Il principio di effettività della tutela giurisdizionale costituisce l’ideale cerniera tra diritto sostanziale e diritto processuale, permettendo al primo di esplicare tutte le sue potenzialità e al secondo di mantenere le sue prerogative di strumento per giungere a una decisione giusta, pur nel rispetto delle garanzie difensive fondamentali.
Nel sistema italiano, il principio di effettività ha formato oggetto di ampie elaborazioni dottrinali (1) e trova anche alcuni addentellati normativi (si vedano l’art. 1 c.p.a., dove si afferma solennemente che “la giurisdizione amministrativa assicura una tutela piena ed effettiva secondo i principi della Costituzione e del diritto europeo”, nonché le disposizioni menzionate nel capitolo corrispondente della Rassegna 2018), ma la sua affermazione si deve soprattutto, anche in questo campo, alla prepotente spinta del diritto sovranazionale.
In particolare, il diritto dell’Unione europea vede il principio di effettività anzitutto come funzionale a garantire il raggiungimento degli scopi perseguiti dall’Unione nel singolo ambito di intervento.
In tal senso può essere letto l’art. 19, par. 1, comma 2, T.U.E., dove si prevede che “gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione”. È dunque alla luce del principio in esame che devono essere lette le norme d’implementazione dei complessi normativi europei, con la conseguente necessità, in caso di difformità da essi della disciplina nazionale, di utilizzare i noti strumenti dell’interpretazione conforme e della disapplicazione.
L’approvazione della Carta di Nizza e la sua successiva parificazione ai trattati hanno determinato l’ulteriore effetto di far assurgere l’effettività a diritto fondamentale, se è vero che l’art. 47 C.D.F.U.E. stabilisce: “ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo”.
Come riconosce una dottrina pur critica verso un suo uso troppo disinvolto, nel dibattito tradizionale sul principio di effettività ci si muove “pur sempre in una prospettiva che guarda all’ordinamento nel suo complesso e non ai diritti dell’individuo. La novità delle discussioni sull’effettività giuridica, negli anni recenti, è che queste hanno invece visto spostarsi l’attenzione sempre più sui diritti individuali e sull’effettività della loro tutela” (2)
Su queste basi normative si innesta poi la giurisprudenza della Corte di giustizia, che ha specificato la portata del principio in molteplici direzioni, fissando alcuni corollari applicativi che riguardano non soltanto i rimedi concretamente attivabili dai singoli, ma che addirittura si riflettono sugli assetti ordinamentali degli Stati membri e giungono a sindacarne le scelte istituzionali.
Secondo la Corte di Lussemburgo, il principio di effettività è infatti coessenziale alla sopravvivenza dello Stato di diritto, così che anche gli interventi normativi sulle norme concernenti lo status e l’indipendenza dei magistrati possono realizzarne una violazione, riflettendosi sull’adeguatezza del controllo giurisdizionale.
Dopo la celebre Corte giust. 27 febbraio 2018, causa C-64/16, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, in cui la Corte di giustizia si è occupata della legittimità della riduzione degli stipendi dei magistrati contabili portoghesi, anche il 2019 è stato caratterizzato da altri importanti interventi lungo la medesima direttrice.
Ci si riferisce anzitutto a Corte giust. 7 febbraio 2019, C-49/18, Escrivano Vindel, in cui, pur negandosi che nella specie (si tratta della legislazione spagnola) ci fosse una compromissione del principio di effettività, è stata confermata la linea interpretativa aperta nel 2018 a proposito dello status degli organi giudiziari: “ogni Stato membro deve garantire che gli organi rientranti, in quanto «giurisdizione», nel senso definito dal diritto dell’Unione, nel suo sistema di rimedi giurisdizionali nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione soddisfino i requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva … tra gli elementi da prendere in considerazione nella valutazione della qualità di «giurisdizione» figurano il fondamento legale dell’organo, il suo carattere permanente, l’obbligatorietà della sua giurisdizione, la natura contraddittoria del procedimento, il fatto che l’organo applichi norme giuridiche e che sia indipendente … la nozione di indipendenza presuppone, in particolare, che l’organo interessato eserciti le sue funzioni giurisdizionali in piena autonomia, senza vincoli gerarchici o di subordinazione nei confronti di alcuno e senza ricevere ordini o istruzioni da alcuna fonte, e che esso sia quindi tutelato da interventi o pressioni dall’esterno idonei a compromettere l’indipendenza di giudizio dei suoi membri e ad influenzare le loro decisioni. Orbene, al pari dell’inamovibilità dei membri dell’organo di cui trattasi, il fatto che questi ultimi percepiscano una retribuzione di livello adeguato all’importanza delle funzioni che esercitano costituisce una garanzia inerente all’indipendenza dei giudici”.
Ancor più penetranti, perché sfociate in forti censure delle legislazioni nazionali, sono poi due pronunce che hanno riguardato le recenti riforme del sistema giudiziario della Repubblica di Polonia.
Sulla scia di un precedente del 2018 in materia di mandato d’arresto (Corte giust. 25 luglio 2018, causa C 216/18 PPU, LM), la Corte di giustizia ha stigmatizzato due aspetti decisivi di tali riforme: Corte giust. 24 giugno 2019, causa C-619/18, Commissione europea c. Repubblica di Polonia ha ritenuto in contrasto con il principio di effettività consacrato nell’art. 19 TUE e nell’art. 47 CDFUE, la riforma legislativa consistente nell’abbassare l’età per il pensionamento dei giudici della Corte suprema polacca e nell’attribuire al presidente della Repubblica il potere discrezionale di prorogare la funzione giudiziaria attiva dei giudici di tale organo giurisdizionale oltre l’età per il pensionamento; Corte giust. 19 novembre 2019, causa C-585/18, A.K. c. Krajowa Rada Sądownictwa, ha ravvisato un contrasto con il principio di effettività nelle disposizioni nazionali polacche che riservano le controversie relative all’applicazione del diritto dell’Unione a un organo che non costituisce un giudice indipendente.
Questo preambolo dovrebbe rendere chiaro il ruolo di assoluta preminenza ormai assunto dal principio di effettività nel panorama del diritto eurounitario.
Se passiamo ad esaminarne i riflessi sull’ordinamento interno attraverso un’analisi della giurisprudenza di legittimità, ci troviamo dinanzi a una realtà disomogenea.
Il principio di effettività è sovente richiamato nelle decisioni in materia processuale, anche grazie all’esistenza di norme costituzionali come gli art. 24 e 113 Cost., che radicavano l’effettività anche prima che questa terminologia entrasse nell’uso.
Nelle sentenze che si occupano dei rimedi di diritto sostanziale, la sua applicazione è invece più stentata.
Trapela in queste difficoltà la diffidenza che una parte autorevole della dottrina continua a manifestare verso l’evoluzione del principio di effettività.
Da un lato, il principio di effettività della tutela giurisdizionale rischia di divenire un luogo comune, un concetto generico e ridondante di cui non sono chiare le coordinate e che spesso potrebbe essere sostituito da altri princìpi meno enfatici, ma più pregnanti (3)
Ma la critica più penetrante è quella secondo cui “il principio di effettività, affermato nella fase primordiale alla quale ci siamo riferiti come garanzia di tutela processuale dei diritti, si è stravolto nell’idea che non già la tutela come modalità di attuazione di un diritto o di una situazione soggettiva deve essere effettiva, ma addirittura viene atteggiata e configurata dal giudice in funzione dell’effettività del soddisfacimento del bisogno” (4).
Le pagine che seguono intendono verificare lo stato dell’arte, aggiornato al 2019, sulla crescita di consapevolezza nella giurisprudenza di legittimità in ordine alla portata del principio in esame.
Nell’ambito del diritto processuale, la giurisprudenza della S.C. ha continuato, nel corso del 2019, a utilizzare il principio di effettività come presidio contro interpretazioni formalistiche, vuoi delle norme, vuoi degli atti processuali, soprattutto in quei settori dove il modello processuale presenta deviazioni più o meno accentuate dallo schema del codice di rito.
Esemplare in tal senso è Sez. U, n. 11219/2019, Crucitti, Rv. 653602-01, con cui si è affermato, in tema di impugnazione di un atto nella materia delle acque pubbliche, che l’errata indicazione nel provvedimento impugnato del termine e dell’autorità cui è possibile ricorrere, richiesta dall’art. 3, comma 4, della l. n. 241 del 1990, è idonea ad ingenerare un errore scusabile che dà diritto alla rimessione in termini, ai sensi dell’art. 37 del c.p.a., richiamato per il processo dinanzi al TSAP dall’art. 208 del r.d. n. 1775 del 1933.
L’obiezione secondo cui l’istituto della translatio iudicii avrebbe precluso una simile soluzione è stata respinta dalla Corte sul presupposto che, in un sistema di tutela complesso, caratterizzato da una pluralità di giurisdizioni, da normative procedurali differenziate, nonché dall’esistenza di brevi termini di decadenza per talune e non per altre, sussiste l’esigenza di dare massima effettività al diritto di difesa, in attuazione degli artt. 24 e 113 Cost.
Sulla stessa linea si pongono poi, ancorché in fattispecie meno particolari: Sez. 5, n. 04370/2019, Pacilli, Rv. 652595-01, secondo la quale il ricorso per cassazione non è improcedibile ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., per omesso deposito da parte del ricorrente della sentenza impugnata, ove quest’ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice in quanto prodotta dalla parte resistente, atteso che una differente soluzione, di carattere formalistico, determinerebbe un ingiustificato diniego di accesso al giudizio di impugnazione in contrasto con il principio di effettività della tutela giurisdizionale; Sez. 5, n. 01787/2019, Putaturo Donati Viscido Di Nocera, Rv. 652321-01, in cui si è affermato che il giudice, a fronte di atti processuali che scontino un non insuperabile tasso di ambiguità, ove gli strumenti dell’ermeneutica lo consentano, deve interpretarli nel senso in cui possano avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno, atteso che la regola dell’interpretazione “utile” è imposta sia dal diritto interno, da parte dell’art. 1367 c.c., sia dal diritto europeo, in forza dell’art. 6, par. 3, T.U.E. (come modificato dal Trattato di Lisbona), che recepisce nel diritto dell’Unione i diritti fondamentali garantiti dalla CEDU e, tra questi, il diritto all’effettività della tutela giurisdizionale (fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto infondata la dedotta violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato per avere la decisione gravata statuito in merito ad un avviso di accertamento erroneamente indicato nel corpo della sentenza, ma correttamente identificato nell’epigrafe della stessa); Sez. 5, n. 29634/2019, Saija, Rv. 655742-01, con cui si è stabilito, in tema di revocazione, che ai fini della configurabilità dell’errore di fatto di cui all’art. 395, n. 4, c.p.c. tra gli “atti e documenti della causa” dai quali l’errore stesso deve risultare, vanno compresi – in attuazione dei principi del giusto processo e di effettività della difesa – gli atti e i documenti attinenti alla causa e ritualmente depositati dalla parte interessata, pur se, per mero disguido della cancelleria non imputabile alla parte stessa, essi siano stati inseriti in diverso fascicolo d’ufficio.
La revocazione, appena evocata, può rivestire un ruolo cruciale nel dibattito sull’effettività, poiché essa nasce come impugnazione straordinaria e ben può assecondare la crescente tendenza dell’ordinamento integrato a mettere in discussione anche le decisioni irrevocabili e il giudicato, pur di pervenire a una decisione “giusta”.
Al pari di altri mezzi di impugnazione straordinaria, compresi quelli con cui ci si rivolge a corti sovranazionali, la revocazione si presta tuttavia a facili strumentalizzazioni e dunque a una distorsione del principio di effettività.
Sembrano ispirarsi a questa convinzione due decisioni del 2019.
Ci si riferisce anzitutto a Sez. 5, n. 08630/2019, De Masi, Rv. 653530-01, che ha ulteriormente consolidato l’affermazione secondo cui l’inammissibilità della revocazione delle decisioni della Corte di cassazione ai sensi dell’art. 395 n. 5 c.p.c. non si pone in contrasto né che con i principi di cui agli artt. 3, 24 e 111 Cost., né con il diritto dell’Unione europea, non recando alcun vulnus al principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti, atteso che la stessa giurisprudenza della Corte di Giustizia riconosce l’importanza del principio della cosa giudicata, rimettendone la concreta attuazione all’autonomia processuale dei singoli Stati membri.
Sulla stessa falsariga vi è poi Sez. 6-3, n. 16141/2019, Scrima, Rv. 654313-01, dove si è detto che il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato a produrre i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso per revocazione di una sentenza della Corte di cassazione ai sensi art. 391-bis c.p.c. prima facie infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l’integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti.
Si è osservato in apertura come il principio di effettività funga da raccordo tra diritto sostanziale e diritto processuale.
In tal senso può essere letta Sez. 5, n. 29632/2019, Locatelli, Rv. 655916-01, con cui è stato fissato il regime di applicazione temporale della presunzione di evasione stabilita, con riguardo agli investimenti e alle attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, dall’art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv., con modif., dalla l. n. 102 del 2009, in vigore dal 1° luglio 2009.
La Cassazione ha stabilito che detta presunzione non ha natura procedimentale ma sostanziale, sia perché le norme in tema di presunzioni sono collocate, nel codice civile, tra quelle sostanziali, sia perché una diversa interpretazione potrebbe pregiudicare, in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., l’effettività del diritto di difesa del contribuente rispetto alla scelta in ordine alla conservazione di un certo tipo di documentazione: la norma che l’ha introdotta non ha pertanto efficacia retroattiva.
L’effettività si salda qui con il principio di affidamento.
Ci si può peraltro chiedere se sia coerente con l’effettività della tutela la seconda affermazione contenuta nella sentenza appena citata, secondo la quale hanno invece natura procedimentale e non sostanziale e soggiacciono perciò al principio tempus regit actum, le previsioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter del medesimo art. 12, che raddoppiano, rispettivamente, i termini di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento basati sulla suddetta presunzione e quelli di decadenza e di prescrizione stabiliti per la notificazione degli atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni per l’omessa denuncia delle disponibilità finanziarie detenute all’estero.
Bisogna peraltro riconoscere che norme giugulatorie sulla decadenza si pongono in contrasto con il principio di effettività quando rendano particolarmente gravoso il diritto dei singoli a un ricorso giurisdizionale appunto effettivo, mentre l’ampliamento dei poteri dell’Amministrazione finanziaria (in ciò si risolveva il raddoppio del termine decadenziale appena citato) può dirsi ragionevole quando sia funzionale al perseguimento di un fine legittimo come il contrasto all’evasione fiscale, senza sacrifici irragionevoli per i privati.
Sembra allineata a quest’ultima impostazione Sez. 5, n. 06114/2019, Venegoni, Rv. 652791-01: nell’ipotesi in cui un’imposta sia stata versata in forza di una norma dichiarata in contrasto con il diritto dell’Unione europea da una sentenza della Corte di giustizia, non collide con i principi del giusto processo e con l’effettività della tutela la fissazione del termine di decadenza per la proposizione dell’istanza di rimborso.
Nel diritto sostanziale, o meglio in quel territorio di confine che è costituito dall’insieme dei rimedi a disposizione dei singoli per la tutela delle situazioni soggettive riconosciute sulla carta, la giurisprudenza si muove - come accennato - invece con maggiore difficoltà rispetto a quanto non avvenga nel diritto processuale, dove, come si è visto, la tradizione garantistica e il suo radicamento costituzionale sono più forti.
Affinché il principio di effettività possa essere ritenuto operante si ritiene necessario che la copertura del diritto eurounitario sia chiara, preferibilmente accompagnata da pronunce esplicite della Corte di giustizia.
In assenza di una simile copertura, la giurisprudenza di legittimità è poco disponibile a trasporre l’effettività su terreni diversi da quelli già arati dagli strumenti U.E., talvolta autorizzando una duplicità di standard di tutela per medesime situazioni soggettive.
È il caso del cd. danno comunitario nell’ambito del precariato pubblico.
Ancora nel 2019 la S.C. ha ribadito che, nell’ipotesi di illegittima o abusiva successione di contratti di lavoro a termine, il canone di effettività della tutela giurisdizionale affermato dalla Corte di Giustizia impone di ristorare il lavoratore mediante un risarcimento del danno parametrato alla fattispecie di portata generale di cui all’art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come “danno comunitario”, determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto (Sez. L, n. 00992/2019, Rv. 652230-01).
Non va tuttavia dimenticato che tale indirizzo si fonda su Sez. U, n. 05072/2016, Rv. 63906-01, la quale aveva bensì costruito la figura del danno comunitario in senso di maggior garanzia del lavoratore precario, e sempre in nome dell’effettività, ma aveva anche precisato che tale soluzione è valevole unicamente quando è necessario obbedire a un monito della Corte di giustizia e così colmare eventuali “deficit di adeguamento della normativa interna a quella comunitaria”; in ogni altro caso, regolato dalla sola normativa interna, le difficoltà di prova del danno si riducono a inconvenienti di mero fatto e non autorizzano un intervento riequilibratore del giudice, neppure all’insegna del principio di effettività.
Più eterogenea si presenta la situazione nel campo del diritto tributario.
Talvolta, il canone dell’effettività della tutela viene richiamato lungo le direttrici tracciate dalla Corte di giustizia, e non oltre.
Significative al riguardo sono alcune pronunce in materia di diritto al rimborso d’imposta nei confronti dell’amministrazione finanziaria.
È il caso ad esempio di Sez. 5, n. 25093/2019, Fanticini, Rv. 655409-01, con cui la S.C. ha affermato che il prestatore di un servizio può chiedere all’Amministrazione finanziaria il rimborso dell’imposta indebitamente versata anche dopo il decorso del termine di decadenza previsto dall’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, poiché il principio di effettività del diritto comunitario, pur non ostando ad una normativa nazionale in materia di ripetizione dell’indebito che preveda un termine di prescrizione per il committente più lungo di quello di decadenza per il prestatore del servizio, non è soddisfatto quando l’applicazione di tale disciplina abbia la conseguenza di privare completamente il soggetto passivo del diritto di ottenere dall’Amministrazione finanziaria il rimborso dell’IVA non dovuta.
Ma soprattutto ci si vuol riferire all’orientamento che è andato maturando in tema di rimborso delle accise e delle imposte addizionali sul consumo di energia elettrica da parte del consumatore finale, in caso di pagamento indebito.
Nel corso del 2019, la Sezione Tributaria ha affermato che, essendo tali imposte dovute dal fornitore, quest’ultimo è l’unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all’Amministrazione finanziaria, mentre il consumatore finale, al quale il fornitore abbia addebitato le suddette imposte, può esercitare solo l’azione di ripetizione dell’indebito nei confronti del fornitore medesimo (Sez. 5, n. 29980/2019, Nonno, Rv. 655922-01; Sez. 5, n. 14200/2019, D’Aquino, Rv. 654071-01).
In tal modo, la Sezione Tributaria si è posta in contrasto con un indirizzo delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 06589/2009, Merone, Rv. 607295-01) che aveva affermato la giurisdizione tributaria anche nel caso di istanza di rimborso avanzata direttamente dal consumatore finale, sul presupposto che la norma di riferimento non contenga alcuna indicazione specifica circa i soggetti legittimati e debba, quindi, ritenersi applicabile a tutti coloro che dimostrino di avere indebitamente pagato.
Si tratta di un contrasto sul quale non è necessario soffermarsi ai fini del presente approfondimento, se non per sottolineare come, nell’orientamento fattosi strada nel 2019, il principio unionale di effettività della tutela sia stato comunque richiamato, ma non in chiave di allargamento della tutela, bensì al minimo, per dire cioè che al consumatore deve essere consentito di chiedere direttamente il rimborso all’Amministrazione finanziaria, ma solo nel caso in cui dimostri l’impossibilità o l’eccessiva difficoltà di tale azione, da riferire alla situazione in cui si trova il fornitore.
Sempre rimanendo nell’ambito del diritto tributario, va infine segnalata Sez. 5, n. 24251/2019, Nocella, Rv. 655146-01, in cui il richiamo ai princìpi è stato di più ampio respiro, essendosi posto un argine all’operare retroattivo di un termine prescrizionale ridotto di nuova introduzione (in materia di recupero delle accise sugli olii minerali) in conformità ai principi di affidamento, ragionevolezza ed effettività della tutela riconosciuti dalla Costituzione, dal diritto comunitario e da quello internazionale, soltanto ai diritti sorti successivamente al 15 dicembre 1995, data di entrata in vigore della menzionata disposizione.
In tutt’altra materia, ad apparire invece espressiva di un nuovo corso in tema di effettività e rimedi è Sez. 1 , n. 30442/2019, De Marzo, Rv. 655953-01.
La S.C. era stata chiamata a pronunciarsi in un caso di procedimento espropriativo per l’esecuzione di opere pubbliche demandate all’ente concessionario, in cui quest’ultimo era risultato insolvente rispetto all’obbligo indennitario.
La sentenza ha fatto efficacemente interagire le indicazioni provenienti dalla Corte costituzionale in materia di ristoro dell’espropriato con le affermazioni della Corte EDU, reiterate nel 2019, secondo cui la CEDU “mira a garantire diritti non teorici o illusori, ma concreti ed effettivi” (Corte EDU 14 marzo 2019, Arnaboldi c. Italia).
L’interazione è avvenuta sulla linea dell’effettività, avendo la Cassazione affermato che “l’esigenza, costituzionalmente imposta, di assicurare il serio ristoro delle situazioni soggettive e l’effettività dei rimedi giurisdizionali comporta, ove il concessionario sia insolvente rispetto al proprio obbligo indennitario, il sorgere di un autonomo obbligo di garanzia della P.A. concedente, beneficiaria dell’espropriazione, per il pagamento del ristoro dovuto dal concessionario, onde assicurare, ex art. 42, comma 3, Cost., l’effettivo bilanciamento di interessi tra il titolare del bene ablato e la P.A. che persegue, attraverso l’espropriazione, finalità di interesse generale”.
Un terreno dove, paradossalmente, il principio di effettività fatica invece ad affermarsi è quello del rilievo officioso delle nullità sostanziali.
È noto come le dirompenti sentenze della Corte di cassazione in tema di rilievo officioso della nullità, con cui è stato ribaltato un orientamento consolidatissimo ed è stato messo in discussione uno dei principi-cardine del processo civile, quale il principio dispositivo, hanno trovato nella giurisprudenza della Corte di giustizia una spinta decisiva.
Sez. U., 26242/2014, Travaglino, Rv. 633504-01, e Sez. U, n. 26243/2014, Travaglino, Rv. 633560-01, precedute da Sez. U, n. 14828/2012, D’Ascola, Rv. 623290-01, hanno esplicitamente affermato che “le indicazioni provenienti dalla stessa Corte di Giustizia in tema di rilievo officioso (nella specie, delle clausole abusive nei contratti relativi alle ipotesi di cd. commercio business-to-consumer) consentono di desumere un chiaro rafforzamento del potere- dovere del giudice di rilevare d’ufficio la nullità” e che “la riconduzione ad unità funzionale delle diverse fattispecie di nullità - lungi dal risultare uno sterile esercizio teorico - consente di riaffermare a più forte ragione l’esigenza di conferire al rilievo d’ufficio obbligatorio il carattere della irrinunciabile garanzia della effettività della tutela di valori fondamentali dell’organizzazione sociale”.
Nonostante i forti impulsi provenienti da queste pronunce, in cui le Sezioni Unite hanno esteso la portata del principio di effettività ben al di là del raggio applicativo del diritto di matrice eurounitaria, gli anni successivi sono stati caratterizzati da una certa prudenza e dall’emergere di frequenti distinguo.
Lo si può osservare soprattutto in materia lavoristica, dove le esigenze protettive del lavoratore e la caratura pubblicistica di molte disposizioni potrebbero indurre a pensare a un uso molto penetrante del rilievo officioso delle nullità, ad es. in materia di licenziamenti affetti da nullità.
In realtà, dopo l’iniziale allineamento all’indirizzo delle Sezioni Unite da parte di Sez. L, n. 17286/2015, A. Manna, Rv. 636802-01, si è registrato un ritorno alla lettura più restrittiva, che è stata aperta da Sez. L, n. 07687/2017, Di Paolantonio, Rv. 643577-01, e che è stata confermata nel corso del 2019.
Si veda a tale proposito Sez. L, n. 09675/2019, Torrice, Rv. 653619-01, in cui si è affermato che la disciplina della invalidità del licenziamento è caratterizzata da specialità, rispetto a quella generale della invalidità negoziale, desumibile dalla previsione di un termine di decadenza per impugnarlo e di termini perentori per il promovimento della successiva azione di impugnativa, che resta circoscritta all’atto e non è idonea a estendere l’oggetto del processo al rapporto, non essendo equiparabile all’azione con la quale si fanno valere diritti autodeterminati; ne consegue che il giudice non può rilevare di ufficio una ragione di nullità del licenziamento diversa da quella eccepita dalla parte.
Nessun cenno in tali pronunce, neanche per confutarne il ruolo, al fondamento ultimo del nuovo corso inaugurato dalle Sezioni Unite, vale a dire al principio di effettività nella sua accezione più ampia e garantistica.
La natura proteiforme del principio di effettività, la sua capacità di adattarsi a tutte le situazioni giuridiche protette in funzione di un loro potenziamento costituiscono, a ben vedere, un limite in sede applicativa, perché inducono una certa diffidenza quando si tratti non semplicemente di evitare formalismi processuali, ma di attribuire strumenti di tutela non esplicitamente previsti dal diritto positivo o di sollecitare la proattività del giudice nel corso del processo.
In dottrina, si è di recente osservato come “talvolta la non piena coincidenza fra piano sostanziale e piano rimediale non nasce dall’assenza del rimedio nel sistema, ma piuttosto dalla presenza di un rimedio che lo stesso legislatore ha voluto in qualche maniera manomettere per impedirgli di sviluppare tutte le sue potenzialità di effettività” (5).
Si potrebbe aggiungere che talvolta la stessa giurisprudenza guarda al principio di effettività come a un’arma di potenza incontrollata, dunque pericolosa, e che questo sguardo la induce a esercitare un forte self-restraint, finalizzato a disinnescare quei rimedi che pure le norme del diritto positivo mettono a disposizione dell’interprete.
Costituisce un tema problematico quello della individuazione dei criteri che regolano la formazione del giudicato a seguito della impugnazione parziale della sentenza e della conseguente acquiescenza tacita rispetto alle parti non impugnate.
La questione emerge, innanzitutto, in relazione alla necessità di coordinamento tra l’art. 329, comma 2 c.p.c. e l’art. 336 c.p.c. La prima disposizione disciplina l’istituto dell’acquiescenza tacita cd. qualificata, stabilendo che l’impugnazione parziale della sentenza importa acquiescenza alle parti di essa non impugnate. Il legislatore, dunque, ricollega alla impugnazione di una parte soltanto della decisione l’effetto di accettazione delle altre parti e il conseguente passaggio in giudicato formale delle medesime. Tale effetto, tuttavia, può verificarsi, solo in quanto le parti non impugnate siano indipendenti e scindibili rispetto a quelle impugnate. E infatti, l’art. 336 c.p.c. completa tale ipotesi, disponendo che la riforma o cassazione parziale hanno effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti da quelle riformate o cassate (cd. effetto espansivo interno dell’impugnazione), rispetto alle quali, dunque, l’impugnazione parziale non determina acquiescenza.
Un primo problema che si pone è quello di stabilire quanto si verifica l’acquiescenza cui si riferisce l’art. 329 c.p.c. In proposito, Sez. U, n. 3331/2019, Conti R.G., Rv. 652848-01 ha ritenuto ammissibile il ricorso ex art. 111, comma 8, Cost. proposto immediatamente alle Sezioni Unite avverso la decisione declinatoria della giurisdizione, ancorché successivamente il medesimo ricorrente provveda anche alla riassunzione del giudizio innanzi al giudice dichiarato munito di giurisdizione dalla decisione impugnata, atteso che tale contegno processuale, valutato alla luce delle scansioni temporali che l’hanno caratterizzato, non risulta compatibile con una volontà tesa ad abbandonare il ricorso – prioritariamente proposto – con il quale è stato chiesto alle Sezioni Unite di esaminare la questione di giurisdizione, dovendo l’atto successivo intendersi come rivolto non già a prestare acquiescenza alla statuizione in punto di giurisdizione, precedentemente impugnata innanzi all’organo istituzionalmente deputato a risolvere tale questione, ma unicamente a dare esecuzione alla stessa.
In precedenza, Sez. 1, n. 4908/2017, Falabella, Rv. 644313-01 aveva ritenuto che la parte rimasta, in tutto o in parte, soccombente, ove non proponga impugnazione della sentenza che la pregiudica (nella specie, la pronuncia con la quale la corte d’appello ha deciso nel merito il gravame incidentale, senza affrontare la questione della sua ammissibilità), assume un comportamento incompatibile con la volontà di far valere, nel giudizio di impugnazione, la relativa questione - anche se a carattere pregiudiziale (che dà luogo ad un capo autonomo della sentenza e non costituisce un mero passaggio interno della decisione di merito, come si desume dall’art. 279, comma 2, nn. 2 e 4, c.p.c.) - in tal modo prestandovi acquiescenza, con le conseguenti preclusioni sancite dagli artt. 324 e 329, comma 2, c.p.c.
L’ulteriore questione posta dalla necessità di coordinamento degli artt. 329, comma 2 e 336 c.p.c. è quella di individuare da un lato, la nozione di «parte» o «capo» della sentenza, anche al fine di chiarire quale possa definirsi autonoma e sulla quale, dunque, ove non impugnata, si forma il giudicato, oppure dipendente, operando in tal caso la previsione di cui all’art. 336 cit.
Si tratta di definizione problematica e non univoca, potendo essere intesa come quella parte della sentenza corrispondente alla decisione della domanda, sia sulla sua ammissibilità che sulla sua fondatezza, ovvero quella contenente la decisione di una questione, per tale dovendosi intendere ogni punto controverso sull’esistenza di un fatto, sull’individuazione della norma processuale e di quella sostanziale da applicare (6) .
In quest’ultimo senso sembra orientarsi la giurisprudenza di legittimità più recente.
Infatti, secondo Sez. 2, n. 16583/2012, Manna, Rv. 624791-01, la nozione di «parte della sentenza», alla quale fa rifermento l’art. 329, cpv. c.p.c., dettato in tema di acquiescenza implicita, e cui si ricollega la formazione del giudicato interno, identifica non già qualsivoglia affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, che non sia stata espressamente o implicitamente investita da una censura specifica, bensì soltanto le statuizioni minime suscettibili di acquisire autonoma efficacia decisoria nell’ambito della controversia. Queste ultime sono costituite dalla sequenza fatto, norma ed effetto, intesa come unitaria scansione logica che comprende e supera le singole sue componenti, ancorché ciascuna di esse possa essere, isolatamente considerata, oggetto d’impugnazione
Sez. 6-3, n. 12202/2017, Vincenti, Rv. 644289-01 ha poi precisato che il giudicato non si determina sul fatto ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell’ambito della controversia, sicché l’appello motivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull’intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame. Per tale ragione, la S.C., nella fattispecie esaminata in quella decisione, ha escluso che si fosse formato un giudicato implicito sul fatto storico dell’esistenza di un nesso causale tra l’incidente occorso alla ricorrente, caduta uscendo da un esercizio commerciale, e la vetrina espositiva ivi collocata, a fronte di una sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di risarcimento danni sul diverso presupposto che le lesioni subite non erano riconducibili alla caduta determinata dall’urto con la vetrina.
Tale principio è stato riaffermato più di recente da Sez. L, n. 16853/2018, Torrice, Rv. 649361-01, la quale ha ritenuto che la contestazione in ordine alla sussistenza dei presupposti di operatività dell’art. 19 del d.P.R. n. 509 del 1979, individuata dal giudice di primo grado come regolatrice della pretesa di rimborso delle spese legali sostenute nel processo penale, fosse sufficiente a censurare la relativa statuizione, sulla quale, pertanto, non si era verificato alcun giudicato interno.
Ancora, Sez. 6-L, n. 24783/2018, Cavallaro, Rv. 650927-01 ha confermato la decisione di merito che, pur in assenza di specifico gravame sul punto da parte dell’assicurato, in seguito all’appello dell’INPS in merito alla tardività dell’azione giudiziale, aveva riesaminato l’intera questione della decadenza in tema di benefici previdenziali ex art. 13 della l. n. 257 del 1992, ritenendola maturata per i soli ratei anteriori al triennio dalla proposizione della domanda amministrativa.
Nel 2019, Sez. 2, n. 10760/2019, Criscuolo, Rv. 653408-01 ha nuovamente affermato che per parte della sentenza deve intendersi una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell’ambito della controversia, sicché l’appello motivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull’intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame. In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva affermato l’inopponibilità all’erede di un testamento olografo fatto valere da un legatario in ragione della tardività dell’istanza di verificazione avanzata da quest’ultimo a seguito del disconoscimento operato dal primo, sul rilievo che il motivo di appello con cui il legatario aveva contestato la tempestività del disconoscimento medesimo aveva riaperto la cognizione pure sulla questione relativa alla procedura da seguire per accertare l’autenticità del testamento.
Secondo Sez. 2, n. 34026/2019, Carrato, Rv. 656328-01 la qualificazione giuridica data dal giudice all’azione, quando essa abbia condizionato l’impostazione e la definizione dell’indagine di merito onera la parte interessata di proporre specifica impugnazione sul punto, sicché, in mancanza, su di esso si forma il giudicato.
Sez. 3, n. 23640/2019, Dell’Utri, Rv. 655171-01 ha affermato che la decisione che, nel rigettare la domanda di rilascio di un immobile perché occupato sine titulo, riconosca che lo stesso è oggetto di un valido ed efficace contratto di locazione non determina la formazione di alcun giudicato su fatti costituenti inadempimento del conduttore, pur se anteriori alla pronuncia, poiché l’accertamento di detti fatti non costituisce un passaggio logico-giuridico necessario ai fini della statuizione concernente la richiesta di restituzione del bene.
Altre recenti pronunce individuano invece la nozione di parte della sentenza, ovvero capo autonomo, con riguardo alla decisione di questione controversa.
Secondo Sez. L, n. 24358/2018, Boghetich, Rv. 650730-01 capi di sentenza autonomi sono quelli che risolvono una questione controversa avente una propria individualità ed autonomia, così da integrare astrattamente una decisione del tutto indipendente e sui quali si può formare il giudicato. Sono quindi privi del carattere dell’autonomia i meri passaggi motivazionali, ossia le premesse logico-giuridiche della statuizione adottata, come pure le valutazioni di meri presupposti di fatto che, unitamente ad altri, concorrono a formare un capo unico della decisione. Per tale ragione, la Corte ha escluso che vi fosse stata violazione del giudicato interno, per la mancata impugnazione della sentenza di prime cure, nella parte in cui aveva ritenuto insussistente il requisito della eterodirezione, quale indice rilevante, ma non esaustivo, della natura subordinata del rapporto di lavoro, per il cui riconoscimento era stato intentato il giudizio.
Ancora, secondo Sez. 3, n. 2379/2018, Iannello, Rv. 647932-01 costituisce capo autonomo della sentenza – come tale suscettibile di formare oggetto di giudicato interno – solo quello che risolva una questione controversa tra le parti, caratterizzata da una propria individualità e una propria autonomia, sì da integrare, in astratto, gli estremi di un decisum affatto indipendente, ma non anche quello relativo ad affermazioni che costituiscano mera premessa logica della statuizione in concreto adottata. In particolare, ha escluso la formazione del giudicato in ordine a meri passaggi argomentativi della decisione o alla valutazione delle prove che attengono al capo di sentenza oggetto di impugnazione.
Con specifico riguardo al processo tributario, Sez. 5, n. 13047/2017, Iannello, Rv. 644242-01 ha affermato che l’effetto di acquiescenza, ex art. 329, comma 2, c.p.c., alle parti della sentenza non impugnate – la cui produzione ne presuppone l’autonomia e la non dipendenza da quella oggetto di impugnazione, come può verificarsi soltanto se la decisione contenga più capi contro i quali la parte ha interesse ad impugnare – non è ravvisabile ove la decisione riguardi distinti periodi d’imposta e la contestazione investa elementi o presupposti di fatto comuni e ricorrenti negli stessi, atteso che, in siffatta ipotesi, se è vero che l’autonomia dei periodi d’imposta distingue le diverse pretese creditorie, ciò non vale, tuttavia, ad identificare altrettanti diversi capi della domanda, né, tantomeno, diverse parti della sentenza, cosicché detta contestazione, anche in assenza di un esplicito riferimento a ciascuno dei distinti anni d’imposta, non può non intendersi riferita all’intero oggetto del contendere. Applicando tale principio, la Corte ha cassato la sentenza impugnata che, in un giudizio concernente più avvisi di accertamento ai fini IRPEF, IRAP e IVA, ciascuno per un distinto anno d’imposta, ma tutti fondati sulla contestazione di elementi o presupposti di fatto comuni e ricorrenti nei vari anni, aveva affermato l’esistenza di un giudicato interno con riferimento all’avviso di accertamento relativo a uno di essi, in ragione della mancanza, nel ricorso in appello dell’ufficio, di specifici elementi di critica al medesimo afferenti.
Deve essere fatta menzione, poi, di quelle pronunce in cui la S.C. ha escluso che possa formarsi il giudicato laddove la questione non sia stata specificamente esaminata dal giudice. Si tratta di affermazione concernente l’ipotesi delle questioni non esaminate dal giudice d’appello perché ritenute assorbite dall’accoglimento di un motivo di gravame avente natura pregiudiziale. In tal senso si è espressa, da ultimo, Sez. 3, n. 13952/2019, Gianniti, Rv. 653924-01 riaffermando un principio consolidato in giurisprudenza (nello stesso senso Sez. 3, n. 9303/2012, Amendola, Rv. 622824-01).
Problematica è l’operatività dell’acquiescenza rispetto alle parti della sentenza contenenti pronunce implicite.
Tra queste particolare rilievo ha la questione concernente la giurisdizione allorché il giudice non si sia espressamente pronunciato in proposito e la parte appellante non abbia formulato al riguardo alcuna specifica doglianza.
In questo caso, a partire da Sez. U., n. 24883/2008, Merone, Rv. 604576-01, la Corte, discostandosi dal precedente orientamento, afferma che con riguardo alla rilevabilità d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, del difetto di giurisdizione, soltanto qualora sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito il giudice può rilevare d’ufficio il difetto di giurisdizione, operando la relativa preclusione anche in sede di legittimità. Nella pronuncia richiamata, la S.C. ha precisato che il giudicato implicito sulla giurisdizione può formarsi tutte le volte in cui la causa sia stata decisa nel merito, con esclusione delle sole decisioni che non contengono statuizioni che implicano l’affermazione della giurisdizione, come nel caso in cui l’unico tema dibattuto sia stato quello relativo alla ammissibilità della domanda o quando dalla motivazione della sentenza risulti che l’evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione (ad es., per manifesta infondatezza della pretesa) ed abbia indotto il giudice a decidere il merito per saltum, non rispettando la progressione logica stabilita dal legislatore per la trattazione delle questioni di rito rispetto a quelle di merito.
Tale interpretazione è stata costantemente riaffermata dalla S.C.
Così, per limitarci alle pronunce più recenti, Sez. U., n. 10265/2018, Manna, Rv. 648268-01 ha ritenuto che il giudicato interno sulla giurisdizione si forma tutte le volte in cui il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando anche implicitamente la propria giurisdizione, e le parti abbiano prestato acquiescenza a tale statuizione, non impugnando la sentenza sotto questo profilo, sicché non può validamente prospettarsi l’insorgenza sopravvenuta di una questione di giurisdizione all’esito del giudizio di secondo grado, perché tale questione non dipende dall’esito della lite, ma da due invarianti primigenie, costituite dal petitum sostanziale della domanda e dal tipo di esercizio di potere giurisdizionale richiesto al giudice. In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione nei confronti di una pronuncia del giudice contabile, ove la parte ricorrente aveva allegato che la questione sulla giurisdizione era insorta solo con la sentenza di secondo grado, ritenuta viziata da eccesso di potere giurisdizionale (in senso conforme, si veda anche Sez. U., n. 25937/2018, Giusti, Rv. 651342-01).
Tale principio è stato riaffermato da ultimo da Sez. 5, n. 13750/2019, Balsamo, Rv. 654069-01, la quale ha ribadito che il giudicato interno sulla giurisdizione si forma tutte le volte in cui il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando anche implicitamente la propria giurisdizione, e le parti abbiano prestato acquiescenza a tale statuizione, non impugnando la sentenza sotto questo profilo, sicché non può validamente prospettarsi l’insorgenza sopravvenuta di una questione di giurisdizione all’esito del giudizio di secondo grado, perché tale questione non dipende dall’esito della lite, ma da due invarianti primigenie, costituite dal petitum sostanziale della domanda e dal tipo di esercizio di potere giurisdizionale richiesto al giudice. Facendo applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso, in quanto non erano stati trascritti i motivi di appello con i quali era stata contestata la decisione di primo grado sotto il profilo della giurisdizione e non risultando, peraltro, dalla pronuncia impugnata le doglianze sollevate con il gravame.
Nell’ambito del processo tributario, Sez. 5, n. 22652/2019, Fanticini, Rv. 655050-01 ha ritenuto che, qualora il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito affermando, anche implicitamente, la propria giurisdizione, la parte che intenda contestare tale riconoscimento è tenuta a proporre appello sul punto, trattandosi di parte vittoriosa, eventualmente in via incidentale condizionata ex art. 54 del d.lgs. n. 546 del 1992. Ha altresì precisato che a tal fine non è necessario ricorrere a formule sacramentali, essendo sufficiente che dal complesso delle deduzioni e delle conclusioni formulate dall’appellato in sede di costituzione risulti chiaramente la volontà di ottenere la riforma della decisione.
Più in generale, Sez. 5, n. 25493/2019, Perrino, Rv. 655411-01 ha ribadito che ogni statuizione di merito comporta una pronuncia implicita sulla giurisdizione, sicché il giudice dell’impugnazione non può riesaminare d’ufficio quest’ultima, in assenza di specifico gravame sul punto, ed è irrilevante che nella sentenza d’appello la questione di giurisdizione sia stata egualmente trattata. La regola della rilevabilità d’ufficio delle questioni, in ogni stato e grado del processo, deve essere infatti coordinata con i principi che governano il sistema delle impugnazioni, nel senso che essa opera solo quando sulle suddette questioni non vi sia stata una statuizione anteriore; ove questa vi sia, invece, stata, i giudici delle fasi successive possono conoscere delle questioni stesse solo se e in quanto esse siano state riproposte con l’impugnazione, posto che altrimenti si forma il giudicato interno che ne preclude l’esame (tra varie, Sez. 6-3, n. 22207/2017, Cirillo F.M., Rv. 645722-01).
Come riaffermato dalla pronuncia da ultimo richiamata, la premessa sui cui poggia il ragionamento della Corte è che qualsiasi decisione di merito implica la preventiva verifica della sussistenza della potestas iudicandi la quale, pur in assenza di formale eccezione o questione sollevata d’ufficio, avviene comunque de plano in quanto il giudice che decide nel merito ha già verificato la sussistenza del suo potere di decidere (si vedano, altresì, Sez. U., n. 9693/2013, Segreto, Rv. 626100-01; Sez. L, n. 2605/2018, Tricomi, Rv. 64648201).
Non si è tuttavia mancato di sottolineare in dottrina, come una cosa sia limitare la rilevabilità d’ufficio della questione ove sussista una statuizione esplicita sul punto e rispetto alla quale può configurarsi acquiescenza ex art. 329, comma 2, c.p.c. per mancata impugnazione, mentre altra e diversa cosa sia ritenere che il giudice del gravame, a causa della mancata impugnazione di un capo implicito, non abbia il potere di esaminare la questione di giurisdizione quando il giudice di primo grado non si sia espressamente pronunciato sul punto.
Più in generale si evidenzia il problema della possibilità di configurare l’acquiescenza rispetto a pronunce implicite il quale presuppone a monte la verifica della possibilità di ammettere che il silenzio del giudice implichi una decisione in proposito. Si osserva come mentre ciò non troverebbe ostacolo nell’ipotesi in cui la questione sia stata prospettata dalle parti ed il giudice abbia deciso il merito senza pronunciarsi esplicitamente su di essa, diversa è l’ipotesi in cui la questione relativa alla giurisdizione non abbia affatto costituito oggetto del thema decidendum, nel qual caso difficilmente potrebbe configurarsi una decisione implicita e un conseguente onere di impugnazione della parte (7).
Ben diverso e certamente più rigoroso è l’orientamento della Corte riguardo ad altre ipotesi, e in specie in tema di legitimatio ad causam.
Sez. U., n. 7925/2019, Campanile, Rv. 653277-01 ribadito l’interpretazione secondo la quale ai fini della la formazione del giudicato interno sulla questione della legittimazione, è necessario che esso sia “espresso”, non essendo sufficiente ad impedire la rilevabilità d’ufficio il giudicato implicito, che, in ordine alla questione pregiudiziale della legittimazione non può formarsi qualora la questione non sia stata sollevata dalle parti ed il giudice (con implicita statuizione positiva sulla stessa) si sia limitato a decidere nel merito, restando in tal caso la formazione del giudicato sulla pregiudiziale impedita dall’impugnativa del capo della sentenza relativamente al merito. La Corte ha ritenuto, infatti, che non può ritenersi che un giudicato interno si sia formato in via implicita, semplicemente perché la legittimazione abbia costituito la premessa logica per la decisione, in quanto, affinché una questione possa ritenersi decisa dal giudice di merito occorre che essa sia stata oggetto di discussione tra le parti (nello stesso senso si veda Sez. 5, n. 20978/2013, Conti R.G., Rv. 628501-01; Sez. 5, n. 9952/2003, Del Core, Rv. 564471-01. Si veda, altresì, Sez. 3, n. 23568/2011, Frasca, Rv. 620296-01).
La previsione dell’art. 336 c.p.c. rende necessario stabilire cosa debba intendersi per «parte dipendente» della sentenza. Innanzitutto, allorché sia impugnata la premessa logica della decisione di una domanda, parte dipendente sarà la statuizione che dipenda da quella decisione. E ciò nel caso in cui tale premessa logica sia costituita da un mero elemento della fattispecie, ovvero da una questione preliminare di merito o da una questione pregiudiziale in senso tecnico o in senso logico. In tali casi, l’impugnazione della parte di sentenza condizionante comporta la devoluzione al giudice dell’impugnazione anche delle parti dipendenti le quali, dunque, saranno sottratte al giudicato. Tale devoluzione, tuttavia, è circoscritta nei soli limiti del condizionamento, e cioè solo nella misura in cui la diversa soluzione della questione pregiudicante sia in grado di incidere sulla decisione della questione dipendente.
Tale principio si trova chiaramente affermato nella recente giurisprudenza della S.C. e in specie da Sez. 3, n. 23985/2019, Graziosi, Rv. 655106-01, la quale ha statuito che la decisione dell’impugnazione sulla questione principale può comportare la modificazione, in virtù del cosiddetto “effetto espansivo interno” anche della questione dipendente (nella specie, riguardante le spese di lite del primo grado), pur se autonoma e non investita da specifica censura. La pronuncia ha tuttavia precisato che la “modificabilità” dei capi di sentenza autonomi ma dipendenti da altro capo, costituendo un’eccezione al principio della formazione del giudicato in mancanza di impugnazione, va applicata con estremo rigore e che pertanto deve escludersi che l’impugnazione della statuizione sulla questione principale rimetta in ogni caso in discussione la decisione sulla questione dipendente, attribuendo perciò sempre al giudice dell’impugnazione il potere di deciderla nuovamente e autonomamente. Ciò infatti potrà e dovrà accadere solo ove sia imposto dal tenore della decisione relativa all’impugnazione principale, ossia quando tale ultima decisione si ponga in contrasto con quella sulla questione dipendente. In tal caso, la direzione e i limiti dell’intervento consentito al giudice dell’impugnazione sulla statuizione dipendente non colpita da impugnazione non potranno che dedursi dalle necessità di coerenza imposte dalla decisione sulla questione principale e dai motivi posti a sostegno della medesima.
Analogamente, in tema di spese processuali, secondo Sez. 3, n. 27606/2019, Dell’Utri, Rv. 655640-01 il potere del giudice d’appello di procedere d’ufficio ad un nuovo regolamento di tali spese, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all’esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d’impugnazione. Tuttavia, anche in ragione dell’operare del c.d. effetto espansivo interno di cui all’art. 336, primo comma, c.p.c., l’accoglimento parziale del gravame della parte vittoriosa in cui favore il giudice di primo grado abbia emesso condanna alla rifusione delle spese di lite non comporta, in difetto di impugnazione sul punto, la caducazione di tale condanna, sicché la preclusione nascente dal giudicato impedisce al giudice dell’impugnazione di modificare la pronuncia sulle spese della precedente fase di merito, qualora egli abbia valutato la complessiva situazione sostanziale in senso più favorevole alla parte vittoriosa in primo grado. In applicazione dei su indicati principi, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di appello che, nel riformare la sentenza impugnata aumentando l’entità della condanna al risarcimento danni pronunciata in favore degli appellanti, aveva modificato il regolamento delle spese di primo grado in termini meno favorevoli per gli appellanti, in difetto di appello incidentale sul capo relativo alle spese.
La Corte ha altresì ritenuto che il giudicato sostanziale può estendersi anche alle questioni non controverse, ma è necessario che su queste ultime il giudice abbia compiuto un vero e proprio accertamento, così necessariamente e inscindibilmente collegato con il dictum finale, da non costituire la semplice affermazione, incidenter tantum, di uno dei presupposti logici della decisione, bensì l’oggetto, esso stesso, della statuizione finale (Sez. 1, n. 3737/2003, Tirelli, Rv. 561132-01). In applicazione di tale principio, Sez. 6-5, n. 19632/2019, Castorina, Rv. 654968-01 ha escluso che fosse invocabile dal contribuente l’esistenza di un giudicato sulla validità della notifica della cartella tenuto conto che la pronuncia impugnata, in ragione della mancata costituzione del concessionario, era di contenuto meramente processuale ed alcuna statuizione era intervenuta sulla regolarità della notifica.
Deve essere richiamata, altresì, Sez. 2, n. 34026/2019, Carrato, Rv. 656328-01 cit. ove, in motivazione, afferma che l’effetto devolutivo dell’appello entro i limiti dei motivi d’impugnazione preclude al giudice del gravame esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito esposto nei motivi d’impugnazione; viola, però, il principio del tantum devolutum quantum appellatum il giudice di appello che fondi la decisione su ragioni che, ove anche non siano state eventualmente specificamente fatte valere dall’appellante, appaiano, nell’ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi, costituendone necessario antecedente logico e giuridico.
La formazione del giudicato è incisa anche dalle preclusioni che maturano nel giudizio di impugnazione, conseguenti all’onere imposto alle parti dagli artt. 329, 342, 346, 360 c.p.c. di coltivare le questioni.
Tali preclusioni condizionano i poteri del giudice come ribadito di recente da Sez. 2, n. 21906/2019, Manna, Rv. 654911-01 secondo la quale il rilievo d’ufficio della nullità del contratto è precluso al giudice dell’impugnazione, quando sulla validità del rapporto si sia formato il giudicato interno. La S.C. ha perciò ritenuto preclusa la rilevabilità d’ufficio della questione relativa alla validità di un contratto di patrocinio in favore di un Comune, per parziale difetto di copertura finanziaria, per essere stata detta questione superata dalla sentenza di primo grado, contenente la condanna dell’ente a corrispondere il compenso al difensore per l’attività professionale svolta e non avendo tale statuizione formato oggetto di appello incidentale da parte del Comune.
Deve altresì essere richiamata Sez. 2, n. 8400/2019, Scarpa, Rv. 653296-01 la quale ha statuito che, in tema di successione legittima, il diritto di abitazione ed uso ex art. 540, comma 2, c.c. è devoluto al coniuge del de cuius in base ad un meccanismo assimilabile al prelegato ex lege, sicché la sua concreta attribuzione, nell’ambito di una controversia avente ad oggetto lo scioglimento della comunione ereditaria, non è subordinata alla formulazione di una espressa richiesta in tal senso. Tuttavia, ove il giudice di primo grado abbia disposto la divisione della comunione ereditaria senza detrarre il valore capitale del menzionato diritto spettante al coniuge superstite (in aggiunta alla quota attribuita dagli artt. 581 e 582 c.c.) e questa statuizione implicita negativa sul punto non abbia formato oggetto di uno specifico motivo di impugnazione, il riconoscimento del citato diritto di abitazione ad opera del giudice di appello è impedito dalle preclusioni processuali maturate e, in specie, dal giudicato interno formatosi al riguardo.
Sez. 2, n. 21243/2019, Grasso Gius., Rv. 655204-01 ha poi affermato che la nullità del contratto posto a fondamento dell’azione di adempimento è rilevabile d’ufficio, ma non può essere accertata sulla base di una “nuda” eccezione, sollevata per la prima volta con il ricorso per cassazione, basata su contestazioni in fatto in precedenza mai effettuate, a fronte della quale l’intimato sarebbe costretto a subire il “vulnus” delle maturate preclusioni processuali. Tale principio è stato enunciato in relazione ad una fattispecie in cui, richiesto il pagamento del compenso per l’attività di mediazione espletata, è stata sollevata solo in sede di legittimità l’eccezione relativa alla mancata iscrizione del mediatore nel relativo albo professionale.
Con riguardo alle preclusioni specifiche dei giudizi di impugnazione e, in particolare, alla individuazione delle ipotesi in cui sussiste l’onere di impugnazione rispetto a quelle in cui ricorre quello di mera riproposizione di domande o eccezioni non accolte, Sez. U., n. 7940/2019, Falaschi, Rv. 653280-01 ha affrontato il tema della necessità di riproposizione in appello delle domande rimaste assorbite in primo grado.
Secondo la Corte, mentre per le domande ed eccezioni esaminate e rigettate, sia pure implicitamente, dal primo giudice, è necessario proporre appello incidentale ex art. 343 c.p.c., diverso è il caso delle domande e delle eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite. In tale ipotesi, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia, le parti del processo di impugnazione, nel rispetto dell’autoresponsabilità e dell’affidamento processuale, sono tenute a riproporre dette domande ai sensi dell’art. 346 c.p.c., con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti rientranti già nel thema probandum e nel thema decidendum del giudizio di primo grado.
In attuazione di tale principio, Sez. L, n. 20726/2019, Boghetich, Rv. 654794-01 ha statuito che, anche a fronte di una domanda di condanna in forma generica, il convenuto che assuma che il proprio debito sia in tutto o in parte prescritto ha l’onere di sollevare la relativa eccezione nei termini di legge, a pena di decadenza, e se non accolta, di reiterarla in appello, ai sensi dell’art. 346 c.p.c. integrando, tale profilo, una questione preliminare di merito, in quanto l’eventuale sussistenza della prescrizione fa venire meno ogni interesse della parte all’accertamento dell’esistenza del diritto azionato.
Sez. 5, n. 33580/2019, Fuochi Tinarelli, Rv. 656393-01 ha affrontato la questione concernente l’onere di riproposizione della domanda non esaminata statuendo che qualora la sentenza impugnata, nel definire il giudizio, abbia deciso esclusivamente una questione preliminare di rito, i motivi di appello, che hanno la finalità di denunciare gli errori di diritto o l’ingiustizia della decisione, non possono concernere anche il merito della domanda che non ha formato oggetto della pronuncia, e che pertanto è sufficiente che l’appellante abbia riproposto, ai sensi dell’art. 346 c.p.c., la domanda non esaminata.
Nel caso di appello da parte dell’attore vittorioso il quale chieda il riconoscimento di una somma maggiore di quella riconosciutagli, il convenuto soccombente in primo grado, ma vittorioso quanto alla domanda di garanzia nei confronti del terzo che egli abbia chiamato in causa, non deve proporre appello incidentale condizionato essendo sufficiente che egli chieda l’estensione della garanzia per l’evenienza che la sentenza di appello accolga la domanda dell’attore per un importo maggiore di quello riconosciuto dal tribunale. Tale onere sussiste, invece, nella diversa ipotesi in cui sia stato vittorioso ed intenda essere garantito per il caso di accoglimento totale o parziale del gravame principale proposto nei suoi confronti dall’attore soccombente (Sez. 2, n. 23948/2019, Scarpa, Rv. 655358-03).
Il tema è stato affrontato anche con riguardo all’ipotesi specifica del giudizio di rinvio reputandosi che in tal caso il giudice di merito, se è tenuto ad uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte per le questioni già decise, per gli altri aspetti della controversia rimasti impregiudicati o non definiti nelle precorse fasi del giudizio deve esaminare ex novo il fatto della lite e pronunciarsi su tutte le eccezioni sollevate e pretermesse nei precedenti stati processuali, indipendentemente dalla relativa riproposizione, senza che rilevi l’eventuale contumacia della parte interessata, che non può implicare rinuncia o abbandono delle richieste già specificamente rassegnate od acquisite al giudizio. A ciò consegue che dalla contumacia della parte nel giudizio di rinvio non può derivare la rinuncia alle domande riproposte nel grado di appello e che, pertanto, non sussiste alcuna preclusione da giudicato interno (Sez. 5, n. 4070/2019, Zoso, Rv. 652593-01).
Quanto, infine, alla verifica dell’avvenuta impugnazione, o meno, di una statuizione contenuta nella sentenza di primo grado, Sez. 1, n. 7499/2019, Pazzi, Rv. 653628-01 ha statuito che la S.C. non è vincolata all’interpretazione compiuta dal giudice di appello, ma ha il potere-dovere di valutare direttamente gli atti processuali per stabilire se, rispetto alla questione su cui si sarebbe formato il giudicato, la funzione giurisdizionale si sia esaurita per effetto della mancata devoluzione della questione nel giudizio di appello, con conseguente preclusione di ogni esame della stessa, purché il ricorrente non solo deduca di aver ritualmente impugnato la statuizione, ma - per il principio di autosufficienza - indichi elementi e riferimenti atti ad individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il contenuto dell’atto di appello a questo preciso proposito, non essendo tale vizio rilevabile ex officio.
La giurisdizione ben può essere definita come la misura della potestas iudicandi attribuita al giudice dall’ordinamento giuridico con riferimento alla cognizione di una controversia.
La questione di giurisdizione è strettamente connessa alla domanda di tutela di una situazione giuridica soggettiva attraverso un giudizio, sicché il momento determinante della giurisdizione coincide con quello della proposizione della domanda (art. 5 c.p.c.).
Si può affermare, pertanto, sul piano teorico, che, data una “regiudicanda”, ciascun giudice dell’ordinamento è, in astratto, munito del potere di deciderla, tant’è vero che se la decisione emessa nonostante il difetto di giurisdizione passasse in giudicato, essa farebbe “stato” ai sensi dell’art. 2909 c.c.
Tuttavia, il giudice adìto rispetto ad una controversia deve interrogarsi se essa possa essere decisa nel merito o se il potere di deciderla sia stato attribuito, in concreto, dall’ordinamento, al giudice di un diverso plesso giurisdizionale.
La disposizione che attribuisce al giudice ordinario il potere di definire in rito il giudizio nel caso in cui egli ritenga di non essere munito del potere di pronunciare una decisione di merito è l’art. 37 c.p.c.
La questione della sussistenza o meno in capo al giudice di un determinato plesso giurisdizionale del potere di definire nel merito la controversia portata alla sua cognizione può essere preventivamente sollevata dinanzi alle Sezioni Unite della S.C. da una delle parti in contesa, compreso colui che abbia scelto di instaurare la causa dinanzi a quel giudice.
Sul punto, infatti, Sez. U., n. 32727/2018, Lombardo, Rv. 65209601, hanno affermato che il regolamento preventivo di giurisdizione può essere proposto anche dall’attore, sussistendo, in presenza di ragionevoli dubbi sui limiti esterni della giurisdizione del giudice adìto, un interesse concreto ed immediato alla risoluzione della questione da parte delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in via definitiva, per evitare che la sua risoluzione possa incorrere in successive modifiche nel corso del giudizio, ritardando la definizione della causa, anche al fine di ottenere un giusto processo di durata ragionevole.
Tuttavia, nel caso in cui l’attore abbia incardinato la causa dinanzi ad un giudice e sia rimasto soccombente nel merito, egli non è legittimato ad interporre appello contro la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui prescelto, in quanto non soccombente su tale autonomo capo della decisione (Sez. U., n. 22439/2018, Giusti, Rv. 650463-01).
Tale orientamento è stato ribadito anche in seguito.
Si è deciso, infatti, che, in tema di ricorso straordinario al Capo dello Stato, la parte ricorrente che abbia allegato, come indefettibile presupposto della domanda, la giurisdizione del giudice amministrativo, senza che l’intimato abbia esercitato l’opposizione ex art. 48 c.p.a., né abbia contestato la sussistenza di tale presupposto, eventualmente proponendo regolamento preventivo di giurisdizione, non può proporre ricorso per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost. e art. 362 c.p.c. avverso il decreto del Presidente della Repubblica che abbia deciso il ricorso su conforme parere del Consiglio di Stato reso sull’implicito, o esplicito, presupposto della sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo allegato dalla parte stessa, sul punto non soccombente (Sez. U., n. 29081/2019, Perrino, Rv. 656057 - 01).
Tuttavia, il regolamento preventivo di giurisdizione è esperibile anche nell’ambito del procedimento attivato dal ricorso straordinario al Capo dello Stato.
Infatti, ove l’amministrazione intimata abbia proposto opposizione al ricorso ex art. 48 c.p.a., senza contestare la giurisdizione amministrativa, e il TAR l’abbia dichiarata inammissibile per tardività, rimettendo gli atti all’amministrazione per la prosecuzione del procedimento in sede straordinaria, il regolamento preventivo di giurisdizione, con il quale l’amministrazione deduca in tale sede l’insussistenza della giurisdizione amministrativa, presupposto indefettibile del ricorso straordinario al Capo dello Stato ex art. 7, comma 8, c.p.a., ben può essere proposto fino al momento della pronuncia del parere del Consiglio di Stato che, formando il contenuto sostanziale della conforme decisione giustiziale del Presidente della Repubblica, ne costituisce l’antecedente necessario e segna il momento preclusivo per far valere il difetto del presupposto della decisione (Sez. U., n. 1413/2019, Genovese, Rv. 652244-01).
Il rilievo della questione di giurisdizione potrebbe entrare in conflitto con il principio della ragionevole durata del processo, di cui all’art. 111, comma 2, Cost., considerata l’apparente assenza di preclusioni nel testo dell’art. 37 c.p.c.
Con riferimento ai tempi processuali entro i quali è possibile rilevare il difetto di giurisdizione del giudice adìto, l’art. 37 c.p.c. dispone che il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione o dei giudici speciali è rilevato anche d’ufficio in qualunque stato e grado del processo.
L’art. 37 c.p.c. indica tre diversi rapporti nei quali può venire in rilievo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario: A) Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione; B) Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti dei giudici speciali; C) Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti del giudice straniero (secondo l’art. 11 della legge n. 218 del 1995).
Il difetto di giurisdizione nei confronti della pubblica amministrazione ha, ormai, una scarsissima incidenza statistica.
Esso identifica l’improponibilità assoluta della domanda, in quanto si riferisce alla deduzione in giudizio di una questione sfornita del tutto di tutela giurisdizionale, in quanto il soggetto che agisce fa valere in giudizio un mero interesse di fatto, che non assume la sostanza né di diritto soggettivo, né di interesse legittimo.
A proposito del difetto di giurisdizione nei confronti della pubblica amministrazione, si è detto che esso solo formalmente appartiene al novero delle pronunce meramente processuali, ma sostanzialmente rappresenta un’ipotesi di rigetto nel merito della domanda per insussistenza della situazione giuridica di cui si è chiesta la tutela.
Le altre due ipotesi di difetto di giurisdizione, quello nei confronti dei giudici che non appartengono all’ordine giudiziario e quello nei confronti dei giudici stranieri, invece, sono quelle davvero rilevanti dal punto di vista della prassi giudiziaria.
Con riferimento ai rapporti tra diverse giurisdizioni all’interno dell’ordinamento nazionale, ed in particolare con riguardo al deferimento a collegio arbitrale, mediante convenzione stipulata nella vigenza dell’art. 6, comma 2, della legge n. 205 del 2000, di controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, la Suprema Corte ha chiarito che si pone una questione di rapporto tra le differenti giurisdizioni, ordinaria e speciale, e non una questione di merito circa la validità della compromissione in arbitrato della controversia. Pertanto, deve essere applicato, ai sensi dell’art. 5 c.p.c., il sopravvenuto art. 12 del d.lgs. n. 104 del 2010, che generalizza la possibilità di risolvere mediante arbitrato rituale le predette controversie, con conseguente ravvisabilità della giurisdizione degli arbitri (Sez. U., n. 27847/2019, Bruschetta, Rv. 655590-01).
Il regolamento preventivo di giurisdizione è ammissibile anche avverso le decisioni del giudice amministrativo rese nel giudizio di ottemperanza, trattandosi di procedimento a natura non esclusivamente esecutiva, giacché il giudice amministrativo gode, in sede di ottemperanza, di poteri cognitivi che implicano la potestà di interpretare, integrare e precisare, pur se entro determinati limiti, il “dictum” del giudice della cognizione, senza che assuma rilievo il consolidamento della giurisdizione nell’ambito del giudizio presupposto, che ha avuto un oggetto diverso (Sez. U., n. 4880/2019, Acierno, Rv. 652853-01).
Con riferimento ai rapporti con il giudice straniero, il quadro normativo, rispetto all’originario testo dell’art. 37 c.p.c., è radicalmente mutato in seguito alla legge n. 218 del 1995, ed in particolare in seguito al regolamento comunitario n. 44 del 2001.
Con riferimento al rapporto tra la legge n. 218 del 1995 e le fonti unionali incidenti sulla giurisdizione, è da segnalare Sez. U. n. 12585/2019, Virgilio, Rv. 653932-01 che hanno affermato che la clausola di deroga della giurisdizione, stipulata ai sensi dell’art. 25 del Regolamento UE n. 1215 del 2012, è valida anche nel caso in cui riguardi una controversia relativa a diritti indisponibili, non potendo prevalere sulla disciplina di fonte unionale l’art. 4, comma 2, della legge n. 218 del 1995, il quale, nel prevedere un’ipotesi di inderogabilità convenzionale non contemplata dalla prima, ne pregiudica “in parte qua” l’applicazione, in contrasto con i caratteri di diretta applicabilità e cogenza e con la finalità di unificazione delle norme nazionali in materia, ad essa attribuiti dai “considerando” 4 e 6 del citato regolamento.
Ancora in tema di rapporti tra giurisdizione nazionale e giudice straniero, si è chiarito che non è esperibile e deve essere dichiarato inammissibile il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione nel caso di conflitto fra clausole di proroga della giurisdizione che attribuiscano la competenza a giudici di paesi diversi dell’Unione europea, relativamente a controversie in cui sussista una ipotesi di litispendenza o connessione, qualora il giudice straniero sia stato preventivamente adìto in base a una clausola di attribuzione esclusiva della giurisdizione rispetto al giudice italiano successivamente adìto anch’esso in base a una clausola attributiva in via esclusiva della giurisdizione (Sez. U., n. 12638/2019, Bisogni, Rv. 653936-02).
Inoltre, il regolamento preventivo di giurisdizione non può essere utilizzato per contestare l’attribuzione della cognizione di una domanda giudiziale ad un foro rispetto ad un altro appartenente ad uno stesso plesso giurisdizionale nazionale. Sicché, nell’ipotesi di clausola contrattuale che, ai fini della determinazione della giurisdizione del giudice di un singolo Stato, indichi anche lo specifico foro di quello Stato presso il quale deve svolgersi la causa, il rimedio esperibile per contestare l’azione proposta davanti ad un foro diverso, appartenente tuttavia allo stesso ordinamento nazionale, non è il regolamento di giurisdizione, poiché la prospettazione integra una questione di competenza territoriale che deve essere fatta valere nei termini e nei modi della legge processuale del giudice che ha la giurisdizione, senza che, in assenza di una sentenza sulla competenza, il ricorso per regolamento di giurisdizione sia suscettibile di conversione in ricorso per regolamento di competenza (Sez. U., n. 5195/2019, Campanile, Rv. 652861-01).
Tra le novità più rilevanti portate dalla legge n. 218 del 1995, deve ricordarsi che ai sensi degli artt. 64 e 65 è ormai sancita la regola in base alla quale le sentenze delle autorità straniere sono immediatamente efficaci senza bisogno della cd. “delibazione”.
Inoltre, il difetto di giurisdizione del giudice italiano nei confronti del giudice straniero non è più rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, ma lo è solo in tre casi: se il convenuto è contumace; se la causa ha ad oggetto azioni reali relativi a beni immobili che si trovano all’estero; se il difetto di giurisdizione è previsto da trattati internazionali.
Al di fuori di queste ipotesi, il difetto di giurisdizione deve essere eccepito dal convenuto nel suo primo atto difensivo e, se questi non propone l’eccezione, il giudice non potrà declinare la giurisdizione.
Uno dei problemi più dibattuti in tema di giurisdizione è quello della portata della previsione, contenuta nell’art. 37 c.p.c., secondo cui il difetto di tale presupposto processuale è rilevabile in ogni stato e grado del processo.
Prima della pronuncia delle Sez.U. n. 24883/2008, la giurisprudenza si era attestata sul seguente criterio: se il giudice decide sul merito nulla dicendo circa la giurisdizione, l’impugnazione solo sul merito devolve al giudice superiore il potere di rilevare d’ufficio la questione di giurisdizione, fermo restando il potere della parte soccombente di eccepirne il difetto.
Ne deriva, innanzitutto, che la decisione sulla giurisdizione sottrae la questione al rilievo di ufficio, attivando il meccanismo di cui all’art. 329, comma 2, c.p.c.: la decisione con cui il giudice conferma la propria giurisdizione può essere contrastata soltanto con l’impugnazione del relativo capo di pronuncia.
In secondo luogo, se la decisione sul merito passa in giudicato, l’esistenza del potere giurisdizionale in capo al giudice che l’ha pronunciata non può più essere messa in discussione.
Con la sentenza a Sez. U., n. 24883/2008, Merone, Rv. 604576-01, la S.C. ha stabilito, invece, che l’interpretazione dell’art. 37 cod. proc. civ., secondo cui il difetto di giurisdizione “è rilevato, anche d’ufficio, in qualunque stato e grado del processo”, deve tenere conto dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo (“asse portante della nuova lettura della norma”), della progressiva forte assimilazione delle questioni di giurisdizione a quelle di competenza e dell’affievolirsi dell’idea di giurisdizione intesa come espressione della sovranità statale, essendo essa un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli. All’esito della nuova interpretazione della predetta disposizione, volta a delinearne l’ambito applicativo in senso restrittivo e residuale, ne consegue che: 1) il difetto di giurisdizione può essere eccepito dalle parti anche dopo la scadenza del termine previsto dall’art. 38 cod. proc. civ. (coincidente con la prima udienza di trattazione), fino a quando la causa non sia stata decisa nel merito in primo grado; 2) la sentenza di primo grado di merito può sempre essere impugnata per difetto di giurisdizione; 3) le sentenze di appello sono impugnabili per difetto di giurisdizione soltanto se sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito, operando la relativa preclusione anche per il giudice di legittimità; 4) il giudice può rilevare anche d’ufficio il difetto di giurisdizione fino a quando sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito. In particolare, il giudicato implicito sulla giurisdizione può formarsi tutte le volte che la causa sia stata decisa nel merito, con esclusione per le sole decisioni che non contengano statuizioni che implicano l’affermazione della giurisdizione, come nel caso in cui l’unico tema dibattuto sia stato quello relativo all’ammissibilità della domanda o quando dalla motivazione della sentenza risulti che l’evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione (ad es., per manifesta infondatezza della pretesa) ed abbia indotto il giudice a decidere il merito “per saltum”, non rispettando la progressione logica stabilita dal legislatore per la trattazione delle questioni di rito rispetto a quelle di merito.
Una particolare declinazione degli esposti princìpi la si trova in Sez. U., n. 04997/2018, Lombardo, Rv. 647166-02, secondo cui “le sentenze di merito che statuiscono sulla giurisdizione sono suscettibili di acquistare autorità di giudicato esterno, sì da spiegare i propri effetti anche al di fuori del processo nel quale siano state rese, solo in quanto in esse la pronuncia sulla giurisdizione, sia pure implicita, si coniughi con una di merito, fermo restando che tale efficacia presuppone il passaggio in giudicato formale delle sentenze stesse ed è limitata a quei processi che abbiano per oggetto cause identiche, non solo soggettivamente ma anche oggettivamente, a quelle in cui si è formato il giudicato esterno”. Nella specie, la S.C. ha escluso che la sentenza del TAR, con la quale era stato dichiarato inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso proposto dal privato avverso un provvedimento comunale, avesse determinato un giudicato esterno esplicito sulla giurisdizione.
Ed ancora, sul rapporto logico di presupposizione dell’esistenza del potere giurisdizionale in una pronuncia di rito, è paradigmatico l’arresto di Sez. U., n. 04361/2018, Scarano, Rv. 647315-01: “la decisione sulla competenza presuppone l’affermazione, quantomeno implicita, da parte del giudice investito della causa, della propria giurisdizione, sicché, attribuita la competenza, in sede di regolamento, ad un giudice, quest’ultimo non può successivamente negare la sua giurisdizione”.
Al di là della tenuta, sul piano logico formale, della svolta interpretativa delle Sezioni Unite, ed al di là dell’aderenza di tale svolta al testo dell’art. 37 c.p.c., ciò che emerge nettamente dal percorso motivazionale tracciato dalla S.C. è la dichiarata volontà di dare all’art. 37 c.p.c. una lettura che favorisca, al di fuori di una esplicita doglianza di parte in sede di impugnazione, la stabilizzazione della sentenza di merito nell’ottica di un processo che abbia anche una ragionevole durata, e che dunque non rischi, dopo il primo grado, di essere “azzerato” pur in mancanza del rilievo del difetto di giurisdizione da parte del primo giudice o di una impugnazione della parte in punto di giurisdizione.
Secondo le citate Sezioni Unite, l’art. 37, comma 1, c.p.c., nell’interpretazione tradizionale, basata sulla lettera della legge, non realizza un corretto bilanciamento dei valori costituzionali in gioco e produce una ingiustificata violazione del principio della ragionevole durata del processo e dell’effettività della tutela (artt. 24 e 111 Cost.).
Nel solco di tale interpretazione dell’art. 37 c.p.c. coordinata con il principio della ragionevole durata del processo, si pone la recente Cass., sez. 5, n. 25493/2019, Perrino, Rv. 655411-01, che ha affermato che nel processo tributario, la mera prospettazione della questione di giurisdizione (contenuta nel ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR che abbia inammissibilmente rilevato d’ufficio il difetto della giurisdizione implicitamente affermata dalla decisione di primo grado) consente alla Corte di cassazione di accertare il consolidamento in capo al giudice tributario della “potestas iudicandi” per effetto della formazione, a suo beneficio, di un giudicato implicito sulla relativa attribuzione e, quindi, senza che venga statuita la cogenza di quest’ultima alla stregua del quadro normativo, ponendosi d’ostacolo, in sede di legittimità, soltanto la pronuncia di secondo grado che decida, ancorché implicitamente, sull’esistenza o meno del giudicato interno, rimovibile solo per effetto di una espressa impugnazione.
Il regolamento preventivo di giurisdizione può essere definito come lo strumento per poter sollevare, prima ancora di qualsiasi decisione, la questione dell’esistenza della potestas iudicandi in capo al giudice adìto.
Si tratta di un rimedio preventivo attraverso il quale si sottopone alla Corte di Cassazione l’esame della questione di giurisdizione, allo scopo di evitare che si proceda in un giudizio relativo ad una controversia o ad un “affare” con riferimento al quale il giudice adìto sia privo di giurisdizione.
Il problema maggiore che la disposizione dell’art. 41, comma 1, c.p.c. ha sempre posto è quello del termine entro il quale esso può essere proposto.
Il punto fermo era che sia la sentenza di merito, non definitiva, sia la pronuncia di una sentenza definitiva di rito precludevano la proponibilità del regolamento preventivo.
Ne derivava, ad esempio, che non si riteneva preclusiva della proponibilità del regolamento preventivo di giurisdizione la sentenza che si fosse limitata ad affermare la giurisdizione in capo al giudice adìto.
Il regolamento preventivo di giurisdizione, e l’esigenza, sottesa a tale strumento processuale, che il dubbio sull’esistenza della potestas iudicandi in capo al giudice adìto sia sciolto “in limine litis”, e comunque prima che quest’ultimo si pronunci sul merito della domanda o definisca il giudizio in rito, si aggancia all’art. 65 dell’ordinamento giudiziario (r.d. n. 12 del 1941), a norma del quale la Corte Suprema di Cassazione, quale organo supremo della giustizia, assicura il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni.
La pronuncia della S.C. resa in sede di regolamento preventivo di giurisdizione ha efficacia cd. panprocessuale: vale per tutti i processi.
Quindi, anche se il processo a quo si estingue e si instaura un nuovo processo tra le stesse parti, l’efficacia della pronuncia delle Sezioni Unite resta vincolante.
Questa regola è stata “codificata” nell’art. 59, comma 1, della l. n. 69 del 2009, a norma del quale la pronuncia sulla giurisdizione, resa dalle sezioni unite della Corte di Cassazione, è vincolante per ogni giudice ordinario o speciale e per le parti anche in un altro processo.
Sull’efficacia vincolante della pronuncia sulla giurisdizione sono recentemente intervenute le Sez. U. n. 11161/2019, Genovese, Rv. 653897-01, che hanno affermato che per il principio del “ne bis in idem”, secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile, l’efficacia panprocessuale delle pronunce della Suprema Corte sulla giurisdizione non si realizza soltanto quando la nuova domanda sia proposta in termini identici sotto tutti i profili della struttura dell’azione (“personae”, “causa petendi” e “petitum”), ma anche quando il “petitum” sostanziale della nuova domanda sia identico a quello della domanda già proposta, con la conseguenza che il regolamento preventivo di giurisdizione, proposto nel nuovo processo ex art. 41 c.p.c., è inammissibile.
Un arresto fondamentale nell’evoluzione interpretativa dell’art. 41, comma 1, Cost., è stato quello di Sez. U., n. 04218/1996, Finocchiaro, Rv. 497431-01, che, argomentando dalla formulazione dell’art. 367 c.p.c. in seguito alla legge n. 353 del 1990, e dalla impossibilità di configurare una sospensione automatica dei termini di impugnazione della sentenza emessa dal giudice “a quo” per effetto della proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione, hanno concluso per la non proponibilità del regolamento preventivo di giurisdizione dopo che il giudice abbia emesso una qualsiasi decisione nel corso del processo di merito.
L’istanza di regolamento preventivo si propone con ricorso a norma degli artt. 364 e ss. c.p.c., e produce gli effetti di cui all’art. 367 c.p.c.
Sez. U., n. 22433/2018, Genovese, Rv. 650459-01 hanno chiarito che il regolamento preventivo di giurisdizione è ammissibile anche in pendenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, poiché l’adozione del provvedimento monitorio non costituisce decisione nel merito ai sensi dell’art. 41 c.p.c.
Con riferimento all’attivabilità dello strumento processuale previsto dall’art. 41 c.p.c. nel caso in cui la lite pendente sia soggetta alla giurisdizione del giudice straniero, la Suprema Corte, in relazione alla richiesta di una parte processuale con sede in Italia di stabilire la giurisdizione in presenza di un patto contrattuale teso a devolvere ad un arbitrato straniero la lite promossa in via monitoria nei suoi confronti davanti al giudice italiano, ha chiarito che nel sistema di diritto internazionale privato disciplinato dalla legge n. 218 del 1995, l’istanza di regolamento preventivo di giurisdizione proposta dal convenuto residente o domiciliato in Italia è sempre ammissibile, purché l’istante dimostri l’esistenza di uno specifico interesse a ricorrere a questo specifico strumento al fine di escludere la giurisdizione nazionale davanti alla quale sia stato convenuto. In tal caso, qualora, in pendenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in seguito all’esperimento del regolamento preventivo di giurisdizione, sia stato dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice nazionale, si determina una improseguibilità del giudizio di merito, in quanto il giudice italiano, pure avendo avuto il potere di adottare il provvedimento poi opposto, non ha più quello di decidere la relativa controversia, se non limitandosi a dichiarare la nullità del ridetto decreto monitorio. (Sez. U., n. 22433/2018, Genovese, Rv. 650459-02, Rv. 650459-03)
Con riferimento alla giurisdizione del giudice italiano, Sez. U., n. 29879/2018, Giusti, Rv. 651441-01 hanno affermato che il regolamento preventivo di giurisdizione di cui all’art. 41 c.p.c., per sollevare una questione concernente il difetto di giurisdizione del giudice italiano, è ammissibile non solo allorché il convenuto nella causa di merito sia domiciliato o residente all’estero, ma anche quando lo stesso, pur domiciliato o residente in Italia, contesti la giurisdizione italiana in forza di una deroga convenzionale a favore di un giudice straniero o di un arbitrato estero.
Con riferimento al procedimento, Sez. 6-3, n. 20045/2018, De Stefano, Rv. 650292-01 ha chiarito che il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione non si sottrae alle regole generali del giudizio di legittimità, e pertanto deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato munito di valida procura speciale.
Come si diceva poc’anzi, il codice di rito, con l’art. 41, ha inteso forgiare uno strumento per la risoluzione preventiva della questione di giurisdizione. Coerentemente, dunque, Sez. U., n. 14435/2018, De Stefano, Rv. 648947-01 hanno dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto contro una sentenza del TAR declinatoria della giurisdizione, in quanto essa è impugnabile soltanto con l’appello dinanzi al Consiglio di Stato, ai sensi degli artt. 9, 100 e 105 del d.lgs. n. 104 del 2010, non potendo essere convertito, il detto ricorso, né in regolamento preventivo di giurisdizione, né in denuncia di conflitto reale di giurisdizione, in mancanza, per quest’ultima ipotesi, di una previa declinatoria di giurisdizione anche di un altro giudice.
A norma dell’art. 367, comma 1, c.p.c., dopo che una copia del ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, notificata alle altre parti, è depositata nella cancelleria del giudice davanti al quale pende la causa, quest’ultimo può sospendere il processo se non ritiene l’istanza manifestamente inammissibile o la contestazione della giurisdizione manifestamente infondata.
Prima della novella recata con l. n. 353 del 1990, il cui art. 61 ha riformulato il comma 1 della disposizione citata, la sospensione del giudizio di merito era una conseguenza necessaria ed automatica della proposizione dell’istanza di regolamento.
Ora, dunque, in seguito all’art. 61 della legge n. 353 del 1990, che ha riformulato il primo comma dell’art. 367 c.p.c., potrebbe accadere che, proposta istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, la definizione del giudizio di merito preceda la decisione della Suprema Corte.
Sul punto, Sez. U., n. 11576/2018, Campanile, Rv. 648273-01 hanno deciso che l’emissione della sentenza ad opera del giudice di merito non determina la carenza d’interesse alla decisione della Corte di Cassazione sul regolamento preventivo di giurisdizione proposto anteriormente ad essa, dovendosi considerare la decisione del giudice di merito come pur sempre condizionata al riconoscimento della giurisdizione all’esito della definizione del regolamento.
La Suprema Corte ha avuto anche modo di pronunciarsi sui limiti soggettivi di efficacia delle sue decisioni rese in sede di regolamento preventivo di giurisdizione.
In particolare, Sez. U., n. 06929/2018, De Stefano, Rv. 647661-01 hanno chiarito che il giudicato sulla giurisdizione, formatosi all’esito di una istanza di regolamento proposta nell’ambito di un giudizio su cause inscindibili (perché le domande sono avvinte da un legame di connessione teleologica o dall’identità della “causa petendi”), è irretrattabile per tutte le parti del processo nel cui ambito detto giudicato si è formato, le quali sono litisconsorti necessari nel procedimento ex art. 41 c.p.c., ma non vincola anche coloro che sono intervenuti nel medesimo giudizio dopo la formazione del giudicato, che, pertanto, a differenza dei primi, possono ancora sollevare la questione di giurisdizione, anche facendo valere il successivo mutamento di giurisprudenza sulla materia (nel caso di specie, la Corte ha era stata chiamata a regolare la giurisdizione della Corte dei Conti in un giudizio di responsabilità per danni cagionati nella gestione di una società a partecipazione pubblica non “in house providing”).
Con riferimento all’istanza di regolamento preventivo proposta nell’ambito del giudizio amministrativo, Sez. U., n. 04899/2018, Frasca, Rv. 647563-01 hanno stabilito che essa può essere proposta con ricorso notificato prima dell’udienza di discussione, essendo tale udienza indefettibile nell’ambito del procedimento decisorio delineato dall’art. 73 del d.lgs. n. 104 del 2010.
Constando il procedimento per cassazione della notifica del ricorso e, successivamente, del suo deposito, si è posto il problema di quando possa essere definita come proposta l’istanza di regolamento preventivo di competenza ai fini della sua ammissibilità.
Sul punto, si segnala Sez. U., n. 04997/2018, Lombardo, Rv. 647166-01, che hanno deciso che ai fini della verifica della proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione nella pendenza del giudizio di primo grado, e della sua conseguente ammissibilità, assume rilievo la data della notifica e non del deposito del ricorso ad esso finalizzato.
Dal momento che, anche sotto la spinta del diritto comunitario, le funzioni pubbliche non sono più sempre esercitate da soggetti formalmente pubblici, si è stabilito che il regolamento preventivo di giurisdizione è ammissibile anche in un giudizio che si svolga fra privati, in quanto la mera qualità soggettiva delle parti non è più un criterio discriminante assoluto per stabilire l’ammissibilità del detto strumento. Al contrario, per verificare l’ammissibilità del ricorso preventivo di giurisdizione, occorre esaminare se il “petitum” e la “causa petendi”, così come prospettati in giudizio, possano, effettivamente ed in concreto, porre il dubbio sulla giurisdizione.
Con riferimento al termine ultimo per la proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione, Sez. U., n. 02144/2018, Giusti, Rv. 647037-01 hanno chiarito che la preclusione alla proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione, prevista dall’art. 41, comma 1, c.p.c., di regola si verifica non al momento della pubblicazione del provvedimento decisorio di merito di primo grado, ma da quello, precedente, in cui la causa viene trattenuta in decisione. Tuttavia, qualora il giudice, dopo aver trattenuto la causa in decisione assegnando i termini per le scritture conclusionali, sospenda il processo ai sensi dell’art. 367 c.p.c., tale termine finale non opera, posto che, in questo caso, per effetto del provvedimento di sospensione, la pronuncia sul regolamento recupera la funzione di consentire una sollecita definizione della questione di giurisdizione, nonostante che l’istanza di regolamento sia stata proposta dopo la rimessione della causa in decisione.
Si tratta di un’applicazione del principio della ragionevole durata del processo, che “consiglia” (o, per meglio dire, “impone”) alla Suprema Corte di eliminare il dubbio sollevato sulla giurisdizione, che comunque potrebbe essere riprospettato in appello, ed eventualmente in Cassazione tramite gli ordinari mezzi di impugnazione, una volta che il processo sospeso riprendesse in seguito ad un eventuale pronuncia di inammissibilità dello strumento preventivo e giungesse fino a sentenza definitiva di merito.
Un lungo tempo la pronuncia declinatoria di giurisdizione era uno spettro per chi chiedeva giustizia.
Nei giudizi impugnatori essa poteva vanificare l’accesso alla tutela giurisdizionale, in quanto non era prevista alcuna trasmigrazione della causa dall’uno all’altro plesso giurisdizionale.
In seguito a Sez. U., n. 04109/2007, Trifone, Rv. 595428-01, e a Corte Cost. n. 77 del 2007, non solo è stata introdotta la translatio iudicii tra giudici di diversi plessi giurisdizionali, ma, in virtù del corollario in base al quale la trasmigrazione del giudizio comporta la sua continuazione dinanzi al “nuovo” giudice, si è stabilito che l’originaria domanda proposta al giudice carente di giurisdizione spiegasse effetti conservativi sostanziali e processuali, se la riassunzione davanti al giudice indicato come munito di giurisdizione fosse tempestiva.
La lacuna normativa, denunciata sia dalla Suprema Corte che dalla Corte Costituzionale, è stata finalmente colmata dal legislatore con la legge n. 69 del 2009, che peraltro, oltre ad introdurre il regolamento di giurisdizione d’ufficio, prendendo a modello la disciplina dell’incompetenza, al comma 3 dell’art. 59 fa espressamente salvo il regolamento preventivo di giurisdizione.
In seguito all’entrata in vigore della legge citata, tuttavia, la S.C. ha ribadito i princìpi più volta espressi: il regolamento preventivo conserva la sua natura non impugnatoria, essendo un celere strumento per la definizione della questione di giurisdizione; le decisioni sulla giurisdizione sono suscettibili di passare in cosa giudicata formale; il passaggio in giudicato di tali sentenze preclude l’esperimento del regolamento preventivo di giurisdizione.
A proposito della natura non impugnatoria del regolamento preventivo di giurisdizione, Sez. U., n. 22575/2019, Scarano, Rv. 655112-01 hanno affermato che l’istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, essendo solo uno strumento per risolvere in maniera preventiva ogni contrasto, reale o potenziale, sulla “potestas iudicandi” del giudice adìto, può anche non contenere specifici motivi di ricorso, e cioè l’indicazione del giudice avente giurisdizione o delle norme e delle ragioni su cui si fonda, ma deve recare, a pena di inammissibilità, l’esposizione sommaria dei fatti di causa, in modo da consentire alla Corte di cassazione di conoscere dall’atto, senza attingerli “aliunde”, gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, sia pure in funzione della sola questione di giurisdizione da decidere.
La natura non impugnatoria del regolamento preventivo di giurisdizione comporta la non applicabilità, al relativo procedimento, dell’art. 360 bis c.p.c.
Il regolamento preventivo di giurisdizione, infatti, ha la funzione di provocare una decisione che accerti, in via definitiva ed immediata, se il giudice adìto abbia o meno giurisdizione e, comunque, a quale giudice essa appartenga, giacché, da un lato, ove la soluzione della questione fosse riconducibile all’ambito dell’art. 360 bis, n. 1, c.p.c., in ogni caso occorrerebbe una statuizione in merito ad opera della Corte di cassazione, mentre, dall’altro, l’art. 360 bis, n. 2, c.p.c. risulterebbe comunque sempre applicabile, ma in positivo, risultando l’individuazione della giurisdizione, per definizione, conforme alla logica del giusto processo (Sez. U., n. 3886/2019, Frasca, Rv. 652850-01).
Occorre notare che quando il giudice ordinario dichiara il difetto di giurisdizione nei confronti della pubblica amministrazione, non opera il meccanismo della translatio, né quando il difetto è dichiarato nei confronti di un giudice straniero, trattandosi, nel primo caso, di un apparato burocratico estraneo all’amministrazione della giustizia; nel secondo caso, di un giudice estraneo all’ordinamento giuridico statale, nei confronti del quale nessuna norma sovranazionale prevede la trasmigrazione di cause instaurate dinanzi a giudici italiani.
Il processo che, a seguito di tempestiva riassunzione conseguente ad una pronuncia declinatoria della giurisdizione, si instaura innanzi al giudice indicato come munito di essa, non è un nuovo ed autonomo procedimento, ma la naturale prosecuzione dell’unico giudizio sicché, mentre nella ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 59, comma 3, della l. n. 69 del 2009 (e dell’art. 11, comma 3, del c.p.a.) e sempre che la causa riassunta costituisca la riproposizione di quella originaria, il giudice successivamente adìto può sollevare d’ufficio la questione di giurisdizione, al contrario, nel giudizio riassunto non può essere sollevato il regolamento preventivo ex art. 41 c.p.c., giacché la pronuncia declinatoria emessa nella prima fase integra una decisione sulla giurisdizione assunta nell’unitario giudizio e, pertanto, ostativa alla proposizione del regolamento preventivo, il quale è utilizzabile solo nella prima fase del medesimo giudizio, ove tale decisione ancora manca (Sez. U., n. 9683/2019, Carrato, Rv. 653557-01).
La riassunzione nel processo di primo grado conseguente all’affermazione della competenza giurisdizionale dell’Autorità giudiziaria ordinaria, denegata nei gradi di merito e pronunciata dalla Corte di cassazione in seguito a ricorso ordinario per motivo attinente alla giurisdizione, va effettuata nel termine previsto, in via generale, dall’art. 362 c.p.c., e non nel termine di cui all’art. 367, comma 2, c.p.c., riguardante l’ipotesi di pronuncia, affermativa della giurisdizione del giudice ordinario, resa in sede di regolamento di giurisdizione, né in quello di cui all’art. 353, comma 2, c.p.c., né, infine, nei termini stabiliti dall’art. 50 c.p.c. o 59, comma 2, della legge n. 69 del 2009 (Sez. L., n. 29623/2019, Bellè, Rv. 655712-01).
Con riferimento alle modalità di proposizione del regolamento di giurisdizione d’ufficio, Sez. U., n. 11143/2017, De Stefano, Rv. 644051-01, hanno stabilito che, nel caso di translatio iudicii verso il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, al quale la causa sia stata rimessa dopo la declinatoria di giurisdizione da parte di un altro giudice, la questione di giurisdizione non può essere ulteriormente d’ufficio sottoposta alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 59, comma 3, della l. n. 69 del 2009, se non viene sollevata dal giudice delegato all’istruzione alla prima udienza tenuta davanti a lui, ferma la competenza del collegio, cui la questione sia stata rimessa dal detto giudice, siccome privo di poteri decisori ma non del potere di rilevare d’ufficio questioni, a provvedere sul punto all’esito dell’udienza di discussione.
Sez. U., n. 05303/2018, Giusti, Rv. 647320-01 avevano ritenuto che il regolamento di giurisdizione d’ufficio chiesto dal giudice ad quem abbia, come indefettibile presupposto, la tempestiva riassunzione della causa, potendo d’altronde essere posta a base dell’istanza, da parte del giudice ad quem, non solo la carenza di giurisdizione di quest’ultimo riguardo al giudice a quo, ma anche rispetto ad un diverso giudice speciale indicato alternativamente come munito di giurisdizione sulla controversia.
Nella fattispecie, la controversia aveva ad oggetto il compenso per un incarico di collaborazione affidato da una commissione parlamentare ad un professionista esterno, e la S.C., equiparando la posizione del professionista a quella di un funzionario onorario e qualificando la sua situazione giuridica come interesse legittimo, ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo, escludendo quella degli organi parlamentari di autodichia in quanto, sulla base del principio della perpetuatio iurisdictionis, di cui all’art. 5 c.p.c., la controversia era stata instaurata prima dell’entrata in vigore della delibera del Consiglio di Presidenza del Senato n. 180 del 2005, che aveva esteso la giurisdizione “domestica” agli atti e ai provvedimenti amministrativi non concernenti i dipendenti o le procedure di reclutamento del personale.
In tema di limiti della translatio iudicii in seguito a pronuncia declinatoria della giurisdizione, Sez. U., n. 19045/2018, Giusti, Rv. 649753-01 avevano chiarito che il conflitto può essere sollevato dal giudice successivamente adìto se, oltre a ricorrere gli altri requisiti (la tempestività della riproposizione della domanda; il non superamento del termine preclusivo della prima udienza; la mancanza di pronuncia delle Sezioni Unite nel processo, sulla questione di giurisdizione), la causa dinanzi a lui promossa costituisca riproposizione di quella per la quale il giudice preventivamente adìto aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione. Ove, invece, si sia di fronte alla proposizione di una nuova ed autonoma domanda, di contenuto diverso da quella azionata nel precedente giudizio, il giudice adìto successivamente non può investire direttamente le Sezioni Unite della Corte ai fini della risoluzione della questione di giurisdizione, ma è tenuto, se del caso, a pronunciarsi sulla stessa ai sensi dell’art. 37 c.p.c.
La translatio iudicii opera anche tra il processo dinanzi agli arbitri che abbiano rilevato di essere carenti di giurisdizione rispetto alla domanda ed il processo riassunto, senza che rilevi la mancata impugnazione della pronuncia arbitrale che abbia declinato la giurisdizione (Sez. U., n. 1251/2019, Mercolino, Rv. 652243-01).
Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione può essere notificato sia presso l’Avvocatura generale dello Stato, sia presso la sede dell’Avvocatura distrettuale dello Stato nel cui distretto si trova l’autorità giudiziaria dinanzi alla quale pende la causa. Infatti, dalla natura e dalle funzioni del regolamento di giurisdizione, quale procedimento incidentale ed eventuale che sorge all’interno del giudizio di primo grado in corso, consegue che la notifica del ricorso va effettuata a norma del secondo comma dell’art. 11 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611; ciò non esclude che la notifica possa validamente effettuarsi ai sensi del primo comma dello stesso articolo, in applicazione del principio della ragionevole durata del processo, in base al quale vanno ridotte all’essenziale le ipotesi di nullità per vizi formali e va ampliata la doverosa collaborazione tra giudicante e procuratore costituito, in funzione di una sollecita definizione della controversia (Sez. U., n. 5454/2019, Doronzo, Rv. 652976-01).
Il regolamento preventivo di giurisdizione non è ammissibile nel corso del procedimento possessorio, prima della conclusione della fase sommaria o interdittale, e della introduzione della fase di merito ai sensi dell’art. 703, comma 4, c.p.c., atteso che l’art. 41 c.p.c., nello stabilire che la richiesta alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione possa essere formulata “finché la causa non sia decisa nel merito in primo grado”, richiede, quale condizione per la proposizione del detto regolamento, che sia in corso l’esame di una causa nel merito in primo grado e che essa non sia stata ancora decisa (Sez. U., n. 11220/2019, Genovese, Rv. 653603-01).
Il regolamento preventivo di giurisdizione non è esperibile nemmeno nel corso del procedimento cautelare (Sez. U., n. 6039/2019, Bruschetta, Rv. 652978-01).
Numerosi importanti arresti anche quest’anno sono intervenuti per dirimere questioni in materia di riparto di giurisdizione. Utilizzando i principali criteri di ripartizione per l’individuazione del giudice competente, la S.C. si è cimentata anche su nuove tematiche, rispondendo alla necessità sempre più frequente di adeguare ai rapidi cambiamenti della società anche il sistema di riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo.
Per quanto concerne i principi ordinatori del sistema di ripartizione, con riferimento ai limiti dei poteri del giudice ordinario in materia di interessi pubblici e di illegittimità di atti amministrativi, Sez. U, n. 6883/2019, Scarano, Rv. 652974–01, ha ribadito, in linea con l’orientamento espresso da Sez. 3, n. 14762/2006, Massera, Rv. 590867–01, che quando in una controversia tra privati il giudice debba vagliare situazioni che presentano aspetti di pubblico interesse o possa trovarsi a scrutinare la legittimità di provvedimenti amministrativi, le questioni che insorgono circa i confini dei poteri al riguardo del giudice ordinario attengono, data l’estraneità della P.A. al giudizio, al merito e non alla giurisdizione. Le suddette questioni riguardano, infatti, l’individuazione dei limiti interni posti dall’ordinamento alle attribuzioni del giudice ordinario, quali il divieto di annullare, modificare o revocare il provvedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 4 l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E.
Sez. U, n. 8673/2019, Acierno, Rv. 653558–01, ha fornito chiare linee guida con riguardo alla categoria dell’organismo di diritto pubblico, elaborata nel diritto eurounitario per individuare le cd. “amministrazioni aggiudicatrici”, ovvero i soggetti tenuti al rispetto delle regole dell’evidenza pubblica, le cui controversie appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo.
La pronuncia ha fissato la regola della necessità della contestuale compresenza dei tre requisiti previsti dall’art. 3, lett. d), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, precisando che la relativa attività di interpretazione deve essere svolta privilegiando un approccio non formalistico, ma funzionale. Ne consegue che la nozione di “personalità giuridica” va intesa in senso ampio, comprensiva anche degli enti di fatto. L’espressione “influenza pubblica dominante” deve essere integrata, poi, da almeno uno dei fattori previsti dalla citata norma, quali la partecipazione, il finanziamento o il controllo pubblico.
L’accertamento del requisito “teleologico” è, inoltre, diretto, a verificare, non solo, che l’attività sia rivolta alla realizzazione di un interesse generale, anche non in via esclusiva o prevalente, ovvero che sia necessaria a soddisfare tale interesse, ma anche che il soggetto, pur eventualmente operando in un mercato concorrenziale, non fondi la propria attività principale esclusivamente su criteri di rendimento, efficacia e redditività e non assuma su di sé i rischi collegati allo svolgimento di tale attività, i quali devono ricadere sulla P.A. controllante. Il servizio d’interesse generale, oggetto di detta attività, infine, non deve potere essere rifiutato per ragioni di convenienza economica.
Sez. U, n. 9678/2019, Scarano, Rv. 653595–01 ha, poi, analizzato la natura degli organismi privati autorizzati dal Ministero delle Politiche agricole e forestali, ai sensi del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 220, ad effettuare i controlli ed a rilasciare la certificazione biologica dei prodotti agricoli, disciplinata dal reg. n. 2092/1991/CEE, sostituito dal reg. n. 834/2007/CE e succ. modif. In particolare, essi non assumono la veste di P.A., ex art. 7, comma 2, c.p.a., né partecipano all’esercizio di un pubblico potere, perché svolgono un’attività ausiliaria, valutativa e certificativa, concernente prelievi e analisi, sotto la sorveglianza dell’autorità pubblica, che si sostanzia in apprezzamenti ed indagini da compiersi sulla base di criteri esclusivamente tecnici e scientifici. Tale attività è espressione di una discrezionalità meramente tecnica e, dunque, in relazione ad essa sorgono, in capo ai soggetti privati destinatari del controllo, posizioni di diritto soggettivo la cui tutela rientra nella giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria.
In materia di finanziamenti va richiamato l’intervento chiarificatore operato da Sez. U, n. 3166/2019, Giusti, Rv. 652495–01, secondo cui è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia promossa per ottenere l’annullamento del provvedimento di revoca di un finanziamento pubblico, posto che concerne una posizione di diritto soggettivo tutte le volte in cui l’amministrazione abbia inteso far valere la decadenza del beneficiario dal contributo in ragione della mancata osservanza, da parte sua, di obblighi al cui adempimento la legge o il provvedimento condizionano l’erogazione.
Riguarda, invece, una posizione di interesse legittimo, con conseguente devoluzione al giudice amministrativo, quando la mancata erogazione del finanziamento, pur oggetto di specifico provvedimento di attribuzione, sia dipesa dall’esercizio di poteri di autotutela dell’amministrazione, la quale abbia inteso annullare il provvedimento stesso per vizi di legittimità o revocarlo per contrasto originario con l’interesse pubblico.
In forza del generale principio posto a base del riparto di giurisdizione in materia che attribuisce al giudice ordinario la giurisdizione sulle domande fondate su situazioni giuridiche aventi la consistenza di diritto soggettivo, Sez. U, n. 20055/2019, Perrino, Rv. 654840–01, ha precisato che in tale alveo va ricondotta anche la domanda di restituzione degli importi versati in esito ad escussione di polizza fidejussoria in favore di ente pubblico, che abbia erogato un anticipo di un contributo in conto capitale ad una società per finalità pubbliche. In tale ipotesi, infatti, l’azione di ripetizione di indebito proposta è basata su un rapporto negoziale di natura privatistica, rispetto al quale la sovvenzione è irrilevante.
Rientra, viceversa, tra le controversie attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 11, comma 5, della l. 7 agosto 1990, n. 241, oggi trasfuso nell’art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, del c.p.a., secondo Sez. U, n. 10377/2019, Giusti, Rv. 653599–01, la cognizione delle controversie relative ai finanziamenti concessi in sede di formazione ed esecuzione di un patto territoriale, che costituisca espressione di un accordo integrativo o sostitutivo di un provvedimento. L’erogazione dei relativi contributi, sia in via provvisoria che in sede definitiva, implica, infatti, l’adozione, da parte della P.A., di decisioni istituzionali circa la corretta allocazione di risorse finanziarie destinate ad una programmazione negoziata, che vede coinvolti, in egual misura, soggetti pubblici e privati, nonché un sindacato sul corretto esercizio della ponderazione comparativa degli interessi valutati in sede di erogazione, postulando la sussistenza e la persistenza di un potere amministrativo incompatibile con la cognizione giurisdizionale del giudice ordinario.
Resta, invece, in capo a quest’ultimo la cognizione nel caso in cui il finanziamento sia riconosciuto direttamente dalla legge e alla P.A. venga solamente demandato il compito di verificare l’esistenza dei relativi presupposti senza alcun apprezzamento discrezionale sull’”an”, sul “quid” e sul “quomodo”. La pronuncia conferma l’orientamento a suo tempo espresso da Sez. U, n. 1132/2014, Travaglino, Rv. 629034–01.
Sul diverso versante degli incentivi previsti “ex lege”, in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili per Sez. U, n. 10020/2019, Vincenti, Rv. 653598–01, appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. o), del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, la controversia introdotta dal soggetto produttore, per il riconoscimento del diritto a godere degli incentivi previsti dall’art. 24, comma 5, lett. c) del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 e dall’art. 19 del d.m. 6 luglio 2012, indipendentemente dall’intermediazione di una convenzione stipulata con il gestore dei servizi energetici.
La pronuncia ha chiarito che la “procedura” menzionata da quest’ultima norma è quella prevista dal sopra citato art. 24 del d.lgs. n. 28 del 2011, che, al comma 2, prevede, tra i criteri per disciplinare il sistema, anche tali convenzioni, quali strumenti di regolazione volti a raggiungere l’obiettivo dell’incentivazione di certe fonti energetiche. Si tratta, pertanto, di negozi privatistici con funzione pubblicistica attinenti alla materia della “produzione di energia”.
Con riguardo, infine, alle controversie relative al canone per il servizio di scarico e depurazione delle acque reflue, Sez. 3, n. 13580/2019, Guizzi, Rv. 654194–01, ha chiarito che, a partire dal 3 ottobre 2000 appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario per effetto dell’innovazione introdotta dall’art. 31, comma 28, della l. 23 dicembre 1998 n. 448 e del differimento della sua iniziale decorrenza (primo gennaio 1999) disposto dall’art. 62 del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, come modificato dall’art. 24 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 258.
La giurisdizione ordinaria va, tuttavia, esclusa, ad avviso della S.C., se il fruitore del servizio non ha dedotto il suo rapporto di utenza, bensì ha investito direttamente scelte discrezionali dell’amministrazione, contestando l’organizzazione del servizio sotto diversi profili. In tali ipotesi vengono contestate, infatti, in via principale le scelte discrezionali dell’ente, in ordine alla determinazione del canone, facendo valere una situazione giuridica qualificabile come interesse legittimo correlato ad un atto adottato dall’ente territoriale come autorità nell’esercizio di una potestà amministrativa e, dunque, al di fuori di un rapporto negoziale di tipo paritetico.
Nell’ambito delle violazioni commesse nell’esercizio dell’attività bancaria, Sez. U, n. 24609/2019, Scarano, Rv. 655499–01, ha affermato che appartengono al giudice ordinario le controversie relative all’applicazione delle sanzioni amministrative irrogate dalla Banca d’Italia, ai sensi dell’art. 145 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385. La pronuncia ha ben chiarito che in tale ipotesi la cognizione del giudice ordinario si estende agli atti amministrativi e regolamentari presupposti che hanno condotto all’emissione del provvedimento finale. Essi, infatti, costituiscono la concreta e diretta ragione giustificativa della potestà sanzionatoria esercitata nel caso concreto, incidendo direttamente su posizioni di diritto soggettivo del destinatario.
Le impugnazioni dei provvedimenti di irrogazione di sanzioni pecuniarie in materia valutaria, secondo Sez. U, n. 15702/2019, Scrima, Rv. 654211–01, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, in applicazione dell’art. 13, comma 3, del d.lgs. 22 giugno 2007, n. 109. Detta disposizione prevede che l’accertamento delle violazioni e l’irrogazione delle sanzioni in materia valutaria debba essere disciplinata dall’art. 32 del d.p.r. 31 marzo 1988, n. 148, cd. T.U. in materia valutaria, nel quale è previsto il rinvio alla l. 24 novembre 1981, n. 689. Ne consegue che, limitatamente alle fattispecie descritte dalla norma, va esclusa un’applicazione estensiva del successivo art. 14 del d.lgs. n. 109 del 2007 che stabilisce la giurisdizione del giudice amministrativo, individuato territorialmente nel TAR Lazio.
Come di consueto la materia degli appalti è stata oggetto di particolare attenzione da parte della S.C. In proposito, affrontando una prospettiva in generale Sez. U, n. 23541/2019, Mercolino, Rv. 655119–01, ha chiarito che, ai sensi dell’art. 133, lett. e), del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, presupposto necessario per la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie in materia di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, è che si tratti di appalto sottoposto all’applicazione del procedimento ad evidenza pubblica, in ragione della riconducibilità del suo oggetto all’ambito delle attività indicate negli artt. 115-121 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, cd. Codice dei contratti pubblici, nonché dell’inquadramento del committente nelle categorie di soggetti indicate dall’art. 3 del medesimo d.lgs. Ne consegue che la giurisdizione del giudice amministrativo va esclusa allorché la stazione appaltante, pur non essendovi tenuta, si sia volontariamente vincolata all’osservanza del predetto regime pubblicistico, in tal modo procedimentalizzando l’individuazione in concreto dell’appaltatore.
Ulteriori precisazioni in tema di criteri di riparto provengono da Sez. U, n. 18267/2019, Lamorgese, Rv. 654585–01, secondo cui in materia di concessione di costruzione e gestione di opera pubblica e di concessione di servizi pubblici, la giurisdizione del giudice ordinario, riguardante le indennità, i canoni e altri corrispettivi, nella fase esecutiva del contratto di concessione, si estende anche alle questioni inerenti l’adempimento e l’inadempimento della concessione, incluse le conseguenze risarcitorie. Nelle richiamate ipotesi si verte, infatti, nell’ambito di un rapporto paritetico tra le parti. La pronuncia ha ribadito, poi, il principio generale per cui resta ferma la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nei casi in cui la P.A. eserciti poteri autoritativi tipizzati dalla legge.
In tema di impugnazione di atti amministrativi ampliativi dell’oggetto del contratto in favore dell’aggiudicatario per Sez. U, n. 28211/2019, Di Virgilio, Rv. 655591–01, rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la domanda con cui il terzo titolare di posizione differenziata, già partecipante alla gara e non aggiudicatario, contesti la sussistenza dei presupposti per la modifica o variazione del contratto durante il periodo di efficacia, previsti dall’art. 106, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 50 del 2016 ed invochi l’annullamento o la declaratoria di inefficacia degli atti amministrativi con cui la P.A. committente abbia ampliato l’oggetto dello stesso in favore dell’aggiudicatario. Si tratta, infatti, della deduzione di un’illegittima decisione dell’ente committente di procedere all’affidamento diretto dei lavori o servizi aggiuntivi in favore dell’aggiudicatario, senza indire un’ulteriore gara d’appalto, e, dunque, della prospettata lesione di un interesse legittimo del terzo a partecipare a tale gara.
Sotto il diverso profilo della revisione dei prezzi Sez. U, n. 3160/2019, Greco, Rv. 652493–01, ha provveduto a delimitare la generale portata assunta dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, per effetto del disposto dell’art. 244 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, prima, e dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a., poi, nella quale rientra ogni controversia concernente detta revisione, compreso il profilo del “quantum debeatur”. In particolare, ha precisato che essa deve essere esclusa nel caso in cui sia in contestazione esclusivamente l’espletamento di una prestazione già puntualmente prevista nel contratto e disciplinata in ordine all’”an” ed al “quantum”. Dando applicazione al principio del “petitum” sostanziale, si ritiene, dunque, sussistere in tal caso la giurisdizione del giudice ordinario, in quanto la domanda ha ad oggetto una mera pretesa di adempimento contrattuale, ossia l’accertamento di un diritto soggettivo, stante la natura paritetica della situazione in cui si trova la P.A.
Sulla base dei medesimi principi, Sez. U, n. 540/2019, D’Ascola, Rv. 652242–01, ha, di contro, affermato la giurisdizione del giudice amministrativo nella controversia avente ad oggetto l’incameramento della cauzione prestata dalla partecipante alla gara, poi esclusa dalla stessa. In tal caso la questione non attiene alla fase esecutiva del rapporto, mai sorto, ma a quella deliberativa dell’aggiudicazione, in cui si configurano poteri pubblicistici della stazione appaltante, dipendendo la sorte della cauzione dall’adozione del provvedimento amministrativo di esclusione dalla gara che ne è il presupposto e alla cui legittimità occorre aver riguardo.
Un’importante precisazione in tema di affidamento in via provvisoria del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, prima della conclusione della gara, è stato effettuato da Sez. U, n. 13660/2019, Acierno, Rv. 654028–01, secondo cui tale ipotesi non esclude la qualificazione giuridica della fattispecie in termini di appalto di pubblico servizio, anche se il momento genetico del rapporto è determinato, non dalla stipula di un contratto, ma dalla delibera della giunta municipale di affidamento del servizio, sia pure prorogato con ordinanze contingibili e urgenti. È stato chiarito, infatti, che, dopo l’affidamento, la natura del rapporto è comunque paritetica e l’esecuzione del menzionato servizio è disciplinata dalle regole contrattuali contenute nel capitolato speciale di appalto, accettate dall’impresa anche senza la formale conclusione del contratto.
Ne deriva che la controversia relativa alla corretta applicazione delle penali, previste dal capitolato speciale per il caso di irregolare espletamento del servizio, in forza delle ordinarie regole di riparto, è affidata al giudice ordinario, posto che la giurisdizione esclusiva attiene soltanto alla precedente fase di scelta del contraente, stabilita prima dall’art. 33, comma 2, lett. e), del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come modificato dall’art. 7 della l. 21 luglio 2000, n. 205 e poi dall’art. 133, comma 1, lett. p), dell’allegato 1 al d.lgs. n. 104 del 2010.
Sez. U, n. 9682/2019, Carrato, Rv. 653556–01, si è pronunciata sulla differente ipotesi in cui a distanza di tempo dalla scadenza di un contratto di appalto per la gestione del bar interno ad un ospedale, concluso a seguito di procedura di gara, segua la stipula, con affidamento diretto e senza l’esperimento di alcuna selezione pubblica, di un nuovo contratto di appalto con il medesimo concessionario ed a condizioni analoghe rispetto al precedente. In proposito è stato affermato che le controversie nascenti da tale ultimo negozio, riguardanti, ad esempio, l’accertamento della sua nullità, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto ineriscono ad un rapporto di diritto comune ed implicano unicamente il coinvolgimento di posizioni riconducibili a diritti soggettivi, le cui vicende sono svincolate da quelle del primo contratto, che costituisce solo un antecedente di fatto ormai privo di efficacia.
Sul versante risarcitorio per Sez. U, n. 14696/2019, Bisogni, Rv. 654035–01, l’esplicita qualificazione della domanda da parte dell’appaltatore come risarcitoria esclude che la appaltatrice abbia agito per la revisione dei prezzi. La pronuncia ha altresì confermato l’orientamento espresso da Sez. 1, n. 5951/2008, Giuliani, Rv. 602303–01, secondo cui, la revisione legale dei prezzi presuppone la mancanza di colpa dell’Amministrazione.
Le questioni aventi ad oggetto il patrimonio immobiliare dello Stato o di enti pubblici sono state oggetto di numerose pronunce della S.C., intervenuta a chiarire ulteriormente la linea di confine fra le due giurisdizioni.
Con riguardo alla dismissione del patrimonio degli enti previdenziali pubblici ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, Sez. 3, n. 23338/2019, Amendola A., Rv. 655099–01 ha precisato è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. proposta dal conduttore dell’immobile pubblico ad uso abitativo sul presupposto dell’intervenuta conclusione con l’ente proprietario di un accordo produttivo dell’obbligo di trasferire il bene al prezzo obbligatoriamente determinato dalla legge.
Per i terreni del demanio civico Sez. U, n. 5644/2019, Genovese, Rv. 652863–01, ha affermato la giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 29, comma 2, della l. 16 giugno 1927, n. 1766 nell’ipotesi di un procedimento di accertamento della “qualitas soli”, promosso dal Commissario per la liquidazione degli usi civici, qualora i ricorrenti alleghino, a fondamento della giurisdizione del giudice amministrativo, l’avvenuta “sdemanializzazione” dei suoli, sulla base di una disposizione recata da una legge regionale (nella specie, l’art. 8 della l.r. Lazio 3 gennaio 19886, n. 1) per la quale sia sopravvenuta la dichiarazione di illegittimità costituzionale. In ragione dell’esistenza di un vizio originario di quella stessa disposizione, l’inefficacia della previsione normativa si comunica, infatti, anche ai provvedimenti amministrativi che, sulla base di essa, hanno disposto il mutamento della qualità dei suoli, con conseguente radicamento della giurisdizione in capo al Commissario.
Sotto il diverso profilo dei contratti di locazione, secondo Sez. U, n. 6356/2019, De Stefano, Rv. 653124–01, ha ritenuto che in caso di domanda fondata su un contratto di locazione di immobile da costruirsi ad opera del locatore e da destinare ad edificio pubblico (nella specie, caserma dei carabinieri), spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, non solo, la domanda del locatore volta a conseguire l’adempimento delle obbligazioni nascenti da quel contratto, ma anche quella dal medesimo rivolta contro il locatario e tutte le altre pubbliche amministrazioni che, prima della stipula del contratto e durante l’esecuzione dei lavori di edificazione, abbiano in lui indotto, con complessive condotte, consistite anche in interlocuzioni formali, un affidamento incolpevole sulla legittimità pure urbanistica e paesaggistica dell’opera, esclusa, invece, dall’autorità giudiziaria penale.
È devoluta analogamente al giudice ordinario la giurisdizione sulla domanda di licenza per finita locazione di un’area appartenente a un comune, concessa in godimento per lo svolgimento dell’attività di distribuzione di carburanti in forza di un contratto che, per il “nomen iuris” scelto dalle parti e per il suo contenuto, sia riconducibile allo schema del contratto di locazione ad uso commerciale. In tal senso Sez. U, n. 13664/2019, Cirillo, Rv. 654030–01 ha confermato il principio espresso da Sez. U, n. 19598/2008, Bucciante, Rv. 604120–01. Secondo la S.C., affinché un bene non appartenente al demanio necessario possa rivestire il carattere pubblico proprio dei beni patrimoniali indisponibili ai sensi dell’art. 826, comma 3, c.c. e la sua concessione in godimento possa essere qualificata come concessione-contratto, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, deve sussistere il doppio requisito, soggettivo e oggettivo, della manifestazione di volontà dell’ente titolare del diritto reale pubblico e dell’effettiva e attuale destinazione del bene al pubblico servizio.
In tema di comodato, Sez. U, n. 3885/2019, Frasca, Rv. 652753–01, ha ritenuto la giurisdizione del giudice ordinario nella controversia instaurata da un comune nei confronti del comodatario per ottenere la restituzione di un immobile concesso in comodato dopo essere stato acquisito al patrimonio comunale ai sensi dell’art. 7, comma 3, della l. 28 febbraio 1985, n. 47. In tale ipotesi l’accordo negoziale intervenuto tra le parti trova fondamento nell’attività “iure privatorum” realizzata dall’ente in forza della sua posizione di proprietario, senza alcun collegamento con l’interesse pubblico a suo tempo tutelato mediante l’esercizio del potere autoritativo di acquisizione. Non è riconducibile, pertanto, la suddetta attività tra quelle attribuite alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo ex art. 7, comma 1, d.lgs. n. 104 del 2010, né tra quelle oggetto di giurisdizione esclusiva in materia urbanistica di cui all’art. 133, comma 1, lett. f), del medesimo decreto legislativo.
Nell’ambito della tematica relativa alla riforma fondiaria Sez. U, n. 19890/2019, De Stefano, Rv. 654943–01, ha chiarito che, giunto a scadenza il termine trentennale di assegnazione in godimento di un podere, quale fase preparatoria della futura vendita, ed essendo incontestato l’adempimento dell’assegnatario, si determina l’automatica ed irreversibile cessazione del rapporto di concessione in assegnazione, nonché il venir meno dei poteri discrezionali ed autoritativi riservati alla pubblica amministrazione in funzionale connessione con il provvedimento concessorio.
Logico corollario è che tutte le vicende relative alla cessazione della riserva di dominio in favore dell’ente, compresa la regolazione delle pretese, se del caso tra loro contrapposte, di più soggetti al definitivo riconoscimento dell’intervenuto trasferimento in proprio favore della piena proprietà, vanno sottoposte all’ordinario regime privatistico, in applicazione di regole speciali della medesima disciplina o, in mancanza, di quelle ordinarie del codice civile, con conseguente devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice ordinario.
Rientra sempre nella giurisdizione del giudice ordinario, ad avviso di Sez. U, n. 3887/2019, Frasca, Rv. 652496–01, la pretesa del privato del diritto all’acquisto di immobili acquisiti al patrimonio comunale per effetto di scioglimento di ente comunale di assistenza (E.C.A.), in presenza di una delibera dispositiva della vendita in favore degli affittuari dell’ente disciolto, in quanto fondata sul presupposto della sussistenza in capo ai privati di un diritto soggettivo.
Facendo analoga applicazione degli ordinari criteri di riparto della giurisdizione Sez. U, n. 22575/2019, Scarano, Rv. 655112–02 ha affermato che è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto avente ad oggetto diritti soggettivi, la controversia instaurata da un privato che, contestando la natura demaniale di un’area da lui occupata, impugni l’ordinanza con la quale gli sia stato ingiunto di porre termine all’occupazione stessa. In tale ipotesi, infatti, la parte chiede una pronuncia sulla proprietà, pubblica o privata, di quel suolo, e la domanda proposta ha ad oggetto non già l’annullamento del provvedimento amministrativo, bensì la contestazione dell’esistenza del potere amministrativo esercitato. L’arresto consolida ulteriormente l’orientamento espresso da Sez. U, n. 7097/2011, Merone, Rv. 616931–01.
È, invece, configurabile per Sez. U, n. 19231/2019, Giusti, Rv. 654591–01, in termini di interesse legittimo, con conseguente devoluzione al giudice amministrativo, la domanda del privato volta a sollecitare l’emissione di una ordinanza di demolizione e di rimessione in pristino, a fronte dell’inerzia della P.A. nell’esercizio di poteri sanzionatori.
Nella materia dell’edilizia residenziale pubblica, secondo Sez. U, n. 18828/2019, Sambito, Rv. 654579–01, spettano alla giurisdizione ordinaria le controversie attinenti alle richieste di subentro nel contratto avanzate, ai sensi dell’art. 14 della l.r. Campania 2 luglio 1997, n. 18, dai componenti del nucleo familiare dell’assegnatario dell’alloggio dopo il decesso di quest’ultimo. Ad avviso della S.C. è da escludere un potere discrezionale della P.A., con riferimento al detto subentro, trattandosi di questioni riguardanti la fase successiva al provvedimento di assegnazione dell›alloggio medesimo.
Nel diverso tema delle azioni possessorie nei confronti della pubblica amministrazione, Sez. U, n. 29087/2019, Sambito, Rv. 655801–01 conferma l’applicazione degli ordinari criteri di riparto, affermando che sono esperibili davanti al giudice ordinario solo quando il comportamento della medesima non si ricolleghi ad un formale provvedimento amministrativo, emesso nell’ambito e nell’esercizio dei poteri autoritativi e discrezionali ad essa spettanti, ma si concreti e si risolva in una mera attività materiale, disancorata e non sorretta da atti o provvedimenti amministrativi formali. Come ben noto, infatti, di fronte all’esercizio di un potere autoritativo le posizioni soggettive del privato hanno natura di interesse legittimo, tutelabile, quindi, davanti al giudice amministrativo.
Ove, viceversa dette azioni possessorie siano proposte in relazione a comportamenti attuati in esecuzione di poteri pubblici o comunque di atti amministrativi, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. La pronuncia, che si allinea alle posizioni di Sez. U, n. 32364/2018, Giusti, Rv. 651824–01 è stata resa in relazione ad una domanda di reintegra proposta nei confronti di un Comune che aveva ripreso il possesso di aree portuali in forza di provvedimenti di decadenza da concessioni marittime demaniali, specificamente richiamati in una scrittura privata, stipulata con l’occupante, di fissazione della data di restituzione delle aree.
In relazione all’ambito di applicazione dell’obbligo di affidare i contratti mediante la procedura di evidenza pubblica ex art. 177 del d.lgs. n. 50 del 2016, Sez. U, n. 18674/2019, Di Virgilio, Rv. 654833–01, ha chiarito che anche i concessionari autostradali vi sono tenuti a decorrere dall’entrata in vigore del d.lgs. da ultimo citato e le controversie riguardanti le relative procedure sono attratte alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in applicazione dell’art. 133, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 104 del 2010.
In un paio di occasioni la S.C. ha precisato che spetta al giudice ordinario la controversia riguardante la contestazione della legittimità degli esiti della procedura di gara, volta ad individuare l’aggiudicatario della gestione di un servizio in regime di concessione. In particolare, Sez. U, n. 11508/2019, Genovese, Rv. 653788–01 ha trattato della gestione del “servizio di ristoro ed attività commerciali connesse” (c.d. non oil) di un’area di servizio situata in un tratto autostradale.
Sez. U, n. 329/2019, Genovese, Rv. 652085–01, si è occupata, invece, di una controversia riguardante l’individuazione dei contraenti per lo svolgimento dell’attività di bar ristorazione da stipularsi da parte del concessionario del trasporto locale, con riferimento agli immobili commerciali allo stesso concessi dal comune e posti nella stazione della metropolitana.
In entrambe le ipotesi l’attribuzione della cognizione al giudice ordinario è stata fondata sul rilievo che il rapporto tra il concedente ed il concessionario costituisce il mero presupposto del rapporto tra detto terzo ed il concessionario medesimo, da cui il terzo contraente resta estraneo, mentre il rapporto tra terzo e concessionario si risolve in un contratto di diritto privato.
Appartiene, ancora, al giudice ordinario, secondo Sez. U, n. 22769/2019, Bisogni, Rv. 655115–01, la giurisdizione in ordine alla domanda di pagamento del corrispettivo per lo svolgimento del servizio di tesoreria in regime di concessione. È necessario a tal fine, tuttavia, che la controversia investa esclusivamente le modalità di determinazione del compenso, secondo un criterio di riparto presente nell’art. 5 della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, che non implichi statuizioni sulla validità e l’operatività di clausole della concessione, ma che sia richiesta solo un’indagine meramente preliminare e delibativa sul contenuto e la disciplina del rapporto concessorio.
La domanda proposta dal concessionario della gestione di un aeroporto per il pagamento delle tasse e dei diritti aeroportuali secondo Sez. U, n. 28212/2019, Di Virgilio, Rv. 655592–01 spetta al giudice ordinario, ai sensi dell’art. 39 “bis” del d.l. 1° ottobre 2007, n. 159, aggiunto dalla legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222. Con detta domanda viene, infatti, richiesta esclusivamente l’applicazione di un parametro di natura normativa, non ravvisandosi momenti di valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati in gioco.
Di contro, il giudice amministrativo ha giurisdizione sulla domanda avente ad oggetto il pagamento di somme a titolo di corrispettivo per la prestazione di servizi concernenti l’uso delle infrastrutture e dei beni dell’aerostazione. Tale azione, infatti, rientra nella previsione dell’art. 133, comma primo, lett. c), del c.p.a., venendo necessariamente in questione anche l’esercizio di poteri discrezionali-valutativi nella determinazione dell’an e del quantum delle relative tariffe e non semplicemente l’accertamento tecnico dei presupposti fattuali economico-aziendali da cui esse possano essere condizionate.
Molteplici sono stati gli interventi chiarificatori della S.C. nel settore dell’attività sanitaria. Sez. U, n. 26200/2019, Giusti, Rv. 655503–01, facendo applicazione del criterio del riparto di giurisdizione fondato sul petitum sostanziale, ha affermato, con riguardo all’attività sanitaria in regime cd. di accreditamento, che rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 104 del 2010, la domanda di condanna della Asl al pagamento del corrispettivo per le prestazioni eccedenti il limite di spesa, proposta dalla società accreditata sul presupposto dell’annullamento in via giurisdizionale dei provvedimenti amministrativi che avevano stabilito i ccdd. “tetti di spesa” e della conseguente invalidità, inefficacia o inoperatività parziale dell’accordo stipulato tra le parti limitatamente alle clausole che prevedevano la non remunerabilità delle predette prestazioni. L’azione proposta, in tal caso, infatti, investe unicamente la verifica dell’esatto adempimento di una obbligazione correlata ad una pretesa del privato riconducibile nell’alveo dei diritti soggettivi, senza coinvolgere il controllo di legittimità dell’azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio.
Restando nel regime dei “tetti di spesa sanitaria” ed utilizzando il medesimo criterio di riparto, Sez. U, n. 23536/2019, Frasca, Rv. 655118–01, ha ricondotto alla cognizione del giudice ordinario la domanda con cui una concessionaria di un pubblico servizio sanitario abbia chiesto la condanna al pagamento di somme dovute quali corrispettivi per l’espletamento delle prestazioni a favore di soggetti provenienti da una regione diversa da quella ove operi, sul presupposto della disapplicazione, e non dell’annullamento, dei provvedimenti e delle delibere che, nel regime dei “tetti di spesa sanitaria”. In proposito la pronuncia ha chiarito che il giudice ordinario deve decidere la controversia considerando validi ed efficaci i citati provvedimenti se ed in quanto non impugnati o non utilmente contestati presso il giudice amministrativo, titolare di giurisdizione esclusiva al riguardo, mentre, qualora siano “sub iudice”, è tenuto a sospendere il processo ex art. 295 c.p.c.
È stato, poi, consolidato da Sez. U, n. 20401/2019, Rubino, Rv. 654841–01, l’orientamento fondato sugli stessi principi fin’ora esposti, secondo cui la controversia promossa da un istituto di cura nei confronti della ASL per il pagamento delle rette di degenza dei malati psichici appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Il rapporto dedotto in giudizio, anche in questo caso, non si ricollega all’esercizio di poteri discrezionali della P.A., avendo ad oggetto il corrispettivo per un’obbligazione fondata su presupposti determinati dalla legge. Nello stesso senso, da ultimo, si era espressa Sez. U, n. 22033/2014, Rv. 632414–01.
Sulla stessa scia, avuto riguardo al petitum sostanziale della pretesa fatta valere, è stato affermato da Sez. U, n. 9488/2019, Virgilio, Rv. 653594–01, che la domanda proposta da una struttura sanitaria per il pagamento del corrispettivo di prestazioni sanitarie eseguite nei confronti di un anziano non autosufficiente in base ad un contratto di degenza, stipulato da un familiare a titolo di garante, rientra nell’ambito delle controversie a contenuto meramente patrimoniale spettanti alla giurisdizione ordinaria, senza che assuma rilievo un potere di intervento della P.A. a tutela di interessi generali, né sia coinvolto l’esercizio di poteri discrezionali-valutativi inerenti la determinazione del corrispettivo e senza che rilevi, in particolare, il regime di convenzionamento tra l’ente locale e la singola struttura RSA (Residenza Sanitaria Assistita).
Rientra, invece, secondo Sez. U, n. 23540/2019, Frasca, Rv. 655275–01, nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a, la domanda, formulata dalla concessionaria di un pubblico servizio sanitario, che abbia ricevuto dall’Amministrazione la richiesta di emissione di note di credito a titolo di penalizzazione ex art. 8 octies, comma 3, lett. a), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 con la minaccia, per il caso di mancata emissione delle stesse, di compensazione dei relativi importi con quelli derivanti dai corrispettivi dovuti.
Tale principio trova applicazione solo qualora la concessionaria chieda di accertare la mancanza di provvedimenti sanzionatori, la non operatività della prospettata compensazione e l’assenza dell’obbligo di emettere tali note di credito, in quanto la richiesta dell’Amministrazione e la correlata minaccia di compensazione sono comportamenti riconducibili all’esercizio del potere di controllo, previsto dal menzionato art. 8 octies. Essi, infatti, anche se non costituiscono provvedimenti, in applicazione dell’art. 7, comma 1, c.p.a., attraggono comunque la controversia alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Secondo i principi generali la giurisdizione del giudice ordinario residua nel caso in cui si tratti di indennità, canoni e corrispettivi che attengano a profili paritetici, la cui debenza o determinazione non derivi dall’esercizio di poteri autoritativi, ovvero si sia già ottenuta tutela contro l’esercizio di quei poteri dinanzi al giudice amministrativo.
Con due arresti la S.C. ha avuto modo di chiarire alcuni profili riguardanti l’ambito della giurisdizione riconosciuta agli organi di autodichia. In particolare, in entrambi è stato precisato che le controversie relative alle condizioni di attribuzione e alla misura degli assegni vitalizi per gli ex parlamentari spettano alla cognizione degli organi di autodichia. L’assegno vitalizio è un istituto riconducibile alla normativa di “diritto singolare” che si riferisce al Parlamento e ai suoi membri a presidio della peculiare posizione di autonomia riconosciuta dagli artt. 64, comma 1, 66 e 68 Cost. e gli organi di autodichia, pur essendo “interni” all’organo costituzionale di appartenenza ed estranei all’organizzazione della giurisdizione, svolgono, tuttavia, un’attività obiettivamente giurisdizionale. Ne consegue che sono legittimati a sollevare questioni di costituzionalità delle norme di legge, cui le fonti di autonomia effettuino rinvio, e innanzi ad essi è ammissibile la proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione, benché questo si configuri come strumento di carattere non impugnatorio. Sez. U, n. 18265/2019, Tria, Rv. 654583–01 e Sez. U, n. 18266/2019, Tria, Rv. 654584–01, dunque, sia pure in relazione a fattispecie differenti, hanno precisato che detto regolamento preventivo può essere utilizzato dalla stessa parte che ha scelto il giudice quando, in ragione della natura della controversia e delle deduzioni del convenuto, abbia un interesse giuridicamente rilevante ad una preventiva soluzione della questione da parte delle Sezioni Unite. Tale evenienza si configura in funzione dell’eventualità che il giudice adito possa declinare la giurisdizione, rendendo inutile l’attività processuale già svolta e frustrando l’attuazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo.
Con riguardo, invece, alle autorità indipendenti, Sez. U, n. 11929/2019, Conti, Rv. 653793–01, ha chiarito l’ambito ed il contenuto del sindacato di legittimità del giudice amministrativo sui provvedimenti da queste emessi. Detto sindacato, pur non estendendosi al merito con conseguente sostituzione di un proprio provvedimento con quello impugnato, comporta la verifica diretta dei fatti posti a fondamento dell’atto e si estende anche ai profili tecnici, il cui esame sia necessario per giudicarne della legittimità. Ove tale attività includa anche valutazioni ed apprezzamenti che presentino un oggettivo margine di opinabilità, il sindacato è limitato alla verifica della non esorbitanza dai suddetti margini di opinabilità, non potendo il giudice sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’Autorità Garante.
Per la qualificazione di un ente fieristico in termini di organismo pubblico sono stati richiamati da Sez. U, n. 17567/2019, Di Virgilio, Rv. 654417–01 i criteri generali; a tal fine l’ente, nel perseguire l’interesse pubblico, deve agire senza essere soggetto alle regole di mercato e, quindi, senza che possa ritenersi esercitata dallo stesso attività di carattere commerciale. In mancanza di tali requisiti, la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
In materia, invece, di consorzi obbligatori costituiti per la ricostruzione, sistemazione e manutenzione di una strada vicinale Sez. U, n. 15384/2019, Carrato, Rv. 654210 – 01, ha chiarito che è attribuita alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto integra una situazione giuridica di diritto soggettivo, la domanda proposta dall’utente di una strada vicinale nei confronti del consorzio obbligatorio, costituito secondo la disciplina del d.l. luogotenenziale 1° settembre 1918 n. 1446 e della l. 12 febbraio 1958, n. 126, volta a contestare in radice il potere deliberante delle assemblee consortili per effetto della loro prospettata illegittima convocazione e costituzione alla luce dell’irrituale nomina del nuovo presidente del consorzio o della modifica dell’atto costitutivo avvenute in una pregressa e presupposta delibera assembleare.
È analogamente devoluta alla giurisdizione ordinaria, secondo Sez. U, n. 15749/2019, Di Virgilio, Rv. 654214–01, la controversia tra l’ente locale e il concessionario del servizio di tesoreria relativa al pagamento del corrispettivo per il suo svolgimento, anche nell’ipotesi in cui, dichiarato lo stato di dissesto dell’ente, si faccia questione della possibilità di ricomprendere nella massa passiva, gestita dall’organo straordinario di liquidazione, ai sensi dell’art. 255, comma 10, del d.lgs. n. 267 del 2000, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla l. n. 205 del 2017, il credito per erogazioni concesse dal tesoriere a titolo di anticipazioni di cassa. La pronuncia ha fondato tale affermazione sul rilievo che una simile controversia, non involge profili valutativi del comportamento assunto dalla gestione commissariale, né verte sul contenuto della concessione, esulando, dunque, dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di concessioni di pubblici servizi, prevista dall’art. 133, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 104 del 2010.
Molteplici, come di consueto, sono state le domande risarcitorie, sotto il profilo dell’individuazione del giudice competente.
Con riguardo ad una domanda risarcitoria proposta nei confronti della P.A. per la lesione di un diritto di credito vantato nei confronti di un terzo, asseritamente cagionata dal contegno posto in essere dall’amministrazione in violazione dell’affidamento precedentemente ingenerato, Sez. U, n. 12635/2019, Scarano, Rv. 653935–01, ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario. Sulla scia di quanto già espresso da Sez. U, n. 20902/2011, San Giorgio, Rv. 619037–01 , è stato ribadito che, ai fini del riparto di giurisdizione, rileva il “petitum” sostanziale, non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia richiesta, quanto in funzione della “causa petendi”, ovvero dell’intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, individuata dal giudice sulla base delle allegazioni della parte ricorrente.
Restando sempre nell’ambito dell’affidamento incolpevole, ma nella diversa ipotesi di un provvedimento amministrativo ampliativo della propria sfera giuridica, successivamente annullato, in via di autotutela od “ope iudicis”, senza che sia stata posta in discussione la legittimità dell’annullamento, ad avviso di Sez. U, n. 6885/2019, Rubino, Rv. 653276–01, la controversia relativa ai danni subiti dal privato rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. In tal caso, infatti, la domanda non ha ad oggetto la lesione di un interesse legittimo pretensivo, bensì una situazione di diritto soggettivo rappresentata dalla conservazione dell’integrità del patrimonio, pregiudicato dalle scelte compiute confidando sulla legittimità del provvedimento amministrativo poi caducato. L’arresto si pone in linea di continuità con quanto già affermato da Sez. U, n. 1654/2018, Bianchini, Rv. 647009–01.
In tema di condotta illecita della P.A. nella gestione e manutenzione dei propri beni, Sez. 3, n. 9318/2019, Scarano, Rv. 653272–01, ha ribadito l’orientamento già espresso da Sez. U, n. 5926/2011, Segreto, Rv. 616670–01, secondo cui l’inosservanza da parte della P.A., nella gestione e manutenzione dei beni che ad essa appartengono, delle regole tecniche, ovvero dei canoni di diligenza e prudenza, può essere denunciata dal privato dinanzi al giudice ordinario, non solo ove la domanda sia volta a conseguire la condanna della P.A. al risarcimento del danno patrimoniale, ma anche ove sia volta a conseguire la condanna della stessa ad un “facere”. La domanda, infatti, non investe scelte ed atti autoritativi dell’amministrazione, ma un’attività soggetta al rispetto del principio del “neminem laedere”. Né, poi, è da ritenere di ostacolo il disposto dell’art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998, come sostituito dall’art. 7 della l. n. 205 del 2000, che devolve al giudice amministrativo le controversie in materia di urbanistica ed edilizia, in quanto, a seguito della sentenza n. 204 del 2004 della Corte Costituzionale, tale giurisdizione esclusiva non è estensibile alle controversie nelle quali la P.A. non eserciti alcun potere autoritativo finalizzato al perseguimento di interessi pubblici alla cui tutela sia preposta.
Restando in materia urbanistica, la domanda avente ad oggetto il risarcimento dei danni lamentati per la lesione dell’affidamento riposto nell’edificabilità di un’area e nella legittimità del conseguente permesso di costruire, successivamente annullato secondo Sez. 3, n. 30515/2019, Scoditti, Rv. 655840–01, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. La pronuncia, resa in una fattispecie riguardante la sopravvenuta non edificabilità del suolo in quanto ricadente in area soggetta a vincolo paesaggistico, ha evidenziato come non si potesse ravvisare un atto o un provvedimento amministrativo della cui illegittimità il privato potesse dolersi impugnandolo davanti al giudice amministrativo, con le conseguenziali statuizioni risarcitorie.
Sul versante della condotta omissiva della P.A., Sez. U, n. 12640/2019, Tria, Rv. 654025–01, ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario nella controversia avente ad oggetto la domanda di risarcimento dei danni proposta dal privato che deduca la lesione del legittimo affidamento ingenerato da un comportamento inerte della P.A., non riconducibile all’esercizio di un pubblico potere.
Nel settore va richiamata Sez. U, n. 4888/2019, Genovese, Rv. 652859–01, secondo cui appartiene alla cognizione del giudice ordinario l’esercizio dell’attività commerciale di “provider” di infrastrutture di rete e per i servizi nel settore delle telecomunicazioni, nonché l’attività di WISP (“wifi internet”), a causa della costruzione di un nuovo impianto per lo svolgimento della medesima attività, reso operativo a breve distanza dal precedente (con un dislivello in altezza favorevole della nuova struttura), e tale da essere idoneo ad interferire nelle trasmissioni dalla stazione già attiva in quello stesso luogo, solo quando si faccia valere la situazione di fatto, connotata dall’interferenza tra le postazioni concorrenti, tale da ostacolare la specifica attività d’impresa svolta dalla ricorrente e la stessa piena idoneità dell’impianto a trasmettere via etere. È, viceversa, esclusa la giurisdizione ordinario in materia ove si lamenti l’illegittimità del provvedimento rilasciato all’altro imprenditore per la costruzione dell’impianto ovvero per il suo esercizio come emittente autorizzata.
La S.C. in materia di giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche con plurimi arresti quest’anno ha provveduto a delineare ulteriormente la linea di confine rispetto alla giurisdizione ordinaria.
In via generale Sez. U, n. 5641/2019, Bruschetta, Rv. 653123–01, ha affermato che rientra nella giurisdizione del giudice delle Acque la cognizione sui provvedimenti di tipo generale incidenti in via diretta e immediata sul regime delle acque pubbliche. La pronuncia è stata resa in riferimento al divieto generalizzato di derivazione idroelettrica dai corsi d’acqua contenuto nelle norme di attuazione del piano paesaggistico comunale ed è stata in proposito ritenuta l’irrilevanza del carattere generale del provvedimento che conteneva detta disciplina.
Diversi sono stati, poi, gli arresti nella dibattuta tematica dei canoni. In via generale, sotto il profilo della determinazione del canone di concessione per le grandi derivazioni di acque pubbliche, Sez. U, n. 18827/2019, Scrima, Rv. 654418–01 ha chiarito che, quando l’atto adottato dall’autorità amministrativa, di carattere generale, scaturisca da disposizioni di legge in relazione a presupposti specificamente individuati dalla legge stessa, senza alcun margine di apprezzamento discrezionale, la giurisdizione appartiene al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, quale giudice ordinario specializzato. In tale ipotesi, infatti, il destinatario del provvedimento riveste una posizione di diritto soggettivo e non di interesse legittimo.
Nel diverso nel caso dell’impugnazione di un provvedimento che sia espressione dell’esercizio di un potere amministrativo discrezionale, tesa ad ottenere “in via principale” una pronuncia avente efficacia di giudicato, la giurisdizione appartiene al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, quale giudice amministrativo in unico grado. La pronuncia riafferma quanto espresso in epoca più risalente da Sez. U, n. 16804/2007, Bonomo, Rv. 598429–01. In particolare, ha specificato che l’impugnazione del provvedimento regionale di determinazione del canone di concessione di acque pubbliche per le grandi derivazioni pubbliche, rientra nella giurisdizione del Tribunale Superiore Acque Pubbliche, ai sensi dell’art. 154 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che riserva alle regioni ampia discrezionalità in relazione al territorio di competenza (Sez. U, n. 18827/2019, Scrima, Rv. 654418–02). A tale fine, è stata ritenuta irrilevante la mancanza del decreto interministeriale, previsto dal comma 3 del citato art. 154, al quale spetta di determinare i “criteri generali” cui le regioni devono attenersi.
Sull’ambito di applicazione dell’art. 140, comma 1 lett. c, del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 che attribuisce alla cognizione dei Tribunali regionali delle acque pubbliche le controversie aventi ad oggetto qualsiasi diritto relativo alle derivazioni ed utilizzazioni di acqua pubblica è intervenuta Sez. U, n. 21687/2019, Falaschi, Rv. 654879–01 che ha sostanzialmente confermato l’orientamento espresso da Sez. U, n. 10124/1994, Cantillo, Rv. 488864–01. La disposizione si riferisce anche alle controversie sull’esistenza e sull’entità dei canoni delle concessioni di utenza di risorse idriche, nelle quali sia in contestazione il diritto soggettivo del concessionario alla corretta applicazione delle disposizioni regolanti l’indicato canone in base a elementi oggettivi e certi, secondo parametri e criteri tecnici vincolanti per l’amministrazione.
Diversamente l’illegittimità degli atti amministrativi determinanti detti elementi, può essere fatta valere mediante impugnativa, in via principale, davanti al giudice amministrativo, Tribunale superiore delle acque pubbliche, o, alternativamente, sollecitandone la disapplicazione da parte del giudice ordinario, nella specie quello specializzato: Tribunale regionale acque pubbliche, nelle controversie sui diritti soggettivi che si assumano lesi da atti o provvedimenti conseguenziali. Va ritenuto, pertanto, superato il difforme orientamento espresso da Sez. U, n. 9551/1997, Corona, Rv. 508388–01.
Le controversie relative al canone per il servizio di scarico e depurazione delle acque reflue appartengono, ratione temporis, ad avviso di Sez. 3, n. 13580/2019, Guizzi Rv. 654194–01 alla giurisdizione del giudice ordinario, a partire dal 3 ottobre 2000, per effetto dell’innovazione introdotta dall’art. 31, comma 28, della l. 23 dicembre 1998, n. 448 e del differimento della sua iniziale decorrenza, primo gennaio 1999, disposto dall’art. 62 del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, modificato dall’art. 24 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 258.
La pronuncia ha, tuttavia, avuto cura di precisare, in ossequio al generale criterio del petitum sostanziale, che la giurisdizione ordinaria va esclusa se il fruitore del servizio non ha dedotto il suo rapporto di utenza, bensì ha investito direttamente scelte discrezionali dell’amministrazione, in particolare, contestando l’organizzazione del servizio sotto vari profili. In tal caso vengono poste in discussione, infatti, in via principale, le scelte discrezionali dell’ente in ordine alla determinazione del canone, facendo valere una situazione giuridica qualificabile come interesse legittimo, correlato ad un atto adottato dall’ente territoriale come autorità nell’esercizio di una potestà amministrativa, al di fuori di un rapporto negoziale di tipo paritetico.
Nell’ambito dell’impugnazione di un atto, Sez. U, n. 11219/2019, Crucitti, Rv. 653602–01, ha chiarito che, l’errata indicazione nel provvedimento impugnato del termine e dell’autorità cui è possibile ricorrere, richiesta dall’art. 3, comma 4, della l. n. 241 del 1990, è idonea ad ingenerare un errore scusabile che dà diritto alla rimessione in termini, ai sensi dell’art. 37 del c.p.a., richiamato per il processo dinanzi al TSAP dall’art. 208 del r.d. n. 1775 del 1933. In tal senso è stata ritenuta irrilevante l’introduzione dell’istituto della translatio iudici, in quanto, in un sistema di tutela complesso, caratterizzato da una pluralità di giurisdizioni, da normative procedurali differenziate, nonché dall’esistenza di brevi termini di decadenza per talune e non per altre, sussiste l’esigenza di dare massima effettività al diritto di difesa, in attuazione degli artt. 24 e 113 Cost.
In questo senso, secondo Sez. U, n. 3518/2019, Lombardo, Rv. 652849–01 l’impugnativa proposta da una società costituita tra più comuni per la gestione del servizio idrico integrato avverso la delibera con la quale uno dei questi abbia revocato la propria adesione alla società è devoluta alla cognizione diretta del Tribunale superiore delle acque pubbliche, prevista dall’art. 143, comma 1, lett. a), del r.d. n. 1775 del 1933. In tale ipotesi, infatti, si tratta di atto che incide sulla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali previsti dall’art. 8 della l. 5 gennaio 1994, n. 36, da cui derivano provvedimenti di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato aventi incidenza diretta sul regime delle acque e sul loro utilizzo.
Con riferimento ai profili risarcitori, Sez. 6 - 3, n. 16636/2019, Tatangelo, Rv. 654322–01, ha chiarito che, per le controversie aventi per oggetto il risarcimento dei danni derivanti dallo straripamento di un corso d’acqua pubblico per omessa cura o manutenzione dello stesso, ex art. 140, lett. e), del r.d. n. 1775 del 1933, spettano alla competenza dei tribunali regionali delle acque le domande in relazione alle quali l’esistenza dei danni dipenda dall’esecuzione, dalla manutenzione o dal funzionamento di un’opera idraulica.
Sono, viceversa, riservate alla cognizione del giudice in sede ordinaria quelle aventi per oggetto pretese che si ricollegano solo indirettamente e occasionalmente alle vicende relative al governo delle acque, atteso che la competenza del giudice specializzato si giustifica in presenza di comportamenti, commissivi o omissivi, che implichino apprezzamenti circa la deliberazione, la progettazione e l’attuazione di opere idrauliche o comunque scelte della P.A. dirette alla tutela di interessi generali correlati al regime delle acque pubbliche.
Gli argomenti di maggiore rilievo trattati dalla S.C. nel corso del 2019 sono stati le azioni di responsabilità, dove è stata confermata la tendenza a ridurre l’area delle scelte insindacabili dei pubblici ufficiali che ricoprano cariche “politiche”, e i giudizi pensionistici, dei quali è stato meglio definito l’oggetto.
Alcune pronunce hanno pure toccato la tematica dei limiti interni ed esterni della giurisdizione. Di interesse sono, altresì, delle decisioni che hanno affrontato delle particolari problematiche processuali. Per quanto riguarda le questioni di giurisdizione inerenti alle società a partecipazione pubblica e, soprattutto, a quelle in house providing, si rinvia al capitolo ad esse dedicato.
La tematica dell’azione di responsabilità in materia di contabilità pubblica è sempre attuale e su questa si focalizzano le principali pronunce della Suprema Corte.
Con una decisione che riguarda l’attività dei consiglieri regionali, Sez. U, n. 11502/2019, Giusti, Rv. 653604-01, ha chiarito che la funzione di autorganizzazione interna del Consiglio regionale per il supporto dell’attività del gruppo consiliare o del singolo consigliere partecipa delle guarentigie apprestate dall’art. 122, comma 4, Cost., a tutela dell’esercizio delle primarie funzioni (legislativa, di indirizzo politico e di controllo) delle quali l’organo regionale di rappresentanza politica è investito, onde preservarle dall’interferenza di altri poteri, a condizione, tuttavia, che essa si manifesti in attività ragionevolmente ed effettivamente riconducibili a dette funzioni primarie; ne consegue che l’acquisizione di personale per le esigenze del gruppo consiliare, pur essendo consentita - dato il carattere altamente fiduciario dei relativi incarichi - sulla base di valutazioni soggettive e ampiamente discrezionali legate alla consonanza politica e personale, e pur potendo avvenire intuitu personae senza predeterminazione di alcun rigido criterio, incontra il limite dell’intrinseca irragionevolezza o della manifesta esorbitanza dell’incarico esterno conferito rispetto alle attività riferibili all’esercizio delle funzioni del gruppo consiliare ed è, pertanto, sindacabile dalla Corte dei conti, ai fini dell’accertamento della responsabilità amministrativo-contabile, con esclusione di qualsiasi immunità, qualora ecceda detto limite. Ne è conseguito, nella specie, il riconoscimento della responsabilità amministrativa di un consigliere regionale che aveva conferito un incarico di collaborazione all’attività legislativa a un soggetto privo dei requisiti di professionalità e competenza per il suo svolgimento, incarico rivelatosi del tutto fittizio, in quanto mai eseguito, con conseguente utilizzo indebito di risorse pubbliche.
Si tratta di una tendenza in atto da alcuni anni e volta a ridurre l’ambito delle determinazioni non sindacabili ad opera dell’autorità giudiziaria, limitando l’area degli interna corporis e delle valutazioni asseritamente politiche ai provvedimenti emessi per necessità strettamente inerenti alle funzioni fondamentali dell’ente e in situazioni ove la facoltà di decisione non debba tenere conto di alcuna indicazione di fonte legislativa.
Secondo Sez. U, n. 16336/2019, Cristiano, Rv. 654412-01, in tema di assistenza sanitaria pubblica, il regime dell’accreditamento introdotto dall’art. 8, comma 5, del d.lgs. n. 502 del 1992 non ha inciso sulla natura del rapporto tra struttura privata ed ente pubblico, che resta di tipo concessorio, atteso che la prima, a seguito del provvedimento di accreditamento, viene inserita in modo continuativo e sistematico nell’organizzazione della P.A. ed assume la qualifica di soggetto erogatore di un servizio pubblico, con la conseguenza che la domanda di risarcimento del danno erariale cagionato dall’accreditato in seguito alla violazione delle regole stabilite dal predetto regime è devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti.
Inoltre, Sez. U, n. 17124/2019, Vincenti, Rv. 654415-01, ha precisato che l’azione ex art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, promossa dal Procuratore della Corte dei conti nei confronti di dipendente della P.A. che abbia omesso di versare alla propria Amministrazione i corrispettivi percepiti nello svolgimento di un incarico non autorizzato, rimane attratta alla giurisdizione del giudice contabile, anche se la percezione dei compensi si è avuta in epoca precedente all’introduzione del comma 7 bis del medesimo art. 53, norma che non ha portata innovativa; si verte, infatti, in ipotesi di responsabilità erariale, che il legislatore ha tipizzato non solo nella condotta, ma annettendo, altresì, valenza sanzionatoria alla predeterminazione legale del danno, attraverso la quale ha inteso tutelare la compatibilità dell’incarico extraistituzionale in termini di conflitto di interesse e il proficuo svolgimento di quello principale quanto alla adeguata destinazione di energie lavorative verso il rapporto pubblico.
Per Sez. U, n. 17118/2019, Scrima, Rv. 654299-01, le controversie relative alla responsabilità del Presidente e dei consiglieri per l’illegittima gestione del patrimonio degli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili appartengono alla giurisdizione della Corte dei conti, in considerazione della natura pubblica di tali enti e della conseguente destinazione a finalità pubbliche delle risorse economiche che, indipendentemente dalla provenienza, entrano a fare parte del loro patrimonio.
Sez. U, n. 21691/2019, Scrima, Rv. 654844-01, ha affermato che spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, e non a quella della Corte dei conti, la controversia avente ad oggetto l’azione di rivalsa esercitata da un Comune - chiamato a rispondere dei danni cagionati ad un privato dalle opere appaltate dall’ente - nei confronti del professionista che abbia svolto l’incarico di progettista e poi di collaboratore alla direzione dei lavori (quale direttore operativo, componente dell’ufficio di direzione dei lavori), non essendo configurabile nella relazione tra l’autore dell’illecito e l’ente pubblico danneggiato un rapporto di servizio, neppure in senso lato.
Sempre in tema di rapporto di servizio, Sez. U, n. 21871/2019, Scaldaferri, Rv. 655274-01, ha rilevato che, in ordine all’azione di responsabilità per danno erariale, sussiste il rapporto di servizio, costituente il presupposto per l’attribuzione della controversia alla giurisdizione alla Corte dei conti, allorché un ente privato esterno all’Amministrazione venga incaricato di svolgere, nell’interesse e con le risorse di quest’ultima, un’attività o un servizio pubblico in sua vece, inserendosi in tal modo nell’apparato organizzativo della P.A, mentre è irrilevante il titolo in base al quale la gestione è svolta, che può consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, in una concessione amministrativa, in un contratto e perfino mancare del tutto, potendo il relativo rapporto modellarsi secondo gli schemi generali previsti e disciplinati dalla legge, ovvero discostarsene in tutto o in parte.
Infatti, ad avviso di Sez. U, n. 00486/2019, Scrima, Rv. 652490-01, in tema di appalto di opera pubblica, la cognizione dell’azione di responsabilità intentata dall’ente pubblico nei confronti del contraente generale, il quale assume su di sé anche compiti della stazione appaltante, spetta alla giurisdizione della Corte dei conti, qualora si assuma che il danno lamentato derivi dalla violazione degli obblighi afferenti all’attività ed alle funzioni svolte dal convenuto come “agente dell’amministrazione pubblica”, in ragione del temporaneo rapporto di servizio pubblico sorto per effetto dell’esercizio di quei poteri, mentre compete all’autorità giurisdizionale ordinaria nel caso in cui si assuma che il danno derivi dall’inadempimento delle obbligazioni poste a carico del contraente generale come “controparte contrattuale dell’amministrazione pubblica”. In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice contabile in relazione ad una controversia nella quale si prospettava un danno morale, per disservizio e ritardo nella realizzazione dell’opera pubblica, quale conseguenza di numerose varianti approvate in corso d’opera, asseritamente illegittime ed elaborate con il contributo del contraente generale, rispetto alle quali quest’ultimo aveva all’evidenza agito come affidatario dell’opera, senza esercitare alcuna funzione oggettivamente pubblica.
Con riferimento alla percezione di fondi pubblici, secondo Sez. U, n. 24858/2019, Giusti, Rv. 655180-01, sussiste la responsabilità erariale dei soggetti privati che, avendo ricevuto detti fondi, abbiano disposto della somma in modo diverso da quello programmato, ancorché non abbiano presentato la domanda di concessione del finanziamento, poiché tra la P.A. che eroga un contributo e colui che lo riceve si instaura un rapporto di servizio, inserendosi il beneficiario dell’importo nel procedimento di realizzazione degli obiettivi pubblici. Nella specie, la S.C. ha confermato la giurisdizione contabile in relazione ad un giudizio di responsabilità nei confronti di un soggetto che aveva messo la sua identità ed i propri conti correnti bancari a disposizione per commettere una truffa concernente dei contributi dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura - denominati Set Aside - e li aveva così percepiti, successivamente utilizzandoli per finalità diverse da quelle previste.
In particolare, Sez. U, n. 30526/2019, Giusti, Rv. 656071-01, ha affermato che, in tema di danno erariale, è configurabile un rapporto di servizio tra la pubblica amministrazione erogatrice di un contributo e il soggetto privato che, ponendo in essere i presupposti per la illegittima percezione del finanziamento o disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato, abbia frustrato lo scopo perseguito dall’amministrazione, distogliendo le risorse conseguite dalle finalità cui erano preordinate; pertanto, sussiste il rapporto di servizio, ed il conseguente radicamento della giurisdizione della Corte dei conti sul danno erariale, anche in caso di illecita percezione di contributi per l’editoria, essendo questi ultimi intesi, secondo la finalità sottesa alla disciplina di settore, ad agevolare, nell’interesse pubblico al pluralismo dell’informazione, la possibilità di permanenza di impresi editrici nel mercato e, con essa, condizioni di adeguata concorrenzialità.
Peraltro, come precisato da Sez. U, n. 31755/2019, Conti, Rv. 656080-01, sussiste la giurisdizione della Corte dei conti in ordine all’azione risarcitoria proposta nei confronti dell’amministratore di una società mista con partecipazione maggioritaria pubblica che sia concessionaria di servizi pubblici, allorquando la condotta del detto amministratore abbia cagionato un danno diretto ed immediato all’ente pubblico partecipante alla società, correlato al mancato assolvimento degli obblighi nascenti dal contratto, potendosi configurare il concorso tra l’illecito contrattuale della società e quello extracontrattuale dell’amministratore, purché tra l’inadempienza di tale società ed il comportamento di chi abbia esercitato le funzioni di organo gestorio esista un nesso di causalità necessaria.
Infine, Sez. U, n. 00328/2019, Virgilio, Rv. 652489-01, ha affermato che sussiste la giurisdizione della Corte dei conti nell’ipotesi di contenzioso relativo alla redazione di un referto non veritiero da parte di un arbitro di calcio, che abbia cagionato danno al Comitato Olimpico Nazionale, atteso che il direttore di gara, nello svolgimento delle sue funzioni, è investito di un’attività avente connotazioni e finalità pubblicistiche, risultando perciò inserito, a pieno titolo, nell’apparato organizzativo e nel procedimento di gestione dei concorsi pronostici da parte del CONI - con il connesso impiego di risorse pubbliche - in forza di un rapporto di servizio in senso lato che, seppure temporaneo e di fatto, è idoneo a configurare la responsabilità contabile.
Il rapporto fra denaro pubblico e soggetti diversi dallo Stato e dagli enti pubblici è sempre stato di problematico inquadramento giuridico.
Sul punto, Sez. U, n. 14697/2019, Acierno, Rv. 653988-01, ha precisato che il concessionario per l’attivazione e la conduzione operativa della rete telematica pubblica, destinata alla gestione del gioco lecito mediante gli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, r.d. n. 773 del 1931, riveste la qualifica di agente contabile e, come tale, è tenuto a presentare il conto giudiziale, dovendo assicurare la corretta contabilizzazione del flusso di denaro proveniente dalle giocate, poiché vengono in questione somme di diretta appartenenza pubblica, senza che assuma rilievo, in senso contrario, la disciplina fiscale, ove soggetto passivo del prelievo erariale unico (PREU) è il concessionario, atteso che questa disciplina, limitata al rapporto di natura tributaria, non incide sulla funzione di agente di riscossione comunque svolta da quest’ultimo.
Inoltre, per Sez. U, n. 29464/2019, Lombardo, Rv. 656063-01, il regime privatistico di una società (nella specie, una cooperativa sociale a responsabilità limitata) alla quale il Comune abbia affidato il servizio di gestione dei parcheggi pubblici a pagamento (i cui proventi non solo sono di pertinenza degli enti comunali, ma sono sottoposti ad uno speciale “vincolo pubblicistico” di destinazione alla realizzazione di opere pubbliche ex art. 7, comma 7 del d.lgs. n. 285 del 1992, come modificato dall’art. 1, comma 451, della l. n. 147 del 2013) non impedisce che la stessa rivesta la qualifica di agente contabile, come tale soggetta al giudizio di conto, essendo a questo fine elemento necessario, ma nel contempo sufficiente, che, in relazione al maneggio del denaro, sia costituita una relazione tra ente pubblico ed altro soggetto in forza della quale la percezione del denaro avvenga, in base a un titolo di diritto pubblico o di diritto privato, in funzione della pertinenza del denaro all’ente pubblico e secondo uno schema procedimentale di tipo contabile.
Occupandosi di pubblico impiego e pensioni, Sez. U, n. 15746/2019, Tria, Rv. 654213-01, ha chiarito che la controversia avente ad oggetto la domanda dell’INPS, nei confronti della P.A. ex datrice di lavoro, di restituzione degli interessi corrisposti su prestazioni pensionistiche pagate in ritardo a causa della tardiva trasmissione, ad opera della predetta P.A., di documenti necessari per la liquidazione della pensione, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e non della Corte dei conti, giacché la controversia in questione non investe né l’an, né il quantum, né la decorrenza della pensione (cioè profili sostanziali idonei a farla rientrare nella sfera di cognizione del giudice contabile ex artt. 13 e 62 del r.d. n. 1214 del 1934), ma riguarda aspetti inerenti ai rapporti tra ente erogatore e datore di lavoro, rispetto ai quali la liquidazione del trattamento pensionistico costituisce una semplice “occasione”, ossia un mero presupposto di fatto non controverso che fa solo da sfondo al “petitum sostanziale”.
Inoltre, per Sez. U, n. 18263/2019, Vincenti, Rv. 654444-01, per i dipendenti delle Camere di commercio assunti precedentemente all’entrata in vigore della l.r. Sicilia n. 29 del 1995, il trattamento pensionistico e previdenziale grava unicamente sui bilanci delle predette Camere, che sono tenute alla relativa corresponsione - come si evince anche dalla disposizione di cui all’art. 22, comma 9, della l.r. n. 8 del 2018, che pone l’onere del trattamento pensionistico a carico di un “Fondo unico”, una volta costituito dalle Camere in questione -, sicché non può trovare applicazione l’art. 3, comma 1, n. 1, del d.lgs. n. 655 del 1948, sulla istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana, che riserva, tra l’altro, alla Sezione giurisdizionale i giudizi sui ricorsi e sulle istanze degli impiegati della Regione concernenti pensioni, assegni e indennità a carico totale o parziale dello Stato o di altri enti pubblici previsti dalla legge; conseguentemente, le controversie relative al predetto trattamento pensionistico e previdenziale dei dipendenti sopra indicati rientrano nella giurisdizione del rapporto di lavoro, ossia in quella del giudice ordinario, ove concernenti fatti successivi al 30 giugno 1998, momento che - ai sensi dell’art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001 - segna il discrimine per l’individuazione del giudice munito di giurisdizione in materia di pubblico impiego (che in precedenza spettava, in via esclusiva, al giudice amministrativo).
Sez. U, n. 31024/2019, Vincenti, Rv. 656074-02, ha chiarito che la controversia avente ad oggetto la domanda di un ex dipendente pubblico volta all’annullamento degli atti costituenti presupposto per la liquidazione della pensione appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quella della Corte dei conti, poiché la decisione sulla legittimità di detti atti - con pronunce di carattere caducatorio od annullatorio o anche in via incidentale - è demandata, trattandosi di questione pregiudiziale, al giudice del rapporto di lavoro. (In applicazione di tale principio, la S.C., in relazione a fattispecie in tema di riliquidazione in pejus della pensione da parte dell’INPS per effetto di provvedimenti datoriali modificativi della retribuzione accessoria, ha ravvisato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, poiché soltanto tramite l’affermazione della illegittimità dei provvedimenti in questione - spettante alla cognizione del giudice del lavoro - poteva pervenirsi al ripristino della misura originaria del trattamento pensionistico).
Infine, Sez. U, n. 21605/2019, Doronzo, Rv. 654878-01, ha affermato che la controversia, promossa dal pubblico dipendente, avente ad oggetto la domanda di accertamento della causa di servizio diretta ad ottenere l’equo indennizzo, non rientra nella giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia pensionistica, bensì in quella del giudice ordinario, in quanto il beneficio - volto alla protezione della speciale condizione del dipendente, divenuto infermo in ragione del suo rapporto con l’Amministrazione e del servizio prestato - non attiene ad un rapporto previdenziale autonomo da quello di pubblico impiego, ma trova titolo immediato e diretto in tale ultimo rapporto.
La questione dei limiti del sindacato della Corte di cassazione sulle decisioni contabili è sempre di attualità.
Innanzitutto, Sez. U, n. 04883/2019, Lamorgese, Rv. 653017-01, ha precisato che l’azione di responsabilità per danno erariale e quella di responsabilità civile promossa dalle singole amministrazioni interessate davanti al giudice ordinario restano reciprocamente indipendenti, anche quando investano i medesimi fatti materiali, essendo la prima volta alla tutela dell’interesse pubblico generale, al buon andamento della P.A. e al corretto impiego delle risorse, con funzione prevalentemente sanzionatoria, e la seconda, invece, al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria ed integralmente compensativa, a protezione dell’interesse particolare dell’amministrazione attrice; ne deriva che le eventuali interferenze tra i due giudizi integrano una questione non di giurisdizione, ma di proponibilità dell’azione di responsabilità innanzi al giudice contabile, sempre che non sia contestata dinanzi a quest’ultimo la configurabilità stessa, in astratto, di un danno erariale, in relazione ai presupposti normativamente previsti per il sorgere della responsabilità amministrativa contestata dal P.G. contabile, nel qual caso si configura una questione di giurisdizione risolvibile dalle Sezioni Unite, essendo posta in discussione la potestas iudicandi del giudice contabile, la cui definizione è rimessa alla discrezionalità del legislatore ordinario, poiché la Corte dei conti non è “il giudice naturale della tutela degli interessi pubblici e della tutela da danni pubblici”.
Inoltre, secondo Sez. U, n. 08311/2019, Scrima, Rv. 653284-01, alla luce della sentenza n. 6 del 2018 della Corte costituzionale - la quale ha carattere vincolante perché volta ad identificare gli ambiti dei poteri attribuiti alle diverse giurisdizioni dalla Costituzione, nonché i presupposti e i limiti del ricorso ex art. 111, comma 8, Cost. - il sindacato della Corte di cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione concerne le ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione per “invasione” o “sconfinamento” nella sfera riservata ad altro potere dello Stato ovvero per “arretramento” rispetto ad una materia che può formare oggetto di cognizione giurisdizionale, nonché quelle di difetto relativo di giurisdizione, le quali ricorrono quando la Corte dei conti o il Consiglio di Stato affermino la propria giurisdizione su materia attribuita ad altro giudice o la neghino sull’erroneo presupposto di quell’attribuzione. L’eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera riservata al legislatore è configurabile solo allorché il giudice speciale abbia applicato non la norma esistente, ma una norma da lui creata, esercitando un’attività di produzione normativa che non gli compete, e non, invece, quando si sia limitato al compito interpretativo che gli è proprio, anche se tale attività ermeneutica abbia dato luogo ad un provvedimento “abnorme o anomalo” ovvero abbia comportato uno “stravolgimento” delle “norme di riferimento”, atteso che, in questi casi, può profilarsi, eventualmente, un error in iudicando, ma non una violazione dei limiti esterni della giurisdizione.
Nella stessa ottica si colloca Sez. U, n. 09680/2019, Frasca, Rv. 653785-01, per la quale il giudice contabile non viola i limiti esterni della propria giurisdizione qualora censuri non già la scelta amministrativa adottata, bensì il modo con il quale quest’ultima è stata attuata, profilo che esula dalla discrezionalità amministrativa, dovendo l’agire amministrativo comunque ispirarsi a criteri di economicità ed efficacia. Nella specie, la S.C. ha escluso, quindi, la configurabilità del preteso vizio di eccesso di potere giurisdizionale, sottolineando che il giudice contabile, a fronte dell’opzione di un piccolo Comune di provvedere alla ristrutturazione dell’indebitamento mediante la stipulazione di un contratto di finanza derivata, non aveva ritenuto fonte di responsabilità la scelta adottata dagli amministratori, ma la concreta realizzazione ed esecuzione della stessa, in quanto effettuata mediante la stipula, gravemente imprudente, di un contratto di investimento assistito da insufficienti garanzie.
Infatti, come rilevato da Sez. U, n. 09680/2019, Frasca, Rv. 653785-02, ai sensi dell’art. 1, comma 1, primo inciso, della l. n. 20 del 1994, con riferimento ad una sentenza con cui la Corte dei conti abbia ritenuto la responsabilità del sindaco e degli assessori comunali e di un funzionario in relazione alla conclusione, rivelatasi dannosa, di un’operazione di finanza derivata del tipo Interest Rate Swap, con clausole Floor e Cap, in funzione di un’esigenza di cd. ristrutturazione del debito comunale ex art. 41 della l. n. 448 del 2001 e relative norme attuative, è inammissibile il motivo di ricorso con il quale si censuri la decisione del giudice contabile per pretesa invasione della sfera della discrezionalità dell’amministrazione e, quindi, per eccesso di potere giurisdizionale, lamentando l’erroneità della valutazione con la quale il giudice contabile, per affermare la responsabilità, abbia proceduto a sindacare l’operato del funzionario e degli amministratori comunali, addebitando rispettivamente: al primo di avere concluso il contratto senza avere esperienza sulle operazioni derivate e senza avvalersi di una preventiva consulenza sul contenuto del contratto, ed agli amministratori di avere consentito la stipula del contratto e di avere adottato la deliberazione in violazione dei pareri previsti dall’art. 49 del d.lgs. n. 267 del 2000. L’inammissibilità del motivo è stata giustificata perché la censura, come prospettata, ineriva ad una valutazione compiuta che il giudice contabile aveva effettuato sull’azione del funzionario e degli amministratori secondo i criteri di efficacia ed economicità previsti dall’art. 1 della l. n. 241 del 1990 e, dunque, secondo parametri di legittimità che la collocavano all’interno della giurisdizione contabile e non esprimevano un sindacato del merito delle scelte discrezionali dell’amministrazione, di cui al citato art. 1 della l. n. 20 del 1994, come tale fonte del prospettato eccesso di potere giurisdizionale.
Pertanto, ad avviso di Sez. U, n. 30527/2019, Giusti, Rv. 656072-01, l’insindacabilità “nel merito” delle scelte discrezionali compiute da soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti non comporta che esse siano sottratte ad ogni possibilità di controllo e, segnatamente, a quello della conformità alla legge che regola l’attività amministrativa, potendo e dovendo la Corte dei conti verificare la compatibilità delle scelte amministrative con i fini pubblici dell’ente, che devono essere ispirati ai criteri di economicità ed efficacia, rilevanti sul piano non della mera opportunità, ma della legittimità dell’azione amministrativa. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso, volto a denunciare l’eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera riservata alla discrezionalità della P.A., proposto avverso una decisione del giudice contabile che aveva ritenuto esorbitante dai canoni di ragionevolezza ed economicità la scelta di un assessore provinciale di acquisire in locazione - per una destinazione museale con progetto in fase nemmeno embrionale - un immobile inidoneo all’uso immediato ed a condizioni economiche squilibrate a favore del locatore).
Sez. U, n. 21692/2019, Berrino, Rv. 655292-01, ha chiarito, quindi, che la declaratoria di inammissibilità della domanda di accertamento negativo della responsabilità amministrativo-contabile di un pubblico dipendente concerne una statuizione riguardante una violazione endoprocessuale, rientrante nell’ambito del sindacato interno della giurisdizione stessa.
Inoltre, Sez. U, n. 22711/2019, Scarano, Rv. 655320-01, ha precisato che, in tema di sindacato della Corte di cassazione sulle decisioni giurisdizionali del giudice contabile (o amministrativo), l’eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera di attribuzioni riservata al legislatore è configurabile solo qualora il giudice speciale abbia applicato non la norma esistente, ma una da lui creata, esercitando un’attività che non gli compete. L’ipotesi non ricorre quando il giudice speciale si sia attenuto al compito interpretativo che gli è proprio, ricercando la voluntas legis rilevante nel caso concreto, anche se questa sia stata desunta non dal tenore letterale delle singole disposizioni, ma dalla ratio che il loro coordinamento sistematico disvela, tale operazione ermeneutica potendo dare luogo, eventualmente, ad un error in iudicando, ma non alla violazione dei limiti esterni della giurisdizione speciale.
In particolare, per Sez. U, n. 29084/2019, Cirillo F.M., Rv. 656060-01, in tema di responsabilità erariale, l’asserita erronea determinazione del danno attiene al concreto esercizio della potestas iudicandi della Corte dei conti, per cui ogni contestazione al riguardo, inerendo alla corretta applicazione delle norme riguardanti la fondatezza della pretesa risarcitoria, non travalica i limiti interni della giurisdizione contabile e non può, pertanto, essere sindacata dinanzi alla Corte di cassazione. (Nella specie, le Sezioni Unite hanno dichiarato inammissibile il ricorso di un medico teso a lamentare la mancata allegazione e dimostrazione nella sentenza d’appello delle voci di danno subite dall’ente ospedaliero universitario in conseguenza della condotta di detto professionista che, pur optando per il regime del tempo pieno e intra moenia, aveva svolto libera attività professionale presso una società privata).
Infine, Sez. U, n. 24858/2019, Giusti, Rv. 655180-02, ha affermato che il difetto di interesse ad agire per mancanza di lesione costituisce una questione relativa ai presupposti dell’azione, la cui decisione rientra nei limiti interni della giurisdizione contabile, con la conseguenza che il ricorso per cassazione che prospetti tale vizio sotto il profilo del difetto di giurisdizione è inammissibile, non riguardando il superamento dei limiti esterni della giurisdizione della Corte dei conti.
Nel corso del 2019 le S.U. sono tornate, in relazione all’eccesso di giurisdizione del giudice contabile, sull’effetto preclusivo del giudicato implicito.
Al riguardo si segnala Sez. U, n. 09680/2019, Frasca, Rv. 653785-03, la quale ha affermato che la possibile formazione e la conseguente rilevazione, da parte della Corte di cassazione, di un giudicato interno sulla giurisdizione per effetto della sentenza di primo grado, sono configurabili solo quando l’eccesso sia stato commesso dal giudice speciale di primo grado, la sentenza non sia stata impugnata in appello sul punto ed il giudice speciale di secondo grado abbia a sua volta giudicato, confermando la decisione; qualora, invece, l’eccesso di potere giurisdizionale sia contestato in riferimento alla sentenza di secondo grado, assumendosi che vi sia incorso direttamente il giudice d’appello, oppure, ove l’eccesso sia stato commesso dal primo giudice, il vizio sia stato fatto valere mediante l’appello, ma il giudice di secondo grado abbia disatteso il relativo motivo di impugnazione, così avallando a sua volta l’eccesso, la formazione di un giudicato interno si verifica se la sentenza di appello non venga impugnata sul punto in Cassazione.
Tuttavia, come chiarito da Sez. U, n. 1034/2019, Rv. 653929-01, non è configurabile un giudicato implicito sulla giurisdizione, preclusivo del ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, in relazione alla statuizione del giudice speciale di primo grado che sia astrattamente affetta dal vizio di eccesso di potere giurisdizionale non specificamente dedotto in sede di gravame, in quanto detto vizio non dà luogo ad un capo autonomo sulla giurisdizione autonomamente impugnabile in appello, ma si traduce in una questione di merito, del cui esame il giudice speciale di secondo grado vene investito con la proposizione del gravame in base alle regole processuali proprie del plesso giurisdizionale di riferimento; pertanto, l’interesse a ricorrere alle Sezioni Unite potrà sorgere esclusivamente rispetto alla sentenza d’appello che, essendo espressione dell’organo di vertice del relativo plesso giurisdizionale speciale, è anche la sola suscettibile di arrecare un “vulnus” all’integrità della sfera delle attribuzioni degli altri poteri, amministrativo e legislativo.
Coerente con quest’ultima pronuncia è il principio affermato da Sez. U, n. 13436/2019, Cirillo F.M., Rv. 654027-01, secondo il quale ai fini della formazione del giudicato, anche implicito, sulla giurisdizione, è necessaria l’esistenza, nella sentenza di primo grado, di un capo autonomo su di essa impugnabile, ma non impugnato, in appello. Tale situazione non è configurabile in ordine ad una sentenza di primo grado astrattamente affetta da vizio di eccesso di potere giurisdizionale poiché, nell’ambito del plesso giurisdizionale della Corte dei conti o del Consiglio di Stato, l’eccesso di potere che si sia determinato, in ipotesi, nel giudizio di primo grado, dovrà essere corretto con l’esperimento delle relative impugnazioni; pertanto, l’interesse a ricorrere alle Sezioni Unite potrà sorgere esclusivamente rispetto alla sentenza d’appello che, essendo espressione dell’organo di vertice del relativo plesso giurisdizionale speciale, è anche la sola suscettibile di arrecare un vulnus all’integrità della sfera delle attribuzioni degli altri poteri, amministrativo e legislativo.
Un altro tema di rilievo è stato affrontato da Sez. U, n. 30007/2019, De Stefano, Rv. 656067-01. Tale pronuncia ha precisato che l’azione di ripetizione dell’indebito relativa ad erogazioni pubbliche, avendo come fondamento l’oggettiva inesistenza dell’obbligazione adempiuta (senza che assuma alcuna rilevanza lo stato soggettivo dell’accipiens) e come obiettivo l’integrale recupero di una attribuzione patrimoniale priva di causa giustificatrice, non può essere ricondotta né ad una azione risarcitoria per responsabilità contabile né ad una azione in tema di contabilità pubblica, atteso che la prima si fonda sui medesimi elementi costitutivi, sia oggettivi che soggettivi, della responsabilità civile generale e tende al contemperamento del pubblico interesse all’obbligatorietà e integralità del recupero con altri interessi generali, mentre la seconda presuppone la qualificazione pubblica del denaro o del bene oggetto di gestione e la natura pubblica o equiparabile del soggetto beneficiario; pertanto, la relativa domanda, anche quando proposta nelle forme previste dal r.d. n. 639 del 2010, non rientra nella giurisdizione, tanto meno esclusiva, della Corte dei conti, ma resta devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.
La tematica dei limiti esterni della giurisdizione ogni anno acquista maggiore spessore nelle pronunce della S.C., in relazione all’evolversi della funzione delle norme sulla giurisdizione, soprattutto quelle relative al rapporto tra il giudice nazionale e quello straniero. Esse, come è ben noto, sono nate e per lungo tempo, almeno fino alla prima metà del novecento, sono state considerate come una delle espressioni della sovranità statale.
È con la Convenzione di Bruxelles del 27 settembre del 1968, resa esecutiva in Italia con la legge 21 giugno 1971, n. 804, che sorge un trattato internazionale multilaterale sulla giurisdizione e sull’efficacia di atti e decisioni, con cui gli Stati che ne fanno parte si coordinano per potere distribuire tra loro il potere di giurisdizione nei reciproci rapporti.
Esso costituisce la prima grande espressione del processo di integrazione europea e del consolidamento dello sviluppo del commercio internazionale realizzando il primo passo verso la modifica della funzione delle norme sulla giurisdizione. La ragione fondante di dette disposizioni risiede, infatti, nell’esigenza di una migliore cooperazione tra gli Stati.
Non è un caso che con l’adozione della Convenzione per la prima volta vengano introdotte nel nostro ordinamento la nozione di litispendenza internazionale e la deroga alla giurisdizione italiana. Il criterio generale della cittadinanza, espressione tipica dell’originaria concezione sovranista, viene, dunque, sostituito con quello del domicilio, inizialmente nel solo ambito della Convenzione e successivamente ripreso anche nella l. 31 maggio 1995, n. 218.
L’utilità del sistema adottato con la citata Convenzione ha trovato un chiaro riscontro, quando la Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988, ne ha esteso la sua applicazione agli Stati dell’allora Comunità Europea e a Stati di un’altra organizzazione economica, l’Associazione Europea del Libero Scambio (AELS o EFTA dall’acronimo inglese).
A decorrere dal 1° marzo 2002, è entrato in vigore, poi, il Regolamento n. 44 del 2001 (Bruxelles I) del 22 dicembre 2000, che ha sostituito la Convenzione di Bruxelles, determinando, non solo, un mutamento della fonte, da internazionale a comunitaria, ma anche alcune significative modifiche di disciplina. Si ricorda, tuttavia, che la maggior parte delle norme della Convenzione è stata trasfusa nel Regolamento. Il citato Regolamento è l’espressione della nuova competenza acquisita dall’Unione europea ad adottare direttamente atti di diritto internazionale privato, senza dovere ricorrere a convenzioni internazionali.
Il sistema è stato ulteriormente modificato attraverso l’adozione del Regolamento n. 1215 del 12 dicembre 2012 (Bruxelles I bis) che in buona misura ha riproposto la disciplina del precedente regolamento.
Si può, pertanto, ritenere che la descritta normativa si caratterizza per una sostanziale continuità, tanto che si concorda con la migliore dottrina nel senso dell’esistenza di un nucleo della disciplina che regola la giurisdizione internazionale applicato all’intero territorio europeo dalla seconda metà del ‘900 fino ai nostri giorni.
Nel quadro normativo, da alcuni definito sistema Bruxelles I, il domicilio del convenuto, come già detto, costituisce il criterio generale di giurisdizione, fondato sulle ragioni di tutela delle esigenze di difesa del convenuto. La condizione è che almeno una delle parti sia domiciliata in uno Stato membro per l’evidente ragione di assicurare un coefficiente minimo di integrazione della lite nella UE.
In tale senso Sez. U, n. 4884/2019, Lamorgese, Rv. 652856–01, ha riaffermato che l’art. 6, n. 1, della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, secondo cui, in caso di pluralità di convenuti, quello domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato davanti al giudice nella cui circoscrizione è situato il domicilio di uno di essi, riguarda l’ipotesi del cumulo soggettivo, per la cui sussistenza è necessario che non ricorra la pretestuosità, cioè il fine di provocare lo spostamento della competenza giurisdizionale per ragioni di connessione. Tale fine deve essere escluso ove, dalla prospettazione della domanda, risulti che ciascun convenuto non sia estraneo alla pretesa fatta valere in giudizio.
La S.C., dando applicazione a tali principi, ha dichiarato la giurisdizione del giudice italiano a conoscere di una controversia in cui l’attore, residente in Russia, aveva proposto una domanda di nullità, simulazione o revocazione di una cessione di quote sociali effettuata dalla ex coniuge in favore della figlia nata da un precedente matrimonio, entrambe convenute e residenti in Russia, ed aveva contestualmente citato la società, avente sede in Italia, proponendo nei confronti di quest’ultima una domanda di restituzione della quota corrispondente ai versamenti effettuati dalla ex coniuge in regime di comunione dei beni. L’arresto si pone sulla scia di quanto espresso a suo tempo da Sez. U, n. 26937/2013, Vivaldi, Rv. 628677–01, resa, invece, in tema di danni da contratto di investimento.
Il sistema Bruxelles I individua, accanto al criterio generale del domicilio, altri criteri, definiti speciali, previsti per determinate fattispecie, giustificati dal principio di prossimità.
In materia contrattuale esso attribuisce la competenza al giudice del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio che, in mancanza di un’autonoma definizione, viene determinata in base alla legge richiamata dalle norme di conflitto del giudice adito. In via esemplificativa, ove venisse adito il giudice italiano, dovrà avere applicazione il Reg. Roma I.
Si ricorda che, se nella Convenzione di Bruxelles detta disciplina trova applicazione per tutti i contratti, essa, tuttavia, trova delle eccezioni nei regolamenti successivi, proprio per i contratti di frequente applicazione. In particolare, per i contratti di compravendita di beni è competente il giudice del luogo dove sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati i beni in base al contratto; per i contratti di prestazione di servizi è, invece, competente il giudice del luogo dove i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati.
Per gli illeciti civili è stabilita la competenza del giudice del luogo in cui è avvenuto o può avvenire l’evento dannoso. Tale criterio è stato offerto come soluzione ai problemi interpretativi posti dagli illeciti cd. a distanza, come, ad esempio, in materia di diffamazione a mezzo stampa, di inquinamento ambientale, di illeciti commessi attraverso la rete Internet.
Si precisa, invero, che in materia di inquinamento ambientale transfrontaliero, la Corte di Giustizia ha applicato la teoria dell’ubiquità, ritenendo competenti, sia il giudice del luogo della condotta, sia di quelli in cui si è verificato il danno, affidando all’attore la scelta tra i suddetti fori.
Il predetto sistema Bruxelles I, inoltre, prevede criteri speciali a protezione delle parti contrattuali deboli, per i contratti di: assicurazione, consumo e lavoro dipendente. Per tali figure negoziali il particolare favore consiste nell’offrire alla parte debole che agisce la scelta tra più giudici competenti.
Il quadro della disciplina si completa con la previsione dei cd criteri esclusivi, che sono imperativi ed inderogabili. Essi derogano, dunque, al foro del domicilio, impediscono l’applicazione dei criteri speciali e fanno eccezione all’isituto della litispendenza. L’elenco di essi (art. 16 Conv. Bruxelles, art. 22 Regolamento Bruxelles I, e art. 24 Regolamento Bruxelles I bis) è tassativo e in essi sono ricompresi i diritti reali su beni immobili ed i contratti di affitto su di essi, per i quali è competente il giudice dello Stato dove si trova l’immobile.
Rientrano nei criteri esclusivi, inoltre, le controversie in materia di validità, nullità, scioglimento società e di validità delle decisioni societarie attribuite alla cognizione dei giudici della sede della società.
Altre ipotesi di criteri esclusivi riguardano le trascrizioni o iscrizioni in pubblici registri per le quali è competente il giudice del luogo dove sono tenuti i registri; il deposito o la registrazione di privative industriali, per cui è competente il giudice ove è stato o avrebbe dovuto essere richiesto il deposito o la registrazione; l’esecuzione di sentenze straniere per le quali è competente il giudice dello Stato dove deve avere luogo l’esecuzione.
L’evoluzione della funzione della giurisdizione, cui sopra si è fatto cenno, si esprime anche attraverso l’istituto della proroga o deroga della stessa (artt. 17, 18 Conv. Bruxelles, artt. 23 e 24 Regolamento Bruxelles I, artt. 25 e 26 Regolamento Bruxelles I bis). Tale disciplina, non solo, pone sul medesimo piano le giurisdizioni dei diversi Stati, ma offre anche alle parti la possibilità di scegliere la giurisdizione più confacente ai propri interessi. Viene così a profilarsi una giurisdizione sempre più al servizio dei privati, dagli stessi opzionabile e si decolora l’originaria giurisdizione che si imponeva sulla volontà delle parti.
I privati, dunque, possono raggiungere un accordo sulla competenza, cd. proroga espressa della competenza, che esplicitamente prevede un effetto attributivo con conseguente deroga di altre norme sulla competenza previste dalla Convenzione. L’accordo può anche essere contenuto, ed è l’ipotesi più ricorrente, in una clausola di un contratto avente un oggetto differente.
La proroga tacita risulta, invece, dal comportamento concludente delle parti, consistente nella citazione in giudizio dinanzi ad un giudice privo di competenza e dalla relativa costituzione del convenuto che non ne contesti l’incompetenza, prima di difendersi nel merito.
L’istituto della proroga o deroga della competenza trova un doppio limite, come si è visto, nelle competenze esclusive e nelle competenze cd imperative, che rispondono alla finalità protezione di un contraente “debole” sopra ricordate
Posta la breve e non esaustiva premessa, in applicazione dei principi generali che regolano i rapporti tra le fonti di diritto europeo e quelle del nostro ordinamento, Sez. U, n. 12585/2019, Virgilio, Rv. 653932–01, ha affermato anche nella materia dei diritti indisponibili la prevalenza della clausola di deroga della giurisdizione, stipulata ai sensi dell’art. 25 del Regolamento n. 1215 del 2012 sull’art. 4, comma 2, della l. 31 maggio 1995, n. 218.
Si ricorda che l’art. 25 del Regolamento citato ammette, al ricorrere di determinate e tassative condizioni, la possibilità per le parti di un determinato rapporto giuridico di concordare la competenza di un’autorità o di autorità giurisdizionali di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, fatta eccezione per l’ipotesi di accordo nullo dal punto di vista della validità sostanziale secondo la legge di tale Stato membro. Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti.
L’art. 4 della l. n. 218 del 1995, riconosce, invece, la possibilità di deroga convenzionale della giurisdizione solo nella materia dei diritti disponibili, se provata per iscritto.
La pronuncia è particolarmente significativa, in quanto scioglie un’apparente discrasia tra le due discipline ora richiamate, chiarendo che la previsione contenuta nel nostro ordinamento di una deroga convenzionale di portata più ristretta va a pregiudicare l’applicazione del Regolamento, in quanto in contrasto con i caratteri di diretta applicabilità e cogenza e con la finalità di unificazione delle norme nazionali in materia, ad essa attribuiti dai “considerando” 4 e 6 del citato regolamento. Da qui la prevalenza della fonte comunitaria.
Nella materia del trasporto marittimo, invece, Sez. 3, n. 2331/2019, Guizzi, Rv. 652658–01 conferma l’indirizzo espresso da Sez. U, 3568/2011, Segreto, Rv. 615916–01, secondo cui la clausola derogativa della giurisdizione del giudice italiano che le parti contraenti, nel concorso dei presupposti e dei requisiti fissati dal diritto comune o dal diritto speciale internazionale applicabile al rapporto, abbiano validamente inserito nel contratto e riportato nell’originale negoziabile della polizza di carico, è operante anche nei confronti dei successivi prenditori del titolo, secondo la relativa legge di circolazione. Se ne fa discendere che gli adempimenti formali, pur costituendo i presupposti di validità della polizza, in considerazione della stretta connessione fra l’esecuzione del trasporto ed il diritto alla consegna della merce che scaturisce dalla polizza in favore del portatore, non devono essere necessariamente ripetuti, ad ogni suo trasferimento.
Un aspetto significativo della legge n. 218 del 1995, come sopra ricordato, è la rilevanza riconosciuta all’istituto della litispendenza all’estero, per favorire le ragioni di economia processuale. L’art. 7 della legge ora citata, sulla base del nostro fondamentale principio processuale della domanda, dispone che la litispendenza deve essere eccepita e, se l’eccezione viene accolta, il giudice dovrà sospendere il processo al ricorrere delle seguenti condizioni: una causa identica pende innanzi ad un giudice di uno stato straniero; la causa straniera può produrre effetti per l’ordinamento italiano.
Tale normativa si inserisce nel sistema Bruxelles I (artt. 21 e 23 Conv. Bruxelles, 27 e 29 Regolamento Bruxelles I, 29, 31, 32, e 33 Regolamento Bruxelles I bis) che si caratterizza per l’intento di conciliare la necessità di evitare conflitti di giurisdizione con quella di non restringere eccessivamente le possibilità di tutela giurisdizionale e si fonda sul principio di equivalenza delle giurisdizioni degli Stati membri, in vista di un’attenuazione delle concezioni fondate sulla sovranità in favore del valore del coordinamento delle sovranità.
L’anteriorità della pendenza della causa deve essere stabilita in relazione a quanto previsto da ciascuno degli ordinamenti interessati. La litispendenza è rimessa all’accertamento d’ufficio ove sia tra giudici europei, mentre opera su eccezione di parte nel caso in cui l’altro giudice appartenga ad uno Stato terzo.
Il criterio di coordinamento è quello della prevenzione temporale e ed è, dunque, competente il giudice adito per primo.
Se, tuttavia, uno dei giudici fonda la propria giurisdizione su un criterio esclusivo di giurisdizione, egli prevale anche se adito per secondo.
Il Regolamento di Bruxelles I bis, all’art. 31, ha introdotto, in aggiunta alle eccezioni al criterio di prevenzione già viste, anche la proroga di giurisdizione disponendo che, se uno dei giudici è adito in virtù di un accordo di proroga, deve prima accertare la propria competenza e, in caso positivo, decide la controversia.
L’art. 30 del Regolamento Bruxelles I, ha, poi, finalmente individuato il momento in cui viene determinato il giudice adito, che è quello del deposito della domanda o della sua notifica. L’art. 32 n. 2 del Regolamento Bruxelles I bis ha aggiunto l’obbligo di ogni autorità giurisdizionale di comunicare, ove richiesta da altra autorità, la data in cui è stata adita.
L’effetto della litispendenza è che il giudice prevenuto o secondario deve sospendere il giudizio in attesa che l’altro giudice accerti la propria giurisdizione. Se l’accertamento è positivo, il giudizio sospeso si estingue; in ipotesi contraria, prosegue.
La disciplina della connessione è regolata in modo analogo (art. 22 Conv. Bruxelles, art. 28 Regolamento Bruxelles, art. 30 Regolamento Bruxelles I bis) e si verifica quando innanzi a due giudici di diversi Stati membri pendano cause che, anche se non siano identiche, siano così strettamente collegate da rendere opportuna un’unica trattazione e decisione. La connessione, tuttavia, opera solo su eccezione di parte e il giudice prevenuto o secondario non è obbligato a sospendere il giudizio, avendone ha solo la facoltà.
In tale quadro, sullo spinoso tema del conflitto tra clausole di proroga della giurisdizione nell’ipotesi di litispendenza o connessione di cause, secondo Sez. U, n. 12638/2019, Bisogni, Rv. 653936–01 il criterio della prevalenza della clausola esclusiva di giurisdizione concordata tra le parti, previsto dall’art. 31, par. 2, del Regolamento UE n. 1215 del 2012 (Bruxelles I bis), deve cedere il passo al criterio della prevenzione.
In altri termini, la giurisdizione spetta al giudice preventivamente adito quando il rapporto giuridico tra le parti sia disciplinato da molteplici regolamentazioni contrattuali, contenenti più clausole di proroga tra loro confliggenti. Ne consegue che il giudice successivamente adito sospende d’ufficio il procedimento, finché sia stata accertata la competenza dell’autorità giurisdizionale adita in precedenza, ai sensi dell’art. 29 dello stesso regolamento.
Sulla medesima questione Sez. U, n. 12638/2019, Bisogni, Rv. 65393–02 ha escluso che possa essere esperito il regolamento preventivo di giurisdizione qualora il giudice straniero sia stato preventivamente adito, in base a una clausola di attribuzione esclusiva della giurisdizione, rispetto al giudice italiano successivamente adito, anch’esso in base a una clausola attributiva in via esclusiva della giurisdizione.
Il ricorso per il regolamento preventivo è, dunque, inammissibile nel caso di conflitto fra clausole di proroga della giurisdizione che attribuiscano la competenza a giudici di diversi paesi dell’Unione europea, relativamente a controversie in cui sussista una ipotesi di litispendenza o connessione.
Per le azioni contrattuali, ai fini della giurisdizione, Sez. U, n. 6280/2019, De Stefano, Rv. 652981–02, ha chiarito che le condizioni fattuali da valutare sono quelle esistenti al momento della proposizione domanda, come previsto dall’art. 5 c.p.c., e non quelle ravvisabili al tempo della conclusione del contratto per cui è causa, anche in caso di applicazione della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007, ratificata dall’UE con decisione del Consiglio del 27 novembre 2008 ed entrata in vigore nei rapporti con la Confederazione elvetica il 1° gennaio 2011.
La pronuncia ha altresì, precisato che in ipotesi di azione di responsabilità contrattuale proposta da un consumatore nei confronti di un istituto di credito di diritto svizzero che abbia svolto o svolga o abbia diretto o diriga in Italia, anche per il tramite di mandatari o di società strettamente collegate, attività professionali cui sia riconducibile il contratto per cui è causa, sussiste la giurisdizione del giudice italiano, ai sensi degli artt. 15, paragrafo 1, e 16, paragrafo 1, della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 sopra citata (Sez. U, n. 6280/2019, De Stefano, Rv. 652981–01).
Passando alla disamina delle pronunce in tema di contratti tipici, per il contratto di mandato, Sez. U, n. 20503/2019, Acierno, Rv. 654944–01 ha sgombrato il campo da dubbi, escludendo che possa farsi ricorso ad alcuno dei criteri indicati dall’art. 50 della l. 31 maggio 1995, n. 218, ai fini del riconoscimento della giurisdizione italiana, in ipotesi di domanda risarcitoria proposta dall’erede del mandante nei confronti del mandatario, fondata sull’inadempimento dell’obbligo di rendiconto che grava sul mandatario anche dopo la morte del mandante in favore degli eredi.
La relativa controversia, infatti, non integra una causa successoria, la quale è configurabile solo allorché sorga tra successori veri o presunti a titolo universale o particolare e abbia come oggetto principale l’accertamento di beni o diritti caduti in successione o che si ritenga debbano costituirne parte.
Con riguardo, invece, al trasporto aereo internazionale Sez. U, n. 18257/2019, Acierno, Rv. 654582–01, sul nuovo fronte degli acquisti effettuati via etere, ha fornito i canoni interpretativi del criterio di collegamento individuato dall’art. 33, comma 1, della Convenzione di Montreal del 1999, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge n. 12 del 2004. La pronuncia è stata resa in relazione ad una domanda di risarcimento dei danni, proposta da due passeggeri, nella specie, cittadini italiani, nei confronti di una compagnia aerea extraeuropea, a causa di disservizi conseguenti all’acquisto di titoli di viaggio avvenuto interamente “on line”. Si è affermato, in proposito, che la giurisdizione può radicarsi nel domicilio degli acquirenti, da intendersi quale luogo nel quale gli stessi siano venuti a conoscenza dell’accettazione della proposta formulata con l’invio telematico dell’ordine e del pagamento del corrispettivo. In tal modo, dunque, deve essere interpretato il criterio del luogo ove è sito lo stabilimento del vettore che cura la conclusione del contratto, previsto dal sopra richiamato articolo, trattandosi di criterio concorrente con quelli del domicilio del vettore e del luogo di destinazione del viaggio.
A conferma dell’orientamento, da ritenere ormai consolidato, espresso da Sez. U, n. 24279/2014, D’Ascola, Rv. 633177–01, nella diversa materia della vendita internazionale a distanza di beni mobili, Sez. U, n. 17566/2019, Di Virgilio, Rv. 654416–01, ha ribadito che il giudice chiamato a decidere sulla propria giurisdizione, rispetto a tutte le controversie nascenti dal contratto, ivi comprese quelle relative al pagamento dei beni alienati, deve applicare il criterio del luogo di esecuzione della prestazione di consegna, di cui all’art. 5, n. 1, lett. b) del Regolamento n. 44 del 2001.
Una diversa convenzione stipulata dalle parti sul luogo di consegna dei beni, per prevalere, deve essere chiara ed esplicita, sì da risultare nitidamente dal contratto, con possibilità di far ricorso, ai fini dell’identificazione del luogo, ai termini e alle clausole generalmente riconosciute nel commercio internazionale, quali gli Incoterms (International Commercial Terms), a condizione che da essi risulti con chiarezza la determinazione contrattuale.
La pronuncia si inserisce, dunque, armonicamente nel sistema Bruxelles I, come sopra richiamato e si pone in linea di continuità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE, tra cui si può richiamare la sentenza 9 giugno 2011, in causa C-87/10.
Sembra utile precisare che il principio è stato affermato con riferimento alla clausola Incoterms, contenuta nel contratto, “FCA Free Carrier ... named place” e la S.C. ha ritenuto che essa non palesasse la chiara ed univoca volontà delle parti di stabilire il luogo di consegna della merce, in deroga al criterio fattuale del recapito finale, essendo la predetta clausola intesa essenzialmente a regolamentare il profilo del passaggio dei rischi e dei costi del trasporto successivo al compratore.
Nel diverso ambito delle figure negoziali atipiche Sez. U, n. 7621/2019, De Stefano, Rv. 653309–02 è intervenuta in tema di trust costituito all’estero, in paesi, ove non trova applicazione alcuno strumento eurounitario. La pronuncia appare di particolare rilevanza, in quanto diretta a disciplinare le ipotesi di costituzione di capitali in paesi, individuati comunemente come paradisi fiscali.
Nella fattispecie il regolamento di giurisdizione è stato sollevato in occasione di un’azione di nullità di “trust”, autodichiarato, irrevocabile e discrezionale, istituito all’estero, con “trustee” originario e successivo entrambi stranieri e beneficiari originari italiani. Il negozio prevedeva una clausola di proroga della giurisdizione in favore di uno Stato indipendente, quali le Isole Cayman, territorio britannico oltremare, dotato di amplissima autonomia e retto da una Costituzione concessa dal Sovrano del Regno Unito, cui non si applica, né la Convenzione di Bruxelles del 1968, né il Regolamento n. 44 del 2001 (Bruxelles I), né il Regolamento n. 1215 del 2012 (Bruxelles I bis).
Il “trustee” originario era un soggetto di nazionalità delle Isole Cayman, mentre il “trustee” al tempo della proposizione della domanda era della Confederazione elvetica, ivi domiciliato. La pronuncia chiarisce che la domanda proposta dal disponente o “settlor” nei confronti, sia del “trustee” successivo, domiciliato nella Confederazione elvetica, sia del beneficiario, avente domicilio in Italia, volta a far valere, rispettivamente, l’invalidità della costituzione del rapporto tra le parti del “trust” e la consequenziale insussistenza di crediti della beneficiaria sul relativo patrimonio o sui redditi prodotti, ex art. 6, n. 1, della Convenzione di Lugano del 2007, di tenore identico all’art. 6, n. 1, del Regolamento n. 44 del 2001, ora trasfuso nell’art. 8, n. 1, del Regolamento n. 1215 del 2012, appartiene alla giurisdizione del giudice italiano.
È stata attribuita, dunque, rilevanza all’aspettativa giuridicamente tutelabile della beneficiaria, fondata sul presupposto dell’unitarietà del titolo e della sussistenza di un evidente vincolo di interdipendenza tra la declaratoria di nullità e quella di restituzione dei beni, in base al complesso meccanismo di operatività del “trust” da verificare nel suo concreto atteggiarsi nella fattispecie ad opera del giudice munito di giurisdizione.
Logico corollario è che la clausola negoziale di proroga della giurisdizione in favore dei giudici dello Stato estero per le controversie in materia di “administration” del “trust” non si estende a quella in tema di validità del rapporto nel suo complesso considerato (Sez. U, n. 7621/2019, De Stefano, Rv. 653309–01).
Nella materia del contratto individuale di lavoro, ai fini dell’individuazione della competenza giurisdizionale, Sez. L, n. 5187/2019, Cinque, Rv. 653022–01 ha finalmente chiarito che l’art. 19 del Regolamento n. 44 del 2001, quale disposizione speciale, prevedendo che il datore di lavoro domiciliato nel territorio di uno Stato membro possa essere convenuto davanti ai giudici dello Stato membro in cui è domiciliato o, qualora il lavoratore non svolga o non abbia svolto abitualmente la propria attività in un solo paese, davanti al giudice del luogo in cui è o era situata la sede di attività presso la quale è stato assunto, indica fori alternativi, come si evince dal tenore letterale della disposizione, per la presenza della particella disgiuntiva “o”.
La disposizione è applicabile, ai sensi dell’art. 18 del medesimo Regolamento, a condizione che non si tratti di controversia concernente l’esercizio di una succursale, di un’agenzia o di qualsiasi altra sede di attività. Il principio è stato affermato in relazione ad una controversia promossa da un lavoratore italiano per il conseguimento del risarcimento dei danni patiti a seguito di infortunio sul lavoro avvenuto in Francia e la S.C. ha ritenuto che fosse stato correttamente adito il giudice italiano, essendo il datore di lavoro domiciliato in Italia e ritenendo irrilevante, quindi, il luogo dell’attività prevista dal contratto di lavoro.
Sempre in tema, ma con riferimento al Regolamento n. 1215 del 2012, Sez. U, n. 18081/2019, Berrino, Rv. 654443–01, ha contribuito all’interpretazione del criterio di collegamento previsto dall’art. 21, comma 1, lett. b, punto ii) che consente di convenire in giudizio il datore di lavoro domiciliato in uno Stato membro davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui è o era situata tale sede.
Si è affermato che, qualora il lavoratore non svolga o non abbia svolto abitualmente la propria attività in un solo paese, l’espressione “sede d’attività” presso la quale egli è stato assunto attiene all’organizzazione sul territorio del datore di lavoro, mentre la prevalenza dello svolgimento in un determinato ambito territoriale delle prestazioni rese dal lavoratore attiene alle concrete modalità esecutive dell’obbligazione assunta dal lavoratore.
Nella fattispecie sottesa alla decisione la S.C. ha confermato la giurisdizione del giudice italiano in una ipotesi in cui l’attività lavorativa, pur inerendo a diversi paesi del sud Europa, veniva svolta dal lavoratore avendo come punto di riferimento e sede principale il proprio domicilio in Italia. Il luogo prescelto dal datore di lavoro per organizzare la propria attività imprenditoriale è stato inteso, dunque, quale sede di lavoro, con conseguente possibilità di non coincidenza, sia con il luogo di conclusione del contratto, sia con quello di esecuzione delle prestazioni lavorative.
Sul fronte dei diritti reali, Sez. U, n. 4885/2019, Sambito, Rv. 652857–01 ha colto l’occasione per chiarire che il criterio di collegamento dettato dall’art. 22 del Regolamento n. 44 del 2001 è di stretta interpretazione. La disposizione, come è noto, prevede che in materia di diritti reali immobiliari, sussiste la competenza esclusiva dei giudici dello Stato membro in cui è situato l’immobile.
La pronuncia, in linea con l’interpretazione data dalla giurisprudenza eurounitaria, ha precisato che la disposizione trova applicazione solo con riguardo alle azioni che tendono a determinare l’estensione, la consistenza, la proprietà, il possesso di beni immobili o l’esistenza di altri diritti reali su tali beni e ad assicurare ai titolari di questi diritti la protezione delle prerogative derivanti dal loro titolo. La ragione di tale competenza esclusiva si fonda, come si è visto sopra, sull’esigenza, propria di tali controversie, di accertamenti e perizie da effettuarsi sul posto che determinano la deroga normativa al criterio generale del domicilio.
Ne deriva che non può farsi ricorso a detto criterio di collegamento per il perseguimento di finalità ulteriori e diverse da quelle ora enunciate. Nel caso affrontato dalla decisione richiamata è stato escluso il predetto criterio di collegamento in relazione ad una controversia tra due coniugi cittadini stranieri, relativa ad un immobile situato sul territorio italiano, nella quale l’accertamento invocato da uno di essi della proprietà comune sull’immobile acquistato dall’altro, dipendeva dalla risoluzione della pregiudiziale questione circa gli effetti prodotti, sui rispettivi acquisti, dal regime patrimoniale in cui essi si trovavano, disciplinato dall’ordinamento svizzero.
Nell’ambito dei diritti di successione sono stati forniti ulteriori criteri ai fini dell’individuazione della giurisdizione da Sez. U, n. 18831/2019, Giusti, Rv. 654590–02, con particolare riferimento all’accordo intercorso tra i beneficiari di un “trust inter vivos” con effetti “post mortem” per la divisione dei beni in esso conferiti.
Nelle ipotesi di proposizione di azione di annullamento per violenza o dolo ex art. 761 c.c. e di azione di rescissione per lesione ex art. 763 c.c., si è affermata, la prevalenza del generale criterio di cui all’art. 3 della l. n. 210 del 1995 e non di quello previsto in materia successoria dall’art. 50 della medesima legge.
Trattandosi di diritti disponibili, inoltre, il generale criterio previsto dal citato art. 3 potrà essere pattiziamente derogato, ai sensi del successivo art. 4, comma 2, in favore di un arbitro straniero.
Nel delicato tema dei limiti del riconoscimento delle sentenze straniere, Sez. 1, n. 10540/2019, Sambito, Rv. 653472–02, ha escluso che, nel vigore della disciplina introdotta dagli artt. 64 e ss. della l. n. 218 del 1995 (così come sotto la vigenza dell’abrogato art. 797 cod. proc. civ.) il vizio o la mancanza di motivazione costituiscano una causa ostativa al riconoscimento quando il contraddittorio sia stato assicurato e la sentenza sia passata in giudicato.
Si deve ritenere, quindi, ormai consolidato il principio per cui l’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali non rientra tra i principi inviolabili fissati nel nostro sistema normativo a garanzia del diritto di difesa, posto che l’art. 111 Cost., in cui è contemplato detto obbligo, regola un assetto organizzativo della giurisdizione che attiene esclusivamente all’ordinamento interno. In questo senso Sez. 1, n. 597/2017, Lamorgese, non massimata; Sez. 1, n. 9247/2002, Marziale, Rv. 555325–01; Sez. 1, n. 3365/2000, Giuliani, Rv. 534956–01.
La pronuncia resa in tema di fallimento ha, inoltre, affermato che il procedimento di accertamento dello stato passivo non costituisce l’unica modalità consentita per accertare eventuali ragioni di credito ammesse ad una procedura concorsuale. Non è, pertanto, contraria all’ordine pubblico la sentenza straniera che accerti tale credito al di fuori della cognizione del giudice fallimentare. Tale conseguenza è valida, sia con riguardo alla disciplina nazionale, che conosce più di un caso in cui la decisione sull’esistenza e l’entità del credito sia devoluta alla giurisdizione di altri giudici (ad es. il giudice tributario, quello amministrativo e la Corte dei conti), sia in relazione alla disciplina europea di cui al Reg. n. 848 del 2015 che, non contenendo alcuna disposizione vincolante per gli Stati membri in tema di verifica dei crediti, e rinviando alla disciplina dello Stato di provenienza, non esprime principi irrinunciabili che impongano a tutela della “par condicio creditorum” necessariamente l’accertamento dei crediti in sede concorsuale (Sez. 1, n. 10540/2019, Sambito, Rv. 653472–03).
Sul fronte delle domande risarcitorie, Sez. 3, n. 7007/2019, Fiecconi, Rv. 653258–01, ha confermato l’interpretazione già fornita in sede di legittimità sul criterio di collegamento per individuare la giurisdizione in materia di illeciti dolosi e colposi (Sez. U, n. 14654/2011, Travaglino, Rv. 618070–01). In particolare, l’art. 5, punto 3, del Regolamento n. 44 del 2001 che individua il criterio di collegamento nel “luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire”, va inteso nel senso che per tale luogo deve intendersi quello in cui è avvenuta la lesione del diritto della vittima, senza considerazione del danno - conseguenza ovvero del luogo in cui si sono verificate o potranno verificarsi le conseguenze future della lesione, e ciò al fine di scongiurare la prassi internazionale (cd. “forum shopping”) volta a consentire alle parti di incardinare l’azione nel foro ritenuto più conveniente. Si ricorda che la disposizione ora citata ha reiterato l’art. 5, n. 3, della Convenzione di Bruxelles del 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.
In materia fiscale, Sez. U, n. 7620/2019, Crucitti, Rv. 653432–01, ha riconosciuto la giurisdizione del giudice italiano, in una controversia tra una società di diritto svizzero e una società italiana, quale rappresentante fiscale per l’Italia in forza dell’art. 17, comma 3, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 del 1972, avente ad oggetto il rimborso delle sanzioni pagate da quest’ultima per l’IVA non assolta.
Se è vero che l’obbligazione tributaria adempiuta dal rappresentante sorga dalla legge, quella azionata in giudizio trova la sua fonte nel mandato conferito dalla società estera con il rilascio della procura, cioè in una libera determinazione delle parti. Ne consegue l’applicazione del criterio della “materia contrattuale”, come interpretato dalla Corte di Giustizia UE, di cui alla disposizione speciale dell’art. 5 della Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e non di quello generale del foro del convenuto ex art. 2 della medesima Convenzione. Come si è visto sopra la predetta convenzione ha esteso ai paesi membri dell’EFTA la disciplina uniforme in materia contenuta nella Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 per gli Stati membri della CEE e ribadita dalla Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007.
Attraverso la disciplina della competenza il legislatore individua i criteri secondo cui distribuire il potere di decidere le controversie. La ripartizione (verticale) tra giudici di tipo diverso avviene, innanzitutto, sulla base del criterio della materia, vale a dire con riferimento alla natura o al tipo del diritto di cui si controverte (giudice di pace, tribunale, tribunale per i minorenni, ecc.). Si tratta di un criterio che non può essere derogato da accordi preventivi e diretti delle parti e la cui violazione è rilevabile anche d’ufficio dal giudice, sia pure non oltre la prima udienza di trattazione.
La competenza per materia del giudice di pace è definita dall’art. 7, comma 3 c.p.c.
Sez. 6-3, n. 20554/2019, Positano, Rv. 654880-01, in continuità con i precedenti arresti, ha ribadito che esulano da tale ambito tutte le controversie in materia di locazioni immobiliari perché, a seguito della soppressione dell’ufficio del pretore, con la conseguente abrogazione dell’art. 8 c.p.c. ad opera dell’art. 49 del d.lgs. n. 51 del 1998, la competenza in materia di locazione di immobili urbani è stata attribuita al tribunale (conforme Sez. 3, n. 2143/2006, Federico, Rv. 587560-01).
In materia di immissioni, Sez. 6-2, n. 19946/2019, Fortunato, Rv. 654988-01 ha affermato che sussiste la competenza del giudice di pace ex art. 7, comma 3, n. 3, c.p.c. la quale è però tassativamente circoscritta alle cause tra proprietari e detentori di immobili ad uso abitativo, esulando da essa le controversie relative ad immissioni provenienti da impianti industriali, agricoli o destinati ad uso commerciale, giacché la norma processuale non copre l’intero ambito applicativo dell’art. 844 c.c. Sicché, qualora l’immobile, seppure a prevalente destinazione abitativa, sia utilizzato anche per scopi diversi, ai fini della determinazione della competenza occorre dare rilievo non già alla destinazione prevalente, né alla classificazione catastale del bene, ma alla fonte dei fenomeni denunciati. In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato la competenza del tribunale su una domanda avente ad oggetto la cessazione di immissioni di rumore derivanti dallo svolgimento di feste e ricevimenti con intrattenimento musicale negli spazi esterni di un immobile, concessi dai proprietari a terzi dietro pagamento di un corrispettivo per ciascun evento, non essendo tali fenomeni immissivi ricollegabili in alcun modo all’ordinaria destinazione del bene ad uso abitativo.
Due pronunce sono intervenute nell’anno a tracciare i confini di competenza tra Tribunale per i minorenni e Tribunale ordinario.
Sez. 6-1, n. 01866/2019, Mercolino, Rv. 652675-01, chiamata a decidere il conflitto di competenza tra il tribunale ordinario, adito per l’affidamento condiviso del minore, ed il tribunale per i minorenni relativamente ai provvedimenti ex artt. 330 ss. c.c. richiesti dal P.M., ha ritenuto che esso deve essere risolto secondo il criterio della prevenzione. Infatti, l’art. 38 disp. att. c.c., nel testo sostituito dall’art. 3 della legge n. 219 del 2012, la cui ratio risiede nell’evidente interrelazione tra i due giudizi, limita la vis attractiva del tribunale ordinario, anche per i detti provvedimenti, all’ipotesi in cui il procedimento dinanzi a questo sia stato instaurato per primo e si svolga tra le stesse parti dell’altro, in tal modo implicitamente escludendo l’ipotesi in cui il procedimento dinanzi al tribunale per i minorenni sia stato instaurato anteriormente, riservata in ogni caso al giudice minorile la pronuncia sulla decadenza dalla potestà genitoriale. In applicazione del principio, la S.C. ha affermato la competenza del tribunale ordinario, adito per primo, anche per i provvedimenti ex artt. 333 e 336 c.c. richiesti dal P.M., ritenendo ininfluente sia la mera diversità dell’oggetto delle domande, aventi l’obiettivo comune di assumere le determinazioni più opportune nell’interesse del minore, sia la formale diversità della posizione processuale del P.M., comunque parte necessaria nel procedimento pendente dinanzi al tribunale ordinario.
Con riguardo all’applicazione degli istituti a tutela dei minori predisposti dall’ordinamento, Sez. 6-1, n. 09199/2019, Lamorgese, Rv. 653698-01 ha ritenuto che, ai sensi dell’art. 2 della l. n. 47 del 2017, si qualifica come “minore straniero non accompagnato”, il minore che, non solo sia privo di assistenza materiale, ma che sia anche privo di soggetti che ne abbiano la rappresentanza legale in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano, allo scopo di garantirne l’interesse superiore e di esercitare la capacità di agire per suo conto, ove necessario. Ne consegue che è competente il tribunale per i minorenni e non il tribunale ordinario in funzione di giudice tutelare all’apertura di una tutela per un minore straniero, privo di genitori sul territorio nazionale, ma da questi affidato, con atto notarile, alle cure ed alla rappresentanza legale del fratello dimorante in Italia, non potendosi considerare valida nel nostro ordinamento tale forma di delega della responsabilità genitoriale.
Nell’anno di riferimento, le Sezioni unite sono intervenute a dirimere il contrasto registratosi nella giurisprudenza di legittimità in ordine alla qualificazione del rapporto tra le sezioni specializzate per l’impresa di cui al d.lgs. n. 168 del 2003 e le sezioni ordinarie all’interno del medesimo ufficio giudiziario, ed in particolare se esso attenga alla competenza ovvero alla semplice distribuzione interna degli affari.
Nell’affrontare la questione, Sez. un., n. 19882/2019, Di Virgilio, Rv. 654837-01 ha affermato che il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa, nello specifico caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni all’ufficio giudiziario, sicché è inammissibile il regolamento di competenza, richiesto d’ufficio ai sensi dell’art. 45 c.p.c. Rientra, invece, nell’ambito della competenza in senso proprio, attenendo specificamente alla competenza per territorio, la relazione tra la sezione specializzata in materia di impresa e l’ufficio giudiziario diverso da quello ove la prima sia istituita.
Sez. 6-1, n. 15822/2019, Nazzicone, Rv. 654602-01 ha poi affermato che le sezioni specializzate sono competenti a provvedere sulla domanda del creditore di una società di capitali, cancellata dal registro delle imprese, volta alla condanna degli amministratori e del liquidatore al risarcimento dei danni cagionati per l’avvenuta cancellazione della società dal registro delle imprese, pur in presenza del debito vantato dal creditore sociale.
Rientrano, inoltre, nella competenza delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 168 del 2003, le domande di repressione di atti di concorrenza sleale o di risarcimento dei danni che si fondano su comportamenti che interferiscono con un diritto di esclusiva (concorrenza sleale cd. “interferente”), avendo riguardo alla prospettazione dei fatti da parte dell’attore ed indipendentemente dalla loro fondatezza. Di converso, esulano dalla competenza in parola le domande fondate su atti di concorrenza sleale cd. “pura”, in cui la lesione dei diritti di esclusiva non sia elemento costitutivo dell’illecito concorrenziale. In applicazione di tale principio in sede di regolamento, la S.C. ha attribuito alla sezione specializzata la competenza a decidere su domande aventi ad oggetto un diritto al risarcimento dei danni derivanti da un’attività di rivelazione di segreti industriali protetti da un brevetto (Sez. 6-1, n. 17161/2019, Terrusi, Rv. 654375-01).
Tale competenza sussiste tutte le volte in cui venga in discussione la validità del contratto di affitto agrario, mentre non assume rilievo, al fine del riparto, la qualità del vizio prospettato (nella specie, si trattava della invalidità del contratto per incapacità di uno dei contraenti), il suo fondamento o la sua corretta individuazione. In tal senso si è espressa Sez. 6-2, n. 17025/2019, Grasso Giu. Rv. 654614-01 la quale si pone in continuità con quanto affermato l’anno precedente da Sez. 6-3, n. 19331/2018, D’Arrigo, Rv. 650244-01 secondo la quale appartiene alla competenza della sezione specializzata agraria non soltanto la cognizione delle controversie che hanno come oggetto esclusivo ed immediato l’applicazione ovvero l’esclusione di proroghe a rapporti dei quali sia pacifica o già accertata la natura agraria, ma anche di quelle controversie che presuppongono l’accertamento delle caratteristiche, della validità e della stessa esistenza del rapporto da qualificare onde stabilire se esso sia compreso o meno fra le fattispecie cui è applicabile la disciplina vincolistica.
Nell’anno si registra una pronuncia relativa alle peculiari competenze per materia attribuite alla Corte d’Appello in unico grado, in particolare quella concernente l’opposizione alla stima dell’indennità di espropriazione.
Sez. 6-1, n. 05220/2019, Mercolino, Rv. 652678-01, conformandosi a Sez. 1, n. 6960/1997, Vitrone, Rv. 506254-01, ha statuito che l’individuazione del giudice competente a conoscere tali controversie va effettuata con riferimento alla normativa in base alla quale l’Amministrazione ha disposto l’espropriazione e determinato la relativa indennità. Ne consegue che, qualora questa sia stata fissata in base ai criteri di cui agli artt. 16 e 17 della legge n. 865 del 1971 con riguardo ad espropriazione disposta in forza del d.P.R. n. 218 del 1978, sugli interventi nel Mezzogiorno, ed in forza del rinvio alle predette norme contenuto nell’art. 53 di tale decreto, l’opposizione spetta alla corte d’appello, ai sensi dell’art. 19 della legge predetta, che trova applicazione indipendentemente dalla mancanza di un richiamo esplicito.
Il valore della controversia costituisce l’ulteriore criterio secondo il quale è ripartita tra giudici di tipo diverso la competenza. Esso fa riferimento al valore economico dell’oggetto della causa e opera in via generale allorché non esistano regole che stabiliscano diversamente con riguardo alla materia. Talvolta il valore viene in rilievo congiuntamente al criterio della materia, integrandolo (si veda ad esempio, l’art. 7 c.p.c. con riguardo alla competenza del giudice di pace). Si tratta, anche in questo caso, di un’ipotesi di competenza inderogabile, il cui difetto può essere rilevato d’ufficio dal giudice non oltre l’udienza di cui all’art. 183 c.p.c. Le modalità attraverso cui il valore deve essere quantificato sono indicate negli artt. 10 e ss. c.p.c.
In particolare, con specifico riferimento alla competenza del giudice di pace si è affermato che per le controversie che hanno ad oggetto il pagamento di canoni di locazione, benché questi siano di importo non eccedente il limite di cinquemila euro stabilito dall’art. 7, comma 1, c.p.c., resta esclusa la competenza di tale giudice dal momento che la pretesa creditoria ha la propria fonte in un rapporto locativo, cioè in una materia da intendersi riservata alla competenza del tribunale (Sez. 3, n. 28041/2019, Iannello, Rv. 655582-01).
Nell’ipotesi in cui, unitamente ad una domanda di valore determinato ed inferiore al limite della competenza del giudice adìto, venga proposta contro lo stesso convenuto una domanda di valore indeterminato, trova applicazione la disciplina del cumulo ex art. 10, comma 2, c.p.c., con conseguente spostamento della competenza al giudice superiore, salvo che l’attore abbia dichiarato, in modo inequivoco, di voler contenere il valore della seconda domanda entro detto limite. È quanto statuito da Sez. 6-3, n. 16635/2019 Tatangelo, Rv. 654446-01).
Il riparto della competenza per territorio attiene alla distribuzione (orizzontale) delle controversie tra vari giudici dello stesso livello e del medesimo tipo presenti sul territorio. Il criterio utilizzato in linea di principio dal legislatore per determinare tale competenza è quello soggettivo, in quanto fa riferimento ai soggetti della controversia, privilegiando la figura del convenuto e individuando come foro generale quello della sua residenza o domicilio o, in subordine, quello della dimora (o della sede nel caso di persona giuridica convenuta).
Con riguardo alle controversie in materia di obbligazioni, l’art. 20 c.p.c. indica una pluralità di fori tra loro alternativi – oltre al giudice del foro generale, è competente anche quello del luogo dove l’obbligazione è sorta o quello in cui deve essere eseguita – lasciando all’attore la possibilità di scelta tra più giudici ugualmente competenti. Diversamente accade per i fori speciali che il legislatore individua per talune controversie (artt. 21 ss. c.p.c.), i quali prevalgono su quelli generali, escludendoli.
In base all’art. 28 c.p.c. la competenza per territorio può essere derogata su accordo (esplicito o implicito) delle parti, ad eccezione che per alcune materie dallo stesso previste per le quali essa è stabilita in modo inderogabile (competenza funzionale). Fuori di tali ultime ipotesi, ove il convenuto non abbia tempestivamente eccepito l’incompetenza del giudice adito, indicando altresì quello che ritiene competente, la competenza rimane radicata presso quel giudice. Nelle ipotesi di incompetenza funzionale, invece, essa è rilevabile anche d’ufficio, sia pure non oltre la prima udienza di trattazione (art. 38, comma 3 c.p.c.).
Con riguardo alle controversie relative a diritti di obbligazione, l’art. 20 c.p.c. individua quale giudice competente, oltre a quello indicato negli artt. 18 e 19, anche il giudice del luogo in cui l’obbligazione è sorta ovvero deve essere eseguita, spettando all’attore la facoltà di scegliere tra tali giudici.
Nell’ipotesi di contratti redatti con la forma solenne dell’atto notarile Sez. 6-3, n. 28403/2019, Rubino, Rv. 655841-01 ha affermato che, ai fini della individuazione del foro facoltativo del luogo in cui è sorta l’obbligazione ex art. 20 c.p.c., il luogo della conclusione del contratto coincide con quello in cui le parti hanno sottoscritto l’atto davanti al notaio, assumendo il precedente scambio di missive tra i professionisti incaricati dalle parti valore meramente interlocutorio nell’ambito del procedimento di formazione del consenso.
Allorché l’obbligazione dedotta in giudizio sia il compenso dovuto al professionista (nella specie, avvocato), Sez. 2, n. 07674/2019, Dongiacomo, Rv. 653152-02 ha ribadito che per la determinazione del forum contractus facoltativo, ai sensi dell’art. 20 c.p.c., deve farsi riferimento al luogo in cui il contratto è stato concluso e, quindi, a norma dell’art. 1326 c.c., a quello ove il proponente ha avuto conoscenza dell’accettazione dell’altra parte (in senso conforme, si era espressa Sez. 2, n. 11974/1995, Carnevale, Rv. 494705-01).
La medesima pronuncia ha altresì precisato che il foro speciale previsto dall’art. 637, comma 3, c.p.c. per il procedimento di ingiunzione per il pagamento di competenze professionali – il quale consente agli avvocati di proporre la domanda al giudice competente per valore del luogo ove ha sede il consiglio dell’ordine al cui albo sono iscritti – trova applicazione solo se la domanda monitoria abbia ad oggetto l’onorario per prestazioni professionali rese dall’avvocato direttamente al cliente rappresentato e difeso in giudizio e non anche ove si riferisca al credito al compenso maturato dal medesimo professionista nei confronti di un diverso collega che lo abbia incaricato, in forza di un ordinario contratto di mandato, sia pure a beneficio di un terzo, dello svolgimento di singoli atti processuali nell’interesse del proprio assistito.
Con riguardo all’accertamento della competenza territoriale in relazione alle obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore a norma dell’art. 1182, comma 3, c.c., Sez. 6-3, n. 07722/2019, Olivieri, Rv. 653444-01 ha confermato l’orientamento secondo il quale esse sono – agli effetti sia della mora ex re, sia del forum destinatae solutionis – esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l’ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali. Ai fini della competenza territoriale, i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell’art. 38, comma 4, c.p.c. (conformemente si era già espressa Sez. un., n. 17989/2016, De Chiara, Rv. 640601-01). In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito per la quale il credito restitutorio, relativo alle somme corrisposte, derivante dalla riforma o dalla cassazione della sentenza, trovava titolo proprio in quest’ultima pronuncia ed aveva per oggetto l’identica somma effettivamente incassata dalla parte tenuta alla restituzione, rivestendo il debito in questione carattere liquido ab origine, a nulla rilevando, ai fini della individuazione del giudice territorialmente competente, le eventuali contestazioni riferite all’an e al quantum.
In tema di cause ereditarie, Sez. 6-2, n. 07617/2019, Scarpa, Rv. 653373-01 ha chiarito che la competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo ove si è aperta la successione, di cui all’art. 22, n. 1, c.p.c., riguarda unicamente le cause di divisione della universalità dei rapporti giuridici facenti capo ad un comune de cuius, mentre, nelle altre ipotesi, torna ad applicarsi la regola generale del forum rei sitae.
La stessa pronuncia ha, altresì, specificato che con riguardo alla competenza territoriale per le cause di divisione, qualora i beni comuni siano di diversa provenienza, le domande che appartengano alla competenza territoriale di giudici differenti non possono essere proposte cumulativamente. Nell’ipotesi in cui, invece, vi sia un medesimo titolo attributivo e, perciò, sussista un’unica comunione, la competenza spetta, ai sensi dell’art. 23 c.p.c., al giudice del luogo ove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi.
La Suprema Corte è tornata ad affrontare la questione concernente la individuazione del giudice competente per territorio nelle cause di responsabilità civile promosse nei confronti dei magistrati della Corte di cassazione, in base alla l. n. 117 del 1988. Conformandosi alla pronuncia delle sezioni unite dell’anno precedente (Sez. un., n. 14842/2018, Cirillo F.M., Rv. 649491-01) Sez. 6-3, n. 13475/2019, Positano, Rv. 653938-01 ha ribadito che quando più giudici, di merito e di legittimità, cooperino a fatti dolosi o colposi anche diversi nell’ambito della stessa vicenda giudiziaria, la causa è necessariamente unitaria e la competenza per territorio deve essere attribuita per tutti secondo il criterio di cui all’art. 11 c.p.p., richiamato dall’art. 4, comma 1, della l. n. 117 del 1988. Qualora, invece, tali giudizi abbiano ad oggetto solo i comportamenti, atti o provvedimenti dei magistrati della Corte di cassazione, non si applica lo spostamento di competenza previsto dal menzionato art. 11 c.p.p. e, pertanto, la competenza per territorio è attribuita ai sensi dell’art. 25 c.p.c. seguendo la regola del “forum commissi delicti”, sicché spetta in ogni caso al Tribunale di Roma, quale foro del luogo ove è sorta l’obbligazione. In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto la competenza del Tribunale di Roma a decidere un giudizio concernente asseriti comportamenti dolosi e colposi di magistrati della medesima S.C. nonché della Procura e del Tribunale di Cagliari.
Identico principio è stato affermato anche da Sez. 6-3, n. 26072/2019, Porreca, Rv. 655819-02 con riguardo ai giudizi di responsabilità civile concernenti condotte ascritte a magistrati amministravi. Pertanto, quando più giudici, dei Tribunali Amministrativi Regionali e del Consiglio di Stato, cooperino a fatti dolosi o colposi anche diversi nell’ambito della stessa vicenda giudiziaria, la causa è necessariamente unitaria e la competenza per territorio deve essere attribuita per tutti secondo il criterio di cui all’art. 11 c.p.p., richiamato dall’art. 4, comma 1, della l. n. 117 del 1998; qualora, invece, tali giudizi abbiano ad oggetto solo i comportamenti, atti o provvedimenti dei magistrati del Consiglio di Stato, quale ufficio a competenza nazionale, non si applica lo spostamento di competenza previsto dal menzionato art. 11 c.p.p. e, pertanto, la competenza per territorio è attribuita ai sensi dell’art. 25 c.p.c. secondo la regola del “forum commissi delicti”, sicché spetta in ogni caso al Tribunale di Roma, quale foro del luogo in cui è sorta l’obbligazione. La pronuncia in esame ha altresì precisato che al fine di individuare il giudice competente, i giudici di sezione distaccata del T.A.R. devono ritenersi appartenenti all’unitario ufficio della sede centrale, poiché – secondo l’orientamento consolidato – il rapporto con la sezione distaccata non dà luogo a questione di competenza.
Sez. 6-3, n. 00419/2019, Rubino, Rv. 652509-01 ha affrontato la questione concernente l’individuazione del giudice competente per territorio a conoscere della querela di falso proposta in via principale, in cui sia parte un magistrato. Conformandosi a Sez. 6-3, n. 06851/2012, De Stefano, Rv. 622350-01, la pronuncia in esame ha statuito che tale giudice deve essere individuato secondo i criteri ordinari, di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c., senza che possa aversi riguardo agli effetti della pronuncia sui rapporti giuridici della cui prova si tratta, restando dunque inapplicabile il foro speciale previsto dall’art. 30 bis c.p.c.
L’art. 28 c.p.c. enuncia il principio secondo cui la competenza per territorio può essere derogata, ad eccezione delle materie specificamente indicate, e l’art. 29 c.p.c. regola le modalità dell’accordo derogativo.
In proposito nell’anno di riferimento deve essere segnalata Sez. 6-2, n. 16439/2019, Fortunato, Rv. 654609-01 la quale ha esaminato l’ipotesi in cui la clausola di deroga alla competenza territoriale sia contenuta in un documento separato rispetto al contratto stipulato inter partes. La S.C. ha ritenuto efficace tale clausola in quanto oggetto di un esplicito richiamo nel contratto e specificamente sottoscritta, unitamente ad altre condizioni, dall’altro contraente che aveva dichiarato di averne preso visione e di approvarne il contenuto. In tale pronuncia la Corte ha affermato che il richiamo della disciplina fissata in un distinto documento che sia effettuato dalle parti contraenti sulla premessa della piena conoscenza di tale documento ed al fine dell’integrazione del rapporto negoziale nella parte in cui difetti di una diversa regolamentazione, assegna alle previsioni di quella disciplina il valore di clausole concordate, atteso che l’atto esterno viene fatto proprio dagli stipulanti e messo su un piano di parità rispetto al contratto direttamente compilato e sottoscritto, equivalendo il suddetto rinvio alla materiale trascrizione del suo contenuto nel contratto di cui viene a formare parte integrante.
È stata anche affrontata la questione dell’efficacia soggettiva del patto con il quale sia stata prevista una deroga convenzionale alla competenza territoriale. Sez. 6-2, n. 33309/2019 Fortunato, Rv. 656264 – 01, ha riaffermato il principio già stabilito da Sez. 2, n. 01962/2000, Settimj, Rv. 534198-01 secondo il quale tale patto rileva nei soli confronti dei diretti contraenti. Infatti, il foro convenzionale, traendo la fonte ed i limiti della sua efficacia dall’accordo delle parti, non produce effetto rispetto ai terzi e, quindi, non è vincolante né è opponibile verso questi ultimi che, invece, restano assoggettati, come convenuti o come attori nel processo, alle regole determinative della competenza fissate dalla legge, mentre è a tal fine irrilevante che il patto di deroga sia stato validamente trascritto.
Oltre ai criteri indicati dal codice di rito, dottrina e giurisprudenza hanno individuato un ulteriore criterio di ripartizione della competenza conseguente alla natura e alla funzione che il giudice è chiamato ad esercitare. Si tratta della competenza c.d. funzionale.
Nell’anno di riferimento, la Corte di cassazione ha ritenuto di tale natura la competenza spettante – ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, anche a seguito alle modifiche introdotte dall’art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011 – relativamente all’opposizione al decreto di liquidazione dei compensi agli ausiliari del giudice, ad un giudice monocratico del Tribunale o della Corte d’appello cui appartiene il magistrato che ha emanato il provvedimento di liquidazione oggetto di impugnazione, da identificare con il Presidente del medesimo ufficio giudiziario o con un giudice da questo delegato (Sez. 2, n. 22795/2019, Bellini, Rv. 655223-01).
Costituisce una competenza funzionale e inderogabile, la competenza per territorio del tribunale fallimentare, disciplinata dall’art. 9 l.fall, secondo quanto affermato da Sez. 6-1, n. 28711/2019, Di Virgilio, Rv. 656290 – 01, che ha tratto la conseguenza per cui – applicandosi il disposto dell’art. 38 c.p.c., nel testo modificato dalla l. n. 69 del 2009, ai procedimenti camerali, come quello prefallimentare, in cui vengono tutelati diritti – la relativa questione deve essere eccepita o rilevata non oltre l’udienza di comparizione, convocata ai sensi dell’art. 15 l.fall., e l’eccezione sollevata per la prima volta in sede di reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento deve essere considerata tardiva, perché, sebbene non si applichino i limiti previsti dagli artt. 342 e 345 c.p.c. e il procedimento sia caratterizzato da un effetto devolutivo pieno, tale effetto non può estendersi, in contrasto con il principio costituzionale di celerità dei processi, alle ipotesi in cui si sia già verificata una decadenza nel corso del giudizio di primo grado.
Sez. 6-3, n. 14476/2019, Iannello, Rv. 654306-03) ha affermato che ai sensi dell’art. 810, secondo comma, c.p.c., la nomina dell’arbitro appartiene alla competenza, funzionale ed inderogabile, del presidente del tribunale nel cui circondario è la sede dell’arbitrato. Sicché la violazione di tale regola determina la nullità del lodo, ai sensi dell’art. 829, primo comma, c.p.c., ove disposta da giudice territorialmente non competente, nei limiti in cui la questione venga dedotta nel giudizio arbitrale, ma non l’invalidità della convenzione arbitrale sia perché si tratta di una disposizione destinata a regolare l’ipotesi residuale del mancato accordo delle parti in merito alla nomina, sia perché la previsione di un foro inderogabile opera, nel processo, in modo simile al meccanismo di sostituzione di diritto delle clausole contrattuali nulle, perché in contrasto con norme imperative, di cui all’art. 1419, secondo comma, c.c.
Riguardo, poi al provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in relazione al giudizio di cassazione, Sez. 6-2, n. 16940/2019, Sabato, Rv. 654612-01 ha statuito che la competenza appartiene al giudice del rinvio o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato (in senso conforme si era già espressa Sez. 2, n. 23972/2018, Scarpa, Rv. 650634-01).
Ulteriore ipotesi di competenza funzionale sono state individuate con riguardo al giudice del lavoro per il cui esame si rinvia all’apposito capitolo.
Nel corso dell’anno diverse pronunce hanno precisato modalità e termini per la proposizione della eccezione di incompetenza.
Per le cause relative a diritti di obbligazione, Sez. 3, n. 16284/2019, Pellecchia, Rv. 654348-01 ha affermato che la disciplina dettata dall’art. 38 c.p.c. impone al convenuto, al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 28 c.p.c., l’onere non solo di indicare in comparsa di risposta il giudice ritenuto territorialmente competente, ma anche di contestare la competenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., la cui scelta è rimessa alla discrezione dell’attore, salvo che quest’ultimo non abbia indicato un determinato foro quale unico idoneo a determinare la scelta del giudice. Per tale ragione, è stata ritenuta esente da critiche la sentenza impugnata che aveva rigettato l’eccezione in quanto non formulata dal convenuto anche con riferimento al criterio del luogo di esecuzione dell’obbligazione per la tutela della quale l’attore aveva proposto azione revocatoria.
Con riguardo al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto da un’associazione politica nei confronti della Camera dei deputati per il pagamento del contributo dovuto a titolo di concorso nelle spese sostenute dai partiti o dai movimenti che abbiano ottenuto almeno un rappresentante nelle elezioni al Parlamento europeo, Sez. 6-1, n. 02105/2019, Sambito, Rv. 652461-0 ha statuito che, venendo in rilievo una controversia relativa a diritti di obbligazione, grava sull’opponente che eccepisca l’incompetenza del giudice adito, l’onere di contestare specificamente l’applicabilità di ciascuno dei criteri concorrenti di cui agli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. Con specifico riguardo alla contestazione del criterio del luogo in cui deve eseguirsi l’obbligazione dedotta in giudizio, la Corte ha specificato che grava sull’opponente l’onere di fornire la prova dell’ubicazione della sede legale o di fatto dell’associazione, anche mediante la produzione dello statuto, ovvero con altri elementi inerenti al luogo ove si svolgono le assemblee della formazione politica o dove si assumono le decisioni di rilievo.
La S.C. ha altresì ribadito che l’indicazione del foro ritenuto competente, ad opera del convenuto che eccepisca l’incompetenza per territorio del giudice adito, è imposta dall’art. 38, comma 2, c.p.c. in funzione dell’eventuale adesione dell’attore. Pertanto, nel caso in cui tale foro sia erroneamente individuato e detta adesione manchi, non ne consegue, per ciò stesso, l’inefficacia dell’eccezione; piuttosto il giudice adito dovrà individuare l’esatto giudice competente, in base ai criteri di collegamento da applicare per stabilire tale competenza territoriale (Sez. 6-2, n. 12394/2019, Scarpa, Rv. 653642-01. In senso conforme si era espressa Sez. 3, n. 17399/2007, Segreto, Rv. 598796-01).
L’onere di contestazione di tutti i fori concorrenti cessa nell’ipotesi in cui venga evocato un foro speciale esclusivo. Tale principio è stato riaffermato con riguardo al foro per le cause societarie individuato dall’art. 23 c.p.c. nel luogo in cui ha sede la società da Sez. 6-3, n. 13049/2019, Cirillo F.M., Rv. 653937-01. Tale pronuncia ha, altresì, ribadito che per le società prive di personalità giuridica il riferimento, nell’eccezione di incompetenza per territorio derogabile, al luogo dov’è ubicata la sede legale della società è sufficiente ad implicare anche la contestazione del foro generale dell’art. 19, comma 2, cit., posto che per tali società si deve presumere la coincidenza tra sede legale e luogo di svolgimento continuativo dell’attività sociale (in tal senso si era espressa Sez. 1, n. 16800/2006, Rordorf, Rv. 592728-01). La decisione in esame ha, altresì, chiarito che il criterio di competenza di cui all’art. 23 cit. vale anche per le cause tra ex soci o tra soci ed ex soci e si riferisce alle cause aventi ad oggetto controversie che abbiano a fondamento una questione attinente, direttamente o indirettamente, al rapporto sociale.
È stato inoltre affrontato il tema della tempestività della proposizione dell’eccezione di incompetenza che, ai sensi dell’art. 38 c.p.c. deve essere sollevata, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente notificata.
In proposito, è stato affermato che il principio dell’onere della prova si applica anche alle eccezioni di natura processuale e, se un’eccezione è soggetta a preclusione, alla dimostrazione della sua tempestività. Pertanto, ove la parte eccepisca di aver avuto conoscenza solo in corso di causa di un fatto sopravvenuto, atto ad incidere, modificandola, sulla competenza territoriale del giudice adìto, essa è tenuta ad allegare il fatto, indicando puntualmente il momento della avvenuta conoscenza, e a dare prova del suo effettivo verificarsi, nell’udienza o nella attività immediatamente successiva a tale momento. In applicazione di tale principio, Sez. 6-3, n. 19094/2019, Rubino, Rv. 654449-01, in sede di regolamento di competenza, ha ritenuto non provata la tempestività dell’eccezione di incompetenza per territorio formulata, ex art. 30 bis c.p.c., dal ricorrente dinanzi al giudice di primo grado, in quanto egli si era limitato a produrre nella prima udienza utile un certificato attestante l’assunzione in capo alla controparte, in corso di causa, delle funzioni di viceprocuratore onorario, senza tuttavia indicare precisamente il momento in cui era venuto a conoscenza di tale sopravvenuta circostanza, rilevante ai fini della modificazione della competenza.
La Corte ha riconosciuto carattere processuale anche all’eccezione di compromesso ritenendo che la stessa integri una questione di competenza. Questa, tuttavia, non ha natura inderogabile rilevabile d’ufficio ex art. 38, comma 3, c.p.c. in quanto si fonda unicamente sulla volontà delle parti le quali sono libere di scegliere se affidare o meno la controversia agli arbitri. Sez. 6-3, n. 15300/2019, Iannello, Rv. 654309-01 ha pertanto ritenuto che, anche nel procedimento sommario di cognizione, tale eccezione deve essere formulata dalla parte interessata, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta e nel termine fissato dall’art. 702 bis, comma 4, c.p.c.
Per quanto riguarda l’istruttoria necessaria per la decisione della questione di competenza, la giurisprudenza di legittimità è costante nell’affermare che l’eccezione di incompetenza territoriale del convenuto non introduce nel processo un tema sul quale è possibile lo svolgimento di un’istruzione secondo le regole della fase dell’istruzione in funzione della decisione nel merito. Conseguentemente, il giudice non può procedere alla decisione su di essa sulla base di prove costituende o documentali introdotte nel giudizio all’esito dello svolgimento di detta fase. Per tale ragione, Sez. 6-3, n. 20553/2019 Positano, Rv. 654948-01 ha ribadito che l’eccezione deve essere decisa sulla base delle risultanze emergenti dagli atti introduttivi e dalle produzioni documentali effettuate con essi, o in replica o controreplica alla prima udienza di cui all’art. 183 c.p.c., salvo il caso in cui, in ragione di quanto reso necessario dal tenore dell’eccezione del convenuto o del rilievo del giudice, il rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa non esiga, secondo quanto prevede l’art. 38, ultimo comma, c.p.c., un’eventuale istruzione di natura sommaria in limine litis, se del caso anche non documentale, diretta a chiarire il contenuto di quanto già risulta dagli atti. Tale istruzione, però, deve essere non solo sollecitata dalla parte interessata, ma deve aver luogo nella stessa prima udienza del giudizio o, se non sia possibile, in un’eventuale udienza appositamente fissata in breve, restando invece esclusa ogni possibilità di un suo svolgimento su sollecitazione successiva di una delle parti (nello stesso senso si erano già pronunciate Sez. 6-3, n. 17794/2013, Frasca, Rv. 627275-01 e Sez. 3, n. 12455/2010, Segreto, Rv. 613019-01).
L’incompetenza per materia, per valore e quella per territorio c.d. funzionale sono rilevate d’ufficio non oltre l’udienza di cui all’art. 183 c.p.c., cioè l’udienza fissata per la prima comparizione delle parti, e il rilievo deve essere svolto in modo chiaro ed univoco onde stimolare il contraddittorio e l’esercizio consapevole del diritto di difesa, e va svolto sulla base dei documenti ritualmente acquisiti. È quanto ribadito, da ultimo, da Sez. 6-3, n. 14170/2019, Cirillo F.M., Rv. 654221-01 che, in applicazione del principio, ha ritenuto che la rilevazione dell’incompetenza effettuata dal giudice in prima udienza fosse tempestiva, ancorché irritualmente svolta attraverso la rimessione degli atti al Presidente del Tribunale per l’eventuale assegnazione alla sezione specializzata agraria, ma invalida in quanto basata su un documento prodotto da una parte non ancora costituita in giudizio.
Sez. 6-2, n. 13472/2019, Fortunato, Rv. 654051-01 ha poi chiarito che, nel caso in cui sia disposto il mutamento del rito ex art. 4, d.lgs. n. 150 del 2011, restano ferme le preclusioni già verificatesi secondo le norme del rito prescelto e, pertanto, l’incompetenza per materia, per valore o per territorio inderogabile non può essere rilevata d’ufficio nella prima udienza successiva a detto mutamento, posto che tale meccanismo non comporta una regressione del processo ad una fase anteriore a quella già svoltasi, ma serve esclusivamente a consentire alle parti di adeguare le difese alle regole del rito da seguire. Per tale ragione, la S.C. ha escluso che, a fronte del mutamento di rito ex art. 4 cit., disposto in ordine ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in materia di onorari di avvocato introdotto con citazione, sia possibile sollevare d’ufficio, nella prima udienza successiva a detto mutamento, la questione dell’incompetenza territoriale inderogabile - nella specie, in relazione al foro del consumatore - dovendosi ritenere la “prima udienza”, rilevante ai fini dell’art. 38, comma 3, c.p.c., esaurita con il provvedimento di mutamento del rito.
Molteplici sono state nel corso dell’anno le pronunce intervenute a definire ambito e presupposti di applicazione di tale mezzo di impugnazione. In particolare, la S.C. ha chiarito quali sono le decisioni che contengano una statuizione irretrattabile in tema di competenza, costituendo questo il presupposto indispensabile di tale istituto.
Innanzitutto, Sez. 6-3, n. 14573/2019, Scrima, Rv. 653942-01 ha chiarito che il problema della ripartizione della “potestas iudicandi” tra giudice civile e giudice penale non pone una questione di competenza, secondo la nozione desumibile dal codice di procedura civile, dal momento che questa è configurabile esclusivamente in riferimento a contestazioni riguardanti l’individuazione del giudice al quale, tra i vari organi di giurisdizione in materia civile, è devoluta la cognizione di una determinata controversia. Da ciò consegue che la violazione delle relative norme non può costituire oggetto di un’istanza di regolamento di competenza, ai sensi degli artt. 42 e 43 c.p.c., e che neppure è configurabile un conflitto negativo ex art. 45 c.p.c.
In applicazione dei medesimi principi, Sez. 6-3, n. 20830/2019, De Stefano, Rv. 654849-01 ha dichiarato inammissibile l’istanza di regolamento di competenza avverso il provvedimento con cui il giudice civile ha ritenuto la competenza del magistrato di sorveglianza su domanda di indennizzo per detenzione in condizioni non conformi ai criteri di cui all’art. 3 CEDU, previsto dall’art. 35-ter, comma 3, della legge n. 354 del 1975. La Corte ha chiarito che in tal caso non si pone una questione di competenza secondo la nozione desumibile dal codice di procedura civile, dipendendo l’alternativa tra l’uno e l’altro giudice dal riferimento della controversia ad un medesimo fatto materiale, suscettibile di valutazione sotto profili giuridici diversi, e non potendo determinare una questione di ripartizione della “potestas iudicandi”, ma esclusivamente un’interferenza tra giudizi, che si traduce in un limite che attiene alla proponibilità della domanda.
Ancora, è stato ritenuto inammissibile tale mezzo di impugnazione avverso qualunque provvedimento che decida sull’istanza di astensione del giudice, ovvero disponga, rigettandola, la prosecuzione del processo. Tale conclusione discende da un duplice ordine di considerazioni: sia dal rilievo per cui detto provvedimento non ha natura decisoria, sia dalla circostanza che nell’ordinamento processuale le questioni attinenti alla astensione del giudice non rilevano sotto il profilo della competenza, perché per i criteri di ripartizione di quest’ultima si deve fare riferimento soltanto all’ufficio al quale il giudice appartiene o che esso riveste, e non ai suoi rapporti con la lite o con i litiganti (Sez. 6-3, n. 11331/2019, De Stefano, Rv. 653611-01. In senso analogo si era pronunciata lo scorso anno Sez. 6-1, n. 02690/2018, Mercolino, Rv. 647335-01).
Sempre in ragione della circostanza che non possiede la natura ed i requisiti di una statuizione irretrattabile sulla competenza, suscettibile di pregiudicare la decisione della causa, Sez. 6-2, n. 10957/2019, Oricchio, Rv. 653640-01 ha escluso la proponibilità del regolamento di competenza avverso l’ordinanza con cui il giudice disponga la prosecuzione del giudizio, fissando l’udienza per la precisazione delle conclusioni.
Analogamente, Sez. 6-3, n. 14739/2019, Scoditti, Rv. 654224-01 ha ribadito che non può essere impugnato col regolamento di competenza il provvedimento col quale il giudice affermi o neghi la propria competenza per territorio a provvedere sull’istanza di accertamento tecnico preventivo a fini conciliativi, proposta ai sensi dell’art. 696 bis c.p.c., in quanto esso non ha alcuna efficacia preclusiva o vincolante nel successivo giudizio di merito (in senso conforme si veda Sez. 3, n. 14187/2008, Frasca, Rv. 603772-01).
Sez. 6-3, n. 14476/2019, Iannello, Rv. 654306-02 ha ribadito l’orientamento secondo cui è inammissibile il regolamento di competenza proposto avverso una decisione sulla competenza che sia stata adottata all’esito della fase a cognizione sommaria del procedimento per convalida di sfratto. Benché, infatti, la questione di competenza può essere sollevata, come ogni altra questione volta a contestare la domanda di merito, già nell’udienza di comparizione, anche al fine di contrastare l’accoglimento dell’eventuale istanza finalizzata a conseguire l’ordinanza di rilascio, tuttavia, l’esame di tale questione è compiuto in quella sede in funzione della sola decisione su tale domanda incidentale. Pertanto, un’espressa decisione sulla questione di competenza non può essere qualificata come sentenza, dovendo detta questione essere comunque decisa nel conseguente giudizio a cognizione piena sulla domanda di merito (si veda, in senso conforme, Sez. 3, n. 4016/2008, Vittoria, Rv. 601899-01).
Si è invece ritenuta impugnabile esclusivamente con il regolamento necessario di competenza la sentenza con cui il giudice di primo grado, dopo avere riconosciuto, nella motivazione, di essere privo del potere di pronunciarsi sulla domanda per incompetenza, abbia, poi, erroneamente, anziché spogliarsi della causa, deciso il merito della stessa, respingendo – in dispositivo – la domanda. In tal caso, la Corte ha ritenuto che la motivazione sul fondo della controversia è resa ad abundantiam da un giudice che ha esaurito la propria potestas iudicandi con la emissione di una pronuncia in rito completamente definitiva della causa dinanzi a sé, e che pertanto la statuizione di rigetto, contenuta nel dispositivo, è meramente apparente e, come tale, non solo insuscettibile di passare in cosa giudicata, ma anche in concreto inidonea a incidere sull’individuazione del rimedio impugnatorio esperibile (Sez. 6-L, n. 1093/2019, Spena, Rv. 652611-01).
Non vi è invece un indirizzo univoco in ordine alla ammissibilità del regolamento di competenza in relazione ai provvedimenti che decidono (esplicitamente o implicitamente) una questione di ripartizione degli affari all’interno dello stesso ufficio.
Sez. 6-L, n. 06179/2019, Cavallaro, Rv. 653141-01, pur dando atto del consolidato il principio secondo cui la ripartizione, all’interno del medesimo ufficio, degli affari alle sezioni specializzate in materia di impresa, lavoro e fallimento non implica la costituzione di un organo giudiziario autonomo distinto dalle sezioni ordinarie del medesimo tribunale, di talché, non pone una questione di competenza, tuttavia ha ritenuto di dover dar seguito all’opposto indirizzo affermato da Sez. 6-3, n. 05313/2014, Armano, Rv. 631008-01 (e ribadito da Sez. 6-3, n. 07882/2018, Olivieri, non massimata). Secondo tali pronunce, quando una questione di distribuzione degli affari civili all’interno dello stesso ufficio giudiziario sia stata qualificata erroneamente come questione di competenza, e non invece di ripartizione degli affari interna ad uno stesso ufficio, il mezzo di impugnazione esperibile contro la decisione che abbia riguardato solo questo punto è comunque il regolamento necessario di competenza, in applicazione del principio dell’apparenza. Ponendosi in consapevole contrasto con l’opposto orientamento (affermato, tra le altre, da Sez. 6-3, n. 08905/2015, Ambrosio, Rv. 635212-01) la pronuncia in esame perviene a tale conclusione in considerazione del principio consolidato secondo cui l’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso un provvedimento giurisdizionale deve essere effettuata, in base al principio dell’apparenza, esclusivamente sulla base della qualificazione dell’azione compiuta dal giudice, indipendentemente dalla sua esattezza (tale principio è stato affermato da ultimo da Sez. L, n. 13381/2017, Spena, Rv. 644992-01).
Diversamente, Sez. 6-3, n. 11332/2019, De Stefano, Rv. 653447-01 ha ritenuto inammissibile il regolamento di competenza avverso i provvedimenti del giudice che, anche solo disponendo la prosecuzione della trattazione del giudizio, affermino o presuppongano la ritualità dell’assegnazione dell’affare al medesimo in base alle tabelle di ripartizione degli affari previste dall’art. 7-bis del r.d. n. 12 del 1941, sia perché per i criteri di ripartizione della competenza va fatto riferimento nel suo complesso all’ufficio al quale il giudice appartiene o che esso riveste, sia perché comunque non involge mai una questione di competenza l’assegnazione di un affare ad uno piuttosto che ad altro magistrato in imprecisa applicazione dei relativi criteri tabellari. Inoltre, una eventuale irritualità nell’applicazione delle tabelle di composizione dell’ufficio o di ripartizione degli affari all’interno del medesimo non può mai dare luogo ad un vizio del provvedimento giurisdizionale conseguente.
Il regolamento di competenza (cd. necessario) costituisce, ex art. 42 c.p.c., l’unico strumento di impugnazione anche dei provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell’art. 295 c.p.c.
In proposito Sez. 6-1, n. 16361/2019, Mercolino, Rv. 654715-01, seguendo il principio già affermato da Sez. 3, n. 8802/2001, Perconte Licatese, Rv. 547787-01, ha precisato che ai fini dell’ammissibilità di tale mezzo di impugnazione, la forma del provvedimento è irrilevante sicché non è di ostacolo alla sua proponibilità la circostanza che la sospensione sia stata disposta non già con ordinanza, ma con sentenza.
Il regolamento necessario di competenza non è ammesso, invece, contro il provvedimento che neghi la sospensione del processo, poiché la formulazione letterale dell’art. 42 c.p.c., di carattere eccezionale, prevede un controllo immediato solo sulla legittimità del provvedimento che tale sospensione concede, che incide significativamente sui tempi di definizione del processo stesso. Nell’affermare tale principio, Sez. 6-2, n. 31694/2019, Criscuolo, Rv. 656258 – 01, ha ritenuto che questa diversità di disciplina non è in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. in quanto la proponibilità del regolamento avverso il provvedimento che dichiara la sospensione si fonda sull’esigenza di assicurare un controllo immediato avverso un provvedimento idoneo ad arrecare un irrimediabile pregiudizio alla parte che ne contesta la fondatezza, mentre l’illegittimità del provvedimento di rigetto della chiesta sospensione può utilmente dedursi con l’impugnazione della sentenza resa all’esito del processo, determinando, ove ritenuta sussistente, la riforma o la cassazione della sentenza pronunziata in violazione delle norme sulla sospensione necessaria. Neppure è stata ravvisata la violazione dell’art. 111 Cost. dal momento che il differente trattamento si fonda sulla diversità di effetti che le due ordinanze determinano e sull’esigenza di privilegiare il principio della durata ragionevole del processo, che rischierebbe di essere esposto ad un non lieve pregiudizio ove l’ordinamento non apprestasse un sollecito rimedio per assicurare l’immediata verifica della legittimità dell’ordinanza che abbia disposto la sospensione per pregiudizialità. Conseguentemente, la S.C. ha ritenuto la manifesta infondatezza della questione di legittimità, avanzata con riferimento a detti parametri costituzionali.
Per quanto non espressamente previsto, Sez. 6-L, n. 14337/2019, Esposito, Rv. 654020-01 ha ribadito che, in applicazione analogica di quanto previsto dall’art. 42 c.p.c., è impugnabile con il regolamento di competenza il provvedimento di sospensione del processo ex art. 337, comma 2, c.p.c. Infatti, anche in detta ipotesi, tale rimedio conserva la propria struttura e funzione, sicché il sindacato esercitabile dalla Corte di cassazione è limitato alla verifica dell’esistenza dei presupposti giuridici in base ai quali il giudice di merito si è avvalso del potere discrezionale di sospensione, nonché della presenza di una motivazione non meramente apparente in ordine al suo esercizio (in senso analogo sia era espressa lo scorso anno Sez. 6-5, n. 18494/2018, Conti, Rv. 649642-01).
Ai sensi dell’art. 47, comma 2, c.p.c. il regolamento facoltativo di competenza deve essere proposto nei trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento che ha pronunciato sulla competenza.
Sez. 6-3, n. 20833/2019, Scrima, Rv. 654850-01, richiamando un principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (in particolare, più di recente, cfr. Sez. 6-2, n. 01471/2018, Criscuolo, Rv. 647349-01), ha affermato che, nel caso in cui il mezzo di impugnazione in esame sia proposto avverso la sentenza pronunciata in udienza ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., il suddetto termine decorre dalla stessa udienza.
Per quanto attiene al regolamento di competenza d’ufficio ex art. 45 c.p.c. sollevato dal giudice investito della controversia, a seguito di pronunzia declinatoria della stessa da parte del giudice preventivamente adito, Sez. 6-3, n. 27731/2019, Rubino, Rv. 655646-01) ha confermato l’indirizzo secondo il quale esso è tempestivo, secondo quanto si ricava dall’art. 38 c.p.c., purché promosso entro la prima udienza di trattazione, eventualmente anche a seguito di riserva assunta in quella sede. Il mancato rispetto di detto termine comporta l’inammissibilità del regolamento d’ufficio, pur quando esso venga sollevato all’udienza di trattazione successiva ad altra di mero rinvio, perché la celebrazione di tali udienze è vietata nel nostro ordinamento, stante la finalità costituzionalmente recepita della ragionevole durata del processo (in senso conforme si era espressa Sez. 1, n. 18680/2003, Genovese, Rv. 568712-01). In applicazione di questo principio, la S.C. ha ritenuto intempestivo il regolamento di competenza sollevato alla prima udienza di effettiva trattazione, perché successiva ad altra di mero rinvio operata con “salvezza dei diritti di prima udienza”.
Ai fini della valutazione della tempestività della proposizione del regolamento d’ufficio nell’ambito del procedimento camerale di cui all’art. 5 della l. n. 117 del 1998 in materia di responsabilità civile dei magistrati, nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dalla legge n. 18 del 2015, Sez. 6-3, n. 26072/2019, Porreca, Rv. 655819-01 ha affermato che la prima udienza di trattazione nella quale deve essere rilevata la questione di competenza è quella che si svolge avanti al giudice istruttore il quale rimette al Collegio la decisione sull’ammissibilità della domanda di cui all’art. 2 della citata legge, essendo riservata a detto organo collegiale la decisione di sollevare il regolamento d’ufficio a norma dell’art. 45 c.p.c. In mancanza del suddetto tempestivo rilievo, il regolamento stesso dev’essere dichiarato inammissibile perché tardivo.
Le pronunce in materia di astensione e ricusazione rese nell’annualità in rassegna confermano la tendenza dei giudici di legittimità ad interpretare la disciplina di tali istituti alla luce del principio del giusto processo - nella declinazione di processo equo in quanto celebrato dinanzi ad un giudice terzo e imparziale - così come conformato dalla giurisprudenza delle corti europee.
Infatti, con la riforma dell’art. 111, comma 2, Cost. ad opera della legge cost. n. 2 del 1999 il principio di imparzialità – che rappresenta il fondamento del sistema delle norme codicistiche in subiecta materia – è divenuto un elemento essenziale del giusto processo e, pertanto, nella prospettiva eurounitaria, deve essere apprezzato tanto in base ad un criterio soggettivo, relativo alla manifestazione di convinzioni o pregiudizi personali (Corte EDU, 9.7.2013, Di Giovanni c/Italia e 11.7.2013, Morice c/Francia), quanto in base al criterio oggettivo relativo all’esistenza di garanzie sufficienti per escludere ogni legittimo dubbio nei cittadini (Corte EDU 28.4.2009, Savino c/Italia).
Aderendo a tale rinnovato approccio ermeneutico, le più recenti decisioni di legittimità hanno ribadito che le norme interne in materia di astensione e ricusazione risultano pienamente compatibili con il principio del giusto processo nell’accezione suddetta, non contrastando né con l’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo, né con l’art. 6 del Trattato sull’Unione europea, né con l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, ma, ricevendo un rafforzamento proprio in virtù del novellato art. 111 Cost., in connessione con l’espansione internazionale del diritto di difesa (Sez. 2, n. 2270/2019, Grasso Giuseppe, Rv. 652427-01, la quale è giunta a tali conclusioni sviluppando considerazioni presenti in Sez. 1 n. 22835/2016, De Chiara, Rv. 642402-01).
Nella medesima prospettiva, la Corte di Cassazione ha ritenuto coerente con il principio del giusto processo l’interpretazione dell’art. 52 c.p.c. secondo la quale l’incompatibilità del giudice delegato che ha pronunciato il decreto di esecutività dello stato passivo a far parte del collegio chiamato a decidere sulla conseguente opposizione non determina una nullità deducibile in sede di impugnazione in quanto tale incompatibilità, salvo i casi di interesse proprio e diretto nella causa, può dar luogo soltanto all’esercizio del potere di ricusazione che la parte interessata ha l’onere di far valere, in caso di mancata astensione, nelle forme e nei termini di cui all’art. 52 c.p.c. (Sez. 1, n. 10492/2019, Vella, Rv. 653468-01).
A tale ultimo principio – secondo il quale l’inosservanza dell’obbligo di astensione di cui all’art. 51,comma 1, n. 1, c.p.c. determina la nullità del provvedimento emesso solo nel caso in cui il componente dell’organo decidente abbia un interesse proprio e diretto nella causa che lo ponga nella qualità di parte del procedimento, assumendo la violazione di tale obbligo rilievo come mero motivo di ricusazione - ha dato ulteriormente seguito Sez. 2, n. 2270/2019, Grasso Giuseppe, Rv. 652427-02, sviluppando una riflessione già presente in Sez. 6-2, n. 7545/2011, Petitti, Rv. 617510-01).
Per quanto concerne l’ambito di operatività dell’obbligo di astensione, merita di essere segnalata Sez. 2, n. 15268/2019, Sabato, Rv. 654084-01, secondo la quale l’astensione di cui all’art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c. si impone solo al giudice che abbia conosciuto della stessa causa come magistrato in altro grado, posto che la norma è volta ad assicurare la necessaria alterità del giudice chiamato a decidere, in sede di impugnazione, sulla medesima res iudicanda in un unico processo; ne consegue che l’obbligo non può essere inteso nel senso di operare in un nuovo e distinto procedimento, ancorché riguardante le stesse parti e pur se implicante la risoluzione di identiche questioni. Sulla scorta di tale enunciazione, la Corte ha escluso la ricorrenza di un caso di astensione obbligatoria con riferimento al giudice istruttore di un giudizio di divisione, il quale sia era in precedenza pronunziato in un giudizio penale a carico di una delle parti parte, peraltro in relazione al delitto di lesioni volontarie in danno dell’altra parte.
L’obbligo di astensione non ricorre, invece, in capo al giudice relatore autore della proposta di cui all’art. 380 bis, comma 1, c.p.c., in quanto detta proposta non ha carattere decisorio e non è destinata a fungere da prima interlocuzione fra il relatore e il presidente del collegio, senza che risulti in alcun modo menomata la possibilità per il collegio, all’esito del contraddittorio scritto con le parti e della discussione in camera di consiglio, di confermarla o modificarla. In applicazione di tale principio, Sez. 6 - 2, n. 7541/2019, Criscuolo, Rv. 653507-01, ha respinto l’istanza di ricusazione del giudice relatore, avanzata dal ricorrente nella memoria successiva alla formulazione della proposta ex art. 380-bis, comma 1, c.p.c., sul presupposto che il relatore si sarebbe rivelato di parte, nel propendere apoditticamente per l’inammissibilità del ricorso, in contrasto con le circostanze di fatto, la legge e la giurisprudenza evidenziate nel ricorso medesimo.
Per quanto concerne, infine, il procedimento di ricusazione, meritano di essere segnalate Sez. 6-3, n. 11331/2019, De Stefano, Rv. 653611-01, che ha chiarito che il provvedimento con il quale si decide sull’istanza di ricusazione non ha natura decisoria, così che - ferma la convertibilità in motivo di nullità della sentenza dell’eventuale vizio causato dall’incompatibilità del giudice da far valere con gli ordinari mezzi di gravame - è inammissibile il regolamento di competenza avverso lo stesso; e Sez. 2, n. 11225/2019, Fortunato, Rv. 653637-01, secondo la quale nel procedimento ex artt. 52 e ss., non sono previste né la comunicazione del relativo provvedimento di rigetto, poiché, una volta negata la sospensione del processo, le parti sono tenute al rispetto delle successive scansioni procedimentali senza necessità di ulteriori adempimenti dell’ufficio, né la concessione di termini a difesa, giacché tale procedimento, di natura incidentale, è connotato dai caratteri dell’essenzialità e della rapidità della decisione, pur nel rispetto delle garanzie del contraddittorio.
Le numerose pronunce che nel 2019 hanno affrontato questioni concernenti la disciplina degli ausiliari del giudice confermano la tendenza della giurisprudenza di legittimità a riconoscere carattere pubblicistico alle funzioni ad essi attribuite nel generale e superiore interesse della giustizia.
Coerenti con tale premessa sistematica sono le affermazioni secondo le quali, per un verso, la violazione, da parte del consulente tecnico d’ufficio, dell’obbligo di bene e fedelmente adempiere dà luogo alla nullità della consulenza (Sez. 3, n. 25022/2019, Scarano, Rv. 655370-01) e, per altro verso, anche gli ausiliari del giudice sono soggetti all’obbligo di imparzialità e terzietà e, quindi, agli istituti dell’astensione e della ricusazione (Sez. L, n. 27916/2019, Patti, Rv. 655586-01).
In questa prospettiva la Corte ha ritenuto il custode di beni sottoposti a sequestro giudiziario, in quanto rappresentante d’ufficio di un patrimonio separato costituente centro di imputazione di rapporti giuridici attivi e passivi, responsabile degli atti compiuti in tale veste, anche se in esecuzione di provvedimenti del giudice ai sensi dell’art. 676 c.p.c., e, quindi, legittimato a stare in giudizio attivamente e passivamente, limitatamente alle azioni relative ai rapporti attinenti alla custodia ed amministrazione dei beni sequestrati (Sez. 2, n. 16057/2019, Casadonte, Rv. 654228-01).
L’elaborazione giurisprudenziale in materia di ausiliari del giudice ha riguardato in modo preponderante la liquidazione del compenso e il procedimento di opposizione avverso la stessa.
Le pronunce dell’anno in rassegna hanno, innanzitutto, contribuito a delineare lo statuto della remunerazione delle attività svolte dagli ausiliari del giudice penale.
A tale riguardo, deve essere segnalata Sez. 1, n. 11553/2019, Scotti, Rv. 653768-01, la quale, dando seguito a Sez. 6-2, n. 752/2016, Giusti, Rv. 638638-01, ha precisato che in tema di liquidazione dell’indennità spettante al custode di beni sottoposti a sequestro nell’ambito di un procedimento penale, a seguito dell’emanazione del d.m. n. 265 del 2006, la determinazione dell’indennità di custodia per i beni diversi da quelli ivi espressamente contemplati va operata, ai sensi dell’art. 5 del citato d.m. e dell’art. 58, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, sulla base degli usi locali, senza che, per questi, occorra verificare la ricorrenza del requisito della opinio iuris ac necessitatis, ossia dalla convinzione, comune ai consociati, dell’obbligatorietà dell’osservanza delle tariffe, derivando il recepimento e la legittimazione delle prassi dei corrispettivi applicati nella pratica commerciale direttamente dal rinvio operato dalla disciplina legale.
Utili indicazioni ricostruttive si traggono anche da Sez. 2, n. 16850/2019, Sabato, Rv. 654552-01, la quale, in continuità con Sez. 2, n. 22362/2018, Picaroni, Rv. 650321-02, ha ribadito che, in tema di recupero delle spese di conservazione e custodia di beni sottoposti a sequestro penale, dopo la scadenza del termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di dissequestro e di restituzione del bene all’avente diritto, il carattere pubblico della funzione del custode e il connesso onere di anticipazione delle spese di conservazione e custodia a carico dello Stato vengono meno, sicché le relative spese sono a carico dell’avente diritto alla restituzione. Ai fini della cessazione del rapporto pubblicistico, non è, infatti, necessaria la comunicazione al custode del provvedimento di restituzione, in quanto la funzione di tale adempimento, introdotto dall’art. 150 del d.P.R. n. 115 del 2002 (anche nella formulazione successiva alle modifiche introdotte dalla l. n. 168 del 2005), è solo quella di consentire al custode di attivarsi efficacemente nei confronti dell’avente diritto che non abbia provveduto al tempestivo ritiro del bene.
Sempre in materia di compenso per l’ausiliare designato in sede penale e, con specifico riguardo alla liquidazione dell’onorario in favore dei custodi e degli amministratori giudiziari dei beni sottoposti a sequestro nell’ambito di un procedimento di prevenzione, Sez. 2, n. 21592/2019, Dongiacomo, Rv. 654903-01, ha affermato che, ove sia applicabile, ratione temporis, la disciplina di cui all’art. 2-octies della l. n. 575 del 1965, tale norma, in combinato disposto con l’art. 2-septies, comma 5, va intesa nel senso che il richiamo alle tariffe professionali ivi contenuto assume valenza univoca solo con riguardo alle categorie professionali i cui compensi siano oggetto di specifica disciplina, mentre il rinvio alle tariffe locali o agli usi deve intendersi riferito esclusivamente all’ipotesi in cui sia nominato amministratore una persona non inquadrata in alcuna delle predette categorie. In applicazione del principio, la Corte ha cassato l’ordinanza impugnata, con la quale erano stati liquidati i compensi ad un amministratore che rivestiva la qualità di dottore commercialista, non secondo le tariffe previste per la sua categoria professionale, ma in base agli usi ed alle tariffe locali.
La stessa decisione (Sez. 2, n. 21592/2019, Dongiacomo, Rv. 654903-02) ha anche precisato che, in tema di prestazioni professionali rese da un amministratore giudiziario di beni sottoposti a sequestro nell’ambito di un procedimento di prevenzione, la liquidazione del relativo compenso va effettuata, analogamente a quanto avviene nel caso di successione di tariffe professionali relative alle prestazioni degli avvocati, in base alla tariffa vigente al momento in cui le attività professionali sono state condotte a termine, da identificare con l’esaurimento dell’intera fase rilevante ovvero, nel caso in cui le prestazioni siano cessate prima, con il momento di tale cessazione.
Per quanto concerne, invece, la liquidazione del compenso al commissario giudiziale ex artt. 15 e 45, comma 3, del d.lgs. n. 231 del 2001, Sez. 2, n. 20375/2019, Sabato, Rv. 654886-01, ha chiarito che per la relativa determinazione non è possibile alcuna equiparazione in via generalizzata, anche ai fini dell’applicazione analogica delle norme sui compensi, dell’attività del commissario giudiziale a quella di altri ausiliari, attesa la natura flessibile dei suoi compiti, cui possono essere demandate le più diverse attribuzioni nell’ambito dell’attività dell’ente. Ne consegue che, in mancanza di specifica tabella professionale, compete direttamente al magistrato che liquida il compenso al commissario giudiziale applicare, caso per caso, gli artt. 49 e 50 del d.P.R. n. 115 del 2002, liquidando il compenso con riferimento alle tariffe professionali esistenti, eventualmente concernenti materie analoghe, contemperate con la natura pubblicistica dell’incarico.
Interessanti precisazioni sono state svolte anche in merito alla liquidazione del compenso del consulente tecnico d’ufficio.
Secondo Sez. 2, n. 22621/2019, Oliva, Rv. 655239-01, la decurtazione degli onorari prevista dall’art. 52 del d.P.R. n. 115 del 2002, per il caso in cui il consulente tecnico di ufficio completi le attività delegategli oltre il termine, originario o prorogato, assegnato dal magistrato, non è suscettibile di graduazione con riferimento al quantum, né all’entità del ritardo in cui è incorso l’ausiliare nel deposito della relazione, trattandosi di sanzione finalizzata a prevenire comportamenti non virtuosi del consulente, nonché indebite dilatazioni dei tempi processuali.
Con riferimento alla liquidazione degli onorari a vacazioni, Sez. 2, n. 7636/2019, Carrato, Rv. 653377-02 ha affermato che detti compensi devono essere determinati nei limiti della richiesta dello stesso ausiliario giudiziario e vanno commisurati al tempo effettivamente impiegato per lo svolgimento dell’incarico peritale conferito e non a quello presumibile ritenuto in proposito e in via ipotetica necessario dal giudice d’ufficio.
Ancora, per Sez. 2, n. 23418/2019, Correnti, Rv. 655460-01, nella determinazione degli onorari spettanti ai consulenti deve essere applicato il criterio delle vacazioni, anziché quello a percentuale, non solo quando manca una specifica previsione della tariffa, ma altresì quando, in relazione alla natura dell’incarico ed al tipo di accertamento richiesti dal giudice, non sia logicamente giustificata e possibile un’estensione analogica delle ipotesi tipiche di liquidazione secondo il criterio della percentuale. La decisione di liquidare gli onorari a tempo e non a percentuale è incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivata.
In argomento, Sez. 6-2, n. 24605/2019, Cosentino, Rv. 655694-01, rafforzando il principio espresso da Sez. 2, n. 7186/2007, Scherillo, Rv. 596697-01, ha precisato che, ai fini della liquidazione del compenso al consulente tecnico, deve aversi riguardo all’accertamento richiesto dal giudice e non al tipo di indagini che il consulente ha svolto per pervenire a quell’accertamento, essendo esse lo strumento utilizzato dall’ausiliare per pervenire al risultato richiesto. Pertanto, nel caso in cui la consulenza richieda l’esame di una pluralità di bilanci, l’onorario (da calcolarsi a percentuale secondo il disposto dell’art. 4 del d.P.R. n. 352 del 1988) va liquidato globalmente e non per singole annualità se, avuto riguardo alla natura dell’incarico conferito all’ausiliare, è unico il risultato finale da fornire al giudice.
Per quanto concerne il procedimento di opposizione alla liquidazione del compenso, dalle pronunce emesse nell’anno in rassegna emerge una particolare attenzione alla garanzia del contraddittorio imposta dal principio del giusto processo a tutela del soggetto chiamato a sopportare il peso finale della liquidazione.
In questa prospettiva, Sez. 2, n. 6242/2019, Gorjan, Rv. 652774-01 ha precisato che nel giudizio di opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso del notaio delegato per la vendita, emesso nell’ambito di una procedura esecutiva immobiliare dichiarata improseguibile per il fallimento del debitore esecutato, la curatela fallimentare è litisconsorte necessario, con conseguente nullità del procedimento e della decisione in caso di caso di sua mancata evocazione in giudizio.
Con riguardo all’opposizione avverso la liquidazione del compenso degli ausiliari del giudice penale, Sez. 2, n. 10742/2019, Casadonte, Rv. 653404-01 ha chiarito che in tale giudizio anche l’imputato è parte necessaria del relativo giudizio perché titolare passivo del rapporto di debito oggetto di tale procedimento, prevedendo il d.P.R. n. 115 del 2002 il recupero a carico delle spese processuali anticipate dallo Stato.
Coerente con l’evidenziato approccio ermeneutico è Sez. 2, n. 10060/2019, Dongiacomo, Rv. 653492-01, la quale ha affermato che l’opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso dell’ausiliario delegato alla vendita nella procedura esecutiva immobiliare deve essere notificata al debitore esecutato in quanto questi è il soggetto che subisce gli effetti giuridici del decreto impugnato, dovendo trovare applicazione il principio del giusto processo ex art. 111 Cost., il quale può essere rispettato solo con il contraddittorio tra le parti in ogni fase processuale.
È stato, infine, riaffermato il consolidato principio secondo il quale nel giudizio di opposizione al decreto di pagamento emesso in favore del consulente tecnico d’ufficio ai sensi dell’art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 tutte le parti del processo in cui è stata espletata la c.t.u. sono litisconsorti necessari (Sez. 6-2, n. 19694/2019, Criscuolo, Rv. 654986-01).
Per quanto concerne specificamente la competenza a decidere sull’opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115/2002, è stato evidenziato che, anche in seguito alle modifiche introdotte dall’art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, la pronuncia sull’opposizione al decreto di liquidazione dei compensi agli ausiliari, ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, spetta alla competenza funzionale di un giudice monocratico del Tribunale o della Corte d’appello cui appartiene il magistrato che ha emanato il provvedimento di liquidazione oggetto di impugnazione, da identificare con il Presidente del medesimo ufficio giudiziario o con un giudice da questo delegato (Sez. 2, n. 22795/2019, Bellini, Rv. 655223-01).
Non costituisce, invece, questione di competenza l’attribuzione ai magistrati addetti agli affari civili dell’opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 avverso il decreto di liquidazione del compenso in favore del custode nominato a seguito di sequestro preventivo emesso in sede penale, con la conseguenza che la trattazione dell’opposizione da parte di un giudice addetto al settore penale non determina alcuna nullità, ma una mera irregolarità (Sez. 2, n. 12802/2019, Gorjan, Rv. 653816-01)
In ultimo, merita di essere segnalata Sez. 2, n. 2703/2019, Federico, Rv. 652573-01, per la quale, in materia di spese di giustizia, ove manchi la rituale comunicazione del decreto di liquidazione del compenso spettante all’ausiliario, quest’ultimo può legittimamente fare ricorso al procedimento monitorio per munirsi di un titolo esecutivo nei confronti della parte processuale, la quale può proporre opposizione ai sensi dell’art. 645 c.p.c., contestando, secondo le regole ordinarie, non solo l’”an” ma anche il “quantum” del credito azionato perché, in assenza di una valida comunicazione del menzionato decreto, non decorre il termine previsto dall’art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 (nel testo previgente alle modifiche apportate dall’art. 34 del d.lgs. n. 150 del 2011) per introdurre lo speciale procedimento ivi disciplinato e, di conseguenza, non si verifica alcun effetto preclusivo. Applicando tale principio, la Corte ha cassato la decisione di merito che, nel rigettare l’opposizione a decreto ingiuntivo, aveva ritenuto che la contestazione della misura del compenso, richiesto in via monitoria dall’ausiliario, avrebbe dovuto essere effettuata ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, evidenziando che l’ingiunto non aveva ricevuto una rituale comunicazione del decreto di pagamento e che, pertanto, l’opposizione doveva seguire le regole ordinarie.
La litispendenza presuppone l’identità dei soggetti, del petitum e della causa petendi, con la conseguenza che deve escludersene la configurabilità nel caso di contemporanea pendenza di controversie tributarie il cui petitum immediato sia costituito da distinti atti impositivi, ancorché emessi a carico dei medesimi soggetti, per il medesimo presupposto di imposta e per il medesimo credito fiscale (Sez. 5, n. 29631/2019, Antezza, Rv. 655741-01).
Per le stesse ragioni la Corte di Cassazione, dando seguito ad un principio già precedentemente espresso (Sez. L, n. 16199/2011, Zappia, Rv. 618691-01), ha escluso la litispendenza tra l’opposizione a decreto ingiuntivo e l’opposizione a precetto intimato in virtù del medesimo titolo, atteso che con la prima si contesta, in sede di giudizio di cognizione, la sussistenza del credito azionato in via monitoria, mentre con la seconda è negato il diritto della controparte a procedere ad esecuzione forzata, sicché non ricorre identità, né del petitum e neppure della causa petendi (Sez. 6-1, n. 29432/2019, Falabella, Rv. 656094-01).
Sussiste, invece, litispendenza tra l’opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c. e la successiva opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., proposte avverso il medesimo titolo esecutivo e fondate su fatti costitutivi identici concernenti l’inesistenza del diritto di procedere all’esecuzione forzata, qualora le cause siano pendenti, nel merito, innanzi ad uffici giudiziari diversi, anche per grado; qualora, invece, le cause siano pendenti, nel merito, innanzi allo stesso ufficio giudiziario, ne va disposta la riunione di ufficio, ai sensi dell’art. 273 c.p.c., ferme le decadenze già maturate nella causa iniziata per prima (Sez. 3, n. 26285/2019, D’Arrigo, Rv. 655494-01).
Ad identiche conclusioni è giunta Sez. 6-L, n. 10415/2019, Spena, Rv. 653460-01, per la quale sussiste litispendenza, e non continenza, né connessione, tra una opposizione a precetto, proposta ai sensi dell’art. 615, comma 1, c.p.c., ed un’opposizione all’esecuzione, successivamente proposta ai sensi dell’art. 615, comma 2, c.p.c., avverso il medesimo titolo esecutivo e fondate su fatti costitutivi dell’inesistenza del diritto di procedere all’esecuzione forzata identici.
È, inoltre, configurabile la litispendenza tra il giudizio di divisione intrapreso da alcuni dei partecipanti alla comunione e quello c.d. endoesecutivo, instaurato in seno al processo di espropriazione forzata della quota di pertinenza di altro condividente. In questo caso secondo Sez. 6-2, n. 7617/2019, Scarpa, Rv. 653373-03, deve trovare applicazione il criterio di cui all’art. 39 c.p.c., avuto riguardo, da un alto, alla data della notificazione dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di divisione ordinario e, dall’altro, a quella della pronuncia (o della notifica alle parti non presenti) dell’ordinanza del G.E. che disponga la divisione nell’ambito del procedimento esecutivo.
Ancora, con riferimento all’ingiunzione di pagamento europea ai sensi del Reg. CE n. 1896/2006, qualora il debitore ingiunto proponga opposizione a norma dell’art. 16 del Regolamento e il giudizio prosegua nella forma e secondo la disciplina individuate dal creditore nel termine a lui assegnato dal giudice dell’ingiunzione, la litispendenza si determina con riferimento alla data di deposito della domanda di ingiunzione europea (Sez. U, n. 2840/2019, Frasca, Rv. 652492-02).
A proposito degli effetti della litispendenza, merita di essere segnalata Sez. 2, n. 13500/2019, Sabato, Rv. 654038-01, secondo cui per effetto della dichiarazione di litispendenza, il processo innanzi al giudice successivamente adito si esaurisce definitivamente, salvo il regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c., con la conseguenza che non è più possibile la ripresa del suo svolgimento attraverso la proposizione di un’istanza di riassunzione, ma la parte può far valere il suo diritto nel diverso processo preventivamente instaurato. Nella specie, la Corte ha ritenuto che la corte d’appello avesse erroneamente fatto discendere dall’ipotizzata - ma insussistente - inadempienza a un presunto obbligo di impugnare o in alternativa di proporre nuova azione di merito, anche rispetto a quella proposta e definita con dichiarazione di litispendenza, la conseguenza della prescrizione del diritto al risarcimento.
Ancora, Sez. 6-3, n. 16374/2019, Rubino, Rv. 654320-01, rifacendosi a un risalente orientamento (Sez. L, Sentenza n. 5022/1985, Angarano, Rv. 442354-01), ha precisato che il rapporto di litispendenza va accertato, nel giudizio successivo, con riferimento alla situazione processuale esistente al tempo della decisione della questione stessa, tenendo anche conto di eventi sopravvenuti incidenti sui rapporti processuali; pertanto, non sussiste litispendenza ove - perdurando tra gli stessi soggetti la contemporanea pendenza di due cause identiche per petitum e per causa petendi - in una sia in discussione il merito della pretesa azionata, mentre nell’altra residui solo la questione delle spese processuali, essendosi sul merito formato il giudicato (nella specie, la Suprema Corte ha ritenuto la insussistenza della litispendenza in un’ipotesi in cui, a seguito di sentenza di primo grado con la quale era stata rimessa la causa davanti al giudice competente, una parte, scaduto il termine per la riassunzione, aveva nuovamente azionato la pretesa in via monitoria e l’altra aveva proposto opposizione a decreto ingiuntivo nonché appello avverso la sentenza in questione in relazione all’omessa liquidazione delle spese processuali).
Per quanto concerne, infine, la litispendenza internazionale, merita di essere menzionata Sez. 1, n. 13412/2019, Nazzicone, Rv. 654257-01, secondo la quale nelle controversie in materia matrimoniale, di responsabilità genitoriale o di obbligazioni alimentari, qualora l’autorità giurisdizionale di uno Stato membro successivamente adita abbia adottato una decisione poi divenuta definitiva, ancorché in violazione delle norme sulla litispendenza eurounitaria di cui all’art. 27 del regolamento 44/2001/CE (concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale) e all’art. 19 del Regolamento 2201/2003/CE (relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale), tale violazione - secondo quanto affermato da Corte di Giustizia U.E. nella sentenza del 16 gennaio 2019, C-386/17 - non consente all’autorità giurisdizionale nazionale, pur preventivamente adita, di negare, per questo solo motivo, il riconoscimento dell’efficacia alla decisione straniera, il cui giudicato si faccia valere incidentalmente nel processo preventivamente instaurato, trattandosi di norma processuale inerente la giurisdizione, esclusa dal parametro della manifesta contrarietà ad ordine pubblico.
Ancora, Sez. U, n. 12638/2019, Bisogni, Rv. 653936-01, ha chiarito che, in tema di competenza giurisdizionale nell’ambito degli Stati dell’Unione europea, il criterio della prevalenza della clausola di proroga della giurisdizione, previsto dall’art. 31, par. 2, del Reg. Ue n. 1215 del 2012, non opera quando il rapporto giuridico tra le parti sia disciplinato da molteplici regolamentazioni contrattuali, contenenti più clausole di proroga tra loro confliggenti nella scelta del giudice nazionale; ne consegue che, in caso di litispendenza o connessione tra controversie nelle quali rilevino siffatte clausole, la decisione sulla giurisdizione rimane attribuita al giudice preventivamente adito e quello successivamente adito sospende d’ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza dell’autorità giurisdizionale adita in precedenza, ai sensi dell’art. 29 dello stesso Reg. Ue n. 1215 del 2012.
Rare sono le pronunce in materia di continenza registratesi nell’anno in esame.
Sez. 6-1, n. 16077/2019, Mercolino, Rv. 654631-01, ha precisato che, in tema di continenza tra cause, l’obbligazione di garanzia, pur essendo sussidiaria rispetto a quella garantita, in quanto diretta ad assicurare l’adempimento di una prestazione risultante da un rapporto a cui il fideiussore è rimasto estraneo, è tuttavia caratterizzata da una propria individualità giuridica, cioè da un oggetto e un titolo distinti dall’obbligazione principale, potendo la fideiussione semplice farsi valere non appena il debitore si sia reso inadempiente, senza che sia necessario escuterlo inutilmente in tutto o in parte esperendo un separato giudizio per conseguire la prestazione principale; ne consegue che non sussiste pregiudizialità tra la domanda proposta nei confronti del debitore principale e quella proposta nei confronti del fideiussore, legate al più da un rapporto di connessione impropria, in quanto la diversità dei soggetti delle due cause, impedendo alla decisione dell’una di spiegare efficacia di giudicato nei confronti dell’altra, può evidenziare una mera comunanza di questioni, inidonea a giustificare lo spostamento di competenza in favore del giudice del rapporto principale.
Merita, altresì, di essere segnalata Sez. 1, n. 15094/2019, Pazzi, Rv. 654270-01, secondo cui tra la domanda di concordato preventivo e l’istanza di fallimento ricorre un rapporto di continenza, che impone la riunione dei relativi procedimenti ai sensi dell’art. 273 c.p.c.; tuttavia, l’omessa riunione non determina alcuna nullità, né impedisce la dichiarazione di fallimento, quando il tribunale abbia già disposto la revoca dell’ammissione alla procedura concordataria, purché il debitore abbia avuto formale conoscenza dell’iniziativa per la sua dichiarazione di fallimento.
Rifacendosi ad un non più recente orientamento (per il quale si veda Sez. U, n. 15905/2006, Segreto, Rv. 591328-01), Sez. 6-3, n. 24161/2019, Positano, Rv. 655126-01 ha ribadito che ai sensi dell’art. 39, comma 2, c.p.c., il giudice che ravvisi la continenza tra una causa propostagli ed altra precedentemente instaurata dinanzi a un giudice diverso deve verificare la competenza (per materia, territorio, derogabile e inderogabile, e valore) di quest’ultimo in relazione non soltanto alla causa da rimettergli ma anche a quella presso di lui già pendente, con indagine estesa a tutti i criteri di competenza.
Nell’annualità in rassegna le rare pronunce in materia di legittimazione processuale hanno riguardato essenzialmente i profili della prova di tale presupposto processuale e dell’operatività della sanatoria ex art. 182 c.p.c.
Per quanto concerne il primo di tali aspetti, Sez. 5, n. 5925/2019, Guida, Rv. 652722-01, ha affermato che il conferimento della procura speciale al rappresentante volontario, attenendo alla verifica della regolare costituzione del rapporto processuale, che deve essere effettuata dal giudice anche d’ufficio, può essere provato mediante documenti che dimostrino la sussistenza del potere di rappresentanza sostanziale, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello di legittimità, con il solo limite del giudicato interno sulla questione.
Con specifico riguardo al giudizio di cassazione, Sez. 6-3, n. 11898/2019, D’Arrigo, Rv. 653802-01, in linea con un risalente dictum (Sez. L, n. 3643/1999, Dell’Anno, Rv. 525298-01) ha, invece, precisato che, laddove la procura per la proposizione del ricorso per cassazione sia stata rilasciata da un soggetto nella qualità di procuratore speciale in virtù dei poteri conferitigli con procura notarile non depositata con il ricorso, né rinvenibile nel fascicolo, all’impossibilità del controllo, da parte del giudice di legittimità, della legittimazione del delegante ad una valida rappresentanza sostanziale e processuale della persona giuridica, consegue l’inammissibilità del ricorso.
Validi spunti ricostruttivi possono, inoltre, trarsi da Sez. 5, n. 8120/2019, Fichera, Rv. 653519-01, la quale ha precisato che colui che agisce in giudizio in qualità di legale rappresentante di una società di capitali, non in virtù di una formale nomina di fonte statutaria o assembleare, ma quale amministratore di fatto, che esercita poteri gestori analoghi all’amministratore di diritto, ha l’onere di dimostrare l’effettivo esercizio di tali poteri, ai fini dell’accertamento della legittimazione ad agire in nome e per conto della società, non potendo invocare a supporto delle proprie allegazioni norme statutarie o risultanze del registro delle imprese (nella specie, la Corte ha annullato la decisione impugnata, che aveva ritenuto provata la qualità di amministratore di fatto in capo a colui che aveva agito in tale veste, sulla scorta di una sentenza di tribunale che, proprio per l’attività svolta in tale qualità, lo aveva condannato al risarcimento dei danni cagionati alla società, considerato che, peraltro, tale decisione era stata totalmente riformata in appello).
Ancora, in tema di prova della legittimazione processuale, interessanti spunti ricostruttivi sono stati offerti da Sez. 3, n. 17062/2019, Di Florio, Rv. 654404-01, per la quale il divieto di produzione di nuovi documenti in appello di cui all’art. 345 c.p.c. si riferisce soltanto ai documenti relativi al merito della causa e non a quelli utili a dimostrare la legittimazione processuale, la cui produzione è soggetta a decadenza nel solo caso in cui non venga effettuata entro il termine assegnato dal giudice ai sensi dell’art. 182, comma 2, c.p.c. (nella specie, la Corte ha cassato la decisione con la quale il giudice d’appello aveva confermato la sentenza dichiarativa del difetto di legittimazione processuale di una società per azioni che aveva agito in giudizio quale rappresentante dell’INPS, dopo aver respinto la richiesta di produzione di documenti ai sensi dell’art. 345 c.p.c. dalla stessa avanzata al fine di dimostrare la legittimazione contestata).
A proposito della sanatoria prevista dall’art. 182 c.p.c., Sez. 3, n. 28824/2019, Porreca, Rv. 655788-01, conformandosi ad un principio già espresso da Sez. 3, n. 15156/2017, Frasca, Rv. 644950-01, ha affermato che l’art. 182, comma 2, c.p.c. (nel testo, applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche introdotte dalla l. n. 69 del 2009), secondo cui il giudice che rilevi un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione “può” assegnare un termine per la regolarizzazione della costituzione in giudizio, deve essere interpretato, anche alla luce della modifica apportata dall’art. 46, comma 2, della l. n. 69 del 2009, nel senso che il giudice “deve” promuovere la sanatoria, in qualsiasi fase e grado del giudizio ed indipendentemente dalle cause del predetto difetto, assegnando un termine alla parte che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa, con effetti ex tunc, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali.
Sempre in tema di sanatoria del difetto di capacità processuale, merita di essere segnalata Sez. 5, n. 5110/2019, D’Orazio, Rv. 652955-01, la quale, ponendosi in continuità con Sez. 1, n. 23274/2016, Scaldaferri, Rv. 642413-01 e Sez. 6-5, n. 3084/2016, Caracciolo, Rv. 638909-01, ma in contrasto con Sez. U, n. 13431/2014, Rv. 631299-01, D’Ascola e con Sez. L, n. 12686/2016, Lorito, Rv. 640392-01), ha chiarito che nel processo tributario il difetto di legittimazione ad causam della persona fisica che agisce in rappresentanza di un ente può essere sanato, in qualunque stato e grado del giudizio con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti già compiuti, per effetto della costituzione in giudizio del soggetto dotato dell’effettiva rappresentanza dell’ente stesso, che manifesti la volontà, anche tacita, di ratificare la precedente condotta difensiva del falsus procurator. In applicazione del principio, la Corte ha riconosciuto efficacia sanante alla costituzione nel giudizio di cassazione di entrambi i legali rappresentanti della società stante l’espressa ratifica, in apposito atto allegato al controricorso, effettuata dal socio amministratore dell’operato in favore della società dell’altro amministratore che aveva agito disgiuntamente nei precedenti gradi del giudizio.
Utili precisazioni applicative si rinvengono, infine, in Sez. 5, n. 4583/2019, Cirese, Rv. 652719-01 e in Sez. 5, n. 34259/2019, Nonno, Rv. 6565419-01, le quali hanno dato seguito al principio espresso da Sez. L, n. 13968/2010, Mammone, Rv. 613950-01, precisando che la rappresentanza processuale del Comune, nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, spetta istituzionalmente al sindaco, cui compete, in via esclusiva, il potere di conferire al difensore la procura alle liti senza necessità di autorizzazione della giunta municipale, salvo che una disposizione statutaria la richieda espressamente, dovendo in tal caso la parte interessata provare la carenza di tale autorizzazione producendo idonea documentazione; e in Sez. 2, n. 18198/2019, Tedesco, Rv. 654469-01, secondo la quale in tema di sanzioni amministrative, l’art. 23 della l. n. 689 del 1981 identifica nell’autorità che ha emesso l’ordinanza la parte passivamente legittimata nel giudizio di opposizione, e tale legittimazione rimane ferma, in difetto di una diversa previsione normativa, nel corso dell’intero giudizio e, dunque, anche in caso di impugnazione. Ne deriva che quando oggetto dell’opposizione sia un’ordinanza prefettizia, la legittimazione processuale (attiva e passiva) spetta al Prefetto il quale, benché organo periferico del Ministero dell’Interno, agisce nell’ambito di una specifica autonomia funzionale, con l’ulteriore conseguenza che, in deroga alle comuni regole sulla rappresentanza dello Stato, soltanto lo stesso Prefetto, ma non anche il Ministro dell’Interno, è legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale il Pretore ha provveduto sull’opposizione (principio affermato in relazione al riconosciuto difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Interno a resistere, con controricorso, al ricorso per cassazione proposto avverso una sentenza pronunziata dal tribunale, in grado di appello, nei confronti del Prefetto, quale autorità che aveva partecipato, altresì, al primo grado di lite).
Nell’anno in rassegna è stato, infine, ribadito il principio, già enunciato da Sez. 3, n. 5328/2003, Malzone, Rv. 561901-01, secondo il quale la questione relativa al difetto di legittimazione processuale, pur essendo rilevabile d’ufficio, deve essere coordinata con il sistema di preclusioni introdotto dalla legge n. 353 del 1990, come modificata dalla legge n. 354 del 1995, in forza del quale l’assenza dei poteri rappresentativi deve essere rilevata in primo grado non oltre l’udienza di trattazione e, quindi, inserita tra i motivi di appello; ne consegue che, in mancanza di tempestiva contestazione nei predetti momenti processuali e qualora il giudice di merito non abbia ritenuto di chiedere d’ufficio, a una delle parti, la giustificazione dei poteri rappresentativi in capo alla persona che ha rilasciato la procura ad litem, la questione non è proponibile per la prima volta con il ricorso per cassazione (Sez. 3, n. 33769/2019, Dell’Utri, Rv. 656333 - 03).
Per quanto concerne i temi del difensore e della rappresentanza tecnica, le numerose pronunce emesse nel 2019 hanno riguardato principalmente i requisiti, l’efficacia e l’invalidità della procura alle liti.
Tra le decisioni che si sono espresse sui requisiti di forma-contenuto della procura merita, innanzitutto, di essere segnalata Sez. 2, n. 1216/2019, Besso Marcheis, Rv. 652054-01, la quale, con riferimento ai procedimenti di riconoscimento, esecutività e opposizione delle decisioni emesse in materia civile e commerciale in uno Stato membro, disciplinati ratione temporis dagli artt. 38 ss. del Regolamento europeo n. 44 del 2001, ha precisato che l’art. 56, della sezione 3 del capo III del cit. regolamento non richiede alcuna legalizzazione o formalità analoga per la validità della procura alle liti rilasciata all’estero, in favore di un difensore straniero, per la richiesta, in Italia, della dichiarazione di esecutività di una decisione emessa in altro Stato membro, nonché per la difesa all’opposizione nei confronti della medesima, giacché la reciproca fiducia nella giustizia in seno all’Unione europea implica che tali procedimenti si svolgano in modo efficace e rapido. In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto valida la procura conferita in Spagna, in favore di un difensore spagnolo, mediante scrittura privata la cui sottoscrizione era stata certificata dal medesimo avvocato, al fine di ottenere, in Italia, la concessione dell’esecutività di un provvedimento del Tribunale di Saragozza, nonché per la difesa nel giudizio di opposizione.
La Suprema Corte è, inoltre, tornata ad esprimersi sulla leggibilità della firma del conferente la procura apposta in calce o a margine dell’atto di un ente esattamente indicato.
In palese continuità con la tendenza alla conservazione degli atti processuali che pervade la più recente giurisprudenza di legittimità, sviluppando riflessioni già contenute in Sez. 3, n. 7179/2015, Pellecchia, Rv. 635036-01, Sez. 2, n. 8930/2019, Fortunato, Rv. 653304-01 ha ribadito che l’illeggibilità della firma del conferente la procura alla lite, apposta in calce o a margine dell’atto con il quale sta in giudizio un ente esattamente indicato, non determina la nullità dell’atto processuale allorché il nome del sottoscrittore risulti dal testo della procura stessa o dalla certificazione d’autografia resa dal difensore, nonché quando detto nominativo sia con certezza desumibile dall’indicazione di una specifica funzione o carica, che renda identificabile il titolare per il tramite dei documenti di causa. Solo in assenza di tali condizioni si determina, infatti, una nullità di carattere relativo, che deve essere eccepita con la prima difesa, facendo, così, carico alla parte istante di integrare con la prima replica la lacunosità dell’atto. Sulla scorta di tali premesse, la Corte ha ritenuto irrilevante l’illeggibilità della firma in calce alla procura conferita dall’amministratore di un condominio, in quanto il nominativo di quest’ultimo, sebbene non risultante dal testo della procura, né dal contenuto dell’atto processuale al cui margine la stessa era stata apposta, era tuttavia desumibile dall’esame di una precedente missiva spedita dal condominio alla controparte e da questa depositata in giudizio.
Nella medesima prospettiva si è posta Sez. 2, n. 14437/2019, Giusti, Rv. 654078-01, la quale, dando continuità al principio già espresso da Sez. 3, n. 25725/2014, Vivaldi, Rv. 633679-01, ha ribadito che deve ritenersi valida la procura rilasciata in calce al ricorso per cassazione ancorché il mandato difensivo sia privo di data, poiché l’incorporazione dei due atti in un medesimo contesto documentale implica necessariamente il puntuale riferimento dell’uno all’altro come richiesto dall’art. 365 c.p.c. ai fini del soddisfacimento della specialità.
La Corte ha, inoltre, ribadito che la mancanza di data non produce nullità della procura, dovendo essere apprezzata con riguardo al foglio che la contiene, alla stregua di qualsiasi procura apposta in calce al ricorso, per cui la posteriorità del rilascio della procura rispetto alla sentenza impugnata si desume dall’intima connessione con il ricorso cui accede e nel quale la sentenza è menzionata, mentre l’anteriorità rispetto alla notifica risulta dal contenuto della copia notificata del ricorso (Sez. 5, n. 34259/2019, Nonno, Rv. 6565419-01 ).
A proposito di tale ultimo requisito, Sez. L, 16416/2019, Di Paolantonio, Rv. 16416/2019, conformandosi alle considerazioni svolte da Sez. L, n. 5620/2006, Nobile, Rv. 588036-01, ha affermato che la procura alle liti, conferita dal lavoratore al difensore in vista dell’impugnazione del licenziamento, attribuisce al procuratore il potere di compiere tutte le attività, anche stragiudiziali, alle quali è condizionato il valido esercizio dell’azione, sicché ove la procura stessa venga rilasciata in data antecedente all’atto di impugnazione ex art. 6 della l. n. 604 del 1966, quest’ultimo, se sottoscritto dal solo difensore, spiega effetti nella sfera giuridica del rappresentato anche nell’ipotesi in cui al datore di lavoro non sia stato contestualmente comunicato in copia l’atto attributivo del potere di rappresentanza, dovendosi ritenere che l’anteriorità della procura rispetto all’atto di impugnazione escluda che si sia in presenza di attività compiuta da falsus procurator e renda dunque inapplicabile la disciplina della ratifica ex art. 1399 c.c.
Ancora, con riferimento alla specialità della procura, Sez. 3, n. 28217/2019, Sestini, Rv. 655781-01, ha precisato che il ricorso per cassazione sottoscritto dal difensore al quale sia stata rilasciata la procura speciale da un avvocato munito di procura generale alle liti è inammissibile dal momento che il procuratore generale alle liti non è abilitato a conferire, in nome del proprio rappresentato, né a sé stesso, né ad altri la procura ex art. 365 c.p.c.
Sull’estinzione dello ius postulandi che deriva dal conferimento del mandato alle liti si è espressa Sez. 1, n. 9517/2019, Caiazzo, Rv. 653243-01, la quale, in continuità con Sez. L, n. 4648/2013, Marotta, Rv. 625692-01, ha ribadito il principio secondo il quale l’estinzione del soggetto rappresentato, ancorché non dichiarata in udienza, determina la perdita di legittimazione del difensore a compiere attività processuali, avvalendosi del mandato conferito dal soggetto soppresso, successivamente alla pronuncia della sentenza, non è applicabile alle pubbliche amministrazioni che sono difese ex lege dall’Avvocatura dello Stato, la quale ripete il proprio ius postulandi dalla legge e non da atto negoziale. Ne consegue che, essendo l’Avvocatura dello Stato sempre legittimata a compiere attività processuali anche per l’ente cessato, non possono considerarsi nulli né il ricorso per cassazione che indichi il soggetto cessato né la notifica del ricorso medesimo presso l’Avvocatura.
Quanto, infine, alle conseguenze dell’assenza dello ius postulandi, Sez. 6-3, n. 14474/2019, Iannello, Rv. 653941-01, rifacendosi a Sez. 3, n. 13055/2018, Frasca, Rv. 649105-01, ha ribadito che, nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi (come nel caso di inesistenza della procura ad litem o falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l’atto è speso), l’attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio. Sulla scorta di tale principio, la Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso per cassazione, ha condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità il difensore sfornito di procura, poiché rilasciata in modo generico a margine dell’atto di appello e non con scrittura privata autenticata o con atto notarile indicanti gli elementi essenziali del giudizio cui la procura si riferiva.
Anche le decisioni riguardanti gli effetti della rinuncia e della revoca della procura hanno palesato una tendenza a consolidare principi ormai acquisiti.
Dando seguito a Sez. 2, n. 11504/2016, Orilia, Rv. 640187-01, Sez. L, n. 2677/2019, Cinque, Rv. 652569-01 ha, infatti, ribadito che, ai sensi dell’art. 85 c.p.c., la revoca della procura e la rinuncia al mandato non hanno effetto nei confronti dell’altra parte fino alla sostituzione del difensore.
Nella medesima prospettiva, Sez. U, n. 2755/2019, Oricchio, Rv. 652570-01, ha chiarito che i doveri di informazione e di comunicazione dell’avvocato nei confronti della persona già assistita persistono sia nell’ipotesi di rinuncia che di revoca del mandato, anche se il codice deontologico della professione forense disciplina solo la prima fattispecie, atteso che la revoca del mandato costituisce, al pari della rinuncia, una soluzione di continuità nell’assistenza tecnica e, pertanto, deve ritenersi fonte dei medesimi obblighi necessari al fine di non pregiudicare la difesa dell’assistito. In applicazione di tale principio, le Sezioni Unite hanno confermato la sanzione dell’ammonimento irrogata dal C.N.F. ad un avvocato che aveva omesso di comunicare al cliente la propria rinuncia al mandato ed il rinvio di udienza, precludendogli una più opportuna difesa a mezzo di memoria istruttoria con eventuale nuovo difensore.
Sez. 5, n. 7233/2019, Di Marzio P., Rv. 653044-01 ha, infine, precisato che la sostituzione del difensore revocato non può desumersi dalla proposizione, ad opera della stessa parte, di un secondo ricorso per cassazione del tutto autonomo rispetto a quello precedente e dal quale neppure possa evincersi la volontà di sostituire il nuovo difensore al precedente.
Le pronunce riguardanti l’invalidità e la sanatoria della procura alle liti non hanno introdotto profili di novità, limitandosi a rafforzare principi ormai costantemente affermati.
Tra le più rilevanti, Sez. 2, n. 8933/2019, Orilia, Rv. 653305-01-02, dando seguito a Sez. 6-3, n. 26465/2011, De Stefano, Rv. 620618-01, ha ribadito che il nuovo testo dell’art. 182, comma 2, c.p.c., introdotto dalla l. n. 69 del 2009, secondo cui il giudice, che rilevi la nullità della procura, assegna un termine per il rilascio della medesima procura o per la rinnovazione della stessa, non ha portata meramente interpretativa e non si applica, perciò, retroattivamente, atteso il tenore testuale fortemente innovativo della norma.
La medesima pronuncia ha, altresì, confermato che il principio secondo il quale gli atti posti in essere da soggetto privo, anche parzialmente, del potere di rappresentanza possono essere ratificati con efficacia retroattiva (salvi i diritti dei terzi) non opera nel campo processuale, ove la procura alle liti costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale e può essere conferita con effetti retroattivi solo nei limiti stabiliti dall’art. 125 c.p.c., il quale dispone che la procura al difensore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell’atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata, e sempre che per l’atto di cui trattasi non sia richiesta dalla legge la procura speciale, restando conseguentemente esclusa, in questa ipotesi, la possibilità di sanatoria e ratifica (in applicazione di tale principio, la Corte ha cassato la sentenza impugnata che, in un giudizio instaurato anteriormente all’entrata in vigore della riforma dell’art. 182 c.p.c., introdotta con la l. n. 69 del 2009, aveva ritenuto inammissibile, per difetto di interesse ad agire, la querela di falso proposta dagli appellati avverso la procura alle liti rilasciata dall’appellante, sul presupposto che, in secondo grado, detta procura fosse stata validamente rinnovata, con efficacia retroattiva, mediante conferimento di nuovo mandato).
In ultimo, merita di essere segnalata Sez. 6-2, n. 8081/2019, Criscuolo, Rv. 653383-01, la quale, in materia di elezione di domicilio prescritta dall’art. 82 del R.D. n. 37 del 1934 per il difensore che esercita la professione fuori del circondario del tribunale presso il quale è in corso il processo, ha precisato che tale elezione costituisce un atto distinto ed autonomo rispetto a quella della parte rappresentata, con la conseguenza che, ai fini della notificazione della sentenza per il decorso del termine breve per l’impugnazione e del correlato atto di gravame, occorre considerare il solo il domicilio indicato dal detto procuratore ai sensi della citata disposizione, mentre è irrilevante che a tale domicilio non si faccia riferimento nella procura alle liti o che in questa l’assistito avesse indicato la residenza od eletto domicilio.
Nella giurisprudenza dell’anno in rassegna, il fenomeno successorio, nel suo duplice aspetto di successione a titolo universale e di successione a titolo particolare nel processo, è stato oggetto di significativi interventi.
Con riferimento alla fattispecie di cui all’art. 111 c.p.c., Sez. 5, n. 1992/2019, Chindemi, Rv. 652209-01 e Sez. 6-5, n. 10547/2019, Dell’Orfano, Rv. 653729-02 hanno riaffermato l’importante principio, già espresso da Sez. 5, n. 28741/2018, Stalla, Rv. 651604-01, secondo il quale l’estinzione ope legis delle società del gruppo Equitalia ai sensi dell’art. 1 del d.l. n. 193 del 2016, conv. in l. 225 del 2016, non determina l’interruzione del processo, trattandosi di una forma di successione nel diritto controverso, né la necessità di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate Riscossione: ne deriva che il nuovo ente, ove si limiti a subentrare negli effetti del rapporto processuale pendente al momento della sua istituzione, senza formale costituzione in giudizio, può validamente avvalersi dell’attività difensiva espletata dall’avvocato del libero foro già designato da Equitalia secondo la disciplina previgente.
Ed infatti, secondo il più recente orientamento di legittimità, l’estinzione ope legis delle società del c.d. “gruppo Equitalia” ai sensi dell’art. 1 del d.l. n. 193 del 2016, conv. con modificazioni dalla legge n. 225 del 2016, nonostante la previsione legislativa del subentro del nuovo ente “a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali” del soggetto estinto (Sez. 5, n. 15869/2018, Castorina, Rv. 649219-01; Sez. 5, n. 7318/2014, Terrusi, Rv. 630626-01), non dà luogo a successione nel processo ai sensi dell’art. 110 c.p.c., ma a successione nei rapporti giuridici controversi ex art. 111 c.p.c., non determinando, di conseguenza, l’interruzione dei processi pendenti, né la necessità di costituzione in giudizio del nuovo ente Agenzia delle Entrate Riscossione. Tuttavia, come precisato da Sez. 5, n. 33639/2018, Fichera, Rv. 651915-01, quando il nuovo ente decida autonomamente di costituirsi nel giudizio di Cassazione, con il patrocinio di un avvocato del libero foro, sussiste per esso l’onere, pena la nullità del mandato difensivo e dell’atto di costituzione su di esso basato, di indicare ed allegare le fonti del potere di rappresentanza ed assistenza di quest’ultimo, in alternativa al patrocinio per regola generale esercitato, salvo il caso di un conflitto di interessi, dall’avvocatura dello Stato.
Occorre, tuttavia, evidenziare che, in senso contrario, si è recentemente espressa Sez. U, n. 30008/2019, De Stefano Rv. 656068-01, precisando, nelle forme dell’art. 363 c.p.c., che, ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l’Agenzia delle Entrate Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti come ad essa riservati dalla Convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell’art. 43, comma 4, r.d. n. 1933 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all’organo di vigilanza), oppure, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall’art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell’art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi e in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all’Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell’Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l’Agenzia e l’Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell’Agenzia a mezzo dell’una o dell’altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità.
Ad avviso di Sez. 5, n. 5556/2019, Saija, Rv. 652787-01, rientra nella fattispecie di cui all’art. 111 c.p.c. anche il trasferimento alle agenzie fiscali dei rapporti giuridici, dei poteri e delle competenze, in precedenza facenti capo al Ministero delle finanze, ai sensi dell’art. 57, comma1, del d.lgs. n. 300/1999. Dando seguito alle riflessioni presenti in Sez. U, n. 3116/2006, Altieri, Rv. 587608-01, tale pronuncia è giunta alla conclusione per la quale il Ministero non è più legittimato a proporre ricorso per cassazione nei processi pendenti, riguardanti i servizi attribuiti all’Agenzia delle Dogane, perché, a partire dal 1° gennaio 2001, giorno in cui hanno iniziato ad operare le agenzie fiscali, la legittimazione ad impugnare spetta unicamente a tale Agenzia.
Ancora, secondo Sez. 6-2, n. 13192/2019, Oricchio, Rv. 653851-01, dà luogo a successione a titolo particolare nei rapporti controversi la scissione societaria, con la conseguenza che la società sorta dalla scissione subentra nel preesistente rapporto contrattuale facente capo alla scissa e la clausola arbitrale in origine pattuita rimane efficace.
Occorre, infine, dare conto di Sez. U, n. 21690/2019, Scrima, Rv. 655035-01, la quale ha affermato che per effetto della l.r. Calabria n. 34 del 2002 e della delibera della Giunta regionale dell’11 novembre 2005, alla data del 1° gennaio 2006 era stato trasferito alla Provincia di Catanzaro l’effettivo esercizio delle funzioni di gestione, cura e manutenzione dei corsi d’acqua insistenti sul territorio della Provincia medesima, con conseguente legittimazione passiva di questo ente territoriale in relazione alle domande di risarcimento del danno per fatti verificatisi successivamente; pertanto, a seguito della riassunzione delle predette funzioni da parte della Regione e del subentro di quest’ultima nei rapporti attivi e passivi in corso, ai sensi degli artt.1 della l.r. Calabria n. 14 del 2015 e 1 della l. n. 56 del 2014, si è determinato, in relazione ai processi pendenti, un fenomeno successorio regolato dall’art. 111 c.p.c., nel quale al trasferimento del rapporto controverso non si è accompagnata l’estinzione per qualsiasi causa dell’ente trasferente, cui dunque deve riconoscersi la conservazione della qualità di parte e la titolarità dell’interesse alla proposizione dei mezzi di impugnazione, salva la possibilità di intervento volontario o la chiamata in causa dell’ente subentrante.
Le numerose pronunce che nell’annualità in rassegna hanno esaminato questioni inerenti all’interesse ad agire palesano un’univoca tendenza a valorizzare, in ossequio al principio di economia processuale, l’effettivo bisogno di protezione di un interesse sostanziale quale condizione indefettibile della tutela giurisdizionale.
In questa prospettiva varie decisioni si sono soffermate a chiarire le implicazioni applicative dei requisiti della concretezza e dell’attualità che devono necessariamente caratterizzare tale condizione dell’azione, sul condiviso presupposto che l’interesse ad agire può ritenersi sussistente quando la parte, attraverso l’azione giurisdizionale, possa conseguire un risultato giuridicamente rilevante e non altrimenti ottenibile se non mediante il processo (Sez. L, n. 18819/2018, Amendola F., Rv. 649879-01), così che la concretezza dell’interesse ad agire è misurata dall’idoneità del provvedimento richiesto a soddisfare l’interesse sostanziale protetto.
Non può, pertanto, darsi ingresso alla tutela giurisdizionale quando dall’accoglimento della domanda non possa conseguire alcun vantaggio obiettivo per la parte ovvero alcuna modificazione giuridicamente rilevante.
In perfetta coerenza con tale approccio ermeneutico, sviluppando riflessioni già presenti in Sez. L, n. 6749/2012, Manna A., Rv. 622515-01, Sez. 2, n. 2057/2019, Oliva, Rv. 652254-01, ha chiarito che, affinché l’interesse ad agire possa ritenersi concreto e attuale, deve sussistere non solo una situazione giuridica, ma anche la prospettazione della parte dell’esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non ottenibile senza l’intervento del giudice, posto che il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l’attore, senza che siano ammissibili questioni di sola interpretazione di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto e alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire (in termini non dissimili si sono, inoltre, espresse Sez. 6-2, n. 2489/2019, Criscuolo, Rv. 652507-01; Sez. 6-L, n. 6723/2019, Ghinoy, Rv. 653174-01; Sez. 3, n. 3967/2019, D’Arrigo, Rv. 652822-01; Sez. 1, n. 17117/2019, Nazzicone, Rv. 654282-01; Sez. 6-3, n. 29804/2019, D’Arrigo, Rv. 656175-01).
La concreta declinazione di tale principio ha dato luogo ad un’ampia casistica.
In materia di rapporto di lavoro, deve essere segnalata Sez. L, n. 8386/2019, Blasutto, Rv. 653209-01, secondo la quale in tema di estinzione del rapporto del socio lavoratore di cooperativa, ove per le medesime ragioni afferenti al rapporto lavorativo siano stati contestualmente emanati la delibera di esclusione ed il licenziamento, l’omessa impugnativa della delibera di esclusione non fa venire meno l’interesse del lavoratore ad impugnare il licenziamento, atteso che l’effetto estintivo del rapporto di lavoro derivante dall’esclusione dalla cooperativa, preclusivo della tutela restitutoria, non elide, di per sé, l’illegittimità del licenziamento, a cui si può porre rimedio con la tutela risarcitoria.
Ancora, Sez. L, n. 26966/2019, Di Paolantonio, Rv. 655517-01, ha affermato che nel pubblico impiego contrattualizzato, nel caso di procedure selettive (nella specie, conferimento di posizione organizzativa) la condizione richiesta dall’ art. 100 c.p.c. è ravvisabile rispetto all’azione di esatto adempimento ogniqualvolta si assuma che il datore abbia omesso il rispetto delle regole procedimentali o si sia discostato dai criteri valutativi e richiede esclusivamente l’allegazione da parte del lavoratore di avere partecipato alla selezione o di essere stato ingiustamente escluso dalla stessa.
In tema di riscossione previdenziale merita menzione Sez. L, n. 29294/2019, Calafiore, Rv- 655707-01, la quale ha chiarito che l’impugnazione dell’estratto del ruolo è ammissibile ove il contribuente deduca la mancata o invalida notifica della cartella, in funzione recuperatoria della tutela prevista dall’art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, ovvero intenda far valere eventi estintivi del credito maturati successivamente alla notifica della cartella, in tal caso prospettando - sul piano dell’interesse ad agire - uno stato oggettivo di incertezza sull’esistenza del diritto (anche non preesistente al processo), non superabile se non con l’intervento del giudice (nella specie, l’interesse ad agire è stato ravvisato nella contestazione da parte dell’ente previdenziale dell’avvenuta prescrizione del credito in epoca successiva alla notifica della cartella)
In materia elettorale, interessanti spunti si traggono da Sez. 1, n. 21233/2019, Lamorgese, Rv. 655327-01, secondo la quale, qualora l’impugnazione dei risultati delle elezioni per la nomina di un organo rappresentativo di un ordine professionale (nella specie, il Consiglio dell’ordine dei dottori commercialisti) non riguardi gli aspetti generali delle operazioni elettorali, l’interesse ad agire deve essere valutato alla luce della c.d. “prova di resistenza”, secondo cui non si può pronunciare l’annullamento di voti in contestazione ove l’eventuale illegittimità degli stessi non sia suscettibile di influire sui risultati finali della consultazione.
Un altro settore in cui il principio di concretezza ed attualità dell’interesse ad agire ha ottenuto interessanti applicazioni è quello del processo esecutivo, in relazione al quale la Corte ha precisato che ove sussista un interesse ex art. 100 c.p.c. il creditore che sia già munito di un titolo esecutivo può procurarsene un secondo (Sez. 3, n. 21768/2019, Rossetti, Rv. 655030-01), che, ai fini della valutazione dell’interesse ad agire mediante l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. proposta avverso l’estratto del ruolo contributivo e avente ad oggetto l’accertamento negativo del credito, assume rilevanza l’eventuale iscrizione ipotecaria intervenuta nelle more del giudizio (Sez. 6-L n. 22925/2019, Leone, Rv. 654864-01) e che l’estratto di ruolo è atto interno all’Amministrazione da impugnare unitamente all’atto impositivo, notificato di regola con la cartella di pagamento, perché solo da quel momento sorge l’interesse ad instaurare la lite ex art. 100 c.p.c., salvo il caso in cui il ruolo e la cartella non siano stati notificati: ipotesi in cui, non potendo essere compresso o ritardato l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale, è invece ammissibile, nel rispetto del termine generale previsto dall’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, l’autonoma impugnativa dell’estratto, non ostandovi il disposto dell’art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 cit. che, secondo una lettura costituzionalmente orientata, impone di ritenere che l’impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato non costituisce l’unica possibilità di far valere la mancanza di una valida notifica dell’atto precedente del quale il contribuente sia comunque venuto a conoscenza (Sez. 6-5, n. 22507/2019, Luciotti, Rv. 655083-01).
L’interesse ad agire deve sussistere al momento della decisione, con la conseguenza che, ove esso venga meno nel corso del giudizio, questo deve essere definito con la pronuncia di cessazione della materia del contendere.
Tale fattispecie è stata esaminata sotto diversi profili da un nutrito numero di pronunce le quali, oltre a rafforzare principi già acquisiti, hanno enucleato nuove problematiche, soprattutto con riferimento alla natura e all’efficacia della declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse ad agire.
A tale ultimo riguardo, rilievo sistematico deve essere riconosciuto a Sez. 5, n. 33486/2019, Fuochi Tinarelli, Rv. 652261-01, la quale ha chiarito che nel processo tributario la pronuncia di cessazione della materia del contendere non è idonea a produrre tra le parti gli effetti del giudicato sostanziale.
Ha, invece, escluso che tale declaratoria abbia carattere meramente processuale Sez. 5, n. 58/2019, Botta, Rv. 652036-01, la quale su tale presupposto ha affermato che nel processo tributario la pronuncia di cessazione della materia del contendere per intervenuto condono spiega efficacia anche nei confronti dei coeredi rimasti estranei al giudizio in quanto non ha carattere meramente processuale, ma valore sostanziale di accertamento dell’avvenuta definizione dell’originaria pretesa tributaria.
Interessanti spunti ricostruttivi in merito ai rapporti tra la rinuncia all’azione e la declaratoria di cessazione della materia del contendere si traggono anche da Sez. 2, n. 19845/2019, Oliva, Rv. 654975-01, la quale ha precisato che la rinuncia all’azione non richiede formule sacramentali, può essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell’attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta. Essa presuppone il riconoscimento dell’infondatezza dell’azione, accompagnato dalla dichiarazione di non voler insistere nella medesima. Solo a queste condizioni la rinuncia all’azione determina, indipendentemente dall’accettazione della controparte, l’estinzione dell’azione e la cessazione della materia del contendere. Deve, viceversa, essere dichiarata, anche d’ufficio, cessata la materia del contendere in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto. In applicazione di tali principi, la Corte ha ritenuto che la richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere, sul presupposto di un factum principis sopravvenuto, non poteva comunque essere ritenuta equivalente alla rinuncia all’azione, in difetto di un’esplicita dichiarazione di ambo le parti attestante la loro intenzione di soprassedere all’accertamento giudiziale del diritto controverso.
Varie sono state le situazioni in cui la giurisprudenza ha ritenuto configurabili i presupposti per la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse.
Tra le più significative, vanno segnalate Sez. 1, n. 15713/2019, Di Marzio M., Rv. 654423-01, che ha ritenuto che il procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità del minore si estingue per intervenuta cessazione della materia del contendere con il raggiungimento della maggiore età; Sez. 6-1, n. 23019/2019, Mercolino, Rv. 655417-01, per la quale il conseguimento della maggiore età da parte del minore determina automaticamente la cessazione della responsabilità genitoriale, determinando, ancorché avvenga nel corso del procedimento per la dichiarazione di decadenza dalla stessa, la cessazione della materia del contendere e la caducazione dei provvedimenti in precedenza pronunciati, posto che ad assumere rilievo è la sola tutela del minore dai comportamenti pregiudizievoli dei genitori e non anche l’interesse del genitore all’accertamento negativo dei fatti allegati a sostegno della domanda; Sez. U, n. 16980/2019, Scrima, Rv. 654369-01, secondo la quale la cessazione dell’appartenenza del magistrato all’ordine giudiziario intervenuta nelle more della definizione del ricorso per cassazione, e quindi prima del passaggio in giudicato della sentenza disciplinare di condanna, comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere, ma non anche la cassazione senza rinvio della sentenza ai sensi dell’art. 382, comma 3 c.p.c. in quanto tale formula si riferisce alla constatazione della impossibilità di proseguire il processo prima della pronuncia impugnata, così risolvendosi in un vizio di essa; Sez. 5, n. 18125/2019, Succio, Rv. 654511-01, secondo la quale nel procedimento civile, per effetto della cessazione della materia del contendere a seguito di omologa del concordato fallimentare deve disporsi la cassazione senza rinvio della sentenza in quanto in tal caso la composizione della controversia consegue, non al venir meno delle ragioni di contrasto, ma alla verifica giudiziale delle condizioni di legge per l’omologazione ed in quanto l’assuntore, quale esecutore del concordato fallimentare, rimane terzo rispetto all’accordo e alla lite pendente, ovvero, anche ove succeda a titolo particolare nei diritti controversi, non può intervenire nel giudizio di legittimità, con la conseguenza che la sentenza emessa è inidonea a regolare i rapporti tra le parti; Sez. 2, n. 2991/2019, Carrato, Rv. 652437-01, per la quale la reintegrazione o la cessazione della turbativa, anche se intervenute per iniziativa spontanea del soggetto attivo prima che il giudice gliene abbia fatto ordine ai sensi dell’art. 703 c.p.c., non eliminano l’interesse del soggetto passivo ad ottenere una sentenza che, benché, non possa contenere quell’ordine, ormai inutile, esamini la fondatezza nel merito dell’azione possessoria sia ai fini del necessario regolamento delle spese, sia per la valutazione dell’eventuale ed accessoria domanda risarcitoria, dovendosi considerare, altresì, che una pronuncia di cessazione deve implicare, oltre all’esecuzione spontanea della rimessione in pristino, deve implicare pure il riconoscimento da parte del convenuto della illegittimità del suo operato; Sez. 5, n. 15471/2019, Vecchio, Rv. 654397-01, la quale ha precisato che l’annullamento ai sensi dell’art. 4, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif. in l. n. 136 del 2018, dei debiti tributari inferiori ai mille euro, la cui riscossione sia stata affidata agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, opera automaticamente ipso iure in presenza dei presupposti di legge e, con riferimento ai debiti litigiosi, determina l’estinzione del processo per cessata materia del contendere, senza che assuma rilievo la mancata adozione del provvedimento di sgravio, trattandosi di atto dovuto meramente dichiarativo, previsto solo per consentire i necessari adempimenti tecnici e contabili nell’ambito dei rapporti tra agenti di riscossione ed enti impositori.; Sez. 6-5, n. 18976/2019, Castorina, Rv. 654967-01, secondo la quale nel processo tributario l’integrale sgravio del ruolo dopo la sentenza di primo non comporta acquiescenza alla sentenza di primo grado favorevole al contribuente, preclusiva, quindi, dell’impugnazione, trattandosi di un comportamento che può essere fondato anche sulla mera volontà di evitare le eventuali ulteriori spese di precetto e dei successivi atti di esecuzione, senza che assuma rilievo l’esistenza o meno di atti prodromici all’atto impugnato né che tale condotta evidenzi la cessazione della materia del contendere.
Deve, infine, darsi conto della divergenza emersa tra le decisioni più recenti in merito all’incidenza della sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo sull’interesse ad agire in opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c.
Secondo Sez. 3, n. 21240/2019, Oricchio, Rv. 655202-01, in sede di opposizione all’esecuzione con cui si contesta il diritto di procedere all’esecuzione forzata perché il credito di chi la minaccia o la inizia non è assistito da titolo esecutivo, l’accertamento dell’idoneità del titolo a legittimare l’azione esecutiva si pone come preliminare dal punto di vista logico per la decisione sui motivi di opposizione, anche se questi non investano direttamente la questione. Pertanto, dichiarata cessata la materia del contendere per effetto del preliminare rilievo dell’avvenuta caducazione del titolo esecutivo nelle more del giudizio di opposizione, per qualunque motivo sia stata proposta, l’opposizione deve ritenersi fondata, e in tale situazione il giudice dell’opposizione non può, in violazione del principio di soccombenza, condannare l’opponente al pagamento delle spese processuali, sulla base della disamina dei motivi proposti, risultando detti motivi assorbiti dal rilievo dell’avvenuta caducazione del titolo con conseguente illegittimità ex tunc dell’esecuzione.
Tale principio, che sviluppa considerazioni presenti in Sez. 3, n. 28/1970, Auriti, Rv. 344647-01, in Sez. 3, n. 1245/1973, Ferrero, Rv. 363813-01, in Sez. 3, n. 3977/2012, Ambrosio, Rv. 621627-01 e in Sez. 6-3, n. 20868/2017, Barreca, Rv. 645366-02, si pone, invece, in discontinuità rispetto alle statuizioni contenute in Sez. 3, n. 30857/2018, Rubino, Rv. 652283-01 e in Sez. 3, n. 31955/2018, Porreca, Rv. 652284-02, secondo le quali in sede di opposizione all’esecuzione, la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo, in conformità del generale principio della domanda, non determina ex se la fondatezza dell’opposizione e il suo accoglimento, bensì la cessazione della materia del contendere per difetto di interesse, sicché, nel regolare le spese dell’intero giudizio, il giudice dell’opposizione non può porle senz’altro a favore dell’opponente, ma deve utilizzare il criterio della soccombenza virtuale, secondo il principio di causalità, considerando, a tal fine, l’intera vicenda processuale.
Anche nell’anno in rassegna la Corte di Cassazione è intervenuta su rilevanti aspetti della legittimazione ad agire e a contraddire - quale titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale così come prospettato dalla parte – in relazione a diverse fattispecie.
Sono stati, innanzitutto, ribaditi i principi della rilevabilità d’ufficio, senza preclusioni, del difetto di legittimazione attiva e passiva (Sez. 2, n. 5611/2019, Scarpa, Rv. 652768-01) e dell’inidoneità della decisione della causa nel merito a comportare la formazione del giudicato implicito, pur nel caso in cui abbia costituito la premessa logica della statuizione di merito (Sez. U, n. 7925/2019, Campanile, Rv. 653277-01).
Significativi spunti ricostruttivi si traggono da Sez. 2, n. 21448/2019, Grasso, Rv. 654895-01, la quale ha chiarito che la parte deve rendere nota e palese la propria legittimazione con l’atto di citazione e, specularmente, con l’atto di costituzione, i quali, cristallizzando la posizione processuale, costituiscono l’unica fonte sulla quale la controparte deve fare affidamento e in relazione alla quale calibra le proprie difese, sicché, ove sorga ragione per interpretare una pluralità di ruoli (nella specie persona fisica rivestente anche il ruolo di legale rappresentante di una associazione), è in detti casi che la parte deve indicare quale dei ruoli intende spendere (e, se del caso, tutti), non potendosi integrare tali indicazioni attraverso il ricorso ad elementi estrinseci, quali la nota di iscrizione a ruolo i la procura.
A proposito di legittimazione collettiva, sicuro rilievo sistematico deve essere riconosciuto a Sez. U, n. 10934/2019, D’Ascola, Rv. 653787-01, secondo la quale nelle controversie condominiali che investono i diritti dei singoli condomini sulle parti comuni, ciascun condomino ha, in considerazione della natura dei diritti contesi, un autonomo potere individuale - concorrente, in mancanza di personalità giuridica del condominio, con quello dell’amministratore - di agire e resistere a tutela dei suoi diritti di comproprietario pro quota, sicché è ammissibile il ricorso incidentale tardivo del condomino che, pur non avendo svolto difese nei precedenti gradi di merito, intenda evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunciata nei confronti del condominio senza risentire dell’analoga difesa già svolta dallo stesso; e a Sez. 2, n. 15931/2019, Tedesco, Rv. 654085-01, la quale, dando seguito ad un principio consolidato (per il quale si veda Sez. 2, n. 333/2011, Migliucci, Rv. 615693-01), ha ribadito che la legittimazione ad agire o a resistere in giudizio a tutela di una servitù di uso pubblico, la quale è caratterizzata dall’utilizzazione, da parte di una collettività indeterminata di persone, di un bene idoneo al soddisfacimento di un interesse collettivo, spetta non soltanto all’ente territoriale - normalmente il Comune - che rappresenta la collettività, ma anche a ciascun cittadino appartenente alla collettività uti singulus.
Per quanto concerne specificamente la materia societaria, va data evidenza a Sez. 5, n. 15637/2019, Fuochi Tinarelli, Rv. 654156-01, la quale, dando continuità ad un principio recentemente espresso dalla Corte (Sez. 1, n. 17492/2018, Fraulini, Rv. 649892-01), ha ribadito che, in tema di legittimazione ad agire degli ex soci di società di capitali estinta, per i rapporti facenti capo a questa ed ancora pendenti dopo la cancellazione dal registro delle imprese si determina un fenomeno successorio rispetto al quale occorre distinguere: se l’ex socio agisce per un debito della società estinta, non definito in sede di liquidazione, la successione interessa tutti i soci esistenti al momento della cancellazione, posto che essi succedono nei rapporti debitori già facenti capo alla società, sicché sussiste un litisconsorzio di natura processuale e tutti i soci debbono essere chiamati in giudizio, ciascuno quale successore della società e nei limiti della propria quota di partecipazione; se invece l’ex socio agisce per un credito della società estinta, pur rimanendo immutato il meccanismo successorio, la mancata liquidazione comporta soltanto che si instaurerà tra i soci medesimi un regime di contitolarità o comunione indivisa, onde anche la relativa gestione ne seguirà il regime proprio, con esclusione del litisconsorzio. In applicazione del principio la Corte ha accolto, nel merito, l’originario ricorso del contribuente che, quale ex socio, aveva agito per il rimborso del credito IVA, non iscritto nel bilancio finale di liquidazione.
Peculiare è, infine, la fattispecie sulla quale ha deciso Sez. 2, n. 22090/2019, Carrato, Rv. 654919-01, la quale ha escluso che il Consiglio Nazionale degli ingegneri abbia legittimazione passiva nel giudizio di legittimità avverso i provvedimenti dallo stesso assunti in materia elettorale (siccome non portatore di alcun interesse ad agire o resistere in giudizio), attesa la sua natura di organo giurisdizionale speciale (terzo ed imparziale) deputato proprio a pronunciare sui reclami in tema di procedimenti elettorali e dei relativi risultati dei singoli Consigli degli Ordini.
Le pronunce del 2019 palesano la tendenza, ormai costante ed univoca nella giurisprudenza di legittimità, all’interpretazione restrittiva della nozione di causa non imputabile costituente il presupposto di operatività dell’istituto della rimessione in termini.
Tale approccio ermeneutico si coglie, innanzitutto, nelle decisioni in tema di errore scusabile, sul quale sono intervenute anche le Sezioni Unite (n. 4135/2019, Lamorgese, Rv. 652852-01-02-03), enunciando il principio secondo il quale la rimessione in termini per causa non imputabile, in entrambe le formulazioni che si sono succedute (artt. 184 bis e 153 c.p.c.), ossia per errore cagionato da fatto impeditivo estraneo alla volontà della parte, che presenti i caratteri dell’assolutezza e non della mera difficoltà e si ponga in rapporto causale determinante con il verificarsi della decadenza, non è invocabile in caso di errori di diritto nell’interpretazione della legge processuale, pur se determinati da difficoltà interpretative di norme nuove o di complessa decifrazione, in quanto imputabili a scelte difensive rivelatesi sbagliate (principio affermato in relazione ad un’ ipotesi in cui il difensore aveva rinunciato ad impugnare il lodo per errori di diritto, ritenendo tale possibilità esclusa dalla lettera dell’art. 27 del d.lgs. n. 40 del 2006 anche in riferimento a convezione arbitrale risalente, come nella specie, a data anteriore all’entrata in vigore della norma, interpretazione smentita dalla Suprema Corte solo successivamente all’impugnazione del lodo medesimo).
Risolvendo una questione di massima di particolare importanza, le Sezioni Unite hanno, così, precisato che l’errore derivante dalla scelta processuale del difensore non integra la causa non imputabile di cui all’art. 153, comma 2, c.p.c. (ovvero dell’antecedente art. 184-bis c.p.c.), neanche nel caso in cui sia generato dalla complessità dell’interpretazione della disposizione normativa, risolvendosi, al contrario, in un errore di diritto il quale, di norma, non giustifica la rimessione in termini per evitare o superare la decadenza derivante dall’inosservanza di un termine processuale o per giustificare impugnazioni tardive (Sez. 5, n. 5946/2017, Esposito, Rv. 643241-01; Sez. 5, n. 8151/2015, Olivieri, Rv. 635306-01; Sez. 6-3, n. 21674/2017, De Stefano, Rv. 645712-01).
La sentenza n. 4135 del 2019 ha, inoltre, escluso la configurabilità di un affidamento incolpevole rispetto alla lettera della norma, evidenziando che l’interpretazione giudiziale, pur costituendo uno strumento percettivo e recettivo e non correttivo o sostitutivo della voluntas legis, consente alla disposizione legislativa di divenire norma e di assumere il significato che l’interprete le attribuisce tra i diversi e plausibili sensi ritraibili dal testo secondo le variabili dello spazio e del tempo. Ne consegue che l’attività ermeneutica non può essere condotta alla stregua del modello sillogistico-deduttivo, posto che tale metodo postula l’univocità e l’unicità del prodotto dell’interpretazione giuridica, laddove la norma non è il presupposto o l’oggetto, ma il risultato dell’operazione ermeneutica, la quale si avvale di tecniche argomentative e persuasive ispirate al principio di ragionevolezza. Pertanto, la complessità del processo ermeneutico esclude ex se la configurabilità di un affidamento sul senso letterale della disposizione e sulla possibilità di trarre da essa un unico significato. L’attività ermeneutica nei termini appena chiariti spetta, innanzitutto, all’avvocato, il quale è tenuto ad adempiere alle obbligazioni nascenti dal mandato con la diligenza necessaria in relazione alla natura e all’importanza dell’attività professionale ai sensi dell’art. 1176, comma 2, c.c., non essendo, secondo le Sezioni Unite, un mero consulente legale con il compito di pronosticare l’esito della lite e di informare il cliente, ma avendo l’obbligo di proporre soluzioni favorevoli nell’interesse del cliente, anche nelle situazioni che richiedono la soluzione di problemi interpretativi complessi, “di attivarsi concretamente nel giudizio con gli strumenti offerti dal diritto processuale, indicando strade interpretative nuove, portando argomenti che facciano dubitare delle soluzioni giurisprudenziali correnti e anche della giustizia della legge, sollevando eccezioni di incostituzionalità e di contrarietà con il diritto sovranazionale, ecc.”.
Le Sezioni Unite hanno, altresì, precisato che il difensore è tenuto ad osservare il fondamentale dovere di precauzione, ovvero ad adottare la condotta più idonea a salvaguardare gli interessi del cliente. Ne consegue che nella pluralità dei significati plausibili inclusi nel potenziale semantico del testo legislativo, l’avvocato “deve scegliere quello più rigoroso, ovvero il senso che ponga la parte assistita quanto più possibile al riparo da decadenze e preclusioni”. Tale situazione ricorre, secondo le Sezioni Unite, ove sussista “un pur larvato dibattito dottrinale” (Sez. U, n. 17402/2012, Petitti, Rv. 623574-01), come quello che, nel caso di specie, era emerso dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 40 del 2006, in merito alla possibilità o meno di applicare la riforma anche alle convenzioni arbitrali stipulate anteriormente.
Sulla stessa linea, Sez. 2, n. 6918/2019, Scarpa, Rv. 652940-01, ha evidenziato che l’intervento regolatore delle Sezioni Unite, derivante da un preesistente contrasto di orientamenti di legittimità in ordine alle norme regolatrici del processo, induce a escludere che possa essere ravvisato un errore scusabile, ai fini dell’esercizio del diritto alla rimessione in termini in capo alla parte che abbia confidato sull’orientamento che non è prevalso. Nella specie, la Seconda Sezione civile ha ritenuto non spettante la rimessione in termini alla parte che, confidando in uno dei contrastanti orientamenti giurisprudenziali di legittimità, in ordine allo strumento processuale utilizzabile per contrastare l’autenticità di un testamento olografo - poi superato da Cass., S.U., n. 12307 del 2015 -, si era limitata a disconoscere la conformità della copia prodotta all’originale.
Ha, invece, riconosciuto rilevanza all’errore scusabile quale presupposto per la rimessione in termini, Sez. 1, n. 18860/2019, Sambito, Rv. 654665-01, secondo la quale alla luce dei principi costituzionali di tutela delle garanzie difensive e del giusto processo, e stante la generale previsione di cui all’art. 153, comma 2, c.p.c., non va dichiarato inammissibile, perché tardivo, il ricorso avverso il provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale per manifesta infondatezza adottato dalla commissione territoriale, la quale abbia omesso di indicare, tra i casi nei quali il termine di impugnazione ordinario di giorni trenta è dimezzato, anche quello dell’impugnazione del detto rigetto, dovendosi riconoscere la scusabilità dell’errore in cui è incorso il destinatario del provvedimento.
Più in generale, con riferimento al presupposto della rimessione in termini rappresentato dalla causa non imputabile, le Sezioni Unite con la sentenza n. 487/2019, Mercolino, Rv. 652241-01, hanno ribadito che, ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione, tale requisito non può ritenersi integrato in caso di cessazione di fatto dell’attività professionale del difensore, seppure imputabile a gravi ragioni di salute, atteso che tale circostanza non si traduce per l’interessato nell’impossibilità di acquisire conoscenza della sentenza regolarmente notificata al procuratore, della quale può avere notizia dai collaboratori dello studio professionale.
Ancora, a proposito della rilevanza della malattia del difensore, Sez. 6-5, n. 21304/2019, Dell’Orfano, Rv. 654832-01, ha ribadito che l’istituto della rimessione in termini richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte o al suo difensore, perché cagionata da un fattore estraneo alla volontà degli stessi, tale potendosi considerare anche lo stato di malattia del difensore costituito da un malessere improvviso che determini un totale impedimento a svolgere l’attività professionale (fattispecie in tema di definizione agevolata in cui la S.C. ha accolto l’istanza di sospensione del processo tributario ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 proposta due giorni oltre il termine di legge dal difensore colpito, nella notte anteriore alla scadenza, da un malore grave, improvviso ed imprevedibile che aveva reso impossibile il deposito tempestivo).
Sulla stessa linea, Sez. 5, n. 20591/2019, Cataldi, Rv. 654958-01, ha ritenuto che in tema di ricorso per cassazione, ove sia dedotta esclusivamente la mancata comunicazione al contribuente del dispositivo della sentenza della commissione tributaria regionale, omettendo i motivi per i quali se ne chiede la cassazione, non è ammessa la rimessione in termini, ai sensi dell’art. 153, comma 2, c.p.c., in quanto tale provvedimento è strumentale al valido e tempestivo compimento dell’atto processuale dal quale la parte istante sia decaduta per causa ad essa non imputabile, sicché non può essere concesso in favore del ricorrente che, dopo essere venuto comunque a conoscenza della sentenza di secondo grado, proponga un ricorso per cassazione privo degli indispensabili requisiti minimi richiesti dal modello legale, ossia i motivi per i quali si chiede l’annullamento della decisione impugnata.
Ancora, deve essere segnalata Sez. 5, n. 8641/2019, D’Orazio, Rv. 653531-01, secondo la quale, ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione la prova dell’avvenuto perfezionamento della notificazione a mezzo posta dello stesso deve essere data tramite la produzione dell’avviso di ricevimento entro l’udienza di discussione, che non può essere rinviata per consentire all’impugnante di effettuare tale deposito, in contraddizione con il principio di ragionevole durata del processo, sancito dall’art. 111 Cost., ferma la possibilità per il ricorrente di chiedere ed ottenere la rimessione in termini, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere, a norma dell’art. 6, comma 1, della l. n. 890 del 1982, un duplicato dell’avviso stesso. In applicazione di tale principio la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto, in quanto il ricorrente aveva richiesto all’amministrazione postale il rilascio del duplicato della ricevuta di ritorno solo dopo sei anni dalla data di spedizione dell’atto, senza verificare in precedenza la sorte del plico postale).
In ultimo, Sez. 2, n. 24180/2019, Cosentino, Rv. 655433-01, ha evidenziato che, in tema di opposizione notificata a mezzo PEC ex art. 5-ter della l. n. 89 del 2001, ove l’iscrizione a ruolo sia stata effettuata non oltre il secondo giorno lavorativo antecedente a quello di scadenza del termine, la ricezione della comunicazione di mancata accettazione del ricorso quattro giorni dopo il deposito telematico rende ammissibile l’istanza di rimessione in termini, poiché le istruzioni impartite agli uffici giudiziari dal Ministero della giustizia con circolare del 23 ottobre 2015 - ove è ritenuto consigliabile che l’accettazione del deposito di atti e documenti provenienti dai soggetti abilitati all’invio telematico sia eseguita entro il giorno successivo a quello di ricezione da parte dei sistemi del dominio giustizia - sono oggettivamente idonee, per la fonte da cui promanano e per la pubblicità cui sono assoggettate, ad indurre negli avvocati il ragionevole affidamento che l’esito del deposito telematico sarà loro reso noto il giorno successivo alla effettuazione dello stesso, sì da poter i medesimi rimediare tempestivamente, ove emergessero eventuali anomalie della procedura, ai vizi del predetto deposito.
Per quanto concerne, infine, il procedimento di rimessione in termini, Sez. 5, n. 6102/2019, Condello, Rv. 652790-01 ha precisato che nel processo tributario, come in quello civile, il provvedimento di rimessione in termini, reso sia ai sensi dell’art. 184-bis c.p.c., che del vigente art. 153, comma 2, c.p.c., presuppone una tempestiva istanza della parte che assuma di essere incorsa nella decadenza da un’attività processuale per causa ad essa non imputabile, mentre Sez. 2, n. 22092/2019, Lombardo, Rv. 654920-01 ha affermato che, ai fini della rimessione in termini, ove il mancato tempestivo deposito di un atto sia dovuto a causa non imputabile, la parte interessata può evitare la declaratoria di improcedibilità chiedendo, non appena l’impedimento sia cessato, la rimessione in termini, ai sensi dell’art. 153, comma 2, c.p.c., e provvedendo a depositare contestualmente l’atto non potuto depositare nei termini.
Infine, a proposito di proroga dei termini processuali, merita di essere menzionata Sez. 1, n. 30968/2019, Terrusi, Rv. 656274-01, la quale ha precisato che in tema di protezione internazionale, ove la parte che impugni l’ordinanza del tribunale non abbia notificato il ricorso ed il decreto di fissazione dell’udienza entro il termine fissato, non é possibile l’assegnazione di un nuovo termine per la notifica, poiché, da un lato, pur trattandosi di un termine non perentorio, l’omesso espletamento di un incombente processuale esula dall’ambito dell’art. 154 c.p.c. - che prevede, quale presupposto per l’abbreviazione o per la proroga del termine, che questo non sia comunque ancora scaduto – dall’altro, l’impossibilità di accordare nuovi termini per un atto non compiuto, mira ad evitare che sia consentito alla parte di essere arbitra dei tempi del processo d’appello, allungandone, con condotte omissive, la ragionevole durata.
A proposito della sospensione feriale dei termini, va data, infine, evidenza a Sez. 6-3, n. 33728/2019, Porreca, Rv. 656351 - 01, la quale, in continuità con Sez. 3, n. 1123/2014, Frasca, Rv. 629827-01, ha precisato in sede di opposizione all’esecuzione, nel caso in cui l’opposto abbia formulato una domanda riconvenzionale subordinata, volta ad ottenere, nel caso di accoglimento dell’opposizione, un nuovo accertamento afferente alla situazione sostanziale consacrata nel titolo esecutivo, la controversia è soggetta alla sospensione feriale dei termini soltanto se la sentenza abbia accolto l’opposizione e, quindi, abbia deciso sulla riconvenzionale; viceversa non vi resta soggetta nel caso di rigetto dell’opposizione, in quanto solo l’esito positivo dell’impugnazione della relativa decisione può comportare il successivo ingresso dell’esame della domanda riconvenzionale davanti al giudice d’appello o davanti al giudice di rinvio.
In materia di comunicazioni, le pronunce del 2019 hanno offerto utili indicazioni applicative, specie con riferimento alle questioni collegate all’impiego della posta elettronica certificata. A riguardo, meritano di essere menzionate Sez. L, n. 83/2019, Amendola F., Rv. 652449-01, secondo la quale nel rito cd. Fornero, il termine breve per proporre reclamo contro la sentenza che decide il ricorso in opposizione decorre dalla comunicazione di cancelleria della sentenza a mezzo PEC, comunicazione che, dopo le modifiche apportate al comma 1 dell’art. 125 c.p.c. dalla l. n. 114 del 2014, di conversione del d.l. n. 90 del 2014 (applicabile ratione temporis), deve avvenire all’indirizzo PEC del difensore risultante da pubblici elenchi o da registri accessibili alla pubblica amministrazione, restando irrilevante l’eventuale indicazione nell’atto di un diverso indirizzo PEC; e Sez. L, n. 13532/2019, Pagetta, Rv. 653961-01, la quale, in continuità con Sez. 5, n. 7029/2018, Fuochi Tinarelli, Rv. 647554-01, ha ribadito che il mancato buon esito della comunicazione telematica di un provvedimento giurisdizionale dovuto alla saturazione della capienza della casella PEC del destinatario è evento imputabile a quest’ultimo; di conseguenza, è legittima l’effettuazione della comunicazione mediante deposito dell’atto in cancelleria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del d.l. n. 179 del 2012, conv. in l. n. 221 del 2012, come modificato dall’art. 47 del d.l. n. 90 del 2014, conv. in l. n. 114 del 2014, senza che, nell’ipotesi in cui il destinatario della comunicazione sia costituito nel giudizio con due procuratori, la cancelleria abbia l’onere, una volta non andato a buon fine il primo tentativo di comunicazione, di tentare l’invio del provvedimento all’altro procuratore (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva dichiarato tardiva l’opposizione proposta dal lavoratore avverso l’ordinanza ex art. 1, comma 49, della l. n. 92 del 2012, comunicata all’indirizzo PEC di uno dei suoi procuratori e non consegnata per “casella piena”, reputando irrilevante che la cancelleria non avesse tentato la comunicazione al secondo procuratore ed avesse invece eseguito la comunicazione telematica ad entrambi i difensori costituiti del datore di lavoro).
In argomento, notevole rilevanza pratica deve essere, inoltre, riconosciuta a Sez. L, n. 2482/2019, Criscuolo, Rv. 652386-01, secondo la quale nel caso in cui nell’atto sia stato specificato di voler ricevere le comunicazioni presso l’indirizzo PEC di uno dei difensori di fiducia, non è valida la comunicazione di cancelleria effettuata all’indirizzo PEC di altro difensore. In applicazione del principio, la Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato improcedibile l’appello, sebbene il decreto di fissazione di udienza di cui all’art. 435 c.p.c. fosse stato comunicato all’indirizzo PEC di un codifensore diverso da quello indicato.
In ultimo, Sez. 3, n. 5495/2019, Rossetti, Rv. 652992-01, ha precisato che in tema di impugnazioni, la comunicazione della sentenza integrale a mezzo PEC da parte della cancelleria non produce i medesimi effetti della notificazione della sentenza e, pertanto, non è idonea a far decorrere il termine breve di cui all’art. 325 c.p.c., in quanto consente al destinatario di acquisire la legale scienza dell’avvenuto deposito ma non è atto esclusivamente destinato a provocare l’impugnazione.
Per quanto riguarda le notificazioni, nell’ambito della cospicua elaborazione giurisprudenziale in materia, riguardante principalmente le notificazioni ai sensi dell’art. 140 c.p.c., le notificazioni a mezzo del servizio postale e la nullità della notificazione, possono enuclearsi alcune decisioni attinenti al procedimento notificatorio in generale che si distinguono per la novità dei principi espressi o comunque per l’utilità, sotto il profilo applicativo, delle indicazioni offerte.
Si tratta, innanzitutto, di Sez. 6-L, n. 393/2019, Doronzo, Rv. 652608-01, in materia di notificazione telematica, la quale, in continuità con Sez. L, n. 21445/2018, Marotta, Rv. 650216-01, con Sez. 6, n. 30766/2017, Curzio, Rv. 647030-01, Sez. 3, n. 21915/2017, Rubino, Rv. 645734-01 e Sez. L, n. 8886/2016, Spena, Rv. 639557-01 ha ribadito che, in tema di notificazione con modalità telematica, l’art. 16 septies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. nella l. n. 221 del 2012, si interpreta nel senso che la notificazione richiesta, con rilascio della ricevuta di accettazione dopo le ore 21.00, ai sensi dell’art. 3 bis, comma 3, della l. n. 53 del 1994, si perfeziona alle ore 7.00 del giorno successivo (nella specie, la Corte ha dichiarato inammissibile, perché tardivo, il ricorso notificato con modalità telematiche, in quanto la ricevuta di accettazione risultava generata alle ore 21.01 dell’ultimo giorno utile).
A proposito dell’onere di riattivazione del procedimento notificatorio nel caso in cui la notifica di un atto soggetto a termine di decadenza non sia andata a buon fine, di particolare interesse è Sez. 6-5, n. 9286/2019, Capozzi, Rv. 653401-01, la quale ha affermato che, qualora la notificazione di un atto di impugnazione, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si perfezioni per circostanze non imputabili al richiedente, questi - anche in virtù del principio di economia processuale, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio – ha l’onere di riattivare autonomamente il procedimento notificatorio entro un termine ragionevolmente contenuto, dovendosi di conseguenza dichiarare non luogo a provvedere sulla richiesta dello stesso di rimessione in termini per la rinnovazione della notifica.
Ancora, Sez. 5, n. 8618/2019, Venegoni, Rv. 653527-01, dando seguito a Sez. 2, n. 15056/2018, Federico, Rv. 649074-01, ha ribadito che nell’ipotesi di notifica dell’atto di impugnazione non andata a buon fine, ove risulti il trasferimento del difensore domiciliatario della parte destinataria della notifica, al fine di stabilire se il mancato perfezionamento sia imputabile al notificante, per la riattivazione del procedimento notificatorio entro il termine di cui all’art. 325 c.p.c., occorre distinguere a seconda che il difensore al quale viene effettuata detta notifica eserciti o meno la propria attività nel circondario del tribunale dove si svolge la controversia, essendo nella prima ipotesi onere del notificante accertare, anche mediante riscontro delle risultanze dell’albo professionale, quale sia l’effettivo domicilio del difensore, a prescindere dalla comunicazione, da parte di quest’ultimo, nell’ambito del giudizio, del successivo mutamento. Nella specie, in applicazione del principio, poiché il domicilio del difensore ove doveva essere eseguita la notifica si era spostato sempre all’interno della città de L’Aquila, la Corte ha escluso che ricorresse il requisito della assenza di negligenza nel notificante che giustifica la possibilità di rinnovare la notifica, stante la notorietà del sisma verificatosi nel 2009 e delle conseguenti condizioni della città, eventi questi che imponevano di effettuare gli accertamenti necessari a verificare se l’immobile non fosse più abitato.
Ancora, sugli effetti del procedimento notificatorio, di primario rilievo è Sez. U, n. 6278/2019, Lombardo, Rv. 652972-01, la quale ha enunciato il principio di diritto secondo il quale in tema di notificazione della sentenza ai sensi dell’art. 326 c.p.c., il termine breve di impugnazione di cui al precedente art. 325 c.p.c. decorre, anche per il notificante, dalla data in cui la notifica viene eseguita nei confronti del destinatario, in quanto gli effetti del procedimento notificatorio, ed in particolare la decorrenza del termine predetto, vanno unitariamente ricollegati al suo perfezionamento e, proprio perché interni al rapporto processuale, sono necessariamente comuni ai soggetti che ne sono parti.
Con tale pronuncia le Sezioni Unite hanno risolto la questione se il termine breve per impugnare decorra dal momento in cui si individua un fatto al quale ancorare con ragionevole certezza la conoscenza dell’atto da impugnare in capo alla parte, oppure se debba trovare applicazione il principio della cd. “bilateralità sincronica” degli effetti della notificazione, in forza del quale solo il perfezionamento del procedimento notificatorio con riferimento alle parti del rapporto processuale determina la decorrenza del termine breve per impugnare.
Le Sezioni Unite hanno aderito alla prima di tali soluzioni, valorizzando una serie di indici normativi, tra cui l’art. 326, comma 1, c.p.c., che collega la decorrenza del termine breve di impugnazione alla “notificazione della sentenza”, ossia all’evento della notificazione considerato oggettivamente, senza distinguere tra la posizione del notificante e quella del destinatario della notifica. Sicché, se per notificazione si intende l’arrivo dell’atto da notificare nella sfera di conoscibilità del destinatario della notifica, non è consentita l’individuazione per il notificante di una diversa nozione di notificazione.
La Corte ha, quindi, ritenuto impossibile l’applicazione del principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione elaborato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 477 del 2002, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., del combinato disposto degli artt. 149 c.p.c. e dell’art. 4, comma 3, della legge 20 novembre 1982, n. 890, “nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario”.
Ad avviso della pronuncia nomofilattica, la diversificazione del decorso del termine breve per impugnare tra notificante e destinatario della notificazione della sentenza conduce, infatti, ad un assetto del sistema delle impugnazioni irrazionale, laddove l’unicità del decorso del termine di impugnazione tutela l’equilibrio e la parità processuale tra le parti e garantisce la certezza dei rapporti giuridici, in quanto il giudicato si forma contemporaneamente nei confronti di tutte le parti.
Introducendo un nuovo principio, Sez. 2 8054/2019, Scalisi, Rv. 653506-01 ha chiarito che la richiesta di notificazione di un atto processuale, riguardante più soggetti, a nome di uno solo di essi deve ritenersi effettuata nell’interesse anche degli altri, poiché tale notificazione sostituisce a tutti gli effetti l’elencazione, inutilmente ripetitiva, dei nominativi dei detti soggetti, la cui presenza si ricava dall’atto notificato. Nella specie, la Corte ha cassato la decisione della corte d’appello che, in sede di opposizione contro un decreto che aveva liquidato a tre ricorrenti un indennizzo ex l. n. 89 del 2001, aveva confermato il provvedimento unicamente nei confronti della parte che ne aveva richiesto la notificazione, dichiarandolo inefficace in ordine alle somme ingiunte in favore delle altre.
A proposito delle notificazioni eseguite dal difensore, Sez. L, n. 32255/2019, Ciriello, Rv. 656008-01, ha precisato il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante ed il destinatario è applicabile anche alla notificazione effettuata dall’avvocato a mezzo posta ai sensi della legge n. 53 del 1994, poiché dal relativo art. 6 - ove è previsto che l’avvocato che compila la relazione o le attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9, o le annotazioni di cui all’articolo 5, è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto - si evince che la figura dell’avvocato che compie l’attività di notifica in proprio risulta equipollente a quella dell’ufficiale giudiziario, sicché una diversa lettura della norma introdurrebbe una irragionevole disparità tra la notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario a mezzo posta e quella eseguita dall’avvocato, in contrasto anche con la ratio della legge in questione, volta a facilitare le notifiche e molto valorizzata con l’introduzione della notifica telematica.
Va, inoltre, data evidenza a Sez. 3, n. 33769/2019, Dell’Utri, Rv. 656333 – 01, la quale, con riferimento alle associazioni non riconosciute, ha stabilito che in caso di notificazione dell’intimazione di sfratto a mani del legale rappresentante, non è necessaria la spedizione dell’avviso ex art. 660, comma 7, c.p.c., dovendo applicarsi analogicamente la disciplina della notificazione alle persone giuridiche e, quindi, il principio secondo il quale, ove l’atto di intimazione sia consegnato a uno dei soggetti indicati dall’art. 145, comma 1, c.p.c., il predetto adempimento, riguardando l’ipotesi, configurabile soltanto in relazione a persone fisiche, di notifica non a mani proprie del soggetto intimato, non deve essere compiuto.
Per quanto concerne le notificazioni in altro stato dell’Unione europea, priva di precedenti specifici risulta Sez. 3, n. 29716/2019, Olivieri, Rv. 655833-01, la quale ha stabilito che ai sensi del Regolamento (CE) n. 1393 del 2007, per la verifica del perfezionamento della notifica sono sufficienti gli elementi informativi riportati nel certificato di espletamento delle formalità previsto dall’art. 10 del citato Regolamento e redatto secondo il “modulo standard” dell’Allegato I, la cui effettiva provenienza dall’organo che ha proceduto alla notificazione è validamente attestata dall’apposizione del timbro dell’ufficio, alternativa alla sottoscrizione autografa del funzionario.
In ultimo, utili precisazioni con riferimento al luogo della notificazione si traggono da Sez. L, n. 23521/2019, Pagetta, Rv. 655021-01, la quale, in continuità con Sez. 1, n. 10170/2016, Di Virgilio, Rv. 639660-01, ha stabilito che, ai fini della determinazione del luogo di residenza o dimora del destinatario della notificazione, rileva esclusivamente il luogo ove questi dimora di fatto in modo abituale, rivestendo le risultanze anagrafiche mero valore presuntivo e potendo essere superate, in quanto tali, da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, affidata all’apprezzamento del giudice di merito. Nella specie, è stata ritenuta valida la notificazione eseguita presso la residenza anagrafica, benché l’immobile fosse stato dichiarato inagibile, in quanto l’agente postale, dato atto dell’assenza del destinatario, aveva immesso l’avviso nella cassetta depositando poi il plico presso l’ufficio postale senza segnalare l’esistenza di restrizioni di accesso all’area in cui insisteva la cassetta postale, sicché - in assenza di specifiche controdeduzioni dell’interessato - era configurabile l’onere di mantenersi informato sulla corrispondenza pervenuta al luogo di residenza.
Ancora, riguardo al luogo della notificazione, Sez. 6-3, n. 4274/2019, Porreca, Rv. 653009-01, ha precisato che la notificazione eseguita, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., è valida se eseguita nel luogo di residenza del destinatario risultante dai registri anagrafici, mentre non lo è se, pur effettuata presso tale luogo, sia conosciuta l’effettiva residenza, anche tramite le risultanze della relata, ovvero la stessa sia conoscibile con l’ordinaria diligenza. Difatti, la circostanza secondo la quale nell’indirizzo risultante dai registri anagrafici si trovi la residenza effettiva (o la dimora o il domicilio) del destinatario costituisce mera presunzione superabile con qualsiasi mezzo di prova, in quanto non coperta dalla fidefacenza della relata.
Nel 2019 la giurisprudenza di legittimità ha fornito importanti indicazioni applicative anche con riferimento al procedimento notificatorio ai sensi dell’art. 140 c.p.c.
Per quanto concerne gli adempimenti prescritti dalla disposizione in esame, Sez. L, n. 2683/2019, Ponterio, Rv. 652604-01, ha precisato che nei casi di irreperibilità relativa, ai fini del perfezionamento del procedimento notificatorio, è necessario che l’avviso di ricevimento, relativo alla raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, rechi l’annotazione da parte dell’agente postale dell’accesso presso il domicilio del destinatario e delle ragioni della mancata consegna, senza che sia sufficiente la sola indicazione del deposito del plico presso l’ufficio postale (nella specie, la Corte ha confermato la nullità della notifica di un ricorso introduttivo di primo grado in quanto l’avviso di ricevimento della raccomandata informativa, pur allegato all’atto, non risultava compilato nella parte relativa alla mancata consegna del plico al domicilio). In argomento, Sez. 3, n. 22167/2019, Rossetti, Rv. 654939-01, ha chiarito che la “casa del Comune” in cui l’ufficiale notificante deve depositare la copia dell’atto da notificare si identifica, in alternativa alla sede principale, anche in qualsiasi altra struttura nella disponibilità giuridica dell’ente, vincolata allo svolgimento di funzioni istituzionali con provvedimento adottato prima della notificazione e menzionata nell’avviso di avvenuto deposito.
Il compimento delle formalità richieste deve risultare dalla relata redatta dall’ufficiale giudiziario ai sensi dell’art. 148 c.p.c. che, sotto tale profilo, è coperta da fede privilegiata, a differenza di quanto avviene per l’effettivo inoltro dell’avviso informativo al destinatario da parte dell’ufficio postale cui è stato consegnato da detto pubblico ufficiale, con la conseguenza che la prova dell’eventuale mancato recapito dello stesso potrà essere fornita dal destinatario senza necessità di impugnare la relata mediante querela di falso (Sez. 6-5, n. 1699/2019, Conti, Rv. 652725-01).
Per quanto riguarda, infine, la notificazione ai sensi dell’art. 143 c.p.c., Sez. 2, n. 2966/2019, Casadonte, Rv. 652358-01, ha chiarito che in tema di notificazione di atti giudiziari, in presenza di informazioni circa l’origine estera del destinatario (nella specie, evincibili dall’estremo “Z404M” del codice fiscale, indicante la cittadinanza statunitense del proprietario del bene oggetto di pretesa usucapione), deve essere seguita la procedura di cui all’art. 142 c.p.c., concernente la notificazione “a persona non residente, né dimorante, né domiciliata nella Repubblica”, e non quella prevista dall’art. 143 c.p.c., non vertendosi in ipotesi di notificazione “a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti”. Pertanto, rientra nell’ordinaria diligenza esigibile da parte del notificante, quale espressione della lealtà processuale, un’attività di indagine coerente con le informazioni disponibili, da svolgersi, al fine di accertare la nuova residenza, mediante verifiche presso l’ufficio consolare di riferimento di cui all’art. 6 della l. n. 470 del 1988, non essendo, al contrario, sufficiente la ricerca effettuata presso un ufficio anagrafico nazionale privo di qualsiasi correlazione soggettiva col destinatario straniero.
Numerose sono state le pronunce di legittimità che nell’anno in rassegna hanno esaminato, sotto diversi profili, la notificazione a mezzo del servizio postale.
Con riferimento alla prova del perfezionamento della notificazione, Sez. 6-2, n. 8082/2019, Criscuolo, Rv. 653384-01, ha ribadito che l’avviso di ricevimento, il quale è parte integrante della relata di notifica, avendo natura di atto pubblico, costituisce il solo documento idoneo a provare - in riferimento alla decorrenza dei termini connessi alla notificazione – l’intervenuta consegna del plico con la relativa data e l’identità della persona alla quale è stato recapitato, salvo che detta data manchi o sia incerta, ipotesi nelle quali i termini decorrono dal giorno riportato nel timbro postale; pertanto, la parte che intenda contestarne il contenuto deducendo l’incompatibilità tra la data di ricezione ivi apposta e quella risultante dal menzionato timbro ha l’onere di proporre querela di falso, a meno che dallo stesso contesto dell’atto non emerga in modo evidente che il pubblico ufficiale ha compiuto un mero errore materiale nella sua redazione, il quale ricorre nel caso di indicazione di data inesistente o anteriore a quella della formazione dell’atto notificato o non ancora maturata.
In termini non dissimili, con specifico riguardo alla natura e all’efficacia dell’avviso di ricevimento, Sez. 6-2, n. 22058/2019, Falaschi, Rv. 655279-01, ha affermato che nella notificazione a mezzo del servizio postale, l’attestazione sull’avviso di ricevimento con la quale l’agente postale dichiara di avere eseguito la notificazione ai sensi dell’art. 8 della l. n. 890 del 1982 fa fede fino a querela di falso, in quanto tale notificazione è un’attività compiuta, per delega, dall’ufficiale giudiziario, il quale, in forza dell’art. 1 della citata l. n. 890, è autorizzato ad avvalersi del servizio postale per l’attività notificatoria che è stato incaricato di eseguire. Ne consegue, da un lato, che l’avviso di ricevimento, a condizione che sia sottoscritto dall’agente postale, per le attività che risultano in esso compiute, gode di forza certificatoria fino a querela di falso e, dall’altro, che il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l’atto e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso, ha l’onere, se intende contestare l’avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l’avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso.
Non di meno, secondo Sez. 3, n. 2551/2019, Porreca, Rv. 652663-01, in caso di smarrimento o distruzione dell’avviso di ricevimento, l’avvenuta notificazione può essere provata attraverso il duplicato rilasciato dall’Ufficio postale ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. n. 655 del 1982 (non abrogato né modificato, neanche implicitamente, a seguito dell’emenda dell’art. 6 della l. n. 890 del 1982 introdotta dall’art. 1, comma 97-bis, lett. e) della l. n. 190 del 2014, come modificato dall’art. 1, comma 461, della l. n. 205 del 2017); in esso deve, però, essere necessariamente indicato il soggetto che ha ricevuto il plico, al fine di porre il giudice in condizione di verificare in quali esatti termini il recapito dell’atto si sia perfezionato. Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto idoneo un duplicato recante un timbro con la firma dell’agente addetto al recapito nella colonna riferita alla “consegna a domicilio”, sullo spazio previsto per la sottoscrizione del destinatario o della persona abilitata, ma privo di indicazione del soggetto ricevente l’atto e di barratura di alcuna delle caselle.
Sempre in tema di prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, Sez. 5, n. 5077/2019, D’Oriano, Rv. 652953-01, ponendosi in discontinuità rispetto a Sez. 6-5, n. 6242/2017, Iofrida, Rv. 643481-01 – secondo la quale la notificazione a mezzo posta, qualora l’agente postale non possa recapitare l’atto, si perfeziona, per il destinatario, trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata contenente l’avviso della tentata notifica e la comunicazione di avvenuto deposito del piego presso l’ufficio postale, sicché, ai fini della sua ritualità, è richiesta, ex art. 8 della l. n. 890 del 1982, la sola prova della spedizione della detta raccomandata (cd. C.A.D.) e non anche della sua avvenuta ricezione - ha affermato che la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio a mezzo posta nel caso di irreperibilità relativa del destinatario deve avvenire - in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 8 della l. n. 890 del 1982 - attraverso l’esibizione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), in quanto solo l’esame di detto avviso consente di verificare che il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza del deposito dell’atto presso l’ufficio postale e che ne sia stato pertanto tutelato il diritto di difesa (sulla stessa linea si è posta Sez. L, n. 16601/2019, Patti, Rv. 654241-01).
Per quanto riguarda l’individuazione dei destinatari della notificazione, Sez. 5, n. 9240/2019, Balsamo, Rv. 653413-01, ha chiarito che, allorché l’ufficio finanziario proceda alla notifica mediante invio diretto dell’atto a mezzo posta, ai sensi dell’art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, si applicano le disposizioni concernenti il servizio postale ordinario con la conseguenza che, in caso di consegna a persona diversa dal destinatario la quale si sia dichiarata “autorizzata al ritiro della posta”, deve presumersi che la qualità indicata, sostanzialmente equivalente a quella di “incaricato”, sia stata dichiarata proprio da chi ha ricevuto l’atto sicché, per vincere la presunzione derivante dalla consegna a tale persona, occorre provare che il consegnatario non era né dipendente del notificando né addetto alla casa per non aver ricevuto neppure un incarico provvisorio e precario.
Ancora, in argomento, Sez. 6-3, n. 14173/2019, Scoditti, Rv. 654052-01, dando seguito a Sez. 2, n. 7815/2006, Schettino, Rv. 589950-01, ha affermato che con riferimento alle notificazioni a mezzo posta antecedenti la sostituzione dell’art. 8 della legge n. 890 del 1982 da parte dell’art. 2, comma 4, lett. c), n. 1, d.l. n. 35 del 2005, convertito con legge n. 80 del 2005, in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 346 del 22 settembre 1998, in caso di rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione, ovvero di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario (o per mancanza, inidoneità od assenza delle persone sopra menzionate), sussiste l’obbligo di dare notizia, al destinatario medesimo, del compimento delle relative formalità e del deposito del piego con raccomandata con avviso di ricevimento, con la conseguenza che l’omissione di tale attività comporta la nullità della notifica.
Un temperamento emerge, tuttavia, da Sez. 3, n. 26287/2019, D’Arrigo, Rv. 655380-01, la quale ha affermato che ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio è necessaria la produzione dell’avviso di ricevimento nonché, in caso di temporanea assenza del destinatario e di mancanza, inidoneità o rifiuto delle persone altrimenti abilitate a ricevere il piego in sua vece, della comunicazione di avvenuto deposito (c.d. CAD) del plico presso l’ufficio postale. Tuttavia, il ritiro del piego presso l’ufficio postale ad opera del destinatario (o di persona da lui delegata) determina la sanatoria, per raggiungimento dello scopo, di eventuali vizi del procedimento notificatorio, il quale si perfeziona alla data di tale ritiro (purché anteriore al decimo giorno dalla spedizione della CAD), sicché, ai fini della relativa prova, è sufficiente l’attestazione dell’agente postale di avvenuta consegna del plico, con indicazione della data e del soggetto che ha provveduto al ritiro.
Sez. 5, n. 29642/2019, Penta, Rv. 655744-01, in continuità con Sez. 5, n. 15315/2014, Crucitti, Rv. 631551-01, ha affermato che in caso di notificazione a mezzo posta dell’atto impositivo eseguita direttamente dall’Ufficio finanziario ai sensi dell’art. 14 della l. n. 890 del 1982, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., sicché non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, senza necessità dell’invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell’arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell’impossibilità di prenderne cognizione.
Merita, infine, di essere menzionata Sez. 6-2, n. 2482/2019, Criscuolo, Rv. 652386-01, la quale, rifacendosi a Sez. 3, n. 23290/2011, Rv. 619815-01, ha chiarito che la notifica a mezzo del servizio postale, quando raggiunga lo scopo di portare a tempestiva conoscenza dell’atto il destinatario, senza violare il diritto di difesa ed al contraddittorio, può essere validamente eseguita presso la Repubblica di San Marino, in quanto la Convenzione dell’Aja, relativa alla notifica all’estero di atti giudiziari in materia civile e commerciale, adottata il 15 novembre 1965 e resa esecutiva in Italia con legge di ratifica n. 42 del 1981, che prevede espressamente la facoltà di ricorrere a tale modalità di notifica, è stata ratificata anche dalla Repubblica sanmarinese mediante un decreto del 26 febbraio 2002, a firma “Capitani reggenti”, mentre il successivo atto con cui la stessa ha dichiarato di opporsi alla possibilità di notifica diretta a mezzo posta non risulta essere stato adottato con legge, ma costituisce un atto meramente amministrativo - peraltro, privo di sottoscrizione - e, perciò, inidoneo a ridurre l’ambito applicativo della suindicata Convenzione.
Con riferimento alla nullità della notificazione, la giurisprudenza dell’anno in rassegna si è occupata soprattutto delle questioni attinenti ai profili della distinzione tra nullità e inesistenza, ai vizi relativi al luogo di notificazione e all’individuazione del destinatario, nonché alla notificazione a mezzo posta elettronica certificata.
Le pronunce in argomento mostrano una sempre più manifesta tendenza alla valorizzazione dei principi di strumentalità delle forme e del giusto processo, in forza dei quali è da ritenersi che la categoria dell’inesistenza sia configurabile nelle sole ipotesi di mancanza materiale dell’atto o qualora sia posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a qualificare un atto come notificazione, ravvisandosi, invece, la nullità in tutte le altre ipotesi di carenze o di difformità dal paradigma normativo.
In tale prospettiva, Sez. L, n. 265/2019, Calafiore, Rv. 652539-01, in tema di notificazione della cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, ha affermato che l’omissione di uno degli adempimenti previsti dall’art. 140 c.p.c. (nella specie l’affissione dell’avvenuto deposito del piego presso la casa comunale anziché alla porta dell’abitazione) comporta la nullità della notifica, sanabile per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., se il destinatario abbia comunque ricevuto regolarmente la raccomandata di conferma del deposito del piego presso l’ufficio postale.
In termini non dissimili si è espressa Sez. 6-L, n. 31724/2019, Spena, Rv. 656033-01, precisando che l’omissione di uno degli adempimenti previsti dall’art. 140 c.p.c. comporta la nullità della notificazione, sanabile per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., anche nel caso in cui il destinatario abbia ricevuto la raccomandata di conferma di deposito del piego presso l’ufficio postale e ne abbia omesso il ritiro determinando la compiuta giacenza, potendo la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c. ritenersi superata soltanto se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell’impossibilità di prendere cognizione del piego.
Ancora, nella medesima prospettiva, secondo Sez. 5, n. 1156/2019, Penta, Rv. 652199-01, la notifica dell’avviso di accertamento nei confronti di un contribuente deceduto, notificato agli eredi collettivamente e impersonalmente presso il domicilio del de cuius, è nulla ove gli eredi abbiano comunicato all’Agenzia delle entrate le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale almeno trenta giorni prima della notificazione: peraltro, atteso che la natura sostanziale dell’avviso di accertamento tributario non osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, detta nullità deve ritenersi sanata, per raggiungimento dello scopo dell’atto ex art. 156, comma 3, c.p.c., qualora l’erede proponga tempestivo ricorso avverso il ruolo, purché ciò avvenga prima della scadenza del termine di decadenza, previsto dalle singole leggi d’imposta, per l’esercizio del potere di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Coerente con il suddetto approccio ermeneutico è anche Sez. 3, n. 6743/2019, Tatangelo, Rv. 653122-01, secondo la quale la notificazione di atto processuale effettuata a soggetto e in luogo non corretti non è inesistente, in quanto potenzialmente idonea ad assolvere alla funzione conoscitiva che le è propria, potendo al più ritenersi nulla e, come tale, possibile oggetto di rinnovazione (in applicazione del principio, la Corte, ha escluso la nullità della notifica effettuata collettivamente ed impersonalmente agli eredi della debitrice nel suo ultimo domicilio sebbene la de cuius fosse interdetta e la notifica avrebbe dovuto essere eseguita presso il suo effettivo domicilio e diretta al curatore dell’eredità giacente).
Per quanto concerne specificamente la notificazione a cura degli avvocati, Sez. 5, n. 17973/2019, D’Oriano, Rv. 654707-01, ha precisato che l’omessa indicazione del numero di registro cronologico integra una mera irregolarità, poiché la stessa, sostanziandosi in un adempimento formale finalizzato alla registrazione, non è invece necessaria né ai fini dell’identificazione del soggetto notificante o del destinatario dell’atto, né della prova della data di spedizione, assumendo al riguardo rilevanza la data di consegna apposta dall’ufficio postale.
Ancora, in una logica di conservazione dell’attività processuale, Sez. 5, n. 2195/2019, Bruschetta, Rv. 652327-01, ha stabilito che la notifica degli atti di impugnazione deve ritenersi correttamente effettuata nel caso in cui anche il secondo tentativo non sia andato a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, allorché lo stesso sia stato effettuato, con esito positivo, entro la metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., decorrenti dalla data della consegna della relata negativa del primo tentativo di rinnovo della notifica.
In ultimo, merita di essere menzionata Sez. 5, n. 27269/2019, Crucitti, Rv. 655804-01, secondo la quale non è affetta da nullità la notificazione del ricorso per cassazione la cui relata sia stata sottoscritta da un Procuratore dello Stato e non da un Avvocato dello Stato, ancorché il primo sia soggetto non abilitato ad assumere difese in sede di legittimità, perché la notificazione è atto dell’ufficiale giudiziario eseguibile ad istanza del procuratore.
La Corte ha, invece, ritenuto configurarsi un’ipotesi di inesistenza nel caso in cui la notificazione di un atto di appello non si sia compiuta perché tentata presso il precedente recapito del difensore della controparte che abbia trasferito altrove il suo studio; essa non è, pertanto, suscettibile di sanatoria ex art. 156, comma 3, c.p.c. a seguito della costituzione in giudizio dell’appellato, né di riattivazione del relativo procedimento, trattandosi di vizio imputabile al notificante in considerazione dellagevole possibilità di accertare l’ubicazione dello studio attraverso la consultazione telematica dell’albo degli avvocati (Sez. 6-1, n. 17336/2019, Di Marzio M., Rv. 654717-01).
È, invece, affetta da nullità, secondo Sez. 2, n. 20867/2019, Fortunato, Rv. 655182-01, la notifica, eseguita ai sensi dell’art. 139, commi 3 e 4, c.p.c., che si è completata con la spedizione avvenuta dopo la morte del destinatario e, comunque, dopo l’udienza di comparizione delle parti, dovendosi escludere in tal caso la regolare costituzione del rapporto processuale; ne consegue l’invalidità della notifica dell’atto in riassunzione effettuata ai sensi dell’art. 303, comma 2, c.p.c., prevista, invece, in ipotesi tassative a condizione che il processo sia validamente instaurato nei confronti della parte originaria, successivamente deceduta. Gli eredi rimasti contumaci possono appellare la sentenza e il giudice di secondo grado, o, in sua vece, la Cassazione, deve dichiarare la nullità del giudizio e rimettere le parti ex art. 354 comma 1 c. p. c. davanti al primo giudice.
Va, infine, dato conto di alcune pronunce che si sono soffermate sulle conseguenze della declaratoria di nullità della notificazione.
Sez. 3, n. 6743/2019, Tatangelo, Rv. 653122-02, ha evidenziato che, in tema di atti processuali, la parte che ha effettuato la notificazione non è legittimata a dedurne l’inesistenza giuridica e, nell’ipotesi di assegnazione di un termine per la rinnovazione della notificazione ritenuta nulla, non è legittimata a dedurre la nullità della conseguente attività processuale di rinnovazione, alla quale essa stessa ha in sostanza dato luogo.
Secondo Sez. 5, n. 19218/2019, Triscari, Rv. 654757-01, nell’ipotesi in cui venga disposta la rinnovazione della notificazione nulla di un atto processuale, ove venga dichiarata l’invalidità anche della notificazione in rinnovazione, non è più possibile ordinare un’ulteriore rinnovazione ai sensi dell’art. 162 c.p.c., perché, quando la nullità è dichiarata la prima volta, il giudice assegna un termine per la rinnovazione, la cui natura perentoria non consente che, per il completamento della medesima attività sia concesso un nuovo termine, atteso che l’art. 153 c.p.c. vieta la proroga dei termini perentori, salvo che sussistano i presupposti per la rimessione in termini.
Infine, merita di essere segnalata Sez. L, n. 28288/2019, Arienzo, Rv. 655603-01, conforme a Sez. 3, 10028/2016, Rubino, Rv. 639834-01, secondo cui la nullità della notificazione del ricorso per cassazione, non rilevata in sede di legittimità, non è soggetta al principio di conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione di cui all’art. 161 c.p.c. e, per l’effetto, non è deducibile in sede di giudizio di rinvio conseguente a sentenza rescindente, potendo, per converso, ove mai non rilevata per errore meramente percettivo nel controllo degli atti del processo, risultare oggetto di ricorso per revocazione ex art. 395 c.p.c.
L’art. 91 c.p.c. detta il principio fondante la liquidazione delle spese ponendo in capo al giudice, a definizione del giudizio che si è svolto innanzi a lui, il potere/dovere di liquidare le spese del procedimento secondo la regola della soccombenza.
In base allo stesso principio il giudice disporrà la compensazione in caso di soccombenza reciproca ovvero (art. 92 c.p.c.) l’esclusione del rimborso delle spese superflue o eccessive, come potrà, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che essa abbia causato alla controparte in caso di trasgressione dei doveri di lealtà e probità (art. 88 c.p.c.).
L’art. 91 c. p. c., non si riferisce, se non in senso lato, alla sentenza come necessario presupposto di definizione del giudizio, ma riguarda ogni provvedimento che chiude il processo davanti al giudice (così Sez. 6 - 3, n. 7010 2017, Barreca, Rv. 643682 – 01).
Tutti questi poteri sono conferiti al giudice quale che sia il tipo di giudizio che si è svolto davanti a lui e quale che sia il petitum proposto, trattandosi di un potere/dovere che incombe sul giudice all’esito della definizione del giudizio per effetto di una pronuncia in rito anche nel caso in cui vi sia sul punto adesione della parte alla statuizione che definisce il giudizio; in linea con tale principio, Sez. 6 - L, a n. 17187 /2019, L. Esposito, Rv. 654377- 01, con riferimento all’ordinanza che accoglie l’eccezione di incompetenza territoriale inderogabile, ha affermato che il giudice erroneamente adito è tenuto a statuire sulle spese del procedimento, atteso che tale ordinanza ha natura decisoria, indipendentemente dalla circostanza che la controparte vi abbia aderito.
Va anche precisato che, ai fini dell’individuazione della tariffa applicabile nella liquidazione dei compensi (d.m. n 127 del 2004), prevale il principio sostanzialistico nell’individuazione della natura contenziosa o di volontaria giurisdizione del procedimento da definire e, pertanto, secondo Sez. 2, n. 10750 /2019, Criscuolo, Rv. 653563 – 01, risulteranno irrilevanti nel caso di procedimento inizialmente svoltosi nelle forme camerali, sia la registrazione del fascicolo presso la cancelleria come procedimento di volontaria giurisdizione, sia l’avvenuta trattazione della causa in camera di consiglio, trattandosi di dati meramente formali che non possono prevalere sull’effettiva sostanza e natura del procedimento.
Secondo il principio di causazione che regola la soccombenza è tenuto a pagare le spese di lite chi, nel sollecitare lo ius dicere, abbia visto disattesa la sua domanda ovvero, facendo resistenza alla pretesa, abbia provocato il processo o la sua prosecuzione.
Il principio, ovviamente, riguarda tutti i gradi del giudizio secondo un parametro di «globalità ed unitarietà», e ciò anche laddove l’impugnazione riguardi solo le spese processuali; pertanto, in caso d’ impugnazione di una sentenza per motivi limitati alle spese processuali, l’esito complessivo della lite a cui rapportare la nuova regolamentazione delle spese va verificato sulla base della fondatezza o meno delle censure strettamente attinenti alle spese di giudizio, a prescindere dall’esito della decisione sul merito (Sez. L, n.00602/2019, Bellè, Rv. 652393 – 01).
L’art. 152 disp. att. c.p.c. - che esenta la parte soccombente in possesso di determinati requisiti dal pagamento delle spese processuali nelle controversie relative a prestazioni previdenziali o assistenziali - trova applicazione anche in caso di gravame che concerna il solo capo delle spese di lite di una pronuncia resa nell’ambito di un giudizio volto al riconoscimento di tali prestazioni, poiché il regolamento di dette spese costituisce un aspetto consequenziale ed accessorio rispetto alla definizione del procedimento di accertamento della spettanza del beneficio richiesto (così Sez. 6 - L, n. 26738/2019, Cavallaro, Rv. 655696 – 01).
Infine, nell’ambito del giudizio di rinvio, il giudice al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perché decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l’appello, e su quelle dell’intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all’esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato (Sez. 5 - , n. 28698/2019, Fraulini, Rv.655549 – 01, che ha ribadito un principio già consolidato nella giurisprudenza di legittimità).
In ogni caso la liquidazione di spese, competenze di procuratore e avvocato va eseguita in modo tale da mettere la parte interessata in grado di controllare se il giudice abbia rispettato i limiti delle relative tabelle e così darle la possibilità di denunciare le specifiche violazioni della legge o delle tariffe (Sez. 6 - 5, n. 32394/2019, Delli Priscoli, Rv. 656119 – 01).
Le conseguenze del principio di soccombenza riguardano anche la parte contumace; se, però, costei risulterà vincitrice non avrà diritto alla rifusione delle spese (Sez. 6-3, n. 16164/2018, Scoditti, Rv. 649432-01) considerato che la condanna alle spese processuali, a norma dell’art. 91 c.p.c., trae il suo fondamento dall’esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un’ attività processuale per ottenere il riconoscimento e l’attuazione di un suo diritto, sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha, di conseguenza, sopportato spese al cui rimborso abbia diritto. Ne discende, come affermato da Sez. 3, n. 16786/2018, Frasca, Rv. 649548-01, che la statuizione con la quale il giudice liquidi, in favore della parte vittoriosa in appello, le spese processuali del primo grado di giudizio, nel quale la stessa era rimasta contumace, deve essere cassata senza rinvio, in applicazione dell’art. 382, comma 3, c.p.c., in quanto, pur essendo espressione di un potere officioso del giudice, la condanna alle spese in favore della parte vittoriosa che non si sia difesa e non abbia, quindi, sopportato il corrispondente carico, non può essere disposta ed è assimilabile ad una pronuncia resa in mancanza del suddetto potere.
Sempre in applicazione del principio di causazione che regola la condanna alle spese, il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto dovrà essere posto a carico dell’attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall’attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l’attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda; il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l’iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa (Sez. 3 - , n. 31889 2019, Graziosi Rv. 655979 – 02).
Rimane, inoltre, confermato quell’orientamento del S.C. a tenore del quale in materia di disciplina delle spese processuali, nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi (come nel caso di inesistenza della procura ad litem o falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l’atto è speso), l’ attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio (Sez. 6 – 3, n. 14474/2019, Ianniello, Rv. 653941 - 01).
Sotto il profilo delle spese che debbono essere liquidate dal giudice indipendentemente da uno specifico riferimento alle stesse nel dispositivo della decisione, la S.C., a conferma del precedente orientamento, ha ribadito che il provvedimento giudiziale di liquidazione delle spese processuali che non contenga la statuizione circa la debenza o, come nella specie, anche solo l’esplicita determinazione della percentuale delle spese forfettarie rimborsabili ai sensi dell’art. 13, comma 10, della l. n. 247 del 2012 e dell’art. 2 del d.m. n. 55 del 2014, è titolo per il riconoscimento del rimborso stesso nella misura del quindici per cento del compenso totale, quale massimo di regola spettante, potendo tale misura essere soltanto motivatamente diminuita dal giudice (Sez. 2, n. 9385 /2019, Sabato, Rv. 653487 - 02).
Come noto, a mente dell’art. 5 del d.m. n.140 del 2012 ai fini della liquidazione del compenso dei patrocinatori il valore della controversia é determinato a norma del codice di procedura civile avendo riguardo, nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, all’entità economica della ragione di credito alla cui tutela l’azione è diretta, nei giudizi di divisione, alla quota o ai supplementi di quota in contestazione, e nei giudizi per pagamento di somme (anche a titolo di danno), alla somma attribuita alla parte vincitrice e non alla somma domandata. In ogni caso, si ha riguardo al valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o alla legislazione speciale, mentre per le controversie di valore indeterminato o indeterminabile si tiene particolare conto dell’oggetto e della complessità della stessa.
In proposito, Sez. L, n. 29420/2019, Bellè Rv. 655709 - 01 ha affermato che la regola contenuta nell’art. 5 del d.m. n. 140 del 2012 - secondo cui il valore della causa, nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, va fissato sulla base della somma attribuita alla parte vincitrice e non di quella domandata - ha lo scopo di calmierare le liquidazioni a favore di chi abbia richiesto importi eccesivi rispetto al dovuto, mantenendo a carico di chi agisce i possibili maggiori costi di difesa cagionati da una pretesa esorbitante rispetto a quanto spettante; ne consegue che, in un giudizio di appello introdotto per rivendicare importi superiori a quelli riconosciuti e definito con pronuncia di inammissibilità, il valore è pari all’importo domandato e dunque, nella specie, alla differenza tra quanto preteso in sede di gravame e quanto già liquidato, non avendo alcun legame con il giudizio di secondo grado la fissazione del valore sulla base di quanto attribuito e non più in discussione.
Quanto ai parametri applicabili in sede di liquidazione delle spese, Sez. L, n. 12537/2019, Calafiore, Rv. 653760 - 01 ha delineato i riferimenti cui va parametrato il potere discrezionale del giudice nei casi di liquidazione successiva al d. m. n. 140 del 2012 ed i limiti del sindacato in sede di legittimità affermando che la disciplina di cui al decreto citato - secondo cui i parametri specifici per la determinazione del compenso sono, «di regola» quelli di cui alla allegata tabella A, la quale contiene tre importi pari, rispettivamente, ai valori minimi, medi e massimi liquidabili, con possibilità per il giudice di diminuire o aumentare «ulteriormente» il compenso in considerazione delle circostanze concrete - va intesa nel senso che l’esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili sia le ragioni dello scostamento dalla «forcella» di tariffa, sia le ragioni che ne giustifichino la misura.
La liquidazione riguarda anche le spese non documentabili ma che il patrocinatore presumibilmente ha affrontato nel complessivo disimpegno del compito difensivo. Ne consegue, secondo Sez. U, n. 31030/2019, Doronzo, Rv. 656077 – 02, che all’avvocato sono dovute, oltre al rimborso delle spese documentate e di quelle forfettarie generali (non strettamente inerenti alla singola pratica ma necessarie per la conduzione dello studio), altre spese che sfuggono ad una precisa elencazione ma che, di fatto, sono sostenute dal professionista nello svolgimento del singolo incarico (tra le quali, gli esborsi per gli spostamenti necessari per raggiungere l’Ufficio giudiziario in occasione delle udienze o degli adempimenti di cancelleria, diversi da quelli per viaggio e trasferta di cui all’art. 27 del d.m. n. 55 del 2014, i costi per fotocopie, per l’invio di email o per comunicazioni telefoniche inerenti l’ incarico e sostenuti fuori dallo studio); tali spese sono liquidabili in via equitativa per l’impossibilità o la rilevante difficoltà di provare il loro preciso ammontare nonché, in considerazione della loro effettiva ricorrenza, secondo l’id quod plerumque accidit.
La statuizione di liquidazione considera pure implicito il pregresso pagamento delle contributo unificato affrontato dalla parte vittoriosa, con la conseguenza che la condanna del soccombente s’intende riferita anche al rimborso di detta somma prevista dall’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 che costituisce un’ obbligazione ex lege di importo predeterminato, Sez. 1, n. 18529/2019, Scotti, Rv. 654658 – 01.
Diversa è, invece, la rimborsabilità delle spese stragiudiziali proposta nella nota spese la quale, come precisato da Sez. 3, n. 30732/2019, Cricenti, Rv. 655973 - 01, ove richiesta per la prima volta in appello, costituisce domanda nuova.
Il potere del Giudice, a tenore dell’art. 92, comma 2, c. p. c., di compensare le spese processuali anche in ipotesi differenti da quella della cd. soccombenza reciproca costituisce tema di vari interventi legislativi finalizzati sostanzialmente a limitarne la discrezionalità come misura di dissuasione ad un uso indiscriminato e, in qualche caso, temerario delle - scarse - risorse in materia di giustizia.
In proposito, come noto, la l. n. 263 del 2005, ha reso obbligatoria la motivazione da parte del Giudice in ordine alla sussistenza dei «giusti motivi» posti a fondamento della decisione di compensare le lite; limiti ulteriori sono stati posti con la l. n. 69 del 2009, laddove le ipotesi di compensazione per giusti motivi, rispetto alla precedente formulazione, risulta sostituita da quella delle «gravi ed eccezionali ragioni», salvo intervenire di nuovo sull’impianto normativo della soccombenza di cui all’ art. 92 c. p. c. ad opera del d.l. n. 132 del 2014, conv. in l. n. 162 del 2014, irrigidendo la compensazione in alcune tassative fattispecie.
Con la sentenza n. 77 del 2018 la Corte costituzionale ha affermato che la novella sopra citata si pone in contrasto con il principio di ragionevolezza e di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost., comma 1, laddove non disciplini altre analoghe situazioni riconducibili al principio del giusto processo ex art. 111 Cost., comma 1, nonché al diritto alla tutela giurisdizionale di cui all’art. 24 Cost., comma 1, nella misura in cui la possibilità di condanna al pagamento delle spese processuali in evenienze impreviste ed imprevedibili, o meglio, non determinabili, a priori possa costituire un’ostacolo frapposto dalla legge alla parte che intenda agire o resistere in giudizio a tutela dei propri diritti.
Su tali premesse la S.C. con Sez. 6 - 3, n. 4360 14/02/2019, D’Arrigo, Rv. 653011 – 01, in un caso di denuncia di violazione dell’art. 92, comma 2, c.p.c. nel ricorso per cassazione, ha fatto propria in via retroattiva la pronuncia di illegittimità affermando che la valutazione della fondatezza o meno del ricorso deve farsi con riferimento alla situazione normativa determinata dalla pronuncia di incostituzionalità, essendo irrilevante che la decisione impugnata o la stessa proposizione del ricorso siano anteriori a tale pronuncia, atteso che gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità di una norma retroagiscono alla data di introduzione nell’ordinamento del testo di legge dichiarato costituzionalmente illegittimo.
Sez. 6 - L, n. 29125/2019, Spena, Rv. 655756 – 01, con riferimento alle spese del giudizio di rinvio, ha precisato che, se non diversamente previsto, deve applicarsi la legge processuale vigente al momento in cui venne introdotto il procedimento di primo grado. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in sede di rinvio, aveva provveduto alla compensazione delle spese - nella vigenza, al momento di deposito del ricorso di primo grado, del testo dell’art. 92 c.p.c. che consentiva la compensazione nella ricorrenza di giusti motivi - «per la peculiarità in punto di fatto della fattispecie», osservando che tale motivazione era del tutto incoerente con le ragioni poste a fondamento della decisione, incentrate sulla mera infondatezza della pretesa di una delle parti per carenza di allegazioni istruttorie e di prova).
Numerosi gli interventi della Corte in materia della distrazione delle spese in favore del difensore, prevista dall’art. 93 c.p.c.
Innanzitutto, Sez. U., n. 31033/2019, Vincenti, Rv. 656078 – 01, ha precisato che in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali ed il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta, la quale deve ritenersi validamente proposta anche nel caso in cui manchi l’esplicita dichiarazione in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, atteso che quest’ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione, purché via sia stata una sua previa richiesta nel corso del giudizio.
Va sottolineato, inoltre, che l’art. 93 c.p.c. non riguarda il rapporto interno di mandato e, pertanto, secondo Sez. 2, n. 31687/2019, Carbone, Rv. 656196 – 01, in caso di rinuncia del difensore al mandato o revoca, va esclusa la legittimazione del difensore a chiedere la distrazione delle spese considerato che l’ultrattività del mandato difensivo fino alla nomina di un nuovo legale in caso di revoca o rinuncia ai sensi dell’art. 85 c.p.c. non riguarda l’ipotesi del distrattario privo di procura.
La richiesta di distrazione delle spese non comporta la rinuncia implicita al patrocinio a spese dello Stato, quale provvidenza posta a garanzia dell’effettività del diritto di difesa di cui all’art 24 Cost., dovendo la rinuncia provenire, in modo certo ed univoco, dal titolare del beneficio e non dal suo difensore, che è privo di qualsiasi potere dispositivo in proposito, tanto che la predetta ammissione è insensibile all’eventuale revoca o rinuncia al mandato e, comunque, non ha ad oggetto solo i compensi al difensore, ma anche altre provvidenze (spese per gli ausiliari del giudice, prenotazione a debito del contributo unificato), considerato, peraltro, che l’art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002 prevede specifiche ipotesi di revoca del beneficio, diverse dalla richiesta ex art. 93 c.p.c. ( Sez. L, n. 30418 /2019 , D’Antonio, Rv.655869 - 01).
Inoltre, a proposito della natura del diritto del patrocinatore distrattario, con Sez. 6 - 2, n. 8436/2019, Tedesco, Rv. 653387 – 01 il S.C. ha ritenuto che ai fini della distrazione delle spese di giudizio e degli onorari è sufficiente a radicare tale diritto che il difensore, sulla base di regolare procura, dichiari di avere anticipato le spese, senza ricevere gli onorari, né il giudice ha titolo per interloquire su tale affermazione trattandosi di un diritto proprio e autonomo del difensore verso il cliente con la conseguenza che quest’ultimo non può opporgli, in compensazione, l’eventuale credito vantato nei confronti della parte vittoriosa.
La dichiarazione del distrattario, secondo Sez. 6 - 1, n. 16244/2019, Di Marzio M., Rv. 654714 – 01, può provenire anche per i precedenti gradi di giudizio da un solo difensore munito di procura in favore dei codifensori, come ipotesi di sostituzione processuale, per gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipato, agendo il difensore che chiede la distrazione anche per gli altri difensori dello stesso cliente in nome e per conto proprio, quanto agli onorari e le spese che gli spettano, ed in nome proprio e per conto altrui, per gli onorari e le spese degli altri difensori; tuttavia, la distrazione può essere disposta se sia stata chiesta all’interno del singolo grado, dovendosi escludere che la distrazione delle spese di un determinato grado sia domandata per la prima volta in un grado successivo. (Nella specie, la S.C. ha respinto la domanda di distrazione avanzata in sede di legittimità dal difensore con riguardo all’attività prestata dal precedente difensore nei gradi di merito, nei quali la distrazione non risultava essere stata richiesta).
Come noto, l’art. 96 c.p.c descrive la responsabilità aggravata come responsabilità che sorge dall’azione o dalla resistenza in giudizio ritenuta abusiva in base ai primi due commi dall’art. 96 c.p.c., secondo il modello della responsabilità aquiliana (all’art. 2043 c.c.) di cui le due fattispecie possono considerarsi apparentate e specificate, ossia intese come aggravamento dell’ipotesi base, conformemente alla denominazione della rubrica dell’articolo citato.
Infatti, perché si possa parlare di responsabilità aggravata, occorre andare oltre il rapporto di causalità materiale che condanna la parte soccombente alle spese di giudizio, ma si deve fare riferimento ad uno specifico elemento soggettivo che individui la temerarietà della condotta quanto all’instaurazione o alla resistenza nella lite, ossia la colpa grave o la mala fede (art. 96, 1° c.p.c.) deducibili con l’istanza della parte che ne chieda l’incidentale accertamento.
Ne consegue che la parte vincitrice non potrà ottenere il risarcimento se non dimostri uno di questi elementi nonché l’esistenza del pregiudizio patito e la disposizione citata fa intendere che questa forma di ristoro è esclusa nel caso di compensazione delle spese di giudizio.
Ciò premesso in punto di condotte sintomatiche dello stato soggettivo di colpa grave secondo il vecchio testo dell’art. 385 comma 4, poi novellato dalla l. n. 69 del 2009, ai fini della sussistenza della responsabilità aggravata Sez. 6 - 3, n. 17814/2019, Rossetti, Rv. 654845 – 01 ha ritenuto che in tema di responsabilità per lite temeraria nel giudizio di cassazione, l’art. 385, comma 4, c.p.c. (applicabile ratione temporis) richiede la sussistenza, quanto meno, della colpa grave, della quale, in caso di soccombenza della parte ricorrente, costituisce di per sé indice la proposizione di un ricorso dai contenuti estremamente distanti dal diritto vivente e dai precetti del codice di rito, come costantemente e pacificamente interpretati dalle Sezioni Unite. A conferma di questo orientamento Sez. 5, n. 14035/2019, Fanticini, Rv. 654111 - 01 ha precisato che la proposizione di un ricorso per cassazione in palese violazione dell’art. 366 c.p.c., tale da concretare un errore grossolano del difensore nella redazione dell’atto, giustifica la condanna della parte - che risponde delle condotte del proprio avvocato ex art. 2049 c.c. - al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c..
Sez. 1, n. 32029/2019, Campese, Rv. 655961 – 01, ponendosi in linea di discontinuità da un precedente orientamento, ha affermato che la domanda di risarcimento danni ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. deve essere formulata necessariamente nel giudizio che si assume temerariamente iniziato o contrastato, non potendo essere proposta in via autonoma, riguardando un’attività processuale che, come tale, va valutata nel giudizio presupposto da parte del medesimo giudice, anche per esigenze di economia processuale e per evitare pronunce contraddittorie nei due giudizi. Tuttavia, come precisato da Sez. 6-2, n. 27715/2018, Carrato, Rv. 650944-01, l’stanza di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 1, c.p.c. può essere proposta anche nel giudizio di legittimità, purché essa sia formulata, a pena di inammissibilità, nel controricorso.
In senso parzialmente difforme si erano espresse Sez. 3, n. 19179/2018, Rubino, Rv. 649732 – 01 e Sez. 3, n. 25862/2017, Graziosi, Rv. 646030 – 01, affermando che l’azione di risarcimento danni ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. è proponibile in un giudizio separato ed autonomo, rispetto a quello in cui si è verificato l’abuso, ove il danneggiato alleghi e provi che tale scelta sia dipesa, non già da una sua mera inerzia, ma da un interesse specifico a non proporre la relativa domanda nello stesso giudizio che ha dato origine all’altrui responsabilità aggravata, interesse che deve essere valutato nel caso concreto per accertarne l’effettiva esistenza ed escludere che sia illegittimo o abusante
In tema di parametri equitativi del risarcimento da responsabilità Sez. 3 - , n. 17902/2019, Positano, Rv. 654437 – 01 ha precisato che l’equitativo ristoro non può essere rapportato unicamente all’indennizzo da irragionevole durata del processo di cui alla legge n. 89 del 2001, in quanto esso è commisurato al solo ritardo della giustizia e pertanto non consente di valutare il comportamento processuale del soccombente alla luce del principio di lealtà e probità ex art. 88 c.p.c., laddove la funzione prevalente della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è punitiva e sanzionatoria, potendo essere calibrata su una frazione o un multiplo delle spese di lite con l’unico limite della ragionevolezza.
A corredo della fattispecie in esame il comma 3 dell’articolo 96 c.p.c. prevede un ulteriore potere ufficioso del giudice che, a prescindere dalla richiesta della parte, può condannare la parte soccombente a favore di quella vincitrice di una somma equitativamente determinata (punitive damages), come misura deflattiva di un ricorso indiscriminato ed irragionevole alla giustizia
A questo proposito Sez. 6 - 3, n. 29812/2019, Positano, Rv. 656160 - 01 ha chiarito che la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell’abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di «abuso del processo», quale l’avere agito o resistito pretestuosamente. Costituisce, perciò, una forma di abuso del diritto di impugnazione che giustifica la condanna ai sensi dell’art. 96, comma 3 c.p.c. la proposizione di un ricorso per cassazione basato su motivi manifestamente incoerenti con il contenuto della sentenza impugnata o completamente privo di autosufficienza oppure contenente una mera complessiva richiesta di rivalutazione nel merito della controversia o, ancora, fondato sulla deduzione del vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ove sia applicabile, ratione temporis, l’art. 348-ter, comma 5, c.p.c., che ne esclude la invocabilità; in tali ipotesi, infatti, come precisato da Sez. 3 - , n. 5725/2019, Di Florio, Rv. 652838 – 02, si determina uno sviamento del sistema giurisdizionale dai suoi fini istituzionali ed un ingiustificato aumento del contenzioso che ostacolano la ragionevole durata dei processi pendenti e il corretto impiego delle risorse necessarie per il buon andamento della giurisdizione. (Nella specie, la S.C. ha condannato la ricorrente al pagamento, in favore della controparte, in aggiunta alle spese di lite, della somma equitativamente determinata, pari, all’ incirca, alla metà del massimo dei compensi liquidabili in relazione al valore della causa, per aver proposto ricorso fondato su motivi in parte palesemente inammissibili, in quanto tendenti ad ottenere una rivalutazione del merito della controversia, ed in parte manifestamente infondati, segnatamente con riferimento alla censura relativa alla possibilità di attribuire efficacia confessoria alle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale).
L’art. 102 c.p.c. contiene, come è noto, una “norma in bianco” che l’interprete è chiamato a riempire individuando le ipotesi in cui, al di là dei casi in cui è la legge stessa a prevedere la necessità della partecipazione di più parti al processo, «la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti».
Se, sul piano astratto, è stato da tempo chiarito che il litisconsorzio necessario – che determina l’inscindibilità della causa e, quindi, la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei litisconsorti eventualmente pretermessi – ricorre, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, anche in ragione della «particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio, che implichi, cioè, una situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, in guisa tale che la decisione su di essa non potrebbe conseguire il proprio scopo [se] non sia resa nei confronti di tutti questi soggetti» (Sez. 1, n. 04720/2003, Carbone, Rv. 481970-01), non vi è dubbio che la concreta individuazione di tali rapporti passi attraverso l’elaborazione della giurisprudenza, in ultima istanza, di quella di legittimità. Da ciò l’essenzialità di una puntuale analisi casistica di questa.
Uno sguardo parimenti attento necessita lo sviluppo giurisprudenziale sulla disciplina del litisconsorzio nelle fasi di gravame, la quale affronta la diversa questione della determinazione dei soggetti che debbono partecipare al giudizio di impugnazione quando la sentenza impugnata è stata pronunciata nei confronti di più di due parti.
Infine, verrà esposta la giurisprudenza della Corte sul tema del litisconsorzio facoltativo, in cui la legge (art. 103 c.p.c.) consente, ma non impone, la contemporanea partecipazione di più parti, dal lato attivo e/o passivo, nel medesimo processo.
Di seguito, quindi, una rassegna delle pronunce della Corte che, al di là dei casi in cui è la legge stessa a prevedere la necessità della partecipazione di più parti al processo, interpretando la “norma in bianco” dell’art. 102 c.p.c., hanno ravvisato (o no) fattispecie in cui «la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti».
Con riguardo, anzitutto, alle ipotesi di comunione dei diritti reali e di condominio, la necessità del litisconsorzio è stata ravvisata da Sez. 2, n. 23564/2019, Abete, Rv. 655354-01 nell’ipotesi di azione diretta alla demolizione di un bene di proprietà comune a più persone, la quale, pertanto, deve essere necessariamente proposta nei confronti di tutte le stesse. Ne consegue che, qualora nel giudizio di primo grado sia mancata l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli interessati non citati a comparire, il giudice di appello deve rimettere la causa al primo giudice, ai sensi dell’art. 354, primo comma, c.p.c., per la riassunzione del giudizio nei confronti di costoro (in senso conforme, Sez. 2, n. 01158/1999, Pontorieri, Rv. 523134-01).
In continuità con Sez. 2, n. 06162/2006, Migliucci, Rv. 587053-01 e con Sez. 2, n. 01050/1999, Spadone, Rv. 523027-01, Sez. 6 - 2, n. 05125/2019, Cosentino, Rv. 652796-01, ha ribadito che, poiché la promessa di vendita di un bene in comunione (considerato dalle parti come un unicum inscindibile) ha come contenuto un’obbligazione indivisibile, l’adempimento e l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere il contratto, ai sensi dell’art. 2932 c.c., devono essere chiesti nei confronti di tutti i promittenti venditori. Si configura, dunque, un litisconsorzio necessario, stante l’impossibilità che gli effetti del contratto non concluso si producano nei riguardi di alcuni soltanto dei soggetti del preliminare.
In tema di condominio e con riferimento al giudizio di rivendica di un bene condominiale, Sez. 2, n. 10745/2019, Giannaccari, Rv. 653562-01, ha chiarito le differenti conseguenze che derivano, in punto di litisconsorzio, dalla proposizione, da parte di un condomino convenuto, rispettivamente, di un’eccezione o di una domanda riconvenzionali. Nel caso di proposizione di un’eccezione riconvenzionale di usucapione, al fine limitato di paralizzare la pretesa avversaria, non si configura un’ipotesi di litisconsorzio necessario in relazione ai restanti comproprietari, in quanto tale eccezione, che pure amplia il thema decidendum, si risolve in un accertamento incidenter tantum, destinato a valere soltanto fra le parti. Invece, nel caso di domanda riconvenzionale di usucapione, il contraddittorio va esteso a tutti i condòmini perché l’azione è diretta a ottenere un effetto di giudicato esteso a questi ultimi.
L’esistenza di un litisconsorzio necessario è stata esclusa da Sez. 2, n. 11770/2019, Abete, Rv. 653806-01, nel caso di azione di regolamento di confini quando i fondi confinanti appartengono a più comproprietari, ipotesi nella quale ciascuno di essi è quindi legittimato ad agire o a resistere senza l’intervento degli altri. La necessità del litisconsorzio si ravvisa tuttavia nel caso in cui alla domanda di regolamento di confini, diretta a ottenere una sentenza dichiarativa, si accompagni la richiesta di rilascio o di riduzione in pristino della parte di fondo che si ritiene usurpata in conseguenza dell’incertezza oggettiva o soggettiva dei confini (in senso conforme, Sez. 2, n. 27041/2014, Migliucci, Rv. 628801-01).
L’integrazione del contraddittorio non è necessaria neppure nel caso domanda di risarcimento dei danni da fatto illecito del terzo (nella specie, la realizzazione di un manufatto abusivo sul fondo confinante) esperita da uno dei comproprietari, in quanto tale domanda, pur riguardando anche gli altri comproprietari, configura un’azione a tutela della proprietà comune che non implica l’accertamento della titolarità del proprio o dell’altrui diritto di proprietà (Sez. 3, n. 29506/2019, Gorgoni, Rv. 655832-01).
Va segnalata una pronuncia in tema di cd. supercondominio. Sez. 2, n. 02279/2019, Fortunato, Rv. 652511-01, ha anzitutto delineato i contorni di questo e dei relativi poteri di gestione, chiarendo che il cd. supercondominio viene in essere ipso iure et facto, ove il titolo non disponga altrimenti, in presenza di beni o servizi comuni a più condomìni autonomi, dai quali rimane, tuttavia, distinto e che il potere degli amministratori di ciascun condominio di compiere gli atti indicati negli artt. 1130 e 1131 c.c. è limitato, quindi, alla facoltà di agire o di resistere in giudizio con riferimento ai soli beni comuni all’edificio amministrato e non a quelli che fanno parte del complesso immobiliare composto da più condomìni, il quale deve essere gestito attraverso le deliberazioni e gli atti assunti dai propri organi, quali l’assemblea di tutti i proprietari e l’amministratore del cd. supercondominio. Ciò premesso, la Corte ne ha tratto la conseguenza che, qualora quest’ultimo amministratore non sia stato nominato, la rappresentanza processuale passiva compete, in via alternativa, a un curatore speciale scelto ex art. 65 disp. att. c.c. o al titolare di un mandato ad hoc conferito dai comproprietari ovvero, in mancanza, a tutti i titolari delle porzioni esclusive ubicate nei singoli edifici. La Corte ha quindi cassato la pronuncia del giudice di merito che, in un giudizio volto a ottenere la costituzione di una servitù coattiva di passaggio su una strada interna, comune a due condomìni, aveva ritenuto sufficiente la chiamata in giudizio dei loro amministratori e non pure dei condòmini.
Con riferimento al giudizio avente a oggetto l’usucapione di beni immobili, Sez. 3, n. 29325/2019, D’Arrigo, Rv. 655793-01, ha affermato che il creditore garantito da ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione della domanda è litisconsorte necessario in quanto è titolare di un diritto reale, risultante dai pubblici registri e opponibile erga omnes, di cui l’usucapione produce l’estinzione. Pertanto, la sentenza resa in pretermissione di detto creditore non spiega effetti nei suoi confronti e può essere apprezzata quale mero elemento di prova nell’opposizione di terzo ai sensi dell’art. 619 c.p.c. promossa dall’usucapente avverso l’espropriazione dello stesso bene immobile. Si segnala che tale principio è stato enunciato nell’interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.
Riguardo all’usufrutto, si segnalano due pronunce, che hanno entrambe affermato la legittimazione del nudo proprietario escludendo il litisconsorzio necessario con l’usufruttuario.
In particolare, in tema di riduzione in pristino di opere illegittime per violazione delle distanze legali, Sez. 2, n. 05147/2019, Fortunato, Rv. 652702-01, ha affermato che la domanda di arretramento della costruzione realizzata dall’usufruttuario dell’immobile deve essere proposta nei soli confronti del nudo proprietario, potendo il titolare del diritto reale di godimento, al più, intervenire in giudizio, in via adesiva, ai sensi dell’art. 105, comma 2, c.p.c. Ne consegue che l’attore, rimasto soccombente per avere agito contro l’usufruttuario, non può dolersi della mancata chiamata in causa del nudo proprietario da parte del giudice, perché, da un lato, non sussiste litisconsorzio necessario tra l’usufruttuario e il nudo proprietario e, dall’altro lato, l’ordine di intervento ai sensi dell’art. 107 c.p.c. è espressione di un potere discrezionale, incensurabile sia in appello sia in sede di legittimità.
In tema di azione confessoria o negatoria a tutela del fondo gravato dall’usufrutto, Sez. 2, n. 20040/2019, Sabato, Rv. 654976-01, ha asserito che, quando essa sia promossa dal (o contro il) nudo proprietario, non è necessaria la partecipazione al giudizio dell’usufruttuario del fondo passivamente o attivamente gravato dalla servitù, non sussistendo i presupposti per l’applicazione analogica dell’art. 1012, comma 2, c.c. Infatti, l’onere di chiamare in giudizio il nudo proprietario, posto da tale disposizione a carico dell’usufruttuario che intenda esercitare l’azione confessoria o negatoria a tutela del fondo gravato dall’usufrutto, trae la sua giustificazione dal particolare contenuto, assai ristretto nel tempo e nelle facoltà, che caratterizza l’estensione di tale diritto nei confronti della proprietà e dalla correlativa esigenza di evitare la formazione di giudicati la cui inopponibilità al nudo proprietario, derivante dalla sua mancata partecipazione al giudizio, contrasterebbe con la finalità di accertare una conditio o qualitas fundi cui i giudicati stessi sono preordinati, esigenza che non ricorre, invece, nella diversa ipotesi in cui le suddette azioni siano promosse dal (o contro il) nudo proprietario.
Con riguardo alle servitù, si segnalano due pronunce, che hanno peraltro entrambe escluso la necessità del litisconsorzio nelle ipotesi, rispettivamente, di actio confessoria a tutela di una servitù di passaggio che attraversi più fondi e di actio negatoria esperita dal proprietario del fondo servente nel caso di servitù con identico contenuto a favore di fondi diversi.
Più specificamente, Sez. 2, n. 13818/2019, Cosentino, Rv. 654077-01, ha statuito che l’actio confessoria di una servitù di passaggio che attraversa più fondi, avendo lo scopo di accertare l’esistenza del rapporto di servitù contestato, deve essere proposta solo nei confronti del proprietario del fondo aggravato che contesti l’esistenza della servitù, senza che vi sia la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei proprietari degli altri fondi che non contestino la servitù e non pongano impedimento al suo esercizio.
Sez. 2, n. 24724/2019, Abete, Rv. 655258-01, ha asserito che, nel caso di servitù che, pur avendo lo stesso contenuto, siano distinte, perché poste a servizio di fondi diversi, non è ravvisabile alcun litisconsorzio necessario tra i relativi titolari rispetto all’actio negatoria esperita contro alcuno di essi dal proprietario del fondo servente, e ciò anche se questi domandi di essere autorizzato a eseguire nel suo fondo opere che impediscano l’esercizio dell’attività comune alle diverse servitù.
In materia di diritto di brevetto, Sez. 1, n. 05963/2019, L. Tricomi, Rv. 653114-01, ha affermato che la figura dell’inventore assume rilievo nelle vicende processuali del brevetto, quale litisconsorte necessario, solo ove egli sia diventato, nell’esercizio delle sue facoltà, titolare originario del “diritto sul brevetto”, acquisendo così i diritti patrimoniali conseguenti alla brevettazione, anche se per un arco temporale limitato, avendo successivamente ceduto tali diritti a terzi, ma non nel caso in cui, non avendo proceduto alla brevettazione, abbia ceduto a terzi il “diritto al brevetto”. Con tale pronuncia – resa nell’ambito di un procedimento volto all’accertamento della nullità della frazione italiana di un brevetto europeo per invenzione – la Corte, in applicazione del principio esposto, ha statuito che non è litisconsorte necessario nel giudizio l’inventore che però non abbia proceduto alla registrazione del brevetto, avendo ceduto il suo diritto a terzi, che hanno poi provveduto alla registrazione.
Nell’interpretare l’art. 122, comma 4, del d.lgs. n. 30 del 2005, come modificato dall’art. 54 del d.lgs. n. 131 del 2010, Sez. 1, n. 31932/2019, Marulli, Rv. 655956-01, ha chiarito che detta disposizione va intesa nel senso che l’azione di decadenza o di nullità di un titolo di proprietà industriale ivi prevista deve essere esercitata nel contraddittorio di tutti coloro che risultano annotati nel registro quali «aventi diritto», senza che l’aggiunta «in quanto titolari di esso», introdotta dal citato d.lgs. n. 131 del 2010, comporti l’esclusione di coloro che abbiano ceduto i diritti sul titolo, trattandosi pur sempre di soggetti iscritti nel registro «in quanto titolari», con la conseguente insussistenza di ogni irragionevole disparità di trattamento tra titolari attuali e originari del brevetto, portatori anch’essi di interessi patrimoniali qualificati e dipendenti dalla validità di quest’ultimo, i quali, diversamente, resterebbero vulnerati da una declaratoria di nullità o di decadenza resa a conclusione di un giudizio di cui non abbiano avuto conoscenza pur essendo annotati nel registro.
In conformità con Sez. U, n. 17952/2007, Settimj, Rv. 598342-01, Sez. 2, n. 08040/2019, Falaschi, Rv. 653029-01, ha ribadito che, nel caso di domanda di esecuzione in forma specifica, ex art. 2932 c.c., di un contratto preliminare stipulato da un promittente venditore sposato in regime di comunione legale dei beni senza il consenso dell’altro coniuge, quest’ultimo, essendo comproprietario per l’intero della cosa, deve considerarsi litisconsorte necessario nel relativo giudizio, con la conseguenza che, qualora in appello non siano state rilevate, anche di ufficio, la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del tale coniuge pretermesso e, quindi, la nullità del processo svolto, la decisione emessa va cassata con rinvio al giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c.
Una prima significativa pronuncia ha riguardato l’accertamento della cd. codatorialità. Sez. L, n. 06664/2019, Marchese, Rv. 653193-01, ha statuito che, nel caso di domanda del lavoratore diretta ad accertare un rapporto plurisoggettivo cd. di codatorialità, ai sensi dell’art. 102 c.p.c., è necessaria l’estensione del contraddittorio a tutti i soggetti individuati quali contitolari del rapporto di lavoro, in quanto il lavoratore agisce per l’accertamento, con efficacia di giudicato, di un unico centro di imputazione dal lato passivo del rapporto, e non per affermarne l’esistenza con l’unico datore di lavoro effettivo, e negarlo con quello apparente; ipotesi, quest’ultima, diversa in quanto l’accertamento negativo del rapporto fittizio con il datore di lavoro interposto è conosciuta dal giudice in via soltanto incidentale.
Altre quattro pronunce hanno riguardato la materia della riscossione dei contributi previdenziali mediante iscrizione a ruolo.
Due di esse, Sez. 1, n. 13929/2019, Amatore, Rv. 654264-01, e Sez. 1, n. 24589/2019, Mercolino, Rv. 655338-01, hanno affermato il medesimo principio secondo cui, nel caso, appunto, di riscossione dei contributi previdenziali mediante iscrizione a ruolo, si deve escludere la configurabilità di un litisconsorzio necessario tra l’ente creditore e il concessionario del servizio di riscossione qualora il giudizio sia promosso da quest’ultimo o nei confronti dello stesso, non assumendo a tal fine alcun rilievo che la domanda (proposta, in entrambi i casi, con l’opposizione allo stato passivo fallimentare) abbia a oggetto non la regolarità o la ritualità degli atti esecutivi ma l’esistenza stessa del credito, atteso che l’eventuale difetto del potere di agire o di resistere in ordine a tale accertamento comporta l’insorgenza solo di una questione di legittimazione, la cui soluzione non impone la partecipazione al giudizio dell’ente creditore. La chiamata in causa di quest’ultimo, prevista dall’art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, dev’essere pertanto ricondotta all’art. 106 c.p.c. ed è, come tale, rimessa all’esclusiva valutazione discrezionale del giudice del merito, il cui esercizio non è censurabile né sindacabile in sede d’impugnazione.
La terza pronuncia, Sez. L, n. 05625/2019, Bellé, Rv. 652893-01, ha escluso che l’agente della riscossione sia litisconsorte necessario nella controversia avente a oggetto esclusivamente il diritto di credito contributivo (nella specie, decadenza per tardiva iscrizione a ruolo, sussistenza del credito e sua estinzione per avvenuto pagamento), in quanto l’eventuale annullamento della cartella per vizi sostanziali produce comunque effetti ultra partes verso l’agente, senza necessità che questi abbia partecipato al processo.
La quarta pronuncia, Sez. L, n. 16425/2019, Mancino, Rv. 654476-01, ha asserito che, nel giudizio proposto dal debitore con le forme dell’opposizione all’esecuzione per l’accertamento negativo del credito risultante dall’estratto di ruolo, lamentando la mancata notifica della cartella esattoriale o dell’avviso di addebito senza tuttavia far valere vizi dell’azione esecutiva, non è configurabile un’ipotesi di litisconsorzio necessario tra l’ente creditore e il concessionario del servizio di riscossione, dovendosi attribuire alla chiamata in causa del concessionario prevista dall’art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, il valore di una mera litis denuntiatio, intesa a rendere nota la pendenza della controversia ed estendere gli effetti del futuro giudicato; né trova applicazione l’art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, trattandosi di norma eccezionale che prevede a carico del concessionario l’onere di chiamare in causa l’ente creditore solo quando si discuta di vizi formali degli atti esecutivi e, al contempo, del merito della pretesa creditoria. Nella specie, relativa a una ipotesi in cui il debitore, ottenuto il rilascio dell’estratto di ruolo dall’agente della riscossione, aveva evocato in giudizio solo quest’ultimo e aveva chiesto dichiararsi l’avvenuta prescrizione della pretesa contributiva dell’ente previdenziale, senza lamentare l’invalidità di alcun atto esecutivo, la Corte ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato la domanda per difetto di legittimazione passiva, senza ravvisare la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dell’ente.
In materia di impiego pubblico, in particolare, di procedure selettive, Sez. L, n. 30425/2019, Torrice, Rv. 655872-01, ha affermato che, nell’ambito di un giudizio ai sensi dell’art. 38 del d.lgs. n. 198 del 2006, promosso da un lavoratore che invochi l’attribuzione di un punteggio superiore rispetto a quello effettivamente ricevuto, per ragioni discriminatorie, in una procedura selettiva, vi è l’obbligo di integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri concorrenti sulla cui posizione in graduatoria l’accoglimento della domanda è suscettibile di incidere. Né la necessaria partecipazione al giudizio di questi ultimi si può escludere in ragione dell’astratta possibilità di incremento del numero delle posizioni economiche messe a concorso, dovendosi avere riguardo alla procedura selettiva concretamente indetta dal datore di lavoro, sulla base di scelte correlate alle proprie esigenze organizzative e a vincoli di spesa e di bilancio.
In materia di impiego pubblico contrattualizzato, la legittimazione attiva all’azione di ripetizione dell’indebito compete, in forza delle regole proprie della contabilità di Stato, al soggetto che provvede all’erogazione delle retribuzioni ed è titolare del diritto a incassare nella relazione con il percettore del pagamento ricevuto in eccedenza (id est: il Ministero delle Finanze), mentre sussiste il litisconsorzio necessario con l’ente datore di lavoro solo qualora sia contestata la sussistenza del debito restitutorio (Sez. L, n. 29755/2019, Bellé, Rv. 655718-01).
In ambito personale e familiare, Sez. U, n. 12193/2019, Mercolino, Rv. 653931-02, con riguardo alla partecipazione del pubblico ministero, ha affermato che, nel giudizio promosso ex art. 67 della l. n. 218 del 1995, avente a oggetto il riconoscimento dell’efficacia di un provvedimento giurisdizionale straniero con il quale sia stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all’estero e un cittadino italiano, il pubblico ministero riveste la qualità di litisconsorte necessario, in applicazione dell’art. 70, comma 1, n. 3), c.p.c., ma è privo della legittimazione a impugnare, non essendo titolare del potere di azione, neppure ai fini dell’osservanza delle leggi di ordine pubblico.
Con riguardo all’azione di impugnazione per difetto di veridicità del riconoscimento di un figlio nato da genitori non uniti in matrimonio, Sez. 1, n. 10775/2019, Parise, Rv. 653904-01, ha affermato che l’altro genitore, che pure abbia operato il riconoscimento, è litisconsorte necessario nel giudizio, secondo la regola dettata nell’art. 250 c.c. che pone un principio di natura generale da applicarsi, pertanto, anche nell’ipotesi disciplinata dall’art. 263 c.c., perché l’acquisizione di un nuovo status da parte del minore è idonea a determinare una rilevante modifica della situazione familiare, della quale resta in ogni caso partecipe l’altro genitore.
In ambito successorio, Sez. 2, n. 21510/2019, Carrato, Rv. 655232-01, si è pronunciata sul litisconsorzio necessario espressamente previsto dall’art. 784 c.p.c., chiarendo, in particolare, che il giudizio di divisione mortis causa deve svolgersi, ai sensi di tale disposizione, con la partecipazione di tutti i condividenti, la cui qualità di litisconsorti necessari permane in ogni stato e grado del processo, indipendentemente dall’attività e dal comportamento processuale di ciascuna parte. La Corte ha quindi rimesso gli atti al giudice di primo grado, a norma dell’art. 354, comma 1, c.p.c., in quanto tale grado di lite, nonché il successivo giudizio di gravame, si erano svolti senza la partecipazione necessaria di due condividenti, illegittimamente estromessi in prime cure a seguito della rinuncia agli atti del giudizio a opera dell’attore, seguita dall’accettazione degli interessati.
Secondo Sez. 2, n. 08575/2019, Fortunato, Rv. 653298-02, nelle cause che hanno a oggetto l’impugnazione di un testamento (nella specie, con querela di falso) sono parti necessarie, oltre agli eredi istituiti dal de cuius, anche tutte le persone che gli succederebbero per legge, in seguito alla caducazione dell’atto di ultima volontà, attesa l’unitarietà del rapporto dedotto in giudizio, che non potrebbe rimanere regolato, in caso di accoglimento della domanda, dal testamento per alcuni e dalla legge per altri.
Con riferimento al recesso di cui all’art. 1385, comma 2, c.c., Sez. 2, n. 02969/2019, Bellini, Rv. 652577-01, ha anzitutto chiarito che esso costituisce uno speciale strumento di risoluzione di diritto del contratto, collegato alla pattuizione di una caparra confirmatoria, analogo a quelli previsti dagli artt. 1454, 1456 e 1457 c.c., che ha in comune con la risoluzione giudiziale non solo i presupposti (l’inadempimento di non scarsa importanza della controparte), ma anche le conseguenze (la caducazione ex tunc degli effetti del contratto). Da ciò la conseguenza che l’azione finalizzata all’accertamento della legittimità del predetto recesso da un contratto con più parti deve essere esperita, similmente a quella di risoluzione giudiziale, nei confronti di tutti i contraenti, quali litisconsorti necessari, poiché un contratto unico non può divenire inefficace per alcuni dei soggetti che vi hanno partecipato e rimanere in vita per altri.
Con riguardo alla stipulazione di un contratto preliminare di preliminare, avente a oggetto la vendita di un bene in comunione pro indiviso, Sez. 3, n. 06727/2019, Guizzi, Rv. 653252-01, ha asserito che sussistono i presupposti dell’obbligazione solidale passiva, cosicché la domanda di risarcimento del danno per inadempimento può essere proposta dal promissario acquirente nei confronti anche di uno solo dei comproprietari, perché non ricorre un’ipotesi di litisconsorzio necessario. Nella specie, la Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la sussistenza del litisconsorzio necessario con riferimento alla domanda risarcitoria proposta dai promissari acquirenti nei confronti di uno solo dei comproprietari dell’immobile, il quale aveva concluso il relativo contratto preliminare di preliminare sia in proprio, sia quale rappresentante degli altri comproprietari, in forza di procura speciale da questi ultimi ricevuta.
Con riguardo alla cessione del contratto ai sensi degli art. 1406 e seguenti c.c., Sez. 3, n. 30525/2019, Di Florio, Rv. 655972-01, ha statuito che, poiché essa configura un negozio plurilaterale, per il cui perfezionamento occorre la partecipazione di tutti e tre i soggetti interessati (il cedente, il cessionario e il contraente ceduto), ove il giudizio abbia a oggetto l’accertamento con efficacia di giudicato di detto negozio vi è fra tali soggetti litisconsorzio necessario. Qualora, invece, in una controversia promossa dal cessionario contro il contraente ceduto per l’adempimento della prestazione avente titolo nel contratto, il giudice debba accertare in via meramente incidentale e con effetto di giudicato limitato alle parti in causa la conclusione del negozio in considerazione, il litisconsorzio necessario non sussiste.
Con riguardo all’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile da circolazione dei veicoli a motore, Sez. 3, n. 25770/2019, Di Florio, Rv. 655374-01, in continuità con Sez. U, n. 10311/2006, Lo Piano, Rv. 588600-01, ha affermato che, nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell’assicuratore di detta responsabilità, il responsabile del danno, che deve essere chiamato nel giudizio sin dall’inizio, assume la veste di litisconsorte necessario, perché la controversia deve svolgersi in maniera unitaria tra i tre soggetti del rapporto processuale (danneggiato, assicuratore e responsabile del danno) e coinvolge inscindibilmente sia il rapporto di danno, originato dal fatto illecito dell’assicurato, sia quello assicurativo, con la conseguenza che il giudizio deve necessariamente concludersi con una decisione uniforme per tutti i soggetti che vi partecipano. Pertanto, con riguardo alle dichiarazioni confessorie rese dal responsabile del danno, va escluso che, nel giudizio instaurato ai sensi dell’art. 18 della l. n. 990 del 1969, sia nel caso in cui sia stata proposta soltanto l’azione diretta sia ove sia stata avanzata anche la domanda di condanna nei confronti del responsabile del danno, si possa pervenire a un differenziato giudizio di responsabilità in base alle predette dichiarazioni, in ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato e assicuratore dall’altro. Ne consegue che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, in applicazione dell’art. 2733, comma 3, c.c.
Va poi segnalata una pronuncia in tema di coassicurazione. Sez. 3, n. 21848/2019, Frasca, Rv. 655366-01, ha chiarito che, in tale caso, ciascun assicuratore è contrattualmente obbligato nei limiti della quota di sua pertinenza, sussistendo plurime obbligazioni parziarie anche nel caso in cui il contratto sia formalmente unico. Ne consegue che, ove la domanda sia proposta nei confronti di un solo assicuratore, proprio per l’esistenza di separati rapporti assicurativi, deve escludersi la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri, come pure la possibilità per questi ultimi di avvalersi del giudicato intervenuto nei confronti dell’assicuratore convenuto in giudizio (nella specie, la Corte ha ritenuto che la decisione sulla validità della clausola claims made, adottata nei confronti di uno degli assicuratori, non potesse essere estesa agli altri, in ragione della parziarietà dell’obbligazione di ciascuno).
In tema di azione revocatoria, Sez. 3, n. 13593/2019, Di Florio, Rv. 654200-02, ha affermato che il creditore che agisca in giudizio evocando, come litisconsorti necessari, la società debitrice alienante e quella acquirente ha diritto a integrare il contraddittorio nei confronti dei soci della prima al fine di conseguire un titolo esecutivo, per un credito insorto pendente societate, anche dopo la sua estinzione, ove il contraddittorio sia stato instaurato correttamente nei confronti di entrambe le società ma quella alienante si sia estinta con cancellazione dal registro delle imprese anche in data antecedente alla notifica dell’atto di citazione. La Corte ha chiarito che i soci succedono alla società estinta e assumono la veste di legittimati passivi, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti nel corso dell’attività e nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente; di conseguenza, il giudice, ove verifichi l’estinzione di una delle società litisconsorti, è tenuto, in ogni stato e grado del giudizio, a fissare un termine per la corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti dei soci.
Nell’accertamento dell’obbligo del terzo, come disciplinato a seguito delle modifiche apportate agli artt. 548 e 549 c.p.c., secondo Sez. 3, n. 26329/2019, D’Arrigo, Rv. 655382-01, il debitore esecutato è litisconsorte necessario, in quanto interessato all’accertamento del rapporto di credito oggetto di pignoramento, ancorché la pronuncia non faccia stato nei suoi confronti.
Con riguardo all’espropriazione promossa dal creditore contro il terzo proprietario, nei casi e modi di cui agli artt. 602 e seguenti c.p.c., Sez. 6-3, n. 04763/2019, Scrima, Rv. 653012-01, ha chiarito che sono parti tanto il terzo assoggettato all’espropriazione, quanto il debitore, per cui, nel giudizio di opposizione all’esecuzione promosso contro il creditore procedente dal terzo assoggettato all’esecuzione, il debitore, assieme al creditore, assume la veste di legittimo e necessario contraddittore, quale soggetto nei cui confronti l’accertamento della ricorrenza o no dell’azione esecutiva contro il terzo è destinato a produrre effetti immediati e diretti; ne consegue che le sentenze rese in un giudizio di opposizione all’esecuzione promossa nei confronti di beni del terzo in cui non sia stato evocato in causa anche il debitore necessario sono inutiliter datae e tale nullità, ove non rilevata dai giudici di merito, va rilevata d’ufficio dal giudice di legittimità, con remissione della causa al giudice di primo grado. La Corte ha precisato che tale principio trova applicazione anche nel caso di fallimento del debitore diretto, dovendo l’opposizione ex art. 615 c.p.c. essere in tale ipotesi promossa altresì contro di questi in proprio, per l’eventualità in cui ritorni, o sia ritornato, in bonis.
Nelle opposizioni agli atti esecutivi, la necessità di integrare il contraddittorio con tutti i soggetti controinteressati rispetto all’azione spiegata dall’opponente, nel rispetto della regola del litisconsorzio necessario, deve essere verificata, come ha chiarito Sez. 3, n. 17441/2019, Porreca, Rv. 654355-01, con riferimento al momento della proposizione della domanda. La Corte ha quindi nella specie escluso che il contraddittorio tra il debitore opponente, il creditore procedente e quelli intervenuti, dovesse essere esteso anche all’aggiudicatario, in quanto l’aggiudicazione era intervenuta dopo la proposizione dell’opposizione.
Nelle cause di opposizione all’esecuzione forzata di crediti erariali mediante iscrizione a ruolo, Sez. 3, n. 29798/2019, D’Arrigo, Rv. 656156-01, ha escluso che sussista litisconsorzio necessario fra l’ente creditore e il concessionario del servizio di riscossione, non rilevando che detta opposizione abbia a oggetto non la regolarità o la ritualità degli atti esecutivi, ma l’esistenza stessa del credito, atteso che l’eventuale difetto del potere di agire o di resistere in ordine a tale accertamento comporta l’insorgenza solo di una questione di legittimazione, la cui soluzione non impone la partecipazione al giudizio dell’ente creditore. Infatti, ai sensi dell’art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, nelle liti che non riguardino esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi e che siano state promosse contro il concessionario, spetta a quest’ultimo procedere alla chiamata in causa dell’ente creditore interessato secondo lo schema di cui all’art. 106 c.p.c.
In tema di concordato preventivo, va segnalata Sez. 1, n. 24441/2019, Terrusi, Rv. 655308-01, che ha chiarito che, nel caso di risoluzione e annullamento dello stesso concordato, l’attuale testo dell’art. 137 l. fall. (conseguente alle modifiche apportate dall’art. 9, comma 10, del d.lgs. n. 169 del 2007), cui rinvia l’art. 186 della stessa l. fall, postulando che al procedimento sia chiamato a partecipare anche l’eventuale garante, include quest’ultimo accanto al debitore tra i soggetti del processo, così da concretizzare una fattispecie di litisconsorzio necessario processuale.
Tra le ipotesi di litisconsorzio necessario processuale vi è anche quella che si determina in seguito alla successione nel processo, ai sensi dell’art. 110 c.p.c., di una pluralità di eredi.
In proposito, sul versante probatorio, Sez. 2, n. 19400/2019, Criscuolo, Rv. 654557-01, ha statuito che, qualora, a seguito della morte di una parte, il processo venga proseguito da un altro soggetto nella dedotta qualità di unico erede del defunto, spetta alla controparte, che eccepisca la non integrità del contraddittorio per l’esistenza di altri coeredi, fornire la relativa prova. Nella specie, la Corte ha rigettato l’eccezione di difetto di contraddittorio sollevata dai ricorrenti solo in sede di legittimità in quanto dagli atti già acquisiti nel giudizio di merito non emergevano gli elementi posti a fondamento della stessa.
Nonostante la riunione dei procedimenti non faccia venire meno l’autonomia delle cause riunite nello stesso processo, Sez. 1, n. 24590/2019, L. Tricomi, Rv. 655488-01, ha precisato che, tuttavia, allorquando siano stati separatamente convenuti in due giudizi, aventi lo stesso oggetto, soggetti che siano litisconsorti necessari, l’integrazione del contraddittorio in ciascuna delle cause riunite non è più necessaria ove esse siano state trattate unitariamente, mercé la rinnovazione dell’istruttoria eventualmente compiuta nei due procedimenti prima della riunione.
Il principio della nullità degli atti processuali compiuti, prima della integrazione del contraddittorio, nei confronti di un litisconsorte necessario pretermesso opera, come puntualizzato da Sez. 2, n. 01644/2019, Tedesco, Rv. 652624-02, anche riguardo all’espletamento di una consulenza tecnica, con la conseguenza che, qualora il predetto litisconsorte eccepisca, nei modi indicati dall’art. 157, comma 2, c.p.c., un pregiudizio del proprio diritto di difesa, compete al giudice del merito porvi rimedio tramite la rinnovazione della consulenza, non potendo, in difetto, decidere nei confronti del pretermesso sulla base di quella svolta prima della sua costituzione in giudizio.
Sez. 6-2, n. 02482/2019, Criscuolo, Rv. 652386-03, ha ribadito che la confessione resa da uno dei litisconsorti necessari può essere liberamente apprezzata dal giudice per trarne elementi di convincimento anche nei confronti degli altri, con una valutazione discrezionale che non soggiace al sindacato di legittimità qualora sia motivata (nello stesso senso, Sez. 3, n. 19963/2005, Perconte Licatesi, Rv. 584469-01).
A norma dell’art. 102, comma 2, c.p.c., ai fini della valida instaurazione del processo litisconsortile, è sufficiente la vocatio in ius di almeno uno dei litisconsorti necessari, atteso che sarà il giudice a ordinare l’integrazione del contraddittorio in un temine perentorio da lui stabilito. Tale regola vale anche nei giudizi di impugnazione, come confermato da Sez. 6-3, n. 08065/2019, Rubino, Rv. 653796-01, che ha statuito che l’omessa notificazione dell’impugnazione a un litisconsorte necessario non determina l’inammissibilità del gravame (che conserva, così, l’effetto di impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata), ma impone al giudice, al fine di evitare una nullità rilevabile anche d’ufficio nei successivi gradi del processo, di disporre l’integrazione del contraddittorio, anche laddove il litisconsorte necessario pretermesso non sia stato neppure indicato nell’atto di impugnazione.
Peraltro, ove non si ottemperi all’ordine di integrazione del contraddittorio, impartito dal giudice di appello, in ragione dell’intervenuta estinzione della società nel momento in cui detto ordine poteva essere eseguito, il gravame non può essere dichiarato inammissibile (Sez. 3, n. 02551/2019, Porreca, Rv. 652663-02).
Le Sezioni unite della Corte hanno chiarito che, nel caso in cui, in sede di notificazione dell’atto di integrazione del contraddittorio nei confronti del contumace, la parte venga a conoscenza della sua morte o della sua perdita della capacità, il termine assegnatole dal giudice ai sensi dell’art. 331 c.p.c. è automaticamente interrotto e, in applicazione analogica dell’art. 328 c.p.c., comincia a decorrere un nuovo termine, di durata pari a quella iniziale, indipendentemente dal momento in cui l’evento interruttivo si è verificato. È tuttavia onere della parte notificante riattivare con immediatezza il processo di notificazione, senza necessità di apposita istanza al giudice ad quem. Solo nel caso in cui, per ragioni eccezionali, di cui la stessa parte deve fornire la prova, tale termine risulti insufficiente a individuare le persone legittimate a proseguire il giudizio, è consentito chiedere al giudice la rimessione in termini ai sensi dell’art. 153, comma 2, c.p.c. (Sez. U, n. 14266/2019, Doronzo, Rv. 654033-01)
Quanto alla necessità dell’ordine di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili, Sez. 6-3, n. 16858/2019, Dell’Utri, Rv. 654323-01, ha affermato che esso ha lo scopo di rendere possibile la decisione sul merito, sicché non deve essere disposto dal giudice d’appello quando l’impugnazione sia inammissibile.
Nei giudizi in cui il pubblico ministero ha il potere di impugnazione, Sez. 1, n. 15714/2019, M. Di Marzio, Rv. 654425-01, ha statuito che, posto che l’ordine di integrazione del contraddittorio è funzionale all’eventuale proposizione del gravame incidentale, non è necessario disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti del procuratore generale presso la corte d’appello, al quale il ricorso per cassazione non sia stato notificato, ove le richieste del rappresentante dell’ufficio siano state integralmente accolte dalla sentenza impugnata, restando in tal caso soddisfatte le esigenze del contraddittorio dalla presenza in giudizio del procuratore generale presso la Corte di cassazione.
È stato altresì chiarito, da Sez. 2, n. 12317/2019, Tedesco, Rv. 653810-01, che, qualora una medesima persona fisica cumuli in sé la qualità di parte, nonché di erede di un altro soggetto, anch’esso parte del precedente grado di giudizio, la legale conoscenza, in proprio, dell’atto di gravame esclude la necessità di provvedere all’integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, quale erede, siccome contraria al principio di ragionevole durata del processo, attesa l’unicità della parte in senso sostanziale. Nella specie, la Corte ha escluso la necessità di rinnovare la notifica del ricorso per cassazione, in relazione all’omesso suo perfezionamento nei confronti dell’erede di una parte rimasta contumace nel giudizio di appello e deceduta anteriormente a detta notifica, per essergli stato tale atto ritualmente notificato in proprio.
Da segnalare ancora Sez. 2, n. 12795/2019, Casadonte, Rv. 653814-01, che ha statuito che, qualora taluna delle impugnazioni separatamente proposte da due o più parti soccombenti contro la medesima sentenza non risulti notificata a un litisconsorte necessario, il quale abbia però a sua volta impugnato la decisione, l’obbligatoria riunione delle distinte impugnazioni ai sensi dell’art. 335 c.p.c. esclude che debba ordinarsi l’integrazione del contraddittorio nei confronti del predetto litisconsorte, il quale, per effetto della disposta riunione, è già parte dell’ormai unitario giudizio, e dunque in condizione di contraddire sull’intera materia di lite. Nel confermare la pronuncia di merito, la Corte ha ritenuto che nel caso di specie le altre parti avevano già impugnato la decisione ed erano perciò parte del giudizio scaturito dalla riunione.
In materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile da circolazione di veicoli a motore, Sez. 3, n. 11215/2019, Cricenti, Rv. 653592-01, ha chiarito che, allorché l’assicuratore proponga appello, sia pure limitato al quantum debeatur, nei confronti del solo danneggiato, che aveva promosso azione diretta, si impone sempre il litisconsorzio necessario del proprietario del veicolo assicurato, atteso l’evidente interesse di questo a prendere parte al processo allo scopo di influire sulla concreta entità del danno, di cui egli potrebbe rispondere in via di rivalsa verso l’assicuratore.
Riguardo alle ipotesi di litisconsorzio necessario processuale che si determinano quando la presenza di più parti nel giudizio di primo grado deve persistere in sede di impugnazione, Sez. 6-L, n. 08790/2019, Ghinoy, Rv. 653392-01, ha chiarito, in linea generale, che l’art. 331 c.p.c., che disciplina il litisconsorzio nelle fasi di gravame, si applica non solo alle fattispecie in cui la necessità del litisconsorzio in primo grado derivi da ragioni di ordine sostanziale, ma anche a quelle di cd. litisconsorzio necessario processuale, che si verificano quando la presenza di più parti nel giudizio di primo grado deve necessariamente persistere in sede di impugnazione, al fine di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio. Ne consegue che la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello determina la nullità dell’intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità. Nella specie, a seguito della cassazione con rinvio della sentenza di secondo grado, il processo era stato riassunto dalla ricorrente nei confronti di una sola delle parti che avevano partecipato al giudizio di legittimità e il giudice del rinvio – con decisione ritenuta corretta dalla Corte – ha dichiarato l’improcedibilità dell’impugnazione per mancata esecuzione dell’ordine di integrazione del contraddittorio.
Sez. U, n. 07927/2019, Rubino, Rv. 653278-01, ha statuito che la domanda di restituzione dell’intero bene proposta pro indiviso congiuntamente da tutti i comproprietari del fondo del quale si assume l’occupazione usurpativa determina un litisconsorzio necessario processuale che realizza un’ipotesi di inscindibilità della causa ovvero la necessità che il giudizio prosegua, anche nelle fasi di impugnazione, nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado. Pertanto, l’omessa impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti non determina l’inammissibilità del gravame, bensì la necessità di disporre l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., nei confronti della parte pretermessa, pena la nullità del procedimento di secondo grado e della sentenza che l’ha concluso, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità.
Da segnalare, in tema di rapporto processuale tra creditore, debitore principale e fideiussore, Sez. 3, n. 20313/2019, Valle, Rv. 654870-01, che ha affermato che tale rapporto, facoltativo nella fase di introduzione del giudizio, potendo il creditore agire separatamente, a norma dell’art. 1944, comma 1, c.c., nei confronti dei due debitori solidali, una volta instaurato, dà luogo a un litisconsorzio processuale, che diventa necessario nei gradi d’impugnazione, se siano riproposti temi comuni al debitore principale e al fideiussore. Nella specie, la Corte ha cassato la sentenza d’appello che, in una controversia relativa a una polizza fideiussoria emessa a fronte di un finanziamento regionale, aveva dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, il gravame proposto dalla regione nei confronti della società garante e non luogo a provvedere nei confronti della società finanziata, sul presupposto che si trattasse di cause scindibili e, quindi, non soggette al regime di cui all’art. 331 c.p.c., senza considerare che in primo grado la garante aveva convenuto in un unico giudizio sia l’ente territoriale che la società finanziata al fine di ottenere l’accertamento dell’inefficacia della polizza fideiussoria e che in secondo grado la regione appellante aveva richiesto termine per la rinnovazione della notificazione dell’impugnazione.
In tema di responsabilità solidale ex art. 2055 c.c., Sez. 3, n. 14379/2019, Dell’Utri, Rv. 654091-01, ha statuito che il principio secondo cui la domanda di risarcimento dei danni cumulativamente proposta nei confronti di più soggetti corresponsabili di un fatto illecito dà luogo, in sede di impugnazione, a cause scindibili, per effetto del vincolo di solidarietà passiva configurabile tra gli autori dell’illecito, soffre una parziale eccezione nell’ipotesi in cui l’accertamento della responsabilità di uno di essi presupponga necessariamente quello della responsabilità degli altri. In tale caso, infatti, dovendosi valutare il rapporto di subordinazione logica o di pregiudizialità tra le cause in relazione al contenuto delle censure proposte e all’esito della lite, l’impugnazione della sentenza di condanna proposta dal responsabile originario per negare la propria responsabilità dà luogo a una causa inscindibile rispetto a quella promossa nei confronti del responsabile “di riflesso”, che in caso di accoglimento del gravame si troverebbe altrimenti a rispondere da solo del fatto commesso da un altro soggetto. In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la pronuncia di appello che, nel confermare la sentenza con la quale la società concessionaria di un tratto autostradale era stata ritenuta esclusiva responsabile, ai sensi dell’art. 2051 c.c., dei danni sofferti da un automobilista in conseguenza di un sinistro provocato da una lastra di ghiaccio, non aveva disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri conducenti coinvolti nell’incidente ed evocati nel giudizio di primo grado, avendo la società concessionaria fondato il gravame sulla sola insussistenza della propria responsabilità, senza attribuire rilevanza, neanche in termini di concausalità, al contributo degli altri automobilisti nella produzione dell’evento.
Relativamente al giudizio di determinazione dell’indennità di espropriazione, Sez. 1, n. 15780/2019, De Marzo, Rv. 654532-01, ha statuito che esso ha carattere unitario e investe il diritto nella sua interezza anche qualora il bene oggetto del procedimento ablatorio sia in comproprietà indivisa, con la conseguenza che, mentre la determinazione giudiziale dell’indennità giova ai comproprietari che non abbiano proposto opposizione (non ricorrendo un’ipotesi di litisconsorzio necessario), senza che ad essi possa opporsi alcuna decadenza, nel caso in cui solo alcuni degli opponenti comproprietari abbiano coltivato il giudizio nei gradi di impugnazione non può configurarsi la formazione frazionata del giudicato in capo ai diversi opponenti, i quali tutti devono quindi considerarsi parti processualmente necessarie nei successivi gradi, anche se non abbiano proposto impugnazione.
Secondo Sez. 6-3, n. 04993/2019, Vincenti, Rv. 653139-01, qualora un soggetto, qualificandosi come cessionario di un credito o come beneficiario di un contratto a favore di terzi o come creditore subentrato nei diritti del debitore ai sensi dell’art. 1259 c.c., faccia valere il credito ceduto, la prestazione prevista a suo favore o i detti diritti, convenendo in giudizio, anziché soltanto il debitore ceduto, il promittente e il terzo responsabile verso il suo debitore, anche il creditore cedente, lo stipulante o il debitore cui assuma di essere subentrato, la situazione di litisconsorzio che si determina è di carattere unitario, poiché, di sua iniziativa, l’attore ha esteso la lite, anche solo in forma di denuntiatio, a un soggetto cui la causa era soltanto comune e che non era litisconsorte necessario nel senso di cui all’art. 102 c.p.c., al fine di rendergli opponibile l’accertamento scaturente da essa. Ne consegue che il giudizio di impugnazione, atteso il carattere unitario del litisconsorzio così determinato dall’attore, si connota, quale che sia stato l’esito del grado precedente, come inscindibile e, pertanto, riconducibile all’art. 331 c.p.c., con la conseguenza che a esso non possono, pertanto, rimanere estranei il creditore cedente, lo stipulante a favore del terzo e il debitore nei cui riguardi sia avvenuto il subingresso.
Circa le ipotesi di litisconsorzio necessario processuale che si determinano in conseguenza dei vari tipi di intervento nel giudizio di primo grado, Sez. 2, n. 08695/2019, Scarpa, Rv. 653486-02, ha affermato che, nel caso in cui, nel giudizio di primo grado promosso dall’amministratore del condominio a tutela dei beni comuni, sia intervenuto un condomino al quale l’atto di appello non è stato notificato, il giudice deve ordinare l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 331 c.p.c.
Secondo Sez. 3, n. 16590/2019, Scarano, Rv. 654294-01, il terzo chiamato in garanzia impropria può proporre appello avverso la sentenza di primo grado che non sia stata impugnata dal chiamante, a condizione che non si limiti a contestare le statuizioni relative alla domanda di manleva, ma censuri anche quelle riguardanti l’esistenza, la validità e l’efficacia del rapporto principale, quale antefatto e presupposto della garanzia azionata, ricorrendo in tal caso una situazione di pregiudizialità-dipendenza tra cause che dà luogo a litisconsorzio processuale in fase di impugnazione. La Corte ha perciò cassato la sentenza di merito dichiarativa dell’inammissibilità dell’appello proposto da una compagnia di assicurazione chiamata in manleva in un giudizio risarcitorio avverso la sentenza di primo grado non impugnata dalla chiamante, ancorché il gravame avesse a oggetto tanto le statuizioni relative al rapporto di garanzia, quanto quelle riguardanti l’esistenza del danno lamentato dalla parte attrice.
Con riferimento all’opposizione di terzo, Sez. 2, n. 21641/2019, Dongiacomo, Rv. 654906-01, ha asserito che, in tale impugnazione, la sentenza che accerti che il terzo opponente è titolare di un diritto autonomo e incompatibile con quello riconosciuto dalla sentenza pronunciata inter alios non deve solo provvedere – ove il diritto del terzo prevalga, per ragioni di diritto sostanziale, su quello della parte vittoriosa nel primo giudizio – all’accoglimento, in ragione di detta prevalenza, dell’opposizione, dichiarando, con pronuncia rescindente, l’inefficacia nei confronti del terzo del giudicato formatosi tra le parti originarie, ma deve anche pronunciarsi, in sede rescissoria, sul merito della domanda proposta dal terzo, procedendo, secondo le ordinarie regole processuali, all’accertamento del reale modo d’essere del diritto che lo stesso ha azionato. Sicché, ove l’accertamento del diritto del terzo debba avvenire (ovvero sia opportuno che avvenga) nei confronti di altri soggetti, il giudice deve (o, rispettivamente, può) disporre, a norma dell’art. 102 c.p.c. (ovvero dell’art. 107 c.p.c.), la loro partecipazione al processo, a prescindere dal fatto che gli stessi non siano già stati parte del giudizio precedente, atteso che il principio secondo cui l’opposizione ordinaria ex art. 404, comma 1, c.p.c., costituendo un’impugnazione della decisione contro la quale è proposta, comporta la necessaria presenza in causa di tutte le parti del giudizio nel quale venne emessa la decisione impugnata, va coordinato con la natura del diritto (autonomo e incompatibile) che il terzo, con prevalenza rispetto a quello risultante dalla sentenza impugnata, ha fatto valere.
In linea generale, Sez. L, n. 21443/2019, Marotta, Rv. 654811-01, ha statuito che la verifica, da parte del giudice investito del tema della corretta instaurazione del contraddittorio, quanto alla chiamata in giudizio dei litisconsorti necessari, riguardando la valida costituzione del rapporto processuale, ha carattere preliminare rispetto all’esame dei motivi di impugnazione, anche nel caso in cui questi ultimi attengano alla regolare costituzione del contraddittorio nel grado precedente e non sia stata devoluta questione relativa alla individuazione dei litisconsorti necessari medesimi, come stabilita nei precedenti gradi di giudizio.
Va infine segnalata Sez. T, n. 30775/2019, D’Oriano, Rv. 655939-01, secondo cui, in tema di processo litisconsortile, in virtù del principio di unità dell’impugnazione, il ricorso proposto irritualmente in forma autonoma da chi, ai sensi degli artt. 333 e 371 c.p.c., avrebbe potuto proporre soltanto impugnazione incidentale, per convertirsi in quest’ultima deve averne i requisiti temporali, onde la conversione risulta ammissibile solo se la notificazione del relativo atto non ecceda il termine di quaranta giorni da quello dell’impugnazione principale. Né la decadenza conseguente all’inosservanza di detto termine può ritenersi superata dall’eventuale rispetto del termine “esterno” di cui agli artt. 325 o 327 c.p.c., giacché la tardività o la tempestività, in relazione a quest’ultimo, assume rilievo ai soli fini della determinazione della sorte dell’impugnazione stessa in caso di inammissibilità di quella principale, ex art. 334 c.p.c.
A proposito del giudizio di opposizione al decreto di pagamento emesso a favore del consulente tecnico d’ufficio, ai sensi dell’art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, Sez. 6-2, n. 19694/2019, Criscuolo, Rv. 654986-01, ha affermato che le parti del processo nel quale è stata espletata la consulenza sono litisconsorti necessari. Da ciò la conseguenza che l’omessa notifica del ricorso in opposizione e del decreto di comparizione a una di tali parti determina la nullità del procedimento e della decisione, sicché quest’ultima deve essere cassata con rinvio, affinché il giudice a quo riesamini l’opposizione, previa integrazione del contraddittorio.
Sempre con riferimento al giudizio ai sensi dell’art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, con specifico riguardo all’opposizione al decreto di liquidazione del compenso in favore del notaio delegato per la vendita ai sensi dell’art. 591-bis c.p.c., emesso nell’ambito di una procedura esecutiva immobiliare dichiarata improseguibile per il fallimento del debitore esecutato, Sez. 2, n. 06242/2019, Gorjan, Rv. 652774-01, ha affermato che la curatela fallimentare è litisconsorte necessario, con le conseguenti – anche in questo caso – nullità del procedimento e della decisione nell’ipotesi della sua mancata evocazione in giudizio e cassazione dell’ordinanza, con rinvio al giudice a quo per la rinnovazione del procedimento, previa integrazione del contraddittorio.
Con riguardo alla mancata notificazione dell’atto di appello al condomino intervenuto nel giudizio di primo grado promosso dall’amministratore del condominio a tutela dei beni comuni, Sez. 2, n. 08695/2019, Scarpa, Rv. 653486-02 (già ricordata al punto 5) ha affermato che tale omissione determina la nullità della sentenza di appello, derivante dalla mancata integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 331 c.p.c., la quale è rilevabile d’ufficio nel giudizio di legittimità anche se la parte pretermessa si costituisce volontariamente, accettando senza riserve la decisione di secondo grado, in quanto si tratta di una nullità determinata dal giudice, che non ha disposto l’integrazione del contraddittorio, in relazione alla quale non opera il temperamento stabilito dall’art. 157, comma 3, c.p.c., secondo cui la nullità non può essere fatta valere dalla parte che vi ha dato causa.
Nel caso in cui la Corte di cassazione cassi con rinvio la sentenza di merito per mancata integrità del contraddittorio, dichiarando la nullità del procedimento e della sentenza, Sez. 2, n. 23324/2019, Tedesco, Rv. 655251-01, ha precisato che il giudice di rinvio, integrato il contraddittorio nei confronti della parte o delle parti pretermesse, è investito del potere-dovere di riesaminare la causa nel merito, nell’ambito di un giudizio nel quale le parti sono libere di svolgere tutte le difese e le argomentazioni ritenute adeguate nei limiti delle impugnazioni proposte.
Va qui rammentata Sez. 2, n. 24071/2019, Cosentino, Rv. 655360-01, secondo cui, nel caso di un’azione di accertamento dell’usucapione proposta nei confronti di più comproprietari, è inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione della sentenza di rigetto proposta, per violazione dell’integrità del contraddittorio, dal soccombente che abbia agito in giudizio senza convenirvi tutti i comproprietari e senza sollecitare al riguardo l’esercizio dei poteri officiosi del giudice, attesa l’irrilevanza per lo stesso della non opponibilità della pronuncia ai litisconsorti necessari pretermessi e l’assenza di pregiudizio per i diritti di questi ultimi. Secondo la stessa pronuncia, non è meritevole di tutela neppure l’interesse a un nuovo giudizio che si concluda con un esito differente, traducendosi esso in un abuso del processo, oltre a essere contrario al principio di ragionevole durata del medesimo sancito dell’art. 111 Cost.
In linea di principio, tra le ipotesi di litisconsorzio facoltativo vi è quella delle obbligazioni solidali.
Ne è un esempio la fattispecie scrutinata da Sez. 3, n. 18069/2019, Iannello, Rv. 65441-01, secondo cui, qualora in un contratto di locazione la parte locatrice sia costituita da più locatori, ciascuno di essi è tenuto, dal lato passivo, nei confronti del conduttore alla medesima prestazione, così come, dal lato attivo, ognuno degli stessi può agire nei riguardi del locatario per l’adempimento delle sue obbligazioni, applicandosi in proposito la disciplina della solidarietà di cui all’art. 1292 c.c., che non determina, tuttavia, la nascita di un rapporto unico e inscindibile e non dà luogo, perciò, a litisconsorzio necessario tra i diversi obbligati o creditori.
Anche nella fattispecie del convenuto che chiami un terzo in giudizio indicandolo come soggetto responsabile della pretesa fatta valere dall’attore e chieda, senza contestare la propria legittimazione passiva, soltanto di essere manlevato delle conseguenze della soccombenza nei confronti dell’attore, il quale a sua volta non estenda la domanda verso il terzo, il cumulo di cause integra un litisconsorzio facoltativo e, ove la decisione di primo grado abbia rigettato la domanda di manleva, in sede di impugnazione dà luogo ad una situazione di scindibilità delle cause (Sez. 3, n. 23977/2019, Guizzi, Rv. 655104-01). In applicazione di tale principio, la Corte ha confermato la sentenza del giudice di appello che, rilevata la nullità della citazione del terzo chiamato per difetto di editio actionis – vizio non riconducibile a uno dei casi tassativamente indicati dall’art. 354 c.p.c. – non aveva provveduto alla rimessione degli atti al primo giudice pronunciando sul merito della causa scindibile intentata contro il terzo.
Quanto allo svolgimento del processo – connotato, qui, dalla possibilità di separare le cause cumulate – vanno segnalate due pronunce.
In una fattispecie di litisconsorzio facoltativo determinatosi nel giudizio promosso nei confronti di più coobbligati solidali committenti per il pagamento del corrispettivo relativo ai lavori appaltati, Sez. 2, n. 21514/2019, Scarpa, Rv. 654633-02, ha statuito che, verificatasi una causa di interruzione nei confronti di uno di essi e riassunto tempestivamente il giudizio, interrotto nei confronti di tutti, il vizio della notificazione dell’atto di riassunzione nei confronti di uno o alcuni tra i litisconsorti facoltativi e il mancato rispetto del termine per la rinnovazione della notificazione non impediscono l’ulteriore prosecuzione del processo nei confronti dei restanti litisconsorti ritualmente citati, non potendosi estendere a costoro l’eventuale estinzione del processo ex art. 307 c.p.c. relativa a uno dei convenuti originari.
Da segnalare infine Sez. 3, n. 22854/2019, Scarano, Rv. 655089-01, secondo cui, in presenza di cumulo nello stesso processo di domande nei confronti di soggetti diversi, qualora il giudice si pronunci sul merito di una domanda avanzata verso una parte e, adottando un espresso e formale provvedimento di separazione ai sensi dell’art. 279, comma 2, n. 5), c.p.c., dichiari la necessità di ulteriore istruzione in relazione alla pretesa rivolta verso l’altra, la sentenza assume il carattere di pronuncia definitiva nei confronti del primo soggetto e, come tale, è impugnabile da quest’ultimo solo in via immediata e sottratta alla riserva di impugnazione differita ex artt. 340 e 361 c.p.c. In applicazione di tale principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello che, oltre a pronunciarsi sul merito della domanda proposta nei confronti di una parte appellata respingendo l’appello, aveva altresì regolato le spese di lite del grado e, contestualmente, provveduto a separare la causa nei confronti dell’altra appellata, rispetto alla quale aveva emesso decisione non definitiva su alcune questioni preliminari, rinviando la disamina del merito all’esito di ulteriore istruttoria.
Premesso che, come è noto, i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita non necessitano, ai sensi del primo comma dell’art. 115 c.p.c., di essere provati, Sez. 2, n. 27490/2019, Lombardo, Rv. 655681 - 01, ha affermato che l’accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d’una non contestazione, rientrando nel quadro dell’interpretazione del contenuto e dell’ampiezza dell’atto della parte, è funzione del giudice di merito, sindacabile solo per vizio di motivazione. Ne consegue che, ove il giudice abbia ritenuto “contestato” uno specifico fatto e, in assenza di ogni tempestiva deduzione al riguardo, abbia proceduto all’ammissione ed al conseguente espletamento di un mezzo istruttorio in ordine all’accertamento del fatto stesso, la successiva allegazione di parte diretta a far valere l’altrui pregressa “non contestazione” diventa inammissibile (in questi sostanziali medesimi termini si era in passato espressa Sez. 3, n. 04249/2012, Giacalone, Rv. 621956 - 01).
Sul piano temporale, Sez. 6 - 2, n. 31402/2019, Fortunato, Rv. 656256 - 02, ponendosi nel solco di Sez. 2, n. 26859/2013, F. Manna, Rv. 629109 – 01, ha analiticamente chiarito che la valutazione della condotta processuale del convenuto, agli effetti della non contestazione dei fatti allegati dalla controparte, deve essere correlata al regime delle preclusioni, che la disciplina del giudizio ordinario di cognizione connette all’esaurimento della fase processuale entro la quale è consentito ancora alle parti di “aggiustare il tiro”, sia allegando nuovi fatti - diversi da quelli indicati negli atti introduttivi - sia revocando espressamente la non contestazione dei fatti già allegati, sia ancora deducendo una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con quella posta a base delle difese precedentemente svolte; in particolare, la mancata tempestiva contestazione, sin dalle prime difese, dei fatti allegati dall’attore è comunque retrattabile nei termini previsti per il compimento delle attività processuali consentite dall’art. 183 c.p.c., risultando preclusa, all’esito della fase di trattazione, ogni ulteriore modifica determinata dall’esercizio della facoltà deduttiva.
La consulenza tecnica d’ufficio, come ribadito da Sez. 6 - 1, n. 30218/2017, Genovese, Rv. 647288 – 01, non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata, qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Sez. 1, n. 21487/2017, Ceniccola, Rv. 645410 – 01; Sez. 1, n. 15774/2018, Nazzicone, Rv. 649471 – 01).
In particolare, anche quando la consulenza sia percipiente, ossia disposta per l’acquisizione di dati la cui valutazione sia rimessa all’ausiliario, quest’ultimo non può avvalersi, per la formazione del suo parere, di documenti non prodotti dalle parti nei tempi e modi permessi dalla scansione processuale, pena, come ribadito da Sez. 6 - 1, n. 27776/2019, Iofrida, Rv. 655818 – 01, l’inutilizzabilità delle conclusioni del consulente fondate sui detti documenti in violazione delle regole di riparto dell’onere probatorio, essendo in conseguenza irrilevante la mancata tempestiva proposizione dell’eccezione di nullità della consulenza.
Di particolare interesse è Sez. 3, n. 31886/2019, Rossetti, Rv. 656045 – 02, secondo cui lo svolgimento di indagini peritali su fatti estranei al thema decidendum della controversia o l’acquisizione ad opera dell’ausiliare di elementi di prova (nella specie, documenti) in violazione del principio dispositivo cagiona la nullità della consulenza tecnica, da qualificare come nullità a carattere assoluto, rilevabile d’ufficio e non sanabile per acquiescenza delle parti, in quanto le norme che stabiliscono preclusioni, assertive ed istruttorie, nel processo civile sono preordinate alla tutela di interessi generali, non derogabili dalle parti. La pronuncia si pone in consapevole contrasto con Sez. 3, n. 02251/2013, Ambrosio, Rv. 624974 – 01, prima, e Sez. 3, n. 15747/2018, Fiecconi, Rv. 649414 – 01, alla stregua delle quali la nullità della consulenza tecnica d’ufficio - ivi compresa quella dovuta all’eventuale ampliamento dell’ indagine tecnica oltre i limiti delineati dal giudice o consentiti dai poteri che la legge conferisce al consulente - è soggetta al regime di cui all’art. 157 c.p.c., avendo carattere di nullità relativa, e deve, pertanto, essere fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione, restando altrimenti sanata.
Con la medesima sentenza la S.C. (Sez. 3, n. 31886/2019, Rossetti, Rv. 656045 - 01) ha altresì sostenuto che, in virtù del principio dispositivo e dell’operare nel processo civile di preclusioni, assertive ed istruttorie, l’ausiliare del giudice, nello svolgimento delle proprie attività, non può - nemmeno in presenza di ordine del giudice o di acquiescenza delle parti - indagare di ufficio su fatti mai ritualmente allegati dalle parti, né acquisire di sua iniziativa la prova dei fatti costitutivi delle domande o delle eccezioni proposte e nemmeno procurarsi, dalle parti o dai terzi, documenti che forniscano tale prova. A tale regola può derogarsi soltanto quando la prova del fatto costitutivo della domanda o dell’eccezione non possa essere oggettivamente fornita dalle parti con i mezzi di prova tradizionali, postulando il ricorso a cognizioni tecnico-scientifiche, oppure per la prova di fatti tecnici accessori o secondari e di elementi di riscontro della veridicità delle prove già prodotte dalle parti. La pronuncia si pone in contrasto con un prevalente orientamento di segno contrario (cfr., da ultimo, Sez. 2, n. 14652/2012, Mazzacane, Rv. 623714 – 01), per il quale il consulente tecnico d’ufficio, nell’espletamento del mandato ricevuto, può chiedere informazioni a terzi ed alle parti per l’accertamento dei fatti collegati con l’oggetto dell’incarico, senza bisogno di una preventiva autorizzazione del giudice, potendo tali informazioni, di cui siano indicate le fonti in modo da permetterne il controllo delle parti, concorrere, con le altre risultanze di causa, alla formazione del convincimento del giudice.
La consulenza tecnica di ufficio, non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito. In quest’ottica, secondo Sez. 5, n. 25253/2019, D’Oriano, Rv. 655530 - 01, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione di disporre la nomina dell’ausiliario giudiziario, potendo essere la motivazione dell’eventuale diniego implicitamente desumibile anche dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato effettuata dal predetto giudice.
Per Sez. 3, n. 03717/2019, Pellecchia, Rv. 652736 – 01, questi può affidare al consulente non solo l’incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l’accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche (conf. Sez. 3, n. 06155/2009, D’Amico, Rv. 607649 – 01).
Il rifiuto di nominare un consulente tecnico costituisce una facoltà discrezionale del giudice di merito, e può costituire vizio del procedimento (e della sentenza) nel solo caso in cui la consulenza costituisca l’unico mezzo a disposizione della parte per dimostrare i fatti costitutivi della pretesa (cfr. Sez. 3, n. 11742/2018, Rossetti, massimata sotto un altro profilo).
Rientra parimenti nel potere discrezionale del giudice di merito accogliere o rigettare l’istanza di riconvocazione del consulente d’ufficio per chiarimenti o per un supplemento di consulenza, senza che l’eventuale provvedimento negativo possa essere censurato in sede di legittimità deducendo la carenza di motivazione espressa al riguardo, quando dal complesso delle ragioni svolte in sentenza, in base ad elementi di convincimento tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e valutate con un giudizio immune da vizi logici e giuridici, risulti l’irrilevanza o la superfluità dell’indagine richiesta, non sussistendo la necessità, ai fini della completezza della motivazione, che il giudice dia conto delle contrarie motivazioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, si hanno per disattese perché incompatibili con le argomentazioni poste a base della motivazione. Il principio, già affermato in passato da Sez. 3, n. 15666/2011, Frasca, Rv. 619230 – 01, è stato ribadito da Sez. 2, n. 21525/2019, Varrone, Rv. 655207 - 01.
Rientra, quindi, nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative, di sentire a chiarimenti il consulente sulla relazione già depositata ovvero di rinnovare, in parte o in toto, le indagini, sostituendo l’ausiliare del giudice. L’esercizio di tale potere non è, secondo Sez. 6 - L, n. 02103/2019, Doronzo, Rv. 652615 – 01, sindacabile in sede di legittimità, ove ne sia data adeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridici; peraltro, il provvedimento con cui il giudice dispone la rinnovazione delle indagini non priva di efficacia l’attività espletata dal consulente sostituito (conf. Sez. 3, n. 27247/2008, D’Amico, Rv. 605391 – 01).
La violazione, da parte del CTU, dell’obbligo di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli comporta la nullità della perizia, rilevabile d’ufficio, poiché l’ausiliare del giudice svolge nel processo una pubblica funzione nell’interesse generale e superiore della giustizia. Così si è espressa Sez. 3, n. 25022/2019, Scarano, Rv. 655370 – 01, in una fattispecie in cui il CTU non aveva sottoposto a visita l’attore in primo grado, il quale lamentava di avere subito dei danni per colpa medica, né aveva predisposto una relazione degli incontri avvenuti con il medesimo attore ed i consulenti di parte, omettendo di riportare le loro osservazioni ed istanze.
Le consulenze tecniche di parte non costituiscono mezzi di prova ma allegazioni difensive di contenuto tecnico che, se non confutate esplicitamente, devono ritenersi implicitamente disattese. Tuttavia, per Sez. 5, n. 30364/2019, D’Orazio, Rv. 655931 - 01, quando i rilievi contenuti nella consulenza di parte siano precisi e circostanziati, tali da portare a conclusioni diverse da quelle contenute nella consulenza tecnica d’ufficio ed adottate in sentenza, ove il giudice trascuri di esaminarli analiticamente, ricorre il vizio di insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia.
Sez. 5, n. 11432/2019, Fraulini, Rv. 653945 – 01, ha avuto l’occasione per chiarire che nel processo tributario la Guardia di finanza, in quanto soggetto che agisce su delega dell’Amministrazione finanziaria, non può essere destinataria da parte del giudice di una richiesta di documenti ex art. 213 c.p.c., atteso che la stessa può essere disposta solo nei confronti di un soggetto terzo e non anche della parte pubblica in causa.
Sez. 2, n. 26801/2019, Tedesco, Rv. 655656 – 01, ha ribadito (Sez. 2, n. 15832/2011, Giusti, Rv. 618717 - 01) che la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell’emittente, che vi indica la prestazione e l’importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell’esistenza di un corrispondente contratto allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto.
In tema di prove atipiche, Sez. 2, n. 18025/2019, Fortunato, Rv. 654468 – 01, ha chiarito che le sommarie informazioni assunte durante la fase delle indagini preliminari, ritualmente acquisite nel contraddittorio delle parti, sono liberamente valutabili nel giudizio civile ai sensi dell’art. 116 c.p.c., non essendo a tal fine necessario che i dichiaranti abbiano prestato giuramento, in quanto nel sistema processuale manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, sicché il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche.
In tema di prova documentale, il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell’art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all’originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all’originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni. In applicazione di tale principio, Sez. 5, n. 16557/2019, Balsamo, Rv. 654386 – 01, ha escluso che il contribuente avesse disconosciuto in modo efficace la conformità delle copie agli originali, in quanto, con la memoria illustrativa, si era limitato a dedurre la mancata produzione degli originali delle relate di notifica e la non conformità “a quanto espressamente richiesto” con il ricorso.
Già in passato Sez. 2, n. 27633/2018, Sabato, Rv. 651376 – 01, e Sez. 2, n. 01537/2018, Carrato, Rv. 647080 – 01, avevano affermato che la contestazione della conformità all’originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata a pena di inefficacia in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale.
Il disconoscimento della scrittura privata da parte di una persona giuridica, perché sia validamente effettuato e sia idoneo ad onerare l’avversario (che insista ad avvalersi dello scritto) di richiederne la verificazione, necessita, secondo Sez. 5, n. 07240/2019, Napolitano, Rv. 653045 – 01, di un’articolata dichiarazione di diversità della firma risultante sul documento rispetto alle sottoscrizioni di tutti gli organi rappresentativi, specificamente identificati od identificabili, atteso che, nel caso della persona giuridica, assistita da una pluralità di organi con il potere di firmare un determinato atto, sussistono più sottoscrizioni qualificabili come proprie dell’ente.
Quanto alla tempistica con la quale il disconoscimento di una scrittura privata deve essere operato, come è noto, il riconoscimento può essere espresso (quando la parte dichiara espressamente di riconoscere la propria firma) o tacito (qualora la parte nei cui confronti viene prodotta la scrittura non neghi formalmente - nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione – che la sottoscrizione apposta sul documento prodotto provenga da lui o, qualora la scrittura sia prodotta nei confronti di un successore – erede o avente causa – di colui che appare averla sottoscritta, non dichiari di non riconoscere la scrittura o la sottoscrizione del suo dante causa).
La “prima risposta successiva alla produzione” deve essere individuata in un atto processualmente rilevante compiuto alla presenza di entrambe le parti, attesa l’esigenza dell’immediatezza della conoscenza del disconoscimento in capo al soggetto che ne è destinatario. In quest’ottica, Sez. L, n. 15113/2019, Berrino, Rv. 654100 – 01 (conf. Sez. 3, n. 06187/2009, Spagna Musso, Rv. 607085 – 01), ha escluso che possa intendersi come prima risposta il mero deposito di note difensive autorizzate, proprio perché effettuato in assenza della controparte.
D’altra parte, l’espressione «nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione» deve essere interpretata in senso strettamente cronologico, senza che assuma alcun rilievo il fatto che in detta udienza non sia stata espletata alcuna attività processuale (Sez. 2, n. 29909/2008, Rv. 605961 – 01; conf. Sez. 3, n. 12303/2016, Rv. 640299 - 01).
In questo contesto merita di essere segnalata Sez. 6 - 1, n. 15780/2018, M. Di Marzio, Rv. 649335 – 01, a mente della quale, effettuata la relativa produzione nel termine di cui all’art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., in mancanza del deposito, ad opera della parte contro cui la scrittura è prodotta, della memoria prevista dall’art. 183, sesto comma, n. 3, è tempestivo il disconoscimento operato, ai sensi dell’art. 215, comma 1, c.p.c., alla prima udienza successiva all’effettuata produzione documentale, non potendo la decadenza di cui all’art. 215 c.p.c., in quanto norma di stretta interpretazione, dipendere da una non difesa, quale deve essere qualificato l’omesso deposito della memoria sopra indicata.
In tema di copie fotografiche di scritture, l’art. 2719 c.c., che esige l’espresso disconoscimento della conformità con l’originale delle copie fotografiche o fotostatiche, è applicabile tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione, e, nel silenzio normativo sui modi e termini in cui deve procedersi, entrambe le ipotesi sono disciplinate dagli artt. 214 e 215 c.p.c., con la conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all’originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se non venga disconosciuta in modo formale e inequivoco alla prima udienza, o nella prima risposta successiva alla sua produzione. In questi termini si è espressa Sez. 6 - 3, n. 03540/2019, Rubino, Rv. 653006 – 02, in una fattispecie in cui la copia fotostatica era riproduttiva di una email.
Dello stesso avviso è Sez. 3, n. 18074/2019, Porreca, Rv. 654564 – 01, la quale ha altresì precisato che, anche nel corso del processo esecutivo, la copia fotostatica non autenticata (nella specie, riproduttiva della procura sottesa al mandato difensivo e dei documenti prodotti a sostegno della successione nel credito azionato) si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all’originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se non disconosciuta in modo formale e inequivoco alla prima udienza o difesa utile del processo di esecuzione (ove già risulti in essere una rappresentanza difensiva) ovvero attraverso la costituzione in sede di opposizione all’esecuzione.
In caso di disconoscimento dell’autenticità della sottoscrizione di una scrittura privata prodotta in copia fotostatica mediante affermazione, da parte degli eredi dell’apparente sottoscrittore, di non conoscere la scrittura del de cuius, la parte che l’abbia esibita in giudizio e intenda avvalersi della prova documentale da essa rappresentata deve, come evidenziato da Sez. 3, n. 33769/2019, Dell’Utri, Rv. 656333 - 02, produrre l’originale al fine di ottenerne la verificazione, essendo, altrimenti, onerata della prova del contenuto del documento – inutilizzabile a fini istruttori in ragione dell’intervenuta contestazione e della mancata sottoposizione a verificazione - con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità.
Sez. 3, n. 23636/2019, Dell’Utri, Rv. 655493 – 01, ha confermato (conf. Sez. 2, n. 10147/2011, Manna F., Rv. 617920 - 01) che l’eccezione di tardività del disconoscimento della scrittura privata ai sensi degli artt. 214 e 215 c.p.c. è rimessa alla disponibilità della parte che ha prodotto il documento, in quanto unica ad avere interesse a valutare l’utilità di un accertamento positivo della provenienza della scrittura. Essa, di conseguenza, è logicamente incompatibile con l’istanza di verificazione che ne costituisce implicita rinuncia.
Avuto riguardo all’ambito applicativo, Sez. 2, n. 20511/2019, Carrato, Rv. 654891 – 01, ha escluso che la disciplina processuale di cui agli artt. 215 e segg. c.p.c. sia applicabile in caso di disconoscimento dell’autenticità della sottoscrizione apposta in calce alla procura operato direttamente dal difensore apparentemente costituito nell’interesse della parte. Invero, la sottoscrizione della procura da parte del difensore è elemento indispensabile per la formazione fenomenica dell’atto, sicché il suo difetto - cui è equiparabile la sua accertata falsità - determina l’invalidità della procura, rilevabile anche d’ufficio, che incide sulla validità stessa dell’instaurazione del rapporto processuale, impedendone la produzione di qualsiasi effetto da potersi ritenere giuridicamente valido.
Nel processo tributario, in forza del rinvio operato dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 alle norme del codice di procedura civile, trova, invece, applicazione l’istituto di cui all’art. 214 c.p.c. e segg., con la conseguenza che, in presenza del disconoscimento della firma - la cui tempestività deve valutarsi con riferimento alla proposizione del ricorso con cui è impugnato l’atto impositivo fondato sulla scrittura privata -, il giudice ha l’obbligo di accertare l’autenticità delle sottoscrizioni, altrimenti non utilizzabili ai fini della decisione, ed a tale accertamento procede ove ricorrano le condizioni per l’esperibilità della procedura di verificazione, attivando, in caso positivo, i poteri istruttori nei limiti delle disposizioni speciali dettate per il contenzioso tributario. In applicazione di tale principio, Sez. 5, n. 13333/2019, Antezza, Rv. 653994 – 01, ha ritenuto tardivo il disconoscimento della firma per girata apposta su un assegno effettuato solo in sede di udienza di trattazione.
Il procedimento di verificazione di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c. ha la funzione di accertare l’autenticità della scrittura privata o della sottoscrizione disconosciuta allo scopo di consentire alla parte che vi ha interesse di avvalersene nel giudizio in corso, per cui il giudice di merito - che ha il compito di stabilire quali scritture debbano servire da comparazione - non è vincolato da alcuna graduatoria tra le fonti di accertamento dell’autenticità, ben potendo utilizzare, in virtù del principio generale dell’acquisizione della prova, anche le scritture prodotte dalla parte diversa da quella che ha proposto l’istanza di verificazione. Peraltro, la scrittura privata può assolvere alla funzione di comparazione, quando sussista il dato positivo del suo riconoscimento espresso o tacito, ovvero quando non ne sia stata contestata l’autenticità, mentre la sua inidoneità a fornire la prova dell’autenticità della scrittura o della sottoscrizione disconosciuta non determina l’inammissibilità dell’istanza di verificazione, ma si riflette sul suo esito. E così Sez. 2, n. 06460/2019, Criscuolo, Rv. 652936 – 01, ha ritenuto che l’accertamento tecnico sull’autografia del testamento olografo fosse stato correttamente eseguito mediante utilizzazione, quali scritture di comparazione, di documenti prodotti dalla parte convenuta, nonostante la parte attrice, che aveva avanzato l’istanza di verificazione, si fosse opposta al loro impiego (conf. Sez. 2, n. 17794/2005, Mazzacane, Rv. 581676 – 01).
Per Sez. 6 - 2, n. 29542/2019, Criscuolo, Rv. 656243 - 01, nel procedimento per la verifica di scrittura privata spetta al giudice del merito stabilire quali scritture debbano servire di comparazione, senza esser vincolato da alcuna graduatoria tra le varie fonti di accertamento dell’autenticità.
Alla parte, nei cui confronti venga prodotta una scrittura privata, deve ritenersi consentita, oltre la facoltà di disconoscerla, così facendo carico alla controparte di chiederne la verificazione (addossandosi il relativo onere probatorio), anche la possibilità alternativa, senza riconoscere, né espressamente, né tacitamente, la scrittura medesima, di proporre querela di falso, al fine di contestare la genuinità del documento, atteso che, in difetto di limitazioni di legge, non può negarsi a detta parte di optare per uno strumento per lei più gravoso, ma rivolto al conseguimento di un risultato più ampio e definitivo, quello cioè della completa rimozione del valore del documento con effetti erga omnes e non nei soli riguardi della controparte (Sez. 1, n. 06249/2018, Iofrida).
In ipotesi di dichiarazione sottoscritta, pur se contenuta in più fogli dei quali solo l’ultimo firmato, poiché la sottoscrizione, ai sensi dell’art. 2702 c.c., si riferisce all’intera dichiarazione e non al solo foglio che la contiene, la scrittura privata deve ritenersi, come chiarito da Sez. 2, n. 07681/2019, Dongiacomo, Rv. 653154 – 01, valida ed efficace nel suo complesso, rimanendo irrilevante la mancata firma dei fogli precedenti, con la conseguenza che, al fine di impedire che l’intero contenuto della scrittura faccia stato nei confronti del sottoscrittore, quest’ultimo ha l’onere di proporre querela di falso (conf. Sez. 2, n. 04886/2007, Triola, Rv. 595387 – 01, la quale, alla stregua dell’enunciato principio, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, con riguardo ad un’azione proposta ai sensi dell’art. 2932 c.c. in conseguenza dell’inadempimento della promittente venditrice di un immobile che si era rifiutata di stipulare il contratto definitivo, l’aveva rigettata sul presupposto erroneo dell’insussistenza del fatto costitutivo della pretesa attorea in virtù della circostanza che il contratto preliminare era stato sottoscritto dalla suddetta parte solo nel foglio finale, così ritenendolo invalido ed inefficace).
Nel giudizio di cassazione, la querela di falso è proponibile limitatamente ad atti del relativo procedimento, come il ricorso o il controricorso, ovvero a documenti producibili ai sensi dell’art. 372 c.p.c., mentre non può riguardare atti e documenti che il giudice di merito abbia posto a fondamento della sentenza impugnata, in quanto la loro eventuale falsità, se definitivamente accertata nella sede competente, può essere fatta valere come motivo di revocazione. Pertanto, per Sez. 3, n. 02343/2019, Dell’Utri, Rv. 652660 – 01, essa può riguardare anche la nullità della sentenza impugnata, con riferimento ai soli vizi della sentenza stessa per mancanza dei suoi requisiti essenziali, di sostanza o di forma, e non anche ove essa sia originata, in via mediata e riflessa, da vizi del procedimento, ovvero dalla eventuale falsità dei documenti posti a base della decisione del giudice di merito (conf. Sez. 1, n. 24856/2006, Rv. 593233 - 01).
Il giudizio di querela di falso, tanto in via principale che incidentale, si connota quale processo a contenuto oggettivo con prevalente funzione di protezione dell’interesse pubblico all’eliminazione di documenti falsi dalla circolazione giuridica. L’interesse a proporre querela di falso in via principale, che tende a rimuovere erga omnes l’efficacia probatoria del documento che ne forma oggetto, sussiste in capo a tutti coloro nei cui confronti il medesimo documento è o può essere fatto valere (si veda, in tal senso, Sez. 1, n. 08483/2018, Campanile).
Per Sez. 2, n. 08575/2019, Fortunato, Rv. 653298 – 01, legittimato a proporre querela di falso è chiunque abbia interesse a contrastare l’efficacia probatoria di un documento munito di fede privilegiata in relazione ad una pretesa che su di esso si fondi, non esclusa la stessa parte che l’abbia prodotto in giudizio, senza potersi distinguere tra querela proposta in via principale o incidentale (conf. Sez. 1, n. 03305/1997, Vitrone, Rv. 503755 - 01).
Legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile è, invece, solo il soggetto che intenda valersi del documento in giudizio per fondarvi una domanda o un’eccezione e non già chi, in concreto, non intenda avvalersene o l’autore del falso ovvero chi abbia comunque concorso nella falsità, ai quali ultimi va riconosciuta, al più, la possibilità di intervenire in via adesiva nel giudizio. Facendo applicazione di tale principio, Sez. 6 - 2, n. 19281/2019, Fortunato, Rv. 654635 – 01, ha cassato la sentenza gravata, che aveva riconosciuto la legittimazione passiva degli agenti verbalizzanti rispetto ad una querela di falso proposta avverso un verbale di accertamento redatto in occasione di un sinistro stradale.
L’atto pubblico fa pubblica fede solo del cd. estrinseco, vale a dire di tutto ciò che il pubblico ufficiale può attestare che sia avvenuto (ivi comprese eventuali dichiarazioni) in sua presenza o che lui ha compiuto. Viceversa, la valenza fidefacente non si estende al cd. intrinseco, vale a dire alla veridicità ed esattezza di ciò che è stato dichiarato dalle parti (ma anche da terzi e da eventuali testimoni) di fronte al pubblico ufficiale (Sez. 3, n. 24530/2008, Rv. 604735 - 01), nonché alle considerazioni e valutazioni personali.
Il valore di prova legale della scrittura privata riconosciuta, o da considerarsi tale, è, pertanto, come confermato da Sez. 1, n. 08766/2018, Fraulini, Rv. 648145 – 01, limitato alla provenienza della dichiarazione del sottoscrittore e non si estende al contenuto della medesima, sicché la querela di falso è esperibile unicamente nei casi di falsità materiale, per rompere il collegamento, quanto alla provenienza, tra dichiarazione e sottoscrizione, e non in quelli di falsità ideologica, per impugnare la veridicità di quanto dichiarato, al qual fine può farsi, invece, ricorso alle normali azioni atte a rilevare il contrasto tra volontà e dichiarazione.
Ugualmente, la querela di falso proposta avverso una scrittura privata è limitata a contestare la provenienza materiale dell’atto dal soggetto che ne abbia effettuato la sottoscrizione e non pure ad impugnare la veridicità di quanto dichiarato. E così Sez. 3, n. 12707/2019, Guizzi, Rv. 653919 – 01, ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile la querela di falso, proposta soltanto in appello, volta a far accertare l’inesistenza dell’operazione risultante da una fattura o a dimostrarne la sua realizzazione ad un prezzo diverso da quello ivi indicato (conf. Sez. 2, n. 00047/1988, Girone, Rv. 456710 - 01).
Nel giudizio di falso, la prova univoca della falsità del documento impugnato con apposita querela deve essere fornita dal querelante perché possa pervenirsi all’accoglimento della relativa domanda, sia essa proposta in via incidentale o in via principale. Tale principio, già affermato in passato da Sez. 3, n. 06050/1998, Segreto, Rv. 516554 – 01 (secondo cui le presunzioni sono utilizzabili in particolare quando il disconoscimento dell’autenticità non si estenda alla sottoscrizione e sia lamentato il riempimento del documento fuori di qualsiasi intesa, con conseguente contestazione del nesso tra il testo ed il suo autore), è stato ribadito da Sez. 6 - 2, n. 02126/2019, Carrato, Rv. 652216 – 01.
Ai fini della valida proposizione della querela di falso, l’obbligo di indicazione degli elementi e delle prove della falsità previsto dall’art. 221 c.p.c. (che, come chiarito da Sez. 2, n. 10874/2018, Carrato, Rv. 648241 – 01, può venir meno solo allorquando tale falsità sia rilevabile ictu oculi dal documento impugnato e non occorrano particolari indagini per accertarla) può essere assolto con qualsiasi tipo di prova che sia idonea all’accertamento del falso e, quindi, anche a mezzo di presunzioni. In applicazione di tale principio, Sez. 3, n. 04720/2019, Gianniti, Rv. 652829 – 01, ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto inidonei a dimostrare la falsità della sottoscrizione di una quietanza di integrale soddisfacimento di un credito risarcitorio il deposito di una consulenza tecnica di parte, la sottoscrizione, da parte della querelante, del verbale di udienza, la dichiarazione di disponibilità della stessa al saggio grafico, nonché la macroscopica inferiorità della somma riportata nella quietanza rispetto a quella oggetto della domanda risarcitoria e a quella indicata in una bozza di transazione sottoscritta dalla medesima querelante (conf. Sez. L, n. 01537/2001, Vigolo, Rv. 543632 – 01, secondo cui, ai fini della valida proposizione della querela di falso, il menzionato obbligo non impone necessariamente la completa e rituale formulazione della prova testimoniale, essendo sufficiente l’indicazione di tale prova e delle circostanze che ne dovrebbero costituire l’oggetto; contra Sez. 1, n. 02790/1991, Rv. 471285 - 01, secondo cui l’indicazione degli elementi e delle prove a supporto della querela di falso deve avvenire secondo i modi stabiliti dalla legge processuale e, perciò, ove si tratti di prova testimoniale, mediante indicazione specifica, ai sensi dell’art. 244 c.p.c., delle persone da interrogare e dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuna di esse deve essere interrogata).
La confessione deve avere ad oggetto fatti obiettivi - la cui qualificazione giuridica spetta al giudice del merito - e risponde alla regola per la quale, ove la parte riferisca fatti a sé sfavorevoli, le sue dichiarazioni hanno valore confessorio. In quest’ottica, Sez. 3, n. 05725/2019, Di Florio, Rv. 652838 – 01, ha confermato la sentenza impugnata che aveva riconosciuto valenza confessoria alle dichiarazioni, rese dall’attrice in sede di interrogatorio formale, secondo cui la caduta, in assenza di ostacoli alla visione dei luoghi, era avvenuta in pieno giorno e mentre guardava la strada, piena di buche.
Nel corso dell’anno in esame la S.C. ha avuto altresì l’occasione per ribadire (Sez. 6 - 1, n. 20255/2019, Falabella, Rv. 654723 - 01) che le dichiarazioni rese dall’imputato nel dibattimento penale sono soggette al libero apprezzamento del giudice civile e non possono integrare una confessione giudiziale nel giudizio civile, atteso che questa ricorre, ai sensi dell’art. 228 c.p.c., soltanto nei casi in cui sia spontanea o provocata in sede di interrogatorio formale, quindi all’interno del giudizio civile medesimo (conf. Sez. 6 - 2, n. 15464/2013, Bertuzzi, Rv. 626966 - 01).
Sez. 6 - 2, n. 16216/2019, Sabato, Rv. 654607 – 01, ha confermato il principio (cfr. Sez. 3, n. 11964/2010, Uccella, Rv. 613159 – 01) in base al quale il giudice di merito deve sempre disporre il giuramento decisorio, benché deferito in via subordinata, anche se i fatti con esso dedotti siano stati già accertati o esclusi in base alle risultanze probatorie, purché il contenuto del giuramento abbia il carattere della decisorietà in ordine al thema decidendum oggetto della controversia.
Al fine di superare la prescrizione presuntiva, il giuramento decisorio da deferirsi al debitore deve essere formulato in modo chiaro e specifico e deve includere la tesi difensiva sostenuta dal debitore stesso, in modo che, a seguito della prestazione del giuramento, il giudice - con valutazione rimessa al suo apprezzamento, sindacabile solo in presenza di vizi logici o giuridici della motivazione - possa limitarsi a verificare l’an iuratum sit, onde accogliere o respingere la domanda sul punto che ne ha formato oggetto. Ne consegue che, come evidenziato da Sez. 2, n. 27471/2019, Fortunato, Rv. 655672 - 01, se il debitore si sia limitato ad eccepire in via generica l’estinzione, senza circostanziare le modalità del pagamento, la formula deve essere, a sua volta generica, mentre solo se sia stato precisamente indicato il modo in cui l’estinzione è avvenuta, detta formula deve aver riguardo alle circostanze del pagamento a pena di inammissibilità del giuramento.
La prova testimoniale deve essere dedotta, ai sensi dell’art. 244 c.p.c., mediante l’indicazione precisa delle persone da interrogare e dei fatti formulati per capitoli di prova. Per Sez. 1, n. 01874/2019, Genovese, Rv. 652681 – 02, l’esigenza di specificazione dei fatti sui quali i testimoni devono deporre è soddisfatta se, ancorché non precisati in tutti i loro minuti dettagli, tali fatti siano esposti nei loro elementi essenziali, per consentire al giudice di controllarne l’influenza e la pertinenza e mettere in grado la parte, contro la quale essa è diretta, di formulare un’adeguata prova contraria. Per Sez. 2, n. 11765/2019, Sabato, Rv. 653805 – 01 (conf. Sez. L, n. 12642/2003, Toffoli, Rv. 566364 – 01), la verifica della specificità e della rilevanza dei capitoli formulati va condotta non soltanto alla stregua della loro letterale formulazione, ma anche in relazione agli altri atti di causa ed alle deduzioni delle parti, nonché tenendo conto della facoltà di chiedere chiarimenti e precisazioni ai testi, ai sensi dell’art. 253 c.p.c., da parte del giudice e dei difensori.
L’inosservanza delle prescrizioni di cui all’art. 244 c.p.c. con riferimento sia alla genericità delle circostanze dedotte nei capitoli di prova sia alla indicazione delle persone indicate come testimoni, determina, secondo Sez. 3, n. 03708/2019, Moscarini, Rv. 652821 – 01, l’inammissibilità del mezzo istruttorio che, ove erroneamente ammesso ed espletato, non può essere tenuto in considerazione dal giudice.
Già in passato Sez. 1, n. 02201/2007, Del Core, Rv. 594918 – 01, aveva affermato che la disposizione dell’art. 244 c.p.c. deve considerarsi di carattere cogente.
L’indagine del giudice di merito sui requisiti di specificità e rilevanza dei capitoli formulati dalla parte istante va condotta, secondo Sez. 2, n. 14364/2018, Federico, Rv. 648842 – 01, non solo alla stregua della loro formulazione letterale, ma anche in correlazione all’adeguatezza fattuale e temporale delle circostanze articolate.
La facoltà del giudice di chiedere chiarimenti e precisazioni ex art. 253 c.p.c., di natura esclusivamente integrativa, non può, peraltro, tradursi in un’inammissibile sanatoria della genericità e delle deficienze dell’articolazione probatoria (cfr. n. 3280 del 2008, Rv. 601895 – 01; conf. Sez. 2, n. 14364/2018, cit.).
L’assunzione di testi che non siano stati preventivamente e specificamente indicati può essere consentita solamente nei casi previsti dall’art. 257 c.p.c., con una enunciazione che deve ritenersi tassativa, dal momento che l’obbligo della rituale indicazione è inderogabile e la preclusione ex art. 244 c.p.c. ha il suo fondamento nel sistema del vigente codice e si inquadra nel principio, espresso dal successivo art. 245 c.p.c., secondo il quale il giudice provvede sull’ammissibilità delle prove proposte e sui testi da escutere con una valutazione sincrona e complessiva delle istanze che tutte le parti hanno sottoposto al suo esame. Da ciò Sez. 2, n. 08929/2019, Dongiacomo, Rv. 653303 – 01 (conf. Sez. 2, n. 04071/1993, Calfapietra, Rv. 481710 – 01), ha tratto la conseguenza che la parte non può pretendere di sostituire i testi deceduti prima dell’assunzione con altri che non siano stati da essa stessa indicati nei modi e nei termini di cui all’art. 244 c.p.c.
Sez. L, n. 31293/2019, Cinque, Rv. 655906 - 01, ha aderito all’impostazione (Sez. 3, n. 03275/1997, P. Vittoria, Rv. 503718 – 01; contra Sez. L, n. 09136/2008, Napoletano, Rv. 602956 - 01), secondo cui nel rito del lavoro, per effetto del combinato disposto degli artt. 202, comma 1, 420, commi 5 e 6 e 250 c.p.c., vige il principio che il giudice provvede nella stessa udienza di ammissione della prova testimoniale alla audizione dei testi, comunque presenti, ma non può dichiarare decaduta la parte dalla prova per la loro mancata presentazione, essendone consentita la citazione solo a seguito del provvedimento di ammissione, con la conseguenza che il giudice dovrà fissare altra udienza per la prosecuzione della prova.
La Seconda Sezione Civile, Ordinanza interlocutoria 20 novembre 2019, n. 30244, Falaschi, ha disposto la trasmissione degli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, ponendo la questione se in una transazione o anche, più in generale, in un contratto per il quale sia richiesta la forma scritta ad probationem, sia operativo il divieto della prova per testi e se l’eventuale inammissibilità possa essere rilevata d’ufficio o debba, invece, essere eccepita dalla parte interessata entro il termine di cui all’art. 157, comma 2, c.p.c., nella prima istanza o difesa successiva alla sua articolazione; il quesito è stato posto all’interno della più ampia questione riguardante l’esistenza o meno di un unitario regime processuale relativo all’inammissibilità della prova testimoniale, derivante dal combinato disposto di cui agli artt. 2725 e 2729 c.c., applicabile indifferentemente sia ai contratti per i quali sia richiesta la forma scritta ad probationem, sia a quelli per cui la forma è richiesta ad substantiam.
Sez. 5, n. 24531/2019, Triscari, non massimata, ha precisato che nel processo tributario, il divieto di prova testimoniale posto dall’art. 7 d.lgs. n. 546/1992, si riferisce alla prova testimoniale da assumere con le garanzie del contraddittorio e non implica, pertanto, l’impossibilità di utilizzare, ai fini della decisione, le dichiarazioni che gli organi dell’amministrazione finanziaria sono autorizzati a richiedere anche ai privati nella fase amministrativa di accertamento che, proprio perchè assunte in sede extraprocessuale, rilevano quali elementi indiziari che possono concorrere a formare, unitamente ad altri elementi, il convincimento del giudice” (Cass. civ., 16 maggio 2019, n. 13174; Cass. civ., 7 aprile 2017, n. n. 9080); si è, al riguardo, precisato che tali dichiarazioni hanno il valore probatorio proprio degli elementi indiziari e, qualora rivestano i caratteri di gravità, precisione e concordanza di cui all’art. 2729 c.c., danno luogo a presunzioni (Cass. civ., 20 aprile 2007, n. 9402); infatti, dal divieto di ammissione della prova testimoniale non discende la inammissibilità della prova per presunzioni, ai sensi dell’art. 2729, comma 2, c.c., secondo il quale le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova testimoniale - poichè questa norma, attesa la natura della materia ed il sistema dei mezzi di indagine a disposizione degli uffici e dei giudici tributari, non è applicabile nel contenzioso tributario (Cass. civ., 23 ottobre 2006, n. 22804; Cass. civ., 21 gennaio 2015, n. 960).
In definitiva, il divieto di prova testimoniale nel processo tributario non impedisce che le dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale e recepite in forma di atto notorio o in verbali dell’Amministrazione costituiscano elementi indiziari, se non addirittura presuntivi, dei fatti cui si riferiscono, in linea con il principio del giusto processo (art. 6 Convenzione EDU).
La incapacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull’attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l’una, ai sensi dell’art. 246 c.p.c., dipende dalla presenza in un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all’eventuale interesse ad un determinato esito della lite). Sez. 2, n. 21239/2019, Carrato, Rv. 655201 - 01 (conf. Sez. 3, n. 07763/2010, Talevi, Rv. 612273 – 01), ha precisato che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità.
Per Sez. 6 - 3, n. 19121/2019, Rossetti, Rv. 654450 – 01, nei giudizi sulla responsabilità civile derivante da circolazione stradale, il terzo trasportato è incapace a deporre, ai sensi dell’art. 246 c.p.c., quando abbia riportato danni in conseguenza del sinistro.
Nella controversia instaurata dal terzo trasportato mediante azione diretta ex art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005 non sono, invece, incapaci a testimoniare i soggetti coinvolti nel sinistro, ove la compagnia di assicurazioni del trasportante, chiamata a risarcire direttamente il terzo trasportato, non abbia messo in discussione l’incidente quanto al suo reale accadimento in danno dell’attore. In applicazione dell’enunciato principio, Sez. 3, n. 01279/2019, Fiecconi, Rv. 652470 – 02, ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato l’incapacità dei testi per il solo fatto che erano parti coinvolte nel sinistro, senza comparare il loro interesse al giudizio con quello dell’attrice, terza trasportata, correlato al solo onere di provare la riconducibilità causale delle lesioni lamentate all’occorso, per essere il sinistro indiscusso quanto al suo accadimento.
Sez. 6 - 2, n. 00098/2019, Criscuolo, Rv. 652214 – 02, ha confermato, ponendosi nel solco di Sez. L, n. 17630/2010, Zappia, Rv. 614324 – 01, che l’insussistenza, per effetto della decisione della Corte cost. n. 248 del 1994, del divieto di testimoniare sancito per i parenti dall’art. 247 c.p.c. non consente al giudice di merito un’aprioristica valutazione di non credibilità delle deposizioni rese dalle persone indicate da detta norma, ma neppure esclude che l’esistenza di uno dei vincoli in essa indicati possa, in concorso con ogni altro utile elemento, essere considerato dal giudice di merito - la cui valutazione non è censurabile in sede di legittimità, ove motivata - ai fini della verifica della maggiore o minore attendibilità delle deposizioni stesse.
Nel giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p. si determina una piena translatio del giudizio sulla domanda, sicché la Corte di appello competente per valore, cui la Cassazione in sede penale abbia rimesso il procedimento ai soli effetti civili, applica le regole processuali e probatorie proprie del processo civile. Da questa premessa Sez. 3, n. 16916/2019, Dell’Utri, Rv. 654433 – 01, ha tratto la conseguenza che non è consentita l’”utilizzazione”, alla stregua di una testimonianza, delle dichiarazioni rese dalla persona offesa sentita quale testimone nel corso del processo penale, dovendo trovare applicazione, viceversa, il divieto sancito dall’art. 246 c.p.c. di assumere come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che ne potrebbe legittimare la partecipazione al giudizio, fermo restando che le medesime dichiarazioni, potendo costituire fonte di convincimento ai fini della decisione, sono liberamente valutabili dal giudice, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti nell’ambito delle complessive risultanze istruttorie.
Ha seguito la stessa direttrice Sez. 3, n. 15859/2019, Tatangelo, Rv. 654290 – 01, affermando che la corte territoriale alla quale la causa sia stata rimessa deve adottare, in tema di nesso eziologico tra condotta ed evento di danno, il criterio causale del “più probabile che non” e non quello penalistico dell’alto grado di probabilità logica, anche a prescindere dalle contrarie indicazioni eventualmente contenute nella sentenza penale di rinvio.
È a dire che in passato l’orientamento era di segno contrario, ritenendosi (Sez. 3, n. 13068/2004, Perconte Licatese, Rv. 574569 – 01) che la parte civile potesse legittimamente rendere testimonianza nel processo penale, non esistendo all’interno del processo penale una norma come l’art. 246 c.p.c., e tale testimonianza potesse essere sottoposta al cauto e motivato apprezzamento del giudice, che poteva fondare la sentenza di condanna anche soltanto su di essa; tale testimonianza avrebbe conservato il suo valore anche quando, con l’accoglimento del ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell’imputato, il solo processo civile fosse proseguito dinanzi al giudice di rinvio, ex art. 622 c.p.c., giacché in tal caso avrebbero continuano ad applicarsi, in parte qua, le regole proprie del processo penale e la deposizione giurata della parte civile, ormai definitivamente acquisita, sarebbe dovuta essere esaminata dal giudice di rinvio esattamente come avrebbe dovuto esaminarla il giudice penale se le due azioni non si fossero occasionalmente separate.
In termini generali, chi agisce in giudizio non può proporre la sua domanda in modo generico, ma deve consentire che il suo contenuto sia compiutamente identificato e percepito, affinché possa essere oggetto di accertamento, sia in fatto, che in diritto.
Come è noto, per effetto della disciplina di cui all’art. 164, comma 2, c.p.c. i vizi relativi alla vocatio in ius sono sanati con effetto ex tunc e quelli relativi alla editio actionis con effetto ex nunc (Sez. 6 - L, n. 23667/2018, L. Esposito, Rv. 650579 – 01).
Sez. 3, n. 23979/2019, Sestini, Rv. 655105 - 01, ha ribadito (nello stesso senso già Sez. 3, n. 13079/2018, Scoditti, Rv. 648711 - 01) che la mancanza nella citazione di tutti i requisiti indicati dall’art. 164, comma 1, c.p.c. e, quindi, di tutti gli elementi integranti la vocatio in jus, non vale a sottrarla (anche se trattasi di citazione in appello) all’operatività dei meccanismi di sanatoria ex tunc previsti dal secondo e terzo comma della medesima disposizione. Ne consegue che, quando la causa, una volta iscritta al ruolo, venga chiamata all’udienza di comparizione (che, per la mancata indicazione dell’udienza, dev’essere individuata ai sensi dell’art. 168-bis, comma 4, c.p.c.), il giudice, ove il convenuto non si costituisca, deve ordinare la rinnovazione della citazione, ai sensi e con gli effetti dell’art. 164, comma 1, c.p.c., mentre se si sia costituito deve applicare l’art. 164, comma 3, c.p.c., salva la richiesta di concessione di termine per l’inosservanza del termine di comparizione.
Dal canto suo, Sez. 1, n. 11549/2019, Pazzi, Rv. 653767 – 01, ha confermato, sia pure in tema di giudizio di appello, che, se tra la notifica dell’atto di citazione e l’udienza di comparizione intercorre un termine inferiore a novanta giorni, come prescritto dall’art. 163 bis c.p.c. (cui rinvia l’art. 359 c.p.c.), l’atto è nullo ex art. 164, comma 1, c.p.c. e deve applicarsi il secondo comma di tale norma, secondo cui, in caso di mancata costituzione del convenuto, il giudice, rilevata la nullità della citazione, ne dispone la rinnovazione entro un termine perentorio. La sanatoria del vizio ha efficacia ex tunc e l’atto risulta valido ed efficace fin dalla prima notifica, così da impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, non assumendo alcun rilievo che sia già decorso il termine per impugnazione al momento del rinnovo.
In proposito, ha precisato Sez. 3, n. 28810/2019, Sestini, Rv. 655959 – 01, che, nel caso in cui il giudice abbia ordinato la rinnovazione dell’atto introduttivo per mancato rispetto del termine a comparire, è nulla la rinnovazione eseguita mediante la notifica della combinazione del primo atto di citazione (indicante, per la prima comparizione, una data già trascorsa) e del verbale contenente l’ordinanza di fissazione della nuova udienza, in quanto l’atto manca della chiarezza indispensabile all’evocazione in lite di una parte non ancora assistita da difensore, ferma restando la sanatoria dell’invalidità in caso di raggiungimento dello scopo e, cioè, di costituzione del convenuto.
Nei giudizi introdotti successivamente all’entrata in vigore della l. n. 69 del 2009, l’effetto sanante ex tunc previsto dall’art. 182, comma 2, c.p.c. si determina non solo quando la parte produca le necessarie autorizzazioni nel termine assegnatole dal giudice, ma anche quando le produca autonomamente a seguito dell’eccezione di controparte, atteso che, una volta proposta dall’avversario una eccezione di difetto di rappresentanza, la parte è chiamata a contraddire e, quindi, deve produrre l’opportuna documentazione senza attendere l’assegnazione di un apposito termine giudiziale. Il principio, affermato da Sez. 2, n. 23940/2019, Cosentino, Rv. 655357 - 01, si inserisce nel solco di una impostazione (Sez. 2, n. 24212/2018, Sabato, Rv. 650641 – 01; n. 4248 del 2016, Rv. 638746 – 01) secondo cui, mentre ai sensi dell’art. 182 c.p.c. il giudice che rileva d’ufficio un difetto di rappresentanza deve promuovere la sanatoria, assegnando alla parte un termine di carattere perentorio, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze di carattere processuale, nel diverso caso in cui l’eccezione di difetto di rappresentanza sia stata tempestivamente proposta da una parte, l’opportuna documentazione va prodotta immediatamente, non essendovi necessità di assegnare un termine, che non sia motivatamente richiesto o comunque assegnato dal giudice, giacché sul rilievo di parte l’avversario è chiamato a contraddire.
Sez. 2, n. 08933/2019, Orilia, Rv. 653305 – 02, ha ribadito (Sez. 6 - 3, n. 26465/2011, De Stefano, Rv. 620618 – 01) che il nuovo testo dell’art. 182, comma 2, c.p.c., secondo cui il giudice, che rilevi la nullità della procura, assegna un termine per il rilascio della medesima procura o per la rinnovazione della stessa, non ha portata meramente interpretativa e non si applica, perciò, retroattivamente, atteso il tenore testuale fortemente innovativo della norma.
Sulla delicata questione della possibilità di regolarizzare ex post la mancanza assoluta della procura ad litem, si assiste ad un contrasto di vedute, che è auspicabile venga composto a breve dalle Sezioni Unite.
Invero, mentre per Sez. 5, n. 19399/2018, Dell’Orfano, Rv. 649721 – 01, la mancanza originaria della procura alle liti conferita al difensore non potrebbe essere sanata ai sensi dell’art. 182 c.p.c., trattandosi di requisito preliminare di ammissibilità dell’instaurazione del giudizio, in assenza del quale l’attività svolta dal legale non produce alcun effetto nei confronti della parte, secondo Sez. 2, n. 10885/2018, Giannaccari, Rv. 648173 – 01, l’art. 182, comma 2, c.p.c., troverebbe applicazione anche qualora la procura mancasse del tutto, restando irrilevante la distinzione tra nullità e inesistenza della stessa.
A ben vedere, questo contrasto si riflette su un altro ambito strettamente connesso. A fronte, infatti, di un orientamento (Sez. 3, n. 28824/2019, Porreca, Rv. 655788 - 01; conf. Sez. 6 - 1, n. 26948/2017, Genovese, Rv. 647047 - 01) secondo cui l’art. 182, secondo comma, c.p.c. (sia pure nel testo, applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche introdotte dalla l. n. 69 del 2009), secondo cui il giudice che rilevi un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione “può” assegnare un termine per la regolarizzazione della costituzione in giudizio, deve essere interpretato, anche alla luce della modifica apportata dall’art. 46, comma 2, della l. n. 69 del 2009, nel senso che il giudice “deve” promuovere la sanatoria, in qualsiasi fase e grado del giudizio ed indipendentemente dalle cause del predetto difetto, assegnando un termine alla parte che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa (con effetti ex tunc, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali), si pone un altro indirizzo (Sez. 2, n. 08933/2019, Orilia, Rv. 653305 - 01), a mente del quale il principio secondo il quale gli atti posti in essere da soggetto privo, anche parzialmente, del potere di rappresentanza possono essere ratificati con efficacia retroattiva (salvi i diritti dei terzi) non opera nel campo processuale, ove la procura alle liti costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale e può essere conferita con effetti retroattivi solo nei limiti stabiliti dall’art. 125 c.p.c., il quale dispone che la procura al difensore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell’atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata, e sempre che per l’atto di cui trattasi non sia richiesta dalla legge la procura speciale, restando conseguentemente esclusa, in questa ipotesi, la possibilità di sanatoria e ratifica.
Sez. 6 - 3, n. 29802/2019, D’Arrigo, Rv. 656157 – 02, ha avuto modo di chiarire che, ai sensi dell’art. 182, comma 2, c.p.c., nell’ambito dei poteri officiosi assegnati al giudice al fine di consentire la sanatoria dei vizi afferenti alla procura alle liti appositamente rilasciata per il giudizio in corso rientra anche quello di verificare d’ufficio se agli atti del processo risulti l’esistenza di un altro mandato difensivo conferito anche per il grado che si sta celebrando, così da rendere superflua la rinnovazione della procura viziata.
L’ambito applicativo dell’istituto si è di molto ampliato.
Lo stesso è ormai invocabile anche nel processo tributario, pur in presenza della norma speciale di cui all’art. 18 del d.lgs. n. 546 del 1992, in forza del principio di integrazione delle disposizioni non incompatibili dettate dal codice di procedura civile sancito dall’art. 1 dello stesso decreto, sicché il difetto di legittimazione processuale della persona fisica che agisca in rappresentanza organica di un altro soggetto può essere sanato, in ogni stato e grado del giudizio, con efficacia retroattiva, rispetto agli atti processuali già compiuti, a seguito della costituzione in causa del soggetto dotato dell’effettiva rappresentanza, che manifesti la volontà, anche tacita, di ratificare la condotta difensiva del falsus procurator. In applicazione di tale principio, Sez. 5, n. 17986/2019, D’Orazio, Rv. 654749 – 01, a fronte della proposizione del ricorso in primo grado da parte dell’amministratore di una società, in luogo del liquidatore, amministratore che, dopo la cancellazione dell’ente dal registro delle imprese, si era costituito in causa in qualità di socio ed era successivamente deceduto, ha ritenuto validamente ratificata, in mancanza di interruzione del processo, l’attività processuale compiuta in ragione della prosecuzione del giudizio da parte dei soggetti legittimati, ossia gli eredi del de cuius, unico socio.
Già nel corso del 2018 l’articolo in esame era stato ritenuto applicabile al giudizio d’appello (Sez. L, n. 06041/2018, Cavallaro, Rv. 647527 – 01) e nel procedimento prefallimentare (Sez. 1, n. 05259/2018, Di Virgilio, Rv. 647638 – 01), alla luce del rilievo per cui trattasi di norma non eccezionale e suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva ed applicazione analogica.
Alla base di questa apertura della giurisprudenza di legittimità vi è il diritto di accesso al giudice, sancito dall’art. 6, par. 1, della CEDU, che può essere limitato soltanto nella misura in cui sia necessario per perseguire uno scopo legittimo (cfr. Sez. U, n. 26338/2017, D’Ascola, Rv. 645818).
Va premesso che, come confermato da Sez. 2, n. 26880/2019, Oliva, Rv. 655664 - 01 (conf. Sez. 1, n. 20178/2010, Cultrera, Rv. 614253 - 01), l’eccezione riconvenzionale, pur ampliando il tema della controversia, tendendo a paralizzare il diritto della controparte, rimane nell’ambito della difesa e del petitum e, quindi, si differenzia dalla domanda riconvenzionale che, invece, è diretta ad ottenere l’accertamento di un diritto con autonomo provvedimento avente forza di giudicato.
Per Sez. 6 - 3, n. 30745/2019, Rossetti, Rv. 656177 - 01, la memoria di cui all’art. 183, comma sesto, n. 1, c.p.c., consente all’attore di precisare e modificare le domande “già proposte”, ma non di proporre le domande e le eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni formulate dal convenuto, le quali vanno invece proposte a pena di decadenza entro la prima udienza di trattazione.
In termini generali, il divieto di proporre domande nuove nel corso del processo deve ritenersi violato solo se la parte fa valere una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, attraverso l’immutazione dell’oggetto della domanda o dei fatti posti a fondamento di essa, e non anche quando essa precisi una domanda implicitamente compresa in quella originaria, come presupposto indispensabile o come logica conseguenza immediata e diretta del suo accoglimento, o formuli un’istanza resa necessaria da una nuova e imprevedibile eccezione della controparte (in questi termini Sez. 2, n. 02093/2018, Abete).
Sempre in termini generali Sez. 6 - 3, n. 03363/2019, Scoditti, Rv. 653003 - 01, ha precisato che l’identificazione della causa petendi va operata con riguardo all’insieme delle indicazioni contenute nell’atto di citazione e dei documenti ad esso allegati ai quali, quindi, può essere riconosciuta una funzione di chiarificazione del quadro allegatorio già prospettato, purché risultino specificamente indicati nell’atto di citazione, come prescritto dall’art. 163, comma 3, n. 5, c.p.c.
Sez. U, Sentenza n. 12310 del 15/06/2015, hanno chiarito che la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l’allungamento dei tempi processuali.
Nel solco di questa impostazione si sono inserite quest’anno alcune pronunce.
Secondo Sez. 3, n. 31078/2019, Iannello, Rv. 655978 - 01, la modificazione della domanda, consentita dall’art. 183, comma 6, c.p.c., può riguardare uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l’allungamento dei tempi processuali.
Per Sez. 3, n. 04322/2019, Gorgoni, Rv. 652667 – 01, la modificazione della domanda, consentita dall’art. 183, comma 6, c.p.c., può riguardare uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l’allungamento dei tempi processuali. In quest’ottica, la S.C. ha ritenuto ammissibile la modificazione dell’originaria domanda di pagamento di canoni di locazione in quella di indennità di occupazione sine titulo, proposta in via subordinata a seguito dell’eccezione di nullità del contratto ad opera del convenuto. Tale pronuncia si pone in linea con Sez. 6 - 1, n. 13091/2018, Falabella, Rv. 649542 – 01, la quale aveva ritenuto ammissibile la modificazione dell’originaria domanda risarcitoria, formulata da un investitore nei confronti dell’intermediario finanziario in quella di risoluzione per inadempimento, tenuto conto che entrambe le richieste riguardavano la stessa operazione di compravendita titoli ed erano fondate sull’allegazione dei medesimi comportamenti inadempienti dell’intermediario. Poco dopo Sez. 3, n. 22540/2018, Rv. 650853 – 01, in un giudizio per risarcimento danni da sinistro stradale, aveva reputato ammissibile la sostituzione dell’originaria domanda del terzo trasportato, tesa a far valere la responsabilità del proprietario del veicolo fondata sul contratto di trasporto concluso tra le parti, con un’altra basata sulla presunzione di responsabilità del proprietario medesimo, ex art. 2054 c.c.
Per Sez. 2, n. 11369/2019, Abete, Rv. 653713 – 01, nel giudizio di reintegrazione da spoglio, sussiste domanda nuova, inammissibile a norma dell’art. 183 c.p.c., soltanto nel caso in cui, in corso di causa, venga indicato, come oggetto di spoglio, un bene diverso da quello menzionato nell’atto introduttivo, giacché alla privazione di un bene diverso corrisponde una controversia che esorbita dai limiti dell’originaria pretesa. Per contro, il solo mutamento della prospettazione di elementi relativi al possesso dello stesso bene (modalità, limiti, titolo giustificativo) o allo spoglio (modi d’esecuzione, clandestinità, violenza) non integra un mutamento, ma una semplice modificazione della domanda. In applicazione dell’enunciato principio, la S.C., nel richiamare le motivazioni presenti in Sez. 2, n. 01374/1976, Carotenuto, Rv. 380081 – 01, ha cassato la sentenza del giudice d’appello che aveva reputato nuova la domanda di reintegrazione nel possesso di una servitù di passaggio che, alla prima udienza di trattazione, era stata estesa, con riguardo alle modalità del suo esercizio, a mezzi meccanici di più modeste dimensioni rispetto a quelli indicati nell’atto introduttivo.
Richiamando le direttive prospettate dalle Sezioni Unite nel 2015 e ribadite da Sez. 3, n. 16807/2018, Graziosi, Rv. 649420 – 01 (nel senso che deve trattarsi della stessa domanda iniziale modificata, eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali, o di una domanda diversa che, comunque, non si aggiunga alla prima, ma la sostituisca, ponendosi, pertanto, rispetto a quella, in un rapporto di alternatività. Sez. 2, n. 11226/2019, Giuseppe Grasso, Rv. 653638 – 01, ha affermato che la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), purché la domanda così modificata non si aggiunga a quella iniziale, ma la sostituisca e si ponga, dunque, rispetto ad essa, in rapporto di alternatività. Pertanto, la domanda finalizzata ad ottenere il rispetto delle distanze tra costruzioni ex art. 873 c.c., che si aggiunga a quella inizialmente proposta per assicurare il rispetto delle distanze legali dalle vedute ex art. 907 c.c., è da considerare nuova e, quindi, inammissibile, stante il diverso scopo perseguito dai due istituti, senza che rilevi la natura autodeterminata dei diritti coinvolti (sul punto vedasi postea), poiché dette azioni non riguardano l’accertamento del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento, postulando, al contrario, che questi non siano controversi.
La modificazione della domanda ex art. 183 c.p.c. è consentita sempre che rimangano immutate le parti del giudizio, nonché la vicenda sostanziale oggetto dello stesso. E così, in un giudizio di revocazione ordinaria di un atto di disposizione patrimoniale, Sez. 3, n. 14369/2019, Guizzi, Rv. 654204 – 01, ha ritenuto non ammissibile la sostituzione dell’originaria domanda tesa a conseguire la declaratoria di inefficacia dell’atto di cessione di un credito avente titolo negoziale, con altro di natura risarcitoria derivante da illecito aquiliano, tenuto conto che il credito su cui l’attrice mirava a basare la proposta azione revocatoria era non solo diverso per titolo da quello originario, ma anche connotato da un incerto collegamento con la vicenda già posta all’esame dell’adito giudice (nello stesso senso, in un recente passato Sez. 3, n. 22540/2018, Guizzi, Rv. 650853 – 01).
Allargando il concetto espresso dalle Sezioni Unite, per Sez. 3, n. 22865/2019, Guizzi, Rv. 655092 - 01, integra domanda nuova la richiesta di condanna al risarcimento dei danni da illecito aquiliano proposta per la prima volta nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., e formulata in via subordinata (e non sostitutiva) rispetto alla domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale proposta nell’originario atto introduttivo della lite.
A loro volta, Sez. U, n. 22404/2018, Scrima, Rv. 650451 – 01, avevano già affermato che nel processo introdotto mediante domanda di adempimento contrattuale è ammissibile la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento formulata, in via subordinata, con la prima memoria ai sensi dell’art. 183, comma 6, c.p.c., qualora si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta.
Nell’ambito della responsabilità aquiliana si segnalano altre due pronunce.
Sez. 6 - 3, n. 15523/2019, Scoditti, Rv. 654310 – 01, ha affermato che l’unitarietà del diritto al risarcimento ed il suo riflesso processuale sull’ordinaria infrazionabilità del giudizio di liquidazione comportano che, quando un soggetto agisca in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni a lui cagionati da un dato comportamento del convenuto, la domanda si deve riferire a tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta. Ne consegue che, laddove nell’atto introduttivo siano indicate specifiche voci di pregiudizio, a tale indicazione deve riconoscersi valore meramente esemplificativo dei vari profili di pregiudizio dei quali si intenda ottenere il ristoro, a meno che non si possa ragionevolmente ricavarne la volontà attorea di escludere dal petitum le voci non menzionate.
Dal canto suo, Sez. 2, n. 02038/2019, Dongiacomo, Rv. 652251 – 01, ha escluso (in ciò allineandosi a Sez. 3, n. 16819/2003, Vittoria, Rv. 567988 - 01) che costituisca domanda nuova, dovendosi, per l’effetto, ritenersi ammessa nel corso di tutto il giudizio di primo grado e finché non si precisano le conclusioni, la modificazione quantitativa del risarcimento del danno in origine richiesto, intesa non esclusivamente come modifica della valutazione economica del danno costituito dalla perdita o dalla diminuzione di valore di una cosa determinata, ma anche come richiesta dei danni, provocati dallo stesso fatto che ha dato origine alla causa, che si manifestano solo nel corso del giudizio.
Già in passato Sez. 6 - 3, n. 25631/2018, Rossetti, Rv. 651369 – 01, aveva avuto il merito di circoscrivere, in tema di risarcimento dei danni, la derogabilità del principio generale di immodificabilità della domanda originariamente proposta a tre ipotesi: 1) nel caso di riduzione della domanda (riduzione della somma originariamente richiesta); 2) nel caso di danni incrementali (quando il danno originariamente dedotto in giudizio si sia ulteriormente incrementato nel corso dello stesso, ferma l’identità del fatto generatore); 3) nel caso di fatti sopravvenuti, quando l’attore deduca che, dopo il maturare delle preclusioni, si siano verificati ulteriori danni, anche di natura diversa da quelli descritti con l’atto introduttivo.
Per quanto riguarda l’allegazione in giudizio di nuovi fatti costitutivi del diritto fatto valere, è nota la distinzione fra diritti c.d. autoindividuati e diritti c.d. eteroindividuati. Per i diritti autoindividuati è pacifica la possibilità di allegare in giudizio altre fattispecie acquisitive, oltre a quella (eventualmente) già indicata in citazione (si pensi all’acquisto a titolo originario per usucapione, dopo che l’esistenza del diritto di proprietà era stata fondata su di un titolo contrattuale o su una successione ereditaria, e viceversa). Per i diritti eteroindividuati, invece, l’allegazione in giudizio di nuovi fatti è consentita, purché ciò non porti alla modificazione del diritto dedotto in giudizio: purché, in altri termini, il fatto nuovo allegato non identifichi una diversa situazione sostanziale.
Rappresenta ormai un principio consolidato quello secondo cui la proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei cd. diritti autodeterminati, che si identificano in base alla sola indicazione del loro contenuto e non per il titolo che ne costituisce la fonte, la cui eventuale deduzione non assolve ad una funzione di specificazione della domanda o dell’eccezione, ma è necessaria ai soli fini della prova: ne consegue che l’allegazione, nel corso del giudizio inteso alla tutela del diritto di proprietà, di un titolo diverso rispetto a quello posto originariamente a fondamento della domanda rappresenta solo un’integrazione delle difese che non dà luogo alla proposizione di una domanda nuova, così come non implica alcuna rinuncia a che il primo titolo dedotto venga anch’esso preso in considerazione né influisce in alcun modo sulle conclusioni, che restano, comunque, cristallizzate nel medesimo petitum, consistente nella richiesta di accertamento del diritto di proprietà. Il principio è stato ribadito da Sez. 2, n. 21641/2019, Dongiacomo, Rv. 654906 – 02, in una fattispecie in cui la parte aveva chiesto, in citazione, l’accertamento della proprietà esclusiva di un fondo, per averla personalmente usucapita e, successivamente, in comparsa conclusionale, per averla usucapita un terzo, di cui esso attore era divenuto erede pro quota.
In definitiva, la deduzione in giudizio della fattispecie acquisitiva di un diritto autoindividuato non necessariamente deve essere contenuta nella citazione (in quanto non fa parte dell’editio actionis), e può essere operata per la prima volta anche in sede di trattazione. Infatti, le preclusioni relative alla citazione riguardano solo l’individuazione dell’oggetto del processo: e la fattispecie acquisitiva non serve, nei diritti autoindividuati, ad individuare tale oggetto.
La inammissibilità, per tardività, dell’eccezione di prescrizione di un diritto non consente la riproposizione della medesima difesa, sia pure in via di azione, in un secondo giudizio, successivamente riunito al primo in quanto, ove fosse consentito rimediare alla tardività “rimettendo la palla in gioco” per mezzo di una nuova citazione, non solo risulterebbe agevolmente, anzi banalmente, elusa la decadenza, avente funzione di ordine pubblico processuale, ma resterebbe anche sensibilmente minato il diritto di difesa della controparte che, diligentemente attenutasi al rispetto delle decadenze processuali e impostata la propria strategia tenendo conto dell’avversa difesa, subirebbe l’abuso dell’aggiramento della preclusione. Sez. 2, n. 22342/2019, Giuseppe Grasso, Rv. 654923 – 01, ha affermato il principio che precede in una fattispecie relativa alla richiesta di accertamento della prescrizione del diritto alla restituzione di un bene immobile, in conseguenza della declaratoria di nullità del relativo atto di compravendita, formulata in via di azione in un giudizio successivamente riunito ad altro, già pendente, in cui la prescrizione del medesimo diritto aveva formato oggetto di un’eccezione tardiva, siccome formulata oltre il termine ex art. 180 c.p.c., come novellato dalla l. n. 353 del 1990.
In proposito Sez. 6 - 2, n. 13472/2019, Fortunato, Rv. 654051 – 01, ha evidenziato che, in caso di mutamento del rito ex art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011 (cui si rinvia) restano ferme le preclusioni già verificatesi secondo le norme del rito prescelto.
Sez. 2, n. 15926/2019, Giannaccari, Rv. 654335 – 01, ha posto in rilievo che il giudizio di scioglimento di comunioni non è del tutto compatibile con le scansioni e le preclusioni che disciplinano il processo in generale, intraprendendo i singoli condividenti le loro strategie difensive anche all’esito delle richieste e dei comportamenti assunti dalle altre parti con riferimento al progetto di divisione ed acquisendo rilievo gli eventuali sopravvenuti atti negoziali traslativi, che modifichino il numero e l’entità delle quote; ne deriva il diritto delle parti del giudizio divisorio di modificare, anche in sede di appello (nella specie, all’udienza di precisazione delle conclusioni), le proprie conclusioni e richiedere per la prima volta l’attribuzione, per intero o congiunta, del compendio immobiliare, integrando tale istanza una mera modalità di attuazione della divisione.
Ciò premesso, le preclusioni e le decadenze sono soggette ad un particolare regime in tema di divisioni giudiziali.
E così per Sez. 2, n. 19833/2019, Felice Manna, Rv. 654974 – 02, la domanda di collazione non è sottoposta ai termini di cui all’art. 167 c.p.c., in quanto l’obbligo della collazione sorge automaticamente a seguito dell’apertura della successione e i beni donati devono essere conferiti indipendentemente dalla proposizione di una domanda dei condividenti, salva l’espressa dispensa da parte del de cuius nei limiti in cui sia valida; la domanda di accertamento dell’esistenza di una donazione indiretta, viceversa, pregiudiziale all’accoglimento della domanda di collazione, è soggetta ai termini di decadenza ex art. 167 c.p.c. e non può essere proposta per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni, integrando un’ipotesi di ampliamento o mutamento della domanda (conf. n. 09367 del 2013, Rv. 625724 – 01).
L’azione di rendiconto costituisce, invece, un’azione autonoma e distinta rispetto alla domanda di scioglimento della comunione, sicché la domanda riconvenzionale con la quale si intende chiedere il rendiconto deve essere proposta, a pena di inammissibilità, con la comparsa di risposta ai sensi dell’art. 167 c.p.c. In questi termini si è espressa Sez. 2, n. 15182/2019, Dongiacomo, Rv. 654082 – 02, in una fattispecie in cui la domanda riconvenzionale di rendiconto era stata proposta, tardivamente, per la prima volta, con la memoria ex art. 183, comma 5, c.p.c., nella formulazione in vigore anteriormente alle modifiche apportate con il d.l. n. 35 del 2005, conv. in l. n. 80 del 2005, applicabile ratione temporis.
Sez. 1, n. 06061/2019, Acierno, Rv. 653100 – 01, ha ritenuto non applicabile l’art. 181, comma 1, c.p.c. in tema di riconoscimento della protezione internazionale dello straniero, sicchè nel procedimento di merito in unico grado, così come, prima delle modifiche di cui al d.l. n. 13 del 2017, nel giudizio di reclamo avanti alla corte d’appello, in caso di difetto di comparizione della parte interessata alla prima udienza, il giudice, verificata la regolarità della notificazione del ricorso e del decreto, deve decidere nel merito, restando esclusa la possibilità di una pronunzia di improcedibilità per “disinteresse” alla definizione o di rinvio della trattazione (salvo che, in tal caso, si sia verificata un’irregolarità nelle notificazioni) o di non luogo a provvedere (conf. n. 23915 del 2011, Rv. 620589 – 01).
In tema di iscrizione a ruolo della causa, la norma dell’art. 168 c.p.c. (applicabile anche al procedimento davanti al giudice di pace), quanto alla possibilità dell’iscrizione a ruolo da parte del convenuto, va interpretata nel senso che l’inciso “se questi [scilicet: l’attore] non si è costituito” si riferisce sia alla mera mancanza di costituzione dell’attore, sia a tale mancanza per effetto della scadenza del termine di cui all’art. 165 c.p.c. Ne consegue che, secondo Sez. 6 - 3, n. 11329/2019, De Stefano, Rv. 653610 – 02, deve essere condivisa l’interpretazione che ammette la costituzione del convenuto anche prima che sia scaduto il termine per la costituzione dell’attore e ne fa derivare la legittimità dell’iscrizione a ruolo su sua sollecitazione prima della scadenza di quel termine.
Ormai la rimessione in termini è diventata un rimedio restitutorio di carattere generale - non limitato alla fase istruttoria del procedimento ordinario di cognizione -, che si aggiunge agli speciali rimedi già previsti per specifiche situazioni (si pensi, a titolo esemplificativo, all’art. 294 c.p.c. per la rimessione in termini del convenuto contumace, all’art. 208 c.p.c. per la revoca dell’ordinanza di decadenza della prova, all’art. 104 disp. att. c.p.c. per la revoca dell’ordinanza che ha dichiarato la decadenza dall’assunzione della prova testimoniale). Pertanto, trova applicazione, alla luce dei principi costituzionali di tutela delle garanzie difensive e del giusto processo, non solo con riguardo alla decadenza dai poteri processuali interni al giudizio, ma anche a situazioni esterne al suo svolgimento, quale la decadenza dal diritto di impugnazione (Sez. 5, n. 03277/2012, Rv. 622005 – 01, in motivazione).
In termini generali, la tardività o si ricollega a circostanze sopravvenute di fatto o di diritto (ius superveniens) o dipende: a) dalla previa ignoranza incolpevole di una situazione già esistente; b) dalla incolpevole impossibilità di rispettare un termine comunque noto; c) dal caso fortuito o dalla forza maggiore.
In particolare, secondo l’orientamento più rigoroso ed allo stato prevalente, il presupposto della rimessione in termini è che la parte dimostri di essere incorsa nelle decadenze previste dagli artt. 183, comma 6, c.p.c. per causa non solo ad essa non imputabile (perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà), ma anche assoluta, non essendo sufficiente la prova di un’impossibilità relativa, cioè della semplice difficoltà, ovvero dell’impedimento che possa comunque essere superato, anche se con una intensità di sforzo o di diligenza superiore alla norma. Da ciò deriva che, di fatto, la causa non imputabile coincide con il caso fortuito e la forza maggiore, vale a dire con quegli accadimenti imprevedibili ed inevitabili con una diligenza superiore al normale.
La rimessione in termini per causa non imputabile, in entrambe le formulazioni che si sono succedute (artt. 184 bis e 153 c.p.c.), ossia per errore cagionato da fatto impeditivo estraneo alla volontà della parte, che presenti i caratteri dell’assolutezza e non della mera difficoltà e si ponga in rapporto causale determinante con il verificarsi della decadenza, non è invocabile in caso di errori di diritto nell’interpretazione della legge processuale, pur se determinati da difficoltà interpretative di norme nuove o di complessa decifrazione, in quanto imputabili a scelte difensive rivelatesi sbagliate. Questo principio è stato affermato da Sez. U, n. 04135/2019, Lamorgese, Rv. 652852 – 03, in relazione ad un’ipotesi in cui il difensore aveva rinunciato ad impugnare il lodo per errori di diritto, ritenendo tale possibilità esclusa dalla lettera dell’art. 27 del d.lgs. n. 40 del 2006 anche in riferimento a convezione arbitrale risalente a data anteriore all’entrata in vigore della norma, interpretazione smentita dalla S.C. solo successivamente all’impugnazione del lodo medesimo.
Con riferimento al processo tributario, Sez. 5, n. 06102/2019, Condello, Rv. 652790 – 01, ha affermato che, così come in quello civile, il provvedimento di rimessione in termini, reso sia ai sensi dell’art. 184-bis c.p.c., che del vigente art. 153, comma 2, c.p.c., presuppone una tempestiva istanza della parte che assuma di essere incorsa nella decadenza da un’attività processuale per causa ad essa non imputabile.
La rilevazione d’ufficio delle nullità negoziali - sotto qualsiasi profilo, anche diverso da quello allegato dalla parte, e altresì per le ipotesi di nullità speciali o di protezione - è sempre obbligatoria, purché la pretesa azionata non venga rigettata in base a una individuata “ragione più liquida”, e va intesa come indicazione alle parti di tale vizio. La loro dichiarazione, invece, ove sia mancata un’espressa domanda della parte all’esito della suddetta indicazione officiosa, costituisce statuizione facoltativa - salvo per le nullità speciali, che presuppongono una manifestazione di interesse della parte - del medesimo vizio, previo suo accertamento, nella motivazione e/o nel dispositivo della pronuncia, con efficacia di giudicato in assenza di sua impugnazione (Sez. U, n. 26242/2014, Travaglino, Rv. 633502 – 01).
Inserendosi nel solco di tale impostazione, Sez. 2, n. 03308/2019, Rv. 652439 – 01, ha ritenuto che la sentenza, emessa in altro giudizio e passata in giudicato, con la quale era stata incidentalmente dichiarata la nullità del contratto preliminare di vendita del diritto d’uso di un box auto, spiegasse i suoi effetti anche nel successivo giudizio instaurato dalla promittente alienante nei confronti dei promissari acquirenti per il rilascio del bene e per il pagamento delle spese di gestione e dell’indennità di occupazione.
Va premesso che nel procedimento ordinario di cognizione, così come l’udienza per l’assunzione dei mezzi istruttori indicata dall’art. 184 c.p.c. non costituisce un momento indefettibile che debba necessariamente precedere la rimessione della causa al collegio, simmetricamente è da escludere che le parti abbiano diritto all’immediata fissazione della udienza di precisazione delle conclusioni, atteso che l’art. 187 del codice di rito affida alla discrezionalità del giudice l’apprezzamento del “se” la causa “sia matura per la decisione” senza necessità di assunzione di mezzi di prova, ciò che può avvenire, secondo Sez. 3, n. 01036/2019, Guizzi, Rv. 652655 – 01, se tra le parti sia insorta controversia solo in punto di diritto relativamente a diritti disponibili delle parti, o se i fatti controversi siano provati attraverso documenti, ovvero quando le parti stesse non abbiano chiesto l’ammissione di prove sui punti controversi.
Anche nell’ottica di uno spirito di collaborazione, sempre più spesso i giudici di legittimità sanzionano in qualche modo i comportamenti inerti o equivoci assunti dalle parti (e, per essi, dai loro difensori) nel corso del processo.
In questo contesto la mancata riproposizione di un’eccezione al momento della precisazione delle conclusioni ne comporta l’abbandono, assumendo rilievo solo la volontà espressa della parte, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo civile. In applicazione dell’enunciato principio, Sez. 3, n. 22887/2019, Moscarini, Rv. 654941 – 01, ha confermato la decisione della corte territoriale che aveva considerato come rinunciata un’eccezione di prescrizione non reiterata nell’atto di precisazione delle conclusioni di primo grado.
Già in passato Sez. 5, n. 16840/2013, Rv. 627060 – 01, aveva considerato irrilevante in tal senso la volontà rimasta inespressa. Tuttavia, il principio è tutt’altro che pacifico, se si considera che Sez. 1, n. 15860/2014, Di Amato, Rv. 632116 – 01, ha affermato che, affinchè una domanda possa ritenersi abbandonata dalla parte, non è sufficiente che essa non venga riproposta nella precisazione delle conclusioni, costituendo tale omissione una mera presunzione di abbandono, dovendosi, invece, necessariamente accertare se, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, o dalla stretta connessione della domanda non riproposta con quelle esplicitamente reiterate, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla domanda pretermessa (dello stesso avviso è Sez. 2, n. 17582/2017, Giuseppe Grasso, Rv. 644854 – 01).
La questione sembrava essere stata definitivamente risolta a seguito dell’intervento di Sez. U, n. 01785/2018, Frasca, Rv. 647010 – 01, la quale ha statuito che, affinché una domanda possa ritenersi abbandonata, non è sufficiente che essa non venga riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi avere riguardo alla condotta processuale complessiva della parte antecedente a tale momento, senza che assuma invece rilevanza il contenuto delle comparse conclusionali.
Sez. 2, n. 15029/2019, Abete, Rv. 654190 – 01, ha sostenuto che, nel caso in cui il giudice di primo grado non accolga alcune richieste istruttorie, la parte che le ha formulate ha l’onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello, neppure ai sensi dell’art. 345, comma 3, c.p.c. (testo previgente alle modifiche apportate dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. nella l. n. 134 del 2012), in quanto il giudizio d’indispensabilità, operato dal giudice del gravame, riguarda le nuove prove e non quelle dichiarate inammissibili o tacitamente rinunciate.
In particolare, la parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l’onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, come confermato da Sez. 2, n. 05741/2019, Criscuolo, Rv. 652770 – 02, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione.
L’interpretazione degli artt. 189, 345 e 346 c.p.c., secondo cui l’istanza istruttoria non accolta nel corso del giudizio, che non venga riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, deve reputarsi tacitamente rinunciata, non contrasta, secondo Sez. 6 - 3, n. 03229/2019, Scarano, Rv. 653001 – 01 (conf. Sez. 6 - 2, n. 10748/2012, Proto CA., Rv. 623121 - 01), con gli artt. 47 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, né con gli artt. 2 e 6 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 (ratificato con l. 2 agosto 2008, n. 130), né con gli artt. 24 e 111 Cost., non determinando alcuna compromissione dei diritti fondamentali di difesa e del diritto ad un giusto processo, poiché dette norme processuali, per come interpretate, senza escludere né rendere disagevole il diritto di “difendersi provando”, subordinano, piuttosto, lo stesso ad una domanda della parte che, se rigettata dal giudice dell’istruttoria, va rivolta al giudice che decide la causa, così garantendosi anche il diritto di difesa della controparte, la quale non deve controdedurre su quanto non espressamente richiamato.
Sez. 1, n. 31939/2019, L. Tricomi, Rv. 655958 - 01, ha ribadito (Sez. 3, n. 25264/2008, Federico, Rv. 605243 - 01) che chi interviene volontariamente in un processo ha sempre la facoltà di formulare domande nei confronti delle altre parti, quand’anche sia spirato il termine di cui all’art. 183 c.p.c. per la fissazione del thema decidendum; né tale interpretazione dell’art. 268 c.p.c. viola il principio di ragionevole durata del processo od il diritto di difesa delle parti originarie del giudizio, poiché l’interveniente, dovendo accettare il processo nello stato in cui si trova, non può dedurre, ove sia già intervenuta la relativa preclusione, nuove prove e, di conseguenza non vi è né il rischio di riapertura dell’istruzione, né quello che la causa possa essere decisa sulla base di fonti di prova che le parti originarie non abbiano potuto debitamente contrastare.
Rappresenta ormai un principio consolidato, e ribadito nel corso di quest’anno da Sez. 1, n. 24590/2019, L. Tricomi, Rv. 655488 - 01, (v. Sez. 1, n. 17592/2005, Berruti, Rv. 582997 - 01), che la riunione di procedimenti non fa venir meno l’autonomia delle cause riunite nello stesso processo; tuttavia allorquando siano stati separatamente convenuti in due giudizi, aventi lo stesso oggetto, soggetti che siano litisconsorti necessari, l’integrazione del contraddittorio in ciascuna delle cause riunite non è più necessaria ove esse siano state trattate unitariamente, mercè la rinnovazione dell’istruttoria eventualmente compiuta nei due procedimenti prima della riunione.
Sez. 3, n. 08446/2019, Scarano, Rv. 653262 – 01, ha avuto modo di chiarire che l’impugnabilità dei provvedimenti giudiziali concerne soltanto quelli aventi contenuto decisorio e non anche quelli a carattere ordinatorio, per i quali la legge ammette, salvo eccezioni, la revocabilità. A tale ultima categoria appartiene il provvedimento di separazione delle cause riunite, ancorché contenuto in sentenza, il quale non è suscettibile di impugnazione davanti al giudice superiore, stante il suo carattere meramente ordinatorio e la mancanza in esso di ogni pronunzia di natura decisoria, anche implicita, su eventuali questioni pregiudiziali. pertanto l’esercizio, in senso positivo o negativo, del potere discrezionale di cui tale provvedimento è espressione non è censurabile in sede di legittimità.
Sez. 6 - 1, n. 20323/2019, Bisogni, Rv. 654966 – 01, ha ribadito che nel giudizio di divorzio, e in caso di adozione di sentenza non definitiva sullo status, non trova applicazione l’art. 190 c.p.c., venendo in rilievo la disciplina speciale dell’art. 4 l. n. 898 del 1970 (come modificato dall’art. 8 l. n. 74 del 1987), che consente al giudice istruttore di rimettere la causa al collegio per la relativa decisione, quando la causa debba proseguire per la determinazione dell’assegno, così accelerando la procedura di accertamento dei presupposti per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, non solo quando la domanda non sia contestata, ma anche quando vi sia disaccordo delle parti sul punto, essendo tale disciplina finalizzata a scoraggiare quelle condotte processuali defatigatorie, volte a procrastinare la statuizione sulla modifica dello status.
L’art 190, comma 2, c.p.c., prescrivendo che le comparse conclusionali devono contenere le sole conclusioni già precisate dinanzi al giudice istruttore e il compiuto svolgimento delle ragioni di fatto e di diritto su cui si fondano, mira ad assicurare che non sia alterato, nella fase decisionale del procedimento, in pregiudizio dei diritti di difesa della controparte, l’ambito obiettivo della controversia, quale precisato nella fase istruttoria. Tale norma non impedisce, perciò, che l’attore, senza apportare alcuna aggiunta o modifica alle conclusioni precisate in precedenza, e, soprattutto, senza addurre nuovi fatti, esponga, nella comparsa conclusionale, una nuova ragione giustificativa della domanda rivolta al giudice adito, basata su fatti in precedenza accertati o su acquisizioni processuali mai oggetto di contestazione tra le parti. In applicazione di tale principio, Sez. 1, n. 11547/2019, Terrusi, Rv. 653741 – 01, ha confermato la decisione di merito, correggendone la motivazione, ritenendo questione nuova quella afferente alla qualificazione di un contratto come definitivo anziché come preliminare, ai fini dell’eccezione di inammissibilità dell’azione revocatoria o di prescrizione di quella ordinaria, in quanto lo scrutinio di tale questione implicava, per definizione, l’espletamento di nuove indagini di fatto (già in passato, nello stesso senso, Sez. 1, n. 19894/2005, Del Core, Rv. 583807 – 01).
Sez. 2, n. 26883/2019, Oliva, Rv. 655666 - 01, ha ribadito (cfr., in precedenza, Sez. 6 - 3, n. 20180/2015, Vivaldi, Rv. 637461 - 01) che è nulla la sentenza emessa dal giudice prima della scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c., risultando per ciò solo impedito ai difensori l’esercizio, nella sua completezza, del diritto di difesa, senza che sia necessario verificare la sussistenza, in concreto, del pregiudizio che da tale inosservanza deriva alla parte, giacché, trattandosi di termini perentori fissati dalla legge, la loro violazione è già stata valutata dal legislatore, in via astratta e definitiva, come autonomamente lesiva, in sé, del diritto di difesa.
In applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e sostituisca il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare ai sensi dell’art. 276 c.p.c. L’affermazione si trova contenuta in Sez. 5, n. 00363/2019, Fasano, Rv. 652184 – 01, la quale ha ripreso le argomentazioni poste alla base di Sez. 5, n. 11458/2018, Zoso, Rv. 648510 – 01, e di Sez. U, n. 09936/2014, Travaglino, Rv. 630490 – 01.
La causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, e sostituisca il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare ai sensi dell’art. 276 c.p.c. Il tutto in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall’articolo 111 della Costituzione, con la conseguenza che il ricorso può essere deciso sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (così si è espressa Sez. 1, n. 09370/2018, Iofrida).
Avuto riguardo all’ordine con il quale devono essere decise le varie questioni, Sez. L, n. 20726/2019, Boghetich, Rv. 654794 – 01, ha sostenuto che, anche a fronte di una domanda di condanna in forma generica, il convenuto che assuma che il proprio debito sia in tutto o in parte prescritto ha l’onere di sollevare la relativa eccezione nei termini di legge, a pena di decadenza, e se non accolta, di reiterarla in appello, ai sensi dell’art. 346 c.p.c.; ciò comporta che il giudice di primo grado ha l’obbligo di decidere su tale eccezione che integra una preliminare di merito, in quanto l’eventuale sussistenza della prescrizione fa venire meno ogni interesse della parte all’accertamento dell’esistenza del diritto azionato. Un analogo principio era stato in passato enunciato da Sez. U, n. 00581/2008, Segreto, Rv. 600910 – 01.
In proposito, va ricordato che l’art. 276 c.p.c. distingue le questioni pregiudiziali di rito dal merito, ma non stabilisce, all’interno di quest’ultimo, un preciso ordine di esame delle questioni.
Da sempre ha rappresentato un problema, sia sul piano della qualificazione giuridica sia su quello del conseguente regime applicabile, la distinzione tra sentenze definitive e non.
In termini generali (cfr. Sez. 3, n. 16289/2019, Pellecchia, Rv. 654349 – 02; v. altresì Sez. 2, n. 05443/2002, Triola, Rv. 553752 - 01), è da considerarsi definitiva la sentenza con la quale il giudice si pronunci su una (o più) delle domande o su capi autonomi della domanda, mentre è da considerarsi non definitiva, agli effetti della riserva di impugnazione differita, la sentenza resa su questioni preliminari alla decisione finale e che non contenga quegli elementi formali sulla base dei quali va operata la distinzione, cioè la pronuncia sulle spese o un provvedimento relativo alla separazione dei giudizi.
Orbene, in presenza di cumulo nello stesso processo di domande nei confronti di soggetti diversi, qualora il giudice si pronunci sul merito di una domanda avanzata verso una parte e, adottando un espresso e formale provvedimento di separazione ai sensi dell’art. 279, comma 2, n. 5, c.p.c., dichiari la necessità di ulteriore istruzione in relazione alla pretesa rivolta verso l’altra, la sentenza assume il carattere di pronuncia definitiva nei confronti del primo soggetto e, come tale, è impugnabile da quest’ultimo solo in via immediata e sottratta alla riserva di impugnazione differita ex artt. 340 e 361 c.p.c. In applicazione di tale principio, Sez. 3, n. 22854/2019, Scarano, Rv. 655089 - 01, ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello che, oltre a pronunciarsi sul merito della domanda proposta nei confronti di una parte appellata respingendo l’appello, aveva altresì regolato le spese di lite del grado e, contestualmente, provveduto a separare la causa nei confronti dell’altra appellata, rispetto alla quale aveva emesso decisione non definitiva su alcune questioni preliminari, rinviando la disamina del merito all’esito di ulteriore istruttoria.
Sez. 3, n. 21978/2019, Fiecconi, Rv. 655031 – 01, ha altresì ribadito che la sentenza di secondo grado che, definendo il giudizio di appello avverso una sentenza non definitiva di primo grado, esaurisca la fase del giudizio pronunciando su tutte le questioni in essa proposte è da considerare come definitiva e non suscettibile di riserva di impugnazione differita, a nulla rilevando la prosecuzione del giudizio di primo grado per la determinazione del quantum debeatur. Essa, pertanto, deve contenere la statuizione sulla liquidazione delle spese processuali (dello stesso avviso, in passato, Sez. L, n. 11105/1993, Nuovo, Rv. 480538 - 01).
Merita di essere segnalata in questo contesto Sez. 1, n. 19472/2019, Lamorgese, Rv. 654769 – 01, secondo cui la sentenza del giudice che statuisca unicamente sulla competenza non contiene alcuna pronuncia di merito, né esplicita né implicita, idonea a passare in giudicato, anche nell’ipotesi che abbia esaminato e deciso questioni preliminari di merito ai fini dell’accertamento della competenza, sicché dà luogo ad un giudicato solo formale e non preclude al giudice dichiarato competente l’esame e l’applicazione, per la decisione di merito, delle norme di diritto sostanziale, ancorché in contrasto con le premesse della sentenza sulla competenza (conf. Sez. 1, n. 06970/2018, Acierno, Rv. 648139 - 01).
La scelta del procedimento decisorio previsto dal regime processuale applicabile al caso concreto, per Sez. 2, n. 22094/2019, Oliva, Rv. 655216 - 01, rientra nell’ambito della discrezionalità del giudice di merito e può essere da questi revocata, senza limiti e senza obbligo di specifica motivazione, sino al momento iniziale del procedimento individuato che, in caso di rinvio per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., coincide con l’inizio della discussione orale della causa all’udienza appositamente fissata per tale incombente o, quando le parti vi consentano, a seguito dell’invito del giudice a procedere alla discussione immediata.
L’omessa o inesatta indicazione del nome di una delle parti nell’intestazione della sentenza va considerata un mero errore materiale, emendabile con la procedura di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., quando dal contesto della sentenza risulti con sufficiente chiarezza l’esatta identità di tutte le parti e comporta, viceversa, la nullità della sentenza qualora da essa si deduca che non si è regolarmente costituito il contraddittorio, ai sensi dell’art. 101 c.p.c., e quando sussiste una situazione di incertezza, non eliminabile a mezzo della lettura dell’intero provvedimento, in ordine ai soggetti cui la decisione si riferisce. In applicazione del predetto principio, Sez. 6 - 3, n. 19437/2019, Iannello, Rv. 654451 – 01, ha rigettato il ricorso con il quale era stata dedotta la nullità di una sentenza d’appello per violazione del contraddittorio, nella quale la parte appellante era stata indicata solo quale esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori e non “in proprio”, ritenendo che tale specificazione potesse avere rilievo solo ai fini della individuazione del contenuto e delle ragioni della domanda, ma non anche al diverso fine della corretta instaurazione del contraddittorio, ritenuto che si trattava della medesima persona che, sia pure al fine di tutela di interessi non propri, aveva introdotto il giudizio. Partendo dal presupposto che si è in presenza di un mero errore materiale, se dal contesto della decisione e dagli atti processuali e dai provvedimenti da essa richiamati o, comunque, compiuti o intervenuti nel corso del processo sia inequivocamente individuabile la parte pretermessa o inesattamente indicata e sia, pertanto, possibile stabilire che la pronuncia è stata emessa anche nei suoi confronti, Sez. 6 - 2, n. 16195/2019, Giuseppe Grasso, Rv. 654606 – 01, ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti per l’equo indennizzo ex l. n. 89 del 2001 asserendo che gli stessi non avessero partecipato al giudizio presupposto, nonostante il contrario risultasse provato per documenti. Il principio era già stato affermato in passato da Sez. 1, n. 22275/2017, Lamorgese, Rv. 645781 – 01, e, ancor prima, da Sez. 3, n. 09077/2001, Durante, Rv. 547907 - 01.
Il contrasto tra formulazione letterale del dispositivo di una pronuncia e quanto dichiarato in motivazione, non incidendo sull’idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, non integra un vizio attinente alla portata concettuale e sostanziale della decisione, bensì un errore materiale, correggibile ai sensi degli artt. 287 e 391-bis c.p.c., trattandosi di ovviare ad un difetto di corrispondenza tra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, rilevabile ictu oculi dal testo del provvedimento, senza che venga in rilievo un’inammissibile attività di specificazione o di interpretazione della sentenza di legittimità. Applicando il suddetto principio, Sez. 6 - 3, n. 00668/2019, Rossetti, Rv. 652679 - 01, in accoglimento del ricorso per correzione degli errori materiali, rilevato che in motivazione venivano dichiarati come fondati i primi due motivi di ricorso mentre nel dispositivo si rigettava il primo e si accoglieva il secondo, ha ordinato di completare il dispositivo dell’ordinanza mediante declaratoria di accoglimento sia del primo sia del secondo motivo (v. altresì, sul punto, Sez. 6 - 2, n. 15321/2012, D’Ascola, Rv. 623969 - 01).
Tuttavia, sul punto la S.C. sembra (Sez. 2, n. 05939/2018, Criscuolo, Rv. 647850 – 01) manifestare minori aperture, ritenendo che il contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo della sentenza, non consentendo di individuare la statuizione del giudice attraverso una valutazione di prevalenza di una delle contrastanti affermazioni contenute nella decisione, non possa essere eliminato con il rimedio della correzione degli errori materiali, determinando, invece, la nullità della pronuncia ai sensi dell’art. 156, comma 2, c.p.c. Per quanto non manchino in passato pronunce (Sez. 6 - 5, n. 26074/2018, Luciotti, Rv. 651108 – 01) per le quali il contrasto tra motivazione e dispositivo che determina la nullità della sentenza ricorre solo se ed in quanto esso incida sulla idoneità del provvedimento, nel suo complesso, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, ricorrendo nelle altre ipotesi un mero errore materiale.
Nel rito del lavoro soltanto il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione determina la nullità della sentenza, da far valere mediante impugnazione, in difetto della quale prevale il dispositivo. Tale insanabilità deve, tuttavia, escludersi quando sussista una parziale coerenza tra dispositivo e motivazione, divergenti solo da un punto di vista quantitativo, e la seconda inoltre sia ancorata ad un elemento obiettivo che inequivocabilmente la sostenga; in tal caso è configurabile, come evidenziato da Sez. L, n. 21618/2019, Garri, Rv. 654821 – 01 (conf. Sez. 6 - L, n. 10305/2011, Zappia, Rv. 617068 - 01) l’ipotesi legale del mero errore materiale, con la conseguenza che, da un lato, è consentito l’esperimento del relativo procedimento di correzione e, dall’altro, deve qualificarsi come inammissibile l’eventuale impugnazione diretta a far valere il contrasto tra dispositivo e motivazione.
In materia di regolamentazione delle spese di lite, ricorre, invece, secondo Sez. 6 - 2, n. 26236/2019, Carrato, un errore materiale che può essere corretto mediante l’apposita procedura, qualora si rinvenga una discrasia evidente tra il dispositivo della sentenza e la sua motivazione e, se in quest’ultima risultino concretamente e specificamente spiegate la ragioni della decisione, deve essere assicurata prevalenza alla motivazione, avendo il dispositivo la funzione di esprimere in forma riassuntiva la decisione.
Richiamando un principio già in passato enunciato da Sez. 3, n. 00816/2000, Segreto, Rv. 533133 – 01, secondo cui il procedimento per la correzione degli errori materiali di cui all’articolo 287 c.p.c. è esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza fra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute in motivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione, Sez. 6 - 2, n. 02486/2019, Carrato, Rv. 652387 – 01, ha ribadito che l’errore di calcolo, emendabile ai sensi dell’art. 287 c.p.c., consiste in un’erronea utilizzazione delle regole matematiche sulla base di presupposti numerici, individuazione ed ordine delle operazioni da compiere esattamente determinati e non contestati. Pertanto, non vi rientra la dedotta erronea individuazione del termine di decorrenza dell’impugnazione che abbia condotto alla dichiarazione di inammissibilità di un gravame, poiché tale ipotesi è riconducibile ad un possibile error in iudicando, non emendabile con il procedimento di correzione ex art. 391 bis c.p.c. Per l’effetto, è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto da una parte che aveva richiesto la correzione dell’errore di calcolo asseritamente consistente nell’inesatta individuazione del dies a quo per la proposizione del ricorso in cassazione contro una ordinanza emessa ex art. 348 bis c.p.c.
Negli ultimi anni si è assistito ad una estensione dell’ambito applicativo del procedimento di correzione degli errori materiali.
E così lo stesso è stato reputato da Sez. 3, n. 04319/2019, Fiecconi, Rv. 652825 – 01, esperibile non solo per ovviare ad un difetto di corrispondenza tra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo del provvedimento e, come tale, rilevabile ictu oculi, ma anche in funzione integrativa, in ragione della necessità di introdurre nel provvedimento una statuizione obbligatoria consequenziale a contenuto predeterminato, ovvero una statuizione obbligatoria di carattere accessorio, anche se a contenuto discrezionale. Può, inoltre, farsi ricorso a tale procedimento quando il giudice, nel redigere la sentenza e in conseguenza di un mero errore di sostituzione del “file” informatico, abbia commesso uno scambio di provvedimenti nella fase di impaginazione, facendo seguire, ad un’epigrafe pertinente, uno “svolgimento del processo”, dei “motivi della decisione” ed un dispositivo afferenti ad una diversa controversia decisa in data coeva nei confronti delle stesse parti: in tal caso, infatti, l’estensione della correzione non integra il deposito di una decisione affatto distinta, la quale verrebbe interamente sostituita a quella corretta.
La pronuncia da ultimo riportata si pone in palese e consapevole contrasto con Sez. 1, n. 02815/2016, Nazzicone, Rv. 638522 – 01.
Con riferimento al governo delle spese, si assiste ad un contrasto di vedute.
Invero, mentre Sez. 1, n. 18221/2019, Nazzicone, Rv. 654548 – 01, sostiene che nel procedimento per correzione di errore materiale, ove la parte non ricorrente si costituisca, resistendo all’istanza di correzione e questa venga disposta, deve provvedersi alla liquidazione delle spese di lite poiché, diversamente da quel che avviene nel caso contrario, la parte, all’esito del procedimento, è divenuta, tecnicamente, parte soccombente, Sez. 6 - 1, n. 28610/2019, Scaldaferri, Rv. 656089 - 01, si allinea sulla posizione prevalente (Sez. 3, n. 08103/2008, Fantacchiotti, Rv. 602511 - 01)., affermando che nel procedimento in esame non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali, in quanto la natura ordinatoria e sostanzialmente amministrativa del provvedimento che accoglie o rigetta l’istanza di correzione non consente di riconoscere la presenza dei presupposti richiesti dall’art. 91 c.p.c., che si riferiscono ad un procedimento contenzioso idoneo a determinare una posizione di soccombenza.
Quanto al regime impugnatorio, l’art. 288 c.p.c., nel disporre che le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l’ordinanza di correzione, appresta uno specifico mezzo di impugnazione, che esclude l’impugnabilità per altra via del provvedimento in base al disposto dell’art. 177, comma 3, n. 3, c.p.c., a tenore del quale non sono modificabili né revocabili le ordinanze per le quali la legge prevede uno speciale mezzo di reclamo. Pertanto, il principio di assoluta inimpugnabilità di tale ordinanza, neppure col ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., vale anche per quella di rigetto, in quanto il provvedimento comunque reso sull’istanza di correzione di una sentenza all’esito del procedimento regolato dall’art. 288 c.p.c. è sempre privo di natura decisoria, costituendo mera determinazione di natura amministrativa non incidente sui diritti sostanziali e processuali delle parti, poiché funzionale all’eventuale eliminazione di errori di redazione del documento cartaceo che non può toccare il contenuto concettuale della decisione. Per questa ragione Sez. 2, n. 05733/2019, Abete, Rv. 652769 – 01 (conf. Sez. 3, n. 20309/2019, Moscarini, Rv. 654781 - 01), ha ritenuto impugnabile, con lo specifico mezzo di volta in volta previsto, solo la sentenza corretta, proprio al fine di verificare se, tramite il surrettizio ricorso al procedimento in esame per incidere, inammissibilmente, su errori di giudizio, sia stato violato il giudicato ormai formatosi.
Per quanto concerne gli eventi che precedono la costituzione in giudizio, una società il cui rappresentante legale sia deceduto e non sia stato sostituito non può essere convenuta in giudizio, occorrendo, a questo fine, la nomina di un curatore speciale ad processum, ai sensi dell’art. 78 c.p.c., poiché, in mancanza di tale nomina, l’atto di citazione ad essa diretto ed il conseguente processo svoltosi in sua assenza sono affetti da nullità per impossibilità di valida instaurazione del contraddittorio e lesione del diritto di difesa. Qualora, nel corso del medesimo processo, sopraggiunga la nomina dell’amministratore e la detta società si costituisca, trova applicazione, secondo Sez. 2, n. 10754/2019, Bertuzzi, Rv. 653565 – 01, l’art. 294 c.p.c. che consente alla parte contumace di chiedere al giudice, in presenza di determinate condizioni, di essere ammessa a compiere attività che le sarebbero precluse.
Una volta accertata la regolare costituzione del contraddittorio, la mancata formale dichiarazione di contumacia della parte non costituita non è di per sé causa di nullità del procedimento o della sentenza, avendo tale declaratoria il solo scopo di fornire la prova dell’avvenuto accertamento, da parte del giudice, della regolare notificazione dell’atto introduttivo alla parte non comparsa. Il principio, ribadito di recente da Sez. 3, n. 17928/2019, Olivieri, Rv. 654561 – 01, era già stato affermato da Sez. 2, n. 20406/2013, L. Matera, Rv. 628073 – 01, a mente della quale neppure è imposto dal codice di rito un termine perentorio per la relativa declaratoria.
Viceversa, la violazione delle norme sulla notificazione della citazione, con conseguente nullità della stessa, e la inosservanza delle disposizioni sulla regolare costituzione del contraddittorio nei confronti di un convenuto, con conseguente erronea dichiarazione della sua contumacia, costituiscono, come affermato da Sez. 3, n. 27607/2019, Dell’Utri, Rv. 655495 – 01 (in ciò preceduta da Sez. 3, n. 28464/2013, Segreto, Rv. 629133 - 01) eccezioni de iure tertii, che non possono essere sollevate da altro convenuto, in quanto deducibili soltanto dalla parte direttamente interessata.
La mancata o non tempestiva rinnovazione della notificazione, disposta a norma dell’art. 291 c.p.c. per un vizio implicante la nullità della stessa, determina, come confermato da Sez. 6 - 3, n. 14742/2019, Scrima, Rv. 654054 – 01 (v. Sez. 1, n. 00625/2008, Giuliani, Rv. 601297 – 01), nell’ipotesi in cui la notifica da rinnovare abbia ad oggetto un ricorso per cassazione, l’inammissibilità del medesimo, salvo che, prima che questa sia dichiarata, il ricorrente provveda ad altra valida notifica, restando in ogni caso esclusa la possibilità di assegnazione di un ulteriore termine per il medesimo adempimento, stante la perentorietà di quello già concesso.
Sez. 1, n. 12999/2019, Falabella, Rv. 653913 – 01, nel richiamare Sez. L, n. 05229/2016, Cavallaro, Rv. 639276 – 01 (secondo cui la ratio della sospensione del processo ai sensi dell’art. 295 c.p.c. è quella di evitare il rischio di un conflitto tra giudicati), ha affermato che la sospensione necessaria del giudizio, ex art. 295 c.p.c., ha lo scopo di evitare il conflitto di giudicati, sicché può trovare applicazione solo quando in altro giudizio (pendenti dinanzi allo stesso giudice o a due giudici diversi) debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale in senso tecnico-giuridico, non anche qualora oggetto dell’altra controversia sia una questione pregiudiziale soltanto in senso logico, soccorrendo in tal caso la previsione dell’art. 336, comma 2, c.p.c. sul cd. effetto espansivo esterno della riforma o della cassazione di una sentenza sugli atti e i provvedimenti (comprese le sentenze) dipendenti dalla sentenza riformata o cassata.
Salvi i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica (cfr. Sez. 6 - 2, n. 30738/2018, Giuseppe Grasso, Rv. 651570 – 01), che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non è, per Sez. L, n. 00080/2019, Ponterio, Rv. 652448 – 01, doverosa, ma può essere disposta, ai sensi dell’art. 337 c.p.c., come si desume dall’interpretazione sistematica della disciplina del processo, in cui un ruolo decisivo riveste l’art. 282 c.p.c.
La sospensione necessaria del processo per pregiudizialità, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., rispondendo, come detto, all’esigenza, di ordine pubblico, di evitare il conflitto di giudicati, deve essere disposta dal giudice di merito, non appena ne ravvisi i presupposti, anche d’ufficio, indipendentemente, cioè, da un’istanza di parte che, qualora formulata, equivale ad una semplice sollecitazione all’esercizio del potere officioso. Il principio, già enunciato da Sez. 3, n. 06572/2005, Segreto, Rv. 580622 – 01, è stato ribadito da Sez. 6 - 3, n. 23989/2019, Scrima, Rv. 655125 – 01.
Sez. 6 - 3, n. 26716/2019, Scoditti, Rv. 655509 – 01, ha confermato (conf. Sez. 3, n. 22878/2015, Armano, Rv. 638037 - 01) che la sospensione del processo presuppone, inoltre, che il rapporto di pregiudizialità tra due cause sia concreto ed attuale, nel senso che la causa ritenuta pregiudiziale deve essere tuttora pendente, non giustificandosi diversamente la sospensione, che si tradurrebbe in un inutile intralcio all’esercizio della giurisdizione, sicché, quando una sentenza sia impugnata in cassazione per non essere stato il giudizio di merito sospeso in presenza di altra causa pregiudiziale, è onere del ricorrente provare che la causa pregiudicante sia pendente e resti presumibilmente tale sino all’accoglimento del ricorso, mancando, in difetto, la prova dell’interesse concreto e attuale all’impugnazione, perché nessun giudice, di legittimità o di rinvio, può disporre la sospensione del giudizio in attesa della definizione di altra causa non più effettivamente in corso.
La sospensione necessaria del processo civile ai sensi degli artt. 295 c.p.c., 654 c.p.p. e 211 disp. att. c.p.p., in attesa del giudicato penale, può essere disposta solo se una norma di diritto sostanziale ricolleghi alla commissione del reato un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile ed a condizione che la sentenza penale possa avere, nel caso concreto, valore di giudicato nel processo civile. Perché si verifichi tale condizione di dipendenza tecnica della decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l’effetto giuridico dedotto in ambito civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto dell’imputazione penale (cfr. Sez. 6 - 3, n. 07617/2017, Frasca, Rv. 643820). In applicazione del predetto principio, Sez. 6 - 3, n. 18918/2019, Rubino, Rv. 654448 – 02, ha escluso la configurabilità di una relazione di pregiudizialità tecnica fra il giudizio civile di risarcimento danni proposto da una banca nei confronti del presidente del c.d.a. per l’attività finanziaria da questo illegittimamente svolta nei confronti del pubblico ed il giudizio di accertamento in sede penale della responsabilità di tale soggetto dovuta ad illecita attività finanziaria, svolta parallelamente a quella istituzionale e produttiva di un danno all’immagine della banca, ritenendo che tale accertamento non costituisse presupposto necessario per l’esperimento da parte della banca dell’azione generale di risarcimento del danno. Analogo principio era stato enunciato da Sez. 6 - 2, n. 18202/2018, Falaschi, Rv. 649656 – 01.
Sempre in tema di rapporto tra giudizio penale e giudizio civile, Sez. U, n. 13661/2019, Perrino, Rv. 653898 – 01, ha statuito che i casi di sospensione necessaria previsti dall’art. 75, comma 3, c.p.p., che rispondono a finalità diverse da quelle di preservare l’uniformità dei giudicati e richiedono che la sentenza che definisca il processo penale influente sia destinata a produrre in quello civile il vincolo rispettivamente previsto dagli artt. 651, 651 bis, 652 e 654 c.p.p., vanno interpretati restrittivamente, di modo che la sospensione non si applica qualora il danneggiato proponga azione di danno nei confronti del danneggiante e dell’impresa assicuratrice della responsabilità civile dopo la pronuncia di primo grado nel processo penale nel quale il danneggiante sia imputato.
Il credito litigioso, che trovi fonte in un atto illecito o in un rapporto contrattuale contestato in separato giudizio, è idoneo a determinare l’insorgere della qualità di creditore abilitato all’esperimento dell’azione revocatoria ordinaria avverso l’atto dispositivo compiuto dal debitore, sicché il relativo giudizio, come confermato da Sez. 6 - 3, n. 03369/2019, Scoditti, Rv. 653004 – 01 (v. Sez. 3, n. 02673/2016, Frasca, Rv. 638928 - 01), non è soggetto a sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. in rapporto alla pendenza della controversia sul credito da accertare e per la cui conservazione è stata proposta domanda revocatoria, poiché tale accertamento non costituisce l’indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, né può ipotizzarsi un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell’allegato credito litigioso, dichiari inefficace l’atto di disposizione e la sentenza negativa sull’esistenza del credito.
Sez. 6 - 3, n. 23906/2019, Scrima, Rv. 655124 – 01, ha ribadito che la morte della parte contumace, ai sensi dell’art. 300, quarto comma, c.p.c., nella formulazione - applicabile, nella specie, ratione temporis - antecedente alle modifiche introdotte dall’art. 46, comma 13, della l. n. 69 del 2009 (con le quali è stata espressamente attribuita rilevanza, ai fini interruttivi, anche all’attività di documentazione proveniente dalle altri parti del giudizio), comporta l’interruzione del processo solo se notificata o certificata dall’ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all’art. 292 c.p.c., senza che tali forme tassative ammettano equipollenti, sicché non può (recte, poteva) attribuirsi efficacia interruttiva alla produzione del certificato di morte del contumace effettuata dal procuratore della controparte costituita (v. altresì Sez. 2, n. 08755/2012, L. Matera,Rv. 622637 – 01, che ha reputato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della detta norma in riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede l’interruzione del processo come effetto della conoscenza dell’evento comunque acquisita, alla luce delle profonde differenze esistenti tra la fattispecie in esame e quella della scomparsa del convenuto nel corso del processo).
Premesso che la dichiarazione dell’evento interruttivo che ha colpito la parte costituita, di cui all’art. 300, comma 1, c.p.c., costituisce esercizio di un potere discrezionale del procuratore, al quale soltanto compete di valutarne l’opportunità nell’esclusivo interesse della parte rappresentata, così che la scelta di dichiarare o meno tale evento, così che la scelta di dichiarare o meno tale evento, ovvero del momento in cui dichiararlo, non può integrare di per sé abuso del processo, né può incidere sulla durata del giudizio in danno della controparte, essendo a tal fine indifferente che l’interruzione si verifichi in un momento del processo piuttosto che in un altro (cfr. Sez. 3, n. 20809/2018, Iannello, Rv. 650416 – 01), Sez. 3, n. 20840/2018, Gianniti, Rv. 650423 – 01, ha affermato che, in caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l’omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest’ultimo comporta che il difensore continui a rappresentare la parte come se l’evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell’impugnazione.
Tuttavia, la mancata dichiarazione dell’evento ad opera del suo procuratore, ai fini interruttivi ai sensi dell’art. 300 c.p.c., non impedisce, secondo Sez. 2, n. 22950/2019, Fortunato, Rv. 655228 - 01 (ma il principio, a ben vedere, è stato già enunciato in passato da Sez. 2, n. 03018/2005, Mazzacane, Rv. 581098 – 01, secondo cui in questo caso il termine ‘riassunzionÈ deve intendersi impropriamente usato come atto d’impulso processuale non conseguente ad una precedente fase di interruzione, ma volto anzi ad evitarla), alla controparte che sia comunque a conoscenza di tale evento di prendere l’iniziativa della chiamata in giudizio dei successori di detta parte mediante un atto di impulso processuale che, pur non qualificabile come riassunzione in senso tecnico, è idoneo a determinare la prosecuzione del giudizio.
La dichiarazione o la notificazione della morte o della perdita della capacità della parte costituita, effettuata dal difensore ai sensi dell’art. 300, comma 1, c.p.c., determina la cessazione dell’ultrattività del mandato alla lite estintosi a causa dell’evento interruttivo e, quindi, la perdita dello ius postulandi. Da ciò deriva, secondo Sez. 6 - 3, n. 16144/2019, Scrima, Rv. 654315 – 01, che è priva di rilevanza l’eccezione di estinzione del processo per mancata riassunzione nel termine ex art. 305 c.p.c. formulata (ai sensi dell’art. 307, comma 4, c.p.c. nella versione anteriore alla riforma introdotta dalla legge n. 69 del 2009) dal procuratore dopo che abbia notificato alla controparte la morte del proprio assistito, ma la stessa eccezione può essere validamente proposta dal difensore nominato dall’erede della parte deceduta all’atto della costituzione nel medesimo giudizio, dichiarato interrotto e riassunto, in cui si è verificato il fatto che ha dato luogo all’estinzione.
Merita di essere segnalata Sez. 2, n. 21514/2019, Scarpa, Rv. 654633 – 02, secondo cui, in tema di litisconsorzio facoltativo, quale quello che si determina nel giudizio promosso nei confronti di più coobbligati solidali, verificatasi una causa di interruzione nei confronti di uno di essi e riassunto tempestivamente il giudizio, interrotto nei confronti di tutti, il vizio della notificazione dell’atto di riassunzione nei confronti di uno o alcuni tra i litisconsorti facoltativi ed il mancato rispetto del termine per la rinnovazione della notificazione non impediscono l’ulteriore prosecuzione del processo nei confronti dei restanti litisconsorti ritualmente citati, non potendosi estendere a costoro l’eventuale estinzione del processo ex art. 307 c.p.c. relativa ad uno dei convenuti originari.
La pronuncia si pone in linea con l’orientamento ormai consolidato (Sez. U, n. 9686/2013, Rv. 626431 – 01; Sez. 3, n. 09829/2018, De Stefano) secondo cui, quando vengano trattate cumulativamente più domande di risarcimento proposte contro il medesimo convenuto e per ragioni di diritto in parte comuni da più danneggiati o si verta comunque in ipotesi di cumulo soggettivo facoltativo o, in grado di impugnazione, di cause scindibili, la reciproca indipendenza dei rapporti processuali comporta che l’efficacia dell’evento interruttivo che colpisca la parte di uno o solo alcuni tra questi sia limitata a questi ultimi, sicché l’eventuale ordinanza che dichiari interrotto il processo produce gli effetti di cui agli articoli 300 ss. del codice di procedura civile solo con riferimento alla domanda in cui si è verificato l’evento interruttivo, mentre le altre non separate restano in una fase di stallo o di rinvio, destinate necessariamente a cessare per effetto della riassunzione della causa interrotta o dell’estinzione di essa; pertanto, è illegittima la declaratoria di estinzione di un processo articolato su di una pluralità di cause scindibili per la mancata riassunzione a seguito dell’evento interruttivo che abbia colpito una sola delle parti di una o di alcune tra le domande cumulativamente istruite.
Qualora, a seguito di morte di una parte, il processo venga proseguito da altro soggetto nella dedotta qualità di unico erede del defunto, spetta alla controparte, che eccepisca la non integrità del contraddittorio per l’esistenza di altri coeredi, fornire la relativa prova. In quest’ottica, Sez. 2, n. 19400/2019, Criscuolo, Rv. 654557 – 01, richiamando la risalente pronuncia Sez. L, n. 02149/1978, Monteleone, Rv. 391537 – 01, ha rigettato l’eccezione di difetto di contraddittorio sollevata dai ricorrenti solo in sede di legittimità, non emergendo dagli atti già acquisiti nel giudizio di merito gli elementi posti a fondamento dell’eccezione.
In proposito, Sez. 3, n. 17445/2019, Gianniti, Rv. 654407 – 01, ha precisato che, in caso di morte di una delle parti, ai fini della prosecuzione del processo nei confronti dei successori, la verifica della qualità di eredi dei chiamati all’eredità non è necessaria nell’ipotesi in cui l’atto di riassunzione sia ad essi notificato collettivamente e impersonalmente entro l’anno dal decesso, ai sensi dell’art. 303, comma 2, c.p.c., in quanto tale disposizione affranca il notificante dall’onere di ricercare le prove dell’accettazione dell’eredità, la quale può intervenire nel termine di dieci anni dall’apertura della successione, sicché durante detto periodo la parte non colpita dall’evento interruttivo deve essere tutelata attraverso il riconoscimento della legittimatio ad causam del semplice chiamato. Per converso, il chiamato all’eredità, pur non assumendo la qualità di erede per il solo fatto di avere accettato la notifica dell’atto di riassunzione, ha l’onere di contestare, costituendosi in giudizio, l’effettiva assunzione di tale qualità così da escludere il presupposto di fatto che ha giustificato la riassunzione.
In caso di interruzione del processo determinata, ipso iure, dall’apertura del fallimento ai sensi dell’art. 43, comma 3, l.fall., il termine per la riassunzione del giudizio a carico della parte non colpita dall’evento interruttivo, la quale abbia preso parte al procedimento fallimentare presentando domanda di ammissione allo stato passivo, non decorre dalla legale conoscenza che abbia avuto della pendenza del procedimento concorsuale, ma dal momento in cui essa abbia avuto conoscenza effettiva del procedimento concorsuale, decorrente, in assenza di ulteriori elementi, dal momento in cui sia stata depositata o inviata la domanda di ammissione allo stato passivo. Il principio, affermato da Sez. 5, n. 15996/2019, D’Aquino, Rv. 654159 – 01, è stato esteso da Sez. 1, n. 02658/2019, M. Di Marzio, Rv. 652546 – 01, nel momento in cui ha precisato che, in caso di interruzione automatica del processo determinata dalla dichiarazione di fallimento di una delle parti, il termine per la riassunzione di cui all’art. 305 c.p.c. decorre dalla dichiarazione o notificazione dell’evento interruttivo secondo la previsione dell’art. 300 c.p.c., ovvero, se anteriore, dalla conoscenza legale di detto evento procurata dal curatore del fallimento alle parti interessate.
Sez. 6 - 1, n. 08640/2018, Lamorgese, Rv. 648573 – 01, ha reputato necessario che tale conoscenza abbia specificamente ad oggetto tanto l’evento in sè considerato quanto lo specifico processo nel quale esso deve esplicare i suoi effetti. E così Sez. 3, n. 06398/2018, Spaziani, Rv. 648424 – 01, ha ritenuto irrilevante, ai fini della legale conoscenza dell’evento interruttivo, la circostanza che lo stesso fosse stato formalmente appreso dalla parte interessata alla prosecuzione, a mezzo del proprio procuratore, in un giudizio in cui era rappresentata da un difensore diverso da quello che la assisteva nel processo in cui l’evento medesimo era destinato a produrre effetti.
In caso di interruzione del processo per morte del procuratore di una delle parti, il termine per la relativa riassunzione decorre dalla data in cui la parte rimasta senza difensore ha avuto dell’evento conoscenza legale, acquisita tramite atti muniti di fede privilegiata quali dichiarazioni, notificazioni o certificazioni rappresentative dell’evento medesimo, alle quali non è equiparabile la conoscenza di fatto altrimenti acquisita, e dovendo tale conoscenza avere ad oggetto tanto l’evento in sé considerato, quanto lo specifico processo nel quale esso deve esplicare i suoi effetti. Facendo applicazione del riportato principio, Sez. 2, n. 10594/2019, Criscuolo, Rv. 653499 – 01, ha confermato la decisione gravata che aveva escluso che una missiva, ancorché inviata a mezzo raccomandata a/r, ma avente ben diverse finalità, potesse assicurare la conoscenza legale dell’evento interruttivo, poiché non conteneva la specifica indicazione dell’evento stesso, il quale risultava solo implicitamente, ed era priva di fede privilegiata (cfr. altresì Sez. L, n. 02340/1996, Berni Canani, Rv. 496450 – 01, la quale ha escluso che, in caso di morte del procuratore appartenente all’ufficio legale dell’ente pubblico rappresentato in giudizio, possa attribuirsi rilievo alla conoscenza dell’evento acquisita dall’ente attraverso l’organizzazione dei propri uffici).
Come Sez. 1, n. 25846/2019, Federico, Rv. 655350 – 01, ha avuto modo di chiarire, è ritualmente proseguito il processo, a seguito della notifica del ricorso in riassunzione presso la parte personalmente, in conseguenza del constatato decesso del difensore della stessa, posto che la morte del procuratore a mezzo del quale la parte è costituita determina automaticamente l’interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne hanno avuto conoscenza ed a prescindere dalla dichiarazione di interruzione.
Nell’ipotesi di interruzione del processo a seguito di un provvedimento di sospensione del procuratore dall’esercizio della professione, una volta cessati gli effetti della sospensione, ai fini della prosecuzione del processo, non è necessaria una nuova procura alla lite, né una nuova costituzione della parte, essendo sufficiente, come confermato da Sez. 2, n. 21186/2019, Oliva, Rv. 655198 - 01, che il procuratore, già costituito prima della sospensione, riprenda a svolgere le proprie funzioni in base alla precedente procura ed alla già esperita costituzione; il procuratore ha l’onere di riattivarsi tempestivamente, una volta cessati gli effetti dell’evento, per assicurare la prosecuzione del processo nelle forme previste dagli artt. 301 e 305 c.p.c. s (v. altresì Sez. 1, n. 24997/2010, Giancola, Rv. 615810 – 01, secondo cui, pertanto, da tale data, senza che abbia rilievo, per il procuratore, la conoscenza legale della ordinanza d’interruzione del processo, che ha natura meramente dichiarativa e, per la parte, la conoscenza legale dell’accadimento interruttivo, il procuratore stesso, che non sia stato revocato o abbia rinunciato alla procura, ha l’onere di provvedere alla prosecuzione del giudizio nel termine decadenziale, ai sensi degli artt. 301 e 305 c.p.c.).
Dello stesso avviso è Sez. 6 - 2, n. 29144/2019, Falaschi, Rv. 656241 - 01, a mente della quale in siffatta evenienza il termine per la riassunzione del processo decorre, per quanto concerne la parte colpita dall’evento, dalla cessazione del periodo di sospensione, non ricorrendo la medesima esigenza di protezione della parte rappresentata propria delle ipotesi di definitiva cessazione dello ius postulandi, nel qual caso il detto termine deve decorrere, invece, come visto, dalla conoscenza legale del venir meno dell’accadimento interruttivo.
Sez. 2, n. 21480/2019, Scalisi, Rv. 654897 – 01, ha ribadito (Sez. 1, n. 14100/2003, Tirelli, Rv. 567081 - 01) che i soggetti già costituiti nella fase precedente all’interruzione, i quali, a seguito della riassunzione ad opera di altra parte, si presentino all’udienza a mezzo del loro procuratore, non possono essere considerati contumaci, ancorché non abbiano depositato nuova comparsa di costituzione, atteso che la riassunzione del processo interrotto non dà vita ad un nuovo processo, diverso ed autonomo dal precedente, ma mira unicamente a far riemergere quest’ultimo dallo stato di quiescenza in cui versa.
Inoltre, per Sez. 3, n. 10445/2019, Rossetti, Rv. 653583 – 01, ove all’interruzione del processo segua una riassunzione c.d. non modificativa - nella quale, cioè, resti invariato il soggetto del rapporto processuale –, gli effetti delle domande o delle eccezioni proposte dalla parte non colpita dall’evento interruttivo permangono inalterati, anche nel caso in cui quest’ultima non si costituisca nuovamente in giudizio a seguito della riassunzione.
La riassunzione del processo si perfeziona nel momento del tempestivo deposito del ricorso in cancelleria con la richiesta di fissazione dell’udienza, senza che rilevi l’eventuale inesatta identificazione della controparte nell’atto di riassunzione, dal momento che tale atto è valido, per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., quando contenga gli elementi idonei ad individuare il giudizio che si intende proseguire. Ne consegue che non incide sulla tempestività della riassunzione, ai sensi dell’art. 305 c.p.c., la successiva notifica del ricorso e dell’unito decreto, atta invece alla realizzazione del contraddittorio, nel rispetto delle regole proprie della vocatio in ius, sicché, ove essa sia stata omessa nei confronti del soggetto che doveva costituirsi, il giudice è tenuto ad ordinarne la rinnovazione, con fissazione di nuovo termine (in applicazione analogica dell’art. 291 c.p.c.), entro un termine necessariamente perentorio la cui inosservanza determinerà, se del caso, l’estinzione del giudizio ai sensi del citato articolo in combinato disposto con l’art. 307, comma 3 c.p.c. Il principio, già enunciato in passato da Sez. 3, n. 02174/2016, Vincenti, Rv. 638947 – 01, è stato ribadito da Sez. 1, n. 06921/2019, L. Tricomi, Rv. 653223 – 01. Pertanto, sì come confermato da Sez. 3, n. 09819/2018, Graziosi, Rv. 648428 – 01, il vizio da cui sia colpita la notifica dell’atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell’udienza non si comunica alla riassunzione (oramai perfezionatasi).
La rinuncia all’azione non richiede formule sacramentali, può essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell’attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta. Essa presuppone il riconoscimento dell’infondatezza dell’azione, accompagnato dalla dichiarazione di non voler insistere nella medesima. Solo a queste condizioni la rinuncia all’azione determina, indipendentemente dall’accettazione della controparte, l’estinzione dell’azione e la cessazione della materia del contendere. Deve, viceversa, essere dichiarata, anche d’ufficio, cessata la materia del contendere in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto. Così argomentando, Sez. 2, n. 19845/2019, Oliva, Rv. 654975 – 01, ha ritenuto che la richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere, sul presupposto di un factum principis sopravvenuto, non potesse comunque essere ritenuta equivalente alla rinuncia all’azione, in difetto di un’esplicita dichiarazione di ambo le parti attestante la loro intenzione di soprassedere all’accertamento giudiziale del diritto controverso.
Peraltro, la rinuncia all’azione, ovvero all’intera pretesa azionata dall’attore nei confronti del convenuto, costituisce un atto di disposizione del diritto in contesa e richiede, in capo al difensore, un mandato ad hoc. Sez. 2, n. 04837/2019, Giuseppe Grasso, Rv. 652581 – 01, ha ritenuto che non sia a tal fine sufficiente quello ad litem, in ciò differenziandosi dalla rinuncia ad una parte dell’originaria domanda, che rientra fra i poteri del difensore quale espressione della facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate (conf. Sez. 2, n. 28146/2013, L. Matera, Rv. 629194 - 01).
In tema di estinzione del processo, secondo la disciplina anteriore al d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., nella legge n. 133 del 2008, il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo, anche se illegittimo o invalido per mancata comunicazione del rinvio dell’udienza ai sensi dell’art. 181 c.p.c., costituisce il dies a quo dal quale decorre il termine perentorio per la riassunzione della causa ex art. 307, comma 1, c.p.c., essendo onere della parte, interessata a dare nuovo impulso al processo quiescente, vigilare e attivarsi per acquisire presso la cancelleria notizia delle vicende processuali che la riguardano, sicché, in caso di riassunzione tardiva, il giudice deve dichiarare l’estinzione del processo, non potendo sindacare la legittimità del provvedimento di cancellazione. In applicazione di tale principio, Sez. 1, n. 23720/2019, Parise, Rv. 655342 – 01, ha ritenuto irrilevante la questione della comunicazione alla cancelleria del cambio di domicilio del difensore costituito avvenuto prima della cancellazione della causa.
Già in passato Sez. 1, n. 10796/2003, Ragonesi, Rv. 564920 – 01, aveva affermato che il termine perentorio di un anno per la riassunzione della causa, ai sensi dell’art. 307, comma 2, c.p.c., a seguito della cancellazione della causa dal ruolo, decorre in ogni caso dalla data dell’ordinanza di cancellazione, anche se essa sia nulla per mancata comunicazione del rinvio dell’udienza ai sensi dell’art. 181 c.p.c. Invero - posto che occorre tenere distinto il fenomeno della nullità degli atti processuali da quello dell’impulso processuale - nel caso della riassunzione il potere di iniziativa della parte viene esercitato non già per introdurre un giudizio di secondo grado, o comunque di riesame di una decisione già emessa, bensì per dare nuovo impulso al processo quiescente, e per tale ragione non è previsto che l’ordinanza di cancellazione sia comunicata alle parti.
Quanto al regime giuridico, in tema di estinzione del processo, quando il giudice istruttore nel corso del giudizio a cognizione piena opera come giudice monocratico, il provvedimento con cui dichiara che il processo si è estinto non è soggetto a reclamo e, siccome determina la chiusura del processo in base alla decisione di una questione pregiudiziale attinente al processo, ha natura di sentenza, anche se emesso in forma di ordinanza, impugnabile con gli ordinari mezzi di impugnazione. Ne consegue che la parte è ammessa a formulare al giudice di appello istanza di rimessione al primo giudice, ai sensi dell’art. 354, comma, c.p.c. ravvivandosi l’ipotesi di cui all’art. 308, comma 2, c.p.c. Diversamente ha ritenuto Sez. 6 - 1, n. 23997/2019, M. Di Marzio, Rv. 655420 - 01, in un caso in cui l’estinzione era stata deliberata dal tribunale in composizione monocratica solo dopo che la causa, precisate le conclusioni, era stata trattenuta in decisione, ai sensi dell’art. 189 c.p.c.: in tal caso, il giudice di appello ove non la ritenga sussistente, non può rimettere la causa al giudice di primo grado - non ricorrendo l’ipotesi contemplata dall’art. 308, comma 2, c.p.c., richiamato dall’art. 354, comma 2, c.p.c., ma deve trattenere la causa e deciderla nel merito (conf. Sez. 1, n. 22917/2010, Cultrera, Rv. 615629 - 01).
Sez. 6 - 1, n. 09930/2019, Dolmetta, Rv. 653703 – 01, ha ribadito (Sez. 3, n. 14574/2007, Durante, Rv. 598152 - 01) che in nessun caso tale provvedimento è soggetto a ricorso per cassazione, il quale, se proposto, deve essere dichiarato inammissibile.
Nel caso di processo con pluralità di parti, l’eccezione di estinzione del giudizio poteva essere sollevata, ai sensi dell’art. 307, ultimo comma, c.p.c. (nel testo vigente anteriormente alle modifiche introdotte dalla l. n. 69 del 2009), soltanto dalla parte interessata e prima di ogni altra sua difesa. Il principio, già affermato da Sez. 2, n. 06361/2007, Settimj, Rv. 596821 – 01, è stato ribadito da Sez. 2, n. 21480/2019, Scalisi, Rv. 654897 – 02, la quale ha altresì sostenuto che la detta eccezione, nel caso di unico processo con pluralità di parti tardivamente riassunto, non può essere fatta valere da una parte diversa rispetto a quella nei cui confronti l’ipotesi di estinzione si è verificata. Viceversa, in base all’attuale formulazione della norma, la conseguenza processuale della tardiva riassunzione di una causa è l’estinzione dello stesso, che opera di diritto ed è dichiarata anche d’ufficio alla prima udienza successiva alla riassunzione - o comunque anche successivamente in fase di impugnazione - ed impedisce la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda (cfr. Sez. 2, n. 11144/2018, Cosentino, Rv. 648243 – 01).
Sez. 3, n. 11204/2019, Olivieri, Rv. 653709 – 02, ha chiarito che il termine assegnato dal giudice, con il provvedimento che dichiara la propria incompetenza, per la riassunzione ai sensi dell’art. 50, comma 1, c.p.c. non può essere inferiore o superiore a quello minimo e massimo stabiliti dall’art. 307, comma 3, c.p.c.; ne consegue che - analogamente all’ipotesi in cui il giudice si sia astenuto dall’esercitare il potere discrezionale - trova applicazione sussidiaria esclusivamente il termine perentorio massimo previsto dalla norma di legge che è quello di tre mesi dalla comunicazione del provvedimento che dichiara l’incompetenza del giudice adito.
L’art. 323 c.p.c. elenca i mezzi per impugnare le sentenze (e, più in generale, le decisioni giurisdizionali) individuandoli nel regolamento di competenza, nell’appello, nel ricorso per cassazione, nella revocazione e nell’opposizione di terzo.
In base al combinato disposto degli artt. 324, 325, 326 e 327 c.p.c. i mezzi di impugnazione si distinguono in (a) ordinari – proponibili fino al passaggio in giudicato della decisione che intendono censurare e volti a evitare il formarsi della cosa giudicata (regolamento di competenza, appello, ricorso per cassazione, revocazione “ordinaria” per i motivi indicati nei nn. 4 e 5 dell’art. 395 c.p.c. e opposizione di terzo ordinaria) – e (b) straordinari, insensibili al passaggio in giudicato(revocazione “straordinaria” per i motivi indicati nei nn. 1, 2, 3 e 6 dell’art. 395 c.p.c. e opposizione di terzo revocatoria).
Indipendentemente dalla disciplina specifica dettata per ciascuno dei predetti mezzi di impugnazione, il codice di rito definisce alcune regole comuni (artt. 323-338 c.p.c.), applicabili a tutti i mezzi di impugnazione, nonché, in quanto compatibili, anche al contenzioso tributario, come previsto dall’art. 49 del D.Lgs. n. 546 del 1992 (“alle impugnazioni delle sentenze delle commissioni tributarie si applicano le disposizioni del titolo III, capo I, del libro II del codice di procedura civile, e fatto salvo quanto disposto nel presente decreto”).
Rinviando agli specifici capitoli per ciò che concerne i singoli mezzi di impugnazione, ci si soffermerà, nella presente trattazione, sulle regole “delle impugnazioni in generale”.
L’esercizio della facoltà di impugnazione presuppone l’esistenza un “interesse ad impugnare” (species dell’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.) che consiste in un interesse, concreto e attuale, alla proposizione del mezzo di gravame: in altri termini, è condizione dell’impugnazione una “soccombenza” sostanziale, la quale si concretizza nel pregiudizio derivante alla parte dalla decisione, da apprezzarsi in relazione all’utilità giuridica che, al contrario, il proponente il gravame potrebbe trarre dall’eventuale suo accoglimento.
Pertanto, quando la decisione impugnata abbia statuito nel merito, deve reputarsi inammissibile l’impugnazione fondata soltanto su pretesi vizi di rito che non comportino la rimessione al primo giudice ex artt. 353 e 354 c.p.c., posto che l’eventuale accoglimento delle doglianze non sarebbe idoneo a scalfire il decisum con una statuizione sostanziale favorevole (in applicazione del principio, Sez. 6-1, n. 00402/2019, Valitutti, Rv. 652572-01, ha cassato senza rinvio la sentenza di secondo grado che aveva omesso di sanzionare con l’inammissibilità un appello fondato sul solo vizio di nullità della citazione).
L’interesse all’impugnazione non coincide necessariamente con l’integrale soccombenza rispetto alla domanda avversaria, ma può dipendere anche dalla decisione riguardante un altro litisconsorte; infatti, quando la domanda risarcitoria è stata proposta dal danneggiato con l’azione diretta nei confronti dell’assicuratore e anche dei responsabili civili, questi ultimi hanno un concreto interesse processuale ad ottenere la condanna in via solidale della compagnia assicuratrice – per non essere i soli tenuti a rispondere dei danni derivanti dalla circolazione del veicolo assicurato – e, perciò, sono ammessi ad impugnare la sentenza di primo grado nella parte in cui è stata esclusa la sussistenza di un obbligo dell’assicuratore a risarcire il pregiudizio subito dal terzo trasportato (Sez. 3, n. 23621/2019, Fiecconi, Rv. 655490-01).
Analogamente, il condebitore solidale ha interesse a proporre e a coltivare l’impugnazione della pronuncia di condanna al risarcimento del danno anche se il condebitore venga nel frattempo dichiarato fallito, dovendosi ravvisare un’utilità nella richiesta di accertamento della esclusiva responsabilità del fallito ovvero in una diversa ripartizione delle responsabilità (Sez. 3, n. 14768/2019, Cricenti, Rv. 654096-02).
Il potere di impugnare la sentenza sfavorevole spetta al soccombente anche quando – dopo la sua emissione e prima della scadenza del termine per la impugnazione – si sia verificata una successione a titolo particolare nel diritto controverso, poiché la parte originaria, nei cui confronti la decisione è stata emessa, non perde alcun potere processuale, ferma restando la concorrente legittimazione del successore a titolo particolare all’esercizio della facoltà di impugnazione (Sez. 1, n. 30189/2019, De Marzo, Rv. 656268 - 01).
Difformi orientamenti riguardano la “successione” conseguente alla fusione per incorporazione di società: mentre Sez. 5, n. 14177/2019, Nonno, Rv. 654121-01, afferma che la legittimazione attiva e passiva all’impugnazione spetta alla sola società incorporante che prosegue in tutti i rapporti (anche processuali) anteriori alla fusione e facenti capo alla società incorporata, Sez. 5, n. 32208/2019, D’Orazio, Rv. 656108 - 01, ravvisa nell’art. 2504-bis c.c. una vicenda modificativa-evolutiva della medesima compagine societaria in cui la legittimazione (attiva e passiva) alla prosecuzione dei rapporti spetta sia alla società incorporante sia alla società incorporata, a meno che quest’ultima venga cancellata dal registro delle imprese con conseguente sua estinzione; difforme, su tale arresto, è la decisione di Sez. 5, n. 04042/2019, Catallozzi, Rv. 652527-01, che, proprio in ragione dell’effetto della fusione (modificativo dell’organizzazione societaria già esistente e non creativo di un nuovo ente distinto dal vecchio), riconosce la legittimazione (nella specie, passiva) all’impugnazione anche in capo alla società incorporata, la quale, nonostante la cancellazione dal registro delle imprese, “sopravvive” in tutti i suoi rapporti, anche processuali, a norma dell’art. 2504-bis c.c..
L’interesse all’impugnazione, originariamente riscontrabile, potrebbe essere inciso, però, dal giudicato esterno: infatti, nel peculiare caso in cui la sentenza di appello impugnata col ricorso per cassazione sia stata successivamente annullata dal giudice in accoglimento di un’opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., l’eventuale passaggio in giudicato di quest’ultima decisione determinerebbe la sopravvenuta inammissibilità del gravame già proposto (Sez. 2, n. 10357/2019, Scarpa, Rv. 653498-01, che ha rinviato la causa a nuovo ruolo, in attesa del passaggio in giudicato della sentenza d’appello, che ha pronunciato sull’opposizione di terzo).
La soccombenza si pone quale presupposto dell’ammissibilità stessa del gravame (individuando i soggetti legittimati alla sua proposizione), ma rileva anche per l’applicazione, nei procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, disposizione che prevede l’obbligo, in capo all’impugnante, del pagamento di una somma pari al doppio del contributo unificato “quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile” e che il giudice debba dare “atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente”.
Sulla natura tributaria dell’obbligazione (che – secondo Sez. 6-L, n. 08958/2019, Ghinoy, Rv. 653394-01 – incombe anche sull’agente per la riscossione nei procedimenti in tema di contributi previdenziali, non essendo applicabile ad essa l’esonero previsto dall’art. 48 del d.P.R. n. 602 del 1973) si è esplicitamente pronunciata, conformemente a numerosi precedenti di legittimità, Sez. 1, n. 09660/2019 Terrusi, Rv. 653689-01, affermando che il provvedimento giurisdizionale, nella parte relativa alla previsione del “raddoppio” del contributo unificato costituisce mera ricognizione del presupposto oggettivo della norma – e, cioè, del rigetto, della dichiarazione di improcedibilità o di inammissibilità dell’impugnazione – mentre restano irrilevanti, al momento della pronuncia, eventuali condizioni soggettive (nella specie, l’ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato) che precludano l’esperimento di un’azione di recupero.
Consegue a quanto ora esposto che la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, volta ad “agevolare l’accertamento amministrativo”, non è suscettibile di impugnazione, non avendo natura di condanna e restando estranea all’oggetto della contesa tra le parti (Sez. L, n. 29424/2019, Bellè, Rv. 655711-01).
Dalla statuizione relativa alla sussistenza dei presupposti, dunque, deriva soltanto la mera annotazione, a cura della cancelleria, dell’importo nel foglio notizie e nel registro di cui agli artt. 280 e 161 del d.P.R. n. 115 del 2002, mentre le condizioni soggettive della parte devono invece essere verificate, nella loro specifica esistenza e permanenza, da parte della cancelleria al momento dell’eventuale successiva attività di recupero del contributo (Sez. 1, n. 27867/2019, Terrusi, Rv. 655780-01).
In senso difforme all’orientamento prevalente si è pronunciata Sez. 5, n. 22646/2019, D’Aquino, Rv. 655049-01, secondo la quale l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato preclude l’applicazione del disposto di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, pur in presenza di rigetto dell’impugnazione; si è affermato, difatti, che l’insussistenza dei presupposti dell’obbligazione de qua non potrebbe essere sollevata in sede di riscossione, sia perché preclusa dalla definitività della statuizione del giudice che attesta i requisiti del raddoppio del contributo, sia perché l’onere di far valere successivamente l’eventuale erroneità di tale indicazione si porrebbe in contrasto con l’art. 6 della CEDU (diritti alla ragionevole durata del processo e all’equo esame della controversia) e con l’art. 47 della Carta Fondamentale dell’Unione Europea (norme già richiamate nel conforme precedente di Sez. L, n. 13935/2017, Cinque, Rv. 644533-01).
Le impugnazioni ordinarie, come detto, sono soggette, ai fini della loro ammissibilità, al rispetto dei termini perentori dettati dagli artt. 325 ss. c.p.c., nel senso che il decorso di questi ultimi determina il passaggio in giudicato del provvedimento, con conseguente chiusura, in rito, del giudizio di gravame.
I termini in questione sono sostanzialmente di due tipi: a) uno cd. “breve” (ex artt. artt. 325 e 326 c.p.c.) – di trenta giorni per il regolamento di competenza, l’appello, la revocazione e l’opposizione di terzo revocatoria e di sessanta giorni per il ricorso per cassazione – avente un dies a quo differente a seconda della tipologia di impugnazione; b) uno cd. “lungo” (ex art. 327 c.p.c.), attualmente di sei mesi (di un anno, prima della modifica apportata dall’art. 46, comma 17, l. 18 giugno 2009, n. 69) con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza.
Il termine cd. breve decorre, di regola, dalla notificazione ad istanza di parte, ai sensi degli artt. 285 e 286 c.p.c., del provvedimento suscettibile di impugnazione, restando irrilevante la comunicazione – seppur in forma integrale – effettuata dal cancelliere (Sez. 1, n. 10540/2019, Sambito, Rv. 653472-01, riguardante il termine per la proposizione di ricorso per cassazione dell’ordinanza di riconoscimento ed esecutività di sentenza straniera); infatti, la comunicazione a mezzo PEC di cancelleria, quand’anche riguardante il provvedimento nella sua interezza, non produce i medesimi effetti della notificazione della sentenza ed è inidonea a far decorrere il termine breve, “così come chiarito dalla novellazione del secondo comma dell’art. 133 c.p.c., operata con l’art. 45, comma 1, lett. b), d.l. n. 90 del 2014, convertito con la l. n. 114 del 2014” (Sez. 6-2, n. 16938/2019, Sabato, Rv. 654345-01), in quanto consente al destinatario di acquisire la legale scienza dell’avvenuto deposito ma non è atto esclusivamente destinato a provocare l’impugnazione (Sez. 3, n. 05495/2019, Rossetti, Rv. 652992-01).
Comporta la decorrenza del termine breve d’impugnazione anche la notifica a mezzo PEC della sentenza impugnata, ma – per dimostrare nel giudizio di cassazione che tale effetto si sia prodotto – il notificante è tenuto a “convertire” in copia cartacea il messaggio di trasmissione, le ricevute di avvenuta consegna e di accettazione, la relata di notificazione e la copia conforme della sentenza, ferma restando la facoltà, per il destinatario, di contestarne la regolarità anche sotto il profilo formale (Sez. L, n. 16421/2019, Arienzo, Rv. 654239-01, ha escluso la tardività del ricorso per cassazione, dedotta dal controricorrente con riferimento al termine decorrente dalla notifica telematica, poiché il ricorrente aveva contestato la regolarità della copia estratta su supporto analogico).
Per far decorrere il termine breve d’impugnazione la notificazione della sentenza deve essere compiuta ad istanza della parte interessata e nei confronti della controparte presso il domicilio eletto.
Con riguardo al mittente, l’espressione “su istanza di parte” contenuta nell’art. 325 c.p.c. deve essere riferita non solo ai soggetti del rapporto processuale ma anche ai loro difensori che, in virtù della procura alle liti, hanno il potere di compiere, nell’interesse dei primi, tutti gli atti del processo a questi non espressamente riservati; perciò, anche la notifica eseguita su richiesta del difensore della parte munito di regolare procura è idonea a far decorrere il termine breve (Sez. 3, n. 19530/2019, Iannello, Rv. 654574-01).
Con riguardo al destinatario, Sez. 1, n. 07197/2019, Scalia, Rv. 653633-02, ha statuito che la notifica compiuta al domicilio reale del soccombente, anziché al procuratore costituito (nel domicilio eletto ai sensi dell’art. 82 del r.d. n. 37 del 1934 dal procuratore che esercita la professione fuori del circondario del tribunale presso il quale è in corso il processo, come chiarisce Sez. 6-2, n. 08081/2019, Criscuolo, Rv. 653383-01), realizza una forma di notificazione inidonea a far decorrere il termine breve, sia perché non risulta rappresentativa della volontà impugnatoria, sia perché non integra il necessario veicolo di conoscenza in favore del soggetto professionalmente qualificato (il procuratore costituito) a valutare l’opportunità della proposizione dell’impugnazione.
È comunque sufficiente, per gli effetti ex artt. 325 e 326 c.p.c., la notifica della sentenza ad uno soltanto dei difensori nominati dalla parte (Sez. L, n. 02677/2019, Cinque, Rv. 652569-02).
Le previsioni dell’art. 16-sexies del d.l. n. 179 del 201, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., dalla l. n. 114 del 2014 – che impone di eseguire le notificazioni e le comunicazioni esclusivamente all’indirizzo p.e.c. che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell’Ordine di appartenenza – hanno introdotto il cosiddetto “domicilio digitale” al quale devono essere destinate le notifiche rivolte al difensore costituito, anche se l’indirizzo non è indicato negli atti o se il destinatario abbia omesso di eleggere il domicilio nel Comune in cui ha sede l’ufficio giudiziario; di conseguenza, la notificazione della sentenza effettuata – ai sensi dell’art. 82 del r.d. n. 37 del 1934 – presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario anziché al domicilio digitale è nulla e inidonea a far decorrere il termine breve ex art. 325 c.p.c., a meno che, oltre all’omessa elezione di domicilio, non risulti altresì l’inaccessibilità all’indirizzo di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario (Sez. 6-2, n. 14140/2019, Abete, Rv. 654325-01).
È controverso se la notifica della sentenza di primo grado (recante in epigrafe il nominativo del difensore) effettuata ad una pubblica amministrazione nella sua sede – quando tale luogo sia contemporaneamente, oltre che sede dell’ente, anche sede dell’avvocatura interna e domicilio eletto per il giudizio – sia idonea a far decorrere il termine di cui all’art. 325 c.p.c. (Sez. 3, n. 31868/2019, Rossetti, non massimata, ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione della predetta questione alle Sezioni Unite).
Come detto, il dies a quo coincide con la data di notifica della sentenza, ma può accadere, sia pur raramente, che vi sia difformità di date tra la relata di notifica in possesso del notificante e quella consegnata al destinatario; in tale ipotesi Sez. L, n. 27722/2019, Marchese, Rv. 655525-01, ha statuito che la tempestività della impugnazione deve essere valutata con riguardo alla data risultante dalla relata di notifica redatta sull’atto in possesso del destinatario, che, per computare il termine utile per l’impugnazione, deve poter fare affidamento sull’esattezza delle risultanze del documento, le quali possono essere contestate (dal notificante) solo mediante querela di falso, tesa a superare la discrasia tra i due atti pubblici (nella fattispecie è stata cassata la sentenza di merito che, nella difformità di date ed in assenza di querela di falso, aveva dato prevalenza a quella della relata di notifica della sentenza di primo grado in possesso del notificante, in quanto risultante dall’attestazione del registro UNEP).
Il termine breve di impugnazione ex art. 325 c.p.c. inizia a decorrere anche per il notificante dalla data in cui la notifica viene eseguita nei confronti del destinatario e, cioè, dal momento in cui la notificazione si perfeziona, in quanto gli effetti sul rapporto processuale sono necessariamente comuni a tutte le parti (Sez. U, n. 06278/2019, Lombardo, Rv. 652972-01).
Sottesa alla disciplina ex artt. 325 e 326 c.p.c. è la ratio per cui il termine breve di impugnazione decorre soltanto in forza di una conoscenza “legale” del provvedimento da impugnare, conseguita per effetto di un’attività svolta nel processo, della quale la parte sia destinataria o che ella stessa ponga in essere e che sia normativamente idonea a determinare da sé detta conoscenza o tale, comunque, da farla considerare acquisita con effetti esterni rilevanti sul piano del rapporto processuale.
Conseguentemente, sono equipollenti alla notificazione della sentenza, ai fini della decorrenza del termine breve, la notificazione del ricorso per la revocazione di una sentenza del Consiglio di Stato (Sez. U, n. 32114/2019, Genovese, Rv. 656172 - 01) oppure di una sentenza d’appello (Sez. 5, n. 22220/2019, Fasano, Rv. 654828-01), perché essa implica la legale conoscenza della decisione sia per la parte notificante, sia per la parte destinataria, onde la tempestività del successivo ricorso per cassazione va accertata con riferimento al termine breve di sessanta giorni decorrente dal ricorso per revocazione.
Parimenti, la notificazione di una prima impugnazione – pur se proposta in maniera irrituale – dimostra necessariamente la piena conoscenza della decisione contestata (Sez. 2, n. 02990/2019, Carrato, Rv. 652436-01, ha ritenuto che il termine breve decorresse dalla proposizione di un reclamo avverso un’ordinanza, avente natura sostanziale di sentenza, che la parte avrebbe dovuto impugnare con appello).
L’interpretazione giurisprudenziale che individua il dies a quo nel compimento di un’attività processuale che presupponga la conoscenza legale del provvedimento gravato, trova applicazione anche in relazione all’impugnazione della decisione degli arbitri, sicché la notifica di una seconda impugnazione del lodo irrituale deve essere compiuta entro il termine breve decorrente dalla prima impugnazione (Sez. L, n. 30062/2019, Spena, Rv. 655861-01).
Solo in casi eccezionali, è la comunicazione del provvedimento a segnare il dies a quo di decorrenza del termine breve.
Ad esempio, nel cd. “rito Fornero” il termine breve per la proposizione del reclamo alla corte di appello avverso la sentenza del tribunale sulla impugnativa di licenziamento di cui all’art. 18 st. lav. (art. 1, comma 58, l. n. 92 del 2012) o per la proposizione del ricorso per cassazione (art. 1, comma 62, della l. n. 92 del 2012) decorre dalla comunicazione del provvedimento integrale, quale risultante dall’attestazione rilasciata dalla cancelleria con i dati estratti automaticamente dal registro informatico, o dalla notificazione della stessa se anteriore; Sez. L, n. 00134/2019, Marchese, Rv. 652217-01, ha infatti ribadito che la disciplina è speciale e derogatoria delle disposizioni generali e su di essa non incide la modifica dell’art. 133, comma 2, c.p.c. (introdotta dal d.l. n. 90 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 114 del 2014) nella parte in cui stabilisce che la comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni.
In senso analogo si è pronunciata Sez. 6-1, n. 23443/2019, Pazzi, Rv. 655506-01, affermando che, in forza delle speciali disposizioni dell’art. 18, commi 13 e 14, l.fall., la notifica – eseguita dal cancelliere mediante posta elettronica certificata – del testo integrale della sentenza reiettiva del reclamo avverso la declaratoria di fallimento è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione in cassazione.
Peraltro, qualora la comunicazione di cancelleria spedita all’indirizzo PEC di uno dei procuratori della parte non sortisca esito positivo a causa della saturazione della capienza della casella del destinatario, deve reputarsi legittima l’effettuazione della comunicazione mediante deposito dell’atto in cancelleria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del d.l. n. 179 del 2012, conv. dalla l. n. 221 del 2012, come modificato dall’art. 47 del d.l. n. 90 del 2014, conv. dalla l. n. 114 del 2014, senza che la cancelleria abbia l’onere, una volta non andato a buon fine il primo tentativo di comunicazione, di tentare l’invio del provvedimento ad altro procuratore della parte costituita in giudizio con due difensori (Sez. L, n. 13532/2019, Pagetta, Rv. 653961-01).
Anche in ipotesi di declaratoria di inammissibilità dell’appello ex art. 348-ter c.p.c., la parte che intenda esercitare il diritto di ricorrere in cassazione ai sensi del comma 3 di tale disposizione, deve rispettare il termine di sessanta giorni, di cui all’art. 325, comma 2, c.p.c., decorrente dalla comunicazione dell’ordinanza ovvero dalla sua notificazione (nel caso in cui la controparte vi abbia provveduto prima della detta comunicazione) ovvero anche dal rilascio, da parte della cancelleria, di una copia formale della medesima ordinanza, posto che l’estrazione di una copia autentica del provvedimento rappresenta una forma di conoscenza equipollente alla comunicazione di cancelleria in ragione della individuazione del soggetto richiedente e di quello che ritira la copia, nonché dell’annotazione della relativa data di rilascio (Sez. 2, n. 00001/2019, Sabato, Rv. 652349-01).
L’ordinanza conclusiva del procedimento sommario di cognizione può essere appellata nel termine “breve” ex art. 702-quater c.p.c., decorrente dalla sua comunicazione o notificazione (Sez. 2, n. 24379/2019, Casadonte, Rv. 655255-01); la regola sul dies a quo del termine breve si applica anche quando la domanda proposta ai sensi degli artt. 702-bis e ss. c.p.c., esaminata in un giudizio interamente svoltosi secondo le regole del procedimento sommario di cognizione, sia stata decisa con un provvedimento erroneamente qualificato come sentenza, in assenza di elementi idonei a ipotizzare una consapevole scelta del giudice di qualificare diversamente l’azione o di convertire il rito in ordinario (in tale fattispecie Sez. 2, n. 30850/2019, Scarpa, Rv. 656192 - 01, ha escluso l’applicazione dell’art. 327 c.p.c. e quindi, del termine d’impugnazione di sei mesi).
L’art. 189, comma 1, r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 detta un’ulteriore disciplina speciale (derogatoria dell’art. 133, comma 2, ult. parte, c.p.c.) prevedendo che “l’appello avverso le sentenze definitive dei Tribunali delle acque pubbliche è proposto nel termine di trenta giorni dalla notificazione del dispositivo, ai sensi dell’art. 183”; in proposito, Sez. U, n. 05642/2019, Bruschetta, Rv. 652977-01 (e, conformemente, Sez. U, n. 29083/2019, Cirillo F.M., Rv. 656059 - 01) ha statuito che il predetto termine breve decorre dal rilascio a mezzo PEC della copia integrale della sentenza, a seguito dell’avviso previsto dal comma 3 dell’art. 183 r.d. n. 1775 del 1933 (“Il cancelliere annota in apposito registro il deposito ed entro tre giorni da tale deposito trasmette la sentenza con gli atti all’ufficio del registro e ne dà avviso alle parti perché provvedano alla registrazione.”), atteso che la soppressione dell’obbligo di registrazione delle sentenze civili ha reso ormai irrazionale ed inutile la notificazione della copia integrale del dispositivo, originariamente prevista dal successivo comma 4 dello stesso articolo (“Restituiti la sentenza e gli atti dall’ufficio del registro, il cancelliere entro cinque giorni ne esegue la notificazione alle parti, mediante consegna di copia integrale del dispositivo, nella forma stabilita per la notificazione degli atti di citazione”).
Specifici termini di decorrenza delle impugnazioni, diversi dalla data di notificazione o pubblicazione o comunicazione della sentenza, si applicano nel caso di
(a) revocazione straordinaria ex art. 395, nn. 1, 2, 3, e 6, relativamente alla quale il termine di 30 giorni decorre, alternativamente, dal giorno in cui è stato scoperto il dolo (per il caso di dolo di una delle parti a danno dell’altra), dal giorno in cui è stata scoperta la falsità delle prove (in caso di sentenza pronunciata in base a prove riconosciute o dichiarate false), dal giorno in cui è stato recuperato il documento decisivo non precedentemente prodotto per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario (Sez. 2, n. 05144/2019, Dongiacomo, Rv. 652700-01, precisa che il dies a quo non si identifica nella materiale apprensione dei medesimi, bensì nell’acquisizione di un grado di conoscenza del loro contenuto sufficiente a valutarne la rilevanza revocatoria), dal giorno in cui è passata in giudicato la sentenza che ha accertato il dolo del giudice,
(b) revocazione da parte del pubblico ministero ex art. 397 c.p.c. (rispetto alla quale il termine di 30 giorni decorre dal giorno in cui il pubblico ministero ha avuto notizia della sentenza, qualora essa sia stata pronunciata senza che egli sia stato sentito; o dal giorno in cui egli ha scoperto la collusione posta in opera dalle parti per frodare la legge),
(c) di opposizione di terzo revocatoria ex art. 404, comma 2 c.p.c. (nel qual caso il termine di 30 giorni decorre dal giorno in cui è stata scoperto il dopo o la collusione delle parti in danno dei propri creditori e aventi causa).
Riguardo al termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza fatta oggetto di revocazione e del potere del giudice di merito di sospenderne la decorrenza, risolvendo un contrasto, Sez. U, n. 21874/2019, Frasca, Rv. 655037-01, ha statuito che l’effetto sospensivo (del termine o del corso del giudizio di cassazione frattanto introdotto) derivante dall’accoglimento dell’istanza di sospensione avanzata dalla parte ex art. 398, comma 4, c.p.c. si produce soltanto dal momento della comunicazione del relativo provvedimento.
Varie pronunce della S.C. hanno esaminato questioni relative a sopravvenute modifiche (del soggetto destinatario o del luogo di notifica) astrattamente idonee ad incidere sulla decorrenza del termine breve per l’impugnazione.
Richiamando l’art. 85 c.p.c., Sez. L, n. 02677/2019, Cinque, Rv. 652569-01, ha stabilito l’irrilevanza, ai fini della notifica della sentenza, della sopraggiunta revoca della procura o della rinuncia al mandato, atti che non hanno effetto nei confronti dell’altra parte fino alla sostituzione del difensore.
In caso di trasferimento del procuratore domiciliatario indicato nel giudizio a quo, il dato di riferimento personale prevale su quello topografico, sicché deve ritenersi priva di effetti, ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione, la notificazione, con esito negativo, della sentenza presso il domicilio dichiarato; il procedimento notificatorio deve infatti compiersi nei confronti della parte presso il domicilio reale del procuratore, come risultante dall’albo ovvero dagli atti processuali, anche in mancanza di una rituale comunicazione alla controparte del cambio di indirizzo, essendo onere del notificante individuare, mediante apposite ricerche, il corretto luogo di notificazione e, cioè, la sede del nuovo studio del procuratore (Sez. L, n. 27911/2019, Amendola F., Rv. 655528-01).
Nell’ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto controverso, la notificazione della sentenza al dante causa è idonea a far decorrere il termine ex artt. 325 e 326 c.p.c. sia nei confronti di questo (dato che la sua legittimazione quale sostituto processuale perdura sino all’intervento dell’avente causa e alla sua estromissione), sia nei confronti del successore, il quale assume la stessa posizione del dante causa in relazione alle impugnazioni (Sez. 2, n. 20856/2019, Scarpa, Rv. 655181-02).
Nessun rilievo assume la cessazione di fatto dell’attività professionale del difensore destinatario della notificazione; infatti, la notifica della sentenza ad un procuratore che, pur se inattivo per gravi ragioni di salute, è regolarmente iscritto all’albo è idonea a far decorrere il termine breve (Sez. U, n. 00487/2019, Mercolino, Rv. 652241-01, la quale ha altresì chiarito che le circostanze afferenti il difensore non rilevano nemmeno ai fini di una rimessione in termini, poiché l’interessato potrebbe acquisire conoscenza della sentenza impugnata anche dai collaboratori dello studio professionale).
Quanto al termine cd. lungo, esso decorre dalla pubblicazione della sentenza a norma dell’art. 133 c.p.c. (“La sentenza è resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l’ha pronunciata. Il cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il testo integrale della sentenza, ne dà notizia alle parti che si sono costituite”) e non dalla data di comunicazione dell’avvenuto deposito della sentenza alla parte costituita (art. 133, comma 2, ult. parte, c.p.c.: “La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’articolo 325”).
La pubblicazione della sentenza digitale, ai fini dell’art. 327 c.p.c., si perfeziona nel momento in cui il sistema informatico provvede, per il tramite del cancelliere, ad attribuire alla sentenza il numero identificativo e la data, poiché è da tale momento che il provvedimento diviene ostensibile agli interessati (Sez. 6-L, n. 02362/2019, Cavallaro, Rv. 652618-01).
Precisa Sez. 6-2, n. 07635/2019, Carrato, Rv. 653376-01, che, qualora la sentenza rechi un’unica data di pubblicazione apposta dal cancelliere, non rileva il mero previo inserimento della sentenza nel registro cronologico, in assenza di attestazione di un’altra data di deposito e, quindi, di una scissione temporale tra il momento del deposito e quello della pubblicazione (non trova applicazione, dunque, quanto statuito da Sez. U, n. 18569/2016, Di Iasi, Rv. 641078-01, in caso di scissione tra pubblicazione e deposito della sentenza con apposizione di distinte date in calce alla stessa, con conseguente necessità di accertare la conoscibilità del provvedimento attraverso il deposito ufficiale in cancelleria ed il suo inserimento nell’elenco cronologico con attribuzione del relativo numero identificativo).
L’art. 46, comma 17, della l. n. 69 del 2009 ha ridotto la durata del termine lungo da un anno a sei mesi: la nuova previsione è tuttavia applicabile, ai sensi dell’art. 58, comma 1, l. cit., ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante l’eventuale procedimento cautelare introdotto precedentemente (Sez. L, n. 06951/2019, Arienzo, Rv. 653084-01).
Per l’individuazione del corretto termine di impugnazione ex art. 327 c.p.c. (annuale o semestrale) occorre considerare che nel processo tributario la sentenza con la quale vengono decisi, a seguito di riunione, i ricorsi avverso atti impositivi riferiti a diverse annualità fiscali lascia immutata l’autonomia dei singoli giudizi; conseguentemente, pur essendo formalmente unica, la sentenza si risolve in altrettante pronunzie quante sono le cause decise, ciascuna delle quali è soggetta ad un proprio regime rispetto ai termini di impugnazione e alla decorrenza degli stessi (Sez. 5, n. 17236/2019, Fanticini, Rv. 654690-01; successivamente, nello stesso senso, Sez. 5, n. 25083/2019, Catallozzi, Rv. 655407-01).
La morte oppure la perdita della capacità di stare in giudizio della parte in pendenza del termine ex art. 327 c.p.c. comportano l’applicazione dell’art. 328, comma 3, c.p.c. Quest’ultima norma stabilisce che “Se dopo sei mesi dalla pubblicazione della sentenza si verifica alcuno degli eventi previsti nell’art. 299, il termine di cui all’articolo precedente è prorogato per tutte le parti di sei mesi dal giorno dell’evento”, ma la sua applicazione letterale non assolverebbe ad alcuna ratio dopo la riduzione ex lege del termine lungo, dato che gli eventi interruttivi occorsi nei primi sei mesi di decorrenza del termine resterebbero irrilevanti e il giudicato sopraggiunto al semestre precluderebbe l’operatività della proroga disposta per eventi verificatisi nel periodo successivo; con interpretazione adeguatrice e coordinata con la novellata formulazione dell’art. 327 c.p.c., Sez. 2, n. 20529/2019, Sabato, Rv. 654892-01, ha affermato che la norma va intesa “nel senso che, ove dopo il decorso della metà del termine di cui al citato art. 327 c.p.c. si verifichi uno degli accadimenti previsti dall’art. 299 c.p.c., il termine lungo di impugnazione è prorogato, per tutte le parti, di tre mesi dal giorno di tale evento”.
L’inammissibilità dell’impugnazione (nella specie, appello) per tardività (così come l’improcedibilità del gravame) è oggetto di verifica ex officio del giudice di legittimità, sempre che ciò non comporti accertamenti in fatto incompatibili col giudizio di cassazione e a condizione che il giudice di merito non si sia espressamente pronunciato sulla questione pregiudiziale (Sez. 3, n. 11204/2019, Olivieri, Rv. 653709-01, la quale precisa che, in caso di decisione sul punto, l’eventuale erroneità della sentenza si converte in ragione di nullità, da far valere con apposito motivo di ricorso).
Nell’ipotesi in cui il ricorrente per cassazione non alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, la S.C. deve ritenere che lo stesso ricorrente abbia esercitato il diritto di impugnazione entro il cd. termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., procedendo all’accertamento della sua osservanza.
Al contrario, qualora lo stesso ricorrente indichi che il provvedimento impugnato era stato notificato ai fini del decorso del termine di impugnazione, l’art. 369, comma 2, c.p.c. impone il deposito, a pena di improcedibilità del ricorso, della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notifica, allo scopo di consentire al giudice dell’impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività del gravame in relazione al termine di cui all’art. 325, comma 2, c.p.c.
L’omessa produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima non incide sulla procedibilità del ricorso qualora emerga che l’atto è stato notificato entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, risultando dimostrato il rispetto del termine breve (Sez. 6-3, n. 11386/2019, Pellecchia, Rv. 653711-01).
Non determina l’improcedibilità del ricorso per cassazione nemmeno il tempestivo deposito di copia analogica della decisione impugnata predisposta in originale telematico e notificata a mezzo PEC priva di attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, l. n. 53 del 1994 (oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa), a condizione che il controricorrente depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata ovvero non disconosca, ex art. 23, comma 2, d.lgs. n. 82 del 2005, la conformità della copia informale all’originale notificatogli (Sez. U, n. 08312/2019, Tria, Rv. 653597-01). Se, invece, il ricorrente dichiari di avere ricevuto la notificazione della sentenza impugnata e ometta il deposito della relazione di notificazione (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC) e di tale documentazione non abbia effettuato la produzione neppure la parte controricorrente (rimasta soltanto intimata), è preclusa la verifica della tempestività dell’impugnazione e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile (Sez. 6-2, n. 19695/2019, Criscuolo, Rv. 654987-01; Sez. U, n. 08312/2019, Tria, Rv. 653597-01).
L’atto di impugnazione impedisce la formazione del giudicato se il gravame viene intrapreso entro il termine (breve o lungo) con l’atto introduttivo prescritto dalla legge.
In caso di mancato perfezionamento della notificazione dell’atto di impugnazione entro il termine perentorio ex artt. 325 o 327 c.p.c. a causa di circostanze non imputabili al richiedente, quest’ultimo, una volta appreso l’esito negativo della notifica, al fine di conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria ha l’onere di riattivare autonomamente il procedimento notificatorio entro un termine ragionevolmente contenuto (cfr. Sez. U, n. 14594/2016, Curzio, Rv. 640441-01), senza necessità di un provvedimento di rimessione in termini per la rinnovazione della notifica, il quale comporterebbe un allungamento dei tempi del processo (Sez. 6-5, n. 09286/2019, Capozzi, Rv. 653401-01, che ha dichiarato il non luogo a provvedere sulla richiesta, dovendosi escludere la possibilità di chiedere una preventiva autorizzazione del giudice).
Per stabilire se il mancato perfezionamento della notificazione in conseguenza del trasferimento del difensore domiciliatario della parte destinataria sia imputabile al notificante oppure no, occorre distinguere a seconda che il difensore al quale viene effettuata detta notifica eserciti o meno la propria attività nel circondario del tribunale dove si svolge la controversia: solo nella prima ipotesi è onere del notificante accertare, anche mediante riscontro delle risultanze dell’albo professionale, quale sia l’effettivo domicilio del difensore, a prescindere dalla comunicazione, da parte di quest’ultimo del successivo mutamento (Sez. 5, n. 08618/2019, Venegoni, Rv. 653527-01, relativa a notifica rivolta a difensore il cui domicilio si era spostato all’interno della città de L’Aquila, le cui condizioni a seguito del sisma del 2009 imponevano al notificante doverosi accertamenti tesi a verificare se l’immobile non fosse più abitato).
Rigorosamente Sez. 6-1, n. 17336/2019, Di Marzio, Rv. 654717-01, afferma che è imputabile al notificante l’esito negativo del tentativo di notifica dell’atto di appello presso il precedente recapito del difensore della controparte che abbia trasferito altrove il suo studio, poiché è agevole l’accertamento dell’ubicazione dello studio attraverso la consultazione telematica dell’albo degli avvocati; conseguentemente, tale notificazione è radicalmente inesistente e, come tale, non può essere sanata ex art. 156, comma 3, c.p.c. dalla costituzione in giudizio dell’appellato, né è ammessa la riattivazione del procedimento notificatorio.
Di inerzia dell’impugnante – e, segnatamente, della parte che, nell’impugnare l’ordinanza del tribunale in tema di protezione internazionale, abbia mancato di notificare il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza entro il termine fissato – si è occupata anche Sez. 1, n. 30968/2019, Terrusi, Rv. 656274 - 01, affermando che non è possibile l’assegnazione di un nuovo termine per la notifica (pur trattandosi di un termine non perentorio), perché l’omesso espletamento di un incombente processuale esula dall’ambito dell’art. 154 c.p.c. e, inoltre, perché alla parte non può essere consentito di rendersi arbitra dei tempi del processo d’appello, allungandone con condotte omissive la ragionevole durata.
Pure nel giudizio di cassazione il ricorrente è tenuto ad attivarsi tempestivamente ed autonomamente, anche nel caso in cui sia stata disposta la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.; infatti, in presenza di vizi implicanti la nullità della notifica da rinnovare è esclusa la possibilità di assegnare un nuovo termine per l’adempimento, essendo invece onere della parte provvedere ad altra valida notifica prima della declaratoria di inammissibilità del ricorso (Sez. 6-3, n. 14742/2019, Scrima, Rv. 654054-01).
È consolidato il principio di ultrattività del rito secondo cui l’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile deve avvenire in base al principio dell’apparenza, cioè con riguardo esclusivo alla qualificazione, anche implicita, dell’azione e del provvedimento compiuta dal giudice: perciò, in tema di liquidazione degli onorari e diritti di avvocato, nel caso in cui il ricorrente abbia introdotto il giudizio con le forme del rito sommario ex art. 702-bis c.p.c., anziché con quelle del rito speciale ex art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, il provvedimento di primo grado deve essere impugnato con l’appello previsto dall’art. 702-quater c.p.c. (Sez. 1, n. 00210/2019, Campese, Rv. 652067-01).
Così, se il primo grado del giudizio di impugnazione di delibere condominiali è trattato nelle forme del rito speciale del lavoro (e, perciò, introdotto con ricorso anziché con citazione), deve considerarsi ammissibile l’impugnazione della sentenza proposta con ricorso tempestivamente depositato in cancelleria, a prescindere dalla sua successiva notificazione (Sez. 2, n. 21632/2019, Scalisi, Rv. 654905-01).
Se il principio di ultrattività del rito comporta la prosecuzione del processo nei gradi successivi con le stesse forme (anche se errate), spetta però al giudice del merito accertare forme processuali, condizionanti la tempestività dell’impugnazione, siano state in concreto adottate (Sez. 1, n. 28519/2019, Scalia, Rv. 655778-01, ha confermato la decisione di inammissibilità dell’appello proposto con ricorso anziché con citazione, essendo stato accertato che il giudizio di primo grado era stato effettivamente trattato con il rito ordinario, ancorché introdotto nella forma camerale).
Sul notificante grava il rischio di un’erronea scelta del rito per l’impugnazione: tuttavia, l’appello erroneamente proposto con ricorso, anziché con atto di citazione, è ammissibile ove sia notificato entro il termine di impugnazione; allo stesso modo, deve reputarsi ammissibile il tempestivo deposito in cancelleria dell’appello introdotto con citazione, anziché con ricorso. Varie pronunce declinano il predetto principio: l’appello della sentenza di separazione personale tra coniugi (che, ex art. 23 l. n. 74 del 1987, è regolato dal rito camerale) introdotto con atto di citazione (e non con ricorso) è ammissibile, purché il deposito dell’atto nella cancelleria del giudice adito sia avvenuto entro i termini perentori fissati dalla legge (Sez. 6-1, n. 00403/2019, Valitutti, Rv. 652669-01); l’impugnazione dell’ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. può essere proposta esclusivamente nella forma ordinaria dell’atto di citazione, ma l’introduzione dell’appello con ricorso è sanata se l’atto è stato non solo depositato nella cancelleria del giudice competente, ma anche notificato alla controparte nel termine perentorio di cui all’art. 325 c.p.c. (Sez. 2, n. 24379/2019, Casadonte, Rv. 655255-01).
I termini per l’impugnazione sono, di regola, assoggettati a sospensione nel periodo feriale: la deroga alla sospensione prevista dall’art. 1 della l. n. 742 del 1969 per le cause inerenti ad obblighi alimentari, non riguarda, però, le cause di separazione giudiziale dei coniugi relativamente alle statuizioni adottate in materia di alimenti (Sez. 1, n. 01874/2019, Genovese, Rv. 652681-01); al contrario, la controversia che, pur non riguardando un rapporto compreso tra quelli indicati dagli artt. 409 o 442 c.p.c., sia stata trattata con il rito del lavoro, è esente dalla sospensione dei termini di impugnazione nel periodo feriale ex art. 3 della l. n. 742 del 1969, perché il rito adottato dal giudice, anche se non correttamente, costituisce per le parti criterio di riferimento anche ai fini del computo dei termini per la proposizione dell’impugnazione (Sez. L, n. 21442/2019, Negri Della Torre, Rv. 654810-01); l’inapplicabilità della sospensione dei termini processuali alle opposizioni esecutive attiene ad ogni fase processuale della lite, ivi compresa l’impugnazione (Sez. 1, n. 10212/2019, Marulli, Rv. 653634-01).
Gli artt. 333 e 334 c.p.c. disciplinano, rispettivamente, l’impugnazione incidentale tempestiva e tardiva (sebbene il codice di rito detti specifiche disposizioni per l’appello incidentale – art. 343 c.p.c. – e per il ricorso per cassazione incidentale – art. 371 c.p.c.), tradizionalmente contrapposte, in via di definizione, a quella principale: il carattere, principale o incidentale, dell’impugnazione deriva, peraltro, da una questione meramente cronologica, nel senso che è principale l’impugnazione proposta per prima, mentre è incidentale quella successiva.
Alla base della disciplina in esame si pone, da un lato, l’esistenza di una situazione di soccombenza reciproca (che ha luogo ogni qual volta le parti abbiano visto solo parzialmente accolte le proprie conclusioni) e, dall’altro, il cd. principio di unità del giudizio di impugnazione, che trova esplicitazione anche nel successivo art. 335 c.p.c., in virtù del quale va disposta la riunione di tutte le impugnazioni proposte separatamente al fine di scongiurare la possibilità di frammentazione del giudicato (in applicazione di detta disposizione, Sez. 2, n. 12795/2019, Casadonte, Rv. 653814-01, ha escluso che debba ordinarsi l’integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario al quale non risulti notificata l’impugnazione e che abbia però a sua volta impugnato la decisione, in quanto già parte dell’ormai unitario giudizio).
Il presupposto della riunione ex art. 335 c.p.c. è costituito dall’identità della sentenza oggetto di impugnazione; al di fuori di tale ipotesi, l’istanza di trattazione congiunta di una pluralità di giudizi relativi alla medesima vicenda deve essere sorretta da ragioni idonee ad evidenziare i benefici suscettibili di bilanciare gli inevitabili ritardi conseguiti all’accoglimento della richiesta di rinvio, specialmente nel giudizio di cassazione, caratterizzato da impulso d’ufficio (Sez. 3, n. 14365/2019, Guizzi, Rv. 654203-01, ha ritenuto non meritevole di accoglimento la richiesta riunione tra un ricorso per cassazione avverso la sentenza che aveva dichiarato inammissibile per tardività l’appello e quello avverso la sentenza che aveva deciso l’impugnazione per revocazione avverso la medesima sentenza d’appello).
La distinzione tra impugnazione incidentale tempestiva e tardiva non è di poco conto, giacché quest’ultima (e non anche la prima) è processualmente dipendente, ai sensi dell’art. 334, comma 2, c.p.c., da quella principale, la cui inammissibilità determina anche l’inefficacia del gravame incidentale. Applicando analogicamente la menzionata disposizione (nonché gli artt. 343 e 371 c.p.c.) nel “rito Fornero”, Sez. L, n. 13532/2019, Pagetta, Rv. 653961-02, ha ritenuto che dall’inammissibilità della opposizione intempestiva al provvedimento conclusivo della fase sommaria ex art. 1, comma 47, l. n. 92 del 2012 derivi l’inammissibilità anche della domanda riconvenzionale proposta dalla parte convenuta nel giudizio di opposizione tardivamente instaurato.
La parte che intenda ottenere con l’impugnazione una riforma della decisione è tenuta a proporre tempestivamente il gravame, poiché l’impugnazione incidentale tardiva va dichiarata inammissibile laddove l’interesse alla sua proposizione non sia insorto per effetto dell’impugnazione principale e fosse, invece, preesistente all’impugnazione principale (così Sez. 3, n. 27616/2019, Sestini, Rv. 655641-01, conforme a Sez. L, n. 06156/2018, Blasutto, Rv. 647499-01, e difforme da Sez. 5, n. 18415/2018, De Masi, Rv. 649766-01).
Come già esposto, in caso di declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione principale, quella incidentale tardiva è inefficace ai sensi dell’art. 334, comma 2, c.p.c.; all’inefficacia non consegue la condanna al pagamento del doppio del contributo unificato, trattandosi di sanzione conseguente alle sole declaratorie di rigetto nel merito, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (Sez. 5, n. 01343/2019, Cavallari, Rv. 652317-01).
Anche l’impugnazione incidentale tempestiva può essere subordinata, per volontà del suo proponente, all’accoglimento del gravame principale: infatti, per effetto del principio dispositivo, le parti hanno la facoltà di disporre dell’ordine logico delle questioni poste (salvo quelle rilevabili d’ufficio), e, quindi, possono condizionare l’appello incidentale all’accoglimento di quello principale concernente il merito della causa, ancorché, con l’impugnazione incidentale, ripropongano una questione di carattere pregiudiziale o preliminare, di rito o di merito (Sez. 2, n. 05134/2019, Tedesco, Rv. 652759-01, la quale spiega che la totale infondatezza dell’appello principale determinerebbe il venir meno dell’interesse alla decisione di quello incidentale, in quanto il suo eventuale esito positivo non potrebbe portare all’appellante un risultato più favorevole).
La parte che ai sensi degli artt. 333 e 371 c.p.c. avrebbe potuto proporre soltanto l’impugnazione incidentale e, ciononostante, abbia introdotto il giudizio di cassazione con ricorso proposto irritualmente in forma autonoma può conseguire la sanatoria in impugnazione incidentale, purché l’atto introduttivo rispetti i requisiti temporali prescritti (notificazione non eccedente il termine di quaranta giorni da quella del ricorso principale); la decadenza conseguente all’inosservanza di detto termine non può ritenersi superata dall’eventuale rispetto del termine di cui agli artt. 325 o 327 c.p.c., giacché la tardività o la tempestività, in relazione a quest’ultimo, assume rilievo ai soli fini della determinazione della sorte dell’impugnazione stessa in caso di inammissibilità di quella principale, ex art. 334 c.p.c. (Sez. 5, n. 30775/2019, D’Oriano, Rv. 655939-01; analogamente, Sez. 6-3, n. 26811/2019, Rubino, Rv. 655424-01, riguardo ad appello proposto in via principale da chi, essendo stata la sentenza già impugnata da un’altra parte, avrebbe potuto proporre soltanto appello incidentale). Nel particolare caso di processo con pluralità di parti, per valutare la tempestività ex art. 370 c.p.c. del ricorso per cassazione proposto autonomamente dopo il primo e convertito in impugnazione incidentale rispetto a quella principale, occorre riferirsi non già al ricorso principale non notificato alla parte stessa, bensì alla data di effettiva notifica del primo ricorso incidentale successivo a quello principale (Sez. 1, n. 28259/2019, Marulli, Rv. 655562-01).
La questione relativa alla tempestività (o meno) dell’appello incidentale, se non prospettata nel giudizio di secondo grado, può essere dedotta con il ricorso per cassazione o anche rilevata d’ufficio per la prima volta in sede di legittimità (Sez. U, n. 16979/2019, Carrato, Rv. 654370-01).
Deve reputarsi ammissibile l’impugnazione incidentale tardiva avanzata dalla parte che abbia introdotto un’impugnazione principale con notificazione inesistente; infatti, quando il procedimento notificatorio dell’atto introduttivo del gravame non si è perfezionato (nella specie, perché il destinatario risultava trasferito altrove), non si determina la consumazione del diritto di impugnare e la stessa parte, ricevuta la notificazione dell’impugnazione avversaria, è ammessa a ripetere le stesse censure già precedentemente formulate nel proprio originario atto (Sez. 3, n. 25403/2019, Frasca, Rv. 655271-01).
Di rilevante impatto pratico è la decisione di Sez. U, n. 10934/2019, D’Ascola, Rv. 653787-01, riguardante l’ammissibilità dell’impugnazione incidentale tardiva del condomino in una controversia relativa a diritti sulle parti comuni: la configurabilità di un autonomo potere individuale – concorrente con quello dell’amministratore – di agire e resistere a tutela dei suoi diritti di comproprietario pro quota, rende ammissibile il ricorso incidentale tardivo del condomino che, pur non avendo svolto difese nei precedenti gradi di merito, intenda evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunciata nei confronti del condominio.
Quando la sentenza di prime cure è stata pronunciata in una situazione di litisconsorzio (cioè nei confronti di più parti), occorre stabilire quali parti devono partecipare al giudizio di impugnazione. Difatti, la verifica della corretta instaurazione del contraddittorio, quanto alla chiamata in giudizio dei litisconsorti necessari, riguardando la valida costituzione del rapporto processuale, ha carattere preliminare rispetto all’esame dei motivi di impugnazione, anche quando questi attengano alla regolare costituzione del contraddittorio nel grado precedente (Sez. L, n. 21443/2019, Marotta, Rv. 654811-01).
Il codice di rito distingue a seconda del vincolo che ha determinato il litisconsorzio, prevedendo che (a) quando si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti, il giudizio di impugnazione si deve svolgere nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato alla precedente fase (art. 331 c.p.c.), mentre (b) nella diversa ipotesi di plurime cause che avrebbero potuto essere trattate separatamente (e, solo per motivi contingenti, le cause – scindibili – sono state trattate in un solo processo) il giudizio di impugnazione non richiede necessariamente la partecipazione di ognuno dei contendenti (art. 332 c.p.c.).
Tale diversità di disciplina implica che, nel primo caso, l’omessa impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti non determina “ex se” l’inammissibilità del gravame, ma la necessità per il giudice d’ordinare l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., nei confronti della parte pretermessa (anche laddove il litisconsorte necessario pretermesso non sia stato neppure indicato nell’atto di impugnazione, secondo Sez. 6-3, n. 08065/2019, Rubino, Rv. 653796-01), a pena di nullità del procedimento di secondo grado e della sentenza che l’ha concluso, vizio rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità (Sez. U, n. 07927/2019, Rubino, Rv. 653278-01; Sez. 6-L, n. 08790/2019, Ghinoy, Rv. 653392-01) e non sanato dalla volontaria costituzione del litisconsorte pretermesso che abbia accettato senza riserve la decisione, non potendo operare il temperamento stabilito dall’art. 157, comma 3, c.p.c. per una nullità determinata dal giudice (Sez. 2, Sentenza n. 08695/2019, Scarpa, Rv. 653486-02).
Il termine assegnato dal giudice ai sensi dell’art. 331 c.p.c. è automaticamente interrotto nel caso in cui, in sede di notificazione dell’atto di integrazione del contraddittorio nei confronti del contumace, la parte venga a conoscenza della sua morte o della sua perdita della capacità; in applicazione analogica dell’art. 328 c.p.c., comincia nuovamente a decorrere un nuovo termine (di durata pari a quella iniziale) a condizione che la parte notificante riattivi con immediatezza il processo notificatorio, senza che sia necessario presentare apposita istanza al giudice (Sez. U, n. 14266/2019, Doronzo, Rv. 654033-01).
Non comporta l’inammissibilità del gravame l’inottemperanza all’ordine di integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. a causa della sopravvenuta estinzione della società nel momento in cui detto ordine poteva essere eseguito (Sez. 3, n. 02551/2019, Porreca, Rv. 652663-02).
Peraltro – come osserva Sez. 6-3, n. 16858/2019, Dell’Utri, Rv. 654323-01 – l’ordine di integrazione del contraddittorio ha lo scopo di rendere possibile la decisione sul merito, sicché esso non deve essere disposto dal giudice d’appello quando l’impugnazione sia comunque inammissibile.
Nemmeno è necessario provvedere all’integrazione del contraddittorio nei confronti della medesima persona fisica (già destinataria “in proprio” di rituale notifica dell’impugnazione) che cumuli in sé, oltre alla qualità di parte, quella di erede di altro soggetto che era parte del precedente grado di giudizio (Sez. 2, n. 12317/2019, Tedesco, Rv. 653810-01).
L’art. 331 c.p.c. trova applicazione non solo alle fattispecie in cui la necessità del litisconsorzio in primo grado derivi da ragioni di ordine sostanziale, ma anche a quelle di “cd. litisconsorzio necessario processuale”, che si verificano quando la presenza di più parti nel giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede di impugnazione, al fine di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio (Sez. 6-L, n. 08790/2019, Ghinoy, Rv. 653392-01).
Quanto all’individuazione della natura del rapporto dedotto in giudizio, la casistica giurisprudenziale è varia.
Così, ad esempio, Sez. 3, n. 14379/2019, Dell’Utri, Rv. 654091-01, – pur dando atto che la domanda di risarcimento dei danni cumulativamente proposta nei confronti di più soggetti corresponsabili di un fatto illecito non dà luogo, di regola, a litisconsorzio in sede di impugnazione – individua un’eccezione nell’ipotesi in cui l’accertamento della responsabilità di uno degli autori dell’illecito presupponga necessariamente quello della responsabilità degli altri; conseguentemente, l’impugnazione della sentenza di condanna proposta dal responsabile originario per negare la propria responsabilità dà luogo ad una causa inscindibile rispetto a quella promossa nei confronti del responsabile “di riflesso”, che in caso di accoglimento del gravame si troverebbe altrimenti a rispondere da solo del fatto commesso da un altro soggetto.
Analogamente, il rapporto processuale tra creditore, debitore principale e fideiussore, realizza un litisconsorzio facoltativo nella fase d’introduzione del giudizio, ma, una volta instaurato, dà luogo a un litisconsorzio processuale, che diventa necessario nei gradi d’impugnazione, se siano riproposti temi comuni al debitore principale e al fideiussore (Sez. 3, n. 20313/2019, Valle, Rv. 654870-01).
Un’ulteriore ipotesi di litisconsorzio processuale riguarda la necessaria partecipazione in grado d’appello del condomino intervenuto nel giudizio di primo grado, promosso dall’amministratore del condominio a tutela dei beni comuni (Sez. 2, Sentenza n. 08695/2019, Scarpa, Rv. 653486-02).
Al contrario, si realizza una situazione di scindibilità delle cause in sede di impugnazione in caso di rigetto della domanda di manleva avanzata dal convenuto nei confronti del terzo, indicato come soggetto responsabile della pretesa fatta valere dall’attore, senza che questo abbia esteso la sua domanda verso il chiamato (Sez. 3, n. 23977/2019, Guizzi, Rv. 655104-01).
Ai sensi dell’art. 327 c.p.c., ove il contumace dimostri di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa, e per nullità della notificazione degli atti di cui all’art. 292, può impugnare la sentenza anche al di là del termine lungo, sempre che la sentenza non gli sia stata notificata personalmente.
Il contumace è onerato di provare sia la nullità della citazione o della relativa notificazione (nonché della notificazione degli atti di cui all’art. 292 c.p.c.) sia la mancata conoscenza del processo a causa di detta nullità e, dunque, è tenuto a dimostrare l’esistenza di circostanze di fatto positive dalle quali si possa desumere il difetto di anteriore conoscenza o la presa di conoscenza del processo in una certa data; tale prova può essere fornita anche mediante presunzioni, senza che, però, possa delinearsi, come effetto della presunzione semplice di mancata conoscenza del processo, l’inversione dell’onere della prova nei confronti di chi eccepisce la decadenza dall’impugnazione (Sez. 2, n. 00008/2019, Oricchio, Rv. 652006-01).
Quando il giudizio si sia svolto nella contumacia di una parte, anche se irritualmente dichiarata, la sentenza che lo conclude deve essere notificata alla parte personalmente, ai sensi dell’art. 292, comma 4, c.p.c.; tale modalità di notificazione comporta la conoscenza legale della sentenza da parte del contumace involontario e, dunque, essa è idonea a far decorrere il termine di impugnazione ex art. 325 c.p.c. tanto nel caso in cui la notifica della sentenza sia effettuata nell’anno dalla pubblicazione quanto nel caso in cui sia effettuata successivamente, poiché in entrambe le ipotesi la parte erroneamente dichiarata contumace si trova a prendere contestualmente conoscenza della lite, del procedimento e della sentenza, nonché della necessità di impugnare la stessa nel termine breve (Sez. 6-3, n. 01893/2019, De Stefano, Rv. 652510-01).
L’art. 336 c.p.c. disciplina il cd. effetto espansivo della sentenza riformata o cassata; l’accoglimento del gravame può riverberarsi sulle parti della decisione che siano da esso dipendenti, anche se non investite dall’impugnazione (effetto espansivo interno di cui al primo comma), oppure sui provvedimenti e sugli atti dipendenti dalla riforma o dalla cassazione della sentenza (effetto espansivo esterno di cui al secondo comma).
Sez. 3, n. 23985/2019, Graziosi, Rv. 655106-01, precisa che la modificabilità dei capi di sentenza autonomi ma dipendenti da altro capo, costituendo un’eccezione al principio della formazione del giudicato in mancanza di impugnazione, va applicata con estremo rigore.
Nel corso del 2019 è stata più volte esaminata la questione relativa alla restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado: la domanda restitutoria non può considerarsi “nuova” perché è consequenziale alla richiesta di modifica della decisione impugnata e il relativo diritto sorge, ai sensi dell’art. 336 c.p.c., per il solo fatto della riforma della sentenza; qualora il giudice d’appello ometta di provvedere sulla stessa, la parte può alternativamente denunciare l’omissione con ricorso per cassazione o farla valere riproponendola in autonomo giudizio (anche con procedimento monitorio), posto che la mancata pronuncia dà luogo ad un giudicato solo processuale e non sostanziale (Sez. 6-3, n. 30495/2019, Scoditti, Rv. 656164 - 01; Sez. 6-2, n. 30389/2019, Criscuolo, Rv. 656254 - 01; Sez. L, n. 14253/2019, Lorito, Rv. 653973-01).
Altra frequente ipotesi di effetto espansivo interno concerne le spese di lite del precedente grado di giudizio: il potere del giudice d’appello di procedere d’ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all’esito complessivo della lite; tuttavia, l’accoglimento del gravame della parte in cui favore sia stata pronunciata la condanna alla rifusione delle spese di lite non giustifica, in difetto di impugnazione sul punto, la caducazione di tale condanna (Sez. 3, n. 27606/2019, Dell’Utri, Rv. 655640-01, ha cassato la sentenza d’appello che, nel riformare la sentenza impugnata aumentando l’entità della condanna al risarcimento danni pronunciata in favore degli appellanti, aveva modificato il regolamento delle spese di primo grado in termini meno favorevoli per gli appellanti).
L’effetto del giudicato può estendersi, ex art. 336, comma 2, c.p.c., anche ad altri provvedimenti giurisdizionali: Sez. 3, n. 22864/2019, Moscarini, Rv. 655091-01, ha ritenuto che resti travolto il decreto ingiuntivo (così come i suoi effetti esecutivi) per il quantum debeatur che sia stato ottenuto in base ad una sentenza, poi riformata, sull’an; Sez. 5, n. 21801/2019, Fanticini, Rv. 654827-01, ha affermato che la cassazione della pronuncia di annullamento della pretesa impositiva determina un effetto espansivo nel giudizio di impugnazione del correlato atto di riscossione (nella specie, la cartella di pagamento).
Con la riforma introdotta dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla l. 7 agosto 2012, n. 134, il legislatore ha inteso trasformare il giudizio di appello da novum iudicium (da intendersi quale mezzo per sottoporre nuovamente al secondo giudice, in tutto o in parte, l’oggetto della lite svoltasi in prime cure) a revisio prioris instantiae (e, cioè, a strumento di controllo degli errori di diritto o di fatto contenuti nel provvedimento impugnato, così come denunciati dalle parti).
Anche se già in precedenza si riteneva che il giudice d’appello potesse esercitare il proprio sindacato entro la griglia di soluzioni proposte dall’appellante sui capi e sulle questioni specificamente devolute, l’effetto devolutivo tracciato dalla riforma risulta maggiormente definito entro i limiti delle contrapposte iniziative delle parti, le quali – con un appello necessariamente motivato (ex artt. 342 e 434 c.p.c.) o attraverso la riproposizione delle questioni (ex art. 346 c.p.c.) o con l’appello incidentale (ex artt. 343 e 436 c.p.c.) – delineano i confini del gravame e, nel contempo, così sanciscono l’abbandono delle domande e delle eccezioni non riproposte (ex art. 346 c.p.c.) e segnano i margini dell’acquiescenza parziale (ex art. 329, comma 2, c.p.c.).
Si deve all’interpretazione di Sez. U, n. 27199/2017, Cirillo F.M., Rv. 645991-01, l’individuazione della corretta portata innovativa della riforma del 2012: è stato respinto l’orientamento, più formalistico e restrittivo, che intendeva far coincidere l’appello con i mezzi di impugnazione a critica vincolata; al contrario, l’oggetto dell’impugnazione è pur sempre costituito dall’originario rapporto dedotto in primo grado (e non già dalla sentenza in quella sede pronunciata), con la conseguenza che nessun “progetto alternativo di decisione” è esigibile (addirittura a pena di inammissibilità secondo l’orientamento rifiutato) dall’appellante il quale invece, come già avveniva nel vigore delle precedenti formulazioni, è tenuto ad articolare i propri motivi di gravame in una parte volitiva – mediante l’individuazione dell’oggetto e dell’ampiezza sul piano argomentativo della cognizione del giudice di appello – e in una parte argomentativa, con l’esposizione delle ragioni di erroneità di ciascuna delle statuizioni impugnate.
Nel solco della predetta interpretazione, Sez. 3, n. 11197/2019, Moscarini, Rv. 653588-01, ha ribadito che l’appello è un giudizio sul rapporto controverso e non sulla correttezza della sentenza impugnata; conseguentemente, non può predicarsi l’ossequio al principio di autosufficienza dell’impugnazione (caratteristico del ricorso per cassazione), mentre deve pretendersi dall’appellante il rispetto del principio di specificità del gravame, da formulare con censure di specificità commisurata all’ampiezza ed alla precisione della motivazione della decisione gravata (ed è evidente che, in presenza di una statuizione genericamente argomentata, non possa imporsi all’appellante, che intenda dolersi del rigetto in primo grado delle sue istanze istruttorie, altro onere se non quello di riproporre l’istanza o la domanda immotivatamente rigettata).
Allo stesso modo, Sez. 2, n. 07675/2019, Grasso Giu., Rv. 653027-01, ha ritenuto ammissibile, perché dotato di sufficiente specificità, il motivo d’appello che illustri, in fatto ed in diritto, la statuizione oggetto di censura, sì da consentire al giudice di cogliere natura, portata e senso della critica; la stessa pronuncia esclude, di contro, che l’appellante debba allegare o riportare analiticamente tutte le emergenze di causa rilevanti investite della censura, come è invece previsto per l’impugnazione a critica vincolata.
La differenza tra il contenuto necessario dell’appello e quello del ricorso per cassazione è sottolineata anche da Sez. L, n. 03194/2019, Pagetta, Rv. 652880-01, la quale – nel dichiarare inammissibile il motivo per violazione del principio di autosufficienza (in quanto il ricorrente, pur denunciando violazione dell’art. 342 c.p.c., aveva omesso di riportare e trascrivere il contenuto della decisione di primo grado, le censure svolte col gravame e le argomentazioni della sentenza d’appello) – ha osservato che è invece requisito dell’atto d’appello, oltre alla necessaria (ma non sufficiente) manifestazione della volontà di impugnare, una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico.
Peraltro, l’abbandono della configurazione dell’appello quale novum iudicium – inteso come pieno riesame nel merito della fattispecie oggetto della decisione impugnata – non impedisce che il giudice di secondo grado, per decidere la controversia sottoposta al suo riesame, possa – salve le preclusioni derivanti dalla formazione della cosa giudicata – giungere alla medesima soluzione oppure pervenire a diverse conclusioni anche in forza di argomentazioni trascurate dal primo giudice ovvero in base ad un diverso apprezzamento dei fatti o a una loro ricostruzione autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti ovvero, ancora, attraverso una qualificazione giuridica oppure in applicazione di una norma giuridica diverse da quelle invocate dall’appellante (Sez. 6-L, n. 00513/2019, Cavallaro, Rv. 652131-01).
Analogamente si è espressa Sez. 1, n. 13835/2019, Falabella, Rv. 654258-01, la quale ha escluso la sussistenza di un error in judicando nell’ordinanza ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. che, pur condividendo le ragioni della decisione appellata, conteneva anche proprie argomentazioni, diverse da quelle prese in considerazione dal giudice di primo grado.
Le sentenze di primo grado sono, di regola, suscettibili di impugnazione con appello, a meno che la legge non disponga diversamente.
Un’eccezione si rinviene proprio nell’art. 339, comma 2, c.p.c. che sancisce l’inappellabilità delle sentenze pronunciate secondo equità; il successivo comma 3 della citata disposizione, tuttavia, prevede una “eccezione alla eccezione”, perché ammette la proponibilità dell’appello avverso le decisioni del giudice di pace pronunciate secondo equità in cause di valore non eccedente Euro 1.100,00, ma soltanto per specifici motivi e, cioè, per violazione a) delle norme sul procedimento, b) di norme costituzionali, c) di disposizioni comunitarie oppure d) dei principi regolatori della materia.
Si deve dunque considerare ammissibile l’appello avverso la sentenza – emessa dal giudice di pace nell’ambito di un giudizio di equità ex art. 113, comma 2, c.p.c. – di condanna dello Stato italiano al risarcimento del danno derivante dalla mancata attuazione della Direttiva n. 1998/83/CE, concernente i limiti alla concentrazione di arsenico nelle acque destinate al consumo umano (Sez. 3, n. 04559/2019, Olivieri, Rv. 652750-01, la quale aggiunge che i limiti all’ammissibilità dell’appello non comportano, però, alcuna preclusione alla cognizione del giudice dell’impugnazione).
Parimenti, si deve ritenere ammissibile – perché riguardante la dedotta violazione del principio costituzionale del giusto processo – l’appello avverso la sentenza pronunziata ex art. 113, comma 2, c.p.c., col quale si contesti l’avvenuta parcellizzazione della domanda e, cioè, il “frazionamento del credito”, che si pone in contrasto con i doveri di correttezza e buona fede e anche col principio ex art. 111 Cost. (Sez. 6-2, n. 15398/2019, Orilia, Rv. 654137-01).
L’antinomia (invero apparente) tra l’art. 339, comma 3, c.p.c. (che prevede l’appellabilità limitata) e l’art. 616 c.p.c. (il quale, dopo l’abrogazione della parte finale – dove era stato previsto, dalla l. n. 52 del 2006, che l’opposizione all’esecuzione fosse decisa “con sentenza non impugnabile” – ad opera dell’art. 49, comma 2, della l. n. 69 del 2009, reintegra l’esperibilità dell’appello) è stata risolta da Sez. 3, n. 23623/2019, D’Arrigo, Rv. 655491-01: con principio di diritto enunciato ai sensi dell’art. 363, comma 3, c.p.c., la S.C. ha affermato che l’abrogazione del divieto di appellabilità (vigente nel periodo tra l’1 marzo 2006 e il 4 luglio 2009) non incide sulla portata dell’art. 339, comma 3, c.p.c., sicché le sentenze del giudice di pace in materia di opposizione all’esecuzione, pronunciate secondo equità necessaria in ragione del valore della lite, sono appellabili esclusivamente per i limitati motivi indicati dalla succitata disposizione.
Sempre con riferimento alle sentenze del giudice di pace, Sez. 6-2, n. 33456/2019, Sabato, Rv. 656265 - 01, ha ribadito che deve essere impugnata con l’appello (nei limiti e secondo le previsioni dell’art. 339 c.p.c. e, dunque, in una causa esorbitante dai limiti della giurisdizione equitativa) e non col regolamento di competenza, la decisione con la quale il giudice di pace declini la propria competenza, essendo interdetto in tale fattispecie il regolamento di competenza (art. 46 c.p.c.).
In base alle statuizioni di Sez. 3, n. 17440/2019, Porreca, Rv. 654406-01, si deve invece escludere tout court il rimedio dell’appello avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare che decida in ordine alla portata sostanziale del titolo esecutivo e all’ammissibilità dell’azione esecutiva: il provvedimento, infatti, o è reclamabile ex art. 624 c.p.c. (se la decisione è presa in vista della sospensione della procedura) o è opponibile ai sensi dell’art. 617 c.p.c. (qualora sia dichiarata la definitiva chiusura del processo).
È inappellabile, a norma dell’art. 445-bis, ult. comma, c.p.c., la sentenza che definisce il giudizio di contestazione delle conclusioni del consulente tecnico dell’ufficio incaricato dell’accertamento tecnico preventivo obbligatorio; rileva Sez. 6-L, n. 03670/2019, Ghinoy, Rv. 652905-01, che il divieto di impugnazione della predetta decisione non contrasta né con la Carta costituzionale (non essendo prevista, in materia, la pluralità dei gradi di giudizio), né con l’art. 6 CEDU (il quale ammette limitazioni all’accesso alla tutela giurisdizionale in presenza di motivate ragioni, quali la deflazione del contenzioso ed il contenimento dei tempi processuali).
Qualora la sentenza sia cassata con rinvio innanzi al giudice di primo ed unico grado, la decisione del giudice di rinvio (salvo il caso di rinvio cd. restitutorio) non soggiace alle sopraggiunte modifiche normative relative al regime di impugnabilità (in continuità con Sez. U, n. 11844/2016, Ambrosio, Rv. 639945-01, Sez. 6-L, n. 00167/2019, Doronzo, Rv. 652229-01, ha confermato la declaratoria di inammissibilità dell’appello avverso la sentenza di rigetto dell’opposizione all’esecuzione pronunciata in sede di rinvio prosecutorio, nonostante la reintroduzione, nelle more, dell’appellabilità di dette sentenze ad opera dell’art. 49 della l. n. 69 del 2009).
L’erronea scelta del rito per l’impugnazione non comporta necessariamente l’inammissibilità dell’appello, se il mancato rispetto delle forme prescritte per l’atto introduttivo non incide sulla formazione della cosa giudicata: così l’appello erroneamente proposto con ricorso, anziché con atto di citazione, è ammissibile ove sia notificato entro il termine di impugnazione; allo stesso modo, deve reputarsi ammissibile il tempestivo deposito in cancelleria dell’appello introdotto con citazione, anziché con ricorso.
Varie pronunce declinano il predetto principio: l’appello della sentenza di separazione personale tra coniugi (che, ex art. 23 l. n. 74 del 1987, è regolato dal rito camerale) introdotto con atto di citazione (e non con ricorso) è ammissibile, purché il deposito dell’atto nella cancelleria del giudice adito sia avvenuto entro i termini perentori fissati dalla legge (Sez. 6-1, n. 00403/2019, Valitutti, Rv. 652669-01); parimenti, l’impugnazione dell’ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. può essere proposta esclusivamente nella forma ordinaria dell’atto di citazione, ma l’introduzione dell’appello con ricorso è sanata se l’atto è stato non solo depositato nella cancelleria del giudice competente, ma anche notificato alla controparte nel termine perentorio di cui all’art. 325 c.p.c. (Sez. 2, n. 24379/2019, Casadonte, Rv. 655255-01).
In base al principio di ultrattività del rito, qualora una controversia sia stata erroneamente trattata in primo grado con il rito ordinario (anziché con quello speciale), le forme di tale rito devono essere rispettate anche per la proposizione dell’appello (da introdursi, quindi, con atto di citazione); specularmente, se la controversia è stata regolata con rito speciale (ad esempio, il rito del lavoro) in primo grado (anziché con quello ordinario), l’impugnazione deve seguire le forme della cognizione speciale.
L’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile deve avvenire in base al principio dell’apparenza, cioè con riguardo esclusivo alla qualificazione, anche implicita, dell’azione e del provvedimento compiuta dal giudice: perciò, in tema di liquidazione degli onorari e diritti di avvocato, nel caso in cui il ricorrente abbia introdotto il giudizio con le forme del rito sommario ex art. 702-bis c.p.c., anziché con quelle del rito speciale ex art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011, il provvedimento di primo grado deve essere impugnato con l’appello previsto dall’art. 702-quater c.p.c. (Sez. 1, n. 00210/2019, Campese, Rv. 652067-01).
Analogamente, se il primo grado del giudizio di impugnazione di delibere condominiali è trattato nelle forme del rito speciale del lavoro (e, perciò, introdotto con ricorso anziché con citazione), deve considerarsi ammissibile l’impugnazione della sentenza proposta con ricorso tempestivamente depositato in cancelleria, a prescindere dalla sua successiva notificazione (Sez. 2, n. 21632/2019, Scalisi, Rv. 654905-01).
Spetta, però, al giudice del merito accertare quali forme processuali (eventualmente errate) siano state in concreto adottate e ciò anche ai fini della tempestività dell’impugnazione, (Sez. 1, n. 28519/2019, Scalia, Rv. 655778-01, ha confermato la decisione di inammissibilità dell’appello proposto con ricorso anziché con citazione, essendo stato accertato che il giudizio di primo grado era stato effettivamente trattato con il rito ordinario, ancorché introdotto nella forma camerale).
L’atto di appello deve essere notificato al difensore della controparte nel domicilio eletto; qualora questo abbia trasferito altrove il suo studio, la notificazione non perfezionatasi è radicalmente inesistente, non avendo conseguito lo scopo di far pervenire l’atto al destinatario; non può ravvisarsi sanatoria ex art. 156, comma 3, c.p.c. nella costituzione in giudizio dell’appellato, né è consentita la riattivazione procedimento notificatorio poiché il vizio è imputabile alla negligenza del notificante (Sez. 6-1, n. 17336/2019, Di Marzio, Rv. 654717-01).
Riguardo al contenuto dell’atto di citazione in appello, il rinvio alle norme dettate per il procedimento di primo gradi innanzi al tribunale (ex art. 359 c.p.c.) implica la necessaria presenza dei requisiti stabiliti dall’art. 163 c.p.c., ivi compresi gli elementi integranti la vocatio in jus; in mancanza di questi ultimi operano i meccanismi di sanatoria ex tunc previsti dall’art. 164, commi 2 e 3, c.p.c., sicché, in caso di omessa indicazione della data dell’udienza, il giudice deve ordinare la rinnovazione della citazione all’appellato che non si sia costituito, mentre la costituzione di quest’ultimo ha ex se effetto sanante, salva la necessità di rinvio in ipotesi di inosservanza del termine di comparizione (Sez. 3, n. 23979/2019, Sestini, Rv. 655105-01, la quale ha ritenuto che la notifica dell’atto di appello – erroneamente proposto con ricorso anziché con atto di citazione e privo del decreto di fissazione dell’udienza – non comporti la decadenza dall’impugnazione, in quanto sanata dalla costituzione della controparte cui sia stata successivamente, ancorché tardivamente, notificata altra copia del ricorso completa del decreto di fissazione dell’udienza).
L’applicazione delle regole del primo grado e, in particolare, delle norme sulla sanatoria dell’atto introduttivo viziato è confermata anche da Sez. 1, n. 11549/2019, Pazzi, Rv. 653767-01: il mancato rispetto del termine ex art. 163-bis c.p.c. tra la notifica dell’atto di citazione in appello e l’udienza di comparizione determina la nullità dell’atto ai sensi dell’art. 164, comma 1, c.p.c., che deve essere sanata, in caso di mancata costituzione del convenuto, attraverso la rinnovazione entro un termine perentorio, la quale ha efficacia ex tunc (fin dalla prima notifica) e impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, nonostante l’avvenuto decorso del termine per l’impugnazione al momento del rinnovo.
Una volta notificato l’atto di impugnazione, l’appellante deve costituirsi entro il termine di dieci giorni che decorre, in caso di pluralità di appellati, dalla prima notificazione, indipendentemente dalle caratteristiche degli appellati stessi (litisconsorti necessari ovvero parti di causa scindibile, titolari di posizione, sostanziale o processuale, coincidente con o divergente da quella dell’impugnante, ecc.); il termine di costituzione dalla notificazione è rigidamente fissato dal combinato disposto degli artt. 165, 347 e 348 c.p.c., senza che l’appellante possa modificarne la decorrenza attraverso una distinzione tra i destinatari dell’atto e, cioè, facendo decorrere il termine dalla notificazione nei confronti dell’appellato contro il quale abbia rivolto i motivi di appello (Sez. 6-3, n. 06963/2019, Rossetti, Rv. 653440-01).
In esito alla costituzione dell’appellante, spetta al cancelliere, ai sensi dell’art. 347, comma 3, c.p.c. richiedere la trasmissione del fascicolo d’ufficio del primo grado: tale attività, tuttavia, non costituisce condizione di validità del giudizio d’appello, poiché – come affermato da Sez. 6-1, n. 09498/2019, Iofrida, Rv. 653795-01 – la sua omissione non determina un vizio del procedimento o della sentenza, ma può al più cagionare un vizio della motivazione del provvedimento di secondo grado, sempreché venga specificamente prospettato che da detto fascicolo il giudice d’appello avrebbe potuto o dovuto trarre elementi decisivi per la decisione della causa, non rilevabili aliunde ed esplicitati dalla parte interessata con l’impugnazione per cassazione.
Il mancato (ri)deposito (nel termine prescritto dall’art. 169, comma 2 c.p.c.) del fascicolo di parte dell’appellante ritualmente costituito non consente la dichiarazione di improcedibilità dell’impugnazione (Sez. 3, n. 02336/2019, Fiecconi, Rv. 652659-01, la quale aggiunge che il giudice d’appello aveva dichiarato che la controversia poteva essere decisa a prescindere dall’esame dei documenti contenuti nel fascicolo di parte appellante di primo e secondo grado).
Parimenti si deve escludere l’improcedibilità del gravame, nei giudizi di appello soggetti al rito del lavoro, in caso di omessa notificazione del decreto di anticipazione dell’udienza quando sia stata tempestivamente eseguita la notificazione del ricorso e dell’originario decreto di fissazione dell’udienza (Sez. L, n. 20995/2019, Di Paolantonio, Rv. 654800-01); del resto, – come già statuito da Sez. 6-L, n. 22166/2018, Esposito, Rv. 650502-01, e Sez. L, n. 09735/2018, Marotta, Rv. 648185-01 – il mancato rispetto del termine ex art. 435, comma 3, c.p.c. non determina improcedibilità, bensì nullità, peraltro sanabile ex tunc mediante la spontanea costituzione dell’appellato o la rinnovazione ex art. 291 c.p.c. (Sez. 6-L, n. 12691/2019, Riverso, Rv. 654014-01).
Per quel che riguarda l’appello incidentale, mentre quello proposto nei termini per impugnare prescritti dagli artt. 325, 326 e 327 c.p.c. conserva efficacia indipendentemente dall’ammissibilità dell’impugnazione principale, quello che sia stato proposto oltre lo spirare dei suddetti termini, in quanto tardivo, deriva la propria efficacia dall’appello principale, cosicché deve considerarsi inefficace nell’ipotesi in cui quest’ultimo venga dichiarato inammissibile. Applicando analogicamente la regola dell’art. 334, comma 2, c.p.c. (nonché gli artt. 343 e 371 c.p.c.) nel “rito Fornero”, Sez. L, n. 13532/2019, Pagetta, Rv. 653961-02, ha ritenuto che dall’inammissibilità della opposizione intempestiva al provvedimento conclusivo della fase sommaria ex art. 1, comma 47, l. n. 92 del 2012 derivi l’inammissibilità anche della domanda riconvenzionale proposta dalla parte convenuta nel giudizio di opposizione tardivamente instaurato.
La parte che ai sensi degli artt. 333 e 343 c.p.c. avrebbe potuto proporre soltanto l’impugnazione incidentale e, ciononostante, abbia introdotto l’appello in forma autonoma può conseguire la sanatoria in impugnazione incidentale, purché l’atto introduttivo rispetti i requisiti temporali prescritti per questa dal codice di rito, senza che assuma rilievo, al fine di evitare la decadenza conseguente all’inosservanza di detto termine, il rispetto del termine “esterno” di cui agli artt. 325 o 327 c.p.c.(Sez. 6-3, n. 26811/2019, Rubino, Rv. 655424-01).
È ammissibile l’appello incidentale tardivo proposto dalla parte che in precedenza abbia introdotto un’impugnazione principale con notificazione inesistente; infatti, quando il procedimento notificatorio dell’atto introduttivo del gravame non si è perfezionato (a causa del trasferimento del destinatario), non si determina la consumazione del diritto di impugnare e la stessa parte, ricevuta la notificazione dell’impugnazione avversaria, è ammessa a ripetere le stesse censure già precedentemente formulate nel proprio originario atto (Sez. 3, n. 25403/2019, Frasca, Rv. 655271-01).
L’impugnazione incidentale può essere subordinata, per volontà del suo proponente, all’accoglimento del gravame principale: infatti, per effetto del principio dispositivo, le parti hanno la facoltà di disporre dell’ordine logico delle questioni poste (salvo quelle rilevabili d’ufficio), e, quindi, possono condizionare l’appello incidentale all’accoglimento di quello principale concernente il merito della causa, ancorché, con l’impugnazione incidentale, ripropongano una questione di carattere pregiudiziale o preliminare, di rito o di merito (Sez. 2, n. 05134/2019, Tedesco, Rv. 652759-01).
La questione relativa alla tempestività (o meno) dell’appello incidentale, se non prospettata nel giudizio di secondo grado, può essere dedotta con il ricorso per cassazione o anche rilevata d’ufficio per la prima volta in sede di legittimità, come autorevolmente statuito da Sez. U, n. 16979/2019, Carrato, Rv. 654370-01.
Dalla pronuncia da ultimo menzionata (Sez. U, n. 16979/2019, Carrato, Rv. 654370-02) si ricava altresì il principio secondo cui la proposizione dell’appello incidentale davanti al Tribunale Superiore delle acque pubbliche soggiace alle regole dell’art. 343 c.p.c. riguardanti l’individuazione dei modi e tempi di costituzione (e le conseguenti decadenze derivanti dalla loro inosservanza), poiché alle norme del codice di rito fa rinvio l’art. 208 del r.d. n. 1775 del 1933.
Lo stesso rinvio ex art. 208 del Testo unico sulle acque comporta l’applicazione delle norme codicistiche riguardanti il contenuto dell’atto introduttivo del giudizio di appello; afferma Sez. U, n. 15745/2019, Tria, Rv. 654212-01, che si tratta di rinvio di natura non recettizia, bensì formale, e quindi dinamicamente riferito, a seguito dell’abrogazione del codice dell’epoca, alle corrispondenti norme del codice vigente che regolano il giudizio di gravame, ivi comprese le prescrizioni dettate dall’art. 342 c.p.c. nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modificazioni dalla l. n. 134 del 2012.
Gli istituti e le regole del processo ordinario di cognizione in appello trovano applicazione anche nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale (Sez. 1, n. 13927/2019, Nazzicone, Rv. 654167-01, ritiene, perciò, del tutto infondata la tesi secondo cui il giudizio di impugnazione del lodo, una volta che sia stato promosso, deve comunque proseguire, anche per effetto di impulso ufficioso, salva solo la rinuncia del ricorrente).
Le modifiche della legge fallimentare – e, in particolare, dell’art. 18 (mutato dal d.lgs. n. 169 del 2007), laddove il mezzo di impugnazione della sentenza dichiarativa di fallimento è stato ridenominato come “reclamo” in luogo del precedente “appello” – escludono, invece, l’applicazione a questa impugnazione delle norme codicistiche in tema di appello e, segnatamente, dei limiti previsti dagli artt. 342 e 345 c.p.c., sicché il debitore, anche se non costituito innanzi al tribunale, può indicare anche per la prima volta in sede di reclamo i mezzi di prova di cui intende avvalersi (Sez. 6-1, n. 04893/2019, Nazzicone, Rv. 653133-01, riguardante la dimostrazione, solo in sede di gravame, della sussistenza dei limiti dimensionali di cui all’art. 1, comma 2, l.fall.).
Le norme del codice di rito sull’atto di appello (in particolare, l’art. 342 c.p.c.) non trovano applicazione nemmeno nei ricorsi contro i provvedimenti disciplinari adottati dagli Ordini professionali, in ragione della natura amministrativa e non giurisdizionale che connota la fase del procedimento di competenza dei locali Consigli dell’ordine (Sez. 2, n. 02268/2019, Bellini, Rv. 652426-01).
In base all’art. 341 c.p.c. il giudice deputato alla decisione dell’appello è il tribunale (rispetto alle sentenze del giudice di pace) oppure la corte d’appello (rispetto alle decisioni assunte in primo grado dal tribunale).
Riguardo alla composizione collegiale del giudice dell’impugnazione, Sez. 3, n. 32032/2019, Olivieri, non massimata, e Sez. 3, n. 32033/2019, Graziosi, non massimata, hanno dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 62 ss. d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nella parte in cui istituiscono i giudici ausiliari d’appello e prevedono l’assegnazione di tali giudici onorari all’esercizio di funzioni giurisdizionali in organi collegiali, per contrasto con gli artt. 106, comma 2, Cost. (“La legge sull’ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli”) e 102 Cost.
Costituisce nullità derivante da vizi relativi alla costituzione del giudice (art. 158 c.p.c.) quella che discende dalla violazione del principio di immodificabilità della composizione del collegio giudicante a partire dal momento in cui ha inizio la discussione della causa; tale principio è applicabile anche al rito del lavoro in grado di appello e, pertanto, qualora dal verbale di udienza e dal dispositivo letto in udienza risultino due diverse composizioni dell’organo collegiale, la sentenza è affetta da nullità insanabile perché si determina un’assoluta incertezza sul permanere della identità di composizione del collegio dall’inizio della discussione della causa alla lettura del dispositivo (Sez. 3 n. 13963/2019, Iannello, Rv. 654050-01).
Al contrario, la deliberazione della sentenza d’appello è atto interno del giudice e perciò, quand’anche essa sia intervenuta dopo un notevole lasso di tempo dall’udienza di discussione, dall’inosservanza del termine ex art. 352, comma 1, c.p.c. deriva una mera irregolarità e non già una violazione del principio di immediatezza della decisione idoneo a cagionare l’inesistenza o la nullità di un provvedimento giurisdizionale dotato dei suoi requisiti minimi indispensabili (Sez. 6-1, n. 22563/2019, Nazzicone, Rv. 655414-01).
Anche in appello la scelta del procedimento decisorio rientra nell’ambito della discrezionalità del giudice di merito, il quale può anche optare, senza limiti e senza obbligo di specifica motivazione, per un procedimento diverso fino a che non ha avuto inizio il sub-procedimento decisionale prescelto; di conseguenza, non si verifica error in procedendo se il giudice, dopo aver rinviato ad altra udienza per la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. e prima di darvi corso, all’udienza appositamente fissata per tale incombente decida di abbandonare il procedimento predetto e di seguire quello ordinario (Sez. 2, n. 22094/2019, Oliva, Rv. 655216-01).
La motivazione della decisione sull’appello può essere anche concisa, purché non difetti di una pur succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto del provvedimento fatto oggetto di gravame; quando, invece, non è possibile individuare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione, la sentenza d’appello deve considerarsi nulla (in applicazione di tale principio, Sez. 3, n. 29721/2019, Sestini, Rv. 655799-01, ha ritenuto gravemente carente – e nulla – la sentenza d’appello la cui motivazione, costituita da una sola pagina, era priva dell’esposizione degli elementi in base ai quali la Corte territoriale aveva affermato che “l’appello non contesta la sentenza del tribunale nella parte rilevante della decisione”).
Di contro, non ci si può fondatamente dolere dell’ “eccesso motivazionale” – il quale non è causa di nullità del provvedimento giudiziario, dato che non nuoce al soccombente e non impedisce il raggiungimento dello scopo – nemmeno con riguardo all’ordinanza pronunciata ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c. dal giudice di appello che abbia motivato diffusamente le ragioni per le quali l’appello non aveva ragionevole probabilità di accoglimento (Sez. 6-3, n. 04870/2019, Rossetti, Rv. 653014-01).
Per regola generale, il giudice dell’appello deve trattenere la causa e deciderla, anche se sulle questioni dedotte non vi sia stata una pronunzia di merito da parte del giudice di primo grado, essendo eccezionali e tassative le ipotesi di “regressione” al primo grado previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c.
Il predetto principio, invero consolidato, è stato più volte ribadito dalla S.C. anche nel 2019: a proposito della riforma di una pronuncia non definitiva di rigetto dell’ an della domanda risarcitoria, Sez. 1, n. 32403/2019, Federico, Rv. 656042-01, ha statuito che il giudizio sul quantum deve proseguire davanti al giudice dell’appello, pur non essendosi il primo giudice pronunziato sulla liquidazione del danno; in caso di ultrapetizione nella sentenza di primo grado, l’appello deve essere deciso nel merito nei limiti dell’oggetto delineato dalle effettive domande delle parti (Sez. 2, n. 12570/2019, Besso Marcheis, Rv. 653812-01); nemmeno la nullità derivante da vizio di costituzione del giudice ex art. 158 c.p.c. (nella specie, il presidente dell’organo collegiale che aveva pronunciato la sentenza passata in giudicato, e non il collegio, aveva disposto la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato) giustifica la rimessione al primo giudice (Sez. 6-2, n. 01684/2019, Federico, Rv. 652215-01, ha applicato il principio nel giudizio di opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002); l’erronea declinatoria di competenza da parte del giudice di pace comporta la nullità della sentenza, ma il tribunale deve, in ragione dell’effetto devolutivo dell’appello, decidere sul merito e non già rimettere le parti avanti al giudice di pace per la rinnovazione del giudizio in primo grado (Sez. 6-2, n. 33456/2019, Sabato, Rv. 656265 - 01).
Sia quando il giudice di prime cure abbia omesso di decidere su una domanda sia quando si verta in ipotesi di nullità della sentenza di primo grado per un vizio che non comporti l’obbligo di rimessione ex artt. 353 e 354 c.p.c., nel giudizio di appello si cumulano la fase rescindente e quella rescissoria (Sez. 2, n. 10744/2019, Falaschi, Rv. 653561-02).
Venendo a trattare, più specificamente, dell’oggetto dell’impugnazione, Sez. 6-1, n. 00402/2019, Valitutti, Rv. 652572-01 (in linea coi precedenti di Sez. 3, n. 20799/2018, Vincenti, Rv. 650415-01, e Sez. 2, n. 11299/2018, Bellini, Rv. 648097-02), ha statuito che è ammissibile l’impugnazione con cui l’appellante deduca esclusivamente vizi di rito avverso una pronuncia che abbia deciso in senso a lui sfavorevole anche nel merito, solo qualora detti vizi comportino, se fondati, la rimessione al primo giudice ai sensi degli artt. 353 e 354 c.p.c.; in caso contrario, è necessario che l’appellante deduca ritualmente anche le questioni di merito, sicché, in tali ipotesi, l’appello proposto esclusivamente in rito è inammissibile, oltre che per un difetto di interesse, anche per non rispondenza al modello legale di impugnazione.
Nell’ipotesi particolare in cui, con l’appello, venga dedotto il vizio della sentenza di primo grado, consistente nell’avere il giudice deciso la causa nel merito prima ancora che le parti avessero definito il thema decidendum e il thema probandum, l’appellante deve specificare, ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione, quale sarebbe stato il thema decidendum sul quale il giudice di prime cure si sarebbe dovuto pronunciare, ove fosse stata consentita la richiesta appendice di trattazione di cui all’art. 183 c.p.c., e quali prove sarebbero state dedotte, con l’evidenziazione del concreto pregiudizio derivato dalla loro mancata ammissione (Sez. 2, n. 21953/2019, Bellini, Rv. 654917-01; così, in precedenza, anche Sez. 2, n. 24402/2018, Carrato, Rv. 650652-01).
Le parti del processo di impugnazione – che costituisce pur sempre una revisio prioris istantiae – nel rispetto dell’autoresponsabilità e dell’affidamento processuale sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia, a riproporre ai sensi dell’art. 346 c.p.c. le domande e le eccezioni non accolte in primo grado in quanto rimaste assorbite (Sez. U, n. 07700/2016, Frasca, Rv. 639281-01), a meno che si tratti di domande o di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali è necessario proporre appello incidentale ex art. 343 c.p.c. (Sez. U, n. 11799/2017, Frasca, Rv. 644305-01).
A completamento dell’orientamento giurisprudenziale, Sez. U, n. 07940/2019, Falaschi, Rv. 653280-01, chiarisce che la barriera preclusiva per la riproposizione ex art. 346 c.p.c. delle domande e delle eccezioni non accolte in primo grado (perché assorbite) deve individuarsi nel primo atto difensivo e comunque entro la prima udienza d’appello, trattandosi di fatti già rientranti nel thema probandum e nel thema decidendum della controversia.
Non richiede una espressa formulazione nell’atto di appello – né una esplicita riproposizione – la questione (da ritenersi tacitamente proposta) che costituisca antecedente logico e giuridico di quelle espressamente dedotte (Sez. 3, n. 13964/2019, Iannello, Rv. 654088-01).
L’esigenza di reiterare in appello, ai sensi dell’art. 346 c.p.c., l’eccezione di prescrizione non accolta sorge – secondo Sez. L, n. 20726/2019, Boghetich, Rv. 654794-01 – anche a fronte di una domanda di condanna in forma generica.
Si deve però escludere che il giudice d’appello sia vincolato alla prospettazione delle parti nel giudizio di impugnazione con riguardo alla qualificazione giuridica del rapporto dedotto in causa, posto che gli unici limiti che il giudicante incontra sono costituiti dal divieto di introdurre nel tema controverso nuovi elementi di fatto e dai confini tracciati da petitum e causa petendi (Sez. 3, n. 12875/2019, Olivieri, Rv. 653896-01, precisa, però, che, il principio trova applicazione quando la qualificazione giuridica costituisca la necessaria premessa logico-giuridica delle questioni sollevate dalle parti, essendo altrimenti precluso il riesame di una qualificazione che non sia stata oggetto di esplicito motivo di gravame).
Incontra il solo limite del giudicato (fermo restando, comunque, l’obbligo di instaurare il contraddittorio prima di statuire), invece, il giudice che, rispetto ad una domanda di nullità contrattuale, rilevi d’ufficio l’esistenza di una causa di nullità diversa da quella prospettata, purché questa sia desumibile dai fatti dedotti in giudizio ed abbia carattere assorbente; si tratta, difatti, di un rilievo doveroso anche in grado di appello, perché attinente ai fatti costitutivi della pretesa azionata ed integrante un’eccezione in senso lato rilevabile ex officio ai sensi dell’art. 345 c.p.c. (Sez. 2, n. 26495/2019, Giannaccari, Rv. 655652-01).
Proprio il giudicato interno impedisce di riconoscere in appello al coniuge superstite il diritto di abitazione ed uso ex art. 540, comma 2, c.c., pur non necessitando la sua concreta attribuzione, nell’ambito della controversia avente ad oggetto lo scioglimento della comunione ereditaria, di una espressa richiesta in tal senso (Sez. 2, n. 08400/2019, Scarpa, Rv. 653296-01).
È consequenziale all’accoglimento, anche solo parziale, dell’appello, il potere del giudice d’appello di procedere d’ufficio (e, dunque, senza che la questione sia posta dalle parti con l’impugnazione) ad un nuovo regolamento delle spese processuali; tuttavia, l’accoglimento del gravame della parte in cui favore sia stata pronunciata la condanna alla rifusione delle spese di lite non giustifica, in difetto di una necessaria impugnazione sul punto, la caducazione di tale condanna (Sez. 3, n. 27606/2019, Dell’Utri, Rv. 655640-01).
Anche l’esigenza dell’appello incidentale o, al contrario, della mera riproposizione della domanda di garanzia nei confronti del terzo dipende dall’esito della lite in primo grado: in caso di appello dell’originario attore (già vittorioso sull’an) volto ad ottenere il riconoscimento di una somma maggiore, il convenuto – soccombente rispetto alla domanda risarcitoria, ma vittorioso quanto alla richiesta di manleva del terzo chiamato in causa – è sufficiente avanzare in sede di impugnazione istanza di estensione della garanzia per l’evenienza che la sentenza riguardi un importo maggiore di quello riconosciuto dal tribunale; se, invece, la domanda risarcitoria originaria sia stata respinta in prime cure, l’appellato che intenda essere garantito per il caso di accoglimento del gravame principale proposto dall’attore soccombente deve proporre appello incidentale condizionato (Sez. 2, n. 23948/2019, Scarpa, Rv. 655358-03).
È consolidato il principio secondo cui le richieste istruttorie non accolte debbono essere riformulate dalla parte interessata al momento della precisazione delle conclusioni; infatti, la reiterazione costituisce presupposto indefettibile per la loro riproposizione in appello (dovendosi altrimenti intendere rinunciate) e non può essere ovviato richiamando l’art. 345, comma 3, c.p.c. (nel testo previgente alle modifiche apportate dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012), il quale consente al giudice d’appello di ammettere nuove prove indispensabili e non mezzi istruttori dichiarati inammissibili o tacitamente rinunciati (Sez. 2, n. 15029/2019, Abete, Rv. 654190-01). Peraltro, l’interpretazione degli artt. 189, 345 e 346 c.p.c., secondo cui l’istanza istruttoria non respinta nel corso del giudizio e non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni deve reputarsi tacitamente rinunciata, non contrasta né con gli artt. 47 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, né con gli artt. 2 e 6 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, né con gli artt. 24 e 111 Cost. (Sez. 6-3, n. 03229/2019, Scarano, Rv. 653001-01).
È particolare la disciplina nel rito del lavoro, in quanto l’appellante che impugni in toto la sentenza di primo grado, ribadendo l’istanza di accoglimento delle domande già avanzate, non ha l’onere di reiterare le istanze istruttorie pertinenti a dette domande; in tal caso la riproposizione dei mezzi di prova è implicita e insita nel gravame avanzato; al contrario, la parte appellata risultata vittoriosa in primo grado deve manifestare in maniera univoca la volontà di devolvere al giudice dell’impugnazione anche il riesame delle proprie richieste istruttorie – da richiamare specificamente con le precedenti difese – sulle quali il giudice di prime cure non si sia pronunciato (Sez. L, n. 11703/2019, Ponterio, Rv. 653829-01).
Già si è detto che il giudice dell’appello deve trattenere la causa e deciderla, anche se sulle questioni dedotte non vi sia stata una pronunzia di merito da parte del giudice di primo grado, essendo eccezionali e tassative le ipotesi di “regressione” al primo grado previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c., i quali riguardano, rispettivamente, la riforma della sentenza con cui il giudice ordinario di prime cure abbia declinato la propria giurisdizione e le specifiche fattispecie di nullità della notificazione della citazione introduttiva, di non integrità del contraddittorio in primo grado, di nullità della sentenza priva della sottoscrizione del primo giudice o di erronea sentenza di estinzione del processo.
Fa concreta applicazione dell’art. 354 c.p.c. Sez. 2, n. 23564/2019, Abete, Rv. 655354-01, rilevando che l’azione diretta alla demolizione di un bene comune a più persone deve essere necessariamente proposta nei confronti di tutte (litisconsorzio necessario) e che, conseguentemente, la mancata integrità del contraddittorio di tutti gli interessati in primo grado determina, in appello, la rimessione della causa al primo giudice.
Identica conseguenza discende dalla mancata partecipazione di tutti i condividenti (litisconsorti necessari) al giudizio di divisione mortis causa ex art. 784 c.c., la cui qualità di permane in ogni stato e grado del processo, indipendentemente dall’attività e dal comportamento processuale di ciascuna parte (nella specie, Sez. 2, n. 21510/2019, Carrato, Rv. 655232-01, ha rimesso gli atti al giudice di primo grado perché in quel giudizio, come nel successivo gravame, era mancata la partecipazione di due condividenti, illegittimamente estromessi in prime cure a seguito di rinuncia agli atti del giudizio ad opera dell’attore, seguita dall’accettazione degli interessati).
Particolare è la fattispecie esaminata da Sez. 1, n. 12020/2019, Falabella, Rv. 653910-01, riguardante un procedimento teso all’accertamento dello stato di adottabilità. Dopo aver premesso che questo deve svolgersi, fin dalla sua apertura, con l’assistenza legale del minore (che ne è parte e sta in giudizio a mezzo di un rappresentante legale ovvero di un curatore speciale, ai quali spetta la nomina del difensore tecnico), la S.C. rileva che la nullità del procedimento e della decisione – derivante dall’impossibilità per il minore, al quale sia mancata l’assistenza del difensore, di esercitare il suo diritto al contraddittorio – non comporta comunque il rinvio del giudizio in primo grado, trattandosi di rimessione preclusa dalla natura tassativa delle ipotesi di cui agli art. 353 e 354 c.p.c.
Riguardo alla diversa ipotesi di estinzione del processo, Sez. 6-1, n. 23997/2019, Di Marzio, Rv. 655420-01, opera una distinzione: se – nel corso del processo – il giudice monocratico dichiara che il processo si è estinto, il relativo provvedimento, anche se emesso in forma di ordinanza, ha natura di sentenza e non è soggetto al reclamo ex art. 308, comma 1, c.p.c., bensì impugnabile con appello (ravvisandosi l’ipotesi di cui all’art. 308, comma 2, c.p.c.) con la conseguenza che l’erroneità della pronuncia di estinzione implica la rimessione al primo grado ai sensi dell’art. 354, comma 2, c.p.c.; se, invece, l’estinzione è stata deliberata dal giudice monocratico solo dopo il trattenimento della causa in decisione, al giudice d’appello che non la ritenga sussistente è preclusa la rimessione al giudice di primo grado della controversia (dato che non si versa nell’ipotesi contemplata dall’art. 308, comma 2, c.p.c., richiamato dall’art. 354, comma 2, c.p.c.) ma la stessa deve essere trattenuta e decisa nel merito.
Ai sensi dell’art. 345, comma 1, c.p.c., “nel giudizio d’appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d’ufficio”.
È, però, consentita la modifica – che non ha caratteristiche di novum – dell’originaria domanda di condanna solidale dei convenuti in una domanda che, in base al medesimo titolo, miri a una condanna pro quota, trattandosi di delimitazione sul piano quantitativo del petitum, nel complesso immutato, nei confronti dei singoli condebitori (Sez. 1, n. 24597/2019, Falabella, Rv. 655649-01).
Anche in primo grado la novità della domanda formulata è rilevabile d’ufficio da parte del giudice, trattandosi di una questione sottratta alla disponibilità delle parti; perciò – sottolinea Sez. 1, n. 24040/2019, Mercolino, Rv. 655306-01 – l’inammissibilità della domanda nuova può essere fatta valere anche in sede di gravame, non essendo la relativa eccezione annoverabile tra quelle “in senso stretto” di cui l’art. 345 c.p.c. esclude la proponibilità in appello.
Sono infatti precluse alle parti le eccezioni in senso proprio e non quelle “in senso lato”, che si sostanziano in una semplice difesa volta a contestare il fondamento della domanda avversaria; queste ultime sono soggette a rilievo d’ufficio anche in appello, purché i fatti risultino documentati ex actis (Sez. 6-L, n. 25434/2019, Spena, Rv. 655426-01);
È dunque ammissibile in appello l’eccezione di inoperatività della polizza di assicurazione della responsabilità civile volta a sostenere l’estraneità dell’evento ai rischi contemplati dal contratto (Sez. 3, n. 18742/2019, Di Florio, Rv. 654453-01); per le stesse ragioni, si deve ammettere il convenuto in un’azione negatoria di servitù di passaggio ad eccepire, anche per la prima volta in appello, il proprio diritto di passare sul fondo dell’attore per avere usucapito la servitù o per l’esistenza di una servitù di uso pubblico ovvero, ancora, in ragione della demanialità dell’area (Sez. 2, n. 15931/2019, Tedesco, Rv. 654085-02).
Quest’ultima decisione precisa, però, che l’ammissibilità riguarda soltanto l’eccezione, tesa ad una semplice pronuncia incidentale per paralizzare la pretesa attrice, e non già la proposizione di una domanda in via principale volta ad una decisione con valore di giudicato. Spiega, infatti, Sez. 2, n. 26880/2019, Oliva, Rv. 655664-01, che – mentre l’eccezione riconvenzionale, pur ampliando il tema della controversia, rimane nell’ambito della difesa e del petitum tendendo a paralizzare la pretesa avversaria – la domanda riconvenzionale è invece diretta ad ottenere l’accertamento di un diritto con autonomo provvedimento avente forza di giudicato e quest’ultima non può essere proposta in appello se in primo grado la relativa questione era stata sollevata con eccezione riconvenzionale. Per le stesse ragioni Sez. 3, n. 20322/2019, Iannello, Rv. 654927-02, ha ritenuto inammissibile, perché nuova, l’azione di risoluzione per inadempimento introdotta in appello dal convenuto che in primo grado aveva soltanto sollevato l’eccezione d’inadempimento.
La questione relativa alla novità di una domanda giudiziale è correlata all’individuazione del bene della vita in relazione al quale la tutela è richiesta, per cui non può esservi mutamento della domanda ove si sia in presenza di un ipotetico concorso di norme, anche solo convenzionali, a presidio dell’unico diritto azionato, presupponendo il cambiamento della domanda la mutazione del corrispondente diritto, non già della sua qualificazione giuridica.
È questo il caso della proprietà e degli altri diritti reali di godimento, i quali appartengono alla categoria dei cd. diritti “autodeterminati” (individuati, cioè, sulla base della sola indicazione del relativo contenuto, rappresentato dal bene che ne forma l’oggetto): le inerenti azioni giudiziarie trovano la loro causa petendi nei diritti stessi e non nel titolo dedotto (contratto, successione ereditaria, usucapione, ecc.) che ne costituisce la fonte. Pertanto, in relazione a tali diritti, non si verifica violazione del divieto ex art. 345, comma 1, c.p.c. quando l’attore deduce in appello un fatto costitutivo del tutto diverso da quello prospettato in primo grado a sostegno della domanda introduttiva del giudizio (Sez. 2, n. 23565/2019, Abete, Rv. 655355-01, riguardante una actio confessoria servitutis, in cui era stata dedotta, in primo grado, l’esistenza di una servitù volontaria e, in grado di appello, una servitù per destinazione del padre di famiglia; in termini pressoché identici si è espressa anche Sez. 2, n. 21641/2019, Dongiacomo, Rv. 654906-02, in una fattispecie in cui la parte aveva chiesto, in citazione, l’accertamento della proprietà esclusiva di un fondo per averla personalmente usucapita e, successivamente, in comparsa conclusionale, per averla usucapita un terzo, di cui esso attore era divenuto erede pro quota).
Qualora, però, venga mutato in appello il petitum – inteso come un diverso bene giuridico – si incorre nel divieto ex art. 345 c.p.c.: è questo il caso esaminato da Sez. 2, n. 21649/2019, Giusti, Rv. 654907-01, che ha ritenuto nuova la domanda, proposta per la prima volta in appello, di regolamento dei confini rispetto a quella di rivendica e di rilascio del bene, in tesi abusivamente posseduto dal convenuto.
Sempre in tema di diritti reali, Sez. 2, n. 30251/2019, Picaroni, Rv. 656205 - 01, ha statuito che la domanda di usucapione speciale per la piccola proprietà rurale (art. 1159-bis c.c.) non può ritenersi immanente in ogni domanda di usucapione ordinaria e che la sua proposizione per la prima volta in appello può reputarsi ammissibile solo se le specifiche condizioni costitutive del diritto (la classificazione rurale del fondo, l’annessione di un fabbricato, l’insistenza in un territorio classificato montano ovvero un’attribuzione reddituale non superiore a determinati limiti stabiliti dalla legge) siano state oggetto di puntuali allegazioni e prove già introdotte, ritualmente, in causa, dovendosene altrimenti ritenere la tardività.
La domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado non può considerarsi “nuova” perché è consequenziale alla richiesta di modifica della decisione impugnata e il relativo diritto sorge, ai sensi dell’art. 336 c.p.c., per il solo fatto della riforma della sentenza; qualora il giudice d’appello ometta di provvedere sulla stessa, la parte può alternativamente denunciare l’omissione con ricorso per cassazione o farla valere riproponendola in autonomo giudizio (anche con procedimento monitorio), posto che la mancata pronuncia dà luogo ad un giudicato solo processuale e non sostanziale (Sez. 6-3, n. 30495/2019, Scoditti, Rv. 656164 - 01; Sez. 6-2, n. 30389/2019, Criscuolo, Rv. 656254 - 01; Sez. L, n. 14253/2019, Lorito, Rv. 653973-01).
La casistica giurisprudenziale sull’art. 345, comma 1, c.p.c. è variegata.
Con specifico riguardo al processo del lavoro, Sez. L, n. 27388/2019, Balestrieri, Rv. 655521-01 ha considerato eccezione in senso stretto, come tale non proponibile per la prima volta in appello, l’introduzione del nuovo tema d’indagine relativo all’esclusione (ex art. 61, comma 3, d.lgs. n. 276 del 2003) delle professioni intellettuali dal campo di applicazione delle norme sul lavoro a progetto.
Nello stesso ambito, si è ritenuto che costituisca modifica della domanda originaria, come tale soggetta alle preclusioni ed al regime dell’art. 420, comma 1, c.p.c., la richiesta in appello di applicazione di un contratto collettivo diverso da quello originariamente individuato (Sez. 6-L, n. 22843/2019, Spena, Rv. 654863-01).
Invece, secondo Sez. L, n. 25169/2019, Bellè, Rv. 655318-01, non costituisce domanda nuova e può essere prospettata per la prima volta in grado di appello (o anche posta d’ufficio a fondamento della decisione) la richiesta di condanna del datore di lavoro, ai sensi dell’art. 2126 c.c., al pagamento delle retribuzioni dovute per lo svolgimento di fatto di prestazioni di lavoro subordinato, qualora l’originaria pretesa di riconoscimento di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con tale datore di lavoro venga esclusa per ragioni di nullità o per divieti imposti da norme imperative.
Costituisce inammissibile mutamento in appello della causa petendi l’individuazione, quale fonte del credito posto a base della domanda, di un contratto d’opera quando in primo grado si era prospettata la conclusione di un appalto (Sez. 2, n. 20870/2019, Bellini, Rv. 655183-02).
Costituisce domanda nuova, vietata, in appello anche la richiesta di rimborso delle spese di assistenza legale stragiudiziale, la quale non può reputarsi compresa in una generica domanda di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali (Sez. 3, n. 30732/2019, Cricenti, Rv. 655973-01).
Con riguardo ai mezzi istruttori, l’art. 345 c.p.c., nella sua attuale formulazione, stabilisce che in appello “non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile” (il testo introdotto dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 agosto 2012, n. 134, ha sostituito la previgente dizione “non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”).
Le condizioni per la produzione di nuovi documenti in appello fissate dall’art. 345, comma 3, c.p.c. (nella formulazione anteriore alla modifica disposta dal citato d.l. n. 83 del 2012), sono individuate da Sez. 2, n. 12574/2019, Dongiacomo, Rv. 654179-01: la parte è tenuta a dimostrare di non avere potuto produrre i documenti in precedenza per causa a sé non imputabile ovvero che gli stessi – anche a prescindere dalla negligenza della parte – sono indispensabili per la decisione; inoltre, tali documenti devono essere depositati, a pena di decadenza, con una specifica indicazione nell’atto introduttivo del secondo grado di giudizio (salvo che la loro formazione sia successiva e la loro produzione si renda necessaria in ragione dello sviluppo assunto dal processo); in ogni caso, la rimessione in decisione della causa preclude la produzione, che non può essere effettuata con la comparsa conclusionale.
I nuovi documenti – e, più in generale, i nuovi mezzi istruttori – sono quelli non prodotti in primo grado, dato che l’art. 345, comma 3, c.p.c. (nel testo previgente alle modifiche apportate dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012) consente al giudice del gravame di ammettere i nuovi mezzi di prova ritenuti indispensabili e non le prove dichiarate inammissibili o tacitamente rinunciate nel precedente grado di giudizio (Sez. 2, n. 15029/2019, Abete, Rv. 654190-01).
Nel rito del lavoro, il giudizio di indispensabilità della produzione documentale in appello deve essere compiuto vagliando la rilevanza delle nuove prove ai fini della decisione e, cioè, la loro potenziale efficacia probatoria in rapporto al thema probandum (Sez. 6-L, n. 07883/2019, Esposito, Rv. 653249-01).
Si deve escludere l’ammissibilità di documenti nuovi in appello quando la mancata produzione in primo grado sia dipesa da una scelta volontaria della parte (Sez. 2, n. 21956/2019, Oliva, Rv. 654918-01, ha confermato l’inammissibilità della produzione, in sede di gravame, di un documento che non era stato depositato agli atti del processo di primo grado, nonostante l’invito in tal senso rivolto dal giudice alla parte in prime cure).
Riguardo alla ammissibilità e rilevanza della prova in appello, Sez. 1, n. 02461/2019, De Chiara, Rv. 652420-01, ha statuito che la mera produzione di un documento non comporta automaticamente il dovere del giudice di esaminarlo, poiché la parte è onerata di illustrarne il contenuto e il significato e, dunque, di spiegare la sua influenza sulle censure mosse alla sentenza impugnata.
Non si rinviene, invece, alcun limite alla produzione in appello di nuovi documenti che siano volti a dimostrare la legittimazione processuale (Sez. 3, n. 17062/2019, Di Florio, Rv. 654404-01, rileva che la produzione di questi è soggetta a decadenza nel solo caso in cui non venga effettuata entro il termine assegnato dal giudice ai sensi dell’art. 182, comma 2, c.p.c.) oppure a provare la correttezza dell’attività processuale (Sez. 2, n. 05610/2019, Giannaccari, Rv. 652767-01, concernente il deposito in appello della cartolina di ritorno della notifica, eseguita ex art. 140 c.p.c. alla parte non costituitasi in primo grado e dichiarata contumace, dell’atto introduttivo del giudizio); l’art. 345 c.p.c., difatti, si riferisce soltanto ai documenti relativi o alle prove relative al merito della causa.
Anche nel corso del 2019, la S.C. ha adottato un significativo numero di decisioni concernenti le recenti riforme che hanno interessato il giudizio di legittimità.
È opportuno rammentare, al riguardo, che – nella medesima ottica deflattiva e di valorizzazione della funzione nomofilattica della Suprema Corte, già perseguita con la modifica all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., apportata dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito in l. n. 134 del 2012, in tema di motivi di ricorso per cassazione, con cui si è significativamente ridotta la proponibilità di impugnazioni inerenti al vizio motivazionale, nonché con la coeva introduzione del c.d. “filtro” in appello – più di recente il procedimento di cassazione è stato oggetto di un intervento normativo, disposto dal d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni con la l. 25 ottobre 2016, n. 197.
In estrema sintesi, con detto ultimo intervento – che spiega effetti su tutti i ricorsi già proposti alla data della sua entrata in vigore (avvenuta il 30 ottobre 2016), ma per i quali non era stata ancora fissata la pubblica udienza -, premessa la consueta tripartizione dei ricorsi relativamente alla destinazione, ossia a) quelli destinati “ab origine” alle Sezioni Unite, b) i regolamenti di competenza e di giurisdizione e c) ogni altro ricorso (alla Sezione ordinaria), la novella apportata al codice di rito ha introdotto, per questi ultimi, il sistema del “triplo binario”, come definito dai primi commentatori. In sostanza, è stata accentuata la cameralizzazione del procedimento (già prevista, com’è noto, dall’art. 375 c.p.c. e regolata dall’art. 380-bis c.p.c.), prevedendosi: aa) una procedura camerale di definizione accelerata (e senza partecipazione delle parti) per i ricorsi destinati alla declaratoria di inammissibilità o improcedibilità, ovvero manifestamente fondati o infondati, da definirsi in sesta sezione civile (c.d. sezione “filtro”); b) una procedura camerale di sezione semplice (anche qui, senza partecipazione delle parti), per i ricorsi di rilevanza non nomofilattica, ossia quelli in cui vengano in rilievo solo elementi attinenti allo “ius litigatoris”; c) la pubblica udienza per i ricorsi a rilevanza nomofilattica, ove cioè si presentino questioni attinenti allo “ius constitutionis”.
Come intuibile, le più recenti decisioni inerenti le riforme del 2012 risentono della stabilizzazione degli orientamenti, avuto riguardo ai più significativi arresti degli anni precedenti.
Così, nel solco di Sez. U, n. 01914/2016, Di Iasi, Rv. 638368-01, la recente Sez. 2, n. 00001/2019, Sabato, Rv. 652349-01, ha affermato che il termine per proporre il ricorso per cassazione, previsto dall’art. 348-ter, comma 3, c.p.c., è applicabile pure all’impugnazione autonoma dell’ordinanza di inammissibilità dell’appello, resa ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c. (cui fa riferimento, appunto, la citata pronuncia del 2016), e può decorrere anche dal rilascio, da parte della cancelleria, di una copia formale della medesima ordinanza, dovendosi considerare l’estrazione di una copia autentica del provvedimento una forma di conoscenza equipollente della comunicazione di cancelleria, poiché è assistita dagli stessi requisiti di certezza, vertendosi in un’ipotesi in cui tale conoscenza è ottenuta in via formale all’esito di una attività istituzionale regolata dalla legge, che impone l’individuazione del soggetto richiedente e di quello che ritira la copia, nonché l’annotazione della relativa data di rilascio. Ancora, Sez. 3, n. 03980/2019, Rossetti, Rv. 652742-01, valorizzando l’aspetto sostanziale della decisione impugnata, ha affermato che la declaratoria di inammissibilità dell’appello per tardività ex art. 348-bis c.p.c., erroneamente pronunciata dal giudice del gravame con ordinanza, anziché con sentenza, è ricorribile per cassazione, sia perché l’errore sulla tempestività dell’appello è vizio proprio del suddetto provvedimento, sia in quanto l’omessa impugnazione comporterebbe il passaggio in giudicato della relativa statuizione. Sempre in tale ottica, Sez. 2, n. 20926/2019, Casadonte, Rv. 655186-01, ha affermato che la decisione che pronunci l’inammissibilità dell’appello per ragioni processuali (nella specie per mancanza di procura del difensore dell’appellante) resa con ordinanza ex art. 348-ter c.p.c. è impugnabile con ricorso ordinario per cassazione, trattandosi, nella sostanza, di una sentenza di carattere processuale che, come tale, non contiene alcun giudizio prognostico negativo circa la fondatezza nel merito del gravame.
Secondo Sez. 3, n. 04870/2019, Rossetti, Rv. 653014-01, non costituisce, invece, vizio proprio dell’ordinanza pronunciata ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., deducibile come motivo di ricorso per cassazione, la circostanza che il giudice di appello abbia motivato diffusamente le ragioni per le quali l’appello non aveva ragionevole probabilità di accoglimento, posto che l’eccesso motivazionale non può essere causa di nullità di un provvedimento giudiziario, e tanto meno dell’ordinanza ex art. 348-bis c.p.c., sia perché non nuoce al soccombente, sia perché non impedisce il raggiungimento dello scopo.
Ancora sul tema, la recente Sez. 3, n. 23334/2019, Fiecconi, Rv. 655096-01, ha affermato che l’ordinanza di inammissibilità dell’appello ex art. 348-bis c.p.c. non è impugnabile con ricorso per cassazione quando confermi le statuizioni di primo grado, pur se attraverso un percorso argomentativo “parzialmente diverso” da quello seguito nella pronuncia impugnata, non configurandosi, in tale ipotesi, una decisione fondata su una ratio decidendi autonoma e diversa né sostanziale né processuale.
D’altra parte, tenuto anche conto del generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali, Sez. 3, n. 10422/2019, Guizzi, Rv. 653579-01, ha ribadito che qualora il giudice d’appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell’impugnazione, ritenendo di non ravvisare un’ipotesi di inammissibilità ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell’appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione.
Né, tantomeno, rileva – secondo Sez. 1, n. 13835/2019, Falabella, Rv. 654258-01 – che il giudice d’appello, nella formulazione del giudizio prognostico di manifesta infondatezza del gravame nel merito, pur condividendo le ragioni della decisione appellata, contenga anche proprie argomentazioni, diverse da quelle prese in considerazione dal giudice di primo grado. In tal caso, il ricorso per cassazione proposto avverso la relativa ordinanza ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., è da considerare inammissibile, perché tale possibilità è consentita dall’art. 348-ter, comma 4, c.p.c., che permette l’impugnazione della sentenza di primo grado per vizio di motivazione, facoltà esclusa qualora le ragioni delle decisioni di primo e secondo grado siano identiche quanto al giudizio di fatto.
Quanto alla questione della c.d. “doppia conforme in facto”, che come è noto, ai sensi dell’art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c., determina la non proponibilità del ricorso per cassazione limitatamente al motivo di censura di cui al riformulato art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., va segnalata la recente Sez. 2, n. 29222/2019, Sabato, Rv. 656183 – 01, secondo cui la preclusione non opera nel caso in cui l’istruzione probatoria sia del tutto mancata, giacché essa presuppone che nei due gradi di merito le “questioni di fatto” siano state decise in base alle “stesse ragioni”. Per la peculiare applicazione della preclusione in discorso alle controversie di natura giuslavoristica (e segnatamente, al c.d. rito Fornero), si veda in particolare Sez. L, n. 06544/2019, Marchese, Rv. 653188-01.
Infine, sul punto, si segnala Sez. L, n. 20994/2019, Di Paolantonio, Rv. 654646-01, che ha ribadito che il ricorrente in cassazione - per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. - deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse.
Dal punto di vista del regime intertemporale, ossia, avuto riguardo ai giudizi già pendenti alla data di entrata in vigore dell’art. 380-bis.1 c.p.c. (30 ottobre 2016), si è invece acuito il contrasto (già in atto tra Sez. T, n. 21798/2018, Scrima, Rv. 650063-01, da una parte, e Sez. T, n. 24422/2018, Putaturo Donati Viscido di Nocera, Rv. 650526-01 e Sez. 1, n. 27124/2018, Mercolino, Rv. 651448-02, dall’altra) circa il diritto delle parti costituitesi tardivamente (nei giudizi già pendenti) di depositare memorie scritte, nel termine di cui all’art. 380-bis.1 c.p.c.; in particolare, la prima decisione, che propugna l’orientamento estensivo, si fonda sulla necessità di evitare disparità di trattamento rispetto ai processi trattati in pubblica udienza, in attuazione dei principi del giusto processo. In linea con le citate pronunce di tenore restrittivo, si segnala Sez. 3, n. 10813/2019, Scarano, Rv. 653584-01, secondo cui alla parte contro cui è diretto il ricorso, che abbia depositato un atto non qualificabile come controricorso, in quanto privo dei requisiti essenziali previsti dagli artt. 370 e 366 c.p.c., nel periodo che va dalla scadenza del termine per il deposito del controricorso alla data fissata per la discussione del ricorso stesso è preclusa qualsiasi attività processuale, sia essa diretta alla costituzione in giudizio o alla produzione di documenti e memorie ai sensi degli artt. 372 e 378 c.p.c. In senso diametralmente opposto, invece, Sez. 2, n. 12803/2019, Bertuzzi, Rv. 653817-01, ha affermato che per i ricorsi già depositati alla data del 30 ottobre 2016 e per i quali venga successivamente fissata adunanza camerale, la parte intimata che non abbia provveduto a notificare e a depositare il controricorso nei termini di cui all’art. 370 c.p.c. ma che, in base alla pregressa normativa, avrebbe ancora la possibilità di partecipare alla discussione orale, per sopperire al venir meno di siffatta facoltà può presentare memoria, munita di procura speciale, nei medesimi termini entro i quali può farlo il controricorrente, trovando in tali casi applicazione l’art. 1 del Protocollo di intesa sulla trattazione dei ricorsi presso le Sezioni civili della Corte di cassazione, intervenuto in data 15 dicembre 2016 tra il Consiglio Nazionale Forense, l’Avvocatura generale dello Stato e la Corte di cassazione. Hanno dato continuità a tale ultima pronuncia Sez. L, n. 28938/2019, Tria, non massimata sul punto, nonché Sez. T, n. 29191/2019, Bernazzani e Sez. T, n. 34187/2019, Condello, entrambe non massimate.
Ancora, Sez. 3, n. 21777/2019, Scarano, Rv. 654930-01, ha ribadito che le memorie ex art. 380-bis.1 c.p.c., se spedite a mezzo del servizio postale, devono essere dichiarate inammissibili qualora giungano in cancelleria dopo la scadenza del termine, sicchè nulla di quanto in esse proposto può essere preso in considerazione, non essendo applicabile l’art. 134 disp. att. c.p.c., in quanto previsto esclusivamente per il ricorso ed il controricorso (in senso diametralmente opposto, sull’analoga memoria ex art. 380-bis c.p.c. nel procedimento camerale che si svolge dinanzi alla sesta sezione, si veda la recente Sez. 6-3, n. 31041/2019, Tatangelo, Rv. 656294 - 01).
Contrariamente a quanto prima evidenziato riguardo al nuovo giudizio di legittimità, nel corso del 2019 si registrano ben poche pronunce, massimate, concernenti il ricorso per cassazione «per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti», come oggi previsto dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito in l. n. 134 del 2012, evidentemente per essersi sopito il dibattito giurisprudenziale sul punto, nell’arco di poco più di un lustro dall’entrata in vigore della riforma.
Vanno qui segnalate, dunque, soltanto Sez. 6-1, n. 22397/2019, Pazzi, Rv. 655413-01, che ha affermato che il novellato art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo; nonché Sez. 6-L, n. 28887/2019, Leone, Rv. 655596-01, secondo cui l’omesso esame di elementi istruttori non è di per sé riconducibile al vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. Ed infine, Sez. U, n. 34476/2019, Giusti, Rv. 656492-01/02/03, che ha ribadito l’inammissibilità di una censura con cui il ricorrente, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, miri in realtà a richiedere alla Corte una rivalutazione dei fatti storici, senza neppure confrontarsi con la “ratio decidendi” posta alla base della decisione impugnata.
In materia di “filtro” (si rammenta che la sesta sezione civile, cui è demandato il compito di effettuare l’esame preliminare, è stata istituita a seguito della modifica apportata all’art. 376 c.p.c. dall’art. 47 della l. 18 giugno 2009, n. 69), in continuità con il principio affermato da Sez. U, n. 14437/2018, De Stefano, Rv. 649623-01, la recente Sez. 3, n. 16913/2019, Graziosi, Rv. 654432-01, ha statuito che l’ordinanza interlocutoria con cui il Collegio della Sezione sesta rimette la causa alla pubblica udienza dall’adunanza camerale ex art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c. non dispiega effetti sull’ampiezza della cognizione, il cui oggetto verrà definito e delimitato a seguito della celebrazione della pubblica udienza, ma soltanto sulla modalità della cognizione, rendendo necessario in concreto, come presupposto del suo esercizio, il contraddittorio orale tra le parti.
Sez. U, n. 03886/2019, Frasca, Rv. 652850-01, ha affermato che l’art. 360-bis c.p.c. non è applicabile al regolamento preventivo di giurisdizione, la cui funzione è quella di provocare una decisione che accerti, in via definitiva ed immediata, se il giudice adito abbia o meno giurisdizione e, comunque, a quale giudice essa appartenga; infatti, da un lato, qualora la soluzione della questione di giurisdizione fosse riconducibile all’ambito dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., in ogni caso occorrerebbe una statuizione in merito ad opera della Corte di cassazione, mentre, dall’altro, l’art. 360-bis, n. 2, c.p.c. risulterebbe comunque sempre applicabile, ma in positivo, risultando l’individuazione della giurisdizione, per definizione, conforme alla logica del giusto processo.
Sempre riguardo al rito camerale, si segnala Sez. 6-L, n. 01076/2019, Cavallaro, Rv. 652610-01, secondo cui la produzione di documenti, ex art. 372 c.p.c., effettuata dalla parte che abbia depositato tardivamente il controricorso, al quale i predetti documenti siano stati allegati, è valida ed efficace, a condizione che la parte medesima si avvalga della facoltà di presentare memorie in vista dell’adunanza camerale.
Circa il contenuto della memoria di cui all’art. 380-bis, comma 2, c.p.c., nell’ipotesi di un giudizio attinente a diritto c.d. eterodeterminato (nella specie, risarcimento del danno da mancata attuazione di direttiva comunitaria), Sez. 3, n. 05503/2019, Rossetti, Rv. 652836-01, ha statuito che l’introduzione di una questione che non ha formato oggetto del “thema decidendum” dibattuto in appello, per quanto risulti dalla sentenza impugnata, costituisce un inammissibile mutamento delle caratteristiche del fatto posto a fondamento della domanda.
Infine, Sez. 6-2, n. 07541/2019, Criscuolo, Rv. 653507-01, ha opportunamente precisato che non ricorre l’obbligo di astensione di cui all’art. 51, n. 4, c.p.c., in capo al giudice relatore autore della proposta di cui al primo comma dellart. 380-bis c.p.c., in quanto detta proposta non riveste carattere decisorio, essendo destinata a fungere da prima interlocuzione fra il relatore e il presidente del collegio, senza che risulti in alcun modo menomata la possibilità per il collegio stesso, all’esito del contraddittorio scritto con le parti e della discussione in camera di consiglio, di confermarla o modificarla.
Di seguito, si segnalano le più rilevanti pronunce su questioni procedimentali, raggruppate per argomento.
Sul piano generale, va anzitutto segnalata Sez. T, n. 08641/2019, D’Orazio, Rv. 653531-01, che ha ribadito che, in caso di notifica a mezzo del servizio postale, ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione la prova dell’avvenuto perfezionamento della notificazione deve essere data tramite la produzione dell’avviso di ricevimento entro l’udienza di discussione, che non può essere rinviata per consentire all’impugnante di effettuare tale deposito, in contraddizione con il principio di ragionevole durata del processo, sancito dall’art. 111 Cost., ferma la possibilità per il ricorrente di chiedere ed ottenere la rimessione in termini, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere, a norma dell’art. 6, comma 1, della l. n. 890 del 1982, un duplicato dell’avviso stesso.
Sempre ai fini della verifica della tempestività dell’impugnazione proposta a mezzo del servizio postale (nella specie relativa a ricorso per cassazione dell’Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione) avverso sentenza della commissione tributaria regionale, Sez. 6-T, n. 29794/2019, Dell’Orfano, Rv. 606068-01, ha precisato che la prova della tempestività esige che, nel termine previsto, vi sia stata la presentazione dell’atto all’ufficio postale; a tal fine è da ritenersi idonea a fornire siffatta prova la data di consegna dell’elenco dei pieghi raccomandati all’agenzia postale, ove detta data sia attestata da timbro di Poste Italiane, e quindi risulti da attestazione di soggetto terzo.
Sez. 6-3, n. 14742/2019, Scrima, Rv. 654054-01, ha confermato che la mancata o non tempestiva rinnovazione della notificazione del ricorso per cassazione, disposta a norma dell’art. 291 c.p.c. per un vizio implicante la nullità della stessa, determina l’inammissibilità del medesimo ricorso, salvo che, prima che questa sia dichiarata, il ricorrente provveda ad altra valida notifica, restando in ogni caso esclusa la possibilità di assegnazione di un ulteriore termine per il medesimo adempimento, stante la perentorietà di quello già concesso.
Assai peculiare è Sez. 6-3, n. 03256/2019, Dell’Utri, Rv. 653002-01, secondo cui ove il ricorso per cassazione sia stato proposto da una parte e non sia stato notificato al P.M. presso il giudice “a quo”, nel procedimento in camera di consiglio ex art. 380-bis c.p.c. relativo ad una controversia (nella specie, avente ad oggetto querela di falso) in cui il P.M. non sia titolare del potere di impugnazione, ma sia chiamato ad intervenire ai sensi dell’art. 70, comma 1, n. 5, c.p.c. (come modificato dal d.l. n. 69 del 2013), è necessario dare comunicazione al Procuratore generale presso la S.C. del decreto di fissazione dell’adunanza e della proposta del relatore.
Per il caso in cui la parte intimata sia una procedura fallimentare, Sez. 1, n. 04514/2019, Mercolino, Rv. 652729-01, ha statuito che sussiste la legittimazione processuale del curatore fallimentare se, al momento della notifica del ricorso per cassazione, il decreto di chiusura del fallimento non sia ancora definitivo; così come nell’ipotesi in cui la legittimazione del curatore venga meno nella pendenza del giudizio, in quanto in esso non trovano applicazione gli artt. 299 e 300 c.p.c., nè trova applicazione il principio generale secondo cui la chiusura del fallimento fa cessare la legittimazione processuale del curatore, con il conseguente subingresso del fallito, tornato “in bonis”, nei procedimenti pendenti al momento della chiusura.
Infine, va segnalata Sez. T, n. 27269/2019, Crucitti, Rv. 655804-01, secondo cui non è affetta da nullità la notificazione del ricorso per cassazione la cui relata sia stata sottoscritta da un Procuratore dello Stato e non da un Avvocato dello Stato, ancorché il primo sia soggetto non abilitato ad assumere difese in sede di legittimità, perché la notificazione è atto dell’ufficiale giudiziario eseguibile ad istanza del procuratore.
Di particolare interesse sono, ovviamente, i provvedimenti adottati in tema di notifica del ricorso per cassazione, o del controricorso, a mezzo del servizio di posta elettronica certificata (PEC).
Così, Sez. 6-T, n. 29851/2019, Dell’Orfano, Rv. 656097 - 01, ha affermato che l’esito negativo della notifica del ricorso, quand’anche imputabile al destinatario per non aver reso possibile la ricezione di messaggi sulla propria casella di PEC, non consente di ritenere perfezionata tale notifica, non essendo applicabile - con riguardo alla ricevuta di mancata consegna generata a seguito di notifica telematica effettuata da un avvocato ai sensi della legge 53/1994 - la disciplina prevista nel caso in cui la ricevuta di mancata consegna venga generata a seguito di notifica (o comunicazione) effettuata dalla Cancelleria, disciplinata dall’art. 16 del d.l. n. 179/2012 e succ. mod. Detta normativa - nel prescrivere nei procedimenti civili l’obbligatorietà dell’effettuazione da parte della cancelleria delle comunicazioni e delle notificazioni «esclusivamente» presso l’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici registri, sancendo al comma 6 che «le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l’obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario» - è riferibile, tuttavia, esclusivamente alle comunicazioni/notificazioni della cancelleria e non anche alle notifiche effettuate a mezzo PEC dagli avvocati, il che impone, dunque, di provvedere a rinnovare la notifica dell’atto secondo le regole generali dettate dagli artt. 137 e ss. c.p.c. anche nel caso in cui la notifica effettuata non vada a buon fine per causa imputabile al destinatario, come nel caso di specie, atteso che la notifica si perfeziona unicamente al momento della generazione della ricevuta di avvenuta consegna (RAC).
Ancora, Sez. 6-3, n. 19434/2019, Iannello, Rv. 654622-01, ha precisato che deve ritenersi ammissibile il ricorso per cassazione confezionato in formato “.pdf” e sottoscritto con firma digitale e non con sottoscrizione autografa, allorchè l’originario ricorso, in formato analogico, e la procura che ad esso accede (quest’ultima sottoscritta in forma autografa), entrambi scansionati e firmati digitalmente, siano stati notificati a mezzo posta elettronica certificata e copia cartacea degli stessi, della relata di notifica, del messaggio di posta elettronica certificata e delle ricevute di accettazione e consegna risultino depositati in cancelleria, unitamente all’attestazione di conformità sottoscritta con firma autografa. Le dette formalità conferiscono difatti al ricorso depositato in cancelleria prova della sua autenticità e provenienza, essendo irrilevante l’assenza di sottoscrizione autografa dell’originario cartaceo e risultando la provenienza dal difensore munito di procura comunque attestata sia dalla procura che ad esso accede sia dalla firma digitale apposta al documento notificato per via telematica.
Quanto alle attività successive alla notifica del ricorso e del controricorso, vanno qui segnalate Sez. 2, n. 22092/2019, Lombardo, Rv. 654920-01, secondo cui il tardivo deposito dell’originale del ricorso per cassazione (dopo la scadenza del ventesimo giorno dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto) comporta l’improcedibilità dello stesso ai sensi dell’art. 369, comma 1, c.p.c., che è rilevabile d’ufficio e non è esclusa dalla circostanza che il controricorrente non abbia formulato apposita eccezione; ove il mancato tempestivo deposito del ricorso sia dovuto a causa non imputabile al ricorrente, questi può tuttavia evitare la declaratoria di improcedibilità chiedendo, non appena l’impedimento sia cessato, la rimessione in termini, ai sensi dell’art. 153, comma 2, c.p.c., e provvedendo a depositare contestualmente l’atto non potuto depositare nei termini. Nonché Sez. 6-3, n. 31341/2019, Gianniti, non massimata, che ha ribadito che qualora il ricorso per cassazione non sia depositato, l’ammissibilità del controricorso dell’intimato, presentato al fine di sentire dichiarare l’improcedibilità del ricorso per effetto dell’omissione del deposito, postula che detto intimato alleghi copia del ricorso a lui notificata atteso che, in difetto, non può riconoscersi la sua legittimazione a richiedere una pronuncia su impugnazione di cui non risulta l’effettiva proposizione.
Infine, Sez. 1, n. 09097/2019, Mercolino, Rv. 653242-01, ha ribadito che nel giudizio di legittimità, l’art. 371-bis c.p.c., là dove impone, a pena di improcedibilità, che il ricorso notificato sia depositato in cancelleria entro il termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine assegnato, riguarda non solo l’ipotesi in cui la Corte di cassazione abbia disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario cui il ricorso non sia stato in precedenza notificato, ma va riferito, con interpretazione estensiva, anche all’ipotesi in cui la Corte abbia disposto, ai sensi dell’art. 291 c.p.c., il rinnovo della notificazione del ricorso. Peraltro, non ricorrendo l’ipotesi del deposito tardivo dell’atto d’integrazione del contraddittorio, ma quella più radicale dell’inottemperanza all’ordine impartito dalla S.C., la pronuncia deve essere di inammissibilità e non già di improcedibilità del ricorso
Strettamente connesso al tema del deposito del ricorso in cancelleria è quello del deposito di copia conforme della sentenza, la cui mancanza determina anch’essa l’improcedibilità del ricorso.
Al riguardo, nel corso del 2017, Sez. U, n. 10648/2017, D’Ascola, Rv. 643945-01, a composizione di contrasto, aveva affermato che deve escludersi la possibilità di applicazione della sanzione della improcedibilità al ricorso contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, ove quest’ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio.
Nonostante la detta pronuncia (nella cui continuità può annoverarsi, nel corso del 2019, Sez. T, n. 04370/2019, Pacilli, Rv. 652595-01), il dibattito giurisprudenziale era tuttavia rimasto assai vivo, per il caso di notifica della sentenza con modalità telematica, rendendosi necessario coordinare il principio dettato, in tema di tempestivo deposito del ricorso notificato, da Sez. U, n. 22438/2018, Vincenti, Rv. 650462-01, rispetto a quello enunciato, riguardo al correlativo onere di deposito della sentenza impugnata, da Sez. U, n. 10648/2017, D’Ascola, Rv. 643945-01, entrambe citate in precedenza.
Infatti, con ordinanza interlocutoria Sez. 6-3, n. 28844/2018, Scoditti, non massimata, sono stati rimessi gli atti al Primo Presidente, al fine di valutare l’investitura delle Sezioni Unite, relativamente ai seguenti quesiti: 1. «se in mancanza del deposito della copia autentica della sentenza, da parte del ricorrente o dello stesso controricorrente, nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, il deposito in cancelleria nel suddetto termine di copia analogica della sentenza notificata telematicamente, senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della I. n. 53 del 1994 o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, comporti l’improcedibilità del ricorso anche se il controricorrente non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all’originale notificato o intervenga l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica sino all’udienza di discussione o all’adunanza in camera di consiglio»; 2. «se il deposito in cancelleria nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso di copia analogica della relazione di notifica telematica della sentenza, senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della I. n. 53 del 1994 o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, comporti l’improcedibilità del ricorso anche se il controricorrente non abbia disconosciuto la conformità della copia informale della relazione di notificazione o intervenga l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica sino all’udienza di discussione o all’adunanza in camera di consiglio»; 3. «se ai fini dell’assolvimento dell’onere di deposito della copia autentica della decisione notificata telematicamente nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, sia sufficiente per il difensore del ricorrente, destinatario della suddetta notifica, estrarre copia cartacea del messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli e dei suoi allegati (relazione di notifica e provvedimento impugnato), ed attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità agli originali digitali della copia formata su supporto analogico, o sia necessario provvedere anche al deposito di copia autenticata della sentenza estratta direttamente dal fascicolo informatico».
Le Sezioni Unite, investite delle superiori questioni, con articolata decisione hanno ritenuto nella sostanza applicabili anche in ambiente digitale i principi enunciati da Sez. U, n. 22438/2018, cit., statuendo, rispettivamente, come di seguito.
Così, Sez. U, n. 08312/2019, Tria, Rv. 653597-01 e 02, ha anzitutto affermato che il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione, di copia analogica della decisione impugnata predisposta in originale telematico, sottoscritta digitalmente e notificata a mezzo PEC priva di attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della l. n. 53 del 1994, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non determina l’improcedibilità del ricorso per cassazione laddove il controricorrente (o uno dei controricorrenti), nel costituirsi (anche tardivamente), depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata, ovvero non disconosca ex art. 23, comma 2, d. lgs. n. 82 del 2005, la conformità della copia informale all’originale notificatogli; nell’ipotesi in cui, invece, la controparte (o una delle controparti) sia rimasta soltanto intimata, ovvero abbia effettuato il suddetto disconoscimento, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità il ricorrente ha l’onere di depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica, entro l’udienza di discussione o l’adunanza in camera di consiglio.
Inoltre, la medesima pronuncia (Rv. 653597-03) ha anche affermato che il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione, di copia analogica della decisione impugnata sottoscritta con firma autografa e inserita nel fascicolo informatico, priva di attestazione di conformità del difensore, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non determina l’improcedibilità del ricorso per cassazione laddove il controricorrente (o uno dei controricorrenti), nel costituirsi (anche tardivamente), depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata, ovvero non disconosca la conformità della copia informale all’originale; nell’ipotesi in cui, invece, la controparte (o una delle controparti) sia rimasta soltanto intimata, ovvero abbia effettuato il suddetto disconoscimento, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità il ricorrente ha l’onere di depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica, entro l’udienza di discussione o l’adunanza in camera di consiglio.
Infine, le Sezioni Unite (Rv. 653597-04), hanno statuito che, ai fini della verifica d’ufficio della tempestività del ricorso per cassazione, il ricorrente è tenuto al deposito della decisione comunicatagli a mezzo PEC (nel suo testo integrale) a cura della cancelleria; ai fini della procedibilità del ricorso, invece, ove la decisione non risulti autenticata, è necessario che il controricorrente (o uno dei controricorrenti), nel costituirsi (anche tardivamente), depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata oppure non disconosca ex art. 23, comma 2, d. lgs. n. 82 del 2005, la conformità della copia informale all’originale notificatogli, mentre, nell’ipotesi in cui la controparte (o una delle controparti) sia rimasta soltanto intimata o abbia effettuato il suddetto disconoscimento, è necessario che il ricorrente depositi l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica entro l’udienza di discussione o l’adunanza in camera di consiglio.
Tornando al piano generale, vanno infine qui segnalate Sez. T., n. 06864/2019, Condello, Rv. 653318-01, che ha ribadito che ai fini dell’osservanza dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., ove il ricorrente alleghi che la sentenza gli è stata notificata a mezzo posta, o tale circostanza risulti dagli atti, è sufficiente che lo stesso ricorrente depositi, insieme al ricorso, copia autentica della sentenza corredata di documentazione comprovante la spedizione dell’atto, spettando al controricorrente, anche in ossequio al principio di vicinanza della prova, l’onere di contestare il rispetto del termine breve d’impugnazione, mediante il deposito dell’avviso di ricevimento di cui egli ha la materiale disponibilità. Nonché, Sez. 6-3, n. 11386/2019, Pellecchia, Rv. 653711-01, che ha confermato che, pur in difetto della produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima, prescritta dall’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti, dallo stesso, che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poiché il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza indicata nel ricorso e quella della notificazione del ricorso, emergente dalla relata di notificazione dello stesso, assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell’impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all’art. 325, comma 2, c.p.c. Per ultima, Sez. 6-2, n. 19695/2019, Criscuolo, Rv. 654987-01, che ha affermato che il ricorso per cassazione è improcedibile qualora la parte ricorrente dichiari di avere ricevuto la notificazione della sentenza impugnata, depositando, nei termini indicati dall’art. 369, comma 1, c.p.c., copia autentica della sentenza, priva però della relazione di notificazione (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC) e di tale documentazione non abbia effettuato la produzione neppure la parte controricorrente.
Sez. 1, n. 15411/2019, Lamorgese, Rv. 654272-01, ha ribadito che la parte che con successo abbia impugnato la sentenza non definitiva, per difetto di giurisdizione del giudice che l’ha emessa, difetta di interesse ad impugnare la successiva sentenza definitiva, attesa la mancanza di un provvedimento impugnabile. Difatti la riforma o la cassazione di una sentenza non definitiva pone nel nulla le statuizioni successivamente pronunciate, le quali siano dipendenti dalla sentenza riformata o cassata, e ciò anche in presenza di un giudicato formale.
Sez. 6-3, n. 26716/2019, Scoditti, Rv. 655509-01, ha poi precisato che la sospensione del processo presuppone che il rapporto di pregiudizialità tra due cause sia concreto ed attuale, nel senso che la causa ritenuta pregiudiziale deve essere tuttora pendente, non giustificandosi diversamente la sospensione, che si tradurrebbe in un inutile intralcio all’esercizio della giurisdizione, sicché, quando una sentenza sia impugnata in cassazione per non essere stato il giudizio di merito sospeso in presenza di altra causa pregiudiziale, è onere del ricorrente provare che la causa pregiudicante sia pendente e resti presumibilmente tale sino all’accoglimento del ricorso, mancando, in difetto, la prova dell’ interesse concreto e attuale all’impugnazione, perché nessun giudice, di legittimità o di rinvio, può disporre la sospensione del giudizio in attesa della definizione di altra causa non più effettivamente in corso.
Ancora, Sez. 2, n. 21514/2019, Scarpa, Rv. 654633-01, ha ribadito che ove il giudice d’appello abbia dichiarato inammissibile uno dei motivi di gravame per difetto di specificità, affermandone poi comunque nel merito l’infondatezza, la parte rimasta soccombente che ricorra in cassazione contro tale sentenza, ove intenda impedirne il passaggio in giudicato, ha l’onere di impugnare la relativa statuizione, da sola sufficiente a sorreggere la decisione, dato che il passaggio in giudicato della pronuncia di inammissibilità priverebbe la medesima parte dell’ interesse a far valere in sede di legittimità l’erroneità delle ulteriori statuizioni della decisione impugnata.
Sez. T, n. 05556/2019, Saija, Rv. 652787-01, ha ribadito che a seguito del trasferimento alle agenzie fiscali dei rapporti giuridici, dei poteri e delle competenze, in precedenza facenti capo al Ministero delle finanze, ai sensi dell’art. 57, comma 1, del d.lgs. n. 300 del 1999, il Ministero non è più legittimato a proporre ricorso per cassazione nel processi pendenti, riguardanti i servizi attribuiti all’Agenzia delle Dogane, perché, a partire dal 1° gennaio 2001 (giorno di inizio di operatività delle agenzie fiscali, in virtù dell’art. 1 del d.m. 28 dicembre 2000) la legittimazione ad impugnare spetta esclusivamente a tale Agenzia.
In linea con orientamento consolidato si pone Sez. 1, n. 28259/2019, Marulli, Rv. 655562-01, secondo cui nei processi con pluralità di parti, la tempestività ex art. 370 c.p.c. dei ricorsi per cassazione proposti autonomamente dopo il primo, che si convertono sempre in impugnazioni incidentali rispetto a quella principale, deve essere valutata non in relazione al ricorso principale che non sia stato notificato alla parte, ma con riguardo alla data dell’effettiva notifica del primo ricorso incidentale successivo a quello principale. Più analiticamente, Sez. T, n. 30775/2019, D’Oriano, Rv. 655939-01, ha ribadito che in tema di processo litisconsortile, in virtù del principio di unità dell’impugnazione, il ricorso proposto irritualmente in forma autonoma da chi, ai sensi degli artt. 333 e 371 c.p.c., avrebbe potuto proporre soltanto impugnazione incidentale, per convertirsi in quest’ultima deve averne i requisiti temporali, onde la conversione risulta ammissibile solo se la notificazione del relativo atto non ecceda il termine di quaranta giorni da quello dell’impugnazione principale; né la decadenza conseguente all’inosservanza di detto termine può ritenersi superata dall’eventuale rispetto del termine “esterno” di cui agli artt. 325 o 327 c.p.c., giacché la tardività o la tempestività, in relazione a quest’ultimo, assume rilievo ai soli fini della determinazione della sorte dell’impugnazione stessa in caso di inammissibilità di quella principale, ex art. 334 c.p.c. Nello stesso senso, Sez. 6-T, n. 33809/2019, La Torre, Rv. 656495-01.
Sulla impugnazione incidentale tardiva, continua a registrarsi il contrasto già in essere tra Sez. L, n. 06156/2018, Blasutto, Rv. 657499-01, da una parte, e Sez. T, n. 13651/2018, Castorina, Rv. 649085-01, nonché Sez. T, n. 18415/2018, De Masi, Rv. 649766-01. A sostegno della prima tesi (propugnata dalla citata n. 06156/2018), Sez. 3, n. 27616/2019, Sestini, Rv. 655641-01, ha infatti affermato che il ricorso incidentale tardivo, da qualunque parte provenga, va dichiarato inammissibile laddove l’interesse alla sua proposizione non possa ritenersi insorto per effetto dell’ impugnazione principale.
Va infine segnalata, per la sua peculiarità, Sez. T, n. 25278/2019, D’Aquino, Rv. 655533-01, secondo cui in tema di processo tributario, nel giudizio di legittimità il ricorso incidentale deve essere trattato preliminarmente rispetto a quello principale allorché attenga allo “ius superveniens” costituito da una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, la quale ha efficacia immediata nell’ordinamento nazionale, purché non siano necessari nuovi accertamenti di fatto, e valenza retroattiva, salvo il limite dei rapporti esauriti.
Il tema dei requisiti di contenuto-forma del ricorso e del controricorso, previsti in via generale dagli artt. 365, 366 e 370 del codice di rito, come è intuibile, è sempre di viva attualità.
Anzitutto, sul piano generale, si segnala Sez. T, n. 03379/2019, D’Orazio, Rv. 652381-01, secondo cui il ricorso per cassazione privo della sottoscrizione dell’avvocato deve considerarsi giuridicamente inesistente e, quindi, inammissibile, in applicazione del principio generale sancito dall’art. 161, comma 2, c.p.c., estensibile a tutti gli atti processuali. Si veda, per il caso di notifica del ricorso a mezzo PEC, Sez. 6-3, n. 19434/2019, Iannello, Rv. 654622-01, già citata.
Sempre in linea generale, Sez. T, n. 14035/2019, Fanticini, Rv. 654111-02, ha poi precisato che la palese violazione dell’art. 366 c.p.c. nella predisposizione del ricorso, tale da concretare un errore grossolano del difensore nella redazione dell’atto, giustifica la condanna della parte - che risponde delle condotte del proprio avvocato ex art. 2049 c.c. - al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. Sostanzialmente nello stesso senso, Sez. 3, n. 05725/2019, Di Florio, Rv. 652838-02.
Riguardo all’indicazione delle parti, requisito previsto dall’art. 366, comma 1, n. 1, c.p.c., va segnalata Sez. 1, n. 24050/2019, Marulli, Rv. 655307-01, che ha ribadito che il soggetto che proponga ricorso per cassazione in qualità di successore, a titolo universale o particolare, di colui che era stato parte nel precedente grado del giudizio, deve non soltanto allegare la propria “legitimatio ad causam” per essere subentrato nella medesima posizione del dante causa, ma deve altresì fornirne la prova, la cui mancanza, attenendo alla regolare costituzione del contraddittorio nella fase d’impugnazione, è rilevabile anche d’ufficio, ed ha per conseguenza la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Ancora, Sez. T, n. 24528/2019, Frasca, Rv. 655479-01, ha statuito che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto da un soggetto erroneamente indicato nell’epigrafe e nella motivazione della sentenza di secondo grado quale parte, venendo in rilievo, in tal caso, un errore di fatto revocatorio denunciabile ex art. 395 n. 4 c.p.c. Nella specie, il ricorso per cassazione era stato proposto dai soci, erroneamente indicati nella decisione impugnata quali appellanti, sebbene il gravame fosse stato esperito dalla sola società.
Infine, Sez. T, n. 34641/2019, Triscari, Rv. 656608-01, in una vicenda in cui il ricorso per cassazione era stato notificato ad una Agenzia fiscale (Agenzia delle entrate), anziché a quella titolare del rapporto tributario controverso (Agenzia delle dogane e dei monopoli), ha affermato non essere applicabile, nella specie, l’art. 4 della l. 25 marzo 1958, n. 260 (invocato dal ricorrente ai fini della rimessione in termini), giacché l’errore di identificazione della persona alla quale l’atto introduttivo del giudizio e ogni altro atto doveva essere notificato non può sussistere nel caso in cui, come quello in esame, il ricorso in cassazione è stato notificato ad un soggetto diverso dalla parte processuale già identificata dei precedenti giudizi di merito. Pertanto, la S.C. ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, perché notificato a soggetto privo di legittimazione passiva e non alla “giusta parte processuale”.
Riguardo all’onere di esposizione sommaria dei fatti di causa, prescritto dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., vanno inquadrate in quest’ambito una serie di pronunce inerenti l’onere di trascrivere (o di riassumere) il contenuto di atti processuali o documenti rilevanti ai fini della decisione.
Così, va anzitutto segnalata Sez. U, n. 34469/2019, Scarano, Rv. 656488-01, che ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso al suo esame, per essersi limitato il ricorrente a meramente richiamare una serie di documenti, senza debitamente riprodurli nel ricorso ovvero, laddove (in tutto o in parte) riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la S.C., al fine di renderne possibile l’esame, con precisazione anche dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti pure in sede di giudizio di legittimità, la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile.
Più in dettaglio, Sez. T, n. 01150/2019, Saija, Rv. 652710-02, che ha affermato che ove sia dedotto il vizio di una relata di notifica, la trascrizione integrale della medesima si rende necessaria soltanto qualora sia strettamente funzionale alla comprensione del motivo, atteso che l’adempimento dei requisiti di contenuto-forma previsti dall’art. 366 c.p.c. non è fine a se stesso, ma è strumentale al dispiegamento della funzione che è propria di detti requisiti. Nella specie, la S.C. ha ritenuto che, ai fini della piena intellegibilità del motivo - con cui era stata denunciata l’erroneità della decisione impugnata, che aveva affermato la nullità della notifica di una cartella di pagamento, stante l’illeggibilità della firma del destinatario e l’omessa indicazione della sua qualifica - la mera trascrizione della relata di notifica non avrebbe potuto aggiungere alcunché alla piena intellegibilità della censura.
Secondo Sez. L, n. 20914/2019, Marotta, Rv. 654796-02, invece, ove il ricorrente intenda far valere l’omessa o inesatta valutazione di atti e documenti, anche nel caso in cui si denunci violazione o falsa applicazione di norma di diritto, egli è tenuto anche a trascrivere integralmente il contenuto degli atti e dei documenti, così da rendere immediatamente apprezzabile alla Suprema Corte il vizio dedotto. Nello stesso senso, per il caso venga fatta valere la inesatta interpretazione di una clausola contrattuale, Sez. 3, n. 06735/2019, Pellecchia, Rv. 653255-01, ha affermato che costituisce preciso onere del ricorrente riportare nel ricorso il testo pattizio in discussione, onde consentire alla S.C. di effettuare il relativo controllo, che non può essere demandato ad indagini integrative del giudice di legittimità tendenti a superare le lacune dell’atto d’impugnazione. Ancora, sul tema della denuncia della violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale (nella specie, degli artt. 1366 e 1369 c.c.), Sez. 3, n. 13603/2019, Olivieri, Rv. 653922-01, ha statuito che il ricorrente ha l’onere di indicare, a pena di inammissibilità del gravame, l’elemento semantico del contratto che, essendo oggettivamente incerto nel suo significato, rende non sufficiente, per la ricerca della volontà comune delle parti, l’utilizzo del criterio cd. letterale e necessaria, invece, l’applicazione di quelli della buona fede o della funzione del contratto.
Ancora, in relazione al potere della S.C. di rilevare il giudicato interno circa una determinata statuizione contenuta nella sentenza di primo grado (potere che non è dipendente dall’interpretazione compiuta dal giudice d’appello), Sez. 1, n. 07499/2019, Pazzi, Rv. 653628-01, ha affermato che la S.C. ha il potere-dovere di valutare direttamente gli atti processuali per stabilire se, rispetto alla questione su cui si sarebbe formato il giudicato, la funzione giurisdizionale si sia esaurita per effetto della mancata devoluzione della questione nel giudizio di appello, con conseguente preclusione di ogni esame della stessa. A tal fine, è però necessario che il ricorrente non solo deduca di aver ritualmente impugnato la statuizione, ma indichi elementi e riferimenti atti ad individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il contenuto dell’atto di appello a questo preciso proposito, non essendo tale vizio rilevabile “ex officio”.
Sul tema, si segnala ancora Sez. 2, n. 02038/2019, Dongiacomo, Rv. 652251-02, secondo cui qualora una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegarne l’avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa. Nello stesso senso, si veda Sez. 6-T, n. 32804/2019, Luciotti, Rv. 656036-01.
Proprio tale finalità è posta a fondamento del principio affermato dalla già citata Sez. T, n. 01150/2019, Saija, Rv. 632710-01, riguardo al contenuto del controricorso. È stato infatti statuito che, ai fini del rispetto del requisito di cui all’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. (richiamato dall’art. 370, comma 2, c.p.c., «in quanto è possibile»), il controricorso deve contenere l’autonoma esposizione sommaria dei fatti della causa soltanto nel caso in cui con esso venga proposta impugnazione incidentale, stante l’autonomia di questa rispetto all’impugnazione principale; tuttavia, qualora il controricorrente, pur senza proporre impugnazione incidentale, sollevi eccezioni sull’ammissibilità del ricorso che implichino una valutazione del materiale documentale delle fasi di merito, il controricorso stesso deve contenere una sufficiente ed autonoma esposizione dei fatti di causa inerenti a dette eccezioni, in modo da consentire alla Corte di verificarne la portata, dalla sola lettura dell’atto. Nella specie, la S.C. ha dunque dichiarato inammissibile l’eccezione sollevata dal controricorrente, che aveva a propria volta eccepito l’inammissibilità del ricorso in ragione dell’assunto passaggio in giudicato di alcuni capi della sentenza di primo grado, senza peraltro riportarne la motivazione, se non per estratto, in modo ritenuto inidoneo ad apprezzare se le frasi trascritte integrassero vere e proprie “rationes decidendi”.
Quanto alla tecnica di redazione del ricorso, merita segnalazione Sez. T, n. 08009/2019, Federici, Rv. 653337-01, che – in un caso in cui il ricorso si limitava a riprodurre stralci degli atti difensivi depositati dal ricorrente nei precedenti gradi del giudizio, senza formulare alcuna specifica censura nei confronti della decisione impugnata – ha affermato che il dovere di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali, benché esplicitamente fissato dall’art. 3, comma 2, del c.p.a., esprime tuttavia un principio generale del diritto processuale, destinato ad operare anche nel processo civile. Il ricorrente che non rispetti detto dovere, dunque, resta esposto al rischio di una declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione, non già per l’irragionevole estensione del ricorso (la quale non è normativamente sanzionata), ma in quanto rischia di pregiudicare l’intellegibilità delle questioni, rendendo oscura l’esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata, ridondando nella violazione delle prescrizioni di cui ai nn. 3 e 4 dell’art. 366 c.p.c., esplicitamente assistite dalla sanzione testuale di inammissibilità.
Ove poi il ricorrente denunci l’omessa valutazione di prove documentali, secondo Sez. T, n. 13625/2019, Romeo, Rv. 653996-01, egli ha l’onere non solo di trascrivere il testo integrale, o la parte significativa del documento nel ricorso per cassazione, al fine di consentire il vaglio di decisività, ma anche di specificare gli argomenti, deduzioni o istanze che, in relazione alla pretesa fatta valere, siano state formulate nel giudizio di merito, pena l’irrilevanza giuridica della sola produzione, che non assicura il contraddittorio e non comporta, quindi, per il giudice alcun onere di esame, e ancora meno di considerazione dei documenti stessi ai fini della decisione.
Con specifico riferimento al processo tributario, vanno infine segnalate, Sez. T, n. 13163/2019, Di Marzio P., Rv. 653864-01, che ha statuito che l’amministrazione finanziaria è tenuta non solo a riportare, anche in sintesi, il ricorso in appello ma anche le parti dell’atto di diniego contenenti le specifiche contestazioni su cui esso si fonda non potendo invocare a fondamento delle proprie pretese ragioni diverse da quelle di cui all’atto impositivo; nonché Sez. T, n. 28570/2019, D’Ovidio, Rv. 655730-01, secondo cui, qualora il ricorrente censuri la sentenza della commissione tributaria sotto il profilo del giudizio espresso in ordine alla motivazione di una cartella di pagamento – che è atto amministrativo e non processuale – egli deve, a pena di inammissibilità, trascrivere testualmente il contenuto dell’atto impugnato che assume erroneamente interpretato o pretermesso dal giudice di merito al fine di consentire alla Corte di cassazione la verifica della doglianza esclusivamente mediante l’esame del ricorso.
Per quanto concerne i motivi di ricorso, requisito prescritto dall’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., va anzitutto segnalata Sez. 1, n. 06519/2019, Caiazzo, Rv. 653222-01, che ha ribadito che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi. Ciò in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa. La parte non può, dunque, limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti. Peraltro, nel solco di consolidato orientamento, poi, Sez. 6-3, n. 16314/2019, D’Arrigo, Rv. 654319-01, ha ribadito che, poiché il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio, ma è caratterizzato dal già descritto effetto devolutivo correlato ai motivi specificamente proposti, nel caso in cui la decisione impugnata si regga su più “rationes decidendi” ciascuna delle quali idonea a giustificare la decisione, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze in relazione a tutte le predette “rationes”.
Così, in fattispecie in cui il ricorrente lamentava soltanto la mancata comunicazione del dispositivo della sentenza della commissione tributaria regionale, Sez. T, n. 20951/2019, Cataldi, Rv. 654958-01, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso in quanto privo dei motivi di censura, non essendo neanche ammessa la riammissione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c. Secondo Sez. T, n. 02912/2019, Guida, Rv. 652338-01, non implica, al contrario, l’inammissibilità del ricorso la mera mancanza delle conclusioni rassegnate alla S.C., ove il ricorrente abbia formulato specifiche censure alla decisione impugnata e, dal tenore dell’atto, si evinca con certezza la volontà dell’impugnante di ottenerne la cassazione.
Ancora, Sez. 3, n. 30738/2019, Gorgoni, Rv. 656135-01, ha ribadito che il motivo di ricorso per cassazione con il quale, reiterandosi l’istanza avanzata nel giudizio di merito, si chieda di dichiarare una questione di legittimità costituzionale non manifestamente infondata e di rimetterne l’esame alla Corte costituzionale, è inammissibile ove contenga soltanto la generica deduzione dell’illegittimità di una norma e non anche l’indicazione delle ragioni di contrasto con le disposizioni costituzionali eventualmente individuate.
Infine, con specifico riferimento al contenuto del controricorso, Sez. 3, n. 09983/2019, Scarano, Rv. 653425-01, ne ha ritenuto l’inammissibilità ove privo dei motivi di diritto (si trattava di atto denominato “atto di costituzione”, privo di ogni argomento tendente a contrastare l’impugnazione), con conseguente preclusione della produzione di documenti e memorie, ex artt. 372 e 378 c.p.c., fino alla data della discussione.
Per quanto concerne la procura speciale, che deve essere indicata ex art. 366, comma 1, n. 5, c.p.c., e di cui deve essere comunque munito l’avvocato che sottoscrive il ricorso o il controricorso, ex artt. 365 e 370 c.p.c., si segnala anzitutto Sez. T, n. 00877/2019, Mucci, Rv. 652193-01, secondo cui il controricorso è inammissibile qualora la procura sia stata rilasciata con modalità diverse da quelle legalmente previste dall’art. 83, comma 3, c.p.c. Sul piano più generale, Sez. U, n. 10019/2019, Vincenti, Rv. 653596-01, ha escluso la validità della procura rilasciata dall’intimato in calce alla “memoria di costituzione” depositata dalla parte intimata dopo la scadenza del termine di cui all’art. 370 c.p.c. e non notificata al ricorrente (così da non potersi qualificare come controricorso, seppur tardivo), trattandosi di atto di per sé inammissibile, in relazione al quale anche il potere di autenticazione del difensore resta privo di efficacia, essendo esso limitato agli atti specificamente indicati nell’art. 83, comma 3, c.p.c. In senso conforme, Sez. 3, n. 20322/2019, Iannello, Rv. 654927-01.
Più in dettaglio, Sez. T, n. 05577/2019, D’Orazio, Rv. 652721-01, ha ribadito che, ai fini che qui interessano, è essenziale che la procura sia conferita in epoca anteriore alla notificazione del ricorso, che investa il difensore espressamente del potere di proporre quest’ultimo e che sia rilasciata in epoca successiva alla sentenza oggetto dell’impugnazione; ove sia apposta a margine del ricorso, tali requisiti possono desumersi, rispettivamente, quanto al primo, dall’essere stata la procura trascritta nella copia notificata del ricorso, e, quanto agli altri due, dalla menzione della sentenza gravata risultante dall’atto a margine del quale essa è apposta. Resta, invece, irrilevante che la procura sia stata conferita in data anteriore a quella della redazione del ricorso e che non sia stata indicata la data del suo rilascio, non essendo tale requisito previsto a pena di nullità. Nello stesso senso, Sez. 2, n. 14437/2019, Giusti, Rv. 654078-01.
Peraltro, secondo Sez. T, n. 17963/2019, Condello, Rv. 654746-01, non occorre che la procura sia integralmente trascritta nella copia notificata all’altra parte, ben potendosi pervenire, attraverso altri elementi, alla ragionevole certezza che il mandato sia stato conferito prima della notificazione dell’atto e dovendo la conformità del ricorso rispetto all’originale notificato dal contribuente all’Ufficio riguardare il contenuto dell’atto, sicché è a tal fine sufficiente l’apposizione nella copia di una nota che attesti la presenza sull’originale del mandato rilasciato al difensore.
Nel caso di pluralità di intimati, il mancato riferimento nella procura a ciascuno di loro non ne determina la carenza di specialità, secondo Sez. L, n. 19923/2019, Pagetta, Rv. 654787-01, che invece è deducibile con certezza, in base all’interpretazione letterale, teleologica e sistematica dell’art. 83 c.p.c., dal fatto che il mandato forma materialmente corpo con il ricorso, essendo la posizione topografica della procura idonea - salvo che dal suo testo si ricavi il contrario - a dar luogo alla presunzione di riferibilità al giudizio cui l’atto accede. Né tantomeno il requisito della specialità resta escluso, secondo Sez. 6-1, n. 24670/2019, Terrusi, Rv. 655815-01, dalla circostanza che la delega alla proposizione del ricorso sia stata genericamente formulata, allorquando essa sia stata apposta in calce o a margine del ricorso per cassazione. In tal caso, il requisito della specialità resta assorbito dal contesto documentale unitario, derivando direttamente dalla relazione fisica tra la delega e il ricorso, che consente di attribuire alla parte la volontà che la procura produca i suoi effetti, secondo il principio di conservazione degli atti (artt. 1367 c.c. e 159 c.p.c.).
Tale deduzione non è ricavabile nel caso in cui la procura sia stata rilasciata in calce alla sentenza d’appello notificata al ricorrente per cassazione, giacché da essa non è possibile desumere l’anteriorità o, almeno, la coevità rispetto alla proposizione del ricorso; donde, l’inammissibilità di quest’ultimo (così, Sez. 1, n. 31656/2019, Fidanzia, non massimata).
Sez. 3, n. 28217/2019, Sestini, Rv. 655781-01, ha poi affermato che, poiché il procuratore generale alle liti non è abilitato a conferire, a nome del proprio rappresentato, né a se stesso né ad altri, la procura ex art. 365 c.p.c., il relativo ricorso per cassazione sottoscritto dal difensore così designato deve considerarsi inammissibile. Sez. 6-3, n. 11898/2019, D’Arrigo, Rv. 653802-01, ha invece affermato che, ove la procura speciale sia rilasciata da un soggetto nella qualità di procuratore speciale di una società di capitali in virtù dei poteri conferitigli con procura notarile non depositata con il ricorso, né rinvenibile nel fascicolo, l’impossibilità del controllo, da parte del giudice di legittimità, della legittimazione del delegante ad una valida rappresentazione processuale e sostanziale della persona giuridica comporta l’inammissibilità del ricorso.
Ancora, quanto alle conseguenze della mancanza o invalidità della procura, si segnalano Sez. 6-1, n. 25435/2019, Iofrida, Rv. 655644-01, secondo cui, non riverberando l’attività del difensore alcun effetto sulla parte malamente assistita, lo stesso difensore debba considerarsi quale parte effettiva (almeno in ordine alla questione d’inammissibilità del ricorso per difetto della procura speciale), sicché, qualora la Suprema Corte non ritenga che sussistano giusti motivi di compensazione, la condanna alle spese va pronunciata a carico del predetto difensore, quale unica controparte del controricorrente nel giudizio di legittimità; nonché Sez. 6-1, n. 32008/2019, Nazzicone, Rv. 656494-01, che ha ribadito che, in caso di mancanza di idonea procura speciale ex art. 365 c.p.c., la dichiarazione di cui all’art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come novellato dalla l. n. 228 del 2012, deve seguire il principio secondo cui, trattandosi di attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità, su di lui grava la pronuncia relativa alle spese processuali, anche con riguardo all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Infine, il connesso onere di deposito della procura speciale di cui all’art. 369, comma 2, n. 3, c.p.c., a pena di improcedibilità del ricorso stesso, secondo Sez. 3, n. 01271/2019, Rv. 652468-01, sanziona tanto l’inadempimento assoluto quanto la tardività del richiesto adempimento. Il deposito dei due atti (ricorso e procura) in tempi diversi, legittimo se compiuto, comunque, entro il termine di venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, rende, invece, improcedibile l’impugnazione in caso di deposito della procura successivo alla scadenza di detto termine.
Venendo, per ultimo, al requisito di autosufficienza del ricorso, di matrice giurisprudenziale, ma di cui si rinviene oggi la fonte normativa nell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., va evidenziato che spesse volte il requisito in parola viene trasposto sul piano della esposizione sommaria dei fatti, processuali e sostanziali, di cui all’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., già esaminato, la cui funzione è però quella di rendere immediatamente intellegibili le censure mosse alla decisione impugnata. La funzione del requisito dell’autosufficienza, invece, attiene al piano più propriamente probatorio, mirando essenzialmente alla dimostrazione, da parte del ricorrente, della tempestività della produzione del documento invocato a sostegno dell’impugnazione (salvo che non si tratti di documento producibile, per la prima volta, nel giudizio di legittimità, ex art. 372 c.p.c.), fermo lo scopo illustrativo-descrittivo del contenuto del documento stesso (in ciò, i requisiti di cui ai nn. 3 e 6 dell’art. 366 c.p.c. finiscono spesso con il sovrapporsi).
Ciò chiarito, deve anzitutto segnalarsi, sul punto, Sez. 3, n. 02331/2019, Guizzi, Rv. 652658-02, secondo cui, nel giudizio di legittimità, il principio della obbligatorietà della lingua italiana, previsto dall’art. 122 c.p.c. con riferimento ai soli atti processuali in senso stretto, nel caso di produzione di documenti redatti in lingua straniera va conformato alla previsione dell’art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c. che impone, in applicazione del principio di specificità, un sintetico ma completo resoconto del loro contenuto, previa traduzione, in italiano, nonché della specifica indicazione del luogo in cui ne è avvenuta la produzione, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza sulla base del solo ricorso, senza necessità di fare rinvio o accesso a fonti esterne ad esso.
Con specifico riguardo al processo tributario, poi, e alla sua appendice di legittimità, Sez. T, n. 00777/2019, Cataldi, Rv. 652190-01, ha ribadito che il ricorrente, pur non essendo tenuto a produrre nuovamente i documenti, in ragione dell’indisponibilità del fascicolo di parte che resta acquisito, ai sensi dell’art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, al fascicolo d’ufficio del giudizio svoltosi dinanzi alla commissione tributaria - del quale è sufficiente la richiesta di trasmissione ex art. 369, comma 3, c.p.c. - deve rispettare, a pena d’inammissibilità del ricorso, il diverso onere di cui all’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., di specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché dei dati necessari all’individuazione della loro collocazione quanto al momento della produzione nei gradi dei giudizi di merito.
Come sempre, numerose pronunce rese nel 2019 hanno riguardato il panorama delle censure proponibili col ricorso, ai sensi dell’art. 360, comma 1, c.p.c. Rinviando, quanto alle questioni di giurisdizione e di competenza, ai relativi capitoli di questa Rassegna, si procederà di seguito ad indicare le più significative sui restanti vizi.
Iniziando dalla violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., procede ad una complessiva ricostruzione dei confini del vizio in discorso Sez. 1, n. 00640/2019, Di Marzio M., Rv. 652398-01, secondo cui le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l’interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto; b) quello afferente l’applicazione della norma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata. Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell’attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell’assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista - pur rettamente individuata e interpretata - non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. Invece, non rientra nell’ambito applicativo dell’art. 360, comma 1, n. 3, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità. Nello stesso senso, Sez. T, n. 23851/2019, Condello, Rv. 655120-02.
Ancora, Sez. 1, n. 3340/2019, Schirò, Rv. 652549-02, ha ribadito che il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità. La S.C. ha pertanto dichiarato inammissibile il motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., con il quale era stata dedotta in modo del tutto generico la violazione di norme di legge, avuto riguardo alla valutazione sulla credibilità del richiedente protezione internazionale, attraverso il richiamo alle disposizioni disattese e tramite una ricostruzione della fattispecie concreta difforme da quella accertata dal tribunale.
Sempre sul piano generale, va infine segnalata Sez. 3, n. 21772/2019, Frasca, Rv. 655084-01, secondo cui il controllo di legittimità richiesto alla Corte ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c. non si esaurisce in una verifica di correttezza dell’attività ermeneutica diretta a ricostruire la portata precettiva della norma, ma è esteso alla sussunzione del fatto, accertato dal giudice di merito, nell’ipotesi normativa. Pertanto, nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, a fronte di una domanda di risarcimento del danno cagionato da animali - nella specie una zuffa canina dalla quale era derivata la morte di uno dei proprietari caduto a causa dello strattonamento da parte del proprio cane al guinzaglio - aveva affermato l’interruzione del nesso causale, escludendo il rilievo del comportamento dell’altro cane che aveva dato adito alla zuffa.
Più nel dettaglio, diverse pronunce hanno riguardato il tema della valutazione delle prove. Così, Sez. 6-1, n. 01229/2019, Di Marzio M., Rv. 652671-01, ha ribadito che una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione. Sempre Sez. 6-1, n. 01234/2019, Di Marzio M., Rv. 652672-01, ha poi affermato che in tema di prova presuntiva, è incensurabile in sede di legittimità la violazione dell’art. 2729 c.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione all’apprezzamento del giudice del merito circa la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, rimanendo il sindacato del giudice di legittimità circoscritto alla verifica della tenuta della relativa motivazione, nei ristretti limiti oggi segnati dal vigente art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Ancora in ambito “lato sensu” probatorio, Sez. 1, n. 03867/2019, Nazzicone, Rv. 653090-01, ha ribadito che il ricorso per cassazione proposto per violazione dell’art. 116 c.p.c., fondato sull’affermazione che il giudice di merito abbia travisato le risultanze della consulenza tecnica, è inammissibile, configurandosi in questa ipotesi esclusivamente il rimedio della revocazione, ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c. Sempre sul tema, Sez. L, n. 25166/2019, Ponterio, Rv. 655384-01, ha poi precisato che l’errore di percezione, in relazione all’art. 115 c.p.c., cadendo sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, non può ravvisarsi laddove la statuizione di esistenza o meno della circostanza controversa presupponga un giudizio di attendibilità, sufficienza e congruenza delle testimonianze, che si colloca interamente nell’ambito della valutazione delle prove, estranea al giudizio di legittimità.
In relazione al ricorso, da parte del giudice di merito, alle nozioni di comune esperienza, che riguardano fatti acquisiti alla conoscenza della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabili ed incontestabili, e non anche elementi valutativi che implicano cognizioni particolari ovvero nozioni che rientrano nella scienza privata del giudice, vanno segnalate Sez. 6-3, n. 07726/2019, Olivieri, Rv. 653445-01, secondo cui, l’uso del fatto notorio attiene all’esercizio di un potere discrezionale. Pertanto, la violazione dell’art. 115, comma 2, c.p.c. può configurarsi solo quando il giudice ne abbia fatto positivamente uso e non anche ove non abbia ritenuto necessario avvalersene, venendo in tal caso la censura ad incidere su una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità. E ancora, Sez. 6-3, n. 13715/2019, Positano, Rv. 654219-01, ha affermato che, stante la discrezionalità di detto potere, il giudizio del giudice del merito circa la sussistenza di un fatto notorio può essere censurato in sede di legittimità solo se sia stata posta a base della decisione una inesatta nozione del notorio, da intendere come fatto conosciuto da un uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo, e non anche per inesistenza o insufficienza di motivazione, non essendo il giudice tenuto ad indicare gli elementi sui quali la determinazione si fonda. Del resto, allorché si assuma che il fatto considerato come notorio dal giudice non risponde al vero, l’inveridicità del preteso fatto notorio può formare esclusivamente oggetto di revocazione, ove ne ricorrano gli estremi, non di ricorso per cassazione.
Infine, premesso il potere-dovere del giudice di rilevare anche d’ufficio, in ogni stato e grado e salva la formazione del giudicato sul punto, la nullità del contratto (Sez. U, n. 26242/2014, Travaglino, Rv. 633502-01 e 633509-01), Sez. 3, n. 12259/2019, Iannello, Rv. 653780-01, ha precisato che in caso di omessa proposizione in appello di un’eccezione di nullità contrattuale, il mancato rilievo da parte del giudice non integra il vizio di omessa pronuncia, ma è denunciabile in cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per violazione delle norme che prevedono la rilevabilità d’ufficio della questione, giacché il vizio di omessa pronuncia postula che la questione, ancorché rilevabile d’ufficio, abbia formato oggetto di una specifica domanda od eccezione e che il giudice non abbia statuito sulla stessa.
Per quanto riguarda la nullità della sentenza o del procedimento, ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., va qui anzitutto richiamata Sez. 6-L, n. 26087/2019, Cavallaro, Rv. 655459-01, che in applicazione del principio di lesività ha ribadito che la censura concernente la violazione dei “principi regolatori del giusto processo” e cioè delle regole processuali ex art. 360 n. 4 c.p.c., deve avere carattere decisivo, cioè incidente sul contenuto della decisione e, dunque, arrecante un effettivo pregiudizio a chi la denuncia.
Sez. 2, n. 21944/2019, Scalisi, Rv. 654914-01, ha poi ribadito che in materia di vizi “in procedendo”, non è consentito alla parte interessata di formulare in sede di legittimità la relativa censura in termini di omessa motivazione, in quanto spetta alla Corte di cassazione accertare se vi sia stato o meno il denunciato vizio di attività, attraverso l’esame diretto degli atti, indipendentemente dall’esistenza o dalla sufficienza e logicità dell’eventuale motivazione del giudice di merito sul punto.
Quanto alla violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ex art. 112 c.p.c., Sez. 3, n. 17644/2019, Di Florio, Rv. 654676-01, ha affermato l’ammissibilità del ricorso per cassazione contro la decisione del giudice che, nell’accogliere l’appello avverso sentenza provvisoriamente esecutiva di condanna, ometta di ordinare la restituzione di ciò che è stato corrisposto in forza della pronuncia riformata, benché la relativa domanda fosse stata ritualmente introdotta con l’atto di gravame. Peraltro, ove la condanna alle restituzioni sia sottratta a qualunque forma di valutazione giudiziale sia nell’”an” sia nel “quantum” del provvedimento, può essere azionata anche la procedura di correzione dell’errore materiale, dovendosi ritenere che i due rimedi, qualora la statuizione acceda al “decisum” della controversia e non siano necessarie ulteriori indagini o determinazioni sostanziali, siano fra loro alternativi. Ancora sul tema, Sez. T, n. 11459/2019, Mondini, Rv. 653671-01, ha statuito che l’illogica dichiarazione di assorbimento di un motivo di appello si risolve in una omessa pronuncia e, come tale, può essere censurata in sede di legittimità solo ai sensi dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. Infine, Sez. 1, n. 32023/2019, Scotti, Rv. 655960-01, ha precisato che l’omessa pronuncia su un motivo di appello avente ad oggetto il vizio della mancata statuizione da parte del giudice di primo grado sulla domanda di condanna ad un facere infungibile, integra un motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione dell’art. 112 c.p.c., stante l’ammissibilità di un tale genere di pronuncia, in quanto idonea a produrre i suoi effetti tipici in conseguenza dell’esecuzione volontaria da parte dell’obbligato, oltre a consentire l’eventuale e successiva domanda di risarcimento del danno nonché l’adozione delle misure di coercizione indiretta ex art. 614 bis c.p.c.
Con specifico riferimento al vizio di nullità della sentenza, deve qui richiamarsi, anzitutto, Sez. 3, n. 29721/2019, Sestini, Rv. 655799-01, secondo cui la concisione della motivazione non può prescindere dall’esistenza di una pur succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata, la cui assenza configura motivo di nullità della sentenza quando non sia possibile individuare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione. Nella specie, la S.C. ha ritenuto nulla la sentenza gravata, la cui motivazione, costituita da una sola pagina, era priva dell’esposizione degli elementi in base ai quali la Corte territoriale aveva ritenuto che “l’appello non contesti la sentenza del tribunale nella parte rilevante della decisione”. Ancora, Sez. 1, n. 20883/2019, Bisogni, Rv. 654951-01, ha ribadito che la sentenza d’appello può essere motivata “per relationem”, purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame.
Inoltre, è noto che la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., operata dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito in l. n. 134 del 2012, ha ridimensionato il vizio motivazionale denunciabile in sede di legittimità, riportandolo nell’alveo del c.d. “minimo costituzionale” (si veda, in particolare, Sez. U, n. 08053/2014, Botta, Rv. 629830-01). In continuità con il principio così affermato – che risulta assolutamente consolidato – Sez. 6-T, n. 13977/2019, Luciotti, Rv. 654145-01, ha quindi ribadito che la motivazione può dirsi apparente quando essa, benchè graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture. Nella specie la S.C. ha quindi ritenuto affetta da tale vizio la sentenza impugnata, che aveva dichiarato inammissibile l’appello perchè tardivo, senza però indicare la documentazione esaminata e la valenza probatoria della stessa ai fini della decisione assunta.
Ancora, va segnalata Sez. 6-3, n. 04360/2019, D’Arrigo, Rv. 653011-01, secondo cui, nel caso sia denunciata, ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione dell’art. 92, comma 2, c.p.c., come modificato dal d.l. n. 132 del 2014,convertito in l. n. 162 del 2014, norma dichiarata incostituzionale con sentenza n. 77 del 2018 (nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe e gravi ragioni), la valutazione della fondatezza o meno del ricorso deve farsi con riferimento alla situazione normativa determinata dalla pronuncia di incostituzionalità, essendo irrilevante che la decisione impugnata o la stessa proposizione del ricorso siano anteriori alla pronuncia del giudice delle leggi, atteso che gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità di una norma retroagiscono alla data di introduzione nell’ordinamento del testo di legge dichiarato costituzionalmente illegittimo.
Infine, con specifico riferimento al giudizio di rinvio, va segnalata Sez. L, n. 06344/2019, Bellè, Rv. 653200-01, secondo cui la denuncia del mancato rispetto da parte del giudice di rinvio del “decisum” della sentenza di cassazione concreta denuncia di “error in procedendo” per aver operato il giudice stesso in ambito eccedente i confini assegnati dalla legge ai suoi poteri di decisione, per la cui verifica la Corte di cassazione ha tutti i poteri del giudice del fatto in relazione alla ricostruzione dei contenuti della sentenza rescindente, la quale va equiparata al giudicato, con la conseguenza che la sua interpretazione deve essere assimilata all’interpretazione delle norme giuridiche.
Nel corso del 2019, non risulta massimata nessuna pronuncia concernente il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nel testo oramai non più in vigore dal 11 settembre 2012, e ciò sebbene risultino decisi ben 1.629 ricorsi iscritti nel 2012 (ovviamente, in via di finale definizione).
In questa sede – nel rinviare al par. 1, quanto alle pronunce concernenti la nuova formulazione della norma – può quindi opportunamente farsi riferimento a quelle decisioni in cui la S.C. si è impegnata a segnare il discrimine tra le varie ipotesi disciplinate dall’art. 360 c.p.c.
Così, Sez. L, n. 26764/2019, Bellè, Rv. 655514-01, ha statuito che nel caso in cui il giudice del merito abbia ritenuto, senza ulteriori precisazioni, che le circostanze dedotte per sorreggere una certa domanda (o eccezione) siano generiche ed inidonee a dimostrare l’esistenza dei fatti costitutivi del diritto stesso (o dell’eccezione), non può ritenersi sussistente né la violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. per difetto assoluto di motivazione o motivazione apparente, né la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia. Qualora si assuma che una tale pronuncia comporti la mancata valorizzazione di fatti che si ritengano essere stati affermati dalla parte con modalità sufficientemente specifiche, può ammettersi censura, da articolare nel rigoroso rispetto dei criteri di cui agli artt. 366 e 369 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., qualora uno o più dei predetti fatti integrino direttamente elementi costitutivi della fattispecie astratta e dunque per violazione della norma sostanziale, oppure ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., per omesso esame di una o più di tali circostanze la cui considerazione avrebbe consentito, secondo parametri di elevata probabilità logica, una ricostruzione dell’accaduto idonea ad integrare gli estremi della fattispecie rivendicata.
In tema di protezione internazionale, è stato poi affermato da Sez. 1, n. 03340/2019, Schirò, Rv. 652549-01, che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, ex art. 3, comma. 5, lettera c), del d.lgs. n. 251 del 2007. Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ovvero ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito.
Riguardo al termine per la proposizione del ricorso, si segnala anzitutto Sez. L, n. 00134/2019, Marchese, Rv. 652217-01, secondo cui il termine di sessanta giorni di cui all’art. 1, comma 62, della l. n. 92 del 2012 - essendo soggetto ad una disciplina speciale, derogatoria delle disposizioni generali sul termine cd. breve di impugnazione, sulla quale non incide la modifica dell’art. 133, comma 2, c.p.c. introdotta dal d.l. n. 90 del 2014, conv. con modif. in l. n. 114 del 2014, nella parte in cui stabilisce che la comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni - decorre dalla semplice comunicazione del provvedimento integrale, quale risultante dall’attestazione rilasciata dalla cancelleria con i dati estratti automaticamente dal registro informatico. Il che – secondo Sez. L, n. 32263/2019, Boghetic, Rv. 656048-01, che richiama sul punto i principi di ultrattività del rito e dell’apparenza – vale anche per il ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso nel giudizio rescissorio di rinvio.
In relazione alle opposizioni esecutive, Sez. 1, n. 10212/2019, Marulli, Rv. 653634-01, ha ribadito che l’art. 3 della l. n. 742 del 1969, che esclude dalla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale le cause previste dall’art. 92 del r.d. n. 12 del 1941 e nel cui novero rientrano le opposizioni all’esecuzione, è applicabile anche al ricorso per cassazione, attenendo detto articolo alla natura della controversia e ad ogni sua fase processuale, con la conseguenza che l’eventuale tardività ed inammissibilità del ricorso che abbia disatteso la norma va rilevata d’ufficio.
Interessante, quanto al dies a quo, è Sez. L, n. 16421/2019, Arienzo, Rv. 654239-01, che ha ribadito che la notifica della sentenza impugnata effettuata alla controparte a mezzo PEC è idonea a far decorrere il termine breve d’impugnazione nei confronti del destinatario ove il notificante provi di aver allegato e prodotto la copia cartacea del messaggio di trasmissione, delle ricevute di avvenuta consegna e di accettazione, della relata di notificazione nonché della copia conforme della sentenza, salvo che il destinatario della notifica non ne contesti la regolarità sotto uno o più profili.
Per quanto concerne la tematica della successione nel processo di legittimità, ove – com’è noto – non opera l’istituto dell’interruzione, stante il suo carattere officioso, meritano di essere segnalate Sez. T, n. 19172/2019, Condello, Rv. 654752-01, che ha ribadito che il successore a titolo universale può partecipare al giudizio pendente dinanzi alla Corte di cassazione mediante un atto d’intervento che dev’essere notificato alla controparte per assicurare il rispetto del contraddittorio, non essendo sufficiente il mero deposito dell’atto in cancelleria, stante l’esigenza di assicurare una forma simile a quella del ricorso e del controricorso, fermo restando che la nullità derivante dall’omissione della suddetta notificazione è sanata se le controparti costituite accettano il contraddittorio senza sollevare eccezioni. Nonché, Sez. 3, n. 25423/2019, Positano, Rv. 655272-01, che ha precisato come mancando, nel giudizio di cassazione, un’espressa previsione normativa che consenta al terzo di prendervi parte con facoltà di esplicare difese, è inammissibile l’intervento di soggetti che non abbiano partecipato alle pregresse fasi di merito, fatta eccezione per il successore a titolo particolare nel diritto controverso, al quale tale facoltà deve essere riconosciuta ove non vi sia stata precedente costituzione del dante causa.
Nel caso in cui una sentenza sia stata impugnata con due successivi ricorsi per cassazione, ciascuno autonomo dall’altro, Sez. T, n. 07233/2019, Di Marzio P., Rv. 653044-01, ha affermato che il secondo è da considerarsi inammissibile ove da esso non possa desumersi la volontà di sostituire il nuovo difensore al precedente o di nominarne un altro in aggiunta.
Speculare è, invece, l’ipotesi della proposizione di un unico ricorso avverso una pluralità di sentenze. Sul tema, Sez. 2, n. 21005/2019, Tedesco, Rv. 655189-01, ha affermato che il ricorso così proposto è inammissibile, a meno che non ricorra, nelle decisioni gravate, l’identità delle parti coinvolte e delle questioni affrontate. Nello stesso senso, Sez. 1, n. 32345/2019, Mercolino, Rv. 656439-01. Infine, sul punto, va segnalata Sez. T, n. 33895/2019, Reggiani, Rv. 656237-01, che ha ulteriormente precisato che la medesimezza delle questioni affrontate può anche essersi verificata in diverse fasi o gradi del giudizio (come nel caso della sentenza non definitiva oggetto di riserva di impugnazione e della successiva sentenza definitiva; della sentenza revocanda e di quella conclusiva del giudizio di revocazione; della sentenza di rinvio e di quella di rigetto della istanza di revocazione, allorché le due impugnazioni siano rivolte contro capi identici o almeno connessi delle due pronunzie, ovvero di sentenze di grado diverso pronunciate nella medesima causa, che investano l’una il merito e l’altra una questione pregiudiziale), mentre è inammissibile il ricorso per cassazione proposto, contestualmente e con un unico atto, contro sentenze diverse, pronunciate dal giudice del merito in procedimenti formalmente e sostanzialmente distinti, che concernano soggetti anch’essi parzialmente diversi.
Sotto altro versante, Sez. 6-3, n. 20327/2019, D’Arrigo, Rv. 654847-01, ha ribadito che la parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione e che abbia, a sua volta, notificato al ricorrente il controricorso, ha il potere, ove quest’ultimo abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell’art. 369 c.p.c., di richiedere l’iscrizione a ruolo per far dichiarare l’improcedibilità; tale potere è compreso in quello di contraddire, riconosciuto dall’art. 370 c.p.c., e trova giustificazione nell’interesse del controricorrente a recuperare le spese ed ad evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporlo, ove non sia ancora decorso il termine per l’impugnazione.
Relativamente allo ius postulandi, le decisioni più interessanti adottate nel corso del 2019 sono senz’altro quelle concernenti la successione di Agenzia delle entrate-Riscossione alle società del Gruppo Equitalia, ai sensi dell’art. 1 del d.l. n. 193 del 2016, convertito in legge n. 225 del 2016. Come si ricorderà, un consistente numero di pronunce (Sez. T, n. 15869/2018, Castorina, Rv. 649219-01, nonché Sez. T, n. 28741/2018, Stalla, Rv. 651604-01 e 651604-02, e la precedente Sez. T, n. 28684/2018, Balsamo, non massimata, e ancora Sez. T, n. 33639/2018, Fichera, 651915-01), dopo aver premesso che l’estinzione “ope legis” delle società del c.d. “gruppo Equitalia” non determina la necessità di costituzione in giudizio del nuovo ente Agenzia delle Entrate-Riscossione, non costituendo successione nel processo ai sensi dell’art. 110 c.p.c., bensì successione nei rapporti giuridici controversi ex art. 111 c.p.c., ha statuito che quando il nuovo ente decida autonomamente di costituirsi nel giudizio di cassazione, con il patrocinio di un avvocato del libero foro, sussiste per esso l’onere, pena la nullità del mandato difensivo e dell’atto di costituzione su di esso basato, di indicare ed allegare le fonti del potere di rappresentanza ed assistenza di quest’ultimo, in alternativa al patrocinio per regola generale esercitato, salvo il caso di un conflitto di interessi, dall’avvocatura dello Stato.
Andando consolidandosi, anche nel 2019, detto orientamento, su alcuni aspetti della complessa questione è quindi intervenuto il legislatore, che con norma di interpretazione autentica dettata dall’art. 4-novies, del d.l. 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. “Decreto Crescita”), conv. in l. 28 giugno 2019, n. 58, così stabilisce: «Il comma 8 dell’articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si interpreta nel senso che la disposizione dell’articolo 43, quarto comma, del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, si applica esclusivamente nei casi in cui l’Agenzia delle entrate-Riscossione, per la propria rappresentanza e difesa in giudizio, intende non avvalersi dell’Avvocatura dello Stato nei giudizi a quest’ultima riservati su base convenzionale; la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio».
Nonostante detto intervento normativo, destinato a chiudere la questione del patrocinio autorizzato del nuovo ente, ma al contempo precisando che a tanto avrebbe dovuto giungersi già in forza del chiaro dettato normativo, Sez. U, n. 30008/2019, De Stefano, Rv. 656068-01, ha comunque affermato (enunciando il principio di diritto ai sensi dell’art. 363 c.p.c.) che ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l’Agenzia delle Entrate–Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell’art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all’organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall’art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell’art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all’Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell’Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l’Agenzia e l’Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell’Agenzia a mezzo dell’una o dell’altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità.
Per quanto concerne la rinuncia al ricorso per cassazione, deve anzitutto segnalarsi Sez. U, n. 34429/2019, Falaschi, Rv. 656485-01/02/03/04/05/06/07, che ha ribadito il principio per cui, potendo detta rinuncia avvenire fino a che non sia cominciata la relazione e, quindi, anche direttamente in udienza, essa risulta perfezionata nel caso in cui la controparte ne abbia comunque avuto conoscenza prima dell’inizio di quest’ultima, benchè non le sia stata notificata, e, trattandosi di atto unilaterale non “accettizio”, produce l’estinzione del processo a prescindere dall’accettazione, che rileva solo ai fini delle spese.
Ancora, Sez. T, n. 11033/2019, D’Oriano, Rv. 653545-01, ha affermato che la rinuncia al ricorso per cassazione non è disciplinata dall’art. 306 c.p.c. e determina, pertanto, l’estinzione del giudizio anche in assenza di accettazione, considerato che, peraltro, comportando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, fa venire meno l’interesse a contrastare il ricorso. Nello stesso senso, sostanzialmente, Sez. 1, n. 13923/2019, Scalia, Rv. 654263-01.
Sul tema della produzione documentale, va qui segnalata Sez. 6-3, 11599/2019, D’Arrigo, Rv. 653800-01, che ha ribadito che in tema di giudizio per cassazione, l’onere del ricorrente, di cui all’art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c., come modificato dall’art. 7 del d.lgs. n. 40 del 2006, di produrre, a pena di improcedibilità del ricorso, “gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda” è soddisfatto, sulla base del principio di strumentalità delle forme processuali, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte, anche mediante la produzione del fascicolo nel quale essi siano contenuti e, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo d’ufficio, mediante il deposito della richiesta di trasmissione presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, munita di visto ai sensi dell’art. 369, comma 3, c.p.c., ferma, in ogni caso, l’esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366, n. 6, c.p.c., degli atti, dei documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi.
Ancora, Sez. L, n. 06255/2019, Garri, Rv. 653178-01, ha affermato che l’onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi - imposto, a pena di improcedibilità del ricorso, dall’art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c., nella formulazione di cui al d.lgs. n. 40 del 2006 - può dirsi soddisfatto solo con la produzione del testo integrale del contratto collettivo, adempimento rispondente alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione e necessario per l’applicazione del canone ermeneutico previsto dall’art. 1363 c.c.; né, a tal fine, può considerarsi sufficiente il mero richiamo, in calce al ricorso, all’intero fascicolo di parte del giudizio di merito, ove manchi una puntuale indicazione del documento nell’elenco degli atti.
Infine, va qui segnalata Sez. 1, n. 15712/2019, Di Marzio M., Rv. 654424-01, secondo cui il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione, di copia della decisione impugnata priva della certificazione di conformità all’originale non determina l’improcedibilità del ricorso per cassazione ove il ricorrente produca la predetta certificazione con la nota di deposito ex art. 372 c.p.c.
Quanto ai poteri della Corte di cassazione, va anzitutto segnalata Sez. U, n. 20181/2019, Genovese, Rv. 654876-01, che ha affermato che qualora sia denunciato un “error in procedendo”, la Corte di cassazione è anche giudice del fatto ed ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa. Poiché, però, il predetto vizio non è rilevabile “ex officio”, e non potendo la Corte ricercare e verificare autonomamente i documenti interessati dall’accertamento, è necessario che il ricorrente non solo indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale” di cui richiede il riesame, ma anche che illustri la corretta soluzione rispetto a quella erronea praticata dai giudici di merito, in modo da consentire alla Corte investita della questione, secondo la prospettazione alternativa del ricorrente, la verifica della sua esistenza e l’emenda dell’errore denunciato. In senso sostanzialmente conforme, si vedano Sez. L, n. 20924/2019, Di Paolantonio, Rv. 654799-01, nonché Sez. 6-1, n. 23834/2019, Iofrida, Rv. 655419-01, che ha ribadito come detto potere presupponga, comunque, che la censura proposta ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., superi il vaglio di ammissibilità.
Assai interessante, sul tema dei poteri della S.C., è Sez. 1, n. 27542/2019, Genovese, Rv. 655774-01, secondo cui l’esatta qualificazione giuridica delle questioni dedotte in giudizio - sostanziali, attinenti al rapporto, o processuali, attinenti all’azione e all’eccezione - può essere operata, anche d’ufficio, dalla Corte di cassazione, nell’esercizio dell’istituzionale potere di censura degli errori di diritto, ove le circostanze a tal fine rilevanti siano state compiutamente prospettate nella pregressa fase di merito dalla parte interessata.
La questione della tempestività o meno dell’appello incidentale, benché non prospettata nel giudizio di secondo grado, secondo Sez. U, n. 16979/2019, Carrato, Rv. 654370-01, non determina una preclusione processuale nella deduzione della stessa con il ricorso per cassazione, potendo essere eccepita o rilevata d’ufficio per la prima volta anche in sede di legittimità.
Ancora, Sez. L, n. 29880/2019, Bellè, Rv. 655857-01, ha statuito che per palesi ragioni di economia e ragionevole durata del processo, la fondatezza di motivi preliminari (di rito o di merito) da cui deriverebbe la necessità di una pronuncia, precedentemente mancata, su profili consequenziali (sempre di merito), non può portare all’accoglimento del ricorso e alla cassazione della sentenza impugnata ogni qual volta il diritto ultimo rivendicato sia comunque giuridicamente insussistente; in tali evenienze il giudizio di legittimità va comunque definito, previa correzione ex art. 384 c.p.c. della motivazione assunta nella sentenza impugnata, con la reiezione del ricorso interessato da tale dinamica processuale.
Nella medesima ottica, Sez. L, n. 06145/2019, Bellè, Rv. 653076-01, ha statuito che ove si denunci il vizio di motivazione della sentenza, perché meramente apparente, in violazione dell’art. 132 c.p.c., il ricorso non può essere accolto qualora la questione giuridica sottesa sia comunque da disattendere, non essendovi motivo per cui un tale principio, formulato rispetto al caso di omesso esame di un motivo di appello, e fondato sui principi di economia e ragionevole durata del processo, non debba trovare applicazione anche rispetto al caso, del tutto assimilabile, in cui la motivazione resa dal giudice dell’appello sia, rispetto ad un dato motivo, sostanzialmente apparente, ma suscettibile di essere corretta ai sensi dell’art. 384 c.p.c.
Ancora, Sez. 2, n. 10839/2019, Sabato, Rv. 653636-01, ha statuito che la Corte di cassazione, ove sussistano cause che impongono di disattendere il ricorso, è esentata, in applicazione del principio della “ragione più liquida”, dall’esaminare le questioni processuali concernenti la regolarità del contraddittorio o quelle che riguardano l’esercizio di attività defensionali delle parti poiché, se anche i relativi adempimenti fossero necessari, la loro effettuazione sarebbe ininfluente e lesiva del principio della ragionevole durata del processo.
Relativamente al governo del procedimento, va segnalata Sez. 1, n. 17603/2019, Pazzi, Rv. 654429-01, che ha ribadito come i ricorsi per cassazione proposti contro sentenze che, integrandosi reciprocamente, definiscono un unico giudizio (come, nella specie, la sentenza non definitiva e quella definitiva) vanno preliminarmente riuniti, trattandosi di un caso assimilabile a quello - previsto dall’articolo 335 c.p.c. - della proposizione di più impugnazioni contro una medesima sentenza.
Nell’ipotesi di cassazione con decisione nel merito, secondo Sez. 2, n. 24852/2019, Cosentino, Rv. 655262-01, non è mai ammissibile una pronuncia di restituzione delle somme corrisposte sulla base della sentenza cassata, in quanto per tale domanda accessoria non opera, in mancanza di espressa previsione, l’eccezione al principio generale secondo cui alla S.C. compete solo il giudizio rescindente, sicché detta istanza, ove il pagamento sia avvenuto sulla base della sentenza annullata, va proposta al giudice di merito che l’ha accolta, a norma dell’art. 389 c.p.c.
In relazione alle formule decisorie adottabili dalla S.C., Sez. L, n. 11540/2019, Calafiore, Rv. 653828-01, ha ribadito che in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell’art. 6 del d.l n. 193 del 2016, conv. con modif. in l. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell’esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione “ex lege”, qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato.
Interessante è anche Sez. 6-2, n. 11737/2019, Criscuolo, rv. 653510-02, che ha precisato che la pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione che rigetti o dichiari inammissibile il ricorso avverso la pronuncia che ha definito il giudizio presupposto determina “ipso facto” il passaggio in giudicato di tale pronuncia, senza che rilevi la pendenza del termine per impugnare la sentenza della Corte Suprema per revocazione, come previsto dall’art. 391-bis, comma 5, c.p.c., norma tutt’ora vigente, non essendo stata modificata sul punto nè dal d.lgs n. 40 del 2006, nè dal d.l. n. 168 del 2016 e dalla relativa legge di conversione n. 197 del 2016.
In relazione all’errore materiale contenuto nelle pronunce della S.C., va anzitutto segnalata Sez. 6-3, n. 00668/2019, Rossetti, Rv. 652679-01, secondo cui il contrasto tra formulazione letterale del dispositivo di una pronuncia della Corte di cassazione e quanto dichiarato in motivazione, non incidendo sull’idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, non integra un vizio attinente alla portata concettuale e sostanziale della decisione, bensì un errore materiale, correggibile ai sensi degli artt. 287 e 391-bis c.p.c., trattandosi di ovviare ad un difetto di corrispondenza tra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, rilevabile “ictu oculi” dal testo del provvedimento, senza che venga in rilievo un’inammissibile attività di specificazione o di interpretazione della sentenza di legittimità.
Sez. 6-2, n. 02486/2019, Carrato, Rv. 652387-01, ha poi statuito che l’errore di calcolo, emendabile ai sensi dell’art. 287 c.p.c., consiste in un’erronea utilizzazione delle regole matematiche sulla base di presupposti numerici, individuazione ed ordine delle operazioni da compiere esattamente determinati e non contestati. Pertanto, non vi rientra la dedotta erronea individuazione del termine di decorrenza dell’impugnazione che abbia condotto alla dichiarazione di inammissibilità di un gravame, poiché tale ipotesi è riconducibile ad un possibile “error in iudicando”, non emendabile con il procedimento di correzione ex art. 391-bis c.p.c.
Ancora, Sez. 1, n. 18821/2019, Nazzicone, Rv. 654548-01, ha statuito che nel procedimento per correzione di errore materiale, ove la parte non ricorrente si costituisca, resistendo all’istanza di correzione e questa venga disposta, deve provvedersi alla liquidazione delle spese di lite poiché, contrariamente a quel che avviene nel caso contrario, la parte, all’esito del procedimento, è divenuta tecnicamente parte soccombente.
Infine, sul tema, Sez. 6-2, n. 30651/2019, Criscuolo, Rv. 655847-01, ha precisato che la presentazione di un’istanza volta a sollecitare il potere della Corte di cassazione di emendare, d’ufficio, gli errori materiali, ex art. 391-bis c.p.c., non equivale al deposito di un ricorso; ne deriva che, per effetto del rinvio all’art. 380-bis, commi 1 e 2, contenuto nello stesso art. 391-bis, nonché della disciplina generale della correzione dell’errore materiale di cui all’art. 288 c.p.c., a fronte della fissazione dell’udienza camerale, le parti hanno la possibilità di depositare memorie e non anche di proporre controricorso.
Assai interessante è Sez. 3, n. 02343/2019, Dell’Utri, Rv. 652660-01, che ha ribadito che nel giudizio di cassazione, la querela di falso è proponibile limitatamente ad atti del relativo procedimento, come il ricorso o il controricorso, ovvero a documenti producibili ai sensi dell’art. 372 c.p.c., mentre non può riguardare atti e documenti che il giudice di merito abbia posto a fondamento della sentenza impugnata, in quanto la loro eventuale falsità, se definitivamente accertata nella sede competente, può essere fatta valere come motivo di revocazione. Pertanto, essa può riguardare anche la nullità della sentenza impugnata, con riferimento ai soli vizi della sentenza stessa per mancanza dei suoi requisiti essenziali, di sostanza o di forma, e non anche ove essa sia originata, in via mediata e riflessa, da vizi del procedimento, ovvero dalla eventuale falsità dei documenti posti a base della decisione del giudice di merito.
Relativamente al regime delle spese, si segnala in primo luogo Sez. 3, n. 30728/2019, Guizzi, Rv. 656226 - 01, secondo cui ove le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, domandando la cessazione della materia del contendere, la S.C. dispone la compensazione integrale delle spese, anche a prescindere da una espressa richiesta in tal senso delle parti medesime, poiché pure il loro silenzio sul punto deve essere inteso come invito alla Corte di cassazione ad astenersi “dall’individuare chi sarebbe stato soccombente”.
Riguardo alla responsabilità processuale aggravata, Sez. U, n. 18079/2019, Scarano, Rv. 654442-01, ha affermato che la proposizione di un ricorso per cassazione - che, a differenza di quello per regolamento di giurisdizione, non sospende il processo né impedisce l’esecuzione della sentenza d’appello, anche se infondato e meramente dilatorio - non può essere produttiva del danno processuale previsto dall’art. 96 c.p.c., dato che la parte avversaria non è costretta ad attendere l’esito del giudizio di impugnazione e può nel frattempo soddisfare le proprie pretese mettendo in esecuzione la sentenza di merito, sempre che non si verta in una di quelle particolari ipotesi nelle quali la sentenza può essere eseguita dopo il suo passaggio in cosa giudicata.
Infine, sul tema, Sez. 6-3, n. 17814/2019, Rossetti, Rv. 654845-01, ha precisato che l’art. 385, comma 4, c.p.c. (applicabile ratione temporis) richiede la sussistenza quanto meno della colpa grave, della quale, in caso di soccombenza della parte ricorrente, costituisce di per sé indice la proposizione di un ricorso dai contenuti estremamente distanti dal diritto vivente e dai precetti del codice di rito, come costantemente e pacificamente interpretati dalle Sezioni Unite.
Avuto poi riguardo al regime di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, va anzitutto segnalata, perché attinente al piano generale, Sez. L, n. 29424/2019, Bellè, Rv. 655711-01, secondo cui la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in ragione del’integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, non ha natura di condanna - non riguardando l’oggetto del contendere tra le parti in causa - bensì la funzione di agevolare l’accertamento amministrativo; pertanto, tale dichiarazione non preclude la contestazione nelle competenti sedi da parte dell’amministrazione ovvero del privato, ma non può formare oggetto di impugnazione (donde, l’inammissibilità del motivo di ricorso tendente a censurare la statuizione di condanna al raddoppio del contributo per ammissione al gratuito patrocinio).
Diverse pronunce hanno affrontato la questione del raddoppio ove il ricorrente soccombente (principale o incidentale) sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Così, Sez. 1, n. 09660/2019, Terrusi, Rv. 653689-01, discostandosi dal precedente orientamento (per tutte, Sez. 6-T, n. 07368/2017, Napolitano, Rv. 643484-01), ha affermato che il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, ha natura di obbligazione tributaria “ex lege” che deriva dal rigetto, dalla dichiarazione di improcedibilità o di inammissibilità dell’impugnazione con la conseguenza che il relativo provvedimento della Corte di cassazione ha natura meramente ricognitiva, essendo irrilevante l’eventuale ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato, trattandosi di circostanza che preclude l’esperimento di un’azione di recupero e consistendo l’esecuzione del provvedimento giurisdizionale nella mera annotazione, a cura della cancelleria, dell’importo nel foglio notizie e nel registro di cui agli artt. 280 e 161 del d.P.R. n. 115 del 2002. Nello stesso senso, Sez. 1, n. 27867/2019, Terrusi, Rv. 655780-01.
Si pone in contrasto con detto ultimo orientamento, richiamando invece quello precedente, Sez. T, n. 22646/2019, D’Aquino, Rv. 655049-01, secondo cui in tema di patrocinio a spese dello Stato, il rigetto dell’impugnazione preclude la condanna del ricorrente, come obbligato “ex lege”, al versamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto il recupero delle spese anticipate impone il previo assolvimento dell’onere di annotare a debito, nei registri del campione civile, la previsione del raddoppio del contributo: formalità che, ai sensi dell’art. 136, comma 3, del cit. d.P.R., non può applicarsi retroattivamente in caso di revoca del beneficio per mutamento delle condizioni soggettive del destinatario, né può segnalarsi in sede di riscossione l’eventuale erroneità dell’indicazione di sussistenza dei presupposti per l’assoggettabilità all’obbligo di versamento, ponendosi tale ricostruzione in contrasto con l’art. 6 della CEDU, con riguardo ai tempi ragionevoli del processo ed al principio dell’esame equo della controversia, nonché con l’art. 47 della Carta fondamentale dell’Unione Europea.
Infine, Sez. T, n. 01343/2019, Cavallari, Rv. 652317-01, secondo cui la condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può essere adottata nei confronti del ricorrente incidentale tardivo, il cui gravame abbia perso efficacia ex art. 334, comma 2, c.p.c., trattandosi di una sanzione conseguente alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
Numerose pronunce, infine, hanno riguardato il giudizio di rinvio. Di seguito le più significative.
Anzitutto, si pone in linea con consolidato orientamento Sez. 6-L, n. 00167/2019, Doronzo, Rv. 652229-01, secondo cui nell’ipotesi di cassazione con rinvio innanzi al giudice di primo ed unico grado, la sentenza del giudice di rinvio (salvo il caso di rinvio cd. restitutorio) è impugnabile in via ordinaria solo con ricorso per cassazione, senza che rilevi l’intervenuta modifica, sopravvenuta nelle more, del regime di impugnabilità della decisione cassata, atteso che il giudizio di rinvio conseguente a cassazione, pur dotato di autonomia, non dà luogo ad un nuovo procedimento, ma rappresenta una fase ulteriore di quello originario. Nello stesso senso, sostanzialmente, Sez. 6-L, n. 29125/2019, Spena, Rv. 655726-01.
Analogamente, Sez. 1, n. 00636/2019, Marulli, Rv. 652396-01, ha ribadito che il giudice del rinvio è investito della controversia nei limiti segnati dalla decisione di legittimità relativamente alle questioni da essa decise e non può, quindi, riesaminare gli antecedenti logici e giuridici delle stesse. Ne consegue che il giudice di rinvio, in virtù del “dictum” della Corte remittente sulla censura di contraddittorietà di un lodo arbitrale in quanto tenuto ad accertare se, nel risarcimento del danno da risoluzione, si fosse tenuto conto delle anticipazioni effettuate dal committente alla ditta appaltatrice ha, correttamente, ritenuto assorbite, nel rispetto del “thema decidendum” e del giudicato implicito, le questioni sollevate sulla tardività delle riserve e sul quantum risarcitorio.
Ancora, Sez. T, n. 04070/2019, Zoso, Rv. 652593-01, ha ribadito che in caso di cassazione con rinvio, il giudice di merito, se è tenuto ad uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte per le questioni già decise, per gli altri aspetti della controversia rimasti impregiudicati o non definiti nelle precorse fasi del giudizio deve esaminare “ex novo” il fatto della lite e pronunciarsi su tutte le eccezioni sollevate e pretermesse nei precedenti stati processuali, indipendentemente dalla relativa riproposizione, senza che rilevi l’eventuale contumacia della parte interessata, che non può implicare rinuncia o abbandono delle richieste già specificamente rassegnate od acquisite al giudizio; ne consegue che dalla contumacia della parte nel giudizio di rinvio non può derivare la rinuncia alle domande riproposte nel grado di appello e, pertanto, non sussiste alcuna preclusione da giudicato interno.
Così, più specificamente, Sez. 1, n. 16506/2019, Tricomi, Rv. 654277-01, ha affermato che nel giudizio di rinvio ex art. 392 e ss. c.p.c. riassunto dall’appellato, la declaratoria di contumacia dell’originario appellante non comporta l’improcedibilità dell’appello originario, nè il passaggio in giudicato nei suoi confronti della sentenza di primo grado.
Sez. 2, n. 05137/2019, Bellini, Rv. 652698-01, ha confermato che la riassunzione della causa - a seguito di cassazione della sentenza - dinanzi al giudice di rinvio instaura un processo chiuso, nel quale è preclusa alle parti, tra l’altro, ogni possibilità di presentare nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell’ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Corte di cassazione. Conseguentemente, nel giudizio di rinvio non possono essere proposti dalle parti, né presi in esame dal giudice, motivi di impugnazione differenti da quelli che erano stati formulati nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza cassata e che continuano a delimitare, da un lato, l’effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall’altro, la formazione del giudicato interno.
Assai interessante, perché tendente ad una ricostruzione sistematica dei poteri del giudice di rinvio, è Sez. L, n. 27337/2019, Amendola F., Rv. 655553-01, che ha ribadito che i limiti dei poteri attribuiti al predetto giudice sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l’una e per l’altra ragione: nella prima ipotesi, il giudice di rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell’art. 384, comma 1, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo; nella seconda ipotesi, il giudice non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, tenendo conto, peraltro, delle preclusioni e decadenze già verificatesi; nella terza ipotesi, la potestas iudicandi del giudice di rinvio, oltre ad estrinsecarsi nell’applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione “ex novo” dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla Corte di cassazione e sempre nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse.
Peculiare è Sez. 1, n. 11178/2019, Campese, Rv. 653954-01, secondo cui - in relazione ad un giudizio riguardante l’attribuzione e determinazione dell’assegno di divorzio - la cassazione della pronuncia impugnata con rinvio per un vizio di violazione o falsa applicazione di legge che reimposti in virtù di un nuovo orientamento interpretativo i termini giuridici della controversia così da richiedere l’accertamento di fatti, intesi in senso storico e normativo, non trattati dalle parti e non esaminati dal giudice del merito, impone, perché si possa dispiegare effettivamente il diritto di difesa, che le parti siano rimesse nei poteri di allegazione e prova conseguenti alle esigenze istruttorie conseguenti al nuovo principio di diritto da applicare in sede di giudizio di rinvio.
Ancora, Sez. 2, n. 23324/2019, Tedesco, Rv. 655251-01, ha statuito che ove la sentenza di merito sia stata cassata con rinvio per mancata integrità del contraddittorio, dichiarando la nullità del procedimento e della sentenza, il giudice di rinvio, integrato il contraddittorio nei confronti della parte o delle parti pretermesse, è investito del potere - dovere di riesaminare la causa nel merito, nell’ambito di un giudizio nel quale le parti sono libere di svolgere tutte le difese e le argomentazioni ritenute adeguate nei limiti delle impugnazioni proposte.
Ove invece la sentenza di merito sia stata cassata per difetto di motivazione, secondo Sez. 1, n. 08971/2019, Nazzicone, Rv. 653467-01, il giudice di rinvio – nel caso in cui sia richiesta l’indagine e l’esame dei fatti pretermessi nel provvedimento annullato - pur godendo di ampia libertà di apprezzamento, non può dissentire sulla decisività dei fatti indicati dalla Corte di cassazione, avuto riguardo alla formulazione sia del “vecchio”, che del “nuovo” art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Per quanto concerne la riassunzione, Sez. 2, n. 05741/2019, Criscuolo, Rv. 652770-01, ha affermato che l’onere della riassunzione del giudizio di rinvio non implica che vi debbano provvedere, separatamente e distintamente, tutte le parti interessate alla prosecuzione, tenuto conto del carattere non impugnatorio, ma di mero impulso, dell’atto di riassunzione e del litisconsorzio necessario processuale nel giudizio di rinvio fra le stesse parti di quello di cassazione, con la conseguenza che, una volta avvenuta la detta riassunzione ad opera di una delle parti, le altre possono ritualmente assumere le conclusioni di merito di cui all’art. 394, comma 3, c.p.c. anche mediante comparsa e pur dopo la scadenza per esse del termine annuale previsto per la medesima riassunzione. Il giudice del rinvio è, quindi, tenuto a riesaminare “ex novo” la controversia, nel rispetto del principio di diritto formulato dalla cassazione, per gli aspetti rimasti impregiudicati o non definiti nei precedenti gradi, senza che assuma rilievo l’eventuale contumacia della parte, che non implica rinuncia od abbandono delle richieste già specificamente rassegnate od acquisite.
Ancora, va segnalata Sez. T. n. 11430/2019, Fraulini, Rv. 653669-01, secondo cui ai fini della riassunzione del giudizio in sede di rinvio è necessario il conferimento di una nuova procura alle liti in favore del difensore che abbia già assistito la parte nel solo giudizio di legittimità, atteso che, per un verso, il giudizio di rinvio si configura quale prosecuzione non del giudizio di cassazione, ma di quello di primo o di secondo grado culminato nella sentenza cassata, e, per un altro, il mandato conferito per il giudizio di legittimità, in quanto speciale, non può estendere i propri effetti anche alla successiva fase di rinvio.
Infine, con specifico riferimento al processo tributario, Sez. T, n. 29976/2019, Pepe, Rv. 655921-01, ha ribadito che nel giudizio di rinvio, ai sensi degli artt. 63 del d.lgs. n. 546 del 1992, 125 disp. att. c.p.c., 392 e 394 c.p.c., l’atto di riassunzione non opera come nuova impugnazione, ma quale mero impulso processuale volto a riattivare la prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata, ricollocando le parti nella posizione che già avevano, sicché le sue carenze possono sicuramente essere colmate grazie all’istituto della sanatoria, sia pure con effetto “ex nunc”.
Assai interessante, sotto altro versante, è Sez. 3, n. 06326/2019, Valle, Rv. 653121-02, secondo cui nell’ipotesi in cui la cassazione della sentenza impugnata sia avvenuta ai sensi dell’art. 383, comma 4, c.p.c. (ossia, nei casi di cui agli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c.), il rinvio assume carattere meramente restitutorio e giustifica pertanto la designazione, ai fini del nuovo esame della causa, dello stesso giudice che ha pronunciato l’ordinanza d’inammissibilità dell’appello e che avrebbe dovuto invece pronunciare sull’appello, senza vincolo di diversa composizione.
Di particolare importanza, infine, sono una serie di pronunce adottate dalla Sez. 3 sul tema del giudizio di rinvio dinanzi alla corte d’appello civile nel caso venga disposta la cassazione della sentenza penale ai soli effetti civili, ex art. 622 c.p.p.
Così, Sez. 3, n. 15859/2019, Tatangelo, Rv. 654290-01, ha affermato che nel giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p. si determina una piena translatio del giudizio sulla domanda civile, sicchè il giudice civile di appello competente per valore, cui la Corte di cassazione in sede penale abbia rimesso il procedimento ai soli effetti civili, applica le regole processuali e probatorie proprie del processo civile e, conseguentemente, adotta, in tema di nesso eziologico tra condotta ed evento di danno, il criterio causale del “più probabile che non” e non quello penalistico dell’alto grado di probabilità logica, anche a prescindere dalle contrarie indicazioni eventualmente contenute nella sentenza penale di rinvio. Ancora, Sez. 3, n. 16916/2019, Dell’Utri, Rv. 654433-01, disattendendo risalente orientamento (Sez. 3, n. 13068/2004, Perconte Licatese, Rv. 574569-01), ha affermato che ciò vale anche riguardo alle dichiarazioni rese quale testimone nel procedimento penale dalla parte offesa, sicché non è consentita l’”utilizzazione”, alla stregua di una testimonianza, delle dichiarazioni stesse, dovendo trovare applicazione, viceversa, il divieto sancito dall’art. 246 c.p.c. di assumere come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che ne potrebbe legittimare la partecipazione al giudizio, fermo restando che le medesime dichiarazioni, potendo costituire fonte di convincimento ai fini della decisione, sono liberamente valutabili dal giudice, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti nell’ambito delle complessive risultanze istruttorie.
Allo stesso modo, proprio facendo seguito alle medesime premesse, Sez. 3, n. 25917/2019, Fiecconi, Rv. 655376-02, ha affermato che il giudice civile d’appello in sede di rinvio, ai fini della valutazione dell’elemento soggettivo e oggettivo dell’illecito ex art. 2043 c.c., applica i criteri di accertamento della responsabilità civile, i quali non sono sovrapponibili ai più rigorosi canoni di valutazione penalistici, funzionali all’esercizio della potestà punitiva statale.
Infine, riguardo ai poteri d’iniziativa della parte civile che abbia agito infruttuosamente in sede penale, Sez. 3, n. 25918/2019, Fiecconi, Rv. 655377-01, ha affermato che nel giudizio di rinvio disposto dal giudice di legittimità ai sensi dell’art. 622 c.p.p. in seguito ad annullamento della sentenza penale per i soli effetti civili, il contenuto della domanda della parte civile non può essere ridotto o ampliato, né il giudice del rinvio può ammettere domande nuove volte ad ottenere la liquidazione del danno, ove in sede penale la parte civile abbia chiesto solamente una condanna generica, al di fuori dell’ipotesi di cui all’art. 539 c.p.p., riflettente la fattispecie di cui all’art. 278 c.p.c. relativa alla pronuncia non definitiva con riserva al prosieguo per la liquidazione dei danni.
Com’è noto, l’art. 111, comma 7, Cost., contiene una norma dalla portata immediatamente precettiva, nella parte in cui prevede che «Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge».
È chiara la rilevanza costituzionale attribuita al controllo di legalità svolto dalla S.C. sull’operato dei giudici di merito a garanzia dei diritti individuali.
Anche in queste ipotesi, come nei casi di ricorso ordinario per cassazione, lo ius constitutionis si attua per il tramite dello ius litigatoris.
Il solo ius constitutionis è invece esaltato nella disciplina contenuta nell’art. 363 c.p.c. (così come sostituito dall’art. 4 del d.lgs. n. 40 del 2006), in forza della quale è consentito alla S.C. di enunciare il principio di diritto, su richiesta del P.G. e in alcuni casi anche d’ufficio, senza però che tale pronuncia abbia effetto nel giudizio di merito che ha dato occasione alla pronuncia. Viene, in questo caso, potenziata la pura funzione di garanzia dell’uniforme applicazione del diritto, attribuita alla S.C. dall’art. 65 del r.d. n. 12 del 1941, che, prescindendo completamente dalla tutela delle parti coinvolte nel processo, si sostanzia nella stessa enunciazione del principio.
Entrambi gli istituti verranno esaminati nei successivi paragrafi, così come interpretati ed applicati dalla Corte di cassazione nell’anno in rassegna.
In virtù dell’art. 111, comma 7, Cost., il ricorso straordinario per cassazione è ammesso contro le sentenze ed i provvedimenti sulla libertà personale «per violazione di legge».
L’art. 2 del d.lgs. n. 40 del 2006, nel sostituire l’art. 360 c.p.c., ha introdotto all’ultimo comma la precisazione per la quale il ricorso straordinario per cassazione si può proporre per gli stessi motivi previsti per il ricorso ordinario («Le disposizioni di cui al primo comma e terzo comma si applicano alle sentenze ed ai provvedimenti diversi dalla sentenza contro i quali è ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge»).
In ordine alle modalità di proposizione del ricorso straordinario per cassazione, Sez. 6-2, n. 16938/2019, Sabato, Rv. 654345-01, ha ribadito che quest’ultimo deve essere presentato secondo la disciplina generale di cui al penultimo comma dell’art. 111 Cost. (v. oggi l’art. 360, ultimo comma, c.p.c.), con applicazione del termine di sessanta giorni di cui all’art. 325, comma 2, c.p.c. decorrente dalla data della notificazione del provvedimento all’interessato o, in mancanza, entro il termine di decadenza dell’art. 327 c.p.c., precisando che la comunicazione da parte della cancelleria del testo integrale del provvedimento depositato non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 c.p.c., così come chiarito dalla novellazione dell’art. 133, comma 2, c.p.c., operata con l’art. 45, comma 1, lett. b), d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., in l. n. 114 del 2014.
La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che alcune categorie di decisioni debbano ritenersi senz’altro escluse dall’ambito di applicazione del ricorso cd. straordinario per cassazione.
In particolare, la S.C. ha più volte precisato che non è ammesso il ricorso ex art. 111, comma 7, Cost. contro le decisioni emanate dagli organi dotati di autodichìa.
Nell’anno in rassegna, le Sezioni Unite hanno ribadito tale principio con riferimento alle controversie riguardanti gli assegni vitalizi agli ex parlamentari.
Nel rilevare che tali controversie riguardano norme di “diritto singolare”, poste a presidio della peculiare posizione di autonomia, riconosciuta al Parlamento e ai suoi componenti dagli artt. 64, comma 1, 66 e 68 Cost., le Sezioni Unite hanno affermato che la relativa cognizione spetta agli organi di autodichìa, i quali sono “interni” all’organo costituzionale di appartenenza dei parlamentari ed estranei all’organizzazione della giurisdizione, tant’è che non rientrano nel novero dei giudici speciali di cui all’art. 102 Cost. e i loro provvedimenti non sono soggetti al sindacato di legittimità previsto dall’art. 111, comma 7, Cost., anche se svolgono un’attività obiettivamente giurisdizionale, che, per un verso, legittima la proposizione di questioni di legittimità costituzionale della norme di legge, a cui le fonti di autonomia effettuino rinvio e, per altro verso, consente il ricorso ad uno strumento di carattere non impugnatorio, qual è il regolamento preventivo di giurisdizione (Sez. U, n. 18265/2019, Tria, Rv. 654583-01 e Sez. U, n. 18266/2019, Tria, Rv. 654584-01).
Come sopra evidenziato, ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., il ricorso straordinario, in materia civile, è ammesso contro le «sentenze» degli organi giurisdizionali.
La S.C. si è tuttavia da subito orientata nel senso di consentire l’esperibilità di tale rimedio impugnatorio non solo nei confronti dei provvedimenti che hanno la forma della sentenza, pur non essendo assoggettati ai normali mezzi d’impugnazione (v. ad esempio le ipotesi disciplinate dall’art. 618 c.p.c.), ma anche nei confronti di ogni altro provvedimento, anche se adottato in forma diversa, che abbia comunque carattere decisorio, incidendo su diritti soggettivi, e definitivo, in quanto non altrimenti impugnabile.
Tale principio, non posto successivamente in discussione, è stato sancito da Sez. U, n. 02593/1953, Duni, Rv. 881234-01, ove si è affermato che il ricorso straordinario per cassazione è esperibile con riguardo a tutti i provvedimenti che, a prescindere dalla forma che assumono, decidono in modo definitivo il merito di una controversia, la cui eventuale ingiustizia resterebbe irreparabilmente e definitivamente priva di controllo.
L’interpretazione estensiva, operata dalla giurisprudenza di legittimità, ha ricevuto l’avallo del legislatore che, come evidenziato, nel novellare il disposto dell’art. 360 c.p.c. con l’art. 2 del d.lgs. n. 40 del 2006, ha espressamente fatto richiamo ai «provvedimenti diversi dalla sentenza contro i quali è ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge».
È dunque ammesso il ricorso straordinario per cassazione contro tutti i provvedimenti, comprese le ordinanze ed i decreti, connotati dal duplice requisito della decisorietà (nel senso che incidano su diritti o status) e della definitività (nel senso che non possano essere rimessi in discussione in nessun modo e a nessuna condizione).
Anche di recente la S.C. ha ribadito tale principio, precisando che, quando il provvedimento impugnato non possiede i caratteri della decisorietà e definitività in senso sostanziale, il ricorso straordinario per cassazione è inammissibile, ancorché sia contestata la lesione di situazioni aventi rilievo processuale, poiché la pronunzia sull’inosservanza delle norme che regolano il processo – disciplinando presupposti, modi e tempi con i quali la domanda può essere portata all’esame del giudice – ha la stessa natura dell’atto giurisdizionale al quale il processo è preordinato e non può avere autonoma valenza decisoria e definitiva, se di tali caratteri quell’atto sia privo, stante la strumentalità della problematica processuale e la sua idoneità a costituire oggetto di dibattito soltanto nella sede, e nei limiti, in cui sia aperta (o possa essere riaperta) la discussione sul merito (Sez. 2, n. 05738/2019, Bellini, Rv. 652930-01).
La giurisprudenza della S.C. ha così assunto nel tempo il compito di verificare, con riferimento alle diverse tipologie di provvedimenti, la presenza dei requisiti della decisorietà e della definitività, in alcuni casi manifestando un orientamento sempre più consolidato e in altri casi mostrando opinioni discordanti o mutevoli nel tempo, soprattutto a seguito di novità normative che hanno imposto un riesame delle soluzioni interpretative in origine adottate.
L’illustrazione delle pronunce adottate in argomento terrà quindi conto della tipologia dei provvedimenti impugnati o della materia da essi interessata ed evidenzierà gli elementi di continuità o di discontinuità rispetto alle precedenti statuizioni.
In questa materia, la S.C. ha confermato un orientamento oramai consolidato, secondo il quale non è consentito il ricorso straordinario per cassazione avverso le ordinanze adottate in sede di reclamo cautelare ex art. 669 terdecies c.p.c., perché si tratta di decisioni munite di efficacia temporanea, destinate a perdere efficacia e vigore a seguito della decisione di merito e, come tali, inidonee a produrre effetti sostanziali e processuali con autorità di giudicato (tra le tante, v. Sez. 3, n. 09830/2018, Fiecconi, Rv. 648431-01; conf. Sez. 6-1, n. 23763/2016, Scaldaferri, Rv. 642793-01).
In particolare, le Sezioni Unite della Corte di cassazione (Sez. U, n. 06039/2019, Bruschetta, Rv. 652978-01) hanno ribadito il principio secondo il quale, nel sistema processuale vigente, non è proponibile il ricorso straordinario per cassazione contro i provvedimenti cautelari anticipatori degli effetti della sentenza di merito, emessi ante causam ai sensi dell’art. 700 c.p.c., perché tali provvedimenti sono privi di stabilità e inidonei al giudicato, anche quando nessuna delle parti ha interesse ad iniziare l’azione di merito, aggiungendo che il ricorso per cassazione, ove proposto, non può essere esaminato neppure come ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, benché il ricorrente lo richieda, essendo anche sotto questo profilo inammissibile fino a che non inizia il giudizio di merito (conf. Sez. U, n. 27187/2007, Forte, Rv. 600346 - 01).
La stessa Corte ha poi precisato, a sezioni semplici (Sez. 6-2, n. 06180/2019, Criscuolo, Rv. 652799-01), che l’ordinanza di rigetto del reclamo cautelare non è ricorribile per cassazione neppure con riguardo alla sola statuizione sulle spese, trattandosi comunque di un provvedimento inidoneo a divenire cosa giudicata, formale e sostanziale, conservando, anche per quanto riguarda tale capo, i caratteri della provvisorietà e non decisorietà.
La contestazione delle disposizioni sulle spese, ha aggiunto la Corte, può infatti essere effettuata in sede di opposizione a precetto, o in sede di opposizione all’esecuzione (se iniziata) e comunque, nel caso in cui vi sia il giudizio di merito, il giudice, all’esito del processo a cognizione piena, può sempre rivalutare anche la statuizione in punto spese, compiuta nella fase cautelare, eventualità che senza dubbio si verifica nei casi di adozione di provvedimenti cautelari anticipatori (come quello conseguente alla richiesta di sequestro giudiziario), i quali, anche quando sono chiesti ante causam, richiedono sempre l’instaurazione del giudizio di merito.
Anche in caso di rigetto dell’istanza ex art. 696 bis c.p.c., Sez. 3, n. 23976/2019, Scrima, Rv. 655103-01, ha ritenuto che il provvedimento, comunque reclamabile, non è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., neppure con riguardo alla sola statuizione sulle spese, trattandosi di decisione priva, anche in punto spese, dei caratteri della definitività e della decisorietà.
Nel corso dell’anno 2019, la S.C. ha adottato alcune interessanti statuizioni che riguardano tale procedimento, tutte incentrate sul contenuto delle contestazioni da effettuare ai fini previsti dall’art. 445 bis, commi 4 e 5, e su alcuni vizi del decreto di omologa.
Com’è noto, la Corte è oramai consolidata nel ritenere non ricorribile ex art. 111 Cost. l’ordinanza che, in esito ad esame sommario, abbia dichiarato insussistenti le condizioni sanitarie per beneficiare della prestazione assistenziale richiesta, trattandosi di provvedimento che non incide con effetto di giudicato sulla situazione soggettiva sostanziale (attesa la possibilità per l’interessato di promuovere il giudizio di merito) ed è comunque idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità di cui all’art. 445 bis, comma 2, c.p.c., essendo il procedimento sommario già giunto a conclusione (Sez. L, n. 16685/2018, Marchese, Rv. 649246-01; Sez. L, n. 08932/2015, Ghinoy, Rv. 635347-01).
La medesima Corte è pure concorde nel ritenere che l’accertamento in ordine alla sussistenza del requisito sanitario, contenuto nel decreto di omologazione, emesso dal giudice ai sensi del comma 5 dell’art. 445 bis c.p.c., non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, perché le conclusioni dell’accertamento tecnico divengono intangibili, se non vengono contestate dalle parti nel termine fissato dal giudice, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, prima dell’emissione del decreto, e ciò in ragione della necessità di contemperare le esigenze di tutela del diritto di difesa con quelle di garanzia della ragionevole durata del processo (Sez. L, n. 08878/2015, Ghinoy, Rv. 635354-01; Sez. 6-L, n. 06085/2014, La Terza, Rv. 630605-01). Il decreto di omologazione sopra richiamato è infatti ritenuto impugnabile ex art. 111, comma 7, Cost., soltanto nei limiti di tale statuizione sulle spese (Sez. 6-L, n. 04365/2017, Pagetta, 643122-01; Sez. 6-L, n. 06085, La Terza, Rv. 630606-01).
In proposito, Sez. L, n. 20847/2019, Ghinoy, Rv. 654677-01, ha precisato che la dichiarazione di dissenso che la parte deve formulare al fine di evitare l’emissione del decreto di omologazione, ai sensi dei commi 4 e 5 dell’art. 445 bis c.p.c., può avere ad oggetto sia le conclusioni cui è pervenuto il CTU, sia gli aspetti preliminari che sono stati oggetto della verifica giudiziale e ritenuti non preclusivi dell’ulteriore corso, relativi ai presupposti processuali ed alle condizioni dell’azione, sicché, in mancanza di contestazioni anche per profili diversi da quelli attinenti l’accertamento sanitario, il decreto di omologa diviene definitivo e non è successivamente contestabile, né ricorribile ai sensi dell’art. 111 Cost. (conf. Sez. 6-L, n. 22721/2016, Pagetta, Rv. 641597-01).
La Corte (Sez. 6-L, n. 03668/2019, Ghinoy, Rv. 652903-01) ha poi esaminato la questione relativa ai casi in cui il decreto di omologazione, in assenza di contestazione delle parti, si discosti dalle conclusioni del CTU, ritenendo, in conformità con alcuni precedenti (Sez. 6-L, n. 19062/2017, Fernandes, Rv. 645146-01; Sez. 6-L, n. 26758/2016, Mancino, Rv. 642291-01), che tale provvedimento sia viziato da una difformità che costituisce mero errore materiale, emendabile con la procedura di correzione. La stessa Corte ha aggiunto che la statuizione sulle spese, adottata in violazione del principio di soccombenza, ancorché coerente con il decisum (erroneamente) assunto dal giudice di merito, è ricorribile per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. anche in difetto di attivazione del procedimento di correzione, potendosi procedere al controllo sulla correttezza della decisione relativa alle spese in base alla lettura coordinata del decreto di omologa e della consulenza tecnica.
Successivamente, la medesima Corte (Sez. L, n. 29096/2019, Ghinoy, Rv. 655703-01), ha effettuato alcune precisazioni, rilevando che, nei casi in cui il decreto di omologazione, in assenza di contestazioni delle parti, si discosti dalle conclusioni del CTU, è sì ravvisabile una difformità che costituisce mero errore materiale, emendabile con la procedura di correzione, ma a condizione che la predetta difformità non sia frutto di una consapevole attività valutativa del giudice, nel qual caso, assumendo il provvedimento giudiziale natura decisoria, in quanto esorbitante dallo schema delineato per il procedimento a cognizione sommaria, è ammissibile il rimedio generale del ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., a garanzia dell’esercizio del diritto di difesa, altrimenti precluso a causa della mancanza di rimedi endoprocedimentali in favore della parte pregiudicata dalle conclusioni imprevedibilmente adottate dal giudice all’atto dell’emissione del decreto.
Infine, con riferimento all’ipotesi in cui, avviato il procedimento ex art. 445 bis c.c., venga poi incardinato il giudizio ordinario ai sensi dell’art. 445 bis, comma 6, c.p.c., la Corte (Sez. 6-L, n. 25399/2019, Leone, Rv. 655425-01) ha precisato che la pendenza di tale giudizio impedisce di ritenere definitiva la statuizione contenuta nel decreto di omologazione che, nonostante l’instaurazione del giudizio, sia stato ugualmente adottato, essendo tale statuizione destinata ad essere travolta dalla decisione che dovrà essere adottata in sede contenziosa, con la conseguenza che avverso quel decreto non è proponibile ricorso per cassazione e che l’erronea omologazione potrà essere rilevata nel giudizio di merito.
Com’è noto, nel corso dell’anno 2018 si è sviluppato un ampio dibattito giurisprudenziale sul tema dei concreti limiti all’esperibilità del ricorso ex art. 111, comma 7, Cost. contro le ordinanze che dichiarino l’inammissibilità dell’appello ex art. 348 ter c.p.c. Nell’anno in rassegna, la S.C. si è soffermata ad esaminare un’altra questione, altrettanto importante, riguardante i casi in cui, introdotta la domanda nelle forme di cui all’art. 702 bis c.p.c., il giudice rilevi una “incompatibilità strutturale del rito sommario con l’oggetto della domanda”.
In particolare, Sez. 3, n. 18331/2019, Tatangelo, Rv. 654565-01, ha affermato che, in questi casi, se non si tratta di cause in cui il tribunale deve giudicare in composizione collegiale, deve essere disposto il mutamento del rito ai sensi dell’art. 702 ter, comma 3, c.p.c., e non dichiarata l’inammissibilità della domanda ai sensi dell’art. 702 ter, comma 2, c.p.c., con la conseguenza che l’eventuale decisione di inammissibilità, non rientrando tra le ipotesi per cui è espressamente prevista la non impugnabilità, è di norma appellabile ovvero, se adottata nelle diverse ipotesi in cui, per legge, è escluso il doppio grado di giudizio (come nel caso dell’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.), essa è direttamente ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., o comunque censurabile con lo specifico mezzo di impugnazione previsto.
Sempre in tema di procedimenti sommari, ma con riferimento a quello, connotato da elementi di specialità, riguardante l’impugnazione dei provvedimenti disciplinari a carico dei notai, si deve menzionare un’interessante pronuncia delle Sezioni Unite, le quali hanno ritenuto che - sebbene l’art. 26, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 espressamente preveda che «Contro la decisione della corte di appello sul reclamo avverso il provvedimento disciplinare è ammesso ricorso per cassazione nei soli casi previsti dai numeri 3) e 5) del primo comma dell’articolo 360 del codice di procedura civile» - l’impugnazione davanti al giudice di legittimità deve intendersi ammessa anche per le violazioni di norme processuali, riconducibili ai vizi di cui all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in forza di un’interpretazione costituzionalmente orientata e al fine di garantire la piena tutela delle garanzie primarie del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio (Sez. U, n. 01415/2019, Carrato, Rv. 652245-01).
Sull’argomento, nel periodo in rassegna, la S.C. ha ribadito un orientamento già più volte espresso (Sez. 6-2, n. 16205/2013, Carrato, Rv. 626932-01; Sez. 5, n. 05950/2007, Scuffi, Rv. 597034-01).
In particolare, la Corte di cassazione (Sez. 2, n. 05733/2019, Abete, Rv. 652769-01 e Sez. 3, n. 20309/2019, Moscarini, Rv. 654781-01) ha affermato che l’art. 288 c.p.c., nel disporre che le sentenze possono essere impugnate, relativamente alle parti corrette, nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l’ordinanza di correzione, appresta uno specifico mezzo di impugnazione, che esclude l’impugnabilità per altra via del provvedimento, in applicazione del disposto dell’art. 177, terzo comma, n. 3, c.p.c., a tenore del quale non sono modificabili né revocabili le ordinanze per le quali la legge prevede uno speciale mezzo di reclamo.
Secondo la Corte, il principio di assoluta non impugnabilità, comprensivo dell’impossibilità di proporre ricorso straordinario per cassazione, vale anche per l’ordinanza di rigetto, in quanto il provvedimento comunque reso è sempre privo di natura decisoria, costituendo mera determinazione di natura amministrativa, non incidente sui diritti sostanziali e processuali delle parti, in quanto funzionale all’eventuale eliminazione di errori di redazione del documento cartaceo, che non può in alcun modo toccare il contenuto concettuale della decisione.
Per questa ragione, la medesima Corte ha ritenuto che resta impugnabile con lo specifico mezzo di volta in volta previsto solo la sentenza corretta, proprio al fine di verificare se, con il surrettizio ricorso al procedimento in esame, sia stato in realtà violato il giudicato ormai formatosi, nel caso in cui la correzione sia stata utilizzata per incidere, inammissibilmente, su errori di giudizio.
La Corte di cassazione ha esaminato anche un’altra questione, riguardante la peculiare ipotesi in cui, disposta dal giudice di legittimità la correzione di un errore materiale, il giudice di merito decida di non dar luogo alla correzione, ritenendo non ricorrente l’errore materiale riscontrato dal giudice di legittimità.
In questo caso, la Corte (Sez. 3, n. 03986/2019, Gorgoni, Rv. 652743-01) ha affermato che il provvedimento di rigetto dell’istanza di correzione è impugnabile con ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost., essendo il vizio dedotto riconducibile alla mancata conformazione alla statuizione di legittimità, estraneo alla questione relativa ai limiti della correzione della sentenza e, come tale, escluso dall’ambito operativo dell’art. 288, comma 4, c.p.c.
In particolare, la Corte ha evidenziato che la disposizione appena richiamata si applica solo nel caso in cui la doglianza attenga all’esorbitanza del potere correttivo rispetto ai confini connessi alla sua funzione, ma la statuizione posta al suo vaglio ha un contenuto precettivo autonomo, funzionalmente estraneo all’ambito di operatività della correzione, e dunque non censurabile attraverso lo specifico rimedio previsto dall’art. 288, comma 4, c.p.c.
Come ritenuto in altre ipotesi, pure richiamate nella decisione in esame (cfr. Sez. 1, n. 04610/2017, Falabella, Rv. 644312- 01 e Sez. 1, n. 09311/2006, Salvato, Rv. 589411-01), la Corte ha dunque affermato che, trattandosi di provvedimento a contenuto decisorio e non altrimenti impugnabile, deve ritenersi proponibile il ricorso straordinario per cassazione.
Con riferimento al giudizio di appello, Sez. 6-1, n. 19247/2019, Di Marzio M., Rv. 654722-01, ha affermato, in continuità con un orientamento ormai consolidato (così Sez. 6-3, n. 13774/2015, De Stefano, Rv. 635916-01 e Sez. 3, n. 05011/2005, Vittoria, Rv. 581470-01), che l’ordinanza con la quale il giudice di appello irroga, ai sensi dell’art. 283, comma 2, c.p.c., la sanzione pecuniaria, in caso di istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado inammissibile o manifestamente infondata, non è ricorribile per cassazione, nemmeno ai sensi dell’art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento che non riveste simultaneamente i caratteri della decisorietà e della definitività e, pertanto, non è idoneo ad acquistare autorità di giudicato, essendo revocabile con la sentenza che definisce il giudizio d’impugnazione.
Con particolare riferimento ai giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, Sez. 6-2, n. 24658/2019, Fortunato, Rv. 655421-01, ha affermato che l’ordinanza con la quale, in pendenza del menzionato giudizio di opposizione, sia concessa o negata l’esecuzione provvisoria al provvedimento monitorio, ai sensi dell’art. 648 c.p.c., non è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., neppure nel caso in cui il giudice esamini questioni di merito per valutare il fumus del credito, trattandosi di statuizione avente natura anticipatoria della decisione, priva del carattere della definitività, i cui effetti sono destinati ad esaurirsi con la sentenza che pronuncia sull’opposizione.
Tale pronuncia si pone in linea con le precedenti statuizioni sul punto (Sez. 6-3, n. 13942/2014, Frasca, Rv. 631727-01 e Sez. 3, n. 14051/2004, Travaglino, Rv. 574976 - 01).
Alle stesse conclusioni è pervenuta la Corte, nell’esaminare il regime giuridico applicabile all’ordinanza che statuisce sulla richiesta di sospensione della provvisorietà originariamente concessa, in applicazione dell’art. 649 c.p.c. (Sez. 3, n. 00905/2005, Purcaro, Rv. 578764-01).
In linea con un orientamento più volte espresso, Sez. 1, n. 17104/2019, Scalia, Rv. 654459-01, ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, proposto ai sensi dell’art. 111 Cost., avverso il decreto con il quale il tribunale decida in sede di reclamo avverso il provvedimento del giudice tutelare di rigetto della richiesta di sostituzione di un tutore, trattandosi di provvedimento che, adottato nell’ambito di un procedimento di volontaria giurisdizione, è privo del carattere della decisorietà, configurandosi come intervento di tipo ordinatorio ed amministrativo, insuscettibile di passare in cosa giudicata, essendo sempre revocabile e modificabile per la sopravvenienza di nuovi elementi di valutazione (sull’inammissibilità, per gli stessi motivi, del ricorso straordinario per cassazione contro il decreto con il quale il tribunale statuisce sul reclamo contro il provvedimento del giudice tutelare di revoca o rimozione del tutore, cfr. da ultimo Sez. 1, n. 11019/2010, Felicetti, Rv. 613211-01 e Sez. 1, n. 02205/2003, Sabatini, Rv. 560499- 01).
È comunque importante tenere presente quanto precisato nella motivazione di tale decisione, ove si è sostenuto che – come già affermato per il procedimento relativo all’amministratore di sostegno, la cui disciplina è, sul punto, la stessa di quella prevista per il tutore, in virtù di una serie di rinvii operati nel codice – occorre distinguere tra atto di nomina, rimozione o sostituzione del tutore (o dell’amministratore di sostegno) da quello di apertura della procedura, al quale soltanto è riconosciuta la suscettibilità al giudicato, al pari delle sentenze adottate in materia di interdizione o inabilitazione, ai sensi degli artt. 712 e ss., richiamati dall’art. 720 bis c.p.c.
E in effetti, in tema di amministrazione di sostegno, questa Corte ha più volte affermato che i provvedimenti di designazione, sostituzione e revoca della persona chiamata a svolgere le funzioni di amministratore di sostegno hanno natura ordinatoria ed amministrativa, spettando dunque la competenza a decidere sul reclamo, come per ogni provvedimento del giudice tutelare, al tribunale in composizione collegiale ai sensi dell’art. 739 c.p.c. (e non alla corte di appello ex art. 720 bis c.p.c.), anche quando la designazione è avvenuta contestualmente all’apertura dell’amministrazione di sostegno (Sez. 6-1, n. 32071/2018, Mercolino, Rv. 651970-01). Solo i provvedimenti a carattere decisorio, che dispongono o revocano l’amministrazione di sostegno, sono ritenuti suscettibili di essere reclamati alla corte di appello e, in questo caso, la statuizione adottata è anche soggetta al sindacato di legittimità ex art. 720 bis c.c. (Sez. 6-1, n. 09839/2018, Acierno, Rv. 648279-01).
In applicazione di questi principi, la Corte ha quindi affermato che il provvedimento con il quale il giudice tutelare ordini all’amministratore di sostegno di revocare il coadiutore, nominato ai sensi dell’art. 408, comma 4, c.c., ha carattere meramente ordinatorio ed amministrativo, e, di conseguenza, non è assoggettabile ai normali mezzi d’impugnazione, essendo sempre revocabile e modificabile, diversamente da ciò che si verifica per i provvedimenti che dispongono l’apertura o la chiusura dell’amministrazione, di contenuto corrispondente alle sentenze pronunciate in materia di interdizione ed inabilitazione a norma degli artt. 712 e ss. c.p.c., espressamente richiamati dall’art. 720 bis c.p.c. (Sez. 1, n. 05123/2018, Genovese, Rv. 647637-01).
Per le stesse ragioni, Sez. 1, n. 12998/2019, Caiazzo, Rv. 653917-04, la medesima Corte ha affermato che il decreto della corte d’appello che neghi l’apertura dell’amministrazione di sostegno è ricorribile per cassazione (in tutto conforme, Sez. 6-1, n. 14983/2016, Acierno, Rv. 640716-01).
Si deve tuttavia rilevare che, in una recentissima pronuncia, la Corte di cassazione ha ritenuto l’ammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. contro la statuizione di inammissibilità del reclamo proposto davanti alla corte di appello avverso il provvedimento del giudice tutelare, che aveva dichiarato estinto il procedimento per la nomina dell’amministratore di sostegno, utilizzando anche argomenti del tutto nuovi, diversi da quelli appena richiamati.
Il riferimento è a Sez. 1, n. 32409/2019, Lamorgese, Rv. 656558-01/02. In tale pronuncia, la Corte di cassazione ha ritenuto che l’art. 720 bis c.p.c., nella parte in cui prevede che contro i decreti del giudice tutelare, adottati in materia di amministrazione di sostegno, il reclamo deve essere proposto, non davanti al tribunale, ma alla corte di appello, contiene una norma speciale, che prevale su quella generale contenuta nell’art. 739 c.p.c., avendo il legislatore inteso concentrare tutte le impugnazioni davanti a un unico giudice, senza necessità di indagare sulla natura (decisoria o ordinatoria) dei provvedimenti adottati.
La medesima Corte ha quindi ritenuto suscettibile di ricorso per cassazione il provvedimento della corte di appello, che invece aveva dichiarato inammissibile il reclamo proposto davanti a sé, sulla base di una duplice considerazione. In primo luogo, seguendo lo stesso ragionamento sopra illustrato, ha rilevato che l’art. 720 bis c.p.c., al comma 3, espressamente prevede che contro il decreto della corte d’appello, pronunciato ai sensi del precedente comma 2, può essere proposto ricorso per cassazione, senza richiedere alcuna valutazione sul carattere decisorio o meno del provvedimento da impugnare. In secondo luogo, ha considerato che la declaratoria di estinzione del procedimento è comunque assimilabile ad un provvedimento di chiusura della procedura di amministrazione di sostegno, in relazione al quale la giurisprudenza di legittimità, come sopra evidenziato, ha reiteratamente ammesso la possibilità di ricorrere per cassazione.
La S.C. ha di recente ritenuto non suscettibile di ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., la decisione della corte di appello sul reclamo proposto contro i provvedimenti con i quali il tribunale per i minorenni dispone l’apertura del procedimento per la dichiarazione di adottabilità ed assume i provvedimenti immediati e strumentali nell’interesse del minore, affermando che tali provvedimenti sono tutti privi del carattere decisorio ed integrano atti di volontaria giurisdizione, in quanto destinati ad assolvere ad una funzione meramente cautelare e provvisoria, destinata ad esaurirsi con la conclusione del procedimento, e comunque revocabili e modificabili in ogni momento (Sez. 6-1, n. 08805/2019, Bisogni, Rv. 653481-01).
Nello stesso senso, proprio con riferimento ai provvedimenti temporanei adottati nell’interesse del minore nel corso del procedimento di adozione (tra cui quelli di collocamento presso una famiglia o una comunità di tipo familiare), si era peraltro già pronunciata Sez. 1, n. 06695/2006, Salvago, Rv. 587793-01.
Anche in tema di affidamento familiare, la S.C. ha ritenuto che non può essere impugnato con il ricorso per cassazione il decreto, che decide il reclamo avverso il decreto di affidamento di un soggetto minore ai servizi sociali, pronunciato dal tribunale per i minorenni ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 2, e dell’art. 4, commi 2 e 7, della l. n. 184 del 1983, in quanto privo dei caratteri della decisorietà e definitività (Sez. 1, n. 07609/2011, Di Palma, Rv. 617506-01).
In linea con le pronunce appena richiamate, Sez. 1, n. 04524/2019, Campese, Rv. 653092-01, ha affermato che non è ricorribile in cassazione il provvedimento con il quale, nelle more del procedimento di adozione, vengano disposti incontri fra la famiglia affidataria ed il minore d’età frattanto collocato presso altra famiglia al fine di salvaguardare la “continuità affettiva” ai sensi dell’art. 4, comma 5 ter, della legge n. 184 del 1983, sebbene reso dalla corte d’appello in sede di reclamo avverso il decreto del tribunale, perché tale provvedimento è sprovvisto dei requisiti della decisorietà e definitività, essendo correlato ai tempi e all’esito della decisione sulla domanda di adozione, proposta ai sensi dell’art. 4, comma 5 bis, della legge n. 184 del 1983. Tale provvedimento è infatti ritenuto di carattere meramente interinale, modificabile e revocabile in ogni tempo, per motivi originari o sopravvenuti nel corso del procedimento di adozione, nei modi e nei termini che meglio assicurino la tutela del superiore interesse del minore.
Nel periodo in rassegna, la Corte di cassazione ha affrontato la questione dell’ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione in relazione alle statuizioni adottate nei procedimenti d’impugnazione dei provvedimenti di trasferimento, assunti dall’ “Unità Dublino”, autorità preposta all’individuazione dello Stato competente ad esaminare la domanda di protezione internazionale, in applicazione del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013.
Com’è noto, l’art. 3 del d.lgs. n. 25 del 2008, ai commi 3 bis e 3 ter, prevede che contro le decisioni di trasferimento assunte dalla menzionata autorità è ammesso ricorso alla sezione del tribunale specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, da proporsi, a pena d’inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione di trasferimento.
Nel successivo comma 3 quater del medesimo articolo è stabilito che l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa, su istanza di parte (da proporsi, a pena di inammissibilità, con il ricorso introduttivo), quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni, con decreto motivato, assunte, ove occorra, sommarie informazioni. Il decreto con il quale è concessa o negata la sospensione del provvedimento impugnato viene poi notificato a cura della cancelleria. Entro cinque giorni dalla notificazione le parti possono depositare note difensive e, nei cinque giorni successivi, possono essere depositate note di replica. Qualora siano state depositate dette note, il giudice, con nuovo decreto, da emettere entro i successivi cinque giorni, conferma, modifica o revoca i provvedimenti già emanati.
Proprio con riferimento al decreto emesso inaudita altera parte sull’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento di trasferimento, adottato dall’ “Unità Dublino”, Sez. 1, n. 02722/2019, Schirò, Rv. 652547-02, ha affermato che tale provvedimento non è ricorribile per cassazione, perché è privo del carattere della definitività, essendo suscettibile di conferma, modifica o revoca da parte del tribunale con successivo nuovo decreto.
In tema di condominio di edifici, Sez. 6-2, n. 07623/2019, Scarpa, Rv. 653375-01, in conformità con alcuni precedenti, ha ribadito che il decreto con il quale la corte d’appello provvede sul reclamo in ordine alla domanda di revoca dell’amministratore non è ricorribile in cassazione ex art. 111 Cost., perché privo dei caratteri di definitività e decisorietà, precisando che, ai sensi dell’art. 742 c.p.c., può comunque essere revocato o modificato dalla stessa corte di appello per preesistenti vizi di legittimità o per un ripensamento sulle ragioni che indussero ad adottarlo, mentre resta attribuita al tribunale, quale giudice di primo grado, la competenza a disporne la revisione sulla base di fatti sopravvenuti.
L’inammissibilità del ricorso straordinario per cassazione avverso tale provvedimento è stata infatti più volte affermata dal giudice di legittimità, il quale ha anche precisato che invece è ammissibile il ricorso ex art. 111, comma 7, Cost. contro la statuizione relativa alla condanna al pagamento delle spese del procedimento, concernendo posizioni giuridiche soggettive di debito e credito discendenti da un rapporto obbligatorio autonomo (Sez. 6-2, n. 09348/2017, Scarpa, Rv. 643815-01 e Sez. 6-2, n. 02986 del 27/02/2012, Rv. 621556-01).
Con riferimento al rilascio di copie di atti pubblici, Sez. 6-2, n. 30051/2019, Grasso Giuseppe, Rv. 656252 - 01, ha affermato che il decreto reso dal Presidente del tribunale, ai sensi dell’art. 745 c.p.c., sul ricorso avverso il rifiuto del cancelliere di rilasciare copia di sentenza, non è impugnabile per cassazione, a norma dell’art. 111 Cost., trattandosi di atto di volontaria giurisdizione, adottato sulla base dell’audizione di detto cancelliere e senza necessità di instaurazione del contraddittorio con il soggetto passivo del diritto alla copia, che non compie statuizioni sul diritto stesso ma valutazioni di tipo meramente delibativo, le quali lasciano impregiudicata la possibilità di far valere il diritto in via ordinaria contenziosa (v. già Sez. 1, n. 09234/1996, Finocchiaro, Rv. 500183-01).
Nello stesso senso si è orientata anche Sez. 6-2, n. 28432/2019, Criscuolo, Rv. 655755-01, in un caso in cui la corte d’appello si era pronunciata sul ricorso avverso il rifiuto del cancelliere di rilasciare copia in forma esecutiva del decreto ingiuntivo reso ai sensi dell’art. 5 della l. n. 89 del 2001, in ragione dell’intervenuta inefficacia del decreto stesso, per essere stato notificato senza il ricorso introduttivo del giudizio ex lege Pinto.
Le pronunce si pongono in linea con numerosi precedenti che già hanno affermato il medesimo principio anche in altre ipotesi, comunque disciplinate dall’art. 745 c.p.c. (cfr. Sez. 1, n. 15131/2015, Campanile, Rv. 636206-01, con riferimento al provvedimento che statuisce sul rifiuto del Conservatore di eseguire la trascrizione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 113 bis disp. att. c.c. e 745 c.p.c.).
Infine, in materia societaria, Sez. 6-1, n. 31350/2019, Campese, Rv. 656152-01, conformandosi a precedenti pronunce (Sez. 1, n. 12677/2009, Adamo, Rv. 608515-01), ha ritenuto che il decreto di nomina del liquidatore di una società di capitali, emesso ai sensi dell’art. 2487 c.c., non è suscettibile di ricorso per cassazione, neppure a norma dell’art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento non definitivo, come risulta dalla circostanza che, ai sensi del quarto comma della citata disposizione, il liquidatore può essere revocato dall’assemblea o, in presenza di una giusta causa, dal tribunale.
Sull’argomento, notoriamente terreno problematico di applicazione dell’istituto del ricorso straordinario per cassazione, una particolare menzione merita, anche per le notevoli ricadute pratico-operative, Sez. 3, n. 12238/2019, Rossetti, Rv. 653893-01, relativa agli strumenti di controllo previsti dall’art. 591 ter c.p.c. sull’operato del professionista delegato per il compimento delle operazioni di vendita nell’espropriazione immobiliare.
Individuata la finalità degli interventi giurisdizionali regolati dalla citata norma nell’esigenza di «risolvere difficoltà pratiche e superare celermente le fasi di impasse dovute ad incertezze operative o difficoltà materiali incontrate dal professionista delegato nello svolgimento delle operazioni di vendita» nel contesto di un’attività, propria del giudice dell’esecuzione, di impulso, coordinamento o controllo sugli atti dell’ausiliario priva di natura decisoria e definitiva, la S.C. ha negato l’impugnabilità ex art. 111, settimo comma, Cost. dell’ordinanza collegiale pronunciata sul reclamo proposto, nelle forme di cui all’art.669 terdecies c.p.c., avverso i provvedimenti del giudice dell’esecuzione ex art. 591 ter c.p.c..
Caratteristica peculiare delle opposizioni esecutive (con tale locuzione intendendosi, in senso proprio, le opposizioni proposte dopo l’inizio della procedura esecutiva) è l’articolazione del giudizio a cadenza bifasica, con una preliminare e necessaria fase sommaria svolta innanzi al giudice dell’esecuzione ed una successiva, sebbene meramente eventuale, fase di merito a cognizione piena.
Nello statuto di disciplina della bifasicità delle opposizioni, oggetto di una progressiva elaborazione e definizione in via pretoria (da ultimo, con la fondamentale Sez. 3, n. 25170/2018, Tatangelo, Rv. 651161-01), risulta pacifica la negazione della natura decisoria dell’ordinanza conclusiva della prima fase, costituente l’anello di congiunzione tra i due segmenti e soggetta a reclamo con le modalità previste dall’art. 669 terdecies del codice di rito.
Sono queste le premesse argomentative che sorreggono la inammissibilità del ricorso straordinario per cassazione avverso l’ordinanza di chiusura della fase sommaria dell’opposizione, già sostenuta in arresti dei precedenti anni, e ribadita da Sez. 6-3, n. 30300/2019, Scoditti, Rv. 656163-01, con specifico riferimento all’ipotesi di un’ordinanza che, in maniera difforme dal dettato legislativo, aveva omesso la concessione del termine per la instaurazione del giudizio di merito, siccome comunque integrante un provvedimento privo del carattere della definitività, potendo le parti introdurre autonomamente il giudizio a cognizione piena.
Questioni sull’ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione si pongono frequentemente nell’ambito delle varie tipologie di procedure di liquidazione concorsuale, caratterizzate da incidenti di cognizione, assai differenti tra loro, decisi con provvedimenti in forma diversa dalla sentenza.
Ben saldo appare (e la giurisprudenza dell’anno in rassegna ne costituisce ulteriore conferma) il criterio di orientamento ai fini della individuazione del perimetro applicativo del rimedio ex art. 111 Cost., esperibile, secondo un principio generale oramai consolidato, avverso i provvedimenti, in qualsivoglia forma resi, per i quali non sia previsto uno specifico mezzo di impugnazione e che siano connotati dal duplice requisito della decisorietà (cioè a dire della incidenza su diritti soggettivi o su status) e della definitività (ovvero della idoneità a fornire la disciplina concreta, non più suscettibile di essere messa in discussione, della situazione controversa).
Il descritto discrimen giustifica, innanzitutto, la non esperibilità del ricorso straordinario avverso i provvedimenti aventi natura meramente ordinatoria e non decisoria.
Per questa ragione, in materia fallimentare, è stato negato l’impiego del ricorso diretto per cassazione: contro il decreto adottato dal tribunale in sede di reclamo avverso la decisione del giudice delegato avente ad oggetto l’esercizio del potere di amministrazione e gestione dei beni acquisiti al fallimento e delle funzioni di direzione della procedura fallimentare, e non la soluzione di controversie su diritti (Sez. 6-1, n. 05447/2019, Nazzicone, Rv. 653134-01) nonché contro il decreto emesso dal tribunale nel reclamo ex art. 26 l.fall. avverso il provvedimento, emesso dal giudice delegato in sostituzione del comitato dei creditori, di autorizzazione del curatore alla rinuncia alla liquidazione di uno o più beni dell’attivo fallimentare (ai sensi dell’art. 104 ter, ottavo comma, l.fall.), per essere siffatto provvedimento volto a regolare l’esercizio di poteri gestori del curatore senza incidere su diritti soggettivi del fallito, con scelta gestoria sempre suscettibile di modificazione, salva l’eventuale maturazione medio tempore di incompatibili diritti di terzi (Sez. 1, n. 17385/2019, Terrusi, Rv. 654541-01).
Ancora in ordine a statuizioni assunte a definizione del procedimento ex art. 26 l.fall., è stata esclusa l’impugnabilità ex art. 111 Cost. del decreto del tribunale di accoglimento del reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato di diniego all’accesso (ex art. 90, terzo comma, l.fall.) al fascicolo del fallimento, trattandosi di statuizione non incidente su un diritto soggettivo dell’istante e non suscettibile di divenire definitiva (contrariamente alla decisione sulle spese giudiziali che ha ad oggetto posizioni giuridiche soggettive di debito e credito derivanti da un rapporto obbligatorio autonomo ed avverso la quale non è previsto alcun mezzo di impugnazione: in tal senso, Sez. 1, n. 00212/2019, Campese, Rv. 652069-01).
Il requisito della decisorietà (e la conseguente proponibilità del rimedio di cui all’art. 111, settimo comma, Cost.) è stato invece ravvisato nel decreto del tribunale di rigetto del reclamo contro il provvedimento avverso il decreto del giudice delegato con cui, a seguito di trasferimento immobiliare, viene disposta, ai sensi dell’art. 108, secondo comma, l.fall., la cancellazione delle ipoteche: detta pronuncia, all’esito della verifica da parte del giudice delegato dei presupposti richiesti dalla norma per provvedere alla purgazione, è munita infatti di autonoma incidenza sui diritti reali di garanzia, che altrimenti verrebbero sacrificati in via definitiva, non essendo il provvedimento altrimenti impugnabile (Sez. 1, n. 30454/2019, Pazzi, Rv. 656272 – 01).
La praticabilità del reclamo, strumento impugnatorio tipico nell’ambito della procedura fallimentare, è reputata poi ostativa alla diretta ricorribilità per cassazione del decreto del giudice delegato che dispone l’immediata liberazione del bene immobile assoggettato alla procedura concorsuale, provvedimento altresì non decisorio né definitivo (Sez. 3, n. 25025/2019, Rubino, Rv. 655638-01).
Nel panorama degli arresti del giudice della nomofilachia in materia fallimentare, rilievo centrale spetta a Sez. U, n. 24068/2019, Genovese, Rv. 655120-01, intervenuta sulla questione di massima di particolare importanza, della ricorribilità per cassazione ex art. 111 Cost. delle decisioni del giudice fallimentare relative alle impugnative endoconcorsuali al piano di riparto.
Muovendo dalla regola generale della intangibilità dei riparti dell’attivo eseguiti nel corso della procedura (con la sola eccezione contemplata espressamente dall’art. 114 l.fall.), in forza della quale il piano di riparto parziale, reso esecutivo dal giudice delegato, non ha - a prescindere dalla sua concreta esecuzione - carattere provvisorio (sì da potere essere modificato in seguito ad ulteriori risultanze) ma, al contrario, una volta decorsi i termini di impugnazione, diventa definitivo (e quindi non più contestabile), le Sezioni Unite hanno affermato l’esperibilità del rimedio ex art. 111, settimo comma, Cost., avverso il decreto del tribunale che dichiara esecutivo il piano di riparto parziale, pronunciato sul reclamo avente ad oggetto il provvedimento del giudice delegato, nella parte in cui decide la controversia concernente, da un lato, il diritto del creditore concorrente a partecipare al riparto dell’attivo fino a quel momento disponibile e, dall’altro, il diritto degli ulteriori interessati ad ottenere gli accantonamenti delle somme necessarie al soddisfacimento dei propri crediti, nei casi previsti dall’art. 113 l.fall.
Natura decisoria e carattere definitivo connotano altresì il decreto con il quale il tribunale liquida, dopo l’approvazione del rendiconto, il compenso finale al curatore, provvedimento non soggetto a reclamo e, pertanto, impugnabile per cassazione ex art. 111, settimo comma, Cost., ma non suscettibile di essere revocato o modificato dall’autorità giudiziaria emittente per avere quest’ultima consumato, con la sua adozione, il proprio potere decisionale (Sez. 1, n. 01394/2019, Pazzi, Rv. 652404-01).
Con riferimento alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, va segnalata Sez. 1, n. 17836/2019, Terrusi, Rv. 654542-01, la quale ha negato la praticabilità del ricorso straordinario per cassazione avverso il decreto con cui il tribunale respinge il reclamo proposto contro la domanda di rigetto della domanda di ammissione alla procedura di composizione nelle forme della liquidazione del patrimonio (art. 14 ter della l. 27 gennaio 2012, n. 3), a tale conclusione addivenendo sulla base di una ravvisata un’analogia strutturale con altri provvedimenti, privi di decisorietà e definitività, pronunciati in ambito concorsuale (segnatamente, del decreto reiettivo dell’istanza di fallimento e del decreto dichiarativo dell’inammissibilità della proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti).
Ancora in tema di sovraindebitamento, è considerato invece ammissibile il ricorso per cassazione avverso il decreto di accoglimento del reclamo proposto contro il provvedimento di omologazione del piano proposto dal consumatore ai sensi dell’art. 12 bis della citata l. n. 3 del 2012, tenuto conto del carattere contenzioso del procedimento e dell’idoneità del provvedimento che lo definisce ad incidere su diritti soggettivi (Sez. 1, n. 10095/2019, Dolmetta, Rv. 653692-01).
In materia di concordato preventivo, ad avviso di Sez. 1, n. 00211/2019, Terrusi, Rv. 652068-01, non è suscettibile di ricorso ex art. 111, settimo comma, Cost. il decreto con il quale la corte d’appello dichiara inammissibile il reclamo sul provvedimento di revoca dell’ammissione al concordato ai sensi dell’art. 173 l.fall. senza emettere la consequenziale sentenza dichiarativa del fallimento del debitore, per essere siffatto decreto sprovvisto di carattere decisorio, in quanto, non decidendo nel contraddittorio delle parti su diritti soggettivi, inidoneo al giudicato.
Finalizzato a consentire un compiuto esercizio della funzione di nomofilachia istituzionalmente riservata alla Corte di Cassazione (ovvero assicurare «quale organo supremo di giustizia, l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge», come recita l’art. 65 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12), il ricorso nell’interesse della legge, come concepito nell’originario dettato dell’art. 363 c.p.c., ha trovato raro impiego nei primi sessant’anni di vigenza del codice di rito.
Nell’intento di dare nuova linfa all’istituto, il d.lgs 2 febbraio 2006, n. 40, oltre a mutare la rubrica dell’art. 363 c.p.c. (significativamente ora intestata «principio di diritto nell’interesse della legge»), ha apportato innovazioni tutte orientate ad estendere la possibilità della Suprema Corte di pronunciarsi “nell’interesse della legge”, cioè a dire affermare, a fronte di un provvedimento di merito erroneo, il principio di diritto astrattamente applicabile alla fattispecie, ma senza cassazione del provvedimento stesso o effetti per le parti.
In tal senso, in primis, alla iniziativa del Procuratore generale presso la Corte (necessaria nel previgente regime) si è affiancato un potere officioso del giudice di legittimità, esercitabile in caso di inammissibilità del ricorso allorquando la questione (che avrebbe dovuto essere) decisa si profili di particolare importanza.
In secondo luogo, il ricorso del Procuratore generale è ora esperibile non soltanto in caso di provvedimenti passati in cosa giudicata (per omessa proposizione di ricorso nei termini di legge ad opera delle parti o per rinuncia allo stesso) ma anche «quando il provvedimento non è ricorribile in cassazione e non è altrimenti impugnabile», cioè a dire in ipotesi di provvedimenti privi del carattere della decisorietà e definitività, come, ad esempio, quelli di natura camerale e cautelare, al fine di permettere il sindacato di legittimità anche in relazione a statuizioni altrimenti destinate, in ragione della loro natura, a sfuggire all’indirizzo nomofilattico.
La richiesta di enunciazione del principio di diritto formulata dal Procuratore Generale presso la Suprema Corte – ben distinta, anche sotto l’aspetto terminologico adoperato dal legislatore, dal ricorso che lo stesso P.G. può, in qualità di parte, proporre per la cassazione di un provvedimento – ha la (unica) finalità di far correggere una erronea affermazione in jure contenuta in una pronuncia di merito, senza alcuna conseguenza o effetto sulla pronuncia stessa o sui diritti delle parti interessati dalla lite.
La sollecitazione del P.G., come acutamente precisato da Sez. U, n. 23469/2016, De Stefano, Rv. 641536-01, non configura un mezzo di impugnazione, ma l’atto di impulso di un procedimento autonomo, teso a consentire il controllo sulla corretta osservanza ed uniforme applicazione della legge, da svolgersi in assenza del contraddittorio con le parti, prive di legittimazione a partecipare al procedimento perché carenti di un interesse attuale e concreto alla decisione, non risultando inciso il provvedimento presupposto.
I requisiti cui è condizionata l’enunciazione del principio di diritto su iniziativa del P.G. sono stati così individuati (in specie, da Sez. U, n. 01946/2017, Giusti, Rv. 642009-01): nell’avvenuta pronuncia di uno specifico provvedimento non impugnato o non impugnabile; nella reputata illegittimità del provvedimento stesso, quale indefettibile momento di collegamento con una concreta e determinata fattispecie, onde evitare richieste a carattere preventivo o esplorativo; nell’interesse della legge, generale e trascendente quello delle parti, all’affermazione di un principio di diritto per la ritenuta importanza di una sua formulazione espressa.
Correlato e strumentale ad una funzione di nomofilachia nel senso più proprio ed “alto” del termine, differente dalla funzione giurisdizionale, il potere attribuito al P.G. risponde, in ultima analisi, allo scopo di permettere alla Corte di Cassazione lo svolgimento del ruolo di matrice del diritto vivente anche in materie di regola sottratte al sindacato di legittimità oppure in contesti in cui si palesi la necessità di interventi nomofilattici tempestivi e solleciti, con la formazione di un precedente di legittimità su tematiche oggetto di contrasti ermeneutici nella giurisprudenza di merito, di contenziosi seriali o comunque di rilevante impatto sociale.
Sostanzialmente caduta nell’oblio per lunghissimo periodo, la richiesta del Procuratore Generale ex art. 363 c.p.c. sta conoscendo negli ultimi tempi una nuova stagione di vitalità nel settore dell’esecuzione forzata, in relazione al c.d. “Progetto Esecuzioni” intrapreso dalla terza sezione civile della Corte, una metodologia organizzativa del lavoro nella quale la collaborazione con l’ufficio della Procura Generale rappresenta un importante strumento per la emersione e la risoluzione delle questioni di respiro nomofilattico.
Di ciò costituisce un paradigmatico esempio la richiesta del P.G. di enunciazione, nell’interesse della legge, del principio di diritto in ordine all’ammissibilità dell’impugnazione, col rimedio del reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. (richiamato nell’art. 624, secondo comma, c.p.c.), del provvedimento con cui il giudice adito con opposizione all’esecuzione preventiva ex art. 615, primo comma, c.p.c. decide sulla sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo.
Sulla questione, di massima importanza, ha statuito Sez. U, n. 19889/2019, De Stefano, Rv. 654839-01: il provvedimento con cui il giudice dell’opposizione preventiva all’esecuzione decide, ai sensi del primo comma dell’art. 615 c.p.c., sull’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo è impugnabile col rimedio del reclamo ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c. al Collegio del tribunale cui appartiene il giudice monocratico – o nel cui circondario ha sede il giudice di pace – che ha emesso il provvedimento.
A mente dell’art. 363, terzo comma, c.p.c., ove il ricorso presentato dalle parti sia dichiarato inammissibile, la Corte, qualora ritenga la questione prospettata con lo stesso di particolare importanza, può di ufficio formulare il principio di diritto regolante la vicenda, anche in tal caso senza alcuna conseguenza o effetto sulla pronuncia stessa o sulle situazioni giuridiche delle parti coinvolte nella lite.
Siffatto discrezionale potere, conferito tanto alle sezioni unite quanto alle sezioni semplici, manifesta espressione della funzione di nomofilachia, è esercitabile in tutte le ipotesi di inammissibilità della impugnazione, quale ne sia la causa o ragione, e postula unicamente la valutazione sulla “particolare importanza” della quaestio iuris involta, apprezzabile sotto ogni possibile profilo.
Un vero e proprio florilegio di regole di giudizio affermate ai sensi della norma in questione si riscontra, nell’anno in rassegna, in numerose pronunce della terza sezione civile della Corte in materia di esecuzione forzata, riconducibili al c.d. “Progetto Esecuzioni”, nel quale la formulazione del principio di diritto, pur non influente sulla concreta vicenda processuale, diviene, in guisa di eventualità non più eccezionale e sporadica, un ulteriore tassello di un’effettiva nomofilachia, in grado di indirizzare efficacemente, con l’autorità del precedente di legittimità, le decisioni dei giudici di merito.
Rinviando al capitolo sul processo di esecuzione per una più approfondita disamina, principi di diritto nell’interesse della legge sull’argomento sono stati ex officio enunciati, tra le altre, sulle questioni: della estensione del vincolo del pignoramento presso terzi agli interessi ed ai frutti civili del credito staggito (Sez. 3, n. 15308/2019, D’Arrigo, Rv. 654286-01); della espropriabilità da parte del creditore dell’ente collettivo condominio, nelle forme del pignoramento presso terzi, dei crediti vantati dal medesimo condominio verso i singoli condòmini per contributi o oneri condominiali (Sez. 3, n. 12715/2019, Tatangelo, Rv. 653784-01); delle condizioni e dei limiti di proponibilità della opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, primo comma, c.p.c. per far valere l’omessa spedizione in forma esecutiva del titolo (Sez. 3, n. 03967/2019, D’Arrigo, Rv. 652822-01); della valenza, nell’opposizione di terzo all’esecuzione ex art. 619 c.p.c., della sentenza di accertamento dell’usucapione sul bene immobile pignorato, resa in un separato giudizio svolto in pretermissione del creditore ipotecario (Sez. 3, n. 29325/2019, D’Arrigo, Rv. 655793-01); dei presupposti per la litispendenza (o per la riunione ex art. 273 c.p.c.) tra l’opposizione a precetto ex art. 615, primo comma, c.p.c., e la successiva opposizione all’esecuzione ex art. 615, secondo comma, c.p.c. (Sez. 3, n. 26285/2019, D’Arrigo, Rv. 655494-01); della possibilità per il giudice adito con opposizione a precetto di provvedere sulla istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo ove sia intrapresa l’esecuzione minacciata con il precetto (Sez. 3, n. 26285/2019, D’Arrigo, Rv. 655494-02), degli effetti della proposizione di siffatta istanza per l’opponente (Sez. 3, n. 26285/2019, D’Arrigo, Rv. 655494-04) e delle conseguenze della sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo disposta dal giudice dell’opposizione al precetto sulle procedure esecutive medio tempore promosse o sui pignoramenti eseguiti dopo tale provvedimento (Sez. 3, n. 26285/2019, D’Arrigo, Rv. 655494-03).
Fuori dall’ambito esecutivo, si segnala Sez. 2, n. 22448/2019, Criscuolo, Rv. 655237-01), la quale ha affermato il principio di sicuro rilievo nomofilattico, stante i divergenti orientamenti espressi dai giudici di merito, secondo cui in tema di patrocinio a spese dello Stato, l’art. 83, comma 3 bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non prevede alcuna decadenza a carico del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato che abbia depositato l’istanza di liquidazione del compenso dopo la pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui la richiesta stessa inerisce, né impedisce al giudice di potersi pronunziare su di essa dopo aver pronunciato definitivamente sul merito, avendo tale norma la finalità, in chiave acceleratoria, di raccomandare che la pronuncia del decreto di pagamento avvenga contestualmente al provvedimento che chiude il giudizio.
Nel corso del 2019, nella produzione giurisprudenziale in materia di revocazione e opposizione di terzo, si segnalano diverse pronunce che hanno ulteriormente specificato l’ambito applicativo dei predetti istituti, chiarendone portata e limiti di ammissibilità.
La revocazione, quale mezzo di impugnazione a carattere eccezionale e a critica vincolata, può essere ordinaria, quando riguardi vizi che possono essere rilevati sulla base della sola sentenza (ipotesi di cui ai n. 4 e 5 dell’art. 395 c.p.c.), ovvero straordinaria, quando gli elementi di turbativa del giudizio possano essere conosciuti anche molto tempo dopo la sentenza, sì da dover essere sottratti a limitazioni temporali (casi di cui ai n. 1, 2, 3 e 6 dell’art. 395 c.p.c.), e può aggiungersi o sovrapporsi agli ordinari strumenti di gravame allorché emergano circostanze che possono avere inciso, deviandolo, sull’esito del giudizio, il quale, senza di esse, sarebbe stato differente. I motivi di revocazione sono tipizzati nell’elenco di cui all’art. 395 c.p.c. e si riferiscono al dolo di una delle parti (n. 1), alla falsità di prove acclarata e conosciuta successivamente (n. 2), all’acquisizione di documenti non prodotti per causa di forza maggiore o per fatto della controparte (n. 3), all’errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa in relazione ad un fatto non controverso (n. 4), alla contrarietà della sentenza ad altra precedente avente tra le parti l’autorità di cosa giudicata (5) e al dolo del giudice accertato con sentenza passata in giudicato (n. 6).
L’art. 395, n. 2), c.p.c., si riferisce, come si è detto, ai casi in cui il giudizio sia stato espresso sulla base di prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza (o quantomeno, riconosciute o dichiarate false anche prima della sentenza senza che però ne fosse consapevole la parte soccombente) e costituisce, perciò, uno strumento straordinario di impugnazione in quanto, diversamente, la falsità si sarebbe potuta rilevare in corso di giudizio o con l’impugnazione ordinaria.
La presentazione dell’impugnazione deve avvenire, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni decorrenti non già dalla materiale apprensione dei documenti ritenuti decisivi e non prodotti nel giudizio conclusosi con la sentenza impugnata, bensì dalla loro scoperta o dal loro ritrovamento, assumendo rilievo, a questi fini, l’acquisizione di un grado di conoscenza del contenuto della documentazione sufficiente a valutarne la rilevanza revocatoria, come sostenuto da Sez. 2, n. 05144/2019, Dongiacomo, Rv. 652700-01, la quale, nell’escludere che, nella specie, il termine avesse iniziato a decorrere dal momento in cui la parte aveva avuto la disponibilità della perizia esplicativa di documenti di cui era già entrata in possesso, ha altresì evidenziato come l’accertamento sul punto costituisca giudizio di fatto, spettante in esclusiva al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione nei limiti di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c..
L’art. 395, n. 4), si riferisce ai casi in cui la sentenza sia l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa, perché fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità sia incontrastabilmente esclusa, oppure sulla supposizione di inesistenza di un fatto la cui verità sia positivamente stabilita, se detto fatto non abbia costituito un punto controverso oggetto della pronuncia.
A quest’ultimo riguardo, in particolare, Sez. 1, n. 09527/2019, Meloni, Rv. 653687-01, ha ribadito che, ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c. (richiamato per le sentenze della Corte di cassazione dall’art. 391-bis c.p.c.), costituisce requisito necessario della revocazione la circostanza che il fatto oggetto della supposizione di esistenza o inesistenza non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi e ha perciò sostenuto l’inconfigurabilità dell’errore revocatorio quando l’asserita erronea percezione degli atti di causa abbia formato oggetto di discussione e di conseguente decisione in seguito all’apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dal giudice.
Con specifico riguardo agli atti e documenti utili ai fini revocatori, Sez.5, n. 29634/2019, Saija, Rv. 655742-01, ha stabilito che sono tali, in attuazione dei principi del giusto processo e di effettività della difesa, anche quelli attinenti alla causa e ritualmente depositati dalla parte interessata, ma inseriti in diverso fascicolo d’ufficio per mero disguido della cancelleria (si trattava nella specie di un ricorso per cassazione che era stato dichiarato improcedibile in quanto non rinvenuto in atti perché introdotto in altro fascicolo), arresto questo contrastante con altra pronuncia dell’anno precedente, nella quale, per un caso analogo riguardante un ricorso incidentale smarritosi, era stata dichiarata l’inammissibilità del ricorso per revocazione in quanto la declaratoria di inesistenza dello stesso, al momento della decisione, risultava formalmente corretta ed escludeva, perciò, la commissione di un errore di percezione, sebbene poi si fosse proceduto all’esame e alla decisione nel merito sullo stesso (cfr Sez.1, n. 27508/2017, Fraulin, Rv. 646337-01).
In caso di querela di falso, Sez. 3, n. 02343/2019, Dell’Utri, Rv. 652660-01, ha asserito che la falsità, definitivamente accertata nella sede competente, di atti e documenti posti dal giudice di merito a fondamento della sentenza impugnata può essere fatta valere come motivo di revocazione, mentre la querela di falso è proponibile nel giudizio di cassazione limitatamente ad atti del relativo procedimento, come il ricorso o il controricorso o documenti producibili ex art. 372 c.p.c., e può riguardare anche la nullità della sentenza impugnata, con riferimento ai soli vizi suoi propri (per mancanza dei suoi requisiti essenziali, di sostanza o di forma), ma non anche quando sia originata, in via mediata e riflessa, da vizi del procedimento ovvero dall’eventuale falsità di documenti posti a base della decisione del giudice di merito.
Sono stati poi considerati errori da far valere con la revocazione ordinaria, ma non col ricorso per cassazione, sia quello ricadente sul soggetto (socio in luogo della società), erroneamente indicato nell’epigrafe e nella motivazione della sentenza di secondo grado come parte (in tal senso, Sez. 5, 24528/2019, Frasca, Rv. 655479-01, che ha dichiarato il ricorso per cassazione inammissibile), sia quello che, in un procedimento per indennizzo per equa riparazione, è ricaduto sulla individuazione della data di notifica della citazione di primo grado, in quanto frutto di una svista materiale concernente una circostanza decisiva, non oggetto di contrasto tra le parti, e non un’errata valutazione delle risultanze processuali (cfr Sez. 2, n. 02712/2019, Fortunato, Rv. 652357-01), sia quello afferente il travisamento delle risultanze della consulenza tecnica (cfr Sez. 1, n. 03867/2019, Nazzicone, Rv. 653090-01), sia infine, ove ne ricorrano gli estremi, l’inveridicità del preteso fatto notorio, attenendo - il ricorso alle nozioni di comune esperienza - all’esercizio di un potere discrezionale riservato al giudice di merito, il cui giudizio in ordine alla loro sussistenza può essere censurato, in sede di legittimità, soltanto se sia stato posto a base della decisione un inesatto fatto notorio (da intendere come fatto conosciuto da un uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo), ma non anche quando manchi o sia insufficiente una motivazione sul punto, non essendo il giudice tenuto ad indicare gli elementi sui quali la determinazione si fonda (cfr Sez. 6-3, n. 13715/2019, Positano, Rv. 654219-01).
Si è, invece, escluso che costituisca errore rilevante ai fini della revocazione: quello afferente alla valutazione sulla sussistenza o meno del giudicato, trattandosi di errore di diritto, atteso che il giudicato, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, partecipa, in quanto tale, della natura dei comandi giuridici, sicché la sua interpretazione deve essere assimilata, per natura ed effetti, a quella delle norme giuridiche (Sez. 6-5, n. 28138/2019, Castorina, Rv. 655823-01) e l’erronea presupposizione dell’inesistenza di un litisconsorzio necessario (nella specie risultante da denunciati vizi della cartella di pagamento riguardanti sia la competenza dell’Agenzia delle entrate che del concessionario della riscossione), poiché la sua interpretazione non si esaurisce in un giudizio di fatto ma attiene all’interpretazione delle norme giuridiche (Sez. 5, n. 26141/2019, Putaturo Donati Viscido Di Nocera, Rv. 655450-01); ovvero l’errata lettura del contenuto di fonti convenzionali regolatrici del rapporto tributario, con le quali siano riconosciuti al contribuente benefici ed esenzioni, in quanto oggetto di controversia e implicanti la valutazione del giudice, consistendo invece, l’errore idoneo a costituire motivo di revocazione, in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso oppure l’inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purché non cada su un punto controverso e non attenga a un’errata valutazione delle risultanze processuali (cfr Sez. 5, n. 26890/19, Putaturo Donati Viscido di Nocera, Rv. 655451-01).
L’art. 395, n. 5, c.p.c., stabilisce, infine, che costituisce motivo di revocazione il fatto che la sentenza impugnata con tale mezzo sia contraria ad altra precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata, purché non vi sia stata pronuncia sulla relativa eccezione.
A questo riguardo, si è detto che, in caso di sentenza d’appello che non tenga conto del giudicato formale intervenuto prima del suo deposito, debba essere proposta revocazione ex art. 395, n. 5, c.p.c., e non ricorso per cassazione, poiché, a differenza di quanto accade nell’ipotesi di giudicato sopravvenuto rispetto a tale momento, l’esaurimento della fase di merito si ha solo con il deposito della decisione di secondo grado, sicché, nel corso del giudizio di gravame, il giudicato esterno può essere dedotto con la produzione della sentenza munita di attestato di definitività, anche mediante un’apposita istanza che consenta la rimessione della causa sul ruolo (cfr Sez. 5, n. 13987/2019, Gori, Rv. 653999-01), e che l’inammissibilità della revocazione delle decisioni della Corte di cassazione non si pone in contrasto con il diritto dell’Unione europea e neppure con i principi di cui agli artt. 3, 24 e 111 Cost., non recando alcun “vulnus” al principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti, atteso che la stessa giurisprudenza della Corte di Giustizia riconosce l’importanza del principio della cosa giudicata, rimettendone la concreta attuazione all’autonomia processuale dei singoli Stati membri (Sez. 5, n. 08630/2019, De Masi, Rv. 653530-01).
Sul punto, diverse pronunce hanno riguardato la fase introduttiva del giudizio di revocazione di una sentenza della Corte di cassazione ai sensi art. 391-bis c.p.c..
Si è detto, infatti, che, quando il ricorso per revocazione appaia “prima facie” infondato, è superfluo, disporre la fissazione di un termine per l’integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, anche in presenza dei relativi presupposti, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti, in quanto il principio della ragionevole durata del processo impone al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c., di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato a produrre i suoi effetti (Sez. 6-3, n. 16141/2019, Scrima, Rv. 654313-01).
Si è detto altresì che la delibazione della sezione semplice, all’esito della pubblica udienza, circa l’inammissibilità del ricorso per revocazione non è vincolata dalla precedente valutazione di “non inammissibilità” compiuta dalla Corte, ai sensi dell’art. 391 bis, comma 4, c.p.c. (come sostituito dall’art. 1-bis comma 1, lett. l, n.3, del d.l. n. 168 del 2016), ai fini del rinvio alla pubblica udienza della sezione semplice, atteso che la più ampia garanzia assicurata dal giudizio celebrato in pubblica udienza si estende a tutte le questioni poste dal ricorso (Sez. 2, n. 20856/2019, Scarpa, Rv. 655181-01).
Con specifico riguardo all’inammissibilità del ricorso, poi, Sez. 6-5, n. 08259/2019, Luciotti, Rv. 653549-01, ha confermato il precedente orientamento, espresso da Sez. 6, n. 12046/2018, D’Ascola, Rv. 648547-01, secondo cui il ricorso per revocazione delle pronunce di cassazione con rinvio è inammissibile soltanto se l’errore revocatorio enunciato abbia portato all’omesso esame di eccezioni, questioni o tesi difensive che possano costituire oggetto di una nuova, libera ed autonoma valutazione da parte del giudice del rinvio, ma non anche se la pronuncia di accoglimento sia fondata su un vizio processuale dovuto ad un errore di fatto o se il fatto di cui si denuncia l’errore percettivo sia assunto come decisivo nell’enunciazione del principio di diritto, o, nell’economia della sentenza, sia stato determinante per condurre all’annullamento per vizio di motivazione.
La pendenza del termine per la revocazione ex art. 391-bis c.p.c., secondo Sez. 6-2, n. 11737/2019, Criscuolo, Rv. 653510-01, non incide sulla decorrenza del termine di cui all’art. 4 della l. n. 89 del 2001 per l’avvio del procedimento di equa riparazione da irragionevole durata di un processo civile, conclusosi innanzi alla Corte di cassazione con una decisione di rigetto del ricorso o di inammissibilità o di decisione nel merito, in quanto il “dies a quo” è segnato dalla definitività del provvedimento conclusivo del procedimento nell’ambito del quale si assume verificata la violazione, sicché deve aversi riguardo alla data di deposito della decisione della Corte, quale momento che determina il passaggio in giudicato della sentenza.
Quanto infine al merito, Sez. U. n. 31032/2019, Vincenti, Rv. 656234-01, ha affermato che l’impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nell’ipotesi di errore da questa compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, il quale presuppone l’esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l’altra dagli atti e documenti di causa. Si è detto perciò che è esperibile, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., la revocazione per l’errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso, ma deve escludersi il vizio revocatorio tutte volte che la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un’errata considerazione e interpretazione dell’oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio.
Con riferimento alla fase introduttiva del procedimento per revocazione contro le sentenze della corte d’appello, si è affermato che l’atto di citazione deve essere sottoscritto da un difensore munito di procura speciale, con conseguente inutilizzabilità di quella rilasciata per il precedente giudizio di primo grado (cfr Sez. 3, n. 22739/2019, Valle, Rv. 654940-01), e che la notificazione della citazione per la revocazione di una sentenza di appello equivale, sia per la parte notificante che per la parte destinataria, alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, onde la tempestività del successivo ricorso per cassazione va accertata non soltanto con riguardo al termine di un anno dal deposito della pronuncia impugnata, ma anche con riferimento a quello di sessanta giorni dalla notificazione della citazione per revocazione, a meno che il giudice della revocazione, a seguito di istanza di parte, abbia sospeso il termine per ricorrere per cassazione, ai sensi dell’art. 398, comma 4, c.p.c. (cfr Sez. 5, n. 22220/2019, Fasano, Rv. 654828-01).
A proposito di sospensione, Sez. U, n. 21874/2019, Frasca, Rv. 655037-01, risolvendo il contrasto insorto tra l’orientamento secondo cui, in virtù della modifica introdotta dall’art. 68 della legge 26 novembre 1990, n. 353, il termine iniziale di decorrenza del periodo di sospensione, in caso di accoglimento della relativa istanza da parte del giudice della revocazione, coincide con la data di emanazione del provvedimento previsto dall’art. 398, comma 4, c.p.c. e non con quella di presentazione dell’istanza medesima (Sez. 1, n. 12701/2014, Campanile, Rv. 631345-01) e quello secondo cui, viceversa, vale la data di proposizione dell’istanza di parte (Sez. 3, n. 09239/2013, Carleo, Rv. 626000-01), hanno chiarito come l’art. 398, comma 4, secondo inciso, c.p.c. debba interpretarsi nel senso che l’accoglimento, da parte del giudice della revocazione, dell’istanza di sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione determini l’effetto sospensivo (anche del corso del giudizio di cassazione se frattanto introdotto) soltanto dal momento della comunicazione del relativo provvedimento, non avendo la proposizione dell’istanza alcun immediato effetto sospensivo sebbene condizionato al provvedimento positivo del giudice. Sull’argomento, ma in una prospettiva differente, Sez. 6-5, n. 29037/2019, Castorina, Rv. 655761-01, ha altresì affermato che, in tema di condono, l’istanza di sospensione del processo ex art. 6, comma 10, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., in l. n. 136 del 2018, è ammissibile solo per le controversie definite con sentenza non ancora impugnabile con mezzi ordinari e non anche per quelle definite con decisione per la quale l’unico rimedio esperibile sia la revocazione e, in applicazione di tale principio, ha dichiarato inammissibile la richiesta di sospensione del giudizio pendente avanti a sé per la revocazione di una propria ordinanza cassatoria, affermando che l’annullamento con rinvio della sentenza della C.T.R. non comporta la pendenza della lite rispetto al giudizio di revocazione, ma, eventualmente, rispetto a quello di rinvio.
Con riferimento poi ai termini per la proposizione del ricorso per la correzione degli errori materiali o per la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, in linea con il passato (cfr Sez. 6-3, n. 21280/2018, D’Arrigo, Rv. 650490-01), si è detto che la riduzione disposta, in sede di conversione del d.l. n. 168 del 2016, dalla l. n. 197 del 2016 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre 2016), si applica, in virtù del principio generale posto dall’art. 12 delle preleggi, solamente ai provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore della legge di riforma (30 ottobre 2016), non potendosi ravvisare una specifica disciplina transitoria nell’art. 1 bis, comma 2, del citato d.l. n. 168 del 2016 il quale, disponendo che le novità legislative si applichino ai ricorsi “per i quali non è stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio”, intende riferirsi alle sole norme dettate per la trattazione dei ricorsi e non anche al termine per il deposito degli stessi (cfr Sez. 6-L, n. 02302/2019, Spena, Rv. 652616-01).
Con riguardo alla riunione tra un ricorso per cassazione avverso la sentenza che aveva dichiarato inammissibile per tardività l’appello e quello avverso la decisione che aveva deciso l’impugnazione per revocazione avverso la medesima sentenza di appello, Sez. 3, n. 14365/2019, Guizzi, Rv. 654203-01, ha rigettato la relativa richiesta avanzata dalla parte, sostenendo che il rispetto del diritto fondamentale a una ragionevole durata del processo imponga al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c., di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo a una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato a esplicare i suoi effetti, e che l’istanza per la trattazione congiunta di una pluralità di giudizi relativi alla medesima vicenda, non espressamente contemplata dagli artt. 115 e 82 disp. att. c.p.c., debba essere sorretta da ragioni idonee ad evidenziare i benefici suscettibili di bilanciare gli inevitabili ritardi conseguiti all’accoglimento della richiesta, bilanciamento che dev’essere effettuato con particolare rigore nel giudizio di cassazione in considerazione dell’impulso d’ufficio che lo caratterizza, e ha rigettato l’istanza.
L’autonomia del giudizio di revocazione e del ricorso per cassazione è stata confermata da Sez. 2, n. 08689/2019, Giannaccari, Rv. 653300-01, la quale, dopo avere ricordato che, nel vigore della disciplina dell’art 398, ultimo comma, c.p.c., sussiste la possibilità che abbia luogo il contemporaneo svolgimento del giudizio di revocazione e del giudizio di cassazione, ha stabilito che, quando una sentenza della corte d’appello venga impugnata, sia per revocazione sia per cassazione, e la corte d’appello abbia dichiarato inammissibile l’istanza di revocazione, mentre la Corte di cassazione, in accoglimento del ricorso, abbia cassato con rinvio la pronuncia gravata, l’una e l’altra decisione devono ritenersi del tutto autonome, con la conseguenza che la sentenza della S.C. non esplica alcuna efficacia immediata nel giudizio di impugnazione per cassazione di quella della corte d’appello dichiarativa dell’inammissibilità della revocazione, salvo che non sia venuto meno l’interesse a coltivare il ricorso. Parimenti, Sez. L., n. 06266/2019, Cinque, Rv. 653181-01, sempre in virtù del principio di autonomia dei due giudizi, ha affermato l’ammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello che ha rigettato la domanda di revocazione per errore di fatto, anche dopo il passaggio in giudicato della pronuncia di legittimità sul merito, purché la questione non sia già stata esaminata e decisa, ancorché sotto il diverso angolo prospettico dell’errore di diritto, risolvendosi altrimenti in un’inammissibile duplicazione di giudizi in violazione del principio del “ne bis in idem” e dell’intangibilità del giudicato, e ha perciò dichiarato l’inammissibilità del ricorso per revocazione in quanto, nella specie, la questione della nullità del termine, relativa ad una specifica condizione posta dalla contrattazione collettiva, era già stata decisa in modo definitivo in sede di legittimità.
Quanto alle spese del giudizio, infine, Sez. 2, n. 00975/2019, Scarpa, Rv. 652302-01, nel condannare il ricorrente alle spese del giudizio di revocazione, in quanto, pur vittorioso con riguardo al giudizio rescindente, era rimasto soccombente in quello rescissorio, ha affermato che, in seguito all’accoglimento del giudizio di impugnazione per revocazione di una sentenza non definitiva emessa in sede di legittimità, il giudice della revocazione, definendo l’intero giudizio, è tenuto a regolare le spese non solo della fase rescindente, ma anche di quella rescissoria, ovverossia di quella riguardante l’eliminazione della pronuncia fondata sull’errore e di quella in cui si sostituisce quest’ultima con altra decisione.
Con riguardo alla revocazione di una sentenza del Consiglio di Stato, Sez. U, n. 32114/2019, Genovese, Rv. 656172-01, ha stabilito che la notificazione del relativo ricorso equivale (sia per la parte notificante che per la parte destinataria) alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, onde la tempestività del successivo ricorso per cassazione, ai sensi degli artt. 360, primo comma, n. 1, e 362 c.p.c., va accertata non soltanto con riguardo al termine di sei mesi dalla pubblicazione della pronuncia impugnata ma anche con riferimento a quello di sessanta giorni dalla notificazione del ricorso per revocazione.
L’art. 404, c.p.c. prevede, al primo comma, che un terzo possa fare opposizione contro la sentenza, passata in giudicato o comunque esecutiva, pronunciata tra altre persone quando questa pregiudichi i suoi diritti e, al secondo comma, che gli aventi causa e i creditori di una delle parti possano fare opposizione alla sentenza, quando sia l’effetto di dolo o collusione a loro danno. Il relativo procedimento è disciplinato dagli artt. 405 e ss. c.p.c.
Quanto ai limiti soggettivi dell’azione, si è affermato che l’opposizione ordinaria di terzo, di cui all’art. 404, comma 1, c.p.c., non può essere esperita da tutti coloro che assumano la posizione di terzi rispetto al giudizio in cui è stata emessa la sentenza opposta, ma soltanto da coloro i quali, rivestendo tale qualità, facciano anche valere, in relazione al bene oggetto della controversia, un proprio diritto, autonomo e, nel contempo, incompatibile con il rapporto giuridico accertato o costituito dalla sentenza stessa e siano, perciò, da essa pregiudicati in un loro diritto, pur senza essere soggetti agli effetti del giudicato (cfr Sez. 1, n. 05244/2019, Marulli, Rv. 652810-01), mentre l’opposizione di terzo di cui all’art. 404, comma 2, c.p.c., consente la rimozione della sentenza, passata in giudicato, che contenga un’affermazione obiettiva di verità che non ammette la possibilità di un diverso accertamento e possa avere efficacia riflessa nei confronti di un soggetto rimasto estraneo al rapporto processuale, purché questi sia titolare di un diritto non autonomo, ma dipendente dalla situazione definita in quel processo o, comunque, di un diritto subordinato a questa, come nel caso, esaminato nella specie, in cui la pronuncia con la quale era stata dichiarata l’indegnità a succedere dell’erede del debitore aveva efficacia riflessa anche nei confronti del creditore del “de cuius”, che, rimasto estraneo al primo giudizio, aveva convenuto, in seguito, il detto erede per ottenere il pagamento di quanto dovuto dal defunto (cfr Sez. 2, n. 05411/2019, Scarpa, Rv. 652762-02).
Al giudizio di opposizione, poi, devono partecipare anche tutti quei soggetti nei cui confronti l’accertamento del diritto deve avvenire (o è opportuno che avvenga), a prescindere dal fatto che gli stessi non siano già stati parte del giudizio precedente, di cui il giudice è tenuto a disporre (o rispettivamente può disporre), a norma dell’art. 102 c.p.c. (ovvero dell’art. 107 c.p.c.), la partecipazione al processo, atteso che il principio secondo cui l’opposizione ordinaria ex art. 404, comma 1, c.p.c., costituendo un’impugnazione della decisione contro la quale è proposta, comporta la necessaria presenza in causa di tutte le parti del giudizio nel quale venne emessa la decisione impugnata, va coordinato con la natura del diritto (autonomo ed incompatibile) che il terzo, con prevalenza rispetto a quello risultante dalla sentenza impugnata, ha fatto valere. Si è detto, infatti, che la sentenza, con la quale si accerti che il terzo opponente è titolare di un diritto autonomo e incompatibile con quello riconosciuto dalla sentenza pronunciata “inter alias”, non deve soltanto provvedere, in ragione di detta prevalenza, all’accoglimento dell’opposizione - ove il diritto del terzo prevalga, per ragioni di diritto sostanziale, su quello della parte vittoriosa nel primo giudizio -, dichiarando, con pronuncia rescindente, l’inefficacia nei confronti del terzo del giudicato formatosi tra le parti originarie, ma deve anche pronunciarsi, in sede rescissoria, sul merito della domanda proposta dal terzo, procedendo, secondo le ordinarie regole processuali, all’accertamento del reale modo d’essere del diritto che lo stesso ha azionato (cfr Sez. 2, n. 21641/2019, Dongiacomo, Rv. 654906-01).
Quanto, infine, all’esito del giudizio di opposizione, Sez. 2, n. 10357/2019, Scarpa, Rv. 653498-01, ha sostenuto che, nel caso in cui la sentenza di appello impugnata con il ricorso per cassazione sia stata annullata dal giudice “a quo” in accoglimento di un’opposizione di terzo proposta ai sensi dell’art. 404 c.p.c., il permanente interesse alla decisione del ricorso per cassazione sul merito della statuizione va verificato all’esito dell’eventuale passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento dell’opposizione di terzo e ha perciò rinviato la causa a nuovo ruolo, in attesa dell’esito definitivo del giudizio di opposizione.
La rassegna dedicata al processo del lavoro e della previdenza si apre con le pronunce in cui la giurisprudenza di legittimità ha fissato le coordinate per l’affermazione del potere giurisdizionale del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
Le regole del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo nella fase di costituzione del rapporto di pubblico impiego privatizzato possono dirsi ormai consolidate (v. da ultimo Sez. U, n. 08985/2018, Tria, Rv. 647916-01).
Le questioni che continuano a venire in evidenza traggono origine così da fattispecie molto specifiche e particolari.
In questa categoria rientra il caso deciso da Sez. U, n. 01413/2019, Genovese, Rv. 652244-02, relativo alla procedura d’interpello per la nomina dei direttori dei musei archeologici nazionali: sebbene aperta a soggetti esterni e caratterizzata da una pluralità di fasi (la prima, riservata alla selezione dei curriculum; la seconda, caratterizzata da colloqui, e non da esami orali, per l’individuazione dei candidati dell’ultima fase; quella finale, sfociante nella formazione delle terne di nominativi, nell’ambito delle quali operare la nomina di un solo aspirante all’esito di una scelta conclusiva e fiduciaria del ministro o del direttore generale), la procedura è stata ritenuta di natura non concorsuale, avendo la fase finale carattere dominante rispetto all’intero percorso della selezione, sicché, per il principio di concentrazione delle tutele, le relative controversie sono attribuite al giudice ordinario, non potendo frazionarsi la giurisdizione con riferimento alle singole fasi del procedimento.
Sulla stessa falsariga, ma con un’importante differenza, si è posta Sez. U, n. 06040/2019, F.M. Cirillo, Rv. 652979-01, in una controversia in cui erano stati contestualmente impugnati gli atti d’interpello nazionale per il conferimento di incarichi dirigenziali presso un ente e l’atto di macro organizzazione che della procedura selettiva costituisca il presupposto (il d.m. istitutivo del Parco archeologico del Colosseo).
Le Sezioni Unite hanno ribadito che, rispetto agli atti della procedura selettiva, la giurisdizione è del g.o., in funzione di giudice del lavoro, in quanto la procedura, sebbene aperta a soggetti esterni e caratterizzata da una pluralità articolata di fasi, non aveva natura concorsuale; hanno tuttavia negato che, in nome del principio di concentrazione delle tutele, fosse possibile sottrarre alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo l’impugnazione dell’atto di macro organizzazione, avendo il ricorrente contestato la scelta organizzativa conseguente all’esercizio del potere autoritativo da parte dell’amministrazione, così lamentando la lesione di una posizione di interesse legittimo.
Non meno complesso è il conflitto di giurisdizione risolto da Sez. U, n. 31757/2019, Doronzo, Rv. 656081 - 01.
In epoca anteriore alla privatizzazione, un ente comunale aveva distaccato un proprio dipendente presso una Regione, ma aveva continuato a versargli la retribuzione spettante e, medio tempore, gli aveva anche riconosciuto una qualifica superiore. Chiesto e ottenuto da parte del Comune un decreto ingiuntivo nei confronti della Regione per il rimborso delle somme erogate al lavoratore, ne è sorto un conflitto di giurisdizione.
Le Sezioni unite hanno attribuito la cognizione al g.o., fissando i seguenti princìpi: - nel comando di dipendente pubblico, con riguardo alle competenze stipendiali spettanti al lavoratore, il rapporto intercorrente tra l’ente di appartenenza e l’ente di destinazione è un rapporto di debito-credito, disciplinato (ratione temporis, con riguardo alla controversia in esame) dall’art. 57 del t.u. sugli impiegati civili dello Stato (L. n. 3 del 1957, e ora art. 70 del d. lgs. n. 165 del 2001) - la pretesa azionata dal Comune ha un contenuto meramente patrimoniale, non venendo in rilievo poteri dettati a tutela di interessi generali o una verifica dell’esercizio di attività discrezionali; - il provvedimento di riconoscimento della qualifica superiore al dipendente costituisce espressione dei poteri che il datore di lavoro di appartenenza dello stesso mantiene anche durante il comando ed esso produce i suoi effetti diretti esclusivamente nel rapporto organico tra datore di lavoro e dipendente; - rispetto a tale provvedimento, l’ente distaccatario non vanta alcuna posizione giuridica soggettiva, essendo terzo rispetto al rapporto organico che lega il lavoratore all’ente di provenienza, né l’ordinamento gli riconosce un potere di verifica della correttezza dell’agere dell’altra amministrazione o un sindacato sui suoi poteri datoriali; - l’efficacia del provvedimento si riverbera sul rapporto di comando solo in via indiretta e riflessa, quale mero fatto, nella misura in cui esso può incidere sul quantum della obbligazione di pagamento; - a tal fine l’oggetto della cognizione del giudice di merito non è la legittimità o illegittimità sotto il profilo formale del provvedimento di inquadramento bensì l’ambito degli accordi in precedenza o successivamente raggiunti tra le parti e posti a base del provvedimento di comando, il concreto atteggiarsi della prestazione lavorativa del dipendente comandato, e in particolare l’effettivo svolgimento di mansioni superiori rispetto a quelle di inquadramento o per le quali era stato disposto il comando.
Peculiare è anche la fattispecie decisa da Sez. U, n. 07929/2019, Perrino, Rv. 653433-01, concernente la spinosa questione del rapporto di lavoro dei medici penitenziari: si trattava in particolare dell’impugnazione della delibera di non idoneità allo svolgimento dell’incarico del medico e degli atti ad essa prodromici.
La Corte ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario sulla scia della giurisprudenza della Corte costituzionale (v. Corte cost. n. 76 del 2015), secondo cui il rapporto del medico non è assimilabile al pubblico impiego bensì al lavoro autonomo; le modalità concrete di svolgimento dell’attività - in particolare, l’organizzazione del lavoro secondo il modulo dei turni e l’obbligo di attenersi alle direttive impartite dal direttore del carcere al dirigente sanitario - non integrano indici di subordinazione, ma sono espressione del necessario coordinamento con l’attività dell’amministrazione e con la complessa realtà del carcere, restando altresì irrilevante la circostanza che la scelta dei medici cui affidare l’incarico faccia seguito ad una procedura concorsuale per titoli.
Con riferimento al personale docente, va anzitutto menzionata Sez. U, n. 17123/2019, Vincenti, Rv. 654372-01, pronunciatasi su una delle molte questioni che si pongono rispetto alle graduatorie ad esaurimento. Anche in tale ambito, per individuare il giudice munito di giurisdizione occorre avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio. Ne consegue che se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell’atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all’inserimento in una determinata graduatoria - l’accertamento del diritto del ricorrente all’inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta la domanda di annullamento di un atto amministrativo; viceversa, ove l’istanza rivolta al giudice sia specificamente diretta all’accertamento del diritto del singolo docente all’inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell’atto amministrativo che potrebbe precluderlo, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario. (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione del g.o. in relazione ad una domanda con la quale il docente chiedeva l’inserimento nella seconda fascia delle graduatorie d’istituto, per gli anni 2017-2020, sulla base dell’equipollenza del titolo in suo possesso ai titoli utili alla collocazione in tale fascia ai sensi del d.m. n. 374 del 2017, di cui era invocata la disapplicazione).
Davanti alla Sezione Lavoro è stata invece posta la questione di giurisdizione relativa alle controversie in materia di mobilità del personale degli istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM).
Sez. L, n. 17140/2019, Torrice, Rv. 654365-01, ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario, in quanto la l. n. 508 del 1999, pur inquadrando i predetti istituti tra le istituzioni di alta cultura riconosciute dall’art. 33 Cost. e garantendone l’autonomia statutaria e organizzativa, e pur avendo regolato il conferimento degli incarichi di insegnamento secondo modalità diverse sia da quelle previste per gli insegnanti di scuola primaria e secondaria, sia da quelle proprie dei professori universitari, ha nondimeno affidato alla contrattazione collettiva, nell’ambito di un apposito comparto, la disciplina del rapporto di lavoro di tale categoria di dipendenti, inclusi i criteri di distribuzione del personale e la mobilità interna.
La fattispecie concreta riguardava un docente di conservatorio, che aveva chiesto, previa disapplicazione del provvedimento con cui il consiglio accademico aveva deliberato l’indisponibilità di una cattedra, l’accertamento del proprio diritto al trasferimento presso tale istituto. La S.C. ha escluso che il provvedimento di indisponibilità fosse da ricondurre all’attività autoritativa dell’amministrazione e che la situazione soggettiva del ricorrente fosse ascrivibile alla categoria degli interessi legittimi, in tal modo cogliendo anche l’occasione per ribadire una distinzione ormai consolidata: sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie concernenti gli atti amministrativi adottati dalle Pubbliche Amministrazioni nell’esercizio del potere loro conferito dall’art. 2 del d.lgs. n. 165 del 2001, aventi per oggetto la fissazione delle linee e dei principi fondamentali della organizzazione degli uffici, nel cui quadro i rapporti di lavoro si costituiscono e si svolgono; spetta, invece, al giudice ordinario pronunciarsi sull’illegittimità e/o inefficacia di atti assunti dalle stesse Pubbliche Amministrazioni con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell’art. 5 dello stesso decreto, di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, restando irrilevante il fatto che venga in questione un atto amministrativo presupposto, che può essere disapplicato a tutela del diritto azionato.
L’art. 69, comma 7, del d. lgs. n. 165 del 2001 fissa come discrimine temporale ai fini dell’individuazione del giudice munito di giurisdizione in materia di pubblico impiego la data del 30 giugno 1998.
Pur nella sua nettezza, si tratta di una indicazione temporale non sempre sufficiente a dissipare i dubbi sul riparto, specie quando il rapporto lavorativo di pubblico impiego si collochi a cavaliere della data suddetta. La giurisprudenza è dunque costretta a elaborare ulteriori sottocriteri distintivi, il principale dei quali è quello che invita a distinguere le ipotesi in cui la lesione della posizione giuridica del pubblico impiegato sia istantanea da quella che abbia invece carattere permanente.
Così, Sez. U, n. 07208/2019, Doronzo, Rv. 652984-01, nella controversia instaurata per il riconoscimento dell’anzianità di servizio pregressa dai dirigenti psicologi già in rapporto di lavoro “a convenzione” con il S.S.N. a far data dal 1980, e inquadrati straordinariamente in ruolo ai sensi dell’art. 3 della l. n. 207 del 1985, con delibere risalenti agli anni tra il 1985-1986, ha affermato la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto la lesione del diritto di cui tali dirigenti chiedevano tutela, ed il conseguente inadempimento della P.A., si erano consumati istantaneamente all’atto dell’inquadramento, pacificamente disposto con provvedimenti adottati prima del 30 giugno 1998.
Viceversa, quando la questione si collochi, anche parzialmente, nel periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998 e la fattispecie dedotta in giudizio risulti essere sostanzialmente unitaria, la giurisdizione è del giudice ordinario del lavoro: ne consegue - Sez. U, n. 18671/2019, Garri, Rv. 654587-01 - che sono devolute a quest’ultimo le controversie relative a differenze retributive correlate ad atti di inquadramento anteriori alla data del 30 giugno 1998, che tuttavia producano i loro effetti anche oltre tale data, atteso che il fatto costitutivo del diritto alla maggiore retribuzione è la decorrenza dell’inquadramento economico, la cui efficacia permane e si protrae nel tempo.
Ai fini del riparto di giurisdizione, i confini tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione contabile sono i più difficili da tracciare.
Due sono i fronti e corrispondono alle due principali funzioni svolte dalla Corte dei conti in sede giurisdizionale: a) giudice della responsabilità; b) giudice delle pensioni pubbliche.
a) Rispetto alla prima funzione, un problema di riparto tra g.o. e giudice contabile tende a porsi nelle ipotesi di danno erariale in cui l’ente danneggiato svolge funzioni lato sensu pubblicistiche, specie quando l’azione di responsabilità è proposta nei confronti degli amministratori di società partecipate, al di fuori dunque di un rapporto lavorativo di subordinazione.
Talvolta, tuttavia, la domanda si dirige anche contro soggetti che, pur rivestendo ruoli apicali, sono legati all’ente privato da un rapporto di dipendenza. In tali casi, ove si ritenga che la giurisdizione sia del g.o., questi interverrà come giudice del lavoro.
Sez. U, n. 32608/2019, Giusti, Rv. 656173 – 01, si è dovuta confrontare con il regolamento di giurisdizione sorto dall’azione per danno erariale proposta dalla Procura regionale della Corte dei conti nei confronti del presidente e del direttore generale di una società privata interamente partecipata dalla Fondazione ENPAM, l’ente previdenziale dei medici e degli odontoiatri.
All’esito di una completa ricostruzione dello stato dell’arte in materia, ricca di riferimenti alla giurisprudenza e alle tesi dottrinali, le Sezioni Unite hanno affermato il principio secondo cui, ai fini del sorgere della giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house, la nozione di società in house, come codificata nel testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, non può spingersi sino a ricomprendere società partecipate, non già da una pubblica amministrazione secondo la definizione desumibile dall’art. 2, comma 1, lettera a), del testo unico approvato con il d.lgs. n. 175 del 2016, bensì da un soggetto - la Fondazione ENPAM - che, pur svolgendo un’attività pubblicistica ed essendo conseguenzialmente sottoposto alla vigilanza ministeriale e al controllo della Corte dei conti, ha la qualificazione giuridica di ente privato e come tale si presenta all’esterno. Gli strumenti di reazione a fronte di condotte di mala gestio di società partecipate dalla Fondazione sono quelli apprestati dal diritto privato.
b) Più numerose le controversie concernenti trattamenti previdenziali in favore dei lavoratori del pubblico impiego, nelle quali non sempre è agevole distinguere le fattispecie pensionistiche in senso stretto, riservate alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, da quelle in cui il legame del trattamento con il precedente rapporto di lavoro è più forte e la giurisdizione è pertanto del giudice ordinario.
In linea generale, Sez. U, n. 31024/2019, Vincenti, Rv. 656074 – 02, ha ribadito che la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti sulle pensioni pubbliche è recessiva rispetto a quella del giudice ordinario allorché la controversia abbia per oggetto la riliquidazione del trattamento pensionistico come diretta conseguenza di provvedimenti datoriali modificativi della retribuzione (nella specie, accessoria).
Sez. U, n. 18263/2019, Vincenti, Rv. 654444-01, si è confrontata invece con il caso, più particolare e complesso, delle controversie relative al trattamento pensionistico e previdenziale dei dipendenti delle Camere di commercio siciliane, assunti precedentemente all’entrata in vigore della l.r. Sicilia n. 29 del 1995, in cui il conflitto ha investito ben tre plessi giurisdizionali (giudice del lavoro, tribunale amministrativo regionale, corte dei conti).
La S.C. ha dapprima chiarito che la giurisdizione sul trattamento previdenziale dei dipendenti delle Camere di commercio segue quella sul rapporto di lavoro; il trattamento non grava infatti sullo Stato o sugli enti previdenziali, ma unicamente sui bilanci delle predette Camere, che sono tenute alla relativa corresponsione, con la conseguente impossibilità di applicare l’art. 3, comma 1, n. 1, del d.lgs. n. 655 del 1948, sulla istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana, che riserva, tra l’altro, alla Sezione giurisdizionale i giudizi sui ricorsi e sulle istanze degli impiegati della Regione concernenti pensioni, assegni e indennità a carico totale o parziale dello Stato o di altri enti pubblici previsti dalla legge. Operata questa premessa, la sentenza ha poi fatto operare il meccanismo temporale del 30 giugno 1998, specificando che le controversie concernenti fatti successivi a tale data appartengono al giudice ordinario.
Nella vicenda esaminata da Sez. U, n. 21741/2019, Berrino, Rv. 655036-01, la controversia verteva invece sull’accertamento dell’illegittimità della richiesta di rimborso delle somme percepite indebitamente a titolo di integrazione della pensione di reversibilità corrisposta dalla Provincia di Bolzano. La S.C. ha ritenuto che, ove la richiesta sia stata avanzata dall’ente locale in data successiva al 30 giugno 1998, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario e non quella del giudice contabile in materia pensionistica, atteso che gli emolumenti pretesi in restituzione - riconducibili ad una forma di previdenza integrativa, di tipo aziendale - non assolvono ad una funzione assistenziale, mentre la pensione che sarebbe spettata al de cuius all’atto del decesso rileva esclusivamente come parametro per la quantificazione del suddetto trattamento integrativo.
Analoga impostazione è stata seguita da Sez. U, n. 15746/2019, Tria, Rv. 654213-01, in una controversia avente per oggetto la domanda dell’INPS, nei confronti della P.A. ex datrice di lavoro, di restituzione degli interessi corrisposti su prestazioni pensionistiche pagate in ritardo a causa della tardiva trasmissione, ad opera della predetta P.A., di documenti necessari per la liquidazione della pensione: è stata affermata la giurisdizione del giudice ordinario e non quella della Corte dei conti, giacché la controversia in questione non investiva né l’an, né il quantum, né la decorrenza della pensione (cioè̀ profili sostanziali idonei a farla rientrare nella sfera di cognizione del giudice contabile ex artt. 13 e 62 del r.d. n. 1214 del 1934), ma riguardava aspetti inerenti ai rapporti tra ente erogatore e datore di lavoro, rispetto ai quali la liquidazione del trattamento pensionistico costituisce una semplice “occasione”, ossia un mero presupposto di fatto non controverso che fa solo da sfondo al “petitum sostanziale”.
La giurisdizione ordinaria, e non quella esclusiva della Corte dei conti in materia pensionistica, è stata infine affermata da Sez. U, n. 21605/2019, Doronzo, Rv. 654878-01, anche nella controversia, promossa dal pubblico dipendente, avente ad oggetto la domanda di accertamento della causa di servizio diretta ad ottenere l’equo indennizzo: il beneficio - volto alla protezione della speciale condizione del dipendente, divenuto infermo in ragione del suo rapporto con l’Amministrazione e del servizio prestato - non attiene ad un rapporto previdenziale autonomo dal rapporto di pubblico impiego, ma trova titolo immediato e diretto nello stesso rapporto.
Il caso affrontato da Sez. U, n. 19895/2019, Perrino, Rv. 654875-01, si collocava al crocevia di tre diverse giurisdizioni, concernendo la domanda di un professore universitario associato volta al riconoscimento dei benefici fiscali ex art. 3 d.l. n. 269 del 2013. La sentenza ha affermato la giurisdizione del g.a., da un lato in quanto la cognizione del giudice ordinario è limitata al personale universitario, con esclusione del rapporto d’impiego relativo ai professori e ricercatori universitari; dall’altro lato, ha escluso la predicabilità della giurisdizione tributaria, non riguardando la controversia il rapporto d’imposta.
La giurisdizione del giudice straniero può venire in rilievo, a proposito dei rapporti di lavoro, in due ipotesi: quando la prestazione lavorativa sia stata resa, in tutto o in parte, all’estero; quando il ruolo di datore di lavoro sia ricoperto da Stati, enti, organizzazioni stranieri.
La questione affrontata da Sez. U, n. 18081/2019, Berrino, Rv. 654443-01, appartiene al primo gruppo, trattandosi di un’attività lavorativa che, pur inerendo a diversi paesi del sud Europa, veniva svolta dal lavoratore avendo come punto di riferimento e sede principale il proprio domicilio in Italia. La Corte ha ritenuto dunque operante il criterio di attribuzione della competenza giurisdizionale previsto dall’art. 21, comma 1, lett. b), sub ii), del Regolamento UE n. 1215/2012, che consente di convenire in giudizio il datore di lavoro domiciliato in uno Stato membro davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui è o era situata tale sede: l’espressione “sede d’attività” presso la quale egli è stato assunto attiene all’organizzazione sul territorio del datore di lavoro, mentre la prevalenza dello svolgimento in un determinato ambito territoriale delle prestazioni rese dal lavoratore attiene alle concrete modalità esecutive dell’obbligazione assunta dal lavoratore.
Sempre nel primo gruppo rientra il caso affrontato da Sez. L, n. 05187/2019, Cinque, Rv. 653022-01, concernente la controversia promossa dal lavoratore per il conseguimento del risarcimento dei danni patiti a seguito di infortunio sul lavoro avvenuto in Francia, controversia cui era applicabile, ratione temporis, il Regolamento CEE n. 44 del 2001. La S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto correttamente adito il giudice italiano, essendo il datore di lavoro domiciliato in Italia e non rilevando quindi il luogo dell’attività prevista dal contratto di lavoro. L’art. 19 del Regolamento CEE n. 44 del 2001, quale norma speciale in materia di contratto individuale di lavoro, disponendo che il datore di lavoro domiciliato nel territorio di uno Stato membro possa essere convenuto davanti ai giudici dello Stato membro in cui è domiciliato o, qualora il lavoratore non svolga o non abbia svolto abitualmente la propria attività in un solo paese, davanti al giudice del luogo in cui è o era situata la sede di attività presso la quale è stato assunto, prevede fori alternativi, come si evince dal tenore letterale della disposizione, per la presenza della particella disgiuntiva “o”.
Nel secondo gruppo rientrano invece le seguenti pronunce.
Sez. U, n. 80228/2019, Greco, Rv. 653282-01, ha deciso sulla domanda proposta da una cittadina bosniaca residente in quel Paese, relativa all’attività lavorativa prestata per il soddisfacimento delle esigenze del contingente italiano della forza multinazionale di stabilizzazione della NATO, ivi dislocata.
La S.C. ha affermato la giurisdizione della Bosnia Herzegovina, quale Stato di soggiorno, sulla base di due presupposti: a) l’art. 9 della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951 (cd. SOFA della NATO), resa esecutiva in Italia con la l. n. 1355 del 1955, prevede che le condizioni di impiego e di lavoro delle persone assunte per i bisogni locali di manodopera - in particolare per quanto riguarda il salario, gli accessori e le condizioni di protezione dei lavoratori – al fine del soddisfacimento di esigenze materiali (cosiddetto personale a statuto locale), sono regolate conformemente alla legislazione in vigore nello Stato di soggiorno: b) la Bosnia Herzegovina ha ratificato in data 1° febbraio 2008 la Convenzione tra gli Stati parte del trattato Nord Atlantico e gli altri Stati partecipanti al partenariato per la pace sullo statuto delle loro forze, con protocollo addizionale, fatto a Bruxelles il 19 giugno 1995, con cui gli stessi si sono impegnati ad applicare la SOFA della NATO.
Nella controversia instaurata da un dipendente del British Council, già assunto a tempo indeterminato, per il riconoscimento del trattamento retributivo conseguente alla nullità di precedenti contratti a termine, Sez. U, n. 06884/2019, D’Antonio, Rv. 652982-01, ha invece ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice italiano, in applicazione del principio della cd. immunità ristretta, in quanto la ricostruzione del rapporto da un punto di vista economico non comporta in alcun modo apprezzamenti, indagini o statuizioni che possano incidere o interferire sugli atti o comportamenti dell’ente pubblico estero che siano espressione dei suoi poteri sovrani di autorganizzazione.
Analogamente, Sez. U, n. 18661/2019, Garri, Rv. 654681-01, ha affermato rientrare nella giurisdizione dell’autorità giudiziaria italiana la controversia avente ad oggetto l’accertamento della nullità o illegittimità del licenziamento intimato dall’ambasciata di uno Stato estero al suo dipendente che svolga mansioni ausiliarie (nella specie di autista), il quale, successivamente alla proposizione del ricorso e nel corso del giudizio, abbia optato per l’indennità sostitutiva della reintegrazione ai sensi dell’art. 18, comma 3, l. n. 300 del 1970: ove le mansioni rivestite dal dipendente siano meramente ausiliarie delle funzioni istituzionali del predetto Stato e l’accertamento in questione sia del tutto incidentale - per non esser possibile alcun ripristino del rapporto - rispetto al conseguimento di indennità meramente economiche, l’accertamento della legittimità o meno del licenziamento non è infatti idoneo a interferire su atti e comportamenti dello Stato estero che siano espressione dei suoi poteri sovrani di autorganizzazione.
In ambito lavoristico, l’espressione “competenza” viene utilizzata anzitutto per individuare i rapporti e le controversie rientranti nel raggio applicativo dell’art. 409 c.p.c., che sono solitamente trattate secondo il rito del lavoro (salva l’applicazione del rito speciale cd. Fornero o di altri riti speciali, in rare ipotesi ricavabili dal d. lgs. n. 150 del 2011).
A tale proposito, si è ribadito che il giudice del lavoro è competente funzionalmente a decidere in merito alla domanda di riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o d’opera, presentata dall’amministratore unico di una società, che abbia ad oggetto l’accertamento e l’esecuzione di un rapporto di lavoro che si sostanzia in attività estranee alle funzioni inerenti al rapporto organico (Sez. 6-L, n. 12308/2019, Spena, Rv. 654013-01).
Nell’ambito invece delle questioni di competenza in senso proprio, sono i criteri di competenza territoriale a richiedere più frequenti precisazioni.
Si veda così Sez. 6- L, n. 14449/2019, Riverso, Rv. 654021-01, che è ritornata sul concetto di dipendenza aziendale e ha ribadito che, con tale espressione, deve intendersi il luogo in cui il datore ha dislocato un nucleo, seppur modesto, di beni organizzati per l’esercizio dell’impresa, dovendo escludersi che la competenza territoriale possa radicarsi nel mero luogo di svolgimento della prestazione lavorativa (il caso concerneva una prestazione di portierato e guardiania non armata resa presso la presso la sede della società appaltante e in quel luogo non assistita da una pur minima struttura organizzativa riferibile al datore).
Con riferimento al lavoro pubblico latamente inteso, nel corso del 2019 meritano di essere segnalate le seguenti decisioni.
Nel caso di utilizzazione temporanea di un pubblico dipendente presso altro ufficio appartenente alla stessa amministrazione (nella specie, docente di scuola media che, benché fosse stata assegnata, previa procedura di mobilità, ad un determinato ambito regionale, al tempo dell’introduzione della causa svolgeva temporaneamente servizio in una scuola media di una diversa regione), Sez. 6-L, n. 00506/2019, Fernandes, Rv. 652609-01, ha statuito che la competenza per territorio va determinata con riguardo al luogo in cui il lavoratore presta effettivamente servizio, in quanto la ratio legis è quella di rendere più funzionale e celere il processo, radicandolo nei luoghi normalmente più vicini alla residenza del dipendente, nei quali sono più agevolmente reperibili gli elementi probatori necessari al giudizio.
Nell’ipotesi invece di domanda del docente precario volta ad ottenere l’iscrizione nelle graduatorie permanenti costituite in diverse province, la competenza spetta al tribunale del luogo in cui l’insegnante, al momento dell’introduzione della lite, presta la propria attività lavorativa, in ragione del collegamento funzionale tra il rapporto in essere e la pretesa alla costituzione di quello successivo (Sez. 6-L, n. 00162/2019, Ghinoy, Rv. 652228-01).
Sul tema, in passato molto controverso, del lavoro delle persone detenute, la giurisprudenza di legittimità sembra essersi ormai assestata sui seguenti princìpi.
Non è applicabile il criterio di competenza territoriale di cui all’art. 413, comma 5, c.p.c., da intendersi specificamente riferito ai rapporti di lavoro pubblico, mentre sono applicabili i criteri previsti dall’art. 413, comma 2, c.p.c., trattandosi di prestazioni svolte - sia pure per il perseguimento dell’obbiettivo di fornire alle persone detenute occasioni di lavoro e sotto la gestione degli istituti di pena, all’interno o all’esterno degli stessi penitenziari - nell’ambito di una struttura aziendale finalizzata alla produzione di beni per il soddisfacimento di commesse pubbliche e private, con conseguente instaurazione di un rapporto di lavoro privato. Ne consegue che, intercorrendo detto rapporto con il Ministero della giustizia, il quale, per il tramite del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, esercita un ruolo fondamentale su rilevanti aspetti organizzativi dell’attività produttiva realizzata nei singoli istituti, e, quindi, va considerato quale centro di direzione e coordinamento delle strutture aziendali che fanno capo ai singoli istituti, in applicazione del criterio di collegamento stabilito dall’art. 413, comma 2, c.p.c., costituito dalla sede dell’azienda (ossia del luogo in cui l’azienda viene gestita), sussiste la competenza del Tribunale di Roma, ferma restando l’operatività degli altri due fori alternativi, ivi enunciati, a scelta della parte attrice (Sez. 6-L, n. 12205/2019, Spena, Rv. 653766-01).
Interessante è anche Sez. 6-L, n. 29218/2019, Esposito, Rv. 655898-01, relativa alla nuova competenza territoriale esclusiva del Tribunale di Roma per le cause in materia di lavoro del personale adibito alle scuole italiane all’estero. In linea con la costante interpretazione dell’art. 5 c.p.c., la Corte ha stabilito che tale nuova competenza territoriale non si applica ai giudizi introdotti prima della sua entrata in vigore.
In materia previdenziale, le pronunce di rilievo sono le seguenti.
Dato per acquisito che, alle controversie inerenti agli obblighi contributivi dei datori di lavoro, si applica l’art. 444, comma 3, c.p.c., con la conseguente competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, in cui ha sede l’ufficio dell’ente previdenziale, si è posto il problema di come si identifichi il luogo dove tale ufficio ha sede.
Sez. 6-L, n. 06178/2019, Spena, Rv. 653140-01, in un caso di opposizione avverso un avviso di addebito per il recupero di contributi e per l’applicazione delle relative sanzioni civili, ha affermato che deve intendersi quello che, in quanto investito del potere di gestione esterna, sia legittimato a ricevere i contributi, a pretenderne giudizialmente il pagamento e a restituirne l’eventuale eccedenza.
Sez. 6-L, n. 30472/2019, Riverso, Rv. 656313-01, si è invece occupata delle azioni riguardanti l’Inail, ribadendo un’importante distinzione. Se viene in rilievo un obbligo primario, come l’aprire una posizione assicurativa o contributiva o pagare i relativi premi e contributi, il giudice del luogo va collegato alla sede dell’ufficio dell’ente competente a curare la prima, a ricevere la seconda ed a pretenderne il pagamento in giudizio. Se viene in gioco invece un obbligo datoriale come quello di restituire l’equivalente delle prestazioni erogate dall’INAIL, per un infortunio sul lavoro o una malattia professionale come nell’azione di regresso, la competenza va legata, ai sensi dello stesso art. 444, 3 comma, eminentemente alla sede dell’ufficio dell’ente competente ad istruire la pratica, a pagare le prestazioni e pertanto a riceverne la restituzione; sede che può eventualmente non coincidere con quella del luogo dove è aperta la posizione contributiva o si pagano i premi o i contributi; e ancor meno coincidere con la sede legale dell’Istituto o con la sede dell’impresa.
A proposito del rilievo della eventuale incompetenza territoriale del giudice del lavoro, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 10516/2019, Riverso, Rv. 653461-01, è tornata su un tema che sembrava chiuso e ha ribadito l’orientamento consolidatosi all’indomani della novella dell’art. 38 c.p.c.: la disposizione dell’art. 428, primo comma, c.p.c., secondo la quale l’incompetenza può essere rilevata d’ufficio non oltre l’udienza di cui all’art. 420 c.p.c., va intesa nel significato che detta incompetenza può essere rilevata non oltre la prima udienza in senso cronologico, ossia quella fissata con il decreto contemplato dall’art. 415 c.p.c., in quanto il legislatore, con la nuova normativa, ha inteso accelerare al massimo i tempi di risoluzione delle questioni di competenza (per un’analoga presa di posizione nell’ambito del rito Fornero v. infra).
Interessante è anche la questione risolta da Sez. 6-L, n. 06179/2019, Cavallaro, Rv. 653141-01: quando il giudice abbia deciso una questione di distribuzione degli affari civili all’interno dello stesso ufficio giudiziario (come, nella specie, il medesimo tribunale in funzione di giudice fallimentare e quale giudice del lavoro), qualificandola erroneamente come questione di competenza, il mezzo di impugnazione esperibile contro il provvedimento che abbia riguardato solo questo punto è, in applicazione del principio dell’apparenza, il regolamento necessario di competenza.
A proposito del processo di lavoro di primo grado, nel corso del 2019 la Cassazione si è limitata a poche puntualizzazioni.
La portata del principio di non contestazione è stata precisata da Sez. L, n. 20998/2019, Di Paolantonio, Rv. 654802-01, con riferimento al frequente problema dei conteggi depositati dal lavoratore in allegato al ricorso introduttivo: secondo la S.C. è necessaria una distinzione tra la componente fattuale e quella normativa dei calcoli, nel senso che è irrilevante la non contestazione attinente all’interpretazione della disciplina legale o contrattuale della quantificazione, appartenendo al potere-dovere del giudice la cognizione di tale disciplina, mentre rileva quella che ha ad oggetto i fatti da accertare nel processo e non la loro qualificazione giuridica.
Sez. L, n. 06664/2019, Marchese, Rv. 653193-01, ha tracciato una sottile, importante distinzione in tema di litisconsorzio necessario. Quest’ultimo sussiste nel caso di domanda del lavoratore intesa ad accertare un rapporto plurisoggettivo, cd. di codatorialità, agendo il lavoratore per l’accertamento, con efficacia di giudicato, di un unico centro di imputazione dal lato passivo del rapporto; diversa è l’ipotesi in cui l’azione sia diretta ad affermare l’esistenza del rapporto con l’unico datore di lavoro effettivo e a negarlo con quello apparente, dato che in tale ultimo caso l’accertamento negativo del rapporto fittizio con il datore di lavoro interposto avviene in via soltanto incidentale.
Le questioni che ruotano intorno alla distinzione tra mutamento della domanda e domanda nuova sono state analizzate, con riferimento al rito del lavoro, ancorché in una controversia in materia locatizia, da Sez. 3, n. 06728/2019, Scarano, Rv. 653253-01: le parti, ricorrendo gravi motivi e previa autorizzazione del giudice, possono modificare ex art. 420 c.p.c. domande, eccezioni e conclusioni già formulate ma non anche proporre domande nuove per causa petendi o petitum, neppure con il consenso della controparte (esplicito, mediante l’espressa accettazione del contraddittorio, ovvero implicito nella difesa nel merito); la valutazione circa la sussistenza dei gravi motivi comporta un accertamento di fatto, riservato al giudice di merito, il cui esito può risultare dall’istruttoria ed essere manifestato per implicito.
Il tema dell’intervento volontario è stato trattato da Sez. 3, n. 17932/2019, F.M. Cirillo, Rv. 654408-01: esso non può avvenire oltre il termine stabilito per la costituzione del convenuto e, qualora esso sia tardivo e non finalizzato all’integrazione necessaria del contraddittorio, la tardività non può essere sanata dall’accettazione del contradittorio da parte del soggetto contro il quale il terzo abbia proposto le sue domande e può essere rilevata anche d’ufficio dal giudice, attesa la rilevanza degli interessi coinvolti.
Quanto all’eventuale mutamento del rito, Sez. 3, n. 18048/2019, Scrima, Rv. 654356-01, ha precisato che non è necessario un provvedimento formale per il passaggio dal rito del lavoro al rito ordinario, a meno che gli atti non debbano essere messi in regola con le disposizioni tributarie o che si renda necessario un mutamento di competenza, ai sensi dell’art. 427 c.p.c.
Di sicuro interesse è infine Sez. L, n. 26768/2019, Marotta, Rv. 655515 - 01, in un caso di declinatoria di giurisdizione da parte del giudice amministrativo e tardiva riassunzione davanti al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro. La sentenza ha ripercorso gli orientamenti giurisprudenziali in tema di conservazione degli atti processuali e ha concluso che, ove l’atto di tardiva riassunzione abbia i caratteri del ricorso ex art. 414 c.p.c., esso, pur inidoneo a far conseguire alla parte i vantaggi tipici della translatio iudicii, vale a dire la salvezza degli effetti della originaria domanda, può essere considerato introduttivo di un nuovo autonomo giudizio.
Sull’estensione dei poteri officiosi del giudice del lavoro in sede istruttoria, si profila importante Sez. L, n. 28439/2019, Calafiore, Rv. 655607-01, con cui è stato nettamente affermato che il giudice, fin dal primo grado e dunque anche in appello, deve esercitare il proprio potere-dovere di integrazione probatoria ex officio, acquisendo dunque la documentazione offerta contestualmente all’atto di impugnazione, sulla base di allegazione effettuata già nella memoria di primo grado, laddove tale documentazione sia indispensabile per provare il carattere provvisorio della liquidazione del trattamento pensionistico ritenuto in parte indebito. Sul punto si veda anche Sez. 6- L, n. 07883/2019, L. Esposito, Rv. 653249-01.
Sulla stessa lunghezza d’onda sono poi: Sez. L, n. 11940/2019, F. Amendola, Rv. 653749-01, con cui, in tema di licenziamento, la Cassazione ha affermato che l’eccezione datoriale di inapplicabilità della tutela reale, ai sensi dell’art. 18 della l. n. 300 del 970, ha natura di eccezione in senso lato, sicché è nella facoltà del giudicante rilevarla d’ufficio e, nell’esercizio dei suoi poteri officiosi ex art. 421 c.p.c., con riferimento ai fatti allegati ed emersi dal contraddittorio, ammettere le prove indispensabili per decidere la causa sul punto; Sez. L, n. 21410/2019, Bellè, Rv. 654809-01, secondo cui il giudice ha il potere-dovere di provvedere d’ufficio agli atti istruttori idonei a superare l’incertezza sui fatti costitutivi addotti dalle parti e decisivi per la definizione della lite, con l’aggiunta che gli elementi probatori così acquisiti possono fondare anche una ricostruzione fattuale diversa dalle allegazioni delle parti, purché́ nel rispetto del principio della domanda.
Sulle condizioni per far valere in sede di giudizio di legittimità il mancato esercizio di detti poteri nel rito del lavoro, si vedano poi le puntualizzazioni di Sez. L., n. 22628/2019, Garri, Rv. 655013-01: il ricorrente deve riportare in ricorso gli atti processuali dai quali emerge l’esistenza di una “pista probatoria” qualificata, ossia l’esistenza di fatti o mezzi di prova, idonei a sorreggere le sue ragioni con carattere di decisività, rispetto ai quali avrebbe potuto e dovuto esplicarsi l’officiosa attività di integrazione istruttoria demandata al giudice di merito, ed allegare, altresì, di avere espressamente e specificamente richiesto tale intervento nel predetto giudizio.
Il tema dei poteri officiosi del giudice comprende anche la questione dei confini del principio iura novit curia: a tale proposito, Sez. 6-L, n. 06394/2019, Cavallaro, Rv. 653173-01, ha chiarito che la conoscibilità ex officio di un contratto collettivo si atteggia diversamente a seconda che si versi in un’ipotesi di violazione del contratto collettivo nazionale di lavoro privatistico o di un contratto collettivo nazionale del pubblico impiego; mentre nel primo caso il contratto è conoscibile solo con la collaborazione delle parti, la cui iniziativa, sostanziandosi nell’adempimento di un onere di allegazione e produzione, è assoggettata alle regole processuali sulla distribuzione dell’onere della prova e sul contraddittorio (che non vengono meno neppure nell’ipotesi di acquisizione giudiziale ex art. 425, comma 4, c.p.c.), nel secondo caso il giudice procede con mezzi propri.
Alcune precisazioni sono state fatte sulla nullità della sentenza nel rito del lavoro.
Sez. L, n. 21618/2019, Garri, Rv. 654821-01, ha chiarito che soltanto il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione è idoneo a determinarla, da far valere mediante impugnazione, in difetto della quale prevale il dispositivo. Tale insanabilità deve tuttavia escludersi quando sussista una parziale coerenza tra dispositivo e motivazione, divergenti solo da un punto di vista quantitativo, e la seconda inoltre sia ancorata ad un elemento obiettivo che inequivocabilmente la sostenga; in tal caso è configurabile l’ipotesi legale del mero errore materiale, con la conseguenza che, da un lato, è consentito l’esperimento del relativo procedimento di correzione e, dall’altro, deve qualificarsi come inammissibile l’eventuale impugnazione diretta a far valere il contrasto tra dispositivo e motivazione. Nella specie, la S.C. ha ravvisato mero errore materiale nella sentenza di merito la quale, nell’accogliere la domanda al pagamento di differenze retributive, recava in dispositivo la condanna ad una somma calcolata in base al livello richiesto dal lavoratore e in motivazione il riconoscimento dell’inquadramento in un maggior livello non richiesto.
Quanto alla mancata sottoscrizione della sentenza da parte del giudice che l’ha pronunciata, essa, nei giudizi soggetti al rito del lavoro, deve essere verificata con riferimento alla “sentenza”, completa di motivazione e di dispositivo, sicché è irrilevante la sussistenza o meno della sottoscrizione sul dispositivo letto in udienza, ritualmente inserito in un verbale di cui il segretario d’udienza abbia attestato la regolarità formale (Sez. 3, n. 01271/2019, Iannello, Rv. 652468-02).
Rispetto al giudizio d’appello, nel corso del 2019 la S.C. ha anzitutto ribadito il proprio costante insegnamento in materia di inosservanza del termine a comparire ex art. 435, comma 3, c.p.c.; ad essa consegue non già l’improcedibilità dell’appello, bensì la nullità della notificazione, suscettibile, perciò, di essere rinnovata (Sez. 6-L, n. 12691/2019, Riverso, Rv. 654014-01).
Ispirata a un’ottica antiformalistica è anche Sez. L, n. 20995/2019, Di Paolantonio, Rv. 654800-01: nei giudizi di appello soggetti al rito del lavoro, l’omessa notificazione del decreto di anticipazione dell’udienza non determina l’improcedibilità del gravame in caso di tempestiva notificazione del ricorso e dell’originario decreto di fissazione dell’udienza.
Sez. L, n. 03807/2019, Calafiore, Rv. 652885-01, si è soffermata sulle condizioni di tempestività dell’appello, precisando che essa, anche in relazione al termine annuale di cui all’art. 327 c.p.c., va riscontrata con riferimento alla data del deposito del ricorso introduttivo presso la cancelleria del giudice di secondo grado e non a quella della successiva notificazione del ricorso stesso e del decreto di fissazione di udienza; ne consegue che, quando quel deposito sia avvenuto entro l’anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata, la successiva notificazione, ancorché eseguita oltre l’anno dal deposito della sentenza, resta soggetta al disposto dell’art. 330, comma 1 c.p.c., ove si indica come destinatario il procuratore costituito e non la parte personalmente.
In tema di nuova prova in appello, va ricordato che Sez. U, n. 10790/2017, A. Manna, Rv. 643939-01, aveva definito la prova indispensabile in appello, ai sensi dell’art. 345, comma 3, c.p.c., nel testo previgente rispetto alla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012, come “quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado”.
Sez. 6-L, n. 07883/2019, L. Esposito, Rv. 653249-01, ha fatto un’interessante applicazione di tali princìpi, cassando la sentenza d’appello che, intervenuta nel corso del processo la pronuncia della Corte Costituzionale che ha ampliato l’ambito di spettanza del congedo per disabilità, aveva giudicato tardiva la produzione documentale dimostrativa di tale condizione, senza valutarne la potenziale indispensabilità, avuto riguardo allo sviluppo assunto dall’intero processo.
Infine, va menzionata Sez. 3, n. 13963/2019, Iannello, Rv. 654050-01, con cui si è precisato che il principio della immodificabilità della composizione del collegio giudicante a partire dal momento in cui ha inizio la discussione della causa (principio applicabile anche al rito del lavoro, con riguardo alle decisioni in grado di appello) comporta che, ove dal verbale di udienza e dal dispositivo letto in udienza risultino due diverse composizioni dell’organo collegiale, determinandosi così una assoluta incertezza sul permanere della identità di composizione del collegio dall’inizio della discussione della causa alla lettura del dispositivo, la sentenza deve ritenersi affetta da nullità insanabile.
Il cd. rito Fornero, introdotto dall’art. 1, commi 48 ss., l. n. 92 del 2012, continua a sollevare questioni interpretative.
Prendendo le mosse dalla fase di primo grado, deve dirsi ormai acquisito che essa ha carattere unitario sotto il profilo delle preclusioni assertive e probatorie e che la fase di opposizione, a seguito della fase sommaria, non è una revisio prioris istantiae, ma una prosecuzione del giudizio di primo grado, ricondotto in linea di massima al modello ordinario.
Pertanto, non costituisce domanda nuova, inammissibile per mutamento della causa petendi, né la deduzione in fase di opposizione di una modulazione del rapporto subordinato diversa da quella prospettata nella fase sommaria (Sez. L, n. 05993/2019, Cinque, Rv. 652895-01), né la prospettazione di ulteriori motivi di invalidità del recesso per superamento del periodo di comporto rispetto a quelli dedotti nella fase sommaria, ove fondata sui medesimi fatti costitutivi (Sez. L, n. 09458/2019, Leone, Rv. 653605-01).
L’unitarietà deve essere tuttavia intesa in senso funzionale.
Da un lato, ciò implica, sulla scia di Sez. 6-L, n. 18263/2017, Ghinoy, Rv. 64514101, che l’eventuale incompetenza per territorio deve essere, oltre che eccepita dalla parte, anche rilevata d’ufficio in limine litis.
Come evidenziato da Sez. 6-L, n. 30473/2019, Riverso, Rv. 655899-01, nel rito in esame, esistono infatti, e sono anzi rafforzate, le stesse esigenze di celerità e di certezza valevoli in generale per il rito ordinario del lavoro (su cui la citata Sez. 6-L, n. 10516/2019, Riverso, Rv. 653461-01), le quali inducono ad accelerare al massimo la risoluzione delle questioni di competenza pure nel rito speciale ex art. 1, comma 51 1. 92/2012. Pertanto, la decisione sulla competenza va emanata in base a quanto risulta dagli atti, o, al più, previa assunzione di sommarie informazioni, ma in nessun caso può essere differita alla fase di opposizione, dopo aver deciso la causa nel merito, ancorché all’esito della fase sommaria. Una simile soluzione - ha aggiunto la S.C. - assume infatti connotazioni asistematiche e contrasta con qualsiasi criterio contenutistico piuttosto che meramente temporale (tale, dunque, da prescindere dal numero di udienze in cui si sia in concreto svolta la fase processuale) applicabile nella soluzione della questione, essendo evidentemente incongruo dichiarare la propria incompetenza per territorio dopo aver giudicato nel merito la domanda ed aver quindi posto in essere un’attività che logicamente presuppone l’affermazione della propria competenza.
L’unitarietà non esclude però che il procedimento di primo grado si distingua comunque in due distinti segmenti procedimentali.
Nella fase di opposizione è pertanto necessaria un’autonoma costituzione delle parti, come è dimostrato dal fatto che l’art. 1, commi 51 e 53, della l. n. 92 del 2012 preveda a loro carico gli stessi incombenti che caratterizzano l’introduzione del giudizio nel rito del lavoro: ne consegue - come chiarito da Sez. L, n. 02930/2019, Bellè, Rv. 652605-01 - che il ricorso in opposizione può̀ essere depositato in forma cartacea, non ricorrendo i presupposti per l’applicazione dell’art. 16-bis del d.l. n. 179 del 2012 (conv., con modif., dalla l. n. 221 del 2012), secondo cui il deposito degli atti processuali delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche.
L’opposizione mantiene tuttavia alcuni tratti impugnatori, atteso che, come affermato da Sez. L, n. 13532/2019, Pagetta, Rv. 653961-02, è inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dalla parte convenuta nel giudizio di opposizione ex art. 1, comma 51, della l. n. 92 del 2012, tardivamente instaurato, secondo un meccanismo analogo a quello previsto dal combinato disposto degli artt. 334, 343 e 371 c.p.c., in forza del quale l’impugnazione incidentale tardiva perde efficacia se l’impugnazione principale è dichiarata inammissibile.
Di portata generale è anche Sez. L, n. 00186/2019, Pagetta, Rv. 652450-01, con cui la S.C. ha ribadito l’estensione oggettiva del procedimento introdotto nel 2012: il tenore letterale dell’art. 1, comma 47, della l. n. 92 del 2012 - nella parte in cui prevede l’applicazione del rito speciale per l’impugnativa dei licenziamenti alle ipotesi in cui debbano essere “risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro” - depone chiaramente nel senso di ricomprendere anche le controversie che presuppongono la necessità di accertamento della natura subordinata del rapporto (nella specie, il lavoratore era stato allontanato dall’azienda dopo la scadenza dell’ultimo contratto a progetto, di cui si predicava la natura subordinata).
Fonte di notevoli incertezze, nella giurisprudenza di merito, era anche la questione del licenziamento intimato dal datore di lavoro apparente e della possibilità di impugnarlo, previo accertamento della reale titolarità del rapporto, secondo le scansioni del rito Fornero: Sez. L, n. 29889/2019, Boghetich, Rv. 655858-01, ha chiarito che anche tale ipotesi rientra nell’ambito di applicazione di cui all’art. 1, comma 47, della l. n. 92 del 2012, con il solo limite di quelle artificiose, sicché, una volta azionata dal lavoratore una impugnativa di licenziamento postulando l’applicabilità delle tutele previste dall’art. 18 della legge n. 300 del 1970, il procedimento speciale deve trovare ingresso a prescindere dalla fondatezza delle allegazioni, senza che la veste formale assunta dalle relazioni giuridiche tra le parti ne possa precludere l’accesso.
Come precisato da Sez. L, n. 15011/2019, Ponterio, Rv. 653987-01, l’ordinanza di mutamento dal rito speciale cd. Fornero - emessa al termine della fase sommaria - al rito ordinario del lavoro non ha contenuto decisorio; ne consegue che non è ammessa l’opposizione avverso l’ordinanza medesima.
Passando alle impugnazioni, la S.C. ha anzitutto fissato il principio per cui la disciplina della cd. doppia conforme in appello si applica anche al rito Fornero, con la conseguente applicabilità, nel giudizio di cassazione, oltre che dei commi 3 e 4 dell’art. 348 ter c.p.c., anche del comma 5: si tratta di Sez. L, n. 06544/2019, Marchese, Rv. 653188-01.
Con specifico riferimento al termine breve per proporre reclamo contro la sentenza che decide il ricorso in opposizione, di cui all’art. 1, comma 58, della l. n. 92 del 2012, merita segnalazione Sez. L, n. 28751/2019, Spena, Rv. 655700-01, secondo cui detto termine decorre dalla comunicazione di cancelleria della sentenza a mezzo PEC, che, come tale, non richiede l’apposizione della formula “Notificazione ai sensi del d.l. 179 del 2012”, prevista dall’allegato 8 delle specifiche tecniche del PCT del 16.4.2014 per le sole notificazioni e non anche per le comunicazioni, senza che rilevi che per entrambi gli atti il biglietto di cancelleria contiene il testo integrale del provvedimento trasmesso.
Quanto al termine di sessanta giorni per proporre ricorso per cassazione, previsto dal successivo comma 62 dello stesso art. 1, Sez. L, n. 32263/2019, Boghetich, Rv. 656048 - 01, ha stabilito – in analogia con quanto già affermato da Sez. 6-L, n. 06059/2019, Esposito, Rv. 647388-02, per il termine di reclamo – che esso decorre dalla semplice comunicazione del provvedimento, trattandosi di previsione speciale, che in via derogatoria comporta la decorrenza del termine da detto incombente, su cui non incide la modifica dell’art. 133, comma 2, c.p.c., nella parte in cui stabilisce che “la comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 c.p.c”, in quanto attinente al regime generale della comunicazione dei provvedimenti da parte della cancelleria.
Nel corso dell’anno in rassegna, non sono state numerose le pronunce di rilievo a proposito del processo previdenziale.
Tra queste merita sicuramente attenzione Sez. L, n. 29754/2019, D’Antonio, Rv. 655717 - 01, che si è interrogata sull’applicazione retroattiva o meno del termine di decadenza semestrale di cui all’art. 42, comma 3, d.l. n. 629/2003, conv. dalla l. n. 326/2003.
In linea con Sez. U, n. 15352/2015, Di Cerbo, Rv. 63607701, che si era pronunciata sul termine di decadenza in materia di emotrasfusioni previsto dall’art. 1, comma 9, della l. n. 238 del 1997, la S.C. ha affermato anche per l’art. 42 citato che, conformemente ai principi generali dell’ordinamento in materia di termini, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina si applica anche alle situazioni soggettive già in essere, ma la decorrenza del termine viene fissata con riferimento all’entrata in vigore della modifica legislativa (art. 252 disp. att. c.c.).
In tema di riscossione dei contributi previdenziali mediante ruolo, sia la prima sezione che la sezione lavoro hanno ribadito in piena consonanza il principio per cui deve escludersi la configurabilità di un litisconsorzio necessario tra l’ente creditore ed il concessionario del servizio di riscossione qualora il giudizio sia promosso da quest’ultimo o nei confronti dello stesso (Sez. 1, n. 05625/2019, Bellè, Rv. 652983-01, Sez. 1, n. 13929/2019, Genovese, Rv. 654264-01, Sez. 1, n. 24589/2019, Mercolino, Rv. 655338-01).
Né assume rilievo il fatto che la domanda abbia per oggetto, non la regolarità o la ritualità degli atti esecutivi, ma l’esistenza stessa del credito, posto che l’eventuale difetto del potere di agire o di resistere in ordine a tale accertamento comporta l’insorgenza solo di una questione di legittimazione, la cui soluzione non impone la partecipazione al giudizio dell’ente creditore. La chiamata in causa di quest’ultimo, prevista dall’art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, dev’essere, pertanto, ricondotta all’art. 106 c.p.c. ed è, come tale, rimessa alla esclusiva valutazione discrezionale del giudice del merito, il cui esercizio non è censurabile né sindacabile in sede d’impugnazione.
Sempre in tema di opposizione avverso la cartella di riscossione dei contributi previdenziali, di indubbio rilievo è Sez. L, n. 31704/2019, Cavallaro, Rv. 656000 - 01.
Con tale pronuncia, la Corte ha statuito che, nel processo di opposizione a cartella esattoriale, una non contestazione dei fatti costitutivi della pretesa creditoria dell’ente previdenziale è configurabile soltanto qualora, a seguito della sua costituzione in giudizio, la parte opponente, che è attrice in senso solo formale, non prenda, rispetto ai fatti allegati nella memoria di costituzione dell’ente, posizione in maniera precisa (e non limitata ad una generica contestazione) nella prima difesa utile.
In tal modo, la sentenza si è posta in consapevole contrasto con Sez. 6-L, n. 27274/2018, Spena, Rv. 651293-01, la quale aveva affermato che, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale per il recupero di contributi previdenziali, l’onere della prova gravante a carico dell’Inps, parte attrice in senso sostanziale, resterebbe condizionato dalla preventiva allegazione nell’atto di opposizione del debitore, parte attrice in senso formale ma convenuto in senso sostanziale, di specifiche ragioni di contestazione dei fatti costitutivi della pretesa impositiva, ai sensi dell’art. 416 c.p.c., con conseguente rigetto dell’opposizione nell’ipotesi di contestazioni generiche e di stile; tale orientamento non è stato condiviso, dal momento che, attribuendo efficacia di “allegazione” a fatti contenuti in atti extraprocessuali (quali la preventiva notifica di un atto formale del creditore esplicativo della pretesa e delle sue ragioni, e ravvisato in specie nella cartella esattoriale), interrompe la circolarità, necessariamente endoprocessuale, tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova.
Le pronunce in tema di procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., pur non numerose, vanno attentamente analizzate per la vastità e delicatezza del contenzioso su cui sono destinate a incidere.
Una prima importante questione è quella relativa alle condizioni di proponibilità dell’azione.
Nella giurisprudenza di merito si era diffusa un’interpretazione, caldeggiata dalla difesa dell’ente previdenziale, secondo la quale la domanda giudiziale era da considerare improponibile ex art. 443 c.p.c. qualora il soggetto aspirante al beneficio assistenziale avesse compilato una domanda amministrativa incompleta o non l’avesse accompagnata con un certificato medico attestante le condizioni sanitarie utili a ottenere il beneficio stesso.
La S.C. ha nel corso del 2019 sconfessato questa lettura formalistica.
Dapprima, Sez. L, n. 01412/2019, D’Antonio, Rv. 653976-01, e Sez. L, n. 25804/2019, Mancino, Rv. 655392-01, hanno chiarito che non costituisce requisito imprescindibile della domanda amministrativa barrare la casella che, nel modulo, individua le condizioni sanitarie la cui sussistenza è necessaria per il riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento, non potendo l’istituto previdenziale introdurre nuove cause di improcedibilità ovvero di improponibilità in materia che deve ritenersi coperta da riserva di legge assoluta ex art. 111 Cost.
Successivamente, Sez. L, n. 24896/2019, Mancino, Rv. 655317 - 01, e Sez. L, n. 30419/2019, D’Antonio, Rv. 655870 - 01, hanno ribadito i medesimi concetti con riferimento alla domanda amministrativa non accompagnata dal certificato del medico curante; è sufficiente che la domanda amministrativa consenta di individuare la prestazione richiesta, affinché sorga l’obbligo di valutare la sussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio.
Superata la fase di accesso alla giurisdizione, si tratta di precisare a quali condizioni il giudice può emettere il decreto di omologa.
Sez. L, n. 20847/2019, Ghinoy, Rv. 654677-01, ha specificato che la dichiarazione di dissenso che la parte deve formulare al fine di evitare l’emissione del decreto di omologa può avere ad oggetto sia le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., sia gli aspetti preliminari che sono stati oggetto della verifica giudiziale e ritenuti non preclusivi dell’ulteriore corso, relativi ai presupposti processuali ed alle condizioni dell’azione, sicché, in mancanza di contestazioni anche per profili diversi da quelli attinenti l’accertamento sanitario, il decreto di omologa diviene definitivo e non è successivamente contestabile, né ricorribile ai sensi dell’art. 111 Cost.; ove però le contestazioni, anche parziali, vi siano, Sez. 6-L, n. 03377/2019, Spena, Rv. 652901-01, ha precisato che l’omologa non può avere luogo e al giudice adito a seguito di ricorso proposto ai sensi del comma 6 dell’art. 445-bis è rimesso l’accertamento su tutte le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere e non solo sui motivi di opposizione.
Se passiamo poi all’esame dei rimedi attivabili contro i provvedimenti che chiudono il giudizio di primo grado, è stato anzitutto ribadito che l’inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio instaurato a seguito della contestazione alle conclusioni formulate dal c.t.u. nella prima fase non è in contrasto con la Carta costituzionale, che non prevede la pluralità dei gradi di giudizio (fatta eccezione per i provvedimenti in materia di libertà personale), né con l’art. 6 della CEDU, che consente limitazioni di accesso alla tutela giurisdizionale in presenza di motivate ragioni, quali, nella specie, la deflazione del contenzioso ed il contenimento dei tempi processuali, finalità quest’ultima di rango costituzionale, ai sensi dell’art. 111, e sovranazionale, in applicazione dello stesso art. 6 (Sez. 6-L, n. 03670/2019, Ghinoy, Rv. 652905-01).
Quanto ai requisiti che i suddetti provvedimenti devono possedere per poter essere impugnati con ricorso per cassazione, il più importante è quello della loro definitività. Non può dirsi definitivo, con conseguente inammissibilità del ricorso di legittimità, il decreto di omologa che la parte abbia contestato nel merito (Sez. 6-L, n. 25399/2019, Leone, Rv. 655425 - 01).
Ove poi il decreto di omologa, in assenza di contestazione delle parti, si discosti dalle conclusioni del c.t.u., esso risulta viziato da una difformità che costituisce mero errore materiale emendabile con la procedura di correzione, a condizione, però, che la predetta difformità non sia frutto di consapevole attività valutativa del giudice; in tal caso - assumendo il provvedimento giudiziale, esorbitante dallo schema delineato per il procedimento a cognizione sommaria, natura decisoria e, quindi, di sentenza – è ammissibile il rimedio generale del ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., a garanzia dell’esercizio del diritto di difesa - altrimenti precluso per mancanza di rimedi endoprocedimentali - della parte pregiudicata dalle conclusioni imprevedibilmente adottate dal giudice all’atto dell’emissione del decreto (Sez. L, n. 29096/2019, Ghinoy, Rv. 655703 - 01, in un caso in cui il tribunale aveva retrodatato d’ufficio la decorrenza della condizione d’invalidità rispetto a quella indicata dal c.t.u.).
La statuizione sulle spese in violazione del principio di soccombenza - ancorché coerente con il decisum (erroneamente) adottato dal giudice di merito – è invece sempre autonomamente ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost. anche in difetto di attivazione del procedimento di correzione, potendosi procedere al controllo sulla correttezza della decisione relativa alle spese in base alla lettura coordinata del decreto di omologa e della consulenza tecnica (Sez. 6-L, n. 03668/2019, Ghinoy, Rv. 652903-01).
Condizione necessaria e sufficiente dell’azione esecutiva è l’esistenza di un titolo esecutivo, valido ed efficace, che incorpori un diritto certo, liquido ed esigibile: lo scopo dell’esecuzione forzata, globalmente considerata, è la realizzazione di tale diritto mediante l’utilizzo degli opportuni strumenti coercitivi, non spettando al giudice dell’esecuzione alcun potere cognitivo sull’accertamento della sussistenza dell’obbligazione.
In forza dell’art. 474 c.p.c., l’idoneità a giustificare la soddisfazione in forma coattiva dei crediti è riservata ad atti o provvedimenti tassativamente individuati dalla legge: il catalogo dei titoli esecutivi delineato dalla norma ora citata (nonché da altre disposizioni, anche ultronee al codice di rito), costituisce un numerus clausus, che il legislatore può discrezionalmente variare, sulla base di scelte orientate dal sempre mutevole apprezzamento sull’efficacia degli strumenti di tutela dei crediti.
Così, con l’interpolazione dell’art. 474 c.p.c. operata dal decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, tra titoli esecutivi (stragiudiziali) sono state annoverate anche le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute. Le problematiche di diritto intertemporale sollevate da tale previsione sono state risolte da Sez. 3, n. 05823/2019, Rossetti, Rv. 652998-01: le scritture private autenticate formate anteriormente al 1° marzo 2006 (data di entrata in vigore della menzionata modifica) hanno efficacia di titolo esecutivo, se azionate successivamente a tale momento, per avere la novella legislativa modificato unicamente l’efficacia processuale di dette scritture, con la conseguenza che, in omaggio al principio tempus regit actum, ad esse si applica la legge processuale vigente nel momento in cui vengono azionate.
Quanto ai titoli di matrice giudiziale, l’attività ermeneutica della giurisprudenza di nomofilachia concorre alla individuazione dei provvedimenti muniti di idoneità in executivis mediante la lettura del dettato positivo ispirata, per un verso, alla considerazione della natura e della funzione dei provvedimenti e, d’altro canto, ai limiti generali di praticabilità dell’esecuzione forzata.
Va ascritta a tale opera di elaborazione pretoria l’oramai pacifico assunto secondo cui per le sentenze la qualità di titolo esecutivo postula il carattere condannatorio della statuizione e la surrogabilità della persona dell’obbligato nel compimento dell’attività occorrente alla concreta realizzazione del comando.
Non integra quindi titolo esecutivo - ha asserito Sez. 6-3, n. 18572/2019, De Stefano, Rv. 654619-01 - la sentenza di mero accertamento di obbligo di fare infungibile (nella specie, dell’obbligo dell’ente previdenziale di inserire in determinati elenchi il nominativo di un lavoratore agricolo), potendosi procedere alla esecuzione forzata in forma specifica soltanto in base a sentenza di condanna, almeno implicita, ed in relazione ad una prestazione che possa essere attuata indifferentemente sia dall’obbligato originario, sia per mezzo dell’attività sostitutiva di un qualunque altro soggetto, con identico effetto satisfattivo per il creditore, ovvero quando non sia indispensabile alcuna attività materiale personale di cooperazione specifica del condannato.
Più articolato discorso concerne la provvisoria anticipazione dell’attitudine esecutiva rispetto al giudicato sancita dall’art. 282 c.p.c. per i capi di condanna accessori a sentenze costitutive.
Rilevante, al riguardo, il principio di diritto enunciato da Sez. 3, n. 02537/2019, De Stefano, Rv. 652662-01, così massimato dall’Ufficio: «In tema di scioglimento della comunione mediante assegnazione ex art. 720 c.c. con determinazione di (o condanna al) conguaglio a carico dell’assegnatario, quest’ultimo capo di sentenza non è suscettibile di esecuzione provvisoria ex art. 282 c.p.c. e, quindi, di essere azionato come titolo esecutivo prima del passaggio in giudicato della statuizione sull’assegnazione, che ha natura costitutiva, in quanto ad essa legato da nesso di corrispettività ancorché non di stretta sinallagmaticità».
L’interesse di tale decisione risiede nella lettura da essa offerta del noto dictum espresso, in linea più generale, da Sez. U, n. 04059/2010, Mazziotti di Celso, Rv. 611643-01, secondo cui in tema di esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere un contratto di compravendita, l’esecutività provvisoria della sentenza costitutiva emessa ai sensi dell’art. 2932 c.c., è limitata ai capi della decisione compatibili con la produzione dell’effetto costitutivo in un momento successivo, e non si estende a quelli che si collocano in rapporto di stretta sinallagmaticità con i capi costitutivi relativi alla modificazione giuridica sostanziale.
Nel denegare la provvisoria esecutività del capo di condanna al pagamento del conguaglio accedente alla pronuncia di divisione, Sez. 3, n. 02537/2019, ha sottolineato che la regola euristica dell’art. 282 c.p.c. elaborata dalle Sezioni Unite nella pronuncia n. 04059/2010 non può essere limitata alle ipotesi di sinallagmaticità in senso proprio tra i capi della decisione, ovvero di interdipendenza reciproca (tale che ognuna delle due statuizioni sia in grado di condizionare indissolubilmente l’altra), ma va estesa alla più ampia nozione di corrispettività tra le statuizioni, in quanto il precedente delle S.U. «definisce avvinti dal medesimo regime di (non) esecutività provvisoria quei capi che costituiscono gli elementi, evidentemente in quanto tra loro necessariamente coordinati da un vincolo teleologico o funzionale unitariamente considerato e tale da integrare un equilibrio tra le nuove situazioni giuridiche sostanziali prodotte dalla pronuncia costitutiva, del nuovo unitario rapporto oggetto di quest’ultima, in quanto l’uno integra il corrispettivo - in senso lato - dell’altro».
Caratteristica imprescindibile del titolo esecutivo è la sua autosufficienza, ovvero la necessaria idoneità di esso ad individuare compiutamente il comando da attuare, senza bisogno di ulteriori attività di accertamento cognitivo, tendenzialmente bandite (salve le pur significative deroghe) nell’ambito del processo esecutivo.
Dal punto di vista oggettivo, l’autosufficienza è strettamente correlata alla certezza ed alla liquidità del credito: essa si traduce nella esatta individuazione del bene da conseguire o dell’obbligo da realizzare coattivamente, non essendo consentito al giudice dell’esecuzione (o dell’opposizione all’esecuzione) qualsivoglia integrazione o correzione del titolo stesso.
In ordine alla liquidità (intesa come determinatezza o determinabilità della prestazione da attuare forzatamente), si segnala Sez. 6-L, n. 14154/2019, Leone, Rv. 654019-02: la sentenza con cui il giudice abbia dichiarato il diritto del ricorrente ad ottenere la pensione di anzianità ed abbia condannato l’ente previdenziale al pagamento dei relativi ratei e delle differenze dovute, senza precisare in termini monetari l’ammontare di tali differenze, deve essere definita generica e non costituisce valido titolo esecutivo, in quanto la misura della prestazione spettante all’interessato non è suscettibile di quantificazione mediante semplici operazioni aritmetiche eseguibili sulla base di elementi di fatto, contenuti nella medesima sentenza o mediante il mero richiamo ai criteri di legge, ma necessita dell’ulteriore intervento di un giudice diverso, salva la possibilità (in conformità al fondamentale insegnamento di Sez. U, n. 11066/2012, Vittoria, Rv. 622929-01) di procedere a un’interpretazione extratestuale del titolo esecutivo giudiziale sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato, purché le relative questioni siano state trattate nel corso dello stesso e possano intendersi come ivi univocamente definite, essendo mancata la concreta estrinsecazione della soluzione come operata nel dispositivo o perfino nel tenore stesso del titolo.
Sotto l’aspetto soggettivo, sempre in forza del principio di autosufficienza, esclusivamente sulla base del contenuto del titolo si determina la legittimazione, attiva e passiva, all’azione esecutiva, spettando la stessa ai soggetti rispettivamente indicati come creditore e debitore nel titolo esecutivo.
Da questa premessa muove Sez. 3, n. 12714/2019, Tatangelo, Rv. 653783-01: l’efficacia esecutiva del titolo formatosi contro la sola associazione non riconosciuta in un giudizio di cognizione nel quale il creditore non abbia convenuto, in proprio, anche l’eventuale soggetto responsabile in via solidale con questa ai sensi dell’art. 38 c.c. (al fine di ottenere l’accertamento della sua responsabilità solidale e la sua condanna, unitamente a quella dell’ente stesso) non si estende automaticamente al predetto soggetto, non operando per i legali rappresentanti delle associazioni non riconosciute nessi di pregiudizialità - dipendenza tra situazioni giuridiche sostanziali analoghi a quelli fondanti l’efficacia esecutiva ultra partes del provvedimento di condanna delle società di persone nei riguardi dei soci illimitatamente responsabili delle stesse.
Nella sequenza disegnata dal codice di rito, atti prodromici ad ogni tipologia di procedura esecutiva sono rappresentati dalla spedizione in forma esecutiva del titolo, dalla sua notificazione, dalla notificazione dell’atto di precetto.
Sull’attività disciplinata dall’art 475 c.p.c., Sez. 3, n. 03967/2019, D’Arrigo, Rv. 652822-01, ha enunciato, ai sensi dell’art. 363 c.p.c., il seguente principio di diritto: l’omessa spedizione in forma esecutiva della copia del titolo esecutivo rilasciata al creditore e da questi notificata al debitore determina una irregolarità formale del titolo medesimo, che deve essere denunciata nelle forme e nei termini di cui all’art. 617, primo comma, c.p.c., senza che la proposizione di tale opposizione sani il vizio per raggiungimento dello scopo ex art. 156, terzo comma, c.p.c., fermo restando che, in ossequio ai principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire, il debitore opponente non può limitarsi, a pena di inammissibilità dell’opposizione per carenza di interesse, a dedurre l’irregolarità formale in sé considerata, senza indicare quale concreto pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo essa abbia cagionato.
La decisione si apprezza per la precisa esplicazione della ratio e della funzione della spedizione del titolo in forma esecutiva: ben lungi dall’integrare un «requisito più formalistico che formale», la spedizione, apposta a seguito del controllo sulla «perfezione formale» del titolo prevista dall’art. 153 disp. att. c.p.c., concreta un adempimento volto a sugellare la rilevanza dell’atto come idoneo a sostenere l’azione esecutiva e consente di individuare la parte che ha diritto ad utilizzare il titolo, alla quale soltanto può esserne dato il possesso ai sensi dell’art. 475, secondo comma, c.p.c..
Dal necessario coordinamento tra le regole generali in tema di sanatoria degli atti nulli e la disciplina dell’opposizione agli atti esecutivi, Sez. 3, n. 03967/2019, inferisce, poi, la necessità, nella opposizione ex art. 617 c.p.c. diretta a contestare l’omessa spedizione in forma esecutiva del titolo, della deduzione di un concreto pregiudizio al diritto di difesa dell’opponente derivante dalla irregolarità formale, a pena di inammissibilità dell’opposizione per difetto di interesse.
Il principio, con identica formulazione, è stato ribadito in relazione ad un caso di titolo esecutivo spedito in forma esecutiva con un’erronea (ma facilmente riconoscibile) indicazione del difensore richiedente l’apposizione della formula (Sez. 3, n. 29804/2019, D’Arrigo, Rv. 656175-01).
In deroga alla generale previsione del codice di rito, l’art. 41 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, esclude l’obbligo della notifica del “titolo contrattuale esecutivo” nel procedimento di espropriazione forzata per la soddisfazione di crediti fondiari.
A delimitare la portata di siffatto privilegio processuale ha provveduto Sez. 3, n. 17439/2019, De Stefano, Rv. 654435-01: il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 non esaurisce i suoi effetti sul piano della condotta dell’istituto di credito mutuante, ma è elemento essenziale per la valida qualificazione del contratto di mutuo come fondiario e quindi, per l’applicabilità della relativa disciplina di privilegio, sostanziale e processuale, in favore del creditore, con la conseguenza che il superamento di tale limite comporta - tanto ove sia necessario inferirne la nullità dell’intero contratto (salva la conversione ex art. 1424 c.c.) quanto ove sia sufficiente la riqualificazione di quello come mutuo ordinario con disapplicazione della disciplina di privilegio - la sicura non operatività della norma che esenta il creditore fondiario dall’obbligo di previa notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 41, comma 1, del citato decreto.
Ai requisiti di contenuto-forma del precetto previsti, in linea generale e sotto comminatoria di nullità dell’atto, dall’art. 480 c.p.c., l’art. 654, secondo comma, c.p.c. aggiunge, in caso di intimazione formulata in virtù di decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo, un ulteriore elemento, e cioè la «menzione del provvedimento che ha disposto l’esecutorietà e dell’apposizione della formula», in funzione sostitutiva della (quindi con dispensa per il creditore dalla) notifica del provvedimento monitorio spedito in forma esecutiva.
Del tema si è occupata Sez. 3, n. 24226/2019, Porreca, Rv. 655175-01: premesso che la sussistenza della duplice menzione va accertata indipendentemente da prescrizioni formali (dovendosi assicurare la conoscenza dell’ingiunto interpretando il precetto alla luce del principio di conservazione degli atti), la S.C. ha ritenuto che l’omessa menzione del provvedimento di dichiarazione di esecutorietà del provvedimento monitorio comporti la nullità del precetto, deducibile con l’opposizione agli atti esecutivi, non potendo l’indicazione di tale provvedimento evincersi dalla menzione dell’apposizione della formula esecutiva.
Nello stesso senso, in altra vicenda di esecuzione forzata promossa in forza di ingiunzione esecutiva, si è orientata Sez. 3, n. 31226/2019, Vincenti, Rv. 656178-01, ad avviso della quale il precetto deve contenere l’indicazione delle parti, della data di notifica del decreto ingiuntivo nonché del provvedimento che ha disposto l’esecutorietà e l’apposizione della formula esecutiva, in quanto la completa identificazione del titolo sostituisce, in forza dell’art. 654 c.p.c., la notifica dello stesso, sicché, in assenza di tali indicazioni, l’atto è viziato ex art. 480 c.p.c., producendosi una nullità non suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo con la mera proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi.
Tra le non frequenti pronunce relative all’espropriazione mobiliare merita menzione Sez. 3, n. 15596/2019, Rossetti, non massimata, inerente alla possibilità, ampiamente controversa dopo le riforme degli anni 2005-2006, dell’assegnazione forzata ai creditori dei beni rimasti invenduti anche al di fuori delle ipotesi espressamente previste dalla legge (e cioè in casi diversi da quelli regolati dagli artt. 529, 538, secondo comma, e 539 c.p.c.).
In una fattispecie di espropriazione di quote di società a responsabilità limitata, la S.C., all’esito di una analitica disamina delle disposizioni sull’assegnazione contenute nel capo del codice di rito dedicato «all’espropriazione forzata in generale» (in primis, dell’art. 505 c.p.c.), ha ravvisato nell’assegnazione forzata un istituto di portata applicativa generale, pertanto praticabile nell’espropriazione forzata di cose mobili, nonostante la modifica dell’art. 538 c.p.c., reputando preferibile un’interpretazione teleologicamente informata ai principi di efficienza ed effettività delle procedure esecutive rispetto ad un’esegesi puramente letterale dell’art.538 c.p.c. (che avrebbe potuto indurre a ritenere l’assegnazione mobiliare circoscritta alle sole ipotesi dell’espropriazione di titoli di credito, merci quotate, oro o gioielli).
Di assoluto rilievo, nell’anno in rassegna, l’impegno del giudice della nomofilachia nella definizione del perimetro applicativo dell’espropriazione presso terzi, con riferimento ai crediti potenzialmente aggredibili in via forzata ed alla estensione dell’oggetto della procedura.
Nel descritto contesto, spicca, per il considerevole impatto pratico-operativo e per la frequenza di verificazione della fattispecie esaminata, Sez. 3, n. 12715/2019, Tatangelo, Rv. 653784-01.
Argomentando dalla garanzia generale della responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c., richiamata in tema di espropriazione dall’art. 2910 c.c., la decisione, enunciando un principio di diritto nell’interesse della legge ai sensi dell’art. 363 c.p.c., ha affermato che il creditore del condominio munito di un titolo esecutivo nei confronti dell’ente collettivo può legittimamente espropriare, nelle forme disciplinate dagli artt. 543 e ss. del codice di rito, i crediti vantati dal medesimo condominio verso i singoli condòmini per i contributi da loro dovuti in base a stati di ripartizione approvati dall’assemblea, essendo configurabile sul piano sostanziale, in base all’art. 63 disp. att. c.c., un rapporto obbligatorio tra condominio e singolo condòmino avente ad oggetto il pagamento dei contributi (altrimenti chiamati quote o oneri) condominiali.
Ribadito come il pignoramento presso terzi possa avere ad oggetto anche crediti non ancora esigibili, futuri, condizionati e pure meramente eventuali, Sez. 3, n. 25042/2019, Porreca, Rv. 655177-01, ha considerato aggredibili in executivis con tale procedimento gli stanziamenti del bilancio della pubblica amministrazione per il finanziamento di opere pubbliche andati in perenzione amministrativa per decorso del termine di efficacia (nella specie, per mancanza di richiesta del creditore con titolo di spesa idoneamente rendicontato), dacché la perenzione a fini amministrativi consiste nell’eliminazione dalla contabilità finanziaria dei residui passivi non smaltiti, ma non produce alcun effetto (fino alla decorrenza dei termini di prescrizione) sul diritto di credito e sulla corrispondente obbligazione dell’amministrazione al pagamento nei limiti delle somme stanziate e determinate.
Non sono invece suscettibili di espropriazione forzata le somme che, in forza del Regolamento del Consiglio CEE 12 settembre 2003, n. 1745, gli istituti creditizi sono tenuti a costituire e a depositare presso la banca centrale (o presso un intermediario autorizzato) a titolo di riserve minime obbligatorie: come ha chiarito Sez. 3, n. 21970/2019, Fiecconi, Rv. 654933-01, da siffatto deposito obbligatorio non deriva infatti un rapporto che implica la restituzione del tantundem, bensì un’obbligazione di custodia di liquidità destinata alla funzione pubblica di tutela del risparmio, sicché in capo al depositario di tali somme non può ravvisarsi la qualità di terzo debitor debitoris.
Sulla misura del credito staggito, valenza centrale riveste Sez. 3, n. 15595/2019, Rossetti, Rv. 654473-01, univoca nel delimitare l’oggetto del pignoramento presso terzi nell’entità corrispondente all’importo del credito precettato aumentato della metà, alla stregua del disposto dell’art. 546, primo comma, c.p.c. «non potendo più, dopo la novella di questo, sostenersi che esso si estenda alla totalità dei crediti del debitore esecutato nei confronti del terzo, essendo libero questi di disporre del credito nella misura eccedente quel limite», con la conseguenza che, in difetto di rituale estensione del pignoramento, il successivo intervento nel procedimento di un creditore (quand’anche lo stesso procedente) non consente il superamento di quel limite e, quindi, l’assegnazione di crediti in misura maggiore.
Ancora sulla portata oggettiva del pignoramento dei crediti si segnala Sez. 3, n. 15308/2019, D’Arrigo, Rv. 654286-01.
Con principio di diritto enunciato nell’interesse della legge, la pronuncia ha ritenuto l’applicabilità al sequestro conservativo e al pignoramento presso terzi della regola sancita dall’art. 2912 c.c., ovvero della estensione del vincolo agli accessori, alle pertinenze e ai frutti della res staggita: segnatamente, nel pignoramento di crediti, ai frutti civili individuati dall’art. 820 c.c., ossia gli interessi sul capitale, con le caratteristiche che derivano dalla fonte o ragione del credito. Da tali premesse ha desunto che nel caso di sequestro conservativo o di pignoramento di crediti, il terzo sequestratario o pignorato, costituito ex lege custode delle somme pignorate, è tenuto alla corresponsione degli interessi nella misura e con le decorrenze previste dal rapporto da cui origina il credito pignorato.
Dal carattere eccezionale (dunque di stretta interpretazione) delle norme che stabiliscono divieti di pignorabilità, siccome derogatorie rispetto al principio generale di cui all’art. 2740 c.c., argomenta Sez. 3, n. 03981/2019, Tatangelo, Rv. 652824-01, riferita ad un’azione esecutiva in danno del Ministero della Giustizia per condanna da durata irragionevole del processo: il divieto di pignorabilità dei fondi destinati al pagamento degli «emolumenti di qualsiasi tipo dovuti al personale amministrato» ai sensi dell’art. 1-ter del decreto legge 16 settembre 2008 n. 143, convertito dalla legge 13 novembre 2008 n. 181, comprende gli oneri accessori contributivi e fiscali relativi al singolo compenso spettante a ciascun lavoratore e la quota del predetto compenso da versare direttamente allo Stato (o ad altri eventuali enti impositori) quale sostituto di imposta, ma non si estende ai fondi destinati al pagamento dell’IRAP, che non costituisce emolumento (né accessorio) dovuto al personale amministrato, ma un’imposta gravante sugli enti (anche pubblici) in relazione all’attività produttiva svolta, legata (ma non accedente) alla posizione del lavoratore.
Non incontra invece limiti la pignorabilità del credito per equa riparazione di errore giudiziario o per ingiusta detenzione ex art. 314 c.p.p., in quanto avente natura di strumento indennitario da atto lecito, diretto a compensare, a prescindere dalla situazione patrimoniale dell’avente diritto, i pregiudizi provocati dalla privazione della libertà e non assimilabile ai sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri previsti dall’art. 545, secondo comma, c.p.c. (Sez. 3, n. 31041/2019, Tatangelo, Rv. 656294 – 02).
A seguito della notifica dell’atto di pignoramento ex art. 543 c.p.c. il terzo è soggetto agli obblighi di custodia del bene staggito (nei limiti stabiliti dall’art. 546 c.p.c.), per cui gli atti estintivi del suo debito successivi a tale momento non sono efficaci nei confronti dei creditori.
Sul punto, Sez. 6-3, n. 30500/2019, Tatangelo, Rv. 656176-01, ha spiegato che ogni violazione degli obblighi di custodia da parte del terzo, seppure avvenuta in buona fede, non fa cessare gli effetti conservativi del pignoramento previsti dall’art. 2917 c.c., né pregiudica i diritti del creditore procedente, salvi gli eventuali diritti risarcitori del terzo nei confronti del soggetto che, inducendolo colposamente in errore, gli abbia provocato l’eventuale danno. In caso di plurimi distinti pignoramenti sugli stessi beni - ha aggiunto la stessa pronuncia - il vincolo gravante sul terzo è ricollegabile a ciascuno di essi, di modo che se uno dei pignoramenti perde effetti (nel caso esaminato, per dichiarazione di estinzione della procedura da esso originata), restano fermi quelli degli altri.
Definito il terzo pignorato come un ausiliario del giudice dell’esecuzione, tenuto ad una collaborazione con l’ufficio che si estrinseca nella dichiarazione ex art. 547 c.p.c., Sez. 3, n. 05489/2019, Rubino, Rv. 652835-02, in una fattispecie regolata ratione temporis dall’ordito normativo anteriore alle modifiche della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha ritenuto la dichiarazione di quantità revocabile o modificabile dal terzo pignorato soltanto ove inficiata da errore allo stesso non imputabile o comunque scusabile ed a condizione che la dichiarazione di emenda intervenga entro l’udienza fissata, anche a seguito di rinvio, per la dichiarazione del terzo e finalizzata all’emissione dell’ordinanza di assegnazione ed all’esito della quale il giudice dell’esecuzione abbia provveduto o si sia riservato di provvedere.
La stessa Sez. 3, n. 05489/2019, Rubino, Rv. 652835-03, ha altresì riconosciuto al terzo pignorato che si avveda della erroneità (connotata come sopra) della dichiarazione di quantità la facoltà di esperire opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza di assegnazione, ma soltanto qualora egli abbia già tempestivamente emendato, mediante revoca o rettifica, la dichiarazione erronea e il giudice dell’esecuzione abbia egualmente disposto l’assegnazione.
Numerosi, nell’anno in rassegna, gli interventi sull’istituto dell’accertamento dell’obbligo del terzo, interessato negli ultimi tempi da una travagliata evoluzione legislativa (novellato, in dettaglio, dapprima dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, poi dal decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, ed infine dal decreto legge 27 giugno 2015, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 132) che ha trasformato la struttura (e, per conseguenza, lo statuto di disciplina) delle relative controversie, degradate da processo a cognizione piena ed esauriente svolto nelle forme del libro secondo del codice di rito e concluso con decisione avente efficacia di giudicato a mero incidente endoesecutivo, subprocedimento a cognitio sommaria nell’ambito della procedura espropriativa definito con ordinanza priva di effetti panprocessuali.
Degne di nota appaiono, innanzitutto, alcune pronunce che, seppur relative alla disciplina anteriore alle citate modifiche, segnano una utile traccia da seguire pure nel mutato assetto normativo.
Il richiamo è, in primo luogo, a Sez. 3, n. 03987/2019, Rossetti, Rv. 652487-01: ribadito che, nel dettato precedente alla riforma del 2012, oggetto del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo è unicamente l’accertamento della esistenza o meno del debito del terzo pignorato verso il debitore esecutato (nonché, in caso positivo, della sua misura), rimanendo estranea al thema decidendum ogni valutazione sulla pignorabilità del credito azionato in sede esecutiva (anche sotto il profilo dell’incidenza di eventuali vincoli di destinazione), la S.C. ha tuttavia precisato, in obiter, che nel subprocedimento incidentale di accertamento dell’obbligo del terzo previsto dal vigente art. 549 c.p.c. il giudice dell’esecuzione può conoscere e risolvere summatim eventuali questioni sulla pignorabilità del credito, rilevate di ufficio dallo stesso giudice anche a seguito di segnalazione del debitor debitoris, a tanto obbligato in ragione della sua qualità di ausiliario del giudice.
La differenza tra i due regimi dell’accertamento dell’obbligo del terzo si riflette inoltre, ad avviso di Sez. 3, n. 23644/2019, Rossetti, Rv. 655172-01, sull’interesse del debitore esecutato a chiedere l’accertamento della insussistenza del credito staggito nei confronti del terzo pignorato: se nel sistema ante riforma del 2012 tale interesse va riconosciuto, attesa l’efficacia di giudicato anche tra debitore e terzo assunta dalla sentenza che definisce la lite, lo stesso principio non può essere affermato nel novellato impianto, in cui l’accertamento dell’obbligo del terzo è compiuto incidenter tantum dal giudice dell’esecuzione e concluso con un’ordinanza sommaria suscettibile di opposizione ai sensi dell’art. 617 c.p.c..
Secondo Sez. 3, n. 26329/2019, D’Arrigo, Rv. 655382-01, nell’accertamento dell’obbligo del terzo post riforma non muta la qualità di litisconsorte necessario del debitore esecutato, in quanto interessato all’accertamento (o meno) del rapporto di credito oggetto del pignoramento, benché la pronuncia non faccia stato nei suoi confronti.
Atto conclusivo del procedimento di espropriazione presso terzi è l’ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., impugnabile con il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi al fine di sollevare contestazioni in ordine ai possibili vizi (di rito o di merito) attinenti al provvedimento stesso oppure ai singoli atti esecutivi ad esso prodromici (così Sez. 3, n. 05489/2019, Rubino, Rv. 652835-01, nonché Sez. 6-3, n. 11191/2019, De Stefano, Rv. 653797-01).
Nel confermare il principio (in ordine ad un’ordinanza di assegnazione inficiata da errore percipiente sul contenuto della dichiarazione di quantità resa dal terzo pignorato, non correttamente considerata positiva), Sez. 3, n. 17663/2019, D’Arrigo, Rv. 654675-01, interpretando la non perspicua formulazione dell’art. 548, terzo comma, c.p.c., attualmente vigente, ha chiarito che l’impugnazione dell’ordinanza di assegnazione (nonché dell’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione risolve le contestazioni sorte sulla dichiarazione del terzo) va proposta con lo strumento oppositivo bifasico, ovvero con ricorso al giudice dell’esecuzione, nelle forme e nei termini previsti dall’art. 617, secondo comma, del codice di rito.
Aspetto tipico dell’espropriazione immobiliare, strettamente correlato alla natura giuridica del bene staggito, è rappresentato dal potere - dovere del giudice dell’esecuzione di verificare, in limine litis, la titolarità in capo al debitore esecutato del diritto (di proprietà o diritto reale minore) pignorato sul bene immobile, verifica di carattere formale e non sostanziale, basata cioè sugli indici di appartenenza desumibili dalle risultanze dei registri immobiliari e consistente nell’accertamento dell’esistenza della trascrizione di un titolo di acquisto a favore del debitore esecutato e dell’inesistenza di trascrizioni a carico dello stesso debitore relative ad atti di disposizione precedenti la trascrizione del pignoramento.
A tal fine, l’art. 567 c.p.c. onera il ceto creditorio del deposito di una documentazione, usualmente definita “ipocatastale” (costituita, precisamente, dall’estratto del catasto e dai certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all’immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento, con facoltà di sostituzione con certificazione notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari) e configura tale deposito come atto di impulso della procedura da compiersi entro un termine perentorio, a pena di inefficacia del pignoramento e di estinzione del procedimento esecutivo.
Sull’arco temporale di riferimento di siffatta documentazione, ragione di diversi e contrastanti orientamenti nella giurisprudenza di merito, si è pronunciata, con anelito nomofilattico, Sez. 3, n. 15597/2019, Porreca, Rv. 654474-01.
Ravvisata la finalità dell’art. 567 c.p.c. nell’esigenza di «garantire, con un grado di ragionevole probabilità, che l’espropriazione sia condotta su beni dell’esecutato, correttamente individuati quanto ai diritti spettanti sui medesimi all’esecutato stesso, e quanto ai relativi pesi, quali tipicamente le ipoteche, su tali beni (ovvero diritti)», la S.C. ha manifestato dissenso dall’opinione, informata ad una esegesi meramente letterale della norma, secondo cui il certificato delle iscrizioni e trascrizioni, riferito al solo periodo ventennale anteriore alla trascrizione del pignoramento, integra presupposto processuale di per sé solo idoneo a consentire di mettere in vendita i beni staggiti.
In primo luogo – si legge nella motivazione -, «in carenza di prova che l’ultimo atto antecedente al ventennio fosse idoneamente ovvero prioritariamente trascritto a favore dell’esecutato, i certificati delle iscrizioni e trascrizioni contro la sua persona non avrebbero concludenza» in quanto il certificato ventennale non consentirebbe di escludere che «sul bene pignorato insistano ipoteche o altri pignoramenti o sequestri formalizzati contro la persona che aveva a sua volta trascritto il proprio acquisto prima dell’esecutato»; d’altro canto, una lettura del genere, determinando un più elevato rischio di evizione, si pone in maniera irriducibilmente distonica con la prioritaria tutela della posizione dell’aggiudicatario, ratio ispiratrice delle tendenze evolutive della giurisprudenza e della legislazione sulle espropriazioni coattive, in ultima analisi finalizzate a «rendere il più affidabile e così appetibile possibile la vendita forzata e quindi il recupero e la stabilità del credito».
Risalire all’ultimo acquisto, idoneamente trascritto, anteriore al ventennio, a favore dell’esecutato o del suo (prossimo o remoto) dante causa, è dunque «la necessaria premessa per dare un grado di conducente attendibilità alle risultanze infraventennali cui, per sintesi legislativa, si è riferito il legislatore».
Tuttavia, ha concluso Sez. 3, n. 15597/2019, alla stregua del disposto dell’art. 567 c.p.c., solo il mancato deposito del certificato ipotecario ventennale cagiona l’inefficacia del pignoramento e l’estinzione cd. “tipica” prevista dalla citata norma; la mancata produzione di una certificazione risalente al primo titolo di acquisto ultraventennale determina, invece, l’attivazione dei poteri ordinatori del giudice dell’esecuzione e cioè, più precisamente, la richiesta, diretta al creditore, di integrazione documentale «da iscrivere nel perimetro degli artt. 484 e 175 c.p.c.» con fissazione di un termine ordinatorio (ex artt. 152 e 154 c.p.c.), dalla cui inosservanza consegue la dichiarazione di chiusura anticipata (cd. estinzione “atipica”) della procedura (fatta salva l’applicazione dei principi generali in tema di rimessione in termini in ipotesi di causa non imputabile, prospettabile, ad esempio, nell’ipotesi di smarrimento dei documenti cartacei di conservatoria).
L’intera sequenza delle operazioni di liquidazione forzata dell’immobile pignorato è retta da un provvedimento del giudice dell’esecuzione - l’ordinanza che dispone la vendita - che costituisce la lex specialis del relativo segmento procedimentale e regola, anche mediante una eterointegrazione del dato positivo (cioè con statuizioni ulteriori o, in ipotesi, diverse rispetto alle previsioni minime normative), modalità, tempi e condizioni della vendita.
La rigorosa ed incondizionata osservanza delle prescrizioni dettate con l’ordinanza di vendita si impone a garanzia della uguaglianza e parità di condizioni tra tutti i potenziali partecipanti alla gara, nonché dell’affidamento da ciascuno di loro riposto nella trasparenza e complessiva legalità della procedura, dovendo tutti poter confidare nel fatto che le condizioni così fissate non mutino (se non con apposita ordinanza modificativa) oppure non siano violate in favore di altri partecipanti alla gara (così in precedenza, Sez. 6-3, n. 09255/2015, De Stefano, Rv. 635283-01, e Sez. 3, n. 11171/2015, De Stefano, Rv. 635438-01).
Di una violazione delle regole che presidiano la gara stabilite con l’ordinanza di vendita si è occupata Sez. 3, n. 18344/2019, Tatangelo, non massimata: nella specie, il provvedimento di delega delle operazioni aveva attribuito al professionista il compito di scegliere il sito internet su cui effettuare la pubblicità nell’ambito di quelli previsti dall’art. 490 c.p.c. (e, cioè, tra quelli inseriti nell’elenco del d.m. Giustizia 31 ottobre 2006, attuativo dell’art. 173 ter disp. att. c.p.c.), ma il delegato aveva concretamente effettuato la pubblicità della vendita su un sito internet non compreso tra quelli destinati all’inserimento degli avvisi di cui all’art. 490 c.p.c..
Decidendo nel merito, la S.C. ha ritenuto che l’omissione della pubblicità obbligatoria, espressamente imposta dalla legge e dall’ordinanza di delega, è senz’altro causa di nullità dell’aggiudicazione e del seguente decreto di trasferimento, nullità opponibile agli aggiudicatari (ai sensi dell’art. 2929 c.c.) in quanto attinente allo svolgimento dello stesso subprocedimento di vendita.
Ai sensi dell’art. 591 bis c.p.c., il compimento delle operazioni di vendita - salva l’ipotesi eccezionale (e di assai residuale applicazione pratica) in cui il giudice ravvisi l’esigenza di procedervi direttamente - è affidato ad un professionista delegato, scelto discrezionalmente dal giudice.
Su tale ausiliario il giudice dell’esecuzione esercita un potere di controllo, che si estrinseca: in via preventiva, con le direttive e le prescrizioni impartite con l’ordinanza di delega, che traccia altresì le attribuzioni in concreto conferite al professionista; in via immanente e successiva, nel corso dell’intero svolgimento del subprocedimento di vendita, attraverso lo strumento disciplinato dall’art. 591 ter del codice di rito.
La modifica apportata a tale disposizione - operata dall’art. 13, comma 1, lett. cc-bis), decreto legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 132 - consistita nella sostituzione, nell’ultimo periodo, della proposizione «restano ferme le disposizioni di cui all’art. 617 c.p.c.» con la previsione del reclamo ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c. avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione, ha ingenerato perplessità interpretative sulla coerenza complessiva del sistema disegnato dal legislatore e dubbi di carattere sistematico sulla natura dell’ordinanza collegiale e sulla sua impugnabilità.
Nell’esaminare funditus la questione, Sez. 3, n. 12238/2019, Rossetti, Rv. 653893-01 ha operato una minuziosa ricognizione della norma, ravvisando nella formulazione attualmente vigente la facoltà di sottoporre al sindacato giurisdizionale: a) i provvedimenti adottati dal professionista delegato, reclamabili innanzi al giudice dell’esecuzione; b) i decreti emessi dal giudice dell’esecuzione su istanza del delegato che abbia incontrato difficoltà nello svolgimento delle operazioni, anch’essi reclamabili con ricorso al medesimo giudice; c) le ordinanze emesse dal giudice dell’esecuzione in esito ai predetti reclami, le quali possono formare oggetto di reclamo al tribunale in composizione collegiale nelle forme previste dall’art. 669 terdecies c.p.c..
Anche dopo la menzionata modifica normativa, il descritto subprocedimento ex art. 591 ter c.p.c. si inserisce nella «particolare natura del rapporto tra giudice delegante e professionista delegato, il quale ultimo è un ausiliario del tutto sui generis ed espleta funzioni in tutto equiparate a quelle giurisdizionali del delegante»: esso mira a «risolvere difficoltà pratiche e superare celermente le fasi di impasse dovute ad incertezze operative o difficoltà materiali incontrate dal professionista delegato nello svolgimento delle operazioni di vendita» e «ha un perimetro applicativo limitato ai dubbi sollevati, alle incertezze incontrate od agli errori commessi dal professionista delegato [e] serve, dunque, a dirigere le operazioni delegate».
Sulla base di queste argomentazioni, Sez. 3, n. 12238/2019, qualificata l’attività endoprocessuale di impulso, coordinamento o controllo sugli atti dell’ausiliario come priva di carattere decisorio e definitivo, ha dichiarato la non impugnabilità con ricorso per cassazione, nemmeno ai sensi dell’art. 111, settimo comma, Cost., dell’ordinanza collegiale pronunciata all’esito del reclamo ex art. 591 ter c.p.c. avverso i provvedimenti del giudice dell’esecuzione; ha comunque ribadito la natura generale del rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi, adoperabile per far valere, indipendentemente dalla proposizione del reclamo de quo, eventuali nullità verificatesi nel corso delle operazioni delegate al professionista e per derivazione trasmesse agli atti successivi riservati al giudice dell’esecuzione (in ultima analisi, al decreto di trasferimento, atto conclusivo del subprocedimento di vendita forzata).
La correttezza e la trasparenza delle vendite giudiziarie sono assicurate anche dalla regola dell’art. 1471, primo comma, n. 2, c.c. che vieta l’acquisto, diretto o per interposta persona, agli «ufficiali pubblici, rispetto ai beni che sono venduti per loro ministero», sanzionando la violazione del divieto con la nullità della vendita.
Secondo Sez. 3, n. 04149/2019, De Stefano, Rv. 652745-01, detto divieto si applica ai soggetti che istituzionalmente concorrono o possono concorrere allo sviluppo della procedura esecutiva, a tale fine svolgendo un qualunque ruolo in essa: in primis, il giudice dell’esecuzione designato per la procedura e il cancelliere (o impiegato di cancelleria), ma anche i loro sostituti istituzionali od occasionali («quali cioè loro sono subentrati, subentrano o potrebbero loro subentrare per uno o più atti della procedura stessa» o nelle relative impugnazioni, per previsione di legge o di regolamento o – per il personale di cancelleria – di organigramma amministrativo oppure ancora – quanto ai magistrati – delle tabelle di organizzazione dell’ufficio); lo stimatore; il custode; il professionista delegato; l’avvocato della procedura (se in concreto nominato), concretandosi in dette ipotesi la «potenzialità e quindi il rischio di un’interferenza» sull’esito il più possibile fruttuoso della procedura «e così il sospetto di un’influenzabilità o sviamento rispetto all’istituzionale imparzialità, correttezza ed equidistanza da tutti i partecipanti».
Al contrario, il divieto ex art. 1471 c.c. non si estende ai magistrati che, ancorché in servizio presso il tribunale che procede alla vendita, a meno di specifiche previsioni tabellari o di peculiari vicende in fatto, non siano stati, né potrebbero essere coinvolti o comunque interferire nel procedimento (come nel caso vagliato, in cui l’aggiudicatario-acquirente svolgeva le funzioni di giudice delle indagini preliminari presso il medesimo tribunale innanzi al quale pendeva l’espropriazione immobiliare).
Terminato l’esperimento di vendita con l’aggiudicazione del bene, il termine per il versamento del saldo prezzo, posto a carico dell’aggiudicatario dall’art. 587 c.p.c. a pena di decadenza, ha carattere perentorio, siccome fissato a presidio della regolarità della gara e dell’affidamento sulla stessa (Sez. 3, n. 32136/2019, Rossetti, Rv. 656506-01/02); il provvedimento del giudice dell’esecuzione che accordi una proroga (o disponga una illegittima rimessione in termini) all’aggiudicatario, in quanto immediatamente lesivo degli interessi del debitore e dei creditori, deve essere allora impugnato con il rimedio ex art. 617 c.p.c., sicché è inammissibile l’opposizione agli atti esecutivi proposta contro il successivo decreto di trasferimento, «perché tesa a far valere un vizio riflesso, senza che sia stato previamente impugnato l’atto presupposto» (ancora Sez. 3, n. 32136/2019, Rossetti, Rv. 656506-01/02).
L’aggiudicatario decaduto per omesso versamento del saldo del prezzo nel termine stabilito non ha diritto a ricevere la notificazione dell’avviso del successivo esperimento di vendita, sebbene dall’esito di essa dipenda la misura in cui egli sarà (eventualmente) tenuto nei confronti della procedura quale destinatario del decreto di condanna previsto dagli artt. 587, secondo comma, c.p.c. e 177 disp. att. c.p.c. (Sez. 3, n. 29732/2019, D’Arrigo, Rv. 655843-01).
La permanenza del vincolo di destinazione impresso con il pignoramento è essenziale affinché la procedura possa addivenire al suo fisiologico epilogo, cioè alla liquidazione del bene mediante la sua alienazione e alla distribuzione del ricavato dalla vendita ai creditori; ne consegue che, ai sensi dell’art. 2668 ter c.c., la mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento nel termine ventennale – omissione rilevabile anche d’ufficio dal giudice – comporta la caducazione dell’espropriazione immobiliare (Sez. 3, n. 04751/2016, Frasca, Rv. 639344-01).
La chiusura anticipata, derivante dalla mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento, deve essere annoverata tra le forme di estinzione “atipiche” del processo esecutivo addebitabili alla condotta omissiva del procedente.
Conseguentemente, come puntualizzato da Sez. 3, n. 12239/2019, Porreca, Rv. 653778-01, in questa fattispecie e nelle altre ipotesi di chiusura dell’esecuzione ascrivibili alla responsabilità del creditore, l’interruzione della prescrizione del credito azionato determinata dall’atto di pignoramento ha effetto istantaneo a norma dell’art. 2945, terzo comma, c.c.; al contrario, l’effetto interruttivo del pignoramento è permanente e si protrae, ai sensi dell’art. 2945, secondo comma, c.c., fino al momento in cui il processo esecutivo abbia fatto conseguire al creditore, in tutto o in parte, l’attuazione coattiva del suo diritto ovvero, alternativamente, fino alla chiusura anticipata del procedimento determinata da una causa non imputabile al creditore medesimo (quali, ad esempio, la mancanza o l’insufficienza del ricavato delle vendita, la perdita successiva del bene assoggettato ad espropriazione e simili).
Se la trascrizione del pignoramento rende inefficaci nei confronti del ceto creditorio successivi atti traslativi del diritto pignorato o costitutivi di diritti reali (anche di garanzia) sul bene immobile staggito, si riscontrano vicende indipendenti dal regime di pubblicità immobiliare, che - come la sopravvenienza di una confisca penale - incidono sull’oggetto dell’azione esecutiva e impediscono a questa di pervenire alla sua naturale conclusione.
Della tutela del legittimo affidamento dell’aggiudicatario di un immobile colpito da confisca disposta in pendenza di procedura esecutiva si è interessata Sez. 3, n. 03709/2019, D’Arrigo, Rv. 652986-01, chiamata a decidere una controversia (ulteriore sviluppo della lite già trattata da Sez. U, n. 10532/2013, Vivaldi, Rv. 626570-01, e da Sez. U, n. 10533/2013, Vivaldi, non massimata) nella quale trovava applicazione la disciplina transitoria dettata dall’art. 1, commi 194 e 195, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Secondo l’esegesi sistematica della norma offerta da tale pronuncia, l’interesse dello Stato a confiscare il bene prevale su quello del creditore a soddisfarsi sull’immobile, ma è pur sempre recessivo rispetto a quello del terzo che si sia reso aggiudicatario del bene, anche in via provvisoria, in data anteriore all’entrata in vigore della legge n. 228 del 2012: infatti, pur non vantando sul bene espropriato un diritto soggettivo pieno, l’aggiudicatario è titolare di un’aspettativa di diritto (uno speciale ius ad rem condizionato al versamento del prezzo, secondo la definizione fornita da Sez. 3, n. 14765/2014, Scarano, Rv. 631577-01) e di un affidamento qualificato (garantito dall’art. 187 bis disp. att. c.p.c., come interpretato da Sez. U, n. 21110/2012, Rordorf, Rv. 624256-01) corrispondente all’«interesse generale - di matrice pubblicistica - alla stabilità degli effetti delle vendite giudiziarie, quale momento essenziale per non disincentivare la partecipazione alle aste e quindi per garantire la fruttuosità delle stesse, in ossequio del principio costituzionale di ragionevole durata del processo».
Oggetto dell’espropriazione di beni indivisi è la quota nella titolarità del debitore esecutato di un diritto reale su un bene in comunione con altri soggetti, cioè a dire la misura (o frazione) della partecipazione del debitore al diritto soggettivo comune.
Della divisione del bene comune secondo le regole ordinarie, costituente lo sviluppo normale della espropriazione di quota, si era occupato il giudice della nomofilachia con la prima (in ordine di tempo) pronuncia del “Progetto Esecuzioni” (Sez. 3, n. 20817/2018, De Stefano, Rv. 650419-01) affermando la natura di giudizio di cognizione ordinario, svolto nelle forme del libro secondo del codice di rito, autonomo rispetto alla espropriazione ma ad essa funzionalmente correlato, introdotto con la pronuncia (se presenti tutti gli interessati all’udienza di comparizione delle parti ex art. 600 c.p.c.) oppure con la notifica (se non tutti presenti gli interessati a tale udienza) dell’ordinanza del giudice dell’esecuzione che dispone la divisione e fissa l’udienza per la trattazione del processo di cognizione innanzi a sé nelle vesti di giudice istruttore.
A questo percorso argomentativo si è richiamata Sez. 6-2, n. 07617/2019, D’Ascola, Rv. 653373-03: tra il giudizio di divisione intrapreso da alcuni dei partecipanti alla comunione (nel litisconsorzio necessario di tutti i condomini e dei creditori che abbiano trascritto pignoramento sull’immobile comune ex art. 1113, terzo comma, c.c.) e quello cd. endoesecutivo, instaurato in seno al processo di espropriazione forzata della quota di pertinenza di altro condividente, sussiste un rapporto di litispendenza, da disciplinare in base al criterio della prevenzione ex art. 39 c.p.c., avuto riguardo, da un lato, alla data della notificazione dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di divisione ordinario e, dall’altro, a quella della pronuncia (o della notifica alle parti non presenti) dell’ordinanza del G.E. che dispone la divisione nell’ambito del procedimento esecutivo.
Circa il possibile oggetto dell’espropriazione di beni indivisi (e della parentesi cognitiva divisoria), Sez. U, n. 25021/2019, Lombardo, Rv. 655001-05, risolvendo questione di massima e di particolare importanza, ha statuito che, in forza delle disposizioni eccettuative di cui all’art. 46, comma 5, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e all’art. 40, commi 5 e 6, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, lo scioglimento della comunione (ordinaria o ereditaria) relativa ad un edificio abusivo nell’ambito dell’espropriazione di beni indivisi (divisione c.d. endoesecutiva) o nell’ambito del fallimento (ora, liquidazione giudiziale) e delle altre procedure concorsuali (divisione c.d. endoconcorsuale) è sottratto alla comminatoria di nullità prevista, per gli atti di scioglimento della comunione aventi ad oggetto edifici abusivi, dall’art. 46, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 e dall’art. 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985.
Alla enunciata conclusione le Sezioni Unite sono addivenute in forza di un’interpretazione letterale e teleologica delle menzionate disposizioni: circa il primo profilo, le locuzioni adoperate dal legislatore («atti derivanti da procedure esecutive immobiliari» e «trasferimenti derivanti da procedure esecutive immobiliari individuali o concorsuali») sono tali da includere anche gli atti divisionali compiuti, con efficacia costitutivo-traslativa, nell’ambito del procedimento esecutivo; d’altro canto, «gli atti di espropriazione dei beni pignorati o di quelli soggetti a procedura concorsuale, lungi dal promanare dalla volontà negoziale del proprietario del fabbricato abusivo, costituiscono invece atti che quest’ultimo deve patire nell’ambito dell’esecuzione forzata intrapresa nei suoi confronti dai creditori», per cui «non avrebbe senso, una comminatoria di nullità che si estendesse agli atti traslativi posti in essere nell’ambito delle procedure esecutive individuali o concorsuali, perché una comminatoria di tal fatta, piuttosto che svolgere la sua tipica funzione di sanzione nei confronti del proprietario dell’edificio abusivo, finirebbe - al contrario - per avvantaggiare quest’ultimo in pregiudizio dei creditori».
Con riferimento all’espropriazione promossa dal creditore contro il terzo proprietario nei casi e con i modi di cui agli artt. 602 e ss. c.p.c., Sez. 6-3, n. 04763/2019, Scrima, Rv. 653012-01, riconosciuta la qualità di parti necessarie nel procedimento esecutivo tanto al terzo assoggettato all’espropriazione quanto al debitore, ha precisato che nel giudizio di opposizione all’esecuzione promosso dal terzo assoggettato all’esecuzione, il debitore, assieme al creditore, assume la veste di legittimo e necessario contraddittore, quale soggetto nei cui confronti l’accertamento della ricorrenza o meno dell’azione esecutiva contro il terzo è destinato a produrre effetti immediati e diretti, sicché le sentenze rese in tale giudizio svolto in pretermissione del debitore sono inutiliter datae, con nullità rilevabile di ufficio, anche dal giudice di legittimità, e remissione della causa al giudice di primo grado.
In tema di esecuzione per rilascio di bene immobile, Sez. 3, n. 17674/2019, D’Arrigo, Rv. 654452-01, ha affermato che il preavviso di rilascio configura, a mente dell’art. 608 c.p.c. (come modificato dal decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80) l’atto iniziale della procedura e - come aveva già sostenuto la giurisprudenza di legittimità formatasi sotto l’egida della previgente disposizione - esaurisce, con la notifica, il suo scopo di preavvertire l’esecutato del prossimo accesso dell’ufficiale giudiziario, al fine di consentirgli l’adempimento spontaneo e comunque la presenza all’immissione in possesso del creditore procedente, con la conseguenza che non sussiste alcun obbligo di rinnovare l’avviso (e a fortiori il precetto) in caso di sospensione dell’esecuzione già iniziata e successivamente ripresa.
Come già rilevato al § 1., sono suscettibili di esecuzione forzata nelle forme disciplinate dagli artt. 612 e ss. c.p.c. unicamente i titoli (giudiziali e stragiudiziali) recanti condanna ad una prestazione di facere «che possa essere attuata indifferentemente sia dall’obbligato originario, sia per mezzo dell’attività sostitutiva di un qualunque altro soggetto, con identico effetto satisfattivo per il creditore» (così Sez. 6-3, n. 18572/2019, De Stefano, Rv. 654619-01, nell’attribuire natura di fare infungibile all’obbligo dell’ente previdenziale di inserire in determinati elenchi il nominativo di un lavoratore agricolo).
Sul regime della ordinanza conclusiva della procedura per obblighi di fare, un’importante precisazione, in chiave volutamente chiarificatrice rispetto a precedenti arresti discordanti, si rinviene in Sez. 3, n. 17440/2019, Porreca, Rv. 654406-01.
L’ordinanza del giudice dell’esecuzione di obblighi di fare o di non fare che, oltre a determinare le concrete modalità attuative del titolo (e risolvere le difficoltà insorte al riguardo), esamini e decida questioni afferenti alla portata sostanziale del titolo ovvero all’ammissibilità dell’azione esecutiva (nel caso trattato dalla S.C, dichiarando ineseguibile la sentenza di accertamento della linea di confine tra due fondi e di condanna all’apposizione di cippi e alla ricostruzione di una canalina) non è mai impugnabile con l’appello (o con altro mezzo tipico di reazione avverso i provvedimenti decisori), ma è soggetta ad un duplice possibile rimedio: il reclamo ex art. 624 c.p.c., allorché tale decisione sia stata presa al solo fine di statuire sulla mera sospensione della procedura, che resta pendente in attesa del giudizio di merito da instaurare; l’opposizione agli atti esecutivi, qualora invece la decisione abbia dichiarato la definitiva chiusura del procedimento, con provvedimento assimilabile a quello di improcedibilità.
Ad avviso di Sez. 3, n. 29347/2019, Tatangelo, Rv. 655796-01, soltanto la conclusione del procedimento esecutivo ex art. 612 c.p.c. avvenuta con la materiale attuazione dell’obbligo di fare (o di non fare) realizzata secondo le concrete modalità disposte dal giudice dell’esecuzione determina la c.d. irretrattabilità dei suoi risultati (e, di conseguenza, l’applicazione del principio del ne bis in idem), per cui ogni diverso esito della procedura che non implichi una valutazione del giudice dell’esecuzione sulla consumazione del diritto a procedere esecutivamente (ad esempio, la chiusura del procedimento per inerzia dell’ufficio o delle parti nell’attuazione della statuizione resa ai sensi dell’art. 612 c.p.c.) non preclude al creditore - salva la eventuale prescrizione del diritto - di azionare ulteriormente il titolo esecutivo.
La disciplina delle spese processuali nelle espropriazioni forzate è dettata dall’art. 95 c.p.c., norma ispirata al principio della soggezione del debitore all’esecuzione (e non già a quello della soccombenza, tipicamente connotante i giudizi di cognizione), in forza del quale grava sul creditore che compie un atto processuale l’onere dell’anticipazione delle relative spese, con ripetizione in sede di eventuale distribuzione (anche parzialmente) utile del ricavato.
Da questo principio (diffusamente approfondito, quanto alla ratio ed alla portata applicativa, dalla basilare Sez. 3, n. 24571/2018, Porreca, Rv. 651157-01) trae argomento Sez. 2, n. 22800/2019, Gorjan, Rv. 655225-01, nel ripartire il carico delle spese in un’esecuzione mobiliare con vendita delegata all’Istituto vendite giudiziarie non effettuata per declaratoria di improcedibilità della procedura conseguente all’intervenuto fallimento del debitore: in tale evenienza (al pari di quelle in cui la vendita non abbia luogo per causa non dipendenti dall’istituto delegato) la regola generale sancita dall’art. 95 c.p.c., non suscettibile di essere derogata dalle disposizioni di rango secondario del d.m. 11 febbraio 1997, n. 109, impone al giudice dell’esecuzione di porre le competenze liquidate all’ausiliario istituto vendite a carico del creditore procedente, cioè del soggetto tenuto ad anticipare le spese per atti del procedimento da lui avviato, «in quanto il vincolo del pignoramento permane sino a che i beni non siano venduti nell’ambito della procedura fallimentare o questa non sia altrimenti chiusa, con la conseguenza che la procedura esecutiva, esistendo ancora i beni, può nuovamente liberamente svolgersi».
Su una questione più specifica in tema di spese, è intervenuta Sez. 3, n. 21994/2019, De Stefano, non massimata: l’esenzione dalle spese di giustizia, prevista dall’art. 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533, per le controversie in tema di lavoro e di assistenza e di previdenza obbligatorie, si riferisce ai soli esborsi dovuti allo Stato e non agli atti comunque preparatori rimessi all’onere della parte (nella specie, le spese relative alla perizia di stima), questi ultimi essendo assunti a carico dell’erario esclusivamente in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
La limitata estensione del thema decidendum dell’opposizione proposta avverso l’esecuzione minacciata (o anche intrapresa) in forza di un titolo esecutivo di formazione giudiziale è nota: i motivi deducibili sono circoscritti (oltre al difetto dei presupposti, oggettivi e soggettivi, dell’azione esecutiva) ai fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto a procedere successivi al titolo stesso, restando preclusa - in virtù dei principi del giudicato che copre il dedotto e il deducibile e dell’assorbimento dei vizi di nullità in motivi di gravame - l’allegazione di doglianze inerenti al contenuto intrinseco del titolo o ad eventuali vizi del suo procedimento di formazione.
Tanto esclude - lo ha ribadito Sez. 6-1, n. 29432/2019, Falabella, Rv. 656094-01, la configurabilità di un rapporto di litispendenza tra l’opposizione a decreto ingiuntivo e l’opposizione a precetto intimato in virtù dello stesso decreto, atteso che con la prima si contesta la sussistenza del credito azionato in via monitoria, mentre con la seconda è negato il diritto della controparte a procedere ad esecuzione forzata, sicché non ricorre identità né del petitum e neppure della causa petendi.
Posta la irrilevanza, sotto pena di inammissibilità della opposizione, di fatti anteriori alla definitività del titolo, connotazioni differenti assume l’opposizione ex art. 615 c.p.c. quando l’azione esecutiva si fondi su titolo esecutivo giudiziale in materia di famiglia, assistito sì da una definitività equiparabile al giudicato, ma del tutto peculiare, icasticamente definita rebus sic stantibus, riguardo al quale i fatti sopravvenuti possono rilevare ma soltanto attraverso particolari procedimenti, riservati alla cognizione del giudice specializzato nelle liti familiari, nel superiore e pubblicistico interesse alla migliore e ponderata valutazione delle esigenze dei soggetti della famiglia in crisi o già disciolta. Sulla base di queste argomentazioni, Sez. 3, n. 17689/2019, De Stefano, Rv. 654560-01, ha escluso che con l’opposizione al precetto intimato per crediti ascritti al mancato pagamento dell’assegno di mantenimento determinato a favore del figlio in sede di separazione o di divorzio, possano essere dedotti fatti sopravvenuti al titolo, da farsi valere invece col procedimento di modifica delle condizioni della separazione ex art. 710 c.p.c. o del divorzio ex art. 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, negando altresì che la modifica, ad opera del tribunale per i minorenni, del regime di collocazione del figlio abbia effetti automatici sulla precedente statuizione di un contributo economico per il figlio adottata dal tribunale della separazione o del divorzio.
L’oggetto del giudizio di opposizione all’esecuzione è definito dagli atti introduttivi della lite: assumendo l’opponente la veste di sostanziale e processuale di attore, le ragioni allegate per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono la causa petendi della domanda proposta, soggetta al relativo regime, con la conseguenza che l’opponente non può sollevare nuove contestazioni nelle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c. né il giudice può accogliere l’opposizione per motivi diversi da quelli esposti nel ricorso introduttivo (così Sez. 3, n. 17441/2019, Porreca, Rv. 654355-02).
L’accertamento della insussistenza (in tutto o in parte) del diritto del creditore a procedere esecutivamente rappresenta l’oggetto della opposizione all’esecuzione, tanto se spiegata in via preventiva (nelle forme e con i modi di cui al primo comma dell’art. 615 c.p.c.) quanto se spiegata in via successiva (nelle forme e con i modi di cui al primo comma dell’art. 615 c.p.c.).
La contemporanea pendenza di ambedue le controversie, se proposte avverso il medesimo titolo esecutivo e con la deduzione delle medesime ragioni di doglianza, integra, secondo il principio di diritto enunciato nell’interesse della legge da Sez. 3, n. 26285/2019, D’Arrigo, Rv. 655494-01, il presupposto: per la declaratoria di litispendenza delle cause, se pendenti, nel merito, innanzi ad uffici giudiziari differenti (anche per grado); per l’adozione dei provvedimenti officiosi di riunione delle cause ex art. 273 c.p.c. (ferme restando le decadenze maturate nella causa iniziata per prima) nella (più probabile) ipotesi di pendenza dei giudizi oppositivi innanzi lo stesso ufficio giudiziario.
Quanto alle possibili vicende anomale dell’opposizione a precetto, Sez. 3, n. 29327/2019, D’Arrigo, Rv. 655794-01, ha considerato ragione di improcedibilità del giudizio la dichiarazione di fallimento del debitore opponente, per essere la causa attratta alla competenza del tribunale fallimentare stabilita dall’art. 52, comma 2, l.fall., secondo cui ogni credito deve essere accertato in base alle norme prescritte per la verifica dello stato passivo.
In ordine al regime di impugnazione dei provvedimenti conclusivi dell’opposizione all’esecuzione, Sez. 3, n. 23623/2019, D’Arrigo, Rv. 655491-01, con principio di diritto enunciato ai sensi dell’art. 363 c.p.c., ha chiarito che, pur dopo l’abrogazione del divieto di appellabilità posto dall’art. 616 c.p.c. (nella formulazione introdotta dalla legge 24 febbraio 2006, n. 52 e poi soppressa dalla legge 18 giugno 2009, n. 69), le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità necessaria, in ragione del valore della lite (ovvero in cause di valore inferiore a 1.100 euro), sono suscettibili di appello a motivi limitati, cioè unicamente per le ragioni indicate dall’art. 339, terzo comma, c.p.c. (violazione delle norme sul procedimento, violazione di norme costituzionali o comunitarie oppure dei principi regolatori della materia).
A mente dell’art. 615, comma 1, c.p.c, il giudice adito con opposizione all’esecuzione preventiva «concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l’efficacia esecutiva del titolo».
Sul regime del provvedimento di (accoglimento o di rigetto della) sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo (e, segnatamente, sui rimedi esperibili avverso lo stesso, in mancanza di una previsione ad hoc nel dato positivo) il sindacato del giudice di legittimità, mai in precedenza esercitato, è stato sollecitato da una richiesta formulata dal Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ai sensi dell’art. 363 c.p.c., motivata dal chiaro interesse nomofilattico della tematica, oggetto di contrastanti opzioni ermeneutiche nella giurisprudenza di merito.
La questione, ritenuta di particolare importanza ex art. 363, secondo comma, c.p.c., è stata trattata da Sez. U, n. 19889/2019, De Stefano, Rv. 654839-01, operando una compiuta ed esaustiva ricostruzione sistematica della natura, dei presupposti e della disciplina della misura sospensiva in esame.
Esclusa, ai fini della risoluzione del problema, ogni valenza significativa della anodina formulazione letterale dell’art. 615 c.p.c., le Sezioni Unite hanno argomentato, in via di interpretazione sistematica, dalla disomogeneità della sospensione pre-esecutiva rispetto alle inibitorie del titolo esecutivo giudiziale nell’ambito della sua impugnazione (artt. 351, 373 c.p.c. o anche alla inibitoria ex art. 649 c.p.c. nell’opposizione a decreto ingiuntivo), provvedimenti espressamente definiti dalla legge come non impugnabili.
Siffatta diversità discende dal thema decidendum dell’azione esperita ai sensi dell’art. 615, comma 1, c.p.c.: lungi dal costituire un’impugnazione del titolo esecutivo (nemmeno di quello stragiudiziale), l’opposizione preventiva all’esecuzione ha ad oggetto la contestazione del diritto di agire in via esecutiva che «non solo non si esaurisce, ma neppure coincide necessariamente con la contestazione del titolo […] ben potendo involgere numerosi elementi anche ad esso del tutto estrinseci», come nell’ipotesi di deduzione dell’eccessività della pretesa intimata oppure del difetto di legittimazione attiva o passiva all’azione esecutiva per ragioni diverse da quelle accertate dal titolo (negazione della qualità di erede del debitore, inosservanza del beneficium excussionis ed altre vicende analoghe).
In una prospettiva di adeguata tutela dell’intimato opponente, la sospensione pre-esecutiva mira ad anticipare l’effetto finale proprio dell’azione di cognizione cui accede quale misura interinale, cioè la declaratoria di inesistenza (anche per fatti sopravvenuti o soltanto parziale) del contestato diritto di agire in executivis ed ha funzione di inibitoria dell’esecuzione come specificamente minacciata con il precetto opposto: essa ha dunque natura sui generis cautelare, qualificazione che comporta l’applicabilità in via immediata del rimedio previsto dall’art. 669 terdecies c.p.c..
La pronuncia de qua ha poi evidenziato l’omologia tra l’opposizione all’esecuzione preventiva (art. 615, primo comma, c.p.c.) e l’opposizione all’esecuzione successiva (art. 615, secondo comma, c.p.c.), ambedue aventi ad oggetto la negazione del diritto di esercitare la specifica azione esecutiva (minacciata o intrapresa), e la conseguente equiparazione funzionale dei provvedimenti di sospensione (pur con la più ampia incidenza connotante quello emesso ex art. 615, primo comma, c.p.c.), con la necessità di sottoporre gli stessi al medesimo regime.
Il principio conclusivamente affermato dalle Sezioni Unite è stato che il provvedimento con cui il giudice dell’opposizione preventiva all’esecuzione decide, ai sensi del primo comma dell’art. 615 c.p.c., sull’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo è impugnabile col rimedio del reclamo ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c. al Collegio del tribunale cui appartiene il giudice monocratico - o nel cui circondario ha sede il giudice di pace - che ha emesso il provvedimento.
Collocandosi in linea di continuità con l’impianto sistematico disegnato dalla pronuncia ora illustrata e portando ad ulteriori sviluppi i postulati fondamentali di esso, la già citata Sez. 3, n. 26285/2019 si è diffusa, attraverso una serie di principi di diritto nell’interesse della legge, nella elaborazione di un compiuto statuto di disciplina delle misure sospensive interinali ai giudizi oppositivi e delle rispettive interazioni, riguardate alla luce delle differenti prospettive del giudice e delle parti.
Ribadita la portata più ampia della sospensione pre-esecutiva (siccome «inibisce al creditore precettante di intraprendere qualsiasi azione esecutiva sulla base di quel precetto e del titolo esecutivo ivi indicato»), Sez. 3, n. 26285/2019, D’Arrigo, Rv. 655494-02, ritenendo l’incoerenza di un’interpretazione che restringa la tutela del debitore per effetto di una condotta del creditore controinteressato ed evocando il principio della perpetuatio jurisdictionis, ha affermato che il giudice adito con opposizione a precetto non perde il potere di provvedere sull’istanza di sospensione dell’efficacia del titolo ove sia intrapresa l’esecuzione forzata minacciata con il precetto opposto.
Gli effetti del provvedimento di sospensione adottato ai sensi dell’art. 615, primo comma, c.p.c. sono differenti in rapporto al tempo della sua adozione: esso opera alla stregua di una sospensione esterna ex art. 623 c.p.c. in relazione alle procedure esecutive nel frattempo promosse, i cui atti conserveranno tuttavia i propri effetti, giusta il disposto dell’art. 626 c.p.c.; inibisce invece radicalmente il compimento di ogni atto esecutivo dopo la sua pronuncia, con la derivante nullità, rilevabile anche di ufficio dal giudice dell’esecuzione, del pignoramento eseguito in epoca posteriore all’adozione della sospensione ex art. 615, primo comma, c.p.c. (Sez. 3, n. 26285/2019, D’Arrigo, Rv. 655494-03).
Vista dall’angolo visuale dell’opponente, la proposizione al giudice dell’opposizione a precetto di un’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo ai sensi dell’art. 615, primo comma, c.p.c., determina la consumazione del relativo potere processuale e preclude quindi, in ossequio ai principi generali del giusto processo, della ragionevole durata e secondo criteri di economia processuale, la possibilità di richiedere al giudice dell’esecuzione, per le stesse ragioni, la sospensione della procedura esecutiva ex art. 624 c.p.c., ancorché il giudice dell’opposizione a precetto non si sia ancora pronunciato (Sez. 3, n. 26285/2019, D’Arrigo, Rv. 655494-04).
Caratteristica tipizzante l’opposizione all’esecuzione successiva (al pari delle altre opposizioni esecutive in senso proprio: agli atti esecutivi ex art. 617, secondo comma, c.p.c. e di terzo all’esecuzione) è l’articolazione a cadenza bifasica secondo lo schema di seguito descritto, oggetto di progressiva definizione in via pretoria (da ultimo, con la fondamentale Sez. 3, n. 25170/2018, Tatangelo, Rv. 651161-01):
- una prima fase, necessaria ed inderogabile, introdotta da un ricorso indirizzato al giudice dell’esecuzione, imperniata su un’udienza svolta in camera di consiglio ed informata ad una cognizione di mera verosimiglianza, avente ad oggetto la delibazione sull’istanza cautelare di sospensione della procedura (ovvero, nell’ipotesi di opposizione agli atti esecutivi, di adozione dei provvedimenti indilazionabili) e conclusa con un’ordinanza - soggetta a reclamo nelle forme ex art. 669 terdecies c.p.c. - che statuisce anche sulle spese della fase;
- una seconda fase, meramente eventuale, aperta dall’atto introduttivo (o riassuntivo) del giudizio di merito, svolta innanzi al giudice competente secondo le modalità (inerenti, innanzitutto, alla forma dell’atto introduttivo) del processo ordinario di cognizione (ovvero secondo un differente rito speciale, se pertinente alla materia della causa), con la sola deroga della dimidiazione dei termini a comparire, avente ad oggetto la decisione (assunta con gli strumenti della cognizione piena) sulla fondatezza dell’opposizione e definita con sentenza idonea al passaggio in giudicato.
L’anello di congiunzione tra i due segmenti è costituito dal termine perentorio, stabilito nella ordinanza conclusiva della prima fase, per la introduzione (o per la riassunzione, in caso di opposizione all’esecuzione o di terzo all’esecuzione devolute ad un giudice diverso dal tribunale) della causa di merito innanzi al giudice competente; cesura unicamente funzionale all’attribuzione della cognizione sul merito della lite ad un giudice tendenzialmente diverso da quello che ha trattato la fase sommaria, ma che non esclude l’unitarietà del processo di opposizione.
Una peculiare modalità di declinazione della bifasicità è stata tratteggiata dalla menzionata Sez. 3, n. 26285/2019, nell’ipotesi di opposizione all’esecuzione ex art. 615, secondo comma, c.p.c., che faccia seguito ad opposizione a precetto ex art. 615, primo comma, c.p.c. identica per petitum e causa petendi (cioè a dire fondata sulle medesime ragioni, fattuali e giuridiche, e diretta a contestare il diritto a procedere azionato in virtù del medesimo titolo esecutivo).
La pendenza dell’identica opposizione a precetto incide in una duplice maniera sull’ordinanza di chiusura della prima fase della opposizione all’esecuzione successiva.
Per un verso, limita il potere di sospensiva del giudice dell’esecuzione, esercitabile solo in caso di mancata formulazione di richiesta di sospensiva ex art. 615, primo comma, c.p.c. al giudice della opposizione a precetto, titolare di un potere mutualmente esclusivo rispetto a quello del giudice dell’esecuzione.
D’altro canto, esime il giudice dell’esecuzione dall’assegnare alle parti il termine per promuovere il giudizio di merito, «sostanzialmente superfluo» giacché destinato, seppure introdotto, ad essere definito in rito (mediante cancellazione della causa dal ruolo ex art. 39, primo comma, c.p.c. oppure riunione ex art. 273 c.p.c.), essendo l’opposizione a precetto il giudizio di merito che le parti sono onerate di proseguire (Sez. 3, n. 26285/2019, D’Arrigo, Rv. 655494-05).
Qualora il giudice dell’esecuzione provveda nel descritto modo (cioè a dire con l’ordinanza di chiusura della fase sommaria non disponga per la prosecuzione nel merito del giudizio), la parte interessata a sostenere la diversità delle domande formulate nelle due opposizioni è tenuta ad introdurre, di sua iniziativa, il giudizio di merito nel termine di cui all’art. 289 c.p.c. (chiedendo in quella sede che sia accertata l’insussistenza della litispendenza) in quanto avverso il provvedimento di chiusura della fase sommaria dell’opposizione, avente natura ordinatoria, non possono essere esperiti né l’opposizione agli atti esecutivi, né il ricorso per cassazione ex art. 111, settimo comma, Cost., né il regolamento di competenza (Sez. 3, n. 26285/2019, D’Arrigo, Rv. 655494-06).
Allorché invece, pendendo un’opposizione a precetto, il giudice dell’esecuzione - o il collegio adito in sede di reclamo - sospenda l’esecuzione per gli stessi motivi dedotti nell’opposizione pre-esecutiva, le parti non sono tenute a promuovere il giudizio di merito nel termine eventualmente loro assegnato, non conseguendo da tale omissione l’estinzione del processo esecutivo ex art. 624, terzo comma, c.p.c., atteso che l’unico giudizio che le parti sono tenute a coltivare è quello, già introdotto, di opposizione a precetto (Sez. 3, n. 26285/2019, D’Arrigo, Rv. 655494-07).
La (pacifica) non applicabilità dell’istituto della sospensione feriale ai giudizi di opposizione all’esecuzione richiede particolare attenzione quando in detta controversia siano sollevate eccezioni di compensazione o proposte domande riconvenzionali.
Sullo specifico argomento, meritano segnalazione:
- Sez. 6-3, n. 29802/2019, D’Arrigo, Rv. 656157-01, secondo cui, quando nel giudizio di opposizione all’esecuzione sia eccepito dal debitore esecutato un controcredito ed esso sia contestato dal creditore procedente, se il valore del controcredito non eccede quello del credito per cui si procede, il cumulo di cause (quella di opposizione e quella di accertamento del controcredito) non resta soggetto alla sospensione dei termini per il periodo feriale, mentre, se il controcredito sia eccedente, opera tale sospensione;
- Sez. 6-3, n. 33728/2019, Porreca, Rv. 656351-01, ad avviso della quale ove in sede di opposizione all’esecuzione l’opposto formuli una domanda riconvenzionale subordinata, volta ad ottenere, nel caso di esito positivo dell’opposizione, un nuovo accertamento sulla situazione sostanziale consacrata nel titolo esecutivo, la controversia è soggetta alla sospensione feriale dei termini soltanto se la sentenza abbia accolto tale opposizione e, quindi, abbia deciso sulla menzionata riconvenzionale; al contrario, la sospensione non opera nell’ipotesi di rigetto dell’opposizione, in quanto esclusivamente l’esito positivo dell’impugnazione della relativa decisione può comportare il successivo ingresso dell’esame della domanda riconvenzionale davanti al giudice d’appello od a quello di rinvio.
Anche per le opposizioni agli atti esecutivi opera la distinzione tra i giudizi proposti in via preventiva avverso gli atti prodromici all’esecuzione (art. 617, primo comma, c.p.c.) e quelli proposti successivamente all’inizio dell’esecuzione (art. 617, secondo comma, c.p.c.), con differenti criteri di competenza territoriale (comunque inderogabile), salva la devoluzione della lite ratione materiae solo al Tribunale.
È questione assai dibattuta la possibilità di introdurre l’opposizione agli atti esecutivi (ex art. 617, primo comma, c.p.c. oppure il giudizio di merito ex art. 617, secondo comma, c.p.c.) nelle forme del procedimento sommario di cognizione ex artt. 702 bis e ss. c.p.c., in ragione del difficile coordinamento dell’appello previsto dall’art. 702 quater c.p.c. con l’inimpugnabilità della decisione sull’opposizione agli atti esecutivi. Una importante puntualizzazione sull’argomento, pur senza specificamente affrontare il problema, si rinviene in Sez. 3, n. 18331/2019, Tatangelo, Rv. 654565-01, netta nell’escludere che la proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi col ricorso ex art. 702 bis c.p.c. possa essere sanzionata con l’inammissibilità, riservata dalla legge all’impiego del rito speciale nei casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale (e, dunque, non nell’opposizione ex art. 617 c.p.c.), dovendo invece, in tale ipotesi, ritenersi consentita esclusivamente l’adozione dell’ordinanza di mutamento del rito da sommario ad ordinario di cui all’art. 702 ter, terzo comma, c.p.c., con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda.
Sulla corretta individuazione dei soggetti da evocare in lite nelle opposizioni agli atti esecutivi, Sez. 3, n. 17441/2019, Porreca, Rv. 654355-01, ha specificato che la necessità di integrazione del contraddittorio deve essere verificata, nel rispetto della regola del litisconsorzio necessario, con riferimento al momento della proposizione della domanda (escludendo, nel caso esaminato, che il contraddittorio tra il debitore opponente, il creditore procedente e quelli intervenuti, dovesse essere esteso anche all’aggiudicatario, essendo l’aggiudicazione intervenuta dopo la proposizione dell’opposizione).
Una tematica di rilevante impatto operativo, riferita ai soli giudizi di opposizione agli atti esecutivi successiva e correlata alla scansione bifasica degli stessi, è stata affrontata da Sez. 3, n. 24224/2019, Rossetti, Rv. 655174-01, chiamata a stabilire la entità del termine per la costituzione in giudizio nella fase di merito.
Escluso, in forza di una puntuale esegesi letterale, che l’art. 618 c.p.c. preveda una dimidiazione del termine a comparire ed escluso altresì che quest’ultima consegua, indefettibilmente, alla dimidiazione del termine a comparire, la S.C. ha affermato che il termine per la costituzione in giudizio della parte che introduca la fase di merito non subisce alcuna riduzione (essendo, pertanto, di dieci giorni dalla prima notificazione dell’atto di citazione) e che la tardiva effettuazione della iscrizione a ruolo, mero adempimento di carattere amministrativo, non determina la l’improcedibilità del giudizio, ma soltanto l’applicazione delle regole generali di cui agli artt. 171 e 307 c.p.c. (e dunque la procedibilità del giudizio, qualora almeno una delle parti si sia costituita nel termine ed essa assegnato; la possibilità di riassumere il giudizio se invece nessuna delle parti si sia costituita tempestivamente).
Relativa ad una possibile vicenda anomala del giudizio di opposizione ex art. 619 c.p.c. è Sez. 3, n. 22166/2019, Rossetti, Rv. 654938-01: se in pendenza della lite il debitore esecutato è dichiarato fallito, il processo deve essere interrotto, ai sensi dell’art. 43, terzo comma, l.fall., e la pretesa dell’opponente va accertata in sede fallimentare; l’eventuale riassunzione del processo nei confronti della curatela, poi, può condurre alla pronuncia di una sentenza meramente dichiarativa e non di condanna, inopponibile al fallimento ed idonea esclusivamente a costituire un titolo da fare valere verso il fallito ove dovesse tornare in bonis o se il bene oggetto del contendere dovesse restare invenduto alla chiusura della procedura concorsuale.
Non di rado con l’opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. proposta nell’ambito dell’espropriazione immobiliare si assume l’avvenuto acquisto per usucapione del bene staggito, con la allegazione di una sentenza resa in separato giudizio tra il debitore esecutato e il terzo opponente. Di questa fattispecie si è interessata, enunciando principio di diritto nell’interesse della legge, Sez. 3, n. 29325/2019, D’Arrigo, Rv. 655793-01: atteso che nel giudizio ad oggetto l’usucapione di beni immobili il creditore garantito da ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione della domanda riveste la qualità di litisconsorte necessario (in quanto titolare di un diritto reale - risultante dai pubblici registri ed opponibile erga omnes - di cui l’usucapione produce l’estinzione), la sentenza emessa nella pretermissione di tale creditore non spiega effetti nei suoi confronti e può essere prudentemente apprezzata solo quale mero elemento di prova nell’opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. promossa dall’usucapente avverso l’espropriazione dello stesso immobile.
Concerne la peculiare vicenda di un’opposizione ex art. 619 c.p.c. avverso l’espropriazione di un autoveicolo pignorato presso l’azienda del debitore la decisione di Sez. 3, n. 26327/2019, D’Arrigo, Rv. 655381-01, la quale ha ritenuto gravato il terzo opponente dell’onere di provare non soltanto l’acquisto del bene, ma anche che il debitore esecutato ne abbia conseguito il possesso per un titolo diverso dal trasferimento di proprietà, assumendo a tal fine le risultanze del P.R.A. valore meramente indiziario, liberamente apprezzabile dal giudice di merito in uno agli altri elementi di prova.
In tema di pagamento di compensi di avvocato, il foro speciale di cui all’art. 637, comma 3, c.p.c. trova applicazione solo se la domanda monitoria abbia ad oggetto l’onorario per prestazioni professionali rese dall’avvocato direttamente al cliente rappresentato e difeso in giudizio. Sez. 2, n. 07674/2019, Dongiacomo, Rv. 653152 – 01, ha escluso che il detto foro possa, invece, trovare applicazione ove la domanda si riferisca al credito al compenso maturato dal medesimo professionista nei confronti di un diverso collega che lo abbia incaricato, in forza di un ordinario contratto di mandato, sia pure a beneficio di un terzo, dello svolgimento di singoli atti processuali nell’interesse del proprio assistito.
Sez. 6 - 2, n. 15579/2019, Orilia, Rv. 654344 – 01, ha ribadito (conf. Sez. 6 - 2, n. 14594/2012, Giusti, Rv. 623562 - 01) che, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell’opposizione e di caducazione, per nullità, del decreto, con la conseguenza che ad esso non si applica la previsione della forma conclusiva dell’ordinanza, di cui all’art. 279, comma 1, c.p.c., come modificato dall’art. 46 della l. n. 69 del 2009.
Quest’ultima decisione sembra porsi in contrasto con Sez. 6 - 3, n. 16089/2018, Graziosi, Rv. 649430 – 01, secondo cui la sentenza di primo grado che abbia dichiarato la nullità del decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso da giudice territorialmente incompetente ha natura di decisione esclusivamente sulla competenza, essendo la dichiarazione di nullità un mero effetto di diritto di tale declaratoria; essa, pertanto, è impugnabile solo con regolamento necessario di competenza, ex art. 42 c.p.c., e non mediante appello, la cui inammissibilità, se non dichiarata dal giudice di secondo grado, è rilevabile anche d’ufficio in sede di legittimità.
Quanto ai crediti bancari, Sez. 3, n. 14357/2019, Guizzi, Rv. 654199 - 01 (Sez. 1, n. 06705/2009, Giancola, Rv. 607111 - 01), ha affermato che l’art. 102 della legge 7 marzo 1938, n. 141 limita il valore probatorio dell’estratto di saldaconto (costituente documento diverso dagli estratti conto veri e propri) al procedimento monitorio, mentre nel successivo procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo siffatto documento può assumere rilievo solo come documento indiziario, la cui portata è liberamente apprezzata dal giudice nel contesto di altri elementi ugualmente significativi.
In quest’ottica, in passato Sez. 1, n. 25857/2011, Bernabai, Rv. 620616 – 01, ha con estese argomentazioni evidenziato che nel procedimento a cognizione piena introdotto con l’opposizione a decreto ingiuntivo il certificato di saldaconto (a differenza di quanto previsto per la fase monitoria dall’art. 50 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) ha valore indiziario e può assolvere l’onere della prova dell’ammontare del credito in forza della clausola, contenuta nel contratto di conto corrente, con la quale il cliente riconosca che i libri e le altre scritture contabili della banca facciano piena prova nei suoi confronti, trattandosi di clausola immune da nullità, agli effetti dell’art. 2698 c.c., in quanto non integrante una non consentita inversione dell’onere probatorio su diritti di cui le parti non possano disporre, né un aggravamento eccessivo dell’esercizio del diritto.
Allineandosi a questa impostazione, Sez. 1, n. 00279/2019, Nazzicone, Rv. 652418 – 01, ha ritenuto che il certificato di c.d. “saldaconto” sia, pertanto, idoneo ad assolvere all’onere della prova dell’ammontare del credito nei confronti del fideiussore, tanto più qualora il contratto di conto corrente contenga una clausola in forza della quale il cliente riconosce che i libri e le altre scritture contabili della banca fanno piena prova verso di lui del debito garantito.
Nell’ambito della disciplina dettata dall’art. 644 c.p.c., l’inefficacia del decreto ingiuntivo è legittimamente riconducibile alla sola ipotesi in cui manchi o sia inesistente la notifica nel termine stabilito dalla norma predetta, poiché la notificazione del decreto ingiuntivo comunque effettuata, anche se nulla, è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso. Pertanto, secondo Sez. L, n. 01509/2019, Patti, Rv. 652454 – 01, potendo tale nullità od irregolarità essere fatta valere a mezzo dell’opposizione tardiva di cui al successivo art. 650 c.p.c., deve essere esclusa la presunzione di abbandono del titolo che costituisce il fondamento della previsione di inefficacia di cui all’art. 644 c.p.c.
In passato, Sez. 6 - 3, n. 23903/2018, Tatangelo, Rv. 650884 - 01, ha escluso che possa essere dichiarata ex art. 188 disp. att. c.p.c., l’inefficacia di un decreto ingiuntivo nel caso in cui la notifica si sia regolarmente perfezionata ai sensi dell’art. 140 c.p.c., ma sia stata effettuata in luogo diverso dalla residenza che il destinatario aveva al momento della notificazione, costituendo tale ipotesi un caso di nullità e non di inesistenza della notifica, che ricorre, oltre che nel caso di totale mancanza dell’atto, nelle sole ipotesi in cui sia posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria delle nullità. La pronuncia si inserisce nel solco di Sez. U, n. 14916/2016, Rv. 640603 – 01, a mente della quale gli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione consistono: a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento.
Sez. 3, n. 13594/2019, Di Florio, Rv. 654201 – 01, ha ribadito (cfr. in tal senso, in passato, Sez. 1, n. 24858/2011, Giancola, Rv. 620419 - 01) che il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo può rilevare d’ufficio l’inammissibilità dell’opposizione per inosservanza del termine prescritto dall’art. 641 c.p.c., solo se dagli atti emerga con certezza la tardività dell’opposizione in riferimento sia al dies a quo, ossia alla data di notificazione del decreto, che al dies ad quem, ossia alla data della relativa opposizione, ma, qualora sia noto soltanto il dies ad quem, non può adottare analoga statuizione officiosa presumendo tale tardività in assenza di dati significativi e, segnatamente, addebitando all’opponente la mancata produzione della busta contenente il decreto notificato, in quanto recante la data di smistamento del plico presso l’ufficio postale, ma non anche quella di effettivo recapito al destinatario.
L’opposizione a decreto ingiuntivo introduce un procedimento ordinario a cognizione piena nel quale il giudice, anche se abbia accertato la mancanza delle condizioni richieste dagli artt. 633 e ss. c.p.c., deve comunque pronunciare sul merito del diritto fatto valere dal creditore, tenuto conto degli elementi probatori esibiti nel corso del giudizio. In applicazione di tale principio, Sez. 2, n. 07020/2019, Tedesco, Rv. 652941 – 01, ha cassato con rinvio la sentenza del tribunale, che, in riforma della sentenza del giudice di pace, si era limitata a riconoscere la validità della procura alle liti rilasciata per la fase monitoria, confermando il decreto ingiuntivo opposto, senza pronunciarsi sul merito della domanda fatta valere con la domanda di ingiunzione.
In passato, Sez. L, n. 15702/2004, Curcuruto, Rv. 575536 – 01, aveva affermato che, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all’accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, a nulla rilevando, al fine di trasformare il giudizio in una mera verifica dei requisiti formali, che l’opposto, costituendosi nel giudizio di opposizione, chieda solo la conferma del decreto ingiuntivo.
Sulla premessa che l’opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dall’opponente per contestarla, Sez. 6 - L, n. 14486/2019, Spena, Rv. 654022 – 01, ha ribadito che a tal fine non è necessario che la parte che ha chiesto l’ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all’opposizione e chieda conferma del decreto opposto. E così ha cassato con rinvio la decisione di merito che si era limitata a revocare il decreto ingiuntivo, senza emettere sentenza di condanna al pagamento della minore somma risultata dovuta, in quanto l’opposto, nel costituirsi, aveva chiesto solo la conferma dell’ingiunzione e non anche l’accertamento del credito per un importo minore.
In termini generali, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo le parti possono essere soltanto colui il quale ha proposto la domanda di ingiunzione e colui contro cui tale domanda è diretta (Sez. 6 - 2, n. 15567/2018, Scalisi, Rv. 649093 – 01).
Nell’opposizione a decreto ingiuntivo, legittimato passivo è esclusivamente il beneficiario dell’ingiunzione, sicché, ove la citazione in opposizione venga proposta e notificata nei confronti di un soggetto diverso da quello a favore del quale il decreto ingiuntivo sia stato pronunciato, si determina la nullità della stessa ex artt. 163, n. 2, e 645, n. 1, c.p.c., salvo che, nel caso di giudizi iniziati dopo il 30 aprile 1995, rispetto ai quali trova applicazione l’art. 164, comma 3, c.p.c., nel testo novellato dall’art. 90 della l. n. 353 del 1990, il ricorrente in sede monitoria, non provveda a costituirsi in giudizio, sanando ex tunc il vizio di nullità e, con essa, la correlata inammissibilità dell’opposizione per decorrenza dei relativi termini di proposizione. Il principio è stato ribadito da Sez. 2, n. 15946/2019, Bellini, Rv. 654227 – 01, richiamando Sez. 1, n. 04470/1999, Macioce, Rv. 526019 – 01, la quale, a sua volta, ha chiarito che, nel caso di costituzione in giudizio del soggetto legittimato, cioè del ricorrente per ingiunzione, infondatamente quest’ultimo può dedurre di essersi costituito al solo fine si eccepire la tardività dell’opposizione, nel presupposto della consumazione del termine di quaranta giorni per la proposizione dell’opposizione (principio enunciato dalla Suprema Corte con riguardo ad un caso nel quale, emesso il decreto ingiuntivo a favore di soggetto asseritosi titolare di una ditta individuale, l’opposizione era stata proposta e notificata nei riguardi di una S.a.s. della quale quel soggetto veniva indicato come “titolare” e si era, poi, costituito nel giudizio di opposizione quello stesso soggetto come titolare della ditta individuale).
L’opponente a decreto ingiuntivo che intenda chiamare in causa un terzo non può direttamente citarlo per la prima udienza ma deve chiedere al giudice, nell’atto di opposizione, di essere a ciò autorizzato, in quanto, per effetto dell’opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l’opponente quella di convenuto; peraltro, per Sez. 2, n. 21706/2019, Scarpa, Rv. 655233 - 01, il provvedimento con il quale il giudice autorizza o nega la chiamata in causa di un terzo ad istanza di parte, ove non si verta in ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c., coinvolge valutazioni assolutamente discrezionali che, come tali, non possono formare oggetto di appello né di ricorso per cassazione.
L’opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di controversie locatizie, come tale soggetta al rito speciale di cui all’art. 447-bis c.p.c., che sia erroneamente proposta con citazione, deve ritenersi tempestiva, se entro il termine di cui all’art. 641 c.p.c. avvenga l’iscrizione a ruolo mediante deposito in cancelleria dell’atto di citazione, non potendo, secondo Sez. 6 - 3, n. 07071/2019, Positano, Rv. 653442 – 01, trovare applicazione l’art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011, il quale concerne i giudizi di primo grado erroneamente introdotti in forme diverse da quelle prescritte da tale decreto legislativo e non anche i procedimenti di natura impugnatoria, come l’opposizione a decreto ingiuntivo.
Nell’ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell’opposizione a decreto ingiuntivo, l’opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio, salvo il caso in cui, per effetto di una riconvenzionale formulata dall’opponente, egli si venga a trovare, a sua volta, nella posizione processuale di convenuto, al quale non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione (eventuale) di una reconventio reconventionis che deve, però, dipendere dal titolo dedotto in causa o da quello che già appartiene alla stessa come mezzo di eccezione ovvero di domanda riconvenzionale (cfr. Sez. 1, n. 16564/2018, Nazzicone, Rv. 649670 – 01). Facendo applicazione di tale principio, Sez. 2, n. 05415/2019, Bellini, Rv. 652929 – 02, ha confermato la decisione di appello che, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, aveva dichiarato l’inammissibilità della reconventio reconventionis degli opposti poiché, concernendo il pagamento delle competenze spettanti al loro de cuius per incarichi diversi e ulteriori rispetto a quelli oggetto dell’originario ricorso da essi presentato, era priva di collegamenti con la domanda riconvenzionale dell’opponente, che riguardava il risarcimento dei danni per colpa professionale relativa, invece, ai contratti con riguardo ai quali era stata avanzata la richiesta monitoria (conf. Sez. 1, n. 16564/2018, Nazzicone, Rv. 649670 - 01).
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è ammesso il deposito dei documenti allegati al ricorso monitorio anche dopo lo spirare dei termini assegnati dal giudice per le produzioni documentali, atteso che tali documenti, ai sensi dell’art. 638, comma 3, c.p.c., restano a disposizione dell’ingiunto almeno fino alla scadenza del termine per proporre opposizione, sicché, essendo già esposti al contraddittorio delle parti, non possono essere qualificati come “nuovi” nei successivi sviluppi del processo. In questi termini si è espressa Sez. 6 - 1, n. 20584/2019, Falabella, Rv. 654947 – 01, in una fattispecie relativa alla produzione, dopo la scadenza del termine ex art. 183, comma 6, c.p.c., del fascicolo della fase monitoria con le copie delle scritture private disconosciute, nemmeno contestate quanto alla conformità agli originali, successivamente depositati.
Peraltro, come ribadito da Sez. 6 - 3, n. 14473/2019, Scarano, Rv. 654222 – 01, la plena cognitio caratterizzante il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo consente la produzione e la valutazione anche di nuove prove integranti con efficacia retroattiva quelle prodotte in sede monitoria, poiché, come visto, il giudice del merito non deve limitare la propria indagine al controllo circa la legittimità dell’ingiunzione con riferimento alle condizioni del relativo procedimento, ma procedere ad autonomo esame di tutti gli elementi forniti dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa e dall’opponente per contestare la pretesa stessa (conf. Sez. 2, n. 03175/1974, Bologna, Rv. 371673 - 01).
Sez. 2, n. 19832/2019, Picaroni, Rv. 654973 – 01, ha confermato che, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di oneri condominiali, non opera il limite alla rilevabilità anche officiosa dell’invalidità della sottostante delibera, trattandosi di elemento costitutivo della domanda di pagamento (cfr. Sez. 2, n. 00305/2016, Rv. 638022 – 01, la quale ha, peraltro, condivisibilmente ristretto la mancata operatività del limite alla rilevabilità d’ufficio dell’invalidità delle sottostanti delibere alle sole ipotesi in cui si tratti di vizi implicanti la loro nullità).
La pronuncia si pone in consapevole contrasto con Sez. 2, n. 04672/2017, D’Ascola, Rv. 643364 – 01 (la quale, a sua volta, si era uniformata a Sez. U, n. 26629/2009, Bucciante, Rv. 610632 – 01), a mente della quale, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleari, senza poter sindacare, in via incidentale, la loro validità, essendo tale sindacato riservato al giudice davanti al quale dette delibere sono state impugnate.
Era auspicabile che sulla questione fosse sollecitato un nuovo intervento chiarificatore delle Sezioni Unite della S.C. In questo senso la Sezione Seconda civile, con ord. interlocutoria n. 24476/2019, Scarpa, ha trasmesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, tra l’altro, della questione, oggetto di contrasto, concernente il se, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di oneri condominiali, il limite alla rilevabilità, anche d’ufficio, dell’invalidità delle sottostanti delibere debba, o meno, operare, allorché si tratti di vizi implicanti la loro nullità.
In tema di ingiunzione di pagamento europea ai sensi del Reg. CE n. 1896 del 2006, Sez. U, n. 02840/2019, Frasca, Rv. 652492 – 01, hanno statuito che, qualora l’ingiunzione emessa dal giudice italiano venga opposta dal debitore ingiunto a norma dell’art. 16 del Regolamento e il creditore abbia chiesto, prima dell’emissione dell’ingiunzione, che il processo, in caso di opposizione, prosegua secondo la disciplina della procedura civile ordinaria, l’individuazione di tale procedura, in relazione alla natura della situazione creditoria azionata con la domanda ingiuntiva, spetta non già al giudice, ma allo stesso creditore, che dovrà procedervi nel termine che il giudice dell’ingiunzione dovrà fissare all’atto della comunicazione al creditore della proposizione dell’opposizione, ai sensi dell’art. 17, par. 3, del Regolamento; l’inosservanza di tale termine determina, a norma del comma 3 dell’art. 307 c.p.c., l’estinzione del giudizio.
Sez. 6 - 2, n. 24658/2019, Fortunato, Rv. 655421 – 01, ha ribadito (conf. Sez. 6 - 3, n. 13942/2014, Frasca, Rv. 631727 - 01) che l’ordinanza con la quale, in pendenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, sia concessa o negata l’esecuzione provvisoria al provvedimento monitorio non è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., neppure nel caso in cui il giudice esamini questioni di merito per valutare il fumus del credito, trattandosi di statuizione avente natura anticipatoria della decisione, ma priva del carattere della definitività, i cui effetti sono destinati ad esaurirsi con la sentenza che pronuncia sull’opposizione.
Ai fini dell’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, ai sensi dell’art. 650 c.p.c., la forza maggiore ed il caso fortuito si identificano, rispettivamente, in una forza esterna ostativa in modo assoluto ed in un fatto di carattere oggettivo avulso dall’umana volontà e causativo dell’evento per forza propria. In tal guisa ragionando, Sez. 3, n. 17922/2019, Positano, Rv. 654440 – 01, ha escluso che dette circostanze possano essere invocate nell’ipotesi di mancata conoscenza del decreto determinata da assenza dalla propria residenza, configurandosi l’allontanamento come un fatto volontario ed essendo imputabile all’assente il mancato uso di cautele idonee a permettere la ricezione o almeno la conoscenza delle missive pervenutegli nel periodo di assenza (conf. Sez. 3, n. 25737/2008, D’Amico, Rv. 605329 - 01).
In argomento, merita di essere segnalata altresì Sez. 3, n. 04529/2019, D’Arrigo, Rv. 652987 – 01, secondo cui la notificazione del decreto ingiuntivo presso la precedente residenza anagrafica dell’ingiunto non è inesistente, bensì nulla, possedendo tale luogo un collegamento con il destinatario della stessa, sicchè quest’ultimo, ricorrendone i presupposti, potrà proporre opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c., la quale tuttavia non potrà fondarsi unicamente sulla deduzione del vizio di notificazione, venendo questo sanato dalla stessa proposizione dell’opposizione.
In tema di opposizione a precetto, quando il titolo esecutivo sia costituito da un decreto ingiuntivo, ai sensi dell’art. 654 c.p.c. non è necessaria una nuova notificazione del medesimo, essendo sufficiente che nel precetto si indichino le parti e la data della notifica dell’ingiunzione e si menzioni il provvedimento che ha disposto l’esecutorietà e l’apposizione della formula esecutiva. In quest’ottica, Sez. 1, n. 04705/2018, Falabella, Rv. 647433 – 01, ha ritenuto valido il precetto su decreto ingiuntivo, in seno al quale era stata enunciata l’intervenuta estinzione del relativo giudizio di opposizione e indicata la data in cui sul medesimo era stata apposta la formula esecutiva.
Nell’espropriazione forzata minacciata ex art. 654 c.p.c. in virtù di decreto ingiuntivo esecutivo, la omessa menzione nell’atto di precetto del provvedimento di dichiarazione di esecutorietà del provvedimento monitorio comporta la nullità - deducibile con opposizione agli atti esecutivi - del precetto stesso, non potendo l’indicazione di tale provvedimento evincersi dalla menzione dell’apposizione della formula esecutiva. E così Sez. 3, n. 24226/2019, Porreca, Rv. 655175 - 01, ha ritenuto la nullità del precetto recante la menzione del numero, data e autorità del decreto ingiuntivo, della mancata opposizione e dell’apposizione della formula esecutiva, ma privo della indicazione del provvedimento di dichiarazione di esecutorietà.
Nel caso di sentenza di rigetto dell’opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c., al fine di procedere all’esecuzione non è, secondo Sez. L, n. 31702/2019, Cavallaro, Rv. 655999 - 01, necessario che al decreto sia conferita anche l’esecutorietà ai sensi dell’art. 654 c.p.c.
Nel procedimento per convalida di (licenza o) sfratto, l’opposizione dell’intimato dà luogo alla trasformazione dello stesso in un processo di cognizione, destinato a svolgersi nelle forme di cui all’art. 447 bis c.p.c. Da ciò consegue, secondo Sez. 6 - 3, n. 04771/2019, Vincenti, Rv. 653137 – 01, che, essendo previsti specifici contenuti degli atti introduttivi del giudizio, il thema decidendum risulta cristallizzato solo in virtù della combinazione degli atti della fase sommaria e delle memorie integrative di cui all’art. 426 c.p.c., potendo, pertanto, l’originario intimante, in occasione di tale incombente, non solo emendare le sue domande, ma anche modificarle, soprattutto se in evidente dipendenza dalle difese svolte da controparte (conf. Sez. 3, n. 12247/2013, De Stefano, Rv. 626372 – 01:, la quale ha ritenuto ammissibile l’iniziativa dell’intimante che, richiesta, in origine, la convalida di sfratto e l’ingiunzione di pagamento dei canoni scaduti, di fronte all’eccezione di pagamento formulata dall’intimato, aveva addotto l’imputazione di quanto ricevuto ad una diversa causa solvendi, costituita da un ulteriore contratto di locazione, avente ad oggetto un locale contiguo a quello per il quale era stato intimato lo sfratto per morosità, operando così un ampliamento del thema decidendum, che aveva incluso una domanda di pagamento fondata su di una causa petendi concorrente e legata a quella originaria da ragioni di connessione soggettiva e, parzialmente, oggettiva).
Nel procedimento per convalida di sfratto, la questione di competenza, come ogni altra questione volta a contestare la domanda di merito, può ben essere sollevata già nell’udienza di comparizione, anche al fine di contrastare l’accoglimento dell’eventuale istanza finalizzata a conseguire l’ordinanza di rilascio. Tuttavia, ha ribadito Sez. 6 - 3, n. 14476/2019, Iannello, Rv. 654306 – 02 (conf. Sez. 3, n. 04016/2008, Vittoria, Rv. 601899 – 01), il suo esame è compiuto in quella sede in funzione della sola decisione su tale domanda incidentale, sicché un’espressa decisione sulla questione di competenza non può essere qualificata come sentenza, dovendo detta questione essere comunque decisa nel conseguente giudizio a cognizione piena sulla domanda di merito.
La tutela cautelare dei diritti fatti valere, in un giudizio di condanna o di accertamento costitutivo, si può concretare in una misura di salvaguardia dell’effetto esecutivo che ne può derivare, volto a rendere possibile la soggezione del debitore alla sanzione esecutiva, ma tale tutela cautelare non può generare l’effetto dichiarativo o la costituzione giudiziale di un diritto - effetto che certamente può derivare solo dalla sentenza - potendo risolversi nell’autorizzazione giudiziale a compiere atti di salvaguardia del diritto costituendo, che possono derivare da condanne accessorie alla statuizione di mero accertamento, o a quella costitutiva d’un determinato effetto giuridico. In applicazione di tale principio, Sez. 1, n. 24939/2019, Caiazzo, Rv. 655620 - 01, ha statuito che la pronuncia cautelare, nel caso della delibera di esclusione del socio, se considerata come avente natura anticipatoria, anticiperebbe proprio l’effetto inscindibilmente collegato con la pronuncia costitutiva di annullamento, consistente nel ripristino della posizione di socio, che rimarrebbe definitiva in caso di mancata instaurazione del giudizio di merito o di sua estinzione, laddove tale effetto può essere prodotto solo ed esclusivamente dal passaggio in giudicato della sentenza costitutiva di annullamento della delibera di esclusione, potendo piuttosto la decisione cautelare assicurare soltanto un ripristino provvisorio del rapporto societario.
Per Sez. 2, n. 12089/2019, Abete, Rv. 654076 – 01, le dichiarazioni rese dagli informatori nella fase a cognizione sommaria del giudizio possessorio sono comunque idonee a fornire, in sede di decisione di merito, elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice, cui lo stesso può validamente fare ricorso per la formazione del proprio convincimento.
Il provvedimento emesso dal giudice monocratico, ai sensi dell’art. 669 duodecies c.p.c., per regolare l’attuazione delle misure cautelari è impugnabile mediante reclamo al collegio anche relativamente alla pronuncia sulle spese. Contro tale provvedimento, invece, secondo Sez. 2, n. 10758/2019, Fortunato, Rv. 653804 – 01, è inammissibile il ricorso per cassazione, essendo esso privo del carattere della decisorietà e, quindi, non idoneo al giudicato.
Molto attesa era la pronuncia con la quale Sez. U, n. 19889/2019, De Stefano, Rv. 654839 – 01, enunciando il principio ai sensi dell’art. 363, comma 1, c.p.c., hanno chiarito che il provvedimento con il quale il giudice dell’opposizione all’esecuzione, proposta prima che questa sia iniziata ed ai sensi del primo comma dell’art. 615 c.p.c., decide sull’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo è impugnabile col rimedio del reclamo ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c. al Collegio del tribunale cui appartiene il giudice monocratico - o nel cui circondario ha sede il giudice di pace - che ha emesso il provvedimento.
Sez. 6 - 2, n. 12229/2018, Orilia, Rv. 648537 – 01, ha ribadito che è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., avverso l’ordinanza resa in sede di reclamo cautelare ex art. 669 terdecies c.p.c., ancorché affetta da inesistenza, nullità o abnormità, senza che ciò si ponga in contrasto con gli artt. 24 e 111 Cost., trattandosi di provvedimento inidoneo a incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale e ininfluente nel successivo giudizio di merito, o con l’art. 6 Cedu, essendo comunque garantita una duplice fase di tutela davanti a un’istanza nazionale.
Inserendosi nel solco nella pronuncia a Sezioni Unite in precedenza menzionata, Sez. 3, n. 25411/2019, D’Arrigo, Rv. 655372 – 01, ha, a sua volta, precisato che è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso l’ordinanza pronunciata in sede di reclamo ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c. avverso il provvedimento che decide sulla istanza di sospensione dell’esecuzione ex art. 624 c.p.c., trattandosi di ordinanza priva del carattere della decisorietà per essere sempre in facoltà delle parti l’introduzione del giudizio di merito sull’opposizione esecutiva.
Per Sez. 6 - 2, n. 06180/2019, Criscuolo, Rv. 652799 – 01 (in una fattispecie in cui era stato impugnato per cassazione un provvedimento che aveva respinto il reclamo contro un’ordinanza di rigetto di una richiesta di sequestro giudiziario in corso di causa, condannando, altresì, il soccombente a rifondere le spese) l’ordinanza di rigetto del reclamo cautelare non è ricorribile per cassazione, neppure in ordine alle sole spese, perché è un provvedimento inidoneo a divenire cosa giudicata, formale e sostanziale, conservando i caratteri della provvisorietà e non decisorietà. Pertanto, dopo la novella dell’art. 669 septies c.p.c. da parte della l. n. 69 del 2009, la contestazione delle spese - ove il soccombente abbia agito ante causam e non intenda iniziare il giudizio di merito - va effettuata in sede di opposizione al precetto ovvero all’esecuzione, se iniziata, trattandosi di giudizio a cognizione piena in cui la condanna alle spese può essere ridiscussa senza limiti, come se l’ordinanza sul reclamo fosse, sul punto, titolo esecutivo stragiudiziale; qualora, invece, il giudizio di merito sia instaurato, resta, comunque, sempre impregiudicato il potere del giudice di rivalutare, all’esito, la pronuncia sulle spese adottata nella fase cautelare, in conseguenza della strumentalità, mantenuta dalla l. n. 80 del 2005, tra tutela cautelare e merito.
Se il custode è persona diversa dal detentore e l’azienda è composta da beni mobili ed immobili, l’attuazione del sequestro giudiziario è regolata dall’art. 677 c.p.c. e, pertanto, può compiersi con le formalità di cui agli artt. 605 c.p.c., per i mobili, e quelle di cui all’art. 608 c.p.c. per gli immobili. Relativamente a questi ultimi, in particolare, Sez. 2, n. 22945/2019, Fortunato, Rv. 655227 - 01, ha precisato che, tenuto conto delle modifiche apportate all’art. 608 c.p.c. dal d.l. n. 35 del 2005, al fine di impedire l’inefficacia della misura è sufficiente, per ragioni di ordine sistematico, che il sequestrante consegni all’ufficiale giudiziario l’avviso ex art. 608, comma 1, c.p.c. entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pronuncia, ai sensi dell’art. 675 c.p.c.
Per Sez. 2, n. 16057/2019, Casadonte, Rv. 654228 – 01, il custode di beni sottoposti a sequestro giudiziario, in quanto rappresentante di ufficio, nella sua qualità di ausiliario del giudice, di un patrimonio separato, costituente centro di imputazione di rapporti giuridici attivi e passivi, risponde direttamente degli atti compiuti in tale veste, anche se in esecuzione di provvedimenti del giudice ai sensi dell’art. 676 c.p.c., ed è pertanto legittimato a stare in giudizio, attivamente e passivamente, limitatamente alle azioni relative a tali rapporti, attinenti alla custodia ed amministrazione dei beni sequestrati. Il principio, a ben vedere, era già stato affermato in passato da Sez. L, n. 08483/2013, Rv. 625914 – 01.
Sez. 3, n. 12727/2019, Scoditti, Rv. 653895 – 01, ha avuto modo di precisare che, poiché la funzione del sequestro liberatorio è quella di consentire al debitore di evitare la mora debendi, in attesa che la controversia nel merito venga risolta all’esito del giudizio, e non quella di garanzia tipica del sequestro conservativo, o quella, tipica del sequestro giudiziario, di determinare un temporaneo vincolo del bene oggetto di controversia, spetta al giudice che dispone il sequestro liberatorio stabilire le modalità concrete di attuazione del medesimo.
Sez. 6 - 3, n. 14739/2019, Scoditti, Rv. 654224 – 01, ha ribadito (cfr. Sez. 3, n. 14187/2008, Frasca, Rv. 603772 – 01) che il provvedimento col quale il giudice affermi o neghi la propria competenza per territorio a provvedere sull’istanza di accertamento tecnico preventivo a fini conciliativi, proposta ai sensi dell’art. 696 bis c.p.c., non ha alcuna efficacia preclusiva o vincolante nel successivo giudizio di merito, sicché esso non può essere impugnato col regolamento di competenza.
Viceversa, il mancato accoglimento dell’istanza è, per Sez. 3, n. 23976/2019, Scrima, Rv. 655103 – 01, reclamabile anche in relazione alla sola statuizione sulle spese processuali, ma non è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., trattandosi di provvedimento privo, anche con riferimento alle disposizioni sulle spese, dei caratteri della definitività e della decisorietà.
In passato, Sez. 6 - 3, n. 12386/2018, Dell’Utri, Rv. 648719 – 01, aveva affermato che non costituisce sentenza, ai fini ed agli effetti di cui all’art. 111, comma 7, Cost., il provvedimento di rigetto dell’istanza di consulenza tecnica preventiva, in quanto esso non contiene alcun giudizio in merito ai fatti controversi, non pregiudica il diritto alla prova (anche in considerazione dell’assenza del presupposto dell’urgenza, estraneo all’art. 696 bis c.p.c.), né tanto meno la possibilità della conciliazione.
Sez. U, n. 06039/2019, Bruschetta, Rv. 652978 – 01, ha statuito che nel sistema processuale delineatosi, in tema di procedimenti cautelari, a seguito delle modifiche di cui all’art. 2, comma 3, lett. e bis, del d.l. n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, nella l. n. 80 del 2005, (così come nel precedente) contro i provvedimenti urgenti anticipatori degli effetti della sentenza di merito, emessi ante causam ai sensi dell’art. 700 c.p.c., non è proponibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., in quanto tali provvedimenti sono privi di stabilità e inidonei al giudicato, ancorché nessuna delle parti del procedimento cautelare abbia interesse ad iniziare l’azione di merito. Peraltro il ricorso proposto non può essere esaminato, benché il ricorrente lo richieda, neppure come ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione ai sensi dell’art. 41 c.p.c, essendo anch’esso inammissibile finché l’istante non abbia iniziato il giudizio di merito.
Il principio era già stato affermato in passato da Sez. U, n. 27187/2007, Forte, Rv. 600346 – 01, per le quali solo una volta che l’istante abbia iniziato il giudizio di merito sorge l’oggetto del procedimento, unitamente all’interesse concreto e attuale a conoscere il giudice dinanzi al quale lo stesso deve eventualmente proseguire.
Il procedimento possessorio, nel regime successivo alle modifiche introdotte dalla l. n. 353 del 1990, ma anteriore alle innovazioni di cui al d.l. n. 35 del 2005, conv. con mod. dalla l. n. 80 del 2005, era strutturato in due fasi, entrambe rette dal ricorso ex art. 703 c.p.c.: la prima, a cognizione sommaria, limitata all’emanazione, con ordinanza reclamabile, dei provvedimenti interdittali ed alla fissazione, ai sensi dell’art. 183 c.p.c., di una udienza per la disamina del merito della pretesa possessoria e dell’eventuale richiesta di risarcimento del danno proposta con il suddetto ricorso; la seconda, invece, a cognizione piena, avente ad oggetto tale disamina, che si conclude(va) con sentenza soggetta alle impugnazioni ordinarie. In questo contesto è intervenuta Sez. 2, n. 05154/2019, Dongiacomo. Rv. 652705 – 01, secondo la quale la domanda di risarcimento del danno da lesione del possesso, ove non sia stata formulata, a pena di inammissibilità, nel ricorso introduttivo, può essere, comunque, ancora avanzata all’udienza di trattazione individuata con il provvedimento interinale, ma solo ove sia consequenziale alla domanda riconvenzionale o alle eccezioni del convenuto.
È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso l’ordinanza sul reclamo nel procedimento possessorio a struttura eventualmente bifasica, delineata dall’art. 703 c.p.c. (Sez. 6 - 2, n. 01501/2018, F. Manna, Rv. 647381 – 01; conf. Sez. 6 - 3, n. 03629/2018, D’Arrigo, non massimata quanto a questo profilo).
Qualora il giudice abbia accolto l’istanza a tutela del possesso senza rimettere le parti dinanzi a sé per la trattazione della causa di merito, il provvedimento non è reclamabile, ma ha natura di sentenza impugnabile con l’appello. Tuttavia, ove il tribunale, invece di dichiarare inammissibile il reclamo proposto, lo esamini nel merito, tale provvedimento, avente natura di sentenza, è ricorribile per cassazione; in questa ipotesi, ha sostenuto Sez. 2, n. 06030/2019, Oliva, Rv. 652933 – 01, se il provvedimento gravato è firmato dal presidente e dal giudice incaricato di redigere la motivazione e sussistono le condizioni per la conversione del reclamo in appello, la Corte decide il ricorso, mentre, in caso contrario, deve dichiarare inammissibile il reclamo e cassare senza rinvio la decisione impugnata. Parzialmente difforme appare Sez. 2, n. 01387/2012, L. Matera, Rv. 621092 – 01, secondo cui, se il provvedimento impugnato è firmato dal solo presidente del tribunale, non indicato come relatore, la Corte deve dichiararne la nullità e rinviare il processo al tribunale (ora alla Corte d’appello, a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51) per la pronuncia sull’appello, se il reclamo sia convertibile in tale mezzo di gravame.
Sez. U, n. 11220/2019, Genovese, Rv. 653603 – 01, ponendosi in consapevole contrasto con Sez. U, n. 00590/1999, Vittoria, Rv. 529410 – 01, ha stabilito che nel procedimento possessorio non è ammissibile il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione prima della conclusione della fase sommaria o interdittale, e della introduzione della fase di merito ai sensi dell’art. 703, comma 4, c.p.c., atteso che l’art. 41 c.p.c., nello stabilire che la richiesta alle Sezioni unite della Corte di cassazione può essere formulata “finché la causa non sia decisa nel merito in primo grado”, richiede, quale condizione per la proposizione del detto regolamento, che sia in corso l’esame di una causa nel merito in primo grado e che essa non sia stata ancora decisa. Di contrario avviso era il precedente menzionato, per il quale il regolamento di giurisdizione poteva, invece, essere chiesto nel procedimento possessorio anche prima della conclusione della fase sommaria; tuttavia la questione di giurisdizione che in tal modo si sottopone alle Sezioni Unite della Corte di cassazione non riguarda il potere del giudice di provvedere nell’ambito di tale fase sommaria, bensì quello di conoscere, nella fase di merito, del diritto dedotto in giudizio e pertanto la proposizione del ricorso per regolamento preventivo non sospende il dovere del giudice di pronunciare sulla domanda intesa ai provvedimenti interdittali.
Sez. 2, n. 02991/2019, Carrato, Rv. 652437 – 01, ha avuto l’occasione di precisare che, in caso di spoglio o turbativa del possesso, la reintegrazione o la cessazione della turbativa, anche se intervenute, per iniziativa spontanea del soggetto attivo, prima che il giudice gliene abbia fatto ordine ai sensi dell’art. 703 c.p.c., non eliminano l’interesse del soggetto passivo ad ottenere una sentenza che, benché non possa contenere quell’ordine, ormai inutile, esamini la fondatezza nel merito dell’azione possessoria, sia ai fini del necessario regolamento delle spese sia per la valutazione dell’eventuale ed accessoria domanda risarcitoria, dovendosi considerare, altresì, che una pronuncia di cessazione della materia del contendere, oltre all’esecuzione spontanea della rimessione in pristino, deve implicare pure il riconoscimento da parte del convenuto della illegittimità del suo operato.
Per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 25 del 3 febbraio 1992, che ha dichiarato l’illegittimità, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., dell’art. 705 c.p.c., nella parte in cui subordina la proposizione del giudizio petitorio alla definizione della controversia possessoria ed alla esecuzione della relativa decisione anche quando da tale esecuzione possa derivare al convenuto pregiudizio irreparabile, il convenuto in giudizio possessorio può opporre le sue ragioni petitorie quando dalla esecuzione della decisione sulla domanda possessoria potrebbe derivargli un danno irreparabile, purché l’eccezione sia finalizzata solo al rigetto della domanda possessoria (e non anche ad una pronuncia sul diritto con efficacia di giudicato) e non implichi, quindi, una deroga delle ordinarie regole sulla competenza (Sez. 2, n. 16000/2018, Tedesco, Rv. 649226 – 01).
Sez. 2, n. 02988/2019, Carrato, Rv. 652435 – 01, ha altresì chiarito che, allorquando il convenuto in azione possessoria - per turbativa del possesso derivante dall’inosservanza della distanza legale rispetto ad una preesistente costruzione dell’attore - prospetti la legittimità del proprio operato come conseguenza delle modalità di esercizio del diritto di prevenzione da parte dell’attore stesso, è indispensabile, sia pure ai soli effetti possessori, accertare l’esistenza e i limiti di tale diritto, sicché non comporta violazione del divieto del cumulo del petitorio con il possessorio l’indagine del giudice su detta prevenzione, volta unicamente a stabilire l’estensione delle facoltà rispetto alle quali il possessore può ricevere tutela.
È noto che le Sezioni Unite della S.C., nel dirimere il contrasto di vedute che era sorto all’interno della Corte, hanno enunciato due importanti principi cui in futuro occorrerà attenersi:
a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, la controversia di cui all’art. 28 della l. n. 794 del 1942, come sostituito dal d.lgs. cit., può essere introdotta: a) con un ricorso ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c., che dà luogo ad un procedimento sommario “speciale” disciplinato dagli artt. 3, 4 e 14 del menzionato d.lgs.; oppure: b) ai sensi degli artt. 633 segg. c.p.c., fermo restando che la successiva eventuale opposizione deve essere proposta ai sensi dell’art. 702 bis segg. c.p.c., integrato dalla sopraindicata disciplina speciale e con applicazione degli artt. 648, 649, 653 e 654 c.p.c. È, invece, esclusa la possibilità di introdurre l’azione sia con il rito ordinario di cognizione sia con quello del procedimento sommario ordinario codicistico disciplinato esclusivamente dagli artt. 702 bis e segg. c.p.c. Sez. U, n. 04485/2018, Frasca, Rv. 647316 – 01);
la controversia di cui all’art. 28 della l. n. 794 del 1942, introdotta sia ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c., sia in via monitoria, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell’avvocato, resta soggetta al rito di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 anche quando il cliente sollevi contestazioni relative all’esistenza del rapporto o, in genere, all’an debeatur. Soltanto qualora il convenuto ampli l’oggetto del giudizio con la proposizione di una domanda (riconvenzionale, di compensazione o di accertamento pregiudiziale) non esorbitante dalla competenza del giudice adito ai sensi dell’art. 14 d.lgs. cit., la trattazione di quest’ultima dovrà avvenire, ove si presti ad un’istruttoria sommaria, con il rito sommario (congiuntamente a quella proposta ex art. 14 dal professionista) e, in caso contrario, con il rito ordinario a cognizione piena (ed eventualmente con un rito speciale a cognizione piena), previa separazione delle domande. Qualora la domanda introdotta dal cliente non appartenga, invece, alla competenza del giudice adito, troveranno applicazione gli artt. 34, 35 e 36 c.p.c., che eventualmente possono comportare lo spostamento della competenza sulla domanda, ai sensi dell’art. 14 (Sez. U, n. 04485/2018, Frasca, Rv. 647316 – 02).
In questo contesto si sono inserite, nel corso del 2019, alcune pronunce.
Sez. 2, n. 23259/2019, San Giorgio, Rv. 655247 - 01, ha ritenuto che l’effetto innovativo della disciplina introdotta dall’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 non possa intendersi riferito esclusivamente al procedimento speciale camerale di cui agli artt. 28 e segg. della legge n. 749 del 1942, ma sia esteso a tutte le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato, per le quali, a causa delle modifiche apportate dalla predetta norma, sia stato previsto un nuovo modello di procedimento sommario di cognizione, che prevede la decisione in composizione collegiale ed esclude il ricorso al giudizio ordinario di cognizione. Pertanto, è affetta da nullità la sentenza del tribunale che, in una causa introdotta con il rito sommario ex art. 702-bis c.p.c., previo mutamento del rito, da sommario ad ordinario, abbia deciso la causa in composizione monocratica.
Sulla scia di questa decisione Sez. 6 - 2, n. 24754/2019, Cosentino, Rv. 655284 – 01, la controversia ex art. 28 della l. n. 794 del 1942, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell’avvocato, è soggetta al rito di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 e, ove devoluta al tribunale, va decisa in composizione collegiale. L’inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale costituisce un’autonoma causa di nullità della decisione, con conseguente conversione in motivo di impugnazione.
Secondo Sez. 2, n. 12796/2019, Giannaccari, Rv. 653815 – 01, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, la controversia per la liquidazione delle prestazioni professionali può essere introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo e la relativa opposizione va proposta con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., così pure l’attività di costituzione dell’opposto. Nel caso in cui l’opposizione sia stata proposta con citazione, la congiunta applicazione dell’art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011 prevede che il giudice debba disporre il mutamento del rito e, in tale evenienza, gli effetti sostanziali e processuali della domanda (ivi comprese le decadenze e le preclusioni maturate) si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento.
Sez. 2, n. 24069/2019, Abete, Rv. 655359 - 01, ha, a sua volta, affermato che l’opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso l’ingiunzione ottenuta dall’avvocato nei confronti del proprio cliente ai fini del pagamento degli onorari e delle spese dovute, ai sensi del combinato disposto degli artt. 28 della legge n. 794 del 1942, 633 c.p.c. e 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, proposta con atto di citazione, anziché con ricorso ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c. e dell’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, è da reputare utilmente esperita, qualora la citazione sia stata comunque notificata entro il termine di quaranta giorni - di cui all’art. 641 c.p.c. - dal dì della notificazione dell’ingiunzione di pagamento. In tale evenienza, ai sensi dell’art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 150 del 2011, gli effetti sostanziali e processuali correlati alla proposizione dell’opposizione si producono alla stregua del rito tempestivamente attivato, ancorché erroneamente prescelto, per cui il giudice adito deve disporre, come detto, con ordinanza il mutamento del rito, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2011.
In termini più generali, per Sez. 1, n. 00210/2019, Campese, Rv. 652067 – 01, nel caso in cui il ricorrente abbia introdotto il giudizio con le forme del rito sommario ordinario, ex art. 702 bis c.p.c., piuttosto che con quelle del rito speciale, di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, il provvedimento di primo grado deve essere impugnato con l’appello, ai sensi dell’art. 702 quater c.p.c., non potendo essere proposto ricorso per cassazione per saltum se non nel caso di accordo delle parti, e ciò in ragione del consolidato principio di ultrattività del rito che - quale specificazione del più generale principio per cui l’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile deve avvenire in base al principio dell’apparenza, cioè con riguardo esclusivo alla qualificazione, anche implicita, dell’azione e del provvedimento compiuta dal giudice - trova fondamento nel fatto che il mutamento del rito con cui il processo è erroneamente iniziato compete esclusivamente al giudice.
E così Sez. 6 - 2, n. 26347/2019, Fortunato, Rv. 655750 - 01, ha ribadito (conf. Sez. 6 - 2, n. 04904/2018, Manna F., Rv. 648212 - 01) che, anche in seguito all’entrata in vigore dell’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, al fine di stabilire il regime di impugnazione del provvedimento con cui si liquidano gli onorari e le altre spettanze dovuti dal cliente al proprio difensore per prestazioni giudiziali civili, assume rilevanza la forma adottata dal giudice in base alla qualificazione che egli abbia dato, implicitamente o esplicitamente, all’azione esercitata in giudizio. In tal guisa argomentando, ha cassato con rinvio il provvedimento della corte d’appello, che aveva dichiarato inammissibile il gravame avverso l’ordinanza monocratica resa secondo le norme sul procedimento sommario di cognizione di cui agli artt. 702 bis e ss. c.p.c. e senza disporre alcun mutamento del rito.
Sez. 3, n. 18331/2019, Tatangelo, Rv. 654565 – 01, ha ritenuto che sulle domande introdotte con il rito sommario di cognizione, non rientranti tra quelle in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, ritenute dal giudice inammissibili in ragione di una rilevata “incompatibilità strutturale del rito sommario con l’oggetto della domanda”, debba essere disposto il mutamento del rito ai sensi dell’art. 702 ter, comma 3, c,p.c. e non dichiarata l’inammissibilità della domanda ai sensi dell’art. 702 ter, comma 2, c.p.c.; con la conseguenza che l’eventuale decisione di inammissibilità, non rientrando tra le ipotesi per cui è espressamente prevista la non impugnabilità, è di norma appellabile ovvero, se adottata nelle diverse ipotesi in cui per legge è escluso il doppio grado di giudizio, come nel caso dell’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., essa è direttamente ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., o comunque censurabile con lo specifico mezzo di impugnazione previsto.
Già in passato Sez. 6 - 2, n. 04904/2018, F. Manna, Rv. 648212 – 01, prima, e Sez. 2, n. 24515/2018, Giannaccari, Rv. 650653 – 01, poi, avevano sostenuto che, anche in seguito all’entrata in vigore dell’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, al fine di stabilire il regime di impugnazione del provvedimento con cui si liquidano gli onorari e le altre spettanze dovuti dal cliente al proprio difensore per prestazioni giudiziali civili, assume rilevanza la forma adottata dal giudice in base alla qualificazione che egli abbia dato, implicitamente o esplicitamente, all’azione esercitata dalla parte. Nel dare attuazione a tale principio, la prima pronuncia, ritenendo che il Tribunale avesse consapevolmente pronunciato ordinanza monocratica in applicazione delle norme sul procedimento sommario di cognizione di cui agli artt. 702 bis e ss. c.p.c., ha dichiarato inammissibile il ricorso.
In proposito Sez. 3, n. 27591/2019, Fiecconi, Rv. 655571 - 01, ha ricordato (Sez. 6 - 2, n. 23691/2011; Scalisi, Rv. 620018 - 01) che il procedimento sommario, previsto dagli artt. 702 bis e segg. c.p.c., è applicabile esclusivamente alle controversie di competenza del tribunale in composizione monocratica, con la conseguenza che in tutte le ipotesi in cui la competenza appartenga ad un diverso giudice (nella specie, il giudice di pace) non se ne può invocare l’applicazione.
Sempre con riferimento al regime impugnatorio, Sez. 2, n. 24379/2019, Casadonte, Rv. 655255 – 01, ha avuto cura di precisare che l’impugnazione dell’ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., conclusiva del giudizio sommario, può essere proposta esclusivamente nella forma ordinaria dell’atto di citazione, non essendo espressamente prevista dalla legge l’adozione del rito sommario per il secondo grado di giudizio; pertanto, ove l’appello sia stato introdotto con ricorso, la sanatoria è ammissibile solo se l’atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice competente, ma anche notificato alla controparte nel termine perentorio di cui all’art. 325 c.p.c.
L’errato nomen juris di sentenza attribuito al provvedimento conclusivo di merito con cui viene accolta (o rigettata) una domanda proposta ai sensi degli artt. 702 bis e ss. c.p.c., all’esito di un giudizio interamente svoltosi secondo le regole del procedimento sommario di cognizione, senza che risulti una consapevole scelta del giudice di qualificare diversamente l’azione o di convertire il rito in ordinario, non comporta, secondo Sez. 2, n. 30850/2019, Scarpa, Rv. 656192 – 01, l’applicazione del termine d’impugnazione di sei mesi, previsto dall’art. 327 c.p.c., restando comunque l’appello soggetto al regime suo proprio di cui all’art. 702 quater c.p.c.
Sez. 6 - 1, n. 13569/2019, Lamorgese, Rv. 654300 – 01, ha ribadito che, ai fini dell’individuazione del tribunale territorialmente competente sulla domanda di separazione personale, l’art. 706, comma 1, c.p.c. impone, quale criterio principale di collegamento, l’ultima residenza comune dei coniugi, potendo trovare applicazione il criterio subordinato della residenza o del domicilio del convenuto solo nell’ipotesi in cui non vi sia mai stata convivenza (conf. Sez. 6 - 1, n. 04109/2017, Di Virgilio, Rv. 643981 – 01).
Ponendo fine definitivamente al rito cd. ambrosiano, Sez. 1, n. 17590/2019, Scalia, Rv. 654460 – 01, ha confermato che, in materia di separazione personale dei coniugi, la domanda di addebito della separazione può essere introdotta per la prima volta con la memoria integrativa di cui all’art. 709, comma 3, c.p.c., in ragione della natura bifasica del giudizio, per cui alla finalità conciliativa propria della fase innanzi al presidente del tribunale segue, nell’infruttuosità della prima, quella contenziosa dinanzi al giudice istruttore, introdotta in applicazione di un sistema di norme processuali che mutua, per contenuti e scansioni, le forme del giudizio ordinario di cognizione, il tutto nell’ambito di una più ampia procedura segnata, nel passaggio tra la fase di conciliazione dei coniugi e quella contenziosa, da una progressiva formazione della vocatio in ius.
La proposizione della domanda di modifica delle condizioni della separazione personale dei coniugi è ammissibile anche qualora risulti pendente il giudizio di divorzio, a meno che il giudice del divorzio non abbia adottato provvedimenti temporanei e urgenti nella fase presidenziale o istruttoria. In applicazione di tale principio, Sez. 1, n. 27205/2019, Lamorgese, Rv. 655772 – 01, ha cassato la decisione con la quale la Corte d’appello aveva dichiarato inammissibile la richiesta di modifica dell’assegno sol perché proposta nel corso del giudizio di divorzio, sebbene in questo giudizio non fosse stato adottato alcun provvedimento provvisorio in merito.
Con l’opposizione al precetto relativo a crediti maturati per il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento, determinato a favore del figlio in sede di separazione o di divorzio, possono essere dedotte soltanto questioni relative alla validità ed efficacia del titolo e non anche fatti sopravvenuti, da farsi valere col procedimento di modifica delle condizioni della separazione di cui all’art. 710 c.p.c. o del divorzio di cui all’art. 9 della legge n. 898 del 1970. Ribadendo tale principio, Sez. 3, n. 17689/2019, De Stefano, Rv. 654560 – 01 (conf. Sez. 6 - 3, n. 20303/2014, Barreca, Rv. 632384 – 01), ha sottolineato che, nella specie, il fatto sopravvenuto costituito dalla collocazione del minore presso il padre non aveva privato il titolo esecutivo in materia di famiglia di efficacia e validità in quanto assistito da un’attitudine al giudicato, cd. rebus sic stantibus, riguardo alla quale i fatti sopravvenuti potevano rilevare soltanto attraverso la speciale procedura di revisione del provvedimento sul contributo del mantenimento del figlio, devoluta al giudice della separazione o del divorzio e a questi riservata a tutela del superiore interesse pubblicistico di composizione della crisi familiare, rilevante per l’ordine pubblico.
Sez. 1, n. 12018/2019, Tricomi, Rv. 653695 – 01, ha confermato (cfr. Sez. 1, n. 11218/2013, San Giorgio, Rv. 626261 – 01) che il decreto pronunciato dalla corte d’appello in sede di reclamo avverso il provvedimento del tribunale in materia di modifica delle condizioni della separazione personale concernenti l’affidamento dei figli ed il rapporto con essi, ovvero la revisione delle condizioni inerenti ai rapporti patrimoniali fra i coniugi ed il mantenimento della prole, ha carattere decisorio e definitivo ed è, pertanto, ricorribile in cassazione ai sensi dell’art.111 Cost.
Sez. 2, n. 08046/2019, Cosentino, Rv. 653405 – 01, ha affermato, in tema di sanzioni amministrative emesse dalla CONSOB, che le forme del rito camerale disciplinato dagli artt. 737 ss. c.p.c. consentono, nei procedimenti di natura contenziosa, il pieno dispiegamento del contraddittorio e dell’iniziativa istruttoria delle parti anche quando difetti la celebrazione di una udienza. Sez. 1, n. 17717/2018, M. Di Marzio, Rv. 649521 – 02, aveva già reputato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, dell’art. 35 bis, comma 1, del d.lgs. n. 25 del 2008 (in tema di revoca o di cessazione dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria), poiché il rito camerale ex art. 737 c.p.c., che è previsto anche per la trattazione di controversie in materia di diritti e di status, è idoneo a garantire il contraddittorio anche nel caso in cui non sia disposta l’udienza, sia perché tale eventualità è limitata solo alle ipotesi in cui, in ragione dell’attività istruttoria precedentemente svolta, essa appaia superflua, sia perché in tale caso le parti sono comunque garantite dal diritto di depositare difese scritte.
Nel solco di tale impostazione si è inserita Sez. 1, n. 27076/2019, Valitutti, Rv. 655768 - 01, sostenendo che, in tema di immigrazione, ai sensi dell’art. 15 della Direttiva n. 115/2008/CE (norma self-executing direttamente applicabile nell’ordinamento interno), lo straniero destinatario del provvedimento di espulsione, nei cui confronti sia prorogata la misura del trattenimento presso un Centro di Identificazione e di Espulsione (CIE), ha diritto al riesame del provvedimento di proroga, da effettuarsi, in mancanza di espressa disciplina e tenuto conto dell’esigenza di celerità della decisione, nelle forme del rito camerale ex art. 737 c.p.c., già previsto per la trattazione di controversie in materia di diritti o di status e idoneo a garantire il contraddittorio, anche nei casi in cui non venga fissata l’udienza, per le medesime ragioni esposte in precedenza.
Quanto all’attività istruttoria espletabile, ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 738 del codice di procedura civile (secondo cui il giudice può assumere informazioni), il giudice, senza che sia necessario il ricorso alle fonti di prova disciplinate dal codice di rito, risulta di fatto svincolato dalle iniziative istruttorie delle parti e procede con i più ampi poteri inquisitori, i quali si estrinsecano attraverso l’assunzione di informazioni che, espressamente consentita dalla menzionata disposizione, non resta subordinata all’istanza di parte. Tale potere consiste in una facoltà e non in un obbligo, nel senso che il suo mancato esercizio non integra un vizio del contraddittorio, ove il quadro degli elementi istruttori sia raccolto aliunde. Esso, peraltro, si traduce in un obbligo quando il quadro probatorio, ove ritenuto insufficiente, possa essere colmato proprio richiedendo una integrazione documentale. L’esercizio del potere officioso, una volta che la parte abbia - in ossequio al principio dispositivo - allegato specificamente i fatti posti a base della azionata titolarità di un diritto fondamentale della persona, da ricondurre nell’alveo dei diritti umani per espressa qualificazione della Corte di Strasburgo, non può essere eluso ove la integrazione si ritenga necessaria per decidere, mentre rientra pienamente nel potere discrezionale del giudice non procedere a tale integrazione, ove abbia elementi per decidere sia in ordine al rigetto che all’accoglimento della domanda.
Un’applicazione pratica del riportato principio è stata operata da Sez. 1, n. 15714/2019, M. Di Marzio, Rv. 654425 – 02, la quale, in tema di sottrazione internazionale di minori, ha precisato che, nel giudizio dinanzi al Tribunale per i minorenni, di cui all’art. 7 della legge n. 64 del 1994, il P.M. ha l’onere di provare l’esistenza del diritto di affidamento in capo al ricorrente e il fatto della sottrazione del minore, mentre l’allegazione e la prova dei fatti impeditivi del rientro grava in linea generale, ai sensi dell’art. 13 della Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980, sul soggetto che si oppone ad esso, fermi restando, tuttavia, i poteri di indagine officiosa del Tribunale, ai sensi dell’art. 738, comma 3, c.p.c., in particolare quanto alla verifica dei fatti impeditivi, senza che esso sia vincolato alle decisioni del giudice dello Stato di residenza del minore, né sussistendo alcuna limitazione delle fonti di prova, ivi compresa la c.t.u., e potendo il Tribunale decidere sulla base di semplici “informazioni”, giustificandosi tale connotazione officiosa del procedimento con l’esigenza di tutela del minore da trasferimenti illeciti, scopo ultimo della Convenzione.
Avuto riguardo alla revocabilità dei provvedimenti, Sez. 6 - 2, n. 07623/2019, Scarpa, Rv. 653375 – 01, in tema di condominio di edifici, ha evidenziato che il decreto con il quale la corte di appello provvede sul reclamo in ordine alla domanda di revoca dell’amministratore non è ricorribile in cassazione ex art. 111 Cost., perché privo dei caratteri di definitività e decisorietà; ai sensi dell’art. 742 c.p.c., tuttavia, può essere revocato o modificato dalla stessa corte di appello per preesistenti vizi di legittimità o per un ripensamento sulle ragioni che indussero ad adottarlo, mentre resta attribuita al tribunale, quale giudice di primo grado, la competenza a disporne la revisione sulla base di fatti sopravvenuti.
Il giudizio di divisione si compone di una fase dichiarativa, avente ad oggetto l’accertamento della comunione e del relativo diritto potestativo di chiederne lo scioglimento, e di una esecutiva, volta a trasformare in porzioni fisicamente individuate le quote ideali di comproprietà sul bene comune.
Il giudizio di scioglimento di comunioni non è del tutto compatibile con le scansioni e le preclusioni che disciplinano il processo in generale, intraprendendo i singoli condividenti le loro strategie difensive anche all’esito delle richieste e dei comportamenti assunti dalle altre parti con riferimento al progetto di divisione ed acquisendo rilievo gli eventuali sopravvenuti atti negoziali traslativi, che modifichino il numero e l’entità delle quote Da tale premessa Sez. 2, n. 15926/2019, Giannaccari, Rv. 654335 – 01, ha tratto la conseguenza che le parti del giudizio divisorio hanno il diritto di modificare, anche in sede di appello (nella specie, all’udienza di precisazione delle conclusioni), le proprie conclusioni e richiedere per la prima volta l’attribuzione, per intero o congiunta, del compendio immobiliare, integrando tale istanza una mera modalità di attuazione della divisione.
Già in passato si era espressa negli stessi sostanziali termini Sez. 2, n. 09367/2013, Mazzacane, Rv. 625724 – 01.
Nel corso del 2019, anche argomentando dalla natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario propria degli arbitri rituali, sono state emesse dalla S.C. numerose decisioni in ordine all’interpretazione del patto compromissorio ed alla relativa portata, alla validità della convenzione di arbitrato ed al c.d. “arbitrato societario”, con particolare riferimento agli effetti della “scissione societaria” ed all’impugnazione delle delibere di riduzione e di aumento del capitale sociale.
Sono stati altresì diversi i principi sanciti e confermati in merito ai rapporti con l’appalto di opere pubbliche, con l’autorità giudiziaria ordinaria, con il G.A. nonché in tema di procedimento arbitrale, di impugnabilità del lodo per errori di diritto (e del prospective overruling), di composizione del collegio arbitrale e di compenso degli arbitri.
L’art. 808 quater c.p.c., in materia di interpretazione della convenzione d’arbitrato, dispone che, nel dubbio, essa debba essere interpretata nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce.
In merito, Sez. 1, n. 03795/2019, Lamorgese, Rv. 652416-01, ha ribadito che la clausola compromissoria, in mancanza di espressa volontà contraria, deve essere interpretata nel senso di ascrivere agli arbitri tutte le controversie (civili o commerciali) attinenti a diritti disponibili nascenti dal contratto cui essa accede, quindi inerenti pretese aventi causa petendi in esso, sicché, anche quelle (controversie) riferibili al periodo antecedente alla stipulazione della convenzione d’arbitrato. La fattispecie era caratterizzata da clausola rimettente alla decisione degli arbitri “tutte le questioni che potessero sorgere durante la concessione o successivamente sulla validità, interpretazione ed esecuzione” della stessa convenzione e la Suprema Corte ha chiarito che, correttamente, l’interpretazione della clausola compromissoria da parte del Giudice dell’impugnazione del lodo non fosse stata soggetta alle restrizioni valevoli per le interpretazioni delle altre clausole contrattuali, trattandosi di circoscrivere la stessa potestas iudicandi degli arbitri.
Il citato art. 808 quater c.p.c., inerente l’interpretazione estensiva della clausola compromissoria, introdotto dall’art. 20 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ed applicabile alle convenzioni d’arbitrato stipulate dopo il 2 marzo 2006 (ex art. 27, comma 3, del medesimo d.lgs.), non ha difatti carattere innovativo, essendosi limitato a recepire il diritto vivente scaturente da un orientamento di legittimità già diffuso al momento della sua emanazione, secondo il quale ogni possibile controversia che trovi la propria origine in pretese aventi causa in un determinato contratto cui abbia acceduto la clausola compromissoria, in mancanza di espressa volontà contraria, ricade nell’ambito di operatività della convenzione d’arbitrato (Sez. 1, n. 03795/2019, cit.).
Per il detto diritto vivente innanzi richiamato si vedano, in particolare, Sez. 1, n. 28485/2005, Cultrera, Rv. 586284-01, che ha ritenuto rientrante nella clausola compromissoria la controversia relativa all’annullamento del contratto, e, sostanzialmente negli stessi termini, Sez. 1, n. 13531/2011, Falaschi, Rv. 618318-01. Per essa il collegio arbitrale, al quale con una clausola compromissoria siano state deferite le controversie in materia di interpretazione o di applicazione del contratto, è competente a decidere anche in materia di inadempimento o di risoluzione del contratto stesso, poiché in assenza di espressa volontà contraria, il patto deve essere interpretato in senso lato, con riferimento a tutte le controversie relative a pretese aventi causa nel contratto (si vedano altresì, sempre per il citato diritto vivente, Sez. 1, n. 01496/2001, Ferro, Rv. 543598-01, e Sez. 2, n. 01559/1997, Spagna Musso, Rv. 502569-01).
Rientra altresì nella potestas iudicandi degli arbitri l’accertamento del carattere simulato del contratto sul quale si fonda la pretesa fatta valere, in quanto la loro cognizione si estende, salvo eventuali ben precisi limiti legali, a qualsiasi aspetto della vicenda che risulti rilevante per stabilire se ed in quale misura il diritto fatto valere da una parte sia fondato, costituendo, il detto accertamento, presupposto logico indispensabile perché l’arbitro possa pronunciarsi sull’oggetto della domanda.
In questi termini ha deciso Sez. 3, n. 14884/2019, Iannello, Rv. 653928-01, così come sul punto statuì Sez. 1, n. 03167/1957, Iannuzzi, Rv. 880596-01, per la quale quando le parti hanno voluto riservare al giudizio arbitrale le questioni relative all’interpretazione del contratto tra queste debbono ritenersi comprese anche quelle relative all’accertamento della simulazione, assoluta o relative, del negozio.
Le dette pronunce del 2019, come anticipato, ampliano il solco tracciato dalla S.C. la quale aveva già precisato che, in tema di arbitrato, l’indisponibilità del diritto costituisce il limite al ricorso alla clausola compromissoria e non va confusa con l’inderogabilità della normativa applicabile al rapporto giuridico. Quest’ultima, difatti, non impedisce la compromissione in arbitrato, con il quale si potrà accertare la violazione della norma imperativa senza determinare con il lodo effetti vietati dalla legge (Sez. 6-1, n. 09344/2018, Di Marzio M., Rv. 648575-01).
In virtù del principio di autonomia della clausola compromissoria ad essa non si estendono le cause di invalidità del negozio sottostante, che, quindi, non travolgono, per trascinamento, la clausola ivi contenuta restando riservato agli arbitri l’accertamento dell’eventuale dedotta invalidità (Sez. 2, n. 25024/2013, Giusti, Rv. 628710-01). Quanto innanzi non implica però che la clausola arbitrale possa conservare la propria efficacia anche nell’ipotesi di inesistenza dell’accordo al quale afferisce, ancorché derivante da fattori sopravvenuti (Sez. 1, n. 17711/2014, De Marzo G., Rv. 632468-01).
Il principio di autonomia non trova però applicazione nelle ipotesi in cui le cause di invalidità siano esterne al negozio e comuni ad esso ed alla clausola.
Così argomentando, la S.C. ha ritenuto che l’invalidità dell’atto di aggiudicazione dell’appalto di un servizio pubblico determinasse anche l’invalidità della clausola arbitrale, in quanto, nella specie, tale da escludere la legittima stipulazione del contratto con l’apparente aggiudicatario e, perciò, la possibilità dell’inserimento della clausola stessa (Sez. 1, n. 02529/2005, Ceccherini, Rv. 582336-01).
Tra gli approdi di cui innanzi si è inserita Sez. 2, n. 03854/2018, Cosentino, Rv. 647807-01, per la quale il principio di autonomia non opera nel caso di difetto di potere rappresentativo, il quale costituisce una causa esterna di inefficacia del contratto (sottostante) che, pertanto, si estende alla clausola compromissoria ivi contenuta. Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva ritenuto efficace nei confronti di una società una clausola arbitrale contenuta in un atto sottoscritto da un falsus procurator, senza accertare se questo, o anche la sola clausola, avessero formato oggetto di ratifica.
Il favor per la competenza arbitrale contenuto nella disposizione di cui all’art. 808 quater c.p.c. si riferisce però ai soli casi in cui il dubbio interpretativo verta sulla “quantificazione” della materia devoluta agli arbitri dalla relativa convenzione e non anche sulla stessa scelta arbitrale compiuta dalle parti.
In applicazione del principio, Sez. 2, n. 22490/2018, Besso Marcheis, Rv. 650368-01, ha ritenuto che la clausola contrattuale, pur facendo richiamo al collegio arbitrale per “ogni e qualsiasi controversia”, avesse anche stabilito che restava inteso il ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria “necessariamente”, rendendo così incerta la volontà delle parti sulla stessa scelta della compromissione in arbitri e non consentendo perciò l’applicazione dell’art. 808 quater c.p.c.
La clausola compromissoria riferita genericamente alle controversie nascenti dal contratto cui essa inerisce va interpretata, in mancanza di espressa volontà contraria, nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte e solo le controversie aventi causa petendi nel contratto medesimo, con esclusione di quelle che hanno, in esso, unicamente un presupposto storico.
In applicazione del principio la S.C. ha escluso che una clausola compromissoria di tal fatta, contenuta in un contratto di appalto, potesse operare con riferimento ad azione di responsabilità extracontrattuale, ex art. 1669 c.c., proposta mediante la deduzione di gravi difetti dell’immobile acquistato (Sez. 6-3, n. 04035/2017, Tatangelo, Rv. 642841-01; in senso conforme si veda anche Sez. 2, n. 01674/2012, Giusti, Rv. 621383-01).
Parimenti, Sez. 6-1, n. 20673/2016, De Chiara, Rv. 641867-01, ha escluso l’operatività della clausola compromissoria (genericamente riferentesi alle controversie nascenti dal contratto cui essa inerisce) nel caso di causa petendi avente titolo extracontrattuale ai sensi dell’art. 2598 c.c. nonché dell’art. 1337 c.c.
Nel medesimo filone rientra anche Sez. 1, n. 23675/2013, Salvago, Rv. 627976-01. Per essa la clausola compromissoria concernente le controversie relative alla risoluzione di un contratto ricomprende nel suo ambito di applicazione la domanda di risarcimento del danno derivante da lesione del diritto all’immagine allorquando un siffatto pregiudizio sia ricollegabile non già alla violazione di doveri, con condotta perseguibile ai sensi dell’art. 2043 c.c., che incombono verso la generalità dei cittadini, bensì all’inadempimento di precise obbligazioni assunte con il predetto contratto, e sia, quindi, conseguente alla invocata responsabilità contrattuale.
Parimenti, la portata della convenzione arbitrale che contenga l’indicazione delle liti da devolvere ad arbitri con riferimento a determinate fattispecie astratte, quali ad esempio, l’“interpretazione” e “l’esecuzione” del contratto, va ricostruita, ex art. 1362 c.c., sulla base della comune volontà dei compromettenti, senza limitarsi al senso letterale della parole.
Sicché, coma ha statuito Sez. 6-3, n. 26553/2018, Positano, Rv. 650890-02, quando la clausola contenga il riferimento a definizioni giuridiche, come sintesi del possibile oggetto delle future vertenze, esse non assumono lo scopo di circoscrivere il contenuto della convenzione arbitrale, in quanto un’interpretazione restrittiva della clausola comporterebbe la necessità di sottoporre a due diversi organi (arbitro e giudice ordinario) la decisione di questioni strettamente collegate tra loro con una dilatazione dei tempi di giudizio.
In applicazione del principio la citata ordinanza ha ritenuto che con clausola compromissoria riferentesi alle controversie scaturenti dall’“interpretazione ed esecuzione del contratto” le parti avessero inteso deferire alla competenza degli arbitri tutte le controversie aventi causa petendi in quell’accordo, compresa la domanda di nullità del contratto in quanto tendente a paralizzare l’attuazione di un programma negoziale nonché presupposto implicito di una controversia avente ad oggetto l’esecuzione del contratto.
Ulteriore tassello interpretativo è stato già aggiunto anche da Sez. 3, n. 07891/2018, D’Arrigo, Rv. 648308-01.
Per essa, in particolare, la clausola compromissoria riferita genericamente a qualsiasi controversia nascente da un determinato rapporto giuridico cui essa inerisce può essere interpretata – con giudizio riservato al giudice di merito – nel senso che rientrano nella competenza arbitrale anche le opposizioni all’esecuzione forzata, salvo che si controverta di diritti indisponibili. Viceversa, non sono compromettibili in arbitri le opposizioni agli atti esecutivi, in quanto la verifica dell’osservanza di regole processuali d’ordine pubblico riguarda diritti di cui le parti non possono mai liberamente disporre.
Da quanto evidenziato in precedenza, emerge l’importanza e la necessità dell’interpretazione della convenzione che rileva anche per determinare se si verta in tema di arbitrato rituale o irrituale.
A tale ultimo fine occorre interpretare la clausola compromissoria alla stregua dei normali canoni ermeneutici ricavabili dall’art. 1362 c.c. e, dunque, fare riferimento al dato letterale, alla comune intenzione delle parti ed al comportamento complessivo delle stesse, anche successivo alla conclusione del contratto.
Sicché, il mancato richiamo nella clausola alle formalità dell’arbitrato rituale non depone univocamente nel senso dell’irritualità, né può essere invocato il criterio, residuale, della natura eccezionale dell’arbitrato rituale, dovendosi tenere conto delle maggiori garanzie offerte da tale forma di arbitrato quanto all’efficacia esecutiva del lodo, al regime delle impugnazioni ed alle possibilità per il giudice di concedere la sospensiva (in questi termini già Sez. 1, n. 26135/2013, Di Virgilio, Rv. 628965-01).
Sez. 1, n. 21059/2019, Lamorgese, Rv. 655293-01, in applicazione del medesimo principio, ha cassato la sentenza impugnata ritenendo che non potessero essere interpretate, con sicurezza, come espressive della volontà delle parti di pattuire che la decisione sarebbe stata assunta dagli arbitri nelle forme dell’arbitrato irrituale determinate espressioni presenti nella clausola compromissoria ed in particolare: “giudizio arbitrale”; “giudizio inappellabile” e decisione da assumere “senza formalità di rito e secondo equità”.
Parimenti, Sez. 2, n. 11313/2018, Oricchio, Rv. 648179-01, in applicazione del principio, ha cassato la sentenza impugnata che aveva desunto la natura irrituale del lodo dal tenore di parte della clausola arbitrale, a mente della quale la decisione del collegio arbitrale sarebbe stata “inappellabile e vincolante per le parti”, senza valutare altre espressioni, invece coerenti con una qualificazione del lodo come arbitrato rituale (quali, “giudicheranno secondo norme di diritto” e “spese del giudizio”), né la circostanza che, nel corso del procedimento, il collegio arbitrale avesse precisato trattarsi di arbitrato rituale e le parti avessero aderito a tale determinazione.
Circa la portata della clausola compromissoria devolutiva della controversia ad un arbitrato irrituale stipulata fino alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 40 del 2006 – alla quale non sono applicabili gli artt. 808 quater (sull’interpretazione della convenzione di arbitrato) e 808 ter (sull’arbitrato irrituale) c.p.c., introdotti da detto decreto – deve essere interpretata, in mancanza di volontà contraria, nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la causa petendi nel contratto cui la clausola si riferisce, con esclusione, quindi, di quelle che nello stesso contratto hanno unicamente un presupposto storico.
Sez. 3, n. 28011/2019, Olivieri, Rv. 655642-01, in applicazione del detto principio ha cassato la sentenza impugnata per l’esclusione dall’applicazione della clausola compromissoria riferita ad un contratto di affitto di azienda delle controversie relative alla liquidazione della quota di partecipazione nella società di capitali che aveva affittato l’azienda ed alla restituzione di somme date a mutuo alla stessa società, trovando le stesse nel contratto di affitto un mero antefatto.
Con la clausola di arbitraggio, inserita in un negozio incompleto in uno dei suoi elementi, le parti demandano ad un terzo arbitratore la determinazione della prestazione, impegnandosi ad accettarla. Il terzo arbitratore, a meno che le parti si siano affidate al suo “mero arbitrio”, deve procedere con equo apprezzamento alla determinazione della prestazione, adottando cioè un criterio di valutazione ispirato all’equità contrattuale, che in questo caso svolge una funzione di ricerca in via preventiva dell’equilibrio mercantile tra prestazioni contrapposte e di perequazione degli interessi economici in gioco.
Pertanto l’equo apprezzamento si risolve in valutazioni che, pur ammettendo un certo margine di soggettività, sono ancorate a criteri obbiettivi, desumibili dal settore economico nel quale il contratto incompleto si iscrive, in quanto tali suscettibili di dare luogo ad un controllo in sede giudiziale circa la loro applicazione nel caso in cui la determinazione dell’arbitro sia viziata da iniquità o erroneità manifesta. Ciò si verifica quando sia ravvisabile una rilevante sperequazione tra prestazioni contrattuali contrapposte, determinate attraverso l’attività dell’arbitratore.
Costituisce fonte di integrazione contrattuale anche la perizia contrattuale. Essa ricorre quando le parti deferiscono ad uno o più soggetti, scelti per la loro particolare competenza tecnica, il compito di formulare un accertamento tecnico che esse preventivamente si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro volontà contrattuale. La perizia contrattuale si distingue però dall’arbitraggio perché l’arbitro-perito non deve ispirarsi alla ricerca di un equilibrio economico, secondo un criterio di equità mercantile, ma deve attenersi a norme tecniche ed ai criteri tecnico-scientifici propri della scienza, arte, tecnica o disciplina nel cui ambito si iscrive la valutazione che è stato incaricato di compiere.
La distinzione nei termini di cui innanzi è propria di Sez. 3, n. 13954/2005, Preden, Rv. 582573-01, la quale ne ha fatto conseguire, peraltro, l’esclusione, nel caso di perizia contrattuale, della tutela tipica prevista dall’art. 1349 c.c. per manifesta erroneità o iniquità della determinazione del terzo, trattandosi di rimedio circoscritto all’arbitraggio, in quanto presuppone l’esercizio di una valutazione discrezionale e di un apprezzamento secondo criteri di equità mercantile, inconciliabili con l’attività strettamente tecnica dell’arbitro-perito.
Si ha invece arbitrato irrituale quando le parti conferiscono all’arbitro il compito di definire in via negoziale le contestazioni insorte o che possano insorgere tra loro in ordine a determinati rapporti giuridici mediante una composizione amichevole riconducibile alla loro volontà. Per converso, si ha perizia contrattuale quando le parti devolvono al terzo, scelto per la particolare competenza tecnica, non la risoluzione di una controversia giuridica, ma la formulazione di un apprezzamento tecnico che preventivamente si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro determinazione volitiva. L’inquadramento del mandato conferito agli arbitri nell’una o nell’altra fattispecie non incide sul regime impugnatorio delle relative decisioni, restando nell’un caso e nell’altro la decisione degli arbitri sottratta all’impugnazione per nullità ai sensi dell’art. 828 c.p.c. (Sez. 1, n. 10705/2007, Luccioli, Rv. 596994-01).
Sicché, circa i rapporti con il giudizio di legittimità, come ribadito da Sez. 1, n. 07198/2019, Campese, Rv. 653224-01, al fine di qualificare l’arbitrato come rituale o irrituale, la Corte di cassazione opera come giudice del fatto ed ha, dunque, il potere di accertare direttamente, attraverso l’esame degli atti e degli elementi acquisiti al processo, la volontà delle parti espressa nella clausola compromissoria, in quanto la relativa qualificazione incide sull’ammissibilità dell’impugnazione della decisione arbitrale.
Nell’esercizio di tale attività di accertamento, peraltro, il criterio discretivo tra le due figure consiste nel fatto che nell’arbitrato rituale le parti vogliono la pronuncia di un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all’art. 825 c.p.c., con le regole del procedimento arbitrale, mentre nel’arbitrato irrituale esse intendono affidare all’arbitro la soluzione di controversie solo attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla loro stessa volontà.
In questi ultimi termini ha statuito la citata Sez. 1, n. 07198/2019, oltre che la precedente Sez. 1, n. 24558/2015, De Marzo G., Rv. 637984-01, per la quale ne consegue che ha natura di arbitrato irrituale quello previsto da una clausola compromissoria che enunci l’impegno delle parti di considerare il carattere definitivo e vincolante del lodo, al pari del negozio concluso e quindi come espressione della propria personale volontà. Per converso restano di contro irrilevanti sia la previsione della vincolatività della decisione, anche se firmata solo dalla maggioranza degli arbitri (dato che pure l’arbitrato libero ammette tale modalità), sia la previsione di una decisione secondo diritto, senza il rispetto delle forme del codice di rito, ma nel rispetto del contraddittorio, attesa la sua compatibilità con l’arbitrato libero e il necessario rispetto anche in quest’ultimo del principio del contraddittorio, in ragione dello stretto collegamento tra l’art. 101 c.p.c. e gli artt. 2, 3 e 24 Cost. ed in linea con l’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo.
Nel sintetizzato solco interpretativo si era già inserita Sez. 3, n. 28511/2018, Gianniti, Rv. 651576-01.
Per essa, infatti, nel caso in cui le parti di un contratto di assicurazione affidino ad un terzo l’incarico di esprimere una valutazione tecnica sull’entità delle conseguenze di un evento, al quale è collegata l’erogazione dell’indennizzo, impegnandosi a considerare tale valutazione come reciprocamente vincolante ed escludendo dai poteri del terzo la soluzione delle questioni attinenti alla validità ed efficacia della garanzia assicurativa, il relativo patto esula sia dall’arbitraggio che dall’arbitrato (rituale od irrituale) ed integra piuttosto una perizia contrattuale.
Nella fattispecie di cui innanzi, infatti, viene negozialmente conferito al terzo non già il compito di definire le contestazioni insorte o che possono insorgere tra le parti in ordine al rapporto giuridico ma la semplice formulazione di un apprezzamento tecnico che esse si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro determinazione volitiva. Ne consegue la non applicabilità delle norme relative all’arbitrato, restando impugnabile la perizia contrattuale per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale (errore, dolo, violenza, incapacità delle parti).
La preventiva autorizzazione amministrativa dell’arbitrato, prevista dall’art. 1, comma 25, della l. 6 novembre 2012, n. 190 per gli appalti pubblici conclusi prima dell’entrata in vigore della legge (28 novembre 2012), costituisce una clausola di efficacia che non può identificarsi con la delibera mediante la quale sia stato approvato il contratto contenente la clausola compromissoria, dovendo essa rinvenirsi in atti con i quali la P.A. abbia manifestato, con riferimento ad una controversia specificamente individuata, la volontà di avvalersi della clausola arbitrale.
Nei termini di cui innanzi ha pronunciato Sez. 1, n. 13410/2019, Falabella, Rv. 654256-01, argomentando, in forza di quanto statuito da Corte cost., n. 108/2015, dalla circostanza per la quale il legislatore ha inteso richiedere all’ente chiamato a decidere sull’autorizzazione una ponderata valutazione degli interessi coinvolti e delle circostanze del caso concreto.
Nella detta materia e con particolare riferimento alla normativa di cui innanzi, già Sez. 6-1, n. 29255/2017, Mercolino, Rv. 647024-01, aveva chiarito che la clausola compromissoria contenuta in un contratto di appalto stipulato in epoca anteriore all’entrata in vigore della l. n. 190 del 2012, pur restando valida, è colpita da inefficacia sopravvenuta per mancanza della previa autorizzazione motivata dell’organo di governo della P.A., introdotta dall’art. 1, comma 19, della predetta legge. Tale disposizione, tuttavia, non esclude la possibilità del ricorso all’arbitrato, ove la predetta autorizzazione, comunque non desumibile da atti o comportamenti concludenti di organi o soggetti diversi, inidonei, in quanto tali, ad esprimere le ragioni della scelta di derogare alla giurisdizione ordinaria, intervenga successivamente. Nella specie, la S.C. aveva ritenuto l’eccezione di incompetenza, sollevata dal difensore dell’ente pubblico, insufficiente a giustificare il superamento dell’inefficacia della clausola compromissoria, in quanto atto imputabile a soggetto diverso dagli organi competenti a manifestare la volontà dell’ente e non implicante un’apposita determinazione di questi.
In termini più generali, è stata ritenuta valida la clausola compromissoria con la quale viene deferita ad arbitri la soluzione della controversia riguardante contratti stipulati tra la P.A. e terzi, purché si verta in tema di diritti disponibili e non di interessi legittimi, l’arbitrato abbia carattere rituale e sia escluso il potere di decidere secondo equità (Sez. 6-1, n. 28533/2018, Mercolino, Rv. 651499-01).
Nei contratti d’appalto stipulati a seguito di gara indetta da un ente pubblico, però, la volontà di devolvere ad arbitri le relative controversie deve essere espressa in maniera esplicita ed univoca, non essendo sufficiente un generico rinvio ad altro documento che eventualmente contenga la clausola compromissoria, poiché soltanto il richiamo espresso e specifico di detta clausola, con i caratteri della relatio perfecta, assicura la piena consapevolezza delle parti in ordine alla deroga alla giurisdizione.
Quanto innanzi è stato statuito da Sez. 6-1, n. 27764/2018, Valitutti, Rv. 651357-01, in fattispecie nella quale il contratto di appalto non solo rinviava in modo generico alla clausola arbitrale inserita nel capitolato speciale ma conteneva una previsione di segno contrario, senza fare salva la specifica previsione di cui al capitolato speciale.
In tema di arbitrato c.d. amministrato di lavori pubblici, la norma transitoria di cui all’art. 253, comma 34, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, quanto alla disciplina dell’arbitrato di cui agli artt. 241, 242 e 243 del medesimo codice dei contratti pubblici, dispone la salvezza delle clausole compromissorie e delle procedure arbitrali antecedenti alla sua entrata in vigore, nei soli casi ivi specificamente previsti ed alla condizione che i collegi arbitrali risultino già costituiti entro tale data.
Ne consegue, per Sez. 1, n. 04719/2018, Mucci, Rv. 647630-01, l’immediata applicabilità delle nuove disposizioni, aventi carattere inderogabile, riguardo ai collegi arbitrali relativi ad appalti non ricadenti nel d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 (capitolato generale d’appalto per le opere pubbliche, oggi abrogato).
In tema di appalti pubblici stipulati da enti diversi dallo Stato, ove il contratto sia stato concluso prima della sentenza della Corte cost. n. 00152 del 1996, che ha reso facoltativo l’arbitrato dichiarando incostituzionale l’art. 47 del d.P.R. n. 1063 del 1962 (nel testo sostituito dall’art. 16 della l. n. 741 del 1981), per valutare l’applicabilità di una clausola compromissoria occorre esaminarne il tenore esatto. Necessita difatti stabilire se, attraverso il richiamo al capitolato generale dello Stato, le parti abbiano voluto limitarsi ad identificare la disciplina legale concretamente applicabile, ovvero abbiano inteso recepire il contenuto della normativa generale relativa agli appalti dello Stato, conferendo alla stessa un valore negoziale tale da renderla insensibile alle modifiche normative intervenute successivamente alla stipulazione del contratto (Sez. 1, n. 26007/2018, Mercolino, Rv. 651299-01; in merito all’operatività de citato art. 47 ed al significato del richiamo delle parti al capitolato generale dello stato, si veda anche Sez. 6-1, n. 20636/2012, Mercolino, Rv. 24422-01).
La clausola compromissoria, contenuta nello statuto di una società, che preveda la devoluzione ad arbitri delle controversie connesse al contratto sociale, deve ritenersi estesa alla controversia riguardante il recesso del socio dalla società, alla domanda di accertamento dell’inadempimento dell’amministratore agli obblighi di comunicazione ai soci accomandanti del bilancio e del conto dei profitti e perdite, ai sensi dell’art. 2320, comma 3, c.c., e alla connessa domanda di condanna dell’amministratore al risarcimento del danno ex art. 2395 c.c., rientrando i correlativi diritti nella disponibilità del socio che se ne vanti titolare.
Il tal senso si è pronunciata Sez. 6-1, n. 15697/2019, Nazzicone, Rv. 654630-01, nel solco della precedente Sez. 1, n. 10399/2018, Fichera, Rv. 648886-01. Per quest’ultima la controversia avente ad oggetto la legittimità del recesso del socio di società per azioni, coinvolgendo esclusivamente lo status del predetto ed il suo diritto (di natura esclusivamente patrimoniale) alla liquidazione del valore delle azioni, attiene a diritti disponibili ed è, pertanto, suscettibile di dare luogo ad un arbitrato rituale, sia esso di diritto comune che endosocietario.
In merito la S.C. aveva già chiarito che la clausola compromissoria, contenuta nello statuto di una società per azioni, che preveda la devoluzione ad arbitri delle controversie connesse al contratto sociale, deve ritenersi estesa alla controversia riguardante il recesso del socio dalla società (Sez. 6-1, n. 22303/2013, Campanile, Rv. 627951-01).
Non è compromettibile in arbitri la controversia avente ad oggetto l’impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio di società. Esse, difatti, per la costante giurisprudenza di legittimità, sono nulle in relazione all’oggetto (illecito o impossibile) per difetto dei requisiti di verità, chiarezza e precisione, venendo in rilievo norme non solo imperative ma dettate a tutela, oltre che dell’interesse dei singoli soci, dell’interesse collettivo dei soci e di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere l’effettiva situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente, e quindi riguardanti diritti indisponibili (a tale riguardo, si vedano in particolare: Sez. 6-1, n. 27736/2018, Sambito, Rv. 651460-01; Sez. 6-1, n. 20674/2016, Mercolino, Rv. 641868-01; Sez. 6-1, n. 13031/2014, Cristiano, Rv. 631360-01, e Sez. 1, n. 18600/2011, Bisogni, Rv. 619612-01).
Argomentando nei termini di cui innanzi Sez. 1, n. 14665/2019, Lamorgese, Rv. 653914-01, ha ritenuto non compromettibile in arbitri la controversia avente ad oggetto l’impugnazione della deliberazione di riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale di cui all’art. 2447 c.c., per violazione delle norme sulla redazione della situazione patrimoniale ex art. 2446 c.c., vertendo tale controversia, al pari dell’impugnativa della delibera di approvazione del bilancio per difetto dei requisiti di verità, chiarezza e precisione, su diritti indisponibili, essendo le regole dettate dagli artt. 2446 e 2447 c.c. strumentali alla tutela non solo dell’interesse dei soci ma anche dei terzi.
Nella specie, la Suprema Corte ha cassato la sentenza con la quale la Corte di Appello aveva ritenuto che la finalità perseguita dall’art. 2446 c.c. fosse differente rispetto a quella sottesa alle norme sulla redazione del bilancio, mirando unicamente a consentire ai soci di conoscere la situazione finanziaria della società, al fine di deliberare consapevolmente. Per converso, sempre la citata Sez. 1, n. 14665/2019, ha evidenziato come sia pacifico nella giurisprudenza di legittimità, l’assunto per il quale la relazione patrimoniale sia da considerare alla stregua di un vero e proprio bilancio straordinario e deve essere redatta secondo i criteri legali dettati per il bilancio d’esercizio, in termini di verità, chiarezza e precisione, avendone la stessa finalità di misurazione del patrimonio sociale (Sez. 1, n. 05740/2004, Rordorf, Rv. 571413-01) ed essendo le regole dettate dagli artt. 2446 e 2447 c.c. strumentali alla tutela non solo dell’interesse dei soci ma anche dei terzi (si veda altresì Sez. 1, n. 08221/2007, Salvato, Rv. 595812-01, che già aveva giudicato nulla la delibera di azzeramento e di reintegrazione del capitale sociale adottata in base ad una situazione patrimoniale della società non aggiornata).
La controversia avente ad oggetto l’esecuzione della delibera di aumento del capitale sociale di una società è compromettibile in arbitri, ai sensi dell’art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 5 del 2003, poiché, come ha statuito Sez. 1, n. 24444/2019, Terrusi, Rv. 655346-01, relativa a diritti inerenti al rapporto sociale inscindibilmente correlati alla partecipazione del socio. Sicché, nel caso di fallimento della società, la clausola compromissoria statutaria resta opponibile al curatore fallimentare che agisca per l’esecuzione dell’aumento deliberato. Nella specie, la S.C. ha riconosciuto la competenza arbitrale nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso su richiesta del curatore dal giudice delegato, ex art. 150 l.fall., nei confronti di un socio della fallita per i versamenti ancora dovuti.
La clausola compromissoria consortile, contenuta nello statuto di un consorzio dichiarato fallito è già stata ritenuta applicabile ai giudizi iniziati dal curatore per far valere diritti preesistenti alla procedura concorsuale, a differenza di quanto accade per l’azione di responsabilità proposta dallo stesso curatore verso gli amministratori del consorzio, trattandosi di azione volta alla reintegrazione del patrimonio sociale nell’interesse dei soci e dei creditori per i quali la clausola non può operare trattandosi di soggetti terzi rispetto alla società.
Nella specie, Sez. 6-1, n. 28533/2018, Mercolino, Rv. 651499-02, ha confermato la decisione del tribunale che aveva declinato la propria competenza in favore dell’arbitrato in quanto il curatore aveva fatto valere, nei confronti di alcuni enti consorziati, il diritto al pagamento di una somma di denaro preesistente alla data della dichiarazione di fallimento.
Sempre in ordine al c.d. “arbitrato societario”, le controversie aventi ad oggetto la validità delle delibere assembleari, tipicamente riguardanti i soci e la società in relazione ai rapporti sociali, sono compromettibili in arbitri ai sensi dell’art. 34, comma 1, del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, qualora abbiano ad oggetto diritti disponibili (ex plurimis, Sez. 6-1, n. 17283/2015, Cristiano, Rv. 636505-01, che ha nella specie riconosciuto la competenza arbitrale in relazione ad una controversia avente ad oggetto l’impugnativa di una delibera assembleare di aumento di capitale e la conseguente domanda di risarcimento del danno).
In senso sostanzialmente conforme aveva statuito Sez. 6-1, n. 16265/2013, Salmè, Rv. 626901-01, ritenendo afferenti a diritti indisponibili, come tali non compromettibili in arbitri ex art. 806 c.p.c., soltanto le controversie relative all’impugnazione di deliberazioni assembleari di società aventi oggetto illecito o impossibile, le quali danno luogo a nullità rilevabile anche di ufficio dal giudice, cui sono equiparate, ai sensi dell’art. 2479 ter c.c., quelle prese in assoluta mancanza di informazione. Sicché, la controversia che abbia ad oggetto l’interpretazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea di una società a responsabilità limitata, in cui si discuta esclusivamente se concerna le dimissioni del ricorrente dalla carica di amministratore delegato o anche da quella di componente del consiglio di amministrazione, in quanto suscettibile di transazione, può essere deferita ad arbitri.
Nello stesso solco interpretativo si era collocata Sez. 6-1, n. 27736/2018, Sambito, Rv. 651460-01, nel trarre dalle stesse premesse le conseguenze per le quali la lite che abbia ad oggetto l’invalidità della delibera assembleare per omessa convocazione del socio, essendo soggetta al regime di sanatoria previsto dall’art. 2379 bis c.c., può essere deferita ad arbitri.
Sempre in merito all’arbitrato c.d. societario la S.C. aveva già ritenuto e confermato l’inoperatività della tesi del “doppio binario”.
Per Sez. 1, n. 25610/2018, Falabella, Rv. 650591-01, difatti, è nulla la clausola compromissoria contenuta nello statuto societario la quale, non adeguandosi alla prescrizione dell’art. 34 del d.lgs. n. 5 del 2003, non preveda che la nomina degli arbitri debba essere effettuata da un soggetto estraneo alla società. La S.C. ha in particolare confermato la non operatività della tesi del “doppio binario”, per la quale la clausola per arbitrato endosocietario si convertirebbe in clausola per arbitrato di diritto comune, atteso che il citato art. 34 commina la nullità per garantire il principio di ordine pubblico dell’imparzialità della decisione (in senso conforme si veda Sez. 6-1, n. 17287/2012, Salmè, Rv. 623736-01).
Sez. 2, n. 13192/2019, Oricchio, Rv. 653713-02, ha affrontato per la prima volta i rapporti tra clausola compromissoria per arbitrato rituale, in origine pattuita dalla società, e scissione societaria, in particolare ritenendo efficace la detta clausola nei confronti della società nata dalla scissione.
L’ordinanza in esame ha argomentato alla stregua della giurisprudenza inerente il generale fenomeno degli effetti successori conseguenti alla scissione delle società, per la quale (ancorché nella disciplina dettata dall’art. 2504 septies c.c.) la scissione parziale di una società, consistente nel trasferimento di parte del suo patrimonio ad una o più società, preesistenti o di nuova costituzione, contro l’assegnazione delle azioni o delle quote di queste ultime ai soci della società scissa, si traduce in una fattispecie effettivamente traslativa, con l’ulteriore conseguenza di “un subingresso e di una successione a titolo particolare nel diritto controverso” della società risultante dalla scissione.
In termini di successione a titolo particolare nel diritto controverso si era già espressa in senso conforme (tre le altre) anche Sez. 1, n. 05874/2012, Mercolino, Rv. 622343-01. Negli stessi termini, ancorché circa gli artt. 2506 e ss. c.c. come modificati dal d.lgs. n. 6 del 2003 e con effetti dal 1° gennaio 2004, si erano pronunciate Sez. U, n. 23225/2016, Chiarini, Rv. 641764-01, ribadendo l’orientamento per cui la società nata dalla scissione si sostituisce, in virtù di “una successione a titolo particolare nel diritto controverso” al rapporto contrattuale sorto in origine dalla società scissa (si veda, sempre in termini di successione a titolo particolare nel diritto controverso e con riferimento agli artt. 2506 e ss. c.c., come modificati dal d.lgs. n. 6 del 2003, anche la più recente Sez. 2, n. 31313/2018, Scarpa, Rv. 651601-01).
La nomina dell’arbitro in violazione della regola, contenuta nell’art. 810, comma 2, c.p.c. che attribuisce tale competenza, funzionale ed inderogabile, al presidente del tribunale nel cui circondario è la sede dell’arbitrato, determina la nullità del lodo, ai sensi dell’art. 829, comma 1, c.p.c., ove disposta da giudice territorialmente non competente, nei limiti in cui la questione venga dedotta nel giudizio arbitrale ma non l’invalidità della convenzione arbitrale.
Quanto innanzi, come ha chiarito Sez. 6-3, n. 14476/2019, Iannello, Rv. 654306-03, sia perché si tratta di una disposizione destinata a regolare l’ipotesi residuale del mancato accordo delle parti in merito alla nomina, sia perché la previsione di un foro inderogabile opera, nel processo, in modo simile al meccanismo di sostituzione di diritto delle clausole contrattuali nulle, perché in contrasto con norme imperative, di cui all’art. 1419, comma 2, c.c.
In tema di composizione del collegio arbitrale, già era stato statuito che qualora la clausola compromissoria contenesse un rinvio ad una legge, in funzione dell’individuazione delle relative regole, la fonte della deferibilità ad arbitri rimarrebbe comunque contrattuale e non legislativa.
Ne è derivata, per Sez. 1, n. 21355/2018, Lamorgese, Rv. 650399-02, l’irrilevanza, ai fini della disciplina processuale dei successivi arbitrati, delle modifiche normative sopravvenute che abbiano riguardato la predetta legge, la cui applicabilità permane proprio in quanto riconducibile non alla volontà del legislatore ma a quella negoziale delle parti. La S.C., con la medesima ordinanza da ultimo citata, ha altresì chiarito che in caso di nullità del lodo per violazione di norme inderogabili sulla composizione del collegio arbitrale, la Corte d’appello non può far seguire la fase rescissoria alla fase rescindente, in quanto la competenza, da parte del giudice dell’impugnazione, a conoscere del merito presuppone un lodo emesso da arbitri investiti effettivamente di potestas iudicandi (Sez. 1, n. 21355/2018, Lamorgese, Rv. 650399-01; in senso conforme, ex plurimis, Sez. 1, n. 20128/2013, Mercolino, Rv. 627741-01).
È stato infine già ritenuto inammissibile il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. avverso il decreto di nomina o di sostituzione di un arbitro, essendo provvedimento privo di carattere decisorio e insuscettibile di produrre effetti sostanziali o processuali di cosa giudicata. In questi termini Sez. 1, n. 18004/2018, Caiazzo, Rv. 649894-01, ed in senso conforme (anche) la precedente Sez. 1, n. 11665/2007, Rordorf, Rv. 597181-01, che aveva applicato il principio, in fattispecie in cui due tribunali avevano proceduto alla nomina di un arbitro, al ricorso proposto avverso il decreto di revoca della nomina e la successiva revoca della revoca, escludendone la decisività su diritti processuali delle parti.
Il diritto degli arbitri di ricevere il pagamento dell’onorario sorge per il fatto di avere effettivamente espletato l’incarico conferito, nell’ambito del rapporto di mandato intercorrente con le parti, prescindendo dalla validità del compromesso e del lodo. Senza che, ha proseguito Sez. 1, n. 21058/2019, Lamorgese, Rv. 655024-01, nella sommaria procedura di liquidazione apprestata dall’art. 814 c.p.c., esperibile allorché il lodo sia stato pronunciato, al presidente del tribunale sia consentita alcuna indagine sulla validità del compromesso e del lodo e sulla regolarità della nomina degli arbitri, materie comprese nella previsione dell’art. 829 c.p.c. e riservate alla cognizione del giudice dell’impugnazione indicato dal precedente art. 828 c.p.c.
In senso conforme anche la precedente Sez. 1, n. 14799/2008, Ceccherini, Rv. 603605-01, che ne aveva ricavato l’assunto per il quale la sussistenza del credito per l’onorario, a favore dell’arbitro che abbia espletato la propria mansione, non è inficiata dai suddetti vizi, salva restando l’ammissibilità dell’azione risarcitoria nei suoi confronti, esperibile nella diversa sede competente, allorquando il lodo sia annullato per causa a lui imputabile.
Da quanto detto in merito al fondamento dell’onorario, Sez. 6-1, n. 15420/2018, Lamorgese, Rv. 649503-01, già ne aveva fatto discendere che il relativo diritto al compenso non viene meno nell’ipotesi d’invalidità del lodo stesso.
Il rilievo dell’effettivo espletamento dell’incarico, ai fini del diritto al compenso, è principio consolidato nella giurisprudenza della S.C. la quale ha altresì chiarito che nella sommaria procedura di liquidazione apprestata dall’art. 814 c.p.c., esperibile allorché il lodo sia stato pronunciato, al presidente del tribunale non è consentita alcuna indagine sulla validità del compromesso e del lodo e sulla regolarità della nomina degli arbitri, materie comprese nella previsione dell’art. 829 c.p.c. e riservate alla cognizione del giudice dell’impugnazione indicato dal precedente art. 828. La sussistenza del credito per l’onorario, a favore dell’arbitro che abbia espletato la propria mansione, non è quindi inficiata dai suddetti vizi, salva restando l’ammissibilità dell’azione risarcitoria nei suoi confronti, esperibile nella diversa sede competente, allorquando il lodo sia annullato per causa a lui imputabile (ex plurimis, Sez. 1, n. 14799/2008, Ceccherini, Rv. 603605-01).
Parimenti, sempre in virtù del diritto al compenso in ragione dell’effettivo espletamento dell’incarico, sono stati ritenuti insussistenti i presupposti della sospensione, ex art. 295 o 337 c.p.c., del procedimento instaurato dall’arbitro per ottenere il residuo compenso, già liquidato, in attesa della definizione del giudizio di impugnazione del lodo, la cui eventuale nullità può giustificare solo un’azione di responsabilità ai sensi dell’art. 813 bis c.p.c. (Sez. 6-1, n. 24072/2013, Scaldaferri, Rv. 628310-01.
In tema di procedimento arbitrale la S.C. ha chiarito il diverso modo di atteggiarsi del contraddittorio rispetto al giudizio innanzi al giudice ordinario.
Il limite del rispetto del principio del contraddittorio difatti va opportunamente adattato al giudizio arbitrale, dovendo essere offerta alle parti, al fine di consentire loro un’adeguata attività difensiva, la possibilità di esporre i rispettivi assunti, di esaminare e analizzare le prove e le risultanze del processo, di presentare memorie e repliche e conoscere in tempo utile le istanze e richieste avverse.
In applicazione del principio Sez. 1, n. 08331/2018, Terrusi, Rv. 648141-01, ha confermato la sentenza con la quale la Corte di Appello, preso atto della nullità della notifica dell’originario atto introduttivo del giudizio arbitrale in quanto eseguita nei confronti degli organi sociali invece che del commissario liquidatore dopo l’apertura della liquidazione coatta amministrativa, aveva considerato regolarmente introdotto il procedimento arbitrale nei confronti del commissario attraverso la notifica della domanda unitamente alla copia dell’ordinanza arbitrale di rinvio della prima udienza ancorché priva di sottoscrizione e di certificazione di conformità all’originale.
L’adattamento del principio del contraddittorio di cui innanzi deve altresì coordinarsi con il principio in forza del quale, qualora le parti con il compromesso o con la clausola compromissoria non abbiano determinato le regole processuali da adottare, gli arbitri sono liberi di regolare l’articolazione del procedimento nel modo ritenuto più opportuno, anche discostandosi dalle prescrizioni dettate dal codice di rito.
Tale libertà, difatti, come ha confermato Sez. 1, n. 05243/2019, Marulli, Rv. 652809-01, è limitata dal rispetto del principio del contraddittorio, posto dall’art. 101 c.p.c., che, comunque, necessita di essere opportunamente adattato alle peculiarità del giudizio arbitrale. Deve essere quindi offerta alle parti, al fine di consentire loro un’adeguata attività difensiva, la possibilità di esporre i rispettivi assunti, di esaminare ed analizzare le prove e le risultanze del processo, anche dopo il compimento dell’istruttoria e fino al momento della chiusura della trattazione, nonché di presentare memorie e repliche e conoscere in tempo utile le istanze e richieste avversarie.
Negli stessi termini anche la precedente Sez. 2, n. 10809/2015, Matera, Rv. 635441-01, che, in applicazione del principio di cui innanzi, aveva ritenuto esente da censure la decisione arbitrale assunta all’esito di consulenza tecnica di ufficio la cui relazione tecnica era stata svolta anche alla stregua di nuovi documenti prodotti da una parte al consulente tecnico di ufficio ma comunque resi conoscibili da quest’ultimo al consulente tecnico nominato dall’altra parte, con conseguente rispetto del principio del contraddittorio per essere stato il tecnico di parte messo in grado di svolgere le opportune difese.
Tanto nell’arbitrato libero quanto in quello rituale, però, gli arbitri incorrono nella violazione del principio del contraddittorio qualora abbiano stabilito la natura perentoria dei termini da loro fissati alle parti per le allegazioni e istanze istruttorie e, in relazione a tale determinazione, abbiano dichiarato decaduta una parte per il tardivo esercizio delle facoltà di proporre quesiti e istanze istruttorie, senza che la convenzione d’arbitrato, o un atto scritto separato o il regolamento processuale dagli arbitri stessi predisposto, prevedesse la possibilità di fissare termini perentori per lo svolgimento delle attività difensive e senza una specifica avvertenza circa il carattere perentorio dei termini al momento della loro assegnazione.
Nella specie, Sez. 2, n. 22994/2018, Criscuolo, Rv. 650380-02, ha rigettato il motivo di ricorso fondato sulla circostanza che gli arbitri, dopo aver fissato termini perentori per le richieste istruttorie, avevano successivamente consentito a una parte, risultata poi vittoriosa, di produrre la documentazione e le prove a sostegno delle sue pretese, rispetto alle quali tuttavia la controparte era stata messa in grado di interloquire e contro dedurre (in senso sostanzialmente conforme anche Sez. 1, n. 01099/2016, Nazzicone, Rv. 638612-01).
È altresì nullo, per violazione del diritto al contraddittorio e conseguentemente del diritto di difesa, il lodo arbitrale nel quale sia posta a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio e mai sottoposta alla valutazione delle parti.
In applicazione del predetto principio, Sez. 1, n. 23325/2018, Cirese, Rv. 650762-01, già aveva cassato con rinvio la sentenza della Corte territoriale che, in sede di impugnazione del lodo arbitrale, aveva omesso di valutare la dedotta violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, nonostante la decisione fosse stata fondata sull’inefficacia del contratto per difetto di un progetto preliminare, questione mai discussa dalle parti, che nel giudizio arbitrale avevano chiesto, reciprocamente, la risoluzione del contratto per inadempimento, con ciò presupponendo la validità del titolo originario.
Nel procedimento arbitrale, del resto, l’omessa osservanza del principio del contraddittorio (sancito dall’art. 816 bis, comma 1, c.p.c., già in precedenza ricondotto all’art. 816 c.p.c.) non è un vizio formale, ma di attività. Ne consegue che, ai fini della declaratoria di nullità, è necessario accertare la concreta menomazione del diritto di difesa, tenendo conto della modalità del confronto tra le parti (avuto riguardo alle rispettive pretese) e delle possibilità, per le stesse, di esercitare, nel rispetto della regola audiatur et altera pars, su un piano di uguaglianza le facoltà processuali loro attribuite.
In tali termini già Sez. 1, n. 28660/2013, Nazzicone, Rv. 629222-01, la quale aveva rigettato il ricorso con il quale una delle parti sosteneva che l’altra avesse modificato le proprie domande nel “foglio conclusioni” introducendo nuovi temi, i quali, invece, erano stati ampiamente discussi davanti agli arbitri.
In tema di nullità del lodo per errori di diritto inerenti il merito della controversia e conseguente sua impugnabilità, Sez. U, n. 09284/2016, Nappi, Rv. 639686-01 (applicata alla lettera anche da Sez. 1, n. 17339/2017, Valitutti, Rv. 644972-01) hanno in particolare risolto il contrasto interpretativo sorto in merito all’applicabilità dell’art. 829, comma 3, c.p.c., nel testo riformulato dall’art 24 del d.lgs. n. 40 del 2006, ai procedimenti arbitrali promossi successivamente alla sua entrata in vigore ma fondati su convenzioni arbitrali antecedenti a tale data. È stato difatti ribadito che il citato comma 3, laddove ammette l’impugnabilità del lodo per errores in iudicando se espressamente disposta dalle parti o dalla legge, si applica, ai sensi della disposizione transitoria di cui all’art. 27 del d.lgs. n. 40 del 2006, a tutti i giudizi arbitrali promossi dopo l’entrata in vigore della novella. Per stabilire se sia ammissibile l’impugnazione per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, la legge – cui l’art. 829, comma 3, c.p.c., rinvia – è però identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato. Argomentando nei termini di cui innanzi, Sez. 6-1, n. 14352/2018, Cristiano, Rv. 649147-01, ha confermato che, in caso di convenzione di arbitrato cd. di diritto comune, stipulata anteriormente all’entrata in vigore della nuova disciplina, nel silenzio delle parti, deve intendersi ammissibile l’impugnazione del lodo, così disponendo l’art. 829, comma 2, c.p.c., nel testo previgente, salvo che le parti stesse avessero autorizzato gli arbitri a giudicare secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile (sul punto si vedano sempre le citate Sez. U, n. 09284/2016, Nappi, Rv. 639686-01, che hanno altresì ritenuto irrilevante, ai fini di una differente ricostruzione e conclusione, la natura giurisdizionale del lodo rituale).
Il suddetto arresto delle citate Sez. U, n. 09284/2016 ha determinato l’insorgere di questione di natura anche processuale fatta oggetto dell’ordinanza interlocutoria di Sez. 1, n. 20472/2018, Nazzicone, non massimata. Essa ha in particolare prospettato le seguenti questioni di massima di particolare importanza: a) se il concetto di prospective overruling sia estensibile alla legge sostanziale (quale è reputata la regola posta dal novellato art. 829, comma 3, c.p.c., secondo Corte cost. n. 13 del 2018) ed oltre i mutamenti degli indirizzi consolidati del giudice di legittimità; b) se, in ogni caso, con riguardo alla vicenda ermeneutica della suddetta disposizione, nonché di quella transitoria dettata dall’art. 27 del d.lgs. n. 40 del 2006, sia applicabile l’istituto generale della rimessione in termini per “causa non imputabile” della decadenza quando si fosse creato un ragionevole affidamento sulla precedente interpretazione letterale offerta dalla giurisprudenza di merito successivamente disattesa da quella di legittimità.
Sez. U, n. 04135/2019, Lamorgese, Rv. 652852-01, 652852-02 e 652852-03, ha risolto le dette questioni argomentando dalla “natura composita del fenomeno arbitrale” e dall’ambivalenza, processuale e sostanziale, del disposto di cui all’art. 829, comma 3, c.p.c. Nella giurisprudenza di legittimità è difatti acquisito il principio secondo cui nell’ordinamento giuridico italiano alcune norme che regolano la clausola compromissoria (e il compromesso) si riferiscono al suo momento genetico, statico o strutturale, ed in tal caso viene in evidenza e preminenza l’aspetto negoziale (al fine di verificare, ad esempio, la capacità delle parti, l’esistenza e i requisiti formali dell’accordo, ecc.), non essendo dubbio che, rispetto a dette norme, la clausola compromissoria sia da qualificare come negozio di diritto sostanziale. Altre disposizioni, al contrario, hanno per oggetto il medesimo istituto e lo prendono in considerazione per gli effetti caratteristici e le conseguenze in tema di procedura. In tali casi la clausola compromissoria va considerata come fonte di effetti processuali e presa appunto in considerazione soltanto in questa sua qualità (si vedano Sez. U., n. 03620/1971, La Farina, Rv. 355336-01).
Corte cost., n. 00013 del 2018, peraltro, come chiarito da Sez. U, n. 04135/2019, cit., ha sostanzialmente confermato la natura composita della menzionata disposizione, rilevando la natura sostanziale e non meramente processuale della regola posta dal novellato art. 829, comma 3, c.p.c., in ragione del fatto che la natura processuale dell’attività degli arbitri non esclude che sia pur sempre la convenzione di arbitrato a determinare i limiti di impugnabilità dei lodi.
La S.C. ha comunque ritenuto non operante, nella specie, il “prospective overruling”, essendo il nuovo indirizzo giurisprudenziale ampliativo di facoltà e poteri processuali e derivando l’effetto pregiudizievole direttamente ed esclusivamente dall’errore interpretativo della parte. A ciò si è aggiunta l’insussistenza dei presupposti dell’istituto generale della rimessione in termini, in quanto non invocabile in caso di errori di diritto nell’interpretazione della legge processuale. Nella fattispecie il difensore aveva difatti rinunciato ad impugnare il lodo per errori di diritto, ritenendo tale possibilità esclusa dalla lettera dell’art. 27 del d.lgs. n. 40 del 2006 anche in riferimento a convezione arbitrale risalente a data anteriore all’entrata in vigore della norma, interpretazione smentita dalla S.C. solo successivamente all’impugnazione del lodo medesimo.
Sez. U, n. 09285/2016, Nappi, Rv. 639687-01, ha chiarito che in tema di arbitrato, l’art. 829, comma 3, c.p.c., come riformulato dall’art. 24 del d.lgs. n. 40 del 2006, si applica, ai sensi della disposizione transitoria di cui all’art. 27 del d.lgs. n. 40 cit., a tutti i giudizi arbitrali promossi dopo l’entrata in vigore della novella ma, per stabilire se sia ammissibile l’impugnazione per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, la legge – cui l’art. 829, comma 3, c.p.c., rinvia – va identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato. Ne consegue che, in caso di clausola compromissoria societaria, inserita nello statuto anteriormente alla novella, è ammissibile l’impugnazione del lodo per errores in iudicando ove “gli arbitri, per decidere, abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando l’oggetto del giudizio sia costituito dalla validità delle delibere assembleari”, così espressamente disponendo la legge di rinvio, da identificarsi con l’art. 36 del d.lgs. n. 5 del 2003.
Le citate Sez. U, n. 09285/2016 hanno però lasciato aperto il problema di cui innanzi, invece successivamente affrontato da Sez. 1, n. 13842/2019, Terrusi, Rv. 654259-01, per il caso in cui l’oggetto della controversia arbitrale, con riferimento al c.d. arbitrato societario, implichi la cognizione di questione compromettibile ma non sia costituito dalla validità di deliberazioni assembleari (bensì, come nella specie, dalla validità delle sottoscrizioni conseguenti alle delibere assembleari di aumento di capitale).
In un simile contesto, ha chiarito la S.C., la soluzione non può che replicare quanto statuito da Sez. U, n. 09284/2016, cit. (essendo nella specie irrilevante la natura formale o materiale del rinvio all’art. 829 c.p.c. operato dall’art. 36 del d.lgs. n. 5 del 2003). Sez. 1, n. 13842/2019, cit., ha quindi sostanzialmente concluso ritenendo che in caso di clausola compromissoria societaria inserita nello statuto prima della novella di cui al d.lgs. n. 40 del 2006 sia ammissibile l’impugnazione del lodo per errores in iudicando anche ove, per decidere, gli arbitri abbiano conosciuto di questioni compromettibili in un giudizio non concernente l’invalidità di delibere assembleari poiché il riferimento contenuto nell’art. 36 del d.lgs. n. 5 del 2003 all’art. 829 c.p.c. va sì correlato al nuovo comma 3 di quest’ultima disposizione, ma pur sempre implica che, per stabilire se l’impugnazione sia ammessa dalla legge, si abbia riguardo alla legge vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato.
Nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale, si applicano gli istituti e le regole del processo ordinario di cognizione in appello, laddove manchi una disciplina specifica del mezzo d’impugnazione.
Sez. 1, n. 13927/2019, Nazzicone, Rv. 654167-01, ne ha fatto derivare che all’inerzia reiterata delle parti conseguono gli effetti previsti dalle norme processuali applicabili, ritenendo invece infondata la tesi per la quale il giudizio di impugnazione del lodo, una volta che promosso, debba comunque proseguire, anche per effetto di impulso ufficioso, salva solo la rinuncia del ricorrente.
In merito all’applicabilità degli istituti ordinari del processo civile, anche in ragione della natura dell’arbitrato rituale, la S.C. si era già pronunciata (dopo un precedente orientamento in senso contrario).
Si veda, in particolare, Sez. 1, n. 28827/2017, Lamorgese, Rv. 646313-01, per la quale nel giudizio d’impugnazione per nullità del lodo arbitrale, l’intervento del terzo rimasto estraneo al procedimento davanti agli arbitri è sempre ammissibile quando il lodo potrebbe pregiudicare i suoi diritti ai sensi degli artt. 344 e 404 c.p.c., avendo l’art. 816 quinquies c.p.c., introdotto dal d.lgs. n. 40 del 2006, previsto e disciplinato tale intervento proprio con riferimento al giudizio arbitrale e trovando anche applicazione in materia, in mancanza di una diversa disciplina, gli istituti ordinari previsti dal codice di rito (in senso inverso circa l’intervento del terzo, ma in quanto riferentesi a giudizio arbitrale svoltosi nel vigore della disciplina successiva alla l. n. 25 del 1994 ed antecedente a quella introdotta dal d.lgs. 40 del 2006, Sez. 1, n. 02323/2014, Genovese, Rv. 629764-01).
L’arbitrato rituale, difatti, ha natura giurisdizionale (ex plurimis, Sez. U, n. 24153/2013, Segreto, Rv. 627786-01) per cui l’impugnazione del lodo è soggetta alla disciplina e ai principi che regolano il giudizio di appello, in quanto compatibili. Ne consegue che, per Sez. 1, n. 13898/2014, Campanile, Rv. 631409-01, in caso di tardiva iscrizione a ruolo, l’impugnazione è improcedibile, trovando applicazione l’art. 348, comma 1, c.p.c. e non l’art. 171 c.p.c.
In forza del revirement giurisprudenziale del 2013, l’attività degli arbitri rituali, anche alla stregua della disciplina complessivamente ricavabile dalla l. 5 gennaio 1994, n. 25 e dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, è stata ritenuta avente natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario (Sez. U, n. 24153/2013, Segreto, Rv. 627786-01).
Dalla natura giurisdizionale di cui innanzi ne consegue (anche) che l’impugnazione del lodo è soggetta alla disciplina e ai principi che regolano il giudizio di appello, in quanto compatibili. Sicché, per Sez. 1, n. 13898/2014, Campanile, Rv. 631409-01, in caso di tardiva iscrizione a ruolo, l’impugnazione è improcedibile, trovando applicazione l’art. 348, comma 1, c.p.c. e non l’art. 171 c.p.c.
Alla linea interpretativa appena evidenziata Sez. 1, n. 26008/2018, Pazzi, Rv. 651300-01, ha aggiunto un ulteriore tassello, sempre muovendo dalla natura giurisdizionale dell’arbitrato rituale, la quale, difatti, fa sì che l’impugnazione del lodo sia soggetta alla disciplina e ai principi che regolano il giudizio di appello, in quanto compatibili, compresa la possibilità di rinnovare la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio, al ricorrere dei presupposti di legge. Ne consegue, per la S.C., che, disposta tale rinnovazione ai sensi dell’art. 291, comma 1, c.p.c., ed accertata la sua ritualità, resta preclusa la sanzione d’inammissibilità del gravame.
La S.C. si era (in parte) orientata nel senso di cui innanzi anche prima del “revirement” circa la natura giurisdizionale dell’arbitrato rituale, ritenendo nell’ordinamento processuale vigente il principio secondo cui innanzi al giudice adito con un mezzo di impugnazione si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti allo stesso, in quanto non derogate dalla specifica disciplina del mezzo d’impugnazione di cui si tratta.
Ne consegue, come statuito da Sez. 1, n. 12544/2013, Di Virgilio, Rv. 626515-01, che al giudizio d’impugnazione del lodo davanti alla Corte d’appello, disciplinato dagli artt. 827 e ss. c.p.c., non si applica – né direttamente, né indirettamente – il regime delle preclusioni stabilito dall’art. 183 c.p.c., bensì il regime processuale proprio dell’appello, secondo cui le prove vanno chieste in sede di costituzione, a meno che non sia successiva la loro formazione o la produzione sia resa necessaria a ragione dello sviluppo del processo. Tale soluzione è stata ritenuta conforme al dettato dell’art. 830, comma 2, c.p.c. (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40), che, con la locuzione “nuova istruzione”, si riferisce ai mezzi di prova diversi da quelli del giudizio arbitrale e non all’individuazione del momento preclusivo della loro deduzione.
In merito alla struttura, il giudizio d’impugnazione delle pronunce arbitrali è bifasico e Sez. 6-1, n. 09387/2018, Acierno, Rv. 649142-01, ha chiarito che nella prima, rescindente, non è consentito alla Corte d’appello procedere ad accertamenti di fatto, dovendo il giudice dell’impugnazione limitarsi ad accertare eventuali cause di nullità del lodo, che possono essere dichiarate soltanto in conseguenza di determinati errori in procedendo, nonché per inosservanza delle regole di diritto, nei limiti previsti dall’art. 829 c.p.c. (in senso conforme, ex plurimis, anche le precedenti Sez. 1, n. 12430/2000, Adamo, Rv. 540300-01, e Sez. 1, n. 20880/2010, Salvago, Rv. 614361-01).
Solo in sede rescissoria, peraltro, al giudice dell’impugnazione è attribuita la facoltà di riesame del merito delle domande, comunque nei limiti del petitum e delle causae petendi dedotte dinanzi agli arbitri, con la conseguenza che non sono consentite né domande nuove rispetto a quelle proposte agli arbitri, né censure diverse da quelle tipiche individuate dall’art. 829 c.p.c. (Sez. 1, n. 20880/2010, Salvago, Rv. 614361-01).
In caso di nullità del lodo per violazione di norme inderogabili sulla composizione del collegio arbitrale, però, la Corte d’appello non può far seguire la fase rescissoria alla fase rescindente, in quanto la competenza, da parte del giudice dell’impugnazione, a conoscere del merito presuppone un lodo emesso da arbitri investiti effettivamente di potestas iudicandi (Sez. 1, n. 21355/2018, Lamorgese, Rv. 650399-01; in senso conforme, ex plurimis, Sez. 1, n. 20128/2013, Mercolino, Rv. 627741-01).
In sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia deciso sull’impugnazione per nullità del lodo arbitrale, la S.C. non può invece apprezzare direttamente il lodo arbitrale, ma solo la decisione impugnata nei limiti dei motivi di ricorso relativi alla violazione di legge e, ove ancora ammessi, alla congruità della motivazione della sentenza resa sul gravame, non potendo peraltro sostituire il suo giudizio a quello espresso dalla Corte di merito sulla correttezza della ricostruzione dei fatti e della valutazione degli elementi istruttori operata dagli arbitri.
In tal senso Sez. 6-1, n. 02985/2018, Di Virgilio, Rv. 647336-02 (conforme, ex plurimis, Sez. 2, n. 10809/2015, Matera, Rv. 625440-01) che, confermando il consolidato orientamento, ha coerentemente dichiarato inammissibile il motivo di ricorso, formulato avverso la sentenza della Corte territoriale ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., con il quale il ricorrente aveva riproposto questioni di fatto già oggetto della decisione arbitrale, atteso che il controllo della S.C. non può mai consistere nella rivalutazione dei fatti, neppure in via di verifica della adeguatezza e congruenza dell’iter argomentativo seguito dagli arbitri (si veda altresì, ex plurimis, Sez. 1, n. 18136/2013, Di Virgilio, Rv. 627400-01).
L’impugnazione del lodo arbitrale rituale deve essere sempre proposta dinanzi alla Corte d’appello nel cui distretto è la sede dell’arbitrato, ai sensi dell’art. 828 c.p.c., unica disposizione diretta alla determinazione del giudice cui spetta la cognizione su detta impugnazione.
Sicché, come ha confermato Sez. 1, n. 00646/2018, Sambito, Rv. 646589-01, il giudice ordinario, in qualità di giudice naturale dell’impugnazione del lodo, qualora accolga l’impugnazione ha anche il potere-dovere, salvo contraria volontà di tutte le parti, di decidere nel merito ai sensi dell’art. 830, comma 2, c.p.c., a nulla rilevando che la controversia, ove non fosse stata deferita in arbitri, sarebbe stata affidata alla giurisdizione esclusiva del G.A. (in senso conforme si vedano, ex plurimis: Sez. U, n. 16787/2013, Rordorf, Rv. 626915-01, e Sez. U, n. 15204/2006, Luccioli, Rv. 589905-01).
La notificazione del lodo arbitrale alla parte personalmente è idonea a far decorrere il termine d’impugnazione fissato dall’art. 828 c.p.c. anche quando la parte stessa sia stata assistita, nel giudizio arbitrale, da un procuratore, eleggendo domicilio presso il medesimo. In tale giudizio, difatti, il rapporto con il difensore si svolge sul piano contrattuale del mandato con rappresentanza, senza vera e propria costituzione, sì da rendere inapplicabile la disciplina degli artt. 170 e 285 c.p.c.
Tale scelta legislativa, coma ha ribadito Sez. 1, n. 32028/2019, Campese, Rv. 656127-01, non si pone in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., ma è giustificata dalle fondamentali differenze esistenti tra il giudizio arbitrale e quello pendente innanzi al giudice ordinario (negli stessi termini Sez. 1, n. 06300/2000, Milani, Rv. 536544-01). Essa difatti non introduce disparità di trattamento fra P.A. e privati, perché la difformità di regolamentazione trova giustificazione nella oggettiva diversità delle situazioni, e non interferisce con il diritto di difesa degli interessati, sull’esperibilità dell’impugnazione ed in merito alla sue modalità (Sez. 1, n. 06847/2004, Tirellli, Rv. 571926-01).
La notifica al difensore in luogo della parte personalmente integra però un’ipotesi di nullità della notificazione e non di inesistenza, sicché il relativo vizio è sanato a seguito dell’avvenuta costituzione in giudizio del convenuto (Sez. 1, n. 00544/2004, Piccininni, Rv. 569449-01).
Nelle ipotesi di patrocinio ex lege dell’Avvocatura dello Stato il destinatario della notifica va comunque individuato nella predetta Avvocatura, ai sensi dell’art. 11 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, senza che possa opporsi una distinzione tra i vari atti e senza che rilevi l’eventuale contumacia in giudizio dell’amministrazione. Così ha statuito Sez. 1, n. 13197/2006, Luccioli, Rv. 589962-01, dichiarando conseguentemente nulla la notifica, eseguita direttamente all’amministrazione, dell’atto di impugnazione di lodo arbitrale e conseguentemente ha cassato con rinvio la sentenza della Corte di appello, che non aveva rilevato la nullità e non aveva provveduto ai sensi dell’art. 291 c.p.c. (negli stessi termini, sostanzialmente, anche Sez. 1, n. 06847/2004, cit.).
La notifica dell’impugnazione di un lodo arbitrale irrituale – in quanto atto idoneo a dimostrare la conoscenza legale dell’atto – comporta la decorrenza del termine breve per la proposizione di una successiva impugnazione.
Per Sez. L, n. 30062/2019, Spena, Rv. 655861-01, trovano difatti applicazione gli istituti e le regole del processo ordinario di cognizione in appello, in difetto di una disciplina specifica, anche in relazione al regime di impugnazione del lodo arbitrale irrituale, attesa la sua finalità di risolvere una controversia, comune alle determinazioni giurisdizionali
Il lodo irrituale – come la perizia contrattuale – per la sua natura, quoad effectum, negoziale, essendo volto a integrare una manifestazione di volontà negoziale con funzione sostitutiva di quella delle parti in conflitto, e per esse vincolante, è impugnabile soltanto per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale.
Sicché, come ha precisato Sez. 2, n. 15665/2019, Falaschi, Rv. 655651-01, l’errore del giudizio arbitrale, per essere rilevante, secondo la previsione dell’art. 1428 c.c., deve essere sostanziale (o essenziale) e riconoscibile (artt. 1429 e 1431 c.c.). Ciò implica che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, devono essere gli arbitri incorsi in una falsa rappresentazione o alterata percezione degli elementi di fatto determinata dall’aver ritenuto esistenti fatti che certamente non lo sono e viceversa, ovvero contestati fatti che tali non sono, analogamente all’errore revocatorio contemplato, per i provvedimenti giurisdizionali, dall’art. 395 n. 4 c.p.c. Non rileva invece l’errore degli arbitri che attenga alla determinazione da essi adottata in base al convincimento raggiunto dopo aver interpretato ed esaminato gli elementi acquisiti, ivi compresi i criteri di valutazione indicati dalle parti, perché costoro, nel dare contenuto alla volontà delle parti, esplicano un’attività interpretativa e non percettiva, che si trasfonde nel giudizio loro demandato e che, per volontà delle medesime, è inoppugnabile, pur essendo un negozio stipulato tramite i rispettivi arbitri-mandatari.
Sul punto già Sez. n. 1, n. 18577/2004, Luccioli, Rv. 577124-01, aveva ritenuto il lodo irrituale impugnabile solo per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale, come l’errore, la violenza, il dolo e l’incapacità delle parti che hanno conferito l’incarico, o dell’arbitro stesso. In particolare, l’errore rilevante sarebbe solo quello attinente alla formazione della volontà degli arbitri, che si configura quando questi abbiano avuto una falsa rappresentazione della realtà per non aver preso visione degli elementi della controversia o per averne supposti altri inesistenti, ovvero per aver dato come contestati fatti pacifici o viceversa, mentre è preclusa ogni impugnativa per errori di diritto, sia in ordine alla valutazione delle prove che in riferimento alla idoneità della decisione adottata a comporre la controversia.
In tema di rapporti tra arbitri ed autorità giudiziaria, si sono susseguite (anche) nel 2019 diverse pronunce inerenti anche l’operatività dell’art. 819 ter c.p.c. oltre che i rapporti con il G.A.
Ai sensi dell’art. 819 ter, comma 3, c.p.c., così come novellato dall’art. 22 del d.lgs. n. 40 del 2006, in pendenza del procedimento arbitrale non possono proporsi all’autorità giudiziaria domande aventi ad oggetto l’invalidità o inefficacia della convenzione d’arbitrato, dovendosi ritenere, per converso, che possa essere proposta una domanda giudiziale intesa ad ottenere la declaratoria della invalidità o dell’inefficacia della convenzione, quando non sia stata introdotta una controversia innanzi agli arbitri sulla base della convenzione stessa. L’invalidità o l’inefficacia della convenzione d’arbitrato può essere invocata davanti all’autorità giudiziaria con autonoma domanda di accertamento, o unitamente alla domanda relativa al rapporto cui la clausola compromissoria troverebbe applicazione, ovvero, ancora, in via di controeccezione proposta dalla parte attrice, allorché la parte convenuta abbia eccepito l’esistenza della clausola compromissoria invocando la competenza arbitrale.
Ove avverso la decisione del giudice di merito, affermativa o negativa della competenza arbitrale, venga proposto regolamento di competenza, ha sul punto concluso Sez. 6-3, n. 14476/2019, Iannello, Rv. 654306-01, ribadendo che detto giudizio compete alla Corte di cassazione, nell’ambito dei poteri di statuizione sulla competenza (in senso conforme Sez. 6-3, n. 17019/2011, Frasca, Rv. 619564-01).
L’eccezione di compromesso, invece, ha carattere processuale ed integra una questione di competenza che non ha natura inderogabile, così da giustificarne il rilievo d’ufficio ex art. 38, comma 3, c.p.c., atteso che essa si fonda unicamente sulla volontà delle parti, le quali sono libere di scegliere se affidare o meno la controversia agli arbitri.
Ne consegue che, come ha ribadito Sez. 6-3, n. 15300/2019, Iannello, Rv. 654309-01, anche nel procedimento sommario di cognizione, tale eccezione deve essere formulata dalla parte interessata, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta e nel termine fissato dall’art. 702 bis, comma 4, c.p.c.
La statuizione di cui innanzi mutua il principio di fondo di cui a Sez. 6-1, n. 22748/2015, Mercolino, Rv. 637741-01, per la quale, in considerazione della natura giurisdizionale dell’arbitrato rituale e della sua funzione sostitutiva della giurisdizione ordinaria, come desumibile dalla disciplina introdotta dalla l. n. 5 del 1994 e dalle modificazioni di cui al d.lgs. n. 40 del 2006, l’eccezione di compromesso ha carattere processuale ed integra una questione di competenza, che deve essere eccepita dalla parte interessata, a pena di decadenza e conseguente radicamento presso il giudice adito del potere di decidere in ordine alla domanda proposta, nella comparsa di risposta e nel termine fissato dall’art. 166 c.p.c. Né la competenza arbitrale, quanto meno in questioni incidenti su diritti indisponibili, può essere assimilata alla competenza funzionale, così da giustificare il rilievo officioso ex art. 38, comma 3, c.p.c., atteso che essa si fonda unicamente sulla volontà delle parti, le quali sono libere di scegliere se affidare la controversia agli arbitri e, quindi, anche di adottare condotte processuali tacitamente convergenti verso l’esclusione della competenza di questi ultimi, con l’introduzione di un giudizio ordinario, da un lato, e la mancata proposizione dell’eccezione di arbitrato, dall’altro (Sez. 6-1, n. 22748/2015, cit.).
L’eccezione di compromesso sollevata innanzi al giudice ordinario, adito sebbene la controversia sia stata deferita ad arbitri, invece, coma ha chiarito Sez. 2, n. 21177/2019, Bellini, Rv. 655197-01, attiene al merito e non alla giurisdizione o alla competenza, in quanto i rapporti tra giudici ed arbitri non si pongono sul piano della ripartizione del potere giurisdizionale tra giudici, ed il valore della clausola compromissoria consiste proprio nella rinuncia alla giurisdizione ed all’azione giudiziari.
Sicché, seppure formulata in termini di accoglimento o rigetto di una eccezione di incompetenza, la decisione con cui il giudice, in presenza di una eccezione di compromesso, risolvendo la questione così posta, chiude o non chiude il processo davanti a sé, deve essere considerata come decisione pronunciata su questione preliminare di merito, perché inerente alla validità o all’interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria, con la conseguenza che essa deve essere impugnata mediante appello, formandosi il giudicato ove questo non sia proposto (in senso sostanzialmente conforme, Sez. 2., n. 24681/2006, Mazziotti Di Celso, Rv. 593910-01).
Il primo periodo dell’art. 819 ter, comma 1, c.p.c., nel prevedere che la competenza degli arbitri non è esclusa dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente davanti al giudice ordinario, implica, in riferimento all’ipotesi in cui sia stata proposta una pluralità di domande, che la sussistenza della competenza arbitrale sia verificata con specifico riguardo a ciascuna di esse, non potendosi devolvere agli arbitri (o al giudice ordinario) l’intera controversia in virtù del mero vincolo di connessione.
Sicché, ha precisato Sez. 6-3, n. 26553/2018, Positano, Rv. 650890-01, ove le domande connesse non diano luogo a litisconsorzio necessario, l’accoglimento del regolamento di competenza comporta la separazione delle cause, ben potendo i giudizi proseguire davanti a giudici diversi in ragione della derogabilità e disponibilità delle norme in tema di competenza.
Ne consegue altresì che, nell’ipotesi di cui innanzi, l’eccezione d’incompetenza deve essere sollevata con specifico riferimento alla domanda o alle domande per le quali è prospettabile la dedotta incompetenza. Sicché, ove essa sia formulata soltanto in relazione ad una tra più domande connesse, ma che non diano luogo a litisconsorzio necessario, il suo accoglimento comporterà la necessaria separazione delle cause, ben potendo i giudizi proseguire davanti a giudici diversi in ragione della derogabilità e disponibilità delle norme in tema di competenza (Sez. 6-3, n. 00307/2017, Tatangelo, Rv. 642728-01).
È invece inammissibile l’appello avverso la decisione del tribunale declinatoria della propria competenza a favore degli arbitri rituali, poiché l’attività di questi ultimi ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicché la relativa questione può essere fatta valere solo con regolamento di competenza (Sez. 2, n. 21336/2018, Casadonte, Rv. 650034-01, in senso conforme, Sez. 1, n. 17908/2014, Didone, Rv. 632217-01).
Sempre in tema di competenza arbitrale, la Suprema Corte ha chiarito, da un lato, che l’eccezione di compromesso sollevata soltanto da alcuni dei contraenti convenuti in giudizio è produttiva di effetti nei confronti di tutti gli altri litisconsorti (Sez. 6-2, n. 08595/2018, Abete, Rv. 648224-01) e, dall’altro lato, ha statuito in difformità a suo precedente in ordine ai rapporti tra la detta eccezione e la domanda riconvenzionale.
Sotto tale ultimo profilo, in particolare, Sez. 1, n. 20139/2018, Dolmetta, Rv. 649957-01, ha ritenuto che nel caso di contestuale proposizione dell’eccezione di compromesso e di domanda riconvenzionale, la prima non può considerarsi rinunciata in ragione della formulazione della seconda, in quanto l’esame della domanda riconvenzionale è ontologicamente condizionato al mancato accoglimento dell’eccezione di compromesso, essendo la fondatezza di quest’ultima incompatibile con l’esame della domanda riconvenzionale (in senso conforme si vedano: Sez. 6-2, n. 26635/2011, Cerrato, Rv. 620166-01, e Sez. 1, n. 12684/2007, Felicetti, Rv. 596871-01).
L’orientamento difforme ritiene invece che nella proposizione della domanda diretta al giudice ordinario, contenuta nella citazione introduttiva ovvero nella comparsa di risposta (e, pertanto, proposta in via riconvenzionale), per la soluzione della stessa controversia compromessa in arbitri, sia da ravvisarsi la volontà della parte di rinunciare alla proposizione dell’eccezione di compromesso, stante l’evidente incompatibilità tra una eventuale rinuncia all’azione giudiziaria e la successiva proposizione di quest’ultima (si vedano: Sez. 2, n. 12736/2007, De Julio, Rv. 597268-01; Sez. 3, n. 18643/2003, Chiarini, Rv. 568684-01; Sez. 2, n. 13317/1992, Vella, Rv. 480035-01).
Sono infine inapplicabili all’arbitrato irrituale le norme dettate per quello rituale, ivi compreso l’art. 819 ter c.p.c.
Ne consegue l’inesperibilità del regolamento di competenza avverso la decisione del giudice ordinario, che affermi o neghi l’esistenza o la validità di un arbitrato irrituale, e che, dunque, nel primo caso non pronunci sulla controversia dichiarando che deve avere luogo l’arbitrato irrituale e nel secondo dichiari, invece, che la decisione del giudice ordinario può avere luogo (Sez. 6-3, n. 21924/2018, Cigna M., Rv. 650613-01, ed in senso conforme, ex plurimis, Sez. 6-3, n. 19060/2017, Dell’Utri, Rv. 645353-01).
L’eccezione d’incompetenza dell’arbitro di cui all’art. 817, comma 2, c.p.c., salvo il caso di controversia non arbitrabile, coerentemente con la nuova accezione “paragiurisdizionale” dell’arbitrato rituale, è stata considerata da Sez. 3, n. 05824/2019, Fiecconi, Rv. 653119-02, quale eccezione di rito in senso stretto, soggetta al limite temporale indicato dal comma 3 del medesimo articolo, solo per la parte che ha partecipato al relativo giudizio arbitrale e non per quella che, rimasta assente, in sede d’impugnazione dl lodo contesti in radice che la lite sia devolvibile agli arbitri.
Il detto art. 817, comma 3, c.p.c. però, anche dopo la novella introdotta dal d.lgs. n. 40 del 2006, non opera qualora una delle parti contesti in radice che la lite sia devoluta ad arbitri e, pur regolarmente chiamata, rifiuti di partecipare al giudizio arbitrale, ne consegue che la stessa parte non subisce la preclusione posta da tale disposizione, potendo quindi adire il giudice ordinario perché accerti che il lodo, comunque emesso pur in mancanza di clausola compromissoria, sia inefficace o inesistente nei suoi confronti (come ha ribadito Sez. 3, n. 05824/2019, Fiecconi, Rv. 653119-01).
Nel corso del 2019, infine, le Sez. U. hanno statuito in merito ad una ipotesi di deroga alla giurisdizione, in favore di arbitro straniero, ed in ordine ad alla questione dell’ammissibilità del conflitto negativo di competenza sollevata dal G.A. in sede di riassunzione all’esito di lodo arbitrale di declinatoria della giurisdizione.
In merito alla prima questione, in particolare, Sez. U, n. 18831/2019, Giusti, Rv. 654590-02, hanno chiarito che in caso di accordo intercorso tra i beneficiari di un “trust inter vivos” con effetti post mortem per la divisione dei beni in esso conferiti, l’azione di annullamento per violenza o dolo ex art. 761 c.c. e l’azione di rescissione per lesione ex art. 763 c.c., esercitate con riguardo allo stesso, non sono soggette al criterio di giurisdizione di cui all’art. 50 della l. n. 218 del 1995, bensì a quello generale previsto dall’art. 3 della stessa legge, il quale può essere pattiziamente derogato, ai sensi del successivo art. 4, comma 2, in favore di un arbitro straniero, vertendosi in materia di diritti disponibili.
Circa i rapporti con l’autorità giurisdizionale amministrativa, invece, è stato ritenuto ammissibile il conflitto negativo di giurisdizione sollevato dal G.A., innanzi al quale la causa era stata riassunta a seguito di un lodo arbitrale di declinatoria della giurisdizione, fondata sulla ritenuta giurisdizione esclusiva del detto Giudice ex art. 133, comma 1, lettera e), n. 2, del d.lgs. n. 104 del 2010, senza alcun rilievo dell’omessa riproposizione della questione di giurisdizione mediante l’impugnazione del lodo ad opera delle parti (Sez. U, n. 01251/2019, Mercolino, Rv. 652243-01).
Nell’ipotesi di deferimento a collegio arbitrale, mediante convenzione stipulata nella vigenza dell’art. 6, comma 2, della l. n. 205 del 2000, di controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione esclusiva del G.A., si pone una questione di rapporto tra le differenti giurisdizioni, ordinaria e speciale, e non una questione di merito circa la validità della compromissione in arbitrato della controversia. Pertanto, per Sez. U, n. 27847/2019, Bruschetta, Rv. 655590-01, deve essere applicato, ai sensi dell’art. 5 c.p.c., il sopravvenuto art. 12 del d.lgs. n. 104 del 2010, che generalizza la possibilità di risolvere mediante arbitrato rituale le predette controversie, con conseguente ravvisabilità della giurisdizione ordinaria degli arbitri.
Al fine di accertare la natura internazionale dell’arbitrato, nella disciplina vigente prima dell’entrata in vigore della l. n. 40 del 2006, conseguendone l’esclusione dell’impugnabilità del lodo per inosservanza delle regole di diritto, occorre in particolare verificare se ricorra uno dei due criteri identificativi dell’istituto individuati dalla legge, l’uno di natura soggettiva, l’altro di carattere oggettivo. Essi consistono, rispettivamente, nella residenza o sede effettiva all’estero di almeno una delle parti alla data della sottoscrizione della clausola compromissoria o del compromesso, ovvero, in alternativa, nella previsione che una parte rilevante delle prestazioni nascenti dal rapporto al quale la controversia si riferisce debba essere eseguita all’estero.
Nella specie Sez. 1, n. 07183/2019, Tricomi, Rv. 653631-01, ha cassato la decisione della Corte di merito per aver ritenuto che, in conseguenza del mero subentro di una società italiana nel rapporto contrattuale, con acquisizione dei diritti ed assunzione degli obblighi contrattuali della parte originaria straniera con effetto ex tunc, l’arbitrato non potesse qualificarsi internazionale perché nessuna delle parti contraenti avrebbe potuto considerarsi straniera. Il giudice di merito aveva in particolare omesso del tutto di motivare per quale ragione l’originaria contraente estera dovesse ritenersi essere rimasta totalmente estranea al rapporto contrattuale, sebbene avesse assunto pattiziamente la responsabilità in solido del corretto e tempestivo adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto.
In tema era già stato chiarito che, ai fini dell’accertamento della natura internazionale dell’arbitrato, l’art. 832 c.p.c. (nel testo anteriore alle modifiche apportate nel 2006) nell’indicare il criterio oggettivo della rilevanza, da valutare alla stregua della situazione esistente alla data del contratto o della clausola compromissoria e non dell’insorgenza della lite, esige che una parte significativa delle prestazioni nascenti dal rapporto, al quale la controversia si riferisce, debba essere eseguita all’estero, mentre esclude che siano internazionali gli arbitrati previsti per controversie relative a parti secondarie, accessorie o di poco conto delle prestazioni da eseguire all’estero o che sia necessaria la prevalenza di parte delle prestazioni da eseguire in altro Stato (si veda, ex purimis, tra le più recenti: Sez. 1, n. 22338/2013, Campanile, Rv. 627923-01).