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CAPITOLO I

LE PRIME APPLICAZIONI DELLA “RIFORMA CARTABIA” NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE

(di Cecilia Bernardo, Guido Romano (1) )

Sommario

1 Rinvio pregiudiziale (art. 363-bis c.p.c.). - 1.1 La finalità e i presupposti del nuovo istituto. - 1.2 I decreti della Prima Presidente. - 1.3 Le prime pronunce della Suprema Corte. - 2 Il procedimento per la decisione accelerata (art. 380-bis c.p.c.). - 2.1 La finalità del nuovo istituto. - 2.2 Le prime pronunce della Suprema Corte.

1. Rinvio pregiudiziale (art. 363-bis c.p.c.).

Una delle principali novità della riforma è l’istituto del cd. rinvio pregiudiziale da parte del giudice di merito. Si tratta di uno strumento già presente in altri ordinamenti stranieri, in particolare in quello francese, consistente nella possibilità per il giudice di merito di sottoporre direttamente alla Suprema Corte una questione di diritto, sulla quale deve decidere ed in relazione alla quale ha preventivamente provocato il contraddittorio tra le parti.

A differenza di quanto previsto in altri Paesi, nell’ordinamento italiano non era presente alcun istituto volto a fornire una visione globale del contenzioso emergente nei tribunali e nelle corti d’appello, al fine di anticipare il possibile contenzioso futuro dinanzi alla Corte di cassazione, di misurarne l’urgenza e di tener conto dell’eventuale carattere seriale delle controversie, per poterne assicurare una trattazione congiunta. Al fine di colmare questa lacuna, il d.lgs. n. 149 del 2022 ha introdotto l’art. 363-bis c.p.c., rubricato «Rinvio pregiudiziale», secondo cui il giudice di merito, con ordinanza e dopo aver sentito le parti costituite, può disporre il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di cassazione per la risoluzione di una questione esclusivamente di diritto necessaria per la decisione della controversia.

Il primo comma dell’art. 363-bis c.p.c. elenca, poi, le caratteristiche che la questione di diritto deve avere, per l’utile accesso allo strumento in esame e segnatamente: 1) che la questione sia necessaria alla definizione anche parziale del giudizio e che non sia stata ancora risolta dalla Corte di cassazione; 2) che la questione presenti gravi difficoltà interpretative; 3) che sia suscettibile di porsi in numerosi giudizi.

Il secondo comma dell’articolo in esame descrive le caratteristiche dell’ordinanza di rimessione, prevedendo che la stessa debba essere motivata (analogamente a quelle con cui viene sollevata una questione di legittimità costituzionale) e, in particolare, con riferimento al requisito delle gravi difficoltà interpretative, richiede che venga data indicazione delle diverse interpretazioni possibili. Il deposito dell’ordinanza che dispone il rinvio pregiudiziale comporta, inoltre, la automatica sospensione del procedimento di merito, ma la disposizione fa salvo il compimento degli atti urgenti e dell’attività istruttoria non dipendente dalla soluzione della questione oggetto del rinvio pregiudiziale.

Il terzo comma, infine, introduce una sorta di filtro delle ordinanze di rimessione da parte del Primo presidente della Corte di cassazione, il quale, ricevuti gli atti, entro il termine di novanta giorni, valuta la sussistenza dei presupposti previsti dalla norma. In caso di valutazione positiva, assegna la questione alle sezioni unite o alla sezione semplice (secondo le ordinarie regole di riparto degli affari); mentre in caso di valutazione negativa, dichiara inammissibile la questione con decreto. Tale meccanismo conferma che lo strumento non integra un mezzo di impugnazione e che, pertanto, non vi è un obbligo della Corte di provvedere.

La Relazione illustrativa precisa che, trattandosi di questioni rilevanti, si è previsto che la Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronunci sempre in pubblica udienza con la requisitoria scritta del pubblico ministero e con la facoltà per le parti di depositare brevi memorie, nei termini di cui all’art. 378 c.p.c.

Una volta superato il vaglio di ammissibilità, il procedimento si conclude con l’enunciazione del principio di diritto da parte della Corte, espressamente previsto come vincolante nel procedimento nell’ambito del quale è stata rimessa la questione. Qualora, poi, tale giudizio si estingua, l’ultimo comma dell’articolo in esame estende il vincolo del principio di diritto enunciato dalla Corte anche al nuovo processo instaurato tra le stesse parti, con la riproposizione della medesima domanda.

Questo aspetto rappresenta uno dei più rilevanti profili di differenza tra l’istituto italiano e quello francese della saisine pour avis, poiché, nell’ordinamento francese, la Corte di cassazione esprime semplicemente un parere sulla questione sollevata, che non è vincolante per il giudice di merito, il quale rimarrà comunque libero di decidere anche in maniera difforme. Per contro, il principio di diritto enunciato dalla Corte Suprema italiana, ai sensi dell’art. 363- bis c.p.c., non si limita ad un mero parere, ma vincola la decisione del giudice di merito, che ha sollevato la questione, e tutti i giudici che interverranno nel medesimo procedimento.

1.1. La finalità e i presupposti del nuovo istituto.

Il nuovo istituto tende a realizzare una sorta di “nomofilachia preventiva”, allo scopo di pervenire ad indirizzi giurisprudenziali uniformi.

Una indicazione nomofilattica della Corte resa con tempestività, in poco tempo ed in concomitanza alle prime pronunzie della giurisprudenza di merito, può svolgere un ruolo deflattivo significativo, prevenendo la moltiplicazione dei conflitti e con essa la frammentazione tra le diverse opzioni ermeneutiche che, soprattutto in occasione della applicazione di norme di legge da poco entrate in vigore, costituisce un ostacolo alla certezza del diritto. In questa prospettiva, la formazione di uno stabile orientamento giurisprudenziale può consentire agli operatori economici e giuridici, da una parte, di avere una “guida” alla quale uniformare i propri comportamenti e, dall’altra, di avere a disposizione un importante elemento di valutazione circa la convenienza di intraprendere un’azione civile, il cui esito favorevole derivi dall’accoglimento di una proposta interpretativa che si discosta da quell’orientamento.

La finalità del nuovo istituto è, dunque, prettamente deflattiva e viene perseguita attraverso l’enunciazione di un principio di diritto, che può costituire un precedente in una serie di giudizi, accomunati dalla difficoltà interpretativa di una disposizione nuova o sulla quale non si è ancora formato un univoco orientamento giurisprudenziale.

Quanto ai presupposti per l’utile accesso al nuovo strumento, è innanzitutto necessario che si tratti una «questione esclusivamente di diritto», che può riguardare anche incertezze interpretative sorte in sede applicazione della legge processuale. Tale requisito si spiega in ragione del ruolo demandato dall’ordinamento alla Corte di cassazione, che non può essere chiamata a giudicare questioni di fatto né, tantomeno, a ricostruire i fatti stessi, trattandosi di compito demandato in via esclusiva al giudice di merito.

Il secondo requisito è che si tratti di una questione di diritto «rilevante» ai fini della decisione, nel senso che deve essere necessaria per la risoluzione, anche parziale, della controversia pendente dinanzi al giudice remittente. Anche sotto tale profilo, possono essere rilevanti ai fini della decisione non solo questioni di diritto di merito, ma anche questioni di rito, considerato che, nel percorso che conduce all’emanazione del provvedimento finale, il giudice deve applicare necessariamente norme processuali, in relazione alle quali può sorgere un dubbio interpretativo.

Terzo requisito è quello della «novità» della questione, da intendersi nel senso che non sia stata ancora «risolta» dalla Corte di cassazione. Al riguardo, giova osservare che la legge delega n. 206 del 2021 utilizzava un termine diverso, facendo riferimento alla questione non ancora «affrontata» dalla Corte. Tale termine poteva far sorgere il dubbio sull’ammissibilità del rinvio pregiudiziale relativo ad una questione, sulla quale la Corte di cassazione si fosse comunque già pronunciata, anche una sola volta. Il termine «risolta», invece, consente di ritenere ammissibile lo strumento del rinvio pregiudiziale anche quando la Corte sia già intervenuta sulla questione, ma sussista un contrasto nell’interpretazione giurisprudenziale, o all’interno delle sezioni della Corte, ovvero tra giurisprudenza di legittimità e giurisprudenza di merito. Potrebbe, per contro, impedire la proposizione del rinvio pregiudiziale l’intervento di una pronuncia delle Sezioni Unite, risolutivo del contrasto esistente tra le Sezioni semplici, ovvero risolutivo di una questione di massima di particolare importanza.

Ulteriore requisito è che la questione presenti «gravi difficoltà interpretative», con riferimento al quale il legislatore, come si è detto, richiede che l’ordinanza, che dispone il rinvio pregiudiziale, rechi la specifica indicazione delle diverse interpretazioni possibili. È, pertanto, necessario che il giudice di merito remittente esamini tutte le interpretazioni alternative, evidenziandone i contrasti e la grave difficoltà per la loro risoluzione.

Infine, è necessario che la questione sia «suscettibile di porsi in numerosi giudizi», ciò ricollegandosi alla funzione deflattiva dell’istituto, che ha lo scopo di consentire la formazione di un precedente di legittimità, che possa esplicare effetti persuasivi anche in procedimenti diversi da quello, nell’ambito del quale viene enunciato il principio di diritto. È opportuno evidenziare che il carattere della serialità della questione deve essere potenziale e non necessariamente attuale, considerato che il legislatore ha utilizzato il termine «suscettibile» e non ha richiesto, invece, la contemporanea pendenza di una pluralità di giudizi, nei quali si ponga la medesima questione.

1.2. I decreti della Prima Presidente.

Al fine di delineare i limiti di applicabilità del nuovo istituto, risultano particolarmente importanti i primi decreti, con cui la Prima Presidente della Suprema Corte ha dichiarato l’ammissibilità o meno dei rinvii sollevati dai giudici di merito. Essi, infatti, pongono le prime basi per l’interpretazione dei presupposti dello strumento del rinvio pregiudiziale, con particolare riferimento al requisito della novità della questione ed a quello della grave difficoltà interpretativa.

Da tali provvedimenti può, in linea generale, evincersi che il rinvio pregiudiziale non può essere utilizzato come uno strumento per far mutare un indirizzo consolidato, ma solo qualora questo manchi, essendo possibile rinvenire nella giurisprudenza di legittimità l’enunciazione di principi idonei ad orientarne la risoluzione, e qualora vi siano solo contrasti interpretativi tra orientamenti diversi, tutti parimenti attendibili.

Sul punto, che afferisce all’analisi del requisito della novità della questione, si segnala, in particolare, il decreto della Prima Presidente del 9 giugno 2023, con cui si è rilevata la carenza di novità relativa ad una questione interpretativa sollevata dal Tribunale di Milano (ordinanza del 23 maggio 2023) per la soluzione del dubbio se l’art. 1 della l. 28 marzo 1991, n. 104 (come richiamato implicitamente dalle altre disposizioni in materia di contabilità di Stato) assuma rilevanza ai fini della individuazione della competenza per territorio nelle cause “passive” della pubblica amministrazione (centrale) aventi ad oggetto obbligazioni di pagamento, ai sensi degli artt. 25 c.p.c. e 6 del r.d. n. 1611 del 1933, nonché degli artt. 1182, commi 3 e 4, e 1498 c.c. Nel motivare il rinvio, il giudice remittente aveva osservato che la questione, che parrebbe avere una univoca risposta nel senso della sua competenza quale «autorità giudiziaria del luogo in cui ha sede la sezione di tesoreria della provincia in cui il creditore è domiciliato», risulterebbe, al contrario, posta in discussione da una recente pronuncia. Nel motivare l’inammissibilità, la Prima Presidente ha rilevato che il rinvio pregiudiziale non può trovare spazio difettando del requisito della novità, in quanto «la questione interpretativa, sollevata dal Tribunale di Milano in vista della risoluzione di una questione di competenza, è già stata affrontata e risolta dalla Corte di cassazione. Numerosi precedenti, richiamati dallo stesso giudice a quo, convergono nell’individuazione del forum destinatae solutionis allorché sia evocata in giudizio una amministrazione centrale dello Stato per il pagamento di una somma di denaro».

Sicché, in un contesto in cui la giurisprudenza sul tema risulta essere sedimentata, non vi è spazio per l’uso del nuovo strumento di nomofilachia. Piuttosto, ha osservato ancora, nel medesimo decreto, la Prima Presidente, «tale esito tanto più si giustifica considerando, per un verso, che lo stesso giudice rimettente è ben consapevole di avere a sua disposizione un indirizzo univoco sul piano dell’enunciazione di principio e mira, piuttosto, a fare emergere sfumature, a suo avviso, non pienamente collimanti nelle pronunce della Corte regolatrice; e tenendo conto, per altro verso, che se è interesse dell’ordinamento processuale la rapida definizione della questione di competenza, per il perseguimento di tale obiettivo il codice appresta il regolamento di competenza e il conflitto di competenza».

La carenza di novità è stata individuata anche nel decreto della Prima Presidente del 4 luglio 2023, col quale è stato dichiarato inammissibile, per carenza di novità, il rinvio pregiudiziale sollevato dal Trib. Modena 17 giugno 2023 intorno al dubbio se, ai sensi del combinato disposto degli artt. 111-bis, comma 2, e 111-ter, comma 3, l.fall., i crediti per i compensi dei professionisti che abbiano assistito l’impresa debitrice in vista e nel corso della procedura di concordato preventivo, là dove ammessi in via di prededuzione al passivo del consecutivo fallimento, possano essere considerati uscite di carattere generale, come tali suscettibili di soddisfazione proporzionale sul ricavato della vendita di un immobile gravato da ipoteca, per il caso in cui il ricavato medesimo non sia sufficiente a soddisfare il creditore ipotecario ammesso al passivo.

Ancora, in talune occasioni, è stata dichiarata l’inammissibilità del rinvio pregiudiziale in conseguenza di una scarsa ricostruzione dei fatti storici nell’ordinanza di rimessione, la quale perciò si rivela lacunosa proprio sotto il profilo della rilevanza. Ad esempio, con decreto della Prima Presidente del 9 maggio 2023, è stato dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dal Giudice di pace di Caserta con ordinanza del 17 aprile 2023, in quanto «non risulta soddisfatto il requisito della rilevanza, stabilito all’art. 363-bis, n. 1, c.p.c. mancando totalmente la sintetica illustrazione dei fatti di causa e della conseguente incidenza della questione pregiudiziale sulla decisione».

Con decreto della Prima Presidente del 10 maggio 2023, si è dichiarato inammissibile un rinvio pregiudiziale, sollevato dal Tribunale di Verona, con il quale si chiedeva se sia consentito al giudice, in una controversia tra privati, disapplicare la norma nazionale istitutiva dell’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica (art. 6, comma 2, del decreto-legge n. 511 del 1988), mantenuta in vigore dal 1° gennaio 2010 fino all’abrogazione (decorrente dal 1° gennaio 2012) nonostante il contrasto con la sopravvenuta direttiva 2008/118/CE. Nel motivare il provvedimento di restituzione degli atti, la Prima Presidente, in particolare, ha evidenziato che «nella giurisprudenza della Corte di cassazione, non manca l’enunciazione di principi idonei ad orientare la risoluzione della questione interpretativa posta dal rimettente», indicando partitamente i vari precedenti della giurisprudenza di legittimità.

Con riferimento al requisito della reiterabilità della questione in numerosi giudizi, si segnala il decreto della Prima Presidente del 3 novembre 2023, con il quale è stato dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale del Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, che sottoponeva alla Corte la seguente questione «se la norma «i soci possono prenderne visione» di cui all’ultimo periodo del comma 3 dell’ art. 2429 c.c. deve essere interpretata nel senso che il diritto del socio di prendere visione del bilancio depositato nella sede sociale nei quindici giorni antecedenti l’assemblea non include - perché non espressamente previsto - anche quello di essere posto in condizione, con qualunque mezzo idoneo, di essere informato dell’avvenuto deposito del bilancio, od invece lo include - perché implicitamente previsto - così che il suo diritto all’informazione come base del diritto all’espressione di voto consapevole possa dirsi effettivo». Ebbene, la Prima Presidente escludeva la presenza della condizione in esame evidenziando che il giudice a quo non ha fornito sufficienti elementi che consentano di ritenere ragionevole che la questione sollevata sia suscettibile di porsi in numerosi giudizi, essendosi limitata l’ordinanza di rimessione ad affermare che la Corte di cassazione non ha mai affrontato la questione, richiamando esclusivamente una sentenza dello stesso Tribunale di Milano, in cui, peraltro, la questione viene affrontata solo a livello di obiter dictum.

Nel medesimo decreto, inoltre, la Prima Presidente evidenziava come, nel caso di specie, facesse difetto anche il requisito della gravità della difficoltà interpretativa, che richiede la caratteristica della profondità. Nel provvedimento in esame, in particolare, la Prima Presidente evidenziava che «la questione concernente il diritto del socio ad essere informato dell’avvenuto deposito del bilancio nella sede sociale, nei quindici giorni precedenti l’assemblea, presenta difficoltà interpretative di cui, tuttavia, non è possibile apprezzare la gravità, ben potendo il giudice remittente maturare il proprio convincimento tra le varie opzioni interpretative alternative». In questa prospettiva, viene anche sottolineato che «la grave difficoltà interpretativa non può derivare, come sembra adombrare il remittente, dalla «scelta tra due soluzioni contrapposte», benché implicanti operazioni ermeneutiche differenti (l’una più aderente al testo normativo e l’altra fondata su principi generali ed esigenze evolutive di sistema). Ed infatti, diversamente opinando, ogni questione interpretativa dovrebbe dirsi passibile di essere sottoposta, tramite l’istituto di cui all’art. 363-bis cod. proc. civ., alla decisione della Corte di Cassazione, finendo con l’inaridire il compito di interpretare la legge, che è dovere indeclinabile di ogni giudice».

Con decreto della Prima Presidente del 5 luglio 2023, è stata rimessa alla decisione delle Sezioni Unite della Suprema Corte la questione, sollevata con l’ordinanza di rinvio pregiudiziale del 13 giugno 2023 dal Tribunale di Roma, avente ad oggetto la questione attinente alla sussistenza o meno - nelle controversie ricomprese nelle materie elencate dall’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 28 del 2010 - di un obbligo di procedere alla mediazione, ex art. 5, comma 2, del medesimo d.lgs., nel caso della proposizione di una domanda riconvenzionale ove una mediazione sia stata già ritualmente effettuata, anteriormente alla prima udienza, in relazione alla sola domanda principale. Nel dichiarare ammissibile il rinvio, la Prima Presidente ha osservato che la questione posta, oltre ad essere rilevante ai fini della decisione, è questione esclusivamente di diritto processuale che non rinviene, nelle pronunce della giurisprudenza di legittimità, alcun arresto e che presenta gravi difficoltà interpretative, «essendo possibili plurime letture della norma di riferimento, come evidenziato dallo stesso giudice rimettente nell’elencazione delle diverse opzioni ermeneutiche al riguardo seguite dalla giurisprudenza di merito».

Peraltro, la questione sottoposta con tale rinvio è stata risolta da Sez. U, n. 03452/2024, Nazzicone, Rv. 670006-01, che ha enunciato il seguente principio di diritto: «la mediazione obbligatoria ex art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità finalizzata al raggiungimento di una soluzione conciliativa che scongiuri l’introduzione della causa, è applicabile al solo atto introduttivo del giudizio e non anche alle domande riconvenzionali, fermo restando che al mediatore compete di valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti ed al giudice di esperire il tentativo di mediazione, ove possibile, per l’intero corso del processo».

In talune occasioni, il provvedimento della Prima Presidente ha rimesso alla Corte di cassazione la decisione su taluni aspetti, che possono apparire controversi, in tema di ammissibilità del rinvio pregiudiziale medesimo.

In particolare, con ordinanza del 31 marzo 2023, il Giudice tributario di primo grado di Agrigento, investito di controversia relativa al diniego del contributo a fondo perduto previsto dall’art. 25 d.l. n. 34 del 2020, rimetteva la questione alla Suprema Corte formulando, tuttavia, una questione pregiudiziale riguardanti lo stesso procedimento previsto dall’art. 363-bis c.p.c. e, precisamente, se legittimati ad attivare il nuovo istituto siano (anche) i giudici tributari e se una questione di giurisdizione può essere oggetto di un rinvio pregiudiziale. Ebbene, con decreto della Prima Presidente del 18 aprile 2023, che ha ritenuto ammissibile il rinvio e assegnato la controversia alle Sezioni Unite della Suprema Corte, si è demandata all’organo giudicante la decisione anche su tali questioni preliminari (poi risolte da Sez. U, n. 34851/2023, Mercolino, Rv. 669829-02, di cui si dirà infra).

Parimenti, nel decidere dell’ammissibilità del rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Salerno avente ad oggetto l’eventuale nullità del contratto di mutuo bancario per indeterminatezza dell’oggetto dovuta alla omessa indicazione del regime di capitalizzazione composto degli interessi, con decreto della Prima Presidente del 6 settembre 2023, si è, dapprima, rilevato che «l’ordinanza di rimessione non dà conto della previa attivazione del contraddittorio» tra le parti e, dunque, dell’osservanza a quanto prevede il primo comma dell’art. 363-bis c.p.c., e, tuttavia, nel silenzio della disposizione codicistica in ordine alle conseguenze di tale omissione (ed al contrasto dottrinale sul punto), si è ritenuto opportuno rimettere al Collegio delle Sezioni Unite la valutazione in proposito.

1.3. Le prime pronunce della Suprema Corte.

Nell’anno in rassegna, la Suprema Corte ha avuto occasione di pronunciarsi sui primi rinvii pregiudiziali sollevati dai giudici di merito e ritenuti ammissibili dalla Prima Presidente.

Tali pronunce appaiono particolarmente rilevanti, poiché affrontano le prime problematiche interpretative che il nuovo strumento pone.

A tal riguardo, meritano innanzitutto menzione due principi di diritto, enunciati dalla Sezione Lavoro e riguardanti l’aspetto procedurale afferente alla comunicazione alle parti del decreto di ammissibilità emesso dalla Prima Presidente e le conseguenze della sua mancata comunicazione. In particolare, la Sez. L, n. 29961/2023, Bellè, Rv. 669340-01, ha affermato che, nel procedimento di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., la cancelleria della Corte di cassazione deve dare comunicazione, nel termine indicato dall’art. 377, comma 2, c.p.c., del decreto di ammissibilità della questione del Primo Presidente e di quello di fissazione dell’udienza pubblica alle parti che risultano costituite nel giudizio di merito in base ai dati acquisiti ai sensi dell’art. 137-bis, comma 2, disp. att. c.p.c., sia perché il procedimento costituisce una fase incidentale del giudizio, in cui i principi di diritto regolanti la fattispecie sono espressi con effetto vincolante, sia perché le parti devono poter svolgere le proprie difese nel termine di cui all’art. 378 c.p.c., il quale, decorrendo a ritroso dalla data dell’udienza, presuppone la sua conoscenza.

La medesima decisione ha, poi, affermato che la mancata comunicazione alle parti costituite nel giudizio di merito, nel termine indicato dall’art. 377, comma 2, c.p.c., del decreto del Primo Presidente e di quello di fissazione dell’udienza pubblica rende necessario il rinvio ad altra udienza, salvo che le parti stesse, concordemente, richiedano la discussione immediata sulla base delle difese già sviluppate, anche nelle memorie eventualmente depositate oltre il termine previsto dall’art. 378 c.p.c., stante il pieno raggiungimento di ogni scopo processualmente rilevante, con conseguente sanatoria, ai sensi dell’art. 156, comma 3, c.p.c., di tutte le difformità nella conduzione del processo. Il principio appare una specificazione di quando affermato più in generale dalle Sez. U, n. 09232/2002, Evangelista, Rv. 555303-01, secondo cui l’irregolarità della comunicazione, all’avvocato della parte, dell’avviso dell’udienza di discussione dinanzi alla corte di cassazione è sanata dalla partecipazione del difensore alla discussione senza nulla eccepire.

Altri due importanti principi sono stati enunciati dalle Sezioni Unite. In particolare, Sez. U, n. 34851/2023, Mercolino, Rv. 669829-02, ha affermato che anche il giudice tributario di merito può disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione ex art. 363-bis c.p.c., in virtù del generale rinvio alle norme del codice di procedura civile contenuto nell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’unicità della disciplina del giudizio di legittimità anche nel processo tributario (ex art. 62, comma 2, del citato d.lgs.), nonché della funzione nomofilattico-deflattiva del rinvio, volto a sollecitare l’anticipata enunciazione di un principio di diritto da parte della S.C., giudice di legittimità pure nella giurisdizione tributaria.

In secondo luogo, Sez. U, n. 34851/2023, Mercolino, Rv. 669829-03, ha affermato che il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c., può avere ad oggetto una questione di diritto incidente sulla giurisdizione del giudice adito, non ostandovi la circostanza che il giudice di legittimità, per dirimere tali questioni, opera come giudice anche del fatto, poiché per tutte le questioni di carattere processuale, pur risultando inscindibilmente connessi i profili di diritto e quelli di fatto, è possibile distinguere concettualmente tra l’interpretazione della norma giuridica astrattamente destinata a regolare la fattispecie, che può essere demandata alla S.C. con il rinvio pregiudiziale, e la ricostruzione della concreta vicenda processuale, che resta affidata al giudice di merito, sia in via preventiva, per motivare la rilevanza della questione, sia successivamente, per l’applicazione del principio di diritto enunciato.

A tal riguardo, appare utile ricordare il principio affermato dalla Sez. L, n. 20924/2019, Di Paolantonio, Rv. 654799-01, secondo cui la Corte di cassazione, qualora venga dedotto un error in procedendo, è giudice anche del “fatto processuale” e può esercitare il potere-dovere di esame diretto degli atti a condizione che la parte ricorrente li abbia compiutamente indicati, non essendo, invece, legittimata a procedere ad una loro autonoma ricerca, ma solo ad una verifica degli stessi.

Infine, con riferimento ai presupposti generali del nuovo istituto, la Sez. 1, n. 28727/2023, Iofrida, Rv. 669233-01, ha chiarito che il rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. presuppone una difficoltà nell’interpretazione di una disposizione nuova o sulla quale non si sia ancora formato un univoco indirizzo giurisprudenziale, destinata ad essere applicata in numerosi giudizi, e tende a realizzare una sorta di nomofilachia preventiva, sollecitando la S.C. ad enunciare con sentenza un principio di diritto vincolante non solo per il giudice che ha sollevato la questione, ma anche per ogni altro giudice chiamato ad intervenire nell’ambito del medesimo procedimento.

Con riferimento alla vincolatività del principio di diritto, giova richiamare la pronuncia della Sez. 6-1, n. 27155/2017, Genovese, Rv. 646772-01, relativa al rapporto tra la pronuncia della Suprema Corte ed il giudizio di rinvio. In particolare, è stato affermato che, a norma dell’art. 384, primo comma, c.p.c., l’enunciazione del principio di diritto vincola il giudice di rinvio che ad esso deve uniformarsi, anche qualora, nel corso del processo, siano intervenuti mutamenti della giurisprudenza di legittimità, sicché anche la Corte di cassazione, nuovamente investita del ricorso avverso la sentenza pronunziata dal giudice di merito, deve giudicare sulla base del principio di diritto precedentemente enunciato, e applicato dal giudice di rinvio, senza possibilità di modificarlo, neppure sulla base di un nuovo orientamento giurisprudenziale della stessa Corte, salvo che la norma da applicare in relazione al principio di diritto enunciato risulti successivamente abrogata, modificata o sostituita per effetto di jus superveniens, comprensivo sia dell’emanazione di una norma di interpretazione autentica, sia della dichiarazione di illegittimità costituzionale.

2. Il procedimento per la decisione accelerata (art. 380-bis c.p.c.).

La legge delega n. 206 del 2021 ha previsto l’eliminazione della Sesta sezione della Corte di cassazione, con concentrazione della relativa competenza dinanzi alle sezioni semplici, e l’abrogazione del rito camerale che dinanzi ad essa si svolgeva. Tuttavia, al fine di non far venir meno tale funzione di filtro, l’art. 1, comma 9, lett. e) della legge delega ha previsto l’introduzione di un rito camerale accelerato, per la definizione dei ricorsi che siano inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati. Rispetto al passato, quindi, è stato eliminato il filtro per le ipotesi di manifesta fondatezza, mentre è stato esteso alle ipotesi di improcedibilità del ricorso, recependo il consolidato orientamento giurisprudenziale in tal senso.

In attuazione di tale principio di delega e tenuto conto della unificazione dei riti camerali, prevista dall’art. 1, comma 9, lett. b) della legge delega, il legislatore delegato è intervenuto mediante la totale riscrittura dell’art. 380-bis c.p.c. e con la modifica dell’art. 380-bis.1 c.p.c. È stato, infatti, abrogato il procedimento camerale utilizzato davanti alla sesta sezione e, parallelamente, il rito disciplinato dall’art. 380-bis.1 c.p.c. è stato reso l’unico rito camerale. Risultano, di conseguenza, modificate le rubriche di entrambi gli articoli, nel senso che il nuovo art. 380-bis c.p.c., anziché disciplinare il rito dinanzi alla sesta sezione, è volto a disciplinare il nuovo «Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati» e il nuovo art. 380-bis.1 c.p.c. è volto a disciplinare il «Procedimento per la decisione in camera di consiglio», non più riferito solo alle sezioni semplici, ma anche alle sezioni unite.

Il procedimento previsto dall’art. 380-bis c.p.c. prevede che, quando non è stata ancora fissata la data della decisione in udienza o in camera di consiglio, il presidente della sezione o un consigliere da questo delegato, ove ravvisi l’inammissibilità, l’improcedibilità o la manifesta infondatezza del ricorso, formula una sintetica proposta di definizione del giudizio, che deve essere comunicata ai difensori delle parti per la relativa valutazione. Se entro quaranta giorni dalla comunicazione della proposta la parte ricorrente, con istanza sottoscritta dal difensore munito di una nuova procura speciale, non chiede la decisione, il ricorso si intende rinunciato e la Corte provvede ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Pertanto, non essendo ancora fissata la data della decisione, il presidente o il consigliere della sezione pronuncia decreto di estinzione. Se, invece, la parte chiede la decisione entro il suindicato termine, la Corte procede seguendo il procedimento disciplinato dall’art. 380-bis.1 c.p.c. e, se il giudizio viene definito in maniera conforme alla proposta, si applica l’art. 96, commi 3 e 4 c.p.c.

Discostandosi dalla legge delega che fissava in venti giorni il termine assegnato alle parti per valutare la proposta di definizione del giudizio e decidere se richiedere o meno la fissazione dell’udienza, il legislatore delegato ha preferito prevedere, per la formulazione di tale richiesta, il più lungo termine di quaranta giorni.

Nella Relazione illustrativa si spiega che, rispetto al termine di venti giorni previsto dalla legge delega, si è preferito assegnare alle parti un termine più ampio (di quaranta giorni) per la valutazione della proposta, al fine di consentire una scelta meditata e consapevole, che tenga conto anche delle gravi conseguenze per la parte in caso di decisione conforme alla proposta, senza che ciò possa influire negativamente sui tempi di definizione del procedimento, considerato il lasso di tempo usualmente decorrente tra il provvedimento di fissazione dell’adunanza e la data in cui questa si tiene. Proprio in considerazione delle suesposte gravi conseguenze, se il ricorrente, non condividendo la proposta del presidente, o del consigliere da lui delegato, intende chiedere la valutazione da parte dell’intero Collegio in camera di consiglio, tale richiesta necessita di un atto di impulso processuale che coinvolga la parte personalmente.

Nella medesima Relazione illustrativa, si precisa, altresì, che l’espresso riferimento ai commi 3 e 4 dell’art. 96 c.p.c., da applicarsi in caso di decisione conforme alla proposta di definizione, non risponde ad un intento punitivo o sanzionatorio, volendo invece sottolineare che la giurisdizione è una risorsa limitata, con la conseguenza che il costo dell’aggravio per il servizio giustizia deve essere sostenuto da colui che, nonostante una prima delibazione negativa, abbia comunque richiesto, senza fondati motivi, una valutazione ulteriore del collegio, rivelatasi inutile.

Si è voluto assegnare al presidente della sezione, o al consigliere da questo delegato, un ruolo centrale nella definizione del ricorso, attraverso la redazione di una proposta che, se accettata dal ricorrente, non dovrà più essere sottoposta al vaglio della camera di consiglio. Infatti, preso atto della rinuncia manifestata per comportamenti concludenti attraverso la mancata richiesta di fissazione della camera di consiglio, entro il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta, viene pronunciato direttamente il decreto di estinzione. Viene, inoltre, precisato che il decreto di estinzione può essere emesso dal presidente o dal consigliere delegato e anche questa appare una importante novità, non essendovi altri casi in cui il consigliere relatore abbia il potere di adottare provvedimenti definitori del giudizio.

2.1. La finalità del nuovo istituto.

La novità del procedimento è, dunque, rappresentata dal meccanismo della rinuncia, che non deve più essere espressa e non deve essere notificata alle controparti, ma si deduce dal comportamento processuale della parte, che non chiede, nel termine indicato, la fissazione della camera di consiglio, comportando l’estinzione del giudizio. Tale meccanismo, quindi, consente di superare il problema pratico, che spesso si poneva in passato, della mancata notificazione alle controparti della rinuncia al ricorso, non essendo più necessario tale adempimento.

Al fine di evitare che la parte preferisca, in ogni caso e senza validi motivi, chiedere la decisione, il nuovo rito accelerato prevede due importanti aspetti deflattivi: l’espresso richiamo dell’art. 96 c.p.c. in caso di decisione conforme alla proposta di definizione accelerata e, per altro verso, l’espressa esclusione dall’obbligo di pagamento del doppio del contributo unificato in caso di rinuncia della parte ad ottenere la decisione dalla Corte, successivamente alla valutazione preliminare di inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza. Inoltre, l’aver previsto che l’istanza per chiedere la decisione debba essere sottoscritta dal difensore munito di una nuova procura speciale potrebbe concorrere al successo del nuovo strumento in esame. Infatti, la nuova procura speciale implica che la parte personalmente valuti i due aspetti deflattivi suindicati, tenendo conto dei vantaggi collegati alla rinuncia al ricorso (quali l’esenzione dall’obbligo di pagamento del doppio del contributo unificato) e le gravi conseguenze in caso di decisione conforme alla proposta preliminare (la condanna per responsabilità aggravata).

2.2. Le prime pronunce della Suprema Corte.

Il nuovo art. 380-bis c.p.c. richiama espressamente i commi terzo e quarto dell’art. 96 c.p.c., stabilendone l’applicazione nel caso in cui, nonostante la mancata accettazione della proposta di definizione accelerata, la Corte definisca il giudizio in conformità alla stessa.

Il richiamo, quindi, non si riferisce ai primi due commi dell’art. 96 c.p.c., e quindi alle tradizionali ipotesi di lite temeraria, ma alle sole ipotesi ascrivibili al cd. abuso del processo, aventi natura sanzionatoria.

In ordine alla portata di tale richiamo, si registrano alcuni importanti arresti della giurisprudenza di legittimità.

La prima pronuncia è stata adottata in una controversia in tema di protezione internazionale. La Sez. 1, n. 19749/2023, Genovese, Rv. 668375-01, ha affermato che l’inammissibilità del ricorso per cassazione derivante dalla mancata certificazione, da parte del difensore, della data di rilascio della procura ex art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008, formulata in sede di proposta ex art. 380-bis c.p.c. e decisa in conformità, dà luogo all’applicazione del comma 3, ultima parte, della medesima disposizione, e, segnatamente, in difetto di costituzione della parte intimata, della condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c., essendo il ricorrente incorso in colpa grave per avere chiesto la decisione, a fronte della proposta di definizione accelerata di inammissibilità per difetto di valida procura alle liti, senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell’infondatezza o dell’inammissibilità della propria iniziativa processuale.

In particolare, nella pronuncia la Corte precisa che, non potendo operare il terzo comma, in difetto di costituzione della parte intimata e di pronuncia sulle spese, va disposta la condanna ai sensi del solo quarto comma dell’art. 96 c.p.c. Inoltre, si fa riferimento alla sussistenza della colpa grave, che ricorre non avendo il ricorrente adoperato la normale diligenza, procedendo a verificare l’orientamento delle Sezioni Unite in ordine alla necessità che la procura alle liti per il ricorso per cassazione venga rilasciata in un momento successivo alla pubblicazione della decisione impugnata.

In altri casi, si sono pronunciate le Sezioni Unite. In particolare, Sez. U, n. 27195/2023, Criscuolo, Rv. 668850-01, ha statuito che la condanna del ricorrente al pagamento della somma di cui all’art. 96, comma 4, c.p.c. in favore della cassa delle ammende - nel caso in cui egli abbia formulato istanza di decisione (ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 380-bis c.p.c.) e la Corte abbia definito il giudizio in conformità alla proposta - deve essere pronunciata anche qualora nessuno dei soggetti intimati abbia svolto attività difensiva, avendo essa una funzione deterrente e, allo stesso tempo, sanzionatoria rispetto al compimento di atti processuali meramente defatigatori.

Nella motivazione si chiarisce che la novità normativa (introdotta dall’art. 3, comma 28, lett. g), del d.lgs. n. 149 del 2022, a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 149 del 2022) contiene, nei casi di conformità tra proposta e decisione finale, una valutazione legale tipica, ad opera del legislatore, della sussistenza dei presupposti per la condanna di una somma equitativamente determinata a favore della controparte (art. 96 terzo comma) e di una ulteriore somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00 (art. 96 quarto comma). Secondo le Sezioni Unite, si tratta, quindi, della codificazione di un’ipotesi di abuso del processo, da iscrivere nel generale istituto del divieto di lite temeraria nel sistema processuale.

Inoltre, quanto alla disciplina intertemporale sull’applicazione ai giudizi di cassazione delle disposizioni di cui all’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. per effetto del rinvio operato dall’ultimo comma dell’art. 380-bis c.p.c. nel testo riformato, la Corte ha ritenuto che la normativa - in deroga alla previsione generale contenuta nell’art. 35 comma 1 del d.lgs. n. 149 del 2022 - sia immediatamente applicabile a seguito dell’adozione di una decisione conforme alla proposta, sebbene per giudizi già pendenti alla data del 28 febbraio 2023. Ciò in quanto l’art. 380-bis c.p.c. (che nella parte finale richiama l’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.) è destinato a trovare applicazione, come espressamente previsto dall’art. 35, comma 6, del d.lgs. n. 149 del 2022, anche nei giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 e per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio. Si precisa, inoltre, che una diversa interpretazione (volta ad applicare la normativa in esame ai giudizi iniziati in data successiva al 28 febbraio 2023) finirebbe per depotenziare fortemente la funzione stessa della norma e contrastare con la sua ratio, che mira ad apprestare uno strumento di agevolazione della definizione delle pendenze in sede di legittimità, anche tramite l’individuazione di strumenti dissuasivi di condotte rivelatesi ex post prive di giustificazione, e quindi idonee a concretare ipotesi di abuso del diritto di difesa.

Di analogo tenore la successiva Sez. U, n. 27433/2023, Orilia, Rv. 668909-01, con cui è stato ribadito che il terzo comma dell’art. 380-bis c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell’art. 96 c.p.c., che codifica un’ipotesi normativa di abuso del processo (peraltro già immanente nel sistema processuale nell’ambito del generale istituto del divieto di lite temeraria), poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente. Medesimo principio risulta ribadito dalla successiva pronuncia conforme Sez. U, n. 28540/2023, Giusti, Rv. 669313-01.

Successivamente, le Sezioni Unite hanno, altresì, precisato l’esclusione di ogni automatismo nella applicazione delle sanzioni. In tal senso, Sez. U, n. 36069/2023, Marotta, Rv. 670580-01, secondo cui l’art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), nel richiamare, per i casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c. codifica, attraverso una valutazione legale tipica, un’ipotesi di abuso del processo, ma non prevede l’applicazione automatica delle sanzioni ivi previste, che resta affidata alla valutazione delle caratteristiche del caso concreto, in base a un’interpretazione costituzionalmente compatibile del nuovo istituto.

Con particolare riferimento ai limiti di applicazione dell’art. 380-bis c.p.c. in caso di mancata costituzione dell’intimato, la Sez. 3, n. 27947/2023, Iannello, Rv. 669107-01, in linea di continuità con la già citata Sez. U, n. 27195/2023, Criscuolo, Rv. 668850-01, ha affermato che nel caso in cui il ricorrente abbia formulato istanza di decisione e la Corte abbia definito il giudizio in conformità alla proposta, l’omessa costituzione dell’intimato, se da un lato preclude la statuizione ex art. 96, comma 3, c.p.c. (non ricorrendo una situazione che consenta una pronuncia sulle spese), dall’altro ne impone la condanna al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di cui all’art. 96, comma 4, c.p.c., alla stregua dell’autonoma valenza precettiva del richiamo a tale ultima disposizione, contenuto nel citato art. 380-bis, comma 3, c.p.c., che si giustifica in funzione della ratio di disincentivare la richiesta di definizione ordinaria a fronte di una proposta di definizione accelerata (esigenza che sussiste anche nel caso di mancata costituzione dell’intimato).

Nell’anno in rassegna, la Suprema Corte ha esaminato anche le conseguenze della irritualità dell’istanza. In particolare, la Sez. 3, n. 31839/2023, Graziosi, Rv. 669478-01, ha affermato che, ove l’istanza di decisione collegiale sia affetta da vizi processuali, come nei casi in cui sia tardiva o non corredata di una nuova procura speciale, il giudizio di cassazione non può definirsi con decreto di estinzione ex art. 391 c.p.c., ma occorre fissare l’adunanza collegiale ex art. 380-bis.1 c.p.c., giacché la definizione con decreto postula un’inerzia assoluta del ricorrente, non potendo intendersi la «mancanza» della richiesta di decisione, in forza della quale «il ricorso si intende rinunciato», come mancanza di una richiesta di definizione rituale.

Sempre nella medesima pronuncia, la Sez. 3, n. 31839/2023, Graziosi, Rv. 669478-02, ha anche affermato che, ove l’istanza di definizione del giudizio dopo la formulazione della proposta sia stata fatta in modo irrituale, il Collegio fissato in adunanza camerale definisce il giudizio in conformità alla proposta per ragioni di rito impedienti la discussione su di essa, con piena applicazione del terzo comma della citata disposizione.

Altro importante principio è quello sancito dalla Sez. 1, n. 22514/2023, Pazzi, Rv. 668681-01, secondo cui la mancata adozione della proposta formulata dal relatore ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c. (sia nel testo in vigore al momento del deposito del ricorso, sia in quello attuale) non assume alcuna portata preclusiva o determinativa dell’esito finale del giudizio di legittimità, risolvendosi nella mera individuazione del rito applicabile per la decisione del ricorso, senza che da ciò consegua alcun impedimento o preclusione di sorta per la Corte decidente, in formazione collegiale, in ordine alla soluzione da adottare. Tale principio appare in linea di continuità con quanto affermato dalla Sez. 6-3, n. 27305/2021, Tatangelo, Rv. 662443-01.

Infine, appare interessante nella presente sede fare menzione di un recente arresto delle Sezioni Unite, in relazione al procedimento di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c. In particolare, con decreto della Prima Presidente del 19 settembre 2023, è stata rimessa alle Sezioni Unite la questione di massima di particolare importanza se, nel procedimento ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il consigliere che ha redatto la proposta di decisione accelerata opposta possa entrare a comporre, con la veste di relatore, il Collegio giudicante.

Nel risolvere tale questione, le Sezioni Unite (Sez. U, n. 09611/2024, Scarpa, in corso di massimazione) hanno enunciato il seguente principio di diritto: «nel procedimento ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come disciplinato dal d.lgs. n. 149 del 2022, il presidente della sezione o il consigliere delegato, che abbia formulato la proposta di definizione accelerata, può far parte, ed eventualmente essere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1, non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51, comma 1, n. 4 e 52 c.p.c., atteso che tale proposta non rivela una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazione con carattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa».

  • competenza giurisdizionale
  • giurisdizione
  • conflitto di giurisdizioni

CAPITOLO II

LA GIURISDIZIONE IN GENERALE E IL REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE

(di Angelo Napolitano )

Sommario

1 La questione di giurisdizione e i conflitti di giurisdizione. - 2 La questione di giurisdizione e le preclusioni processuali al suo rilievo: l’orientamento precedente a Sez. U n. 24883/2008. - 3 Il regolamento preventivo di giurisdizione.

1. La questione di giurisdizione e i conflitti di giurisdizione.

Da un punto di vista dogmatico, la giurisdizione rientra tra i presupposti processuali, la cui presenza in concreto determina il dovere del giudice adìto di pronunciare la sentenza di merito.

La giurisdizione ben può essere definita come la misura della potestas iudicandi attribuita al giudice dall’ordinamento giuridico con riferimento alla cognizione di una controversia.

La questione di giurisdizione è strettamente connessa alla domanda di tutela di una situazione giuridica soggettiva attraverso un giudizio, sicché il momento determinante della giurisdizione coincide con quello della proposizione della domanda (art. 5 c.p.c.).

Si può affermare, pertanto, sul piano teorico, che, data una regiudicanda, ciascun giudice dell’ordinamento è, in astratto, munito del potere di deciderla, tant’è vero che se la decisione emessa nonostante il difetto di giurisdizione passasse in giudicato, essa farebbe “stato” ai sensi dell’art. 2909 c.c.

Tuttavia, il giudice adìto rispetto ad una controversia deve interrogarsi se essa possa essere decisa nel merito o se il potere di deciderla sia stato attribuito, in concreto, dall’ordinamento, al giudice di un diverso plesso giurisdizionale.

La disposizione che attribuisce al giudice ordinario il potere di definire in rito il giudizio nel caso in cui egli ritenga di non essere munito del potere di pronunciare una decisione di merito è l’art. 37 c.p.c.

La questione della sussistenza o meno in capo al giudice di un determinato plesso giurisdizionale del potere di definire nel merito la controversia portata alla sua cognizione può essere preventivamente sollevata dinanzi alle Sezioni Unite della S.C. da una delle parti in contesa, compreso colui che abbia scelto di instaurare la causa dinanzi a quel giudice.

Ai sensi dell’art. 37 c.p.c., il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione o dei giudici speciali è rilevato, anche d’ufficio, in qualunque stato e grado del processo.

Applicando tale disposizione, Sez. U, n. 03099/2022, Falaschi, Rv. 663839-01 statuì che qualora una sentenza di primo grado, recante l’espressa affermazione della giurisdizione dell’adìto giudice ordinario e la successiva declinatoria della sua competenza, sia stata impugnata con regolamento di competenza, da qualificarsi come facoltativo, la Corte di Cassazione, non essendosi formato il giudicato sulla giurisdizione, giusta l’art. 43, comma 3, primo periodo, c.p.c., può rilevarne d’ufficio il difetto da parte di quel giudice, ai sensi dell’art. 37 c.p.c., attesi i concorrenti princìpi di pregiudizialità della questione di giurisdizione rispetto a quella di competenza, di economia processuale e di ragionevole durata del processo, nonché l’attribuzione costituzionalmente riservata alla S.C. di tutte le predette questioni ed il rilievo che la sua statuizione sulla sola questione di competenza risulterebbe “inutiliter data” a seguito di un esito del processo di impugnazione su quella di giurisdizione nel senso del difetto della potestas iudicandi del giudice ordinario.

Sez. U, n. 04297/2022, Criscuolo, Rv. 663846-01, in tema di conflitto negativo di giurisdizione, suscettibile di essere risolto tramite regolamento di giurisdizione, affermò che, ai sensi degli artt. 59, comma 3, della legge n. 69/2009, e 11, comma 3 c.p.a., ai fini dell’ammissibilità è necessario che vi sia una doppia declinatoria di giurisdizione con decisioni emesse all’esito di giudizi a cognizione piena, con la conseguenza che non può radicarsi un conflitto negativo di giurisdizione nel caso in cui una delle decisioni declinatorie della giurisdizione sia stata emessa in sede cautelare. Nella fattispecie, si era verificato che il TAR, dinanzi al quale era stato riassunto il giudizio avente ad oggetto la domanda possessoria di reintegrazione del possesso, aveva sollevato d’ufficio il regolamento di giurisdizione, dopo che il giudice civile aveva declinato la sua giurisdizione in sede di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.

In linea con i richiamati arresti, Sez. U, n. 27310/2023, Di Marzio, Rv. 668851-01 ha affermato che, non avendo l’art. 59 della legge n. 69 del 2009 coperto l’intero arco delle situazioni processuali provocate da una dichiarazione di difetto di giurisdizione (tanto da non avere determinato l’abrogazione dell’art. 362 c.p.c.), nel caso in cui il giudice adìto all’esito di una pronuncia declinatoria della giurisdizione dichiari, a sua volta, il proprio difetto di giurisdizione, mancando di sottoporre la relativa questione alle Sezioni Unite della S.C., resta ferma la possibilità di far valere, in ogni tempo, il conflitto reale negativo di giurisdizione ai sensi dell’art. 362, comma 2, n. 1), c.p.c., a prescindere dalla circostanza che una delle due sentenze sia passata in giudicato (Nella specie, le Sezioni Unite hanno attribuito alla giurisdizione del giudice amministrativo la domanda risarcitoria derivante dall’illegittima occupazione di un fondo, seguita dalla sua irreversibile trasformazione in assenza di provvedimento ablativo, avanzata nel 2004 ed oggetto di tre diverse declinatorie di giurisdizione, prima da parte del T.A.R., poi del G.O. e nuovamente da parte del G.A., senza che nessuno dei detti organi giurisdizionali avesse sollevato d’ufficio il regolamento di giurisdizione).

2. La questione di giurisdizione e le preclusioni processuali al suo rilievo: l’orientamento precedente a Sez. U n. 24883/2008.

Uno dei problemi più dibattuti in tema di giurisdizione è quello della portata della previsione, contenuta nell’art. 37 c.p.c., secondo cui il difetto di tale presupposto processuale è rilevabile in ogni stato e grado del processo.

Prima della pronuncia delle Sez. U. n. 24883/2008, la giurisprudenza si era attestata sul seguente criterio: se il giudice decide sul merito nulla dicendo circa la giurisdizione, l’impugnazione solo sul merito devolve al giudice superiore il potere di rilevare d’ufficio la questione di giurisdizione, fermo restando il potere della parte soccombente di eccepirne il difetto.

Ne deriva, innanzitutto, che la decisione sulla giurisdizione sottrae la questione al rilievo di ufficio, attivando il meccanismo di cui all’art. 329, comma 2, c.p.c.: la decisione con cui il giudice conferma la propria giurisdizione può essere contrastata soltanto con l’impugnazione del relativo capo di pronuncia.

In secondo luogo, se la decisione sul merito passa in giudicato, l’esistenza del potere giurisdizionale in capo al giudice che l’ha pronunciata non può più essere messa in discussione.

Con la sentenza a Sez. U, n. 24883/2008, Merone, Rv. 604576-01, la S.C. ha stabilito, invece, che l’interpretazione dell’art. 37 cod. proc. civ., secondo cui il difetto di giurisdizione “è rilevato, anche d’ufficio, in qualunque stato e grado del processo”, deve tenere conto dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo (“asse portante della nuova lettura della norma”), della progressiva forte assimilazione delle questioni di giurisdizione a quelle di competenza e dell’affievolirsi dell’idea di giurisdizione intesa come espressione della sovranità statale, essendo essa un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli. All’esito della nuova interpretazione della predetta disposizione, volta a delinearne l’ambito applicativo in senso restrittivo e residuale, ne consegue che: 1) il difetto di giurisdizione può essere eccepito dalle parti anche dopo la scadenza del termine previsto dall’art. 38 cod. proc. civ. (coincidente con la prima udienza di trattazione), fino a quando la causa non sia stata decisa nel merito in primo grado; 2) la sentenza di primo grado di merito può sempre essere impugnata per difetto di giurisdizione; 3) le sentenze di appello sono impugnabili per difetto di giurisdizione soltanto se sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito, operando la relativa preclusione anche per il giudice di legittimità; 4) il giudice può rilevare anche d’ufficio il difetto di giurisdizione fino a quando sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito. In particolare, il giudicato implicito sulla giurisdizione può formarsi tutte le volte che la causa sia stata decisa nel merito, con esclusione per le sole decisioni che non contengano statuizioni che implicano l’affermazione della giurisdizione, come nel caso in cui l’unico tema dibattuto sia stato quello relativo all’ammissibilità della domanda o quando dalla motivazione della sentenza risulti che l’evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione (ad es., per manifesta infondatezza della pretesa) ed abbia indotto il giudice a decidere il merito “per saltum”, non rispettando la progressione logica stabilita dal legislatore per la trattazione delle questioni di rito rispetto a quelle di merito.

Una particolare declinazione degli esposti princìpi la si trova in Sez. U, n. 04997/2018, Lombardo, Rv. 647166-02, secondo cui “le sentenze di merito che statuiscono sulla giurisdizione sono suscettibili di acquistare autorità di giudicato esterno, sì da spiegare i propri effetti anche al di fuori del processo nel quale siano state rese, solo in quanto in esse la pronuncia sulla giurisdizione, sia pure implicita, si coniughi con una di merito, fermo restando che tale efficacia presuppone il passaggio in giudicato formale delle sentenze stesse ed è limitata a quei processi che abbiano per oggetto cause identiche, non solo soggettivamente ma anche oggettivamente, a quelle in cui si è formato il giudicato esterno”. Nella specie, la S.C. ha escluso che la sentenza del TAR, con la quale era stato dichiarato inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso proposto dal privato avverso un provvedimento comunale, avesse determinato un giudicato esterno esplicito sulla giurisdizione.

Ed ancora, sul rapporto logico di presupposizione dell’esistenza del potere giurisdizionale in una pronuncia di rito, è paradigmatico l’arresto di Sez. U, n. 04361/2018, Scarano, Rv. 647315-01: “la decisione sulla competenza presuppone l’affermazione, quantomeno implicita, da parte del giudice investito della causa, della propria giurisdizione, sicché, attribuita la competenza, in sede di regolamento, ad un giudice, quest’ultimo non può successivamente negare la sua giurisdizione”.

Al di là della tenuta, sul piano logico formale, della svolta interpretativa delle Sezioni Unite, ed al di là dell’aderenza di tale svolta al testo dell’art. 37 c.p.c., ciò che emerge nettamente dal percorso motivazionale tracciato dalla S.C. è la dichiarata volontà di dare all’art. 37 c.p.c. una lettura che favorisca, al di fuori di una esplicita doglianza di parte in sede di impugnazione, la stabilizzazione della sentenza di merito nell’ottica di un processo che abbia anche una ragionevole durata, e che dunque non rischi, dopo il primo grado, di essere “azzerato” pur in mancanza del rilievo del difetto di giurisdizione da parte del primo giudice o di una impugnazione della parte in punto di giurisdizione.

Secondo le citate Sezioni Unite, l’art. 37, comma 1, c.p.c., nell’interpretazione tradizionale, basata sulla lettera della legge, non realizza un corretto bilanciamento dei valori costituzionali in gioco e produce una ingiustificata violazione del principio della ragionevole durata del processo e dell’effettività della tutela (artt. 24 e 111 Cost.).

Nel solco di tale interpretazione dell’art. 37 c.p.c. coordinata con il principio della ragionevole durata del processo, si pone Cass., Sez. 5, n. 25493/2019, Perrino, Rv. 655411-01, che ha affermato che nel processo tributario, la mera prospettazione della questione di giurisdizione (contenuta nel ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR che abbia inammissibilmente rilevato d’ufficio il difetto della giurisdizione implicitamente affermata dalla decisione di primo grado) consente alla Corte di cassazione di accertare il consolidamento in capo al giudice tributario della “potestas iudicandi” per effetto della formazione, a suo beneficio, di un giudicato implicito sulla relativa attribuzione e, quindi, senza che venga statuita la cogenza di quest’ultima alla stregua del quadro normativo, ponendosi d’ostacolo, in sede di legittimità, soltanto la pronuncia di secondo grado che decida, ancorché implicitamente, sull’esistenza o meno del giudicato interno, rimovibile solo per effetto di una espressa impugnazione.

In (almeno apparente) controtendenza, Sez. U, n. 23899/2020, Rubino, Rv. 659456-01 ha affermato che la possibilità di proporre ricorso per cassazione, deducendo la configurabilità dell’ipotesi dell’eccesso di potere giurisdizionale da parte di un giudice speciale (nella specie, la Corte dei conti), non è in alcun modo preclusa dall’accettazione della giurisdizione sul merito della controversia, derivante dal non aver sollevato la relativa questione nei gradi di merito.

Tuttavia, la giurisprudenza secondo la quale si forma il giudicato implicito sulla giurisdizione se la sentenza di merito di primo grado non è impugnata per motivi attinenti alla giurisdizione è stata recentemente ribadita da Sez. 1, n. 36113/2022, Terrusi, Rv. 666255/01.

3. Il regolamento preventivo di giurisdizione.

Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, se proposto a seguito della declinatoria di difetto di giurisdizione resa dal giudice del reclamo cautelare in un procedimento d’urgenza “ante causam” ai sensi dell’art. 700 c.p.c., è inammissibile finché l’istante non abbia iniziato il giudizio di merito, nel quale si determina l’oggetto del procedimento e sorge l’interesse concreto e attuale a conoscere il giudice dinanzi al quale lo stesso deve eventualmente proseguire; né è ammissibile il ricorso straordinario per cassazione, non avendo il predetto provvedimento carattere decisorio e definitivo, neppure in ordine alla giurisdizione (Sez. U, n. 19368/2023, Giusti, Rv. 668220-01).

In tema di regolamento preventivo di giurisdizione, Sez. U, n. 31014/2023, Falaschi, Rv. 669399-01 ha affermato che l’interesse alla decisione della Corte di Cassazione non viene meno ove, successivamente alla proposizione del regolamento, venga emessa, da parte del giudice di merito, la sentenza, che va considerata come resa a cognizione sommaria e, se passata in giudicato, pur sempre condizionata al riconoscimento della giurisdizione del giudice che l’ha pronunciata, all’esito della definizione del regolamento. (Nella specie, le Sezioni Unite hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario sul giudizio di impugnazione dell’atto con cui la P.A. aveva approvato parzialmente un progetto esecutivo di appalto, sebbene fosse stato definito il separato giudizio nel quale l’appaltatore aveva chiesto al giudice ordinario il risarcimento dei danni patiti per il ritardo nell’approvazione del progetto medesimo).

Il regolamento preventivo di giurisdizione presuppone che la causa non sia stata decisa nel merito in primo grado (art. 41, comma 1, c.p.c.) e non è esperibile in pendenza di opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., atteso che questo mezzo di impugnazione riapre il giudizio dopo un procedimento di primo o secondo grado, già concluso con una sentenza di merito, sia pure non definitiva, passata in giudicato o comunque esecutiva (Sez. U, n. 30331/2023, Scarpa, Rv. 669347-01, in una fattispecie in cui la S.C. ha dichiarato inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione proposto in seno a un giudizio di opposizione di terzo avverso una sentenza del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, resa al termine di un procedimento nel quale la Corte di Cassazione aveva già statuito sulla giurisdizione, a seguito di un precedente ricorso ex art. 41 c.p.c.).

D’altra parte, Sez. U, n. 08675/2023, Graziosi, Rv. 667440-01 ha chiarito che è inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione con il quale la parte ricorrente allega che nessun giudice statale è competente a conoscere della controversia, in quanto la giustiziabilità della pretesa dinanzi agli organi della giurisdizione statale costituisce non una questione di giurisdizione, ma di merito. (Nella specie, la ricorrente aveva dedotto con il regolamento preventivo che la tutela giurisdizionale chiesta dalla controparte dinanzi al T.A.R. mirasse, in realtà, a sindacare il merito amministrativo delle scelte compiute dalla P.A. in relazione all’affidamento di un appalto pubblico).

  • giurisdizione amministrativa
  • giurisdizione civile
  • giurisdizione tributaria
  • competenza giurisdizionale

CAPITOLO III

IL RIPARTO DI GIURISDIZIONE

(di Angelo Napolitano )

Sommario

1 La giurisdizione sugli atti delle pubbliche amministrazioni e sui rapporti amministrativi. - 2 I rapporti tra il giudice amministrativo, il giudice ordinario e il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche. - 3 La giurisdizione in materia di pubblico impiego. - 4 La giurisdizione in materia di società e consorzi pubblici. - 5 La giurisdizione e i diritti della persona. - 6 Il controllo giurisdizionale sulle sentenze del Consiglio di Stato. - 7 I rapporti tra la giurisdizione ordinaria, quella amministrativa e quella tributaria. - 8 La giurisdizione in tema di usi civici. - 9 La giurisdizione della Corte dei Conti.

1. La giurisdizione sugli atti delle pubbliche amministrazioni e sui rapporti amministrativi.

Nel corso del 2023 la Suprema Corte, nella sua funzione di organo regolatore della giurisdizione, ha emesso numerose pronunce, che hanno interessato numerose “materie”, accomunate dalla circostanza di essere tutte esposte all’incidenza di atti o di attività della pubblica amministrazione, o comunque di incrociare il campo di azione dei poteri pubblici.

In tema di riparto di giurisdizione, si è stabilito che la pretesa risarcitoria del privato fondata sulla lesione dell’affidamento nella legittimità di un provvedimento ampliativo di una pubblica amministrazione, poi annullato in autotutela, non ha ad oggetto il modo in cui l’amministrazione ha esercitato il proprio potere con il provvedimento annullato, o con quello di annullamento del primo, ma l’osservanza o meno delle regole di correttezza nei rapporti con i privati, regole distinte ed autonome rispetto a quelle della legittimità amministrativa ed a cui deve essere informato il procedimento amministrativo ex art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241 del 1990, introdotto dalla legge n. 120 del 2020, con la conseguenza che in dette ipotesi, correlandosi la lesione dell’affidamento ad una posizione di diritto soggettivo, la giurisdizione compete al giudice ordinario. (Sez. U, n. 02175/2023, Cosentino, Rv. 666634-02).

Sulla stessa linea si è posta Sez. U, n. 25324/2023, Scrima, Rv. 668740-01, secondo cui appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda, proposta dal privato nei confronti della P.A., di risarcimento dei danni conseguiti alla lesione dell’incolpevole affidamento riposto sull’adozione di un provvedimento ampliativo della propria sfera soggettiva – sia in caso di successivo annullamento del provvedimento giudicato illegittimo, sia in ipotesi di affidamento ingenerato dal comportamento dell’amministrazione nel procedimento amministrativo, poi conclusosi senza l’emanazione del provvedimento ampliativo -, perché il pregiudizio non deriva dalla violazione delle regole di diritto pubblico sull’esercizio della potestà amministrativa, bensì, in una più complessa fattispecie, dalla violazione dei princìpi di correttezza e buona fede, che devono governare il comportamento dell’amministrazione e si traducono in regole di responsabilità, non di validità dell’atto.

Così, la responsabilità della pubblica amministrazione per il danno derivante dalla lesione dell’incolpevole affidamento – nella specie, ingenerato in relazione alla legittimità del piano provinciale delle attività estrattive, poi oggetto di annullamento in sede giurisdizionale – rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto il pregiudizio individuato non si pone quale diretta e immediata conseguenza dell’illegittimità di un atto o dello stesso esercizio del potere pubblico, bensì come effetto di un comportamento (attivo o omissivo) della pubblica amministrazione in cui il provvedimento amministrativo non rileva in sé (quale elemento costitutivo della fattispecie risarcitoria), ma come un mero fatto che ha dato causa all’evento dannoso (Sez. U, n. 03496/2023, Lamorgese, Rv. 666885-01).

Coerentemente su questa traccia è stato affermato che la responsabilità della pubblica amministrazione per il danno derivante dalla lesione dell’affidamento sulla correttezza dell’azione amministrativa – avente quale presupposto il mancato rispetto dei doveri di correttezza e buona fede gravanti sulla P.A. – ha natura contrattuale e va inquadrato nello schema della responsabilità “relazionale” (o “da contatto sociale qualificato”, idoneo a produrre obbligazioni ai sensi dell’art. 1173 c.c.), sia nel caso in cui nessun provvedimento amministrativo sia stato emanato, sia in caso di emanazione di un provvedimento lesivo, sia nell’ipotesi di emissione e successivo annullamento di un atto ampliativo della sfera giuridica del privato; ne consegue che la controversia relativa all’accertamento della responsabilità dell’amministrazione rientra nella giurisdizione del giudice ordinario (Sez. U, n. 01567/2023, Mercolino, Rv. 666882-01).

Del resto, l’adozione di un atto amministrativo non è elemento idoneo a radicare in ogni caso la giurisdizione amministrativa. Ad esempio, l’azione contro la discriminazione prevista dall’art. 44 del d.lgs. n. 286 del 1998 può essere esperita anche quando il comportamento pregiudizievole sia posto in essere da un ente pubblico mediante l’adozione di un atto amministrativo, potendo in questo caso il giudice ordinario disapplicare l’atto denunziato assumendo i provvedimenti idonei a rimuoverne gli effetti, senza che ciò comporti alcuna interferenza nell’esercizio della potestà amministrativa (Sez. 1, n. 30517/2023, Iofrida, Rv. 669363-01, in una fattispecie in cui si è affermato che può dar luogo ad un provvedimento discriminatorio disapplicabile l’esercizio, da parte della Regione Lombardia, del diritto di prelazione culturale di cui all’art. 60 del d.lgs. n. 42 del 2004, tendente ad impedire che un edificio venga trasferito ad un’associazione islamica che se ne era resa aggiudicataria ad un’asta pubblica).

La controversia avente ad oggetto la domanda risarcitoria per omessa adozione, da parte dell’amministrazione comunale, dei provvedimenti diretti al ripristino della viabilità verso un fondo privato è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, poiché con la predetta domanda il privato fa valere un interesse legittimo rispetto all’attività di gestione del bene demaniale – espressione del potere autoritativo rientrante nelle competenze municipali in materia di polizia e vigilanza a tutela delle strade e della viabilità – correlato alla titolarità di un uso speciale del bene stesso, ancorché incidente sul godimento della proprietà privata del frontista (Sez. U, n. 30175/2023, Scarpa, Rv. 669314-01).

Le controversie relative alla fase esecutiva del rapporto di concessione di prestazioni integrate inerenti alla progettazione e costruzione di opere pubbliche appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, anche laddove inerenti alla mancata stipula di atti integrativi funzionali all’esecuzione di lavori, qualora quest’ultima sia prospettata alla stregua di inadempimento di un’obbligazione contemplata dalla convenzione iniziale (Sez. U, n. 30267/2023, Scarpa, Rv. 669156-01, nella specie, in relazione a una convenzione stipulata tra le Ferrovie dello Stato e un consorzio di imprese per la concessione di prestazioni integrate necessarie per la progettazione e la costruzione di alcune linee ferroviarie, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda risarcitoria, per responsabilità contrattuale e precontrattuale, avanzata dal suddetto consorzio in relazione all’illegittimo comportamento della parte pubblica, per non aver assunto gli atti preordinati all’esecuzione di ulteriori lavori alla cui emanazione, secondo la prospettazione dell’attore, essa si era obbligata in seno alla convenzione iniziale).

In caso di attività edilizia svolta sulla base di un permesso comunale, la controversia volta alla riduzione in pristino stato dei luoghi per violazione delle distanze, nella quale sia chiamato in manleva il Comune, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario e non di quello amministrativo, siccome riguardante la lesione dell’integrità patrimoniale ex art. 2043 c.c., rispetto alla quale l’esercizio del potere amministrativo non rileva in sé, ma per l’efficacia causale del danno-evento da affidamento incolpevole (Sez. 2, n. 23284/2023, Carrato, Rv. 668706-01).

Invece, le controversie relative ad un contratto di permuta tra la P.A. ed un privato, alternativo a un procedimento di espropriazione, rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, del d.lgs. n. 104 del 2010, rappresentando detto accordo uno strumento di pianificazione territoriale attraverso cui il soggetto pubblico assolve ai propri compiti istituzionali (Sez. U, n. 22144/2023, Rossetti, Rv. 668370-01).

In tema di patrocinio a spese dello Stato, il provvedimento, reso dal giudice amministrativo, di rigetto della richiesta di ammissione al beneficio è impugnabile, ai sensi degli artt. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 e 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, dinanzi al giudice ordinario, alla stessa stregua del provvedimento di liquidazione del compenso dell’avvocato della parte ammessa al detto beneficio, vertendosi in tema di diritti soggettivi perfetti di rilievo costituzionale, non degradabili ad interessi legittimi, al di fuori delle materie attribuite dalla legge alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (Sez. U, n. 20501/2023, Criscuolo, Rv. 668222-01, a definizione di un conflitto negativo di giurisdizione tra il T.A.R. e il tribunale ordinario in merito al giudizio di impugnazione contro il provvedimento con cui il giudice amministrativo, in relazione ad un giudizio introdotto e concluso dinanzi ad esso, aveva dichiarato inammissibile l’istanza di ammissione della parte privata al beneficio del patrocinio a spese dello Stato).

In tema di sanzioni amministrative, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario l’impugnazione del provvedimento di archiviazione emesso dal prefetto, ai sensi dell’art. 203 c.d.s., proposta dall’ente beneficiario delle somme che, in caso di emissione dell’ordinanza-ingiunzione, avrebbe dovuto corrispondere il soggetto sanzionato (Sez. U, n. 20619/2023, Criscuolo, Rv. 668223-01).

Con riferimento alla concessione di pubblici servizi, la giurisdizione del giudice ordinario, riguardante le indennità, i canoni e altri corrispettivi nella fase esecutiva del contratto di concessione, si estende anche alle conseguenze risarcitorie, ivi comprese quelle afferenti all’applicazione di penali previste per l’inadempimento del concessionario di pubblico servizio, costituendo esse manifestazione di un rapporto obbligatorio di carattere paritario, non sussumibile nelle attività di vigilanza e controllo nei confronti del gestore menzionate dall’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a. (Sez. U, n. 18374/2023, Scoditti, Rv. 668211-01, in una fattispecie in cui la Regione Sicilia, opponendosi al decreto ingiuntivo ottenuto, a titolo di revisione annuale del corrispettivo, da una società di gestione del collegamento marittimo con le isole Eolie, aveva proposto domanda riconvenzionale volta ad ottenere la compensazione del credito azionato in via monitoria con il maggior credito da essa vantato a titolo di applicazione di penale per l’utilizzo di imbarcazioni prive delle caratteristiche pattuite).

Le controversie nelle quali si controverte sul diritto di accesso agli atti conservati dalla SIAE – Società Italiana degli Autori e degli Editori (nella specie, relativi ai compensi per diritti di copia privata pagati, o meno, dalle imprese ex artt. 71-sexies e ss. della legge n. 633 del 1941) rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, sia per l’ampia formulazione dell’art. 1, comma 2, della legge n. 2 del 2008, sia per la natura della SIAE che, anche alla luce della liberalizzazione del mercato dei diritti d’autore, operata con d.lgs. n. 35 del 2017, attuativo della Direttiva 2014/26/UE (cd. Direttiva Barnier), opera ormai con modalità privatistiche, sottoposte al rispetto delle regole di concorrenza ed incompatibili con una gestione pubblicistica dei diritti d’autore (Sez. U, n. 18893/2023, Iofrida, Rv. 668215-01).

Invece, si è affermato che spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo la domanda di condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della Salute al risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla compressione dei diritti fondamentali attuata durante il periodo dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e fondata sulla pretesa inadeguatezza della gestione ed organizzazione del servizio sanitario nazionale, rientrando nella sua giurisdizione esclusiva le controversie relative all’esercizio del potere amministrativo discrezionale concernente la gestione e l’organizzazione di un servizio pubblico (Sez. U, n. 18540/2023, Graziosi, Rv. 668212-01).

La domanda con la quale la P.A. invoca il risarcimento del danno conseguente all’occupazione sine titulo di un proprio immobile rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di controversia meramente patrimoniale involgente un diritto soggettivo e non già l’esercizio di pubblici poteri (Sez. U, n. 13311/2023, Grasso, Rv. 667731-01, in relazione all’occupazione di un immobile da parte di un’associazione culturale, a seguito della quale non era stato portato a compimento il procedimento amministrativo preordinato alla stipula di una convenzione concessoria).

Quanto al potere di disapplicazione del provvedimento amministrativo da parte del giudice ordinario, si è affermato che quest’ultimo può disapplicare la concessione edilizia ritenuta illegittima, senza incorrere nella violazione del giudicato, quando il giudizio amministrativo relativo ad essa si sia concluso con sentenza di inammissibilità in rito, essendogli l’esercizio di tale potere precluso solo quando il giudice amministrativo abbia accertato la legittimità dell’atto con sentenza passata in giudicato, resa nel contraddittorio delle parti (Sez. 2, n. 12751/2023, Giannaccari, Rv. 667949-01).

Ancora, sempre in tema di disapplicazione dell’atto amministrativo, si è affermato che il conferimento di un incarico professionale relativo ad ottenere il certificato di abitabilità, ove emerga l’esistenza pregressa di quest’ultimo, è nullo per difetto di causa, non essendo all’uopo consentito al giudice ordinario disapplicare il provvedimento amministrativo, ove illegittimo, in quanto tale potere è limitato ai casi in cui esso sia la fonte del diritto contestato (Sez. 2, n. 09455/2023, Criscuolo, Rv. 667528-01, in una fattispecie in cui la Corte ha rigettato la censura afferente alla mancata disapplicazione da parte dei giudici di merito del certificato di abitabilità, atteso che esso non costituiva fonte dei diritti vantati dal professionista, ma elemento di fatto al quale le parti avevano fatto riferimento sul piano della giustificazione causale dell’impegno reciprocamente assunto).

Spetta al giudice ordinario la controversia avente ad oggetto il diniego dell’ammissione al “Fondo salva opere”, previsto dall’art. 47 del d.l. n. 34 del 2019, per assenza dei relativi presupposti (tra cui la certezza e l’esigibilità del credito vantato dal sub-appaltatore), perché la lite concerne una posizione di diritto soggettivo, non comportando la verifica di tali requisiti alcun apprezzamento discrezionale da parte dell’amministrazione circa l’ “an”, il “quid” e il “quomodo” dell’erogazione del beneficio (Sez. U, n. 09816/2023, Sestini, Rv. 667452-01; Sez. U, n. 09634/2023, Orilia, Rv. 667448-01).

In tema di concessione delle attività di manutenzione e gestione dei servizi cimiteriali, la domanda di accertamento della legittimità del recesso, esercitato dal concessionario in forza di una specifica clausola contrattuale, a seguito del rifiuto dell’ente concedente di avviare la revisione del piano economico finanziario della concessione, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, poiché non attiene alla procedura di gara, né ad accordi integrativi o sostitutivi di provvedimenti amministrativi, né rientra nell’alveo delle lettere b) e c) dell’art. 133 c.p.a., non essendo in discussione la concessione del bene pubblico o il momento ad essa prodromico, bensì la disciplina del contratto già stipulato, con il quale le opere e i servizi sono stati affidati (Sez. U, n. 07735/2023, Terrusi, Rv. 667197-01).

Spetta al giudice ordinario la giurisdizione in ordine alla domanda con cui un privato chiede la condanna della P.A. al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell’omesso sgombero di un immobile abusivamente occupato, atteso che viene in rilievo un diritto soggettivo nei cui confronti la pubblica amministrazione deve esercitare un’attività vincolata, quale la predisposizione di misure di intervento finalizzate a tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica e a metter fine a una situazione illecita, dovendosi in tal caso verificare soltanto se sussistano i presupposti determinati dalla legge per l’adozione di misure o di condotte rimediali o repressive, senza che nelle condizioni date sia consentito discorrere di potere autoritativo correlato all’esercizio di scelte di natura discrezionale (Sez. U, n. 07737/2023, Terrusi, Rv. 667198-01).

In tema di espropriazione per pubblica utilità, sono devolute alla giurisdizione amministrativa le domande risarcitorie riferite all’attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti a una dichiarazione di pubblica utilità, ancorché il procedimento nel cui ambito esse sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo atto traslativo o sia caratterizzato da illegittimità degli atti, mentre sono devolute alla giurisdizione ordinaria le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità di occupazione legittima dovute in conseguenza di atti ablativi, senza che rilevi la proposizione congiunta delle stesse, applicandosi il principio generale di inderogabilità della giurisdizione per motivi di connessione (Sez. U, n. 06099/2023, Falabella, Rv. 667190-01).

Si è ritenuto, d’altra parte, che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda risarcitoria, proposta dal privato nei confronti della P.A., per i danni derivati alla proprietà privata in conseguenza di comportamenti colposi determinatisi nella fase di progettazione e realizzazione di un’opera pubblica, trovando essa fondamento nell’inosservanza di regole tecniche o di canoni di diligenza e prudenza nell’esecuzione dei lavori, senza investire scelte ed atti autoritativi dell’amministrazione medesima (Sez. U, n. 06100/2023, Falabella, Rv. 667191-01, con riferimento a una fattispecie in cui era stata lamentata non già l’inesistenza o l’illegittimità di un provvedimento di approvazione del progetto in variante di un’opera pubblica, quanto l’esecuzione di quest’ultima con modalità tali da risultare lesive dei diritti che competevano al frontista, titolare del diritto di accesso alla via pubblica).

La domanda volta ad ottenere la condanna della P.A. al pagamento dell’indennizzo dovuto per una espropriazione “sostanziale”, subìta dall’istante nell’ambito di una più ampia vicenda ablatoria formale nei confronti di altri soggetti, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, ex art. 133, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 104 del 2010, ove non si faccia questione circa la legittimità dell’esproprio subìto (Sez. U, n. 07112/2023, Di Marzio, Rv. 667194-01, in una fattispecie in cui il proprietario di un fondo, a seguito del rilascio delle concessioni in favore di cooperative incaricate di interventi di edilizia residenziale pubblica su terreni limitrofi, aveva proposto domanda per essere stato privato dei diritti di edificabilità per le volumetrie comprese nel piano di lottizzazione).

La controversia avente ad oggetto la sanzione pecuniaria irrogata ai sensi dell’art. 33, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001, anche se relativa solo al “quantum”, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, poiché, seppur afferente al diritto soggettivo a non subire una prestazione patrimoniale non prevista dalla legge, è legata da un nesso di stretta pregiudizialità-dipendenza con il rapporto amministrativo concernente l’uso del territorio, che presuppone l’esercizio del potere amministrativo di demolizione dell’opera edilizia realizzata in assenza o totale difformità dal permesso (Sez. U, n. 04607/2023, Fuochi Tinarelli, Rv. 667014-01).

Appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo la domanda avanzata da un’amministrazione comunale nei confronti del Ministero della Giustizia e volta ad ottenere il rimborso delle spese di gestione degli uffici giudiziari in forza degli artt. 1 e 2 della legge n. 392 del 1941 (secondo la formulazione “ratione temporis” vigente, antecedente alle modifiche introdotte dalla legge n. 190 del 2014), attesa l’insussistenza di un diritto soggettivo dei Comuni a conseguire l’integrale restituzione delle spese indicate, nonché l’autoritativa determinazione del “quantum” del contributo gravante sullo Stato (Sez. U, n. 03874/2023, Ferro, Rv. 666886-01).

Spetta al giudice ordinario la giurisdizione sulla domanda di risarcimento del danno alla salute avanzata nei confronti della P.A. qualora sia dedotta l’omessa adozione degli opportuni provvedimenti necessari per la salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento, in quanto l’azione si basa sulla tutela del fondamentale diritto alla salute che, non tollerando compressione nemmeno da parte dei pubblici poteri, ha sempre natura di diritto soggettivo, non degradabile ad interesse legittimo (Sez. U, n. 05668/2023, Cirillo F.M., Rv. 666891-01, in una fattispecie in cui, a risoluzione di un conflitto negativo di giurisdizione sollevato dal giudice amministrativo, ha cassato il provvedimento di un tribunale ordinario che, ritenendo che la domanda riguardasse il mancato esercizio, da parte del Comune e della Regione, dei poteri amministrativi finalizzati alla tutela dei cittadini dall’inquinamento atmosferico, aveva declinato la giurisdizione).

Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia urbanistico-edilizia la domanda di reintegrazione nel possesso con cui si prospetti che lo spossessamento del fondo, preordinato all’esecuzione di un intervento realizzativo di un’opera pubblica, è avvenuto in forza di un’illegittima dichiarazione di pubblica utilità, in quanto l’apprensione e l’utilizzazione del bene e la realizzazione dell’opera da parte della pubblica amministrazione sono comunque riconducibili ad un concreto esercizio del potere autoritativo che si manifesta con l’adozione della dichiarazione di pubblica utilità, senza che rilevino il vizio di quest’ultima o la sua successiva perdita di efficacia o il suo annullamento (Sez. U, n. 04424/2023, Scarpa, Rv. 666888-01).

Spetta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno per mancata erogazione dell’assegno di cura – previsto dall’art. 3 del d.m. Lavoro e Politiche Sociali del 7 maggio 2014 e dall’art. 3 del d.m. Lavoro e Politiche Sociali del 14 maggio 2015 e stabilito dalle Regioni (nella specie, dalla Regione Campania) per favorire la permanenza a domicilio delle persone in condizione di disabilità gravissima – in quanto, una volta riconosciuta dalla P.A. la sussistenza dello “status” sanitario da cui consegue il diritto di ottenere l’erogazione, nessuno spazio residua alla discrezionalità amministrativa (Sez. U, n. 02481/2023, Crucitti, Rv. 666883-01).

In tema di servizi pubblici di trasporto aereo, spetta al giudice ordinario la giurisdizione sulla domanda di risarcimento dei danni per l’omesso adeguamento annuale (in misura pari al tasso di inflazione programmato, ai sensi dell’art. 2, comma 190, della legge n. 662 del 1996) dei diritti aeroportuali in conseguenza della mancata adozione degli appositi decreti ministeriali, trattandosi di provvedimenti a contenuto vincolato “ex lege”, la cui emissione è obbligatoria per l’autorità amministrativa, senza che sia ravvisabile l’esercizio di un potere autoritativo fondato sulla discrezionalità amministrativa e senza che assuma rilievo che – in seguito al d.l. n. 203 del 2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 2005, il quale ha abrogato il citato art. 2, comma 190, della legge n. 662 del 1996 e novellato l’art. 10, comma 10, della legge n. 537 del 1993 – la revisione dei diritti aeroportuali debba essere effettuata secondo i criteri stabiliti dal CIPE, sulla base della contabilità analitica dei costi e dei ricavi presentata dal gestore aeroportuale (Sez. U, n. 03486/2023, Lamorgese, Rv. 666884-01).

Con riferimento al servizio di somministrazione relativo ad utenza idrica, invece, le controversie volte ad ottenere il riconoscimento del diritto alla ripetizione delle somme già pagate, indicate in bolletta come “partite pregresse” e, dunque, relative alla liquidazione dei corrispettivi per le prestazioni che il gestore deve erogare e non già alla correttezza dell’esercizio delle funzioni tariffarie da parte dei soggetti di governo del Servizio Idrico Integrato, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto relative al rapporto individuale di utenza che non vede coinvolta la pubblica amministrazione nella veste di autorità (Sez. U, n. 04079/2023, De Masi, Rv. 666641-01).

Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia con la quale un’emittente televisiva faccia valere la violazione, da parte della P.A., dei principi di buona fede e correttezza nell’esecuzione del rapporto derivante dalla concessione di una frequenza televisiva (Sez. U, n. 00362/2023, Tricomi I., Rv. 666547-01, in una fattispecie relativa a una domanda risarcitoria proposta dalla titolare del diritto d’uso di una concessione televisiva nei confronti del Ministero dello Sviluppo Economico che aveva erroneamente concesso la medesima frequenza ad altra emittente, le cui trasmissioni interferivano con quelle della ricorrente, impedendo agli utenti la visione dei relativi programmi).

Appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario anche le controversie relative all’aggiudicazione dell’appalto del servizio di sorveglianza sanitaria ex d.lgs. n. 81 del 2008 e di prevenzione per la salute, reso a favore di Poste Italiane S.p.A., atteso che tale attività non è direttamente riconducibile alla categoria dei servizi postali, né a quella degli “altri servizi diversi da quelli postali”, come definiti dall’art. 120 del d.lgs. n. 50 del 2016, risultando priva di un nesso di strumentalità con essi, i quali, peraltro, non rappresentano più la sola attività svolta direttamente da Poste Italiane (Sez. U, n. 00310/2023, Mercolino, Rv. 666505-01).

La S.C., inoltre, ha ribadito che, nell’ambito di un rapporto tra l’amministrazione e una ditta privata, nascente da un contratto di cottimo fiduciario per la manutenzione di un bene pubblico, stipulato in seguito ad una procedura negoziata, la controversia insorta circa la legittimità del recesso dell’amministrazione, seppure motivato da ragioni di pubblico interesse e di contenimento della spesa, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quella del giudice amministrativo, trattandosi di atto iure privatorum compiuto a valle della procedura negoziata di scelta del contraente, in sede di esecuzione del contratto (Sez. U, n. 35940/2023, Tricomi I., Rv. 669683-01).

La S.C. si è anche pronunciata su un ricorso avverso una sentenza del Consiglio di Stato che aveva rigettato l’impugnazione del decreto di ammonimento di un Questore, emesso ai sensi dell’art. 8 del d.l. n. 11 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 28 del 2009, nell’ambito di una condotta di stalking.

In particolare, il ricorrente per cassazione si era lamentato dell’eccesso di potere giurisdizionale per invasione della giurisdizione del giudice penale, in quanto il provvedimento del Questore avrebbe rilievo esclusivamente quale aggravante del reato di cui all’art. 612-bis c.p., come tale conoscibile esclusivamente dal giudice penale.

Le Sezioni Unite hanno invece affermato che, sebbene incida sul trattamento sanzionatorio predisposto dal legislatore per il reato di stalking, il decreto del Questore è qualificabile come atto amministrativo, impugnabile dunque dinanzi agli organi della giurisdizione amministrativa (Sez. U, n. 36154/2023, Mancino, Rv. 669685-01).

Si è, invece, devoluta alla giurisdizione amministrativa la domanda con cui un medico aveva chiesto il risarcimento del danno ad una A.S.L. per il ritardo con cui quest’ultima aveva individuato le carenze nell’ambito dell’organizzazione del servizio territoriale di medicina generale, oltre che per il ritardo conseguente nella stipula della convenzione (Sez. U, n. 35929/2023, Tricomi I., in corso di massimazione).

2. I rapporti tra il giudice amministrativo, il giudice ordinario e il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.

Nel corso del 2023, la S.C. ha avuto modo di affrontare anche questioni relative alla giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.

In particolare, ha statuito che nei giudizi relativi ai provvedimenti di cui all’art. 143 del r.d. n. 1775 del 1933 si applica, per effetto del rinvio formale disposto dall’art. 208 del citato r.d., il codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104 del 2010): nell’elaborazione della giurisprudenza amministrativa, la nozione di “atto presupposto” richiede uno stretto collegamento con l’atto impugnato (“atto presupponente”), tale che quest’ultimo ne costituisca la necessaria derivazione giuridica; inoltre, il ricorrente ha l’onere di impugnare sia l’atto “a valle”, sia quello presupposto, per far valere l’illegittimità di quest’ultimo, senza che il giudice possa disapplicare l’atto presupposto non impugnato, perché, dinanzi al giudice amministrativo o a quello ordinario, la disapplicazione può avere ad oggetto solo i regolamenti quali fonti normative secondarie, non anche gli atti amministrativi provvedimentali (Sez. U, n. 15281/2023, Tricomi I., Rv. 667992-01, che ha cassato con rinvio la sentenza del T.S.A.P. che, disapplicando per contrasto con il diritto eurounitario le delibere della giunta provinciale confermative di una concessione di derivazione d’acqua, ancorché non impugnate dal ricorrente dinanzi al giudice speciale, aveva annullato il diniego di una concessione di derivazione “in sottensione” a favore del ricorrente, la cui richiesta, comunque, non rispettava le prescrizioni di cui all’art. 28 della legge provinciale di Bolzano n. 2 del 2015).

Spettano alla competenza dei tribunali regionali delle acque le controversie in cui vengano in questione i poteri di governo delle acque nell’interesse generale della collettività, anche in relazione all’individuazione dei limiti dei corsi d’acqua e degli obblighi di manutenzione dei relativi argini o sponde (Sez. 3, n. 25905/2023, Iannello, Rv. 668885-01, in una fattispecie relativa alla domanda di un consorzio di bonifica volta all’accertamento dell’illegittima edificazione di alcuni manufatti condominiali in violazione delle fasce di rispetto del demanio fluviale, nonché dell’insussistenza di qualsivoglia obbligo di ripristino della palificazione eseguita a protezione dei suddetti manufatti).

Ancora in tema di acque pubbliche, si è affermato che l’appello al tribunale regionale delle acque pubbliche, cui fa riferimento l’art. 141, comma 3, del r.d. n. 1775 del 1933, attiene all’impugnazione della decisione resa dal tribunale ordinario, all’esito del giudizio di merito sull’azione possessoria e nunciatoria, proposta a tutela del possesso nelle materie di cui all’art. 140 del citato r.d. (Sez. 3, n. 13841/2023, Iannello, Rv. 667881-04).

Ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c., competente a conoscere del reclamo proposto avverso un provvedimento cautelare d’urgenza ex art. 700 c.p.c., emesso nelle materie di cui all’art. 140 del r.d. n. 1775 del 1933 dal giudice monocratico del tribunale ordinario, incompetente “ratione materiae”, è il collegio del medesimo tribunale, del quale non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato, dovendosi far valere la sua incompetenza quale motivo di reclamo (Sez. 3, n. 13841/2023, Iannello, Rv. 667881-03).

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 141, comma 2, del r.d. n. 1775 del 1993 e 669-terdecies c.p.c., il reclamo cautelare avverso le ordinanze emesse a conclusione della fase sommaria dei procedimenti possessori o nunciatori, pronunciati in controversie rientranti tra quelle indicate nell’art. 140 del citato r.d., deve essere proposto dinanzi al tribunale ordinario in composizione collegiale (Sez. 3, n. 13841/2023, Iannello, Rv. 667881-02).

Ai sensi dell’art. 669-ter c.p.c., la competenza a conoscere delle domande cautelari proposte ex art. 700 c.p.c., nelle materie di cui all’art. 140 del r.d. n. 1775 del 1933, spetta al tribunale regionale delle acque pubbliche competente per territorio, che provvede con ordinanza reclamabile dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (Sez. 3, n. 13841/2023, Iannello, Rv. 667881-01).

Ai sensi dell’art. 143, comma 1, lett. a), r.d. n. 1775 del 1933, spettano alla cognizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche le impugnazioni di tutti i provvedimenti che, per effetto della loro incidenza sulla realizzazione, sospensione, o eliminazione di opere idrauliche riguardanti acque pubbliche, concorrono in concreto a disciplinare le modalità d’uso di tali acque, compresi quelli che, pur se emanati da organi dell’amministrazione non preposti alla cura delle acque pubbliche, comunque interferiscono con le determinazioni che regolano il menzionato uso, ad esempio autorizzando, impedendo o modificando i lavori o determinando i modi di acquisto dei beni necessari all’esercizio e alla realizzazione delle opere (Sez. U, n. 13975/2023, Mancino, Rv. 667737-01, in una fattispecie relativa ad un ricorso proposto da un privato, sul cui fondo erano state installate delle condutture deputate a convogliare le acque reflue di diversi Comuni in un depuratore, avverso il silenzio serbato dalle amministrazioni competenti sulla sua domanda finalizzata alla costituzione di una servitù pubblica di acquedotto ex art. 42-bis d.P.R. n. 327 del 2001, o, in mancanza, alla cessazione dell’occupazione illegittima, con conseguente ripristino e restituzione dei terreni).

3. La giurisdizione in materia di pubblico impiego.

Nel corso del 2023, la materia del pubblico impiego o meglio, in generale, quella dei rapporti di lavoro o delle prestazioni a favore della Pubblica Amministrazione, ha costituito un rilevante banco di prova per la funzione nomofilattica della Suprema Corte in tema di riparto di giurisdizione.

In particolare, con riferimento alle controversie concernenti la legittimità della regolamentazione delle graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze in ambito scolastico, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, venendo in considerazione atti ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, di fronte ai quali sussistono soltanto diritti soggettivi, in quanto le procedure relative alla formazione e all’aggiornamento delle predette graduatorie non si configurano come procedure concorsuali, non implicando alcuna valutazione discrezionale ed essendo finalizzate unicamente all’inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili; la giurisdizione del giudice amministrativo resta di conseguenza limitata alle controversie nelle quali, secondo il criterio del “petitum” sostanziale, la questione involga direttamente la validità dell’atto amministrativo di carattere generale, o di quello regolamentare, che disciplina l’accesso alle graduatorie e, solo quale conseguenza dell’annullamento di tale atto, la tutela della posizione individuale dell’aspirante all’inserimento in una determinata graduatoria. (Sez. U, n. 10538/2023, Di Paolantonio, Rv. 667727-01, in una fattispecie in cui la S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla domanda avente ad oggetto il corretto posizionamento del ricorrente nella graduatoria provinciale utilizzata per l’assegnazione delle supplenze nell’anno scolastico 2021/2022, inerenti alla classe di concorso concernente l’insegnamento del clarinetto negli istituti secondari di secondo grado).

In tema di personale ATA, nelle controversie concernenti la formazione delle graduatorie di circolo e di istituto, nell’ambito del comparto scolastico, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo allorché oggetto della domanda sia la richiesta di annullamento dell’atto amministrativo generale o normativo con il quale si pone la disciplina di tali graduatorie – che costituisce esercizio di potestà autoritativa nella individuazione dei criteri di inserimento – e, solo quale effetto della rimozione di tale atto, l’accertamento del diritto del ricorrente all’inserimento in quella graduatoria; sussiste, invece, la giurisdizione del giudice ordinario se la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all’accertamento del diritto del personale all’inserimento nella graduatoria di istituto o di circolo, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell’atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere (Sez. U, n. 09330/2023, Marotta, Rv. 667442-01).

Ancora in tema di pubblico impiego privatizzato, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie aventi per oggetto la contestazione dell’esito e della graduatoria finale delle selezioni per la progressione di un livello di inquadramento a quello immediatamente superiore nel profilo di ricercatore, bandite ai sensi dell’art. 15, comma 5, del c.c.n.l. del personale del comparto delle Istituzioni e degli Enti di ricerca e sperimentazione del 7 aprile 2006, giacché tale norma contrattuale, uniformando la classificazione dei ricercatori ai princìpi di cui al d.lgs. n. 165 del 2001, ne ha regolato il profilo secondo un’omogenea professionalità e all’interno di un unico organico. (Sez. U, n. 31293/2023, Zuliani, Rv. 669543-01).

Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda, proposta dal dipendente pubblico, di accertamento negativo dello svolgimento di incarico non autorizzato ex art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 e del diritto dell’amministrazione di appartenenza di procedere, direttamente e forzosamente, al recupero dei compensi percepiti in ragione della suddetta attività mediante trattenimento in busta paga, senza previo conseguimento di un titolo giudiziale, trovando la domanda il suo “petitum” sostanziale nella contestazione di una condotta tipicamente datoriale nell’ambito di un rapporto di lavoro contrattualizzato (Sez. U, n. 03872/2023, Stalla, Rv. 666640-01).

Nella controversia in cui il dipendente contesti la legittimità dei provvedimenti adottati dalla P.A. datore di lavoro sulla ripartizione o determinazione del fondo per il finanziamento della retribuzione di risultato, ai sensi della contrattazione collettiva di riferimento, la relativa posizione giuridica soggettiva va qualificata in termini di diritto soggettivo alla corretta liquidazione della retribuzione, di cui la retribuzione di risultato è parte, sicché il giudice ordinario può conoscere e sindacare tutti i vizi dell’atto, ivi comprese le figure sintomatiche di eccesso di potere, ai fini dell’eventuale disapplicazione del provvedimento per decidere sulla domanda avanzata dal lavoratore (Sez. L, n. 33975/2023, Fedele, Rv. 669558-01).

Con riferimento al rapporto tra un giudizio di lavoro e un giudizio amministrativo, Sez. L, n. 31539/2023, Sarracino, Rv. 669394-01 ha affermato che, ai fini della sospensione necessaria del processo civile ai sensi dell’art. 295 c.p.c., la pregiudizialità di una controversia amministrativa è configurabile solo laddove entrambi i giudizi pendano tra le stesse parti ed il giudice amministrativo sia chiamato a definire questioni di diritto soggettivo in sede di giurisdizione esclusiva e non anche qualora innanzi allo stesso sia impugnato un provvedimento incidente su interessi legittimi, potendo, in quest’ultima ipotesi, il giudice ordinario disapplicare il provvedimento amministrativo. (Nella specie, la S.C., in sede di regolamento di competenza, ha escluso che ricorresse un rapporto di pregiudizialità, suscettibile di fondare la sospensione ex art. 295 c.p.c., tra la causa civile, introdotta da un avvocato dipendente di un Comune per il riconoscimento dei propri compensi professionali, e il giudizio amministrativo finalizzato all’accertamento dell’illegittimità del regolamento comunale sulla base del quale la liquidazione dei suddetti compensi era stata effettuata in misura penalizzante rispetto ai precedenti parametri).

La controversia relativa alla sospensione di un agente della polizia locale per la mancata ottemperanza all’obbligo vaccinale anti Covid-19, introdotto dall’art. 4-ter del d.l. n. 44 del 2021, conv. con modif. dalla legge n. 76 del 2021, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, poiché l’attività di verifica dell’osservanza di tale obbligo, da parte del datore di lavoro, non è ascrivibile all’ambito pubblicistico, ma a quello degli atti di gestione del rapporto di lavoro, seppur vincolati nei presupposti, nei contenuti e nelle modalità di esplicazione dalla previsione di legge (Sez. U, n. 09403/2023, Pagetta, Rv. 667443-01).

La controversia avente ad oggetto la domanda volta all’affermazione del diritto di ottenere il conferimento dell’incarico di Segretario Generale della Camera di Commercio, nell’ambito di una procedura selettiva non avente carattere concorsuale, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto l’azione fatta valere è posta a tutela di una posizione di diritto soggettivo (Sez. U, n. 07577/2023, Napolitano L., Rv. 667195-01).

4. La giurisdizione in materia di società e consorzi pubblici.

Questioni di riparto di giurisdizione si pongono con frequenza anche con riferimento alle controversie che investono i rapporti tra la Pubblica Amministrazione e le società a partecipazione pubblica.

Spetta al giudice ordinario la giurisdizione sull’azione di responsabilità promossa nei confronti degli organi di gestione e controllo di società di capitali, partecipate (anche in via totalitaria) da enti pubblici, qualora il danno cagionato dall’illecito incida in via diretta soltanto sul patrimonio della società, distinto e separato da quello dei soci, restando irrilevante la successiva fusione per incorporazione della società nell’ente pubblico socio, intervenuta dopo l’esaurimento della condotta illecita e, quindi, non incidente sul danno già prodotto (Sez. U, n. 13088/2023, Criscuolo, Rv. 668346-01).

In tema di società a partecipazione pubblica, la giurisdizione contabile della Corte dei Conti sussiste qualora sia prospettato un danno cagionato ad una società “in house” attraverso la condotta di un soggetto svolgente la propria attività per conto di altra società “in house”, partecipata dallo stesso ente pubblico, di cui la prima si sia avvalsa per la realizzazione dei propri scopi, in quanto l’art. 12 del d.lgs. n. 175 del 2016, nel prevedere la giurisdizione della Corte dei Conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società “in house”, non distingue tra danno diretto e danno “obliquo”, incentrandosi sulla natura giuridica pubblica del soggetto danneggiato, indipendentemente dalla forma privatistica, nell’ottica della più ampia tutela del pubblico erario. (Sez. U, n. 11186/2023, Giusti, Rv. 667728-01).

Ancora in tema di società di capitali a partecipazione pubblica, prive dei requisiti per essere qualificate “in house”, la giurisdizione della Corte dei Conti sussiste solo qualora sia prospettato un danno arrecato dalla società partecipata al socio pubblico in via diretta, e non quale mero riflesso della perdita di valore della partecipazione sociale, o sia contestato al rappresentante del socio pubblico di aver colpevolmente trascurato di esercitare i propri diritti di socio, così pregiudicando il valore partecipazione, o, infine, sia configurabile la speciale natura dello statuto legale di alcune società partecipate. (Sez. U, n. 04264/2023, Di Paolantonio, Rv. 667012-01, che ha dichiarato il difetto di giurisdizione contabile, non essendosi prospettato lo sviamento ad altri fini del capitale pubblico, bensì il pregiudizio economico al patrimonio della società partecipata, che solo indirettamente si ripercuoteva sull’ente pubblico socio, attraverso la diminuzione del valore della quota di partecipazione).

In base all’art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 175 del 2016, appartiene alla giurisdizione della Corte dei Conti – seppur con le forme processuali di un giudizio ad istanza di parte in materia di contabilità pubblica (ex art. 172, comma 1, lett. d, del d.lgs. n. 174 del 2016) – l’azione di risarcimento del danno al patrimonio sociale esperita da una società “in house” nei confronti di un soggetto legato ad essa da un rapporto di servizio, compresa la domanda rivolta nei confronti dell’agente della riscossione per il mancato recupero coattivo di crediti iscritti a ruolo. (Sez. U, n. 05569/2023, Carrato, Rv. 666890-01, che ha ritenuto attratta alla giurisdizione contabile l’azione di risarcimento proposta dalla Azienda Napoletana Mobilità S.p.A., affidataria della gestione del servizio di trasporto pubblico locale, contro l’Agenzia delle Entrate – Riscossione per l’inadempimento dell’obbligo di quest’ultima di recuperare un credito, iscritto a ruolo, derivante dal mancato pagamento, da parte di un utente, di un titolo di viaggio e della conseguente sanzione pecuniaria irrogata).

In tema di società cd. “in house providing”, le procedure seguite per l’assunzione del personale dipendente sono sottoposte alla giurisdizione del giudice ordinario, e non del giudice amministrativo, in quanto alla scelta del modello privatistico per il perseguimento delle finalità di tali società consegue l’esclusione dell’obbligo di adottare il regime del pubblico concorso per il reclutamento dei dipendenti, trovando, invece, applicazione le regole di cui all’art. 18 del d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., dalla legge n. 133 del 2008 (Sez. U, n. 18749/2023, Marotta, Rv. 668213-01).

Le controversie relative al rinnovo o alla proroga di un precedente contratto stipulato da una società “in house” appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, dal momento che concernono comportamenti rispetto ai quali le parti assumono posizioni paritetiche e non già l’esercizio, anche mediato, di poteri autoritativi della pubblica amministrazione, non implicando un sindacato amministrativo la scelta della società di stipulare polizze senza ricorrere a una gara o ad una nuova procedura di affidamento diretto (Sez. U, n. 05972/2023, Sestini, Rv. 667016-01).

5. La giurisdizione e i diritti della persona.

Il 2023 ha visto la Suprema Corte impegnata nel fissare princìpi relativi alla giurisdizione anche nella materia dei diritti della persona e nel campo della protezione internazionale.

Con riferimento ai diritti “incomprimibili”, la Suprema Corte ha ribadito la tradizionale giurisprudenza secondo la quale la domanda di risarcimento del danno alla salute nei confronti della P.A., avendo ad oggetto la tutela di un diritto soggettivo inviolabile (come tale, insuscettibile di affievolimento da parte di provvedimenti amministrativi) appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, a meno che non si verta in un’ipotesi di giurisdizione esclusiva, tornando, peraltro, ad applicarsi la regola generale della giurisdizione del giudice ordinario allorquando, anche nelle materie riservate alla giurisdizione esclusiva, la lesione della salute sia stata provocata non dall’adozione di un provvedimento amministrativo, bensì da una mera attività materiale della P.A. (Esprimendo tale principio, Sez. U, n. 09837/2023, Rossetti, Rv. 667453-01 ha attribuito alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la domanda proposta da uno studente nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, per il risarcimento del danno psichico subìto a seguito dell’esclusione, in virtù di formali provvedimenti del consiglio di classe e del dirigente scolastico, dalla partecipazione a una gita scolastica, trattandosi di pregiudizio arrecato da un provvedimento adottato nello svolgimento di un pubblico servizio).

Si è statuito, in tema di protezione speciale, che il richiedente può adire direttamente il giudice al fine di far accertare il riconoscimento del diritto ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno anche quando non sia stato esercitato il potere amministrativo mediante un provvedimento del questore successivo al parere espresso ex lege dalla Commissione territoriale, atteso che l’art. 35-bis d.lgs. n. 25 del 2008 attribuisce al tribunale il potere giurisdizionale di sindacare ogni decisione (finale o interlocutoria che sia) incidente sull’esito finale del procedimento, ivi compreso il parere negativo della Commissione sull’istanza del richiedente la protezione (Sez. 1, n. 10221/2023, Lamorgese, Rv. 667498-01).

6. Il controllo giurisdizionale sulle sentenze del Consiglio di Stato.

La S.C. ammette il sindacato dell’eccesso di potere giurisdizionale sulle sentenze del Consiglio di Stato, ai sensi dell’art. 111, comma 8, Cost. L’enucleazione della nozione di eccesso di potere giurisdizionale, non codificata, avviene necessariamente su base casistica.

Sez. U, n. 33944/2023, Criscuolo, Rv. 669632-04 ha ritenuto legittima la condanna ad un facere pronunciata dal giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva nei confronti di una curatela fallimentare, non involgendo la sua contestazione una questione di giurisdizione deducibile in sede di legittimità, in quanto detta statuizione non esorbita dai limiti della giurisdizione amministrativa ma si configura, eventualmente, quale mero error in iudicando.

In caso di insinuazione allo stato passivo fallimentare di un credito attinente ad una convenzione di bonifica e trasferimento di aree alla P.A., contestato nella sua esistenza, liquidità ed esigibilità, per il quale sussistano questioni devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, gli organi fallimentari sono tenuti a considerare il credito come condizionale, con conseguente sua ammissione con riserva, da sciogliersi all’esito della definizione del giudizio amministrativo, e ciò anche nel caso in cui della questione di giurisdizione vengano “medio tempore” investite le sezioni unite della Corte di Cassazione (Sez. U, n. 33944/2023, Criscuolo, Rv. 669632-03, in una fattispecie relativa ad una insinuazione al passivo del credito del Comune relativo al controvalore delle opere di bonifica di un terreno oggetto di un accordo contrattuale concluso dall’ente pubblico con la società costruttrice in seguito fallita, con convenzione riconducibile alla tipologia degli accordi di cui all’art. 11 della legge n. 241 del 1990).

La riconduzione di un accordo tra un privato e la P.A. nell’ambito dell’art. 11 della legge n. 241 del 1990, inoltre, rende incensurabile la decisione del G.A. che, sul presupposto dell’esistenza della sua giurisdizione esclusiva in materia, abbia emesso una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. che, anche se non espressamente contemplata dagli artt. 29 e 30 del d.lgs. n. 104 del 2010, rientra nel novero delle decisioni adottabili dal giudice amministrativo nelle materia attratte alla sua giurisdizione esclusiva, sia in base ad una interpretazione costituzionalmente orientata delle forme di tutela dei diritti soggettivi da lui conoscibili, sia perché, a norma degli artt. 11 e 15 della legge n. 241 del 1990, agli accordi provvedimentali si applicano i princìpi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti (Sez. U, n. 33944/2023, Criscuolo, Rv. 669632-02).

Sez. U, n. 32559/2023, Lamorgese, Rv. 669401-01, ha affermato l’ammissibilità, ai sensi dell’art. 111, comma 8, Cost., del ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale il Consiglio di Stato, estromettendo dal giudizio dinanzi a sé gli enti esponenziali titolari di interessi legittimi collettivi incisi dal provvedimento amministrativo impugnato in prime cure, preclude ad essi la tutela giurisdizionale di loro posizioni giuridiche sostanziali qualificate. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza dell’Adunanza Plenaria che, chiamata a pronunciarsi su alcune questioni di rilevanza nomofilattica relative alla proroga delle concessioni dei cc.dd. “balneari”, aveva dichiarato inammissibile l’intervento delle associazioni di categoria e della Regione Abruzzo, concretizzando così un’ipotesi di rifiuto di giurisdizione).

Con lo stesso arresto si è affermato che la sentenza con cui l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, ai sensi dell’art. 99 c.p.a., enuncia princìpi di diritto, pur senza definire la controversia e rimettendone la decisione alla sezione semplice, è impugnabile per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 8, Cost., sia perché tale garanzia processuale riguarda ogni atto giurisdizionale avente forma di sentenza, a prescindere dalla sua attitudine al giudicato in senso sostanziale; sia perché la sentenza emessa dall’Adunanza Plenaria, anche quando non definisce la controversia ed enuncia solo princìpi di diritto, costituisce un vincolo processuale interno nei confronti delle sezioni semplici (tenute ad uniformarvisi, salva la possibilità di deferire nuovamente la questione all’Adunanza Plenaria), oltre che esterno nei confronti degli altri giudici amministrativi, in considerazione del suo valore nomofilattico (Sez. U, n. 32559/2023, Lamorgese, Rv. 669401-02).

Ancora con riferimento ai limiti all’impugnazione per cassazione delle sentenze del Consiglio di Stato, Sez. U, n. 18235/2023, Scoditti, Rv. 668261-01 ha affermato che l’applicazione da parte del giudice comune di una disposizione sulla base di un’interpretazione che la Corte Costituzionale ha considerato, con sentenza interpretativa di rigetto, non conforme a Costituzione, non configura eccesso di potere giurisdizionale, né nei confronti della funzione legislativa, perché costituisce applicazione di una disposizione esistente nell’ordinamento e non creazione “ex novo” di una norma, né nei confronti della giurisdizione della Corte Costituzionale, perché l’applicazione della disposizione nel significato interpretativo ritenuto non conforme alla Costituzione può costituire violazione del diritto vigente, ma non esercizio della giurisdizione costituzionale.

Non è ammesso il ricorso per cassazione della sentenza con cui il Consiglio di Stato abbia rigettato la domanda di risarcimento del danno fondata sull’illegittimità della sanzione irrogata ad un avvocato – sul presupposto di non poter conoscere, nemmeno incidentalmente, dei vizi della stessa, una volta diventata definitiva all’esito delle impugnazioni previste dalla legge sull’ordinamento forense – perché essa non costituisce rifiuto dell’esercizio della giurisdizione, ma, al più, un “error in procedendo” o in “iudicando”, interno ai limiti del potere giurisdizionale del giudice amministrativo (Sez. U, n. 19103/2023, Iofrida, Rv. 668216-01).

Rientra nell’ambito della giurisdizione esclusiva devoluta al giudice amministrativo sulle controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, del c.p.a., l’impugnazione della revoca autoritativa dell’accordo successivo al provvedimento, in quanto tra gli accordi previsti dall’art. 11 della legge n. 241 del 1990 sono compresi non solo quelli che precedono il provvedimento di cui prefigurano il contenuto, ma anche quelli che lo seguono cronologicamente, purché il provvedimento rinvii espressamente all’accordo per la determinazione del suo contenuto (Sez. U, n. 07055/2023, Scarpa, Rv. 667192-01).

7. I rapporti tra la giurisdizione ordinaria, quella amministrativa e quella tributaria.

Nel corso del 2023, la S.C. ha avuto modo di occuparsi della definizione dei confini tra la giurisdizione ordinaria, quella amministrativa e quella tributaria.

Sez. U, n. 29023/2023, Manzon, Rv. 668999-01 ha attribuito alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo l’impugnazione dei provvedimenti emessi dall’Agenzia delle Entrate coi quali – in attuazione dell’art. 37 del d.l. n. 21 del 2022, conv. con modif. dalla legge n. 51 del 2022 – è disposto il prelievo straordinario a carico delle imprese del settore petrolifero-energetico “contro il caro bollette”, trattandosi di atti amministrativi generali, meramente ricognitivi e attuativi delle previsioni di legge, non contenenti una pretesa tributaria sostanziale e non rientranti nell’elenco dell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992.

Sez. U, n. 25722/2023, Napolitano L., Rv. 668743-01, ha affermato che le controversie in materia di diritti amministrativi, ai sensi degli artt. 34 del d.lgs. n. 259 del 2003 e 1.1-bis del relativo All. 10, nella versione antecedente alla l. n. 115 del 2015, ossia fino al 17 agosto 2015, e di contributi annui per i collegamenti in ponte radio, ai sensi degli artt. 35 del citato decreto e 2-bis del relativo All. 10, appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo e non del giudice tributario, atteso che le somme da corrispondere non hanno natura tributaria, non avendo carattere coattivo, né collegamenti con una spesa pubblica e con uno specifico indice di capacità contributiva, ma conseguono al rapporto sinallagmatico esistente tra prestazioni della parte privata e prestazioni di quella pubblica derivante dal rilascio dell’autorizzazione generale a trasmettere o della concessione dei diritti d’uso, in virtù del quale l’importo dovuto non è commisurato alla capacità contributiva del “solvens”, ma costituisce corrispettivo della concessione di una risorsa scarsa ovvero una mera compartecipazione ai costi sostenuti dal Ministero.

Rientra, invece, nella giurisdizione del giudice tributario, avendo fondamento in un rapporto di natura tributaria, la controversia avente ad oggetto l’impugnazione di una cartella per il pagamento di sanzioni pecuniarie amministrative, irrogate dall’amministrazione finanziaria per fatti integranti, al momento della commissione, la fattispecie penale di contrabbando (poi depenalizzata) e la violazione tributaria di sottrazione di merci ai diritti di confine (Sez. 5, n. 25161/2023, Putaturo Donati Viscido Di Nocera, Rv. 668838-01).

In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, qualora la parte deduca, da un lato, di non aver ricevuto la notifica della cartella e dell’intimazione di pagamento, e dall’altro che l’Agente per la riscossione, mediante il procedimento svolto ex art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, come tale opposto, avrebbe illegittimamente compensato un credito dell’esecutato con un debito dello stesso nei confronti dell’amministrazione, senza il preventivo accertamento ex art. 36, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973, da parte dell’ente pubblico titolare del credito, la ragione di opposizione recuperatoria così allegata non può farsi utilmente valere davanti al giudice ordinario ex art. 615 c.p.c., dovendo dedursi nei termini, per evitarne la preclusione, davanti al giudice tributario, munito di giurisdizione, dal momento che, in tal modo, si contesta l’originaria sussistenza del credito erariale (Sez. 3, n. 10896/2023, Porreca, Rv. 667790-01).

Appartiene alla giurisdizione del giudice tributario la controversia relativa all’omesso versamento del contributo veterinario e della maggiorazione del contributo veterinario di cui al d.lgs. n. 194 del 2008, trattandosi di imposizione che ha natura tributaria, attesa la doverosità della prestazione, imposta in forza dell’interesse generale al bene della salute e dei vincoli derivati dalle disposizioni comunitarie, e il suo diretto collegamento con la pubblica spesa, in quanto indirizzata ad una platea di destinatari individuati in relazione all’attività da questi svolta nel settore alimentare, gravando dunque sullo Stato l’obbligo di organizzare controlli ufficiali e di predisporre strutture, mezzi, e personale per la loro effettuazione (Sez. U, n. 08652/2023, Federici, Rv. 667439-01).

In tema di servizio di riscossione tributi, esula dalla giurisdizione del giudice tributario l’impugnazione delle sanzioni amministrative irrogate dall’amministrazione finanziaria ad una società concessionaria a norma dell’art. 54 del d.lgs. n. 112 del 1999 (nella specie, per l’omissione dei riversamenti all’erario delle somme riscosse), la quale rientra, invece, nella giurisdizione del giudice amministrativo per l’inerenza con l’adempimento degli obblighi derivanti dal rapporto concessorio, che non ha di per sé natura tributaria (Sez. 5, n. 01913/2023, Lo Sardo, Rv. 666768-02).

Con la stessa pronuncia, si è ritenuto che, sempre in tema di giurisdizione, la mancata indicazione, nella pronuncia declinatoria, del giudice giurisdizionalmente competente non comporta alcuna lesione del diritto di difesa della parte, la quale può sempre trovare tutela attraverso il rimedio previsto dall’art. 362, comma 2, n. 1 c.p.c. in caso di conflitto negativo di giurisdizione (Sez. 5, n. 01913/2023, Lo Sardo, Rv. 666768-01).

La domanda con la quale un terzo invochi la declaratoria dell’invalidità o inefficacia di un contratto di affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione di tributi locali rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, involgendo unicamente posizioni di diritto soggettivo (Sez. U, n. 04419/2023, Napolitano L., Rv. 666887-01).

Le controversie concernenti l’escussione della polizza fideiussoria, ex art. 38-bis, d.P.R. n. 633 del 1972, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario in quanto, da un lato, la facoltà di escutere la garanzia prestata dal contribuente non è espressione del potere impositivo spettante all’Amministrazione finanziaria e, dall’altro, il rapporto di garanzia tra il creditore e il garante ha un oggetto diverso da quello del debito principale oggetto della pretesa tributaria (Sez. U, n. 01125/2023, Perrino, Rv. 666548-01).

Sez. U, n. 34851/2023, Mercolino, in sede di rinvio pregiudiziale, hanno statuito che in tema di contributo a fondo perduto previsto dall’art. 25 del d.l. n. 34 del 2020 a favore dei soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, il comma dodicesimo di tale disposizione, nella parte in cui prevede, all’ultimo periodo, che per le controversie relative all’atto di recupero si applicano le disposizioni previste dal d.lgs. n. 546 del 1992, non trova applicazione ai giudizi aventi ad oggetto l’impugnazione del provvedimento di diniego del contributo adottato dall’Agenzia delle entrate (c.d. scarto telematico).

In tema di riscossione di crediti fiscali di Stati membri dell’UE, in virtù del sistema di reciproca assistenza delineato dal d.lgs. n. 149 del 2012 – di attuazione della Direttiva 2010/24/UE – sussiste la giurisdizione italiana qualora venga contestata la regolarità formale degli atti della sequenza procedimentale svolta in Italia, mentre la giurisdizione appartiene allo Stato nel quale è sorta l’obbligazione tributaria con riferimento alle questioni inerenti all’esistenza o all’ammontare del credito. (Sez. U, n. 34981/2023, Federici, Rv. 669660-04, in una fattispecie relativa al recupero da parte di Agenzia delle Entrate-Riscossione di un credito tributario determinato dall’Ufficio imposte locali di Atene e alla contestazione del contribuente della pretesa decadenza dell’attività di riscossione compiuta dagli uffici finanziari italiani, rispetto alla quale, però, la richiesta di assistenza da parte dello Stato greco era pervenuta entro il quinquennio previsto).

Sez. U, n. 35282/2023, De Masi, ha affermato che spetta alla giurisdizione del giudice ordinario la cognizione dell’impugnazione della cartella di pagamento, notificata dall’agente della riscossione per il recupero di somme dovute a titolo di oneri generali di sistema alle imprese erogatrici del gas e dell’energia elettrica.

8. La giurisdizione in tema di usi civici.

La giurisdizione del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, prevista dall’art. 29 della legge n. 1766 del 1927 sussiste ogniqualvolta l’accertamento della “qualitas soli” – e quindi la soluzione delle questioni relative all’accertamento dell’esistenza, della natura e dell’estensione dei diritti di uso civico, nonché di quelle relative alla qualità demaniale del suolo – si ponga come antecedente logico giuridico della decisione; sussiste, invece, la giurisdizione del giudice amministrativo quando le domande sono dirette a censurare l’ “iter” procedimentale, in via preventiva rispetto ad ogni indagine sulla qualità demaniale e collettiva dei terreni. (Sez. U, n. 08252/2023, Grasso, Rv. 667326-01, in una fattispecie in cui la S.C. ha regolato la giurisdizione a favore del Commissario regionale per gli usi civici in un caso in cui il piano di sviluppo del comprensorio sciistico del monte Terminillo formava oggetto di questioni attinenti alla natura civico-demaniale di alcuni fondi e alla presenza di autorizzazioni al relativo cambio d’uso).

9. La giurisdizione della Corte dei Conti.

Numerose sono state anche le occasioni in cui la S.C., nel corso del 2023, si è pronunciata sui confini della giurisdizione della Corte dei conti.

La domanda avanzata da un militare di leva per il conseguimento della pensione privilegiata militare tabellata per infermità contratta per causa di servizio appartiene alla giurisdizione della Corte dei conti, in quanto detta pensione, costituendo una “species” del trattamento privilegiato “ordinario”, è parte del più ampio novero dei trattamenti pensionistici riconoscibili in ragione dei servizi prestati e delle invalidità ad essi ricollegabili (Sez. U, n. 24005/2023, Leone, Rv. 668734-01).

Ancora in tema di rapporto pensionistico, deve affermarsi la giurisdizione della Corte dei Conti esclusivamente per le controversie concernenti il diritto o la misura di una pensione pubblica o le questioni ad essa funzionali; ne consegue che la controversia sugli atti di recupero di ratei erogati ed indebitamente percepiti appartiene a detto giudice se dell’indebito controverso occorra accertare in giudizio l’ “an” e/o il “quantum” del rapporto pensionistico, non anche quando si discuta solo della sussistenza o meno dei presupposti e/o delle condizioni di legge per il recupero di un indebito già certo e quantificato, spettando in questo secondo caso la giurisdizione al giudice ordinario (Sez. U, n. 09436/2023, Marotta, Rv. 667444-01).

Appartiene alla giurisdizione della Corte dei Conti, secondo la disciplina di diritto comune della responsabilità amministrativa, la controversia instaurata nei confronti del magistrato che abbia ingiustamente arrecato danni erariali allo Stato diversi da quelli previsti dall’art. 7 della legge n. 117 del 1988, norma che attribuisce, invece, al giudice ordinario la cognizione dell’azione di rivalsa esercitata dal Presidente del Consiglio dei Ministri per il danno patrimoniale indiretto arrecato dal magistrato allo Stato quando sia stato risarcito in sede civile il terzo danneggiato dall’esercizio di funzioni giurisdizionali (Sez. U, n. 02370/2023, Giusti, Rv. 666636-01).

Il mero ritardo del deposito dei provvedimenti non integra “ex se” una responsabilità contabile del magistrato per danno allo Stato da disservizio, risultando la valutazione di tale condotta rimessa all’organo disciplinare di autogoverno, sicché l’affermazione della Corte dei Conti sulla sussistenza di una siffatta responsabilità e sull’ammissibilità della correlata tutela risarcitoria (oltre i confini della stessa derivanti dal sistema elaborato dal diritto vivente) comporta la creazione di una nuova fattispecie di responsabilità erariale, destinata a investire il medesimo interesse tutelato con l’azione disciplinare e, dunque, il superamento dei limiti esterni della giurisdizione spettante al giudice contabile (Sez. U, n. 02370/2023, Giusti, Rv. 666636-03).

Sicché, per configurare in capo ad un magistrato, oltre alla responsabilità disciplinare, una responsabilità contabile da disservizio derivante dall’inosservanza dei termini per il deposito dei provvedimenti, occorre un “quid pluris” rispetto al mero ritardo (seppure reiterato, grave e ingiustificato) e, cioè, un danno aggiuntivo di carattere patrimoniale, insito nella condanna dello Stato al pagamento dell’indennizzo a titolo di equa riparazione per irragionevole durata o al risarcimento per diniego di giustizia, oppure il mancato collegamento tra il potere esercitato ed il fine istituzionale che l’ordinamento attribuisce ad esso, configurabile ogniqualvolta il ritardo si traduca in un reato (rifiuto od omissione di atti d’ufficio) o si risolva in un sostanziale mancato svolgimento della prestazione lavorativa, con conseguente rottura del rapporto sinallagmatico attinente alla retribuzione del magistrato stesso (Sez. U, n. 02370/2023, Giusti, Rv. 666636-02).

Ai fini del radicamento della giurisdizione contabile, non è necessario che il soggetto, nei cui confronti sia esercitata l’azione di responsabilità, sia formalmente inserito nell’organizzazione burocratica dell’ente pubblico danneggiato, bensì che egli abbia con l’ente una relazione funzionale tale da consentirgli di partecipare, anche quale “extraneus”, allo sviamento delle risorse finanziarie dalle finalità di interesse pubblico, attraverso un comportamento di reiterata ingerenza, invasivo del processo decisionale amministrativo e della gestione dei fondi pubblici, preordinato al perseguimento di un illecito lucro personale (Sez. U, n. 02189/2023, Marotta, Rv. 666635-01).

L’azione revocatoria a tutela del credito da risarcimento del danno erariale, di cui all’art. 73 del d.lgs. n. 174 del 2016, può essere esercitata dal Pubblico Ministero contabile dinanzi alla Corte dei Conti anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza di accertamento del credito suddetto, mostrandosi la diversa interpretazione – intesa a limitare, in tale evenienza, la sua legittimazione dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria – contraria alla lettera e alla collocazione sistematica della norma (facente parte del Titolo II della Parte II, dedicato alle “Azioni a tutela del credito erariale”), nonché confliggente con la “ratio”, alla stessa sottesa, di tutela delle ragioni del credito erariale, che risulterebbero palesemente frustrate dal riconoscimento della legittimazione concorrente per i soli crediti non accertati giudizialmente, e non anche per quelli che abbiano già ricevuto tale accertamento (Sez. U, n. 01881/2023, Cosentino, Rv. 666549-01).

In tema di rapporto pensionistico, deve affermarsi la giurisdizione della Corte dei Conti esclusivamente per le controversie concernenti il diritto o la misura di una pensione pubblica o le questioni ad essa funzionali; ne consegue che la controversia sugli atti di recupero di ratei erogati ed indebitamente percepiti appartiene a detto giudice se dell’indebito se dell’indebito controverso occorra accertare in giudizio l’ “an” e/o il “quantum” del rapporto pensionistico, non anche quando si discuta solo della sussistenza o meno dei presupposti e/o delle condizioni di legge per il recupero di un indebito già certo o quantificato, spettando in questo caso la giurisdizione al giudice ordinario (Sez. U, n. 09436/2023, Marotta, Rv. 667444-01).

  • procedura civile
  • competenza giurisdizionale
  • diritto internazionale privato
  • cooperazione giudiziaria civile (UE)
  • diritto dei consumatori

CAPITOLO IV

IL RIPARTO DI GIURISDIZIONE TRA GIUDICE NAZIONALE E GIUDICE STRANIERO

(di Martina Flamini )

Sommario

1 Premesse generali. - 2 Azioni contrattuali e ambito di applicazione dei criteri stabiliti dal Regolamento (UE) n. 1215 del 2012. - 3 Diritti del consumatore. - 4 Illeciti civili. - 5 La giurisdizione nelle controversie relative a rapporti familiari. - 6 Delibazione di sentenze straniere.

1. Premesse generali.

Le norme sulla giurisdizione relative al rapporto tra il giudice nazionale e quello straniero anche nell’anno in rassegna sono state oggetto di particolare attenzione da parte della S.C.

Nel contesto normativo di quello che viene anche definito “sistema Bruxelles I”, il domicilio del convenuto costituisce il criterio generale di giurisdizione: la condizione è che almeno una delle parti sia domiciliata in uno Stato membro per l’evidente ragione di assicurare un coefficiente minimo di integrazione della lite nella UE.

Accanto al criterio generale del domicilio, come noto, esistono anche altri criteri - cd. speciali - di individuazione della giurisdizione, giustificati prevalentemente dal principio di prossimità e regolati nelle Sezione 2, 3, 4, e 5 del Regolamento n. 1215 del 2012.

È previsto, così, in via di estrema sintesi, dall’art. 7, comma 1, n. 1 lett. a) del citato Regolamento, che in materia contrattuale la competenza è attribuita al giudice del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio. Esso è, nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto; nel caso della prestazione di servizi, il luogo situato nello Stato membro, in cui i servizi sono stato avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto.

In mancanza, poi, di un’autonoma definizione, la competenza viene determinata in base alla legge richiamata dalle norme di conflitto del giudice adito.

Per gli illeciti civili di natura extracontrattuale, è stabilita la competenza del giudice del luogo in cui è avvenuto o può avvenire l’evento dannoso (art. 7, comma 1, n. 2): tale criterio è stato ideato per rispondere ai problemi interpretativi posti dagli illeciti cd. a distanza come, ad esempio, in materia di diffamazione a mezzo stampa, di inquinamento ambientale, di illeciti commessi attraverso la rete Internet.

Ulteriori criteri speciali sono contemplati a protezione delle parti contrattuali deboli, per i contratti di: assicurazione, alla Sezione 3, artt. 10 e ss., del citato Regolamento, consumo, nella Sezione 4 (artt. 17 e ss.) e lavoro dipendente, nella Sezione 5 (artt. 20 e ss.). Per tali figure negoziali il particolare favore consiste nell’offrire alla parte debole che agisce la scelta tra più giudici competenti.

Il quadro della disciplina si completa con la previsione dei cd. criteri esclusivi, regolati dalla Sezione 6 del Regolamento in esame. Rientrano tra questi le controversie in materia di diritti reali su beni immobili e di contratti di affitto su questi, per i quali è competente il giudice dello Stato dove si trova l’immobile (art. 24, comma 1, n. 1); quelle in tema di validità, nullità, scioglimento società e di validità delle società, la cui cognizione appartiene all’autorità giudiziaria dello Stato in cui ha sede la società (art. 24, comma 1, n. 2); la materia di validità delle trascrizioni e iscrizioni nei pubblici registri (art. 24, comma 1, n. 3), per la quale la competenza è riconosciuta alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui sono tenuti i registri; la materia di registrazione o validità di marchi e brevetti, disegni e modelli o di altri diritti analoghi che attribuiscono la competenza alle autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio sono stati richiesti il deposito o la registrazione (art. 24, comma 1, n. 4), la materia di esecuzione delle decisioni per la quale la competenza è delle autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio ha o ha avuto luogo l’esecuzione (art. 39 e ss).

La peculiarità dei fori esclusivi è che essi sono imperativi ed inderogabili: derogano al foro del domicilio e, non solo, impediscono l’applicazione dei criteri speciali, ma fanno anche eccezione all’istituto della litispendenza. La relativa elencazione, pertanto, è tassativa.

In merito ad uno dei casi di esclusione dall’applicazione del Regolamento CE n. 44 del 2001 (applicabile ratione temporis), disposta dall’art. 1, par. 2, lett. b) dello stesso Regolamento - relativamente a “i fallimenti, i concordati e le procedure affini”, Sez. U, n. 09954/2023, Vincenti, Rv. 667454-01, ha statuito che, alla luce dei principi espressi dalla CGUE, l’esclusione dell’applicabilità del Regolamento CE n. 44 del 2001, detta esclusione riguardi solo le azioni che scaturiscono direttamente da una procedura di insolvenza e che sono a questa strettamente connesse, con riferimento, tuttavia, non al contesto procedurale nel quale l’azione si inserisce, bensì al suo fondamento giuridico, occorrendo verificare se il diritto o l’obbligo che opera quale petitum sostanziale trovi la propria fonte nelle norme comuni del diritto civile o commerciale oppure, piuttosto, nelle norme derogatorie e specifiche della procedure di insolvenza.

2. Azioni contrattuali e ambito di applicazione dei criteri stabiliti dal Regolamento (UE) n. 1215 del 2012.

Nell’ambito delle azioni contrattuali, Sez. U, n. 19571/2023, Falaschi, Rv. 668221-01, ha affermato che allorché il convenuto non sia domiciliato in uno Stato membro dell’Unione Europea, la giurisdizione deve essere verificata alla stregua dei criteri stabiliti dall’art. 7 del Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, per le controversie in materia contrattuale, individuando l’autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio, fatta salva la previsione di un foro esclusivo convenzionale in favore del giudice di un determinato Stato.

Sez. U, n. 11346/2023, Criscuolo, Rv. 667729-01, con riferimento alla vendita internazionale a distanza di beni mobili, ha statuito che la controversia avente ad oggetto il pagamento della merce va devoluta, ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del Reg. UE n. 1215 del 2012 alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria del luogo della consegna materiale dei beni, a tal fine dovendosi considerare la clausola Incoterms “Ex Works” (EXW), se richiamata nel contratto, come idonea a disciplinare non solo il trasferimento del rischio, ma anche il luogo di consegna della merce e, conseguentemente, la giurisdizione, salvo che dal contratto medesimo risultino diversi ed ulteriori elementi che inducano a ritenere che le parti abbiano voluto un diverso luogo della consegna. (Nella specie, la S.C. ha affermato che la clausola “Ex Works” - riportata sia sulle fatture emesse dalla ricorrente, sia negli ordini provenienti dall’acquirente - era stata specificamente pattuita ed era destinata a regolare i rapporti tra i contraenti con efficacia vincolante, anche ai fini della determinazione del luogo di consegna).

Con particolare riferimento all’individuazione delle controversie che rientrano nella “materia contrattuale”, Sez. U, n. 07065/2023, Scarpa, Rv. 667193-01, ha chiarito che sia la domanda di invalidità del contratto preliminare di vendita di cosa futura, sia quella, consequenziale, di restituzione dell’acconto versato rientrano nella “materia contrattuale” ai sensi dell’art. 5, n. 1), lett. a), del Reg. CE n. 44 del 2001, applicabile ratione temporis: di conseguenza all’attore è consentito convenire in giudizio il soggetto straniero - ancorché non domiciliato in uno Stato dell’Unione Europea in caso di controversia ricadente nell’ambito applicativo della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 - davanti al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita, che, per le azioni volte alla ripetizione dell’indebito da nullità negoziale, non coincide col luogo di esecuzione della prestazione (di pagamento), bensì con quello di adempimento dell’obbligazione restitutoria e, cioè, col domicilio del creditore.

Sez. U, n. 00361/2023, Tricomi, Rv. 666546-01, con riferimento ad un contratto di compravendita tra un’impresa italiana ed una straniera, ha statuito che la clausola di proroga della giurisdizione in favore di uno degli Stati membri - per la quale l’art. 17 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 e, in seguito, l’art. 23 del Regolamento (CE) n. 44 del 2001 e l’art. 25 del Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, prescrivono il requisito della forma scritta - sia inserita tra le condizioni generali di contratto, non sottoscritte, e ad essa sia fatto riferimento soltanto mediante un rinvio, nell’indice del contratto sottoscritto, al capitolo recante le condizioni generali, si deve escludere che la clausola attributiva della giurisdizione sia stata effettivamente oggetto di una pattuizione manifestata, in modo chiaro e preciso, tra le parti e che pertanto il suddetto requisito sia stato rispettato.

Sez. U, n. 18847/2023, De Masi, Rv. 668366-01, chiamata a pronunciarsi in sede di regolamento preventivo, in relazione alla domanda proposta da un dottore commercialista nei confronti di una cittadina italiana residente in Gran Bretagna, che, in occasione di un incontro tenutosi a Roma, gli aveva conferito l’incarico di curare gli interessi patrimoniali legati all’attività di due società dalla stessa controllate, aventi sede in Roma e operanti in Italia, ha statuito che la giurisdizione in ordine alla domanda di condanna al pagamento del corrispettivo di un contratto d’opera intellettuale, proposta nei confronti di un cittadino italiano residente all’estero e non avente domicilio in Italia, spetta al giudice italiano (per il richiamo all’art. 5 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 contenuto nell’art. 3, comma 2, della l. n. 218 del 1995) se l’obbligazione sia sorta o la prestazione sia stata eseguita in Italia.

In materia di giurisdizione sulle controversie relative a società estere con sede in Italia, Sez. U, n. 22113/2023, Rossetti, Rv. 668415-01, ha affermato che il fatto che una società commerciale di diritto estero istituisca in Italia una sede o una stabile organizzazione alla quale demandi lo svolgimento di alcune attività non vale ad attribuire a tale sede od organizzazione una personalità giuridica distinta ed autonoma da quella della società estera.

3. Diritti del consumatore.

In materia dei diritti del consumatore, Sez. U, n. 20802/2022, Falabella, Rv 665081-02, prendendo in esame un contratto concluso, nell’interesse di un terzo, che si assume consumatore, da una società, aveva affermato che la qualità di consumatore rivestita dal beneficiario di un contratto a favore di terzo, stipulato in nome proprio da una società, non rileva ai fini dell’applicabilità del foro del consumatore previsto dall’art. 16 della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007, mancando la qualità di consumatore in capo al soggetto che conclude il contratto “nomine proprio”, atteso che la ratio della disciplina consumeristica è quella di approntare regole di riequilibrio ancorate a una presunzione astratta di disparità di potere contrattuale tra le parti, e che il terzo beneficiario, estraneo alla fase di conclusione del contratto, non essendone parte né in senso sostanziale, né in senso formale, si limita a ricevere gli effetti di un rapporto già costituito ed operante. Nella pronuncia in esame, la S.C. ha precisato che il contratto non può nascere squilibrato in ragione del fatto che altri ne è il beneficiario: il terzo, non è parte di esso né in senso sostanziale, né in senso formale e si limita a ricevere gli effetti di un rapporto già costituito ed operante, sicché la sua adesione si configura quale mera condicio iuris sospensiva dell’acquisizione del diritto (rilevabile per facta concludentia).

Sez. U, n. 05868/2023, Nazzicone, Rv. 667015-01, ha statuito che nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l’applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, Tarcau, e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, Dumitras), dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio). Nella fattispecie presa in esame dalla Corte, relativa ad una causa riguardante un libero professionista che aveva garantito l’adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, al medesimo riconducibile sulla scorta di plurimi elementi indiziari, le Sezioni Unite hanno affermato che spetta al giudice di merito stabilire se la prestazione della garanzia rientri nell’attività professionale del garante o se vi siano collegamenti funzionali che lo leghino alla garantita o se abbia agito per scopi di natura privata e che non si può necessariamente considerare il fideiussore alla stregua di un “professionista di riflesso”, rimanendo altrimenti frustrate le finalità della disciplina consumeristica.

Sez. U, n. 09782/2023, Iofrida, Rv. 667450-01, ai sensi degli artt. 15, paragrafo 1, e 16, paragrafo 1, della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007, hanno riconosciuto sussistente la giurisdizione del giudice italiano sulla domanda di nullità contrattuale formulata dal consumatore nei confronti di un istituto di credito di diritto svizzero che abbia svolto o svolga o abbia diretto o diriga in Italia, anche per il tramite di mandatari o di società strettamente collegate, attività professionali a cui sia riconducibile il contratto per cui è causa.

4. Illeciti civili.

In merito alle domande risarcitorie Sez. U, n. 03125 /2021, Acierno, Rv. 660357-02, aveva confermato l’orientamento secondo cui, quando la domanda abbia per oggetto un illecito extracontrattuale, trova applicazione il criterio di individuazione della giurisdizione fissato dall’art. 7, n. 2, del Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, a mente del quale una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro, in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire. Alla luce di tale criterio e della chiara e costante interpretazione che ne ha dato la Corte di giustizia dell’Unione europea, la giurisdizione si radica o nel luogo in cui si è concretizzato il danno o, in alternativa, a scelta dell’attore danneggiato, in quello dove si è verificato l’evento generatore di tale danno. Nell’anno in rassegna, Sez. U, n. 13504/2023, Di Marzio M., Rv. 667735-01, con riferimento ad una domanda di accertamento negativo della violazione di privativa e di risarcimento del danno da illecita interferenza, proposta da una società italiana per far valere l’illegittimità della condotta di una società tedesca, la quale aveva diffidato un’altra società, anch’essa tedesca, dalla commercializzazione e produzione in Germania di un prodotto dell’attrice italiana, asseritamente realizzato in violazione della contestata privativa, ha chiarito che ai fini della individuazione della giurisdizione in tema di risarcimento del danno, ai sensi del Regolamento UE n. 1215 del 2012 deve intendersi “luogo dell’evento dannoso” sia quello in cui ha avuto luogo la condotta lesiva, sia quello in cui il danno si è concretizzato avendo riguardo al “danno iniziale” e non alle conseguenze negative derivanti da un pregiudizio verificatosi altrove.

Nel decidere su un regolamento preventivo di giurisdizione proposto nell’ambito di un giudizio volto ad ottenere la condanna dello Stato italiano al risarcimento dei danni, asseritamente subiti dalla madre lavoratrice, in conseguenza della mancata previsione di misure di tutela della maternità per la donna avvocato, Sez. U, n. 15058/2023, Tricomi, Rv. 668093 - 01, ha statuito che sulla domanda proposta nei confronti dello Stato italiano per il risarcimento dei danni derivanti dalla mancanza di una disciplina normativa per la tutela della maternità delle donne avvocato vi è difetto assoluto di giurisdizione, poiché essa comporta non già la delibazione di una posizione di diritto soggettivo o di interesse legittimo, ma un sindacato sulla sfera riservata dalla Costituzione allo Stato legislatore. Nella decisione in esame, le Sezioni Unite hanno precisato che la pretesa risarcitoria, ricondotta dalla ricorrente ad una posizione di diritto soggettivo, e in quanto tale prospettata come scrutinabile da parte del giudice ordinario, costituisce mera eventuale conseguenza, dell’effettivo petitum sostanziale rappresentato dal sindacato giurisdizionale del quando e del quomodo dell’esercizio della potestà legislativa dello Stato.

5. La giurisdizione nelle controversie relative a rapporti familiari.

Ai sensi del Regolamento n. 2201 del 2003, sono competenti a decidere sulla domanda di separazione, “le autorità giurisdizionali dello Stato membro: a) nel cui territorio si trova: la residenza abituale dei coniugi o l’ultima residenza abituale dei coniugi, o, in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi ovvero quella abituale dell’attore, se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda, ovvero la residenza abituale dell’attore, se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso...”. Dalla relazione di accompagnamento al Regolamento CE n. 1347 del 2000, sostituito da quello n. 2301 del 2003, risulta già esplicato il concetto di “residenza abituale”, come luogo in cui l’interessato ha fissato con carattere di stabilità il centro permanente o abituale dei propri interessi, con chiara natura sostanziale e non meramente formale o anagrafica del concetto di cui sopra in base al diritto comunitario, essendo rilevante a individuare tale residenza “effettiva”, ai sensi del regolamento stesso, il luogo del concreto e continuativo svolgimento della vita personale e eventualmente lavorativa, alla data di proposizione della domanda (così come più volte ricordato dalla Corte di Giustizia).

Nel 2022, Sez. U, n. 10443/2022, Acierno, Rv. 664483-01, dopo aver ribadito che ai fini della corretta individuazione della giurisdizione in un giudizio di separazione personale tra coniugi, cittadini di diversi Stati membri dell’Unione Europea, secondo i criteri stabiliti dall’art. 3 del Regolamento CE n. 2201 del 2003, per “residenza abituale” della parte ricorrente deve intendersi il luogo in cui l’interessato abbia fissato con carattere di stabilità il centro permanente ed abituale dei propri interessi e relazioni, sulla base di una valutazione sostanziale e non meramente formale ed anagrafica, ha precisato che ai fini dell’identificazione della residenza effettiva, si deve procedere ad una valutazione sostanziale e non meramente formale ed anagrafica. Sez. U, n. 05830/2023, Nazzicone, Rv. 667189-01, in merito al criterio della “residenza abituale” previsto dal citato art. 3, ha statuito che le certificazioni provenienti dai registri di stato civile - che hanno l’essenziale funzione di dare la certezza di fatti giuridicamente rilevanti, rendendoli conoscibili a chiunque in modo sicuro - ammettono la prova contraria, purché questa sia estremamente rigorosa nella sua evidenza e certa nei suoi esiti.

Sez. U, n. 16288/2023, Falabella, Rv. 668076-01, con riferimento ad un giudizio di separazione personale dei coniugi, entrambi cittadini britannici, in cui il convenuto aveva la residenza anagrafica in Scozia, ma era residente abitualmente a Milano, hanno affermato che ancorché il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord non sia più un paese membro dell’Unione Europea, nei procedimenti introdotti dopo la fine del periodo di transizione (31 dicembre 2020) le regole sulla giurisdizione previste dal Regolamento (CE) n. 2201/2003 continuano a trovare applicazione qualora il cittadino di un Paese estraneo all’Unione europea presenti un collegamento con il territorio di uno degli Stati membri.

Ancora con riferimento a tale Accordo, Sez. 1, n. 31470/2023, Iofrida, Rv. 669421-01, chiamata a pronunciarsi su un ricorso relativo ad una sottrazione internazionale di minori di cui il padre, separato dalla madre, con domanda giudiziale proposta prima del 31/12/2020, aveva chiesto il rientro nel Regno Unito, paese in cui la famiglia aveva risieduto prima della sua disgregazione, ha statuito che, ai sensi dell’art. 67 dell’Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (cd. Brexit Withdrawal Agreement, approvato il 7/10/2019 ed entrato in vigore l’1/2/2020), le disposizioni del regolamento CE n. 2201/2003, riguardanti la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni, si applicano ai provvedimenti emessi in procedimenti giudiziari avviati prima della fine del periodo transitorio, nonché agli atti pubblici formati e agli accordi conclusi prima della fine del detto periodo. Nella decisione in esame, la S.C. ha altresì chiarito che il concetto di residenza abituale del minore costituisce un requisito sostanziale, in quanto lo strumento protettivo offerto ha la funzione di ripristinare l’ambiente di vita del minore e la finalità di tutelare lo stesso contro gli effetti nocivi del suo illecito trasferimento o del mancato rientro nel luogo ove egli svolge la sua abituale vita quotidiana, sul presupposto del suo superiore interesse alla conservazione delle relazioni interpersonali che fanno parte del suo mondo e costituiscono la sua identità.

Con riferimento alla giurisdizione sulle domande relative a misure volte alla protezione della persona o dei beni di minori residenti fuori dall’Unione Europea, regolate dalla Convenzione dell’Aja del 19 ottobre 1996 sulla competenza in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, Sez. U, n. 13438/2023, Di Marzio M., Rv. 667734-01, ha ritenuto sussistente la competenza giurisdizionale del giudice del luogo di residenza abituale del minore, affermando che nella nozione di “responsabilità genitoriale” rientrano tutti gli aspetti legati alla rappresentanza legale del minore, indipendentemente dalla denominazione dell’istituto giuridico di volta in volta applicabile.

In merito alla giurisdizione in materia di adozioni internazionali, Sez. U, n. 27177/2023, Giusti, Rv. 668849-01, ha escluso che la lettera di garanzia sul benessere dei minori bielorussi adottandi, ai sensi dell’art. 9 del Protocollo di collaborazione per le adozioni internazionali sottoscritto tra l’Italia e la Bielorussia, costituisca un atto di natura politica, in quanto, non essendo libera nei fini e non attenendo alla direzione suprema generale dello Stato, vale piuttosto a certificare la conformità dell’adozione al benessere del minore e ad assicurare tutela alla persona dell’adottando e ai suoi diritti fondamentali nella situazione concreta; conseguentemente, la lettera in questione non interessa soltanto le relazioni fra gli Stati aderenti, ma integra un atto amministrativo suscettibile di produrre effetti positivi nei confronti dei soggetti interessati alla legittima conclusione delle procedure finalizzate alle adozioni internazionali, il cui mancato rilascio (c.d. silenzio-inadempimento), da parte della Commissione per le adozioni internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è assoggettabile a tutela giurisdizionale.

6. Delibazione di sentenze straniere.

Sez. 1, n. 06723/2023, Iofrida, Rv. 667264-01, chiamata a decidere sulla richiesta di riconoscimento di una sentenza danese assunta da un giudice del lavoro, conformemente all’ordinamento di quel paese, con il concorso di membri nominati dal ministero competente su designazione delle associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, ha affermato che il parametro da prendere in considerazione nel caso in cui, ai sensi degli artt. 45 e 46 del regolamento UE n. 1215 del 2012, una parte chieda al giudice italiano che sia negato il riconoscimento di una sentenza straniera per la sua manifesta contrarietà all’ordine pubblico nello Stato richiesto, non è quello dell’ordine pubblico interno, bensì quello dell’ordine pubblico internazionale che, ricomprendendo le norme che rispondono all’esigenza di carattere universale di tutelare i diritti fondamentali dell’uomo o che informano l’intero ordinamento in modo tale che la loro lesione si traduca in uno stravolgimento dei suoi valori fondanti, svolge una funzione di sbarramento rispetto all’ingresso nell’ordinamento interno di valori incompatibili con i suoi princìpi ispiratori. Nella medesima pronuncia, la S.C. ha chiarito altresì che il giudice italiano, cui sia stato chiesto, ai sensi dell’art. 45, comma 1 lett. a), del regolamento UE n. 1215 del 2012, di negare il riconoscimento di una sentenza straniera per la sua manifesta contrarietà all’ordine pubblico, inteso anche quale ordine pubblico processuale, non può sindacare il mancato rinvio pregiudiziale alla CGUE, da parte del giudice straniero, su questioni interpretative attinenti strettamente al merito della controversia da lui decisa (Rv. 667264-02).

Sez. U, n. 18199/2023, Scoditti, Rv. 668078-01, con riferimento alla domanda di riconoscimento in Italia dell’efficacia di una sentenza estera, emessa in uno Stato non appartenente all’Unione europea, relativa all’affidamento dei figli minori e pronunciate in un giudizio nel quale la parte convenuta, pur ritualmente costituitasi innanzi al giudice straniero, non aveva in quella sede sollevato alcuna eccezione circa la carenza della competenza giurisdizionale del giudice adito, ha statuito che qualora trovi applicazione la Convenzione dell’Aja del 18 ottobre 1996 in base all’art. 42 legge n. 218 del 1995, le condizioni sostanziali di riconoscimento delle misure di protezione dei minori disposte dalla giurisdizione straniera risultano fissate dall’art. 23 di detta Convenzione e non dall’art. 64 della legge n. 218 del 1995, mentre il procedimento del riconoscimento innanzi al giudice italiano resta disciplinato, come previsto dall’art. 24 della medesima Convenzione, dalla legge italiana.

Sez. 1, n. 35437/2023, Iofrida, Rv. 669806-01, chiamata a decidere sul ricorso volto ad ottenere il riconoscimento degli effetti della sentenza del Tribunale distrettuale del Texas di adozione piena della minore da parte di una coppia eterosessuale di cittadini italiani, muniti anche della cittadinanza americana, si è soffermata sulla distinzione tra adozione estera e adozione internazionale, ai fini della disciplina applicabile in tema di riconoscimento delle sentenze straniere. Nella decisione in esame, la S.C. dopo aver ricordato che la disciplina sull’adozione internazionale (disciplinata dalla Convenzione de L’Aja del 29.5.1993, ratificata con l. n. 476 del 1998) trova applicazione solo allorché un minore, residente abitualmente in uno Stato contraente («Stato d’origine») è stato o deve essere trasferito in un altro Stato contraente («Stato di accoglienza»), sia a seguito di adozione nello Stato d’origine da parte di coniugi o di una persona residente abitualmente nello Stato di accoglienza, sia in vista di tale adozione nello Stato di accoglienza o in quello di origine, ha affermato che la disciplina dell’adozione interna, ha affermato che in tali casi si verifica lo sradicamento del minore dallo Stato di origine e che, per tale ragione, essa è sottoposta a tutte le cautele perviste dall’art. 4 della Convenzione e dagli artt. 35 e 36 della l. n. 184 del 1983. Laddove invece, come nel caso esaminato dalla Corte, l’adozione non comporti alcuno sradicamento del minore, l’adozione non può essere qualificata come adozione internazionale, con conseguente applicazione dell’art. 41, comma 1, della l. n. 218 del 1995, relativo al riconoscimento automatico della decisione.

  • competenza per materia
  • competenza giurisdizionale
  • competenza territoriale

CAPITOLO V

LA COMPETENZA

(di Aldo Ruggiero )

Sommario

1 La competenza per materia. - 2 La competenza per valore. - 3 La competenza per territorio. - 3.1 I criteri di cui agli artt. 18 e ss. c.p.c. - 3.2 La competenza per territorio in tema di protezione internazionale. - 3.3 Il foro per le cause relative al pagamento delle competenze professionali degli avvocati e alla responsabilità professionale dell’avvocato. - 3.4 Il foro stabilito per accordo delle parti. - 3.5 L’eccezione di incompetenza per territorio. - 4 Le controversie attribuite alle sezioni specializzate. - 4.1 Le controversie attribuite alle sezioni specializzate in materia di imprese. - 4.2 Le controversie attribuite alle sezioni specializzate agrarie. - 4.3 Le controversie attribuite alle sezioni specializzate in materia di immigrazione. - 5 La competenza funzionale a decidere sull’opposizione a decreto ingiuntivo. - 6 Il regolamento di competenza. - 6.1 Il procedimento.

1. La competenza per materia.

Nell’anno in rassegna, l’art. 7, comma 3, n. 2, concernente la competenza per materia del giudice di pace relativamente alle cause relative alla misura ed alle modalità di uso dei servizi di condominio di case, di origine pretorile, ha trovato attuazione con la pronuncia di Sez. 2, n. 26261/2023, Falaschi, Rv. 668972-01, che, ispirandosi a Sez. U., n. 21582/2011 Travaglino G., Rv. 619008-01, ha affermato il principio per il quale le controversie, aventi ad oggetto la riscossione dei contributi condominiali, seppure collegati ad un diritto reale immobiliare ed aventi natura di obbligazioni “propter rem”, rientrano nella competenza del giudice di pace (nei limiti della sua competenza per valore), in quanto non si rilevano differenze, né morfologiche, né funzionali, tra la misura e modalità d’uso dei servizi condominiali e i relativi contributi, riguardando sempre il quantum del godimento, salvo che non siano coinvolte questioni collegate direttamente ad accertamenti relativi all’immobile. Detta interpretazione trova origine sin dalla pronuncia di Sez. 3, n. 01733/1992, Giustiniani V., Rv. 475688-01, in ragione del quale la presenza di un immobile non modifica la competenza del giudice di pace nelle controversie avente ad oggetto controversie condominiali, in assenza di questioni proprietarie, soprattutto ove siano state formulate strumentalmente ai fini dello spostamento della competenza in favore del giudice togato.

Ai fini della determinazione della competenza tra giudice di pace e tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nelle controversie relative alla iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973, sulla base della emissione di cartelle di pagamento, Sez. 3, n. 14328/2023, Tatangelo, Rv. 667860-02, ha stabilito, conformandosi ad una statuizione di Sez. U. n. 10261/2018, Armano, Rv. 648267-01, che spetta al giudice di pace del luogo di accertamento delle infrazioni la competenza - per materia e per territorio - in ordine alle controversie riguardanti le contestazioni di pretese avanzate a titolo di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, sia se formulate ai sensi dell’art. 615 c.p.c., sia se volte a contrastare, con azione di accertamento negativo, l’iscrizione ipotecaria ex art. 77, d.p.r. n. 602 del 1973; in base al combinato disposto degli artt. 618-bis e 444, comma 3, c.p.c., invece, la competenza relativa alle contestazioni di crediti previdenziali, derivanti da avviso di addebito ed oggetto di iscrizione ipotecaria, spetta al tribunale - in funzione di giudice del lavoro - del luogo dove ha sede l’ufficio preposto ad esaminare le posizioni assicurative e previdenziali, dando rilievo così alla natura del credito posto a fondamento della iscrizione ipotecaria. Lo stesso principio appare estensibile anche all’ipotesi di contestazione del provvedimento di fermo dei veicoli di cui all’art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973, atteso che si tratta sempre di un provvedimento fondato su atti presupposti della stessa natura di quelli sopra citati per la iscrizione ipotecaria.

Appartiene, invece, alla competenza per materia del tribunale, secondo Sez. 2, n. 23583/2023, Tedesco, Rv. 668407-01, in conformità ad una risalente pronuncia di Sez. 2, n. 00218/2006, Mazziotti Di Celso, Rv. 585921-01, la competenza in caso di violazioni delle norme in materia di ambiente ed inquinamento previste dalla legge n. 157 del 1992, concernente le norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, stabilendo espressamente che, nel caso di opposizione ad ordinanza ingiunzione, ai sensi dell’art. 22-bis, comma secondo, della legge n. 689 del 1981, sussiste la competenza del tribunale in ipotesi di violazioni concernenti disposizioni in materia di tutela dell’ambiente dall’inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette. Del pari è riconducibile alla stessa competenza per materia la violazione di cui all’art. 31, comma 1, lett. i), legge n.157 del 1992 che, nel dettare norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo veterinario, prevede una sanzione amministrativa per chi eserciti la caccia e non esegua le annotazioni sul tesserino regionale, prescritte proprio al fine di meglio disciplinare e regolamentare l’esercizio dell’attività venatoria.

Nell’ambito della ripartizione della competenza per materia, Sez. 6-1, n. 03780/2023, Vella, Rv. 666899-01, ai fini della individuazione della competenza del tribunale rispetto a quello per i minorenni, ha affermato, onde evitare contrasti tra eventuali pronunce in tema di responsabilità genitoriale, che, in materia di procedimenti ex art. 330 e 333 c.c., la vis attractiva del tribunale ordinario rispetto alla competenza del tribunale per i minorenni opera, ai sensi dell’art. 38 disp. att. c.c., a condizione che, nel momento in cui perviene al medesimo tribunale ordinario una richiesta di adozione dei provvedimenti ex art 330 e 333 c.c., il giudizio di separazione, divorzio o ex art. 316 c.c. non sia già definitivamente concluso. Solo in questo caso, infatti, resta ferma la competenza del tribunale per i minorenni, dando continuità ad un indirizzo interpretativo che tutela la necessità di una concentrazione delle tutele afferenti alla stessa situazione conflittuale, derogando alla competenza prevista in via generale ad un giudice specializzato, secondo quanto statuito da Sez. 6-1, n. 03490/2021, Iofrida, Rv. 660582-01. La stessa pronuncia ha, altresì, stabilito che, nel contrasto tra i due giudici, opera il criterio della prevenzione, nel senso che la citata vis actractiva del tribunale opera solo quando quest’ultimo sia stato adito per primo, rimanendo, invece, la competenza del tribunale minorile in caso contrario, non operando l’art. 38 disp. att. c.c. Appare opportuno segnalare, che detto principio della prevenzione, per l’accentuazione della concentrazione dell’accertamento giudiziale da parte del legislatore, è venuto meno a seguito della Riforma Cartabia, per i procedimenti instaurati dal 22.6.2022.

Nell’ambito della distinzione della competenza in sede esecutiva, Sez. 3, n. 22715/2023, Saija, Rv. 668608-01, con riferimento particolare alla distinzione tra competenza del giudice delegato e competenza del giudice dell’esecuzione e, più in generale, tra procedure concorsuali e procedure esecutive, ha stabilito che i rapporti tra giudice dell’esecuzione individuale e giudice del sovraindebitamento ex l. n. 3 del 2012 (applicabile ratione temporis), per l’ipotesi di contemporanea pendenza di procedure a carico del medesimo debitore, sono improntati a piena equiordinazione, per quanto i rispettivi poteri debbano necessariamente coordinarsi, nel rispetto delle specifiche disposizioni normative e delle corrispondenti funzioni e prerogative di ciascun giudice; pertanto, qualora a carico del debitore - proponente un accordo di composizione della crisi, ai sensi degli artt. 6 e ss. della citata legge - siano pendenti una o più procedure esecutive individuali, il giudice delegato alla procedura concorsuale, ove ne ricorrano i presupposti, col decreto di apertura della stessa ex art. 10, comma 2, lett. c), l. cit., può solo pronunciare il divieto di iniziare o proseguire le azioni esecutive, fino alla definitiva omologazione dell’accordo, ma non anche adottare provvedimenti direttamente incidenti sulle procedure stesse, riservati esclusivamente al giudice delle singole esecuzioni (oppure al giudice delle eventuali opposizioni esecutive proposte). Conseguentemente, se il giudice delegato ha pronunciato il divieto di proseguire le azioni esecutive, il giudice dell’esecuzione, se debitamente informato, è tenuto a sospendere il procedimento, previa verifica dei presupposti di cui all’art. 623 c.p.c.; nel caso di ritenuta insussistenza di questi ultimi, costituisce onere della parte interessata contestare la decisione con l’opposizione al provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione abbia disposto la prosecuzione della procedura, pena l’irretrattabilità degli effetti dell’espropriazione forzata. Risultano così fissati gli esatti confini di operatività della competenza dei due organi giudiziari in ossequio alla autonomia di ogni procedimento.

Sempre con riferimento ad analoga competenza del giudice delegato nella materia delle misure di prevenzione, Sez. L, n. 13432/2023, Cinque, Rv. 667703-01, per i crediti derivanti da rapporti di lavoro subordinato, in applicazione della disciplina prevista dall’art. 52 della legge n. 159 del 2011, ha disposto la competenza del giudice delegato alle misure di prevenzione e non del giudice del lavoro, affermando che, in caso di sequestro dell’azienda disposto ai sensi del d.lgs. n. 159 del 2011 (cd. “codice antimafia”), la competenza all’accertamento dei crediti da lavoro subordinato, anteriori al provvedimento di sequestro, spetta al giudice delegato del procedimento di prevenzione e non al giudice del lavoro, dando valenza al principio di necessario accertamento dei crediti ai fini della formazione di uno stato passivo, diretto a tutelare la par condicio creditorum, e per evitare che sui beni sequestrati vengano fatti valere crediti strumentali all’attività illecita o che ne costituiscano il frutto o il reimpiego.

Nella materia delle misure di prevenzione, inoltre, la S.C., tenendo conto dell’evoluzione normativa e, in particolare, del regime applicabile anteriormente all’entrate in vigore del nuovo codice antimafia, approvato con d.lgs. n. 159 del 2011, con la Sez. 2, n. 10857/2023, Oliva, Rv. 667643-01, ha affermato, che spetta al giudice civile - e non alla sezione per le misure di prevenzione del tribunale penale - la competenza a conoscere della domanda di condanna del debitore sottoposto a sequestro e confisca, quali misure di prevenzione antimafia ai sensi della l. n. 575 del 1965, allorché le stesse siano state adottate dal giudice penale prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 159 del 2011, dato che il divieto di azioni esecutive, di cui all’art. 1, comma 194, della l. n. 228 del 2012, non si applica alle domande di accertamento e di condanna proposte nei confronti del debitore la cui azienda sia stata sottoposta a misure di prevenzione prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 159 del 2011, salva la necessità che il credito accertato sia posto in esecuzione nel rispetto delle disposizioni speciali applicabili alle aziende sottoposte alla misura antimafia, dando continuità al principio già fissato dalla Sez. 3, n. 05790/2017, Barreca, Rv. 643399-01.

In tema di dichiarazione di efficacia di sentenze straniere aventi ad oggetto l’adozione di un minore, la Sez. 1, n. 32527/2023, Iofrida, Rv. 669603-01, ha stabilito l’applicazione della disciplina generale ai fini della competenza, non attribuendo rilevanza al contenuto della pronuncia, per cui il giudizio relativo al riconoscimento di sentenza pronunciata da un giudice straniero di adozione piena di minore, figlio biologico di una delle due partners di coppia omogenitoriale femminile coniugata all’estero, da parte dell’altra, deve essere effettuato secondo il paradigma legislativo di diritto internazionale privato previsto negli artt. 64 e ss. della l. n. 218 del 1995, non trovando applicazione, nella specie, la disciplina normativa relativa all’adozione internazionale. Ne consegue, ex art. 41, comma 1, della l. n. 218 del 1995, che richiama i citati artt. 64 e ss. della medesima legge, la competenza della Corte d’Appello e non del tribunale per i minorenni ex artt. 41, comma 2 l. n. 218 del 1995.

2. La competenza per valore.

Ai fini della individuazione del giudice competente per valore, la quale, ai sensi dell’art. 10 c.p.c. si determina sulla base della domanda, la Sez. 2, n. 32306/2023, Besso Marcheis, Rv. 669388-01, ha escluso dalla valutazione del cumulo le spese di mediazione, assimilandole a quelle del giudizio, in quanto aventi natura di condizione di procedibilità, per cui la richiesta di rimborso, non deve essere considerata, ai fini della determinazione del valore della causa, con la domanda principale, in considerazione di detta qualificazione.

Dello stesso tenore, deve essere considerata la pronuncia della Sez. 5, n. 12770/2023, Stalla, Rv. 668082-01, la quale ha statuito che il contributo unificato deve essere escluso dalla valutazione del cumulo per determinare il valore della causa, affermando che la dichiarazione del difensore è ininfluente ai fini dell’individuazione del valore della domanda, poiché essa è indirizzata al funzionario di cancelleria, cui compete il relativo controllo, sicché, non appartenendo tale dichiarazione di valore alle conclusioni della citazione, deve escludersi la possibilità di considerarla come parte della domanda, nel senso cui vi allude il primo comma dell’art. 10 c.p.c., quando dice che “il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti”, dando continuità ad un indirizzo interpretativo già espresso da Sez. 3, n. 15714/2007, Frasca R., Rv. 599064-01.

Nell’anno in rassegna, inoltre, la Sez. 1, n. 18166/2023, Russo R., Rv. 668348-01, ha dato continuità ad un orientamento già affermato dalla Sez. 1, 00050/2009, Bandini G., Rv. 606307-01, ribadendo che, in ipotesi di litisconsorzio facoltativo, ai sensi dell’art. 103 c.p.c., caratterizzato da domande di più soggetti contro uno stesso convenuto in base a titoli autonomi, anche se della stessa natura, non è applicabile il secondo comma dell’art. 10 c.p.c. poiché richiamato soltanto dall’art. 104 dello stesso codice, relativo al cumulo oggettivo, sicché il valore delle singole controversie deve essere autonomamente determinato, con i conseguenti riflessi ai fini della individuazione del giudice competente per valore.

A seguito del riconoscimento delle spese a seguito di una pronuncia di incompetenza per valore, che ha comportato la revoca del decreto ingiuntivo opposto, la Sez. 3, n. 15988/2023, Rossetti, Rv. 667815-01, ha disposto che la sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara la propria incompetenza per valore comporta necessariamente la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto opposto, con la conseguenza che l’opponente ha diritto alla liquidazione delle spese di lite, non essendo venuta meno la competenza funzionale del giudice del procedimento di opposizione ed a prescindere dall’esito del giudizio ordinario (innanzi al giudice “ad quem”), avente ad oggetto l’accertamento del credito dedotto nel ricorso per ingiunzione.

Ai fini della individuazione del valore della domanda ed alle modalità della sua formulazione, la Sez. 6-3, n. 03142/2023, Gorgoni, Rv. 666853-01, ha stabilito che la domanda avente ad oggetto il pagamento di una somma determinata ovvero, in alternativa o in aggiunta, di quella maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, avendo una valenza sostanziale, si risolve in una mancata indicazione della somma stessa con lo scopo di consentire al giudice di provvedere alla giusta liquidazione, dovendosi conseguentemente presumere rientrare la domanda nella competenza del giudice adito, ai sensi dell’art. 14, comma 1, c.p.c.

3. La competenza per territorio.

Ai fini della competenza territoriale del giudice del lavoro con riferimento ai fori speciali previsti per il processo del lavoro, la Sez. L, n. 32501/2023, Pagetta, Rv. 669551-01, ribadendo un orientamento già espresso e risalente a Sez. L, n. 11287/2004, Prestipino G., Rv. 573715-01, ha disposto che la prorogatio del foro alternativo, ai sensi dell’art. 413 c.p.c., si estende per sei mesi dopo il trasferimento dell’azienda o la cessazione di essa o della sua dipendenza, mentre conservano carattere permanente il forum contractus e quello dell’azienda, e, solo in via sussidiaria, il foro generale delle persone fisiche, dovendosi escludere l’applicabilità del criterio del cumulo soggettivo ex art. 33 c.p.c., giacché esso non ha rilievo in relazione ai fori speciali previsti per il processo del lavoro.

Sempre nella materia lavoristica, la Sez. L, n. 19023/2023, Cinque, Rv. 668104-01, individuando, ai sensi dell’art. 413 c.p.c., la competenza per territorio sulla base del criterio della dipendenza aziendale, ha stabilito nell’anno in rassegna che, nelle controversie di lavoro, ai fini della determinazione della competenza per territorio, per dipendenza aziendale va inteso il luogo in cui il datore di lavoro ha dislocato un nucleo, seppur modesto, di beni organizzati per l’esercizio dell’impresa, dovendosi così escludere l’abitazione del lavoratore, nella quale questi eseguiva la sua attività lavorativa in smart working, come dipendenza aziendale, in difetto di alcun collegamento oggettivo o soggettivo del luogo di effettuazione della prestazione con l’organizzazione aziendale. Tale statuizione richiama quanto già affermato dalla Sez. 6-L, 031542018, Di Paola, Rv. 646944-01, che richiedeva la presenza, comunque, di strumenti di supporto dell’attività lavorativa presso l’individuato nucleo, soprattutto nell’ipotesi di smart working ai fini del riconoscimento o meno della competenza per territorio del giudice adito.

Rispetto alla pronuncia da ultimo riportata, la Sez. L, n. 26081/2023, Boghetich, Rv. 668612-01, ha ulteriormente specificato il concetto di dipendenza aziendale rispetto al contratto di appalto, stabilendo che, nel rito del lavoro e con specifico riferimento alle prestazioni lavorative rese nell’ambito di un appalto, ai fini dell’art. 413 c.p.c., costituisce dipendenza aziendale anche quella, seppur di proprietà della società committente, dove il lavoratore ha svolto o svolge, in via esclusiva, la prestazione di lavoro, trattandosi di luogo destinato a rendere possibile l’espletamento dell’attività appaltata e, quindi, il conseguimento dei fini imprenditoriali perseguiti dal datore di lavoro-appaltatore.

L’assenza della forma scritta del contratto di lavoro, con riferimento alla individuazione del giudice competente territorialmente, è stata risolta da Sez. 6-L, n. 03873/2023, Amendola F., Rv. 666832-01, disponendo che sussiste la competenza territoriale del giudice del luogo ove ha avuto inizio l’esecuzione della prestazione lavorativa e non sia possibile identificare con esattezza il luogo in cui il rapporto è sorto, ritenendo, peraltro, non sufficiente una mera informativa, ancorché scritta, relativa alle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro, non potendosi ritenere vincolante, ma, soprattutto, non potendosi presumere che sia stata seguita dalla formalizzazione del rapporto.

In merito al trasferimento della sede della impresa rispetto alle procedure concorsuali ed alla sua irrilevanza onde evitare all’imprenditore di sottrarsi alle stesse, la Sez. 1, n. 09730/2023, Terrusi, Rv. 667491-01, ha stabilito, ai fini della individuazione della competenza per territorio, che il concordato semplificato di cui al d.l. n. 118 del 2021, pedissequamente confluito nell’attuale art. 25-sexies del d.lgs. n. 14 del 2019 in seguito al d.lgs. n. 83 del 2022, pur connotato da peculiarità rispetto al concordato preventivo fin dalla fase d’accesso, in quanto postula il previo percorso della composizione negoziata, rientra al pari di quest’ultimo nell’alveo delle procedure concorsuali, per cui, ai fini dell’individuazione della competenza per territorio, in applicazione analogica dell’art. 161, comma 1, l.fall., è sottoposto alla regola della irrilevanza del trasferimento della sede sociale nell’anno che precede il deposito del ricorso, come confermato dalla linea di continuità tra le norme del d.l. n. 118 cit. e quelle del menzionato d.lgs. n. 14 del 2019, che, ai sensi dell’art. 28, escludono la rilevanza del trasferimento del centro degli interessi principali intervenuto nell’anno antecedente al deposito della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza di cui all’art. 2 lett. m-bis del d.lgs. n. 14 del 2019.

Nell’individuazione della competenza per territorio nelle controversie concernenti la formazione dello stato passivo nelle procedure concorsuali, la Sez. 6-1, n. 03575/2023, Pazzi, Rv. 667162-01, ha ribadito l’applicazione dello stesso principio previsto per la dichiarazione di insolvenza, per il quale, in tema di liquidazione coatta amministrativa, l’art. 195, comma 1, l.fall. fissa la regola di irrilevanza del trasferimento infrannuale della sede dell’impresa, non solo in funzione della dichiarazione di insolvenza, ma anche ai fini dell’individuazione del giudice territorialmente competente a conoscere delle controversie concernenti la formazione dello stato passivo, ritenendo sussistere la stessa ratio di evitare che l’imprenditore si possa sottrarre al giudice competente territorialmente ove è stata svolta l’attività di impresa; l’art. 209 l.fall., laddove prevede che il commissario deposita quest’ultimo presso la cancelleria del luogo dove l’impresa ha la sede principale, deve intendersi, infatti, riferito al tribunale già individuato come competente, ai sensi dell’art. 195, comma 1, cit., né un eventuale deposito del predetto atto presso la cancelleria di un diverso tribunale vale ad attribuire a quest’ultimo la competenza a conoscere delle relative impugnazioni.

Nell’anno in rassegna, la S.C. si è pronunciata anche in materia di competenza relativa al contenzioso sui dati personali, ed, in particolare, la Sez. 6-3, n. 02330/2023, Dell’Utri, Rv. 666710-01, ha stabilito che nelle cause relative alla protezione dei dati personali, quando il Garante per la protezione dei dati personali è parte di una controversia rientrante tra quelle espressamente indicate all’art. 152, comma 1, del d.lgs. n. 196 del 2003, ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 150 del 2011 sono competenti, in via alternativa, il tribunale del luogo in cui il titolare del trattamento risiede o ha sede ovvero il tribunale del luogo di residenza dell’interessato. Viceversa, quando in una di tali controversie è parte in causa, come titolare del trattamento o ad altro titolo, un’amministrazione statale diversa dal Garante, quale un ufficio notifiche di un tribunale, in applicazione delle regole sul foro erariale, devono ritenersi competenti le sedi dell’Avvocatura distrettuale dello Stato corrispondenti al luogo in cui ha sede il titolare del trattamento o al luogo di residenza dell’interessato.

In tema di foro del consumatore, la Sez. 3, n. 34787/2023, Condello, Rv. 669535-01, ha ribadito un orientamento giurisprudenziale già espresso da Sez. n. 15391/2016, Sestini D., Rv. 641154-01, che ha stabilito che il contratto sottoscritto da una parte nell’interesse o a nome della propria impresa individuale, che svolga un’attività non incompatibile con l’oggetto del contratto stesso, può ritenersi concluso per scopi professionali, sicché nelle relative controversie lo speciale foro del consumatore non è applicabile, salva prova contraria da parte del contraente interessato, dando rilevanza, in sede decisionale, all’interesse imprenditoriale che induce a presumere l’inapplicabilità della normativa dettata a tutela del consumatore.

In tema disciplinare dei professionisti, ai fini della competenza territoriale per le impugnazioni dei provvedimenti di natura disciplinare la Sez. 2, n. 19010/2023, Scarpa, Rv. 668545-01, ha stabilito che la competenza in ordine all’impugnazione delle decisioni emesse dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili appartiene al tribunale del luogo in cui ha sede il consiglio territoriale che ha adottato l’originario provvedimento disciplinare, provvedendo a colmare in via interpretativa una lacuna normativa, che trovava regolamentazione nei previgenti artt. 28 del d.P.R. n. 1067 e n. 1068 del 1953, il cui contenuto non è stato richiamato nella modifica normativa dell’art. 32 della legge n. 139 del 2005.

Quanto alla competenza cautelare del Tribunale delle acque pubbliche, la Sez. 3, n. 13841/2023, Iannello, Rv. 667881-01, dopo avere operato una completa ricostruzione della evoluzione della normativa del procedimento unico cautelare e del giudice unico, ha statuito che, ai sensi dell’art. 669-ter c.p.c., la competenza a conoscere delle domande cautelari proposte ex art. 700 c.p.c., nelle materie di cui all’art. 140 del r.d. n. 1775 del 1933 (Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici), spetta al tribunale regionale delle acque pubbliche competente per territorio, che provvede con ordinanza, reclamabile davanti al tribunale superiore delle acque pubbliche, non essendo più sostenibile l’applicazione analogica dell’art. 141, comma 2, del testo unico citato, affermato in un diverso contesto ordinamentale e processuale, come in precedenza sostenuto da Sez. 1, n. 12594/1991, Proto V., Rv. 474757-01.

3.1. I criteri di cui agli artt. 18 e ss. c.p.c.

In tema di competenza a seguito della cessione del credito, in applicazione dei principi stabiliti nell’art. 1182 c.c., la Sez. 2, n. 10862/2023, Giannaccari, Rv. 667687-01, ha stabilito che, ai fini dell’individuazione del foro competente ai sensi dell’art. 20 c.p.c., nel caso in cui il credito sia stato oggetto di cessione opponibile al debitore, rileva il luogo del domicilio del creditore cessionario solo qualora la cessione sia stata conclusa e notificata al debitore prima della scadenza dell’obbligazione, dovendosi altrimenti avere riguardo al luogo in cui il creditore cedente, al tempo della scadenza, aveva il domicilio, dando continuità all’indirizzo interpretativo di Sez. 6-3, n. 33087/2021, Rossetti, Rv. 662965-02 e confermando un orientamento consolidato della S.C. risalente a Sez. 3, n. 12920/1992, Di Nanni L.F., Rv. 479894-01. La cessione del credito, pertanto, è idonea a produrre lo spostamento del luogo dove deve essere adempiuta l’obbligazione e cioè in favore del cessionario, solo se la cessione, oltre ad essere comunicata al debitore, avvenga prima che il credito sia venuto a scadenza; in caso contrario, la cessione del credito non opera alcuno spostamento del luogo di adempimento poiché si è già radicata la competenza, secondo quanto statuito da Sez. 1, n. 02591/2006, Ragonesi V., Rv. 588795-01.

In tema di mancato adempimento alle obbligazioni, principali ed accessorie, di fonte contrattuale, inoltre, la Sez. 6-1, n. 00656/2023, Mercolino, Rv. 666895-01, ha disposto, ai sensi dell’art. 20 c.p.c., che, per l’individuazione del giudice territorialmente competente a conoscere della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell’art. 20 c.p.c., occorre avere riguardo al luogo in cui doveva essere eseguita l’originaria obbligazione il cui inadempimento viene dedotto a sostegno della domanda, per tale dovendosi intendere l’obbligazione fondamentale e primaria derivante dal contratto, e non anche eventuali obbligazioni accessorie o strumentali, il cui inadempimento non può considerarsi suscettibile di autonoma valutazione, anche nel caso in cui le stesse dovessero essere eseguite in un luogo diverso da quello in cui doveva essere adempiuta l’obbligazione principale. Tale statuizione attribuisce esclusiva valenza alla prestazione principale del contratto, pur in presenza di obbligazioni accessorie non suscettibili di autonoma valutazione nonostante il contestato inadempimento.

Sempre nell’ambito del rapporto tra domanda principale ed accessoria, la Sez. 2, n. 28292/2023, Falaschi, Rv. 669009-01, ha disposto che, per la domanda di rivendica di un bene mobile, la competenza territoriale è regolata dai criteri del foro generale delle persone fisiche o giuridiche, che si estende anche alla domanda di risarcimento danni, in quanto domanda strettamente accessoria a quella di rivendica, in ossequio al principio che richiede la trattazione da parte del medesimo giudice delle domande-cause connesse, nell’ambito delle quali assume rilevanza la causa principale, ai fini della competenza territoriale, assorbendo ogni domanda accessoria connessa, quale quella risarcitoria derivante dall’inadempimento dell’obbligazione principale.

In sede lavoristica, la Sez. L, n. 26067/2023, Bellé, Rv. 668628-01, qualificando la mobilità volontaria come una fattispecie riconducibile alla cessione del contratto e non alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, ha stabilito che deve esse individuato, in applicazione dell’art. 413, comma 7, c.p.c., che richiama l’art. 18 c.p.c. e, implicitamente, l’art. 19 c.p.c., il giudice territorialmente competente a decidere della domanda di condanna al pagamento di differenze retributive, proposta da dirigente medico transitato ad altro ente sanitario per effetto di mobilità volontaria ex art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, non potendosi fare riferimento ai criteri dettati dall’art. 413, comma 5, c.p.c., atteso che la mobilità volontaria realizza un’ipotesi di cessione del contratto ex art. 1406 c.c. e non di cessazione del rapporto di pubblico impiego, in ragione della novazione nel lato soggettivo datoriale.

Nell’ambito del diritto condominiale, con particolare riferimento ai rapporti tra condomini, la Sez. 6-3, n. 03930/2023, Guizzi, Rv. 666735-01, richiamando Sez. 6-2, n. 00180/2015, Giusti A., Rv. 634057-01, ha confermato il foro speciale per le controversie condominiali concernenti i danni provocati dalla proprietà individuale di un singolo condomino, stabilendo espressamente che l’ambito di applicazione dell’art. 23 c.p.c. - che prevede, per le cause tra condomini, il foro speciale esclusivo del giudice del luogo in cui si trova l’immobile condominiale - non è limitato alle liti tra singoli condomini attinenti ai rapporti giuridici derivanti dalla proprietà delle parti comuni dell’edificio o dall’uso e godimento delle stesse, rientrandovi anche la domanda di risarcimento del danno da infiltrazioni provenienti dalla proprietà esclusiva di altro condomino, in ragione della ratio dello stesso art. 23 c.p.c. rispetto alla previsione di applicazione con riferimento alle cause tra condomini.

Con riferimento alla competenza in materia ereditaria, la Sez. 2, n. 18021/2023, Scarpa, Rv. 668066-01, ha stabilito che rientrano tra le cause di divisione di eredità, ai sensi dell’art. 22, comma 1, n. 1) c.p.c., e dunque sono di competenza del tribunale del luogo dell’apertura della successione, sia le domande di scioglimento dell’intera comunione ereditaria, sia le domande volte alla divisione di una parte di essa ovvero di determinati beni compresi per intero nell’eredità in deroga al forum rei sitae, giacché comunque attinenti all’universalità dei rapporti giuridici facenti capo al de cuius, rimanendo la competenza, al di fuori di tale fattispecie, regolata dall’art. 23 c.p.c. in favore del giudice del luogo dove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi.

3.2. La competenza per territorio in tema di protezione internazionale.

Nell’anno in rassegna, in tema di protezione internazionale, la Sez. 1, n. 17603/2023, Iofrida, Rv. 668091-01, con riferimento allo “status” giuridico dei minori ucraini sfollati in Italia a causa dell’emergenza bellica, in forza dell’art. 23 della Convenzione dell’Aja del 1996 e in conformità alle Convenzioni in materia consolare (Convenzione di Vienna del 19 ottobre 1996 e Convenzione consolare tra Italia e Ucraina del 26 dicembre 2016), ha cassato il provvedimento di nomina del tutore italiano da parte del Tribunale per i minorenni e dichiarata l’efficacia del provvedimento di nomina del tutore internazionale da parte del Console generale per l’Ucraina in Italia, non trovando applicazione la l. n. 47 del 1997 per la protezione dei minori giunti in Italia privi di assistenza e rappresentanza legale, in considerazione delle funzioni svolte e riconosciute con il consenso dello Stato territoriale.

La Sez. 1, n. 19995/2023, Casadonte, non massimata, ha riconosciuto la competenza del Tribunale di Campobasso rispetto a quella di Roma in base al principio di garanzia di un accesso effettivo alla giustizia secondo ragioni di prossimità, stabilendo che il Tribunale di Roma si è dichiarato territorialmente incompetente in applicazione dell’art. 4, comma 3, decreto-legge n.13 del 2017 convertito dalla legge 46 del 2017 in conformità all’orientamento ormai consolidato espresso da Sez. 6, n. 31127/2019, Acierno, Rv. 656292-01, secondo cui la disposizione del citato art. 4, comma 3, d.l. n. 13 del 2017 è applicabile anche alle impugnazioni dei provvedimenti consequenziali all’accertamento della giurisdizione competente a esaminare le domande di protezione internazionale nel sistema derivante dal Regolamento di Dublino. Il Tribunale di Roma ha affermato che, in applicazione dell’art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 13/2017, se il ricorrente si trova in una struttura di accoglienza governativa o in una struttura del sistema di protezione, di cui all’art. 1-sexies, d.l. n. 416 del 1989 convertito dalla l. n. 39 del 1990, ovvero è trattenuto in un centro di permanenza per i rimpatri, di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998, non è da considerarsi competente la sezione specializzata del tribunale nella cui circoscrizione ha sede l’autorità che ha emanato il provvedimento impugnato bensì la sezione specializzata del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la struttura o il centro presso cui il richiedente asilo è ospitato in base ad un criterio di prossimità.

In tema di opposizione al decreto di espulsione dello straniero, la Sez. 1, n. 22245/2023, Campese, Rv. 668389-01, ha disposto che, in presenza di una precedente pronuncia di rigetto del ricorso proposto in tema di diritto all’unità familiare, resta ferma la competenza del giudice di pace, non potendosi ritenere operante quella del tribunale, prevista dall’art. 1, comma 2-bis del d.l. n. 241 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 271 del 2004, ove la definizione del predetto procedimento esclude che possa ritenersi sussistente una procedura pendente, ai sensi degli artt. 30 e 31 del d.lgs. n. 286 del 1998.

In materia di impugnazione del provvedimento di respingimento del cittadino straniero la Sez. 1, n. 24116/2023, Dongiacomo, non massimata, ha affermato che il tribunale è competente a conoscere dell’impugnazione proposta solo se si tratta del respingimento immediato, di cui al comma 1 dell’art. 10 d.lgs. n. 286 del 1998, operato, cioè, nei confronti dei cittadini stranieri che si presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti richiesti per far ingresso nel territorio dello Stato, come già stabilito da Sez. 1, n. 25756/2021, Fidanzia, Rv. 662485-01. Nel caso di respingimento c.d. differito nel tempo, previsto dal comma 2 dell’art. 10 del d.lgs. n. 286 del 1998, che si verifica quando lo straniero è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera ed è fermato all’ingresso o subito dopo, ovvero quando lo straniero pur essendo privo dei requisiti per l’ingresso è stato temporaneamente ammesso nel territorio dello Stato per necessità di pubblico soccorso, la norma del comma 2-bis dell’art. 10 del predetto d.lgs., introdotto dal d.l. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni dalla l. n. 132 del 2018, prevede che il provvedimento di respingimento è disciplinato dalle procedure di convalida e dalle disposizioni previste in materia di espulsione e, tra gli altri, dall’art. 13, comma 8, del d.lgs. n. 286 del 1998, il quale, in particolare, dispone che le relative controversie, ivi comprese, dunque, quelle in materia di respingimento, spettano al giudice ordinario e sono disciplinate dall’art. 18 del d.lgs. n. 150 del 2011 e, quindi, appartengono alla competenza deli criteri per l’individuazione del giudice competente in materia di impugnazione dei respingimenti.

Con riferimento al rito applicabile in materia di protezione umanitaria, secondo quanto previsto dal d.l. n. 113 del 2018, che è intervenuto a modificare la normativa precedente prevista dell’art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008, come modificato dal d.l. n. 13 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 46 del 2017, la Sez. 1, n. 16528/2023, Meloni, Rv. 668020-01 ha stabilito che l’eccezione di nullità per applicazione della normativa vigente prima del citato d.l., in forza della quale la cognizione delle impugnazioni contro le decisioni delle commissioni territoriali apparteneva al tribunale in composizione collegiale, che trattava la relativa controversia secondo il rito previsto per i procedimenti in camera di consiglio camerali, attiene ad una questione di competenza per materia, la cui relativa eccezione deve essere proposta nella prima difesa del giudizio di merito ovvero nella comparsa di risposta ex art. 38 c.p.c., applicabile anche al rito sommario di cognizione.

3.3. Il foro per le cause relative al pagamento delle competenze professionali degli avvocati e alla responsabilità professionale dell’avvocato.

Con riferimento alla liquidazione degli onorari e diritti di avvocato con le forme del rito sommario speciale ex art. 14 del d. lgs. n. 150 del 2011, la Sez. 2, n. 08929/2023, Scarpa, Rv. 667511-01, ha affermato la competenza del giudice di pace, in applicazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 nella formulazione applicabile ratione temporis, antecedente alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 149 del 2022, escludendo come tratto essenziale di tale procedimento la riserva di collegialità, in ossequio alla pronuncia della Corte costituzionale n. 65/2014.

Quanto alla natura della convenzione diretta a regolare i compensi di un avvocato per una serie indefinita di prestazioni professionali a favore di una impresa, la Sez. 2, n. 18428/2023, Scarpa, Rv. 668070-01, ha affermato la natura vessatoria della clausola con la quale è stato previsto, ai fini della competenza, un foro esclusivo, pattuito per regolare una serie indefinite di contratti per prestazioni professionali, stabilendo che la clausola predisposta unilateralmente da un’impresa, non rientrante nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, avente ad oggetto la deroga della competenza territoriale, con indicazione di un foro esclusivo non coincidente con quelli legislativamente individuati, per tale natura deve essere approvata per iscritto in forma specifica, ai sensi dell’art. 1341, comma 2, c.c., soprattutto in assenza di trattative intercorse tra le parti dirette a discutere le condizioni onerose.

Nell’ambito del procedimento di liquidazione degli onorari di avvocato, ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, la Sez. 2, n. 20153/2023, Criscuolo, Rv. 668401-01, ha qualificato come ricorso straordinario per cassazione e non come regolamento di competenza l’impugnazione della ordinanza che ha statuito sulla competenza, ma non sulle spese, stabilendo che è ammissibile il ricorso straordinario per cassazione contro l’ordinanza che, declinando la competenza in favore del foro del consumatore, ometta di pronunciarsi sulle spese, attesa la sua decisorietà e irrevocabilità, senza che rilevi l’adesione della controparte all’eccezione di incompetenza, richiamando Sez. 6-3, n. 01848/2022, Guizzi, Rv. 663857-01, che ha riconosciuto l’impugnazione della ordinanza declinatoria della competenza, senza statuizione sulle spese, con il ricorso al rimedio ordinario dell’appello ponendo in evidenza la stessa caratteristica della decisorietà.

Ai fini della individuazione della competenza, in caso di domanda per la liquidazione del compenso dell’avvocato e di domanda riconvenzionale diretta all’accertamento della responsabilità professionale dell’avvocato, la Sez. 2, n. 23215/2023, Fortunato, Rv. 668704-01, ha disposto che, nel caso in cui, in relazione ad un giudizio svoltosi in più gradi, sia proposta domanda di liquidazione degli onorari ai sensi del d.lgs. n. 150 del 2011 ed il convenuto proponga domanda riconvenzionale per far valere la responsabilità professionale dell’avvocato, la corte di appello è competente a decidere solo la domanda di liquidazione degli onorari, ma non la riconvenzionale, quantunque quest’ultima sia suscettibile di una istruzione sommaria, con la conseguenza che le due cause devono essere separate e la riconvenzionale deve essere decisa dal tribunale, previa la sospensione necessaria per pregiudizialità della causa avente ad oggetto la liquidazione degli onorari fino alla decisione definitiva della causa avente ad oggetto l’azione di responsabilità, riconoscendo, così, la sussistenza di una fattispecie riconducibile all’art. 295 c.p.c. di sospensione necessaria.

Nello stesso senso della pronuncia da ultimo riportata, la Sez. 2, n. 10864/2023, Scarpa, Rv. 667688-01, ha disposto che la controversia di cui all’art. 28 della l. n. 794 del 1942, introdotta sia ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c., sia in via monitoria, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell’avvocato, resta soggetta al rito di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, anche quando il cliente sollevi contestazioni relative all’esistenza del rapporto o, in genere, all’an debeatur. Soltanto qualora il convenuto ampli l’oggetto del giudizio con la proposizione di una domanda (riconvenzionale, di compensazione o di accertamento pregiudiziale) non esorbitante dalla competenza del giudice adito ai sensi dell’art. 14 d.lgs. cit., la trattazione di quest’ultima deve avvenire, ove si presti ad un’istruttoria sommaria, con il rito sommario (congiuntamente a quella proposta ex art. 14 dal professionista) e, in caso contrario, con il rito ordinario a cognizione piena (ed eventualmente con un rito speciale a cognizione piena), previa separazione delle domande. Qualora la domanda introdotta dal cliente non appartenga, invece, alla competenza del giudice adito, trovano applicazione gli artt. 34, 35 e 36 c.p.c., che eventualmente possono comportare lo spostamento della competenza sulla domanda, ai sensi dell’art. 14 predetto.

Richiama, invece, la competenza del giudice del lavoro, la Sez. 2, n. 28349/2023, Cavallino, Rv. 669010-01, nel caso in cui l’avvocato dipendente di ente pubblico intenda ottenere il pagamento di compensi riferiti all’attività di difesa in giudizio svolta a favore di quest’ultimo in esecuzione del contratto di lavoro, chiedendo il riconoscimento di voce retributiva e non agendo come se si trattasse di un proprio cliente, alla stessa stregua di un rapporto di lavoro dipendente, dando seguito ad una interpretazione che trova un precedente risalente a Sez. 2, n. 06326/2003, Scherillo G., Rv. 562337-01.

La Sez. 1, n. 18162/2023, Abete, Rv. 668016-01, individuando la competenza in tema di liquidazione del compenso di un avvocato, ha stabilito che in tema di patrocinio a spese dello Stato, poiché l’art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002, a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale per cui, in tal caso, il compenso e le spese spettanti al difensore della parte privata vittoriosa contro un’Amministrazione dello Stato vanno liquidati con istanza rivolta ex art. 83, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002 al giudice del procedimento che, nel caso di giudizio di cassazione, si individua nel giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, nel giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.

Sempre al fine di individuare la competenza per la liquidazione dell’onorario dell’avvocato, la Sez. 2, n. 17010/2023, Grasso, Rv. 668391-01, richiamando la pronuncia di Sez. 2, n. 23020/2015, Bianchini B., Rv. 637160-01, ha affermato che, in tema di patrocinio a spese dello Stato, sull’opposizione al decreto di liquidazione dell’onorario emesso dal magistrato di sorveglianza è competente a decidere il presidente del tribunale di sorveglianza cui quel magistrato appartiene, in quanto l’art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, valorizza la prossimità organizzativa tra primo decidente e giudice dell’opposizione.

3.4. Il foro stabilito per accordo delle parti.

In tema di contestazione della competenza, la Sez. 3, n. 20713/2023, Cirillo F.M., Rv. 668476-01, ha affermato essere sufficiente la contestazione del foro territoriale esclusivo, formalmente pattuito tra le parti, senza che occorra estenderla a tutti i fori alternativamente concorrenti, affermando che la designazione convenzionale di un foro territoriale come esclusivo presuppone una pattuizione espressa, che non può essere desunta in via di argomentazione logica da elementi presuntivi, dovendo per converso essere inequivoca e non lasciar adito ad alcun dubbio circa l’intenzione delle parti di escludere la competenza degli altri fori contemplati dalla legge, pur non essendo necessario l’uso di formule sacramentali, come statuito da Sez. 3, n. 17449/2007, Rv. 600504-01; in tal caso, la parte che eccepisca l’incompetenza del giudice adito non è tenuta a contestare ulteriormente tutti i fori alternativamente concorrenti.

3.5. L’eccezione di incompetenza per territorio.

Ha affermato configurabile l’abbandono tacito della eccezione di incompetenza territoriale la Sez. 6-3, n. 00327/2023, Valle, Rv. 666709-01, soltanto in presenza di condotte processuali inequivocabilmente incompatibili con la volontà di coltivarla, qualificando come tale il contegno del convenuto il quale, alla prima udienza, aveva domandato al giudice di poter notificare ad altro convenuto rimasto contumace la propria comparsa di costituzione e risposta, contenente una domanda riconvenzionale cd. trasversale, dando seguito ad un orientamento giurisprudenziale già affermato da Sez. 3, n. 14383/2008, Spirito A., Rv. 603292-01).

4. Le controversie attribuite alle sezioni specializzate.

4.1. Le controversie attribuite alle sezioni specializzate in materia di imprese.

Con riferimento alla competenza in materia societaria, la Sez. 3, n. 15354/2023, Spaziani, Rv. 667997-01, ha affermato che, in tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, tra le cause relative ai “rapporti societari”, di cui all’art. 3, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 168 del 2003, rientrano le controversie risarcitorie, da chiunque introdotte, nei confronti degli amministratori, in ragione degli atti dannosi agli stessi riferibili, posti in essere nell’esercizio dell’attività gestoria dell’ente e che trovano fondamento nel rapporto organico, senza che assuma rilievo la distinzione tra atti e operazioni strumentali all’attuazione dell’oggetto sociale e atti di gestione che costituiscono “ex se” attuazione dell’oggetto sociale medesimo. La S.C., pronunciandosi in sede di regolamento di competenza, ha attribuito alla competenza della sezione specializzata la domanda risarcitoria ex art. 2395 c.c., proposta dal promissario acquirente di un immobile di proprietà di una società contro l’amministratore di quest’ultima, per avere omesso di informarlo, all’atto della stipula del contratto preliminare, dello stato di decozione in cui la società stessa versava, al solo scopo di incamerare la caparra convenuta, pur nella consapevolezza che mai si sarebbe addivenuti alla conclusione del contratto definitivo, in quanto uno dei beni promessi in vendita era oggetto di precedente pignoramento e la società versava in stato di crisi generale, poi esitata nel fallimento. La pronuncia segue Sez. 6-1, n. 15822/2019, Nazzicone, Rv. 654602-01, che ha affermato la competenza della sezione specializzata, pur risultando la società cancellata dal registro delle imprese, per l’accertamento della responsabilità dell’amministratore e del liquidatore che avevano dato corso a tale evento nonostante la presenza di un debito di un creditore sociale.

In tema di conferimento dell’incarico di revisione ad un unico revisore per tutte le società aderenti ad un gruppo e di sua revoca per giusta causa, la Sez. 6-1, n. 00556/2023, Perrino, Rv. 666535-01, ha affermato che la competenza della sezione specializzata per le imprese, estesa alle controversie di cui all’art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust unionale, si applica anche alle azioni risarcitorie fondate sulla conclusione di contratti in contrasto con la citata normativa, in quanto la valutazione dell’illegittimità del contratto “a valle” implica l’accertamento dell’illecito anticoncorrenziale commesso “a monte” con l’intesa vietata, di cui il singolo contratto rappresenta la sbocco, in quanto essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti. La S.C. ha seguito il principio sopra affermato per una domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla revoca dell’incarico di revisore dei conti effettuata da una banca, determinata dalla decisione del gruppo bancario di appartenenza, il quale aveva imposto a tutti gli istituti aderenti di avvalersi di una nuova ed unica società di revisione.

In materia di fideiussione e di sua nullità a seguito di violazione della normativa antitrust dell’unione europea, Sez. 6-1, n. 03248/2023, Falabella, Rv. 667161-01, ha statuito che la competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all’art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell’Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l’invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell’intesa solo in via incidentale, dando così continuità al collegamento dei contratti a monte ed a valle della intesa anticoncorrenziale, come nella ultima pronuncia sopra citata, e che ha trovato una rilevanza attuazione in sede di controversie bancarie per la conclusione di fideiussioni, secondo lo schema contrattuale predisposto dall’ABI, quando la nullità risultava richiesta in via principale.

In ordine alla verifica della competenza della sezione specializzata, la Sez. 6-3, n. 02331/2023, Spaziani, Rv. 666711-01, ha stabilito che la individuazione di detta competenza va compiuta sulla base della causa petendi prospettata dall’attore, disponendo che la valutazione deve essere fatta in base all’originaria prospettazione contenuta in quella posta a fondamento della domanda attorea, senza che possano rilevare le contestazioni del convenuto, non essendo il giudice tenuto a svolgere una apposita istruttoria per verificare eventuali allegazioni contrarie. La S.C. ha, così, confermato la competenza per materia della sezione specializzata istituita dal d.lgs. n. 168 del 2003, affermata dalla sentenza impugnata in relazione alla domanda di condanna alla riattivazione di accounts aperti sulla piattaforma informatica, sospesi per la violazione di diritti d’autore in ragione della pubblicazione di materiale coperto da “copyright”, alla luce del tenore dell’atto introduttivo e dei riferimenti ivi contenuti alla materia del diritto d’autore e all’asserita violazione delle regole ad essa relative, riaffermando un orientamento interpretativo di Sez. 6-3, n. 20508/2017, Olivieri, Rv. 645705-01 e di Sez. 6-3, n. 29266/2017, Olivieri, Rv. 647182-01.

La stessa pronuncia da ultimo riportata Sez. 6-3, n. 02331/2023, Spaziani, Rv. 666711-02, ha, altresì, affermato che, in tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, la necessità di un accertamento incidentale della violazione dei diritti d’autore, quale questione tecnicamente pregiudiziale, costituisce ragione di connessione rilevante ai fini dell’attrazione della controversia principale alla competenza specialistica della sezione specializzata in materia di impresa, dando attuazione al comma 3, dell’art. 3 del decreto legislativo n. 168 del 2003, che stabilisce che le sezioni specializzate sono competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai precedenti commi 1 e 2, tra cui rientrano le controversie in materia di diritto d’autore (art. 3, comma 1, lett. b);

Sempre in senso estensivo, la Sez. 6-3, n. 02335/2023, Spaziani, Rv. 666733-01, ha riconosciuto la competenza delle sezioni specializzate sul presupposto di una qualificazione dell’accordo parasociale tale per cui la nozione di accordo parasociale contemplata dall’art. 3, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 168 del 2003, è più ampia di quella prevista dall’art. 122 del TUF e dall’art. 2341-bis c.c., rientrandovi tutti gli accordi con cui i soci, o alcuni di essi, attuano un regolamento di rapporti, non vincolante nei confronti della società, difforme o complementare rispetto a quanto previsto dallo statuto sociale. Con questa premessa interpretativa, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva qualificato come patto parasociale la transazione volta a ridefinire i rapporti già regolati da un precedente accordo parasociale, poiché stabiliva un regolamento complementare rispetto a quello statutario, non essendo influente sulla causa concreta perseguita il tipo contrattuale utilizzato dalle parti.

4.2. Le controversie attribuite alle sezioni specializzate agrarie.

In ordine alla competenza della sezione specializzata agraria, la Sez. 3, n. 04667/2023, Rossello, Rv. 666748-01, ha stabilito, applicando lo stesso criterio interpretativo di Sez. 2, n. 05516/2020, Casadonte, Rv. 657118-01, che, in tema di decreto ingiuntivo emesso in materie di competenza della sezione specializzata agraria, qualora l’opponente eccepisca l’incompetenza funzionale del giudice del procedimento monitorio, la pronuncia che decide soltanto sulla questione di competenza e sulle spese può essere impugnata esclusivamente col regolamento necessario ex art. 42 c.p.c., unico mezzo di impugnazione idoneo ad ottenere una diversa statuizione, non già col ricorso per cassazione da ritenersi, quindi, inammissibile, fatta salva la possibilità di conversione in regolamento, se è in concreto rispettato il termine ex art. 47 c.p.c.

4.3. Le controversie attribuite alle sezioni specializzate in materia di immigrazione.

Con riferimento al visto di ingresso per ricongiungimento familiare, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 150 del 2011, nel testo applicabile ratione temporis, come innovato dall’art. 7, comma 1, lett. e), del d.l. n. 13 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 46 del 2017, la Sez. 1, n. 10470/2023, Tricomi L., Rv. 667499-01, ha disposto che l’impugnazione del suo diniego, ove venga convenuto in giudizio il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, del quale gli uffici consolari deputati al rilascio del visto d’ingresso sono un’articolazione periferica, deve essere proposta dinanzi alla sezione specializzata in materia di immigrazione del Tribunale di Roma, dando rilievo alla nuova formulazione della norma che ha previsto la impugnazione presso il tribunale del luogo in cui ha sede l’autorità che ha adottato il provvedimento impugnato e non la residenza del ricorrente, secondo la previgente normativa.

5. La competenza funzionale a decidere sull’opposizione a decreto ingiuntivo.

Nei rapporti tra decreto ingiuntivo e clausola compromissoria, con riferimento alla facoltà di richiedere l’emissione di un decreto ingiuntivo per le spese, la Sez. 2, n. 21329/2023, Scarpa, Rv. 668554, ha statuito che la clausola compromissoria per arbitrato rituale contenuta nel regolamento di condominio, con la quale vengono deferite ad arbitri le controversie tra condomini relative all’interpretazione e alla esecuzione del regolamento condominiale, deve essere interpretata, in assenza di volontà contraria, nel senso che rientrano in detta competenza tutte le cause connesse con l’operatività del regolamento stesso e, dunque, anche il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo intimato dall’amministratore per la riscossione dei contributi approvati dall’assemblea, ai sensi degli artt. 1130, n. 3, c.c. e 63, comma 1, disp. att. c.c. Tale clausola, peraltro, non introduce una deroga a tali norme, di talché essa non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per le spese, ferma restando la facoltà per il condomino intimato di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, né il citato art. 63, comma 1, pone una riserva di competenza assoluta ed esclusiva del giudice ordinario.

Nei rapporti tra opposizione a decreto ingiuntivo e domanda riconvenzionale, la Sez. 6-2, n. 06232/2023, Fortunato, Rv. 667065-01, ha affermato che, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al giudice di pace, poiché la competenza, attribuita dall’art. 645 c.p.c. all’ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha carattere funzionale ed inderogabile, nel caso in cui l’opponente formuli domanda riconvenzionale eccedente i limiti di valore della competenza del giudice adito, questi è tenuto a separare le due cause, trattenendo quella relativa all’opposizione e rimettendo l’altra al tribunale, il quale, in difetto, qualora gli sia stata rimessa l’intera causa, può richiedere nei limiti temporali fissati dall’art. 38 c.p.c. il regolamento di competenza ex art. 45 c.p.c., dando continuità all’indirizzo interpretativo già espresso da Sez. 6-3, n. 00272/2015, Cirillo FM., Rv. 634351-01 ed in ossequio a Sez. U., n. 09769/2001, Finocchiaro A., Rv. 550798-01.

6. Il regolamento di competenza.

Con particolare riferimento alla pubblica amministrazione, quale parte del processo, la Sez. 2, n. 32064/2023, Carrato, Rv. 669670-01, ha stabilito che, in tema di regolamento di competenza, le cause di opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi (previste dagli artt. 615 e 617 c.p.c.), instaurate nei confronti della P.A., sono soggette alle regole contenute nell’art. 27 c.p.c., e non a quelle di cui all’art. 25 dello stesso codice, restando devolute alla competenza del giudice nel cui circondario si trovano gli immobili oggetto dell’esecuzione; tali procedimenti rientrano, quindi, tra quelli per i quali l’art. 7 del r.d. n. 1611 del 1933 esclude l’operatività del foro erariale, in continuità con quanto pronunciato da Sez. 6-3, n. 08069/2018, Cirillo F.M., Rv. 648538-01. Tale statuizione trova particolare applicazione in sede di opposizione al preavviso di fermo amministrativo e all’opposizione a cartella esattoriale per il mancato pagamento di sanzioni amministrative con conseguente competenza del giudice del luogo in cui è stato notificato il precetto.

In tema di regolamento di competenza di ufficio Sez. 3, n. 08891/2023, Iannello, Rv. 667240-01, ha stabilito, sulla base del dato testuale, che l’art. 45 c.p.c. legittima il giudice dinanzi al quale il processo sia stato riassunto, a seguito della declinatoria di competenza di altro giudice originariamente adito, a sollevare d’ufficio il conflitto negativo di competenza soltanto ove si ritenga incompetente per materia o per territorio inderogabile e non già qualora ritenga che la competenza sia regolata unicamente per valore, con la conseguente inammissibilità del regolamento di competenza, in ossequio a quanto già statuito da Sez. U., n. 01202/2018, Manna, Rv. 647312-01.

In ordine ai termini di proposizione del regolamento di competenza nel caso di trattazione cartolare della causa, la Sez. 1 n. 13735/2023, Amatore, Rv. 667910-01, ha stabilito che i provvedimenti pronunciati in sede di udienza a trattazione scritta o “cartolare”, prevista dall’art. 83, commi 6 e 7, lett. h, d.l. n. 18 del 2020, convertito dalla l. n. 27 del 2020, come modificato dal d.l. n. 28 del 2020, e oggi costituente mezzo di trattazione ordinario dopo l’introduzione dell’art. 127-ter c.p.c., devono intendersi emessi fuori udienza, con la conseguenza che la conoscenza di essi può avvenire soltanto all’esito della comunicazione di cancelleria, realizzata ai sensi dell’art. 176, comma 2, c.p.c., non potendosi applicare la presunzione legale di conoscenza dei provvedimenti adottati in udienza in capo ai soggetti presenti o che dovevano comparirvi. La S.C. ha così affermato come tempestivo il regolamento di competenza, calcolando il “dies a quo” del termine perentorio per la sua proposizione, non dalla data dell’udienza a trattazione scritta, ma da quella in cui era stata comunicata l’ordinanza emessa dal tribunale in tale sede.

Quanto all’interesse ad agire in sede di regolamento di competenza, la Sez. L. n. 14124/2023, Casciaro, Rv. 667891-01, ha disposto che, ordinata la sospensione del processo per pregiudizialità, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., e proposto regolamento di competenza per contestare la sussistenza di un’ipotesi di sospensione necessaria, se nelle more della decisione della S.C., venga deciso il processo ritenuto pregiudicante con sentenza passata in giudicato, si determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del giudice di legittimità, la quale comporta l’inammissibilità del ricorso, in quanto l’interesse ad agire e, quindi ad impugnare, deve sussistere non solo quando è proposta l’impugnazione, ma anche al momento della decisione.

In caso di pluralità di domande in un unico giudizio, la Sez. 2, n. 00341/2023, Dongiacomo, Rv. 666671-01, ha affermato che, qualora la sentenza di primo grado decida nel merito una delle domande e dichiari il difetto di competenza sull’altra, la decisione, benché unica sotto il profilo documentale, contiene statuizioni autonome e distinte e, pertanto, nella parte in cui statuisce in ordine alla competenza, non avendo deciso in alcun modo il merito della causa, ex art. 42, c. p. c., può essere impugnata soltanto con l’istanza di regolamento necessario di competenza con conseguente declaratoria di inammissibilità dell’appello avverso la stessa proposto, ribadendo la pronuncia di Sez. 3, n. 02879/2023, Vittoria P., Rv. 560717-01.

6.1. Il procedimento.

Sulla identità di parti in caso di sospensione del processo, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., la Sez. 1, n. 32996/2023, Amatore, Rv. 669642-01, ha statuito che la necessità che i due giudizi si svolgano tra le stesse parti, in ragione della influenza che la decisione del giudizio pregiudiziale assuma in quello sospeso, trova un correttivo ove, ferma la necessità della presenza in entrambi i giudizi delle medesime parti, in quello sospeso ve ne sia anche un’altra ed il titolo dedotto come legittimante all’azione sia oggetto del giudizio pregiudiziale, poiché la prosecuzione dell’altro giudizio potrebbe dar luogo al contrasto di giudicati che l’art. 295 c.p.c. intende impedire, attesa la contestazione del medesimo titolo nel procedimento pregiudiziale. La S.C. ha, di conseguenza, rigettato il regolamento di competenza avverso l’ordinanza che aveva sospeso il giudizio, con cui l’apparente erede testamentario aveva chiesto alla banca il pagamento di somme del de cuius, poiché la sua legittimazione attiva dipendeva dalla definizione del giudizio pregiudiziale, avente ad oggetto la nullità del testamento.

Nell’ambito del rapporto di pregiudizialità necessaria, la Sez. L. n. 31539/2023, Sarracino, Rv. 669394-01, ha stabilito che, ai fini della sospensione necessaria del processo civile ai sensi dell’art. 295 c.p.c., la pregiudizialità di una controversia amministrativa è configurabile solo laddove entrambi i giudizi pendano tra le stesse parti ed il giudice amministrativo sia chiamato a definire questioni di diritto soggettivo in sede di giurisdizione esclusiva e non anche qualora innanzi allo stesso sia impugnato un provvedimento incidente su interessi legittimi, potendo, in quest’ultima ipotesi, il giudice ordinario disapplicare il provvedimento amministrativo. La S..C., pronunciandosi in sede di regolamento di competenza, ha escluso che ricorresse un rapporto di pregiudizialità, suscettibile di fondare la sospensione ex art. 295 c.p.c., tra la causa civile, introdotta da un avvocato dipendente di un Comune per il riconoscimento dei propri compensi professionali, e il giudizio amministrativo finalizzato all’accertamento dell’illegittimità del regolamento comunale, sulla base del quale la liquidazione dei suddetti compensi era stata effettuata in misura penalizzante rispetto ai precedenti parametri.

In ordine al termine per la proposizione del regolamento di competenza di ufficio, la Sez. 3, n. 25391/2023, Spaziani, Rv. 668822-01, ha statuito che il regolamento di competenza d’ufficio ex art. 45 c.p.c. soggiace al termine preclusivo di cui all’art. 38, comma 3, c.p.c., dovendo pertanto essere sollevato entro la prima udienza di trattazione.

Con riferimento alla sentenza di incompetenza statuita dal tribunale relativa alla impugnazione di una pronuncia del giudice di pace, la Sez. 3, n. 18898/2023, Rossi, Rv. 668600-01, ha stabilito che la sentenza del tribunale che decida, in sede di appello, unicamente sulla competenza del giudice di pace è impugnabile esclusivamente mediante regolamento necessario di competenza, ai sensi dell’art. 42 c.p.c., senza che rilevi l’improponibilità, ai sensi dell’art. 46 c.p.c., di tale mezzo di impugnazione avverso le decisioni del giudice di pace, sicché è inammissibile il ricorso per cassazione eventualmente proposto, salva la possibilità di conversione in istanza di regolamento di competenza, qualora risulti osservato il termine perentorio - prescritto dall’art. 47, comma 2, c.p.c. - di trenta giorni, decorrente dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione ad opera della cancelleria del provvedimento impugnato.

Con riferimento al processo esecutivo, la Sez. 3, n. 14091/2023, Rossetti, Rv. 667826-01, ha statuito che è inammissibile il regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c. avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di sospensione del processo esecutivo, trattandosi di provvedimento negativo e riferendosi, in ogni caso, l’art. 295 c.p.c. alla sospensione del processo di cognizione e non di quello di esecuzione, cui fanno, invece, riferimento gli artt. 618 e 623 e ss. c.p.c.

  • giudice
  • magistrato
  • pubblico ministero
  • procedura civile
  • avvocato
  • interesse ad agire

CAPITOLO VI

LE DISPOSIZIONI GENERALI

(di Paola Proto Pisani )

Sommario

1 Gli organi giudiziari. - 1.1 Il giudice: astensione e ricusazione. - 1.2 Il cancelliere. - 1.3 Gli ausiliari. - 1.3.1 Il diritto al compenso degli ausiliari del giudice. - 2 Il pubblico ministero. - 3 Le parti e i difensori. - 3.1 Le parti. - 3.1.1 La rappresentanza legale del minore. - 3.1.2 La rappresentanza delle persone giuridiche e dei soggetti collettivi. - 3.1.3 Il curatore speciale. - 3.1.4 La differenza tra legittimazione ed effettiva titolarità del rapporto controverso. - 3.2 I difensori. - 3.2.1 L’invalidità della procura. - 3.2.2 Il mandato difensivo conferito al medesimo professionista da più parti in conflitto. - 3.2.3 La mancata traduzione della procura in lingua italiana. - 3.2.4 Il mandato conferito ad un avvocato del libero foro nei casi in cui sia previsto il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato. - 3.2.5 La procura alle liti per il ricorso per cassazione. - 3.3 I doveri delle parti e dei difensori. - 4 L’esercizio dell’azione. - 4.1 L’interesse ad agire. - 4.2 Il principio del contraddittorio. - 4.3 Il litisconsorzio necessario e facoltativo. - 4.3.1 Le conseguenze della violazione del litisconsorzio necessario. - 4.4 Il cumulo di domande tra le stesse parti o tra parti diverse. - 4.4.1 Pluralità di domande contro la stessa parte. - 4.4.2 L’intervento ex art. 105 c.p.c. - 4.4.3 L’intervento su istanza di parte. - 4.4.4 L’intervento ex art. 107 c.p.c. - 4.5 La successione nel processo e la successione a titolo particolare nel diritto controverso. - 4.5.1 La successione nel processo. - 4.5.2 La successione a titolo particolare nel diritto controverso. - 4.5.2.1 L’intervento del cessionario del credito nel giudizio ex art. 2901 c.c. promosso dal creditore cedente prima della cessione. - 5 I poteri del giudice. - 5.1 I principi della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e il rilievo d’ufficio delle questioni. - 5.2 Le questioni rilevabili d’ufficio. - 6 Gli atti processuali. - 6.1 I provvedimenti del giudice. - 6.2 Le udienze. - 6.3 I termini. - 6.3.1 Computo dei termini. - 6.3.2 La rimessione in termini. - 6.3.3 Le applicazioni del prospective overruling in materia di termini. - 6.3.4 Sospensione feriale termini. - 6.3.5 La sospensione dei termini processuali prevista per l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e per altri eventi eccezionali. - 6.4 Nullità degli atti processuali. - 6.5 Comunicazioni e notificazioni. - 6.5.1 Comunicazioni. - 6.5.2 Notificazioni. - 6.5.2.1 Le notificazioni con modalità telematica. - 6.5.2.2 La nullità della notificazione. - 6.5.2.3 La riattivazione del procedimento notificatorio.

1. Gli organi giudiziari.

1.1. Il giudice: astensione e ricusazione.

In tema di astensione del giudice, nell’anno in rassegna, sebbene sia stato ribadito il principio consolidato nella giurisprudenza della Corte secondo cui in presenza di un obbligo di astensione del giudice, la relativa violazione non può essere dedotta come motivo di nullità della sentenza se non via sia stata tempestiva istanza di ricusazione, la Corte, da un lato, ha ritenuto applicabile tale principio anche all’ipotesi in cui con il motivo di impugnazione si faccia valere l’illegittimità costituzionale della norma vigente che non prevede l’obbligo di astensione del giudice che abbia partecipato alla decisione (Sez. 2, n. 25083/2023, Criscuolo, Rv. 668922-03), e, dall’altro lato, ne ha limitato l’ambito di applicazione, escludendo che vi rientri il caso in cui la ricusazione risulti preclusa da un vizio procedurale che abbia impedito alla parte di conoscere preventivamente chi fossero i giudici chiamati a decidere (Sez. 2, n. 09460/2023, Criscuolo, Rv. 667530-01).

Sul punto, peraltro, si ricorda che Sez. 2, n. 16831/2022, Falaschi, Rv. 664921-01, aveva in precedenza, ribadito il principio già affermato dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 00055/1984, Virgilio, Rv. 432932-01) secondo cui la fattispecie in cui «al ricusante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a decidere la causa» contemplata dall’art. 52, comma 2, c.p.c., - che prevede che l’istanza di ricusazione del giudice deve essere depositata non oltre il secondo giorno prima della udienza - «resta realizzata dalla conoscibilità dei membri del collegio che il ricusante medesimo ha acquisito con la pregressa ricezione dell’avviso d’udienza, in correlazione alla sua facoltà di consultare il ruolo messo a disposizione in cancelleria. Peraltro, non essendovi mezzi diversi per far valere il difetto di capacità del giudice, la parte, che non abbia esercitato l’onere di ricusazione, non può far valere, in sede di impugnazione, la violazione dell’obbligo di astensione del giudice come motivo di nullità della sentenza».

La Corte ha altresì ribadito il principio consolidato secondo cui la precedente decisione di un procedimento cautelare ante causam non determina l’obbligo di astensione del giudice nel giudizio a cognizione piena - che ha ricevuto anche l’avallo delle Sez. U, n. 01783/2011, Macioce, Rv. 616321-01, e della Corte costituzionale (sentenza n. 326/1997 e ordinanza n. 193/1998), non trattandosi di un’ipotesi sufficientemente assimilabile, sotto il profilo dell’incompatibilità, alla trattazione della causa in un altro grado di giudizio - facendone applicazione nella fattispecie del componente del collegio d’appello (nella specie, non relatore ed estensore), il quale abbia in precedenza conosciuto e trattato la controversia, in veste di giudice relatore del reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. avverso il provvedimento cautelare (Sez. 1, n. 07378/2023, Fidanzia, Rv. 667267-01).

Infine, Sez. 3, n. 16120/2023, Porreca, Rv. 668364-01, ha affermato che una volta definito il procedimento di ricusazione di un giudice della Corte di cassazione, il processo al quale si è riferita la ricusazione può proseguire con la partecipazione del giudice ricusato, senza che ricorrano ragioni per la sospensione o il rinvio, in linea di continuità con il principio affermato da Sez. 3, n. 11293/2005, Lupo, Rv. 581876-01.

1.2. Il cancelliere.

In ordine alle attività del cancelliere nell’anno in rassegna, riguardo al fascicolo telematico, si segnala, da un lato Sez. U, n. 28403/2023, Ferro, Rv. 668997-01, che ha affermato che «nel deposito telematico l’accettazione da parte del cancelliere di un atto, che si conclude con un elenco di altri atti o documenti che si intende depositare, non costituisce certificazione dell’effettiva presenza nel fascicolo dei documenti indicati dalla parte, poiché il cancelliere non procede ad alcuna sottoscrizione dell’indice della parte, con la conseguenza che solo il buon fine dell’autonomo deposito telematico degli atti cc.dd. secondari o di corredo complementare determina la loro appartenenza al fascicolo informatico»; dall’altro Sez. 3, n. 23119/2023, Moscarini, Rv. 668656-01, che ha statuito che le attestazioni della cancelleria relative ai dati relativi al deposito degli atti estratti dai registri informatici hanno efficacia di certezza legale analoga a quella delle annotazioni del cancelliere sugli atti medesimi, non competendo, viceversa, alcun analogo potere al procuratore della parte, le cui prerogative si arrestano all’autenticazione degli atti processuali di quest’ultima. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, sul presupposto che la tempestività dell’iscrizione a ruolo non potesse essere validamente dimostrata dalla produzione dell’estratto del fascicolo d’ufficio telematico, munito di attestazione di conformità del difensore ex art. 16-bis, comma 9-bis, del d.lgs. n. 179 del 2012, aveva dichiarato improcedibile l’appello, senza procedere alla diretta verifica delle risultanze del suddetto fascicolo, se del caso sollecitandone l’attestazione da parte della cancelleria).

1.3. Gli ausiliari.

Sviluppando il principio, consolidato nella giurisprudenza della Corte, secondo cui l’affidamento di un incarico ad un consulente iscritto nell’albo di altro tribunale, o non iscritto in alcun albo, in assenza di motivazione che indichi i motivi della scelta, è valido e non è censurabile in sede di legittimità, trattandosi di valutazione rimessa all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito attesa la natura non cogente delle norme di cui agli artt. 61, comma 2, c.p.c. e 22 delle relative disposizioni di attuazione (si veda, ex multis, Sez. 1, n. 19173/2015, Scaldaferri, Rv. 637120-01), Sez. 1, n. 12499/2023, Nazzicone, Rv. 667917-01, ha escluso che la scelta del consulente tecnico d’ufficio sia sindacabile in sede di legittimità, neanche in ordine alla categoria professionale di appartenenza del consulente e alla sua competenza a svolgere le indagini richieste, e ha, pertanto, respinto la censura con la quale ci si doleva del fatto che gli accertamenti tecnici, pur attenendo ad un brevetto concernente una soluzione tecnica nel settore dell’abbigliamento, fossero stati affidati ad un ingegnere, anziché ad un esperto del ramo sartoriale.

1.3.1. Il diritto al compenso degli ausiliari del giudice.

In termini generali, in ordine ai compensi degli ausiliari del giudice la Corte ha affermato che la previsione del secondo comma dell’art. 71 del d.P.R. n. 115 del 2002, secondo cui la domanda di liquidazione delle spettanze deve essere presentata a pena di decadenza entro cento giorni dal compimento delle operazioni, rispondendo ad un canone di razionale scansione dei tempi procedimentali l’esigenza di conoscere tempestivamente i costi necessari per lo svolgimento del giudizio, opera per tutti gli ausiliari del magistrato, ovvero per il perito, il consulente tecnico, l’interprete, il traduttore e qualunque altro soggetto competente, in una determinata arte o professione o comunque idoneo al compimento di atti, che il magistrato può nominare a norma di legge (Sez. 2, n. 18797/2023, Scarpa, Rv. 668396-01).

Sempre in termini generali nell’anno in rassegna la Corte ha, per la prima volta, affermato che l’art. 52, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, secondo cui se la prestazione degli ausiliari del magistrato non è completata nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato, gli onorari non a tempo sono ridotti di un terzo, va interpretato nel senso che la sanzione della riduzione della remunerazione deve essere applicata previo accertamento che il ritardo nell’espletamento dell’incarico sia imputabile a negligenza del consulente, essendo tale sanzione finalizzata a prevenire comportamenti non virtuosi, nonché indebite dilatazioni dei tempi processuali (Sez. 2, n. 24723/2023, Scarpa, Rv. 668915-01).

In precedenza era stato affermato che la decurtazione degli onorari prevista dalla norma citata non è suscettibile di graduazione con riferimento al quantum, né all’entità del ritardo in cui è incorso l’ausiliario nel deposito della relazione, trattandosi di sanzione finalizzata a prevenire comportamenti non virtuosi del consulente, nonché indebite dilatazioni dei tempi processuali (Sez. 2, n. 22621/2019, Oliva, Rv. 655239-01) e che l’esclusione del compenso per “il periodo successivo alla scadenza del termine”, prevista dalla suddetta norma, osti al riconoscimento di vacazioni computabili oltre il numero massimo calcolabile per i giorni compresi nel termine fissato, ma non consenta di acquisire la prestazione senza remunerazione, determinandosi, diversamente, una sanzione diversa per due situazioni identiche, quali la riduzione di solo un terzo per gli onorari a tariffa variabile e la cancellazione del compenso per gli onorari a tempo di prestazioni comunque validamente effettuate dopo la scadenza, che abbiano portato non alla revoca dell’incarico, ma all’acquisizione della relazione (Sez. 6-2, n. 22158/2018, Criscuolo, Rv. 650943-01).

Infine, Sez. 2, n. 28572/2023, Giannaccari, Rv. 669188-01, nel ribadire il principio già consolidato nella giurisprudenza della Corte, secondo cui la prestazione del consulente tecnico d’ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio, le quali sono solidalmente responsabili del pagamento delle relative competenze e sono litisconsorti necessari nel giudizio di opposizione al decreto di pagamento emesso a suo favore, ne ha tratto la conseguenza «che - in caso di conciliazione tra le parti e conseguente pronuncia di estinzione del giudizio, cessazione della materia del contendere o cancellazione della causa dal ruolo - l’ausiliare del giudice può agire autonomamente in giudizio nei confronti di ognuna delle parti, salvo che il fatto estintivo non si sia verificato prima della sua nomina» .

Nell’anno in rassegna la Corte si è, inoltre, pronunciata in ordine ai criteri di liquidazione del compenso dovuto al consulente tecnico in una serie di fattispecie specifiche, rispetto alle quali non si rinvengono precedenti di legittimità.

Sez. 2, n. 08159/2023, Criscuolo, Rv. 667307-01, ha affermato che la liquidazione del compenso di una consulenza tecnica di carattere agronomico avente ad oggetto la verifica della corretta fornitura di piante da giardino e della corretta posa in situ deve effettuarsi in base al criterio sussidiario delle vacazioni, senza che possa applicarsi il criterio a percentuale, previsto dall’art. 6 del d.m. 30 maggio del 2002, poiché tale criterio contiene l’esplicito richiamo alla nozione di “avaria”, da intendersi riferita univocamente agli eventi avversi legati alla navigazione o al trasporto delle merci.

In tema di liquidazione del compenso agli amministratori iscritti all’albo di cui al d.lgs. n. 14 del 2010, Sez. 2, n. 16771/2023, Caponi, Rv. 668050-01, ha statuito che, ove sussistano masse patrimoniali attive e passive riconducibili a più soggetti distinti, il compenso non può essere liquidato per ciascuna massa patrimoniale, giacché l’art. 3, comma 9, del d.P.R. n. 177 del 2015 deve interpretarsi nel senso che il distinto compenso deve corrispondere a distinte gestioni, connotate cioè da distinte problematiche e questioni da affrontare per ciascuna massa ed a distinti impegni da parte degli amministratori giudiziari.

Quanto alla liquidazione dell’onorario per una consulenza tecnico di ufficio avente ad oggetto la quantificazione del compenso spettante per la progettazione e l’esecuzione di opere edili, in virtù dei documenti versati in atti e degli accordi tra la committenza e il professionista, Sez. 2, n. 23131/2023, Fortunato, Rv. 668779-01, ha stabilito che deve essere effettuata, ai sensi degli artt. 1 e 12 del d.m. 30 maggio 2002, in base al valore della domanda giudiziale, ex art. 10 c.p.c., non già in base al valore stimato delle opere.

D’altra parte, invece, Sez. 2, n. 18135/2023, Chieca, Rv. 667970-01, ha ribadito il principio già affermato da Sez. 2, n. 24128 del 24/10/2013, Matera, Rv. 628010-01, secondo cui per la liquidazione del compenso al consulente tecnico d’ufficio cui, nell’ambito di un giudizio di separazione coniugale, sia stato affidato l’incarico di accertare la capacità reddituale dei coniugi sulla base del mero esame dei dati risultanti dalla documentazione fiscale, contabile e di conservatoria, deve applicarsi non il disposto dell’art. 2 del d.m. 30 maggio 2002, per la perizia o consulenza tecnica in materia contabile e fiscale, bensì il disposto dell’art. 3, per la perizia o consulenza tecnica in materia di valutazione di patrimoni, nonché determinarsi un compenso unitario, anziché un compenso distinto per ogni verifica compiuta, atteso che, nella valutazione dei patrimoni, la pluralità delle verifiche non esclude l’unicità dell’incarico.

Infine in tema di opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 avverso il decreto di liquidazione del compenso del consulente, Sez. 6-2, n. 01369/2023, Scarpa, Rv. 666539-01, ha affermato che il deposito telematico del ricorso si perfeziona, anche ai fini del rispetto del termine di trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione o notificazione del provvedimento, al momento della ricevuta di avvenuta consegna, ancorché il ricorso sia iscritto nel registro di volontaria giurisdizione anziché nel registro contenzioso civile, senza che perciò rilevi la successiva iscrizione nel registro corretto.

2. Il pubblico ministero.

In tema di intervento obbligatorio del pubblico ministero Sez. 1, n. 35680/2023, Tricomi, Rv. 669811-01, ha escluso che il procedimento di rendiconto previsto dagli artt. 385 e seguenti c.c., applicabile anche in relazione all’operato dell’amministratore di sostegno in ragione del richiamo espresso contenuto nell’art. 411 c.c., rientri tra le cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone ex art. 70, comma 1, n. 3), c.p.c. ed ha, pertanto, affermato non richiede la partecipazione del Pubblico Ministero.

Nei procedimenti in cui è previsto l’intervento obbligatorio del pubblico ministero Sez. 1, n. 04056/2023, Conti, Rv. 666872-01 (in linea di continuità con quanto statuito da Sez. 1, n. 05211/2008, San Giorgio, Rv. 602529-01, in riferimento alla sentenza di primo grado che abbia accolto integralmente le conclusioni del pubblico ministero), ha affermato che, ove la sentenza impugnata risulti conforme alle conclusioni adottate dalla Procura generale presso la corte d’appello, l’omissione della notifica del ricorso per cassazione alla medesima Procura non comporta alcuna conseguenza nei confronti di tale organo e non è causa di inammissibilità, poiché l’interesse ad impugnare, in ragione del quale dovrebbe farsi luogo alla integrazione del contraddittorio, è costituito dalla soccombenza, mentre il controllo di legalità della decisione è già assicurato dalla possibilità di intervento della Procura presso la S.C.

Infine, Sez. 3, n. 21232/2023, Rossi, Rv. 668591-01, ha ribadito il principio, consolidato nella giurisprudenza della Corte, secondo cui la partecipazione del P.M. al giudizio di falso è richiesta solo in relazione alla fase relativa all’accertamento della falsificazione del documento, siccome involgente l’interesse generale all’intangibilità della pubblica fede dell’atto (che l’organo requirente è chiamato a tutelare), con la conseguenza che non è necessario comunicargli l’avvenuta proposizione della querela ove il suddetto giudizio si sia concluso con la declaratoria di inammissibilità all’esito della fase preliminare, preordinata alla delibazione dell’ammissibilità dell’azione e della rilevanza del documento.

3. Le parti e i difensori.

3.1. Le parti.

3.1.1. La rappresentanza legale del minore.

In tema di costituzione in giudizio del minore tramite il genitore, quale suo legale rappresentante Sez. 6-3, n. 03286/2023, Iannello, Rv. 667207-01, ha affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal genitore, dopo il raggiungimento della maggiore età del figlio, perché il principio dell’ultrattività del mandato incontra il limite della necessità della procura speciale ex art. 365 c.p.c., né potendo il difetto di rappresentanza essere sanato ai sensi dell’art. 182, comma 2, c.p.c., attesa l’esclusione, in sede di legittimità, di un’attività istruttoria e la necessità di depositare, a pena d’improcedibilità, i documenti sull’ammissibilità del ricorso all’atto del suo deposito (salva solo la possibilità di provvedervi successivamente, prima dell’udienza, con notifica di apposito elenco alla controparte).

Analogamente Sez. 6-3, n. 02336/2023 Spaziani, Rv. 666713-01, ha statuito che qualora il raggiungimento della maggiore età da parte di minore costituitosi in giudizio a mezzo del suo legale rappresentante si verifichi nel corso del giudizio di primo grado, e non venga dichiarato né notificato dal procuratore della parte cui esso si riferisce a norma dell’art. 300 c.p.c., il regolamento di competenza, al pari del giudizio di impugnazione, deve essere comunque instaurato da e contro i soggetti effettivamente legittimati, e ciò alla luce dell’art. 328 c.p.c., dal quale si desume la volontà del legislatore di adeguare il processo di impugnazione alle variazioni intervenute nelle posizioni delle parti.

Sul tema si ricorda che in precedenza Sez. 3, n. 03769/2017, Tatangelo, Rv. 642863-01, nella diversa fattispecie in cui sia stata regolarmente conferita al difensore la procura speciale per il giudizio di cassazione dai genitori legali rappresentanti del ricorrente, all’epoca minore, ha ritenuto irrilevante la circostanza che questa abbia raggiunto la maggiore età dopo la proposizione del ricorso, non essendo il procedimento di legittimità soggetto ad interruzione per la perdita di capacità della parte.

E, sempre in precedenza, nella diversa fattispecie in cui i genitori abbiano agito sia in proprio che nella qualità di legali rappresentanti del figlio minore, per il risarcimento dei danni conseguenti alla lesione della salute del minore, Sez. U, n. 21670/2013, Petitti, Rv. 627449-01, pur affermando l’inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dai genitori quali esercenti la potestà sul figlio, quando lo stesso sia già divenuto maggiorenne, ha statuito che in tale situazione si imponga l’integrazione del contraddittorio nei confronti di quest’ultimo, ex art. 331 c.p.c.

3.1.2. La rappresentanza delle persone giuridiche e dei soggetti collettivi.

In tema di rappresentanza processuale degli enti Sez. 3, n. 13365/2023, Spaziani, Rv. 667696-01, ha affermato che il principio secondo il quale, ove il potere rappresentativo derivi da un atto soggetto a pubblicità legale, non spetta a colui che abbia rilasciato la procura fornirne la prova, ma alla parte che ne contesti i poteri l’onere di dimostrarne l’inesistenza, si applica a tutti i casi in cui stia in giudizio un soggetto collettivo, quand’anche non dotato di formale personalità giuridica; ne deriva che per le società di mutuo soccorso, da ricondursi alla figura della società cooperativa a mutualità prevalente, l’esistenza del potere di rappresentanza dell’ente è dimostrato dal regime di pubblicità legale che le caratterizza, da individuarsi nell’iscrizione all’albo nazionale degli enti cooperativi, sostitutivo del registro prefettizio, articolato su base provinciale; ove, peraltro, manchi un collegamento territoriale, come accade nell’ipotesi in cui l’ente mutualistico ha sede all’estero, la funzione pubblicitaria di tale iscrizione può essere surrogata attraverso l’attuazione di altre adeguate forme pubblicitarie, ed in particolare mediante la sottoposizione al regime della pubblicità consolare.

In materia di condominio, Sez. 2, n. 10869/2023, Trapuzzano, Rv. 668072-02, nel ribadire il principio secondo cui tra gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell’edificio, rientranti nelle attribuzioni dell’amministratore ex art. 1130 n. 4 c.c., sono ricomprese le azioni di reintegrazione del possesso dei beni condominiali e quelle, connesse, di risarcimento del danno derivante dalle lesioni del possesso di detti beni (già affermato da Sez. 2, n. 23065 del 30/10/2009, Rv. 610020-01), ne ha tratto la conseguenza che, da un lato, l’eventuale delibera di rinuncia all’azione di reintegrazione autonomamente intrapresa dall’amministratore non vincola quest’ultimo e che, dall’altro lato, la proposizione dell’azione di risarcimento del danno per lesione del possesso del bene condominiale, da parte dell’amministratore, non necessita dell’autorizzazione dell’assemblea.

Riguardo all’associazione temporanea di imprese Sez. 1, n. 03546/2023, Mercolino, Rv. 666988-01, ha affermato che il fallimento della mandante determina ex art. 78 l.fall. lo scioglimento del mandato collettivo con rappresentanza esistente fra le imprese associate, con la conseguenza che vengono meno i poteri gestori e rappresentativi affidati alla mandataria (c.d. capogruppo); e che, ove tale dichiarazione di fallimento intervenga prima della proposizione della domanda giudiziale, la mandataria risulta priva della legittimazione a far valere i diritti dell’impresa mandante nei confronti dell’ente committente.

Quanto agli enti pubblici Sez. 1, n. 24817/2023, Reggiani, Rv. 668863-01, ha affermato che, ove lo statuto comunale preveda l’autorizzazione della giunta per l’esperimento di azioni civili da parte del Comune, ente rappresentato dal sindaco, la presenza di tale autorizzazione costituisce condizione di efficacia, e non di validità, della costituzione in giudizio, ne consegue che detto atto può intervenire, ed essere prodotto, anche nel corso del processo, fino a quando la sua mancanza non sia stata oggetto di un accertamento passato in giudicato. (Nella specie, la S.C. ha affermato, in tema di opposizione alla stima in materia di espropriazione, che è tempestiva l’azione proposta dal Sindaco in assenza dell’autorizzazione della giunta municipale prevista dallo statuto, pur se detta autorizzazione intervenga nel corso del giudizio, in ragione dell’effetto di ratifica).

Tale pronuncia sembra costituire applicazione del principio più generale, consolidato nella giurisprudenza della Corte, secondo cui l’autorizzazione a stare in giudizio emessa dall’organo collegiale competente, necessaria perché un ente pubblico possa agire o resistere in causa, attiene alla legitimatio ad processum, ossia all’efficacia e non alla validità della costituzione dell’ente a mezzo dell’organo che lo rappresenta, sicché può intervenire ed essere prodotta pure nel corso del giudizio (ex multis: Sez. 1, n. 18571/2015, Lamorgese, Rv. 636776-01 e Sez. U, n. 00973/1997, Amirante, Rv. 502144-01).

Per quanto riguarda le Regioni Sez. 3, n. 18850/2023, Gorgoni, Rv. 668336-01, ha affermato che l’art. 44 dello statuto della regione Puglia, che attribuisce alla giunta regionale il potere di deliberare in materia di liti attive e passive, va inteso nel senso che la regione può promuovere liti o resistervi soltanto previa autorizzazione della giunta stessa; pertanto, la mancanza della deliberazione autorizzativa a stare in giudizio incide in via generale sulla legittimazione processuale dell’ente ed è rilevabile in ogni stato e grado del processo.

Sul tema si ricorda che, riguardo ai Comuni, erano intervenute le Sezioni Unite nel 2005 (Sez. U, n. 12868/2005, Luccioli, Rv. 581176-01), affermando il principio di diritto così massimato: «Nel nuovo quadro delle autonomie locali, ai fini della rappresentanza in giudizio del Comune, l’autorizzazione alla lite da parte della giunta comunale non costituisce più, in linea generale, atto necessario ai fini della proposizione o della resistenza all’azione, salva restando la possibilità per lo statuto comunale - competente a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell’ente, anche in giudizio (“ex” art. 6, secondo comma, del testo unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali, approvato con il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) - di prevedere l’autorizzazione della giunta, ovvero di richiedere una preventiva determinazione del competente dirigente (ovvero, ancora, di postulare l’uno o l’altro intervento in relazione alla natura o all’oggetto della controversia). Ove l’autonomia statutaria si sia così indirizzata, l’autorizzazione giuntale o la determinazione dirigenziale devono essere considerati atti necessari, per espressa scelta statutaria, ai fini della legittimazione processuale dell’organo titolare della rappresentanza».

Riguardo alle Regioni nel 2007 le Sezioni Unite (Sez. U, n. 10371/2007, La Terza, Rv. 596405-01) avevano escluso l’applicabilità della regola dettata dall’art. 16 lett. f) del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, per cui i dirigenti generali “promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e transigere”, dettata per le Amministrazioni statali e affermato che la Regione Calabria, fino a quando non modifica lo Statuto (a norma dell’art. 123 Cost., come sostituito dall’art. 3 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1), è legittimata a promuovere le liti o resistervi soltanto previa autorizzazione della Giunta regionale, come prescritto dall’art. 27, lett. f), dello Statuto medesimo.

Successivamente Sez. 3, n. 00480/2008, Frasca, Rv. 601259-01, nel ribadire il suddetto principio riguardo alla Regione Calabria, ha tuttavia precisato che la Giunta regionale può per un verso delegare i dirigenti dell’avvocatura regionale con un proprio atto generale al rilascio delle autorizzazioni attive e passive alle liti ed inoltre, qualora detti dirigenti abbiano autorizzato liti attive o passive in mancanza di tale atto, la Giunta può con un proprio atto individuatore della lite pendente ratificare il loro operato.

3.1.3. Il curatore speciale.

Nell’anno in rassegna la Corte – in linea di continuità con quanto statuito da Sez. 1, n. 07734/2022, Parise, Rv. 664526-02 – ha affermato il dovere del giudice di nominare un curatore speciale al minore nei procedimenti per la regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale, allorquando nel giudizio di reclamo emergano comportamenti dei genitori pregiudizievoli al figlio, rilevanti ex art. 333 c.c.,, in ragione del sopravvenuto conflitto di interessi con i genitori, la cui inottemperanza determina la nullità del giudizio di impugnazione e, in sede di legittimità, la cassazione con rinvio alla Corte d’appello, dovendo escludersi il rinvio al primo giudice, perché contrario al principio fondamentale della ragionevole durata del processo (espresso dall’art. 111, comma 2, Cost. e dall’art. 6 CEDU), di particolare rilievo per i procedimenti riguardanti i minori, e comunque precluso dalla natura tassativa delle ipotesi di cui agli artt. 353, 354 e 383, comma 3, c.p.c. (Sez. 1, n. 02829/2023, Caprioli, Rv. 666787-04).

In tema di liquidazione coatta amministrativa, Sez. 1, n. 29987/2023, Dongiacomo, Rv. 669359-01, ha ritenuto sussistente il conflitto di interessi, tra la procedura concorsuale e il commissario liquidatore, e la conseguente necessità di nomina di un curatore speciale alla procedura, nel caso in cui un creditore proponga contestazioni al rendiconto presentato dal commissario liquidatore e alla misura del compenso liquidatogli dall’autorità amministrativa, su sua istanza, con la conseguenza che, in difetto di nomina, gli atti del giudizio sono viziati da nullità insanabile e rilevabile d’ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio ed anche in sede di legittimità, mentre la causa va rimessa al primo giudice, perché provveda all’integrazione del contraddittorio, in applicazione degli artt. 354, comma 1, e 383, comma 3, c.p.c., con la procedura concorsuale in persona di un curatore speciale.

Mentre, nella liquidazione coatta amministrativa delle banche, Sez. 1, n. 27524/2023, Perrino, Rv. 669141-01, ha escluso che sia in conflitto di interessi il commissario liquidatore che richieda la dichiarazione dello stato di insolvenza della banca qualora egli stesso abbia precedentemente ricoperto l’incarico di commissario straordinario della amministrazione straordinaria della medesima impresa bancaria.

Infine, Sez. 1, n. 21452/2023, Marulli, Rv. 668430-01, ha affermato che il provvedimento che decide il reclamo avverso il decreto di nomina del curatore speciale ex art. 78 c.p.c., non avendo contenuto decisorio né attitudine ad acquisire carattere definitivo, non è riconducibile alla sfera dei provvedimenti ricorribili per cassazione a mente dell’art. 111 Cost., in linea di continuità con il principio affermato da Sez. 1, n. 22566/2015, Nappi, Rv. 637692-01 in ordine all’inammissibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. contro il decreto di nomina di curatore speciale ex art. 78 c.p.c., in ragione della funzione del provvedimento, strumentale al singolo processo, destinata ad esaurirsi nell’ambito del processo medesimo, e della sua revocabilità e modificabilità ad opera del giudice che l’ha pronunciato, anche d’ufficio in primo grado e, successivamente, su gravame di parte, ad opera dei giudici di merito e di legittimità.

3.1.4. La differenza tra legittimazione ed effettiva titolarità del rapporto controverso.

In linea con il principio consolidato secondo cui la legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, e non nell’effettiva titolarità del rapporto controverso, che attiene al merito, nell’anno in rassegna Sez. 3, n. 32814/2023, Spaziani, Rv. 669522-01, ha affermato che l’eccezione di difetto di titolarità attiva del diritto controverso non attiene alla carenza di legittimazione attiva, bensì al merito della controversia, con la conseguenza che il giudice, qualora abbia così correttamente riqualificato l’eccezione sollevata dalla parte, è tenuto a delibare nel merito la relativa questione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che - pur avendo correttamente riqualificato alla stregua di contestazione della titolarità del diritto fatto valere in giudizio l’eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dal debitore in sede di opposizione al decreto ingiuntivo - in relazione all’intervenuta cessione del ramo di azienda da parte della banca creditrice aveva omesso di valutare le risultanze istruttorie suscettibili di comprovare, da un lato, la suddetta titolarità e, dall’altro, il fatto modificativo consistente nella dedotta cessione del credito conseguente al trasferimento del ramo d’azienda, limitandosi a rigettare l’eccezione mediante il generico riferimento a una non meglio identificata “copiosa documentazione” prodotta dal soggetto che aveva agito in giudizio).

3.2. I difensori.

In ordine alla necessità del ministero di un procuratore legalmente esercente si segnala che nell’anno in rassegna le Sezioni Unite della Corte, con riferimento all’avvocato “stabilito”, hanno affermato che allorquando - dopo che lo stesso all’esito del prescritto esercizio triennale della professione in Italia, abbia ottenuto l’iscrizione nella sezione ordinaria dell’albo - risulti la carenza di un requisito necessario per il conseguimento del titolo abilitativo nello Stato membro d’origine, il competente Consiglio dell’Ordine degli Avvocati è tenuto a disporre la cancellazione della suddetta iscrizione, conformemente all’art. 7, comma 5, della Direttiva 98/5/CE, secondo cui «la revoca temporanea o definitiva dell’abilitazione all’esercizio della professione disposta dall’autorità competente dello Stato membro di origine comporta automaticamente, per l’avvocato che ne è oggetto, il divieto temporaneo o definitivo di esercitare con il proprio titolo professionale di origine nello Stato membro ospitante». (Sez. U, n. 16255/2023, Ferro, Rv. 668075-01).

Quanto ai limiti del mandato Sez. 3, n. 14070/2023, Gorgoni, Rv. 667973-01, ha ribadito il principio consolidato nella giurisprudenza della Corte (si veda, ex multis, Sez. 3, n. 15619/2005, Purcaro, Rv. 583398-01) secondo cui il mandato ad litem attribuisce al difensore la facoltà di proporre tutte le domande ricollegabili all’oggetto della causa, con esclusione degli atti (non espressamente menzionati) che comportano disposizione del diritto in contesa e delle domande con cui si introduce una nuova e distinta controversia, eccedente l’ambito della lite originaria, facendone applicazione in una controversia instaurata per il rilascio di un immobile concesso in comodato, per affermare che la procura alle liti, espressamente contemplante la possibilità di proporre domande riconvenzionali, abilitasse il difensore del comodatario resistente a modificare l’originaria domanda volta all’accertamento della simulazione del contratto – con conseguente restituzione dei canoni versati in esecuzione della dissimulata locazione – in quella finalizzata, invece, all’accertamento della non gratuità del comodato predetto.

Tale principio, in ragione della fattispecie in cui ne è stata fatta applicazione, si pone altresì in linea di continuità con quello in precedenza affermato da Sez. 2, n. 10168/2018, D’Ascola, Rv. 648352-01, e da Sez. 2, n. 08207/2006, Colarusso, Rv. 589953-01 secondo cui il mandato ad litem, anche quando sia conferito in calce alla copia notificata della citazione, attribuisce al difensore la facoltà di proporre tutte le difese che siano comunque ricollegabili con l’originario oggetto della causa, e, quindi, anche la domanda riconvenzionale, atteso che quest’ultima, anche quando introduce un nuovo tema di indagine e mira all’attribuzione di un autonomo bene della vita, resta sempre fondamentalmente connotata dalla funzione difensiva di reazione alla pretesa della controparte.

3.2.1. L’invalidità della procura.

In tema di invalidità della procura nell’anno in rassegna Sez. 3, n. 28251/2023, Graziosi, Rv. 669047-01, ha ribadito il principio, già espresso da Sez. U, n. 37434/2022, Grasso, Rv. 666508-01, secondo cui l’art. 182, comma 2, c.p.c., nella formulazione introdotta dall’art. 46, comma 2, della l. n. 69 del 2009, non consente di sanare l’inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite, giacché in tale testo espressamente si fa riferimento ad «un vizio che determina la nullità della procura», rilevando, tuttavia, che nel testo come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, si è espressamente esteso il fenomeno giuridico della sanatoria anche alla fattispecie di inesistenza. (Nella specie, la S.C. ha escluso, in ragione della previsione di cui all’art. 182, comma 2, c.p.c., ratione temporis vigente, la sanatoria di una procura inesistente, in quanto sottoscritta da un soggetto estraneo alla società che l’avrebbe conferita).

Nell’anno in rassegna è stato anche ribadito il principio, già affermato nella giurisprudenza della Corte, secondo cui la procura alle liti è atto caratterizzato da autonomia e autosufficienza rispetto alle vicende dell’atto su cui viene rilasciata, di talché l’eventuale invalidità di quest’ultimo non inficia la validità della stessa ai fini della riproposizione dell’atto sanzionato di invalidità (Sez. 3, n. 34801/2023, Pellecchia, Rv. 669519-01; tra i numerosi precedenti conformi si vedano Sez. 2, n. 10450/2020, San Giorgio, Rv. 657791-01; Sez. 1, n. 10231/2010, Giancola, Rv. 612782-01; Sez. 1, n. 15498/2004, Genovese, Rv. 575354-01; Sez. 3, n. 01935/2003, Perconte Licatese, Rv. 560326-01), con la conseguenza che sembra definitivamente superato il contrasto con il precedente difforme principio espresso da Sez. 2, n. 15879/2006, Goldoni, Rv. 592115-01, e, in senso conforme, da numerosi precedenti (tra i quali ci si limita in questa sede a richiamare Sez. 2, n. 10311/1994, Rv. 488974-01, Sez. L, n. 04157/1983, Farinaro Rv. 429111-01) secondo cui la procura apposta a margine o in calce all’atto di citazione resta travolta dalla nullità dell’atto medesimo, del quale costituisce parte inscindibile per lo stretto collegamento funzionale esistente tra la vocatio in ius e la procura speciale apposta a margine o in calce, sicché la rinnovazione della citazione richiede il rilascio da parte dell’attore di un altro mandato al difensore, restando esclusa la possibilità di un mero richiamo al mandato in precedenza conferito.

3.2.2. Il mandato difensivo conferito al medesimo professionista da più parti in conflitto.

In tema mandato difensivo conferito al medesimo professionista da più parti in conflitto d’interessi Sez. 3, n. 28427/2023, Tatangelo, Rv. 669012-01, ha affermato che il divieto, per l’avvocato, di assumere validamente l’incarico di difesa contemporanea di due parti tra loro in conflitto (anche solo potenziale) di interessi determina la nullità del secondo mandato difensivo non soltanto in caso di contestuale costituzione del difensore in un unico giudizio, ma anche in ipotesi di costituzione in giudizi diversi. (Nella specie, la S.C. ha ravvisato il conflitto di interessi dell’avvocato che aveva difeso l’assicurato nel giudizio di cognizione avente ad oggetto la sua responsabilità professionale, all’esito del quale si era formato il titolo esecutivo, e la compagnia assicurativa, quale terza pignorata opponente, nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi).

Quanto alle conseguenze della costituzione in giudizio a mezzo dello stesso procuratore di più parti in conflitto di interessi Sez. 3, n. 26769/2023, Gianniti, Rv. 668754-02, ha ritenuto ravvisabile un difetto dello ius postulandi in capo al difensore, sempre rilevabile d’ufficio, che, tuttavia, ove rilevato in fase di impugnazione, non determina la rimessione degli atti al giudice di primo grado, stante la natura tassativa delle ipotesi di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c., ma la rinnovazione ad opera del giudice d’appello degli atti del procedimento che risultano viziati. (Nella specie la S.C., rilevando che la sussistenza di un conflitto di interessi, attuale o potenziale, deve essere valutata in concreto, verificando se la tutela degli interessi di un assistito non possa attuarsi senza nocumento per gli interessi dell’altro, potendo affermarsi il venir meno della attualità del conflitto solo ove emerga dalle risultanze processuali che la contrapposizione di interessi è stata effettivamente superata, ha riconosciuto il conflitto in relazione all’atto di appello, proposto da uno stesso difensore nell’interesse di congiunti di due vittime dello stesso sinistro stradale, posto che, stante l’incapienza del massimale assicurativo e la conseguente necessità di sua ripartizione proporzionale tra i danneggiati, l’accoglimento dell’appello in punto di responsabilità di una delle vittime avrebbe determinato la riduzione del “quantum” risarcitorio spettante agli eredi dell’altra).

In proposito si segnala che in precedenza Sez. 3, n. 13204/2012, Amendola A., Rv. 623577-01, aveva affermato che l’attività processuale posta in essere da un difensore in conflitto di interesse col proprio assistito è nulla ed il relativo vizio è rilevabile d’ufficio, investendo la validità della procura e, quindi, il diritto di difesa ed il principio del contraddittorio, valori costituzionalmente tutelati.

Nell’anno in rassegna, inoltre, Sez. 3, n. 01765/2023, Cricenti, Rv. 666692-01, ha ritenuto inammissibile l’impugnazione proposta da più parti in conflitto di interessi a mezzo di uno stesso procuratore, in quanto il difensore non può svolgere contemporaneamente la sua attività difensiva in favore di soggetti portatori di istanze confliggenti, pena la violazione dei valori costituzionali del diritto di difesa e del principio del contraddittorio; ed ha escluso che tale inammissibilità sia suscettibile di sanatoria ex art. 156 c.p.c., sia perché lo scopo raggiunto (la difesa congiunta di interessi diversi e confliggenti) è proprio quello vietato, sia perché la regola invocata vale per le nullità e non per situazioni che costituiscono impedimento all’esercizio dell’azione. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto da uno stesso difensore - nell’interesse del terzo trasportato, del conducente del veicolo e del proprietario di quest’ultimo - poiché, sebbene diretto ad accertare la responsabilità dell’ignoto conducente dell’altro automezzo e dell’Anas, i tre soggetti erano comunque portatori di posizioni virtualmente confliggenti).

In precedenza, in senso sostanzialmente conforme, Sez. 2, n. 21350/2005, Piccialli, Rv. 584805-01 ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato improcedibile l’appello proposto da uno stesso difensore per più parti che versavano in una situazione di conflitto di interessi.

3.2.3. La mancata traduzione della procura in lingua italiana.

Quanto alla necessità o meno di traduzione in lingua italiana della procura redatta in lingua diversa Sez. 2, n. 19900/2023, Caponi, Rv. 668399-01, ha affermato il principio secondo cui «in materia di atti prodromici al processo (quali in particolare gli atti di conferimento di poteri a soggetti processuali: procura alle liti, nomina di rappresentanti processuali, autorizzazioni a stare in giudizio e correlative certificazioni), redatti in lingua diversa dall’italiano, discende dal principio della facoltatività della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto (art. 123 c.p.c.) che la contestuale produzione di traduzione in lingua italiana non integra requisito di validità dell’atto, laddove il giudice sia in grado di compiere da sé la traduzione».

In senso difforme, nella precedente giurisprudenza della Corte: Sez. U, n. 05592/2020, Cirillo, Rv. 657197-01, secondo cui «la procura speciale alle liti rilasciata all’estero è nulla, ai sensi dell’art. 12 della l. n. 218 del 1995, ove non sia allegata la traduzione dell’attività certificativa svolta dal notaio, e cioè l’attestazione che la firma sia stata apposta in sua presenza da persona di cui egli abbia accertato l’identità; siffatta nullità può essere sanata con la rinnovazione della procura, ai sensi dell’art. 182 c.p.c., nel termine perentorio all’uopo concesso dal giudice»; Sez. 6-2, n. 08174/2018, Falaschi, Rv. 648221-01 secondo cui «la procura speciale alle liti rilasciata all’estero, sia pur esente dall’onere di legalizzazione da parte dell’autorità consolare italiana, nonché dalla cd. “apostille”, in conformità alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, ovvero ad apposita convenzione bilaterale, è nulla, agli effetti dell’art. 12 l. n. 218 del 1995, ove non sia allegata la sua traduzione e quella relativa all’attività certificativa svolta dal notaio afferente all’attestazione che la firma è stata apposta in sua presenza da persona di cui egli abbia accertato l’identità, applicandosi agli atti prodromici al processo il principio generale della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto»; Sez. 3, n. 11165/2015, Amendola A., Rv. 635466-01.

In senso conforme, invece, Sez. U, n. 26937/2013, Vivaldi, Rv. 628674-01, così massimata da questo Ufficio: «E’ valida la procura alle liti conferita per atto pubblico rogato da notaio in un paese aderente alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, corredato dalla cd. “apostille”, contestualmente autenticata ancorché non in lingua italiana, atteso che l’art. 122, primo comma, cod. proc. civ., prescrivendone l’uso, si riferisce agli atti endoprocessuali e non anche a quelli prodromici, per i quali vige il principio generale della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto».

3.2.4. Il mandato conferito ad un avvocato del libero foro nei casi in cui sia previsto il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato.

Relativamente al patrocinio spettante per legge all’Avvocatura dello Stato Sez. 3, n. 27064/2023, Scoditti, Rv. 668906-01, ha affermato che le aziende ospedaliere universitarie, ove non intendano avvalersi di tale patrocinio, devono adottare apposita delibera, da sottoporre agli organi di vigilanza, specificamente motivata in relazione al profilo oggettivo della specialità del caso, che deve essere tale da giustificare l’opzione di avvalersi di un avvocato del libero foro. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, dichiarando nullo il mandato alle liti conferito all’avvocato del libero foro, poiché la delibera di conferimento dell’incarico non illustrava la ragione della scelta a monte fra i due patrocini, attenendo esclusivamente al profilo soggettivo dell’avvocato del libero foro prescelto).

Analogamente, in ordine al protocollo del 22 giugno 2017 che prevede che il patrocinio di Agenzia delle entrate-Riscossione davanti alla Corte di cassazione sia convenzionalmente affidato all’Avvocatura Generale dello Stato, salvo il caso di conflitto di interessi o dichiarazione di indisponibilità, a meno che non intervenga un’apposita delibera motivata dell’ente ai sensi dell’art. 43, comma 4, del r.d. n. 1611 del 1933, Sez. L, n. 06931/2023, De Felice, Rv. 666977-01, ha affermato che al di fuori di dette ipotesi, la procura rilasciata dall’Agenzia ad un avvocato del libero foro deve ritenersi invalida e - poiché indispensabile per la regolare costituzione del rapporto processuale - tale invalidità può essere rilevata d’ufficio dal giudice, anche nel giudizio di legittimità.

Si ricorda che in precedenza, in argomento, si erano pronunciate le Sezioni Unite (Sez. U, n. 30008/2019, De Stefano, Rv. 656068-01).

3.2.5. La procura alle liti per il ricorso per cassazione.

Nell’anno in rassegna è stato ribadito il principio, consolidato nella giurisprudenza della Corte secondo cui il ricorso per cassazione proposto sulla base della procura rilasciata dal ricorrente al proprio difensore nell’atto d’appello è inammissibile, per difetto della prescritta procura speciale, essendo quest’ultima inidonea allo scopo se conferita con atto separato in data anteriore alla pubblicazione della sentenza da impugnare e, pertanto, senza lo specifico riferimento al giudizio di legittimità (Sez. 6-5, n. 00938/2023 Putaturo Donati Viscido Di Nocera, Rv. 666619-01; in senso conforme Sez. 6-3, n. 13263/2020, Rossetti, Rv. 658373-01 e Sez. 3, n. 07181/2003 Finocchiaro, Rv. 562867-01), precisandosi che non è possibile una sanatoria dell’atto mediante rinnovazione, ai sensi dell’art. 182 c.p.c., atteso che l’applicazione di detta norma non è compatibile con la disciplina del conferimento della procura per il giudizio di cassazione che, per il disposto dell’art. 365 c.p.c., richiede l’esistenza di una procura speciale valida come requisito di ammissibilità del ricorso per cassazione e, per il disposto dell’art. 366, n. 5, c.p.c., che tale procura venga ad esistenza prima del ricorso e non dopo (Sez. 6-5, n. 00938/2023 Putaturo Donati Viscido Di Nocera, Rv. 666619-01; in senso conforme Sez. 1, n. 34867/2022, Iofrida, Rv. 666448-01; Sez. 3, n. 01255/2018, Frasca, Rv. 647579-01. Sull’insanabilità ai sensi dell’art. 182 c.p.c. della nullità della procura per il ricorso per cassazione rilasciata ai sensi dell’art. 83, comma 20-ter, d.l. n. 18 del 2020, in epoca successiva all’abrogazione della norma da parte dell’art. 66-bis, comma 12, d.l. n. 77 del 2021, si veda Sez. 3, n. 27467/2023, Porreca, Rv. 669093-01).

La procura per il ricorso per cassazione, infatti, ha carattere speciale ed è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata, attesa l’esigenza di assicurare, in modo giuridicamente certo, la riferibilità dell’attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa, con la conseguenza che è inammissibile il ricorso la cui procura sia stata rilasciata al difensore mediante scrittura privata autenticata recante una data anteriore a quella della sentenza impugnata (Sez. 3, n. 04234/2023, Scoditti, Rv. 666731-01).

Pertanto il requisito della specialità della procura non sussiste se quest’ultima è conferita prima della pubblicazione del provvedimento impugnato (nella specie, in calce all’atto di riassunzione del processo d’appello), presupponendo tale requisito non la mera volontà di abilitare il difensore alla proposizione di un eventuale futura impugnazione di legittimità, bensì l’intenzione di proporre lo specifico ricorso avverso un dato provvedimento, il quale, pertanto, deve essere venuto a giuridica esistenza al momento del conferimento della procura ad impugnarlo (Sez. 3, n. 05852/2023, Spaziani, Rv. 667067-01).

D’altra parte, quanto all’autentica della sottoscrizione della parte che conferisce la procura, la Corte nell’anno in rassegna ha espresso una serie di principi, in parte confermativi di precedenti, in parte innovativi.

Il luogo di autenticazione della sottoscrizione della parte assume rilevanza, non potendo essere diverso da quello indicato nell’atto, perché l’art. 83, comma 3, c.p.c. attribuisce al difensore il potere di certificare l’autografia della sottoscrizione della parte soltanto in relazione alla formazione di uno degli atti in cui si esplica l’attività difensiva, rispetto ai quali, pertanto, è necessario che l’autenticazione da parte del procuratore sia contestuale (Sez. 3, n. 09271/2023, Fanticini, Rv. 667248-01 che, in applicazione del principio, ha dichiarato inammissibile il ricorso - recante la data del 14 agosto 2020 e “Marsala-Roma” quale luogo di redazione - proposto in forza di una procura, redatta su foglio separato e congiunto all’atto, sottoscritta e autenticata dal difensore in data 6 luglio 2020 in Catania; in senso conforme Sez. 3, n. 11240/2022, Fanticini, Rv. 664508-01).

In senso difforme, in precedenza Sez. 3, n. 36827/2022, Iannello, Rv. 666696-01, aveva affermato che «il requisito della specialità della procura, di cui all’art. 83, comma 3, c.p.c., non postula la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell’atto cui accede, dal momento che, anche nel caso in cui la procura sia stata redatta, sottoscritta e autenticata in data anteriore a quella del ricorso, è possibile desumerne la specialità, da un lato, dalla sua congiunzione (materiale o telematica) al ricorso e, dall’altro, dalla sua susseguente notifica insieme a quest’ultimo».

Peraltro è stato ribadito che la sottoscrizione della parte, apposta in calce o a margine del ricorso, deve essere autenticata da difensore iscritto nell’apposito albo degli abilitati al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione, atteso che il potere di effettuare la suddetta certificazione presuppone l’esistenza dello ius postulandi, con conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione quando la firma della parte nella procura speciale in calce all’atto (o a margine dello stesso) sia autenticata da difensore non iscritto nel suddetto albo (Sez. 2, n. 31443/2023, Mocci, Rv. 669383-01; in senso conforme, ex multis, Sez. 6-1, n. 20468/2015, Genovese, Rv. 637333-01), e che la sottoscrizione della parte della procura speciale, rilasciata su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso per cassazione, non può essere autenticata da un funzionario giudiziario ai sensi dell’art. 21 della l. n. 445 del 2000, dal momento che, in virtù di tale disposizione, il potere di autentica del pubblico funzionario, diverso dal notaio, è limitato alle istanze rivolte alla PA o alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, non aventi valore negoziale. (Sez. 2, n. 12813/2023, Criscuolo, Rv. 667787-01).

Quanto alla procura speciale rilasciata su atto congiunto al ricorso si è affermato che a sua nullità è determinata dal contestuale ricorrere di quattro circostanze: riferimento ad attività tipiche del giudizio di merito; mancanza della indicazione della data; mancanza della indicazione del numero e dell’anno del provvedimento impugnato; mancanza di una proposizione esplicita di conferimento del potere di proporre ricorso per cassazione (Sez. 2, n. 20896/2023, Caponi, Rv. 668405-01).

In proposito si ricorda il principio espresso da Sez. U, n. 36057/2022, Cirillo F.M., Rv. 666374-01, così massimato da questo Ufficio : « In tema di procura alle liti, a seguito della riforma dell’art. 83 c.p.c. disposta dalla l. n. 141 del 1997, il requisito della specialità, richiesto dall’art. 365 c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all’atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso; tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione, tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall’art. 1367 c.c. e dall’art. 159 c.p.c., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all’atto di produrre i suoi effetti».

Infine, la Corte ha ritenuto che, in caso di introduzione del giudizio di legittimità con modalità telematiche, qualora dal messaggio di posta elettronica certificata relativo alla notificazione del ricorso per cassazione non risulti la procura speciale, quest’ultima, se inserita in formato analogico nel “sottofascicolo di cortesia”, priva dei requisiti della scrittura privata autenticata o dell’atto pubblico, non è idonea a soddisfare le prescrizioni degli artt. 83 e 365 c.p.c., non potendosi ritenere congiunta materialmente al ricorso che, dunque, risulta inammissibile (Sez. 1, n. 14287/2023, Perrino, Rv. 667922-01).

Infatti, in caso di notifica di un atto giudiziario a mezzo PEC, la procura rilasciata su supporto analogico dalla parte al difensore, ai sensi dell’art. 16-undecies del d.l. n. 179 del 2012, deve essere da questi sottoscritta con firma autografa e, successivamente, trasformata in copia informatica di documento analogico, la cui conformità all’originale deve essere attestata dal difensore nella relata di notifica. (Sez. 1, n. 06318/2023, Nazzicone, Rv. 667130-01).

Peraltro, l’omesso deposito della procura ad litem, contestualmente al ricorso, nel fascicolo telematico del ricorrente, non comporta la sanzione dell’improcedibilità ex art. 369 c.p.c., ove la stessa risulti depositata nel fascicolo telematico di uno dei controricorrenti, entro il termine che chiude la fase delle verifiche preliminari di procedibilità. (Sez. 1, n. 33923/2023, Scotti, Rv. 669613-01, che ha escluso l’improcedibilità del ricorso depositato senza la procura ad litem, poiché questa, trattandosi di procura analogica sottoscritta dalle parti, nonché scansionata e firmata digitalmente dal difensore, era stata depositata dal controricorrente unitamente alla copia del ricorso notificatagli ed alla relata di notifica, in cui il difensore ne aveva attestato la conformità all’originale).

In argomento si ricorda, inoltre, che, con riferimento al contesto di costituzione, nel giudizio in cassazione, mediante deposito di fascicolo cartaceo le Sezioni Unite (Sez. U, n. 29175/2020, Stalla, Rv. 660009-01) avevano in precedenza affermato che la mancanza dell’attestazione di conformità della procura alle liti notificata unitamente al ricorso a mezzo PEC ai sensi dell’art. 3-bis della l. n. 53 del 1994 non comporta l’inammissibilità per nullità della notificazione, venendo in rilievo una mera irregolarità sanata dal tempestivo deposito del ricorso e della procura in originale analogico, corredati dall’attestazione mancante.

Infatti, nella disciplina anteriore all’entrata in vigore dell’art. 221, comma 5, d.l. n. 34 del 2020 e del d.m. 27 gennaio 2021 (che hanno consentito il deposito telematico degli atti e dei documenti nei procedimenti civili dinanzi alla Corte di cassazione), la procura speciale a ricorrere per cassazione, ove rilasciata in formato analogico (e non su un documento ab origine informatico), dev’essere depositata in originale, a pena di improcedibilità del ricorso (Sez. 3, n. 18633/2022, Rossetti, Rv. 665108-01 che ha dichiarato improcedibile il ricorso la cui procura speciale, pur rilasciata in formato analogico, era stata depositata in copia, contenente un’attestazione di conformità riferita a un originale telematico).

3.3. I doveri delle parti e dei difensori.

Nell’anno in rassegna la Corte ha fatto richiamo ai doveri di lealtà e probità delle parti e dei difensori in tema di instaurazione di distinti procedimenti basati sul medesimo titolo, tanto di cognizione quanto di esecuzione, affermando che il giudice che abbia riunito e deciso tali procedimenti, debba tenere conto del loro abusivo frazionamento nella decisione sulle spese.

Segnatamente, Sez. 3, n. 06513/2023, Rossetti, Rv. 667078- 01, affermando la contrarietà a buona fede del contegno del creditore che - senza alcun vantaggio o interesse - instauri più procedure esecutive in forza di diversi titoli esecutivi nei confronti del medesimo debitore, ha statuito che, in tal caso, il giudice dell’esecuzione è tenuto a riunire i suddetti procedimenti e, conseguentemente, a liquidare al creditore procedente le sole spese e i soli compensi professionali corrispondenti a quelli strettamente necessari per la notifica d’un solo precetto e per l’esecuzione di un solo atto di pignoramento in relazione ad un valore pari alla somma dei titoli esecutivi separatamente azionati.

Analogamente Sez. 2, n. 16508/2023, Carrato, Rv. 668313-01, pronunciandosi in riferimento al caso di abusivo frazionamento di crediti nascenti dall’esecuzione di incarichi professionali che, pur regolati da un’unica convenzione, siano azionati attraverso la proposizione di plurimi ricorsi d’ingiunzione, ha statuito che il giudice, che rigetti l’opposizione mancando di dichiarare l’improponibilità delle domande separatamente proposte, è tenuto a eliminare tutti gli effetti distorsivi del frazionamento, sicché non è sufficiente, per neutralizzare questi ultimi, che disponga la compensazione delle sole spese dei giudizi di opposizione, riuniti successivamente in un simultaneus processus, ma occorre che intervenga anche sulle spese liquidate nei plurimi decreti d’ingiunzione, previa eventuale revoca degli stessi.

Inoltre Sez. 3, n. 21980/2023, Gorgoni, Rv. 668636-01, ha affermato che l’omessa dichiarazione di un evento interruttivo relativo alla parte costituita - se integrante violazione dell’obbligo, posto in capo al procuratore, di lealtà e probità previsto dall’art. 88 c.p.c. - può integrare la fattispecie del dolo processuale idoneo a giustificare la revocazione della sentenza d’appello, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., ma non costituisce vizio di legittimità della sentenza che definisce il giudizio. (Fattispecie relativa all’omessa dichiarazione, nel corso dell’appello, del sopravvenuto decesso della parte - che aveva agito per il ristoro dei pregiudizi conseguenti a un infortunio sul lavoro -, con conseguente liquidazione del danno alla salute in misura maggiore a quella che sarebbe spettata dall’applicazione dei criteri per il risarcimento del danno cd. da “premorienza”).

4. L’esercizio dell’azione.

4.1. L’interesse ad agire.

In tema di interesse ad agire, nell’anno in rassegna, si segnalano specifiche applicazioni dei principi espressi da Sez. U, n. 26283/2022, Perrino, Rv. 665660-02 in tema di autonoma impugnabilità della cartella di pagamento invalidamente notificata e conosciuta dal contribuente solo attraverso un estratto di ruolo e di applicabilità anche nei giudizi pendenti, dell’art. 12, comma 4-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto con l’art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, convertito con l. n. 215 del 2021) poiché, selezionando specifici casi in cui l’invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata.

Sez. L, n. 10595/2023, Calafiore, Rv. 667420-01, nel ribadire l’applicabilità nei processi pendenti dell’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, ha affermato che, in questi, lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini, nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all’udienza di discussione (prima dell’inizio della relazione) o fino all’adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile l’impugnazione dell’estratto di ruolo proposta dal contribuente - volta all’accertamento della prescrizione dei contributi previdenziali oggetto di cartelle e di avvisi di addebito, sul presupposto della inesistenza o nullità delle relative notifiche -, per non avere il medesimo dimostrato lo specifico interesse ad agire né in seno al ricorso per cassazione, né comunque prima dell’inizio della discussione dell’udienza pubblica).

Mentre Sez. 3, n. 04448/2023, Guizzi, Rv. 666744-01, ha affermato che l’applicabilità, anche nei giudizi pendenti, dell’art. 12, comma 4-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto con l’art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, convertito con l. n. 215 del 2021) trova il suo limite nell’espresso giudicato interno sulla sussistenza dell’interesse. (Nella specie la S.C. ha affermato la inidoneità dello ius superveniens a superare il giudicato formatosi sull’ammissibilità dell’azione esercitata, e quindi della sussistenza dell’interesse ad agire, espressamente riconosciuta dal giudice di appello in accoglimento del gravame sul punto, senza che tale statuizione sia stata oggetto di impugnazione).

4.2. Il principio del contraddittorio.

In ordine al dovere del giudice di instaurare il contraddittorio allorquando ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio la Corte nell’anno in rassegna risulta aver fatto concrete applicazioni di principi consolidati.

In particolare, è stato ribadito il principio secondo cui l’omessa indicazione alle parti di una questione di fatto oppure mista di fatto e di diritto, rilevata d’ufficio, sulla quale si fondi la decisione, privando i soggetti processuali del potere di allegazione e di prova sulla questione decisiva, determina la nullità della sentenza (cd. “della terza via” o “a sorpresa”) per violazione del diritto di difesa tutte le volte in cui chi se ne dolga prospetti, in concreto, le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato, facendosene applicazione per escludere la nullità della sentenza perché la questione rilevata era di mero diritto (Sez. L, n. 21314/2023, Tricomi, Rv. 668202-01, che ha negato la nullità della sentenza perché il tema dell’illegittimità dell’atto aziendale rilevante ai fini della decisione sull’inquadramento, costituisce questione di mero diritto), o per non avere il ricorrente precisato la natura e l’entità del pregiudizio subito per effetto del rilievo officioso operato dal giudice del gravame (Sez. 1, n. 03543/2023, Mercolino, Rv. 666867-01, in riferimento al rilievo d’ufficio della nullità per difetto di forma di un contratto concluso da un ente territoriale).

Così come è stato ribadito che il rilievo officioso di una questione comporta che il giudice la indichi alle parti e consenta lo svolgimento del contraddittorio tra le stesse, finalizzato al compimento non solo dell’attività assertiva, ma anche della corrispondente attività probatoria (Sez. 3, n. 25849/2023, Guizzi, Rv. 669085-01, pronunciatasi in riferimento al rilievo officioso della nullità del contratto).

Il dovere di instaurazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.c., è stato affermato con riguardo alla mancanza di data certa di una scrittura privata rappresenta, trattandosi di fatto impeditivo, integrante eccezione in senso lato, e come tale rilevabile anche d’ufficio dal giudice (Sez. 3, n. 28144/2023, Gorgoni, Rv. 669117-01), mentre è stato escluso in ordine al rilievo d’ufficio della tardività dell’opposizione formulata avverso il decreto di liquidazione dei compensi degli ausiliari del magistrato, trattandosi di questione di puro diritto (Sez. 1, n. 27478/2023, Perrino, Rv. 669138-01).

4.3. Il litisconsorzio necessario e facoltativo.

In tema di litisconsorzio la Corte, nell’anno in rassegna, ha affermato che «sussiste la necessità di rispettare il litisconsorzio necessario solo allorquando l’azione tenda alla costituzione o alla modifica di un rapporto plurisoggettivo unico, ovvero all’adempimento di una prestazione inscindibile comune a più soggetti, così che non ricorre tale esigenza allorché il giudice proceda, in via meramente incidentale, ad accertare una situazione giuridica che riguardi anche un terzo, dal momento che gli effetti di tale accertamento non si estendono a quest’ultimo, il quale, peraltro, non subisce alcun pregiudizio, stante l’inidoneità dell’accertamento incidentale a costituire giudicato nei suoi confronti» (Sez. 1, n. 04849/2023, Caprioli, Rv. 666996-01, pronunciatasi in tema di azione di responsabilità nei confronti degli amministratori ex art. 2392 c.c., nella quale si invocava la nullità di una transazione al limitato fine di dimostrare la violazione dei doveri gestori commessa dai convenuti, con conseguente esclusione della necessità di partecipazione al giudizio da parte del terzo contraente).

La Corte ha, quindi, riconosciuto la sussistenza del litisconsorzio necessario nelle seguenti ipotesi.

Nel giudizio civile di risarcimento dei danni causati dai reati di tipo mafioso, la Corte ha affermato che la notificazione dell’atto di citazione al Fondo di rotazione di cui alla legge n. 512 del 1999 - prescritta dall’art. 5, comma 3, della medesima legge - integra non già una mera denuntiatio litis, bensì l’evocazione in giudizio di un soggetto titolare di un rapporto giuridico dipendente da quello litigioso, sicché la relativa controversia è soggetta alla disciplina delle cause inscindibili, con conseguente configurabilità di un litisconsorzio necessario processuale negli eventuali gradi di impugnazione (Sez. 3, n. 07189/2023, Rossi, Rv. 667386-01).

In proposito si ricorda che la Corte aveva già in precedenza affermato che i congiunti della vittima di omicidio commesso per vendetta da un’organizzazione criminale di stampo mafioso, la cui domanda di risarcimento dei danni da uccisione nei confronti dell’autore del reato sia stata accolta, hanno anche il diritto di fruire, contestualmente, dei benefici di cui alla legge n. 512 del 1999, nei limiti e con le modalità di erogazione previsti da tale legge e dai regolamenti di attuazione (Sez. 3, n. 08646/2016, De Stefano, Rv. 639715-01) e che l’adempimento della propria obbligazione di cui alla legge n. 512 del 1999 fa sorgere, in capo allo Stato, il diritto al recupero, dal condannato autore del fatto, delle somme erogate (Sez. 3, n. 17438/2019, De Stefano, Rv. 654354-01).

Nell’ipotesi in cui, nel giudizio di risarcimento del danno, il convenuto chiami in causa un terzo, indicandolo quale unico responsabile del pregiudizio subito dall’attore, la Corte ha riconosciuto la sussistenza di un litisconsorzio necessario processuale, con la conseguenza che, in presenza di un evento interruttivo, la tardiva riassunzione della causa determina l’estinzione dell’intero processo, e non già del solo rapporto processuale interessato dall’evento medesimo (Sez. 3, n. 04283/2023, Dell’Utri, Rv. 667179-01).

Tale fattispecie era già stata ricondotta, in precedenza, nell’ambito di applicazione dell’art. 331 c.p.c. in fase di impugnazione, rilevando che la decisione della controversia fra l’attore ed il convenuto, essendo alternativa rispetto a quella fra l’attore ed il terzo, si estende necessariamente a quest’ultima, essendo ravvisabile tra le cause una connessione per dipendenza o per alternatività (si vedano, ex multis, Sez. 1, n. 04722/2018, Valitutti, Rv. 647631-01; Sez. 2, n. 11946/2003, Trombetta, Rv. 56576 -01)

In tema di azione revocatoria, nel giudizio promosso dal creditore personale di uno dei coniugi per la declaratoria di inefficacia dell’atto di costituzione di un fondo patrimoniale, la Corte ha ritenuto sussistente il litisconsorzio necessario nei confronti del coniuge non debitore, sia nell’ipotesi in cui il bene conferito nel fondo fosse un bene della comunione legale essendo l’azione preordinata alla pronuncia d’inefficacia dell’atto nel suo complesso (vale a dire non limitatamente a un’inesistente quota pari alla metà del bene), siccome funzionale ad un’espropriazione forzata da compiersi anch’essa, necessariamente, sull’intero bene (Sez. 3, n. 09536/2023, Fanticini, Rv. 667254-02), sia allorquando il coniuge non debitore non sia neppure proprietario dei beni costituiti nel fondo stesso, in quanto beneficiario dei relativi frutti, destinati a soddisfare i bisogni della famiglia, e, quindi, destinatario degli esiti pregiudizievoli conseguenti all’eventuale accoglimento della domanda revocatoria (Sez. 3, n. 08447/2023, Sestini, Rv. 667106-01; in senso conforme Sez. 3, n. 19330/2017, Travaglino, Rv. 645489-01).

In passato il litisconsorzio necessario nei confronti del coniuge non debitore era stato affermato in ragione della natura reale del vincolo di destinazione impresso dalla costituzione del fondo, che implica la necessità che la sentenza di revoca faccia stato nei confronti di tutti coloro per i quali il vincolo stesso è stato costituito (Sez. 6-3, n. 05768/2022, Cirillo, Rv. 664077-01), e della comproprietà dei beni vincolati, derivante dalla costituzione del fondo (Sez. 3, n. 21494/2011, Carleo, Rv. 620535-01; Sez. 1, n. 01242/2012, Mercolino, Rv. 621541-01).

Si segnala che nella giurisprudenza, anche recente, della Corte si registrano anche pronunce di segno contrario, che escludono che nel giudizio intrapreso, ex art. 2901 c.c., verso uno dei coniugi in regime di comunione legale e riguardante un atto dispositivo compiuto da entrambi, sussista il litisconsorzio necessario dell’altro, atteso che l’eventuale accoglimento di tale azione non determinerebbe alcun effetto restitutorio, né traslativo, destinato a modificare la sfera giuridica di quest’ultimo, ma comporterebbe esclusivamente l’inefficacia relativa dell’atto in riferimento alla sola posizione del coniuge debitore e nei confronti, unicamente, del creditore che ha promosso il processo, senza caducare, ad ogni altro effetto, l’atto di disposizione (Sez. 6-3, n. 18707/2021, Positano, Rv. 661910-01; Sez. 3, n. 17021/2015, Rubino, Rv. 636301-01; Sez. 3, n. 11582/2005, Levi, Rv. 581928-01).

In caso di impugnazione del testamento (nella specie correlata alla falsità del medesimo), la Corte ha ribadito il consolidato principio secondo cui i rivestono la qualità di litisconsorti necessari non solo tutti coloro che, una volta appurata la nullità dello stesso, potrebbero vantare diritti sulla successione in qualità di eredi legittimi, ma anche tutti i beneficiari delle disposizioni testamentarie, precisando, che sono litisconsorti necessari anche i beneficiari delle disposizioni a titolo particolare, non essendo concepibile che, all’esito dello stesso processo, un testamento possa essere ritenuto valido (o invalido) nei confronti dell’erede istituito e invalido (o valido) nei confronti del legatario (Sez. 2, n. 28043/2023, Criscuolo, Rv. 669170-01).

In tema di azione costitutiva di servitù coattiva di passaggio proposta dal proprietario del fondo intercluso la Corte, nel ribadire il principio già espresso da Sez. U, n. 09685/2013, Bucciante, Rv. 625962-01, secondo cui «l’azione di costituzione coattiva di servitù di passaggio deve essere contestualmente proposta nei confronti dei proprietari di tutti i fondi che si frappongono all’accesso alla pubblica via, realizzandosi la funzione propria del diritto riconosciuto al proprietario del fondo intercluso dall’art. 1051 cod. civ. solo con la costituzione del passaggio nella sua interezza. Ne consegue che, in mancanza, la domanda va respinta perché diretta a far valere un diritto inesistente, restando esclusa la possibilità di integrare il contraddittorio rispetto ai proprietari pretermessi», ha precisato che il passaggio in giudicato della sentenza di rigetto non preclude la proponibilità di una nuova domanda nel contraddittorio con i proprietari di tutti i fondi intercludenti (Sez. 2, n. 17368/2023, Caponi, Rv. 668059-01).

Inoltre la Corte ha affermato che l’azione costitutiva di servitù coattiva di passaggio va proposta nei confronti di tutti i comproprietari dell’unico fondo intercludente, poiché la funzione del diritto riconosciuto dall’art. 1051 c.c. al proprietario del fondo intercluso si realizza solo con la costituzione della servitù di passaggio nella sua interezza, pena la pronuncia di una sentenza inutiliter data, non potendo applicarsi in via analogica, in caso di contraddittorio non integro, al fine di evitare detta inutilità, l’art. 1059, comma 2, c.c. (Sez. 2, n. 10912/2023, Caponi, Rv. 667644-01).

Peraltro la Corte ha ribadito il principio secondo cui qualora l’interclusione del fondo sia tale da consentire più soluzioni per l’uscita sulla via pubblica ed il proprietario del fondo intercluso convenga in giudizio il proprietario di uno solo dei fondi circostanti, la Corte ha dichiarato non necessaria l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri proprietari, dovendo il giudice limitarsi ad accertare se sussistano o meno le condizioni richieste per l’asservimento del terreno indicato dall’istante (Sez. 2, n. 25130/2023, Varrone, Rv. 668924-01).

In tema di giudizio avente ad oggetto l’usucapione di beni immobili nell’anno in rassegna sono stati ribaditi i principi secondo cui il creditore garantito da ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione della domanda riveste la qualità di litisconsorte necessario, in quanto titolare di un diritto reale - risultante dai pubblici registri ed opponibile erga omnes - di cui l’usucapione produce l’estinzione, con la conseguenza che, ove sia stato pretermesso, la sentenza resa all’esito di quel processo non spiega effetti nei suoi confronti, potendo essere apprezzata quale mero elemento di prova nel giudizio di opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., promosso dall’usucapente avverso l’espropriazione dello stesso bene immobile (Sez. 3, n. 18185/2023, Rossi, Rv. 668455-01; in senso conforme Sez. 3, n. 29325/2019, D’Arrigo, Rv. 655793-01) e secondo cui in caso di accertamento dell’usucapione in danno di più proprietari, è inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione della sentenza di rigetto proposta, per violazione dell’integrità del contraddittorio, dal soccombente che abbia agito in giudizio senza convenirvi tutti i comproprietari e senza sollecitare al riguardo l’esercizio dei poteri officiosi del giudice, stante l’irrilevanza per lo stesso della non opponibilità della pronuncia ai litisconsorti necessari pretermessi e l’assenza di pregiudizio per i diritti di questi ultimi (Sez. 2, n. 20091/2023, Poletti, Rv. 668547-01; in senso conforme Sez. 2, n. 24071/2019, Cosentino, Rv. 655360-01).

In tema di giudizio di divisione Sez. 2, n. 23511/2023, Criscuolo, Rv. 668714-01, nel ribadire il principio consolidato secondo cui il litisconsorzio necessario di tutti i condividenti, previsto dall’art. 784 c.c., permane in ogni stato e grado del processo, indipendentemente dall’attività e dal comportamento processuale di ciascuna parte, ha precisato che tanto vale anche se oggetto del giudizio di impugnazione siano esclusivamente i conguagli.

Infine, in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, è stato ribadito il principio consolidato secondo cui, nella procedura di risarcimento diretto di cui all’art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall’art. 144, comma 3, dello stesso d.lgs., posto che anche l’azione rivolta dal danneggiato nei confronti della assicurazione del veicolo da lui condotto presuppone un accertamento in ordine alla responsabilità del soggetto che ha causato il danno e che tale accertamento - oggetto della domanda giudiziale, del processo e, infine, del decisum - non può non produrre i propri effetti vincolanti anche nei confronti del soggetto della cui responsabilità si tratta (Sez. 3, n. 00499/2023, Vincenti, Rv. 666753-01).

Il litisconsorzio è stato invece ritenuto facoltativo nell’ipotesi di domanda risarcitoria proposta rispettivamente ex art. 2043 c.c. nei confronti di un soggetto minore di età, autore del danno, ed ex art. 2048 c.c. nei confronti del genitore, rilevandosi che, pur nella unicità del fatto storico, permane l’autonomia dei rispettivi titoli, del rapporto giuridico e della causa petendi, con la conseguenza che le cause, per loro natura scindibili, restano distinte, con una propria individualità in relazione ai rispettivi legittimi contraddittori e con l’ulteriore conseguenza che la sentenza che le definisce - pur essendo formalmente unica - consta in realtà di tante pronunce quante sono le cause riunite, le quali conservano la loro autonomia anche in sede di impugnazione, sì da non poter produrre effetti preclusivi e limitativi, sul giudizio in corso, le pronunce non impugnate o altrimenti risolte sotto il profilo processuale. Tanto sul presupposto che la responsabilità dei genitori ai sensi dell’art. 2048 c.c. configura una forma di responsabilità diretta per fatto (anche) proprio - in particolare, per non avere, con idoneo comportamento, educativo e di sorveglianza, impedito il fatto dannoso - che concorre con quella del minore (Sez. 3, n. 04303/2023, Gorgoni, Rv. 666774-01).

Parimenti facoltativo è stato ritenuto il litisconsorzio in caso di azione di responsabilità nei confronti di una pluralità di amministratori di società (Sez. 1, n. 25593/2023, Fidanzia, Rv. 668931-01).

Anche nell’ipotesi di contratto di locazione in cui la parte locatrice sia costituita da una pluralità di locatori si è esclusa la sussistenza di un’ipotesi di litisconsorzio necessario riguardo al diritto dei locatori al pagamento del canone nei confronti del conduttore, trovando applicazione la disciplina della solidarietà ex art. 1292 c.c. (Sez. 3, n. 06596/2023, Gianniti, Rv. 667079-01; in senso conforme già Sez. 3, n. 18069/2019, Iannello, Rv. 65441- 01).

Così come nel giudizio di opposizione all’esecuzione, promossa dal coniuge esecutato per far valere l’impignorabilità, ex art. 170 c.c., dei beni costituiti in fondo patrimoniale, è stata escluso il litisconsorzio necessario del coniuge non debitore, a meno che egli sia proprietario dei beni costituiti nel fondo stesso e questi siano stati anch’essi pignorati, vertendo la controversia sull’inesistenza del diritto del creditore di agire in via esecutiva sui beni del proprio debitore, benché conferiti nel fondo (Sez. 3, n. 31575/2023, Saija, Rv. 669472-01, che ha affermato il principio in relazione ad una fattispecie in cui il pignoramento aveva avuto ad oggetto la quota indivisa di un immobile, non soggetto a regime di comunione legale, di cui era titolare il debitore esecutato, senza coinvolgere la posizione del coniuge non debitore).

Nel giudizio di scioglimento della comunione di un bene, Sez. 2, n. 16794/2023, Caponi, Rv. 668053-01, ha escluso che gli eventuali usufruttuari rivestano la qualità di litisconsorti necessari, giacché, in ossequio al principio dispositivo, il litisconsorzio necessario, stante la sua natura eccezionale, opera nei soli casi previsti dalla legge (in senso conforme Sez. 2, n. 27412/2005, Rv. 585777-01, ha escluso il litisconsorzio necessario nella medesima fattispecie, ma sulla base del diverso rilievo che l’usufrutto e la nuda proprietà, costituendo diritti reali diversi, danno luogo - ove spettino a più persone - a un concorso di iura in re aliena sul medesimo bene e non anche ad una comunione in senso proprio, configurabile in presenza della contitolarità del medesimo diritto reale).

In tema di condominio, ribadendo il principio affermato da Sez. U, n. 25454/2013, D’Ascola, Rv. 628056-01 è stata esclusa la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri condomini nel giudizio promosso da un condomino per l’accertamento della natura condominiale di un bene, se il convenuto ne eccepisce la proprietà esclusiva, senza formulare un’apposita domanda riconvenzionale e, quindi, senza mettere in discussione - con finalità di ampliare il tema del decidere ed ottenere una pronuncia avente efficacia di giudicato - la comproprietà degli altri soggetti partecipanti al condominio (Sez. 2, n. 27957/2023, Oliva, Rv. 669006-01).

Sez. 1, n. 08980 del 30/03/2023, Iofrida, Rv. 667474-01, ha affermato che nel procedimento di revisione del provvedimento che ha sancito ex art. 316-bis c.c. l’obbligo dell’ascendente di fornire ai genitori i mezzi necessari ad adempiere i doveri di mantenimento verso i figli, ancorché non si configuri un rapporto di litisconsorzio necessario fra tutti gli ascendenti di pari grado, questi ultimi possono essere chiamati in giudizio quali coobbligati in astratto al fine di estendere ai medesimi le conseguenze dell’inadempimento, volontario o meno, dei doveri economici genitoriali, quand’anche gli stessi ascendenti non abbiano preso parte all’originario procedimento, del quale quello di modifica non rappresenta prosecuzione o altro grado di giudizio.

È stato altresì escluso il litisconsorzio necessario di tutti i coeredi quando si domandi la consegna di beni legati in vari testamenti nei confronti di quel coerede in possesso dei beni legati, in quanto unico tenuto alla loro consegna, non essendo lo status di erede l’oggetto del giudizio, ma il rilascio dei beni legati nel possesso di un determinato coerede (Sez. 2, n. 30802/2023 Criscuolo, Rv. 669406-03).

4.3.1. Le conseguenze della violazione del litisconsorzio necessario.

In ordine alle conseguenze della violazione del litisconsorzio necessario la Corte, nell’anno in rassegna ha statuito che l’ottemperanza all’ordine di integrazione del contraddittorio del giudice richiede la notifica di un atto dotato dei requisiti previsti dall’art. 163, comma 3, c.p.c., giacché la sussistenza di un termine decadenziale entro cui deve ottemperarsi, è incompatibile con la possibilità di una sanatoria con effetto ex nunc, come quella prevista per vizi dell’atto di citazione inerenti l’editio actionis (Sez. 2, n. 31438/2023, Mocci, Rv. 669382-01).

D’altra parte, Sez. 2, n. 28043/2023, Criscuolo, Rv. 669170-02, ha affermato che, nel caso in cui, nel termine perentorio all’uopo assegnato, nessuna delle parti abbia dato corso all’ordine di integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c., l’estinzione del processo, in mancanza di tempestiva eccezione di parte, non può essere dichiarata dal giudice qualora il contraddittorio sia stato successivamente integrato nei confronti dei litisconsorti necessari. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso l’intervenuta estinzione del processo essendosi i soggetti beneficiari delle disposizioni testamentarie oggetto di impugnazione, originariamente pretermessi, costituiti seppure dopo l’inutile scadenza del termine assegnato dal giudice per l’integrazione del contraddittorio e in assenza di una tempestiva eccezione di estinzione).

Nella precedente giurisprudenza della Corte Sez. 2, n. 07460/2015, San Giorgio, Rv. 634999-01 e Sez. 1, n. 00157/1998, Papa, Rv. 511425-01 avevano escluso che, in caso di mancata integrazione del contraddittorio nel termine assegnato dal giudice, fosse necessaria un’eccezione di parte ai fini dell’estinzione del giudizio. In senso contrario, aveva invece ritenuto necessaria una tempestiva eccezione di parte Sez. 1, n. 11361/1999, Marziale, Rv. 530562-01.

Ove invece il giudice abbia omesso l’ordine di integrazione di cui all’art. 102, comma 2, c.p.c. Sez. 3, n. 16137/2023, Tassone, Rv. 668118-01, ha ribadito il principio consolidato nella giurisprudenza della Corte secondo cui «la regola dettata dal terzo comma dell’art. 157 c.p.c., secondo cui la nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, si riferisce solo ai casi nei quali la nullità non possa pronunciarsi che su istanza di parte, e non riguarda, perciò, le ipotesi in cui, invece, questa debba essere rilevata d’ufficio, con la conseguenza che essa non trova applicazione quando, come nel caso di mancata integrazione del contraddittorio in causa inscindibile, la nullità si ricolleghi ad un difetto di attività del giudice, al quale incombeva l’obbligo di adottare un provvedimento per assicurare il regolare contraddittorio nel processo» (in senso conforme, ex multis, Sez. 6-2, n. 03855/2014, D’Ascola, Rv. 629632-01 e Sez. 3, n. 11315/2009, Segreto, Rv. 608261-01).

D’altra parte, riguardo ai limiti della rilevabilità nel giudizio di legittimità della violazione del litisconsorzio necessario, da un lato, Sez. 3, n. 19175/2023, Rossi, Rv. 668113-01, ha affermato che nel giudizio di cassazione, la riscontrata inammissibilità del ricorso rende contrario al principio della durata ragionevole del processo il rilievo dello svolgimento dell’intero giudizio in pretermissione di un litisconsorte necessario, di talché risulta superfluo disporre la rimessione della causa al giudice di merito per rinnovare la trattazione della causa, ormai non più ridiscutibile nel suo esito, in ragione dell’avvenuta formazione della “res iudicata”; e, dall’altro lato, Sez. 3, n. 26562/2023, Saija, Rv. 668669-01, pronunciandosi in materia di opposizioni esecutive, ha affermato che il ricorso per cassazione carente dell’esatta indicazione dei litisconsorti necessari è inammissibile, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 1, c.p.c. e che, in tal caso, non è possibile, nonostante la violazione dell’art. 102 c.p.c., rimettere l’intera causa al giudice di primo grado al fine di procedere a contraddittorio integro a causa dell’assoluta incertezza dell’identità dei litisconsorti stessi, trattandosi di requisito di contenuto-forma che deve essere assolto necessariamente con il ricorso e non può essere ricavato aliunde. (In applicazione del principio la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal creditore procedente avverso la sentenza di accoglimento dell’opposizione proposta dal debitore esecutato in un’esecuzione mobiliare presso terzi, in ragione della totale omissione di identificazione dei terzi pignorati, litisconsorti necessari).

Ove il processo si definisca in violazione dell’art. 102 c.p.c. Sez. 3, n. 17619/2023, Tatangelo, Rv. 668446-01, ha affermato – in linea di continuità con i principi espressi da Sez. U, n. 01238/2015, Frasca, Rv. 634089-01 – che avverso il titolo giudiziale formatosi inter alios il litisconsorte necessario pretermesso può agire ex art. 404, comma 1, c.p.c., mentre non è legittimato a proporre opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. (salvo che deduca l’avvenuto soddisfacimento della pretesa risultante dal suddetto titolo, ovvero la relativa modifica sulla base di vicende successive), analogamente alla parte nei cui confronti lo stesso titolo si sia formato, la quale ha contribuito a dar causa alla sua nullità, omettendo di sollevare la questione della non integrità del contraddittorio in seno al giudizio cui ha regolarmente partecipato.

Infine, in tema procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, previsto dall’art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022) Sez. 3, n. 02821/2023, Iannello, Rv. 669350-01, ha affermato che l’istanza di decisione, tempestivamente presentata da uno solo dei litisconsorti necessari, fa sì che il processo litisconsortile, in virtù dell’inscindibilità delle cause, debba essere trattato nelle forme camerali di cui all’art. 380-bis.1 c.p.c. anche nei confronti degli altri litisconsorti che non abbiano presentato analoga istanza, potendo tale circostanza rilevare unicamente in relazione alle conseguenze sanzionatorie eventualmente discendenti dalla conformità della decisione finale alla proposta.

4.4. Il cumulo di domande tra le stesse parti o tra parti diverse.

4.4.1. Pluralità di domande contro la stessa parte.

In tema di pluralità di domande contro la stessa parte la Corte, nell’anno in rassegna, ha affermato che, nell’ambito del procedimento di cui all’art. 473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (Sez. 1, n. 28727/203, Iofrida, Rv. 669233-02).

4.4.2. L’intervento ex art. 105 c.p.c.

In tema di intervento volontario, principale o litisconsortile, nell’anno in rassegna la Corte ha ribadito il principio (in precedenza già affermato da Sez. 3, n. 20882/2018, Scrima, Rv. 650431-02) secondo cui, la preclusione per il terzo interveniente, di compiere atti che, al momento dell’intervento, non sono più consentiti ad alcuna parte, contenuta nell’art. 268, comma 2, c.p.c., opera esclusivamente sul piano istruttorio, non anche su quello assertivo, e deve ritenersi riferita sia alle prove costituende, sia alle prove documentali, valendo per entrambi tali tipi di prova le preclusioni istruttorie per le altre parti; di talché non è ammessa la tardiva produzione documentale volta a comprovare la legittimazione ad agire dell’interveniente, in quanto la controparte sarebbe privata della possibilità di fornire la relativa prova contraria. (Sez. 3, n. 12463/2023, Guizzi, Rv. 667552-01, che, in applicazione di tale principio, ha dichiarato inammissibile la produzione documentale effettuata dalla terza intervenuta volta a dimostrare la propria legittimazione ad esperire un’azione revocatoria nei confronti di una delle parti; in senso conforme anche Sez. 3, n. 14398/2023, Dell’Utri, Rv. 667975-01).

In senso difforme in precedenza Sez. 3, n. 04934/2018, Gianniti, Rv. 648248-01 aveva, invece, affermato che la preclusione sancita dall’art. 268 c.p.c. concerne l’obbligo, per l’interventore volontario che agisca in surrogazione di una delle parti nei confronti del terzo responsabile, di accettare lo stato del processo in relazione alle preclusioni istruttorie già verificatesi per i contendenti originari, ma non si estende alla formulazione della domanda dell’interveniente e alla produzione della documentazione comprovante la surrogazione processuale, che costituisce la ragione stessa della partecipazione al giudizio. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di merito che aveva respinto la domanda dell’I.N.A.I.L. - intervenuto volontariamente nel processo in surroga del lavoratore infortunato per ottenere il rimborso dell’indennizzo corrisposto - considerando tardiva la documentazione prodotta per dimostrare l’avvenuta erogazione delle prestazioni economiche al lavoratore).

Sez. 2, n. 08877/2023, Scarpa, Rv. 667510-01, (in linea di continuità con Sez. 3, n. 36639/2021, Scarano, Rv. 663186-01 e con altri recedenti conformi), ha affermato che ai sensi e per gli effetti dell’art. 105 c.p.c., il terzo, una volta intervenuto nel processo tra altre parti assumendo di essere lui, e non il convenuto, il soggetto del rapporto sostanziale dedotto in lite, diviene contraddittore di tutte le parti in causa, sicché la domanda dell’attore, anche in difetto di espressa istanza da parte di quest’ultimo, si intende estesa automaticamente al terzo, nei confronti del quale, perciò, il giudice è legittimato ad assumere le conseguenti statuizioni, senza che si possa configurare un vizio di ultra o extrapetizione. (Nella specie, la S.C. ha rimarcato la differenza tra l’intervento oggetto del giudizio e il cd. “intervento suicida” di colui che volontariamente fa ingresso nel processo al solo fine di sostenere di essere il soggetto contro il quale la domanda dell’attore avrebbe dovuto essere proposta.)

Quanto ai limiti dell’intervento Sez. 3, n. 04912/2023, Condello, Rv. 666810-01, ha affermato che nell’intervento autonomo ex art. 105 c.p.c., il terzo fa valere un diritto proprio relativo all’oggetto sostanziale dell’originaria controversia, da individuare con riferimento al petitum ed alla causa petendi, ovvero dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo a fondamento della domanda giudiziale originaria, senza che sia necessaria l’identità o la comunanza di causa petendi con l’azione originariamente proposta dall’attore, sicché la diversità dei rapporti dedotti in giudizio non costituisce elemento decisivo al fine di escludere l’ammissibilità dell’intervento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che aveva dichiarato l’ammissibilità dell’intervento spiegato da un fornitore di merci nel giudizio intercorrente tra l’appaltatore e il committente per il pagamento del prezzo dell’appalto, comprensivo del costo della fornitura, in quanto volto a rivendicare la titolarità di parte del credito azionato dall’originario attore).

In precedenza, era stato più volte affermato che ai fini dell’intervento principale o dell’intervento litisconsortile nel processo, anche se l’art. 105 cod. proc. civ. esige che il diritto vantato dall’interveniente non sia limitato ad una meramente generica comunanza di riferimento al bene materiale in relazione al quale si fanno valere le antitetiche pretese delle parti, la diversa natura delle azioni esercitate, rispettivamente, dall’attore in via principale e dal convenuto in via riconvenzionale rispetto a quella esercitata dall’interveniente, o la diversità dei rapporti giuridici con le une e con l’altra dedotti in giudizio, non costituiscono elementi decisivi per escludere l’ammissibilità’ dell’intervento, essendo sufficiente a farlo ritenere ammissibile la circostanza che la domanda dell’interveniente presenti una connessione od un collegamento con quella di altre parti relative allo stesso oggetto sostanziale, tali da giustificare un simultaneo processo (si rinvia, ex multis, a Sez. 2, n. 15208/2011, Mazziotti Di Celso, Rv. 618584-01, e ai precedenti conformi ivi richiamati)

In argomento, si ricorda Sez. U, n. 10274/2009 Mensitieri, Rv. 608150-01 che ha affermato il principio così massimato da questo Ufficio: «Il diritto che, ai sensi dell’art. 105, comma primo, cod. proc. civ., il terzo può far valere in un giudizio pendente tra altre parti, deve essere relativo all’oggetto sostanziale dell’originaria controversia, da individuarsi con riferimento al “petitum” ed alla “causa petendi”, ovvero dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo a fondamento della domanda giudiziale originaria, restando irrilevante la mera identità di alcune questioni di diritto, la quale, configurando una connessione impropria, non consente l’intervento del terzo nel processo».

In riferimento all’intervento adesivo autonomo Sez. 3, n. 32720/2023, Scoditti, Rv. 669506-01, ha statuito che l’eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto nella comparsa di risposta è efficace, nei confronti del terzo che abbia successivamente spiegato un intervento adesivo rispetto alla domanda dell’attore, a condizione che sia riproposta nel primo atto successivo all’intervento stesso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto che l’eccezione di prescrizione, sollevata dalla convenuta nella comparsa di risposta, non potesse estendersi anche ai terzi successivamente intervenuti nel processo con comparsa depositata prima dell’udienza di prima comparizione, atteso che - al momento dell’instaurazione del contraddittorio con gli stessi, da individuarsi nella detta udienza in mancanza dell’avviso ex art. 267, comma 2, c.p.c. - l’eccezione non era stata espressamente formulata al loro indirizzo, essendosi la convenuta limitata a riportarsi agli “scritti difensivi”).

Tale principio si pone in linea di continuità con quello affermato da Sez. 6-2, n. 00315/2012, Manna, Rv. 621187-01, secondo cui atteso che l’intervento innovativo (sia esso principale, sia adesivo autonomo) non incontra preclusioni assertive, ma soggiace a quelle istruttorie in ragione del tempo in cui si dispiega, il debitore ha facoltà, nel primo atto successivo, di opporre all’interveniente la medesima prescrizione già tempestivamente eccepita nei confronti dell’altra parte.

4.4.3. L’intervento su istanza di parte.

In tema di differenza tra domanda di regresso e domanda di garanzia proposta nei confronti del terzo chiamato, e di conseguenti possibili oggetti della decisione del giudice, nell’anno in rassegna è intervenuta Sez. 2, n. 30952/2023, Trapuzzano, Rv. 669230-01, affermando il principio di diritto così massimato: «La chiamata del terzo in garanzia ex art. 106 c.p.c. - mediante la quale colui che abbia adempiuto ad un obbligo esercita il diritto a rivalersi dei relativi effetti pregiudizievoli nei confronti di altro soggetto a lui non legato da vincolo di solidarietà - si differenzia dall’azione di regresso, che invece tale vincolo presuppone, mirando a redistribuire pro quota, nel rapporto interno fra i condebitori, il peso dell’obbligazione adempiuta da uno solo di essi; ne discende che la questione della gravità delle colpe e dell’entità delle conseguenze che ne sono derivate, rilevando nelle sole obbligazioni solidali, può essere delibata solo se uno dei condebitori abbia esercitato l’azione di regresso nei confronti degli altri o, in vista del regresso, abbia chiesto espressamente tale accertamento in funzione della ripartizione interna della responsabilità nei loro confronti e non già laddove la chiamata in causa del terzo, da parte di colui che sia stato convenuto in giudizio dal danneggiato, sia finalizzata alla radicale esclusione della propria responsabilità».

Quanto alla chiamata in causa dell’assicuratore della responsabilità civile Sez. 3, n. 26780/2023, Tassone, Rv. 668758-03, ha affermato che essa determina non soltanto l’estensione soggettiva al garante dell’accertamento sul rapporto principale, ma anche un’estensione oggettiva del giudizio al riconoscimento della prestazione di garanzia condizionatamente alla soccombenza sul rapporto principale.

In ordine ai limiti della chiamata in causa del terzo si segnala Sez. 3, n. 34214/2023, Graziosi, Rv. 669527-01, che ha statuito che nel giudizio per revocatoria ordinaria proposto nei confronti dell’acquirente, il creditore non può, ove si verifichi una alienazione successiva del medesimo immobile, inserire un’ulteriore domanda nei confronti del terzo subacquirente, poiché la domanda nei confronti di quest’ultimo non può dirsi né di garanzia né comune a quella inizialmente introdotta, secondo quanto richiesto dall’art. 106 c.p.c. per la chiamata del terzo, potendo il suo acquisto essere pregiudicato solo in presenza dei presupposti di cui all’art. 2901, comma 4, c.c., e tenuto conto che solo al curatore fallimentare è consentito, ai sensi dell’art. 66, comma 2, l.fall., ampliare “a cascata”, l’ordinaria azione revocatoria contro tutti i successivi subacquirenti, al fine di assicurare, in ragione della superiore difficoltà di recupero, una più intensa tutela dei creditori dell’alienante caduto in fallimento.

Inoltre Sez. 3, n. 26888/2023, Graziosi, Rv. 668670-01, ha statuito che non è ammissibile il trasferimento di una domanda, rivolgendola nei confronti di persona diversa rispetto all’originario convenuto e non avente causa da quest’ultimo (e, dunque, al di fuori delle ipotesi dell’art. 110 c.p.c. o dell’art. 111, commi 2 e 3, c.p.c.), in quanto comporta l’introduzione di una domanda nuova, senza che assuma rilievo la circostanza che il differente destinatario sia presente nel processo, non essendo comunque parte in rapporto all’originaria domanda. (Principio affermato in relazione a fattispecie in cui la parte, dopo aver proposto in primo grado, in via principale, una domanda volta alla declaratoria di nullità di due contratti con condanna delle controparti contrattuali al risarcimento danni e, in via subordinata, una domanda volta all’accertamento della responsabilità precontrattuale anche di un terzo soggetto, in appello aveva rivolto la domanda principale anche nei confronti di quest’ultimo, il quale, peraltro, non era stato parte di tali contratti).

Riguardo agli effetti della chiamata di terzo nei successivi gradi di giudizio Sez. 3, n. 35257/2023, Condello, Rv. 669777-01, ha ribadito il principio già consolidato nella giurisprudenza della Corte secondo cui nell’ipotesi in cui il convenuto in una causa di risarcimento del danno chiami in causa un terzo per ottenere la declaratoria della sua esclusiva responsabilità e la propria liberazione dalla pretesa dell’attore, la causa è unica e inscindibile, potendo la responsabilità dell’uno comportare l’esclusione di quella dell’altro (ovvero, nel caso di coesistenza di diverse, autonome responsabilità, ponendosi l’una come limite dell’altra), sicché si viene a determinare una situazione di litisconsorzio processuale la quale, anche laddove non sia contestualmente configurabile un litisconsorzio di carattere sostanziale, dà luogo alla formazione di un rapporto soggiacente alla disciplina propria delle cause inscindibili nel giudizio di gravame. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito secondo cui, a fronte della domanda risarcitoria proposta dall’attore, la chiamata in causa del terzo affinché sullo stesso gravasse l’onere del risarcimento - in qualità di effettivo responsabile ovvero, in subordine, a titolo di garanzia – aveva determinato un’ipotesi di dipendenza di cause e, dunque, un litisconsorzio necessario processuale, di modo che l’impugnazione della sentenza che aveva pronunciato la condanna in solido del convenuto e del terzo, ai sensi dell’art. 2055 c.c., benché proposta dall’attore ai soli fini dell’incremento del quantum del risarcimento, soggiaceva alla disciplina delle cause inscindibili ex art. 331 c.p.c.).

Con riferimento all’intervento adesivo dipendente, Sez. 6-1, n. 02344/2023, Iofrida, Rv. 666894-01, ha affermato che nel procedimento instaurato per la modifica delle condizioni di divorzio, il figlio maggiorenne che assuma di non essere economicamente autosufficiente ha interesse a sostenere le ragioni del genitore assegnatario della casa coniugale, nei cui confronti sia formulata domanda di revoca dell’assegnazione, ma il suo intervento è un intervento adesivo dipendente, perché il genitore con lui convivente acquista, per effetto dell’assegnazione, un diritto personale di godimento, sia pure funzionale all’interesse del figlio, il quale pertanto, anche se può partecipare al giudizio, non può proporre autonomo reclamo contro il provvedimento di accoglimento della domanda di revoca dell’assegnazione.

4.4.4. L’intervento ex art. 107 c.p.c.

In tema di intervento del terzo su ordine del giudice nell’anno in rassegna Sez. 3, n. 19974/2023, Iannello, Rv. 668338-01, ha ribadito il principio (già espresso da Sez. 1, n. 22419/2008, Panzani, Rv. 604496-01), secondo cui la chiamata in causa di un terzo ex art. 107 c.p.c. è sempre rimessa alla discrezionalità del giudice di primo grado, involgendo valutazioni sull’opportunità di estendere il processo ad altro soggetto, onde l’esercizio del relativo potere, che determina una situazione di litisconsorzio processuale necessario, è insindacabile sia in appello, che in sede di legittimità; pertanto, il giudice di appello può solo constatare la rituale dichiarazione di estinzione del giudizio da parte del giudice di primo grado, ove non si sia provveduto alla riassunzione del processo, con l’integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo, nel termine di un anno dall’ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo pronunciata a seguito dell’inottemperanza all’ordine di chiamata in causa. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza della corte territoriale, la quale aveva escluso che, all’esito della cancellazione della causa dal ruolo, la successiva riassunzione, effettuata nei confronti degli originari convenuti ma non nei confronti del terzo, comportasse di per sé l’estinzione del giudizio).

Tuttavia, Sez. 3, n. 31312/2023, Gianniti, Rv. 669466-01, rilevando che la chiamata in causa di un terzo ex art. 107 c.p.c. non richiede che il rapporto sostanziale sia indivisibile rispetto ai soggetti chiamati, potendo essere disposta dal giudice di merito anche solo sulla base di un giudizio di mera opportunità processuale, ha affermato che, siccome il terzo chiamato in causa per ordine del giudice non è necessariamente litisconsorte necessario sostanziale ab origine, la sua mancata citazione nel giudizio di appello comporta la violazione dell’art. 331 c.p.c. solo nel caso in cui risulti che la decisione di estendere il contraddittorio discenda dall’inscindibilità delle cause determinata dalla sussistenza di un litisconsorzio necessario.

Quest’ultima pronuncia si discosta dal precedente consolidato orientamento nella precedente giurisprudenza della Corte secondo cui la chiamata del terzo iussu iudicis ex art. 107 c.p.c. determina una situazione di litisconsorzio necessario cd. “processuale”, non rimuovibile per effetto di un diverso apprezzamento del giudice dell’impugnazione, salva l’estromissione del chiamato con la sentenza di merito, sicché, quando il terzo, dopo aver partecipato al giudizio di primo grado a seguito di tale chiamata, non abbia preso parte a quello di appello, si configura una violazione dell’art. 331 c.p.c., rilevabile anche d’ufficio nel giudizio di legittimità (in tal senso, ex multis, Sez. 1, n. 09131/2016, Cristiano, Rv. 639690 01 e Sez. 5, n. 03717/2010, Bernardi, Rv. 611698-01).

Infine Sez. 3, n. 24686/2023, Cirillo, Rv. 669017-01, ha affermato che nelle cause trattate col rito sommario di cognizione, in base all’espressa previsione normativa contenuta nel capo III del d.lgs. n. 150 del 2011 (in cui rientra la disciplina delle controversie in materia di discriminazione), deve ritenersi sempre consentita la chiamata in causa per ordine del giudice, ai sensi dell’art. 107 c.p.c., benché non espressamente prevista dall’art. 702-bis, comma 5, c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della Corte territoriale che - in relazione ad un ricorso ex art. 702-bis c.p.c. proposto nei confronti della Sezione di Saronno della Lega Nord, ma volto all’accertamento del carattere discriminatorio di alcune espressioni contenute in manifesti che riportavano sia il simbolo di detto partito, sia quello della Lega Nord-Lega lombarda e della Lega Nord per l’indipendenza della Padania - aveva disposto la chiamata in causa di queste ultime a norma dell’art. 107 c.p.c.).

4.5. La successione nel processo e la successione a titolo particolare nel diritto controverso.

Preliminarmente si rileva che, in linea generale, in tema di successione nel processo e di successione a titolo particolare nel diritto controverso Sez. 3, n. 34373/2023, Condello, Rv. 669489- 01, in linea di continuità con i precedenti della Corte, ha ribadito che il soggetto, che non sia stato parte nel grado precedente, che proponga impugnazione avverso la decisione adottata al suo esito nell’asserita qualità di successore, a titolo universale o particolare, di colui che era stato parte nel precedente grado o fase di giudizio, deve, in primo luogo, allegare la propria legitimatio ad causam per essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa, deducendo le circostanze che costituiscono il presupposto di legittimazione alla sua successione nel processo, e, in secondo luogo, fornire la prova di tali circostanze, dovendo, in difetto, essere dichiarata, anche d’ufficio, l’inammissibilità dell’impugnazione. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto inammissibile l’opposizione non avendo l’impugnante adempiuto l’onere di allegazione rispetto all’asserita qualità di cessionario di un credito facente capo alla parte originaria del processo, non avendo dedotto né specificato quali crediti fossero stati ceduti e chi fossero i soggetti cessionari).

4.5.1. La successione nel processo.

Con specifico riferimento alla successione nel processo la Corte nell’anno in rassegna la Corte si è pronunciata in ordine a specifiche ipotesi riconducibili nell’ambito di applicazione dell’art. 110 c.p.c.

Da un lato, infatti, Sez. L, n. 12269/2023, Amendola, Rv. 667626-01, ha affermato che, a seguito della soppressione delle Direzioni territoriali del lavoro - disposta dal d.lgs. n. 149 del 2015 e da successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri - con effetto dal 1° gennaio 2017, la legittimazione processuale relativa ai rapporti giuridici, concernenti le sanzioni amministrative già irrogate, pendenti alla menzionata data spetta alle sedi dell’Ispettorato territoriale del lavoro, succedute, ai sensi dell’art. 110 c.p.c., alle predette Direzioni territoriali, in virtù del citato d.lgs., con conseguente ammissibilità dell’appello proposto dalla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, avverso la pronunzia di accoglimento dell’opposizione ad ordinanza ingiunzione emessa dalla Direzione territoriale del lavoro.

Dall’altro lato, con riferimento alla fusione (anche per incorporazione) tra società – che dà luogo ad una vicenda estintivo-successoria simile alla successione mortis causa a titolo universale tra persone fisiche (così Sez. 1, n. 13685/2023, Di Marzio, Rv. 667905-01) che ove intervenga in corso di causa, non determina l’interruzione del processo, esclusa ex lege dall’art. 2504-bis c.c. (Sez. U, n. 21970/2021, Nazzicone, Rv. 661864-01) – Sez. 3, n. 12128/2023, Rossi, Rv. 667583-01, ha affermato che, siccome gli effetti giuridici della fusione o dell’incorporazione si producono dal momento dell’adempimento delle formalità pubblicitarie concernenti il deposito, per l’iscrizione nel registro delle imprese, dell’atto di fusione, la prova del predetto adempimento è necessaria ai fini del riconoscimento della legittimazione all’impugnazione della società incorporante o risultante dalla fusione, in qualità di successore della società soccombente nel grado precedente - la prova del predetto adempimento.

D’altra parte in tema di fondi comuni di investimento, Sez. 2, n. 04741/2023, Caponi, Rv. 666880-01, ha affermato il principio di diritto secondo cui «se nel corso del giudizio in cui è controverso un diritto ad essi attinente si trasferiscono - ai sensi dell’art. 36, comma 1, del d.lgs. n. 58 del 1998 - da una società ad un’altra i rapporti di gestione ad essi relativi, il processo prosegue tra le parti originarie, pur potendo la società subentrata intervenire o essere chiamata nel processo e la società alienante esserne estromessa. In ogni caso, la sentenza pronunciata nei confronti delle parti originarie spiega i suoi effetti anche nei confronti della società di gestione subentrata». Alla fattispecie in questione, in cui «la perdita della ordinaria legittimazione passiva della società di gestione alienante è determinata da una successione a titolo universale nei rapporti di gestione, non già da una successione a titolo particolare nel diritto controverso» la Corte, escludendo l’applicabilità dell’art. 110 c.p.c. perché «la parte vien meno per morte o altra causa», come prevede tale norma, ha ritenuto applicabili analogicamente i commi 3 e 4 dell’art. 111 c.p.c.

4.5.2. La successione a titolo particolare nel diritto controverso.

A proposito della regola secondo cui il processo, in caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso prosegue tra le parti originarie si segnala, nell’anno in rassegna, Sez. 3, n. 05287/2023, Dell’Utri, Rv. 667050-01, che, in una fattispecie in cui il successore a titolo particolare non era intervenuto nel processo e in cui, a seguito della cassazione con rinvio, il processo era stato riassunto nei confronti del solo successore a titolo particolare nel diritto controverso, la Corte ha affermato che il successivo giudizio di rinvio deve necessariamente proseguire anche nei confronti della parte originaria, dante causa a titolo particolare della posizione giuridica controversa, quale litisconsorte ex lege perché «l’ingresso del successore a titolo particolare nel processo (tramite intervento o per mezzo di chiamata da parte di uno dei litiganti originari) non vale a escludere la partecipazione necessaria al processo del dante causa parte originaria nei cui confronti il fenomeno successorio ebbe a verificarsi, potendo tale eliminazione avvenire solo per effetto del consenso dell’altra parte e dello stesso successore, con la conseguente determinazione, fino all’estromissione, di una fattispecie di litisconsorzio necessario ex lege fra le parti originarie e il successore intervenuto o chiamato».

Quanto all’intervento del successore a titolo particolare Sez. 2, n. 17479/2023, Guida, Rv. 668543-01, ha statuito che il successore a titolo particolare nel diritto controverso, che abbia spiegato intervento volontario nel giudizio di primo grado senza estromissione del dante causa, assume nel processo una posizione coincidente con quella di quest’ultimo, divenendo titolare del diritto in contestazione; pertanto, tale intervento dà luogo ad una fattispecie di litisconsorzio necessario con inscindibilità delle relative cause e, in caso di appello principale proposto dante causa, rende ammissibile, in base al comb. disp. degli artt. 331 e 334 c.p.c., l’appello incidentale tardivo del successore a titolo particolare anche quando rivesta le forme dell’impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dell’impugnazione principale.

Tale sentenza si pone in linea di continuità con la precedente giurisprudenza della Corte ed in particolare con il principio affermato da Sez. 3, n. 18767/2017, Graziosi, Rv. 645486-01, in una fattispecie di intervento nel giudizio di appello, secondo cui «il successore a titolo particolare nel diritto controverso, che abbia spiegato intervento volontario, assume nel processo una posizione coincidente con quella del suo dante causa, divenendo titolare del diritto in contestazione; pertanto il suo intervento - che è regolato dall’art. 111 c.p.c. e non dall’art. 105 c.p.c. e dà luogo ad una fattispecie di litisconsorzio necessario - non può essere qualificato come intervento adesivo dipendente e, se svolto in appello, mediante mera riproposizione dei motivi dell’impugnazione proposta dal dante causa, non soggiace ai limiti di cui all’art. 344 c.p.c. e non integra un’impugnazione incidentale tardiva».

Secondo quest’ultima pronuncia il successore, infatti, «non è terzo, bensì è titolare del diritto controverso, ed assume una posizione non distinta, ma coincidente con quella del dante causa, onde può limitarsi a far propri i motivi d’appello, senza necessità di proporre una impugnazione incidentale. E la ricorrente non ha proposto, nel caso di specie, una impugnazione tardiva, bensì soltanto fatte sue le domande validamente proposte dalla propria dante causa. Tra il successore a titolo particolare e il suo dante causa sussiste litisconsorzio necessario, per cui l’intervento del successore equivale a costituzione spontanea di litisconsorte necessario per integrare il contraddittorio. E se la parte di una causa inscindibile si costituisce spontaneamente, integrando il contraddittorio, la giurisprudenza di legittimità insegna che non svolge impugnazione incidentale se ripropone i motivi dell’impugnazione principale, proponendo invece impugnazione incidentale soltanto se adduce motivi ulteriori: e ciò non si sarebbe verificato nel caso in esame».

Coerentemente a tale impostazione, in ordine all’intervento del successore a titolo particolare nel processo contumaciale Sez. 3, n. 01935/2023 Scoditti, Rv. 666693-01, ha affermato il principio, secondo cui la comparsa con cui interviene volontariamente nel processo il successore a titolo particolare nel diritto controverso non deve essere notificata al contumace, non rientrando tale atto tra quelli per i quali l’art. 292 c.p.c. prescrive, con elencazione tassativa, la notificazione personale al contumace, atteso che, subentrando il successore nella stessa posizione processale del proprio dante causa, nessuna lesione del diritto e della garanzia del contraddittorio deriva al contumace medesimo dalla omessa notifica di detto intervento .

In senso contrario si segnala Sez. 2, n. 17328/2015, Bursese, Rv. 636226-01, secondo cui la comparsa di intervento del successore a titolo particolare nel diritto controverso deve essere notificata al convenuto contumace anche se l’interventore si associ alle domande degli altri soggetti, già partecipi del giudizio, poiché il contumace, oltre a poter contestare la legittimità dell’intervento od opporre eccezioni personali, ha comunque diritto ad essere informato della presenza in causa di una nuova parte, salvo il caso in cui la comparsa d’intervento non contenga domande nei suoi confronti. L’omessa notifica dell’atto d’intervento, peraltro, comporta la nullità della sentenza ma non la sua inesistenza, sicché nel giudizio d’appello, non essendo applicabili gli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., la causa deve essere decisa nel merito, secondo le regole generali.

L’intervento del successore non fa di per sé venir meno, di regola, la prosecuzione del processo tra le parti originarie.

In proposito, infatti, Sez. 5, n. 24901/2023, Caradonna, Rv. 668791-01, ha affermato che il conferimento di un’azienda individuale in una società di capitali integra una cessione d’azienda e, ove avvenga nel corso del giudizio, configura un’ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto controverso, ex art. 111 c.p.c., sicché il conferente conserva la legittimazione processuale, quale sostituto del cessionario, anche per il ricevimento della notificazione degli atti processuali, poiché il processo prosegue tra le parti originarie, senza che l’intervento del successore determini, in mancanza dell’esplicito concorde consenso di tutte le parti e del relativo provvedimento giudiziale, l’estromissione del dante causa. (Nella specie, la S.C. ha affermato la validità della notificazione dell’atto di appello effettuata nei confronti della parte originaria che, dopo la sentenza di primo grado, aveva conferito la propria azienda individuale in una società di capitali).

In caso di intervento del cessionario del credito nella controversia promossa dal cedente contro il debitore Sez. 1, n. 10442/2023, D’Orazio, Rv. 667627-01, ha affermato che può pronunciarsi la condanna del convenuto all’adempimento direttamente in favore di detto cessionario, indipendentemente dalla mancata estromissione dalla causa del cedente, ove il cessionario medesimo abbia formulato una domanda in tal senso con l’adesione del cedente e non vi siano contestazioni da parte del debitore ceduto neppure in ordine al verificarsi della cessione stessa.

In un caso simile Sez. 3, n. 36601/2023, Tatangelo, Rv. 669759-01, ha statuito che in caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, laddove la decisione sia pronunciata esclusivamente nei confronti dell’avente causa e della relativa controparte, si determina un’estromissione implicita del dante causa, sicché è inammissibile l’impugnazione rivolta unicamente nei confronti di quest’ultimo, ove priva di censure relative alla statuizione di estromissione.

In tema di estromissione implicita, sia pure in fattispecie non perfettamente sovrapponibili, si vedano nella precedente giurisprudenza della Corte Sez. 3, n. 02707/2005, Frasca, Rv. 581200-01 e Sez. 5, n. 10955/2007, Cappabianca, Rv. 597737-01 e Sez. 2, n. 18248/2010, De Chiara, Rv. 614614-01.

Quanto all’efficacia, nei confronti dell’acquirente, della sentenza pronunciata nei confronti dell’alienante Sez. 3, n. 17834/2023, Fanticini, Rv. 668449-01, ha statuito che, in tema di liquidazione coatta amministrativa delle banche venete di cui al d.l. n. 99 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 121 del 2017, il titolo esecutivo formato contro la banca, in un giudizio già pendente al momento della cessione dei debiti ex art. 3 del citato d.l., può essere azionato nei confronti del cessionario in virtù del fenomeno successorio di cui all’art. 111 c.p.c., secondo cui la lite pendente prosegue con la parte originaria, dotata di legittimazione meramente sostitutiva e processuale, ma gli effetti sostanziali della pronuncia si producono nei soli confronti del cessionario, indipendentemente dal suo, pur possibile, intervento nel processo.

Sez. 2, n. 28779/2023, Mocci, Rv. 669274-01, ha ribadito il principio già affermato nella giurisprudenza meno recente della Corte (Sez. 2, n. 05852/1991, Di Ciò, Rv. 472333-01) secondo cui, nel caso in cui colui che agisce per l’accertamento o la tutela di un proprio diritto di servitù prediale che assume violato, non trascriva la relativa domanda giudiziale, la sentenza che definisce tale giudizio non è opponibile, a norma del combinato disposto degli artt. 111, quarto comma, c.p.c. e 2653, n. 1, c.c., a chi acquista il fondo servente nel corso del processo ed abbia trascritto il suo titolo, senza che possa rilevare che a suo tempo sia stato regolarmente trascritto l’atto costitutivo della servitù, con la conseguenza che il terzo acquirente è legittimato a proporre contro la detta sentenza pronunciata in un giudizio, a cui è rimasto estraneo, l’opposizione di terzo ordinaria prevista dallo art. 404, primo comma, c.p.c.

4.5.2.1. L’intervento del cessionario del credito nel giudizio ex art. 2901 c.c. promosso dal creditore cedente prima della cessione.

Nell’anno in rassegna la Corte ha avuto occasione di pronunciarsi sulla fattispecie di cessione del credito durante il giudizio di revocatoria ex art. 2901 c.c. instaurato dal creditore, riconducendola nell’ambito di applicazione dell’art. 111 c.p.c.

In tema di azione revocatoria Sez. 3, n. 05649/2023, Scarano, Rv. 666943- 01 ha, infatti, statuito che, qualora la parte attrice ceda il proprio credito durante la controversia, il cessionario può intervenire nel processo ai sensi dell’art. 111 c.p.c. quale successore nel diritto affermato in giudizio, poiché con la domanda ex art. 2901 c.c. si esplica la facoltà del creditore - che costituisce contenuto proprio del suo diritto di credito (presupposto e riferimento ultimo dell’azione esercitata) - di soddisfarsi su un determinato bene nel patrimonio del debitore.

In precedenza Sez. 3, n. 20315/2022, Rossetti, Rv. 665260-03 aveva affermato che il cessionario beneficia ope legis degli effetti dell’azione revocatoria vittoriosamente esperita dal cedente a tutela del credito oggetto della cessione e, quindi, acquista il diritto - ex art. 2902 c.c., non concepibile come scisso dal credito ceduto - di agire in executivis nei confronti del terzo acquirente, come confermano, sul piano sistematico, il trasferimento al cessionario di tutti i privilegi (ex art. 1263 c.c.) e degli effetti del pignoramento eseguito dal cedente e la considerazione che l’atto in frode alle ragioni creditorie è egualmente pregiudizievole per il creditore cessionario, indipendentemente dalla circolazione del credito e latere creditoris.

Sez. 3, n. 29637/2017, Positano, Rv. 646719-01 aveva invece ritenuto inammissibile l’intervento in causa del cessionario del credito nel giudizio instaurato con l’azione revocatoria proposta dal cedente rilevando che il diritto controverso non è il diritto di credito ma il diritto alla declaratoria di inefficacia dell’atto che si assume pregiudizievole, sicché il cessionario non subentra automaticamente nel diritto controverso, non trovando applicazione l’art. 111 c.p.c.

Sul tema si veda anche Sez. 3, n. 06130/2018, Vincenti, Rv. 648462-01 che ha ritenuto ammissibile l’intervento in secondo grado del socio accomandatario della s.a.s. attrice, estinta per cancellazione dal registro delle imprese nel corso del giudizio di primo grado che sia anche cessionario del credito con atto anteriore all’instaurazione dell’azione revocatoria.

5. I poteri del giudice.

5.1. I principi della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e il rilievo d’ufficio delle questioni.

Anche nell’anno in rassegna la Corte distingue i casi in cui il giudice legittimamente esercita il suo potere, insindacabile nel giudizio di legittimità, di interpretare la domanda da quelli di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, invece deducibile, come vizio di nullità processuale ex art. 360, comma 1, c.p.c., e ravvisabile «sia quando il giudice trascuri di esaminare una domanda od una eccezione, sia quando sostituisca d’ufficio un’azione ad un’altra, a causa del travisamento dell’effettivo contenuto della domanda» (Sez. 3, n. 19214/2023, Rossetti, Rv. 668177-01), sia quando «l’inesatta rilevazione del contenuto della domanda determini un vizio attinente all’individuazione del petitum». (Sez. 5, n. 30770/2023, Cataldi, Rv. 669718-01).

Sez. 3, n. 19214/2023, Rossetti, Rv. 668177-01, ha affermato la ricorrenza del suddetto vizio in relazione alla pronuncia d’appello che aveva omesso di provvedere sul motivo di gravame con cui si lamentava l’omessa pronuncia sulla domanda in via surrogatoria proposta dai danneggiati ai sensi dell’art. 2900 c.c., unitamente ad una domanda di risarcimento del danno da mala gestio impropria dell’assicuratore, ritenendo, erroneamente, che questi avessero svolto solo una domanda di mala gestio in senso proprio contro l’assicuratore, iure proprio, così travisando il contenuto effettivo della censura.

Sez. 3, n. 27181/2023, Pellecchia, Rv. 668673-01 ha, peraltro, affermato che la rilevazione e l’interpretazione del contenuto della domanda è attività riservata al giudice di merito, sicché non è deducibile la violazione dell’art. 112 c.p.c., quale errore procedurale rilevante ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., quando il predetto giudice abbia svolto una motivazione sul punto, dimostrando come la questione sia stata ricompresa tra quelle oggetto di decisione, attenendo, in tal caso, il dedotto errore al momento logico relativo all’accertamento in concreto della volontà della parte.

Dall’interpretazione del contenuto della domanda viene distinta l’ipotesi in cui si tratti di stabilire la norma applicabile alla fattispecie, che, quando sia mancata nei gradi di merito una pronuncia espressa, viene ritenuta questione prospettabile per la prima volta in sede di legittimità. (Sez. 3, n. 31330/2023, Rossetti, Rv. 669467-02, che ha ritenuto deducibile con ricorso per cassazione la questione della sussunzione del fatto sotto la disciplina di cui all’art. 2043 c.c. o sotto quella di cui all’art. 2052 c.c.).

D’altra parte Sez. 3, n. 16603/2023, Iannello, Rv. 668168-02, ha affermato che il giudicato si forma anche sulla qualificazione giuridica data dal giudice all’azione quando essa ha formato oggetto di contestazione e sul punto deciso la parte interessata non ha proposto impugnazione, statuendo che, nel giudizio di cassazione, la domanda risarcitoria dell’attore non poteva essere riqualificata ex art. 144 cod. ass., poiché sulla qualificazione ex art. 141 cod. ass. data dal giudice di primo grado si era formato il giudicato, in assenza di successiva impugnazione.

La formazione del giudicato sulla qualificazione giuridica data dal giudice alla domanda se la parte interessata non ha proposto specifica impugnazione, è stata esclusa nei casi in cui tale qualificazione o non ha condizionato l’impostazione e la definizione dell’indagine di merito, o è incompatibile con le censure formulate dall’appellante, o non ha formato oggetto di contestazione tra le parti, o quando si tratti soltanto di stabilire, fermi i fatti accertati, quale norma debba applicarsi ad una determinata fattispecie concreta. (Sez. 3, n. 31330/2023, Rossetti, Rv. 669467-01).

Sez. 3, n. 36272/2023, Gorgoni, Rv. 669782-01, ha affermato che il giudice d’appello ha il potere di interpretare e qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti o ritenuto dal giudice di primo grado, salvo il caso in cui sulla qualificazione accolta da quest’ultimo si sia formato il giudicato interno e a condizione che i fatti costitutivi della diversa fattispecie giuridica oggetto di riqualificazione coincidano (o si pongano, comunque, in relazione di continenza) con quelli allegati nell’atto introduttivo. (Nella specie, in cui la domanda volta al recupero delle somme versate quali premi assicurativi di polizze rivelatesi false era stata qualificata dal giudice di primo grado alla stregua di azione di ripetizione dell’indebito, la S.C. ha confermato la sentenza d’appello che l’aveva riqualificata come domanda di risarcimento del danno extracontrattuale, basandosi sui medesimi fatti oggetto dell’originaria prospettazione dell’attore, che faceva espresso riferimento alla condotta colposa delle promotrici finanziarie).

5.2. Le questioni rilevabili d’ufficio.

In tema di questioni rilevabili d’ufficio Sez. 3, n. 11691/2023, Rubino, Rv. 667818-01, ha statuito che l’omesso esame di una questione processuale (anche ove questa sia rilevabile d’ufficio) non integra l’errore di fatto revocatorio di cui all’art. 395, n. 4, c.p.c., dal momento che non comporta l’erronea supposizione dell’esistenza o inesistenza di un fatto ma si traduce in una mancata attività, cui la legge ricollega unicamente un eventuale vizio della motivazione o una violazione processuale, non ulteriormente rilevabili in relazione alle sentenze emesse in sede di legittimità.

D’altra parte, Sez. 3, n. 12131/2023, Dell’Utri, Rv. 667614-01, ha affermato che è configurabile la decisione implicita di una questione (connessa a una prospettata tesi difensiva) o di un’eccezione di nullità (ritualmente sollevata o rilevabile d’ufficio) quando queste risultino superate e travolte, benché non espressamente trattate, dalla incompatibile soluzione di un’altra questione, il cui solo esame presupponga e comporti, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza; ne consegue che la reiezione implicita di una tesi difensiva o di una eccezione è censurabile mediante ricorso per cassazione non per omessa pronunzia (e, dunque, per la violazione di una norma sul procedimento), bensì come violazione di legge e come difetto di motivazione, sempreché la soluzione implicitamente data dal giudice di merito si riveli erronea e censurabile oltre che utilmente censurata, in modo tale, cioè, da portare il controllo di legittimità sulla decisione inespressa e sulla sua decisività; ed ha, pertanto, confermato la decisione di rigetto dell’appello, affermando che il giudizio di irrilevanza della questione attinente alla tardività della domanda di risoluzione ex art. 1456 c.c. doveva reputarsi implicito nella pronuncia di primo grado, che aveva risolto la locazione ex art. 1453 c.c. per gravità dell’inadempimento della conduttrice, non già in applicazione della clausola risolutiva espressa convenuta tra le parti).

6. Gli atti processuali.

6.1. I provvedimenti del giudice.

In tema di requisiti della sentenza Sez. 1, n. 14106/2023, Parise, Rv. 667920-01, ha statuito che l’omessa indicazione del nome di una delle parti, nell’intestazione della sentenza, ne comporta la nullità qualora sussista una situazione di incertezza assoluta, non eliminabile a mezzo della lettura dell’intero provvedimento, in ordine ai soggetti cui la decisione si riferisce. (In applicazione del detto principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, nell’intestazione e nel dispositivo, aveva omesso la denominazione di una delle parti appellanti, senza che i motivi di detta omissione potessero essere ricostruiti attraverso la lettura dell’intero provvedimento, inidoneo a divenire, a causa di detta incertezza, “legge del caso concreto”, secondo quella che è l’essenziale funzione della decisione giurisdizionale).

In tema di dichiarazione di fallimento, Sez. 1, n. 03524/2023, Pazzi, Rv. 666987-01, ha affermato che la mancanza della sottoscrizione digitale del giudice nel decreto di convocazione notificato alla parte rende l’atto non semplicemente nullo, ma inesistente, come tale non suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3, c.p.c.; conseguentemente, ove detto vizio sia denunciato in sede di reclamo, l’accertamento circa la valida presenza di detta sottoscrizione digitale da parte del giudice d’appello non può avvenire mediante acritico recepimento di una perizia stragiudiziale prodotta dal curatore, trattandosi di mera allegazione defensionale di cui il giudice, per il principio del libero convincimento, deve fornire adeguata motivazione, qualora contenga dati o considerazioni ritenute rilevanti ai fini della decisione.

In tema di interpretazione della sentenza, Sez. 1, n. 13887/2023, Nazzicone, Rv. 667911-01, ha statuito che, mancando una disposizione positiva, può ricorrersi, quanto al dispositivo, alle regole dettate per l’interpretazione della legge con l’art. 12 preleggi, contenendo esso un comando idoneo al giudicato, e, quanto alla parte costituente documento, ai canoni di interpretazione riassunti dagli artt. 1362 ss. c.c., il che implica che l’interpretazione del testo giurisdizionale debba seguire regole sue proprie, le quali, se sovente coincidono con gli evocati precetti contenuti nell’art. 12 preleggi e negli artt. 1362 e ss., trovano la loro essenziale – ed a questo punto diretta – ispirazione nei canoni della logica formale generale, che pure quelle norme informano.

In precedenza, la prevalente giurisprudenza Corte aveva ritenuto applicabili all’interpretazione della sentenza soltanto i criteri di cui all’art. 12 delle preleggi, riservando l’applicazione dei criteri di ermeneutica di cui all’art. 1362 c.c. all’interpretazione degli atti processuali delle parti (Sez. 3, n. 25826/2022, Dell’Utri, Rv. 665645-01; Sez. 2, n. 04205/2014, Proto, Rv. 629624-01; Sez. U, n. 11501/2008, Morelli, Rv. 603167-01).

D’altra parte, nell’anno in rassegna è stato ribadito l’esatto contenuto della sentenza va individuato non alla stregua del solo dispositivo, bensì integrando questo con la motivazione, nella parte in cui la medesima riveli l’effettiva volontà del giudice. Ne consegue che va ritenuta prevalente la parte del provvedimento maggiormente attendibile e capace di fornire una giustificazione del “dictum” giudiziale (Sez. 2, n. 24867 /2023, Poletti, Rv. 668873-01).

6.2. Le udienze.

In tema di udienze si segnala Sez. 1, n. 13735/2023, Amatore, Rv. 667910-01, che ha statuito che i provvedimenti pronunciati in sede di udienza a trattazione scritta o “cartolare”, prevista dall’art. 83, commi 6 e 7, lett. h, d.l. n. 18 del 2020, conv. dalla l. n. 27 del 2020, come modif. dal d.l. n. 28 del 2020, e oggi costituente mezzo di trattazione ordinario dopo l’introduzione dell’art. 127-ter c.p.c., devono intendersi emessi fuori udienza, con la conseguenza che la conoscenza di essi può avvenire soltanto all’esito della comunicazione di cancelleria, realizzata ai sensi dell’art. 176, comma 2, c.p.c., non potendosi applicare la presunzione legale di conoscenza dei provvedimenti adottati in udienza in capo ai soggetti presenti o che dovevano comparirvi. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto tempestivo il regolamento di competenza, calcolando il dies a quo del termine perentorio per la sua proposizione, non dalla data dell’udienza a trattazione scritta, ma da quella in cui era stata comunicata l’ordinanza emessa dal tribunale in tale sede).

6.3. I termini.

6.3.1. Computo dei termini.

In tema di computo dei termini la Corte ha affermato la proroga dei termini processuali che scadono nella giornata di sabato, ex art. 155, comma 5, c.p.c., applicabile anche al temine per la costituzione in appello, ha natura eccezionale e, pertanto, è insuscettibile di interpretazione estensiva e di applicazione analogica con la conseguenza che il sostantivo “sabato” non equivale a qualsiasi “giorno prefestivo” (Sez. L, n. 17280/2023, Panariello, Rv. 668100-01).

D’altra parte si è escluso che le modalità con cui è eseguito il deposito di un atto - di persona mediante accesso in cancelleria oppure a mezzo di deposito telematico - incidano sulla regola, unitaria, relativa al calcolo dei tempi entro i quali il deposito stesso deve essere compiuto; pertanto, anche agli atti depositati con modalità telematiche si applica la regola secondo la quale anche lo spostamento nel tempo della scadenza dei termini da calcolarsi a ritroso, se cadenti in giorno festivo, dev’essere calcolato a ritroso, individuando il dies ad quem nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza, non già giorno successivo, così da non abbreviare l’intervallo di tempo, previsto a tutela di chi deve ricevere l’atto (Sez. 3, n. 08496/2023, Rubino, Rv. 667109-02, che ha confermato la sentenza impugnata che ha ritenuto tardivo il deposito dell’appello incidentale, avvenuto il 26 dicembre, giorno festivo, essendo il termine scaduto il primo giorno precedente non festivo, e dunque, il 24 dicembre).

Infine, in ordine al computo dei termini a mesi o ad anni, come quello di cui all’art. 327 c.p.c. Sez. 5, n. 22518/2023, Hmeljak, Rv. 668523-01, ha affermato che si osserva, a norma degli artt. 155, comma 2, c.p.c. e 2963, comma 4, c.c., il sistema della computazione civile, non ex numero bensì ex nominatione dierum, sicché il termine scade nell’ultimo istante del giorno del mese corrispondente a quello in cui il fatto si è verificato, dovendosi considerare il giorno del mese iniziale quale riferimento per determinare il giorno di scadenza, e ha, pertanto, dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, poiché la sentenza d’appello, non notificata, era stata pubblicata il 5 ottobre 2017 ed il termine semestrale era scaduto alle ore 23:59:59 del 5 aprile 2018, mentre il ricorso era stato notificato, a mezzo PEC, il 6 aprile 2018, come risultante dalla ricevuta di accettazione, e, quindi, tardivamente.

6.3.2. La rimessione in termini.

In tema di remissione in termini, con specifico riferimento alla materia tributaria Sez. 5, n. 11029/2023, Caradonna, Rv. 667617-01, ha affermato che la stessa presuppone due elementi e, cioè, l’esistenza di un fatto ostativo esterno alla volontà della parte (non determinato da quest’ultima) e l’immediata reazione al manifestarsi della necessità di svolgere l’attività processuale ormai preclusa; conseguentemente, anche in ragione dei caratteri di celerità ed immediatezza che contraddistinguono il processo tributario, l’istanza di rimessione in termini (nello specifico, la “scusabilità” dell’errore) dev’essere sottoposta a un vaglio particolarmente severo da parte del giudice tributario di merito, evitando che sia impiegata come espediente processuale per rimediare all’inosservanza di un termine decadenziale espressamente previsto dalla legge.

Nella recente giurisprudenza della Corte nel senso della necessità dell’immediatezza della reazione diretta a superare prontamente il fatto ostativo esterno alla volontà della parte, non governabile da quest’ultima si era già espressa Sez. 6-1, n. 22342/2021, Dolmetta, Rv. 661991-01, con riferimento al procedimento di opposizione all’esclusione dallo stato passivo fallimentare, ex artt. 98 ss. della l. fall., in una fattispecie in cui l’inazione del curatore fallimentare si era protratta per ben cinque mesi dall’asserito impedimento, mentre Sez. 3, n. 25289/2020, Guizzi, Rv. 659779-01 aveva affermato che la parte incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile deve attivarsi con tempestività e, cioè, in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo e aveva confermato la sentenza impugnata che aveva rimesso in termini l’appellante principale, la cui mancata tempestiva costituzione era dipesa dall’illegittimo rifiuto di iscrizione a ruolo opposto dalla cancelleria, anche in considerazione del fatto che la scadenza del termine di costituzione si era verificata durante le festività natalizie.

Sotto il profilo della necessità di un’attivazione tempestiva della parte si segnala, riguardo al caso di nullità della citazione di primo grado per inosservanza dei termini a comparire o per mancanza dell’avvertimento ex art. 163, n. 7, c.p.c. Sez. 3, n. 19265/2023, Iannello, Rv. 668127-02, ha escluso che il convenuto rimasto contumace in primo grado possa essere rimesso in termini dal giudice di appello, per il compimento delle attività precluse, in caso di avvenuta conoscenza materiale dell’esistenza del processo in tempo utile a consentirgli una fruttuosa costituzione in primo grado, ciò al fine di scoraggiare strategie difensive dilatorie finalizzate alla ripetizione dell’intero processo in sede di appello, spiegando difese oramai precluse.

D’altra parte, quanto al requisito della causa non imputabile, Sez. 3, n. 19384/2023, Condello, Rv. 668137-01, ha ribadito il principio secondo cui è necessaria la dimostrazione che la decadenza sia stata cagionata da un fattore estraneo alla volontà della parte, che presenti i caratteri dell’assolutezza e non della mera difficoltà, ed ha escluso che il malfunzionamento della rete informatica dello studio professionale, addebitata dal ricorrente ad un virus informatico che avrebbe criptato tutti i dati ed impedito l’accesso all’ account di posta elettronica, non consentendo di visionare la notifica della sentenza impugnata, addotto dal difensore a giustificazione dell’istanza di rimessione in termini, fosse riconducibile ad un fattore estraneo alla parte, avente i caratteri dell’assolutezza e idoneo, in via esclusiva, a causare la tardività dell’impugnazione.

Analogamente Sez. 3, n. 07510/2023, Scrima, Rv. 667080- 01, ha escluso che, in caso di comunicazione a mezzo PEC di un provvedimento giurisdizionale dalla cancelleria al difensore, la circostanza che la e-mail PEC sia finita nella cartella della posta indesiderata (spam) della casella PEC del destinatario integri causa incolpevole della decadenza nella quale sia incorsa la parte, idonea a giustificare la rimessione in termini, in quanto il titolare dell’account di posta elettronica certificata ha il dovere di assicurarsi del corretto funzionamento della propria casella postale e di utilizzare dispositivi di vigilanza e di controllo, dotati di misure anti intrusione, oltre che di controllare prudentemente la posta in arrivo, ivi compresa quella considerata dal programma gestionale utilizzato come “posta indesiderata”; ed ha, pertanto, confermato la statuizione di improcedibilità dell’impugnazione per tardività in una fattispecie in cui la comunicazione di cancelleria del decreto di fissazione dell’udienza di discussione dell’appello, da notificarsi a pena di decadenza all’appellato unitamente al ricorso, era stato inserito nella cartella “spam” in quanto posta indesiderata.

Invece, secondo Sez. 3, n. 32296/2023, Rossello, Rv. 669572-01, il mancato perfezionamento nel termine del deposito telematico di un atto processuale, per causa non imputabile all’interessato, legittima quest’ultimo all’istanza di rimessione in termini, la quale, peraltro, dev’essere proposta in un lasso temporale ragionevolmente contenuto. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva dichiarato l’improcedibilità dell’appello per tardiva iscrizione a ruolo, sebbene fosse emerso che il mancato perfezionamento dei tre precedenti tentativi di deposito telematico della relativa nota era dovuto ad un’anomalia della firma digitale del giudice estensore della decisione impugnata, tenuto conto che l’appellante si era attivato per chiedere la rimessione in termini entro un mese dalla scadenza del termine).

L’istituto della remissione in termini è stato ritenuto applicabile anche in caso di notifica, nel rito del lavoro, di ricorso privo del decreto di fissazione dell’udienza di discussione, affermandosi che il vizio relativo alla vocatio in ius è sanato dalla costituzione dell’appellato, che ha diritto alla rimessione in termini per la proposizione dell’appello incidentale dalla quale sia eventualmente decaduto in conseguenza del suddetto vizio (Sez. 3, n. 20601/2023, Scoditti, Rv. 668596-01).

Infine, Sez. 1, n. 24631/2023, Reggiani, Rv. 66886-01, ha statuito che la disposizione dell’art. 81-bis, comma 3, disp. att. c.c. (introdotta dall’art. 1, comma 465, della l. n. 205 del 2017), nel dare rilevanza, ai fini della fissazione del calendario del processo, al documentato stato di gravidanza del difensore (cui sono equiparati l’adozione nazionale e internazionale nonché l’affidamento del minore), non contempla un generalizzato legittimo impedimento dell’avvocato che si trovi nelle condizioni sopra indicate, ma ha valenza esclusivamente endoprocedimentale, non potendo conseguentemente essere invocata per ottenere la sospensione dei termini per proporre impugnazione, in relazione ai quali opera comunque l’istituto generale di cui all’art. 153, comma 2, c.p.c., ove ne ricorrano i presupposti. (Principio enunciato nell’interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.).

6.3.3. Le applicazioni del prospective overruling in materia di termini.

In tema di termini processuali, la Corte si è espressa in specifiche fattispecie in cui è venuto in gioco il cd. prospective overruling, cioè l’istituto finalizzato a porre la parte al riparo dagli effetti processuali pregiudizievoli (nullità, decadenze, preclusioni, inammissibilità) di mutamenti imprevedibili della giurisprudenza di legittimità su norme regolatrici del processo, così consentendosi all’atto compiuto con modalità ed in forme ossequiose dell’orientamento giurisprudenziale successivamente ripudiato, di produrre ugualmente i suoi effetti.

Da un lato, infatti, è stato affermato che ai fini dell’integrazione di tale istituto occorre un imprevedibile e radicale mutamento di un precedente univoco orientamento giurisprudenziale relativo alle norme regolatrici del processo, con a conseguenza che lo stesso non è invocabile nel caso in cui le Sezioni unite della Corte risolvano un contrasto ermeneutico consolidando una delle opzioni interpretative precedentemente seguite; ed è stato, pertanto, escluso che all’opposizione avverso una cartella di pagamento relativa a sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, proposta prima dell’intervento di Sez. U, n. 22080/2017, Barreca, Rv. 645323-01 sia inapplicabile il termine di decadenza trenta giorni dalla notificazione della cartella stabilito con tale sentenza. (Sez. 3, n. 03436/2023, Fanticini, Rv. 667176-01).

Viceversa, Sez. 1, n. 13685/2023, di Marzio, Rv. 667905-01, ritenendo che il principio affermato da Sez. U, n. 21970 del 30/07/2021, Nazzicone, Rv. 661864-01, – secondo cui la fusione per incorporazione estingue la società incorporata – abbia integrato un mutamento imprevedibile della giurisprudenza di legittimità, ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato l’inammissibilità dell’appello in quanto proposto oltre il termine c.d. “breve” decorrente dalla notificazione della sentenza, pur essendo questa avvenuta nei confronti della società incorporante, ma presso il difensore della società incorporata.

6.3.4. Sospensione feriale termini.

Nell’anno in rassegna la sospensione feriale dei termini è stata esclusa: per le controversie aventi ad oggetto la ripartizione in quote dell’unica pensione di reversibilità fra il coniuge superstite e il coniuge divorziato stante la natura previdenziale (Sez. 1, n. 10668/2023, Amatore, Rv. 667677-01); per la revocazione della pronuncia della Corte di cassazione in tema di opposizioni esecutive (Sez. 3, n. 06456/2023, Sestini, Rv. 667104-01); per l’impugnazione del provvedimento di omologa del concordato fallimentare (Sez. 1, n. 27328/2023, Crolla, Rv. 669132-01); al termine dilatorio previsto dall’art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, in tema di avviso di accertamento, perché la sospensione dei termini nel periodo feriale, prevista dall’art. 1 della l. n. 742 del 1969, è applicabile ai soli termini processuali e non a quelli che regolamentano il procedimento amministrativo (Sez. 5, n. 03903/2023, Federici, Rv. 667059 -01).

6.3.5. La sospensione dei termini processuali prevista per l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e per altri eventi eccezionali.

Nell’anno in rassegna si registrano plurime sentenze in tema di sospensione dei termini processuali prevista per l’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Sez. 6-3, n. 03959/2023, Dell’Utri, Rv. 666737-01, ha statuito che la sospensione dei termini processuali dal 9 marzo all’11 maggio 2020 - prevista, per l’emergenza epidemiologica da Covid-19, dall’art. 83, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, conv. dalla l. n. 27 del 2020 (e, successivamente, dal d.l. n. 23 del 2020, conv. dalla l. n. 40 del 2020) - si applica anche ai termini computati a ritroso che ricadano in tutto o in parte nel periodo di sospensione, con la conseguente necessità di differire l’udienza o l’attività da cui decorre il termine, in modo da consentirne il rispetto.

In tema di successione delle norme processuali emanate per l’emergenza sanitaria in parola Sez. 1, n. 05393/2023, Terrusi, Rv. 667001-02, ha stabilito che la previsione delle “eccezioni” alla sospensione dei termini processuali, di cui alla normativa emergenziale stratificata nelle varie fasi di contrasto alla pandemia, va rapportata allo stato del giudizio nel momento in cui i singoli procedimenti sono stati espressamente inseriti tra le dette “eccezioni”, atteso che la successione delle norme processuali non può essere interpretata in modo da consentirne un effetto retroattivo incidente sul diritto di difesa.

La sospensione generalizzata dei termini processuali per l’emergenza epidemiologica da Covid-19 è stata ritenuta applicabile anche alle cause relative all’assegno divorzile, in quanto non equiparabili alle “cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità”, previste quale eccezione a tale regola, per effetto dell’art. 83, comma 3, lett. a), del d.l. n. 18 del 2020, convertito con la l. n. 27 del 2020, attesa l’impossibilità di correlare l’assegno divorzile all’assegno alimentare, per l’evidente diversità dei fini e della natura dei due assegni (Sez. 1, n. 05393/2023, Terrusi, Rv. 667001-01), con la conseguenza che, poiché solo con la modifica del citato art. 83, intervenuta ad opera del d.l. n. 28 del 2020, nell’elenco delle eccezioni alla sospensione dei termini processuali sono state aggiunte le “cause relative ai diritti delle persone minorenni, al diritto all’assegno di mantenimento, agli alimenti e all’assegno divorzile”, tale innovazione va applicata ai soli giudizi di tal genere nei quali la decorrenza del termine di impugnazione non risultasse già in qual momento sospesa, in forza della antecedente versione della medesima norma, atteso che la successione delle norme processuali non può essere interpretata in modo da consentirne un effetto retroattivo incidente sul diritto di difesa (Sez. 1, n. 06639/2023, Iofrida, Rv. 667133-01).

Infine, Sez. 5, n. 02095/2023, D’Aquino, Rv. 666756-01, ha affermato che, ai fini della decorrenza del termine per la proposizione del ricorso per cassazione, la sospensione, prevista dall’art. 83, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, conv. dalla l. n. 27 del 2020 (e, successivamente, dal d.l. n. 23 del 2020, conv. dalla l. n. 40 del 2020), per l’emergenza epidemiologica da Covid-19 si cumula alla sospensione ex l. n. 742 del 1969, perché altrimenti, in caso di termine finale ricadente nel periodo di sospensione feriale, sarebbero frustrate le peculiari esigenze di natura sanitaria poste a fondamento della sospensione dei termini processuali dal 9 marzo all’11 maggio 2020, pregiudicando il diritto di difesa delle parti legittimate all’impugnazione.

Ai fini della sospensione dei termini perentori processuali prevista per le popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 dall’art. 49, comma 9-ter, d.l. n. 189 de 2016, come modificato dall’art. 17, comma 1, d.l. n. 8 del 2017, Sez. 2, n. 9473 del 06/04/2023, Papa, Rv. 667531-01, ha affermato la rilevanza non già della sede dell’ordine di iscrizione del difensore, non essendo essa destinata, per sua natura e funzione, ad interferire con il materiale svolgimento dell’attività difensiva, ma dell’inagibilità dello studio professionale, da attestarsi, a cura del soggetto interessato ad avvalersene, mediante dichiarazione rilasciata entro la scadenza del primo periodo emergenziale, essendo la norma speciale finalizzata a sovvenire i soggetti che, in quanto residenti o aventi sede nei territori terremotati, siano andati incontro a disagi tali da rendere difficoltoso l’esercizio del diritto di difesa e il rispetto dei suindicati termini.

6.4. Nullità degli atti processuali.

In ordine alle nullità non rilevabili d’ufficio si segnala l’intervento, nell’anno in rassegna, di Sez. U, n. 09456/2023, Di Marzio, Rv. 667445-02-03, che, in tema di nullità della testimonianza, ha affermato che qualora la parte abbia formulato l’eccezione di incapacità a testimoniare, e ciò nondimeno il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità, che, ai sensi dell’articolo 157 c.p.c., l’interessato ha l’onere di eccepire subito dopo l’escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità, e poi di dolersene in modo preciso e puntuale anche in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi altrimenti ritenere l’eccezione rinunciata, così da non potere essere riproposta in sede d’impugnazione.

Sez. 3, n. 14178/2023, Rossello, Rv. 667913-01, ha altresì precisato che la mancata riproposizione dell’eccezione di nullità della testimonianza in sede di precisazione delle conclusioni, e la conseguente sanatoria della nullità stessa per acquiescenza, è rilevabile d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo.

Sullo stesso tema, inoltre, Sez. 3, n. 29714/2023, Spaziani, Rv. 669326 01, ha statuito che nel caso in cui, a fronte di un’eccezione di incapacità a testimoniare, il giudice abbia ammesso la prova con riserva di provvedere sulla stessa, la successiva assunzione della testimonianza - non preceduta dallo scioglimento della riserva - presuppone un giudizio di piena ammissibilità della prova, che vizia l’atto processuale di nullità relativa, con conseguente necessità, per la parte interessata, di sollevare tempestivamente la relativa eccezione ai sensi dell’art. 157, comma 2, c.p.c.

Quanto alle nullità rilevabili d’ufficio nell’anno in rassegna Sez. 3, n. 05815 /2023, Scarano, Rv. 666968-01 e Sez. 1, n. 14423/2023, Catallozzi, Rv. 667948-01, hanno affermato il principio così massimato da questo Ufficio: «La regola dettata dall’art. 157, comma 3, c.p.c., secondo cui la parte che ha determinato la nullità non può farla valere, non opera quando si tratti di una nullità rilevabile anche d’ufficio, ma tale inoperatività è correlata alla durata del potere ufficioso del giudice, sicché una volta che quest’ultimo abbia deciso la causa omettendo di rilevare la nullità, la regola si riespande, con la conseguenza che la parte che vi ha dato causa con il suo comportamento, ed anche quella che, omettendo di rilevarla, abbia contribuito al permanere della stessa, non possono dedurla come motivo di nullità della sentenza, a meno che si tratti di una nullità per cui la legge prevede il rilievo officioso ad iniziativa del giudice anche nel grado di giudizio successivo», facendone applicazione, rispettivamente, in relazione a una domanda nuova ex art. 345 c.p.c., la cui inammissibilità non era stata fatta valere dalle parti né era stata rilevata d’ufficio dal giudice d’appello, venendo dedotta, per la prima volta, col ricorso per cassazione, e all’appellante che - non aveva evocato in appello il litisconsorte necessario, contumace in primo grado, e dopo che il giudice del gravame non aveva disposto l’interazione del contraddittorio, aveva denunziato il vizio in sede di legittimità.

D’altra parte, Sez. 3, n. 16137/2023, Tassone, Rv. 668118-01, ha ribadito il principio consolidato nella giurisprudenza della Corte secondo cui «la regola dettata dal terzo comma dell’art. 157 c.p.c., secondo cui la nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, si riferisce solo ai casi nei quali la nullità non possa pronunciarsi che su istanza di parte, e non riguarda, perciò, le ipotesi in cui, invece, questa debba essere rilevata d’ufficio, con la conseguenza che essa non trova applicazione quando, come nel caso di mancata integrazione del contraddittorio in causa inscindibile, la nullità si ricolleghi ad un difetto di attività del giudice, al quale incombeva l’obbligo di adottare un provvedimento per assicurare il regolare contraddittorio nel processo», conseguentemente dichiarando nulla la sentenza di appello confermativa della sentenza di accoglimento dell’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. riguardante un atto di compravendita, da parte della banca creditrice, sul rilievo che, nel giudizio di secondo grado, il terzo acquirente non aveva evocato in giudizio la debitrice alienante quale litisconsorte necessario, ma solo la banca creditrice.

Con riguardo alla sanatoria per raggiungimento dello scopo, Sez. 1, n. 23974/2023, Reggiani, Rv. 668854-01, in tema di arbitrato, ha statuito che ai fini della verifica del raggiungimento dello scopo dell’atto che contiene l’invito all’avversario di procedere alla designazione dei propri arbitri, reso noto senza il rispetto delle forme previste per la notificazione degli atti nel processo civile, il giudice è chiamato ad accertare non solo che l’atto sia stato portato a conoscenza del destinatario, ma anche che tale conoscenza sia intervenuta in tempo utile a consentire a quest’ultimo l’esercizio del diritto di scelta del proprio arbitro.

Infine la Corte nell’anno in rassegna, si è pronunciata più volte in riferimento alla violazione delle norme procedurali che disciplinano le difese conclusive delle parti, in linea di continuità con il principio espresso da Sez. U, n. 36596/2021 Terrusi, Rv. 663244-01, secondo cui « La parte che proponga l’impugnazione della sentenza d’appello deducendo la nullità della medesima per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero di replicare alla comparsa conclusionale avversaria non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia; invero, la violazione determinata dall’avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all’atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo».

Così, Sez. 1, n. 02067/2023, Amatore, Rv. 666781-01, ha affermato che nel giudizio di appello, la mancata fissazione dell’udienza di discussione orale della causa nonostante la rituale richiesta di una delle parti, formulata in sede di precisazione delle conclusioni e ribadita nel termine per il deposito delle memorie di replica ai sensi dell’art. 352, comma 2, c.p.c., comporta, di per sé, la nullità della sentenza, senza che sia necessario indicare gli argomenti che avrebbero potuto essere illustrati durante la discussione, poiché l’impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con pienezza le loro difese finali, anche nelle forme orali, all’esito dell’esame delle memorie di replica, costituisce di per sé un vulnus al principio del contraddittorio e una violazione del diritto di difesa.

In senso difforme, ma precedentemente al suddetto intervento delle Sezioni Unite, si era espressa Sez. 2, n. 28229/2017, Orilia, Rv. 646319-01, rilevando che, avendo la discussione della causa nel giudizio d’appello una funzione meramente illustrativa delle posizioni già assunte e delle tesi già svolte nei precedenti atti difensivi e non sostitutiva delle difese scritte ex art. 190 c.p.c., per configurare una lesione del diritto di difesa non basta affermare, genericamente, che la mancata discussione ha impedito al ricorrente di esporre meglio la propria linea difensiva, essendo al contrario necessario indicare quali siano gli specifici aspetti che la discussione avrebbe consentito di evidenziare o approfondire, colmando lacune e integrando gli argomenti ed i rilievi già contenuti nei precedenti atti difensivi.

In riferimento al caso in cui, nel giudizio di primo grado dinanzi al tribunale, la causa - trattenuta in decisione dopo l’assegnazione di entrambi i termini previsti dall’art. 190 c.p.c. - sia stata rimessa sul ruolo affinché le parti possano rendere chiarimenti, Sez. 1, n. 06795/2023, Terrusi, Rv. 667134-01, ha statuito che il giudice non può successivamente limitarsi ad assegnare il solo termine per il deposito delle comparse conclusionali, obliterando quello per le repliche, in quanto tale opzione viola il principio del contraddittorio, che deve realizzarsi in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo.

D’altra parte Sez. L, n. 11711/2023, Di Paolantonio, Rv. 667987-01, ha affermato che l’ordinanza declinatoria della competenza dev’essere preceduta, a pena di nullità, dall’invito alla precisazione delle conclusioni e dall’assegnazione ad entrambe le parti di un primo termine per il deposito di memorie e di un secondo termine per repliche; comporta la nullità dell’ordinanza anche l’assegnazione di termini “sfalsati” (cioè, di un primo termine concesso solo all’attore e di un successivo termine fissato al solo convenuto) per il deposito di memorie, perché è così permessa soltanto al difensore del convenuto la replica agli argomenti avversari, in violazione dei principî costituzionali di parità delle parti e del contraddittorio.

E Sez. 1, n. 00838/2023, Tricomi, Rv. 666654-01, ha statuito che il giudizio di delibazione della sentenza di nullità del matrimonio pronunciata dal tribunale ecclesiastico, promosso da uno solo dei coniugi, è un ordinario giudizio di cognizione, al quale si applicano gli artt. 796 e 797 c.p.c., essendo pertanto nulla, per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, la sentenza pronunciata a definizione del procedimento, senza che siano concessi i termini previsti dall’art. 190 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la statuizione pubblicata pochi giorni dopo l’assunzione in decisione, secondo una tempistica incompatibile con la concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche).

6.5. Comunicazioni e notificazioni.

6.5.1. Comunicazioni.

In tema di comunicazioni la Corte nell’anno in rassegna ha statuito che i provvedimenti pronunciati in sede di udienza a trattazione scritta o “cartolare”, prevista dall’art. 83, commi 6 e 7, lett. h, d.l. n. 18 del 2020, conv. dalla l. n. 27 del 2020, come modif. dal d.l. n. 28 del 2020, e oggi costituente mezzo di trattazione ordinario dopo l’introduzione dell’art. 127-ter c.p.c., devono intendersi emessi fuori udienza, con la conseguenza che la conoscenza di essi può avvenire soltanto all’esito della comunicazione di cancelleria, realizzata ai sensi dell’art. 176, comma 2, c.p.c., non potendosi applicare la presunzione legale di conoscenza dei provvedimenti adottati in udienza in capo ai soggetti presenti o che dovevano comparirvi (Sez. 1, n. 13735/2023, Amatore, Rv. 667910-01, che, in applicazione del principio, ha ritenuto tempestivo il regolamento di competenza, calcolando il dies a quo del termine perentorio per la sua proposizione, non dalla data dell’udienza a trattazione scritta, ma da quella in cui era stata comunicata l’ordinanza emessa dal tribunale in tale sede).

Coerentemente Sez. 3, n. 28302/2023 Tatangelo, Rv. 668944-01, ha affermato che l’omessa comunicazione del provvedimento di fissazione dell’udienza ex art. 281-sexies c.p.c. reso all’esito di udienza a “trattazione scritta”, equivalendo alla mancata comunicazione di un provvedimento emesso fuori udienza, determina la nullità del procedimento e della sentenza per violazione del principio del contraddittorio.

Diversamente, tuttavia Sez. L, n. 32358/2023, Caso, Rv. 669549-01, ha statuito che in caso di udienza a trattazione scritta o cartolare, ex art. 83, comma 7, lett. h, del d.l. n. 18 del 2020, conv. dalla l. n. 27 del 2020, il deposito telematico del dispositivo a seguito della camera di consiglio è equivalente alla lettura in udienza.

Inoltre, in tema di comunicazioni a mezzo PEC di un provvedimento giurisdizionale dalla cancelleria al difensore, secondo Sez. 3, n. 07510/2023, Scrima, Rv. 667080-01, la circostanza che la e-mail PEC sia finita nella cartella della posta indesiderata (“spam”) della casella PEC del destinatario non costituisce causa incolpevole della decadenza nella quale sia incorsa la parte, idonea a giustificare la rimessione in termini, in quanto il titolare dell’account di posta elettronica certificata ha il dovere di assicurarsi del corretto funzionamento della propria casella postale e di utilizzare dispositivi di vigilanza e di controllo, dotati di misure anti intrusione, oltre che di controllare prudentemente la posta in arrivo, ivi compresa quella considerata dal programma gestionale utilizzato come “posta indesiderata”.

Infine, in tema di contenzioso tributario, Sez. 5, n. 09165/2023, Picardi, Rv. 667381-01, ha affermato che qualora la parte non abbia indicato negli atti il proprio indirizzo PEC, valevole per le comunicazioni e notificazioni come domicilio eletto ex art. 16-bis, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, ed abbia invece eletto domicilio presso il proprio difensore, la comunicazione della data di udienza, ai sensi dell’art. 31 del predetto decreto, avvenuta direttamente all’indirizzo PEC è nulla, non potendosi equiparare alla consegna a mani proprie, che l’art. 17 del predetto decreto fa sempre salva.

6.5.2. Notificazioni.

In tema di notifica alle persone fisiche, Sez. 3, n. 12958/2023, Iannello, Rv. 667588-01, ha affermato che, non essendo le stesse obbligate ad avere una propria PEC, una semplice comunicazione di “recapito digitale” presso il quale ricevere “le successive comunicazioni”, in mancanza di specificazione circa il contenuto e lo scopo di tale comunicazione, non costituisce valida elezione di domicilio speciale ai fini della notifica di un atto processuale, posto che, in forza del necessario coordinamento dell’art. 141 c.p.c. con l’art. 47 c.c., la corretta esecuzione della notificazione presso il domiciliatario presuppone che l’atto oggetto della notifica sia catalogabile fra quelli considerati con l’elezione di domicilio. Ed in applicazione di tale principio ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto correttamente eseguita la notifica di un decreto ingiuntivo con le forme previste per gli “irreperibili”, ai sensi dell’art. 143 c.p.c., in difetto di valida elezione di “domicilio digitale”).

Sez. 3, n. 06457/2023, Sestini, Rv. 667077-01, ha ribadito il principio già affermato dalla Corte secondo cui è valida la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di merito, che segua un procedimento cautelare, eseguita non alla parte personalmente ma nel domicilio da questa eletto presso il proprio difensore in occasione del procedimento cautelare, purché dal tenore della procura alle liti possa desumersi che essa sia stata conferita anche per la fase di merito. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la nullità della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di merito, effettuata al domicilio che la controparte aveva eletto presso il difensore nel reclamo cautelare, perché il sintagma “nel giudizio di cui al presente atto”, contenuto nella procura conferita a quel legale, limitava il conferimento del potere di rappresentanza e difesa al giudizio cautelare medesimo).

In tema di notifica alle persone giuridiche Sez. 2, n. 12577/2023, Varrone, Rv. 667782-01, ha ribadito il principio secondo cui, quando l’ufficiale giudiziario attesti di non avere rinvenuto la società destinataria della notifica presso la sua sede legale, perché, secondo quanto appreso, questa aveva la sua sede effettiva altrove e, recatosi presso quest’ultima, abbia fatto consegna a persona qualificatasi come “addetta” alla ricezione per la società, le attestazioni in parola sono da ritenersi assistite da fede fino a querela di falso, riguardando esse circostanze frutto della diretta attività e percezione del pubblico ufficiale; viceversa, il contenuto delle notizie apprese circa la sede effettiva e della dichiarazione di chi si sia qualificato “addetto” alla ricezione è assistito da presunzione “iuris tantum” che, in assenza di prova contraria, non consente al giudice di disconoscere la regolarità dell’attività di notificazione.

In tema di notificazioni a mezzo posta nell’anno in rassegna la Corte - oltre a ribadire il principio secondo cui la notificazione degli atti processuali a mezzo del servizio postale è nulla se il piego viene consegnato al portiere dello stabile in assenza del destinatario e l’agente postale non ne dà notizia a quest’ultimo mediante l’avviso ex art. 7, comma 3, della l. n. 890 del 1982 (Sez. 3, n. 22095/2023, Valle, Rv. 668602-01) - ha statuito che in caso di irreperibilità relativa del destinatario, la prova del perfezionamento della notifica richiede la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente l’avviso di avvenuto deposito (C.A.D.); a tal fine, peraltro, l’omessa indicazione nella C.A.D. della tipologia di atto notificato e della parte ad istanza della quale l’atto è stato notificato non determina alcuna nullità, essendo sufficiente per il raggiungimento dello scopo dell’atto l’avvertimento al destinatario che, in sua assenza, si è tentato di notificare un atto amministrativo/giudiziario e nel rendergli note le modalità per il ritiro e le conseguenze del mancato ritiro, tenuto altresì conto che l’art. 8, comma 4, della l. n. 890 del 1982, a differenza dell’art. 48 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 140 c.p.c., non prescrive ulteriori indicazioni (Sez. 2, n. 23400/2023, Besso Marcheis, Rv. 668711-01).

Inoltre, Sez. 2, n. 26356/2023, Besso Marcheis, Rv. 669147-01, ha affermato la validità della notifica effettuata ai sensi della legge n. 53 del 1994 dall’avvocato domiciliatario che sia stato a ciò delegato, anche verbalmente, dal difensore munito di procura alle liti qualora, tanto lui quanto il delegato, siano stati autorizzati a eseguire notificazioni dall’ordine degli avvocati.

6.5.2.1. Le notificazioni con modalità telematica.

In ordine ai possibili destinatari delle notifiche telematiche Sez. 3, n. 12958/2023, Iannello, Rv. 667588-01, ha statuito che, siccome le persone fisiche, come tali, non sono obbligate ad avere una propria PEC, non costituisce valida elezione di domicilio speciale ai fini della notifica di un atto processuale, la semplice comunicazione di “recapito digitale” presso il quale ricevere “le successive comunicazioni”, in mancanza di specificazione circa il contenuto e lo scopo di tale comunicazione, posto che, in forza del necessario coordinamento dell’art. 141 c.p.c. con l’art. 47 c.c., la corretta esecuzione della notificazione presso il domiciliatario presuppone che l’atto oggetto della notifica sia catalogabile fra quelli considerati con l’elezione di domicilio.

Quanto, invece, al mittente Sez. 5, n. 18684/2023, Cortesi, Rv. 668249-01, ha affermato che in caso di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell’agente della riscossione, l’estraneità dell’indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall’indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro.

Quanto al momento perfezionativo della notifica a mezzo PEC, Sez. U, n. 32091/2023, Iannello, Rv. 669446-01, ha statuito che, in virtù del principio di scissione del momento perfezionativo della notifica, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 75 del 2019, la notificazione a mezzo PEC del ricorso per cassazione si considera tempestiva ove il messaggio di accettazione del gestore di posta elettronica certificata del mittente (cd. RAC) sia stato generato entro le ore ventiquattro dell’ultimo giorno utile del termine.

Peraltro, Sez. L, n. 15345/2023, Bellé, Rv. 667882-01, ha statuito che la notificazione effettuata con modalità telematiche, ai sensi dell’art. 3-bis della l. n. 53 del 1994, da una casella PEC alla casella di posta elettronica ordinaria del destinatario, ove seguita da ricevuta di accettazione (che di per sé prova soltanto l’avvenuta spedizione del messaggio), deve considerarsi nulla e non già inesistente, non potendosi presumere (in mancanza di prova contraria) la radicale assenza di un inoltro telematico dei dati al destinatario, del quale rimane incerto solo l’esito, restando impossibile fornire la prova del perfezionamento della notificazione medesima, con conseguente inidoneità dell’atto a raggiungere il proprio effetto tipico.

Inoltre, Sez. L, n. 30082/2023, Zuliani, Rv. 669119-01, sempre in tema di notificazioni a mezzo PEC, qualora il messaggio regolarmente pervenuto al destinatario indichi chiaramente gli estremi essenziali della notificazione (soggetto notificante, destinatario e oggetto della notifica), qualsiasi anomalia che renda illeggibili gli allegati (atti notificati e relata di notifica) comporta la nullità, e non l’inesistenza, della notificazione.

La violazione delle forme digitali, previste dagli artt. 3-bis, comma 3, e 9 della l. n. 53 del 1994, nonché dall’art. 19-bis delle “specifiche tecniche” del Responsabile SIA del Ministero della giustizia, che impongono il deposito in PCT dell’atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato “.eml” o “.msg” e l’inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file “datiAtto.xml”, determina la nullità della notificazione e non la sua inesistenza; e ciò in quanto poiché solo tali forme permettono di verificare la disponibilità informatica dell’atto da parte del destinatario e di provare il raggiungimento dello scopo legale della notificazione e, cioè, la consegna tempestiva e idonea a consentire il pieno esercizio del diritto di difesa e la corretta instaurazione del contraddittorio, dimostrazione che, invece, manca se l’atto notificato è depositato in diverso formato (nella specie, in formato “.pdf”), a meno che la prova della tempestiva consegna sia desumibile “aliunde”, con conseguente sanatoria della nullità, ex art. 156, comma 3, c.p.c., per convalidazione oggettiva (Sez. 3, n. 16189/2023, Spaziani, Rv. 668164-01).

Diversamente però, in tema di notifica della sentenza, Sez. 3, n. 25686/2023, Rossetti, Rv. 668884-02, ha affermato che, ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione, la prova dell’avvenuta notifica in modalità telematica della sentenza può essere data mediante il deposito delle copie informatiche, in formato “pdf”, delle ricevute di accettazione e consegna della PEC, corredate di attestazione di conformità agli originali informatici, non occorrendo il deposito dei relativi file in formato “*.eml” o “*.msg” (necessario, invece, al diverso fine della prova dell’avvenuta notificazione telematica degli atti introduttivi del giudizio), posto che la relata di notifica della sentenza ai fini di cui all’art. 325 c.p.c. è atto esterno al giudizio che, come qualsiasi atto digitale, può essere stampato o salvato e attestato conforme all’originale dal difensore.

6.5.2.2. La nullità della notificazione.

In tema di distinzione tra nullità ed inesistenza della notificazione Sez. 3, n. 14692/2023, Ambrosi, Rv. 667981-01, ha affermato che l’inesistenza della notificazione di un decreto ingiuntivo è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, nel caso in cui la relativa attività sia del tutto mancante ovvero sia priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione (identificabili nella trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato, e nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento), ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. (Nella specie, ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto inesistente la notificazione del decreto ingiuntivo, eseguita per mezzo del servizio postale dalla creditrice, in ragione della sua consapevolezza della condizione di incapacità naturale del debitore, proprio fratello convivente, senza tener conto – tra l’altro – che l’erede di quest’ultimo aveva spiegato opposizione avverso i due precetti che, successivamente, le erano stati notificati, nella seconda delle quali aveva pure chiesto la conversione dell’azione ex art. 615 c.p.c. in quella ex art. 650 c.p.c.).

In un caso di notifica del ricorso per cassazione Sez. 3, n. 26960/2023, Gianniti, Rv. 668750-01, ha statuito che l’erronea identificazione del luogo della notificazione comporta l’inesistenza della stessa, ogniqualvolta ne consegua l’omessa consegna dell’atto da notificare, ed in applicazione del principio ha dichiarato inammissibile il ricorso stante l’inesistenza di una prima notifica effettuata ad un civico errato, il cui esito infausto era imputabile allo stesso notificante, e la tardività della notifica valida.

In tema di sanatoria della notifica nulla Sez. 2, n. 09541/2023, Giannaccari, Rv. 667532-01, ha stabilito che, una volta disposta la rinnovazione e concesso un termine perentorio ai sensi dell’art. 291 c.p.c., è preclusa al giudice la possibilità di assegnazione di un secondo termine per la notifica, stante la perentorietà di quello già concesso, salvo che la parte abbia tempestivamente espletato l’adempimento posto a suo carico e l’esito negativo del procedimento notificatorio sia dipeso da causa alla medesima non imputabile; ed ha, pertanto, cassato la decisione della Corte territoriale che, dopo aver correttamente disposto la rinnovazione della notifica dell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo, stante il mancato perfezionamento del relativo procedimento, aveva reiterato tale ordine per ben due volte, nonostante il notificante non avesse dimostrato di essersi autonomamente attivato entro i termini di scadenza del primo termine assegnato.

Inoltre, Sez. 2, n. 03426/2023, Amato, Rv. 666802-01, ha ritenuto suscettibile di sanatoria per il raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3, c.p.c., per effetto della proposizione di una tempestiva e rituale opposizione, a norma dell’art. 204-bis del codice della strada, la nullità della notifica del verbale di accertamento di violazione del codice della strada effettuata, nei confronti di cittadino tedesco residente in Germania, direttamente a mezzo del servizio postale, anziché con l’assistenza della Autorità centrale dello Stato di residenza e destinazione a norma dell’art. 2 della Convenzione di Strasburgo, ritenendo tale ipotesi integrare non già l’inesistenza, bensì la nullità della notificazione,

6.5.2.3. La riattivazione del procedimento notificatorio.

Nell’anno in rassegna Sez. 3, n. 34272/2023, Condello, Rv. 669822-01, in linea di continuità con la recedente giurisprudenza della Corte, ha affermato che in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine, ai fini della valutazione della tempestività della rinnovazione della notifica rispetto al termine per impugnare, occorre distinguere a seconda che l’errore sia o meno imputabile al notificante, poiché nel primo caso l’impugnazione può ritenersi tempestivamente proposta solo se la rinnovata notifica intervenga entro il termine per impugnare, non potendosi farne retroagire gli effetti fino al momento della prima notifica, laddove nel secondo caso la ripresa del procedimento notificatorio ha effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, restando pertanto irrilevante che essa abbia luogo dopo lo spirare del termine per impugnare, a condizione tuttavia che la ripresa del processo notificatorio, per la quale la parte non ha alcuna necessità di chiedere una preventiva autorizzazione al giudice, avvenga con immediatezza rispetto al momento in cui la parte stessa abbia appreso la notizia dell’esito negativo della notificazione, restando a carico della stessa l’onere di indicare e provare tale circostanza.

In ordine alla riattivazione del procedimento notificatorio nell’anno in rassegna è intervenuta anche Sez. 3, n. 08983/2023, Spaziani, Rv. 667242-01, così massimata da questo Ufficio: «La tempestiva e rituale ripresa del procedimento di notificazione di un atto di impugnazione non andato a buon fine per caso fortuito o forza maggiore (come nel caso della morte del procuratore domiciliatario dell’appellato) ne presuppone la riattivazione mediante istanza al giudice “ad quem” - da depositarsi contestualmente all’attestazione dell’omessa notifica, nel termine previsto per la costituzione della parte nel caso di regolare instaurazione del contraddittorio - volta a domandare la fissazione di un termine perentorio per il relativo completamento».

Sul punto si segnala che ripetutamente le Sezioni Unite (Sez. U, n. 14594/2016, Curzio, Rv. 640441-01 e Sez. U, n. 17352/2009, Toffoli, Rv. 609264-01), prendendo le distanze da una precedente diversa decisione (Sez. U, n. 03818/2009, Oddo, Rv. 607092-01), hanno affermato, in motivazione, che «la ripresa del processo notificatorio è rimessa alla parte istante e che deve escludersi la possibilità di chiedere una preventiva autorizzazione del giudice, vuoi perché questa subprocedura allungherebbe ulteriormente i tempi processuali, vuoi perché non sarebbe “neanche utile al fine di avere una previa valutazione certa circa la sussistenza delle condizioni per la ripresa del procedimento di notificazione, in quanto si tratterebbe solo di una valutazione preliminare effettuata non in sede decisoria e per di più in assenza del contraddittorio con la controparte interessata” (sez.. un., 17352/2009, cit.; il principio è stato ribadito dalle sezioni semplici: Cass., 11 settembre 2013, n. 20830 e Cass., 25 settembre 2015, n. 19060)» (così Sez. U, n. 14594/2016, Curzio, Rv. 640441-01).

La pronuncia in rassegna della Terza sezione afferma che «il principio – enunciato dalla Sezioni Unite di questa Corte con la suddetta sentenza n. 14594 del 2016 e successivamente più volte ribadito dalla giurisprudenza della Corte (si vedano, ex multis, Cass. 31/07/2017, n. 19059; Cass. 09/08/2018, n. 20700; Cass. 21/08/2020, n. 17577) – secondo il quale, in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 cod. proc. civ., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa – non costituisce oggetto di un revirement rispetto alle regulae iuris enunciate con le sentenze nn. 3818 e 3819 del 2009, limitandosi a specificare in termini concreti l’esigenza, già espressa in tali pronunce, della pronta riattivazione del procedimento notificatorio, fallito per causa non imputabile al notificante, in tempi ragionevoli».

Nel senso che la parte ha l’onere di attivarsi autonomamente, si vedano, invece, anche Sez. U, n. 13394/2022 Di Paolantonio, Rv. 664656-01, Sez. 5, n. 05974/2017 Fuochi Tinarelli, Rv. 643303-01. Nel senso dell’ammissibilità, e non dell’onere, della riattivazione autonoma del procedimento notificatorio sembrerebbe orientata Sez. 3, n. 04663/2021, Guizzi, Rv. 660706-01.

  • spese processuali
  • procedura civile

CAPITOLO VII

LE SPESE E LA RESPONSABILITÀ PROCESSUALE AGGRAVATA

(di Raffaella Maria Gigantesco )

Sommario

1 La liquidazione delle spese. - 2 La responsabilità processuale cd. aggravata.

1. La liquidazione delle spese.

La liquidazione delle spese costituisce pronuncia necessaria, accessoria ed obbligatoria; al riguardo la giurisprudenza di legittimità si attesta da tempo (v. Sez. 6-2, n. 02719/2015, Proto, 634162-01; Sez. 1, n. 21718/2005, Luccioli, 584767-01) nel ritenere che il regolamento delle spese sia consequenziale ed accessorio rispetto alla definizione del giudizio, tanto che la condanna del soccombente al pagamento delle spese di lite può essere legittimamente emessa anche d’ufficio, in mancanza di un’esplicita richiesta della parte vittoriosa, a meno che quest’ultima non abbia espresso la volontà di rinunziarvi.

In ordine all’impugnabilità del capo del dispositivo che pronuncia sulle spese Sez. 2, n. 33015/2023, Besso Marcheis, Rv. 669415-01, si è espressa in consapevole difformità dal precedente della S.C. Sez. 5, n. 04845/2020, D’Ovidio, Rv. 657370-01, nella parte in cui statuisce che l’impugnazione avverso la statuizione della sentenza che provvede in ordine alle spese di giudizio costituisce un capo autonomo della decisione, per l’effetto, l’impugnazione avverso di essa deve essere proposta in via autonoma e non per mezzo dell’impugnazione incidentale tardiva, che è, per tale ragione, inammissibile (in termini analoghi Sez. 2, n. 20126/2006, Mazzacane, Rv. 592051-01 e Sez. 5, n. 26507/2011, Valitutti, Rv. 620948-01).

L’orientamento difforme citato statuisce che l’impugnazione incidentale tardiva è, al contrario, ammissibile anche se riguarda un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame principale, o se investe lo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere, dovendosi consentire alla parte che avrebbe di per sé accettato la decisione di contrastare l’iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione l’assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata, in coerenza con il principio della cd. parità delle armi tra le parti ed al fine di evitare una proliferazione dei processi di impugnazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha respinto la censura relativa all’inammissibilità dell’impugnazione incidentale tardiva proposta dal creditore – destinatario di un appello principale relativo al solo capo delle spese – con riguardo al capo della decisione che aveva escluso il suo diritto di procedere a esecuzione forzata nei confronti della controparte).

I parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense contenuti nel d.m. n. 55 del 2014 sono stati aggiornati in forza del d.m. 13 agosto 2022 n. 147 e sono già entrati in vigore il 23 ottobre 2022.

L’esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso, dovendo il giudice effettuare in motivazione la liquidazione dei compensi per ciascuna fase del giudizio, in modo da consentire la verifica della correttezza dei parametri utilizzati ed il rispetto delle relative tabelle (Sez. L, n. 19482/2018, De Marinis, Rv. 650096-01).

Sez. 3, n. 30999/2023, Gorgoni, Rv. 669456-01, ha fatto applicazione dei principi summenzionati nei giudizi per pagamento di somme anche a titolo di danno, statuendo che la liquidazione deve essere parametrata sulla base della somma attribuita alla parte vincitrice e non di quella domandata, avendo lo scopo di calmierare le liquidazioni a favore di chi abbia richiesto importi eccessivi rispetto al dovuto, mantenendo a carico di chi agisce i possibili maggiori costi di difesa cagionati da una pretesa esorbitante rispetto a quanto spettante; ne consegue che, in un giudizio di appello introdotto per rivendicare importi superiori a quelli riconosciuti e definito con pronuncia di rigetto, il valore è pari all’importo domandato e dunque, nella specie, alla differenza tra quanto preteso in sede di gravame e quanto già liquidato, non avendo alcun legame con il giudizio di secondo grado la fissazione del valore sulla base di quanto attribuito e non più in discussione (Sez. L., n. 29420/2019, Bellè, Rv. 655709-01).

Nell’anno in esame la Suprema Corte è tornata sul tema della determinazione del compenso liquidabile rispetto a ciascuna fase del giudizio, in particolare rispetto all’istruttoria, fase che il d.m. citato liquida in uno con la fase di trattazione, ragione per la quale la Corte è sovente chiamata a chiarire la maturazione del diritto alla liquidazione anche in ipotesi di mancato precipuo espletamento della stessa.

Così Sez. 2, n. 08561/2023, Oliva, Rv. 667505-02, ha affermato che in materia di spese processuali, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore, il d.m. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istruttoria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell’onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento. Il citato principio ha poi trovato specifica applicazione nella pronuncia Sez. 3, n. 28627/2023, Iannello, Rv. 669319-02, in relazione alla trattazione del giudizio di primo grado nelle forme del procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c. (ratione temporis vigente): anche in detta ipotesi non è esclusa la liquidazione dell’onorario al difensore per la fase istruttoria, pur nell’ipotesi di eventuale mancato svolgimento di attività di istruzione in senso stretto (di per sé comunque non incompatibile con il rito) poiché il d.m. n. 55 del 2014 prevede un compenso unitario per la fase di trattazione e/o istruttoria complessivamente considerata, tale che l’importo rimane in ogni caso riferibile solo alla diversa fase della trattazione; il principio di riconoscimento dei compensi anche in relazione alla fase decisoria è stato precisato da Sez. 6-2, n. 05289/2023, Giannaccari, Rv. 667062-01: qualora non siano state depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica matura comunque il riconoscimento dei compensi per la fase decisionale atteso che detta fase, ai sensi dell’art. 4, comma 5, lett. d, d.m. n. 55 del 2014, comprende un’ampia serie di attività, tra cui la precisazione delle conclusioni e l’esame del provvedimento conclusivo del giudizio, sempre purché effettivamente una attività verificabile sia stata compiuta dal legale (Sez. 3, 10206/2021, Tatangelo, Rv. 661243-01).

Nell’anno in rassegna, la S.C. è stata nuovamente investita dell’individuazione dello strumento adottabile in caso di mancata regolamentazione delle spese di lite; così Sez. U, n. 19137/2023, Cirillo F.M., Rv. 668218-01, confermando che il mancato regolamento delle spese processuali, nel dispositivo e anche nella motivazione, è emendabile soltanto con l’impugnazione, non già con la speciale procedura di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 ss. c.p.c. (Sez. 2, n. 09785/2022, Abete, Rv. 664323-01), affronta per la prima volta la questione in diritto se l’avvocato sottoposto a procedimento disciplinare che si concluda con l’assoluzione, in caso di completa omissione della statuizione sulle spese, non dallo stesso rinunciate, abbia o meno diritto a vedersi liquidate le spese processuali o, almeno, ad ottenere una decisione che esamini il problema in modo esplicito. La S.C. confrontando la fattispecie in esame con quella relativa alla responsabilità civile dei magistrati, evidenzia che in relazione al procedimento disciplinare a carico degli avvocati non c’è alcun rimando specifico alle norme del processo penale, come risulta, a contrario, dall’art. 36, l. 31 dicembre 2012, n. 247, il quale rinvia – per l’esercizio delle funzioni giurisdizionali da parte del C.N.F. – agli articoli da 59 a 65 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37. Conclude pertanto che, mancando disposizioni specifiche in senso contrario, risorge l’obbligo generale del giudice civile di provvedere alla liquidazione delle spese ai sensi dell’art. 91 c.p.c., da ritenere di natura inderogabile, conformemente a quanto statuito dalla giurisprudenza dello stesso C.N.F., che ha ritenuto applicabile l’art. 91 c.p. c. al procedimento dinanzi a sé (sentenza 16 luglio 2015, n. 97, in linea con le sentenze 5 giugno 2014, n. 76, e 18 marzo 2014, n. 24).

Con la decisione di Sez. L, n. 15302/2023, Casciaro, Rv. 667798-01, in difformità dal precedente orientamento espresso da Sez. 6-L, n. 36579/2022, Amendola F., Rv. 666206-01, la S.C. ha ritenuto che il ricorso per correzione di errore materiale di una sentenza della Suprema Corte per omessa pronuncia sulla distrazione delle spese non deve essere notificato anche alla parte difesa dall’avvocato antistatario, atteso che il difensore agisce, ex art. 287 e ss. c.p.c., in forza della procura rilasciatagli nel giudizio concluso con la pronuncia da correggere, non potendosi distinguere una proposizione “in proprio” dell’istanza di distrazione avanzata dal difensore (tale da imporre la notificazione della richiesta di correzione anche alla parte rappresentata) da una proposizione della domanda in rappresentanza di parte e in base all’originaria procura. Specifica la S.C. che «la procura rilasciata al difensore nel giudizio concluso con la sentenza da correggere è valida anche per la proposizione del ricorso per la correzione di errore materiale di una sentenza di cassazione, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., in quanto detto sub-procedimento non introduce una nuova fase processuale, ma costituisce un mero incidente dello stesso giudizio, diretto solo ad adeguare l’espressione grafica all’effettiva volontà del giudice, già espressa in sentenza», ragione per la quale il difensore agisce pur sempre, ex art. 287 e ss. cod. proc. civ., sulla base della detta procura, donde la non configurabilità di un dovere di notifica nei confronti della parte da lui rappresentata, come invece richiesto dalla pronuncia cit. 36579, non avendo neppure pregio una distinzione tra una proposizione “in proprio” della domanda di distrazione da parte del difensore (in ipotesi tale da imporre la notificazione dell’istanza di correzione anche alle parti rappresentate) ed una proposizione in rappresentanza di tali parti in forza dell’originaria procura (in ipotesi tale da non necessitare la notificazione predetta).

2. La responsabilità processuale cd. aggravata.

All’art. 96 c.p.c. sulla responsabilità aggravata è stato aggiunto il comma 4 (dall’art. 3, comma 6, d.lgs. n. 10 del 2022 n. 149, dando così attuazione ai principi e criteri direttivi richiamati dall’art. 1, comma 21, lettera a, l. n. 206 del 2021) che recita: “nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma, il giudice condanna altresì la parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000”.

L’applicazione della norma in questione esige quindi l’individuazione di un quid pluris rispetto alla soccombenza totale e cioè un profilo di dolo o colpa grave nel promuovere l’azione (o nel resistere) ravvisabile nella consapevolezza della infondatezza della domanda, ma anche nella consapevolezza della infondatezza delle tesi sostenute (Sez. U, n. 32001/2022, Rossetti, Rv. 6666062-01), ovvero nel difetto della normale diligenza per l’acquisizione di detta consapevolezza (Sez. 3, n. 09060/2003, Finocchiaro, Rv. 563974-01); vale a dire che la parte non solo deve essere consapevole (o colpevolmente inconsapevole) del contrasto con la corrente interpretazione giurisprudenziale delle norme che governano la fattispecie, ma anche della infondatezza della lettura alternativa proposta, ovvero della richiesta di applicare norme diverse.

L’evoluzione giurisprudenziale riguardante l’istituto è interamente ripercorsa nella motivazione di Sez. 3, n. 36591/2023, Iannello, Rv. 669749-01, la quale condanna il ricorrente ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. per avere promosso il ricorso su questioni largamente consolidate nella giurisprudenza di legittimità già anteriormente alla sua proposizione, sintomo se non della mala fede, quanto meno della colpa grave a base della iniziativa impugnatoria.

In particolare, la S.C. precisa che appare invero riduttiva una lettura che rapporti l’istituto in commento solo alla previsione dell’art. 24 Cost., in quanto “occorre muovere dalla premessa che l’istituto, dalla indubbia finalità sanzionatoria” (Sez. U., n. 16601/2017, D’Ascola, Rv. 644914-01) ed è chiaramente volto a rafforzare in modo generalizzato, prescindendo cioè dalla domanda di parte, le cosiddette sanzioni processuali, in funzione della più incisiva valutazione del comportamento delle parti durante il processo. In tal modo esso si pone in evidente correlazione con il fenomeno dell’abuso del processo, che la giurisprudenza di legittimità concepisce come esercizio del potere da parte di chi, pur essendone titolare legittimo, lo utilizza per fini diversi da quelli per i quali quel potere viene riconosciuto dalla legge, con la conseguenza che esso ricorre quando, con violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede e dei principi di lealtà processuale e del giusto processo, si utilizzano strumenti processuali per perseguire finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali l’ordinamento li ha predisposti.

In base all’orientamento della Corte, quindi, l’art. 96, comma 3, c.p.c. istituisce un’ipotesi di condanna di natura sanzionatoria e officiosa per l’offesa arrecata alla giurisdizione che deve manifestare e garantire la ragionevole durata di un giusto processo, in attuazione di un interesse di rango costituzionale intestato allo Stato. Ne deriva che il parametro cui va rapportato l’istituto, e che anzi ne costituisce il suo fondamento, conferendogli piena cittadinanza nell’ordinamento processuale considerato nel suo complesso, non è l’art. 24 Cost., ma l’art. 111 Cost., là dove in particolare, ai commi primo e secondo, sancisce il principio del giusto processo regolato dalla legge e quello, al primo consustanziale, della sua ragionevole durata. Ribaltando in tal modo la prospettiva atomistica e focalizzata al singolo caso da cui muove l’esegesi qui non condivisa, può dirsi che l’istituto, lungi dal comprimere o limitare il diritto costituzionalmente tutelato di agire e difendersi in giudizio, è diretto piuttosto ad assicurarne l’effettiva attuazione, sanzionando quelle condotte che, abusando di quel diritto, contribuiscono al moltiplicarsi del contenzioso e limitano per ciò stesso (esse sì) l’accesso alla giurisdizione, che è risorsa limitata.

Così statuendo, quindi, la S.C. prende le distanze dall’orientamento espresso in fattispecie identica, da Sez. 1, n. 28441/2023, Russo, non massimata, conforme a Sez. 3, n. 19948/2023, Gianniti, Rv. 668146-01, nella parte in cui riconducono l’interpretazione restrittiva dell’art. 96 c.p.c. prevalentemente al carattere eccezionale della norma, la quale pone un limite alla libertà costituzionalmente tutelata di agire o resistere in giudizio a difesa dei propri diritti, tale per cui una sua interpretazione lata, nonché ogni automatismo correlato alla sconfitta processuale, verrebbe a contrastare con i principi della Costituzione e segnatamente con l’art. 24.

Nell’anno in rassegna la S.C. è stata chiamata a pronunciarsi sul richiamo all’articolo 96, commi 3 e 4, c.p.c. operato dal novellato art. 380-bis c.p.c. La previsione è la realistica presa d’atto del fatto che la giurisdizione è una risorsa limitata, sicché appare conforme al sistema che il costo dell’aggravio per il servizio giustizia sia sostenuto da colui che, nonostante una prima delibazione negativa, abbia chiesto comunque una valutazione supplementare collegiale senza che ne sussistessero fondate ragioni. La pronuncia Sez. U, n. 28540/2023, Giusti, Rv. 669313-01, con la quale la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso promosso per la declaratoria di difetto di giurisdizione della Corte dei conti, in accoglimento delle conclusioni conformi avanzate dalla Procura Generale e della proposta formulata dalla Prima Presidente – in ossequio al principio consolidato per il quale il giudice contabile non viola i limiti esterni della propria giurisdizione qualora censuri, non già la scelta amministrativa adottata, bensì il modo con il quale quest’ultima è stata attuata, profilo che esula dalla discrezionalità amministrativa, dovendo l’agire amministrativo comunque ispirarsi a criteri di economicità ed efficacia – afferma che in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l’art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022) “contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell’art. 96 c.p.c., codificando quindi un’ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente”, il quale ha abusato appunto della limitata risorsa giustizia, giustificando così la condanna a sostenere un onere aggiuntivo.

In ordine al profilo della disciplina intertemporale dell’applicazione ai giudizi di cassazione delle disposizioni di cui all’art. 96, commi 3 e 4, per effetto del rinvio operato dall’ultimo comma dell’art. 380-bis c.p.c. nel testo riformato, la citata Sez. U, n. 28540, conforme a Sez. U, n. 27433/2023, Orilia, Rv. 668909-01 e Sez. U, n. 27195/2023, Criscuolo, Rv. 668850-01, ha ritenuto tale normativa immediatamente applicabile sebbene per giudizi già pendenti alla data del 28 febbraio 2023, considerato che «sottrarre al corredo di incentivi e di fattori di dissuasione contenuto nella norma in esame (come rimarcato nella relazione illustrativa al d.lgs. n. 149 del 2022) proprio la condanna al pagamento di una somma in favore della controparte e di una ulteriore somma in favore della cassa delle ammende, verrebbe a fortemente limitare la portata applicativa della norma, che dovrebbe attendere verosimilmente diversi anni per vedere riconosciuta la sua piena efficacia, in contrasto con il chiaro intento del legislatore di offrire nell’immediato uno strumento di agevole e rapida definizione dei ricorsi che si palesino inammissibili, improcedibili ovvero manifestamente infondati, e consentendo alla Corte di concentrarsi su quelli che invece si presentino meritevoli di un intervento nomofilattico o che all’inverso meritino un attento esame». Il meccanismo appena esplicitato trova applicazione anche qualora nessuno dei soggetti intimati abbia svolto attività difensiva, come statuito in Sez. U, n. 27195/2023, cit.; anche quando l’istanza di definizione del giudizio dopo la formulazione della proposta sia stata fatta in modo irrituale (Sez. 3, n. 31839/2023, Graziosi, Rv. 669478-02) il Collegio fissato in adunanza camerale definisce il giudizio in conformità alla proposta per ragioni di rito impedienti la discussione su di essa, troverà piena applicazione il comma 3 della citata disposizione.

Infine (Sez. 3, n. 27947/2023, Iannello, Rv. 669107-01) precisa ancora la S.C. che, nel caso in cui il ricorrente abbia formulato istanza di decisione e la Corte abbia definito il giudizio in conformità alla proposta, l’omessa costituzione dell’intimato, se da un lato preclude la statuizione ex art. 96, comma 3, c.p.c. (non ricorrendo una situazione che consenta una pronuncia sulle spese) dall’altro impone l’applicazione dell’art. 96, comma 4, c.p.c., alla stregua dell’autonoma valenza precettiva del richiamo a tale ultima disposizione contenuto nel citato art. 380-bis, comma 3, c.p.c., che si giustifica in funzione della ratio di disincentivare la richiesta di definizione ordinaria a fronte di una proposta di definizione accelerata, esigenza che persiste anche nel caso di mancata costituzione dell’intimato.

Circa i presupposti di allegazione, Sez. 3, n. 15175/2023, Spaziani, Rv. 668000-01, ha statuito che la liquidazione del danno da responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. postula che la parte istante abbia quantomeno assolto l’onere di allegare gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari ad identificarne concretamente l’esistenza ed idonei a consentire al giudice la relativa liquidazione, anche se equitativa – ribadendo il principio di diritto risalente alla pronuncia Sez. 1, n. 27383/2005, Giuliani, Rv. 588219-01 e Sez. 3, n. 21798/2015, Armano, Rv. 637545-01.

Il principio, immanente al sistema, ha trovato specifica applicazione in tema di protezione internazionale con la pronuncia Sez. 1, n. 19749/2023, Genovese, Rv. 668375-01, la quale ha statuito che l’inammissibilità del ricorso per cassazione derivante dalla mancata certificazione, da parte del difensore, della data di rilascio della procura ex art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008, formulata in sede di proposta ex art. 380-bis c.p.c. e decisa in conformità, dà luogo all’applicazione del comma 3, ultima parte, della medesima disposizione, e, segnatamente, in difetto di costituzione della parte intimata, della condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c., essendo il ricorrente incorso in colpa grave per avere chiesto la decisione a fronte della proposta di definizione accelerata di inammissibilità in difetto di valida procura alle liti, senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell’infondatezza o dell’inammissibilità della propria iniziativa processuale.

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  • espropriazione
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  • famiglia

CAPITOLO VIII

IL PROCESSO LITISCONSORTILE

(di Francesco Agnino )

Sommario

1 Premessa. - 2 Ipotesi di litisconsorzio necessario: casistica. - 2.1 Diritti reali. - 2.2 Lavoro e previdenza. - 2.3 Persone, famiglia e successioni. - 2.4 Obbligazioni. - 2.5 Assicurazioni contro i danni. - 2.6 Società. - 2.7 Espropriazione forzata e opposizioni esecutive. - 2.8 Procedure concorsuali. - 3 Litisconsorzio necessario in fase di gravame. - 4 Conseguenze del difetto di integrità del contraddittorio in sede di gravame. - 5 Bilanciamento tra l’esigenza di rilevare in sede di impugnazione il difetto di integrità del contraddittorio e quella di garantire la ragionevole durata del processo. - 6 Litisconsorzio facoltativo.

1. Premessa.

L’art. 102 c.p.c. contiene una “norma in bianco” che l’interprete è chiamato a riempire individuando le ipotesi in cui, al di là dei casi in cui è la legge stessa a prevedere la necessità della partecipazione di più parti al processo, «la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti». Sul piano astratto, è stato da tempo chiarito che il litisconsorzio necessario – che determina l’inscindibilità della causa e, quindi, la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei litisconsorti eventualmente pretermessi – ricorre, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, anche in ragione della «particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio, che implichi, cioè, una situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, in guisa tale che la decisione su di essa non potrebbe conseguire il proprio scopo [se] non sia resa nei confronti di tutti questi soggetti» (Sez. 1, n. 04720/2003, Carbone, Rv. 481970-01).

Sussiste la necessità di rispettare il litisconsorzio necessario solo allorquando l’azione tenda alla costituzione o alla modifica di un rapporto plurisoggettivo unico, ovvero all’adempimento di una prestazione inscindibile comune a più soggetti, così che non ricorre tale esigenza allorché il giudice proceda, in via meramente incidentale, ad accertare una situazione giuridica che riguardi anche un terzo, dal momento che gli effetti di tale accertamento non si estendono a quest’ultimo, il quale, peraltro, non subisce alcun pregiudizio, stante l’inidoneità dell’accertamento incidentale a costituire giudicato nei suoi confronti (Sez. 1, n. 04849/2023, Caprioli, Rv. 666996-01).

In altri termini, al di fuori dei casi in cui la legge espressamente impone la partecipazione di più soggetti al giudizio instaurato nei confronti di uno di essi, vi è litisconsorzio necessario solo allorquando l’azione tenda alla costituzione o alla modifica di un rapporto plurisoggettivo unico, ovvero all’adempimento di una prestazione inscindibile comune a più soggetti.

La concreta individuazione di tali rapporti passa attraverso l’elaborazione della giurisprudenza, in ultima istanza, di quella di legittimità; da ciò l’essenzialità di una puntuale analisi casistica di questa.

Pari attenzione necessita lo sviluppo giurisprudenziale sulla disciplina del litisconsorzio nelle fasi di gravame, che affronta anche la diversa questione della determinazione dei soggetti che debbono partecipare al giudizio di impugnazione quando la sentenza impugnata è stata pronunciata nei confronti di più di due parti.

Infine, da non trascurare la giurisprudenza della Corte sul tema del litisconsorzio facoltativo, in cui la legge (art. 103 c.p.c.) consente, ma non impone, la contemporanea partecipazione di più parti, dal lato attivo e/o passivo, nel medesimo processo.

2. Ipotesi di litisconsorzio necessario: casistica.

Si procede alla rassegna delle pronunce della Corte che, al di là dei casi in cui è la legge stessa a prevedere la necessità della partecipazione di più parti al processo, interpretando la “norma in bianco” dell’art. 102 c.p.c., hanno ravvisato (o no) fattispecie in cui «la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti».

2.1. Diritti reali.

Con riguardo alle ipotesi di comunione dei diritti reali, Sez. 2, n. 24313/2022, Dongiacomo, Rv. 665559-01, ha affermato che nell’ipotesi di contratto preliminare di compravendita di un bene in comunione “pro indiviso”, stipulato da alcuni soltanto dei comproprietari e avente ad oggetto le quote di pertinenza di questi ultimi, nel processo ex art. 2932 c.c. non rivestono la qualità di litisconsorti necessari gli altri comproprietari, dal momento che essi, non avendo sottoscritto il preliminare, non sono destinatari in via diretta degli effetti del contratto definitivo.

Il giudizio di divisione deve svolgersi, ai sensi dell’art. 784 c.c., a pena di nullità, con la partecipazione di tutti i condividenti, la cui qualità di litisconsorti necessari permane in ogni stato e grado del processo, indipendentemente dall’attività e dal comportamento processuale di ciascuna parte, ed anche se oggetto del giudizio di impugnazione siano esclusivamente i conguagli (Sez. 2, n. 23511/2023, Criscuolo, Rv. 668714-01).

Sez. 2, n. 16794/2023, Caponi, Rv. 668053-01, ha precisato che nel giudizio di scioglimento della comunione di un bene, gli eventuali usufruttuari non rivestono la qualità di litisconsorti necessari, giacché, in ossequio al principio dispositivo, il litisconsorzio necessario, stante la sua natura eccezionale, opera nei soli casi previsti dalla legge.

Poiché la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei litisconsorti pretermessi deve essere valutata non secundum eventum litis, ma al momento in cui essa sorge, sussiste il litisconsorzio necessario nei confronti di tutti i condomini quando nel giudizio promosso da alcuni di loro per l’accertamento della natura comune di un bene i convenuti, costituendosi in giudizio, abbiano chiesto in via riconvenzionale di esserne dichiarati proprietari esclusivi a titolo derivativo o, in subordine, a titolo originario, in virtù di usucapione abbreviata. Sez. 2, n. 08593/2022, Oliva, Rv. 664240-01, in fattispecie in cui nessuna delle parti in causa aveva prospettato la natura condominiale del lastrico di copertura, rivendicandone la proprietà esclusiva, peraltro, senza darne la prova, con la conseguenza che la corte di merito ha ritenuto la proprietà comune del lastrico di copertura di un immobile in capo ai partecipanti al condominio secondo la previsione di legge).

In tale direzione Sez. 2, n. 27957/2023, Oliva, Rv. 669006-01, ha precisato che qualora un condomino agisca per l’accertamento della natura condominiale di un bene, non occorre integrare il contraddittorio nei riguardi degli altri condomini, se il convenuto ne eccepisce la proprietà esclusiva, senza formulare un’apposita domanda riconvenzionale e, quindi, senza mettere in discussione – con finalità di ampliare il tema del decidere ed ottenere una pronuncia avente efficacia di giudicato – la comproprietà degli altri soggetti partecipanti al condominio.

Il comproprietario può impugnare con opposizione di terzo la sentenza resa inter alios che abbia ordinato la demolizione della cosa, anche qualora egli non specifichi il “pregiudizio” ex art. 404, comma 1 c.p.c., giacché questo, e il correlativo interesse ad impugnare, sono in re ipsa, discendendo dalla natura del decisum, implicante la distruzione della cosa oggetto del diritto sostanziale (Nella specie, Sez. 2, n. 35457/2022, Oliva, Rv. 666330-01, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva escluso il litisconsorzio necessario tra due coniugi comproprietari in un giudizio di condanna alla rimozione di una veranda abusiva).

Nel giudizio avente ad oggetto l’usucapione di beni immobili, il creditore garantito da ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione della domanda riveste la qualità di litisconsorte necessario, in quanto titolare di un diritto reale – risultante dai pubblici registri ed opponibile erga omnes – di cui l’usucapione produce l’estinzione, con la conseguenza che, ove sia stato pretermesso, la sentenza resa all’esito di quel processo non spiega effetti nei suoi confronti, potendo essere apprezzata quale mero elemento di prova nel giudizio di opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., promosso dall’usucapente avverso l’espropriazione dello stesso bene immobile (Sez. 3, n. 18185/2023, Rossi, Rv. 668455-01).

2.2. Lavoro e previdenza.

Nel rito del lavoro, ove più cause distinte ed indipendenti siano state riunite per mera identità di questioni, la notifica della sentenza eseguita ad istanza di una sola delle parti non segna l’inizio del termine breve per l’impugnazione contro tutte le altre parti, non operando in tale ipotesi l’unitarietà del termine di impugnazione, previsto per la diversa ipotesi di litisconsorzio necessario o, in ipotesi di litisconsorzio processuale, di cause inscindibili o dipendenti (Sez. L, n. 16687/2023, Buffa, Rv. 668339-01).

Sez. U, n. 07514/2022, Esposito, Rv. 664407-01, ha specificato che in tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell’ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l’iscrizione a ruolo, al fine di far valere l’inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.

Sotto altro aspetto, l’azione dell’Inail, a norma degli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965, nei confronti del datore di lavoro per conseguire la rivalsa delle prestazioni erogate all’infortunato, quando il fatto sia imputabile agli incaricati dello stesso datore di lavoro, ha fondamento nella responsabilità solidale del primo e, pertanto, può essere esercitata indipendentemente dalla partecipazione al processo degli altri condebitori, dovendosi escludere il litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c., in quanto l’art. 1292 c.c., postulando la totalità dell’adempimento dell’obbligazione da parte di un solo obbligato con effetto liberatorio per tutti gli altri, consente l’accertamento giudiziale e la conseguente condanna nei confronti del solo obbligato prescelto dal creditore, essendo irrilevante a tal fine ogni questione relativa ai rapporti interni fra gli obbligati e salva restando, d’altra parte, la facoltà del giudice (ove il caso concreto ne suggerisca l’opportunità) di ordinare l’intervento del terzo cui ritenga comune la causa (Sez. L, n. 26910/2023, Calafiore, Rv. 668842-01).

2.3. Persone, famiglia e successioni.

Da segnalare Sez. U, n. 09006/2021, Acierno, Rv. 660971-01, che ha statuito che, nel giudizio volto a ottenere il riconoscimento dell’efficacia ai sensi dell’art. 67 della legge 31 maggio 1995, n. 218, del provvedimento straniero di adozione piena di un minore, gli adottanti sono litisconsorti necessari, poiché l’atto reca l’inscindibile riconoscimento dello status genitoriale di entrambi. Tuttavia, ove l’azione sia esperita da uno solo di essi, ma l’altro intervenga volontariamente nel giudizio di cassazione e aderisca in pieno alle difese del primo, consentendo di verificare l’assenza di alcun pregiudizio alle facoltà processuali delle parti, il giudice di legittimità non può rilevare il difetto del contraddittorio, né procedere alla rimessione della causa davanti al giudice di merito, ma è chiamato a esaminare il ricorso e a deciderlo, dovendo dare preminenza al principio di effettività nel valutare l’esercizio e la lesione del diritto di difesa.

In tema di procedimento di adottabilità, Sez. 1, n. 23793/2021, Parise, Rv. 662381-01, ha ritenuto che, in tale procedimento, l’art. 10 della legge 26 maggio 1984, n. 183, che prevede la nomina del difensore d’ufficio del genitore del minore, parte necessaria, quando ha inizio la procedura, e quindi in relazione al primo grado del giudizio, costituisce una disciplina speciale, derogatoria del diritto comune e pertanto di stretta interpretazione, che non è perciò suscettibile di estensione al grado di appello, nel quale la partecipazione del genitore è assicurata tramite la notifica dell’impugnazione, o disponendo l’integrazione del contraddittorio in suo favore, adempimenti sufficienti ad assicurare l’effettività della tutela giurisdizionale. La Corte ha enunciato tale principio in un giudizio in cui al padre, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, era stato nominato in primo grado un difensore d’ufficio, che si era costituito, aveva ricevuto la notifica dell’impugnazione ed era comparso in secondo grado solo per dichiarare che il suo difeso non intendeva costituirsi, cosicché la Corte d’appello lo aveva correttamente dichiarato contumace.

Sempre sulla medesima materia, Sez. 1, n. 20243/2021, Caradonna, Rv. 661967-01, ha affermato che, nel procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità, i genitori del minore sono litisconsorti necessari e godono di una legittimazione autonoma, connessa a un’intensa serie di poteri, facoltà e diritti processuali, sicché, ove il giudizio sia celebrato senza la partecipazione di uno di essi e né il giudice di primo grado né quello dell’impugnazione rilevino vizio del contraddittorio, l’intero processo risulta viziato e il giudice di legittimità è tenuto a rilevare anche d’ufficio l’invalidità del provvedimento impugnato, procedendo al suo annullamento e rinviando la causa al primo giudice a norma dell’art. 383, comma 3, c.p.c.. Sez. 1, n. 18451/2022, Nazzicone, Rv. 664969-01, ha affrontato la questione se, in presenza della richiesta dell’assegno di mantenimento da parte dei figli maggiorenni, l’accertamento del “quantum” debba svolgersi nel contraddittorio di entrambi i genitori, escludendo la sussistenza di un litisconsorzio necessario sostanziale, in quanto l’obbligazione fra i genitori non è neppure solidale, non potendo il figlio pretendere che da ciascuno di essi il dovuto. Invero, una volta individuata la misura dell’assegno di cui il figlio maggiorenne abbia eventualmente diritto di godere, il carico non può che reputarsi ripartito fra i genitori, in proporzione delle rispettive sostanze e possibilità. A tal fine, il giudice del merito è quindi tenuto ad accertare, sia pure incidentalmente e senza forza di giudicato, i redditi di entrambi, per ripartire il peso dell’assegno a carico di ciascun genitore.

Nel procedimento di revisione del provvedimento che ha sancito ex art. 316-bis c.c. l’obbligo dell’ascendente di fornire ai genitori i mezzi necessari ad adempiere i doveri di mantenimento verso i figli, ancorché non si configuri un rapporto di litisconsorzio necessario fra tutti gli ascendenti di pari grado, questi ultimi possono essere chiamati in giudizio quali coobbligati in astratto al fine di estendere ai medesimi le conseguenze dell’inadempimento, volontario o meno, dei doveri economici genitoriali, quand’anche gli stessi ascendenti non abbiano preso parte all’originario procedimento, del quale quello di modifica non rappresenta prosecuzione o altro grado di giudizio (Sez. 1, n. 08980/2023, Iofrida, Rv. 667474-01).

Infine, Sez. 3, n. 03391/2023, Spaziani, Rv. 667175-02, ha stabilito che il coerede che sia stato convenuto in giudizio per il pagamento di un debito ereditario è tenuto ad eccepire la propria qualità di obbligato “pro quota”, in virtù dell’esistenza di altri coeredi, mentre, laddove tale qualità sia sopravvenuta all’inizio di un processo originariamente introdotto nei confronti del de cuius, tra i coeredi si instaura una condizione di litisconsorzio necessario processuale, applicandosi conseguentemente la regola di cui all’art. 754 c.c., secondo la quale ciascuno di essi risponde, nei confronti del creditore, nei limiti della propria quota ereditaria.

2.4. Obbligazioni.

La domanda di manleva proposta dal convenuto, acquirente dell’immobile oggetto dell’azione di rivendica, nei confronti del proprio alienante va qualificata come di garanzia propria, sicché il nesso che si instaura tra la stessa e la domanda principale giustifica, in linea di principio, la conservazione del litisconsorzio instaurato in primo grado, ai sensi dell’art. 331 c.p.c. che si applica anche alle cause tra loro dipendenti. Ne consegue, in tema di spese legali, che, se è accolta la domanda di garanzia proposta dal convenuto acquirente nei confronti del terzo alienante, il giudice dovrà condannare quest’ultimo a rifondere le spese di lite sia in favore dell’attore che del convenuto (Sez. 2, n. 23904/2022, Trapuzzano, Rv. 665384-01).

Nel caso in cui, a seguito della stipulazione di un contratto preliminare di compravendita per persona da nominare, l’electio amici sia stata compiuta da uno solo dei promissari acquirenti dopo la morte dell’altro, nella causa promossa da uno degli eredi del de cuius, contro i terzi nominati, per la restituzione della caparra versata all’atto del preliminare (e imputata a prezzo della vendita), sono litisconsorti necessari gli altri coeredi del promissario acquirente defunto e l’altro stipulante, inerendo la causa petendi della domanda all’accertamento, da un lato, delle modalità di svolgimento, da parte di quest’ultimo, di un potere di rappresentanza degli eredi suddetti, e dall’altro della causa (gratuita od onerosa) del negozio sottostante all’atto di nomina degli acquirenti (Sez. 3, n. 09008/2022, Guizzi, Rv. 664578-01).

Nel giudizio civile di risarcimento dei danni causati dai reati di tipo mafioso, la notificazione dell’atto di citazione al Fondo di rotazione di cui alla legge n. 512 del 1999 – prescritta dall’art. 5, comma 3, della medesima legge – integra non già una mera denuntiatio litis, bensì l’evocazione in giudizio di un soggetto titolare di un rapporto giuridico dipendente da quello litigioso, sicché la relativa controversia è soggetta alla disciplina delle cause inscindibili, con conseguente configurabilità di un litisconsorzio necessario processuale negli eventuali gradi di impugnazione (Sez. 3, n. 07189/2023, Rossi, Rv. 667386-01).

In tema di azione revocatoria, nel giudizio promosso dal creditore personale di uno dei coniugi per la declaratoria di inefficacia dell’atto di costituzione di un fondo patrimoniale stipulato da entrambi i coniugi, sussiste litisconsorzio necessario del coniuge non debitore, ancorché non sia neppure proprietario dei beni costituiti nel fondo stesso, in quanto beneficiario dei relativi frutti, destinati a soddisfare i bisogni della famiglia, e, quindi, destinatario degli esiti pregiudizievoli conseguenti all’eventuale accoglimento della domanda revocatoria (Sez. 3, n. 08447/2023, Sestini, Rv. 667106-01).

2.5. Assicurazioni contro i danni.

In materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui all’art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall’art. 144, comma 3, dello stesso d.lgs., posto che anche l’azione rivolta dal danneggiato nei confronti della assicurazione del veicolo da lui condotto presuppone un accertamento in ordine alla responsabilità del soggetto che ha causato il danno e che tale accertamento – oggetto della domanda giudiziale, del processo e, infine, del decisum – non può non produrre i propri effetti vincolanti anche nei confronti del soggetto della cui responsabilità si tratta (Sez. 3, n. 04994/2023, Vincenti, Rv. 666753-01).

Nel giudizio di risarcimento del danno, ove il convenuto chiami in causa un terzo, indicandolo quale unico responsabile del pregiudizio subito dall’attore, si determina una situazione di litisconsorzio necessario processuale, con la conseguenza che, in presenza di un evento interruttivo, la tardiva riassunzione della causa determina l’estinzione dell’intero processo, e non già del solo rapporto processuale interessato dall’evento medesimo (Sez. 3, n. 04283/2023, Dell’Utri, Rv. 667179–01).

Per Sez. 3, n. 27078/2022, Tatangelo, Rv. 665903-01, in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nel giudizio promosso dal terzo trasportato nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo a bordo del quale si trovava al momento del sinistro è litisconsorte necessario il proprietario del veicolo, con la conseguenza che, ove quest’ultimo non sia stato citato in giudizio, il contraddittorio deve essere integrato ex art. 102 c.p.c. e la relativa omissione, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo, determina l’annullamento della sentenza con rimessione della causa al giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c.

Nel giudizio promosso dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell’assicuratore del responsabile, la confessione giudiziale resa dal conducente non proprietario del veicolo (il quale non è litisconsorte necessario) vincola il solo confitente, con la conseguenza che correttamente il giudice può accogliere la domanda nei suoi confronti, e rigettarla nei confronti dell’assicuratore della responsabilità civile auto (Sez. 3, n. 10687/2023, Sestini, Rv. 667392-01).

Infine, qualora gli assicuratori sociali agiscano in surrogazione, ai sensi degli artt. 1916 c.c. e 23 della l. n. 990 del 1969 (oggi trasfuso nell’art 287, comma 4, c. ass.), nei confronti del proprietario del veicolo responsabile e della sua compagnia di assicurazione, al fine di ottenerne la condanna al rimborso delle indennità erogate in favore della vittima di un incidente stradale, i suddetti convenuti assumono la qualità di litisconsorti necessari, come nell’analogo caso in cui sia il danneggiato ad agire contro di essi (Sez. 3, n. 14980/2022, Rossetti, Rv. 664847-01).

2.6. Società.

Nel caso in cui la società contro la quale sia stata intentata un’azione revocatoria ordinaria sia stata cancellata dal registro delle imprese nel corso del processo di primo grado, e l’impugnazione della sentenza sia stata notificata al suo liquidatore, il giudice d’appello è tenuto a ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci subentranti nei rapporti giuridici facenti capo alla suddetta società, quali litisconsorti necessari rispetto al creditore e al soggetto acquirente del bene oggetto del contratto della cui inefficacia si tratta (Sez. 3, n. 05816/2023, Condello, Rv. 667224-01).

In tema di giurisdizione del giudice italiano, l’art. 6 della Convenzione di Lugano del 2007, secondo cui una persona domiciliata in uno Stato contraente può essere evocata in giudizio, in caso di pluralità di convenuti, davanti al giudice del luogo in cui uno qualsiasi di essi è domiciliato, a condizione che tra le domande esista un nesso così stretto da rendere opportuna una trattazione unitaria per evitare il rischio di giungere a decisioni contrastanti, è applicabile anche in caso di azione di responsabilità, intrapresa dai creditori sociali nei confronti degli amministratori e dei sindaci della società debitrice, allorché, pur non determinandosi una situazione di litisconsorzio necessario, le condotte contestate siano addebitabili sia alle scelte gestorie dell’organo amministrativo sia all’omessa vigilanza degli organi di controllo (Sez. U, n. 13953/2022, Iofrida, Rv. 664748-01). Secondo Sez. 5, n. 06073/2022, D’Aquino, Rv. 663984-01, nel processo di cassazione, in presenza di cause decise separatamente nel merito e relative, rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone ed alla conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, la violazione del litisconsorzio necessario tra società e soci determina la rimessione della causa al primo giudice che, tuttavia, non è necessaria ove in sede di legittimità possa disporsi la ricomposizione del contraddittorio mediante la riunione; ciò si verifica quando, oltre a sussistere la piena consapevolezza di ciascuna parte processuale dell’esistenza e del contenuto dell’atto impositivo notificato alle altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse, la complessiva fattispecie sia caratterizzata da: identità oggettiva quanto a causa petendi dei ricorsi; simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese; simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito; identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici.

Sempre in materia societaria, Sez. 1, n. 25593/2023, Fidanzia, Rv 668931-01, ha precisato che la proposizione dell’azione di responsabilità nei confronti di una pluralità di amministratori di società dà luogo ad una fattispecie di litisconsorzio facoltativo e non già necessario, cui consegue comunque l’applicabilità dell’art. 1310 c.c., sicché l’atto interruttivo della prescrizione contro uno di essi ha effetto anche nei confronti degli altri.

2.7. Espropriazione forzata e opposizioni esecutive.

L’ordine di pagamento diretto rivolto dall’agente della riscossione, ai sensi del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 72-bis configura un pignoramento in forma speciale, ma dà comunque luogo ad un vero e proprio processo esecutivo per espropriazione di crediti presso terzi, differenziandosi dalla procedura ordinaria essenzialmente per la possibilità del creditore di “ordinare” direttamente al terzo il pagamento delle somme pignorate; a tale procedura si applica, quindi (nei limiti della compatibilità), la disciplina ordinaria del processo esecutivo.

Partendo da tali premesse, Sez. 3, n. 16236/2022, Fanticini, Rv. 665106- 01, ha statuito che in tema di espropriazione presso terzi, anche se compiuta con le forme del pignoramento dei crediti verso terzi ai sensi del d.P.R. n. 602 del 1973, art. 72-bis nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore (l’agente della riscossione nell’esecuzione “esattoriale”), il debitore ed il terzo pignorato (nella specie, il destinatario dell’ordine di pagamento diretto). Nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropriazione presso terzi ai sensi degli art. 543 c.p.c. e ss., il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario, sussistendo il suo interesse diretto a partecipare al giudizio, avendo lo stesso ad oggetto la validità e l’efficacia degli atti del processo esecutivo, che si conclude con l’assegnazione dei crediti pignorati, cioè con un provvedimento che costituisce titolo esecutivo nei confronti dello stesso terzo pignorato: si tratta, in altri termini, di un giudizio i cui effetti sono destinati ad avere diretta ed immediata efficacia nella sfera patrimoniale del terzo pignorato (Sez. 3, n. 09228/2022, Tatangelo, non massimata).

In tema di espropriazione presso terzi, nel giudizio di reclamo avverso l’estinzione del processo esecutivo, al pari di quanto accade nei giudizi di opposizione esecutiva, si configura sempre il litisconsorzio necessario tra il creditore, il debitore e il terzo pignorato, con la conseguenza che la non integrità originaria del contraddittorio, rilevabile d’ufficio anche per la prima volta in sede di legittimità, determina la cassazione delle decisioni di merito, con rinvio ex artt. 383, comma 3, e 354, c.p.c., al giudice di primo grado perché provveda all’integrazione del contraddittorio (Sez. 3, n. 32445/2022, Fanticini, Rv. 666112-01).

Infine, sotto il profilo processuale in materia di opposizioni esecutive, il ricorso per cassazione carente dell’esatta indicazione dei litisconsorti necessari è inammissibile, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 1, c.p.c.: non è possibile, nonostante la violazione dell’art. 102 c.p.c., rimettere l’intera causa al giudice di primo grado al fine di procedere a contraddittorio integro a causa dell’assoluta incertezza dell’identità dei litisconsorti stessi, trattandosi di requisito di contenuto-forma che deve essere assolto necessariamente con il ricorso e non può essere ricavato aliunde (Sez. 3, n. 26652/2023, Saija, Rv. 66866-01, in applicazione del principio la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal creditore procedente avverso la sentenza di accoglimento dell’opposizione proposta dal debitore esecutato in un’esecuzione mobiliare presso terzi, in ragione della totale omissione di identificazione dei terzi pignorati, litisconsorti necessari).

2.8. Procedure concorsuali.

In tema di fallimento, Sez. 6-1, n. 29288/2021, Fidanzia, Rv. 662931-01, ha chiarito che gli originari creditori istanti per il fallimento di una società di persone o di un imprenditore individuale assumono la posizione di litisconsorti necessari nel giudizio di reclamo proposto dal socio illimitatamente responsabile, attinto dalla dichiarazione di fallimento in estensione ai sensi dell’art. 147, commi 4 e 5, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267. In applicazione di tale principio, la Corte ha respinto il ricorso del socio dichiarato fallito in estensione contro la pronuncia di estinzione del reclamo ex art 18 del r.d. n. 267 del 1942 per mancata integrazione del contraddittorio, nel termine assegnato dal giudice, nei confronti di uno dei creditori che avevano richiesto il fallimento della società di persone. Il giudizio per la dichiarazione di fallimento di una società di fatto non presuppone l’instaurazione del litisconsorzio necessario fra tutti i soci, dal momento che il principio generale per cui l’accertamento di un rapporto sociale postula il contraddittorio fra la totalità dei presunti e reali componenti dell’ente non trova applicazione qualora l’accertamento relativo all’esistenza del rapporto sociale sia meramente strumentale rispetto alla decisione sulla dichiarazione di fallimento (Sez. 1, n. 14365/2021, Amatore, Rv. 661494-01).

3. Litisconsorzio necessario in fase di gravame.

L’obbligatorietà dell’integrazione del contraddittorio nella fase dell’impugnazione, al fine di evitare giudicati contrastanti nella stessa materia e tra soggetti già parti del giudizio, sorge non solo quando la sentenza di primo grado sia stata pronunciata nei confronti di tutte le parti tra le quali esiste litisconsorzio necessario sostanziale e l’impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutte, ma anche nel caso del cosiddetto litisconsorzio necessario processuale, quando l’impugnazione non risulti proposta nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado, sebbene non legati tra loro da un rapporto di litisconsorzio necessario, sempre che si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti (art. 331 c.p.c.), nel qual caso la necessità del litisconsorzio in sede di impugnazione è imposta dal solo fatto che tutte le parti sono state presenti nel giudizio di primo grado, con la conseguenza che, in entrambe le ipotesi, la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello determina la nullità dell’intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità (Sez. 2, n. 07612/2022, Dongiacomo, Rv. 664210-01).

In tema di impugnazioni, il principio secondo il quale, nel processo con pluralità di parti, vige la regola dell’unitarietà del termine dell’impugnazione (sicché la notifica della sentenza eseguita a istanza di una sola delle parti segna, nei confronti della stessa e della parte destinataria della notificazione, l’inizio della decorrenza del termine breve per la proposizione dell’impugnazione contro tutte le altre parti) trova applicazione soltanto nelle ipotesi di cause inscindibili (o tra loro comunque dipendenti), ovvero in quella in cui la controversia concerna un unico rapporto sostanziale o processuale, e non anche quando si tratti di cause scindibili o, comunque, tra loro indipendenti, per le quali, in applicazione del combinato disposto degli artt. 326 e 332 c.p.c. è esclusa la necessità del litisconsorzio (Sez. 6-3, n. 16141/2022, Cricenti, Rv. 665054-01, fattispecie in tema di danni derivanti da fauna selvatica, ove l’attore aveva proposto due domande verso la Provincia e verso la Regione, ritenute non scindibili, perché si era affermata la responsabilità alternativa tra due soggetti e tra gli stessi vi era contestazione circa l’individuazione dell’unico obbligato).

L’eccezione di difetto del contraddittorio per violazione del litisconsorzio necessario può essere sollevata per la prima volta in sede di legittimità, a condizione che l’esistenza del litisconsorzio risulti dagli atti e dai documenti del giudizio di merito e la parte che la deduca ottemperi all’onere di indicare nominativamente le persone che devono partecipare al giudizio, di provare la loro esistenza e i presupposti di fatto e di diritto che giustifichino l’integrazione del contraddittorio (Sez. 2, n. 11043/2022, Varrone, Rv. 664378-01). Sez. 2, n. 06357/2022, Cosentino, Rv. 664314-01, ha evidenziato che l’interventore ad adiuvandum si inserisce nel processo tra altre persone, ponendosi accanto alla parte adiuvata in quanto portatore di un proprio interesse che, se non è tale da legittimarlo a proporre in via autonoma una sua pretesa, lo abilita ad intervenire nel giudizio, il quale rimane unico in quanto invariato resta l’oggetto della controversia pur ampliandosi il numero dei partecipanti; ne consegue che l’intervento ad adiuvandum determina un’ipotesi di causa inscindibile, con conseguente applicazione del disposto di cui all’art. 331 c.p.c., atteso che se è consentito ad un soggetto di intervenire per sostenere le ragioni di una delle parti in causa, restando unico ed indivisibile il giudizio, si deve necessariamente configurare un litisconsorzio processuale nei successivi giudizi di impugnazione poiché le ragioni che consentono e giustificano la presenza di parti accessorie non si esauriscono in un grado di giudizio persistendo l’interesse dell’interventore adesivo ad influire con una propria difesa sull’esito della lite.

4. Conseguenze del difetto di integrità del contraddittorio in sede di gravame.

L’integrazione del contraddittorio nel giudizio d’appello dev’essere disposta non solo quando il giudizio di primo grado si sia svolto nei confronti di litisconsorti necessari di diritto sostanziale e l’appello non sia stato proposto nei confronti di alcuni di essi, ma anche nel caso di cd. litisconsorzio necessario processuale, e cioè quando l’impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutte le parti, non legate da litisconsorzio necessario, ove si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti, derivando la sua necessità dal solo fatto che le parti siano state presenti in primo grado; rileva Sez. 2, n. 07612, Dongiacomo, Rv. 664210-01, che, nel giudizio in cassazione, la parte che lamenti la mancata integrità del contraddittorio nel giudizio d’appello per la sussistenza, non emergente dalla sentenza impugnata, di un litisconsorzio necessario ovvero per natura inscindibile o dipendente delle cause svolte in primo grado, ha l’onere non soltanto di indicare i soggetti che devono partecipare al processo quali litisconsorti necessari, provandone l’esistenza, ma anche di dimostrare i presupposti di fatto e di diritto che, sul piano sostanziale e/o processuale, ne imponevano, alle luce dei criteri esposti, la partecipazione al processo d’appello.

In caso di mancata o invalida notifica dell’appello incidentale ad un litisconsorte necessario, il giudice deve ordinare l’integrazione del contraddittorio, anche se a tale parte sia stato regolarmente notificato l’appello principale, atteso che tale adempimento, pur consentendo al litisconsorte di partecipare al giudizio di appello, non sana la mancata notifica dell’appello incidentale, giacché non gli consente tale partecipazione nella pienezza dell’esercizio dei suoi diritti di difesa (Sez. 3, n. 05166/2023, Vincenti, Rv. 667228-02).

Nel giudizio di legittimità, ove ricorra una situazione di litisconsorzio facoltativo ed una o alcune delle parti siano rimaste solo intimate, la declaratoria di improcedibilità del ricorso, conseguente al difetto di sottoscrizione autografa dell’attestazione di conformità delle copie analogiche depositate agli originali digitali dei documenti, va circoscritta al solo rapporto processuale con la parte rimasta intimata, che, avendo mancato di esprimersi (anche solo tacitamente, non operando contestazioni) in ordine alla conformità delle copie analogiche agli originali digitali, ha impedito il determinarsi, anche nei propri confronti, di quella peculiare ipotesi di sanatoria configurabile in caso di difetto di contestazioni ad opera di taluna delle parti costituite (Sez. 3, n. 24819/2023, Guizzi, Rv. 668660-01).

5. Bilanciamento tra l’esigenza di rilevare in sede di impugnazione il difetto di integrità del contraddittorio e quella di garantire la ragionevole durata del processo.

La già citata Sez. 2, n. 01441/2022, Bertuzzi, Rv. 663627-01, si è occupata della questione se vada dichiarata inammissibile l’opposizione di terzo, qualora sia tesa a rimuovere la decisione per un vizio processuale, quale la violazione del litisconsorzio necessario, senza dedurre al contempo una situazione incompatibile in concreto con quella accertata nella sentenza denunciata e contenere, altresì, la richiesta al giudice di riesame della questione di merito, dando alla questione soluzione negativa, sul rilievo che nel caso in cui l’opposizione di terzo sia fondata sulla mancata partecipazione al giudizio di merito di un litisconsorte necessario, il giudice della opposizione, se la sentenza impugnata è di secondo grado, dopo averne dichiarato la nullità, deve rimettere la causa al giudice di primo grado, ai sensi del combinato disposto degli artt. 406 e 354 c.p.c.

Ne discende che, trovando in dette situazioni applicazione la norma che prevede che il giudice di secondo grado non può decidere la controversia ma deve rimettere le parti davanti al primo giudice, il giudizio di opposizione di terzo si esaurisce nella sola fase rescindente, per cui l’opponente può limitarsi a dedurre e provare la titolarità di una situazione incompatibile con l’accertamento oggetto della sentenza impugnata, senza necessità di dedurre difese anche nel merito.

Nel caso di litisconsorzio necessario processuale – configurabile quando la presenza di più parti nel primo grado deve necessariamente persistere nell’impugnazione per evitare un possibile conflitto di giudicati – la mancata integrazione del contraddittorio nel grado d’appello determina la nullità, rilevabile anche d’ufficio in sede di legittimità, del procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso; tuttavia, tale regola non trova applicazione qualora la parte che lamenti la non integrità del contraddittorio non possa ottenere una pronuncia di merito a sé favorevole oppure quando le cause non siano inscindibili o comunque dipendenti l’una dall’altra, non sussistendo in tale ipotesi l’esigenza del litisconsorzio (Sez. 3, n. 04303/2023, Gorgoni, Rv. 666774-03, in applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che – ritenute scindibili le cause risarcitorie originariamente proposte, ex art. 2043 e 2048 c.c., nei confronti del minore e dei genitori – non aveva ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti del figlio, nelle more divenuto maggiorenne, nel processo di appello proposto dai soli genitori).

6. Litisconsorzio facoltativo.

In ipotesi di litisconsorzio facoltativo (art. 103 c.p.c.), caratterizzato da domande di più soggetti contro uno stesso convenuto in base a titoli autonomi anche se della stessa natura, non è applicabile il secondo comma dell’art. 10 c.p.c. (che è richiamato soltanto dall’art. 104 dello stesso codice, relativo al cumulo oggettivo), sicché il valore delle singole controversie deve essere autonomamente determinato (Sez. 1, n. 18166/2023, Russo, Rv. 668348-01, in applicazione di tale principio, la S.C. ha accolto il regolamento di competenza promosso dalla società di gestione del servizio idrico, nei cui confronti erano state proposte con un unico atto di citazione plurime domande di indebito arricchimento da parte di più utenti, dichiarando per l’effetto la competenza per valore del Giudice di Pace)

Ipotesi di litisconsorzio facoltativo è quella presa in considerazione da Sez. 2, n. 31827/2022, Scarpa, Rv. 665993-01, che ha precisato che allorché più condomini agiscono nello stesso processo verso altro condomino o verso un terzo sia per la cessazione delle immissioni a tutela della rispettiva unità immobiliare di proprietà esclusiva, sia a difesa della cosa comune ai sensi dell’art. 1102 c.c., si determina una ipotesi di litisconsorzio facoltativo in cause scindibili, sicché, ove l’appello avverso la sentenza di primo grado, che abbia rigettato tutte le domande, sia proposto soltanto da alcuni degli attori originari, trova applicazione l’art. 332 c.p.c. e le pronunce non impugnate nei termini di cui agli artt. 325 e 326 c.p.c. divengono irrevocabili.

Ne consegue che il condomino, rimasto soccombente in primo grado e che non abbia avanzato gravame in ordine alla domanda da lui spiegata, non può dedurre quali motivi di ricorso per cassazione questioni che abbiano formato oggetto di motivi specifici di appello proposti da altri condomini; peraltro, allorché detto appello sia accolto, tanto meno egli può ricorrere per cassazione, stante il difetto di soccombenza, restando eventualmente legittimato, ove la sentenza pronunciata nei rapporti tra le parti rimaste in causa abbia pregiudicato i suoi diritti, a proporre l’opposizione di terzo ai sensi dell’art 404, comma 1, c.p.c., oppure a proporre l’opposizione di terzo all’esecuzione, ai sensi dell’art. 619 c.p.c., ove lamenti che sia l’esecuzione del titolo formatosi inter alios ad incidere sulla sua posizione.

Con riguardo alla comunione pro indiviso Sez. 2, n. 25097/2022, Tedesco, Rv. 665589- 01, ha sancito che la vendita di una parte determinata della cosa comune da parte del singolo comunista non ha immediata efficacia traslativa, ma è tuttavia fattispecie negoziale perfetta, che di per sé non pregiudica la posizione degli altri comproprietari, che non sono litisconsorti necessari nel giudizio nel quale l’acquirente abbia (infondatamente) invocato l’efficacia immediata del contratto.

Sez. 2, n. 11043/2022, Varrone, Rv. 664378-01, ha precisato che nel caso di molteplici negozi strutturalmente distinti, ma funzionalmente collegati, si è in presenza di un contratto o, più genericamente, di un rapporto unico, allorché i medesimi originari contraenti abbiano prescelto più strumenti negoziali per disciplinare i loro interessi mentre, ove nella complessiva vicenda intervengano altri soggetti, come parti di ulteriori negozi, retti da una loro autonoma causa, si è in presenza di contratti oggettivamente e soggettivamente differenziati, rispetto ai quali può configurarsi, al più, un collegamento genetico o funzionale, per stabilire se e come gli effetti degli uni influenzino quelli degli altri; in tale ultima evenienza, peraltro, la parziale diversità soggettiva dei contraenti implica che, sul piano della validità ed efficacia, il nesso di reciproca interdipendenza tra i negozi collegati al massimo determina una connessione “per il titolo”, idonea a dar corpo ad una delle ipotesi di litisconsorzio facoltativo cd. “proprio”, ex art. 103, comma 1, c.p.c.

In caso d’intestazione fiduciaria di partecipazione sociale, sia pure attuata mediante una “catena” di diversi soggetti interposti reali, persone fisiche o giuridiche, la violazione del pactum fiduciae da parte dell’ultimo fiduciario, in concorso con altri soggetti cui questi abbia ritrasferito il bene in luogo del fiduciante, comporta il sorgere dell’obbligo in capo ai medesimi di risarcire il danno, in tal modo cagionato al socio originario che abbia visto leso il suo diritto al ritrasferimento del bene, non ostando alla condanna dei concorrenti nell’illecito, i quali abbiano ottenuto il ritrasferimento indebito in loro favore, la mancata evocazione in giudizio dell’ultimo fiduciario inadempiente, trattandosi di un litisconsorzio facoltativo, in cui il creditore ha facoltà di convenire in giudizio anche solo uno o taluno dei condebitori responsabili (Sez. 1, n. 17151/2023, Nazzicone, Rv. 668027-01).

Ad ogni modo, la chiamata in causa di un terzo ex art. 107 c.p.c. è sempre rimessa alla discrezionalità del giudice di primo grado, involgendo valutazioni sull’opportunità di estendere il processo ad altro soggetto, onde l’esercizio del relativo potere, che determina una situazione di litisconsorzio processuale necessario, è insindacabile sia in appello, che in sede di legittimità; pertanto, il giudice di appello può solo constatare la rituale dichiarazione di estinzione del giudizio da parte del giudice di primo grado, ove non si sia provveduto alla riassunzione del processo, con l’integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo, nel termine di un anno dall’ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo pronunciata a seguito dell’inottemperanza all’ordine di chiamata in causa (Sez. 3, n. 19974/2023, Iannello, Rv. 668338-01, nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza della Corte territoriale, la quale aveva escluso che, all’esito della cancellazione della causa dal ruolo, la successiva riassunzione, effettuata nei confronti degli originari convenuti ma non nei confronti del terzo, comportasse di per sé l’estinzione del giudizio).

Infine, nell’ipotesi di domanda risarcitoria proposta rispettivamente ex art. 2043 c.c. nei confronti di soggetto minore di età quale autore del danno ed ex art. 2048 c.c. contro il di lui genitore, si ha una situazione di litisconsorzio facoltativo nella quale, pur nella unicità del fatto storico, permane l’autonomia dei rispettivi titoli, del rapporto giuridico e della causa petendi, con la conseguenza che le cause, per loro natura scindibili, restano distinte, con una propria individualità in relazione ai rispettivi legittimi contraddittori e con l’ulteriore conseguenza che la sentenza che le definisce – pur essendo formalmente unica – consta in realtà di tante pronunce quante sono le cause riunite, le quali conservano la loro autonomia anche in sede di impugnazione, sì da non poter produrre effetti preclusivi e limitativi, sul giudizio in corso, le pronunce non impugnate o altrimenti risolte sotto il profilo processuale (Sez. 3, n. 04303/2023, Gorgoni, Rv. 666774-01).

  • procedura civile
  • testimonianza
  • consulenza e perizia
  • prova

CAPITOLO IX

LE PROVE

(di Alessandro Farolfi )

Sommario

1 Il principio di non contestazione. - 2 La consulenza tecnica d’ufficio. - 2.1 Ammissione e contraddittorio. - 2.2 La contestazione della consulenza e la sua valutazione. - 2.3 La liquidazione del compenso del c.t.u. - 2.4 La consulenza di parte. - 2.5 Esame contabile. - 3 La prova testimoniale. - 4 Interrogatorio formale e confessione. - 5 L’ordine di esibizione. - 6 La richiesta d’informazioni alla pubblica amministrazione. - 7 Il disconoscimento di scritture private. - 7.1 Verificazione. - 8 La querela di falso. - 9 Il giuramento. - 10 Le presunzioni. - 11 Il rendimento dei conti.

1. Il principio di non contestazione.

Il principio di non contestazione trova il proprio fondamentale addentellato normativo nell’art. 115, comma 2, c.p.c. che, dopo la novella apportata con la legge 18 giugno 2009, n. 69, afferma che “salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”.

Il principio in commento, peraltro, ha una più antica origine giurisprudenziale (per tutte, cfr. Sez. U, n. 761/2002, Evangelisti, Rv. 551789-01) che svolge una funzione agevolatrice della motivazione nel quadro del principio fondamentale del contraddittorio e della ragionevole durata del procedimento. Da questo punto di vista, pertanto, esso opera come una relevatio ab onere probandi, ossia a distinguere ciò che del thema decidendum è effettivamente controverso ed è perciò oggetto necessario di prova, secondo una caratteristica “circolarità” che muovendo dal piano assertivo giunge all’individuazione del thema probandum.

La c.d. Riforma-Cartabia, operata per il settore civile con il recente d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, pubblicato nella G.U. n. 243 del 17 ottobre 2022, in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, pone alle parti dei doveri di specificità e chiarezza che indubbiamente rilevano ai fini della delimitazione del principio di non contestazione (cfr. nuovi artt. 163, comma 3 n. 4 e 167 c.p.c.) e prevede l’adozione di un apposito rito semplificato quando “i fatti di causa non sono controversi” (cfr. nuovo art. 281 decies c.p.c.).

Nel corso dell’anno in rassegna, la S.C. ha avuto più volte modo di occuparsi del principio di non contestazione, precisando – aspetto che non sempre è scontato – che lo stesso non è un mezzo di prova legale: Sez. 2, n. 15288/2023, Varrone, Rv. 667965-01, ha infatti sancito che nel caso in cui, a fronte dell’allegazione specifica di una parte, difetti la contestazione di controparte, non sussiste per il giudice del merito un vincolo di meccanica conformazione, in quanto egli può sempre rilevare l’inesistenza della circostanza in tal modo allegata ove ciò emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto, tanto più che se le prove devono essere valutate dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento, a “fortiori” ciò vale per la valutazione della mancata contestazione. Analogamente, Sez. 3, n. 16028/2023, Iannello, Rv. 667816-01, ha affermato che il principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c., se solleva la parte dall’onere di provare il fatto non specificamente contestato dal convenuto costituito, non esclude tuttavia che il giudice, ove dalle prove comunque acquisite emerga la smentita di quel fatto o una sua diversa ricostruzione, possa pervenire ad un diverso accertamento.

Lungo questa stessa linea di pensiero, si è rilevato che il principio di non contestazione trova un limite quando la fattispecie riguardi aspetti formali riguardanti un contratto, la cui assenza può dare luogo a nullità rilevabile d’ufficio. In questi termini, pertanto, Sez. 2, n. 4019/2023, Caponi, Rv. 666857-01, ha affermato che il requisito relativo all’obbligo di iscrizione del mediatore nei ruoli tenuti presso le camere di commercio è sottratto al principio di non contestazione, in quanto discendente da norma imperativa e al divieto di ius novorum in appello, essendo il contratto che ne sia sprovvisto affetto da nullità rilevabile d’ufficio.

Quanto ai limiti temporali di formazione del principio in commento, Sez. 3, n. 4747/2023, Gorgoni, Rv. 666925-01, ha stabilito che nel giudizio di appello, la contestazione di aspetti rilevanti in fatto è preclusa solo qualora sia stata già acquisita al processo, in virtù del principio di non contestazione, una componente fattuale del fondamento della domanda; pertanto, per far valere in sede di legittimità la preclusione non è sufficiente dedurre la novità della contestazione, in quanto proposta per la prima volta in appello, ma occorre allegare l’esistenza di un accertamento di fatto, già formatosi e consolidatosi in primo grado, a seguito della mancata contestazione, che può essere anche generica, in presenza di una allegazione generica.

2. La consulenza tecnica d’ufficio.

In tema di consulenza tecnica d’ufficio occorre in primo luogo ricordare come il recente, già citato, d.lgs. n. 149 del 2022 (c.d. Riforma Cartabia) preveda che l’udienza disposta per il giuramento del c.t.u. e l’affidamento dell’incarico possa essere sostituita dalla fissazione di un termine per il deposito di una dichiarazione sottoscritta dal consulente con firma digitale, recante il suo giuramento e che, con il medesimo provvedimento, il giudice conceda già i termini previsti dall’articolo 195, terzo comma per il deposito della bozza di relazione, il contraddittorio tecnico delle parti e, quindi, il deposito dell’elaborato definitivo. Si tratta, in buona sostanza, dell’idea di stabilizzare prescrizioni e prassi diffusesi sotto la spinta della normativa emergenziale intesa a contenere la diffusione del Covid-19 e che, sotto altro profilo, trovavano già positiva applicazione in materia di esecuzioni forzate (v. art. 569 c.p.c. e 161 disp. att. c.p.c.). Tale possibilità è dalla Riforma contemplata, più in generale, attraverso la possibilità di sostituire l’udienza con il deposito di note scritte (così il nuovo art. 127-ter c.p.c.).

Si deve poi ricordare come in argomento, nel corso del 2022, si fossero già pronunciate ben due decisioni delle Sezioni Unite che, per maggiore completezza, appare opportuno richiamare. Sez. U., n. 3086/2022, Marulli, Rv. 663786-05, ha ritenuto che il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell’osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall’attività di allegazione delle parti – non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d’ufficio.

Al contrario, l’accertamento di fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d’ufficio, che il consulente nominato dal giudice accerti nel rispondere ai quesiti sottopostigli dal giudice, viola il principio della domanda ed il principio dispositivo ed è fonte di nullità assoluta rilevabile d’ufficio o, in difetto, di motivo di impugnazione da farsi valere ai sensi dell’art. 161 c.p.c.

Diversamente, la stessa decisione ha ritenuto, in materia di esame contabile, ai sensi dell’art. 198 c.p.c., che il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell’osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire, anche prescindendo dall’attività di allegazione delle parti, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se diretti provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni.

Al contempo Sez. U., n. 5624/2022, Scrima, Rv. 664033-03, ha infatti affermato che qualora le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d’ufficio, non integranti eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., siano stati proposti oltre i termini concessi all’uopo alle parti e, quindi, anche per la prima volta in comparsa conclusionale o in appello, il giudice può valutare, alla luce delle specifiche circostanze del caso, se tale comportamento sia stato o meno contrario al dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità di cui all’art. 88 c.p.c. e, in caso di esito positivo di tale valutazione, trattandosi di un comportamento processuale idoneo a pregiudicare il diritto fondamentale della parte ad una ragionevole durata del processo ai sensi dell’art. 111 Cost. e, in applicazione dell’art. 92, comma 1, ultima parte c.p.c., può tenerne conto nella regolamentazione delle spese di lite. La stessa decisione ha altresì affermato più specificamente che il secondo termine previsto dall’ultimo comma dell’art. 195, c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69 del 2009, ovvero l’analogo termine che, nei procedimenti cui non si applica, ratione temporis, il novellato art. 195 c.p.c., il giudice, sulla base dei suoi generali poteri di organizzazione e direzione del processo ex art. 175 c.p.c., abbia concesso alle parti, ha natura ordinatoria e funzione acceleratoria e svolge ed esaurisce la sua funzione nel subprocedimento che si conclude con il deposito della relazione da parte dell’ausiliare; pertanto, la mancata prospettazione al consulente tecnico di osservazioni e rilievi critici non preclude alla parte di sollevare tali osservazioni e rilievi, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in comparsa conclusionale o in appello.

Si può quindi ben comprendere come nel corso del 2023 i principali provvedimenti abbiano riguardato l’applicazione concreta dei suddetti principi nomofilattici, nonché le modalità con le quali valutare o contestare le risultanze dell’ausiliare nominato dal giudice.

2.1. Ammissione e contraddittorio.

Quanto all’ammissione della consulenza da parte del giudice Sez. L, n. 25281/2023, Cavallaro, Rv. 669071-01, ha ricordato che il giudizio sulla necessità e utilità di far ricorso allo strumento della consulenza tecnica d’ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, la cui decisione è censurabile per cassazione unicamente ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., soggiacendo la relativa impugnazione alla preclusione derivante dalla regola della cd. “doppia conforme” di cui all’art. 348-ter, comma 5, c.p.c. (ratione temporis vigente).

Sempre in tema di ammissione, Sez. 1, n. 12499/2023, Nazzicone, Rv. 667917-01, si è affermato che la scelta del consulente tecnico d’ufficio è riservata all’apprezzamento discrezionale del giudice che la dispone e non è sindacabile in sede di legittimità, neanche in ordine alla categoria professionale di appartenenza del consulente e alla sua competenza a svolgere le indagini richieste, attesa la natura e le finalità esclusivamente direttive degli artt. 61 c.p.c., 13 e 22 disp. att. c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha respinto la censura con la quale ci si doleva del fatto che gli accertamenti tecnici, pur attenendo ad un brevetto concernente una soluzione tecnica nel settore dell’abbigliamento, fossero stati affidati ad un ingegnere, anziché ad un esperto del ramo sartoriale).

A fronte della nomina del consulente, Sez. 3, n. 7280/2023, Dell’Utri, Rv. 667046-01, ha precisato che l’art. 192, comma 2, c.p.c. prevede che l’istanza di ricusazione del consulente tecnico d’ufficio dev’essere presentata con apposito ricorso da depositare in cancelleria almeno tre giorni prima dell’udienza di comparizione e, quindi, preclude definitivamente la possibilità di far valere successivamente la situazione di incompatibilità, con la conseguenza che la consulenza rimane ritualmente acquisita al processo; a tale regola non è consentito derogare nemmeno in caso di sopravvenuta conoscenza dell’incompatibilità, potendosi in tale ipotesi soltanto prospettare le ragioni atte a giustificare un eventuale provvedimento giudiziale di sostituzione ex art. 196 c.p.c., insindacabile in cassazione se la motivazione è immune da vizi logici.

In ordine al rispetto del contraddittorio, invece, Sez. 1, n. 25446/2023, Tricomi L., Rv. 668869-01, ha precisato che se è vero che le attività dell’ausiliario devono essere espletate con la partecipazione di tutte le parti del processo, tenuto conto della necessità di rispettare il principio del contraddittorio nell’intero svolgimento delle operazioni peritali, tuttavia, la registrazione audio e/o video delle predette operazioni, invece, attenendo alla mera documentazione delle stesse, che di regola può essere compiuta mediante verbalizzazione, non può ritenersi dovuta, anche se effettuata su iniziativa del consulente, a meno che non sia stata prescritta dal giudice al momento del conferimento dell’incarico e fermo pur sempre il rispetto del contraddittorio.

Sul rapporto fra rispetto del contraddittorio e acquisizione di nuovi documenti da parte del consulente, Sez. 2, n. 21903/2023, Picaro, Rv. 668558-01, ha stabilito che il consulente tecnico d’ufficio può acquisire, nel rispetto del contraddittorio tra le parti, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, “ivi” compresi quelli dalle stesse non prodotti, a condizione che non concernano i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni e a meno che, in tale ultimo caso, non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d’ufficio. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza di merito che aveva escluso potesse integrare causa di nullità di una c.t.u. volta ad accertare la natura apocrifa di un testamento olografo la circostanza che il consulente avesse utilizzato, quali scritture di comparazione, anche documenti non prodotti dalle parti).

Sez. 1, n. 15383/2023, D’Orazio, Rv. 667940-01, ha cercato di limitare gli effetti invalidanti del mancato rispetto del contraddittorio ove questo abbia riguardato solo alcuni singoli accertamenti. Si è infatti stabilito che il principio fissato dall’art 159, comma 2, c.p.c., a tenore del quale la nullità parziale di un atto non colpisce le altre parti che ne siano indipendenti, trova applicazione anche con riguardo agli atti processuali che costituiscono il risultato di una pluralità di distinte ed autonome attività, sicché la validità di una consulenza tecnica d’ufficio non è inficiata dalla eventuale nullità di alcuni accertamenti o rilevazioni compiuti dal consulente, per violazione del principio del contraddittorio per omessa convocazione alle operazioni peritali di una delle parti, salvo che si dimostri che ciò abbia inciso in concreto sul suo atto conclusivo, ossia sulla relazione di consulenza.

In una per certi versi analoga prospettiva, Sez. 3, n. 16196/2023, Graziosi, Rv. 667830-01, ha affermato che l’omesso invio alle parti della bozza di relazione dà luogo a un’ipotesi di nullità a carattere relativo, suscettibile di sanatoria se il vizio non è eccepito nella prima difesa utile successiva al deposito della perizia; la sanatoria può avvenire anche per rinnovazione, quando il contraddittorio sia recuperato dal giudice dopo il deposito della relazione, con la rimessione in termini delle parti per formulare le proprie osservazioni, al fine di consentire il pieno esercizio dei poteri di cui all’art. 196 c.p.c.

2.2. La contestazione della consulenza e la sua valutazione.

In ordine alla pronuncia giudiziale adesiva rispetto alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, la recente Sez. 3, n. 34395/2023, Porreca, Rv. 669576 – 01, ha precisato che in tema di recepimento delle conclusioni del consulente tecnico da parte del giudice di merito, il vizio denunciabile in sede di legittimità, in presenza di errori o lacune nella consulenza, è ravvisabile solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, con la precisazione della fonte, o nell’omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi. (Nella specie, la S.C., respingendo il motivo di impugnazione, ha ritenuto irrilevante il mero dissenso diagnostico, espresso attraverso una consulenza di parte, poiché si traduceva in una inammissibile critica del convincimento del giudice).

Tuttavia, Sez. 1, n. 32069/2023, Parise, Rv. 669426-02, ha stabilito che qualora nei confronti delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori, il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all’una o all’altra conclusione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, a fronte delle specifiche contestazioni svolte da un ente territoriale sulla correttezza dell’utilizzo del criterio del “valore percentuale di permuta” nel calcolo dell’indennità di espropriazione di aree edificabili mediante il metodo analitico-ricostruttivo, si era limitata ad affermare – dopo aver revocato un supplemento peritale in un primo momento disposto – che la quantificazione era frutto di una valutazione basata su giudizi tecnici del C.T.U. “correttamente formulati”).

Alla luce delle decisioni a S.U. del 2022 cit. al § prec., Sez. 1, n. 31744/2023, Dongiacomo, Rv. 669424-01, ha precisato che l’eccezione di nullità relativa per illegittima utilizzazione, da parte del consulente nominato dal giudice, di documenti che non poteva invece utilizzare, non può essere utilmente formulata, al momento del loro deposito, dal consulente di parte nel corso delle operazioni peritali, ma deve essere formalmente proposta, a norma dell’art. 157, comma 2, c.p.c., nella prima istanza o udienza successiva al formale deposito dell’atto viziato – ossia la relazione del consulente tecnico d’ufficio -, anche a mezzo di rinvio alla contestazione eventualmente formulata nel corso della consulenza, come nelle osservazioni alla bozza di relazione che la parte abbia trasmesso a norma dell’art. 195, comma 3, c.p.c.

2.3. La liquidazione del compenso del c.t.u.

Su questo tema si deve ricordare Sez. 2, n. 28572/2023, Giannaccari, Rv. 669188-01, la quale ha stabilito che la prestazione del consulente tecnico d’ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio, le quali sono solidalmente responsabili del pagamento delle relative competenze e sono litisconsorti necessari nel giudizio di opposizione al decreto di pagamento emesso a suo favore. Ne consegue che – in caso di conciliazione tra le parti e conseguente pronuncia di estinzione del giudizio, cessazione della materia del contendere o cancellazione della causa dal ruolo – l’ausiliare del giudice può agire autonomamente in giudizio nei confronti di ognuna delle parti, salvo che il fatto estintivo non si sia verificato prima della sua nomina.

Secondo Sez. 2, n. 23131/2023, Fortunato, Rv. 668779-01, invece, la liquidazione dell’onorario per una consulenza tecnico di ufficio avente ad oggetto la quantificazione del compenso spettante per la progettazione e l’esecuzione di opere edili, in virtù dei documenti versati in atti e degli accordi tra la committenza e il professionista, deve essere effettuata, ai sensi degli artt. 1 e 12 del d.m. 30 maggio 2002, in base al valore della domanda giudiziale, ex art. 10 c.p.c., non già in base al valore stimato delle opere.

A sua volta, Sez. 2, n. 18135/2023, Chieca, Rv. 667970-01, ha precisato che per la liquidazione del compenso al consulente tecnico d’ufficio cui, nell’ambito di un giudizio di separazione coniugale, sia stato affidato l’incarico di accertare la capacità reddituale dei coniugi sulla base del mero esame dei dati risultanti dalla documentazione fiscale, contabile e di conservatoria, deve applicarsi non il disposto dell’art. 2 del d.m. 30 maggio 2002, per la perizia o consulenza tecnica in materia contabile e fiscale, bensì il disposto dell’art. 3, per la perizia o consulenza tecnica in materia di valutazione di patrimoni, nonché determinarsi un compenso unitario, anziché un compenso distinto per ogni verifica compiuta, atteso che, nella valutazione dei patrimoni, la pluralità delle verifiche non esclude l’unicità dell’incarico.

In materia di accertamenti agronomici, invece, Sez. 2, n. 8159/2023, Criscuolo, Rv. 667307-01, ha affermato che la liquidazione del compenso di una consulenza tecnica di carattere agronomico avente ad oggetto la verifica della corretta fornitura di piante da giardino e della corretta posa “in situ” deve effettuarsi in base al criterio sussidiario delle vacazioni, senza che possa applicarsi il criterio a percentuale, previsto dall’art. 6 del d.m. 30 maggio del 2002, poiché tale criterio contiene l’esplicito richiamo alla nozione di “avaria”, da intendersi riferita univocamente agli eventi avversi legati alla navigazione o al trasporto delle merci

2.4. La consulenza di parte.

Il ruolo del consulente tecnico di parte è stato al centro della decisione resa da Sez. 1, n. 31964/2023, Conti, Rv. 669372-01, secondo cui la consulenza di parte non esprime una manifestazione di volontà, ma veicola una mera manifestazione di scienza, sub specie di allegazione difensiva a contenuto tecnico, il che esclude che il c.t.p. – mero ausiliario, sprovvisto dello ius postulandi a tal fine necessario – possa far valere ritualmente l’eccezione di nullità della consulenza tecnica d’ufficio. Nello stesso senso anche Sez. 1, n. 31744/2023, Dongiacomo, Rv. 669424-01, già ricordata (al § 2.2).

La produzione in giudizio di una consulenza di parte non è tuttavia una circostanza affatto trascurabile. Secondo Sez. 3, n. 27545/2023, Gianniti, Rv. 669094-01, infatti, nelle controversie relative a contratti bancari, nelle quali il cliente ha dedotto, mediante dettagliata consulenza tecnica di parte, l’applicazione di tassi di interesse illegittimi, l’istituto bancario, al fine di assolvere all’onere di specifica contestazione di cui all’art. 115 c.p.c., è tenuto a indicare i diversi saggi che sarebbero stati effettivamente applicati nel corso del rapporto.

Tanto più che Sez. 1, n. 25593/2023, Fidanzia, Rv. 668931-02, ha ricordato come il giudice del merito possa porre a fondamento della propria decisione una perizia stragiudiziale, anche se contestata dalla controparte, purché fornisca adeguata motivazione di tale sua valutazione, attesa l’esistenza, nel vigente ordinamento, del principio del libero convincimento del giudice.

2.5. Esame contabile.

Su questa particolare forma di consulenza, per la verità nella prassi molto frequente, Sez. 1, n. 5370/2023, Falabella, Rv. 667000-01, ha precisato che il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell’osservanza della disciplina vigente in tema di contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall’attività di allegazione delle parti, ma sul presupposto condizionante del “previo consenso” delle stesse previsto dall’art. 198, comma 2, c.p.c., tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, benché essi siano diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni. Dalla rilevanza del consenso in ordine all’acquisizione del materiale probatorio discende che i vizi che infirmano l’operato del consulente sotto tale profilo sono fonte di nullità relativa ex art. 157, comma 2, c.p.c., correlandosi ad un interesse primario ma disponibile delle parti.

In materia lavoristica, Sez. L, n. 12348/2023, Ponterio, Rv. 667648-01, ha precisato che in materia di esame contabile, ai sensi dell’art. 198 c.p.c., il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell’osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire, anche prescindendo dall’attività di allegazione delle parti, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha confermato - tenuto anche conto della peculiarità del rito del lavoro, caratterizzato da pregnanti poteri istruttori d’ufficio, che si riflettono sull’ampiezza delle prerogative del c.t.u. incaricato di coadiuvare il giudice - la sentenza impugnata che, nel motivare il rigetto delle censure di nullità della consulenza tecnica d’ufficio, definita di tipo percipiente, aveva rilevato come il consulente fosse stato autorizzato dal giudice ad acquisire documenti ed effettuare accertamenti presso soggetti privati e pubblici, svolgendo tali compiti nei limiti dei fatti allegati dalle parti a fondamento delle domande e delle eccezioni).

3. La prova testimoniale.

In tema di prova testimoniale, nel corso dell’anno in rassegna la S.C. ha in primis individuato i limiti con cui è possibile censurare, in sede di legittimità, la decisione in ordine all’ammissione (o meno) del mezzo di prova in questione.

Sez. 3, n. 30810/2023, Iannello, Rv. 669452-01, ha infatti dichiarato che il provvedimento reso sulle richieste istruttorie è censurabile con ricorso per cassazione per violazione del diritto alla prova, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. allorquando il giudice di merito rilevi preclusioni o decadenze insussistenti ovvero affermi l’inammissibilità del mezzo di prova per motivi che prescindano da una valutazione della sua rilevanza in rapporto al tema controverso ed al compendio delle altre prove richieste o già acquisite, nonché per vizio di motivazione in ordine all’attitudine dimostrativa di circostanze rilevanti ai fini della decisione, con la conseguenza che è inammissibile il ricorso che non illustri la decisività del mezzo di prova di cui si lamenta la mancata ammissione. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso con cui si censurava la mancata ammissione di alcuni testi, chiamati a deporre su circostanze diverse da quelle su cui erano chiamati i testimoni ammessi, senza spiegare la decisività di tali circostanze).

Dal canto suo, invece, Sez. 3, n. 2980/2023, Guizzi, Rv. 666699-01, ha stabilito che la motivazione deve ritenersi affetta dal vizio di contraddittorietà insanabile e viola, quindi, il “minimo costituzionale”, qualora il giudice di merito rigetti la domanda ritenendola non provata dopo aver respinto una richiesta non inammissibile di prova.

Altro aspetto sicuramente attenzionato è stato quello relativo alla incapacità del teste ed alle modalità con cui dedurre tale contestazione. Su tale aspetto, infatti, sono intervenute le Sezioni unite, al fine di dirimere taluni contrasti che, soprattutto, nella giurisprudenza di merito si erano ancora riproposti: Sez. U, n. 9456/2023, Di Marzio M., Rv. 667445-01, ha affermato che l’incapacità a testimoniare disciplinata dall’articolo 246 c.p.c. non è rilevabile d’ufficio, sicché, ove la parte non formuli la relativa eccezione prima dell’ammissione del mezzo, essa rimane definitivamente preclusa, senza che possa poi proporsi, ove la testimonianza sia ammessa ed assunta, eccezione di nullità della prova. La stessa decisione ha ulteriormente precisato che qualora la parte abbia formulato l’eccezione di incapacità a testimoniare, e ciò nondimeno il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità, che, ai sensi dell’articolo 157c.p.c., l’interessato ha l’onere di eccepire subito dopo l’escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità. Ulteriormente, la parte che ha tempestivamente formulato l’eccezione di nullità della testimonianza, in quanto resa da un teste che assume essere incapace, deve poi dolersene in modo preciso e puntuale anche in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi altrimenti ritenere l’eccezione rinunciata, così da non potere essere riproposta in sede d’impugnazione.

Sez. 2, n. 32229/2023, Cosentino, Rv. 669694-01, ha quindi ritenuto che il socio accomandante, nel giudizio promosso da una società in accomandita semplice, è capace di testimoniare ove non abbia di fatto l’amministrazione della società; mentre Sez. 2, n. 8832/2023, Trapuzzano, Rv. 667545-01, ha affermato che l’incapacità a testimoniare del condebitore solidale nel giudizio intrapreso dai creditori contro gli altri debitori in solido, in ragione dell’interesse giuridico che lo legittimerebbe a parteciparvi, cessa in caso di rinuncia alla solidarietà disciplinata all’art. 1311 c.c., senza che rilevi, a tali fini, l’interesse del predetto alla restituzione dell’importo quale successibile (nella specie, figlia) degli attori, atteso che l’incapacità a testimoniare esige un interesse personale, attuale e concreto, che coinvolge il teste nel rapporto controverso alla stregua dell’art. 100 c.p.c. e che quello all’incremento del patrimonio del futuro ereditando all’esito del giudizio costituisce, invece, interesse di mero fatto incidente sulla sola valutazione di attendibilità del teste.

Tuttavia, Sez. 3, n. 29714/2023, Spaziani, Rv. 669326-01, ha chiarito che nel caso in cui, a fronte di un’eccezione di incapacità a testimoniare, il giudice abbia ammesso la prova con riserva di provvedere sulla stessa eccezione, la successiva assunzione della testimonianza – non preceduta dallo scioglimento della riserva – presuppone un giudizio di piena ammissibilità della prova, che vizia l’atto processuale di nullità relativa, con conseguente necessità, per la parte interessata, di sollevare tempestivamente la relativa eccezione ai sensi dell’art. 157, comma 2, c.p.c. In un’ottica consimile, volta ove possibile a salvaguardare l’attività processuale comunque espletata, Sez. 3, n. 14178/2023, Rossello, Rv. 667913-01, ha precisato che qualora il giudice abbia respinto con ordinanza l’eccezione di incapacità a testimoniare tempestivamente sollevata, essa deve essere nuovamente riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, chiedendo la revoca del provvedimento emesso; in caso contrario, l’eccezione deve intendersi rinunciata, con conseguente sanatoria della nullità stessa per acquiescenza, rilevabile d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo.

Più in generale, Sez. L, n. 26044/2023, Di Paola, Rv. 668788-01, ha stabilito che l’interesse che, ai sensi dell’art. 246 c.p.c., determina l’incapacità a testimoniare è solo quello giuridico, personale, concreto ed attuale che comporta o una legittimazione principale a proporre l’azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati; non rileva, quindi, l’interesse di mero fatto che un testimone può avere a che venga decisa in un certo modo la controversia in cui depone, pendente fra altre parti, ma identica a quella vertente tra lui ed un altro soggetto, senza che assuma rilievo il fatto che quest’ultimo sia, a sua volta, parte del giudizio in cui dev’essere resa la testimonianza; né l’incapacità a testimoniare può sorgere in caso di riunione di cause connesse per identità di questioni, incidendo detta riunione solo sull’attendibilità delle deposizioni.

Quanto ai limiti di ammissibilità della prova testimoniale, Sez. 2, n. 25276/2023, Caponi, Rv. 668926-01, ha precisato che la falsità accertata della sottoscrizione in calce ad un documento non impedisce di considerarlo un principio di prova per iscritto al fine dell’ammissione, ex art. 2724, n. 1, c.c., della prova testimoniale, laddove la provenienza del documento dalla parte contro cui esso è prodotto sia desumibile in modo plausibile da altre circostanze. Invece, Sez. 2, n. 24903/2023, Chieca, Rv. 668918-01, ha osservato che in tema di eccezioni al divieto della prova testimoniale, ex art. 2724, n. 1, c.c., il documento costituente principio di prova per iscritto non deve necessariamente contenere un preciso riferimento al fatto controverso, essendo sufficiente che tra lo scritto e il fatto medesimo esista un nesso logico dal quale scaturisca la verosimiglianza del secondo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ammesso la prova testimoniale della simulazione parziale del prezzo del contratto preliminare di vendita, considerando, come principio di prova scritta, l’assegno bancario rilasciato dal promissario acquirente in favore della società promittente venditrice).

Sez. 2, n. 717/2023, Dongiacomo, Rv. 666672-01, ha invece precisato, con riguardo a settore di ricorrente rilievo, che ai sensi dell’art. 2233 c.c., come modificato dall’art. 2, d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2006, l’accordo di determinazione del compenso professionale tra avvocato e cliente deve rivestire la forma scritta “ad substantiam” a pena di nullità, senza che rilevi la disciplina introdotta dall’art. 13, comma 2, l. n. 247 del 2012, che, nell’innovare il solo profilo del momento della stipula del negozio individuato, di regola, nella data del conferimento dell’incarico, ha lasciato invariato quello sul requisito di forma, con la conseguenza che, da un lato, l’accordo, quando non trasfuso in un unico documento sottoscritto da entrambe le parti, si intende formato quando la proposta, redatta in forma solenne, sia seguita dall’accettazione nella medesima forma e, dall’altro, che la scrittura non può essere sostituita con mezzi probatori diversi e la prova per presunzioni semplici, al pari della testimonianza, sono ammissibili nei soli casi di perdita incolpevole del documento ex artt. 2724 e 2725 c.c.

Sez. 2, n. 20884/2023, Fortunato, Rv. 668485-01, ha affermato, con riferimento al più ampio profilo della decisione istruttoria del giudice del merito, che il giudizio di rilevanza della prova non può essere condizionato dalla mancanza di riscontri documentali dei fatti da accertare, ma va effettuata esclusivamente sulla base del contenuto dei capitoli di prova in rapporto ai termini della controversia. Del pari, Sez. 1, n. 6001/2023, Fidanzia, Rv. 667002-01, ha stabilito che in materia di prova testimoniale, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, atteso che, caduto il divieto di testimoniare previsto dall’art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte cost. n. 248 del 1974, l’attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità. (In applicazione di detto principio, la S.C., ha cassato la sentenza della corte territoriale che, in tema di revoca del permesso di soggiorno per motivi familiari dello straniero, aveva ritenuto inattendibile la deposizione testimoniale della moglie italiana sulla circostanza della convivenza effettiva con il ricorrente, senza dare contezza di quegli ulteriori elementi destinati a corroborare la ritenuta non credibilità della teste).

Sul rapporto fra prova testimoniale e revocazione, Sez. 3, n. 28126/2023, Dell’Utri, Rv. 669115-01, ha precisato che il documento contenente una dichiarazione testimoniale, formato in epoca successiva alla decisione, non integra il presupposto della revocazione di cui all’art. 395, comma 1, n.3, c.p.c., avendo il legislatore inteso riservare l’impugnazione straordinaria alla sola parte che incolpevolmente non abbia potuto produrre in giudizio una prova, da intendersi necessariamente come precostituita alla decisione assunta come viziata (qualità che non può riconoscersi al dato informativo che rimanga semplicemente impresso nella memoria dello spettatore di un fatto, senza estrinsecarsi in alcuna forma esteriormente percepibile).

In materia possessoria, invece, Sez. 2, n. 23860/2023, Giannaccari, Rv. 668725-01, ha sostenuto che nel giudizio possessorio – articolato in due fasi, l’una, necessaria, di natura sommaria, e l’altra, eventuale, a cognizione piena, quale prosecuzione della prima ed avente ad oggetto il merito della pretesa possessoria – è inammissibile la richiesta di assunzione di prove testimoniali effettuata nella seconda fase, ove sia stata omessa l’indicazione dei nominativi dei testi, in quanto il giudizio di merito possessorio, quanto ad oggetto ed istruttoria, deve svolgersi con le garanzie e nel rispetto delle norme del processo ordinario di cognizione, tra cui quella di cui all’art. 244 c.p.c., essendo l’indicazione dei testi necessaria per consentire alle parti di eccepire eventuali incapacità a testimoniare e per articolare la prova contraria, dovendo peraltro escludersi che detta indicazione possa essere tratta dal ricorso possessorio, in assenza di esplicito richiamo.

4. Interrogatorio formale e confessione.

Sul tema sono intervenute, nel corso del 2023, sporadiche decisioni del S.C. In particolare, Sez. 2, n. 20884/2023, Fortunato, Rv. 668485-01, ha ricordato che il giudizio di rilevanza della prova non può essere condizionato dalla mancanza di riscontri documentali dei fatti da accertare, ma va effettuata esclusivamente sulla base del contenuto dei capitoli di prova in rapporto ai termini della controversia .(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che, senza ammettere l’interrogatorio formale della resistente, aveva respinto la domanda di usucapione per l’assenza di elementi documentali che confermassero l’esercizio del possesso per la relativa durata).

Sez. 1, n. 26145/2023, Pazzi, Rv. 669003-01, ha invece precisato che a seguito dell’apertura della procedura concorsuale, nelle controversie relative a rapporti di diritto patrimoniale, l’interrogatorio formale del fallito è inammissibile, atteso che costui, tranne che nell’ipotesi prevista dall’art. 43, comma 2, l. fall., non assume la veste di parte e il suo interrogatorio sarebbe finalizzato a una confessione relativa a diritti di cui il fallito non può disporre nella pendenza del fallimento.

Quanto all’interrogatorio reso in un giudizio penale coinvolgente le stesse parti, Sez. 3, n. 30992/2023, Gorgoni, Rv. 669626-03, ha stabilito che L’interrogatorio della parte lesa assunto in sede di giudizio penale, pur non potendo assumere nel giudizio civile il valore di prova, neppure atipica, riveste efficacia di argomento di prova ex art. 117 c.p.c., il quale, peraltro, può assumere autonoma efficacia probatoria, sufficiente ad offrire al giudice la dimostrazione del factum probandum, costituendo una vera e propria inferenza che il giudice può trarre dalle circostanze indicate dalla norma, allo stesso modo in cui, ex art. 2727 c.c., può trarre da un fatto noto conseguenze relativa ad un fatto ignorato, e ciò, in particolare, se l’interrogatorio verta su circostanze tali da poter essere conosciute soltanto dalle parti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte territoriale che, nell’accogliere la domanda risarcitoria spiegata dalla parte lesa di un reato di maltrattamenti in famiglia, aveva fondato la decisione di condanna sulle dichiarazioni rese dalla vittima nel procedimento penale).

Il tema dell’interrogatorio formale della parte è, poi, naturalmente destinato ad intersecarsi con quello della confessione giudiziale, che il primo tende a provocare. Da questo punto di vista, si ricorda Sez. 3, n. 10687/2023, Sestini, Rv. 667392-01, secondo cui nel giudizio promosso dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell’assicuratore del responsabile, la confessione giudiziale resa dal conducente non proprietario del veicolo (il quale non è litisconsorte necessario) vincola il solo confitente, con la conseguenza che correttamente il giudice può accogliere la domanda nei suoi confronti, e rigettarla nei confronti dell’assicuratore della responsabilità civile auto.

Sez. 2, n. 23809/2023, Amato, Rv. 668718-01, ha invece affermato che alle ammissioni contenute negli scritti difensivi sottoscritti dal procuratore ad litem ben può essere attribuito valore confessorio riferibile alla parte, quando quegli scritti rechino anche la sottoscrizione della parte stessa, in calce o a margine dell’atto, dovendo presumersi che la parte abbia avuto la piena conoscenza di quelle ammissioni e ne abbia assunto – anch’essa – la titolarità. Ciò vale, beninteso, alla stregua dell’art. 2730 c.c., nei confronti della parte verso la quale sia proposta la domanda giudiziale cui gli scritti difensivi contenenti tali ammissioni si riferiscono, mentre negli altri casi le ammissioni medesime, prive del valore privilegiato di prova legale, possono essere valutate non più che come semplice fonte di cognizione, dunque liberamente apprezzabili nel processo assieme ad altri elementi di prova.

5. L’ordine di esibizione.

L’ordine di esibizione è disciplinato dagli artt. 210 e ss. c.p.c. come un provvedimento istruttorio emesso dal giudice quando è indispensabile acquisire al processo un documento che si trova nella disponibilità dell’altra parte rispetto a quella che ne richiede l’acquisizione o di un terzo. Il d.lgs. n. 149/2022, già citato, riformula il terzo comma dell’art. 210 c.p.c. al fine di dare maggiore effettività a tale ordine e, prevedendo una sanzione pecuniaria, indurre indirettamente al suo maggiore rispetto. La nuova norma prevede, pertanto, che “Se la parte non adempie senza giustificato motivo all’ordine di esibizione, il giudice la condanna a una pena pecuniaria da euro 500 a euro 3.000 e può da questo comportamento desumere argomenti di prova a norma dell’articolo 116, secondo comma. Se non adempie il terzo, il giudice lo condanna a una pena pecuniaria da euro 250 a euro 1.500”.

Si tratta di un istituto che continua a trovare motivo di approfondimento da parte S.C., in particolare nell’ambito del contenzioso tributario, bancario ed in tema di rapporti di agenzia.

Quanto a questi ultimi, Sez. 2, n. 34690/2023, Guida, Rv. 669676-01, ha ritenuto che nel giudizio di accertamento del diritto alla provvigione, l’agente, al quale l’art. 1748 c.c., nel testo modificato dall’art. 2 d.lgs. n. 303 del 1991, riconosce il diritto di esigere tutte le informazioni necessarie per verificare l’importo delle provvigioni liquidate, ha l’onere di provare che gli affari da lui promossi sono andati a buon fine o che il mancato pagamento sia dovuto a fatto imputabile al preponente, cosicché, qualora quest’ultimo non gli abbia trasmesso i dati e le informazioni necessarie per esercitare i suoi diritti di credito quantificando esattamente negli atti di causa le sue spettanze, il giudice deve, su istanza di parte, emanare nei confronti del preponente l’ordine di esibizione delle scritture contabili ex art. 210 c.p.c., sussistendo il diritto dell’agente ad ottenerne l’esibizione anche nel caso in cui egli pretenda il pagamento delle provvigioni c.d. indirette.

Con riguardo al contenzioso tributario, invece, Sez. 5, n. 17172/2023, Crivelli, Rv. 668290-01, ha affermato che allorché un documento venga acquisito attraverso un illegittimo ordine giudiziale di sua esibizione a fronte di una lacuna probatoria della parte che ne viene onerata, quest’ultima, nel susseguente giudizio d’appello, ha l’onere di provvedere alla produzione, ai sensi dell’art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992, del medesimo documento, già entrato nel fascicolo dell’ufficio, non potendo semplicemente limitarsi a richiamarlo, salvo che non alleghi la sua unicità e anche in tal caso dimostrando di averne previamente richiesto il rilascio di copia alla segreteria dell’ufficio giudiziario senza ricevere tempestiva risposta od ottenendo un diniego. Mentre la più recente Sez. 5, n. 34756/2023, Giudicepietro, Rv. 669844-01, ha in senso contrario stabilito che in tema di contenzioso tributario, ove un documento venga acquisito attraverso un illegittimo ordine giudiziale di esibizione a fronte di una lacuna probatoria della parte onerata, quest’ultima, nel susseguente giudizio d’appello, in applicazione dei principi della verità materiale e dell’agevolazione probatoria, può limitarsi a richiamarlo, senza che sia necessario produrlo con le modalità di cui all’art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto il documento medesimo è già entrato nel fascicolo d’ufficio ed è a disposizione della controparte, che può esercitare il suo diritto di difesa.

In materia bancaria, Sez. 1, n. 12993/2023, Campese, Rv. 667898-01, secondo cui in tema di conto corrente bancario, la scelta del correntista circa il momento – anteriore all’instaurazione del giudizio da promuoversi contro la banca (con le eventuali conseguenze sull’istanza ex art. 210 c.p.c. se formulata, ricorrendone i presupposti, nel medesimo giudizio) o in pendenza dello stesso – in cui esercitare la facoltà di richiedere all’istituto di credito la consegna di documentazione ex art. 119, comma 4, del d.lgs. n. 385 del 1993, deve tenere conto, necessariamente, al fine del successivo, tempestivo deposito di detta documentazione, oltre che del termine (novanta giorni) spettante alla banca per dare seguito alla ricevuta richiesta, di quello, diverso e prettamente processuale, sancito, per le preclusioni istruttorie, dall’art. 183, comma 6, c. p.c. con le relative conseguenze ove esso rimanga inosservato, fatta salva, tuttavia, in quest’ultima ipotesi, la possibilità di valutare, caso per caso, se la condotta del correntista possa considerarsi meritevole di tutela mediante l’istituto della rimessione in termini.

In termini più generali, Sez. 1, n. 22915/2023, Iofrida, Rv. 668442-01, ha stabilito che l’inosservanza del termine ordinatorio per ottemperare all’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. non comporta l’inutilizzabilità a fini probatori della relativa produzione documentale, non potendosi ravvisare alcuna lesione del diritto di difesa della controparte, la quale, al contrario, è favorita dalla possibilità, mediante l’intervento del giudice, di acquisire al processo un documento o un’altra cosa in possesso di un terzo o dell’altra parte, dovendosi ritenere una diversa soluzione irragionevole in quanto consentirebbe alla parte di rendere inutilizzabile per l’accertamento dei fatti proprio quella documentazione, la cui acquisizione al processo sia stata richiesta dalla sua controparte e ritenuta necessaria dal giudice.

6. La richiesta d’informazioni alla pubblica amministrazione.

L’art. 213 c.p.c. dispone, come noto, che al di fuori dei casi previsti dagli artt. 201 e 211 c.p.c. – riguardanti l’ordine di esibizione già visto – che il giudice può anche richiedere d’ufficio alla pubblica amministrazione informazioni scritte, riguardanti atti e documenti della stessa, di cui è necessaria l’acquisizione al processo. Trattasi peraltro di un potere del giudice il cui esercizio, secondo un consolidato orientamento, rappresenta una facoltà rimessa alla discrezionalità del giudice, il mancato ricorso alla quale non è censurabile in sede di legittimità (cfr. ex multis, Sez. 3, n. 34158/2019, Iannello, Rv. 656335-03).

Anche a questo riguardo, allo scopo di conferire maggiore speditezza al processo e rendere più effettiva l’ottemperanza della pubblica amministrazione alla richiesta giudiziale, si è previsto un piccolo intervento da parte del legislatore della Riforma. Infatti, il d.lgs. n. 149/2022 prevede a riguardo l’introduzione di un nuovo secondo comma, alla cui stregua “l’amministrazione entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di cui al primo comma trasmette le informazioni richieste o comunica le ragioni del diniego”.

Su questo mezzo di prova, si veda nel corso dell’anno in rassegna, la decisione di Sez. 3, n. 14374/2023, Gorgoni, Rv. 667889-02, secondo cui la facoltà, da parte del giudice, di richiedere informazioni alla pubblica amministrazione può essere esercitata qualora egli abbia conoscenza del possesso da parte di quest’ultima di documenti costituenti elemento decisivo ed essenziale ai fini del decidere, la cui produzione in giudizio non sia nella potestà della parte interessata, alla quale, quindi, non può addebitarsi il mancato assolvimento del relativo onere probatorio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto legittimamente acquisiti dal giudice, ai sensi dell’art. 213 c.p.c., gli originali - detenuti dall’amministrazione - dei documenti necessari per la decisione della controversia, a fronte della produzione delle relative copie da parte dell’attore).

7. Il disconoscimento di scritture private.

In ordine agli effetti del disconoscimento, il S.C. ha compiuto nell’anno in rassegna alcune precisazioni importanti, relative alla tempistica di disconoscimento delle riproduzioni fotografiche di scritture private e in ordine all’impossibilità di ascrivere a quest’ultime il mero messaggio via e-mail.

Circa il primo profilo, Sez. 2, n. 5755/2023, Caponi, Rv. 667153-01, ha ritenuto che in caso di produzione in giudizio di una copia fotografica di scrittura, così come – più in generale – di una riproduzione meccanica, il disconoscimento di conformità previsto rispettivamente dagli artt. 2719 e 2712 c.c. deve aver luogo nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione, valendo il medesimo onere di tempestività previsto dall’art. 157, comma 2, c.p.c. con riferimento al rilievo del difetto di un requisito di forma-contenuto dell’atto processuale stabilito nell’interesse della parte.

Quanto al messaggio trasmesso via e-mail, Sez. 2, n. 22012/2023, Scarpa, Rv. 668559-01, ha stabilito che la e-mail che contenga espressioni generiche di consenso alla conclusione di un contratto preliminare di compravendita, ma sia priva della firma elettronica avanzata, qualificata o digitale del promittente venditore, non integra l’atto scritto richiesto dagli artt. 1350 e 1351 c.c., in quanto solo la predetta firma elettronica avanzata, qualificata o digitale rappresenta l’espressione grafica della paternità ed impegnatività della dichiarazione che la precede, la quale, in mancanza, non comporta la conclusione definitiva di un negozio giuridico allorché la forma scritta sia richiesta ad substantiam. Tuttavia, Sez. 3, n. 32165/2023, Cricenti, Rv. 669493-01, ha avuto modo di precisare che il documento privo di firma digitale, allegato a una PEC, può essere disconosciuto ai sensi dell’art. 214 c.p.c., dal momento che la funzione di certificazione della PEC, consistente nell’attestazione dell’invio del messaggio da parte del mittente e della sua ricezione da parte del destinatario, non si estende al contenuto del documento allegato.

In ordine alla tempistica del disconoscimento, Sez. 2, n. 27039/2023, Caponi, Rv. 668982-01, ha avuto modo di osservare che in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l’istanza di disconoscimento della scrittura privata prodotta all’atto del deposito del ricorso per l’ingiunzione deve essere compiuta nell’atto introduttivo dell’opposizione a decreto ingiuntivo, siccome costituente la prima risposta successiva ai sensi dell’art. 215, comma 2, n. 1, c.p.c., e non nell’atto di riassunzione dinanzi al giudice competente ai sensi dell’art. 50 c.p.c., conseguente alla declaratoria di incompetenza dell’ufficio giudiziario che ha emesso il decreto ingiuntivo e dinanzi al quale è stata proposta l’opposizione.

Sempre in ordine ai profili temporali, Sez. 2, n. 9690/2023, Giannaccari, Rv. 667547-01, ha precisato che la disposizione di cui all’art. 215, comma 1, n. 2 c.p.c., in base alla quale la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta se la parte comparsa non la disconosce nella prima udienza o nella risposta successiva alla produzione, va intesa con riferimento al primo atto in cui la parte esercita il proprio diritto di difesa, sia essa un’udienza o una difesa scritta. La stessa decisione ha, altresì, affermato che l’eccezione di tardività del disconoscimento della scrittura privata ha natura sostanziale e non può, perciò, essere rilevata d’ufficio, sicché, nel caso in cui il disconoscimento sia avvenuto in sede di precisazione delle conclusioni, è nella medesima sede che deve essere sollevata e non nella comparsa conclusionale, avendo quest’ultima l’esclusiva funzione di illustrare domande ed eccezioni già ritualmente proposte.

Sez. 2, n. 2658/2023, Caponi, Rv. 666798-01, ha invece stabilito che in tema di disconoscimento di scrittura privata, qualora lo stesso sia proposto ritualmente nel giudizio di primo grado, ma venga ignorato dalla sentenza che, utilizzando il documento, tuttavia accolga le domande proposte dalla parte che ha operato il disconoscimento, quest’ultima è tenuta, pur se vittoriosa, a riproporre la relativa eccezione nel giudizio di appello, in mancanza dovendo ritenersi il disconoscimento rinunciato, ai sensi dell’art. 346 c.p.c.

7.1. Verificazione.

In tema di verificazione della scrittura disconosciuta, Sez. 1, n. 7242/2023, Vannucci, Rv. 667149-01, ha precisato che la scrittura privata non autenticata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da colui che l’ha sottoscritta se la sottoscrizione è considerata riconosciuta dalla legge processuale. Peraltro, il giudice, davanti al quale sia proposta istanza di verificazione di scrittura privata non autenticata e tempestivamente disconosciuta dalla parte contro cui è prodotta, ha l’obbligo di pronunciarsi sulla stessa, purché la prova relativa all’autenticità della sottoscrizione sia rilevante ai fini della decisione del merito della controversia.

Sez. 3, n. 23959/2023, Rossi, Rv. 668579-01, ha invece stabilito che in tema di verificazione della scrittura privata, gli artt. 216 e 217 c.p.c. non prescrivono, quale requisito di ammissibilità della relativa istanza, la produzione dell’originale della scrittura, dacché la parte che su di essa fondi la propria pretesa è abilitata a dimostrare l’esistenza, il contenuto e la sottoscrizione del documento con i mezzi ordinari di prova. (In applicazione di detto principio, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso che adombrava l’inammissibilità della domanda di accertamento della autografia della firma apposta su cambiali in conseguenza della mancata produzione degli originali dei titoli recanti la contestata sottoscrizione).

8. La querela di falso.

La c.d. Riforma Cartabia del processo civile prevede che la trattazione della querela di falso non sia più affidata al collegio, bensì al tribunale in composizione monocratica.

Al di là di tale profilo di novità, i principali interventi del S.C. nell’anno appena trascorso hanno riguardato la tematica dell’individuazione degli scritti (o delle parti di essi) aventi “fede privilegiata” rispetto ai quali, cioè, sia necessaria la proposizione della querela di falso, in via principale od incidentale: Sez. 2, n. 8718/2023, Carrato, Rv. 667565-01, ha ritenuto che in caso di documento prodotto in copia, è ammissibile la querela di falso proposta direttamente contro quest’ultima senza previo disconoscimento della sua conformità all’originale, dal momento che l’efficacia probatoria (piena) della copia fotostatica della scrittura privata conforme all’originale alterato o contraffatto si presta ad essere rimossa con il giudizio di falso. La stessa pronuncia ha altresì affermato che sia la richiesta di consulenza tecnica d’ufficio (implicitamente mirata a formare scritture di comparazione), sia la richiesta al giudice di rilevare ictu oculi la falsità della sottoscrizione apposta sul documento impugnato soddisfano il requisito dell’indicazione delle prove della falsità, prescritto dall’art. 221, comma 2, c.p.c. ai fini di ammissibilità della querela.

Sez. 1, n. 6028/2023, Parise, Rv. 667117-01, ha precisato che in tema di querela di falso, il giudizio di ammissibilità e rilevanza non è riservato alla fase della sua proposizione, in quanto l’ordinanza che autorizzala presentazione non è suscettibile di passare in giudicato e, pertanto, non vincola il giudice della querela che, se non è obbligato a esaminare nuovamente la rilevanza, è tenuto a controllare che: a) che sulla genuinità del documento sia insorta contestazione; b) sia stato fatto uso del documento; c) il documento stesso sia idoneo a costituire prova contro l’istante.

Sez. 3, n. 18848/2023, Cirillo, Rv. 668335-01, ha invece stabilito che l’efficacia probatoria privilegiata dell’atto notarile - sancita dall’art. 2700 c.c. e relativa alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l’ha formato, alle dichiarazioni al medesimo rese e agli altri fatti innanzi a questo compiuti - non si estende al contenuto intrinseco e alla veridicità delle dichiarazioni rese dalle parti, né agli apprezzamenti e alle valutazioni del notaio rogante; tuttavia, qualora il comparente abbia dichiarato di essere affetto da sordità perché parzialmente privo dell’udito, ma in grado di leggere e scrivere, tale dichiarazione, in quanto proveniente dalla stessa parte interessata e documentata dal notaio come evento avvenuto in sua presenza, può essere rimossa soltanto con la querela di falso, non trattandosi di una valutazione personale del professionista.

Sul riempimento della scrittura “in bianco”, Sez. 3, n. 18234/2023, Guizzi, Rv. 668456-01, ha compiuto alcune precisazioni, stabilendo che la denunzia dell’abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco postula la proposizione della querela di falso tutte le volte in cui il riempimento risulti avvenuto absque pactis e, cioè, in assenza di uno specifico accordo sul contenuto del documento, non anche laddove il riempimento abbia avuto luogo contra pacta; ciò che rileva, dunque, ai fini della querela, è che il riempitore non sia stato autorizzato al riempimento, mentre non ha alcuna importanza il fatto che egli miri a far apparire il documento come collegato ad un’operazione economica diversa da quella cui si riferisce l’autorizzazione ricevuta.(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, per infirmare le risultanze relative alla dicitura abusivamente apposta sulla matrice di un assegno bancario – con la quale veniva indicata la funzione di garanzia dello stesso in relazione al credito portato da una determinata fattura – aveva ritenuto necessaria la proposizione della querela di falso, a fronte della deduzione, da parte del ricorrente, dell’esistenza di una pattuizione, tra le parti, relativa unicamente al riempimento dell’assegno medesimo).

Sulle modalità di proposizione della querela di falso in via principale, invece, Sez. 3, n. 27408/2023, Scoditti, Rv. 669090-01, ha rilevato che la possibilità che alle parti vengano assegnati i termini previsti dall’art. 183, comma 6, c.p.c. (“ratione temporis” vigente), per l’indicazione di mezzi di prova e per le produzioni documentali, non fa venir meno il requisito di validità previsto dall’art. 221, comma 2, c.p.c., secondo cui la querela di falso deve contenere, a pena di nullità, l’indicazione, oltre che degli elementi, delle prove della falsità.

Sull’intervento del Pubblico ministero nel giudizio di falso, Sez. 3, n. 21232/2023, Rossi, Rv. 668591-01, ha precisato che la partecipazione del P.M. è richiesta solo in relazione alla fase relativa all’accertamento della falsificazione del documento, siccome involgente l’interesse generale all’intangibilità della pubblica fede dell’atto (che l’organo requirente è chiamato a tutelare), con la conseguenza che non è necessario comunicargli l’avvenuta proposizione della querela ove il suddetto giudizio si sia concluso con la declaratoria di inammissibilità all’esito della fase preliminare, preordinata alla delibazione dell’ammissibilità dell’azione e della rilevanza del documento.

Sui rapporti fra querela di falso e impugnazioni, Sez. 3, n. 13376/2023, Rossetti, Rv. 667647-01, ha affermato che la proposizione, in via principale e in pendenza dell’appello, di una querela di falso avente ad oggetto un documento prodotto in primo grado non consente la sospensione del gravame, prevista dall’art. 355 c.p.c. nella sola ipotesi di querela di falso proposta in via incidentale; pertanto, se per primo si conclude l’appello, con decisione fondata sull’assunta autenticità di un documento in seguito dichiarato apocrifo nel separato giudizio di falso, la pronuncia sull’impugnazione può essere rimossa col mezzo della revocazione ex art. 395, n. 2, c.p.c., per avere il giudice provveduto in base a prove successivamente rivelatesi false; se per primo si conclude il giudizio di falso, il relativo giudicato può essere invocato nel giudizio d’appello ex art. 2909 c.c., senza che vi ostino le preclusioni proprie del giudizio di appello, irrilevanti rispetto ai fatti sopravvenuti. Invece, Sez. L, n. 5058/2023, Cerulo, Rv. 666929-01, ha precisato che deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione che, senza censurare specificamente un error in procedendo o in iudicando della sentenza impugnata, si limiti a richiedere la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c., in attesa della definizione della querela di falso proposta in via principale, dopo la sentenza di appello, con riguardo agli atti sui cui la sentenza medesima si fonda; l’eventuale falsità di tali atti, ove sia definitivamente accertata nella sede competente, può essere fatta valere soltanto come motivo di revocazione, con una compiuta valutazione dell’incidenza delle prove dichiarate false sul merito della controversia. (Nella specie, la S.C. – con riferimento a vicenda in cui la querela di falso era stata proposta ai fini dell’accertamento della falsità di firme apposte su avvisi di ricevimento di raccomandate – ha altresì rilevato che nel giudizio di legittimità non può procedersi ad una mera declaratoria di invalidità e/o nullità dei precedenti gradi di merito, in virtù dell’accertata falsità degli atti).

9. Il giuramento.

Si deve ricordare che, con l’ordinanza interlocutoria 11 novembre 2022, n. 33400, la Prima sezione aveva rimesso gli atti al Primo Presidente per valutare l’opportunità dell’assegnazione alle Sezioni Unite della questione di massima di particolare importanza relativa alle conseguenze derivanti dalla proposizione, da parte del curatore, dell’eccezione di prescrizione presuntiva del credito professionale del legale che abbia proposto domanda di insinuazione allo stato passivo e, in particolare, se allo stesso curatore possa essere deferito il giuramento decisorio e, ove si escluda che possa riguardare un fatto del terzo fallito, se lo stesso debba invece qualificarsi come giuramento de scientia oppure de notitia, con l’ulteriore necessità, in tal caso, di individuare come debba essere valutata l’eventuale risposta del giurante di non essere a conoscenza dell’avvenuta estinzione del debito.

Nell’anno in rassegna sono quindi intervenute le Sez. U, n. 25442/2023, Federici, Rv. 668741-01, alla cui stregua qualora, in sede di controversia insorta per il rigetto della ammissione di un credito, maturato in forza di un rapporto riconducibile alla previsione dell’art. 2956, comma 1, n. 2, c.c., sia eccepita dal curatore la prescrizione presuntiva del credito e il creditore deferisca giuramento decisorio, la dichiarazione del curatore di non sapere se il pagamento sia avvenuto o meno produce gli effetti del mancato giuramento.

In tema di giuramento ed in particolare di suoi limiti, cfr. altresì Sez. 2, n. 29614/2023, Trapuzzano, Rv. 669304-01, che ha stabilito che il giuramento decisorio non può vertere sull’esistenza o inesistenza di rapporti, di situazioni, o di qualità giuridiche, né può deferirsi per provocare apprezzamenti, opinioni ovvero valutazioni di carattere giuridico, dovendo la sua formula avere ad oggetto circostanze determinate, che, quali fatti storici, siano stati percepiti dal giurante con i sensi o con l’intelligenza; pertanto, non può formare oggetto di giuramento decisorio la qualità di amministratore societario, poiché essa implica l’accettazione della nomina, che è atto negoziale e non fatto storico. La stessa decisione ha precisato che i capitoli del giuramento decisorio devono essere formulati in modo che il destinatario possa, a sua scelta, giurare e vincere la lite o non giurare e perderla, sicché, a seguito della prestazione del giuramento, al giudice non resta che verificare l’an iuratum sit, per accogliere o respingere la domanda sul punto che ne ha formato oggetto; ne deriva l’inammissibilità di una capitolazione che non sia formulata in senso favorevole alla parte cui il giuramento è stato deferito ma, al contrario, prefiguri la sua soccombenza sia ove presti il giuramento, sia ove vi si sottragga.

Anche Sez. 3, n. 14228/2023, Spaziani, Rv. 667836-01, ha precisato che il giuramento (decisorio o suppletorio) non può essere deferito in ordine alla sussistenza di un rapporto di custodia, integrando quest’ultima non già un fatto suscettibile di formare oggetto di confessione (sfavorevole al giurante e favorevole all’altra parte), bensì una situazione giuridica suscettibile di valutazione, siccome qualificante il contenuto del rapporto instauratosi tra il soggetto e la “res”.

Più in generale, Sez. 3, n. 647/2023, Guizzi, Rv. 666697-01, ha rimarcato che il divieto di deferire il giuramento su fatti illeciti, posto dall’art. 2739 c.c., trova il suo fondamento nell’opportunità di non obbligare il giurante a confessarsi autore di un atto per lui potenzialmente produttivo anche di responsabilità civile.

10. Le presunzioni.

In tema di prova presuntiva, Sez. 3, n. 25635/2023, Tassone, Rv. 668903-01, ha affermato che non è consentito fare ricorso alle presunzioni semplici per desumere, ai sensi dell’art. 2729 c.c., dal fatto noto uno ignoto, quando quest’ultimo ha costituito oggetto di prova diretta, in quanto, da un lato, ciò esclude che il fatto possa considerarsi “ignoto” e, dall’altro, lo stesso contrasto frale risultanze di una prova diretta e le presunzioni semplici priva queste dei caratteri di gravità e precisione, con la conseguenza che il giudice di merito, il quale intenda basare la ricostruzione del fatto su presunzioni semplici, ha prima l’obbligo di illustrare le ragioni per cui ritiene inattendibili le prove dirette che depongono in senso contrario, non potendosi limitare ad una generica valutazione di maggiore persuasività delle dette presunzioni. (Nella specie, relativa alla responsabilità di un intermediario finanziario ex art. 23, comma 6, TUB, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda risarcitoria del cliente, ritenendo di poter trarre la prova presuntiva che egli non avesse fornito specifiche istruzioni volte a indirizzare gli investimenti verso operazioni non rischiose dalla mera circostanza che aveva effettuato ulteriori acquisti di titoli ad alto rischio, in tal modo obliterando le risultanze di segno contrario evincibili dalle prove testimoniali raccolte nel processo). Sez. 1, n. 27266/2023, Dongiacomo, Rv. 669130-01, ha invece ribadito che in tema di prova per presunzioni, la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dall’art. 2729 c.c. e dell’idoneità degli elementi presuntivi dotati di tali caratteri a dimostrare, secondo il criterio dell’id quod plerumque accidit, i fatti ignoti da provare, costituisce attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito.

Tuttavia, secondo Sez. 2, n. 7647/2023, Orilia, Rv. 667567-01, in tema di sanzioni irrogate dalla Consob, ai fini della prova circa la sussistenza dell’illecito contestato, il giudice di merito è tenuto a seguire un procedimento che si articola necessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria; successivamente, è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva; di talché è censurabile in sede di legittimità la decisione con la quale il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand’anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi.

In materia fiscale, Sez. 5, n. 29936/2023, Triscari, Rv. 669268-02, ha osservato che in tema di prova presuntiva, dal fatto noto costituito dall’avvenuta stipulazione di un leasing traslativo all’interno di uno stesso gruppo societario, non è possibile desumere, come conseguenza logica, secondo un principio di normalità causale, il fatto ignorato rappresentato dall’uso distorto di strumenti negoziali al fine di conseguire ingiustificati vantaggi fiscali.

11. Il rendimento dei conti.

La tematica in oggetto viene solitamente in considerazione nelle ipotesi in cui vi sia un soggetto che gestisce, per conto di altri, patrimoni o attività giuridiche di cui occorre verificare l’esito. Ciò può avvenire, ad esempio, nel campo delle tutele o dell’amministrazione di sostegno, ma anche nelle ipotesi di mandato, con o senza rappresentanza.

Nell’anno in rassegna Sez. 1, n. 660/2023, Pazzi, Rv. 666651-01, ha affermato che la parte che ha diritto alla presentazione del conto può contestarlo anche oltre l’udienza fissata per la discussione dello stesso ex art. 264 c.p.c. finché, tuttavia, secondo le norme del codice di rito, non siano maturate le preclusioni relative alla produzione di documenti ed alla allegazione di fatti nuovi. (Nella specie, la S.C., nel respingere il ricorso “in parte qua”, ha rimarcato come nel momento in cui il tribunale aveva ordinato al liquidatore di uno studio associato revocato dalla carica di presentare il rendiconto di gestione fossero scaduti i termini previsti dall’art. 183 c.p.c. al fine di precisare o modificare domande, eccezioni e conclusioni, indicare mezzi di prova diretta o contraria e produrre documenti).

Più recentemente, Sez. 1, n. 35680/2023, Tricomi L., Rv. 669811-01, ha stabilito che il procedimento di rendiconto previsto dagli artt. 385 e seguenti c.c., applicabile anche in relazione all’operato dell’amministratore di sostegno in ragione del richiamo espresso contenuto nell’art. 411 c.c., non rientra tra le cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone ex art. 70, comma 1, n. 3), c.p.c. e, pertanto, non richiede la partecipazione del Pubblico Ministero.

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  • procedura civile
  • decisione
  • udienza giudiziaria
  • citazione

CAPITOLO X

IL PROCESSO DI PRIMO GRADO

(di Paola Proto Pisani (1), Raffaella Maria Gigantesco )

Sommario

1 L’introduzione della causa. - 1.1 I requisiti e la nullità dell’atto di citazione. - 1.2 I poteri del giudice d’appello in caso di nullità dell’atto di citazione di primo grado. - 1.3 La comparsa di risposta e le preclusioni connesse alla tempestiva costituzione del convenuto. - 1.3.1 L’onere di specifica contestazione. - 2 La trattazione della causa. - 2.1 L’udienza ex art. 183 c.p.c. e le preclusioni connesse. - 2.2 La precisazione delle conclusioni, l’assegnazione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c., la discussione della causa ex art. 281-sexies c.p.c. - 3 La decisione della causa. - 4 La notificazione della sentenza ai sensi dell’art. 285 c.p.c. - 5 La correzione delle sentenze e delle ordinanze. - 6 La sospensione del processo. - 7 L’interruzione del processo. - 7.1 La prosecuzione e la riassunzione del processo interrotto. - 8 L’estinzione del processo. - 9 Il procedimento davanti al giudice di pace.

1. L’introduzione della causa.

1.1. I requisiti e la nullità dell’atto di citazione.

In tema di requisiti dell’atto di citazione, la Corte ha ribadito il principio secondo cui, agli effetti del requisito di cui all’art. 163 comma 3 n. 2) c.p.c., non è necessaria la precisa indicazione del titolare dell’organo dell’ente convenuto in giudizio, bastando una indicazione generica ed anche il solo riferimento al legale rappresentante pro tempore dell’ente. In ogni caso, la citazione deve ritenersi valida se dalla non precisa indicazione dell’organo o ufficio munito di rappresentanza in giudizio non derivi alcuna incertezza sull’identificazione dell’ente convenuto (Sez. 3, n. 19327/2023, Condello, Rv. 668265-01).

Tale principio, già affermato, in epoca risalente, negli stessi identici termini, da Sez. 3, n. 08554/1995, Marletta, Rv. 493570-01, pur ponendosi in linea di continuità con quello più recentemente affermato nella giurisprudenza recente della Corte, secondo cui «la mancata, insufficiente o erronea indicazione, nell’atto introduttivo del giudizio, del soggetto che ha la rappresentanza in giudizio della società convenuta, determina la nullità dell’atto stesso solo quando si traduca in incertezza assoluta sull’identificazione dell’ente, risolvendosi, altrimenti, in una mera irregolarità, sanabile “ex tunc” con la costituzione in giudizio della società, in persona dei suoi effettivi legali rappresentanti » (Sez. 1, n. 19709/2015, Mercolino, Rv. 637338-01; Sez. L, n. 11900/2003, Figurelli, Rv. 565724-01), se ne differenzia perché, allorquando non vi sia incertezza sull’identificazione del convenuto, non configura neppure un’irregolarità dell’atto, suscettibile o bisognosa di sanatoria.

In relazione al requisito di cui all’art. 163, comma 2, n. 7) c.p.c., nel caso in cui l’atto di citazione, benché contenga l’avvertimento relativo alle decadenze di cui all’art. 167 c.p.c., sia privo dell’avvertimento della decadenza di cui all’art. 38 c.p.c., la Corte ha affermato che, ove tale nullità non sia sanata dalla costituzione del convenuto, con la notifica di una nuova citazione, sanata del vizio, il convenuto è rimesso in termini ai fini della tempestiva costituzione in giudizio, indipendentemente dal tipo di vizio che inficiava l’originaria citazione, sicché può proporre la domanda riconvenzionale nel termine di venti giorni prima della nuova udienza fissata (Sez. 2, n. 08218/2023, Trapuzzano, Rv. 667308-01).

Nel caso di nullità della citazione per indeterminatezza del petitum o della causa petendi, è stata esclusa la sanabilità attraverso l’esercizio del potere di precisazione e di modificazione delle domande (e delle eccezioni e conclusioni) già proposte, ai sensi dell’art. 183, comma 6 c.p.c., giacché l’esercizio dello ius poenitendi - di cui al citato art. 183, comma 6 c.p.c. – presuppone che le domande principali ed (eventualmente) quelle riconvenzionali siano state ritualmente proposte sin dall’origine o, in caso di nullità, siano state rinnovate od integrate nel termine perentorio all’uopo concesso dal giudice, ai sensi dell’art. 164, comma 5, c.p.c. (Sez. 2, n. 16517/2023, Carrato, Rv. 668046-02).

1.2. I poteri del giudice d’appello in caso di nullità dell’atto di citazione di primo grado.

Riguardo ai poteri del giudice d’appello in caso di nullità dell’atto di citazione di primo grado, per vizi inerenti alla vocatio in ius, Sez. 3, n. 19265/2023, Iannello, Rv. 668127-01-02, ha ribadito i principi affermati da Sez. U, n. 02258/2022, Scarpa, Rv. 663727-01, affermando che «nel caso di nullità della citazione di primo grado per vizi inerenti alla “vocatio in ius” (nella specie, per inosservanza del termine a comparire), ove il vizio non sia stato rilevato dal giudice ai sensi dell’art. 164 c.p.c., la deduzione della nullità come motivo di gravame non dà luogo, ove ne sia riscontrata la fondatezza dal giudice dell’impugnazione, alla rimessione della causa al primo giudice, ma impone al giudice di appello di rilevare che il vizio si è comunicato agli atti successivi dipendenti, compresa la sentenza, e di dichiararne la nullità, rinnovando tutti gli atti compiuti in primo grado dall’attore, o su sua richiesta, nella contumacia (involontaria) del convenuto/appellante», nonché che «nel caso di nullità della citazione di primo grado per inosservanza dei termini a comparire o per mancanza dell’avvertimento ex art. 163, n. 7, c.p.c., la rimessione in termini, per le attività che al convenuto contumace in primo grado sarebbero precluse, è impedita dall’avvenuta conoscenza materiale dell’esistenza del processo, salvo che il convenuto ne sia venuto a conoscenza in tempo non utile a consentirgli una fruttuosa costituzione, ciò al fine di scoraggiare strategie difensive dilatorie finalizzate alla ripetizione dell’intero processo in sede di appello, spiegando difese oramai precluse».

Risulta, pertanto ribadito, che la nullità dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, derivante da vizi della vocatio in ius, ove non rilevata d’ufficio dal giudice né dal convenuto, che proprio in virtù di quella nullità è rimasto contumace, si propaga a tutti gli atti dipendenti ed inficia la sentenza di primo grado (art. 159 c.p.c.). In applicazione dell’art. 161, comma 1, c.p.c. essa va perciò dedotta nell’atto di appello quale motivo di impugnazione.

Il giudice d’appello, sul duplice presupposto che l’impugnazione non sana gli atti del processo di primo grado dipendenti da quello introduttivo e che il giudizio deve svolgersi davanti a lui (non applicandosi l’art. 354 c.p.c.), deve dichiarare la nullità e disporre altresì la rinnovazione di tutti gli atti compiuti dall’attore (o su sua richiesta) in primo grado nella contumacia (involontaria) del convenuto/appellante.

La rinnovazione attiene tuttavia alle sole «(…) attività difensive correlate e strettamente conseguenziali all’atto rinnovato, ma non equivale alla rimessione in termini integrale ed automatica del contumace nello svolgimento di tutte le attività difensive impedite dalla mancata instaurazione del contraddittorio. La rimessione in termini è, infatti, ristretta dall’art. 294 c.p.c. alle sole attività ormai precluse il cui tempestivo svolgimento sia stato impedito dall’ignoranza del processo. (…) 6.3. Dunque, il giudice d’appello dispone la rinnovazione degli atti nulli espletati in primo grado, dipendenti dalla nullità della citazione, mediante ripetizione degli stessi nel contraddittorio delle parti, così riattribuendo al convenuto, che era rimasto contumace, quei poteri difensivi inesercitati ma non soggetti a preclusione. Secondo principio generale, invero, la rinnovazione, ad esempio, di una prova già invalidamente assunta si esaurisce nella nuova assunzione della stessa conformemente all’originaria allegazione del deducente, ostando la declaratoria di nullità al verificarsi di preclusioni o decadenze in dipendenza della iniziale assunzione, ma senza che in occasione della rinnovazione possa essere introdotta dalla controparte una prova contraria. La rimessione in termini, viceversa, è rimedio che riammette la parte all’esercizio di attività soggette a preclusione (quali, indicativamente, quelle di cui agli artt. 38, 167 e 183 c.p.c.), e però impone che la nullità della citazione abbia impedito al convenuto di avere conoscenza del processo».

Quando il vizio dell’atto introduttivo dipende dall’inosservanza dei termini a comparire o dalla mancanza dell’avvertimento previsto dal n. 7 dell’art. 163 c.p.c., opera l’art. 294 c.p.c.: la rimessione in termini per le attività che al convenuto contumace in primo grado sarebbero precluse resta cioè, «di regola, impedita dall’avvenuta conoscenza materiale dell’esistenza del processo, a differenza di quanto accade in ipotesi di omissione o assoluta incertezza del giudice adito». Restano salve tuttavia «le ipotesi limite in cui tale conoscenza materiale del processo in capo al convenuto sia avvenuta in tempo, comunque, non utile a consentirgli una fruttuosa costituzione».

La terza Sezione, nella sentenza in rassegna, ha fatto applicazione di tali principi in una fattispecie in cui il giudice del gravame, dopo aver correttamente rilevato la nullità della citazione introduttiva, aveva omesso di dichiarare la nullità della sentenza di primo grado che aveva anzi confermato, senza procedere alla rinnovazione degli atti nulli, e pronunciarsi nel merito della controversia.

Quanto ai poteri del giudice d’appello in caso di nullità dell’atto di citazione per vizi inerenti l’ editio actionis, la Corte ha ribadito il principio – già in precedenza affermato da Sez. 3, n. 17408/2012, Frasca, Rv. 624081-01 e, con riferimento al ricorso da Sez. L, n 00896/2014, Amoroso, Rv. 630376-01 – secondo cui ove il giudice di primo grado, nonostante l’eccezione del convenuto, ometta di ordinare l’integrazione o la rinnovazione della stessa, l’attore ha l’onere di invocare la fissazione del termine per sanare la nullità, poiché, in caso contrario, ove la nullità venga dedotta come motivo d’appello, il giudice del gravame non deve fissare alcun termine per la rinnovazione dell’atto nullo, ma deve definire il processo, accertando, con una pronuncia in rito, il vizio della citazione introduttiva (Sez. 3, n. 17125/2023, Rossello, Rv. 668170-01).

Tale principio ha ricevuto conferma, nell’anno in rassegna anche in ordine alla nullità della domanda riconvenzionale per difetto della determinazione della cosa oggetto della domanda e dell’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che ne costituiscono la ragione, ribadendosi che, qualora il giudice di primo grado non assegni d’ufficio un termine per integrare la domanda riconvenzionale incompleta e tale termine non sia richiesto dal convenuto, ove la nullità sia dedotta come motivo d’appello, il giudice del gravame non dovrà fissare alcun termine per l’integrazione dell’atto nullo ma dovrà definire il processo con una pronuncia di rito che accerti la sussistenza del vizio (Sez. 2, n. 16517/2023, Carrato, Rv. 668046-01; in senso conforme si veda Sez. 3, n. 09798/2018 D’Arrigo, Rv. 648468-01).

In argomento si ricorda che, peraltro, sembra consolidato nella giurisprudenza della Corte (Sez. 2, n. 01881/2018, Sabato, Rv. 647087-01) il principio secondo cui in caso di nullità dell’atto di citazione per vizio inerente l’editio actionis, non rilevato e non sanato in primo grado in mancanza di deduzione in appello di tale error in procedendo del giudice di primo grado - concernente la violazione dell’art. 164 c.p.c. - il relativo vizio non è rilevabile in sede di legittimità, essendo intervenuto sulla questione il giudicato interno, dovendo ritenersi quali elementi di fatto e di diritto posti alla base della domanda quelli corrispondenti a tale giudicato.

1.3. La comparsa di risposta e le preclusioni connesse alla tempestiva costituzione del convenuto.

1.3.1. L’onere di specifica contestazione.

In ordine all’onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, la Corte, nell’anno in rassegna ne ha ribadito la sussistenza per i fatti noti alla parte, non anche per quelli ad essa ignoti (Sez. 3, n. 12064/2023, Guizzi, Rv. 667555-01, che ha cassato la sentenza di merito che, in un giudizio di manutenzione del possesso, aveva ritenuto non contestati fatti ignoti al proprietario del bene, quali la durata ultrannuale del possesso e il suo carattere continuo e non interrotto), precisando che spetta a chi denunci la violazione del principio di non contestazione allegare che la controparte era a conoscenza della circostanza assunta come controversa, non essendo altrimenti configurabile a carico della predetta un onere di contestazione sulla questione (Sez. 3, n. 04681/2023, Iannello, Rv. 666808-01).

È stato inoltre ribadito sia che alla contumacia del convenuto non può riconnettersi la mancata contestazione dei fatti allegati dall’attore, dal momento che la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio, con conseguente ammissibilità della suddetta contestazione da parte del convenuto costituitosi in appello (Sez. 3, n. 14372/2023, Gorgoni, Rv. 667974-01; in senso conforme Sez. L, n. 00461/2015, Balestrieri, Rv. 634077-01 e Sez. 3, n. 14623/2009, Chiarini, Rv. 608705-01), sia che il difetto di contestazione, ad opera della parte costituita, dei fatti allegati dalla controparte se solleva la parte dall’onere di provare tali fatti non contestati, non determina per il giudice del merito un vincolo di meccanica conformazione, in quanto egli può sempre rilevare l’inesistenza della circostanza in tal modo allegata ove ciò emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto (Sez. 2, n. 15288/2023, Varrone, Rv. 667965-01 Sez. 3, n. 16028/2023, Iannello, Rv. 667816-01; nella giurisprudenza precedente si veda Sez. 2, n. 42035/2021, Dongiacomo, Rv. 663401-01).

Tanto appare coerente con il principio, pure ribadito nell’anno in rassegna, secondo cui le regole sull’onere della prova sono disposizioni di giudizio residuali rispetto al principio di acquisizione probatoria - secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute, concorrono alla formazione del libero convincimento del giudice (non condizionato dalla loro provenienza) - e trovano, dunque, applicazione solo in presenza di un fatto rilevante rimasto ignoto sulla base delle emergenze probatorie (Sez. 3, n. 09863/2023, Scoditti, Rv. 667344-01; in senso stanzialmente conforme Sez. 3, n. 05980/1998, Finocchiaro, Rv. 516496-01).

In ordine ai fatti suscettibili di essere coperti dal principio di non contestazione nell’anno in rassegna si segnala Sez. 2, n. 04019/2023, Caponi, Rv. 666857-01, così massimata da questo Ufficio: «Il requisito relativo all’obbligo di iscrizione del mediatore nei ruoli tenuti presso le camere di commercio è sottratto al principio di non contestazione, in quanto discendente da norma imperativa e al divieto di ius novorum in appello, essendo il contratto che ne sia sprovvisto affetto da nullità rilevabile d’ufficio», e che si pone in contrasto con il principio affermato da Sez. 3, n. 15658/2013, Armano, Rv. 626904-01, secondo cui anche in materia di mediazione la non contestazione del convenuto costituisce un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell’oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, con la conseguenza che l’eccezione concernente la mancata iscrizione del mediatore nel relativo albo professionale, qualora sia proposta dal convenuto, al fine di far valere la nullità del contratto e paralizzare la pretesa del mediatore al pagamento della provvigione, ex art. 6 della legge 2 febbraio 1989, n. 39 - soltanto nella comparsa conclusionale d’appello, esonera il giudice da qualsiasi verifica probatoria in ordine alla sua fondatezza.

Il rilievo della pronuncia in rassegna non si esaurisce però nella specifica posizione presa dalla Corte in ordine all’inoperatività del principio di non contestazione riguardo al requisito dell’iscrizione del mediatore nell’apposito albo, e nella compiuta disanima della precedente giurisprudenza su tale specifica questione (che mette anche in rilievo come il contrastante principio sia spesso un mero obiter dictum, come nel caso deciso da Sez. 2 , n. 20556/2021, Varrone, Rv. 662054-02) e si coglie, anzi, soprattutto, per la ricostruzione del possibile ambito del principio di non contestazione, in linea con l’interpretazione fatta propria da Sez. U, n. 00761/2002, Evangelista, Rv. 551789-01, secondo cui l’ambito di operatività del principio di non contestazione si riferisce ai «fatti giuridici costitutivi della fattispecie non conoscibili di ufficio, ovvero a circostanze dalla cui prova si può inferire l’esistenza di codesti fatti».

Si legge, infatti, nella sentenza in rassegna, che «sebbene le Sezioni Unite si guardino dall’aggiungere che il principio di non contestazione operi esclusivamente con riferimento a tali fatti (potendo in effetti operare anche con riferimento a fatti rilevanti ipso iure, come ad esempio un modo di acquisto della proprietà oppure l’adempimento dell’obbligazione) è parimenti evidente, su altro versante, che la rigorosa impostazione di Cass. SU 761/2002 rechi con sé che la cognizione giudiziale di fatti qualificati da una norma imperativa – come quella di cui al caso di specie - non possa essere coperta dal principio di non contestazione. Delle due l’una: una norma è imperativa o non lo è. Se è imperativa, come sul piano sostanziale non è derogabile dalla volontà delle parti, così sul piano processuale i fatti cui la norma imperativa conferisce rilevanza giuridica non possono essere esclusi dal novero di quelli bisognosi di prova perché non sono stati contestati. E quand’anche - come sembra peraltro preferibile - si fondi il principio di non contestazione non già sul principio dispositivo come proiezione processuale dell’autonomia privata delle parti, bensì sul principio di efficienza (in termini di economia e risparmio di attività processuali), il rispetto di norme imperative non può essere sacrificato sull’altare dell’economia e dell’efficienza processuale. Non può darsi una “violazione efficiente” di norme imperative».

Tale impostazione è stata poi ribadita nell’anno in rassegna da Sez. 2, n. 29506/2023, Rolfi, Rv. 669299-01, così massimata da questo Ufficio: «Il requisito relativo all’obbligo di iscrizione del mediatore nei ruoli tenuti presso le camere di commercio, secondo il regime della l. n. 39 del 1989, applicabile ratione temporis, in quanto discendente da norma imperativa, oltre a costituire requisito di validità del contratto di mediazione, come tale rilevabile d’ufficio dal giudice anche nel giudizio di appello, si sottrae, per la stessa ragione di imperatività, al principio di non contestazione».

In ordine alle preclusioni per le contestazioni nel giudizio di primo grado Sez. 3, n. 05166/2023, Vincenti, Rv. 667228-03, ha affermato che, nel rito del lavoro, l’attore ha l’onere di specifica e tempestiva contestazione, entro l’udienza di cui all’art. 420 c.p.c., dei fatti estintivi specificamente dedotti dal convenuto in comparsa di risposta e rientranti nella sua sfera di conoscibilità, salvo il potere del giudice di accertarne, d’ufficio, l’inesistenza in base alle risultanze ritualmente acquisite.

Tale principio sembra porsi in linea di continuità con i precedenti della Corte secondo cui la valutazione della condotta processuale della parte, agli effetti della non contestazione dei fatti allegati dalla controparte, deve essere correlata al regime delle preclusioni che la disciplina processuale connette all’esaurimento della fase entro la quale è consentito ancora alle parti di precisare e modificare le domande e le difese precedentemente svolte (Sez. 3, n. 24415/2021, Porreca, Rv. 662400-01, che con riferimento al potere di contestazione del convenuto ha affermato che nel procedimento sommario di cognizione, fino alla sua eventuale conversione in rito ordinario con la fissazione dell’udienza di trattazione di cui all’art. 183 c.p.c., non può rinvenirsi né letteralmente, né sistematicamente, alcuna non prevista preclusione; Sez. 6-2, n. 31402/2019, Fortunato, Rv. 656256-02 che ha affermato che la mancata tempestiva contestazione, sin dalle prime difese, ad opera del convenuto, dei fatti allegati dall’attore è comunque retrattabile nei termini previsti per il compimento delle attività processuali consentite dall’art. 183 c.p.c., risultando preclusa, all’esito della fase di trattazione, ogni ulteriore modifica determinata dall’esercizio della facoltà deduttiva).

Quanto alla possibilità di contestare in appello un fatto non contestato in primo grado Sez. 3, n. 04747/2023, Gorgoni, Rv. 666925-01 ha affermato che, nel giudizio di appello, la contestazione di aspetti rilevanti in fatto è preclusa solo qualora sia stata già acquisita al processo, in virtù del principio di non contestazione, una componente fattuale del fondamento della domanda; pertanto, per far valere in sede di legittimità la preclusione non è sufficiente dedurre la novità della contestazione, in quanto proposta per la prima volta in appello, ma occorre allegare l’esistenza di un accertamento di fatto, già formatosi e consolidatosi in primo grado, a seguito della mancata contestazione, che può essere anche generica, in presenza di una allegazione generica.

Inoltre Sez. 3, n. 36088/2023, Cricenti, Rv. 669756-01 ha ribadito il principio consolidato nella giurisprudenza della Corte, (si veda, ex multis, Sez. 3, n. 08389/2009, Spagna Musso, Rv. 607734- 01) secondo cui qualora la titolarità del rapporto giuridico controverso non sia stata contestata nel primo grado di giudizio, la parte che la contesti in appello ha l’onere di provare il fondamento del proprio assunto, e ciò anche nelle cause cui sia applicabile la previgente formulazione dell’art. 115 c.p.c., in virtù della quale era pur sempre onere del convenuto prendere posizione in modo specifico sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda.

In argomento, si ricordano, peraltro i principi affermati da Sez. U, n. 02951/2016, Curzio, Rv. 638372-01, secondo cui le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall’attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l’eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l’allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti, e da Sez. U, n. 11830/2013, Vivaldi, Rv. 626186-01, secondo cui è inammissibile, in relazione al divieto di introdurre nuove eccezioni nel giudizio di appello, di cui all’art. 437, secondo comma, c.p.c., il motivo di impugnazione con cui l’intimato di sfratto per morosità deduca il proprio difetto della qualità di conduttore a seguito di cessione d’azienda e contestuale cessione del contratto di locazione dell’immobile, senza che tale profilo attinente alla legittimazione passiva sostanziale fosse stato in precedenza contestato in primo grado, trattandosi di eccezione che presuppone l’accertamento in sede di gravame di un fatto impeditivo del tutto nuovo, in violazione del sistema delle preclusioni.

2. La trattazione della causa.

2.1. L’udienza ex art. 183 c.p.c. e le preclusioni connesse.

Nell’anno in rassegna la Corte ha affermato che le preclusioni processuali previste dall’art. 183 c.p.c., determinando cause di inammissibilità della domanda espressamente previste dalla legge e prevedibili ex ante, non limitano il fondamentale diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario e sono, pertanto, del tutto coerenti con i principi dettati dalla CEDU, così come interpretati dalla Corte EDU, 15 settembre 2016, Trevisanato c. Italia, poiché non sono espressione di una interpretazione eccessivamente formalistica delle forme processuali (Sez. 3, n. 19259/2023, Condello, Rv. 668126-01).

È stato, inoltre, ribadito il principio affermato da Sez. U, n. 12310/2015, Di Iasi, Rv. 635536-01, secondo cui la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte ovvero l’allungamento dei tempi processuali, facendosene applicazione in una serie fattispecie.

Segnatamente, Sez. 3, n. 30455/2023, Cirillo, Rv. 669490-01, ha affermato l’ammissibilità dell’estensione, - in seno alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., ratione temporis vigente - della domanda revocatoria, originariamente rivolta contro due atti di conferimento immobiliare in società di diritto inglese, agli atti di trasferimento presupposti, stipulati in Inghilterra, rispetto ai quali quelli italiani si ponevano come meramente esecutivi.

Sez. 3, n. 05631/2023, Porreca, Rv. 666928-01, ha ritenuto ammissibile la modifica dell’originaria domanda risarcimento del danno alla salute cagionato da errore medico in domanda di risarcimento del danno da lesione degli obblighi informativi, posto che, rimanendo immutata la vicenda sostanziale, la diversità dei fatti costitutivi non altera, strutturalmente, il contradditorio, né determina la compromissione delle potenzialità difensive della controparte o l’allungamento dei tempi processuali, essendo possibili, ai sensi della norma innanzi indicata, allegazioni in replica dopo l’esercizio della precisazione assertiva, così come alle istanze di prova in relazione alla domanda come precisata, sono contrapponibili, istanze in controprova.

Sez. 3, n. 06387/2023, Gorgoni, Rv. 667157-01, ha ritenuto ammissibile che, l’attore, dopo aver dedotto, nell’atto di citazione, la responsabilità dei convenuti per l’abbandono dei rifiuti e il conseguente inquinamento di un terreno, nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., puntualizzi la suddetta condotta illecita in relazione alla violazione dell’obbligo di custodia gravante sugli stessi, affermando che a fronte di una domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., non integra mutatio libelli la successiva mera specificazione del fatto dannoso.

Sez. 3, n. 19289/2023, Dell’Utri, Rv. 668266-01, ha affermato che nel giudizio in cui sia stato chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale da invalidità temporanea, in presenza di una domanda risarcitoria riferita sia ai giorni precedenti l’introduzione del giudizio, sia a quelli successivi e, dunque, ad un fatto dannoso suscettibile di manifestarsi nel tempo, la precisazione, in sede di conclusioni, dei giorni effettivi di invalidità per i quali viene richiesto il risarcimento non costituisce domanda nuova, valendo piuttosto a integrare la dovuta precisazione delle conseguenze dannose verificatesi in corso di causa.

Sez. 2, n. 24458/2023, Besso Marcheis, Rv. 668807-01, ha statuito che, nel processo introdotto mediante domanda di accertamento della nullità del contratto preliminare, è ammissibile la domanda di risoluzione del medesimo contratto formulata, in via subordinata, con la prima memoria ai sensi dell’art. 183, comma 6, c.p.c., qualora si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, così ponendosi in linea di continuità con Sez. U, n. 22404/2018, Scrima, Rv. 650451-01, secondo cui nel processo introdotto mediante domanda di adempimento contrattuale è ammissibile la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento formulata, in via subordinata, con la prima memoria ai sensi dell’art. 183, comma 6, c.p.c., qualora si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta.

Peraltro, riguardo all’azione di divisione ereditaria Sez. 2, n. 22530/2023, Oliva, Rv. 668565-01, ha affermato che, ai fini dell’assegnazione del bene non comodamente divisibile è irrilevante, in presenza di accordo tra le parti, la tardività della domanda di assegnazione, in quanto l’adesione a quest’ultima risolve il problema dell’attribuzione del bene, restando salva la facoltà del giudice di merito di determinare il conguaglio dovuto in funzione riequilibratrice della posizione delle parti, mediante la perequazione delle quote, o dei relativi controvalori in denaro, rispettivamente assegnati.

D’altra parte, invece, in materia di contratti agrari, Sez. 2, n. 25285/2023, Caponi, Rv. 668487-01, ha ribadito il principio, consolidato nella giurisprudenza della Corte (si veda, ex multis, Sez. 3, n. 17495/2011, D’Amico, Rv. 619076-01), secondo cui una volta esercitato, con l’atto introduttivo del giudizio, il diritto di riscatto di cui all’art. 8 della l. n. 590 del 1965, questo non è più suscettibile, in prosieguo, di variazioni di sorta, né con riguardo all’estensione del terreno, né con riferimento al prezzo offerto, essendo preclusa alla parte non soltanto una vera e propria mutatio libelli, ma anche la mera emendatio, poiché tali nozioni, proprie del processo, non sono trasferibili alle dichiarazioni negoziali. Siffatta possibilità è a a fortiori preclusa, stante il principio posto dall’art. 112 c.p.c., al giudice, a meno che dall’interpretazione della domanda non emerga che questa abbia non solo ad oggetto il riscatto di una determinata e puntualmente descritta porzione di terreno, ma contenga anche una pretesa subordinata, relativa ai (soli) fondi che in sede di giudizio dovessero essere accertati e ritenuti come effettivamente condotti in affitto dal retraente.

Nel caso in cui al processo avente ad oggetto una domanda di risarcimento del danno venga riunito il diverso giudizio successivamente instaurato dal convenuto nei confronti di un terzo indicato quale esclusivo responsabile, Sez. 3, n. 09390/2023, Gorgoni, Rv. 667251-01, ha statuito che la domanda in quest’ultimo proposta non può considerarsi inammissibile in ragione della violazione delle preclusioni maturate nella prima causa anteriormente alla riunione, trattandosi di procedimenti connessi per il titolo, ma diversi sotto il profilo delle parti nonché della causa petendi.

Infine in tema di intervento volontario, principale o litisconsortile, nell’anno in rassegna la Corte ha ribadito il principio (in precedenza già affermato da Sez. 3, n. 20882/2018, Scrima, Rv. 650431-02) secondo cui , la preclusione per il terzo interveniente, di compiere atti che, al momento dell’intervento, non sono più consentiti ad alcuna parte, contenuta nell’art. 268, comma 2, c.p.c., opera esclusivamente sul piano istruttorio, non anche su quello assertivo, e deve ritenersi riferita sia alle prove costituende, sia alle prove documentali, valendo per entrambi tali tipi di prova le preclusioni istruttorie per le altre parti; di talché non è ammessa la tardiva produzione documentale volta a comprovare la legittimazione ad agire dell’interveniente, in quanto la controparte sarebbe privata della possibilità di fornire la relativa prova contraria (Sez. 3, n. 12463/2023, Guizzi, Rv. 667552-01, che, in applicazione di tale principio, ha dichiarato inammissibile la produzione documentale effettuata dalla terza intervenuta volta a dimostrare la propria legittimazione ad esperire un’azione revocatoria nei confronti di una delle parti; in senso conforme anche Sez. 3, n. 14398/2023, Dell’Utri, Rv. 667975-01).

In senso difforme, in precedenza, Sez. 3, n. 04934/2018, Gianniti, Rv. 648248-01 aveva, invece, affermato che la preclusione sancita dall’art. 268 c.p.c. concerne l’obbligo, per l’interventore volontario che agisca in surrogazione di una delle parti nei confronti del terzo responsabile, di accettare lo stato del processo in relazione alle preclusioni istruttorie già verificatesi per i contendenti originari, ma non si estende alla formulazione della domanda dell’interveniente e alla produzione della documentazione comprovante la surrogazione processuale, che costituisce la ragione stessa della partecipazione al giudizio. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di merito che aveva respinto la domanda dell’I.N.A.I.L. - intervenuto volontariamente nel processo in surroga del lavoratore infortunato per ottenere il rimborso dell’indennizzo corrisposto - considerando tardiva la documentazione prodotta per dimostrare l’avvenuta erogazione delle prestazioni economiche al lavoratore).

2.2. La precisazione delle conclusioni, l’assegnazione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c., la discussione della causa ex art. 281-sexies c.p.c.

La Corte, nell’anno in rassegna, si è pronunciata più volte in riferimento alla violazione delle norme procedurali che disciplinano le difese conclusive delle parti, in linea di continuità con il principio espresso da Sez. U, n. 36596/2021 Terrusi, Rv. 663244-01, secondo cui «la parte che proponga l’impugnazione della sentenza d’appello deducendo la nullità della medesima per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero di replicare alla comparsa conclusionale avversaria non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia; invero, la violazione determinata dall’avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all’atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo».

In riferimento al caso in cui, nel giudizio di primo grado dinanzi al tribunale, la causa - trattenuta in decisione dopo l’assegnazione di entrambi i termini previsti dall’art. 190 c.p.c. - sia stata rimessa sul ruolo affinché le parti possano rendere chiarimenti, Sez. 1, n. 06795/2023, Terrusi, Rv. 667134-01, ha statuito che il giudice non può successivamente limitarsi ad assegnare il solo termine per il deposito delle comparse conclusionali, obliterando quello per le repliche, in quanto tale opzione viola il principio del contraddittorio, che deve realizzarsi in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo.

D’altra parte Sez. L, n. 11711/2023, Di Paolantonio, Rv. 667987-01, ha affermato che l’ordinanza declinatoria della competenza dev’essere preceduta, a pena di nullità, dall’invito alla precisazione delle conclusioni e dall’assegnazione ad entrambe le parti di un primo termine per il deposito di memorie e di un secondo termine per repliche; comporta la nullità dell’ordinanza anche l’assegnazione di termini “sfalsati” (cioè, di un primo termine concesso solo all’attore e di un successivo termine fissato al solo convenuto) per il deposito di memorie, perché è così permessa soltanto al difensore del convenuto la replica agli argomenti avversari, in violazione dei principî costituzionali di parità delle parti e del contraddittorio.

E Sez. 1, n. 00838/2023, Tricomi, Rv. 666654-01, ha statuito che il giudizio di delibazione della sentenza di nullità del matrimonio pronunciata dal tribunale ecclesiastico, promosso da uno solo dei coniugi, è un ordinario giudizio di cognizione, al quale si applicano gli artt. 796 e 797 c.p.c., essendo pertanto nulla, per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, la sentenza pronunciata a definizione del procedimento, senza che siano concessi i termini previsti dall’art. 190 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la statuizione pubblicata pochi giorni dopo l’assunzione in decisione, secondo una tempistica incompatibile con la concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche).

3. La decisione della causa.

In tema di decisione della causa ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c. Sez. 3, n. 28302/2023 Tatangelo, Rv. 668944-01, ha affermato che l’omessa comunicazione del provvedimento di fissazione dell’udienza ex art. 281-sexies c.p.c. reso all’esito di udienza a “trattazione scritta”, equivalendo alla mancata comunicazione di un provvedimento emesso fuori udienza, determina la nullità del procedimento e della sentenza per violazione del principio del contraddittorio.

Tanto, coerentemente con il principio affermato da Sez. 1, n. 13735/2023, Amatore, Rv. 667910-01, secondo cui i provvedimenti pronunciati in sede di udienza a trattazione scritta o “cartolare”, prevista dall’art. 83, commi 6 e 7, lett. h, d.l. n. 18 del 2020, conv. dalla l. n. 27 del 2020, come modif. dal d.l. n. 28 del 2020, e oggi costituente mezzo di trattazione ordinario dopo l’introduzione dell’art. 127-ter c.p.c., devono intendersi emessi fuori udienza, con la conseguenza che la conoscenza di essi può avvenire soltanto all’esito della comunicazione di cancelleria, realizzata ai sensi dell’art. 176, comma 2, c.p.c., non potendosi applicare la presunzione legale di conoscenza dei provvedimenti adottati in udienza in capo ai soggetti presenti o che dovevano comparirvi.

Diversamente, invece, Sez. L, n. 32358/2023, Caso, Rv. 669549-01, ha statuito che in caso di udienza a trattazione scritta o cartolare, ex art. 83, comma 7, lett. h, del d.l. n. 18 del 2020, conv. dalla l. n. 27 del 2020, il deposito telematico del dispositivo a seguito della camera di consiglio è equivalente alla lettura in udienza.

In tema di assorbimento Sez. 1, n. 26507/2023, Fraulini, Rv. 669129-01, ha affermato che l’assorbimento “proprio” postula che la decisione della domanda assorbita divenga superflua, per effetto della decisione sulla domanda assorbente, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse all’esame della domanda rimasta assorbita mentre l’assorbimento “improprio” presuppone che la decisione assorbente escluda la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto della domanda formulata e dichiarata assorbita. Quale che sia la forma di assorbimento, la relativa declaratoria implica la specifica indicazione, da parte del giudice, dei presupposti in fatto e in diritto che la legittimano sicché, ove ciò non avvenga, si è in presenza di una omissione di pronuncia, comportante la nullità della decisione sul punto.

In precedenza, invece, Sez. 6 - 1, n. 02334/2020, Mercolino, Rv. 656762-01, Sez. 1, n. 28995/2018, Iofrida, Rv. 651580-01 e Sez. 1, n. 28663/2013, Nazzicone, Rv. 629570-01 avevano escluso che l’assorbimento, tanto proprio quanto improprio, comporti un’omissione di pronuncia (se non in senso formale) in quanto, in realtà, la decisione assorbente permette di ravvisare la decisione implicita (di rigetto oppure di accoglimento) anche sulle questioni assorbite, la cui motivazione è proprio quella dell’assorbimento, per cui, ove si escluda, rispetto ad una certa questione proposta, la correttezza della valutazione di assorbimento, avendo questa costituito l’unica motivazione della decisione assunta, ne risulta il vizio di motivazione del tutto omessa.

Infine, Sez. 3, n. 19296/2023, Rubino, Rv. 668129-01, in linea di continuità con quanto statuito da Sez. 1, n. 10097/2020, Terrusi, Rv. 657775-01, ha affermato che, ove sia stata pronunciata ordinanza ex art. 186-quater c.p.c., se non è richiesta dalla parte intimata la pronuncia della sentenza, la predetta ordinanza produce gli effetti di una sentenza definitiva sull’intero oggetto del giudizio, con la conseguenza che, ove abbia pronunciato solo su alcune domande o capi della domanda, implicitamente rigettando gli altri, le parti che si ritengano insoddisfatte hanno l’onere di impugnarla per evitare che la statuizione passi in giudicato, essendo, invece, inammissibile la prosecuzione del giudizio di primo grado, per essersi il giudice spogliato della relativa potestà decisionale, e nulla la sentenza da questi resa.

4. La notificazione della sentenza ai sensi dell’art. 285 c.p.c.

In tema di notificazione della sentenza, ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione Sez. 6-3, n. 02333/2023, Spaziani, Rv. 666712-01, ha affermato che la notificazione non può essere sostituita da forme di conoscenza equipollenti, con la conseguenza che deve escludersi che il termine possa decorrere dal momento in cui il notificante abbia ottenuto dalla cancelleria del giudice a quo il rilascio della copia autentica della sentenza impugnata.

Il termine breve per l’impugnazione di una sentenza decorre, infatti, dalla conoscenza legale della stessa, ossia da una conoscenza conseguita per effetto di un’attività svolta nel processo o in funzione dello stesso della quale la parte sia destinataria o che essa stessa ponga in essere, e che sia normativamente idonea a determinare detta conoscenza, non essendo sufficiente la conoscenza effettiva aliunde dell’atto (Sez. 1, n. 27916/2023, Crolla, Rv. 669159-01, che ha escluso che la proposizione del reclamo avverso la sentenza di fallimento di una società da parte del suo liquidatore in proprio, quale terzo interessato ex art. 18, comma 4 l. fall., e non come legale rappresentante della stessa, sia idonea a radicare la conoscenza legale della sentenza di fallimento in capo alla società e, di conseguenza, a far decorrere nei confronti di essa il termine breve di trenta giorni per l’impugnazione).

D’altra parte, in caso di notifica telematica della sentenza eseguita dal difensore, agli stessi fini, pur non essendo necessarie forme solenni, occorre che la stessa non abbia un contenuto equivoco, ma sia tale da porre in condizione il suo destinatario specifico di percepire non solo il contenuto del provvedimento, ma anche, in modo chiaro, l’intenzione del notificante di sollecitargliene la valutazione tecnica ai fini di un’eventuale sua impugnazione (Sez. 2, n. 23396/2023, Besso Marcheis, Rv. 668710-01, che, in applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva ritenuto tardivo l’appello facendo decorrere i termini per la sua proposizione da una mera comunicazione telematica con cui il difensore, chiedendo in via bonaria il pagamento delle spese processuali, aveva allegato il testo della sentenza di primo grado).

La prova dell’avvenuta notifica in modalità telematica della sentenza può essere data mediante il deposito delle copie informatiche, in formato “pdf”, delle ricevute di accettazione e consegna della PEC, corredate di attestazione di conformità agli originali informatici, non occorrendo il deposito dei relativi file in formato “*.eml” o “*.msg” (necessario, invece, al diverso fine della prova dell’avvenuta notificazione telematica degli atti introduttivi del giudizio), posto che la relata di notifica della sentenza ai fini di cui all’art. 325 c.p.c. è atto esterno al giudizio che, come qualsiasi atto digitale, può essere stampato o salvato e attestato conforme all’originale dal difensore (Sez. 3, n. 25686/2023, Rossetti, Rv. 668884-02).

Sez. 3, n. 25686/2023, Rossetti, Rv. 668884-01, ha affermato che in caso di morte della parte, ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione è sufficiente la notificazione della sentenza, da parte dell’avvocato, in nome e nell’interesse degli eredi della parte defunta, non essendo necessario che questi ultimi gli rilascino una nuova procura.

D’altra parte nell’anno in rassegna, con riferimento alle vicende della parte che riceve la notificazione della sentenza, è stato anche affermato che in caso di fusione tra società (anche nella forma dell’incorporazione), determinandosi una vicenda estintivo-successoria simile alla successione mortis causa a titolo universale tra persone fisiche, la notifica della sentenza ex art. 285 c.p.c. presso il difensore della società estinta è inefficace ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, non esistendo alcuna norma che investa il predetto della difesa della società incorporante. Peraltro, tale interpretazione, derivando da radicale e imprevedibile mutamento del precedente univoco orientamento giurisprudenziale che vedeva, per contro, la fusione come fenomeno a carattere modificativo-evolutivo, costituisce un caso di prospective overruling, e non impedisce, pertanto, di ritenere inammissibile l’appello, in quanto proposto oltre il termine c.d. “breve” decorrente dalla notificazione della sentenza, pur essendo questa avvenuta nei confronti della società incorporante, ma presso il difensore della società incorporata, prima del prospective overruling processuale (Sez. 1, n. 13685/2023, di Marzio, Rv. 667905-01).

Infine, con specifico riferimento alla normativa dettata, per il procuratore che eserciti il suo ministero fuori della circoscrizione del tribunale cui è assegnato, e risultante dalle modifiche degli artt. 125 e 366 c.p.c., apportate dall’art. 25 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e sino all’entrata in vigore dell’art. 16-sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. in l. n. 221 del 2012, che gli impone di indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, intendendosi, in difetto, che egli abbia eletto domicilio presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria, Sez. L, n. 14878/2023, Fedele, Rv. 667807-01, ha affermato che rimane, in tal caso irrilevante, ai fini della notifica della sentenza per il decorso del termine breve per l’impugnazione, nonché per la notifica dell’atto di impugnazione, l’indicazione della residenza o anche l’elezione del domicilio fatta dalla parte stessa nella procura alle liti.

Tale pronuncia si pone in linea di continuità con il principio affermato Sez. 6 - 2, n. 08081/2019, Criscuolo, Rv. 653383-01, secondo cui l’elezione di domicilio prescritta dall’art. 82 del R.D. n. 37 del 1934 per il procuratore che esercita la professione fuori del circondario del tribunale presso il quale è in corso il processo costituisce un atto del difensore distinto ed autonomo rispetto a quella della parte rappresentata, con la conseguenza che, ai fini della validità della notificazione della sentenza per il decorso del termine breve dell’impugnazione e del correlato atto di gravame, occorre considerare il solo domicilio indicato dal detto procuratore ai sensi della citata disposizione, mentre è irrilevante che a tale domicilio non si faccia riferimento nella procura alle liti o che in questa l’assistito avesse indicato la residenza od eletto il domicilio.

5. La correzione delle sentenze e delle ordinanze.

In tema di procedimento di correzione di errori materiali la Corte, nell’anno in rassegna, ha, in primo luogo, chiarito che l’ordinanza che definisce il procedimento di correzione di errori materiali, tanto che accolga quanto che respinga la relativa istanza, è impugnabile con il ricorso straordinario ex art. 111 Cost., qualora si deducano vizi attinenti alla stessa ordinanza ed essi assumano autonomo rilievo, in quanto riguardanti un punto sul quale quest’ultima abbia avuto carattere non solo decisorio, ma anche definitivo, perché funzionalmente estraneo alla correzione della sentenza oggetto dell’originaria istanza.(Sez. 2, n. 12966/2023, Trapuzzano, Rv. 667951-01).

Coerentemente, Sez. 3, n. 26566/2023, Valle, Rv. 669068-01 - ribadendo il principio consolidato, ma non incontrastato, secondo cui nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391-bis c.p.c. non è ammessa alcuna statuizione sulle spese processuali, trattandosi di procedimento di natura amministrativa senza una parte soccombente in senso proprio - ha ribadito l’ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione avverso l’ordinanza pronunciata all’esito del procedimento di correzione contenente tale statuizione, avendo detta statuizione non soltanto carattere decisorio, ma altresì definitivo, in quanto non impugnabile con il rimedio di cui all’ultimo comma del citato art. 288 cod. proc. civ., preordinato esclusivamente al controllo della legittimità dell’uso del potere di correzione sotto il profilo della intangibilità del contenuto concettuale del provvedimento corretto (in senso conforme, ex multis, Sez. 1, n. 04610/2017, Falabella, Rv. 644312-01).

Nella giurisprudenza precedente della Corte, nel senso dell’inammissibilità della statuizione sulle spese all’esito del procedimento di correzione dell’errore materiale si vedano, ex multis, Sez. 6-2, n. 12184/2020, Falaschi, Rv. 658456-01, Sez. 6-2, n. 21213/2013, Proto, Rv. 627802-01, Sez. 3, n. 10203/2009, Frasca, Rv. 608122-01; in senso difforme Sez. 1, n. 18221/2019, Nazzicone, Rv. 654548-01, secondo cui al generale principio di non liquidabilità delle spese del procedimento di correzione dovrebbe farsi eccezione l’ipotesi in cui la controparte si costituisca e resista.

L’affermata ammissibilità del ricorso straordinario ex art. 111 Cost., avverso l’ordinanza pronunciata all’esito del procedimento di correzione dell’errore materiale in relazione a un punto sul quale quest’ultima abbia avuto carattere non solo decisorio, ma anche definitivo, perché funzionalmente estraneo alla correzione della sentenza oggetto dell’originaria istanza, non sembra essere in contrasto con la precedente giurisprudenza della Corte che aveva affermato la non impugnabilità, neppure col ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., tanto dell’ordinanza di accoglimento dell’istanza di correzione quanto di quella di rigetto, in quanto il provvedimento comunque reso sull’istanza di correzione di una sentenza all’esito del procedimento regolato dall’art. 288 c.p.c. è sempre privo di natura decisoria, costituendo mera determinazione di natura amministrativa non incidente sui diritti sostanziali e processuali delle parti, poiché funzionale all’eventuale eliminazione di errori di redazione del documento cartaceo che non può toccare il contenuto concettuale della decisione; per questa ragione resta impugnabile, con lo specifico mezzo di volta in volta previsto, solo la sentenza corretta, proprio al fine di verificare se, tramite il surrettizio ricorso al procedimento in esame per incidere, inammissibilmente, su errori di giudizio, sia stato violato il giudicato ormai formatosi (Sez. 2, n. 05733/2019, Abete, Rv. 652769-01).

Nell’anno in rassegna sono stati, inoltre, ribaditi, diversi principi già affermati in precedenza.

Segnatamente si è confermato che il termine per l’impugnazione di una sentenza di cui è stata chiesta la correzione decorre dalla notificazione della relativa ordinanza, ex art. 288, ultimo comma, c.p.c., se con essa sono svelati errores in iudicando o in procedendo evidenziati solo dal procedimento correttivo, oppure l’errore corretto sia tale da ingenerare un obbiettivo dubbio sull’effettivo contenuto della decisione, interferendo con la sostanza del giudicato ovvero, quando con la correzione sia stata impropriamente riformata la decisione, dando luogo a surrettizia violazione del giudicato; diversamente, l’adozione della misura correttiva non vale a riaprire o prolungare i termini di impugnazione della sentenza che sia stata oggetto di eliminazione di errori di redazione chiaramente percepibili dal contesto della decisione, in quanto risolventisi in una mera discrepanza tra il giudizio e la sua espressione (Sez. 3, n. 19959/2023, Sestini, Rv. 668178-01, che ha, pertanto, escluso il differimento del termine per l’impugnativa, riguardando il procedimento di correzione l’erronea indicazione, in un capo del dispositivo, del nome di battesimo di una parte processuale, correttamente indicato in altra parte dello stesso dispositivo, oltre che nell’intestazione e nella motivazione).

Ed è stato, pure ribadito, che nella motivazione dell’ordinanza che rigetta l’istanza di correzione dell’errore materiale non può essere identificato un nuovo esercizio di potere giurisdizionale, atteso che il principio secondo cui la portata precettiva del provvedimento va individuata tenendo conto anche delle enunciazioni della motivazione trova applicazione solo quando il dispositivo contenga comunque una statuizione positiva, e non quando si limiti al rigetto dell’istanza; in tal caso, infatti, il tenore della motivazione può valere unicamente ad integrare l’interesse ad agire per l’impugnazione della sentenza di cui si è chiesta invano la correzione, ricorrendone gli ulteriori presupposti, mentre resta esclusa l’applicabilità dell’art. 288, comma 4, c.p.c. (Sez. 3, n. 17836/2023, Porreca, Rv. 668450-01, che, in applicazione di tale principio, ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la statuizione di inammissibilità di un’istanza di correzione di errore materiale, sul presupposto che il relativo provvedimento, al di là della motivazione, non fosse impugnabile, nemmeno ex art. 111, comma 7, Cost., siccome preordinato ad emendare errori di redazione non suscettibili di intaccare il contenuto decisionale assunto).

Inoltre, si è escluso che il mancato regolamento delle spese processuali, nel dispositivo e anche nella motivazione, sia emendabile con la procedura di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 ss. c.p.c. (Sez. U, n. 01913/2023, Cirillo F.M., Rv. 668218-01), in linea di continuità con la precedente giurisprudenza della Corte secondo cui il mancato regolamento delle spese di un procedimento contenzioso da parte del giudice che, a norma dell’art. 91 c.p.c., avrebbe dovuto provvedervi con la sentenza od altro provvedimento a contenuto decisorio emesso a definizione dello stesso integra un vizio di omessa pronuncia, riparabile soltanto con l’impugnazione (si veda, ex multis, Sez. 2, n. 09785/2022, Abete, Rv. 664323-01).

In argomento si ricorda, peraltro, che secondo Sez. U, n. 16415/2018, Armano, Rv. 649295-01 a fronte della mancata liquidazione delle spese nel dispositivo della sentenza, sebbene in parte motiva il giudice abbia espresso la propria volontà di porle a carico della parte soccombente, la parte interessata deve fare ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e ss. c.p.c. per ottenerne la quantificazione.

Diversamente dall’omessa statuizione sulle spese, l’errore del giudice nella determinazione della misura delle spese vive, sostenute dalla parte vittoriosa, può essere emendato o con il procedimento di correzione di cui all’art. 287 c.p.c., ovvero per mezzo del procedimento di revocazione del provvedimento che le ha liquidate, ma non col ricorso per cassazione (Sez. 2, n. 14006/2023, Besso Marcheis, Rv. 667956-01; in senso conforme, ex multis, Sez. 3, n. 21012 del 12/10/2010, Filadoro, Rv. 614576-01).

Ricordando che il procedimento di correzione degli errori materiali è parimenti esperibile in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese (Sez. U, n. 31033/2019, Vincenti, Rv. 656078-01) - e rimandando al capitolo dedicato al tema della correzione degli errori materiali di una sentenza della Corte di cassazione per un esaustivo esame delle relative pronunce della Corte nell’anno in rassegna - in questa sede ci si limita a segnalare, per la comunanza con l’argomento finora trattato, Sez. U, n. 04353/2023, Falabella, Rv. 667013-01, secondo cui l’inammissibilità o improcedibilità del ricorso ex art. 391-bis, comma 1, c.p.c., non impedisce alla Corte di cassazione di correggere d’ufficio le proprie statuizioni, purché sia instaurato il contraddittorio e ricorrano le condizioni per l’intervento emendativo, prevalendo l’esigenza di rimediare all’incoerenza tra la manifestazione formale della volontà giurisdizionale ed il suo reale contenuto (nella specie, la S.C. ha corretto l’omessa statuizione relativa alla distrazione delle spese anche se il difensore aveva rinunciato all’istanza di correzione), e Sez. L, n. 15302/2023, Casciaro, Rv. 667798-01, secondo cui, difformemente da quanto affermato da Sez. 6 - L, n. 36579/2022, Amendola, Rv. 666206-01) il ricorso per correzione di errore materiale di una sentenza della S.C. per omessa pronuncia sulla distrazione delle spese non deve essere notificato anche alla parte difesa dall’avvocato antistatario, atteso che il difensore agisce, ex art. 287 e ss. c.p.c., in forza della procura rilasciatagli nel giudizio concluso con la pronuncia da correggere, non potendosi distinguere una proposizione “in proprio” dell’istanza di distrazione avanzata dal difensore (tale da imporre la notificazione della richiesta di correzione anche alla parte rappresentata) da una proposizione della domanda in rappresentanza di parte e in base all’originaria procura.

Infine, in tema di correzione della motivazione della sentenza impugnata ad opera della Corte di cassazione, nell’anno in rassegna Sez. 2, n. 01669/2023, Caponi, Rv. 666793-01, ha specificato che, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell’art. 111, comma secondo, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 c.p.c., ispirata a tali principi, il principio di economia processuale, quale riflesso della garanzia costituzionale del giusto processo, giustifica il potere della Corte di cassazione di correggere, ex art. 384, comma 4, c.p.c., la motivazione della sentenza impugnata anche con riferimento all’ error in iudicando de modo procedendi (cioè all’errore di applicazione della norma processuale che sfocia in un corrispondente vizio di attività), indipendentemente dalla circostanza che la falsa applicazione dipenda dall’erronea soluzione di una quaestio iuris o di una quaestio facti, trattandosi di fatto processuale rispetto al quale la Corte ha potere d’indagine autonoma sul fascicolo. La S.C. ha così richiamato espressamente in motivazione il principio di diritto espresso al punto 6 della pronuncia Sez. 3, n. 15810/2005, Frasca, Rv. 582942-01 al fine di darvi continuità.

6. La sospensione del processo.

La sospensione del processo, nelle due forme, necessaria o su istanza delle parti, è disposizione di carattere generale che trova applicazione in tutto il giudizio di primo grado in relazione a qualsiasi fattispecie. Circa la sospensione necessaria, poiché l’art. 295 cod. proc. civ. ha la sua ragione fondante nell’evitare il rischio di un conflitto tra giudicati, deve farsi esclusivo riferimento all’ipotesi in cui fra due cause pendenti davanti allo stesso giudice o a due giudici diversi esista un nesso di pregiudizialità in senso tecnico - giuridico e non già in senso meramente logico, ragione per la quale la sospensione necessaria del processo non può essere disposta nell’ipotesi di contemporanea pendenza davanti a due giudici diversi del giudizio sull’ an debeatur e di quello sul quantum, fra i quali esiste un rapporto di pregiudizialità solamente in senso logico. In tal caso sarà applicabile l’art. 337, secondo comma, cod. proc. civ., il quale, in ipotesi di impugnazione di una sentenza la cui autorità sia stata invocata in un separato processo, prevede soltanto la possibilità della sospensione facoltativa del processo, tenuto conto altresì del fatto che, a norma dell’art. 336, secondo comma, cod. proc. civ., la riforma o la cassazione della sentenza sull’ an debeatur determina l’automatica caducazione della sentenza sul quantum anche se su quest’ultima si sia formato un giudicato apparente, con conseguente esclusione del conflitto di giudicati.

Così definita la portata della sospensione necessaria sin dalla pronuncia a Sez. U, n. 14060/2004, Preden, Rv. 575881-01, nell’anno in rassegna Sez. 6-3, n. 05671/2023, Valle, Rv. 667262-01, confermando il provvedimento di sospensione, ha affermato la pregiudizialità in senso stretto del giudizio promosso dal cessionario di un credito nei confronti del debitore ceduto per il pagamento del debito alienato pro soluto rispetto all’azione, svolta dal medesimo cessionario, nei confronti del cedente per il recupero del credito già oggetto di cessione in caso di suo incasso.

In tema di rapporti tra il giudizio di disconoscimento di paternità e quello in cui viene richiesto l’accertamento di altra paternità, Sez. U, n. 08268/2023, Iofrida, Rv. 667327-02, affermando la pregiudizialità del primo rispetto al secondo ha affermato che, nel caso della loro contemporanea pendenza, si applica l’istituto della sospensione per pregiudizialità ex art. 295 c.p.c.

In materia di esecuzione, Sez. 3, n. 12466/2023, Saija, Rv. 667582-02, ha enunciato, nell’interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c., il principio secondo cui sono legate da pregiudizialità tecnica l’opposizione (ex art. 615, comma 2, c.p.c.) all’esecuzione degli obblighi di fare e di non fare e l’opposizione al decreto ex art. 614 c.p.c. relativo alle spese anticipate dal procedente per i lavori già effettuati, giacché il primo giudizio ha ad oggetto l’accertamento del diritto di procedere ad esecuzione forzata, il quale costituisce presupposto del diritto al rimborso delle spese della procedura; tuttavia, qualora non sia stata disposta la riunione delle controversie per ragioni di connessione, né si sia proceduto alla sospensione necessaria del secondo giudizio ex art. 295 c.p.c. (ovvero, alla sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c.), il definitivo accoglimento dell’opposizione all’esecuzione va rilevato anche d’ufficio dal giudice dell’opposizione al decreto ingiuntivo, in forza dell’effetto espansivo “esterno” di cui all’art. 336, comma 2, c.p.c., con conseguente definitivo carico al procedente delle spese anticipate per l’esecuzione.

Nel caso in cui, in relazione ad un giudizio svoltosi in più gradi, sia proposta domanda di liquidazione degli onorari ai sensi del d.lgs. n. 150 del 2011 ed il convenuto proponga domanda riconvenzionale per far valere la responsabilità professionale dell’avvocato, Sez. 2, n. 23215/2023, Fortunato, Rv. 668704-01, ha affermato che la corte di appello è competente a decidere solo la domanda di liquidazione degli onorari, ma non la riconvenzionale, quantunque quest’ultima sia suscettibile di una istruzione sommaria, con la conseguenza che le due cause devono essere separate e che la riconvenzionale deve essere decisa dal tribunale, previa la sospensione necessaria per pregiudizialità della causa avente ad oggetto la liquidazione degli onorari fino alla decisione definitiva della causa avente ad oggetto l’azione di responsabilità.

D’altra parte, secondo Sez. 1, n. 32996/2023, Amatore, Rv. 669642-01, in tema di sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c., la necessità che i due giudizi si svolgano tra le stesse parti, in ragione della influenza che la decisione del giudizio pregiudiziale assuma in quello sospeso, trova un correttivo ove, ferma la necessità della presenza in entrambi i giudizi delle medesime parti, in quello sospeso ve ne sia anche un’altra ed il titolo dedotto come legittimante all’azione sia oggetto del giudizio pregiudiziale, poiché la prosecuzione dell’altro giudizio potrebbe dar luogo a quel contrasto di giudicati che l’art. 295 c.p.c. intende impedire, attesa la contestazione del medesimo titolo nel procedimento pregiudiziale. In applicazione di tale principio, la S.C. ha rigettato il ricorso per regolamento di competenza avverso l’ordinanza che aveva sospeso il giudizio di pagamento di somme, proposto dal preteso erede testamentario nei confronti di un istituto di credito, in quanto ritenuto pregiudizialmente necessario definire il giudizio sulla validità del testamento, ancorché in quest’ultimo procedimento non fosse presente la banca convenuta nell’altro giudizio.

Mentre Sez. 6-3, n. 06982/2023, Cricenti, Rv. 667373-01, rilevando che il rapporto di solidarietà tra debitore principale e fideiussore è improntato alla regola di cui all’art. 1306 c.c., con la conseguenza che tra le cause separatamente instaurate dal creditore nei confronti dei coobbligati non sussiste un rapporto di pregiudizialità-dipendenza, essendo escluso il rischio di conflitto di giudicati, pronunciandosi in sede di regolamento di competenza, ha cassato il provvedimento con cui il tribunale aveva sospeso la causa instaurata da un Comune per l’escussione di una polizza fideiussoria emessa a garanzia dell’adempimento di una convenzione urbanistica, in attesa della definizione di quella che lo stesso Comune aveva intentato, in via subordinata, nei confronti della società di costruzioni, invocando la risoluzione per inadempimento della suddetta convenzione e il conseguente risarcimento del danno.

Inoltre, in tema di regolamento di competenza proposto avverso l’ordinanza di sospensione nel giudizio pregiudicante, Sez. L., n. 14124/2023, Casciaro, Rv. 667891-01, ha statuito che «ordinata la sospensione del processo per pregiudizialità, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., e proposto regolamento di competenza per contestare la sussistenza di un’ipotesi di sospensione necessaria, se nelle more della decisione della S.C., venga deciso il processo ritenuto pregiudicante con sentenza passata in giudicato, si determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del giudice di legittimità, la quale comporta l’inammissibilità del ricorso, in quanto l’interesse ad agire (e pure ad impugnare) deve sussistere non solo quando è proposta l’impugnazione, ma anche al momento della decisione», precisando il principio contenuto nella risalente pronuncia a Sez. U, n. 07932/2013, Vivaldi, Rv. 625633-01 che, dalla sopravvenuta carenza di interesse aveva fatto conseguire la cessazione della materia del contendere relativamente al regolamento di competenza.

Quanto al rapporto tra il giudizio di separazione e divorzio e il processo penale a carico del coniuge per reati endofamiliari Sez. 1, n. 18725/2023, Russo, Rv. 668029-01, ha escluso «la sussistenza della pregiudizialità necessaria - nella specie, abbandono di coniuge incapace e mancata somministrazione allo stesso, infermo, dei mezzi di sussistenza - e la pronuncia di addebito della separazione che accerti non soltanto che uno dei due coniugi ha tenuto comportamenti contrari ai doveri matrimoniali, ma anche e soprattutto il nesso causale tra questi comportamenti e la crisi matrimoniale. Ne consegue che il giudizio civile deve necessariamente condursi in modo autonomo rispetto a quello penale, la cui finalità è l’accertamento della responsabilità dell’imputato e, in caso di condanna, l’irrogazione della pena, e non la verifica degli effetti della condotta sulla comunione materiale e spirituale di vita».

Sempre in tema di rapporti tra processo civile e processo penale Sez. 3, n. 25723 del 04/09/2023, Scoditti, Rv. 668887-01, ha statuito che all’istanza di revisione ex art. 629 c.p.p. del processo penale conclusosi con sentenza di condanna non consegue la possibilità di sospendere, ai sensi dell’art. 337, comma 2, c.p.c., il correlato giudizio civile risarcitorio, dal momento che il giudice della revisione può sospendere l’esecuzione della pena o della misura di sicurezza ma non incidere sulle statuizioni civili della sentenza impugnata, la quale continua, pertanto, a spiegare efficacia nel giudizio sul quantum pendente dinanzi al giudice civile.

Ancora in tema di valutazione della pregiudizialità nel rapporto tra il giudizio civile e penale in ipotesi di querela di falso proposta in via principale avverso un documento prodotto in primo grado, Sez. 3, n. 13376/2023, Rossetti, Rv. 667647-01, ha statuito che «la proposizione, in via principale e in pendenza dell’appello, di una querela di falso avente ad oggetto un documento prodotto in primo grado non consente la sospensione del gravame, prevista dall’art. 355 c.p.c. nella sola ipotesi di querela di falso proposta in via incidentale; pertanto, se per primo si conclude l’appello, con decisione fondata sull’assunta autenticità di un documento in seguito dichiarato apocrifo nel separato giudizio di falso, la pronuncia sull’impugnazione può essere rimossa col mezzo della revocazione ex art. 395, n. 2, c.p.c., per avere il giudice provveduto in base a prove successivamente rivelatesi false; se per primo si conclude il giudizio di falso, il relativo giudicato può essere invocato nel giudizio d’appello ex art. 2909 c.c., senza che vi ostino le preclusioni proprie del giudizio di appello, irrilevanti rispetto ai fatti sopravvenuti».

In tema di pregiudizialità tra giudizio civile e giudizio amministrativo Sez. L, n. 31539/2023, Sarracino, Rv. 669394-01, pronunciandosi in sede di regolamento di competenza, ha escluso che ricorresse un rapporto di pregiudizialità, suscettibile di fondare la sospensione ex art. 295 c.p.c., tra la causa civile, introdotta da un avvocato dipendente di un Comune per il riconoscimento dei propri compensi professionali, e il giudizio amministrativo finalizzato all’accertamento dell’illegittimità del regolamento comunale sulla base del quale la liquidazione dei suddetti compensi era stata effettuata in misura penalizzante rispetto ai precedenti parametri, statuendo per l’effetto che «ai fini della sospensione necessaria del processo civile ai sensi dell’art. 295 c.p.c., la pregiudizialità di una controversia amministrativa è configurabile solo laddove entrambi i giudizi pendano tra le stesse parti ed il giudice amministrativo sia chiamato a definire questioni di diritto soggettivo in sede di giurisdizione esclusiva e non anche qualora innanzi allo stesso sia impugnato un provvedimento incidente su interessi legittimi, potendo, in quest’ultima ipotesi, il giudice ordinario disapplicare il provvedimento amministrativo».

7. L’interruzione del processo.

In tema di interruzione del processo Sez. 2, n. 16982/2023, Picaro, Rv. 668056-01, ha chiarito che il termine di tre mesi per la riassunzione del processo interrotto, previsto dall’art. 305 c.p.c. per effetto della novella introdotta dall’art. 58, comma primo, della l. n. 69 del 2009, si applica ai giudizi introdotti in primo grado dopo l’entrata in vigore della predetta legge e, quindi, dal 4 luglio 2009.

Inoltre, secondo Sez. 3, n. 21980/2023, Gorgoni, Rv. 668636-01, l’omessa dichiarazione di un evento interruttivo relativo alla parte costituita - se integrante violazione dell’obbligo, posto in capo al procuratore, di lealtà e probità previsto dall’art. 88 c.p.c. - può integrare la fattispecie del dolo processuale idoneo a giustificare la revocazione della sentenza d’appello, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., ma non costituisce vizio di legittimità della sentenza che definisce il giudizio. Tale principio è stato affermato in una fattispecie relativa all’omessa dichiarazione, nel corso dell’appello, del sopravvenuto decesso della parte - che aveva agito per il ristoro dei pregiudizi conseguenti a un infortunio sul lavoro - con conseguente liquidazione del danno alla salute in misura maggiore a quella che sarebbe spettata dall’applicazione dei criteri per il risarcimento del danno cd. da “premorienza”.

Quanto al processo di cassazione Sez. 2, n. 30785/2023, Rolfi, Rv. 669228-01, ha confermato il principio già statuito secondo il quale «il fallimento di una delle parti che si verifichi nel giudizio di Cassazione non determina l’interruzione del processo ex artt. 299 e ss. c.p.c., trattandosi di procedimento dominato dall’impulso d’ufficio, con la conseguenza che non vi è un onere di riassunzione del giudizio nei confronti della curatela fallimentare» precisando però che «questo non esclude che il curatore del fallimento (dal 15 luglio 2022 il curatore della liquidazione giudiziale) possa intervenire nel giudizio di legittimità al fine di tutelare gli interessi della massa dei creditori, sia pure nei limiti delle residue facoltà difensive riconosciute dalla legge». La pronuncia merita di essere segnalata in quanto, pur dando conto del principio espresso in una pronuncia di poco precedente, Sez. 1, n. 13106/2023, Catallozzi, non massimata – resa in un processo svolto tra le medesime parti - e Sez. 2, n. 25914/2023, Amato, non massimata – resa in un giudizio sempre promosso dalla medesima ricorrente - , affronta funditus la questione relativa agli esiti del fallimento di una delle parti che si verifichi nel corso del giudizio di legittimità, giungendo ad ammettere la facoltà di intervento, atteso che l’esclusione dell’operatività del meccanismo di interruzione del giudizio di legittimità non comporta di per sé una preclusione alla possibilità per la Curatela di intervenire nel giudizio medesimo, non potendosi ravvisare alcuna conseguenzialità logica tra l’esclusione dell’applicazione degli artt. 299 e ss. c.p.c. e l’esclusione della facoltà di intervento e che anzi, «esigenze di tutela delle ragioni della massa dei creditori rappresentata dalla curatela medesima, impongano di riconoscere a quest’ultima la facoltà di intervenite nel giudizio di legittimità» con i limiti supra precisati, in quanto «il diverso ruolo rivestito dalla curatela rispetto all’imprenditore in bonis - agendo quest’ultimo unicamente nel proprio interesse ed agendo invece la curatela nell’interesse della massa dei creditori - vale a fondare un autonomo interesse della Procedura ad intervenire spontaneamente nel giudizio di legittimità per supportare, pur non potendole modificare, le tesi difensive originariamente dedotte dall’imprenditore in bonis, pena – diversamente opinando – un non giustificato vulnus alle facoltà difensive della Procedura, del tutto estromessa dal giudizio di legittimità, senza poter far valere alcuna facoltà anche solo argomentativa», affermazione quest’ultima che «non appare pienamente armonica – ed anzi si presenta distonica – rispetto ad altri principi statuiti da questa Corte». Dalle puntualizzazioni contenute in Sez. U, n. 11195/1992, Finocchiaro, Rv. 478903-01 e Sez. U, n. 02756/1993, Nardini, Rv. 481303-01 sembra potersi infine dedurre che «la spontanea attivazione della parte finalizzata a neutralizzare le conseguenze dell’evento astrattamente interruttivo, ben lungi dall’essere esclusa, risultava invece essere individuata proprio come scenario del tutto praticabile, imputandosi anzi alla parte rimasta inerte l’eventuale compromissione delle proprie possibilità di difesa in sede di legittimità».

Sempre in tema di processo per cassazione Sez. 3, n. 11300/2023, Dell’Utri, Rv. 667406-01, ha affermato che la cancellazione del difensore del ricorrente dall’albo degli avvocati patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori non comporta l’interruzione del giudizio di cassazione, ma consente alla Corte di rinviarlo ad altra udienza (o adunanza), previa comunicazione alla parte dell’ordinanza di differimento, al fine di garantire a quest’ultima la possibilità di nominare un nuovo difensore, atteso che tale evento incide negativamente sull’esercizio del diritto di difesa e sull’integrità del contraddittorio, la cui inviolabilità, secondo i principi del giusto processo, va garantita anche nel giudizio di legittimità in termini non dissimili da quanto accade nelle fasi di merito.

7.1. La prosecuzione e la riassunzione del processo interrotto.

Nell’anno in rassegna merita di essere altresì segnalata come precisazione del principio generale espresso in Sez. 2, n. 10273/2014, Giusti, Rv. 631011-01 secondo il quale «per il principio del giusto processo, a tutela dell’affidamento della parte, il giudice d’appello, che abbia ordinato la rinnovazione della notifica del gravame con prescrizioni rivelatesi erronee, non può dichiarare inammissibile l’impugnazione, ma deve revocare l’ordinanza e concedere nuovo termine di notifica» la pronuncia già citata Sez 2, n. 08835/2023, Rolfi, Rv. 667509-01, anche nella fattispecie relativa all’interruzione del processo per morte di una parte prima della costituzione in appello, ma dopo la notificazione di esso, ove prevede che «l’art. 299 c.p.c. è applicabile anche nel giudizio di appello e la morte della parte che si sia verificata dopo la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio, ma prima della scadenza del termine per la costituzione comporta l’automatica interruzione del processo, a prescindere sia dalla conoscenza che dell’evento abbiano avuto l’altra parte o il giudice, sia da qualsiasi attività diretta a determinarla, giacché l’effettiva conoscenza dell’evento interruttivo rileva ai soli fini della decorrenza del termine per la riassunzione. Ne consegue che, anche qualora l’evento interruttivo abbia colpito una parte avente la veste di litisconsorte necessario processuale, il giudizio deve essere riassunto o proseguito nel termine di cui all’art. 305 c.p.c. e non nelle forme di cui all’art. 331 c.p.c. - operante invece nei casi in cui, a fronte di una pluralità di eredi della parte deceduta, almeno uno di tali eredi si sia già costituito in giudizio - e che il vizio o la mancata tempestiva notificazione dell’atto di riassunzione, volta a garantire il corretto ripristino del contraddittorio, impongono al giudice di ordinarne la rinnovazione in applicazione analogica dell’art. 291 c.p.c. entro un termine perentorio, il cui mancato rispetto determina l’estinzione del giudizio ai sensi del combinato disposto degli artt. 291, ultimo comma, e 307, comma 3, c.p.c.».

8. L’estinzione del processo.

In argomento merita rilievo la pronuncia Sez. 3, n. 04283/2023, Dell’Utri, Rv. 667179-01, la quale, prendendo le mosse dal principio espresso da S.U., n. 09686/2013, Spirito, Rv. 626431-01, ai sensi del quale, «quando vengono riunite e cumulativamente istruite la domanda di risarcimento del danno e quella di garanzia, proposta dal convenuto nei confronti dell’assicuratore della responsabilità civile, in presenza di un evento interruttivo che tocchi una sola delle due cause connesse, il giudice ha la facoltà e non l’obbligo di separarle ma, ove si avvalga di tale facoltà, l’eventuale ordinanza che dichiari interrotto il processo produce gli effetti di cui agli artt. 300 e ss. c.p.c. solo con riferimento alla causa in cui si è verificato l’evento interruttivo, mentre l’altra causa non separata resta in una fase di stallo o di rinvio, destinata necessariamente a cessare per effetto della riassunzione della causa interrotta o dell’estinzione di essa”, disciplina la diversa fattispecie nella quale, sempre in ambito di risarcimento del danno, “ove il convenuto chiami in causa un terzo, indicandolo quale unico responsabile del pregiudizio subito dall’attore, si determina una situazione di litisconsorzio necessario processuale, con la conseguenza che, in presenza di un evento interruttivo, la tardiva riassunzione della causa determina l’estinzione dell’intero processo, e non già del solo rapporto processuale interessato dall’evento medesimo».

9. Il procedimento davanti al giudice di pace.

In argomento si segnala Sez. 2, n. 21874/2023, Scarpa, Rv. 668556-01, a seguito del rinvio pregiudiziale disposto dalla Corte di Appello di Napoli con ordinanza del 28 marzo 2023, dichiarato ammissibile dalla Prima Presidente con decreto del 12 aprile 2023. La Suprema Corte ha pronunciato un principio di diritto frutto della generale applicazione in ogni stato, grado e tipologia di giudizio, della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali imponente il rispetto di un termine ragionevole statuendo che «nei processi civili davanti al giudice di pace, ai fini dell’ammissibilità della domanda di equa riparazione per la violazione del termine ragionevole di durata, ex artt. 1-bis, 1-ter, comma 1, e 2, comma 1, della l. n. 89 del 2001, sussiste per la parte l’onere di esperire il rimedio preventivo della proposizione dell’istanza di decisione a seguito di trattazione orale a norma dell’art. 281-sexies c.p.c., in quanto, pur costituendo la “regola”, in base al modello dell’art. 321 c.p.c. (nella formulazione antecedente alle modifiche operate dal d.lgs. 149 del 2022), che la decisione della causa in tali processi avvenga a seguito di discussione orale, tale istanza non è incompatibile strutturalmente con il rito davanti al giudice di pace, alla stregua dell’art. 311 c.p.c., e riveste comunque funzione acceleratoria in riferimento alle modalità di discussione della causa, redazione della sentenza e pubblicazione della stessa».

  • giudizio
  • procedura civile
  • udienza giudiziaria

CAPITOLO XI

LE IMPUGNAZIONI

(di Paolo Fraulini )

Sommario

1 L’interesse all’impugnazione. - 2 I termini di impugnazione: - 2.1 Il termine cd. breve. - 2.2 Il termine cd. lungo. - 3 Le impugnazioni incidentali. - 4 Gli effetti dell’accoglimento dell’impugnazione. - 5 La soccombenza e il raddoppio del contributo unificato.

1. L’interesse all’impugnazione.

Sul tema, Sez. 1, n. 04056/2023, Conti, Rv. 666872-01, coniuga la peculiare posizione del Pubblico Ministero nel giudizio civile con il principio della conservazione degli atti affermando che nei procedimenti in cui è previsto l’intervento obbligatorio del P.M., ove la sentenza impugnata risulti conforme alle conclusioni adottate dalla Procura generale presso la corte d’appello, l’omissione della notifica del ricorso per cassazione alla medesima Procura non comporta alcuna conseguenza nei confronti di tale organo e non è causa di inammissibilità, poiché l’interesse ad impugnare, in ragione del quale dovrebbe farsi luogo alla integrazione del contraddittorio, è costituito dalla soccombenza, mentre il controllo di legalità della decisione è già assicurato dalla possibilità di intervento della Procura presso la S.C.

Più in generale, Sez. 3, n. 12086/2023, Ambrosi, Rv. 667569-01, precisa che la persistenza dell’interesse ad impugnare postula una soccombenza, anche parziale, della parte (intesa in senso sostanziale e non formale), la cui legittimazione all’impugnazione non viene meno per effetto dell’accoglimento della sua domanda di manleva nei confronti di un terzo - chiamato in causa proprio per tenere indenne il soccombente dalle conseguenze della condanna - in quanto si tratta di una domanda diversa, che non incide sulla soccombenza nel rapporto principale.

Più specificamente con riguardo al giudizio di cassazione, si segnalano Sez. 2, n. 21230/2023, Trapuzzano, Rv. 668484-01, a mente della quale l’interesse a impugnare discende dalla possibilità di conseguire, attraverso il richiesto annullamento della sentenza impugnata, un risultato pratico favorevole, sicché è necessario, anche in caso di denuncia di un errore di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., che la parte ottemperi al principio di autosufficienza del ricorso, correlato all’estraneità del giudizio di legittimità all’accertamento del fatto, indicando in maniera adeguata la situazione fattuale della quale chiede una determinata valutazione giuridica, diversa da quella compiuta dal giudice a quo, asseritamente erronea; nonché Sez. 3, n. 28744/2023, Guizzi, Rv. 669067-01, secondo cui è inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di ricorso in cassazione avverso la sentenza di appello che abbia omesso di dichiarare la nullità della sentenza di primo grado, qualora il vizio di questa, ove esistente, non avrebbe comportato la rimessione della causa al primo giudice, in quanto estraneo alle ipotesi tassative degli artt. 353 e 354 c.p.c., ed il giudice di appello abbia deciso nel merito su tutte le questioni controverse, senza alcun pregiudizio per il ricorrente conseguente alla omessa dichiarazione di nullità.

Sul tema dell’interesse a impugnare in sede di legittimità per l’ipotesi di concorso con la domanda di revocazione della sentenza impugnata, si segnalano Sez. 3, n. 23780/2023, Rossi, Rv. 668576-01, a mente della quale il ricorso per cassazione proposto contro la sentenza che ha rigettato la richiesta di revocazione è inammissibile, per carenza di interesse a una ulteriore pronuncia di legittimità, qualora la sentenza revocanda sia stata già annullata in accoglimento di un precedente ricorso per cassazione; tuttavia, precisa Sez. 2, n. 32270/2023, Carrato, Rv. 669386-01, che in via generale il ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale venga dichiarata l’inammissibilità della revocazione della sentenza d’appello, nel caso in cui venga previamente accolto il ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello oggetto del predetto ricorso per revocazione, è inammissibile per difetto d’interesse, stante l’intervenuto soddisfacimento della pretesa fatta valere; tuttavia a ciò fa eccezione il caso in cui il ricorrente faccia valere una pretesa specifica sul capo relativo alle spese invocando e giustificando, ad esempio, la possibilità di pervenire ad una compensazione delle stesse malgrado la declaratoria di inammissibilità.

2. I termini di impugnazione:

2.1. Il termine cd. breve.

Sul punto della decorrenza del termine, Sez. 1, n. 25889/2023, Mercolino, Rv. 668958-01, afferma che in relazione al ricorso per cassazione, è idonea la notificazione della sentenza eseguita personalmente nei confronti della parte soccombente, già costituita in primo grado, qualora quest’ultima sia rimasta contumace nel giudizio di appello, indipendentemente dalla circostanza che la notificazione abbia ad oggetto la sentenza spedita in forma esecutiva ex art. 479 c.p.c., in quanto agli effetti di cui all’art. 326 c.p.c. non assume rilievo il fine per il quale la notificazione sia effettuata, ma il fatto obiettivo della notifica, quale evento ritenuto dalla legge idoneo ad assicurare la conoscenza legale della decisione, e quindi a consentire al destinatario l’esercizio del potere d’impugnazione.

Secondo Sez. 1, n. 27916/2023, Crolla, Rv. 669159-01, il termine breve per l’impugnazione di una sentenza decorre dalla conoscenza legale della stessa, ossia da una conoscenza conseguita per effetto di un’attività svolta nel processo o in funzione dello stesso della quale la parte sia destinataria o che essa stessa ponga in essere, e che sia normativamente idonea a determinare detta conoscenza, non essendo sufficiente la conoscenza effettiva aliunde dell’atto.

Sul delicato tema della modalità di certificazione e documentazione della data di effettuazione della notificazione della sentenza impugnata, si segnalano diverse rilevanti pronunce: Sez. 6-3, n. 02333/2023, Spaziani, Rv. 666712-01, afferma che ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione, la notificazione della sentenza, cui fa riferimento l’art. 326 c.p.c. come “dies a quo” e che come tale opera anche nei confronti del notificante, non può essere sostituita da forme di conoscenza equipollenti: ne consegue che deve escludersi che il termine possa decorrere dal momento in cui il notificante abbia ottenuto dalla cancelleria del giudice “a quo” il rilascio della copia autentica della sentenza impugnata.

Sez. 2, n. 07448/2023, Mocci, Rv. 667295-01, avverte che la notificazione di un’impugnazione equivale (sia per la parte notificante, sia per la parte destinataria) alla notificazione della sentenza stessa, ai fini della decorrenza del termine breve di cui all’art. 325 c.p.c. per proporre altro tipo di impugnazione, soltanto quando l’impugnazione sia stata proposta da una delle parti della causa, con esclusione dell’impugnazione proposta dal terzo.

Sez. 2, n. 12724/2023, Varrone, Rv. 667786-01, afferma che ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, ex art. 348-ter, comma 3, c.p.c., avverso il provvedimento di primo grado, integra attività idonea a fornire conoscenza della natura dell’ordinanza di inammissibilità emessa dal giudice d’appello l’invio, da parte della cancelleria, di una comunicazione contenente, in allegato, la suddetta ordinanza in “file” PDF compresso (cd. “zippato”).

Sez. 2, n. 23396/2023, Besso Marcheis, Rv. 668710-01, statuisce che in caso di notifica telematica della sentenza eseguita dal difensore, ai fini della decorrenza del termine breve per proporre impugnazione, pur non essendo necessarie forme solenni, occorre che la stessa non abbia un contenuto equivoco, ma sia tale da porre in condizione il suo destinatario specifico di percepire non solo il contenuto del provvedimento, ma anche, in modo chiaro, l’intenzione del notificante di sollecitargliene la valutazione tecnica ai fini di un’eventuale impugnazione.

Sez. 3, n. 25686/2023, Rossetti, Rv. 668884-02, avverte che ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione, la prova dell’avvenuta notifica in modalità telematica della sentenza può essere data mediante il deposito delle copie informatiche, in formato “pdf”, delle ricevute di accettazione e consegna della PEC, corredate di attestazione di conformità agli originali informatici, non occorrendo il deposito dei relativi file in formato “*.eml” o “*.msg” (necessario, invece, al diverso fine della prova dell’avvenuta notificazione telematica degli atti introduttivi del giudizio), posto che la relata di notifica della sentenza ai fini di cui all’art. 325 c.p.c. è atto esterno al giudizio che, come qualsiasi atto digitale, può essere stampato o salvato e attestato conforme all’originale dal difensore.

Infine, Sez. 3, n. 34243/2023, Cirillo F.M., Rv. 669515-01, afferma che la dichiarazione del difensore, contenuta nell’atto di appello circa l’avvenuta notificazione della sentenza impugnata, per il principio di responsabilità che deve accompagnare l’esercizio del diritto di difesa, va assunta come veritiera dovendo, di conseguenza, il giudice parametrare la tempestività dell’impugnazione a quanto indicato, sebbene erroneamente, dalla parte, e restando affidato al difensore l’onere di rimediare all’erronea indicazione mediante precisazione prima della decisione, a meno che non emerga dagli atti processuali o da dichiarazione della parte appellata che la notificazione non vi sia stata o non sia stata valida.

Più in generale, sul tema dell’onere della prova dell’osservanza del termine per impugnare, Sez. 3, n. 20054/2023, Guizzi, Rv. 668461-01, secondo cui l’onere della prova dell’osservanza del termine d’impugnazione e, quindi, della sua tempestività e ammissibilità, anche in ragione della ricorrenza di cause ostative al decorso del termine stesso, incombe sulla parte impugnante, sicché il mancato assolvimento di tale onere comporta che il gravame debba essere dichiarato d’ufficio inammissibile.

Peculiare la questione decisa da Sez. 3, n. 28647/2023, Iannello, Rv. 669059-01: nell’ipotesi di notifica di un secondo atto di appello che faccia seguito al primo non ancora dichiarato inammissibile o improcedibile, l’osservanza del termine breve decorrente da quest’ultimo non ha un effetto di proroga del termine lungo, restando, pertanto, il secondo atto di impugnazione assoggettato al termine (breve o lungo) che per primo viene a scadenza, in quanto la locuzione “indipendentemente dalla notificazione” posta ad apertura dell’art. 327 c.p.c. sta ad attestare che il termine lungo va comunque rispettato, sia stata o meno notificata la sentenza, e che, dunque, la notifica può avere l’effetto di far scattare anche il termine breve e determinare - ove l’impugnazione non lo rispetti - la formazione del giudicato se venuto a scadere prima del termine lungo, ma non anche quello di precludere la formazione del predetto giudicato per effetto della scadenza del termine lungo se - nelle ipotesi predette - maturata anteriormente a quella del termine breve.

2.2. Il termine cd. lungo.

Ai fini della decorrenza del termine Sez. 1, n. 02829/2023, Caprioli, Rv. 666787-01, precisa che la data di pubblicazione di un provvedimento redatto in modalità digitale coincide non già con quella del deposito telematico ad opera del giudice, bensì con quella di attestazione dell’avvenuto deposito da parte del cancelliere che, mediante il sistema informatico, attribuisce al provvedimento il numero identificativo e la data; tale attestazione costituisce un atto pubblico, che fa piena prova fino a querela di falso, ed è pertanto dalla data ivi indicata che decorre il termine “lungo” per l’impugnazione.

Peculiare quanto deciso sul tema da Sez. 2, n. 01899/2023, Trapuzzano, Rv. 666799-01, secondo cui il provvedimento di liquidazione del compenso al c.t.u., emesso successivamente alla dichiarazione di estinzione del processo esecutivo e non notificato, incidendo con carattere di definitività su diritti soggettivi, può essere impugnato con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. nel termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., decorrente dal suo deposito. Tuttavia, la proposizione dell’opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002, ancorché inammissibile, fa sì che dalla data della sua notificazione decorra il termine breve di cui all’art. 325, comma 2, c.p.c., essendo questa equivalente alla conoscenza legale del provvedimento da parte del ricorrente.

3. Le impugnazioni incidentali.

Per ciò che attiene all’impugnazione incidentale in cassazione, si segnalano: Sez. 3, n. 15893/2023, Rossi, Rv. 668115-01, a mente della quale nel giudizio di cassazione, è inammissibile il ricorso incidentale condizionato con il quale la parte vittoriosa nel giudizio di merito sollevi questioni che siano rimaste assorbite, ancorché in virtù del principio cd. della ragione più liquida, non essendo ravvisabile alcun rigetto implicito, in quanto tali questioni, in caso di accoglimento del ricorso principale, possono essere riproposte davanti al giudice di rinvio; principio confermato da Sez. 5, n. 29662/2023, Penta, Rv. 669255-01, secondo cui il ricorso incidentale, anche se qualificato come condizionato, deve essere giustificato dalla soccombenza, cosicché è inammissibile il ricorso proposto dalla parte che sia rimasta completamente vittoriosa nel giudizio di appello, proposto al solo scopo di risollevare questioni che non sono state decise dal giudice di merito perché assorbite dall’accoglimento di altra tesi, avente carattere preliminare, salva la facoltà di riproporle dinanzi al giudice del rinvio in caso di annullamento della sentenza.

Secondo Sez. 3, n. 02263/2023, Gianniti, Rv. 667043-02, nel caso di proposizione di plurimi ricorsi per cassazione avverso la stessa sentenza, l’omessa decisione, ad opera della Corte, di uno dei ricorsi incidentali successivi configura una carenza radicale di disamina del ricorso incidentale pretermesso che giustifica, ove il ricorso per revocazione proposto sul punto sia inammissibile, la fissazione “ex novo” dell’udienza di discussione sul ricorso non esaminato.

Più articolata la questione dell’impugnazione incidentale in appello.

Secondo Sez. 6-3, n. 05084/2023, Guizzi, Rv. 666935-01, se l’appello ha per oggetto una sentenza pronunciata in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti, il giudice deve assegnare all’appellante incidentale, il quale abbia tempestivamente proposto l’impugnazione nei confronti dell’appellante principale, il termine per integrare il contraddittorio nei confronti degli avversi litisconsorti necessari, a norma dell’art. 331 c.p.c., sicché, trattandosi di obbligo stabilito nell’interesse esclusivo di costoro, la nullità dell’atto non notificato, conseguente alla mancata notifica può essere eccepita soltanto dal contumace successivamente costituitosi e non può essere rilevata d’ufficio dal giudice.

A mente di Sez. 2, n. 09377/2023, Scarpa, Rv. 667525-01, quando sia stata proposta domanda di risoluzione per inadempimento di un contratto e una specifica richiesta di condanna al risarcimento dei danni conseguenti all’inadempimento denunciato, l’accoglimento in primo grado della sola pretesa risarcitoria, sul presupposto che non vi sia prova del dedotto contratto, con espresso rigetto della domanda di accertamento dell’inadempimento e quindi anche con inequivoca valutazione di infondatezza della dichiarazione di risoluzione del rapporto, non consente all’originario attore di limitarsi a riproporre in appello, ai sensi dell’art. 346 c.p.c., la domanda di risoluzione, rispetto alla quale l’avvenuta soccombenza richiede la proposizione di un tempestivo appello incidentale. Per Sez. 3, n. 24731/2023, Scoditti, Rv. 667525-01, in materia di impugnazioni, qualora la sentenza di primo grado abbia accolto la domanda risarcitoria dell’attore contro il convenuto e quella di garanzia del convenuto contro il terzo garante, a fronte dell’impugnazione principale proposta dal garante limitatamente al rapporto di garanzia, è ammissibile l’impugnazione incidentale tardiva del convenuto garantito relativa al rapporto principale. Afferma Sez. 3, n. 26916/2023, Cirillo F.M., Rv. 668760-01, che la questione della violazione del giudicato esterno, derivante dalla mancata proposizione dell’appello incidentale in un diverso giudizio, non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità ove tale fatto, già verificatosi nel momento in cui è andato in decisione il giudizio di merito la cui pronuncia è oggetto del ricorso per cassazione, non sia stato tempestivamente sottoposto all’esame del giudice di merito. Da ultimo Sez. 3, n. 33649/2023, Rossello, Rv. 669525-01, afferma che la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, pur non avendo l’onere di proporre appello incidentale per riproporre le proprie domande o eccezioni assorbite dalla pronuncia impugnata, è tenuta a riproporle espressamente nel giudizio di appello o nel giudizio di cassazione e, a tal fine, non è sufficiente il generico richiamo alle domande e eccezioni contenute nelle difese di primo grado, in quanto inidoneo a manifestare in modo specifico la volontà di riproporre una determinata domanda o eccezione.

Alcune questioni di specie sull’argomento:

Sez. 3, n. 05166/2023, Vincenti, Rv. 667228-02, stabilisce che in caso di mancata o invalida notifica dell’appello incidentale ad un litisconsorte necessario, il giudice deve ordinare l’integrazione del contraddittorio, anche se a tale parte sia stato regolarmente notificato l’appello principale, atteso che tale adempimento, pur consentendo al litisconsorte di partecipare al giudizio di appello, non sana la mancata notifica dell’appello incidentale, giacché non gli consente tale partecipazione nella pienezza dell’esercizio dei suoi diritti di difesa.

Sez. 2, n. 13707/2023, Caponi, Rv. 667805-02, ricorda che l’impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile tutte le volte che quella principale metta comunque in discussione l’assetto di interessi derivante dalla sentenza, con la conseguenza che, come si evince dallo stesso tenore letterale dell’art. 334 c.p.c., in presenza di cause scindibili, l’impugnazione incidentale tardiva opera solo a vantaggio della parte contro la quale sia stata proposta l’impugnazione principale.

Sez. 2, n. 17479/2023, Guida, Rv. 668543-01, afferma che il successore a titolo particolare nel diritto controverso, che abbia spiegato intervento volontario nel giudizio di primo grado senza estromissione del dante causa, assume nel processo una posizione coincidente con quella di quest’ultimo, divenendo titolare del diritto in contestazione; pertanto, tale intervento dà luogo ad una fattispecie di litisconsorzio necessario con inscindibilità delle relative cause e, in caso di appello principale proposto dal dante causa, rende ammissibile, in base al combinato disposto degli artt. 331 e 334 c.p.c., l’appello incidentale tardivo del successore a titolo particolare anche quando rivesta le forme dell’impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dell’impugnazione principale.

Quanto alla necessità di proposizione dell’impugnazione incidentale con riguardo alla relazione delle spese del giudizio nel precedente grado, Sez. 3, n. 28136/2023, Scrima, Rv. 669125-01, afferma che la parziale riforma della decisione impugnata, da parte della sentenza d’appello, può dar luogo alla modifica del capo relativo alle spese del primo grado di giudizio solo all’esito del rigoroso riscontro di un rapporto di dipendenza tra i due capi, inteso in senso costituzionalmente rispettoso del diritto all’impugnazione, tale cioè da non trasformare la proposizione dell’impugnazione in una reformatio in pejus per chi abbia impugnato. Mentre, a tenore di Sez. 2, n. 33015/2023, Besso Marcheis, Rv. 669415-01, la statuizione della sentenza che provvede sulle spese di giudizio costituisce un capo autonomo della decisione, ma tale autonomia non comporta che la sua contestazione possa avvenire anche mediante impugnazione incidentale tardiva.

4. Gli effetti dell’accoglimento dell’impugnazione.

Afferma sul tema Sez. 3, n. 26780/2023, Tassone, Rv. 668758-02, che in caso di accoglimento della domanda principale e omessa pronuncia sulla domanda condizionata di garanzia, la devoluzione di quest’ultima al giudice investito del gravame sulla domanda principale non richiede la proposizione di appello incidentale né la riproposizione della domanda ai sensi dell’art. 346 c.p.c.

5. La soccombenza e il raddoppio del contributo unificato.

Secondo Sez. U, n. 20621/2023, Scarpa, Rv. 668224-01, il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, non ha natura sanzionatoria, ma di tributo giudiziario, in quanto presuppone l’obbligo di versamento del “primo” contributo unificato, così partecipando della sua stessa natura di fonte di finanziamento dell’attività giurisdizionale, assolvendo all’ulteriore funzione della fiscalità di disincentivare una superflua richiesta di prestazioni giudiziarie; di talché, soggiunge la medesima sentenza (Rv. 668224-02), la pronuncia con cui la Corte di cassazione dichiara l’improcedibilità del ricorso, per effetto del mancato deposito dello stesso a norma dell’art. 369 c.p.c., a seguito della iscrizione a ruolo a tal fine richiesta dalla parte cui il ricorso sia stato notificato, deve rendere l’attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, essendo il provvedimento adottato inquadrabile nei tipi previsti dalla norma.

Sempre sul tema dei presupposti per l’insorgenza dell’obbligo di corresponsione del contributo, Sez. 3, n. 26981/2023, Scrima, Rv. 668786-01, afferma che il presupposto di insorgenza dell’obbligo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame.

Sez. 5, n. 12770/2023, Stalla, Rv. 668082-01, puntualizza che in tema di contributo unificato, la dichiarazione del difensore è ininfluente ai fini dell’individuazione del valore della domanda, poiché essa è indirizzata al funzionario di cancelleria, cui compete il relativo controllo, sicché, non appartenendo tale dichiarazione di valore alle conclusioni della citazione, deve escludersi la possibilità di considerarla come parte della “domanda”, nel senso cui vi allude il primo comma dell’art. 10 c.p.c., quando dice che “il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti”.

Sez. 3, n. 34025/2023, Iannello, Rv. 669403-01, conferma l’orientamento secondo cui, in tema di impugnazioni, l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica.

Afferma Sez. 1, n. 35254/2023, Crolla, Rv. 669662-01, che il raddoppio del contributo unificato, previsto dal comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, non è dovuto in ipotesi di rigetto dell’opposizione allo stato passivo del fallimento in quanto, pur avendo detto procedimento natura impugnatoria, non si configura come un giudizio di appello, ma a tutti gli effetti come un giudizio di primo grado avente ad oggetto il riesame, a cognizione piena, della decisione adottata in sede di verifica sulla base di una cognizione sommaria; non ricorre pertanto la ratio della sanzione del pagamento del doppio contributo unificato che è quella di scoraggiare impugnazioni dilatorie o pretestuose.

  • giudizio
  • procedura civile
  • udienza giudiziaria
  • prova

CAPITOLO XII

L’APPELLO

(di Paolo Fraulini )

Sommario

1 I provvedimenti appellabili. - 2 Forme e termini dell’impugnazione. - 3 I nova in appello. - 4 I mezzi di prova in appello. - 5 La trattazione e la decisione dell’appello. - 6 La rimessione.

1. I provvedimenti appellabili.

Sul tema, Sez. 2, n. 22010/2023, Fortunato, Rv. 668406-01, afferma che in tema di esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare, l’ordinanza del giudice dell’esecuzione che decida in ordine alla portata sostanziale del titolo esecutivo ed all’ammissibilità dell’azione esecutiva non è appellabile, ma reclamabile ex art. 624 c.p.c. ove tale decisione sia stata presa solo in vista della mera sospensione della procedura (che resta pendente) in attesa dell’esito del giudizio di merito da instaurare, mentre è opponibile ai sensi dell’art. 617 c.p.c. ove abbia dichiarato la definitiva chiusura del processo esecutivo, con esclusione, in ogni caso, della proponibilità dell’appello.

Per la prima volta l’identico principio è stato applicato nell’altra esecuzione in forma specifica (e, cioè, nell’esecuzione per consegna/rilascio) da Sez. 3, n. 13530/2023, Fanticini, Rv. 667698-01, secondo cui l’ordinanza emessa ex art. 610 c.p.c. che, esorbitando dalla sua funzione tipica, decida in ordine alla portata sostanziale del titolo esecutivo ed all’ammissibilità dell’azione esecutiva non è mai appellabile, ma eventualmente reclamabile, ex art. 624 c.p.c., qualora costituisca l’atto conclusivo della fase endoesecutiva di un’opposizione e sia stata presa solo in vista di una mera sospensione della procedura, oppure opponibile, ex art. 617 c.p.c., nel caso in cui implichi la definitiva chiusura del procedimento.

2. Forme e termini dell’impugnazione.

In tema di contenuto-forma dell’atto di appello, Sez. 2, n. 10926/2023, Trapuzzano, Rv. 667673-01, afferma che la mancanza nell’atto di citazione d’appello di tutti i requisiti indicati dall’art. 164, comma 1, c.p.c. e, quindi, di tutti gli elementi integranti la vocatio in ius, non determina l’inammissibilità del gravame, dovendosi disporre, ai sensi dell’art. 164 c.p.c., la rinnovazione, entro un termine perentorio, della menzionata citazione, i cui vizi sono così sanati con efficacia ex tunc.

Sulle problematiche attinenti all’iscrizione a ruolo, Sez. 2, n. 08951/2023, Carrato, Rv. 667514-01, puntualizza che la costituzione dell’appellante con deposito della copia dell’atto di citazione (cd. velina) in luogo dell’originale non determina l’improcedibilità del gravame ai sensi dell’art. 348, comma 1, c.p.c., ma integra una nullità per inosservanza delle forme indicate dall’art. 165 c.p.c., come tale sanabile anche in virtù dell’operatività del principio del raggiungimento dello scopo.

Sempre in tema di adempimenti formali, la problematica inerente al deposito dei fascicoli è affrontata da due pronunce della S.C.: Sez. 2, n. 08949/2023, Tedesco, Rv. 667513-01, statuisce che l’eccezione di restituzione tardiva - in quanto avvenuta solo con il deposito della memoria di replica - del fascicolo dell’appellante vincitore in appello è assoggettata ad un onere di specificità, che si risolve nell’indicazione dei documenti, fra quelli contenuti nel predetto fascicolo, posti dal giudice di appello a base della sua decisione e nell’evidenziazione del pregiudizio arrecato dalla presunta violazione di legge all’esercizio dei diritti della controparte soccombente; Sez. 3, n. 10202/2023, Gorgoni, Rv. 667389-01, afferma che la mancata acquisizione del fascicolo d’ufficio di primo grado non determina un vizio del procedimento o la nullità della sentenza, potendo al più integrare il vizio di difetto di motivazione, ove venga specificamente prospettato che da tale fascicolo il giudice d’appello avrebbe potuto o dovuto trarre elementi decisivi per la decisione della causa, non rilevabili aliunde ed esplicitati dalla parte interessata, considerato che, in virtù del principio di “non dispersione (o di acquisizione) della prova”, l’efficacia probatoria dei documenti prodotti non si esaurisce nel singolo grado di giudizio e prescinde dalle successive scelte difensive della parte.

Sullo specifico tema dell’improcedibilità, Sez. 2, n. 17711/2023, Amato, Rv. 668321-01, afferma che l’atto di appello notificato con modalità telematica non è improcedibile nel caso in cui l’appellante si costituisca tempestivamente, depositando copia analogica dei documenti attestanti l’avvenuta notificazione, corredati di attestazione di conformità agli originali telematici, non essendovi un obbligo di produrre la notifica in modalità telematica e potendosi, pertanto, procedere alternativamente ai sensi dell’art. 9, comma 1-bis, della l. n. 53 del 1994. Sullo stesso argomento, Sez. 1, n. 18951/2023, Lamorgese, Rv. 668032-01, afferma che la norma contenuta nell’art. 348, comma 1, c.p.c. è diretta unicamente a garantire l’interesse dell’appellante ad evitare che sia dichiarata l’improcedibilità del gravame senza che egli sia stato posto in grado di costituirsi e comparire alla udienza successiva a quella disertata, ma non attribuisce allo stesso il diritto di impedire, non comparendo, la decisione del gravame nel merito o anche solo in rito. Pertanto, qualora la causa, nonostante l’assenza dell’appellante, sia stata trattenuta in decisione ed effettivamente decisa, anche se in senso sfavorevole a quest’ultimo, l’appellante medesimo non ha interesse a dolersi della mancata osservanza delle formalità prescritte dall’art. 348 cit., quando tale inosservanza non sia stata seguita dalla dichiarazione di improcedibilità del gravame. Sez. 3, n. 09269/2023, Rossi, Rv. 667247-01, afferma che nel caso in cui l’appellante, nel costituirsi in modalità telematica, ometta di depositare i “files” o le copie analogiche idonei a comprovare l’avvenuta notificazione del gravame, quest’ultimo è improcedibile, a meno che alla relativa produzione non provveda l’appellato. Secondo Sez. 6-5, n. 00981/2023, Di Marzio P., Rv. 666523-01, ove la produzione in giudizio di atti nativi digitali, quali la notificazione a mezzo PEC del ricorso, degli allegati e dell’attestazione di consegna, avvenga mediante allegazione al fascicolo processuale in modalità telematica, non è necessaria la relativa attestazione di conformità all’originale da parte del difensore.

In tema di termini per la costituzione, Sez. L, n. 17280/2023, Panariello, Rv. 668100-01, precisa che la proroga dei termini processuali che scadono nella giornata di sabato, ex art. 155, comma 5, c.p.c., applicabile anche al temine per la costituzione in appello, ha natura eccezionale e, pertanto, è insuscettibile di interpretazione estensiva e di applicazione analogica con la conseguenza che il sostantivo “sabato” non equivale a qualsiasi “giorno prefestivo”.

Afferma Sez. 5, n. 35570/2023, Crivelli, Rv. 669871-01, che nel computo dei termini processuali determinati ad “anni” e a “mesi” trova applicazione il criterio dettato dall’art. 155 c.p.c., secondo il quale gli stessi si computano secondo il calendario comune, quindi secondo il calendario gregoriano non ex numero sed ex nominatione dierum; pertanto, allorché la parte sia onerata della notifica di un atto (nella specie atto d’appello) entro un termine decadenziale, tale incombente andrà effettuato con riferimento al momento di consegna dell’atto stesso all’ufficiale giudiziario entro il giorno del mese corrispondente a quello da cui il termine decorre.

Quanto all’ammissibilità dell’impugnazione connessa alla specificità dei motivi di gravame, si segnalano: Sez. 2, n. 02320/2023, Giannaccari, Rv. 666797-01, secondo cui, essendo l’appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi - previsto dall’art. 342, comma 1, c.p.c. - prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l’impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell’impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure. Afferma sul medesimo tema Sez. 3, n. 16420/2023, Rossello, Rv. 668195-01, che anche la riproposizione delle istanze istruttorie, non accolte dal giudice di primo grado, deve essere specifica, sicché è inammissibile il mero rinvio agli atti del giudizio di primo grado. Secondo Sez. 1, n. 00891/2023, Falabella, Rv. 666655-01, l’appellante può limitarsi a porre a fondamento del gravame la mancata sospensione del giudizio di primo grado, senza alcuna deduzione sulle questioni di merito, sempre che specifichi che l’arresto del procedimento è funzionale all’attesa di una pronuncia che influirà sull’esito della lite.

Sul tema dell’intervento in fase di gravame, si segnala Sez. 3, n. 17004/2023, Vincenti, Rv. 668196-02, secondo cui in tema di società di capitali, l’intervento adesivo in appello del socio, che lamenti un pregiudizio alla consistenza della propria partecipazione, derivante dal danno subito dal patrimonio sociale per il fatto illecito di un terzo, non è ammissibile, poiché egli, non essendo titolare di un diritto distinto ed autonomo rispetto al diritto fatto valere dalla compagine sociale, direttamente colpita dall’illecito, non può qualificarsi come terzo legittimato all’opposizione ex art. 404 c.p.c.

Sul tema dell’effetto devolutivo, Sez. 3, n. 26780/2023, Tassone, Rv. 668758-02, afferma che in caso di accoglimento della domanda principale e omessa pronuncia sulla domanda condizionata di garanzia, la devoluzione di quest’ultima al giudice investito del gravame sulla domanda principale non richiede la proposizione di appello incidentale né la riproposizione della domanda ai sensi dell’art. 346 c.p.c. Sullo stesso tema, Sez. 6-3, n. 05084/2023, Guizzi, Rv. 666935-01, rileva che se l’appello ha per oggetto una sentenza pronunciata in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti, il giudice deve assegnare all’appellante incidentale, il quale abbia tempestivamente proposto l’impugnazione nei confronti dell’appellante principale, il termine per integrare il contraddittorio nei confronti degli avversi litisconsorti necessari, a norma dell’art. 331 c.p.c., sicché, trattandosi di obbligo stabilito nell’interesse esclusivo di costoro, la nullità dell’atto non notificato, conseguente alla mancata notifica può essere eccepita soltanto dal contumace successivamente costituitosi e non può essere rilevata d’ufficio dal giudice. Infine, secondo Sez. 3, n. 30507/2023, Guizzi, Rv. 669491-01, l’operatività del principio della ragione più liquida nel giudizio di appello è soggetta al limite derivante dall’effetto devolutivo del gravame, in virtù del quale la decisione non può esorbitare dal thema decidendum delineato dai motivi di impugnazione, pena la violazione dell’art. 112 c.p.c.

Secondo Sez. 1, n. 34821/2023, Tricomi L., Rv. 669646-01, la parte che abbia proposto impugnazione immediata avverso la sentenza non definitiva non ha l’onere di proporre, a pena d’inammissibilità, impugnazione anche avverso la sentenza definitiva successivamente emessa, non essendo previsto un criterio di collegamento formale e sostanziale tra le diverse impugnazioni, fatti salvi - se del caso - gli effetti conseguenti all’eventuale applicazione della regola dell’art.336 comma 2 c.p.c. in tema di effetto espansivo esterno.

3. I nova in appello.

In tema di valutazione della novità della domanda, si segnalano: Sez. 2, n. 06292/2023, Caponi, Rv. 667281-01, a tenore della quale non costituisce domanda nuova, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., la prospettazione, in appello, di una qualificazione giuridica del contratto oggetto del giudizio (nella specie da contratto agenzia a quello di mediazione) diversa da quella effettuata dalla parte in primo grado, ove basata sui medesimi fatti; Sez. 3, n. 06614/2023, Gorgoni, Rv. 667124-01, secondo cui la domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado o del decreto ingiuntivo può essere proposta nel giudizio d’appello senza che ciò implichi violazione del divieto di domande nuove posto dall’art. 345 c.p.c., dovendo applicarsi, in via analogica, il principio generale in base al quale, per ragioni di economia processuale, la domanda di risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 2, c. p. c. può essere proposta anche in grado di appello, come pure la domanda di riduzione in pristino ed ogni altra conseguente davanti al giudice di rinvio (art. 389 c.p.c.); Sez. 2, n. 12116/2023, Pirari, Rv. 667803-01, ove si statuisce che non integra domanda nuova la deduzione dell’attore che abbia prima affermato di essere proprietario esclusivo e poi comunista della cosa posseduta, in quanto le indagini di carattere petitorio sono consentite nel giudizio possessorio soltanto al fine di valorizzare e qualificare situazioni di fatto denuncianti di per sé l’esistenza del possesso, ad colorandam possessionem, potendosi il titolo esaminare solo come fatto probativo del possesso e non come fonte del diritto, sicché ogni nuova prospettazione di carattere petitorio da parte dell’attore in possessorio riguarda solo il fondamento del possesso; Sez. 2, n. 13920/2023, Amato, Rv. 667955-01, laddove si afferma che non incorre nel divieto la parte che, rimasta soccombente in primo grado con riferimento ad una domanda risarcitoria per illecito extracontrattuale fondata sull’art. 2043 c.c., ripropone in appello la stessa domanda risarcitoria, sulla base dei medesimi fatti costitutivi, pur fondandola sull’art. 2050 c.c.; a tenore di Sez. 2, n. 23078/2023, Rolfi, Rv. 668701-01, ove venga proposta l’actio confessoria servitutis (anche per usucapione), è tardiva la successiva proposizione in appello della azione di servitù coattiva, atteso che le predette azioni presentano petita e causae petendi del tutto distinte – in quanto con la prima si deduce un diritto esistente, con la seconda si mira a costituire il diritto “ex novo” - con la conseguenza che quest’ultima costituisce domanda nuova rispetto alla prima; per Sez. 3, n. 24896/2023, Fanticini, Rv. 668749-01, la domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, in quanto conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, non costituisce domanda nuova ed è perciò ammissibile in appello anche nel corso del giudizio, se l’esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell’impugnazione; in tal caso, qualora il giudice d’appello abbia omesso di provvedere sulla predetta istanza, la parte può, alternativamente, denunciare l’infrapetizione con ricorso per cassazione oppure riproporla in un autonomo giudizio (posto che la mancata pronuncia dà luogo ad un giudicato solo processuale e non sostanziale), mentre, nell’ipotesi in cui tale domanda sia stata rigettata (anche implicitamente), il relativo giudicato non può essere contrastato in un separato giudizio, neppure allo scopo di accertare in via incidentale l’estinzione di un controcredito opposto in compensazione.

A tenore di Sez. 3, n. 26888/2023, Graziosi, Rv. 668670-01, non è ammissibile il trasferimento di una domanda, rivolgendola nei confronti di persona diversa rispetto all’originario convenuto e non avente causa da quest’ultimo (e, dunque, al di fuori delle ipotesi dell’art. 110 c.p.c. o dell’art. 111, commi 2 e 3, c.p.c.), in quanto comporta l’introduzione di una domanda nuova, senza che assuma rilievo la circostanza che il differente destinatario sia presente nel processo, non essendo comunque parte in rapporto all’originaria domanda; afferma Sez. 2, n. 29324/2023, Caponi, Rv. 669201-01, la domanda nuova in appello è solo quella che, al pari delle domande eccezionalmente ed espressamente ammesse dall’art. 345, primo comma, secondo periodo, c.p.c., si aggiunge alla domanda principale. Ne consegue che non può ritenersi domanda nuova quella fondata sull’allegazione della mancata consegna del bene rispetto a quella originariamente fondata sull’aliud pro alio, dal momento che la domanda del compratore volta alla restituzione del prezzo pagato previa risoluzione del contratto per l’inadempimento del venditore rispetto all’obbligo di consegna del bene pattuito è rimasta immutata.

In tema di valutazione di novità delle eccezioni, si segnalano: Sez. 6-3, n. 02963/2023, Iannello, Rv. 666852-01, a tenore della quale le eccezioni in senso lato sono rilevabili d’ufficio anche in appello, purché la prova dei fatti sui quali si fondano sia stata ritualmente acquisita al processo (non necessariamente a seguito di iniziativa della parte interessata), non potendo tale prova essere fornita, per la prima volta, ai sensi dell’art. 345, comma 3, c.p.c., rimettendo in moto una fase procedimentale che deve considerarsi ormai chiusa, in ossequio al principio dell’ordinato svolgimento del processo, desumibile dagli artt. 111, comma 2, Cost. e 6 CEDU; Sez. 2, n. 20138/2023, Tedesco, Rv. 668548-01, secondo cui nel giudizio di riduzione in materia ereditaria, la deduzione, da parte del convenuto, della necessità di imputare alla legittima le donazioni ricevute in vita dall’attore, costituisce eccezione in senso lato e, come tale, il suo rilievo non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione di parte, ma è ammissibile anche d’ufficio ed in grado di appello, purché i fatti risultino documentati ex actis; Sez. 3, n. 27254/2023, Tassone, Rv. 669089-01, laddove si afferma che la parte contumace in primo grado non può eccepire in appello l’estinzione del processo nell’ipotesi in cui sia stata posta, nel grado in cui si è verificato l’evento interruttivo, nella condizione di formulare la relativa eccezione per esserle stato ritualmente notificato, in detto grado, l’atto di riassunzione del processo; per Sez. 3, n. 30905/2023, Guizzi, Rv. 669335-01, la deduzione di una transazione novativa - salva l’ipotesi di sua conclusione in corso di causa, ex art. 1965 c.c. - costituisce eccezione in senso stretto, con la conseguente operatività del divieto di proposizione in appello ex art. 345 c.p.c., qualora la si qualifichi come tesa a paralizzare la pretesa della controparte e ad ottenere, quindi, una pronuncia di merito favorevole alla parte che la propone; statuisce Sez. 3, n. 34053/2023, Iannello, Rv. 669488-01, che le eccezioni in senso lato sono rilevabili d’ufficio e sono sottratte al divieto stabilito dall’art. 345, comma 2, c.p.c., sempre che riguardino fatti principali o secondari emergenti dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo, non essendo invece necessario (pena la vanificazione della distinzione tra eccezioni in senso stretto ed eccezioni in senso lato) che tali fatti siano stati oggetto di espressa e tempestiva attività assertiva.

Secondo Sez. L, n. 35708/2023, Amendola F., Rv. 669595-01, il giudice d’appello deve pronunciarsi sull’eccezione in senso lato sollevata in primo grado dall’appellato contumace e sottoposta al contraddittorio.

Afferma Sez. 2, n. 35857/2023, Criscuolo, Rv. 669820-01, in tema di ammissione di prove nuove in grado d’appello, ai giudizi iniziati, in prime cure, prima del 30 aprile 1995, si applica l’art. 345 c.p.c. nella formulazione risultante ex art. 36 della l. n. 581 del 1950 e, quindi, precedente alle modificazioni di cui alla l. n. 353 del 1990, essendo chiara l’intenzione del legislatore di assicurare, per tali giudizi, una protrazione dell’efficacia delle norme processuali previgenti, rendendoli insensibili alle modificazioni successive, in assenza di un’espressa disposizione derogatoria.

4. I mezzi di prova in appello.

In tema di prove costituende si segnala Sez. L, n. 00401/2023, Amendola F., Rv. 666498-01, secondo cui, anche nell’ambito del reclamo di cui al rito cd. Fornero, prova nuova indispensabile, ai sensi dell’art. 1, comma 59, della l. n. 92 del 2012, è quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio, oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado.

Per ciò che attiene alle prove documentali, secondo Sez. U, n. 04835/2023, Scarpa, Rv. 666889-01, in materia di prova documentale nel processo civile, il principio di “non dispersione (o di acquisizione) della prova” - che opera anche per i documenti, prodotti con modalità telematiche o in formato cartaceo - comporta che il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un’efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, e non può dipendere dalle successive scelte difensive della parte che detti documenti abbia inizialmente offerto in comunicazione; precisandosi, inoltre id., Rv. 666889-05, che se la parte ha puntualmente allegato nell’atto di (o nella comparsa di costituzione in) appello il fatto rappresentato dal documento cartaceo avversario prodotto nel primo grado invocandone il riesame in sede di gravame, la controparte che omette la produzione di tale documento nel secondo grado subisce le conseguenze di un siffatto comportamento processuale, potendo il giudice - il quale ha comunque il dovere di ricomporre il contenuto di una rappresentazione già stabilmente acquisita al processo - ritenere provato il predetto fatto storico nei termini specificamente allegati nell’atto difensivo.

A tenore di Sez. 2, n. 24543/2023, Criscuolo, Rv. 669004-01, nei processi assoggettati al cd. vecchio rito, il documento irritualmente prodotto in primo grado - nella specie dopo la rimessione della causa al collegio e senza comunicazione del deposito alla controparte - può essere nuovamente prodotto in secondo grado nel rispetto delle forme previste dall’art. 87 disp. att. c.p.c.; tuttavia, ove il documento sia inserito nel fascicolo di parte di primo grado e questo sia depositato all’atto della costituzione unitamente al fascicolo di secondo grado, si deve ritenere raggiunta - ancorché le modalità della produzione non corrispondano a quelle previste dalla legge - la finalità di mettere il documento a disposizione della controparte, così da consentirle l’esercizio del diritto di difesa, onde l’inosservanza delle modalità di produzione documentale deve ritenersi sanata. Afferma Sez. 2, n. 29506/2023, Rolfi, Rv. 669299-03, che il divieto, di cui all’art. 345, comma 3, c.p.c., di produzione di documenti nuovi in appello, non è superabile argomentando dalla natura, in senso lato, di un’eccezione proposta, per la prima volta, in sede d’impugnazione, atteso che il giudice è, invece, chiamato, onde legittimare la nuova produzione documentale, alla verifica dell’impossibilità per la parte di provvedere tempestivamente, nel giudizio di primo grado, a tale produzione per causa ad essa non imputabile.

5. La trattazione e la decisione dell’appello.

Secondo Sez. 3, n. 13189/2023, Dell’Utri, Rv. 667624-01, l’inammissibilità dell’appello pronunciata in ragione del difetto di specificità dell’impugnazione, ai sensi dell’art. 342 c.p.c., e non sulla base dei presupposti di cui all’art. 348-bis c.p.c. (ossia, in considerazione dell’insussistenza di alcuna ragionevole probabilità di accoglimento dell’impugnazione) non è soggetta ai termini di preclusione imposti dall’art. 348-ter c.p.c., e, pertanto, può essere emessa anche dopo l’udienza di cui all’art. 350 c.p.c.; a tenore di Sez. 3, n. 19984/2023, Porreca, Rv. 668148-01, nel caso della trattazione cartolare introdotta dall’art. 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, conv. dalla l. n. 77 del 2020, la contestualità della prima udienza di trattazione regolata dall’art. 350 c.p.c., davanti al giudice d’appello, risulta necessariamente disarticolata, poiché la sequenza temporale si scompone, legittimando, in difetto di un pur opportuno rilievo giudiziale precedente, reazioni scritte immediatamente successive, ma pur sempre riconducibili alla medesima unità giuridica di tempo logico, con la conseguenza che il deposito di “files” telematici idonei a comprovare la notifica dell’appello, avvenuto con la prima difesa successiva all’udienza cartolare ed all’esito del rilievo del collegio, deve considerarsi come effettuato alla medesima “udienza”, dovendo escludersi che possa essere dichiarata l’improcedibilità del gravame.

Si pronuncia sul tema della querela di falso Sez. 3, n. 13376/2023, Rossetti, Rv. 667647-01, secondo cui la proposizione, in via principale e in pendenza dell’appello, di una querela di falso avente ad oggetto un documento prodotto in primo grado non consente la sospensione del gravame, prevista dall’art. 355 c.p.c. nella sola ipotesi di querela di falso proposta in via incidentale; pertanto, se per primo si conclude l’appello, con decisione fondata sull’assunta autenticità di un documento in seguito dichiarato apocrifo nel separato giudizio di falso, la pronuncia sull’impugnazione può essere rimossa col mezzo della revocazione ex art. 395, n. 2, c.p.c., per avere il giudice provveduto in base a prove successivamente rivelatesi false; se per primo si conclude il giudizio di falso, il relativo giudicato può essere invocato nel giudizio d’appello ex art. 2909 c.c., senza che vi ostino le preclusioni proprie del giudizio di appello, irrilevanti rispetto ai fatti sopravvenuti.

6. La rimessione.

In tema si segnalano: Sez. 3, n. 09224/2023, Scrima, Rv. 667246-01, secondo cui all’inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale è applicabile, in forza del rinvio operato dall’art. 50-quater c.p.c., il regime della nullità di cui all’art. 161, comma 1, c.p.c., con la conseguenza che il relativo vizio (che non comporta la nullità degli atti precedenti) si converte in motivo di impugnazione, senza che quest’ultima produca l’effetto della rimessione degli atti al primo giudice, ove il giudice dell’impugnazione sia anche giudice del merito, essendo egli chiamato a rinnovare la decisione come se fosse nella posizione del giudice di primo grado, e non potendo, pertanto, sindacare il mancato rispetto, nell’atto di appello, dei requisiti di ammissibilità di cui all’art. 342 c.p.c.

A tenore di Sez. 3, n. 19265/2023, Iannello, Rv. 668127-01, nel caso di nullità della citazione di primo grado per vizi inerenti alla vocatio in ius (nella specie, per inosservanza del termine a comparire), ove il vizio non sia stato rilevato dal giudice ai sensi dell’art. 164 c.p.c., la deduzione della nullità come motivo di gravame non dà luogo, ove ne sia riscontrata la fondatezza dal giudice dell’impugnazione, alla rimessione della causa al primo giudice, ma impone al giudice di appello di rilevare che il vizio si è comunicato agli atti successivi dipendenti, compresa la sentenza, e di dichiararne la nullità, rinnovando tutti gli atti compiuti in primo grado dall’attore, o su sua richiesta, nella contumacia (involontaria) del convenuto/appellante.

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  • procedura civile
  • diritto di agire in giudizio
  • principio generale del diritto
  • mezzi di ricorso

CAPITOLO XIII

IL RICORSO PER CASSAZIONE E L’ENUNCIAZIONE DEL PRINCIPIO DI DIRITTO NELL’INTERESSE DELLA LEGGE

(di Cecilia Bernardo, Guido Romano (1) )

Sommario

1 Premessa. - 2 L’introduzione del giudizio di legittimità. - 3 Il termine ad impugnare. - 4 La legittimazione e la capacità processuale. - 5 La procura speciale. - 6 Il ricorso incidentale. - 7 Inammissibilità ed improcedibilità del ricorso. - 8 Le memorie difensive. - 9 I vizi denunciabili. - 10 Il giudizio di rinvio. - 11 Il ricorso straordinario per cassazione. - 12 I principi di diritto enunciati d’ufficio nell’anno in rassegna.

1. Premessa.

Quest’anno, a differenza delle precedenti rassegne, viene dedicato un unico capitolo al giudizio di cassazione, nel quale saranno esaminate le più rilevanti pronunce in tema di procedimento di legittimità, di ricorso straordinario per cassazione e di enunciazione del principio di diritto nell’interesse della legge.

L’anno in rassegna ha visto la Suprema Corte impegnata nelle prime applicazioni della riforma di cui al d.lgs. n. 149 del 2022, che hanno interessato anche il giudizio di cassazione. In particolare, oltre al rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione, introdotto dall’art. 363-bis c.p.c., che attribuisce nuovo valore alla funzione nomofilattica della Suprema Corte, ed alla riscrittura dell’art. 380-bis c.p.c., con il quale è stato introdotto un procedimento accelerato (con la possibilità di non fissare l’udienza di camera di consiglio) per la dichiarazione di inammissibilità, improcedibilità o manifesta fondatezza o infondatezza, che sono già stati trattati in precedenza, la riforma ha introdotto altre importanti novità.

Gli obiettivi di fondo della riforma, ispirata alla semplificazione ed alla razionalizzazione, sono stati realizzati attraverso l’unificazione dei riti camerali, con il mantenimento del rito disciplinato dall’art. 380-bis.1 c.p.c. e la soppressione della Sesta sezione, di cui all’art. 376 c.p.c., e la conseguente concentrazione della relativa competenza dinanzi alle sezioni semplici, che effettueranno direttamente l’attività di spoglio dei ricorsi in base alle materie di propria competenza.

Altro aspetto rilevante è rappresentato dalla razionalizzazione della disciplina della udienza pubblica, alla quale la Corte potrà ricorrere nei soli casi di rilevanza della questione di diritto sulla quale si deve pronunciare.

Questo sforzo di razionalizzazione e semplificazione passa, altresì, attraverso una necessaria semplificazione degli atti processuali di parte, che dovranno essere ispirati a criteri di sinteticità e chiarezza. D’altra parte, il rispetto di tali criteri appare ancor più importante alla luce della generalizzata obbligatorietà del deposito telematico degli atti.

2. L’introduzione del giudizio di legittimità.

Nell’anno in rassegna, la S.C. ha avuto modo di esaminare alcuni aspetti della fase introduttiva del giudizio di cassazione, con particolare riferimento alla notificazione del ricorso ed al deposito degli atti delle parti e della procura speciale.

Come si è già detto, infatti, è stato ormai generalizzato l’obbligo del deposito telematico degli atti delle parti e dei provvedimenti del giudice. A tal riguardo, va innanzitutto menzionata Sez. 1, n. 14287/2023, Perrino, Rv. 667922-01, che, in tema di introduzione del giudizio di legittimità con modalità telematiche, ha affermato che, qualora dal messaggio di posta elettronica certificata relativo alla notificazione del ricorso per cassazione non risulti la procura speciale, quest’ultima, se inserita in formato analogico nel “sottofascicolo di cortesia”, priva dei requisiti della scrittura privata autenticata o dell’atto pubblico, non è idonea a soddisfare le prescrizioni degli artt. 83 e 365 c.p.c., non potendosi ritenere congiunta materialmente al ricorso che, dunque, risulta inammissibile.

Sempre in tema di deposito telematico del ricorso, la Sez. 1, n. 33923/2023, Scotti, Rv. 669613-01, ha affermato che l’omesso deposito della procura ad litem, contestualmente al ricorso, nel fascicolo telematico del ricorrente, non comporta la sanzione dell’improcedibilità ex art. 369 c.p.c., ove la stessa risulti depositata nel fascicolo telematico di uno dei controricorrenti, entro il termine che chiude la fase delle verifiche preliminari di procedibilità. Tale principio risulta affermato in un caso, in cui la S.C. ha escluso l’improcedibilità del ricorso depositato senza la procura ad litem, poiché questa, trattandosi di procura analogica sottoscritta dalle parti, nonché scansionata e firmata digitalmente dal difensore, era stata depositata dal controricorrente unitamente alla copia del ricorso notificatagli ed alla relata di notifica, in cui il difensore ne aveva attestato la conformità all’originale.

Inoltre, secondo la Sez. 1, n. 16041/2023, Perrino, Rv. 668019-01, il deposito della procura alle liti ex art. 77 c.p.c. non deve necessariamente avvenire unitamente al ricorso, ben potendo essere eseguito, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., anche successivamente in quanto rilevante ai fini della ammissibilità dello stesso (e del controricorso), mentre deve essere contestuale, a pena di improcedibilità ex art. 369, comma 2, n. 3, c.p.c., quanto la procura ad litem sia conferita con atto separato.

È opportuno segnalare che, alle suddette pronunce, hanno fatto seguito due importanti sentenze delle Sezioni Unite, risolvendo un contrasto di giurisprudenza. In particolare, Sez. U, n. 02077/2024, Vincenti, Rv. 669830-01, ha statuito che, in caso di ricorso per cassazione nativo digitale, notificato e depositato in modalità telematica, l’allegazione mediante strumenti informatici - al messaggio di posta elettronica certificata (PEC) con il quale l’atto è notificato ovvero mediante inserimento nella “busta telematica” con la quale l’atto è depositato - di una copia, digitalizzata, della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale dal difensore, integra l’ipotesi, ex art. 83, comma 3, c.p.c., di procura speciale apposta in calce al ricorso, con la conseguenza che la procura stessa è da ritenere valida in difetto di espressioni che univocamente conducano ad escludere l’intenzione della parte di proporre ricorso per cassazione.

Inoltre, Sez. U, n. 02075/2024, Vincenti, Rv. 669833-01, ha affermato che il requisito della specialità della procura, di cui agli artt. 365 e 83, comma 3, c.p.c., non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell’atto a cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso.

Sempre in tema di introduzione del giudizio di cassazione con modalità telematiche, Sez. 1, n. 31460/2023, Acierno, Rv. 669599-01, ha affermato che i poteri certificativi che competono all’avvocato notificante riguardano le attività del procedimento notificatorio da lui poste in essere e la conformità delle copie analogiche prodotte ai documenti informatici originali e non si estendono a qualsiasi altra affermazione da lui compiuta nel testo della relata di notifica o dell’attestazione di conformità, qualora tali affermazioni non siano accompagnate dal deposito di pertinente documentazione. Tale principio risulta enunciato in un caso in cui la S.C. ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso, rilevando che la mera affermazione, compiuta dall’avvocato del ricorrente in sede di attestazione di conformità, della data di notificazione della sentenza alla controparte, non accompagnata dal deposito della copia analogica della relata di notificazione, non vale a escludere la sanzione di improcedibilità del ricorso.

In tema di improcedibilità del ricorso, può essere utile ricordare che, secondo le Sez. U, n. 10648/2017, D’Ascola, Rv. 643945-01, deve escludersi la possibilità di applicazione della sanzione della improcedibilità, ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., al ricorso contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, ove quest’ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio.

Poi, due pronunce si occupano della notificazione del ricorso per cassazione alla Pubblica Amministrazione e nell’ambito del contenzioso tributario. In particolare, con la prima, Sez. 1, n. 06300/2023, Mercolino, Rv. 667544-01, ha affermato che si applica anche alla notifica del controricorso la regola secondo cui la nullità della notificazione - perché eseguita presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato, anziché presso l’Avvocatura generale - può essere sanata, con effetto ex tunc, non solo dalla rinnovazione della notificazione, ma anche dalla costituzione in giudizio dell’Avvocatura generale in rappresentanza dell’ente, ancorché intervenuta successivamente al decorso del termine di cui all’art. 370 c.p.c.. Tale pronuncia si ricollega al principio affermato in precedenza dalle Sez. U, n. 00608/2015, Napoletano, Rv. 633916-01, secondo cui, in materia di ricorso per cassazione proposto nei confronti della P.A. è nulla la notifica effettuata presso l’Avvocatura distrettuale anziché presso l’Avvocatura generale dello Stato, sicché ne è ammissibile la rinnovazione presso quest’ultima, ponendosi una diversa soluzione in contrasto con il principio di ragionevole durata del processo.

Con la seconda, Sez. 5, n. 33707/2023, Macagno, Rv. 669838-01, ha affermato che, in tema di giudizio di cassazione avverso le sentenze tributarie, la notificazione a mezzo PEC del ricorso è valida anche se eseguita prima dell’entrata in vigore del processo tributario telematico, trovando applicazione, ai sensi dell’art. 62 del d.lgs. n. 546 del 1992, le norme del codice di procedura civile, in quanto compatibili, e l’art. 3-bis della l. n. 53 del 1994 (inserito dall’art. 16-quater del d.l. n. 179 del 2012), che consente agli avvocati, senza necessità di preventiva autorizzazione del consiglio dell’ordine di appartenenza, di notificare atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale mediante posta elettronica certificata.

Quanto, poi, al deposito telematico degli atti delle parti, va evidenziato che, in base all’art. 196-quater, comma 1, disp. att. c.p.c., applicabile, ai sensi dell’art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2022, a tutti i procedimenti civili pendenti davanti alla Corte di Cassazione a decorrere dal 1° gennaio 2023, il deposito degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo, da parte dei difensori, ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, salvi i casi eccezionali previsti dall’art. 196-quater, comma 4, disp. att. c.p.c., con la conseguenza che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 369 c.p.c., deve essere dichiarato improcedibile il ricorso che, al di fuori dei casi tassativi in cui è consentito, sia depositato con modalità non telematiche. In questo senso si è espressa Sez. 1, n. 10689/2023, Terrusi, Rv. 667428-01.

A tal riguardo, le Sez. U, n. 33959/2023, Grasso, Rv. 669402-01, hanno statuito che il mancato deposito del controricorso in forma telematica, imposto dall’art. 196-quater, comma 1, disp. att. c.p.c., comporta l’inammissibilità del deposito cartaceo salvo che, nel rispetto del termine decadenziale previsto dall’art. 370 c.p.c., l’intimato non lo reiteri nella prevista forma telematica. Sempre le Sez. U, n. 22074/2023, Terrusi, Rv. 668227-01, hanno affermato che, qualora il ricorso sia improcedibile in ragione del suo mancato deposito nel fascicolo informatico (ex artt. 396 c.p.c. e 196-quater, comma 1, disp. att. c.p.c.), l’esame dell’atto non è consentito nemmeno per rilevarne l’inammissibilità.

Anche l’art. 372 c.p.c. risulta interessato dalla riforma introdotta con il d.lgs. n. 149 del 2022. In particolare, è stato eliminato l’obbligo di notificare alla controparte l’elenco dei documenti depositati ai fini dell’ammissibilità del ricorso o del controricorso. Tuttavia, come precisato nella Relazione illustrativa, per meglio garantire il contraddittorio e consentire al collegio di prendere previa e adeguata conoscenza dei documenti, è stato previsto che il deposito debba intervenire entro quindici giorni prima dell’udienza o dell’adunanza in camera di consiglio.

A tale riguardo, la Sez. 3, n. 29933/2023, Vincenti, Rv. 669743-01, ha statuito che il termine per il deposito dei documenti relativi all’ammissibilità del ricorso, di cui all’art. 372 c.p.c. (come modificato dall’art. 3, comma 27, lett. h, d.lgs. n. 149 del 2022), ha natura perentoria, perché risponde all’esigenza di garantire il contraddittorio e consentire al collegio di prendere preventiva e adeguata conoscenza della documentazione prodotta.

3. Il termine ad impugnare.

Nell’anno in rassegna, due pronunce si sono occupate della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione.

In particolare, la Sez. 1, n. 25889/2023, Mercolino, Rv. 668958-01, ha affermato che, a tal fine, è idonea la notificazione della sentenza eseguita personalmente nei confronti della parte soccombente, già costituita in primo grado, qualora quest’ultima sia rimasta contumace nel giudizio di appello, indipendentemente dalla circostanza che la notificazione abbia ad oggetto la sentenza spedita in forma esecutiva ex art. 479 c.p.c., in quanto agli effetti di cui all’art. 326 c.p.c. non assume rilievo il fine per il quale la notificazione sia effettuata, ma il fatto obiettivo della notifica, quale evento ritenuto dalla legge idoneo ad assicurare la conoscenza legale della decisione, e quindi a consentire al destinatario l’esercizio del potere d’impugnazione. Tale pronuncia appare in linea con il precedente della Sez. 1, n. 02974/2020, Scotti, Rv. 656997-01, secondo cui la notificazione della sentenza d’appello, diretta alla parte ma presso il suo procuratore costituito domiciliatario ex lege, è idonea a determinare la decorrenza del termine breve per la proposizione del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 325, comma 2, c.p.c., risultando irrilevante che il provvedimento sia stato notificato in forma esecutiva.

Inoltre, per il caso in cui in un giudizio con più parti non sussista un’ipotesi di litisconsorzio processuale necessario ma siano state proposte domande autonome e cumulate nei confronti di parti diverse, originate da un comune fatto generatore, la Sez. 2, n. 08556/2023, Giannaccari, Rv. 667504-01, ha statuito che la notifica della sentenza di appello effettuata nei confronti di una sola parte non determina anche nei confronti delle altre il decorso del termine breve per la proposizione del ricorso in cassazione, con la conseguenza che solo con il decorso del cd. “termine lungo” per impugnare la sentenza è definitiva nei confronti della parte cui non sia stata notificata la sentenza e solo dal decorso di tale termine decorre il dies a quo di cui alla l. n. 89 del 2001 per proporre l’azione di equa riparazione.

4. La legittimazione e la capacità processuale.

Nell’anno in rassegna, la S.C. ha avuto modo di occuparsi anche della legittimazione all’impugnazione.

A tal riguardo, la Sez. 3, n. 34373/2023, Condello, Rv. 669489-01, ha affermato che il soggetto, che non sia stato parte nel grado precedente, che proponga impugnazione avverso la decisione adottata al suo esito nell’asserita qualità di successore, a titolo universale o particolare, di colui che era stato parte nel precedente grado o fase di giudizio, deve, in primo luogo, allegare la propria legitimatio ad causam per essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa, deducendo le circostanze che costituiscono il presupposto di legittimazione alla sua successione nel processo, e, in secondo luogo, fornire la prova di tali circostanze, dovendo, in difetto, essere dichiarata, anche d’ufficio, l’inammissibilità dell’impugnazione. Tale principio è stato affermato in un caso in cui la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva ritenuto inammissibile l’opposizione non avendo l’impugnante adempiuto l’onere di allegazione rispetto all’asserita qualità di cessionario di un credito facente capo alla parte originaria del processo, non avendo dedotto né specificato quali crediti fossero stati ceduti e chi fossero i soggetti cessionari.

La pronuncia appare una specificazione di analogo principio affermato in precedenza dalla Sez. 1, n. 24050/2019, Marulli, Rv. 655307-01.

In due pronunce, poi, sono state esaminate le conseguenze dei fenomeni riconducibili alla fattispecie di cui all’art. 111 c.p.c. In particolare, ove tale fenomeno si verifichi in pendenza del giudizio d’appello e non sia emerso né in tale fase, né nella fase di legittimità, la Sez. 3, n. 05287/2023, Dell’Utri, Rv. 667050-01, ha affermato che il successivo giudizio di rinvio deve necessariamente proseguire tanto nei confronti del preteso successore a titolo particolare, quanto della parte originaria, quale litisconsorte ex lege, e, in caso di scissione di quest’ultima, anche nei confronti delle società derivanti dalla scissione, quali successori a titolo universale della società scissa ex artt. 2506 e ss. c.c., sicché, in caso di mancata riassunzione del processo ex art. 392 c.p.c. nei confronti delle predette parti, il giudice è tenuto a ordinare l’integrazione del contraddittorio, potendo il difetto di integrità del contraddittorio essere rilevato, anche d’ufficio, in sede di legittimità.

Inoltre, la Sez. 2, n. 30785/2023, Rolfi, Rv. 669228-01, ha affermato che il fallimento di una delle parti che si verifichi nel giudizio di Cassazione non determina l’interruzione del processo ex artt. 299 e ss. c.p.c., trattandosi di procedimento dominato dall’impulso d’ufficio, con la conseguenza che non vi è un onere di riassunzione del giudizio nei confronti della curatela fallimentare; questo non esclude, tuttavia, che il curatore del fallimento (dal 15 luglio 2022 il curatore della liquidazione giudiziale) possa intervenire nel giudizio di legittimità al fine di tutelare gli interessi della massa dei creditori, sia pure nei limiti delle residue facoltà difensive riconosciute dalla legge. Tale principio appare una specificazione di quanto affermato dalla Sez. 1, n. 03630/2021, Mercolino, Rv. 660567-01, secondo cui, in caso di fallimento di una delle parti nel corso del giudizio di cassazione, il curatore del fallimento non è legittimato a stare in giudizio in luogo del fallito, essendo irrilevanti i mutamenti della capacità di stare in giudizio di una delle parti e non essendo ipotizzabili, nel giudizio di cassazione, gli adempimenti di cui all’art. 302 c.p.c., il quale prevede la costituzione in giudizio di coloro ai quali spetta di proseguirlo.

Poi, la S.C. ha confermato i propri orientamenti in tema di capacità processuale di un consorzio, di sospensione disciplinare del difensore e di assoluta incertezza del destinatario del ricorso per cassazione. In particolare, la Sez. 3, n. 36070/2023, Gianniti, Rv. 669699-01, ha affermato che la delibera dell’assemblea di un consorzio, richiesta dallo statuto affinché il Presidente possa agire o resistere in giudizio, concorre ad integrare la capacità processuale dell’ente, sicché la relativa mancanza comporta l’inefficacia degli atti processuali compiuti attraverso il Presidente stesso, con conseguente inammissibilità del ricorso per Cassazione da quest’ultimo proposto in mancanza della suddetta autorizzazione. La Sez. 3, n. 02107/2023, Dell’Utri, Rv. 667071-01, ha statuito che la sospensione disciplinare a tempo indeterminato dell’unico difensore (e, a fortiori la relativa cancellazione dall’albo professionale) non comporta l’interruzione del giudizio ma, eventualmente, consente alla Corte di cassazione, per garantire l’effettività del diritto di difesa, di rinviare il processo ad altra udienza (od adunanza), dovendo la parte attivarsi, con la necessaria diligenza e a fronte della personale comunicazione dell’ordinanza di differimento, per nominare un nuovo difensore. Sempre la Sez. 3, n. 08778/2023, Saija, Rv. 667259-01, ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., qualora l’identificazione delle parti contro cui è diretto manchi o sia assolutamente incerta, non essendo necessario, a tal fine, che le relative indicazioni siano premesse all’esposizione dei motivi di impugnazione o comunque esplicitamente formulate, ed essendo sufficiente (analogamente a quanto previsto dall’art. 164 c.p.c.) che esse risultino inequivocabilmente, anche se implicitamente, dal contesto del ricorso, ovvero dal riferimento ad atti dei precedenti gradi del giudizio, da cui sia agevole identificare con certezza la parte intimata; in mancanza di tale indicazione, il relativo vizio non è sanato dalla relazione di notificazione che, quale dichiarazione dell’ufficiale giudiziario relativa alla conoscenza del documento incorporante il ricorso, è atto soggettivamente e oggettivamente distinto da quest’ultimo.

5. La procura speciale.

La S.C., nell’anno in rassegna, è tornata ad occuparsi anche dei requisiti richiesti per il conferimento della procura speciale per la proposizione del ricorso per cassazione.

A tal riguardo, la Sez. 2, n. 20896/2023, Caponi, Rv. 668405-01, ha affermato che la nullità della procura speciale - rilasciata nella specie su atto congiunto al ricorso - è determinata dal contestuale ricorrere di quattro circostanze: riferimento ad attività tipiche del giudizio di merito; mancanza della indicazione della data; mancanza della indicazione del numero e dell’anno del provvedimento impugnato; mancanza di una proposizione esplicita di conferimento del potere di proporre ricorso per cassazione. Giova ricordare che, secondo un recente precedente delle Sez. U, n. 36057/2022, Cirillo, Rv. 666374-01, a seguito della riforma dell’art. 83 c.p.c. disposta dalla l. n. 141 del 1997, il requisito della specialità, richiesto dall’art. 365 c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all’atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso; tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione, tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall’art. 1367 c.c. e dall’art. 159 c.p.c., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all’atto di produrre i suoi effetti.

È stato poi affermato dalla Sez. 6-5, n. 00938/2023, Putaturo Donati Viscido di Nocera, Rv. 666619-01, che il ricorso per cassazione proposto sulla base della procura rilasciata dal ricorrente al proprio difensore nell’atto d’appello è inammissibile, per difetto della prescritta procura speciale, essendo quest’ultima inidonea allo scopo se conferita con atto separato in data anteriore alla pubblicazione della sentenza da impugnare e, pertanto, senza lo specifico riferimento al giudizio di legittimità; né è possibile una sanatoria dell’atto mediante rinnovazione, ai sensi dell’art. 182 c.p.c., atteso che l’applicazione di detta norma non è compatibile con la disciplina del conferimento della procura per il giudizio di cassazione che, per il disposto dell’art. 365 c.p.c., richiede l’esistenza di una procura speciale valida come requisito di ammissibilità del ricorso per cassazione e, per il disposto dell’art. 366, n. 5, c.p.c., che tale procura venga ad esistenza prima del ricorso e non dopo. Principio analogo risulta enunciato dalla Sez. 6-3, n. 13263/2020, Rossetti, Rv. 658373-01, secondo cui è inammissibile, per difetto della prescritta procura speciale, il ricorso per cassazione proposto sulla base della procura rilasciata dal ricorrente al proprio difensore nell’atto d’appello, essendo quest’ultima inidonea allo scopo perché conferita con atto separato in data anteriore alla sentenza da impugnare in sede di legittimità e, pertanto, in contrasto con l’obbligo di rilasciare la procura successivamente alla pubblicazione del provvedimento impugnato e con specifico riferimento al giudizio di legittimità.

Infine, la Sez. 3, n. 11300/2023, Dell’Utri, Rv. 667406-01, ha affermato che la cancellazione del difensore del ricorrente dall’albo degli avvocati patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori non comporta l’interruzione del giudizio di cassazione, ma consente alla Corte di rinviarlo ad altra udienza (o adunanza), previa comunicazione alla parte dell’ordinanza di differimento, al fine di garantire a quest’ultima la possibilità di nominare un nuovo difensore, atteso che tale evento incide negativamente sull’esercizio del diritto di difesa e sull’integrità del contraddittorio, la cui inviolabilità, secondo i principi del giusto processo, va garantita anche nel giudizio di legittimità in termini non dissimili da quanto accade nelle fasi di merito. Analogo principio risulta affermato dalla medesima Sez. 3, n. 02107/2023, Dell’Utri, Rv. 667071-01, in caso di sospensione disciplinare a tempo indeterminato dell’unico difensore.

6. Il ricorso incidentale.

Con riferimento all’ammissibilità del ricorso incidentale, va segnalata la pronuncia della Sez. 2, n. 33015/2023, Besso Marcheis, Rv. 669415-01, secondo cui la statuizione della sentenza che provvede sulle spese di giudizio costituisce un capo autonomo della decisione, ma tale autonomia non comporta l’inammissibilità dell’impugnazione incidentale tardiva volta a contestarlo. Tale pronuncia risulta difforme da alcuni precedenti della S.C., tra cui il più recente è quello della Sez. 5, n. 04845/2020, D’Ovidio, Rv. 657370-01, secondo cui la statuizione della sentenza che provvede sulle spese di giudizio costituisce un capo autonomo della decisione; ne consegue che l’impugnazione avverso di essa deve essere proposta in via autonoma e non per mezzo di impugnazione incidentale tardiva, che è, per tale ragione, inammissibile.

Sempre in tema di impugnazione incidentale, nell’anno in rassegna sono stati confermati alcuni precedenti orientamenti. In particolare, la Sez. 3, n. 15893/2023, Graziosi, Rv. 668115-01, ha ribadito che è inammissibile il ricorso incidentale condizionato con il quale la parte vittoriosa nel giudizio di merito sollevi questioni che siano rimaste assorbite, ancorché in virtù del principio cd. della ragione più liquida, non essendo ravvisabile alcun rigetto implicito, in quanto tali questioni, in caso di accoglimento del ricorso principale, possono essere riproposte davanti al giudice di rinvio.

La Sez. 3, n. 33733/2023, Sestini, Rv. 669526-01, ha, poi, confermato che, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, il ricorso incidentale tardivo è inefficace ai sensi dell’art. 334, comma 2, c.p.c., con la conseguenza che la soccombenza va riferita alla sola parte ricorrente in via principale, restando irrilevante se sul ricorso incidentale vi sarebbe stata soccombenza del controricorrente, atteso che la decisione della Corte di cassazione non procede all’esame dell’impugnazione incidentale e dunque l’applicazione del principio di causalità con riferimento al decisum evidenzia che l’instaurazione del giudizio è da addebitare soltanto alla parte ricorrente principale.

Infine, la Sez. 5, n. 29662/2023, Penta, Rv. 669255-01, ha ribadito che il ricorso incidentale, anche se qualificato come condizionato, deve essere giustificato dalla soccombenza, cosicché è inammissibile il ricorso proposto dalla parte che sia rimasta completamente vittoriosa nel giudizio di appello, proposto al solo scopo di risollevare questioni che non sono state decise dal giudice di merito perché assorbite dall’accoglimento di altra tesi, avente carattere preliminare, salva la facoltà di riproporle dinanzi al giudice del rinvio in caso di annullamento della sentenza.

7. Inammissibilità ed improcedibilità del ricorso.

Plurime pronunce si registrano in tema di inammissibilità ed improcedibilità del ricorso.

In particolare, va menzionata la pronuncia della Sez. 2, n. 10869/2023, Trapuzzano, Rv. 668072-01, secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile qualora manchi o vi sia incertezza assoluta sull’identificazione delle parti contro cui esso è diretto ma, ai fini dell’osservanza della norma predetta, non è necessario che le relative indicazioni siano premesse all’esposizione dei motivi di impugnazione, o che siano altrove esplicitamente formulate, essendo sufficiente, analogamente a quanto previsto dall’art. 164 c.p.c., che esse risultino in modo chiaro e inequivoco (e non, dunque, ingannevole), anche se implicitamente, dal contesto del ricorso, nonché dal riferimento ad atti dei precedenti gradi di giudizio, da cui sia agevole identificare con certezza la parte intimata. Tale pronuncia si pone in linea di continuità con il precedente della Sez. 6-1, n. 02234/2022, Caradonna, Rv. 663755-01, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 1, c.p.c., quando manchi un’espressa indicazione della parte contro la quale è proposto e vi siano due notificazioni dirette a soggetti diversi, sicché non è possibile al lettore individuare il destinatario del ricorso, neppure nel soggetto cui l’atto sia stato notificato.

Poi, con riferimento alla discordanza, per mero errore materiale, tra i dati identificativi della sentenza impugnata indicati nell’atto d’impugnazione e quelli risultanti dalla sentenza prodotta in copia autentica dall’impugnante, la Sez. 5, n. 10126/2023, Cataldi, Rv. 667461-01, ha affermato che tale ipotesi non determina l’inammissibilità del ricorso, ove la corrispondenza tra la sentenza depositata e quella nei cui confronti è rivolta l’impugnazione risulti comunque dalla congruenza tra i motivi di gravame ed il contenuto della sentenza in atti, consentendo di individuare univocamente quest’ultima come oggetto effettivo del ricorso.

Infine, la Sez. 3, n. 19175/2023, Rossi, Rv. 668113-01, ha precisato che la riscontrata inammissibilità del ricorso rende contrario al principio della durata ragionevole del processo il rilievo dello svolgimento dell’intero giudizio in pretermissione di un litisconsorte necessario, di talché risulta superfluo disporre la rimessione della causa al giudice di merito per rinnovare la trattazione della causa, ormai non più ridiscutibile nel suo esito, in ragione dell’avvenuta formazione della res iudicata. Tale principio appare in linea con quanto affermato dalla Sez. 6-3, n. 23901/2017, Tatangelo, Rv. 646628-01, secondo cui il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato a produrre i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di pronuncia di cassazione senza rinvio poiché l’appello non poteva essere proposto, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l’integrazione del contraddittorio, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti.

Quanto, poi, al tema della improcedibilità del ricorso, la Sez. 3, n. 05771/2023, Tatangelo, Rv. 666908-01, secondo cui il ricorso per cassazione è improcedibile nel caso in cui la sentenza impugnata, redatta in formato digitale, risulti priva dell’attestazione di cancelleria circa l’avvenuta pubblicazione, la relativa data e il conseguente numero di pubblicazione, sia perché i suddetti adempimenti sono gli unici che permettono alla S.C. di controllare se e quando il provvedimento impugnato sia effettivamente venuto ad esistenza, sia perché la produzione di una copia della sentenza incerta nella data e priva del numero identificativo non consente di verificare la tempestività dell’impugnazione, né, in caso di accoglimento del ricorso, di formulare un corretto dispositivo che, coordinato con la motivazione, individui con esattezza il provvedimento cassato.

Sulla medesima questione, anche Sez. 3, n. 24885/2023, Fanticini, Rv. 668844-02, secondo cui il deposito da parte del ricorrente di copia della sentenza impugnata, redatta in formato digitale, priva degli elementi grafici idonei a consentire l’individuazione del numero e della data di pubblicazione non determina l’improcedibilità del ricorso, ove il controricorrente, nel costituirsi anche tardivamente, abbia depositato una copia della sentenza medesima, completa di tutti gli elementi identificativi, tali da consentire alla Corte di controllare se e quando il provvedimento impugnato sia venuto ad esistenza, di verificare la tempestività del ricorso e di formulare un corretto dispositivo, individuando con esattezza l’oggetto dell’impugnazione.

Ed ancora, Sez. 3, n. 18840/2023, Iannello, Rv. 668138-01, secondo cui il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica del ricorso per cassazione, di copia analogica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione effettuata nei confronti della parte ricorrente dagli appellanti a mezzo PEC, ma non corredata dalla attestazione di conformità ai sensi dell’art. 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge n. 53 del 1994, non comporta l’applicazione della sanzione dell’improcedibilità per nessuno degli intimati, quand’anche alcuni di questi siano rimasti tali, a condizione che a) ad essere intimati siano gli appellanti che nel giudizio a quo erano unitariamente difesi dal medesimo avvocato e questi abbia, in nome e per conto degli stessi, provveduto in unico contesto alla notifica della sentenza a mezzo PEC, e che b) il controricorso, in rappresentanza di alcuni di detti intimati, sia stato depositato per ministero del medesimo avvocato; in tali casi, infatti, il soggetto processuale a cui riferire la verifica del comportamento concludente previsto dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005 (mancato disconoscimento della conformità all’originale della copia analogica della notifica a mezzo PEC e dei suoi allegati) è l’avvocato che in appello difendeva tutti gli intimati e che aveva provveduto alla notifica della sentenza. Sempre nel medesimo provvedimento, Sez. 3, n. 18840/2023, Iannello, Rv. 668138-02, ha anche affermato che, ove sia proposto ricorso per cassazione nei confronti di una pluralità di intimati - che si rapportino con la parte ricorrente ciascuno all’interno di altrettante cause scindibili, sebbene unitariamente trattate e decise nel giudizio a quo, e dei quali però solo alcuni depositino controricorso gli altri rimanendo tali - il deposito entro venti giorni dall’ultima notifica di copia analogica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione non corredata dalla attestazione di conformità ai sensi dell’art. 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge n. 53 del 1994, non comporta l’applicazione della sanzione dell’improcedibilità per colui (o coloro) tra i controricorrenti (anche in caso di tardiva costituzione) che non abbia (o non abbiano) disconosciuto la conformità della copia informale all’originale notificato ex art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005, dovendo invece dichiararsi improcedibile il ricorso per coloro che siano rimasti intimati o che, depositando controricorso, abbiano disconosciuto la conformità all’originale della copia depositata.

Al riguardo, giova ricordare che le Sez. U, n. 08312/2019, Tria, Rv. 653597-03, hanno affermato che il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione, di copia analogica della decisione impugnata, sottoscritta con firma autografa e inserita nel fascicolo informatico, priva di attestazione di conformità del difensore, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non determina l’improcedibilità del ricorso per cassazione laddove il controricorrente (o uno dei controricorrenti), nel costituirsi (anche tardivamente), depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata, ovvero non disconosca la conformità della copia informale all’originale; nell’ipotesi in cui, invece, la controparte (o una delle controparti) sia rimasta soltanto intimata, ovvero abbia effettuato il suddetto disconoscimento, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità il ricorrente ha l’onere di depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica, entro l’udienza di discussione o l’adunanza in camera di consiglio.

Sempre in tema di litisconsorzio, la Sez. 3, n. 24819/2023, Guizzi, Rv. 668660-01, ha affermato che, ove ricorra una situazione di litisconsorzio facoltativo ed una o alcune delle parti siano rimaste solo intimate, la declaratoria di improcedibilità del ricorso, conseguente al difetto di sottoscrizione autografa dell’attestazione di conformità delle copie analogiche depositate agli originali digitali dei documenti, va circoscritta al solo rapporto processuale con la parte rimasta intimata, che, avendo mancato di esprimersi (anche solo tacitamente, non operando contestazioni) in ordine alla conformità delle copie analogiche agli originali digitali, ha impedito il determinarsi, anche nei propri confronti, di quella peculiare ipotesi di sanatoria configurabile in caso di difetto di contestazioni ad opera di taluna delle parti costituite.

Infine, la Sez. L, n. 26619/2023, Cavallaro, Rv. 668892-01, ha dato continuità all’orientamento, in base al quale alla regola secondo cui nel giudizio di legittimità l’elenco dei documenti relativi all’ammissibilità del ricorso, che siano stati prodotti successivamente al deposito di questo, debba essere notificato alle altre parti (art. 372, secondo comma, c.p.c.) si può derogare quando, nonostante l’omissione della notifica, il contraddittorio sia stato comunque garantito mediante la partecipazione delle parti alla pubblica udienza.

8. Le memorie difensive.

Con riferimento al contenuto delle memorie difensive, va innanzitutto menzionato il principio affermato dalla Sez. 2, n. 26291/2023, Papa, Rv. 668974-01, secondo cui, nel giudizio di cassazione, il disconoscimento della conformità all’originale della copia informale del provvedimento impugnato operato soltanto con la memoria ex art. 380-bis 1, c.p.c., è affetto da inammissibilità in quanto tardivamente proposto, atteso che il giudizio di legittimità si caratterizza per la concentrazione delle attività difensive e che le memorie ex artt. 378 o 380-bis 1, c.p.c. hanno soltanto la funzione di illustrare e chiarire le ragioni svolte in ricorso o in controricorso e di confutare le tesi avversarie, non di dedurre nuove eccezioni o sollevare nuove questioni di dibattito.

Poi, la Sez. 5, n. 06033/2023, La Rocca, Rv. 667099-01, ha precisato che l’art. 379 c.p.c., così come novellato dall’art. 1-bis, comma 1, lett. d) n. 2, del d.l. n. 168 del 2016 (conv. dalla l. n. 197 del 2016 ed applicabile ai ricorsi depositati successivamente alla sua entrata in vigore), ha escluso la possibilità di depositare osservazioni scritte all’esito della pubblica udienza, che, ove dirette a confutare non le conclusioni del P.M., come previsto dalla norma previgente, ma le affermazioni rese dalla controparte durante la discussione, si pongono anche in contrasto con il divieto di repliche, stabilito nella stessa disposizione e rimasto fermo con la novella.

Infine, la Sez. 2, n. 08949/2023, Tedesco, Rv. 667513-02, ha confermato l’orientamento, secondo cui la memoria ex art. 378 c.p.c. non può integrare i motivi del ricorso per cassazione, poiché assolve all’esclusiva funzione di chiarire ed illustrare i motivi di impugnazione che siano già stati ritualmente - cioè in maniera completa, compiuta e definitiva - enunciati nell’atto introduttivo del giudizio di legittimità, con il quale si esaurisce il relativo diritto di impugnazione.

9. I vizi denunciabili.

Nell’anno in rassegna, in due pronunce le Sezioni Unite sono intervenute sulla ammissibilità dell’impugnazione delle sentenze del Consiglio di Stato e sui vizi denunciabili. In particolare, secondo le Sez. U, n. 19103/2023, Iofrida, Rv. 668216-01, non è ammesso il ricorso per cassazione della sentenza con cui il Consiglio di Stato abbia rigettato la domanda di risarcimento del danno fondata sull’illegittimità della sanzione irrogata ad un avvocato - sul presupposto di non poter conoscere, nemmeno incidentalmente, dei vizi della stessa, una volta diventata definitiva all’esito delle impugnazioni previste dalla legge sull’ordinamento forense - perché essa non costituisce rifiuto di esercizio della giurisdizione, ma, al più, un error in procedendo o in iudicando, interno ai limiti del potere giurisdizionale del giudice amministrativo. Inoltre, le Sez. U, n. 32559/2023, Lamorgese, Rv. 669401-01, hanno anche affermato che è ammissibile, ai sensi dell’art. 111, comma 8, Cost., il ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale il Consiglio di Stato - estromettendo dal giudizio dinanzi a sé gli enti esponenziali titolari di interessi legittimi collettivi incisi dal provvedimento amministrativo impugnato in prime cure - preclude ad essi la tutela giurisdizionale di loro posizioni giuridiche sostanziali qualificate. Il principio è stato affermato in un caso in cui la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza dell’Adunanza Plenaria che, chiamata a pronunciarsi su alcune questioni di rilevanza nomofilattica relative alla proroga delle concessioni dei cc.dd. “balneari”, aveva dichiarato inammissibile l’intervento delle associazioni di categoria e della Regione Abruzzo, concretizzando così un’ipotesi di rifiuto di giurisdizione.

Con riferimento al ricorso per cassazione avverso alle sentenze del giudice speciale, ex art. 111, comma 8, Cost., appare opportuno evidenziare che, affinché sia configurabile il rifiuto o il diniego di giurisdizione, le Sez. U, n. 37552/2021, Giusti, Rv. 662971-02 hanno ritenuto necessario che una domanda sia stata proposta e che il giudice adito, nel declinare la giurisdizione, ritenga che la situazione soggettiva fatta valere in giudizio sia in astratto priva di tutela, ovvero riconosca la giurisdizione del giudice ordinario o di altro speciale, non essendo invece prospettabile tale vizio quando il ricorrente si lamenti di giudizi che avrebbero dovuto essere promossi innanzi al giudice ordinario ma non lo sono stati, o che avrebbero potuto anche essere incardinati di fronte allo stesso giudice speciale, ma in epoca precedente rispetto alla introduzione di quello definito con la sentenza impugnata.

Nell’anno in rassegna, poi, alcune pronunce si sono occupate delle conseguenze della regola della cd. doppia conforme, prevista dall’art. 348-ter, comma 5, c.p.c., secondo la quale il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5) dell’art. 360 c.p.c. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse. (Sez. 3, n. 05947/2023, Gorgoni, Rv. 667202-01).

In particolare, la Sez. L, n. 25281/2023, Cavallaro, Rv. 669071-01, ha affermato che il giudizio sulla necessità e utilità di far ricorso allo strumento della consulenza tecnica d’ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, la cui decisione è censurabile per cassazione unicamente ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., soggiacendo la relativa impugnazione alla preclusione derivante dalla regola della cd. doppia conforme di cui all’art. 348-ter, comma 5, c.p.c. (ratione temporis vigente).

Sempre per l’ipotesi della doppia conforme ex art. 348-ter, comma 5, c.p.c., la Sez. 3, n. 26934/2023, Spaziani, Rv. 669015-01, ha affermato che è onere del ricorrente indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e del rigetto dell’appello, dimostrando che sono tra loro diverse e detto onere non viene meno in caso di successione nel diritto controverso tra primo e secondo grado, giacché il sopravvenuto mutamento del soggetto titolare della posizione sostanziale dedotta in giudizio non implica necessariamente la diversità tra le ragioni di fatto alla base della sentenza di primo grado e quelle della conferma in grado di appello.

Varie pronunce, poi, riguardano il profilo dell’error in procedendo.

In particolare, la Sez. 2, n. 24550/2023, Criscuolo, Rv. 668574-01, ha affermato che, nel giudizio di cassazione, i motivi che, a fronte della dichiarazione di inammissibilità del gravame, attingano direttamente l’apprezzamento di merito operato dal giudice d’appello, senza censurare l’error in procedendo cui questi è incorso, così da rimuovere la ragione in rito che aveva impedito la valutazione nel merito delle censure mosse con l’atto di appello, determinano l’inammissibilità del ricorso, derivando da tale omissione il passaggio in giudicato della statuizione di inammissibilità e il conseguente venir meno dell’interesse della parte a far valere in sede di legittimità l’erroneità delle ulteriori statuizioni della decisione impugnata.

La Sez. 3, n. 16899/2023, Iannello, Rv. 667848-02, si è occupata dell’omessa considerazione di fatti impeditivi, modificativi o estintivi, dedotti come eccezione, precisando che essi non configurano un vizio di motivazione, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ma un error in procedendo, per omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 c.p.c., con la conseguenza che la sua deduzione in sede di legittimità postula che la parte abbia formulato l’eccezione in modo autonomamente apprezzabile ed inequivoco e che la stessa sia stata puntualmente riportata nel ricorso per cassazione nei suoi esatti termini, con l’indicazione specifica dell’atto difensivo o del verbale di udienza in cui era stata proposta.

Parimenti, integra un error in procedendo la deduzione della omessa pronuncia su un motivo di appello - per erronea lettura del suo contenuto da parte del giudice di merito - che legittima il giudice di legittimità all’esame degli atti del giudizio, in quanto l’oggetto di scrutinio attiene al modo in cui il processo si è svolto, ossia ai fatti processuali che quel vizio possono aver provocato; tale deduzione presuppone, comunque, che la censura sia stata formulata nel rispetto delle norme di contenuto-forma del ricorso (Sez. 3, n. 16028/2023, Iannello, Rv. 667816-02).

Con riferimento all’ipotesi in cui venga dedotta l’erroneità dell’ammissione o della dichiarazione di inammissibilità di una prova documentale in appello, la Sez. L, n. 32815/2023, Amendola, Rv. 669354-01, ha precisato che la S.C., in quanto chiamata ad accertare un error in procedendo, è giudice del fatto, ed è, quindi, tenuta a stabilire se si trattasse in astratto di prova indispensabile, ossia teoricamente idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione dei fatti di causa.

Sempre con riferimento alle istanze istruttorie, la Sez. 3, n. 09674/2023, Moscarini, Rv. 667395-01, ha precisato che la censura concernente la violazione delle regole processuali ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., qualora investa la mancata ammissione in appello di istanze istruttorie ex art. 345, comma 2, c.p.c., è ammissibile solo in quanto spieghi come e perché le istanze in parola, se accolte, sarebbero state suscettibili di rovesciare l’esito del giudizio di primo grado. 

Infine, la Sez. 1, n. 09507/2023, Scotti, Rv. 667489-01, ha affermato che il travisamento della prova, per essere censurabile in Cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per violazione dell’art. 115 c.p.c., postula: a) che l’errore del giudice di merito cada non sulla valutazione della prova (demonstrandum), ma sulla ricognizione del contenuto oggettivo della medesima (demonstratum), con conseguente, assoluta impossibilità logica di ricavare, dagli elementi acquisiti al giudizio, i contenuti informativi che da essi il giudice di merito ha ritenuto di poter trarre; b) che tale contenuto abbia formato oggetto di discussione nel giudizio; c) che l’errore sia decisivo, in quanto la motivazione sarebbe stata necessariamente diversa se fosse stata correttamente fondata sui contenuti informativi che risultano oggettivamente dal materiale probatorio e che sono inequivocabilmente difformi da quelli erroneamente desunti dal giudice di merito; d) che il giudizio sulla diversità della decisione sia espresso non già in termini di possibilità, ma di assoluta certezza.

Va evidenziato che, con riferimento al problema della deducibilità con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. del travisamento della prova, sono stati sollevati dalla Sezione Lavoro (con ordinanza interlocutoria n. 8896 del 2023), dalla Terza Sezione (con ordinanza interlocutoria n. 11111 del 2023) e dalla Sezione Tributaria (con ordinanza interlocutoria n. 15593 del 2023) tre diversi contrasti, rimessi alle Sezioni Unite e in attesa di decisione.

Altre pronunce si sono occupate del vizio di violazione di norma di diritto, che, secondo Sez. U, n. 23745/2020, Lombardo, Rv. 659448-01, impone al ricorrente, a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa.

In particolare, la Sez. 2, n. 16549/2023, Caponi, Rv. 668314-01, ha affermato che la mera allegazione che la sentenza impugnata ha applicato una disposizione normativa abrogata al tempo del giudizio non è, in sé, sufficiente ad integrare il motivo della violazione di norma di diritto ex art. 360, n. 3, c.p.c., tenuto conto che, in considerazione della pluralità degli esiti normativi cui può dar luogo l’abrogazione di una disposizione legislativa, il requisito di specificità dei motivi di ricorso, di cui all’art. 366, n. 4, c.p.c., impone al ricorrente di individuare la norma di diritto - conseguente alla suddetta abrogazione - di cui assume la violazione, nonché di articolare una specifica censura al riguardo. Tale principio è stato affermato con riguardo ad una normativa della Provincia autonoma di Trento, relativa alle distanze degli edifici dal confine, la quale era stata correttamente applicata dal giudice di merito, in virtù di una specifica disposizione transitoria, nonostante fosse stata abrogata anteriormente all’instaurazione del giudizio).

La Sez. 3, n. 12131/2023, Dell’Utri, Rv. 667614-01, ha statuito che è configurabile la decisione implicita di una questione (connessa a una prospettata tesi difensiva) o di un’eccezione di nullità (ritualmente sollevata o rilevabile d’ufficio) quando queste risultino superate e travolte, benché non espressamente trattate, dalla incompatibile soluzione di un’altra questione, il cui solo esame presupponga e comporti, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza; ne consegue che la reiezione implicita di una tesi difensiva o di una eccezione è censurabile mediante ricorso per cassazione non per omessa pronunzia (e, dunque, per la violazione di una norma sul procedimento), bensì come violazione di legge e come difetto di motivazione, sempreché la soluzione implicitamente data dal giudice di merito si riveli erronea e censurabile oltre che utilmente censurata, in modo tale, cioè, da portare il controllo di legittimità sulla decisione inespressa e sulla sua decisività. Tale principio è stato enunciato in un caso, in cui la S.C. ha confermato la decisione di rigetto dell’appello, affermando che il giudizio di irrilevanza della questione attinente alla tardività della domanda di risoluzione ex art. 1456 c.c. doveva reputarsi implicito nella pronuncia di primo grado, che aveva risolto la locazione ex art. 1453 c.c. per gravità dell’inadempimento della conduttrice, non già in applicazione della clausola risolutiva espressa convenuta tra le parti.

Infine, la Sez. 5, n. 30019/2023, Lenoci, Rv. 669260-01, ha affermato che l’inosservanza delle disposizioni sulla composizione, collegiale o monocratica, del giudice costituisce, ai sensi degli artt. 50-quater e 161, comma 1, c.p.c. (norme applicabili in forza del rinvio operato dall’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992), autonoma causa di nullità della decisione che si converte in motivo di impugnazione senza comportare la rimessione al primo giudice, se quello dell’impugnazione è anche giudice del merito. Di conseguenza, nel giudizio tributario d’ottemperanza (in cui il giudice dell’impugnazione è sempre la Corte di cassazione ex art. 70, comma 10, d.lgs. n. 546 del 1992), il vizio di costituzione del giudice determinante la nullità della sentenza impugnata comporta la cassazione con rinvio alla corte di giustizia tributaria, nella diversa e corretta composizione, non essendo la S.C. giudice del merito.

Nell’anno in rassegna, poi, sono stati confermati alcuni orientamenti. In particolare, in caso di recepimento delle conclusioni del consulente tecnico da parte del giudice di merito, la Sez. 3, n. 34395/2023, Porreca, Rv. 669576-01, ha ribadito che gli errori e le lacune della consulenza possono essere denunciati in sede di legittimità, come vizio della sentenza, solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o di omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi.

In tema di liquidazione del danno alla persona, Sez. 3, n. 34395/2023, Porreca, Rv. 669576-03, ha confermato l’orientamento secondo cui le tabelle dei tribunali non costituiscono fatto notorio, sicché risulta aspecifico, per violazione dell’art. 366, n. 6, c.p.c., il ricorso per cassazione che si limiti ad affermare le somme risultanti dalla loro applicazione, omettendo di indicarle specificamente tra i documenti acquisiti ai sensi dell’art. 369, comma 2, c.p.c. e di individuare l’atto con il quale siano state prodotte nel giudizio di merito, nonché il luogo del processo in cui risultino reperibili, non essendo ammissibile la loro successiva produzione ai sensi dell’art. 372, comma 2, c.p.c., in quanto documenti non correlati all’ammissibilità del ricorso.

La Sez. 3, n. 16071/2023, Tassone, Rv. 668117-01, ha ribadito che l’art. 360, comma 3, c.p.c., nel precludere la proponibilità del ricorso per cassazione avverso le “sentenze che decidono questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio”, fa riferimento alla nozione di “giudizio” quale procedimento devoluto al giudice di appello e non come processo nella sua complessiva pendenza, sicché, mentre soggiace al suddetto limite la sentenza non definitiva, resa dal giudice di appello ex art. 279, comma 2, n. 4, c.p.c., cui seguano i provvedimenti per l’ulteriore corso del giudizio medesimo, è, al contrario, immediatamente ricorribile per cassazione la sentenza con cui, per effetto di gravame immediato, ex art. 340 c.p.c., avverso la sentenza non definitiva resa dal giudice di primo grado ai sensi del richiamato art. 279 c.p.c., il giudice di appello rigetti, nel merito o in rito, l’impugnazione, confermando la decisione di prime cure.

Infine, con riferimento al procedimento disciplinare a carico di magistrati, in linea di continuità con il precedente orientamento, la Sez. 2, n. 01172/2023, Criscuolo, Rv. 666676-01, ha affermato che gli eventuali vizi della fase amministrativa - e non giurisdizionale - del procedimento disciplinare ove dedotti come motivi di ricorso per cassazione, non possono qualificarsi come errores in procedendo, di talché non è consentito alla Corte l’esame diretto degli atti, né a tale fase sono applicabili, in tutto e per tutto, le norme e i principi propri della fase giurisdizionale.

10. Il giudizio di rinvio.

Anche nell’anno in rassegna, sono numerose le pronunce che riguardano le caratteristiche ed i limiti del giudizio di rinvio a seguito di cassazione in sede di legittimità.

Giova ricordare che, come ribadito anche dalla Sez. 3, n. 17240/2023, Cirillo, Rv. 667851-01, i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l’una e per l’altra ragione: nella prima ipotesi, il giudice di rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell’art. 384, comma 1, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo; nella seconda ipotesi, il giudice non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, tenendo conto, peraltro, delle preclusioni e decadenze già verificatesi; nella terza ipotesi, la potestas iudicandi del giudice di rinvio, oltre ad estrinsecarsi nell’applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione ex novo dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla Corte di cassazione e sempre nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse.

Con riferimento ai limiti del giudizio di rinvio, dopo aver premesso che esso è un procedimento chiuso, preordinato a una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, la Sez. 2, n. 24357/2023, Chieca, Rv. 668914-01, ha affermato che non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, mediante la formulazione di domande ed eccezioni nuove, ma operano anche le preclusioni derivanti dal giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente, onde neppure le questioni rilevabili d’ufficio che non siano state considerate dalla Corte Suprema possono essere dedotte o comunque esaminate, giacché, diversamente, si finirebbe per porre nel nulla o limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità. Tale principio è stato enunciato in un caso, in cui la S.C. ha cassato la sentenza del giudice del rinvio che, disattendendo il giudicato interno, aveva escluso la sussistenza di un danno risarcibile, non provvedendo alla sua liquidazione, sebbene lo stesso fosse stato ritenuto in re ipsa dalla sentenza di cassazione con rinvio.

Nello stesso senso anche la Sez. 2, n. 29879/2023, Criscuolo, Rv. 669216-01, secondo cui, atteso il carattere chiuso del giudizio di rinvio ex art. 394 c.p.c., è preclusa alle parti in tale fase non solo la possibilità di proporre domande nuove, ma anche di prendere conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio in cui è stata pronunciata la sentenza cassata. Il principio è stato enunciato in un caso in cui la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto ammissibile in fase di rinvio la domanda di accertamento del trasferimento della proprietà, nonostante che la domanda originariamente formulata avesse ad oggetto esclusivamente l’esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c.

La Sez. 1, n. 33346/2023, Terrusi, Rv. 669608-01, ha avuto modo di precisare i limiti del giudizio di rinvio anche in tema di concordato preventivo, affermando che, nel giudizio di rinvio a seguito di cassazione per violazione di legge, non è consentito procedere ad una nuova valutazione della fattibilità del piano concordatario ove la sentenza di merito sia stata cassata per violazione dell’obbligo di accantonamento dei crediti erariali contestati, poiché, in caso di annullamento per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il giudice del rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi al principio enunciato, senza possibilità di modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo.

Risultano precisati i limiti del giudizio di rinvio anche in tema di spese processuali dalla Sez. 2, n. 09448/2023, Tedesco, Rv. 667527-01, secondo cui il giudice del rinvio si deve attenere al principio della soccombenza applicato all’esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all’esito finale della lite. Ne consegue che ove una parte sia stata ammessa a patrocinio a spese dello Stato, il giudice del rinvio, ove ritenga l’iniziale pretesa manifestamente infondata può disporre la revoca del beneficio anche in relazione alle spese giudizio di legittimità, nonostante l’esito favorevole di quest’ultimo per il richiedente.

Sempre in tema di spese, la Sez. 2, n. 17755/2023, Scoditti, Rv. 668352-02, ha affermato che, in sede di giudizio di rinvio, può chiedersi la ripetizione delle somme pagate nel corso del giudizio di opposizione all’esecuzione intrapresa sulla base della sentenza poi cassata.

Inoltre, nell’ipotesi di cassazione della sentenza penale di assoluzione ai soli effetti civili, nel giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p., la Sez. 3, n. 01570/2023, Cricenti, Rv. 666966-01, ha affermato che il giudice civile deve provvedere sulle spese dell’intero giudizio applicando il principio della soccombenza all’esito globale del processo, e quindi liquidarle in favore della parte che, pur essendo stata soccombente nelle fasi precedenti l’annullamento, sia risultata vincitrice all’esito del rinvio. Il principio risulta enunciato in un caso in cui la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza con cui la Corte d’appello, in sede di rinvio ex art. 622 c.p.p., rigettando la domanda di risarcimento del danno, aveva condannato il soccombente alla refusione in favore della controparte, imputata in sede penale, delle spese del giudizio di rinvio e dei tre gradi del giudizio penale.

La Sez. 3, n. 16450/2023, Pellecchia, Rv. 668167-01, ha affrontato l’ipotesi della modifica in senso riduttivo dell’originaria impostazione difensiva, tale da renderla incompatibile con la contestazione di fatti o requisiti posti a fondamento della pretesa della controparte, ovvero la mancata riproposizione della contestazione sulla sussistenza di tali requisiti, sollevata nei precedenti gradi del giudizio ed in essi disattesa o dichiarata inammissibile, affermando che essa rende inammissibile l’esame d’ufficio di tali questioni, in quanto ormai espunte dal dibattito processuale. Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto che la Corte di rinvio non potesse riesaminare la contestazione della sussistenza, in capo all’attore, dei requisiti soggettivi per l’esercizio della prelazione agraria e del relativo riscatto, in quanto dichiarata tardiva nel giudizio di appello e non riproposta dai convenuti nel giudizio di rinvio.

Con riferimento, poi, al rapporto tra il diritto interno ed il diritto dell’Unione Europea, la Sez. 5, n. 14624/2023, Macagno, Rv. 667880-01, dopo aver premesso che il giudice nazionale deve verificare la compatibilità del diritto interno con le disposizioni unionali vincolanti, applicandole anche d’ufficio, ha affermato che, nel caso di ricorso per cassazione avverso la decisione adottata in sede di rinvio, il giudice di legittimità è tenuto a rendere la decisione finale conforme alle regole eurounitarie, anche discostandosi dal principio di diritto precedentemente formulato e superando il vincolo derivante dall’art. 384, comma 2, c.p.c. in caso di contrasto con il diritto unionale. Tale principio appare in linea con quanto affermato dalla Sez. 3, n. 25414/2022, Iannello, Rv. 665613-01, secondo cui rientrano nell’ambito dello ius superveniens, che travalica il principio di diritto enunciato nella sentenza di annullamento, anche i mutamenti normativi prodotti dalle sentenze della Corte di giustizia UE, che hanno efficacia immediata nell’ordinamento nazionale.

Sempre con riferimento alle modifiche intervenute tra il giudizio di rinvio ed il giudizio di legittimità, la Sez. 3, n. 31081/2023, Saija, Rv. 669461-01, ha affermato che, in caso di cassazione con rinvio restitutorio (o improprio), assume rilevanza la modifica, nelle more, del regime di impugnazione della decisione annullata, con la conseguenza che il provvedimento emesso all’esito del rinvio è impugnabile secondo la disciplina vigente all’epoca della sua pronuncia. In applicazione del principio la S.C., in ragione dell’applicabilità dell’art. 616 c.p.c. nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla l. n. 69 del 2009, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza che aveva definito, in primo grado, un giudizio di opposizione all’esecuzione, a seguito della cassazione con rinvio della precedente sentenza che tale opposizione aveva dichiarato inammissibile.

Infine, la Sez. 5, n. 35867/2023, Salemme, Rv. 669936-01, si è occupata del requisito della produzione della copia autentica prescritto ex art. 394, comma 1, c.p.c., affermando che la copia per immagine dell’intero provvedimento giudiziale definitorio (sentenza o, nel giudizio di cassazione, anche ordinanza resa dalla S.C. all’esito di udienza camerale), comunicata dalla cancelleria ai sensi degli artt. 133, comma 2, c.p.c. e 16, comma 4, del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012, costituisce copia autentica del provvedimento stesso, in ragione dell’equivalenza all’originale stabilita dall’art. 16-bis, comma 9-bis, del citato decreto (applicabile ratione temporis), ragion per cui, in sede di riassunzione a seguito di annullamento con rinvio, la produzione di detta copia per immagine soddisfa il requisito della produzione della copia autentica prescritto ex art. 394, comma 1, c.p.c. nonché, espressamente a pena d’inammissibilità, ex art. 63, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992. A tal riguardo, appare utile evidenziare che, in tema di processo tributario, nel giudizio di rinvio successivo alla cassazione della sentenza impugnata, la riassunzione della causa deve essere preceduta, a pena di inammissibilità, dal deposito di copia autentica della sentenza di legittimità o dell’ordinanza decisoria che definisce il giudizio, dovendosi interpretare l’art. 63 del d.lgs. n. 546 del 1992 (nel testo ratione temporis vigente) alla luce delle successive modifiche al codice di rito hanno elevato l’ordinanza a modello decisionale dei giudizi di legittimità. (Sez. 5, n. 03250/2020, Catallozzi, Rv. 656965-01).

Anche con riferimento al giudizio di rinvio, la S.C. nell’anno in rassegna ha confermato alcuni orientamenti precedenti.

In particolare, la Sez. 5, n. 14813/2023, Hmeljak, Rv. 667877-01, ha ribadito che nel giudizio di cassazione non trova applicazione il disposto dell’art. 346 c.p.c., relativo alla rinuncia alle domande ed eccezioni non accolte in primo grado; pertanto, sulle questioni esplicitamente o implicitamente dichiarate assorbite dal giudice di merito, e non riproposte in sede di legittimità all’esito di tale declaratoria, non si forma il giudicato implicito, ben potendo le suddette questioni, in caso di accoglimento del ricorso, essere riproposte e decise nell’eventuale giudizio di rinvio.

Inoltre, la Sez. 3, n. 17416/2023, Scoditti, Rv. 668197-01, ha confermato l’orientamento, secondo cui, nel giudizio di legittimità, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 c.p.c., una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può evitare la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito sempre che si tratti di questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto.

Infine, sono stati ribaditi due principi in caso di mancata riassunzione del giudizio di rinvio. In particolare, la Sez. 3, n. 26970/2023, Gianniti, Rv. 668761-01, ha confermato che la mancata riassunzione del giudizio di rinvio determina, ai sensi dell’art. 393 c.p.c., l’estinzione dell’intero processo, con conseguente caducazione di tutte le sentenze emesse nel corso dello stesso, eccettuate quelle già passate in giudicato in quanto non impugnate, non essendo applicabile al giudizio di rinvio l’art. 338 dello stesso codice, che regola gli effetti dell’estinzione del procedimento di impugnazione. Con il medesimo provvedimento, la Sez. 3, n. 26970/2023, Gianniti, Rv. 668761-02, ha ribadito che, quando, a seguito della cassazione di una sentenza, la causa non sia stata riassunta dinanzi al giudice del rinvio, la pronuncia della Corte di cassazione conserva efficacia vincolante anche nel diverso processo introdotto in data anteriore, a condizione che esso riguardi le medesime parti e il medesimo oggetto, senza tuttavia che tale efficacia precluda alle parti di formulare domande o eccezioni nuove rispetto a quelle del giudizio estinto, non operando in tal caso la preclusione stabilita dall’art. 394, comma 3, c.p.c. con riguardo al procedimento in sede di rinvio.

11. Il ricorso straordinario per cassazione.

Anche nell’anno in rassegna, vengono illustrate le decisioni in cui la Corte ha esaminato la possibilità di impugnare ex art. 111, comma 7, Cost. alcuni provvedimenti adottati nel corso del procedimento civile di cognizione, nonché le pronunce che hanno riguardato il ricorso a tale rimedio in specifici settori o in determinati procedimenti.

La Sez. 1, n. 00142/2023, Mercolino, Rv. 666568-01, ha affermato che il provvedimento di ammonimento di uno dei genitori - adottato ai sensi dell’art. 709-ter, comma 2, n. 1, c.p.c. dalla corte d’appello in sede di reclamo - non ha una portata puramente esortativa, ma immediatamente afflittiva, in quanto incide sul diritto-dovere dei genitori di intrattenere rapporti con i figli e di collaborare all’assistenza, educazione e istruzione degli stessi; presenta inoltre caratteri di definitività che ne giustificano l’impugnabilità con il ricorso straordinario per cassazione. Tale principio risulta difforme da quanto affermato dalla Sez. 1, n. 22100/2022, Parise, Rv. 665243- 01, secondo cui il provvedimento di ammonimento di uno dei genitori emesso ex art. 709-ter, comma 2, n. 1 c.p.c., a differenza dei provvedimenti di risarcimento dei danni o di irrogazione di una sanzione pecuniaria, previsti dalla stessa norma, non è ricorribile per cassazione, essendo privo dei caratteri della decisorietà e definitività.

La Sez. 6-1, n. 00388/2023, Di Marzio, Rv. 666532-01, si è occupata dei provvedimenti resi sulla denunzia di irregolarità nella gestione di una società ex art. 2409 c.c., ancorché comportino la nomina di un ispettore o di un amministratore con la revoca di quello prescelto dall’assemblea, ovvero risolvano questioni inerenti alla regolarità del relativo procedimento, affermando che essi sono privi di decisorietà e, di conseguenza, la decisione resa dalla Corte d’appello sul reclamo nei loro confronti non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., tranne che per la parte in cui rechi condanna alle spese.

Può, invece, essere impugnato con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. nel termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., decorrente dal suo deposito, il provvedimento di liquidazione del compenso al c.t.u., emesso successivamente alla dichiarazione di estinzione del processo esecutivo e non notificato, incidendo con carattere di definitività su diritti soggettivi. In tal senso si è pronunciata la Sez. 2, n. 01899/2023, Trapuzzano, Rv. 666799-01, precisando, tuttavia, che la proposizione dell’opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002, ancorché inammissibile, fa sì che dalla data della sua notificazione decorra il termine breve di cui all’art. 325, comma 2, c.p.c., essendo questa equivalente alla conoscenza legale del provvedimento da parte del ricorrente.

In tema di divorzio, la Sez. 1, n. 09344/2023, Iofrida, Rv. 667484-01, ha affermato che il decreto di rigetto del reclamo proposto dal coniuge ai sensi dell’art. 708, u.c., c.p.c., nel testo vigente ratione temporis, è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. limitatamente alla pronuncia sulla liquidazione delle spese processuali illegittimamente emessa, la quale, afferendo a posizioni di debito e credito discendenti da rapporto obbligatorio autonomo, imprime al provvedimento i caratteri della decisorietà e definitività, sì da essere idonea ad acquistare autorità di cosa giudicata. Il principio è stato enunciato in un caso in cui la S.C., in accoglimento del ricorso straordinario proposto, ha affermato l’illegittimità della statuizione sulle spese assunta dalla corte d’appello, siccome riservata al tribunale in sede di definizione del giudizio, e, decidendo nel merito, ha disposto la sua revoca.

Secondo la Sez. 3, n. 10867/2023, Valle, Rv. 667660-01, è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso l’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione ha rigettato l’istanza di sospensione del processo esecutivo ex art. 624-bis c.p.c., trattandosi di provvedimento inidoneo al passaggio in giudicato avverso il quale l’ordinamento appresta il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi.

In tema di procedimento di correzione di errori materiali, la Sez. 2, n. 12966/2023, Trapuzzano, Rv. 667951-01, ha affermato che l’ordinanza che definisce il giudizio, tanto che accolga quanto che respinga la relativa istanza, è impugnabile con il ricorso straordinario ex art. 111 Cost., qualora si deducano vizi attinenti alla stessa ordinanza ed essi assumano autonomo rilievo, in quanto riguardanti un punto sul quale quest’ultima abbia avuto carattere non solo decisorio, ma anche definitivo, perché funzionalmente estraneo alla correzione della sentenza oggetto dell’originaria istanza. Il principio è stato affermato in un caso in cui la S.C. ha ritenuto ammissibile il ricorso in cassazione nel quale si deduceva l’erronea qualificazione contenuta nell’ordinanza di correzione del mancato esplicito riconoscimento degli accessori relativi al compenso professionale liquidato in favore del difensore come vizio di omessa pronuncia e non già come errore materiale emendabile.

Al contrario, non è impugnabile né con ricorso straordinario per cassazione, né con ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione la declaratoria di difetto di giurisdizione resa dal giudice del reclamo cautelare in un procedimento d’urgenza ante causam ai sensi dell’art. 700 c.p.c., non avendo il predetto provvedimento carattere decisorio e definitivo, neppure in ordine alla giurisdizione (Sez. U, n. 19368/2023, Giusti, Rv. 668220-01).

La Sez. 1, n. 19712/2023, Pazzi, Rv. 668428-01, ha affermato che, nell’ambito del fallimento (liquidazione giudiziale), nel caso in cui il curatore preveda all’interno del programma di liquidazione che le vendite vengano effettuate secondo le disposizioni del codice di procedura civile, con delega delle operazioni di vendita, la disciplina di cui agli artt. 591-bis e 591-ter c.p.c. - quest’ultimo nel testo introdotto dall’art. 13, comma 1, lett. cc-bis, del d.l. n. 83 del 2015, convertito con modificazioni nella l. n. 132 del 2015 e non ancora modificato, per i procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023, dall’art. 3, comma 42, lett. b), del d.lgs. n. 149 del 2022 - si applica nella sua interezza, con la conseguenza che: 1) l’ordinanza emessa dal g.d. ai sensi dell’art. 591-ter c.p.c. è impugnabile col reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c.; 2) l’ordinanza collegiale pronunciata all’esito di tale reclamo non ha natura decisoria, né definitiva; 3) la medesima ordinanza, in ragione di una simile natura, non è impugnabile con ricorso per cassazione, né ordinario, né straordinario ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost.; 4) eventuali nullità verificatesi nel corso delle operazioni delegate al professionista si trasmetteranno agli atti successivi riservati al g.d., i quali soltanto potranno essere impugnati ai sensi dell’art. 26 l. fall.

Con riferimento al procedimento avente ad oggetto le controversie in tema di liquidazione degli onorari di avvocato, disciplinato dall’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, la Sez. 2, n. 20153/2023, Criscuolo, Rv. 668401-01, ha affermato l’ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione contro l’ordinanza che, declinando la competenza in favore del foro del consumatore, ometta di pronunciarsi sulle spese, attesa la sua decisorietà e irrevocabilità, senza che rilevi l’adesione della controparte all’eccezione di incompetenza.

Le Sez. U, n. 22048/2023, Terrusi, Rv. 668371-01, si sono occupate dell’autorizzazione al rilascio del passaporto al genitore avente prole minorenne, prescritta dall’art. 3, lett. b), della l. n. 1185 del 1967 quando difetti l’assenso dell’altro genitore, affermando che il provvedimento emesso dal tribunale in esito al reclamo avverso il decreto del giudice tutelare che abbia concesso o negato l’autorizzazione all’iscrizione richiesta ha natura definitiva (nella forma del giudicato allo stato degli atti) e valenza decisoria, essendo volto a definire un conflitto tra diritti soggettivi dei genitori del minore, sicché deve ritenersi ammissibile il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost.. In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione con cui il Tribunale, in sede di reclamo, aveva confermato la decisione del giudice tutelare di autorizzare il rilascio del passaporto in favore del marito della ricorrente, genitore di figli minorenni, precisando altresì come gravi sul genitore tenuto all’adempimento dell’obbligo alimentare dimostrare, anche se abbia già ottenuto il passaporto, il rispetto dei doveri derivanti dalla qualità di genitore.

Va, tuttavia, evidenziato che tale principio risulta difforme da quanto affermato dalla Sez. 6-1, n. 21667/2015, Mercolino, Rv. 637306-01, secondo cui, invece, il provvedimento emesso dal tribunale in esito al reclamo avverso il decreto del giudice tutelare che abbia concesso o negato l’autorizzazione all’iscrizione richiesta non ha natura definitiva e decisoria, trattandosi di atto di volontaria giurisdizione volto non a dirimere in via definitiva un conflitto tra diritti soggettivi dei genitori del minore, ma a valutare la corrispondenza del mancato assenso di uno di loro all’interesse del figlio e, dunque, espressivo di una forma gestoria dell’interesse del minore, sicché non è ammissibile il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.

Sempre le Sezioni Unite hanno preso in considerazione i provvedimenti de potestate adottati dal tribunale ordinario. Al riguardo, Sez. U, n. 22423/2023, Lamorgese, Rv. 668369-01, hanno affermato che, quando competente ai sensi dell’art. 38 disp. att. c.c., nel corso dei giudizi aventi ad oggetto la separazione e lo scioglimento (o cessazione degli effettivi civili) del matrimonio, nel sistema normativo antecedente alla riforma di cui al d.lgs. n. 149 del 2022, tali provvedimenti non sono impugnabili con il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111, comma 7, della Costituzione, trattandosi di provvedimenti temporanei incidenti su diritti soggettivi (in tal senso decisori) ma non definitivi, in quanto privi di attitudine al giudicato seppur rebus sic stantibus, essendo destinati ad essere assorbiti nella sentenza conclusiva del grado di giudizio e, comunque, revocabili e modificabili in ogni tempo per una nuova e diversa valutazione delle circostanze di fatto preesistenti o per il sopravvenire di nuove circostanze.

Per contro, è stato ritenuto impugnabile mediante ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost. il decreto della corte di appello che, in sede di reclamo, conferma, revoca o modifica i provvedimenti de potestate, emessi dal giudice minorile ai sensi degli artt. 330 e 333 c.c., avendo essi attitudine al giudicato rebus sic stantibus, in quanto non sono revocabili o modificabili salva la sopravvenienza di fatti nuovi, (Sez. U, n. 32359/2018, Sambito, Rv. 651820-02).

In tema di sovraindebitamento, Sez. 1, n. 22616/2023, Caiazzo, Rv. 668434-01, ha affermato che il provvedimento con cui il tribunale rigetta o, come nella specie, dichiara inammissibile il reclamo proposto da un creditore avverso il decreto di apertura della liquidazione del patrimonio del debitore è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione dal medesimo creditore, già in via esecutiva al momento dell’apertura della procedura concorsuale, sussistendo un interesse giuridicamente tutelato a veder riconosciuto, per effetto del provvedimento giudiziale di revoca del decreto reclamato, il diritto a procedere individualmente, in via esecutiva, nei confronti del proprio debitore.

Poi, in due casi, la S.C. si è occupata della possibilità di impugnare con ricorso straordinario due provvedimenti emessi dal tribunale in sede reclamo nell’ambito di procedimenti di volontaria giurisdizione.

In particolare, la Sez. 2, n. 23851/2023, Poletti, Rv. 668723-01, ha affermato che il provvedimento adottato dal tribunale, in sede di reclamo, avverso il rifiuto del Conservatore dei registri immobiliari di trascrivere l’accordo di negoziazione assistita con cui viene regolamentata una crisi familiare, ex art. 6 del d.l. n. 132 del 2014, contenente una convenzione di trasferimento al coniuge di una quota dell’immobile, priva della sottoscrizione di un pubblico ufficiale abilitato, non è impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111, comma 7, della Costituzione, trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione, privo dei caratteri di decisorietà e definitività, potendo le parti agire in via contenziosa per ottenere una pronuncia sull’esistenza del loro diritto all’adempimento pubblicitario.

Analogamente, la Sez. 1, n. 26700/2023, Campese, Rv. 668936-01, ha affermato che il provvedimento, emesso in esito al reclamo avverso il decreto del giudice tutelare, con cui il Tribunale, su richiesta di uno dei genitori ex art. 709-ter c.p.c., abbia autorizzato la vaccinazione contro il Covid-19 del figlio minorenne senza il consenso dell’altro genitore, si configura come atto di volontaria giurisdizione, volto non già a dirimere, con autorità di giudicato, un conflitto tra diritti soggettivi dei genitori, ma a valutare la corrispondenza del mancato assenso di uno di essi all’interesse del minore, sì da essere espressivo di una forma gestoria dell’interesse di quest’ultimo, con la conseguenza che non è ammissibile avverso lo stesso il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost..

Parimenti inammissibile è stato ritenuto il ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. avverso il decreto camerale che dichiara chiusa la curatela dell’eredità giacente e approva il rendiconto del curatore, trattandosi di provvedimento privo dei caratteri di decisorietà e di definitività, insuscettibile come tale di passaggio in cosa giudicata, atteso che la cessazione della curatela ha quale presupposto logico e giuridico esclusivamente l’accettazione dell’eredità da parte di un chiamato che non sia nel possesso di quei beni, come tale priva di alcuna conseguenza sostanziale, fatta salva l’ipotesi di controversia sulle spese della procedura (Sez. 2, n. 29841/2023, Criscuolo, Rv. 669279-01).

Nell’anno in rassegna, infine, sono stati confermati alcuni dei precedenti orientamenti giurisprudenziali. In particolare, la Sez. 3, n. 10350/2023, Tatangelo, Rv. 667402-01, ha ribadito che l’ordinanza collegiale pronunciata all’esito del reclamo ai sensi dell’art. 591-ter c.p.c. avverso gli atti pronunciati dal giudice dell’esecuzione nel corso delle operazioni di vendita per espropriazione di immobili delegate al professionista ex art. 591-bis c.p.c., non ha natura né decisoria, né definitiva e, come tale, non è suscettibile di passare in giudicato, sicché non è impugnabile con ricorso per cassazione, né ordinario, né straordinario ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost.. La Sez. 1, n. 16441/2023, Pazzi, Rv. 668004-01, ha confermato che il provvedimento volto ad attuare il sequestro giudiziario già autorizzato non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, in quanto, non avendo natura decisoria, ha solo la funzione strumentale di regolare l’attuazione della misura cautelare concessa ed è inidoneo ad assumere efficacia di cosa giudicata formale e sostanziale. La Sez. 3, n. 22199/2023, Saija, Rv. 668635-01, ha riaffermato che l’ordinanza con cui il presidente del tribunale, decidendo sull’istanza di ricusazione di un arbitro, provveda sulle spese processuali, è impugnabile per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., trattandosi di statuizione incidente sul corrispondente diritto patrimoniale con efficacia di giudicato e non essendo previsto altro mezzo di impugnazione.

In tema di accertamento tecnico preventivo, è stato confermato l’orientamento secondo cui il provvedimento di liquidazione delle spese a carico di una parte diversa dal ricorrente - tenuto ad anticiparle - non è previsto dalla legge, ha natura decisoria e carattere definitivo, sicché può essere impugnato con ricorso straordinario per cassazione (Sez. 2, n. 28677/2023, Oliva, Rv. 669190-02).

Quanto all’ordinanza di inammissibilità dell’appello ex art. 348-ter c.p.c., Sez. 3, n. 30759/2023, Spaziani, Rv. 669332-01, ha ribadito che essa è ricorribile per cassazione, ex art. 111, comma 7, Cost., limitatamente ai vizi suoi propri costituenti violazioni della legge processuale (quali, ad esempio, l’inosservanza degli artt. 348-bis, comma 2, e 348-ter, commi 1, primo periodo e 2, primo periodo, c.p.c.), purché compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso, mentre non sono deducibili né errores in iudicando (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), né vizi di motivazione, salvo il caso (che, però, trascende in violazione della legge processuale) della motivazione mancante sotto l’aspetto materiale e grafico, della motivazione apparente, del contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili, ovvero di motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile.

Infine, in tema di liquidazione degli onorari e diritti di avvocato in materia civile, Sez. 2, n. 35026/2023, Amato, Rv. 669624-01, ha confermato l’orientamento secondo cui l’ordinanza conclusiva del procedimento ex art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 non è appellabile, ma impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, sia che la controversia riguardi solamente il quantum debeatur, sia che la stessa sia estesa all’an della pretesa, trovando anche in tale ultimo caso applicazione il rito di cui al citato art. 14.

12. I principi di diritto enunciati d’ufficio nell’anno in rassegna.

Nell’anno in rassegna, la S.C. ha adottato pronunce ex art. 363, comma 3, c.p.c. in relazione a varie questioni.

Attraverso l’istituto in argomento viene esaltato lo ius constitutionis, in forza del quale è consentito alla Suprema Corte di enunciare il principio di diritto, su richiesta del P.G. e in alcuni casi anche d’ufficio, senza però che tale pronuncia abbia effetto nel giudizio di merito, che ha dato occasione alla decisione.

Viene, in questo caso, potenziata la pura funzione di garanzia della uniforme applicazione del diritto, attribuita alla Suprema Corte dall’art. 65 del r.d. n. 12 del 1941, che, prescindendo completamente dalla tutela delle parti coinvolte nel processo, si sostanzia nella stessa enunciazione del principio.

Due principi sono stati enunciati in tema di esecuzioni degli obblighi di fare e di non fare. In particolare, Sez. 3, n. 12466/2023, Saija, Rv. 667582-01, ha affermato che, con l’opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 614, comma 2, c.p.c. (per il rimborso delle spese anticipate dalla parte istante) l’opponente può contestare la congruità delle spese o l’avvenuta anticipazione delle stesse, non già la debenza delle somme inerenti al compimento di una o più opere in quanto esorbitanti rispetto al titolo esecutivo (questione attinente all’effettiva portata di questo), né il quomodo dell’esecuzione, giacché tali questioni devono proporsi, rispettivamente, con l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. o con l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e, comunque, entro la chiusura del procedimento esecutivo, che è segnata dal verbale con cui l’ufficiale giudiziario attesta che sono state compiute le operazioni in ottemperanza all’ordinanza ex art. 612 c.p.c.. È stato, quindi, precisato che, qualora l’esecutato abbia sollevato le suddette questioni soltanto nell’ambito dell’opposizione al decreto ex art. 614 c.p.c. senza tempestivamente e previamente proporle con le opposizioni esecutive, il giudice non può riqualificare la domanda come se proposta ai sensi degli artt. 615 o 617 c.p.c., sia per la diversità di ambito dell’opposizione ex art. 645 c.p.c. rispetto a quelle esecutive, sia perché - se il decreto opposto è successivo al definitivo completamento delle opere attestato dall’ufficiale giudiziario - non è più possibile proporre rimedi interni al procedimento esecutivo.

Sempre Sez. 3, n. 12466/2023, Saija, Rv. 667582-02, ha affermato che sono legate da pregiudizialità tecnica l’opposizione (ex art. 615, comma 2, c.p.c.) all’esecuzione degli obblighi di fare e di non fare e l’opposizione al decreto ex art. 614 c.p.c. relativo alle spese anticipate dal procedente per i lavori già effettuati, giacché il primo giudizio ha ad oggetto l’accertamento del diritto di procedere ad esecuzione forzata, il quale costituisce presupposto del diritto al rimborso delle spese della procedura. Tuttavia, qualora non sia stata disposta la riunione delle controversie per ragioni di connessione, né si sia proceduto alla sospensione necessaria del secondo giudizio ex art. 295 c.p.c. (ovvero, alla sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c.), il definitivo accoglimento dell’opposizione all’esecuzione va rilevato anche d’ufficio dal giudice dell’opposizione al decreto ingiuntivo, in forza dell’effetto espansivo “esterno” di cui all’art. 336, comma 2, c.p.c., con conseguente definitivo carico al procedente delle spese anticipate per l’esecuzione.

Con riferimento ad una vicenda peculiare in tema di acque pubbliche, la Sez. 3, n. 13841/2023, Iannello, Rv. 667881-01, ha in primo luogo affermato che, ai sensi dell’art. 669-ter c.p.c., la competenza a conoscere delle domande cautelari proposte ex art. 700 c.p.c., nelle materie di cui all’art. 140 del r.d. n. 1775 del 1933 (Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici), spetta al Tribunale Regionale delle acque pubbliche competente per territorio, che provvede con ordinanza reclamabile davanti al Tribunale Superiore delle acque pubbliche.

È stato, poi, precisato che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 141, comma 2, del r.d. n. 1775 del 1933 e 669-terdecies c.p.c., il reclamo cautelare avverso le ordinanze emesse a conclusione della fase sommaria dei procedimenti possessori o nunciatori, pronunciati in controversie rientranti tra quelle indicate nell’art. 140 del citato r.d., deve essere proposto davanti al Tribunale ordinario in composizione collegiale, (Sez. 3, n. 13841/2023, Iannello, Rv. 667881-02).

Inoltre, la Sez. 3, n. 13841/2023, Iannello, Rv. 667881-03, ha statuito che, ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c., competente a conoscere del reclamo proposto avverso un provvedimento cautelare d’urgenza ex art. 700 c.p.c., emesso nelle materie di cui all’art. 140 del r.d. n. 1775 del 1933 dal giudice monocratico del Tribunale ordinario, incompetente ratione materiae, è il collegio del medesimo Tribunale, del quale non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato, dovendosi far valere la sua incompetenza quale motivo di reclamo.

Infine, la Sez. 3, n. 13841/2023, Iannello, Rv. 667881-04, ha precisato che l’appello al Tribunale Regionale delle acque pubbliche, cui fa riferimento l’art. 141, comma 3, del r.d. n. 1775 del 1933, attiene all’impugnazione della decisione resa dal Tribunale ordinario, all’esito del giudizio di merito sull’azione possessoria e nunciatoria, proposta a tutela del possesso nelle materie di cui all’art. 140 del citato r.d.

Al riguardo, giova evidenziare che spetta alla giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche, ai sensi dell’art. 143, comma 1, lett. a), del r.d. n. 1775 del 1933, ogni controversia sugli atti amministrativi in materia di acque pubbliche, ancorché non promananti da pubbliche amministrazioni istituzionalmente preposte alla cura degli interessi in materia, idonei ad incidere in maniera non occasionale, ma immediata e diretta, sul regime delle acque pubbliche e del relativo demanio, mentre sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie concernenti atti solo strumentalmente inseriti in procedimenti finalizzati ad incidere sul regime di sfruttamento dell’acqua pubblica e del demanio idrico e adottati in preminente considerazione di interessi ambientali, urbanistici o di gestione del territorio, (Sez. U, n. 02710/2020, De Stefano, Rv. 656951-01).

In materia di termini processuali, la Sez. 1, n. 24631/2023, Reggiani, Rv. 668861-01, ha affermato che la disposizione dell’art. 81-bis, comma 3, disp. att. c.c. (introdotta dall’art. 1, comma 465, della l. n. 205 del 2017), nel dare rilevanza, ai fini della fissazione del calendario del processo, al documentato stato di gravidanza del difensore (cui sono equiparati l’adozione nazionale e internazionale nonché l’affidamento del minore), non contempla un generalizzato legittimo impedimento dell’avvocato che si trovi nelle condizioni sopra indicate, ma ha valenza esclusivamente endoprocedimentale, non potendo conseguentemente essere invocata per ottenere la sospensione dei termini per proporre impugnazione, in relazione ai quali opera comunque l’istituto generale di cui all’art. 153, comma 2, c.p.c., ove ne ricorrano i presupposti.

Infine, in tema di lavoro pubblico negli enti locali, secondo la Sez. L, n. 36214/2023, Cavallari, Rv. 669648-01, il dipendente appartenente in origine all’ex ottava qualifica funzionale, il quale sia stato inquadrato - ai sensi del c.c.n.l. “revisione sistema classificazione professionale”, Comparto Regioni e Autonomie locali, del 31 marzo 1999 - nella categoria D, posizione D.3, in occasione dell’assegnazione delle mansioni non può essere sottoposto ad altri funzionari, neppure della medesima categoria, ma solo a dei dirigenti.

  • procedura civile
  • errore giudiziario
  • prova

CAPITOLO XIV

GLI ALTRI MEZZI DI IMPUGNAZIONE

(di Paolo Fraulini )

Sommario

1 La revocazione. - 1.1 Il dolo di una delle parti ex art. 395, n. 1, c.p.c. - 1.2 La falsità di prove acclarata e conosciuta successivamente ex art. 395, n. 2, c.p.c. - 1.3 La scoperta di un documento decisivo ex art. 395, n. 3, c.p.c. - 1.4 L’errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa in relazione a un fatto non controverso ex art. 395 n. 4, c.p.c. - 1.5 La contrarietà a precedente giudicato ex art. 395 n. 5, c.p.c. - 2 La revocazione delle pronunce della Corte di cassazione. - 3 La sospensione dell’esecuzione. - 4 L’opposizione di terzo.

1. La revocazione.

Sul tema si segnalano, diverse pronunce, riportate con riferimento alle distinte ipotesi contemplate dall’art. 395 c.p.c.

1.1. Il dolo di una delle parti ex art. 395, n. 1, c.p.c.

A tenore di Sez. 1, n. 02862/2023, Lamorgese, Rv. 666664-01, la fattispecie del dolo processuale revocatorio della parte è estensibile al cessionario del diritto controverso ove la sentenza sia stata determinata da una condotta dolosa, seppur materialmente riferibile al cedente, di cui il cessionario abbia oggettivamente beneficiato ai danni del debitore ceduto, al fine di alterare l’esito della decisione, poiché la funzione della revocazione non è quella di sanzionare la parte avvantaggiata in quanto autrice della condotta dolosa, ma è quella di impedire che la controparte subisca il danno derivante dal fatto oggettivo che al giudice è stato impedito di formarsi correttamente il proprio prudente convincimento.

Afferma Sez. 3, n. 21980/2023, Gorgoni, Rv. 668636-01, che l’omessa dichiarazione di un evento interruttivo relativo alla parte costituita - se integrante violazione dell’obbligo, posto in capo al procuratore, di lealtà e probità previsto dall’art. 88 c.p.c. - può integrare la fattispecie del dolo processuale idoneo a giustificare la revocazione della sentenza d’appello, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., ma non costituisce vizio di legittimità della sentenza che definisce il giudizio.

Statuisce Sez. 3, n. 05682/2023, Scoditti, Rv. 667258-01, che, ai fini della condanna generica, a opera del giudice penale, al risarcimento del danno cagionato dal reato di corruzione in atti giudiziari, non è richiesto il previo esperimento della revocazione per dolo del giudice, volta alla rimozione della sentenza e alla restituzione di quanto conseguito in base alla stessa, in quanto tale condanna, richiedendo il solo accertamento del nesso di causalità materiale tra la condotta e l’evento di danno e della potenzialità lesiva della condotta corrispondente al reato, e non anche l’accertamento del danno conseguenza, non pone la necessità di prevenire esiti coincidenti, sul piano risarcitorio, a quelli della revocazione; la previa proposizione del rimedio revocatorio è invece necessaria ai fini della condanna, ad opera del giudice civile, al risarcimento dei danni conseguenti alla sentenza pronunciata dal giudice corrotto, in quanto essa attiene al nesso di causalità giuridica tra evento di danno e danno conseguenza, e si pone, pertanto, la necessità di evitare indebite locupletazioni; aggiungendo la stessa pronuncia, Rv. 667258-03, che la restituzione di quanto conseguito con la sentenza revocata, disposta dal giudice di tale impugnazione, è soggetta alla disciplina di cui all’art. 2033 c.c., con la conseguenza che a chi ha eseguito il pagamento non dovuto, per effetto della caducazione del titolo, spetta non solo la ripetizione della somma corrisposta, qualificabile come perdita subita, ma anche il lucro cessante, ai sensi dell’art. 1224 c.c., comprensivo degli interessi dal giorno della domanda.

1.2. La falsità di prove acclarata e conosciuta successivamente ex art. 395, n. 2, c.p.c.

A tenore di Sez. L, n. 05058/2023, Cerulo, Rv. 666929-01, l’eventuale falsità di tali atti, ove sia definitivamente accertata nella sede competente, può essere fatta valere soltanto come motivo di revocazione, con una compiuta valutazione dell’incidenza delle prove dichiarate false sul merito della controversia, e non come motivo di ricorso per cassazione.

Secondo Sez. 3, n. 13376/2023, Rossetti, Rv. 667647-01, la proposizione, in via principale e in pendenza dell’appello, di una querela di falso avente ad oggetto un documento prodotto in primo grado non consente la sospensione del gravame, prevista dall’art. 355 c.p.c. nella sola ipotesi di querela di falso proposta in via incidentale; pertanto, se per primo si conclude l’appello, con decisione fondata sull’assunta autenticità di un documento in seguito dichiarato apocrifo nel separato giudizio di falso, la pronuncia sull’impugnazione può essere rimossa col mezzo della revocazione ex art. 395, n. 2, c.p.c., per avere il giudice provveduto in base a prove successivamente rivelatesi false; se per primo si conclude il giudizio di falso, il relativo giudicato può essere invocato nel giudizio d’appello ex art. 2909 c.c., senza che vi ostino le preclusioni proprie del giudizio di appello, irrilevanti rispetto ai fatti sopravvenuti.

1.3. La scoperta di un documento decisivo ex art. 395, n. 3, c.p.c.

Sulla caratteristica della scoperta, Sez. 5, n. 29122/2023, Cataldi, Rv. 669251-01, afferma che la revocazione straordinaria, ai sensi dell’art. 395, n. 3, c.p.c., presuppone l’impossibilità di produrre nel giudizio di merito un documento che, ignorato a causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario e ritrovato dopo la sentenza, risulti decisivo, ossia astrattamente idoneo a formare un diverso convincimento del giudice, conducendo ad una decisione diversa da quella revocanda; conseguentemente, la parte impugnante è onerata di dimostrare la tempestività ed ammissibilità dell’impugnazione, indicando nell’atto introduttivo, a pena di inammissibilità, le prove di tali circostanze, nonché del giorno della scoperta o del ritrovamento del documento. Sul punto, anche Sez. L, n. 28389/2023, Ponterio, Rv. 669051-01, secondo cui la decisività del documento, ai fini della proponibilità della domanda di revocazione a norma dell’art. 395, n. 3, c.p.c., postula che esso sia idoneo, mediante la prova diretta dei fatti di causa, a provocare una statuizione diversa, evidenziando che il giudice della sentenza revocanda avrebbe adottato una pronuncia di segno opposto ove ne avesse avuto conoscenza. Ne consegue che una siffatta decisività va negata quando l’atto ritrovato possa offrire semplici elementi indiziari, utilizzabili per dimostrare quei fatti esclusivamente nel concorso con altri dati. Precisa Sez. 3, n. 28126/2023, Dell’Utri, Rv. 669115-01, che il documento contenente una dichiarazione testimoniale, formato in epoca successiva alla decisione, non integra il presupposto della revocazione di cui all’art. 395, comma 1, n. 3, c.p.c., avendo il legislatore inteso riservare l’impugnazione straordinaria alla sola parte che incolpevolmente non abbia potuto produrre in giudizio una prova, da intendersi necessariamente come precostituita alla decisione assunta come viziata (qualità che non può riconoscersi al dato informativo che rimanga semplicemente impresso nella memoria dello spettatore di un fatto, senza estrinsecarsi in alcuna forma esteriormente percepibile).

Per un’applicazione di specie, Sez. 1, n. 07103/2023, Vella, Rv. 667215-01, a tenore della quale la revocazione ex art. 98, comma 4, l. fall. dei provvedimenti di accoglimento o rigetto delle domande di insinuazione al passivo fallimentare per mancata conoscenza di documenti decisivi, diversamente dall’art. 395, n. 3), c.p.c. non presuppone che l’omessa tempestiva produzione dei documenti in parola debba essere dipesa da causa di forza maggiore o fatto dell’avversario, postulando come sufficiente l’ignoranza di essi, sempre che si sia rivelata idonea ad impedirne la produzione tempestiva per causa non imputabile.

1.4. L’errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa in relazione a un fatto non controverso ex art. 395 n. 4, c.p.c.

Sul tema dell’identificazione dell’errore percettivo, si segnalano: Sez. 5, n. 09786/2023, Lo Sardo, Rv. 667725-01, a tenore della quale l’errore di fatto, di cui all’art. 395, n. 4, c.p.c., deve risultare dagli “atti e documenti della causa”, tra cui vanno compresi, in attuazione dei principi del giusto processo e di effettività della difesa, anche quelli che, seppur ritualmente depositati, siano stati inseriti, per mero disguido della cancelleria non imputabile alla parte, in un diverso fascicolo d’ufficio; Sez. 3, n. 08981/2023, Spaziani, Rv. 667232-01, secondo cui, in tema di liquidazione delle spese processuali, l’applicazione del principio di soccombenza postula l’apprezzamento di una situazione giuridica, sicché la sua violazione o cattiva applicazione integra un errore di giudizio, impugnabile con gli ordinari mezzi di gravame, e non già un errore percettivo, sindacabile con il mezzo della revocazione; Sez. 2, n. 13810/2023, Cavallino, Rv. 667954-01, che afferma che l’erronea valutazione del valore della causa - incidente sulla determinazione delle spese di lite - non rientra nell’errore di fatto riconducibile all’art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., poiché, investendo direttamente la formulazione del giudizio relativo a detta determinazione, si risolve nell’esistenza di un errore di giudizio e non già di un errore revocatorio; Sez. 2, n. 14006/2023, Besso Marcheis, Rv. 667956-01, che statuisce che l’errore del giudice nella determinazione della misura delle spese vive, sostenute dalla parte vittoriosa, può essere emendato o con il procedimento di correzione di cui all’art. 287 c.p.c., ovvero per mezzo del procedimento di revocazione del provvedimento che le ha liquidate, ma non col ricorso per cassazione; Sez. L, n. 16825/2023, Cavallaro, Rv. 668417-01, che precisa come l’omessa valutazione della dichiarazione - presente nelle conclusioni del ricorso e nel fascicolo di ufficio - di esonero dal pagamento delle spese nei giudizi per prestazioni previdenziali di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c., cui sia seguita, sia nella parte motiva che nel dispositivo della decisione, una condanna alle spese, configura un’ipotesi di errore revocatorio, essendo la statuizione di condanna frutto di un errore di percezione circa il contenuto del ricorso e della dichiarazione ad esso allegata; a tenore di Sez. 5, n. 18145/2023, Salemme, Rv. 668495-01, la pretermissione del controricorso da parte del collegio giudicante - che abbia erroneamente ritenuto soltanto intimata la parte destinataria del ricorso - può determinare la revocazione, ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., della pronuncia resa solo qualora comporti, ancorché indirettamente, l’omesso esame di un fatto, ossia di un accadimento verificatosi nell’obiettiva realtà fenomenica, che avrebbe potuto essere evitato ove il controricorso fosse stato preso in considerazione, e non anche l’omessa disamina di mere argomentazioni giuridiche, determinando quest’ultima, “in limine”, un errore soltanto valutativo e quindi inidoneo ad assurgere ad errore revocatorio; per Sez. 3, n. 11691/2023, Rubino, Rv. 667818-01, l’omesso esame di una questione processuale (anche ove questa sia rilevabile d’ufficio) non integra l’errore di fatto revocatorio di cui all’art. 395, n. 4, c.p.c., dal momento che non comporta l’erronea supposizione dell’esistenza o inesistenza di un fatto ma si traduce in una mancata attività, cui la legge ricollega unicamente un eventuale vizio della motivazione o una violazione processuale, non ulteriormente rilevabili in relazione alle sentenze emesse in sede di legittimità; aggiunge Sez. 3, n. 07435/2023, Gianniti, Rv. 667048-01, che nella nozione di punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare rientra non solo il fatto che è stato controverso in ragione di un effettivo dibattito fra le parti, ma anche quello che, introdotto da una parte per mezzo di un atto difensivo, è divenuto per ciò solo controvertibile, così da formare comunque oggetto, implicito o esplicito, della successiva pronuncia con cui il giudice di merito ha definito il processo.

1.5. La contrarietà a precedente giudicato ex art. 395 n. 5, c.p.c.

A tenore di Sez. 2, n. 23355/2023, Picaro, Rv. 668708-01, l’omesso esame di sentenze, allegate nel giudizio di merito e invocate quale giudicato esterno tra le parti su un punto decisivo della controversia, non è deducibile ai sensi dell’art. 395, n. 5), c.p.c., poiché l’art. 391-bis c.p.c. consente la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento, solo per errore materiale o di calcolo o per errore di fatto, ai sensi del n. 4) dell’art. 395 c.p.c. e non ai sensi del n. 5) del medesimo articolo.

2. La revocazione delle pronunce della Corte di cassazione.

Secondo Sez. 3, n. 02263/2023, Gianniti, Rv. 667043-01, nel caso di proposizione di plurimi ricorsi per cassazione avverso la stessa sentenza, il provvedimento della Corte che incorra nella totale pretermissione di uno dei ricorsi successivi proposti e riuniti non è affetto da errore materiale, suscettibile di emenda, senza limiti decadenziali, mediante il procedimento di correzione, bensì da errore revocatorio, soggetto al termine previsto dall’art. 391-bis c.p.c., con conseguente ammissibilità del ricorso per revocazione se tempestivo e se il giudice del rinvio non abbia, in base al vizio che in concreto è stato causa della cassazione, il potere di recuperare le domande non esaminate dalla Corte di cassazione.

Afferma Sez. 1, n. 05326/2023, Terrusi, Rv. 666999-01, che l’omesso rilievo nella pronuncia della Corte di cassazione di un giudicato esterno non è suscettibile di revocazione, atteso che tale errore attiene alla valutazione di atti sottoposti al controllo della Corte stessa, come tale qualificabile come errore di giudizio.

A tenore di Sez. 5, n. 07758/2023, Lume, Rv. 667030-01, il ricorso per revocazione delle pronunce di cassazione con rinvio deve ritenersi inammissibile soltanto se l’errore revocatorio enunciato abbia portato all’omesso esame di eccezioni, questioni o tesi difensive che possano costituire oggetto di una nuova, libera e autonoma valutazione da parte del giudice del rinvio, ma non anche se la pronuncia di accoglimento sia fondata su un vizio processuale dovuto a un errore di fatto o se il fatto di cui si denuncia l’errore percettivo sia assunto come decisivo nell’enunciazione del principio di diritto, o, nell’economia della sentenza, sia stato determinante per condurre all’annullamento per vizio di motivazione.

Statuisce Sez. 3, n. 20345/2023, Iannello, Rv. 668180-01, che, in caso di revocazione proposta avverso la sentenza con cui la Suprema Corte abbia dichiarato improcedibile un ricorso per mancata attestazione di conformità all’originale digitale della copia analogica del ricorso notificato per via telematica, ai fini della prova della sua presenza nel fascicolo di parte occorre verificare: a) se nella nota di deposito e iscrizione a ruolo del ricorso per cassazione fosse indicato, tra gli atti prodotti, il ricorso con la specificazione che si trattava di copia analogica dell’atto notificato telematicamente e che la produzione comprendeva anche relata, messaggi PEC e attestazione di conformità; b) che, ove tale verifica abbia esito positivo, detta nota non risulti ritirata dalla parte e poi ridepositata; c) se, in difetto dell’una o dell’altra di tali condizioni, del successivo deposito sino all’udienza di discussione o all’adunanza in camera di consiglio risulti traccia alcuna in una qualche ulteriore nota di deposito o nel verbale di adunanza.

Secondo Sez. 3, n. 04893/2023, Rubino, Rv. 666809-01, la dedotta omissione del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione europea in violazione dell’art. 267, comma 3, TFUE, non integra errore revocatorio della sentenza della Corte di cassazione ai sensi degli artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., in quanto la relativa valutazione è di diritto e non di fatto.

3. La sospensione dell’esecuzione.

Afferma Sez. 5, n. 09660/2023, Putaturo Donati Viscido di Nocera, Rv. 667723-01, che nel procedimento per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione la sospensione prevista dall’art. 401 c.p.c. è ammissibile per le sole sentenze astrattamente suscettibili di esecuzione e, quindi, solo per quelle emesse ai sensi dell’art. 384, comma 2, ultima parte, c.p.c.

4. L’opposizione di terzo.

Sul tema della pretermissione di parti nel giudizio, si segnalano: Sez. 3, n. 17212/2023, Spaziani, Rv. 668125-01, la quale afferma che, in tema di opposizione di terzo degli eredi avverso la sentenza emessa a conclusione del giudizio introdotto da o contro il de cuius, la legittimazione all’opposizione ordinaria va riconosciuta all’erede pretermesso in seguito all’emersione nel processo del fatto del decesso della parte originaria e della riassunzione o della volontaria costituzione in prosecuzione di uno o taluno dei coeredi, atteso che egli si trova con questi ultimi in una situazione di necessaria co-legittimazione, avente fondamento in una fattispecie di litisconsorzio processuale, la quale, da un lato, impone al giudice, nel caso che essa emerga (eventualmente su impulso della controparte, gravata, al riguardo, da un dovere di attivazione fondato sul canone di diligenza processuale), di ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario non presente in giudizio, mentre, dall’altro, legittima quest’ultimo (il quale, quando sia consapevole della celebrazione del processo inter pauciores, non perde la facoltà di intervenire nello stesso, anche in grado di appello) ad impugnare la relativa sentenza, emessa a contraddittorio non integro, ai sensi dell’art. 404, primo comma, c.p.c.; Sez. 3, n. 17619/2023, Tatangelo, Rv. 668446-01, secondo cui avverso il titolo giudiziale formatosi inter alios il litisconsorte necessario pretermesso può agire ex art. 404, comma 1, c.p.c., mentre non è legittimato a proporre opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. (salvo che deduca l’avvenuto soddisfacimento della pretesa risultante dal suddetto titolo, ovvero la relativa modifica sulla base di vicende successive), analogamente alla parte nei cui confronti lo stesso titolo si sia formato, la quale ha contribuito a dar causa alla sua nullità, omettendo di sollevare la questione della non integrità del contraddittorio in seno al giudizio cui ha regolarmente partecipato; Sez. 3, n. 25928/2023, Sestini, Rv. 669108-01, laddove si afferma che l’integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. determina l’estensione dell’effetto interruttivo della prescrizione, di cui agli artt. 2943 e 2945, comma 2, c.c., nei confronti del litisconsorte necessario, purché essa avvenga nel corso del medesimo giudizio in cui si era verificata l’originaria pretermissione, non potendo tale effetto essere recuperato ex post a seguito di opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. da parte del litisconsorte medesimo, dal momento che questa produce solo l’effetto di consentire il riesame della vicenda a contraddittorio integro, senza alcuna incidenza sulla prescrizione.

Casi di specie affrontano: Sez. 2, n. 18027/2023, Carrato, Rv. 668353-01, secondo cui in tema di opposizione di terzo revocatoria, il creditore può venire a conoscenza del dolo o della collusione anche in pendenza del giudizio tra le parti colluse, sicché, in tale ipotesi, è dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce quest’ultimo che decorre il termine di cui al combinato disposto degli artt. 326, comma 1, e 404, comma 2, c.p.c. per la proposizione dell’opposizione, sempreché il creditore non eserciti il diritto di intervenire volontariamente e tempestivamente “ad opponendum” nel medesimo giudizio, onde far valere le ragioni contrarie all’accoglimento della domanda, a tutela dei suoi interessi; Sez. 2, n. 28779/2023, Mocci, Rv. 669274-01, a tenore della quale, nel caso in cui colui che agisce per l’accertamento o la tutela di un proprio diritto di servitù prediale che assume violato, non trascriva la relativa domanda giudiziale, la sentenza che definisce tale giudizio non è opponibile, a norma del combinato disposto degli artt. 111, quarto comma, c.p.c. e 2653, n. 1, c.c., a chi acquista il fondo servente nel corso del processo ed abbia trascritto il suo titolo, senza che possa rilevare che a suo tempo sia stato regolarmente trascritto l’atto costitutivo della servitù, con la conseguenza che il terzo acquirente è legittimato a proporre contro la detta sentenza pronunciata in un giudizio, a cui è rimasto estraneo, l’opposizione di terzo ordinaria prevista dallo art. 404, primo comma, c.p.c.; Sez. 3, n. 17004/2023, Vincenti, Rv. 668196-02, che statuisce come, in tema di società di capitali, l’intervento adesivo in appello del socio, che lamenti un pregiudizio alla consistenza della propria partecipazione, derivante dal danno subito dal patrimonio sociale per il fatto illecito di un terzo, non è ammissibile, poiché egli, non essendo titolare di un diritto distinto ed autonomo rispetto al diritto fatto valere dalla compagine sociale, direttamente colpita dall’illecito, non può qualificarsi come terzo legittimato all’opposizione ex art. 404 c.p.c.

  • spese processuali
  • competenza giurisdizionale
  • giurisdizione del lavoro
  • diritto del lavoro
  • interesse ad agire
  • prova
  • controversia di lavoro

CAPITOLO XV

IL PROCESSO DEL LAVORO E PREVIDENZIALE

(di Antonella Filomena Sarracino, Mario De Ioris (1) )

Sommario

1 La giurisdizione nelle controversie di lavoro e previdenza. - 2 La competenza. - 2.1 Rapporti tra il processo del lavoro e quello penale. - 2.2 Rapporti tra processo previdenziale e ricorso al capo dello Stato. - 3 Il rito cd. Fornero. - 4 Il giudizio di appello. - 5 Il giudizio di legittimità. - 5.1 In tema di regolamento di competenza. - 5.2 Sulla revocazione. - 6 Termini processuali. - 7 Il processo telematico. - 8 Interesse ad agire e rispetto del principio del contraddittorio. - 8.1 In tema di legittimazione processuale e di litisconsorzio. - 9 Il difetto di giurisdizione e la mancata indicazione in dispositivo del giudice munito di giurisdizione. - 10 Le prove e i poteri del consulente tecnico. - 11 Accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., opposizione a decreto ingiuntivo e correzione di errori materiali. - 12 Le spese processuali.

1. La giurisdizione nelle controversie di lavoro e previdenza.

Nel corso dell’anno 2023, le Sezioni Unite hanno avuto modo di esaminare, quanto ai rapporti di lavoro, una pluralità di questioni che involgono la giurisdizione, nel riparto tra giudice amministrativo, tributario, contabile e giudice ordinario.

Sez. U, n. 10538/2023, Di Paolantonio, Rv. 667727-01, afferma che, nelle controversie concernenti la legittimità della regolamentazione delle graduatorie provinciali del personale docente per il conferimento delle supplenze in ambito scolastico, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario – venendo in considerazione atti ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, di fronte ai quali sussistono soltanto diritti soggettivi – in quanto le procedure relative alla formazione e all’aggiornamento delle predette graduatorie non si configurano come procedure concorsuali, non implicando alcuna valutazione discrezionale ed essendo finalizzate unicamente all’inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili.

La giurisdizione del giudice amministrativo resta di conseguenza limitata alle controversie nelle quali, secondo il criterio del petitum sostanziale, la questione involga direttamente la validità dell’atto amministrativo di carattere generale, o di quello regolamentare, che disciplina l’accesso alle graduatorie e, solo quale conseguenza dell’annullamento di tale atto, la tutela della posizione individuale dell’aspirante all’inserimento in una determinata graduatoria.

Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla domanda avente ad oggetto il corretto posizionamento del ricorrente nella graduatoria provinciale utilizzata per l’assegnazione delle supplenze nell’anno scolastico 2021/2022, inerenti alla classe di concorso concernente l’insegnamento del clarinetto negli istituti secondari di secondo grado.

Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario pure la controversia relativa alla sospensione di un agente della polizia locale per la mancata ottemperanza all’obbligo vaccinale anti Covid-19, introdotto dall’art. 4-ter del d.l. n. 44 del 2021, conv. con modif. dalla l. n. 76 del 2021, poiché l’attività di verifica dell’osservanza di tale obbligo, da parte del datore di lavoro, non è ascrivibile all’ambito pubblicistico, ma a quello degli atti di gestione del rapporto di lavoro, seppur vincolati nei presupposti, nei contenuti e nelle modalità di esplicazione dalla previsione di legge (così Sez. U, n. 09403/2023, Pagetta, Rv. 667443-01).

Alla stessa stregua, secondo quanto statuito da Sez. U, n. 03872/2023, Stalla, Rv. 666640-01, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda, proposta dal dipendente pubblico, di accertamento negativo dello svolgimento di incarico non autorizzato ex art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 e del diritto dell’amministrazione di appartenenza di procedere, direttamente e forzosamente, al recupero dei compensi percepiti in ragione della suddetta attività mediante trattenimento in busta paga, senza previo conseguimento di un titolo giudiziale, trovando la domanda il suo petitum sostanziale nella contestazione di una condotta tipicamente datoriale nell’ambito di un rapporto di lavoro contrattualizzato.

Sempre con riferimento a controversie aventi ad oggetto il lavoro pubblico “contrattualizzato”, Sez. L, n. 31293/2023, Zuliani, Rv. 669543-01, ha affermato che al giudice ordinario sono devolute le liti aventi per oggetto la contestazione dell’esito delle selezioni e della graduatoria finale per la progressione da un livello di inquadramento a quello immediatamente superiore nel profilo di ricercatore; infatti, la norma contrattuale dell’art. 15, comma 5, del c.c.n.l. del personale del comparto delle Istituzioni e degli Enti di ricerca e sperimentazione del 7 aprile 2006, uniformando la classificazione dei ricercatori ai principi di cui al d.lgs. n. 165 del 2001, ne ha regolato il profilo secondo un’omogenea professionalità e all’interno di un unico organico.

Alla giurisdizione del giudice ordinario spetta, inoltre, la controversia avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno per mancata erogazione dell’assegno di cura – previsto dall’art. 3 del d.m. Lavoro e Politiche Sociali del 7 maggio 2014 e dall’art. 3 del d.m. Lavoro e Politiche Sociali del 14 maggio 2015 e stabilito dalle Regioni (nella specie, dalla Regione Campania) per favorire la permanenza a domicilio delle persone in condizione di disabilità gravissima – in quanto, una volta riconosciuta dalla P.A. la sussistenza dello status sanitario da cui consegue il diritto di ottenere l’erogazione, nessuno spazio residua alla discrezionalità amministrativa (in tal senso Sez. U, n. 02481/2023, Crucitti, Rv. 666883-01).

Infine, va qui ricordata, Sez. U, n. 15058/2023, Tricomi I., Rv. 668093-01, che, relativamente alla domanda proposta nei confronti dello Stato italiano per il risarcimento dei danni derivanti dalla mancanza di una disciplina normativa per la tutela della maternità delle donne avvocato, ha affermato che nella specie ricorre un’ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione, poiché essa comporta non già la delibazione di una posizione di diritto soggettivo o di interesse legittimo, ma un sindacato sulla sfera riservata dalla Costituzione allo Stato legislatore.

Il giudice di legittimità ha affermato detto principio con riferimento ad un regolamento preventivo di giurisdizione proposto nell’ambito di un giudizio volto ad ottenere la condanna dello Stato italiano al risarcimento dei danni, asseritamente subiti dalla madre lavoratrice, in conseguenza della mancata previsione di misure di tutela della maternità per la donna avvocato.

2. La competenza.

In tema di competenza territoriale, Sez. 6-L, n. 03873/2023, Amendola F., Rv. 666832-01, statuisce che sussiste la competenza territoriale del giudice del luogo ove ha avuto inizio l’esecuzione della prestazione lavorativa qualora il contratto di lavoro non sia stato stipulato per iscritto e non sia possibile identificare con esattezza il luogo in cui il rapporto è sorto.

In tema di controversie di lavoro, ai fini della determinazione della competenza per territorio, per dipendenza aziendale – puntualizza Sez. L, n. 19023/2023, Cinque, Rv. 668104-01 – va inteso il luogo in cui il datore di lavoro ha dislocato un nucleo, seppur modesto, di beni organizzati per l’esercizio dell’impresa.

Nella specie, la S.C. ha negato che l’abitazione del lavoratore, dalla quale questi eseguiva la sua attività lavorativa in “smart working”, potesse essere qualificata come dipendenza aziendale, in difetto di alcun collegamento oggettivo o soggettivo del luogo di effettuazione della prestazione con l’organizzazione aziendale.

Del pari con riguardo all’individuazione del giudice competente per territorio, Sez. L, n. 26081/2023, Boghetich, Rv. 668612-01, statuisce che nel rito del lavoro e con specifico riferimento alle prestazioni lavorative rese nell’ambito di un appalto, ai fini dell’art. 413 c.p.c., costituisce dipendenza aziendale anche quella, seppur di proprietà della società committente, dove il lavoratore ha svolto o svolge, in via esclusiva, la prestazione di lavoro, trattandosi di luogo destinato a rendere possibile l’espletamento dell’attività appaltata e, quindi, il conseguimento dei fini imprenditoriali perseguiti dal datore di lavoro-appaltatore.

Con riferimento al foro della dipendenza aziendale, ed in particolare alla permanenza ex art. 413, comma 3, c.p.c., della competenza determinata sulla base di essa, Sez. L, n. 32501/2023, Pagetta, Rv. 669551-01, ha stabilito che in tema di competenza territoriale nelle controversie di lavoro, la prorogatio del foro alternativo della dipendenza si estende per sei mesi, mentre conservano carattere permanente il forum contractus e quello dell’azienda e, solo in via sussidiaria, il foro generale delle persone fisiche, dovendosi escludere l’applicabilità del criterio del cumulo soggettivo ex art. 33 c.p.c., giacché esso non ha rilievo in relazione ai fori speciali previsti per il processo del lavoro.

Nella specie la S.C. ha affermato che la competenza a conoscere della controversia, proposta da alcuni lavoratori nei confronti di ex soci di una società cooperativa a responsabilità limitata cancellata dal registro delle imprese da più di sei mesi, non poteva individuarsi in base al luogo della dipendenza aziendale, ma, in assenza di deduzioni in merito al forum contractus, in base al criterio sussidiario del foro generale delle persone fisiche e, quindi, in base al luogo di residenza degli ex soci.

Nell’ambito del pubblico impiego contrattualizzato, sulla competenza territoriale sull’azione promossa dal dirigente medico, volta ad ottenere la condanna al pagamento di differenze retributive in caso di mobilità volontaria ex art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, Sez. L, n. 26067/2023, Bellè, Rv. 668628-01, precisa che l’ufficio giudiziario competente per territorio, va individuato applicando l’art. 413, comma 7, c.p.c. – che rinvia, espressamente, all’art. 18 c.p.c. e, implicitamente, all’art. 19 c.p.c. – non potendosi fare riferimento ai criteri dettati dall’art. 413, comma 5, c.p.c., atteso che la mobilità volontaria realizza un’ipotesi di cessione del contratto ex art. 1406 c.c. e non di cessazione del rapporto di pubblico impiego.

Per la vicinanza con i temi trattati, è opportuno richiamare anche Sez. L, n. 13432/2023, Cinque, Rv. 667703-01, in tema di riparto delle competenze tra giudice del lavoro e giudice delegato del procedimento di prevenzione, la quale afferma che, in caso di sequestro dell’azienda disposto ai sensi del d.lgs. n. 159 del 2011 (cd. “codice antimafia”), la competenza all’accertamento dei crediti di lavoro subordinato, anteriori al provvedimento di sequestro, spetta al giudice delegato del procedimento di prevenzione e non al giudice del lavoro.

2.1. Rapporti tra il processo del lavoro e quello penale.

I rapporti tra il processo del lavoro e quello penale vengono indagati pure da Sez. L, n. 06660/2023, Bellè, Rv. n. 667034-01, secondo cui il giudice civile, investito dell’impugnazione della sanzione disciplinare, non è vincolato né alla valutazione degli elementi istruttori compiuta in sede penale, né al dictum della sentenza di assoluzione non definitiva, quand’anche pronunziata con la formula “perché il fatto non sussiste”; al contrario, l’assoluzione ai sensi dell’art. 653, comma 1, c.p.p., se passata in giudicato, da un lato impone al giudice del lavoro di conformarsi ad essa e, dall’altro, consente, a richiesta, la riapertura del procedimento disciplinare, il cui esito, del pari, deve adeguarsi alla statuizione penale.

Sulla medesima scia si pone Sez. L, n. 21607/2023, Fedele, Rv. 668939-01, la quale afferma che il giudice civile investito dell’impugnazione della sanzione disciplinare non è vincolato né alla valutazione degli elementi istruttori compiuta in sede penale, né al dictum della sentenza di non luogo a procedere emessa a seguito dell’udienza preliminare (ancorché pronunziata con la formula “perché il fatto non sussiste”), perché tale decisione può essere revocata ai sensi dell’art. 434 c.p.p. e, dunque, non può essere equiparata alle pronunce irrevocabili di assoluzione ex art. 653 c.p.p.

2.2. Rapporti tra processo previdenziale e ricorso al capo dello Stato.

Sul tema indicato in epigrafe, va ricordata Sez. L, n. 33799/2023, Calafiore, Rv. 669556-01, pronunciata su tematiche involgenti i rapporti tra giurisdizione ordinaria (e, specificamente, il processo previdenziale) e il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica cd. “giurisdizionalizzato”.

Con tale decisione la S.C. ha affermato che, a partire dal 16 settembre 2010, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 104 del 2010, si è completato – in particolare, in virtù di quanto stabilito dall’art. 7, comma 8, di tale d.lgs. (secondo cui il “ricorso straordinario è ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa”) – il processo di completa “giurisdizionalizzazione” del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con la conseguenza che le decisioni presidenziali adottate all’esito di ricorsi proposti a partire da tale data – e soltanto da quest’ultima – hanno natura giurisdizionale e sono suscettibili di passare in giudicato.

Sulla base dei predetti principi è stata confermata la decisione impugnata, che aveva ritenuto inammissibile la domanda proposta per ottenere i benefici di cui all’art. 5, comma 3-bis, della l. n. 206 del 2004, introdotto dalla l. n. 147 del 2013, in materia di trattamenti previdenziali ed assistenziali in favore delle vittime di atti terroristici, poiché preclusa dall’avvenuto espletamento del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, presentato in epoca successiva al 16 settembre 2010, e definito con decreto presidenziale che aveva accertato, con efficacia preclusiva di giudicato, l’insussistenza dei presupposti richiesti dalla norma anzidetta.

3. Il rito cd. Fornero.

Quanto al rito cd. Fornero il giudice di legittimità precisa che, nell’ambito del giudizio di reclamo, costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell’art. 1, comma 59, della l. n. 92 del 2012, quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio, oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado (in tal senso, Sez. L, n. 00401/2023, Amendola F., Rv. 666498-01).

Sez. L, n. 06010/2023, Marotta, Rv. 667085-01, statuisce che il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione, di cui all’art. 1, comma 62, della l. n. 92 del 2012, decorre dalla comunicazione del contenuto integrale del provvedimento all’interessato – posto così in condizione di valutare sia le ragioni su cui la decisione è fondata, sia l’opportunità di proporre impugnazione – e che sulla previsione speciale del citato comma 62 non incide la modifica dell’art. 133, comma 2, c.p.c. (nella parte in cui stabilisce che “la comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 c.p.c.”), norma di carattere generale riguardante la comunicazione dei provvedimenti da parte della cancelleria.

4. Il giudizio di appello.

Nel giudizio di appello, qualora l’udienza destinata alla verifica del contraddittorio sia sostituita con la cd. trattazione scritta (che non consente alle parti il deposito di documenti, ma solo di note contenenti istanze e conclusioni), Sez. L, n. 15311/2023, Bellè, Rv. 667797-01, afferma che il giudice, in caso di mancata costituzione dell’appellato, non può dichiarare l’improcedibilità del gravame senza prima verificare l’esistenza e la regolarità della notifica, della quale, conseguentemente, è tenuto a richiedere l’esibizione, eventualmente rinviando ad altra udienza, da svolgersi in presenza o, se del caso, anche in forma sostitutiva scritta.

Con riferimento al regime delle eccezioni proponibili nel giudizio di appello deve registrarsi Sez. L, n. 35708/2023, Amendola F., Rv. 669595-01, riguardante una controversia in cui il soggetto convenuto in primo grado nella qualità di erede del datore di lavoro aveva formulato eccezione (e anche documentato) di aver accettato l’eredità con beneficio d’inventario, l’eccezione non era stata esaminata in ragione del rigetto, per altre ragioni, della domanda attorea e, poi, l’originario convenuto, non costituitosi in appello, era stato condannato quale erede puro e semplice.

Con la menzionata decisione si è affermato che il giudice d’appello deve pronunciarsi sull’eccezione in senso lato sollevata in primo grado dall’appellato contumace e già sottoposta al contraddittorio, non essendo la stessa sottoposta all’onere di riproposizione ex art. 346 c.p.c., in mancanza di una pronuncia del primo giudice che abbia rigettato la domanda per un’altra ragione, né al divieto di cui all’art. 345, comma 2, c.p.c.; la S.C. ha quindi cassato la sentenza impugnata e disposto il rinvio al giudice d’appello, il quale avrebbe dovuto pronunciarsi, nonostante la contumacia dell’appellato, sulla fondatezza o infondatezza, ex actis, dell’eccezione di accettazione dell’eredità con beneficio di inventario, già avanzata in primo grado.

Sez. L, n. 30843/2023, Buconi, Rv. 669540-01, ha affrontato, invece, la materia dell’appello nelle controversie in materia di discriminazione, affermando che il giudizio di secondo grado proposto avverso la decisione del tribunale – di accoglimento della domanda formulata ai sensi degli artt. 28, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2011 e 702-bis c.p.c. e volta alla rimozione di una discriminazione nell’accesso al lavoro – va introdotto con citazione e non con ricorso, sicché, ai fini del computo del termine di trenta giorni per la tempestività del gravame, rileva la data della notifica dell’atto introduttivo alla parte appellata, non quella del suo deposito.

5. Il giudizio di legittimità.

Sulla riunione dei ricorsi per cassazione separatamente proposti contro la sentenza sull’an e quella sul quantum si è pronunciata Sez. L, n. 00403/2023, Marotta, Rv. 666499-01: poiché la statuizione sul quantum è oggettivamente condizionata da quella riguardante l’an, i ricorsi devono essere riuniti – anche d’ufficio quando la S.C. abbia consapevolezza della pendenza dinanzi a sé delle distinte impugnazioni – al fine di costituire oggetto di un’unica decisione, analogamente a quanto stabilito dall’art. 335 c.p.c. per l’ipotesi della proposizione di più impugnazioni avverso la stessa sentenza, pure nell’ipotesi in cui le due sentenze impugnate siano state emesse in giudizi distinti, atteso che la richiamata connessione che le lega sussiste indipendentemente dalla loro emissione nello stesso procedimento e prescinde dal fatto che quella sul quantum costituisca (o meno) sentenza definitiva rispetto a quella sull’an.

Alla regola del giudizio di legittimità (art. 372, comma 2, c.p.c.) che impone la notificazione alle altre parti dell’elenco dei documenti relativi all’ammissibilità del ricorso, se prodotti successivamente al deposito dell’atto introduttivo, si può derogare quando, nonostante l’omissione della notifica, il contraddittorio sia stato comunque garantito mediante la partecipazione delle parti alla pubblica udienza (in tal senso, Sez. L, n. 26619/2023, Cavallaro, Rv. 668892-01).

In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, la cui procura speciale era stata depositata solo con la memoria ex art. 378 c.p.c. senza essere portata a conoscenza della controparte, attesa la trattazione del ricorso con il rito camerale.

Per la vicinanza con gli argomenti trattati, va qui ricordata anche Sez. L, n. 05058/2023, Cerulo, Rv. 666929-01, la quale statuisce che è inammissibile il ricorso per cassazione che, senza censurare specificamente un error in procedendo o un error in iudicando, della sentenza impugnata, si limita a richiedere la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c., in attesa della definizione della querela di falso proposta in via principale, dopo la sentenza di appello, e riguardante atti su cui la sentenza medesima si fonda. Secondo la Corte di legittimità, l’eventuale falsità di tali atti, se definitivamente accertata nella sede competente, può essere fatta valere soltanto come motivo di revocazione, con una compiuta valutazione dell’incidenza delle prove dichiarate false sul merito della controversia.

Nella specie, la S.C. – con riferimento a vicenda in cui la querela di falso era stata proposta ai fini dell’accertamento della falsità di firme apposte su avvisi di ricevimento di raccomandate – ha altresì rilevato che nel giudizio di legittimità non può procedersi ad una mera declaratoria di invalidità e/o nullità dei precedenti gradi di merito, in virtù dell’accertata falsità degli atti.

Qualora venga dedotta col ricorso per cassazione l’erroneità dell’ammissione o della dichiarazione di inammissibilità di una prova documentale in appello, la S.C., in quanto chiamata ad accertare un error in procedendo, è giudice del fatto ed è quindi tenuta a stabilire se si trattasse, in astratto, di una prova indispensabile e, cioè, teoricamente idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione dei fatti di causa (così Sez. L, n. 32815/2023, Amendola F., Rv. 669354-01).

5.1. In tema di regolamento di competenza.

Pronunciandosi in sede di regolamento di competenza, Sez. L, n. 31539/2023, Sarracino, Rv. 669394-01, ha escluso che ricorresse un rapporto di pregiudizialità, suscettibile di fondare la sospensione ex art. 295 c.p.c., tra la causa civile, introdotta da un avvocato dipendente di un Comune per il riconoscimento dei propri compensi professionali, e il giudizio amministrativo finalizzato all’accertamento dell’illegittimità del regolamento comunale, sulla base del quale la liquidazione dei suddetti compensi era stata effettuata in misura penalizzante rispetto ai precedenti parametri.

Il giudice di legittimità, nell’esaminare la fattispecie, ribadisce che ai fini della sospensione necessaria del processo civile ai sensi dell’art. 295 c.p.c., la pregiudizialità di una controversia amministrativa è configurabile solo se entrambi i giudizi pendano tra le stesse parti ed il giudice amministrativo sia chiamato a definire questioni di diritto soggettivo in sede di giurisdizione esclusiva; non anche qualora sia impugnato un provvedimento incidente su interessi legittimi, potendo, in quest’ultima ipotesi, il giudice ordinario disapplicare il provvedimento amministrativo.

In tema di sospensione del processo per pregiudizialità, va richiamata Sez. L, n. 14124/2023, Casciaro, Rv. 667891-01, secondo cui – ordinata la sospensione del processo per pregiudizialità ai sensi dell’art. 295 c.p.c. e proposto regolamento di competenza per contestare la sussistenza di un’ipotesi di sospensione necessaria – la decisione del processo ritenuto pregiudicante con sentenza passata in giudicato, intervenuta nelle more della statuizione sul regolamento, determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del giudice di legittimità con conseguente inammissibilità del ricorso, poiché l’interesse ad agire (e pure ad impugnare) deve sussistere non solo quando è proposta l’impugnazione, ma anche al momento della decisione.

5.2. Sulla revocazione.

Dell’accertamento della decisività del documento ai fini della revocazione si è occupata Sez. L, n. 28389/2023, Ponterio, Rv. 669051-01: la decisività del documento, ai fini della proponibilità della domanda di revocazione a norma dell’art. 395, n. 3, c.p.c., postula che esso sia idoneo, mediante la prova diretta dei fatti di causa, a provocare una statuizione diversa, tanto che il giudice della sentenza revocanda avrebbe adottato una pronuncia di segno opposto, ove ne avesse avuto conoscenza; ne consegue che una siffatta decisività va negata quando l’atto ritrovato può offrire semplici elementi indiziari, utilizzabili per dimostrare i fatti esclusivamente nel concorso con altri dati.

6. Termini processuali.

In tema di termini processuali, va segnalata Sez. L, n. 17289/2023, Panariello, Rv. 668100-01, secondo cui la proroga dei termini processuali in scadenza nella giornata di sabato, ex art. 155, comma 5, c.p.c., applicabile anche al temine per la costituzione in appello, ha natura eccezionale e, pertanto, è insuscettibile di interpretazione estensiva e di applicazione analogica, con la conseguenza che il sostantivo “sabato” non equivale a qualsiasi “giorno prefestivo”.

Quanto al decorso dei termini brevi per impugnare, va ricordata Sez. L, n. 16687/2023, Buffa, Rv. 668339-01: nel rito del lavoro, se più cause distinte ed indipendenti sono state riunite per mera identità di questioni, la notifica della sentenza eseguita ad istanza di una sola delle parti non segna l’inizio del termine breve per l’impugnazione contro tutte le altre, non operando in tale ipotesi l’unitarietà del termine di impugnazione, previsto per la diversa ipotesi di litisconsorzio necessario o, in ipotesi di litisconsorzio processuale, di cause inscindibili o dipendenti.

Quanto al decorso dei termini brevi per l’impugnazione, nei casi in cui l’INPS è difesa dai propri funzionari, va richiamata Sez. L, n. 19482/2023, Marchese, Rv. 668108-01: l’art. 10, comma 6, del d.l. n. 203 del 2005, conv. in l. n. 248 del 2005, e successive modifiche – nel disporre che gli atti relativi ai previsti procedimenti giurisdizionali concernenti l’invalidità civile, la cecità civile, il sordomutismo, l’handicap e la disabilità devono essere notificati all’INPS – attribuisce ai funzionari delegati alla difesa processuale dell’ente tutte le capacità connesse alla qualità di difensore, compresa quella di ricevere la notifica della sentenza ex art. 170, comma 3, c.p.c., ai fini del decorso del termine di impugnazione ex art. 325 c.p.c.

7. Il processo telematico.

In tema di notifiche con modalità telematiche vanno ricordate Sez. L, n. 15345/2023, Bellè, Rv. 667882-01, e Sez. L, n. 30082/2023, Bellè, Rv. 669119-01.

Nella prima delle citate pronunzie, il giudice di legittimità afferma che la notificazione effettuata con modalità telematiche, ai sensi dell’art. 3-bis della l. n. 53 del 1994, da una casella PEC alla casella di posta elettronica ordinaria del destinatario, ove seguita da ricevuta di accettazione (che di per sé prova soltanto l’avvenuta spedizione del messaggio), deve considerarsi nulla e non già inesistente, non potendosi presumere (in mancanza di prova contraria) la radicale assenza di un inoltro telematico dei dati al destinatario, del quale rimane incerto solo l’esito, restando impossibile fornire la prova del perfezionamento della notificazione medesima, con conseguente inidoneità dell’atto a raggiungere il proprio effetto tipico.

Nella seconda, la S.C. statuisce che in caso di notifica a mezzo PEC, qualora il messaggio regolarmente pervenuto al destinatario indichi chiaramente gli estremi essenziali della notificazione (soggetto notificante, destinatario e oggetto della notifica), qualsiasi anomalia che renda illeggibili gli allegati (atti notificati e relata di notifica) comporta la nullità, e non l’inesistenza, della notificazione.

Secondo Sez. L, n. 09087/2023, Boghetich, Rv. 667820-01, il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, ai sensi dell’art. 16-bis, comma 7, del d.l. n. 179 del 2012 (conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012), inserito dall’art. 1, comma 19, n. 2, della l. n. 228 del 2012 e modificato dall’art. 51, comma 2, lett. a) e b), del d.l. n. 90 del 2014 (conv. con modif. dalla l. n. 114 del 2014), sicché esso è tempestivo qualora la suddetta ricevuta venga generata entro le ore 24.00 dell’ultimo giorno utile.

Da ultimo, per vicinanza dello specifico profilo esaminato ai temi del processo telematico, va rammentata altresì Sez. L, n. 32358/2023, Caso, Rv. 669549-01, pronunciata con riferimento alle disposizioni dettate per contenere gli effetti dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 in materia di giustizia dall’art. 83, comma 7, lett. h) d.l. n. 18 del 2020, conv. con l. n. 27 del 2020: si è affermato che, in caso di udienza tenutasi ai sensi art. 83, comma 7, lett. h, del d.l. n. 18 del 2020, conv. dalla l. n. 27 del 2020, e cioè in modalità a trattazione scritta o cd. cartolare, il deposito telematico del dispositivo della decisione emesso a seguito della camera di consiglio è equivalente alla sua lettura in udienza ex art. 437, comma 1, secondo periodo, c.p.c.

8. Interesse ad agire e rispetto del principio del contraddittorio.

Dell’interesse ad agire si è occupata Sez. L, n. 30119/2023, Patti, Rv. 669120-01, in relazione alle diffide accertative con efficacia esecutiva di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 124 del 2004, evidenziando che, in presenza di detto atto con efficacia esecutiva, il datore di lavoro ha interesse all’accertamento negativo dei crediti lavorativi anche in mancanza di una manifestata intenzione dei lavoratori di agire coattivamente nei suoi confronti; infatti, non essendo esperibile il rimedio dell’opposizione all’esecuzione (che può essere impiegato solo dopo la notificazione del precetto), tale azione costituisce l’unico mezzo per garantire l’effettività della tutela giurisdizionale, assicurando al debitore, portatore di un interesse attuale e concreto (pur in mancanza di un’attuale lesione di un diritto o di una contestazione), la possibilità di ottenere un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l’intervento del giudice, quale l’accertamento dell’inesistenza o della minore entità dei crediti stragiudizialmente accertati con le diffide convalidate.

Sulla scia di Sez. U, n. 26283, Perrino, Rv. 665660-01, con riguardo all’impugnazione dell’estratto di ruolo, Sez. L, n. 10595/2023, Calafiore, Rv. 667420-01, ha precisato che l’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall’art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l’invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l’interesse ad agire, condizione dell’azione avente natura “dinamica” che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini, nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all’udienza di discussione (prima dell’inizio della relazione) o fino all’adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio.

Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile l’impugnazione del contenuto dell’estratto di ruolo proposta dal contribuente – volta all’accertamento della prescrizione dei contributi previdenziali oggetto di cartelle e di avvisi di addebito, sul presupposto della inesistenza o nullità delle relative notifiche – per non avere il medesimo dimostrato lo specifico interesse ad agire, né in seno al ricorso per cassazione, né comunque prima dell’inizio della discussione dell’udienza pubblica.

In tema di rispetto del principio del contraddittorio e di parità delle parti, Sez. L, n. 11711/2023, Di Paolantonio, Rv. 667987-01, afferma il principio per cui l’ordinanza declinatoria della competenza dev’essere preceduta, a pena di nullità, dall’invito alla precisazione delle conclusioni e dall’assegnazione ad entrambe le parti di un primo termine per il deposito di memorie e di un secondo termine per repliche; comporta la nullità dell’ordinanza predetta anche l’assegnazione di termini “sfalsati” (cioè, di un primo termine concesso solo all’attore e di un successivo termine fissato al solo convenuto) per il deposito di memorie, perché è così permessa soltanto al difensore del convenuto la replica agli argomenti avversari, in violazione dei principî costituzionali di parità delle parti e del contraddittorio.

Il tema del mancato rispetto del principio del contraddittorio in caso di decisione fondata su questione rilevata d’ufficio è indagato da Sez. L, n. 21314/2023, Tricomi I., Rv. 668202-01: il giudice di legittimità statuisce che l’omessa indicazione alle parti di una questione di fatto oppure mista di fatto e di diritto, rilevata d’ufficio, sulla quale si fondi la decisione priva i soggetti processuali del potere di allegazione e di prova sulla questione decisiva, con conseguente nullità della sentenza (cd. “della terza via” o “a sorpresa”) per violazione del diritto di difesa tutte le volte in cui chi se ne dolga prospetti, in concreto, le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio sulla questione fosse stato integro.

In applicazione di detto principio, la S.C. ha negato la nullità della sentenza impugnata, sia perché il tema dell’illegittimità dell’atto aziendale rilevante ai fini della decisione sull’inquadramento costituisce questione di mero diritto, sia perché la questione decisiva del mancato svolgimento di funzioni dirigenziali era stata oggetto del contraddittorio.

8.1. In tema di legittimazione processuale e di litisconsorzio.

Sez. L, n. 12269/2023, Amendola F., Rv. 667626-01, approfondisce le questioni inerenti alla legittimazione processuale a seguito della soppressione delle Direzioni territoriali del lavoro.

A tal riguardo il giudice di legittimità afferma che – a seguito della soppressione delle Direzioni territoriali del lavoro, disposta dal d.lgs. n. 149 del 2015 e da successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, con effetto dal 1° gennaio 2017 – la legittimazione processuale relativa ai rapporti giuridici, concernenti le sanzioni amministrative già irrogate, pendenti alla menzionata data spetta alle sedi dell’Ispettorato territoriale del lavoro, succedute, ai sensi dell’art. 110 c.p.c., alle predette Direzioni territoriali, in virtù del citato d.lgs.

In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, avverso la pronunzia di accoglimento dell’opposizione ad ordinanza ingiunzione emessa dalla Direzione territoriale del lavoro, sul presupposto che la legittimazione processuale spettasse al Ministero del lavoro.

Il tema della legittimazione processuale è stato affrontato anche da Sez. L, n. 32353/2023, Riverso, Rv. 669580-01, con riferimento alla fattispecie della continuazione dell’attività di impresa del de cuius da parte degli eredi, in ordine alla quale la S.C. ha affermato che, in tal caso, non si configura una mera comunione di godimento, ma una società di fatto o irregolare, fino all’ iscrizione nel registro delle imprese, sicché, sino a tale momento, tutti i soci sono illimitatamente e solidalmente responsabili ex art. 2297 c.c.; ne consegue che, se l’erede è convenuto in giudizio per il pagamento dei debiti sociali non quale socio di fatto, ma quale mero successore mortis causa del de cuius, va dichiarato il suo difetto di legittimazione passiva, perché – evocato in tale veste – egli nemmeno potrebbe far valere il beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale.

La S.C. ha, pertanto, confermato l’impugnata sentenza, affermando l’infondatezza del motivo di ricorso proposto per la mancata applicazione dell’art. 754 c.c., in forza del quale gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti e pesi ereditari personalmente in proporzione della loro quota ereditaria ed ipotecariamente per l’intero.

Sez. L, n. 32248/2023, Cinque, Rv. 669548-01, ha affermato che l’associazione di studi notarili costituita ai sensi dell’art. 82 della l. n. 89 del 1913 e dell’art. 1 della l. n. 1815 del 1939 non è configurabile né come ente collettivo o centro di imputazione di interessi, fornito di personalità giuridica, né come azienda professionale, avente una propria autonomia strutturale e funzionale; perciò, l’associazione non può sostituire i singoli studi notarili, in persona dei relativi titolari, nei rapporti con i terzi (siano essi i clienti o i lavoratori dipendenti), ma – delineandosi soltanto come patto interno avente a contenuto anche la divisione delle spese, tra cui i compensi del personale – non assume la titolarità dei relativi obblighi, che continuano a gravare sui notai associati, anche se tenuti all’apporto contabile relativo.

Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato l’opposizione proposta da un notaio al decreto ingiuntivo che lo aveva condannato al pagamento delle retribuzioni in favore di tre lavoratrici dipendenti, in solido con l’altro contitolare dello studio notarile associato, perché il suddetto rapporto di lavoro era riferibile ad entrambi i professionisti, come desumibile, alla stregua del ragionamento presuntivo, da una serie di circostanze che evidenziavano la destinazione allo studio associato delle prestazioni svolte dalle dipendenti.

Del litisconsorzio necessario in caso di selezioni concorsuali e della possibilità di scioglimento dello stesso, si occupa Sez. L, n. 06016/2023, Cavallari, Rv. 667025-01, affermando che la domanda di riformulazione della graduatoria, volta ad ottenere una determinata utilità (promozione, trasferimento, livello retributivo, ecc.) in esito a una procedura concorsuale, impone l’instaurazione del contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti alla selezione; tuttavia, l’originario litisconsorzio necessario cessa nel caso in cui, prima del successivo grado di giudizio, venga meno il bene della vita che aveva imposto la partecipazione di altri soggetti e, cioè, quando difetta l’inscindibilità della causa per non essere più conseguibile il petitum.

Nella specie, la S.C. ha statuito che – in conseguenza della soppressione, avvenuta nelle more del giudizio di primo grado, della struttura complessa in relazione alla quale era stata indetta la procedura selettiva – non dovevano essere necessariamente evocati in appello tutti i partecipanti al concorso.

9. Il difetto di giurisdizione e la mancata indicazione in dispositivo del giudice munito di giurisdizione.

È valida la sentenza che, nel dichiarare il difetto di giurisdizione, indichi il giudice che ritiene munito di giurisdizione in motivazione, anche se non nel dispositivo, poiché ciò è sufficiente ad adempiere alla prescrizione dell’art. 59 della l. n. 69 del 2009 (cfr. in tal senso, Sez. L, n. 27165/2023, Zuliani, Rv. 668824-01); la S.C. ha confermato la sentenza del giudice d’appello che aveva rilevato d’ufficio il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine all’accertamento di diritti patrimoniali connessi al rapporto di lavoro di un magistrato ordinario, sul presupposto che non si era formato il giudicato implicito sulla questione di giurisdizione, essendosi il giudice di primo grado limitato a dichiarare la cessazione della materia del contendere sulla base di una pretesa volontà della parte ricorrente di rinunciare all’azione, desunta dalla mancata partecipazione della parte stessa all’udienza di discussione.

10. Le prove e i poteri del consulente tecnico.

Quanto alle testimonianze, Sez. L, n. 26044/2023, Di Paola, Rv. 668788-01, precisa che l’interesse che, ai sensi dell’art. 246 c.p.c., determina l’incapacità a testimoniare è solo quello giuridico, personale, concreto ed attuale che comporta o una legittimazione principale a proporre l’azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati; non rileva, quindi, l’interesse di mero fatto che un testimone può avere a che venga decisa in un certo modo la controversia in cui depone, pendente fra altre parti, ma identica a quella vertente tra lui ed un altro soggetto, senza che assuma rilievo il fatto che quest’ultimo sia, a sua volta, parte del giudizio in cui dev’essere resa la testimonianza; né l’incapacità a testimoniare può sorgere in caso di riunione di cause connesse per identità di questioni, incidendo detta riunione solo sull’attendibilità delle deposizioni.

In tema di sanzioni amministrative in materia di previdenza e lavoro, Sez. L, n. 26050/2023, Di Paola, Rv. 668789-02, affronta la questione della mancata indicazione, nel verbale di accertamento, delle fonti di prova degli illeciti, statuendo che detta omissione costituisce solo un vizio formale, rilevante solo se idoneo a impedire un’adeguata tutela difensiva.

In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha confermato, sul punto, la sentenza impugnata che aveva escluso una lesione del diritto di difesa, avendo il trasgressore proposto opposizione all’ordinanza ingiunzione senza dedurre il concreto pregiudizio al medesimo derivato dalla mancata indicazione delle fonti di prova.

Con la stessa pronunzia si afferma altresì che, in tema di sanzioni amministrative in materia di previdenza e lavoro, il vizio procedimentale integrato dalla mancata consegna, al momento dell’accertamento ispettivo, del verbale di primo accesso assume rilevanza, in sede di opposizione ad ordinanza ingiunzione, solo qualora abbia determinato una lesione effettiva del diritto di difesa e la predetta lesione sia stata allegata (Sez. L, n. 26050/2023, Di Paola, Rv. 668789-01).

In materia di esame contabile ai sensi dell’art. 198 c.p.c., secondo Sez. L, n. 12348/2023, Ponterio, Rv. 667648-01, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell’osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire, pure prescindendo dall’attività di allegazione delle parti, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni.

Di conseguenza, la S.C. – tenuto anche conto della peculiarità del rito del lavoro, caratterizzato da pregnanti poteri istruttori d’ufficio, che si riflettono sull’ampiezza delle prerogative del c.t.u. incaricato di coadiuvare il giudice – ha confermato la sentenza impugnata che, nel motivare il rigetto delle censure di nullità della consulenza tecnica d’ufficio (definita di tipo percipiente), aveva rilevato come il consulente fosse stato autorizzato dal giudice ad acquisire documenti ed effettuare accertamenti presso soggetti privati e pubblici, svolgendo tali compiti nei limiti dei fatti allegati dalle parti a fondamento delle domande e delle eccezioni.

11. Accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., opposizione a decreto ingiuntivo e correzione di errori materiali.

Il decreto di omologa dell’accertamento tecnico preventivo di cui all’art. 445-bis c.p.c. è ricorribile per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost. – come affermato da Sez. L, n. 09356/2023, Cerulo, Rv. 667256-01 – se pronunziato dal giudice senza la previa fissazione, con decreto comunicato alle parti e all’esito delle operazioni di consulenza, di un termine non superiore a trenta giorni per contestare le conclusioni del c.t.u., perché proprio dallo spirare del predetto termine (posto a salvaguardia del diritto di difesa) deriva, in difetto di contestazioni, l’intangibilità dell’accertamento.

Quanto alla forma dell’atto con cui avanzare l’opposizione a decreto ingiuntivo nel giudizio per il conseguimento di compensi per prestazioni professionali, introdotto con ordinario procedimento monitorio, Sez. L, n. 04330/2023, Patti, Rv. 666938-01, ha affermato che l’opposizione va proposta con atto di citazione ai sensi dell’art. 645 c.p.c. e non con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., non rientrando la controversia nell’ambito dell’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, che contempla – in virtù del richiamo all’art. 28 della l. n. 794 del 1942 – il procedimento sommario di cognizione per i soli giudizi concernenti la liquidazione di compensi per prestazioni giudiziali rese in materia civile (la decisione è difforme dalle statuizioni di Sez. 2, n. 25543/2023, Fortunato, Rv. 668929-01).

In tema di correzione ex art. 287 c.p.c., con particolare riferimento all’omessa distrazione in favore del difensore, va ricordata Sez. L, n. 15302/2023, Casciaro, Rv. 667798-01, che – in difformità da Sez. L, n. 36579/2022, Amendola F., Rv. 666206-01 – ha statuito che il ricorso per correzione di errore materiale di una sentenza della S.C. per omessa pronuncia sulla distrazione delle spese non deve essere notificato anche alla parte difesa dall’avvocato antistatario, atteso che il difensore agisce in forza della procura rilasciatagli nel giudizio concluso con la pronuncia da correggere, non potendosi distinguere una proposizione “in proprio” dell’istanza di distrazione avanzata dal difensore (tale da imporre la notificazione della richiesta di correzione anche alla parte rappresentata) da una proposizione della domanda in rappresentanza di parte e in base all’originaria procura.

12. Le spese processuali.

Nel giudizio previdenziale Sez. L, n. 23920/2023, Calafiore, Rv. 668763-01, precisa che il beneficio dell’esenzione dal pagamento delle spese processuali, previsto dall’art. 152 disp. att. c.p.c., nella ricorrenza dei relativi presupposti, si applica alle controversie sulla ripetizione della quota di integrazione al minimo della pensione, poiché oggetto del giudizio non è solo l’accertamento dell’illegittimità della pretesa dell’INPS, ma anche l’accertamento del diritto del prestatore a trattenere la quota stessa e, quindi, del diritto alla prestazione previdenziale.

Sempre in tema di spese nel processo previdenziale, va ricordata anche Sez. L, n. 16825/2023, Cavallaro, Rv. 668417-01: l’omessa valutazione della dichiarazione – presente nelle conclusioni del ricorso e nel fascicolo di ufficio – di esonero dal pagamento delle spese nei giudizi per prestazioni previdenziali di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c., a cui sia seguita, sia nella parte motiva che nel dispositivo della decisione, una condanna alle spese, configura un’ipotesi di errore revocatorio, essendo la statuizione di condanna frutto di un errore di percezione circa il contenuto del ricorso e della dichiarazione ad esso allegata.

In tema di spese processuali, ai fini del riconoscimento dell’aumento del compenso ex art. 4, comma 1-bis, del d.m. n. 55 del 2014, Sez. L, n. 21365/2023, Boghetich, Rv. 668203-01, non è sufficiente il mero “utilizzo del processo telematico”, essendo richiesto, invece, che la redazione degli atti giudiziari e la produzione dei documenti vengano effettuate con tecniche informatiche più raffinate, che consentano di “navigare” all’interno dell’atto stesso e dei documenti allegati con tecniche “ipertestuali” (indici e riferimenti incrociati), così riducendo significativamente i tempi di consultazione.

  • procedura civile
  • espropriazione

CAPITOLO XVI

IL PROCESSO DI ESECUZIONE

(di Giovanni Fanticini )

Sommario

1 Titolo esecutivo. - 2 Spedizione in forma esecutiva e notifica del titolo. - 3 Precetto. - 4 Intervento nel processo esecutivo. - 5 Espropriazione mobiliare ed espropriazione presso terzi. - 6 Espropriazione immobiliare. - 6.1 (Segue) Attività preliminari. - 6.2 (Segue) Le regole del procedimento di vendita. - 6.3 (Segue) Il decreto di trasferimento. - 6.4 (Segue) Custodia e liberazione. - 7 Le esecuzioni in forma specifica. - 8 Opposizioni esecutive: profili comuni. - 9 Opposizione all’esecuzione. - 10 Opposizione agli atti esecutivi. - 11 Opposizione di terzo all’esecuzione. - 12 Sospensione ed estinzione dell’esecuzione.

1. Titolo esecutivo.

In tema di titolo esecutivo, tra le pronunce dell’anno in rassegna, spicca la decisione di Sez. U, n. 09479/2023, Vincenti, che ha coniugato con l’ordinamento italiano (la sentenza fa proprio riferimento alla «necessaria saldatura tra ordinamenti, sovranazionale e interno») i principî – riguardanti l’effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla Direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore – espressi dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con le sentenze del 17 maggio 2022 (sentenza in C-600/19, Ibercaja Banco; sentenza in cause riunite C-693/19, SPV Project 1503, e C831/19, Banco di Desio e della Brianza; sentenza in C-725/19, Impuls Leasing Romania; sentenza in C-869/19, Unicaja Banco).

La cogente interpretazione degli artt. 6 e 7 della citata Direttiva fatta propria dalle menzionate pronunce della CGUE aveva determinato un significativo “smarrimento” tra gli operatori interni, perché potenzialmente idonea ad incrinare consolidati orientamenti (tali da costituire «diritto vivente») riguardanti il riconoscimento dell’autorità di cosa giudicata del provvedimento monitorio non opposto (il cd. effetto pro iudicato), i doveri di verifica ex officio attribuiti ai giudici nazionali – segnatamente, i limitati poteri del giudice dell’esecuzione rispetto al titolo esecutivo giudiziale e i controlli demandati al giudice investito del ricorso per ingiunzione –, nonché i rimedi processuali esperibili sia in sede esecutiva, sia rispetto ad un decreto ingiuntivo non opposto.

Con specifico riferimento agli effetti delle sentenze della CGUE sul processo esecutivo, prima della decisione delle Sezioni Unite si erano già proposte, nel merito, plurime e articolate soluzioni: «da quelle che fanno appello essenzialmente a rimedi tipici della cognizione piena, lasciando al giudice dell’esecuzione soltanto il potere di rilevazione dei profili di abusività delle clausole contrattuali al fine esclusivo di sanare il difetto di controllo determinatosi nella fase monitoria; a quelle che, invece, prediligono un ruolo attivo del giudice dell’esecuzione anche nell’accertamento della vessatorietà, sebbene con efficacia circoscritta al processo esecutivo in corso».

L’intervento della S.C. – dichiaratamente nomofilattico ex art. 363, comma 3, c.p.c. – ha, da un lato, recepito il dictum della CGUE sull’esigenza di tutela effettiva del consumatore (e, dunque, sul controllo ex officio delle clausole abusive dei contratti, ancorché già posti a fondamento di ingiunzioni non opposte), ma, dall’altro, pur non potendosi ribadire (perché in contrasto col diritto eurounitario) l’efficacia di giudicato attribuita dal diritto vivente italiano al provvedimento monitorio non opposto, ha reso “meno instabile” il predetto titolo esecutivo giudiziale e salvaguardato regole basilari di autonomia del processo di esecuzione rispetto a quello di cognizione.

È stata così rimessa all’impulso di parte – sia pure su indicazione officiosa del giudice dell’esecuzione – l’iniziativa giudiziale volta ad inficiare il decreto ingiuntivo (per garantire al consumatore una tutela effettiva, con una pronuncia atta a esplicare i suoi effetti in ogni possibile esecuzione e non soltanto in una singola procedura), individuando un apposito rimedio (l’opposizione ex art. 650 c.p.c.), opportunamente adattato (anche sul termine per la proposizione) alla sopravvenuta esigenza di adeguamento al diritto europeo; si è escluso, in coerenza con l’assetto ordinamentale interno, un diretto potere d’intervento sul titolo esecutivo giudiziale da parte del giudice del processo esecutivo, il quale, peraltro, ha una struttura inidonea all’esercizio di poteri di cognizione; in particolare, è stato affidato al giudice incaricato di riesaminare il titolo (nell’opposizione tardiva) il potere di sospenderne l’esecutorietà, con un provvedimento avente l’effetto previsto dall’art. 623 c.p.c. («così da evitare al debitore consumatore di dover ottenere la sospensione di ciascuna procedura esecutiva nella quale il creditore professionista lo coinvolga sulla base del medesimo titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo non opposto»), nel contempo disponendo un arresto (tecnicamente, non una sospensione, ma piuttosto un rinvio) della procedura espropriativa, in quanto il giudice dell’esecuzione «si asterrà dal procedere alla vendita o all’assegnazione del bene o del credito» nel lasso temporale di 40 giorni (decorrente dall’informazione fornita all’esecutato) indicato per la eventuale proposizione dell’opposizione ex art. 650 c.p.c.

È dettagliato e specifico il principio affermato da Sez. U, n. 09479/2023, Vincenti, Rv. 667446-02, secondo cui «Ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, nel caso in cui il decreto ingiuntivo non opposto, su cui sia fondata l’esecuzione o l’intervento del creditore, non sia motivato in ordine al carattere non abusivo delle clausole del contratto fonte del credito oggetto d’ingiunzione, il giudice dell’esecuzione ha il dovere di controllare d’ufficio l’eventuale carattere abusivo delle clausole che incidono sulla sussistenza o sull’entità del credito azionato, nel contraddittorio e previa instaurazione di una sommaria istruttoria, a prescindere dalla proposizione di un’opposizione esecutiva (potendo, ove non adito prima dalle parti, dare atto, nel provvedimento di fissazione dell’udienza, della mancanza di motivazione del decreto ingiuntivo e invitare il creditore, procedente o intervenuto, a produrre il contratto); il giudice dell’esecuzione è altresì tenuto a informare le parti dell’esito del controllo svolto - avvertendo il consumatore che entro quaranta giorni da tale informazione ha facoltà di proporre opposizione al decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 650 c.p.c., esclusivamente per far accertare il carattere abusivo delle clausole incidenti sul credito oggetto di ingiunzione - e a soprassedere alla vendita o all’assegnazione del bene o del credito fino alla vana scadenza del predetto termine o alle determinazioni del giudice dell’opposizione sull’istanza ex art. 649 c.p.c.».

La citata pronuncia – e, segnatamente, Sez. U, n. 09479/2023, Vincenti, Rv. 667446-03 – è intervenuta anche a chiarire l’impatto delle statuizioni della CGUE sulle opposizioni ex art. 615, comma 1, c.p.c., proposte o proponende dal destinatario del precetto per far valere l’abusività di clausole del contratto posto a fondamento dell’azionato provvedimento monitorio, non opposto, ma privo di specifica motivazione sul punto: in particolare, la predetta opposizione va riqualificata come opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimessa alla decisione del giudice di questa, operando la translatio iudicii.

Nessun rilievo, invece, possono assumere la qualità di consumatore e l’abusività di clausole contenute nel contratto posto a fondamento del titolo esecutivo una volta che la procedura è approdata alla fase distributiva e, cioè, dopo che il bene è stato trasferito a un terzo: le menzionate circostanze, infatti, non possono essere né dedotte con l’opposizione ex art. 512 c.p.c., né rilevate ex officio, perché proprio la Direttiva 93/13/CEE, come interpretata dalla sentenza della CGUE del 17 maggio 2022, causa C-600/19, Ibercaja Banco, prevede che nella predetta ipotesi i diritti del consumatore debbano essere fatti valere in un separato giudizio risarcitorio (Sez. 3, n. 08911/2023, Saija, Rv. 667554-01).

A norma dell’art. 474, comma 1, c.p.c., il credito individuato nel titolo esecutivo deve avere gli indefettibili connotati della certezza, liquidità ed esigibilità.

Con riferimento ai requisiti prescritti dalla citata disposizione, Sez. 3, n. 00052/2023, Tatangelo, Rv. 666684-01, pur innestandosi in un precedente filone interpretativo, ha esteso al contratto di mutuo obbligatorio – stipulato per atto pubblico, ma con documentazione della successiva erogazione della somma mediante la produzione di mere attestazioni contabili bancarie – il principio già affermato da Sez. 3, n. 41791/2021, Tatangelo, Rv. 663693-01, a proposito del contratto di apertura di credito in conto corrente bancario, assistito da garanzia ipotecaria e stipulato per atto notarile, secondo cui l’atto pubblico contenente le precise condizioni necessarie per la venuta ad esistenza di un credito futuro ed eventuale, e non ancora attuale e certo, può fondare un’esecuzione forzata soltanto se i fatti successivi, determinanti l’effettiva insorgenza del credito, siano documentati con le medesime forme (cioè, con atto pubblico o con scrittura privata autenticata); si è precisato, peraltro, che ai fini del perfezionamento e della validità come titolo esecutivo del contratto di mutuo a stato di avanzamento lavori, non è necessaria la consegna materiale della somma mutuata, potendo bastare la costituzione di un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, sebbene l’erogazione della somma non sia immediata e, anzi, ancorata al verificarsi di determinate condizioni oggettive, pattiziamente previste, per far insorgere l’obbligo del mutuante di trasferire le somme al mutuatario (Sez. 3, n. 34116/2023, Valle, Rv. 669514-01, riguardo a titolo esecutivo costituito da un contratto di mutuo a stato di avanzamento dei lavori con erogazioni, tutte anteriori al precetto, in attuazione di un piano rateale previsto in contratto, come attestato in un atto pubblico di quietanza).

I limiti della “interpretazione extratestuale” del titolo esecutivo giudiziale – già segnati da Sez. U, n. 11066/2012, Vittoria, Rv. 622929-01, e da Sez. 3, n. 01027/2013, De Stefano, Rv. 669348-01 – sono stati ulteriormente precisati da Sez. 3, n. 01942/2023, Condello, Rv. 666694-01, che ha categoricamente escluso la possibilità di integrazione quando è univoca e certa la struttura del comando e, comunque, attraverso la deduzione di ulteriori elementi che si sarebbero dovuti tempestivamente sottoporre al giudice del giudizio in cui il titolo si è formato o al giudice dell’impugnazione.

Nello stesso senso si è espressa anche Sez. 3, n. 14234/2023, Valle, Rv. 667879-01, escludendo la possibilità di integrare col riconoscimento degli interessi ex d.lgs. n. 231 del 2002 un lodo arbitrale, impiegato come titolo esecutivo, che – per il calcolo degli interessi – faceva esclusivo riferimento al criterio dell’art. 9 della l. n. 143 del 1949.

Con riferimento agli interessi legali e alla possibilità di interpretare il titolo esecutivo includendovi anche quelli previsti dall’art. 1284, comma 4, c.c., si è pronunciata Sez. 3, n. 23846/2023, Saija, Rv. 668820-01, affermando che, se la statuizione giudiziale non specifica la natura degli interessi liquidati, in sede di esecuzione forzata occorre necessariamente far riferimento al tasso previsto dal primo comma dell’art. 1284 c.c., non già ai “super-interessi” del comma quarto.

Sulla portata dell’art. 1284, comma 4, c.c. in relazione all’interpretazione del titolo esecutivo giudiziale – oggetto di un rinvio pregiudiziale del Tribunale di Milano (ordinanza interlocutoria ex art. 363-bis c.p.c. del 25 luglio 2023) – si segnala la rimessione alle Sezioni Unite della S.C. disposta con decreto del 18 settembre 2023 della Prima Presidente, che – anche in ragione di un contrasto sull’applicabilità della citata disposizione pure alle obbligazioni extracontrattuali (in proposito, Sez. 3, n. 00061/2023, Tatangelo, Rv. 666489-01) – ha ritenuto la questione non pienamente risolta dalla giurisprudenza di legittimità e, anzi, richiedente un «intervento nomofilattico chiarificatore in funzione della interpretazione uniforme delle norme».

Sulla delimitazione della portata del titolo in sede esecutiva, si osserva che Sez. 3, n. 04449/2023, Guizzi, Rv. 667022-01, ha tracciato i confini del potere interpretativo attribuito al giudice dell’esecuzione e al giudice dell’opposizione e ha affermato che, nell’ambito dell’accertamento relativo alla portata e all’idoneità esecutiva del titolo, alcune lacune possono essere colmate considerando la situazione di fatto esistente al momento della richiesta di esecuzione coattiva, fermo restando che, nel giudizio instaurato per la violazione delle distanze legali tra edifici, la determinazione della misura concreta della distanza da rispettare fra le costruzioni deve essere compiuta dal giudice investito della cognizione della relativa domanda e non può mai essere rimessa al giudice dell’esecuzione (al quale è preclusa l’attività integrativa).

In nessun modo, poi, il giudice dell’esecuzione può cambiare la portata precettiva del titolo esecutivo giudiziale, modifica consentita unicamente nel processo di cognizione e col rituale esperimento dei mezzi di impugnazione: perciò, in un’esecuzione promossa sulla scorta di un’ordinanza ex art. 614-bis c.p.c., con l’opposizione non è consentito dedurre la scarsa importanza dell’inadempimento o del ritardo nell’adempimento per ottenere una riduzione del quantum della misura coercitiva (Sez. 3, n. 22714/2023, Rossi, Rv. 668640-01); né il giudice dell’opposizione all’esecuzione potrebbe ritenere compensate le reciproche pretese, già ritenute insuscettibili di reciproca elisione in sede di cognizione, risultanti da un titolo esecutivo giudiziale contenente separate condanne (Sez. 3, n. 31130/2023, Tatangelo, Rv. 669462-01).

Rientra, invece, nell’ambito dell’interpretazione demandata al giudice dell’esecuzione l’individuazione di un eventuale titolo esecutivo implicito (ad esempio, Sez. 3, n. 01367/2012, Carluccio, Rv. 621240-01, ha ravvisato nella revoca del provvedimento di assegnazione della casa familiare una implicita condanna al rilascio), ma tale ipotesi va tenuta distinta da quella in cui non è proprio possibile riscontrare un ordine giudiziale, come nel caso della pronuncia, di natura costitutiva, di accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c., che non include, nemmeno implicitamente, la condanna al rilascio forzoso del bene trasferito (Sez. 3, n. 25941/2023, Fanticini, Rv. 669099-01).

In ossequio al brocardo nulla executio sine titulo, che trova riscontro nel disposto dell’art. 474 c.p.c., l’imposizione del vincolo di pignoramento sul bene deve fondarsi su requisiti di legittimità formale: l’avvio dell’azione esecutiva deve avvenire in forza di un titolo esecutivo esistente, valido ed efficace, ma le vicende relative al titolo del creditore procedente (sospensione, sopravvenuta inefficacia, caducazione, estinzione) non possono ostacolare la prosecuzione dell’esecuzione sull’impulso del creditore intervenuto il cui titolo abbia conservato la sua forza esecutiva (Sez. U, n. 00061/2014, Spirito, Rv. 628704-01), a prescindere dal compimento di un pignoramento successivo, a meno che l’intervento non sia stato effettuato dopo la pronuncia della caducazione del titolo del procedente o dell’arresto dell’azione esecutiva (Sez. 3, n. 23654/2023, Rossi, Rv. 668575-01).

Si rileva, a riguardo, che la caducazione del titolo va tenuta distinta dalla successione tra diversi titoli esecutivi, la quale può dipendere dalle vicende del processo e non comporta la perdita degli effetti prodotti dal titolo azionato, se questo viene soltanto sostituito da quello sopravvenuto: ad esempio, il conferimento della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo mantiene i suoi effetti anche in caso di cassazione con rinvio della sentenza di rigetto dell’opposizione, fino alla sua eventuale revoca da parte del giudice del rinvio (Sez. 3, n. 04277/2023, Rossi, Rv. 666807-01, ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva statuito che l’azione esecutiva era stata legittimamente condotta dal creditore procedente, dapprima in forza di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e, dopo la cassazione della pronuncia di rigetto della relativa opposizione, dalla statuizione condannatoria e sostitutiva conseguente alla revoca del decreto ingiuntivo stesso da parte del giudice del rinvio).

Al contrario, se la decisione giurisdizionale viene parzialmente cassata, la mancata riassunzione del giudizio di rinvio comporta, ai sensi dell’art. 393 c.p.c., l’estinzione dell’intero processo, con la conseguente caducazione del titolo esecutivo giudiziale contenuto nella pronuncia, salvo che per le statuizioni già coperte dal giudicato (non impugnate o non cassate), e la pure consequenziale nullità sia del precetto intimato sulla base delle statuizioni che avrebbero dovuto essere esaminate nel processo di rinvio, sia dell’intimazione fondata sulle statuizioni da quelle dipendenti (Sez. 3, n. 12183/2023, Saija, Rv. 667593-01).

È diversa dalla caducazione del titolo la sospensione della sua esecutorietà, in quanto i provvedimenti sospensivi (ex art. 373 c.p.c. o ex art. 624 c.p.c.) impediscono la prosecuzione del processo esecutivo già in corso, ma lasciano inalterati gli effetti conservativi del pignoramento (Sez. 3, n. 17965/2023, Tatangelo, Rv. 668452-01); durante la sospensione, è vietato, dall’art. 626 c.p.c., il compimento di ogni atto esecutivo volto alla progressione della procedura (cioè, alla liquidazione dei beni pignorati o alla distribuzione del ricavato), salvo diversa disposizione del giudice dell’esecuzione (che può adottare atti di natura conservativa o di gestione attiva dei beni pignorati), ma gli atti già compiuti restano intangibili e, di conseguenza, è radicalmente esclusa la facoltà di ordinare – per effetto della mera sospensione – la restituzione al locatore dei canoni riscossi dal custode giudiziario (Sez. 3, n. 08998/2023, Saija, Rv. 667399-01)

L’efficacia ultra partes del titolo esecutivo – già affermata in svariate fattispecie, come nel caso di azione espropriativa minacciata dal creditore sociale nei confronti del socio sulla base del titolo formato contro la società (in tema, Sez. 3, n. 10715/2023, Porreca, Rv. 667393-01, che configura, in favore del socio, il rimedio dell’opposizione all’esecuzione) – è stata oggetto di plurime specificazioni riguardanti la peculiare responsabilità del singolo condomino per le obbligazioni condominiali.

Dapprima, Sez. 2, n. 05043/2023, Scarpa, Rv. 667152-01, ha chiarito che il condomino in regola coi pagamenti, se destinatario di un precetto fondato su un titolo giudiziale formato nei confronti del condominio, può far valere il beneficio di preventiva escussione dei condomini morosi con l’opposizione ex art. 615 c.p.c., in quanto l’aggressione degli altri debitori costituisce condizione del diritto del creditore di agire in executivis nei confronti del condomino non moroso, ex art. 63, comma 2, disp. att. c.c. L’opposizione esecutiva del singolo condomino, tuttavia, non può essere impiegata per contestare il merito del titolo esecutivo giudiziale, ancorché lo stesso sia stato formato senza la sua fattiva partecipazione, poiché – in forza dell’autonomo potere individuale, concorrente con quello dell’amministratore, di agire e resistere a tutela dei suoi diritti di comproprietario pro quota – il condomino ha (o, comunque, avrebbe avuto) facoltà di esperire l’impugnazione del titolo con i mezzi all’uopo previsti (Sez. 3, n. 22116/2023, Rossetti, Rv. 668603-01).

Poi, Sez. 3, n. 34220/2023, Tatangelo, Rv. 669643-01, ha ulteriormente precisato che l’onere di preventiva escussione non ha ad oggetto soltanto la somma corrispondente alla quota millesimale del condomino moroso sull’importo residuo dell’obbligazione, ma si estende all’intera originaria quota dell’obbligazione condominiale allo stesso imputabile, detratto quanto eventualmente già pagato al creditore dall’amministratore, in nome e per conto di detto condomino, in virtù dei versamenti dallo stesso effettuati nelle casse condominiali, secondo l’imputazione comunicata ai sensi dell’art. 63, comma 1, disp. att. c.c., e/o quanto versato direttamente dal singolo condomino al terzo; con la stessa pronuncia, la S.C. ha altresì statuito che spetta al condomino opponente allegare e provare che la quota del debito condominiale gravante sul singolo condomino è diversa da quella indicata del creditore e che la stessa è determinata a) in base alla delibera condominiale di riparto della spesa, oppure, b) se una delibera manchi o sia venuta meno, all’esito di una valutazione sommaria del giudice dell’opposizione all’esecuzione, ai soli fini dell’azione esecutiva in corso (tenendo conto delle indicazioni dell’amministratore, degli elementi certi disponibili ed eventualmente, in mancanza, facendo ricorso alla tabella millesimale generale).

Un peculiare fenomeno di successione ex latere debitoris è stato esaminato da Sez. 3, n. 17834/2023, Fanticini, Rv. 668449-01, in tema di liquidazione coatta amministrativa delle banche venete ai sensi del d.l. n. 99 del 2017, convertito dalla l. n. 121 del 2017: la S.C. ha statuito che il titolo esecutivo – formato contro la banca in l.c.a. in un giudizio già pendente al momento della cessione dei debiti prevista dall’art. 3 del citato decreto legge – può essere azionato nei confronti del cessionario, perché la lite pendente prosegue, ex art. 111 c.p.c., con la parte originaria, dotata di legittimazione meramente sostitutiva e processuale, ma gli effetti sostanziali della pronuncia si producono nei soli confronti del cessionario, indipendentemente dal suo, pur possibile, intervento nel processo.

Con riferimento al catalogo dei titoli esecutivi, va segnalata la novità normativa dell’art. 7 della l. n. 49 del 2023, che ha attribuito la natura di titolo esecutivo al parere di congruità emesso dall’ordine o dal collegio professionale sul compenso o sugli onorari richiesti dall’avvocato e anche per tutte le spese sostenute e documentate, a condizione che non venga proposta opposizione entro 40 giorni dalla sua notifica al debitore.

Una peculiare formazione “agevolata” del titolo esecutivo è prevista dall’art. 187 del cd. T.U. “Spese di giustizia” (d.P.R. n. 115 del 2002) per la riscossione dell’indebito in tutte le ipotesi contemplate dal predetto Testo Unico e, dunque, non solo per errori contabili (Sez. 3, n. 35608/2023, Saija, Rv. 669696-01, con riferimento alla revoca del decreto di liquidazione delle indennità spettanti ai viceprocuratori onorari).

Nella giurisprudenza in rassegna si è precisato che, per poter valere come titolo esecutivo, l’assegno bancario deve essere in regola, sin dall’origine, con l’imposta di bollo (Sez. 6-3, n. 35192/2022, Rossetti, Rv. 666424-01, in riferimento ad assegno postdatato), ma deve anche avere i requisiti di forma e contenuto dettati dalla legge, con la conseguenza che l’apposizione sull’assegno di una data insuperabilmente incerta lo priva di efficacia esecutiva (Sez. 3, n. 06342/2023, Rossetti, Rv. 667076-01, con riguardo ad un assegno nel quale l’anno di emissione risultava essere stato corretto da “2015” a “2016”).

Rispetto al titolo di fonte giudiziale, sono da considerare eccezionali le ipotesi in cui l’esecuzione è consentita in forza del solo dispositivo, anziché dell’integrale provvedimento: oltre al caso tipicamente disciplinato dall’art. 431, comma 2, c.p.c. (in proposito, Sez. L, n. 02522/2000, Filadoro, Rv. 534639-01), Sez. 3, n. 27119/2023, Gianniti, Rv. 668907-01, ha statuito che le decisioni della Corte di cassazione in sede penale, in ordine al recupero delle spese di giustizia e delle somme dovute alla Cassa delle ammende, costituiscono titolo per l’iscrizione a ruolo delle pretese creditorie sin dal momento della pronuncia e, dunque, legittimano la riscossione coattiva (ex art. 227-ter d.P.R. n. 115 del 2002) anche sulla base del solo dispositivo, senza che sia necessario il deposito della relativa motivazione.

Di particolare importanza – in quanto risolutive di una questione molto dibattuta – sono le statuizioni di Sez. U, n. 08557/2023, Falabella, Rv. 667438-01, riguardanti le modalità di impiego del titolo esecutivo in caso di fallimento del garante del debitore: il procedimento dell’esecuzione contro il terzo proprietario disciplinato agli artt. 602 ss. implica l’eccezionale possibilità, per il creditore, di aggredire in executivis il patrimonio di un soggetto diverso dal debitore risultante dal titolo, ma tale facoltà è preclusa dall’assoggettamento del terzo alla procedura concorsuale.

La citata sentenza accorda ai creditori titolari di un diritto di ipoteca o di pegno sui beni compresi nel fallimento, già costituiti in garanzia per crediti vantati verso debitori diversi dal fallito, la facoltà di intervenire nel procedimento concorsuale al solo fine di richiedere che, nella ripartizione dell’attivo, le somme ricavate dalla liquidazione dei beni in garanzia siano distribuite anche a loro favore (e – in base a quanto deciso proprio da Sez. U, n. 08557/2023, Falabella, Rv. 667438-02 – possono proporre reclamo sul riparto a norma dell’art. 110, comma 3, l. fall.), mentre esclude una loro insinuazione al passivo, non essendo creditori del fallito, né rivendicando i beni acquisiti al fallimento.

2. Spedizione in forma esecutiva e notifica del titolo.

La spedizione del titolo in forma esecutiva – peraltro, abrogata dal d.lgs. n. 149 del 2022 (non applicabile nella fattispecie esaminata da Sez. 3, n. 04676/2023, Condello, Rv. 666958-04) – è, comunque, una formalità che non incide sul diritto di procedere ad esecuzione forzata, ma soltanto sulle modalità con cui questa è avviata: perciò, il rilascio della copia del titolo in forma esecutiva a persona diversa da quella in cui favore il titolo era stato emesso non dà luogo a nullità o inefficacia del titolo stesso, ma costituisce una mera irregolarità che deve essere fatta valere ai sensi dell’art. 617 c.p.c.; lo stesso deve dirsi quando il titolo, rilasciato in forma esecutiva ad uno dei creditori, sia poi notificato al debitore, antecedentemente o contestualmente al precetto, da un altro soggetto in cui favore lo stesso titolo sia stato emesso.

Nella sequenza procedimentale disegnata dal vigente codice di rito, gli atti prodromici ad ogni tipologia di procedura esecutiva sono oggi costituiti dalla notificazione del titolo esecutivo e dell’atto di precetto.

La notifica del titolo mira a preannunciare l’avvio dell’esecuzione forzata e la sua omissione determina una trasgressione alla disciplina del procedimento che va denunciata con l’opposizione ex art. 617 c.p.c., di regola allegando e dimostrando, a pena di inammissibilità, il concreto pregiudizio derivante all’opponente dalla violazione formale: in realtà, proprio con riguardo all’adempimento prodromico, Sez. 3, n. 27424/2023, De Stefano, Rv. 669114-01, con pronuncia di rilievo nomofilattico, ha statuito che alla regola sopra richiamata fa eccezione il caso in cui la violazione delle norme processuali abbia comportato, con immediata evidenza, la definitiva soppressione delle prerogative difensive riconosciute alla parte in relazione alle peculiarità del processo esecutivo; nel caso specificamente esaminato – riguardante un precetto notificato al debitore da un concreditore diverso da quello che aveva eseguito la notificazione del titolo esecutivo, la quale, pur se effettuata da un difensore comune a tutti i creditori, non risultava, in base alla relata, compiuta nell’interesse di entrambi – la S.C. ha cassato la decisione impugnata, perché l’impossibilità di comprendere se la notifica del titolo da parte di un concreditore avesse pure lo scopo di preannunciare l’esecuzione forzata da parte dell’altro determinava un pregiudizio “autoevidente” alla facoltà di provvedere all’adempimento spontaneo o, al contrario, di apprestare le opportune difese.

Va tenuta distinta dalla notifica del titolo come atto prodromico al processo esecutivo quella che, invece, è finalizzata al perfezionamento del titolo stesso: a questa fa riferimento Sez. 3, n. 00051/2023, Spaziani, Rv. 666496-01, attinente alla necessaria notificazione del decreto ingiuntivo, la cui omissione impedisce la formazione stessa del titolo e, perciò, può essere dedotta con l’opposizione ex art. 615 c.p.c., nell’ambito della quale la prova della tempestiva effettuazione della notifica incombe sul creditore, che deve assolvervi mediante la produzione dell’originale dell’ingiunzione corredato della relazione di notificazione, non essendo all’uopo sufficiente il mero deposito della copia del provvedimento monitorio munito del decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c.

Assume una funzione diversa dalla notifica prescritta dall’art. 479 c.p.c. anche la notificazione prevista dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, conv. dalla l. n. 30 del 1997, che, con riguardo al recupero di tutti i crediti nei confronti delle amministrazioni statali, stabilisce un termine dilatorio di 120 giorni tra la notificazione del titolo esecutivo e la successiva intrapresa dell’esecuzione coattiva; in proposito, Sez. 3, n. 00225/2023, Porreca, Rv. 666492-01, ha statuito che la disposizione ora citata – ispirata alla finalità generale del buon funzionamento della P.A. nel pagamento dei debiti, evitando la proliferazione di costi e vincoli pignoratizi a ulteriore carico di risorse della collettività nel tempo ragionevolmente necessario alla controllata erogazione del dovuto individuato nel titolo esecutivo notificato – è compatibile col disposto dell’art. 35, comma 35 quinquies (aggiunto dall’art. 38, comma 1, lett. c), del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 111 del 2011), del d.l. n. 223 del 2006 (sull’interpretazione della citata disposizione Sez. 3, n. 04688/2022, Fanticini, Rv. 663927-01), che subordina la notificazione del titolo esecutivo – al fine di escludere la dilazione tra questa e le successive iniziative necessarie – e la promozione di azioni esecutive nei confronti degli enti previdenziali alla condizione che sia spirato il termine di 120 giorni, decorrente dalla ricezione della prescritta richiesta stragiudiziale di pagamento delle somme dovute a titolo di spese, competenze e altri compensi in favore dei procuratori legalmente costituiti.

3. Precetto.

Si registrano diverse pronunce del 2023 riguardanti l’atto di intimazione prescritto dall’art. 480 c.p.c., con specifico riferimento alla sua funzione e ai suoi effetti (anche in relazione all’opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c.), ma anche al suo contenuto e alla notificazione del medesimo.

La funzione del precetto è quella di dare al debitore un lasso temporale minimo per l’adempimento spontaneo, avvertendolo dell’intenzione dell’intimante, una volta spirato invano il termine, di intraprendere l’esecuzione forzata: proprio perché è facoltà del creditore la concessione di un ulteriore periodo di tempo per adempiere, questi può notificare altri atti di intimazione (anche anteriormente alla perenzione del precedente precetto) per l’intero importo del credito e fino alla totale estinzione dello stesso, senza che tale condotta possa ex se costituire abuso degli strumenti processuali, a condizione che non siano pretesi, con l’atto successivamente notificato, spese, compensi ed accessori dei precetti anteriori, il che comunque renderebbe la nuova intimazione illegittima limitatamente a tali voci, non per l’intero (Sez. 3, n. 12195/2023, Fanticini, Rv. 667586-01).

Pur essendo pacifico che il precetto non è un atto di natura processuale (e, infatti, lo stesso – a norma degli artt. 491, 608, 612 c.p.c. – non segna l’inizio al processo esecutivo; si deve considerare un refuso la diversa affermazione di Sez. L, n. 06834/2023, Cavallaro, Rv. 667052-01), il suo contenuto legale tipico – consistente nell’assegnazione al destinatario di un termine per il pagamento e nella correlata minaccia di agire coattivamente in mancanza di quello – non può essere interpretato in base ai criteri ermeneutici previsti, in materia contrattuale, dagli artt. 1362 ss. c.c. (Sez. 3, n. 17943/2023, Porreca, Rv. 668365-01).

Il precetto non ha nemmeno la natura di domanda giudiziale del creditore, ma è comunque idoneo a delimitare l’ambito della pretesa creditoria nell’opposizione finalizzata a contestare an e quantum del credito intimato; perciò, l’oggetto di tale opposizione è pur sempre l’accertamento del diritto avanzato dal creditore nel suo complesso, sicché, anche quando l’opposizione è interamente accolta in primo grado, l’opposto non è tenuto a reiterare espressamente, con l’appello, la pretesa vantata col precetto, in quanto il thema decidendum dell’impugnazione resta determinato dalle originarie contestazioni mosse dall’opponente al diritto di agire in executivis, come preannunciato con l’atto di intimazione (Sez. 3, n. 35002/2023, Fanticini, Rv. 669537-01).

Riguardo al contenuto, l’atto di intimazione include, di solito, la cd. autoliquidazione delle spese affrontate dall’intimante, il cui importo va determinato considerando la tariffa professionale vigente al momento della sua notificazione, non a quello della pubblicazione della sentenza azionata (Sez. 3, n. 14830/2023, Condello, Rv. 667984-01).

La cartella di pagamento che – nella riscossione coattiva è «atto corrispondente al precetto di pagamento» (come statuito da Sez. U, n. 33408/2021, Perrino, Rv. 662698-01) – può essere notificata, ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, sia mediante invio diretto, da parte dell’agente, di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento (Sez. 5, n. 35822/2023, Cataldi, Rv. 669878-01), sia tramite poste elettronica certificata, senza che l’estraneità dell’indirizzo del mittente dal registro INI-PEC possa di per sé inficiare la presunzione di riferibilità della notifica all’agente (Sez. 5, n. 18684/2023, Cortesi, Rv. 668249-01, ha specificato che il contribuente è onerato di evidenziare quali pregiudizi siano concretamente derivati dalla ricezione della cartella da un indirizzo telematico diverso da quello presente nel registro); peraltro, l’invalidità della notificazione, in quanto eseguita per tramite di un’agenzia privata, può portare ad escludere l’idoneità dell’atto a fungere da precetto prodromico alla riscossione coattiva, ma non la sua attitudine a determinare l’interruzione della prescrizione (Sez. 5, n. 10739/2023, Salemme, Rv. 667675-01).

L’efficacia del precetto è stabilita dall’art. 481 c.p.c., a norma del quale l’atto perde effetto qualora decorrano 90 giorni senza che sia iniziata l’esecuzione forzata: Sez. 3, n. 12195/2023, Fanticini, Rv. 667586-02, ha chiarito che, nell’espropriazione forzata presso terzi, l’utile inizio dell’esecuzione forzata ai fini della succitata disposizione si ha con l’avvio del pignoramento (cioè, con la notificazione dell’atto al debitore), purché lo stesso risulti poi perfezionato dalla dichiarazione positiva del terzo esaminata all’udienza (oppure dall’accertamento endoesecutivo compiuto nei suoi confronti), con la conseguenza che la mancata tempestiva iscrizione a ruolo, impedendo il completamento della fattispecie a formazione progressiva del pignoramento, esclude che possa ritenersi soddisfatto il predetto termine decadenziale.

Anche dopo la proposizione dell’opposizione contro l’atto di intimazione ai sensi dell’art. 617 c.p.c., il creditore può rinunciare al precetto, ma questa non determina l’estinzione del giudizio (casomai, la cessazione della materia del contendere) e non impedisce all’intimato di iscrivere la causa a ruolo per ottenere il regolamento delle spese (Sez. 6-3, n. 00351/2023, Porreca, Rv. 666555-01); peraltro, la rinuncia al precetto non comporta la cessazione della materia del contendere relativamente alle ulteriori domande proposte dal debitore opponente (Sez. 3, n. 00201/2023, Guizzi, Rv. 666946-01, riguardo ad una domanda di ripetizione dell’indebito avanzata dal debitore sul presupposto di aver pagato una somma superiore a quella portata dal titolo esecutivo).

La mancata notifica di un atto di opposizione a precetto, ancorché già preparato, non determina, per il debitore, un pregiudizio extracontrattuale risarcibile (Sez. 3, n. 27536/2023, Saija, Rv. 669104-01).

4. Intervento nel processo esecutivo.

L’intervento dei creditori nel processo esecutivo è ammesso se la procedura è pendente, il che va escluso dopo la rinuncia dell’unico creditore, la quale determina l’estinzione del processo ipso iure, indipendentemente dal provvedimento estintivo, di natura meramente dichiarativa, pronunciato dal giudice dell’esecuzione (Sez. 3, n. 05921/2023, Condello, Rv. 667180-01).

Di particolare interesse sono le decisioni del 2023 che hanno esaminato diversi profili dell’intervento del creditor creditoris, disciplinato dall’art. 511 c.p.c.

L’intervento ai sensi dell’art. 511 c.p.c. determina la sostituzione del creditore dell’esecutato già insinuato e – pur non avendo caratteristica o finalità surrogatoria (Sez. 6-3, n. 26054/2020, De Stefano, Rv. 659907-01, ha escluso il potere del creditor creditoris di dare impulso alla procedura contro il debitore originario) – realizza il subingresso di uno o più dei suoi creditori nella medesima posizione processuale rispetto al riparto della somma ricavata: la fattispecie non integra affatto una forma di pignoramento del credito presso terzi e, dunque, non trova applicazione l’art. 2914, n. 2, c.c. (disposizione che opera solo a carico del debitore esecutato), con l’ulteriore conseguenza che la cessione del credito, se effettuata dal creditore sostituito con atto di data certa anteriore alla domanda di sostituzione, comporta il venir meno di quella posizione attiva nella quale il creditor creditoris intende subentrare e impedisce la concreta applicazione dell’art. 511 c.p.c. (Sez. 3, n. 15981/2023, Valle, Rv. 668267-01).

Proprio perché la sostituzione esecutiva ex art. 511 c.p.c. non costituisce esercizio di un’azione esecutiva nei confronti del sostituito, non occorre al creditor creditoris il possesso di un titolo esecutivo verso il sostituito, essendo sufficiente, invece, che il sostituto (o subcollocatario) dimostri documentalmente la certezza, liquidità ed esigibilità del proprio credito; muovendo da tali premesse, Sez. 3, n. 32143/2023, Saija, Rv. 669492-01, ha affermato che – in caso di fallimento del creditore sostituito, prima della declaratoria di esecutività del progetto di distribuzione, e di conseguente ordine di pagamento in favore del sostituto – il giudice dell’esecuzione, se informato dell’apertura della procedura concorsuale, deve dichiarare, anche d’ufficio, l’improcedibilità della domanda di sostituzione, in quanto incompatibile con il principio di universalità soggettiva espresso dall’art. 52 l.fall.

Nell’espropriazione forzata immobiliare, la domanda di sostituzione esecutiva ex art. 511 c.p.c. può essere proposta fino all’inizio dell’udienza ex art. 596 c.p.c. (fissata per la discussione del piano di riparto) oppure, per i processi iniziati dopo il 28 febbraio 2023 (data di entrata in vigore della riforma codicistica), sino all’inizio dell’audizione delle parti innanzi al professionista delegato per la discussione sul progetto di distribuzione (Sez. 3, n. 23482/2023, Rossi, Rv. 668746-01).

In caso di plurime istanze di sostituzione del medesimo creditore, il concorso dei creditori subcollocati sulle somme da attribuire al sostituito è regolato secondo la graduazione determinata dalle cause legittime di prelazione e dai privilegi vantati nei confronti del creditore sostituito, oppure, in caso di insussistenza di titoli di preferenza o di crediti di pari grado, mediante ripartizione proporzionale di esse tra tutti i subcollocati (Sez. 3, n. 23482/2023, Rossi, Rv. 668746-02).

5. Espropriazione mobiliare ed espropriazione presso terzi.

Nella rara giurisprudenza di legittimità sul tema dell’espropriazione mobiliare, si richiama Sez. 3, n. 13362/2023, Saija, Rv. 667842-01, che – in un peculiare caso in cui il creditore aveva conseguito l’assegnazione dei mobili pignorati nonostante la consapevolezza della loro altruità – ha disegnato il quadro dei rimedi a disposizione del proprietario effettivo: questi può proporre l’opposizione ex art. 619 c.p.c. – prima della vendita o dell’assegnazione – per paralizzare l’azione esecutiva e, dopo la vendita, l’opposizione tardiva ex art. 620 c.p.c. per la ripetizione della somma ricavata, ma, anche successivamente all’assegnazione o alla chiusura della procedura, ha facoltà di agire, ai sensi dell’art. 2926, comma 1, c.c., nei confronti del creditore assegnatario per la ripetizione della somma corrispondente al credito soddisfatto (entro il termine decadenziale di 60 giorni), se il possesso dei beni è stato acquisito in buona fede, oppure di intraprendere azione di rivendica dei beni (senza limiti temporali), ex artt. 2920 e 2925 c.c., in caso di mala fede; inoltre, il terzo può proporre l’opposizione tardiva ex art. 620 c.p.c. per far valere i suoi diritti sulla somma ricavata, ma soltanto se l’esecuzione mobiliare è ancora pendente per la distribuzione dell’eccedenza; da ultimo, in ogni caso, il procedente in mala fede è responsabile per i danni cagionati al terzo e per le spese affrontate a causa dell’espropriazione.

In relazione alla liquidazione forzata di un autocarro, Sez. 3, n. 02064/2023, Condello, Rv. 667024-01, ha escluso la configurabilità di un’ipotesi di aliud pro alio – e, conseguentemente, ribadito l’esclusione della garanzia per vizi della cosa prevista, nella vendita forzata, dall’art. 2922 c.c. – in ragione della diversa data di immatricolazione del mezzo rispetto a quella indicata negli atti della procedura.

Decisamente più ampia è la produzione della nomofilachia in materia di espropriazione forzata di crediti presso terzi, che trova il suo incipit nel pignoramento (art. 491 c.p.c.), il quale è strutturato come una fattispecie a formazione progressiva nella quale la notificazione dell’atto al debitore segna l’inizio del processo e la dichiarazione positiva del terzo esaminata all’udienza (oppure l’accertamento endoesecutivo compiuto nei suoi confronti) ha funzione di perfezionarlo (Sez. 3, n. 12195/2023, Fanticini, Rv. 667586-01, secondo cui il termine dell’art. 481 c.p.c. non è soddisfatto dalla sola notificazione, se essa non è seguita dal perfezionamento del pignoramento; a maggior ragione nel caso in cui sia mancata l’iscrizione a ruolo).

Proprio perché il pignoramento presso terzi si configura come fattispecie a formazione progressiva, la mancata o inesistente notifica del pignoramento mina ab origine il procedimento esecutivo, perché il vizio incide sulla struttura stessa dell’atto iniziale e sul diritto di difesa del debitore e, pertanto, non è suscettibile di sanatoria con la proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi ovvero, più in generale, in ragione della conoscenza della procedura esecutiva acquisita in altro modo dal debitore (Sez. 3, n. 32804/2023, Saija, Rv. 669508-01).

Riguardo all’oggetto dell’espropriazione, è pacifico l’orientamento secondo cui possono essere aggrediti anche crediti futuri, non esigibili, condizionati e financo eventuali, purché riconducibili ad un rapporto giuridico identificato e già esistente e suscettibili di capacità satisfattiva futura; in proposito, Sez. 3, n. 14419/2023, Condello, Rv. 667976-01, ha precisato che rientra nel novero pure il credito all’indennizzo assicurativo in pendenza del giudizio risarcitorio intentato dal terzo danneggiato nei confronti dell’assicurato danneggiante.

Ai fini dell’individuazione dei crediti (ma non solo) suscettibili di esecuzione, il creditore può avvalersi del procedimento di ricerca telematica dei beni da pignorare di cui all’art. 492-bis c.p.c.; tuttavia, come rilevato da Sez. 3, n. 12470/2023, Fanticini, Rv. 667557-01, la comunicazione dell’Agenzia delle entrate – in esito alla predetta ricerca telematica – sull’esistenza di rapporti censiti nell’archivio dei rapporti finanziari non costituisce prova presuntiva della sussistenza di crediti del debitore nei confronti dell’intermediario, in quanto – essendo inserite nell’apposita sezione della banca dati dell’anagrafe tributaria eterogenee notizie relative ai flussi di denaro veicolati dai contribuenti attraverso il circuito bancario e, più in generale, finanziario – la predetta comunicazione non specifica se il rapporto intrattenuto dal soggetto a cui l’interrogazione si riferisce è attivo o passivo.

Sui limiti di pignorabilità dei crediti delle pubbliche amministrazioni, Sez. 3, n. 01450/2023, Tatangelo, Rv. 666690-01, ha esteso alle aziende sanitarie locali la portata dell’art. 159 del d.lgs. n. 267 del 2002 (T.U.E.L.), riguardante la pignorabilità delle disponibilità degli enti locali: il creditore procedente che intenda far valere l’inefficacia del vincolo di destinazione può proporre opposizione agli atti esecutivi e nel relativo giudizio è suo onere allegare gli specifici pagamenti per debiti estranei eseguiti successivamente alla delibera, mentre, in base al principio della vicinanza della prova, spetta all’ente locale provare che tali pagamenti sono stati eseguiti in base a mandati emessi nel rispetto del dovuto ordine cronologico.

L’indicazione dell’esistenza di un vincolo di destinazione, idoneo a incidere sulla pignorabilità del credito staggito, non incide, comunque, sul carattere positivo della dichiarazione resa ai sensi dell’art. 547 c.p.c. dal terzo debitor debitoris, il quale non è legittimato a far valere l’impignorabilità, questione che attiene al rapporto tra creditore esecutante e debitore esecutato (Sez. 3, n. 28625/2023, Guizzi, Rv. 668952-01, ha affermato che il vincolo operativo, apposto sul saldo creditore di conto corrente, pacificamente positivo, non ne determinava l’impignorabilità posto che, essendo realizzato con atto di autonomia privata a garanzia del rimborso di finanziamenti erogati dalla banca, terza pignorata, non integrava una cessione di credito formale, opponibile al creditore procedente ai sensi dell’art. 2914, comma 1, n. 2, c.c.).

La menzionata dichiarazione del terzo pignorato ex art. 547 c.p.c. va resa al creditore pignorante tramite lettera raccomandata o, in alternativa, con posta elettronica certificata, formalità indispensabili per individuare il bene o il credito del debitore esecutato (e, cioè, l’oggetto dell’azione esecutiva); se dette prescrizioni non sono rispettate in favore di mezzi diversi e inidonei a dimostrare immediatamente e incontestabilmente l’esistenza e il contenuto della dichiarazione, quest’ultima va considerata tamquam non esset, con le relative conseguenze previste dall’art. 548, comma 2, c.p.c. (Sez. 3, n. 16005/2023, Saija, Rv. 667843-01, con riferimento ad una dichiarazione resa dal terzo via telefax).

Il terzo pignorato deve rendere una dichiarazione precisa, anche in relazione a eventuali precedenti pignoramenti, dei quali vanno indicati gli estremi (identità dei creditori pignoranti, data di notifica, importi pignorati, contenuto delle dichiarazioni già rese, eventuali pagamenti già effettuati in base a queste ultime), in modo da consentire al giudice dell’esecuzione, se del caso, di disporre la riunione delle procedure ai sensi dell’art. 524 c.p.c.; di una dichiarazione incompleta, in quanto mancante dei predetti elementi, va invece disposta l’integrazione in una nuova udienza, previa concessione al terzo di un adeguato termine, il cui vano decorso esclude che possa qualificarsi come positiva la dichiarazione già resa (Sez. 3, n. 09433/2023, Tatangelo, Rv. 667252-01).

Per effetto delle riforme legislative del 2012 e del 2015 le disposizioni degli artt. 548 e 549 c.p.c. hanno subito una profonda modifica.

Sparito l’accertamento dell’obbligo del terzo come processo di cognizione incidentale autonomo, il legislatore ha previsto che sia il giudice dell’esecuzione, con propria ordinanza suscettibile di opposizione ex art. 617 c.p.c., ad esaminare le contestazioni sulla dichiarazione resa dal terzo e ad accertare, ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione, la sussistenza e l’entità del credito a seguito della mancata dichiarazione del terzo (art. 549 c.p.c.), sempre che il creditore ne faccia, anche a verbale, apposita istanza, la quale dev’essere debitamente circostanziata in relazione al petitum e alla causa petendi (Sez. 3, n. 13487/2023, Saija, Rv. 667697-01, collocandosi nel solco già tracciato da Sez. 3, n. 23123/2022, Rossi, Rv. 665425-02, ha aggiunto che un’istanza generica va dichiarata inammissibile ex officio dal giudice dell’esecuzione, che non deve sollecitarne la specificazione).

Se, invece, in esito a mancata comparizione o ad omessa dichiarazione del terzo, il credito pignorato è univocamente identificato nell’atto di pignoramento in base alle allegazioni del creditore, il credito stesso si considera non contestato e il giudice provvede con ordinanza di assegnazione, che “il terzo può impugnare nelle forme e nei termini di cui all’articolo 617, … se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore” (art. 548 c.p.c.) oppure per vizi propri dell’atto (Sez. 3, n. 16234/2022, Fanticini, Rv. 665105-01).

In quest’ultima ipotesi (cioè, in caso di applicazione del meccanismo di ficta confessio o di contestazione della regolarità del provvedimento), il termine di decadenza ex art. 617 c.p.c. per la proposizione – da parte del terzo pignorato non comparso all’udienza ex art. 543 c.p.c. – dell’opposizione all’ordinanza resa alla predetta udienza decorre dalla data di conoscenza, legale o di fatto, del provvedimento; non può applicarsi al terzo – che, in forza del vigente art. 543, comma 1, n. 4), c.p.c., non è citato a comparire all’udienza, ma soltanto destinatario dell’invito a rendere la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. – il disposto dell’art. 176, comma 2, c.p.c. (Sez. 3, n. 28926/2023, Rossi, Rv. 669022-01).

Se è consolidato il principio secondo cui, nell’accertamento dell’obbligo del terzo (nella specie, nel regime anteriore alla l. n. 228 del 2012), il creditore è onerato di provare il credito dell’esecutato verso il debitor debitoris, nell’evoluzione della pronuncia di Sez. 3, n. 01943/2023, Condello, Rv. 666923-01, si configura una specifica agevolazione probatoria: la delibera assembleare di approvazione del bilancio di una società, efficace nei confronti di tutti i soci, fa piena prova dell’esistenza dei crediti del socio verso la società, purché gli stessi siano chiaramente indicati.

La giurisprudenza ha esaminato il caso del fallimento del debitore esecutato e dell’incidenza di tale evento rispetto all’accertamento dell’obbligo del terzo (Sez. 3, n. 00272/2021, Tatangelo, Rv. 660181-01, e Sez. 3, n. 09624/2018, Frasca, Rv. 648425-01), mentre era inedita la questione affrontata da Sez. 3, n. 16048/2023, Fanticini, Rv. 667812-01, secondo cui il sopravvenuto fallimento del terzo pignorato, anche se rilevato nel grado di legittimità, comporta l’improseguibilità dell’accertamento dell’obbligo del terzo (nella disciplina anteriore alla l. n. 228 del 2012), perché solo gli organi della procedura concorsuale hanno, in via esclusiva, il potere di accertare i crediti nei confronti del fallito.

L’atto finale dell’espropriazione di crediti presso terzi è costituito dall’ordinanza ex art. 553 c.p.c., dopo la quale è inammissibile l’opposizione all’esecuzione, in quanto mezzo volto a contestare il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, fintanto che lo stesso è minacciato o esercitato dal creditore, non già dopo la conclusione del processo esecutivo (Sez. 3, n. 12690/2022, Fanticini, Rv. 664812-01); avverso la menzionata ordinanza è esperibile unicamente l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., per contestare i vizi formali propri del provvedimento o degli atti che l’hanno preceduto (Sez. 3, n. 15822/2023, Spaziani, Rv. 667838-01).

L’opposizione ex art. 617 c.p.c. va usata anche per contrastare la declaratoria di “inammissibilità della procedura” di espropriazione presso terzi resa dal giudice dell’esecuzione, il quale, dopo tale statuizione, si spoglia della potestas judicandi, con la conseguente irrilevanza giuridica di ogni ultronea affermazione, anche in ordine alla sussistenza del credito pignorato (Sez. 3, n. 16980/2023, Rossetti, Rv. 668268-01, ha statuito che anche nella proposta opposizione agli atti esecutivi il giudice poteva pronunciarsi soltanto sulla legittimità del provvedimento di chiusura, mentre gli era precluso il sindacato sull’esistenza di eventuali crediti del debitore esecutato nei confronti del terzo pignorato).

Di grande importanza sistematica (perché incidente sugli effetti dell’opposizione ex art. 617 c.p.c., dei quali si dirà nel prosieguo) è la decisione di Sez. 3, n. 17021/2023, Rossi, Rv. 668123-01, volta a correggere le erronee statuizioni di un “filone” giurisprudenziale di merito: per quanto rileva in questo paragrafo, ribadito che l’ordinanza di assegnazione costituisce atto conclusivo della procedura che comporta il trasferimento al creditore assegnatario del credito pignorato, la S.C. ha statuito che l’invalidazione dell’ordinanza ex art. 553 c.p.c. comporta la perdita di efficacia di tutti gli atti compiuti per la sua concretizzazione e non è – né può, logicamente, essere – condizionata dalla già avvenuta materiale esazione del credito assegnato, come invece statuito nella sentenza impugnata (che, nonostante l’accoglimento delle doglianze dell’opponente rispetto all’ordinanza di assegnazione, nel giudizio di rinvio successivo alla cassazione aveva dichiarato cessata la materia del contendere in ragione dell’intervenuto pagamento dell’importo al creditore assegnatario).

6. Espropriazione immobiliare.

L’atto iniziale – cioè, il pignoramento, ex art. 491 c.p.c. – della procedura di espropriazione immobiliare è strutturato come una fattispecie a formazione progressiva e si compone di due momenti processuali, ai quali corrispondono due diversi adempimenti del creditore procedente: la notifica dell’atto al debitore esecutato e la sua trascrizione nei registri immobiliari (Sez. 3, n. 07998/2015, Barreca, Rv. 635099-01).

Poiché la comunione legale tra coniugi è “senza quote” (ex multis, Sez. 2, n. 00284/1997, Cristarella Orestano, Rv. 501725-01, e Sez. 1, n. 04033/2003, Ragonesi, Rv. 561243-01), l’espropriazione, per debiti personali di uno solo dei coniugi, deve colpire il bene in comunione nella sua interezza e non per la metà (Sez. 3, n. 06575/2013, Rv. 625462-01) e, dunque, la trascrizione del pignoramento va eseguita anche nei confronti del coniuge non debitore, in quanto anch’egli soggetto passivo dell’espropriazione; difatti, nella struttura del pignoramento immobiliare, la formalità pubblicitaria ha la funzione di completare il vincolo e di renderlo opponibile ai terzi, dovendosi dar conto della natura di cespite in comunione legale nel quadro “D” della nota di trascrizione (Sez. 3, n. 09536/2023, Fanticini, Rv. 667254-01).

L’espropriazione di beni indivisi – alla quale non è riconducibile l’ipotesi del cespite in comunione legale (Sez. 3, n. 01647/2023, Rossetti, Rv. 666729-01) – è invece disciplinata dagli artt. 599 ss. c.p.c.: Sez. 3, n. 01647/2023, Rossetti, Rv. 666729-02, ha statuito che l’avviso prescritto dal secondo comma dell’art. 599 c.p.c. ha la funzione di rendere inopponibile al creditore la divisione del bene pignorato compiuta autonomamente dai comproprietari, sicché la sua omissione non comporta alcuna lesione dei diritti dei comproprietari non debitori.

Qualora l’esecuzione immobiliare sia stata preceduta da un sequestro conservativo, la procedura espropriativa ha inizio con la conversione della misura cautelare in pignoramento, effetto che si determina ipso iure al momento dell’emissione della pronuncia di condanna dotata di esecutorietà; infatti, i successivi adempimenti prescritti dall’art. 156 disp. att. c.p.c. (deposito di copia della sentenza di condanna esecutiva nella cancelleria del giudice dell’esecuzione entro 60 giorni dalla sua comunicazione; annotazione della predetta sentenza in margine alla trascrizione del sequestro) non servono ad integrare l’atto iniziale del processo esecutivo, ma sono necessari per darvi impulso, sicché la loro omissione non determina un vizio del pignoramento o dell’espropriazione, bensì un’ipotesi di inattività che comporta l’estinzione della procedura (Sez. 3, n. 35365/2023, Fanticini, Rv. 669752-01).

La conclusione del processo esecutivo immobiliare coincide sempre con l’approvazione del progetto di distribuzione ai sensi dell’art. 598 c.p.c. o con la risoluzione delle contestazioni avanzate dai creditori concorrenti e/o dal debitore esecutato a norma dell’art. 512 c.p.c. e, segnatamente, con il provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione dichiara l’esecutività del progetto, ordinando il pagamento delle singole quote in favore degli aventi diritto (Sez. 3, n. 32143/2023, Saija, Rv. 669492-02).

L’esigenza di provvedere al pagamento delle somme individuate nel riparto non mantiene pendente la procedura, né tale effetto deriva dalla proposizione di un’opposizione distributiva, che, se accolta, comporta la riapertura del procedimento con efficacia ex tunc (Sez. 3, n. 32146/2023, Rossetti, Rv. 669574-02, in consapevole e dichiarato superamento del precedente di Sez. 1, n. 23572/2004, Rordorf, Rv. 579505-01).

Se, poi, l’ordinanza del giudice dell’esecuzione non è stata opposta dalla parte interessata ai sensi dell’art. 617 c.p.c., è ammissibile la revoca del provvedimento ex art. 487 c.p.c. – sempre che, nel frattempo, non sia stato eseguito con l’emissione e l’incasso dei mandati di pagamento – soltanto se esercitata entro venti giorni dall’adozione dell’atto giudiziale (se emesso in udienza) o dalla sua comunicazione (se emesso a scioglimento di riserva), perché altrimenti la revoca eluderebbe la decadenza della parte interessata dal potere di proporre l’opposizione distributiva ex artt. 617 e 512 c.p.c. (Sez. 3, n. 32143/2023, Saija, Rv. 669492-02).

6.1. (Segue) Attività preliminari.

Plurime pronunce del 2023 hanno riguardato le attività preliminari di controllo documentale e preparazione alla vendita spettanti al giudice dell’esecuzione e ai suoi ausiliari.

Nell’ambito delle verifiche preliminari, il giudice dell’esecuzione non solo ha il potere, ma è configurabile un vero e proprio dovere di esaminare ex officio i titoli di godimento eventualmente opponibili alla procedura, dato che gli stessi incidono sulla determinazione del prezzo-base dell’immobile posto in vendita e lo stato di occupazione del cespite, proprio perché idoneo a influenzarne il valore, rientra tra le indicazioni da dare ai potenziali acquirenti (Sez. 3, n. 12473/2023, Fanticini, Rv. 667573-01).

Il giudice deve altresì rilevare, anche d’ufficio, l’assenza della titolarità dominicale (che legittima la vendita in danno del debitore) quando difetta la prova del pagamento del prezzo – all’esito del quale solamente si determina l’effetto traslativo – da parte dell’esecutato che abbia acquistato il bene con riserva di proprietà (Sez. 3, n. 03746/2023, Porreca, Rv. 666771-01).

Analogamente, non può essere messa in vendita la piena proprietà del bene gravato dal diritto di abitazione spettante al coniuge superstite ex art. 540 c.c., che è opponibile al creditore pignorante, anche se non trascritto (Sez. 3, n. 04092/2023, Ambrosi, Rv. 666806-01, ha statuito, difatti, che in tal caso l’oggetto della procedura esecutiva è costituito dal diritto di nuda proprietà o, più propriamente, dal diritto di proprietà limitato dal menzionato diritto reale di godimento).

Eventuali incongruenze riguardanti la stima dell’esperto designato – tali da condurre ad una valutazione verosimilmente inferiore a quella effettive e di mercato – non incidono sulla validità dell’ordinanza di vendita, perché il prezzo base fissato con riferimento alla perizia costituisce un dato meramente indicativo, che non pregiudica l’esito della liquidazione e la realizzazione del giusto prezzo attraverso la gara tra più offerenti (Sez. 3, n. 30941/2023, Fanticini, Rv. 669455-01).

L’inattività delle parti nella fase prodromica o preparatoria all’autorizzazione alla vendita – nella specie, il tardivo deposito della nota di trascrizione del pignoramento (a causa del quale il giudice dell’esecuzione aveva dichiarato l’estinzione della procedura, oltre due anni dopo l’adozione dell’ordinanza di vendita) – va eccepita o rilevata entro lo sbarramento preclusivo della prima udienza indicata dall’art. 630, comma 2, c.p.c., coincidente con quella di comparizione delle parti ex art. 569 c.p.c. per la dazione dei provvedimenti sull’istanza di vendita (Sez. 3, n. 22723/2023, Rossi, Rv. 668641-01).

6.2. (Segue) Le regole del procedimento di vendita.

Il rigoroso rispetto delle iniziali condizioni del subprocedimento di vendita presidia l’uguaglianza e la parità tra tutti i partecipanti alla gara e il loro affidamento sulla trasparenza e legalità della procedura (Sez. 3, n. 31547/2023, Rossi, Rv. 669471-01, riguardante modalità di pubblicità ulteriori rispetto a quelle minime ex art. 490 c.p.c.) e ciò vale a maggior ragione in relazione all’improrogabile termine per il versamento del prezzo di aggiudicazione (Sez. 3, n. 11171/2015, De Stefano, Rv. 635438-01): il mancato deposito nel termine stabilito comporta, tra l’altro, l’automatica e imprescindibile (non avendo il giudice alcuna discrezionalità sul provvedimento da emettere) perdita della cauzione a titolo di multa (Sez. 3, n. 28461/2023, Valle, Rv. 668949-01).

La decadenza ex art. 587 c.p.c., però, riguarda esclusivamente il prezzo e il termine per il suo pagamento; al contrario, le spese dovute dall’aggiudicatario per l’atto traslativo del bene pignorato hanno natura sostanziale e non processuale e il mancato rispetto del termine per il loro versamento, pur precludendo l’emissione del decreto di trasferimento, non può condurre alla decadenza, ma, casomai, all’adozione, senza rigidi automatismi, delle iniziative più opportune in relazione alle peculiarità della fattispecie, non escluso, in caso di persistente ed ingiustificato inadempimento, l’estremo rimedio della revoca della aggiudicazione (Sez. 3, n. 04447/2023, Guizzi, Rv. 666742-01, ha sottolineato l’opportunità di un provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione preveda, fin dall’ordinanza vendita e con menzione nel relativo avviso, la prioritaria imputazione ad accessori e spese dei versamenti via via eseguiti dall’aggiudicatario).

Spetta al giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 586 c.p.c. (nel testo novellato dall’art. 19-bis della l. n. 203 del 1991), il compito di valutare la congruità del prezzo di aggiudicazione il quale non dev’essere notevolmente inferiore a quello giusto; tuttavia, il potere di sospendere la vendita può essere esercitato solo quando: a) si verifichino fatti nuovi successivi all’aggiudicazione; b) emerga che nel procedimento di vendita si siano verificate interferenze illecite di natura criminale che abbiano influenzato il procedimento, ivi compresa la stima stessa; c) il prezzo fissato nella stima posta a base della vendita sia stato frutto di dolo scoperto dopo l’aggiudicazione; d) vengano prospettati, da una parte del processo esecutivo, fatti o elementi che essa sola conosceva anteriormente all’aggiudicazione, non conosciuti né conoscibili dalle altre parti prima di essa, purché costoro li facciano propri, adducendo tale tardiva acquisizione di conoscenza come sola ragione giustificativa per l’esercizio del potere del giudice dell’esecuzione (Sez. 3, n. 24913/2023, Saija, Rv. 668755-01, relativa ad un caso in cui il debitore opponente era a conoscenza delle illecite interferenze – alle quali aveva attivamente partecipato – nel procedimento di vendita da tempo ben precedente al relativo espletamento).

Non integra un’anomalia del procedimento sufficiente a giustificare la sospensione della vendita la circostanza che il giudice dell’esecuzione si sia tardivamente avveduto che il prezzo-base era stato fissato senza considerare la giurisprudenza di legittimità sull’inopponibilità ai creditori ipotecari del sopravvenuto provvedimento di assegnazione della casa familiare (Sez. 3, n. 07776/2016, Barreca, Rv. 639499-01): infatti, l’art. 586 c.p.c. non può essere applicato per sanare ripensamenti o distrazioni, restando altrimenti vulnerati sia la certezza del diritto e la speditezza dell’esecuzione, sia l’affidamento dell’aggiudicatario negli atti e nelle attività della procedura (Sez. 3, n. 01639/2023, Rossetti, Rv. 666983-02).

In alternativa al versamento dell’intero prezzo, ai sensi dell’art. 508 c.p.c., l’aggiudicatario di un immobile gravato da ipoteca può, in accordo col creditore ipotecario e con l’autorizzazione del giudice dell’esecuzione, ricorrere alla modalità alternativa dell’assunzione del debito, la quale determina, da un lato, l’immediata e incondizionata liberazione del debitore nei limiti del debito assunto e, dall’altro, la soddisfazione (nella misura corrispondente al debito assunto) del creditore, che, tuttavia, mantiene il diritto di partecipare alla distribuzione del ricavato per il credito eventualmente residuo (Sez. 3, n. 24885/2023, Fanticini, Rv. 668844-01).

Se, come di regola, le operazioni di vendita sono state delegate al professionista, nel regime normativo anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 149 del 2022, eventuali vizi degli atti da questo compiuti nel sub-procedimento possono essere denunciati col reclamo ai sensi dell’art. 591-ter c.p.c. oppure, per illegittimità derivata, con l’opposizione agli atti esecutivi avverso il primo atto del giudice dell’esecuzione conclusivo della relativa fase e, cioè con l’unico rimedio idoneo a risolvere, con efficacia di giudicato, le controversie tra le parti o tra gli offerenti (Sez. 3, n. 36081/2023, Saija, Rv. 669724-01).

Di norma, l’opposizione ex art. 617 c.p.c. si dirige avverso il decreto di trasferimento (atto conclusivo di fase); tuttavia, qualora nella sequenza procedimentale si inserisca un altro provvedimento del giudice dell’esecuzione – contenente condizioni di vendita significativamente nuove – contro quest’ultimo va rivolta l’opposizione, al fine di evitarne il consolidamento con la conseguente inoppugnabilità di tutti gli atti compiuti anteriormente dal delegato (Sez. 3, n. 06083/2023, Spaziani, Rv. 667841-01); parimenti, la proroga del termine per il versamento del prezzo, anche se improvvidamente concessa dal giudice dell’esecuzione, impedisce di proporre opposizione agli atti esecutivi avverso il decreto di trasferimento, se non è stato fatto valere il vizio dell’atto presupposto, a meno che l’opponente abbia ignorato senza sua colpa l’esistenza di quest’ultimo (Sez. 3, n. 26824/2023, Valle, Rv. 668785-01).

6.3. (Segue) Il decreto di trasferimento.

Specifiche decisioni del 2023 hanno riguardato il decreto di trasferimento, atto processuale che conclude la fase liquidativa e, nel contempo, atto di natura sostanziale determinante l’effetto traslativo in favore dell’aggiudicatario.

In ordine al suo contenuto, Sez. 3, n. 16336/2023, Fanticini, Rv. 667814-01, ha affermato che il favor per l’aggiudicatario impone che il decreto ex art. 586 c.p.c. individui l’immobile con i dati catastali aggiornati, anche se diversi rispetto a quelli indicati nell’atto di pignoramento e nell’avviso di vendita, e che tale differenza non comporta alcun vizio, se non vi è incertezza sull’identità fisica tra i cespiti trasferiti e quelli oggetto dell’espropriazione.

Dal punto di vista prettamente processuale, il decreto di trasferimento non è soggetto a comunicazione (Sez. 3, n. 01647/2023, Rossetti, Rv. 666729-03) e, difatti, il termine per proporre l’opposizione agli atti esecutivi avverso il predetto provvedimento decorre dal giorno in cui il soggetto interessato ne abbia acquisito conoscenza legale o di fatto oppure da quando abbia avuto contezza di un altro provvedimento che necessariamente presuppone l’emanazione del decreto ex art. 586 c.p.c., fermo restando che il rimedio è esperibile fintanto che non sia stato approvato il progetto di distribuzione del ricavato, atto conclusivo del processo (Sez. 3, n. 04797/2023, Rossi, Rv. 666904-01).

Non sono legittimati all’opposizione agli atti esecutivi avverso il decreto di trasferimento coloro che occupano, anche se di diritto, l’immobile pignorato, perché sono soggetti estranei al processo di espropriazione forzata e non subiscono l’effetto traslativo dell’atto (Sez. 3, n. 04236/2023, Tatangelo, Rv. 666747-01, ha precisato che l’occupante potrebbe, al più, impugnare ex art. 617 c.p.c. l’ordine di liberazione dell’immobile emesso ai sensi dell’art. 560 c.p.c.).

6.4. (Segue) Custodia e liberazione.

Un’importante pronuncia ha delimitato i poteri del custode rispetto al contratto di godimento del bene pignorato stipulato da parte di un soggetto terzo, diverso dal debitore esecutato: indipendentemente dal fatto che il contratto di locazione sia stato concluso dal terzo detentore prima o dopo il pignoramento, lo stesso può risultare opponibile al creditore pignorante, ai creditori intervenuti, al custode giudiziario e all’aggiudicatario se è a loro opponibile il titolo della detenzione vantata dal terzo locatore; in altre parole, il custode non subentra nel rapporto locativo e la percezione dei canoni derivanti dal contratto compete al terzo, il quale, però, è obbligato – dal momento del pignoramento (che, ex art. 2912 c.c., colpisce anche i frutti civili del bene) – a versare al custode giudiziario una somma periodica per il godimento del bene, o come canone di locazione (se questo è il titolo che, per accordo con il proprietario debitore esecutato, lo legittima alla detenzione) o come indennità di occupazione sine titulo, in mancanza di un titolo opponibile (Sez. 3, n. 08998/2023, Saija, Rv. 667399-02).

In contrasto con diversi precedenti di legittimità (Sez. 3, n. 29491/2019, Gorgoni, Rv. 655830-01; Sez. U, n. 11830/2013, Vivaldi, in motivazione; Sez. 3, n. 16375/2009, D’Amico, Rv. 609252-01), Sez. 3, n. 25368/2023, Tassone, Rv. 668821-01, ha affermato che il contratto di locazione dell’immobile pignorato, se stipulato dal debitore esecutato senza l’autorizzazione del giudice dell’esecuzione, è nullo per violazione di norma imperativa, da individuarsi nell’art. 560 c.p.c.; pertanto, il canone versato dal conduttore costituisce somma versata per un’occupazione sine titulo, di cui la procedura può chiedere conto al debitore-locatore, ma non al conduttore, sempre che sussistano i presupposti del pagamento liberatorio al creditore apparente ai sensi dell’art. 1189 c.c.

Intervenendo sui poteri e doveri del custode giudiziario, Sez. 2, n. 29070/2023, Chieca, Rv. 669199-01, ha ritenuto che, in assenza di un’espressa previsione normativa ad hoc (evidentemente non ravvisata, dalla pronuncia, nell’art. 3, comma 2, lett. b), del d.m. n. 80 del 2009), il custode non possa partecipare alle assemblee condominiali, se il giudice dell’esecuzione non ha dato specifiche istruzioni operative per la partecipazione.

Nell’ambito delle doverose verifiche del giudice dell’esecuzione sui titoli di godimento astrattamente opponibili alla procedura – le quali vanno eseguite anche prima dell’emissione dell’ordine ex art. 560 c.p.c. (e il provvedimento non va emanato nell’ipotesi in cui il titolo del terzo sia effettivamente opponibile) – rientra anche il controllo sulla congruità del canone di locazione; se questo è ritenuto “vile”, il contratto di godimento è inopponibile all’aggiudicatario, alla procedura e ai creditori e il giudice può emettere direttamente (senza, cioè, un previo accertamento di cognizione; in proposito, Sez. 3, n. 09877/2022, De Stefano, Rv. 664400-02) l’ordine di liberazione in base al disposto dell’art. 2923, comma 3, c.c.; il dubbio sulla legittimità costituzionale di quest’ultima norma è manifestamente infondato, perché la disposizione non impedisce al conduttore l’esercizio del diritto di difesa, né ostacola l’impresa privata, ma mira, piuttosto, a salvaguardare il diritto al recupero del credito – che gode di tutela costituzionale e anche sovranazionale – da iniziative economiche fraudolente o, comunque, lesive delle ragioni creditorie (Sez. 3, n. 12473/2023, Fanticini, Rv. 667573-01 e Rv. 667573-02).

Sulla possibilità di difesa degli occupanti dell’immobile pignorato Sez. 3, n. 04236/2023, Tatangelo, Rv. 666747-01, ha esplicitamente riconosciuto la proponibilità dell’opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l’ordine di liberazione.

Segna, invece, un arretramento nella tutela dell’aggiudicatario (in proposito: Sez. U, n. 21110/2012, Rordorf, in motivazione; Sez. 3, n. 03709/2019, D’Arrigo, in motivazione), Sez. 3, n. 22166/2023, Frasca, Rv. 668605-01, che ha subordinato il diritto a conseguire la disponibilità del bene acquistato al pagamento al conduttore, proprio da parte dell’aggiudicatario, dell’indennità di avviamento ex art. 34 della l. n. 392 del 1978, ponendo quest’ultima quale condizione per il rilascio del cespite.

7. Le esecuzioni in forma specifica.

Alcune significative pronunce del 2023 hanno riguardato le esecuzioni in forma specifica.

Innanzitutto, non costituisce ex se un implicito titolo esecutivo idoneo alla promozione dell’esecuzione per rilascio del bene trasferito la sentenza di accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c. (Sez. 3, n. 25941/2023, Fanticini, Rv. 669099-01).

Poi, per la prima volta – in difformità dai precedenti (tra gli altri, Sez. 3, n. 18257/2014, D’Amico, Rv. 632298-01), ma in consonanza con altre pronunce di legittimità riguardanti l’altra esecuzione in forma specifica (quella ex art. 612 ss. c.p.c.) – la S.C. ha statuito che una decisione sulla portata sostanziale del titolo esecutivo o sull’ammissibilità stessa dell’azione esecutiva – adottata dal giudice dell’esecuzione per consegna o rilascio con l’ordinanza ex art. 610 c.p.c. e, quindi, oltre i confini della funzione tipica di tale provvedimento – non è mai suscettibile di impugnazione con l’appello: infatti, i rimedi avverso l’ordinanza sono il reclamo ex art. 624 c.p.c., se la decisione è da intendersi come sospensione conclusiva della fase endoesecutiva di un’opposizione, oppure l’opposizione ex art. 617 c.p.c., nel caso in cui essa comporti la definitiva chiusura del processo (Sez. 3, n. 13530/2023, Fanticini, Rv. 667698-01).

Qualora, invece, il titolo esecutivo giudiziale sia caducato dopo l’esecuzione del provvedimento (come nel caso di ordinanza di rilascio dell’immobile emessa nel procedimento sommario di convalida di sfratto e successivamente travolta, nel giudizio di merito, dall’accertamento di inesistenza del diritto), spetta al soggetto passivo dell’esecuzione il risarcimento dei danni conseguenti all’esecuzione forzata, ma la domanda, fondata sull’art. 96, comma 2, c.p.c., va proposta nel medesimo giudizio in cui il titolo esecutivo si è formato e non in uno autonomo e separato (Sez. 3, n. 13244/2023, Condello, Rv. 667833-01, ha precisato che un’autonoma azione risarcitoria è consentita qualora la vittima, al momento del compimento della temeraria iniziativa processuale, non avesse ancora patito alcun danno, né potesse ragionevolmente prevedere di subirne).

Peculiare è l’ipotesi di rilascio di fondo rustico, perché le contestazioni ad esso attinenti sono attratte al novero delle controversie agrarie, con la conseguenza che l’opposizione al precetto dev’essere preceduta dall’esperimento del tentativo di conciliazione (Sez. 3, n. 22330/2023, Condello, Rv. 668607-01).

Sez. 3, n. 24037/2023, Rossi, Rv. 668580-01, ha escluso che la rimozione della recinzione apposta a una parte del terreno coattivamente trasferito, così destinato a legnaia/pollaio, richieda l’intervento preventivo del giudice – a norma dell’art. 612 c.p.c. – per la determinazione delle modalità attuative: infatti, l’ingiunzione, contenuta nel decreto di trasferimento e rivolta al debitore o al custode, di rilasciare all’aggiudicatario l’immobile espropriato va realizzata nelle forme dell’esecuzione per rilascio di cui agli artt. 605 e ss. c.p.c. ed eventuali ostacoli materiali costituiscono “difficoltà” superabili coi provvedimenti previsti dall’art. 610 c.p.c.

Con specifico riferimento alle esecuzioni relative ad obblighi di fare o non fare (artt. 612 ss. c.p.c.), la S.C. ha ribadito che il giudice dell’esecuzione ha il potere di risolvere i problemi e le difficoltà che possono insorgere in relazione all’obbligo imposto dal titolo, ma non può in alcun modo provvedere ad integrare il titolo stesso (Sez. 3, n. 04449/2023, Guizzi, Rv. 667022-01).

È ammessa, dunque, un’attività di interpretazione della sentenza di spoglio che condanna alla «rimozione di ogni impedimento al transito», in quanto volta al coattivo ristabilimento dell’originaria situazione di possesso, anche nell’ipotesi di contrasto con la situazione possessoria tutelata per effetto di altre situazioni, diverse da quelle considerate dal titolo, create dall’obbligato (Sez. 3, n. 09112/2023, Ambrosi, Rv. 667245-01).

Qualora, invece, l’ordinanza ex art. 612 c.p.c. esorbiti dal predetto limite e decida in ordine alla portata sostanziale del titolo esecutivo o all’ammissibilità dell’azione esecutiva, il rimedio previsto non è mai costituito dall’appello (come affermato nella giurisprudenza più risalente), bensì il reclamo ex art. 624 c.p.c. se la decisione è stata presa solo per sospendere la procedura (che resta pendente), in attesa dell’esito del giudizio di merito da instaurare, oppure, in alternativa, l’opposizione ai sensi dell’art. 617 c.p.c. se viene dichiarata la definitiva chiusura del processo esecutivo (Sez. 2, n. 22010/2023, Fortunato, Rv. 668406-01).

Compete al giudice dell’esecuzione forzata degli obblighi di fare la liquidazione del compenso degli ausiliari designati nella procedura, vuoi dallo stesso giudice, vuoi dall’ufficiale giudiziario per assenso o indicazione o istruzione dell’autorità giurisdizionale, la quale, a norma dell’art. 614 c.p.c., ha il potere di liquidare tutte le spese del processo (Sez. 3, n. 35101/2023, Fanticini, Rv. 669578-01).

All’opposizione al decreto ex art. 614 c.p.c. di liquidazione delle spese anticipate dal procedente per i lavori già effettuati – rimedio col quale si può contestare la congruità delle predette spese o l’avvenuta anticipazione delle stesse, non già la debenza delle somme inerenti al compimento di una o più opere in quanto esorbitanti rispetto al titolo esecutivo (questione attinente all’effettiva portata di questo), né il quomodo dell’esecuzione – è pregiudiziale l’opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c., che, avendo ad oggetto l’accertamento del diritto di procedere ad esecuzione forzata, costituisce presupposto del diritto al rimborso delle spese; ciononostante, se non sono state disposte la riunione delle controversie (tra loro connesse) oppure la sospensione necessaria (ex art. 295 c.p.c.) o facoltativa (ex art. 337, comma 2, c.p.c.) dell’opposizione al decreto ingiuntivo di liquidazione, su quest’ultima causa spiega effetto (espansivo “esterno” ex art. 336, comma 2, c.p.c.) il definitivo accoglimento dell’opposizione all’esecuzione, con conseguente definitivo carico al procedente delle spese anticipate (Sez. 3, n. 12466/2023, Saija, Rv. 667582-02, enunciando il principio nell’interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.).

Il momento conclusivo dell’esecuzione in forma specifica ex artt. 612 ss. c.p.c. è segnato dal verbale con cui l’ufficiale giudiziario attesta che sono state compiute le operazioni in ottemperanza all’ordinanza del giudice (Sez. 3, n. 12466/2023, Saija, Rv. 667582-01).

8. Opposizioni esecutive: profili comuni.

Costituisce approdo di una progressiva elaborazione giurisprudenziale (culminata nella basilare Sez. 3, n. 25170/2018, Tatangelo, Rv. 651161-01) ed è oramai jus receptum il c.d. principio di “bifasicità” delle opposizioni esecutive e, cioè, la loro articolazione in giudizi caratterizzati da unitarietà, ma scanditi da una fase preliminare, necessaria e sommaria fase endoesecutiva innanzi al giudice dell’esecuzione e da una successiva fase di merito, meramente eventuale, a cognizione piena.

Si inserisce tra le conseguenze dell’orientamento succitato l’esigenza di trasmettere al giudice dell’esecuzione l’atto di opposizione iscritto direttamente (ma erroneamente) al ruolo generale degli affari contenziosi civili e di cancellare la causa dal ruolo civile; tale attività è demandata ad un provvedimento del giudice civile che non è suscettibile di opposizione agli atti esecutivi, avendo natura di atto di distribuzione dell’affare nell’àmbito del medesimo ufficio giudiziario (Sez. 3, n. 10898/2023, Rossi, Rv. 667592-02).

Se, invece, si verifica un’anomala “regressione” dalla fase di merito a quella sommaria, già regolarmente compiuta, innanzi al giudice dell’esecuzione, l’ordinanza da quest’ultimo pronunciata e tesa a definire il merito dell’opposizione va impugnata col mezzo di impugnazione previsto secondo il criterio dell’apparenza: si deve escludere categoricamente l’appello, perché la parte può introdurre il giudizio di merito a prescindere dall’assegnazione del relativo termine, ma, qualora l’ordinanza costituisca provvedimento di chiusura anticipata del processo esecutivo, il rimedio da impiegare è l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (Sez. 3, n. 31077/2023, Saija, Rv. 669460-01, ha dichiarato improponibile l’appello avverso l’ordinanza di accoglimento dell’opposizione pronunciata dal giudice dell’esecuzione, al quale il fascicolo della fase di merito era stato assegnato “per competenza” dal presidente del tribunale competente per territorio sul giudizio di merito).

L’introduzione del giudizio di merito, nel termine perentorio fissato dal giudice dell’esecuzione, deve avvenire con la forma dell’atto introduttivo richiesta in ragione del rito applicabile alla fase di cognizione piena: l’erronea instaurazione del processo con ricorso anziché con citazione, può essere sanata, ma solo se, nel suddetto termine, l’atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice, ma anche notificato alla controparte (Sez. 3, n. 06237/2023, Condello, Rv. 667141-01).

I limiti delle opposizioni esecutive rispetto ai titoli esecutivi di formazione giudiziale sono stati ribaditi da Sez. 3, n. 13365/2023, Spaziani, Rv. 667696-02, secondo cui la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo dev’essere dedotta con l’opposizione ai sensi dell’art. 645 c.p.c. o con l’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., mentre è inammissibile la predetta deduzione se svolta mediante un’opposizione esecutiva, ex art. 615 o 617 c.p.c., che nemmeno può essere riqualificata come opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, stante la diversità dei presupposti delle azioni.

In applicazione del consolidato criterio dell’ “apparenza”, Sez. 3, n. 31549/2023, Rossi, Rv. 669336-01, ha statuito che, in caso di contestuale proposizione di un’opposizione all’esecuzione e di un’opposizione agli atti esecutivi, la relativa decisione va impugnata col ricorso per cassazione a norma degli artt. 618 c.p.c. e 111 Cost. qualora il giudice abbia ritenuto assorbente il profilo dell’opposizione ex art. 617 c.p.c. e si sia pronunciato solo su questa.

Si verificano situazioni di litisconsorzio necessario nelle opposizioni all’esecuzione presso terzi (ex multis, Sez. 3, n. 13533/2021, Rossetti, Rv. 661412-01, e, da ultimo, Sez. 3, n. 36329/2023, Rossi, non massimata) o all’espropriazione contro il terzo proprietario (tra le tante, Sez. 6-3, n. 04763/2019, Scrima, Rv. 653012-01, e, da ultimo, Sez. 3, n. 35318/2023, Fanticini, non massimata) oppure nelle opposizioni ex art. 615 c.p.c. (Sez. 3, n. 36254/2023, Tatangelo, non massimata, considera litisconsorti necessari «i debitori esecutati e tutti i creditori che rivestano la qualità di procedente o di interventore al momento in cui la singola opposizione sia instaurata») o ex art. 617 c.p.c. (Sez. 3, n. 17441/2019, Porreca, Rv. 654355-01, e, da ultimo, Sez. 3, n. 30920/2023, Rubino, non massimata): di regola, la pretermissione del litisconsorte, rilevabile anche ex officio, impone la cassazione della decisione impugnata e la regressione del processo, a meno che il ricorso non sia talmente carente nell’indicazione dei litisconsorti necessari da rendere impossibile, nonostante la violazione dell’art. 102 c.p.c., rimettere l’intera causa al giudice di merito al fine di procedere a contraddittorio integro (Sez. 3, n. 26562/2023, Saija, Rv. 668669-01).

Il litisconsorzio necessario fra l’ente creditore e l’agente della riscossione va invece escluso nelle cause di opposizione alla riscossione coattiva di crediti non tributari: spetta all’agente la facoltà (non l’obbligo) di chiamare in causa l’ente interessato secondo lo schema dell’art. 106 c.p.c. e in applicazione dell’art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999 (Sez. 3, n. 30777/2023, Guizzi, Rv. 669451-01).

Secondo consolidata giurisprudenza, non si applica alle opposizioni esecutive la sospensione feriale dei termini processuali; alla relativa disciplina si sottrae anche, in forza dell’art. 3 della l. n. 742 del 1969, la revocazione della pronuncia resa dalla Corte di cassazione su un’opposizione esecutiva, impugnazione che va proposta entro il termine semestrale (non sospeso) di cui all’art. 391-bis, comma 1, c.p.c. (Sez. 3, n. 06456/2023, Sestini, Rv. 667104-01).

9. Opposizione all’esecuzione.

Già in passato si è statuito che va qualificata come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. la contestazione con cui l’opponente sostiene l’eccessività (e, dunque, critica il quantum) della somma di cui è intimato il pagamento (Sez. 3, n. 08394/2023, Valle, Rv. 667122-01).

Al contrario, è innovativa (e consapevolmente difforme dal precedente di Sez. 3, n. 15654/2013, Frasca, Rv. 626906-01) la decisione di Sez. 3, n. 15439/2023, Saija, Rv. 668073-01, che ammette la proponibilità dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c. anche quando la procedura sia giunta alla fase distributiva: contrariamente a quanto affermato in passato, permane l’interesse del debitore esecutato a contestare il diritto di agire in executivis (ancorché nelle sole residuali ipotesi previste del vigente art. 615, comma 2, ult. periodo, c.p.c., aggiunto dal d.l. n. 59 del 2016) e lo stesso non può essere affidato alla sola opposizione ex art. 512 c.p.c. che diverge dall’opposizione all’esecuzione (con cui può eventualmente concorrere) per l’oggetto, concernendo la prima il diritto di partecipare alla distribuzione del ricavato nella singola procedura e la seconda il generale diritto di procedere all’esecuzione forzata.

È granitico l’orientamento secondo cui il thema decidendum dell’opposizione proposta avverso l’esecuzione minacciata (o intrapresa) in forza di un titolo esecutivo di formazione giudiziale è limitato ai fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto a procedere verificatisi posteriormente alla formazione del titolo esecutivo, mentre quelli accaduti anteriormente vanno necessariamente (ed esclusivamente) dedotti nel giudizio di cognizione preordinato alla formazione del titolo stesso.

Il principio ha trovato concreta applicazione con riguardo all’eccezione di compensazione svolta dal debitore in base al medesimo titolo esecutivo giudiziale azionato dal creditore: poiché lo stesso conteneva separate condanne reciproche, doveva reputarsi già valutata in sede di cognizione – e, dunque, esclusa – la reciproca elisione dei crediti (Sez. 3, n. 31130/2023, Tatangelo, Rv. 669462-01).

Analogamente, Sez. 3, n. 22714/2023, Rossi, Rv. 668640-01, ha affermato che, in un’opposizione all’esecuzione promossa in forza di un’ordinanza ex art. 614-bis c.p.c. (nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 149 del 2022), non è consentito dedurre la scarsa importanza dell’inadempimento o del ritardo nell’adempimento, in quanto la pretesa riduzione della misura coercitiva si risolverebbe in un’inammissibile modificazione della portata precettiva del titolo esecutivo giudiziale.

Già in base alle statuizioni di Sez. U, n. 01238/2015, Frasca, Rv. 634089-01, era stata esclusa la legittimazione del litisconsorte necessario pretermesso a contrastare, con l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., il titolo giudiziale formatosi inter alios (salvo che venga dedotto l’avvenuto soddisfacimento della pretesa risultante da detto titolo ovvero la relativa modifica sulla base di vicende successive), in quanto lo strumento a ciò preposto è costituito dall’opposizione ex art. 404, comma 1, c.p.c.; muovendo da tale premessa, Sez. 3, n. 17619/2023, Tatangelo, Rv. 668446-01, ha escluso che tale legittimazione spetti alla parte del medesimo titolo, qualora essa abbia contribuito a dar causa alla sua nullità, omettendo di sollevare la questione della non integrità del contraddittorio in seno al giudizio a cui ha regolarmente partecipato.

Rispetto al titolo esecutivo stragiudiziale, invece, l’opposizione ex art. 615 c.p.c. può, di regola, estendersi anche alla originaria validità del titolo o a contestazioni attinenti al rapporto dallo stesso disciplinato; fa eccezione, però, il caso in cui il titolo non giudiziale sia già stato impugnato innanzi all’autorità giudiziaria, perché in tale ipotesi – onde evitare la violazione del principio ne bis idem ed anche di quello di certezza del diritto, potenzialmente leso da un contrasto di giudicati – possono essere dedotti esclusivamente fatti e questioni sopravvenuti, non già deducibili nel giudizio di impugnazione del titolo (Sez. 3, n. 08220/2023, Spaziani, Rv. 667362-01, ha confermato l’inammissibilità dell’opposizione alla riscossione coattiva di una sanzione amministrativa irrogata dalla Consob, perché la questione dedotta – l’estensione retroattiva del trattamento sanzionatorio più mite, introdotto dal d.lgs. n. 72 del 2015 – era stata già sottoposta nell’impugnazione del provvedimento sanzionatorio).

Pur essendo un titolo stragiudiziale, l’avviso di addebito per il mancato pagamento di contributi previdenziali ha attitudine a divenire definitivo in mancanza di un’opposizione (ex art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999) entro il termine di quaranta giorni dalla data della sua notifica; conseguentemente, anche nell’opposizione all’esecuzione promossa sulla scorta di un avviso di addebito ex art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, possono dedursi soltanto fatti estintivi della pretesa contributiva verificatisi dopo la notifica dell’avviso, non già vizi di merito riguardanti l’originaria esistenza del credito (Sez. L, n. 08198/2023, Buffa, Rv. 667144-01).

Il medesimo fondamento della pronuncia ora menzionata (l’irretrattabilità della pretesa dell’amministrazione che non è stata tempestivamente e ritualmente contestata) si rinviene nella decisione di Sez. 3, n. 23894/2023, Rossi, Rv. 668578-01: difatti, qualora, la cartella di pagamento rechi una pretesa tributaria, per effetto della sentenza della Corte cost. n. 114 del 2018 (che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 57, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 602 del 1973) è ora ammessa l’opposizione ex art. 615 c.p.c., ma questa deve tuttora reputarsi improponibile se impiegata per svolgere doglianze che la parte avrebbe dovuto far valere innanzi al giudice tributario con le forme e nei termini dell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992.

È diversa, invece, la disciplina delle contestazioni che possono essere rivolte alla cartella di pagamento emessa per il recupero di spese di giustizia penali: il debitore, infatti, non può mettere in discussione l’estensione, i caratteri e la portata della condanna (pronunziata dal giudice penale) al pagamento delle spese del procedimento penale, ma può contestare la concreta determinazione dell’importo dovuto sulla base di tale decisione, trattandosi di auto-liquidazione amministrativa del proprio credito, e la sua riferibilità ai reati per i quali è intervenuta la condanna (Sez. 3, n. 31774/2023, Rossi, Rv. 669475-01).

Nei predetti limiti, grava sull’ente creditore l’onere – da assolvere con adeguata e comprensibile specificazione dei presupposti e delle modalità della autoliquidazione, altresì documentando l’attività svolta – di provare che le somme richieste a titolo di spese di giustizia sono effettivamente dovute dall’intimato (Sez. 3, n. 31774/2023, Rossi, Rv. 669475-02); infatti, con l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., l’interessato può limitarsi a contestare l’eccessività della somma liquidata, senza doverne specificare in dettaglio le ragioni, essendo tenuto a dettagliare le proprie contestazioni (senza che se ne possa inferire l’ampliamento dell’oggetto della domanda) solo all’esito della specificazione compiuta dalla parte creditrice (Sez. 3, n. 14082/2023, Porreca, Rv. 667834-01).

Nell’opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. (ambiguamente definita, in gergo, “opposizione a precetto”) il thema decidendum è costituito dalle contestazioni svolte dall’intimato rispetto dalla pretesa esecutiva minacciata dal creditore; ciò comporta che l’oggetto dell’opposizione è pur sempre delimitato dall’ambito del credito intimato anche se il precetto opposto non è una vera e propria domanda giudiziale del creditore, il quale, se totalmente soccombente in primo grado, non è tenuto a reiterare con l’appello la pretesa contenuta nell’atto di intimazione, poiché anche nell’impugnazione il thema resta determinato dalle originarie contestazioni dell’opponente al diritto di agire in executivis già preannunciato (Sez. 3, n. 35002/2023, Fanticini, Rv. 669537-01).

È evidente che solo la notifica dell’atto di opposizione introduce la lite ex art. 615, comma 1, c.p.c.: come statuito da Sez. 3, n. 27536/2023, Saija, Rv. 669104-01, la mera predisposizione dell’atto non determina un pregiudizio extracontrattuale risarcibile in favore dell’intimato, non potendosi configurare – nemmeno in una seconda opposizione – una responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., dato che a quel precetto non era seguito alcun processo.

Il giudice dell’opposizione pre-esecutiva può disporre la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo con apposito provvedimento (su natura e significato di questo, Sez. U, 19889/2019, De Stefano, Rv. 654839-01), il quale impedisce al creditore precettante di intraprendere l’esecuzione, ma – se pronunciato per ragioni inerenti alla qualità soggettiva dell’intimante – non determina la medesima preclusione per i diversi soggetti che si dichiarino creditori sulla base del medesimo titolo (Sez. 3, n. 25264/2023, Rossetti, Rv. 668756-01).

Dalla natura di giudizio ordinario di cognizione dell’opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. deriva l’applicabilità dell’art. 11 del d.gs. n. 150 del 2011 in caso di contestazione di un precetto per il rilascio di un fondo rustico: trattandosi di una controversia agraria, l’azione dev’essere preceduta dall’esperimento del tentativo di conciliazione (Sez. 3, n. 22330/2023, Condello, Rv. 668607-01, ha precisato, altresì, che il tentativo obbligatorio riguarda anche la fase di merito dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c.).

Nell’opposizione successiva all’inizio dell’esecuzione (ex art. 615, comma 2, c.p.c.), le spese della fase sommaria, anche se liquidate dal giudice del reclamo, sono suscettibili di diversi rimedi, a seconda delle contestazioni svolte dal soggetto condannato a corrisponderle: qualora l’opponente intenda contestare solo l’ambito oggettivo e soggettivo di operatività del titolo esecutivo senza investire l’an della decisione cautelare (cioè, con censure attinenti all’illegittima quantificazione degli importi o ad altri profili non dipendenti dalla soccombenza), si deve proporre l’opposizione all’esecuzione iniziata sulla scorta del predetto provvedimento di liquidazione; invece, per contestare le ragioni che hanno condotto all’individuazione della parte soccombente e di quella vittoriosa e ottenere una revisione totale della decisione sull’istanza di sospensione della procedura, è necessaria l’introduzione del giudizio di merito a norma degli artt. 616 e 618 c.p.c. (Sez. 3, n. 04748/2023, Condello, Rv. 666931-01).

La definizione dell’opposizione all’esecuzione può essere legata da pregiudizialità “tecnica” all’opposizione al decreto ex art. 614 c.p.c.: infatti, l’accertamento del diritto di procedere all’esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare costituisce il presupposto del diritto al rimborso delle spese della procedura, anticipate dal procedente per i lavori effettuati; di regola, dunque, si deve procedere alla riunione delle controversie (tra loro connesse) o alla sospensione necessaria (ex art. 295 c.p.c.) o facoltativa (ex art. 337, comma 2, c.p.c.) del secondo giudizio, ma, in mancanza, l’accoglimento dell’opposizione all’esecuzione spiega comunque un effetto espansivo esterno (art. 336, comma 2, c.p.c.) sull’opposizione al decreto ingiuntivo e, conseguentemente, le spese dell’esecuzione restano definitivamente a carico al procedente (Sez. 3, n. 12466/2023, Saija, Rv. 667582-02, enunciando il principio nell’interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.).

Quanto alle regole sulla partecipazione al giudizio di opposizione, Sez. 3, n. 31575/2023, Saija, Rv. 669472-01, ha chiarito che, diversamente da quanto statuito per la domanda revocatoria (ex art. 2901 c.c.) del fondo patrimoniale, la contestazione avanzata dall’esecutato per far valere l’impignorabilità, ex art. 170 c.c., dei beni costituiti in fondo non implica il necessario litisconsorzio del coniuge non debitore, a meno che questi non sia anche comproprietario dei beni pignorati.

10. Opposizione agli atti esecutivi.

L’ambito – oggettivo e soggettivo – dell’opposizione ex art. 617 c.p.c. è stato oggetto di plurime pronunce nel corso del 2023.

Sulla scia di Sez. 3, n. 14282/2022, Fanticini, Rv. 664846-01, anche Sez. 3, n. 22724/2023, Rossi, Rv. 668642-01, ha affermato che possono formare oggetto dell’opposizione de qua soltanto gli atti esecutivi e, cioè, quelli compiuti dalle parti per la promozione dell’esecuzione forzata oppure i provvedimenti ordinatori del giudice dell’esecuzione volti all’instaurazione, prosecuzione o definizione della procedura; al contrario, non sono suscettibili di opposizione ex art. 617 c.p.c. gli atti preparatori, privi di un’autonoma rilevanza nell’azione esecutiva e tesi alla mera direzione del processo o all’interlocuzione con le parti o gli ausiliari, i quali sono assunti nella prospettiva della futura adozione di altri e diversi provvedimenti (nella specie, non era suscettibile dell’opposizione de qua il provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione aveva incidentalmente rilevato la tardività dell’intervento di alcuni creditori e disposto il rinvio ad altra udienza ai fini della distribuzione del ricavato della vendita, perché tale asserzione era priva di carattere precettivo e inidonea ad arrecare pregiudizio agli intervenienti, peraltro successivamente inseriti nel progetto di distribuzione con collocazione privilegiata).

Sez. 3, n. 28319/2023, Tatangelo, Rv. 669317-01, ha affermato che costituisce un atto meramente interno, preparatorio e organizzativo, insuscettibile di opposizione, anche il provvedimento con cui il giudice del merito di un’opposizione ex art. 617 c.p.c. abbia erronea disposto la rimessione degli gli atti al giudice dell’esecuzione per lo svolgimento della fase sommaria, già regolarmente svoltasi.

Anche i provvedimenti del giudice dell’esecuzione affetti da radicale invalidità, tale da impedire all’atto di produrre i suoi effetti, possono essere opposti ex art. 617 c.p.c., rimedio che concorre con la facoltà di revoca, d’ufficio e in ogni tempo, da parte del giudice dell’esecuzione e con i mezzi ordinari per contestare gli effetti dell’atto illegittimo (Sez. 3, n. 28562/2023, Tatangelo, Rv. 668951-01, ha statuito, in contrasto con la decisione di merito, che era certamente ammissibile l’opposizione agli atti esecutivi proposta dagli eredi del delegato, destinatari di un “abnorme” ordine di pagamento emesso dal giudice dell’esecuzione per recuperare alla procedura il prezzo di aggiudicazione non versato dal professionista).

L’opposizione ex art. 617 c.p.c. è volta a denunciare una violazione delle regole del processo esecutivo (o degli atti ad esso prodromici) e attiene, dunque, al quomodo dell’esecuzione forzata.

All’opponente non è sufficiente la deduzione di un vizio meramente formale per inficiare gli atti processuali e, perciò, gli si richiede, a pena di inammissibilità del rimedio, di indicare il pregiudizio patito e, dunque, di illustrare le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale ha determinato una lesione del suo diritto di difesa o ha inciso incidente sull’andamento o sull’esito del processo; ha fatto chiarezza sulla corretta declinazione di tale principio la decisione di Sez. 3, n. 27424/2023, De Stefano, Rv. 669114-01, che – oltre a ribadire la regola sopra esposta – ha individuato un’eccezione nel caso in cui la violazione delle norme processuali abbia comportato, con immediata evidenza, la definitiva soppressione delle prerogative difensive riconosciute alla parte in relazione alle peculiarità del processo esecutivo (nel caso esaminato, il precetto era stato notificato al debitore da un concreditore diverso da quello che aveva eseguito la notificazione del titolo esecutivo, senza che questa risultasse compiuta nell’interesse comune, e la S.C. ha statuito che l’impossibilità di comprendere se la notifica avesse lo scopo di preannunciare l’esecuzione forzata da parte dell’altro determinava un pregiudizio “autoevidente” al diritto di difesa dell’intimato).

In base a un indirizzo giurisprudenziale che si è affermato ormai da vari anni (da ultimo, Sez. 2, n. 22010/2023, Fortunato, Rv. 668406-01), nell’esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare, l’opposizione agli atti esecutivi costituisce il rimedio da impiegare anche per contrastare l’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione, esorbitando dai suoi poteri, abbia deciso in ordine alla portata sostanziale del titolo esecutivo ed all’ammissibilità dell’azione esecutiva dichiarando la definitiva chiusura del processo esecutivo, mentre resta esclusa la proponibilità dell’appello (mezzo d’impugnazione che era stato individuato nella giurisprudenza più risalente); per la prima volta l’identico principio è stato applicato nell’altra esecuzione in forma specifica (e, cioè, nell’esecuzione per consegna/rilascio) da Sez. 3, n. 13530/2023, Fanticini, Rv. 667698-01, secondo cui l’ordinanza emessa ex art. 610 c.p.c. che, esorbitando dalla sua funzione tipica, decida in ordine alla portata sostanziale del titolo esecutivo ed all’ammissibilità dell’azione esecutiva non è mai appellabile, ma eventualmente reclamabile, ex art. 624 c.p.c., qualora costituisca l’atto conclusivo della fase endoesecutiva di un’opposizione e sia stata presa solo in vista di una mera sospensione della procedura, oppure opponibile, ex art. 617 c.p.c., nel caso in cui implichi la definitiva chiusura del procedimento.

È del tutto esclusa la possibilità di avanzare il ricorso straordinario per cassazione di un provvedimento del giudice dell’esecuzione suscettibile di opposizione agli atti esecutivi (Sez. 3, n. 10867/2023, Valle, Rv. 667660-01, con riferimento ad un ricorso avverso l’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione aveva rigettato l’istanza di sospensione del processo ex art. 624-bis c.p.c.).

L’opposizione ex art. 617 c.p.c. serve altresì a contrastare la declaratoria di “inammissibilità della procedura” di espropriazione presso terzi resa dal giudice dell’esecuzione (Sez. 3, n. 16980/2023, Rossetti, Rv. 668268-01).

Anche i singoli atti esecutivi compiuti dall’agente della riscossione coattiva, ancorché in assenza di titolo, sono assoggettati all’opposizione prevista dall’art. 617 c.p.c., azione che rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto non vietata dall’art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973 (Sez. 3, n. 31265/2023, Scoditti, Rv. 669465-01).

Nell’espropriazione in cui le operazioni siano state delegate a un commissionario o ad un professionista, gli atti compiuti da quest’ultimo non possono essere assoggettati all’opposizione ex art. 617 c.p.c., perché l’ordinamento prevede lo specifico rimedio del reclamo – ex art. 534-ter c.p.c. nell’esecuzione mobiliare (Sez. 3, n. 10898/2023, Rossi, Rv. 667592-01) o ex art. 591-ter c.p.c. nell’esecuzione immobiliare – per far valere i vizi relativi al sub-procedimento di vendita oggetto di delega e per superare eventuali difficoltà in cui sia incorso il delegato nell’espletamento dell’incarico (Sez. 3, n. 36081/2023, Saija, Rv. 669724-01) e l’ordinanza collegiale pronunciata sul provvedimento reso dal giudice all’esito del predetto reclamo non è suscettibile di passare in giudicato, né impugnabile col ricorso per cassazione (Sez. 3, n. 10350/2023, Tatangelo, Rv. 667402-01).

Fintanto che non saranno applicabili le modifiche apportate dal d.lgs. n. 149 del 2022, la decisione sul reclamo e persino la sua mancata proposizione non precludono l’opposizione agli atti esecutivi avverso il primo atto del giudice dell’esecuzione conclusivo della fase di liquidazione – di regola, il decreto di trasferimento – che deve reputarsi viziato per illegittimità derivata; fa eccezione il caso in cui, prima dell’atto traslativo, si inserisce un altro atto del giudice – ad esempio, la previsione di condizioni di vendita significativamente nuove (Sez. 3, n. 06083/2023, Spaziani, Rv. 667841-01) o la (improvvida) proroga del termine per il versamento del prezzo (Sez. 3, n. 26824/2023, Valle, Rv. 668785-01) – non impugnato dall’opponente e non ignorato senza sua colpa, perché non può essere invocata la nullità dell’atto susseguente se non è stato fatto valere il vizio dell’atto presupposto.

Connaturato all’opposizione ex art. 617 c.p.c. è il prescritto termine di decadenza di venti giorni – applicabile a tutte le contestazioni relative al quomodo dell’esecuzione forzata e non a quelle che investono la debenza del credito o il diritto del creditore di procedere in executivis (Sez. 3, n. 28889/2023, Guizzi, Rv. 669021-01) – prescritto per la sua proposizione, il quale, decorre dal giorno in cui il soggetto interessato ha acquisito conoscenza legale o di fatto dell’atto opposto, oppure di altro provvedimento che ne presuppone, necessariamente, l’emanazione (Sez. 3, n. 04797/2023, Rossi, Rv. 666904-01, in relazione ad opposizione agli atti esecutivi avverso il decreto di trasferimento immobiliare, ha altresì precisato che il rimedio va comunque esperito entro il limite massimo dell’esaurimento della fase satisfattiva e, cioè, entro la definitiva approvazione del progetto di distribuzione).

In caso di opposizione avverso l’ordinanza di assegnazione del credito – contro la quale è esperibile unicamente l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., per contestare i vizi formali propri del provvedimento o degli atti che l’hanno preceduto (Sez. 3, n. 15822/2023, Spaziani, Rv. 667838-01) – il predetto termine non decorre dalla data dell’udienza ex art. 543 c.p.c. per il terzo pignorato a questa non comparso, bensì da quella in cui il terzo stesso ha acquisito la conoscenza, legale o di fatto, del provvedimento (Sez. 3, n. 28926/2023, Rossi, Rv. 669022-01).

Spetta all’opponente l’onere di allegare la tempestività dell’opposizione proposta e, cioè, di specificare il momento in cui ha avuto effettiva conoscenza della procedura esecutiva o dell’atto opposto; in caso di omissione e in difetto di un giudicato interno, la questione, ancorché non dedotta come motivo di ricorso, può e deve essere delibata in sede di legittimità, attenendo ad un termine di decadenza processuale la cui inosservanza è rilevabile d’ufficio e comporta la cassazione senza rinvio della sentenza ex art. 382, comma 3, c.p.c. (Sez. 3, n. 12948/2023, Rossi, Rv. 667578-01).

L’atto introduttivo del giudizio di merito dell’opposizione agli atti esecutivi non può ampliare il thema decidendum già individuato col ricorso avanzato nella fase sommaria (Sez. 3, n. 07163/2023, Rossi, Rv. 667385-01, con riguardo ad opposizione proposta, avverso l’ordinanza ex art. 512 c.p.c., da un creditore che aveva richiesto, nella fase endoesecutiva, di concorrere al riparto in misura proporzionale rispetto agli altri creditori e, poi, l’integrale assegnazione in suo favore delle somme ricavate) e, ovviamente, non può riferirsi a un provvedimento diverso da quello opposto innanzi al giudice dell’esecuzione (Sez. 3, n. 31068/2023, Rossi, Rv. 669459-01, ha dichiarato l’improponibilità di un’opposizione nella quale il ricorso al g.e. riguardava l’ordinanza di approvazione parziale del progetto di distribuzione e il successivo atto di citazione concerneva l’ordinanza di approvazione definitiva del riparto).

L’opposizione ex art. 617 c.p.c. ha un effetto caducatorio-demolitivo del provvedimento impugnato, anche se questo costituisce l’atto finale della procedura espropriativa: in proposito, sia per la correzione dell’orientamento adottato in un ufficio giudiziario di merito, sia per il rilievo sistematico, vanno segnalate le importanti statuizioni di Sez. 3, n. 17021/2023, Rossi, Rv. 668123-01, secondo cui la materiale esazione del credito assegnato con l’ordinanza ex art. 553 c.p.c. non determina il sopravvenuto difetto di interesse all’opposizione contro detto provvedimento, in quanto la caducazione di questo comporta l’invalidazione dell’ordinanza e la perdita di efficacia degli atti consequenziali.

Al contrario, se non è proposta l’opposizione ex art. 617 c.p.c. dalla parte interessata, l’atto conclusivo del processo esecutivo – costituito, nell’esecuzione immobiliare, dal provvedimento con cui il giudice dichiara l’esecutività del progetto, ordinando il pagamento delle singole quote in favore degli aventi diritto – diviene irretrattabile e nemmeno soggetto ad una possibile revoca ai sensi dell’art. 487 c.p.c. una volta decorsi venti giorni dall’adozione del provvedimento (Sez. 3, n. 32143/2023, Saija, Rv. 669492-02).

Non è ammessa la conversione in reclamo ex art. 630 c.p.c. dell’opposizione ex art. 617 c.p.c. erroneamente proposta per far valere l’estinzione (tipica) del processo di esecuzione derivante dalla mancata o tardiva esecuzione degli adempimenti prescritti dall’art. 156 disp. att. c.p.c. in esito alla trasformazione del sequestro conservativo in pignoramento (Sez. 3, n. 35365/2023, Fanticini, Rv. 669752-01) oppure dall’omesso o tardivo deposito dell’istanza di vendita (Sez. 3, n. 35365/2023, Fanticini, Rv. 669752-02).

11. Opposizione di terzo all’esecuzione.

Il giudizio di opposizione ex art. 619 c.p.c. ha per oggetto l’accertamento dell’illegittimità dell’esecuzione in rapporto alla situazione giuridica soggettiva fatta valere dal terzo come prevalente rispetto al diritto del creditore procedente, senza necessariamente involgere l’esercizio di un’azione di rivendicazione o di accertamento della proprietà o di altro diritto reale; pertanto, la sentenza che conclude il giudizio spiega efficacia limitata alla specifica procedura esecutiva, sia in ordine all’assoggettabilità (o meno) ad espropriazione dei beni pignorati, sia sulla sussistenza della situazione vantata dal terzo (Sez. 3, n. 03846/2023, Rossi, Rv. 666804-01).

In base alla decisione di Sez. 3, n. 01647/2023, Rossetti, Rv. 666729-02, nell’espropriazione immobiliare i comproprietari non debitori – anche quando sia stata omessa nei loro confronti la notifica dell’avviso ex art. 599, comma 2, c.p.c. – possono comunque far valere le loro ragioni mediante l’opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. prima della vendita oppure, se siano già state vendute giudizialmente le loro quote, proponendo domanda di accertamento o di rivendica in un giudizio autonomo di cognizione, ai sensi dell’art. 2919 c.c.

L’opposizione ex art. 619 c.p.c. – prima della vendita o dell’assegnazione – o ex art. 620 c.p.c. – dopo la vendita – costituisce rimedio anche in favore del terzo che assuma di essere proprietario dei beni mobili pignorati (Sez. 3, n. 13362/2023, Saija, Rv. 667842-01).

12. Sospensione ed estinzione dell’esecuzione.

La sospensione del processo esecutivo può essere determinata aliunde (in tal caso spiega effetto sulla procedura a norma dell’art. 624 c.p.c.), come nell’ipotesi di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo disposta dal giudice dell’opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. (è, ad esempio, il caso deciso dalla già citata pronuncia di Sez. 3, n. 25264/2023, Rossetti, Rv. 668756-01), oppure dallo stesso giudice dell’esecuzione in conseguenza di una opposizione (artt. 618 e 624 c.p.c.) o di una istanza avanzata dalle parti creditrici (art. 624-bis c.p.c.; in tal caso il provvedimento va impugnato con l’opposizione agli atti esecutivi, non già col ricorso per cassazione, come statuito da Sez. 3, n. 10867/2023, Valle, Rv. 667660-01) o di un’esplicita disposizione di legge (art. 601 c.p.c.).

I provvedimenti di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo (ex artt. 623 o anche 373 c.p.c.) ovvero dell’esecuzione impediscono la prosecuzione del processo esecutivo già in corso, ma lasciano inalterati gli effetti conservativi del pignoramento: perciò, non vi è alcun obbligo per il creditore procedente di rinunciare agli atti del processo (Sez. 3, n. 17965/2023, Tatangelo, Rv. 668452-01).

La sospensione “esterna”, però, va tenuta distinta da quella interna, perché quest’ultima ha una funzione cautelare, provvisoria e strumentale, mentre la prima ha finalità meramente conservative, precludendo il compimento di atti volti alla liquidazione del bene pignorato: conseguentemente, la sospensione ab externo non impedisce la riduzione del pignoramento ex art. 496 c.p.c. (Sez. 3, n. 08799/2023, Saija, Rv. 667398-01).

In pendenza di sospensione, la regola dettata dall’art. 626 c.p.c. comporta il divieto di compiere ogni atto esecutivo teso alla liquidazione dei beni pignorati o alla distribuzione del ricavato, ma il giudice dell’esecuzione può adottare atti di natura conservativa o di gestione attiva dei beni pignorati, tra i quali certamente non rientra l’ordine di restituzione al locatore dei canoni già riscossi dal custode giudiziario, i quali restano a far parte del compendio pignorato (Sez. 3, n. 08998/2023, Saija, Rv. 667399-01).

Costituiscono ipotesi di estinzione della procedura – soggette ad eccezione e rilievo nei termini prescritti dall’art. 630 c.p.c. e da far valere col reclamo disciplinato da detta norma – sia l’inerzia nel compimento delle formalità prescritte dall’art. 156 disp. att. c.p.c. (deposito e annotazione della decisione esecutiva), le quali costituiscono atti di impulso da eseguire entro le scadenze dettate dalla disposizione (Sez. 3, n. 35365/2023, Fanticini, Rv. 669752-01), sia l’omesso o tardivo deposito dell’istanza di vendita, che parimenti determina la perdita di efficacia del pignoramento (Sez. 3, n. 35365/2023, Fanticini, Rv. 669752-02).

  • giudice
  • procedura civile
  • ingiunzione
  • sfratto
  • sanzione amministrativa

CAPITOLO XVII

I PROCEDIMENTI SPECIALI

(di Cecilia Bernardo )

Sommario

1 Il procedimento d’ingiunzione: i poteri del giudice. - 2 Notificazione del decreto ingiuntivo. - 3 Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo: il rito applicabile. - 3.1 La fase introduttiva. - 3.2 I poteri processuali dell’opponente. - 3.3 La provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. - 3.4 La fase decisoria. - 4 Il procedimento per convalida di sfratto. - 5 Il procedimento possessorio. - 6 I procedimenti di istruzione preventiva. - 7 Il procedimento sommario di cognizione. - 8 I procedimenti in camera di consiglio. - 9 L’opposizione a sanzioni amministrative.

1. Il procedimento d’ingiunzione: i poteri del giudice.

Nell’anno in rassegna, la Suprema Corte ha avuto modo di affrontare più volte le problematiche relative al procedimento monitorio.

In primo luogo, merita attenzione l’atteso intervento delle Sezioni Unite sulla questione relativa all’adeguamento dell’ordinamento italiano ai principi espressi dalle sentenze della Corte di giustizia del 17 maggio 2022 rese nelle cause C-600/19, C-725/19, C-693/19 e C-831/19, C-869/19. In particolare, alla Corte sovranazionale era stato chiesto se i principi di diritto processuale interno, quali l’autorità di cosa giudicata, che non consentono la valutazione dell’eventuale carattere abusivo di clausole contrattuali, in sede di esecuzione, anche d’ufficio da parte del giudice dell’esecuzione, siano compatibili con la direttiva 93/13. A tal riguardo, la Corte di giustizia ha dichiarato che «l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell’esecuzione non possa – per il motivo che l’autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità – successivamente controllare l’eventuale carattere abusivo di tali clausole. La circostanza che, alla data in cui il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo, il debitore ignorava di poter essere qualificato come “consumatore” ai sensi di tale direttiva è irrilevante a tale riguardo».

A fronte di tale pronuncia, le Sezioni Unite hanno enunciato i seguenti principi nell’interesse della legge in una fattispecie di estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia al ricorso, espressamente affermandone la limitata valenza nel ristretto ambito della tutela consumeristica di cui alla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti conclusi tra un professionista e un consumatore, in caso di decreto ingiuntivo non opposto.

Innanzitutto, Sez. U, n. 09479/2023, Vincenti, Rv. 667446-01, hanno affermato che, ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, il giudice del procedimento monitorio, nella fase inaudita altera parte, deve esaminare d’ufficio l’eventuale carattere abusivo delle clausole rilevanti rispetto all’oggetto della domanda – esercitando, a tal fine, i poteri istruttori di cui all’art. 640 c.p.c. (richiedendo la produzione di documenti o i chiarimenti necessari, anche in ordine alla qualifica di consumatore del debitore) – e motivare sinteticamente l’esito negativo di tale controllo nel decreto ingiuntivo, nonché, con lo stesso provvedimento, avvertire il debitore che, in assenza di opposizione, decadrà dalla possibilità di far valere l’eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e che il decreto non opposto diventerà irrevocabile; lo stesso giudice deve, invece, rigettare, in tutto o in parte, il ricorso, salva la riproponibilità della domanda, se il predetto controllo abbia esito positivo oppure se l’accertamento della vessatorietà imponga un’istruzione probatoria (quale quella tramite l’assunzione di testimonianze o l’espletamento di c.t.u.) incompatibile col procedimento monitorio.

In secondo luogo, la medesima sentenza Sez. U, n. 09479/2023, Vincenti, Rv. 667446-02, ha affermato che, ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, nel caso in cui il decreto ingiuntivo non opposto, su cui sia fondata l’esecuzione o l’intervento del creditore, non sia motivato in ordine al carattere non abusivo delle clausole del contratto fonte del credito oggetto d’ingiunzione, il giudice dell’esecuzione ha il dovere di controllare d’ufficio l’eventuale carattere abusivo delle clausole che incidono sulla sussistenza o sull’entità del credito azionato, nel contraddittorio e previa instaurazione di una sommaria istruttoria, a prescindere dalla proposizione di un’opposizione esecutiva (potendo, ove non adito prima dalle parti, dare atto, nel provvedimento di fissazione dell’udienza, della mancanza di motivazione del decreto ingiuntivo e invitare il creditore, procedente o intervenuto, a produrre il contratto); il giudice dell’esecuzione è altresì tenuto a informare le parti dell’esito del controllo svolto – avvertendo il consumatore che entro quaranta giorni da tale informazione ha facoltà di proporre opposizione al decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 650 c.p.c., esclusivamente per far accertare il carattere abusivo delle clausole incidenti sul credito oggetto di ingiunzione – e a soprassedere alla vendita o all’assegnazione del bene o del credito fino alla vana scadenza del predetto termine o alle determinazioni del giudice dell’opposizione sull’istanza ex art. 649 c.p.c.

Nell’ipotesi del decreto ingiuntivo non opposto, le Sez. U, n. 09479/2023, Vincenti, Rv. 667446-03, hanno statuito che, ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, quando il titolo azionato è un decreto ingiuntivo non opposto e non motivato sul carattere non abusivo delle clausole del contratto che è fonte del credito ingiunto, ferma la rilevabilità d’ufficio della nullità di protezione, l’opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. proposta dal debitore per far valere l’abusività delle clausole va riqualificata come opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimessa alla decisione del giudice di questa, operando la translatio iudicii; nella medesima ipotesi, se il debitore ha proposto l’opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c. per far valere l’abusività di una clausola, il giudice dell’esecuzione deve dare termine di 40 giorni per proporre l’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. (se del caso anche rilevando l’abusività di altre clausole), senza procedere alla vendita o all’assegnazione del bene o, del credito sino alle determinazioni del giudice dell’opposizione tardiva sull’istanza ex art. 649 c.p.c.

Infine, quanto all’opposizione tardiva, le Sez. U, n. 09479/2023, Vincenti, Rv. 667446-05, hanno affermato che, ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, l’opposizione tardiva (ex art. 650 c.p.c.) al decreto ingiuntivo non motivato in ordine al carattere non abusivo delle clausole del contratto fonte del diritto azionato in via monitoria può riguardare esclusivamente il profilo di abusività di dette clausole; conseguentemente, il giudice dell’opposizione ha il potere (ex art. 649 c.p.c.) di sospendere, in tutto o in parte, l’esecutorietà del provvedimento monitorio a seconda degli effetti che l’accertamento sull’abusività delle clausole negoziali potrebbe comportare sul titolo giudiziale.

2. Notificazione del decreto ingiuntivo.

In due pronunce la S.C. ha affrontato i temi della nullità e dell’inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo.

In particolare, la Sez. 3, n. 13365/2023, Spaziani, Rv. 667696-02, ha affermato che la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo deve essere dedotta con l’opposizione ai sensi dell’art. 645 c.p.c. o, nell’ipotesi in cui il vizio della notificazione abbia impedito la conoscenza del provvedimento, con l’opposizione tardiva ex art. 650 dello stesso codice, con la conseguenza che ove dedotta in sede di opposizione esecutiva, ex art. 615 o 617 c.p.c., questa è inammissibile non potendo neppure essere riqualificata quale opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, stante la diversità dei presupposti, occorrendo, per la seconda (a differenza che per la prima) che all’irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio si aggiungano la chiara allegazione e la prova, il cui onere incombe sull’opponente, che a causa di quell’irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione. Al riguardo, giova ricordare che la Sez. 6-3, n. 09050/2020, Tatangelo, Rv. 657739-01, in tema di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un decreto ingiuntivo, aveva distinto tra l’ipotesi di deduzione della inesistenza della relativa notificazione da quella in cui se ne deduce viceversa la nullità, affermando che, nel primo caso, è proponibile il rimedio dell’opposizione all’esecuzione a norma dell’art. 615 c.p.c., mentre, nel secondo caso, quello dell’opposizione tardiva ai sensi dell’art. 650 c.p.c., da esperirsi entro il termine di cui al terzo comma. Sempre in tema di distinzione tra nullità ed inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo, appare utile menzionare quanto affermato dalla Sez. 3, n. 04529/2019, D’Arrigo, Rv. 652987-01, secondo cui la notificazione del decreto ingiuntivo presso la precedente residenza anagrafica dell’ingiunto non è inesistente, bensì nulla, possedendo tale luogo un collegamento con il destinatario della stessa, sicché quest’ultimo, ricorrendone i presupposti, potrà proporre opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c., la quale tuttavia non potrà fondarsi unicamente sulla deduzione del vizio di notificazione, venendo questo sanato dalla stessa proposizione dell’opposizione.

Inoltre, la Sez. 3, n. 14692/2023, Ambrosi, Rv. 667981-01, ha affermato che l’inesistenza della notificazione di un decreto ingiuntivo è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, nel caso in cui la relativa attività sia del tutto mancante ovvero sia priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione (identificabili nella trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato, e nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento), ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tale principio è stato enunciato in una fattispecie in cui la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto inesistente la notificazione del decreto ingiuntivo, eseguita per mezzo del servizio postale dalla creditrice, in ragione della sua consapevolezza della condizione di incapacità naturale del debitore, proprio fratello convivente, senza tener conto – tra l’altro – che l’erede di quest’ultimo aveva spiegato opposizione avverso i due precetti che, successivamente, le erano stati notificati, nella seconda delle quali aveva pure chiesto la conversione dell’azione ex art. 615 c.p.c. in quella ex art. 650 c.p.c.).

Sempre in tema di notificazione del ricorso monitorio e del relativo decreto ingiuntivo, la Sez. 3, n. 04676/2023, Condello, Rv. 666958-03, ha confermato l’orientamento della Sez. 3, n. 13081/2004, Talevi, Rv. 574591-01, secondo cui con essa il creditore esercita una azione di condanna idonea ad interrompere la prescrizione ex art. 2943 c.c. e tale interruzione produce effetti permanenti e non istantanei ex art. 2945 c.c., fino alla sentenza che decide il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, ovvero fino a quando quest’ultimo sia divenuto non più impugnabile ed abbia quindi acquistato autorità ed efficacia di cosa giudicata sostanziale al pari di una sentenza di condanna; dal momento del passaggio in giudicato della sentenza che decide sull’opposizione decorre poi l’ulteriore termine di prescrizione previsto dall’art. 2953 c.c..

3. Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo: il rito applicabile.

Nell’anno in rassegna, la Suprema Corte si è occupata innanzitutto dell’individuazione del rito applicabile all’atto di opposizione a decreto ingiuntivo. A tal fine, la Sez. 6-3, n. 02329/2023, Dell’Utri, Rv. 666972-01, ha affermato che deve aversi riguardo al titolo posto a fondamento della domanda proposta in via monitoria, a nulla rilevando né l’eventuale erroneità della sua qualificazione da parte del ricorrente in monitorio, né la successiva diversa qualificazione operata dall’opponente o dal giudice, trattandosi di evenienze successive alla proposizione della domanda, la quale è destinata a cristallizzare i termini della controversia proposta e la conseguente identificazione del rito applicabile per la relativa decisione, secondo la qualificazione datane dal ricorrente. In applicazione di tale principio, la Corte ha cassato la sentenza d’appello, di conferma di quella di primo grado, che, riqualificando il rapporto intercorso tra le parti, indicato in ricorso come “contratto di servizi”, alla stregua di un rapporto di natura locativa, aveva dichiarato tardiva l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta con citazione depositata oltre il termine di quaranta giorni. A tal riguardo, appare utile ricordare che recentemente le Sez. U, n. 00927/2022, Scarpa, Rv. 663586-03, hanno affermato che, nell’ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione di immobili urbani, soggetta al rito speciale di cui all’art. 447-bis c.p.c., erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, non opera la disciplina di mutamento del rito di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011 – che è applicabile quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dai modelli regolati dal medesimo decreto -, producendo l’atto gli effetti del ricorso, in virtù del principio di conversione, se comunque venga depositato in cancelleria entro il termine di cui all’art. 641 c.p.c.

Inoltre, Sez. 2, n. 25543/2023, Fortunato, Rv. 668929-01, ha affermato che il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dall’avvocato per il pagamento di compensi professionali relativi a prestazioni stragiudiziali può svolgersi nelle forme del procedimento sommario ex art. 702-bis c.p.c. (ratione temporis vigente), a condizione che l’opponente manifesti chiaramente la corrispondente volontà nel ricorso introduttivo. Tale pronuncia risulta in difformità con quanto affermato dalla Sez. L, n. 04330/2023, Patti, Rv. 666938-01, secondo cui nel giudizio per il conseguimento di compensi per prestazioni professionali rese in ambito stragiudiziale e in procedimenti civili e penali, introdotto con ordinario procedimento monitorio, l’opposizione a decreto ingiuntivo deve essere proposta con atto di citazione ai sensi dell’art. 645 c.p.c. e non con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., non rientrando la controversia nell’ambito previsionale dell’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, che contempla – in virtù del richiamo all’art. 28 della l. n. 794 del 1942 – il procedimento sommario di cognizione per i soli giudizi concernenti la liquidazione di compensi per prestazioni giudiziali rese in materia civile.

3.1. La fase introduttiva.

Con riferimento all’introduzione del giudizio di opposizione, la Sez. 2, n. 30038/2023, Criscuolo, Rv. 669219-01, ha affermato che il termine per la costituzione dell’opponente non inizia a decorrere dalla consegna dell’atto di opposizione all’ufficiale giudiziario o all’agente postale, bensì dal perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario di essa, non operando al riguardo il principio della scissione degli effetti, che rileva quando dal protrarsi dei tempi del procedimento di notifica possano derivare conseguenze negative per il notificante e non quando, per converso, dal perfezionamento della notifica decorra a suo carico un termine per il compimento di altro adempimento processuale. Al riguardo, appare utile menzionare la Sez. 3, n. 18203/2008, Petti, Rv. 605011-01, secondo cui è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 645, secondo comma, 163-bis, secondo comma e 165 cod. proc. civ., nella parte in cui prevedono che il termine di iscrizione a ruolo della causa di opposizione a decreto ingiuntivo decorra dal perfezionamento della notificazione dell’atto di opposizione (piuttosto che dalla consegna di esso all’ufficiale giudiziario), anche quando l’opponente abbia ottenuto la dimidiazione dei termini processuali ordinari (cfr. ord. Corte cost. n. 18 del 2008). Quest’ultima dipende, infatti, da una libera scelta dell’opponente, il quale di conseguenza non può dolersi di non aver potuto rispettare un termine che, pur assai ristretto, è stato egli stesso ad accettare: tale circostanza basta ad escludere qualsiasi contrasto sia col diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost., sia col principio di parità dei litiganti sancito dall’art. 111 Cost. e dall’art. 6 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo.

Inoltre, la Sez. 2, n. 27039/2023, Caponi, Rv. 668982-01, ha affermato che, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l’istanza di disconoscimento della scrittura privata prodotta all’atto del deposito del ricorso per l’ingiunzione deve essere compiuta nell’atto introduttivo dell’opposizione a decreto ingiuntivo, siccome costituente la prima risposta successiva ai sensi dell’art. 215, comma 2, n. 1, c.p.c., e non nell’atto di riassunzione dinanzi al giudice competente ai sensi dell’art. 50 c.p.c., conseguente alla declaratoria di incompetenza dell’ufficio giudiziario che ha emesso il decreto ingiuntivo e dinanzi al quale è stata proposta l’opposizione. A tal riguardo, appare utile ricordare quanto affermato dalla Sez. 2, n. 09690/2023, Giannaccari, Rv. 667547-01, secondo cui la disposizione di cui all’art. 215, comma 1, n.2 c.p.c., in base alla quale la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta se la parte comparsa non la disconosce nella prima udienza o nella risposta successiva alla produzione, va intesa con riferimento al primo atto in cui la parte esercita il proprio diritto di difesa, sia essa un’udienza o una difesa scritta.

Infine, sempre con riferimento alla fase introduttiva, la Sez. 6-1, n. 03071/2023, Caiazzo, Rv. 666897-01, ha confermato l’orientamento della Sez. 1, n. 16673/2012, Ceccherini, Rv. 624187-01, secondo cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la produzione della copia notificata di tale provvedimento non è richiesta a pena di improcedibilità, stante l’inapplicabilità a tale giudizio – che non è un processo impugnatorio in senso proprio – della disciplina specifica delle impugnazioni; pertanto, l’osservanza del termine di decadenza fissato dall’art. 641 c.p.c. può essere dimostrata anche con i documenti prodotti dalla controparte o comunque acquisiti al processo.

3.2. I poteri processuali dell’opponente.

Come ormai affermato anche dalle Sezioni unite (Sez. U, n. 00927/2022, Scarpa, Rv. 663586-02), l’opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall’opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l’opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l’onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l’esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto. Ciò in quanto il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all’accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione.

Nell’anno in rassegna, meritano menzione due pronunce, Sez. 3, n. 27183/2023, Pellecchia, Rv. 668674-01, e Sez. 3, n. 32933/2023, Guizzi, Rv. 669523-01, che, in linea di continuità con la Sez. 1, n. 09633/2022, Scotti, Rv. 664369-01, hanno confermato l’orientamento secondo cui, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l’opponente non abbia proposto una domanda o un’eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all’opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all’attore formale e sostanziale dall’art. 183 c.p.c.. Tale orientamento si pone in contrasto con quanto affermato dalla Sez. 2, n. 05415/2019, Bellini, Rv. 652929-02 (e da altre pronunce precedenti e successive conformi), secondo cui, nell’ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell’opposizione a decreto ingiuntivo, l’opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio, salvo il caso in cui, per effetto di una riconvenzionale formulata dall’opponente, egli si venga a trovare, a sua volta, nella posizione processuale di convenuto, al quale non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione (eventuale) di una reconventio reconventionis che deve, però, dipendere dal titolo dedotto in causa o da quello che già appartiene alla stessa come mezzo di eccezione ovvero di domanda riconvenzionale.

La questione è stata, appunto, rimessa alle Sezioni Unite. Con l’ordinanza interlocutoria n. 20476 del 17 luglio 2023 la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha disposto la rimessione degli atti al Primo Presidente, ai sensi dell’art. 374 c.p.c., sulla questione di massima di particolare importanza avente ad oggetto la possibilità, per il convenuto opposto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, di proporre una domanda nuova, diversa da quella avanzata in fase monitoria, anche nel caso in cui l’opponente non abbia proposto una domanda o un’eccezione riconvenzionale e si sia limitato a sollevare eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto e, più in particolare, se ed entro quali limiti possa considerarsi ammissibile la modificazione della domanda di adempimento contrattuale avanzata con il ricorso per decreto ingiuntivo, attraverso la proposizione di una domanda d’indennizzo per l’ingiustificato arricchimento o di una domanda di risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale.

3.3. La provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.

Con riferimento all’ordinanza ex art. 648 c.p.c., con cui il giudice dell’opposizione concede o nega la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, la Sez. 3, n. 04277/2023, Rossi, Rv. 666807-01, ha affermato che la natura di titolo esecutivo del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo permane anche in caso di cassazione con rinvio della sentenza di rigetto dell’opposizione, fino all’eventuale revoca dello stesso da parte del giudice del rinvio. Tale principio è stato affermato in una fattispecie in cui la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva statuito che l’azione esecutiva era stata legittimamente condotta dal creditore procedente, dapprima in forza di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e, dopo la cassazione della pronuncia di rigetto della relativa opposizione, dalla statuizione condannatoria sostitutiva conseguente alla revoca del decreto ingiuntivo stesso da parte del giudice del rinvio. In tema di effetti del giudizio di rinvio sul giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, appare utile menzionare la pronuncia delle Sez. U, n. 04071/2010, Mercolino, Rv. 611575-01, secondo cui, qualora alla pronunzia sul decreto sia seguita l’opposizione con il suo accoglimento (totale o parziale), e successivamente la sentenza di merito sia stata a sua volta cassata con rinvio, nel caso in cui il processo non sia stato riassunto nel termine prescritto non trova applicazione il disposto dell’art. 653 c.p.c., secondo cui a seguito dell’estinzione del processo di opposizione il decreto che non ne sia munito acquista efficacia esecutiva, ma il disposto dell’art. 393 c.p.c., alla stregua del quale alla mancata riassunzione consegue l’estinzione dell’intero procedimento e, quindi, anche l’inefficacia del decreto ingiuntivo opposto. Tuttavia, nel diverso caso in cui l’estinzione del giudizio di rinvio sia successiva ad una pronuncia di cassazione di una decisione di rigetto, in primo grado o in appello, dell’opposizione proposta avverso un decreto ingiuntivo, a tale estinzione consegue il passaggio in giudicato del decreto opposto, secondo quanto prevede il citato art. 653, comma 1, c.p.c., che, limitatamente a questa ipotesi, prevale sul menzionato art. 393.

3.4. La fase decisoria.

La Suprema Corte è intervenuta anche con riferimento alla fase decisoria del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

In particolare, la Sez. 3, n. 15988/2023, Rossetti, Rv. 667815-01, ha affermato che la sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara la propria incompetenza per valore comporta necessariamente la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto opposto, con la conseguenza che l’opponente ha diritto alla liquidazione delle spese di lite, a prescindere dall’esito del giudizio ordinario (innanzi al giudice ad quem) avente ad oggetto l’accertamento del credito dedotto nel ricorso per ingiunzione. Tale principio appare in linea con quanto affermato dalla Sez. 6-1, n. 01121/2022, Mercolino, Rv. 663541-01, secondo cui la sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara l’incompetenza territoriale non comporta anche la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull’opposizione ma contiene necessariamente, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso, sicché quello che trasmigra innanzi al giudice ad quem non è più una causa di opposizione a decreto ingiuntivo, bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente l’accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio. In tale giudizio riassunto è, pertanto, ammissibile l’istanza di autorizzazione alla chiamata del terzo, seppur non avanzata in precedenza, potendo la riassunzione cumulare in sé anche la funzione introduttiva di un nuovo giudizio e non traducendosi ciò in una violazione del contraddittorio, in quanto il chiamato non resta assoggettato alle preclusioni e alle decadenze eventualmente già maturate nella precedente fase del giudizio.

4. Il procedimento per convalida di sfratto.

Nell’anno in rassegna, la Suprema Corte si è occupata in varie pronunce del procedimento per convalida di sfratto.

La Sez. 3, n. 28725/2023, Graziosi, Rv. 669345-01, ha affermato che l’iscrizione a ruolo della convalida di sfratto, se eseguita in via telematica senza produrre la relata di notifica, non impedisce all’intimante di completare la propria costituzione nella successiva udienza, attraverso il deposito in quella sede dell’originale cartaceo dell’atto di citazione con le relate di notifica, potendo comunque beneficiare del disposto dell’art. 660, comma 5, c.p.c. e non ostandovi l’art. 16-bis, comma 1-bis, del d.l. n. 179 del 2012, ratione temporis vigente.

Con riferimento alle domande proponibili nell’ambito del procedimento per convalida di sfratto, la Sez. 3, Scrima, n. 17772/2023, Rv. 668448-01, ha statuito che la domanda riconvenzionale può essere proposta dall’intimato in seno alla comparsa di risposta della fase sommaria, senza necessità di chiedere lo spostamento dell’udienza ai sensi dell’art. 418 c.p.c. né, per il giudice, di concedere termini differenziati per le memorie integrative e fissare l’udienza tenendo conto della possibilità del convenuto di proporre una nuova riconvenzionale. Analogo principio era stato espresso dalla Sez. 3, n. 03696/2012, Chiarini, Rv. 621626-01, secondo cui l’intimato, che non ha l’onere di costituirsi in cancelleria potendosi presentare all’udienza fissata per la convalida anche personalmente, con la memoria integrativa depositata all’esito del mutamento del rito e passaggio alla fase di pieno merito, potrà proporre domanda riconvenzionale unitamente all’istanza di fissazione di nuova udienza di discussione ai sensi dell’art. 418 c.p.c., poiché l’art. 660, comma 3, c.p.c., esclude espressamente, per l’intimazione per la convalida, l’invito o l’avvertimento al convenuto previsti nell’art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c.

In caso di conversione del giudizio di convalida di sfratto per morosità in un ordinario giudizio di risoluzione per inadempimento, Sez. 3, n. 24819/2023, Guizzi, Rv. 668660-02, ha affermato che è ammissibile la condanna del conduttore al pagamento (anche) dei canoni a scadere sino alla riconsegna dell’immobile locato, non essendo necessario che la relativa domanda sia stata proposta ab origine né che lo sfratto sia stato convalidato, giacché essa determina una modificazione soltanto quantitativa della medesima domanda originaria che, pur non derivando dall’applicazione diretta dell’art. 664, comma 1, c.p.c., in tale norma trova la sua ratio ove prevede una ipotesi particolare di c.d. condanna in futuro. In tal senso, anche la Sez. 3, n. 25599/2016, Scrima, Rv. 642333-01, secondo cui, in tema di locazione di immobili urbani, la condanna del conduttore al pagamento dei canoni a scadere sino alla riconsegna dell’immobile locato costituisce un ampliamento della domanda di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore, avente fondamento nella particolare disposizione dell’art. 664, comma 1, c.p.c., ed attiene al canone comprensivo delle maggiorazioni per intervenute variazioni degli indici ISTAT, se dovute.

Inoltre, Sez. 3, n. 13244/2023, Condello, Rv. 667833-01, ha affermato che la domanda di risarcimento dei danni conseguenti all’esecuzione forzata dell’ordinanza di rilascio dell’immobile, emessa nel procedimento sommario di convalida di sfratto e successivamente travolta, nel giudizio di merito, dall’accertamento di inesistenza del diritto di procedere al rilascio, rientrando nella previsione dell’art. 96, comma 2, c.p.c., va proposta nel medesimo giudizio in cui il titolo esecutivo si è formato e non in un giudizio autonomo e separato, salvo che sussista un’impossibilità di fatto, ricorrente qualora la vittima, al momento del compimento della temeraria iniziativa processuale, non aveva patito alcun danno né poteva ragionevolmente prevedere di subirne in seguito, ovvero un’impossibilità di diritto, qualora sussistano preclusioni di carattere processuale. Tale principio appare una specificazione di quanto affermato dalle Sez. U, n. 25478/2021, Cirillo, Rv. 662368-02, secondo cui l’istanza di condanna al risarcimento dei danni ex art. 96, secondo comma, c.p.c., per aver intrapreso o compiuto, senza la normale prudenza, un’esecuzione forzata in forza di un titolo esecutivo di formazione giudiziale non definitivo successivamente caducato, deve essere proposta, di regola, in sede di cognizione, ossia nel giudizio di formazione o preordinato alla definitività del titolo esecutivo, ove quel giudizio sia ancora pendente, e non vi siano preclusioni di natura processuale. In questa ultima ipotesi, la domanda deve essere formulata al giudice dell’opposizione all’esecuzione. Solo qualora sussista un’ipotesi di impossibilità di fatto o di diritto all’articolazione della domanda anche in tale sede, ne è consentita la proposizione in un giudizio autonomo.

Nell’anno in rassegna, la Sez. 3, n. 13879/2023, Gianniti, Rv. 667625-01, si è occupata anche dell’opposizione tardiva alla convalida di sfratto che, dopo la fase rescindente, deve acclarare il suo presupposto di ammissibilità, ovvero la mancata conoscenza del giudizio da parte dell’intimato. Essa, pertanto, dà luogo allo svolgimento di un ordinario giudizio di cognizione, con la conseguenza che, in presenza di una notificazione inesistente, l’intimato che abbia conoscenza dell’intimazione, se intende sottrarsi all’efficacia del provvedimento di convalida, deve proporre opposizione nel termine di cui all’art. 668, comma 2, c.p.c., atteso che la previsione della irregolarità della notificazione, come causa della mancata tempestiva conoscenza della stessa, comprende anche le ipotesi di inesistenza. A tal riguardo, può essere utile ricordare che, secondo la Sez. 3, n. 00122/2016, Frasca, Rv. 638548- 01, l’ordinanza di convalida pronunciata nella mancata comparizione dell’intimato, in assenza di prova dell’avvenuta ricezione da parte di quest’ultimo dell’ avviso di ricevimento della raccomandata ex art. 140 c.p.c., non costituisce di per sé ipotesi di ammissibilità dell’opposizione tardiva ai sensi dell’art. 668 c.p.c., occorrendo, a tal fine, la prova che il procedimento notificatorio si sia svolto in modo nullo o che si sia perfezionato, con il ricevimento dell’avviso di cui all’art. 140 c.p.c. ovvero con il decorso dei dieci giorni dalla spedizione, in un momento tale da non consentire il rispetto del termine libero di cui al quarto comma dell’art. 668 c.p.c.

Poi, sono stati confermati alcuni orientamenti. In linea di continuità con la Sez. 3, n. 17955/2021, Sestini, Rv. 661747-01, la Sez. 3, n. 05955/2023, Guizzi, Rv. 667203-01, ha confermato che, nel procedimento di convalida di sfratto per finita locazione, l’opposizione dell’intimato determina la conclusione del procedimento sommario e l’instaurazione di un autonomo processo di cognizione ordinaria, con la conseguenza che il locatore può introdurre a fondamento della domanda una causa petendi diversa da quella originariamente formulata, purché la nuova domanda risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta con l’atto introduttivo del procedimento sommario. Inoltre, la Sez. 3, n. 14779/2023, Moscarini, Rv. 667982-01, ha confermato l’orientamento della Sez. 6-3, n. 04771/2019, Vincenti, Rv. 653137-01, secondo cui l’opposizione dell’intimato dà luogo alla trasformazione dello stesso in un processo di cognizione, destinato a svolgersi nelle forme di cui all’art. 447-bis c.p.c., con la conseguenza che, essendo previsti specifici contenuti degli atti introduttivi del giudizio, il thema decidendum risulta cristallizzato solo in virtù della combinazione degli atti della fase sommaria e delle memorie integrative di cui all’art. 426 c.p.c., potendo, pertanto, l’originario intimante, in occasione di tale incombente, non solo emendare le sue domande, ma anche modificarle, soprattutto se in dipendenza dalle difese svolte da controparte.

5. Il procedimento possessorio.

Nell’ambito dei procedimenti speciali rientra anche il procedimento possessorio, disciplinato dagli artt. 703 e ss. c.p.c., con riferimento al quale la Suprema Corte ha affermato tre importanti principi nell’anno in rassegna.

Innanzitutto, la Sez. 2, n. 10869/2023, Trapuzzano, Rv. 668072-03, ha affermato che la domanda risarcitoria, connessa alla lesione del possesso, è riservata alla fase di merito possessorio, dato che le questioni inerenti alle pretese risarcitorie possono essere esaminate solo nel giudizio a cognizione piena, sicché detta azione non è tardiva ove sia spiegata nel corso della fase sommaria e fino al momento della prosecuzione del procedimento possessorio. Tale principio appare in linea con quanto affermato in precedenza dalla Sez. 2, n. 20635/2014, Matera, Rv. 632423-01, secondo cui il soggetto leso che invochi la tutela possessoria, ove intenda ottenere la condanna dell’autore dello spoglio o della turbativa anche al risarcimento dei danni, deve necessariamente richiedere al giudice, nel termine previsto dall’art. 703, comma 4, c.p.c., la fissazione dell’udienza per la prosecuzione del giudizio di merito, ovvero proporre un autonomo giudizio, in quanto le questioni inerenti le pretese risarcitorie possono essere esaminate solo nel giudizio di cognizione piena. Ne consegue che, qualora il giudice adito con azione possessoria, esaurita la fase a cognizione sommaria, non si limiti a pronunciare sulla domanda di reintegrazione o di manutenzione, ma, travalicando i limiti del contenuto del provvedimento interdittale, decida altresì sulla domanda accessoria di risarcimento danni, il provvedimento adottato, anche se emesso nella forma dell’ordinanza, va qualificato come sentenza e, come tale, è impugnabile con appello.

Sempre con riferimento alle due fasi del procedimento possessorio, l’una, necessaria, di natura sommaria, e l’altra, eventuale, a cognizione piena, quale prosecuzione della prima ed avente ad oggetto il merito della pretesa possessoria, la Sez. 2, n. 23860/2023, Giannaccari, Rv. 668725-01, ha dichiarato inammissibile la richiesta di assunzione di prove testimoniali effettuata nella seconda fase, ove sia stata omessa l’indicazione dei nominativi dei testi, in quanto il giudizio di merito possessorio, quanto ad oggetto ed istruttoria, deve svolgersi con le garanzie e nel rispetto delle norme del processo ordinario di cognizione, tra cui quella di cui all’art. 244 c.p.c., essendo l’indicazione dei testi necessaria per consentire alle parti di eccepire eventuali incapacità a testimoniare e per articolare la prova contraria, dovendo peraltro escludersi che detta indicazione possa essere tratta dal ricorso possessorio, in assenza di esplicito richiamo. Tale principio appare una specificazione di quanto affermato dalla Sez. 2, n. 21072/2021, Varrone, Rv. 661942-01, secondo cui, nel procedimento possessorio, le deposizioni rese nella fase sommaria del giudizio, ove siano state assunte in contraddittorio tra le parti, sotto il vincolo del giuramento e sulla base delle indicazioni fornite dalle parti nei rispettivi atti introduttivi, sono da considerare come provenienti da veri e propri testimoni, mentre devono essere qualificati come informatori – le cui dichiarazioni sono comunque utilizzabili ai fini della decisione, anche quali indizi liberamente valutabili – coloro che abbiano reso sommarie informazioni ai sensi dell’art. 669-sexies, comma 2, c.p.c., ai fini dell’eventuale adozione del decreto inaudita altera parte.

Infine, in tema di acque pubbliche, la Sez. 3, n. 13841/2023, Iannello, Rv. 667881-02, ha enunciato nell’interesse della legge, ex art. 363, comma 3, c.p.c., il principio secondo cui, ai sensi del combinato disposto degli artt. 141, comma 2, del r.d. n. 1775 del 1933 e 669-terdecies c.p.c., il reclamo cautelare avverso le ordinanze emesse a conclusione della fase sommaria dei procedimenti possessori o nunciatori, pronunciati in controversie rientranti tra quelle indicate nell’art. 140 del citato r.d., deve essere proposto davanti al Tribunale ordinario in composizione collegiale.

6. I procedimenti di istruzione preventiva.

L’accertamento tecnico preventivo può essere chiesto prima dell’instaurazione della causa o in corso di essa. Qualora venga proposto ante causam, il successivo giudizio di merito non ne costituisce una sua riassunzione.

Sulla base di tale principio, la Sez. 3, n. 08496/2023, Rubino, Rv. 667109-01, ha affermato che la relazione conclusiva di un accertamento tecnico preventivo, se ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, entra a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio anche se una delle parti del giudizio di merito non ha partecipato al procedimento di istruzione preventiva e, perciò, è liberamente apprezzabile e utilizzabile, quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, nei confronti di tutte le parti del processo. Tale principio è stato enunciato in una fattispecie in cui la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto inutilizzabile, nei confronti della compagnia assicuratrice, la consulenza tecnica d’ufficio prodotta nel giudizio di merito, ma resa nel procedimento di a.t.p. al quale l’assicurazione non era stata chiamata a partecipare. Al riguardo, giova ricordare che, secondo quanto affermato dalla Sez. 3, n. 13229/2015, De Stefano, Rv. 636013-01, nel vigente ordinamento processuale, improntato al principio del libero convincimento del giudice e in assenza di una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, questi può porre a fondamento della decisione anche prove atipiche, non espressamente previste dal codice di rito, della cui utilizzazione fornisca adeguata motivazione e che siano idonee ad offrire elementi di giudizio sufficienti, non smentiti dal raffronto critico con le altre risultanze del processo. Inoltre, la Sez. 3, n. 31312/2021, Scrima, Rv. 662952-01, ha affermato che il giudice di merito può utilizzare per la formazione del proprio convincimento anche gli elementi istruttori raccolti in un processo tra le parti o altre parti, sempre che siano acquisiti al giudizio della cui cognizione è investito; ne consegue che è irrilevante l’inutilizzabilità nel diverso grado o nel distinto processo di provenienza, poiché a rilevare è l’effettiva utilizzabilità dell’elemento istruttorio nella causa in cui essa viene acquisita.

Quanto alle spese, la Sez. 3, n. 30854/2023, Condello, Rv. 669454-01, si è occupata di quelle relative alla consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c., affermando che esse rientrano nelle spese stragiudiziali sopportate dalla parte prima della lite e non hanno natura giudiziale, con la conseguenza che non danno luogo ad un’autonoma liquidazione da parte del giudice che ha disposto la consulenza, ma devono essere liquidate all’esito del giudizio di merito, come danno emergente, purché provate e documentate. Tale pronuncia appare in linea con il principio affermato dalla Sez. 6-3, n. 26573/2018, D’Arrigo, Rv. 650891-01, secondo cui, in tema di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, per effetto del combinato disposto degli artt. 669 septies, comma 2, e 669 quaterdecies c.p.c., il giudice può procedere alla liquidazione delle spese processuali (a carico della parte ricorrente) solamente nei casi in cui dichiari la propria incompetenza o l’inammissibilità del ricorso oppure lo rigetti senza procedere all’espletamento del mezzo istruttorio richiesto; tuttavia, il provvedimento di liquidazione emesso nel caso in cui si dia corso alla consulenza preventiva, pur essendo abnorme, non è comunque impugnabile ex art. 111, comma 7, Cost., in quanto privo dei caratteri della definitività e della decisorietà, essendo, peraltro, sindacabile nel caso in cui venga iniziato il relativo giudizio di merito nonché, se azionato come titolo esecutivo e data la sua natura sommaria, opponibile ex art. 615 c.p.c., come se fosse un titolo esecutivo stragiudiziale, assumendo l’opposizione il valore della querela nullitatis.

Sempre in tema di spese, Sez. 2, n. 28677/2023, Oliva, Rv. 669190-02, ha confermato l’orientamento della Sez. 6-2, n. 21756/2015, Giusti, Rv. 636887-01, secondo cui, in tema di accertamento tecnico preventivo, il provvedimento di liquidazione delle spese a carico di una parte diversa dal ricorrente – tenuto ad anticiparle – non è previsto dalla legge, ha natura decisoria e carattere definitivo, sicché può essere impugnato con ricorso straordinario per cassazione.

7. Il procedimento sommario di cognizione.

In diverse pronunce la Suprema Corte si è occupata del procedimento sommario di cognizione, disciplinato dalla vecchia formulazione degli artt. 702-bis e ss. c.p.c.

Con riferimento all’ambito di applicazione di tale procedimento, la Sez. 3, n. 18990/2023, Frasca, Rv. 668136-01, ne ha escluso l’adottabilità per le controversie assoggettate ad un rito a cognizione piena diverso e alternativo rispetto a quello ordinario, quale quello delle cause di lavoro o locatizie, atteso, da un lato, il riferimento espresso, contenuto nelle norme richiamate, all’art. 183 c.p.c., ed all’art. 163 c.p.c., indice della volontà del legislatore di limitare l’applicabilità del procedimento in questione alle controversie che possono essere promosse con il rito ordinario a cognizione piena, e, dall’altro, che non è consentita un’interferenza del procedimento sommario con i riti speciali di cognizione, contrassegnati da concentrazione processuale o da una ufficiosità dell’istruzione, in quanto espressamente considerati dal decreto di semplificazione dei riti (d.lgs. n. 150 del 2011) come modelli alternativi l’uno all’altro. Tale pronuncia risulta in linea con quanto affermato dalla Sez. 3, n. 27591/2019, Fiecconi, Rv. 655571-01, secondo cui il procedimento sommario, previsto dagli artt. 702-bis e segg. c.p.c. (introdotto dall’art. 51 della legge 18 giugno 2009, n. 69), è applicabile esclusivamente alle controversie di competenza del tribunale in composizione monocratica, con la conseguenza che in tutte le ipotesi in cui la competenza appartenga ad un diverso giudice (nella specie, il giudice di pace) non se ne può invocare l’applicazione.

Sempre con riferimento all’ambito di applicazione, la Sez. 3, n. 18990/2023, Frasca, Rv. 668136-02, ha affermato che, nel processo sommario di cognizione disciplinato dagli artt. 702-bis e ss. c.p.c., il potere officioso del giudice – nonché quello della parte convenuta di sollecitarne l’esercizio – di dichiarare, ai sensi dell’art. 702-ter, comma 2, c.p.c., l’inammissibilità della domanda non rientrante tra quelle indicate nell’art. 702-bis c.p.c., resta precluso ove non sia stato esercitato alla prima udienza. A tal riguardo, giova ricordare che, secondo quanto affermato dalla Sez. 2, n. 28579/2022, Besso Marcheis, Rv. 666479-01, l’ordinanza con la quale il giudice, rilevato che la domanda non rientra tra quelle soggette al rito sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c., dichiara inammissibile il ricorso con il quale sia stata proposta opposizione a decreto ingiuntivo, senza disporre il mutamento del rito, pur non essendo appellabile, stante il disposto di cui all’art. 702-ter, comma 2, c.p.c., è tuttavia ricorribile in cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., perché, altrimenti, trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo, la parte decadrebbe dalla facoltà di adire nuovamente il giudice secondo le regole processuali corrette.

Con riferimento alla fase introduttiva del procedimento, la Sez. 3, n. 22205/2023, Cirillo, Rv. 668606-01, ha affermato che, nel rito sommario di cognizione, il termine per la costituzione del convenuto, stabilito dal giudice ai sensi del comma 3 dell’art. 702-bis c.p.c., è perentorio, con la conseguenza che la costituzione avvenuta oltre lo stesso è tardiva, anche se eventualmente rispettosa di quello di dieci giorni previsto, in via residuale, dalla menzionata disposizione.

Quanto, poi, alle questioni legate all’ampliamento soggettivo del procedimento, la Sez. 3, n. 24686/2023, Cirillo, Rv. 669017-01, nelle cause trattate col rito sommario di cognizione, in base all’espressa previsione normativa contenuta nel capo III del d.lgs. n. 150 del 2011 (in cui rientra la disciplina delle controversie in materia di discriminazione), deve ritenersi sempre consentita la chiamata in causa per ordine del giudice, ai sensi dell’art. 107 c.p.c., benché non espressamente prevista dall’art. 702-bis, comma 5, c.p.c. Il principio è stato enunciato in una fattispecie, in cui la S.C. ha confermato la decisione della Corte territoriale che – in relazione ad un ricorso ex art. 702-bis c.p.c. proposto nei confronti della Sezione di Saronno della Lega Nord, ma volto all’accertamento del carattere discriminatorio di alcune espressioni contenute in manifesti che riportavano sia il simbolo di detto partito, sia quello della Lega Nord-Lega lombarda e della Lega Nord per l’indipendenza della Padania – aveva disposto la chiamata in causa di queste ultime a norma dell’art. 107 c.p.c.. Analogo principio risulta enunciato, con riferimento al rito ordinario, dalla Sez. 3, n. 04724/2019, Sestini, Rv. 652831-01, secondo cui la manifestazione, da parte dell’attore, della volontà di estendere la domanda originaria nei confronti del terzo chiamato in causa iussu iudicis non è assoggettata ad alcun termine perentorio, potendo essere disposto l’intervento ex art. 107 c.p.c. in ogni momento del processo.

Nello stesso senso, anche la Sez. 3, n. 23931/2023, Gianniti, Rv. 668588-01, ha affermato che, nel procedimento sommario di cognizione, come in quello ordinario e a maggior ragione in considerazione della sostanziale deformalizzazione del rito, deve escludersi la sussistenza di una preclusione alla formulazione da parte del terzo interveniente di domande nuove ed autonome rispetto a quelle già proposte dalle parti originarie, costituendo la formulazione della domanda l’essenza stessa dell’intervento principale e litisconsortile. La pronuncia appare una specificazione del principio enunciato dalla Sez. 1, n. 25798/2015, Genovese, Rv. 638291-01, secondo cui la formulazione della domanda costituisce l’essenza stessa dell’intervento principale e litisconsortile, sicché la preclusione sancita dall’art. 268 c.p.c. non si estende all’attività assertiva del volontario interveniente, nei cui confronti non opera il divieto di proporre domande nuove ed autonome in seno al procedimento “fino all’udienza di precisazione delle conclusioni”, configurandosi solo l’obbligo, per l’interventore stesso ed avuto riguardo al momento della sua costituzione, di accettare lo stato del processo in relazione alle preclusioni istruttorie già verificatesi per le parti originarie.

In tema di spese processuali, la Sez. 3, n. 28627/2023, Iannello, Rv. 669319-02, ha affermato che la trattazione del giudizio di primo grado nelle forme del procedimento sommario di cognizione, ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c. (ratione temporis vigente), non esclude la liquidazione dell’onorario al difensore per la fase istruttoria, anche in caso di eventuale mancato svolgimento di attività di istruzione in senso stretto (di per sé comunque non incompatibile con il rito), poiché il d.m. n. 55 del 2014 prevede un compenso unitario per la fase di trattazione e/o istruttoria complessivamente considerata, tale che l’importo rimane in ogni caso riferibile solo alla diversa fase della trattazione. La pronuncia appare in linea con quanto affermato dalla Sez. 2, n. 08561/2023, Oliva, Rv. 667505-02, secondo cui, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore, il d.m. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istruttoria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell’onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento.

Infine, con riferimento al procedimento avente ad oggetto la deliberazione di decadenza dalla carica di consigliere comunale, la Sez. 1, n. 27520/2023, Campese, Rv. 669139-01, ha affermato che trova applicazione il rito semplificato di cognizione, in ragione del combinato disposto dell’art. 70 del d.lgs. n. 267 del 2000 e dell’art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2011. Pertanto, l’atto di appello avverso l’ordinanza conclusiva di detto procedimento, in mancanza di una norma espressa che preveda l’ultrattività del rito sommario anche nel secondo grado, deve essere proposto esclusivamente nella forma ordinaria dell’atto di citazione, non essendo possibile, in caso di appello introdotto mediante ricorso, applicare la salvezza degli effetti dell’impugnazione, mediante lo strumento del mutamento del rito, previsto dall’art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 150 del 2011.

8. I procedimenti in camera di consiglio.

Alcune pronunce dell’anno in rassegna hanno riguardato i procedimenti in camera di consiglio, ribadendo e specificando il principio secondo cui i provvedimenti emessi in sede di volontaria giurisdizione sono privi di valenza decisoria, non avendo natura contenziosa. Di conseguenza, non sono impugnabili ex art. 111 Cost. dinanzi alla Corte di cassazione, ad eccezione del capo relativo alla regolamentazione delle spese di lite, che invece ha valenza decisoria, incidendo in maniera processualmente definitiva su situazioni di diritto soggettivo.

Attesa era la pronuncia delle Sezioni Unite in tema di autorizzazione al rilascio del passaporto al genitore avente prole minorenne, prescritta dall’art. 3, lett. b), della l. n. 1185 del 1967. Le Sez. U, n. 22048/2023, Terrusi, Rv. 668371-01, hanno affermato che, quando difetti l’assenso dell’altro genitore, il provvedimento emesso dal tribunale in esito al reclamo avverso il decreto del giudice tutelare che abbia concesso o negato l’autorizzazione all’iscrizione richiesta ha natura definitiva (nella forma del giudicato allo stato degli atti) e valenza decisoria, essendo volto a definire un conflitto tra diritti soggettivi dei genitori del minore, sicché deve ritenersi ammissibile il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost.. Tale principio è stato affermato in una fattispecie in cui la S.C. ha cassato la decisione con cui il Tribunale, in sede di reclamo, aveva confermato la decisione del giudice tutelare di autorizzare il rilascio del passaporto in favore del marito della ricorrente, genitore di figli minorenni, precisando altresì come gravi sul genitore tenuto all’adempimento dell’obbligo alimentare dimostrare, anche se abbia già ottenuto il passaporto, il rispetto dei doveri derivanti dalla qualità di genitore. La decisione delle Sezioni Unite si pone in difformità con l’orientamento precedente della Sez. 6-1, n. 21667/2015, Mercolino, Rv. 637306-01, secondo cui il provvedimento emesso dal tribunale in esito al reclamo avverso il decreto del giudice tutelare che abbia concesso o negato l’autorizzazione all’iscrizione richiesta non ha natura definitiva e decisoria, trattandosi di atto di volontaria giurisdizione volto non a dirimere in via definitiva un conflitto tra diritti soggettivi dei genitori del minore, ma a valutare la corrispondenza del mancato assenso di uno di loro all’interesse del figlio e, dunque, espressivo di una forma gestoria dell’interesse del minore, sicché non è ammissibile il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.

Due pronunce riguardano il procedimento di formazione dell’inventario. In particolare, Sez. 2, n. 23548/2023, Criscuolo, Rv. 668715-01, ha affermato che il decreto emesso in sede di reclamo ex art. 739 c.p.c., che contenga anche la statuizione circa l’anticipazione delle spese per la nomina di un avvocato che assista la parte nella redazione dell’inventario di cui all’art. 769 c.p.c., non è impugnabile con ricorso per cassazione, trattandosi di provvedimento emesso nell’ambito di un procedimento di volontaria giurisdizione, come tale privo del carattere della decisorietà e della idoneità al passaggio in giudicato, salvo che per la statuizione in punto di pagamento delle spese del procedimento, ex art. 111, comma 7, della Costituzione.

Inoltre, Sez. 6-2, n. 06231/2023, Tedesco, Rv. 667064-01, ha statuito che il decreto col quale il Tribunale, in composizione monocratica, revoca il provvedimento di autorizzazione alla formazione dell’inventario, ai sensi dell’art. 742 c.p.c., è reclamabile davanti alla corte d’appello, sicché la proposizione del reclamo davanti al Tribunale, in composizione collegiale, non dà luogo alla inammissibilità dello stesso, ma alla declaratoria di incompetenza, in virtù della quale il processo deve essere riassunto, nei termini, dinanzi alla corte d’appello territoriale. La pronuncia si pone in linea di continuità con la Sez. 2, n. 00922/2010, Migliucci, Rv. 611205-01, secondo cui il decreto che autorizza la formazione dell’inventario, ai sensi dell’art. 769 c.p.c., e quello che concede la proroga del termine per la redazione del medesimo sono provvedimenti emessi all’esito di un procedimento di cui è parte il solo istante e nel quale il giudice si limita ad accertare la riconducibilità del medesimo alle categorie di persone aventi diritto alla rimozione dei sigilli ai sensi dell’art. 763 c.p.c. Pertanto, tali provvedimenti, non contenendo alcuna decisione in merito alla capacità a succedere del soggetto richiedente, sono riconducibili alla giurisdizione volontaria, e quindi privi del carattere di decisorietà e inidonei a passare in giudicato, con la conseguenza che non sono impugnabili col ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 della Costituzione. Analogo principio risulta affermato dalla Sez. 6-2, n. 05460/2017, Criscuolo, Rv. 643124-01, con riferimento al provvedimento che decide sul reclamo proposto avverso i provvedimenti emessi a seguito di istanza di modifica del decreto di autorizzazione alla redazione dell’inventario.

Parimenti inammissibile è stato dichiarato dalla Sez. 2, n. 29841/2023, Criscuolo, Rv. 669279-01, il ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. avverso il decreto camerale che dichiara chiusa la curatela dell’eredità giacente e approva il rendiconto del curatore, trattandosi di provvedimento privo dei caratteri di decisorietà e di definitività, insuscettibile come tale di passaggio in cosa giudicata, atteso che la cessazione della curatela ha quale presupposto logico e giuridico esclusivamente l’accettazione dell’eredità da parte di un chiamato che non sia nel possesso di quei beni, come tale priva di alcuna conseguenza sostanziale, fatta salva l’ipotesi di controversia sulle spese della procedura.

Anche nei confronti del provvedimento, emesso in esito al reclamo avverso il decreto del giudice tutelare, con cui il Tribunale, su richiesta di uno dei genitori ex art. 709-ter c.p.c., abbia autorizzato la vaccinazione contro il Covid-19 del figlio minorenne senza il consenso dell’altro genitore, la Sez. 1, n. 26700/2023, Campese, Rv. 668936-01, ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., poiché si configura come atto di volontaria giurisdizione, volto non già a dirimere, con autorità di giudicato, un conflitto tra diritti soggettivi dei genitori, ma a valutare la corrispondenza del mancato assenso di uno di essi all’interesse del minore, sì da essere espressivo di una forma gestoria dell’interesse di quest’ultimo. Analogo principio risulta affermato con riferimento al provvedimento emesso dal tribunale in esito al reclamo avverso il decreto del giudice tutelare che abbia concesso o negato l’autorizzazione ad un genitore di condurre con sé il figlio minore in settimana bianca dalla Sez. 6-1, n. 28331/2017, Sambito, Rv. 647284-01.

Anche il provvedimento adottato dal tribunale, in sede di reclamo, avverso il rifiuto del Conservatore dei registri immobiliari di trascrivere l’accordo di negoziazione assistita con cui viene regolamentata una crisi familiare, ex art. 6 del d.l. n. 132 del 2014, contenente una convenzione di trasferimento al coniuge di una quota dell’immobile, priva della sottoscrizione di un pubblico ufficiale abilitato, è stato dichiarato non impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111, comma 7, della Costituzione, dalla Sez. 2, n. 23851/2023, Poletti, Rv. 668723-01, trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione, privo dei caratteri di decisorietà e definitività, potendo le parti agire in via contenziosa per ottenere una pronuncia sull’esistenza del loro diritto all’adempimento pubblicitario.

Infine, la Sez. 2, n. 20905/2023, Giannaccari, Rv. 668550-01, si è occupata del patrocinio a spese dello Stato, affermando che il procedimento avente ad oggetto un ordine di protezione in ambito familiare ha natura contenziosa, con conseguente applicazione, ai fini della determinazione del compenso del difensore, delle tabelle relative ai giudizi ordinari innanzi ai tribunali, che prevedono la separazione per fasi, e non già delle tabelle relative ai procedimenti di volontaria giurisdizione, che individuano una voce di compenso unica.

9. L’opposizione a sanzioni amministrative.

Da ultimo, appare interessante menzionare alcune pronunce relative ai procedimenti di opposizione ad ordinanza ingiunzione.

Con riferimento al provvedimento di carattere generale posto a fondamento dell’ordinanza ingiunzione, Sez. 2, n. 27863/2023, Bertuzzi, Rv. 668994-01, ha affermato che, ove esso sia basato esclusivamente su un accertamento tecnico scientifico, le sue condizioni di legittimità derivano dalla correttezza ed esattezza delle conclusioni tecniche presupposte, con conseguente possibilità per il giudice di disapplicarlo, laddove risulti la fallacia o incompletezza dell’accertamento. La S.C. ha applicato tale principio di diritto in una fattispecie in cui la sentenza impugnata aveva erroneamente riconosciuto al parere reso dal Consiglio Superiore di Sanità, secondo cui il superamento di 5 ppb nelle urine dei bovini è indice di trattamento farmacologico, efficacia vincolante, solo per essere stato fatto proprio in un provvedimento amministrativo generale, escludendone, di conseguenza, la possibilità di disapplicazione, senza tener conto dell’assenza di univocità di tali conclusioni.

Poi, in un caso in cui era stata annullata l’ordinanza ingiunzione prefettizia poiché il verbale di accertamento da essa presupposto, concernente una circolazione con patente sospesa, non conteneva l’espressa indicazione del motivo valevole ad escludere il pagamento della sanzione in misura ridotta, Sez. 2, n. 29428/2023, Cavallino, Rv. 669203-01, ha cassato la sentenza impugnata, affermando che deve escludersi che il verbale di accertamento dell’infrazione debba contenere, a pena di nullità, la menzione del motivo per cui non sia ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta, al fine di garantire l’esercizio del diritto di difesa con riguardo all’impugnazione di tale verbale e della successiva ordinanza ingiunzione. Tale principio, appare una specificazione di quanto affermato dalla Sez. 2, n. 00462/2016, Matera, Rv. 638212-01, secondo cui, in tema di violazioni del codice della strada, la validità della contestazione, quale che sia la forma usata, dipende unicamente dalla sua idoneità a garantire l’esercizio del diritto di difesa al quale è preordinata, e solo tale accertata inidoneità può essere causa di nullità del verbale e della successiva ordinanza-ingiunzione.

In tema di sanzioni amministrative in materia di previdenza e lavoro, la S.C. ha enunciato due importanti principi afferenti al verbale di accertamento della violazione. In primo luogo, Sez. L, n. 26050/2023, Di Paola, Rv. 668789-01, ha affermato che il vizio procedimentale integrato dalla mancata consegna, al momento dell’accertamento ispettivo, del verbale di primo accesso assume rilevanza, in sede di opposizione ad ordinanza ingiunzione, solo ove abbia determinato una lesione effettiva del diritto di difesa e la predetta lesione sia stata allegata. Tale principio appare in linea con quanto affermato dalla Sez. 2, n. 23860/2011, Nuzzo, Rv. 620159-01, secondo cui la mancata indicazione, nel verbale di accertamento della violazione notificato al trasgressore, della sanzione edittale da corrispondere non è di per sé causa di nullità della contestazione, non esistendo una previsione che ne impone la comunicazione al trasgressore e non risultandone menomato il diritto di difesa di questi, a condizione che nel verbale siano correttamente indicati non tanto il precetto violato quanto, soprattutto, la condotta materiale che ne integra la violazione.

In secondo luogo, Sez. L, n. 26050/2023, Di Paola, Rv. 668789-02, ha affermato che la mancata indicazione, nel verbale di accertamento, delle fonti di prova degli illeciti costituisce un vizio formale che rileva solo ove impedisca una adeguata tutela difensiva. In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha confermato sul punto la sentenza impugnata che aveva escluso essersi verificata, nel caso, alcuna lesione del diritto di difesa, avendo il trasgressore proposto opposizione all’ordinanza ingiunzione senza evidenziare, in concreto, il pregiudizio al medesimo derivato dalla mancata indicazione delle fonti di prova.

Con riferimento alla possibilità di pagamento della sanzione in misura ridotta, Sez. 2, n. 22798/2023, Guida, Rv. 668698-01, ha affermato che, in tema di illecito amministrativo previsto dall’art. 161 e 162, comma 2-bis, del d.lgs. n. 196 del 2003, in caso di procedimento in corso alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 101 del 2018, trova applicazione l’art. 18 del citato d.lgs., in forza del quale il contravventore può definire il procedimento con il pagamento della sanzione in misura ridotta (due quinti del minimo) entro novanta giorni dall’entrata in vigore della novella. Pertanto, in mancanza di tale pagamento, l’atto di contestazione della violazione originariamente notificata acquisisce ex lege il valore di ordinanza-ingiunzione, senza obbligo di un’ulteriore notificazione, e il contravventore, entro il termine di sessanta giorni, deve provvedere al pagamento della sanzione o può produrre eventuali memorie difensive, ma non può avvalersi della c.d. opposizione “recuperatoria”. Con riguardo alle fattispecie regolate dalle norme previgenti al d.lgs. n. 101 del 2018 (che ha adeguato la normativa nazionale al reg. UE n. 679 del 2016), in precedenza la Sez. 1, n. 19947/2021, Falabella, Rv. 661829-02, aveva affermato che l’atto di accertamento e di contestazione dell’illecito amministrativo non è irrogativo della sanzione e, come tale, non è idoneo a produrre effetti nella sfera giuridica del presunto trasgressore che, infatti, è privo di interesse ad agire in riferimento alla domanda di accertamento negativo dell’illecito solo contestato, potendo unicamente proporre opposizione avverso il provvedimento sanzionatorio successivamente emanato dal Garante a norma dell’art. 18 della l. n. 689 del 1981.

Infine, Sez. 2, n. 14281/2023, Mocci, Rv. 667959-01, ha affermato che nel procedimento di opposizione ad ordinanza-ingiunzione dinanzi al giudice di pace, è ammissibile l’uso della PEC per l’invio degli atti relativi alla costituzione della P.A., trattandosi di una delle ipotesi speciali (insieme al giudizio di cassazione ed a quello tributario) in deroga al principio generale che considera irrituale, in quanto non previsto dalla legge, il deposito dell’atto non effettuato di persona.

Poi, nell’anno in rassegna, sono stati confermati alcuni orientamenti. In linea di continuità con Sez. 2, n. 00218/2006, Mazziotti Di Celso, Rv. 585921-01, la Sez. 2, n. 23583/2023, Tedesco, Rv. 668407-01, ha ribadito che sussiste la competenza del tribunale nel caso di opposizione ad ordinanza ingiunzione in ipotesi di violazioni concernenti disposizioni in materia di tutela dell’ambiente dall’inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette. In continuità con la Sez. 1, n. 26274/2005, Macioce, Rv. 586794-01, la Sez. L, n. 19371/2023, Caso, Rv. 668107-01, ha ribadito che, mentre nell’ipotesi di fallimento dell’ingiunto il relativo credito, essendo soggetto alle regole concorsuali, deve essere fatto valere con insinuazione al passivo, viceversa, nell’ipotesi di violazione commessa dalla persona fisica dell’amministratore di società di capitali poi dichiarata fallita, la sanzione può essere irrogata mediante l’ordinanza ingiunzione, atteso il carattere personale della responsabilità ai sensi dell’art. 6 della l. n. 689 del 1981.

  • procedura civile
  • competenza giurisdizionale
  • diritto bancario
  • arbitraggio

CAPITOLO XVIII

L’ARBITRATO

(di Manuel Bianchi )

Sommario

1 Natura del giudizio arbitrale. - 2 Questioni di giurisdizione e di competenza. - 3 Forma, estensione e interpretazione della convenzione di arbitrato. - 4 Il procedimento arbitrale: introduzione, ricusazione, mezzi di prova, rapporti col processo penale. - 5 Vicende del giudizio arbitrale e contratto di appalto: in particolare, in caso di avvio di procedura concorsuale nei confronti di una delle parti contraenti. - 6 Nullità ed impugnazione del lodo arbitrale. - 7 L’arbitrato in materia di diritto societario e bancario.

1. Natura del giudizio arbitrale.

L’antica questione della natura privatistica o autenticamente giurisdizionale del giudizio arbitrale, nell’anno in rassegna, è stata riproposta da Sez. 1, n. 07335/2023, Lamorgese, Rv. 667218-01, la quale, richiamandosi al principio di diritto affermato da Sez. 1, n. 13246/2011, Macioce, Rv. 618271-01, ha statuito che il vizio afferente l’invalida o irregolare costituzione del collegio arbitrale (anche costituito per obbligo di legge), derivante dal fatto che la nomina sia stata effettuata in violazione dei modi e delle forme di cui ai Capi I e II del titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile, va ricondotto non già all’art. 158 c.p.c., relativo al vizio di costituzione del giudice, ma alle nullità previste dall’art. 829, comma primo, n. 2, c.p.c., in quanto il lodo arbitrale, che costituisce una decisione per la soluzione della controversia sul piano privatistico, non può in alcun modo accostarsi a un dictum giurisdizionale; tale carattere è stato accentuato dalla legge 5 gennaio 1994, n. 25, senza che le modifiche apportate dall’art. 819-ter c.p.c., introdotto dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, possano condurre ad una diversa linea ricostruttiva dell’istituto.

La Corte si è così discostata dall’orientamento in precedenza espresso, in composizione plenaria, da Sez. U, n. 24153/2013, Segreto, Rv. 627786-01, secondo cui l’attività degli arbitri rituali, anche alla stregua della disciplina complessivamente ricavabile dalla legge 5 gennaio 1994, n. 25 e dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicché lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza, mentre il sancire se una lite appartenga alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario e, in tale àmbito, a quella sostitutiva degli arbitri rituali, ovvero a quella del giudice amministrativo o contabile, dà luogo ad una questione di giurisdizione.

2. Questioni di giurisdizione e di competenza.

Strettamente connesse a quelle che si cimentano nel decifrare la natura del giudizio arbitrale sono le pronunce che trattano del riparto di giurisdizione e competenza, così ulteriormente illuminando le caratteristiche della potestas judicandi conferita agli arbitri cc.dd. rituali.

Al riguardo, Sez. 3, n. 14186/2023, Rossetti, Rv. 667835-01, ha ribadito che l’eccezione di compromesso per arbitri esteri integra una questione di giurisdizione, non di competenza, con la conseguenza che il mezzo di impugnazione contro la sentenza che l’accolga non è il regolamento di competenza ex art. 819-ter c.p.c., bensì l’appello.

Giova anche rammentare che il difetto di giurisdizione, tuttavia, in ragione del carattere pur sempre volontario dell’arbitrato, non è rilevabile di ufficio, perché le parti possono sempre concordemente optare per una decisione da parte del giudice ordinario, anche tacitamente, mediante l’introduzione del giudizio in via ordinaria alla quale faccia riscontro la mancata proposizione dell’eccezione di compromesso (Sez. U, n. 17244/2022, De Chiara, Rv. 664757-01).

Per altro verso, qualora investita da un regolamento di competenza ai sensi dell’art. 819-ter c.p.p. è pacifico che la Corte di cassazione disponga dei medesimi poteri del giudice di merito, onde accertare la validità e l’efficacia della clausola compromissoria ai fini della statuizione sulla competenza (Sez. 6-3, n. 04531/2023, Rossetti, Rv. 666830-01).

3. Forma, estensione e interpretazione della convenzione di arbitrato.

L’art. 807 c.p.c. stabilisce che il compromesso, a pena di nullità, dev’esser fatto per iscritto e determinare l’oggetto della controversia; a tal proposito, la Corte (Sez. 2, n. 18579/2023, Falaschi, Rv. 668392-01) ha precisato che il requisito della forma scritta ad substantiam non postula che la volontà negoziale sia indefettibilmente espressa in un unico documento recante la contestuale sottoscrizione di entrambe le parti, potendo esso realizzarsi anche con lo scambio delle missive contenenti rispettivamente la proposta e l’accettazione del deferimento della controversia ad arbitri (la fattispecie era relativa ad un contratto di fornitura di olio fondato su un ordine di acquisto seguito da accettazione contenente una clausola di arbitrato irrituale, alla quale aveva fatto seguito la conferma dell’ordine da parte dell’acquirente con espressa menzione di tale clausola)

A sua volta, il principio di fondo che limita il perimetro del giudizio arbitrale ai soli diritti disponibili o comunque tutelati da norme non inderogabili (art. 806 c.p.c.) è stato ribadito, con specifico riguardo alla materia del diritto societario, da Sez. 1, n. 09434/2023, Campese, Rv. 667487-01, nei seguenti termini: l’impugnazione di delibere societarie aventi ad oggetto operazioni sul capitale sociale, per aumento o riduzione, è compromettibile in arbitri allorquando, in ragione della prospettazione offerta dalle parti, la corrispondente controversia non investa, in modo diretto e non semplicemente mediato, gli interessi – dei soci, della società o di terzi ad essa estranei – protetti da norme inderogabili, la cui violazione determina una reazione dell’ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte, diversamente finendosi per devolvere agli arbitri diritti sostanziali inderogabili protetti da una specifica norma che li regola.

Sempre in tema di disponibilità dei diritti devoluti alla competenza degli arbitri, si è anche espressa, ribadendo una massima consolidata (cfr. infatti Sez. 6-1, n. 01119/2016, Mercolino, Rv. 638342-01), Sez. 3, n. 16364/2023, Porreca, Rv. 668119-01, la quale ha ribadito che l’azione per l’accertamento della natura usuraria degli interessi dovuti in base ad un contratto di leasing, con la conseguente condanna della controparte alla restituzione di quanto indebitamente percepito a tale titolo, è suscettibile di deferimento alla decisione degli arbitri ai sensi dell’art. 806 c.p.c., in quanto ha ad oggetto un diritto disponibile, senza che la dedotta nullità del contratto posto a base della domanda, che concerne invece il merito della pretesa, sia sufficiente ad escludere la competenza arbitrale, risultando illogico fare dipendere l’operatività della convenzione di arbitrato dalla decisione sul merito della controversia.

Il basilare criterio interpretativo dettato dall’art. 808-quater c.p.c., in forza del quale la competenza degli arbitri si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto oggetto della convenzione arbitrale, nel corso dell’anno 2023 ha conosciuto varie puntualizzazioni.

Ad esempio, Sez. 3, n. 27707/2023, Cricenti, Rv. 669105-01, ha chiarito che la clausola compromissoria apposta ad un contratto è inidonea ad attribuire agli arbitri la cognizione sulle controversie relative alla transazione (anche non novativa) sulle liti nascenti dal contratto medesimo, in quanto il principio dell’autonomia della clausola compromissoria rispetto al negozio cui accede ne comporta l’estensione alle sole cause di invalidità di questo (purché ad esso non esterne), escludendone, per converso, l’operatività in ordine ai rapporti derivanti da contratti successivi, rispetto ai quali il precedente negozio (contenente la clausola de qua) rappresenti ormai soltanto un antecedente storico.

Dal canto suo, Sez. 3, n. 24060/2023, Iannello, Rv. 668643-01, ha altresì precisato i rapporti fra compromesso, contratto e lodo, stabilendo che la clausola compromissoria, riferita ad ogni controversia relativa alla interpretazione ed esecuzione del contratto, non include anche la domanda risarcitoria fondata sulla mancata esecuzione del lodo arbitrale, perché, nonostante l’ampiezza della sua formulazione, è pur sempre riferita al contratto e non al lodo, titolo ontologicamente diverso e autonomo, posto a fondamento della pretesa risarcitoria.

Infine, in materia condominiale, così si è pronunciata Sez. 2, n. 21329/2023, Scarpa, Rv. 668554-01: la clausola compromissoria per arbitrato rituale contenuta nel regolamento di condominio, con la quale vengono deferite ad arbitri le controversie tra condomini relative all’interpretazione e alla esecuzione del regolamento condominiale, deve essere interpretata, in assenza di volontà contraria, nel senso che rientrano in detta competenza tutte le cause connesse con l’operatività del regolamento stesso e, dunque, anche il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo intimato dall’amministratore per la riscossione dei contributi approvati dall’assemblea, ai sensi degli artt. 1130, n. 3, c.c. e 63, comma 1, disp. att. c.c.; tale clausola, peraltro, non introduce una deroga a tali norme, di talché essa non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per le spese (ferma restando la facoltà per il condomino intimato di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione), né il citato art. 63, comma 1, pone una riserva di competenza assoluta ed esclusiva del giudice ordinario.

4. Il procedimento arbitrale: introduzione, ricusazione, mezzi di prova, rapporti col processo penale.

Stante la natura privatistica, anche quanto alla fase introduttiva il giudizio arbitrale è ispirato al generale principio di correttezza, o c.d. fair play; pertanto, secondo Sez. 1, n. 23974/2023, Reggiani, Rv. 668854-01, ai fini della verifica del raggiungimento dello scopo dell’atto che contiene l’invito all’avversario a procedere alla designazione dei propri arbitri, inoltrato senza il rispetto delle forme previste per la notificazione degli atti nel processo civile, il giudice è chiamato ad accertare non solo che l’atto sia stato portato a conoscenza del destinatario, ma anche che tale conoscenza sia intervenuta in tempo utile a consentire a quest’ultimo l’esercizio del diritto di scelta del proprio arbitro.

D’altro canto, come veri e propri giudici, anche gli arbitri possono essere ricusati e, a tal proposito, l’ordinanza con cui il presidente del tribunale, decidendo sull’istanza di ricusazione di un arbitro, provveda sulle spese processuali, è impugnabile per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., trattandosi di statuizione incidente sul corrispondente diritto patrimoniale con efficacia di giudicato e non essendo previsto altro mezzo di impugnazione. (Nella specie, la S.C. – Sez. 3, n. 22199/2023, Saija, Rv. 668635-01, – ha affermato che l’ordinanza con cui, nel rigettare l’istanza di ricusazione degli arbitri, il giudice aveva liquidato le spese di lite in favore di questi ultimi invece che della parte vittoriosa, non determinando la nullità o inesistenza del titolo esecutivo, non è suscettibile di opposizione all’esecuzione, dovendo essere impugnata con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost.).

Coordinando il disposto degli artt. 819-ter c.p.p. e 75 c.p.p. (in particolare l’ultimo comma, dove si stabilisce che se “l’azione è proposta in sede civile nei confronti dell’imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge”) la S.C., Sez. 1, n. 23984/2023, Reggiani, Rv. 668879-01, ha statuito quanto segue: in tema di arbitrato, in mancanza di una specifica disposizione normativa che preveda in pendenza del giudizio arbitrale il trasferimento dell’azione civile in sede penale, il rapporto tra procedimento arbitrale e processo penale in cui vi sia costituzione di parte civile, stante la disciplina generale dei rapporti tra gli arbitri ed autorità giudiziaria prevista dall’art. 819-ter c.p.c., è disciplinato dalle stesse regole che governano il rapporto tra procedimento arbitrale e procedimento civile e, dunque, nel caso in cui sia pendente il giudizio arbitrale e la medesima causa venga instaurata davanti al giudice penale mediante la costituzione di parte civile, il procedimento continua ugualmente davanti all’arbitro e, se il giudizio arbitrale non è stato promosso dopo la costituzione di parte civile o dopo la pronuncia in primo grado del giudice penale, tale giudizio non è neppure sospeso.

Sempre nell’ottica della maggiore snellezza garantita dalla matrice negoziale, peraltro da controbilanciare con elevati standard di trasparenza, Sez. 1, n. 18772/2023, Terrusi, Rv. 668030-01, ha affermato che il procedimento arbitrale è improntato al principio di libertà delle forme, sicché, ove nulla sia stato previsto nella convenzione di arbitrato, spetta all’arbitro regolare lo svolgimento del giudizio, anche assegnando termini perentori per la produzione di mezzi di prova, purché ne abbia dato avviso alle parti, salvaguardando così il loro diritto di difesa.

In tema di istruzione probatoria, poi, l’art. 816-ter c.p.c. stabilisce, fra le altre cose, che gli arbitri possono farsi assistere da uno o più consulenti tecnici e che possono essere nominati consulenti tecnici sia persone fisiche, sia enti. A tal proposito, Sez. 2, n. 28227/2023, Cavallino, Rv. 669172-01, ha precisato: in tema di arbitrato relativo a contratti pubblici, l’ordinanza di liquidazione del compenso del consulente tecnico costituisce, ai sensi dell’art. 241, d.lgs. n. 163 del 2006, titolo esecutivo, il quale, anche nella versione anteriore alla modifica introdotta dal d.lgs. n. 53 del 2010, è opponibile dalla parte interessata e contestabile senza limiti in giudizio.

5. Vicende del giudizio arbitrale e contratto di appalto: in particolare, in caso di avvio di procedura concorsuale nei confronti di una delle parti contraenti.

L’anno di giurisprudenza in rassegna ha registrato la presa di posizione delle Sezioni Unite civili sull’articolata questione dell’impatto dell’apertura di una procedura di crisi d’impresa, nella specie la liquidazione coatta amministrativa, su un contratto di appalto e sulla clausola di compromesso in arbitri in esso contenuta.

In particolare, la Corte ha sposato (estendendolo alla liquidazione coatta amministrativa) l’orientamento secondo il quale lo scioglimento del contratto di appalto in conseguenza del fallimento dell’appaltatore, costituisce in realtà un effetto legale ex nunc della sentenza dichiarativa, risolutivamente condizionato alla decisione del curatore di subentrarvi, con le conseguenze della caducazione immediata e automatica della clausola compromissoria che accede all’appalto e della nullità del lodo che ciononostante sia stato pronunciato.

Sono state in particolare valorizzate le finalità pubblicistiche connaturate al modello processuale della verifica endoconcorsuale dei crediti e, per quanto di ragione, la specialità, rispetto al disposto dell’art. 72 l.fall., dell’art. 81 l.fall., il quale statuisce: “Il contratto di appalto si scioglie per il fallimento di una delle parti, se il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori non dichiara di voler subentrare nel rapporto dandone comunicazione all’altra parte nel termine di giorni sessanta dalla dichiarazione di fallimento ed offrendo idonee garanzie”.

Così, il Supremo Collegio, dando coerente attuazione al disposto dell’art. 83-bis l.fall. (“Se il contratto in cui è contenuta una clausola compromissoria è sciolto a norma delle disposizioni della presente sezione, il procedimento arbitrale pendente non può essere proseguito”), ha affermato i seguenti princìpi di diritto:

- il giudizio arbitrale, promosso sulla base della clausola compromissoria accessoria ad un appalto e per l’accertamento di un credito da esso dipendente, diviene improcedibile al sopraggiungere della messa in liquidazione coatta amministrativa di una delle parti del contratto (nella specie, l’appaltatore), stante l’esclusività dell’accertamento del passivo nella sede concorsuale, a cui è comunque tenuta, ai sensi degli artt. 52 e 93 l.fall., la parte creditrice (nella specie, il committente) se il rapporto è ancora pendente e, cioè, non esaurito ai sensi dell’art. 72 l.fall. (Sez. U, n. 05694/2023, Ferro, Rv. 667323-01);

- è nullo il lodo emesso prima della scadenza del termine di 60 giorni assegnato dall’art. 81 l.fall. all’organo concorsuale per dichiarare il proprio eventuale subentro nel contratto d’appalto a cui accede la clausola compromissoria, senza che siffatta dichiarazione sia intervenuta; ne consegue l’inettitudine a produrre effetti nei confronti della procedura concorsuale, in quanto lo scioglimento dell’appalto derivante dall’apertura del concorso ha effetto legale ex nunc, solo risolutivamente condizionato alla eventuale decisione di subentro del commissario, sicché gli arbitri difettano in radice di potestas judicandi (Sez. U, n. 05694/2023, Ferro, Rv. 667323-02);

- l’apertura della procedura concorsuale in pendenza del rapporto contrattuale determina, per regola generale ex art. 72, comma 6, l. fall., valevole anche per l’appalto, l’inefficacia della clausola negoziale che ne fa dipendere la risoluzione da tale evento (Sez. U, n. 05694/2023, Ferro, Rv. 667323-02: in sentenza, al punto 21 delle Ragioni della decisione, è spiegata la differenza di regime giuridico fra scioglimento e risoluzione del contratto).

6. Nullità ed impugnazione del lodo arbitrale.

Stabilisce l’art. 820 c.p.c.: “Le parti possono, con la convenzione di arbitrato o con accordo anteriore all’accettazione degli arbitri, fissare un termine per la pronuncia del lodo. / Se non è stato fissato un termine per la pronuncia del lodo, gli arbitri debbono pronunciare il lodo nel termine di duecentoquaranta giorni dall’accettazione della nomina.”.

Il mancato rispetto del termine costituisce causa di nullità del lodo, che tuttavia non più essere fatta valere “se la parte, prima della deliberazione del lodo risultante dal dispositivo sottoscritto dalla maggioranza degli arbitri, non abbia notificato alle altre parti e agli arbitri che intende far valere la loro decadenza” (art. 821 c.p.c.).

A tale riguardo, Sez. 1, n. 10444/2023, Amatore, Rv. 667628-01, ha avuto cura di precisare la forma che deve rivestire tale dichiarazione di decadenza, specificando che l’atto con cui la parte intenda far valere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 821 c.p.c., il decorso del termine previsto dall’art. 820 c.p.c. come causa di nullità del lodo, deve essere notificato alle controparti e agli arbitri, a pena di inefficacia, con le forme della notificazione degli atti processuali civili (nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso contro la sentenza della Corte di Appello che aveva ritenuto inidonea a far valere il decorso del termine per la pronuncia del lodo una “dichiarazione di decadenza” inviata direttamente dall’indirizzo di posta elettronica certificata della parte interessata).

Chiamata poi a pronunciarsi sulla interpretazione del testo previgente dell’art. 829, comma 2, c.p.c., la Corte ha ribadito un principio di diritto già affermato in epoca coeva (cfr. ad es. Sez. 1, n. 04943/2001, Fioretti, Rv. 545511-01): nel caso in cui la clausola compromissoria c.d. di diritto comune sia stata conclusa prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 40 del 2006, l’impugnazione del lodo è consentita, salvo che le parti abbiano autorizzato gli arbitri a giudicare secondo equità o abbiano dichiarato il lodo non impugnabile; in tal caso, tuttavia, la previsione della inappellabilità preclude le sole eccezioni di merito, ma non anche quelle processuali afferenti all’invalidità della clausola (Sez. 2, n. 07201/2023, Fortunato, Rv. 667288-01).

In materia di arbitrato societario, è stata poi recuperata la categoria della c.d. nullità sopravvenuta; secondo Sez. 1, n. 26784/2023, Mercolino, Rv. 668959-01, infatti, la clausola compromissoria, contenuta nello statuto di società di persone, che rimetta la nomina degli arbitri ad un soggetto estraneo alla società e non risulti conforme all’art. 34, d.lgs. n. 5 del 2003, ove stipulata prima della sua entrata in vigore, è affetta da nullità sopravvenuta rilevabile d’ufficio, seppur relativa ad arbitrato irrituale, poiché la disciplina sull’arbitrato societario non può ritenersi superata dalla disciplina transitoria dettata dal d.lgs. n. 40 del 2006 (in particolare, dall’art. 27, commi 3 e 4: “Le disposizioni dell’articolo 20 si applicano alle convenzioni di arbitrato stipulate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto. / Le disposizioni degli articoli 21, 22, 23, 24 e 25 si applicano ai procedimenti arbitrali, nei quali la domanda di arbitrato è stata proposta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.”).

7. L’arbitrato in materia di diritto societario e bancario.

In materia di arbitrato societario, uno dei problemi che rivestono un significato preliminare ed assorbente riguarda il perimetro di estensione della clausola compromissoria.

Nell’anno in rassegna, sotto tale profilo, la Corte è stata chiamata a dirimere questioni inerenti all’applicabilità del compromesso arbitrale: agli eredi dei soci; agli amministratori di fatto; nonché a quell’amministratore che non abbia aderito alla modifica dell’atto costitutivo implicante la soppressione della pattuizione d’arbitrato.

Ebbene, il Supremo Collegio così ha rispettivamente statuito:

- in tema di società di persone, in mancanza di una esplicita previsione statutaria che estenda l’arbitrabilità delle controversie societarie agli eredi del socio, questi ultimi, anche se titolari di un diritto di credito alla liquidazione della quota, sono estranei alla società e, pertanto, non possono promuovere la causa per ottenere tale liquidazione davanti agli arbitri (Sez. 1, n. 02164/2023, Crolla, Rv. 666782-01);

- la clausola arbitrale dettata per dirimere le controversie con gli amministratori è applicabile non solo all’amministratore nominato dall’assemblea, ma anche all’amministratore di fatto, cioè colui che sia stato nominato in modo invalido o abbia iniziato ad esercitare le funzioni prima della formale nomina e accettazione, oppure che abbia usurpato le funzioni ad altri, comportandosi come rappresentante senza averne i poteri, poiché, trattandosi di soggetto in grado di rivestire pienamente un rapporto organico all’interno della struttura organizzativa della società, è parimenti destinatario dei diritti e degli obblighi che conseguono alla funzione, incluse le previsioni statutarie riguardanti gli amministratori (Sez. 1, n. 03271/2023, Iofrida, Rv. 666865-01; la pronuncia contribuisce all’elaborazione della figura dell’amministratore di fatto, completandone l’assimilazione, anche sotto il peculiare aspetto in questione, all’amministratore di diritto);

- in tema di arbitrato, la vincolatività della clausola compromissoria statutaria nei confronti degli amministratori di società ha fondamento pattizio, derivando dall’adesione che gli stessi implicitamente prestano con l’accettazione della carica; ne deriva che non è opponibile agli stessi la soppressione della clausola compromissoria intervenuta a seguito di modifica dell’atto costitutivo successiva alla cessazione della carica e, pertanto, in assenza di specifica adesione da parte dell’amministratore a tale modifica, la predetta soppressione non è idonea ad escludere la competenza arbitrale per le controversie relative a fatti insorti in costanza del rapporto organico (Sez. 6-1, n. 06221/2023, Falabella, Rv. 667164-01).

Sul tema della tipologia di vizi denunciabili in sede di arbitrato societario, Sez. 1, n. 09395/2023, Terrusi, Rv. 667406-01, ha puntualizzato il principio di diritto già affermato da Sez. U, n. 09285/2016, Nappi, Rv. 639687-01), affermando che, ove le parti abbiano autorizzato gli arbitri a decidere secondo equità, l’impugnazione della decisione arbitrale per errore in iudicando non è consentita, salvo che abbia ad oggetto questioni non compromettibili o relative alla validità di delibere assembleari, a prescindere dal fatto che la clausola compromissoria sia stata inserita prima o dopo la novella del 2006, essendo irrilevante che ratione temporis l’art. 36 del d.lgs. n. 5 del 2003 faccia riferimento al testo dell’art. 829, comma 3, c.p.c., conseguente al d.lgs. n. 40 del 2006, ovvero all’art. 829, comma 3, c.p.c., nel testo previgente.

È infine da segnalare un’ultima pronuncia, intervenuta nella peculiare materia interessata dalle leggi speciali emanate per fronteggiare recenti e note crisi bancarie: a tale proposito Sez. 1, n. 11321/2023, Nazzicone, Rv. 667744-01, ha chiarito che la disciplina delineata per la gestione della crisi delle c.d. quattro banche (l. n. 208 del 2015, d.l. n. 59 del 2016, d.p.c.m. n. 82 del 2017, d.m. n. 83 del 2017) permette ai soli obbligazionisti subordinati – aventi speciali requisiti di patrimonio e di reddito – di ricorrere alla procedura diretta forfettaria al fine di ottenere l’indennizzo da parte del fondo di solidarietà, pertanto l’”alternatività” della tutela diretta rispetto a quella arbitrale non è configurabile quando l’investitore non abbia i requisiti previsti, risultando in tal caso carente della legittimazione ad esperire il rimedio del ristoro automatico asseritamente “alternativo”.