciale è l’individuazione dell’unico soccombente nello stesso difensore che ha sottoscritto e fatto notificare l’atto introduttivo del giudizio.
In tema di determinazione degli onorari di avvocato, Sez. T, n. 33642/2024, Putaturo Donati di Nocera, Rv. 673294-01, ha statuito, in maniera difforme dalla risalente Sez. L., n. 08824/2017, D’Antonio, Rv. 643908-01, richiamando l’orientamento espresso più di recente da Sez. 2, n. 22762/2023, Caponi, Rv. 668570-01, che la liquidazione, secondo valori prossimi ai minimi dello scaglione di riferimento, non richiede una specifica motivazione poiché la sua entità non supera i valori minimi, rientrando così nell’ambito nei parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014 e del potere discrezionale del giudice, esente dal sindacato di legittimità.
L’istituto della responsabilità aggravata, dall’indubbia finalità sanzionatoria (Sez. U., n. 16601/2017, D’Ascola, Rv. 644914-01) è chiaramente volto a rafforzare in modo generalizzato, prescindendo cioè dalla domanda di parte, le cosiddette sanzioni processuali, in funzione della più incisiva valutazione del comportamento dei contendenti durante il processo. In tal modo esso si pone in evidente correlazione con il fenomeno dell’abuso del processo, che la giurisprudenza di legittimità concepisce come esercizio del potere da parte di chi, pur essendone titolare legittimo, lo utilizza per fini diversi da quelli per i quali quel potere viene riconosciuto dalla legge; esso ricorre quando, con violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede e dei principî di lealtà processuale e del giusto processo, si utilizzano strumenti processuali per perseguire finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali l’ordinamento li ha predisposti.
Ad avviso della Corte, quindi, l’art. 96, comma 3, istituisce un’ipotesi di condanna di natura sanzionatoria e officiosa per l’offesa arrecata alla giurisdizione, che deve manifestare e garantire la ragionevole durata di un giusto processo, in attuazione di un interesse di rango costituzionale intestato allo Stato. Ne deriva che la condanna per l’abuso dello strumento processuale, come statuito da Sez. 1, n. 15232/2024, Marulli, Rv. 671471-01, non può essere disgiunta dalla condanna alle spese processuali e presuppone, altresì, che la domanda sia stata totalmente accolta, stante il richiamo operato dall’art. 96, comma 3 c.p.c. all’art. 91 c.p.c. Sul punto però, Sez. 1, n. 34429/2024, Varotti, Rv. 673363-01, ha precisato che la condanna in esame non può essere conseguenza esclusiva dell’aggravamento del carico giudiziario dell’Ufficio presso il quale la domanda è stata presentata, essendo necessario individuare la specifica condotta abusiva da imputare al soggetto soccombente, da ricondurre in una delle ipotesi tipizzate di responsabilità e abuso del diritto, come l’« insistenza colpevole in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice, ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall’appellante in modo da evitare il gravame, nonché in ipotesi di abuso del processo, di proposizione di una impugnazione dai contenuti estremamente distanti dal diritto vivente e dai precetti del codice di rito e, ancora, in ipotesi di errori grossolani nella redazione dell’impugnazione ».
Poiché la pronuncia di compensazione delle spese comporta l’implicito rigetto della domanda di responsabilità processuale aggravata, e poiché la pronuncia sulle spese, in caso di compensazione, non è censurabile in Cassazione, ne consegue che tale pronuncia neanche può essere indirettamente censurata attraverso l’impugnazione della statuizione implicita che essa contiene, ossia del rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c.: così Sez. 3, n. 26544/2024, Cricenti, Rv. 672645-02.
L’istanza di condanna per la responsabilità aggravata ex art. 96, comma 1, c.p.c. può essere proposta, anche nel giudizio di legittimità, purché essa sia formulata, a pena di inammissibilità, nel controricorso, come affermato da Sez. 2, n. 06792/2024, Besso Marcheis, Rv. 670500-01, e non, come avvenuto nella fattispecie esaminata dalla S.C., solo in memoria conclusiva in relazione alle spese del procedimento di cui all’art. 373 c.p.c. In motivazione si legge infatti che - con esclusione del caso di accoglimento del ricorso con rinvio al giudice di merito - nel giudizio di legittimità può essere chiesta anche la liquidazione delle spese sostenute davanti al giudice di appello per lo svolgimento della procedura di sospensione dell’esecuzione della sentenza ex art. 373 c.p.c.; tuttavia, affinché sia rispettato il principio del contraddittorio, tale richiesta è esaminabile a condizione che l’interessato produca, ai sensi dell’art. 372, comma 2, c.p.c., una specifica e documentata istanza, comprensiva dei relativi atti, in modo da offrire alla controparte la possibilità di interloquire sul punto (conforme alla risalente Sez. 3, n. 03341/2009, Frasca, Rv. 606663-01). Sempre in motivazione, si affronta altresì il tema del termine entro il quale il deposito di cui all’art. 372 può avvenire, indipendentemente da quello del ricorso e del controricorso (“fino a quindici giorni prima dell’udienza o dell’adunanza in camera di consiglio”) in forza della formulazione introdotta dall’art. 3, comma 27, lett. h, del d.lgs. n. 149 del 2022, in vigore dal 1° gennaio 2023, termine di natura perentoria come già acclarato da Sez. 3, n. 29933/2023, Vincenti, Rv. 669743-01.
Nell’anno in rassegna la S.C. ha affrontato nuovamente il richiamo all’art. 96, comma 4, c.p.c. operato dal novellato art. 380-bis c.p.c. (ex d.lgs. n. 149 del 2022) statuendo che la valutazione tipica della sussistenza dei presupposti per la relativa condanna, ivi codificata come ipotesi di abuso del processo (poiché il non attenersi a una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente il quale ha abusato appunto della limitata risorsa giustizia, giustificandone la condanna a sostenere un onere aggiuntivo) è ammissibile, ex comma 4, nei confronti del Ministero della giustizia che ha chiesto la decisione, ove questa risulti conforme alla proposta di definizione, giacché la Cassa delle ammende, sebbene sottoposta alla vigilanza di tale ministero, è un ente di diritto pubblico dotato di autonomia e distinta soggettività giuridica (Sez. 2, n. 15354/2024, Carrato, Rv. 672798-01); al contrario non deve farsi luogo alla sanzione processuale di cui all’ultimo comma dell’art. 380-bis c.p.c. laddove la definizione collegiale del ricorso prescinda del tutto dalla proposta di decisione accelerata, come nel caso in cui, a fronte d’una proposta di rigetto o d’inammissibilità nel merito, il ricorso venga dichiarato improcedibile o inammissibile ab origine oppure venga rigettato prendendo in esame motivi non vagliati in sede di proposta (Sez. 2, n. 21668/2024, Grasso Giu., Rv. 671987-01).
Ancora in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, la proposta sintetica di definizione del giudizio che sia stata depositata anteriormente alla scadenza del termine per la costituzione del controricorrente è priva di effetti processuali e va revocata, come statuito da Sez. T, n. 26705/2024, Succio, Rv. 672615-01, in quanto resa in violazione del contraddittorio, con la conseguenza che la controversia va decisa dal Collegio ex art. 380-bis, comma 1, c.p.c., senza che sussistano i presupposti, nel caso di rigetto del ricorso, per l’applicazione dei commi 3 e 4 dell’art. 96 c.p.c.
Non deve invece farsi luogo ad alcuna statuizione sulle spese, né sulla responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. nel decreto con cui la Corte d’appello, in accoglimento del reclamo proposto ai sensi dell’art. 22, comma 4, l.fall., rimette gli atti al tribunale per la declaratoria di fallimento, avendo esso natura interinale e non decisoria (Sez. 1, n. 27525/2024, Vella, Rv. 672782-01).
L’art. 102 c.p.c. contiene una “norma in bianco” che l’interprete è chiamato a riempire individuando le ipotesi in cui, al di là dei casi in cui è la legge stessa a prevedere la necessità della partecipazione di più parti al processo (ad esempio, nell’art. 784 c.c. in tema di divisione ereditaria o scioglimento di qualsiasi altra comunione; art. 247 c.c. in tema di giudizio di disconoscimento della paternità, nel quale padre, madre e figlio sono litisconsorti necessari; art. 2900 c.c., comma 2, in tema di surrogatoria del creditore all’inerzia del debitore; art. 144, comma 3, d.lgs. n. 209 del 2005 in tema di giudizio promosso dal danneggiato da sinistro stradale contro la società assicuratrice, che vede la chiamata necessaria nel processo anche del responsabile del danno), «la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti». La pratica giudiziaria e le soluzioni della giurisprudenza di legittimità nei casi controversi focalizzano le fattispecie rispetto alle quali, pur in assenza di disposizione di legge, sussiste il litisconsorzio necessario. A titolo esemplificativo, Sez. 2, n. 03609/2024, Picaro, Rv. 670300-01, in relazione ai giudizi dinanzi alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, ha statuito che sono litisconsorti necessari - ai sensi degli artt. 53 e 54 del d.P.R. n. 221 del 1950 - il Ministero della salute e la Procura della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo di provincia in cui ha sede l’ordine professionale di riferimento, con conseguente nullità, rilevabile d’ufficio per violazione dell’art. 102 c.p.c. ed applicabilità dell’art. 354, comma 1, c.p.c., della decisione deliberata senza ordinare l’integrazione del contraddittorio. La verifica dell’integrità del litisconsorzio configura una questione pregiudiziale di rito: dalla sua carenza scaturisce infatti la nullità del procedimento, come affermato da Sez. 3, n. 03134/2024, Spaziani, Rv. 670083-01, per pretermissione di litisconsorti necessari, come tale rilevabile d’ufficio, anche per la prima volta nel giudizio di legittimità e pure in sede di regolamento di competenza, perché la declaratoria di competenza di uno dei giudici di merito determinerebbe un inutile ritardo nella definizione del giudizio, inevitabilmente destinato a concludersi con una pronuncia inutiliter data, essendo la questione della corretta instaurazione del rapporto processuale preliminare rispetto a quella concernente la competenza. Al di fuori dei casi in cui la legge espressamente impone la partecipazione di più soggetti al giudizio instaurato nei confronti di uno di essi, vi è litisconsorzio necessario solo allorquando l’azione tenda alla costituzione o alla modifica di un rapporto plurisoggettivo unico, ovvero all’adempimento di una prestazione inscindibile comune a più soggetti.
La concreta individuazione di tali rapporti passa, quindi, attraverso l’elaborazione della giurisprudenza, in ultima istanza, di legittimità; da ciò l’essenzialità di una puntuale analisi casistica che coinvolge i principî del processo in ogni fase. In ordine alla fase istruttoria, nell’anno in rassegna Sez. 2, n. 17761/2024, Varrone, Rv. 671713-01, ha ribadito che la prova testimoniale, raccolta prima dell’integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario pretermesso, è affetta da nullità posta a tutela della sola parte pretermessa; solo questa potrà quindi farla valere nei modi indicati dall’art. 157, comma 2, c.p.c., ovvero deducendola nel suo primo atto difensivo, non appena interviene in giudizio, così riprendendo un principio consolidato sin da Sez. 3, n. 16034/2002, Segreto, Rv. 558494-01.
Pari attenzione necessita lo sviluppo giurisprudenziale sulla disciplina del litisconsorzio nelle fasi di gravame, che affronta anche la diversa questione della determinazione dei soggetti che debbono partecipare al giudizio di impugnazione quando la sentenza gravata è stata pronunciata nei confronti di più di due parti; infine, da non trascurare le pronunce della Corte sul tema del litisconsorzio facoltativo, in cui la legge (art. 103 c.p.c.) consente, ma non impone, la contemporanea partecipazione di più parti, dal lato attivo e/o passivo, nel medesimo processo.
Nell’anno in rassegna la S.C. ha precisato altre ipotesi di litisconsorzio processuale necessario: in particolare Sez. 3, n. 28333/2024, Graziosi, Rv. 672649-02, in una fattispecie in cui, a fronte di un giudizio rescindente cui aveva preso parte la società cooperativa costruttrice di un immobile, successivamente estintasi per cancellazione dal registro delle imprese, il giudizio rescissorio era stato riassunto nei confronti non già degli ex soci della stessa, bensì del condominio venutosi a formare nell’edificio, ha riformato il giudizio di rinvio ribadendo un indirizzo conforme sin da Sez. 2, n. 00742/1971, Fabi, Rv. 350552-01, secondo il quale il giudizio di rinvio deve svolgersi tra tutte le parti nei confronti delle quali vennero pronunciate la sentenza di cassazione e quella cassata, con la conseguenza che la tempestiva riassunzione della causa nei confronti di uno solo dei litisconsorti è sufficiente a impedire l’estinzione del processo ex art. 393 c.p.c., vertendosi in tema di litisconsorzio necessario; al contrario, si verifica l’estinzione solo in caso di mancata integrazione del contraddittorio nel termine perentorio che il giudice è tenuto ad assegnare ai sensi dell’art. 102, comma 2, c.p.c.; la S.C. ha previsto, per l’effetto, che nel giudizio rescissorio susseguente alla cassazione con rinvio sussiste il litisconsorzio necessario tra le parti nei confronti delle quali venne pronunciata la sentenza cassata, di modo che, ove una di esse, nelle more, abbia cessato di esistere, la riassunzione ex art. 392 c.p.c. dev’essere compiuta nei confronti del relativo successore (Sez. 3, n. 28333/2024, Graziosi, Rv. 672649-01).
In tema di morte di una delle parti nel corso del giudizio di primo grado, la S.C. (Sez. 3, n. 28921/2024, Saija, Rv. 672850-01) ha statuito che la legittimazione attiva e passiva si trasmette agli eredi, i quali vengono a trovarsi, per tutta l’ulteriore durata del processo, in una situazione di litisconsorzio necessario di ordine processuale; ne deriva che, ove l’impugnazione sia stata proposta nei confronti di uno soltanto degli eredi della parte deceduta, il giudice d’appello deve ordinare, anche d’ufficio e a pena di nullità, l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri coeredi, o comunque ritenere gli stessi legittimati ove si costituiscano spontaneamente. Configura altresì litisconsorzio necessario processuale (Sez. 3, n. 33145/2024, Tatangelo, Rv. 673109-01) l’ipotesi in cui un terzo viene chiamato in causa quale unico responsabile di una domanda risarcitoria, salvo se la sua responsabilità sia già stata oggetto di un’espressa statuizione di rigetto da parte del giudice di primo grado e tale statuizione non sia stata impugnata o contestata, direttamente o indirettamente, nel giudizio di appello: in tal caso vengono a mancare le condizioni di inscindibilità della causa, essendo l’oggetto del giudizio ormai limitato all’accertamento della responsabilità dell’originario convenuto, con la conseguenza che deve escludersi la necessità di integrazione del contraddittorio in sede di impugnazione.
Si procede alla rassegna delle pronunce della Corte che, al di là dei casi in cui è la legge stessa a prevedere la necessità della partecipazione di più parti al processo, interpretando la “norma in bianco” dell’art. 102 c.p.c., hanno ravvisato, o meno, fattispecie in cui la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti.
Con riguardo alle ipotesi di comunione dei diritti reali, Sez. 2, n. 03331/2024, Scarpa, Rv. 670289-01, ha affermato che qualora nel corso del processo di divisione relativo a un immobile uno dei condividenti trasferisca ad un terzo, in tutto o in parte, la propria quota, si realizza la successione a titolo particolare nel diritto controverso ex art. 111 c.p.c., per cui il giudizio prosegue tra le parti originarie e l’acquirente non assume le vesti di litisconsorte necessario, potendo intervenirvi o essere chiamato, ma ove abbia acquistato in forza di atto trascritto prima della trascrizione della domanda di divisione giudiziale, la sentenza che lo definisce non potrà essergli opposta.
In particolare, nei rapporti del condòmino con il creditore del condominio, Sez. 2, n. 07053/2024, Bertuzzi, Rv. 670503-01, dando atto della pronuncia difforme Sez. 6-2, n. 05811/2022, Scarpa, Rv. 664185-01, nella quale la S.C. aveva riconosciuto al condomino al quale sia intimato il pagamento di una somma di danaro in base ad un decreto ingiuntivo non opposto ottenuto nei confronti del condominio, la disponibilità dei rimedi dell’opposizione a precetto e dell’opposizione tardiva al decreto, risolve il contrasto endosezionale (disponendo all’uopo la trattazione in pubblica udienza) nel senso di dare seguito all’orientamento prevalente il quale afferma che nelle controversie condominiali la legittimazione ad agire può essere riconosciuta ai singoli condomini solo nel caso in cui la lite investa il diritto degli stessi sulle parti comuni dell’edificio, nei cui confronti il condomino vanta la posizione di comproprietario pro quota e quindi è titolare di una autonoma situazione giuridica soggettiva distinta dal condominio, inteso come soggetto unitario, e dagli altri partecipanti (giusti precedenti Sez. U, n. 10934/2019, D’Ascola, Rv. 653787-01 e Sez. 3, n. 22116/2023, Rossetti, Rv. 668603-01). Viceversa, quando la controversia non ha ad oggetto la tutela o l’esercizio di diritti reali su parti o servizi comuni, ma posizioni di natura obbligatoria volte a soddisfare esigenze comuni della collettività condominiale, la legittimazione spetta al solo amministratore, potendo il singolo condomino svolgere intervento adesivo dipendente, ma non anche proporre impugnazione avverso la sentenza in cui il condominio è risultato soccombente. Coerentemente Sez. 3, n. 29792/2024, Rossi, Rv. 673006-01, dà seguito al principio in relazione all’azione esecutiva intrapresa dal creditore del condominio in forza di titolo giudiziale, statuendo che ove il condòmino proponga opposizione all’esecuzione, non ricorre alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario con l’ente condominiale, in quanto l’oggetto del giudizio è limitato all’accertamento della corretta determinazione della misura nei cui limiti il condomino intimato è tenuto a rispondere in sede esecutiva della condanna irrogata al condominio, in ragione del criterio di parziarietà che sorregge l’imputazione ai singoli partecipanti delle obbligazioni assunte nell’interesse dell’intero condominio.
Per Sez. 2, n. 22835/2024, Mocci, Rv. 672178-01, l’actio confessoria (o negatoria) servitutis dà luogo a litisconsorzio necessario passivo solo se, appartenendo il fondo servente pro indiviso a più proprietari, l’azione è diretta anche a una modificazione della cosa comune che altrimenti non potrebbe essere disposta o attuata pro quota in assenza di uno dei contitolari del diritto dominicale, mentre, se l’azione è diretta soltanto a far dichiarare, nei confronti di chi ne contesta o ne impedisce l’esercizio, l’esistenza della servitù o a conseguire la cessazione delle molestie, non è configurabile un litisconsorzio necessario, né dal lato attivo, né da quello passivo.
Sez. 2, n. 33916/2024, Oliva, Rv. 673465-01, sempre in tema di azioni a difesa della servitù, risolvendo un contrasto endosezionale definito apparente, afferma di dover dare continuità all’orientamento risalente a Sez. 2, n. 07861/1994, Volpe, Rv. 487896-01, il quale esclude che si configuri litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari del fondo servente qualora la domanda tende a conseguire l’accertamento dell’esistenza di un diritto reale già trascritto, laddove nelle altre ipotesi, inclusa quella in cui si controverta dell’estensione del diritto di servitù non ancora trascritto o comunque suscettibile di essere trascritto, la sua natura unitaria e le esigenze di certezza del diritto e di tutela dei terzi, poste a fondamento del sistema della pubblicità immobiliare, impongono la partecipazione necessaria di tutti i comproprietari del fondo servente al giudizio finalizzato ad ottenere l’accertamento del diritto, essendo la sentenza resa solo nei confronti di alcuni di essi inutiliter data non potendo essere utilmente trascrivibile. Si legge in motivazione che «la valutazione circa la sussistenza o meno del litisconsorzio deve essere effettuata ex ante in relazione alle domande proposte e non i ragione dell’esito della lite».
Infine, in tema di azione legale a tutela di un bene facente parte della comunione legale, ai sensi dell’art. 180, comma 1, c.c., ciascun coniuge ha autonoma legittimazione ad agire a tutela della proprietà comune, di talché nessun rilievo, come dissenso preclusivo del diritto di azione individuale, può ravvisarsi nella circostanza che alcuno dei comproprietari abbia prestato acquiescenza alla decisione intervenuta in primo grado, come affermato da Sez. 2, n. 01615/2024, Scarpa, Rv. 669934-01.
Nel rito del lavoro, Sez. L., n. 00701/2024, Cavallaro, Rv. 669765-03, ha affermato che sussiste litisconsorzio necessario iniziale tra lavoratore, datore di lavoro ed ente previdenziale, ai sensi dell’art. 102 c.p.c., solo in presenza di una domanda del lavoratore volta ad ottenere la condanna del datore di lavoro a versare all’ente previdenziale i contributi omessi, ma non anche allorché il lavoratore abbia convenuto in giudizio l’ente allo scopo di ottenere la regolarizzazione della sua posizione contributiva, salva comunque la possibilità di quest’ultimo di chiamare in causa il datore di lavoro per sentirlo condannare al pagamento dei contributi dovuti, ai sensi dell’art. 106 c.p.c., o del giudice di chiamare in causa il datore di lavoro, ai sensi dell’art. 107 c.p.c. Circa la tutela all’integrità della posizione retributiva, Sez. L., n. 11730/2024, Riverso, Rv. 671009-01, ha statuito che il lavoratore ha sempre l’interesse ad agire sul piano contrattuale nei confronti del datore di lavoro per l’accertamento dell’omesso versamento dei contributi dovuti in conseguenza dell’effettivo lavoro svolto, prima ancora che si sia verificata la produzione di qualsivoglia danno per la prestazione previdenziale e senza che sia necessario integrare il contraddittorio nei confronti dell’Inps.
Da segnalare Sez. 1, n. 00451/2024, Russo, Rv. 669818-01, la quale ha ribadito, in tema di procedimento per l’apertura di un’amministrazione di sostegno, che l’intervento dei parenti non corrisponde all’istituto di cui all’art. 105 c.p.c., in quanto, non producendo la nomina alcun effetto, neanche indiretto, nella sfera giuridica degli stessi, difetta il requisito dell’interesse giuridicamente rilevante, sicché, pur essendo assimilabile all’intervento adesivo dipendente sotto il profilo dell’assenza di legittimazione ad ampliare il thema decidendum, tale non è sotto il profilo della costituzione di un litisconsorzio processuale. Peraltro, i parenti, in quanto legittimati ad agire, ancorché nell’interesse del beneficiando, sono contraddittori processuali e possono, perciò, essere condannati alle spese processuali.
Ancora in tema di persone Sez. 3, n. 04065/2024, Cricenti, Rv. 670116-01, ha statuito che nel giudizio promosso sia nei confronti di un’associazione non riconosciuta, sia di coloro che hanno agito in nome e per conto dell’ente, ai sensi dell’art. 38 c.c., tra l’associazione e il suo rappresentante non si determina una situazione di litisconsorzio necessario, neppure in fase di impugnazione, in quanto, vertendosi in un’ipotesi di obbligazione solidale dal lato passivo, i rapporti giuridici restano distinti, anche se fra loro connessi, rimanendo perciò sempre possibile la scissione del rapporto processuale. Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto dal creditore nei confronti della sola associazione, per la mancata integrazione del contradditorio nei confronti del suo presidente, pure convenuto in primo grado e nei cui confronti l’associazione non aveva proposto domanda di regresso, ma solo una domanda di accertamento della sua responsabilità esclusiva, rigettata in primo grado, con sentenza non impugnata dall’ente, così ribadendo principî risalenti (cfr. Sez. U., n. 03074/2003, Marziale, Rv. 560779-01).
Infine, in materia di successioni, Sez. 3, n. 10585/2024, Dell’Utri, Rv. 670786-01, ha affermato che i crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, in conformità al disposto degli artt. 727 e 757 c.c., con la conseguenza che ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l’intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l’intervento di questi ultimi in presenza dell’interesse all’accertamento della sussistenza o meno del credito nei confronti di tutti.
In caso di chiamata in garanzia dell’assicuratore della responsabilità civile, è da segnalare, in quanto priva di precedenti, la pronuncia resa da Sez. 3, n. 18308/2024, Scoditti, Rv. 671791-01, nella quale si statuisce che l’impugnazione esperita esclusivamente dal terzo chiamato avverso la sentenza che ha accolto la domanda principale di affermazione della responsabilità del convenuto e di condanna dello stesso al risarcimento del danno, giova anche al soggetto assicurato, senza necessità di una sua impugnazione incidentale, dovendosi ravvisare un’ipotesi di litisconsorzio necessario processuale.
Sez. 2, n. 28148/2024, Caponi, Rv. 672842-01 è tornata ad affrontare il tema dei presupposti necessari ai fini dell’esperibilità, ad opera del creditore, dell’azione surrogatoria prevista dall’art. 2900 c.c., prevedendo che sussiste legittimazione straordinaria a esercitare l’azione di risoluzione per inadempimento del contratto di compravendita stipulato dal debitore in capo al creditore, in via surrogatoria, poiché detta azione non rientra tra quelle che, per loro natura o per disposizioni di legge, competono all’esercizio esclusivo del legittimato ordinario, né assume rilievo, in senso contrario, la mera inerzia del debitore, che non può essere confusa con l’interesse di questi al mantenimento del rapporto contrattuale, che il medesimo può invece manifestare partecipando, in qualità di litisconsorte necessario, al giudizio. La sentenza aderisce all’orientamento giurisprudenziale (ex plurimis Sez. 3, n. 34297/2022, Ambrosi, Rv. 666270-01) che valorizza l’assenza, nel testo dell’art. 2900 c.c. (a differenza di quanto previsto all’art. 1234 del codice civile del 1865), dell’inerzia del debitore, sostituita dall’espressione “debitore che trascura di esercitare i propri diritti ed azioni nei confronti dei terzi”, così allargando l’esperibilità dell’intervento surrogatorio del creditore, quale sostituto processuale del titolare del diritto, non solo in ipotesi di necessaria inattività totale del debitore, bensì nei casi in cui quest’ultimo non esplichi nella tutela dei suoi diritti la necessaria diligenza.
Sez. 3, n. 28761/2024, Guizzi, Rv. 672563-01 individua altresì un’ipotesi di litisconsorzio necessario processuale dell’altro contraente tenuto all’erogazione dell’indennizzo nel giudizio in cui il contraente domandi l’annullamento, per dolo del terzo, della clausola di rinuncia al potere di revoca dei beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita.
Riprendendo il risalente orientamento già espresso da Sez. T, n. 24083/2014, Sambito, Rv. 633380-01, in tema del litisconsorzio nel processo tributario, Sez. U., n. 11676/2024, Federici, Rv. 670949-01, stabilisce che, in forza del disposto di cui all’art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, non viene meno la distinzione tra cause inscindibili, scindibili e dipendenti, delineata dalle regole processualcivilistiche, cosicché, ex artt. 331 e 332 c.p.c., nelle cause scindibili non vi è obbligo di integrare il contraddittorio nei confronti di quelle parti del giudizio di primo grado, il cui interesse alla partecipazione all’appello sia venuto meno.
Seppure affrontata in relazione alla controversia per la configurabilità o meno di una società di fatto nel processo tributario, Sez. T, n. 03954/2024, Macagno, Rv. 670363-01, individua il principio generale in forza del quale sussiste litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, nei casi in cui, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio, e per la situazione strutturalmente comune a una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti.
Sempre in tema di contenzioso tributario, Sez. T, n. 27737/2024, Dell’Orfano, Rv. 672767-01, afferma che il contribuente, qualora impugni una cartella esattoriale emessa dall’agente della riscossione deducendo la mancata notifica dei prodromici atti impositivi, può agire indifferentemente nei confronti dell’ente impositore o dell’agente della riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, costituendo l’omessa notifica dell’atto presupposto vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto successivo ed essendo rimessa all’agente della riscossione la facoltà di chiamare in giudizio l’ente impositore. Con specifico riferimento all’accertamento del reddito da partecipazione in una società di persone, Sez. T, n. 28056/2024, De Rosa, Rv. 672620-01, ha consolidato il risalente orientamento espresso da Sez. 6-5, n. 10980/2017, Manzon, Rv. 643964-01, in forza del quale la qualità di successore universale dell’ente, estinto per cancellazione dal registro delle imprese, si radica in capo al socio per il fatto stesso dell’imputazione al medesimo del reddito della società in virtù del principio di trasparenza ex art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, implicante una presunzione di effettiva percezione del precisato reddito; per cui, in questo genere di controversie, i soci assumono la legittimazione attiva e passiva alla lite instaurata nei confronti della società - con o senza la partecipazione originaria anche dei soci - per effetto della mera estinzione della società, senza porsi alcun problema di integrazione del contraddittorio nei confronti dell’ente ormai estinto.
In relazione a specifiche fattispecie in tema di contenzioso, Sez. T, n. 16945/2024, Balsamo, Rv. 671604-01, ha previsto che nel giudizio di impugnazione dell’atto di classamento di un immobile oggetto di usufrutto sono litisconsorti necessari il nudo proprietario e l’usufruttuario, poiché tale accertamento, vincolante ai fini del potere impositivo del Comune in materia di ICI, non può condurre a valutazioni diverse in ordine alla natura del diritto sul bene, così disponendo d’ufficio l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’usufruttuario, quale litisconsorte necessario pretermesso. In tema di riscossione dei crediti a mezzo ruolo ai sensi del d.P.R. n. 602 del 1973, Sez. 3, n. 03870/2024, Tatangelo, Rv. 670113-01, ha statuito che la legittimazione passiva rispetto alle opposizioni esecutive non recuperatorie compete unicamente all’agente della riscossione, con la conseguenza che quelle proposte nei confronti dell’ente titolare del credito devono essere dichiarate inammissibili, senza che possa darsi corso all’integrazione del contraddittorio di cui all’art. 102 c.p.c., non vertendosi in una fattispecie di litisconsorzio necessario sostanziale. La pronuncia fa riferimento al principio generale espresso in tema di cause di opposizione alla riscossione coattiva di crediti non tributari, rispetto alle quali non sussiste litisconsorzio necessario fra l’ente creditore e l’agente della riscossione, spettando piuttosto a quest’ultimo la possibilità di chiamare in causa l’ente interessato secondo lo schema dell’art. 106 c.p.c.; la S.C. ribadisce che, in difetto di disposizioni specifiche per entrate diverse da quelle erariali, previdenziali o per sanzioni amministrative derivanti da violazioni del codice della strada, deve trovare applicazione l’art. 39 del d.lgs. 112 del 1999, stante la portata generale di tale norma processuale e la maggiore aderenza al principio generale della necessaria identificazione, quale immediato contraddittore, del soggetto contro il cui atto si rivolge in via immediata la pretesa o la contestazione.
In relazione all’accertamento dei redditi, Sez. T, n. 27278/2024, Bernardo, Rv. 672724-01, affronta il regime opzionale “per trasparenza” che determina l’imputazione diretta a ciascun socio del reddito maturato in capo alla società, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili e indipendentemente dalla effettiva percezione: detto sistema, pur se espressamente previsto per le società di persone, può essere adottato anche dalle società a responsabilità limitata con determinati requisiti dimensionali, in virtù del richiamo operato dall’art. 116 del d.P.R. n. 917 del 1986; ne consegue che, pur nell’ipotesi di rettifica della dichiarazione dei redditi di tale società di capitali, sussiste il litisconsorzio necessario tra questa e i singoli soci e, per l’effetto, l’obbligo per il giudice di procedere all’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, pena la nullità assoluta del giudizio stesso, rilevabile - anche d’ufficio - in ogni stato e grado del processo.
Infine, ancora in relazione all’accertamento dei redditi, Sez. T, n. 28060/2024, De Rosa, Rv. 672621-01, ha stabilito che l’unitarietà che è alla base della rettifica delle dichiarazioni delle società di persone e delle associazioni, di cui all’art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, nonché dei soci delle stesse, comporta che il ricorso tributario proposto da uno dei soci riguarda inscindibilmente sia la società sia tutti i soci, salvo che per la prospettazione di questioni personali; per l’effetto questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto, non avendo a oggetto una singola posizione debitoria, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con la conseguente configurabilità di un litisconsorzio necessario originario, a pena di nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche d’ufficio.
Il litisconsorzio in tema di società è stato affrontato da Sez. 1, n. 13163/2024, D’Orazio, Rv. 671455-01, la quale ha statuito che la morte di uno dei soci, determinando lo scioglimento del suo rapporto particolare con la società e l’acquisto, da parte degli eredi, del diritto alla liquidazione della sua quota secondo i criteri fissati dall’art. 2289 c.c., fa sorgere in capo a essi un diritto di credito nei confronti della società che non si divide automaticamente in ragione delle rispettive quote, ma entra a far parte della comunione ereditaria e può essere fatto valere nella sua interezza da ciascuno dei partecipanti singolarmente, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri. Circa la scissione societaria, Sez. 3, n. 02457/2024, Condello, Rv. 670066-01, trattando il tema della responsabilità solidale prevista dall’art. 2506-quater c.c., ha stabilito che la verifica dell’inadempimento della società cui fa carico il debito sulla base del progetto di scissione ha natura sussidiaria o dipendente e dà luogo, in sede di impugnazione, a un litisconsorzio processuale necessario per inscindibilità di cause, atteso il rapporto di subordinazione logica e di pregiudizialità tra le domande rivolte nei confronti di ciascuno dei condebitori solidali.
Sez. 3, n. 11661/2024, Fanticini, Rv. 670796-01, ha statuito che nei giudizi di opposizione nelle espropriazioni presso terzi, anche se compiute con le forme del pignoramento dei crediti, ai sensi del d.P.R. n. 602 del 1973, art. 72-bis, si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore (l’agente della riscossione nell’esecuzione “esattoriale”) il debitore e il terzo pignorato (nella specie, il destinatario dell’ordine di pagamento diretto).
A seguito delle modifiche alla legge fallimentare introdotte dal d.lgs. n. 169 del 2007, che ha comportato il venir meno dell’iniziativa ufficiosa, i creditori che hanno proposto il ricorso di fallimento nei confronti di una società di persone non sono litisconsorti necessari nel successivo procedimento di fallimento in estensione ex artt. 15 e 147 l.fall., promosso a istanza del curatore, neppure ai fini della condanna alle spese processuali che il presunto socio potrebbe reclamare nei confronti dello stesso curatore, e neanche nel giudizio di reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento in estensione, proposto dal socio illimitatamente responsabile cui il fallimento sia stato esteso, poiché l’oggetto della sentenza di fallimento in estensione è diverso da quello della sentenza di fallimento della società: così Sez. 1, n. 17546/2024, Perrino, Rv. 671554-01. La sentenza esprime un principio difforme rispetto a Sez. T, n. 21430/2016, Rv. 642064-01, e alla precedente conforme Sez. 1, n. 10795 del 2014, Rv. 631404-01, laddove si sosteneva, che nella medesima fattispecie i predetti creditori sono, invece, litisconsorti necessari nel giudizio di reclamo alla sentenza dichiarativa di fallimento proposto dal socio illimitatamente responsabile, cui il fallimento sia stato successivamente esteso, in ragione dei pregiudizi che la revoca del fallimento potrebbe arrecare alle loro pretese, che, a norma dell’art. 148 l.fall., si intendono dichiarate anche nel fallimento dei singoli soci.
L’obbligatorietà dell’integrazione del contraddittorio nella fase dell’impugnazione, al fine di evitare giudicati contrastanti nella stessa materia e tra soggetti già parti del giudizio, sorge non solo quando la sentenza di primo grado sia stata pronunciata nei confronti di tutte le parti tra le quali esiste litisconsorzio necessario sostanziale e l’impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutte, ma anche nel caso del cosiddetto litisconsorzio necessario processuale, quando l’impugnazione non risulti proposta nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado, sebbene non legati tra loro da un rapporto di litisconsorzio necessario, sempre che si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti (art. 331 c.p.c.); in detto caso la necessità del litisconsorzio in sede di impugnazione è imposta dal solo fatto che tutte le parti sono state presenti nel giudizio di primo grado. Per l’effetto, in entrambe le ipotesi, la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello determina la nullità dell’intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, nullità rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità (Sez. 2, n. 07612/2022, Dongiacomo, Rv. 664210-01). L’interesse a impugnare domina il tema del litisconsorzio nelle pronunce in rassegna: Sez. 2, n. 23256/2024, Amato, Rv. 672181-01, ha infatti statuito che, in tema di sentenza pronunciata fra più parti in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti, ove il ricorso non sia notificato ad almeno una controparte processuale, non può disporsi l’integrazione del contraddittorio, mancandone il presupposto, ossia la presenza di una controparte, così dovendosi escludere l’effetto conservativo dell’impugnazione. Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione notificato esclusivamente ai soccombenti nel giudizio di appello, aventi la medesima posizione processuale del ricorrente, omettendo del tutto la notificazione alla controparte processuale vittoriosa. Nel caso della pronuncia resa da Sez. 3, n. 25802/2024, Valle, Rv. 672459-01, la mancata ottemperanza all’ordine di integrazione del contraddittorio emesso in difetto dei presupposti per la sua emanazione non può determinare l’accoglimento dell’impugnazione di merito fondata su tale motivo. In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato l’estinzione del giudizio, accogliendo l’eccezione di omessa integrazione del contraddittorio in primo grado, nonostante l’insussistenza di un’ipotesi di litisconsorzio necessario passivo tra i condomini a fronte di domanda risarcitoria fondata sulla responsabilità esclusiva di uno solo di essi.
Sez. 3, n. 17893/2024, Condello, Rv. 671574-01, affronta il tema dell’interesse a fare valere in sede di legittimità la mancata integrazione del contraddittorio da parte del soccombente nei confronti dei litisconsorti necessari pretermessi nel giudizio di appello, concludendo per la carenza di interesse se dalla loro partecipazione al processo non avrebbero tratto alcun vantaggio, (essendo risultate infondate tutte le altre censure mosse alla sentenza impugnata), ove quindi tale integrazione non si sarebbe potuta risolvere in una decisione di contenuto diverso e favorevole alla stessa soccombente, neanche in via ipotetica. Nella specie la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso relativo alla mancata integrazione del contradditorio nei confronti della terza chiamata, la quale avrebbe dovuto manlevare l’utilizzatore e i suoi fideiussori, di un bene concesso in leasing, essendo risultate inammissibili tutte le censure spiegate dai ricorrenti avverso la sentenza impugnata.
Sempre in tema di giudizio di legittimità,Sez. 2, n. 21809/2024, Giannaccari, Rv. 671989-01, statuisce che è inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione proposto dal ricorrente vittorioso nel giudizio di merito in conseguenza del rigetto della domanda proposta nei suoi confronti, la quale censuri la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari, non essendo neppure astrattamente ipotizzabile vantaggio alcuno dalla loro partecipazione al giudizio. In virtù del principio di unità dell’impugnazione, Sez. 3, n. 13104/2024, Rossi, Rv. 671143-01, afferma che, in tema di processo litisconsortile, il ricorso proposto irritualmente in forma autonoma da chi avrebbe potuto proporre soltanto impugnazione incidentale ai sensi degli artt. 333 e 371 c.p.c., per convertirsi in quest’ultima, deve averne i requisiti temporali, onde la conversione risulta ammissibile solo se la notificazione del relativo atto non ecceda il termine di quaranta giorni da quello dell’impugnazione principale; né la decadenza conseguente all’inosservanza del termine può ritenersi superata dall’eventuale rispetto del termine “esterno” di cui agli artt. 325 o 327 c.p.c., giacché la tardività o la tempestività, in relazione a quest’ultimo termine, assume rilievo ai soli fini della determinazione della sorte dell’impugnazione in caso di inammissibilità di quella principale, ex art. 334 c.p.c.
Sez. 3, n. 19031/2024, Condello, Rv. 671895-01, ha ribadito un principio molto risalente (cfr. precedente conforme Sez. 2, n. 08895/1994, Spadone, Rv. 488291-01) in forza del quale, mancando propriamente nel giudizio di legittimità la costituzione delle parti, non è necessario disporre l’integrazione del contraddittorio quando la parte che deve necessariamente parteciparvi, alla quale non sia stato notificato l’atto di impugnazione, abbia spiegato la propria attività difensiva con controricorso. Sez. L., n. 06154/2024, Cavallaro, Rv. 670349-01 ha statuito che, nel giudizio di cassazione, il controricorso che non sia volto a “contraddire” il ricorso, ma anzi ad aderire a taluna delle censure in esso contenute, è qualificabile come ricorso incidentale di tipo adesivo, ed è sufficiente che per la sua proposizione sia stato rispettato il termine “lungo” di cui all’art. 327 c.p.c., non trovando applicazione per il ricorrente adesivo l’art. 334 c.p.c.
In tema di valutazione dell’interesse come condizione di ammissibilità dell’impugnazione incidentale tardiva, Sez. 3, n. 20935/2024, Rossetti, Rv. 671933-01, ha statuito che l’ammissibilità dell’impugnazione rivolta contro parti diverse dall’impugnante principale va valutata in concreto e non in astratto, in base al contenuto della sentenza impugnata; pertanto, se quest’ultima ha erroneamente qualificato come solidale un’obbligazione in realtà parziaria, devono applicarsi i principî giurisprudenziali in tema di solidarietà e, dunque, è ammissibile l’impugnazione incidentale tardiva, proposta da uno dei condebitori qualificati come solidali nei confronti del creditore, adesiva all’impugnazione principale proposta da altro condebitore nei confronti del medesimo creditore. La fattispecie esaminata concerneva l’obbligazione di due coassicuratori per la responsabilità civile, erroneamente condannati in solido dalla Corte territoriale.
Infine, nell’anno in rassegna, la S.C., con Sez. U., n. 31136/2024, Scarpa, Rv. 673507-01, ha risolto la questione di massima di particolare importanza su un tema tangente quello in esame, in particolare nella fase impugnatoria: «se, in caso di cumulo soggettivo passivo alternativo, l’appellato vincitore in primo grado sia tenuto, in presenza di appello principale del convenuto soccombente nello stesso grado, a presentare appello incidentale, eventualmente condizionato, o a riproporre ex art. 346 c.p.c. le domande non accolte dal giudice precedente per evitare che, qualora detto appello principale sia accolto, passi definitivamente in giudicato la parte delle decisione del primo giudice relativa alla posizione degli altri convenuti risultati non soccombenti». Ripercorrendo le tre ipotesi solutorie, la S.C. ha statuito che nel caso di domande avvinte da un nesso di cumulo alternativo soggettivo sostanziale per incompatibilità, proposte dall’attore nei confronti di due diversi convenuti, la sentenza di primo grado che condanna colui che sia individuato come effettivo obbligato contiene una statuizione di fondatezza della rispettiva pretesa e una statuizione di rigetto nel merito della pretesa alternativa incompatibile; il nesso di dipendenza implicato dal cumulo alternativo comporta, in sede di impugnazione, l’applicazione dell’art. 331 c.p.c. e la riforma del capo della sentenza inerente alla titolarità passiva del rapporto dedotto in lite, conseguente all’accoglimento dell’appello formulato dal convenuto alternativo rimasto soccombente in primo grado, ha effetto anche sul capo dipendente recante l’enunciazione espressa, o anche indiretta, ma comunque chiara ed inequivoca, di infondatezza della pretesa azionata dall’attore verso l’altro convenuto. Affinché il giudice d’appello, adito in via principale sul punto dal convenuto soccombente, possa altresì accogliere la pretesa azionata verso il litisconsorte alternativo assolto in primo grado e perciò condannare quest’ultimo, l’attore non può limitarsi a riproporre ex art. 346 c.p.c. la rispettiva domanda, esaminata e respinta nella sentenza impugnata, ma deve avanzare appello incidentale condizionato.
In tema, Sez. 2, n. 06815/2024, Grasso Giu., Rv. 670501-02, ha statuito che l’attore che non abbia compiutamente attivato o integrato il contraddittorio, senza nulla eccepire innanzi al giudice di primo grado, e che sia rimasto soccombente, non è legittimato a interporre appello contro la sentenza per denunciare il difetto di integrità del contraddittorio, in quanto l’unico vantaggio perseguito è quello di “guadagnarsi una replica del giudizio di primo grado” nella speranza che un nuovo giudizio si concluda con esito diverso da quello già celebrato, restando, invece, estranea l’esigenza di rimediare a un vulnus recato al diritto di difesa e al diritto al contraddittorio dalla mancata partecipazione al giudizio dei litisconsorti necessari pretermessi; tale interesse non è però meritevole di tutela, né trova copertura nell’art. 100 c.p.c. Nella fattispecie esaminata dalla S.C., ritenuto che la denuncia di difetto di integrità del contraddittorio, avanzata solo in appello dall’attore soccombente - il quale aveva agito senza provvedere a chiamare tutti i contraddittori necessari e senza poi sollecitare l’integrazione al giudice di primo grado - si traduceva in un abuso del processo e nella violazione del principio di ragionevole durata dello stesso, ha rigettato il motivo di ricorso secondo il quale la Corte di appello avrebbe erroneamente confermato la sentenza di prime cure, la quale, accertata la rinunzia all’eredità, non aveva disposto l’integrazione del contradditorio nei confronti di coloro che erano stati chiamati in rappresentazione, così consolidando il principio già espresso dalla citata Sez. 2, n. 20091/2023, Poletti, Rv. 668547-01 ma in effetti risalente alla Sez. 3, n. 03215/1995, Marletta, Rv. 491268-01.
Pare rilevante riportare altresì Sez. 3, n. 32933/2024, Tatangelo, Rv. 673101-01, in quanto compara gli effetti della mancata partecipazione di un litisconsorte necessario al giudizio di merito, cui consegue, per difetto di contradditorio, la nullità del giudizio, con le superiori esigenze di economia processuale, statuendo che può ritenersi superabile esclusivamente quel difetto di integrazione che riguardi la fase conclusiva del giudizio in cui esso viene rilevato (in previsione di un esito del gravame infausto per il ricorrente) e non quello eventualmente verificatosi nei precedenti gradi di giudizio. Il fondamento di tale statuizione di rinviene nel fatto che, in tale ultimo caso, si è già determinata la nullità di tutte le attività processuali svolte in quei gradi e delle stesse decisioni che li hanno definiti, che per alcun motivo sarebbero idonee a passare in giudicato.
Al proposito, Sez. 3, n. 28008/2024, Cirillo F.M., Rv. 672553-01, in una fattispecie relativa a un giudizio volto a ottenere il risarcimento dei danni conseguenti ad un sinistro stradale, nel quale erano state proposte domande iure proprio dalla moglie del danneggiato e dalla stessa, nella qualità di amministratrice di sostegno del marito, nei confronti dei danneggianti, ha stabilito che, in caso di cumulo delle domande proposte da una pluralità di danneggiati nei confronti del medesimo danneggiante, si ha litisconsorzio facoltativo derivante da ragioni di connessione non riconducibili alla solidarietà, con la conseguenza che è inammissibile l’impugnazione incidentale tardiva proposta da uno di essi a seguito di quella principale di un altro, perché dall’eventuale accoglimento di quest’ultima non potrebbe derivare alcun pregiudizio all’impugnante in via incidentale, non vertendosi in ipotesi di cause inscindibili.
Infine, Sez. U. n. 35328/2024, Valle, 673430-01, in una fattispecie nella quale per il risarcimento dei danni conseguenti all’incendio di un immobile sito nella Repubblica Federale Tedesca, avevano agito congiuntamente, dinanzi al giudice italiano, i soggetti assicurati per tale rischio e i terzi danneggiati dall’evento, la S.C. ha confermato la sentenza di merito la quale, nel dichiarare la giurisdizione italiana in relazione alla sola domanda avanzata dai primi, aveva escluso, in forza dell’art. 8 n. 2 Reg. UE n. 1215 del 2012, che la giurisdizione potesse radicarsi anche con riguardo all’altra domanda proposta in via aquiliana da soggetti che non avevano intrattenuto alcuna relazione contrattuale con le parti convenute; in particolare la Corte ha statuito che il criterio di giurisdizione di cui al Regolamento UE citato, il quale consente di evocare il terzo chiamato in causa dinanzi al giudice presso cui è stata proposta la domanda principale, riguarda esclusivamente la legittimazione passiva, non potendo invece applicarsi alle ipotesi di litisconsorzio attivo meramente facoltativo, laddove vi sia un’ontologica diversità della causa petendi sottesa alle domande, pur congiuntamente proposte.
Tra le regole che concernono le prove in generale, particolare rilievo assumono quelle dedicate alla distribuzione tra le parti dell’onere della prova, ossia dedicate alla preventiva determinazione delle conseguenze dell’eventuale mancata prova delle circostanze di fatto allegate dall’una o dall’altra parte.
Sez. 3, n. 09706/2024, Gianniti, Rv. 670772-01, ha precisato che la regola generale sulla ripartizione dell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c. è applicabile indipendentemente dalla natura dell’azione esperita, con la conseguenza che, anche in caso di domanda di accertamento negativo del credito, sono a carico di chi si afferma creditore le conseguenze della mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del suo diritto. Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda di accertamento negativo, reputando non significativa la radicale contestazione da parte dell’attrice delle allegazioni della presunta creditrice, nonostante la documentazione da questa prodotta non fosse idonea a provare né il titolo contrattuale della pretesa né l’adempimento della prestazione.
Il principio dell’onere della prova (regola residuale di giudizio in conseguenza della quale la mancanza, in seno alle risultanze istruttorie, di elementi idonei all’accertamento della sussistenza del diritto in contestazione determina la soccombenza della parte onerata della dimostrazione dei relativi fatti costitutivi) non implica anche che la dimostrazione del buon fondamento del diritto vantato dipenda unicamente dalle prove prodotte dal soggetto gravato dal relativo onere, e non possa, altresì, desumersi da quelle espletate, o comunque acquisite, ad istanza ed iniziativa della controparte. Vige, difatti, nel nostro ordinamento processuale, in uno con il principio dispositivo, quello “di acquisizione probatoria”, secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute (e qual che sia la parte ad iniziativa della quale sono state raggiunte), concorrono, tutte ed indistintamente, alla formazione del libero convincimento del giudice, senza che la relativa provenienza possa condizionare tale convincimento in un senso o nell’altro, e senza che possa, conseguentemente, escludersi la utilizzabilità di un prova fornita da una parte per trarne argomenti favorevoli alla controparte (Sez. L., n. 23286/2024, Pagetta, Rv. 672195-01).
In tale solco, Sez. 2, n. 19241/2024, Oliva, (Rv. 671997-01) ha affermato che il giudice può, ai fini della decisione, valorizzare un documento in senso sfavorevole alla parte che lo ha prodotto nonostante che la parte medesima abbia dichiarato di non volersi più avvalere di esso, precisando che l’utilizzazione di tale documento non soltanto non importa vizio di extrapetizione, il quale riguarda soltanto l’ambito oggettivo della pronunzia e non anche le ragioni di diritto e di fatto assunte a sostegno della decisione, ma risponde anche al principio per cui il giudice è libero di utilizzare tutto il materiale probatorio ritualmente acquisito agli atti e può, quindi, trarre elementi di prova in danno di una parte dalle risultanze istruttorie acquisite su iniziativa di questa, ancorché la parte medesima dichiari di non volersi più avvalere di tale risultanze.
Sez. 3, n. 07923/2024, Dell’Utri, Rv. 670457-01, ha precisato che il principio di “non dispersione (o di acquisizione) della prova” - che opera anche per i documenti, prodotti con modalità telematiche o in formato cartaceo - comporta che il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un’efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, e non può dipendere dalle successive scelte difensive della parte che detti documenti abbia inizialmente offerto in comunicazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza con cui la Corte d’appello, senza disporre la ricerca o la ricostruzione dei documenti mancanti nel fascicolo, aveva ritenuto non dimostrata la condizione di lucidità e di coscienza della vittima nel periodo intercorrente tra il sinistro e il decesso, così rigettando la domanda di risarcimento del danno morale terminale rivendicato iure hereditario, sebbene tale decisiva circostanza emergesse dalla cartella clinica che, benché non rinvenuta tra gli atti dell’appello, risultava ritualmente prodotta nel processo di primo grado).
Nel corso dell’anno in rassegna, la S.C. ha avuto modo più volte di occuparsi del principio di non contestazione, di antica origine giurisprudenziale (per tutte, cfr. Sez. U., n. 761/2002, Evangelisti, Rv. 551789-01), oggi codificato nell’art. 115, comma 1, c.p.c. che, dopo la novella apportata con la legge 18 giugno 2009, n. 69, afferma che “salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”.
Quanto alle condizioni di operatività del principio di non contestazione, Sez. 1, n. 10629/2024, D’Orazio, Rv. 670885-01, ha chiarito che il relativo onere di contestazione, in ordine ai fatti costitutivi del diritto, si coordina con l’allegazione dei medesimi e, considerato che l’identificazione del tema della decisione dipende in pari misura dall’allegazione e dall’estensione delle relative contestazioni o non contestazioni, ne consegue che l’onere di contribuire alla fissazione del thema decidendum opera identicamente rispetto all’una o all’altra delle parti in causa, sicché, a fronte di una generica deduzione da parte del ricorrente, la difesa della parte resistente non può che essere altrettanto generica e, dunque, idonea a far permanere gli oneri probatori gravanti sulla controparte. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in sede di opposizione ad ingiunzione della P.A. ex art. 3 del r.d. n. 639 del 1910, a fronte di documenti dimostrativi del credito non prodotti in sede di costituzione dall’amministrazione, attrice in senso sostanziale, ma depositati con la memoria istruttoria di cui all’art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., nel testo vigente ratione temporis, aveva ritenuto temporalmente non esaurito il potere di contestazione da parte dell’opponente, attore solo in senso formale, seppure rilevando come lo stesso avesse però un contenuto generico e, quindi, inidoneo a contrastare la richiesta di pagamento).
Sez. 3, n. 02844/2024, Rossetti, Rv. 670076-01, ha sancito che il principio di non contestazione può avere ad oggetto unicamente circostanze di fatto e non si applica, quindi, alla risoluzione di questioni di diritto. Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, in applicazione del principio di non contestazione, aveva accolto la domanda proposta da alcuni medici per il risarcimento del danno da tardivo recepimento delle direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, nonostante questi ultimi si fossero limitati ad indicare i criteri giuridici in virtù dei quali valutare l’equivalenza tra le specializzazioni dagli stessi conseguite e quelle previste dal diritto comunitario, senza allegare le circostanze di fatto - quali le lezioni frequentate, le materie di insegnamento e le esercitazioni pratiche svolte - idonee a sostanziare l’equivalenza suddetta).
Così in tema di servitù, Sez. 2, n. 08967/2024, Varrone, Rv. 670958-01, ha escluso l’applicabilità del principio di non contestazione alla dedotta apparenza delle opere al servizio del fondo dominante, che attiene alla qualificazione giuridica dei fatti emergenti dall’istruttoria e rientra sempre nel potere-dovere del giudice del merito, mentre l’accertamento di tali fatti va ricondotto al thema probandum come disciplinato ex art. 2697 c.c.
Quanto all’ambito applicativo del principio di non contestazione, Sez. L., n. 23214/2024, Marchese, Rv. 672237-01, ha, poi, precisato che l’onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste solo in relazione agli atti processuali e non con riferimento ad atti extraprocessuali, quali sono i verbali ispettivi degli enti previdenziali, altrimenti viene ad interrompersi la circolarità, necessariamente endoprocessuale, tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova di cui agli artt. 414, nn. 4 e 5, e 416 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato l’impugnata sentenza che aveva escluso la violazione del principio di non contestazione con riferimento ai verbali ispettivi di un ente previdenziale convenuto in un giudizio per accertamento negativo dell’obbligo contributivo).
Premesso che costituisce “elemento valutativo riservato al giudice del merito”, apprezzare, “nell’ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l’esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte”, sicché tale “apprezzamento è censurabile in sede di legittimità esclusivamente per incongruenza o illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 27490/2019, Lombardo, Rv. 655681-01), Sez. 3, n. 15058/2024, Guizzi, Rv. 671191-01, ha statuito che il ricorso per cassazione con cui viene dedotta la violazione del principio di non contestazione, ai fini del rispetto del principio di autosufficienza, deve indicare sia la sede processuale in cui sono state dedotte le tesi ribadite o lamentate come disattese, inserendo nell’atto la trascrizione dei relativi passaggi argomentativi, sia, specificamente, il contenuto della comparsa di risposta avversaria e degli ulteriori scritti difensivi, in modo da consentire alla Corte di valutare la sussistenza dei presupposti per la corretta applicazione dell’art. 115 comma 2, c.p.c.
In tema di consulenza tecnica d’ufficio, va rammentato il fondamentale arresto di cui alla sentenza Sez. U., n. 03086/2022, Marulli, Rv. 663786-05, che ha osservato come l’attività del c.t.u., inscrivendosi “dinamicamente nell’orbita istruttoria del processo”, in funzione integrativa dell’operato del giudice, trovi il proprio limite nel principio dispositivo e nel principio della domanda, sicché, da un lato, non può valere a supplire a carenze di allegazione e prova delle parti (in tal senso si spiega il divieto della consulenza cosiddetta esplorativa); dall’altro, deve mantenersi entro il perimetro delle indagini che il giudice abbia concretamente demandato all’ausiliario. Il Supremo Consesso ha puntualizzato che al c.t.u. -in una logica imperniata sulla simmetria rispetto al potere di rilevazione officiosa spettanti al giudice - è consentito acquisire fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa azionata in giudizio, integranti le cosiddette eccezioni in senso lato. D’altro canto, il c.t.u., nell’ambito dei poteri attribuitigli dall’art. 194 c.p.c., può liberamente accertare i fatti secondari, vale a dire quelli “privi di efficacia probatoria diretta, ma funzionali alla dimostrazione dei fatti principali”, benché questi non siano stati fatti oggetto di espressa indicazione dalle parti. Da altro (e complementare) angolo visuale, al consulente non si applicano le preclusioni processuali vigenti a carico delle parti, dal momento che egli “esercita i medesimi poteri di accertamento che competono al giudice e che il giudice potrebbe esercitare da sé se disponesse delle necessarie cognizioni tecnico-scientifiche”, con la conseguenza che (nei limiti delineati, per le iniziative istruttorie officiose del giudice, dagli artt. 183, comma 8, 421, comma 2, 118, 213 c.p.c. e 2711 c.c.) “anche il consulente potrà procedere (..) a quegli approfondimenti istruttori che, prescindendo da ogni iniziativa di parte, nel segno caratterizzante della indispensabilità, appaiono necessari al fine di rispondere ai quesiti oggetto dell’interrogazione giudiziale”. Quanto alle conseguenze del travalicamento, da parte dell’ausiliario, dai poteri assegnatigli dalla legge (sempre che egli stesso o il giudice, in sede decisoria, si siano effettivamente avvalsi degli elementi acquisiti in violazione dei limiti a tali poteri connaturati), le Sezioni unite hanno concluso per la nullità relativa, in relazione soprattutto allo “snodo cruciale (..) costituito (..) dalla necessità che l’attività consulenziale si svolga nel più fedele e scrupoloso rispetto del contraddittorio delle parti”. Il mancato rispetto del contraddittorio “tecnico” lede, infatti, un interesse delle parti, di cui le stesse possono disporre, non facendone valere la violazione nelle forme e nei tempi di cui all’art. 157, comma 2, c.p.c.”. Ciò sempre che si rimanga nel perimetro dei fatti secondari, dal momento che, ove il c.t.u. finisca per indagare su fatti principali non dedotti dall’attore a fondamento della domanda (e, comunque, non accertabili d’ufficio dal giudice), la nullità non potrà che essere assoluta, “in quanto afferente alla sfera dei poteri legittimamente esercitabili dal giudice” (o suscettibile di essere fatta valere quale motivo di impugnazione, ai sensi dell’art. 161 c.p.c.).
In linea con tale arresto, Sez. 3, n. 24695/2024, La Battaglia, Rv. 672259-01, ha affermato che lo svolgimento, da parte del consulente tecnico d’ufficio, di considerazioni tecniche esulanti dall’ambito oggettivo del quesito non determina la nullità della consulenza, né quella derivata della sentenza, se è stata assicurata alle parti la possibilità di interloquire, sia dal punto di vista tecnico nel corso della c.t.u., sia dal punto di vista giuridico negli snodi processuali a ciò deputati, restando “assorbito” l’operato del consulente da quello del giudice. Nel caso di specie, in cui il ricorrente si doleva in sede di legittimità, della formulazione, da parte del c.t.u., di giudizi e valutazioni critiche intorno a profili del thema decidendum (in particolare, come detto, il nesso causale tra l’inadempimento del progettista e direttore dei lavori e lo smottamento del terreno sul quale era stato edificato il capannone industriale) non involti dal quesito del giudice (o comunque appannaggio della sfera valutativa di quest’ultimo, in relazione alla natura giuridica delle relative questioni), la S.C. ha rigettato il motivo di gravame osservando che le considerazioni svolte dal c.t.u. ultra quesito finivano per rilevare alla stregua di argomenti di prova, liberamente utilizzabili dal giudice in seno alla complessiva valutazione delle risultanze istruttorie del processo, così spostandosi il “punto di tenuta” del sistema sul piano della motivazione della sentenza, in particolare sulla adeguatezza e coerenza del ragionamento con il quale il decidente “faccia proprie” le argomentazioni (pur ultronee, dal limitato angolo visuale della fedeltà al quesito) del c.t.u.
In tema di ammissione della consulenza d’ufficio da parte del giudice, Sez. 3, n. 13038/2024, Rubino, Rv. 671140-01, ha ricordato che la decisione di ricorrere o meno ad una consulenza tecnica d’ufficio costituisce un potere discrezionale del giudice, che, tuttavia, è tenuto a motivare adeguatamente il rigetto dell’istanza di ammissione proveniente da una delle parti, dimostrando di poter risolvere, sulla base di corretti criteri, i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione, senza potersi limitare a disattendere l’istanza sul presupposto della mancata prova dei fatti che la consulenza avrebbe potuto accertare. Pertanto, nelle controversie che, per il loro contenuto, richiedono si proceda ad un accertamento tecnico, il mancato espletamento, specie a fronte di una domanda di parte, costituisce una grave carenza nell’accertamento dei fatti da parte del giudice di merito, che si traduce in un vizio della motivazione della sentenza. Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della Corte territoriale che, in un giudizio di responsabilità sanitaria nel regime normativo antecedente all’art. 15 della l. n. 24 del 2017 (che stabilisce l’obbligatorietà della perizia o consulenza collegiale nei procedimenti civili aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria), pur dando atto dell’ambiguità delle conclusioni del consulente nominato in primo grado, non disponeva alcun approfondimento, nonostante la richiesta della parte e dello stesso consulente di costituire un collegio, affiancando al medico legale uno specialista, e rigettava la domanda per mancanza di prova.
Sempre in tema di ammissione, Sez. 1, n. 11221/2024, Reggiani, Rv. 671158-01, ha ribadito che la scelta del consulente tecnico, rimessa, a norma dell’art. 61 c.p.c., al prudente apprezzamento del giudice del merito, è sottratta al sindacato di legittimità della Corte di cassazione, dichiarando inammissibile il motivo di impugnazione, con cui il ricorrente aveva criticato la corte d’appello che, in sede di accertamento della paternità, anziché nominare un diverso c.t.u. per effettuare le analisi del sangue, aveva chiesto chiarimenti al consulente già nominato, pur trattandosi di un’indagine del tutto nuova, per la quale il predetto non era competente, tanto che aveva dovuto avvalersi di un ausiliario.
In ordine al rispetto del contraddittorio, Sez. 3, n. 17403/2024, Spaziani, Rv. 671570-01, ha ritenuto validamente eseguita la comunicazione della relazione del consulente tecnico d’ufficio mediante la sua trasmissione al consulente tecnico di parte, anziché al procuratore costituito, perché l’art. 195 c.p.c. ne prescrive la trasmissione alle parti costituite - e non specificamente al loro difensore - e tale modalità è coerente con la ratio della norma, volta a instaurare un contraddittorio tecnico sulle questioni oggetto dell’indagine peritale.
Sez. 2, n. 03184/2024, Varrone, Rv. 669996-01, ha affermato che l’eccezione di nullità della consulenza tecnica d’ufficio, dedotta per vizi procedurali inerenti alle operazioni peritali, avendo carattere relativo, resta sanata se non fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito avendo natura giuridica di nullità relativa, precisando che tale qualificazione giuridica permane tuttavia anche per l’ipotesi in cui la consulenza sia svolta tramite rogatoria alla competente autorità estera, ai sensi dell’art. 7 della Convenzione dell’Aja del 18 marzo 1970. Nella specie, la S.C. ha ritenuto infondata la censura di nullità per difetto assoluto di giurisdizione sollevata dal ricorrente in relazione a consulenza tecnica d’ufficio svolta nel giudizio di merito in assenza di alcuna rogatoria internazionale rivolta allo Stato in cui le operazioni peritali avrebbero dovuto avere luogo (Turchia, trattandosi della violazione di norme poste a tutela dell’interesse delle parti e non di ordine pubblico, dando continuità a risalenti precedenti di legittimità secondo cui anche le nullità concernenti le rogatorie consolari ed internazionali hanno carattere relativo (versandosi in materia affidata alla disponibilità delle parti) e devono, essere opposte nella prima udienza e difesa successiva all’atto di assunzione del mezzo istruttorio, od alla notizia di esso, rimanendo, in caso contrario, sanate per acquiescenza (Sez. 3, n. 00539/1986, Taddeucci, Rv. 444132-01).
Sul rapporto tra rispetto del contraddittorio e acquisizione di nuovi documenti, Sez. 2, n. 17118/2024, Grasso Giu., Rv. 671374-01, ha stabilito che la nullità dell’elaborato disposto nel primo grado di giudizio per avere il c.t.u. utilizzato documenti irritualmente acquisiti, utili a provare i fatti principali, va fatta valere con l’appello, determinandosi nella specie un vizio processuale che, ove non ritualmente impugnato, resta sanato.
Va rammentato che Sez. U., n. 5624/2022, Scrima, Rv. 664033-01, ha affermato che le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d’ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove ma si riferiscano all’attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del giudice in relazione a tale mezzo istruttorio
Nel solco del citato precedente, Sez. 3, n. 26525/2024, Cricenti, Rv. 672530-02, ha affermato che i rilievi critici alla c.t.u. possono essere formulati, per la prima volta, in appello, purché si mantengano nell’alveo delle argomentazioni difensive di cui all’art. 195, comma 3, c.p.c. e non implichino la produzione di nuovi mezzi istruttori, volti a contestare la consulenza, non richiesti nei termini.
In ordine alla pronuncia del giudice adesiva alle conclusioni del consulente tecnico, Sez. 1, n. 15804/2024, Scotti, Rv. 671534-01, ha precisato che se, in via generale, il giudice di merito che aderisce alle conclusioni del consulente tecnico esaurisce l’obbligo di motivazione con l’indicazione delle fonti del suo convincimento, non dovendo necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, laddove, invece, le censure all’elaborato peritale si rivelino non solo puntuali e specifiche, ma evidenzino anche la totale assenza di giustificazioni delle conclusioni dell’elaborato, la sentenza che ometta di motivare la propria adesione acritica alle predette conclusioni risulta affetta da nullità. Nella specie, la consulenza disposta in ordine alla determinazione dell’indennità provvisoria di esproprio era stata oggetto di una prima stesura e di un successivo immotivato ripensamento ad opera del consulente d’ufficio, pur a fronte delle specifiche contestazioni delle parti e dei loro consulenti.
Secondo Sez. 2, n. 11091/2024, Besso, Rv. 670862-01, in caso di deposito da parte del consulente tecnico d’ufficio di due consulenze recanti conclusioni tra loro difformi e inconciliabili, il giudice può aderire a una delle conclusioni prospettate, o anche discostarsene o disporre un nuovo accertamento, ma non può limitarsi a prendere atto del contrasto, facendo ricadere sulla parte le lacune e le inefficienze dell’operato del proprio ausiliario così finendo per considerarlo non quale consulente d’ufficio ma quale tecnico di parte.
In caso di difformità tra la consulenza tecnica svolta nel corso del giudizio di merito ed i risultati di altra consulenza tecnica svolta in un diverso giudizio e successivamente acquisita agli atti, Sez. 3, n. 29713/2024, Cricenti, Rv. 672899-01, ha stabilito che il giudice può seguire il parere che ritiene più congruo o discostarsene, dando adeguata e specifica giustificazione del suo convincimento; in particolare, quando intenda uniformarsi alla seconda consulenza, non può limitarsi ad un’adesione acritica ma deve giustificare la propria preferenza, indicando le ragioni per cui ritiene di disattendere le conclusioni del primo consulente, salvo che queste risultino criticamente esaminate dalla nuova relazione.
L’omessa valutazione da parte del giudice di merito dei rilievi tecnici mossi alla C.T.U. è deducibile in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., se la motivazione, pur aderendo alle conclusioni rassegnate dal consulente d’ufficio, omette qualsivoglia menzione delle osservazioni a quelle svolte (così Sez. L., n. 09925/2024, Rolfi, Rv. 670687-01; nello stesso senso, Sez. 3, n. 25767/2024, Saija, Rv. 672458-02), in relazione all’omessa valutazione, da parte del giudice di merito, dei rilievi tecnici mossi alla consulenza tecnica del P.M. in sede penale).
La sentenza che ha recepito la consulenza tecnica è censurabile per omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, ove venga individuato un preciso fatto storico, sottoposto al contraddittorio delle parti, di natura decisiva, che il giudice del merito abbia omesso di considerare. Così ha statuito Sez. 3, n. 07716/2024, Cricenti, Rv. 670591-01, che, in applicazione del principio, ha cassato la sentenza d’appello che, aderendo incondizionatamente alla decisione di primo grado di rigetto della domanda risarcitoria per responsabilità sanitaria, si era limitata a recepire le conclusioni della C.T.U. circa la non diagnosticabilità, in base agli esami ecografici del feto, della sindrome di Apert, senza esaminare il diverso profilo di colpa, pure contestato e fatto oggetto di specifici rilievi critici del consulente di parte, relativo alla mancata rilevazione di una diversa morfologia del feto.
Sul tema, Sez. 2, n. 24331/2024, Fortunato, Rv. 672366-01, ha stabilito che nel processo in cui una delle parti sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, gli onorari del c.t.u. sono direttamente anticipati dallo Stato, stante la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 131, comma 3, d.P.R. n. 115 del 2002, applicabile anche ai processi in corso alla data della sua pronuncia, con la conseguenza che il consulente non può più agire in giudizio per il loro recupero nei confronti della parte gravata delle spese processuali o della parte ammessa, ove non sia disposta la revoca del beneficio, perché, venuta meno la precedente disciplina della prenotazione a debito (che imponeva al c.t.u. di escutere preliminarmente la parte che aveva beneficiato del patrocinio a spese dello Stato, potendo solo successivamente, a sua domanda, ottenere la prenotazione - che non era automatica - in caso di esito infruttuoso delle iniziative di recupero), non è più configurabile l’interesse ad agire.
Il ruolo del consulente tecnico di parte è stato oggetto di approfondita disamina nella decisione resa da Sez. 1, n. 01763/2024; Campese, Rv. 669907-03, secondo cui il consulente tecnico di parte è un mero ausiliare di quest’ultima, chiamato ad esprimere manifestazioni di scienza e non di volontà, limitatamente al profilo tecnico, dovendosi pertanto escludere che lo stesso sia abilitato al compimento di attività tipiche del difensore; ne deriva, altresì, che l’eventuale accordo raggiunto dai consulenti di parte sulle rispettive conclusioni non costituisce un atto transattivo in ordine al diritto controverso, né è tale da vincolare il giudice a recepire le conclusioni medesime. In applicazione di tale principio, è stato escluso che possa darsi rilievo, al fine di ricavarne un corrispondente consenso (fosse anche tacito o per facta concludentia), alla condotta (nella specie, meramente silente) serbata dal c.t.p. sull’avvenuta, ulteriore produzione documentale degli originari attori, nel corso della consulenza tecnica di ufficio disposta ed eseguita in primo grado, proprio perché si è al cospetto di un comportamento di un soggetto privo del potere di impegnare la parte su questioni diverse da quelle inerenti alle indagini tecniche svolte dal c.t.u.
Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell’art. 92, comma 1, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (Sez. 3, n. 26729/2024, Moscarini, Rv. 672532-01).
In tema di liquidazione del compenso del consulente tecnico della parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, Sez. 2, n. 07035/2024, Giannaccari, Rv. 670657-01, ha statuito che va liquidato facendo applicazione del d.P.R. n. 115 del 2002 e non sulla base delle tariffe professionali. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva liquidato il compenso del consulente di parte, per l’attività svolta in qualità di genetista forense, sulla base della tariffa professionale dei biologi). La Corte perviene a tale arresto alla luce dell’interpretazione sistematica della giurisprudenza costituzionale (Corte costituzionale del 22 aprile 2002, n. 128 e Corte costituzionale del 1° ottobre 2019 n. 217), e di legittimità (Sez. 2, n. 18906/2020, Gorjan, Rv. 659122-01; Sez. 6-2, n. 07636/2019, Carrato, Rv. 653377-01), evidenziando in primis che l’equiparazione del trattamento tra consulente tecnico di parte e consulente tecnico d’ufficio risulta in modo chiaro dall’art. 83, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, che così dispone: “L’onorario e le spese spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento, secondo le norme del presente testo unico”.
Questa particolare forma di consulenza tecnica, prevista dall’art. 198 c.p.c., rispetto a quello generale, si caratterizza per la maggiore estensione delle facoltà riconosciute all’ausiliario sotto due profili: a) la espressa previsione della possibilità, subordinata comunque all’assenso delle parti, di esaminare anche documenti non prodotti in giudizio; b) la esperibilità di un tentativo di conciliazione delle parti, suscettibile, in esito positivo, di sfociare in un documento avente efficacia e valore di titolo esecutivo.
Sul punto, Sez. 1, n. 01763/2024, Campese, Rv. 669907-01, ha stabilito che nella consulenza tecnica di natura contabile, l’attenuazione del sistema basato sulle preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti (potendo, sul piano generale, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell’osservanza del contraddittorio delle parti, acquisire, anche prescindendo dall’attività di allegazione di queste ultime, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli), al fine di non violare il principio dispositivo e il principio del contraddittorio, può avvenire, ai sensi dell’art. 198, comma 2, c.p.c., unicamente con il consenso delle parti, che ha valore condizionante rispetto all’esame dei documenti non prodotti in precedenza, i quali possono, tuttavia, anche essere riferibili alla prova dei fatti principali del giudizio.
La stessa pronuncia ha escluso che possa darsi rilievo, al fine di ricavarne un corrispondente consenso (fosse anche tacito o per facta concludentia), alla condotta (nella specie, meramente silente) serbata dal c.t.p. sull’avvenuta, ulteriore produzione documentale degli originari attori, nel corso della consulenza tecnica di ufficio disposta ed eseguita in primo grado, proprio perché si è al cospetto di un comportamento di un soggetto privo del potere di impegnare la parte su questioni diverse da quelle inerenti alle indagini tecniche svolte dal c.t.u. (Sez. 1, n. 01763/2024, Campese, Rv. 669907-02, così massimata: “ In tema di consulenza tecnica contabile ex art. 198 c.p.c., l’acquisizione, da parte del consulente di ufficio, di documenti non precedentemente prodotti dalle parti, possibile anche se volta a provare fatti principali e non meramente accessori, necessita del consenso espresso, tacito o per facta concludentia, delle parti stesse, insufficiente rivelandosi quello eventualmente desumibile dalla condotta tenuta, nel corso delle operazioni peritali, dai loro consulenti, essendo questi ultimi privi del potere di impegnare le prime su questioni diverse da quelle inerenti alle indagini tecniche svolte dal consulente di ufficio).
In senso conforme, Sez. 3, n. 16012/2024, Gianniti, Rv. 671269-01, che ha cassato con rinvio la sentenza di merito, che aveva erroneamente dichiarato la nullità della c.t.u., sebbene l’acquisizione del contratto di mutuo da parte del consulente fosse stata acconsentita dalle parti per essere stato il documento trasmesso dallo stesso legale della parte avversa a quella normalmente onerata e utilizzato, nel contraddittorio delle parti, nel corso delle operazioni peritali).
In tema di prova testimoniale, nel corso dell’anno in rassegna la S.C. ha delineato i limiti entro cui è possibile censurare, in sede di legittimità, la decisione in ordine alla ammissione (o meno) del mezzo di prova in questione.
Sez. 3, n. 32547/2024, Condello, Rv. 673369-01, ha affermato che la mancata ammissione della prova testimoniale può essere denunciata in sede di legittimità per vizio di motivazione in ordine all’attitudine dimostrativa di circostanze rilevanti ai fini del decidere. In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in relazione ad una domanda di risarcimento dei danni subiti da un’imbarcazione, non aveva ammesso la prova testimoniale perché generica, in quanto volta a dimostrare solo la predisposizione di preventivi, sebbene i capitoli di prova fossero diretti a dimostrare le circostanze di tempo e di luogo in cui si era verificato l’affondamento dell’imbarcazione e, di conseguenza, la riferibilità dei danni riportati all’evento dedotto.
Dal canto suo, Sez. L., n. 18072/2024, Ponterio, Rv. 671851-01, ha statuito che il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la “ratio decidendi” risulti priva di fondamento.
In linea con il precedente citato, Sez. 1, n. 30721/2024, Acierno, Rv. 673192-01, che, in applicazione del detto principio, ha cassato la sentenza impugnata che non aveva ammesso la prova testimoniale relativa ad una domanda di addebito della separazione, tralasciando di considerare che anche un unico episodio di violenza può determinare l’addebitabilità richiesta, esonerando il giudice da ogni comparazione delle condotte dei due coniugi circa l’insorgenza della crisi familiare.
In tema di incapacità a testimoniare nel processo civile disciplinata dall’art.246 c.p.p., Sez. 1, n. 07171/2024, Reggiani, Rv. 670641-01 ha precisato che tale incapacità sussiste quando il testimone è titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso, alla stregua dell’interesse ad agire e a contraddire di cui all’art. 100 c.p.c., con riferimento alla domanda in concreto formulata, e non ad altra eventuale domanda ipoteticamente proponibile, sicché nel giudizio volto all’accertamento dell’illecito endofamiliare promosso dal figlio divenuto maggiorenne nei confronti del padre va esclusa l’incapacità a testimoniare della madre, ove oggetto del giudizio sia la violazione degli obblighi morali e materiali derivanti dalla filiazione, riferiti esclusivamente al rapporto tra padre e figlio.
In relazione ai giudizi in cui è parte (o possa avere interesse a partecipare in tale qualità) una società dotata di personalità giuridica, Sez. 3, n. 27461/2024, Gorgoni, Rv. 672548-01, ha affermato che sono incapaci a testimoniare, ai sensi dell’art. 246 c.p.c., le sole persone fisiche che, in virtù del rapporto di rappresentanza organica, sono legittimate a costituirsi in nome e per conto di detta società. Nella specie, la S.C., in relazione a domanda di garanzia per prodotto difettoso, ha affermato la capacità a deporre della responsabile di un punto vendita della società presso il quale era stato acquistato il prodotto, la quale non aveva alcun potere di rappresentanza della società, né delega di gestione dell’area contrattuale a cui si riferiva il contenzioso, tale da legittimarne la partecipazione al giudizio in qualità di parte.
In tema di incapacità a testimoniare del fallito, Sez. 1, n. 04157/2024, Perrino, Rv. 670423-01, ha affermato che il principio secondo cui il fallito, nelle controversie inerenti a rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, non può testimoniare poiché conserva la qualità di parte in senso sostanziale - come tale inconciliabile con la veste di testimone - va esteso anche alla persona fisica che ha statutariamente la rappresentanza legale di quella giuridica, senza che ciò comporti alcuna contrarietà ai principî CEDU, posto che secondo la stessa interpretazione della Corte EDU la violazione si verifica solo allorché una delle due parti in causa sia posta dalla norma processuale in posizione di svantaggio nei confronti dell’altra, mentre l’art. 246 c.p.c. si applica in egual modo a tutte le parti del giudizio.
Con riferimento al giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p., che si svolge dinanzi alla Corte d’appello a cui la S.C. in sede penale ha rimesso il procedimento ai soli effetti civili, Sez. 3, n. 27558/2024, Scoditti, Rv. 672550-01, ha escluso l’utilizzabilità, alla stregua di una testimonianza, delle dichiarazioni rese dalla persona offesa sentita quale testimone nel corso del processo penale, stante il divieto ex art. 246 c.p.c. di assumere come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che ne potrebbe legittimare la partecipazione al giudizio, precisando che le medesime dichiarazioni, potendo costituire fonte di convincimento ai fini della decisione, sono liberamente valutabili dal giudice, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti nell’ambito delle complessive risultanze istruttorie.
Quanto ai limiti di ammissibilità della prova testimoniale, Sez. 3, n. 12579/2024, Vincenti, Rv. 670935-02, ha precisato che il fatto allegato dalla parte onerata e non contestato dalla controparte può essere legittimamente configurato, sia pur soltanto sul piano endo-processuale, come un equivalente probatorio del “principio di prova per iscritto” valutabile ai sensi degli artt. 2724, comma 1, n. 1, e 2726 c.c., sul quale è consentita la prova testimoniale, con conseguente superamento del divieto di presunzioni semplici posto dall’art. 2729, comma 2, c.c. (In applicazione del principio, la S.C. ha affermato la legittimità dell’uso della prova presuntiva del pagamento dell’intero importo del canone annuo di un contratto di locazione, a fronte della non contestazione in ordine alla sussistenza sia di tale contratto sia di altri pagamenti relativi alla stessa annualità).
Sul tema si segnala anche Sez. 2, n. 03602/2024, Trapuzzano, Rv. 670299-01 secondo cui, in tema di simulazione assoluta di un negozio soggetto a forma scritta a pena di nullità, il documento che può costituire principio di prova per iscritto deve provenire dalla controparte e non dalla parte che chiede la prova, né da un terzo, e non è necessario un preciso riferimento al fatto controverso, ma l’esistenza di un nesso logico tra lo scritto ed il fatto stesso, dal quale scaturisca la verosimiglianza del secondo.
In materia di ammissione della prova testimoniale nel rito del lavoro, si segnalano nell’anno due pronunce rilevanti. Sez. L., n. 0000481/2024, Ponterio, Rv. 669700-02, ha affermato che la riformulazione dei capitoli di prova testimoniale mediante l’eliminazione degli aspetti valutativi e suggestivi rientra nei poteri istruttori del giudice previsti dall’art. 421 c.p.c., in funzione dell’esigenza di contemperamento del principio dispositivo con la ricerca della verità, mentre Sez. L., n. 06470/2024, Cavallaro, Rv. 670353-01, ha precisato che la riformulazione dei capitoli di prova testimoniale, attività funzionale ad emendare un’irregolarità che non consente l’ammissione delle istanze istruttorie, è possibile, previa assegnazione del termine perentorio di cinque giorni anteriore all’udienza di discussione ex art. 420, comma 6, c.p.c., la cui inosservanza comporta la decadenza dalla richiesta prova testimoniale.
Quanto ai vizi della prova testimoniale, Sez. 2, n. 17761/2024, Varrone, Rv. 671713-01, ha affermato che la prova testimoniale, raccolta prima della integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario pretermesso, è affetta da una nullità posta a tutela della sola parte pretermessa; solo questa potrà quindi farla valere nei modi indicati dall’art. 157, comma 2, c.p.c., ovvero deducendola nel suo primo atto difensivo, non appena interviene in giudizio.
In tema di valutazione della prova in ipotesi di contrasto tra testimonianze, Sez. 2, n. 15270/2024, Mondini, Rv. 671510-01, ha precisato che il giudice è tenuto a confrontare le deposizioni raccolte al fine di apprezzarne la credibilità in base ad elementi soggettivi e oggettivi, tenendo conto del rapporto di vicinanza alle parti, dell’intrinseca congruenza delle dichiarazioni e della loro convergenza con gli eventuali elementi di prova acquisiti, esponendo poi le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all’altra o ad escludere la credibilità di entrambe.
Infine, quanto all’assunzione della prova testimoniale, Sez. 3, n. 12110/2024, Moscarini, Rv. 670908-01, ha statuito che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 104 disp. att. c.p.c. e 250 c.p.c., nel caso di ingiustificatamente omessa citazione dei testi per l’udienza fissata per il loro esame e di loro mancata comparizione spontanea, la decadenza dalla prova dev’essere eccepita dalla parte interessata e pronunciata dal giudice nella stessa udienza alla quale si riferisce l’inattività, che ne costituisce il presupposto di fatto, salvo che sussista un valido motivo per rinviare all’udienza successiva la proposizione dell’eccezione.
Sul tema sono intervenute nel corso dell’anno 2024 sporadiche decisioni.
In particolare, Sez. 2, n. 19718/2024, Papa, Rv. 671972-01, ha ribadito, in punto di ammissibilità, che l’interrogatorio formale non può essere reso a mezzo di procuratore speciale atteso che il soggetto cui è deferito deve rispondere ad esso personalmente ed oralmente in base all’art. 231 c.p.c.
Quanto all’oggetto della confessione, Sez. 3, n. 0000656/2024, Cricenti, Rv. 669801-01, ha precisato che la confessione non può avere ad oggetto il titolo sotteso a un rapporto di credito, in quanto il dichiarante non può avere consapevolezza della rilevanza giuridica dello stesso. Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso efficacia confessoria alla dichiarazione - resa dal creditore opposto in sede di interrogatorio formale - secondo cui l’assegno bancario posto a fondamento del decreto ingiuntivo era stato emesso dal debitore opponente a garanzia della restituzione di un prestito concesso in favore di altro soggetto, anche in considerazione del fatto che tale circostanza non valeva, di per sé, ad escludere la sussistenza dell’obbligo di restituzione in capo al debitore medesimo.
Sez. 3, n. 24799/2024, Saija, Rv. 672523-01, dopo aver rimarcato che la funzione dell’interrogatorio formale, deferito ad una parte, sia quella di provocarne la confessione in sede giudiziale, ha statuito che le dichiarazioni a sé favorevoli, rese dall’interpellato in sede di interrogatorio formale, sono soggette al libero apprezzamento del giudice, il quale può trarne argomenti di prova nell’ambito della complessiva valutazione delle risultanze istruttorie.
Nello stesso solco, Sez. 3, n. 32846/2024, Rossello, Rv. 672976-01, ha escluso il vizio di motivazione della sentenza nella quale il giudice ometta di prendere in considerazione la mancata risposta all’interrogatorio formale, atteso che l’art. 232 c.p.c. riconnette a tale comportamento della parte soltanto una presunzione semplice che consente di desumere elementi indiziari a favore della avversa tesi processuale (prevedendo che il giudice possa ritenere come ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio “valutato ogni altro elemento di prova”), onde l’esercizio di tale facoltà, rientrando nell’ambito del potere discrezionale del giudice stesso, non è suscettibile di censure in sede di legittimità.
Ai fini dell’attribuzione di valore confessorio ad una dichiarazione, Sez. 3, n. 16669 del 14/06/2024, Rossetti, Rv. 671529-01 ha precisato che per “fatto sfavorevole” alla parte che la compie deve intendersi il fatto contestato che nuoce ad un interesse giuridico vantato dal confitente nei confronti della controparte processuale cui, al contempo, giova, nell’ambito del solo rapporto obbligatorio intercorrente con il destinatario, in quanto l’ordinamento non tollera che taluno possa incidere negativamente sulla sfera giuridica altrui con una propria dichiarazione unilaterale, salvi i casi di soggezione espressamente previsti dalla legge. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la valenza confessoria, nei confronti di una banca, delle dichiarazioni con cui i suoi fideiussori avevano ammesso di essere debitori di una società, a favore della quale avevano concesso ipoteca sui propri beni, diversa dalla debitrice principale della medesima banca, nell’ambito di un giudizio da questa proposto e volto ad accertare la nullità dell’ipoteca per inesistenza del credito garantito).
In tema di “confessione complessa”, intendendosi tale la fattispecie contemplata nella prima parte dell’art. 2734 c.c., in cui all’ammissione di fatti a sé sfavorevoli il confitente accompagna quella di altri fatti o circostanze tendenti a infirmare l’efficacia del fatto confessato ovvero a modificarne od estinguerne gli effetti, Sez. 1, n. 08768/2024, Amatore, Rv. 670672-01, ha affermato che in caso di dichiarazioni aggiunte dal confitente alla confessione, la contestazione della controparte - che impedisce alle dichiarazioni del confitente di fare piena prova nella loro integrità e permette al giudice di apprezzarle liberamente - deve essere manifestata in modo espresso, non potendo risultare, in modo implicito, dalla mera richiesta di accoglimento della domanda di merito, incompatibile con le predette dichiarazioni aggiunte, formulata in sede di precisazione delle conclusioni.
L’art. 213 c.p.c. attribuisce al giudice la facoltà di “richiedere d’ufficio alla pubblica amministrazione le informazioni scritte relative ad atti e documenti dell’amministrazione stessa, che è necessario acquisire al processo”, ossia che costituiscano elemento decisivo ed essenziale ai fini del decidere, la cui produzione in giudizio non sia nella potestà della parte interessata, alla quale, quindi, non può addebitarsi il mancato assolvimento del relativo onere probatorio (così Sez. 3, n. 14374/2023, Gorgoni, Rv. 667889-02).
Sul mezzo di prova, nell’anno in rassegna, Sez. 3, n. 26547/2024, Gorgoni, Rv. 67264602, ha precisato che nell’esercizio della facoltà discrezionale attribuitagli dall’art. 213 c.p.c., il giudice, non potendosi sostituire all’onere probatorio incombente sulla parte, deve attivare i relativi poteri inquisitori soltanto quando, in relazione a fatti specifici già allegati, sia necessario acquisire informazioni relative ad atti o documenti della pubblica amministrazione che la parte sia impossibilitata a fornire e dei quali solo l’amministrazione sia in possesso proprio in relazione all’attività da essa svolta.
In fattispecie relativa a giudizio promosso nei confronti del Ministero della salute per il risarcimento dei danni da emotrasfusioni con sangue infetto, Sez. 3, n. 02840/2024, Porreca, Rv. 670075-01 ha affermato la sindacabilità in cassazione del mancato esercizio da parte del giudice del potere di acquisire informazioni ex art. 213 c.p.c. in relazione all’esatta entità dell’indennizzo percepito dal danneggiato previsto dall’art. 2, comma 3, della l. n. 210 del 1992, da scomputarsi dalle somme liquidabili a titolo risarcitorio per il principio della “compensatio lucri cum damno”, rilevabile d’ufficio dal giudice, con la precisazione che il potere officioso di sollecitazione presso gli uffici competenti, il cui esercizio, di regola non suscettibile di sindacato di legittimità, non può essere immotivatamente omesso quando la percezione dell’indennizzo è stata ammessa, essendo necessario per verificarne lo specifico ammontare, e per inibire un’ingiustificata locupletazione risultata certa, anche se non nella sua misura.
In ordine agli effetti del disconoscimento, il S.C. ha compiuto nell’anno in rassegna alcune precisazioni importanti.
Quanto all’ambito applicativo, Sez. 2, n. 03265/2024, Trapuzzano, Rv. 670286-01, ha statuito che la procedura di disconoscimento e di verificazione di scrittura di cui agli artt. 214 e ss. c.p.c. è dettata per l’ipotesi in cui sia negata la propria scrittura o la propria firma dalla parte contro la quale è prodotto lo scritto, onde è estraneo alla previsione di legge il caso nel quale si contesti l’autenticità di un atto a cura della parte stessa che lo ha prodotto, in ragione della falsità della firma della controparte.
Sez. 3, n. 09329/2024, Rossetti, Rv. 670753-01, ha precisato che il disconoscimento della scrittura privata ex art. 214 c.p.c. priva di efficacia probatoria solo il documento scritto o sottoscritto dalla parte contro cui è prodotto, non anche la scrittura privata proveniente da un terzo che, pertanto, è utilizzabile anche se disconosciuta e può pure essere ritenuta dal giudice inattendibile ancorché non ne sia contestata l’autenticità.
Quanto ai caratteri del disconoscimento, Sez. 1, n. 18491/2024, Caiazzo, Rv. 671670-01, ha avuto modo di precisare che il disconoscimento di una scrittura privata, pur non richiedendo, ai sensi dell’art. 214 c.p.c., una forma vincolata, deve avere i caratteri della specificità e della determinatezza, e non può costituire una mera espressione di stile, risolvendosi la relativa valutazione in un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato. Nella specie, in applicazione del detto principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto tardivo e contraddittorio il disconoscimento di conformità rispetto agli originali di contratti di fideiussione prodotti in copia esplicitato con le memorie ex art. 183 c.p.c., mentre il disconoscimento operato con l’atto di citazione dalla stessa parte riguardava le firme apposte sui medesimi documenti. In motivazione, la Corte ha ribadito il diverso ambito di operatività delle norme di cui all’art. 214 c.p.c. ed all’art. 2719 c.c. - nel primo caso il disconoscimento mira ad escludere la riferibilità della provenienza della scrittura o della sottoscrizione al soggetto che risulta dalla stessa apparentemente autore; nel secondo caso non si discute della genuinità della scrittura ma soltanto della piena corrispondenza della riproduzione fotografica al documento originale-, di guisa che la parte contro la quale sia stata prodotta una scrittura privata può effettuare un duplice disconoscimento, sia della sottoscrizione che, se prodotta in copia, della conformità all’originale: nel qual caso troverà applicazione il ribadito principio secondo cui, in tema di prova documentale, il disconoscimento, ai sensi dell’art. 2719 c.c., della conformità tra una scrittura privata e la copia fotostatica, prodotta in giudizio non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata, previsto dall’art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., in quanto, mentre quest’ultimo, in mancanza di verificazione, preclude l’utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all’art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all’originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (Sez. T, n. 1324/2022, D’Angiolella, Rv. 663748-01).
Sez. 2, n. 19850/2024, Carrato, Rv. 671778-01, ha statuito che l’art. 2719 c.c. - che esige un espresso disconoscimento della conformità con l’originale delle copie fotografiche o fotostatiche - è applicabile tanto all’ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione, ed entrambe le ipotesi sono disciplinate dagli artt. 214 e 215 c.p.c., con la conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all’originale quanto nella scrittura e sottoscrizione del loro autore, se la parte comparsa non la disconosce in modo specifico ed inequivoco alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla sua produzione, precisando che tale effetto si produce anche quando uno o più eredi non dichiarino entro tali termini - in modo rituale, chiaro ed inequivoco - di non conoscerle. Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto idoneo il disconoscimento effettuato dall’erede che si era limitato a dichiarare di “nutrire forti dubbi” sull’autenticità delle contestate scritture private anche se prodotte solo in fotocopia e di non escludere la possibilità che le stesse fossero state composte e firmate dall’apparente sottoscrittrice per uno scopo di pacificazione familiare.
Con riferimento al caso di deposito delle scritture che sia avvenuto telematicamente e abbia interessato dei documenti in origine analogici, Sez. L., n. 26200/2024, Cavallari, Rv. 672585-01, ha statuito che il disconoscimento della conformità all’originale della copia informatica di scrittura analogica depositata telematicamente è disciplinato dall’art. 2719 c.c., e non dalla normativa in tema di processo civile telematico, sicché tale disconoscimento deve essere effettuato, a pena di inefficacia, mediante dichiarazione che evidenzia in modo chiaro e univoco il documento che si intende contestare e gli aspetti differenziali rispetto all’originale, essendo poi rimesso al giudice l’accertamento di detta conformità attraverso le prove offerte in giudizio, comprese le presunzioni, a differenza di quanto si verifica per il disconoscimento della scrittura privata ex art. 215, comma 1, n. 2), c.p.c. che, in mancanza di verificazione, ne impedisce l’utilizzabilità.
Quanto agli effetti del disconoscimento “stragiudiziale” della sottoscrizione apposta ad una scrittura privata non autenticata, Sez. 3, n. 27439/2024, Tatangelo, Rv. 672547-01, ha precisato che esso non è sufficiente a privarla dei suoi effetti, in quanto al di fuori del processo civile le disposizioni di cui agli artt. 214 e ss. c.p.c. non sono applicabili e conta esclusivamente il dato oggettivo dell’autenticità o apocrifia della firma. Nella specie, la S.C. ha affermato che la dichiarazione, proveniente dal contraente e diretta alla compagnia assicurativa, di non aver sottoscritto la rinuncia al potere di mutare il beneficiario della polizza sulla vita, irrevocabile dopo l’accettazione del beneficiario, non è idonea a privare di effetti la scrittura, occorrendo un accertamento oggettivo.
In tema di effetti del disconoscimento giudiziale della scrittura privata, Sez. 2, n. 03602/2024, Trapuzzano, Rv. 670299-02, ha precisato che la mancata proposizione dell’istanza di verificazione equivale, secondo la presunzione legale, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova, con la conseguenza che il giudice non deve tenerne conto - essendogli precluso l’accertamento dell’autenticità in base ad elementi estrinseci alla scrittura medesima o ad argomenti logici - e che la parte che ha disconosciuto la scrittura non può trarre dalla mancata proposizione dell’istanza di verificazione elementi di prova a sé favorevoli (si tratta di applicazione del principio affermato da Sez. U., n. 3086/2022, Marulli, Rv. 663786-01).
Quanto al subprocedimento incidentale di verificazione della scrittura privata disconosciuta, Sez. 2, n. 19024/2024, Trapuzzano, Rv. 671723-01, avuto modo di osservare che, ove il disconoscimento della scrittura sia avvenuto, a cura della parte rimasta contumace nel giudizio di primo grado, con l’atto introduttivo dell’appello, è tempestiva l’istanza di verificazione proposta dalla parte appellata nella comparsa di costituzione nel giudizio di gravame depositata entro la prima udienza, non essendo richiesto che tale istanza sia avanzata nel termine previsto per l’interposizione dell’appello incidentale avendo natura e finalità di carattere istruttorio, essendo infatti preordinata alla utilizzazione della prova documentale e non alla confutazione delle ragioni espresse dalla sentenza di primo grado.
Sez. 3, n. 32670/2024, Tatangelo, Rv. 673167-02, ha affermato che se la copia fotostatica prodotta in giudizio (la cui conformità all’originale da cui è tratta non risulti contestata, ovvero sia comunque accertata) di una scrittura privata redatta in più originali e poi registrata, non costituisce la riproduzione fotografica dell’originale depositato presso l’Agenzia delle Entrate ai fini della registrazione, bensì di un altro dei plurimi originali, non si determina né l’inammissibilità dell’istanza di verificazione della sottoscrizione disconosciuta ai sensi degli artt. 214 e 215 c.p.c., né la nullità dell’accertamento operato dal consulente tecnico sul documento depositato presso l’Agenzia, perché ciascuno degli originali deve ritenersi del tutto equivalente agli altri (quanto meno in mancanza di specifiche eccezioni sulla loro difformità) sotto il profilo dell’efficacia negoziale.
Sempre in tema di verificazione di scrittura privata disconosciuta, Sez. 3, n. 31813/2024, Guizzi, Rv. 673196-01, ha precisato che l’onere di produzione delle scritture private di comparazione che incombe sul richiedente non è assoluto, ma subordinato alla circostanza che le predette scritture esistano e siano in suo possesso, con la conseguenza che, ove manchino, la comparazione può essere affidata a scritture provenienti da altre parti del processo, purché ne sia certa l’autenticità e la riferibilità al disconoscente.
Con riguardo al rapporto tra verificazione e querela di falso, Sez. 3, n. 00635/2024, Cricenti, Rv. 669791-01, ha statuito che in caso di mancato disconoscimento della sottoscrizione apposta ad una scrittura privata, per contestare la veridicità materiale di una clausola in quanto non concordata, ma materialmente apposta e, dunque, falsamente inserita nel contratto, è necessaria la proposizione di querela di falso volta a privare l’atto della prova della sua provenienza, dovendosi dimostrare che la clausola non proveniva da entrambe le parti, ma costituiva un’abusiva aggiunta.
Nell’anno in rassegna, sono intervenute interessanti pronunce in punto di individuazione degli scritti (o parti di essi) aventi “fede privilegiata” rispetto ai quali, cioè, sia necessaria la proposizione della querela di falso, in via principale o incidentale.
Sez. 3, n. 10376/2024, Guizzi, Rv. 670781-01, ha precisato che il rapporto di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell’indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un’attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria. (In applicazione del principio la Corte ha rigettato il motivo di ricorso con cui si censurava la sentenza impugnata per avere disatteso il valore di “piena prova” delle misurazioni effettuate dalla polizia stradale, intervenuta nell’immediatezza sul luogo di un sinistro, e riportate nel verbale).
Nello stesso solco, Sez. 2, n. 30129/2024, Caponi, Rv. 673142-01, ha affermato che nel giudizio di opposizione a sanzioni amministrative il verbale di accertamento e contestazione di violazione del Codice della Strada fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale verbalizzante, purché privi di margini di apprezzamento. (Nella specie, in materia di rilevazione di velocità tramite autovelox, la S.C. ha escluso che fosse assistita da fede privilegiata l’indicazione, contenuta nel verbale, circa la buona visibilità dell’apparecchiatura, affermando la non necessità della querela di falso).
Sez. 3, n. 03426/2024, Graziosi, Rv. 670089-01, ha invece stabilito che il certificato di collaudo rilasciato dalla Motorizzazione Civile fa piena prova, fino a querela di falso, su quanto direttamente verificato sul veicolo dal suo funzionario, essendo quest’ultimo dotato di una speciale potestà certificativa in quanto agisce quale pubblico ufficiale.
Sull’efficacia probatoria dei verbali redatti dall’ispettorato del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali in tema di comunicazioni dell’instaurazione di rapporti di lavoro e di omesso versamento di contributi, Sez. L., n. 23252/2024, Boghetich, Rv. 672193-01, ha precisato che essi fanno fede fino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest’ultimo attesta essere avvenuti in sua presenza, o essere stati da lui compiuti, con la conseguenza che incombe sulla controparte l’onere di fornire la prova contraria; invece per le altre circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell’inchiesta per averle apprese de relato o in seguito ad ispezione di documenti, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l’importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento addossando alla controparte l’onere di fornire la prova dell’insussistenza dei fatti contestatigli.
In tema di licenziamento per giusta causa del lavoratore, intimato per aver egli prodotto certificati medici falsi, Sez. L., n. 33734/2024, Riverso, Rv. 673309-01, ha affermato che non è necessario ai fini dell’accertamento della falsità che il datore di lavoro proponga querela di falso, poiché la procedura di verificazione è prescritta solo per le scritture provenienti dai soggetti del processo e in ipotesi di negazione della propria firma da parte di colui contro il quale esse sono state prodotte. (Nella specie la S.C. ha confermato l’impugnata sentenza che aveva ritenuto provata la falsità dei certificati attraverso la testimonianza del medico cui era stata attribuita la loro compilazione e sottoscrizione).
Sul valore probatorio delle attestazioni contenute in una cartella clinica, redatta da un’azienda ospedaliera pubblica o da un ente convenzionato con il SSN, Sez. 3, n. 16737/2024, Rubino, Rv. 671443-01, ha invece puntualizzato che esse rivestono natura di certificazione amministrativa - a cui è applicabile lo speciale regime degli artt. 2699 e ss. c.c. - per quanto attiene alle indicazioni ivi contenute delle attività svolte nel corso di una terapia o di un intervento (a differenza delle valutazioni, delle diagnosi o, comunque, delle manifestazioni di scienza o di opinione annotate, prive di fede privilegiata), mentre le attività non risultanti dalla cartella possono essere provate con ogni mezzo. (Nella specie la S.C. ha cassato la decisione della Corte d’appello di non valutare le risultanze istruttorie mediante le quali i danneggiati avevano provato l’intervenuto svolgimento di un tracciato ecotomografico ulteriore, rispetto a quelli indicati nella cartella clinica, erroneamente assumendo che l’attendibilità e la completezza di quest’ultima possono essere poste in discussione solo a mezzo della querela di falso).
Sul riempimento della scrittura “in bianco”, Sez. 2, n. 11422/2024, Picaro, Rv. 671031-01, ha compiuto alcune precisazioni stabilendo che nel caso di sottoscrizione di documento in bianco, il riempimento absque pactis consiste in una falsità materiale realizzata trasformando il documento in qualcosa di diverso da quel che era in precedenza, mentre il riempimento contra pacta (o abuso di biancosegno) consiste in un inadempimento derivante dalla violazione del mandatum ad scribendum, il quale può avere un contenuto sia positivo che negativo; ne deriva che anche la violazione di un accordo sul riempimento avente contenuto negativo (qual è quello che prevede, a carico di chi riceve il documento, l’obbligo di non completarlo) integra un abuso di biancosegno, la cui dimostrazione non onera la parte che lo deduca alla proposizione di querela di falso.
Con riguardo alla notifica di atto di citazione carente di “vocatio”, di data di udienza, di parte dell’atto e delle conclusioni, Sez. 1, n. 27761/2024, D’Orazio, Rv. 672833-01, ha affermato che la validità e regolarità della citazione va verificata con riguardo alla copia consegnata al destinatario, sicché, quando in detta copia manchino gli elementi necessari per una regolare “vocatio in ius”, la citazione è nulla e la parte interessata può far valere detta invalidità producendo l’atto a lei destinato, senza che occorra la proposizione della querela di falso della relata di notifica apposta dall’ufficiale giudiziario sull’originale. (Nella specie, la S.C. ha affermato, in primo luogo, che è superflua la proposizione della querela di falso al fine di far valere la nullità dell’atto di citazione ed altresì, in secondo luogo, che nella tardiva costituzione in giudizio della parte convenuta - che sollevi eccezioni in senso stretto - è implicita la richiesta di rimessione in termini).
Con riguardo alla procura alle liti rilasciata su foglio separato materialmente congiunto all’atto cui si riferisce, Sez. 3, n. 18381/2024, Scoditti, Rv. 671894-01, ha stabilito che la certificazione del difensore circa l’autografia della sottoscrizione del conferente deve ritenersi sussistente sia quando la firma del difensore si trovi subito dopo detta sottoscrizione, con o senza apposite diciture (come “per autentica” o “vera”), sia quando essa sia apposta in chiusura dell’atto al quale è congiunto il foglio separato contenente la procura, con la conseguenza che, in entrambi i casi, l’autografia attestata dal difensore, esplicitamente od implicitamente, può essere contestata soltanto con la proposizione di querela di falso, in quanto concerne un’attestazione resa dal difensore nell’espletamento della funzione sostanzialmente pubblicistica demandatagli dall’art. 83, comma 3, c.p.c.
Con riferimento ai provvedimenti giurisdizionali, Sez. 2, n. 07626/2024, Grasso Giu., Rv. 670572-01, ha ritenuto contestabile sono con la querela di falso la corrispondenza tra le persone del presidente e del relatore o del giudice monocratico con i firmatari, per esteso o mediante sigla, oppure telematicamente, essendo attestata con l’atto pubblico, costituito dalla pubblicazione del cancelliere.
Sulla proponibilità nel giudizio di querela di falso in via principale di altre domande, anche risarcitorie, dipendenti dall’accertamento, è intervenuta Sez. 3, n. 00868/2024, Graziosi, Rv. 670698-01 che, pronunciando in difformità rispetto a Sez. 1, n. 13190/2006, Panebianco, Rv. 591908-01, ha affermato che nel giudizio in cui è proposta, in via principale, querela di falso, è ammissibile, ai sensi dell’art. 104 c.p.c., la proposizione da parte dell’attore di ulteriori domande nei confronti dello stesso convenuto. Tale revirement fonda sulla presenza nel sistema processuale dell’art.104 c.p.c., onde la querela di falso “solitaria” costituisce una disapplicazione di quest’ultimo articolo. Osserva la Corte, in motivazione, che è ovvio che, se non è incidentale, la querela di falso dà luogo ad un giudizio formalmente “pieno” e indipendente, ma ciò peraltro non significa che nel suo ambito non possano entrare anche altre domande, essendone prevista nel rito processuale una potenziale pluralità e la loro presenza non ledendo l’accertamento della sussistenza o meno del falso. Vi è certo anche un interesse pubblico nell’evitare il frazionamento (che qui significa collocamento delle domande conseguenti in un altro giudizio, ponendo in essere, in realtà, un “allontanamento” cronologico) che non vale meno di quello attuato con la pronuncia erga omnes di accertamento della falsità, quest’ultimo comunque non essendo affatto leso per la compresenza di altre domande, ben potendosi, in caso di difficoltà per gli ulteriori accertamenti che esse richiedono, pronunciare solo sulla querela rimettendo in istruttoria per completare la cognizione dell’ulteriore causa oppure, al limite, disporne (subito o dopo: “nel corso della istruzione o nella decisione”) la separazione in forza del combinato disposto degli artt. 104, comma 2, e 103, comma 2, c.p.c.
Sugli effetti del giudicato in rito su querela di falso, Sez. L., n. 19039/2024, Ponterio, Rv. 671556-01 ha enunciato il seguente principio di diritto: “Il giudicato formatosi sulla pronuncia di inammissibilità di una querela di falso, non avendo natura di giudicato sostanziale, non genera la preclusione da “bis in idem” e, quindi, non comporta il divieto di riproposizione della domanda in un altro giudizio; inoltre, ne consegue che non può porsi una questione di estensione del giudicato, atteso che, non sussistendo un giudicato sul dedotto, a fortiori esso non può essersi formato sul deducibile. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d’appello che, nel confermare la decisione di primo grado, aveva dichiarato l’inammissibilità, per preclusione da “bis in idem”, della querela di falso proposta avverso foglio firmato in bianco oggetto di altro giudizio - nella specie, foglio contenente dichiarazione incondizionata di dimissioni - conclusosi con sentenza nella quale il Tribunale si era limitato a pronunciare l’inammissibilità della querela, sul rilievo che era stata dedotta una tipica ipotesi di violazione del mandato “ad scribendum” e, dunque, di riempimento in difformità rispetto alla pattuizione intercorsa tra le parti). La pronuncia ha evidenziato, in motivazione, che «mentre le decisioni su questioni di merito, anche di carattere preliminare, spiegano i loro effetti anche al di fuori del processo e sono vincolanti in tutti i giudizi futuri, le decisioni su questioni processuali, sono suscettibili di formazione del giudicato soltanto nell’ambito dello stesso processo (cosiddetto giudicato formale), e non impediscono la proposizione delle medesime questioni in un successivo e diverso giudizio.
Sui rapporti tra querela di falso in via incidentale e impugnazioni, Sez. 3, n. 33630/2024, Rossi, Rv. 673331-02, ha statuito l’inammissibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost. avverso l’ordinanza che non autorizza la proposizione di querela di falso proposta in via incidentale, trattandosi di provvedimento di natura istruttoria privo dei caratteri della decisorietà e definitività, in quanto sempre modificabile e revocabile dal giudice che l’ha pronunciato e nuovamente discutibile nella fase decisoria del giudizio.
La stessa pronuncia ha affermato in tema di intervento del P.M. nel giudizio di falso che, in caso di ricorso per cassazione proposto da una parte e non notificato al P.M. presso il giudice “a quo”, nel procedimento in camera di consiglio ex art. 380-bis c.p.c.(nella formulazione successiva al d.l. n. 168 del 2016 e anteriore al d.lgs. n. 149 del 2022) relativo ad una controversia (nella specie, appunto querela di falso) in cui il P.M. non è titolare del potere di impugnazione, ma chiamato ad intervenire ai sensi dell’art. 70, comma 1, n. 5, c.p.c. (come modificato dal d.l. n. 69 del 2013), è necessario comunicare il decreto di fissazione dell’adunanza e la proposta del relatore al Procuratore generale presso la S.C. (Rv. 673331-01).
Il giuramento decisorio, sia deferito che riferito, la cui regolamentazione procedurale è disciplinata dagli artt. 233 e segg. c.p.c., costituisce una modalità di disposizione del diritto controverso, attraverso l’irretrattabile affermazione o negazione della “quaestio facti” che ne è alla base (artt. 2736 e segg. cod. civ.). La speciale solennità dello strumento, che assegna efficacia decisiva alla dichiarazione giurata resa davanti al giudice, procura la regolamentazione del diritto, non ammettendo prova contraria.
Condizione d’ammissibilità è che la parte alla quale il giuramento viene deferito o riferito abbia la capacità di disporre del diritto secondo il combinato disposto degli artt. 2737 e 2731 c.c.
Sez. 2, n. 01520/2024, Grasso Giu., Rv. 669975-01, ha escluso che di tale capacità goda il soggetto che ricopre una pubblica funzione o un pubblico incarico, in relazione a diritti della pubblica amministrazione da lui organicamente rappresentata, poiché egli non ne ha la libera e autonoma disponibilità.
In ipotesi di mancata ammissione da parte del giudice del deferimento del giuramento decisorio, Sez. 2, n. 12835/2024, Amato, Rv. 671503-01, ha affermato che la parte che con il ricorso per cassazione sostenga che il giudice del merito ha errato nel non ammettere la prova ha l’onere di trascrivere, nel ricorso, il contenuto della formula del giuramento, onde consentire la valutazione delle questioni da risolvere e della decisività dello stesso; infatti, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, tale controllo deve poter essere compiuto dalla S.C. sulla base delle deduzioni contenute in tale atto, alle cui lacune non è dato sopperire con indagini integrative.
In tema di prova presuntiva ex art. 2729 c.c., Sez. L., n. 23154/2024, Rolfi, Rv. 672146-01, ha affermato che il requisito della “gravità” è riferito al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto; ne consegue l’ammissibilità della denuncia, in sede di legittimità, della violazione o falsa applicazione del citato art. 2729 c.c. se la presunzione è fondata su un fatto storico privo di gravità ai fini dell’inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota. (Nella specie, la S.C. ha ravvisato una violazione dell’art. 2729 c.c. da parte dell’impugnata sentenza che aveva operato una consistente riduzione nella liquidazione del controvalore, a titolo di arretrati, delle cosiddette “concessioni di viaggio” spettanti ad un ex dipendente delle FF.SS., sulla base della presunzione che egli non avrebbe potuto avvalersene durante tutto l’anno ma solo nel periodo di ferie annuali, in quanto impegnato nella prestazione lavorativa).
Sez. 3, n. 14788/2024, Guizzi, Rv. 671189-02, ha affermato che nel sistema processuale non esiste il divieto delle presunzioni di secondo grado (che limiterebbe l’impiego delle presunzioni semplici ai casi nei quali il fatto noto è dimostrato con prove diverse dalle presunzioni o è percepito direttamente dal giudice ed escludendo le presunzioni di secondo grado), in quanto lo stesso non è riconducibile né agli artt. 2729 e 2697 c.c. né a qualsiasi altra norma, ben potendo il fatto noto, accertato in via presuntiva, costituire la premessa di un’ulteriore presunzione idonea - in quanto a sua volta adeguata - a fondare l’accertamento del fatto ignoto; ne consegue che, qualora si giunga a stabilire, anche a mezzo di presunzioni semplici, che un fatto secondario è vero, ciò può costituire la premessa di un’ulteriore inferenza presuntiva, volta a confermare l’ipotesi che riguarda un fatto principale o la verità di un altro fatto secondario.
Sez. 2, n. 00315/2024, Pirari, Rv. 669963-01, ha precisato che solo per i contratti per i quali sia richiesta, per legge o per volontà delle parti, la forma scritta ad probationem ovvero ad substantiam, colui che intenda avvalersi del documento in giudizio ha, ove la sottoscrizione non sia stata autenticata al momento dell’apposizione né riconosciuta, ancorché tacitamente, dalla controparte, l’onere di avviare, pur senza formule sacramentali, il procedimento di verificazione, salvo che ne abbia previamente dedotto e dimostrato la perdita incolpevole dell’originale. Sicché ove le parti concludano un contratto a forma libera, incombe su chi ne invoca l’esistenza, validità ed efficacia, l’onere di dimostrare l’avvenuto perfezionamento del negozio, anche mediante presunzioni semplici, purché aventi i caratteri della gravità e precisione, nonché, qualora siano più d’una, della concordanza ex art. 2729 cod. civ., la cui valenza probatoria deve essere valutata e adeguatamente motivata dal giudice del merito.(Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva accertato la conclusione di un contratto di noleggio di materiali facendo ricorso ad elementi presuntivi, quali la mancata contestazione della fattura, l’intervenuto pagamento di un acconto e l’avvenuta messa a disposizione dei materiali, senza attribuire portata dirimente ad un fax posto a fondamento della pretesa creditoria la cui sottoscrizione era stata tempestivamente disconosciuta).
Un ulteriore limite alla regola della distribuzione dell’onere della prova si verifica nel caso dei cosiddetti fatti notori, ossia quei “fatti che rientrano nella comune esperienza” rispetto ai quali l’art.115 comma 2 c.p.c. stabilisce che possono essere posti a fondamento della decisione senza bisogno della prova. Secondo Sez. 3, n. 04182/2024, Porreca, Rv. 670109-01, il ricorso alle nozioni di comune esperienza attiene all’esercizio di un potere discrezionale riservato al giudice di merito, il cui giudizio circa la sussistenza di un fatto notorio può essere censurato in sede di legittimità solo se sia stata posta a base della decisione una inesatta nozione del notorio (da intendere come fatto conosciuto da un uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo) e non anche per inesistenza o insufficienza di motivazione, non essendo il giudice tenuto ad indicare gli elementi sui quali la determinazione si fonda; peraltro, allorché si assuma che il fatto considerato come notorio dal giudice non risponde al vero, l’inveridicità può formare esclusivamente oggetto di revocazione, ove ne ricorrano gli estremi, non già di ricorso per cassazione. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso con il quale si lamentava l’insussistenza di un uso negoziale relativo alla cadenza mensile dei pagamenti per servizi di telefonia fissa, uso accertato, invece, dalla sentenza impugnata per fatto notorio unitamente alla ricorrenza, alla luce della sentenza della CGUE 8 giugno 2023 in causa C-468/2020, di una condotta contrattuale scorretta, consistita nell’utilizzo di clausole volte a stabilire una diversa e inferiore cadenza periodica dei pagamenti da parte dell’utenza).
L’istituto del rendiconto opera esclusivamente in relazione a determinati, specifici rapporti giuridici, caratterizzati in genere da un’amministrazione di beni altrui, cosicché, fuori di questi casi, la procedura di cui agli artt. 263 e seguenti c.p.c. è meramente facoltativa e l’ammissione del rendiconto rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito, il quale può preferire il ricorso ad altri mezzi di prova. Così Sez. 2, n. 27591/2024, Mondini, Rv. 673517-01, la quale ha precisato che tale principio vale anche nella divisione ereditaria, perché l’art. 723 c.c. prescrive solo che i condividenti, nel corso delle operazioni divisionali, si rendano i conti, senza stabilire le modalità con cui ciò debba avvenire.
In punto di giurisdizione, Sez. U., n. 16031/2024, Scoditti, Rv. 671521-01, ha affermato che rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la richiesta di rendimento del conto proposta dall’ente territoriale nei confronti della società mandataria per la riscossione di crediti derivanti da sanzioni amministrative previste dal Codice della strada, in quanto il petitum sostanziale della domanda trova il suo fondamento nelle obbligazioni discendenti dal rapporto privatistico di mandato, rilevando l’emissione di ingiunzione fiscale rivolta all’incasso dei crediti quale mero presupposto esterno del rapporto dedotto in giudizio.
null
In tema di requisiti dell’atto di citazione inerenti all’editio actionis, Sez. L n. 01838/2024, Bellè, Rv. 670030-01, ha affermato che il creditore che agisce per ottenere il pagamento di un importo a titolo di adempimento contrattuale, per non incorrere in una dichiarazione di nullità della domanda giudiziale, è tenuto a indicare le circostanze da cui deriva l’inadempimento del debitore, non essendo sufficiente, stante la natura eterodeterminata della situazione soggettiva, la sola indicazione del diritto di credito, senza specificazione dei profili di fatto e di diritto da cui scaturisce il titolo alla prestazione di pagamento o di maggiore pagamento rispetto a quanto già percepito.
In tema di responsabilità civile, Sez. 2, n. 23233/2024, Amato, Rv. 672179-01, ha statuito che la domanda con la quale un soggetto chieda il risarcimento dei danni a lui cagionati da un dato comportamento del convenuto, senza ulteriori specificazioni, si riferisce a tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta, purché, avendo ad oggetto la richiesta di risarcimento la violazione di un diritto eterodeterminato, l’attore indichi espressamente i fatti costitutivi che assume essere stati lesivi del proprio diritto; ed ha, pertanto, escluso la violazione dell’art. 163, n. 3), c.p.c., per essere stata riconosciuta alla parte attrice la possibilità di specificare le voci di danno solo nella comparsa conclusionale; in argomento si veda anche Sez. 3, n. 02340/2024, Guizzi, Rv. 670018-01, secondo cui, in tema di risarcimento dei danni da responsabilità civile, l’unitarietà del diritto al risarcimento ed il suo riflesso processuale sull’ordinaria infrazionabilità del giudizio di liquidazione comportano che la domanda di risarcimento, salvo che si possa ragionevolmente ricavare una diversa volontà attorea, deve riferirsi a tutte le possibili voci di danno originate dalla condotta del soggetto danneggiante, cosicché non possono essere qualificate domande nuove le specificazioni delle singole componenti del danno subìto formulate, nel corso del giudizio d’appello, dai congiunti della vittima, una volta che la domanda originaria sia comprensiva di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, iure proprio e iure successionis).
In ogni caso è stato ribadito che la mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda è causa di nullità dell’atto introduttivo che, ove non rilevata dal giudice di primo grado, è soggetta alla regola generale della conversione in motivi di impugnazione ex art. 161, comma 1, c.p.c., con onere del convenuto di impugnare la decisione anche con riguardo alla pronuncia, implicita, sulla validità dell’atto (Sez. L., n. 23059/2024, Buconi, Rv. 672145-01, che, con riferimento al rito del lavoro, ha affermato che l’impugnata sentenza, nel dichiarare l’inammissibilità dell’appello per carente allegazione dei fatti nel ricorso di primo e di secondo grado, aveva nella sostanza ravvisato una nullità del ricorso introduttivo del giudizio, non rilevata dal primo giudice e non fatta valere come motivo di impugnazione, ragione per la quale essa avrebbe dovuto invece decidere l’appello nel merito).
Quanto ai requisiti della citazione quale atto di vocatio in ius, Sez. 3, n. 23351/2024, Rossi, Rv. 672065-01, ha statuito che l’omessa, incompleta o inesatta indicazione, nell’atto di citazione e nella relata di notificazione, del nominativo di una delle parti in causa, è motivo di nullità soltanto ove abbia determinato un’irregolare costituzione del contraddittorio o abbia ingenerato incertezza circa i soggetti ai quali l’atto era stato notificato, e non anche se dal contesto dell’atto notificato risulti con sufficiente chiarezza l’identificazione di tutte le parti e la consegna dell’atto alle giuste parti; in tal caso, infatti, la notificazione è idonea a raggiungere, nei confronti di tutte le parti, i fini ai quali tende e l’apparente vizio va considerato come un mero errore materiale che può essere agevolmente percepito dall’effettivo destinatario, e che non ne determina, pertanto, la mancata costituzione in giudizio da ritenersi, invece, effetto di una scelta cosciente e volontaria. (Nella specie, la S.C. - in relazione ad un processo esecutivo caratterizzato, ex latere creditoris, da una parte plurisoggettiva costituita da 23 creditori procedenti assistiti dal medesimo avvocato - ha escluso la nullità del ricorso in opposizione, con cui la parte opposta era stata evocata come “Amici Marco più ventidue”, senza un’analitica specificazione dei nominativi di tutti i procedenti, nonché della sua notificazione, eseguita al difensore della parte così identificata).
D’altra parte, la citazione notificata ad una società di persone estinta per intervenuta cancellazione volontaria dal registro delle imprese è nulla per inesistenza della parte convenuta, ma tale vizio, rilevabile di ufficio, è sanato dalla costituzione in giudizio del successore dell’ente, nella specie il socio accomandatario, indipendentemente dalla volontà e dall’atteggiamento processuale di questo. Infatti, la vocatio in ius di un soggetto non più esistente, ma nei cui rapporti sia succeduto un altro soggetto, consente comunque di individuare il rapporto sostanziale dedotto in giudizio - realizzando un vizio meno grave rispetto a quello da cui è affetta la vocatio mancante dell’indicazione della parte processuale convenuta - che è sanabile mediante la costituzione in giudizio di chi, malgrado il vizio, si sia riconosciuto come convenuto (Sez. 2, n. 31130/2024, Trapuzzano, Rv. 673045-01).
Nell’anno in rassegna si è altresì ribadito che l’assegnazione di un termine a comparire inferiore a quello di legge, determina una nullità sanabile ex tunc in caso di costituzione del convenuto (Sez. 3, n. 29330/2024, Cirillo F.M., Rv. 672573-01), la quale, se non rilevata d’ufficio dal giudice e non sanata, in ipotesi di contumacia del convenuto determina la nullità della sentenza (Sez. 3, n. 29017/2024, Gianniti, Rv. 672566-01, pronunciatasi in tema di giudizio d’appello).
Infine ha trovato conferma il principio secondo cui la validità e regolarità della citazione va verificata con riguardo alla copia consegnata al destinatario, sicché, quando in detta copia manchino gli elementi necessari per una regolare vocatio in ius, la citazione è nulla e la parte interessata può far valere detta invalidità producendo l’atto a lei destinato, senza che occorra la proposizione della querela di falso della relata di notifica apposta dall’ufficiale giudiziario sull’originale (Sez. 1, n. 27761/2024, D’Orazio, Rv. 672833-01, che, nella specie, ha affermato che è superflua la proposizione della querela al fine di far valere la nullità dell’atto di citazione carente di vocatio, di data di udienza, di parte dell’atto e delle conclusioni ed altresì, che nella tardiva costituzione in giudizio della parte convenuta - che sollevi eccezioni in senso stretto - è implicita la richiesta di rimessione in termini).
In tema di eccezioni in senso stretto, da proporsi a pena di decadenza nella comparsa di risposta tempestivamente depositata, e di differenza con le mere difese, nell’anno in rassegna si è chiarito che l’eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria, per decorso del termine semestrale di decadenza previsto dall’art. 1957 c.c., ha natura di eccezione propria, e deve pertanto essere tempestivamente sollevata nel giudizio di primo grado, incidendo sul merito della titolarità dell’obbligazione dal lato passivo e non sulla legittimazione passiva (Sez. 3, n. 08023/2024, Saija, Rv. 670619-01; nel senso della non rilevabilità d’ufficio già Sez. 3, n. 01613/1963, Salerni, Rv. 262429-01).
Diversamente, la contestazione della titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso integra una mera difesa e, pertanto, non è soggetta alle decadenze processuali, occorrendo, tuttavia, la rituale acquisizione probatoria dei fatti su cui si fonda, perché un conto sono le preclusioni processuali, che rispondono ad un criterio d’ordine regolativo del processo, altro è l’introduzione di fonti di prova da cui i fatti a supporto della mera difesa possono emergere (Sez. 3, n. 16814/2024, Gorgoni, Rv. 671561-01).
Mera difesa è stata ritenuta anche, in tema di azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., la deduzione che l’attribuzione patrimoniale asseritamente priva di causa sia conseguenza dell’adempimento di un’obbligazione naturale, che non è, pertanto, assoggettata alle preclusioni dettate per la proposizione delle eccezioni (Sez. 3, n. 23471/2024, Rossi, Rv. 672214-01).
La rinuncia alla prescrizione è stata ritenuta integrare un’eccezione in senso lato, rilevabile d’ufficio (anche in appello, sempre che la stessa non sia stata respinta in primo grado con pronuncia espressa o implicita, essendo in tal caso necessario proporre appello, eventualmente in via incidentale, onde evitare la formazione del giudicato interno che ne preclude ogni riesame, anche officioso), purché i fatti su cui essa si fonda, benché non allegati dalle parti, siano stati ritualmente acquisiti al processo (Sez. 2, n. 24677/2024, Graziano, Rv. 672290-01).
Parimenti è stata ricondotta alle eccezioni in senso lato la controeccezione con cui il creditore - a fronte dell’eccezione di prescrizione sollevata dal debitore - invoca l’applicabilità d’un termine maggiore rispetto a quello indicato dal convenuto, con conseguente rilevabilità d’ufficio, pure dopo il maturare delle preclusioni assertive o in appello, sempreché sia fondata su fatti già ritualmente introdotti nel giudizio (Sez. 3, n. 32456/2024, Rossetti, Rv. 672977-01).
In tema di compensazione, Sez. 1, n. 19395/2024, Dal Moro, Rv. 671682-01, ha statuito chela relativa eccezione, fondata su un fatto costitutivo verificatosi successivamente alla scadenza delle preclusioni assertive, è ammissibile, e può essere valutata dal giudice, solo ove venga dedotta previa motivata applicazione dell’istituto generale della rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c., posto a tutela dei principî costituzionali sulle garanzie difensive e sul giusto processo.
D’altra parte, si è ribadito che, quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico - ancorché complesso - rapporto, non vi è luogo ad una ipotesi di compensazione “propria”, bensì ad un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, cui il giudice può procedere senza che siano necessarie l’eccezione di parte o la domanda riconvenzionale (Sez. 3, n. 26365/2024, Gorgoni, Rv. 672664-01, che, in applicazione di tale principio, ha cassato la sentenza impugnata che, con riferimento ad un contratto di leasing, risolto per inadempimento, nel condannare il concedente alla restituzione, in favore dell’utilizzatore, delle rate riscosse e quest’ultimo, a versare al primo l’equo compenso per l’uso della cosa, ex art. 1526 c.c., non aveva considerato che le dette pretese costituivano mere poste contabili, derivanti da un unico rapporto).
Quanto all’ammissibilità della domanda riconvenzionale del convenuto, la stessa è subordinata, ai sensi dell’art. 36 c.p.c., alla comunanza del titolo già dedotto in giudizio dall’attore o di quello che appartiene alla causa come mezzo di eccezione, purché non ecceda la competenza per materia o per valore del giudice adito; tuttavia, se la domanda riconvenzionale non comporta lo spostamento di competenza, è sufficiente un qualsiasi rapporto o situazione giuridica in cui sia ravvisabile un collegamento oggettivo con la domanda principale, tale da rendere consigliabile e opportuna la celebrazione del simultaneus processus, secondo la valutazione discrezionale del giudice di merito, cui è richiesto di motivare al riguardo (Sez. 1, n. 05484/2024, Nazzicone, Rv. 670557-01).
In tema di domande riconvenzionali nell’anno in rassegna si segnala l’intervento delle Sezioni Unite (Sez. U., n. 03452/2024, Nazzicone, Rv. 670006-01), che hanno affermato che la mediazione obbligatoria ex art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità finalizzata al raggiungimento di una soluzione conciliativa che scongiuri l’introduzione della causa, è applicabile al solo atto introduttivo del giudizio e non anche alle domande riconvenzionali, fermo restando che al mediatore compete di valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti ed al giudice di esperire il tentativo di mediazione, ove possibile, per l’intero corso del processo.
La questione era stata sollevata in via pregiudiziale, ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c., dal Tribunale di Roma, con riguardo ad una fattispecie in cui, a fronte di una domanda di accertamento dell’intervenuta risoluzione per inadempimento di un contratto di locazione, il conduttore resistente, costituendosi, aveva proposto, a sua volta, domanda riconvenzionale volta alla restituzione del deposito cauzionale versato, in ordine alla quale non era stato esperito il procedimento di mediazione ex art. 5 della d.lgs. n. 28 del 2010.
La risoluzione della questione pregiudiziale muove dall’individuazione della ratio della condizione di procedibilità in discorso, ravvisata nell’obiettivo di scongiurare l’introduzione della causa, in funzione deflattiva del contenzioso. Da essa, le Sezioni Unite fanno conseguire logicamente la soluzione della superfluità dell’esperimento di un nuovo tentativo di mediazione, in primis, con riguardo alle domande riconvenzionali collegate all’oggetto della causa (quelle cui fa riferimento l’art. 36 c.p.c.). Una volta, infatti, che la mediazione non abbia sortito il proprio scopo rispetto alla domanda principale (e il processo sia, dunque, pendente), «imporre un successivo, o più successivi ad ogni ulteriore domanda proposta nel giudizio, tentativi obbligatori di conciliazione, nel contempo differendo la trattazione della causa per mesi ad ogni nuova domanda proposta in giudizio, è un effetto eccessivo non voluto dalla norma rispetto allo scopo deflattivo perseguito».
Per quanto riguarda le riconvenzionali “eccentriche” (quelle, cioè, che, non presentando profili di connessione con la causa petendi sottesa alla domanda principale, determinano un allargamento del thema decidendum), la medesima conclusione viene raggiunta, con articolata motivazione, sulla base dei principî di certezza del diritto e di ragionevole durata del processo.
In ordine alla prima udienza di comparizione delle parti e di trattazione della causa, nell’anno in rassegna, Sez. 3, n. 30898/2024, Valle, Rv. 673242-01, ha chiarito che il suo rinvio, ex art. 168-bis, comma 4, c.p.c., dovuto alla circostanza che nel giorno fissato dall’attore con la citazione il giudice designato non tiene udienza, non va comunicato alle parti, poiché in tal caso la causa è rinviata al primo giorno utile nel quale il giudice tiene effettivamente udienza e i difensori sono tenuti a prendere autonoma conoscenza del differimento (mediante accesso in cancelleria o telematico), dovendosi imputare la previsione di una comunicazione - al comma 5 dell’art. 82 disp. att. c.p.c. - ad un difetto di coordinamento tra il testo della norma introdotto dall’art. 7 della l. n. 353 del 1990 e quello previgente.
La comunicazione, infatti, prevista dall’art. 82, comma 1, secondo periodo dell’art. 82 disp. att. c.p.c. nella formulazione vigente fino all’entrata in vigore della legge n. 353 del 1990, è scomparsa nella riformulazione della norma, ad opera dell’art. 79 della legge n. 353, ma, per un difetto di coordinamento, è rimasta nel comma quinto dello stesso art. 82 disp. att. c.p.c., in cui l’indicazione «la comunicazione prevista nel primo e nel terzo comma precedenti» deve essere intesa come «la comunicazione prevista nel quarto comma precedente» per effetto della modifica già richiamata, come peraltro sostenuto da tempo anche da autorevole dottrina.
Con riferimento all’eccezione di prescrizione della pretesa azionata in via riconvenzionale, Sez. 3, n. 33327/2024, Iannello, Rv. 673058-01, ribadendo che la stessa deve essere sollevata entro la prima udienza di trattazione, ha avuto cura di precisare che, tuttavia, la sua proposizione tardiva (con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.), se non rilevata d’ufficio dal giudice o dai convenuti nel primo grado, non può essere rilevata in appello quale motivo di nullità della sentenza di primo grado.
Quanto all’attività di fissazione del thema decidendum nell’anno in rassegna la Corte ha ribadito il principio - già affermato da Sez. U., n. 12310/2015, Di Iasi, Rv. 63553-01 - secondo cui la modificazione della domanda ammessa dall’art. 183, comma 6, c.p.c. può riguardare uno o entrambi gli elementi oggettivi della medesima (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, o l’allungamento dei tempi processuali (Sez. 2, n. 23975/2024, Pirari, Rv. 672422-01; Sez. 2, n. 05884/2024, Mocci, Rv. 670491-01, che, in tali limiti, ha ritenuto ammissibile la modificazione della domanda originaria, da inadempimento contrattuale per mancanza di qualità a vendita di aliud pro alio).
Si è, altresì, confermato che, nel processo civile di cognizione, ciò che rende ammissibile l’introduzione in giudizio da parte dell’attore di un diritto diverso da quello originariamente fatto valere, oltre la barriera preclusiva segnata dall’udienza ex art. 183 c.p.c., è il carattere della teleologica “complanarità”, dovendo pertanto tale diritto attenere alla medesima vicenda sostanziale già dedotta, correre tra le stesse parti, tendere alla realizzazione (almeno in parte) dell’utilità finale già avuta di mira con l’originaria domanda (salva la differenza tecnica di petitum mediato) e rivelarsi di conseguenza incompatibile con il diritto per primo azionato (Sez. 2, n. 28873/2024, Grasso Gia., Rv. 672845-01, che - ribadendo il principio già affermato da Sez. 6-1, n. 18546/2020, Campese, Rv. 658999-01 dando seguito ai principi affermati da Sez. U. n. 12310/2015, Di Iasi, Rv. 635536-01 e Sez. U. n. 22404/2018, Scrima, Rv. 650451-01 - ha rigettato il ricorso avverso la decisione che, in un giudizio promosso per la risoluzione di un contratto di compravendita, aveva ritenuto tardiva la domanda subordinata di annullamento del contratto per vizio della volontà formulata con la prima memoria ex art. 183 c.p.c.).
La modificazione della domanda se è ammissibile in tali limiti (cioè, se risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio) ove operata dalla parte non può, invece, essere effettuata dal giudice in sede di decisione, incorrendosi altrimenti nella violazione delle garanzie difensive delle parti (Sez. 3, n. 03920/2024, Cricenti, Rv. 670114-01, che, in una fattispecie relativa alla domanda di accertamento dell’illegittima detenzione di un immobile concesso in leasing, fondata sulla circostanza che la società convenuta non potesse considerarsi succeduta alla originaria contraente nella posizione di concessionaria, ha cassato la sentenza d’appello che aveva accolto la domanda sul diverso presupposto che il contratto di leasing si fosse risolto, venendo così a incidere sul quadro fattuale in relazione al quale si erano dispiegate le difese delle parti).
In tema di risarcimento dei danni, è stato ribadito che il principio generale della immodificabilità della domanda originariamente proposta è derogabile soltanto nel caso di riduzione della domanda, nel caso di danni incrementali (quando il danno originariamente dedotto in giudizio si sia ulteriormente incrementato nel corso dello stesso, ferma l’identità del fatto generatore) e nel caso di fatti sopravvenuti, quando l’attore deduca che, dopo il maturare delle preclusioni, si siano verificati ulteriori danni, anche di natura diversa da quelli descritti con l’atto introduttivo (Sez. 3, n. 02533/2024, Condello, Rv. 670022-01, in applicazione del principio, con riferimento ad un giudizio di risarcimento dei danni da inadempimento di un contratto di somministrazione, ha affermato che l’allegazione - con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c. - dell’interruzione del servizio in una data, ulteriore e diversa da quelle descritte nell’atto introduttivo, costituiva un inammissibile ampliamento della domanda, trattandosi della deduzione di un diverso ed ulteriore fatto generatore di inadempimento e non di un ulteriore danno eziologicamente connesso con le condotte inadempienti denunciate con il medesimo atto).
In tema di risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa, non è stata ritenuta ravvisabile una mutatio libelli qualora a fondamento della domanda venga dedotta, inizialmente, la violazione del requisito della continenza formale (nella specie l’illecito accostamento del calciatore al giro delle scommesse clandestine) e, in sede di prima memoria ex art. 183 c.p.c., la violazione del requisito della verità (intesa come omessa informazione del dubbio che gli inquirenti avrebbero formulato circa la vera identità del calciatore citato nelle intercettazioni), posto che il thema decidendum, costituito dall’accertamento della sussistenza dei presupposti della diffamazione a mezzo stampa a fini risarcitori, rimane immutato (Sez. 3, n. 04105/2024, Ambrosi, Rv. 670100-01).
In tema di responsabilità della struttura sanitaria, la deduzione di profili di colpa diversi e ulteriori rispetto a quelli originariamente allegati, fondati su circostanze emerse all’esito della consulenza tecnica d’ufficio, non integra domanda nuova, poiché non determina alcun mutamento della causa petendi e dell’ambito dell’indagine processuale, non potendo attribuirsi portata preclusiva, in tal senso, alle specificazioni della condotta inizialmente operate dall’attore, il cui onere di allegazione dev’essere rapportato alle informazioni accessibili e alle cognizioni tecnico-scientifiche da lui esigibili, senza imporgli di enucleare specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conoscibili soltanto dagli esperti del settore (Sez. 3, n. 07074/2024, Spaziani, Rv. 670399-02, che, nella specie - relativa alla responsabilità per la tardiva esecuzione del parto cesareo, che aveva determinato la morte di una neonata venuta alla luce in condizioni di grave insufficienza respiratoria -, ha escluso che la deduzione, negli atti conclusionali, di fatti di inadempimento emersi all’esito della c.t.u.- quali il malfunzionamento dell’apparecchio cardiotocografico e l’omessa aspirazione del meconio dopo la nascita - integrasse un mutamento del titolo della domanda rispetto all’iniziale allegazione della colpa dei sanitari nei termini di omessa effettuazione dei dovuti controlli nella fase antecedente al parto).
D’altra parte, il titolo della responsabilità della struttura sanitaria non muta a seconda che venga dedotto l’inadempimento delle obbligazioni afferenti alla prestazione sanitaria in senso stretto ovvero di quelle correlate a profili strutturali e organizzativi, trattandosi, in entrambi i casi, di responsabilità diretta per fatto proprio derivante dalla violazione delle regole contrattuali riconducibili al cosiddetto contratto di spedalità (Sez. 3, n. 07074/2024, Spaziani, Rv. 670399-01).
Riguardo al giudizio avente ad oggetto la risoluzione di contratto per inadempimento contrattuale, si è affermato che la deduzione di un fatto diverso da quello originariamente posto a fondamento della domanda non si traduce in una mera emendatio libelli, ma, comportando l’introduzione di un nuovo tema di indagine, si configura come un vero e proprio mutamento della causa petendi, inammissibile in corso di causa, indipendentemente dal fatto che il comportamento successivamente dedotto costituisca, a sua volta, violazione degli obblighi contrattuali (Sez. 2, n. 32952/2024, Giannaccari, Rv. 673461-01).
Inoltre, si è ribadito che, nella vigenza del regime giuridico delle preclusioni introdotto dalla l. n. 353 del 1990, la novità della domanda formulata nel corso del giudizio è rilevabile anche d’ufficio da parte del giudice, trattandosi di una questione sottratta alla disponibilità delle parti, in virtù del principio secondo cui il thema decidendum è modificabile soltanto nei limiti e nei termini a tal fine previsti, con la conseguenza che, ove in primo grado tali condizioni non siano state rispettate, l’inammissibilità della domanda può essere fatta valere anche in sede di gravame, non essendo la relativa eccezione annoverabile tra quelle in senso stretto, di cui l’art. 345 c.p.c. esclude la proponibilità in appello (Sez. 3, n. 12633/2024, Vincenti, Rv. 670913-01, che, nella specie, ha confermato la sentenza di merito che aveva considerato nuova e, quindi, inammissibile, la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance, ontologicamente diversa da quella originariamente proposta di risarcimento del pregiudizio derivante dal mancato raggiungimento del risultato sperato).
In tema di preclusioni processuali, si è, altresì, ribadito che occorre distinguere tra fatti principali, posti a fondamento della domanda, e fatti secondari (dedotti per dimostrare i primi), l’allegazione dei quali non è soggetta alle preclusioni dettate per i fatti principali, ma trova il suo ultimo termine preclusivo in quello eventualmente concesso ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., anche se richiesto ai soli fini dell’indicazione dei mezzi di prova o delle produzioni documentali (Sez. 3, n. 21332/2024, Porreca, Rv. 671834-01).
Quanto alla conciliazione giudiziale, infine, nell’anno in rassegna, la Corte ha stabilito che il relativo verbale non è idoneo a fungere da valido contenitore di una donazione, in quanto privo del necessario rispetto dei requisiti di forma previsti dall’art. 782 c.c. (Sez. 2, n. 02360/2024, Criscuolo, Rv. 669987-01).
Nell’anno in rassegna è stato ribadito il principio, già espresso nella giurisprudenza della Corte, secondo cui la mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe originariamente a presentarla, essendo necessario, a tale fine, che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venire meno del suo interesse a coltivare siffatta domanda (Sez. 3, n. 12756/2024, Ambrosi, Rv. 670916-01; in senso sostanzialmente conforme si vedano, nella precedente giurisprudenza, Sez. 3, n. 00723/2021, Sestini, Rv. 660387-01, Sez. 1, n. 31571/2019, Falabella, Rv. 656277-01; Sez. 1, n. 15860/2014, Di Amato, Rv. 632116-01).
Sembrerebbe, pertanto superato, il contrasto che si registrava nella più risalente giurisprudenza della Corte, non trovandosi più ribadito, a partire dall’anno 2013, il contrapposto principio secondo cui la mancata riproposizione della domanda nella precisazione delle conclusioni comporta l’abbandono della stessa, assumendo rilievo solo la volontà espressa della parte, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo civile, con conseguente irrilevanza della volontà rimasta inespressa (Sez. T, n. 16840/2013 Crucitti, Rv. 627060-01; in tema di mancata riproposizione delle eccezioni si veda però Sez. 3, n. 22887/2019, Moscarini, Rv. 654941-01).
È stato inoltre affermato che la mancata comunicazione dell’ordinanza di scioglimento della riserva con la quale siano stati assegnati i termini ex art. 190 c.p.c. costituisce motivo di nullità della sentenza, senza che la parte risulti onerata di indicare quale pregiudizio, in concreto, le sia derivato da tale inosservanza, trattandosi di ipotesi, equiparabile a quella della mancata assegnazione dei suddetti termini, di impedimento all’esercizio, nella sua pienezza, del diritto di difesa con conseguente violazione del principio del contraddittorio, (Sez. 3, n. 23056/2024, Guizzi, Rv. 672059-01), così dandosi seguito al principio espresso da Sez. U., n. 36596/2021, Terrusi, Rv. 663244-01 in riferimento alla mancata assegnazione dei termini.
Analogamente si è statuito che la sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c. senza previo invito delle parti a discutere oralmente la causa è nulla perché la discussione, sostituendo il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, è essenziale per una adeguata tutela del diritto di difesa delle parti (Sez. 3, n. 30180/2024, Saija, Rv. 672915-01).
Quanto all’udienza a trattazione scritta ai sensi dell’art. 127-ter c.p.c. il mancato deposito delle note previste dal comma 4 di tale disposizione, senza la previa adozione dei provvedimenti da questo contemplati, costituisce violazione di una regola processuale che integra di per sé motivo di nullità della sentenza, afferendo al concreto dispiegarsi del contraddittorio nel processo, sicché non occorre l’allegazione e la prova di alcun concreto pregiudizio cagionato dalla stessa. (Sez. L., n. 17717/2024, Gandini, Rv. 671597-01).
D’altra parte il deposito di note scritte sostitutive ai sensi dell’art. 127-ter c.p.c., nella fictio impostata dalla norma, ha valore di partecipazione delle parti all’udienza, ma se in tali note mancano espresse “istanze e conclusioni” il giudice può assumere i provvedimenti per i quali l’udienza è stata fissata, senza dar luogo a nullità, solo se è risultato certo l’intento delle parti di dare impulso alla trattazione della causa; diversamente, egli è tenuto a rinviare ad altra udienza (in presenza o, se del caso, in forma sostitutiva scritta) per chiedere chiarimenti alle stesse, mentre, se risulta chiaro il loro intento contrario alla prosecuzione, deve disporre ai sensi del comma 4 di detto articolo (Sez. L., n. 23565/2024, Bellé, Rv. 672238-01, che ha annullato la pronuncia resa dal giudice di appello che, disposta la sostituzione dell’udienza di discussione ex art. 127-ter c.p.c., aveva deciso la causa a fronte di una nota, depositata da una sola delle parti, priva di espresse richieste e di riferimenti all’udienza, relativa alla mera produzione di una sentenza resa “in fattispecie similare”).
In tema di decisione della causa e di ordine di esame delle questioni, di rito e di merito Sez. 3, n. 21859/2024, Guizzi, Rv. 672049-01, ha ribadito il dictum di Sez. U., n. 11799/2017, Frasca, Rv. 644305-01, secondo cui l’art. 276, comma 2, c.p.c., impone al giudice di esaminare preliminarmente le questioni di rito (proposte dalle parti o rilevabili d’ufficio), dal momento che la relativa soluzione è astrattamente suscettibile di precludere la decisione nel merito della causa. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ammissibile il ricorso incidentale con il quale era stata dedotta l’inammissibilità per tardività di un’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., sul presupposto che il tribunale, nel pronunciarsi sul merito della stessa, avesse reso un’implicita pronuncia di rigetto della relativa eccezione di intempestività).
Si è, altresì, confermato che l’ordine di trattazione delle questioni, stabilito dall’art. 276, comma 2, c.p.c., mentre impone al giudice del merito di esaminare per prime le questioni pregiudiziali di rito rispetto a quelle di merito (cfr., sul punto, Sez. U n. 11799/2017, cit.), consente tuttavia di scegliere, tra varie questioni di merito, quella che il giudice di merito stesso ritenga “più liquida”; precisandosi che l’applicabilità del principio della “ragione più liquida” postula che essa, pur essendo logicamente subordinata ad altre questioni sollevate, si presenti comunque equiordinata rispetto a queste ultime nella capacità di condurre alla definizione del giudizio; tale principio non opera nell’ipotesi in cui le diverse ragioni si caratterizzino per il fatto di condurre potenzialmente ad esiti definitori reciprocamente non sovrapponibili, con la conseguenza che l’illegittimo assorbimento in tal modo disposto comporta il vizio di omessa pronuncia (Sez. 2, n. 00693/2024, Rolfi, Rv. 669926-01).
In tema di condanna generica, sebbene in tema di rito del lavoro, ha trovato conferma il principio - già consolidato nella giurisprudenza della Corte (ex multis, Sez. 6 - L, n. 09952/2022, Bellé, Rv. 664299-01) - secondo cui se l’attore ha chiesto la condanna al pagamento di una somma determinata o determinabile (condanna specifica), il giudice non può, in assenza dell’accordo delle parti, definire il giudizio limitando la condanna all’an debeatur, ma deve decidere anche in ordine al quantum debeatur e respingere la domanda se l’attore non ha assolto agli oneri di allegazione e prova degli elementi a tal fine necessari; con l’importante precisazione che se la domanda non sia stata limitata all’accertamento dell’an con l’atto introduttivo o in sede di tempestiva modifica della domanda, la tardività della richiesta di limitare la cognizione del giudice non può essere sanata dall’accettazione del contraddittorio ad opera della controparte (Sez. L., n. 23855/2024, Michelini, Rv. 672239-01-02).
In sede di decisione il giudice ha il potere di qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti a condizione che la causa petendi rimanga identica, il che deve escludersi quando i fatti costitutivi del diritto azionato, intesi quale fondamento della pretesa creditoria e non quali fatti storici, mutano o, se già esposti nell’atto introduttivo del giudizio in funzione descrittiva, vengono dedotti con una differente portata (Sez. 3, n. 10402/2024, Guizzi, Rv. 670900-01, che, nella specie, ha escluso che il giudice di merito potesse riqualificare la domanda, proposta dagli eredi del terzo trasportato deceduto in un sinistro stradale, formulata ai sensi dell’art. 141 c.ass., nell’azione ex art. 2054 c.c., essendo sufficiente, ai fini dell’accoglimento della prima, il mero fatto giuridico del trasporto su un veicolo coinvolto in un sinistro, oltre al nesso causale con il danno patito, ed occorrendo invece, nell’azione ex art. 2054 c.c., anche lo scontro tra i veicoli, soggetto ad un regime probatorio del tutto diverso).
Infatti, in tema di interpretazione della domanda giudiziale, il fatto deve essere individuato in base a criteri giuridici e non puramente materiali, identificandosi con il titolo della pretesa azionata, in quanto tale ricomprendente tutto ciò che è comunque relativo, strumentale o accessorio alla prestazione dedotta in giudizio come derivante da uno specifico contratto (Sez. 3, n. 24656/2024, Cricenti, Rv. 672244-01, che, nella specie, ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto che l’inadempimento del diverso contratto di assistenza medica per la cura di una infezione fosse lo sviluppo di un fatto precedente, relativo ad un intervento chirurgico, rispetto al quale unicamente l’attore aveva dedotto l’inadempimento della struttura sanitaria).
Peraltro si è escluso che, nel giudizio di risarcimento del danno derivato da colpa medica costituisca inammissibile mutamento della domanda la circostanza che l’attore, dopo avere allegato nell’atto introduttivo che l’errore del sanitario sia consistito nell’imperita esecuzione di un intervento chirurgico, nel concludere alleghi, invece, che l’errore sia consistito nell’inadeguata assistenza postoperatoria, dovendosi considerare il fatto costitutivo, idoneo a delimitare l’ambito dell’indagine, nella sua essenzialità materiale, senza che le specificazioni della condotta, inizialmente indicate dall’attore, possano avere portata preclusiva, stante l’inesigibilità dell’individuazione ex ante di specifici elementi tecnico-scientifici, di norma acquisibili solo all’esito dell’istruttoria e dell’espletamento di una c.t.u. (Sez. 3, n. 10901/2024, Vincenti, Rv. 670791-01, che, in applicazione del principio, in una fattispecie di decesso di un paziente dovuto a shock settico conseguito ad una lesione intestinale, ha rigettato i motivi di ricorso con cui si censurava la sentenza d’appello per aver basato il giudizio di responsabilità su un fatto diverso, sia rispetto a quello posto a fondamento della condanna in primo grado - diversamente individuando l’errore di esecuzione dell’intervento, nonostante la mancanza di appello incidentale sul punto - sia riguardo a quello dedotto con l’atto di citazione, individuando ulteriori profili di responsabilità nella mancata applicazione di drenaggi, dedotta da parte attrice solo in comparsa conclusionale, e nell’omessa vigilanza post-operatoria, rilevata solo con l’appello incidentale).
Sez. 3, n. 14960/2024, Gorgoni, Rv. 671190-01, ha ritenuto ammissibile, in caso di originaria proposizione di domanda di risarcimento danni ex art. 2049 c.c., la successiva proposizione, in comparsa conclusionale, di domanda ex art. 2050 c.c. se la parte ha tempestivamente allegato, in modo sufficientemente chiaro e preciso, le situazioni di fatto idonee ad integrare tale titolo di responsabilità, stante la diversità dei fatti costitutivi delle due fattispecie.
Si è peraltro ribadito che, sebbene l’occupazione appropriativa e l’occupazione usurpativa siano caratterizzate l’una dall’irreversibile trasformazione del fondo in assenza del decreto di esproprio, e l’altra dalla trasformazione in mancanza, originaria o sopravvenuta, della dichiarazione di pubblica utilità, tuttavia, nel caso di proposizione dell’azione di risarcimento del danno in conseguenza di occupazione usurpativa è ammissibile la riqualificazione della domanda, anche da parte del giudice, come relativa ad una occupazione appropriativa, in quanto entrambe fonte di responsabilità risarcitoria della P.A. secondo i principî di cui all’art. 2043 c.c. (Sez. 1, n. 18222/2024, Russo, Rv. 671663-01).
In tema di riunione, nel 2024 la Corte ha statuito che, nel caso di connessione della stessa causa con altra causa pendente davanti ad un diverso giudice dello stesso ufficio, è inidonea a determinare la nullità della sentenza la violazione dell’art. 274, comma 2 c.p.c., relativo al dovere del giudice incaricato della trattazione di una delle cause di riferire al capo dell’ufficio, in quanto concerne una norma attinente al mero ordine interno (ad uno stesso ufficio giudiziario) di trattazione delle cause e non ad una fase dell’iter formativo del convincimento del giudice; peraltro, l’esercizio in senso affermativo o negativo del potere di disporre la riunione non è censurabile in sede di legittimità, poiché i relativi provvedimenti hanno natura ordinatoria e si fondano su valutazioni di mera opportunità (Sez. 3, n. 29757/2024, Pellecchia, Rv. 673005-01).
In tema di procedimento di correzione di errori materiali, nell’anno in rassegna la Corte è tornata a tracciare il discrimen tra il procedimento in esame e i mezzi di gravame a seconda dell’elemento da correggere, ribadendo un principio risalente (Sez. 3, n. 23704/2016, Cirillo F.M., Rv. 642984-01) in forza del quale l’errore di calcolo può essere denunciato con ricorso per cassazione quando sia riconducibile all’impostazione delle operazioni matematiche necessarie per ottenere un certo risultato lamentandosi, in tal caso, un error in iudicando nell’individuazione di parametri e criteri di conteggio, mentre, ove consista in un’erronea utilizzazione delle regole matematiche sulla base di presupposti numerici, individuazione e ordine delle operazioni da compiere esattamente determinati, è emendabile con la procedura di correzione ex art. 287 c.p.c. (Sez. 3, n. 27266/2024, Fiecconi, Rv. 672544-01).
Coerentemente, Sez. L., n. 23157/2024, Rolfi, Rv. 672147-01, affrontando il tema del contrasto tra dispositivo e motivazione nel rito del lavoro, ha statuito che solo il contrasto insanabile determina nullità della sentenza da far valere mediante impugnazione, in difetto della quale prevale il dispositivo; è stato altresì precisato che deve escludersi l’insanabilità quando sussista una parziale coerenza tra dispositivo e motivazione, divergenti cioè solo dal punto di vita quantitativo, essendo la motivazione ancorata a un elemento obiettivo che la sostenga. In tal caso si configura l’ipotesi legale del mero errore materiale da emendarsi con il procedimento di correzione, dovendosi al contrario, qualificarsi come inammissibile l’eventuale impugnazione diretta a fare valere la nullità della sentenza asseritamente dipendente dal contrasto tra dispositivo e motivazione.
In applicazione del principio espresso da Sez. U., n. 04353/2023, Falabella, Rv. 66701301, la S.C. ha precisato che è inammissibile per violazione dell’art. 82, comma 2, c.p.c., l’istanza di correzione di errore materiale proposta dalla parte personalmente (Sez. 3, n. 08620/2024, Rossetti, Rv. 670631-01).
Si segnala infine Sez. U., n. 29432/2024, Iannello, Rv. 672744-01 intervenuta a dirimere il contrasto in ordine alla possibilità di statuire sulle spese del procedimento di correzione degli errori materiali. La S.C., aderendo all’orientamento nettamente maggioritario (isolati precedenti difformi Sez. 1, n. 18221/2019, Nazzicone, Rv. 654548-01; Sez. 6-2, n. 32736/2018, Carrato, n. m., sconfessati da tutta la giurisprudenza conforme successiva) evidenzia che, ferma l’indiscussa inammissibilità di una statuizione sulle spese in caso di istanza congiunta o non opposta di correzione, anche nel caso in cui la parte resistente si opponga all’istanza, la natura amministrativa del procedimento, non diretto a incidere sull’assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo, ne fa discendere la mancata individuazione di una parte soccombente in senso proprio, cui addossare le spese ex art. 91 c.p.c..
La sospensione del processo, nelle due forme, necessaria o su istanza delle parti, è disposizione di carattere generale che trova applicazione in tutto il giudizio di primo grado in relazione a qualsiasi fattispecie. Tanto premesso, partendo dal principio in forza del quale, salvi i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non è doverosa, bensì facoltativa ai sensi dell’art. 337, comma 2, c.p.c., come si desume dall’interpretazione sistematica della disciplina del processo, in particolare, dall’art. 282 c.p.c. (Sez. 3, n. 08885/2023, Iannello, Rv. 667230-01). La S.C. ha affermato che non è configurabile una sospensione “impropria” del processo per la pendenza di un giudizio di legittimità costituzionale su questione - riguardante la disciplina applicabile nella causa - che è stata sollevata in altro giudizio, perché essa si porrebbe al di fuori dei casi tassativi di sospensione legale e in contrasto con i principî di uguaglianza e di ragionevole durata del processo e con il diritto alla tutela giurisdizionale; ne consegue che il provvedimento che dispone la sospensione del processo è impugnabile con regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c.(Sez. T, n. 06121/2024, Putaturo, Rv. 670814-01). Nell’anno in rassegna la S.C. ha affrontato, riprendendo i principî espressi da Sez. U., n. 04394/1996, Lupo, Rv. 49753401, l’ipotesi della sospensione del processo a seguito di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale: in tal caso il dies a quo del termine per la riassunzione del giudizio deve essere diversamente individuato nelle ipotesi di sospensione necessaria e di sospensione anomala del giudizio: nel primo caso - relativo al giudizio da cui è promanato l’incidente di costituzionalità - esso è rappresentato dal giorno in cui avviene la comunicazione alla parte, a opera della cancelleria del giudice che ha disposto la sospensione, della pronuncia della Corte costituzionale che ha definito la questione di legittimità costituzionale a essa rimessa; al contrario, nel secondo caso, di pendenza di un giudizio di legittimità costituzionale sulla disciplina applicabile nella causa a seguito di questione sollevata da altro giudice, esso è rappresentato dal giorno di pubblicazione della predetta pronuncia nella Gazzetta Ufficiale (Sez. 2, n. 02028/2024, Guida, Rv. 669980-01). Non configura una speciale ipotesi di sospensione ex lege quella prevista dall’art. 83, comma 2, d.l. n. 18 del 2020, il quale ha previsto la sospensione dei termini per il compimento degli atti dei procedimenti civili dal 9 marzo all’11 maggio 2020, a causa della pandemia da Covid-19, ma unicamente la sospensione dei termini processuali, cosicché l’atto processuale compiuto da una parte nel corso di tale periodo non è nullo, ma solo improduttivo dei suoi effetti in relazione alla prosecuzione del giudizio; pertanto, ove il ricorso per cassazione sia stato notificato in pendenza di tale periodo, non si verifica alcuna inammissibilità, ma i termini processuali correlati alla notificazione iniziano a decorrere al termine della sospensione (Sez. T, n. 02115/2024, Cortesi, Rv. 670166-01).
Nelle ipotesi di sospensione previste dall’art. 83, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, conv. dalla l. n. 27 del 2020 (e, successivamente, dal d.l. n. 23 del 2020, conv. dalla l. n. 40 del 2020, ai fini della decorrenza del termine per la proposizione del ricorso per cassazione) la sospensione prevista per l’emergenza epidemiologica da Covid-19 si cumula alla sospensione ex l. n. 742 del 1969, perché altrimenti, in caso di termine finale ricadente nel periodo di sospensione feriale, sarebbero frustrate le peculiari esigenze di natura sanitaria poste a fondamento della sospensione dei termini processuali dal 9 marzo all’11 maggio 2020, pregiudicando il diritto di difesa delle parti legittimate all’impugnazione (Sez. T, 02095/2024, D’Aquino, Rv. 666756-01). Il principio è stato confermato da Sez. 3, n. 10139/2024, Rossi, Rv. 670778-01, ove si precisa che nel giudizio ordinario di cognizione, qualora il decorso di un termine processuale a ritroso (nella specie, il termine a comparire per il convenuto con atto di citazione) intercetti, pur in minima parte, il periodo di sospensione pandemica, detto termine deve decorrere, nella sua interezza, dal momento della cessazione della sospensione sino alla data della successiva udienza e, a tal fine, va emesso un provvedimento giudiziale di differimento della udienza e non un ordine di rinnovazione della notifica; ne consegue che se, al contrario, detti termine è emanato, sarà affetto da nullità, non trattandosi di sanare inesistenti nullità della vocatio in ius quanto, piuttosto, di assicurare al convenuto la pienezza del termine a difesa.
Definita la portata della sospensione necessaria sin dalla pronuncia a Sez. U., n. 14060/2004, Preden, Rv. 575881-01, nell’anno in rassegna Sez. 3, n. 20351/2024, Valle, Rv. 671824-02, ha affrontato il tema del rapporto tra i giudizi tesi all’accertamento dell’an e del quantum debeatur statuendo che tra le due domande non sussiste un rapporto di piena alternatività, ma di pregiudizialità che, con orientamento mai smentito (ex aliis Sez. 3, n. 05431/2005, Spirito, Rv. 580744-01; Sez. L., n. 04442/2017, Patti, Rv. 643266-01) si inquadra nella categoria della pregiudizialità logica, non soggetta all’applicazione dell’art. 34 c.p.c. (circoscritta alla diversa fattispecie della pregiudizialità tecnica); ne consegue che nell’ipotesi in cui le due domande siano proposte contemporaneamente davanti a due giudici diversi, non deve procedersi alla sospensione necessaria del giudizio sul quantum in attesa della definizione di quello sull’an (in tema Sez. 3, n. 08885/2023, Iannello, Rv. 667230-01) mentre, nella diversa ipotesi di proposizione delle domande contemporaneamente dinanzi al medesimo giudice, la domanda pregiudiziale non deve essere decisa autonomamente, poiché l’accertamento sul diritto pregiudicato (oggetto della domanda di condanna specifica) implica quello sul rapporto pregiudicante (oggetto della domanda di condanna generica) cui si estende l’effetto di giudicato.
Ancora con riferimento a specifiche fattispecie, la S.C. ha precisato non essere soggetto a sospensione necessaria - ma soltanto a sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c. - il giudizio avente ad oggetto l’azione revocatoria, qualora sia stata decisa con sentenza di primo grado non passata in giudicato la controversia sull’esistenza del credito a tutela del quale la domanda ex art. 2901 c.c. è stata esperita, stabilendo come conseguenza che il giudice può a) sospendere il processo in attesa dell’esito dell’impugnazione (motivando sulle ragioni di opportunità della sospensione del processo pregiudicato e indicando le circostanze, di fatto o di diritto, sostanziali o processuali, che inducano a ritenere concretamente sussistente la possibilità di una riforma della decisione invocata) oppure b) conformarsi alla decisione impugnata o c) decidere in modo difforme dalla sentenza di primo grado astrattamente pregiudicante, motivando la diversa valutazione. Così Sez. 3, n. 30106/2024, Gorgoni, Rv. 672913-01, nella fattispecie ha rigettato il ricorso rilevando che la sentenza impugnata, con la quale era stata affermata la sussistenza di un credito litigioso, aveva ampiamente motivato circa le ragioni della valutazione sulla sussistenza del credito, in senso difforme rispetto alla sentenza asseritamente pregiudicante. Infine, Sez. 2, n. 27113/2024, Grasso Gia., Rv. 672815-01, ha statuito, in tema di compensazione dei crediti, che il giudice non può pronunciare la compensazione, neppure giudiziale, se nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale o in un altro già pendente, è controversa l’esistenza del controcredito opposto in compensazione, in quanto l’art. 1243, comma 2, c.c. presuppone l’accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale è fatta valere la pretesa compensazione, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall’esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo. In detta ipotesi resta pertanto esclusa la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda principale, ed è parimenti preclusa l’invocabilità della sospensione contemplata in via generale dall’art. 295 c.p.c. o dall’art. 337, comma 2, c.p.c., in considerazione della prevalenza della disciplina speciale prevista dal citato art. 1243 c.c.
Nell’anno in rassegna, Sez. 2, n. 00114/2024, Grasso Giu., Rv. 669911-01, ripresa la formulazione dell’art. 307, comma 4, c.p.c. anteriore alla riforma introdotta dall’art. 46, l. n. 69 del 2009, applicabile ratione temporis, ribadita l’assoluta pregiudizialità dell’eccezione di estinzione del processo, ne fa derivare la conseguenza che, nel caso in cui emerga dall’atto di citazione in riassunzione che la parte attrice non ha provveduto a integrare il contraddittorio - nei termini stabiliti dal giudice o dalla legge - l’eccezione di estinzione deve ritenersi tardivamente proposta, rimanendo irrilevante la circostanza che il giudice, in violazione dell’art. 307, comma 3, c.p.c., a scadenza del termine avvenuta, abbia impropriamente assegnato un nuovo termine per notificare mediante pubblici proclami. Sez. 1, n. 15004/2024, Scotti, Rv. 671345-01, ha confermato il principio generale in forza del quale, in ipotesi di interruzione automatica del processo, il termine per la riassunzione o prosecuzione del giudizio decorre non dalla data dell’evento interruttivo, ma da quella in cui ciascuna parte ha avuto conoscenza legale dell’interruzione e, quindi, dalla sua dichiarazione se pronunciata in udienza o, altrimenti, dalla sua notificazione o comunicazione, essendo escluso, come specificato da Sez. 1, n. 03345/2024, Rolfi, Rv. 670038-01, che il giudice sia tenuto a svolgere d’ufficio accertamenti in ordine alla sussistenza dell’evento interruttivo, dichiarato in un diverso processo pendente tra le medesime parti; né, in forza di Sez. L., n. 30729/2024, Ciriello, Rv. 672942-01, può attribuirsi medesima efficacia alla dichiarazione resa in udienza dal difensore della parte costituita morta o che ha perso la propria capacità processuale, al deposito della dichiarazione dell’evento interruttivo nel fascicolo informatico, salvo che non sia esplicitamente prevista tale funzione. Nell’anno in rassegna, premesso che Sez. 3, n. 29195/2024, Rossello, Rv. 672854-01, ha statuito il principio in forza del quale la morte dell’unico difensore, a mezzo del quale la parte è costituita in giudizio, determina l’automatica interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza con conseguente nullità degli atti successivi, presupponendo il concreto pregiudizio arrecato al diritto di difesa, la S.C. ha precisato, con i principî di cui Sez. 3, n. 28257/2024, Spaziani, Rv. 672554-01, che, se il decesso si verifica in pendenza del termine per il deposito della memoria di replica, la parte colpita dall’evento interruttivo e interessata a far valere la nullità della sentenza deliberata nonostante il mancato deposito di tale atto processuale, non ha l’onere di dimostrare di avere subito un pregiudizio effettivo, perché quest’ultimo è insito nell’impedita facoltà di svolgere con completezza il diritto di difesa. Il tema della cancellazione volontaria o autoritativa dall’albo degli avvocati è stato affrontato in tre pronunce sotto diversi profili. In particolare, Sez. 1, n. 30616/2024, Solaini, Rv. 673147-01, in un caso in cui i giudici d’appello, dopo la cancellazione del difensore dall’albo, avevano disposto una CTU e, all’esito, deciso la controversia, senza consentire il deposito, da parte del nuovo difensore costituitosi dopo la nomina del consulente, di note difensive e controdeduzioni - che avrebbero sanato la nullità verificatasi - hanno statuito che la cancellazione, volontaria o autoritativa, dall’albo degli avvocati determina, in base a un’interpretazione costituzionalmente conforme dell’art. 301, comma 1, c.p.c., l’automatica interruzione del processo che, se non rilevata, comporta la nullità delle attività compiute successivamente al verificarsi dell’evento interruttivo. Diversamente avviene in caso di cancellazione volontaria dall’albo degli avvocati del professionista che si difende personalmente ex art. 86 c.p.c., atteso che detto evento non integra un’ipotesi rilevante ai fini interruttivi ex art. 301 c.p.c., in quanto fuoriesce dalla tutela del diritto di difesa il provocare a proprio piacimento l’interruzione del processo, così imponendo alle altre parti un implicito e costante onere di verifica, in ogni momento del giudizio, della permanenza della qualità necessaria per esercitare l’ufficio di difensore (Sez. 3, n. 16385/2024, Fiecconi, Rv. 671295-01). Al proposito Sez. L., n. 19043/2024, Rolfi, Rv. 671869-01, ha affrontato la diversa fattispecie della notifica eseguita ex art. 141 c.p.c. presso il domiciliatario (non deceduto, né cancellato) designato dal procuratore costituito nel caso di intervenuta cancellazione volontaria dall’albo di quest’ultimo, ritenendola valida ed efficace. La S.C.ha dichiarato inammissibile per tardività il ricorso con cui la parte, costituitasi in primo grado a mezzo di un avvocato del foro di Paola, domiciliatosi presso un avvocato del foro dell’adito Tribunale di Catanzaro, si doleva della nullità della sentenza impugnata in quanto l’atto di appello era stato notificato al domiciliatario designato dal proprio procuratore dopo che quest’ultimo si era già cancellato dall’albo. Si è affermato che in questa ipotesi la cancellazione non determina l’inefficacia della domiciliazione, bensì l’interruzione automatica del processo, con la conseguenza che la sentenza emessa all’esito del giudizio, ciononostante proseguito, è affetta da nullità, da far valere come motivo di impugnazione non più proponibile una volta decorso il termine “lungo” ex art. 327, comma 1, c.p.c.
Sez. U., n. 30886/2024, Tricomi, Rv, 672859-01, affronta nuovamente la fattispecie della riassunzione del giudizio disciplinare davanti al Consiglio nazionale forense a seguito di sentenza di cassazione con rinvio, precisando il principio già reso da Sez. U., n. 17938/2008, Merone, Rv. 603898-01. La S.C. afferma che, ai sensi dell’art. 393 c.p.c., la riassunzione deve avvenire su impulso di parte con la conseguenza che un’eventuale riassunzione disposta d’ufficio dal medesimo Consiglio non impedisce l’estinzione del processo, secondo i principî civilistici e dispositivi che regolano la materia, mentre in contrario non possono trarsi argomenti dall’entrata in vigore della legge n. 247 del 2012, il cui art. 59 fissa i principî che regolano il procedimento disciplinare nelle diverse fasi che si succedono dalla formulazione del capo di incolpazione al deposito della motivazione del provvedimento adottato, nonché alle relative notifiche.
Meritano di essere segnalate, in quanto relative a fattispecie frequenti, le seguenti pronunce: circa il processo esecutivo, Sez. 3, n. 18196/2024, Spaziani, Rv. 671789-01, la quale statuisce che il termine per la riassunzione del processo, sospeso in caso di giudizio di divisione “endoesecutiva” ai sensi dell’art. 601 c.c., non decorre dal provvedimento che conclude la cosiddetta fase dichiarativa del giudizio di divisione, bensì dal provvedimento con cui viene dichiarato esecutivo il progetto di divisione, in quanto solo quest’ultimo provvedimento, a differenza del primo, ha carattere definitivo ed efficacia di giudicato ai fini dell’art. 297 c.p.c. Circa il procedimento fallimentare, al fine di evitare gli effetti dell’estinzione ex art. 305 c.p.c. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 93 l.fall. per le domande di credito, Sez. 3, n. 00322/2024, Spaziani, Rv. 670323-01, ha statuito che il termine per la riassunzione o prosecuzione in caso di apertura di fallimento - dalla quale deriva, ex art. 43, comma 3, l.fall., l’interruzione automatica del giudizio - decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell’interruzione, qualora non già conosciuta in ragione della sua pronuncia in udienza ai sensi dell’art. 176, comma 2, c.p.c., è portata a conoscenza - mediante comunicazione dell’ufficio giudiziario o notifica di uno degli interessati - del curatore o delle parti processuali, indipendentemente dal fatto che queste non siano colpite dall’evento interruttivo (e di questo ignare) oppure siano la parte fallita o il curatore fallimentare (il quale ha esigenza di venire a conoscenza dei giudizi a cui partecipava il soggetto fallito, al fine di riassumerli o proseguirli). In termini analoghi si è espressa Sez. 1, n. 18285/2024, Crolla, Rv. 671667-01 nella fattispecie in cui il provvedimento impugnato (e cassato) aveva fatto decorrere il termine per la riassunzione dalla notificazione di un’istanza di anticipazione di udienza nella quale era stato citato l’intervenuto fallimento della parte. Il principio ha trovato applicazione anche nel caso di messa in liquidazione coatta amministrativa di una banca nella pronuncia Sez. 3, n. 34785/2024, Porreca, Rv. 673339-01: nel qual caso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 80, comma 6, e 83 del TUB, l’interruzione del processo è automatica, ma il termine per la riassunzione o prosecuzione, al fine di scongiurare l’estinzione, decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale sia portata a conoscenza di ciascuna parte o in udienza, ex art. 176, comma 2, c.p.c. o previa notifica alle parti o al curatore da parte di uno degli interessati, o comunque comunicata dall’U.G. (principio espresso in caso di apertura di fallimento da Sez. U., n. 12154/2021, Ferro, Rv. 661210-01).
In tema di rappresentanza e assistenza del minore che in corso di giudizio diventi maggiorenne e al quale sia nominato un amministratore di sostegno, Sez. 3, n. 17113/2024, Rubino, Rv. 671564-03, ha affermato il principio di ultrattività della rappresentanza processuale del genitore del minore, non potendo farsi derivare automaticamente dalla predetta nomina la perdita di capacità processuale della parte, diversamente da quanto avviene nell’ipotesi di interdizione; ne consegue che la dichiarazione dell’intervenuta nomina dell’amministratore di sostegno da parte del difensore con la comparsa conclusionale non determina ex se l’interruzione del giudizio, a meno che non sia finalizzata al conseguimento di tale effetto e corredata dei necessari requisiti formali. Riferito l’evento morte a delle parti in corso di giudizio, Sez. 2, n. 06815/2024, Grasso Giu., Rv. 670501-01, ha affermato che i chiamati all’eredità, pur non assumendo, per il solo fatto di aver ricevuto e accettato la notifica come eredi, la suddetta qualità, hanno l’onere di contestare, costituendosi in giudizio, l’effettiva assunzione di tale condizione soggettiva, chiarendo la propria posizione, e il conseguente difetto di legittimazione, in quanto, dopo la morte della parte, la legittimazione passiva, che non si trasmette per mera delazione, deve essere individuata dall’istante allo stato degli atti, cioè nei confronti dei soggetti che oggettivamente presentino un valido titolo per succedere, qualora non sia conosciuta, o conoscibile con l’ordinaria diligenza, alcuna circostanza idonea a dimostrare la mancanza del titolo. Infine, riprendendo il principio risalente reso da Sez. 3, n. 23141/2014, Amendola A., Rv. 633443-01, Sez. 3, n. 02439/2024, Scoditti, Rv. 670065-01, ha ribadito che la cancellazione della società dal registro delle imprese dà luogo ad un fenomeno estintivo che priva la società stessa della capacità di stare in giudizio, determinando così - qualora l’estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte costituita - un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. c.p.c., la cui omessa dichiarazione o notificazione, ad opera del procuratore, comporta, in applicazione della regola dell’ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte, risultando così stabilizzata la sua posizione giuridica (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza o eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell’impugnazione; tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano i soci successori della società, ovvero se il procuratore costituito per la società, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza l’evento o lo notifichi alle altre parti, o ancora se, in caso di contumacia, tale evento sia documentato dall’altra parte o notificato o certificato dall’ufficiale giudiziario ex art. 300, comma 4, c.p.c.
Da segnalare infine, in quanto priva di precedenti specifici, Sez. 3, n. 31834/2024, Tassone, Rv. 672979-01, la quale, affrontando l’interpretazione del disposto di cui all’art. 16-bis, comma 1, d.l. 179 del 2012 nella parte in cui non prevede alcuna sanzione per il mancato adempimento dell’obbligo del deposito telematico del ricorso in riassunzione del giudizio, richiama il principio generale per cui nei procedimenti civili dinanzi ai tribunali dal 30 giugno 2014, l’inosservanza delle forme di deposito degli atti processuali da parte dei difensori delle parti, come dettate dall’art. 16-bis del d.l. n. 179 del 2012 - inserito dall’art. 1, comma 19, n. 2, della legge n. 228 del 2012, e poi modificato dal d.l. n. 83 del 2015, convertito in legge n. 132 del 2015 - allorché non arrechi alle controparti alcun pregiudizio alla conoscenza dell’atto e al concreto esercizio del diritto di difesa, non dà luogo a una nullità dell’atto stesso, ma a una mera irregolarità. Ne fa derivare che l’atto di riassunzione innanzi al giudice competente, integrando una nuova costituzione che instaura il rapporto processuale dinanzi a un nuovo giudice, non ha natura di atto endoprocessuale ai sensi dell’art. 16-bis d.l. n. 179 del 2012 - dovendo invece considerarsi tali, ai fini della normativa sul processo telematico, solo quegli atti che vengono depositati innanzi allo stesso ufficio giudiziario - e può essere depositato anche in modalità cartacea.
In argomento merita rilievo la pronuncia Sez. 3, n. 04283/2023, Dell’Utri, Rv. 66717901, la quale, prendendo le mosse dal principio espresso da S.U. n. 09686/2013, Spirito, Rv. 626431-01, ai sensi del quale, «quando vengono riunite e cumulativamente istruite la domanda di risarcimento del danno e quella di garanzia, proposta dal convenuto nei confronti dell’assicuratore della responsabilità civile, in presenza di un evento interruttivo che tocchi una sola delle due cause connesse, il giudice ha la facoltà e non l’obbligo di separarle ma, ove non si avvalga di tale facoltà, l’eventuale ordinanza che dichiari interrotto il processo produce gli effetti di cui agli artt. 300 e ss. c.p.c. solo con riferimento alla causa in cui si è verificato l’evento interruttivo, mentre l’altra causa non separata resta in una fase di stallo o di rinvio, destinata necessariamente a cessare per effetto della riassunzione della causa interrotta o dell’estinzione di essa» disciplina la diversa fattispecie nella quale, sempre in ambito di risarcimento del danno, «ove il convenuto chiami in causa un terzo, indicandolo quale unico responsabile del pregiudizio subito dall’attore, si determina una situazione di litisconsorzio necessario processuale, con la conseguenza che, in presenza di un evento interruttivo, la tardiva riassunzione della causa determina l’estinzione dell’intero processo, e non già del solo rapporto processuale interessato dall’evento medesimo».
Una peculiare fattispecie di estinzione viene affrontata in Sez. 3, n. 33132/2024, Pellecchia, Rv. 673074-01: la S.C. stabilisce che deve dichiararsi estinto il procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c., se l’istanza di decisione risulta priva dei requisiti previsti dalla legge (nella specie il ricorso si riduceva a un file contenente la procura per chiedere la decisione); in detta ipotesi l’estinzione non è conseguente alla conformità della proposta, ragione per la quale non può applicare l’ultima proposizione dell’art. 380-bis, comma 3, c.p.c., né sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, perché l’impugnazione non è rigettata o dichiarata inammissibile o improcedibile.
La conciliazione giudiziale prevista dagli artt. 185 e 420 c.p.c. è una convenzione non assimilabile a un negozio di diritto privato puro e semplice, caratterizzandosi, strutturalmente, per il necessario intervento del giudice e per le formalità di cui all’art. 88 disp. att. c.p.c. e, funzionalmente, per l’effetto processuale di chiusura del giudizio nel quale interviene e per gli effetti sostanziali derivanti dal negozio giuridico contestualmente stipulato dalle parti: così ribadisce Sez. L., n. 08898/2024, Panariello, Rv. 670679-01, la quale in particolare, richiamato un precedente risalente (Sez. L., n. 11107/2002, Mazzarella, Rv. 556315-01) ne riconosce la validità anche se ha a oggetto diritti indisponibili, poiché l’art. 2113, ultimo comma, c.c. fa salve le conciliazioni intervenute ai sensi degli artt. 185, 410 e 411 c.p.c., in cui l’intervento in funzione di garanzia del terzo (autorità giudiziaria, amministrativa o sindacale), diretto a superare la presunzione di condizionamento della libertà di espressione del consenso del lavoratore, viene a proteggere adeguatamente la sua posizione.
In argomento si segnala Sez. 2, n. 02360/2024, Criscuolo, Rv. 669987-01, la quale affronta il tema dell’idoneità del verbale di conciliazione giudiziale a fungere da valido contenitore di una donazione, escludendolo, in quanto privo del necessario rispetto dei requisiti di forma previsti dall’art. 782 c.c., così richiamando i principî espressi da Sez. U., n. 21761/2021, Valitutti, Rv. 661859-01. Si conferma quindi la necessità che siano rispettati i requisiti di forma e di sostanza (quali quelli previsti in tema di allineamento catastale) imposti per gli analoghi atti di natura privata al fine della validità delle clausole dell’accordo di separazione consensuale o di divorzio a domanda congiunta, le quali riconoscano a uno o entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili, o la titolarità di diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di essi o dei figli al fine di assicurarne il mantenimento. La nota pronuncia ha riconosciuto validità ai predetti accordi ove inseriti nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è stato attestato, in quanto assumendo la forma di atto pubblico ex art. 2699 c.c. e implicando il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituiscono, dopo il decreto di omologazione della separazione o la sentenza di divorzio, valido titolo per la trascrizione ex art. 2657 c.c.
Sul tema, Sez. 2, n. 06815/2024, Grasso Giu., Rv. 670501-02, afferma che in tema di litisconsorzio, l’attore che non abbia compiutamente attivato o integrato il contraddittorio, senza nulla eccepire innanzi al giudice di primo grado, e che sia rimasto soccombente non è legittimato ad interporre appello contro la sentenza per denunciare il difetto di integrità del contraddittorio, in quanto l’unico vantaggio perseguito è quello di “guadagnarsi una replica del giudizio di primo grado” nella speranza che un nuovo giudizio si concluda con esito diverso da quello già celebrato, restando, invece, estranea l’esigenza di rimediare ad un vulnus recato al diritto di difesa ed al diritto al contraddittorio dalla mancata partecipazione al giudizio dei litisconsorti necessari pretermessi; tale interesse non è però meritevole di tutela, né trova copertura nell’art. 100 c.p.c., e, anzi, la scelta processuale di trascurare nel giudizio di primo grado la questione dell’integrità del contraddittorio - salvo sollevarla dopo la sentenza secundum eventum litis - è idonea a tradursi in un’ipotesi di abuso del processo e di violazione del principio di ragionevole durata del processo. A tenore di Sez. 3, n. 17893/2024, Condello, Rv. 671574-01, la parte soccombente è priva di interesse a far valere, col ricorso per cassazione, la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari pretermessi nel giudizio di appello, se dalla loro partecipazione al processo non avrebbe tratto alcun vantaggio, essendo risultate infondate tutte le altre censure mosse alla sentenza impugnata, e se non sia nemmeno astrattamente ipotizzabile che tale integrazione si sarebbe risolta in una decisione di contenuto diverso e favorevole alla stessa soccombente.
A tenore di Sez. 3, n. 34664/2024, Fiecconi, Rv. 673338-01, il passaggio in giudicato della sentenza sul quantum debeatur non determina la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare l’impugnazione contro la sentenza non definitiva sull’an, alla cui permanenza è condizionata la decisione sul quantum.
Sul punto della decorrenza del termine, Sez. 3, n. 13165/2024, Iannello, Rv. 671160-01, afferma che il termine breve d’impugnazione decorre, anche nelle cause soggette al rito del lavoro, dalla notificazione della sentenza effettuata, ex art. 285 c.p.c., al procuratore della parte costituita, nel domicilio (reale od eletto) del medesimo, sicché la notificazione fatta, ai sensi dell’art. 479 c.p.c., alla parte personalmente non è idonea a far decorrere il suddetto termine.
Sul tema degli effetti della notificazione del provvedimento oggetto di impugnazione, si segnalano: Sez. 3, n. 15926/2024, Dell’Utri, Rv. 671264-01, secondo cui la notificazione della citazione per la revocazione di una sentenza di appello equivale, sia per la parte notificante che per la parte destinataria, alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, onde la tempestività del successivo ricorso per cassazione va accertata non soltanto con riguardo al termine lungo dal deposito della pronuncia impugnata, ma anche con riferimento a quello di sessanta giorni dalla notificazione della citazione per revocazione, a meno che il giudice della revocazione, a seguito di istanza di parte, abbia sospeso il termine per ricorrere per cassazione, ai sensi dell’art. 398, comma 4, c.p.c., con effetto dalla data di comunicazione del provvedimento di sospensione; Sez. L., n. 18534/2024, Riverso, Rv. 671926-01, secondo cui, ai fini del decorso del termine breve di impugnazione previsto dall’art. 1, comma 58, della l. n. 92 del 2012, è valida la notificazione della sentenza eseguita ad uno dei difensori nominati all’indirizzo PEC che risulta dal REGINDE, ai sensi dell’art. 16-sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012 (cosiddetto domicilio digitale), non rilevando in senso contrario la richiesta di ricevere le notificazioni all’indirizzo PEC del difensore indicato come domiciliatario ai sensi dell’art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, né potendosi configurare un siffatto diritto della parte o limitare alle sole comunicazioni l’efficacia dell’indicazione dell’indirizzo PEC degli altri difensori; Sez. L., n. 21579/2024, Cavallari, Rv. 672096-01, secondo cui, in tema di notifica delle sentenze, è valida ed idonea al decorso dei termini brevi per le impugnazioni ex art. 325 c.p.c. quella eseguita all’indirizzo PEC del difensore nominato dalla parte, non rilevando che nell’atto di costituzione sono stati individuati uno specifico domicilio fisico e un domiciliatario esclusivo differente dal destinatario della notifica, e ciò in quanto all’elezione di domicilio, anche se realizzata da procuratore che svolge attività al di fuori del tribunale cui è assegnato, non consegue un diritto a ricevere le notifiche solamente nel domicilio eletto.
A tenore di Sez. 3, n. 21850/2024, Frasca, Rv. 672048-01, nelle controversie agrarie il termine breve per la proposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello contro la quale sia già stata avanzata istanza di revocazione decorre dalla data del deposito di quest’ultima, dal momento che, nei processi da introdursi con ricorso (come, nel caso, quello per revocazione), il deposito dell’atto rende evidente la conoscenza del provvedimento ai fini dell’esercizio del diritto di impugnazione.
Secondo Sez. 3, n. 30031/2024, Gianniti, Rv. 672912-01, la notificazione dell’impugnazione non equivale, per il destinatario, alla notifica della sentenza, perché non ne consente la legale conoscenza, né la fa presupporre; pertanto, essa è inidonea a far decorrere il termine breve di impugnazione.
A tenore di Sez. L., n. 06154/2024, Cavallaro, Rv. 670349-01, nel giudizio di cassazione, il controricorso che non sia volto a “contraddire” il ricorso, ma anzi ad aderire a taluna delle censure in esso contenute, è qualificabile come ricorso incidentale di tipo adesivo, ed è sufficiente che, per la sua proposizione, sia stato rispettato il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., non trovando applicazione per il ricorrente adesivo l’art. 334 c.p.c.
Per ciò che attiene all’impugnazione incidentale in appello, secondo Sez. 3, n. 02246/2024, Dell’Utri, Rv. 670015-01, l’omessa notifica dell’appello incidentale, proposto anche nei confronti di una parte rimasta contumace a seguito della notifica dell’appello principale, non è rilevabile d’ufficio dal giudice, atteso che, sostanziandosi l’appello incidentale in una nuova domanda (d’impugnazione) nei confronti anche di detta parte rimasta contumace, non si applicano gli artt. 331 o 332 c.p.c., che concernono unicamente le situazioni nelle quali un’impugnazione è proposta senza coinvolgere una parte di una causa inscindibile o scindibile, bensì l’art. 292 c.p.c., la cui inosservanza deve ritenersi legittimamente deducibile unicamente dalla parte rimasta contumace.
Per ciò che attiene all’impugnazione incidentale in cassazione, secondo Sez. 1, n. 19795/2024, Vella, Rv. 671687-01, in tema di giudizio di cassazione, la tardività del ricorso incidentale, ai fini della sua inefficacia ex art. 334, comma 2, c.p.c. conseguente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, può essere apprezzata con riferimento alla data di comunicazione del decreto a cura della cancelleria, ai sensi dell’art. 99, comma 12, l.fall., indicata dal ricorrente principale poiché, in assenza di diverse allegazioni del ricorrente incidentale, si deve presumere che il decreto sia stato comunicato alle parti in pari data. Sul punto si segnala anche Sez. 3, n. 29537/2024, Cricenti, Rv. 672889-01, secondo cui l’art. 334, comma 2, c.p.c., in base al quale l’impugnazione incidentale tardiva perde efficacia se è dichiarata inammissibile quella principale, si applica nei soli casi di inammissibilità dell’impugnazione in senso proprio, per mancata osservanza del termine per impugnare o degli adempimenti richiesti dalla legge processuale a pena di inammissibilità, e non quando la causa sia stata decisa nel merito e la pronuncia di inammissibilità abbia riguardato i singoli motivi e la conseguenza della loro specifica infondatezza.
In tema di impugnazione incidentale tardiva, alcune questioni di specie sull’argomento:
Sez. U., n. 08486/2024, Carrato, Rv. 670662-01, statuisce che l’impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando riveste le forme dell’impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell’impugnazione principale, in ragione del fatto che l’interesse alla sua proposizione può sorgere dall’impugnazione principale o da un’impugnazione incidentale tardiva. Sul punto si segnalano anche Sez. 1, n. 26064/2024, D’Orazio, Rv. 672510-01, a tenore della quale, in tema di ricorso per cassazione, la rinuncia all’impugnazione principale non determina l’inefficacia dell’impugnazione incidentale tardiva che va comunque esaminata, nonché Sez. 3, n. 29448/2024, Valle, Rv. 673000-02, secondo cui è inammissibile l’impugnazione incidentale tardiva di un capo della sentenza autonomo rispetto a quello investito dall’impugnazione principale, se l’interesse a proporla preesiste all’altrui gravame e sorge immediatamente dalla decisione. Sez. 3, n. 10477/2024, Gianniti, Rv. 670697-01, stabilisce che, in base al principio dell’interesse all’impugnazione, l’impugnazione incidentale tardiva è ammissibile, a tutela della reale utilità della parte che la propone, tutte le volte in cui l’impugnazione principale mette in discussione l’assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale la parte aveva inizialmente prestato acquiescenza; conseguentemente, è ammissibile, sia quando riveste la forma della contro-impugnazione rivolta contro il ricorrente principale, sia quando assume le forme dell’impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dell’impugnazione principale; Sez. 3, n. 20935/2024, Rossetti, Rv. 671933-01, ricorda che l’ammissibilità dell’impugnazione incidentale tardiva rivolta contro parti diverse dall’impugnante principale va valutata in concreto e non in astratto, in base al contenuto della sentenza impugnata; pertanto, se quest’ultima ha erroneamente qualificato come solidale un’obbligazione in realtà parziaria, devono applicarsi i principî giurisprudenziali in tema di solidarietà e, dunque, è ammissibile l’impugnazione incidentale tardiva, proposta da uno dei condebitori qualificati come solidali nei confronti del creditore, ed adesiva all’impugnazione principale proposta da altro condebitore nei confronti del medesimo creditore. Secondo Sez. 3, n. 15100/2024, Scoditti, Rv. 671180-02, l’impugnazione incidentale tardiva - da proporsi con l’atto di costituzione dell’appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione - può essere sollevata anche quando sia scaduto il termine per l’impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che investa un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l’interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta negli artt. 334, 343 e 371 c.p.c. e che occorre consentire alla parte, che avrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastare l’iniziativa della controparte, volta a rimettere comunque in discussione l’assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata.
Statuiscono Sez. U., n. 31136/2024, Scarpa, Rv. 673507-01 che nel caso di domande avvinte da un nesso di cumulo alternativo soggettivo sostanziale per incompatibilità, proposte dall’attore nei confronti di due diversi convenuti, la sentenza di primo grado che condanna colui che sia individuato come effettivo obbligato contiene una statuizione di fondatezza della rispettiva pretesa e una statuizione di rigetto nel merito della pretesa alternativa incompatibile; il nesso di dipendenza implicato dal cumulo alternativo comporta, in sede di impugnazione, l’applicazione dell’art. 331 c.p.c. e la riforma del capo della sentenza inerente alla titolarità passiva del rapporto dedotto in lite, conseguente all’accoglimento dell’appello formulato dal convenuto alternativo rimasto soccombente in primo grado, ha effetto anche sul capo dipendente recante l’enunciazione espressa, o anche indiretta, ma comunque chiara ed inequivoca, di infondatezza della pretesa azionata dall’attore verso l’altro convenuto; affinché il giudice d’appello, adito in via principale sul punto dal convenuto soccombente, possa altresì accogliere la pretesa azionata verso il litisconsorte alternativo assolto in primo grado e perciò condannare quest’ultimo, l’attore non può limitarsi a riproporre ex art. 346 c.p.c. la rispettiva domanda, esaminata e respinta nella sentenza impugnata, ma deve avanzare appello incidentale condizionato.
A tenore di Sez. 3, n. 33127/2024, Gianniti, Rv. 673168-01, anche se proposto irritualmente in forma principale contro una sentenza già appellata da altro soccombente, l’appello è ammissibile e, previa riunione dei due giudizi, si converte in appello incidentale, se depositato entro il termine per la proposizione dell’appello incidentale nel giudizio introdotto con l’impugnazione principale.
Secondo Sez. 2, n. 10164/2024, Oliva, Rv. 670739-01, in tema di procedimento per la decisione accelerata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ove la proposta di decisione riguardi sia il ricorso principale che quello incidentale non condizionato e l’istanza di decisione sia depositata da una sola delle parti, l’impugnazione non coltivata va considerata rinunciata e va decisa solo quella coltivata, cosicché se tale decisione sia conforme alla proposta, la condanna in favore della cassa ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c. ed il raddoppio del contributo unificato, dipendente dalla pronuncia di improcedibilità, inammissibilità o rigetto del ricorso, si applicano nei soli confronti della parte richiedente la decisione, mentre le spese del giudizio di legittimità vanno regolate in base al suo esito complessivo, considerando non soltanto la decisione del ricorso coltivato, ma anche la sostanziale soccombenza dell’altra parte, che pur avendo inizialmente proposto impugnazione, abbia scelto di non coltivarla facendo acquiescenza alla proposta di definizione anticipata.
Sul tema, Sez. 2, n. 01517/2024, Papa, Rv. 670227-01 afferma che nei giudizi previsti dall’art. 113, comma 2, c.p.c., il giudice di pace decide secondo equità anche in ordine alla quantificazione delle spese processuali, con la conseguenza che è inammissibile l’appello volto a far valere la violazione delle disposizioni tariffarie in materia di onorari di avvocato, le quali hanno natura sostanziale e non costituiscono “norme sul procedimento” né “principî regolatori della materia”.
Secondo Sez. 3, n. 09870/2024, Moscarini, Rv. 671073-01, l’appello a motivi limitati, previsto dall’art. 339, comma 3, c.p.c., costituisce l’unico rimedio impugnatorio ammesso (oltre alla revocazione per motivi ordinari) avverso le sentenze pronunciate dal giudice di pace nell’ambito della sua giurisdizione equitativa necessaria, non essendo configurabile altra impugnazione ordinaria per i motivi esclusi e, segnatamente, il ricorso per cassazione per il motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., poiché dette sentenze sfuggono all’applicazione dell’art. 111, comma 7, Cost., che riguarda i provvedimenti aventi natura decisoria in senso sostanziale, per i quali non è previsto alcun mezzo di impugnazione, e non i casi in cui un mezzo di impugnazione è previsto, seppure limitato a taluni motivi, e la conseguente decisione può poi essere assoggettata a ricorso per cassazione.
Secondo Sez. 3, n. 32447/2024, Saija, Rv. 673110-01, è inammissibile, per carenza di interesse nonché per difformità rispetto al modello legale di impugnazione, il gravame fondato esclusivamente su vizi di rito - ma privo della contestuale deduzione di questioni di merito - avverso la sentenza che ha dichiarato l’improponibilità della domanda senza esaminarla nel merito.
In tema di ammissibilità dell’atto di appello, Sez. T, n. 16629/2024, Nonno, Rv. 671321-01 afferma che, se è stata erroneamente dichiarata l’inammissibilità dell’appello, la sentenza impugnata in sede di legittimità va cassata con rinvio, anche se la stessa ha comunque affrontato la specifica questione oggetto dell’appello, in quanto la pronuncia di inammissibilità non ha consentito al giudice di appello l’esame delle ragioni, di fatto e di diritto, poste a sostegno della censura. In tema, Sez. 3, n. 29017/2024, Gianniti, Rv. 672566-01, secondo cui se è stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello di novanta giorni stabilito dall’art. 163-bis c.p.c. (nella formulazione ratione temporis applicabile), a cui rinvia l’art. 359 c.p.c., l’atto di citazione è, ai sensi dell’art. 164, comma 1, c.p.c., affetto da nullità, la quale, se non rilevata d’ufficio dal giudice e non sanata, in ipotesi di contumacia dell’appellato determina la nullità della sentenza.
Sull’improcedibilità, Sez. 2, n. 02408/2024, Scarpa, Rv. 669991-01 afferma che nelle controversie di opposizione a ordinanza-ingiunzione, regolate dal rito del lavoro (artt. 6 e 2 del d.lgs. n. 150 del 2011), l’appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell’udienza non sia proprio avvenuta, e sia perciò inesistente giuridicamente e di fatto; né può ritenersi che detta inesistenza rimanga sanata ex tunc per effetto dell’eventuale costituzione in giudizio dell’appellato, considerato che il procedimento di notifica dell’appello in tali controversie adempie altresì la funzione di mettere la controparte a tempestiva conoscenza della pendenza dell’impugnazione, in ragione della legittima aspettativa al consolidamento della sentenza di primo grado.
Sul medesimo tema, si segnala Sez. L., n. 03145/2024, Michelini, Rv. 670035-01, secondo cui nel rito del lavoro, l’appello, pur tempestivamente proposto nel termine di legge, è improcedibile se è omessa la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza e non è consentita al giudice, in base ad una presunta “interpretazione costituzionalmente orientata”, l’assegnazione all’appellante di un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica relativa ad un’altra udienza di discussione, né sull’inerzia della parte può influire, come possibile sanatoria, la precedente esecuzione di una regolare notificazione del provvedimento di fissazione dell’udienza per la decisione sulla richiesta di inibitoria ex art. 283 c.p.c., trattandosi di attività che ha esaurito la propria valenza propulsiva nell’ambito della fase cautelare.
In tema di completezza degli atti di parte, Sez. 3, n. 06645/2024, Pellecchia, Rv. 670590-01, secondo cui. qualora al momento della decisione della causa in secondo grado non si rinvengano nel fascicolo di parte i documenti già prodotti in primo grado e su cui la parte assume di aver basato la propria pretesa in giudizio, il giudice d’appello può decidere il gravame nel merito se non ne è stato allegato lo smarrimento, essendo onere della parte assicurarne al giudice di appello la disponibilità in funzione della decisione, quando non si versi nel caso di loro incolpevole perdita, con conseguente possibilità di ricostruzione previa autorizzazione giudiziale.
Sullo stesso tema Sez. 3, n. 07923/2024, Dell’Utri, Rv. 670457-01, che afferma che in materia di prova documentale nel processo civile, il principio di “non dispersione (o di acquisizione) della prova” - che opera anche per i documenti, prodotti con modalità telematiche o in formato cartaceo - comporta che il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un’efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, e non può dipendere dalle successive scelte difensive della parte che detti documenti abbia inizialmente offerto in comunicazione.
Sul tema dell’onere di impugnazione, Sez. 3, n. 07903/2024, Gorgoni, Rv. 670528-01 statuisce che il convenuto, che nel giudizio di primo grado abbia contestato sia nell’an che nel quantum la pretesa dell’attore, non è tenuto, nel caso di appello di quest’ultimo avverso la sentenza di rigetto della domanda, in ragione dell’insussistenza del diritto, a riproporre espressamente al giudice di secondo grado le proprie contestazioni in ordine al quantum, limitandosi a richiedere la conferma della sentenza impugnata, costituendo quelle contestazioni mere difese, in relazione alle quali non opera, per l’appellato vittorioso in primo grado, l’onere di riproposizione stabilito per le eccezioni in senso proprio. Sullo stesso tema, Sez. 3, n. 09505/2024, Guizzi, Rv. 670703-01, afferma che, in tema di impugnazioni, qualora l’eccezione di prescrizione sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un’enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d’appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all’esito finale della lite, richiede la proposizione di gravame incidentale, non essendo sufficiente la mera riproposizione, ai sensi dell’art. 346 c.p.c., utilizzabile solo quando l’eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure.
Secondo Sez. 3, n. 25876/2024, Fiecconi, Rv. 672423-01, qualora un’eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un’enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d’appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all’esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345, comma 2, c.p.c. (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell’art. 329, comma 2, c.p.c.), né sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure. Sul medesimo tema, Sez. 2, n. 28078/2024, Criscuolo, Rv. 672828-01, afferma che l’appellante, soccombente in primo grado per questioni di rito, non è onerato, ex art. 346 c.p.c. di riproporre in sede di gravame le ragioni di merito poste a fondamento delle proprie domande e ciò in quanto l’impugnazione costituisce già manifestazione implicita della volontà di proseguire il giudizio quanto alle domande di merito oggetto di assorbimento cosiddetto improprio nella pronunzia di prime cure.
Affermano Sez. U., n. 31136/2024, Scarpa, Rv. 673507-01, che, nel caso di domande avvinte da un nesso di cumulo alternativo soggettivo sostanziale per incompatibilità, proposte dall’attore nei confronti di due diversi convenuti, la sentenza di primo grado che condanna colui che sia individuato come effettivo obbligato contiene una statuizione di fondatezza della rispettiva pretesa e una statuizione di rigetto nel merito della pretesa alternativa incompatibile; il nesso di dipendenza implicato dal cumulo alternativo comporta, in sede di impugnazione, l’applicazione dell’art. 331 c.p.c. e la riforma del capo della sentenza inerente alla titolarità passiva del rapporto dedotto in lite, conseguente all’accoglimento dell’appello formulato dal convenuto alternativo rimasto soccombente in primo grado, ha effetto anche sul capo dipendente recante l’enunciazione espressa, o anche indiretta, ma comunque chiara ed inequivoca, di infondatezza della pretesa azionata dall’attore verso l’altro convenuto; affinché il giudice d’appello, adito in via principale sul punto dal convenuto soccombente, possa altresì accogliere la pretesa azionata verso il litisconsorte alternativo assolto in primo grado e perciò condannare quest’ultimo, l’attore non può limitarsi a riproporre ex art. 346 c.p.c. la rispettiva domanda, esaminata e respinta nella sentenza impugnata, ma deve avanzare appello incidentale condizionato.
Sul cosiddetto “filtro in appello”, si segnalano: Sez. 2, n. 03595/2024, Trapuzzano, Rv. 670297-01, afferma che l’inosservanza da parte del giudice di appello della previsione di cui all’art. 348-ter, comma 1, primo periodo, c.p.c., ratione temporis vigente, la quale gli consente di dichiarare inammissibile l’appello che non abbia ragionevole probabilità di essere accolto soltanto prima di procedere alla trattazione ai sensi dell’art. 350 c.p.c., costituisce un vizio proprio dell’ordinanza di inammissibilità ex art. 348-bis, comma 1, c.p.c. deducibile per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., senza che sia anche necessario valutare se dalla stessa sia derivato un concreto ed effettivo pregiudizio al diritto di difesa delle parti, avendo il giudice di appello, dopo l’inizio della trattazione, perduto il potere di definire anticipatamente il merito della lite mediante l’ordinanza predetta; Sez. 3, n. 09343/2024, Valle, Rv. 670767-01, secondo cui la declaratoria di inammissibilità dell’appello per ragioni processuali, adottata con ordinanza richiamante l’art. 348-ter c.p.c., è impugnabile con ricorso ordinario per cassazione, trattandosi, nella sostanza, di una sentenza di carattere processuale che, non contenendo alcun giudizio prognostico negativo circa la fondatezza nel merito del gravame, è pronunciata fuori dei casi normativamente previsti; Sez. 3, n. 15901/2024, Rossetti, Rv. 671263-01, secondo cui la comunicazione dell’ordinanza dichiarativa dell’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c. è idonea a far decorrere il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione, ex art. 348-ter, comma 3, c.p.c. solo quando permetta alla parte destinataria di conoscere la natura del provvedimento adottato, implicante lo speciale regime d’impugnazione previsto.
In tema di legittimazione all’impugnazione,Sez. 3, n. 07711/2024, Gorgoni, Rv. 670694-01 afferma che la società risultante dalla fusione, con altre, della società originariamente convenuta in giudizio, che sia anche conferitaria di un ramo d’azienda, è legittimata a proporre appello in luogo della società incorporata, parte del giudizio di primo grado e cedente del ramo d’azienda, non solo per effetto della intervenuta fusione, ma anche per effetto della cessione, assumendo così una duplice legittimazione, quella di successore a titolo universale, che le deriva dalla fusione, e quella di successore a titolo particolare, che le deriva dalla cessione di ramo d’azienda, con la conseguenza che, ove si qualifichi come cessionaria del ramo d’azienda, può limitarsi ad allegare tale titolo, specificandolo nell’intestazione dell’impugnazione, trattandosi di un titolo di natura pubblica e, quindi, di contenuto accertabile.
In tema di impugnazione incidentale, secondo Sez. 3, n. 29448/2024,Valle, (Rv. 673000-02), l’impugnazione incidentale tardiva che ha per oggetto un capo della sentenza autonomo rispetto a quello investito dall’impugnazione principale è inammissibile ove l’interesse a proporla preesista all’altrui gravame, sorgendo immediatamente dalla sentenza.
Sul medesimo tema, Sez. 3, n. 29537/2024, Cricenti, Rv. 672889-01, afferma che l’art. 334, comma 2, c.p.c., in base al quale l’impugnazione incidentale tardiva perde efficacia se è dichiarata inammissibile quella principale, si applica nei soli casi di inammissibilità dell’impugnazione in senso proprio, per mancata osservanza del termine per impugnare o degli adempimenti richiesti dalla legge processuale a pena di inammissibilità, e non quando la causa sia stata decisa nel merito e la pronuncia di inammissibilità abbia riguardato i singoli motivi e la conseguenza della loro specifica infondatezza.
In tema di valutazione della novità della domanda, si segnalano: Sez. 3, n. 03052/2024, Rossetti, Rv. 670081-01, a tenore della quale l’art. 345 c.p.c., che fa divieto di proporre nuove domande in sede di impugnazione, non osta alla prospettazione, per la prima volta in appello, d’una qualificazione o di una interpretazione del contratto non invocate in primo grado, se tali deduzioni non esigono nuovi accertamenti di fatto; Sez. 3, n. 03920/2024, Cricenti, Rv. 670114-01, secondo cui la modificazione della domanda, operata dalla parte nel rispetto delle cosiddette preclusioni assertive, è ammissibile ove la stessa, una volta modificata, risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, mentre non può essere effettuata dal giudice in sede di decisione, incorrendosi altrimenti nella violazione delle garanzie difensive delle parti; Sez. 3, n. 06533/2024, Gorgoni, Rv. 670531-01, ove si statuisce che il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del tantum devolutum quantum appellatum, non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all’applicazione di una norma giuridica diverse da quelle invocate dall’istante, né incorre nella violazione di tale principio il giudice d’appello che, rimanendo nell’ambito del petitum e della causa petendi, confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti, ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice.
In tema di valutazione di novità delle eccezioni, si segnalano: Sez. 3 n. 04867/2024, Iannello, Rv. 670332-01, a tenore della quale la nullità del contratto per violazione di norme imperative, siccome oggetto di un’eccezione in senso lato, è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che i relativi presupposti di fatto, anche se non interessati da specifica deduzione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, ferma restando l’impossibilità di ammettere nuove prove funzionali alla dimostrazione degli stessi; Sez. 3, n. 07469/2024, Moscarini, Rv. 670541-01, secondo cui la parte convenuta per l’esecuzione del contratto può far valere, in via di eccezione e anche per la prima volta in appello, il vizio di incapacità del contraente determinante l’annullabilità del contratto;
Sez. 2, n. 09452/2024, Oliva, Rv. 670962-01, laddove si afferma che il principio per cui non può essere scrutinata in appello l’eccezione riconvenzionale di usucapione non riproposta nelle forme, rispettivamente, dell’appello incidentale (ove sia stata rigettata in prime cure), ovvero dell’art. 346 c.p.c. (ove non esaminata in primo grado), si applica anche all’eccezione di tardività dell’eccezione riconvenzionale di usucapione, poiché anch’essa non costituisce mera difesa, ma eccezione da sollevare o riproporre, ad istanza di parte, e non suscettibile di rilievo d’ufficio; Sez. 3, n. 12633/2024, Vincenti, Rv. 670913-01, secondo cui nella vigenza del regime giuridico delle preclusioni introdotto dalla l. n. 353 del 1990, la novità della domanda formulata nel corso del giudizio è rilevabile anche d’ufficio da parte del giudice, trattandosi di una questione sottratta alla disponibilità delle parti, in virtù del principio secondo cui il thema decidendum è modificabile soltanto nei limiti e nei termini a tal fine previsti, con la conseguenza che, ove in primo grado tali condizioni non siano state rispettate, l’inammissibilità della domanda può essere fatta valere anche in sede di gravame, non essendo la relativa eccezione annoverabile tra quelle in senso stretto, di cui l’art. 345 c.p.c. esclude la proponibilità in appello; Sez. 1, n. 13904/2024, Fidanzia, Rv. 671337-01, che afferma che la mancata riproposizione, nelle conclusioni formalmente rassegnate nell’atto di costituzione in appello, dell’eccezione di prescrizione sollevata in primo grado, non ne comporta la tacita rinuncia, ove, in base al tenore complessivo dell’atto, la pronuncia richiesta presupponga necessariamente l’esame dell’eccezione predetta, poiché essa ha natura di eccezione di merito con funzione estintiva della domanda; Sez. 2, n. 24677/2024, Graziano, Rv. 672290-01, ove si statuisce che la rinuncia alla prescrizione, integrando un’eccezione in senso lato, non è soggetta all’onere di riproposizione ex art. 346 c.p.c. e può essere rilevata d’ufficio, anche in appello, purché i fatti su cui essa si fonda, benché non allegati dalle parti, siano stati ritualmente acquisiti al processo, sempre che la stessa non sia stata respinta in primo grado con pronuncia espressa o implicita, essendo in tal caso necessario proporre appello, eventualmente in via incidentale, onde evitare la formazione del giudicato interno che ne preclude ogni riesame, anche officioso.
Sul tema della qualificazione della domanda giudiziale, ai fini dello scrutinio dell’ammissibilità delle modificazioni subite in fase di appello, si segnalano: Sez. 3, n. 02340/2024, Guizzi, Rv. 670018-01, laddove si afferma che, in tema di risarcimento dei danni da responsabilità civile, l’unitarietà del diritto al risarcimento ed il suo riflesso processuale sull’ordinaria infrazionabilità del giudizio di liquidazione comportano che la domanda di risarcimento, salvo che si possa ragionevolmente ricavare una diversa volontà attorea, deve riferirsi a tutte le possibili voci di danno originate dalla condotta del soggetto danneggiante, cosicché non possono essere qualificate domande nuove le specificazioni delle singole componenti del danno subìto formulate, nel corso del giudizio d’appello, dai congiunti della vittima, una volta che la domanda originaria sia comprensiva di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, iure proprio e iure successionis; Sez. 1, n. 02710/2024, Tricomi, Rv. 670216-01, secondo cui è inammissibile in quanto nuova ex art. 345 c.p.c. la domanda di mantenimento del figlio maggiorenne portatore di handicap formulata per la prima volta in grado d’appello in un giudizio alimentare promosso ai sensi dell’art. 433 c.c., atteso che la diversa natura degli interessi ad essa sottesi comporterebbe un ampliamento della materia giustiziabile incompatibile con il rispetto dei principî del contraddittorio, del diritto di difesa e del giusto processo; Sez. 3, n. 10868/2024, Fanticini, Rv. 670790-01, secondo cui l’indicazione dell’oggetto della controversia nell’epigrafe della decisione non costituisce di per sé un’implicita qualificazione della domanda, ai fini del cosiddetto principio dell’apparenza, per l’identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro la relativa sentenza; Sez. 3, n. 25213/2024, Rossi, Rv. 672225-01, ove si statuisce che, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, quando, all’esito del giudizio di primo grado, l’ammontare del danno sia stato liquidato utilizzando tabelle “a forbice”, il danneggiato è legittimato a proporre impugnazione per ottenere la liquidazione di un maggiore importo risarcitorio in forza di tabelle “a punti”, adottate nelle more del giudizio di appello, purché deduca, con specifico motivo di gravame, la differenza tra i valori minimi o massimi tra le tabelle e alleghi che l’applicazione dei nuovi valori-punto nel minimo comporterebbe, per ciò stesso, un risultato più favorevole della liquidazione del danno attribuitagli con la sentenza impugnata.
Sul medesimo tema, Sez. 2, n. 30129/2024, Caponi, Rv. 673142-02, secondo cui l’effetto devolutivo preclude al giudice d’appello esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti non ricompresi, neanche implicitamente, nel tema esposto nei motivi d’impugnazione, mentre non impedisce che la decisione si fondi su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall’appellante, siano tuttavia in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte, costituendone necessario antecedente logico e giuridico; in appello, infatti, il giudice può riesaminare l’intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché senza coinvolgere punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di giudicato interno in assenza di contestazione, decidendo anche in base a ragioni diverse da quelle svolte nei motivi di gravame.
A tenore di Sez. 3, n. 31971/2024, Gorgoni, Rv. 673198-02, in tema di concorso di colpa ex art. 2054, comma 2 c.c., la prospettazione di un concorso di colpa del danneggiato non configura una domanda nuova, inammissibile in appello, ove si controverta sulla quantificazione del danno, trattandosi soltanto di argomentazione difensiva utile al fine di dimostrare l’eccessività del risarcimento dedotta ab origine.
In tema di indispensabilità della prova in appello, si segnala Sez. 1, n. 08551/2024, Terrusi, Rv. 670651-01, secondo cui la “prova nuova indispensabile” di cui all’art. 345, comma 3, c.p.c. - nel testo antecedente al d.l. n. 83 del 2012, convertito con modif. dalla l. n. 134 del 2012 - rappresenta un concetto unitario, il quale implica che sia tale quella prova di per sé idonea a eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, qualunque ne sia la causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado.
Per ciò che attiene alle prove documentali, si segnalano: Sez. 1, n. 00196/2024, Scotti, Rv. 670256-01, nella formulazione antecedente al d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, il giudice può ammettere una prova nuova, purché non dichiarata precedentemente inammissibile, quando sia indispensabile ai fini della decisione, tale essendo quella idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, senza che rilevi l’accertata sua impossibilità di produzione, che integra, invece, un presupposto diverso e alternativo di ammissibilità, atteso che, diversamente ragionando, si attribuirebbe alla riforma del 2012, che ha eliminato il requisito della indispensabilità, un significato non innovativo e anzi più permissivo del testo previgente; Sez. 3, n. 07313/2024, Cirillo F.M., Rv. 670459-01, ove si legge che, in tema di diritto al risarcimento del danno da mancato recepimento della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE (riassuntiva di precedenti direttive), in favore dei medici iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici compresi tra il 1983 ed il 1991, qualora il medico attore abbia allegato l’anno di inizio del corso sulla base di documentazione prodotta in primo grado, la deduzione in grado d’appello, da parte della difesa erariale, della mancata spettanza del compenso in ragione del suddetto dato temporale integra mera difesa in iure, come tale non assoggettata al divieto di nuove eccezioni ex art. 345, comma 2, c.p.c.; Sez. 1, n. 16289/2024, Campese, Rv. 671542-02, secondo cui il divieto di produzione di nuovi documenti in appello, di cui al vigente art. 345, comma 3, c.p.c. - nel testo introdotto dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito con l. n. 134 del 2012 - può essere superato solo ove il giudice accerti che non era possibile provvedere al tempestivo deposito nel giudizio di primo grado, per causa non imputabile alla parte, restando a tal fine ininfluente l’indispensabilità del documento ai fini del decidere; a tenor di Sez. 3, n. 21080/2024, Dell’Utri, Rv. 671832-01, nel giudizio di appello non è ammissibile, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., la produzione di documenti (nella specie, referti medici) che, ancorché formati successivamente, rappresentano fatti già esistenti all’epoca del giudizio di primo grado e che avrebbero potuto essere formati in precedenza e tempestivamente prodotti.
Sul procedimento, Sez. 1, n. 23324/2024, Reggiani, Rv. 672353-01, afferma che, in tema di procedimenti camerali contenziosi in grado d’appello, nessuna norma vieta la delega dello svolgimento dell’udienza di comparizione delle parti ad uno dei componenti del collegio, trattandosi, anzi, di facoltà propria dei giudizi di impugnazione davanti alla corte d’appello, ex art. 350, comma 1, c.p.c., nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 149 del 2022; a tenore di Sez. 3, n. 07845/2024, Gorgoni, Rv. 670513-01, la mancata comunicazione del provvedimento di anticipazione della udienza di precisazione delle conclusioni, con il conseguente impedimento all’esercizio della facoltà di chiedere la discussione orale della causa, comporta la nullità della sentenza, senza che sia necessario indicare gli argomenti che la parte avrebbe potuto illustrare durante la discussione, risultando precluso alle parti il pieno svolgimento dei diritti di difesa e del contraddittorio; afferma Sez. 3, n. 23514/2024, Rossi, Rv. 672215-01 che la riproposizione della richiesta di discussione orale della causa, di cui all’art. 352, comma 2, c.p.c. (nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dall’art. 3, comma 26, lett. l, del d.lgs. n. 149 del 2022), già formulata in sede di precisazione delle conclusioni, non richiede il deposito di un’apposita e autonoma istanza diretta al Presidente della Corte d’appello, ma può essere contenuta nella memoria di replica depositata nel termine all’uopo prescritto.
Sez. 1, n. 16446/2024, Terrusi, Rv. 671544-01, statuisce che il provvedimento, emesso in forma di ordinanza, con il quale il giudice collegiale di appello dichiari l’estinzione del processo, ha natura sostanziale di sentenza ed è pertanto necessario, ai fini della sua validità, che esso sia sottoscritto dal presidente e dal giudice relatore, salvo che il presidente sia anche il relatore e l’estensore del provvedimento.
Anche quest’anno, come nella precedente rassegna, viene dedicato un unico capitolo al giudizio di cassazione, nel quale saranno esaminate le più rilevanti pronunce in tema di procedimento di legittimità, di ricorso straordinario per cassazione e di enunciazione del principio di diritto nell’interesse della legge.
A due anni dall’introduzione della riforma di cui al d.lgs. n. 149 del 2022, è possibile delineare il perimetro applicativo delle nuove norme che hanno interessato anche il giudizio di cassazione. In particolare, oltre al rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione, introdotto dall’art. 363-bis c.p.c., che attribuisce nuovo valore alla funzione nomofilattica della Suprema Corte, ed alla riscrittura dell’art. 380-bis c.p.c., con il quale è stato introdotto un procedimento accelerato (con la possibilità di non fissare l’udienza di camera di consiglio) per la dichiarazione di inammissibilità, improcedibilità o manifesta fondatezza o infondatezza, che sono già stati trattati in precedenza, la riforma ha introdotto altre importanti novità.
Gli obiettivi di fondo della riforma, ispirata alla semplificazione ed alla razionalizzazione, sono stati realizzati attraverso l’unificazione dei riti camerali, con il mantenimento del rito disciplinato dall’art. 380-bis.1 c.p.c. e la soppressione della Sesta sezione, di cui all’art. 376 c.p.c., e la conseguente concentrazione della relativa competenza dinanzi alle sezioni semplici, che effettueranno direttamente l’attività di spoglio dei ricorsi in base alle materie di propria competenza.
Altro aspetto rilevante è rappresentato dalla razionalizzazione della disciplina della udienza pubblica, alla quale la Corte potrà ricorrere nei soli casi di rilevanza della questione di diritto sulla quale si deve pronunciare.
Questo sforzo di razionalizzazione e semplificazione passa, altresì, attraverso una necessaria semplificazione degli atti processuali di parte, che dovranno essere ispirati a criteri di sinteticità e chiarezza. D’altra parte, il rispetto di tali criteri appare ancor più importante alla luce della generalizzata obbligatorietà del deposito telematico degli atti.
Nell’anno in rassegna, la S.C. ha avuto modo di esaminare alcuni aspetti della fase introduttiva del giudizio di cassazione, con particolare riferimento alla notificazione del ricorso ed al deposito degli atti delle parti e della procura speciale.
Vanno menzionate, in primo luogo, due pronunce delle Sezioni Unite, che intervengono rispettivamente sull’art. 370 c.p.c. e sull’art. 375 c.p.c., entrambi come novellati dalla riforma apportata dal d.lgs. n. 149 del 2022.
In particolare, con riferimento a quest’ultima disposizione, la Sez. U., n. 04331/2024, Di Paolantonio, Rv. 670389-01, ha affermato che, in tema di giudizio di cassazione, l’art. 375 c.p.c., nel testo novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, delinea un rapporto di regola-eccezione, secondo cui i ricorsi sono normalmente destinati ad essere definiti all’esito dell’adunanza camerale nelle forme previste dall’art. 380 bis.1 c.p.c., salvo nei casi di revocazione ex art. 391-quater c.p.c. e di particolare rilevanza della questione di diritto, ipotesi quest’ultima non ricorrente ove la questione sia già stata risolta dalla Corte ovvero qualora il principio di diritto da enunciare sia solo apparentemente nuovo, perché conseguenza della mera estensione di principî già affermati, seppur in relazione a fattispecie concrete diverse rispetto a quelle già vagliate. Quanto all’udienza camerale, può essere utile richiamare quanto recentemente affermato dalla Sez. 3, n. 34409/2023, Gianniti, Rv. 669529-01, che ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 380bis.1 c.p.c. (nel testo introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022), per contrasto con gli artt. 24 e 111, comma 2, Cost., in quanto l’udienza camerale è idonea a salvaguardare le esigenze di difesa, non rappresentando un minus rispetto all’udienza pubblica e consentendo il contraddittorio con il procuratore generale che, avvisato della fissazione, ha la facoltà di rassegnare le proprie conclusioni.
Quanto, poi, all’art. 370 c.p.c., la Sez. U., n. 07170/2024, Vincenti, Rv. 670582-01, ha affermato che, in tema di giudizio di cassazione, l’art. 370 c.p.c. - che, dopo la modificata apportata dall’art. 3, comma 27, del d.lgs. n. 149 del 2022, non prevede più la notifica del controricorso, ma soltanto il suo deposito entro quaranta giorni dalla notificazione del ricorso - si applica ai giudizi introdotti successivamente al 1° gennaio 2023, poiché, in forza dell’art. 35, comma 5, del citato d.lgs., come modificato dalla l. n. 197 del 2022, tutte le disposizioni del capo III del titolo III del libro secondo del codice di rito, nella loro nuova formulazione, hanno effetto a decorrere dalla predetta data e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso ad essa successivamente notificato.
Sempre sulla sostituzione della notifica del controricorso con il suo deposito, nell’anno in rassegna si richiamano altre due pronunce. La Sez. 1, n. 02599/2024, Reggiani, Rv. 670229-01, ha affermato che l’art. 370 c.p.c., nella versione modificata dall’art. 35, comma 5, d.lgs. n. 149 del 2022, come modificato dalla l. n. 197 del 2022, non richiede più alla parte nei cui confronti il ricorso è diretto (nella specie, il curatore speciale di un minore) la notificazione all’altra del controricorso, palesandosi sufficiente il deposito di quest’ultimo, ferma restando, peraltro, l’impossibilità di presentare memorie non precedute dalla tempestività del deposito in parola, le quali non possono essere riqualificate come controricorso, ancorché tardivo, ai fini della instaurazione del rapporto processuale, in quanto mancanti dei requisiti di cui all’art. 366 c.p.c.
Il medesimo principio è stato affermato dalla Sez. 3, n. 03559/2024, Valle, Rv. 670092-01, secondo cui i giudizi di cassazione intrapresi con ricorso notificato dopo il 1° gennaio 2023 sono sottoposti all’art. 370 c.p.c., così come modificato dall’art. 3, comma 27, del d.lgs. n. 149 del 2022, che ha eliminato l’obbligo di notifica del controricorso, con la conseguenza che il controricorrente deve ritenersi costituito ritualmente mediante deposito di tale atto.
In tema di intervento nel giudizio di cassazione si è pronunciata la Sez. 3, n. 13118/2024, Iannello, Rv. 671136-01, secondo cui l’intervento nel giudizio pendente dinanzi alla Corte di cassazione, quando ammissibile, deve avvenire attraverso un atto che sia partecipato alla controparte, mediante notificazione, al fine di assicurarle il contraddittorio sulla sopravvenuta partecipazione al giudizio di altro soggetto, non essendo, invece, sufficiente il semplice deposito nella cancelleria della Corte, come per le memorie di cui agli artt. 378 o 380-bis.1 c.p.c., poiché l’attività illustrativa che si compie con queste ultime è priva di carattere innovativo. Giova, a tal riguardo, ricordare che, nel giudizio di cassazione, mancando un’espressa previsione normativa che consenta al terzo di prendervi parte con facoltà di esplicare difese, è inammissibile l’intervento di soggetti che non abbiano partecipato alle pregresse fasi di merito, fatta eccezione per il successore a titolo particolare nel diritto controverso, al quale tale facoltà deve essere riconosciuta ove non vi sia stata precedente costituzione del dante causa od ove tale costituzione non abbia riguardato il diritto oggetto di cessione. In tal senso si è pronunciata la Sez. 1, n. 06774/2022, Rv. 664106-01.
Sempre sul tema dell’intervento nel giudizio di legittimità, la Sez. 1, n. 16617/2024, Falabella, Rv. 671550-01, ha affermato che, ove durante il giudizio di cassazione la società ricorrente si estingua a seguito di fusione per incorporazione, la società incorporante può intervenire nel procedimento con atto che, per i giudizi instaurati fino al 31 dicembre 2022, deve essere notificato alle altre parti per assicurare il rispetto del contraddittorio, non essendo a tal fine sufficiente il mero deposito dell’atto in cancelleria; la nullità derivante dall’omissione della suddetta notificazione è tuttavia sanata ove le controparti costituite accettano il contraddittorio senza sollevare eccezioni laddove, ove non sanata, non pregiudica comunque l’ulteriore corso del giudizio di legittimità, che è governato dall’impulso d’ufficio. In precedenza la Sez. 1, n. 08708/2000, Cappuccio, Rv. 538062-01, secondo cui il giudizio di cassazione, caratterizzato dall’impulso di ufficio, non è soggetto ad interruzione in presenza degli eventi di cui agli artt. 299 e segg. c.p.c., dettati per il giudizio di merito. Ne consegue che, nel caso in cui, nelle more del giudizio per cassazione, una società, estranea al procedimento, ne incorpori un’altra che di quest’ultimo sia parte, l’estinzione della società incorporata, da un lato non determina interruzione del giudizio di legittimità, e, dall’altro lato, pur non dando luogo ad un fenomeno di successione a titolo particolare nel diritto controverso, comporta la prosecuzione del giudizio medesimo fra le parti originarie, senza che la società incorporante sia legittimata a rinnovare il ricorso precedentemente proposto dalla società incorporata, neanche ai fini di intervento nel suddetto giudizio.
Sul medesimo tema, va segnalata la pronuncia della Sez. 3, n. 16526/2024, Iannello, Rv. 671298-01, secondo cui il successore a titolo particolare nel diritto controverso, sebbene non possa intervenire nel giudizio di legittimità, mancando una espressa previsione normativa che consenta al terzo di parteciparvi esplicando le proprie difese, è ammesso a depositare controricorso, per resistere al ricorso proposto contro il proprio dante causa, nel caso in cui in cui quest’ultimo sia rimasto inerte, altrimenti determinandosi un’irrimediabile lesione del suo diritto di difesa.
Sempre in tema di intervento, la Sez. 1, n. 06642/2024, Caiazzo, Rv. 670477-01, ha affermato che, nell’ambito del giudizio di cassazione, il sopravvenuto fallimento di una delle parti non determina l’interruzione del processo, per cui non vi è un onere di riassunzione del giudizio nei confronti della curatela fallimentare, essendo la fase di legittimità caratterizzata dall’impulso d’ufficio; ne consegue che, pur potendo il curatore intervenire nel processo per far valere i diritti della massa, sia pure nei limiti delle residue facoltà difensive riconosciute dalla legge, non può tuttavia rinunciare al ricorso già proposto dalla parte prima dell’apertura della propria procedura concorsuale.
Merita menzione anche la pronuncia della Sez. 3, n. 29670/2024, Gianniti, Rv. 672896-01, che si occupa dell’ipotesi in cui il ricorso per cassazione, predisposto in originale cartaceo e sottoscritto con firma autografa, sia notificato in via telematica. In tal caso, ai fini di prova del perfezionamento della notificazione, è necessaria la produzione di copia analogica del messaggio di trasmissione a mezzo PEC e dei suoi allegati (ricorso e procura) nonché delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna munite di attestazione di conformità agli originali, ai sensi dell’art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della l. n. 53 del 1994; ne consegue che l’omessa produzione - che può intervenire ai sensi dell’art. 372 c.p.c. fino all’udienza di discussione ex art. 379 c.p.c. ovvero fino all’adunanza in camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c. -, impedendo di ritenere perfezionato il procedimento notificatorio, determina l’inesistenza della notificazione. Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso in quanto il ricorrente aveva provveduto al deposito solo della ricevuta di accettazione e non quella di avvenuta consegna della notifica tramite p.e.c.
In difformità rispetto ad un precedente orientamento, la Sez. 2, n. 18966/2024, Grasso Giuseppe, Rv. 671721-01, ha affermato che i ricorsi per cassazione proposti, rispettivamente, contro la sentenza d’appello e contro quella che decide l’impugnazione per revocazione avverso la prima, in caso di contemporanea pendenza in sede di legittimità, possono, ove reputato opportuno e non in pregiudizio del principio di ragionevole durata del processo, essere riuniti in applicazione analogica dell’art. 335 c.p.c., fermo restando che, in difetto di riunione, ove la sentenza d’appello venga revocata, anche quella di legittimità resterebbe travolta ai sensi dell’art. 336, comma 2, c.p.c. In passato, invece, la Sez. L., 06/07/2022, n. 21315/2022, Garri F., Rv. 665129-01, ha affermato che i ricorsi per cassazione contro la decisione di appello e contro quella che decide l’impugnazione per revocazione avverso la prima vanno riuniti in caso di contemporanea pendenza in sede di legittimità nonostante si tratti di due gravami aventi ad oggetto distinti provvedimenti, atteso che la connessione esistente tra le due pronunce giustifica l’applicazione analogica dell’art. 335 c.p.c., potendo risultare determinante sul ricorso per cassazione contro la sentenza di appello l’esito di quello riguardante la sentenza di revocazione.
Si pone, invece, in linea di continuità con il precedente della Sez. 2, n. 08895/1994, Spadone, Rv. 488291-01, la pronuncia della Sez. 3, n. 19031/2024, Condello, Rv. 671895-01, secondo cui, nel giudizio di cassazione, nel quale manca, propriamente, la costituzione delle parti, non è necessario disporre l’integrazione del contraddittorio quando la parte che deve necessariamente parteciparvi, alla quale non sia stato notificato l’atto di impugnazione, abbia spiegato la propria attività difensiva con controricorso.
Nell’anno in rassegna, tre pronunce si sono occupate della decorrenza dei termini per proporre ricorso per cassazione.
In particolare, la Sez. L., n. 06154/2024, Cavallaro, Rv. 670349-01, ha affermato che il controricorso che non sia volto a “contraddire” il ricorso, ma anzi ad aderire a taluna delle censure in esso contenute, è qualificabile come ricorso incidentale di tipo adesivo, ed è sufficiente che, per la sua proposizione, sia stato rispettato il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., non trovando applicazione per il ricorrente adesivo l’art. 334 c.p.c.
In secondo luogo, la Sez. 1, n. 19795/2024, Vella, Rv. 671687-01, ha ritenuto che la tardività del ricorso incidentale, ai fini della sua inefficacia ex art. 334, comma 2, c.p.c. conseguente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, può essere apprezzata con riferimento alla data di comunicazione del decreto a cura della cancelleria, ai sensi dell’art. 99, comma 12, l.fall., indicata dal ricorrente principale, poiché, in assenza di diverse allegazioni del ricorrente incidentale, si deve presumere che il decreto sia stato comunicato alle parti in pari data. A tal riguardo, può essere utile ricordare che, in tema di giudizio di cassazione, il ricorso incidentale tardivo, proposto oltre i termini di cui agli artt. 325, comma 2, ovvero 327, comma 1, c.p.c., è inefficace qualora il ricorso principale per cassazione sia inammissibile, senza che, in senso contrario rilevi che lo stesso sia stato proposto nel rispetto del termine di cui all’art. 371, comma 2, c.p.c. (quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale). In tal senso, si è pronunciata la Sez. T, n. 17707/2021, Manzon, Rv. 661757-01.
Infine, la Sez. T, n. 02115/2024, Cortesi, Rv. 670166-01, ha affermato che l’art. 83, comma 2, d.l. n. 18 del 2020, che ha previsto la sospensione dei termini per il compimento degli atti dei procedimenti civili dal 9 marzo all’11 maggio 2020, a causa della pandemia da Covid-19, non ha introdotto una speciale sospensione ex lege del processo, ma unicamente la sospensione dei termini processuali, cosicché l’atto processuale compiuto da una parte nel corso di tale periodo non è nullo, ma solo improduttivo dei suoi effetti in relazione alla prosecuzione del giudizio; pertanto, ove il ricorso per cassazione sia stato notificato in pendenza di tale periodo, non si verifica alcuna inammissibilità, ma i termini processuali correlati alla notificazione iniziano a decorrere al termine della sospensione.
Diverse pronunce hanno affrontato i temi della legittimazione e della capacità processuale.
Innanzitutto, la Sez. 3, n. 03793/2024, Tatangelo, Rv. 670111-01, ha affermato che, in tema di giudizio di cassazione, il controricorrente che si costituisce in qualità di successore della parte nel precedente grado di giudizio è tenuto a fornire la prova della propria legittimazione, a pena di inammissibilità del controricorso, che può essere dichiarata anche d’ufficio. La pronuncia si pone in linea con il precedente della Sez. 3, n. 34373/2023, Condello, Rv. 669489-01, secondo cui, in tema di legittimazione all’impugnazione, il soggetto, che non sia stato parte nel grado precedente, che proponga impugnazione avverso la decisione adottata al suo esito nell’asserita qualità di successore, a titolo universale o particolare, di colui che era stato parte nel precedente grado o fase di giudizio, deve, in primo luogo, allegare la propria legitimatio ad causam per essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa, deducendo le circostanze che costituiscono il presupposto di legittimazione alla sua successione nel processo, e, in secondo luogo, fornire la prova di tali circostanze, dovendo, in difetto, essere dichiarata, anche d’ufficio, l’inammissibilità dell’impugnazione. Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto inammissibile l’opposizione non avendo l’impugnante adempiuto l’onere di allegazione rispetto all’asserita qualità di cessionario di un credito facente capo alla parte originaria del processo, non avendo dedotto né specificato quali crediti fossero stati ceduti e chi fossero i soggetti cessionari.
Sul problema dell’incertezza circa l’individuazione delle parti del giudizio di cassazione legittimate a riassumere il giudizio di rinvio, la Sez. T, n. 28755/2024, Napolitano A., Rv. 673543-01, ha affermato che l’omessa menzione di una parte, nell’originaria pronuncia rescindente di cassazione, comporta la sospensione del termine di riassunzione solo in presenza di un errore o di una omissione idonea ad ingenerare un dubbio ragionevole e non ictu oculi infondato o pretestuoso circa il reale novero delle parti del giudizio rescindente legittimate a riassumere il giudizio rescissorio.
In linea di continuità con il precedente della Sez. 1, n. 17974/2015, Lamorgese, Rv. 636512-01, si pone la pronuncia della Sez. 3, n. 33135/2024, Tatangelo, Rv. 673075-01, secondo cui la legittimazione al ricorso per cassazione - e all’impugnazione in genere, fatta eccezione per l’opposizione di terzo - spetta solo a chi ha formalmente assunto la qualità di parte (non rileva se presente o contumace, originaria o intervenuta) nel precedente grado conclusosi con la decisione impugnata, indipendentemente dall’effettiva titolarità del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, poiché con l’impugnazione non si esercita un’azione, bensì un potere processuale che è attribuito solo a chi ha partecipato al processo.
In tema di capacità di agire, le Sez. U., n. 29812/2024, Scotti, Rv. 672860-01, hanno affermato che, nel giudizio di legittimità, la perdita della capacità processuale della parte ricorrente (sia persona fisica, sia persona giuridica) intervenuta dopo il conferimento della procura speciale al difensore per il giudizio di cassazione, ma prima della notifica del ricorso alla controparte, non determina l’inammissibilità dell’atto d’impugnazione, in forza del principio di ultrattività del mandato. Tale pronuncia rappresenta una specificazione del principio affermato dalle Sez. U., Spirito, n. 15295/2014, Rv. 631466-01, secondo cui, in caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l’omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest’ultimo comporta, giusta la regola dell’ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l’evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell’impugnazione. Tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale di quella divenuta incapace, ovvero se il suo procuratore, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza, o notifichi alle altre parti, l’evento, o se, rimasta la medesima parte contumace, esso sia documentato dall’altra parte o notificato o certificato dall’ufficiale giudiziario ex art. 300, comma 4, c.p.c.
Con riferimento ai processi con pluralità di parti, la Sez. 3, n. 28008/2024, Cirillo F.M., Rv. 672553-01, ha affermato che, in caso di cumulo delle domande proposte da una pluralità di danneggiati nei confronti del medesimo danneggiante, si ha litisconsorzio facoltativo derivante da ragioni di connessione non riconducibili alla solidarietà, con la conseguenza che è inammissibile l’impugnazione incidentale tardiva proposta da uno di essi a seguito di quella principale di un altro, perché dall’eventuale accoglimento di quest’ultima non potrebbe derivare alcun pregiudizio all’impugnante in via incidentale, non vertendosi in ipotesi di cause inscindibili. Fattispecie relativa ad un giudizio volto ad ottenere il risarcimento dei danni conseguenti ad un sinistro stradale, nel quale erano state proposte domande iure proprio dalla moglie del danneggiato e dalla stessa, nella qualità di amministratrice di sostegno del marito, nei confronti dei danneggianti. A tal riguardo, può essere utile ricordare che, secondo la Sez. 3, n. 22809/2017, Frasca, Rv. 645774-01, qualora distinti giudizi di responsabilità civile da circolazione dei veicoli, separatamente introdotti contro il responsabile ed il suo assicuratore da diversi danneggiati per il medesimo fatto, vengano ad essere successivamente riuniti avanti al medesimo giudice, il litisconsorzio che si realizza è di natura facoltativa, e tale rimane anche nelle fasi di gravame, ancorché comune ai giudizi riuniti sia l’accertamento della responsabilità del sinistro. Ne consegue che l’impugnazione proposta da uno dei danneggiati, anche se notificata all’altro, non legittima quest’ultimo ad impugnare in via incidentale tardiva la negazione della responsabilità rispetto alla propria domanda, poiché l’impugnazione tempestiva non è contro di lui rivolta e non si verte in ipotesi di inscindibilità delle cause.
Sempre in tema di cause plurisoggettive, la Sez. 2, n. 23256/2024, Amato, Rv. 672181-01, ha affermato che, in tema di sentenza pronunciata fra più parti in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti, ove il ricorso non sia notificato ad almeno una controparte processuale non può disporsi l’integrazione del contraddittorio mancandone il presupposto, ossia la presenza di una controparte, così dovendosi escludere l’effetto conservativo dell’impugnazione. Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione notificato esclusivamente ai soccombenti nel giudizio di appello, aventi la medesima posizione processuale del ricorrente, omettendo del tutto la notificazione alla controparte processuale vittoriosa.
Sul tema dell’interesse ad agire, poi, la Sez. 2, n. 21809/2024, Giannaccari, Rv. 671989-01, ha affermato che è inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione, proposto dal ricorrente vittorioso nel giudizio di merito in conseguenza del rigetto della domanda proposta nei suoi confronti, che censuri la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari, non essendo neppure astrattamente ipotizzabile alcun vantaggio dalla partecipazione al giudizio dei medesimi.
Sempre sul tema dell’interesse ad agire, la Sez. 1, n. 16446/2024, Terrusi, Rv. 671544-02, ha ritenuto sussistente l’interesse a ricorrere per cassazione al fine di sentire dichiarare la nullità dell’ordinanza di estinzione del giudizio pronunciata nel giudizio di appello, per il fatto di recare solo la firma del presidente che non è anche relatore della causa ed estensore del provvedimento, in quanto essa va comunque considerata sentenza, a nulla rilevando che possano essere contestualmente esperiti altri rimedi, ivi compresa l’opposizione all’esecuzione laddove la sentenza di primo grado sia stata fatta valere come titolo esecutivo, in quanto coperto da un inesistente giudicato.
La S.C., nell’anno in rassegna, è tornata ad occuparsi anche dei requisiti richiesti per il conferimento della procura speciale per la proposizione del ricorso per cassazione.
Innanzitutto, vanno menzionate due pronunce delle Sezioni Unite. La prima, Sez. U., n. 02075/2024, Vincenti, Rv. 669833-01, ha affermato che, in tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, di cui agli artt. 365 e 83, comma 3, c.p.c., non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell’atto a cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso.
La seconda, Sez. U., n. 02077/2024, Vincenti, Rv. 669830-01, ha affermato che, in caso di ricorso per cassazione nativo digitale, notificato e depositato in modalità telematica, l’allegazione mediante strumenti informatici - al messaggio di posta elettronica certificata (p.e.c.) con il quale l’atto è notificato ovvero mediante inserimento nella “busta telematica” con la quale l’atto è depositato - di una copia, digitalizzata, della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale dal difensore, integra l’ipotesi, ex art. 83, comma 3, c.p.c., di procura speciale apposta in calce al ricorso, con la conseguenza che la procura stessa è da ritenere valida in difetto di espressioni che univocamente conducano ad escludere l’intenzione della parte di proporre ricorso per cassazione.
Sul medesimo tema, la Sez. 1, n. 19905/2024, Reggiani, Rv. 671689-01, ha stabilito che, in tema di giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 365 c.p.c., il ricorso deve essere sottoscritto da un avvocato munito di procura speciale, che è valida solo se rilasciata in data successiva alla decisione impugnata, anche se conferita all’estero da cittadino straniero, poiché, ai sensi dell’art. 12 della l. n. 218 del 1995, il processo civile che si svolge in Italia è regolato dalla legge italiana.
Merita menzione anche la pronuncia della Sez. T, n. 23276/2024, Gori, Rv. 672078-01, secondo cui la presenza in giudizio di più difensori per la stessa parte implica che, in caso di irreperibilità del primo, la notifica del ricorso per cassazione va effettuata nei confronti del secondo, senza che la necessità dell’adempimento venga meno per rinuncia al mandato da parte di quest’ultimo, in quanto, in assenza di specifiche indicazioni della parte rappresentata, opera l’ultrattività del mandato prevista dall’art. 85 c.p.c.
La Sez. L., n. 08334/2024, Garri, Rv. 670584-01, ha affermato che, in tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, richiesto a pena di inammissibilità dall’art. 365 c.p.c., è integrato, indipendentemente dal suo contenuto, dalla congiunzione (cd “collocazione topografica”) realizzata dall’avvocato, ex art. 83, comma 3, c.p.c., tra la procura rilasciata su foglio separato con firma autenticata e l’atto cui si riferisce, e quindi anche se la procura non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in maniera evidente, la non riferibilità all’attività professionale tipica del giudizio di legittimità, ed il suo conferimento non sia antecedente alla pubblicazione di detto provvedimento o successivo alla notificazione del ricorso.
Infine, in linea di continuità con il precedente della Sez. 6, n. 34638/2021, Porreca, Rv. 663013-01, si pone la pronuncia della Sez. 3, n. 29209/2024, Iannello, Rv. 672892-01, secondo cui, in materia di disciplina delle spese processuali, nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi (come nel caso di inesistenza della procura ad litem o falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l’atto è speso), l’attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio; diversamente, invece, nel caso di invalidità o sopravvenuta inefficacia della procura ad litem, non è ammissibile la condanna del difensore alle spese del giudizio, in quanto l’attività processuale è provvisoriamente efficace e la procura, benché sia nulla o invalida, è tuttavia idonea a determinare l’instaurazione di un rapporto processuale con la parte rappresentata, che assume la veste di potenziale destinataria delle situazioni derivanti dal processo. Nella specie, la S.C. ha condannato il difensore al pagamento delle spese processuali in esito a pronuncia di improcedibilità del ricorso per cassazione, risultando la procura rilasciata per l’impugnazione di altra sentenza, sul rilievo che tale vizio rende la procura radicalmente inesistente.
Con riferimento all’impugnazione incidentale, va innanzitutto menzionata la pronuncia delle Sez. U., n. 08486/2024, Carrato, Rv. 670662-01, secondo cui l’impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando riveste le forme dell’impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell’impugnazione principale, in ragione del fatto che l’interesse alla sua proposizione può sorgere dall’impugnazione principale o da un’impugnazione incidentale tardiva. Tale decisione ha risolto un contrasto interpretativo. Vi era infatti un precedente orientamento conforme, secondo cui, sulla base del principio dell’interesse all’impugnazione, l’impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, tutte le volte che l’impugnazione principale metta in discussione l’assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale il coobbligato solidale aveva prestato acquiescenza. Di conseguenza, è ammissibile, sia quando rivesta la forma della controimpugnazione rivolta contro il ricorrente principale, sia quando rivesta le forme della impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dell’impugnazione principale, anche se fondata sugli stessi motivi fatti valere dal ricorrente principale, atteso che, anche nelle cause scindibili, il suddetto interesse sorge dall’impugnazione principale, la quale, se accolta, comporterebbe una modifica dell’assetto delle situazioni giuridiche originariamente accettate dal coobbligato solidale (Sez. U., n. 24627/2007, Vitrone, Rv. 600589-01, nello stesso senso la Sez. 3, n. 25285/2020, Porreca, Rv. 659582-01). Per contro, vi era anche un orientamento difforme, secondo cui in tema di danno erariale, l’azione esercitata contro più soggetti solidalmente responsabili inserisce in un unico giudizio più cause scindibili e indipendenti; ne consegue che, proposto ricorso per cassazione da uno dei condebitori solidali, gli altri, per i quali sia ormai decorso il relativo temine, non possono giovarsi dell’impugnazione incidentale tardiva, ai sensi dell’art.334 c.p.c., operando le forme e i termini stabiliti da questa norma esclusivamente per l’impugnazione incidentale in senso stretto, ossia per quella proveniente dalla parte “contro” la quale è stata proposta l’impugnazione principale, o per quella chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell’art. 331 c.p.c. (Sez. U., n. 23903/2020, Scarpa, Rv. 659289-02, nello stesso senso Sez. 2, n. 41254/2021, Fortunato, Rv. 663463-01).
In linea di continuità va menzionata anche la pronuncia della Sez. 3, n. 15100/2024, Scoditti, Rv. 671180-02, secondo cui l’impugnazione incidentale tardiva - da proporsi con l’atto di costituzione dell’appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione - può essere sollevata anche quando sia scaduto il termine per l’impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che investa un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l’interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta negli artt. 334, 343 e 371 c.p.c. e che occorre consentire alla parte, che avrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastare l’iniziativa della controparte, volta a rimettere comunque in discussione l’assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata. Nella specie, la S.C. ha ritenuto ammissibile l’impugnazione incidentale tardiva sull’an della responsabilità conseguente un sinistro stradale commesso da veicolo ignoto, pur se l’impugnazione principale investiva unicamente il quantum debeatur.
Nello stesso senso anche la Sez. T, n. 07700/2024, Balsamo, Rv. 670618-03, che ha affermato che i capi della sentenza di merito, non fatti oggetto di gravame con l’impugnazione principale, sono impugnabili con ricorso per cassazione incidentale tardivo, ai sensi dell’art. 334 c.p.c., a condizione che siano riferibili ad un unico rapporto atteso che, in caso di distinti rapporti dedotti nello stesso giudizio ovvero in cause diverse riunite, devono essere rispettati i termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c.
Sempre in tema di ricorso incidentale, la Sez. L., n. 06154/2024, Cavallaro, Rv. 670349-02, ha affermato che, nel giudizio di cassazione, non osta alla qualificazione del controricorso adesivo in termini di ricorso incidentale la circostanza che esso non contenga esplicitamente la richiesta di cassazione della sentenza impugnata, che, potendo essere espressa pure in forma implicita, è desumibile anche dalla domanda di rimanere indenni dalle spese di lite in caso di infondatezza del ricorso principale, in quanto in tale affermazione può ritenersi insita l’adesione alla richiesta di cassazione della sentenza proposta dal ricorrente principale.
Infine, in linea di continuità con la precedente pronuncia affermata dalla Sez. 3, n. 06138/2018, Iannello, Rv. 648420-01 e dalla Sez. L., n. 24750/2022, Cavallaro, Rv. 665464-02, la Sez. 3, n. 25694/2024, Cirillo F.M., Rv. 672453-01, ha affermato che il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni preliminari di merito o pregiudiziali di rito, ha natura di ricorso condizionato all’accoglimento del ricorso principale, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte; ne consegue che, laddove le medesime questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito siano state oggetto di decisione esplicita o implicita da parte del giudice di merito, tale ricorso incidentale va esaminato dal giudice di legittimità solo in presenza dell’attualità dell’interesse, ovvero unicamente nell’ipotesi della fondatezza del ricorso principale.
Anche nell’anno in rassegna, plurime pronunce si registrano in tema di inammissibilità ed improcedibilità del ricorso.
In particolare, va menzionata la pronuncia della Sez. 1, n. 19475/2024, Scotti, Rv. 671683-01, secondo cui, in tema di giudizio di cassazione, l’omessa produzione della relata di notifica della sentenza impugnata comporta l’improcedibilità del ricorso ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. e tale sanzione non contrasta con gli artt. 24 e 111 Cost. e 6 CEDU, trattandosi di un adempimento preliminare, tutt’altro che oneroso e complesso, che non mette in discussione il diritto alla difesa ed al giusto processo, essendo finalizzato a verificare, nell’interesse pubblico, il passaggio in giudicato della decisione di merito ed a selezionare la procedura più adeguata alla definizione della controversia. A tal riguardo, appare utile ricordare che, secondo le Sez. U., n. 21349/2022, Lamorgese, Rv. 665188-02, nel giudizio di cassazione, è esclusa la dichiarazione di improcedibilità ex art. 369, comma 2, n. 2), c.p.c., quando l’impugnazione sia proposta contro una sentenza notificata, di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica (o le copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notifica a mezzo PEC), ove tale documentazione risulti comunque nella disponibilità del giudice, per essere stata prodotta dal controricorrente nel termine di cui all’art. 370, comma 3, c.p.c., ovvero acquisita - nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato (da cui decorre il termine breve per impugnare ex art. 325 c.p.c.) - mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio.
Nello stesso senso, si è pronunciata la Sez. 3, n. 24724/2024, Fanticini, Rv. 672216-01, affermando che l’omessa produzione della relata di notifica della sentenza impugnata determina l’improcedibilità del ricorso ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., la quale - in base a quanto affermato dalla Corte EDU nella sentenza del 23 maggio 2024, Patricolo e altri c. Italia - non si pone in contrasto con l’art. 6 CEDU, poiché integra una sanzione adeguata rispetto al fine di assicurare il rapido svolgimento del procedimento dinanzi alla Corte di cassazione, che è preordinato alla verifica della corretta applicazione della legge ed interviene dopo la celebrazione di due gradi di giudizio deputati alla delibazione nel merito della pretesa, e non costituisce impedimento idoneo a compromettere il diritto di accesso a un tribunale.
Sempre in tema di improcedibilità, la Sez. T, n. 25633/2024, Penta, Rv. 672383-01, ha affermato che, nel giudizio di cassazione, il deposito di una sentenza di secondo grado diversa da quella impugnata, non oggetto di controversia, comporta l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 369, comma 2, c.p.c., salvo che il documento corretto venga prodotto mediante separato deposito, nel rispetto dell’art. 372, comma 2, c.p.c., applicabile estensivamente, purché entro il termine di cui al comma 1 del citato art. 369. Giova, a tal riguardo, ricordare che, con precedente pronuncia, le Sez. U., n. 22074/2023, Terrusi, Rv. 668227-01, hanno precisato che, qualora il ricorso sia improcedibile in ragione del suo mancato deposito nel fascicolo informatico (ex artt. 396 c.p.c. e 196-quater, comma 1, disp. att. c.p.c.), l’esame dell’atto non è consentito nemmeno per rilevarne l’inammissibilità.
La Sez. 2, n. 17014/2024, Papa, Rv. 671373-01, ha altresì affermato che, in tema di giudizio d legittimità, quando la sentenza impugnata sia stata notificata ed il ricorrente abbia depositato la sola copia autentica della stessa priva della relata di notifica il difetto di procedibilità deve essere rilevato anche d’ufficio non potendo il vizio ritenersi sanato dalla mancata contestazione da parte della controricorrente, perché l’improcedibilità trova la sua ragione nel presidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo che ostacola la stessa sequenza di avvio di un determinato processo.
Tuttavia, devesi tener presente che le Sez. U., n. 10648/2017, D’Ascola, Rv. 643945-01, hanno altresì precisato che, in tema di giudizio di cassazione, deve escludersi la possibilità di applicazione della sanzione della improcedibilità, ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., al ricorso contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, ove quest’ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio.
Sul medesimo tema, si è anche pronunciata la Sez. 1, n. 27313/2024, Campese, Rv. 67277601, affermando che, in tema di giudizio per cassazione, il mancato deposito di copia della relata di notifica della sentenza impugnata, nel termine stabilito dall’art. 369 c.p.c., impedendo di verificare la tempestività dell’impugnazione ed il conseguente formarsi del giudicato, determina l’improcedibilità del ricorso, rilevabile anche d’ufficio, senza necessità di stimolare il contraddittorio, trattandosi di questione di rito relativa ai requisiti di procedibilità della domanda, salvo che tale copia sia stata prodotta dalla parte controricorrente, ovvero si verta in un’ipotesi in cui la legge, anche implicitamente, ricollega la decorrenza del termine per impugnare al compimento di attività di comunicazione doverose della cancelleria di cui resti traccia nel fascicolo d’ufficio, ovvero ancora che la notificazione della sentenza si sia perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla sua pubblicazione. Può essere utile menzionare anche il precedente delle Sez. U., n. 21349/2022, Lamorgese, Rv. 665188-01, secondo cui la dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un “fatto processuale” - la notificazione della sentenza - idoneo a far decorrere il termine “breve” di impugnazione e, quale manifestazione di “autoresponsabilità” della parte, impegna quest’ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC), senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell’art. 372 c.c.
La Sez. 3, n. 04377/2024, Spaziani, Rv. 670397-01, si è occupata dell’ipotesi di deposito del solo dispositivo della sentenza impugnata, affermando che non è sufficiente a soddisfare il presupposto di procedibilità del ricorso previsto dall’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., il quale esige il deposito di copia autentica della sentenza, completa di tutti i suoi elementi costitutivi. A tal riguardo, può richiamarsi il precedente delle Sez. U., n. 14110/2006, Botta, Rv. 58969701, secondo cui, ai fini del rispetto della condizione di procedibilità del ricorso per cassazione, prevista dall’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., è necessario il deposito, nel termine perentorio di venti giorni dall’ultima notificazione dell’atto, di una copia autentica della sentenza impugnata, contenente tutte le pagine che consentano di comprendere l’oggetto della controversia e le ragioni poste a fondamento della decisione, nonché di valutare la fondatezza o meno dei motivi di censura: è pertanto improcedibile il ricorso al quale sia stato allegato, in luogo della copia autentica della sentenza, un “estratto conforme” rilasciato dalla cancelleria “per uso ufficio”, nel quale compaia, oltre all’epigrafe ed all’indicazione dell’oggetto del giudizio, il solo dispositivo, senza che assuma alcun rilievo l’avvenuto deposito della sentenza da parte del controricorrente o l’esistenza della stessa nel fascicolo d’ufficio.
In caso di deposito da parte del ricorrente di copia della sentenza impugnata, priva del numero di pubblicazione, la Sez. 3, n. 00865/2024, Iannello, Rv. 669802-01, ha ritenuto che ciò non determini l’improcedibilità del ricorso ove dalla stessa sia possibile desumere gli elementi sufficienti per la relativa identificazione, quali la data di deliberazione e il numero di ruolo del giudizio di merito.
Tuttavia, se la parte che, dopo aver proposto un primo ricorso, non lo ha tempestivamente depositato, con conseguente declaratoria di improcedibilità, la Sez. T, n. 14756/2024, Crucitti, Rv. 671422-02, ha ritenuto che essa non possa successivamente riproporre, avverso la stessa sentenza, un secondo ricorso di identico contenuto, che va, pertanto, dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 387 c.p.c.
In linea di continuità con il precedente della Sez. 6, n. 26529/2017, Terrusi, Rv. 64656501, sempre la Sez. T, n. 14756/2024, Crucitti, Rv. 671422-01, ha affermato che, in tema di giudizio per cassazione, la Corte può dichiarare d’ufficio l’improcedibilità del ricorso anche nel caso di mancato deposito dello stesso, ove ne sia venuta a conoscenza attraverso il controricorso della parte resistente. Nella specie, la S.C. ha dichiarato improcedibile il ricorso che, seppur non depositato nei termini di cui all’art. 369 c.p.c., era stato notificato alla controparte, che lo aveva iscritto, limitandosi ad esporre le proprie difese, senza eccepirne l’improcedibilità.
In linea di continuità con il precedente della Sez. 1, n. 11180/2001, Forte, Rv. 549025-01, la Sez. 1, n. 24639/2024, Parise, Rv. 672519-01, ha affermato che l’onere di produrre la sentenza di cassazione nel giudizio di rinvio non grava, a pena di decadenza, sulla parte che ha riassunto la causa, con la conseguenza che il suo mancato rispetto ad opera di quest’ultima non determina l’improcedibilità del giudizio, ma impone al giudice l’assegnazione di un termine, prescritto a pena di estinzione del procedimento, per procedere al suddetto incombente. Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva dichiarato improcedibile il giudizio di rinvio, in materia di protezione internazionale, per avere lo straniero riassumente depositato non la copia autentica della decisione rescindente, ma quella comunicata dalla cancelleria ex art. 133 c.p.c.
Infine, analizzando le novità apportate dalla riforma Cartabia, la Sez. T, n. 14790/2024, Dell’Orfano, Rv. 671245-01, ha affermato che, nel giudizio di cassazione, a seguito della riforma introdotta dal d.lgs. n. 149 del 2022, va dichiarata l’improcedibilità ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. dell’impugnazione proposta contro una sentenza notificata a mezzo posta elettronica certificata, di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, mediante inserimento nella busta telematica, con la quale l’atto è depositato, del messaggio di posta elettronica certificata in formato .eml o .msg, che non risulti neppure prodotto dal controricorrente nel termine di cui all’art. 370, comma 3, c.p.c. A tal riguardo, va ricordato il precedente delle Sez. U., n. 21349/2022, Lamorgese, Rv. 66518802, secondo cui, nel giudizio di cassazione, è esclusa la dichiarazione di improcedibilità ex art. 369, comma 2, n. 2), c.p.c., quando l’impugnazione sia proposta contro una sentenza notificata, di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica (o le copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notifica a mezzo PEC), ove tale documentazione risulti comunque nella disponibilità del giudice, per essere stata prodotta dal controricorrente nel termine di cui all’art. 370, comma 3, c.p.c., ovvero acquisita - nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato (da cui decorre il termine breve per impugnare ex art. 325 c.p.c.) - mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio.
Quanto al profilo dell’inammissibilità, la Sez. 2, n. 13728/2024, Criscuolo, Rv. 671134-01, ha statuito che l’inammissibilità del ricorso per cassazione per avere il difensore agito senza valida procura comporta che, non riverberando l’attività dello stesso alcun effetto sulla parte, lo stesso difensore sia parte nel processo in ordine alla questione d’inammissibilità del ricorso per difetto della procura speciale a ricorrere per cassazione. Pertanto, nel caso in cui la S.C. non ritenga che sussistano giusti motivi di compensazione, la condanna alle spese va pronunciata a carico del difensore stesso, quale unica controparte del controricorrente nel giudizio di legittimità. La pronuncia si pone in linea di continuità con il precedente della Sez. 6, n. 25435/2019, Iofrida, Rv. 655644-01.
Merita menzione anche quanto affermato dalla Sez. 2, n. 00917/2024, Fortunato, Rv. 669968-01, secondo cui, in tema di giudizio per cassazione, il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, con unico atto avente i requisiti di forma e contenuto di cui all’art. 366 c.p.c., sicché, in virtù del principio della consumazione del diritto d’impugnazione, la parte che, dopo la proposizione di un ricorso per cassazione nei suoi confronti, abbia a sua volta proposto autonoma impugnazione, da ritenersi convertita in ricorso incidentale, non può con il controricorso proporre nuova impugnazione incidentale, ancorché intenda indicare nuovi motivi o colmare la mancanza di taluno degli elementi prescritti a pena di invalidità. Può essere utile ricordare, a tal riguardo, che le Sez. U., n. 06691/2020, De Stefano, Rv. 657220-01, hanno affermato che il ricorso per cassazione deve essere proposto, a pena di inammissibilità, con unico atto avente i requisiti di forma e contenuto indicati dalla pertinente normativa di rito, sicché è inammissibile un nuovo atto (nella specie, di costituzione di ulteriore difensore) con articolazione di altri motivi di censura rispetto a quelli in origine dedotti, essendo invece possibile, nell’osservanza del principio di consumazione dell’impugnazione e dei relativi termini, la proposizione di un nuovo ricorso in sostituzione del primo che non sia stato ancora dichiarato inammissibile.
In linea di continuità con la Sez. 1, n. 09689/2002, Vitrone, Rv. 555512-01, la Sez. 2, n. 02062/2024, Criscuolo, Rv. 669983-01, ha ribadito che, nel giudizio innanzi alla Corte di cassazione non è consentita la produzione di documenti relativi a vicende successive al deposito del ricorso, indipendentemente dal rispetto delle forme previste dall’art. 372, comma 2, c.p.c., fatta eccezione per i documenti che riguardano la nullità della sentenza e l’ammissibilità del ricorso e del controricorso nonché dell’atto di rinuncia al ricorso. Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto inammissibile la produzione dell’atto di conferma ex art. 46, comma 4, del d.P.R. n. 380 del 2001 contenente la menzione del titolo abilitativo della costruzione, in quanto insuscettibile di rientrare nella previsione di cui all’art. 372 c.p.c.
Infine, la Sez. 3, n. 13873/2024, Rossi, Rv. 671156-01, ha precisato che, nel giudizio di cassazione svolto con trattazione del ricorso in pubblica udienza, è inammissibile una seconda memoria ex art. 378 c.p.c. in replica a quella della controparte, essendo riservata alla discussione orale la possibilità di controbattere alle argomentazioni illustrate nella memoria avversaria. A tal riguardo, giova ricordare che la memoria ex art. 378 c.p.c. non può integrare i motivi del ricorso per cassazione, poiché assolve all’esclusiva funzione di chiarire ed illustrare i motivi di impugnazione che siano già stati ritualmente - cioè, in maniera completa, compiuta e definitiva - enunciati nell’atto introduttivo del giudizio di legittimità, con il quale si esaurisce il relativo diritto di impugnazione (così, la Sez. 2, n. 08949/2023, Rv. 667513-02).
Nell’anno in rassegna, la Suprema Corte si è anche occupata dell’istituto della rinuncia, con tre diverse pronunce.
Nella prima, la Sez. 3, n. 18531/2024, Porreca, Rv. 671798-01, ha affermato che, nel giudizio di cassazione, il ricorrente può rinunciare al ricorso, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., fino a quando non sia cominciata la relazione all’udienza o sino alla data dell’adunanza camerale o finché non gli siano state notificate le conclusioni scritte del Procuratore generale nei casi di cui all’art. 380-ter c.p.c., con la conseguenza che è priva di effetti la rinuncia successiva alla camera di consiglio della fissata adunanza camerale, essendosi già concluso il procedimento decisorio. A tal riguardo, può essere utile ricordare che, secondo le Sez. U., n. 28182/2020, De Stefano, Rv. 659710-01, nel giudizio di cassazione, il ricorrente può rinunciare al ricorso, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., fino a quando non sia cominciata la relazione all’udienza, o sino alla data dell’adunanza camerale, o finché non gli siano state notificate le conclusioni scritte del Procuratore generale nei casi di cui all’art. 380-ter c.p.c.; in caso di rinuncia tardiva, (nella specie pervenuta alla S.C., sette giorni prima della fissata udienza dinanzi alle S.U.) l’atto, benché invalido, esprime tuttavia in modo univoco la sopravvenuta carenza d’interesse del ricorrente alla decisione, con conseguente sopravvenuta inammissibilità del ricorso.
Poi, in linea di continuità con la Sez. 2, n. 05587/2007, Corona, Rv. 596741-01, la Sez. 2, n. 08759/2024, Mondini, Rv. 670761-01, ha affermato che, nel giudizio di cassazione, tanto nell’ipotesi di estinzione per rinunzia (accettata), quanto nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere, deve essere giudizialmente ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, essendo siffatte pronunzie sostanzialmente assimilabili all’ipotesi di estinzione del processo per rinunzia all’azione, espressamente regolata dal comma 2 dell’art. 2668 c.c.
Infine, in linea di continuità con la Sez. 6-3, n. 19907/2018, Scarano, Rv. 650288-01, la Sez. 3, n. 30640/2024, Spaziani, Rv. 672922-01, ha affermato che la dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione, non sottoscritta dalla parte di persona, ma dal solo difensore, senza tuttavia che questi risulti munito di mandato speciale a rinunziare, mancando dei requisiti previsti dall’art. 390, comma 2, c.p.c., non produce l’effetto dell’estinzione del processo, ma, rivelando il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio, in specie quando la controparte non si sia neppure costituita, è idonea a determinare la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Anche nell’anno in rassegna, molteplici pronunce si sono soffermate sulle problematiche relative ai limiti dei vizi censurabili in sede di legittimità.
Va, innanzitutto, menzionata la pronuncia con cui le Sez. U., n. 05792/2024, Di Marzio M., Rv. 670391-01, hanno affermato che il travisamento del contenuto oggettivo della prova - che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio - trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall’art. 395, n. 4, c.p.c., mentre - se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti - il vizio va fatto valere ai sensi dell’art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale.
Il travisamento del contenuto oggettivo della prova - che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio - trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall’art. 395, n. 4, c.p.c., mentre - se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti - il vizio va fatto valere ai sensi dell’art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale. La questione di massima di particolare importanza, oggetto di orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di legittimità, era stata posta all’esame delle Sezioni Unite con distinte ordinanze interlocutorie della Sez. L., n. 08895/2023, Cavallaro, non massimata, e della Sez. 3, n. 11111/2023, Gianniti, non massimata, ed atteneva ai rimedi esperibili avverso il cosiddetto travisamento della prova. Le Sezioni Unite hanno, quindi, risolto il contrasto secondo il principio di diritto sopra riportato.
La Sez. L., n. 03397/2024, Rolfi, Rv. 670129-01, in linea di continuità con la precedente pronuncia della Sez. 1, n. 26874/2018, Rv. 651324-01, ha ribadito che è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di legge e dell’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, in quanto una tale formulazione mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse.
Tuttavia, la pronuncia risulta difforme rispetto ad altro precedente della Sez. T, n. 08915/2018, Giudicepietro, Rv. 647708-01, secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione, il quale cumuli in un unico motivo le censure di cui all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., allorché esso comunque evidenzi specificamente la trattazione delle doglianze relative all’interpretazione o all’applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie ed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto.
La Sez. T, n. 09965/2024, Salemme, Rv. 670834-01, ha chiarito che il provvedimento giurisdizionale, avente contenuto decisorio, emesso nei confronti delle parti del giudizio, ma con motivazione e dispositivo relativi a diversa causa concernente altri soggetti, non è affetto da error facti, rilevante ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., ma da radicale nullità, che può essere dedotta o mediante gli ordinari mezzi di impugnazione (tra cui, in caso di sentenza d’appello, il ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per totale assenza di motivazione) ovvero mediante un’autonoma azione di accertamento negativo (actio nullitatis), esperibile in ogni tempo.
Inoltre, la Sez. 2, n. 03352/2024, Cavallino, Rv. 670526-01, ha precisato che, in tema di giudizio di cassazione, la questione processuale concernente l’ammissibilità dell’appello non valutata dal giudice di secondo grado non può essere rilevata d’ufficio dalla cassazione potendo essere esaminata soltanto a fronte di uno specifico motivo di ricorso che censuri l’error in procedendo.
Con riferimento al lodo arbitrale, la Sez. 2, n. 13604/2024, Cavallino, Rv. 671133-01, ha affermato che la denuncia di nullità per inosservanza delle regole di diritto in iudicando è ammissibile solo se circoscritta entro i medesimi confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.; ne consegue l’inammissibilità del motivo di ricorso con il quale per mezzo dell’impugnazione per nullità del lodo si contesti la valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale perché tale valutazione è negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri.
Deve invece ritenersi inammissibile, secondo la Sez. 2, n. 10927/2024, Grasso Giuseppe, Rv. 670888-01, il motivo di impugnazione con cui la parte ricorrente sostenga un’alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propria diversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme.
In linea di continuità con la Sez. 3, n. 16812/2018, Gianniti, Rv. 649421-01, la Sez. 1, n. 16583/2024, Parise, Rv. 671547-01, ha ribadito che il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento. Nella specie, in applicazione del detto principio, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che, nel negare lo status di rifugiato al cittadino nigeriano, aveva omesso di esaminare i documenti da lui prodotti, destinati a provare il suo orientamento omosessuale in relazione al trattamento degradante previsto in tal caso dalla legge nigeriana, trascurando, altresì, di esaminare il contenuto del decreto di annullamento dell’espulsione, adottato sulla base dell’accertato presupposto fattuale dell’omosessualità del richiedente, pronunciato dal giudice di Pace in altro procedimento.
Sempre in linea di continuità con il precedente della Sez. 2, n. 20694/2018, Giannaccari, Rv. 650009-01, la Sez. L., n. 18018/2024, Ponterio, Rv. 671850-01, ha confermato che, qualora siano prospettate questioni di cui non vi è cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche, in virtù del principio di autosufficienza, indicare in quale specifico atto del grado precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito e non rilevabili di ufficio.
La Sez. 3, n. 17893/2024, Condello, Rv. 671574-01, ha ritenuto che la parte soccombente sia priva di interesse a far valere, col ricorso per cassazione, la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari pretermessi nel giudizio di appello, se dalla loro partecipazione al processo non avrebbe tratto alcun vantaggio, essendo risultate infondate tutte le altre censure mosse alla sentenza impugnata, e se non sia nemmeno astrattamente ipotizzabile che tale integrazione si sarebbe risolta in una decisione di contenuto diverso e favorevole alla stessa soccombente. Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso relativo alla mancata integrazione del contradditorio nei confronti della terza chiamata, che avrebbe dovuto manlevare l’utilizzatore di un bene concesso in leasing, ed i suoi fideiussori, sul presupposto dell’inammissibilità di tutte le censure spiegate dai ricorrenti avverso la sentenza impugnata.
La Sez. 3, n. 32574/2024, Cirillo F.M., Rv. 673114-02, ha affermato che la censura concernente la violazione dei principî regolatori del giusto processo - e, cioè, delle regole processuali ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. - deve avere carattere decisivo e, quindi, incidere sul contenuto della decisione arrecando un effettivo pregiudizio a chi la denuncia. Nella specie, è stata affermata l’irrilevanza della fondatezza della censura in diritto circa la mancata ammissione dei mezzi di prova, trattandosi di capitoli di prova privi di valenza decisiva ai fini del giudizio.
La Sez. T, n. 31447/2024, Socci, Rv. 673166-01, ha affermato che il ricorso per cassazione che si limita a reiterare acriticamente i motivi dell’appello, chiedendo una rivisitazione del fatto e una riqualificazione della domanda, è inammissibile, poiché consiste in una mera contrapposizione della valutazione del ricorrente al giudizio espresso nella sentenza impugnata e si risolve sostanzialmente nella proposizione di un “non motivo”.
In linea di continuità con il precedente della Sez. 6-1, n. 07388/2017, Giannaccari, Rv. 644601-01, la Sez. 1, n. 30721/2024, Acierno, Rv. 673192-01, ha ribadito che il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi risulti priva di fondamento. (Nella specie, in applicazione del detto principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che non aveva ammesso la prova testimoniale relativa ad una domanda di addebito della separazione, tralasciando di considerare che anche un unico episodio di violenza può determinare l’addebitabilità richiesta, esonerando il giudice da ogni comparazione delle condotte dei due coniugi circa l’insorgenza della crisi familiare).
La Sez. L., n. 30087/2024, Amendola F., Rv. 673022-01, ha ritenuto che, se una questione giuridica implicante accertamenti di fatto non è stata trattata nella pronuncia impugnata, sono inammissibili, per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito, qualora il ricorrente si limiti a richiamarli senza riprodurli nell’atto o senza fornire puntuali indicazioni per la loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo nei precedenti gradi. Nella specie - in tema di liquidazione del danno patrimoniale da recesso illegittimo dal rapporto di lavoro e deduzione dell’aliunde perceptum in una vicenda riguardante la compatibilità dell’attività lavorativa svolta presso la UEFA con l’eventuale prosecuzione del rapporto di collaborazione autonoma intrattenuto da un noto calciatore con l’A.C. Milan - la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo relativo alla compatibilità dell’attività lavorativa successivamente svolta, stante la novità della questione, non affrontata nella sentenza impugnata, né avendo la parte indicato le modalità della sua sottoposizione al contraddittorio nel corso del giudizio di merito. A tal riguardo, giova ricordare che, secondo le Sez. U., n. 34469/2019, Scarano, Rv. 656488-01, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità.
La Sez. T, n. 29806/2024, Angarano, Rv. 673024-01, ha affermato che la valutazione della sussistenza del giudicato, ponendo una questione di diritto, è sindacabile in sede di legittimità non per il mero profilo del vizio di motivazione, ma nella più ampia ottica della violazione di legge, e va direttamente accertata dal giudice di legittimità, alla stregua dell’interpretazione delle norme e non di quella degli atti e dei negozi giuridici. A tal riguardo, va ricordato che il giudicato va assimilato agli “elementi normativi”, cosicché la sua interpretazione deve essere effettuata alla stregua dell’esegesi delle norme e non già degli atti e dei negozi giuridici, essendo sindacabili sotto il profilo della violazione di legge gli eventuali errori interpretativi, ne consegue che il giudice di legittimità può direttamente accertare l’esistenza e la portata del giudicato esterno con cognizione piena che si estende al diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall’interpretazione data al riguardo dal giudice di merito (così le Sez. U., n. 24664/2007, Morelli, Rv. 600071-01).
Conformemente a quanto statuito dal precedente delle Sez. U., n. 08053/2014, Botta, Rv. 629829-01, la Sez. T, n. 27547/2024, Penta, Rv. 672713-01, ha ribadito che le disposizioni sul ricorso per cassazione, di cui all’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 134 del 2012, circa il vizio denunciabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ed i limiti d’impugnazione della “doppia conforme”, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 348ter c.p.c., si applicano anche al ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, atteso che il giudizio di legittimità in materia tributaria, alla luce dell’art. 62 del d.lgs. n. 546 del 1992, non ha connotazioni di specialità, con la conseguenza che il comma 3-bis dell’art. 54 cit., nel prevedere che “le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al processo tributario di cui al d.lgs. n. 546 del 1992”, si riferisce esclusivamente alle disposizioni sull’appello, limitandosi a preservare la specialità del giudizio tributario di merito.
Infine, con riferimento al principio di autosufficienza di cui all’art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c., la Sez. 3, n. 21346/2024, Dell’Utri, Rv. 671835-01, ha affermato che, in caso di deduzione di errores in procedendo, tale principio impone la trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d’interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l’attività del giudice di legittimità e garantire la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario, in misura tale da non inciderne la stessa sostanza. In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso con cui il ricorrente, nel dolersi che la corte d’appello aveva erroneamente disatteso l’eccezione di inammissibilità dell’appello proposto dalla controparte, per avere dedotto, in sede di gravame, fatti totalmente nuovi e diversi rispetto a quelli originariamente introdotti a fondamento della domanda introduttiva del giudizio di primo grado, aveva omesso di fornire idonea indicazione dei fatti specifici non esaminabili, in quanto estranei al giudizio, e degli atti processuali pertinenti, con particolare riguardo all’atto d’appello contenente i riferimenti fattuali contestati e la loro specifica indicazione differenziale rispetto ai contenuti dell’atto di citazione, non allegato. La pronuncia appare una specificazione del principio già affermato dalla Sez. L., n. 04840/2006, Vidiri, Rv. 587360-01, secondo cui per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (che si estende anche al controricorso), allorquando si denunzia una violazione o falsa applicazione di norme processuali, la parte ricorrente è onerata ad indicare gli elementi fattuali condizionanti l’ambito di operatività di detta violazione, con la conseguenza che ove si asserisca la mancata valutazione di atti documentali è necessario procedere alla trascrizione integrale dei medesimi o del loro essenziale contenuto al fine di consentire il controllo della decisività delle operate deduzioni unicamente sulla base del solo ricorso (o del controricorso), senza che la Corte di legittimità possa ricorrere ad ulteriori indagini integrative.
Anche nell’anno in rassegna, sono numerose le pronunce che riguardano le caratteristiche ed i limiti del giudizio di rinvio a seguito di cassazione in sede di legittimità.
Giova ricordare che, come ribadito anche dalla Sez. 2, n. 03150/2024, Criscuolo, Rv. 669995-01, che il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione in relazione ai punti decisivi non congruamente valutati dalla sentenza cassata e, se non può rimetterne in discussione il carattere di decisività, conserva il potere di procedere ad una nuova valutazione dei fatti già acquisiti e di quegli altri la cui acquisizione si renda necessaria in relazione alle direttive espresse dalla sentenza di annullamento. Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che, in sede di giudizio di rinvio in tema di divisione ereditaria, non aveva verificato se per tutti gli eredi fosse stato provato l’effettivo possesso dei beni per i fini di cui all’art. 485 c.c. limitandosi a ritenere provata tale circostanza in forza della mera cassazione della precedente sentenza della Corte d’Appello, sebbene la decisione della S.C. avesse solamente emendato l’errore di diritto in cui era incorso il giudice di merito rimanendo impregiudicato l’accertamento dell’effettiva ricorrenza della condizione prevista dalla norma. Il principio si pone in linea con quanto affermato dalle Sez. U., n. 17779/2013, Petitti, Rv. 627553-01, secondo cui il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione in relazione ai punti decisivi non congruamente valutati dalla sentenza cassata, sicché esso - se non può rimetterne in discussione il carattere di decisività - conserva, invece, il potere di procedere ad una nuova valutazione dei fatti già acquisiti e di quegli altri la cui acquisizione si renda necessaria in relazione alle direttive espresse dalla sentenza di annullamento. Ne consegue, pertanto, che non incorre in violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. (in relazione all’art. 627, comma 3, c.p.p.) la decisione adottata, in sede di rinvio, dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, che - nel valutare la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’esimente di cui all’art. 3-bis del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, come imposto dal principio di diritto enunciato dal giudice di legittimità - sia pervenuta ad una conclusione negativa, esaminando tutte le circostanze risultanti dagli atti ritualmente acquisiti al fascicolo procedimentale, dando così rilievo - ai fini dell’esclusione dell’esimente - ad elementi di fatto ulteriori rispetto a quelli indicati nella sentenza di annullamento come astrattamente idonei a connotare il fatto in termini di non rilevante gravità.
È stato, inoltre, precisato dalla Sez. 3, n. 05253/2024, Rossetti, Rv. 670190-01, che l’oggetto e i limiti del giudizio di rinvio impongono di escludere che il giudice, al quale la causa sia rimessa dopo la pronuncia cassatoria, possa sindacare la correttezza in iure del principio stabilito dalla sentenza pronunciata in sede di legittimità. Nella specie, la S.C. ha escluso che il giudice del rinvio potesse rimettere in discussione l’applicabilità del principio di non contestazione affermata in sede cassatoria, così come la ritualità della notifica dell’atto di deferimento dell’interrogatorio formale, pure affermata in sede di legittimità, essendogli unicamente consentito di valutare le conseguenze probatorie derivanti dalla mancata risposta all’interpello ex art. 232 c.p.c.
Inoltre, la Sez. 2, n. 12065/2024, Criscuolo, Rv. 671484-01, ha precisato che, in tema di giudizio di rinvio prosecutorio, la riassunzione, anche ad opera di una sola delle parti, ponendo le stesse nella medesima posizione originaria, impone al giudice del rinvio di decidere la controversia sulla base delle conclusioni già formulate nelle precedenti fasi di merito, sicché, fatta salva l’ipotesi di un eventuale giudicato interno, egli è chiamato, anche nella contumacia di una delle parti, a pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni di merito a suo tempo proposte, a prescindere dalla loro formale ed espressa riproposizione.
Con riferimento al giudizio rescissorio susseguente alla cassazione con rinvio, la Sez. 3, n. 28333/2024, Graziosi, Rv. 672649-01, ha affermato che sussiste il litisconsorzio necessario tra le parti nei confronti delle quali venne pronunciata la sentenza cassata, di modo che, ove una di esse, nelle more, abbia cessato di esistere, la riassunzione ex art. 392 c.p.c. dev’essere compiuta nei confronti del relativo successore. Principio affermato dalla S.C. in una fattispecie in cui, a fronte di un giudizio rescindente cui aveva preso parte la società cooperativa costruttrice di un immobile - successivamente estintasi per cancellazione dal registro delle imprese -, il giudizio rescissorio era stato riassunto nei confronti non già degli ex soci della stessa, bensì del condominio venutosi a formare nell’edificio. A tal riguardo, può essere utile ricordare che, in conseguenza della cassazione con rinvio, tra il giudizio rescindente e quello rescissorio deve esservi perfetta correlazione quanto al rapporto processuale, che non può costituirsi davanti al giudice di rinvio senza la partecipazione di tutti i soggetti nei cui confronti è stata emessa la pronuncia rescindente e quella cassata; la citazione in riassunzione davanti a detto giudice si configura, infatti, come atto di impulso processuale, in forza del quale la controversia dà luogo ad un litisconsorzio necessario fra coloro che furono parti nel processo di cassazione, senza che abbia rilievo alcuno la natura inscindibile o scindibile della causa, né l’ammissibilità di una prosecuzione solo parziale del giudizio di sede di rinvio, (in tal senso, Sez. 6, n. 00975/2020, Scarpa, Rv. 657245-02).
La Sez. T, n. 00092/2024, Cortesi, Rv. 669953-01, ha precisato che il termine semestrale per la riassunzione del giudizio a seguito dell’annullamento con rinvio comporta il necessario computo della sospensione feriale, che interessa indistintamente tutti i termini processuali, i quali, dopo tale periodo, riprendono a decorrere. Il principio conferma quanto già statuito in passato dalle Sez. U., n. 09968/1994, Meriggiola, Rv. 488798-01, secondo cui la sospensione del decorso dei termini processuali, che opera di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno (art. 1 legge n. 742 del 1969) riguarda qualsiasi termine processuale, con la conseguenza che anche il termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza, previsto dall’art. 392 c.p.c. per la riassunzione dinanzi al giudice del rinvio disposto dalla Corte di cassazione, deve essere prorogato di quarantasei giorni (i termini si riferiscono alla normativa ratione temporis applicabile nella specie esaminata nel 1994 dalla S.C.).
Con riferimento ad una causa di licenziamento, la Sez. L., n. 26545/2024, Michelini, Rv. 672593-01, ha affermato che, in ipotesi di cassazione con rinvio, la struttura chiusa del giudizio di rinvio comporta che il giudice di questo è vincolato alle statuizioni della sentenza che lo ha disposto e non può pertanto prendere in considerazione l’evoluzione della giurisprudenza di legittimità intervenuta successivamente alla pronuncia rescindente. Nella fattispecie, relativa a giudizio di impugnazione di licenziamento disciplinare, la S.C. ha confermato la decisione del giudice del rinvio che aveva correttamente svolto l’indagine demandatagli in ordine alla riconducibilità, o meno, della condotta contestata a quelle punite con sanzione conservativa dal c.c.n.l. di riferimento, senza tener conto dei mutamenti giurisprudenziali successivi sulla violazione del principio di proporzionalità).
La Sez. T, n. 34382/2024, Candia, Rv. 673218-01, ha precisato che l’efficacia vincolante della sentenza di cassazione con rinvio presuppone il permanere della disciplina normativa in base alla quale è stato enunciato il principio di diritto e, pertanto, viene meno quando quella disciplina è stata successivamente abrogata, modificata o sostituita per effetto di ius superveniens.
Merita menzione, poi, la Sez. 3, n. 29056/2024, Gorgoni, Rv. 672654-01, che, in virtù del cosiddetto principio espansivo di cui all’art. 336 c.p.c., ha ritenuto che la cassazione parziale della sentenza abbia effetto sulle parti della sentenza dipendenti da quella cassata, onde l’annullamento in sede di legittimità della pronuncia del giudice del merito, seppure limitato a un capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, sicché il giudice di rinvio ha il potere di rinnovare totalmente la relativa regolamentazione in base all’esito finale della lite potendo disporre la compensazione delle spese, totale o parziale, ed anche condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte. Tale principio si ricollega a quanto affermato in passato dalle Sez. U., n. 32906/2022, Conti, Rv. 666076-01, secondo cui, in tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all’esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all’esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte.
Si pone in difformità con un precedente orientamento della Suprema Corte la Sez. T, n. 25145/2024, Tartaglione, Rv. 672496-01, secondo cui, in tema di incidenza dello ius superveniens sul giudizio di rinvio, il giudice di merito (di primo o di secondo grado), anche in caso di nullità del processo per mancato rispetto del litisconsorzio necessario, non deve tener conto delle modifiche processuali medio tempore intervenute, a prescindere dalla distinzione tra rinvio prosecutorio e rinvio restitutorio, che ha effetto solo descrittivo, per la determinazione dei poteri del giudice nel riesame della controversia, senza alcuna ricaduta pratica in caso di disciplina processuale sopravvenuta, trattandosi in ogni caso di una fase ulteriore dell’originario procedimento. Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva dichiarato tardivo l’appello proposto, oltre il termine semestrale, avverso la sentenza resa in sede di rinvio, poiché, a fronte della disciplina transitoria di cui all’art. 58 della l. n. 69 del 2009, la nuova formulazione dell’art. 327 c.p.c., così come modificato dalla riforma del 2009, non trovava applicazione, in quanto il giudizio originario era stato introdotto prima del 4 luglio 2009 e doveva continuare ad applicarsi il termine annuale di impugnazione. Per contro, in senso difforme, si era pronunciata la Sez. 6, n. 22407/2020, Russo, Rv. 659358-01, secondo cui, in tema di incidenza dello ius superveniens sul giudizio di rinvio, mentre nell’ipotesi di rinvio prosecutorio (o proprio) ex art. 383, comma 1, c.p.c., il giudice non deve tener conto delle modifiche processuali medio tempore intervenute, vertendosi in una fase ulteriore dell’originario procedimento (introdotto secondo le regole in quel momento vigenti), nel caso rinvio restitutorio (o improprio) ex art. 383, comma 3, c.p.c., le sopravvenienze normative incidono, invece, sul nuovo processo che si svolge dinanzi al primo giudice, cui la causa sia stata rimessa in conseguenza dell’annullamento dell’intero procedimento. Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, oltre il termine di sei mesi previsto dalla nuova formulazione dell’art. 327 c.p.c., come medio tempore novellato dalla l. n. 69 del 2009, avverso sentenza emessa dalla CTP a seguito di rinvio improprio da parte della Cassazione, conseguente alla violazione della regola sul litisconsorzio necessario tra soci e s.a.s. nell’ambito di processo tributario. Sempre in senso difforme anche l’altro precedente della Sez. 6, n. 00167/2019, Doronzo, Rv. 652229-01, secondo cui, nell’ipotesi di cassazione con rinvio innanzi al giudice di primo ed unico grado, la sentenza del giudice di rinvio (salvo il caso di rinvio restitutorio) è impugnabile in via ordinaria solo con ricorso per cassazione, senza che rilevi l’intervenuta modifica, sopravvenuta nelle more, del regime di impugnabilità della decisione cassata, atteso che il giudizio di rinvio conseguente a cassazione, pur dotato di autonomia, non dà luogo ad un nuovo procedimento, ma rappresenta una fase ulteriore di quello originario. Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della Corte territoriale che aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione della sentenza del tribunale, di rigetto dell’opposizione all’esecuzione pronunciata in sede di rinvio “prosecutorio”, non trovando applicazione ai giudizi non più pendenti in primo grado l’art. 49 della l. n. 69 del 2009, che ha reintrodotto l’appellabilità di dette sentenze.
Infine, in linea di continuità con il precedente della Sez. L., n. 00900/2014, Venuti, Rv. 629249-01, la Sez. L., n. 20423/2024, Garri, Rv. 672069-01, ha affermato che la configurazione del giudizio di rinvio quale giudizio ad istruzione sostanzialmente chiusa - in cui è preclusa la formulazione di nuove conclusioni e quindi la proposizione di nuove domande o eccezioni e la richiesta di nuove prove, salvo che la necessità di nuove conclusioni sorga dalla stessa sentenza di cassazione - non osta all’esercizio, in sede di rinvio, dei poteri istruttori esercitabili d’ufficio dal giudice del lavoro anche in appello, limitatamente ai fatti già allegati dalle parti, o comunque acquisiti al processo ritualmente, nella fase processuale antecedente al giudizio di cassazione, in quanto i limiti all’ammissione delle prove concernono l’attività delle parti e non si estendono ai poteri del giudice, ed in particolare a quelli esercitabili d’ufficio.
Anche nell’anno in rassegna, vengono illustrate le decisioni in cui la Corte ha esaminato la possibilità di impugnare ex art. 111, comma 7, Cost. alcuni provvedimenti adottati nel corso del procedimento civile di cognizione, nonché le pronunce che hanno riguardato il ricorso a tale rimedio in specifici settori o in determinati procedimenti.
Meritano menzione, innanzitutto, due pronunce delle Sezioni Unite.
In primo luogo, le Sez. U., n. 18722/2024, Giusti, Rv. 671751-01, hanno affermato che l’eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera riservata al legislatore, denunziabile con il ricorso per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost., si configura allorquando il giudice speciale applichi una norma da lui stesso creata, in tal modo esercitando un’attività di produzione normativa che non gli compete, non già in relazione all’attività di interpretazione - sia pure estensiva o analogica - di una disposizione di legge, posto che eventuali errori ermeneutici, anche se comportanti uno stravolgimento radicale del senso della norma, non investono la sussistenza o i limiti esterni del potere giurisdizionale, ma soltanto la legittimità del suo esercizio. Nella specie, la S.C. ha escluso che la mancata considerazione, da parte del giudice contabile, di una norma di interpretazione autentica - applicabile alla fattispecie siccome entrata in vigore prima della pubblicazione della sentenza - integrasse invasione della sfera riservata al legislatore, trattandosi pur sempre di un errore di giudizio relativo all’individuazione della normativa applicabile al caso concreto. A tal riguardo, può essere utile ricordare che le Sez. U., n. 19244/2021, Scarpa, Rv. 661657-01, hanno in precedenza affermato che, in tema di sindacato della Corte di cassazione sulle decisioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, l’eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera di attribuzioni riservata al legislatore è configurabile solo qualora il giudice speciale abbia applicato non la norma esistente, ma una norma da lui creata, esercitando un’attività di produzione normativa che non gli compete. L’ipotesi non ricorre quando il Consiglio di Stato, attenendosi al compito interpretativo che gli è proprio, abbia individuato una lacuna legis nonché la disciplina applicabile per il suo riempimento, in quanto tale operazione ermeneutica può dar luogo, tutt’al più, ad un error in iudicando e non alla violazione dei limiti esterni della giurisdizione speciale.
In secondo luogo, le Sez. U., n. 20107/2024, Iofrida, Rv. 671761-01, hanno affermato che, nel caso in cui il giudice contabile d’appello respinga l’impugnazione sulla base di due concorrenti rationes decidendi - l’una di inammissibilità, per l’inconfigurabilità di alcuna delle ipotesi di cui all’art. 172 del d.lgs. n. 174 del 2016 (codice della giustizia contabile) o di danno erariale o di giudizio di conto, e l’altra di rigetto nel merito, per infondatezza delle ragioni poste a fondamento della domanda -, l’omessa impugnazione di quest’ultima statuizione determina l’inammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost., non potendosi configurare una carenza d’interesse della parte alla sua proposizione in ragione della preventiva dismissione della potestas iudicandi da parte della Corte dei conti, trattandosi pur sempre della violazione dei limiti interni della giurisdizione, estranea al perimetro del controllo di legittimità di cui al citato art. 111, comma 8, Cost. La pronuncia appare una specificazione del principio già affermato, secondo cui, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (Sez. 3, n. 05102/2024, Guizzi, Rv. 670188-01).
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la Sez. 1, n. 22874/2024, Mercolino, Rv. 672305-02, ha affermato che l’estinzione del giudizio di rinvio, conseguente alla cassazione della sentenza di accoglimento dell’opposizione, comporta, ai sensi dell’art. 393 c.p.c., l’estinzione dell’intero procedimento e l’inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, anche ove esso sia stato erroneamente dichiarato esecutivo, trattandosi di un provvedimento meramente dichiarativo privo di carattere decisorio, che, seppur non impugnabile, neanche con il ricorso ex art. 111 Cost., non è sottratto al sindacato del giudice, che può verificarne la legittimità, sia in sede di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., ove l’esecutorietà sia dichiarata per mancata proposizione dell’opposizione o mancata costituzione dell’opponente, sia in sede di opposizione all’esecuzione, ove il decreto ingiuntivo costituisca il titolo dell’azione esecutiva, sia infine in altro giudizio, nel quale se ne faccia valere l’efficacia.
In tema di iscrizione di ipoteca con riserva, la Sez. 3, n. 06749/2024, Condello, Rv. 670532-01, ha statuito che il decreto motivato ed il provvedimento emesso in esito al reclamo avverso il decreto, previsti dagli artt. 2674-bis c.c. e 113-ter disp. att. c.c., che provvedono sulla domanda di iscrizione pleno iure, non sono impugnabili con il ricorso di cui all’art. 111 Cost., poiché non hanno natura definitiva e valenza decisoria, non essendo volti ad incidere definitivamente sul diritto del creditore, la cui tutela può trovare attuazione in un ordinario giudizio di cognizione.
In tema di prestazioni professionali rese da un amministratore giudiziario di beni sottoposti a sequestro nell’ambito di un procedimento di prevenzione, la Sez. 2, n. 13853/2024, Picaro, Rv. 671358-01, ha affermato che il provvedimento della corte d’appello penale di rigetto dell’opposizione proposta dall’amministratore giudiziario, di cui all’art. 42, comma 7, del d.lgs. 159 del 2011, avverso il decreto di liquidazione dei compensi ha carattere decisorio, avendo natura dispositiva e incidendo su diritti soggettivi, pertanto è ricorribile ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost. davanti alle sezioni civili della Corte di cassazione, indipendentemente dalla circostanza che sia stato pronunciato in un giudizio penale; ne consegue l’inammissibilità del ricorso ove proposto nelle forme del rito penale e, quindi, non notificato alla controparte.
Per contro, in due pronunce la Suprema Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso straordinario.
In particolare, la Sez. 3, n. 33630/2024, Rossi, Rv. 673331-02, ha ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost. avverso l’ordinanza che non autorizza la proposizione di querela di falso proposta in via incidentale, trattandosi di provvedimento di natura istruttoria privo dei caratteri della decisorietà e definitività, in quanto sempre modificabile e revocabile dal giudice che l’ha pronunciato e nuovamente discutibile nella fase decisoria del giudizio.
Parimenti, la Sez. 1, n. 30409/2024, Valentino, Rv. 673086-01, ha affermato che il decreto della Corte d’appello che respinge il reclamo avverso la decisione del tribunale, in tema di accertamento di una causa di scioglimento della società, non è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione privo di carattere decisorio, tanto che ciascun interessato può promuovere un giudizio ordinario e ottenerne la rimozione, previa dimostrazione dell’insussistenza della causa di scioglimento.
Attraverso l’istituto in argomento viene esaltato lo ius constitutionis, in forza del quale è consentito alla Suprema Corte di enunciare il principio di diritto, su richiesta del P.G. e in alcuni casi anche d’ufficio, senza però che tale pronuncia abbia effetto nel giudizio di merito, che ha dato occasione alla decisione.
Viene, in questo caso, potenziata la pura funzione di garanzia della uniforme applicazione del diritto, attribuita alla Suprema Corte dall’art. 65 del r.d. n. 12 del 1941, che, prescindendo completamente dalla tutela delle parti coinvolte nel processo, si sostanzia nella stessa enunciazione del principio.
Nell’anno in rassegna, la S.C. ha adottato una pronuncia ex art. 363, comma 3, c.p.c.
In particolare, le Sez. U., n. 30605/2024, Di Paolantonio, Rv. 672847-02, hanno affermato che nei giudizi in cui si pongono questioni di riparto di giurisdizione fra giudice ordinario e giudici speciali, il potere di enunciare il principio di diritto nell’interesse della legge - conferito alla S.C. dall’art. 363, comma 3, c.p.c. - può essere esercitato limitatamente alla giurisdizione medesima e a condizione che la questione posta dal ricorso inammissibile rivesta quella “particolare importanza” che giustifica l’intervento in funzione nomofilattica. Il principio si pone in linea di continuità con quanto affermato dalle stesse Sez. U., n. 33988/2022, Vincenti, Rv. 666363-01.
Nell’anno in rassegna è stato affrontato anche il tema del giudicato.
In particolare, la Sez. 1, n. 05370/2024, Campese, Rv. 670280-01, ha affermato che l’eccezione di giudicato esterno non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se il giudicato si è formato nel corso del giudizio di merito, attesa la non deducibilità, in tale sede, di questioni nuove; se, invece, il giudicato esterno si è formato dopo la conclusione del giudizio di merito (e, cioè, dopo il termine ultimo per ogni allegazione difensiva in grado di appello), la relativa eccezione è opponibile nel giudizio di legittimità.
Sempre la Sez. 1, n. 03752/2024, Scotti, Rv. 670217-01, ha precisato che le decisioni della Corte di cassazione passano in giudicato al momento della loro pubblicazione, anche quando la formula decisoria sia di cassazione con decisione di merito, senza che rilevi ai fini dell’immediatezza del giudicato la astratta suscettibilità della revocazione per errore di fatto, poiché il rimedio revocatorio non incide sulla formazione della cosa giudicata formale delle pronunce di legittimità, né la funzione nomofilattica può indurre a superare la applicazione del criterio temporale in caso di contrasto di giudicati.
La Sez. 3, n. 16535/2024, Iannello, Rv. 671299-01, ha affermato che la qualificazione dell’azione come opposizione all’esecuzione nella pronuncia di inammissibilità del ricorso per cassazione determina la formazione di un giudicato vincolante tra le stesse parti sulla predetta qualificazione in ogni altro giudizio in cui essa assume rilievo, con la conseguenza che al termine per proporre la revocazione non si applica la sospensione feriale, a nulla rilevando l’allegazione di un errore qualificatorio, che può essere dedotto soltanto introducendo il giudizio nelle forme e nei tempi previsti dalla legge rispetto alla domanda così qualificata dal giudice.
Con riferimento alla riserva di impugnazione,la Sez. 3, n. 19145/2024, Saija, Rv. 671953-01, ha affermato che la riserva di impugnazione differita avverso una sentenza non definitiva rimane priva di effetti quando uno degli altri soccombenti ha proposto impugnazione immediata, con la conseguenza che, in mancanza di un’impugnazione immediata (eventualmente, incidentale e tardiva) di chi ha formulato la riserva, si determina il passaggio in giudicato della pronuncia non definitiva nella parte non impugnata. Nella specie, la S.C. ha dichiarato l’inammissibilità di un ricorso incidentale proposto avverso la sentenza d’appello definitiva posto che l’impugnazione immediata, formulata da altri soccombenti contro la sentenza d’appello non definitiva, aveva determinato l’inefficacia della pregressa riserva d’impugnazione.
Infine, in linea di continuità con la Sez. 2, n. 17310/2020, Grasso Giuseppe, Rv. 658895-01, la Sez. 3, n. 25700/2024, Simone, Rv. 672456-01, ha affermato che, nel giudizio di legittimità, la parte ricorrente che deduca l’inesistenza del giudicato esterno invece affermato dalla Corte di appello deve, per il principio di autosufficienza del ricorso ed a pena d’inammissibilità dello stesso, riprodurre in quest’ultimo il testo integrale della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo a stralci della motivazione.
Sui requisiti di ammissibilità del ricorso, Sez. T, n. 13109/2024, Di Pisa, Rv. 671234-01, afferma che il ricorso per errore revocatorio di una sentenza della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 1, e 395, n. 4, c.p.c., è inammissibile quando è diretto a censurare l’interpretazione che il provvedimento impugnato, sulla scorta di un’esatta percezione dei fatti, ha dato del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, quale corollario del principio di specificità sancito dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., mentre lo stesso rimedio, ex art. 391-bis c.p.c., è ammissibile quando l’errore di fatto circa la non autosufficienza del ricorso emerge ictu oculi e in maniera incontrovertibile, come nel caso in cui il collegio non abbia avuto contezza della integrale trascrizione dell’atto risultante dal ricorso o della sua effettiva allegazione.
Sul tema dell’identificazione del corretto mezzo di impugnazione, interviene Sez. U., n. 05792/2024, Di Marzio M., Rv. 670391-01, ove si afferma che il travisamento del contenuto oggettivo della prova - che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio - trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall’art. 395, n. 4, c.p.c., mentre - se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti - il vizio va fatto valere ai sensi dell’art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale.
In tema di ammissibilità del rimedio, secondo Sez. 2, n. 05270/2024, Besso Marcheis, Rv. 670381-01, non costituisce errore revocatorio, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 1, e 395, n. 4 c.p.c., la declaratoria di improcedibilità del ricorso per omesso deposito integrale della sentenza impugnata, pur in presenza della trascrizione di quest’ultima nel ricorso e controricorso, in quanto il vizio denunciato attiene all’interpretazione e la valutazione degli atti di causa estranei al rimedio revocatorio. Sul punto si segnala Sez. T, n. 09965/2024, Salemme, Rv. 670834-01, a tenore della quale il provvedimento giurisdizionale, avente contenuto decisorio, emesso nei confronti delle parti del giudizio, ma con motivazione e dispositivo relativi a diversa causa concernente altri soggetti, non è affetto da error facti, rilevante ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., ma da radicale nullità, che può essere dedotta o mediante gli ordinari mezzi di impugnazione (tra cui, in caso di sentenza d’appello, il ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per totale assenza di motivazione) ovvero mediante un’autonoma azione di accertamento negativo (actio nullitatis), esperibile in ogni tempo. Sul tema Sez. 2, n. 11057/2024, Scarpa, Rv. 670890-02, statuisce che, in ipotesi di giudizio riassunto dinanzi al giudice competente, l’errore sulla decorrenza del termine ex art. 4 della l. n. 89 del 2001 non integra errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c., trattandosi di errore di giudizio conseguente a una errata valutazione o interpretazione di fatti, documenti e risultanze processuali.
In tema di decisività della documentazione,Sez. T, n. 26709/2024, Lo Sardo, Rv. 672704-01, afferma che in tema di giudizio di revocazione, l’ipotesi di cui all’art. 395, n. 3, c.p.c. presuppone che la mancata produzione del documento decisivo, successivamente rinvenuto, non sia dovuta a colpa di chi promuove l’azione, che è tenuto a dimostrare di aver fatto tutto il possibile per acquisirlo tempestivamente e di non esserci riuscito per causa a lui non imputabile o per fatto dell’avversario.
Sul medesimo tema, Sez. 1, n. 30203/2024, Pazzi, Rv. 673140-01, statuisce che l’impossibilità di produrre in giudizio un documento decisivo per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario presuppone che vengano indicate sia le ragioni che hanno impedito di produrre i documenti rinvenuti in ritardo, sia quelle relative alla decisività degli stessi, incombendo sulla parte che si sia trovata in tale impossibilità di provare, con particolare rigore soprattutto quando si tratti di documenti esistenti presso una P.A., più facilmente reperibili, che l’ignoranza dell’esistenza del documento o del luogo ove esso si trovava non è dipesa da colpa o negligenza, ma da causa di forza maggiore o dal fatto dell’avversario, ossia da un comportamento ostativo della controparte, non essendo sufficiente allegarne la mancata collaborazione.
Da segnalare anche Sez. 2, n. 27897/2024, Varrone, Rv. 672826-01, ai sensi della quale l’inammissibilità della revocazione delle decisioni, anche della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., per errore di fatto, qualora lo stesso abbia costituito un punto controverso oggetto della decisione, ricorre solo ove su detto fatto siano emerse posizioni contrapposte tra le parti che abbiano dato luogo ad una discussione in corso di causa, in ragione della quale la pronuncia del giudice non si configura come mera svista percettiva, ma assume necessariamente natura valutativa, sottraendosi come tale al rimedio revocatorio.
A tenore di Sez. 3, n. 30184/2024, La Battaglia, Rv. 672916-01, i ricorsi per cassazione contro la decisione di appello e contro quella che decide l’impugnazione per revocazione avverso la prima vanno riuniti in caso di contemporanea pendenza in sede di legittimità nonostante si tratti di due gravami aventi ad oggetto distinti provvedimenti, atteso che la connessione esistente tra le due pronunce giustifica l’applicazione analogica dell’art. 335 c.p.c., potendo risultare determinante sul ricorso per cassazione contro la sentenza di appello l’esito di quello riguardante la sentenza di revocazione.
Sez. U., n. 20013/2024, Iannello, Rv. 671759-01 insegnano che, in tema di revocazione delle pronunce della Corte di cassazione, l’errore rilevante ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c.: a) consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione dell’esistenza o dell’inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa (sempre che il fatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituito terreno di discussione delle parti); b) non può concernere l’attività interpretativa e valutativa; c) deve possedere i caratteri dell’evidenza assoluta e dell’immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa; d) deve essere essenziale e decisivo; e) deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte.
A tenore di Sez. T, n. 23469/2024, Salemme, Rv. 672112-01, in tema di revocazione di una pronuncia della Corte di cassazione, la falsa rappresentazione, in capo al giudice, della realtà processuale in cui consiste l’allegazione di un decisivo error facti addotto a fondamento dell’azione revocatoria deve - già in astratto, sulla base, cioè, delle mere deduzioni del ricorrente in revocazione, alla stregua di una prospettazione che è suo onere esplicitare e supportare documentalmente - costituire l’antecedente di un preciso determinismo causale rispetto alla concreta decisione adottata dal giudice sulla base di tale errore.
Sez. 3, n. 05574/2024, Spaziani, Rv. 670191-01, afferma che, in tema di revocazione di una sentenza della Corte di cassazione per errore di fatto, ove si deduca che tale errore sia integrato dall’omessa applicazione di una determinata disciplina a una specifica fattispecie, l’errore, a prescindere dalla sua natura, in tanto è configurabile in quanto la parte nell’originario ricorso per cassazione abbia specificamente dedotto la sussistenza di tale fattispecie.
Sez. 1, n. 03752/2024, Scotti, Rv. 670217-01, statuisce che le decisioni della Corte di cassazione passano in giudicato al momento della loro pubblicazione, anche quando la formula decisoria sia di cassazione con decisione di merito, senza che rilevi ai fini dell’immediatezza del giudicato la astratta suscettibilità della revocazione per errore di fatto, poiché il rimedio revocatorio non incide sulla formazione della cosa giudicata formale delle pronunce di legittimità, né la funzione nomofilattica può indurre a superare la applicazione del criterio temporale in caso di contrasto di giudicati.
Afferma Sez. T, n. 09654/2024, Di Pisa, Rv. 671600-01, che, in tema di revocazione di una sentenza della Corte di cassazione, l’errore di fatto, di cui all’art. 395, comma 1, n. 4, c.c., quando attiene a profili di nullità della notifica del ricorso, deve essere decisivo, evidente ed obiettivo, tale da non richiedere lo sviluppo di indagini ermeneutiche, ed emergere oggettivamente, immediatamente ed incontestabilmente dagli atti interni del giudizio di cassazione, cioè quelli che la S.C. esamina direttamente con una propria ed autonoma indagine di fatto, nell’ambito delle questioni rilevabili d’ufficio.
Sez. 3, n. 29297/2024, Saija, Rv. 672570-01 statuisce che, ai fini della configurabilità dell’errore di fatto di cui all’art. 395, n. 4, c.p.c., tra gli “atti o documenti della causa”, dai quali l’errore stesso deve risultare, vanno compresi - in attuazione dei principî del giusto processo e di effettività della difesa - gli atti e i documenti attinenti alla causa ritualmente depositati dalla parte interessata, pur se, per mero disguido informatico non imputabile alla parte stessa, essi non risultino visibili nel fascicolo telematico; sicché è affetta da errore revocatorio la pronuncia della Corte di cassazione con la quale si dichiari inammissibile un ricorso per cassazione per mancanza di prova della sua notifica, allorché risulti che la relativa documentazione era stata ritualmente depositata ma, a causa di un disguido di cancelleria, non imputabile alla parte, non resa visibile.
In tema di interesse all’impugnazione, si segnala Sez. 2, n. 21230/2024, Oliva, Rv. 67198001, afferma che la legittimazione ad impugnare la sentenza con l’opposizione di terzo ordinaria, a norma dell’art. 404, comma 1, c.p.c., presuppone in capo all’opponente la titolarità di un diritto autonomo la cui tutela sia incompatibile con la situazione giuridica risultante dalla sentenza pronunciata tra altre parti.
A tenore di Sez. 2, n. 11961/2024, Picaro, Rv. 671483-01, l’opposizione di terzo ordinaria, ex art. 404, comma 1, c.p.c., oltre che al litisconsorte necessario pretermesso, è offerta anche al terzo che si affermi titolare di un diritto autonomo ed incompatibile con quelli delle parti destinatarie del provvedimento opposto, dalla cui esecuzione subirebbe un inevitabile pregiudizio giuridico.
Afferma Sez. 1, n. 24753/2024, Terrusi, Rv. 672400-01, che l’opposizione di terzo revocatoria, essendo l’unico strumento a disposizione di chi (avente causa o creditore di una delle parti) voglia sottrarsi all’efficacia della sentenza allegando la collusione delle parti in suo danno, non può essere proposta in via incidentale o di semplice eccezione, in quanto subordinata all’osservanza dei termini perentori decorrenti dal giorno della scoperta del dolo e della collusione.
Secondo Sez. 3, n. 33135/2024, Tatangelo, Rv. 673075-01, La legittimazione al ricorso per cassazione - e all’impugnazione in genere, fatta eccezione per l’opposizione di terzo - spetta solo a chi ha formalmente assunto la qualità di parte (non rileva se presente o contumace, originaria o intervenuta) nel precedente grado conclusosi con la decisione impugnata, indipendentemente dall’effettiva titolarità del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, poiché con l’impugnazione non si esercita un’azione, bensì un potere processuale che è attribuito solo a chi ha partecipato al processo.
Nel corso dell’anno 2024, le Sezioni Unite hanno avuto modo di esaminare, quanto ai rapporti di lavoro, una pluralità di questioni che involgono la giurisdizione, nel riparto tra giudice amministrativo, tributario, contabile e giudice ordinario.
In Sez. U., n. 18653/2024, Mancino, Rv. 671750-01, in continuità con Sez. U., n. 8799/2017, Rv. 643562-01, nella delicata materia delle procedure concorsuali, si ribadisce che nel pubblico impiego privatizzato, ai sensi dell’art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, incluse quelle concernenti l’assunzione ed il conferimento di incarichi dirigenziali, mentre la riserva in via residuale alla giurisdizione amministrativa, contenuta nel comma 4 del citato art. 63, concerne esclusivamente le procedure concorsuali, strumentali alla costituzione del rapporto con la P.A. Nella specie, in applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di procedura finalizzata all’eventuale conferimento di incarichi, caratterizzata da emanazione di un bando, valutazione comparativa dei candidati e compilazione finale di una graduatoria di merito.
Quanto al riparto tra giudice contabile, amministrativo e ordinario, poi, Sez. U., n. 03298/2024, Garri, Rv. 670142-01, afferma - con riguardo alla liquidazione del trattamento pensionistico in favore dei dipendenti del Banco di Sicilia - che le relative controversie sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, a norma degli artt. 409 e 442 c.p.c., a seguito della sentenza della Corte cost. n. 26 del 23 gennaio 1986, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 2 dell’allegato T all’art. 39 della l. 8 agosto 1895 n. 486, nella parte in cui prevedeva la giurisdizione della Corte dei conti.
Per converso, il contenzioso concernente la domanda di condanna dell’ente previdenziale al rilascio dell’estratto conto contributivo, richiesto ai sensi dell’art. 54 della l. n. 88 del 1989, rientra, invece, nella giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di pensioni dei pubblici dipendenti, ex artt. 13 e 62 del r.d. n. 1214 del 1934, in quanto connessa all’ottenimento ed alla misura della pensione, poiché funzionale alla verifica della corretta gestione del rapporto assicurativo e pensionistico (così Sez. U., n. 15848/2024, Mancino Rv. 671731-01).
Le Sezioni Unite hanno affermato, poi, la giurisdizione del giudice ordinario, con riguardo alla domanda risarcitoria per l’omessa iscrizione negli elenchi del personale disponibile all’imbarco.
Sez. U., n. 03735/2024, Pagetta, Rv. 670143-01, statuisce, infatti, che è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la domanda risarcitoria per l’omessa iscrizione negli elenchi del personale disponibile all’imbarco, secondo la disciplina concernente il funzionamento degli uffici di collocamento della gente di mare, perché quest’ultima - riservando all’ufficio gestore del collocamento un’attività meramente accertativa, di contenuto vincolato, della sussistenza di determinati requisiti ai fini dell’iscrizione - non consente di configurare alcuna discrezionalità e, tantomeno, lo svolgimento di attività finalizzata in via diretta alla tutela dell’interesse pubblico, con la conseguenza che la posizione del privato ha la consistenza di diritto soggettivo, particolarmente qualificato per attenere a valori primari costituzionalmente garantiti.
Il tema dell’individuazione del giudice avente giurisdizione nelle controversie funzionali al riconoscimento del diritto alla pensione dei pubblici dipendenti è affrontato in Sez. L., n. 20134/2024, Di Paolantonio, Rv. 672004-01.
Le controversie funzionali al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti o relative a problemi connessi, afferma il giudice di legittimità nella sopraindicata pronunzia, spettano alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, salvo che venga in rilievo, ancorché relativamente ad obblighi di lavoro a contenuto, connotazione o funzione lato sensu previdenziale (tra cui quelli contributivi), un effetto diretto ed immediato nei confronti del datore di lavoro, incidente solo in via mediata sulla misura del trattamento pensionistico, perché, in tal caso, la controversia è devoluta alla giurisdizione del giudice del rapporto di lavoro e, cioè, al giudice ordinario o a quello amministrativo sulla base del riparto di giurisdizione ex artt. 63 e 69 del d.lgs. n. 165 del 2001.
Nella medesima sentenza si precisa altresì che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, ex art. 69, comma 7, d.lgs. n. 165 del 2001, la domanda volta all’accertamento dell’obbligo contributivo del datore di lavoro pubblico in conseguenza del solo parziale accoglimento dell’istanza di ricostruzione della carriera, a fini giuridici, economici e previdenziali, formulata dal dipendente a seguito della sua riammissione in servizio ai sensi dell’art. 6, comma 6, l. n. 127 del 1997, e ciò in quanto detta istanza incide solo in via mediata sul trattamento pensionistico e sul diritto alla ricongiunzione dei periodi assicurativi e ha ad oggetto un diritto connesso al rapporto di impiego (cfr. Sez. L., n. 20134/2024, Di Paolantonio, Rv. 672004-02).
In tema di conflitto negativo di giurisdizione, soccorre l’insegnamento di Sez. L., n. 04312/2024, Di Paolantonio, Rv. 670388-01, che esclude la sussistenza di un’ipotesi di conflitto negativo di giurisdizione, denunziabile per cassazione attraverso il ricorso di cui all’art. 362, comma 2, n. 1, c.p.c., allorquando si fronteggino, da un lato, una pronuncia declinatoria della potestas judicandi del giudice e, dall’altro, una decisione che, all’esito dell’accertamento postulato dalla domanda, abbia negato in concreto l’esistenza del rapporto giuridico la cui astratta configurabilità era stata posta a fondamento della suddetta pronuncia declinatoria. Nella specie, veniva in rilievo la domanda volta all’accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le ricorrenti ed il Senato della Repubblica e la S.C. ha dichiarato inammissibile il conflitto reale negativo di giurisdizione sollevato dalle lavoratrici, sul presupposto che, a fronte della pronuncia declinatoria della giurisdizione da parte del giudice ordinario, l’organo di autodichia, indicato come competente, aveva escluso che i contratti di lavoro dedotti fossero riferibili all’Istituzione, qualificandoli alla stregua di rapporti di lavoro fiduciari di tipo privatistico, intercorsi con le persone fisiche che, nel corso degli anni, si erano avvicendate nella carica di Presidente del Senato.
Va qui ricordata, poi, anche Sez. L., n. 01483/2024, Casciaro, Rv. 670023-01, perché esamina le conseguenze, in esito alla maturazione di un giudicato interno sulla giurisdizione, sulle norme applicabili in ragione della natura della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio.
Il giudicato interno sulla questione processuale relativa alla devoluzione della causa alla giurisdizione ordinaria - statuisce la pronunzia innanzi richiamata - non incide in alcun modo sulle altre norme, processuali e sostanziali, applicabili alla controversia in ragione della natura della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio; pertanto, nel caso in cui quest’ultima sia qualificabile come interesse legittimo, operano i limiti posti al controllo del giudice ordinario sugli atti amministrativi dall’art. 5 della l. n. 2248 del 1865, all. E, confermati, nella materia del lavoro pubblico, dall’art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, con la conseguenza che resta esclusa la possibilità di disporre l’annullamento o la modifica degli atti di esercizio del potere non conformi a legge, la cui rimozione farebbe assumere alla situazione giuridica azionata la consistenza di diritto soggettivo.
Nella specie, la S.C. afferma il principio innanzi richiamato in relazione al giudicato interno sulla giurisdizione relativo alla pretesa di scorrimento della graduatoria fuori dall’alveo delle ipotesi - perdurante efficacia della graduatoria e decisione della P.A. di avvalersene per coprire i posti vacanti - di giurisdizione del giudice ordinario.
In limine, per la vicinanza con le questioni trattate, va citata qui Sez. U., n. 17634/2024, Di Paolantonio, Rv. 671738-01, sebbene nella pronunzia non si esamini una questione di giurisdizione, ma piuttosto la possibilità di esperire nei confronti dei sanitari, congiuntamente, l’azione di responsabilità contabile e le ordinarie azioni civilistiche di responsabilità.
Al riguardo la S.C. afferma che l’azione di responsabilità contabile nei confronti dei sanitari, ammissibile anche nel regime antecedente all’entrata in vigore della l. n. 24 del 2017, non esclude che l’amministrazione possa esperire le ordinarie azioni civilistiche di responsabilità, in quanto si tratta di azioni distinte, autonome e volte alla tutela di differenti interessi, i quali, nel primo caso, sono di carattere pubblico e generale, perché attinenti al buon andamento della P.A. e al corretto impiego delle risorse, e, nel secondo caso, restano circoscritti all’Amministrazione attrice, che agisce con finalità non sanzionatorie, bensì al solo scopo di ottenere il pieno ristoro del danno subito; tali azioni, se cumulativamente esercitate, incontrano il limite del divieto di duplicazione delle pretese risarcitorie, dovendosi tener conto, con effetto decurtante, di quanto già liquidato in altra sede.
In linea generale Sez. L., n. 01509/2024, Panariello, Rv. 670025-01, puntualizza che i diversi criteri di competenza territoriale previsti dall’art. 413 c.p.c. sono dettati in base alla disciplina sostanziale invocata da chi agisce in giudizio, con la conseguenza che in caso di rapporti di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa ex art. 2, comma 1, d.lgs. n. 81 del 2015, qualora l’azione sia volta a conseguire le tutele derivanti dall’applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato, trova applicazione l’art. 413, comma 2, c.p.c.
Sez. L., n. 01800/2024, Riverso, Rv. 669828-01, precisa, del pari con riguardo alla competenza per territorio nel rito del lavoro, che la cessazione del criterio temporaneo ex art. 413, comma 3, c.p.c., in ragione dell’inizio della causa oltre sei mesi dopo il trasferimento dell’azienda o della dipendenza, presuppone che detto trasferimento sia idoneo ad incidere, ab origine, sulla competenza territoriale, essendo invece inidonei a tal fine gli spostamenti avvenuti all’interno dello stesso circondario o dello stesso Comune.
Nella specie, la S.C. ha pertanto negato la rilevanza - ai fini dell’individuazione del giudice competente per territorio - dello spostamento da un luogo ad un altro dello stesso Comune di una dipendenza aziendale (un parcheggio di autobus).
Il tema della competenza territoriale viene altresì approfondito in Sez. L., n. 19188/2024, Boghetich, Rv. 672058-01, in relazione alle controversie in materia di discriminazione, statuendo che il criterio di collegamento del domicilio del ricorrente, previsto dall’art. 28, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011, presuppone come causa di discriminazione l’adesione a un sistema di valori ovvero a un’opinione o a una singola iniziativa estranei alla prestazione lavorativa e preesistenti alla condotta datoriale, dovendosi escludere l’estensione del concetto di discriminazione a ogni condotta che si assuma come illegittima e a cui il lavoratore intenda opporsi.
Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso il carattere discriminatorio della condotta della Fondazione Arena di Verona, che - nonostante il diritto di precedenza maturato e differenziandone la posizione da quella degli altri aspiranti - aveva condizionato l’assunzione a termine della ricorrente, quale tersicorea di fila, alla preventiva sottoscrizione di un atto di rinuncia a ogni contenzioso pendente e avente ad oggetto l’illegittima stipulazione di successivi contratti a termine dal 2008 al 2021.
Quanto alle clausole derogative della competenza per territorio del giudice del lavoro - Sez. L., n. 01909/2024, Boghetich, Rv. 669774-01, afferma che la nullità, prevista dall’art. 413, ult. comma, c.p.c., non riguarda soltanto i rapporti elencati dall’art. 409 c.p.c., ma anche quelli ad essi avvinti da uno stretto collegamento negoziale.
In applicazione del principio, la S.C. ha quindi accertato la nullità della clausola di deroga alla competenza territoriale apposta al contratto di cessione del credito retributivo ai fini del pagamento, da parte del lavoratore, delle quote di associazione al sindacato.
Quanto alla competenza territoriale per le controversie relative agli obblighi di assistenza e previdenza derivanti dall’autonomia collettiva - nella specie, accertamento del diritto a ricevere la pensione di reversibilità dal Fondo Nazionale di Previdenza per i Lavoratori dei Giornali Quotidiani “Lorenzo Casella” -Sez. L., n. 34797/2024, Garri, Rv. 673121-01, statuisce che essa appartiene, in forza del rinvio operato dagli artt. 442, comma 2, e 413, comma 7, c.p.c., al giudice del foro generale delle persone fisiche di cui all’art. 18 c.p.c.
Per la competenza territoriale nel procedimento disciplinato dall’art. 445-bis c.p.c., la verifica - statuisce la S.C. - può essere svolta per la prima volta anche nella fase del giudizio di opposizione, sebbene la questione non sia stata sollevata nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo dello stato di invalidità e il giudice indicato come competente da quello dell’accertamento può verificare la sussistenza (o meno) della propria competenza, ma non ha il potere di sindacare la tempestività del rilievo della questione di competenza nel primo giudizio svoltosi innanzi all’altro giudice (cfr. Sez. L., n. 26631/2024, Buffa, Rv. 672635-01).
In difformità, nel corso del medesimo anno si è pronunzia Sez. L., n. 33835/2024, Spena, Rv. 673312-01, affermando, invece, che il procedimento disciplinato dall’art. 445bis c.p.c. ha natura bifasica e il tribunale deve verificare la propria competenza territoriale già nella prima fase sommaria, mentre il rilievo dell’incompetenza è precluso nella fase di opposizione all’ATP, atteso che, stante l’identità dell’oggetto del giudizio nelle due fasi, nella seconda fase il giudice non può negare quella competenza per territorio che ha dato per presupposta decidendo il merito della domanda all’esito della prima fase.
Sez. L., n. 29869/2024, Solaini, Rv. 673540-01, indaga poi il tema dell’individuazione del giudice territorialmente competente per le controversie relative agli obblighi contributivi.
Sul punto, nell’innanzi indicata pronunzia, la S.C. afferma che, ai fini della individuazione del giudice territorialmente competente per le controversie relative agli obblighi contributivi del datore di lavoro, ai sensi dell’art. 444, comma 3, c.p.c., si deve avere riguardo all’ufficio dell’ente previdenziale legittimato a ricevere i contributi e a pretenderne il pagamento, in quanto investito del potere di gestione esterna, che, nel caso di enti previdenziali con struttura decentrata, coincide con l’ufficio periferico preposto, per legge o per regolamento, alla gestione dei rapporti contributivi.
Affidata la gestione dei rapporti contributivi facenti capo ad ENASARCO alla sola sede centrale di Roma, è stato conseguentemente individuato nel Tribunale della capitale il giudice competente per territorio.
Da ultimo, per le controversie di lavoro parasubordinato, Sez. L., n. 03932/2024, Rolfi, Rv. 670043-01 - in conformità con Sez. 6-L, 00403/2012, Toffoli, Rv. 620205-01 - per l’individuazione del giudice competente territorialmente, ricorda che la disposizione dell’art. 413, comma 4, c.p.c. fa riferimento al domicilio ex art. 43 c.c., quale sede principale degli affari ed interessi, che si presume coincidente con la residenza, non potendosi ritenere, di norma, che il domicilio si trovi nel luogo cui la persona si rapporta nei limiti della prestazione lavorativa, anche se resa con funzioni di massima responsabilità.
In applicazione del suddetto principio, la S.C. - in relazione a controversia avente ad oggetto la domanda, proposta da un medico pediatra di libera scelta in convenzione con la ASL, volta al conseguimento della declaratoria di condanna dell’azienda al pagamento di una indennità prevista dall’accordo collettivo nazionale - ha dichiarato la competenza del giudice del luogo in cui il prestatore d’opera aveva la residenza anagrafica.
Quanto ai rapporti tra il processo previdenziale e quello penale, con specifico riferimento all’azione di regresso INAIL, va ricordata, Sez. L., n. 12777/2024, Buffa, Rv. 670909-01.
Nella pronunzia si afferma che in tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, il termine triennale previsto per l’esercizio dell’azione di regresso dell’INAIL nei confronti dell’imputato (art. 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965) decorre dall’irrevocabilità della sentenza emessa all’esito del procedimento penale instaurato nei suoi confronti, senza che assuma rilevanza l’eventuale esercizio dell’azione penale nei confronti di altri soggetti per il medesimo infortunio.
Con riguardo, invece, alle interferenze tra processo penale e procedimento disciplinare nell’ambito del pubblico impiego contrattualizzato, Sez. L., n. 00989/2024, Zuliani, Rv. 669769-01, esamina il tema della sospensione cautelare dal servizio in pendenza di procedimento penale a carico del pubblico dipendente, con specifico riferimento al c.c.n.l. del comparto Ministeri del 16 maggio 1995. Nello specifico, nella pronunzia innanzi richiamata, la S.C. afferma che l’art. 27, comma 7, del c.c.n.l. comparto Ministeri del 16 maggio 1995, il quale prevede il ripristino dell’obbligo retributivo solo “in caso di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento con formula piena”, si interpreta estensivamente nel senso che il lavoratore sospeso dal servizio in via cautelare ha diritto alla reintegrazione del trattamento economico ivi prevista in ogni caso in cui, terminato il processo penale, venga inflitta una sanzione disciplinare che non comporti la cessazione o la sospensione dal servizio, o che comporti una sospensione disciplinare di durata inferiore a quella cautelare, a prescindere dal carattere obbligatorio o facoltativo della sospensione cautelare stessa, con la sola eccezione di quella resa necessaria dalla custodia cautelare in carcere o comunque da una misura cautelare personale che renda impossibile la prestazione del lavoratore.
Nel medesimo alveo, avendo del pari ad oggetto, i rapporti tra il procedimento disciplinare e quello penale, si deve qui indicare Sez. L., n. 19514/2024, Rolfi, Rv. 671870-01, che verifica l’incidenza del giudicato di assoluzione sul procedimento disciplinare.
L’affermazione di principio conclusiva è che il giudicato penale di assoluzione non determina automaticamente l’archiviazione del procedimento disciplinare, perché - come si desume, nell’ambito del pubblico impiego privatizzato, dalla previsione dell’art. 55-ter, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001 - la P.A. datrice di lavoro può sicuramente procedere disciplinarmente per fatti, magari rivelatisi inidonei alla condanna penale, che siano contenuti nell’originaria contestazione disciplinare e all’irrogazione di una sanzione provvisoria e, poi, dopo la definizione del procedimento penale con sentenza irrevocabile di assoluzione (nella specie, con la “formula perché il fatto non sussiste”), ad istanza di parte, alla riapertura del procedimento disciplinare “per modificarne o confermarne l’atto conclusivo in relazione all’esito del giudizio penale”.
Sul tema dei rapporti tra procedimento amministrativo e processo previdenziale, con particolare riferimento alle modalità di presentazione dell’istanza volta ad ottenere il beneficio, si segnala Sez. L., n. 17159/2024, Cerulo, Rv. 671886-01.
In tema di controversie previdenziali, statuisce la S.C., la presentazione dell’istanza amministrativa con modalità difformi da quelle stabilite dall’INPS non determina l’improponibilità della domanda giudiziale - che, secondo il sistema delineato dall’art. 443 c.p.c. e dalla l. n. 533 del 1973, consegue solo all’omessa presentazione della predetta istanza -, determinandosi altrimenti la compromissione del diritto di azione tutelato dall’art. 24 Cost. e la violazione della ratio della disciplina, volta a favorire, prima del contenzioso, un’interlocuzione in sede amministrativa su una pretesa chiaramente identificata nei suoi presupposti.
Nella specie, la S.C. ha quindi cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile la domanda di trasformazione dell’assegno d’invalidità in pensione di vecchiaia per l’inoltro dell’istanza amministrativa a mezzo p.e.c. e non attraverso il canale telematico prescritto dall’INPS ai sensi dell’art. 20, comma 3, del d.l. n. 78 del 2009, conv. con modif. dalla l. n. 102 del 2009.
Sez. L., n. 14923/2024, Cinque, Rv. 671222-01, riafferma - in linea con l’insegnamento del giudice di legittimità (cfr. Sez. L., n. 17102/2009, Zappia P., Rv. 609551-01) - che nel rito del lavoro, l’esercizio dei poteri istruttori officiosi di cui all’art. 421 c.p.c. è del tutto discrezionale e come tale sottratto al sindacato di legittimità. La pronunzia precisa, inoltre, che l’esercizio dei poteri officiosi non può giammai sopperire alle carenze probatorie delle parti e non può tradursi in poteri d’indagine e di acquisizione probatoria ammessi nel processo penale.
Nella stessa pronunzia si afferma altresì che nel rito del lavoro, il mancato esercizio dei poteri officiosi ex art. 437 c.p.c. anche da parte della Corte di appello può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui tale vizio abbia determinato l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento (Sez. L., n. 14923/2024, Cinque, Rv. 671222-02).
La possibilità dell’esercizio di poteri istruttori nell’alveo del giudizio di rinvio viene indagata in Sez. L., n. 20423/2024, Garri, Rv. 672069-01, con riaffermazione di quanto già ritenuto in Sez. L., n. 00900/2014, Venuti P., Rv. 629249-01.
Al riguardo, il giudice di legittimità chiarisce che a configurazione del giudizio di rinvio quale giudizio ad istruzione sostanzialmente chiusa - in cui è preclusa la formulazione di nuove conclusioni e quindi la proposizione di nuove domande o eccezioni e la richiesta di nuove prove, salvo che la necessità di nuove conclusioni sorga dalla stessa sentenza di cassazione - non osta all’esercizio, in sede di rinvio, dei poteri istruttori esercitabili d’ufficio dal giudice del lavoro anche in appello, limitatamente ai fatti già allegati dalle parti, o comunque acquisiti al processo ritualmente, nella fase processuale antecedente al giudizio di cassazione, in quanto i limiti all’ammissione delle prove concernono l’attività delle parti e non si estendono ai poteri del giudice, ed in particolare a quelli esercitabili d’ufficio
Nell’alveo del lavoro privato, Sez. L., n. 06135/2024, Ponterio, Rv. 670242-01, statuisce che il giudice di merito, qualora ritenga indispensabile l’acquisizione integrale di un contratto collettivo, può esercitare i poteri istruttori d’ufficio, sempre che il lavoratore abbia assolto l’onere della prova di cui è gravato, ai sensi dell’art. 2697 c.c., essendo a ciò sufficiente la produzione di “schede riassuntive” dei contratti collettivi ritenuti applicabili.
Quanto alla produzione di documenti, va rammentato l’insegnamento di Sez. L., n. 22907/2024, Marchese, Rv. 672307-01: nel rito del lavoro, dovendosi contemperare il principio dispositivo con quello di ricerca della verità, il giudice può ammettere il deposito di atti non prodotti tempestivamente - qualora li ritenga indispensabili ai fini della decisione - anche in grado d’appello, ricorrendo ai poteri officiosi di cui all’art. 437 c.p.c., sicché, nel giudizio volto a determinare il minimale contributivo, non può limitarsi a una pronuncia di tardività della produzione del cosiddetto contratto collettivo leader, ma deve esercitare il suo potere-dovere di integrazione probatoria ed acquisire il c.c.n.l. indicato dalla parte onerata della prova, indispensabile a individuare la retribuzione-parametro.
La riformulazione dei capitoli di prova testimoniale mediante l’eliminazione degli aspetti valutativi e suggestivi rientra anch’essa nei poteri istruttori del giudice del lavoro previsti dall’art. 421 c.p.c., in funzione dell’esigenza di contemperamento del principio dispositivo con la ricerca della verità (così Sez. L., n. 00048/2024, Ponterio, Rv. 66970002).
In tema di riformulazione dei capitoli di prova, va però ricordata anche Sez. L., n. 06470/2024, Cavallaro, Rv. 670353-01.
La pronunzia afferma in termini generali che nel rito del lavoro, la riformulazione dei capitoli di prova testimoniale è attività funzionale ad emendare un’irregolarità che non consente l’ammissione delle istanze istruttorie, sicché essa è possibile, previa assegnazione del termine perentorio di cinque giorni anteriore all’udienza di discussione ex art. 420, comma 6, c.p.c., la cui inosservanza comporta la decadenza dalla richiesta prova testimoniale.
Per la vicinanza alle questioni affrontate in questo paragrafo, va altresì dato atto che Sez. L., n. 20977/2024, Cinque, Rv. 672095-01, così statuisce: in tema di sanzioni amministrative, il giudice dell’opposizione, dinanzi al quale sia stata eccepita la tardività della notificazione degli estremi della violazione, nell’individuare la data dell’esito del procedimento di accertamento di più violazioni connesse - data dalla quale decorre ex art. 14, comma 2, della l. n. 689 del 1981 il termine di novanta o trecentosessanta giorni per la relativa contestazione - deve valutare il complesso degli accertamenti compiuti dall’Amministrazione procedente e la congruità del tempo a tal fine impiegato avuto riguardo alla loro complessità, anche in vista dell’emissione di un’unica ordinanza ingiunzione per dette violazioni senza, tuttavia, potersi sostituire all’Amministrazione nella valutazione dell’opportunità di atti istruttori collegati ad altri e posti in essere senza apprezzabile intervallo temporale.
In tema di procura alle liti e, nel dettaglio, quanto all’ultrattività della stessa, va ricordato l’insegnamento di Sez. L., n. 08754/2024, Bellè, Rv. 670678-01, così massimata da questo Ufficio: il principio di ultrattività del mandato alla lite - in forza del quale il difensore continua a rappresentare la parte come se l’evento interruttivo non si fosse verificato - è applicabile anche in caso di estinzione di un ente in una fase di quiescenza del processo, quando non è possibile la declaratoria ex art. 300, comma 1, c.p.c.; pertanto, finché il procuratore del soggetto estinto non notifica l’evento alla controparte, quest’ultima può legittimamente notificare il ricorso per cassazione presso il difensore.
Principio espresso con riguardo ad un’ipotesi relativa a un ente consortile estintosi fra la data di pronuncia del dispositivo in udienza e quella di pubblicazione della sentenza con corredo di motivazione.
Si fa rinvio alla parte sul pubblico impiego contrattualizzato paragrafo 4 per l’ulteriore principio affermato nella pronunzia.
Del pari si rinvia al paragrafo 7 di questo capitolo per l’esame del tema della specificità della procura nel giudizio di legittimità.
Affronta le questioni inerenti al mutamento del rito - dal cosiddetto “Fornero” ad ordinario - Sez. L., n. 05196/2024, Fedele, Rv. 670155-01.
Se con l’ordinanza che dispone il mutamento del rito deve essere assegnato un termine perentorio per l’eventuale integrazione degli atti mediante memorie o documenti (come nel caso di passaggio dal rito speciale “Fornero” al rito ordinario del lavoro), scrive la S.C., la mancata assegnazione di detto termine, a cui faccia seguito l’immediata decisione della causa con motivazione contestuale, determina ex se la nullità della decisione per l’impedimento frapposto alla possibilità delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, cosicché l’indicazione di uno specifico pregiudizio processuale in concreto derivato dal rito adottato non è necessaria per far valere tale invalidità, al cui accertamento il giudice di appello non può far seguire la rimessione della causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c., essendo tenuto alla decisione nel merito previa assegnazione del predetto termine.
Si applica, poi, anche al rito “Fornero” la norma emergenziale di cui all’art. 221, comma 4, d.l. n. 34 del 2020, conv. con modif. con l. n. 77 del 2020 (cfr. sul punto Sez. L., n. 13176/2024, Caso, Rv. 671198-01). La disposizione innanzi citata, precisa la pronunzia, si applica infatti a tutte le udienze civili, senza introdurre un nuovo modello decisorio, poiché si limita a sostituire l’udienza in presenza con l’udienza cartolare. Ne consegue che non è affetta da nullità la sentenza, completa di motivazione, depositata oltre il termine di dieci giorni dalla data dell’udienza di discussione e senza aver provveduto al deposito telematico del dispositivo.
Sez. L., n. 18074/2024, Cinque, Rv. 671899-01, precisa che le esigenze acceleratorie del rito qui in esame, previste dall’art. 1, commi 48 e segg. della l. n. 92 del 2012, riguardano l’impulso processuale e la struttura (bifasica) del procedimento di primo grado, mentre la disciplina processuale in tema di reclamo deve necessariamente integrarsi con quella in tema di appello nel rito del lavoro, sicché, una volta proposto tempestivo reclamo principale, deve ritenersi che il reclamato ben possa proporre, in armonia con la previsione di cui all’art. 24 Cost., reclamo incidentale, nei termini di cui all’art. 436 c.p.c.
Quanto alla decorrenza del termine breve per la proposizione del reclamo esso va fissato dalla comunicazione di cancelleria del testo integrale della decisione all’indirizzo PEC del difensore, il cui perfezionamento deve essere certificato dalle ricevute di accettazione e consegna generate dal sistema, senza che possano ammettersi atti equipollenti (nella specie, l’attestazione di cancelleria circa l’avvenuta comunicazione telematica della sentenza), e il messaggio di mancata consegna per fatto imputabile al destinatario rende necessaria la comunicazione mediante deposito dell’atto in cancelleria, ex art. 16, comma 6, del d.l. n. 179 del 2012, conv. dalla l. n. 221 del 2012 (Sez. L., n. 18388/2024, Ponterio, Rv. 671864-01).
Del pari del decorso del termine breve per la proposizione del reclamo si occupa Sez. L., n. 18534/2024, Riverso, Rv. 671926-01, che enunzia il seguente principio di diritto: ai fini del decorso del termine breve di impugnazione previsto dall’art. 1, comma 58, della l. n. 92 del 2012, è valida la notificazione della sentenza eseguita ad uno dei difensori nominati all’indirizzo PEC che risulta dal REGINDE, ai sensi dell’art. 16-sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012 (cosiddetto domicilio digitale), non rilevando in senso contrario la richiesta di ricevere le notificazioni all’indirizzo PEC del difensore indicato come domiciliatario ai sensi dell’art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, né potendosi configurare un siffatto diritto della parte o limitare alle sole comunicazioni l’efficacia dell’indicazione dell’indirizzo PEC degli altri difensori.
L’individuazione del termine per la proposizione dell’opposizione, in caso di contumacia, è oggetto, invece, di Sez. L., n. 22007/2024, Patti, Rv. 672326-01, così massimata da questo Ufficio: qualora la parte convenuta in giudizio sia dichiarata contumace, il termine di trenta giorni per la proposizione dell’opposizione decorre dalla data della notificazione, a cura del ricorrente, dell’ordinanza integrale emessa ai sensi dell’art. 1, comma 49, della l. n. 92 del 2012, in quanto l’art. 1, comma 51, della citata legge, applicabile ratione temporis, deve essere interpretato sistematicamente alla luce del principio espresso dall’art. 643, comma 2, c.p.c., di contemperamento del diritto di difesa del convenuto con quello alla stabilità del provvedimento ottenuto dalla parte che si è legittimamente attivata e ha ritualmente instaurato il contraddittorio.
Nel rito del lavoro, l’appello, pur tempestivamente proposto nel termine di legge, è improcedibile se è omessa la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza e non è consentito al giudice, in base ad una presunta “interpretazione costituzionalmente orientata”, assegnare all’appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica relativa ad un’altra udienza di discussione, né sull’inerzia della parte può influire, come possibile sanatoria, la precedente esecuzione di una regolare notificazione del provvedimento di fissazione dell’udienza per la decisione sulla richiesta di inibitoria ex art. 283 c.p.c., trattandosi di attività che ha esaurito la propria valenza propulsiva nell’ambito della fase cautelare (così Sez. L., n. 03145/2024, Michelini, Rv. 670035-01, in conformità con quanto già affermato da Sez. L., n. 20613/2013, Marotta, Rv. 628071-01).
Nel rito del lavoro - Sez. L., n. 19829/2024, Cavallari, Rv. 671883-01 - precisa, poi, che costituisce compito del giudice di secondo grado il vaglio dell’ammissibilità dei documenti prodotti dall’appellante, già contumace in primo grado, ex art. 437 c.p.c. in base alla loro rilevanza e, cioè, all’indispensabilità ai fini della decisione, valutandone la potenziale idoneità dimostrativa in rapporto al thema probandum, avuto riguardo allo sviluppo assunto dall’intero processo.
Va qui ricordata anche Sez. L., n. 23059/2024, Buconi, Rv. 672145-01, che chiarisce quale pronunzia deve adottare il giudice di appello nell’ipotesi ivi in rilievo.
La S.C. ha infatti chiarito che, nel processo del lavoro, la mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda è causa di nullità del ricorso introduttivo che, ove non rilevata dal giudice di primo grado, è soggetta alla regola generale della conversione in motivi di impugnazione ex art. 161, comma 1, c.p.c., con onere del convenuto di impugnare la decisione anche con riguardo alla pronuncia, implicita, sulla validità dell’atto.
In applicazione del principio, la S.C. ha pertanto affermato che l’impugnata sentenza, nel dichiarare l’inammissibilità dell’appello per carente allegazione dei fatti nel ricorso di primo e di secondo grado, aveva nella sostanza ravvisato una nullità del ricorso introduttivo del giudizio ma, poiché detta nullità non era stata rilevata dal primo giudice e nemmeno era fatta valere come motivo di impugnazione, il giudice di appello doveva decidere la controversia nel merito (e non dichiarare l’inammissibilità dell’appello).
Va poi ricordata anche Sez. L., n. 06042/2024, Cinque, Rv. 670331-01, che sottolinea che, in caso di decisione collegiale di appello, la stesura del provvedimento non è riferibile al solo relatore - nella specie giudice ausiliario - ma all’intero organo giudicante in forza della sottoscrizione del Presidente, che conferisce paternità collegiale alla decisione stessa.
Quanto alle prove nuove, Sez. L., n. 16358/2024, Panariello, Rv. 671437-01, rimarca che nel rito del lavoro costituisce prova nuova indispensabile in appello, ai sensi dell’art. 437, comma 2, c.p.c., quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado.
Nella specie, la S.C. ha qualificato prova nuova indispensabile la produzione, avvenuta solo nel giudizio di seconde cure, dell’atto interruttivo della prescrizione.
In tema di appello incidentale, poi, va rammentata Sez. L., n. 23159/2024, Rolfi, Rv. 672227-01, che precisa: nei giudizi soggetti al rito del lavoro, l’appello incidentale, pur se tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile se non è stato affatto notificato alla controparte, senza che possa avere efficacia sanante la notifica di un precedente appello principale proposto separatamente dalla stessa parte e dichiarato inammissibile perché tardivamente depositato.
Della decorrenza del termine breve per la proposizione dell’appello si occupa, poi, Sez. L., n. 24817/2024, Caso, Rv. 672483-01; la sopravvenuta inidoneità - in base allo ius superveniens - del domicilio digitale eletto da una P.A. costituita in giudizio a mezzo di propri dipendenti - afferma il giudice di legittimità - non consente alla parte vittoriosa di notificare la sentenza a diverso indirizzo PEC tratto dal medesimo pubblico elenco di cui all’art. 16-ter del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012 e succ. modif., sicché la notificazione così eseguita è nulla, in quanto difforme dalle modalità telematiche previste dalla disciplina vigente; conseguentemente, non decorre da tale notifica invalida il termine breve per la proposizione dell’appello, né la nullità può considerarsi sanata per raggiungimento dello scopo, non potendosi individuare, in ragione della necessaria interpretazione restrittiva delle norme in materia di decadenza dall’impugnazione, la decorrenza del predetto termine da un momento diverso da quello coincidente con la notifica compiuta nel rispetto delle forme telematiche prescritte.
Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva ritenuto efficace, ai fini della decorrenza del termine di cui all’art. 325 c.p.c., la notificazione della sentenza di primo grado effettuata presso indirizzo telematico tratto da IndicePA, che era stato escluso - nel corso del giudizio - dalla lista degli elenchi rilevanti ai fini dell’estrazione degli indirizzi validi per la notificazione di atti processuali alla P.A.
Quanto ai poteri del giudice di appello, Sez. L., n. 31517/2024, Cavallari, Rv. 67315201, statuisce che il mancato rilievo da parte del giudice del gravame di una nullità contrattuale, perché non prospettata dalla parte in primo grado o nell’atto di impugnazione, non integra il vizio di omessa pronuncia, ma è denunciabile in cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione delle norme che prevedono la rilevabilità d’ufficio della questione, ovvero ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., ove il mancato esercizio del potere in questione sia rimasto privo di motivazione o questa sia meramente apparente (si fa rinvio al paragrafo 2 del capitolo sul pubblico impiego contrattualizzato per l’esame di altro principio contenuto nella stessa pronunzia e afferente alla copertura dei costi per il personale).
In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di legge e dell’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, in quanto una tale formulazione mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (Sez. L., n. 03397/2024, Rolfi, Rv. 670129-01, in conformità con la precedente Sez. L., n. Sez. 1, n. 26874/2018, Di Marzio M., Rv. 651324-01).
Quanto alla denuncia di violazione o di falsa applicazione dei contratti o accordi collettivi di lavoro, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., come modificato dall’art. 2 del d.lgs. n. 40 del 2006, Sez. L., n. 03521/2024, Ponterio, Rv. 670040-01, ribadisce in adesione a Sez. L., n. 06335/2014, Patti, Rv. 630019-01, che essa è parificata, sul piano processuale, a quella delle norme di diritto, sicché anch’essa comporta, in sede di legittimità, l’interpretazione delle loro clausole in base alle norme codicistiche di ermeneutica negoziale come criterio interpretativo diretto e non come canone esterno di commisurazione dell’esattezza e della congruità della motivazione, senza più necessità, a pena di inammissibilità della doglianza, di una specifica indicazione delle norme asseritamente violate e dei principî in esse contenuti, né del discostamento da parte del giudice di merito dai canoni legali assunti come violati o di una loro applicazione sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti.
In tema di sindacato sull’interpretazione dei contratti - Sez. L., n. 18214/2024, Amendola F., Rv. 671915-01, ricorda, seguendo l’insegnamento di Sez. 1, 27136/2017, Di Marzio P., Rv. 646063-01 - che la parte che ha proposto una delle opzioni ermeneutiche possibili di una clausola contrattuale non può contestare, in sede di giudizio di legittimità, la scelta alternativa alla propria effettuata dal giudice del merito.
Nella specie, la S.C. ha conseguentemente dichiarato inammissibile il motivo di impugnazione con cui il ricorrente aveva rivendicato un’interpretazione alternativa, plausibile e a sé più favorevole, in ordine ad una comunicazione del datore di lavoro che, secondo l’assunto del giudice d’appello, non documentava la cessazione dall’incarico di amministratore delegato ad iniziativa dei vertici aziendali, non consentendogli così di accedere ai benefici previsti da un accordo precedentemente intercorso tra le parti.
In tema di ricorso per cassazione avverso la sentenza che definisce il reclamo ai sensi dell’art. 1, comma 62, della l. n. 92 del 2012, applicabile ratione temporis, la comunicazione a cura della cancelleria a mezzo PEC fa decorrere il termine breve di sessanta giorni per l’impugnazione ove risulti allegato il testo integrale della sentenza, non essendo sufficiente il mero avviso del deposito della stessa (cfr. Sez. L., n. 05596/2024, Michelini, Rv. 670160-01, in adesione a quanto già affermato in Sez. L., n. 25136/2017, Garri F., Rv. 646110-01). Quanto, invece, al decorso del termine breve per la proposizione del reclamo e dell’opposizione, si fa rinvio al precedente paragrafo 5.
Del controricorso nel giudizio di cassazione si occupa Sez. L., n. 06154/2024, Cavallaro, Rv. 670349-01 e Rv. 670349-02, che così statuisce: a) il controricorso che non sia volto a “contraddire” il ricorso, ma anzi ad aderire a taluna delle censure in esso contenute, è qualificabile come ricorso incidentale di tipo adesivo ed è sufficiente che, per la sua proposizione, sia stato rispettato il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., non trovando applicazione per il ricorrente adesivo l’art. 334 c.p.c.; b) non osta alla qualificazione del controricorso adesivo in termini di ricorso incidentale la circostanza che esso non contenga esplicitamente la richiesta di cassazione della sentenza impugnata, che, potendo essere espressa pure in forma implicita, è desumibile anche dalla domanda di rimanere indenni dalle spese di lite in caso di infondatezza del ricorso principale, in quanto in tale affermazione può ritenersi insita l’adesione alla richiesta di cassazione della sentenza proposta dal ricorrente principale.
Sez. L., n. 08334/2024, Garri, Rv. 670584-01, affronta poi il tema del requisito della specialità della procura, richiesto a pena di inammissibilità dall’art. 365 c.p.c., precisando che esso è integrato, indipendentemente dal suo contenuto, dalla congiunzione (cd “collocazione topografica”) realizzata dall’avvocato, ex art. 83, comma 3, c.p.c., tra la procura rilasciata su foglio separato con firma autenticata e l’atto cui si riferisce.
Quindi, in presenza di detta collocazione topografica, la procura è speciale anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in maniera evidente, la non riferibilità all’attività professionale tipica del giudizio di legittimità ed il suo conferimento non sia antecedente alla pubblicazione di detto provvedimento o successivo alla notificazione del ricorso.
Nel ricorso per cassazione, poi, l’omessa valutazione da parte del giudice di merito dei rilievi tecnici mossi alla C.T.U. è deducibile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., se la motivazione, pur aderendo alle conclusioni rassegnate dal consulente d’ufficio, omette qualsivoglia menzione delle osservazioni a quelle svolte (Sez. L., n. 09925/2024, Rolfi, Rv. 670687-01).
La prospettazione nel ricorso per cassazione di questioni non affrontate nella sentenza impugnata è indagata in Sez. L., n. 18018/2024, Ponterio, Rv. 671850-01, che esprime, in conformità con la precedente Sez. 2, n. 20694/2018, Giannaccari, Rv. 650009-01, il seguente principio: qualora nel ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi è cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche, in virtù del principio di autosufficienza, indicare in quale specifico atto del grado precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito e non rilevabili di ufficio.
La mancata ammissione della prova, in conformità con Sez. 6-1, n. 16214/2029, Acierno, Rv. 654713-01, è il campo di indagine di Sez. L., n. 18072/2024, Ponterio, Rv. 671851-01, che ha enunziato il seguente principio di diritto: il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi risulti priva di fondamento.
In tema di prova presuntiva di cui all’art. 2729 c.c., affronta la questione della censurabilità in cassazione del requisito della “gravità” Sez. L., n. 23154/2024, Rolfi, Rv. 672146-01. La S.C. puntualizza al riguardo che l’innanzi ricordato requisito della “gravità” è riferito al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto; ne consegue l’ammissibilità della denuncia, in sede di legittimità, della violazione o falsa applicazione del citato art. 2729 c.c. se la presunzione è fondata su un fatto storico privo di gravità ai fini dell’inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota.
Nella specie, la S.C. ha ravvisato la violazione dell’art. 2729 c.c. da parte dell’impugnata sentenza che aveva operato una consistente riduzione nella liquidazione del controvalore, a titolo di arretrati, delle cosiddette “concessioni di viaggio” spettanti ad un ex dipendente delle FF.SS., sulla base della presunzione che egli non avrebbe potuto avvalersene durante tutto l’anno ma solo nel periodo di ferie annuali, in quanto impegnato nella prestazione lavorativa.
In tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, va rammentata Sez. L., n. 17090/2024, Cavallaro, Rv. 671586-01.
La S.C., premesso che non è configurabile un’omologa parziale dell’accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., preclusa dalle contestazioni anche solo parziali mosse alla CTU, afferma, conseguentemente, che, una volta introdotto il giudizio di opposizione di cui al comma 6, è inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione avverso la regolazione delle spese di lite della fase di accertamento preventivo disposta in un decreto di omologa parziale, emesso nonostante detta preclusione, poiché le doglianze concernenti l’irrituale statuizione sulle spese vanno proposte nei confronti della liquidazione eseguita in esito all’opposizione.
La struttura del giudizio di rinvio è al centro dell’indagine di Sez. L., n. 26545/2024, Michelini, Rv. 672593-01.
In ipotesi di cassazione con rinvio - afferma la S.C. - la struttura chiusa del giudizio di rinvio comporta che il giudice di questo è vincolato alle statuizioni della sentenza che lo ha disposto e non può pertanto prendere in considerazione l’evoluzione della giurisprudenza di legittimità intervenuta successivamente alla pronuncia rescindente. Nella fattispecie, relativa a giudizio di impugnazione di licenziamento disciplinare, la S.C. ha confermato la decisione del giudice del rinvio che aveva correttamente svolto l’indagine demandatagli in ordine alla riconducibilità, o meno, della condotta contestata a quelle punite con sanzione conservativa dal c.c.n.l. di riferimento, senza tener conto dei mutamenti giurisprudenziali successivi sulla violazione del principio di proporzionalità.
In tema di deposito telematico di un atto processuale avente come esito un messaggio di errore fatale nella cosiddetta “quarta PEC”, la valutazione della imputabilità della decadenza processuale determinatasi non può fondarsi esclusivamente sulla circostanza costituita dallo stesso messaggio di errore fatale, atteso che quest’ultimo non necessariamente è dovuto a colpa del mittente ma esprime soltanto l’impossibilità del sistema di caricare l’atto nel fascicolo telematico e la valutazione circa la tempestività della successiva formulazione dell’istanza di rimessione in termini, ammissibile se presentata entro un lasso di tempo contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo, deve avvenire tenendo altresì conto della necessità di svolgere accertamenti e verifiche presso la cancelleria (in tal senso, Sez. L., n. 01348/2024, Rolfi, Rv. 669777-03).
Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva ritenuto tardiva un’istanza di rimessione in termini presentata a distanza di soli undici giorni dalla definitiva verifica dell’esito negativo del tentativo di deposito.
Nel rito del lavoro, statuisce Sez. L., n. 04902/2024, Bellé, Rv. 670162-01, che la mancanza del ricorso in appello fra i documenti inviati a mezzo PEC alla parte appellata integra un’ipotesi di nullità sanabile, non già di inesistenza, della notificazione telematica, a condizione che il ricorso sia stato effettivamente depositato nella cancelleria e il messaggio pervenuto al destinatario consenta comunque di comprendere gli estremi essenziali dell’impugnazione (appellante, appellato, pronuncia impugnata).
La possibilità di utilizzare (validamente) l’indirizzo PEC di un avvocato, presente nel Registro del Consiglio dell’Ordine di appartenenza, per la notifica di atti inerenti all’incarico di curatore speciale ad processum conferito ex art. 78 c.p.c., benché si tratti di atti non riferibili alla costituzione in giudizio quale procuratore, è affermata da Sez. L., n. 08685/2024, Cinque, Rv. 670989-03, anche con riguardo al periodo anteriore all’entrata in vigore dell’art. 3-ter della l. n. 53 del 1994, non venendo in rilievo esigenze di tutela della riservatezza personale dell’avvocato, in quanto l’incarico, conferito dall’autorità giudiziaria, è connesso all’attività professionale svolta.
In limine, va qui ricordata anche Sez. L., n. 21579/2024, Cavallari, Rv. 672096-01, che, quanto al tema della notifica delle sentenze, afferma che è valida ed idonea al decorso dei termini brevi per le impugnazioni ex art. 325 c.p.c. quella eseguita all’indirizzo PEC del difensore nominato dalla parte, non rilevando che nell’atto di costituzione sono stati individuati uno specifico domicilio fisico e un domiciliatario esclusivo differente dal destinatario della notifica, e ciò in quanto all’elezione di domicilio, anche se realizzata da procuratore che svolge attività al di fuori del tribunale cui è assegnato, non consegue un diritto a ricevere le notifiche solamente nel domicilio eletto.
Il tema del disconoscimento della conformità all’originale della copia informatica di scrittura analogica depositata telematicamente è affrontato in Sez. L., n. 26200/2024, Cavallari, Rv. 672585-01.
La S.C. sul punto afferma che detto disconoscimento è disciplinato dall’art. 2719 c.c. e non dalla normativa in tema di processo civile telematico, sicché va effettuato, a pena di inefficacia, mediante dichiarazione che evidenzia in modo chiaro e univoco il documento che si intende contestare e gli aspetti differenziali rispetto all’originale, essendo poi rimesso al giudice l’accertamento di detta conformità attraverso le prove offerte in giudizio, comprese le presunzioni, a differenza di quanto si verifica per il disconoscimento della scrittura privata ex art. 215, comma 1, n. 2), c.p.c. che, in mancanza di verificazione, non può essere utilizzata.
Facendo rinvio alle pronunzie già esaminate nel paragrafo 2, quanto alla competenza nel giudizio di ATP e nella parte di questa rassegna dedicata alle pronunzie della Seconda Sezione, quanto alla distinzione con gli atti di istruzione preventiva (cfr. Sez. 2, n. 24347/2024, Fortunato, Rv. 67228701), meritano menzione anche gli approdi di seguito evidenziati, relativi alla delimitazione dell’oggetto del procedimento e all’individuazione del legittimato passivo
Nel procedimento disciplinato dall’art. 445-bis c.p.c., l’ambito di cognizione del giudice è limitato all’accertamento giudiziale delle condizioni sanitarie; l’eventuale carenza dei presupposti processuali, delle condizioni dell’azione o degli altri requisiti costitutivi del diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale può essere eccepita dall’INPS pure nel giudizio promosso dall’interessato ex art. 442 c.p.c., anche dopo l’omologa del decreto non contestato, senza che alcun giudicato possa configurarsi sulla proponibilità e procedibilità dell’azione o sugli altri requisiti della prestazione (così Sez. L., n. 30828/2024, Marchese, Rv. 672953-01).
Sez. L., n. 20415/2024, Marchese, Rv. 672068-01, individua poi il legittimato passivo nei procedimenti ex art. 445-bis c.p.c. nell’INPS anche con riguardo alle controversie volte all’accertamento del diritto all’esenzione dal pagamento del cosiddetto ticket sanitario.
In tema di legislazione emergenziale di contrasto alla pandemia da Covid-19, la decisione del giudice di disporre la trattazione scritta, nonostante la richiesta della parte di discussione orale, è legittima, ove il predetto giudice - effettuato un bilanciamento tra il diritto della parte a discutere la controversia oralmente con quello di assicurare la tempestiva definizione della controversia stessa - espliciti le ragioni organizzative che hanno giustificato una tale scelta (Sez. L., n. 00594/2024, Garri, Rv. 669763-01).
Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza emessa dalla Corte di appello che - in relazione a vicenda nella quale la parte, in controversia di lavoro, aveva chiesto, in sede di giudizio di gravame, lo svolgimento della discussione orale con istanza presentata entro il termine stabilito dalle linee guida adottate dal capo dell’ufficio ai sensi dell’art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020 - non aveva considerato l’istanza in questione, non menzionata neppure nel verbale di udienza, omettendo così di dare conto delle ragioni che avevano indotto la Corte medesima a coltivare la trattazione scritta.
Nelle controversie concernenti l’invalidità civile, la cecità civile, il sordomutismo, l’handicap e la disabilità ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro, poi, il decorso del termine semestrale previsto, a pena di decadenza, per la proposizione della domanda dall’art. 42, comma 3, secondo periodo, del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. nella l. n. 326 del 2003 - statuisce Sez. L., n. 00744/2024, Cerulo, Rv. 669767-01 - è sospeso di diritto dal 23 febbraio 2020 al primo giugno 2020, trovando in proposito applicazione la speciale disciplina dettata dall’art. 34 del d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. nella l. n. 27 del 2020, e non già quella dettata dall’art. 83, comma 2, del medesimo d.l.
In tema di udienza a trattazione scritta ai sensi dell’art. 127-ter c.p.c., la decisione della causa nel merito nonostante il mancato deposito delle note previste dal comma 4 di tale disposizione, senza la previa adozione dei provvedimenti da questo contemplati, costituisce violazione di una regola processuale che integra di per sé motivo di nullità della sentenza, afferendo al concreto dispiegarsi del contraddittorio nel processo, sicché non occorre l’allegazione e la prova di alcun concreto pregiudizio cagionato dalla stessa (Sez. L., n. 17717/2024, Gandini, Rv. 671597-01).
Nella specie la S.C., in relazione ad appello in controversia di lavoro, ha affermato la nullità della decisione impugnata, per avere la Corte di appello, dato atto della scadenza dei termini assegnati alle parti per il deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c., trattenuto la causa in decisione e rigettato il gravame, invece di fissare nuovo termine per il deposito delle note o udienza “in presenza”.
Sulla questione della rilevanza e del significato processuale delle note scritte in sede di udienza cartolare va rammentata anche Sez. L., n. 23565/2024, Bellé, Rv. 672238-01, che afferma: il deposito di note scritte sostitutive ai sensi dell’art. 127-ter c.p.c., nella fictio impostata dalla norma, ha valore di partecipazione delle parti all’udienza, ma se in tali note mancano espresse “istanze e conclusioni” il giudice può assumere i provvedimenti per i quali l’udienza è stata fissata, senza dar luogo a nullità, solo se è risultato certo l’intento delle parti di dare impulso alla trattazione della causa; diversamente, egli è tenuto a rinviare ad altra udienza (in presenza o, se del caso, in forma sostitutiva scritta) per chiedere chiarimenti alle stesse, mentre, se risulta chiaro il loro intento contrario alla prosecuzione, deve disporre ai sensi del comma 4 di detto articolo. Nella specie, la S.C. ha annullato la pronuncia resa dal giudice di appello che, disposta la sostituzione dell’udienza di discussione ex art. 127-ter c.p.c., aveva deciso la causa a fronte di una nota, depositata da una sola delle parti, priva di espresse richieste e di riferimenti all’udienza, relativa alla mera produzione di una sentenza resa “in fattispecie similare”.
Della mancata comunicazione del dispositivo in esito all’udienza cartolare, si occupa, invece, Sez. L., n. 17587/2024, Michelini, Rv. 671887-01, affermando: nel rito del lavoro, la mancata comunicazione del dispositivo (che, secondo la regola generale dell’art. 437 c.p.c., dev’essere letto nella stessa udienza di discussione) in esito all’udienza cartolare a trattazione scritta - prevista per l’emergenza pandemica dall’art. 83, comma 7, lett. h), d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2020 - non determina alcuna nullità, sia perché il legislatore ha adottato in via generale, anche nel rito speciale, lo schema camerale per la trattazione dei processi civili, ritenuto sufficiente a garantire il contraddittorio anche con la successiva comunicazione, unitamente o separatamente dal provvedimento decisorio, del dispositivo senza che ciò comporti lesione del diritto di difesa (dato che i termini per l’impugnazione decorrono dalla data della comunicazione telematica), sia perché nessuna invalidità è espressamente prevista dal sottosistema processuale “emergenziale”, né è vietata l’annotazione postuma, nel fascicolo elettronico, di atti precedenti.
Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, affermando l’irrilevanza del fatto che nello storico del procedimento la lettura del dispositivo risultava registrata successivamente alla data dell’udienza, contestualmente alla registrazione del deposito della minuta.
Va poi da ultimo rammentato che, nel corso del 2024, la P.P. ha investito le Sezioni Unite della questione relativa alla compatibilità dell’art 127-ter c.p.c. con il rito del lavoro rimessa con l’ordinanza Sez. L., n. 11898/2024, Amendola F. (decisa poi da Cass. Sez. U., 17628/2025, Rel. Terrusi, Rv. 675389-01).
La questione della mancata statuizione, nel dispositivo della sentenza, su un determinato capo della domanda è esaminata in Sez. L., n. 00272/2024, Patti, Rv. 669704-01.
La pronunzia afferma che si configura in detta ipotesi il vizio di omessa pronuncia riguardo a quel capo, denunciabile ai sensi dell’art. 112 c.p.c., non potendo la esistenza della relativa decisione desumersi da affermazioni contenute nella sola motivazione.
In applicazione del principio, la S.C. ha quindi cassato il decreto ex art. 99 l.fall. con cui il Tribunale aveva ammesso il lavoratore allo stato passivo per importi genericamente riferiti a retribuzioni relative all’anno 2015 e a tredicesime, non pronunciandosi sul capo di domanda relativo alla specificazione del titolo del credito per “ultime tre retribuzioni arretrate”, costituente presupposto del diritto del lavoratore ad ottenere il pagamento di tale credito, nell’insolvenza del datore di lavoro, da parte del Fondo di Garanzia istituito presso l’Inps, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 80 del 1992.
Nella medesima pronunzia si afferma anche che la sottoscrizione apposta dal dipendente sui documenti fiscali relativi alla sua posizione di lavoratore subordinato (CUD e modello 101) costituisce quietanza degli importi ivi indicati come corrisposti da parte del datore di lavoro, ed ha il significato di accettazione dei dati ivi riportati (cfr. Sez. L., n. 00272/2024, Patti, Rv. 669704-02).
Nel rito del lavoro, statuisce Sez. L., n. 23855/2023, Michelini, Rv. 672239-02, che se il ricorrente ha chiesto la condanna al pagamento di una somma determinata o determinabile (condanna specifica), il giudice non può, in assenza dell’accordo delle parti, definire il giudizio limitando la condanna all’an debeatur, ma deve decidere anche in ordine al quantum debeatur e respingere la domanda se l’attore non ha assolto agli oneri di allegazione e prova degli elementi a tal fine necessari.
Nella specie, la S.C. ha confermato il rigetto, per difetto di allegazione ed offerta di prova di elementi idonei, della domanda di condanna al pagamento, a titolo di risarcimento del danno da omesso versamento dei contributi previdenziali, di una somma pari all’importo della pensione percipienda per gli anni di pensionamento, corrispondente, per il primo anno di questo, ad una cifra determinata.
Nella medesima pronunzia si afferma altresì che anche nel rito del lavoro è possibile agire per ottenere una sentenza di condanna generica, con conseguente onere della parte interessata di introdurre ex art. 414 c.p.c. un autonomo giudizio per la liquidazione del quantum, purché il ricorso introduttivo sia stato limitato sin dall’inizio all’accertamento dell’an, ovvero la parte abbia chiesto e ottenuto dal giudice, nel corso della prima udienza, l’autorizzazione a modificare l’originaria domanda, senza che la tardività della richiesta di limitare la cognizione del giudice all’an debeatur possa essere sanata dall’accettazione del contraddittorio ad opera della controparte (Sez. L., n. 23855/2023, Michelini, Rv. 672239-01).
Da ultimo, Sez. L., n. 02875/2024, Sarracino, Rv. 670033-01, ha affermato che nell’ipotesi in cui il giudice, a fronte dell’allegazione del lavoratore ricorrente dello svolgimento di compiti, mansioni e funzioni fondanti il diritto al riconoscimento di retribuzioni maggiori, condanni al pagamento di differenze retributive in misura minore a quella oggetto della domanda e in ragione della ritenuta applicazione di una disposizione contrattuale diversa da quella invocata, non sussiste alcuna violazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto nel petitum maggiore è senz’altro ricompreso quello minore ed è compito del giudice l’individuazione della disciplina applicabile.
In tema di contratto di agenzia, in ordine alle allegazioni indispensabili nella domanda giudiziale, Sez. L., n. 23345/2024, Cinque, Rv. 672148-01, rimarca che la proposizione della domanda di pagamento delle provvigioni relative ad un rapporto di agenzia, riguarda un diritto il cui fatto costitutivo è rappresentato non dal rapporto predetto (che, di per sé, è solo il presupposto della nascita del credito azionato), ma dalla conclusione di affari tra preponente e clienti per il tramite dell’agente, con la conseguenza che nel ricorso devono essere indicati, con elementi sufficienti a consentirne l’identificazione, i contratti conclusi per il tramite dell’agente (in conformità alla precedente Sez. L., n. 10821/2011, Morcavallo, Rv. 617406-01).
Nella specie, la S.C. ha affermato l’insufficienza, ai fini della prova del diritto alla provvigione, della determina amministrativa di assegnazione al preponente dei lotti di fornitura di presidi medici, in difetto della prova dell’utilità ed essenzialità dell’attività prestata dall’agente e della successiva conclusione dei contratti ad essi relativi.
Quanto ai rapporti tra domanda giudiziale e decadenza dal diritto, Sez. L., n. 23425/2024, Cavallaro, Rv. 672149-01, afferma che la domanda giudiziale è idonea ad impedire la decadenza di un diritto non in quanto manifestazione di volontà sostanziale, ma in quanto atto d’impulso di un rapporto processuale volto ad ottenere l’effettivo intervento del giudice, di talché, qualora il rapporto processuale venga meno senza che si pervenga alla decisione di merito (nella specie, in ragione della pronunzia di improcedibilità del ricorso), il diritto non è sottratto alla maturazione della decadenza, non essendo applicabile, ai sensi dell’art. 2964 c.c., la disciplina dell’effetto interruttivo della prescrizione.
Del contenuto della domanda giudiziale al fine della interruzione della prescrizione si occupa Sez. L., n. 00279/2024, Patti, Rv. 669655-01.
Per avere efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi dell’art. 2943 c.c., sottolinea la pronunzia innanzi richiamata, un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l’esplicitazione della pretesa e l’intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l’effetto sostanziale di costituirlo in mora; pertanto, non determina l’interruzione della prescrizione la riserva, contenuta in un atto di citazione, di agire per il risarcimento di danni diversi e ulteriori rispetto a quelli effettivamente lamentati, trattandosi di espressione che, per genericità ed ipoteticità, non può in alcun modo equipararsi ad una intimazione o ad una richiesta di pagamento.
Gli effetti e la durata della prescrizione sono invece centrali in Sez. L., n. 09542/2024, Ponterio, Rv. 670682-01.
La prescrizione, interrotta con la proposizione della domanda giudiziale, non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio anche per i diritti che si trovano in relazione di causalità, pure in via subordinata, con il rapporto unitario dedotto con la domanda principale.
Sulle cautele rivolte ad evitare i rischi di una declaratoria di nullità dell’atto introduttivo, va ricordata Sez. L., n. 01838/2024, Bellè, Rv. 670030-01, in cui si rimarca che il creditore che agisce per ottenere il pagamento di un importo a titolo di adempimento contrattuale, per non incorrere in una dichiarazione di nullità della domanda giudiziale, è tenuto a indicare le circostanze da cui deriva l’inadempimento del debitore, non essendo sufficiente, stante la natura eterodeterminata della situazione soggettiva, la sola indicazione del diritto di credito, senza specificazione dei profili di fatto e di diritto da cui scaturisce il titolo alla prestazione di pagamento o di maggiore pagamento rispetto a quanto già percepito.
In tema di interesse ad agire, recte sulla carenza di interesse ad agire, si rammenta Sez. L., n. 06199/2024, Cavallaro, Rv. 671652-01, che esprime principio così massimato da questo Ufficio: la notifica della cartella esattoriale per contributi previdenziali determina la sopravvenuta carenza di interesse ad agire nel precedente giudizio di accertamento negativo del credito - nella specie opposizione avverso la nota di variazione della posizione assicurativa territoriale (“p.a.t.”) - perché l’art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999 prevede uno specifico mezzo dell’impugnazione a ruolo, da azionarsi entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, con il quale vengono devolute in giudizio tutte le questioni aventi ad oggetto la fondatezza della pretesa, sia quelle relative alla regolarità del titolo che quelle attinenti al merito, sicché nessun risultato utile il ricorrente potrebbe più conseguire in virtù dell’autonoma azione di accertamento negativo proposta in precedenza.
Il principio dell’onere della prova (regola residuale di giudizio in conseguenza della quale la mancanza, in seno alle risultanze istruttorie, di elementi idonei all’accertamento della sussistenza del diritto in contestazione determina la soccombenza della parte onerata della dimostrazione dei relativi fatti costitutivi) non implica anche che la dimostrazione del buon fondamento del diritto vantato dipenda unicamente dalle prove prodotte dal soggetto gravato dal relativo onere, e non possa, altresì, desumersi da quelle espletate, o comunque acquisite, ad istanza ed iniziativa della controparte. Vige, difatti, nel nostro ordinamento processuale, in uno con il principio dispositivo, quello “di acquisizione probatoria”, secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute (e qual che sia la parte ad iniziativa della quale sono state raggiunte), concorrono, tutte ed indistintamente, alla formazione del libero convincimento del giudice, senza che la relativa provenienza possa condizionare tale convincimento in un senso o nell’altro, e senza che possa, conseguentemente, escludersi la utilizzabilità di un prova fornita da una parte per trarne argomenti favorevoli alla controparte (cfr. Sez. L., n. 23286/2024, Pagetta, Rv. 672195-01, in armonia con Sez. 3, n. 05980/1998, Finocchiaro, Rv. 516496-01).
In tema di riparto dell’onere della prova va qui ricordata anche Sez. L., n. 22923/2024, Garri, Rv. 672336-01, in cui si afferma, quanto gli sgravi contributivi (che costituiscono una situazione di eccezione in senso riduttivo dell’obbligo contributivo), che spetta al datore di lavoro, che pretenda di usufruire di quelli previsti per il caso di trasferta dei dipendenti o di rimborso per spese di viaggio, dimostrare il possesso dei requisiti legittimanti l’esonero.
Per la vicinanza alle questioni oggetto di richiamo nel presente paragrafo vanno qui citate anche Sez. L., n. 05851/2024, Gnani, Rv. 670240-01, in cui si afferma che nel giudizio sul rapporto previdenziale, il verbale ispettivo viene in rilievo non nella sua natura di atto amministrativo, di cui si possa sindacare la legittimità, bensì come fonte di prova liberamente valutabile dal giudice ai sensi dell’art. 116 c.p.c. nonché Sez. L., n. 23252/2024, Boghetich, Rv. 672193-01.
In quest’ultima pronunzia, seguendo l’insegnamento di Sez. L., n. 03973/1998, Amoroso, Rv. 514612-01, si ribadisce che i verbali redatti dall’ispettorato del lavoro, o dai funzionari degli enti previdenziali in tema di comunicazioni dell’instaurazione di rapporti di lavoro e di omesso versamento di contributi, fanno fede fino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest’ultimo attesta essere avvenuti in sua presenza, o essere stati da lui compiuti, con la conseguenza che incombe sulla controparte l’onere di fornire la prova contraria; invece per le altre circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell’inchiesta per averle apprese “de relato” o in seguito ad ispezione di documenti, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l’importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento addossando alla controparte l’onere di fornire la prova dell’insussistenza dei fatti contestatigli.
Dell’ambito applicativo dell’onere di contestazione si occupa poi Sez. L., 23214/2024, Marchese, Rv. 672237-02.
L’onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste solo in relazione agli atti processuali e non con riferimento ad atti extraprocessuali, quali sono i verbali ispettivi degli enti previdenziali, altrimenti viene ad interrompersi la circolarità, necessariamente endoprocessuale, tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova di cui agli artt. 414, nn. 4 e 5, e 416 c.p.c.
Nella specie, la S.C. ha confermato l’impugnata sentenza che aveva escluso la violazione del principio di non contestazione con riferimento ai verbali ispettivi di un ente previdenziale convenuto in un giudizio per accertamento negativo dell’obbligo contributivo.
In ipotesi di licenziamento intimato per giusta causa, per avere il lavoratore prodotto certificati medici falsi, ai fini dell’accertamento della falsità non è necessario che il datore di lavoro proponga querela di falso (cfr. Sez. L., n. 33734/2024, Riverso, Rv. 673309-01).
In applicazione di detto principio la S.C. ha pertanto confermato la sentenza appellata, favorevole alla parte datoriale e incentrata sulla testimonianza del medico curante, il quale aveva affermato di non avere emesso i certificati e di non aver visitato la lavoratrice nei giorni in questione.
Della rilevanza delle certificazioni mediche nel processo del lavoro si occupa anche Sez. L., n. 14725/2024, Panariello, Rv. 671378-01, esprimendo il principio così massimato: in caso di contrasto tra il contenuto del certificato del medico curante e gli accertamenti compiuti dal medico di controllo, il giudice del merito deve procedere alla loro valutazione comparativa al fine di stabilire, con giudizio insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato, quale delle contrastanti motivazioni sia maggiormente attendibile, atteso che le norme che prevedono la possibilità di controllo della malattia, nell’affidare la relativa indagine ad organi pubblici per garantirne l’imparzialità, non hanno inteso attribuire agli accertamenti compiuti da tali organi una particolare ed insindacabile efficacia probatoria che escluda il generale potere di controllo del giudice.
Tanto premesso, S.C. ha, nella fattispecie all’attenzione, confermato la sentenza impugnata che, ai fini del computo del periodo massimo di comporto, aveva fatto decorrere l’assenza per malattia di una lavoratrice dalla data certificata dal medico di controllo e non da quella certificata dal medico curante, sul presupposto che il contrasto tra le due certificazioni, elidendo la normale fidefacienza di entrambe, consente al giudice di apprezzarle liberamente.
In tema di intervento volontario, Sez. L., n. 26272/2024, Cavallari, Rv. 672587-02, statuisce che il termine di cinque giorni previsto dall’art. 419 c.p.c., nel testo risultante dopo la sentenza della Corte cost. n. 193 del 1983, per la notifica, in seguito all’intervento volontario del terzo, del provvedimento di fissazione di udienza e della memoria dell’interveniente, ha natura ordinatoria e non perentoria.
In tema di appalto, della natura processuale del litisconsorzio di cui all’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 si occupa Sez. L., n. 10672/2024, Gnani, Rv. 670661-01.
Sul punto la S.C. afferma che il litisconsorzio necessario fra committente, appaltatore ed eventuali subappaltatori, ai sensi dell’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, nel testo ratione temporis vigente, risultante dall’art. 4, comma 31, della l. n. 92 del 2012, è istituto di natura processuale, come tale soggetto al principio tempus regit actum, di guisa che, ai fini della sua applicazione, non rileva la data di conclusione dei contratti di appalto, bensì quella di instaurazione del giudizio.
In tema di litisconsorzio si fa poi rinvio al paragrafo 5 della parte della rassegna dedicata alla previdenza per l’esame di Sez. L., n. 00701/2024, Cavallaro, Rv. 669765-03.
La litispendenza si realizza quando vi è identità di soggetti e di causa petendi, senza che rilevi ex se la diversità dei petita perché corrispondentemente contrapposti quale necessaria conseguenza dell’inversione dei ruoli assunti nei diversi giudizi dal medesimo soggetto, in uno avente qualità di ricorrente e nell’altro di convenuto (in tal senso, Sez. L., n. 08916/2024, Panariello, Rv. 670996-01).
Nella specie, la S.C. ha confermato la litispendenza fra due giudizi, aventi entrambi ad oggetto la legittimità del licenziamento irrogato al lavoratore e la quantità di ore lavorate, nel primo dei quali ricorrente era la società datrice di lavoro, mentre nel secondo lo era il lavoratore licenziato.
In tema di interruzione del processo si segnala Sez. L., n. 03345/2024, Rolfi, Rv. 670038-01, che riafferma quanto già statuito da Sez. 2, 08494/2012, Carrato, Rv. 622456-01: ai fini dell’interruzione del processo, il verificarsi di uno degli eventi previsti dall’art. 300 c.p.c. produce effetto solo se il procuratore della parte, cui si riferisce l’evento interruttivo, lo dichiari in udienza o lo notifichi alle altre parti, senza che assuma rilievo la circostanza che il difensore a tanto legittimato abbia reso la relativa dichiarazione in un diverso processo, in considerazione dell’autonomia dei giudizi, essendo escluso che il giudice del merito sia tenuto a svolgere d’ufficio accertamenti in ordine alla sussistenza dell’evento interruttivo stesso.
Alla morte o alla perdita della capacità processuale della parte costituita - afferma Sez. L., n. 30729/2024, Ciriello, Rv. 672942-01 - consegue l’effetto automatico dell’interruzione del processo dal momento in cui il suo procuratore dichiara in udienza o notifica alle altre parti l’evento, ai sensi dell’art. 300, comma 2, c.p.c., e il termine per la riassunzione o prosecuzione del giudizio, come previsto in via generale dall’art. 305 c.p.c., decorre da tale momento, che realizza la conoscenza legale dell’evento interruttivo, senza che possa attribuirsi la medesima efficacia al deposito della dichiarazione dell’evento nel fascicolo informatico, non equiparabile a una forma di comunicazione in senso proprio, salvo che non sia esplicitamente prevista tale funzione.
Dell’applicazione dell’istituto dell’interruzione, nel caso di cancellazione dall’albo dell’avvocato domiciliato presso altro collega né cancellato, né deceduto, si occupa Sez. L., n. 19403/2024, Rolfi, Rv. 671869-01.
La notifica eseguita ex art. 141 c.p.c. presso il domiciliatario (non deceduto, né cancellato) designato dal procuratore costituito è valida ed efficace anche nel caso di intervenuta cancellazione volontaria dall’albo di quest’ultimo, la quale non determina l’inefficacia della domiciliazione, bensì l’interruzione automatica del processo, con la conseguenza che la sentenza emessa all’esito del giudizio, ciononostante proseguito, è affetta da nullità, fa var valere come motivo di impugnazione non più proponibile una volta decorso il termine “lungo” ex art. 327, comma 1, c.p.c.
In applicazione del principio la S.C. ha quindi dichiarato inammissibile, per tardività, il ricorso con cui la parte, costituitasi in primo grado a mezzo di un avvocato del foro di Paola, domiciliatosi presso un avvocato del foro dell’adito Tribunale di Catanzaro, si doleva della nullità della sentenza impugnata in quanto l’atto di appello era stato notificato al domiciliatario designato dal proprio procuratore dopo che quest’ultimo si era già cancellato dall’albo.
Dell’interruzione del processo derivante dalla cancellazione dall’albo degli avvocati si occupa altresì Sez. L., n. 30616/2024, Solaini, Rv. 673147-01, che afferma: la cancellazione, volontaria o autoritativa, dall’albo degli avvocati determina, ai sensi dell’art. 301, comma 1, c.p.c., l’automatica interruzione del processo che, se non rilevata, comporta la nullità delle attività compiute successivamente al verificarsi dell’evento interruttivo.
In applicazione del principio, la S.C. ha, quindi, cassato la sentenza impugnata poiché i giudici d’appello, dopo la cancellazione del difensore dall’albo, anziché rilevare l’interruzione automatica del giudizio, avevano disposto una CTU e, all’esito, deciso la controversia, senza consentire il deposito, da parte del nuovo difensore costituitosi dopo la nomina del consulente, di note difensive e controdeduzioni, che avrebbe sanato la nullità verificatasi).
Il giudicato formatosi in relazione ad una domanda di pagamento di retribuzioni presuppone l’accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro ex art. 2094 c.c., ma non preclude la proposizione di una ulteriore domanda, relativa al medesimo rapporto, che abbia ad oggetto la richiesta di un corrispettivo ai sensi dell’art. 2222 c.c., in quanto si tratta di domande diverse ed incompatibili per la loro evidente alternatività (così Sez. L., n. 06287/2024, Amendola F., Rv. 670350-01, che segue l’insegnamento di Sez. L., n. 17706/2015, Macioce, Rv. 637052-01).
Il giudicato formatosi sulla pronuncia di inammissibilità di una querela di falso, non avendo natura di giudicato sostanziale, non genera la preclusione da bis in idem e, quindi, non comporta il divieto di riproposizione della domanda in un altro giudizio, conseguentemente, non può porsi una questione di estensione del giudicato, atteso che, non sussistendo un giudicato sul dedotto, a fortiori esso non può essersi formato sul deducibile (così Sez. L., n. 19039/2024, Ponterio, Rv. 671556-01, in difformità con l’orientamento espresso da Sez. 2, n. 18439/2023, Grasso Giu., Rv. 669113-01).
Nella fattispecie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d’appello che, nel confermare la decisione di primo grado, aveva dichiarato l’inammissibilità, per preclusione da bis in idem, della querela di falso proposta avverso foglio firmato in bianco oggetto di altro giudizio - nella specie, foglio contenente dichiarazione incondizionata di dimissioni - conclusosi con sentenza nella quale il Tribunale si era limitato a pronunciare l’inammissibilità della querela, sul rilievo che era stata dedotta una tipica ipotesi di violazione del mandato ad scribendum e, dunque, di riempimento in difformità rispetto alla pattuizione intercorsa tra le parti.
In limine, per la vicinanza ai temi del giudicato, si segnala qui anche Sez. L. n. 24474/2024, Cinque, Rv. 672463-01, che indaga - negandola - la possibilità di dedurre in sede esecutiva fatti modificativi o estintivi anteriori alla formazione del giudicato.
Nell’opposizione all’esecuzione forzata promossa sulla base di titolo esecutivo giudiziale, scrive il giudice di legittimità, non è ammessa l’allegazione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale anteriori alla formazione del giudicato, sicché, in caso di esecuzione di sentenza di condanna al risarcimento del danno conseguente alla dichiarata nullità del termine apposto al contratto di lavoro subordinato, può farsi valere l’aliunde perceptum, non dedotto nel giudizio, soltanto con decorrenza del passaggio in giudicato.
Nella specie, la S.C. ha quindi confermato la decisione di appello, pronunciata in un’opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., che aveva ammesso la deduzione dell’aliunde perceptum solo con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato del titolo esecutivo, anziché da quella di pubblicazione.
Si fa, infine, rinvio al paragrafo 1 quanto alle norme applicabili in caso di giudicato interno sulla giurisdizione, esaminato nella già ricordata Sez. L., n. 01483/2024, Casciaro, Rv. 670023-01.
In relazione ai rapporti tra il giudicato e il procedimento di esecuzione forzata, Sez. L., n. 24471/2024, Cinque, Rv. 672463-01, statuisce che nell’opposizione all’esecuzione forzata promossa sulla base di titolo esecutivo giudiziale non è ammessa l’allegazione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale anteriori alla formazione del giudicato, sicché, in caso di esecuzione di sentenza di condanna al risarcimento del danno conseguente alla dichiarata nullità del termine apposto al contratto di lavoro subordinato, può farsi valere l’aliunde perceptum, non dedotto nel giudizio, soltanto con decorrenza del passaggio in giudicato.
Nella specie, la S.C. ha quindi confermato la decisione di appello, pronunciata in un’opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., che aveva ammesso la deduzione dell’aliunde perceptum solo con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato del titolo esecutivo, anziché da quella di pubblicazione.
Della modifica - in appello - del decreto di fissazione con anticipazione della data di udienza, si occupa Sez. L. n. 18253/2024, Ponterio, Rv. 671860-01.
L’istanza ed il pedissequo decreto di anticipazione dell’udienza di discussione ex art. 437 c.p.c. - afferma la S.C. - devono essere notificati alla parte non costituita personalmente, poiché la procura conferita per il primo grado non può spiegare effetti ulteriori a quelli previsti dall’art. 330 c.p.c. per la notifica dell’impugnazione, essendo questa l’unica ipotesi di ultrattività prevista dalla citata norma di rito, con la conseguenza che l’omessa o irrituale notifica alla parte non costituita configura una violazione del principio del contraddittorio, da cui deriva la nullità della successiva udienza di discussione e della sentenza resa, che ne comporta l’annullamento con rinvio al giudice d’appello.
Quanto all’istituto della rimessione in termini, con Sez. L., n. 18435/2024, Riverso, Rv. 671867-01, la S.C. segue l’insegnamento di Sez. L., n. 17729/2018, D’Ovidio, Rv. 649726-01.
L’istanza ed il pedissequo decreto di anticipazione dell’udienza di discussione ex art. 437 c.p.c. - ricorda la S.C. - devono essere notificati alla parte non costituita personalmente, poiché la procura conferita per il primo grado non può spiegare effetti ulteriori a quelli previsti dall’art. 330 c.p.c. per la notifica dell’impugnazione, essendo questa l’unica ipotesi di ultrattività prevista dalla citata norma di rito, con la conseguenza che l’omessa o irrituale notifica alla parte non costituita configura una violazione del principio del contraddittorio, da cui deriva la nullità della successiva udienza di discussione e della sentenza resa, che ne comporta l’annullamento con rinvio al giudice d’appello.
Per il caso in cui l’ente previdenziale effettui una erronea indicazione del termine entro il quale va effettuata l’impugnativa, occorre ricordare l’insegnamento di Sez. L., n. 23325/2024, Cavallaro, Rv. 672197-01.
Nell’indicata pronunzia si rimarca che nell’ipotesi in cui un ente previdenziale abbia fornito all’assicurato un’erronea indicazione sul termine per proporre impugnazione giudiziale, la valutazione della sussistenza dei presupposti per la risarcibilità del danno conseguente all’omessa impugnazione del provvedimento di reiezione nei termini prescritti dalla legge - che si concretano nell’accertamento dell’erronea comunicazione dell’ente, della natura scusabile dell’errore determinato dalla comunicazione e del rapporto di causalità fra errore e scadenza del termine - costituisce un giudizio di fatto, che compete in via esclusiva al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità solo nei limiti di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Particolarmente interessante Sez. L., n. 24099/2024, Cinque, Rv. 672435-01, che, con riguardo al tema delle notificazioni, afferma il principio così massimato da questo Ufficio: le norme relative alla procedura di notificazione devono essere interpretate in base ai principî di buona fede e solidarietà, nonché alla finalità propria delle notifiche di realizzare la conoscenza degli atti processuali, sicché dette disposizioni non possono tradursi nella facoltà di non tener conto della sede effettiva del destinatario.
Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito in ordine alla correttezza dell’operato dell’agente postale che, nonostante l’indirizzo sul piego da notificare riportasse un numero civico corrispondente ad un passo carrabile privo di posti di recapito, aveva immesso gli avvisi di legge nella cassetta postale nominativa riferibile al destinatario, rinvenuta ad altro numero civico che identificava l’accesso pedonale del medesimo stabile.
La struttura e gli elementi costitutivi della conciliazione giudiziale sono indagati da Sez. L., n. 08898/2024, Panariello, Rv. 670679-01.
La conciliazione giudiziale prevista dagli artt. 185 e 420 c.p.c. - precisa la S.C. - è una convenzione non assimilabile ad un negozio di diritto privato puro e semplice, caratterizzandosi, strutturalmente, per il necessario intervento del giudice e per le formalità di cui all’art. 88 disp. att. c.p.c. e, funzionalmente, per l’effetto processuale di chiusura del giudizio nel quale interviene e per gli effetti sostanziali derivanti dal negozio giuridico contestualmente stipulato dalle parti; essa è pertanto valida anche se ha ad oggetto diritti indisponibili, poiché l’art. 2113, ultimo comma, c.p.c. fa salve le conciliazioni intervenute ai sensi degli artt. 185, 410 e 411 c.p.c., in cui l’intervento in funzione di garanzia del terzo (autorità giudiziaria, amministrativa o sindacale), diretto a superare la presunzione di condizionamento della libertà di espressione del consenso del lavoratore, viene a proteggere adeguatamente la sua posizione.
Sez. U., n. 31137/2024, Pagetta, Rv. 672849-01, quanto ai giudizi di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti conclusisi con il proscioglimento nel merito del pubblico dipendente convenuto, statuisce che il giudice contabile deve provvedere alla liquidazione delle spese legali, da porre a carico dell’amministrazione di appartenenza, mediante una statuizione di condanna ex art. 91 c.p.c., ma il dipendente prosciolto ha diritto di chiedere a tale amministrazione - ai sensi degli artt. 3, comma 2-bis, d.l. n. 543 del 1996, conv. con modif. in l. n. 639 del 1996, e 18, comma 1, del d.l. n. 67 del 1997, conv. nella l. n. 135 del 1997, come interpretati dall’art. 10-bis, comma 10, d.l. n. 203 del 2005, conv. con modif. nella l. n. 248 del 2005 - il rimborso dell’eventuale maggior importo delle spese defensionali sostenute, il quale attiene al rapporto sostanziale fra amministrazione e dipendente e appartiene alla giurisdizione del giudice del rapporto di lavoro e, quindi, di regola, del giudice ordinario.
La possibilità di disporre la compensazione delle spese di lite, quando il riconoscimento della pretesa intervenga nel lasso temporale intercorrente tra il deposito e la notifica del ricorso è affermata da Sez. L., n. 04823/2024, Marchese, Rv. 670053-01.
Nel rito del lavoro, puntualizza la S.C., la soddisfazione della pretesa avanzata col ricorso, intervenuta tra il deposito e la notifica dello stesso con conseguente cessazione della materia del contendere, può integrare le condizioni - fermo l’obbligo di adeguata motivazione - per disporre la compensazione, parziale o per intero, delle spese di lite.
Sul tema della compensazione delle spese di lite va segnalata anche Sez. L., n. 14036/2024, Garri, Rv. 671205-01, in cui si evidenzia che le gravi ed eccezionali ragioni indicate esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale ex art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge denunciabile in sede di legittimità.
Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che, dichiarata la cessazione della materia del contendere per il riconoscimento in corso di causa della pretesa previdenziale da parte dell’Inps, aveva disposto esclusivamente per tale mero fatto la compensazione delle spese, non tenendo conto del principio di causalità nell’insorgere della lite, della necessità di ricorrere al giudice per ottenere il riconoscimento della prestazione e della necessità dell’attività defensionale svolta nel processo sino a tale momento.
In tema di liquidazione delle spese di lite nei giudizi per prestazioni previdenziali o assistenziali, poi, Sez. L., n. 10957/2024, Garri, Rv. 671000-01, afferma che il limite del valore della prestazione dedotta in giudizio stabilito dall’art. 152 disp. att. c.p.c. ha portata generale e onnicomprensiva e non può essere superato dalla dichiarazione circa il valore indeterminabile della causa (in ragione dell’imprescindibile accertamento pregiudiziale del requisito sanitario), sia perché detta dichiarazione è sempre sindacabile, sia perché l’indeterminabilità postula l’obiettiva impossibilità di tradurre la pretesa in termini pecuniari (ipotesi che non si ravvisa se è possibile pervenire a una quantificazione attendibile), sia perché il riconoscimento del diritto ad una prestazione previdenziale ha sempre, quale indefettibile antecedente logico, l’accertamento dei suoi elementi costitutivi.
Del pari, in materia previdenziale, nello specifico, con riguardo all’ambito applicativo dell’art. 152 disp. att. c.p.c., alla materia della disoccupazione agricola, si segnala Sez. L., n. 10038/2024, Cerulo, Rv. 670690-01.
Al riguardo la S.C. afferma che, in tema di spese di lite, la disciplina dell’esenzione per la parte soccombente di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c. trova applicazione anche alle controversie aventi ad oggetto l’illegittimità del provvedimento dell’INPS di ripetizione delle somme erogate a titolo di disoccupazione agricola, adottato in ragione della mancata iscrizione del beneficiario all’elenco dei braccianti.
Per la vicinanza al tema della liquidazione delle spese di lite, si rammenta qui anche Sez. L., n. 07356/2024, Patti, Rv. 670716-01.
È esclusa dall’applicazione dell’IVA, statuisce la S.C., la prestazione professionale dell’avvocato svolta per difesa personale ai sensi dell’art. 86 c.p.c., stante la coincidenza in un unico soggetto delle qualità di prestatore e di fruitore del servizio; pertanto, detta imposta indiretta non è dovuta dalla parte soccombente, estranea al rapporto, al legale risultato vittorioso, comunque tenuto, all’atto del ricevimento delle spese liquidate, a rilasciare una quietanza, anche per giustificare l’incasso assoggettato all’imposta (diretta) sul reddito.
Quanto al contributo unificato e, nel dettaglio, quanto al raddoppio dello stesso, Sez. L., n. 03880/2024, Ponterio, Rv. 670042-01, decide in conformità con la precedente Sez. 3, n. 11116/2020, De Stefano, Rv. 658146-01.
L’attualità dell’ammissione o meno al patrocinio a spese dello Stato - sottolinea la S.C. -non rileva direttamente ai fini della pronuncia sui presupposti per il cosiddetto raddoppio del contributo unificato, atteso che tale pronuncia lascia impregiudicata la questione della debenza originaria del contributo in esame, con la conseguenza che il suo raddoppio non sarà consentito qualora venga accertato, nelle sedi competenti, che fin dall’inizio ne era escluso anche il pagamento.
In tema di difesa erariale e di termini entro i quali va eccepita l’errata indicazione del soggetto a cui l’atto introduttivo avrebbe dovuto essere notificato, va ricordata Sez. L., n. 34605/2024, Cavallari, Rv. 673320-01.
Nella sopraindicata pronunzia si afferma che l’art. 4 della l. n. 260 del 1958, che consente alla difesa erariale di eccepire solo entro la prima udienza l’errata indicazione della persona cui l’atto introduttivo doveva essere notificato, in mancanza non potendo più tale vizio essere prospettato o rilevato dal giudice, trova applicazione anche qualora il personale docente degli istituti statali di istruzione superiore convenga in giudizio, in luogo del Ministero di appartenenza, l’Istituto scolastico presso il quale presta servizio avanzando pretese concernenti il rapporto di lavoro.
I limiti dell’interpretazione del titolo esecutivo di formazione giudiziale sono stati oggetto di varie pronunce dell’anno in rassegna.
In particolare, nel solco del consolidato orientamento basato sulle statuizioni di Sez. U., n. 11066/2012, Vittoria, Rv. 622929-01, e di Sez. 3, n. 01027/2013, De Stefano, Rv. 669348-01, la decisione di Sez. 3, n. 01619/2024, Saija, Rv. 669823-01, in relazione ad un’ordinanza ex art. 612 c.p.c. per obblighi di fare conseguenti all’accertata violazione di distanze legali tra costruzioni, ha affermato che il comando contenuto nel titolo esecutivo giudiziale può essere integrato con gli atti del processo o anche ad esso estrinseci, purché presupposti nei primi o richiamati in modo idoneo, e a condizione che l’integrazione abbia ad oggetto il risultato di un’attività di giudizio su questioni comunque esaminate e risolte, seppur non adeguatamente estrinsecate al momento della formazione del documento, e che il titolo non sia intrinsecamente contraddittorio, potendo essere completato in maniera sufficientemente univoca, senza richiedere attività cognitive suppletive da espletarsi ex novo (nella fattispecie, la sentenza impugnata - e cassata - aveva operato un’inammissibile ricostruzione tecnico-urbanistica ex post e alternativa a quella del titolo esecutivo azionato).
Lo stesso principio è stato poi ribadito da Sez. 3, n. 29003/2024, Gianniti, Rv. 672851-01, con riguardo ad un’opposizione a precetto - fondato su una sentenza di inibitoria dall’uso di prodotti contraffatti e di condanna al pagamento di una somma a titolo di penale «per ogni violazione della presente sentenza o ritardo nella sua attuazione» -giacché il giudice di merito aveva (legittimamente) integrato il dispositivo con la previsione che l’importo dovuto andava commisurato ad ogni giorno di ritardo, integrazione meramente esplicativa della misura coercitiva e resa sulla base di elementi interni e pacificamente acquisiti al processo.
Sul medesimo tema è di grande rilievo - anche perché nella motivazione si illustra ampiamente la posizione giurisprudenziale che distingue il processo di cognizione da quello di esecuzione e i differenti poteri giurisdizionali che possono essere esercitati nell’uno e nell’altro - la decisione di Sez. U., n. 12449/2024, Scoditti, Rv. 670951-02, resa in esito a rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. e in relazione a un contrasto nella giurisprudenza di legittimità: qualora il titolo esecutivo giudiziale - da esaminare non soltanto nel dispositivo, ma anche nella sua motivazione - disponga il pagamento di «interessi legali» in maniera generica e, cioè, senza altre specificazioni e in mancanza di un accertamento del giudice della cognizione sulla spettanza di interessi per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale, in ragione del divieto per il giudice dell’esecuzione di integrare il titolo, la misura degli interessi maturati dopo la domanda corrisponde al saggio previsto dall’art. 1284, comma 1, c.c., non già al saggio fissato dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (ex art. 1284, comma 4, c.c.).
È quasi conforme la successiva decisione di Sez. 3, n. 19015/2024,Tatangelo, Rv. 671805-01, dove si spiega che il creditore non ha diritto di procedere in executivis per interessi a un tasso superiore a quello previsto dall’art. 1284, comma 1, c.c. se il titolo giudiziale contiene un generico riferimento agli «interessi legali», sia nel caso in cui in sede di cognizione sia stata negata (ancorché implicitamente) l’applicabilità del quarto comma dell’art. 1284 c.c., sia nell’ipotesi in cui sia stato semplicemente omesso ogni accertamento sul punto per mancanza di domanda o per omessa pronuncia del giudice della cognizione.
Non spetta all’ufficiale giudiziario - che non ha natura di organo giurisdizionale (e, dunque, a norma dell’art. 102, comma 1, Cost., non può essere investito della funzione giurisdizionale), bensì di ausiliario del giudice - il compito di esercitare un sindacato sul titolo esecutivo, a maggior ragione se si tratta di un provvedimento giudiziale munito della formula esecutiva (la quale, anche se ormai abolita, costituiva certificazione rilasciata dal cancelliere): conseguentemente, i controlli strettamente formali affidati al predetto ausiliario non possono sovrapporsi (anticipando o, addirittura, divenendo insormontabile ostacolo) alle verifiche sull’idoneità del titolo esecutivo a fondare il processo esecutivo, che competono al giudice dell’esecuzione (o ai giudici delle opposizioni esecutive); il rifiuto di compiere l’atto di pignoramento è legittimo solo se il documento presentato per l’avvio dell’espropriazione forzata è manifestamente carente dei requisiti formali prescritti, tanto da impedire la sua astratta riconduzione a qualsivoglia tipologia di titolo (Sez. 3, n. 14478/2024, Fanticini, Rv. 671173-01).
Rientra nel precipuo ambito dell’interpretazione demandata al giudice dell’esecuzione l’individuazione di un eventuale titolo esecutivo implicito (ad esempio, Sez. 3, n. 01367/2012, Carluccio, Rv. 621240-01, ha ravvisato nella revoca del provvedimento di assegnazione della casa familiare una implicita condanna al rilascio): a questa ipotesi è riconducibile la decisione di Sez. 2, n. 26951/2024, Pirari, Rv. 672835-01, secondo la quale l’azione volta allo scioglimento della comunione ereditaria comprende la domanda di petizione dell’eredità, se è richiesta la ricostruzione dell’asse con inclusione dei beni sottratti al de cuius, e la sentenza di assegnazione dei beni ai condividenti costituisce titolo esecutivo, idoneo a consentire a ciascuno di essi di acquistare la piena proprietà dei cespiti rientranti nella quota, nonché il potere di esercitare le relative azioni, inclusa quella per il rilascio dei beni nei confronti dei detentori sine titulo.
In ogni caso, costituisce requisito indefettibile del provvedimento giurisdizionale - anche per l’attitudine a fondare l’esecuzione forzata - la sua sottoscrizione da parte del giudice: perciò, se la firma è illeggibile, cioè costituita da un segno grafico indecifrabile e privo di capacità identificativa della persona fisica del giudice (non identificabile nemmeno tramite l’esame di altre parti dello stesso provvedimento), l’atto deve reputarsi mancante di sottoscrizione e, conseguentemente, inesistente e, dunque, inidoneo quale titolo esecutivo (Sez. 3, n. 08129/2024, Fanticini, Rv. 670520-01).
Dal novero dei titoli esecutivi ex art. 474, comma 2, c.p.c. va escluso l’ordine di liberazione emesso dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 560 c.p.c. come modificato dal d.l. n. 59 del 2016: innovando la disposizione, infatti, il legislatore ha stabilito che detto provvedimento non consente di intraprendere un’esecuzione per rilascio separata dall’espropriazione immobiliare e che, anzi, esso costituisce un atto di quest’ultima - suscettibile di attuazione deformalizzata direttamente da parte degli ausiliari del giudice dell’esecuzione - rispetto al quale i soggetti coinvolti o pregiudicati hanno a disposizione la tutela dell’opposizione agli atti esecutivi (Sez. 3, n. 09670/2024, Condello, Rv. 670628-01).
Plurime decisioni hanno riguardato il mutuo e la sua funzione di titolo esecutivo.
In proposito, Sez. 3, n. 24942/2024, Fanticini, Rv. 672346-01, ha precisato che l’atto pubblico di mutuo fondiario mantiene i propri requisiti di titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., anche dopo l’intervenuta risoluzione (ex art. 1456 c.c.) del negozio, la quale non determina il venir meno dell’obbligo contrattuale del mutuatario di restituzione della somma mutuata, né rende totalmente inefficaci le pattuizioni contrattuali.
Del mutuo si è occupata anche la decisione di Sez. 3, n. 12007/2024, Tatangelo, Rv. 670868-01, secondo cui l’erogazione al mutuatario di una somma che al contempo, in base allo stesso accordo contrattuale, è immediatamente ed integralmente restituita al mutuante (con successivo svincolo al verificarsi di determinate condizioni) perfeziona il contratto reale, ma difetta l’insorgenza dell’obbligazione restitutoria, che sopraggiunge solo nel momento in cui l’importo erogato è effettivamente svincolato ed entrato nel patrimonio del soggetto finanziato; sulla scorta di tali premesse - in contrasto con altri precedenti giurisprudenziali (tra gli altri, Sez. 3, n. 09229/2022, Fanticini, Rv. 664557-01, e Sez. 1, n. 25632/2017, Bisogni, Rv. 647223-01) - si è escluso che un mutuo così condizionato possa, di per sé solo, valere come titolo esecutivo contro il mutuatario, essendo necessario a tal fine un ulteriore atto, nelle forme dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, volto ad attestare l’effettivo svincolo della somma già mutuata e ritrasferita al mutuante.
In relazione al rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Siracusa ai sensi dell’art. 363bis c.p.c., con decreto del Primo Presidente del 10/10/2024, Cassano, non massimato, è stata rimessa alla decisione delle Sezioni Unite la questione relativa a «quando sia possibile ravvisare una traditio che comporti effettivamente, o meno, la disponibilità delle somme mutuate in capo al mutuatario», questione che, peraltro, «intercetta discipline, sostanziali e processuali, di sistema e vede posizioni divergenti della giurisprudenza e della stessa dottrina»; la successiva sentenza Sez. U., n. 05968/2025, De Stefano, Rv. 674009-01, ha poi statuito che «il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand’anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l’obbligazione - univoca, espressa ed incondizionata - di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l’erogazione dell’avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell’obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto».
Sempre in tema di mutuo e di contrasti interpretativi, in esito all’ordinanza interlocutoria di Sez. 2, 18903/2024, Cavallino, non massimata, è stata rimessa alle Sezioni Unite la questione inerente al cosiddetto “mutuo solutorio” e, cioè, al finanziamento erogato dal mutuante per ripianare, attraverso un’immediata operazione di giroconto, precedenti passività nei confronti della stessa mutuante: in particolare, ci si chiede se la predetta modalità di erogazione della somma integri una datio rei suscettibile di porre il danaro nella disponibilità del mutuatario oppure si traduca in una mera operazione contabile, qualificabile alla stregua di pactum de non petendo ad tempus, funzionale a procrastinare la scadenza dei debiti pregressi, e, poi, se un siffatto contratto di mutuo possa costituire titolo esecutivo. La recente decisione di Sez. U., n. 05841/2025, Iannello, Rv. 674008-01, ha affermato i seguenti principî: «Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell’obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l’accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall’art. 474 c.p.c., costituisce valido titolo esecutivo».
L’attitudine del mutuo a fondare l’esecuzione forzata dipende, ovviamente, anche dalla sua validità: in base a Sez. 3, n. 12007/2024, Tatangelo, Rv. 670868-02, pronunciatasi in senso difforme dalla precedente Sez. 3, n. 34889/2023, Gorgoni, Rv. 669588-01, la clausola che determina la misura del tasso d’interesse con riferimento all’Euribor non determina nullità del contratto in cui è contenuta, se questo è stato stipulato da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice. La prospettata invalidità del mutuo, ancorché limitata all’ipotesi di coinvolgimento nell’intesa illecita di uno dei contraenti, non costituisce soluzione convincente secondo l’ordinanza interlocutoria di Sez. 1, 19900/2024, Catallozzi, non massimata, che ha innescato la rimessione alle Sezioni Unite della seguente questione: se il contratto di mutuo contenente la clausola di determinazione degli interessi parametrata all’indice Euribor costituisca un negozio “a valle” rispetto all’accertata intesa restrittiva della concorrenza accertata oppure se, indipendentemente dalla partecipazione del mutuante a siffatta intesa o dalla sua conoscenza o dall’intenzione di avvalersi del relativo risultato, difetti il collegamento funzionale tra i due atti, necessario per configurare il mutuo come lo sbocco dell’intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti. A riguardo, con l’ordinanza interlocutoria di Sez. U., n. 06943/2025, Scarpa, non massimata, si è rilevato che la Corte d’appello di Cagliari ha sottoposto alla Corte di giustizia UE, ex art. 267 TFUE, la questione pregiudiziale «se dalla violazione dell’art. 101 TFUE (e dell’art. 2 legge nazionale n. 287/90 …), accertata dalla Commissione Europea e confermata dalla Corte di Giustizia, discendano effetti sui singoli contratti stipulati dagli utenti finali e se tali effetti siano rilevanti soltanto per il mercato dei derivati oppure riguardino tutti i rapporti giuridici che abbiano fatto applicazione dell’Euribor oggetto dell’intesa restrittiva della concorrenza»; conseguentemente, la trattazione del ricorso è stata rinviata a nuovo ruolo per ulteriori approfondimenti.
Costituisce corollario della decisione di Sez. U., n. 09479/2023, Vincenti - che rimette all’impulso di parte, ancorché su indicazione officiosa del giudice dell’esecuzione, l’iniziativa giudiziale volta ad inficiare il decreto ingiuntivo (per garantire al consumatore una tutela effettiva, con una pronuncia atta a esplicare i suoi effetti in ogni possibile esecuzione e non soltanto in una singola procedura) e individuando a tal fine un apposito rimedio (l’opposizione ex art. 650 c.p.c.) - la sentenza di Sez. 3, n. 17055/2024, Valle, Rv. 671446-01: in base a questa pronuncia, il giudice dell’esecuzione deve rilevare, anche d’ufficio, la natura abusiva delle clausole del contratto stipulato tra un professionista e un consumatore quando l’espropriazione è fondata su un decreto ingiuntivo non opposto e il giudice del monitorio ha omesso di esaminare la loro eventuale abusività, ma tale rilievo va compiuto entro la vendita del bene o l’assegnazione del credito pignorato; dopodiché, pur mancando il doveroso controllo sull’effettività della tutela del consumatore, i vizi del processo esecutivo che non sono stati oggetto di opposizione agli atti esecutivi non possono essere opposti all’aggiudicatario o all’assegnatario.
Le vicende del titolo esecutivo - caducazione, modificazione, sostituzione, sospensione - possono incidere sul diritto del creditore di agire in executivis e assumono diversa rilevanza nell’esecuzione forzata già intrapresa.
Ad esempio, se in esito all’appello la sentenza di primo grado (munita di provvisoria efficacia esecutiva) è dichiarata nulla per vizio formale o per error in procedendo, si determina la caducazione del titolo esecutivo (rilevabile ex officio sia dal giudice dell’esecuzione, sia da quello dell’opposizione esecutiva) e non soltanto una sua trasformazione, anche se è contestualmente adottata una statuizione di merito di contenuto identico a quella della pronuncia annullata (Sez. 3, n. 21264/2024, Rossi, Rv. 671844-01).
La caducazione del titolo va tenuta distinta dalla successione tra diversi titoli esecutivi, la quale può dipendere dalle vicende del processo e non comporta la perdita degli effetti prodotti dal titolo azionato, se questo viene soltanto sostituito da quello sopravvenuto.
Perciò, se la sentenza d’appello riforma solo per il quantum debeatur quella di primo grado - in base alla quale è stata promossa l’esecuzione - sull’espropriazione forzata si ripercuotono effetti differenti a seconda che la modifica abbia comportato un aumento del credito o una sua diminuzione: nel primo caso, per ampliare l’oggetto della procedura esecutiva, il creditore deve intervenire, per la parte residuale, in base al nuovo titolo esecutivo; nel secondo caso, poiché il nuovo titolo sostituisce (con efficacia ex tunc) quello precedente, il processo esecutivo prosegue senza soluzione di continuità, con persistente efficacia degli atti anteriormente compiuti, ma nei limiti fissati dalla sentenza di appello (Sez. 3, n. 16664/2024, Rossetti, Rv. 671377-01).
Lo stesso fenomeno di successione di titoli esecutivi, aventi una differente quantificazione del credito da soddisfare, si verifica nell’ipotesi in cui l’espropriazione sia iniziata in base a condanna provvisionale ai sensi dell’art. 278 c.p.c. e sopraggiunga sentenza di condanna definitiva con riforma, in senso quantitativo, della precedente decisione (assorbita dal titolo sopravvenuto): infatti, il processo esecutivo prosegue senza soluzione di continuità, nei limiti fissati dal nuovo titolo, se si tratta di modifica in diminuzione o nei limiti del titolo originario, qualora la modifica sia in aumento, ferma la facoltà del creditore di formulare - per la parte di credito residuale ed eccedente quello originario e in base al nuovo titolo - un apposito intervento, la cui tempestività va autonomamente valutata in relazione al tempo del suo dispiegamento (Sez. 3, n. 25261/2024, Rossi, Rv. 672241-01, ha considerato tardivo - e, pertanto, da trattare alla stregua di creditore chirografario intempestivo - l’intervento, svolto per la differenza tra la somma originariamente riconosciuta con la provvisionale e quella superiore definitivamente accertata, perché effettuato dopo l’ordinanza di vendita dei beni staggiti).
Alcune pronunce dell’anno in rassegna hanno esaminato i titoli esecutivi formati dal giudice penale, anche in relazione alle loro vicende modificative.
Perde l’efficacia di titolo esecutivo, sia in ordine alle statuizioni di merito che a quelle relative alle spese, la condanna provvisionale ex art. 539 c.p.p., se riformata nel secondo grado del processo penale: la cassazione della pronuncia d’appello con rinvio ex art. 622 c.p.p. al giudice civile e l’accoglimento da parte di quest’ultimo della domanda risarcitoria formulata ab origine possono fondare il diritto ad una nuova esecuzione forzata, ma non comportano la reviviscenza dell’efficacia esecutiva del titolo definitivamente caducato, con consequenziale travolgimento della procedura in forza di quello avviata (Sez. 3, n. 18502/2024, Ambrosi, Rv. 671796-01, ha confermato il rigetto dell’opposizione al decreto ingiuntivo, avente ad oggetto la restituzione di somme versate in conseguenza di condanna provvisionale riformata in appello, ritenendo ininfluente la sopravvenuta cassazione, ai soli effetti civili, della sentenza penale d’appello assolutoria degli imputati).
La condanna penale al pagamento di una provvisionale costituisce, del resto, un provvedimento esecutivo “instabile” - in quanto caratterizzato da una diuturna ed indefinita provvisorietà e inidoneo al giudicato - che può essere rimesso in discussione e anche travolto sine tempore in un giudizio civile ordinario, perché la condanna ex art. 539 c.p.p. non “copre” tutti gli aspetti del rapporto risarcitorio e ha una circoscritta efficacia preclusiva nel giudizio civile avente ad oggetto il danno derivante dal reato: pertanto, non è consentito contestare, con l’opposizione all’esecuzione, il diritto di agire in executivis deducendo l’assenza del nesso di causalità tra il fatto dannoso ed il pregiudizio lamentato dalla parte civile (Sez. 3, n. 06895/2024, Rossi, Rv. 670403-01, ha confermato il rigetto dell’opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. proposta dall’intimato - già riconosciuto penalmente responsabile del reato di bancarotta colposa semplice e condannato al pagamento di una provvisionale nei confronti di tutti gli obbligazionisti costituitisi parte civile - che aveva sostenuto l’inesistenza del credito risarcitorio degli obbligazionisti di società del gruppo diverse da quella di cui aveva causato il dissesto e di quelli divenuti obbligazionisti in data successiva a quella in cui aveva cessato la carica di consigliere di amministrazione).
Se non sono già provvisoriamente esecutive, le statuizioni civili della sentenza penale di merito acquistano l’esecutorietà quando la decisione diviene irrevocabile e, in caso di impugnazione per cassazione, con la lettura del dispositivo di rigetto del ricorso, che equivale alla pubblicazione della decisione (conseguentemente, Sez. 3, n. 03875/2024, Tatangelo, Rv. 670193-01, ha affermato che il termine perentorio per gli adempimenti ex art. 156 disp. att. c.p.c., prescritti per dare corso all’esecuzione sui beni sequestrati, decorre dalla lettura del dispositivo, dato che da tale momento la cancelleria del giudice che ha emesso la pronuncia esecutiva è abilitato a rilasciarne copia).
In relazione alla spedizione del titolo in forma esecutiva - peraltro, abrogata dal d.lgs. n. 149 del 2022 - Sez. 3, n. 14478 del 23/05/2024, Fanticini, Rv. 671173-01, ha statuito che non spetta in alcun modo all’ufficiale giudiziario il potere di sindacare l’accertamento del cancelliere che, a norma dell’art. 153 disp. att. c.p.c., «rilascia[va] la copia in forma esecutiva a norma dell’articolo 475 del codice quando la sentenza o il provvedimento del giudice è formalmente perfetta», così compiendo un implicito riconoscimento del titolo esecutivo.
La medesima pronuncia ha ribadito che la formula esecutiva non valeva ad attribuire la natura di titolo esecutivo al documento (né, di contro, la sua assenza inficiava l’efficacia di titolo esecutivo del documento che ne fosse privo); la stessa era «apposta all’esito di un controllo sulla «perfezione formale» del titolo prescritto dall’art. 153 disp. att. c.p.c., sicché l’adempimento in questione vale a suggellare la rilevanza dell’atto come idoneo a sostenere l’azione esecutiva» e, difatti, «mediante la spedizione in formula esecutiva si verifica … l’esistenza di una norma che conferisca all’atto la qualità di titolo esecutivo, giusta la riserva di legge contenuta nell’art. 474 c.p.c. … [e si] postula l’accertamento che non ne sia stata disposta la sospensione della provvisoria esecutività o che lo stesso non sia stato revocato, annullato o cassato … Altra funzione della spedizione in forma esecutiva è quella di individuare la parte che ha diritto ad utilizzare il titolo, alla quale soltanto può esserne dato il possesso» (Sez. 3, n. 03967/2019, D’Arrigo, Rv. 652822-01).
All’ufficiale giudiziario non compete alcun riesame dell’attività della cancelleria, né tantomeno spettano i poteri dell’autorità giudiziaria, poiché non è un organo giurisdizionale autonomo, bensì un ausiliario del giudice, il quale può compiere solo verifiche strettamente formali, senza la possibilità di assumere determinazioni volte ad anticipare (o, addirittura, a sovrapporsi a) quelle spettanti al giudice dell’esecuzione e/o ai giudici delle opposizioni esecutive.
Nella sequenza procedimentale disegnata dal codice di rito, gli atti prodromici ad ogni tipologia di procedura esecutiva sono costituiti dalla notificazione del titolo esecutivo e dell’atto di precetto.
La notifica del titolo mira a preannunciare l’avvio dell’esecuzione forzata e la sua omissione determina una trasgressione alla disciplina del procedimento che va denunciata con l’opposizione ex art. 617 c.p.c. (in tema, Sez. 3, n. 27424/2023, De Stefano, Rv. 669114-01).
Il medesimo rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi spetta agli eredi del debitore deceduto per contestare il precetto (e il conseguente pignoramento) in ragione del mancato rispetto del termine prescritto dall’art. 477, comma 1, c.p.c. («Il titolo esecutivo contro il defunto ha efficacia contro gli eredi, ma si può loro notificare il precetto soltanto dopo dieci giorni dalla notificazione del titolo»); in tal caso spetta al creditore opposto l’onere di allegare e dimostrare che la citata disposizione è inapplicabile perché gli atti prodromici erano già stati notificati al de cuius, mentre non è necessario che gli eredi intimati alleghino uno specifico pregiudizio patito (Sez. 3, n. 31436/2024, Fanticini, Rv. 673012-01).
Si registrano diverse pronunce del 2024 riguardanti l’atto di intimazione prescritto dall’art. 480 c.p.c., con specifico riferimento alla sua funzione di atto prodromico e pure sostanziale, nonché ai suoi effetti (ad esempio, in relazione all’opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c.), ma anche al suo contenuto e alla notificazione del medesimo.
Dal punto di vista sostanziale, la notifica dell’atto di precetto al mutuatario inadempiente costituisce manifestazione della volontà del creditore di esigere immediatamente la prestazione e determina, quindi, la decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c. (Sez. 1, n. 25376/2024, Campese, Rv. 672416-05).
In linea con un consolidato indirizzo interpretativo, Sez. 1, n. 20238/2024, Reggiani, Rv. 672162-01, ha statuito che l’eccessività della somma pretesa con l’intimazione non travolge interamente il precetto, ma ne determina un’invalidità soltanto parziale, con conseguente riduzione della somma domandata entro i limiti di quella dovuta; perciò, l’intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione deve provvedere il giudice dell’opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c.
Dal punto di vista formale, quando sono azionati titoli di credito, il precetto deve riportarne la trascrizione o la copia: l’omessa trascrizione integrale del fronte e del retro dell’assegno circolare (ancorché non trasferibile) impedisce all’intimato di trarre conoscenza dell’esistenza (o meno) di una clausola di girata per l’incasso e di riscontrare se l’intimante, pur coincidente con il beneficiario indicato nel titolo, mantiene la legittimazione alla riscossione dello stesso oppure se ha incaricato, in sua vece, un banchiere giratario, a norma degli artt. 43, 55, comma 3, e 86 del r.d. n. 1736 del 1933 (Sez. 3, n. 13373/2024, Rossi, Rv. 671165-01, ha statuito l’invalidità - autoevidente in ragione del pregiudizio arrecato al diritto dell’intimato ad un adempimento sicuramente liberatorio - dell’atto di intimazione).
Il soggetto che agisce in executivis deve coincidere, di regola, col creditore individuato nell’intimazione e indicato nel titolo esecutivo: va esclusa la legittimazione a promuovere l’azione esecutiva in capo al soggetto diverso, che ha notificato il precetto in nome proprio, né è possibile una successiva ratifica da parte dell’effettivo creditore, posto che questa implica l’intenzione di far propri gli effetti di un’attività svolta con la spendita (almeno implicita) del nome del soggetto rappresentato (Sez. 3, n. 29902/2024, Tatangelo, Rv. 673007-01, ha cassato la sentenza impugnata che aveva affermato la legittimazione ad agire in executivis di una ASL sulla base di sentenza di risarcimento di danno erariale emessa della Corte dei conti in favore della Regione Lazio, rilevando la mancanza nel precetto della spendita del nome del distinto ente titolare del credito).
Quando il titolo esecutivo è azionato nei confronti dei successori del debitore, a norma dell’art. 477, comma 1, c.p.c., il precetto può essere notificato soltanto dopo dieci giorni dalla notificazione del titolo e spetta al creditore opposto l’onere di allegare e dimostrare che, in ragione della già avvenuta notifica al de cuius degli atti prodromici, la menzionata norma è inapplicabile (Sez. 3, n. 31436/2024, Fanticini, Rv. 673012-01).
Sebbene il precetto non sia un atto processuale, le spese per la redazione dell’atto - segnatamente, i compensi professionali dovuti al legale - hanno natura processuale in senso lato e la loro autoliquidazione da parte del creditore può essere contestata dall’intimato con l’opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. e, comunque, anche in mancanza di opposizione, devono essere liquidate dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 95 c.p.c., unitamente alle spese del processo esecutivo e applicando le tariffe professionali forensi (Sez. 3, n. 13606/2024, Tatangelo, Rv. 671153-01).
Costituisce un abuso - in quanto volto a moltiplicare le spese in danno dell’intimato, senza alcun vantaggio o interesse per il creditore - la notificazione di plurimi atti di precetto in forza di diversi titoli esecutivi nei confronti del medesimo debitore; una simile condotta va sanzionata liquidando al creditore procedente le sole spese e compensi professionali corrispondenti a quelli strettamente necessari per la notifica d’un solo precetto in relazione ad un valore pari alla somma dei titoli esecutivi separatamente azionati (Sez. 3, n. 13606, Tatangelo, Rv. 671153-02).
La cartella di pagamento è, nella riscossione coattiva, «atto corrispondente al precetto di pagamento» (così Sez. U., n. 33408/2021, Perrino, in motivazione), ma i rimedi per contestarla si diversificano a seconda della causa petendi: se l’opponente contesta il proprio difetto di legittimazione passiva, l’opposizione a cartella di pagamento per violazioni del codice della strada va qualificata come opposizione pre-esecutiva ex art. 615, comma 1, c.p.c. (Sez. 3, n. 29383/2024, Rossi, Rv. 672575-01), perché concerne la direzione soggettiva dell’azione esecutiva minacciata e dev’essere proposta al giudice di pace (competente per materia, ex art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011) del luogo in cui l’atto della riscossione è stato notificato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 27, comma 1, e 480, comma 3, c.p.c. (Sez. 3, n. 29388/2024, Rossi, Rv. 672576-01).
L’intervento del creditore nella procedura espropriativa comporta l’esercizio dell’azione esecutiva da parte dell’interventore, che, tuttavia, non è onerato di alcun comportamento processualmente attivo fino al piano di riparto: perciò, qualora sia mancata la rinnovazione della trascrizione del pignoramento su alcuni degli immobili originariamente vincolati, l’intervento produce un effetto interruttivo permanente della prescrizione, per la durata della procedura esecutiva utilmente attivata dal procedente e risultata almeno in parte fruttuosa (Sez. 3, n. 20614/2024, Rubino, Rv. 671955-01).
Anche il creditore procedente può essere tenuto ad effettuare un intervento nella procedura dallo stesso promossa: infatti, in esito alla riforma in appello del titolo esecutivo limitatamente al quantum debeatur stabilito nella decisione di primo grado (in forza della quale è stata promossa l’esecuzione forzata), la modifica in aumento impone al creditore di intervenire, per la parte residuale, in base al nuovo titolo esecutivo, costituito dalla sentenza di appello; se, invece, la modifica è in diminuzione, il processo esecutivo prosegue senza soluzione di continuità nei limiti fissati dalla pronuncia di secondo grado e mantengono efficacia, entro tali limiti, gli atti anteriormente compiuti (Sez. 3, n. 16664/2024, Rossetti, Rv. 671377-01).
Analogamente si è statuito in riferimento alla successione tra condanna provvisionale e condanna definitiva: se l’espropriazione è stata iniziata in base a condanna ai sensi dell’art. 278 c.p.c., quando sopravviene la sentenza definitiva con riforma della precedente decisione in senso quantitativo, il titolo temporalmente anteriore è assorbito da quello successivo e il processo esecutivo prosegue senza soluzione di continuità, nei limiti fissati dal nuovo titolo, se si tratta di modifica in diminuzione o nei limiti del titolo originario, qualora la modifica sia in aumento; in quest’ultimo caso, il creditore può formulare, per la parte di credito residuale ed eccedente quello originario e in virtù del nuovo e distinto titolo esecutivo, un apposito intervento, la cui tempestività va autonomamente valutata in relazione al tempo del suo dispiegamento (Sez. 3, n. 25261/2024, Rossi, Rv. 672241-01).
Nella rara giurisprudenza di legittimità sul tema dell’espropriazione mobiliare, un’interessante pronuncia in rassegna ha esaminato il peculiare caso dell’espropriazione della quota di società a responsabilità limitata (bene immateriale che la S.C. ha equiparato al bene mobile non iscritto al pubblico registro) intestata a una società fiduciaria (operante ai sensi della l. n. 1966 del 1939), situazione in cui la “proprietà sostanziale” resta in capo al fiduciante, ma la “proprietà formale” è della fiduciaria, che acquista solo la legittimazione all’esercizio dei diritti sociali: il pignoramento della predetta quota non va eseguito nelle forme del pignoramento presso terzi, bensì, ai sensi dell’art. 2471, comma 1, c.c., mediante notificazione alla società a cui la quota stessa si riferisce e alla società (fiduciaria) che ne ha l’intestazione formale, nonché tramite successiva iscrizione del vincolo nel registro delle imprese (Sez. 3, n. 24859/2024, Condello, Rv. 672218-01).
Decisamente più ampia è la produzione della nomofilachia in materia di espropriazione forzata di crediti presso terzi.
Su questo tema, la decisione di Sez. 3, n. 30434/2024, Rossi, con principio enunciato nell’interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c., ha fatto chiarezza sulla corretta interpretazione del problematico art. 26-bis c.p.c.: il luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede costituisce il criterio generale di determinazione della competenza territoriale (Rv. 673160-01); il criterio di competenza per territorio sancito dall’art. 26-bis, comma 1, c.p.c. - che si riferisce al luogo dove ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede - si applica soltanto se il debitore esecutato è una pubblica amministrazione che si avvale per legge del patrocinio obbligatorio dell’Avvocatura dello Stato e sempreché la competenza non sia altrimenti individuata da disposizioni speciali, tra cui non si annovera l’art. 1-bis della l. n. 720 del 1984 che ha istituito il servizio di tesoreria unica (Rv. 673160-02).
Se il creditore, con un unico atto notificato a più terzi, sottopone a pignoramento le somme dovute all’esecutato da ciascun debitor debitoris, si realizza un concorso di plurimi pignoramenti, da trattare unitariamente, ma pur sempre autonomi e indipendenti: ciò comporta che ogni terzo pignorato è obbligato alla custodia del credito staggito nei limiti dell’importo precettato aumentato della metà e che spetta eventualmente al giudice dell’esecuzione, su istanza del debitore, adottare provvedimenti di riduzione a norma dell’art. 546, comma 2, c.p.c. (Sez. 3, n. 29422/2024, Rossi, Rv. 672577-01).
Nell’espropriazione presso terzi, il terzo pignorato assume la peculiare posizione di ausiliario del giudice dell’esecuzione e non ricopre la qualità di parte: conseguentemente, si configura come di natura aquiliana a norma dell’art. 2043 c.c. - non già negoziale nei confronti del creditore - la sua responsabilità per avere reso una dichiarazione ex art. 547 c.p.c.falsa o reticente (Sez. 3, n. 16576/2024, Fiecconi, Rv. 671300-01).
In ogni caso, il terzo pignorato è tenuto a rendere una dichiarazione ex art. 547 c.p.c. alla quale non può mai attribuirsi carattere “neutro” e che, dunque, va necessariamente qualificata come positiva o negativa: la mancanza di un espresso riconoscimento o di una espressa negazione del proprio obbligo va equiparata ad una dichiarazione non resa nei termini di legge e, dunque, sussistendone i presupposti normativi e in applicazione della regola della cosiddetta ficta confessio, ad una dichiarazione positiva. (Sez. 3, n. 13223/2024, Tatangelo, Rv. 671146-01).
Affinché possa applicarsi la predetta regola, però, occorre che l’atto di pignoramento rechi l’indicazione degli elementi necessari all’identificazione e alla misura del credito pignorato e, dunque, la sua specifica quantificazione; in mancanza, su istanza del creditore (da formulare ex art. 486 c.p.c.), si deve procedere all’accertamento endoesecutivo dell’obbligo del terzo ai sensi dell’art. 549 c.p.c., anche in caso di non contestazione da parte del terzo pignorato rimasto silente (Sez. 3, n. 11864/2024, Saija, Rv. 670869-01).
L’ordinanza di assegnazione dei crediti pignorati, emessa sulla scorta della dichiarazione resa ai sensi dell’art. 547 c.p.c., non può essere contestata dal terzo pignorato con la deduzione dell’inesistenza del credito assegnato, ma soltanto facendo valere l’erroneità dell’interpretazione data dal giudice dell’esecuzione alla dichiarazione di quantità che è stata letta come dichiarazione positiva (Sez. 3, n. 13223/2024, Tatangelo, Rv. 671146-02).
Sui limiti di pignorabilità dei crediti delle pubbliche amministrazioni, in caso di espropriazione forzata delle disponibilità del conto di tesoreria nei confronti di un ente locale, l’istituto tesoriere, depositario delle somme dell’ente e chiamato a rendere la dichiarazione ex art. 547 c.p.c., è tenuto a fornire tutti gli elementi utili a consentire al giudice dell’esecuzione l’eventuale rilievo d’ufficio dell’impignorabilità delle somme ai sensi dell’art. 159 T.U.E.L., anche nel caso in cui l’ente debitore si sia costituito o - quale unico legittimato attivo - abbia proposto l’opposizione volta a far valere detta impignorabilità; in quest’ultima ipotesi, tuttavia, l’ente locale assume l’onere di provare i fatti dedotti a fondamento della propria opposizione e la loro mancata dimostrazione esclude che il pregiudizio conseguente all’assegnazione delle somme pignorate possa essere ricondotto alla condotta inadempiente del tesoriere, dovendo esso ritenersi causalmente imputabile in via esclusiva alla negligenza dello stesso ente (Sez. 3, n. 06371/2024, Tatangelo, Rv. 670911-01); in ogni caso, per far valere la responsabilità risarcitoria del tesoriere, l’ente è tenuto a dimostrare che la dichiarazione resa dal terzo ex art. 547 c.p.c. era incompleta, imprecisa o non veritiera e, altresì, che essa è stata la causa dell’assegnazione di somme caratterizzate da impignorabilità, i cui presupposti - deliberazioni di vincolo notificate al tesoriere e inesistenza di mandati di pagamento emessi, senza il rispetto del necessario ordine cronologico, per titoli non vincolati - devono pure essere provati dall’ente (Sez. 3, n. 06371/2024, Tatangelo, Rv. 670911-02).
Il terzo diverso dal tesoriere, destinatario del pignoramento di un creditore dell’ente locale riguardante somme su cui è impresso un vincolo di destinazione, non ha l’onere di rendere una dichiarazione negativa in quanto, pur essendo detentore e debitore di somme di spettanza dell’ente, non può ritenersi gravato da obblighi informativi implicanti valutazioni fattuali e giuridiche che attengono al rapporto di tesoreria (Sez. 3, n. 16576/2024, Fiecconi, Rv. 671300-02, ha escluso la responsabilità risarcitoria di Poste Italiane S.p.A. per aver reso dichiarazione positiva ex art. 547 c.p.c., sebbene le somme giacenti presso l’istituto fossero indisponibili ai sensi dell’art. 159, comma 2, del TUEL).
Sempre in tema di impignorabilità, va segnalata la decisione di Sez. 3, n. 10540/2024, Porreca, Rv. 670784-01, secondo cui il trattamento pensionistico versato sul conto corrente e pignorato in data antecedente all’entrata in vigore del d.l. n. 83 del 2015 (conv., con modif., in l. n. 132 del 2015), di modifica dell’art. 545 c.p.c., è sottoposto all’ordinario regime dei beni fungibili secondo le regole del deposito irregolare: perciò, le somme versate perdono la loro identità di crediti pensionistici, non si applicano ad esse i limiti di pignorabilità correlati al rapporto che diede origine agli accrediti e trova piena applicazione il principio generale di cui all’art. 2740 c.c.
In tema di espropriazione presso terzi nei confronti di enti, Sez. U., n. 16125/2024, Scoditti, Rv. 671734-01, ha statuito che spetta al giudice ordinario il giudizio ex artt. 548 e 549 c.p.c. (nel testo anteriore alla modifica apportata dalla l. n. 228 del 2012) volto all’accertamento del credito vantato dall’esecutato consorzio di difesa delle produzioni intensive (ora, organismo collettivo di difesa) nei confronti dell’agente incaricato della riscossione dei contributi consortili (terzo pignorato), attesa la natura privatistica del predetto consorzio.
Rientra tra le spese dell’esecuzione il costo per la registrazione dell’ordinanza di assegnazione del credito - risultato incapiente e inidoneo a consentire il recupero, in tutto o in parte, della spesa nei confronti del terzo - e, pure in mancanza di espresso addebito all’esecutato, compete al debitore originario (Sez. 3, n. 16027/2024, Gianniti, Rv. 671139-01).
Quest’ultimo è tenuto a sopportare le spese della procedura, anche se le stesse risultano più gravose in conseguenza del cumulo di diversi mezzi espropriazione, la cui limitazione è eccezionale e può essere disposta solo in caso di abusività del cumulo, ravvisabile soltanto quando il sacrificio non è giustificato da un ragionevole interesse del creditore (Sez. 3, n. 30011/2024, Tatangelo, Rv. 672911-01, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto l’opposizione avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione che, in un’esecuzione immobiliare intrapresa nei confronti di un debitore già attinto da una espropriazione presso terzi, aveva disposto la cancellazione del pignoramento, mancando di considerare che l’assegnazione del credito verso il debitor debitoris non aveva un immediato effetto estintivo dell’obbligazione).
Il terzo pignorato si libera eseguendo il pagamento in favore del creditore: il decorso del termine triennale di prescrizione per l’incasso dell’assegno circolare emesso dalla banca (quale terzo pignorato) impedisce ogni possibile azione nei riguardi dell’emittente da parte del creditore beneficiario del titolo, che non può ottenere la condanna dell’istituto di credito alla riemissione dell’assegno o al pagamento della relativa provvista; difatti, l’obbligazione cartolare si è estinta e il creditore è privo di interesse ad agire sulla base del rapporto causale sottostante l’emissione dell’assegno (Sez. 3, n. 08793/2024, Rossi, Rv. 670766-01, ha precisato che è fatta salva l’allegazione della specifica utilità, giuridicamente apprezzabile, ottenibile dal giudizio di cognizione e diversa da quella offerta dal titolo esecutivo di cui il creditore è già munito).
Sui complessi rapporti tra l’espropriazione presso terzi di canoni di locazione e l’espropriazione dell’immobile locato (in cui detti canoni sono pignorati ex art. 2912 c.c. quali frutti del bene staggito), Sez. 3, n. 11698/2024, Saija, Rv. 670903-01, ha affermato che il giudice dell’esecuzione, a cui il terzo pignorato dichiari che i canoni sono già stati colpiti da pignoramento immobiliare, deve trasmettere il fascicolo al giudice dell’esecuzione sul cespite immobiliare, affinché si proceda alla parziale riunione delle diverse azioni esecutive, avviate da creditori diversi su beni parzialmente coincidenti; l’ipotesi speculare - in cui il pignoramento immobiliare sopravviene a una procedura presso terzi già conclusa con l’ordinanza di assegnazione - è stata rimessa alla trattazione in pubblica udienza dall’ordinanza interlocutoria di Sez. 3, n. 18159/2024, Condello, non massimata.
È consolidata l’affermazione giurisprudenziale che individua l’atto iniziale (ex art. 491 c.p.c.) della procedura di espropriazione immobiliare nel pignoramento, il quale è strutturato come una fattispecie a formazione progressiva e si compone di due momenti processuali, ai quali corrispondono due diversi adempimenti del creditore procedente: la notifica dell’atto al debitore esecutato e la sua trascrizione nei registri immobiliari (ex multis, Sez. 3, n. 07998/2015, Barreca, Rv. 635099-01).
Il predetto atto deve identificare univocamente il diritto reale pignorato su uno specifico cespite; tuttavia, eventuali errori o imprecisioni negli atti di provenienza diventano irrilevanti se il creditore esegue il pignoramento dopo aver diligentemente verificato i registri immobiliari, tanto che l’indicazione, nell’atto notificato o nella sua nota di trascrizione, di dati catastali non aggiornati non ha alcun effetto invalidante, sempreché non determini incertezza assoluta sulla fisica identificazione dei beni e possa essere ricostruita la continuità tra i dati catastali precedenti e quelli corretti al momento dell’imposizione del vincolo (Sez. 3, n. 34128/2024, Fanticini, Rv. 673202-02).
L’incertezza assoluta può concernere anche il soggetto nei confronti del quale è intrapresa la procedura esecutiva: infatti, Sez. 3, n. 34075/2024, Fanticini, Rv. 673170-02, conformemente a quanto già statuito da Sez. 3, 02043/2017, De Stefano, Rv. 642711-01, ha ribadito l’illegittimità del pignoramento immobiliare trascritto nei confronti del trust in persona del trustee, anziché nei confronti di quest’ultimo: in tal caso, la nota di trascrizione è affetta da nullità, ex artt. 2659 e 2665 c.c., in ragione dell’assoluta inesistenza del soggetto a cui la formalità si riferisce, posto che il trust non è un ente dotato di soggettività giuridica, bensì un insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato e formalmente intestati al trustee.
Se il pignoramento non è completato con la trascrizione oppure se il documento che la dimostra è tardivamente depositato, si determina l’estinzione “atipica” della procedura e, dunque, il provvedimento che dispone la chiusura anticipata (o che la nega) non può essere impugnato con il reclamo ex art. 630 c.p.c., ma esclusivamente con l’opposizione agli atti esecutivi. (Sez. 3, n. 06873/2024, Rossi, Rv. 670402-01; la sentenza fa luce anche sulla dibattuta interpretazione dell’art. 557, comma 3, secondo periodo, c.p.c. nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 164 del 2024, il quale sanciva che «il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell’atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore»; infatti, se la S.C. avesse annoverato la nota di trascrizione tra i documenti da depositare entro il predetto termine, la cui violazione dà luogo ad estinzione “tipica”, il reclamo sarebbe stato pienamente ammissibile; sia pur indirettamente, dunque, la pronuncia prende le distanze da un obiter dictum di Sez. 3, n. 04751/2016, Frasca, in motivazione, per aderire alla conclusione di Sez. 3, n. 7998 2015, Barreca, in motivazione.
La trascrizione del pignoramento costituisce presupposto indefettibile per assicurare all’aggiudicatario la protezione che gli è riconosciuta dall’art. 2919 c.c. (e anche dall’art. 187bis disp. att. c.p.c.): è presupposto applicativo della norma codicistica che sino al momento dell’acquisto sia mantenuto erga omnes il vincolo, che determina l’inopponibilità dei diritti acquistati dai terzi, sicché la cancellazione della formalità (anche se avvenuta erroneamente o illegittimamente) consente alle trascrizioni successive al pignoramento di acquisire efficacia in pregiudizio dell’aggiudicatario, in applicazione della regola generale di cui all’art. 2644 c.c. (Sez. 3, n. 02020/2024, Fanticini, Rv. 669835-01).
Pure sotto un diverso aspetto le risultanze dei registri immobiliari sono centrali nell’espropriazione immobiliare: la continuità delle trascrizioni - che il giudice dell’esecuzione immobiliare deve verificare ex officio - ha la funzione di garantire la stabilità dell’acquisto dell’aggiudicatario ed evitare il rischio di evizione; di contro, la mancanza della predetta continuità (la quale può essere ripristinata prima dell’autorizzazione alla vendita) non inficia l’aggiudicazione o la vendita coattiva, ma giustifica l’esercizio discrezionale del potere officioso di revoca dell’aggiudicazione, fatta comunque salva la possibilità di ripristino con effetto retroattivo ex art. 2650, comma 2, c.c. (Sez. 3, n. 34128/2024, Fanticini, Rv. 673202-03).
La mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento nel termine ventennale (ai sensi dell’art. 2668-ter c.c.) comporta la caducazione del vincolo e dell’intero processo esecutivo (Sez. 3, n. 04751/2016, Frasca, Rv. 639344-01); tuttavia, se l’omissione riguarda solo alcuni degli immobili originariamente vincolati, la chiusura del processo esecutivo non incide sull’effetto interruttivo permanente della prescrizione conseguente all’intervento nella procedura esecutiva (Sez. 3, n. 20614/2024, Rubino, Rv. 671955-01).
Il pignoramento immobiliare si estende, ex art. 2912 c.c., anche ai frutti civili del bene staggito e, dunque, ai canoni di locazione: se sopravviene un pignoramento presso terzi delle somme dovute all’esecutato a titolo di canoni, la seconda procedura si deve svolgere in unico processo con la prima perché riguarda beni parzialmente coincidenti; pertanto, il giudice dell’esecuzione presso terzi deve trasmettere il fascicolo al giudice dell’esecuzione immobiliare per la parziale “riunione” (Sez. 3, n. 11698/2024, Saija, Rv. 670903-01).
Ai sensi dell’art. 2911 c.c. (norma eccezionale, insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica), il creditore ipotecario non può pignorare altri immobili, se non sottopone a pignoramento anche quelli gravati dal diritto reale di garanzia, ma il divieto non si applica nel caso in cui l’esecuzione sia promossa dal creditore titolare di ipoteca sui beni del fideiussore, il quale, benché coobbligato in solido, ha un patrimonio distinto ed è autonomamente aggredibile a scelta del procedente (Sez. 3, n. 09789/2024, Tatangelo, Rv. 670707-01).
Nell’anno in rassegna si riscontrano plurime decisioni attinenti all’espropriazione forza del bene immobile compreso nel fondo patrimoniale.
Sez. 3, n. 03742/2024, Tatangelo, Rv. 670095-01, ha ribadito - in continuità con l’orientamento di legittimità - che il creditore ipotecario non soggiace alle limitazioni di cui all’art. 170 c.c. perché l’art. 2808 c.c. gli attribuisce il diritto di espropriare, per la soddisfazione del credito garantito, i beni nello stato in cui si trovavano al momento dell’iscrizione d’ipoteca, restando così insensibile alla successiva costituzione nel fondo patrimoniale.
In difformità rispetto al precedente di Sez. 3, n. 02904/2021, Scarano, Rv. 660523-01, ma in linea con Sez. 3, n. 31575/2023, Saija, Rv. 669472-02, la decisione di Sez. 3, n. 32146/2024, Fanticini, Rv. 673161-01, ha statuito che il debitore opponente, se intende contestare il diritto di agire sui beni compresi nel fondo patrimoniale, ha l’onere di dimostrare che il creditore era consapevole dell’estraneità del debito contratto ai bisogni della famiglia - che non riguardano il solo sostentamento, bensì il benessere, lo sviluppo e il potenziamento dell’attività lavorativa e delle inclinazioni dei suoi membri - anche quando il debito deriva dall’esercizio di attività imprenditoriale o professionale svolta personalmente dal coniuge; secondo la disciplina della famiglia (artt. 2 e 29 Cost.; artt. 143 e 144 c.c.), infatti, i proventi dell’attività di ciascuno dei coniugi sono ordinariamente destinati alla famiglia stessa (in via principale e non solo in via residuale) ed entrambi i coniugi hanno il dovere di rivolgere la propria capacità di lavoro alla contribuzione alle esigenze familiari (la pronuncia ammette che i coniugi possano regolare diversamente l’indirizzo della vita familiare con un accordo ex art. 144 c.c., la cui prova, comunque, grava sul debitore che invoca il divieto ex art.170 c.c.).
Il risalente orientamento - secondo cui le condizioni di ammissibilità ex art. 170 c.c. dell’esecuzione sui beni costituiti nel fondo patrimoniale riguardano anche l’iscrizione di ipoteca ex art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973 (Sez. 3, n. 05385/2013, Frasca, Rv. 625376-01) - è stato ribadito da Sez. T, n. 26496/2024, Chieca, Rv. 672671-01, la quale ha affermato che l’agente della riscossione non può iscrivere l’ipoteca sui beni in fondo, se il debitore o il terzo dimostrano che il debito è stato da loro contratto per uno scopo estraneo ai bisogni familiari e che il creditore, per il quale l’agente procede, era a conoscenza di tale estraneità (l’indirizzo giurisprudenziale si fonda sulla preordinazione e strumentalità dell’iscrizione ipotecaria alla riscossione coattiva - in proposito, Sez. U., n. 04077/2010, Tirelli, Rv. 611629-01 - ma non sembra considerare l’inserimento nell’art. 77 del citato d.P.R., ad opera dell’art. 3, d.l. n. 16 del 2012, convertito dalla l. n. 44 del 2012, del comma 1-bis, secondo il quale l’agente della riscossione può iscrivere ipoteca «anche al solo fine di assicurare la tutela del credito» e, dunque, che la garanzia ipotecaria non assolve più uno scopo necessariamente preliminare all’esecuzione immobiliare).
Il rigoroso rispetto delle iniziali condizioni del subprocedimento di vendita - stabilite dall’ordinanza di vendita, lex specialis della gara (Sez. 3, n. 24570/2018, Porreca, Rv. 651156-01) - presidia l’uguaglianza e la parità tra tutti i partecipanti e il loro affidamento sulla trasparenza e legalità della procedura (Sez. 3, n. 31547/2023, Rossi, Rv. 669471-01; Sez. 3, n. 11171/2015, De Stefano, Rv. 635438-01).
Il provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione immobiliare pone in vendita il bene staggito non è suscettibile di impugnazione con regolamento di competenza, sia perché, limitandosi a disporre la vendita del compendio pignorato, non contiene, neppure implicitamente, alcuna statuizione sulla competenza, sia perché, in generale, i provvedimenti del giudice dell’esecuzione - anche se contenenti una statuizione, negativa o affermativa, sulla competenza - sono impugnabili soltanto con l’opposizione ex art. 617 c.p.c. (Sez. 3, n. 10037/2024, Spaziani, Rv. 670776-01).
Secondo la regola generale (che trova eccezione solo nel comma 2 dell’art. 591-bis c.p.c.), il giudice dell’esecuzione affida le operazioni di vendita ad un professionista, il quale - pur essendo «un ausiliario del tutto sui generis» (così, Sez. 3, n. 12238/2019, Rossetti, in motivazione) - non esercita pienamente le funzioni giudiziarie o giurisdizionali: nonostante la possibilità di delegare un’ampia gamma di atti del processo esecutivo, la direzione del processo espropriativo spetta pure sempre al giudice dell’esecuzione a norma dell’art. 484, comma 1, c.p.c.; gli atti del professionista sono comunque da ricondurre all’ufficio giudiziario, al quale va rivolta l’eventuale azione di risarcimento dei danni cagionati dall’ausiliario che risponde in proprio e ai sensi dell’art. 2043 c.c. se ha agito al di fuori dello schema legale e con atti in nessun modo riconducibili al legittimo esercizio della delega (Sez. 3, n. 25698/2024, Valle, Rv. 672454-01; per completezza, si segnala che la recente ordinanza interlocutoria Sez. 3, n. 06435/2025, La Battaglia, non massimata, ha rimesso alla pubblica udienza la questione relativa all’assimilabilità dell’attività del professionista delegato ex art. 591-bis c.p.c. a quella giudiziaria e, più generale, ai criteri discretivi tra la delega di singoli atti da parte del giudice e l’esercizio di un’attività pienamente inscrivibile in quella giudiziaria in senso proprio).
Ai fini della trasparenza delle operazioni, dev’essere rigoroso il rispetto delle prescrizioni in tema di pubblicità ai sensi dell’art. 490 c.p.c. le cui previsioni - in base alle disposizioni transitorie di cui all’art. 13, commi 2 e 9, del d.l. n. 83 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 132 del 2015 - si applicano, quanto alle procedure in corso all’entrata in vigore del suddetto decreto, alle sole vendite disposte dopo la pubblicazione delle specifiche tecniche contenute nel d.m. 5 dicembre 2017, pubblicato nella G.U. del 10 gennaio 2018). (Sez. 3, n. 32014/2024, Gianniti, Rv. 673046-01, ha cassato con rinvio la sentenza di merito che - sull’erroneo presupposto che alla vendita, originariamente disposta nel 2013, si applicasse la nuova disciplina, per effetto del richiamo contenuto in una successiva ordinanza del 2017 - aveva annullato l’aggiudicazione intervenuta nel 2019 per il mancato rispetto del termine decadenziale di 45 giorni, di cui all’attuale formulazione dell’art. 490 c.p.c.).
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (che vede il suo leading-case in Sez. 1, n. 05751/1993, Carbone, Rv. 482445-01) all’aggiudicatario va riconosciuto lo ius ad rem e, cioè, il diritto - o, quantomeno, l’aspettativa giuridicamente tutelata - al trasferimento del bene aggiudicato, condizionato all’effettivo versamento del residuo prezzo e salve le ipotesi eccezionali ex art. 586 c.p.c.
Pertanto, in linea con Sez. 3, n. 08911/2023, Saija, Rv. 667554-01), Sez. 3, n. 17055/2024, Valle, Rv. 671446-01, ha affermato che - nell’ambito dei controlli ex officio che il giudice dell’esecuzione deve compiere per salvaguardare il principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla Direttiva 93/13/CEE in caso di espropriazione fondata su un decreto ingiuntivo non opposto (in proposito, Sez. U., n. 09479/2023, Vincenti, Rv. 667446-02) - la natura abusiva delle pattuizioni contrattuali va rilevata entro il limite dell’avvenuta vendita del bene pignorato, perché all’aggiudicatario non si possono opporre vizi del processo esecutivo che non siano stati fatti tempestivamente valere con il rimedio dell’opposizione.
Prima dell’emissione del decreto traslativo del diritto reale pignorato, spetta al giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 586 c.p.c. (nel testo novellato dall’art. 19-bis della l. n. 203 del 1991), il compito di valutare la congruità del prezzo di aggiudicazione, il quale si determina all’esito di una sequenza procedimentale della fase liquidatoria svolta in maniera conforme alle regole che la presidiano (e, cioè, in assenza di fattori devianti o di interferenze illegittime incidenti sulla formazione del prezzo); perciò, il “prezzo giusto” non si identifica con il valore di mercato del bene, a cui fa invece riferimento l’art. 108 l.fall., norma insuscettibile di applicazione analogica in ragione della disomogeneità strutturale della fase liquidativa delle due tipologie di procedure e della diversità della relativa disciplina (Sez. 3, n. 03887/2024, Rossi, Rv. 670097-01, rilevando un legittimo esercizio della discrezionalità legislativa, ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 586 c.p.c.).
Invece, il giudice dell’esecuzione può, nell’ambito dei suoi poteri discrezionali, disporre la revoca dell’aggiudicazione se - a fronte del manifestato disinteresse dell’interessato a perfezionare l’acquisto del bene aggiudicato - tale provvedimento è funzionale alla massima tutela dell’aggiudicatario e al suo affidamento qualificato sull’esito della vendita giudiziaria, segnatamente in ragione del mancato rilievo di circostanze idonee a minare la stabilità della vendita, non preventivamente segnalate, né altrimenti note ai potenziali acquirenti (come nelle ipotesi di discontinuità delle trascrizioni o di difformità tali da integrare aliud pro alio o di sopravvenuti e gravi danneggiamenti del bene) (Sez. 3, n. 34128/2024, Fanticini, Rv. 673202-03).
In esito all’aggiudicazione, il migliore offerente è tenuto a versare il prezzo entro il termine - pacificamente perentorio - stabilito nell’ordinanza di vendita: il mancato o tardivo versamento comporta l’automatica ed indefettibile decadenza dell’aggiudicatario, con conseguente emissione del decreto, ex artt. 587, comma 2, c.p.c. e 177 disp. att. c.p.c., di condanna dell’inadempiente al pagamento della differenza tra il prezzo offerto e quello minore per il quale è avvenuta la vendita (maggiorato della cauzione confiscata), senza che sia necessario inserire nell’avviso di vendita uno specifico avvertimento agli offerenti sulle conseguenze dell’inadempimento (Sez. 3, n. 15985/2024, Fanticini, Rv. 671138-01).
L’art. 586 c.p.c. impone di cancellare, col decreto di trasferimento, le trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie (anche se successive alla trascrizione del pignoramento).
La norma trova applicazione anche in caso di estinzione della procedura, quando è precedentemente intervenuta l’aggiudicazione (o l’assegnazione); in tale ipotesi, difatti, il giudice dell’esecuzione non deve ordinare la cancellazione della trascrizione del pignoramento ai sensi dell’art. 632 c.p.c., perché l’art. 187-bis disp. att. c.p.c. salvaguarda lo ius ad rem dell’aggiudicatario nonostante l’estinzione ipso iure del processo, sicché - una volta verificato il tempestivo versamento del prezzo di aggiudicazione e valutata la sua congruità - l’ordine di cancellazione dei gravami è contenuto nel decreto di trasferimento (Sez. 3, n. 02020/2024, Fanticini, Rv. 669835-02).
Il custode giudiziario - quale titolare di un ufficio di diritto pubblico sottoposto al controllo dell’autorità giudiziaria e destinato a sostituirsi al titolare nella gestione e amministrazione del compendio in custodia, che costituisce un patrimonio autonomo o separato e, dunque, un distinto centro di imputazione di rapporti patrimoniali - è certamente legittimato a riscuotere i canoni della locazione dell’immobile pignorato e, nell’ipotesi di morosità del conduttore, anche ad esercitare l’azione di risoluzione del contratto (Sez. 3, n. 25584/2024, Fanticini, Rv. 672449-01).
Secondo Sez. 3, n. 11219/2024, Spaziani, Rv. 670795-01, tale legittimazione non ha natura sostanziale, dato che il custode non è titolare del diritto fatto valere, bensì rappresentativa del titolare effettivo; conseguentemente, se il debitore pignorato ha agito in giudizio per il pagamento dei canoni e poi, prima dell’introduzione di quello di appello, ha riacquistato la legittimazione (per effetto della cancellazione del pignoramento), il difetto di potere rappresentativo, non contestato in primo grado, non può essere lamentato nel grado successivo.
Il custode giudiziario assume il potere esclusivo di gestire il rapporto locativo nel corso della procedura e agisce sulla scorta di autorizzazione del giudice dell’esecuzione, prescritta a pena di inefficacia degli atti compiuti: pertanto, come statuito da Sez. 3, n. 15678/2024, Iannello, Rv. 671258-01, eventuali atti gestori del rapporto posti in essere dall’esecutato per proprio conto o nella sua qualità di custode ex lege ex art. 559, comma 1, c.p.c., ma in mancanza dell’autorizzazione - come la registrazione tardiva del contratto o il diniego di rinnovo alla prima scadenza ex art. 29 l. n. 392 del 1978 –sono radicalmente improduttivi di effetti nei confronti della procedura e dello stesso conduttore, anche in caso di estinzione della procedura (la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto valido il diniego di rinnovo in pendenza di una procedura esecutiva sul bene locato).
Al custode giudiziario può essere opposto il pagamento anticipato dei canoni non scaduti nei limiti individuati dall’art. 2918 c.c., norma applicabile anche all’espropriazione immobiliare di bene locato; la liberazione anticipata per un periodo eccedente i tre anni ha effetti liberatori nei confronti dei creditori e del custode giudiziario se trascritta prima del pignoramento mediante un’autonoma formalità pubblicitaria ex art. 2643, n. 9, c.c. (Sez. 3, n. 25584/2024, Fanticini, Rv. 672449-02, ha espressamente affermato che non è sufficiente la trascrizione del solo contratto di locazione da cui risulta il pagamento anticipato o la mera indicazione dell’evento solutorio nel quadro “D” della nota).
La liberazione del conduttore può derivare dal pagamento all’esecutato-locatore prima della designazione del custode professionale o della conoscenza della surroga nella custodia, a condizione che sussistano i requisiti del pagamento in buona fede al creditore apparente ex art. 1189 c.c.: per configurare tale fattispecie, spetta al locatario provare, oltre alla propria buona fede, di aver compiuto il pagamento in favore del creditore apparente, il quale deve risultare da una prova documentale munita di data certa ex art. 2704 c.c. e non è possibile attribuire valore confessorio, rispetto al custode giudiziario, a quietanze o dichiarazioni giudiziali rilasciate dall’esecutato stesso (Sez. 3, n. 25584/2024, Fanticini, Rv. 672449-03).
L’ordine di liberazione dell’immobile pignorato - emesso ai sensi dell’art. 560, comma 3, c.p.c. nella formulazione successiva alla novella del d.l. n. 59 del 2016, conv. con modif. dalla l. n. 119 del 2016 - non costituisce un titolo esecutivo volto a consentire al custode di intraprendere un’esecuzione per rilascio; con la citata riforma, il provvedimento è un atto del processo di espropriazione immobiliare - assoggettabile al solo rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi, anche dai soggetti terzi coinvolti o pregiudicati - che dev’essere attuato, con modalità deformalizzate, direttamente dagli ausiliari del giudice (Sez. 3, n. 09670/2024, Condello, Rv. 670628-01).
Non è mai opponibile al custode, né all’aggiudicatario del bene, la concessione ai donanti, per tutta la durata della loro vita naturale, del godimento dell’immobile donato, in adempimento di un obbligo assunto dal donatario col contratto di donazione: non è configurabile, difatti, un’obbligazione propter rem, bensì l’attribuzione di un atipico diritto personale di godimento, non riconducibile ad un onere di carattere reale, nonostante la sua trascrizione come modus (Sez. 3, n. 04357/2024, Guizzi, Rv. 670120-01).
Secondo la decisione di Sez. 3, n. 07909/2024, Guizzi, Rv. 670542-01, l’adeguatezza (o, di contro, la viltà) del canone di locazione dell’immobile pignorato - ai fini dell’art. 2923, comma 3, c.c. - deve essere valutata con riferimento alla data del pignoramento e non a quella di stipulazione del contratto (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di rigetto dell’opposizione avverso l’ordine di liberazione, perché, nel compiere la verifica di opponibilità della locazione in relazione al carattere vile del canone, aveva tenuto conto dell’assetto negoziale esistente alla data del pignoramento, risultante anche da una scrittura modificativa del contratto originario).
Ai fini della distribuzione della somma ricavata (artt. 509 ss. c.p.c.), nel solco di Sez. 3, n. 05508/2021, Porreca, Rv. 660605-01, Sez. 3, n. 03401/2024, Cirillo F.M., Rv. 670547-01, ha statuito che l’annotazione, ai sensi dell’art. 2843 c.c., della cessione del credito ipotecario (in forza di ipoteca anteriore all’inizio del processo esecutivo) avvenuta in data successiva al pignoramento ha una funzione latamente dichiarativa, nel senso che non si costituisce una nuova garanzia, ma ci si limita a modificare il soggetto che ne è titolare, con la conseguenza che tale variazione non comporta alcun aggravamento per gli altri creditori concorrenti, ai quali resta indifferente che a soddisfarsi in via privilegiata sia il cedente o il cessionario (o il surrogante).
Secondo consolidata giurisprudenza, il piano di riparto è dotato di stabilità e la sua definitiva approvazione ha un effetto pro iudicato, in quanto volta a garantire la permanenza dei risultati dell’espropriazione, quale conseguenza del sistema di garanzie di legalità assicurato dai rimedi interni al procedimento; si ascrive a tale orientamento Sez. 3, n. 23283/2024, Rossi, Rv. 672062-01, secondo cui la preclusione all’esperibilità - da parte dell’esecutato e nei confronti dei creditori - di un’azione di ripetizione di indebito, fondata sul presupposto dell’illegittimità dell’esecuzione e volta ad ottenere la restituzione di quanto riscosso, trova un’eccezione nel caso in cui l’illegittimità della procedura sia stata fatta valere con un’opposizione esecutiva proposta nel corso della procedura e accolta successivamente alla sua chiusura.
Alcune significative pronunce del 2024 hanno riguardato le esecuzioni in forma specifica.
Va dichiarata l’insussistenza del diritto del creditore di procedere all’esecuzione forzata per consegna quando le cose mobili determinate, oggetto della condanna di cui al titolo esecutivo, non sono più nella disponibilità dell’obbligato o sono andate distrutte, indipendentemente dall’eventuale responsabilità risarcitoria del debitore nel rendere impossibile la prestazione, circostanza che non assume rilievo nel giudizio di opposizione all’esecuzione (Sez. 3, n. 19123/2024, Tatangelo, Rv. 671807-01, riguardante un caso di decreto ingiuntivo contenente la condanna di una banca alla consegna di documenti, in parte distrutti dall’obbligata in conseguenza dello spirare del termine decennale di conservazione della documentazione).
Un peculiare limite alla possibilità di contestare il diritto di promuovere l’esecuzione per rilascio si rinviene nell’art. 705 c.p.c.: l’esecuzione forzata dell’ordine di reintegrazione nel possesso di un bene non è impedita dal sopravvenuto conseguimento, da parte del destinatario dell’ordine, di un giudicato petitorio, che non estingue il diritto del possessore di azionare il titolo giudiziale; solo dopo la piena attuazione, spontanea o forzata, della tutela possessoria il diritto del proprietario può trovare piena estrinsecazione attraverso un’opportuna restitutio in integrum (Sez. 3, n. 34151/2024, Fanticini, Rv. 673171-01).
La liquidazione delle spese dell’esecuzione forzata di obblighi di fare spetta, ex art. 614 c.p.c., alla competenza funzionale ed inderogabile del giudice dell’esecuzione, a cui la relativa istanza può essere rivolta con ricorso depositato nel fascicolo dell’esecuzione già formato, senza necessità di alcuna ulteriore iscrizione a ruolo. (Sez. 3, n. 09680/2024, Tatangelo, Rv. 670706-01).
Al contrario, non è prevista alcuna competenza funzionale ed inderogabile del giudice dell’esecuzione per l’opposizione al decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell’art. 614 c.p.c.: la predetta controversia, da iscrivere nel ruolo generale degli affari contenziosi, è soggetta alla disciplina dell’opposizione a decreto ingiuntivo e, quindi, appartiene necessariamente al medesimo ufficio giudiziario del giudice dell’esecuzione e va assegnata in base ai criteri stabiliti dalle tabelle di ripartizione degli affari ex art. 7-bis del r.d. n. 12 del 1941 (Sez. 3, n. 09680/2024, Tatangelo, Rv. 670706-02, ha anche specificato che le tabelle possono legittimamente prevedere la designazione di un magistrato che svolge le funzioni di giudice dell’esecuzione o, perfino, dello stesso giudice che ha emesso il decreto opposto).
Con l’opposizione al decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell’art. 614, comma 2, c.p.c. è possibile contestare la congruità delle spese o l’avvenuta anticipazione delle stesse, mentre è inammissibile l’introduzione di questioni relative al processo esecutivo (in ordine all’an, al quis, al contra quem, al quomodo), che l’interessato avrebbe dovuto proporre nel corso dell’esecuzione forzata e coi rimedi previsti dagli artt. 615 e 617 c.p.c. (Sez. 3, n. 32012/2024, Gianniti, Rv. 672931-01, dove si esclude la proponibilità dell’opposizione de qua per far valere il difetto di legittimazione passiva nell’esecuzione o per contestare la debenza di somme inerenti al compimento di una o più opere).
Con riguardo alla misura di coercizione indiretta ex art. 614-bis c.p.c. (nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 149 del 2022), Sez. 3, n. 14461/2024, Fanticini, Rv. 671412-01 (a cui è conforme Sez. 2, n. 20323/2024, Papa, Rv. 671692-01), ha affermato che l’istanza costituisce una vera e propria domanda giudiziale e che dev’essere avanzata prima della maturazione delle preclusioni assertive, atteso che la misura va determinata in base a circostanze di fatto soggette a tempestiva allegazione e, se del caso, a prova, in modo da consentire alla controparte una compiuta difesa.
Prima dell’introduzione del nuovo art. 473-bis.39 c.p.c., le misure di coercizione indiretta ex art. 614-bis c.p.c. trovavano applicazione in relazione ad ogni provvedimento riguardante la responsabilità genitoriale e il minore (affidamento, collocamento, regolamentazione dei rapporti genitore e figlio, statuizioni relative agli interventi disposti a tutela del percorso di crescita del minore) e l’assegnazione della casa familiare; l’art. 614-bis c.p.c. era invece inapplicabile alla violazione delle statuizioni economiche (Sez. 1, n. 29690/2024, Iofrida, Rv. 673135-01).
Nell’adozione del provvedimento ex art. 614-bis c.p.c. e nella concreta determinazione della misura di coercizione indiretta, il giudice ha un potere discrezionale che trova i suoi limiti nei parametri indicati dalla norma ed è tenuto a darne adeguata motivazione, per consentire di valutare la proporzionalità tra la violazione dei diritti patrimoniali del debitore e lo scopo legittimo perseguito dal creditore (Sez. 3, n. 07927/2024, Iannello, Rv. 670596-02, ha confermato, in quanto adeguatamente motivato, il provvedimento che - con la condanna di un Comune alla realizzazione di lavori di rifacimento della fogna pubblica entro un certo termine - aveva fissato in 800 euro la somma dovuta per ogni giorno di ritardo, considerando il pericolo di sversamenti di scarichi reflui derivante dal carattere temporaneo dei lavori già eseguiti e i conseguenti gravi potenziali danni in caso di ritardo nell’esecuzione).
La stessa pronuncia di Sez. 3, n. 07927/2024, Iannello, Rv. 670596-01, ha chiarito che la sindacabilità, in sede di legittimità, del provvedimento ex art. 614-bis c.p.c. è limitata alla violazione della norma processuale, sotto i profili della sussistenza dei presupposti normativi richiesti per esercitare il potere e della verifica del suo corretto esercizio in punto di quantificazione, che va sorretta da una congrua motivazione, mentre è inammissibile una contestazione nel merito della valutazione del giudice.
Costituisce approdo di una progressiva elaborazione giurisprudenziale (culminata nella basilare Sez. 3, n. 25170/2018, Tatangelo, Rv. 651161-01) ed è oramai jus receptum il cosiddetto principio di “bifasicità” delle opposizioni esecutive e, cioè, la loro articolazione in giudizi caratterizzati da unitarietà, ma scanditi da una fase preliminare, necessaria e sommaria fase endoesecutiva innanzi al giudice dell’esecuzione e da una successiva fase di merito, meramente eventuale, a cognizione piena.
Si innesta nel predetto orientamento Sez. 3, n. 06892/2024, Guizzi, Rv. 670433-01, che ha dichiarato improponibile l’opposizione all’esecuzione per rilascio introdotta direttamente con atto di citazione notificato dopo il preavviso ex art. 608 c.p.c., sovvertendo la decisione del giudice di merito, che aveva erroneamente ritenuto ammissibile tale modalità di introduzione dell’opposizione in ragione della mancanza di un fascicolo dell’esecuzione.
Se la fase sommaria davanti al giudice dell’esecuzione è omessa a causa di un errore dell’ufficio giudiziario, non già di un’erronea introduzione da parte dell’opponente, la domanda così proposta non è inammissibile, ma il giudizio di merito è affetto da nullità e occorre una sua rinnovazione ab initio, previa regolare instaurazione e svolgimento della fase sommaria mancata (Sez. 3, n. 09451/2024, Tatangelo, Rv. 670701-01).
È però certamente imputabile all’opponente l’omessa notificazione dell’atto introduttivo entro il termine perentorio assegnato dal giudice designato per la trattazione, anche se quest’ultimo è stato destinatario dell’erronea assegnazione del ricorso in opposizione agli atti esecutivi, ritualmente diretto al giudice dell’esecuzione: dall’inadempimento dell’opponente deriva l’improponibilità (o improcedibilità) del giudizio di merito a cognizione piena, restando irrilevante stabilire se l’erronea assegnazione sia imputabile al ricorrente o all’ufficio giudiziario (Sez. 3, n. 09451/2024, Tatangelo, Rv. 670701-02).
La seconda fase dell’opposizione esecutiva dev’essere introdotta entro il termine indicato dal giudice dell’esecuzione nell’ordinanza che provvede sull’(eventuale) istanza di sospensione; se il provvedimento che fissa il termine per l’instaurazione della fase di merito è letto in udienza, il dies a quo va individuato nella data della stessa udienza, anche se il giudice ha previsto la decorrenza del termine da una superflua (anzi, irrituale) comunicazione di cancelleria (Sez. 3, n. 19777/2024, Guizzi, Rv. 671813-01).
La forma dell’atto introduttivo della fase di merito dipende dalla materia che è oggetto dell’opposizione, ma anche dal rito del giudice adito: in caso di riassunzione, a seguito di declaratoria del giudice tributario di difetto di giurisdizione sull’opposizione alla cartella esattoriale per spese di giustizia, se è impiegata la forma del ricorso, anziché quella prevista della citazione, l’atto può essere considerato tempestivo solo in caso di sua notifica entro il termine prescritto (Sez. 3, n. 33138/2024, Tatangelo, Rv. 673108-01).
I limiti delle opposizioni promosse sulla base di titoli esecutivi di formazione giudiziale sono stati ripetuti e applicati da Sez. L., n. 24471/2024, Cinque, Rv. 672463-01: nell’opposizione ex art. 615 c.p.c. non è ammessa l’allegazione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale anteriori alla formazione del giudicato; ne consegue che, in caso di esecuzione di sentenza di condanna al risarcimento del danno conseguente alla dichiarata nullità del termine apposto al contratto di lavoro subordinato, può farsi valere l’aliunde perceptum, non dedotto nel giudizio, soltanto con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato del titolo esecutivo (non da quella di pubblicazione del provvedimento).
Sez. 3, n. 01619/2024, Saija, Rv. 669823-01, ha invece ribadito l’altro fondamentale principio secondo il quale né in sede di esecuzione, né con l’opposizione esecutiva, è consentito integrare il comando contenuto nel titolo esecutivo giudiziale, se non con atti del processo (o anche ad esso estrinseci, purché presupposti nei primi o richiamati in modo idoneo) e all’imprescindibile condizione che l’integrazione abbia ad oggetto il risultato di un’attività di giudizio su questioni comunque esaminate e risolte, seppur non adeguatamente estrinsecate al momento della formazione del documento, senza attività cognitive suppletive da espletarsi ex novo (la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata - resa in un’opposizione ex art. 617 c.p.c. promossa avverso un’ordinanza ex art. 612 c.p.c. per obblighi di fare conseguenti all’accertata violazione di distanze legali tra costruzioni - perché aveva inammissibilmente compiuto una ricostruzione tecnico-urbanistica ex post e alternativa a quella del titolo esecutivo azionato).
Analogamente (e specularmente) si è pronunciata Sez. 3, n. 29003/2024, Gianniti, Rv. 672851-01, relativa ad un’opposizione a precetto, fondato su una sentenza di inibitoria all’uso di prodotti contraffatti e di condanna al pagamento di una somma a titolo di penale «per ogni violazione della presente sentenza o ritardo nella sua attuazione»; la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva integrato il dispositivo con la previsione che detta somma andava moltiplicata per una unità temporale pari ad ogni giorno di ritardo, in quanto meramente esplicativa della misura coercitiva ivi prevista e resa sulla base di elementi interni e pacificamente acquisiti al processo.
È frequente la proposizione di domande ordinarie unitamente ad una o più opposizioni esecutive di natura diversa: ancorché esaminate in un unico processo, ogni domanda mantiene la sua autonomia e il regime dell’impugnazione delle rispettive decisioni resta quello di ciascuna (Sez. 3, n. 03793/2024, Tatangelo, Rv. 670111-02).
Ai fini dell’individuazione del mezzo di impugnazione dell’opposizione esecutiva, assume rilievo decisivo la qualificazione, espressa o implicita, data dal giudice del merito al rapporto controverso, con la conseguenza che è esperibile l’appello ove l’azione sia stata qualificata come opposizione all’esecuzione, indipendentemente dall’esattezza dell’inquadramento effettuato (ex multis, Sez. 6-3, n. 32833/2021, Valle, Rv. 663336-01): tuttavia, di per sé non costituisce un’implicita qualificazione, ai fini del principio dell’apparenza, l’indicazione dell’oggetto della controversia nell’epigrafe della decisione (Sez. 3, n. 10868/2024, Fanticini, Rv. 670790-01, ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che, qualificando la domanda quale opposizione agli atti esecutivi, aveva dichiarato inammissibile l’appello, ritenendo irrilevante, ai fini della qualificazione ad opera del giudice di primo grado, l’utilizzo, nell’epigrafe della relativa decisione, della locuzione «opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.» per indicare l’oggetto della controversia).
In relazione a quanto ora esposto, si deve qualificare come opposizione agli atti esecutivi la censura concernente la mancanza di procura nell’atto di precetto, con conseguente inammissibilità dell’appello, rilevabile in sede di legittimità anche d’ufficio (Sez. 3, n. 24927/2024, Condello, Rv. 672386-01).
La qualificazione dell’azione come opposizione all’esecuzione - passata in giudicato con la pronuncia di inammissibilità del ricorso per cassazione - è vincolante in ogni altro giudizio in cui assume rilievo: perciò, la sottrazione alla sospensione feriale riguarda anche la revocazione della decisione di legittimità, senza che assuma alcun rilievo l’allegazione di un errore qualificatorio (Sez. 3, n. 16535/2024, Iannello, Rv. 671299-01; nello stesso senso, Sez. 3, n. 06456/2023, Sestini, Rv. 667104-01).
Anche le opposizioni esecutive e pre-esecutive soggiacciono, invece, alla sospensione straordinaria dei termini processuali collegata all’emergenza epidemiologica da Covid-19, in quanto non espressamente escluse dal dettato normativo di cui all’art. 83, comma 3, del d.l.n. 18 del 2020 (Sez. 3, n. 32015/2024, Gianniti, Rv. 672932-01).
Le opposizioni esecutive possono essere proposte rispetto ad atti che minacciano l’inizio dell’esecuzione forzata o che sono a questa prodromici: l’invito al pagamento di spese di giustizia relative a procedimenti penali, emesso ai sensi dell’art. 212 del d.P.R. n. 115 del 2002, è atto avente natura amministrativa (contiene, in sostanza, un’autoliquidazione del credito da parte dell’ente creditore), privo di efficacia esecutiva e, soprattutto, anteriore e non necessariamente prodromico alla formazione del ruolo, sicché avverso l’avviso non possono proporsi, per difetto di interesse ad agire, le opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi, né le azioni di accertamento negativo del credito (Sez. 3, n. 02973/2024, Rossi, Rv. 669858-01).
Esula dall’ambito delle opposizioni esecutive pure la contestazione del fermo amministrativo di beni mobili registrati, anche se disposto in ragione del mancato pagamento di cartelle relative a sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per violazioni del codice della strada, perché non si tratta di atto inserito nella riscossione coattiva, bensì in una procedura a questa alternativa, puramente afflittiva e volta ad indurre il debitore all’adempimento (Sez. 2, n. 06790/2024, Besso Marcheis, Rv. 670499-01, dove si precisa che l’impugnazione si sostanzia in un’azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, rientrante nella competenza per materia del giudice di pace nei limiti di valore di cui all’art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 150 del 2011.)
Come già esposto con riguardo al fermo, anche l’impugnazione dell’iscrizione di ipoteca “esattoriale” non può essere ricondotta ad un’opposizione ex art. 617 c.p.c., con la conseguenza che la sentenza resa all’esito del giudizio è impugnabile con l’appello e non col ricorso per cassazione (Sez. 3, n. 06844/2024, Condello, Rv. 670342-01).
Il rimedio ex art. 615 c.p.c. è volto a contestare, nell’an o nel quantum, «il diritto della parte istante [cioè, il creditore procedente, ma potrebbe trattarsi anche di un intervenuto] a procedere ad esecuzione forzata», ancorché questa non sia ancora cominciata, ma soltanto minacciata col precetto.
L’oggetto stesso del giudizio lo attrae alla giurisdizione del giudice ordinario, anche se il titolo azionato è costituito da una sentenza di condanna emessa dalla Corte dei conti all’esito di un giudizio di responsabilità contabile, dato che non concerne i profili di cognizione relativi all’accertamento dei presupposti della responsabilità erariale (Sez. U., n. 18635/2024, Fuochi Tinarelli, Rv. 671745-01, ha escluso la configurabilità della giurisdizione tributaria o contabile sull’opposizione ad un’esecuzione condotta in forza di una sentenza della Corte dei conti e con le forme dell’iscrizione a ruolo ex art. 2 d.P.R. n. 260 del 1998).
Come noto, «nel giudizio di opposizione all’esecuzione, ex art. 615 c.p.c., l’opponente ha veste sostanziale e processuale di attore, sicché le eventuali “eccezioni” da lui sollevate per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono causa petendi della domanda proposta con il ricorso in opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda. Ne consegue che l’opponente non può mutare la domanda modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento, né il giudice può accogliere l’opposizione per motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nel ricorso introduttivo» (Sez. 3, n. 17441/2019, Porreca, Rv. 654355-02) e «non è consentito, nelle opposizioni esecutive, proporre ragioni di contestazione ulteriori rispetto a quelle dell’originario ricorso introduttivo della fase davanti al giudice dell’esecuzione …, anche in quei giudizi vigendo rigorosamente il principio della domanda e con la sola eccezione della sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo» (Sez. U., n. 28387/2020, De Stefano, in motivazione).
In base a tali presupposti, Sez. 3, n. 18367/2024, Rossi, Rv. 671792-01, ha rilevato che ciascuno dei motivi di opposizione all’esecuzione integra un distinto ed autonomo fatto costitutivo della contestazione dell’opponente, con la conseguenza che la cessazione della materia del contendere sull’impignorabilità delle quote sociali non comporta l’assorbimento delle altre questioni dedotte, riguardanti l’inesistenza o l’inefficacia del titolo esecutivo.
Le limitazioni sistematiche alla deduzione di circostanze che si sarebbero dovute far valere nel giudizio che ha condotto alla formazione del titolo esecutivo (o con eventuali impugnazioni) riguardano anche la condanna penale al pagamento di provvisionale: secondo Sez. 3, n. 06895/2024, Rossi, Rv. 670403-01, rispetto ad un esecuzione promossa sulla base di una condanna penale al pagamento di una provvisionale non è consentito contestare il diritto di agire in executivis in ragione della pretesa assenza di nesso causale tra il fatto dannoso ed il pregiudizio lamentato dalla parte civile, perché l’instabilità della provvisionale - provvedimento inidoneo al giudicato, in quanto caratterizzato da una diuturna ed indefinita provvisorietà, e quindi suscettibile di essere rimesso in discussione sine tempore (e anche travolto) in un ordinario giudizio civile - non investe ogni possibile aspetto del rapporto risarcitorio, posto che detta condanna è invece munita di una circoscritta efficacia preclusiva nel giudizio civile avente ad oggetto il danno derivante dal reato.
In base alla decisione di Sez. 2, n. 13949/2024, Varrone, Rv. 671693-02, è invece pienamente ammissibile l’opposizione ex art. 615 c.p.c. con cui il condebitore in solido, coobbligato in virtù di un titolo esecutivo di formazione giudiziale (decreto ingiuntivo non opposto) emesso nei suoi confronti, fa valere l’avvenuta integrale estinzione della pretesa creditoria conseguente al pagamento eseguito da altro soggetto, ancorché prima che il provvedimento monitorio acquisisse carattere di definitività; se è vero, infatti, che la mancata opposizione preclude la deducibilità, con l’opposizione all’esecuzione, di fatti estintivi anteriori alla formazione del giudicato sulla sussistenza del credito, il principio del giudicato ha la funzione di accertare definitivamente l’esistenza e l’ammontare del credito nei confronti di uno o più debitori, ma non quella di consentire al creditore di pretendere molteplici pagamenti da tutti i coobbligati una volta che il credito sia già stato soddisfatto.
La deduzione della prescrizione del credito per sanzioni amministrative (per violazioni del codice della strada) a causa dell’omessa notifica della cartella costituisce un motivo di opposizione all’esecuzione, perché si contesta in radice il diritto dell’agente della riscossione di procedere ad esecuzione forzata, per la sopravvenuta estinzione della ragione di credito (Sez. 3, n. 13304/2024, Tatangelo, Rv. 671147-01), mentre la censura concernente l’invalidità della notifica della cartella di pagamento, in quanto eseguita da un indirizzo p.e.c. non inserito nei pubblici elenchi, è qualificabile come opposizione agli atti esecutivi (Sez. 3, n. 29884/2024, Condello, Rv. 672907-01).
Proprio la riconducibilità all’opposizione ex art. 615 c.p.c. della deduzione dell’estinzione del credito oggetto dell’intimazione - a causa di prescrizione maturata nel periodo intercorso tra la data di accertamento delle violazioni amministrative e la notificazione del primo atto interruttivo - esclude la configurabilità di un termine decadenziale per la sua proposizione, fermo restando il generale requisito dell’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. (Sez. 3, n. 18152/2024, Gianniti, Rv. 671788-01).
Nell’opposizione all’esecuzione avverso plurime cartelle esattoriali per sanzioni amministrative per un importo superiore ad Euro 26.000,00, trattata dal giudice di pace competente per materia, la liquidazione delle spese va effettuata applicando comunque lo scaglione di valore massimo previsto dalla tariffa forense per i giudizi innanzi a tale giudice, con opportuna modulazione dei compensi tra i minimi e massimi previsti, mentre il superamento dei valori massimi è possibile, in base a principî generali, solo in casi eccezionali e previa specifica, adeguata e puntuale motivazione (Sez. 3, n. 15506/2024, Tatangelo, Rv. 671255-01, ha confermato la decisione impugnata che aveva liquidato le spese sulla base dei valori medi dello scaglione tariffario massimo, anche se l’importo complessivo delle sanzioni contestate era di molto superiore al valore massimo previsto dalla tariffa per i giudizi davanti al giudice di pace).
Con la proposizione di un’opposizione a norma dell’art. 615, comma 1, c.p.c. si instaura un ordinario giudizio di cognizione nel quale è consentito all’opposto proporre domanda riconvenzionale nei confronti dell’opponente per ragioni creditorie diverse rispetto a quelle azionate, al fine di conseguire, in caso di accoglimento, un nuovo titolo esecutivo, in aggiunta a quella azionato o in sostituzione di esso, se invalido (Sez. 3, n. 29636/2024, Rossi, Rv. 673004-01, ha confermato la decisione che aveva ritenuto ammissibile la domanda riconvenzionale del creditore opposto, volta ad ottenere la condanna al pagamento degli importi portati dagli assegni bancari azionati come titoli esecutivi e contestati).
L’opposizione all’esecuzione per rilascio può essere impiegata dal terzo detentore dell’immobile in forza di un diritto personale di godimento, mentre l’opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. spetta a chi si afferma titolare di un diritto incompatibile rispetto a quello sulla cui base è stata pronunciata la condanna al rilascio (Sez. 3, n. 30111/2024, Tatangelo, Rv. 672914-01).
Secondo la statuizione di Sez. 3, n. 29792/2024, Rossi, Rv. 673006-01, non sussiste un’ipotesi di litisconsorzio necessario col condominio nell’opposizione proposta dal singolo condomino all’esecuzione esecutiva avviata dal creditore condominiale ex art. 63, comma 2, disp. att. c.c. dal creditore del condominio in forza di titolo giudiziale, poiché il giudizio verte sulla corretta determinazione della misura della responsabilità del condomino intimato.
La peculiare disciplina che regola le controversie agrarie concerne anche le opposizioni esecutive: innanzitutto, la competenza a decidere l’opposizione a precetto per il rilascio di un fondo rustico spetta alla sezione specializzata agraria se, in relazione ai motivi, è qualificabile come opposizione all’esecuzione (art. 615, comma 1, c.p.c.); spetta invece al giudice dell’esecuzione se investe il quomodo dell’azione esecutiva ed è quindi qualificabile come opposizione agli atti esecutivi (Sez. 3, n. 26921/2024, Tassone, Rv. 672643-02); inoltre, in base alla citata decisione di Sez. 3, n. 26921/2024, Tassone, Rv. 672643-01, anche l’opposizione all’esecuzione preventiva (ex art. 615, comma 1, c.p.c.) per il rilascio di fondo rustico, volta a fare valere il diritto di ritenzione ex art. 20, comma 2, della l. n. 203 del 1982, dev’essere preceduta dal preventivo esperimento del tentativo di conciliazione; l’omissione di tale adempimento impedisce anche di esaminare l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo, perché il giudizio non è articolato in due fasi, come nell’opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c. (in cui l’esame della richiesta di sospensione dell’esecuzione, nella fase endoesecutiva, è consentito nonostante la mancanza del previo tentativo).
L’opposizione ex art. 617 c.p.c. è volta a denunciare una violazione delle regole del processo esecutivo (o degli atti ad esso prodromici) e attiene, dunque, al quomodo dell’esecuzione forzata.
All’opponente non è sufficiente la deduzione di un vizio meramente formale per inficiare gli atti processuali e, perciò, gli si richiede, a pena di inammissibilità del rimedio, di indicare il pregiudizio patito e, dunque, di illustrare le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale ha determinato una lesione del suo diritto di difesa o ha inciso sull’andamento o sull’esito del processo; tuttavia, come già statuito da Sez. 3, n. 27424/2023, De Stefano, Rv. 669114-01, alla regola dell’inammissibilità fa eccezione il caso in cui la violazione delle norme processuali ha comportato, con immediata evidenza, la definitiva soppressione delle prerogative difensive riconosciute alla parte in relazione alle peculiarità del processo esecutivo e, in forza di tale principio, Sez. 3, n. 00903/2024, Rossi, Rv. 669741-01, ha confermato la sentenza di rigetto dell’opposizione avverso il provvedimento che, senza convocare le parti, aveva disposto la prosecuzione degli esperimenti di vendita, poiché la prospettata difformità dalla sequenza procedimentale, per dedotta violazione dell’art. 176, comma 2, c.p.c., non aveva cagionato alcun pregiudizio all’esecutato, non sentito sulle modalità di prosecuzione della fase liquidativa, già compiutamente determinate nell’ordinanza ex art. 569 c.p.c.
In linea con l’orientamento giurisprudenziale più recente, Sez. 3, n. 21860/2024, Saija, Rv. 672050-01, ha stabilito che la conclusione del processo esecutivo non può costituire ostacolo alla sua ripresa in conseguenza dell’accoglimento dell’opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso un atto che impone una revisione degli atti successivi da quello dipendenti: in particolare, la prosecuzione dell’espropriazione forzata - con l’emissione del decreto di trasferimento e la distribuzione del ricavato dalla vendita - non determina la cessazione della materia del contendere e la sopravvenuta carenza di interesse dell’opponente nell’opposizione agli atti esecutivi, già pendente, giacché l’eventuale caducazione del provvedimento opposto impone di regredire, dinanzi al giudice dell’esecuzione, alla fase processuale immediatamente precedente alla sua adozione, senza che a ciò osti l’avvenuta chiusura del processo esecutivo con la ripartizione del ricavato, la quale resta travolta, direttamente o in via derivata, dall’accoglimento dell’opposizione ex art. 617 c.p.c.
Va tenuto distinto da quello sopra indicato il caso in cui il giudice, approvando il progetto finale di distribuzione, dichiari contestualmente - e impropriamente - l’estinzione del processo esecutivo: tale dichiarazione costituisce, in realtà, una presa d’atto della chiusura fisiologica del processo di espropriazione e non è certo idonea a precludere l’impugnazione del progetto di riparto, quale ultimo atto del processo esecutivo (Sez. 3, n. 23240/2024, Rossi, Rv. 671960-01).
È connaturato all’opposizione agli atti esecutivi il termine decadenziale prescritto dall’art. 617 c.p.c. per la sua proposizione: conseguentemente, data la necessità di verificare ex officio il suo rispetto, compete all’opponente l’onere di indicare e provare il momento in cui ha avuto la conoscenza, legale o di fatto, dell’atto esecutivo che assume viziato (Sez. 3, n. 19932/2024, Valle, Rv. 671817-01, ha confermato l’inammissibilità di un’opposizione proposta a distanza di due anni dalla prima istanza di accesso agli atti, intervenuta dopo l’emanazione del provvedimento di vendita originario, non avendo parte ricorrente provato le ragioni della propria inerzia difensiva).
Anche nell’opposizione agli atti esecutivi è ammissibile una domanda riconvenzionale dell’opposto, a sua volta leso dal provvedimento impugnato (si pensi, ad esempio, al progetto di distribuzione del ricavato), ma è anch’essa soggetta al già menzionato termine decadenziale ex art. 617 c.p.c., decorrente dal compimento o dalla conoscenza dell’atto esecutivo opposto (Sez. 3, n. 13151/2024, Condello, Rv. 671144-01).
L’ipotesi ora considerata attiene agli atti esecutivi plurilesivi, alla quale si riferisce pure Sez. 3, n. 28641/2024, Saija, Rv. 672560-01, riguardante l’opposizione avverso un’ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., emessa nei confronti di più terzi pignorati: affermando che la pronuncia del giudice dell’opposizione agli atti esecutivi può giovare solo a chi l’ha proposta e coltivata e non ai soggetti del processo esecutivo che, benché lesi nella propria posizione dagli effetti dell’atto da altri opposto, sono rimasti inerti, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva esteso la statuizione di accoglimento anche a un istituto di credito pignorato che non aveva avanzato alcuna opposizione (e rispetto al quale, dunque, l’ordinanza di assegnazione era da considerare ormai inoppugnabile).
Infine, una specifica limitazione alla proponibilità del rimedio ex art. 617 c.p.c. discende dalla conformazione del processo espropriativo presso terzi: quando l’opposizione agli atti esecutivi è diretta contro l’ordinanza di assegnazione emessa in base alla dichiarazione ex art. 547 c.p.c., il rimedio azionato dal terzo pignorato non può contestare l’esistenza del credito assegnato, ma soltanto l’invalidità del provvedimento derivante da un’erronea interpretazione della dichiarazione - ritenuta positiva - da parte del giudice dell’esecuzione (Sez. 3, n. 13223/2024, Tatangelo, Rv. 671146-02).
Il giudizio di opposizione ex art. 619 c.p.c. ha per oggetto l’accertamento dell’illegittimità dell’esecuzione in rapporto alla situazione giuridica soggettiva fatta valere dal terzo come prevalente rispetto al diritto del creditore procedente, senza necessariamente involgere l’esercizio di un’azione di rivendicazione o di accertamento della proprietà o di altro diritto reale; pertanto, la sentenza che conclude il giudizio spiega efficacia limitata alla specifica procedura esecutiva, sia in ordine all’assoggettabilità (o meno) ad espropriazione dei beni pignorati, sia sulla sussistenza della situazione vantata dal terzo (Sez. 3, n. 03846/2023, Rossi, Rv. 666804-01).
Il giudizio di opposizione di terzo all’esecuzione ex art. 619 c.p.c. si deve svolgere nel contraddittorio tra terzo opponente, debitore esecutato e creditore procedente, tutti litisconsorti necessari: la nullità del giudizio di primo grado svoltosi senza la partecipazione di un litisconsorte (nel caso, dell’esecutato) può essere sanata soltanto da un suo intervento nel grado d’appello e dalla sua dichiarazione di accettare senza riserve il contenuto della decisione del primo giudice (Sez. 3, n. 29629/2024, Rossi, Rv. 673529-01).
L’ordinamento pone diversi limiti alle pretese del terzo sul bene pignorato: in base a Sez. 3, n. 16006/2024, Fanticini, Rv. 671267-01 - che ha espressamente applicato il principio di Sez. U., n. 29862/2022, Rossetti, Rv. 665940-01 - ha ritenuto di non discostarsi dai precedenti di legittimità secondo i quali, nell’opposizione di terzo avverso l’esecuzione mobiliare promossa dall’agente della riscossione, la prova dell’appartenenza del bene è soggetta alle limitazioni di cui all’art. 63 (già art. 65) del d.P.R. n. 602 del 1973 e, dunque, deve consistere in un atto pubblico o in una scrittura privata autenticata di data anteriore all’anno a cui si riferisce il tributo iscritto a ruolo oppure in una sentenza passata in giudicato e pronunciata su domande proposte anteriormente allo stesso anno.
L’art. 601 c.p.c. individua un’ipotesi di sospensione ex lege del processo esecutivo in pendenza della divisione endoesecutiva: il termine per riassumere l’esecuzione, ex art. 297 c.p.c., decorre dal provvedimento, di carattere definitivo, con cui viene dichiarato esecutivo il progetto di divisione, non già dalla conclusione della fase dichiarativa del giudizio divisorio (Sez. 3, n. 18196/2024, Spaziani, Rv. 671789-01).
Anche nel 2024 la S.C. è intervenuta per distinguere l’estinzione del processo esecutivo dalla sua chiusura anticipata, distinzione particolarmente rilevante ai fini dei rimedi applicabili.
L’omessa o tardiva trascrizione del pignoramento o l’omesso o tardivo deposito del documento che la dimostra determinano l’improcedibilità del processo di espropriazione forzata, che si configura come estinzione “atipica”; conseguentemente, il provvedimento che dispone tale chiusura anticipata o che la nega non può essere impugnato con il reclamo ex art. 630 c.p.c., ma esclusivamente con l’opposizione agli atti esecutivi (Sez. 3, n. 06873/2024, Rossi, Rv. 670402-01).
Non c’è distinzione, invece, in relazione agli adempimenti da compiere successivamente alla declaratoria di estinzione o di chiusura della procedura di espropriazione immobiliare: in tutti i casi il giudice dell’esecuzione deve ordinare la cancellazione della trascrizione del pignoramento ai sensi dell’art. 632 c.p.c.; ciò ribadito, Sez. 3, n. 02020/2024, Fanticini, Rv. 669835-02, ha però precisato che, qualora sia già precedentemente intervenuta l’aggiudicazione, in forza dell’art. 187-bis disp. att. c.p.c., il giudice mantiene il potere-dovere di verificare il tempestivo versamento del prezzo di aggiudicazione, di valutarne la congruità ai sensi dell’art. 586 c.p.c. e, in caso di riscontro positivo, di emettere il decreto di trasferimento contenente l’ordine di cancellazione dei gravami.
Numerose le questioni che, anche nell’anno in rassegna, sono state affrontate dalla Suprema Corte in tema di procedimento monitorio.
Sez. 3, n. 25146/2024, Guizzi, Rv. 672222-01, premesso che il giudizio di opposizione è connotato dalla competenza funzionale e inderogabile dello stesso ufficio giudiziario che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto, essendo tale competenza immodificabile anche per ragioni di connessione, ha statuito che il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo, nel caso in cui sia proposta domanda riconvenzionale di competenza della Sezione specializzata delle imprese di altro Tribunale, è tenuto a separare le due cause, rimettendo quella relativa a quest’ultima domanda dinanzi al tribunale competente - ferma restando nel prosieguo l’eventuale applicazione delle disposizioni in tema di sospensione dei processi - in quanto la natura non impugnatoria del giudizio di opposizione nulla ha a che vedere con il tema della competenza.
Sez. 2, n. 21300/2024, Bertuzzi, Rv. 671783-01, ha precisato che l’adesione all’eccezione di incompetenza territoriale proposta da controparte comporta, ai sensi dell’art. 38 c.p.c., l’esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza, ivi incluso quello di pronunciare sulle spese processuali. Nella pronuncia in esame, la S.C. ha altresì affermato che la dichiarazione di invalidità del decreto ingiuntivo opposto, anche se espressamente dichiarata, non ha infatti alcuna valenza decisoria con la conseguenza che competente a provvedere sulle spese processuali è il giudice dinanzi al quale è rimessa la causa.
Sulla questione relativa all’idoneità della continenza di cause a spostare la competenza funzionale ed inderogabile a decidere sull’opposizione a decreto ingiuntivo si è pronunciata Sez. 3, n. 29441/2024, Spaziani, Rv. 672633-01, per affermare che, anche in caso di continenza, resta ferma la competenza dell’ufficio di appartenenza del giudice che ha emesso il provvedimento monitorio ma che la stessa rileva per la determinazione della competenza di quest’ultimo giudice, nel senso che - qualora la causa in cui è stata emessa ingiunzione sia in rapporto di continenza con altra pendente davanti a diverso giudice, preventivamente adito e competente per entrambi i giudizi - il giudice dell’opposizione deve dichiarare l’incompetenza del giudice che ha pronunciato il decreto ingiuntivo e dichiararne la caducazione, fissando il termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa innanzi al giudice già precedentemente adito.
Sez. 3, n. 09680/2024, Tatangelo, Rv. 670706-02, si è pronunciata sul tema dell’opposizione al decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell’art. 614 c.p.c., affermando che tale opposizione, per la quale non è prevista alcuna competenza funzionale ed inderogabile del giudice dell’esecuzione, è disciplinata dalle disposizioni generali per il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo e rientra, pertanto, nella competenza funzionale dell’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice dell’esecuzione; conseguentemente, il relativo atto introduttivo va iscritto nel ruolo generale degli affari contenziosi di tale ufficio e il procedimento va assegnato in base ai criteri stabiliti dalle tabelle di ripartizione degli affari ex art. 7 bis del r.d. n. 12 del 1941 che legittimamente possono prevedere anche la designazione di un magistrato che svolge le funzioni di giudice dell’esecuzione o, perfino, dello stesso giudice che ha emesso il decreto opposto, senza diretta rilevanza per la validità degli atti del procedimento.
Con riferimento all’introduzione del giudizio di opposizione, Sez. 2, n. 30038/2023, Criscuolo, Rv. 669219-01, aveva affermato che il termine per la costituzione dell’opponente non inizia a decorrere dalla consegna dell’atto di opposizione all’ufficiale giudiziario o all’agente postale, bensì dal perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario di essa, non operando al riguardo il principio della scissione degli effetti, che rileva quando dal protrarsi dei tempi del procedimento di notifica possano derivare conseguenze negative per il notificante e non quando, per converso, dal perfezionamento della notifica decorra a suo carico un termine per il compimento di altro adempimento processuale.
Sez. 3, n. 06503/2024, Cricenti, Rv. 670398-01, ha statuito che l’opponente a decreto ingiuntivo non può provvedere direttamente alla citazione del terzo che intende chiamare in causa, ma deve chiedere al giudice, nell’atto di opposizione, di essere a ciò autorizzato; né la costituzione in giudizio del chiamato può sanare la nullità della chiamata in assenza della predetta autorizzazione, in quanto la regola della sanatoria per il raggiungimento dello scopo presuppone che un atto che si poteva o si doveva compiere, ma che è stato compiuto in difformità rispetto allo schema legale, mentre, nella specie, la chiamata del terzo senza autorizzazione del giudice è proprio l’atto da non compiere con la conseguenza che il raggiungimento dello scopo, costituendo il risultato vietato, non può allo stesso tempo avere effetto sanante.
Ponendosi in contrasto con quanto affermato da Sez. L., n. 41474/2021, Pagetta, Rv. 663413-01 (secondo cui l’eccezione di pagamento integra un’eccezione in senso lato, rilevabile d’ufficio dal giudice sulla base degli elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti), Sez. 3, n. 07526/2024, Gorgoni, Rv. 670594-01, ha affermato che l’eccezione di pagamento deve essere proposta, a pena di decadenza, con l’atto di opposizione, trattandosi di eccezione in senso stretto e data la natura di convenuto sostanziale della parte opponente.
Con riferimento alla legittimazione attiva a proporre opposizione al decreto ingiuntivo nei confronti del condominio, Sez. 2, n. 07053/2024, Bertuzzi, Rv. 670503-01, ha affermato che il singolo condomino non è legittimato a proporre opposizione in quanto, in tale giudizio, oggetto della domanda è un credito vantato dall’ingiungente nei riguardi dell’ingiunto, cosicché, dal punto di vista soggettivo, le parti del processo possono essere esclusivamente colui che ha proposto la domanda e colui contro il quale essa è diretta, regola che non trova eccezione con riguardo al condominio. Tale orientamento si pone in contrasto con quanto affermato dalla Sez. 2, n. 40857/2021, Scarpa, Rv. 663396-01, secondo cui la sussistenza della legittimazione attiva del singolo condominio dovrebbe affermarsi in ragione del fatto che il decreto ingiuntivo pronunciato nei confronti del condominio può estendere i propri effetti ed essere posto in esecuzione anche contro i singoli condòmini, la cui responsabilità, in proporzione delle rispettive quote, deriva dall’esistenza dell’obbligazione assunta nell’interesse dello stesso condominio.
La S.C. ha da tempo chiarito che il procedimento monitorio è un ordinario giudizio di cognizione caratterizzato dal carattere eventuale e differito del contraddittorio, il quale si instaura soltanto nella fase dell’opposizione, ma deve essere rapportato al momento iniziale dell’intero procedimento costituito dalla presentazione del ricorso, sicché il potere cognitivo del giudice dell’opposizione non si limita ad un mero controllo circa la ricorrenza o meno dei presupposti richiesti dalla legge per l’emanazione del decreto ingiuntivo, e in particolare della prova a ciò sufficiente, ma si estende al pieno accertamento delle condizioni dell’azione dedotta in giudizio, e specificamente dell’esistenza o meno della prova del credito fornita dal preteso creditore nel corso di entrambe le fasi dell’iter processuale, indipendentemente dalla valutazione sommaria già compiuta dal giudice nel decreto ingiuntivo, senza il contraddittorio dell’altra parte; a tal fine non è necessario che la parte richiedente l’ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda diretta ad ottenere una pronuncia sul merito della propria pretesa creditoria, essendo invece sufficiente che resista alla proposta opposizione e chieda conferma del decreto opposto (Sez. 6-L, n. 14486/2019, Spena, Rv. 654022-01). Nell’anno in rassegna Sez. 3, n. 32959/2024, Gorgoni, Rv. 673177–01, ha ribadito che la plena cognitio che caratterizza il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo consente la produzione e la valutazione anche di nuove prove volte a integrare, con efficacia retroattiva, quelle prodotte in sede monitoria, poiché il giudice del merito non deve limitare la propria indagine al controllo circa la legittimità dell’ingiunzione con riferimento alle condizioni del relativo procedimento, ma procedere ad un autonomo esame di tutti gli elementi forniti dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa e dall’opponente per contestarla.
Nel 2023, in linea di continuità con Sez. 1, n. 09633/2022, Scotti, Rv. 664369-01, Sez. 3, n. 27183/2023, Pellecchia, Rv. 668674-01, e Sez. 3, n. 32933/2023, Guizzi, Rv. 669523-01, avevano confermato l’orientamento secondo cui, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l’opponente non abbia proposto una domanda o un’eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all’opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all’attore formale e sostanziale dall’art. 183 c.p.c. Tale orientamento era posto in contrasto con quanto affermato dalla Sez. 2, n. 05415/2019, Bellini, Rv. 652929-02 (e da altre pronunce precedenti e successive conformi), secondo cui, nell’ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell’opposizione a decreto ingiuntivo, l’opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio, salvo il caso in cui, per effetto di una riconvenzionale formulata dall’opponente, egli si venga a trovare, a sua volta, nella posizione processuale di convenuto, al quale non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione (eventuale) di una reconventio reconventionis che deve, però, dipendere dal titolo dedotto in causa o da quello che già appartiene alla stessa come mezzo di eccezione ovvero di domanda riconvenzionale.
La questione, rimessa alle Sezioni Unite, con l’ordinanza interlocutoria n. 20476 del 17 luglio 2023, è stata decisa da Sez. U., n. 26727/2024, Graziosi, Rv. 672396-01, con l’affermazione del seguente principio di diritto: nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto può proporre domande alternative a quella introdotta in via monitoria, a condizione che esse trovino fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda e che siano introdotte nella comparsa di risposta, ferma restando la possibilità, qualora l’opponente si avvalga dello ius variandi posteriormente all’atto di opposizione, di proporre domande che costituiscano una manifestazione reattiva di difesa, anche se non stricto sensu riconvenzionali, sino alla prima udienza e nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. Le Sezioni Unite hanno sottolineato che, mentre nel giudizio di cognizione piena è oramai indubbio “che una elasticità superiore rispetto al dettato formale può sussistere senza deteriorare il trattamento dei litigatores, la cui posizione rimane comunque conformata in modalità paritaria”, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la ricaduta di S.U. 12310/2015 ha trovato una certa resistenza dovuta alle peculiarità del procedimento monitorio. Al riguardo hanno rilevato la natura propria del procedimento monitorio quale giudizio a “potenzialità piena”, essendo il decreto ingiuntivo abilitato a generare un “ordinario” giudizio di cognizione con l’opposizione, sottolineando, in tale analisi, la rilevanza dell’art. 645 c.p.c. quale norma “che fa da ponte tra un istituto inaudita altera parte e il contraddittorio, cioè il vero processo”. Si è, così, definitivamente abbandonata la tesi del giudizio di opposizione quale forma impugnatoria del decreto ingiuntivo, da ultimo disattesa da S.U. 13 gennaio 2022 n. 927, ribadendo che “si è dinanzi a un giudizio ordinario, ma con una precisazione. Venendo generato da un’altra fattispecie processuale, quella monitoria, che può rimanere perfettamente autonoma non dando luogo ad esso, il giudizio di opposizione va qualificato quale species del genus caratterizzato da un quid pluris dato da “tre componenti: il giudizio “si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio”; detta “prosecuzione” non costituisce un post hoc, bensì un propter hoc perché avviene “non quale giudizio autonomo”; infine, questo difetto di autonomia lo rende qualificabile “fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo”. Il decreto ingiuntivo, pertanto, deve ritenersi radicalmente innestato in una fattispecie che è unica se si sviluppa, e se si sviluppa ritrova la tutela paritaria, in quanto nella fase ulteriore compare la sostanza di ogni processo costituzionalmente accettabile, cioè il contraddittorio. Partendo, dunque, dalla specialità dell’opposizione a decreto ingiuntivo, le Sezioni Unite hanno preso le distanze dalle opzioni esegetiche, soprattutto dottrinali, più “estreme” in relazione alla posizione assunta dalle parti nell’ambito di tale giudizio: sia quella che vorrebbe far coincidere ruolo processuale e ruolo sostanziale nel giudizio d’opposizione conducendo chi è già stato attore in sede monitoria a divenire un convenuto in toto come se la sua anteriore attività processuale in sede monitoria inaudita altera parte non avesse incidenza alcuna nel susseguente giudizio “ordinario”; sia quella che afferma l’inammissibilità di ogni limitazione della facoltà dell’opposto a proporre domande diverse fino al limite in cui potrebbe presentare domande riconvenzionali un convenuto “integralmente” tale, ovvero fino alla scadenza del termine di cui all’art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. nel testo ratione temporis qui applicabile ed hanno sottolineato che “lo spazio di ampliamento difensivo del thema decidendum originario che le Sezioni Unite, prima nel 2015 e poi ancora nel 2018, hanno riconosciuto in generale alle parti (…) non può certo essere integralmente espunto dal fatto che il ricorso alla tutela giurisdizionale ha preso le mosse inaudita altera parte, con il contraddittorio che in fase monitoria è soltanto futuro e ipotetico.
Riguardo alla sussistenza della facoltà dell’opposto di inserire domande difensive e alternative non nella comparsa di risposta, bensì nello sviluppo ulteriore del processo, e dunque nella prima udienza e nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. ratione temporis applicabile, la Sezioni Unite hanno tale possibilità sulla base del fondamentale principio della parità delle parti, atteso che nel giudizio monitoriamente instaurato, in cui la parte opposto ha già goduto di uno stadio procedurale “esclusivo” per avanzare una propria pretesa, pur nei limiti probatoriamente perimetrati.
Ancora con riferimento ai poteri processuali dell’opponente, Sez. 3, n. 07592/2024, Ambrosi, Rv. 670597-01, ha affermato che al creditore opposto è consentito modificare la propria domanda originaria - nel senso di specificare e meglio chiarire e persino mutare causa petendi e petitum - ai sensi dell’art. 183 c.p.c. al fine di adeguare la pretesa azionata in sede monitoria, non potendosi considerare nuova una domanda che non sia ulteriore o aggiuntiva a quella proposta nell’atto introduttivo, in base ai principî di economia dei mezzi processuali e di ragionevole durata dei processi
Sez. 1, n. 04600/2024, Amatore, Rv. 670466-01, ha statuito che il passaggio in giudicato della sentenza che dichiari l’inammissibilità, per ragioni di rito, di un’opposizione a decreto ingiuntivo, al pari dell’estinzione del giudizio incardinato dall’opposizione, la quale riguarda solo l’opposizione al decreto in quanto accertativo del credito al momento della sua pronuncia, non precludono al debitore ingiunto di far valere - con un’azione di accertamento negativo o, se sia minacciata o iniziata l’esecuzione sulla base del decreto, attraverso gli strumenti, secondo i casi, dell’opposizione al precetto o all’esecuzione - eventuali fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto azionato in via monitoria verificatisi tra l’emissione del decreto ingiuntivo ed il termine per proporre opposizione, ovvero sopravvenuti nel corso del giudizio ex art. 645 c.p.c., ancorché gli stessi fossero stati introdotti in tale sede senza formare oggetto di una specifica domanda di accertamento. Nella fattispecie portata all’attenzione della S.C., è stato precisato che l’estinzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non influisce sul valore vincolante della transazione raggiunta in ordine al limite di esigibilità delle somme dovute sulla scorta del decreto ingiuntivo opposto, ed è stato così rigettato il ricorso avverso la decisione impugnata che aveva confermato l’ammissione allo stato passivo del fallimento del credito, non nella sua integralità, ma per la minor somma oggetto di accordo transattivo.
Ancora con riferimento agli effetti della declaratoria della dichiarazione di inammissibilità o improponibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo, Sez. 3, n. 04131 2024, Gorgoni, Rv. 670548-01, ha precisato che una siffatta dichiarazione comporta soltanto il passaggio in giudicato della statuizione contenuta nel provvedimento monitorio e non preclude l’esame della domanda riconvenzionale spiegata dall’opponente, atteso il suo carattere autonomo di controdomanda volta alla attribuzione di un bene della vita, che la distingue dalla eccezione riconvenzionale che consiste in una prospettazione difensiva che, pur ampliando il tema della controversia attraverso l’allegazione di altro diritto, è finalizzata esclusivamente alla reiezione della domanda di controparte.
Sez. 1, n. 22874/2024, Mercolino, Rv. 672305-01, ha affermato che l’accoglimento dell’opposizione a decreto ingiuntivo, anche per difetto di giurisdizione del giudice ordinario, comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, che non rivive in caso di riforma, in sede di gravame, della sentenza di primo grado che ne aveva disposto la revoca, sicché, ove il giudizio successivamente si estingua, non trova applicazione l’art. 653 c.p.c., secondo cui l’estinzione del processo di opposizione fa acquisire efficacia esecutiva al decreto, che non ne sia munito, ma l’art. 310, comma 2, c.p.c., secondo cui l’estinzione rende inefficaci gli atti compiuti. Nella stessa pronuncia, la S.C. ha poi statuito che l’estinzione del giudizio di rinvio, conseguente alla cassazione della sentenza di accoglimento dell’opposizione, comporta, ai sensi dell’art. 393 c.p.c., l’estinzione dell’intero procedimento e l’inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, anche ove esso sia stato erroneamente dichiarato esecutivo, trattandosi di un provvedimento meramente dichiarativo privo di carattere decisorio, che, seppur non impugnabile, neanche con il ricorso ex art. 111 Cost., non è sottratto al sindacato del giudice, che può verificarne la legittimità, sia in sede di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., ove l’esecutorietà sia dichiarata per mancata proposizione dell’opposizione o mancata costituzione dell’opponente, sia in sede di opposizione all’esecuzione, ove il decreto ingiuntivo costituisca il titolo dell’azione esecutiva, sia infine in altro giudizio, nel quale se ne faccia valere l’efficacia (Rv. 672305-02).
Secondo il consolidato orientamento della S.C., ai fini della legittimità dell’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo (di cui all’art. 650 c.p.c.) non è sufficiente l’accertamento dell’irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova - il cui onere incombe sull’opponente - che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione. Tale prova deve considerarsi raggiunta ogni qualvolta, alla stregua delle modalità di esecuzione della notificazione del richiamato provvedimento, sia da ritenere che l’atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario (tra le più recenti, Sez. 3, n. 31818/2024, Guizzi, Rv. 672930-01).
Conformemente a tale orientamento, Sez. 2, n. 28600/2024, Caponi, Rv.672951-01, nel confermare la sentenza che aveva dichiarato inammissibile, in quanto tardiva, l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall’Avvocatura dello Stato, la quale aveva prodotto i documenti attestanti la tardiva conoscenza del decreto ingiuntivo solo in grado d’appello, senza giustificare la mancata produzione nel giudizio di primo grado, ha riconosciuto l’inammissibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo (pur se tardiva rispetto alla data di notificazione irregolare del decreto ingiuntivo), qualora il destinatario della notificazione dimostri di avere proposto l’opposizione entro il termine ex art. 641, comma 1, c.p.c. di quaranta giorni decorrente dalla data in cui il decreto ingiuntivo è entrato nella sua sfera di conoscibilità.
Sez. 3, n. 29253/2024, Iannello, Rv. 672857-01, chiamata a pronunciarsi a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. proposto dal Tribunale di Napoli (per la risoluzione della seguente questione di diritto: «se la procedura sommaria per convalida di sfratto per morosità di cui all’art. 658 c.p.c. sia o meno applicabile al contratto di fitto di azienda ovvero al contratto di fitto di ramo di azienda»), ha statuito che a seguito delle modifiche introdotte nell’art. 657 c.p.c. dall’art. 3, comma 46, lett. a), d.lgs. n. 149 del 2022, il procedimento speciale di sfratto per morosità di cui all’art. 658 c.p.c. è applicabile anche al contratto di affitto d’azienda (o di ramo d’azienda) che comprenda uno o più immobili.
Con riferimento alla risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore, Sez. 3, n. 04968/2024, Guizzi, Rv. 670186-01, ha affermato che, se quest’ultimo, nell’opporsi alla convalida di sfratto per morosità, deduce un controcredito vantato ad altro titolo nei confronti del locatore, allo scopo di escludere la propria morosità e non per ottenere una pronuncia di condanna, la compensazione assume il carattere di mera eccezione riconvenzionale, non già di domanda riconvenzionale.
Nell’ambito dei procedimenti speciali rientra anche il procedimento possessorio, disciplinato dagli artt. 703 e ss. c.p.c., con riferimento al quale, nell’anno in rassegna, la Suprema Corte ha affermato i seguenti principi.
Sez. 2, n. 14829/2024, Varrone, Rv. 671528-01, ha statuito che nel giudizio possessorio, sia l’azione che l’eccezione petitoria, ancorché irritualmente esperite o sollevate nonostante il divieto ex art. 705, comma 1, c.p.c., sono idonee, sul piano sostanziale, ad interrompere il termine per l’usucapione in base agli artt. 1165 e 2943 c.c., in quanto esercizio del diritto di proprietà e manifestazione della volontà del suo titolare di evitarne la perenzione, con conseguente insussistenza del grave pregiudizio che ne giustifica l’ammissibilità.
In merito alla distinzione tra azioni proposte in sede possessoria ed azioni proposte in sede petitoria ed alle conseguenze in termini di effetti del giudicato, Sez. 2, n. 10925/2024, Grasso Giu., Rv. 670967-01, ha affermato che nel giudizio possessorio l’accoglimento della domanda prescinde dall’accertamento della legittimità del possesso, perché è finalizzato a dare tutela ad una mera situazione di fatto avente i caratteri esteriori della proprietà o di un altro diritto reale, con la conseguenza che il giudicato formatosi sulla domanda possessoria è privo di efficacia nel giudizio petitorio avente ad oggetto l’accertamento dell’avvenuto acquisto del predetto diritto per usucapione, in quanto il possesso utile ad usucapire deve avere requisiti che non vengono in rilievo nei giudizi possessori.
Sez. 3, n. 34151/2024, Fanticini, Rv. 673171-01, si è pronunciata (escludendola) sulla possibilità ritenere che un giudicato petitorio sia idoneo a configurare un fatto estintivo del diritto del possessore ad azionare il titolo giudiziale. Nella pronuncia in esame, la S.C., dopo aver ricordato che la tutela possessoria esige sempre e comunque il previo proprio pieno compimento col ripristino concreto ed effettivo della situazione di fatto che mira a proteggere, prima che possa prendersi in considerazione la tutela del diritto con essa confliggente, ha statuito che proprio perché le tutele - possessoria e petitoria - operano su diversi piani (per l’evidente diversità della causa petendi e dello stesso petitum, sicché i relativi giudicati atterrebbero comunque a situazioni giuridiche differenziate e non assimilabili) si deve escludere la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo dell’opposto. È stato così precisato che il sopravvenuto fatto nuovo del conseguimento di un giudicato petitorio “non è idoneo a configurare un fatto estintivo del diritto del possessore ad azionare il titolo giudiziale (per di più, definitivo) conseguito a tutela del suo possesso, poiché solo una volta questo pienamente eseguito (e sempre che non siano attivati altri strumenti processuali previsti per i casi di controversia su proprietà o possesso, a impulso dell’interessato) il diritto del proprietario potrà trovare piena estrinsecazione, con un’opportuna restitutio in integrum, sola a garantire il finale riallineamento della tutela dei diritti del possessore e del proprietario”.
Sez. 2, n. 08637/2020, Varrone, Rv. 657694-02, aveva affermato che l’accertamento tecnico preventivo rientra nella categoria dei giudizi conservativi e, pertanto, la notificazione del relativo ricorso con il pedissequo decreto giudiziale determina, ai sensi dell’art. 2943 c.c., l’interruzione della prescrizione, che si protrae fino alla conclusione del procedimento, ritualmente coincidente con il deposito della relazione del consulente nominato.
Nell’anno in rassegna Sez. 3, n. 29643/2024, Simone, Rv. 672898-01, confermando tale orientamento, ha precisato che la notificazione del ricorso per consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. ha efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi dell’art. 2943 c.c., in quanto tale procedimento rientra nella categoria dei giudizi conservativi (al pari dell’accertamento ex art. 696 c.p.c.), in quanto funzionale alla raccolta di elementi informativi al fine di propiziare una conciliazione preventiva ovvero di dissuadere dall’intraprendere una lite, e per la sua ammissibilità, peraltro, è necessario che la parte ricorrente evidenzi il rapporto di strumentalità rispetto all’accertamento del credito derivante dalla mancata o inesatta esecuzione di un contratto o da un fatto illecito, ossia l’esistenza della lesione di un diritto, oggetto di accertamento da parte dell’ausiliario del giudice, che si intende tutelare in sede di cognizione in caso di mancata conciliazione.
Con riferimento alle spese, Sez. 3, n. 15640/2024, Iannello, Rv. 671257-01, ha affermato che nel giudizio di merito successivo ad un accertamento tecnico preventivo, ai fini della determinazione della competenza per valore del giudice adito, le spese sostenute dalla parte che ha ottenuto il provvedimento ex art. 696 c.p.c. si sommano con il valore della domanda di merito proposta, atteso che si tratta di credito, correlato ad un fatto costitutivo esterno e distinto dal giudizio nel quale la pretesa è fatta valere, che deve essere oggetto di espressa domanda.
In diverse pronunce la Suprema Corte si è occupata del procedimento sommario di cognizione, disciplinato dalla vecchia formulazione degli artt. 702-bis e ss. c.p.c.
Sez. 3, n. 14315/2024, Spaziani, Rv. 671171-01, dopo aver ricordato che il “procedimento sommario di cognizione” - già disciplinato dal Capo III bis del Titolo I del Libro IV del codice di procedura civile (artt. 702-bis - 702-quater c.p.c.), introdotto dalla legge n. 69 del 2009 e, ora, abrogato dal d.lgs. n. 149 del 2022, che ha disposto la ricollocazione del procedimento sotto il nuovo Capo III quater del Titolo I del Libro II (artt. 281-decies - 281-terdecies), con la nuova denominazione di “procedimento semplificato di cognizione” - non è un procedimento a cognizione sommaria, ma un procedimento a cognizione piena con rito sommario, ha precisato che l’art. 702-ter, comma 5, c.p.c. (nella formulazione vigente ratione temporis), circoscrive la sommarietà al rito senza estenderla alla cognizione. Nella decisione in esame, la S.C. ha statuito che gli artt. 702-bis, ter e quater c.p.c. disciplinano un procedimento a cognizione piena con rito sommario, privo di carattere inquisitorio, in cui il giudice ha il potere di procedere, senza formalità, agli atti istruttori che reputa rilevanti tra quelli richiesti dalle parti, senza alcuna deroga al principio di disponibilità delle prove, nemmeno nell’appello, giacché l’art. 702-quater c.p.c., nel prevedere l’ammissibilità di nuovi mezzi di prova ritenuti indispensabili, non contempla una deroga a tale principio, ma stabilisce i limiti entro cui opera, per le parti, la preclusione istruttoria.
Sez. 2, n. 19226/2024, Criscuolo, Rv. 671971-01, ha statuito che in tale procedimento, poiché non è contemplata alcuna sanzione processuale in relazione al mancato rispetto del requisito di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti di cui il ricorrente ed il resistente intendano, rispettivamente, avvalersi, né in relazione alla mancata allegazione di detti documenti, al ricorso o alla comparsa di risposta, risulta ammissibile la produzione documentale successiva al deposito del primo atto difensivo e fino alla pronuncia dell’ordinanza di cui all’art. 702-ter c.p.c.
Sez. 3, n. 25181/2024, Rossi, Rv. 672488-01, ha poi dichiarato inammissibile il regolamento di competenza avverso l’ordinanza con la quale il giudice, ravvisate le condizioni per la trattazione a cognizione piena ai sensi dell’art. 702-ter, comma 3, c.p.c., dispone il mutamento del rito e rigetta la questione di competenza, in quanto siffatta valutazione - non preceduta, secondo la scansione processuale della causa, dall’invito a precisare le conclusioni - deve ritenersi priva di valore decisorio e ridiscutibile successivamente, rinvenendo operatività il disposto dell’art. 187, comma 3, c.p.c.
Nel solco del principio secondo cui non sono impugnabili dinanzi alla Corte di cassazione, ex art. 111 Cost., i provvedimenti privi dei caratteri di decisorietà e definitività, Sez. U., n. 22048/2023, Terrusi, Rv. 668371-01, in tema di autorizzazione al rilascio del passaporto al genitore avente prole minorenne, prescritta dall’art. 3, lett. b), della l. n. 1185 del 1967, aveva affermato che, quando difetta l’assenso dell’altro genitore, il provvedimento emesso dal tribunale in esito al reclamo avverso il decreto del giudice tutelare che ha concesso o negato l’autorizzazione all’iscrizione richiesta ha natura definitiva (nella forma del giudicato allo stato degli atti) e valenza decisoria, essendo volto a definire un conflitto tra diritti soggettivi dei genitori del minore, sicché deve ritenersi ammissibile il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost.
Nell’anno in rassegna, Sez. 1, n. 30409/2024, Valentino, Rv. 673086-01, ha affermato che il decreto della corte d’appello che respinge il reclamo avverso la decisione del tribunale, in tema di accertamento di una causa di scioglimento della società, non è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione privo di carattere decisorio, tanto che ciascun interessato può promuovere un giudizio ordinario e ottenerne la rimozione, previa dimostrazione dell’insussistenza della causa di scioglimento.
Sez. 1, n. 22982/2024, Tricomi, Rv. 672524-01, ha invece riconosciuto natura decisoria al decreto camerale di liquidazione di spese od indennità in favore del tutore dell’interdetto, nella parte in cui risolve questioni inerenti alla spettanza ed entità dei relativi crediti, con la conseguenza che avverso tale provvedimento è ammissibile ricorso per cassazione, ai sensi del citato art. 111, comma 7, Cost.
Con riferimento al rito applicabile ai procedimenti camerali contenziosi in grado d’appello, Sez. 1, n. 23324/2024, Reggiani, Rv. 672353-01, ha statuito che nessuna norma vieta la delega dello svolgimento dell’udienza di comparizione delle parti ad uno dei componenti del collegio, trattandosi, anzi, di facoltà propria dei giudizi di impugnazione davanti alla Corte d’appello, ex art. 350, comma 1, c.p.c., nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 149 del 2022.
Nella disamina delle pronunce emesse dalla Suprema Corte in materia di procedimenti speciali, occorre menzionare alcune rilevanti decisioni relative ai procedimenti di opposizione ad ordinanza ingiunzione.
Sez. 2, n. 30148/2024, Grasso Gia., Rv. 673143-01, ha statuito che nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l’onere di allegazione è a carico dell’opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all’art. 2697 c.c., con la conseguenza che grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa e non sull’opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest’ultimo dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell’illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall’amministrazione. Nel caso in esame, la S.C. ha rigettato il ricorso dell’esercente del punto di raccolta scommesse che invocava la disapplicazione della norma sanzionatrice per mancanza di concessione dei Monopoli di Stato e licenza di pubblica sicurezza per contrasto con gli artt. 43 e 49 del trattato UE, conformemente all’interpretazione della Corte di Giustizia, difettando la prova che l’allibratore estero non avesse ottenuto le necessarie concessioni o autorizzazioni a causa di un’illegittima esclusione dalle gare, o per effetto di un comportamento comunque discriminatorio tenuto dallo Stato nazionale nei confronti dell’operatore comunitario, né emergendo che il bookmaker avesse partecipato alla gara dell’anno di pertinenza a mente dell’art. 10, comma 9-octies del d.l. n. 16 del 2012, convertito in l. n. 44 del 2012 per la selezione dei soggetti che raccolgono scommesse, secondo un principio già consolidato nella giurisprudenza penale.
Sez. 2, n. 29315/2024, Varrone, Rv. 673034-01, si è soffermata sulla natura del giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione per chiarire che tale opposizione non configura un’impugnazione dell’atto, ma introduce un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell’autorità amministrativa, devolvendo al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della stessa, con l’ulteriore conseguenza che, in virtù dell’art. 23 della l. n. 689 del 1981, il giudice ha il potere-dovere di esaminare l’intero rapporto, con cognizione non limitata alla verifica della legittimità formale del provvedimento, ma estesa - nell’ambito delle deduzioni delle parti - all’esame completo nel merito della fondatezza dell’ingiunzione, ivi compresa la determinazione dell’entità della sanzione, secondo i criteri stabiliti dall’art. 11 della legge citata, sulla base di un apprezzamento discrezionale insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato e immune da errori logici o giuridici.
Con riferimento alle sanzioni amministrative per violazioni previste dal codice della strada, Sez. 2, n. 29655/2024, Scarpa, Rv. 673090-01, ha statuito che, ove il contravventore eccepisca in giudizio la decadenza per decorso del termine di quindici giorni ex artt. 223, comma 3, e 224, comma 2, o del termine triennale ex art. 219, comma 3-ter, c.d.s., il giudice non può accogliere l’eccezione perché risulta accertata la prescrizione quinquennale dalla violazione, in assenza di atti interruttivi, ma deve limitarsi a rigettare l’eccezione erroneamente proposta.
Ancora sulle sanzioni amministrative per violazioni previste dal codice della strada, Sez. 2, n. 30129/2024, Caponi, Rv. 673142-01, pronunciandosi sul valore probatorio contenuto nel verbale, in ordine alla collocazione in postazione “ben visibile” dell’apparecchio rilevatore della velocità (valore probatorio negato dalla S.C.), ha affermato che nel giudizio di opposizione a sanzioni amministrative, il verbale di accertamento e contestazione di una violazione del codice della strada riveste l’efficacia probatoria della fede privilegiata fino a querela di falso nei limiti dei fatti avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale verbalizzante e purché privi di margini di apprezzamento.
In materia di sanzioni amministrative irrogate dalla Consob, Sez. 2, n. 24401/2024, Amato, Rv. 672289-01, ha statuito che il termine per la contestazione della violazione all’interessato, stabilito, a pena di estinzione dell’obbligazione di pagamento, dall’art. 14, comma 6, L. n. 689 del 1981, decorre, ai fini della verifica della tempestività della stessa, dal momento nel quale l’accertamento è stato compiuto o avrebbe potuto ragionevolmente essere effettuato dall’organo addetto al controllo e non da quello in cui il “fatto” è stato acquisito nella sua materialità.
Con riferimento alla questione relativa alle forme per la riproposizione del giudizio dinanzi al giudice ordinario a seguito della declinatoria di giurisdizione da parte del giudice amministrativo, Sez. 2, n. 05133/2024, Bertuzzi, Rv. 670379-01, ha statuito che, in tema di sanzione di cui al d.lgs. n. 385 del 1993, l’opposizione, dopo la declinatoria di carenza di giurisdizione del giudice amministrativo, è proposta in via autonoma dinanzi al giudice competente entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della predetta pronuncia, essendo irrilevante, ai fini dell’ammissibilità, il deposito di una istanza di riassunzione presso la cancelleria, in ragione della espressa previsione di cui all’art. 11 del d.lgs. n. 104 del 2010.
Per le sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme che disciplinano l’attività di intermediazione finanziaria, Sez. 2, n. 21500/2024, Scarpa, Rv. 671905-01, ha precisato che, in caso di illecito permanente, il termine di centottanta giorni per la contestazione degli addebiti nel procedimento delineato dall’art. 195 d.lgs. n. 58 del 1998 decorre dalla data di cessazione della permanenza ovvero, quando non vi sia la prova di tale cessazione, dalla data dell’accertamento dell’infrazione inerente alla condotta specificamente contestata. Ancora per tali sanzioni amministrative, Sez. 2, n. 10348/2024, Criscuolo, Rv. 670744-01, si è pronunciata in tema di termine di prescrizione per affermare che, in tali casi, trova applicazione il termine quinquennale di prescrizione previsto dall’art. 28 della l. n. 689 del 1981 e non trovano applicazione i diversi termini previsti dalla l. n. 241 del 1990 poiché la l. n. 689 del 1981 costituisce un sistema compiuto e la regolamentazione dell’irrogazione delle sanzioni amministrative si pone in rapporto di specialità rispetto a quella dei procedimenti amministrativi in genere e, quindi, quest’ultima, anche se posteriore alla prima, non comporta la caducazione della precedente.
Nell’anno 2024, la ricorrente questione esegetica consistente nel sussumere la pronuncia arbitrale negli schemi dell’arbitrato rituale, piuttosto che in quelli dell’arbitrato irrituale è stata affrontata da Sez. 1, 06140/2024, Parise, Rv. 670560-01, la cui massima è significativa soprattutto per la sua seconda parte, ossia per il periodo contenuto dopo il punto. Essa è infatti formulata come di seguito. In tema di arbitrato, la distinzione tra quello rituale e quello irrituale s’impernia sulla volontà delle parti, che nella prima figura mira a pervenire ad un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all’art. 825 c.p.c., mentre nella seconda si limita ad affidare all’arbitro la soluzione di controversie attraverso il mero strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento, con l’impegno di considerare la relativa decisione come espressione della propria volontà. Ai fini dell’individuazione del mezzo di impugnazione del lodo, non rileva, peraltro, la natura dell’arbitrato prevista dalle parti, bensì la natura dell’atto in concreto posto in essere dagli arbitri, sicché il lodo, allorché sia reso nelle forme di cui agli artt. 816 e ss. c.p.c., è impugnabile esclusivamente ai sensi dell’art. 827 c.p.c., pur a fronte di un compromesso o di una clausola compromissoria prevedenti un arbitrato irrituale.
Così, la S.C. ha introdotto un’importante precisazione rispetto a quanto in precedenza dalla stessa affermato con sentenza da Sez. 2, 21585/2009, San Giorgio, Rv. 609937-01.
Dell’arbitrato “libero” si sono occupate anche le Sezioni Unite, statuendo che la P.A. non può avvalersi, per la risoluzione delle controversie derivanti da contratti conclusi con i privati, dello strumento dell’arbitrato irrituale o libero, con la conseguenza che, in caso di transazione novativa sull’intero rapporto, la clausola compromissoria, contenuta nella transazione, è destinata a sostituire quella che, nell’originaria convenzione tra il privato e la P.A., disponga in favore di arbitrato irrituale, attesa la sua nullità (Sez. U., 4242/2024, Nazzicone, Rv. 670387-03).
In tema di giurisdizione arbitrale, una tematica assai rilevante è stata approfondita da Sez. U., 26600/2024, Criscuolo, Rv. 672741-01, così massimata: all’arbitrato internazionale - che può avere natura esclusivamente rituale - si applicano gli artt. 817 e 819-ter c.p.c., con la conseguenza che la decisione in ordine all’invalidità o inefficacia della clausola compromissoria, una volta che il procedimento sia stato instaurato, non può essere rimessa al giudice nazionale (neppure nelle forme del regolamento preventivo di giurisdizione proposto in un giudizio ordinario successivamente introdotto tra le stesse parti), ma compete unicamente agli arbitri stessi, potendo essere contestata con i rimedi contemplati dalla legge in sede di riconoscimento dei lodi stranieri.
La S.C. si è così discostata, a ben vedere, dal principio dalla stessa enunciato, sempre in composizione plenaria, nel 2017 (Sez. U., 14649/2017, Di Virgilio, Rv. 644573-02), quando aveva stabilito che la preclusione alla proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione, posta dall’art. 41, comma 1, c.p.c., opera solo in presenza di una sentenza emessa dal giudice italiano, e non anche di un lodo pronunciato da arbitri stranieri, atteso che la condizione di esperibilità posta dalla menzionata disposizione è relazionata alla pendenza del giudizio di merito, da intendersi quale giudizio nel corso del quale è stato proposto il regolamento.
Due pronunce sono intervenute, con diversità di accenti, sulla natura dell’eccezione di compromesso in arbitri, statuendo, rispettivamente, la prima, che l’exceptio compromissi ha carattere processuale e integra una questione di competenza, pertanto deve essere sollevata, a pena di decadenza, nel primo atto difensivo della parte convenuta, non potendosi assimilare la competenza arbitrale a quella funzionale sì da giustificarne il rilievo officioso ad opera del giudice, fondandosi essa unicamente sulla volontà delle parti (Sez. 2, 00112/2024, Chieca, Rv. 669682-01) e viceversa, la seconda, che configurandosi la devoluzione della controversia agli arbitri come rinuncia all’esperimento dell’azione giudiziaria ed alla giurisdizione dello Stato, attraverso la scelta di una soluzione della controversia con uno strumento di natura privatistica, la relativa eccezione dà luogo ad una questione di merito che riguarda l’interpretazione e la validità del compromesso o della clausola compromissoria, e costituisce un’eccezione propria e in senso stretto avente ad oggetto la prospettazione di un fatto impeditivo dell’esercizio della giurisdizione statale, con la conseguenza che dev’essere proposta dalle parti nei tempi e nei modi propri delle eccezioni di merito (Sez. 2, 16071/2024, Amato, Rv. 671369-01).
A proposito delle interferenze fra il perimetro della cognizione arbitrale e quello dell’autorità giudiziaria, Sez. 2, 28303/2024, Besso Marcheis, Rv. 672843-01, ha chiarito che la circostanza che sia stato reso dal giudice statale un decreto ingiuntivo avente ad oggetto un credito fondato su un contratto di appalto non comporta la rinuncia alla clausola compromissoria rispetto alle altre controversie nascenti dal medesimo contratto cui essa accede e non preclude la proponibilità dell’eccezione di incompetenza del giudice statale.
In tema di forma della convenzione arbitrale, i Giudici di legittimità si sono occupati del meccanismo della cosiddetta relatio. Da questo punto di vista, le Sez. U., 15861/2024, Pagetta, Rv. 671732-01, hanno affermato che, ai sensi dell’art. 2 della Convenzione di New York del 10 giugno 1958 e dell’art. 808 c.p.c., nell’arbitrato estero può deferirsi agli arbitri stranieri, in via preventiva ed eventuale, la decisione di cause non ancora insorte tramite una clausola compromissoria, redatta in forma scritta ad substantiam, che identifichi con esattezza le future controversie aventi origine dal contratto principale; mentre per le clausole compromissorie per relationem - e, cioè, previste in un diverso negozio o documento a cui il contratto faccia riferimento - il predetto requisito di forma è soddisfatto se il rinvio, contenuto nel contratto, prevede un richiamo espresso e specifico della clausola compromissoria, non già se esso è generico e, cioè, un semplice richiamo al documento o al formulario contenente la clausola, poiché solo quello espresso assicura la piena consapevolezza delle parti sulla deroga alla giurisdizione.
Quanto poi agli effetti della convenzione di arbitrato, uno riguarda la decorrenza dei termini di prescrizione: ad esempio, in materia di assicurazione contro i danni, la clausola che demanda ad un accertamento arbitrale la definizione dell’evento dannoso nei suoi aspetti fattuali comporta la sospensione, fino alla definizione peritale, del termine di prescrizione ex art. 2952, comma 2, c.c. a condizione che il sinistro sia stato denunciato entro il termine di prescrizione e che non sia stata esplicitamente manifestata dall’assicuratore la non spettanza dell’indennizzo per inoperatività della polizza (nella specie, dopo aver enunciato siffatto principio, Sez. 3, 06702/2024, Saija, Rv. 670693-01, ha cassato la pronuncia di merito che - sebbene il sinistro fosse stato denunciato entro il termine, ratione temporis vigente, di un anno dalla relativa verificazione - aveva ritenuto prescritto il diritto all’indennizzo senza tener conto del contegno della compagnia assicurativa che, pur avendo sollecitato la liquidazione amichevole “ad importo nullo” o il mero “ritiro” della denunzia del sinistro, aveva prestato accondiscendenza allo svolgimento del procedimento arbitrale).
La Corte è tornata a cimentarsi con i rimedi avverso il provvedimento di nomina del collegio arbitrale: l’ordinanza di nomina degli arbitri, emessa dal presidente del tribunale ex art. 810, comma 2, c.p.c., avendo carattere sostitutivo di un’attività negoziale manchevole di una delle parti, non contiene una pronuncia, neppure implicita, sulla competenza e, pertanto, non può essere impugnata con l’istanza per il regolamento di competenza (così si è pronunciata Sez. 1, 27136/2024, Caiazzo, Rv. 672831-01). In passato, per mano del medesimo estensore, Sez. 1, 18004/2018, Caiazzo, Rv. 649894-01, aveva dichiarato inammissibile anche il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., avverso il decreto di nomina o di sostituzione di un arbitro, essendo provvedimento privo di carattere decisorio e insuscettibile di produrre effetti sostanziali o processuali di cosa giudicata.
Per altro verso, secondo Sez. 2, 28902/2024, Bertuzzi, Rv. 673031-01, l’art. 1, comma 18, della l. n. 190 del 2012, secondo cui i magistrati devono interrompere la loro attività di arbitri nell’ambito dei collegi, introduce una causa di incompatibilità sopravvenuta, non applicabile in senso retroattivo, poiché non regola rapporti passati soggetti a disciplina diversa e dispone solo per l’avvenire; né sussiste un interesse delle parti al mantenimento dell’originaria composizione del collegio arbitrale, in quanto, nella devoluzione di una controversia ad arbitri, non viene in rilievo alcun ragionevole affidamento nel conseguimento di un risultato favorevole.
Nelle materie peculiari di cui in rubrica, si deve dar conto di Sez. 1, n. 30956/2024, Caiazzo, Rv. 673510-01, alla cui stregua, in tema di controversie relative ad appalti pubblici, la declinatoria della competenza arbitrale operata dall’ente pubblico, ex art. 47 del d.P.R. 1063/1962, non consiste in una modifica di patto contrattuale ma in un atto eminentemente processuale, il quale non comporta una modificazione del compromesso o della clausola compromissoria, traducendosi, invece, in una mera scelta tra competenze prestabilite, rientrante nel novero delle decisioni di natura tecnico-giuridica, demandate al procuratore della parte e, per la P.A., all’Avvocatura dello Stato, con la conseguente esclusione della necessità di una preventiva deliberazione degli organi cui spettano la formazione della volontà dell’ente pubblico e la rappresentanza dello stesso nei rapporti con i terzi.
Mentre in tema di giochi di abilità, concorsi pronostici e scommesse, per Sez. 1, 08863/2024, Scotti, Rv. 671078-01, la clausola compromissoria di cui all’art. 15 della convenzione-tipo approvata con d.m. 20 aprile 1999, che attribuisce al solo concessionario la facoltà declinatoria, non vincola ad un arbitrato obbligatorio la parte pubblica che ha manifestato preventivamente la volontà di assoggettarsi al giudizio arbitrale con la predisposizione a monte dello schema di convenzione senza, tuttavia, alcuna forzata coercizione a rinunciare alla giurisdizione ordinaria.
La regola dettata dall’art. 829, comma 3, c.p.c. (“È ammessa in ogni caso l’impugnazione delle decisioni per contrarietà all’ordine pubblico”), nell’anno in rassegna, è stata così declinata da Sez. 1, 08718/2024, D’Orazio, Rv. 670655-01: in tema di impugnazione del lodo arbitrale, il rimando alla clausola dell’ordine pubblico da parte dell’art. 829, comma 3, c.p.c. deve essere interpretato in senso restrittivo, come rinvio limitato alle norme fondamentali e cogenti dell’ordinamento, escludendosi, in radice, una nozione “attenuata” di ordine pubblico, che coincide con il cosiddetto ordine pubblico interno e, cioè, con l’insieme delle norme imperative; nella specie, la S.C., ha affermato che non integrava una violazione dell’ordine pubblico quella pronuncia arbitrale che, con riferimento ad un contratto di appalto del servizio pubblico di manutenzione e gestione dell’impianto di illuminazione comunale, aveva dichiarato la nullità della clausola di adeguamento del canone per violazione degli artt. 7 e 115 del d.lgs. n. 163 del 2006, trattandosi semplicemente di norme imperative, rigettando tuttavia il ricorso, in quanto sulla questione dell’impugnabilità del lodo si era formato il giudicato interno.
Quanto alla competenza funzionale del giudice del gravame, si è precisato che, ove gli arbitri abbiano ritenuto, anche implicitamente, la natura rituale dell’arbitrato, avendo provveduto nelle forme di cui agli artt. 816 e ss. c.p.c., l’impugnazione del lodo, anche se diretta a far valere la natura irrituale dell’arbitrato ed i conseguenti errores in procedendo commessi dagli arbitri, va proposta davanti alla corte d’appello, ai sensi dell’art. 827 c.p.c. e ss., e non nei modi propri dell’impugnazione dell’arbitrato irrituale, ossia davanti al giudice ordinariamente competente facendo valere soltanto i vizi che possono inficiare qualsiasi manifestazione di volontà negoziale (Sez. 1, 22005/2024, Mercolino, Rv. 672164-01).
D’altro canto - principio piuttosto pacifico - la denuncia di nullità del lodo arbitrale per inosservanza delle regole di diritto in iudicando è ammissibile solo se circoscritta entro i medesimi confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.; ne consegue l’inammissibilità del motivo di ricorso con il quale per mezzo dell’impugnazione per nullità del lodo si contesti la valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale perché tale valutazione è negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri (Sez. 2, 13604/2024, Cavallino, Rv. 671133-01).
Accostandosi ora a pronunce che, pur sempre vertenti sul tema dell’invalidità del lodo, si appalesano di carattere più settoriale, ha stabilito Sez. 1, 05936/2024, Iofrida, in primo luogo, che il lodo rituale, reso sulla base di una clausola arbitrale contenuta in un contratto fra un consumatore ed un professionista che non abbia formato oggetto di trattativa individuale, è annullabile anche se, nel corso del giudizio arbitrale, non ne sia stata eccepita la vessatorietà (Rv. 670473-01) e, in secondo luogo, che nel confronto tra la disciplina generale sull’arbitrato e quella speciale derogatoria dettata a tutela del consumatore, il giudice nazionale, sulla base dell’applicazione dei principî eurounitari posti a tutela dei diritti dei consumatori, deve procedere alla disapplicazione, per contrarietà alla legislazione comunitaria, della normativa interna laddove essa prevede che l’impugnazione per nullità del lodo, fondata sull’invalidità della convenzione d’arbitrato dovuta a mancanza di trattativa individuale sulla relativa clausola compromissoria, non è ammessa se non è stata eccepita nel corso del procedimento arbitrale (Rv. 670473-02).
La natura sostanzialmente giurisdizionale del lodo è stata ribadita anche dal punto delle conseguenze della sua dichiarazione di nullità: Sez. 1, 00196/2024, Scotti, Rv. 67025602, ha invero sancito che, in ipotesi di cassazione con rinvio della sentenza della Corte di appello dichiarativa della nullità del lodo arbitrale, l’estinzione del procedimento ex art. 393 c.p.c., per mancata riassunzione dinanzi al giudice del rinvio, comporta l’efficacia prevista dall’art. 310 c.p.c. della sentenza di nullità e travolge la decisione degli arbitri, che, quale provvedimento ormai di natura esclusivamente giurisdizionale, non conserva alcuna validità.
Al compenso previsto per i membri del collegio arbitrale è stato applicato il meccanismo della compensazione impropria (o atecnica). Questa invero, secondo Sez. 2, 06700/2024, Cavallino, Rv. 670497-01, riguarda crediti e debiti che hanno origine da uno stesso rapporto e risolvendosi in una verifica delle reciproche poste attive e passive delle parti, consente al giudice di procedere d’ufficio al relativo accertamento, anche in grado di appello, senza che sia necessaria un’eccezione di parte o una domanda riconvenzionale, sempre che l’accertamento si fondi su circostanze fattuali tempestivamente acquisite al processo e senza che rilievi la riserva della parte di esercitare il controcredito in altro giudizio o la pendenza di esso; in applicazione di detto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che ha operato la compensazione atecnica tra il compenso spettante agli arbitri di un lodo dichiarato invalido e il risarcimento danni richiesto nei loro confronti da una delle parti del lodo per il pregiudizio subìto.