PARTE INTRODUTTIVA LA NOMOFILACHIA ED IL DIRITTO EUROPEO: LA CORTE DI CASSAZIONE PROTAGONISTA DEL DIALOGO SOVRANAZIONALE

  • Corte europea dei diritti dell'uomo
  • procedura civile
  • proprietà privata
  • danno
  • Convenzione europea dei diritti dell'uomo

CAPITOLO I

L’APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO DA PARTE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

(di Martina Flamini, Giulia Stano )

Sommario

1 Casistica relativa all’applicazione delle norme CEDU. - 2 Diritto alla riservatezza ed art. 8 CEDU. - 3 Diritto alla vita familiare, bigenitorialità e art. 8 CEDU. - 3.1 Diritto alla vita privata e familiare dei cittadini stranieri e art. 8 CEDU. - 4 Diritto a un equo processo in ambito civile e a un ricorso effettivo (artt. 6 e 13 CEDU). Principio del ne bis in idem (art. 50 Carta di Nizza). - 5 Risarcimento del danno ex art. 35 ter, comma 3, della l. n. 354 del 1975 e art. 3 CEDU. - 6 Protezione della proprietà e art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla CEDU. - 7 Il “dialogo” tra Corte Edu e Corte di Cassazione nel contesto dello scambio di informazioni all’interno della Rete tra Corti Superiori.

1. Casistica relativa all’applicazione delle norme CEDU.

Le principali questioni che hanno portato la Suprema Corte, nell’anno in rassegna, a confrontarsi con le norme della CEDU possono essere ricondotte alla tutela del diritto alla vita privata e familiare, della riservatezza, del cittadino straniero, nonché alla tutela del diritto a un equo processo e a un ricorso effettivo e alla protezione della proprietà. In un caso, inoltre, la Suprema Corte ha affrontato la questione del rapporto tra divieto di tortura e di pene o trattamenti inumani e degradanti e condizione dei detenuti e internati.

2. Diritto alla riservatezza ed art. 8 CEDU.

Sez. U, n. 13319/2024, Di Paolantonio, Rv. 671516-02, si è pronunciata sull’utilizzabilità, nei procedimenti disciplinari, delle intercettazioni o delle acquisizioni di chat disposte nell’ambito di un procedimento penale. La controversia portata all’attenzione delle Sezioni Unite ha tratto origine dall’impugnazione della sentenza n. 143 del 2021, con cui la Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura ha inflitto la sanzione della sospensione delle funzioni nei confronti di cinque magistrati, dichiarandoli responsabili degli illeciti disciplinari commessi nell’esercizio delle funzioni di componenti del CSM, ai sensi degli artt. 1, comma 1, 2 comma 1, lett. d), 3, lettera i) del d.lgs. n. 23 febbraio 2006, n. 109 (Capo 1); degli art.1, comma 1, 2, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 109 del 2006 (Capo 2), ed, ancora, dell’art. 2, lett. u) del medesimo decreto legislativo, con assorbimento dell’illecito

(1) I paragrafi 1, 4, 5 e 6 sono stati redatti da Giulia Stano, i restanti da Martina Flamini

disciplinare di cui all’art. 1, comma 1 e 2, comma 1, lett. n) d.lgs. n. 109 del 2006 (Capo 4), loro contestato per estensione dal Ministro della giustizia. In particolare, la decisione ha riconosciuto la responsabilità disciplinare degli incolpati, per aver tenuto un comportamento gravemente scorretto nei confronti di altri magistrati componenti il Consiglio Superiore della Magistratura, in quanto idoneo ad influenzare in modo occulto l’attività della quinta commissione del Consiglio, e nei confronti di altri magistrati che avevano presentato domanda per il conferimento dell’ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, in quanto definivano le strategie di nomina del Procuratore; nonché per aver violato il dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione presso la quinta commissione del Consiglio Superiore della Magistratura, relativamente al conferimento di tale incarico direttivo, informando di tale pratica soggetti estranei alle funzioni consiliari.

Le Sezioni Unite, richiamando i principi affermati nelle sentenze Sez. U, n. 09390/2021, Cosentino, Rv. 660918-04, e Sez. U, n. 22302/2021, Vincenti (non massimata sul punto), hanno ribadito che a) nella giurisprudenza della Corte EDU la dedotta violazione dell’art. 8 della Convenzione è stata apprezzata, in riferimento alle intercettazioni disposte nel processo penale e poi utilizzate in un procedimento disciplinare, sotto due distinti profili, ossia, da un lato, la presenza, o meno, di una base legale per l’utilizzo delle intercettazioni nel procedimento ad quem, dall’altro la possibilità di esercitare sulle intercettazioni, disposte nel giudizio a quo, un controllo efficace anche nel diverso procedimento nel quale le intercettazioni medesime sono state acquisite; b) è in relazione alla mancanza di una o di entrambe dette condizioni che la Corte ha ritenuto integrata la denunciata violazione dell’art. 8, perché l’utilizzazione era avvenuta in violazione del diritto nazionale che prevedeva la distruzione delle risultanze dell’attività di captazione (sentenza 5 luglio 2021 Eminağaoğlu contro Turchia; sentenza 7 giugno 2016 Karabeyoğlu contro Turchia) o perché non era stato consentito alla parte di esercitare il proprio diritto di difesa nel procedimento ad quem quanto alla validità delle intercettazioni (sentenza 29 marzo 2005 Matheron contro Francia); c) sulla base dei principi richiamati alla lettera a) la Corte di Strasburgo, invece, con le sentenze Versini-Campinchi et Crasnianskì contro Francia (del 16 giugno 2016) e Terrazzoni contro Francia (del 29 giugno 2016), ha escluso la sussistenza della dedotta violazione del diritto tutelato dall’art. 8 CEDU, in quanto alle ricorrenti era stato consentito di chiedere l’esclusione dal procedimento disciplinare della trascrizione dell’intercettazione in quanto illegale; consultare la registrazione e la trascrizione dell’intercettazione; spiegare dinanzi al Consiglio Superiore la conversazione intercettata, ricevendo comunicazione di tutti gli atti e con la facoltà di chiedere, sempre nell’ambito del procedimento disciplinare, l’esclusione della trascrizione controversa.

In forza di tali principi, la S.C. ha ribadito che l’utilizzo nel procedimento disciplinare a carico di magistrati delle intercettazioni di comunicazioni e di conversazioni disposte nel procedimento penale si fonda sugli art. 16 e 18 del d.lgs. n. 109 del 2006, che integrano una base legale rispondente al criterio convenzionale, da ultimo ribadito dalla Corte EDU con sentenza 12 gennaio 2023 Potoczká e Adamčo contro Slovacchia, secondo cui l’espressione “prevista dalla legge” “esige in generale, in primo luogo, che la misura contestata debba avere qualche base nel diritto interno; ciò rinvia anche alla qualità della legge in questione, esigendo che essa debba essere compatibile con lo stato di diritto e accessibile alla persona interessata, la quale deve, inoltre, essere in grado di prevederne le conseguenze per lei. Pertanto, il diritto interno deve essere sufficientemente chiaro nei suoi termini per fornire alle persone un’adeguata indicazione delle circostanze e delle condizioni alle quali le autorità pubbliche sono autorizzate a ricorrere a tali misure”. La costante interpretazione del diritto interno alla quale si è già fatto riferimento, va apprezzata ai fini dell’individuazione della “base legale” perché, sempre secondo la giurisprudenza della Corte EDU, il termine legge va inteso «nella sua accezione “materiale” e non “formale”; in un ambito coperto dal diritto scritto, la “legge” è il testo in vigore come i giudici competenti lo hanno interpretato» (sentenza 17 marzo 2016 Capriotti contro Italia).

È stato così precisato che, a fronte di un dato normativo chiaro nel riconoscere un ampio potere di acquisizione degli atti in entrambe le fasi che scandiscono il procedimento disciplinare e di un altrettanto chiaro orientamento espresso dalla giurisprudenza sull’utilizzabilità delle intercettazioni, non si può dubitare della sussistenza del requisito della prevedibilità, perché, come già queste Sezioni Unite hanno rimarcato, i magistrati ordinari, in ragione dello status professionale rivestito, sono tenuti a conoscere principi e regole che disciplinano il loro ordinamento, anche in relazione agli aspetti inerenti all’esercizio del potere disciplinare.

Non è stato poi ravvisato alcun dubbio circa la ricorrenza dell’ulteriore requisito richiesto dalla Corte EDU quanto al pieno diritto di difesa che nel procedimento ad quem deve essere assicurato in relazione alla validità e all’efficacia probatoria delle intercettazioni acquisite aliunde, diritto che nell’ordinamento interno è garantito dal carattere giurisdizionale del procedimento nonché dall’applicazione dei principi, egualmente consolidati, specificamente richiamati dalle Sezioni Unite.

Infine, quanto alla questione della “proporzionalità” dell’impiego delle captazioni informatiche o telematiche nel giudizio disciplinare, la S.C. ha osservato che, nel giudizio di bilanciamento operato nel processo penale viene in rilievo il bene giuridico della libertà personale, mentre nel giudizio disciplinare dei magistrati il bene, fondativo dello Stato di diritto, dell’autonomia ed indipendenza della magistratura, per il tramite del suo autogoverno, e della deontologia degli appartenenti all’ordine giudiziario, con la conseguenza che il criterio della “proporzionalità” non può che avere una diversa taratura nei due ambiti, maggiore in quella penale e minore in quella disciplinare, dato il diverso “peso specifico” che va attribuito all’ art. 15 Cost. in rapporto ai diversi valori costituzionali in rilievo, secondo una logica di «bilanciamento- sistemico e non frazionato, nonché privo di gerarchie” (Corte cost., sentenze n. 264 del 2012 e n. 85 del 2013).

Con specifico riferimento alle disposizioni contenute nell’art. 8, comma 2, della CEDU e all’art. 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, la S.C. ha precisato che il diritto unionale, al pari di quello interno e convenzionale, non esclude in assoluto qualsivoglia limitazione del diritto alla riservatezza, bensì sollecita ad effettuare un bilanciamento fra il diritto stesso e le finalità di interesse generale che possono venire in rilievo e che legittimano lo Stato membro a ritenere, con atto normativo, quel diritto subvalente, ove la sua compressione sia giustificata dalla necessità di tutelare altri valori e sia proporzionata allo scopo. Espressamente richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia - che ha costantemente affermato che la sicurezza dello Stato viene in rilievo ogniqualvolta occorre preservare l’interesse primario alla tutela delle funzioni essenziali dello Stato medesimo e gli interessi fondamentali della società, mediante la prevenzione e la repressione delle attività che destabilizzano le strutture costituzionali, politiche, economiche o sociali fondamentali di un paese ( cfr. Corte UE 5 aprile 2022 in causa C-140/20, G.D., punto 61; Corte UE 6 ottobre 2020 cit., punto 135) -, le Sezioni Unite hanno affermato che, nell’ambito del procedimento disciplinare a carico dei magistrati, l’utilizzo di captazioni disposte in un procedimento penale non contrasta con l’art. 8 CEDU, né con l’art. 15, par. 1, dir. 2002/58/ CE, poiché il diritto eurounitario, al pari di quello interno e convenzionale, non esclude in assoluto qualsivoglia limitazione del diritto alla riservatezza, ma richiede un suo bilanciamento con le finalità di interesse generale che possono venire in rilievo e che legittimano lo Stato membro a ritenere, con atto normativo, quel diritto subvalente, qualora la sua compressione sia proporzionata allo scopo e sia giustificata dalla necessità di tutelare altri valori, come, nella specie, il prestigio dell’ordine giudiziario e dell’autonomia ed indipendenza della magistratura, i quali rientrano tra i beni protetti di maggiore rilevanza nell’assetto costituzionale italiano.

Ancora con riferimento all’utilizzabilità in un procedimento disciplinare a carico di magistrati delle captazioni disposte in un procedimento penale, Sez. U, n. 08492/2024, Graziosi, Rv. 670757-01, ha affermato che l’utilizzazione di dette captazioni, ritualmente disposte nell’ambito di un procedimento penale non confligge, pure alla luce della sentenza della Corte di giustizia del 7 settembre 2023, con gli artt. 8 della CEDU e 15, par. 1, della dir. 2002/58/CE, poiché quest’ultima, nel dettare i presupposti ed i limiti della cosiddetta data retention, ha ad oggetto i dati, provenienti dagli utenti, già acquisiti e temporaneamente conservati dai fornitori del servizio di comunicazione, mentre oggetto della translatio dal procedimento penale a quello disciplinare sono le conversazioni telefoniche o ambientali, non potendosi dilatare il perimetro della citata direttiva fino a ricomprendervi situazioni da essa non regolate, perché altrimenti il diritto dell’individuo alla riservatezza prevarrebbe automaticamente, oltre i limiti della proporzionalità e ragionevolezza, sull’imparzialità e correttezza della funzione giudiziaria.

3. Diritto alla vita familiare, bigenitorialità e art. 8 CEDU.

Nell’anno in rassegna, Sez. 1, n. 09442/2024, Russo, Rv. 670760-01, si è soffermata sulle caratteristiche della relazione familiare tra genitore e figlio, per affermare che tale relazione necessita, per inverarsi, di contatti periodici e adeguati, dovendosi pertanto evitare di lasciare trascorrere il tempo inutilmente, senza cioè che questi contatti possano aver luogo. Nella decisione in esame è stata espressamente richiamata la giurisprudenza della Corte EDU che ha più volte affermato che nelle cause che riguardano la vita familiare, il passare del tempo può avere conseguenze irrimediabili sulle relazioni tra il bambino e il genitore che non vive con lui, e in particolare che la rottura del contatto con un bambino molto piccolo può portare a una sempre maggiore alterazione della sua relazione con il genitore. In particolare, la S.C. ha osservato che: “il decorso del tempo senza che vi sia la possibilità di contatto toglie al minore ed al suo genitore, e al reciproco rapporto interpersonale di cura, affetto, costruzione dell’identità personale e familiare, “pezzi di vita” che non consentono alcuna restitutio in pristinum poiché ciò che è andato perduto è difficilmente recuperabile. Inoltre, la Corte di Strasburgo, pur riconoscendo all’autorità giudiziaria ampia libertà in materia di diritto di affidamento di un figlio di età minore, ha precisato che è comunque necessario un rigoroso controllo sulle “restrizioni supplementari”, ovvero quelle apportate dalle autorità al diritto di visita dei genitori, e sulle garanzie giuridiche destinate ad assicurare la protezione effettiva del diritto dei genitori e dei figli al rispetto della loro vita familiare, di cui all’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, onde scongiurare il rischio di troncare le relazioni familiari tra un figlio in tenera età e uno dei genitori (cfr. Corte EDU, 4 maggio 2017, Improta c/Italia; Corte EDU, 23 marzo 2017, Endrizzi c/ Italia; Corte EDU, 23 febbraio 2017, D’Alconzo c/Italia; Corte EDU, 9 febbraio 2017, Solarino c/Italia; Corte EDU, 15 settembre 2016, Giorgioni c/Italia; Corte EDU, 23 giugno 2016, Strumia c/Italia; Corte EDU, 28 aprile 2016, Cincimino c/Italia)”. La sentenza della S.C. in esame prosegue, poi, ricordando come la Corte EDU abbia più volte invitato le autorità nazionali ad adottare tutte le misure atte ad assicurare il mantenimento dei legami tra il genitore e i figli, affermando che “per un genitore e suo figlio, stare insieme costituisce un elemento fondamentale della vita familiare” (cfr. Kutzner c. Germania, n. 46544/99, CEDU 2002) e che “le misure interne che lo impediscono costituiscono una ingerenza nel diritto protetto dall’art. 8 della Convenzione” (cfr. K. E T. c. Finlandia, n. 25702/94, CEDU 2001). I giudici di Strasburgohanno altresì affermato che, in un quadro di osservanza della frequentazione tra genitore e figlio, gli obblighi positivi da adottarsi dalle autorità degli Stati nazionali, per garantire effettività della vita privata o familiare nei termini di cui all’art. 8 della Convenzione EDU, non si limitano al controllo che il bambino possa incontrare il proprio genitore o avere contatti con lui, ma includono l’insieme delle misure preparatorie che, non automatiche e stereotipate, permettono di raggiungere questo risultato, nella preliminare esigenza che le misure deputate a ravvicinare il genitore al figlio rispondano a rapida attuazione, appunto perché il trascorrere del tempo può avere delle conseguenze irrimediabili sulle relazioni tra il fanciullo e quello dei genitori che non vive con lui (cfr. Corte EDU, 29 gennaio 2013, Lombardo c. Italia). In forza di tali considerazioni, e sulla premessa che il provvedimento impugnato è stato adottato con il provvedimento conclusivo del giudizio camerale volto a modificare le condizioni di separazione e divorzio, e pertanto suscettibile di acquisire efficacia di giudicato rebus sic stantibus, ne è stato affermato il carattere di decisorietà, in quanto concretamente idoneo ad incidere sulla relazione familiare per il carattere fortemente limitativo delle restrizioni ai tempi di permanenza del minore presso il padre che sono state richieste, con la conseguente affermazione della sua ricorribilità in Cassazione. È stato, quindi, affermato il seguente principio di diritto: “in tema di bigenitorialità, i provvedimenti giudiziali che, a conclusione del giudizio di revisione delle condizioni di affidamento statuiscono - in via esclusiva o aggiuntiva - sulle modalità di frequentazione e visita dei figli minori, sono ricorribili per cassazione ove impongano restrizioni suscettibili di ledere, nel loro protrarsi nel tempo, il diritto fondamentale alla vita familiare sancito dall’art. 8 CEDU. Infatti, i tempi di permanenza dei minori presso il genitore non convivente devono di regola comprendere tutti i momenti della vita quotidiana del minore, anche se in misura proporzionalmente ridotta rispetto ai tempi di convivenza con l’altro genitore, e in essi vanno compresi i pernottamenti - salvo che si evidenzi uno specifico e attuale pregiudizio per il minore -, in modo da consentire al genitore non convivente con il figlio di svolgere pienamente le sue funzioni di cura, educazione, istruzione, assistenza materiale e morale, in conformità alle condizioni del provvedimento di affidamento”.

3.1. Diritto alla vita privata e familiare dei cittadini stranieri e art. 8 CEDU.

Nel 2023, la S.C. aveva affermato che, ai sensi dell’art. 19, comma 1.1., del d. lgs. n. 286/1998, nel testo vigente ratione temporis, nonché ai sensi dell’art. 13 comma 2 bis del medesimo decreto, integra causa ostativa all’espulsione del cittadino straniero la sussistenza di “legami familiari” nel territorio dello Stato, con le concrete connotazioni previste da tali norme, in quanto espressione del diritto di cui all’art. 8 CEDU, bilanciato su base legale con una serie di altri valori tutelati, ma da declinarsi secondo i principi dettati dalla Corte di Strasburgo, in particolare dovendo perciò attribuirsi la nozione di “famiglia” non soltanto alle relazioni fondate sul matrimonio, ma anche ad altri “legami familiari” di fatto (Sez. 1, n. 35684/2023, Parise, Rv. 669812-01).

Nell’anno in rassegna, Sez. 1, n. 29125/2024, Russo, Rv. 673128-02, ha precisato che, secondo la Corte EDU la vita familiare tutelabile è anche quella di fatto, purché fondata su legami effettivi e genuini e che, in tal senso, anche il comportamento conforme a legalità di colui che aspira a stabilire il legame familiare assume rilevanza (Corte EDU Paradiso e Campanelli, seconda sezione del 27.1.2015 e Grande Camera del 24.1.2017; Marckx c. Belgio del 13.6.1979; Evers c. Germania del 28.5.2020). Nella decisione in esame, la S.C., decidendo sul ricorso proposto da un cittadino albanese avverso la decisione di rigetto della domanda volta ad ottenere la protezione internazionale dallo stesso richiesta mentre era ristretto in carcere in attesa dell’estradizione per l’esecuzione della pena inflittagli con sentenza di condanna all’ergastolo emessa dall’autorità giurisdizionale albanese, successivamente commutata in quella detentiva di 25 anni di reclusione, per i delitti di triplice omicidio e possesso illegale di armi da caccia commessi in Albania, ha affermato che “la famiglia di fatto riceve tutela se ed in quanto si ispiri ai valori di cui la nostra Costituzione è espressione e agli stessi canoni di eguaglianza, solidarietà, rispetto reciproco cui è improntata la disciplina della famiglia fondata sul matrimonio; la lealtà tra i partner è uno dei presupposti perché si possa sviluppare un legame fondato su questi valori”. È stato così sottolineato come si debba escludere che ricorra vita privata e familiare, tutelabile ex art. 19 del D.lgs. 286 del 1998, in relazione all’art. 8 CEDU, “qualora la relazione non sia autentica per essere stata fondata sulla menzogna mantenuta costantemente negli anni da uno dei due partner, non solo in ordine al suo nome ed alla sua identità, ma anche gli eventi significativi del suo passato, quali la commissione di un grave delitto, specie ove questi eventi siano in ancora in grado di condizionare la vita presente”. È stato così pronunciato il seguente principio di diritto: “in tema di divieto di respingimento ed espulsione deve escludersi che ricorra vita privata e familiare, tutelabile ex art. 19 del D.lgs. n. 286/1998 in relazione all’art. 8 CEDU qualora la relazione non sia autentica e connotata dagli stessi canoni di eguaglianza, solidarietà, rispetto reciproco cui è improntata la disciplina della famiglia fondata sul matrimonio, e in particolare qualora sia fondata sulla menzogna mantenuta costantemente negli anni da uno dei due partner, non solo in ordine al suo nome ed alla sua identità, ma anche gli eventi significativi del suo passato. Inoltre, qualora il soggetto non rispetti le regole fondamentali della società in cui vorrebbe inserirsi, non può positivamente apprezzarsi alcuna integrazione sociale, per la quale è necessario che il soggetto si unisca non solo materialmente ma anche moralmente alla comunità, pur mantenendo la propria identità personale e familiare, ma rendendo compatibile il proprio modus vivendi con le regole gli usi e i costumi adottati da quella comunità”.

4. Diritto a un equo processo in ambito civile e a un ricorso effettivo (artt. 6 e 13 CEDU). Principio del ne bis in idem (art. 50 Carta di Nizza).

Nell’anno in rassegna e nella cornice di alcune decisioni sul procedimento per la decisione accelerata previsto dall’art. 380-bis c.p.c., l’importante pronuncia Sez. U, n. 19293/2024, Mancino, Rv. 671752-01, ha affermato che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - in relazione agli artt. 24, 103, 111, 113 e 117 Cost., nonché all’art. 47 della Carta dei diritti dell’UE e agli artt. 6 e 13 CEDU - di tale disposizione nella parte in cui, al comma 3, stabilisce che, nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, in conseguenza dell’istanza di decisione avanzata dal ricorrente, la Corte procede in camera di consiglio, anziché in pubblica udienza, perché la trattazione camerale soddisfa esigenze di celerità e di economia processuale, costituisce un modello processuale capace di assicurare un confronto effettivo e paritario tra le parti (ed è espressione non irragionevole della discrezionalità riservata al legislatore nella conformazione degli istituti processuali), garantisce la partecipazione del Procuratore generale (con la prevista facoltà di rassegnare conclusioni scritte) e non vulnera l’essenza collegiale della giurisdizione di legittimità (non avendo la proposta carattere decisorio, né di anticipazione di giudizio da parte del relatore).

Sez. 1, n. 4157/2024, Perrino, Rv. 670423-01, ha affermato che il principio secondo cui il fallito, nelle controversie inerenti a rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, non può testimoniare poiché conserva la qualità di parte in senso sostanziale - come tale inconciliabile con la veste di testimone - è estensibile anche alla persona fisica che abbia statutariamente la rappresentanza legale di quella giuridica, senza che ciò comporti alcuna contrarietà ai principi CEDU, posto che secondo la stessa interpretazione della Corte EDU la violazione si verifica solo allorché una delle due parti in causa sia posta dalla norma processuale in posizione di svantaggio nei confronti dell’altra, mentre l’art. 246 c.p.c. si applica in egual modo a tutte le parti del giudizio.

Sez. 3, n. 6583/2024, Tassone, Rv. 670511-01, ha stabilito che, in caso di notificazione dell’appello a mezzo PEC e di costituzione della parte appellante in modalità analogica, l’omesso deposito degli originali o duplicati telematici dell’atto d’impugnazione e della relativa notificazione non determina l’improcedibilità dell’appello, atteso che il destinatario della notifica telematica, venuto in possesso dell’originale dell’atto, è in grado di effettuare direttamente la verifica di conformità, dovendosi privilegiare il principio di “strumentalità delle forme” processuali senza vuoti formalismi, alla luce del rilievo attribuito dagli artt. 6 CEDU, 47 della Carta UE e 111 Cost. all’effettività dei mezzi di azione e difesa in giudizio, configurati come diretti al raggiungimento di una decisione di merito. Nella specie, la S.C. ha affermato l’insussistenza dei presupposti per la declaratoria di improcedibilità dell’appello, avendo l’appellante depositato, all’atto della sua costituzione in modalità analogica, le copie analogiche dell’atto di appello con le relate di notifica unitamente all’attestazione della conformità di tali copie agli originali informatici, e la parte appellata espressamente dato atto, nella sua comparsa di costituzione, che l’atto di citazione in appello era stato notificato al suo difensore.

In tema di equa riparazione per durata irragionevole del processo, Sez. 3, n. 29050/2024, Cirillo, Rv. 672567-01 (conforme a Sez. 2, n. 26497/2019, Scarpa, Rv. 655680-02) ha statuito che - posto che il danno non patrimoniale è conseguenza normale, ma non automatica e necessaria, della violazione del diritto sancito dall’art. 6 CEDU - il giudice, una volta accertata e determinata l’entità della violazione, deve ritenere sussistente il pregiudizio, a meno che, nel caso concreto, non ricorrano circostanze particolari, che inducano ad escluderne l’esistenza.

Sez. T, n. 30680/2024, Gori, Rv. 672963-01, ha affermato che l’interdizione dell’unico difensore nominato ai sensi dell’art. 12, del d.lgs. n. 546 del 1992, dichiarata dal giudice penale prima del trattenimento della causa in decisione da parte del giudice tributario, determina l’interruzione del processo con effetto dall’evento, ai sensi dell’art. 40, comma 2, del medesimo decreto, senza necessità di sua dichiarazione o notificazione, e l’irrituale prosecuzione del giudizio è deducibile in Cassazione dalla parte colpita, a tutela del diritto di difesa, ai sensi degli artt. 25 Cost., 47 della CDFUE e 6 della CEDU.

In tema di giudizio di cassazione, Sez. 3, n. 24724/2024, Fanticini, Rv. 672216-01, ha stabilito che l’omessa produzione della relata di notifica della sentenza impugnata determina l’improcedibilità del ricorso ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., la quale - in base a quanto affermato dalla Corte EDU nella sentenza del 23 maggio 2024, Patricolo e altri c. Italia - non si pone in contrasto con l’art. 6 CEDU, poiché integra una sanzione adeguata rispetto al fine di assicurare il rapido svolgimento del procedimento dinanzi alla Corte di cassazione (che è preordinato alla verifica della corretta applicazione della legge ed interviene dopo la celebrazione di due gradi di giudizio deputati alla delibazione nel merito della pretesa) e non costituisce impedimento idoneo a compromettere il diritto di accesso a un tribunale. Nello stesso senso anche Sez. 1, n. 19475/2024, Scotti, Rv. 671683-01, secondo cui l’omessa produzione della relata di notifica della sentenza impugnata comporta l’improcedibilità del ricorso ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. e tale sanzione non contrasta con gli artt. 24 e 111 Cost. e 6 CEDU, trattandosi di un adempimento preliminare, tutt’altro che oneroso e complesso, che non mette in discussione il diritto alla difesa e al giusto processo, essendo finalizzato a verificare, nell’interesse pubblico, il passaggio in giudicato della decisione di merito e a selezionare la procedura più adeguata alla definizione della controversia.

Infine, Sez. 2, n. 29801/2024, Besso Marcheis, Rv. 673041-01, ha affermato che, in base alla giurisprudenza unionale e della CEDU, è incompatibile col principio del ne bis in idem in ambito eurounitario (e, in particolare, con l’art. 50 della Carta di Nizza) l’instaurazione di un procedimento amministrativo di tipo sanzionatorio o la sua prosecuzione - anche in sede di opposizione giurisdizionale - per l’illecito di cui all’art. 187-bis TUF, ove, con riguardo agli stessi fatti storici, la posizione dell’incolpato abbia formato oggetto di proscioglimento, in sede penale, dal delitto ex art. 184 TUF, con decreto di archiviazione richiesto all’esito di un’istruttoria approfondita e connotata da un’accurata valutazione, nel merito, di un complesso di indizi sufficientemente completo, valevole a rendere tale decisione equiparabile a una pronuncia assolutoria.

5. Risarcimento del danno ex art. 35 ter, comma 3, della l. n. 354 del 1975 e art. 3 CEDU.

In tema di risarcimento del danno per violazione dell’art. 3 CEDU nei confronti di soggetti detenuti o internati, Sez. 3, n. 1885/2024, Ambrosi, Rv. 670060-01, ha affermato che nella valutazione dello spazio individuale minimo in cella collettiva, pari a tre metri di superficie calpestabile, alla luce dell’interpretazione della Corte EDU e di quella delle Sezioni Unite penali della Corte di cassazione, si deve avere riguardo alla superficie che assicura il normale movimento dovendosi, pertanto, detrarre l’area destinata a servizi igienici e quella occupata da strutture tendenzialmente fisse, tra cui i letti a castello.

6. Protezione della proprietà e art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla CEDU.

In tema di espropriazione, Sez. 1, n. 8079/2024, Parise, Rv. 670563, ha affermato che, ove il bene gravato da vincolo sia incluso in un’area di protezione di una riserva naturale

o di un piano paesaggistico istituito con legge regionale, nel cui ambito sia consentito solo l’esercizio di attività agricola, non è dovuto alcun indennizzo per la perdita dello ius aedificandi, essendosi in presenza non di un vincolo preordinato all’esproprio o avente analoga natura bensì di un vincolo ambientale imposto per legge, avente carattere ricognitivo e confermativo delle caratteristiche paesaggistiche e ambientali già possedute dal bene, da ritenersi giustificato alla luce dell’equilibrio costituzionale - che, in attuazione della funzione sociale della proprietà, vede alcune facoltà dominicali recessive di fronte alle esigenze di salvaguardia dei valori culturali ed ambientali di interesse generale - nonché alla stregua dell’art. 1 del Prot. N. 1 della CEDU, che non esclude il sacrificio dello ius aedificandi per la salvaguardia dei predetti interessi.

Ancora, Sez. 1, n. 10500/2024, Terrusi, Rv. 670972-01, ha stabilito che a fronte del commissariamento dell’Ilva, disposto con il d.l. n. 61 del 2013, convertito in l. n. 89 del 2013, il soggetto titolare di una partecipazione minoritaria può, in astratto, invocare il diritto a un indennizzo per lesione del valore patrimoniale della quota ai sensi degli artt. 42 Cost. e 1 del Protocollo addizionale della CEDU, rientrando la partecipazione azionaria nella categoria dei “beni” ai quali è dedicata la previsione di salvaguardia dettata dal citato art. 1; spetta però al giudice del merito stabilire se, in concreto, un pregiudizio di tal genere vi sia stato come diretta conseguenza della legge-provvedimento, e la relativa valutazione, se motivata, resta insindacabile in cassazione.

7. Il “dialogo” tra Corte Edu e Corte di Cassazione nel contesto dello scambio di informazioni all’interno della Rete tra Corti Superiori.

Il tema dell’applicazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo da parte della Corte di cassazione mostra un’interessante prospettiva di analisi anche in riferimento all’individuazione degli articoli della Convenzione che, nell’anno in rassegna, hanno costituito oggetto di specifiche richieste alla Suprema Corte, da parte della Corte Edu, nell’ambito di studi di diritto comparato, all’interno della Rete tra Corti Superiori.

Non pare inutile ricordare che, nella metodologia utilizzata dalla Corte Edu per i rapporti di diritto comparato, quando si ritiene che l’esame di un ricorso necessiti di un approccio di diritto comparato, viene inviata, su apposito formulario, una formale domanda che contiene una spiegazione del caso e la formulazione di uno o più quesiti giuridici. Vengono poi selezionati gli Stati da analizzare cercando, per quanto possibile, di rappresentare tutte le tradizioni e i sistemi giuridici in modo equilibrato. Per gli Stati che fanno parte del Superior Courts Network (SCN), tra i quali l’Italia, la Rete delle corti superiori creata nell’ottobre del 2015 su iniziativa della Corte di Strasburgo, i quesiti vengono trasmessi tramite il sito intranet del SCN. I quesiti sono formulati nelle due lingue ufficiali della Corte (francese e inglese), prevedono una data limite per le risposte, sono redatti in francese o in inglese e sono trasmesse alla Divisione ricerca attraverso la piattaforma intranet.

Orbene, con una prima richiesta, del 15 gennaio 2024, relativa agli artt. 6, 8, 13 e 14 della Convenzione, la Corte Edu ha proposto quesiti relativi alla partecipazione di atleti intersessuali alle competizioni sportive nella categoria “donne” e alle procedure per decidere sulle controversie che coinvolgono tali atleti. In particolare, ha rappresentato che World Athletics (precedentemente nota come International Association of Athletics Federation) ha adottato i DSD Regulations (DSD è l’acronimo di “differences of sex development”), che disciplinano la partecipazione degli atleti affetti da DSD alla categoria femminile di alcune discipline sportive nelle competizioni internazionali. Questi regolamenti collegano l’idoneità di un atleta a gareggiare nella categoria femminile a un determinato livello di testosterone. In base ai regolamenti DSD, tutte le controversie derivanti dalla loro applicazione devono essere sottoposte al Tribunale arbitrale dello sport (CAS) di Losanna. Le decisioni del CAS possono essere impugnate davanti al Tribunale Federale Svizzero, ma solo per motivi ben precisi, stabiliti dalla legislazione svizzera. Tanto premesso, la Corte Edu ha chiesto alla Corte di cassazione se i Tribunali italiani hanno condotto un controllo giurisdizionale su tali controversie in relazione alle competizioni internazionali. È stata poi approfondita la questione dell’ammissibilità degli atleti con DSD a partecipare alle competizioni nazionali nella categoria femminile, l’esistenza (o meno) di regolamenti simili in materia di DSD a livello nazionale e le vie legali a disposizione di tali atleti per contestare tali regolamenti o la loro applicazione davanti ai tribunali nazionali.

Con richiesta del 24 luglio 2024, la Corte Edu ha premesso che una sanzione disciplinare è stata inflitta ad un giudice di contea per aver pubblicato sulla sua pagina personale di Facebook messaggi riguardanti, in particolare, questioni di interesse pubblico senza alcun rapporto con il funzionamento del sistema giudiziario, utilizzando un linguaggio che - secondo i tribunali nazionali - ha oltrepassato i limiti di decenza e integrità che spettano a giudici e pubblici ministeri. In relazione a tali fatti, sono state posti alla Corte di Cassazione tre quesiti, in relazione all’art. 10 della Convenzione: il diritto interno e/o la prassi degli Stati membri del Consiglio d’Europa prevedono che i giudici e i pubblici ministeri nazionali siano vincolati da un dovere di discrezione che può limitare il loro diritto, ai sensi dell’articolo 10 della Convenzione, di esprimere idee e opinioni su questioni di interesse pubblico (che non sono necessariamente legate al funzionamento del sistema giudiziario o all’esercizio delle loro funzioni), o su procedimenti giudiziari in corso?; in caso di risposta affermativa, a) in quali circostanze i giudici e i pubblici ministeri sono vincolati da tale dovere di discrezione? b) tale dovere di discrezione si estende anche alla libertà dei giudici e dei pubblici ministeri nazionali di esprimere idee e opinioni su questioni di interesse pubblico o su procedimenti giudiziari in corso attraverso i social media? c) la portata dei post dei giudici e dei pubblici ministeri sui social media (ad esempio, il fatto che la loro “bacheca” di Facebook sia accessibile al pubblico o solo a una cerchia ristretta di amici, il numero di follower, ecc.) e la natura personale o professionale dell’account sui social media che utilizzano per comunicare idee e opinioni su questioni di interesse pubblico o su procedimenti giudiziari in corso sono presi in considerazione quando si limita la loro libertà di espressione, se del caso? d) il tipo di linguaggio utilizzato da giudici e procuratori nazionali per esprimere idee o critiche (ad esempio, linguaggio osceno, volgare o non sufficientemente formale) è uno dei criteri per limitare potenzialmente la loro libertà di esprimere idee e opinioni su questioni di interesse pubblico che non sono necessariamente legate al funzionamento del sistema giudiziario o all’esercizio delle loro funzioni, o su procedimenti giudiziari in corso?

Infine, con questionario pervenuto il 12 settembre 2024 i giudici di Strasburgo hanno posto alla Corte di cassazione quesiti relativi al diritto di asilo e alla possibilità che lo Stato adotti misure volte a privare della libertà personale i cittadini stranieri che cercano di varcare i confini nazionali, senza un provvedimento individuale di detenzione. In particolare, è stato chiesto alla Suprema Corte: a) se sono previste disposizioni generali che, in caso di «stato di emergenza» o di altre «situazioni straordinarie», consentano l’ingresso generalizzato di cittadini stranieri per la presentazione di domande di protezione internazionale; b) se sono previste restrizioni alla libertà di movimento dei richiedenti asilo o degli stranieri che cercano di attraversare il confine nazionale in violazione del diritto interno; in particolare, se esiste la possibilità di privarli della libertà senza provvedimenti individuali di detenzione.

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  • norma europea

CAPITOLO II

IL DIALOGO CON LA CORTE DI GIUSTIZIA UE

(di Giulia Stano )

Sommario

1 Premessa. - 2 Pronunce della CGUE su rinvio pregiudiziale ex art. 267 T.F.U.E. - 2.1 Omesso rinvio pregiudiziale alla CGUE e sindacato sulle sentenze del Consiglio di Stato. - 3 Disapplicazione di norme in contrasto con il diritto UE. - 4 Applicazione di norme UE secondo l’interpretazione data dalla CGUE.

1. Premessa.

Nell’anno in rassegna sono state emesse un’unica pronuncia della Corte di giustizia UE su rinvio pregiudiziale di giudice di ultima istanza italiano; alcune pronunce della S.C. che hanno disposto la disapplicazione di norme in contrasto con il diritto eurounitario; altre pronunce della S.C. che hanno applicato norme UE in conformità all’interpretazione datane dalla Corte di giustizia UE.

Prima di passare al vaglio delle decisioni nelle quali si è espresso il dialogo tra le Corti, appare meritevole di menzione - per la rilevanza delle ricadute dei principi in essa affermati - la sentenza CGUE (Grande Sezione) del 25 giugno 2024, nella causa Ilva e a., C-626/22, in materia di rapporto tra emissioni industriali e misure di protezione dell’ambiente e della salute umana, emanata sulla base di rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Milano.

La vicenda sorge dalla controversia tra residenti nel Comune di Taranto e nei comuni limitrofi, da una parte, e l’Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria, società proprietaria di uno stabilimento siderurgico situato in tale Comune, la Acciaierie d’Italia Holding S.p.A. e la Acciaierie d’Italia S.p.A., dall’altra, in relazione a fatti di inquinamento causato dall’attività di tale stabilimento e ai danni alla salute che ne sono derivati.

Il giudice del rinvio ha sottoposto alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali: “1) Se la direttiva 2010/75 ed in particolare i considerando 4, 18, 34, 28 e 29 e gli articoli 3, punto 2, 11, 12 e 23 [di tale direttiva], ed il principio di precauzione e protezione della salute umana di cui all’articolo 191 TFUE possono essere interpretati nel senso che, in applicazione di una legge nazionale di uno Stato membro, è concessa a tale Stato membro la possibilità di prevedere che la Valutazione di Danno Sanitario (VDS) costituisca atto estraneo alla procedura di rilascio e riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) - nel caso di specie il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2017 - e la sua redazione possa essere priva di automatici effetti in termini di tempestiva ed effettiva considerazione da parte dell’autorità competente nell’ambito di un procedimento di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)/decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM), specialmente quando dia risultati in termini di inaccettabilità del rischio sanitario per una popolazione significativa interessata dalle emissioni inquinanti; o invece se la direttiva debba essere interpretata nel senso che: i) il rischio tollerabile per la salute umana può essere apprezzato mediante analisi scientifica di natura epidemiologica; ii) la VDS deve costituire atto interno al procedimento di rilascio e riesame dell’AIA/DPCM, ed anzi un suo necessario presupposto, ed in particolare oggetto di necessaria, effettiva e tempestiva considerazione da parte dell’autorità competente al rilascio e riesame dell’AIA.

2) Se la direttiva 2010/75 ed in particolare i considerando 4, 1[5], 18, 21, 34, 28 e 29 e gli articoli 3, punto 2, 11, 14, 15, 18 e 21 [di tale direttiva], possono essere interpretati nel senso che, in applicazione di una legge nazionale di uno Stato membro, tale Stato membro deve prevedere che l’autorizzazione integrata ambientale (qui AIA 2012, DPCM 2014, DPCM 2017) deve considerare sempre tutte le sostanze oggetto di emissioni che siano scientificamente note come nocive, comprese le frazioni di PM10 e PM2,5 comunque originate dall’impianto oggetto di valutazione; ovvero se la direttiva possa essere interpretata nel senso che l’autorizzazione integrata ambientale (il provvedimento amministrativo autorizzativo) deve includere soltanto sostanze inquinanti previste a priori in ragione della natura e tipologia dell’attività industriale svolta.

3) Se la direttiva 2010/75, ed in particolare i considerando 4, 18, 21, 22, 28, 29, 34, 43 e gli articoli 3, punti 2 e 25, 11, 14, 16 e 21 di tale direttiva, possono essere interpretati nel senso che, in applicazione di una legge nazionale di uno Stato membro, tale Stato membro, in presenza di un’attività industriale recante pericoli gravi e rilevanti per l’integrità dell’ambiente e della salute umana, può differire il termine concesso al gestore per adeguare l’attività industriale all’autorizzazione concessa, realizzando le misure ed attività di tutela ambientale e sanitaria ivi previste, per circa sette anni e mezzo dal termine fissato inizialmente e per una durata complessiva di undici anni”.

Ebbene, la CGUE ha affermato, sulla prima questione, che “la direttiva 2010/75, letta alla luce dell’articolo 191 TFUE e degli articoli 35 e 37 della Carta, deve essere interpretata nel senso che gli Stati membri sono tenuti a prevedere che una previa valutazione degli impatti dell’attività dell’installazione interessata tanto sull’ambiente quanto sulla salute umana costituisca atto interno ai procedimenti di rilascio e riesame di un’autorizzazione all’esercizio di una tale installazione ai sensi di detta direttiva”; sulla seconda questione, che “la direttiva 2010/75 deve essere interpretata nel senso che, ai fini del rilascio o del riesame di un’autorizzazione all’esercizio di un’installazione ai sensi di tale direttiva, l’autorità competente deve considerare, oltre alle sostanze inquinanti prevedibili tenuto conto della natura e della tipologia dell’attività industriale di cui trattasi, tutte quelle oggetto di emissioni scientificamente note come nocive che possono essere emesse dall’installazione interessata, comprese quelle generate da tale attività che non siano state valutate nel procedimento di autorizzazione iniziale di tale installazione”; sulla terza questione, che “la direttiva 2010/75 deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale ai sensi della quale il termine concesso al gestore di un’installazione per conformarsi alle misure di protezione dell’ambiente e della salute umana previste dall’autorizzazione all’esercizio di tale installazione è stato oggetto di ripetute proroghe, sebbene siano stati individuati pericoli gravi e rilevanti per l’integrità dell’ambiente e della salute umana. Qualora l’attività dell’installazione interessata presenti tali pericoli, l’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, di detta direttiva esige, in ogni caso, che l’esercizio di tale installazione sia sospeso”.

2. Pronunce della CGUE su rinvio pregiudiziale ex art. 267 T.F.U.E.

Nell’anno in rassegna, l’unica pronuncia su rinvio pregiudiziale ex art. 267 T.F.U.E. è CGUE, 19 dicembre 2024, nella causa C-157/23 (Ford Italia S.p.A. c. ZP e Stracciari S.p.A.).

Pronunciando in tema di responsabilità per danno da prodotti difettosi, la Corte di cassazione aveva sottoposto alla CGUE, con ordinanza interlocutoria n. 6568 del 6 marzo 2023, il quesito “se sia conforme all’art. 3, comma 1, dir. 85/374/CEE - e, se non sia conforme, perché non lo sia - l’interpretazione che estenda la responsabilità del produttore al fornitore, anche se quest’ultimo non abbia materialmente apposto sul bene il proprio nome, marchio o altro segno distintivo, soltanto perché il fornitore abbia una denominazione, un marchio o un altro segno distintivo in tutto o in parte coincidenti con quello del produttore”.

La vicenda scaturiva dal danno subito in occasione di un sinistro automobilistico, nel corso del quale non aveva funzionato l’airbag in dotazione di un veicolo prodotto dalla Ford WAG, società con sede in Germania, e fornito alla Stracciari tramite la Ford Italia, società appartenente allo stesso gruppo della Ford WAG e che distribuisce in Italia i veicoli prodotti da quest’ultima.

Come evidenziato dalla Corte di giustizia, nell’ordinanza di rinvio la Corte di cassazione “si chiede[va], in sostanza, se l’estensione della responsabilità del produttore al fornitore sia così limitata al caso in cui l’«apposizione» consista, per il fornitore, nell’imprimere materialmente il suo nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto, con l’intenzione di sfruttare una confusione tra la sua identità e quella del produttore, o se tale estensione sia applicabile anche qualora esista una semplice coincidenza dei dati identificativi, come avverrebbe nel caso di specie”.

La sentenza evidenzia che “la direttiva 85/374 persegue, sugli aspetti che disciplina, un’armonizzazione completa delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri e che, di conseguenza, il margine discrezionale di cui questi ultimi dispongono al fine di disciplinare la responsabilità per danno da prodotti difettosi è totalmente determinato da tale direttiva e deve essere dedotto dal tenore letterale, dalla finalità e dall’impianto sistematico di quest’ultima (v., in tal senso, sentenza del 10 gennaio 2006, Skov e Bilka, C-402/03, EU:C:2006:6, punti 22 e 23). (…) A questo proposito si deve constatare che le persone contro le quali il consumatore ha il diritto di intentare un’azione in base al regime di responsabilità previsto dalla direttiva 85/374 sono enumerate agli articoli 1 e 3 di quest’ultima. Poiché tale direttiva persegue, come indicato al punto precedente, un’armonizzazione completa sugli aspetti che disciplina, l’enumerazione delle persone menzionate agli articoli 1 e 3 di quest’ultima dev’essere considerata tassativa (v., in tal senso, sentenza del 10 gennaio 2006, Skov e Bilka, C-402/03, EU:C:2006:6, punti 32 e 33)”. Si legge, ancora, nella pronuncia in discorso, che “dal tenore chiaro e inequivocabile di tale articolo 3, paragrafo 1, risulta quindi che la partecipazione della persona che si presenta come produttore al processo di fabbricazione del prodotto non è necessaria affinché quest’ultima sia qualificata come «produttore», ai sensi di detta disposizione (v., in tal senso, sentenza del 7 luglio 2022, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, C-264/21, EU:C:2022:536, punto 27). (…) Pertanto, una persona come, nel caso di specie, la ricorrente nel procedimento principale, che non fabbrica veicoli, ma che si limita ad acquistarli dal loro fabbricante per distribuirli in un altro Stato membro, può essere considerata «produttore», ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 85/374, se, conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva, si è presentata come tale avendo apposto sul veicolo in questione il proprio nome, marchio o altro segno distintivo. (…) Infatti, apponendo sul prodotto in questione il proprio nome, marchio o altro segno distintivo, la persona che si presenta come produttore dà l’impressione di essere implicata nel processo di produzione o di assumerne la responsabilità. Pertanto, l’utilizzo di tali menzioni equivale, per detta persona, ad utilizzare la sua notorietà al fine di rendere tale prodotto più attraente agli occhi dei consumatori, ciò che giustifica che, in cambio, la sua responsabilità possa sorgere a titolo di tale utilizzo (sentenza del 7 luglio 2022, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, C-264/21, EU:C:2022:536, punto 34)”.

Ebbene, la Corte di giustizia sottolinea che “secondo una giurisprudenza costante, ai fini dell’interpretazione di una disposizione di diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenza del 24 novembre 2022, Cafpi e Aviva assurances, C-691/21, EU:C:2022:926, punto 37 nonché giurisprudenza ivi citata). (…) Al riguardo, dall’articolo 5 della direttiva 85/374, letto alla luce del quarto e del quinto considerando di quest’ultima, emerge che il legislatore dell’Unione ha adottato un’accezione ampia della nozione di «produttore» al fine di tutelare il consumatore (…) Risulta quindi che l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 85/374 ha lo scopo di facilitare l’onere di dover determinare il vero produttore del prodotto difettoso di cui trattasi. (…) il legislatore dell’Unione ha ritenuto che la tutela del consumatore non sarebbe sufficiente se il distributore potesse «rinviare» il consumatore al produttore, il quale può non essere conosciuto dal consumatore”, sicché “l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 85/374 deve essere interpretato, alla luce del contesto in cui si inserisce tale disposizione e dell’obiettivo perseguito dalla normativa di cui essa fa parte, nel senso che la nozione di «persona che si presenta come produttore», ai sensi di detta disposizione, non può riguardare esclusivamente la persona che ha materialmente apposto il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto. Decidere diversamente porterebbe a restringere la portata della nozione di «produttore» e a compromettere in tal modo la tutela del consumatore”.

Ne consegue, secondo la Corte di giustizia, che “l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 85/374 deve essere interpretato nel senso che il fornitore di un prodotto difettoso deve essere considerato una «persona che si presenta come produttore» di detto prodotto, ai sensi di tale disposizione, qualora tale fornitore non abbia materialmente apposto il suo nome, marchio o altro segno distintivo su siffatto prodotto, ma il marchio che il produttore ha apposto su quest’ultimo coincida, da un lato, con il nome di tale fornitore o con un elemento distintivo di quest’ultimo e, dall’altro, con il nome del produttore”.

2.1. Omesso rinvio pregiudiziale alla CGUE e sindacato sulle sentenze del Consiglio di Stato.

In tema di sindacato consentito alle Sezioni Unite sulle sentenze del Consiglio di Stato, Sez. U, n. 8800/2024, Vincenti, Rv. 671515-01, hanno affermato che, mentre la censura concernente l’omesso rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE circa la validità di atti del diritto dell’Unione è prospettabile ai sensi dell’art. 111, comma 8, Cost., in quanto rientrante nella competenza giurisdizionale esclusiva della CGUE, la decisione di effettuare un rinvio pregiudiziale alla CGUE sull’interpretazione delle norme eurounitarie non integra una questione inerente alla giurisdizione, né secondo un’accezione statica, come riparto tra ordini giudiziari - non essendo contemplata la Corte di giustizia tra i destinatari delle norme, tipiche ed esclusive dell’ordinamento interno, sul detto riparto -, né secondo un’interpretazione dinamica della giurisdizione (vale a dire come strumento di definizione della controversia prospettata mediante l’applicazione del disposto normativo), in quanto la Corte di giustizia non opera come giudice del caso concreto, bensì come interprete di disposizioni ritenute rilevanti ai fini del decidere.

3. Disapplicazione di norme in contrasto con il diritto UE.

In tema di società di comodo, la pronuncia Sez. T, n. 22249/2024, Caradonna, Rv. 672341-01, ha stabilito che l’art. 30 della l. n. 724 del 1994, nell’escludere il diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte per le società i cui introiti siano inferiori ad una determinata soglia (presumendone il carattere non operativo), si pone in contrasto con gli artt. 9, par. 1, e 167 della dir. 2006/112/CE e va, quindi, disapplicato da parte del giudice nazionale, in conformità ai principi espressi dalla sentenza della Corte di giustizia UE n. 341 del 7 marzo 2024, secondo cui le misure adottate dagli Stati membri per la lotta contro frodi, evasione fiscale ed abusi non devono eccedere quanto necessario per raggiungere tale obiettivo ed essere utilizzate in modo da mettere in discussione il principio di neutralità dell’IVA.

Sez. 3, n. 30369/2024, Dell’Utri, Rv. 672919-01, in tema di responsabilità dello Stato, ha stabilito che l’imposizione di un prezzo minimo dei prodotti di tabacco introdotta dall’art. 1, comma 486, della l. n. 311 del 2004, ponendosi in contrasto con la dir. 95/59/CE, rappresenta una violazione grave e manifesta del diritto dell’Unione europea, che si configura quando lo Stato membro adotta il proprio comportamento illecito nonostante una consolidata giurisprudenza in materia della Corte di giustizia UE da cui risulti detta illiceità.

Sez. 2, n. 3997/2024, Giannaccari, Rv. 670311-01, in materia di adempimenti connessi al funzionamento di apparecchi e congegni di intrattenimento da gioco leciti, il rilascio del nulla osta preventivo previsto dall’art. 38 della l. n. 388 del 2000, come modificato dall’art. 22 della l. n. 289 del 2002, è in contrasto con la normativa eurounitaria, in quanto costituisce un ingiustificato vincolo alla libertà di stabilimento all’interno dell’Unione Europea che non trova giustificazione in un motivo di interesse generale; diversamente, una volta che tali apparecchi siano stati messi in esercizio, sono compatibili con il diritto eurounitario i controlli dello Stato sull’osservanza delle prescrizioni tecniche, in quanto giustificati da motivi di interesse generale o di ordine pubblico, individuabili nella necessità di tutelare la salute dei consumatori, potendo tali apparecchi essere modificati per riprodurre giochi d’azzardo.

Infine, in tema di condizione dello straniero e protezione internazionale, l’importante pronuncia Sez. 1, n. 33398/2024, Giusti, Rv. 673362-01, ha affermato che nel contesto normativo anteriore al d.l. n. 158 del 2024 e alla l. n. 187 del 2024, se è investito di un ricorso avverso una decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale di richiedente proveniente da paese designato come sicuro, il giudice ordinario, nell’ambito dell’esame completo ed ex nunc, può valutare, sulla base delle fonti istituzionali e qualificate di cui all’art. 37 della dir. 2013/32/UE, la sussistenza dei presupposti di legittimità di tale designazione ed eventualmente disapplicare in via incidentale, in parte qua, il decreto ministeriale recante la lista dei paesi di origine sicuri (secondo la disciplina ratione temporis), allorché la designazione operata dall’autorità governativa contrasti in modo manifesto con i criteri di qualificazione stabiliti dalla normativa europea o nazionale; inoltre, a garanzia dell’effettività del ricorso e della tutela, il giudice conserva l’istituzionale potere cognitorio, ispirato al principio di cooperazione istruttoria, là dove il richiedente abbia adeguatamente dedotto l’insicurezza nelle circostanze specifiche in cui egli si trova e, pertanto, in quest’ultimo caso la valutazione governativa circa la natura sicura del paese di origine non è decisiva, sicché non si pone un problema di disapplicazione del decreto ministeriale. Nella pronuncia si legge: “il giudice ordinario, chiamato ad accertare - acquisendo dalla consultazione delle fonti di informazione fornite dalle organizzazioni internazionali competenti, previa sottoposizione al contradditorio delle parti, gli elementi all’uopo rilevanti anche attraverso la cooperazione istruttoria - i presupposti della protezione internazionale in capo al richiedente, ha un potere di accertamento che non può essere limitato dalla circostanza che uno Stato sia incluso nell’elenco di paesi da considerare sicuri sulla base di informazioni vagliate unicamente nella sede governativa. Nei giudizi di protezione internazionale, in altri termini, il giudice, avvalendosi dei poteri di cooperazione istruttoria, è tenuto ad effettuare una verifica aggiornata della situazione del paese di origine, dovendo giudicare sulla domanda di asilo alla luce delle condizioni di fatto sussistenti al momento della decisione. La necessità di una valutazione aggiornata non riguarda soltanto il merito della domanda di protezione internazionale, ma anche l’utilizzabilità della procedura prevista per i migranti provenienti da paesi sicuri. Se così non fosse, sarebbe vulnerato il significato più profondo dell’effettività della tutela garantita dal giudice ordinario quando sono in gioco diritti fondamentali che attengono al diritto di asilo e di protezione internazionale. Può richiamarsi, al riguardo, la sentenza della Corte di Giustizia 17 ottobre 2024, nella causa C-156/23, Ararat, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal rechtbank Den Haag, zittingsplaats Roermond (Tribunale dell’Aia, sede di Roermond, Paesi Bassi): “la tutela giurisdizionale garantita dall’articolo 47 della Carta e concretizzata all’articolo 13, paragrafi 1 e 2, della dir. 2008/115 non sarebbe né effettiva né completa se il giudice nazionale non avesse l’obbligo di constatare d’ufficio la violazione del principio di non respingimento, quando gli elementi del fascicolo portati a sua conoscenza, come integrati o chiariti nel corso del procedimento in contraddittorio dinanzi ad esso, tendono a dimostrare che la decisione di rimpatrio è basata su una valutazione obsoleta dei rischi di trattamenti vietati da tale principio, incorsi dal cittadino di un paese terzo interessato qualora dovesse ritornare nel paese terzo di cui si tratta, e di trarne tutte le conseguenze quanto all’esecuzione di tale decisione. Una limitazione della funzione del giudice nazionale potrebbe comportare l’esecuzione di una siffatta decisione, anche qualora elementi siffatti indichino che l’interessato rischierebbe di essere sottoposto, in tale paese terzo, a trattamenti del genere, vietati in modo assoluto dall’articolo 4 della Carta. (…) La designazione del paese terzo come sicuro è rilevante se, ad esempio, il richiedente, nell’invocare una circostanza attinente alla protezione internazionale (timore di persecuzione o danno grave), sostanzialmente contesta che il paese di origine sia sicuro per rilievi d’ordine generale. In tal caso, le ragioni addotte a sostegno della domanda riguardano non gravi motivi relativi a una sua situazione particolare, ma una situazione di ordine generale, concernente intere categorie di cittadini o zone di quel dato paese. (…) Il giudice ordinario deve allora poter esaminare la compatibilità, con la disciplina europea e nazionale, del decreto ministeriale, nella parte in cui designa quel paese terzo come sicuro, e rilevarne gli eventuali vizi, anche per un motivo diverso da quello dedotto originariamente dalla parte, essendo ciò necessario ai fini dell’accertamento del diritto invocato. (…) Diverso è il caso in cui il richiedente abbia addotto, a sostegno della domanda, “gravi motivi per ritenere che quel Paese non è sicuro per la [sua] situazione particolare”, come prevede il comma 5 dell’art. 2-bis del d.lgs. n. 25 del 2008, in continuità con l’art. 36 della dir. n. 2013/32/UE, là dove si riferisce alla invocazione di “gravi motivi per ritenere che quel paese non sia un paese di origine sicuro nelle circostanze specifiche in cui si trova il richiedente stesso e per quanto riguarda la sua qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma della dir. 2011/95/UE”. In tale evenienza, ciò che rileva non è tanto la valutazione, generale e costante, di sicurezza del paese come operata dallo Stato membro, quanto, piuttosto, la situazione di fatto della sicurezza nei confronti del singolo richiedente in ragione della sua peculiare situazione. La conseguenza di avere fondato la domanda sulle circostanze specifiche in cui si trova il richiedente stesso, è il venir meno della presunzione relativa di sicurezza che a quella designazione normalmente si ricollega. Non si pone più un problema di rilevanza, e di conseguente disapplicazione, della valutazione governativa, perché, nella fase giurisdizionale conseguente all’impugnazione del diniego di protezione internazionale, con riguardo alla situazione personale del singolo, il potere-dovere del giudice è il pieno potere cognitorio, rafforzato sotto il profilo della cooperazione istruttoria, potendo il giudice addivenire a un completo accertamento, questa volta in fatto, della condizione soggettiva del richiedente, tale da integrare i gravi motivi. Pertanto, con riferimento al caso specifico, il giudice può sempre accertare, a prescindere dalla disapplicazione, ragioni di carattere individuale che depongano per una situazione di insicurezza che caratterizza il singolo richiedente. In questo senso indirizza la giurisprudenza di questa Corte, quando osserva che l’inserimento del paese di origine del richiedente asilo nell’elenco dei paesi sicuri non preclude allo stesso la possibilità di dedurre la propria provenienza da una specifica area del paese stesso interessata a fenomeni di violenza ed insicurezza generalizzata che, ancorché territorialmente circoscritti, possono essere rilevanti ai fini della concessione della protezione internazionale o umanitaria, né esclude il dovere del giudice, in presenza di una simile allegazione, di procedere all’accertamento in concreto della pericolosità di detta zona e sulla rilevanza dei predetti fenomeni (Cass., Sez. I, 14 novembre 2019, n. 29914). Nelle controversie in materia di riconoscimento della protezione, ai sensi dell’art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008, anche nella fase cautelare, se il giudice accerta che il richiedente ha addotto gravi motivi per ritenere che quel paese non è sicuro per la sua situazione particolare, la sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato non richiede, immancabilmente, la disapplicazione del decreto ministeriale, ben potendo avere rilevanza assorbente e decisiva, nel senso della concessione della tutela interinale, l’invocazione di elementi relativi alla persona o al gruppo sociale di appartenenza, tali da superare la presunzione relativa determinata dall’inserimento del paese di origine nella lista”.

In alcuni casi, invece, si è negato espressamente che ricorressero le condizioni per la disapplicazione del diritto interno per contrasto con il diritto eurounitario.

Sez. U, n. 30220/2024, Fuochi Tinarelli, Rv. 672747-01, enunciando il principio di diritto nell’interesse della legge ai sensi dell’art. 363, coma 3, c.p.c., ha affermato, in tema di giudizio di impugnazione dell’elenco annuale ISTAT delle pubbliche amministrazioni predisposto ai sensi del Regolamento (UE) n. 594 del 2013 (SEC 2010), la delimitazione della giurisdizione delle sezioni riunite della Corte dei conti alla sola applicazione della disciplina nazionale sul contenimento della spesa pubblica, operata dall’art. 23-quater del

d.l. n. 137 del 2020, conv., con modif., dalla l. n. 176 del 2020, non pregiudica l’effetto utile della disciplina unionale, secondo la lettura di essa fornita dalla Corte di giustizia UE nella sentenza del 13 luglio 2023, né determina un vuoto di tutela, restando attribuita la giurisdizione, per ogni ulteriore ambito, al giudice amministrativo.

In tema di giudicato, Sez. T, n. 32610/2024, Caradonna, Rv. 673280-01, ha affermato che il diritto dell’UE, come interpretato dalla Corte di giustizia nel rispetto del principio di competenza ex art. 4 del TFUE, non impone al giudice nazionale, anche in tema di tributi armonizzati, di disapplicare le norme processuali interne da cui deriva l’autorità di cosa giudicata di una decisione, nemmeno quando ciò permetterebbe di porre rimedio ad una violazione del diritto unionale da parte di tale decisione, fatte salve situazioni eccezionali, come in caso di aiuti di Stato e pratiche abusive in tema di Iva, in cui il giudicato, in ossequio ai principi di equivalenza e di effettività, non può impedire al giudice nazionale di applicare le norme comunitarie.

In tema di trasporto merci su strada per conto terzi, Sez. 3, n. 30914/2024, Tassone, Rv. 673241-01, ha invece stabilito che la disciplina dell’art. 83-bis del d.l. n. 112 del 2008, conv. dalla l. n. 133 del 2008, riguardante l’applicazione dei cosiddetti corrispettivi minimi, può trovare legittima applicazione - poiché non viola il diritto dell’Unione Europea e, in particolare, l’art. 101 T.F.U.E., come interpretato dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza n. 184 del 4 settembre 2014 e nell’ordinanza del 21 giugno 2016 in causa C-121/16 - limitatamente al “periodo transitorio” (luglio-novembre 2011), in cui detti costi minimi dovevano essere determinati dal Ministero dei Trasporti.

Così, pure, Sez. 1, n. 32763/2024, Russo, Rv. 673359-02, ha affermato che l’art. 6, commi 3 e 5, del d.lgs. n. 142 del 2015, non è in contrasto con il quadro normativo eurounitario di riferimento e, segnatamente, con l’art. 8 della dir. 2013/33/UE, trattandosi di norma che consente il trattenimento del richiedente asilo secondario, in conformità con quanto previsto dall’art. 8, comma 3, lett. d), della suddetta direttiva, finalizzata ad assicurare il diritto dovere dello Stato di valutare la domanda di asilo, al fine di provare che vi sono fondati motivi per ritenere che lo straniero ha manifestato la volontà di presentare la domanda di protezione internazionale al solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione della decisione di rimpatrio.

4. Applicazione di norme UE secondo l’interpretazione data dalla CGUE.

In tema di contratti conclusi dal consumatore (nella specie, di mediazione immobiliare), l’importante pronuncia Sez. U, n. 18092/2024, Bertuzzi, Rv. 671739-01, ha affermato che l’inserimento dell’offerta di vendita del bene - in lingua inglese, su un sito internet accessibile in tutti gli Stati dell’Unione europea - non qualifica l’attività del mediatore come diretta verso lo Stato membro in cui è domiciliato il consumatore ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. c), del Regolamento UE n. 1215 del 2012 (con conseguente giurisdizione esclusiva del forum consumatoris ex art. 18 del citato Regolamento), perché - secondo l’interpretazione della menzionata disposizione data dalla sentenza della CGUE del 7 dicembre 2010, in cause riunite C-585/08 e C-144/09 - a tale fine è necessario l’utilizzo di forme di comunicazione o di pubblicità intenzionalmente indirizzate, con impiego di risorse finanziarie, a svolgere l’attività in un paese diverso da quello del professionista stesso, mentre deve escludersi la predetta ipotesi normativa in caso di mero svolgimento dell’attività a mezzo internet, per sua natura accessibile in tutti i paesi indipendentemente dalla volontà di rivolgersi a consumatori di altri Stati (nella fattispecie, in relazione a un contratto di mediazione stipulato in Italia e riguardante un immobile ivi situato, la S.C. ha confermato la giurisdizione del giudice italiano, affermando che non costituiva attività del mediatore diretta verso l’Austria - Stato in cui era domiciliato il consumatore - la pubblicazione su un sito internet dell’avviso di vendita, nemmeno in ragione dell’uso della lingua inglese, la più diffusa in ambito internazionale e non principale idioma di detto paese).

Sez. T, n. 14382/2024, Gori, Rv. 671325-01, in tema di IVA all’importazione, ha affermato che a seguito dell’interpretazione data dalla Corte di Giustizia UE, con la sentenza del 12 maggio 2022 nella causa C-714/20, alle nozioni di obbligazione doganale e di soggetto debitore di cui, rispettivamente, agli artt. 5 e 77 del Regolamento UE n. 952 del 2013, istitutivo del codice doganale dell’Unione, solo l’importatore e non anche il suo rappresentante indiretto risponde del mancato pagamento del tributo e delle relative sanzioni, in assenza di specifiche ed inequivoche disposizioni nazionali che prevedano la responsabilità solidale tra tali soggetti, non rinvenibili nell’art. 70 del d.P.R. n. 633 del 1972. Sempre in tema di IVA, Sez. T, n. 33424/2024, Luciotti, Rv. 673291-01, ha stabilito che alle società considerate non operative perché in perdita fiscale - ratione temporis equiparate alle società di comodo dall’art. 2, commi 36-decies e 36-undecies, del d.l. n. 138 del 2011, conv. con modif. dalla

l. n. 148 del 2011 - non può essere negata la qualità di soggetto passivo dell’IVA, posto che, in base all’art. 9, par. 1, della dir. 2006/112/CE (come interpretato dalla Corte di Giustizia UE con la sentenza del 7 marzo 2024, in causa C-341/22), al soggetto che, nel corso di un determinato periodo d’imposta, effettua operazioni rilevanti a fini IVA va riconosciuto, ove non invocato in modo fraudolento o abusivo, il relativo diritto alla detrazione, alla compensazione, alla cessione dell’eccedenza di credito e al rimborso.

  • verifica di costituzionalità
  • diritto costituzionale
  • giurisdizione costituzionale

CAPITOLO III

I RAPPORTI CON LA CORTE COSTITUZIONALE

(di Francesca Della Valle )

Sommario

1 Premessa. - 2 La sospensione del giudizio ordinario. - 3 Il potere decisorio del giudice di sollevare questione di legittimità costituzionale o di sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. - 3.1 Vaglio dei presupposti per sollevare la questione di legittimità costituzionale prospettata dalle parti. - 3.2 Ricorso all’interpretazione costituzionalmente orientata. - 4 Riproposizione della medesima questione di legittimità costituzionale. - 5 Gli effetti delle decisioni della Corte costituzionale. - 6 Pronunce contenenti richiami alle decisioni della Corte costituzionale.

1. Premessa.

Anche nell’anno in rassegna sono state emesse pronunce significative nell’ambito del rapporto della Corte di cassazione con la Consulta.

Nei prossimi paragrafi, si segnalano le decisioni relative al rapporto sussistente tra giudizio di legittimità costituzionale e giudizio di cassazione (con riferimento alle ipotesi di sospensione propria e impropria), nonché al potere decisorio del giudice di sollevare questione di legittimità costituzionale o di sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Inoltre, vengono esaminati gli effetti delle sentenze della Consulta, con specifico riferimento alle diverse tipologie decisorie. Più in generale, vengono ricordate le pronunce della Corte di cassazione che fanno seguito alle sentenze della Consulta o quelle in cui, comunque, l’interpretazione della normativa di diritto nazionale è stata lumeggiata dal richiamo alle medesime.

Si richiamano inoltre le pronunce nelle quali la Corte di cassazione ha deciso di non rivolgersi alla Corte costituzionale reputando percorribile la via dell’interpretazione adeguatrice della disposizione sospettata di generare un vulnus costituzionale.

2. La sospensione del giudizio ordinario.

In ordine al rapporto tra giudizio di legittimità costituzionale e giudizio ordinario, la Corte di cassazione si è più volte pronunciata sulla distinzione tra sospensione propria - tipica del giudizio nel quale è stata sollevata la questione di legittimità - e sospensione impropria - disposta in un processo in considerazione della pendenza di un giudizio di legittimità costituzionale sulla disciplina applicabile nella causa a seguito di questione sollevata da altro giudice –, facendone derivare una differente individuazione del termine per la riassunzione del giudizio a quo.

Sez. 2, n. 02028/2024, Guida, Rv. 669980-01, ponendosi nel solco di un orientamento inaugurato dalle Sezioni Unite, ha ribadito che, nel caso di sospensione del processo a seguito di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, il dies a quo del termine semestrale per la riassunzione del giudizio è rappresentato dal giorno in cui avviene la comunicazione alla parte, ad opera della cancelleria del giudice che ha disposto la sospensione, della pronuncia della Corte costituzionale che ha definito la questione di costituzionalità ad essa rimessa, poiché solo questa comunicazione determina la conoscenza concreta della pronunzia medesima, senza che assuma rilievo, all’indicato fine, il sistema di pubblicità legale, previsto per le sentenze e le ordinanze della Corte Costituzionale - integralmente pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale a norma, rispettivamente, dell’art. 21 d.P.R. n. 1092 del 1985 e 12 d.P.R. n. 217 del 1986 –, diretto a rendere conoscibili dette sentenze alla generalità, ma insufficiente ad assicurarne la conoscenza legale da parte dei soggetti specificamente interessati alla prosecuzione del giudizio (Sez. U, n. 4394/1996, Lupo, Rv. 497534-01; Sez. 1, n. 2616/2006, Benini, Rv. 586607-01)

Diversamente, in ipotesi di sospensione impropria, il dies a quo del termine per la riassunzione del giudizio è rappresentato dal giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della pronuncia della Corte costituzionale che ha definito la questione di legittimità costituzionale ad essa rimessa - il quale integra un idoneo sistema di pubblicità legale per la conoscenza delle sorti del processo costituzionale - e non la notificazione operata dalla parte interessata alle controparti a fini sollecitatori. Sul punto viene rammentato, da un lato, che la sospensione così effettuata va ricondotta all’art. 296 c.p.c., con necessità di provvedere agli adempimenti per la prosecuzione del processo nei modi e termini previsti dall’art. 297 c.p.c., e, dall’altro, che un meccanismo di riassunzione rimesso alla mera volontà delle parti non è compatibile con il principio di ragionevole durata ex art. 111 Cost., in quanto suscettibile di provocare una quiescenza sine die del processo (viene sul punto richiamata, Sez. 1, n. 7580/2013, Bernabai, Rv. 625706-01).

Con specifico riferimento al rito tributario, Sez. T, n. 06121/2024, Putaturo Donati Viscido Di Nocera, Rv. 670814-01, ha escluso la configurabilità di una sospensione impropria del processo, in quanto essa si porrebbe al di fuori dei casi tassativi di sospensione legale oltre che in contrasto con i principi di uguaglianza e di ragionevole durata del processo e con il diritto alla tutela giurisdizionale; con la conseguenza che il provvedimento che dispone la sospensione del processo è impugnabile con regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c.

In tale pronuncia si è, in particolare, affermato che l’ordinanza di sospensione del giudizio tributario per pendenza di una questione di legittimità costituzionale sollevata in altro giudizio non rientra tra i casi di sospensione necessaria, che sono disciplinati, per il processo tributario, dall’art. 39, comma 1, e comma 1-bis e 1-ter (a decorrere dal 1.1.2016). Viene rammentato che, in termini generali, la sospensione disposta per pendenza di questione di legittimità costituzionale sollevata in altro giudizio viene dalla giurisprudenza id legittimità ricondotta ad un’ipotesi di sospensione impropria, “di natura facoltativa”.

Il disfavore verso la sospensione impropria - rammenta sempre la pronuncia del 2024 - è stato espresso anche dalla Corte costituzionale, la quale, da ultimo, nella sentenza n. 218 del 2021 - con riferimento al processo amministrativo - ha ribadito che deve escludersi la sussistenza di una discrezionale facoltà del giudice di sospendere il processo fuori dei casi tassativi di sospensione necessaria, e “per mere ragioni di opportunità”, privando, peraltro, le parti interessate della possibilità di accedere al giudizio di legittimità costituzionale. In tale occasione la Consulta ha, peraltro, richiamato alcuni precedenti in ambito del processo civile (sentenze n. 207 del 2004 e ordinanza n. 202 del 2020), nelle quali aveva stigmatizzato la prassi della sospensione impropria, trattandosi di prassi, che si esprime nell’adozione di un provvedimento di sospensione «difforme da univoche indicazioni normative».

Con particolare riferimento al profilo relativo alla ragionevole durata del processo, va rammentato che Sez. 6-2, n. 17686/2021, Scarpa, Rv. 661666-01, ha sostenuto che, ai fini dell’equa riparazione, la previsione di cui all’art. 2, comma 2-quater, della l. n. 89 del 2001, secondo cui, ai fini del computo della durata del giudizio presupposto, non si tiene conto dei tempi in cui il processo è sospeso, deve ritenersi operante non solo quando sia stato pronunciato un formale provvedimento di sospensione, ma anche quando (cd. “sospensione impropria” in senso lato) lo stesso abbia subito un periodo di stasi, dovendo il giudice applicare una norma per la quale altro giudice abbia sollevato una questione di legittimità costituzionale ovvero - come nella specie - disposto rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia U.E., in quanto si tratta di circostanza essenziale da valutare sotto il profilo del criterio della “complessità”, di cui all’art. 2 cit., tale da consentire una deroga ai parametri medi di ragionevole durata. Sul punto, peraltro, Sez. 6-2, n. 00839/2017, Petitti, Rv. 642558-01, aveva precisato che la predetta previsione legislativa non è estensibile, puramente e semplicemente, ai casi in cui il giudizio presupposto sia interessato da una questione di legittimità costituzionale sollevata in altro giudizio, occorrendo, all’uopo, che venga espressamente disposta la sospensione di quest’ultimo.

Sempre in tema di durata ragionevole del processo, un’ipotesi particolare è stata esaminata da Sez. 2, n. 17573/2022, Manna, Rv. 664894-01, secondo la quale la protrazione del giudizio presupposto, in pendenza di una questione di legittimità costituzionale sollevata da altro giudice avverso una norma di legge che determini nella parte la consapevolezza sopravvenuta del proprio torto, rilevante ai fini dell’art. 2, comma 2-quinquies, lettera a), della legge n. 89 del 2001, non va ascritta a durata irragionevole, benché non riconducibile alla sospensione del processo ai sensi del comma 2-quater del citato art. 2, in quanto vale oggettivamente a conservare proprio l’unica chance favorevole che, diversamente, la chiusura del processo entro il termine di ragionevolezza avrebbe a priori impedito di cogliere, tenuto conto dei limiti cui soggiace l’efficacia retroattiva delle pronunce di accoglimento della Corte costituzionale.

3. Il potere decisorio del giudice di sollevare questione di legittimità costituzionale o di sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

La Corte di cassazione ha affermato che è riservata al potere decisorio del giudice la facoltà di sollevare o meno la questione dinanzi alla Corte costituzionale, precisando che la stessa può essere sempre proposta, o riproposta, dall’interessato, oltre che prospettata d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, purché essa risulti rilevante, oltre che non manifestamente infondata, in connessione con la decisione di questioni sostanziali o processuali ritualmente dedotte nel processo (Sez. T, n. 08033/2023, Chiesi, Rv. 667212-01 e Sez. 1, n. 14666/2020, Tria, Rv. 658387-01, le quali ne fanno conseguire l’inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione diretto unicamente a prospettare una questione di legittimità costituzionale di una norma, non potendo essere configurato a riguardo un vizio del provvedimento impugnato idoneo a determinarne l’annullamento da parte della Suprema Corte).

Analogo principio era stato affermato in tema di conflitto di attribuzione da Sez. 3, n. 10326/2018, Olivieri, Rv. 648594-01, la quale - nell’ambito di un giudizio avente ad oggetto il risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa, promosso nei confronti di un membro del Parlamento, del quale la Camera di appartenenza aveva deliberato l’insindacabilità delle dichiarazioni, ai sensi dell’art. 68 Cost. - ha escluso la configurabilità di una relazione di vincolo necessitato tra delibera di insindacabilità e conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale, chiarendo che il giudice di merito è tenuto a sollevare il confitto soltanto laddove, andando di contrario avviso rispetto alla valutazione espressa dalla Camera di appartenenza, ritenga insussistente il nesso di corrispondenza necessario tra le suddette dichiarazioni e la funzione parlamentare.

Sempre in ambito di conflitto di attribuzione, è opportuno ricordare Sez. U., n. 15236/2022, Giusti, Rv. 664662-01, secondo cui, in caso di impugnativa dell’atto di esclusione di un concorrente da una gara indetta dalla Camera dei Deputati per l’affidamento di un appalto di servizi, a fronte dell’eccezione di autodichia dell’organo parlamentare, il giudice non è tenuto a sollevare il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato dinanzi alla Corte costituzionale, avendo il potere-dovere di stabilire se la situazione soggettiva oggetto della controversia ricada nell’ambito della giurisdizione domestica della Camera, involgendone profili di autonomia o di indipendenza, o spetti a lui apprestare la richiesta tutela, secondo il regime giurisdizionale di diritto comune. Resta ferma, in quest’ultimo caso, la possibilità per la Camera dei deputati di promuovere il suddetto conflitto ove lamenti che il giudice adito, decidendo il merito della controversia, o la Corte di cassazione, pronunciando sul ricorso per difetto assoluto di giurisdizione, abbiano concretamente interferito con le sue prerogative.

Nella perimetrazione dei poteri del giudice, Sez. 1, n. 04691/2024, Russo, Rv. 670468-01, si pone in continuità con il consolidato orientamento in tema di contrasto delle norme interne con le norme convenzionali. Con tale pronuncia è stato ribadito che, mentre il diritto europeo è suscettibile di applicazione diretta da parte del giudice nazionale, con eventuale contestuale disapplicazione delle norme di diritto interno con esso contrastanti, il diritto convenzionale - in quanto appartenente al genus del diritto internazionale pattizio - non può essere direttamente applicato dal giudice comune. Egli, infatti, deve risolvere le eventuali antinomie non disapplicando le norme interne ma interpretandole in senso conforme alle norme convenzionali e, nel caso in cui ciò non risulti possibile, sollevando questione di legittimità costituzionale per contrasto con l’art. 117 Cost. (principio fissato, tra le altre, da Sez. L, n. 02286/2018, Cavallaro, Rv. 647390-02 e da Sez. 3, n. 22834/2017, Spaziani, Rv. 645509-01, la quale ha specificato che il diritto dell’Unione europea “entra” nell’ordinamento interno attraverso l’art. 11 Cost. ed è, pertanto, suscettibile di applicazione diretta da parte del giudice nazionale, mentre il diritto convenzionale “entra” attraverso l’art. 117 Cost. e che tale sistema non ha subito mutamenti per effetto della riconduzione, in seguito all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani al diritto dell’Unione europea).

3.1. Vaglio dei presupposti per sollevare la questione di legittimità costituzionale prospettata dalle parti.

Nell’anno in rassegna possono segnarsi diversi casi in cui la Corte ha optato per non sollevare la questione di legittimità costituzionale prospettata dalle parti per difetto dei relativi presupposti.

Per difetto di rilevanza rispetto alla invocata lesione del diritto di voto, Sez. 1, n. 09428/2024, Tricomi, Rv. 670721-01, ha ritenuto di non sollevare la questione di legittimità costituzionale prospettata dalla parte, segnalando che le norme relative alla disciplina dell’elettorato attivo e alla tenuta e alla revisione delle liste elettorali, distinte per appartenenza di genere, non incidono sull’esercizio del diritto di voto ma solo sulle attività propedeutiche alla sua attuazione concreta.

In tale pronuncia si è peraltro ribadito (richiamando Sez. 2, n. 09284/2018, Scarpa, Rv. 648149-01, e Sez. L, n. 25343/2014, Maisano, Rv. 633853-01) che non può costituire motivo di ricorso per cassazione la valutazione negativa che il giudice di merito abbia fatto circa l’incidentalità, la rilevanza o la manifesta infondatezza di una questione di legittimità costituzionale, perché il relativo provvedimento (benché ricompreso nella specie, da un punto di vista formale, nell’ordinanza che ha concluso il giudizio) ha carattere puramente ordinatorio, essendo riservato il relativo potere decisorio alla Corte costituzionale. D’altra parte, la stessa questione può essere riproposta in ogni grado di giudizio. Pertanto, le doglianze relative alle deliberazioni assunte dal giudice di merito sulle dedotte questioni di legittimità costituzionale non si presentano come fini a sé stesse, ma hanno funzione strumentale in relazione all’obiettivo di conseguire una pronuncia più favorevole di quella resa con l’ordinanza impugnata, sicché deve intendersi che l’impugnazione investa sostanzialmente il punto del provvedimento regolato dalle norme giuridiche la cui costituzionalità è contestata.

Più numerose le ipotesi in cui il giudice ha concluso per la manifesta infondatezza delle questioni prospettate dalle parti.

Da Sez. U, n. 19293/2024, Mancino, Rv. 671752-01, è stata affermata la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale - in relazione agli artt. 24, 103, 111, 113 e 117 Cost., nonché dell’art. 47 della Carta dei diritti dell’UE e degli artt. 6 e 13 CEDU - dell’art. 380-bis, comma 3, c.p.c. nella parte in cui stabilisce che, nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, in conseguenza dell’istanza di decisione avanzata dal ricorrente, la Corte procede in camera di consiglio, anziché in pubblica udienza. Sul punto è stato valorizzato l’argomento per cui la trattazione camerale soddisfa esigenze di celerità e di economia processuale, costituisce un modello processuale capace di assicurare un confronto effettivo e paritario tra le parti (ed è espressione non irragionevole della discrezionalità riservata al legislatore nella conformazione degli istituti processuali), garantisce la partecipazione del Procuratore generale (con la prevista facoltà di rassegnare conclusioni scritte) e non vulnera l’essenza collegiale della giurisdizione di legittimità (non avendo la proposta carattere decisorio, né di anticipazione di giudizio da parte del relatore).

In tema di efficacia delle sentenze penali nel processo tributario e nel processo di cassazione, Sez. T, n. 33830/2024, Salemme, Rv. 673186-01, ha ritenuto manifestamente infondata la questione d’illegittimità costituzionale prospettata in relazione all’inapplicabilità dell’art. 21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 alla sentenza penale di non luogo a procedere, perché questa - trattandosi di decisione che conclude la fase delle indagini preliminari in ragione dell’insostenibilità dell’accusa in giudizio, ai sensi dell’art. 425, comma 3, c.p.p., la quale, in quanto resa allo stato degli atti senza alcun accertamento in fatto, è inidonea al giudicato, tanto da essere revocabile con ordinanza - non è assimilabile, per struttura e disciplina, alla sentenza assolutoria dibattimentale, che invece tale attitudine al giudicato possiede, presupponendo un accertamento in fatto.

Sez. 3, n. 03887/2024, Rossi, Rv. 670097-01, ha concluso per la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 586 c.p.c. prospettata dalle parti, in quanto il “prezzo giusto” - rilevante, ai sensi della citata disposizione, ai fini del potere di sospensione della vendita - è quello ottenuto all’esito di una sequenza procedimentale della fase liquidatoria svolta in maniera conforme alle regole che la presidiano (cioè, in assenza di fattori devianti o interferenze illegittime incidenti sulla formazione del prezzo), con la conseguenza che esso non si identifica con il valore di mercato del bene, a cui fa, invece, riferimento l’art. 108 l. fall., dovendo, peraltro, escludersi un’applicazione analogica di quest’ultima norma in ragione della disomogeneità strutturale della fase liquidativa delle due tipologie di procedure, derivante da una diversità di disciplina costituente legittima manifestazione della discrezionalità del legislatore.

Sez. T, n. 29442/2024, Cataldi, Rv. 672870-01, ha escluso il contrasto con l’art. 76 Cost. dell’art. 87, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 917 del 1986, novellato dall’art. 1 del d.lgs. n. 344 del 2003, per violazione, nella parte in cui subordina l’applicazione della disciplina cd. PEX (Participation exemption) all’iscrizione della partecipazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso (ovvero, per le partecipazioni già detenute, sin dal secondo esercizio precedente all’entrata in vigore dello stesso d.lgs.), risultando tale prescrizione attuativa dei principi e dei criteri direttivi espressi dalla legge delega n. 80 del 2003, interpretata anche alla luce dei lavori preparatori, con riferimento alla necessaria stabilità della stessa partecipazione.

Con riferimento ai lavoratori italiani assunti a contratto presso gli uffici all’estero del Ministero degli affari esteri secondo le disposizioni di cui al titolo VI del d.P.R. n. 18 del 1967, Sez. L, n. 28678/2024, Gnani, Rv. 672735-01, ha osservato che il citato decreto e poi l’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 103 del 2000 (ratione temporis vigente) hanno sempre previsto il regime dell’imponibile contributivo fondato sulla retribuzione convenzionale, dettando una disciplina specifica che prevale e rende inapplicabile la regola generale del minimale contributivo, di cui all’art. 1 d.l. n. 338 n. 1989, conv. con modif. dalla l. n. 389 del 1989, escludendo il contrasto con l’art. 3 Cost. laddove stabilisce un trattamento differenziato rispetto ai lavoratori all’estero con retribuzioni inferiori al tetto convenzionale ed a quelli assoggettati al regime previdenziale previsto dalla normativa locale.

Sez. 1, n. 28423/2024, Marulli, Rv. 672875-02, ha affermato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 63 della l. n. 448 del 1998, laddove prevede la facoltà di riacquisizione delle aree in cui sia cessata l’attività industriale o artigianale da più di tre anni, esercitabile dai Consorzi di sviluppo industriale tramite la corresponsione del prezzo attualizzato di acquisizione in luogo del prezzo di mercato, atteso che tale potere va qualificato come esplicazione di una potestà ablatoria ad utilità pubblica predefinita (volta cioè a ripristinare, in funzione del superiore interesse pubblico perseguito dal legislatore con l’istituzione del consorzi di sviluppo industriale, uno stato di fatto coerente con le finalità dell’intervento pubblico) e non già come espressione di un generale potere ablatorio in capo alla pubblica amministrazione. Pertanto, in forza del suo esercizio, non si determina alcun sacrificio indebito in danno dell’assegnatario, in quanto la sua condizione non è assimilabile a quella del proprietario che si vede espropriato un immobile per la realizzazione di un’opera pubblica.

Sez. L, n. 31003/2024, Cavallari, Rv. 673149-01, si è occupata di alcune questioni di legittimità costituzionale prospettate dalle parti in materia di trattamento economico dei segretari comunali e provinciali. Essa ha chiarito che tale trattamento non include i diritti di rogito per lo svolgimento delle funzioni di ufficiale rogante, soppressi dall’art. 10, comma 1, del d.l. n. 90 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 114 del 2014, con la sola eccezione prevista dal comma 2-bis, le cui disposizioni, da un lato, sono state ritenute dalla Corte costituzionale - con la sentenza n. 200 del 2023 - non contrastanti con gli artt. 3, 36, 77 e 97 Cost. e, dall’altro lato, non possono ritenersi manifestamente in contrasto con l’art. 39 Cost., avendo il citato art. 10, comma 1, soppresso, con atto avente forza di legge, un’eccezione al principio di onnicomprensività della retribuzione del trattamento economico dirigenziale ed allineato la normativa concernente i segretari a quella base dei pubblici dipendenti, considerato altresì che l’art. 37 del c.c.n.l. 16/05/2001, modificato dal c.c.n.l. del 2020, stabilisce che i diritti di rogito sono dovuti se spettanti in base alle vigenti disposizioni di legge.

3.2. Ricorso all’interpretazione costituzionalmente orientata.

In numerose ipotesi il giudice ha fatto ricorso all’interpretazione costituzionalmente orientata, secondo un percorso ritenuto doveroso dalla stessa Corte costituzionale a pena di inammissibilità della questione sollevata, in base al principio per cui una legge viene dichiarata costituzionalmente illegittima non perché sia possibile darne interpretazioni incostituzionali, ma perché sia impossibile darne interpretazioni conformi a Costituzione. A tale principio icasticamente enunciato dalla Consulta nel 1996 (sentenza n. 356 del 1996) e ripetuto negli anni successivi (pur se, in alcune occasioni, in parte ridimensionato: si veda la sentenza n. 221 del 2015) - è correlato il potere-dovere del giudice di interpretare secundum constitutionem le disposizioni legislative, prima ed in luogo di devolverne l’esame alla Corte.

Nell’anno in rassegna, Sez. L, n. 26084/2024, Gandini, Rv. 672583-01, in tema di impiego contrattualizzato, ha preliminarmente chiarito che l’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, nel disciplinare le mansioni a cui dev’essere adibito il dipendente, va interpretata nel senso che assegna esclusivo rilievo al criterio della loro equivalenza formale con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita. Conseguentemente, ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale di detta norma, come interpretata nel senso anzidetto, la quale, nel perseguire l’obiettivo della massima flessibilità nella gestione delle risorse umane e del superamento dell’eccessiva parcellizzazione del sistema di classificazione previgente, non contrasta con il principio costituzionale di buon andamento dell’azione amministrativa, né con il diritto a un lavoro “liberamente intrapreso” contemplato dalla Carta sociale europea, da intendersi come divieto di lavoro coattivo o forzato.

4. Riproposizione della medesima questione di legittimità costituzionale.

Sul delicato profilo della facoltà di riproposizione, nel corso dello stesso giudizio, della medesima questione di legittimità costituzionale, è stato chiarito da Sez. U., n. 08906/2020, Lombardo, Rv. 657627-06, che, in presenza di una pronuncia di rigetto, la preclusione alla riproposizione della questione di legittimità costituzionale - desumibile dall’art. 137, comma 3, Cost. - opera soltanto allorché risultino identici tutti e tre gli elementi che compongono la questione: ossia le norme censurate, i profili di incostituzionalità dedotti e le argomentazioni svolte a sostegno della ritenuta incostituzionalità.

Quanto al differente profilo relativo alla possibilità di riproporre in cassazione una questione dichiarata manifestamente infondata in appello, Sez. L, n. 18486/2003, Morcavallo, Rv. 568630-01, l’ha delimitata all’ipotesi in cui siano riproposte questioni sostanziali che la rendano rilevante, potendo peraltro la proposizione di una questione sostanziale essere anche implicita, allorché attraverso l’eliminazione della norma denunciata si tenda ad ottenere una decisione più favorevole di quella impugnata.

5. Gli effetti delle decisioni della Corte costituzionale.

In ordine ai vincoli derivanti dalle statuizioni rese dalla Corte costituzionale, particolarmente problematico è il profilo relativo alla sentenza interpretativa di rigetto.

Il vincolo che ne deriva, sia per il giudice a quo sia per tutti gli altri giudici comuni, è soltanto negativo, consistendo, quindi, nell’imperativo di non adottare l’interpretazione prospettata dal remittente. Tale meccanismo non lede la libertà dei giudici di interpretare ed applicare la legge (ai sensi dell’art. 101, secondo comma, Cost.) e, conseguentemente, neppure la funzione di nomofilachia attribuita alla Corte di cassazione dall’art. 65 dell’ordinamento giudiziario, non precludendo la possibilità di seguire, nel processo a quo o in altri processi, “terze interpretazioni” ritenute compatibili con la Costituzione, oppure di sollevare nuovamente, in gradi diversi dello stesso processo a quo o in un diverso processo, la questione di legittimità costituzionale della medesima disposizione, sulla base della interpretazione rifiutata dalla Corte costituzionale, eventualmente evocando anche parametri costituzionali diversi da quello precedentemente indicato e scrutinato (Sez. U, n. 27986/2013, Di Palma, Rv. 628760-01).

In ipotesi di applicazione da parte del giudice comune di una disposizione sulla base di un’interpretazione che la Corte costituzionale ha considerato, con sentenza interpretativa di rigetto, non conforme a Costituzione, è stata esclusa la configurabilità di un eccesso di potere giurisdizionale, tanto nei confronti della funzione legislativa, perché costituisce applicazione di una disposizione esistente nell’ordinamento e non creazione ex novo di una norma, quanto nei confronti della giurisdizione della Corte costituzionale, perché l’applicazione della disposizione nel significato interpretativo ritenuto non conforme alla Carta fondamentale può costituire violazione del diritto vigente, ma non esercizio della giurisdizione costituzionale (Sez. U., n. 18235/2023, Scoditti, Rv. 668261-01, hanno).

Svariate sono le sentenze che riflettono gli effetti delle pronunce della Consulta sulle singole fattispecie sottoposte all’esame della Suprema Corte.

Sez. U, n. 25975/2024, Marotta, Rv. 672322-01, pronunciandosi in tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, hanno affermato che, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 109 del 2006 (Corte cost., sentenza n. 51 del 2024), la sanzione della rimozione non è più automaticamente applicabile al magistrato che incorre in una condanna a pena detentiva per delitto non colposo non inferiore a un anno la cui esecuzione non sia stata sospesa, ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p., o per la quale sia intervenuto provvedimento di revoca della sospensione ai sensi dell’art. 168 c.p., di modo che si riespande la disciplina generale di cui all’art. 4, comma 1, lett. a), del medesimo d.lgs., così restituendo alla Sezione disciplinare del CSM la possibilità di comminare, secondo il proprio discrezionale apprezzamento, una delle sanzioni previste dall’art. 5.

A seguito della sentenza della Corte cost. n. 26 del 1986, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 2 dell’allegato T all’art. 39 della l. 8 agosto 1895 n. 486, nella parte in cui prevedeva la giurisdizione della Corte dei conti, le controversie inerenti alla spettanza ed alla liquidazione del trattamento pensionistico in favore dei dipendenti del Banco di Sicilia sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, a norma degli artt. 409 e 442 c.p.c. (Sez. U, n. 03298/2024, Garri, Rv. 670142-01).

In tema di adozione del minore d’età, Sez. 1, n. 10278/2024, Reggiani, Rv. 671086-01, ha chiarito che, in virtù dell’interpretazione costituzionalmente orientata, data all’art. 27, comma 3, della l. n. 184 del 1983 dalla sentenza n. 183 del 2023 della Corte cost., la decisione del giudice di consentire, ove sia conforme all’interesse del minore, il mantenimento dei rapporti affettivi con alcuni dei componenti della famiglia d’origine, si può collocare nella fase di accertamento dello stato di abbandono, in quella dell’affidamento a rischio giuridico, nella statuizione di adottabilità e nella successiva fase prodromica alla pronuncia di adozione legittimante, relativa all’affidamento preadottivo.

In ordine all’incidenza della declaratoria di incostituzionalità dell’art. 40, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 327 del 2001, di cui alla sentenza della Corte cost. n. 181 del 2011 (che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del criterio del Valore Agricolo Medio), Sez. 1, n. 25154/2024, Mercolino, Rv. 672405-01, ha affermato che la predetta pronuncia della Consulta trova applicazione ai rapporti non ancora definitivamente esauriti, con riguardo ai quali l’indennità va stimata utilizzando il criterio generale del valore venale pieno. In tema, Sez. 1, n. 11608/2024, Reggiani, Rv. 671115-01, ha puntualizzato che, qualora la declaratoria di incostituzionalità sia intervenuta nel corso del procedimento di espropriazione, ma prima dell’atto ablativo, comportando la sopravvenuta invalidità dell’accordo sull’indennità delle aree non edificabili in precedenza raggiunto, è consentito al proprietario del bene di agire per chiedere, previo accertamento della predetta invalidità, la determinazione dell’indennità ai sensi dell’art. 54 d.P.R. n. 327 del 2001.

Sez. 2, n. 07974/2024, Criscuolo M., Rv. 670573-01 ha affermato il diritto, in capo all’avvocato difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, al compenso per l’attività svolta in sede di mediazione obbligatoria conclusa positivamente senza avvio della lite giudiziale, per effetto della sentenza additiva della Corte costituzionale n. 10 del 2022, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., gli artt. 74, comma 2, e 75, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevedevano l’applicabilità del patrocinio a spese dello Stato ai procedimenti di mediazione ex art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2018 in ipotesi di raggiungimento di un accordo, in quanto la norma dichiarata incostituzionale non può più trovare applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della declaratoria di illegittimità.

Pronunciandosi in tema di assicurazione sulla vita, Sez. 3, n. 19148/2024, Valle, Rv. 671808-01, ha chiarito che la declaratoria di incostituzionalità dell’art. 2952, comma 2, c.c., nel testo introdotto dall’art. 3, comma 2-ter, del d.l. n. 134 del 2008 (conv. con modif. in l. n. 166 del 2008), di cui alla sentenza della Corte cost. n. 32 del 2024, si estende anche ai rapporti giuridici sorti anteriormente alla pubblicazione della decisione nella G.U. (6 marzo 2024) purché ancora pendenti e, cioè, non esauriti in forza di giudicato, cosicché questi ultimi sono assoggettati, ex art. 2946 c.c., al termine ordinario di prescrizione, di durata decennale.

Nel corso dell’anno in rassegna sono state emesse svariate pronunce in materia lavoristica, le cui statuizioni danno conto degli effetti delle decisioni della Corte costituzionale. Facendo applicazione dello ius supeveniens conseguente alla pronuncia della Corte cost. n. 55 del 2024. Sez. L, n. 28652/2024, Buffa, Rv. 672688-01, ha affermato che gli ingegneri e gli architetti non iscritti a INARCASSA perché contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria, e tenuti a iscriversi alla gestione separata obbligatoria presso l’INPS ai sensi dell’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 111 del 2011, sono esonerati dal pagamento delle sanzioni civili in favore dell’ente previdenziale per l’omessa iscrizione nel periodo anteriore all’entrata in vigore di detta norma.

Sez. L, n. 31664/2024, Casciaro, in corso di massimazione, in tema di successione e trasferimento delle funzioni tra enti territoriali, ha chiarito che l’art. 10, comma 2, della l.r. Toscana n. 22 del 2015, laddove esclude dalla successione “i residui attivi e passivi generati prima della data del trasferimento della funzione e i debiti e i crediti per prestazioni oggetto di obbligazioni scadute prima del trasferimento medesimo”, deve essere interpretato restrittivamente alla luce della decisione della Corte cost. n. 110 del 2018, con esclusione, cioè, dalla successione ex lege dei soli debiti per i quali il procedimento di liquidazione è stato ultimato con l’emissione del mandato di pagamento e/o sui quali non sono sorte contestazioni.

In base a quanto affermato da Sez. L, n. 04264/2024, Tricomi, Rv. 670048-01, i periodi di congedo non retribuito richiesti ex art. 4 l. n. 53 del 2000 dal figlio convivente di persona con handicap grave possono essere riqualificati come permessi retribuiti ex art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, se fruiti anteriormente alla pronunzia della Corte cost. n. 19 del 2009, in quanto con detta pronunzia è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale del citato art. 42, comma 5, nella parte in cui non includeva nel novero dei legittimati anche il figlio convivente.

Numerose anche le pronunce in ambito tributario.

In tema di notificazione di avvisi ed atti tributari impositivi, Sez. T, n. 27729/2024, Penta, Rv. 672718-01, ha evidenziato l’ininfluenza della sentenza della Corte cost. n. 258 del 2012 sul sistema delineato dall’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, secondo il quale si applica l’art. 140 c.p.c. quando siano conosciuti la residenza e l’indirizzo del destinatario, ma egli (o ogni altro possibile consegnatario non sia stato ivi rinvenuto), in quanto temporaneamente irreperibile, mentre si osserva la disciplina di cui all’art. 60 cit., comma 1, lett. e), quando il contribuente, all’esito delle ricerche effettuate nel Comune del domicilio fiscale dal messo notificatore, risulti irreperibile perché trasferito in un luogo sconosciuto. Infatti, tale pronuncia, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 (corrispondente all’attuale comma 4), ha soltanto uniformato le modalità di svolgimento del procedimento di notifica delle cartelle di pagamento a quelle previste per gli atti di accertamento, eliminando una diversità priva di valida ratio giustificativa ed in contrasto con l’art. 3 Cost.

In materia di addizionale Ires per le imprese operanti nel settore della commercializzazione degli idrocarburi (c.d. Robin tax), Sez. T, n. 18016/2024, Cataldi, Rv. 671439-01, ha chiarito che la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 81, commi 16, 17 e 18, del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 133 del 2008, disposta a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte cost. n. 10 del 2015 nella G.U., non produce effetti sulle obbligazioni tributarie riguardanti adempimenti relativi ai periodi d’imposta chiusi in data antecedente al 12 febbraio 2015, con esclusione, pertanto, del diritto al rimborso dei relativi versamenti, anche se effettuati successivamente a tale data.

Sez. T, n. 32480/2024, Salemme, Rv. 673278-01, in materia di sottoscrizione degli avvisi di accertamento, ai sensi dell’art. 42, commi 1 e 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, ha affermato che la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, convertito dalla l. n. 44/2012, giusta sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 2015, non produce effetti retroattivi sui giudizi in corso qualora la mancanza di una valida sottoscrizione dell’avviso non sia stata fatta valere con il ricorso introduttivo del giudizio, poiché in tal caso l’ordinaria efficacia retroattiva della pronuncia di illegittimità costituzionale incontra il limite di un rapporto ormai esaurito.

In tema d’imposte sui redditi, Sez. T, n. 09403/2024, Macagno, Rv. 670819-01, ha rammentato che la presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari, giusta l’art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti, come si ricava dal successivo art. 38, riguardante l’accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche, che rinvia allo stesso art. 32, comma 1, n. 2; con la puntualizzazione, tuttavia, che, all’esito della sentenza della Corte cost. n. 228 del 2014, le operazioni bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, mentre quelle di versamento lo hanno nei confronti di tutti i contribuenti, i quali possono contrastarne l’efficacia dimostrando che le stesse sono già incluse nel reddito soggetto ad imposta o sono irrilevanti.

Sez. T, n. 29754/2024, Lo Sardo, Rv. 673082-02, pronunciandosi in materia di catasto, in base alla previsione dell’art. 1, comma 423, della l. n. 266 del 2005, come interpretata dalla sentenza della Corte cost. n. 66 del 2015, ha affermato che l’impianto fotovoltaico insistente su un terreno agricolo e concorrente allo svolgimento dell’attività agricola deve essere classato (in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dall’art. 9, comma 3-bis, del d.l. n. 557 del 1993, conv. con modif. dalla l. n. 133 del 1994) come fabbricato rurale strumentale anche nel caso in cui l’imprenditore agricolo, individuale o collettivo, non ne sia proprietario ma mero utilizzatore (lessee) in base al contratto di locazione finanziaria (leasing), con conseguente attribuzione della categoria D/10, all’esito di procedura DOCFA, giacché la produzione di energia fotovoltaica, che deve essere sempre imputabile all’imprenditore agricolo, se normalmente impiegata con l’utilizzazione prevalente di attrezzature e risorse aziendali, costituisce attività connessa ai sensi dell’art. 2135 c.c.

Sez. T, n. 23782/2024, Salemme, Rv. 672130-01, ha rammentato che la rappresentanza processuale dell’articolazione periferica dell’Agenzia delle entrate si concentra sul capo di essa ed anche, a termini dell’art. 3 del regolamento interno di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, sul semplice preposto all’ufficio legale (in favore del quale è da ritenersi operativa una delega generale); perciò, ai fini della legittima spendita del potere rappresentativo, è sufficiente l’effettiva attribuzione in organigramma di taluna delle suddette posizioni al soggetto che sottoscrive l’atto ex artt. 10 e 11, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, a prescindere dalla sua qualifica dirigenziale, con la conseguenza che, agli effetti della validità, è irrilevante la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 44 del 2012, di cui a Corte cost. n. 37 del 2015.

Sez. T, n. 12831/2024, Gori, Rv. 670933-01, ha richiamato l’interpretazione della Consulta sulle disposizioni da applicare in tema di processo tributario, affermando che il giudice, nel caso in cui la procura alle liti, per come regolata dall’art. 83 c.p.c., manca o è invalida - nel rispetto delle speciali norme degli artt. 12, comma 5, e 18, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, secondo l’interpretazione della Corte cost. n. 189 del 2000, ed anche dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 149 del 2022 (c.d. Riforma Cartabia) - invita la parte a regolarizzare la situazione e, in caso di inottemperanza, pronuncia la relativa inammissibilità.

6. Pronunce contenenti richiami alle decisioni della Corte costituzionale.

Numerose sono, poi, le pronunce di legittimità che, nel corso dell’anno in rassegna, hanno argomentato le proprie decisioni richiamando le pronunce della Corte costituzionale.

In tema di dichiarazione di adottabilità, Sez. 1, n. 11138/2024, Acierno, Rv. 671111-01, ha affermato che l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 27, comma 3, della

l. n. 184 del 1983, di cui alla sentenza della Corte cost. n. 183 del 2023, impone al giudice di valutare se la cessazione delle relazioni socio-affettive con la famiglia biologica, in conseguenza della rottura del legame giuridico-parentale, sia in concreto conforme all’interesse del minore. Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in sede di dichiarazione di adottabilità, aveva consentito che non venissero recisi i rapporti dei minori con la madre e la nonna, in ragione del legame affettivo emerso all’esito della c.t.u..

Sez. 1, n. 25921/2024 D’Orazio, Rv. 672507-01, ha chiarito che i contributi previsti dagli artt. 17 della l.r. Campania n. 15 del 2005 e 19 della l.r. Campania n. 1 del 2008 non hanno natura tributaria, essendo esclusa una funzione genericamente contributiva al bilancio degli enti coinvolti o commutativa di un servizio, bensì natura indennitaria. Si tratta, infatti, di indennizzi variamente collegati ai volumi di materiale estratto e posti a carico dei concessionari o dei titolari di autorizzazione per la gestione delle cave, finalizzati a neutralizzare le conseguenze negative dell’attività produttiva svolta ed a ristorare la collettività per i pregiudizi recati dallo sfruttamento del suolo all’ambiente circostante, indipendentemente dalla redditività dell’attività di gestione delle cave, come affermato anche dalla decisione della Corte cost. n. 57 del 2024 (la cui pronuncia di incostituzionalità ha riguardato la sola previsione che destinava una parte del contributo ex art. 17 cit. alle attività di gestione societaria dell’aeroporto di Pontecagnano-Salerno).

Sez. 2, n. 16039/2024, Papa, Rv. 671700-01, in tema di equa riparazione per irragionevole durata del giudizio di revocazione avverso la sentenza di appello, ha escluso la sussistenza del diritto all’indennizzo ove non venga formulata istanza di decisione a seguito di trattazione orale a norma dell’art. 281-sexies c.p.c. - applicabile in forza dell’ultimo comma dell’art. 352 c.p.c. ratione temporis vigente e costituente rimedio preventivo ex art. 1-ter, comma 1, della l. n. 89 del 2001 –, in quanto, come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 121 del 2020, alla parte è richiesto un comportamento collaborativo con il giudicante, al quale manifestare la propria disponibilità al passaggio al rito semplificato o al modello decisorio concentrato, in tempo potenzialmente utile ad evitare il superamento del termine di ragionevole durata del processo, restando di competenza del giudice verificare l’utilizzabilità del diverso modello decisorio.

Tenuto conto anche di quanto statuito dalla sentenza della Corte cost. n. 129 del 2023, Sez. L, n. 16875/2024, Marchese, Rv. 671918-01, ha riconosciuto, in tema di danni da vaccinazione non obbligatoria ma raccomandata, il diritto all’indennizzo disciplinato dalla l. n. 210 del 1992 ai soggetti danneggiati dalle vaccinazioni previste dall’art. 1 del d.l. n. 73 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 119 del 2017, il cui art. 5-quater si riferisce tanto alle vaccinazioni obbligatorie quanto a quelle raccomandate, come quella antimeningococcica, e si applica retroattivamente, coprendo anche gli eventi verificatisi prima della legge di conversione, se relativi a profilassi valutabili come raccomandate già al momento della loro somministrazione.

Sez. L, n. 27290/2024, Mancino, Rv. 672679-01, ha chiarito che il divieto di cumulo dell’assegno vitalizio spettante per aver ricoperto l’incarico di consigliere regionale della Regione Toscana con quello dovuto in ragione della carica di parlamentare nazionale o europeo - previsto dall’art. 23 bis della l.r. Toscana n. 3 del 2009, introdotto dall’art. 4 della l.r. Toscana n. 74 del 2015, in relazione al periodo transitorio 31.12.2015-1.6.2019 - non eccede le competenze legislative regionali né si pone in contrasto con i principi di legittimo affidamento, uguaglianza, ragionevolezza, certezza delle situazioni giuridiche, nonché con la tutela del diritto di proprietà garantita anche dall’ordinamento europeo, portando a sostegno le motivazioni già spese dalla Corte cost. (in relazione ad analoghe disposizioni regionali) nelle sentenze nn. 136 e 182 del 2022.

Sez. L, n. 04729/2024, Buffa, Rv. 670161-01, ha escluso - in virtù di un’interpretazione che la Corte cost., con sentenza n. 434 del 2002, ha giudicato conforme agli artt. 3 e 38 Cost. - che la maggiorazione contributiva prevista dall’art. 13, commi 7 e 8, della l. 27 marzo 1992, n. 257, come modificato dall’art. 1, comma 1, del d.l. n. 169 del 1993, conv. con l. n. 271 del 1993, a favore dei lavoratori che abbiano contratto malattie professionali a causa dell’esposizione all’amianto ovvero che siano stati esposti a detta sostanza nociva per un periodo ultradecennale, spetti ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge n. 257 del 1992 (28 aprile 1992), erano già titolari di una pensione di anzianità o di vecchiaia ovvero di inabilità, mentre va riconosciuta - ferma restando la ricorrenza di tutti gli altri requisiti stabiliti dalle citate disposizioni - ai lavoratori che, a quella medesima data, prestavano ancora attività di lavoro dipendente, ovvero versavano in uno stato di temporanea disoccupazione, ovvero erano titolari della pensione o dell’assegno di invalidità, essendo anche questi ultimi interessati ad incrementare la posizione assicurativa per conseguire le prestazioni di vecchiaia.

Sez. L, n. 31505/2024, Panariello, Rv. 673381-01, ha affermato che, in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo dichiarato illegittimo, per effetto della simmetria con il licenziamento disciplinare imposta, sul piano della tutela applicabile, dalla sentenza della Corte cost. n. 128 del 2024, assume rilevanza non solo l’insussistenza del fatto nella sua storicità o materialità, ma anche quella del fatto inteso nella sua idoneità a costituire un possibile giustificato motivo oggettivo.

Sez. L, n. 30994/2024, Mancino, Rv. 672990-01, in tema di pensione anticipata, ha chiarito che la violazione del divieto di cumulo tra redditi pensionistici e da lavoro subordinato - stabilito per la pensione cd. “quota cento” dall’art. 14, comma 3, del d.l. n. 4 del 2019, conv. dalla l. n. 26 del 2019 - comporta la perdita totale del trattamento pensionistico, non solo per i mesi in cui è stata espletata l’attività lavorativa, bensì per tutto l’anno solare di riferimento, in quanto la norma esprime sì una ratio solidaristica (come affermato nella sentenza della Corte cost. n. 234 del 2022) ma in concorso con il fine macroeconomico di creare nuova occupazione ed assicurare ricambio generazionale nella cornice della sostenibilità del sistema previdenziale, sicché l’uscita dal mercato del lavoro deve essere effettiva.

Sez. T, n. 03622/2024, Gori, Rv. 670419-01 e Sez. T, n. 03626/2024, Gori, Rv. 670420-01, pronunciandosi, in tema di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, sull’art. 1, comma 66, lett. b), della l. n. 220 del 2010, hanno chiarito che, mancando una disciplina degli effetti transitori ed attesa la sua natura interpretativa (come riconosciuto dalla sentenza della Corte cost. n. 27 del 2018 che ne ha dichiarato la parziale illegittimità), tale disposizione si applica anche ai rapporti negoziali perfezionatisi prima della sua entrata in vigore, nonché a quelli che, seppur sorti prima dell’entrata in vigore della norma, si siano protratti oltre. Con la conseguenza che, nel primo caso, per i periodi di imposta antecedenti al 2011, i soggetti passivi non sono le ricevitorie, ma i soli bookmakers, con o senza concessione, usciti indenni dal vaglio di legittimità costituzionale; nel secondo caso, per i periodi di imposta successivi al 2011, è soggetto passivo sia il bookmaker che la ricevitoria, potendo le parti, in virtù della scelta normativa di assoggettare al tributo anche i titolari delle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione, rimodulare la regolazione negoziale delle commissioni, al fine di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale la ricevitoria opera.

In tema di accertamento tributario, Sez. T, n. 09010/2024, Cataldi, Rv. 671048-01, alla luce della interpretazione di cui alla sentenza n. 247 del 2011 della Corte cost., ha escluso la cumulabilità del raddoppio dei termini per la notificazione degli avvisi di accertamento previsto dall’art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, vigente ratione temporis, in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l’obbligo di presentazione di denuncia penale, con la proroga biennale di cui all’art. 10 della l. n. 289 del 2002 per i soggetti che non si sono avvalsi del condono o che non abbiano potuto farlo, dovendosi considerare, ai fini della decadenza dal potere impositivo dell’Amministrazione, il massimo dell’ampliamento temporale previsto dalla singola normativa ad essa più favorevole.

Sez. T, n. 19535/2024, Penta, Rv. 671646-01, richiamando quanto statuito dalla sentenza n. 584 del 1990 della Corte cost., ha escluso il contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. del regime di impugnazione delle sentenze delle commissioni tributarie che vede decorrere il termine ex art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione della sentenza e, quindi, dal suo deposito in segreteria, e non già dalla comunicazione ex art. 37 del d.lgs. n. 546 del 1992, che è attività estranea al procedimento. Viene infatti chiarito che - anche alla luce delle indicazioni della predetta sentenza della Consulta - una diversa disciplina del termine in argomento altererebbe il sistema delle impugnazioni, nel quale la decorrenza fissata con riferimento alla pubblicazione è un corollario del principio secondo cui, dopo un certo lasso di tempo, la cosa giudicata si forma indipendentemente dalla notificazione della sentenza ad istanza di parte, sicché lo spostamento del dies a quo dalla data di pubblicazione a quella di comunicazione non solo sarebbe contraddittorio con la logica del processo ma restringerebbe irrazionalmente il campo di applicazione del termine lungo di impugnazione alle parti costituite in giudizio, alle quali soltanto la sentenza è comunicata ex officio.

PARTE PRIMA I DIRITTI FONDAMENTALI DELLA PERSONA

  • diritti e libertà
  • disabile
  • libertà di religione
  • persona fisica
  • lotta contro la discriminazione
  • dati personali
  • diritti civici
  • diritto all'immagine
  • identità di genere

CAPITOLO I

LA TUTELA DELLA PERSONA: DIRITTI DELLA PERSONALITÀ E DIRITTI DI NUOVA EMERSIONE

(di Donatella Salari )

Sommario

1 Il diritto alla protezione dei dati personali. - 2 Riservatezza, diritto di cronaca e diritto all’immagine e diritto all’oblio. - 3 Identità, nome, origini. - 4 Libertà religiosa. - 5 La protezione contro le condotte discriminatorie. - 6 I diritti delle persone con disabilità.

1. Il diritto alla protezione dei dati personali.

I dati personali vanno ampiamente definiti come qualsiasi informazioni concernente una persona fisica identificata o identificabile che l’art. 4 del regolamento UE n. 679/2016 delinea nel concetto di trattamento da intendersi in senso lato, ossia riferibile alle operazioni di raccolta, sistemazione, soppressione, ovvero modifica dei dati stessi.

Tale flusso di informazione pertiene all’individuo che è portatore del relativo interesse, mentre il titolare non è che l’ente privato o pubblico, ovvero la persona fisica o l’organismo che gestisce il descritto trattamento.

A tal fine, tutta la disciplina unionale e quella nazionale sono improntate al noto principio di limitazione delle finalità del descritto trattamento, ossia esigono che il trattamento dei dati personali sia necessitato da un fine esplicito e ben determinato di modo che l’interessato ne abbia contezza e possa determinarsi a consentire il trattamento delle informazioni che lo riguardano.

In proposito, sono stati enucleati, anche grazie al contributo dell’organo consultivo Gruppo di lavoro Articolo 29, ossia l’organo indipendente che ha stilato le Linee guida sul consenso ai sensi del regolamento UE 2016/679 id est 29 Working Party (WP29), ora sostituito dal Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) tipologie di finalità generiche e involute come “scopi di marketing” o “scopi di ricerca e statistica”.

Tale esigenza, espressione del nucleo centrale del diritto alla privacy, si è profondamente sviluppato nell’ordinamento fino ad atteggiarsi quale magna pars dell’attività organizzativa del soggetto/ente titolare secondo il noto principio dell’ “accountability”, ossia della responsabilità nel trattamento dei dati, specialmente in una società come la nostra ampiamente digitalizzata ed esposta continuamente al rischio concreto di trafugamento dei dati personali attraverso intrusioni informatiche dove disponibilità, integrità e riservatezza rappresentano i tre requisiti essenziali per una gestione corretta delle informazioni che per le più diverse ragioni i titolari di trattamento hanno a loro disposizione.

Oggi il dibattito epocale è posto nei confronti di quei miliardi di persone che trascorrono sui media sociali gran parte della loro giornata ed impone una profonda riflessione sulle garanzie della privacy che questi strumenti offrono, basti pensare alle diverse fonti di produzione dei dati generati da cellulari, carte di credito, traffico web, acquisti on line dove, oltre alla sicurezza informatica, si pone il problema cruciale della loro protezione.

Si tratta, perciò, di gettare le basi di un diritto innovativo che si faccia carico del fattore di sicurezza e quello degli utenti di sapere quali sono le garanzie specialmente sui monopolisti dei dati sociali proprietari delle mega piattaforme.

Ed è questo uno degli elementi strutturali del Digital Services Act Digital Services Act Digital Services Act approvato come Regolamento UE 2022/2065 diretto a modernizzare e ampliare la direttiva sul commercio elettronico 2000/31/CE in relazione ai contenuti illegali, alla pubblicità trasparente e alla disinformazione che va nella direzione di un possibile equilibrio fra i poteri degli oligopolisti e i diritti dei cittadini e che crea tutta una serie di nuovi obblighi sulle piattaforme, tra cui i criteri di funzionamento degli algoritmi che agiscono e si nutrono dei dati ed, ancora, altri doveri di trasparenza sui criteri di rimozione dei contenuti e sulle modalità attraverso le quali gli inserzionisti personalizzano la pubblicità nei confronti degli utenti.

Tutte misure sono dirette a controbilanciare la limitazione della responsabilità dei proprietari delle piattaforme attraverso la c.d. esenzione dalla responsabilità condizionale circa il contenuto di ciò che gli utenti postano sui social, a meno che la proprietà non ne conosca la provenienza illegale e non si sia attivata per rimuovere il contenuto in questione, dopo che abbia acquisito contezza della sua illegalità.

Infatti, attraverso l’evoluzione tecnologica abbiamo assistito al sempre maggiore impatto di questo ambito nella società contemporanea che è retto, principalmente, dal già citato Regolamento UE 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonché dall’art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE insieme all’ art. 16 del Trattato sul funzionamento dell’UE (T.F.U.E.) nonché dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al d.lgs. n. 196 del 2003, (GDPR), recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento n. 2016/679 di cui sopra che riguarda anche la libera circolazione di tali dati e che abroga la dir. 95/46/CE.

Può dirsi, molto schematicamente, che il GDPR si snoda attraverso delle linee d’ indirizzo fondamentali che possono, così, sintetizzarsi.

Innanzitutto, una maggiore copertura dell’ambito di applicazione delle tutele allorché entrino in gioco dati personali di individui che si trovano nel territorio UE, prescindendo, ovviamente, dalla localizzazione dell’ente o dell’ubicazione del server; tendenziale omogeneità di discipline sulla tutela dei dati personali fra gli Stati membri e assunzione di responsabilità ossia, accountability da parte delle imprese.

In particolare, ricade sul titolare del trattamento l’onere di provare di avere diligentemente trattato i dati personali secondo un modello di organizzazione e gestione; infine, all’individuo cui i dati si riferiscono deve essere garantito rispetto ad un effettivo controllo sulla gestione dei propri dati personali da parte di terzi, come pure una maggiore e più intensiva tutela va affermata rispetto ai trasferimenti internazionali dei dati.

La centralità del tema in ambito europeo si riconosce anche rispetto alla tecnica normativa adottata. Si vede, infatti, che la dir. 95/46 viene oggi sostituita da una altra fonte, che è quella del regolamento, ossia uno strumento direttamente vincolante nei confronti degli Stati membri, secondo un principio di obbligatorietà integrale che conferisce automaticamente diritti e doveri.

Ne consegue che i giudici nazionali ne possono fare applicazione diretta anche laddove questa contrasti con le disposizioni nazionali. Infatti, questa potestà legislativa è riconosciuta all’autorità dell’Unione europea attraverso i trattati della UE, che costituiscono fonti primarie di produzione normativa. Insomma, il GDPR è una vera legge di fonte europea conformemente al Trattato di Lisbona del 2007.

Si tratta dell’approdo di un lungo cammino risalente alla fine del 1800 cui si fa risalire, partendo dallo ius solitudinis del noto saggio “The right to Privacy” del 15 dicembre 1890, la genesi del diritto “To be alone”, scritto dagli avvocati Samuel Warren e Louis Brandeis.

Da questo momento si potrà parlare di privacy gettando le basi di una visione del bene in discorso come inviolabile diritto della persona al rispetto della sua vita privata e alla riservatezza dei dati sensibili.

Come noto, tutto il sistema di tutela dei dati personali ruota intorno al fulcro dei diritti fondamentali della persona nella sua accezione fondamentale di libertà, diritto alla riservatezza e dignità. Ciò comporta che le esigenze di tutela di questi fondamentali attributi della persona umana facciano sì che ogni forma di accesso ad essi o di uso che prescinda dal consenso dell’interessato da parte del titolare dei dati stessi rappresenti un forma di intrusione, prescindendo dalla ricostruzione del complesso normativo che li protegge come diritti della personalità in quanto tali o posti all’interno di un regolamento negoziale che vede nel consenso un elemento fondante della partecipazione dell’interessato allo sfruttamento, o comunque, al trattamenti dei dati.

Come detto, la Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, agli artt. 7 e 8, tutela, rispettivamente, il rispetto della vita privata e familiare e la protezione dei dati di carattere personale. Si tratta di diritti assoluti suscettibili di essere compressi per esigenze meritevoli di tutela, ma senza svuotarne i caratteri essenziali.

Infatti, eventuali ridimensionamenti di essi devono rispettare i criteri stabiliti dall’art. 52 della Carta, ossia essere previsti dalla legge, così orientando ogni necessaria limitazione al soddisfacimento di un obbiettivo di interesse pubblico secondo un criterio di necessità e proporzionalità della normativa.

2. Riservatezza, diritto di cronaca e diritto all’immagine e diritto all’oblio.

Il tema della tutela dei diritti della persona nell’universo digitale si inscrive, pertanto, nello spettro dei diritti della persona come ambito continuamente “aperto” alla sfida dei nuovi diritti e tutele della persona creati nel divenire della stessa Costituzione e dell’ ordinamento europeo da inscrivere nel catalogo dei nuovi diritti a loro volta, bilanciati con altri, non meno cruciali, di livello costituzionale e sovranazionale: si pensi alla libertà di manifestazione del pensiero riferita a tutti i suoi espetti dinamici come il diritto di cronaca e di critica, di satira e di libera espressione artistica (artt. 21 e 33 Cost.). Ne consegue che, in questo ambito, il bilanciamento tra diritti equi ordinati è d’obbligo.

Essendo, infatti, il diritto alla privacy di pari rango rispetto ad altri diritti di uguale dignità come quello della proprietà privata, in casi di conflitto di tutele, un bilanciamento e, pertanto, laddove esigenze di sicurezza nella difesa del proprio habitat e della proprietà del singolo possano emergere, nell’evoluzione tecnologica per esempio, dei controlli a distanza. È questo il caso delle telecamere installate nei condomini o, comunque, coinvolgenti aree comuni o di proprietà aliena. Si è detto, quindi, che nel sistema di videosorveglianza installato dal singolo condomino l’obiettivo della telecamera deve riprendere solo uno spazio privato escludendo ogni forma di ripresa, anche senza registrazione, di immagini relative ad aree comuni (cortili, pianerottoli, scale, garage comuni) o antistanti l’abitazione di altri condomini.

A tale proposito, la S.C. ha affermato, con Sez. 1,n. 7289/2024,Tricomi L.,Rv. 670644-01, che il trattamento di dati personali effettuato a mezzo videosorveglianza da parte di un privato, per fini diversi da quelli esclusivamente personali, è lecito ove sia effettuato in presenza di concrete situazioni che giustifichino l’installazione, a protezione delle persone, della proprietà o del patrimonio aziendale (principio di necessità) e ove si avvalga di un utilizzo delle apparecchiature volte a riprendere le aree di comune disponibilità con modalità tali da limitare l’angolo visuale all´area effettivamente da proteggere, evitando, per quanto possibile, la ripresa di luoghi circostanti, in uso a terzi o su cui terzi vantino diritti e di particolari che non risultino rilevanti secondo i principi di non eccedenza e di proporzionalità.

Il carattere atipico del dato personale da intendere, come sopra detto, come qualsiasi informazione che concerne l’individuo, ha portato la S.C ad affermare con Sez. 1, n. 12967/2024, Tricomi L., Rv. 671454-01, scrutinando un caso relativo all’impiego di un sistema di supervisione proctoring, nell’ambito dello svolgimento delle prove scritte d’esame di studenti universitari, che al fine di identificare questi ultimi o di verificarne il corretto comportamento durante lo svolgimento della prova d’esame in video conferenza.

In proposito, il trattamento dei dati personali, ai sensi del già citato art. 9 del Regolamento UE n. 679 del 2016, richiama quello relativo ai dati biometrici, come definiti dall’art. 4, n. 14 del medesimo regolamento, quando i dati personali sono ottenuti mediante un trattamento tecnico automatizzato specifico, realizzato con un software che, sulla base di riprese e analisi delle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica, le elabora, evidenziando comportamenti o elementi anomali e che perviene ad un esito conclusivo, costituito da un’ elaborato costituito da video o foto che consente, o che conferma, l’identificazione univoca della persona fisica, restando irrilevante la circostanza che l’esito finale del trattamento sia, successivamente, sottoposto alla verifica finale di una persona fisica.

In questo caso, la S.C. ha ravvisato un caso di trattamento di dati biometrici, sulla base della considerazione che la finalità di identificazione univoca della persona richiesta dall’art. 9, par. 1, del citato regolamento UE n. 679/2016 non era stata contemplata dal tipo di sistema informatico utilizzato dall’Università, ragion per cui la S.C. ha accolto la tesi del Garante dei dati personali di una non corretta interpretazione dell’art. 9 par. 2, lett. g), del Regolamento citato, nonché dell’art. 2 sexies, comma 2, lett. b) del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al d. lgs. n. 196 del 2003 citato che sono, invece, del tutto applicabili nella specie.

L’altro fondamentale principio posto a base del trattamento dati è quello della trasparenza del trattamento del dato in funzione della facilitazione all’esercizio del diritto individuale id est accesso alle informazioni e ai propri dati personali.

Si è detto che il dato personale è rappresentato da quale che sia informazione riguardante un individuo.

A tale proposito, può citarsi Sez. 1, n. 4648/2024, Tricomi L, Rv. 670467-01, che ha considerato tale e, perciò, rilevante ai fini del suddetto trattamento, anche la targa automobilistica, in un caso di riproduzione fotografica di un veicolo condotto da un terzo in occasione dell’accertamento dell’infrazione commessa dal conducente di altro veicolo. In particolare, la S.C. ha cassato la sentenza del tribunale, che, nell’annullare la cartella di pagamento fondata sul provvedimento sanzionatorio emesso dal Garante per la Privacy a carico di un comune, aveva escluso che l’elemento del numero della targa, senza alcuna indicazione circa il conducente, rientrasse nel novero dei dati personali meritevoli di tutela secondo la normativa sul trattamento dei dati personali.

In applicazione del già indicato principio di limitazione delle finalità di cui all’art. 5 del GDPR che richiede che i dati personali siano raccolte per finalità determinate, esplicitate e legittime la S.C., con Sez. 3, n. 20337/2024, Spaziani, Rv. 671822-01, ha affermato che la divulgazione di dati anagrafici di una persona sottoposta ad indagini è consentita per finalità giornalistiche, anche senza il consenso dell’interessato, nel rispetto del codice deontologico richiamato dall’art. 139 d.lgs. n. 196 del 2003 ed ai sensi dell’art. 137 del citato d.lgs. e, cioè, solo se la stessa è essenziale riguardo a fatti di interesse pubblico, requisito, peraltro, rimesso all’accertamento e alla valutazione, caso per caso, del giudice di merito, tenuto ad indicare analiticamente le ragioni per le quali lo ritenga integrato, non assumendo rilievo l’art. 329 c.p.p., avente la diversa finalità di tutela del segreto delle indagini preliminari nel processo penale.

Esigenze di bilanciamento nel conflitto tra diritto di cronaca e di critica rispetto all’interesse generale ad avere accesso a determinate informazioni si ritrovano in Sez. 1, n. 9068/2024, Caiazzo, Rv. 671082-01, in tema di trattamento dei dati personali che ha affermato come il responsabile del prodotto televisivo eccedente i limiti della critica giornalistica, condannato alla rimozione dei contenuti dai motori di ricerca, è tenuto a dimostrare di aver posto in pratica ogni iniziativa volta a rendere edotti i terzi, che se ne siano appropriati, circa l’illegittima diffusione dei filmati, già negativamente valutati sul piano dell’offesa alla dignità delle persone coinvolte, nonché di essersi attivato per ottenere la cessazione dell’illegittimo trattamento, venendo in rilievo solo un’obbligazione di mezzi e non di risultato.

In particolare, in tema di diritto all’immagine, va considerato che l’evoluzione in senso digitale della società contemporanea appare contrassegnata da una preoccupante sovraproduzione e consumo di immagini, il che rende cruciale il rapporto fra il corpo e la sua rappresentazione, tanto più che l’alta tecnologia oggi consente non solo la facile captazione di un’immagine corporea, spesso anche in condizioni di intimità, ma rende possibile la subitanea archiviazione e trasmissione dell’immagine stessa da un device all’altro, dimostrando capacità di diffusione capillare e velocissima dell’immagine stessa. Ne consegue che, come facilmente comprensibile, che una lesione di questo genere trasmoda facilmente nell’offesa all’integrità psichica della persona, come molti fatti di cronaca hanno testimoniato.

In proposito. anche nel caso di diffusione dell’immagine di un minore Sez. 3,n. 2978/2024, Spaziani, Rv. 670080-01, emerge il bilanciamento tra l’esigenza di protezione della sfera privata della persona e quella contraria esigenza di consentirne l’esposizione in tema di tutela del diritto all’immagine, così integrandosi le norme regolatrici contenute nell’art. 10 c.c. e negli artt. 96 e 97 della l. n. 633 del 1941 con quelle relative alla protezione dei dati personali. Pertanto, salve le ipotesi tassative in cui la pubblicazione dell’immagine è consentita senza il consenso dell’interessato, ai sensi del comma 1 dell’art. 97 cit., ci si è chiesti, nel bilanciamento tra l’esigenza di protezione della sfera privata della persona e la contraria esigenza di consentirne l’esposizione e la diffusione dell’immagine debba attribuirsi un peso maggiore alla tutela della situazione individuale, che assume particolare preminenza nell’ipotesi in cui si tratti di persona minore d’età, se la riproduzione dell’immagine non sia casuale, ma anzi espressamente diretta a polarizzare l’attenzione sull’identità del minore e sulla sua riconoscibilità.

In questi limiti, la S.C. ha confermato la decisione con cui il giudice di merito aveva ritenuto che la diffusione dell’immagine del minore fosse giustificata dal collegamento con un evento - l’arresto di un latitante nell’ambito del contesto sociale in cui si era nascosto - connotato dall’interesse pubblico all’informazione e svoltosi in luogo pubblico e che non sussistessero le circostanze obiettive per escludere la liceità della pubblicazione dell’immagine di persona minore di età, ripresa nell’ambito di un servizio di cronaca televisiva in modo del tutto casuale, senza alcun intento di renderla identificabile o riconoscibile da parte di chi avesse visto il filmato.

In tema di tutela del minore, va, poi, ricordato che la tutela della riservatezza sulla figura del minore ha trovato ulteriore espressione nell’art. 50 del T.U. sulla privacy di cui al d.lgs. n. 196 del 2003 che ha esteso a tutti i processi e non solo quelli penali il divieto di divulgazione dell’immagine, nonché delle sue generalità.

D’altra parte, anche la tutela della persona nella sua dimensione reputazionale deve essere bilanciata rispetto alla critica politica e sociale in un determinato contesto storico attraverso l’esercizio del diritto di satira, Sez. 3, n. 6960/2024, Ambrosi, Rv. 670343-01, e, pertanto, la S.C. ha affermato che la satira - estrinsecazione del diritto di critica attraverso l’enfatizzazione e la deformazione della realtà - è sottratta al requisito di verità, in quanto esprime un giudizio ironico su un fatto utilizzando le categorie dell’inverosimiglianza e dell’iperbole, anche attraverso l’uso di espressioni o immagini lesive potenzialmente lesive dell’altrui reputazione, pur rimanendo assoggettata al limite della continenza e della funzionalità al perseguito scopo di denuncia sociale o politica, da valutare in relazione alla rilevanza dell’interesse del pubblico all’esposizione del fatto narrato attraverso tale forma, ovvero alla dimensione pubblica della vicenda o alla notorietà delle persone colpite.

Sulla base di tali principi, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che - nel ritenere diffamatoria la pubblicazione di una fotografia, con relativa didascalia, di una persona a corredo di un articolo satirico riguardante la vicenda giudiziaria penale di un ex Presidente del Consiglio dei ministri, notissimo uomo politico e imprenditore, all’indomani della sua assoluzione in appello - aveva omesso ogni esame del contesto socio-culturale in cui si inseriva l’articolo satirico e delle reazioni dell’opinione pubblica alla notizia dell’assoluzione.

Per converso, deroghe e ostacoli alla libertà di espressione esigono un’interpretazione restrittiva.

Infatti, la pratica digitale attraverso piattaforme sociali e mass media sospingono velocemente tali diritti in un ambito transnazionale, aumentando la capacità offensiva mentre enfatizzano il diritto alla conoscenza del fatto narrato e, allo stesso tempo, potenziano le capacità espressive del diritto di manifestazione del pensiero in modo tale da rendere, caso per caso, necessario un bilanciamento tra diritti di pare dignità.

Precedenti giudiziari che possono vulnerare l’onore di una persona possono esigere garanzie di non diffusione, in assenza di altre circostanze che ne giustifichino il ricordo.

Ci si trova qui al cospetto di dati sensibili, come condanne, condizioni di salute che possono confliggere con il diritto di cronaca. La S.C. è intervenuta, con Sez. 3, n. 17738/2024, Valle, Rv. 671573-01, rigettando il motivo di ricorso con cui si censurava la sentenza impugnata che, dopo avere accertato il carattere diffamatorio delle notizie pubblicate su una testata on line, relative all’uso per fini personali dell’auto di servizio di un politico, ne aveva ordinato la cancellazione dall’archivio telematico rilevando che l’interesse alla conservazione delle notizie negli archivi informatici dei giornali può prevalere sul diritto della persona all’oblio delle notizie che la riguardano soltanto nel caso di liceità dell’iniziale pubblicazione.

3. Identità, nome, origini.

Tra i diritti personalissimi va a collocarsi il diritto al nome la cui tutela, in via ordinaria, è riconosciuta anche ai congiunti, portatori del medesimo cognome.

Come noto, infatti, l’art. 7 c.c. riconosce il diritto della persona, alla quale si contesti il diritto all’uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall’uso che altri indebitamente ne faccia, di chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni, mentre il successivo art. 8 estende, poi, la legittimazione ad agire per la tutela del nome anche a chi, pur non portandolo, abbia un interesse fondato su ragioni familiari degne d’essere protette.

Tuttavia, nell’ambito di un dovuto bilanciamento di interessi, in assenza del consenso nell’uso del nome altrui (nella specie, quello di una nota attrice associato ad un modello di calzature prodotte da una rinomato brand calzaturiero) è legittimo l’uso del nome se, a seguito di una ponderazione degli interessi coinvolti, con riferimento all’utilizzo del nome o dell’immagine altrui nello svolgimento di un’attività di impresa venga in rilievo, oltre al diritto al rispetto del proprio nome e della propria identità personale (artt. 2 e 22 Cost. e 8 CEDU), quello della libertà d’impresa di cui godono gli operatori economici (artt. 41 Cost. e 16 Carta di Nizza) e l’interesse degli individui a essere informati (artt.2 e 21 Cost., 10 CEDU e 11 Carta di Nizza).

In applicazione di questi principii, la S.C., con Sez. 1, n. 9289/2024, Catallozzi, Rv. 670877-01, in tema di diritto al nome ha affermato che, se l’art. 7 c.c. può essere invocato per reagire a indebite utilizzazioni commerciali del proprio nome, tuttavia laddove finalità informative, didattiche o culturali coesistano con finalità di lucro, il giudice è chiamato od operare - in particolare quando il nome di un personaggio famoso venga utilizzato, senza il consenso dell’interessato - un bilanciamento tra i diversi interessi, riferibili, da un lato, al diritto al rispetto del nome e dell’identità personale e, dall’altro, alla libertà d’impresa e al diritto ad essere informati.

Nel caso di specie, la S.C. ha, perciò, confermato la decisione di merito che, operando un bilanciamento tra la funzione pubblicitaria e la funzione informativa del nome -non censurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato - aveva rigettato le domande inibitorie e risarcitorie promosse dai figli di una notissima attrice defunta, il cui nome era stato impiegato anche al fine di indicare la prestigiosa origine di alcuni modelli di calzature e il contesto storico-sociale nell’ambito del quale erano state realizzate.

Rispetto, poi, ad un titolo nobiliare da aggiungersi al cognome, (c.d. cognomizzazione), dotata di forza individualizzante rispetto ad una determinata origine: geografica, fisica, storica, caratteriale, etc. deve farsi riferimento all’interpretazione della XIV Disposizione transitoria e finale della Costituzione, nonché alla sentenza della Corte costituzionale n. 101/1967, onde affermare che, non avendo alcuna giuridica rilevanza i titoli nobiliari, i predicati nobiliari possono trovare tutela nell’ordinamento costituzionale italiano soltanto ai sensi dell’art. 2 Cost., ovvero come diritto della personalità e diritto al nome, sempre che il titolo nobiliare sia stato già riconosciuto prima del 28 ottobre 1922, in coerenza con l’art. 6 c.p.c. che prevede come “Ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito. Nel nome si comprendono il prenome e il cognome. Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati”.

Su questi presupposti, la S.C., con Sez. 1, n. 8955/2024, Campese, Rv. 671081-01, ha affermato che il diritto alla cognomizzazione del predicato nobiliare e la sua tutela sono riservati a tutti i discendenti dal comune avo cui è stato riconosciuto il titolo nobiliare, cosicché ciascuno di essi, ove si tratti di titolo esistente prima del 28 ottobre 1922 e riconosciuto prima dell’entrata in vigore della Costituzione, può agire con un giudizio ordinario di cognizione, senza necessità che la stessa tutela debba essere richiesta, coevamente, da tutti i suoi congiunti portatori del medesimo cognome, trattandosi di diritto personalissimo.

4. Libertà religiosa.

La libertà religiosa può considerarsi un diritto umano fondamentale riconosciuta dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo delle Nazioni Unite del 1948, che all’art. 18 prevede che “ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, nonché quella di manifestare, sia individualmente che nella propria comunità, in pubblico e in privato la propria religione o il proprio credo nell’insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell’osservanza dei riti”.

Conformemente a questa premessa, la nostra Costituzione tutela questo diritto agli articoli 3, 7, 8, 19, 20, 21, 117 comma 2 lettera C garantendo il principio di laicità dello Stato.

Innanzitutto, la Carta costituzionale tutela la libertà religiosa sotto il profilo dell’art. 3, dedicato al principio di uguaglianza in modo che nessuna discriminazione è ammessa per motivi religiosi e che, allo stesso tempo, ciascuno deve essere libero di scegliere quale religione ovvero di non professarla alcuna, per tale ragione l’art. 8 Cost. afferma che «tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. A completare lo spettro dei contenuti della libertà religiosa si accompagna l’articolo 19 secondo il quale tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume. La norma di chiusura è rappresentata dall’art. 20 che sancisce che il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto di una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività e intese analoghe fra lo Stato ed altre religioni, nonché un certo contenzioso giurisdizionale.

Il carattere fondante della libertà religiosa quale attributo fondamentale della personalità umana trova conferma nell’art. 9 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo secondo il quale ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione e che tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti e, specularmente garantisce la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo che non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell’ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e della libertà altrui.

Il tema dell’accomodamento ragionevole come punto di equilibrio tra diritti equi-ordinati ritorna con Sez. U, Sentenza n. 24414 del 09/09/2021, Giusti, Rv. 662230-02, dove si afferma che in conformità alla Costituzione e alla legislazione che ne costituisce svolgimento e attuazione, l’art. 118 del r.d. n. 965 del 1924, che comprende il crocifisso tra gli arredi scolastici, deve essere interpretato nel senso che la comunità scolastica può decidere di esporlo in aula con valutazione che sia frutto del rispetto delle convinzioni di tutti i componenti della medesima comunità, ricercando un “ragionevole accomodamento” tra eventuali posizioni difformi; ne consegue l’illegittimità della circolare del dirigente scolastico che, nel richiamare tutti i docenti della classe al dovere di rispettare e tutelare la volontà degli studenti, espressa a maggioranza in assemblea, di esporre il crocifisso nella loro aula, non ricerchi un ragionevole accomodamento con la posizione manifestata dal docente dissenziente, nonché l’invalidità della sanzione disciplinare inflitta al docente stesso che, contravvenendo all’ordine di servizio contenuto nella circolare, abbia rimosso il crocifisso dalla parete dell’aula all’inizio delle sue lezioni, per poi ricollocarlo al suo posto alla fine delle medesime.

Il tema della libertà religiosa in tema di protezione internazionale ritorna con Sez. 1, n. 35102/2021, Gori, Rv. 663277-01 ove la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che aveva escluso l’esistenza di una persecuzione per motivi religiosi di una cittadina cinese aderente alla chiesa domestica “Yin Xin Cheng Yi” di fede cristiana, per il solo fatto che, pur trattandosi di associazione religiosa clandestina e vietata, si trattava di un culto nei confronti del quale vi era una certa tolleranza da parte dello Stato. Infatti, il riconoscimento dello “status” di rifugiato, avuto riguardo alla libertà religiosa dello straniero, così come delineata nell’art. 2, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 251 del 2007, ed, in particolare, alla parte in cui definisce “rifugiato” il cittadino straniero il quale, per il fondato timore di essere perseguitato per motivi di religione, si trovi fuori del territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non possa o, a causa di tale timore, non voglia avvalersi della protezione di tale Paese, richiede che il timore vada valutato sia alla luce del contenuto della legislazione, sia della sua applicazione concreta da parte del Paese di origine, in relazione al rispetto dei limiti “interni” alla libertà religiosa, che emergono dall’art. 19 Cost. e dell’art. 9, par. 2 CEDU, dovendo il giudice valutare se l’ingerenza da parte dello Stato di origine nella libertà del ricorrente di manifestare il proprio culto sia prevista dalla legge, sia diretta a perseguire uno o più fini legittimi e costituisca una misura necessaria e proporzionata al perseguimento di tali fini. Ne consegue che il riconoscimento dello “status” non può essere escluso solo perché la repressione statuale, nella specie, viene giustificata perché diretta a vietare le associazioni a carattere segreto.

Tale giurisprudenza risulta oggi ribadita da Sez. 1, n. 29403/2024, Pazzi, non massimata, nella quale la S.C. ha confermato il provvedimento impugnato che aveva respinto la domanda di protezione, ritenendo che il racconto non risultasse adeguatamente circostanziato, nei termini indicati dalle linee guida di U.N.H.C.R. relative ai “claim” fondati su motivi religiosi, atteso che ai fini del riconoscimento dello “status” di rifugiato, avuto riguardo alla libertà religiosa del cittadino straniero, le linee guida dell’U.N.H.C.R. vanno lette nel senso che l’esperienza religiosa, appartenendo al segreto della coscienza, non ha bisogno di una motivazione espressa e razionale in ordine alle sue ragioni giustificative e che, ai fini della valutazione di credibilità delle dichiarazioni rese a questo proposito dal migrante, assumono rilievo le indicazioni ivi fornite sulle modalità con cui questa esperienza religiosa è stata ed eventualmente continua a essere vissuta e sulla sequenza storica in cui la vicenda individuale si è sviluppata.

5. La protezione contro le condotte discriminatorie.

Una visione egualitaria di tutte le opportunità che una società libera e democratica offre a ciascun individuo presuppone un accesso paritario ad esse, con la conseguenza che, in presenza di situazioni uguali, ciascuno ha diritto di ricevere un trattamento non diverso o sfavorevole per ragioni dipendenti dal sesso, dalla razza o dall’origine etnica, dalla religione o da convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

Nell’ordinamento europeo l’obiettivo fondante della non discriminazione trova le sue scaturigini, innanzitutto, nel Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) che vieta la discriminazione in base alla nazionalità prevedendo che il Consiglio, deliberando all’unanimità e previa approvazione del Parlamento, adotti le misure necessarie per contrastare le discriminazioni fondate sulle ragioni di disparità appena descritte diversamente da ciò che accade rispetto all’obiettivo delle pari opportunità per uomini e donne ove lo strumento d’intervento è quello della legiferazione ordinaria a maggioranza qualificata (art. 157 del TFUE).

Basilare nell’ordinamento europeo è, infatti, il divieto di discriminazione per motivi di nazionalità e di sesso in ambito lavorativo come già ribadito nel Trattato di Amsterdam del 1997 ove si trova rafforzato il principio di non discriminazione.

Attraverso specifiche direttive sono stati, pertanto, perseguiti i suddetti obiettivi esitati nella direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione (dir. 2000/78/CE) che colpisce le condotte di trattamento non paritario motivate dall’orientamento sessuale, fede religiosa, età e disabilità nel settore dell’occupazione, mentre la dir. 2000/43/CE presidia l’uguaglianza razziale in ambito sia lavorativo che d’istruzione, di previdenza sociale assistenza sanitaria, e fornitura di beni e servizi.

Le direttive citate riguardano sia i cittadini di paesi terzi sia gli apolidi, inoltre il trattato di Lisbona del 2009 prevede una c.d. clausola orizzontale diretta a prevenire le discriminazioni in tutte le politiche e le misure dell’Unione (art. 10 del TFUE).

Ancora, l’Italia in attuazione della dir. 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica, ha legiferato con il d.lgs. n. 215 del 2003 fissando con una disciplina ultronea rispetto a quella europea che gli enti iscritti in apposito albo facente capo al Ministero di Giustizia possano agire in giudizio sia in proprio (nel caso di discriminazione collettiva) che in via surrogatoria rispetto alla persona incisa dal trattamento impari.

Va, innanzitutto, richiamato alla memoria l’art. 44 del d.l.gs. n. 286 del 1998 che prevede un’azione civile contro la discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali e religiosi attivabile, a mente dell’art. 43, c. 1 del d.lgs. citato. Si tratta di una misura proponibile di fronte a condotte violative della parità di trattamento di cui sia autore sia il privato che la pubblica amministrazione per motivi razziali, etnici, linguistici, nazionali, di provenienza geografica o religiosi, per le quali è possibile ricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria per domandare la cessazione del comportamento pregiudizievole e la rimozione degli effetti della discriminazione e per le quali è competente il giudice ordinario anche laddove la condotta sia ascrivibile alla P.A. trattandosi di diritto soggettivo assoluto tanto che il Giudice ordinario può disapplicare l’atto discriminatorio assumendo i provvedimenti idonei a rimuoverne gli effetti, senza che ciò comporti alcuna interferenza nell’esercizio della potestà amministrativa, (Sez. U, n. 3057 del 01/02/2022, Scarpa, Rv. 663838-01) in tema di discriminazioni nel tesseramento per motivi di cittadinanza.

È noto che il diritto antidiscriminatorio si è espanso dal suo originario ambito lavorativo abbracciando altri temi e visioni come necessaria conseguenza delle normative dell’Unione europea decisamente spinto dalle esigenze di tutela giudiziaria delle vittime di discriminazione attraverso istituti di eccezione rispetto alla regola generale anche in ambito processuale.

Sono stati, perciò, emanati, ai fini della tutela antidiscriminatoria, i seguenti provvedimenti legislativi, ossia quelli di cui al d.lgs., n. 215 del 2003 (art.4), il d.lgs. n. 216 del 2003 (art. 4), la l. n.67 del 2006 (art. 3), nonché il d.lgs. n. 198 del 2006 (art. 55-quinquies), tutti regolati dal rito semplificato di cognizione di cui al d.lgs. n. 150 del 2011.

La tutela antidiscriminatoria, infatti, attesa la sua specialità introduce, come detto, una serie di deroghe alla disciplina processuale generale anche in tema di competenza territoriale.

Sul punto è intervenuta Sez. 1, n. 7033/2024, Conti, Rv. 670481-02, che ha affermato che le controversie in materia di accertamento della discriminazione posta in essere dalle pubbliche amministrazioni attraverso l’imposizione di oneri sproporzionati a carico di cittadini non comunitari per il rilascio o il rinnovo di permessi di soggiorno ex d.m. 6 ottobre 2011, pur se accompagnate dalla domanda di risarcimento dei danni patrimoniali conseguenti ed inscindibilmente collegati, sono di competenza funzionale ed esclusiva del tribunale del luogo nel quale i ricorrenti hanno il domicilio, da ritenersi prevalente sugli altri fori, anche inderogabili, previsti dal codice di rito o da altre norme speciali in ragione delle preminenti esigenze di tutela delle vittime di atti e comportamenti discriminatori.

In tal caso, in tema di discriminazione per nazionalità, la previsione della misura degli oneri per il rilascio o rinnovo dei permessi di soggiorno, di cui al d. m. 6 ottobre 2011, integra discriminazione indiretta, idonea a creare una situazione di svantaggio per i cittadini non comunitari, onerandoli di contributi economici necessari per l’ottenimento dei permessi di soggiorno non solo sproporzionati rispetto alle finalità perseguite dalla dir. 2003/109/CE, così come riconosciuto dalla Corte di Giustizia, nella sentenza del 2 settembre 2015, causa C-309/2014, ma altresì idonea a rappresentare un fattore discriminante per l’ottenimento tanto dello status di lungo-soggiornanti che dei permessi di soggiorni di più breve durata.

La speciale disciplina processuale applicabile in fattispecie di discriminazione indiretta prende, perciò, le mosse dal d.lgs. n. 150 del 2011, art. 28, giustificata dalle preminenti esigenze di tutela delle vittime di atti e comportamenti discriminatori e rimarca il carattere funzionale ed esclusivo del foro da essa introdotto e sulle ragioni della sua prevalenza, anche rispetto ad altri fori speciali e inderogabili in linea con la precedente giurisprudenza (Sez. 6, n. 24419/2013, Lamorgese, 628309-01) in funzione del fondamentale principio di uguaglianza che deve trovare completa attuazione di modo che il conflitto possa essere risolto in funzione dalla norma più recente, alla quale dev’essere riconosciuta una portata limitatrice di quelle precedenti (Sez. I, n. 20304/2015, Valitutti, Rv 637257-01; Sez. 6, n. 5703/2014, Amendola A., Rv. 630504-01; Sez. 6 - L, n. 3936/2017, Marotta, Rv. 642834-01).

In sostanza, nel nostro ordinamento interno tutte le persone possono esercitare il diritto di ricorso in caso di discriminazione diretta o indiretta, ovvero attuato senza una giustificazione oggettiva e legittima in casi di trattamento differente in un contesto equiparabile. Le vittime di discriminazione possono, inoltre, richiedere assistenza agli organismi nazionali per la parità, ossia enti pubblici presenti sul territorio dell’Unione che si adoperano per la promozione della parità e della lotta contro la discriminazione.

In questo caso, il rimedio appresta un ventaglio di misure di modo che, oltre al rimedio risarcitorio, sia possibile l’ordine di cessazione delle condotte o atti discriminatori, ma anche l’adozione - nei confronti dei privati o della pubblica amministrazione - di ogni altro provvedimento idoneo a rimuoverne gli effetti», incluso l’ordine di adottare un piano di rimozione delle discriminazioni accertate» (art. 28 d.lgs. n. 150 del 2011).

In questo quadro è intervenuta recentemente la sentenza n. 15 del 2024 della Corte costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 29, comma 1-bis, l. r. n. 1 del 2016, nella parte in cui poneva a carico dei cittadini extra UE dotati di permesso di lungo soggiorno, ai fini delle facilitazioni di acquisto della prima casa, un obbligo di documentazione più oneroso (c.d. impossidenza planetaria) rispetto ai cittadini italiani e dell’Unione europea.

L’idea del diritto alla casa come diritto sociale inviolabile ha trovato ulteriore riscontro nella giurisprudenza costituzionale con la sentenza n. 67 del 2024 ove la Corte ha confermato un orientamento giurisprudenziale stabile (vedasi le sentenze n. 44 del 2020 e nn. 145 e 77 del 2023), attraverso il quale garantire, in condizioni di parità, l’accesso alle case popolari rilevando la irragionevolezza, il requisito della residenza pregressa nei confronti di coloro che, per la loro stessa fragilità economica, abbisognano del bene primario della casa prospettando la questione di legittimità costituzionale rispetto alla legge regionale impugnata, per violazione degli artt. 3 e 117, comma 1, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, all’art. 12 della dir. 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e ad un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro, nonché all’art. 11 della dir. 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo.

In questa prospettiva, i ricorrenti agivano prospettando l’esistenza di una discriminazione indiretta, individuale e collettiva, derivante dall’applicazione da parte di Comune e Regione, dell’art. 25 comma 2, lett. a) della l. r. Veneto 3.11.2017 n. 39 rispetto all’accesso ai servizi di edilizia residenziale pubblica.

L’articolo citato è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo limitatamente al requisito di almeno cinque anni di residenza nel Comune, anche non consecutivi e calcolati negli ultimi dieci anni, fermo restando che il richiedente deve essere, comunque, residente, considerandolo requisito irragionevole rispetto alla ratio della prestazione sociale che si traduce nella violazione del principio di eguaglianza fra chi può o meno vantare una condizione - quella della prolungata residenza nel territorio regionale - del tutto dissociata dal suo stato di bisogno e dunque violativo del criterio di ragionevolezza e di eguaglianza formale e sostanziale, di cui all’art. 3 Cost. .

Al contrario, la S.C., con Sez. 3, n. 26547/2024, Gorgoni, Rv. 672646-01, ha ritenuto in tema di tutela contro le discriminazioni, che l’art. 4 bis della l. r. Lombardia n. 3 del 2012 -nel richiedere al cittadino di Paesi non appartenenti all’Unione europea di dimostrare la conoscenza della lingua italiana per la gestione di un centro massaggi di esclusivo benessere o, in alternativa, di frequentare positivamente un corso per valutare il grado di conoscenza di base della lingua italiana presso la Camera di commercio territorialmente competente per il comune dove intende svolgere l’attività - non configura una discriminazione per ragioni di etnia, in quanto contiene una richiesta che, da un lato, non incide negativamente sulla condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea e, dall’altro, si limita a disporre prescrizioni rivolte a chiunque intraprende le predette attività commerciali.

In sostanza, il giudice di legittimità ha ritenuto di escludere che con la l. r. Lombardia n. 3 del 2012, art. 4 bis, nonché con il Regolamento n. 1 del 2018, nella richiesta di requisiti igienico-sanitari e di sicurezza per i titolari di Centri Massaggi del Benessere non italiani fossero previsti condizioni più gravose rispetto a quelle richieste al cittadino italiano esercente le attività di massaggio non estetico e non sanitarie del benessere, così affermando che la l. r. citata non contenesse prescrizioni supplementari per i soli centri di massaggio Tuina (id est tipo di massaggio cinese), ma fissasse una disciplina generale che teneva conto della necessità di assicurare ai clienti adeguate informazioni sui trattamenti da svolgere, in modo da salvaguardare il loro fondamentale diritto alla salute.

Anche la violenza nei confronti delle donne e quella domestica quale violazione dei diritti umani, come noto, posta al centro della Convenzione d’Europa, siglata ad Istanbul il giorno 11 maggio 2011, costituisce una forma di discriminazione, in quanto atto di violenza contro il genere femminile e, in particolare, rispetto al diritto all’integrità personale e alla salute fisica, mentale, sessuale e riproduttiva della donna.

In proposito, va ricordato che l’art. 60 in tema di richieste di asilo basate sul genere prevede espressamente che le parti adottino le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la violenza contro le donne basata sul genere possa essere riconosciuta come una forma di persecuzione ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato.

Infatti, su questo tema la Corte europea dei diritti dell’uomo, ha interpretato in modo evolutivo i parametri del diritto alla vita (art. 2 Cedu), della proibizione alla tortura (art. 3 CEDU) e del divieto di discriminazione (art. 14 CEDU), richiamandosi agli obblighi esistenti in capo agli Stati membri, di protezione delle vittime di violenza di genere.

In proposito, già (Sez. 1, n. 29971/2021, Oliva, Rv. 662723-01) era intervenuta sul tema delle mutilazioni genitali femminili, nell’ambito della protezione umanitaria, ricordando come la Convenzione di Istanbul obbliga gli stati ad essa aderenti ad adottare “le misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente i seguenti atti intenzionali: a) l’escissione, l’infibulazione o qualsiasi altra mutilazione della totalità o di una parte delle grandi labbra vaginali, delle piccole labbra o asportazione del clitoride; b) costringere una donna a subire qualsiasi atto indicato al punto a, o fornirle i mezzi a tale fine; c) indurre, costringere o fornire a una ragazza i mezzi per subire qualsiasi atto enunciato al punto a)”.

Aderendo a tale orientamento, la S.C., con Sez. 1, n. 11091/2023, Valentino, Rv. 667742-01, ha cassato la decisione impugnata in un caso di accertata vulnerabilità e di carenza del sistema sanitario del Paese di origine ai fini della tutela delle vittime di questa pratica, aveva riconosciuto alla richiedente - vittima di un’accertata clitoridectomia - la protezione speciale, invece di quella che, più correttamente, avrebbe dovuto realizzarsi attraverso il riconoscimento dello status di rifugiata.

In sostanza, secondo la S.C. il rischio di assoggettamento a pratiche di mutilazioni genitali femminili può integrare gli estremi di un atto persecutorio per motivi di appartenenza ad un gruppo sociale (artt. 7 e 8 del d.lgs. n.251 del 2007) o di atto specificamente diretto contro un genere sessuale o l’infanzia (art. 7 lett. f), rappresentando dette pratiche per la persona che le subisce o rischia di subirle, un trattamento oggettivamente inumano e degradante; pertanto, ove sia accertato che il fenomeno è praticato, nel contesto sociale e culturale del Paese di provenienza del richiedente, così da realizzare un trattamento ingiustamente discriminatorio, diretto o indiretto, della donna può parlarsi di atto persecutorio.

Tale orientamento risulta oggi confermato da Sez. 1,n. 7022/2024, Parise, Rv. 670638-01, che ha cassato con rinvio il decreto impugnato denegante la protezione internazionale di una religiosa e che aveva escluso la configurabilità, in caso di rimpatrio, di un rischio prognostico, limitatamente alla condizione di religiosa della ricorrente, senza, tuttavia, considerare che il rischio prognostico era stato prospettato dalla richiedente in relazione a discriminazione di genere non legata a motivi di religione, ma dipendente, da un lato, dalla sua storia personale, connotata dall’iniziale scelta di non sposarsi, sebbene sottoposta in tenera età alla pratica della mutilazione genitale femminile (MGF), e dalla successiva impossibilità di realizzare in Nigeria il suo progetto religioso, e, dall’altro, dalla sua attuale condizione di donna, non sposata e neppure monaca o suora, in quanto rifiutata dall’ambiente religioso del suo Paese.

Secondo la S.C., il giudice è tenuto ad accertare in concreto il pericolo per la richiedente di subire una violenta forma di discriminazione in caso di ritorno nel Paese di origine

Anche le pronunce della Corte di Giustizia in materia di violenza di genere e presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiata attraverso l’interpretazione della dir. 2011/95/ UE alla luce della Convenzioni di Istanbul sopra citata e della Convenzione per l’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, id est CEDAW) e approvata dall’Assemblea Generale dell’ONU il 18 dicembre 1979 riconoscono le donne quali gruppo sociale a rischio di discriminazione

In particolare, la Grande Sezione della Corte di Giustizia, con sentenza del 16.1.2024, nella causa C-621/21, ha fatto applicazione, per la prima volta, della Convenzione di Istanbul, in tema di riconoscimento dello status di rifugiato in caso di donne vittime di violenza di genere e di violenza domestica riconoscendo che, sulla base delle condizioni esistenti nel paese d’origine (relative alla posizione delle donne davanti alla legge, alla frequenza di pratiche tradizionali dannose, all’incidenza e alle forme di violenza segnalate contro le donne ed alla protezione disponibile per loro) possono essere considerate appartenenti a un determinato gruppo sociale, come motivo di persecuzione.

Ancora, in tema di discriminazione, la Corte di giustizia Ue, Grande sezione, 11.6.24, causa C-646/21 ha affermato che le donne, di qualsiasi età, che si riconoscono nel valore della parità di genere a seguito di un soggiorno in uno Stato membro, vanno considerate come facenti parte di un “determinato gruppo sociale” passibile di “persecuzione” tale da giustificare il riconoscimento dello status di rifugiato.

La Terza Sezione della Corte di Giustizia, con sentenza del 4.10. 2024, nelle cause riunite C-608/22 e C-609/22, si è pronunciata sul rinvio pregiudiziale proposto dalla Corte amministrativa austriaca nel corso di un procedimento promosso da due donne afghane, volto ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiate, in ragione delle misure discriminatorie adottate nei loro confronti dal regime del Talebani.

La Corte ha, perciò, affermato che “rientra nella nozione di atto di persecuzione” una somma di misure discriminatorie, nei confronti delle donne, adottate o tollerate da un “responsabile delle persecuzioni”, consistenti, in particolare, nella privazione di qualsiasi protezione giuridica contro la violenza di genere, le violenze domestiche e il matrimonio forzato, nell’obbligo di coprirsi completamente il corpo e il volto, nella restrizione dell’accesso all’assistenza sanitaria e della libertà di circolazione, nel divieto di esercitare un’attività lavorativa o nella limitazione del suo esercizio, nel divieto di accesso all’istruzione e alla pratica sportiva e nell’esclusione dalla vita politica, in quanto tali misure, per il loro effetto cumulativo, ledono il rispetto della dignità umana, quale garantito dall’articolo 1 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Anche la violenza di genere, perciò, può costituire una forma di discriminazione che inibisce gravemente la capacità delle donne di godere dei diritti e delle libertà su una base di parità con gli uomini come già affermato dalla Raccomandazione Generale n. 19 adottata dal Comitato istituito in seno alla Convenzione per l’eliminazione di ogni forma di discriminazione della donna (CEDAW) sopra citata.

In particolare, con riferimento alla violenza di genere la S.C., con Sez. 1, n. 11631/2024, Reggiani, Rv. 671116-02, dando applicazione all’art. 3 della Convenzione di Istanbul, in tema di violenza domestica, ha statuito che nei procedimenti sulla responsabilità genitoriale in cui siano adottati i “provvedimenti convenienti” di cui all’art. 333 c.c., ove venga dedotta la commissione di condotte di violenza domestica (come definita dall’art. 3 della Convenzione citata), il giudice, anche con riferimento a fatti anteriori all’entrata in vigore del d.lgs. n. 149 del 2022, se non esclude l’esistenza di tali fatti e intenda adottare i menzionati provvedimenti, è chiamato a valutare la compatibilità delle misure assunte con l’esigenza di evitare, nel caso concreto, possibili situazioni di vittimizzazione secondaria che si realizza allorché le stesse autorità chiamate a reprimere gli atti di violenza, non adottano nei confronti della vittima le necessarie tutele per proteggerla da possibili condizionamenti e reiterazioni delle violenze stesse.

Forma di discriminazione è rappresentata anche dalle molestie sul luogo di lavoro di cui all’art. 26, comma 2, del d.lgs. n. 198 del 2006, intese come quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.

La novella di cui all’art. 1 bis commi 218 e ss. della l. n. 205 del 2017, che ha modificato l’art. 26 citato, ha introdotto, come noto, il comma 3 bis il quale prevede che la lavoratrice o il lavoratore che agisce in giudizio per la dichiarazione delle discriminazioni per molestia o molestia sessuale poste in essere in violazione dei divieti di cui al presente capo non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, determinati dalla denuncia stessa.

Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto denunciante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell’articolo 2103 c.c., nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del denunciante.

Le tutele di cui al presente comma non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del denunciante per i reati di calunnia o diffamazione ovvero l’infondatezza della denuncia.

In proposito, la S.C. è intervenuta applicando l’art. 26 l. cit. (Sez. L, n. 23286/2016, Manna A., Rv. 641579-01), affermando che in tema di tutela contro le molestie sessuali nel rapporto di lavoro, l’equiparazione alle discriminazioni di genere enunciata nell’art. 26, comma 2, del d.lgs. n. 198 del 2006, secondo l’interpretazione più conforme alle finalità proprie del diritto comunitario, si estende al regime probatorio presuntivo ex art. 40 del medesimo decreto, sia per l’assenza di deroghe al principio generale, sia per la configurabilità del tertium comparationis nel trattamento differenziale negativo rispetto ai lavoratori del diverso genere che non patiscono le medesime condotte.

Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che aveva valorizzato le deposizioni testimoniali corroborate dalla prova statistica, individuata nel serrato turn over tra le giovani dipendenti che, dopo breve tempo dall’assunzione, si dimettevano senza apparente ragione.

Per converso, Sez. L, n. 27290/2024, Mancino, Rv. 672679-01 ha escluso che il divieto di cumulo dell’assegno vitalizio spettante per aver ricoperto l’incarico di consigliere regionale della Regione Toscana con quello dovuto in ragione della carica di parlamentare nazionale

o europeo - previsto dall’art. 23 bis della l.r. Toscana n. 3 del 2009, introdotto dall’art. 4 della l. r. Toscana n. 74 del 2015, in relazione al periodo transitorio 31.12.2015-1.6.2019 - eccede le competenze legislative regionali o si pone in contrasto con i principi di legittimo affidamento, uguaglianza, ragionevolezza, certezza delle situazioni giuridiche, nonché con la tutela del diritto di proprietà garantita anche dall’ordinamento europeo, in ragione delle motivazioni già spese dalla Corte cost. (in relazione ad analoghe disposizioni regionali) nelle sentenze nn. 136 e 182 del 2022, e neppure genera discriminazione all’interno della categoria degli ex consiglieri regionali, perché è esteso ai consiglieri ed assessori delle altre Regioni, o confligge con le esigenze di tutela di cui all’art. 38 Cost., in quanto l’assegno vitalizio è emolumento che non ha natura previdenziale.

Ugualmente, Sez. L, n. 19188/2024, Boghetich, Rv. 672058-01, ha confermato la decisione di merito che aveva escluso il carattere discriminatorio della condotta della Fondazione Arena di Verona, che - nonostante il diritto di precedenza maturato e differenziandone la posizione da quella degli altri aspiranti - aveva condizionato l’assunzione a termine della ricorrente, quale tersicorea di fila, alla preventiva sottoscrizione di un atto di rinuncia a ogni contenzioso pendente e avente ad oggetto l’illegittima stipulazione di successivi contratti a termine dal 2008 al 2021, motivando nel senso che in tema di regolamento di competenza nelle controversie in materia di discriminazione, il criterio di collegamento del domicilio del ricorrente, previsto dall’art. 28, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011, presuppone come causa di discriminazione l’adesione a un sistema di valori ovvero a un’opinione o a una singola iniziativa estranei alla prestazione lavorativa e preesistenti alla condotta datoriale, dovendosi escludere l’estensione del concetto di discriminazione a ogni condotta che si assuma come illegittima e a cui il lavoratore intenda opporsi.

Secondo Sez. L, n. 14307/2024, Amendola F., Rv. 671209-01, sussiste la discriminazione lavorativa in un caso di licenziamento motivato dalla sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore allo svolgimento delle mansioni - se intimato in violazione dell’obbligo di adottare “accomodamenti ragionevoli” (sancito, in attuazione di obblighi comunitari, dall’art. 3, comma 3-bis, d.lgs. n. 216 del 2003) e, quindi, in violazione di doveri imposti per rimuovere gli ostacoli che impediscono ad una persona con disabilità di lavorare in condizioni di parità con gli altri lavoratori, con la conseguenza che il detto licenziamento realizza una discriminazione diretta ed è pertanto nullo, con applicazione della tutela reintegratoria piena di cui all’art. 18, commi 1 e 2, dello statuto dei lavoratori.

Non sussiste, invece, alcuna discriminazione Sez. 2, n. 30148/2024, Grasso Gia., non massimata, ascrivibile allo Stato nazionale nei confronti dell’operatore comunitario, che si opponga alla sanzione amministrativa per mancanza di concessione dei Monopoli di Stato e licenza di pubblica sicurezza per contrasto con gli artt. 43 e 49 del trattato UE, conformemente all’interpretazione della Corte di Giustizia, difettando la prova che l’allibratore estero non avesse ottenuto le necessarie concessioni o autorizzazioni a causa di un’illegittima esclusione dalle gare, né emergendo che il bookmaker avesse partecipato alla gara dell’anno di pertinenza a mente dell’art. 10, comma 9 octies del d.l. n. 16 del 2012, convertito in l. n. 44 del 2012 per la selezione dei soggetti che raccolgono scommesse, secondo un principio già consolidato nella giurisprudenza penale

6. I diritti delle persone con disabilità.

Una breve ricognizione sul tema della disabilità non può che prendere le mosse dal d.lgs. n. 62 del 2024 che ha inciso sul concetto di condizione di disabilità. Va, dunque, posta l’attenzione sull’art. 2, comma 1, lettera a), che definisce il disabile con riferimento al suo stato di “duratura compromissione fisica, mentale, intellettiva, del neuro-sviluppo o sensoriale, che, in interazione con barriere di diversa natura, può ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri”.

Come noto, la grande novità culturale della percezione di “disabile” consiste nell’enfatizzazione il carattere “relazionale” della disabilità, ossia nel suo manifestarsi, rispetto all’agire, in rapporto a fattori ambientali, culturali, sociali e comportamentali emergenti nel suo habitat, piuttosto che riferirsi al deficit di integrità fisica.

Si tratta, come noto, di un punto di arrivo di emancipazione rispetto alla originaria classificazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità che muoveva invece dal “modello medico” (ICDIH, 1980) che, a sua volta, traeva origine, fin dal 1975, dalla Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone disabili (disabled people) ancora presente nella risoluzione 37/52 dell’Assemblea Generale dell’ONU, che stabiliva il Programma di azione mondiale riguardante le persone disabili, fino ad arrivare, nel 1980, al citato documento dell’OMS di Classificazione Internazionale delle Menomazioni, Disabilità e Handicap (International Classification of Impairment, Disabilities and Handicaps, ICIDH).

Si trattava, cioè, di superare un’idea di disabilità percepita, soprattutto, come malattia -menomazione, ossia come qualcosa di limitativo in senso statico e non dinamico con una definizione alla quale non dava luce la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione (artt. 21 e 26) in uno con la dir. 2000/78/CE dal momento che le limitazioni della persona trascuravano l’influenza ambientale decisiva delle minori abilità individuali del disabile, ossia la loro valutazione in senso relativo.

In questo senso, sembrarono già muoversi sia la l. n. 104 del 1992, nonché la più recente l. n. 68 del 1999, specie riguardo all’interazione dell’individuo rispetto alle barriere architettoniche, rimanendo, tuttavia, la normativa nazionale ancorata al concetto di “handicap”.

L’insufficienza del modello puramente classificatorio delle singole malattie ha spinto l’OMS nel 2001 all’approdo verso un nuovo modello c.d. psico sociale, nel senso di fondare un’idea di disabilità in rapporto alle interazioni sociali, ambientali, familiari ed, in generale, materiali del disabile, fino alla conclamata idea della relatività di ogni menomazione consacrata dalla Convenzione delle Nazioni Unite per i diritti delle persone con disabilità (Convention on the Rights of Persons with Disabilities, CRPD) del 2006, ossia un trattato internazionale destinato a combattere le discriminazioni e le violazioni dei diritti umani, in accordo con la Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948 ispirata ai diritti di pari opportunità e di non discriminazione.

La Convenzione fornisce la nozione di disabilità più avanzata nell’art. 1 comma 2 qualificando disabili coloro che: “Hanno minorazioni fisiche, mentali intellettuali o sensoriali a lungo termine che in interazione con varie barriere possono impedire la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su una base di eguaglianza con gli altri”.

A questo trattato ha aderito l’Italia che ha ratificato la convenzione con la l. n. 18 del 2009, mentre nel 2010 vi ha provveduto l’Unione europea, fondando la giurisprudenza della Corte di giustizia nella percezione della disabilità in senso dinamico, ossia, come detto, in rapporto con l’ambiente in cui dovrà collocarsi la persona con le limitazioni che da deficitarie diventano funzionali. Infatti la Corte di Giustizia, 18.12.2014, causa C-354/13, ha statuito che: “In seguito alla ratifica, da parte dell’Unione, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, approvata, a nome della Comunità europea, con la decisione 2010/48/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, la Corte ha considerato che la nozione di handicap deve essere intesa, ai sensi della direttiva 2000/78, nel senso che essa si riferisce ad una limitazione risultante segnatamente da menomazioni fisiche, mentali o psichiche durature, la quale, in interazione con barriere di diversa natura, può ostacolare la piena ed effettiva partecipazione della persona interessata alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori”.

Va detto, però, che l’ordinamento italiano ha saputo dotarsi con un certo anticipo rispetto alle tematiche dell’inserimento del disabile nel mondo lavorativo con la l. n.68 del 1999 contenente norme per il diritto al lavoro dei disabili, poi modificata dal d.lgs. n. 151 del 2015.

In concreto, l’assunzione della persona disabile e, dunque, il suo inserimento sociale-lavorativo, può avvenire sia in via diretta che per il tramite di cooperative sociali. Infatti, l’art. 14 del d.lgs. n. 276 del 2003 (c.d. legge Biagi), consente l’inserimento lavorativo delle persone appartenenti alle categorie protette attraverso convenzioni con cooperative sociali nei settori dell’industria, del commercio, dei servizi e dell’agricoltura.

L’inserimento del disabile avviene attraverso l’affidamento di commesse di lavoro alla cooperativa, mirando a coprire sia i costi dei lavoratori inseriti che quelli legati alla produzione.

Tuttavia, la più recente relazione annuale sullo stato di attuazione della legge indica che sono ancora molte le aziende che si disimpegnano dagli obblighi assunzionali in un quadro aggravato dalle poche sanzioni comminate.

In proposito, il rifiuto di assunzione, secondo Sez. L, n. 10744/2024, Garri, Rv. 670999-01, in ipotesi di richiesta inevasa di avviamento di lavoratori disabili, può essere giustificato solo a fronte di un’incompatibilità assoluta tra l’invalidità del lavoratore avviato e tutte le mansioni disponibili in azienda che il datore di lavoro ha l’onere di allegare e provare in ragione dell’obbligatorietà dell’assunzione di lavoratori invalidi e della tipicità dei casi di esonero ex art. 5 l. n. 68 del 1999.

Con riferimento all’assunzione obbligatoria la S.C. è intervenuta, perciò, ribadendo quanto già affermato con Sez. L, n. 30093/2023, Riverso, Rv. 669121-01 ed affermando il principio secondo il quale il datore di lavoro, ai sensi dell’art. 10, comma 2, l. n. 68 del 1999, non può chiedere al disabile una prestazione non compatibile con le sue minorazioni e, pertanto, anche una collocazione temporale della prestazione del lavoratore disabile assunto part time, differente da quella indicata e concordata nel contratto individuale di lavoro, può risultare incompatibile con le sue minorazioni nei sensi sopra indicati. Ne deriva l’ulteriore conseguenza che l’unilaterale modifica della pattuita collocazione temporale dell’orario part time costituisce, indubbiamente, un inadempimento del datore di lavoro, con il che è illegittimo il licenziamento fondato sulla mancata accettazione, da parte del dipendente, della modifica datoriale dell’orario di lavoro part time (così Sez. L, n. 28657/2024, Caso, Rv. 672689-02).

Al fine di adattare l’ordinamento italiano alla Convenzione ONU si è poi provveduto attraverso il d. l. n. 76 del 2013, convertito con modificazioni nella l. n. 99 del 2013, ad inserire nel d.lgs. 216 del 2003, all’art. 3, il comma 3 bis, a norma del quale: “Al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento delle persone con disabilità, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad adottare accomodamenti ragionevoli, come definiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della L. 3 marzo 2009, n. 18, nei luoghi di lavoro, per garantire alle persone con disabilità la piena eguaglianza con gli altri lavoratori. I datori di lavoro pubblici devono provvedere all’attuazione del presente comma senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente”.

Ed è proprio la piena partecipazione alla vita civile sociale e politica del disabile, attraverso il superamento dei divari anche retributivi che gli svantaggiati incontrano nel mercato del lavoro, insieme alla valorizzazione dei limiti e delle opportunità, risulta sancita dalla Carta di Solfagnano firmata al termine del primo G7 tenutosi in Umbria nell’ottobre 2024 e dedicato alla disabilità.

L’accordo intende innovare, attraverso le sperimentazioni in diverse città italiane, la presa in carico e la gestione della persona disabile, cominciando dall’infanzia, ad abbattere le barriere architettoniche e tecnologiche garantendo a tutti coloro che ne hanno diritto gli insegnanti di sostegno.

Si tratta di un passo importante attuativo della legge delega n. 227 del 2021 che prevede una fase di sperimentazione limitata ad alcune regioni italiane a partire dal 2025.

La citata Carta si articola in otto punti che possono così enumerarsi: piena partecipazione, progetti di vita individualizzati, accessibilità, educazione inclusiva, occupazione, salute, partecipazione attiva, cooperazione internazionale tra i Paesi del G7 per la diffusione delle buone pratiche e la promozione dell’inclusione a livello globale.

Si è dovuto, però, attendere l’entrata in vigore del d.lgs. n. 62 del 2024, di esercizio della delega, per vedere finalmente enunciata nel nostro ordinamento una nozione onnicomprensiva in senso funzionale di disabilità conforme al diritto internazionale ed indispensabile per la fruizione delle prestazioni assistenziali, andando ad incidere sull’art. 3, della l. n. 104 del 1992 ancorata al concetto di handicap, sancendo, la definizione di persona con disabilità accedendo ad una visione che vede il disabile in “..chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all’esito della valutazione di base “ (art. 3, c. 1, d.lgs. n. 62 del 2024).

In questo modo è possibile calibrare l’accesso alle prestazioni garantite dall’ordinamento a seconda del grado di compromissione dell’individuo secondo il nuovo modello psico-sociale e, pertanto, distinguendo tra diversi livelli di sostegno necessari, in ossequio all’art. 3 della Costituzione, garantire la necessaria discrezionalità per la rimozione degli ostacoli che il disabile può incontrare nella costruzione della propria personalità, ossia nel suo progetto di vita.

Degno di menzione tra le novità introdotte dalla novella è rappresentata dai criteri di valutazione della condizione di invalidità o disabilità che avverrà sulla base della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (International Classification of Functioning, Disability and Health o ICF) e della Classificazione internazionale delle malattie (ICD), adottate dall’O.M.S (secondo il modello bio-psico-sociale), oltre al WHODAS 2.0 che offre uno strumento di valutazione generalista standardizzato e di taglio pratico misuratore della salute e della disabilità sviluppato dall’O.M.S. e consistente in un questionario

In questo quadro normativo, la giurisprudenza della S.C. è intervenuta, innanzitutto, in ambito giuslavoristico, teatro, nel tempo, della maggiore elaborazione in punto di permessi previsti dalla citata l. 104 del 1992 (art. 33) la quale, come noto, riconosce al lavoratore disabile la possibilità di assentarsi dal lavoro ovvero di prestare assistenza al familiare in condizione di disabilità.

Rispetto a questo tema, la nuova e più ampia nozione di disabilità ha ampliato il campo applicativo del citato articolo.

La Corte, perciò, anticipando gli approdi normativi ha fatto propria, già dal 2020, una nozione ampia e non necessariamente correlata al concetto di malattia come può evincersi da (Sez. L, n. 20243/2020, Bogetich, Rv. 658911-01) la quale ha affermato che i permessi ex art. 33, comma 6, della l. n. 104 del 1992 sono riconosciuti al lavoratore portatore di handicap in ragione della necessità di una più agevole integrazione familiare e sociale, senza che la fruizione degli stessi debba essere necessariamente funzionale alle esigenze di cura.

In proposito, dopo avere richiamato la sentenza della Corte Costituzionale n. 138 del 2010, circa la finalità perseguita dalla legge n. 104 del 1992 ha ribadito che la ratio della legge consiste nella tutela della salute psico-fisica del disabile, che costituisce un diritto fondamentale dell’individuo (art. 32 Cost.) e rientra tra i diritti inviolabili che la Repubblica riconosce e garantisce all’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (art. 2 Cost.), in particolare, interpretando la “formazione sociale” di cui all’art 2 Cost. nel senso di riferirsi ad “ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico”.

Pertanto, va ritenuto illegittimo il licenziamento del lavoratore che utilizza le provvidenze della l. n. 104 del 1992 in concomitanza con le festività natalizia e senza che i permessi avessero finalità di cure.

Tale arresto risulta confermato da Sez. L, n. 26417/2024, Michelini, Rv. 672590-01, che ha ribadito come il diritto del lavoratore ai permessi di cui all’art. 33, comma 6, della l. n. 104 del 1992 si pone in relazione diretta con le esigenze di assistenza alla persona disabile, per lo svolgimento di tutte le attività che essa non è in condizioni di compiere autonomamente, senza che il datore di lavoro, salvo diverso accordo tra le parti sociali, possa sindacare la scelta dei giorni in cui fruire di tali permessi, rimessa esclusivamente al lavoratore e soggetta solo ad obbligo di comunicazione, o contestare la prestazione dell’assistenza in orari non integralmente coincidenti con il turno di lavoro, la quale, pertanto, non costituisce abuso del diritto.

In ogni caso, il diritto ai permessi previsti dall’art. 33 della l. n. 104 del 1992 sorge a seguito di domanda amministrativa e, in presenza delle condizioni richieste dalla legge, configurandosi come obbligazione di durata, la quale, quindi, permane sino all’accertamento di eventuale sopravvenuta modifica delle predette condizioni, (Sez. L, n. 30628/2024, Boghetich, non massimata).

D’altronde, ragioni solidaristiche da coniugare con esigenze produttive fanno sì che, come spiega Sez. L, n. 47/2024, Ponterio, Rv. 669690-01, in tema di diritto del lavoratore che assiste un familiare portatore di handicap a scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio del familiare e a non essere trasferito ad altra sede senza il proprio consenso, ai sensi dell’art. 33, comma 5, della l. n. 104 del 1992, è posto a carico del datore di lavoro l’onere di provare la sussistenza di ragioni organizzative, tecniche e produttive che impediscono l’accoglimento delle richieste del lavoratore, spettando al giudice procedere al necessario bilanciamento, imposto dal quadro normativo nazionale e sovranazionale, tra gli interessi e i diritti del medesimo e del datore di lavoro, ciascuno meritevole di tutela, valorizzando le esigenze di assistenza e di cura del familiare disabile ogni volta che le ragioni tecniche, organizzative e produttive prospettate non risultino effettive e comunque insuscettibili di essere altrimenti soddisfatti.

La valorizzazione dell’aspetto soggettivo della disabilità permea anche la contrattazione collettiva che si rivela strumento rigido da integrare con il nuovo è più elastico concetto psico-sociale di disabilità da attuare attraverso il c.d. accomodamento ragionevole e, pertanto, la S.C., con Sez. L, n. 24052/2024, Cinque, Rv. 672229-01, ha affermato che, in tema licenziamento per superamento del periodo di comporto, la contrattazione collettiva, per sottrarsi al rischio di trattamenti discriminatori a danno dei lavoratori con handicap, deve prendere in specifica considerazione la posizione di svantaggio del disabile, poiché non è sufficiente ad elidere detto rischio una disciplina negoziale che tiene conto solo del profilo oggettivo dell’astratta gravità o particolarità delle patologie senza valorizzare anche l’aspetto soggettivo della disabilità, in relazione al quale vanno adottati gli accorgimenti ragionevoli prescritti dalla dir. 2000/78/CE e dall’art. 3, comma 3-bis, d.lgs. n. 216 del 2006, principio affermato in relazione al c. c. n. l. dell’Associazione nazionale strutture territoriali 2017-2019, che prevede l’esclusione dal computo del comporto solo dei giorni di ricovero ospedaliero, dei day hospital, dei giorni di assenza per malattia dovuti a sclerosi multipla o connessi alla somministrazione di terapie salvavita, non anche dei giorni di assenza per malattie, anche non gravi, ma cagionate dalla disabilità.

La decisione si richiama a (Sez. L, n. 9095/2023, Michelini, Rv. 667558-01) circa la discriminazione indiretta in ambito lavorativo, affermando che, in tema di licenziamento, costituisce discriminazione indiretta l’applicazione dell’ordinario periodo di comporto al lavoratore disabile, perché la mancata considerazione dei rischi di maggiore morbilità dei lavoratori disabili, proprio in conseguenza della disabilità, trasmuta il criterio, apparentemente neutro, del computo del periodo di comporto breve in una prassi discriminatoria nei confronti del particolare gruppo sociale protetto in quanto in posizione di specifico svantaggio.

Proprio a tal proposito Sez. L, n. 14316/2024, Cinque, Rv. 671210-01, ha puntualizzato che, in caso di licenziamento per sforamento del periodo di comporto la conoscenza dello stato di disabilità del lavoratore - o la possibilità di conoscerlo secondo l’ordinaria diligenza da parte del datore di lavoro, fa sorgere l’onere datoriale - a cui non può corrispondere un comportamento ostruzionistico del lavoratore - di acquisire, prima di procedere al licenziamento, informazioni circa l’eventualità che le assenze per malattia del dipendente siano connesse allo stato di disabilità, al fine di individuare possibili accorgimenti ragionevoli imposti dall’art. 3, comma 3-bis, d.lgs. n. 216 del 2003, la cui adozione presuppone l’interlocuzione ed il confronto tra le parti che costituiscono una fase ineludibile della fattispecie complessa del licenziamento de quo.

Ricorre, dunque, nei vari arresti della Corte, quello strumento flessibile che previene, o comunque, risolve, la ricerca di un equilibrio nella potenziale disparità di trattamento, in armonia con la dir. 2000/78/CE che ha introdotto la nozione già citata di “accomodamento ragionevole”, ossia reasonable accommodation, intesa come soluzione ragionevole, strumento di valore giuridico (Civil Rights Act) già sperimentato negli Stati Uniti quale riconoscimento giuridico dell’obbligo datoriale di consentimento delle abitudini religiose dei dipendenti, nel rispetto della continuità tendenziale delle mansioni lavorative, successivamente affermandosi anche nell’area della disabilità.

Il reasonable accommodation ha trovato cittadinanza nell’ambito della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità qualificando lo strumento con attributi generici che si concretizzano nelle “modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati atti a garantire la sua effettività”, ossia la sua capacità di consentire ai disabili di accedere ad un lavoro o di mantenerlo.

In continuità applicativa con la dir. 2000/78/CE vedasi Sez. L, n. 29289/2019, Blasutto, Rv. 655853-01 insieme a Sez. L, n. 5048/2024, Casciaro, Rv. 670163-01, che, richiamandosi al rispetto dei principi stabiliti dalla dir. 2000/78/CE, ha, pertanto, affermato che in materia di rapporto di pubblico impiego privatizzato, dove la legge e la contrattazione collettiva predeterminano tutti gli elementi essenziali del contratto, come la qualifica, le mansioni, il trattamento economico e normativo e il periodo di prova, non sono ravvisabili ostacoli alla tutela costitutiva ex art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001 - nel testo ratione temporis applicabile - invocata dal lavoratore, iscritto nelle liste di avviamento obbligatorio e risultato idoneo al collocamento, dovendosi solo valutare, con accertamento di fatto riservato al giudice del merito, se siano o meno praticabili “ragionevoli accomodamenti”, nel rispetto dei principi stabiliti dalla dir. 2000/78/CE, per rendere concretamente compatibile l’ambiente lavorativo con le limitazioni funzionali del lavoratore disabile.

La giurisprudenza della S.C. ne ha fatto ampio uso specialmente in materia giuslavoristica e confermando una giurisprudenza costante, (Sez. L, n. 6497/2021, Amendola F., Rv. 660632-01) limpidamente ha affermato che, in tema di licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta del lavoratore, derivante da una condizione di handicap, il datore di lavoro è tenuto, ai fini della legittimità del recesso, a verificare la possibilità di adibire il lavoratore a mansioni equivalenti ovvero, in mancanza, a mansioni inferiori, nonché ad adottare, qualora ricorrano i presupposti di applicabilità dell’art. 3, comma 3-bis, del d.lgs. n. 216 del 2003, ogni ragionevole accomodamento organizzativo che, senza comportare oneri finanziari sproporzionati, sia idoneo a contemperare, in nome dei principi di solidarietà sociale, buona fede e correttezza, l’interesse del disabile al mantenimento di un lavoro confacente alla sua condizione psico-fisica con quello del datore a garantirsi una prestazione lavorativa utile all’impresa, anche attraverso una valutazione comparativa con le posizioni degli altri lavoratori, fermo il limite invalicabile del pregiudizio alle situazioni soggettive di questi ultimi aventi la consistenza di diritti soggettivi.

Sulla stessa lunghezza d’onda si colloca, pertanto, Sez. L, n. 14307/2024, Amendola F., Rv. 671209-01, che ha affermato che in tema di licenziamento motivato dalla sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore allo svolgimento delle mansioni -se intimato in violazione dell’obbligo di adottare “accomodamenti ragionevoli” (sancito, in attuazione di obblighi comunitari, dall’art. 3, comma 3-bis, d.lgs. n. 216 del 2003) e, quindi, in violazione di doveri imposti per rimuovere gli ostacoli che impediscono ad una persona con disabilità di lavorare in condizioni di parità con gli altri lavoratori -si realizza una discriminazione diretta e, pertanto, il licenziamento è nullo, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria piena di cui all’art. 18, commi 1 e 2, dello statuto dei lavoratori.

Per converso, tenuto conto che la l. n. 68 del 1999, contenente la disciplina per il diritto al lavoro dei disabili va considerata come un momento di passaggio tra l’idea dell’inserimento del disabile nel sistema produttivo in senso solidaristico, ossia come onere da sopportare da parte dell’impresa, così seguendo l’impostazione della l. 482 del 1968, alla diversa concezione di valorizzazione del disabile e delle sue abilità.

La S.C. ha sempre chiaramente affermato che in materia di riserva posti non si possa negare un diritto che non è suscettibile di alcuna lesione ad opera di fonti non primarie (ad es. circolari), ponendosi la scelta operata dal legislatore nazionale in linea sia con il principio stabilito dall’art. 26 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (alla quale l’art. 6 del Trattato di Lisbona ha attribuito il valore giuridico dei trattati) secondo cui “L’Unione riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare di misure intese a garantire l’autonomia, l’inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità”, sia con l’art. 27 della Convenzione delle Nazioni Unite che riconosce il diritto al lavoro delle persone con disabilità, da garantire con “appropriate iniziative” volte a favorirne l’assunzione nel settore pubblico ovvero il loro impiego nel settore privato, così per tutte, (Sez. L, n. 7889/2011, Tria, Rv. 616753-01).

Lo stesso concetto di accomodamento ragionevole è ripreso da Sez. L, n. 30080/2024, Amendola F., non massimata, che presidia anche la valutazione della buona fede del lavoratore nel disimpegno della sua prestazione e, pertanto, il rifiuto di renderla ex art. 1460, comma 2, c.c. deve essere effettuata dal giudice di merito tenendo conto anche della gravità dell’inadempimento datoriale in relazione al complessivo assetto di interessi regolato dal contratto e della concreta incidenza di detto inadempimento sulle fondamentali esigenze di vita personali e familiari del prestatore, con indispensabile valutazione, quindi, anche dell’attivazione o meno da parte del datore degli accomodamenti ragionevoli, di cui all’art. 3, comma 3 bis, del d.lgs. n. 216 del 2003, nei confronti delle persone con disabilità.

Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che ha negato esser sorretto da buona fede il rifiuto opposto al lavoratore oncologico, invalido totale e con handicap grave, di riprendere servizio nella sede di lavoro, a fronte della richiesta di trasferimento in sede più vicina alla famiglia, senza alcuna verifica circa l’attivazione o meno di accomodamenti ragionevoli da parte dell’imprenditore.

Ne deriva che, ai sensi dell’art. 10, comma 3, l. n. 68 del 1999, una commissione medica integrata è chiamata a verificare se, nonostante la minorazione, il disabile assunto obbligatoriamente possa continuare ad essere utilizzato presso l’azienda e, pertanto, solo laddove l’organo tecnico in posizione di terzietà accerti la definitiva impossibilità di reinserire il disabile all’interno dell’azienda, anche attuando i possibili adattamenti dell’organizzazione del lavoro nel più ampio spettro dei cd. “accomodamenti ragionevoli”, il recesso datoriale per soppressione della posizione lavorativa conseguente a significative variazioni dell’organizzazione del lavoro è legittimo (Sez. L, n. 18094/2024, Amendola F., Rv. 671854-01).

  • disabile
  • giudice
  • procedura civile
  • tutela

CAPITOLO II

LA PROTEZIONE DEI SOGGETTI NON AUTONOMI

(di Antonio Scalera )

Sommario

1 L’amministrazione di sostegno. Il procedimento. - 2 Effetti.

1. L’amministrazione di sostegno. Il procedimento.

Nel procedimento per l’apertura di un’amministrazione di sostegno, l’intervento dei parenti non è corrispondente all’istituto di cui all’art. 105 c.p.c., in quanto, non producendo la nomina alcun effetto, neanche indiretto, nella sfera giuridica degli stessi, difetta il requisito dell’interesse giuridicamente rilevante, sicché, pur essendo assimilabile all’intervento adesivo dipendente sotto il profilo dell’assenza di legittimazione ad ampliare il thema decidendum, tale non è sotto il profilo della costituzione di un litisconsorzio processuale.

Peraltro, i parenti, in quanto legittimati ad agire, ancorché nell’interesse del beneficiando, sono contraddittori processuali e possono, perciò, essere condannati alle spese processuali (Sez. 1, n. 00451/2024, Russo, Rv. 669818-01).

Il diritto del beneficiario di essere informato e di esprimere la propria opinione - seppure da sottoporre a vaglio - costituisce uno spazio di libertà e di autodeterminazione incomprimibile, anche nei casi in cui ne venga fortemente limitata la capacità; ne consegue che il soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno deve potersi rivolgere al giudice tutelare anche in modo informale - ad esempio, con posta elettronica non certificata -senza che sia necessario che tali comunicazioni costituiscano delle vere e proprie istanze, ma essendo sufficiente che le stesse esprimano il punto di vista dell’interessato, che il giudice tutelare è tenuto a valutare e a tenere in considerazione, nella ricerca di una soluzione che, anche nei casi di compromissione della capacità di agire del beneficiario, deve essere rivolta al benessere di quest’ultimo e non semplicemente alla migliore amministrazione dei suoi beni.

Nella specie, Sez. 1, n. 07414/2024, Russo, Rv. 670648-02, ha confermato il decreto con cui la Corte d’appello aveva rigettato il reclamo proposto avverso il provvedimento con il quale il giudice tutelare aveva sostituito l’amministratore di sostegno, nominando - in luogo del fratello della beneficiaria - persona estranea all’ambito familiare, tenuto conto della volontà espressa dalla beneficiaria medesima e avendo riscontrato carenze nel circuito della comunicazione tra beneficiaria e amministratore, come pure tra giudice tutelare e amministratore di sostegno.

Nel senso della valorizzazione della volontà del beneficiario si è ancora espressa Sez. 1, n. 34854/2024, Russo, Rv. 673411-02, secondo cui il beneficiario di un’amministrazione di sostegno conserva, per tutta la durata del giudizio, la capacità processuale, compresa la facoltà di chiedere la revoca della misura e di interloquire direttamente con il giudice tutelare, anche per via informale; egli ha la facoltà di scegliere il difensore di sua fiducia, nei casi in cui il nominato amministratore non rivesta il ruolo di rappresentante processuale dell’amministrato.

Nel procedimento per l’apertura dell’amministrazione di sostegno, l’esistenza di poteri anche officiosi riconosciuti al giudice tutelare di applicare limitazioni e decadenze ex art. 411 c.c. impone il rispetto del principio del contraddittorio, per cui al beneficiando deve essere notificato il ricorso introduttivo e il decreto di comparizione contenente la data dell’udienza e l’avviso della facoltà di costituirsi tramite un avvocato, della possibilità di presentare istanza per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e l’avvertenza che si procederà in ogni caso alla sua audizione; tale ultimo adempimento può essere omesso solo qualora si possa escludere, con assoluta certezza, che verranno trattate eventuali limitazioni della capacità dell’interessato, oltre che nel caso in cui il beneficiando abbia proposto il ricorso conferendo mandato a un legale; qualora -tuttavia - il beneficiario abbia proposto ricorso personalmente, egli deve essere avvisato della facoltà di munirsi di un difensore. (Sez. 1, n. 34854/2024, Russo, Rv. 673411-01).

In tema di capacità processuale del beneficiario di un’amministrazione di sostegno, destinatario della notifica dell’atto introduttivo di un giudizio, Sez. 1, n. 3762/2024, Pazzi, Rv. 670218-01 ha affermato che occorre distinguere a seconda che l’amministratore sia titolare di poteri sostitutivi o di mera assistenza: nel primo caso gli atti del processo, ancorché diretti al beneficiario, vanno notificati esclusivamente all’amministratore; nel secondo caso, invece, il procedimento di notificazione assume carattere complesso e può ritenersi perfezionato esclusivamente quando l’atto sia portato a conoscenza tanto della parte quanto dell’amministratore, così da permettere a quest’ultimo di svolgere la sua funzione di assistenza.

Si è, altresì, precisato che l’amministratore di sostegno non è un ausiliario del giudice, ma un gestore degli interessi del beneficiario, eventualmente dotato di poteri di rappresentanza nei limiti dei poteri conferiti dal decreto di nomina, tra i quali non rientra - nel rito ratione temporis applicabile - quello di rappresentarlo nel giudizio di impugnazione del decreto di apertura dell’amministrazione, diritto che spetta personalmente al beneficiario (Sez. 1, n. 451/2024, Russo, Rv. 669818-02).

Il provvedimento di sostituzione dell’amministratore di sostegno è ricorribile in Cassazione qualora abbia carattere decisorio, per la sua attitudine ad incidere sulla capacità di autodeterminazione del beneficiario, come nel caso in cui si provveda alla nomina di un amministratore di sostegno diverso dalla persona scelta o indicata dal beneficiario stesso, ovvero qualora il giudice tutelare, assecondando la volontà dell’interessato, sostituisca l’amministratore di sostegno e quest’ultimo deduca che detta volontà non può essere tenuta in conto, in quanto affetta da patologia (Sez. 1, n. 07414/2024, Russo, Rv. 670648-01).

La nomina dell’amministratore non è preclusa dalla circostanza che sia stato in precedenza nominato un rappresentante volontario, dovendo in tali casi il giudice valutare attentamente se sia preferibile, nell’interesse del beneficiario, assecondare comunque la sua precedente volontà, mantenendo ferma la scelta della persona cui egli ha affidato la cura dei propri interessi, oppure scegliere una persona diversa, avendo l’onere, in tale ultima ipotesi, di offrire una motivazione rafforzata inerente alle ragioni della diversa scelta (Sez. 1, n. 3600/2024, Russo, Rv. 669962-01).

La competenza per territorio, nel caso in cui il beneficiario sia stato ricoverato in una struttura residenziale psichiatrica e non vi sia prova del carattere permanente di tale collocamento, spetta al giudice tutelare del luogo in cui si presume che la persona abbia ancora la propria dimora abituale.

In applicazione di tale principio Sez. 1, n. 27190/2024, Caiazzo, Rv. 672832-01, ha regolato la competenza in un caso in cui la mancanza di prova del carattere permanente del collocamento, in quanto non volontario e sempre revisionabile dall’autorità sanitaria in base alle condizioni di salute del paziente, escludeva di ravvisare un mutamento della dimora abituale.

Il giudice, stante il carattere gratuito e doveroso dell’ufficio, può riconoscere all’amministratore un’indennità, che non ha natura di corrispettivo, né di equivalente monetario delle energie profuse, ma di semplice ristoro, ancorché apprezzabile e non meramente simbolico, per compensare gli oneri e le spese non facilmente documentabili, da liquidarsi con valutazione ampiamente discrezionale, sulla base dell’equità, quale unico parametro fissato dall’art. 379 c.c., compiendo una valutazione globale con metodo sintetico delle difficoltà incontrate, della consistenza del patrimonio del beneficiario e degli esborsi sostenuti.

Nella specie, Sez. 1, n. 22982/2024, Tricomi L., Rv. 672524-02, ha confermato la decisione impugnata, che aveva negato l’indennità all’amministratore, che, nonostante la non peculiare entità del patrimonio e la modesta durata dell’incarico, aveva ritardato nel depositare il rendiconto della gestione, così violando gli obblighi sullo stesso gravanti, impedendo la vigilanza da parte del giudice tutelare e rischiando di pregiudicare i diritti del beneficiario.

2. Effetti.

Il principio di ultrattività della rappresentanza processuale del genitore del minore che, nel corso del giudizio, matura la maggiore età opera anche se al figlio divenuto maggiorenne è nominato un amministratore di sostegno, non potendo farsi derivare automaticamente dalla predetta nomina la perdita di capacità processuale della parte, diversamente da quanto avviene nell’ipotesi di interdizione; ne consegue che la dichiarazione dell’intervenuta nomina dell’amministratore di sostegno da parte del difensore con la comparsa conclusionale non determina ex se l’interruzione del giudizio, a meno che non sia finalizzata al conseguimento di tale effetto e corredata dei necessari requisiti formali. Nella specie, in applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza impugnata che aveva dichiarato la carenza di rappresentanza in giudizio di una persona disabile divenuta medio tempore maggiorenne, ritenendo venuta meno la rappresentanza genitoriale per effetto della nomina della nonna quale amministratore di sostegno, senza neppure valutare l’idoneità ai fini interruttivi del processo della dichiarazione dell’evento da parte del difensore nominato dal padre (Sez. 3, n. 17113/2024, Rubino, Rv. 671564-03).

Si è, poi, affermato che, ove, nel corso del processo, al raggiungimento della maggiore età del figlio che sta in giudizio in persona del suo genitore, segua l’istituzione dell’amministrazione di sostegno e la designazione di quest’ultimo quale amministratore, il genitore conserva la legitimatio ad processum, con la conseguenza che non è necessario il rilascio di una nuova procura alle liti perché quella originariamente conferita è stata rilasciata da soggetto dotato di perdurante legittimazione, mentre sarebbe invalida, per difetto di capacità di agire processuale, quella che il figlio conferisse personalmente (Sez. 3, n. 31681/2024, Spaziani, Rv. 672983-03).

La procura con cui il beneficiario, prima della nomina dell’amministratore, abbia conferito a quest’ultimo o a un terzo poteri di rappresentanza diviene inefficace ex art. 1722 c.c., con riguardo ai soli atti rispetto ai quali il giudice tutelare abbia esteso le restrizioni e le decadenze stabilite dalla legge per l’interdetto e l’inabilitato, in quanto lo scopo della norma è di affermare che nessuna procura volontaria può continuare ad avere effetto nel momento e nella misura in cui si limita la capacità di agire del mandante (Sez. 1, n. 16052/2024, Russo, Rv. 672160-01).

Il provvedimento di apertura dell’amministrazione di sostegno, nella parte in cui estende al beneficiario le limitazioni previste per l’interdetto e l’inabilitato, deve essere sorretto da una specifica motivazione che giustifichi la ragione per la quale si comprime la sfera di autodeterminazione del soggetto e la misura di detta limitazione; inoltre, laddove il provvedimento disattenda le indicazioni del beneficiario, lo stesso deve fondarsi non soltanto sul rigoroso accertamento che la persona non sia capace di gestire in modo appropriato i propri interessi e di assumere decisioni adeguatamente protettive, ma anche sulla preventiva valutazione della possibilità di ricorrere a strumenti alternativi di supporto e non limitativi della capacità, in modo da proteggere gli interessi della persona senza mortificarla, preservandone la dignità, giacché solo ove questo non sia possibile può farsi luogo alla compressione della sua capacità. (Sez. 1, n. 24251/2024, Russo, Rv. 672361-01).

È annullabile la donazione effettuata da persona sottoposta ad amministrazione di sostegno quando il giudice tutelare, con il decreto di cui all’art. 405 c.c., o successivamente anche d’ufficio, abbia previsto che gli atti di straordinaria amministrazione possano essere validamente eseguiti soltanto con l’assistenza dell’amministratore di sostegno, senza che al riguardo rilevi la conoscenza che il donatario abbia dell’apertura della misura di protezione. (Sez. 2, n. 8456/2024, Giannaccari, Rv. 670578-01).

  • filiazione
  • separazione legale
  • divorzio
  • diritto di famiglia

CAPITOLO III

FAMIGLIA E FILIAZIONE

(di Annachiara Massafra, Antonio Scalera(1) )

Sommario

1 Il regime patrimoniale della famiglia. - 2 La comunione legale. - 3 Il fondo patrimoniale. - 4 La separazione personale dei coniugi. Addebito. - 5 Gli accordi in sede di separazione consensuale. - 6 L’assegno di mantenimento in favore del coniuge. - 7 Aspetti processuali del giudizio di separazione e di divorzio. - 8 L’assegno divorzile. - 9 Altre pronunce in tema di assegno divorzile. - 10 Il riconoscimento dello status di figlio. Profili processuali. - 11 Il curatore speciale del minore. - 12 L’affidamento dei figli. - 13 I provvedimenti de responsabilitate prima e dopo la riforma Cartabia. - 14 Il mantenimento dei figli. - 15 L’assegnazione della casa familiare a seguito dello scioglimento della coppia.

1. Il regime patrimoniale della famiglia.

Nella disciplina del diritto di famiglia, in relazione alle obbligazioni contratte da uno solo dei coniugi nell’interesse della famiglia, il creditore che, ai sensi dell’art. 189 c.c., voglia agire anche nei confronti del coniuge dello stipulante, deve dimostrare non solo che il convenuto è coniuge dello stipulante, ma anche che i beni della comunione non sono sufficienti ad estinguere l’obbligazione e che l’unico debitore principale, il coniuge stipulante, non abbia adempiuto l’obbligazione, assunta esclusivamente a suo carico (Sez. 2, n. 31856/2024, Grasso Giu., Rv. 673484).

In costanza di matrimonio non maturano i termini utili all’usucapione da parte di un coniuge sui beni appartenenti all’altro coniuge, essendo irrilevante la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 781 c.c., concernente il divieto di donazioni fra coniugi, poiché la riproposizione della medesima regola nella l. n. 76 del 2016 sulle unioni civili dimostra che per il legislatore il maturare dei termini utili alla prescrizione - e all’usucapione, in virtù del rinvio operato dall’art. 1165 c.c. - sia contrario allo spirito di armonia che caratterizza l’unione coniugale o civile (Sez. 1, n. 8931/2024, Pazzi, Rv. 671080-01).

2. La comunione legale.

La comunione legale tra coniugi, in quanto finalizzata alla tutela della famiglia piuttosto che della proprietà individuale, si differenzia da quella ordinaria in quanto costituisce una comunione senza quote, nella quale essi sono entrambi solidalmente titolari di un diritto avente ad oggetto tutti i beni che la compongono e rispetto alla quale non è ammessa la partecipazione di estranei, sicché, fintantoché è in essere, permane il diritto del coniuge a non entrare in rapporti di comunione con soggetti ad essa estranei, mentre una volta sciolta per una delle cause di cui all’art. 191 c.c., venendo meno le necessità funzionali originarie, ciascuno degli ex coniugi può cedere ad ogni titolo la propria quota, ossia la corrispondente misura dei suoi diritti verso l’altro, senza che si ponga un problema di radicale invalidità dell’atto di trasferimento. Nella specie, Sez. 1, n. 8193/2024, Tricomi L., Rv. 670566-01 ha cassato la decisione di merito, che, nel decidere su una domanda di accertamento della quota di proprietà di un bene appartenente ad uno dei due coniugi, poi legalmente separati, aveva erroneamente applicato l’art. 184 c.c. sebbene la comunione legale tra i coniugi fosse già cessata al momento della compravendita.

In tema di comunione legale tra coniugi, verificatosi lo scioglimento, trova applicazione, in sede di divisione, il regime dei rimborsi e delle restituzioni dettato dall’art. 192 c.c., cosicché è da escludersi il rimborso alla comunione delle somme prelevate da un coniuge dal conto corrente cointestato ove quest’ultimo dimostri che l’atto sia stato vantaggioso per la comunione o abbia soddisfatto una necessità della famiglia (Sez. 2, n. 4879/2024, Falaschi, Rv. 670375-01).

Il diritto all’assegno di divorzio non sorge ove, all’esito dello scioglimento della comunione legale dei beni, la posizione economico patrimoniale e reddituale dei due ex coniugi risulti sostanzialmente paritaria (Sez. 1, n. 27536/2024, Acierno, Rv. 672783-01).

Non sussiste alcun rapporto di specialità tra il d.lgs. n. 104 del 1996, integrato col d.l. n. 351 del 2001, conv. nella l. n. 41 del 2001 (concernente i requisiti richiesti per l’attribuzione agli assegnatari di immobili di proprietà dell’INPDAP e loro familiari conviventi di un diritto di opzione per l’acquisto dell’immobile assegnato) e gli articoli 177, comma 1, lett. a), e 179 c.c.; pertanto, la comunione legale fra coniugi si estende all’acquisto avvenuto esercitando il diritto personale di opzione, non rientrante tra le eccezioni tassative previste dall’art. 179 c.c., attribuito all’assegnatario dell’immobile di proprietà dell’INPDAP, indipendentemente dalla provenienza delle risorse utilizzate (Sez. 2, n. 14256/2024, Picaro, Rv. 671398-01).

In presenza di immobile facente parte di una comunione legale coniugale, ai sensi dell’art. 180, comma 1, c.c., ciascun coniuge ha autonoma legittimazione ad agire a tutela della proprietà comune, di talché nessun rilievo, come dissenso preclusivo del diritto di azione individuale, può ravvisarsi nella circostanza che alcuno dei comproprietari abbia prestato acquiescenza alla decisione intervenuta in primo grado (Sez. 2, n. 1615/2024, Scarpa, Rv. 669934-01).

3. Il fondo patrimoniale.

In tema di beni costituiti in fondo patrimoniale, il debitore che intenda sottrarli all’espropriazione forzata sugli stessi intrapresa è onerato di dimostrare che il creditore era consapevole dell’estraneità del debito contratto ai bisogni della famiglia - da intendersi non limitati al suo sostentamento ma estesi al suo benessere, all’incremento della sua posizione economica, allo sviluppo e al potenziamento dell’attività lavorativa e delle inclinazioni dei suoi membri, al pieno, o più armonico possibile, sviluppo della loro personalità - e ciò anche se il debito è sorto nell’ambito dell’attività imprenditoriale o professionale svolta personalmente dal coniuge, perché la disciplina della famiglia (artt. 2 e 29 Cost.; artt. 143 e 144 c.c.) indica una situazione di normalità in cui sono ordinariamente ad essa destinati, in via principale e non solo in via residuale, i proventi dell’attività di ciascuno dei coniugi, i quali, in posizione paritaria e prestandosi reciproca assistenza anche materiale, hanno il dovere di rivolgere la propria capacità di lavoro professionale (o casalingo) alla contribuzione alle esigenze familiari, ferma restando la possibilità, per i medesimi coniugi, di regolare diversamente l’indirizzo della vita familiare con un accordo ex art. 144 c.c., la prova della cui esistenza grava sul debitore che invoca il divieto, a lui favorevole, ex art.170 c.c., integrante eccezione alla generale regola della responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c. (Sez. 3, n. 32146/2024, Fanticini, Rv. 673161-01).

L’azione revocatoria di un atto di costituzione di un fondo patrimoniale tra coniugi determina, ad esclusivo vantaggio del creditore attore, l’inefficacia del solo vincolo di destinazione generato con tale atto, non anche dei successivi atti di disposizione, in favore di terzi, dei beni conferiti nel fondo, in quanto non dipendenti dall’atto di costituzione dello stesso (Sez. 3, n. 28593/2024, Rossi, Rv. 672700-01).

In tema di fondo patrimoniale, l’art. 170 c.c., contenente le condizioni di ammissibilità dell’esecuzione sui beni costituiti nel fondo patrimoniale, è applicabile anche all’iscrizione di ipoteca ex art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973; conseguentemente, l’agente della riscossione non può iscrivere l’ipoteca sui beni in fondo, se il debitore o il terzo dimostrano che il debito è stato da loro contratto per uno scopo estraneo ai bisogni familiari e che il creditore, per il quale l’agente procede, era a conoscenza di tale estraneità (Sez. T, n. 26496/2024, Chieca, Rv. 672671-01).

In caso di valida costituzione di ipoteca sui beni compresi nel fondo patrimoniale, ai sensi dell’art. 169 c.c., tali beni sono sempre espropriabili dal creditore ipotecario per la soddisfazione del credito garantito, ai sensi dell’art. 2808 c.c., senza le limitazioni di cui all’art. 170 c.c. (Sez. 3, n. 3742/2024, Tatangelo, Rv. 670095-01).

4. La separazione personale dei coniugi. Addebito.

Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all’altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità al loro autore; ne consegue che il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell’adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei.

In applicazione del detto principio, Sez. 1, n. 22294/2024, Parise, Rv. 672170-01 ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che le condotte violente e maltrattanti del marito erano state la causa scatenante dell’irreversibilità della crisi coniugale, non assumendo rilievo che il giudizio penale per il reato di maltrattamenti si fosse concluso con l’assoluzione del ricorrente.

In tema di separazione giudiziale dei coniugi, l’accertamento dell’addebito non è escluso dall’esistenza di criticità e disaccordi esistenti prima del matrimonio, poiché la connotazione di conflittualità del rapporto è diversa dalla situazione di vera e propria intollerabilità della convivenza, la quale, se è cagionata da violazioni di obblighi matrimoniali da parte di uno dei coniugi, può determinare l’addebito della separazione (Sez. 1, n. 11631/2024, Reggiani, Rv. 671116-01).

L’allontanamento dalla casa familiare, costituendo violazione del dovere di coabitazione, è motivo di addebito solo ove abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, non avendo invece rilievo in caso di preesistente intollerabilità della convivenza, anche per una sola persona della coppia, con conseguente declino dei reciproci diritti e doveri matrimoniali.

Nella specie, Sez. 1, n. 11032/2024, Reggiani, Rv. 671107-01 ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato la domanda di addebito, dando rilievo ad una missiva in cui la moglie, prima del suo allontanamento dalla casa coniugale, aveva manifestato la volontà di separarsi.

5. Gli accordi in sede di separazione consensuale.

L’atto di trasferimento immobiliare, effettuato da un coniuge in favore dell’altro in ottemperanza agli accordi assunti in sede di separazione consensuale omologata, è assoggettabile ad azione revocatoria ordinaria, nell’ambito della quale la cognizione del giudice si estende anche al contenuto obbligatorio di tali accordi, benché sia stato impugnato il solo contratto di cessione. Nella specie, Sez. 3, n. 28558/2024, Tassone, Rv. 672651-01, ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato inefficace ex art. 2901 c.c. l’atto con il quale il marito, in adempimento degli obblighi assunti in sede di separazione consensuale omologata, aveva ceduto gratuitamente alla moglie la proprietà della metà indivisa di un immobile.

In tema di separazione consensuale, per distinguere i patti che integrano il contenuto eventuale degli accordi da quelli che costituiscono il contenuto essenziale - i quali non sono suscettibili di modifica o revoca ex art. 710 c.p.c. né possono essere sostituiti dalle condizioni conseguenti al divorzio, ma sono negozi autonomi, che regolano i reciproci rapporti dei coniugi ai sensi dell’art. 1372 c.c. - l’interprete è chiamato a indagare la comune intenzione delle parti, accertando se si tratti di patti che hanno nella separazione una mera occasione, e non la loro causa concreta, facendo uso dei canoni interpretativi forniti dall’art. 1362 e ss. c.c., secondo i quali il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate.

Nella specie, Sez. 1, n. 20034/2024, Reggiani, Rv. 671690-02, ha cassato la sentenza impugnata, poiché non aveva verificato, secondo i canoni di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., se l’attribuzione della casa familiare rispondesse alla finalità, propria delle condizioni essenziali della separazione, di assicurare al coniuge economicamente più debole il diritto al mantenimento.

Nella separazione consensuale, gli accordi dei coniugi hanno un contenuto essenziale, volto ad assolvere ai doveri di solidarietà coniugale per il tempo immediatamente successivo alla separazione, cui può aggiungersi uno eventuale, finalizzato a regolare situazioni patrimoniali che non è più interesse delle parti mantenere in vita; solo le pattuizioni essenziali possono essere revocate e modificate ex art. 710 c.p.c. (poi sostituito dall’art. 473bis.29 c.p.c.) e sono destinate ad essere superate dalla pronuncia di divorzio, mentre quelle eventuali seguono la disciplina propria dei negozi giuridici e non sono revocabili o modificabili (Sez. 1, n. 20034/2024, Reggiani, Rv. 671690-01).

La clausola dell’accordo di separazione consensuale o di divorzio a domanda congiunta costitutiva del diritto reale di abitazione è nulla se mancano le dichiarazioni catastali ed urbanistiche di cui all’art. 29, comma 1-bis, della l. n. 52 del 1985, introdotto dall’art. 19, comma 14, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010, in quanto il predetto accordo, inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è stato attestato, assume forma di atto pubblico ex art. 2699 c.c. e, implicando la costituzione di un diritto reale immobiliare, rientra nell’ambito applicativo del citato comma 1-bis. (Sez. 3, n. 33360/2024, Moscarini, Rv. 673236-01).

6. L’assegno di mantenimento in favore del coniuge.

Per quantificare l’assegno di mantenimento spettante al coniuge cui non sia addebitabile la separazione, il tenore di vita, goduto dalla coppia durante la convivenza, è un indispensabile parametro di riferimento, da accertarsi non soltanto sulla base dei redditi emergenti dalla documentazione fiscale prodotta, ma anche sulla base di altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, immobiliare o mobiliare, la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso, la percezione di redditi occultati al fisco, che possono essere portati ad emersione attraverso strumenti processuali officiosi, come le indagini di polizia tributaria o l’espletamento di una consulenza tecnica. (Sez. 1, n. 32349/2024, Tricomi L., Rv. 673632-01).

In tema di separazione dei coniugi, ai fini della concessione e del mantenimento dell’ipoteca giudiziale iscritta sui beni di proprietà del coniuge obbligato a corrispondere l’assegno di mantenimento quale garanzia dell’adempimento della relativa obbligazione di pagamento periodica, il pericolo di inadempimento, che deve essere comunque verificato dal giudice ai fini della valutazione del pericolo di inadempimento, va vagliato sempre in relazione alla condotta dell’obbligato, in quanto essa lasci apparire come probabile la futura inadempienza agli obblighi verso il coniuge separato o la prole. (Sez. 1, n. 29883/2024, Iofrida, Rv. 673137-01).

In tema di assegno di mantenimento dovuto al coniuge separato, la rinuncia al predetto contributo economico, effettuata nel giudizio d’appello dalla beneficiaria, non preclude, di per sé, la domanda di accertamento negativo della debenza dell’assegno medesimo, formulata dal coniuge obbligato per il periodo pregresso (Sez. 1, n. 4715/2024, Tricomi L., Rv. 670469-01).

7. Aspetti processuali del giudizio di separazione e di divorzio.

I giudizi e i procedimenti, anche di revisione delle condizioni di separazione o di divorzio, nei quali si discuta del contributo al mantenimento del coniuge o dei figli, ovvero dell’assegno divorzile, sono soggetti alla disciplina sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, salvo che non ricorra il decreto di riconoscimento dell’urgenza della controversia ex art. 92 del r.d. n. 12 del 1941, nel presupposto che la sua ritardata trattazione possa provocare grave pregiudizio alle parti. (Sez. U., n. 12946/2024, Terrusi, Rv. 671090-01).

La sentenza di divorzio, in relazione alle statuizioni di carattere patrimoniale in essa contenute, passa in cosa giudicata “rebus sic stantibus”; tuttavia, la sopravvenienza di fatti nuovi, successivi alla sentenza di divorzio, non è di per sé idonea ad incidere direttamente ed immediatamente sulle statuizioni di ordine economico da essa recate e a determinarne automaticamente la modifica, essendo al contrario necessario che i “giustificati motivi” sopravvenuti siano esaminati, ai sensi dell’art. 9 della l. n. 898 del 1970, dal giudice di tale norma, e che questi, valutati detti fatti, rimodelli, in relazione alla nuova situazione, ricorrendone le condizioni di legge, le precedenti statuizioni (Sez. 3, n. 4170/2024, Condello, Rv. 670104-01).

Tra le sopravvenienze valutabili ai fini della modifica dell’assegno divorzile vi è anche la revoca dell’assegnazione della casa familiare. Infatti, si è statuito che, in tema di divorzio, la revoca dell’assegnazione della casa familiare di proprietà esclusiva dell’altro ex coniuge costituisce sopravvenienza valutabile ai fini della revisione delle condizioni di divorzio, in quanto il relativo godimento, ancorché funzionale al mantenimento dell’ambiente familiare in favore dei figli, riveste valore economico tanto per l’assegnatario, che ne viene privato con la revoca, quanto per l’altro ex coniuge, che se ne avvantaggia attraverso il compimento di attività suscettibili di valutazione economica, che gli erano state precluse col provvedimento di assegnazione, potendo lo stesso andarvi ad abitare o concederla in locazione o impiegarla per la produzione di reddito (Sez. 1, n. 7961/2024, Reggiani, Rv. 670562-01).

In tema di giudizio di divorzio, le spese di lite relative alla domanda per l’ottenimento dell’assegno, sebbene questo non abbia natura strettamente alimentare, vanno liquidate tenendo conto dello scaglione relativo non alle controversie di valore indeterminabile, bensì a quelle afferenti ad assegni alimentari ex art. 13, comma 1, c.p.c. (Sez. 1, n. 14365/2024, Pazzi, Rv. 668029-01).

Le pattuizioni che, sebbene contenute in un patto aggiunto e contestuale all’accordo di divorzio congiunto, siano strettamente connesse a questo per volontà delle parti e non abbiano ad oggetto diritti indisponibili o in contrasto con norme inderogabili, pur non potendo essere oggetto di intervento diretto da parte del giudice, in quanto espressione della libera determinazione negoziale delle parti, devono essere prese in considerazione nel giudizio di revisione delle condizioni economiche del divorzio ex art. 9 della l. n. 898 del 1970. In applicazione dei suddetti principi, Sez. 1, n. 18843/2024, Iofrida, Rv. 671678-01, ha cassato, con rinvio, il decreto della corte d’appello che aveva confermato la decisione di primo grado, secondo cui, nel giudizio di modifica delle condizioni di divorzio, non poteva essere presa in considerazione la scrittura privata con la quale le parti avevano stabilito che, ad integrazione del contributo al mantenimento di € 3.500,00 mensili, stabilito nel ricorso congiunto di divorzio, uno degli ex coniugi si obbligava a versare all’altro la somma aggiuntiva di € 2.500,00 mensili.

8. L’assegno divorzile.

Diverse sono le pronunce con le quali la S.C., a più riprese, è tornata sul tema delle funzioni dell’assegno divorzile.

Sez. 1, n. 4328/2024, Pazzi, Rv. 670465-01, ha, innanzitutto, ribadito che l’assegno divorzile assolve una funzione non solo assistenziale, ma anche compensativo-perequativa che dà attuazione al principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge debole; ne consegue che detto assegno deve essere riconosciuto, in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale tra gli ex coniugi, non solo quando la rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole sia il frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare -che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi - a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell’altro coniuge, anche sotto forma di risparmio.

Si è, quindi, ulteriormente precisato che l’assegno divorzile, avendo una funzione compensativo-perequativa, va adeguato all’apporto fornito dal coniuge richiedente che, pur in mancanza di prova della rinuncia a realistiche occasioni professionali-reddituali, dimostri di aver contribuito in maniera significativa alla vita familiare, facendosi carico in via esclusiva o preminente della cura e dell’assistenza della famiglia e dei figli, anche mettendo a disposizione, sotto qualsiasi forma, proprie risorse economiche, come il rilascio di garanzie, o proprie risorse personali e sociali, al fine di soddisfare i bisogni della famiglia e di sostenere la formazione del patrimonio familiare e personale dell’altro coniuge, restando di conseguenza assorbito l’eventuale profilo prettamente assistenziale (Sez. 1, n. 24795/2024, Tricomi L., Rv. 672401-01).

Nella stessa direzione si è affermato che l’assegno di divorzio, avente funzione anche perequativa-compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia l’effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, mentre, in assenza di prova di tale nesso causale, l’assegno può giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un’esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive.

Nella specie, Sez. 1, n. 26520/2024, Iofrida, Rv. 672753-01, ha confermato la decisione di merito che aveva individuato quale assegno di divorzio il medesimo importo stabilito in sede di separazione, sul rilievo che lo stesso trovasse causa nell’organizzazione familiare protrattasi per lungo tempo, la quale aveva permesso al marito di dedicarsi con successo alla propria attività lavorativa, escludendo che in tal modo fosse stata reintrodotta una valutazione fondata sul parametro della conservazione del tenore di vita familiare.

Si è, poi, statuito che l’assegno divorzile assolve ad una funzione perequativo-compensativa o assistenziale e costituisce una deroga al principio di autoresponsabilità, essendo lo strumento previsto dalla legge per riparare agli squilibri patrimoniali ingenerati dalla vita di coppia, che trovavano giustificazione nell’organizzazione della vita familiare e che tale giustificazione hanno perso per effetto del divorzio. (Sez. 1, n. 32354/2024, Reggiani, Rv. 673354-01).

È stato escluso che il diritto all’assegno di divorzio possa sorge quando, all’esito dello scioglimento della comunione legale dei beni, la posizione economico patrimoniale e reddituale dei due ex coniugi risulti sostanzialmente paritaria (Sez. 1, n. 27536/2024, Acierno, Rv. 672783-01).

9. Altre pronunce in tema di assegno divorzile.

La quota dell’indennità di fine rapporto - spettante, ai sensi dell’art. 12-bis della l. n. 898 del 1970, al coniuge titolare dell’assegno divorzile e non passato a nuove nozze - non concerne tutte le erogazioni corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, ma le sole indennità, comunque denominate, che, maturando in quel momento, sono determinate in proporzione della durata del rapporto medesimo e dell’entità della retribuzione corrisposta al lavoratore; tra esse non è, pertanto, ricompresa l’indennità di incentivo all’esodo, con cui è regolata la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro. (Sez. U., n. 6229/2024, Falabella, Rv. 670392-01).

In tema di iscrizione di ipoteca giudiziale, l’art. 2818, comma 2, c.c. pone un principio di tassatività dei provvedimenti giudiziali diversi dalla sentenza idonei a consentire l’iscrizione della predetta garanzia reale, con la conseguenza che l’assegno divorzile non può essere garantita da una iscrizione fondata su di un titolo diverso da quello previsto dall’art. 8, comma 2, della l. n. 898 del 1970, applicabile ratione temporis.

Nella specie, Sez. 3, n. 19584/2024, Valle, Rv. 671809-01 ha cassato con rinvio la decisione impugnata, stabilendo che l’assegno attribuito in corso di giudizio divorzile non poteva essere tutelato da un’iscrizione ipotecaria fondata su precedente decreto di omologazione degli accordi di separazione consensuale, in quanto l’assegno di mantenimento ivi previsto aveva durata triennale ed era già stato integralmente adempiuto dal coniuge obbligato).

In tema di determinazione dei presupposti per il riconoscimento dell’assegno divorzile, il trust fiduciario stipulato tra gli ex coniugi durante il matrimonio, non essendo finalizzato alla soddisfazione di interessi di natura familiare, né all’incremento del patrimonio comune dei coniugi, non può concorrere alla valutazione dello squilibrio patrimoniale che l’assegno stesso è destinato a compensare, trovando esclusiva tutela, in caso di inadempimento agli obblighi di ritrasferimento, negli ordinari rimedi contrattuali (Sez. 1, n. 31333/2024, Garri, Rv. 673226-01).

In tema di imposte dirette, la deducibilità dell’assegno periodico corrisposto al coniuge, ex art. 10, comma 1, lett. c), del T.U.I.R., è legata esclusivamente alla sua natura giuridica e non alle modalità di adempimento, sicché, così come non può dedursi l’assegno divorzile una tantum, sebbene le parti ne abbiano stabilito il versamento in più tranches con l’autorizzazione del giudice, allo stesso modo non può escludersi la deduzione degli assegni periodici di mantenimento, stabiliti con la pronuncia di separazione personale, solo perché oggetto di una corresponsione cumulativa da parte del contribuente che non abbia adempiuto al pagamento dei singoli assegni alle scadenze previste (Sez. T, n. 7123/2024, Napolitano A., Rv. 670605-01).

10. Il riconoscimento dello status di figlio. Profili processuali.

In merito ai rapporti esistenti tra l’azione per il disconoscimento della paternità e quella per la dichiarazione giudiziale della paternità, Sez. 1, n. 29843/2024, Tricomi L., Rv. 673136-01, ha osservato che, seppur connotate da un rapporto di pregiudizialità sostanziale stante l’identità del minore, che è parte di entrambi i giudizi, le due azioni mantengono una loro autonomia in relazione alle disposizioni processuali che affidano la rappresentanza processuale del minore a soggetti differenti e distinti, con la conseguenza che gli effetti processuali dei due distinti giudizi maturano nei confronti del soggetto che in ciascuno di essi ne ha la rappresentanza processuale.

Sez. 1, n. 22732/2024, Tricomi L., Rv. 672348-01, in tema di dichiarazione giudiziale di paternità naturale, ha avuto il pregio di chiarire che l’ammissione degli accertamenti immuno-ematologici non è subordinata all’esito della prova storica dell’esistenza di un rapporto sessuale tra il presunto padre e la madre, giacché il principio della libertà di prova, sancito, in materia, dall’art. 269, comma 2, c.c., non tollera surrettizie limitazioni, né mediante la fissazione di una gerarchia assiologica tra i mezzi istruttori idonei a dimostrare quella paternità, né, conseguentemente, mediante l’imposizione, al giudice, di una sorta di “ordine cronologico” nella loro ammissione ed assunzione, avendo, per converso, tutti i mezzi di prova pari valore per espressa disposizione di legge, e risolvendosi una diversa interpretazione in un sostanziale impedimento all’esercizio del diritto di azione in relazione alla tutela di diritti fondamentali attinenti allo status.

Sez. 1, n. 14121/2024, Tricomi L., Rv. 671339-01, ha osservato che, nel procedimento per l’attribuzione giudiziale del cognome, trovando applicazione il principio di prossimità, è territorialmente competente il giudice del luogo di residenza del minore, in quanto maggiormente idoneo a valutare le sue esigenze, non solo per lo stretto collegamento con il luogo in cui si trova il centro degli affetti, degli interessi e delle relazioni dello stesso, ma anche per la possibilità di procedere in qualsiasi momento al suo ascolto, adempimento imprescindibile in tutti i procedimenti che lo riguardano.

11. Il curatore speciale del minore.

L’interesse del minore spesse volte non coincide con quello di coloro che su di lui esercitano la responsabilità genitoriale; anzi, la prassi insegna come gli interessi ben possano essere contrapposti o, comunque, in conflitto.

Questo comporta non la semplice opportunità ma la necessità che tale interesse venga tutelato e rappresentato in giudizio da un curatore speciale. Al riguardo occorre muovere da Sez. 1, n. 40490/2021, Campese, Rv. 663533-01, la quale, in aderenza alle precedenti Sez, 1, n. 38719/2021, Iofrida, Rv. 663115-01, e Sez. 1, n.01471/2021, Valitutti, Rv.660382-01, ha affermato che nei procedimenti limitativi o eliminativi della responsabilità genitoriale ex artt. 330 e segg. c.c., il giudice di merito, in forza del combinato disposto dell’art. 336, commi 1 e 4, c.c., è tenuto a nominare al minore un curatore speciale ex art. 78 c.p.c. (che, a sua volta, provvederà a designare un difensore ai sensi dell’art. 336, comma 4 c.c.), determinandosi, in mancanza, la nullità del processo che, se rilevata in sede d’impugnazione, comporta la remissione della causa al primo giudice, perché provveda all’integrazione del contraddittorio, in applicazione degli artt. 354, comma 1, e 383, comma 3, c.p.c.

Nell’ambito dei citati approdi si colloca, quindi, Sez. 1, n. 7734/2022, Parise, Rv. 664526-02, che, sempre in tema di procedimento instaurati per la regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale ha specificato, in distonia con l’ordinanza innanzi citata, che l’ampliamento in sede di reclamo del thema decidendum a comportamenti dei genitori pregiudizievoli al minore, rilevanti ex art. 333 c.c., comporta per il giudice, oltre al dovere di sollecitare il contraddittorio sul nuovo oggetto di indagine ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.c., anche quello di nominare un curatore speciale al figlio per il sopravvenuto conflitto di interessi con i genitori, la cui inottemperanza determina la nullità del giudizio di impugnazione e, in sede di legittimità, la cassazione con rinvio alla Corte d’appello, dovendosi escludere il rinvio al primo giudice, perché contrario al principio fondamentale della ragionevole durata del processo (espresso dall’art. 111, comma 2, Cost. e dall’art. 6 CEDU), di particolare rilievo per i procedimenti riguardanti i minori e comunque precluso dalla natura tassativa delle ipotesi di cui agli artt. 33, 354, 383 c.p.c., comma 3, che non comprendono quelle in esame, ove le nullità attendono al solo giudizio di reclamo.

La medesima ordinanza ha altresì affermato che nei giudizi avente ad oggetto la regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale, ove i genitori siano divenuti tali in assenza di legami sentimentale e di un progetto parentale comune ma in seguito ad un incontro volutamente episodico ed a fini esclusivamente procreativi tra persone mai viste prima, conosciute tramite un sito internet dedicato, e a tale genesi dell’evento procreativo segua una gestione sui generis della genitorialità e/o la volontà di ciascuno dei genitori, o anche di uno solo di essi, di escludere l’altro da ogni rapporto con il figlio, è ravvisabile un potenziale conflitto di interessi tra genitori e figlio, che impone la salvaguardia dell’interesse del minore.

Le decisioni innanzi riportate sono in linea con la recentissima evoluzione normativa avvenuta ad opera della cd. Riforma Cartabia (l. 26 novembre 2021, n. 206) che ha modificato gli artt. 78 e 80 c.p.c. rendendo obbligatoria, a pena di nullità, la nomina del curatore speciale a presidio e tutela dell’interesse del minore, ed ha ulteriormente rafforzato la disciplina dell’ascolto del minore, ulteriore fondamentale strumento per la sua tutela nel procedimento che lo riguarda.

Sotto diverso, ma connesso profilo, va evidenziato come Sez. 1, n. 10318/2024, Meloni, Rv. 671087-01, in tema di scioglimento del matrimonio, ha chiarito che la domanda di un genitore, volta ad ottenere provvedimenti relativi all’amministrazione del patrimonio personale del figlio minore, ove il contrasto con l’altro genitore sia insorto dopo la conclusione del procedimento di divorzio, va proposta dinanzi al giudice tutelare, competente, altresì, ai sensi dell’art. 321 c.p.c., alla nomina del curatore speciale, stante il conflitto di interessi dei genitori con il minore, ed alla liquidazione del relativo compenso, non potendo trovare applicazione l’art. 38 disp.att. c.c., che opera nella pendenza dei procedimenti di separazione o divorzio o di quelli per le modifiche dei provvedimenti relativi alla prole, introdotti ex artt. 710 c.p.c. o 337-quinquies c.c.

Nel giudizio per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturale, la nomina del curatore speciale è eventuale e frutto di una scelta discrezionale del giudice, che non determina una legittimazione concorrente con quella del genitore, nè, tantomeno, la esclude (Sez. 1, n. 31567/2024, Tricomi, Rv. 673413-01).

12. L’affidamento dei figli.

Nel 2024 diverse pronunce hanno riguardato profili processuali relativi alla ricorribilità per cassazione dei provvedimenti che incidono sull’esercizio della responsabilità genitoriale e sull’affidamento dei figli, questione oggetto, anche nel recente passato, di diverse pronunce della S.C.

In merito va osservato come Sez. 1, n. 09442/2024, Russo, Rv. 670760-01, in tema di bigenitorialità, ha chiarito che i provvedimenti giudiziali che, a conclusione del giudizio di revisione delle condizioni di affidamento statuiscano, in via esclusiva o aggiuntiva, sulle modalità di frequentazione e visita dei figli minori, escludendo i pernottamenti (e dunque, non consentendo al genitore non convivente con il figlio di svolgere pienamente le sue funzioni di cura, educazione, istruzione, assistenza materiale e morale) sono ricorribili per cassazione ove impongano restrizioni suscettibili di ledere, nel loro protrarsi nel tempo, il diritto fondamentale alla vita familiare sancito dall’art. 8 CEDU.

In particolare, è stato pronunciato il seguente principio di diritto: i provvedimenti giudiziali che, a conclusione del giudizio di revisione delle condizioni di affidamento statuiscono - in via esclusiva o aggiuntiva - sulle modalità di frequentazione e visita dei figli minori, sono ricorribili per cassazione ove impongano restrizioni suscettibili di ledere, nel loro protrarsi nel tempo, il diritto fondamentale alla vita familiare sancito dall’art. 8 CEDU. Infatti, i tempi di permanenza dei minori presso il genitore non convivente devono di regola comprendere tutti i momenti della vita quotidiana del minore, anche se in misura proporzionalmente ridotta rispetto ai tempi di convivenza con l’altro genitore, e in essi vanno compresi i pernottamenti - salvo che si evidenzi uno specifico e attuale pregiudizio per il minore - in modo da consentire al genitore non convivente con il figlio di svolgere pienamente le sue funzioni di cura, educazione, istruzione, assistenza materiale e morale, in conformità alle condizioni del provvedimento di affidamento.

Deve menzionarsi Sez. 1, n. 27171/2024, Tricomi, Rv. 672829-01, la quale ha, quindi, avuto il pregio di chiarire che la decadenza dalla responsabilità genitoriale, che costituisce una misura estrema, che implica una valutazione di non affidabilità del genitore a curare gli interessi del figlio, fondata su fatti concreti, desunti da indizi gravi, precisi e concordanti (da ultimo, Sez. 1, n. 24798/2024, Giusti, Rv. 672399-01) non fa venir meno in toto l’interesse al ricorso per cassazione nel distinto procedimento avente ad oggetto l’affidamento del minore, attesa la molteplicità delle ragioni e delle misure che possono connotare il provvedimento decadenziale, l’astratta revocabilità dello stesso e la non assoluta incompatibilità -della decadenza con una regolamentazione del diritto di frequentazione e/o incontro del figlio da parte del genitore dichiarato decaduto.

Sez. 1, n. 00453/2024, Russo, Rv. 669875-01, ha poi osservato che il termine per impugnare il provvedimento reso in tema di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, anche nel regime processuale di cui all’art. 38 disp. att. c.c., come sostituito dall’art. 3 della l. n. 219 del 2012, nel quale era applicabile, in quanto compatibile, il rito camerale ex artt. 737 e ss. c.p.c., è quello ordinario previsto dagli artt. 325 e 327 c.p.c. e non quello di dieci giorni di cui all’art. 739, comma 2, c.p.c., non valendo le regole idonee ad arrecare un vulnus ai diritti della difesa, tenuto conto della particolare rilevanza dei diritti e degli interessi in gioco, richiedenti una elaborazione di strategie difensive anche di una certa complessità, sicché, in caso di provvedimento notificato, opera il termine di trenta giorni previsto dall’art. 325 c.p.c.

Sez. 1, n. 00197/2024, Tricomi L., Rv. 669817-01, ha specificato che nell’ambito dei procedimenti minorili, la proposizione del reclamo, per la cui ammissibilità è necessaria la formulazione di specifici motivi di impugnazione, impedisce la formazione del giudicato interno rispetto all’oggetto sostanziale (il bene della vita) del procedimento, che va individuato nell’affidamento e nel collocamento dei minori in modo conforme al loro superiore interesse, indipendentemente dalla circostanza che sia stato proposto altro reclamo incidentale. Il principio è stato applicato dalla S.C. in fattispecie nella quale è stato cassato il decreto della corte d’appello che, pur accogliendo il reclamo proposto dalla madre, aveva ritenuto che la mancata proposizione del reclamo da parte del padre avesse dato luogo ad un giudicato rispetto alla statuizione assunta in primo grado nei suoi confronti, rimanendo così preclusa ogni valutazione sul possibile diverso collocamento ed affidamento dei minori anche al padre.

Tra le prime decisioni che si sono occupate della c.d. riforma Cartabia, vi è Sez. 1, n. 11688/2024, Campese, Rv. 671117-03, che in tema di procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie di cui al Titolo IV-bis del Libro secondo del codice di rito, introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022, ha affermato che avverso l’ordinanza di conferma, modifica o revoca dei provvedimenti indifferibili resi, inaudita altera parte, ex art. 473-bis.15 c.p.c., è consentito il reclamo, da proporsi innanzi alla corte d’appello, esclusivamente nell’ipotesi in cui il contenuto di questi ultimi coincida con quello dei provvedimenti di cui al comma 2 dell’art. 473-bis.24 c.p.c., e, dunque, ove sospendano o introducano sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, prevedano sostanziali modifiche dell’affidamento e della collocazione dei minori, ovvero ne dispongano l’affidamento a soggetti diversi dai genitori.

In argomento rileva, altresì, Sez. 1, n. 29690/2024, Iofrida, Rv. 673135-01, la quale - con specifico riferimento ai giudizi disciplinati dalle disposizioni previgenti rispetto all’introduzione del nuovo art. 473 bis.39 c.p.c. -ha chiarito che le misure di coercizione indiretta, ex art. 614 bis c.p.c., nella materia della famiglia, hanno un ambito di applicazione relativo a tutti i provvedimenti che attengono ai profili della responsabilità genitoriale e al minore (affidamento, collocamento, regolamentazione dei rapporti genitore e figlio, statuizioni relative agli interventi disposti a tutela del percorso di crescita del minore) e al provvedimento di assegnazione della casa coniugale, mentre non possono trovare applicazione con riferimento alla violazione delle statuizioni economiche, che godono già di un loro pregnante sistema di garanzie successive all’inadempimento.

Sempre sotto il profilo processuale, Sez. 1, n. 08908/2024, Reggiani, Rv. 671079-01, ha, infine, affermato che in tema di convalida dei provvedimenti d’urgenza adottati dalla pubblica autorità ex art. 403 c.c., il decreto emesso dalla corte d’appello in sede di reclamo, avendo natura cautelare e provvisoria ed essendo destinato ad essere assorbito dalla decisione di merito, non deve contenere alcuna statuizione sulle spese di lite che, ove erroneamente effettuata, è impugnabile ex art. 111, comma 7, Cost., avendo, limitatamente a tale parte, il carattere della decisorietà e definitività.

13. I provvedimenti de responsabilitate prima e dopo la riforma Cartabia.

In tema di provvedimenti ex art. 330 c.c., Sez. 1, n. 24708/2024, Giusti, Rv. 672399-01, ha osservato che, se non vi è un concreto pregiudizio l’autorità giudiziaria non può intervenire con la decadenza, atteso che il provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale è preordinato all’esigenza prioritaria della tutela degli interessi del figlio. Per tale ragione, ai fini della pronuncia di decadenza non è sufficiente che il genitore abbia violato e trascurato i doveri inerenti alla propria veste (in alternativa all’abuso dei relativi poteri), ma occorre anche che da ciò sia conseguito pregiudizio per il figlio e tale pregiudizio deve anche essere grave e certamente, alla luce della struttura della norma, non può ritenersi implicito in ogni accertata violazione dei doveri genitoriale. Occorre, inoltre, la verifica, in applicazione del principio del superiore interesse del minore, della possibilità che tale rimedio incontri, nel caso concreto, un limite nell’esigenza di evitare un trauma, anche irreparabile, allo sviluppo fisico-cognitivo del figlio, in conseguenza del brusco e definitivo abbandono del genitore con il quale abbia sempre vissuto e della correlata lacerazione di ogni consuetudine di vita.

Sicché, in tema di responsabilità genitoriale, la decadenza rappresenta una misura estrema, che implica una valutazione di non affidabilità del genitore a curare gli interessi del figlio, fondata su fatti concreti, desunti da indizi gravi, precisi e concordanti. È stato così cassato il decreto impugnato, che aveva dichiarato la decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre di una tredicenne, senza la necessaria individuazione di condotte malevole o disfunzionali della donna nei confronti della figlia, ma soltanto di comportamenti ambivalenti o elusivi delle modalità degli incontri protetti).

Sotto il profilo processuale, Sez.1, n. 07311/2024, Meloni, Rv. 670645-01, ha affermato che il provvedimento di reclamo avverso il decreto del tribunale dei minorenni avente ad oggetto la limitazione della responsabilità genitoriale, anche nel sistema normativo antecedente alla riforma di cui al d.lgs. n. 149 del 2022 (c.d. riforma Cartabia), ha carattere decisorio e definitivo, in quanto incide su diritti di natura personalissima e di primario rango costituzionale ed è modificabile e revocabile soltanto per la sopravvenienza di nuove circostanze di fatto, risultando perciò impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111, comma 7, della Costituzione.

Sez. 1, n. 11631/2024, Reggiani, Rv. 671116-02, ha chiarito che nei procedimenti sulla responsabilità genitoriale in cui siano adottati i “provvedimenti convenienti” di cui all’art. 333 c.c., ove venga dedotta la commissione di condotte di violenza domestica (come definita dall’art. 3 della Convenzione di Istanbul, ratificata dall’Italia con la l. n. 77 del 2013), il giudice, anche con riferimento a fatti anteriori all’entrata in vigore del d.lgs. n. 149 del 2022, se non esclude l’esistenza di tali fatti e intenda adottare i menzionati provvedimenti, è chiamato a valutare la compatibilità delle misure assunte con l’esigenza di evitare, nel caso concreto, possibili situazioni di vittimizzazione secondaria.

Sez. 1, n. 14104/2024, Russo, Rv. 671461-01, ha, inoltre, statuito che in tema di provvedimenti ex artt. 330 e 333 c.c., la nuova formulazione dell’art. 38 disp. att. c.c., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, nella parte in cui dispone l’attrazione alla competenza del tribunale ordinario non solo quando è già pendente, ma anche quando è successivamente instaurato, tra le stesse parti, un giudizio di separazione o divorzio innanzi al giudice ordinario, si applica solo ai ricorsi depositati dopo l’entrata in vigore della riforma (22 giugno 2022), poiché la norma transitoria non fa riferimento alla data in cui si verifica la litispendenza, bensì a quella di instaurazione dei procedimenti della cui competenza si discute, operando negli altri casi il generale principio di cui all’art. 5 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la competenza del tribunale per i minorenni, con riferimento ad un ricorso de potestate depositato in cancelleria in data 21 giugno 2022, sebbene iscritto a ruolo il giorno successivo, ritenendo irrilevanti, ai fini della pendenza della lite, gli ulteriori adempimenti eventualmente compiuti in ritardo dal cancelliere).

Sempre in argomento rileva Sez. 1, n. 34424/2024, Reggiani, Rv. 673394-01, la quale ha osservato che nel caso in cui un procedimento relativo all’adozione di misure ablative limitative della responsabilità genitoriale davanti al Tribunale per i minorenni penda in concomitanza di un giudizio di modifica delle condizioni di divorzio ancora in corso davanti al giudice di legittimità, non opera la competenza per attrazione ex art. 38 disp. att. c.c. come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022, a nulla rilevando l’eventuale rinuncia al motivo di ricorso per cassazione relativo alla dedotta omessa pronuncia sulle richieste de responsabilitate formulate, poiché assume rilievo dirimente il fatto che il giudizio davanti al Tribunale per i minorenni sia stato proposto quando già era stato presentato il ricorso per cassazione, tenuto conto della natura e delle caratteristiche di tale mezzo di impugnazione.

Tra gli adempimenti fondamentali nei giudizi riguardanti i minori vi è certamente l’ascolto.

Nei procedimenti minorili, infatti, il giudice che deve adottare provvedimenti riguardanti il minore non può decidere senza ascoltarlo, se questo sia capace di discernimento, salvo che l’ascolto sia contrario al suo interesse o manifestamente superfluo, sicché, ove il minore non abbia compiuto dodici anni e vi sia espressa richiesta di procedere all’incombente, deve valutare se lo stesso sia in grado di esprimere una propria opinione sulle questioni che lo interessano e di tale valutazione deve essere fornita una motivazione, tanto più argomentata quanto più il minore si avvicina all’età che rende l’ascolto obbligatorio, determinandosi altrimenti la nullità della decisione assunta (Sez. 1, n. 32359/2024, Reggiani, Rv. 673355-01).

In argomento rileva, altresì, Sez. 1, n. 00437/2024, Russo, Rv. 669900-01, la quale ha osservato che, nei procedimenti minorili, l’audizione del minore non costituisce adempimento da eseguire in via automatica ad ogni istanza, reiterata nel grado d’appello o nelle fasi endoprocedimentali della modifica e revoca dei provvedimenti adottati, ove sia stata già disposta ed eseguita, non essendo l’ascolto del minore un atto istruttorio o burocratico, ma l’esercizio di un diritto, sottratto alla disponibilità delle parti e garantito dal giudice, il quale è tenuto a rendere una motivazione esplicita e puntuale soltanto in caso di totale omissione dell’ascolto o di richiesta in tal senso proveniente dal curatore speciale del minore, quale rappresentante del titolare del diritto, potendo il diniego alle richieste di rinnovo, fuori dalle ipotesi sopra indicate, essere anche implicito.

14. Il mantenimento dei figli.

Il minore ha diritto ad essere mantenuto dai propri genitori. Tale diritto, ha chiarito Sez. 1, n. 02536/2024, Reggiani, Rv. 669959-01, che si caratterizza per la sua bidimensionalità, da una parte, vi è il rapporto tra i genitori ed i figli, informato al principio di uguaglianza, in base al quale tutti i figli - indipendentemente dalla condizione di coniugio dei genitori - hanno uguale diritto di essere mantenuti, istruiti, educati e assistiti moralmente, nel rispetto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni; dall’altro, vi è il rapporto interno tra i genitori, governato dal principio di proporzionalità, in base al quale i genitori devono adempiere ai loro obblighi nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro, professionale o casalingo, valutando altresì i tempi di permanenza del figlio presso l’uno o l’altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno.

Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, nel confermare la statuizione di primo grado sul contributo al mantenimento per i figli, non aveva ponderato alcun elemento concreto per verificare il principio di proporzionalità, non prendendo in considerazione né le condizioni reddituali e patrimoniali del padre dei due figli, né il fatto che la madre degli stessi, priva di redditi e di cespiti patrimoniali, percepisse dall’ex marito un assegno divorzile con funzione assistenziale.

Sez. 1, n. 05242/2024, Pazzi, Rv. 670424-01, ha osservato che l’art. 316 bis, comma 1, c.c., al pari del precedente art. 148 c.c., nel prescrivere che entrambi i coniugi adempiano all’obbligazione di mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, non detta un criterio automatico per la determinazione dell’ammontare dei rispettivi contributi, fornito dal calcolo percentuale dei redditi dei due soggetti (che finirebbe per penalizzare il coniuge più debole), ma prevede un sistema più completo ed elastico di valutazione, che tenga conto non solo dei redditi, ma anche di ogni altra risorsa economica e delle cennate capacità di svolgere un’attività professionale o domestica, e che si esprima sulla base di un’indagine comparativa delle condizioni - in tal senso intese - dei due obbligati. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che si era limitata a considerare plausibile l’avvenuto incremento dei guadagni provenienti dall’azienda agricola transitata, in seguito al decesso del padre, in capo all’obbligato e al fratello, senza puntualmente valutare se, conseguentemente a quest’ultimo evento, le condizioni patrimoniali e reddituali del primo fossero variate, onde tenerne conto nella determinazione del contributo di mantenimento).

Sez. 1, n. 19388/2024, Reggiani, Rv. 671681-02, in tema di regime economico in favore della prole, ha poi chiarito che in conseguenza della crisi familiare, la misura del contributo per il mantenimento dei figli minorenni, determinata in seno alla convenzione di negoziazione assistita per la soluzione consensuale del divorzio ex art. 6, comma 3, del d.l. n. 132 del 2014, conv., con modif., dalla l. n. 162 del 2014, è suscettibile di essere modificata, ai sensi dell’art. 337-quinquies c.c., in presenza degli stessi presupposti previsti per il caso in cui l’assegno sia stato determinato in sede giurisdizionale, poiché l’accordo produce gli effetti dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, sicché, per la modifica del contributo, è necessario che sia sopravvenuto un mutamento delle condizioni economiche dei genitori, idoneo a variare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con la convenzione.

In relazione alla determinazione ed individuazione delle spese straordinarie, riferite a quelle universitarie ed a quelle collegate di studente “fuori sede”, Sez. 1, n. 07169/2024, Reggiani, Rv. 670640-01, ha avuto il pregio di chiarire che costituiscono spese straordinarie non comprese nell’ammontare dell’assegno ordinario previsto con erogazione a cadenza periodica, quelle che non siano prevedibili e ponderabili al tempo della determinazione dell’assegno, in base a una valutazione effettuata in concreto e nell’attualità degli elementi indicati nell’art. 337-ter, comma 4, c.c. e che dunque, ove in concreto sostenute da uno soltanto dei genitori, per la loro rilevante entità, se non intese come anticipazioni di un genitore rispetto a un obbligo comunque ricadente su entrambi, produrrebbero l’effetto violativo del principio di proporzionalità della contribuzione genitoriale, dovendo infatti attribuirsi il carattere della straordinarietà a quegli ingenti oneri sopravvenuti che, in quanto non espressamente contemplati, non erano attuali né ragionevolmente determinabili al tempo della quantificazione giudiziale o convenzionale dell’assegno.

Sez. 1, n. 12123/2024, Tricomi, Rv. 670977-01, in relazione ai limiti del mantenimento del figlio maggiorenne di genitori divorziati, ha affermato che il mantenimento non spetta ove abbia ampiamente superato la maggiore età senza aver reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può ulteriormente indugiare in attesa di un’occupazione consona alle proprie aspettative e titolo di studio, così da soddisfare le proprie esigenze economiche mediante l’attuazione dell’obbligo di mantenimento del genitore, dovendo piuttosto ricorrere - ferma restando l’obbligazione alimentare destinata a supplire alle esigenze di vita dell’individuo bisognoso - ai diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito.

Sotto il profilo processuale, va infine in questa sede evidenziato come, S.U. n. 12946/2024, Terrusi, Rv. 671090-01, abbia dato risposta ad una questione di particolare importanza per i giudizi oggetto del presente contributo. La sentenza ha statuito infatti che i giudizi e i procedimenti, anche di revisione delle condizioni di separazione o di divorzio, nei quali si discuta del contributo al mantenimento del coniuge o dei figli, ovvero dell’assegno divorzile, sono soggetti alla disciplina sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, salvo che non ricorra il decreto di riconoscimento dell’urgenza della controversia ex art. 92 del r.d. n. 12 del 1941, nel presupposto che la sua ritardata trattazione possa provocare grave pregiudizio alle parti.

Sempre sotto il profilo processuale rileva Sez. 1, n. 02710/2024, Tricomi, Rv. 670216-01. Essa ha osservato che è inammissibile, in quanto nuova ex art. 345 c.p.c., la domanda di mantenimento del figlio maggiorenne portatore di handicap formulata per la prima volta in grado d’appello in un giudizio alimentare promosso ai sensi dell’art. 433 c.c., atteso che la diversa natura degli interessi ad essa sottesi comporterebbe un ampliamento della materia giustiziabile incompatibile con il rispetto dei principi del contraddittorio, del diritto di difesa e del giusto processo.

Sez. 1, n. 06111/2024, Valentino, Rv. 670475-02, ha chiarito che l’assegno dovuto al coniuge separato o divorziato per il mantenimento dei figli non può subire riduzioni o detrazioni in relazione ad altre elargizioni del coniuge obbligato in favore dei figli medesimi, ove queste risultino effettuate per spirito di liberalità al fine di soddisfare esigenze ulteriori rispetto a quelle poste a base del predetto assegno, così da essere ricollegabili ad un titolo diverso. Nella specie, la S.C. ha confermato il decreto impugnato, con il quale la corte d’appello aveva escluso la sussistenza dei presupposti per la modifica dell’assegno dovuto all’ex moglie, in quanto il debito assunto dall’ex marito traeva titolo da un contratto di mutuo stipulato a scopo di liberalità a favore della figlia con lui convivente.

Sez. 1, n. 19388/2024, Reggiani, Rv. 671681-02, in tema di regime economico in favore della prole, in conseguenza della crisi familiare, ha statuito che la misura del contributo per il mantenimento dei figli minorenni, determinata in seno alla convenzione di negoziazione assistita per la soluzione consensuale del divorzio ex art. 6, comma 3, del d.l. n. 132 del 2014, conv., con modif., dalla l. n. 162 del 2014, è suscettibile di essere modificata, ai sensi dell’art. 337-quinquies c.c., in presenza degli stessi presupposti previsti per il caso in cui l’assegno sia stato determinato in sede giurisdizionale, poiché l’accordo produce gli effetti dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, sicché, per la modifica del contributo, è necessario che sia sopravvenuto un mutamento delle condizioni economiche dei genitori, idoneo a variare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con la convenzione.

15. L’assegnazione della casa familiare a seguito dello scioglimento della coppia.

Per quanto concerne l’ambito di applicazione della convenzione dell’Aja, richiamata dall’art. 42 della l. n. 218 del 1995, e l’art. 5, n. 2, lett. c), della convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007, Sez. 1, n. 25353/2024, Tricomi, Rv. 672415-01, ne ha escluso l’applicabilità nei confronti del provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario della prole poiché non rientra nell’ambito delle disposizioni in materia di minori, responsabilità genitoriale e mantenimento trattandosi di un provvedimento estraneo alla categoria degli obblighi di mantenimento e collegato all’interesse superiore dei figli a conservare il proprio habitat domestico.

Sez. 1, n. 07961/2024, Reggiani, Rv. 670562-01, in tema di divorzio, ha, infine, chiarito che la revoca dell’assegnazione della casa familiare di proprietà esclusiva dell’altro ex coniuge costituisce sopravvenienza valutabile ai fini della revisione delle condizioni di divorzio, in quanto il relativo godimento, ancorché funzionale al mantenimento dell’ambiente familiare in favore dei figli, riveste valore economico tanto per l’assegnatario, che ne viene privato con la revoca, quanto per l’altro ex coniuge, che se ne avvantaggia attraverso il compimento di attività suscettibili di valutazione economica, che gli erano state precluse col provvedimento di assegnazione, potendo lo stesso andarvi ad abitare o concederla in locazione o impiegarla per la produzione di reddito.

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  • adozione internazionale
  • diritto di adozione
  • bambino abbandonato

CAPITOLO IV

LA GENITORIALITÀ SOLIDALE

(di Annachiara Massafra )

Sommario

1 La genitorialità solidale: gli sviluppi degli istituti adottivi. - 2 Lo stato di abbandono. - 3 L’adozione di persona maggiore di età e l’adozione mite.

1. La genitorialità solidale: gli sviluppi degli istituti adottivi.

Non molto numerose le pronunce del 2024 di questa Corte che, in tema di adozione, si inseriscono sulla scia della giurisprudenza precedente, specificando ulteriormente gli approdi cui è pervenuta sia per quanto riguarda quelle che affrontano temi processuali, sia per quanto riguarda quelle che riguardano temi di natura sostanziale.

Tra queste merita di essere menzionata Sez. 1, n. 11138/2024, Acierno, Rv. 671111-01, che in tema di dichiarazione di adottabilità, l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 27, comma 3, della l. n. 184 del 1983, di cui alla sentenza della Corte cost. n. 183 del 2023, impone al giudice di valutare se la cessazione delle relazioni socio-affettive con la famiglia biologica, in conseguenza della rottura del legame giuridico-parentale, sia in concreto conforme all’interesse del minore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in sede di dichiarazione di adottabilità, aveva consentito che non venissero recisi i rapporti dei minori con la madre e la nonna, in ragione del legame affettivo emerso all’esito della c.t.u.).

Sez. 1, n. 10278/2024 Reggiani, Rv. 671086-01, ha specificato quanto statuito da Sez. 1, n. 11138/2024, chiarendo che la valutazione, da effettuarsi dal giudice di merito, i può collocare nella fase di accertamento dello stato di abbandono, in quella dell’affidamento a rischio giuridico, nella statuizione di adottabilità e nella successiva fase prodromica alla pronuncia di adozione legittimante, relativa all’affidamento preadottivo.

Particolarmente rilevante è altresì l’ulteriore principio affermato da Sez. 1, n. 10278/2024 Reggiani, Rv. 671086-02, che, in relazione alla delicatissima questione della possibilità per il minore di mantenere rapporti affettivi con alcuni componenti della famiglia di origine, ha osservato come la decisione del giudice, ove sia conforme all’interesse del minore, circa il mantenimento dei rapporti affettivi deve essere accompagnata da un’adeguata informazione e preparazione del nucleo familiare adottante, affinché comprenda la ragione della scelta della non recisione dei rapporti e la necessità di un adeguamento psicologico e pratico alla diversa modulazione della filiazione adottiva, seppur piena e legittimante.

2. Lo stato di abbandono.

La prima sezione della Corte di cassazione si è pronunciata, in diverse decisioni, in merito ai presupposti necessari ai fini della sussistenza dello stato di abbandono. Di particolare importanza è il principio affermato da Sez. 1, n. 21024/2022, Pazzi, Rv. 665358-02, la quale ha statuito che, nel procedimento volto alla dichiarazione di adottabilità, è necessario che l’indagine sulla condizione di abbandono morale e materiale sia completa e non trascuri alcun rilevante profilo inerente ai diritti del minore, verificando, in particolare, se l’interesse di quest’ultimo a non recidere il legame con i genitori naturali debba prevalere o recedere rispetto al quadro deficitario delle capacità genitoriali, che potrebbe essere integrato, almeno in via temporanea, da un regime di affidamento extrafamiliare potenzialmente reversibile o sostituibile da un’adozione “mite” ex art. 44 l. n. 184 del 1983. In applicazione del principio la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, nell’accertare lo stato di abbandono della minore, non aveva verificato se corrispondesse alle esigenze educative e di accudimento del minore il mantenimento del legame con il genitore naturale.

In quest’ottica di colloca Sez. 1, n. 27999/2024, Parise, Rv. 672795-01, la quale ha affermato che ai fini della verifica della sussistenza dello stato di abbandono, compete al giudice di merito accertare, all’attualità, la sussistenza di reiterati comportamenti gravissimi e pregiudizievoli per i minori, indicativi di una incapacità genitoriale in concreto non recuperabile, stante l’infruttuosa adozione di tutte le misure assistenziali e di sostegno disponibili e della mancanza di parenti in grado di prendersi cura dei minori; ne consegue che l’adottabilità può essere dichiarata anche quando lo stato di abbandono sia determinato da una situazione psicologica e/o fisica grave e non transitoria, che renda il genitore, ancorché ispirato da sentimenti di amore sincero e profondo, inidoneo ad assumere ed a conservare piena consapevolezza delle proprie responsabilità verso i figli, nonché ad agire in modo coerente per curarne nel modo migliore lo sviluppo fisico, psichico e affettivo, sempre che il disturbo o le “carenze personologiche” del genitore siano tali da coinvolgere il minore, producendo danni irreversibili al suo sviluppo ed al suo equilibrio psichico, non emendabili da interventi di sostegno.

Sotto il profilo processuale rileva Sez. 1, n. 04019/2024, Acierno, Rv. 670223-01, che ha avuto il pregio di chiarire come l’obbligo di avvisare il genitore biologico di cui si abbia conoscenza, dell’esistenza del procedimento di dichiarazione dello stato di abbandono e della successiva adottabilità del minore, ai sensi dell’art. 11, penultimo comma, della l. n. 184 del 1983, sussiste in ogni caso e non è affatto condizionato da una precedente relazione tra il genitore naturale ed il figlio minore, in quanto detto avviso si pone a salvaguardia del contraddittorio e dell’esercizio del diritto di difesa del destinatario che, in difetto, rischia di subire la privazione definitiva dello status genitoriale.

Con la medesima decisione (Sez. 1, n. 04019/2024, Acierno, Rv. 670223-02) si è statuito che il mancato avviso al presunto genitore biologico circa l’esistenza del procedimento volto all’accertamento della condizione di abbandono e alla successiva dichiarazione di adottabilità del minore, ex art. 11, penultimo comma, della l. n. 184 del 1983, determina la nullità della relativa pronuncia e di quelle successive di affidamento preadottivo e di adozione, con la conseguente necessità di rinnovazione dell’intero giudizio, senza che ciò determini conseguenze automatiche sul regime di affidamento in corso, in quanto il definitivo accertamento delle capacità genitoriali o del più idoneo regime adottivo va pur sempre condotto nel rispetto del preminente interesse del minore.

3. L’adozione di persona maggiore di età e l’adozione mite.

Sez. 1, n. 29684/2024, Iofrida, Rv. 673189-01, ha osservato che l’adozione di persona maggiore di età non può essere utilizzata per ragioni avulse dal suo fondamento. Ciò perché il già menzionato istituto è divenuta oggi uno strumento duttile e sensibile alle sollecitazioni della società, in cui, alla tradizionale funzione ereditaria, di trasmissione del cognome e del patrimonio, si accompagna una funzione solidaristica, con crescente rilevanza dei profili personalistici, ma ferme restando le condizioni previste ai fini dell’autorizzazione all’adozione.

In tema rileva, inoltre, Sez. 2, n. 06820/2024, Besso Marcheis, Rv. 670502-02, la quale ha osservato come il possesso di stato non ha funzione costitutiva dello status di figlio adottivo, in quanto l’ambito di applicazione dell’istituto è dal legislatore circoscritto alla sola sfera probatoria dei rapporti di filiazione.

Nella fattispecie, in particolare, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza della corte d’appello che, in presenza di un valido atto di adozione, avvenuto nel 1956, da parte di uno solo dei coniugi, aveva correttamente escluso l’applicabilità delle norme sul possesso di stato, quale fatto costitutivo dello status di figlio adottivo anche nei confronti del coniuge dell’adottante.

La medesima decisione ha inoltre chiarito che nel sistema vigente prima delle modifiche degli artt. 294 e 297 c.c., in caso di adozione avvenuta da parte di uno solo dei coniugi, l’assenso dell’altro coniuge costituisce requisito di validità dell’adozione, ma non instaura un rapporto di filiazione tra l’adottato e il coniuge dell’adottante, essendo ammessa l’adozione da parte di una sola persona, salvo che gli adottanti siano marito e moglie.

Cambiando argomento, vengono in considerarsi i diversi presupposti dell’adozione cd. mite rispetto a quella cd. legittimante.

Sez. 1, n. 20322/2022, Mercolino, Rv. 66522-01, ha, al riguardo, affermato che l’adozione c.d. mite, avente il proprio fondamento normativo nell’art. 44, comma 1, lett. d), della l. n. 184 del 1983, consente la costituzione di un vincolo di filiazione giuridica, che si sovrappone a quello di sangue senza estinguere il rapporto tra il minore e la famiglia di origine, in tutte quelle ipotesi di abbandono semipermanente o ciclico in cui alla sussistenza di una pur grave fragilità genitoriale faccia riscontro la permanenza di una relazione affettiva significativa tra minore e genitore atta a sconsigliare la radicale recisione dei loro rapporti.

L’adozione c.d. legittimante costituisce, invece, l’extrema ratio, cui può pervenirsi soltanto nel caso in cui la conservazione di tali rapporti si ponga in contrasto con l’interesse del minore, che si trovi in una condizione di endemico e radicale abbandono, determinato da un’incapacità del genitore di allevarlo e di curarlo, non recuperabile in tempi compatibili con l’esigenza del figlio di conseguire un’equilibrata crescita psicofisica.

Alla luce della ratio dell’istituto, così come innanzi enucleata, ben si comprende quanto affermato da Sez. 1, n. 23173/2023, Parise, Rv. 668467-02, secondo cui, ai sensi dell’art. 44 lett. d) della l. n. 184 del 1983, ai parenti entro il quarto grado del minore, i quali prestino ella sequenza disegnata dal vigente codice di rito, a quest’ultimo l’assistenza materiale e morale che i genitori non sono più in grado di offrire e risultino all’uopo idonei, è consentita la possibilità dell’adozione cd. mite, a ciò non ostando la previsione di cui alla lett. a) del medesimo articolo, in conformità al principio ispiratore di tutta la disciplina, finalizzato all’effettiva realizzazione del preminente interesse del minore, da valutarsi, secondo l’evoluzione del diritto vivente, con riguardo all’esigenza di favorire il consolidamento dei rapporti tra il minore e coloro che già si prendono cura di lui e di garantirgli una tutela giuridica più incisiva, corrispondente alla condizione dell’adottato in casi particolari, che è equiparabile allo status di figlio minore.

Rileva in questa sede Sez. 1, n. 23320/2024, Reggiani, Rv. 672352-01, la quale ha statuito che la dichiarazione dello stato di abbandono morale e materiale richiede un accertamento in concreto e nell’attualità dei suoi presupposti, all’esito di un attento monitoraggio delle figure genitoriali e dei parenti entro il quarto grado disponibili ad accudire il bambino, al fine di stabilire se il best interest del minore sia quello di crescere nella famiglia di origine o altrove, valutando, poi, ove i genitori risultino inidonei, le capacità vicarianti dei menzionati familiari, anche con l’ausilio di interventi di supporto, ovvero la possibilità di procedere a un’adozione mite, eventualità queste ultime in grado di impedire la dichiarazione di adottabilità, e, comunque, verificando la presenza delle condizioni per mantenere, sempre nell’interesse del minore, incontri tra il medesimo e detti familiari, pur a seguito della dichiarazione di adottabilità.

Sotto il profilo processuale viene, infine, in considerazione Sez. 1, n. 25073/2024, Caiazzo, Rv. 672403-01, che ha avuto il pregio di chiarire come in tema di adozione in casi particolari ex art. 44, comma 1, lett. d), della l. n. 184 del 1983, nel contenzioso che veda coinvolti solo i parenti del minore, pur non emergendo un vero e proprio conflitto di interessi tra quest’ultimo ed i genitori, è necessaria la nomina di un curatore speciale, al fine di garantire il suo migliore interesse ed interloquire circa la contrapposizione emersa tra i familiari sulla richiesta di cd. adozione mite. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, poiché, nel contenzioso tra gli zii affidatari, che chiedevano l’adozione mite, e la nonna, che voleva svolgere la funzione di vicariante, ed al quale erano rimasti estranei i genitori del minore, l’una decaduta e l’altro non individuato, non era stato nominato il curatore speciale).

  • immigrazione
  • procedura civile
  • rifugiato politico
  • cittadino straniero
  • diritto degli stranieri
  • espulsione

CAPITOLO V

I DIRITTI DEI CITTADINI STRANIERI

(di Martina Flamini )

Sommario

1 Parte prima: Questione di diritto sostanziale. --- Fattori di inclusione nello status di rifugiato: appartenenza ad un particolare gruppo sociale. - 1.1 Religione. - 1.2 Sulla possibilità di riconoscere lo status di rifugiato “a titolo derivato”. - 1.3 Cause di esclusione. - 2 La protezione sussidiaria. Il “danno grave” ex art. 14, lett. b) del d.lgs n. 251 del 2007. - 2.1 Il “danno grave” da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. - 3 La protezione complementare. - 3.1 Protezione speciale e regime anteriore alle modifiche introdotte con il d.l. n. 20 del 2023. - 3.2 Protezione speciale e regime posteriore alle modifiche introdotte con il d.l. n. 20 del 2023. - 3.3 Protezione complementare e tutela della vita privata e familiare. - 3.4 Le condizioni di vulnerabilità rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione complementare. - 4 Parte seconda: Questioni di diritto processuale. --- Questioni di ammissibilità e procedibilità del ricorso in Cassazione. - 5 Cooperazione istruttoria. - 6 Procedure accelerate. - 6.1 Conseguenze processuali dell’inserimento del Paese di origine del ricorrente nell’elenco dei paesi di origine sicura. - 6.2 Sindacabilità da parte del giudice ordinario dei presupposti di legittimità dell’inserimento di un Paese nell’elenco dei Paesi designati di origine sicura. - 7 Alternativa di fuga o ricollocamento interno. - 8 Minori stranieri non accompagnati. - 9 Questioni processuali relative al procedimento ex art. 35 bis del d.lgs. n. 25 del 2008. - 10 Parte terza: Ricongiugimento familiare, espulsione, allontanamento e trattenimento. --- Il diritto all’ingresso e al soggiorno per ricongiungimento familiare del cittadino extracomunitario con cittadino italiano. - 11 L’espulsione amministrativa. - 11.1 Giudizio di opposizione avverso un decreto di espulsione. - 12 Espulsione, inespellibilità e tutela della vita privata e familiare. - 13 Trattenimento. - 13.1 Trattenimento del richiedente protezione internazionale ex art. 6 del d.lgs. n. 142 del 2015. - 13.2 Giudizio di convalida e proroga del trattenimento. - 13.3 Convalida del trattenimento del cittadino straniero proveniente da Paese sicuro e sindacabilità del provvedimento che prevede eccezioni di carattere personale. - 14 Parte quarta: Controversie in materia di applicazione del regolamento dublino. --- Contenuto degli obblighi informativi. - 15 Procedure di presa e ripresa in carico: natura perentoria dei termini e conseguenze. - 16 Accertamento delle gravi carenze sistemiche nel paese di trasferimento.

1. Parte prima: Questione di diritto sostanziale. --- Fattori di inclusione nello status di rifugiato: appartenenza ad un particolare gruppo sociale.

Ai sensi del primo comma dell’articolo 1A, paragrafo 2, della Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati (del 28.7.1951), il termine “rifugiato” si applica ad ogni individuo che “temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori dal Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che, non avendo la cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra”.

L’interpretazione della lettera della norma appena citata e la sua applicazione nel corso degli anni, anche alla luce del Manuale dell’UNHCR sulle Procedure e sui Criteri per la Determinazione dello status di Rifugiato, hanno reso evidente come la nozione di appartenenza ad un particolare gruppo sociale ha rappresentato e rappresenta tutt’ora una delle fattispecie più complesse.

Nell’anno in rassegna, su tale fattore di inclusione si è più volte pronunciata la Suprema Corte, con particolare riferimento alla condizione delle donne vittime di violenza (sotto forma di tratta ai fini di sfruttamento sessuale, di mutilazione genitale e di violenza domestica) e delle persone straniere vittime di sfruttamento sessuale e lavorativo.

Con riferimento alle peculiarità di un giudizio volto al riconoscimento della protezione internazionale invocata da una donna vittima di tratta, Sez. 1, 05867/2024, Russo, Rv. 670472-01, si è pronunciata sul ricorso proposto da una cittadina nigeriana, che aveva esposto di essere stata costretta a sposare, all’età di 14 anni, un uomo molto più grande, dal quale aveva avuto due figli, per far fronte agli ingenti debiti familiari. Nella storia della ricorrente erano stati evidenziati numerosi indicatori di tratta, quali il suo percorso migratorio dalla Nigeria all’Italia, la sua situazione di estrema povertà, il matrimonio forzato a quattordici anni, la fuoriuscita repentina dal sistema di accoglienza in Italia, la mancanza di attività lavorativa e la dipendenza dalla elemosina.

Nella pronuncia in esame, la S.C. ha ribadito che la sottoposizione a tratta ai fini di sfruttamento sessuale integra i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, in quanto la situazione di vulnerabilità espone al rischio di atti persecutori gravi in caso di rimpatrio e vessazioni che costituiscono trattamento persecutorio di genere più ristretto di quello femminile, riguardante le donne che hanno esercitato il meretricio, pur se costrette o ingannate. Con particolare riferimento al rapporto tra onere di allegazione e dovere di cooperazione istruttoria, la Corte ha affermato che la piena applicazione del principio in forza del quale tale onere deve essere compiutamente assolto dal ricorrente “presuppone che il richiedente sia libero di esporre la propria vicenda personale senza timore, oggettivamente fondato, di subire ritorsioni”, mentre “se il ricorrente è in condizione di assoggettamento a timore oggettivo, i parametri della specificità e della coerenza perdono pregnanza, mentre assumono particolare rilievo le informazioni generali e specifiche pertinenti al caso, costituite dalle suddette Linee guida e da ogni ulteriore informazione di analogo contenuto ed autorevolezza”.

Sez. 1, n. 7283/2024, Parise, Rv. 670643-01, ha ribadito che, ai fini dell’individuazione della protezione riconoscibile, “per la donna non deve valutarsi solo il rischio di essere nuovamente sottoposta a tratta, ma anche quello di essere gravemente discriminata dal contesto sociale, o sottoposta a vessazioni per la particolare vulnerabilità conseguente alla tratta”.

Nella decisione in esame, la Suprema Corte ha affermato che “è compito del giudice accertare nel singolo caso, tramite informazioni pertinenti ed aggiornate sul paese di origine, il rischio attuale di ulteriori atti lesivi, dello stesso tipo di quelli già subiti, ovvero anche diversi ma che possono comunque qualificarsi come atti persecutori, quali atti discriminatori fondati sul genere. Pertanto, il giudice di merito deve, in adempimento del dovere di cooperazione, a tal fine analizzare i fatti allegati, senza modificarli né integrarli, comparandoli con le informazioni disponibili, pertinenti e aggiornate sul Paese di origine e sui Paesi di transito, nonché sulla struttura del fenomeno, come descritto dalle fonti convenzionali ed internazionali, e dalle Linee guida per la identificazione delle vittime di tratta redatte dall’UNHCR e dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo e, all’esito, darne una qualificazione giuridica”.

Sez. 1, n. 11027/2024, Russo, Rv. 671106-01, si è pronunciata sul complesso fenomeno del vincolo debitorio (c.d. debt bondage) e sulla sua rilevanza ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria o della protezione complementare. In particolare, con riferimento alla protezione maggiore, la S.C. ha affermato che “l’esame delle vicende migratorie dei soggetti che nel paese di origine scontano una particolare condizione di marginalità sociale ed economica deve essere esaminata alla luce dell’inquadramento generale dato dal diritto eurounitario, ed in particolare dalla dir. 2011/36/ UE che accogliendo la nozione di tratta già data dagli strumenti internazionali in materia (segnatamente la Convenzione di Varsavia del Consiglio d’Europa del 16 maggio 2005) definisce all’art 2 comma 2, la posizione di vulnerabilità che espone ad abusi, affermando che per “posizione di vulnerabilità si intende una situazione in cui la persona in questione non ha altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere all’abuso di cui è vittima” e ciò può ricorrere quando la persona è in condizione di estrema povertà ovvero legata da debiti eccessivamente onerosi e che non può soddisfare.

Questa inziale condizione di vulnerabilità si può inoltre aggravare per i trattamenti subiti nel paese di transito In particolare, ciò che è avvenuto nel pase di transito (violenza, stupro, tortura, schiavitù) può determinare (o aggravare) la condizione di vulnerabilità in modo persistente, e quindi rilevante anche se il soggetto non deve essere rimpatriato verso il paese di transito; è rilevante inoltre l’accertamento di eventuali connessioni tra i soggetti che organizzano il viaggio nel paese di origine e coloro che prendono in carico il migrante nel paese di transito, per marcare la differenza tra il traffico di migranti (smuggling of migrants) e la tratta (trafficking in persons), e quindi capire se si è di fronte ad un percorso di migrazione volontaria o se il soggetto è stato reclutato forzatamente. In ogni caso, avendo la parte dedotto un periodo di riduzione in servitù, avrebbe dovuto essere considerata l’incidenza di queste vicende sulla sua condizione complessiva, posto che la riduzione in servitù configura una grave violazione dei diritti dell’Uomo ed è vietata dall’art 4 CEDU e dall’art. 5 della Carta dei diritti fondamentali dell’unione europea (Carta di Nizza)”. In forza di tali premesse, la Corte ha affermato il seguente principio: “qualora il richiedente alleghi di avere contratto un forte debito per migrare a causa di una condizione di estrema povertà (c.d.vincolo debitorio o debt bondage), e di essere stato sottoposto a servitù o lavoro forzato nel paese di transito, nonché di avere una situazione lavorativa precaria sul territorio nazionale, ove sia ritenuto credibile su questi fatti, è necessario: valutare unitariamente il racconto, anche alla luce delle Linee Guida per l’identificazione delle vittime di tratta redatte dall’UNHCR; disporre l’audizione del ricorrente al fine di chiarire gli elementi dubbi; valutare se i trattamenti subiti debbano essere inquadrati giuridicamente quali atti di persecuzione ex art. 7 del D.lgs. n. 251/2007 ovvero quale trattamento inumano e degradante ai sensi dell’art 14 lett. b) del D.lgs. 251/2007; in ogni caso, valutare il rischio conseguente al rimpatrio alla luce di pertinenti ed aggiornate informazioni sul paese di origine e sui paesi di transito, segnatamente sulla configurazione del fenomeno del vincolo debitorio e della riduzione in servitù o sfruttamento lavorativo, al fine di verificare se la persona corra il rischio di essere nuovamente sottoposto ad asservimento, ovvero ad altro trattamento inumano o degradante in ragione del vincolo debitorio, dal quale lo Stato di origine non può proteggerlo; in via residuale valutare se la condizione di vulnerabilità derivante dai pregressi trattamenti, anche se subiti nel paese di transito, giustifichi il riconoscimento della protezione complementare, tenendo conto della complessiva condizione del soggetto richiedente, alla attualità”.

Con riferimento alle donne vittime di mutilazioni genitali femminili, nel 2023, Sez. 1, n. 22658/2023, Tricomi, Rv. 668439-01, richiamando espressamente la nota orientativa dell’UNHCR (2009) sulle domande di asilo riguardanti la mutilazione genitale femminile, aveva affermato che le domande correlate alle MGF non riguardano soltanto richiedenti che affrontano un’imminente minaccia di essere sottoposte alla pratica, ma anche donne e ragazze che l’hanno già subita, atteso che in base alle circostanze individuali del caso e delle specifiche pratiche della sua comunità, la richiedente potrebbe temere di essere sottoposta ad un’altra forma di MGF e/o soffrire conseguenze di lungo periodo particolarmente gravi derivanti dalla pratica iniziale.

Nella pronuncia in esame, la S.C. aveva precisato altresì che, anche se la mutilazione è considerata un’esperienza unica e trascorsa, le conseguenze della stessa non cessano con la pratica iniziale poiché la ragazza o la donna, più avanti nel corso della vita, potrebbe essere costretta a sottoporsi ad infibulazione, defibulazione e reinfibulazione, ad esempio subito dopo il matrimonio o la nascita del figlio. Una ragazza o donna sottoposta inizialmente a una forma minore di MGF può successivamente essere sottoposta ad una forma più grave di pratica. Le vittime di MGF devono inoltre affrontare rischi maggiori durante il parto, tra i quali la possibilità di perdere il bambino durante o immediatamente dopo la nascita.

Nell’anno in rassegna, Sez. 1, n. 07022/2024, Parise, Rv. 670638-01 ha precisato che, ove risulti che la ricorrente abbia subito mutilazioni genitali femminili, il pericolo di subire, in caso di rimpatrio, ulteriori trattamenti discriminatori di genere o trattamenti inumani e degradanti, pure di tipologia diversa da quelli già patiti, deve essere valutato anche con riguardo all’eventualità che ella possa subire tali trattamenti a causa del pregresso vissuto e delle peculiarità della sua storia personale e il rischio prognostico, così individuato, va accertato tramite le fonti di conoscenza sul contesto sociale e culturale di provenienza, in relazione anche alla possibilità di ottenere adeguata protezione da parte della autorità locali; a tal fine il giudice è chiamato a verificare, se del caso rinnovando l’audizione della ricorrente, e in ogni caso assumendo informazioni pertinenti e aggiornate sul paese di origine ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 25 del 2008, la plausibilità della narrazione e la sussistenza del rischio effettivo nel contesto delle condizioni esistenti nel paese di origine, segnatamente quelle riguardanti la posizione delle donne davanti alla legge, i loro diritti politici, sociali ed economici, i costumi culturali e sociali del paese e le conseguenze nel caso non vi aderiscano, la frequenza di pratiche tradizionali dannose, l’incidenza e le forme di violenza segnalate contro le donne, la protezione disponibile per loro, la pena imposta agli autori della violenza e i rischi che una donna potrebbe dover affrontare al suo ritorno nel paese d’origine.

1.1. Religione.

Sez. 1, n. 23805/2022, Lamorgese, Rv. 665372-01, aveva affermato che la nozione di libertà religiosa comprende la libertà del cittadino di praticare fedi religiose non ammesse dallo Stato, senza subire intimidazioni e costrizioni che, in quanto tali, possono configurarsi come atti di persecuzione, ai sensi degli artt. 7 e 8, comma 1, lett. b), d. lgs. n. 251 del 2007, anche se posti in essere dalle autorità statali o con provvedimenti di tipo legislativo, amministrativo, giudiziario o di polizia. Era stato altresì chiarito che il sindacato sul percorso individuale seguito per abbracciare un determinato credo religioso e sul livello di conoscenza dei relativi riti non rientra nell’ambito della valutazione di merito devoluta al giudice per apprezzare la credibilità della storia riferita dal richiedente e che, in un contesto di ravvisata discriminazione religiosa nel paese di origine, non può essere dato rilievo, ai fini di escludere l’attendibilità della storia personale riferita dal richiedente, al fatto che costui abbia comunque scelto di professare il suo credo o di fare proselitismo, posto che tali attività rientrano nell’ambito della libera esplicazione della personalità umana.

Tanto premesso, Sez. 1, n. 29403/2024, Pazzi, Rv. 673131- 01, si è pronunciata sul ricorso proposto da una cittadina cinese, aderente alla Chiesa di Dio Onnipotente, avverso la decisione del Tribunale che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale, ritenendo che il racconto non risultasse adeguatamente circostanziato, nei termini indicati dalle linee guida di U.N.H.C.R. relative al claim fondato su motivi religiosi, presentasse plurimi profili di contraddittorietà e si ponesse in contrasto con le fonti internazionali disponibili in merito ai controlli a cui i cittadini cinesi sono sottoposti al momento di uscire dal territorio nazionale. Nella decisione in esame, la S.C. ha affermato che, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, avuto riguardo alla libertà religiosa del cittadino straniero, le linee guida dell’U.N.H.C.R. vanno lette nel senso che l’esperienza religiosa, appartenendo al segreto della coscienza, non ha bisogno di una motivazione espressa e razionale in ordine alle sue ragioni giustificative e che, ai fini della valutazione di credibilità delle dichiarazioni rese a questo proposito dalla persona straniera, assumono rilievo le indicazioni ivi fornite sulle modalità con cui questa esperienza religiosa è stata ed eventualmente continua a essere vissuta e sulla sequenza storica in cui la vicenda individuale si è sviluppata.

1.2. Sulla possibilità di riconoscere lo status di rifugiato “a titolo derivato”.

Sez. 1, n. 29527/2024, Russo, Rv. 673133-01, si sofferma sulla complessa questione relativa alla possibilità di riconoscere lo status di rifugiato ad un familiare del ricorrente “a titolo derivato”, in assenza di requisiti che giustificherebbero tale forma di protezione in favore di quest’ultimo.

Nella decisione in esame, la S.C., nell’escludere tale possibilità, ha ribadito il principio in forza del quale la domanda di protezione si esamina su base individuale, precisando che, per ottenere il riconoscimento della protezione internazionale è necessario che il la persona sia esposta a un rischio specifico di subire atti persecutori (per la protezione maggiore) o un grave danno (per il riconoscimento della protezione sussidiaria). La Corte ricorda, altresì, che la dir. UE 2011/95 non prevede l’estensione, a titolo derivato, dello status di rifugiato ai familiari, i quali non hanno individualmente diritto al riconoscimento di detto status. In proposito la Corte di giustizia ha affermato che l’art 23 della direttiva “si limita a imporre agli Stati membri di adattare il loro diritto nazionale in modo tale che siffatti familiari, in conformità ai procedimenti nazionali e nei limiti in cui ciò sia compatibile con lo status giuridico personale dei suddetti familiari, possano aver diritto a taluni vantaggi, che comprendono in particolare il rilascio di un titolo di soggiorno, l’accesso al lavoro o all’istruzione e che hanno ad oggetto il mantenimento dell’unità del nucleo familiare” (CGUE sentenza del 4 ottobre 2018, Ahmedbekova, C-652/16, punto 68). Con riferimento alla successiva sentenza della Corte di Giustizia del 9.11.2021, C-91/20, LW, (invocata dalla difesa della ricorrente), la S.C.precisa che detta pronuncia “non prevede affatto che gli Stati membri debbano estendere automaticamente ai figli minori dei rifugiati tale status; ma semplicemente si limita ad affermare che la normativa nazionale può prevedere tale riconoscimento a titolo derivato ai fini del mantenimento dell’unità familiare a determinate condizioni (non sussistenza di cause di esclusioni e che l’interessato non abbia diritto in ragione del suo status giuridico personale ha un trattamento migliore in altro Stato membro)”.

Con riferimento al caso portato all’attenzione della S.C. - una cittadina irachena, che aveva chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato a titolo derivato, in ragione dell’avvenuto riconoscimento di tale forma di protezione in favore della figlia, disabile, e della necessità di doverla accudire - nella decisione in esame, è stato precisato che la legislazione nazionale italiana non prevede tale estensione automatica né per i figli minori dei rifugiati né per gli altri familiari, ma che tale mancata previsione non porta a ritenere che la particolare situazione in cui vive la ricorrente sia priva di rilievo, ma solo che la stessa “viene tutelata per altre vie e cioè tramite la protezione speciale in conformità alla Direttiva qualifiche”.

1.3. Cause di esclusione.

Sez. 1, n. 29125/2024, Russo, Rv. 673128-01 - decidendo sul ricorso proposto da un cittadino albanese avverso la decisione di rigetto della domanda volta ad ottenere la protezione internazionale dallo stesso richiesta mentre era ristretto in carcere a fini estradizionali per l’esecuzione della pena inflittagli con sentenza emessa dall’autorità giurisdizionale albanese, di condanna all’ergastolo, successivamente commutata in quella detentiva di 25 anni di reclusione, per i delitti di triplice omicidio e possesso illegale di armi da caccia commessi in Albania - si è pronunciata sulla questione relativa alle cause di esclusione della protezione internazionale.

Nella decisione in esame, la S.C. ha precisato che le cause di esclusione, previste dagli artt. 10 e 16 del d.lgs. n. 251 del 2007, rispondono alla necessità - come esplicitato dalla raccomandazione R6 del 23 Marzo 2005 del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa - di “preservare l’integrità del sistema di asilo, escludendo dalla protezione quelle persone che hanno perpetrato atti di una gravità tale da non meritarlo, mantenendo tuttavia inalterato il sistema di protezione dei diritti umani, posto che l’esclusione dallo status di rifugiato è questione diversa da quella dell’allontanamento dagli stranieri e dall’una non discende automaticamente l’altro”. Tanto premesso, la Corte ha affermato che, per ritenere integrate le cause di esclusione, non assume valore dirimente l’esistenza di una sentenza straniera di condanna nel paese d’origine, ma la sussistenza di fondati motivi per ritenere che il richiedente abbia “commesso” il reato ostativo, dovendo il giudice procedere ad una valutazione autonoma della sussistenza del reato, facendosi carico di affrontare anche le deduzioni del richiedente, pur considerando che il fatto storico che sia intervenuta una sentenza di condanna costituisce un elemento indicativo di particolare rilievo.

2. La protezione sussidiaria. Il “danno grave” ex art. 14, lett. b) del d.lgs n. 251 del 2007.

All’ambito dei trattamenti inumani o degradanti considerati nell’art. 14, lett. b), del d.lgs. n. 251 del 2007 ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sono stati ritenuti riconducibili: il danno grave alla persona determinato dalla sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti con riferimento alle condizioni carcerarie di un Paese (Sez. 6-1, n. 16411/2019, Rv. 654716-01), donde la necessità di procedere officiosamente all’integrazione istruttoria necessaria, sia avuto riguardo alle condizioni generali del Paese che in relazione alle condizioni carcerarie (conf. Sez. 6-1, n. 24064/2013, Rv. 628478-01); gli atti di vendetta e ritorsione minacciati o posti in essere da membri di un gruppo familiare che si ritiene leso nel proprio onore a causa di una relazione (nella specie sentimentale) esistente o esistita con un membro della famiglia, in quanto lesivi dei diritti fondamentali sanciti in particolare dagli artt. 2, 3 e 29 Cost. e dall’art. 8 CEDU, donde la necessità, da parte del giudice, di verificare in concreto se, in presenza di minaccia di danno grave ad opera di soggetti non statuali, ai sensi dell’art. 5, lett. c), del decreto cit., lo Stato di origine del richiedente sia in grado o meno di offrire al soggetto vittima di tali atti un’adeguata protezione (Sez. 1, n. 01343/2020, Rv. 656759-01).

Sez. 1, n. 06984/2024, Russo, Rv. 670637-01, espressamente richiamando la recente pronuncia della Corte di Giustizia UE (16 gennaio 2024, nella causa C-621/21) ed i principi ivi affermati, ha affermato che, se le condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato non sono soddisfatte, le donne vittima di violenza possono beneficiare dello status di protezione sussidiaria, in particolare quando corrono un rischio reale di essere uccise o di subire violenza, a maggior ragione se c’è il rischio che questa sia inflitta da un membro della loro famiglia o della loro comunità a causa della presunta trasgressione di norme culturali, religiose o tradizionali.

Tanto premesso, la S.C. ha affermato che qualora la richiedente asilo alleghi di essere stata vittima di violenza domestica o di genere, gli atti di violenza domestica, così come intesi dall’art. 3 della Convenzione di Istanbul dell’11 maggio 2011, quali limitazioni al godimento dei diritti umani fondamentali, possono integrare - ove venga esclusa la ricorrenza di atti persecutori - i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, ex art. 14, lett. b) del d.lgs. n. 251 del 2007, in termini di rischio effettivo di “danno grave” per “trattamento inumano o degradante” da agente privato, qualora risulti che le autorità statuali non contrastino tali condotte o non forniscano protezione contro di esse, in quanto frutto di regole consuetudinarie locali.

La Corte si è poi soffermata sul contenuto dei doveri istruttori del giudice, per precisare che egli dovrà verificare, anche rinnovando l’audizione della ricorrente, e in ogni caso assumendo informazioni pertinenti e aggiornate sul paese di origine ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 25 del 2008, la plausibilità della narrazione e la sussistenza del rischio effettivo nel contesto delle condizioni esistenti nel paese di origine, segnatamente quelle riguardanti la posizione delle donne davanti alla legge, i loro diritti politici, sociali ed economici, i costumi culturali e sociali del paese e le conseguenze nel caso non vi aderiscano, la frequenza di pratiche tradizionali dannose, l’incidenza e le forme di violenza segnalate contro le donne, la protezione disponibile per loro, la pena imposta agli autori della violenza e i rischi che una donna potrebbe dover affrontare al suo ritorno nel paese d’origine.

2.1. Il “danno grave” da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Sez.1, n. 07273/2024, Russo, (Rv. 670642-01), si è soffermata sulla fattispecie di protezione sussidiaria prevista dall’art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007, esaminando il ricorso proposto dal un cittadino pakistano (proveniente dal Nord-Est del Paese, ai confini con il Kashmir) avverso la decisione del Tribunale che aveva rigettato la domanda volta ad ottenere la protezione sussidiaria sul rilievo che il ricorrente non avesse offerto un “puntuale allegazione e prova in relazione alla c.d. personalizzazione del rischio”.

Nella decisione in esame, la S.C. ha ribadito che, come da tempo riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia (nelle note pronunce del 17 febbraio 2009, Elgafaji, C-465/07 e del 30 gennaio 2014, Diakitè, C-285/12) e della Suprema Corte (Sez. 6-1, n. 13858/2018, Lamorgese (Rv. 648790-01; Sez. 1, n. 05675/21, M. Di Marzio, Rv. 660734-01), laddove nella zona di provenienza del ricorrente vi sia un conflitto armato che genera violenza indiscriminata di “un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinviato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia”, non è necessaria alcuna personalizzazione del rischio.

3. La protezione complementare.

La natura di diritto soggettivo della protezione complementare, annoverata tra i diritti umani fondamentali che godono della protezione apprestata dall’art. 2 della Costituzione e dall’art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (e che non può essere degradato ad interesse legittimo per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, al quale può essere affidato solo l’accertamento dei presupposti di fatto che legittimano la protezione umanitaria, nell’esercizio di una mera discrezionalità tecnica, essendo il bilanciamento degli interessi e delle situazioni costituzionalmente tutelate riservato esclusivamente al legislatore) era stata ribadita ancora nel 2022 da Sez. U, n. 01390/2022, Falaschi, Rv. 663716-01.

Nell’anno in rassegna la S.C. si è soffermata, in particolare, su alcune delle condizioni che giustificano il riconoscimento della protezione complementare, nonché sulla specifica disciplina relativa ai casi di protezione speciale, distinguendo tra le fattispecie sottoposte al regime anteriore e successivo alle modifiche introdotte con il d.l. n. 20 del 2023.

3.1. Protezione speciale e regime anteriore alle modifiche introdotte con il d.l. n. 20 del 2023.

Sez. 1, n. 07167/2024, Russo, Rv. 670639-01, nel cassare la decisione del tribunale, che aveva rigettato la domanda di protezione speciale, esaminando soltanto parzialmente la condizione individuale del ricorrente, senza valutare la rilevanza dei vincoli familiari, desumibili dal fatto che egli aveva lasciato il suo paese con la compagna, dalla quale aveva avuto una bambina, nata sul suolo italiano, ha affermato che la protezione speciale, nel regime anteriore alle modifiche introdotte con il d.l. n. 20 del 2023, può essere accordata anche in ipotesi della sola ricorrenza del vincolo familiare del cittadino straniero nel territorio nazionale, sempre che il suddetto vincolo - che non deve necessariamente ricorrere simultaneamente e in via cumulativa con i requisiti relativi all’integrazione sociale e lavorativa - abbia le concrete connotazioni previste dall’art. 19 del testo unico dell’immigrazione, ratione temporis vigente, quanto a natura ed effettività, sì da integrare un radicamento affettivo.

3.2. Protezione speciale e regime posteriore alle modifiche introdotte con il d.l. n. 20 del 2023.

Sez. 1, n. 21956/2024, Mercolino, Rv. 671968-01, decidendo il ricorso proposto avverso la decisione del Tribunale che non aveva ritenuto utilizzabili a tali fini le dichiarazioni rese dal datore di lavoro sul modulo con il quale vengono adempiuti gli obblighi comunicativi nei riguardi dell’INPS, inerenti al rapporto di lavoro instaurato con il dipendente, c.d. modello “UNILAV”, ha statuito che, ai sensi della disciplina prevista dal d.l. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi rappresentato da ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile anche attraverso la produzione di corsi di alfabetizzazione o di contratti di lavoro.

3.3. Protezione complementare e tutela della vita privata e familiare.

Sez. 1, n. 29125/2024, Russo, Rv. 673128-02, ha affermato che deve escludersi che ricorra una vita privata e familiare, tutelabile ex art. 19 del d.lgs. n. 286 del 1998, in relazione all’art. 8 CEDU, qualora la relazione non sia autentica e connotata dagli stessi canoni di eguaglianza, solidarietà, rispetto reciproco cui è improntata la disciplina della famiglia fondata sul matrimonio, e in particolare qualora sia fondata sulla menzogna mantenuta costantemente negli anni da uno dei due partner, non solo in ordine al suo nome ed alla sua identità, ma anche agli eventi significativi del suo passato.

In particolare, la S.C. ha precisato che, qualora la persona non rispetti le regole fondamentali della società in cui vorrebbe inserirsi, non può positivamente apprezzarsi alcuna integrazione sociale, per la quale è necessario che la stessa si unisca non solo materialmente, ma anche moralmente alla comunità, pur mantenendo la propria identità personale e familiare, ma rendendo compatibile il proprio modus vivendi con le regole, gli usi e i costumi adottati da quella comunità.

3.4. Le condizioni di vulnerabilità rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione complementare.

Ai fini del riconoscimento della protezione complementare, il concetto di vulnerabilità riveste un ruolo centrale, per la sua capacità di ricomprendere e assorbire ipotesi che vanno da quelle di vulnerabilità soggettiva normativamente tipizzate - quali i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali, le vittime della tratta di esseri umani, le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, le vittime di mutilazioni genitali, anche i “genitori singoli con figli minori - ad ipotesi non espressamente previste dalla legge come, ad esempio, i ricorrenti vittima di sfruttamento lavorativo o i migranti ambientali.

Sez. 1, n. 11027/2024, Russo, Rv. 671106-01 (più volte citata), ha affermato che, ove il giudice ritenga credibile l’allegazione del richiedente di avere contratto un ingente debito per migrare a causa di una condizione di estrema povertà (c.d. vincolo debitorio o debt bondage), di essere stato sottoposto a servitù o lavoro forzato nel paese di transito e di avere una situazione lavorativa precaria sul territorio nazionale e si possano escludere i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato e per la protezione sussidiaria, è necessario valutare se la condizione di vulnerabilità derivante dai pregressi trattamenti, anche se subiti nel paese di transito, giustifichi il riconoscimento della protezione complementare, tenendo conto della complessiva condizione del richiedente, da considerare all’attualità.

Sez. 1, n. 05867/2024, Russo, Rv. 670472-01, ha ribadito che nei confronti di una vittima di tratta ai fini di sfruttamento sessuale, una volta escluso il rischio che la stessa sia esposta in caso di rimpatrio al rischio di atti persecutori, dovrà valutarsi se la vulnerabilità che discende alla persona dall’essere stata vittima di tratta in relazione a quelle che sono le sue attuali condizioni di vita e del paese di origine, osti al suo respingimento, ai sensi del combinato disposto degli artt.5 comma 6 e 19 del TUI, con la conseguenza che alla stessa si debba riconoscere il diritto ad un permesso di soggiorno per protezione speciale.

4. Parte seconda: Questioni di diritto processuale. --- Questioni di ammissibilità e procedibilità del ricorso in Cassazione.

Sez. 1, n. 30185/2024, Iofrida, Rv. 673139-01, ha ribadito che il termine per proporre ricorso per cassazione nelle controversie in materia di protezione internazionale, ex art.35 bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008 comma 13, nel testo vigente ratione temporis, è di trenta giorni decorrente dalla comunicazione del decreto impugnato a cura della cancelleria.

Nella pronuncia in esame, la S.C. ha poi riaffermato che è stato ritenuto inammissibile il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. avverso il decreto del tribunale che rigetti l’impugnazione contro il provvedimento di diniego della richiesta di protezione internazionale, in quanto avverso il predetto decreto è espressamente prevista la possibilità di ricorso - ordinario - per cassazione ai sensi del citato art. 35-bis, comma 13, il che esclude la carenza di tutela che legittima il ricorso al mezzo di impugnazione straordinario, dovendo ulteriormente rilevarsi che il rigetto della domanda di protezione internazionale, nelle sue diverse declinazioni, non è configurabile come provvedimento limitativo della libertà personale e di altri diritti fondamentali dello straniero.

Sez. 1, n. 24639/2024, Parise, Rv. 672519-01, nel cassare la decisione di merito che aveva dichiarato improcedibile il giudizio di rinvio, in un giudizio di protezione internazionale, per avere il cittadino straniero riassumente depositato non la copia autentica della decisione rescindente, ma quella comunicata dalla cancelleria ex art. 133 c.p.c., ha statuito che l’onere di produrre la sentenza di cassazione nel giudizio di rinvio non grava, a pena di decadenza, sulla parte che ha riassunto la causa, con la conseguenza che il suo mancato rispetto ad opera di quest’ultima non determina l’improcedibilità del giudizio, ma impone al giudice l’assegnazione di un termine, prescritto a pena di estinzione del procedimento, per procedere al suddetto incombente.

5. Cooperazione istruttoria.

Con riferimento al contenuto del dovere di cooperazione istruttoria, Sez. 1, n. 29455/2024, Pazzi, Rv. 673132-01, ha statuito che i doveri di cooperazione e integrazione istruttoria, di cui agli artt. 8, comma 3, e 27, comma 1-bis, d.lgs. n. 25 del 2008, postulano il puntuale assolvimento dell’onere di allegazione e prova da parte del richiedente asilo, cosicché, in presenza di allegazioni o produzioni generiche, il giudice non è tenuto ad adottare d’ufficio alcuna iniziativa per supplire a carenze istruttorie circa la situazione personale del richiedente, non avendo a disposizione gli elementi indispensabili per orientare utilmente la propria ricerca. Nel caso portato all’attenzione della S.C., il richiedente si era limitato a produrre un articolo di giornale riguardante l’omicidio di una persona “non meglio identificata”, indicata come “lo zio e colui che lo avrebbe aiutato a fuggire”.

A fronte di tale allegazione, è stato affermato che correttamente il giudice di merito non ha assunto l’iniziativa di verificare una notizia di stampa riguardante una persona di identità sconosciuta con cui il migrante non aveva dimostrato, in violazione dell’obbligo previsto dall’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 252 del 2007, di avere un legame parentale (ciò malgrado l’assenza in Pakistan, stando a quanto acclarato dal tribunale, di “difficoltà “strutturali” in termini di accesso in genere agli atti pubblici giudiziari o amministrativi.

Sez. 1, n. 16511/2024, Parise, Rv. 671546-01, con riferimento ad una domanda di protezione proposta da una vittima di tratta, si è pronunciata in merito al contenuto della cooperazione istruttoria ed ha ribadito che le garanzie procedurali specifiche per le vittime di tratta o presunte tali sono di primaria importanza con riguardo alle modalità di audizione del richiedente, ai fini non solo dell’emersione dei fatti e della loro completa ricostruzione, ma anche dell’adeguata informazione da fornire alla presunta vittima circa ogni profilo di rilevanza delle sue dichiarazioni e, soprattutto, circa l’eventualità di adesione al programma di protezione anti-tratta. Nella pronuncia in esame, la S.C. ha affermato che, a fronte dell’allegazione concernente la qualità di vittima di tratta di esseri umani, l’audizione della richiedente è finalizzata a fare emergere integralmente i fatti, nonché a consentire alla vittima di aderire al programma di protezione anti-tratta, e deve pertanto svolgersi nel rispetto delle modalità indicate nelle linee guida elaborate dall’Agenzia ONU per i rifugiati, la cui osservanza deve essere specificamente verificata da parte del giudice del merito.

Ancora in merito al dovere di cooperazione istruttoria in presenza di una domanda di protezione internazionale spiegata da una vittima di tratta, Sez. 1, n. 27797/2024, Russo, Rv. 672790-02, ha precisato che l’identificazione di tali vittime, anche ove non sia già avvenuta dinanzi alla Commissione territoriale, può essere accertata dal giudice, nell’adempimento del proprio dovere di cooperazione istruttoria.

La S.C. ha precisato che, ove nel corso dell’audizione emergano indicatori di tratta, il giudice deve sospende l’esame e rinviare il richiedente protezione internazionale (con una procedura c.d. di referral) ad un ente antitratta per la seconda fase, volta all’identificazione formale ed alla determinazione dello status di vittima da parte di personale qualificato e autorizzato, mediante ascolto ed esame di tutte le circostanze del caso, rilevanti al fine dell’identificazione predetta.

Sez. 1, n. 06984/2024, Russo, Rv. 670637-01, ha affermato che qualora la richiedente asilo alleghi di essere stata vittima di violenza domestica o di genere (atteso che gli atti di violenza domestica, così come intesi dall’art. 3 della Convenzione di Istanbul, quali limitazioni al godimento dei diritti umani fondamentali, possono integrare - ove venga esclusa la ricorrenza di atti persecutori - i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. b), del d.lgs. n. 251 del 2007, in termini di rischio effettivo di “danno grave” per “trattamento inumano o degradante” da agente privato, qualora risulti che le autorità statuali non contrastino tali condotte o non forniscano protezione contro di esse), il giudice è tenuto a compiere un’indagine in concreto, anche rinnovando l’audizione della ricorrente ed esercitando il proprio dovere di collaborazione istruttoria, al fine di accertare la plausibilità della narrazione e la sussistenza del rischio effettivo denunciato, avuto riguardo al contesto delle condizioni esistenti nel paese di origine.

La S.C. ha, poi, chiarito che, ove nel corso del giudizio emergano indicatori di tratta a fini di sfruttamento sessuale, il giudice ha il dovere di esercitare i poteri di cooperazione istruttoria anche ove la ricorrente abbia negato di essere vittima di tratta. In particolare, Sez. 1, n. 05867/2024, Russo, Rv. 670472-02, ha statuito che il giudice, alla luce di informazioni aggiornate e pertinenti sulle condizioni del paese d’origine e dei paesi di transito, nonché delle Linee Guida dell’UNHCR, deve valutare se vi siano elementi sufficienti per ritenere sussistente il fatto storico della tratta e l’attualità del rischio, non potendo omettere tale valutazione solo perché la ricorrente ha negato di essere vittima di tratta o si è rifiutata di partecipare alla procedura di c.d. referral.

6. Procedure accelerate.

Sez. U, n. 11399 /2024, Leone, Rv. 670895-02, decidendo sul rinvio pregiudiziale, ex art. 363 bis c.p.c. proposto dal Tribunale di Bologna, hanno affermato che in caso di ricorso giurisdizionale avente ad oggetto il provvedimento di manifesta infondatezza emesso dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale nei confronti di soggetto proveniente da paese sicuro, vi è deroga al principio generale di sospensione automatica del provvedimento impugnato solo nel caso in cui la commissione territoriale abbia correttamente applicato la procedura accelerata, utilizzabile nell’ipotesi di manifesta infondatezza della richiesta protezione; altrimenti, se la procedura accelerata non è stata rispettata nelle sue articolazioni procedimentali, si determina il ripristino della procedura ordinaria ed il riespandersi del principio generale di sospensione automatica del provvedimento della Commissione territoriale. Nella decisione in esame è stato ribadito che: “il principio di sospensione automatica del provvedimento della Commissione è espressione del principio di effettività della tutela. Si tratta di un principio generale dell’ordinamento unionale che trova positive affermazioni negli artt. 6 e 13 CEDU, nell’art. 47 della carta dei Diritti fondamentali UE e, con riferimento alla materia della protezione internazionale, nell’art. 46 della dir. 2013/32/UE. Il principio si traduce, in concreto, nel diritto di difesa, di parità delle armi processuali, di ricorso al giudice, nel diritto complessivo ad un giusto processo.

Nel caso in esame si traduce, specificamente, nel diritto ad essere presente nel processo allorché, in caso non fosse operativa la sospensione del provvedimento emesso dall’Organo amministrativo, il richiedente sarebbe a rischio di un allontanamento in quanto non più titolato a restare nel Paese, con effetti preclusivi sul suo diritto di difesa e, come visto, addirittura sulla possibilità di giungere ad una decisione di merito eventualmente a lui favorevole”. Tanto premesso, le Sezioni Unite hanno affermato che “proprio la qualità di principio generale della sospensione non può che richiedere stretta osservanza della possibilità di azione delle deroghe. Non risulta infatti compatibile con l’impianto del sistema e con il rapporto tra principi generali e deroghe agli stessi, la possibilità di ampliare il funzionamento di queste ultime tollerando il superamento dei termini indicati per ragioni che, evidentemente, dimostrano la necessità di accertamenti e attività non compatibili con la ristrettezza dei tempi dati”.

Al par. 31 è stato poi precisato che: “La ratio comune alle ipotesi contenute nell’art. 28 bis, ovvero la immediata presenza o acquisibilità degli elementi da valutare, e la stretta connessione tra ristrettezza dei tempi, decisione e deroga al principio della sospensione, evidenzia la necessitata coesistenza dei tre fattori e, dunque, il venir meno dell’intero impianto in caso del venir meno di uno di essi (tempi dati). La presenza di variabili nell’accertamento in tempi ristretti (si è detto sulla contestazione e sull’accertamento circa la natura di paese sicuro ma le difficoltà possono essere di varia tipologia) non può che evidenziare che, qualora si verifichi un prolungamento temporale che faccia superare i tempi previsti dalla disposizione, si versa in una differente ipotesi procedimentale, evidentemente necessaria per gli approfondimenti richiesti, con conseguenze anche sulla necessaria sospensione del provvedimento”.

Sez. 1, n. 24593/2024, Caiazzo, Rv. 672480-01, ha poi precisato che il termine dimezzato di quindici giorni per ricorrere al tribunale contro la decisione della commissione territoriale opera solo se la procedura è stata adottata sin dall’inizio nelle forme accelerate, già in occasione della proposizione della domanda alla questura del migrante, oppure quando quest’ultimo è stato trattenuto nei centri di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998, mentre in tutti gli altri casi, anche in presenza di un provvedimento di rigetto della commissione per manifesta infondatezza, il termine per proporre il ricorso è quello ordinario di trenta giorni.

La S.C. ha, infatti, sottolineato che la plausibile ratio dell’art. 28 bis d.l.gs. n. 25 del 2008 (nella formulazione vigente prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2020, convertito con modifiche in l. n. 173 del 2020, applicabile nella fattispecie), consiste nell’esigenza di contemperare la speditezza della procedura cd. “accelerata” con il diritto della persona straniera di conoscere preventivamente il modello procedimentale con il quale verrà esaminata la sua domanda.

6.1. Conseguenze processuali dell’inserimento del Paese di origine del ricorrente nell’elenco dei paesi di origine sicura.

Sez. 1, n. 27539/2024, Parise, Rv. 672784-01, ha ribadito che l’inserimento del paese di origine del richiedente nell’elenco dei “paesi sicuri” produce l’effetto di far gravare sul ricorrente l’onere di allegazione rinforzata in ordine alle ragioni soggettive o oggettive per le quali invece il paese non può considerarsi sicuro, soltanto per i ricorsi giurisdizionali presentati dopo l’entrata in vigore del d.m. 4 ottobre 2019, poiché i principi del giusto processo ostano al mutamento in corso di causa delle regole cui sono informati i detti oneri di allegazione, restando comunque intatto per il giudice, a fronte del corretto adempimento di siffatti oneri, il potere-dovere di acquisire con ogni mezzo tutti gli elementi utili ad indagare sulla sussistenza dei presupposti della protezione internazionale (principio affermato da Sez. 1, n. 25311/2020, Terrusi, Rv. 659576-01).

Tanto premesso, la S.C. ha affermato che l’inserimento di un dato Paese nell’elenco di quelli “sicuri” sta ad indicare che in esso, in via generale e costante, non sussistono atti di persecuzione quali definiti dall’articolo 7 del d. lgs. n. 251 del 2007, né tortura o altre forme di pena o trattamento inumano o degradante, né pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale e che, in linea di principio, quell’inserimento è strettamente funzionale all’accertamento dei presupposti delle protezioni maggiori, sempre in via astratta e salvo verifica in concreto della sussistenza di allegati gravi motivi, e non anche all’accertamento dei presupposti della protezione “nazionale”, il cui ambito si delinea e si circoscrive, necessariamente, in base alla peculiarità del singolo caso.

6.2. Sindacabilità da parte del giudice ordinario dei presupposti di legittimità dell’inserimento di un Paese nell’elenco dei Paesi designati di origine sicura.

Sezione 1, n. n. 33398/2024, Giusti, Rv. 673362-01, - pronunciandosi sul rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. con cui il Tribunale di Roma ha sottoposto alla Corte di cassazione la questione circa l’ambito e l’ampiezza del sindacato del giudice sulla designazione di un paese di origine come sicuro per effetto del decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell’interno e della giustizia, in data 7 maggio 2024 (Aggiornamento della lista dei Paesi di origine sicuri prevista dall’articolo 2-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, serie generale, n. 105 del 7 maggio 2024 - ha affermato il seguente principio di diritto: “Nell’ambiente normativo anteriore al decreto-legge 23 ottobre 2024, n. 158, e alla legge 9 dicembre 2024, n. 187, se è investito di un ricorso avverso una decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale di richiedente proveniente da paese designato come sicuro, il giudice ordinario, nell’ambito dell’esame completo ed ex nunc, può valutare, sulla base delle fonti istituzionali e qualificate di cui all’art. 37 della direttiva 2013/32/UE, la sussistenza dei presupposti di legittimità di tale designazione, ed eventualmente disapplicare in via incidentale, in parte qua, il decreto ministeriale recante la lista dei paesi di origine sicuri (secondo la disciplina ratione temporis), allorché la designazione operata dall’autorità governativa contrasti in modo manifesto con i criteri di qualificazione stabiliti dalla normativa europea o nazionale. Inoltre, a garanzia dell’effettività del ricorso e della tutela, il giudice conserva l’istituzionale potere cognitorio, ispirato al principio di cooperazione istruttoria, là dove il richiedente abbia adeguatamente dedotto l’insicurezza nelle circostanze specifiche in cui egli si trova. In quest’ultimo caso, pertanto, la valutazione governativa circa la natura sicura del paese di origine non è decisiva, sicché non si pone un problema di disapplicazione del decreto ministeriale”.

La S.C., dopo aver precisato che l’indicazione di un paese quale sicuro, se consente di realizzare una più efficiente dismissione di domande di protezione internazionale, considerate ex ante strumentali, può comportare una rimodulazione in senso riduttivo delle garanzie individuali, ha affermato che il decreto ministeriale che individua i paesi di origine sicuri non è un atto politico, un atto fuori dal diritto e dalla giurisdizione, perché deriva dalla applicazione dei criteri individuati dagli artt. 36 e 37 e dall’allegato I della dir. 2023/32/UE e dall’art. 2-bis del d.lgs. n. 25 del 2008. In particolare, è stato precisato che l’esistenza di una dettagliata disciplina (procedurale e sostanziale) applicabile al relativo potere amministrativo implica che il rispetto di tali requisiti e criteri è suscettibile di verifica in sede giurisdizionale e che, in presenza di un riferimento normativo il sindacato giurisdizionale “diviene doveroso, proprio perché la giustiziabilità dell’atto dipende dalla regolamentazione sostanziale del potere”.

Con riferimento ai limiti tra potere dell’autorità governativa e sindacato giurisdizionale, la S.C. ha affermato che il giudice non si sostituisce all’autorità governativa sconfinando nel fondo di una valutazione discrezionale a questa riservata, ma ha il potere-dovere di esercitare il sindacato di legittimità del decreto ministeriale, nella parte in cui inserisce un certo paese di origine tra quelli sicuri, ove esso chiaramente contrasti con la normativa europea e nazionale vigente in materia, anche tenendo conto di informazioni sui paesi di origine aggiornate al momento della decisione, secondo i principi in tema di cooperazione istruttoria.

È stato altresì precisato che l’ammissibilità del sindacato è una soluzione che discende de plano dalla sentenza della Corte di giustizia (Grande Sezione) del 4 ottobre 2024: la designazione di un paese terzo come paese di origine sicuro, infatti, rientra negli aspetti procedurali della domanda di protezione internazionale, in quanto siffatta valutazione è suscettibile di comportare ripercussioni sull’accoglimento della richiesta.

Nella pronuncia in esame, viene compiuta un’ulteriore precisazione, necessaria in ragione della specificità del diritto invocato (il diritto alla protezione internazionale). In particolare, la S.C. afferma che, laddove, nella fase giurisdizionale conseguente all’impugnazione del diniego della protezione internazionale, con riguardo alla situazione personale del singolo, vengano allegate ragioni di carattere individuale che depongano per una situazione di insicurezza che caratterizza il singolo richiedente, in tale evenienza, non si pone più un problema di rilevanza, e di conseguente disapplicazione, della valutazione governativa, dovendo il giudice procedere, nell’esercizio del potere-dovere di cooperazione istruttoria, all’accertamento della condizione soggettiva del richiedente, tale da integrare i gravi motivi.

7. Alternativa di fuga o ricollocamento interno.

Sez. 1, n. 07282/2024, Parise, Rv. 671449-01, si è pronunciata sulla questione relativa all’applicabilità temporale della modifica normativa che ha introdotto nel nostro ordinamento il principio della internal relocation. In particolare, nella decisione censurata il Tribunale, pur ritenendo credibile la vicenda personale narrata dal richiedente (rifiuto di iniziazione forzata alla setta segreta a cui apparteneva il padre defunto) e ritenendo astrattamente sussistenti i presupposti per il riconoscimento del rifugio o della protezione sussidiaria lett. b), ha rigettato detta domanda in quanto era possibile il ricollocamento del richiedente in altre zone ritenute sicure del Paese di origine, dovendo trovare applicazione nella specie il d.l. n.113 del 2018, convertito nella legge 132 del 2018. La S.C., nel cassare detta decisione, ha affermato che il principio della ricollocazione in altra area più sicura del paese di provenienza, desumibile dall’art. 8 della dir. 2004/83/CE, è stato recepito nell’ordinamento italiano solo con la modifica dell’art. 32, comma 1, lett. b-ter, del d.lgs. n. 25 del 2008, ad opera del d.l. n. 113 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 132 del 2018, sicché, in quanto insuscettibile di applicazione retroattiva, lo stesso è inutilizzabile per le domande di protezione internazionale formulate prima dell’entrata in vigore di detta legge. Nella decisione in esame è stato altresì precisato come sia del tutto irrilevante che la formalizzazione della domanda, proposta prima dell’entrata in vigore del citato d.l. n. 113 del 2018, sia stata poi effettivamente avvenuta a distanza di 14 mesi.

8. Minori stranieri non accompagnati.

Sez. 1, n. 23731/2024, Reggiani, Rv. 672357-01, si è pronunciata sulle condizioni per l’intervento in giudizio del console dello Stato di provenienza di un minore, in un procedimento relativo ad un minore straniero non accompagnato. In particolare, il Tribunale per i minorenni, nel corso di un tale procedimento, aveva dichiarato inammissibile la partecipazione al giudizio del Console Generale dello Stato Ucraino, disponendo, poi, l’affidamento del bambino ai servizi sociali e dando disposizioni per il collocamento e l’adozione di altre misure, sul rilievo che il Console aveva chiesto di partecipare al giudizio affinché il giudice potesse riconoscere la validità e l’efficacia della nomina effettuata dall’Autorità consolare ucraina di un tutore internazionale del minore che, unitamente ad altri, aveva lasciato l’Ucraina, ove viveva ospite di un orfanotrofio, a seguito della imposizione della legge marziale in conseguenza dello stato di guerra con la Russia, con la conseguenza che il minore non poteva essere considerato minore non accompagnato e che andava esclusa l’adozione di provvedimenti sulla tutela e sull’affidamento dello stesso.

La S.C. ha affermato che nei procedimenti per l’adozione di misure di protezione nei confronti di minori stranieri non accompagnati, il console dello Stato di provenienza del minore che abbia provveduto a nominare a quest'ultimo un tutore internazionale, è legittimato a partecipare al giudizio avente a oggetto l’accertamento dello status di minore straniero non accompagnato, poiché l’attività così posta in essere si qualifica come funzione consolare prevista dalla Convenzione di Vienna del 1963, che consente al console di interloquire, in caso di contestazioni, in ordine al riconoscimento della nomina tutelare effettuata, senza che tale intervento modifichi la disciplina del procedimento, comprese le impugnazioni, in cui l’intervento è operato.

La Corte ha poi precisato che l’impugnazione di un provvedimento giurisdizionale deve essere proposta nelle forme previste dalla legge per la domanda così come è stata qualificata dal giudice, sicché, laddove sia avviato un procedimento a tutela di minore straniero, considerato minore straniero non accompagnato (MSNA), il provvedimento collegiale adottato dal Tribunale per i minorenni a chiusura del procedimento, con il quale sia confermata la nomina del tutore e siano date disposizioni per l’affidamento e il collocamento del minore, è reclamabile davanti alla Corte d’appello e la statuizione di quest’ultima è ricorribile per cassazione.

9. Questioni processuali relative al procedimento ex art. 35 bis del d.lgs. n. 25 del 2008.

Sez. 1, n. 31849/2024, Tricomi, Rv. 673353-01, ha affermato che nelle controversie ex art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008, a seguito del mancato riconoscimento della protezione internazionale e/o speciale, ove il giudice ritenga di procedere all’udienza di comparizione mediante la forma sostitutiva del deposito di note scritte, ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c., la disciplina ivi dettata ratione temporis risulta applicabile solo ed in quanto compatibile con il procedimento di cui allo stesso art. 35-bis e agli artt. 737 e ss. c.p.c.: ne consegue che, ove il giudice abbia fissato il primo ed il secondo termine ex art. 127 ter, comma quarto, c.p.c. per il deposito di note scritte e questi termini siano decorsi senza che alcuna parte abbia provveduto all’incombente, il giudice non potrà disporre la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare l’estinzione del processo, ma dovrà decidere nel merito, non essendo compatibile l’esito estintivo con il procedimento dettato per il riconoscimento della protezione internazionale, per il quale resta esclusa la possibilità di una pronunzia di improcedibilità per “disinteresse” alla definizione o di rinvio della trattazione (salvo che, in tal caso, si sia verificata un’irregolarità nelle notificazioni) o di non luogo a provvedere.

10. Parte terza: Ricongiugimento familiare, espulsione, allontanamento e trattenimento. --- Il diritto all’ingresso e al soggiorno per ricongiungimento familiare del cittadino extracomunitario con cittadino italiano.

Da tempo, la S.C. ha affermato che il diritto all’ingresso e al soggiorno per ricongiungimento familiare del cittadino extracomunitario con cittadino italiano è regolato esclusivamente dalla disciplina normativa di derivazione comunitaria, introdotta dal. d.lgs. n. 30 del 2007, che ha recepito la dir. 2004/38/CE (Sez. 6-1, n. 25661/2010, Macioce, Rv. 615677-01).

Sez. 1, n. 10470/2023, Tricomi, Rv. 667499-01, aveva poi precisato che l’impugnazione spiegata avverso il diniego del visto d’ingresso ai fini del ricongiungimento per motivi familiari ex art. 20 del d.lgs. n. 150 del 2011, come innovato dall’art. 7, comma 1, lett. e), del d.l. n. 13 del 2017, conv., con modif., dalla l. n. 46 del 2017, ove venga convenuto in giudizio il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, del quale gli uffici consolari deputati al rilascio del visto d’ingresso sono un’articolazione periferica, deve essere proposta dinanzi alla Sezione Specializzata in materia di immigrazione del Tribunale di Roma.

Sez. 1, n. 18773/2024, Iofrida, Rv. 671676-02, chiamata a pronunciarsi sul rinvio pregiudiziale proposto, ex art. 363 bis c.p.c., dal Tribunale di Bologna, ha affermato che, a seguito dell’entrata in vigore del l. n. 13 del 2017, conv. con mod. dalla l. n. 46 del 2017, le cause ed i procedimenti giudiziari di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 30 del 2007, sorti dopo il centottantesimo giorno dalla entrata in vigore del decreto (e quindi dal 17 agosto 2017), riguardanti il riconoscimento del diritto a un titolo di soggiorno fondato su motivi familiari, sono attribuite alle Sezioni specializzate nella materia istituite presso il Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l’autorità che ha emesso il provvedimento e quindi presso il Tribunale di Roma, ove ha sede il Ministero degli Affari Esteri di cui gli uffici consolari competenti all’emissione dei visti di ingresso sono articolazione periferica.

Nella stessa pronuncia, la S.C. ha altresì statuito che la controversia avente ad oggetto l’impugnazione del diniego del visto di ingresso del cittadino extra UE, familiare di cittadino UE, emesso dall’autorità consolare all’estero, e l’affermazione del diritto di soggiorno, ai sensi dell’art.8 del d.lgs. n. 30 del 2007 (e non dell’art.30, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998) è di competenza territoriale della Sezione specializzata, in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE, del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l’autorità che ha emesso il provvedimento, ai sensi dell’art. 4 del d.l. n. 13 del 2017, conv. con mod. dalla l. n. 46 del 2017, in combinato disposto con l’art. 28, comma 2, del d.lgs. n. 286 del 1998 (Sez. 1, n. 18773 /2024, Iofrida, Rv. 671676-01).

Sez. 1, n. 11033/2024, Iofrida, Rv. 671108-01, si è pronunciata sul tema del diniego da parte dell’amministrazione del rilascio della carta di soggiorno, con particolare riferimento alla questione che la dichiarazione anagrafica, ai fini della convivenza di fatto, rappresenti l’unico strumento di prova. Nella decisione in esame la Corte, dopo aver ricordato che la l. n. 76 del 2017, rubricata “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”, ha dato spazio, anche, alla “convivenza di fatto”, che integra una situazione fattuale da cui da cui discendono effetti giuridici, che necessitano di essere regolati, ha statuito che ove il diniego sia motivato dalla mancata allegazione di documentazione ufficiale, attestante la convivenza tra il familiare richiedente il permesso e il cittadino italiano, il diritto soggettivo al soggiorno può essere accertato dal giudice ordinario anche mediante la prova testimoniale, che dimostri, in modo serio e rigoroso, la convivenza ed il legame familiare esistente.

Sez. 1, n. 13189/2024, Parise, Rv. 671456-01, ha dichiarato inammissibile il ricorso contro la decisione di merito che aveva ritenuto il carattere fittizio del matrimonio allegato dalla ricorrente con un cittadino italiano, non avendo la prima dimostrato come i coniugi si fossero conosciuti e non avendo la stessa offerto alcuna allegazione e prova in ordine all’organizzazione della vita familiare ed alla condivisione di spazi domestici, di interessi o di progetti di vita comune.

Nella pronuncia in esame, la S.C. ha affermato che il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari al cittadino extracomunitario coniuge di cittadino italiano, disciplinato dal d.lgs. n. 30 del 2007, non presuppone la convivenza effettiva dei coniugi e neppure il pregresso regolare soggiorno del richiedente ma, ai sensi dell’art. 30, comma 1 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, deve essere negato ove il matrimonio risulti fittizio o di convenienza, assumendo a tal fine rilievo le “linee guida” elaborate dalla Commissione europea, contenenti una serie di criteri valutativi che inducono ad escludere l’abuso dei diritti comunitari, e il “manuale” redatto dalla stessa Commissione, recante, invece, l’indicazione degli elementi che fanno presumere tale abuso.

Ancora con riferimento ai requisiti previsti dall’art. 3, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 30 del 2007, Sez. 1, n. 27772/2024, Parise, Rv. 672789-01, ha statuito che i requisiti della “vivenza a carico” e della convivenza devono essere intesi come alternativi e non cumulativi, e che anche la convivenza deve valutarsi con riferimento al paese di provenienza del richiedente, poiché la norma - che rientra tra le disposizioni di recepimento della dir. 2004/38/CE - deve interpretarsi in base al suo contenuto testuale, ma in senso coerente e conforme alla ratio ispiratrice di detta direttiva, caratterizzata da una finalità “agevolativa” così come ricostruita dalla giurisprudenza eurounitaria.

11. L’espulsione amministrativa.

Nell’anno in rassegna molte le decisioni della S.C. relative ai presupposti per disporre l’espulsione, ai casi di inespellibilità, al sindacato giurisdizionale nella fase di opposizione ed alla disciplina e limiti del trattenimento, con particolare riferimento al giudizio di convalida.

11.1. Giudizio di opposizione avverso un decreto di espulsione.

Sez. 1, n. 30249/2024, Iofrida, Rv. 673028-01, ha affermato che giudizio di impugnazione del decreto di espulsione, la mancata produzione del provvedimento impugnato non determina l’inammissibilità del ricorso neanche dopo che le controversie relative all’impugnazione del decreto di espulsione sono state assoggettate, prima, al rito sommario di cognizione di cui al d.lgs. n. 150 del 2011 e, poi, dal 2023, al rito semplificato di cognizione di cui al d.lgs. n. 149 del 2022, atteso che tali norme non hanno posto espressamente a carico della parte che impugna l'onere di deposito del provvedimento impugnato.

Sez. 1, n. 19905/2024, Reggiani, Rv. 671689-01 si è pronunciata sul ricorso proposto avverso la sentenza con cui il Giudice di Pace, nel giudizio di rinvio instaurato a seguito della cassazione del provvedimento con cui era stato respinto il ricorso ex art. 13, comma 8, d.lgs. n. 286 del 1998, proposto contro il decreto di espulsione del Prefetto.

Nella decisione in esame, la S.C. ha statuito che, ai sensi dell’art. 365 c.p.c., il ricorso deve essere sottoscritto da un avvocato munito di procura speciale, che è valida solo se rilasciata in data successiva alla decisione impugnata, anche se conferita all’estero da cittadino straniero, poiché, ai sensi dell’art. 12 della l. n. 218 del 1995, il processo civile che si svolge in Italia è regolato dalla legge italiana.

Con riferimento alla durata del divieto di reingresso in Italia della persona straniera destinataria di un provvedimento di espulsione, Sez. 1, n. 24243/2024, Parise, Rv. 672360-01, nell’accogliere il ricorso proposto da un cittadino straniero avverso un decreto di espulsione con divieto di reingresso, per la durata di dieci anni, emesso dal Prefetto perché il cittadino straniero aveva precedenti penali, senza compiere alcuna specifica valutazione delle circostanze individuali e della pericolosità sociale all’attualità, ha affermato che tale divieto di reingresso non può superare il termine di cinque anni previsto dall’art. 13, comma 14, del d.lgs. n. 286 del 1998, come novellato dal d.l. n. 89 del 2011, conv. con modif. nella l. n. 129 del 2011, di recepimento della dir. n. 115/2008/CE, salvi i casi in cui, per l’espulsione disposta ai sensi dei commi 1 e 2, lettera c), del citato articolo, ovvero ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del d.l. n. 144 del 2005, conv. con modif. nella l. n. 155 del 2005, sia stato previsto, tenendo conto di tutte le circostanze del singolo caso, un termine superiore a cinque anni, non potendo comunque il giudice rideterminare la durata del divieto di reingresso.

Sez. 1, n. 09597/2024, Tricomi, Rv. 670879-01, nel pronunciarsi sul ricorso proposto avverso la decisione che aveva ritenuto, nonostante l’inoltro via PEC della domanda di protezione internazionale, che la stessa dovesse essere necessariamente formalizzata mediante sottoscrizione della relativa modulistica, davanti ai competenti organi di Polizia, ha affermato che sussiste il diritto del cittadino extracomunitario, giunto in condizioni di clandestinità sul territorio nazionale e come tale suscettibile di espulsione, ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 286 del 1998, di presentare istanza di protezione internazionale e di rimanere nello Stato fino alla definizione della relativa procedura; infatti, quantunque l’istanza sia inoltrata a mezzo PEC, cui non segua la presentazione di una formale domanda, l’Amministrazione ha il dovere di riceverla (inoltrandola al Questore per l’assunzione delle determinazioni di sua competenza), astenendosi da alcuna forma di respingimento e da alcuna misura di espulsione che impedisca il corso e la definizione della richiesta dell’interessato innanzi alle Commissioni designate.

12. Espulsione, inespellibilità e tutela della vita privata e familiare.

Sez. 1, n. 17551/2024, Reggiani, Rv. 672161-01, si è pronunciata in merito al contenuto del divieto di espulsione previsto dall’art. 10, comma 2, lett. c) del d. lgs. n. 286 del 1998, per i casi di straniero convivente “con i parenti entro il secondo grado o con il coniuge di nazionalità italiana”. Nel caso portato all’attenzione della Corte, il ricorrente non aveva dedotto di vivere con la moglie, dalla quale era separato, ma ha allegato che doveva comunque ritenersi convivente con la figlia minore, atteso che il giudice, in sede di separazione, aveva disposto l’affidamento condiviso della bambina e nessun problema era mai emerso nel rapporto con la figlia. Nella pronuncia in esame, la S.C. premesso che si deve tenere distinto l’affidamento del figlio - che può essere, appunto, condiviso tra i genitori - dalla convivenza, la quale si sostanzia in una situazione di fatto, connotata dalla effettiva e ordinaria condivisione della vita quotidiana nella stessa dimora, ha statuito che il disposto dell’art. 19, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 286 del 1998, secondo il quale non è consentita l’espulsione del cittadino straniero convivente con un familiare di cittadinanza italiana, va interpretato nel senso che la convivenza deve sostanziarsi nella effettiva e ordinaria condivisione della vita quotidiana nella stessa dimora, non essendo sufficiente, nel caso di minore, che quest’ultimo sia stato affidato, in sede di separazione personale dei coniugi, in via condivisa ad entrambi i genitori e non collocato presso il genitore straniero.

Nella già citata Sez. 1, n. 29125/2024, Russo, Rv. 673128-02 la Corte ha precisato che in tema di divieto di respingimento ed espulsione, deve escludersi che ricorra una vita privata e familiare, tutelabile ex art. 19 del d.lgs. n. 286 del 1998, in relazione all’art. 8 CEDU, qualora la relazione non sia autentica e connotata dagli stessi canoni di eguaglianza, solidarietà, rispetto reciproco cui è improntata la disciplina della famiglia fondata sul matrimonio, e in particolare qualora sia fondata sulla menzogna mantenuta costantemente negli anni da uno dei due partner, non solo in ordine al suo nome ed alla sua identità, ma anche agli eventi significativi del suo passato.

Sez. 1, n. 24577/2024, Pazzi, Rv. 672365-01, chiamata a pronunciarsi sul divieto di espulsione della persona straniera che versi in gravi condizioni psicofisiche o gravi patologie, ai sensi dell’art.19, comma 2 lett. d-bis del d. lgs. n. 286 del 1998, nella versione conseguente alla modifica disposta dall’art. 1, comma 1, lett. e) del d. l. n. 130 del 2020, conv. con modif. con l. n. 173 del 2020, ratione temporis applicabile, ha statuito che il giudice è tenuto a verificare, ove dedotte, l’effettiva ricorrenza di tali condizioni, al momento dell’emissione del decreto di espulsione, e se le stesse siano tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute nel caso di rientro nel paese di origine o di provenienza, senza che assumano rilievo profili legati alla suitas ovvero alla imputabilità di precedenti condotte di reato, per le quali lo stesso straniero sia stato condannato.

13. Trattenimento.

In tema di presentazione della domanda di protezione internazionale da parte del cittadino straniero trattenuto, Sez. 1, n. 20034/2023, Casadonte, Rv. 668676-01, aveva statuito che tale domanda, in conformità alla previsione dell’art. 6, paragrafo 1, comma 2 della dir. 2013/32/UE può essere presentata dallo straniero che abbia in corso il trattenimento ai fini dell’esecuzione dell’espulsione o del respingimento ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998, anche avanti al giudice di pace nel corso dell’udienza di convalida prevista dall’art. 14, comma 5, del d.lgs. cit.; in siffatta ipotesi, la domanda, immediatamente trasmessa al questore, deve essere registrata nel termine perentorio di sei giorni lavorativi, e sempre dalla domanda deriva la sospensione dei termini del trattenimento disposto ex art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998 come previsto dall’art. 6, comma 5, d.lgs. 142/2015; tuttavia il trattenimento dello straniero richiedente protezione cessa dopo la decisione della Commissione territoriale sulla domanda di protezione internazionale e l’eventuale successiva richiesta di proroga del trattenimento disposto ex art. 6 del d.lgs. n. 142 del 2015, è illegittima, salvo che non vengano dedotti e comprovati dall’amministrazione ulteriori motivi di trattenimento, ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998.

Nell’anno in rassegna, Sez. 1, n. 14/2024, Iofrida, Rv. 670552-01, nel rigettare il ricorso con il quale era stato censurato il superamento dei termini della procedura accelerata di riconoscimento della protezione internazionale da parte di una persona trattenuta presso un CPR, ha affermato che ove venga presentata una domanda di protezione internazionale da una persona straniera trattenuta presso un CPR, il trattenimento può essere consentito entro il tempo necessario per l'esame della domanda, con la clausola di garanzia della durata massima di 60 giorni, fino alla prima decisione sulla domanda, senza escludere la sindacabilità giurisdizionale del superamento dei termini previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 28 bis d.lgs. n. 25 del 2008, ove ne venga denunciato l’inutile scorrere o l’inerzia colpevole, così da attivare una valutazione in concreto della necessità di oltrepassare il limite legale, non perentorio, in funzione dell’adeguatezza dell’esame da svolgere.

Con riferimento all’obbligo di informativa di cui all’art. 10 ter del d.lgs. n. 286 del 1998, Sez. 1, n. 05797/2024, Amatore, Rv. 670471-01, ha statuito che non è sufficiente che nel decreto di respingimento o di trattenimento, si indichi genericamente che il soggetto è stato compiutamente informato, se, nella contestazione dell’interessato, nulla emerge in ordine alla informativa dal foglio notizie né da altri atti, documenti o mezzi di prova offerti dall’amministrazione e, segnatamente, se non emergono i tempi e le modalità con cui l’informativa è stata somministrata, con specifico riguardo alla lingua utilizzata, alla presenza di un interprete o mediatore culturale, e ciò al fine di consentire una verifica sulla comprensibilità delle informazioni fornite.

Sez. 1, n. 04223/2024, Parise, Rv. 670269-01 ha precisato che, ai sensi della norma appena citata (art. 10 ter, comma 1, del d. lgs. 286 del 1998) alle persone straniere condotte nei punti di crisi dopo essere state rintracciate in occasione dell’attraversamento irregolare delle frontiere interne o essere giunte sul territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare, le autorità competenti hanno il dovere di fornire, sempre e incondizionatamente, presso i punti di crisi ed al momento dell’accoglienza, informazioni sulla procedura di protezione internazionale, a pena di nullità dei conseguenti decreti di respingimento e trattenimento, trattandosi di attività funzionali a garantire un accesso effettivo alle procedure di asilo.

Con specifico riferimento al contenuto degli obblighi informativi ed alle conseguenze che la violazione degli stessi determinano decreti di trattenimento adottati, Sez. 1, n. 10819/2024, Pazzi, Rv. 671119-01, ha affermato che alla persona straniera condotta nei punti di crisi, dopo essere stato rintracciato in occasione dell’attraversamento irregolare della frontiera interna o essere giunto sul territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare, deve essere in ogni caso assicurata un’adeguata informazione sulla procedura di protezione internazionale da parte delle autorità competenti, dovendosi in mancanza ritenere nullo il decreto di respingimento del medesimo, con invalidità che si riverbera anche sul conseguente provvedimento di trattenimento.

Nel caso di specie, la S.C. ha cassato i decreti di convalida e di proroga del trattenimento, emessi dal giudice di merito sull’erroneo presupposto che, poiché lo straniero, al momento dello sbarco, aveva manifestato la volontà di trovare lavoro in Italia e non aveva chiesto asilo, poteva ritenersi sanata l’omessa informativa sulla procedura di protezione internazionale.

13.1. Trattenimento del richiedente protezione internazionale ex art. 6 del d.lgs. n. 142 del 2015.

Sez. 1, n. 02378/2024, Iofrida, Rv. 669958-01, si è pronunciata sulla fattispecie di trattenimento del richiedente la protezione internazionale, prevista dall’art.6 del d.lgs. 142 del 2015, con il quale si è data attuazione alle Direttive 2013/33/UE e 2013/32/UE, per affermare che tale ipotesi differisce dal trattenimento disposto sempre dal questore, ma sulla scorta dell’art. 14 d.lgs. 286 del 1998, quando non è possibile eseguire con immediatezza l’espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento, seppure la disciplina procedurale di quest’ultimo si applichi al primo in quanto compatibile (ex art. 6, comma 5, terzo periodo, d.lgs. 142 del 2015).

Nella pronuncia in esame, la S.C. ha preso in esame la questione della legittimità del trattenimento ex art. 6 del citato d.lgs. n. 142 del 2015 in presenza di un ricorso giurisdizionale con istanza di sospensiva ed ha affermato che il trattenimento del richiedente protezione internazionale già trattenuto presso il CPR, disposto dal Questore ex art. 6 del d.lgs. n. 142 del 2015, in pendenza dell’adozione del provvedimento sull’istanza di sospensiva, ex art 35 bis del d.lgs. n. 286 del 1998, ove sia presentato il ricorso giurisdizionale ex art. 35 bis, comma 4, del d.lgs. n. 25 del 2008, volto ad ottenere la sospensiva del provvedimento di diniego adottato dalla Commissione territoriale, può determinare due diverse conseguenze:

a) se l’istanza di sospensiva viene accolta, lo straniero è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in pendenza del ricorso giurisdizionale, ancorché trattenuto alle condizioni di legge. per il medesimo titolo; b) se, invece, l’istanza di sospensiva viene respinta, cade il titolo di trattenimento ex art. 6 citato e diventa esecutivo il provvedimento della Commissione territoriale, non potendosi perciò ritenere legittima la proroga dello stesso trattenimento ma dovendo la condizione di soggiorno irregolare essere oggetto di autonomo provvedimento espulsivo e delle misure di attuazione consequenziali.

Sez. 1, n. 32763/2024, Russo, Rv. 673359-01, ha poi precisato che l’art. 6 comma 5 del d.lgs. n. 142 del 2015, nello stabilire che i termini di restrizione della libertà personale dello straniero previsti dal successivo art. 14, comma 5, effetto di un primo provvedimento dell’autorità di pubblica sicurezza già convalidato, sono sospesi nel caso in cui la persona trattenuta presenti domanda di asilo, va intrepretato nel senso che la privazione della libertà personale non resta priva di titolo fino al momento in cui il Questore, dopo avere registrato la domanda, adotti un nuovo provvedimento di trattenimento ai sensi dell’art. 6 comma 3 dello stesso d.lgs., purché il nuovo provvedimento di trattenimento venga trasmesso al giudice competente per la convalida entro 48 ore dalla sua adozione e convalidato nelle successive 48 ore, ferma restando l’insuperabilità dei termini massimi di durata della misura previsti dalla legge.

Con specifico riferimento al momento in cui il cittadino straniero acquista la qualità di richiedente asilo, la S.C. ha affermato che esistono nell’ordinamento eurounitaro due nozioni di richiedente protezione internazionale: in senso sostanziale (intendendosi come tale la condizione del soggetto che ha manifestato la volontà di chiedere la protezione) ed in senso formale (intendendosi come tale la condizione del soggetto la cui domanda sia stata recepita e formalizzata dall’autorità competente). È stato altresì precisato che tali condizioni, onde evitare deficit di tutela, devono essere portate ad unità nel più breve tempo possibile, come peraltro prevede anche la legislazione nazionale (art. 26 comma 2 bis, del d.lgs. n. 25 del 2008) e in linea di massima rileva, ai fini delle garanzie procedimentali e per l’accoglienza, la acquisizione della qualità sostanziale di richiedente asilo, ma che ciò non toglie che taluni adempimenti siano legati necessariamente alla formalizzazione della domanda e che il diritto del cittadino straniero ad un ricorso effettivo e - sussistendone i presupposti alla protezione internazionale, deve essere contemperato con il diritto-dovere dello Stato di valutare attentamente le condizioni per la permanenza dello straniero sul suolo nazionale, anche al fine di non svilire e inflazionare un istituto di fondamentale importanza quale l’asilo, di cui non possono essere consentite utilizzazioni strumentali.

In forza di tali premesse, la S.C. ha statuito che l’art. 6, commi 3 e 5, del d.lgs. n. 142 del 2015, non è in contrasto con il quadro normativo eurounitario di riferimento e, segnatamente, con l’art. 8 della dir. 2013/33/UE, trattandosi di norma che consente il trattenimento del richiedente asilo secondario, in conformità con quanto previsto dall’art. 8 comma 3 lett.

d) della suddetta direttiva, finalizzata ad assicurare il diritto dovere dello Stato di valutare la domanda di asilo al fine di provare che vi sono fondati motivi per ritenere che lo straniero ha manifestato la volontà di presentare la domanda di protezione internazionale al solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione della decisione di rimpatrio.

13.2. Giudizio di convalida e proroga del trattenimento.

Sez. 1, n. 14398/2024, Mercolino, Rv. 671341-01, si è pronunciato all’esito della rimessione della causa in pubblica udienza (essendo emersa l’esistenza di orientamenti non univoci della giurisprudenza di legittimità, relativamente all’individuazione del soggetto legittimato a contraddire in sede di legittimità nei giudizi di opposizione al decreto di espulsione o di convalida del trattenimento dello straniero) ed ha statuito che nel giudizio per la convalida o la proroga del trattenimento di persona straniera attinta da un decreto di espulsione, la legittimazione processuale del questore o di funzionari delegati, prevista dall’art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 286 del 1998, si estende anche alla fase di legittimità, restando salva la possibilità di evocare in giudizio direttamente il Ministero dell’Interno, purché, in entrambi i casi, la notificazione del ricorso sia effettuata presso l’Avvocatura generale dello Stato.

Nella medesima pronuncia, la S.C. ha altresì chiarito che la scadenza nella giornata di sabato del termine di 48 ore, entro il quale, ai sensi dell’art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, il decreto deve essere trasmesso al giudice di pace, è irrilevante, poiché l’udienza di convalida può tenersi anche in tale giorno della settimana, che, in virtù dell’art. 155, comma 6, è considerato lavorativo ad ogni effetto (Sez. 1, n. 14398/2024, Mercolino, Rv. 671341-02).

Sez. 1, n. 24573/2024, Parise, Rv. 672364-01, si è pronunciata sul ricorso proposto avverso la decisione del Giudice di Pace che aveva convalidato il provvedimento con cui il Questore, nel dare attuazione al decreto di espulsione emesso in pari data dal Prefetto, aveva disposto nei confronti di un cittadino straniero, l’applicazione delle misure alternative al trattenimento presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri, concernente la consegna del passaporto e l’obbligo di presentazione all’Ufficio Immigrazione. La S.C., dopo aver ricordato che l’art. 14, comma 1-bis, del d.lgs. n. 286 del 98 dispone che le misure disposte dal Questore in luogo del trattenimento devono essere notificate all’interessato e comunicate entro 48 ore al Giudice di Pace competente, il quale, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore, ha statuito che tale termine, previsto per la comunicazione al giudice di pace e la successiva convalida, ha natura perentoria, con la conseguenza che una convalida disposta successivamente deve essere cassata senza rinvio, essendo già decorso il termine entro il quale la stessa poteva essere emanata.

13.3. Convalida del trattenimento del cittadino straniero proveniente da Paese sicuro e sindacabilità del provvedimento che prevede eccezioni di carattere personale.

Sez. 1 n. 34898/2024, Giusti, Rv. 673441-01, pronunciandosi sul ricorso avverso il provvedimento di non convalida del trattenimento di un cittadino straniero proveniente dall’Egitto, adottato dal Tribunale di Roma, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE, ha rinviato la decisione a nuovo ruolo, dichiarando espressamente - in linea con le stesse conclusioni della P.G. - di voler partecipare al dialogo fra le Supreme Corti, offrendo, nello spirito di leale cooperazione, la propria ipotesi di lavoro, nell’attesa che la Corte di giustizia Europea si pronunci, nell’udienza ormai prossima del 25 febbraio 2025, su plurimi ricorsi pregiudiziali, avanzati tanto da giudici italiani del merito quanto dal Tribunale amministrativo regionale di Berlino, su una serie di quesiti sicuramente interferenti con la decisione del caso concreto ed in grado di fornire alla S.C., nel suo fondamentale ruolo di organo nomofilattico, la possibilità di dettare un principio di diritto destinato ad operare anche per il futuro che tenga conto dei principi che varranno espressi dalla corte sovranazionale.

In questo contesto, la S.C., premesso che non sembra possibile applicare la nota decisione della Corte di giustizia del 4 ottobre 2024 (causa C-406/22) in modo automatico ed estensivo ai paesi designati sicuri con eccezioni di categorie di persone, ha verificato se la disciplina normativa contenuta nel d.lgs. n. 25 del 2008, là dove, all’art. 2-bis, consenta di designare un paese di origine sicuro con l’eccezione di categorie di persone, sacrifichi o meno i diritti dello straniero che, nel disegno personalista che lega la dignità alla solidarietà e all’accoglienza, la Costituzione protegge come fondamentali, sia direttamente, sia tramite le Carte internazionali alle quali gli artt. 10, 11 e 117 rinviano.

Tanto premesso, è stato affermato che la condizione giuridica dello straniero, a prescindere dalla esistenza di un titolo che ne legittimi la permanenza sul territorio, vive in una serie di principi, i quali danno veste giuridica ai valori sui cui si fondò il Patto costituente. Della effettività di tali diritti garante è il giudice ordinario, nel singolo caso concreto al suo esame e nel quadro della soggezione soltanto alla legge.

Sono stati poi individuati due limiti: il diritto alla personale (con il “fascio di garanzie previste dall’art. 13 della Costituzione”) e la dignità della persona umana (“dignità, che era stata calpestata dal nazifascismo, è un valore che entra nell’art. 3 della Costituzione italiana, dove viene prima dell’eguaglianza. E la dignità è anche nel primo articolo della Costituzione tedesca del 1949, dopo gli orrori dei campi di sterminio”).

Dignità che, ci ricorda la S.C. è dovere di ogni potere statale rispettare e proteggere. Ed in questo contesto valoriale, le eccezioni personali, pur potendo ritenersi di per sé compatibili con la nozione di paese di origine sicuro, non sono ammesse a fronte di persecuzioni costanti, endemiche o generalizzate, perché altrimenti sarebbe messo in crisi il requisito del generalmente, richiesto nell’allegato I della direttiva, e sarebbe pregiudicato il valore fondamentale della dignità. In altri termini, se neppure di fronte a persecuzioni estese, tanto da essere endemiche, scatta la protezione dello Stato di origine, sarebbe palesemente incongrua la valutazione generale di sicurezza.

In forza di tali premesse, la S.C. ha prospettato la seguente ipotesi di interpretazione della pertinente disciplina “senza tuttavia tradurla né in decisione del ricorso né in principio di diritto suscettibile di orientare le future applicazioni”: “nell’ambiente normativo anteriore al decreto-legge n. 158 del 2024 e alla legge n. 187 del 2024, la designazione di un paese terzo come paese di origine sicuro può essere effettuata, attraverso un decreto ministeriale, con eccezioni di carattere personale.

Tuttavia, la procedura accelerata di frontiera non può applicarsi là dove, anche in sede di convalida del trattenimento, il giudice ravvisi sussistenti i gravi motivi per ritenere che il paese non è sicuro per la situazione particolare in cui il richiedente si trova. In ogni caso, le eccezioni personali, pur compatibili con la nozione di paese di origine sicuro, non possono essere ammesse senza limiti.

Tali eccezioni, infatti, non sono ammesse a fronte di persecuzioni estese, endemiche e costanti, tali da contraddire, nella sostanza, il requisito dell’assenza di persecuzioni che avvengano generalmente e costantemente, secondo l’allegato I alla dir. 2013/32, perché, altrimenti, sarebbe gravemente pregiudicato il valore fondamentale della dignità e, con esso, la connotazione dello Stato di origine come Stato di diritto, il quale postula il rispetto delle minoranze nel nucleo irriducibile dei diritti fondamentali della persona.

Sez. 1 n. 34898/2024, Giusti, Rv. 673441-02 ha, poi, affermato che il giudice della convalida, garante, nell’esame del singolo caso, dell’effettività del diritto fondamentale alla libertà personale, non si sostituisce nella valutazione che spetta, in generale, soltanto al Ministro degli affari esteri e agli altri Ministri che intervengono in sede di concerto, ma è chiamato a riscontrare, nell’ambito del suo potere istituzionale, in forme e modalità compatibili con la scansione temporale urgente e ravvicinata del procedimento de libertate, la sussistenza dei presupposti di legittimità della designazione di un certo paese di origine come sicuro, rappresentando tale designazione uno dei presupposti giustificativi della misura del trattenimento.

Pertanto, egli è chiamato a verificare, in ipotesi limite, se la valutazione ministeriale abbia varcato i confini esterni della ragionevolezza e sia stata esercitata in modo manifestamente arbitrario o se la relativa designazione sia divenuta, ictu oculi, non più rispondente alla situazione reale (come risultante, ad esempio, dalle univoche ed evidenti fonti di informazione affidabili ed aggiornate sul paese di origine del richiedente)

14. Parte quarta: Controversie in materia di applicazione del regolamento dublino. --- Contenuto degli obblighi informativi.

Sez. 2, n. 17963/2020, Oliva, Rv. 660838-01 aveva affermato che le garanzie informative e partecipative di cui agli artt. 4 e 5 del Reg. UE n. 604 del 2013 (cd. nuovo regolamento di Dublino o Dublino III), che vanno assicurate allo straniero sottoposto a procedimento di trasferimento presso altro Stato dell’Unione Europea, che sia competente ad esaminare la sua domanda di protezione internazionale, sono finalizzate a garantire l’effettività ed uniformità dell’informazione, nonché del trattamento del procedimento di trasferimento, in tutto il territorio dell’Unione, con la conseguenza che la loro inosservanza determina la nullità del provvedimento di trasferimento, senza che rilevi, in senso contrario, l’eventuale loro conoscenza acquisita aliunde da parte della persona straniera, né la mancata allegazione o dimostrazione, da parte dell’interessato, di uno specifico vulnus al suo diritto di azione e difesa, giacché il rispetto della citata normativa eurounitaria, finalizzata ad assicurare il trattamento uniforme della procedura di trasferimento in tutto il territorio dell’Unione, non può essere condizionata dalle modalità con cui, in concreto, i singoli interessati reagiscono alla sua eventuale violazione.

Nell’anno in rassegna, molte sono state le decisioni della S.C. in merito al contenuto degli obblighi informativi gravanti sull’autorità e sulle conseguenze della loro inosservanza, alla luce dei principi affermati dalla Corte di Giustizia, nella nota sentenza del 30.11.2023, nelle cause riunite nn. C-254/2021, C-297/2021, C-315/2021, C-328/2021.

Sez. 1, n. 10331/2024, Iofrida, Rv. 671163-01, ha statuito che nel giudizio davanti alla sezione specializzata per l’immigrazione del Tribunale su ricorso avverso la decisione di trasferimento disposta dall’Unità Dublino per ripresa in carico del richiedente protezione internazionale da parte di altro Stato membro, gli obblighi informativi cui è tenuta l’autorità amministrativa competente, contenuti negli artt. 4 e 5 del Reg. UE n. 604 del 2013, secondo l’interpretazione fornita dalla Corte di giustizia nella sentenza del 30 novembre 2023 (C- 221 e ss.), pur nell’unitarietà del procedimento, non possono ritenersi né assorbiti né fungibili con quelli disposti in funzione della domanda di protezione internazionale dall’art. 10 del d.lgs. n. 25 del 2008, ma devono avere a specifico oggetto le domande (in sede di audizione) e le informazioni espressamente specificate nei suindicati articoli del regolamento, in quanto funzionali a consentire al richiedente di fornire all’autorità tutte le informazioni utili ad individuare lo Stato membro competente all’esame della sua domanda di protezione internazionale; ne consegue che, ove questi specifici adempimenti non risultino assolti dall’autorità amministrativa, onerata della relativa prova, la decisione di trasferimento deve essere annullata.

Sez. 1, n. 20087/2024, Tricomi, Rv. 672083-01, ha precisato che l’accertamento dell’idoneo assolvimento da parte dell’Amministrazione degli obblighi informativi contenuti negli artt. 4 e 5 del Reg. UE n. 604 del 2013, secondo l’interpretazione fornita dalla Corte di giustizia nella sentenza del 30 novembre 2023, deve precedere l’apprezzamento degli argomenti difensivi eventualmente svolti dal cittadino straniero in sede giurisdizionale, perché il primo può incidere sull’esercizio dello specifico diritto di difesa riconosciutogli e, nell’ipotesi in cui il colloquio ex art. 5 del Reg. UE non sia stato preceduto dalla consegna dell’opuscolo ex art. 4, la violazione dell’obbligo di consegna dell’opuscolo può non assumere rilievo solo in caso di corretta e completa esecuzione del colloquio personale, che non abbia effettivamente privato il cittadino straniero della possibilità di far valere i propri argomenti.

Sez. 1, n. 25310 /2024, Meloni, Rv. 672414-01, si è soffermata sul profilo dell’onere della prova, affermando che nel giudizio di impugnazione del trasferimento disposto dall’Unità Dublino, il Ministero è tenuto, ai sensi degli artt. 4 e 5 del Reg. UE n. 604 del 2013, così come interpretati dalla sentenza della CGUE del 30 novembre 2023, a dare prova dell’adempimento di entrambi gli obblighi informativi ivi previsti e, ove sia stato consegnato l’opuscolo, ma non risulti svolto il colloquio personale, la decisione va annullata, salvo che la normativa nazionale consenta all’interessato di esporre di persona tutti i suoi argomenti nel corso di un’audizione che rispetti le condizioni e le garanzie indicate nell’art. 5 cit. e tali argomenti non siano idonei a modificare la decisione; ove, invece, non sia stato consegnato l’opuscolo, ma sia stato svolto il colloquio personale, la decisione può essere annullata solo se la mancata consegna abbia effettivamente privato il ricorrente della possibilità di far valere i propri argomenti, che avrebbero condotto ad un esito diverso del procedimento amministrativo.

Sez. 1, n. 20480/2024, Pazzi, Rv. 672084-01, si è pronunciata sulle conseguenze che possono discendere dalla violazione degli obblighi informativi per ricordare che, la Corte di Giustizia, nella già citata sentenza del 30 novembre 2023, ha precisato che: a) quanto alla mancanza del colloquio personale, fatta eccezione per le ipotesi descritte al par. 2 dell’art. 5 (nelle quali l’obbligo di effettuare il colloquio è escluso), la decisione di trasferimento deve essere annullata “a seguito di ricorso presentato avverso quest’ultima ai sensi dell’articolo 27 di detto regolamento e che contesta la mancanza del colloquio personale previsto da detto articolo 5, a meno che la normativa nazionale consenta all’interessato, nell’ambito di detto ricorso, di esporre di persona tutti i suoi argomenti avverso tale decisione nel corso di un’audizione che rispetti le condizioni e le garanzie enunciate in quest’ultimo articolo, e che tali argomenti non siano atti a modificare detta decisione” (par. 124-128); b) qualora invece il colloquio personale sia stato svolto ma non sia stato consegnato “prima dello svolgimento di detto colloquio” l’opuscolo comune, secondo quanto previsto dall’articolo 4 del regolamento Dublino III o dall’articolo 29, paragrafo 1, lettera b), del regolamento Eurodac, “il giudice nazionale incaricato di valutare la legittimità della decisione di trasferimento può pronunciare l’annullamento di tale decisione solo se ritiene, tenuto conto delle circostanze di fatto e di diritto specifiche del caso di specie, che, nonostante lo svolgimento del colloquio personale, la mancata consegna dell’opuscolo comune abbia effettivamente privato tale persona della possibilità di far valere i propri argomenti in misura tale che il procedimento amministrativo nei suoi confronti avrebbe potuto condurre a un risultato diverso” (par. 125-128).

In forza di tali, premesse, la S.C. ha, dunque, sottolineato che mentre l’opuscolo comune è volto a informare l’interessato in merito all’applicazione del regolamento Dublino III, il colloquio personale costituisce il modo per verificare che tale interessato comprenda le informazioni contenute in tale opuscolo e rappresenta un’occasione privilegiata, e nel contempo una garanzia, per poter comunicare all’autorità competente elementi d’informazione che possono portare lo Stato membro interessato a non rivolgere a un altro Stato membro una richiesta di ripresa in carico e persino, se del caso, a impedire il trasferimento del migrante.

Ribadito, poi, che l’art. 27 Reg. UE 604/2013, nel prevedere che il richiedente asilo ha diritto a un ricorso effettivo avverso la decisione di trasferimento, o a una revisione della medesima, in fatto e in diritto, dinanzi a un organo giurisdizionale, la S.C. ha precisato che tale norma stabilisce pure che gli Stati membri individuano un termine ragionevole entro il quale l’interessato può esercitare questo diritto, onde consentire di definire in tempi brevi e certi la procedura di presa o ripresa in carico.

Per questa ragione, prosegue la S.C., l’art. 3, comma 3 decies, d. lgs. 25/2008 prevede che la controversia avente a oggetto la decisione di trasferimento “è trattata in ogni grado in via di urgenza”, con la conseguenza che la funzione sussidiaria del giudice nel porre rimedio alla violazione degli obblighi informativi previsti dagli artt. 4 e 5 Reg. UE 604/2013 può essere espletata solo nel caso in cui un simile intervento risulti compatibile con le strette cadenze temporali che devono necessariamente caratterizzare il giudizio di impugnazione del provvedimento di trasferimento. In forza di tali principi, è stato cassato il provvedimento impugnato ed annullato il decreto di trasferimento, non essendo più possibile porre rimedio alla violazione degli obblighi informativi, poiché il tribunale non aveva immediatamente esercitato la propria funzione sussidiaria e stante il tempo ormai trascorso dall'adozione dell'atto.

Sez. 1, n. 16860/2024, Iofrida, Rv. 671658-01, nel cassare la decisione di merito che non aveva esaminato la questione del mancato assolvimento degli obblighi informativi, sollevata dal ricorrente in una memoria autorizzata depositata nel corso del procedimento, ha statuito che, in tema di provvedimenti adottati dall’Unità Dublino, nel procedimento di impugnazione del decreto di trasferimento, disciplinato dall’art. 3 del d.lgs. n. 25 del 2008, come modificato dal d.l. n. 13 del 2017, che prevede un rito camerale speciale, connotato da forme semplificate e dall’urgenza, non trovano piena applicazione le norme del processo ordinario ed è, pertanto, ammessa la precisazione dei motivi di nullità con note successive al ricorso o nella discussione orale, in assenza di preclusioni ed attesa la prioritaria esigenza di armonizzare la celerità del rito con l’effettività della tutela, imposta dall’art. 27, par. 1, del reg. n. 604 del 2013.

15. Procedure di presa e ripresa in carico: natura perentoria dei termini e conseguenze.

Sez. 1, n. 26423/2024, Iofrida, Rv. 672752-01, si è pronunciata sulla questione del rispetto dei termini nelle procedure di “presa in carico” e di “ripresa in carico”.

Nella decisione in esame, è stato ricordato che il Regolamento di Dublino III distingue, ai fini della determinazione dello stato competente sulla domanda di protezione internazionale, tra procedura di «presa in carico» e quella di «ripresa in carico» e che la procedura di «presa in carico», disciplinata agli artt. 20 e 21 Reg. 2013, viene avviata quando lo Stato membro, che riceve una domanda di protezione internazionale, ritiene, in base ai criteri fissati dal Regolamento, che la competenza debba essere attribuita ad altro Stato membro.

Diversamente, nella procedura di «ripresa in carico», il presupposto è che il richiedente, che ha presentato una nuova domanda di protezione internazionale (art. 23 Reg. 2013) o che si trova in stato di irregolarità (art. 24, Reg. 2013) nello Stato che procede alla determinazione dello Stato competente, aveva già in precedenza presentato domanda di asilo in altro Stato membro, che l’ha accettata, e dove la domanda o è ancora pendente (art. 18, par. 1, lett. b) Reg. 2013), o è stata ritirata (art. 18, par. 1, lett. c) Reg. 2013) o si è conclusa con un diniego (art. 18, par. 1, lett. d) Reg. 2013), con la conseguenza che non è possibile in sede di impugnazione avverso il decreto di trasferimento, eccepire l’errata applicazione dei criteri del Regolamento, come effettuata in origine dal Paese della ripresa in carico, i criteri di collegamento di cui alla successiva analisi nel testo sono rilevanti nella procedura di presa in carico, dove appunto la questione relativa a quale sia il paese competente è controversa, mentre non lo sono in relazione alle procedure di ripresa in carico.

In forza di tali premesse, la S.C. ha affermato che ai sensi del Regolamento (UE) n. 604 del 2013, le procedure di ripresa in carico, così come quelle di presa in carico, sono caratterizzate da scadenze e termini perentori, in quanto il Regolamento ha previsto termini obbligatori anche per lo Stato che procede alla determinazione della competenza della richiesta di ripresa in carico; ne consegue che se il Paese membro nel quale lo straniero, ivi trasferitosi, abbia presentato una nuova domanda di protezione internazionale, successivamente al rigetto di una prima domanda proposta in Italia, non invia alcuna richiesta di ripresa in carico, ex art.23 del detto Regolamento, ed anzi, accetta la ripresa in carico richiesta dall’Italia, a fronte della presentazione di una nuova domanda di protezione internazionale, ex art. 18 del citato Reg., tale Stato assume la competenza sulla domanda di asilo, con la conseguenza che il decreto di trasferimento adottato dall’Unità Dublino non è nullo.

16. Accertamento delle gravi carenze sistemiche nel paese di trasferimento.

Sez. 1, n. 23050/2024, Mercolino, Rv. 672281-01, si è pronunciata sul ricorso proposto da un cittadino pakistano avverso la decisione del Tribunale che aveva rigettato il ricorso proposto contro il provvedimento dell’Unità Dublino che ne aveva disposto il trasferimento in Slovenia, quale Stato membro dell’UE in cui il ricorrente aveva presentato domanda di protezione internazionale, che ne aveva accettato la ripresa in carico, sul presupposto che tale Paese non presentasse carenze sistemiche nella procedura d’asilo e nel sistema di accoglienza.

Nella decisione in esame, la S.C. richiamati i principi affermati dalla Corte di Giustizia in merito all’obbligo degli Stati membri, ivi compresi gli organi giurisdizionali nazionali, di non trasferire un richiedente asilo verso lo Stato membro competente, quando, a causa delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in tale Stato membro, esistono seri e comprovati motivi di credere che il richiedente corra un rischio reale di subire trattamenti inumani o degradanti, a causa delle prevedibili condizioni di vita in cui verrebbe a trovarsi in quanto beneficiario di protezione internazionale in tale Stato membro (cfr. sent. 19/03/ 2019, in causa C-163/17, Jawo; principio riaffermato nella sentenza del 30 novembre 2023, più volte citata), ha affermato che l’accertamento in ordine all’esistenza di carenze sistemiche non può aver luogo esclusivamente attraverso l’analisi del sistema normativo ed istituzionale dello Stato membro cui è rivolta la richiesta di trasferimento, ma richiede una verifica delle effettive modalità di svolgimento delle procedure e del trattamento materialmente riservato ai richiedenti nelle more della decisione, attraverso le informazioni desunte da fonti internazionali autorevoli ed aggiornate o l’acquisizione ufficiosa di ulteriori elementi di fatto.

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  • procedura civile
  • procedimento giudiziario
  • ingiunzione
  • sfratto
  • sanzione amministrativa

CAPITOLO VI

I PROCEDIMENTI SPECIALI

(di Martina Flamini )

Sommario

1 Il procedimento d’ingiunzione: questioni di competenza. - 2 Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo: la fase introduttiva e le questioni di legittimazione. - 2.1 Le caratteristiche del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ed i poteri processuali dell’opponente. - 3 Gli effetti delle sentenze di accoglimento e di inammissibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo. - 4 Opposizione tardiva. - 5 Il procedimento per convalida di sfratto. - 6 Il procedimento possessorio. - 7 I procedimenti di istruzione preventiva. - 8 Il procedimento sommario di cognizione. - 9 I procedimenti in camera di consiglio. - 10 L’opposizione a sanzioni amministrative.

1. Il procedimento d’ingiunzione: questioni di competenza.

Numerose le questioni che, anche nell’anno in rassegna, sono state affrontate dalla Suprema Corte in tema di procedimento monitorio.

Sez. 3, n. 25146/2024, Guizzi, Rv. 672222-01, premesso che il giudizio di opposizione è connotato dalla competenza funzionale e inderogabile dello stesso ufficio giudiziario che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto, essendo tale competenza immodificabile anche per ragioni di connessione, ha statuito che il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo, nel caso in cui sia proposta domanda riconvenzionale di competenza della Sezione specializzata delle imprese di altro Tribunale, è tenuto a separare le due cause, rimettendo quella relativa a quest’ultima domanda dinanzi al tribunale competente - ferma restando nel prosieguo l’eventuale applicazione delle disposizioni in tema di sospensione dei processi - in quanto la natura non impugnatoria del giudizio di opposizione nulla ha a che vedere con il tema della competenza.

Sez. 2, n. 21300/2024, Bertuzzi, Rv. 671783-01, ha precisato che l’adesione all’eccezione di incompetenza territoriale proposta da controparte comporta, ai sensi dell’art. 38 c.p.c., l’esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza, ivi incluso quello di pronunciare sulle spese processuali. Nella pronuncia in esame, la S.C. ha altresì affermato che la dichiarazione di invalidità del decreto ingiuntivo opposto, anche se espressamente dichiarata, non ha infatti alcuna valenza decisoria con la conseguenza che competente a provvedere sulle spese processuali è il giudice dinanzi al quale è rimessa la causa.

Sulla questione relativa all’idoneità della continenza di cause a spostare la competenza funzionale ed inderogabile a decidere sull’opposizione a decreto ingiuntivo si è pronunciata Sez. 3, n. 29441/2024, Spaziani, Rv. 672633-01, per affermare che, anche in caso di continenza, resta ferma la competenza dell’ufficio di appartenenza del giudice che ha emesso il provvedimento monitorio, ma che la stessa rileva per la determinazione della competenza di quest’ultimo giudice, nel senso che - qualora la causa in cui è stata emessa ingiunzione sia in rapporto di continenza con altra pendente davanti a diverso giudice, preventivamente adito e competente per entrambi i giudizi - il giudice dell’opposizione deve dichiarare l’incompetenza del giudice che ha pronunciato il decreto ingiuntivo e dichiararne la caducazione, fissando il termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa innanzi al giudice già precedentemente adito.

Sez. 3, n. 09680/2024, Tatangelo, Rv. 670706-02, si è pronunciata sul tema dell’opposizione al decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell'art. 614 c.p.c., affermando che tale opposizione, per la quale non è prevista alcuna competenza funzionale ed inderogabile del giudice dell’esecuzione, è disciplinata dalle disposizioni generali per il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo e rientra, pertanto, nella competenza funzionale dell'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice dell'esecuzione; conseguentemente, il relativo atto introduttivo va iscritto nel ruolo generale degli affari contenziosi di tale ufficio e il procedimento va assegnato in base ai criteri stabiliti dalle tabelle di ripartizione degli affari ex art. 7 bis del r.d. n. 12 del 1941 che legittimamente possono prevedere anche la designazione di un magistrato che svolge le funzioni di giudice dell’esecuzione o, perfino, dello stesso giudice che ha emesso il decreto opposto, senza diretta rilevanza per la validità degli atti del procedimento.

2. Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo: la fase introduttiva e le questioni di legittimazione.

Con riferimento all’introduzione del giudizio di opposizione, Sez. 2, n. 30038/2023, Criscuolo, Rv. 669219-01, aveva affermato che il termine per la costituzione dell’opponente non inizia a decorrere dalla consegna dell’atto di opposizione all’ufficiale giudiziario o all’agente postale, bensì dal perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario di essa, non operando al riguardo il principio della scissione degli effetti, che rileva quando dal protrarsi dei tempi del procedimento di notifica possano derivare conseguenze negative per il notificante e non quando, per converso, dal perfezionamento della notifica decorra a suo carico un termine per il compimento di altro adempimento processuale.

Sez. 3, n. 06503/2024, Cricenti, Rv. 670398-01, ha statuito che l’opponente a decreto ingiuntivo non può provvedere direttamente alla citazione del terzo che intende chiamare in causa, ma deve chiedere al giudice, nell'atto di opposizione, di essere a ciò autorizzato; né la costituzione in giudizio del chiamato può sanare la nullità della chiamata in assenza della predetta autorizzazione, in quanto la regola della sanatoria per il raggiungimento dello scopo presuppone che un atto che si poteva o si doveva compiere, ma che è stato compiuto in difformità rispetto allo schema legale, mentre, nella specie, la chiamata del terzo senza autorizzazione del giudice è proprio l'atto da non compiere con la conseguenza che il raggiungimento dello scopo, costituendo il risultato vietato, non può allo stesso tempo avere effetto sanante.

Ponendosi in contrasto conquanto affermato da Sez. L,n.41474/2021,Pagetta,Rv. 663413-01 (secondo cui l’eccezione di pagamento integra un’eccezione in senso lato, rilevabile d’ufficio dal giudice sulla base degli elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti), Sez. 3, n. 07526/2024, Gorgoni, Rv. 670594-01, ha affermato che l’eccezione di pagamento deve essere proposta, a pena di decadenza, con l’atto di opposizione, trattandosi di eccezione in senso stretto e data la natura di convenuto sostanziale della parte opponente.

Con riferimento alla legittimazione attiva a proporre opposizione al decreto ingiuntivo nei confronti del condominio, Sez. 2, n. 07053/2024, Bertuzzi, Rv. 670503-01, ha affermato che il singolo condomino non è legittimato a proporre opposizione in quanto, in tale giudizio, oggetto della domanda è un credito vantato dall’ingiungente nei riguardi dell’ingiunto, cosicché, dal punto di vista soggettivo, le parti del processo possono essere esclusivamente colui che ha proposto la domanda e colui contro il quale essa è diretta, regola che non trova eccezione con riguardo al condominio. Tale orientamento si pone in contrasto con quanto affermato dalla Sez. 2, n. 40857/2021, Scarpa, Rv. 663396-01, secondo cui la sussistenza della legittimazione attiva del singolo condominio dovrebbe affermarsi in ragione del fatto che il decreto ingiuntivo pronunciato nei confronti del condominio può estendere i propri effetti ed essere posto in esecuzione anche contro i singoli condòmini, la cui responsabilità, in proporzione delle rispettive quote, deriva dall’esistenza dell’obbligazione assunta nell’interesse dello stesso condominio.

2.1. Le caratteristiche del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ed i poteri processuali dell’opponente.

La S.C. ha da tempo chiarito che il procedimento monitorio è un ordinario giudizio di cognizione caratterizzato dal carattere eventuale e differito del contraddittorio, il quale si instaura soltanto nella fase dell’opposizione, ma deve essere rapportato al momento iniziale dell’intero procedimento costituito dalla presentazione del ricorso, sicché il potere cognitivo del giudice dell’opposizione non si limita ad un mero controllo circa la ricorrenza

o meno dei presupposti richiesti dalla legge per l’emanazione del decreto ingiuntivo, e in particolare della prova a ciò sufficiente, ma si estende al pieno accertamento delle condizioni dell’azione dedotta in giudizio, e specificamente dell’esistenza o meno della prova del credito fornita dal preteso creditore nel corso di entrambe le fasi dell’iter processuale, indipendentemente dalla valutazione sommaria già compiuta dal giudice nel decreto ingiuntivo, senza il contraddittorio dell’altra parte; a tal fine non è necessario che la parte richiedente l’ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda diretta ad ottenere una pronuncia sul merito della propria pretesa creditoria, essendo invece sufficiente che resista alla proposta opposizione e chieda conferma del decreto opposto (Sez. 6-L, n. 14486/2019, Spena, Rv. 654022-01). Nell’anno in rassegna Sez. 3, n. 32959/2024, Gorgoni, Rv. 673177-01, ha ribadito che la plena cognitio che caratterizza il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo consente la produzione e la valutazione anche di nuove prove volte a integrare, con efficacia retroattiva, quelle prodotte in sede monitoria, poiché il giudice del merito non deve limitare la propria indagine al controllo circa la legittimità dell’ingiunzione con riferimento alle condizioni del relativo procedimento, ma procedere ad un autonomo esame di tutti gli elementi forniti dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa e dall’opponente per contestarla.

Nel 2023, in linea di continuità con Sez. 1, n. 09633/2022, Scotti, Rv. 664369-01, Sez. 3, n. 27183/2023, Pellecchia, Rv. 668674-01, e Sez. 3, n. 32933/2023, Guizzi, Rv. 669523-01, avevano confermato l’orientamento secondo cui, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l’opponente non abbia proposto una domanda o un’eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all’opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all’attore formale e sostanziale dall’art. 183 c.p.c.. Tale orientamento era posto in contrasto con quanto affermato dalla Sez. 2, n. 05415/2019, Bellini, Rv. 652929-02 (e da altre pronunce precedenti e successive conformi), secondo cui, nell’ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell’opposizione a decreto ingiuntivo, l’opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio, salvo il caso in cui, per effetto di una riconvenzionale formulata dall’opponente, egli si venga a trovare, a sua volta, nella posizione processuale di convenuto, al quale non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione (eventuale) di una reconventio reconventionis che deve, però, dipendere dal titolo dedotto in causa o da quello che già appartiene alla stessa come mezzo di eccezione ovvero di domanda riconvenzionale.

La questione, rimessa alle Sezioni Unite, con l’ordinanza interlocutoria n. 20476 del 17 luglio 2023, è stata decisa da Sez. U, n.26727/2024, Graziosi, Rv. 672396-01, con l’affermazione del seguente principio di diritto: nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto può proporre domande alternative a quella introdotta in via monitoria, a condizione che esse trovino fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda e che siano introdotte nella comparsa di risposta, ferma restando la possibilità, qualora l’opponente si avvalga dello ius variandi posteriormente all’atto di opposizione, di proporre domande che costituiscano una manifestazione reattiva di difesa, anche se non stricto sensu riconvenzionali, sino alla prima udienza e nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. Le Sezioni Unite hanno sottolineato che, mentre nel giudizio di cognizione piena è oramai indubbio “che una elasticità superiore rispetto al dettato formale può sussistere senza deteriorare il trattamento dei litigatores, la cui posizione rimane comunque conformata in modalità paritaria”, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la ricaduta di S.U. 12310/2015 ha trovato una certa resistenza dovuta alle peculiarità del procedimento monitorio. Al riguardo hanno rilevato la natura propria del procedimento monitorio quale giudizio a “potenzialità piena”, essendo il decreto ingiuntivo abilitato a generare un “ordinario” giudizio di cognizione con l’opposizione, sottolineando, in tale analisi, la rilevanza dell’articolo 645

c.p.c.quale norma “che fa da ponte tra un istituto inaudita altera parte e il contraddittorio, cioè il vero processo”. Si è, così, definitivamente abbandonata la tesi del giudizio di opposizione quale forma impugnatoria del decreto ingiuntivo, da ultimo disattesa da S.U. 13 gennaio 2022 n. 927, ribadendo che “si è dinanzi a un giudizio ordinario, ma con una precisazione. Venendo generato da un’altra fattispecie processuale, quella monitoria, che può rimanere perfettamente autonoma non dando luogo ad esso, il giudizio di opposizione va qualificato quale species del genus caratterizzato da un quid pluris dato da “tre componenti: il giudizio “si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio”; detta “prosecuzione” non costituisce un post hoc, bensì un propter hoc perché avviene “non quale giudizio autonomo”; infine, questo difetto di autonomia lo rende qualificabile “fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo”. Il decreto ingiuntivo, pertanto, deve ritenersi radicalmente innestato in una fattispecie che è unica se si sviluppa, e se si sviluppa ritrova la tutela paritaria, in quanto nella fase ulteriore compare la sostanza di ogni processo costituzionalmente accettabile, cioè il contraddittorio. Partendo, dunque, dalla specialità dell’opposizione a decreto ingiuntivo, le Sezioni Unite hanno preso le distanze dalle opzioni esegetiche, soprattutto dottrinali, più “estreme” in relazione alla posizione assunta dalle parti nell’ambito di tale giudizio: sia quella che vorrebbe far coincidere ruolo processuale e ruolo sostanziale nel giudizio d’opposizione conducendo chi è già stato attore in sede monitoria a divenire un convenuto in toto come se la sua anteriore attività processuale in sede monitoria inaudita altera parte non avesse incidenza alcuna nel susseguente giudizio “ordinario”; sia quella che afferma l’inammissibilità di ogni limitazione della facoltà dell’opposto a proporre domande diverse fino al limite in cui potrebbe presentare domande riconvenzionali un convenuto “integralmente” tale, ovvero fino alla scadenza del termine di cui all’articolo 183, sesto comma, n.1 c.p.c. nel testo ratione temporis qui applicabile ed hanno sottolineato che “lo spazio di ampliamento difensivo del thema decidendum originario che le Sezioni Unite, prima nel 2015 e poi ancora nel 2018, hanno riconosciuto in generale alle parti (…) non può certo essere integralmente espunto dal fatto che il ricorso alla tutela giurisdizionale ha preso le mosse inaudita altera parte, con il contraddittorio che in fase monitoria è soltanto futuro e ipotetico.

Riguardo alla sussistenza della facoltà dell’opposto di inserire domande difensive e alternative non nella comparsa di risposta, bensì nello sviluppo ulteriore del processo, e dunque nella prima udienza e nella memoria ex articolo 183, sesto comma, n. 1 c.p.c. ratione temporis applicabile, la Sezioni Unite hanno tale possibilità sulla base del fondamentale principio della parità delle parti, atteso che nel giudizio monitoriamente instaurato, in cui la parte opposto ha già goduto di uno stadio procedurale “esclusivo” per avanzare una propria pretesa, pur nei limiti probatoriamente perimetrati.

Ancora con riferimento ai poteri processuali dell’opponente, Sez. 3, n. 07592/2024, Ambrosi, Rv. 670597-01, ha affermato che al creditore opposto è consentito modificare la propria domanda originaria - nel senso di specificare e meglio chiarire e persino mutare causa petendi e petitum - ai sensi dell’art. 183 c.p.c. al fine di adeguare la pretesa azionata in sede monitoria, non potendosi considerare nuova una domanda che non sia ulteriore o aggiuntiva a quella proposta nell’atto introduttivo, in base ai principi di economia dei mezzi processuali e di ragionevole durata dei processi

3. Gli effetti delle sentenze di accoglimento e di inammissibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo.

Sez. 1, n. 04600/2024, Amatore, Rv. 670466-01, ha statuito che il passaggio in giudicato della sentenza che dichiari l’inammissibilità, per ragioni di rito, di un’opposizione a decreto ingiuntivo, al pari dell’estinzione del giudizio incardinato dall’opposizione, la quale riguarda solo l’opposizione al decreto in quanto accertativo del credito al momento della sua pronuncia, non precludono al debitore ingiunto di far valere - con un’azione di accertamento negativo o, se sia minacciata o iniziata l’esecuzione sulla base del decreto, attraverso gli strumenti, secondo i casi, dell’opposizione al precetto o all’esecuzione - eventuali fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto azionato in via monitoria verificatisi tra l’emissione del decreto ingiuntivo ed il termine per proporre opposizione, ovvero sopravvenuti nel corso del giudizio ex art. 645 c.p.c., ancorché gli stessi fossero stati introdotti in tale sede senza formare oggetto di una specifica domanda di accertamento. Nella fattispecie portata all’attenzione della S.C., è stato precisato che l’estinzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non influisce sul valore vincolante della transazione raggiunta in ordine al limite di esigibilità delle somme dovute sulla scorta del decreto ingiuntivo opposto, ed è stato così rigettato il ricorso avverso la decisione impugnata che aveva confermato l'ammissione allo stato passivo del fallimento del credito, non nella sua integralità, ma per la minor somma oggetto di accordo transattivo.

Ancora con riferimento agli effetti della declaratoria della dichiarazione di inammissibilità o improponibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo, Sez. 3, n. 04131 2024, Gorgoni, Rv. 670548-01, ha precisato che una siffatta dichiarazione comporta soltanto il passaggio in giudicato della statuizione contenuta nel provvedimento monitorio e non preclude l’esame della domanda riconvenzionale spiegata dall’opponente, atteso il suo carattere autonomo di controdomanda volta alla attribuzione di un bene della vita, che la distingue dalla eccezione riconvenzionale che consiste in una prospettazione difensiva che, pur ampliando il tema della controversia attraverso l’allegazione di altro diritto, è finalizzata esclusivamente alla reiezione della domanda di controparte.

Sez. 1, 22874/2024, Mercolino, Rv. 672305-01, ha affermato che l’accoglimento dell’opposizione a decreto ingiuntivo, anche per difetto di giurisdizione del giudice ordinario, comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, che non rivive in caso di riforma, in sede di gravame, della sentenza di primo grado che ne aveva disposto la revoca, sicché, ove il giudizio successivamente si estingua, non trova applicazione l’art. 653 c.p.c., secondo cui l’estinzione del processo di opposizione fa acquisire efficacia esecutiva al decreto, che non ne sia munito, ma l’art. 310, comma 2, c.p.c., secondo cui l’estinzione rende inefficaci gli atti compiuti. Nella stessa pronuncia, la S.C. ha poi statuito che l’estinzione del giudizio di rinvio, conseguente alla cassazione della sentenza di accoglimento dell’opposizione, comporta, ai sensi dell’art. 393 c.p.c., l’estinzione dell’intero procedimento e l’inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, anche ove esso sia stato erroneamente dichiarato esecutivo, trattandosi di un provvedimento meramente dichiarativo privo di carattere decisorio, che, seppur non impugnabile, neanche con il ricorso ex art. 111 Cost., non è sottratto al sindacato del giudice, che può verificarne la legittimità, sia in sede di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., ove l’esecutorietà sia dichiarata per mancata proposizione dell’opposizione o mancata costituzione dell’opponente, sia in sede di opposizione all’esecuzione, ove il decreto ingiuntivo costituisca il titolo dell’azione esecutiva, sia infine in altro giudizio, nel quale se ne faccia valere l’efficacia (Rv. 672305-02).

4. Opposizione tardiva.

Secondo il consolidato orientamento della S.C., ai fini della legittimità dell’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo (di cui all’art. 650 c.p.c.) non è sufficiente l’accertamento dell’irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova - il cui onere incombe sull’opponente - che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione. Tale prova deve considerarsi raggiunta ogni qualvolta, alla stregua delle modalità di esecuzione della notificazione del richiamato provvedimento, sia da ritenere che l’atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario (tra le più recenti, Sez. 3, n.31818/2024, Guizzi, Rv. 672930-01).

Conformemente a tale orientamento, Sez. 2, n. 28600/2024, Caponi, Rv.672951-01, nel confermare la sentenza che aveva dichiarato inammissibile, in quanto tardiva, l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall’Avvocatura dello Stato, la quale aveva prodotto i documenti attestanti la tardiva conoscenza del decreto ingiuntivo solo in grado d’appello, senza giustificare la mancata produzione nel giudizio di primo grado, ha riconosciuto l’inammissibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo (pur se tardiva rispetto alla data di notificazione irregolare del decreto ingiuntivo), qualora il destinatario della notificazione dimostri di avere proposto l’opposizione entro il termine ex art. 641, comma 1, c.p.c. di quaranta giorni decorrente dalla data in cui il decreto ingiuntivo è entrato nella sua sfera di conoscibilità.

5. Il procedimento per convalida di sfratto.

Sez. 3, n. 29253/2024, Iannello, Rv. 672857-01, chiamata a pronunciarsi a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. proposto dal Tribunale di Napoli (per la risoluzione della seguente questione di diritto: «se la procedura sommaria per convalida di sfratto per morosità di cui all’articolo 658 cod. proc. civ. sia o meno applicabile al contratto di fitto di azienda ovvero al contratto di fitto di ramo di azienda»), ha statuito che a seguito delle modifiche introdotte nell’art. 657 c.p.c. dall’art. 3, comma 46, lett. a), d.lgs. n. 149 del 2022, il procedimento speciale di sfratto per morosità di cui all’art. 658 c.p.c. è applicabile anche al contratto di affitto d’azienda (o di ramo d’azienda) che comprenda uno o più immobili.

Con riferimento alla risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore, Sez. 3, n. 04968/2024, Guizzi, Rv. 670186-01, ha affermato che, se quest’ultimo, nell’opporsi alla convalida di sfratto per morosità, deduce un controcredito vantato ad altro titolo nei confronti del locatore, allo scopo di escludere la propria morosità e non per ottenere una pronuncia di condanna, la compensazione assume il carattere di mera eccezione riconvenzionale, non già di domanda riconvenzionale.

6. Il procedimento possessorio.

Nell’ambito dei procedimenti speciali rientra anche il procedimento possessorio, disciplinato dagli artt. 703 e ss. c.p.c., con riferimento al quale, nell’anno in rassegna, la Suprema Corte ha affermato i seguenti principi.

Sez. 2, n. 14829/2024, Varrone, Rv. 671528-01, ha statuito che nel giudizio possessorio, sia l’azione che l’eccezione petitoria, ancorché irritualmente esperite o sollevate nonostante il divieto ex art. 705, comma 1, c.p.c., sono idonee, sul piano sostanziale, ad interrompere il termine per l’usucapione in base agli artt. 1165 e 2943 c.c., in quanto esercizio del diritto di proprietà e manifestazione della volontà del suo titolare di evitarne la perenzione, con conseguente insussistenza del grave pregiudizio che ne giustifica l’ammissibilità.

In merito alla distinzione tra azioni proposte in sede possessoria ed azioni proposte in sede petitoria, ed alle conseguenze in termini di effetti del giudicato, Sez. 2, n. 10925/2024, Grasso Giu., Rv. 670967-01, ha affermato che nel giudizio possessorio l'accoglimento della domanda prescinde dall'accertamento della legittimità del possesso, perché è finalizzato a dare tutela ad una mera situazione di fatto avente i caratteri esteriori della proprietà o di un altro diritto reale, con la conseguenza che il giudicato formatosi sulla domanda possessoria è privo di efficacia nel giudizio petitorio avente ad oggetto l'accertamento dell'avvenuto acquisto del predetto diritto per usucapione, in quanto il possesso utile ad usucapire deve avere requisiti che non vengono in rilievo nei giudizi possessori.

Sez. 3, n. 34151/2024, Fanticini, Rv. 673171-01, si è pronunciata (escludendola) sulla possibilità ritenere che un giudicato petitorio sia idoneo a configurare un fatto estintivo del diritto del possessore ad azionare il titolo giudiziale. Nella pronuncia in esame, la S.C., dopo aver ricordato che la tutela possessoria esige sempre e comunque il previo proprio pieno compimento col ripristino concreto ed effettivo della situazione di fatto che mira a proteggere, prima che possa prendersi in considerazione la tutela del diritto con essa confliggente, ha statuito che proprio perché le tutele - possessoria e petitoria - operano su diversi piani (per l’evidente diversità della causa petendi e dello stesso petitum, sicché i relativi giudicati atterrebbero comunque a situazioni giuridiche differenziate e non assimilabili) si deve escludere la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo dell’opposto. È stato così precisato che il sopravvenuto fatto nuovo del conseguimento di un giudicato petitorio “non è idoneo a configurare un fatto estintivo del diritto del possessore ad azionare il titolo giudiziale (per di più, definitivo) conseguito a tutela del suo possesso, poiché solo una volta questo pienamente eseguito (e sempre che non siano attivati altri strumenti processuali previsti per i casi di controversia su proprietà o possesso, a impulso dell’interessato) il diritto del proprietario potrà trovare piena estrinsecazione, con un’opportuna restitutio in integrum, sola a garantire il finale riallineamento della tutela dei diritti del possessore e del proprietario”.

7. I procedimenti di istruzione preventiva.

Sez. 2, Ordinanza n. 8637 del 07/05/2020 (Rv. 657694-02) aveva affermato che l’accertamento tecnico preventivo rientra nella categoria dei giudizi conservativi e, pertanto, la notificazione del relativo ricorso con il pedissequo decreto giudiziale determina, ai sensi dell’art. 2943 c.c., l’interruzione della prescrizione, che si protrae fino alla conclusione del procedimento, ritualmente coincidente con il deposito della relazione del consulente nominato.

Nell’anno in rassegna Sez. 3, n. 29643/2024, Simone, Rv. 672898-01, confermando tale orientamento, ha precisato che la notificazione del ricorso per consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. ha efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi dell’art. 2943 c.c., in quanto tale procedimento rientra nella categoria dei giudizi conservativi (al pari dell’accertamento ex art. 696 c.p.c.), in quanto funzionale alla raccolta di elementi informativi al fine di propiziare una conciliazione preventiva ovvero di dissuadere dall’intraprendere una lite, e per la sua ammissibilità, peraltro, è necessario che la parte ricorrente evidenzi il rapporto di strumentalità rispetto all’accertamento del credito derivante dalla mancata o inesatta esecuzione di un contratto o da un fatto illecito, ossia l’esistenza della lesione di un diritto, oggetto di accertamento da parte dell’ausiliario del giudice, che si intende tutelare in sede di cognizione in caso di mancata conciliazione.

Con riferimento alle spese, Sez. 3, n. 15640/2024, Iannello, Rv. 671257-01, ha affermato che nel giudizio di merito successivo ad un accertamento tecnico preventivo, ai fini della determinazione della competenza per valore del giudice adito, le spese sostenute dalla parte che ha ottenuto il provvedimento ex art. 696 c.p.c. si sommano con il valore della domanda di merito proposta, atteso che si tratta di credito, correlato ad un fatto costitutivo esterno e distinto dal giudizio nel quale la pretesa è fatta valere, che deve essere oggetto di espressa domanda.

8. Il procedimento sommario di cognizione.

In diverse pronunce la Suprema Corte si è occupata del procedimento sommario di cognizione, disciplinato dalla vecchia formulazione degli artt. 702-bis e ss. c.p.c.

Sez. 3, n. 14315/2024, Spaziani, Rv. 671171-01, dopo aver ricordato che il “procedimento sommario di cognizione” - già disciplinato dal Capo III bis del Titolo I del Libro IV del codice di procedura civile (artt. 702-bis - 702 quater c.p.c. ), introdotto dalla legge n. 69 del 2009 e, ora, abrogato dal d.lgs. n. 149 del 2022, che ha disposto la ricollocazione del procedimento sotto il nuovo Capo III quater del Titolo I del Libro II (artt. 281 decies - 281 terdecies), con la nuova denominazione di “procedimento semplificato di cognizione” - non è un procedimento a cognizione sommaria, ma un procedimento a cognizione piena con rito sommario, ha precisato che l’art. 702-ter, quinto comma, c.p.c. (nella formulazione vigente ratione temporis), circoscrive la sommarietà al rito senza estenderla alla cognizione. Nella decisione in esame, la S.C. ha statuito che gli artt. 702 bis, ter e quater c.p.c. disciplinano un procedimento a cognizione piena con rito sommario, privo di carattere inquisitorio, in cui il giudice ha il potere di procedere, senza formalità, agli atti istruttori che reputa rilevanti tra quelli richiesti dalle parti, senza alcuna deroga al principio di disponibilità delle prove, nemmeno nell’appello, giacché l’art. 702-quater c.p.c., nel prevedere l’ammissibilità di nuovi mezzi di prova ritenuti indispensabili, non contempla una deroga a tale principio, ma stabilisce i limiti entro cui opera, per le parti, la preclusione istruttoria.

Sez. 2, n. 19226/2024, Criscuolo, Rv. 671971-01, ha statuito che in tale procedimento, poiché non è contemplata alcuna sanzione processuale in relazione al mancato rispetto del requisito di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti di cui il ricorrente ed il resistente intendano, rispettivamente, avvalersi, né in relazione alla mancata allegazione di detti documenti, al ricorso o alla comparsa di risposta, risulta ammissibile la produzione documentale successiva al deposito del primo atto difensivo e fino alla pronuncia dell’ordinanza di cui all’art. 702-ter c.p.c.

Sez. 3, n. 25181/2024, Rossi, Rv. 672488-01, ha poi dichiarato inammissibile il regolamento di competenza avverso l’ordinanza con la quale il giudice, ravvisate le condizioni per la trattazione a cognizione piena ai sensi dell'art. 702-ter, comma 3, c.p.c., dispone il mutamento del rito e rigetta la questione di competenza, in quanto siffatta valutazione - non preceduta, secondo la scansione processuale della causa, dall’invito a precisare le conclusioni - deve ritenersi priva di valore decisorio e ridiscutibile successivamente, rinvenendo operatività il disposto dell’art. 187, comma 3, c.p.c.

9. I procedimenti in camera di consiglio.

Nel solco del principio secondo cui i non sono impugnabili dinanzi alla Corte di cassazione, ex art. 111 Cost., i provvedimenti privi dei caratteri di decisorietà e definitività, Sez. U, n. 22048/2023, Terrusi, Rv. 668371-01, in tema di autorizzazione al rilascio del passaporto al genitore avente prole minorenne, prescritta dall’art. 3, lett. b), della l. n. 1185 del 1967, avevano affermato che, quando difetti l’assenso dell’altro genitore, il provvedimento emesso dal tribunale in esito al reclamo avverso il decreto del giudice tutelare che abbia concesso o negato l’autorizzazione all’iscrizione richiesta ha natura definitiva (nella forma del giudicato allo stato degli atti) e valenza decisoria, essendo volto a definire un conflitto tra diritti soggettivi dei genitori del minore, sicché deve ritenersi ammissibile il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost.

Nell’anno in rassegna, Sez. 1, n. 30409/2024, Valentino, Rv. 673086-01, ha affermato che il decreto della corte d’appello che respinge il reclamo avverso la decisione del tribunale, in tema di accertamento di una causa di scioglimento della società, non è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione privo di carattere decisorio, tanto che ciascun interessato può promuovere un giudizio ordinario e ottenerne la rimozione, previa dimostrazione dell’insussistenza della causa di scioglimento.

Sez. 1, n. 22982/2024, Tricomi, Rv. 672524-01, ha invece riconosciuto natura decisoria al decreto camerale di liquidazione di spese od indennità in favore del tutore dell'interdetto, nella parte in cui risolve questioni inerenti alla spettanza ed entità dei relativi crediti, con la conseguenza che avverso tale provvedimento è ammissibile ricorso per cassazione, ai sensi del citato art. 111, comma 7, Cost.

Con riferimento al rito applicabile ai procedimenti camerali contenziosi in grado d’appello, Sez. 1, n. 23324/2024, Reggiani, Rv. 672353-01, ha statuito che nessuna norma vieta la delega dello svolgimento dell’udienza di comparizione delle parti ad uno dei componenti del collegio, trattandosi, anzi, di facoltà propria dei giudizi di impugnazione davanti alla Corte d’appello, ex art. 350, comma 1, c.p.c., nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 149 del 2022.

10. L’opposizione a sanzioni amministrative.

Nella disamina delle pronunce emesse dalla Suprema Corte in materia di procedimenti speciali, occorre menzionare alcune rilevanti decisioni relative ai procedimenti di opposizione ad ordinanza ingiunzione.

Sez. 2, n. 30148/2024, Grasso Gia., Rv. 673143-01, ha statuito che nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l’onere di allegazione è a carico dell’opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all’art. 2697 c.c., con la conseguenza che grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa e non sull’opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest’ultimo dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell’illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall’amministrazione. Nel caso in esame, la S.C. ha rigettato il ricorso dell’esercente del punto di raccolta scommesse che invocava la disapplicazione della norma sanzionatrice per mancanza di concessione dei Monopoli di Stato e licenza di pubblica sicurezza per contrasto con gli artt. 43 e 49 del trattato UE, conformemente all’interpretazione della Corte di Giustizia, difettando la prova che l’allibratore estero non avesse ottenuto le necessarie concessioni o autorizzazioni a causa di un’illegittima esclusione dalle gare, o per effetto di un comportamento comunque discriminatorio tenuto dallo Stato nazionale nei confronti dell’operatore comunitario, né emergendo che il bookmaker avesse partecipato alla gara dell’anno di pertinenza a mente dell’art. 10, comma 9-octies del d.l. n. 16 del 2012, convertito in l. n. 44 del 2012 per la selezione dei soggetti che raccolgono scommesse, secondo un principio già consolidato nella giurisprudenza penale.

Sez. 2, n. 29315/2024, Varrone, Rv. 673034-01, si è soffermata sulla natura del giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione per chiarire che tale opposizione non configura un’impugnazione dell’atto, ma introduce un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell’autorità amministrativa, devolvendo al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della stessa, con l’ulteriore conseguenza che, in virtù dell’art. 23 della l. n. 689 del 1981, il giudice ha il potere-dovere di esaminare l’intero rapporto, con cognizione non limitata alla verifica della legittimità formale del provvedimento, ma estesa - nell’ambito delle deduzioni delle parti - all’esame completo nel merito della fondatezza dell’ingiunzione, ivi compresa la determinazione dell’entità della sanzione, secondo i criteri stabiliti dall’art. 11 della legge citata, sulla base di un apprezzamento discrezionale insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato e immune da errori logici o giuridici.

Con riferimento alle sanzioni amministrative per violazioni previste dal codice della strada, Sez. 2, n. 29655/2024, Scarpa, Rv. 673090-01, ha statuito che, ove il contravventore eccepisca in giudizio la decadenza per decorso del termine di quindici giorni ex artt. 223, comma 3, e 224, comma 2, o del termine triennale ex art. 219, comma 3-ter, c.d.s., il giudice non può accogliere l’eccezione perché risulta accertata la prescrizione quinquennale dalla violazione, in assenza di atti interruttivi, ma deve limitarsi a rigettare l’eccezione erroneamente proposta.

Ancora sulle sanzioni amministrative per violazioni previste dal codice della strada, Sez. 2, n. 30129/2024, Caponi, Rv. 673142-01, pronunciandosi sul valore probatorio contenuto nel verbale, in ordine alla collocazione in postazione “ben visibile” dell’apparecchio rilevatore della velocità (valore probatorio negato dalla S.C.), ha affermato che nel giudizio di opposizione a sanzioni amministrative, il verbale di accertamento e contestazione di una violazione del codice della strada riveste l’efficacia probatoria della fede privilegiata fino a querela di falso nei limiti dei fatti avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale verbalizzante e purché privi di margini di apprezzamento.

In materia di sanzioni amministrative irrogate dalla Consob, Sez. 2, n. 24401/2024, Amato, Rv. 672289-01, ha statuito che il termine per la contestazione della violazione all’interessato, stabilito, a pena di estinzione dell’obbligazione di pagamento, dall’art. 14, comma 6, L. n. 689 del 1981, decorre, ai fini della verifica della tempestività della stessa, dal momento nel quale l’accertamento è stato compiuto o avrebbe potuto ragionevolmente essere effettuato dall’organo addetto al controllo e non da quello in cui il “fatto” è stato acquisito nella sua materialità.

Con riferimento alla questione relativa alle forme per la riproposizione del giudizio dinanzi al giudice ordinario a seguito della declinatoria di giurisdizione da parte del giudice amministrativo, Sez. 2, n. 05133/2024, Bertuzzi, Rv. 670379-01, ha statuito che, in tema di sanzione di cui al d.lgs. n. 385 del 1993, l'opposizione, dopo la declinatoria di carenza di giurisdizione del giudice amministrativo, è proposta in via autonoma dinanzi al giudice competente entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della predetta pronuncia, essendo irrilevante, ai fini dell’ammissibilità, il deposito di una istanza di riassunzione presso la cancelleria, in ragione della espressa previsione di cui all’art. 11 del d.lgs. n. 104 del 2010.

Per le sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme che disciplinano l’attività di intermediazione finanziaria, Sez. 2, n. 21500/2024, Scarpa, Rv. 671905-01, ha precisato che, in caso di illecito permanente, il termine di centottanta giorni per la contestazione degli addebiti nel procedimento delineato dall’art. 195 d.lgs. n. 58 del 1998 decorre dalla data di cessazione della permanenza ovvero, quando non vi sia la prova di tale cessazione, dalla data dell’accertamento dell’infrazione inerente alla condotta specificamente contestata. Ancora per tali sanzioni amministrative, Sez. 2, n. 10348/2024, Criscuolo, Rv. 670744-01, si è pronunciata in tema di termine di prescrizione per affermare che, in tali casi, trova applicazione il termine quinquennale di prescrizione previsto dall’art. 28 della l. n. 689 del 1981 e non i diversi termini previsti dalla l. n. 241 del 1990 poiché la l. n. 689 del 1981 costituisce un sistema compiuto e la regolamentazione dell’irrogazione delle sanzioni amministrative si pone in rapporto di specialità rispetto a quella dei procedimenti amministrativi in genere e, quindi, quest’ultima, anche se posteriore alla prima, non comporta la caducazione della precedente.

PARTE SECONDA I DIRITTI A CONTENUTO ECONOMICO

  • proprietà privata
  • servitù
  • usufrutto
  • acquisto della proprietà

CAPITOLO VII

LA PROPRIETÀ E I DIRITTI REALI

(di Annachiara Massafra )

Sommario

1 Le azioni a tutela della proprietà. - 2 I modi di acquisto a titolo originario della proprietà. - 2.1 L’usucapione. - 3 Le servitù e l’usufrutto. - 4 I limiti legali al diritto di proprietà. - 5 Le immissioni. - 6 La tutela del possesso. - 7 L’enfiteusi. - 8 Gli usi civici.

1. Le azioni a tutela della proprietà.

Sul versante processuale, molteplici decisioni che hanno analizzato, sotto vari angoli prospettici, i presupposti per l’esperimento delle azioni a difesa della proprietà.

Sez. 2, n. 04084/2024, Picaro, Rv. 670427-01, ha chiarito che la domanda di regolamento dei confini ha efficacia interruttiva della prescrizione acquisitiva del diritto di proprietà della porzione di fondo indebitamente occupata dal confinante e ciò in quanto nell’azione volta ad eliminare l’incertezza oggettiva sul confine è implicitamente contenuta la domanda di rilascio della porzione oggetto di indebita occupazione.

Rileva altresì Sez. 2, n. 15653/2024, Grasso Gia., Rv. 671698-01, la quale ha statuito che in materia di usucapione, la deduzione del proprietario che il bene sia stato goduto dal preteso possessore per mera tolleranza costituisce eccezione in senso lato e, pertanto, è proponibile per la prima volta anche in appello, sempre che la dimostrazione dei relativi fatti emerga dal materiale probatorio raccolto nel rispetto delle preclusioni istruttorie, giacché il divieto ex art. 345 c.p.c. concerne le sole eccezioni in senso stretto, cioè riservate in via esclusiva alla parte e non rilevabili d’ufficio.

Sempre in argomentoviene in considerazione Sez. 2, n. 01518/2924, Oliva, Rv. 669932-01, la quale ha osservato che la proprietà superficiaria è diritto ontologicamente diverso da quello di piena proprietà, di talché il giudice di merito, in difetto di domanda, non può accertare l’uno in luogo dell’altro non sussistendo, peraltro, tra tali diritti neppure un rapporto di continenza.

Con particolare riguardo all’azione di rivendicazione poi Sez. 2, n. 07539/2024, Grasso Giu., Rv. 670505-01, ha chiarito che ove ricorra l’ipotesi della comunanza del dante causa che, secondo il diritto vivente, attenua la probatio diabolica, spetta al giudice, in base alle evidenze di causa, verificare il soddisfacimento dell’onere della prova; pertanto, tale verifica non dipende da eccezione, ma costituisce applicazione della corretta regula iuris, che compete al giudicante, cosicché il rivendicante che ne assuma la sussistenza, ignorata dal giudice, non introduce, con il gravame, un tema nuovo.

Per quanto concerne infine, il riparto di giurisdizione in merito alla peculiare controversia, instaurata dal proprietario di un fondo nei confronti di una società privata concessionaria dell’amministrazione comunale per la costruzione di una pala eolica, avente ad oggetto la pretesa di ripristino delle distanze legali tra il fondo ed il manufatto sito nell’area confinante, viene in considerazione S.U. n. 09448/2204, Mercolino, Rv. 670666-01. La predetta decisione ha affermato che nella specie sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, giacché detta società è convenuta in giudizio non già come amministrazione o concessionaria che svolge il servizio di pubblica utilità di produzione e trasporto di energia nella rete elettrica nazionale, ma in quanto impresa costruttrice e proprietaria del manufatto, come tale responsabile del pregiudizio da questo causato, “staticamente”, al terzo confinante; ciononostante, la qualificazione dell’utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia come attività di pubblico interesse e di pubblica utilità e l’equiparazione delle relative opere a quelle dichiarate indifferibili ed urgenti ai fini dell’applicazione delle leggi sulle opere pubbliche (previste dall’art. 1, comma 4, della l. n. 10 del 1991) precludono al giudice la possibilità di disporre, in caso di accoglimento della domanda, la riduzione in pristino, con la conseguenza che la tutela spettante al proprietario che abbia subìto la lesione del proprio diritto resta limitata al riconoscimento dell’indennità già prevista dall’art. 46 della l. n. 2359 del 1865 (oggi dall’art. 44 del d.P.R. n. 327 del 2001), in considerazione dell’idoneità delle scelte compiute dall’autorità amministrativa in ordine all’ubicazione dell’opera a comprimere le posizioni soggettive del proprietario confinante e del divieto d’intervenire sull’atto amministrativo, imposto al giudice ordinario dall’art. 4 della l. n. 2248 del 1865, all. E.

La medesima decisione ha affermato, sempre in tema di violazione delle distanze che l’adozione, ai sensi dell’art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, da parte della Pubblica Amministrazione di un provvedimento di servitù coattiva con effetto sanante (volta a regolarizzare l’opera realizzata in violazione delle distanze) non determina - in applicazione del principio della perpetuatio jurisdictionis - la sottrazione della controversia alla cognizione del giudice ordinario, ma determina l’improcedibilità delle domande di restituzione e di risarcimento del danno proposte in relazione alle medesime aree, in quanto il sesto comma del predetto art. 42-bis dispone che in tale ipotesi trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi precedenti, le quali prevedono, per l’ipotesi di emissione del provvedimento di acquisizione sanante delle aree oggetto di occupazione illegittima, che si determini l’acquisizione del diritto di proprietà da parte dell’amministrazione, precludendo pertanto l’esercizio dell’azione di restituzione del bene da parte del privato, ed il mutamento del titolo della pretesa risarcitoria dallo stesso azionata, che, per effetto di tale provvedimento, si converte in quella all’indennizzo previsto dal medesimo art. 42-bis.

2. I modi di acquisto a titolo originario della proprietà.

Viene preliminarmente in considerazione Sez. 2, n. 09456/2024, Oliva, Rv. 670963-01, la quale ha ribadito che nel caso in cui più soggetti, esclusivi proprietari di aree tra loro confinanti, si accordino per realizzare una costruzione, per il principio dell’accessione, ciascuno di essi, salvo convenzione contraria, acquista la sola proprietà della parte di edificio che insiste in proiezione verticale sul proprio fondo, cosicché anche le opere e strutture inscindibilmente poste a servizio dell’intero fabbricato (quali scale, androne, impianto di riscaldamento, ecc.) rientrano, per accessione, in tutto o in parte, a seconda della loro collocazione, nella proprietà dell’uno o dell’altro, salvo l’instaurarsi sulle medesime, in quanto funzionalmente inscindibili, di una comunione incidentale di uso e di godimento, comportante l’obbligo dei singoli proprietari di contribuire alle relative spese di manutenzione e di esercizio in proporzione dei rispettivi diritti dominicali.

Sez. 2, n. 04914/2024, Oliva, Rv. 670320-01, con particolare riferimento all’ipotesi di abusiva costruzione su terreno demaniale, ha osservato che il positivo completamento della procedura di rilascio della concessione in sanatoria prevista dall’art. 32 della l. n. 47 del 1985, da accertarsi dal giudice di merito secondo i normali criteri di interpretazione dei contratti e degli atti amministrativi, supera l’originario difetto del titolo autorizzativo alla realizzazione del manufatto eretto dal privato su area di proprietà pubblica di talché al rilascio della concessione in sanatoria concernente un manufatto eretto su area demaniale consegue la configurabilità, in capo al soggetto che la ottenga, di un diritto reale sul bene, declinabile in termini di proprietà superficiaria, con esclusione dell’operatività del criterio dell’accessione.

Con riguardo poi al momento in cui sorge il diritto di indennizzo, qualora le opere siano state fatte da un terzo con materiali propri, Sez. 2 n. 29134/2024, Pirari, Rv. 673032-01, ha chiarito che il predetto diritto sorge in corrispondenza della preclusione dello ius tollendi ed è da tale momento che comincia a decorrere anche il termine di prescrizione per l’esercizio del diritto, ossia trascorsi sei mesi dal giorno in cui il proprietario ha avuto notizia dell’incorporazione oppure dalla incorporazione stessa, se fatta dal terzo in buona fede o a scienza del proprietario.

2.1. L’usucapione.

Trattandosi di modo di acquisto della proprietà a titolo originario, la giurisprudenza di legittimità richiede, per il suo compiersi, il compimento di atti diretti in maniera non equivoca a manifestare sul bene un animus corrispondente a quello del proprietario: tali principi, assolutamente pacifici, sono stati affermati e chiariti dalle pronunce della S.C. di quest’anno.

Sez. 2, n. 22032/2024, Grasso Giu., Rv. 671990-01 ha poi statuito che in tema di usucapione, gli atti interruttivi del possesso, aventi natura recuperatoria e demolitoria e tassativamente previsti dal comb. disp. degli artt. 1165 e 2943 c.c., possono consistere anche in domande giudiziali accessorie rispetto ad altre, rivolte ad autorità giudiziaria diversa dal giudice ordinario, purché dotata della necessaria potestas.

Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva negato effetto interruttivo ad una domanda di condanna alla demolizione di un manufatto abusivo, proposta dinanzi al giudice amministrativo ed accessoria rispetto a quella di accertamento dell’illegittimità della costruzione.

Viene in considerazione, Sez. 2 n. 29939/2024, Oliva, 673094-01. La predetta decisione ha affermato che il godimento di un immobile in comodato, per ragioni di servizio, non si muta in possesso per effetto della mancata restituzione della res alla cessazione del comodato.

Peraltro, la mera mancata riconsegna del bene al comodante, nonostante le reiterate richieste di questi, a seguito di estinzione del comodato è inidonea a determinare l’interversione della detenzione in possesso, traducendosi nell’inottemperanza alle pattuizioni in forza delle quali la detenzione era stata costituita, suscettibile, in sé, di integrare un’ordinaria ipotesi di inadempimento contrattuale all’obbligo restitutorio gravante per legge sul comodatario (Sez. 2, n. 31966/2024, Grasso Gia., Rv. 673450-01).

Diversamente, l’atto di donazione nullo, sebbene inidoneo a trasferire la proprietà, può costituire elemento idoneo a determinare l’interversione della detenzione in possesso, tale da rendere il successivo possesso atto all’usucapione, senza la necessità di alcun atto oppositivo da parte del detentore nei confronti del possessore (Sez.3, n. 09566/2024, Cirillo F.M., 670704-01).

Particolare rilievo ha poi Sez. 2, n. 34567/2024, Mocci, Rv. 673492-01, la quale ha statuito l’art. 1, comma 260 della l. n. 296 del 2006, che prevede che i privati interessati a far valere un possesso ad usucapionem debbano comunicare all’Agenzia del demanio di essere in possesso del bene vacante o derivante da eredità giacenti, descrivendone la consistenza mediante l’indicazione dei relativi dati catastali, si applica anche in caso di possesso intrapreso ma non ancora maturato all’epoca di entrata in vigore della predetta legge, determinando un vizio sopravvenuto del periodo utile al maturarsi dell’usucapione, indipendentemente dal fatto che il possesso sia iniziato in modo visibile e non occulto e senza che sia possibile invocare il principio di tassatività degli atti di interruzione dell’usucapione di cui al combinato disposto degli artt. 1165 c.c. e 2943 c.c.

Con riferimento alla peculiare ipotesi di confisca urbanistica di immobile abusivamente edificato, acquisita a titolo originario al patrimonio comunale la proprietà dell’immobile abusivo, non demolito nel termine di legge, si è affermato che in tal caso si realizza l’acquisto a titolo originario al patrimonio comunale della proprietà, con la conseguenza della non configurabilità dell’animus possidendi in capo al precedente proprietario, il cui potere di fatto - nel caso in cui continui ad occupare il bene - si configura come mera detenzione, che non consente il riacquisto della proprietà per usucapione salvo atti di mutamento della stessa in possesso ai sensi del secondo comma dell’art. 1141 c.c. (Sez. 2, n. 21672/2024, Grasso Giu., Rv. 672173-01).

In relazione alla fattispecie relativa ai terreni appartenenti agli enti di sviluppo, in quanto destinati a un uso pubblico ex art. 1 l. n. 230 del 1950, Sez. 2, n. 06486/2024, Poletti, Rv. 670495-01, ha avuto il pregio di chiarire che non possono essere sottratti a tale finalità se non nei modi stabiliti dalla legge che li riguardano, ai sensi degli artt. 830, secondo comma, 828, secondo comma, c.c., con la conseguente impossibilità giuridica di una acquisizione da parte di terzi per usucapione, anche a seguito del loro trasferimento al Comune a titolo gratuito, in quanto atto non idoneo a far venire meno la suddetta destinazione.

Sez. 2, n. 12733/2024, Oliva, Rv. 671500-02, ha, quindi, ribadito che al fine della determinazione del dies a quo per l’usucapione del diritto di mantenere una determinata opera a distanza illegale, deve farsi riferimento non al momento di inizio della costruzione, ma a quello in cui questa sia venuta ad esistenza, con la realizzazione di elementi strutturali ed essenziali, idonei a rivelare, anche al titolare del fondo servente, l’esistenza di uno stato di fatto coincidente con l’esercizio di un diritto reale di servitù. Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, ai fini dell’individuazione del dies a quo, aveva ritenuto non provata la coincidenza tra la struttura portante e la consistenza finale dell’edificio, considerata anche la variante in corso d’opera modificativa della sagoma.

Deve essere inoltre menzionata Sez. 2, n. 32709/2024, Pirari, Rv. 673459-01, la quale ha ribadito come non sia nullo il contratto di compravendita di un immobile sul quale il venditore abbia esercitato il possesso per un tempo sufficiente al compimento dell’usucapione, ancorché l’acquisto della proprietà da parte sua non sia stato giudizialmente accertato in contraddittorio con il precedente proprietario.

In argomento rileva ancora, Sez. 1, n. 08931/2024, Pazzi, 671080-01, la quale ha avuto il pregio di chiarire che in costanza di matrimonio non maturano i termini utili all’usucapione da parte di un coniuge sui beni appartenenti all’altro coniuge, essendo irrilevante la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 781 c.c., concernente il divieto di donazioni fra coniugi, poiché la riproposizione della medesima regola nella l. n. 76 del 2016 sulle unioni civili dimostra che per il legislatore il maturare dei termini utili alla prescrizione - e all’usucapione, in virtù del rinvio operato dall’art. 1165 c.c. - sia contrario allo spirito di armonia che caratterizza l’unione coniugale o civile.

La S.C. ha affermato il principio di cui innanzi muovendo dall’esegesi degli artt. 1165 c.c. e 2941 c.c. ed ha così osservato che combinato disposto delle due norme rende evidente che non è possibile la maturazione dei termini utili all’usucapione da parte di un coniuge su un bene appartenente all’altro coniuge in costanza di matrimonio.

Sotto il profilo processuale, infine, Sez. 2, 09452/2024, Oliva, Rv. 670962-01, ha statuito che il principio per cui non può essere scrutinata in appello l’eccezione riconvenzionale di usucapione non riproposta nelle forme, rispettivamente, dell’appello incidentale (ove sia stata rigettata in prime cure), ovvero dell’art. 346 c.p.c. (ove non esaminata in primo grado), si applica anche all’eccezione di tardività dell’eccezione riconvenzionale di usucapione, poiché anch’essa non costituisce mera difesa, ma eccezione da sollevare o riproporre, ad istanza di parte, e non suscettibile di rilievo d’ufficio.

Merita di essere segnalata in argomento Sez. 2, n. 14829/2024, Varrone, Rv. 671528-01, la quale ha affermato che nel giudizio possessorio, sia l’azione che l’eccezione petitoria, ancorché irritualmente esperite o sollevate nonostante il divieto ex art. 705, comma 1, c.p.c., sono idonee, sul piano sostanziale, ad interrompere il termine per l’usucapione in base agli artt. 1165 e 2943 c.c., in quanto esercizio del diritto di proprietà e manifestazione della volontà del suo titolare di evitarne la perenzione, con conseguente insussistenza del grave pregiudizio che ne giustifica l’ammissibilità.

Sez. 2, n. 25643/2024, Mondini, Rv. 672369-01, ha infine ribadito che nel giudizio promosso dal possessore nei confronti del proprietario per far accertare l’intervenuto acquisto della proprietà per usucapione, l’atto di disposizione del proprietario in favore di terzi, ancorché conosciuto dal possessore, non esercita alcuna incidenza sulla situazione di fatto utile per l’usucapione, ma rappresenta, rispetto al possessore, res inter alios acta, ininfluente sulla prosecuzione della signoria di fatto sul bene, non impedita materialmente, né contestata in modo idoneo.

In relazione al peculiare procedimento di sequestro e confisca ex l. n. 575 del 1965, Sez. 2., n. 17813/2024, Varrone, Rv. 671714-01, ha osservato che il terzo che assume di essere proprietario del bene per averlo usucapito anteriormente alla confisca o al sequestro, può adire il giudice civile per l’accertamento del proprio diritto, solo dopo essersi preliminarmente rivolto al giudice penale della prevenzione o dell’esecuzione, nelle forme ivi consentite, al fine di dimostrare la propria buona fede e ottenere la revoca del provvedimento di confisca.

3. Le servitù e l’usufrutto.

È opportuno muovere da Sez. 2, n. 05833/2024, Mondini, Rv. 670488-01. La citata decisione ha infatti osservato, in punto di elementi costitutivi del diritto in esame, che il requisito essenziale della servitù prediale è l’imposizione di un peso su di un fondo (servente) per l’utilità ovvero per la maggiore comodità o amenità di un altro (dominante) in una relazione di asservimento del primo al secondo, con la conseguenza che il suo contenuto resta delimitato a ciò che fornisce un’utilità oggettiva al fondo dominante; ne deriva che, in ipotesi di servitù di passaggio, non può essere qualificato come vincolo reale il vincolo di esclusività qualora da esso non derivi un'utilità per il fondo dominante ulteriore rispetto a quella già garantita dalla servitù di passaggio in sé.

Nella specie è stata cassata la sentenza di merito che aveva qualificato come vincolo reale, integrativo del contenuto della servitù di passaggio, “il vincolo di esclusività” dell’uso della strada senza dar conto di quale utilità, ulteriore rispetto a quella già garantita, in sé, dalla strada come mezzo di accesso al fondo, tale vincolo desse al fondo medesimo.

Sez. 2, n. 06665/2024, Poletti, Rv. 670496-01, per quanto concerne in particolare, la servitù di passaggio a piedi, il requisito dell’apparenza, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente e specificamente destinate al suo esercizio, rivelanti in modo non equivoco l’esistenza del peso gravante sul fondo servente, sì da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a carattere stabile; né la rispettiva conformazione morfologica dei due fondi può supplire alla mancanza di siffatte opere, essendo di per sé inidonea a rendere certa, per chi possegga il fondo, la situazione di asservimento di questo rispetto al presunto fondo dominante.

Particolare menzione spetta ad S.U. n. 03925/2024, Orilia, la quale in tema di servitù, ha affermato che l’art. 1027 c.c. non preclude la costituzione, mediante convenzione, di servitù di parcheggio di un veicolo sul fondo altrui purché, in base all’esame del titolo e ad una verifica in concreto della situazione di fatto, tale facoltà risulti attribuita come vantaggio in favore di altro fondo per la sua migliore utilizzazione e sussistano i requisiti del diritto reale tra cui, in particolare, la localizzazione.

La decisione ha così risolto il contrasto esistente tra l’orientamento di legittimità che nega la configurabilità di una servitù di parcheggio, per assenza del requisito della realità, e quello che lo ammette.

Il contrasto, in particolare, sussiste tra quell’orientamento esistente dal 2004 secondo il parcheggio di autovetture su di un’area può costituire legittima manifestazione di un possesso a titolo di proprietà del suolo, ma non anche estrinsecazione di un potere di fatto riconducibile al contenuto di un diritto di servitù, diritto caratterizzato dalla cosiddetta realitas, intesa come inerenza al fondo dominante dell’utilità così come al fondo servente del peso, mentre la mera commoditas di parcheggiare l’auto per specifiche persone che accedano al fondo (anche numericamente limitate) non può in alcun modo integrare gli estremi della utilità inerente al fondo stesso, risolvendosi, viceversa, in un vantaggio affatto personale ( Sez. 2, n. 08137/2004, Malpica, Rv. 572413-01). D’altra parte, nel 2017 è emerso un contrapposto orientamento secondo cui lo schema previsto dall’art. 1027 c.c. non preclude in assoluto la costituzione di servitù avente ad oggetto il parcheggio di un’autovettura su fondo altrui, a condizione però che, in base all’esame del titolo e ad una verifica in concreto della situazione di fatto, tale facoltà risulti essere stata attribuita come vantaggio in favore di altro fondo per la sua migliore utilizzazione (Sez. 2, n. 16698/2017, Picaroni, Rv. 644848-01).

Le S.U. hanno confermato questo secondo orientamento.

Innanzi tutto si è concordato con l’impostazione che vede un’indubbia affinità tra il transitare o il parcheggiare un’autovettura all’interno di un fondo di proprietà altrui, perché in entrambi i casi i proprietari di fondi confinanti, in base al principio dell’autonomia contrattuale di cui all’art. 1322 cc, possono dar luogo sia ad un rapporto di natura reale sia alla pattuizione di un obbligo e di un corrispettivo diritto previsto a vantaggio e per la comodità della persona o delle persone specificamente indicate nell’atto costitutivo, senza alcuna funzione di utilità fondiaria.

Si è poi dato rilievo alla circostanza, di rilievo sistematico, costituita dalla legislazione sui vincoli di parcheggio così come al contenuto di Corte Cost. n. 167/1999 che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 1052, secondo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede che il passaggio coattivo di cui al primo comma possa essere concesso dall’autorità giudiziaria quando questa riconosca che la domanda risponde alle esigenze di accessibilità - di cui alla legislazione relativa ai portatori di handicap - degli edifici destinati ad uso abitativo

Si è così affermato come «in termini generali, quando il legislatore, con l’art. 18 della legge. n. 765 del 1967, ha introdotto l’art. 41-sexies della legge urbanistica prevedendo che nelle nuove costruzioni debbano essere riservati spazi a parcheggio in misura non inferiore ad un metro quadro per ogni dieci metri di costruzione, ha condizionato l’edificabilità del fondo alla disponibilità del parcheggio. Sicché, sul piano sistematico, diventa difficile negare che l’utilità del parcheggio è strettamente inerente (anche) al fondo».

Sicché, hanno proseguito le S.U., «una volta ammessa pacificamente l’esistenza di un diritto reale di uso sulle aree da destinare a parcheggio, coerentemente non si può negare l’ammissibilità della costituzione di una servitù di parcheggio per difetto dell’inerenza al fondo, perché ciò comporterebbe una contraddizione in termini: il parcheggio non sarebbe utile al fondo nonostante ne condizioni addirittura l’edificabilità».

Viene poi in considerazione, in relazione a diversi ed ulteriori profili rilevanti in materia Sez. 2, n. 17956/2024, Trapuzzano, Rv. 671717-01, la quale ha chiarito le modalità di accertamento della compatibilità tra il diritto d’uso su un’area da destinare a parcheggio della propria auto, con la servitù di passaggio riconosciuta, in via convenzionale, sulla stessa superficie, in favore del fondo di un terzo. È stato così affermato che a tal fine è necessaria una verifica su due piani complementari: uno pregiudiziale, in chiave comparativa, circa l’incidenza del posto auto sulla larghezza eventualmente prescritta dal titolo, quale contenuto essenziale non alterabile; l’altro, subordinato ed eventuale, in chiave valutativa, circa l’incidenza della riduzione di una larghezza, non predeterminata dal titolo, sul pieno e agevole perseguimento dell’utilità del fondo dominante.

Sez. 2, n. 22835/2024 Mocci, Rv. 672178-02, sotto altro profilo, ha affermato che la lesione del diritto di proprietà, conseguente all’esercizio abusivo di una servitù, è di per sé produttiva di un danno, il cui accertamento non richiede, pertanto, una specifica attività probatoria, cosicché per il risarcimento di esso il giudice deve procedere ex art. 1226 c.c., adottando, eventualmente, un parametro di liquidazione equitativa.

La medesima decisione (Rv. 672178-01), ha altresì ribadito che l’actio confessoria o negatoria servitutis dà luogo a litisconsorzio necessario passivo solo se, appartenendo il fondo servente pro indiviso a più proprietari, l’azione è diretta anche ad una modificazione della cosa comune che altrimenti non potrebbe essere disposta od attuata pro quota in assenza di uno dei contitolari del diritto dominicale, mentre, se l’azione è diretta soltanto a far dichiarare, nei confronti di chi ne contesta o ne impedisce l’esercizio, l’esistenza della servitù o a conseguire la cessazione delle molestie, non è configurabile un litisconsorzio necessario, né dal lato attivo, né da quello passivo.

Sempre sotto il profilo processuale rileva, Sez. 2, n. 33916/2024, Oliva, Rv. 673465-01, la quale ha statuito, in tema di azioni a difesa della servitù, che qualora la domanda tende a conseguire l’accertamento dell’esistenza di un diritto reale già trascritto, non si configura litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari del fondo servente, laddove nelle altre ipotesi, inclusa quella in cui si controverta dell’estensione del diritto di servitù non ancora trascritto o comunque suscettibile di essere trascritto, la sua natura unitaria e le esigenze di certezza del diritto e di tutela dei terzi, poste a fondamento del sistema della pubblicità immobiliare, impongono la partecipazione necessaria di tutti i comproprietari del fondo servente al giudizio finalizzato ad ottenere l’accertamento del diritto in questione, essendo la sentenza resa solo nei confronti di alcuni di essi inutiliter data non potendo essere utilmente trascrivibile.

Sez. 2 n. 12095/2024, Cavallino, Rv. 671527-01, ha inoltre ribadito l’antico, ma sempre attuale, principio affermato da Sez. 2., n. 02903/1968, Rv. 335645-01, secondo cui l’actio negatoria servitutis è imprescrittibile e può essere esperita in ogni tempo dal proprietario dell’immobile preteso servente, sia che tenda soltanto all’accertamento negativo del preteso diritto di servitù, sia che, mediante tale azione, si chieda anche la demolizione di opere in cui si concreta l’esercizio della pretesa servitù.

Sez. 2 n. 29867/2024, Pirari, Rv. 673093-01, ha chiarito che l’actio negatoria servitutis, in quanto finalizzata a rimuovere una situazione che comporta una manomissione del godimento del fondo stesso, può essere esercitata non soltanto quando è diretta all’accertamento dell’inesistenza di una pretesa servitù ovvero all’eliminazione della situazione antigiuridica posta in essere da un terzo, ma anche quando è intesa ad accertare che la servitù, che pure si assume come esistente, è connotata da limiti, modalità ovvero dal perseguimento di un determinato scopo, che risultano in concreto violati dal proprietario del fondo dominante.

Sotto altro profilo rileva Sez. 2, n. 19948/2024, Varrone, Rv. 671773-01, la quale ha statuito che in tema di estinzione per prescrizione delle servitù prediali, il precetto non è atto idoneo a interrompere il termine ventennale stabilito dall’art. 1073 c.c., in quanto contiene solo un’intimazione ad adempiere e non è diretto all’instaurazione né di un giudizio né del processo esecutivo. Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto atto idoneo ad interrompere la prescrizione della servitù di non edificare la notifica dell’atto di precetto dell’ordine di demolizione effettuata a seguito dell’accertamento della predetta servitù intervenuto con sentenza passata in giudicato.

Merita di essere segnalata altresì Sez. 2, n. 01710/2024, Scarpa, Rv. 670132-01, la quale ha affermato che nessuno dei partecipanti alla comunione di una strada interpoderale, costruita su una striscia di terreno di proprietà comune lungo il confine tra fondi, può servirsi della stessa per accedere ad un immobile di esclusiva proprietà, del tutto separato e distinto dai fondi a servizio dei quali è destinata la strada comune, perché l’uso a favore del detto immobile si risolve necessariamente nella costituzione di una vera e propria servitù, con evidente pregiudizio degli altri comunisti.

Sez. 2, n. 10531/2024, Oliva, Rv. 670749-01, in tema di diritti reali minori su cosa altrui, ha affermato che l’usufrutto congiuntivo può essere costituito per atto tra vivi laddove le parti, anche implicitamente ma in modo inequivoco, prevedano un diritto di accrescimento fra cousufruttuari come nel caso in cui la riserva d’usufrutto riguardi un immobile ad uso abitativo indicato nel suo complesso, e non invece in relazione alla quota indivisa riferita a ciascuno dei beneficiari, accompagnata dalla locuzione “loro vita natural durante”. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che aveva ritenuto che il decesso di uno degli usufruttuari avesse determinato il consolidamento della sua quota di usufrutto con la nuda proprietà spettante sull’intero immobile ad un terzo avente causa della figlia dei titolari del diritto di usufrutto).

Sez. 2, n. 11827/2024, Pirari, Rv. 67148-01, ha infine statuito che ai sensi degli artt. 908 e 913 c.c., salvo diversa ed espressa convenzione, il fondo inferiore può essere assoggettato unicamente allo scolo di acque che defluiscono dal fondo superiore secondo l’assetto naturale dei luoghi, sicché lo stillicidio, sia di acque piovane sia, a maggior ragione, di quelle provenienti da attività umane, può essere legittimamente esercitato solo se trovi rispondenza specifica in un titolo costitutivo di servitù ad hoc.

4. I limiti legali al diritto di proprietà.

Nell’ambito delle limitazioni legali al diritto di proprietà dettate dai rapporti di vicinato rilievo preminente assume la disciplina delle distanze tra costruzioni (artt. 873 ss. c.c.), le cui prescrizioni hanno carattere preventivo e trovano applicazione indipendentemente dall’esistenza di un danno (pur avendo Sez. 6-2, n. 25082/2020, Criscuolo, Rv. 659708-01 evidenziato in merito che la violazione della prescrizione sulle distanze tra le costruzioni, attesa la natura del bene giuridico leso, determina un danno in re ipsa, con la conseguenza che non incombe sul danneggiato l’onere di provare la sussistenza e l’entità concreta del pregiudizio patrimoniale subito al diritto di proprietà, dovendosi, di norma, presumere, sia pure iuris tantum, tale pregiudizio, fatta salva la possibilità per il preteso danneggiante di dimostrare che, per la peculiarità dei luoghi o dei modi della lesione, il danno debba, invece, essere escluso): si tratta di reciproci presupposti di convenienza e sviluppo, non inquadrabili nel concetto di servitù, benché tutelabili per il tramite dell’actio negatoria, imprescrittibili e non onerosi.

Passando, quindi, all’esame degli arresti con cui la S.C. si è interessata, dell’applicazione, in concreto, della normativa sulle distanze, Sez. 2, n. 01818/2024, Grasso Giu., Rv. 670133-01, ha affermato che l’art. 9, comma 1, del d.m. n. 1444 del 1968 è derogabile a condizione che le diverse distanze siano inserite in strumenti urbanistici, funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio per il perseguimento del pubblico interesse e il G.O. ha il potere di disapplicare, incidenter tantum, il provvedimento amministrativo illegittimo che consenta la costruzione in violazione dei suddetti presupposti.

Sez. 2, Guida, 07673/2024, Rv. 670506-01, in tema di distanze legali tra fabbricati ed in fattispecie relativa a rampa coperta da un garage, ha osservato che integra la nozione di volume tecnico, non computabile nella volumetria della costruzione, solo l’opera edilizia priva di autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinata a contenere gli impianti serventi di una costruzione principale per esigenze tecniche funzionali dell’abitazione e che non possono essere ubicati nella stessa (quali quelli connessi alla condotta idrica, termica o all’ascensore), e non anche l’opera che costituisce parte integrante del fabbricato.

Sez. 2 n. 01412/2024, Cavallino, Rv. 670131-01 la quale ha avuto il pregio di chiarire che la richiesta di contribuzione alle spese per la costruzione del muro di cinta, ai sensi dell’art. 886 c.c., presuppone una altezza del muro di tre metri e la deroga a tale misura, prevista da regolamenti locali o da una convenzione privata, esclude il diritto alla contribuzione per la natura eccezionale della norma e per evitare la decisione di una sola parte sull’altezza del muro.

Sez. 2, n. 12712/2024, Oliva, Rv. 671499-01, ha ribadito che le condizioni di legittimità delle deroghe alla disciplina statale delle distanze fra costruzioni nei rapporti tra privati, introdotte dalle Regioni nell’ambito della propria competenza legislativa concorrente - da individuarsi nell’inserimento della prescrizione derogatoria in strumenti urbanistici e nella funzionalità della stessa rispetto alla conformazione dell’assetto urbanistico, complessivo ed unitario, di determinate zone del territorio - operano anche per i regolamenti attuativi della legge regionale, i quali, solo entro tali limiti, possono dettare una disciplina direttamente incidente sulla materia delle distanze, in deroga a quanto previsto dagli artt. 873 e ss. c.c. e dal d.m. n. 1444 del 1968.

Sez. 2, n. 08283/2024, Grasso Giu., Rv. 670674-01, ha affermato che la distinzione tra norme integrative del Codice civile, la cui violazione attribuisce al danneggiato il diritto alla demolizione, e norme non integrative la cui violazione non attribuisce un tale diritto, riguarda soltanto la disciplina dettata per regolare la distanza fra le costruzioni e non anche l’esercizio del diritto di veduta che ha natura giuridica e contenuto precettivo diverso. Pertanto ove quest’ultimo diritto venga violato, trattandosi di diritto reale assoluto, l’unico modo possibile di ripristinare la situazione legale è quello della rimessione nel pristino stato.

Sez. 2, n. 21798/2024, Papa, Rv. 672175-01, ha ribadito che la titolarità del diritto reale di veduta costituisce una condizione dell’azione volta ad ottenere l’osservanza da parte del vicino delle distanze di cui all’art. 907 c.c. e, come tale, va accertata anche d’ufficio dal giudice, salvo che da parte del convenuto vi sia stata ammissione, esplicita o implicita, purché inequivoca, della sussistenza di tale diritto.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva accolto la domanda in considerazione della mera mancata contestazione della “liceità del diritto di veduta”, da parte del convenuto, pur in assenza di una compiuta e specifica allegazione del titolo posto a fondamento del preteso diritto).

Sez. 2, n. 04816/2024, Falaschi, Rv. 670540-01, ha statuito che l’apertura di una veduta da una parete di proprietà individuale verso il cortile di proprietà esclusiva di un edificio limitrofo (appartenente ad un diverso proprietario) è soggetta alle prescrizioni contenute nell’art. 905 c.c., finendo altrimenti per imporre una servitù di fatto a carico dell’immobile altrui, dato che il diritto di veduta comporta una permanente minorazione della utilizzabilità del bene che ne è gravato da parte di chiunque ne sia o ne divenga proprietario, con attribuzione alla proprietà vicina di un corrispondente vantaggio che a questa finisce per inerire come qualitas, ossia con le caratteristiche di realità tali da inquadrarsi nello schema delle servitù.

Sempre in tema di vedute, Sez. 2, n. 29742/2024, Papa, Rv. 673522-01, ha osservato che l’obbligo di mantenere la distanza di tre metri anche dalla finestra da cui si esercita la veduta obliqua, previsto dall’art. 907, comma 2, c.c., sussiste solo ove tale veduta sia al contempo diretta e obliqua sullo stesso fondo, mentre ove sia soltanto obliqua, la distanza è quella di settantacinque centimetri dal più vicino lato della finestra stessa, come prescritto dall’art. 906 c.c.

L’eliminazione delle vedute abusive, che consentono di affacciarsi e guardare nel fondo altrui, non necessariamente deve essere disposta dal giudice tramite la demolizione di quelle porzioni immobiliari costituenti il “corpus” della violazione denunciata.

Tanto ha affermato Sez. 2, n. 00438/2024, Chieca, Rv. 669921-01, che ha precisato come la violazione medesima ben può essere eliminata per altra via, mediante idonei accorgimenti, i quali, pur contemperando i contrastanti interessi delle parti, rispondano ugualmente al precetto legislativo da applicare al caso oggetto di cognizione. Spetta, poi, al giudice dell’esecuzione la determinazione delle concrete modalità dell’opera o la scelta tra diverse articolazioni concrete di opere aventi comuni finalità e connotazioni.

In argomento rileva altresì Sez. 2, n. 32707/2024, Trapuzzano, Rv. 673458-01 che in materia di rapporti di vicinato, ha chiarito che la previsione speciale dell’art. 843 c.c. configura un’obbligazione propter rem, cui corrisponde l’obbligo per il vicino di versare un’adeguata indennità, da liquidare in via equitativa, quale conseguenza presunta della raggiunta prova del danno da occupazione temporanea dell’area in cui è avvenuto l’accesso, anche per il solo fatto della preclusione della potenziale facoltà di uso del fondo.

Per quanto concerne il riparto delle spese, Sez. 2, n. 11482/2024, Carrato, Rv. 671042-01, ha statuito che ai sensi dell’art. 882, comma 1, c.c., le riparazioni e le ricostruzioni necessarie del muro comune sono a carico di tutti i comproprietari in proporzione alle rispettive quote, salvo che la spesa sia stata cagionata dal fatto esclusivo di uno dei partecipanti, nel qual caso l’obbligo di riparare il muro comune è posto per l’intero a chi abbia cagionato il fatto che ha dato origine alla spesa.

Sez. 2 n. 01436/2024, Scarpa, Rv. 669973-01, ha poi specificato che in caso di automatico trasferimento del diritto di uso di area destinata a parcheggio, il diritto del venditore al corrispettivo integrativo dell’originario prezzo, attribuitogli in forza della sostituzione automatica della clausola che riservi allo stesso la proprietà esclusiva dell’area destinata a parcheggio con la norma imperativa che sancisce il proporzionale trasferimento del diritto d’uso a favore dell’acquirente di unità immobiliari comprese nell’edificio, deve costituire oggetto di autonoma domanda, che la parte ha facoltà di proporre anche successivamente al giudizio sul riconoscimento del diritto d’uso sugli spazi vincolati.

Sez. 2, n. 21798/2024, Papa, Rv. 672212-01, ha inoltre statuito che il proprietario del suolo, in quanto tale, ha diritto di utilizzare anche il sottosuolo, come parte integrante del fondo, e, quindi, di opporsi a qualsiasi attività che il terzo voglia esplicare nel sottosuolo del suo diritto di proprietà. Il diritto del proprietario sul sottosuolo trova, però, un limite alla sua estensione nella possibilità di utilizzazione che il titolare di esso può fare del sottosuolo; egli può agire uti dominus contro chiunque rechi pregiudizio al suo diritto, salvo al terzo di dimostrare la carenza di interesse di esso proprietario, perché l’attività stessa si svolge a profondità tale che manchi in lui l’interesse ad escluderla.

Sez. 2, n. 21819/2024, Papa, Rv. 672176-01, in aderenza a Sez. 2, n. 17758/2024, Giannaccari, Rv. 671712-01, ha osservato che il regime delle distanze per le fabbriche e i depositi nocivi o pericolosi in base ad una presunzione di nocività e pericolosità che è assoluta, ove prevista da una norma del regolamento edilizio comunale mentre, in difetto di specifiche disposizioni al riguardo, la distanza in concreto sufficiente alla tutela del fondo vicino dev’essere, invece, accertata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento anche alla luce delle prescrizioni tecniche previste dai regolamenti nonché delle norme tecniche di uso comune. In tal caso la presunzione è superabile con la dimostrazione che, in relazione alla peculiarità della fattispecie ed agli accorgimenti usati, non esiste danno o pericolo per il fondo vicino.

Sotto il profilo processuale rileva in argomento la decisione da ultimo citata, Sez. 2, n. 17758/2024, Giannaccari, Rv. 671712-02, la quale ha statuito che in caso di violazione di distanze legali, l’esistenza del danno può essere provata attraverso le presunzioni, tenendo conto di fattori, utili anche alla valutazione equitativa, e da cui si desuma una riduzione di fruibilità della proprietà, del suo valore e di altri elementi che vanno allegati e provati dall’attore.

Sez. 2, n. 00236/2024, Scarpa, Rv. 669917-01, ha avuto il pregio di chiarire che in materia di distanze tra costruzioni, agli effetti dell’art. 9, comma 3, del d.m. n. 1444 del 1968, sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi di tale norma soltanto a condizione che sia stato approvato un apposito piano particolareggiato o di lottizzazione esteso all’intera zona, finalizzato a rendere esecutive le previsioni dello strumento urbanistico generale, contenente le disposizioni planivolumetriche degli edifici previsti nella medesima zona ed avente ad oggetto la realizzazione contestuale di “gruppi di edifici”, e cioè di una pluralità di nuovi fabbricati, rimanendo perciò estranea a tale fattispecie l’ipotesi della realizzazione di un unico nuovo fabbricato che si sia inserito nel contesto di un isolato già edificato.

Sez. 2, n. 12292/2024, Mondini, Rv. 671489-01, ha statuito che la sopraelevazione deve essere considerata, a tutti gli effetti, come nuova costruzione e può essere quindi eseguita solo con il rispetto della normativa sulle distanze legali dalle costruzioni esistenti sul fondo confinante; in tal caso, risulta inapplicabile il criterio della prevenzione, che si esaurisce, invece, con il completamento, dal punto di vista strutturale e funzionale, della prima costruzione.

5. Le immissioni.

Le decisioni che si sono susseguite nel 2024 hanno riguardato principalmente i criteri necessari per qualificare un’immissione come intollerabile.

Rileva al riguardo Sez. 3, n. 18676/2024, Cricenti, Rv. 671800-01. La predetta decisione ha, infatti, avuto il pregio di osservare che il rispetto dei limiti posti da regolamenti non consente, di per sé, di considerare senz’altro lecite le immissioni, poiché la tollerabilità deve essere valutata nella situazione concreta, tenendo conto dei luoghi, degli orari, delle caratteristiche della zona e delle abitudini degli abitanti.

È opportuno in merito richiamare altresì Sez. 2, n. 21479/2024, Giannaccari, Rv. 671985-01, che ha specificato come i parametri dettati dall’art. 4 del DPCM del 14 novembre 1997 sono volti a proteggere la salute pubblica mentre, nei rapporti tra privati, vige la disciplina dell’art. 844 c.c., che, nel fissare i criteri a cui il giudice di merito deve attenersi, rimette al suo prudente apprezzamento il giudizio sulla tollerabilità delle immissioni; tale giudizio non è mai assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti.

Sempre in argomento, Sez. 2, n. 29393/2024, Oliva, Rv. 673035-01, ha ribadito che l’art. 844 c.c. impone, nei limiti della normale tollerabilità e dell’eventuale contemperamento delle esigenze della proprietà con quelle della produzione, l’obbligo di sopportazione di quelle inevitabili propagazioni attuate nell’ambito delle norme generali e speciali che ne disciplinano l’esercizio; viceversa, l’accertamento del superamento della soglia di normale tollerabilità ex art. 844 c.c. comporta, nella liquidazione del danno da immissioni, l’esclusione di qualsiasi criterio di contemperamento di interessi contrastanti e di priorità dell’uso poiché, venendo in considerazione, in tale ipotesi, unicamente l’illiceità del fatto generatore del danno arrecato a terzi, si rientra nello schema dell’azione generale di risarcimento danni ex art. 2043 c.c. e specificamente, per quanto concerne il danno non patrimoniale risarcibile, in quello dell’art. 2059 c.c..

La medesima decisione ha, altresì, ribadito che l’art. 844, comma 2, c.c., nella parte in cui rimette alla valutazione del giudice il contemperamento delle esigenze della produzione con le ragioni della proprietà, considerando eventualmente la priorità di un determinato uso, va letto tenendo conto che il limite della tutela della salute è da ritenersi ormai intrinseco nell’attività di produzione, oltre che nei rapporti di vicinato, alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata, sicché deve sempre considerarsi prevalente - rispetto alle esigenze della produzione - la soddisfazione di una normale qualità della vita; ne deriva l’esclusione, in tale evenienza, dell’impiego di qualsiasi criterio di contemperamento di interessi contrastanti e di priorità dell’uso.

Sotto il diverso profilo processuale rileva S.U. n. 18472/2024, Bertuzzi, Rv. 671741-02, la quale ha affermato che n tema di immissioni inquinanti, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia tra privati nella quale l’attore ha domandato la condanna del convenuto ad eseguire opere idonee alla bonifica delle aree e ad evitare la migrazione delle sostanze inquinanti, nonché il risarcimento dei danni alla proprietà, all’attività, all’immagine e alla salute, senza che assuma rilievo la previsione del d.lgs. n. 152 del 2006 riguardante la possibilità di un intervento da parte della P.A. per l’eliminazione della situazione dannosa, trattandosi di un accrescimento dei livelli di tutela, che non può conseguentemente comportare un arretramento della giurisdizione in materia di diritti soggettivi.

Allo stesso modo S.U. n. 13178/2024, Cirillo, Rv. 671130- 02, ha osservato che la controversia risarcitoria nei confronti di una pubblica amministrazione per i danni conseguenti alla lesione dei diritti alla salute e di proprietà, anche se richiede il previo accertamento dell’intollerabilità delle immissioni derivanti dall’esecuzione di una strada pubblica, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, perché riguarda il nucleo minimo essenziale di diritti soggettivi pieni, nei confronti dei quali l’azione della pubblica amministrazione è vincolata.

6. La tutela del possesso.

La tutela del possesso è affidata alle azioni di reintegrazione e manutenzione (rispettivamente disciplinate dagli artt. 1168 e 1170 c.c.), nonché alle azioni di nunciazione o quasi-possessorie (denuncia di nuova opera e di danno temuto, disciplinate dagli artt. 1171 e 1172 c.c.) - che, in realtà, spettano non solo al possessore, ma anche al proprietario ed al titolare di altro diritto reale di godimento.

Va richiamata Sez. 2, n. 10925/2024, Grasso Giu., Rv. 670967-01, la quale ha ribadito che nel giudizio possessorio l’accoglimento della domanda prescinde dall’accertamento della legittimità del possesso, perché è finalizzato a dare tutela ad una mera situazione di fatto avente i caratteri esteriori della proprietà o di un altro diritto reale. Ne consegue che il giudicato formatosi sulla domanda possessoria è privo di efficacia nel giudizio petitorio avente ad oggetto l’accertamento dell’avvenuto acquisto del predetto diritto per usucapione, in quanto il possesso utile ad usucapire deve avere requisiti che non vengono in rilievo nei giudizi possessori.

Con specifico riferimento alla pubblicità immobiliare deve segnalarsi Sez. 2, n. 08621/2024, Oliva, Rv. 670952-01, la quale ha affermato che in tema di pubblicità immobiliare, l’istituto dell’accessione del possesso non è sempre incompatibile con il sistema tavolare, occorrendo esaminare il contenuto del titolo di trasferimento del diritto reale e verificare se esso presenti elementi idonei a dimostrarne gli esatti confini, poiché l’incompatibilità sussiste solo ove si riscontri l’assoluta carenza di intavolazione del titolo di proprietà del dante causa, mentre ove essa esista, occorre verificare se, unitamente alla proprietà del bene, vi siano i presupposti per riconoscere anche l’accessione del possesso di eventuali diritti reali di servitù, o comproprietà, su beni diversi, posti a servizio di quello trasferito.

7. L’enfiteusi.

Sez. 2, n. 17746/2024, Grasso Gia., Rv. 671893-02, ha affermato che in tema di enfiteusi, il sistema delineato dagli artt. 971, 972 e 973 c.c., in tema di domande di affrancazione, di devoluzione o di risoluzione per inadempimento, sancisce la prevalenza del diritto potestativo dell’enfiteuta all’affrancazione sul diritto potestativo del concedente alla risoluzione del contratto per inadempimento.

La citata decisione ha altresì ribadito che la domanda di devoluzione del fondo enfiteutico rientra nello schema della risoluzione per inadempimento, cosicché la devoluzione non si avvera per il mero inadempimento dell’enfiteuta, occorrendo, invece, che il giudice ne accerti la colpevolezza.

8. Gli usi civici.

Gli usi civici sono essenzialmente disciplinati dalla l. 16 giugno 1927, n. 1766 (conversione in legge del regio decreto 22 maggio 1924 n. 751) e nel relativo regolamento di attuazione, regio decreto 26 febbraio 1928, n, 332 nonché nella l. 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane.). Originariamente, la finalità di tali disposizioni era quella di liquidare i predetti usi civici, per una migliore utilizzazione agricola dei terreni su cui essi insistevano ma essi hanno continuato ad esistere con un ruolo non marginale nell’economia agricola del Paese (Corte cost. 210/2014). In forza dell’evoluzione dell’ordinamento giuridico in tema di assetti fondiari collettivi, la tutela paesistico-territoriale ha incorporato il regime giuridico dei predetti usi, sia i beni in quanto gestiti in conformità a siffatto regime (Corte Cost. n. 71/2020). Gli usi civici possono insistere su beni appartenenti alla collettività degli utenti ovvero insistere su beni privati (cd. in senso stretto). Questi ultimi comportano, per il proprietario, un vincolo ed un limite al pieno godimento del proprio bene, stante l’obbligo di consentire ai membri di una data comunità di fare proprie specifiche utilità: donde la necessità di provvedere alla loro liquidazione.

Premesso quanto innanzi Sez. 2, n. 05989/2024, Oliva, Rv. 670494-01 ha ribadito che la dichiarazione prevista dall’art. 3 della l. n. 1766 del 1927, secondo cui chiunque pretenda di esercitare diritti di uso civico di promiscuo godimento è tenuto a farne dichiarazione al commissario liquidatore entro sei mesi dalla pubblicazione della legge, pena l'estinzione dei relativi diritti, non riguarda i diritti sui terreni che, appartenendo al demanio universale o comunale, siano propri della stessa collettività degli utenti; infatti, allo scopo di evitare contrasti o incertezze fra le popolazioni agrarie, il legislatore, nel prevedere l'obbligo della denuncia esclusivamente per i diritti di promiscuo godimento, ha inteso riferirsi ai diritti di uso civico su beni altrui, non potendosi tale ipotesi configurare nel caso di titolarità dei beni spettanti alla stessa universitas di appartenenza degli utenti, anche quando i diritti siano esercitati da collettività residenti in parti limitate del territorio comunale. Tale normativa non è in contrasto con gli artt. 3 e 42 Cost., giacché la profonda diversità dei contenuti dei diritti di uso civico, su beni privati o appartenenti ad enti territoriali distinti da quelli di residenza degli utenti, rispetto a quelli aventi ad oggetto beni della propria universitas, giustifica la diversa disciplina, senza incontrare alcuna controindicazione nell’esigenza della libera circolazione dei beni; quest’ultima, infatti, non può considerarsi un connotato necessario dei beni oggetto di proprietà pubblica che, ai sensi dell’art. 42, comma 1, Cost., sono tenuti distinti da quelli oggetto di proprietà privata.

Sotto il profilo processuale rileva, Sez. 2, n. 08573/2024, Mocci, Rv. 670583-01, la quale ha osservato che il procedimento di reclamo avverso le decisioni del Commissario agli usi civici va inquadrato nel sistema generale delle impugnazioni, sicché il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c. decorre unicamente dalla notificazione della sentenza ad opera delle parti.

La medesima decisione (Rv. 670583-02) ha affermato che i poteri officiosi del commissario agli usi civici, nel processo civile, non possono incidere sull’oggetto e sul contenuto delle domande, che restano una prerogativa delle parti, ai sensi dell’art. 112 c.p.c.

Viene in considerazione inoltre S.U. n. 26598/2024, Criscuolo, Rv. 672497-01, la quale ha statuito che al Comune spetta il potere di gestione e amministrazione dei beni frazionali di uso civico fino alla costituzione dell'Amministrazione separata dei beni civici frazionali, la quale succede all'ente locale e subentra nei rapporti da questo già instaurati.

Le S.U. hanno così affermato che, una volta ribadito che i diritti di uso civico gravanti su beni collettivi non possono essere posti nel nulla (ovvero considerati implicitamente estinti) per effetto di un decreto di espropriazione per pubblica utilità, poiché la loro natura giuridica assimilabile a quella demaniale lo impedisce, essendo, perciò, necessario, per l’attuazione di una siffatta forma di espropriazione, un formale provvedimento di sdemanializzazione, la cui mancanza rende invalido il citato decreto espropriativo che implichi l’estinzione di eventuali usi civici di questo tipo ed il correlato trasferimento dei relativi diritti sull’indennità di espropriazione deve ritenersi siano affetti da nullità solo i contratti con i quali il comune alieni un terreno incluso nel demanio di uso civico, per impossibilità giuridica dell’oggetto, ove non sia stato in precedenza reso formale atto di determinazione della categoria di appartenenza del bene, secondo le previsioni della legge 16 giugno 1927 n. 1766 (Sez. 2, n. 11265/1990, Patierno, Rv. 469861-01).

Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda di condanna di un’associazione sportiva alla restituzione di beni gravati da uso civico, affermando che, una volta costituita, l’Amministrazione separata istante era succeduta, dal lato del concedente, nella convenzione con cui il Comune aveva affidato tali cespiti all’associazione per la realizzazione di un centro sportivo.

S.U. n. 23137/2024, Tedesco, Rv. 672211-01, ha infine chiarito che è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo - e non del commissario agli usi civici - la controversia introdotta da un’università agraria, titolare di fondi già definitivamente riconosciuti di dominio collettivo, per contestare le delibere comunali di classificazione delle strade ed acquisizione dei fondi al patrimonio dell’ente.

  • eredità
  • diritto successorio
  • donazione

CAPITOLO VIII

SUCCESSIONI E DONAZIONI

(di Francesco Graziano )

Sommario

1 Diritti dei successori, accettazione beneficiata, actio interrogatoria ed eredità giacente. - 2 La successione testamentaria. - 3 Il legato. - 4 L’azione di riduzione. - 5 Scioglimento della comunione ereditaria e collazione. - 6 Divieto di patti successori. - 7 Donazioni.

1. Diritti dei successori, accettazione beneficiata, actio interrogatoria ed eredità giacente.

In tema di diritti successori e, in specie, dei diritti dei figli, la l. n. 219 del 2012 ha inteso assicurare una piena e completa equiparazione dello status e del trattamento dei figli, indipendentemente dal contesto nel quale sono stati generati, intervenendo poi radicalmente sulla nozione di parentela, che, a mente del novellato articolo 74 c.c., è legata al solo vincolo di sangue (la discendenza da uno stesso stipite), dovendosi prescindere anche dalla circostanza che la procreazione sia avvenuta o meno all’interno del matrimonio. Tra le norme modificate dal libro secondo del Codice civile per effetto del d.lgs. n. 154 del 2013 rientra anche quella di cui all’art. 566, dedicata alla successione dei figli, che, nel prevedere la successione paritaria dei figli e i genitori, ha soppresso ogni riferimento alla diversa condizione di figlio naturale o legittimo riportata nella norma previgente, nonché il richiamo all’istituto della commutazione di cui all’articolo 537 c.c.

L’intervenuta equiparazione, nelle successioni ab intestato, tra figli legittimi e figli nati fuori del matrimonio ha condotto Sez. 2, n. 09066/2023, Criscuolo, Rv. 667546-01, ad affermare l’applicazione retroattiva della relativa disciplina anche alle successioni apertesi prima dell’entrata in vigore della citata disposizione, al fine di evitare ogni discriminazione fondata sullo status filiationis, senza che una tale interpretazione si ponga in contrasto con i principi della costituzione, in quanto assicura il pieno adeguamento del diritto nazionale ai principi della CEDU, sottraendo quindi il trattamento successorio dei figli ad ogni valutazione di incompatibilità con le norme sovranazionali.

In tema di successione legittima, il rapporto di parentela con il de cuius, quale titolo che, a norma dell’art. 565 c.c., conferisce la qualità di erede, deve essere provato tramite gli atti dello stato civile, salvo che questi ultimi manchino o siano andati distrutti o smarriti, potendo in questo caso la prova dei fatti oggetto di registrazione - quali la nascita, la morte o il matrimonio - essere data con ogni mezzo, ai sensi dell’art. 452 c.c. (Sez. 2, n. 19254/2024, Cavallino, Rv. 671727-01).

Con riguardo ai diritti vantati a titolo ereditario, Sez. 2, n. 09904/2024, Criscuolo, Rv. 671018-01 ha evidenziato che in caso di apertura della successione, essi hanno carattere generalmente disponibile, anche in ipotesi di verifica circa la validità del testamento ex art. 591, comma 1, n. 3), c.c., in quanto le decisioni che ne derivano non incidono sulla capacità di agire di un soggetto (peraltro non più in vita), ma si limitano ad accertare l’eventuale condizione di minorata capacità di intendere e volere, alla data di redazione del testamento, cosicché esse non rientrano tra le azioni concernenti lo stato o la capacità delle persone.

Di indubbia rilevanza anche Sez. 2, n. 08942/2024, Giannaccari, Rv. 670957-01, secondo cui con la petizione ereditaria sono reclamabili soltanto i beni nei quali l’erede è succeduto mortis causa al de cuius e non quelli che, al momento dell’apertura della successione, sono già fuoriusciti dal patrimonio del defunto e che, pertanto, non possono essere considerati beni ereditari. Applicando tale principio, la S.C. ha, infatti, confermato la sentenza di merito che aveva tenuto distinte le somme presenti su un conto corrente e prelevate dopo la morte del de cuius, da quelle presenti su un conto deposito titoli e prelevate prima della morte, riconoscendo l’esperibilità dell’azione solo nel primo caso.

In caso di accettazione dell’eredità con beneficio di inventario, l’art. 485 c.c. stabilisce, al primo comma, che il chiamato che si trovi nel possesso dei beni deve fare l’inventario entro tre mesi decorrenti dall’apertura della successione o dalla notizia della medesima, altrimenti è erede puro e semplice. Al riguardo, Sez. 2, n. 15468/2024, Criscuolo, Rv. 671694-01 ha chiarito che il chiamato all’eredità investito della nuda proprietà di un immobile, con l’occupazione di quest’ultimo esercita il possesso corrispondente alla nuda proprietà, secondo la definizione dell’art. 1140 c.c., ancorché sul medesimo cespite insista il possesso dell’usufruttuario generale dei beni ereditari, ed acquista, pertanto, la qualità di erede in base al meccanismo di cui all’art. 485 c.c.

In punto di accettazione tacita, è stato chiarito che, per aversi quest’ultima, non basta che un atto sia compiuto dal chiamato con l’implicita volontà di accettare, ma è necessario che si tratti di atto che egli non avrebbe diritto di fare, se non nella qualità di erede, cosicché è irrilevante l’esecuzione di un legato ad opera del chiamato, con denaro proprio o di un terzo, perché, come i debiti ereditari, anche i legati possono essere adempiuti direttamente da terzi, senza alcun esercizio di diritti successori (Sez. 2, n. 11389/2024, Fortunato, Rv. 671120-01).

Sempre con riguardo all’istituto di cui all’art. 476 c.c., Sez. 3, n. 22769/2024, Rossi, Rv. 672051-01, ha affrontato la delicata questione della valutazione degli atti di natura fiscale compiuti dal chiamato, affermando che l’accettazione tacita dell’eredità può essere desunta dal compimento di atti di natura non meramente fiscale (come la denuncia di successione), ma al contempo fiscali e civili (come la voltura catastale), esclusivamente se posti in essere dal chiamato o a questo riferibili in via mediata, per conferimento di delega ovvero per svolgimento di mansioni procuratorie o attraverso negotiorum gestio, seguiti da ratifica dell’interessato, cosicché non è configurabile l’accettazione tacita in caso di omessa identificazione del soggetto che ha conferito la delega o successivamente ratificato l’operato di chi ha in concreto compiuto l’atto.

Infine, è stato affermato che l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da un soggetto nella qualità di erede dell’ingiunto costituisce accettazione tacita dell’eredità, senza che assuma alcuna rilevanza la circostanza che tale opposizione sia stata dichiarata inammissibile, posto che l’accettazione dell’eredità, a tutela della stabilità degli effetti connessi alla successione mortis causa, si configura come atto puro ed irrevocabile e quindi insuscettibile di essere caducato da eventi successivi (Sez. 3, n. 15504/2024, Tatangelo, Rv. 671250-01).

Con riguardo ai minori (e agli incapaci), come noto, l’accettazione dell’eredità deve farsi necessariamente con il beneficio d’inventario, giusta il disposto dell’art. 471 c.c. In ordine, poi, all’ipotesi in cui la dichiarazione di accettazione non sia seguita immediatamente dall’inventario, soccorre il disposto dell’art. 489 c.c., il quale prevede espressamente che i minori, gli interdetti e gli inabilitati non si intendono decaduti dal beneficio d’inventario, se non al compimento di un anno dalla maggiore età o dal cessare dello stato d’interdizione o d’inabilitazione, qualora entro tale termine non abbiano provveduto al compimento dell’inventario.

Nel corso dell’anno 2023, peraltro, è stata sollevata, mediante O.I. n. 34852/2023, Fortunato (non massimata), questione di contrasto circa la possibilità, per il chiamato (incapace o minore) nel cui interesse sia stata fatta la dichiarazione ex art. 484 c.c. ma non l’inventario, di rinunciare all’eredità fino a che non sia spirato il termine di un anno previsto dall’art. 489 c.c.

In particolare, erano emersi tre diversi indirizzi giurisprudenziali, suscettibili di essere riassunti nei seguenti termini: 1) in base ad un primo orientamento, il minore non avrebbe potuto rinunciare all’eredità qualora il genitore (o il rappresentante legale) avesse effettuato la dichiarazione di accettazione anche senza la redazione dell’inventario (Sez. 2, n. 15267/2019, Sabato, Rv. 654083-01). In altri termini, ove la dichiarazione di accettazione fosse avvenuta nelle forme prescritte dall’art. 484 c.c., il minore avrebbe acquistato la qualità di erede e non avrebbe potuto rinunciare, avendo solo la facoltà di procedere alla redazione dell’inventario e, decorso l’anno dal raggiungimento della maggiore età senza averlo redatto, sarebbe divenuto erede puro e semplice; 2) alla stregua di un secondo orientamento, il minore o incapace avrebbe avuto facoltà di rinunciare all’eredità entro un anno dal raggiungimento della maggiore età (o dalla cessazione della condizione di incapacità), in quanto l’art. 489 c.c. avrebbe neutralizzato le conseguenze derivanti dal mancato rispetto dei termini ordinari, cosicché la decadenza dal beneficio si sarebbe verificata solo se l’incapace non avesse redatto l’inventario entro un anno, conservando, fino a quel momento, la facoltà di rinunciare all’eredità (Sez. 2, n. 09648/2000, De Julio, Rv. 538687-01, Sez. 1, n. 04561/1988, Maiella, Rv. 459473-01, Sez. 2, n. 09142/1993, Paolini, Rv. 483611-01, nonché Sez. T, n. 01346/2002, Papa, Rv. 552035-01); 3) un terzo orientamento aveva, infine, assunto una posizione espressamente definita «intermedia» dall’ordinanza interlocutoria, evidenziando come la redazione dell’inventario rappresentasse uno degli elementi costitutivi di una fattispecie a formazione progressiva, cosicché ove il genitore (o legale rappresentante) del minore (o dell’incapace) avesse accettato l’eredità previa autorizzazione del giudice tutelare, senza compiere l’inventario, il mancato perfezionamento della procedura di accettazione beneficiata avrebbe mantenuto il minore nella qualità di chiamato, con la conseguenza che questi, divenuto maggiorenne, avrebbe potuto decidere, entro il termine previsto dall’art. 489 c.c. (un anno dal compimento della maggiore età o dalla cessazione dello stato di interdizione o inabilitazione), se conservare il beneficio, procedendo al compimento dell’inventario, o rinunciare all’eredità e, solo qualora fosse rimasto inerte lasciando decorrere invano tale termine, sarebbe decaduto dal beneficio e divenuto erede puro e semplice (Sez. 2, n. 29665/2018, Criscuolo, non massimata).

Orbene, nell’anno oggetto della presente rassegna, le Sezioni Unite, investite della suddetta questione di contrasto, sono intervenute a risolverlo, aderendo alla prima delle impostazioni ermeneutiche sopra enucleate ed enunciando il principio secondo cui in tema di eredità devoluta a minori o incapaci, la dichiarazione di accettazione con beneficio d’inventario resa dal legale rappresentante, ancorché non seguita dall’inventario, comporta per il minore l’acquisto della qualità di erede e, pertanto, rende inefficace la rinuncia all’eredità da lui manifestata una volta divenuto maggiorenne (Sez. U, n. 31310/2024, Bertuzzi, Rv. 673165-01).

Sempre in punto di beneficio d’inventario, Sez. 2, n. 27626/2024, Pirari, Rv. 672837-01 ha chiarito che il coerede con beneficio d’inventario, cui è riconosciuta l’amministrazione del patrimonio relitto e la liquidazione del passivo, può pagare, con risorse proprie, i debiti ereditari, venendo conseguentemente surrogato, ex art. 1203, n. 4), c.c., nel diritto del creditore soddisfatto, senza che, a tal fine, rilevi la capienza o meno dell’asse ereditario, la quale incide non già sull’accertabilità, a monte, dell’an e del quantum del credito, bensì esclusivamente sulla fase successiva del pagamento.

In caso di accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, infatti, la possibilità, per i creditori del de cuius, di pretendere dai coeredi il pagamento dei debiti ereditari in misura non eccedente la rispettiva quota, come previsto ex art. 754 c.c., incontra il limite correlato alla necessità di soddisfarsi sui soli beni ereditari, cosicché, in caso di incapienza del patrimonio relitto, l’erede beneficiato, ove sollevi apposita eccezione, non potrà essere chiamato a rispondere con beni propri (Sez. 2, n. 27626/2024, Pirari, Rv. 672837-02).

In tema di procedura relativa al compimento dell’inventario, Sez. 2, n. 09063/2024, Varrone, Rv. 670731-01 ha precisato che il verbale di inventario redatto dal notaio ex art. 775 c.p.c., in quanto atto rogato nell’esercizio delle funzioni, è assistito da pubblica fede e rappresenta, fino a prova contraria, fonte privilegiata di convincimento circa la ricostruzione e l’ammontare dell’asse ereditario al momento di apertura della successione, della cui reale consistenza il notaio incaricato è personalmente tenuto ad accertarsi, potendo logicamente procedere all’interpello degli eredi presenti solo dopo una personale ricognizione dei beni da inventariare.

Con riguardo all’istituto della cd. actio interrogatoria, Sez. 2, n. 28666/2024, Manna F., Rv. 672811-01 la quale ha affermato che tale rimedio, previsto dal combinato disposto degli artt. 481 c.c. e 749 c.p.c., non è volto a dirimere un conflitto tra diritti incidendo, senza efficacia di giudicato e indipendentemente dal tipo di delazione, testamentaria o legittima, sul solo diritto potestativo del chiamato all’eredità con la conseguenza che, ove esercitato attraverso la dichiarazione di accettazione, non si determina la delazione dell’eredità in via succedanea o l’accrescimento a favore di altri chiamati, la cui condizione di aspettativa di diritto è tutelata attraverso il suddetto strumento sollecitatorio. Da tale inidoneità al giudicato consegue che resta impregiudicata ogni questione che possa insorgere tra i chiamati, ivi inclusa quella inerente all’acquisto della qualità di erede da parte dell’interrogato per effetto di un atto o di un fatto precedente all’instaurazione del procedimento.

Sostanzialmente nella stessa linea si collocaSez. 3, n. 01735/2024, Fanticini, Rv. 669824-01 secondo cui la perdita del diritto di accettare l’eredità, conseguente all’omessa dichiarazione nell’ambito dell’actio interrogatoria ex art. 481 c.c., è priva di effetti qualora sia precedentemente intervenuta l’accettazione tacita del chiamato, poiché quest’ultima è irrevocabile e comporta il definitivo acquisto della qualità di erede, in applicazione del principio “semel heres, semper heres”. In particolare, la S.C. ha altresì escluso che il definitivo accoglimento dell’impugnazione, svolta ai sensi dell’art. 524 c.c. da un creditore, della rinunzia del debitore esecutato all’eredità - alla quale è equiparata la perdita del diritto di accettarla ex art. 481 c.c. - potesse spiegare effetti di giudicato nell’azione di accertamento della sua precedente accettazione tacita e nell’opposizione di terzo all’esecuzione promossa dai successivi chiamati.

In assenza di una valida accettazione dell’eredità, viene disposta l’apertura della curatela dell’eredità giacente, la quale cessa con l’accettazione dell’eredità. In tal caso, la sentenza emessa nei confronti del curatore fa stato e ha efficacia di giudicato anche nei confronti di coloro che, con l’accettazione, abbiano poi acquistato la qualità di erede, atteso che il giudicato produce i suoi effetti nei confronti degli eredi e aventi causa delle parti originarie ovvero di chi subentra nella titolarità dei beni affidati, in assenza di un’iniziale accettazione, alla gestione e alla cura del curatore dell’eredità giacente (Sez. 2, n. 02725/2023, Criscuolo, Rv. 666839-01).

2. La successione testamentaria.

Con riguardo all’impugnazione del testamento olografo, è stato ribadito che il giudizio di verificazione deve necessariamente svolgersi con un esame grafico espletato sull’originale del documento per rinvenire gli elementi che consentono di risalire, con elevato grado di probabilità, al reale autore della sottoscrizione; tuttavia, una volta verificati sul documento originale i dati che l’ausiliario reputi essenziali per l’accertamento dell’autenticità della grafia, il prosieguo delle operazioni può svolgersi su eventuali copie o scansioni (Sez. 2, n. 03603/2024, Fortunato, Rv. 670000-01; conf. Sez. 6-2, n. 00711/2018, Criscuolo, Rv. 647974-01).

Nel giudizio di impugnazione di un testamento per nullità, la parte che eccepisce la sanatoria in virtù di convalida o di esecuzione volontaria è tenuta a fornire la prova della conoscenza del vizio che ha causato la nullità di una disposizione testamentaria invalida (Sez. 2, n. 31170/2024, Falaschi, Rv. 673096-01).

L’attività interpretativa del testamento, che può esercitarsi anche attraverso il ricorso, in via sussidiaria, ad elementi ad esso estrinseci, purché sempre riferibili al disponente, quali ad esempio, la sua cultura, la mentalità, il suo ambiente di vita e le sue condizioni fisiche, allorché dal relativo testo non emerga, con certezza, l’effettiva intenzione del testatore e la portata della disposizione (Sez. 2, n. 25521/2023, Papa, Rv. 668928-02), non consente al giudice di attribuire d’ufficio ad una disposizione mortis causa una qualificazione giuridica diversa da quella voluta dal testatore e risultante dalla scheda testamentaria, sicché egli non può, ad esempio, convertire in un onere o in un legato, ai sensi dell’art. 1424 c.c., in assenza della richiesta della parte, la condizione sospensiva illecita apposta ad una istituzione d’erede (Sez. 2, n. 08733/2023, Criscuolo, Rv. 667566-02).

Sempre in punto di attività interpretativa, nell’anno oggetto di rassegna, Sez. 2, n. 05487/2024, Giannaccari, Rv. 670484-01 ha chiarito che, nell’interpretazione del testamento, il giudice di merito deve accertare, secondo il principio generale ex art. 1362 c.c., l’effettiva volontà del testatore, comunque espressa, valutando congiuntamente e in modo coordinato l’elemento letterale e quello logico dell’atto mortis causa, nel rispetto del principio di conservazione, sicché viola l’art. 1367 c.c. il giudice che opti immotivatamente per l’interpretazione invalidante di una disposizione testamentaria in realtà suscettibile di interpretazioni alternative. In particolare, tale principio è stato affermato con riguardo a un testamento con cui la de cuius aveva istituito erede il marito, prevedendo a suo carico l’obbligo morale di riscrivere l’atto, dopo la sua morte, e di istituire eredi i cognati. La S.C. ha confermato la sentenza d’appello che, all’esito della premorienza del coniuge istituito, aveva escluso la configurabilità del meccanismo della sostituzione ex art. 688 c.c., in favore dei cognati.

Con riguardo ai contenuti del testamento, si è affermato che ove il testatore, dopo avere apposto alla disposizione testamentaria una condizione sospensiva, dipendente anche dalla sua volontà, ne impedisca l’avveramento, la disposizione, se non revocata, resta pienamente efficace (Sez. 2, n. 25116/2024, Grasso Giu., Rv. 672291-01).

In punto di divisione fatta dal testatore, Sez. 2, n. 09888/2024, Criscuolo, Rv. 670965-01 ha precisato che la cd. divisio inter liberos, regolata ex art. 734 c.c., ricorre ove il testatore intenda effettuare direttamente la divisione, totale o parziale, del suo patrimonio tra gli eredi, mediante formazione delle quote e individuazione dei beni di ciascuna di esse, impedendo, così, il sorgere della comunione ereditaria, mentre, nell’ipotesi ex art. 733 c.c., il testatore non divide i suoi beni, ma si limita a dettare le regole per la futura divisione, con efficacia obbligatoria per gli eredi.

3. Il legato.

L’accoglimento della domanda di nullità del legato non determina l’accrescimento delle altre quote di legati ai sensi dell’art. 675 c.c., dal momento che la previsione da parte del de cuius di attribuire i beni oggetto di legato secondo precise e predeterminate quote esclude l’applicazione di tale istituto, ma realizza una fattispecie assimilabile a quella della sopravvenienza di beni da assegnarsi a colui che è istituito erede ex re certa, secondo la previsione dell’art. 588 c.c. (Sez. 2, n. 08319/2024, Criscuolo, Rv. 670865-01).

4. L’azione di riduzione.

La riduzione per lesione di legittima ha natura di azione personale, ma non obbligatoria, poiché non è diretta ad ottenere l’adempimento di un’obbligazione, ma solo a far valere le ragioni successorie del legittimario nei riguardi del beneficiario di un atto di liberalità, cosicché ad essa non si applica l’art. 2943, comma 4, c.c., che concerne esclusivamente l’interruzione della prescrizione relativa ai diritti obbligatori (Sez. 2, n. 27352/2024, Manna F., Rv. 673516-06).

Con riguardo alle condizioni per l’esercizio di tale azione e, in particolare, all’imputazione ex se, è stato precisato che la dispensa del donatario dall’imputare la donazione alla propria quota di legittima, costituendo un autonomo negozio con funzione mortis causa destinato a produrre effetti dopo la morte del disponente, può essere revocata con un successivo testamento del donante, purché la revoca sia deducibile con certezza dal contesto della disposizione, senza possibilità di equivoci sul significato sia logico che letterale dell’espressione usata, restando conseguentemente esclusa l’utilizzabilità di elementi extracontrattuali e la desumibilità di una volontà in tal senso per implicito dalle disposizioni del testatore (Sez. 2, n. 03352/2024, Cavallino, Rv. 670526-02). In particolare, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che, pur dando atto correttamente che la dispensa dall’imputazione ex se possa essere successivamente revocata, non aveva proceduto ad un esame specifico delle disposizioni testamentarie e aveva ritenuto sufficiente l’esistenza di un successivo testamento.

Sez. 2, n. 17198/2024, Picaro, Rv. 671764-01 ha affermato che nel caso in cui il testatore ha disposto per testamento delle sue sostanze prevedendo a favore dei legittimari esclusivamente la quota di riserva, senza dispensa dalla collazione, l’obbligo di restituzione alla massa ereditaria di quanto ricevuto in eccedenza, rispetto al valore dei beni donati in vita, è una conseguenza legale della collazione imposta dal testatore ai legittimari e non richiede l’esperimento dell’azione di riduzione per lesione di legittima da parte dei coeredi testamentari.

Di indubbio interesse con riguardo al tema in esame, è anche Sez. 2, n. 14211/2024, Fortunato, Rv. 671506-01 secondo cui in materia di successione necessaria, la riunione fittizia, quale operazione meramente contabile di sommatoria tra attivo netto e donatum, cioè tra il valore dei beni relitti al tempo dell’apertura della successione, detratti i debiti, ed il valore dei beni donati, sempre al momento dell’apertura della successione, è finalizzata alla determinazione della quota disponibile e di quella di legittima, per accertare l’eventuale lesione della quota riservata al legittimario, dovendosi, quindi, computare tutte le donazioni, a prescindere da chi ne sia il beneficiario, ivi comprese la donazioni ricevute da soggetto non rientrante tra quelli tenuti alla collazione ex art. 737 c.c.; ne consegue che l’inammissibilità della domanda di riduzione proposta nei confronti del donatario non coerede dal legittimario che non abbia accettato l’eredità con il beneficio d’inventario è del tutto ininfluente ai fini della riunione fittizia.

5. Scioglimento della comunione ereditaria e collazione.

Il giudizio di divisione, in quanto volto ad accertare un diritto comune a tutte le parti in causa su determinati beni, presuppone l’appartenenza di quest’ultimi alla comunione; appartenenza che deve sussistere sino alla definizione della divisione, non potendosi addivenire all’apporzionamento di beni che abbiano perso il carattere della proprietà comune, per essere stati oggetto di acquisto da parte di un terzo nel corso del giudizio (Sez. 2, n. 05920/2024, Criscuolo, Rv. 670492-01). Pertanto, l’intervenuto giudicato di accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c., avanzata da parte di un terzo sulla base di un contratto preliminare concluso con il de cuius e relativa al bene oggetto di divisione, preclude la prosecuzione di quest’ultimo giudizio, senza che assuma alcun rilievo la priorità della trascrizione della domanda della sentenza costitutiva rispetto a quella di scioglimento della comunione, non dovendosi risolvere un conflitto di titoli derivante da una doppia alienazione immobiliare da parte dello stesso autore (Sez. 2, n. 05920/2024, Criscuolo, Rv. 670492-02).

In tema di competenza per territorio relativa alle cause tra coeredi, Sez. 2, n. 29622/2024, Papa, Rv. 673089-01 ha chiarito che le domande di divisione di eredità di diversa provenienza o di divisione ordinaria nei confronti di soggetti anche parzialmente diversi non possono, per l’art. 22 c.p.c., essere proposte cumulativamente se appartengono alla competenza territoriale di giudici diversi; lo spostamento di competenza in base al cumulo soggettivo non è possibile perché l’art. 33 c.p.c. riguarda il foro generale delle persone fisiche e, inoltre, l’art. 104 c.p.c., nel prevedere che domande formulate nei confronti della stessa parte, anche non altrimenti connesse, possano essere proposte davanti al medesimo giudice, permette la deroga, per espresso richiamo al comma 2 dell’art. 10 c.p.c., alla sola competenza per valore, cosicché, se una delle domande appartiene alla competenza territoriale di un giudice diverso, la deroga per motivi di connessione soggettiva non è consentita.

Sempre in ordine ai profili processuali, Sez. 2, n. 01422/2024, Mondini, Rv. 669931-01 ha precisato che il decreto di approvazione del verbale di estrazione e di consequenziale attribuzione delle quote non ha - in difetto di contestazioni sollevate ex artt. 789, comma 3, c.p.c.in ordine al progetto di divisione, ovvero ex art. 195 disp. att. c.p.c. in ordine alle operazioni materiali di sorteggio e di attribuzione dei lotti aliunde predeterminati - contenuto decisorio e non è soggetto a impugnazione, in quanto mero atto esecutivo della precedente ordinanza di approvazione del progetto di divisione.

Con riguardo ai beni caduti in comunione ereditaria, Sez. 3, n. 10585/2024, Dell’Utri, Rv. 670786-01 ha ribadito che i crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, in conformità al disposto degli artt. 727 e 757 c.c., con la conseguenza che ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l’intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l’intervento di questi ultimi in presenza dell’interesse all’accertamento della sussistenza o meno del credito nei confronti di tutti (conf. Sez. 3, n. 15894/2014, Spirito, Rv. 632723-01).

Parimenti si è ribadito, in punto di collazione, che i beni che i coeredi non donatari possono prelevare dalla massa ereditaria a seguito della collazione per imputazione effettuata dai coeredi donatari devono essere stimati per il valore che avevano all’epoca dell’apertura della successione e non già al momento della divisione, perché detti prelevamenti, pur costituendo una delle fasi in cui si attua la divisione, non si identificano con le operazioni divisionali vere e proprie, avendo, al pari della collazione, il prevalente scopo di assicurare la parità di trattamento fra coeredi donatari e coeredi non donatari (Sez. 2, n. 12068/2024, Criscuolo, Rv. 671485-01; conf. Sez. 2, n. 03235/2000, Iacubino, Rv. 534884-01).

È stata reputata donazione indiretta dell’immobile, soggetta, in morte del donante, alla collazione ex art. 746 c.c., la cessione gratuita della quota di partecipazione ad una cooperativa edilizia, finalizzata all’assegnazione dell’alloggio in favore del cessionario, giacché tale quota esprime non una semplice aspettativa, ma un vero e proprio credito all’attribuzione dell’alloggio (Sez. 2, n. 15517/2024, Criscuolo, Rv. 671696-01).

Circa la sorte dei frutti dei beni caduti in comunione ereditaria, Sez. 2, n. 05978/2024, Picaro, Rv. 670527-01) ha chiarito che quelli naturali, già separati al momento della divisione, sono di proprietà di tutti i partecipanti, in conformità del disposto degli artt. 820 e 821 c.c. e non possono quindi, salva diversa volontà delle parti, diventare di proprietà esclusiva del condividente cui sia stato assegnato il bene che li ha prodotti. Invece, nell’ipotesi in cui i frutti stessi non siano stati ancora separati al momento della divisione, è operante l’efficacia retroattiva dall’art. 757 c.c., con la conseguenza che il condividente assegnatario ha il diritto di percepire per l’intero i frutti stessi anche se riferibili al periodo in cui il bene che li ha prodotti era comune.

Strettamente connesso alla tematica dei frutti è, come noto, l’istituto del rendiconto, in ordine al quale Sez. 2, n. 01319/2024, Pirari, Rv. 669929-01 ha evidenziato che esso, ancorché per il disposto dell’art. 723 c.c. costituisca operazione contabile che deve necessariamente precedere la divisione, poiché preliminare alla determinazione della quota spettante a ciascun condividente, non si pone, tuttavia, in rapporto di pregiudizialità con la proposizione della domanda di divisione giudiziale, ben potendosi richiedere tale divisione ex art. 1111 c.c. a prescindere dal rendiconto, a tanto potendosi e dovendosi provvedere nel corso del giudizio. Il giudice non può, peraltro, disporre il rendiconto senza istanza delle parti, le quali devono indicare i presupposti di fatto del relativo obbligo, con la conseguenza che la detta istanza non può non essere soggetta al regime di cui all’art. 345 c.p.c.

In ordine agli strumenti processuali attraverso cui il rendiconto si realizza, si è chiarito che poiché esso opera esclusivamente in relazione a determinati, specifici rapporti giuridici, caratterizzati in genere da un’amministrazione di beni altrui, fuori di questi casi, la procedura di cui agli artt. 263 e segg. c.p.c. è meramente facoltativa e l’ammissione del rendiconto rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito il quale può preferire il ricorso ad altri mezzi di prova; tale principio vale anche nella divisione ereditaria, perché l’art. 723 c.c. prescrive solo che i condividenti, nel corso delle operazioni divisionali, si rendano i conti, senza stabilire le modalità con cui ciò debba avvenire (Sez. 2, n. 27591/2024, Mondini, Rv. 673517-01).

Di indubbio interesse, da ultimo, anche due pronunce in tema di retratto successorio. Anzitutto, Sez. 3, n. 25443/2024, Guizzi, Rv. 672443-01, la quale ha affrontato il delicato profilo del conflitto tra il diritto di prelazione del coerede (ex art. 732 c.c.) e quello del coltivatore diretto, mezzadro, colono o compartecipante, ex art. 8, l. n. 590 del 1965, in caso di acquisto di quota di eredità avente ad oggetto, tra l’altro, un fondo agricolo, affermando la prevalenza del primo sul secondo.

Infine, Sez. 2, n. 05874/2024, Criscuolo, Rv. 670490-01 ha precisato che, in tema di retratto successorio, la cd. denuntiatio della vendita della quota, per essere conforme all’art. 732 c.c., deve risultare tale da permettere al coerede di comprendere concretamente il tenore dell’offerta e valutarne, in tutti i suoi elementi, la convenienza, così che si possa configurare una eventuale valida rinuncia al diritto di prelazione. Con tale pronuncia la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto espressione di una implicita rinuncia al diritto di prelazione da parte del coerede quella afferente ad un preliminare di vendita diverso, quanto all’oggetto e al prezzo, al definitivo poi concluso dai coeredi, promittenti venditori.

6. Divieto di patti successori.

Ai fini della configurazione di un patto successorio vietato, occorre accertare: 1) se il vincolo giuridico abbia avuto la specifica finalità di costituire, modificare, trasmettere o estinguere diritti relativi ad una successione non ancora aperta; 2) se la cosa o i diritti formanti oggetto della convenzione siano stati considerati dai contraenti come entità della futura successione e se siano, comunque, ricompresi nella successione stessa; 3) se il promittente abbia inteso provvedere in tutto o in parte della propria successione, privandosi, così dello jus poenitendi; 4) se l’acquirente abbia contrattato o stipulato come avente diritto alla successione stessa; 5) se il programmato trasferimento, dal promittente al promissario, avrebbe dovuto aver luogo mortis causa, ossia a titolo di eredità o di legato (cfr. da ultimo, Sez. 2, n. 14110/2021, Bellini, Rv. 661331-01; già in tal senso, Sez. 2, n. 01683/1995, Patierno, Rv. 490468-01; Sez. 2, n. 02404/1971, Iannitti, Rv. 353355-01).

L’art. 458 c.c. mira, invero, a salvaguardare il principio - di ordine pubblico - secondo cui la successione mortis causa può essere disciplinata, oltre che dalla legge, solo dal testamento (cd. tipicità degli atti mortis causa) e a tutelare la libertà testamentaria fino alla morte del disponente, sicché, in considerazione della ratio del divieto, sono - invece - sottratti all’ambito applicativo della norma i negozi in cui l’evento morte non è causa dell’attribuzione, ma viene ad incidere esclusivamente sull’efficacia dell’atto, il cui scopo non è di regolare la futura successione.

In particolare, secondo un autorevole orientamento dottrinale, l’atto mortis causa vietato (diverso dal testamento) è destinato a regolare i rapporti che scaturiscono dalla morte del soggetto, senza produrre alcun effetto, neppure prodromico o preliminare fino a quando il soggetto è in vita e investe rapporti e situazioni che si formano in via originaria con la morte del soggetto o che dall’evento morte traggono una loro autonoma qualificazione, mentre il negozio post mortem valido è destinato a regolare una situazione preesistente, sia pure subordinandone gli effetti alla morte di una delle parti, la quale riveste un ruolo diverso, essendo l’attribuzione, in questo caso, attuale nella sua consistenza patrimoniale e non limitata ai beni rimasti nel patrimonio del disponente al momento della morte (Sez. U, n. 18831/2019, Giusti, Rv. 654590-01).

Alla stregua di tali principi, Sez. 2, n. 00366/2024, Cavallino, Rv. 669920-01 ha affermato che è nulla per contrasto con il divieto di cui all’art. 458 c.c. la transazione con la quale uno dei futuri eredi, quando è ancora in vita il de cuius, rinunci ai diritti vantati, anche quale legittimario, sulla futura successione, ivi incluso il diritto a fare accertare la natura simulata degli atti di disposizione compiuti dalla de cuius, in quanto idonei a dissimulare una donazione.

7. Donazioni.

In materia di donazione, il requisito dello spirito di liberalità (cd. animus donandi) deve presumersi sussistente ove l’attribuzione avvenga senza corrispettivo e senza costituire adempimento di un’obbligazione, neanche morale o etica, e non può essere escluso sulla base di atti esterni al contratto (Sez. 2, n. 00982/2024, Pirari, Rv. 669928-01).

Si è affermato, inoltre, che la donazione di cosa altrui è nulla per difetto di causa, essendo costitutivi di questa sia il depauperamento del donante con arricchimento del donatario, che l’animus donandi, cioè la consapevolezza di attribuire un vantaggio patrimoniale senza alcuna costrizione, elementi per definizione entrambi insussistenti ove il donante disponga di un bene non facente parte del proprio patrimonio (Sez. 2, n. 29661/2024, Pirari, Rv. 673141-01).

In punto di forma della donazione, si è escluso che il verbale di conciliazione giudiziale sia idoneo a fungere da valido contenitore di una donazione, in quanto privo del necessario rispetto dei requisiti di forma previsti dall’art. 782 c.c. (Sez. 2, n. 02630/2024, Criscuolo, Rv. Rv. 669987-01).

Peraltro, l’atto di donazione nullo, sebbene inidoneo a trasferire la proprietà, può costituire elemento idoneo a determinare l’interversione della detenzione in possesso, tale da rendere il successivo possesso valevoli ai fini dell’usucapione, senza la necessità di alcun atto oppositivo da parte del detentore nei confronti del possessore (Sez. 3, n. 09566/2024, Cirillo F.M., Rv. 670704-01). Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di usucapione abbreviata proposta dal detentore e basata sulla circostanza dell’informale donazione del fondo da parte dell’originaria proprietaria, trattandosi di donazione nulla per mancanza dell’atto pubblico, non ammettendo la prova testimoniale sul punto, senza considerare che quell’informale donazione, ove effettivamente dimostrata, avrebbe potuto determinare l’interversione nel possesso a favore del detentore.

Sez. 2, n. 08456/2024, Giannaccari, Rv. 670578-01 ha affermato l’annullabilità della donazione effettuata da persona sottoposta ad amministrazione di sostegno quando il giudice tutelare, con il decreto di cui all’art. 405 c.c., o successivamente anche d’ufficio, abbia previsto che gli atti di straordinaria amministrazione possano essere validamente eseguiti soltanto con l’assistenza dell’amministratore di sostegno, senza che al riguardo rilevi la conoscenza che il donatario abbia dell’apertura della misura di protezione.

Di indubbio interesse, Sez. 2, n. 19230/2024, Criscuolo, Rv. 671725-01 secondo cui la donazione indiretta è un contratto con causa onerosa, concluso per raggiungere una finalità ulteriore e diversa consistente nell’arricchimento, per mero spirito di liberalità, del contraente che riceve la prestazione di maggior valore e differisce dalla donazione simulata, in cui il contratto apparente non corrisponde alla volontà delle parti, che intendono, invece, stipulare un contratto gratuito, cosicché ad essa non si applicano le limitazioni probatorie dettate dall’art. 1417 c.c., potendo la prova dell’effettiva natura liberale della fattispecie negoziale essere fornita anche a mezzo presunzioni, pur nel caso in cui non si alleghi a fondamento della pretesa la qualità di legittimario.

Infine, Sez. 3, n. 04357/2024, Guizzi, 670120-01 ha esaminato una particolare ipotesi di donazione modale, precisando che, in tema di espropriazione immobiliare, l’obbligazione, assunta col contratto di donazione dal donatario di un immobile, di concedere ai donanti il godimento del cespite donato per tutta la durata della loro vita naturale non è opponibile ai creditori del donatario, né all’aggiudicatario del bene, poiché non si tratta di un’obbligazione propter rem, bensì dell’attribuzione di un diritto personale atipico di godimento, ricollegato al modus della donazione, e la trascrizione della donazione modale non fa acquisire all’onere carattere reale, stante il principio di tipicità dei diritti reali e la riconduzione della donazione modale nell’ambito dei rapporti obbligatori.

In tema di revoca della donazione per ingratitudine, di indubbio interesse è senz’altro Sez. 2, n. 32682/2024, Criscuolo, Rv. 673457-01, secondo cui la liceità della condotta del convivente more uxorio donatario, che intraprenda una nuova relazione, non esime il giudice da una valutazione complessiva del suo comportamento onde apprezzare, per l’accertamento dell’ingiuria grave, le modalità con cui tale nuova relazione sia stata portata alla luce, considerando altresì le ulteriori condotte da cui possa desumersi un contegno irrispettoso verso il donante. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ravvisato la grave ingiuria nel comportamento della donataria che, già prima della donazione, aveva taciuto al convivente donante la nuova relazione e aveva troncato il rapporto pochi giorni dopo l’atto, invitandolo a trovare una nuova abitazione, per iniziare a convivere con il nuovo compagno, proprio nell’immobile a lei donato, a distanza di poco più di un mese).

Infine, con riguardo alla revocazione per sopravvenienza di figli, Sez. 2, n. 32672/2024, Criscuolo, Rv. 673456-01 ha affermato che l’art. 803 c.c. prevede, a tali fini, due presupposti: uno, negativo, costituito dall’assenza di figli o discendenti legittimi, o dall’ignoranza di averne, da parte del donante, al momento della donazione e l’altro, positivo, dato dalla sopravvenienza di un figlio o di un discendente legittimo o dalla sopravvenuta conoscenza della sua esistenza in vita; peraltro, è necessaria l’effettiva venuta ad esistenza del figlio o del discendente, perché solo gli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione della prole giustificano l’esigenza del donante di riconsiderare l’atto di liberalità, cosicché la mera consapevolezza del concepimento da parte del donante non rileva al fine di precludere l’operatività dell’art. 803, comma 2, c.c., che ammette la revocazione anche se il figlio era stato già concepito al tempo della donazione.

  • condominio
  • amministratore

CAPITOLO IX

COMUNIONE E CONDOMINIO

(di Francesco Graziano )

Sommario

1 La formazione del condominio e i diritti dei singoli condomini. - 2 I doveri di custodia: la responsabilità del condominio. - 3 Innovazioni e opere nuove. - 4 Il regolamento condominiale. - 5 Assemblea condominiale e invalidità delle relative deliberazioni. - 6 Impugnazione delibera assembleare. - 7 L’amministratore di condominio. La legittimazione a impugnare e la responsabilità. - 8 Il rendiconto. - 9 La ripartizione delle spese. - 10 Oneri condominiali.

1. La formazione del condominio e i diritti dei singoli condomini.

L’individuazione delle parti comuni operata dall’art. 1117 c.c. non si limita a formulare una mera presunzione di comune appartenenza a tutti i condomini, vincibile con qualsiasi prova contraria, potendo essere superata soltanto dalle opposte risultanze di quel determinato titolo che ha dato luogo alla formazione del condominio per effetto del frazionamento dell’edificio in più proprietà individuali. Tale “presunzione” dispensa il condominio o i singoli condòmini dalla prova del diritto, essendo, piuttosto, onere del singolo condomino, che pretenda l’appartenenza esclusiva di uno dei beni indicati nell’art. 1117 c.c., provare la sua asserita proprietà individuale, senza che, tuttavia, a tal fine sia rilevante il titolo di acquisto proprio o del suo dante causa, ove non si tratti dell’atto costitutivo del condominio, ma di alienazione compiuta dall’iniziale unico proprietario che non si era riservato l’esclusiva titolarità del bene. Una volta che, in difetto di titolo derogatorio, sia sorta la comproprietà delle parti comuni dell’edificio indicate nell’art 1117 c.c., per effetto della trascrizione dei singoli atti di acquisto di proprietà esclusiva - i quali comprendono pro quota, senza bisogno di specifica indicazione, le parti comuni - la situazione condominiale è opponibile ai terzi dalla data dell’eseguita formalità (tra le tante, Sez. 2, n. 03852/2020, Scarpa, Rv. 657106-02).

In questo senso, anche nell’anno oggetto di rassegna, si è affermato che la presunzione di condominialità, prevista dall’art. 1117 c.c. e che opera con riguardo a cose che per le loro caratteristiche strutturali non sono destinate oggettivamente al servizio esclusivo di una o più unità immobiliari, può essere superata soltanto dalle contrarie risultanze dell’atto costitutivo del condominio, quando questo contenga elementi tali da escludere, in modo chiaro e inequivoco, l’alienazione del diritto di condominio (Sez. 2, n. 30791/2024, Giannaccari, Rv. 673043-01).

Nel caso di frazionamento della proprietà di un immobile che dia luogo alla formazione di un condominio, la parte acquirente di una parte di esso, salvo che il titolo non disponga diversamente, entra a far parte del condominio ipso jure et facto relativamente alle parti comuni ex art. 1117 c.c. esistenti al momento dell’alienazione e per addizione, man mano che si realizzano, di quelle ulteriori parti necessarie o destinate, per caratteristiche strutturali e funzionali, all’uso comune, nonché di quelle che i contraenti, nell’esercizio dell’autonomia privata, dispongano comunque espressamente di assoggettare al regime di condominialità (Sez. 2, n. 32857/2023, Scarpa, Rv. 669622-01).

Sempre in caso di frazionamento della proprietà di un edificio comune in distinte unità immobiliari, a seguito dell’attribuzione in sede di esecuzione forzata, si determina una situazione di condominio per la quale vige la presunzione legale pro indiviso di quelle parti del fabbricato che, per ubicazione e struttura, siano - in tale momento costitutivo del condominio - funzionali all’uso comune (art. 1117 c.c.); presunzione che può essere superata soltanto ove risulti nel primo decreto con il quale il giudice trasferisce all’aggiudicatario un lotto del bene espropriato, ripetendo la descrizione dell’immobile contenuta nell’ordinanza che dispone la vendita, una chiara ed univoca volontà di riservare esclusivamente ad uno degli aggiudicatari dei distinti lotti la proprietà delle suindicate parti (Sez. 2, n. 01615/2024, Scarpa, Rv. 669934-02).

La situazione di condominio può determinarsi anche in seguito all’attribuzione, in sede di divisione, della proprietà esclusiva di distinte unità immobiliari, per la quale vige la presunzione legale pro indiviso di quelle parti del fabbricato che, per ubicazione e struttura, siano - in tale momento costitutivo del condominio - funzionali all’uso comune (art. 1117 c.c.), qual è il tetto del fabbricato, in quanto destinato alla integrale ed unitaria copertura dello stesso. Siffatta presunzione può essere superata soltanto ove risulti una chiara ed univoca volontà delle parti di riservare esclusivamente ad uno dei condomini la proprietà di una determinata porzione del tetto, non valendo a tal fine la individuazione del confine fra le proprietà esclusive sottostanti (Sez. 2, n. 12381/2023, Scarpa, Rv. 667646-03).

In base all’art. 1117 c.c., l’estensione della proprietà condominiale ad un bene separato e autonomo rispetto alle restanti unità facenti parte dello stesso edificio o comprensorio, può, infatti, essere giustificata soltanto in ragione di un titolo idoneo a farlo ricomprendere nella proprietà del condominio medesimo, qualificando espressamente tale bene come ad esso appartenente (Sez. 2, n. 27996/2023, Falaschi, Rv. 669168-01). Tale titolo non può essere individuato nel regolamento di condominio, che, quand’anche trascritto, non è opponibile al terzo estraneo alla comunione (Sez. 2, n. 07917/2023, Carrato, Rv. 667304-01).

Il singolo condomino, che intenda tutelare il proprio diritto di comproprietario pro quota dei beni comuni, oltre ad avere legittimazione concorrente e aggiuntiva rispetto a quella dell’amministratore nei giudizi in cui questi abbia già assunto legittimamente la difesa, è altrettanto legittimato a promuovere azioni (o a resistere ad azioni proposte da altri), senza che assuma a tal fine rilevanza la volontà degli altri condomini (Sez. 2, n. 16934/2023, Falaschi, Rv. 668319-01), così come lo stesso, quando agisca per l’accertamento della natura condominiale di un bene, non deve integrare il contraddittorio nei riguardi degli altri condomini, se il convenuto ne eccepisce la proprietà esclusiva, senza formulare un’apposita domanda riconvenzionale e, quindi, senza mettere in discussione - con finalità di ampliare il tema del decidere ed ottenere una pronuncia avente efficacia di giudicato - la comproprietà degli altri soggetti partecipanti al condominio (Sez. 2, n. 27957/2023, Oliva, Rv. 669006-01).

Tale principio è stato sostanzialmente ribadito anche nell’anno oggetto di rassegna, in cui si è precisato che il condominio è ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi componenti, che devono intendersi rappresentati dall’amministratore, cosicché l’iniziativa di quest’ultimo a tutela di un diritto comune non priva i singoli condomini del potere di agire personalmente a difesa di tale diritto, nell’esercizio di una rappresentanza reciproca, che attribuisce a ciascuno una legittimazione sostitutiva, non potendo il singolo condomino tutelare il proprio diritto senza necessariamente e contemporaneamente difendere quelli degli altri condomini (Sez. 2, n. 29251/2024, Cavallino, Rv. 673521-02).

Infine, con riguardo al supercondominio, si è affermato che anche quest’ultimo, al pari del condominio negli edifici, regolato dagli artt. 1117 e segg. c.c., viene in essere ipso iure et facto, se il titolo non dispone altrimenti, senza bisogno di apposite manifestazioni di volontà o altre esternazioni e tanto meno di approvazioni assembleari, essendo sufficiente che singoli edifici, costituiti in altrettanti condomini, abbiano in comune talune cose, impianti e servizi legati, attraverso la relazione di accessorio e principale, con gli edifici medesimi e per ciò appartenenti, pro quota, ai proprietari delle singole unità immobiliari comprese nei diversi fabbricati (Sez. 2, n. 18238/2024, Oliva, Rv. 671768-01).

2. I doveri di custodia: la responsabilità del condominio.

Il titolare di una unità immobiliare compresa in un edificio condominiale può esperire azione risarcitoria contro il condominio, in base all’art. 2051 c.c., per i danni derivanti dalle condizioni di degrado di un lastrico solare di uso esclusivo dello stesso condominio, ancorché tali difetti siano imputabili già all’originario venditore, unico proprietario pro indiviso dell’edificio e siano stati oggetto di transazione con i condomini acquirenti al momento della costituzione del condominio, con esclusione della garanzia contrattuale ai sensi dell’art. 1490, comma 2, c.c. Ciò in quanto il condominio non subentra quale successore a titolo particolare nella responsabilità posta a carico del venditore, ma assume dal momento della sua costituzione l’obbligo, quale custode dei beni e dei servizi comuni, di adottare tutte le misure necessarie affinché tali cose non rechino pregiudizio ad alcuno (Sez. 2, n. 28253/2023, Scarpa, Rv. 669173-01).

Nell’anno oggetto di rassegna, si è affermato altresì che il risarcimento dei danni da cosa in custodia di proprietà condominiale soggiace alla regola della responsabilità solidale ex art. 2055, comma 1, c.c., norma che opera un rafforzamento del credito, evitando al creditore di dover agire coattivamente contro tutti i debitori pro quota, anche quando il danneggiato sia un condomino, equiparato a tali effetti ad un terzo, sicché devono individuarsi nei singoli condomini i soggetti solidalmente responsabili, poiché la custodia, presupposta dalla struttura della responsabilità per danni prevista dall’art. 2051 c.c., non può essere imputata né al condominio, quale ente di sola gestione di beni comuni, né al suo amministratore, quale mandatario dei condomini (Sez. 3, n. 26521/2024, Guizzi, Rv. 672529-01).

3. Innovazioni e opere nuove.

Nel parlare di «innovazioni dirette al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni», l’art. 1120, comma 1, c.c. impiega un’espressione dotata di diversi termini «elastici», a partire dalla stessa nozione di «innovazione» per cui, nell’individuazione della portata applicativa della norma, si può richiamare con discernimento, secondo Sez. 2, n. 06136/2023, Caponi, Rv. 667280-01, il consolidato orientamento sul sindacato delle norme elastiche: esse sono «disposizioni di contenuto precettivo ampio e polivalente, destinato ad essere progressivamente precisato, nell’estrinsecarsi della funzione nomofilattica della Corte di Cassazione, fino alla formazione del diritto vivente mediante puntualizzazioni di carattere generale ed astratto», per cui «l’operazione valutativa, compiuta dal giudice di merito […] non sfugge ad una verifica in sede di giudizio di legittimità» (così, tra le molte, Sez. L, n. 12789/2022, Boghetich, Rv. 664481-01).

Alla stregua di tale disposizione, la citata Sez. 2, n. 06136/2023, Caponi, Rv. 667280-01, ha affermato che l’abbattimento di alberi ritenuti pericolanti, disposto con delibera condominiale, costituisce un intervento di manutenzione delle cose comuni e non un’innovazione di cui all’art. 1120 c.c., atteso che con questo termine s’intende non qualsiasi mutamento o modificazione della cosa comune ma, solamente, quella modificazione materiale che ne alteri l’entità sostanziale o ne muti la destinazione originaria.

Non concerne un’innovazione, secondo Sez. 2, n. 16902/2023, Falaschi, Rv. 668542-01, neppure la deliberazione assembleare, con la quale sia stata disposta una diversa distribuzione dei posti auto e dell’area per il parcheggio di auto e moto, la quale riguarda solo la regolamentazione dell’uso ordinario della cosa comune, senza incidere sull’essenza di questa, né alterarne la funzione o la destinazione; pertanto, per la legittimità di tale delibera non è richiesta l’adozione con la maggioranza qualificata dei due terzi del valore dell’edificio.

Quanto, infine, alla valutazione dell’impatto di un’opera modificativa sul decoro architettonico, bisogna adottare un criterio di reciproco temperamento tra le menomazioni allo stile del fabbricato apportate da precedenti modifiche e l’alterazione prodotta dall’opera modificativa sottoposta a giudizio, senza che possa conferirsi rilevanza da sola decisiva, al fine di escludere un’attuale lesione del decoro architettonico, al degrado estetico prodotto da precedenti alterazioni (Sez. 2, n. 30856/2024, Giannaccari, in corso di massimazione).

4. Il regolamento condominiale.

Anche nell’anno in rassegna, la S.C. (Sez. 2, n. 14377/2024, Besso Marcheis, Rv. 671400-01) ha ribadito che i divieti ed i limiti di destinazione alle facoltà di godimento dei condomini sulle unità immobiliari in proprietà esclusiva devono risultare da espressioni incontrovertibilmente rivelatrici di un intento chiaro ed esplicito, non suscettibile di dar luogo ad incertezze; pertanto, l’individuazione della regola dettata dal regolamento condominiale di origine contrattuale, nella parte in cui impone detti limiti e divieti, va svolta rifuggendo da interpretazioni di carattere estensivo, sia per quanto concerne l’ambito delle limitazioni imposte alla proprietà individuale, sia per quanto attiene ai beni alle stesse soggetti. In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso che dalla previsione nel regolamento condominiale del generale divieto di eseguire lavori rumorosi e arrecare molestia alle parti comuni del condominio potesse trarsi l’esistenza di una limitazione temporale allo svolgimento di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione nelle singole porzioni di proprietà esclusiva (conf. Sez., 2, n. 21307/2016, Criscuolo, Rv. 641656-01).

Il regolamento può anche contenere una clausola compromissoria per arbitrato rituale, con la quale vengono deferite ad arbitri le controversie tra condomini relative all’interpretazione e alla esecuzione del regolamento condominiale. Tale clausola, secondo Sez. 2, n. 21329/2023, Scarpa, Rv. 668554-01, deve essere interpretata, in assenza di volontà contraria, nel senso che rientrano in detta competenza tutte le cause connesse con l’operatività del regolamento stesso e, dunque, anche il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo intimato dall’amministratore per la riscossione dei contributi approvati dall’assemblea, ai sensi degli artt. 1130, n. 3, c.c. e 63, comma 1, disp. att. c.c., senza però introdurre una deroga a tali norme, di talché essa non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per le spese (ferma restando la facoltà per il condomino intimato di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione), né il citato art. 63, comma 1, pone una riserva di competenza assoluta ed esclusiva del giudice ordinario.

Non ha natura contrattuale, invece, la previsione, nel regolamento, della riserva di proprietà di un piano da parte della venditrice del complesso, con esclusione dalle tabelle millesimali, poiché non si tratta di clausola limitatrice dei diritti dei condomini sulle proprietà esclusive o comuni, o attributiva ad alcuni condomini di maggiori diritti rispetto agli altri, sicché tale clausola può essere modificata mediante una deliberazione adottata con la maggioranza prescritta dall’art. 1136, comma 2, c.c. (nell’esprimere tale principio, Sez. 2, n. 23582/2023, Giannaccari, Rv. 668910-01, ha confermato la pronuncia di merito che aveva rigettato la domanda di nullità della deliberazione assembleare di modificazione dei criteri di ripartizione delle spese condominiali e aveva negato la natura contrattuale del regolamento condominiale che escludeva dal computo dei millesimi e dalle spese l’immobile di cui la venditrice del complesso si era riservata la proprietà).

5. Assemblea condominiale e invalidità delle relative deliberazioni.

L’assemblea è l’organo competente alla previsione e ratifica delle spese condominiali, sicché, in mancanza di un rendiconto approvato, il credito per compenso dell’amministratore non può ritenersi né liquido né esigibile (Sez. 2, n. 17713/2023, Papa, Rv. 668064-01).

All’assemblea condominiale deve essere convocato l’effettivo titolare del diritto di proprietà dell’unità immobiliare, indipendentemente dall’avvenuta comunicazione all’amministratore della eventuale vicenda traslativa ad essa relativa, non incidendo la disciplina in ordine alla tenuta del registro di anagrafe condominiale, di cui all’art. 1136, comma 6, c.c., e all’obbligo solidale per il pagamento dei contributi in caso di cessione dei diritti, di cui all’art. 63, comma 5, disp. att. c.c., sull’acquisizione dello status di condomino e sulle conseguenti legittimazioni (Sez. 2, n. 10824/2023, Scarpa, Rv. 667686-01), mentre, in assenza di un’espressa previsione normativa ad hoc, non può partecipare alle assemblee condominiali il custode giudiziario di un immobile sottoposto a pignoramento, salvo che il giudice dell’esecuzione abbia fornito sul punto specifiche istruzioni operative, contenute nel provvedimento di nomina del custode o in altro successivo (Sez. 2, n. 29070/2023, Chieca, Rv. 669199-01).

All’assemblea del supercondominio partecipano tutti i condòmini, o i loro rappresentanti ai sensi dell’art. 67, comma 3, disp. att. c.c., e le maggioranze per la costituzione del collegio e per la validità delle deliberazioni, che sono immediatamente obbligatorie per gli stessi condòmini, si calcolano in relazione al numero degli aventi diritto e al valore dell’intero complesso di unità immobiliari, edifici o condomìni aventi quella o quelle parti comuni in discussione, avendo riguardo sotto il profilo dell’elemento personale al numero dei contitolari (che devono essere convocati personalmente o tramite il rappresentante designato) e sotto il profilo reale al valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare (ove si tratti di assemblea dei proprietari) o al valore proporzionale di ciascun condominio (ove si tratti di assemblea dei rappresentanti, ex art. 67, comma 3, disp. att. c.c.) (Sez. 2, n. 02406/2024, Scarpa, Rv. 669990-02).

La richiesta di convocazione dell’assemblea condominiale può provenire da due condòmini, che rappresentino un sesto del valore dell’edifico, e non richiede alcuna forma solenne, ex art. 66 disp. att. c.c., essendo sufficiente che giunga presso l’indirizzo indicato dall’amministratore al momento dell’accettazione dell’incarico ovvero presso l’indirizzo affisso sul luogo di accesso al condominio, il quale non coincide necessariamente con la residenza o il domicilio (Sez. 2, n. 05319/2023, Scarpa, Rv. 667008-01).

Circa il concreto funzionamento dell’assemblea, Sez. 2, n. 04191/2024, Carrato, Rv. 670428-01, ha chiarito che il condomino presente al momento iniziale della riunione ma assente all’atto della deliberazione è computabile nel quorum costitutivo, ma non nel quorum deliberativo. In particolare, la S.C. ha affermato che il condomino allontanatosi volontariamente dal luogo di svolgimento della riunione assembleare, con relativa presa d’atto a verbale, senza partecipare quindi alla votazione, deve considerarsi assente alla deliberazione, e ha di conseguenza cassato con rinvio la sentenza di merito nella quale si era ritenuto invece che egli, avendo assistito al voto dalla soglia della porta di accesso al locale di svolgimento della riunione, risultasse solo formalmente assente e si fosse nei fatti astenuto.

Ancora, si è affermato che la nomina del presidente e del segretario dell’assemblea di condominio, nel regime antecedente all’introduzione dell’art. 66, comma 6, disp. att. c.c., avvenuta in forza del d.l. n. 104 del 2020 conv. in l. n. 126 del 2020 (ove si è previsto che, in caso di partecipazione all’assemblea in modalità di videoconferenza, il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, è trasmesso all’amministratore e a tutti i condomini), non è prescritta da alcuna norma a pena di nullità. Pertanto, la mancata nomina di un presidente e di un segretario o l’eventuale irregolarità relativa ad essa non comportano alcuna invalidità delle delibere assembleari. Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto valido il verbale contenente la ratifica dell’operato processuale dell’amministratore del condominio, ancorché privo della sottoscrizione di presidente e segretario, evidenziando che la sottoscrizione del verbale assolve unicamente la funzione di imprimere ad esso il valore probatorio di scrittura privata con riguardo alla provenienza delle dichiarazioni dai sottoscrittori e non si estende al contenuto della scrittura (Sez. 2, n. 08577/2024, Scarpa, Rv. 670673-01).

La delibera assembleare è legittimamente assunta a maggioranza dei condòmini che, in considerazione dell’insufficienza dei posti auto in rapporto al numero delle vetture possedute da ciascun condomino, quando preveda in un’area cortilizia comune la creazione di posti auto supplementari, stabilendone l’assegnazione turnaria annuale, sulla base di un sorteggio, contro il pagamento di un corrispettivo mensile, poiché essa costituisce corretta espressione del potere di regolamentazione dell’uso della cosa comune da parte dell’assemblea (Sez. 2, n. 14019/2023, Besso Marcheis, Rv. 667957-01), mentre è inesistente quando manchi un elemento costitutivo della fattispecie del procedimento collegiale, sicché non può individuarsi strutturalmente l’espressione di una volontà riferibile alla maggioranza avente portata organizzativa. In tal caso, i condomini non hanno alcun interesse ad impugnarla, non generando la stessa alcun pregiudizio ai loro diritti tale da legittimarne la pretesa ad un diverso contenuto della decisione. L’accertamento dell’inesistenza della deliberazione assembleare impugnata da un condomino non può, pertanto, determinare la soccombenza del condominio, che pure abbia contestato le ragioni di invalidità della stessa, dovendo restare soccombente pur sempre la parte che abbia azionato una pretesa accertata come infondata o resistito ad una pretesa fondata (Sez. 6-2, n. 01367/2023, Scarpa, Rv. 666707-01).

Nell’anno in rassegna, si è ribadito che le attribuzioni dell’assemblea non comprendono il potere di introdurre criteri di riparto differenti da quelli previsti ex lege, cosicché la deliberazione che stabilisca, a maggioranza, di modificare, in astratto e pro futuro, i criteri legali è affetta da nullità per difetto assoluto di attribuzioni dell’assemblea. Nella specie, la S.C. ha confermato la nullità di deliberazioni che avevano imposto, a carico dei convenuti, spese non dovute perché relative all’utilizzo di beni a loro non comuni e a servizi di cui essi non fruivano. (Sez. 2, n. 02580/2024, Papa, Rv. 670228-01).

Con riguardo alla riparazione di un locale a piano terra di proprietà esclusiva di un singolo condomino che funga anche da copertura per i vani scantinati sotterranei di proprietà condominiale, è stato recentemente chiarito che le spese relative alla manutenzione della parte della struttura costituita dal pavimento del piano superiore sono a carico del proprietario esclusivo del locale ex art. 1125 c.c. e, pertanto, non rientrano tra le attribuzioni dell’assemblea condominiale, competente a deliberare sugli interventi relativi alle sole parti comuni del fabbricato condominiale; di talché è nulla la deliberazione assembleare che abbia ad oggetto il riparto inerente a manutenzione straordinaria, riparazioni o ricostruzione delle parti di proprietà esclusiva (Sez. 2, n. 16760/2024, Scarpa, Rv. 671703-01).

Circa le deliberazioni assembleari nulle perché contrarie a norme imperative, si è di recente inclusa in tale categoria la deliberazione assembleare di nomina, quale amministratore, di un soggetto privo dei requisiti di professionalità e onorabilità prescritti dall’art. 71-bis disp. att. c.c., trattandosi di requisiti dettati a tutela degli interessi generali della collettività, come tali incidenti sulla capacità del contraente (Sez. 2, n. 28195/2024, Scarpa, Rv. 672808-01).

Per contro, sono annullabili - e non nulle per propagazione - le delibere dell’assemblea che ripartiscano le spese dando esecuzione a un criterio illegittimamente adottato in una precedente delibera nulla, in quanto non volte a stabilire o modificare per il futuro le regole di suddivisione dei contributi previste dalla legge o dalla convenzione, ma in concreto denotanti una violazione di dette regole, di tal che la loro invalidità può essere sindacata dal giudice nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione dei contributi solo se dedotta mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento nel termine previsto dall’art. 1137 c.c. (Sez. 2, n. 20888/2023, Scarpa, Rv. 668489-02).

Infine, Sez. 3, n. 33141/2024, Tatangelo, Rv. 673346-01, ha affermato che in tema di ingiunzione per spese condominiali, mentre il giudicato formatosi nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo non si estende alla validità della deliberazione assembleare, la caducazione di quest’ultima, pronunciata in altro giudizio, può essere fatta valere in sede di opposizione all’esecuzione dal condomino debitore, trattandosi di fatto sopravvenuto all’emissione del decreto ingiuntivo che, con riguardo al giudizio di opposizione avverso quest’ultimo, non rientra nella regola secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile.

6. Impugnazione delibera assembleare.

La facoltà di impugnare le deliberazioni dell’assemblea spetta solo ai condomini, titolari di diritti reali sulle unità immobiliari, oltreché ai conduttori limitatamente alle ipotesi regolate dall’art. 10, comma 1, della l. n. 392 del 1978, potendo questi ultimi, in caso di approvazione di una delibera che arreca pregiudizio, ovvero molestia, all’esercizio del loro diritto di godimento dell’immobile, avvalersi delle tutele di cui agli artt. 1585 e 1586 c.c. (Sez. 2, n. 15222/2023, Scarpa, Rv. 667963-01), mentre, in presenza di unità immobiliari in regime di comunione legale tra coniugi, la legittimazione ad impugnare spetta a ciascun coniuge separatamente, trovando applicazione l’art. 180, comma 1, c.c., secondo cui la rappresentanza in giudizio per gli atti relativi all’amministrazione dei beni della comunione spetta ad entrambi, sicché, in caso di partecipazione all’assemblea di uno solo dei coniugi, ove vengano deliberati argomenti non inseriti all’ordine del giorno, il coniuge non presente può impugnare la delibera ai sensi dell’art. 1137, comma 2, c.c. (In applicazione di tale principio, Sez. 2, n. 27772/2023, Cavallino, Rv. 668992-01, ha affermato l’irrilevanza, ai fini dell’ammissibilità e della fondatezza dell’impugnazione proposta da un coniuge, della presenza all’assemblea dell’altro coniuge comproprietario).

Nell’anno oggetto di rassegna si è, poi, precisato che l’azione di annullamento della deliberazione assembleare, disciplinata dall’art. 1137 c.c., presuppone, quale requisito di legittimazione, la sussistenza della qualità di condomino dell’attore sia al momento della proposizione della domanda sia al momento della decisione della controversia, in quanto la perdita di tale status determina, di regola, il venir meno dell’interesse dell’istante alla caducazione o alla modifica della portata organizzativa della deliberazione impugnata, salvo che questi vanti un diritto correlato alla sua passata partecipazione al condominio e tale diritto dipenda dall’accertamento della legittimità della deliberazione, ovvero che la medesima continui ad incidere, in via derivata, sul suo patrimonio (Sez. 2, n. 16654/2024, Scarpa, Rv. 671372-01).

L’interesse del condomino a promuovere l’azione di annullamento di una delibera condominiale sussiste anche quando questa abbia ad oggetto crediti del medesimo di valore minimo, in quanto dal principio che la giurisdizione è risorsa statuale limitata - potendo la legge limitare, espressamente o implicitamente, il ricorso ad essa onde garantire la durata ragionevole del processo ex artt. 111 Cost. e 6 CEDU - non può, tuttavia, derivare il potere del giudice di stabilire limitazioni all’accesso al giudizio di legittimità, posto che nel nostro ordinamento la giurisdizione si attua mediante il giusto processo ed è sempre ammesso il diritto di ricorrere per cassazione avverso le sentenze per violazione di legge; diritto il cui esercizio non dipende dal valore economico della controversia, soprattutto ove la predetta azione miri ad una verifica giudiziale della correttezza del modus operandi dell’amministratore nella generale iscrizione dei pagamenti in bilancio (Sez. 2, n. 09544/2023, Pirari, Rv. 667631-01).

Il condomino che impugni una deliberazione dell’assemblea, deducendo vizi relativi alla regolare costituzione o all’approvazione con maggioranza inferiore a quella prescritta, ha l’onere di provare la carenza dei quorum stabiliti dall’art. 1136 c.c., alla stregua del valore proporzionale delle unità immobiliari dei condomini intervenuti in rapporto al valore dell’intero edificio. A tal fine, non ha rilievo l’esistenza di una “tabella di proprietà” e di eventuali “tabelle di gestione”, le quali hanno, di regola, valore puramente dichiarativo dei criteri di calcolo stabiliti dalla legge per determinati beni o impianti destinati a servire i condomini in misura diversa o soltanto una parte dell’intero fabbricato e servono soltanto ad agevolare lo svolgimento delle assemblee e la ripartizione delle spese ad essi relativi (Sez. 2, n. 28262/2023, Scarpa, Rv. 669176-01).

Analogamente, nell’anno in rassegna si è chiarito che, in tema di supercondominio, per agevolare lo svolgimento delle assemblee e per ripartire le spese, i valori proporzionali di ciascuna unità immobiliare e di ciascun condominio devono essere espressi in millesimi in apposita tabella, da approvarsi con la maggioranza qualificata di cui all’art. 1136, comma 2, c.c. ove meramente ricognitiva dei valori e dei criteri stabiliti dalla legge, ovvero all’unanimità ove si intenda derogare a tali valori e criteri, non essendo comunque configurabile una formazione della tabella millesimale per facta concludentia; sicché il condomino che impugni una deliberazione dell’assemblea di supercondominio, deducendo vizi relativi alla regolare costituzione o all’approvazione con maggioranza inferiore a quella prescritta, ha l’onere di provare la carenza dei quorum stabiliti dall’art. 1136 c.c., non configurando l’eventuale mancanza di apposita tabella ragione di automatica invalidità delle deliberazioni adottate e dovendo il giudice, comunque, accertare, seppur a posteriori, se le necessarie maggioranze fossero state, o meno, raggiunte (Sez. 2, n. 02406/2024, Scarpa, Rv. 669990-01).

7. L’amministratore di condominio. La legittimazione a impugnare e la responsabilità.

L’incarico di amministratore del condominio può essere conferito, oltre che a una persona fisica, anche a una persona giuridica, tenuto conto che quest’ultima non soffre di limitazioni di capacità, se non nei casi tassativamente previsti dalla legge, ed è in grado di offrire, quanto all’adempimento della relativa obbligazione ed all’imputazione della conseguente responsabilità, un grado di affidabilità pari a quello della persona fisica (Sez. 2, n. 10865/2023, Papa, Rv. 667689-01).

L’incarico di amministratore di condominio può intendersi rinnovato per un anno, come previsto dall’art. 1129, comma 10, c.c., solo se la delibera originaria di nomina non sia nulla per contrarietà all’art. 71-bis disp. att. c.c., dovendosi in tal caso negare la possibilità di una rinnovazione tacita dell’incarico, in applicazione del principio quod nullum est nullum producit effectum; l’interpretazione contraria, infatti, porterebbe al risultato di eludere i requisiti dettati da quest’ultima disposizione a tutela degli interessi generali della collettività (Sez. 2, n. 28196/2024, Scarpa, Rv. 672809-01).

Rientrano tra le attribuzioni dell’amministratore ex art. 1130 n. 4 c.c. anche gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell’edificio, tra cui sono ricomprese le azioni di reintegrazione del possesso dei beni condominiali e quelle, connesse, di risarcimento del danno derivante dalle lesioni del possesso di detti beni, con la conseguenza che, da un lato, l’eventuale delibera di rinuncia all’azione di reintegrazione autonomamente intrapresa dall’amministratore non vincola quest’ultimo e, dall’altro, la proposizione dell’azione di risarcimento del danno per lesione del possesso del bene condominiale, da parte dell’amministratore, non necessita dell’autorizzazione dell’assemblea (Sez. 2, n. 10869/2023, Trapuzzano, Rv. 668072-02).

Nel corso dell’anno oggetto di rassegna, si è ribadito che il condominio è ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi componenti, che devono intendersi rappresentati dall’amministratore, cosicché l’iniziativa di quest’ultimo a tutela di un diritto comune non priva i singoli condomini del potere di agire personalmente a difesa di tale diritto, nell’esercizio di una rappresentanza reciproca, che attribuisce a ciascuno una legittimazione sostitutiva, non potendo il singolo condomino tutelare il proprio diritto senza necessariamente e contemporaneamente difendere quelli degli altri condomini (Sez. 2, n. 29251/2024, Cavallino, Rv. 673521-02). Anche Sez. 3, n. 14410/2024, Moscarini, Rv. 671172-01 ha sostanzialmente confermato tale opzione ermeneutica, chiarendo che al contratto concluso con un professionista da un amministratore di condominio, ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti, si applica la disciplina di tutela del consumatore, agendo l’amministratore stesso come mandatario con rappresentanza dei singoli condomini, i quali devono essere considerati consumatori, in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale.

Tali principi, peraltro, non sembrano suscettibile di essere ritenuto in contrasto con quello secondo cui in caso di obbligazione contratta dal condominio nell’interesse di tutti i partecipanti (nella specie, relativa al pagamento delle spettanze dell’amministratore), alla quale abbia fatto seguito la condanna del condominio al pagamento delle stesse, il singolo condomino non è legittimato ad impugnare la relativa decisione, trattandosi di obbligazione funzionale al soddisfacimento delle esigenze collettive della comunità condominiale, strutturate sulla base di un interesse plurimo e solo mediatamente individuale, senza alcuna correlazione immediata con l’interesse esclusivo di uno o più condòmini, con la conseguenza che la legittimazione ad agire e, quindi, anche ad impugnare, spetta in via esclusiva all’amministratore nominato dall’assemblea, ai sensi dell’art. 1131 c.c. (Sez. 2, n. 20282/2023, Scarpa, Rv. 668334-01).

E ciò, in quanto, come chiarito nella motivazione della pronuncia appena menzionata, il giudizio in cui essa è stata emanata era relativo ad una controversia promossa nei confronti del condominio da un terzo creditore per ottenere il pagamento di obbligazione contratta nell’interesse comune dei partecipanti. In particolare, erano stati azionati i diritti e gli obblighi derivanti dall’incarico collettivo conferito dall’assemblea dei condomini all’amministratore. La causa, perciò, aveva ad oggetto non i diritti su di un bene o un servizio comune, ma piuttosto le esigenze collettive della comunità condominiale, strutturate sulla base di un interesse direttamente plurimo e solo mediatamente individuale, senza alcuna correlazione immediata con l’interesse esclusivo d’uno o più condomini.

In altri termini, i principi enunciati da Sez. U, n. 10934/2019, D’Ascola, Rv. 653787-01, confermano che il potere di impugnazione del singolo condomino, nel giudizio in cui sia risultato soccombente il condominio, sussiste nelle controversie aventi ad oggetto azioni reali, incidenti sul diritto pro quota sui beni comuni, o anche nelle azioni personali, ma se incidenti in maniera immediata e diretta sui diritti di condominio di ciascun partecipante (Sez. 6-2, n. 05811/2022, Scarpa, Rv. 664185-01; Sez. 2, n. 40857/2021, Scarpa, Rv. 663396-01; Sez. 2, n. 02636/2021, Scarpa, Rv. 660316-02).

Al riguardo, anche Sez. 2, n. 18003/2024, Scarpa, Rv. 671766-01 risulta in linea con tale ricostruzione, avendo affermato che nel giudizio di rivendicazione proposto, verso il fallimento, ex art. 103 l.fall., ciascun condomino ha un’autonoma legittimazione individuale ad agire e resistere in giudizio a tutela dei propri diritti di comproprietario, concorrente ed alternativa rispetto a quella dell’amministratore, cosicché è ammissibile l’opposizione dei condomini che, pur non avendo proposto domande nel procedimento di verificazione dello stato passivo, intendono evitare gli effetti sfavorevoli del decreto pronunciato nei confronti del condominio.

In contrasto con il suddetto indirizzo sembra essersi posta, invece, Sez. 2, n. 07053/2024, Bertuzzi, Rv. 670503-01, la quale ha affermato che il singolo condomino non è legittimato a proporre opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei confronti del condominio, in quanto, in tale giudizio, oggetto della domanda è un credito vantato dall’ingiungente nei riguardi dell’ingiunto, cosicché, dal punto di vista soggettivo, le parti del processo possono essere esclusivamente colui che ha proposto la domanda e colui contro il quale essa è diretta, regola che non trova eccezione con riguardo al condominio.

Nel corso dell’anno in rassegna, è stato inoltre ribadito che il comma 2 dell’art. 1131 c.c., nel prevedere la legittimazione passiva dell’amministratore in ordine ad ogni lite avente ad oggetto interessi comuni dei condomini (senza distinguere tra azioni di accertamento ed azioni costitutive o di condanna), deroga alla disciplina valida per le altre ipotesi di pluralità di soggetti passivi, soccorrendo, così, all’esigenza di rendere più agevole ai terzi la chiamata in giudizio del condominio, senza la necessità di promuovere il litisconsorzio passivo nei confronti dei condomini. Pertanto, riguardo ad azioni negatorie e confessorie di servitù, la legittimazione passiva dell’amministratore del condominio sussiste anche nel caso in cui l’azione sia diretta ad ottenere la rimozione di opere comuni (Sez. 2, n. 21506/2024, Oliva, Rv. 672089-01).

8. Il rendiconto.

Il rendiconto condominiale, a norma dell’art. 1130-bis c.c., deve specificare nel registro di contabilità le voci di entrata e di uscita, documentando gli incassi e i pagamenti eseguiti, in rapporto ai movimenti di numerario ed alle relative manifestazioni finanziarie, nonché, nel riepilogo finanziario e nella nota sintetica esplicativa della gestione, ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, con indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti, avendo riguardo al risultato economico delle operazioni riferibili all’esercizio annuale, che è determinato dalla differenza tra ricavi e costi maturati.

Ai fini della validità della deliberazione di approvazione del rendiconto consuntivo è necessario che essa sia idonea a rendere intellegibile ai condomini le voci di entrata e di spesa, con le quote di ripartizione (Sez. 6-2, n. 01370/2023, Scarpa, Rv. 666900-01), così come affinché la deliberazione di approvazione del rendiconto, ovvero dei distinti documenti che lo compongono, possa dirsi contraria alla legge, agli effetti dell’art. 1137, comma 2, c.c., occorre accertare, alla stregua di valutazione di fatto che spetta al giudice di merito, che dalla violazione dei diversi criteri di redazione dettati dall’art. 1130-bis c.c. discenda una divaricazione tra il risultato effettivo dell’esercizio e la rappresentazione della situazione patrimoniale del condominio, ovvero che comunque dal registro di contabilità, dal riepilogo finanziario e dalla nota esplicativa della gestione non sia possibile realizzare l’interesse di ciascun condomino alla conoscenza concreta dei reali elementi contabili, nel senso che la rilevazione e la presentazione delle voci non siano state effettuate tenendo conto della sostanza dell’operazione (Sez. 2, n. 28257/2023, Scarpa, Rv. 669175-01).

Ove sia dichiarata l’invalidità di un rendiconto che abbia suddiviso le spese facendo applicazione di un criterio convenzionale illegittimo, sorge in sede di predisposizione dei rendiconti per gli esercizi successivi l’onere per l’amministratore di tener conto delle ragioni di detta invalidità, ovvero di correggere i bilanci successivi a quello annullato, sottoponendo quelli rettificati nuovamente all’approvazione dell’assemblea (Sez. 2, n. 20888/2023, Scarpa, Rv. 668489-03).

9. La ripartizione delle spese.

In presenza di un supercondominio, ciascun condomino è obbligato a contribuire alle spese per la conservazione e per il godimento delle parti comuni e per la prestazione dei servizi comuni a più condominii di unità immobiliari o di edifici in misura proporzionale al valore millesimale della proprietà del singolo partecipante, sicché l’amministratore del supercondominio può ottenere un decreto di ingiunzione per la riscossione dei contributi, ai sensi dell’art. 63, comma 1, disp. att. c.c., unicamente nei confronti di ciascun partecipante, mentre è esclusa un’azione diretta nei confronti dell’amministratore del singolo condominio in rappresentanza dei rispettivi condomini per il complessivo importo spettante a questi ultimi (Sez. 2, n. 01141/2023, Scarpa, Rv. 666675-01).

L’obbligo del condomino di contribuire alle spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, nonché per la prestazione dei servizi nell’interesse comune, sorge già nel momento del compimento dell’attività di gestione (e dunque nei confronti di chi sia condomino in tale epoca), e non invece nel momento successivo in cui le stesse spese siano poi approvate e ripartite in sede di consuntivo. Quanto, invece, alle spese per l’esecuzione di lavori consistenti in innovazioni, straordinaria manutenzione o ristrutturazione delle parti comuni, esse gravano su chi sia condomino al momento dell’approvazione delle delibere che abbiano approvato l’intervento (Sez. 2, n. 21094/2023, Scarpa, Rv. 668551-01).

Le spese di riparazione del cortile o viale di accesso all’edificio condominiale, facente anche da copertura per i locali sotterranei di proprietà esclusiva di un singolo condomino, per esempio, non vanno ripartite in base ai criteri di cui all’art. 1126 c.c., dovendosi applicare analogicamente l’art. 1125 c.c., che, in virtù del generale principio dettato dall’art. 1123, comma 2, c.c., accolla per intero le spese di manutenzione della parte della struttura complessa, identificantesi con il pavimento del piano superiore, a chi, con l’uso esclusivo della stessa, ne rende necessaria la manutenzione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva posto a carico esclusivo dei condomini le spese di riparazione del cortile di accesso agli edifici condominiali ed utilizzato per il parcheggio dei veicoli, che fungeva anche da copertura di un locale interrato adibito a palestra) (Sez. 2, n. 23250/2023, Falaschi, Rv. 668705-01). Analogamente, nell’anno oggetto di rassegna, con riguardo alla riparazione di un locale a piano terra di proprietà esclusiva di un singolo condomino che funga anche da copertura per i vani scantinati sotterranei di proprietà condominiale, è stato recentemente chiarito che le spese relative alla manutenzione della parte della struttura costituita dal pavimento del piano superiore sono a carico del proprietario esclusivo del locale ex art. 1125 c.c. e, pertanto, non rientrano tra le attribuzioni dell’assemblea condominiale, competente a deliberare sugli interventi relativi alle sole parti comuni del fabbricato condominiale; di talché è nulla la deliberazione assembleare che abbia ad oggetto il riparto inerente a manutenzione straordinaria, riparazioni o ricostruzione delle parti di proprietà esclusiva (Sez. 2, n. 16760/2024, Scarpa, Rv. 671703-01).

Circa le spese del riscaldamento centralizzato, la Corte ha chiarito che, ove sia stato adottato un sistema di contabilizzazione del calore, esse vanno ripartite in base al consumo effettivamente registrato, risultando perciò illegittima una loro suddivisione (ancorché parziale) in base ai valori millesimali delle singole unità immobiliari, giacché tale criterio di riparto delle spese è possibile solo in assenza di sistemi di misurazione del calore erogato valevoli a ripartirle in base all’uso (Sez. 2, n. 18045/2024, Carrato, Rv. 671767-01).

Da ultimo, sempre in tema di ripartizione delle spese condominiali, Sez. 2, n. 02580/2024, Papa, Rv. 670228-01 ha affermato che le attribuzioni dell’assemblea non comprendono il potere di introdurre criteri di riparto differenti da quelli previsti ex lege, cosicché la deliberazione che stabilisca, a maggioranza, di modificare, in astratto e pro-futuro, i criteri legali è affetta da nullità per difetto assoluto di attribuzioni dell’assemblea. (Nella specie, la S.C. ha confermato la nullità di deliberazioni che avevano imposto, a carico dei convenuti, spese non dovute perché relative all’utilizzo di beni a loro non comuni e a servizi di cui essi non fruivano).

10. Oneri condominiali.

In tema di oneri impagati, nel corso dell’anno oggetto di rassegna è stato affermato che, ove tali oneri concernano un immobile oggetto di vicende traslative (vendita, cessione o donazione) nel periodo di maturazione della morosità, l’onere della prova circa l’individuazione del soggetto obbligato al pagamento spetta al condominio medesimo, incombendo su colui che nega tale qualità, ove la pretesa creditoria venga esercitata nei suoi confronti, la prova circa eventuali fatti modificativi o estintivi escludenti la sua responsabilità (Sez. 2, n. 05704/2024, Caponi, Rv. 670485-02).

Con riguardo alla portata dell’art. 63, comma 4, disp. att. c.c., la S.C. ha chiarito che chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questi al pagamento degli oneri maturati esclusivamente nell’anno in corso e in quello precedente la vendita, non anche rispetto agli anni ulteriormente precedenti, come previsto dalla disposizione di cui si tratta, la cui applicazione non è retroattiva rispetto alla sua entrata in vigore (18 giugno 2013) (Sez. 2, n. 05704/2024, Caponi, Rv. 670485-03).

Con la medesima pronuncia, infine, si è affermato che la vendita (ma anche la donazione o la cessione) di un immobile in condominio fatto oggetto di locazione, in mancanza di una contraria volontà dei contraenti, determina, ai sensi degli artt. 1599 e 1602 c.c., la surrogazione del terzo acquirente (o donatario o cessionario) nei diritti e nelle obbligazioni del venditore (o donante o cedente) - locatore, senza necessità del consenso del conduttore, e per l’effetto anche il subentro nell’obbligo di pagamento delle quote condominiali del condominio di cui fa parte l’immobile locato Sez. 2, n. 05704/2024, Caponi, Rv. 670485-01).

PARTE TERZA OBBLIGAZIONI, CONTRATTI E RESPONSABILITÀ

  • accordo di compensazione
  • obbligazione
  • diritti di obbligazioni

CAPITOLO X

LE OBBLIGAZIONI IN GENERALE

(di Vittoria Amirante )

Sommario

1 Il principio di buona fede e correttezza: premessa. - 2 Applicazioni del principio di buona fede e correttezza. - 3 Principio di correttezza e buona fede ed abuso del processo. - 4 L’adempimento. - 5 L’apparenza del diritto e l’affidamento. - 6 Altri modi di estinzione dell’obbligazione: la compensazione. - 7 Tipi di obbligazioni: obbligazioni solidali, alternative. - 8 La cessione del credito.

1. Il principio di buona fede e correttezza: premessa.

Già negli anni trascorsi, la S.C. aveva posto alla base di rilevanti decisioni in tema di obbligazioni il principio di correttezza e buona fede, quale espressione del più generale principio di solidarietà sociale di cui all’art. 2 Cost. Sez. 3, n. 09200/2021, Scarano, Rv. 661071-02, aveva, infatti, ribadito che il principio di correttezza e buona fede - il quale, secondo la Relazione ministeriale al Codice civile, “richiama nella sfera del creditore la considerazione dell’interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all’interesse del creditore” -deve essere inteso in senso oggettivo. Esso, in particolare, enuncia un dovere di solidarietà, fondato sull’art. 2 Cost., che, operando come un criterio di reciprocità, esplica la sua rilevanza nell’imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra, a prescindere dall’esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge. Ne consegue che dalla violazione di tale regola di comportamento può discendere, di per sé, un danno risarcibile (in senso conforme, ex permultis, sia erano già espresse in precedenza, Sez. 3, n. 22819/2010, Amendola, Rv. 614831-01, e Sez. U, n. 28056/2008, Morcavallo, Rv. 605685-01).

I richiamati canoni realizzano, quindi, in sede di esecuzione del contratto un bilanciamento fra gli opposti interessi dei contraenti nel senso che, qualora ad una delle parti sia concesso un potere, le modalità di esercizio devono essere tali da preservare anche l’interesse di chi quel potere subisce, di modo che il soddisfacimento dell’esigenza che il titolare del diritto persegue possa essere realizzato con il minor sacrificio possibile imposto alla controparte. Si tratta, quindi, di un bilanciamento che, in quanto tale, non può annullare il conferimento del potere né determinare una prevalenza dell’interesse che, invece, il legislatore ha ritenuto recessivo rispetto a quello della controparte contrattuale; così inteso, il rispetto dell’obbligo di correttezza e buona fede va necessariamente misurato sulle singole fattispecie concrete, perché risente della natura del potere del quale si discute e dell’incidenza che lo stesso può avere nella sfera giuridica altrui.

Nell’anno in corso Sez. 3, n. 08277/2024, Graziosi, Rv. 670521-01, ha ribadito la rilevanza della buona fede oggettiva - che, nell’esecuzione del rapporto contrattuale, è il nerbo delle regole di condotta, dal contenuto necessariamente elastico, ma ontologicamente etico - precisando che essa governa il comportamento dei contraenti, in modo tale che esso, mediante l’adempimento di tale basilare obbligo relazionale, sia collaborativo e sociale e sia diretto, quindi, a tutelare i legittimi interessi della controparte al pari dei propri (in applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza della Corte di appello che, nel rigettare la domanda restitutoria di alcune somme di denaro svolta nei confronti di un Consorzio, che agiva quale sostituto di imposta di AGEA, aveva integralmente eluso il canone della buona fede oggettiva, statuendo erroneamente che chi versa al sostituto una somma non dovuta può recuperarla solo dopo che detta somma sia stata materialmente trasferita al sostituito).

La S.C., peraltro, aveva già avuto modo di precisare (con la citata pronuncia Sez. 3, n. 09200/2021) che la buona fede o correttezza oggettiva costituisce sia regola di comportamento che trova applicazione anche a prescindere alla sussistenza di specifici obblighi contrattuali, in base al quale il soggetto è tenuto a mantenere nei rapporti della vita di relazione un comportamento leale, specificantesi in obblighi di informazione e di avviso, nonché volto alla salvaguardia dell’utilità altrui nei limiti dell’apprezzabile sacrificio, dalla cui violazione conseguono profili di responsabilità (Sez. 3, n. 8494/2020, Scarano L.A., Rv. 657806-01), sia regola di interpretazione del contratto ed anche criterio di determinazione della prestazione contrattuale, costituendo invero fonte di integrazione del comportamento dovuto, là dove impone di compiere quanto necessario o utile a salvaguardare gli interessi della controparte, nei limiti dell’apprezzabile sacrificio (che non si sostanzi, cioè, in attività gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici.

2. Applicazioni del principio di buona fede e correttezza.

L’impegno imposto dall’obbligo di buona fede oggettiva o correttezza va quindi correlato alle condizioni del caso concreto, alla natura del rapporto, alla qualità dei soggetti coinvolti, nonché alla stregua della causa concreta del contratto. In tal senso la S.C. ha applicato il criterio generale in modo diverso a seconda delle distinte fattispecie sottoposte al suo esame. Così, Sez. 3, n. 20802/2024, Dell’Utri, Rv. 671932-01, in materia di risarcimento dei danni da sinistro stradale ha sottolineato che l’azione diretta proposta dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell’assicuratore della r.c.a. è proponibile anche se preceduta da una richiesta stragiudiziale non conforme alle prescrizioni dell’articolo 148 c.ass., se l’assicuratore si è avvalso della facoltà di chiederne l’integrazione dopo la scadenza del termini previsto dal quinto comma della disposizione citata, in quanto, in applicazione dei principi di correttezza e buona fede da cui è governata la procedura in esame, l’assicuratore non può trarre un vantaggio (la persistente improponibilità della domanda risarcitoria) dalla propria inerzia (la mancata tempestiva richiesta di integrazione della documentazione già ricevuta).

In tema di apertura di credito bancaria, invece, Sez. 1, n. 05415/2024, Valentino, Rv. 670281-01, ha chiarito che il recesso della banca può avvenire solo se sia indicata la giusta causa che lo sorregge, poiché tale condizione si connette direttamente al rispetto dei principi di correttezza e buona fede cui deve conformarsi il comportamento delle parti e consente di distinguere tale ipotesi rispetto a quelle in cui sia prevista la facoltà di recesso ad nutum.

In tema di deposito amministrato di azioni,Sez. 3, n. 29831/2024, Gorgoni, Rv. 672934-01, ha sottolineato che il mandato irrevocabile a vendere titoli conferito a un istituto bancario a garanzia di un concesso affidamento esclude, pur in presenza di un significativo scarto tra valore della garanzia e debito garantito, l’obbligo della banca di procedere alla vendita, ma non la esonera dall’agire in buona fede, nell’esecuzione del contratto, per la gestione prudenziale dei titoli e la loro eventuale dismissione, anche in assenza di un ordine esplicito (nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva rigettato la domanda risarcitoria di due correntisti limitandosi ad escludere l’esistenza di un danno derivante dall’inadempimento dell’obbligo di vendere i titoli senza valutare la sussistenza di un danno per violazione, da parte della banca, dell’obbligo di comportarsi in buona fede nell’esecuzione del contratto, provvedendo alla vendita delle azioni in via di deterioramento, anche in assenza di un ordine impartitole in tal senso dai clienti).

Sez. 1, n. 16289/2024, Campese, Rv. 671542-01, ha, invece, escluso che possa essere qualificata come contraria ai principi di correttezza e buona fede, di per sé e, dunque, in assenza di specifiche contestazioni dell’operato del creditore, l’omessa escussione di un fideiussore in mancanza di una norma dell’ordinamento che preveda un tale obbligo. Tale circostanza, inoltre, non può neppure essere dedotta come motivo di inadempimento imputabile al creditore, né la parte del debito garantita dal fideiussore non escusso può essere ritenuta un danno ingiusto risarcibile verso il debitore, atteso che quest’ultimo rimane l’unico soggetto a dover rispondere del debito per l’intero, stante la funzione della fideiussione di mera garanzia di un debito altrui.

In tema di locazione immobili urbani ad uso diverso da quello abitativo, Sez. 3, n. 11219/2024, Spaziani, Rv. 670795-02, ha precisato che la condotta del locatore che, dopo essere stato inerte nell’escutere il conduttore - anche se per un fatto a lui imputabile e per un tempo tale da far ragionevolmente ritenere al debitore che il diritto non sarà più esercitato - richiede l’integrale pagamento dei canoni maturati non è sufficiente ad integrare un contegno concludente da cui desumere univocamente la tacita volontà di rinunciare al diritto, né rappresenta un caso di abuso del diritto, perché il semplice ritardo di una parte nell’esercizio delle proprie prerogative può dar luogo ad una violazione del principio di buona fede nell’esecuzione del contratto soltanto se, non rispondendo ad alcun interesse del suo titolare, si traduce in un danno per la controparte.

Con riguardo allo svolgimento in regime di concessione di un servizio pubblico nella titolarità dello Stato in posizione di monopolio, Sez. 1, n. 26107/2024, Scotti, Rv. 672511-01, ha osservato che fuoriesce dagli obblighi di buona fede di cui all’art. 1375 c.c. (così come dalle obbligazioni propriamente afferenti al rapporto concessorio) la garanzia dell’immunità del concessionario da turbative del mercato determinate dall’azione illegale e penalmente sanzionata posta in essere da terzi operatori clandestini, essendo circoscritto l’obbligo dello Stato ad assicurare l’espletamento dell’attività di impresa in condizioni di legittimità di esercizio.

Per quanto, poi, attiene alla condotta del creditore in fase di adempimento della prestazione, Sez. 3, n. 20552/2024, Rubino, Rv. 671954-01, in tema di obbligazioni pecuniarie, ha affermato che il pagamento effettuato mediante un sistema diverso dal versamento di moneta avente corso legale nello Stato, ma che comunque assicuri al creditore la disponibilità della somma dovuta, può essere rifiutato solo in presenza di un giustificato motivo, dovendo altrimenti il rifiuto ritenersi contrario a correttezza e buona fede.

In campo lavoristico, poi, Sez. L, n. 26181/2024, Amendola, Rv. 672655-01, ha sottolineato come dall’integrazione dell’obbligo di fedeltà, di cui all’art. 2105 c.c., con i principi generali di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c. derivi che il lavoratore deve astenersi da qualsiasi condotta, anche extralavorativa e potenzialmente dannosa, che sia in contrasto con i doveri connessi al suo inserimento nella struttura e nell’organizzazione dell’impresa o crei situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi della stessa, o sia comunque idonea a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto.

3. Principio di correttezza e buona fede ed abuso del processo.

Per quanto riguarda, poi, le applicazioni del principio di correttezza e buona fede in ambito processuale, innanzitutto, Sez. L, n. 24099/2024, Cinque, Rv. 672435-01, ha sottolineato come anche le norme relative alla procedura di notificazione devono essere interpretate in base ai principi di buona fede e solidarietà, nonché alla finalità propria delle notifiche di realizzare la conoscenza degli atti processuali, sicché dette disposizioni non possono tradursi nella facoltà di non tener conto della sede effettiva del destinatario (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito in ordine alla correttezza dell’operato dell’agente postale che, nonostante l’indirizzo sul piego da notificare riportasse un numero civico corrispondente ad un passo carrabile privo di posti di recapito, aveva immesso gli avvisi di legge nella cassetta postale nominativa riferibile al destinatario, rinvenuta ad altro numero civico che identificava l’accesso pedonale del medesimo stabile).

Per quanto attiene, invece, ad ipotesi di abuso del processo, Sez. 3, n. 08217/2024, Rossetti, Rv. 670624-01, in relazione ad una domanda di risarcimento dei danni da responsabilità civile, ha chiarito che il danneggiato, a fronte di un unitario fatto illecito produttivo di danni a cose e persone, non può frazionare la tutela giudiziaria, agendo separatamente per il risarcimento dei relativi danni, neppure mediante riserva di farne valere ulteriori e diversi in altro procedimento, trattandosi di condotta che aggrava la posizione del danneggiante-debitore, ponendosi in contrasto al generale dovere di correttezza e buona fede e risolvendosi in un abuso dello strumento processuale, salvo che risulti in capo all’attore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata (in applicazione del detto principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva ritenuto illegittima la condotta processuale degli attori, i quali, in seguito ad un sinistro stradale nel quale avevano perso la vita entrambi i genitori, avevano agito con due separati giudizi, chiedendo nell’uno il risarcimento per i danni subiti in conseguenza della morte del padre e, nell’altro, i danni conseguenti alla morte della madre).

Anche Sez. 2, n. 08910/2024, Poletti, Rv. 670955-01, ha affermato che configura un abuso del processo la condotta di più soggetti che propongano contemporaneamente - e con identico patrocinio legale, - distinti ricorsi in materia di equa riparazione per l’eccessiva durata del processo, così dando luogo a cause inevitabilmente destinate alla riunione, siccome connesse per oggetto e titolo, atteso che detta condotta contrasta con l’inderogabile dovere di solidarietà, che impedisce di far gravare sullo Stato debitore il danno derivante dall’aumento degli oneri processuali, nonché con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo, avuto riguardo all’allungamento dei tempi processuali prodotto dalla proliferazione non necessaria dei procedimenti; tale abuso, pur non essendo sanzionabile con l’inammissibilità dei ricorsi, non essendo illegittimo lo strumento adottato ma le modalità della sua utilizzazione, impone tuttavia, per quanto possibile, l’eliminazione degli effetti distorsivi che ne derivano e, quindi, la valutazione dell’onere delle spese come se il procedimento fosse stato unico fin dall’origine.

In relazione alla condotta endoprocessuale, poi, Sez. 2, n. 06815/2024, Grasso Giu., Rv. 670501-02, ha ricondotto ad una ipotesi di abuso del processo la condotta dell’attore che, dopo aver omesso di attivare compiutamente o di integrare il contraddittorio, senza nulla eccepire, innanzi al giudice di primo grado, rimasto soccombente, interponga appello contro la sentenza per denunciare il difetto di integrità del contraddittorio. La S.C., con tale pronuncia, ha negato la legittimazione all’impugnazione evidenziando che l’interesse perseguito dall’appellante - ossia “guadagnarsi una replica del giudizio di primo grado” nella speranza che un nuovo giudizio si concluda con esito diverso da quello già celebrato e non quello di rimediare ad un vulnus recato al diritto di difesa ed al diritto al contraddittorio dalla mancata partecipazione al giudizio dei litisconsorti necessari pretermessi - non è meritevole di tutela, né trova copertura nell’articolo 100 c.p.c., e che, al contrario, la scelta processuale di trascurare nel giudizio di primo grado la questione dell’integrità del contraddittorio - salvo sollevarla dopo la sentenza secundum eventum litis - è idonea a tradursi in un’ipotesi di abuso del processo e di violazione del principio di ragionevole durata del processo.

4. L’adempimento.

Alcune pronunce del 2024 hanno esaminato profili attinenti alle modalità di adempimento della prestazione mediante intervento di un terzo ed alla sua prova.

In particolare, Sez. 3, n. 06368/2024, Tatangelo, Rv. 670593-01, ha esaminato l’ipotesi in cui il debitore si avvalga di un terzo per l’adempimento della propria obbligazione, sulla base di un rapporto di mandato o di altro rapporto giuridico, precisando che detto terzo è di regola (salve le ipotesi di una differente e specifica previsione normativa o in cui sia accertato un diverso accordo negoziale con lo stesso creditore o un contratto a favore di terzo) un mero adiectus solutionis causa che non assume alcuna diretta obbligazione nei confronti del creditore, con la conseguenza che l’inefficacia del pagamento eseguito dal terzo al creditore incapace non libera il debitore (ex art. 1190 c.c.) e il creditore può pretendere dall’obbligato - non già dal terzo, indipendentemente dalla sua responsabilità - l’esecuzione di un altro pagamento. In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di rigetto della domanda, proposta dal tutore di un incapace, di dichiarazione di inefficacia del pagamento eseguito da INPS, per il tramite di Poste Italiane S.p.A., mediante il versamento delle somme dovute a titolo di prestazioni previdenziali su un libretto intestato al creditore incapace, da questo riscosse presso Poste.

Per il caso di pegno dato dal terzo, invece, Sez. 3, n. 18368 del 04/07/2024, Valle, Rv. 671940-01, ha affermato che la soddisfazione diretta e autonoma del creditore sul bene in garanzia assume valore solutorio e il pagamento del creditore garantito comporta l’adempimento del debito altrui da parte del terzo datore di pegno, in capo al quale sorge il diritto di rivalsa verso il debitore principale o la surrogazione di diritto ex art. 1203, n. 3, c.c.

Per quanto, poi, attiene all’aspetto probatorio del pagamento, Sez. 3, n. 19034/2024, Condello, Rv. 671931-01, ha chiarito che la quietanza, il cui rilascio non è soggetto all’osservanza di forme particolari, può essere contenuta in una qualsiasi scrittura che attesti univocamente l’adempimento dell’obbligazione, l’ammontare della somma pagata, nonché il titolo per il quale il pagamento è avvenuto, purché essa provenga dal creditore che vi abbia apposto la sottoscrizione, solo in tal modo potendo rivestire l’efficacia probatoria privilegiata propria della scrittura privata, a norma dell’art. 2702 c.c. Nel caso di specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva attribuito efficacia probatoria di quietanza, rispetto ad alcune rate di mutuo, a documenti privi di sottoscrizione riferibile alla banca mutuante (la quale, peraltro, li aveva disconosciuti). In base a tale principio generale, dunque, Sez. 2, n. 12685/2024, Grasso Gia., Rv. 671497-01, ha escluso che la dichiarazione che il creditore rilasci al debitore di avvenuta ricezione in pagamento di un assegno bancario costituisca quietanza liberatoria in senso tecnico, a prescindere dal nomen che il dichiarante le abbia attribuito, trattandosi di una mera dichiarazione di scienza asseverativa della ricezione dell’assegno, ma non anche dell’effetto giuridico dell’adempimento dell’obbligazione, il quale consegue solo alla riscossione della somma portata dal titolo.

Nel caso in cui il debitore adempia l’obbligazione nelle mani della persona indicata dal creditore Sez. 3, n. 14130/2024, Rossetti, Rv. 671169-01, ha precisato che la quietanza rilasciata da quest’ultimo costituisce prova dell’adempimento e della liberazione del debitore, ma non della restituzione al creditore di quanto ricevuto dall’accipiens. In tale occasione, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che, sulla base della quietanza rilasciata a una banca dal creditore, aveva rigettato la domanda da quest’ultimo proposta nei confronti della moglie, volta alla relativa restituzione della somma che quest’ultima aveva riscosso per suo conto.

5. L’apparenza del diritto e l’affidamento.

La S.C., nel corso del 2024 ha ripetutamente esaminato questioni attinenti al principio di apparenza del diritto e tutela dell’affidamento incolpevole, precisando, in via generale, con Sez. 2, n. 18345/2024, Amato, Rv. 671770-01, che il principio dell’apparenza del diritto ex art. 1189 c.c. trova applicazione quando sussistono uno stato di fatto difforme dalla situazione di diritto e un errore scusabile del terzo circa la corrispondenza del primo alla realtà giuridica, sicché il giudice (le cui conclusioni, sul punto, sono censurabili in sede di legittimità se illogiche e contraddittorie) deve procedere all’indagine non solo sulla buona fede del terzo, ma anche sulla ragionevolezza del suo affidamento, che non può essere invocato da chi versi in una situazione di colpa, riconducibile a negligenza, per aver trascurato l’obbligo - derivante dalla stessa legge, oltre che dalle norme di comune prudenza - di accertarsi della realtà delle cose, facilmente controllabile. Nella specie, la S.C. ha escluso l’operatività del principio in favore dell’acquirente di un fondo che aveva corrisposto l’indennità ex art. 874 c.c. al venditore, non proprietario del fondo limitrofo, trascurando di informarsi sulla reale situazione di diritto relativa al muro di confine.

Sez. 3, n. 29833/2024, Tassone, Rv. 672936-01, pur riaffermando il principio secondo il quale l’apparenza del diritto e l’affidamento - traendo origine dalla legittima (e quindi incolpevole) aspettativa del terzo di fronte ad una situazione ragionevolmente attendibile, anche se non conforme alla realtà, non altrimenti accertabile se non attraverso le sue esteriori manifestazioni - non è invocabile nei casi in cui la legge prescrive speciali mezzi di pubblicità mediante i quali sia possibile controllare con l’ordinaria diligenza la consistenza effettiva dell’altrui potere (come accade nel caso di organi di società di capitali regolarmente costituiti), ha precisato che, anche in tale ipotesi, il principio dell’affidamento può essere invocato, qualora il potere, sulla cui esistenza si assume di aver fatto incolpevolmente affidamento, possa sussistere indipendentemente dalla sua regolamentazione statutaria e possa essere conferito per determinati atti e senza particolari formalità (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in relazione alla sottoscrizione di un contratto di telefonia, aveva ritenuto configurabile l’affidamento incolpevole della compagnia telefonica nel potere di rappresentare una s.r.l. in capo al sottoscrittore, il quale faceva parte del suo organico, aveva la disponibilità del timbro dell’azienda ed aveva esibito l’atto costitutivo aziendale e la propria carta d’identità).

Sempre in tema di pagamento al creditore apparente, Sez. 3, n. 27439/2024, Tatangelo, Rv. 672547-02, ha chiarito che la disciplina di cui all’art. 1189 c.c., in quanto diretta a tutelare il solo debitore che paghi il creditore che appaia “univocamente” tale - e cioè in assenza di un conflitto, noto al debitore, sulla relativa legittimazione - non è, di regola, applicabile nel caso in cui siano espressamente rivolte al debitore, prima del pagamento, pretese contrastanti da diversi potenziali aventi diritto, salvo solo il caso eccezionale in cui alcune di suddette pretese appaiano, già prima facie, manifestamente infondate e pretestuose oppure vi sia un ordine giudiziale che imponga il pagamento in favore di uno dei pretendenti.

Nell’ipotesi di espropriazione forzata di un bene locato, Sez. 3, n. 25584/2024, Fanticini, Rv. 672449-03, ha affermato che il pagamento di canoni locativi eseguito dal locatario all’esecutato-locatore, nel corso del processo esecutivo ma prima della designazione del custode professionale o della conoscenza della surroga nella custodia, ha efficacia liberatoria nei confronti della procedura a condizione che sussistano i requisiti della fattispecie di cui all’art. 1189 c.c., ovvero che il conduttore provi, oltre alla sua buona fede, l’esecuzione del pagamento in favore del creditore apparente, il quale deve risultare da una prova documentale munita di data certa ex art. 2704 c.c., non potendosi attribuire valore confessorio, nei confronti del custode giudiziario, a quietanze o dichiarazioni giudiziali rilasciate dall’esecutato.

6. Altri modi di estinzione dell’obbligazione: la compensazione.

Nel corso dell’anno oggetto di rassegna, diverse pronunce si sono occupate dell’istituto della compensazione, sia legale che giudiziale che volontaria.

In via generale Sez. 2, n. 23924/2024, Pirari, Rv. 672284-01, ha ribadito quanto già evidenziato da Sez. U, n. 23225/2016, Rv. 641764-02, ossia che nella ricorrenza dei presupposti sostanziali ed oggettivi del credito opposto in compensazione, stabiliti dall’art. 1243 c.c. - ossia la liquidità, inclusiva del requisito della certezza, e l’esigibilità - il giudice dichiara l’estinzione del credito principale per compensazione legale, a decorrere dalla sua coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda. Laddove, invece, il credito opposto sia certo ma non liquido, perché indeterminato nel suo ammontare, in tutto o in parte, il giudice può provvedere alla relativa liquidazione, se facile e pronta, e quindi può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale sino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, oppure può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione.

In particolare, Sez. 2, n. 27113/2024, Grasso Gia., Rv. 672815-01 ha precisato che se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale o in altro già pendente, l’esistenza del controcredito opposto in compensazione, il giudice non può pronunciare la compensazione, neppure quella giudiziale, perché quest’ultima, ex art. 1243, comma 2, c.c., presuppone l’accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall’esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo; in tale ipotesi, resta pertanto esclusa la possibilità di disporre la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda principale, ed è parimenti preclusa l’invocabilità della sospensione contemplata in via generale dall’art. 295 c.p.c. o dall’art. 337, comma 2, c.p.c., in considerazione della prevalenza della disciplina speciale dell’art. 1243 c.c..

Dal punto di vista processuale Sez. 1, n. 19395/2024, Dal Moro, Rv. 671682-01, ha affermato che l’eccezione di compensazione, fondata su un fatto costitutivo verificatosi successivamente alla scadenza delle preclusioni assertive, è ammissibile, e può essere valutata dal giudice, solo ove venga dedotta previa motivata applicazione dell’istituto generale della rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c., posto a tutela dei principi costituzionali sulle garanzie difensive e sul giusto processo.

Per quanto, invece, attiene alla compensazione volontaria, Sez. 2, n. 13949/2024, Varrone, Rv. 671693-01, ha chiarito che essa non richiede la certezza, liquidità ed esigibilità dei contrapposti crediti, come risulta dall’art. 1252 c.c., ma si fonda sull’accordo delle parti, la cui dimostrazione non richiede l’osservanza di forme particolari e può essere accertata con valore dichiarativo dal giudice del merito, a seguito di specifica eccezione di parte. Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto dimostrato un accordo di compensazione volontaria fra una società installatrice di impianti elettrici e la committente, per i crediti rispettivamente discendenti dall’esecuzione di opere elettriche e dall’acquisto di materiale motociclistico ed interventi di officina eseguiti dalla seconda in favore del legale rappresentante dell’appaltatrice.

Come già in passato ripetutamente affermato dalla S.C., si è in presenza di compensazione cd. impropria quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico - ancorché complesso - rapporto, nel quale l’accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, può essere compiuto dal giudice d’ufficio, anche in grado di appello, senza che siano necessarie l’eccezione di parte o la domanda riconvenzionale, diversamente da quanto accade nel caso di compensazione cd. propria, che per operare, postula l’autonomia dei rapporti e l’eccezione di parte.

In applicazione del suddetto principio, ad es., Sez. 3, n. 26365/2024, Gorgoni, Rv. 672664-01, ha cassato la sentenza impugnata che, con riferimento ad un contratto di leasing, risolto per inadempimento, nel condannare il concedente alla restituzione, in favore dell’utilizzatore, delle rate riscosse, e quest’ultimo a versare al primo l’equo compenso per l’uso della cosa ex art. 1526 c.c., non aveva considerato che le dette pretese costituivano mere poste contabili, derivanti da un unico rapporto. ad un mero accertamento, cui il giudice può procedere. Sez. 2, n. 06700/2024, Cavallino, Rv. 670497-01, ha, tuttavia, chiarito che l’accertamento officioso delle reciproche poste attive e passive delle parti presuppone che si fondi su circostanze fattuali tempestivamente acquisite al processo e senza che rilievi la riserva della parte di esercitare il controcredito in altro giudizio o la pendenza di esso.

7. Tipi di obbligazioni: obbligazioni solidali, alternative.

Come chiarito nell’anno in rassegna da Sez. 3, n. 03207/2024, Rossi, Rv. 670084-01, la solidarietà di cui all’art. 1292 c.c. sussiste non già quando unica sia la fonte dell’obbligazione, ma quando più soggetti siano tenuti ad eseguire la medesima prestazione, sicché l’adempimento di uno abbia effetto liberatorio nei confronti di tutti; pertanto, allorché la parte soccombente in giudizio dia esecuzione ad una sentenza non definitiva, traendo un assegno bancario all’ordine di più persone, nel caso di riforma o annullamento della sentenza, tutti gli intestatari dell’assegno sono tenuti in solido alla restituzione della somma pagata. Ciò posto, in tema di contratto autonomo di garanzia, è stata, ad es. esclusa da Sez. 3, n. 26508/2024, Porreca, Rv. 672527-01, la ricorrenza di un vincolo di solidarietà tra l’obbligazione assunta dal debitore principale e quella del garante, perché la causa concreta del negozio autonomo consiste nel trasferire da un soggetto all’altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale. Da tale premessa la S.C. ha fatto discendere l’inapplicabilità della disciplina di cui all’art. 1310, comma 1, c.c., in punto di opponibilità degli atti interruttivi della prescrizione contro uno dei condebitori in solido, nei confronti degli altri.

È noto che la figura delle obbligazioni solidali passive nel codice civile sottende sia fenomeni nei quali la ragione della rilevanza della solidarietà risiede in rapporti plurisoggettivi che sono riconducibili ad una eadem causa obligandi, cioè ad un rapporto che vede i soggetti coobbligati e, dunque, responsabili dell’eadem res debita per una causa comune, che li vede direttamente debitori verso il creditore comune, sia fenomeni nei quali le causae obligandi che determinano la solidarietà della responsabilità quanto ad una eadem res debita, sono diverse, sebbene collegate fra loro in funzione della tutela di un interesse che è riferibile solo ad uno dei soggetti coobbligati, sicché i soggetti coobbligati sono più ma per un debito che, sotto il profilo dell’interesse, è riferibile ad uno solo di loro, essendo gli altri coobbligati responsabili per un debito altrui.

Sulla base di tale premessa generale, Sez. 3, n. 12928/2024, Tassone, Rv. 670919-01, in tema di operatività delle cause di sospensione della prescrizione ex art. 2941 c.c., ha precisato che la norma di cui all’art. 1310, comma 2, c.c. - che limita l’effetto sospensivo al debitore solidale cui la causa si riferisce - è applicabile alle sole obbligazioni solidali connotate dall’eadem causa obligandi, perché la previsione, contenuta nella medesima disposizione, del regresso di chi ha dovuto pagare al creditore comune perché non beneficiario della causa di sospensione, è incompatibile con le obbligazioni solidali a interesse unisoggettivo, nelle quali il coobbligato risponde per un debito altrui, con la conseguenza che, in tal caso, la causa di sospensione del corso della prescrizione esistente nel rapporto fra creditore e obbligato “diretto” si estende anche al coobbligato che risponde verso il creditore per l’interesse di quell’altro.

La previsione del regresso sottende, infatti, secondo la S.C., che il condebitore solidale, che si è visto chiedere il pagamento dal creditore comune ed ha pagato, abbia pagato per un debito riferibile anche al condebitore nei cui confronti operava la causa di sospensione e che per il suo operare non si era visto chiedere il pagamento. Se fosse altrimenti, cioè se la causa obligandi non fosse la stessa per i coobbligati, ma il meccanismo della solidarietà tutelasse l’interesse di uno solo dei coobbligati verso il creditore comune, essendo l’altro coobbligato quello per cui la causa di sospensione non operava - tenuto a pagare per un debito riferibile al coobbligato beneficiario della causa di sospensione, il regresso non potrebbe avere luogo. La ragione di questa conclusione è che, rispondendo per un debito altrui, il coobbligato, se compulsato dal creditore e costretto a pagare, non può essere titolare di un’azione di regresso basata sugli accordi interni di ripartizione di un debito comune verso il creditore, e ciò perché è obbligato ad adempiere il debito per conto del vero debitore.

Anche Sez. 3, n. 06716/2024, Gianniti, Rv. 670765-03, ha chiarito che, poiché nell’obbligazione solidale da fatto illecito, l’onere di ciascun obbligato è, nei rapporti interni, proporzionato alla relativa colpa e all’entità delle conseguenze che ne sono derivate, nell’obbligazione risarcitoria dei danni conseguenti ad incidente stradale, il proprietario del veicolo e il datore di lavoro del conducente sono solidalmente responsabili con il conducente-dipendente, rispettivamente ai sensi degli artt. 2054, comma 3, e 2049 c.c., ma - non essendo possibile ripartire tra loro il predetto onere, perché ricollegabile soltanto alla condotta colposa del conducente - sono privi di regresso l’uno contro l’altro e possono esperire, nello stesso od in separato giudizio, azione di rivalsa contro l’autore del fatto dannoso per l’intero importo pagato al terzo danneggiato.

Sempre in tema di obbligazione solidale da fatto illecito e in relazione alla prescrizione del diritto risarcitorio, Sez. 3, n. 16755/2024, Tassone, Rv. 671559-01, ha precisato che la diversità dei titoli della responsabilità ascrivibile ai vari coobbligati non incide sull’interruzione della prescrizione, che resta disciplinata dai principi sulle obbligazioni solidali e, segnatamente, dall’art. 1310, comma 1, c.c., per la cui applicabilità è necessaria e sufficiente l’esistenza del vincolo obbligatorio solidale scaturente dall’unicità del fatto dannoso previsto ex art. 2055 c.c.

In tema di rapporti tra obbligazioni solidali e transazione Sez. 3, n. 15216/2024, Rubino, Rv. 671192-01, in relazione ad ipotesi di responsabilità da attività medico-chirurgica, ha sottolineato che la transazione intervenuta tra medico e danneggiato non preclude a quest’ultimo di introdurre e coltivare la domanda risarcitoria nei confronti della struttura coobbligata in solido, incidendo unicamente in termini di riduzione del quantum debeatur, da determinarsi alla stregua dei criteri di cui alla sentenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione, n. 30174 del 2011. Mentre Sez. 3, n. 02426/2024, Cirillo, Rv. 670021-01, ha affermato che la transazione intervenuta tra il danneggiato e uno dei corresponsabili in solido, in relazione a una parte soltanto del credito risarcitorio, determina lo scioglimento del vincolo della solidarietà passiva, senza, peraltro, vincolare in alcun modo la successiva ripartizione giudiziale della responsabilità tra i condebitori e spiegando efficacia limitatamente alla quota attribuita al condebitore stipulante. Infine, Sez. 3, n. 14846/2024, Scoditti, Rv. 671179-02, ha precisato che la compagnia assicuratrice della responsabilità civile del medico la quale, in base a una transazione con il paziente, abbia risarcito integralmente il danno, può surrogarsi nei diritti del danneggiato nei confronti della struttura sanitaria, ai sensi dell’art. 1201 c.c., vertendosi in un’ipotesi di pagamento del terzo.

In tema di compensi professionali di avvocato,Sez. 2,n. 20922/2024,Pirari,Rv. 671904-01, ha, poi, affermato che la presunzione di solidarietà passiva per il pagamento dei compensi dovuti al professionista che assiste più parti le quali, seppure con mandati formalmente autonomi uno dall’altro, abbiano una posizione identica tale da poter qualificare la prestazione legale resa come sostanzialmente unitaria, si applica anche alle prestazioni stragiudiziali (nella specie, ausilio nella predisposizione di un contratto).

In relazione ad una ipotesi di obbligazione solidale dal lato attivo, quale quella tra eredi per i crediti ereditari, Sez. 3, n. 21077/2024, Cirillo, Rv. 671830-01, ha chiarito che il processo instaurato da un erede per far valere l’intero credito comune non può essere sospeso, ai sensi dell’art. 337, comma 2, c.p.c., in attesa dell’esito della causa promossa dal coerede avente il medesimo oggetto, perché, ai sensi dell’art. 1306 c.c., il giudicato favorevole eventualmente formatosi nel diverso processo può avere efficacia nei confronti del concreditore solo a seguito di una sua scelta, mentre quello sfavorevole non opera nei suoi confronti.

La S.C., nel corso del 2024 ha, altresì, esaminato ipotesi di obbligazioni alternative precisando, con Sez. 2, n. 24819/2024, Caponi, Rv. 672367-01, in via generale, che l’obbligazione alternativa presuppone l’originario concorso di due o più prestazioni, in posizione di parità e dedotte in modo disgiuntivo, nessuna delle quali può essere adempiuta prima dell’indispensabile scelta di una di esse, rimessa alla volontà di una delle parti e che diventa irrevocabile con la dichiarazione comunicata alla controparte; l’obbligazione facoltativa, invece, ha ad oggetto una prestazione principale, unica e determinata fin dall’origine, nonché, accanto a questa, una prestazione facoltativa, dovuta in via subordinata e secondaria, ove venga preferita dal creditore stesso e costituisca quindi l’oggetto di una sua specifica ed univoca opzione, esercitabile fino al momento in cui non vi sia stato l’adempimento della prestazione principale.

8. La cessione del credito.

Con particolare riguardo alla cessione del credito, nel corso dell’anno oggetto della presente rassegna risultano essere state emanate diverse pronunce che hanno introdotto importanti chiarimenti e precisazioni.

In primo luogo, Sez. 2, n. 08579/2024, Cavallino, Rv. 670660-01, ha chiaramente delineato le differenze tra cessione del contratto e del credito evidenziando che, mentre la prima opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell’altro contraente, dell’intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta all’originario creditore-cedente, e l’esercizio, che è trasferito al cessionario. Dei diritti derivanti dal contratto, costui acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto, e cioè, le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all’adempimento della prestazione. Non gli sono, invece, trasferite le azioni inerenti alla essenza del precedente contratto, fra cui quella di risoluzione per inadempimento, poiché esse afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito. Pronunciandosi in ordine ad un credito alla restituzione della caparra confirmatoria, riconosciuto dalla sentenza di primo grado e ceduto in corso di causa, in tale occasione la S.C. ha escluso la legittimazione del cessionario ad esperire azioni diverse da quella volta ad ottenere l’adempimento della prestazione e nella specie intese alla risoluzione del contratto, dichiarandole inammissibili perché spettanti al cedente.

Per quanto, poi, attiene all’oggetto della cessione di credito, con due pronunce la S.C. ha chiarito che la previsione del comma 1 dell’art. 1263 c.c. - secondo cui il credito è trasferito al cessionario, oltre che con i privilegi e le garanzie reali e personali, anche con gli “altri accessori” - va intesa nel senso che nell’oggetto della cessione è ricompresa la somma delle utilità che il creditore può trarre dall’esercizio del diritto ceduto, ossia ogni situazione direttamente collegata con il diritto stesso, la quale, in quanto priva di profili di autonomia, integri il suo contenuto economico o ne specifichi la funzione. Con la prima, Sez. 3, n. 09479/2024, Condello, Rv. 670769-01, ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto incluso nell’oggetto della cessione il diritto di avvalersi della clausola risolutiva espressa contenuta in una transazione conclusa dal creditore cedente con la debitrice, trattandosi non di un diritto autonomo ma di un’utilità inerente all’esercizio del credito. Con la seconda, Sez. 3, n. 21275/2024, Dell’Utri, Rv. 671845-01, ha precisato che nella “somma di utilità” trasferita al cessionario vanno compresi tutti i poteri del creditore relativi alla determinazione, variazione e modalità della prestazione, nonché alla tutela del credito: ne consegue che nell’oggetto della cessione di un credito deve reputarsi incluso il diritto al risarcimento del maggior danno derivante dal ritardo nel pagamento del credito stesso (e maturatosi al momento della cessione), trattandosi di diritto che non può esistere o estinguersi se non congiuntamente al credito ceduto e che direttamente consegue al ritardo nell’adempimento dell’obbligazione principale, senza che a tale inclusione sia d’ostacolo la previsione dell’ultimo comma dell’art. 1263 c.c., secondo la quale la cessione non comprende, salvo patto contrario, i frutti scaduti e, quindi, gli interessi scaduti, dai quali il suddetto credito risarcitorio differisce ontologicamente e funzionalmente, essendo meramente eventuale e condizionato alla perdita di valore della moneta durante il ritardo nel pagamento, mentre quelli, essendo certi nell’esistenza e nell’ammontare, costituiscono entità autonoma nel patrimonio del creditore cedente all’atto della cessione.

Sempre in tema di cessione del credito, Sez. 3, n. 19358/2024, Cirillo, Rv. 671908-01, ha precisato che essa, avendo causa variabile, può avere anche funzione esclusiva di garanzia, comportando in tal caso il medesimo effetto, tipico della cessione ordinaria, immediatamente traslativo del diritto al cessionario, nel senso che il credito ceduto entra nel patrimonio del cessionario e diventa un credito proprio di quest’ultimo, il quale è legittimato pertanto ad azionare sia il credito originario sia quello che gli è stato ceduto in garanzia, sempre che persista l’obbligazione del debitore garantito; ove, invece, si verifichi l’estinzione, totale o parziale, dell’obbligazione garantita, il credito ceduto a scopo di garanzia, nella stessa quantità, si ritrasferisce automaticamente nella sfera giuridica del cedente, con un meccanismo analogo a quello della condizione risolutiva, senza quindi che occorra, da parte del cessionario, un’attività negoziale diretta a tal fine.

Per l’ipotesi peculiare di successive cessioni di crediti periodici nei confronti del medesimo debitore Sez. 3, n. 08829/2024, Gianniti, Rv. 670616-01, ha evidenziato che incombe a quest’ultimo l’onere della prova della persistente efficacia della cessione precedente, poiché questa costituisce fatto impeditivo della pretesa del cessionario che agisca in forza di una cessione successiva. Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva posto a carico del cessionario l’onere della prova in un caso in cui i crediti periodici rinvenienti dalle prestazioni sanitarie svolte nell’interesse di una Azienda sanitaria locale erano stati oggetto di due diverse cessioni, la seconda delle quali - azionata in giudizio - aveva avuto un principio di esecuzione mediante pagamenti corrisposti dal debitore ceduto.

Sez. 3, n. 04427/2024, Condello, Rv. 670138-02, ha, poi, affrontato la questione della possibilità di qualificare la cessione del credito quale attività di finanziamento, soggetta alla disciplina dell’art. 106 T.U.B., specificando che a tal fine non è sufficiente che il cessionario operi nei confronti di terzi con carattere di professionalità, ma è necessario che la cessione integri erogazione di un finanziamento, ossia che comporti l’anticipazione di denaro o altra utilità. Nel caso giunto all’esame della S.C., oggetto di cessione era il credito spettante, nei confronti della compagnia aerea, al trasportato ex art. 7 del Regolamento CE n. 261 del 2004: la Terza sezione ha confermato la sentenza impugnata che aveva disatteso l’eccezione di nullità della cessione di credito ex art. 106 T.U.B., affermando la non riconducibilità dell’operazione ad attività di finanziamento, essendo il versamento del corrispettivo della cessione meramente eventuale, in quanto condizionato al buon esito della riscossione del credito ceduto.

Dal punto di vista delle interrelazioni tra cessione del credito e processo, Sez. 1, n. 05728/2024, Conti, Rv. 670509-01, ha affermato che l’intervento, anche in grado d’appello, del cessionario, quale successore a titolo particolare nel diritto controverso, nella controversia promossa dal cedente nei confronti del debitore ceduto postula, a pena di inammissibilità, che vi sia espressa adesione del cedente e che non vi siano contestazioni da parte del debitore ceduto neppure in ordine al verificarsi della cessione stessa, giacché, in caso contrario, si verificherebbe una significativa e non consentita modificazione del petitum e della causa petendi della lite originariamente introdotta.

Nel caso di trasferimento del diritto controverso in corso di causa, per atto inter vivos a titolo particolare, Sez. 1, n. 08633/2024, Scotti, Rv. 670653-01, ha chiarito che gli ex soci della società cedente estinta devono ritenersi successori a titolo universale, ai sensi dell’art. 110 c.p.c., nella posizione meramente processuale della società estinta (parte originaria legittimata ex art. 111 c.p.c. a proseguire il giudizio) e, perciò, essi pure legittimati, indipendentemente dalla circostanza che abbiano goduto o meno di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione.

Infine, per il caso di cessione del credito intervenuta tra il creditore e un terzo estraneo all’azione di adempimento introdotta dal cedente, Sez. 2, n. 12670/2024, Giannaccari, Rv. 671495-01, ha stabilito che la competenza resta radicata presso il foro convenzionalmente stabilito tra le parti originarie del rapporto, giacché la cessione è idonea a produrre lo spostamento del luogo in cui deve essere adempiuta l’obbligazione solo se, oltre ad essere comunicata al debitore, avvenga prima che il credito sia giunto a scadenza.

  • interpretazione
  • contratto
  • risoluzione di contratto
  • clausola contrattuale
  • simulazione

CAPITOLO XI

IL CONTRATTO IN GENERALE

(di Paola Proto Pisani )

Sommario

1 Disposizioni preliminari. - 2 Dei requisiti del contratto. - 2.1 Dell’accordo delle parti. - 2.2 Della causa del contratto. - 2.3 Dell’oggetto del contratto. - 2.4 Della forma del contratto. - 3 Della condizione del contratto. - 4 Dell’interpretazione del contratto. - 5 Degli effetti del contratto. - 6 Della clausola penale e della caparra. - 7 Della rappresentanza. - 8 Della simulazione. - 9 Della nullità del contratto. - 9.1 Le nullità di protezione. - 10 Dell’annullamento del contratto. - 11 Della rescissione del contratto. - 12 Della risoluzione del contratto.

1. Disposizioni preliminari.

Nell’anno in rassegna, in tema di autonomia contrattuale, Sez. 2, n. 07447/2024, Amato, Rv. 670864-01, ha statuito che il giudizio di meritevolezza di una clausola atipica, ex art. 1322, comma 2, c.c., non può avere ad oggetto l’equilibrio complessivo tra i contrapposti interessi privati qualora le prestazioni reciproche conservino un contenuto lecito e risulti con chiarezza la ragione che induce le parti allo scambio delle prestazioni (nella specie, la

S.C.ha cassato la sentenza impugnata che aveva dichiarato nulla, in quanto priva di causa per il forte squilibrio dell’assetto negoziale, la clausola, apposta ad un contratto di compravendita immobiliare, che obbligava i venditori al pagamento di una penale giornaliera nel caso di ritardo nella consegna delle opere relative al giardino pertinenziale a prescindere dalla circostanza che il ritardo fosse stato determinato da motivi indipendenti dalla loro volontà).

2. Dei requisiti del contratto.

2.1. Dell’accordo delle parti.

In tema di conclusione del contratto, Sez. 3, n. 11126/2024, Cricenti, Rv. 670793-01, ha affermato che, ai fini della configurabilità di un definitivo vincolo contrattuale, è necessario che tra le parti sia raggiunta l’intesa su tutti gli elementi dell’accordo, non potendosene ravvisare la sussistenza qualora - raggiunta l’intesa solamente su quelli essenziali, pure riportati in apposito documento (cosiddetto “minuta” o “puntuazione”) - risulti rimessa ad un tempo successivo la determinazione degli elementi accessori, con la conseguenza che, rispetto a tale convenzione, non può esservi inadempimento, non essendo la stessa fonte di obbligazioni determinate (nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva negato efficacia vincolante ad un accordo, finalizzato ad una divisione di alcuni beni immobili e di alcune società che le parti avevano in comune, che si limitava a prevedere l’assegnazione reciproca degli immobili, indicati solo genericamente, e delle quote sociali alle parti o a persone da nominare).

Nei contratti a formazione progressiva, Sez. 1, n. 13958/2024, Parise, Rv. 671395-01, ha ribadito il principio (già affermato da Sez. U, n. 05823/1981, Sensale, Rv. 416549-01), secondo cui l’accertamento della conclusione dell’accordo con la conoscenza dell’accettazione da parte del proponente, presupponendo la conformità di questa alla proposta ex art. 1326, commi 1 e 5, c.c., impone al giudice di merito di indagare, anche d’ufficio, sul piano giuridico prima ancora che su quello di merito, se tra proposta ed accettazione vi sia la concordanza voluta dalla legge, ed ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto concluso un contratto di retrocessione nonostante l’ente pubblico avesse manifestato solo una mera disponibilità alla stipulazione e non era fosse stato raggiunto un accordo definitivo sul corrispettivo.

In tema di conclusione del contratto per comportamento concludente, è stato ribadito il principio (già affermato da Sez. 2, n. 13033/2018, Dongiacomo, Rv. 648760-01, e da altri precedenti conformi) secondo cui l’esecuzione della prestazione tipica è sufficiente a far considerare il contratto stesso tacitamente e validamente concluso se la legge non richieda una forma particolare per l’esistenza di esso ovvero se, nell’ipotesi prevista dall’art. 1326, comma 4, c.c., essendo posta nell’esclusivo interesse dello stesso proponente, questi, in forza del principio delle disponibilità degli interessi, rinunci agli effetti della mancata accettazione per iscritto della proposta, come da lui richiesto, accontentandosi di un’adesione manifestata in forma diversa; precisandosi che, in tale ultima ipotesi, il difetto di forma non può essere invocato dalla controparte per contestare il perfezionamento del contratto (Sez. 2, n. 14253/2024, Picaro, Rv. 671507-01, che ha respinto il ricorso avverso la sentenza che aveva ritenuto concluso il contratto ex art. 1327 c.c. tra le parti, correggendone la motivazione e ritenendo il contratto concluso mediante comportamento concludente, poiché, dopo essere stata formulata un’offerta contenente il corrispettivo complessivo per la prestazione ed il previo pagamento di un acconto, valevole come accettazione di tale offerta, avevano fatto seguito sia l’emissione di fattura nell’importo corrispondente all’acconto sia il comportamento concludente delle parti costituito dal pagamento della predetta fattura).

Analogamente - in una fattispecie in cui, successivamente alla stipula di un contratto preliminare che prevedeva la possibilità di modifica esclusivamente mediante accordo scritto, le parti avevano rinunciato al termine essenziale, da una parte, e previsto l’integrazione della caparra confirmatoria, dall’altra, e nella quale dalla causale dei bonifici risultava l’integrazione della caparra confirmatoria - ha trovato conferma il principio secondo cui le parti che, nella loro autonomia negoziale, abbiano convenuto l’adozione della forma scritta per un determinato atto, possono successivamente rinunciarvi, anche tacitamente, mediante comportamenti incompatibili con il suo mantenimento, costituendo la valutazione in ordine alla sussistenza o meno di una rinuncia tacita un apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, qualora sia sorretto da una motivazione immune da vizi logici, coerente e congruente (Sez. 2, n. 20052/2024, Trapuzzano, Rv. 671782-03).

Quanto alle condizioni generali, Sez. 3, n. 04126/2024, Condello, Rv. 670102-01, ha confermato che l’obbligo della specifica approvazione per iscritto, a norma dell’art. 1341 c.c., della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che, in quest’ultima ipotesi, non sia accompagnato da un’indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto, e, facendo applicazione del principio, ha confermato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva affermato la validità della clausola di tacita proroga apposta in calce al contratto d’installazione di apparecchi per gioco lecito in quanto, seppur oggetto di un richiamo cumulativo, risultava evidenziata mediante una indicazione sommaria del contenuto riferito alla “durata dell’accordo”.

2.2. Della causa del contratto.

In tema di causa del contratto, Sez. 2, n. 05891/2024, Mocci, Rv. 670863-01 ha affermato che la promessa di vendita di un immobile con consegna anticipata integra un contratto misto, la cui causa è data dalla fusione di quelle di due contratti tipici: il preliminare di compravendita e il comodato precario; pertanto, stante l’unitarietà funzionale che contraddistingue il collegamento negoziale, tale contratto trova la sua disciplina giuridica in quella prevalente del preliminare di compravendita, con conseguente applicazione degli effetti restitutori ex art. 1458 c.c.

Sul piano causale è stata individuata la differenza tra negozio complesso, quale quello plurilaterale, e collegamento negoziale perché, mentre il primo è caratterizzato da una causa unica, nel secondo distinti negozi sono riconducibili ad una fattispecie “pluricausale” in cui il nesso teleologico assume rilevanza al fine di far emergere la “causa del collegamento”, dotata di autonomia e destinata a sovrapporsi a quella propria dei singoli contratti collegati (Sez. 3, n. 29288/2024, Guizzi, Rv. 672663-01).

2.3. Dell’oggetto del contratto.

In ordine al requisito della determinatezza o determinabilità dell’oggetto del contratto la Corte, con riguardo all’opzione di compravendita di un immobile in corso di costruzione, ha affermato che l’oggetto del patto, costituendone elemento essenziale, deve risultare dal documento, non necessariamente attraverso l’identificazione tramite estremi catastali o confini ma comunque mediante l’indicazione di elementi esterni idonei a individuarlo in modo inequivoco e da cui sia possibile evincere che le parti hanno inteso far riferimento a un bene determinato o determinabile (Sez. 3, n. 26265/2024, Fiecconi, Rv. 672629-01, che ha cassato la sentenza della corte d’appello che, in una fattispecie di leasing traslativo, aveva ritenuto soddisfatto il requisito della determinabilità dell’oggetto dell’opzione, pur a fronte della estrema genericità della descrizione dei beni oggetto del contratto di locazione finanziaria recata nell’allegato A delle condizioni generali del contratto, a cui le parti si erano limitate a rinviare).

In tema di multiproprietà immobiliare, è stato ribadito il principio secondo cui il preliminare avente ad oggetto una quota di multiproprietà, dovendo contenere tutti gli elementi essenziali del futuro contratto definitivo, deve recare l’indicazione della quota nella sua effettiva misura o, comunque, i criteri per la sua determinazione millesimale, incidendo tali elementi sulla determinatezza o determinabilità dell’oggetto del contratto ex art. 1346 c.c., e non risultando sufficiente all’uopo l’indicazione del solo periodo di godimento dell’immobile riservato al promissario acquirente (Sez. 2, n. 18878/2024, Oliva, Rv. 671970-01).

2.4. Della forma del contratto.

In tema di contratti soggetti alla forma scritta ad substantiam (nella specie, preliminare di vendita immobiliare), Sez. 2, n. 02558/2024, Carrato, Rv. 669992-01, ha ribadito che l’operatività del principio secondo cui il perfezionarsi del negozio può avvenire anche in base ad un documento firmato da una sola parte, ove risulti una successiva adesione, anche implicita, del contraente non firmatario, contenuta in atto scritto diretto alla controparte, presuppone che detto documento abbia tutti i requisiti necessari ad integrare una volontà contrattuale, ivi compresa l’individuazione o quantomeno l’individuabilità del destinatario della dichiarazione, e che, inoltre, tale volontà non sia stata revocata dal proponente. In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto invalido il contratto preliminare per la mancata apposizione, nell’ultima pagina, della firma da parte della promittente alienante, ancorché contenente clausole meramente esplicative della volontà di impegnarsi a vendere, già manifestata nelle pagine precedenti regolarmente firmate.

La forma scritta ad substantiam va osservata in ordine agli elementi essenziali del contratto, mentre gli elementi accessori possono risultare da un atto “amorfo”, con la conseguenza che la pattuizione di una caparra confirmatoria, così come la sua integrazione si perfezionano con la dazione e non esigono, dunque, la forma scritta, costituendo elemento non essenziale del contratto (Sez. 2, n. 20052/2024, Trapuzzano, Rv. 671782-02).

Nel caso di collegamento negoziale tra un contratto per il quale sia richiesta la forma scritta ad substantiam (nella specie, un appalto pubblico) ed uno a forma libera (nella specie, un contratto di subappalto privatistico), ha trovato conferma il principio - già affermato da Sez. 2, n. 26693/2020, Oliva, Rv. 659686-01 - secondo cui è necessario che anche il secondo negozio rivesta la forma prescritta per la validità del primo, sebbene non occorra che il requisito della forma scritta sia assicurato in un unico contesto, ben potendo la volontà negoziale esprimersi in diversi documenti o negozi, dovendo comunque assicurarsi che tutte le obbligazioni che formano il sinallagma siano documentate per iscritto (Sez. 1, n. 07323/2024, Vella, Rv. 670647-01).

In tema di contratto di assicurazione, la e-mail non sottoscritta con firma elettronica qualificata né con firma digitale, in quanto documento informatico, è stata ritenuta idonea a soddisfare il requisito della forma scritta ad probationem, ai sensi degli artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 82 del 2005 (nel testo, applicabile ratione temporis, successivo al d.lgs. n. 159 del 2006 e anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 235 del 2010), ove non ne siano contestati la provenienza o il contenuto, oppure, in caso di contestazione, sulla base della libera valutazione del giudice, in ragione delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità, immodificabilità (Sez. 3, n. 14046/2024, Rossetti, Rv. 671168-01).

In tema di contratto di apprendistato, il requisito della forma scritta (previsto ratione temporis dall’art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 167 del 2011), va inteso in senso funzionale, in quanto prescritto a pena di nullità “di protezione” di una delle parti contrattuali, sicché esso è rispettato solo quando è redatto per iscritto anche il piano formativo individuale (Sez. L, n. 06704/2024, Caso, Rv. 670355-01).

Quanto ai contratti degli enti locali, in primo lugo si è ribadito che l’atto con il quale l’ente locale assume un obbligo contrattuale è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria, come previsto dall’art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000, diversamente discendendone la nullità (rilevabile d’ufficio anche in cassazione, ogni qual volta il dato emerga da quanto già acquisito al processo) tanto della deliberazione che lo autorizza, quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa (Sez. 3, n. 13159/2024, Iannello, Rv. 671149-01).

Si è inoltre precisato che la delibera comunale di riconoscimento di debito fuori bilancio, derivante dall’acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi ex art. 191, commi 1, 2 e 3, TUEL, presuppone l’esistenza a monte di un valido titolo negoziale, ancorché privo di impegno contabile, che costituisce la condizione necessaria e sufficiente per l’efficacia di tale riconoscimento e per l’operatività della delibera stessa (Sez. 2, n. 12164/2024, Falaschi, Rv. 671488-01).

In tema di contratti bancari, si è chiarito che il requisito della forma scritta ad substantiam, previsto dall’art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1983 e dall’art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, attiene alla veste esteriore del contratto e alla modalità espressiva dell’accordo, non estendendosi alla consegna del documento contrattuale concluso in tale forma, che ove omessa non produce alcuna nullità negoziale (Sez. 1, n. 18230/2024, Falabella, Rv. 671664-01).

Inoltre, il contratto di apertura di credito, se già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto, non deve a sua volta, in forza della delibera del C.I.C.R. del 4 marzo 2003, essere stipulato per iscritto a pena di nullità e, conseguentemente, qualora non diversamente pattuito, ad esso si applicano le condizioni contrattuali del conto principale (Sez. 3, n. 29794/2024, Ambrosi, 673206-01).

In tema di intermediazione finanziaria, Sez. 1, n. 06343/2024, Catallozzi, Rv. 670476-01, ha affermato che l’estensione degli obblighi di forma per la conclusione dei contratti, ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. n. 58 del 1998, anche ai servizi di investimento alla sottoscrizione e al collocamento dei prodotti finanziari emessi dalle banche, nonché, in quanto compatibili, dalle imprese di assicurazione, voluta dall’art. 11 l. n. 262 del 2005 con l’introduzione dell’art. 25-bis del predetto d.lgs., va riguardata in uno con il perdurante potere della Consob di prevedere, con regolamento, che gli stessi possano o debbano essere stipulati in altra forma. In applicazione del citato principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva dichiarato la nullità di un contratto assicurativo finanziario per difetto del requisito di forma scritta, senza considerare che la Consob, con la delibera del 30 maggio 2007, n. 15691, applicabile ratione temporis, aveva esteso l’esclusione del requisito della forma scritta per i prodotti finanziari emessi dalle banche anche agli omologhi prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione.

Nello stesso ambito si è altresì chiarito che il contratto-quadro sottoscritto da uno solo dei due investitori è nullo per difetto di forma, ai sensi dell’art. 23 T.U.F., senza necessità di indagare se la partecipazione dell’altro (la cui firma è risultata apocrifa) sia stata essenziale, in quanto tale negozio non è qualificabile come contratto plurilaterale, ai sensi dell’art. 1420 c.c., bensì come contratto bilaterale con parte soggettivamente complessa, derivandone il conseguente travolgimento degli ordini di acquisto nei confronti di entrambi i clienti (Sez. 1, n. 09331/2024, Lamorgese, Rv. 670720-01).

In tema di risoluzione consensuale, se, con riferimento al contratto preliminare di compravendita immobiliare, si è statuito che essa è soggetta alla stessa forma scritta ad substantiam richiesta per il contratto originario (Sez. 2, n. 18875/2024, Oliva, Rv. 671720-01), riguardo al contratto di agenzia si è precisato che la sostanziale diversità, per natura ed effetti, fra il recesso (consistente in una dichiarazione unilaterale ricettizia, volta a far cessare il rapporto a tempo indeterminato, che non richiede accettazione della controparte e produce effetto solo che quest’ultima ne abbia avuto conoscenza, salvo l’obbligo della parte recedente di dare il prescritto preavviso o di corrispondere l’indennità sostitutiva) e la risoluzione consensuale (che è invece un negozio bilaterale volto a porre fine al vincolo contrattuale: art. 1372 c.c.) comporta che la prescrizione dell’uso della forma scritta, pattuita per l’esercizio del recesso, non è estensibile all’ipotesi di risoluzione per mutuo consenso, la cui manifestazione di volontà non solo non è soggetta ad alcuna prescrizione di forma che non risulti previamente pattuita con specifico riferimento al negozio in questione, ma può anche implicitamente desumersi dal comportamento delle parti che concordemente cessino di dare ulteriore corso alle prestazioni reciproche (Sez. 2, n. 18942/2024, Cavallino, Rv. 671995-01).

Infine, il contratto di licenza d’uso di una banca dati non è soggetto a rigore di forme e, pertanto, la prova della sua stipulazione può essere data anche mediante presunzioni vertenti sull’effettiva esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto medesimo (Sez. 2, n. 17157/2024, Mondini, Rv. 671375-01).

3. Della condizione del contratto.

In tema di contratto condizionale, nell’anno in rassegna è stato ribadito il principio (già affermato da Sez. 2, n. 19146/2004, Elefante, Rv. 577322-01) secondo cui qualora le parti abbiano sospensivamente condizionato il contratto al verificarsi di un evento, indicando il termine entro cui esso possa utilmente avverarsi, il contratto deve considerarsi inefficace per il mancato avveramento della condizione dal momento in cui sia decorso inutilmente il suddetto termine (Sez. 2, n. 18351/2024, Varrone, Rv. 671772-01).

In caso di adempimento spontaneo della controprestazione di un’obbligazione di pagamento sottoposta a condizione sospensiva ma non avveratasi, è proponibile l’azione di ingiustificato arricchimento in ragione dell’inefficacia ab origine del titolo contrattuale, che rende priva di giustificazione l’attribuzione patrimoniale per fatto non imputabile al contraente adempiente (Sez. 3, n. 09731/2024, Pellecchia, Rv. 670774-01, che, nella specie, ha cassato la sentenza di merito che, rilevato il mancato avveramento di una delle condizioni sospensive a cui era subordinato il contratto, aveva rigettato la domanda di adempimento proposta in via principale e dichiarato inammissibile l’azione di arricchimento, proposta in via subordinata, rilevando la sussistenza, tra le parti, di un contratto valido, ancorché inefficace).

In tema di condizione potestativa, in applicazione del principio secondo cui il contratto è sottoposto a condizione “potestativa mista” quando l’avveramento di quest’ultima dipende, in parte dal caso o dal comportamento attivo o omissivo del terzo ed in parte dalla volontà di uno dei contraenti, ed è soggetto alla disciplina di cui all’art. 1358 c.c. (che impone alle parti l’obbligo giuridico di comportarsi secondo buona fede anche con riferimento all’attività di attuazione dell’elemento potestativo della condizione mista), Sez. 2, n. 19022/2024, Grasso Gia., Rv. 671722-01, ha cassato la sentenza che aveva qualificato come condizione meramente potestativa, anziché mista, quella apposta ad una transazione avente ad oggetto il pagamento degli onorari in favore di un avvocato, condizionato alla previa corresponsione di somme da parte di un condominio terzo verso i ricorrenti. Tanto in linea di continuità con il principio secondo cui il contratto sottoposto a condizione potestativa mista è soggetto alla disciplina di cui all’art. 1358 c.c., che impone alle parti l’obbligo giuridico di comportarsi secondo buona fede durante lo stato di pendenza della condizione, e la sussistenza di tale obbligo va riconosciuta anche per l’attività di attuazione dell’elemento potestativo della condizione mista (Sez. U, n. 18450/2005, Criscuolo, Rv. 583707-01).

La condizione di adempimento apposta ad un contratto è stata ritenuta ammissibile, in quanto rispondente ad apprezzabili interessi dei contraenti senza pregiudizio per quelli dei terzi, e non meramente potestativa, dato che la scelta di adempiere (o meno) non dipende dal mero arbitrio del debitore, ma è l’esito di una ponderazione di vantaggi e svantaggi,; subordina l’efficacia del contratto ad un evento incerto (l’adempimento, inteso come fatto, non già quale obbligo) - atteso che la parte obbligata ad adempiere potrebbe comunque decidere di restare inadempiente -; e non incide sul momento programmatico del contratto ma su quello esecutivo, giacché il negozio, perfezionato ed efficace nel suo contenuto, è soggetto a condizione solo rispetto alla sua esecuzione (Sez. 3, n. 06535/2024, Cricenti, Rv. 670432-01).

Si è affermata la natura “mista”, anche della condizione - apposta ad un contratto preliminare di compravendita immobiliare - che il promissario acquirente ottenga da un ente pubblico la necessaria autorizzazione amministrativa, dipendendo la concessione dei titoli abilitativi urbanistici non solo dalla volontà della P.A., ma anche dal comportamento del promissario acquirente nell’approntare la relativa pratica; statuendosi, altresì, che la mancata concessione del titolo comporta le conseguenze previste in contratto, senza che rilevi, ai sensi dell’art. 1359 c.c., un eventuale comportamento omissivo del promissario acquirente, sia perché tale disposizione è inapplicabile nel caso in cui la parte tenuta condizionatamente ad una data prestazione abbia anch’essa interesse all’avveramento della condizione, sia perché l’omissione di un’attività in tanto può ritenersi contraria a buona fede e costituire fonte di responsabilità, in quanto l’attività omessa costituisca oggetto di un obbligo giuridico, e la sussistenza di un siffatto obbligo deve escludersi per l’attività di attuazione dell’elemento potestativo in una condizione mista, con conseguente esclusione dell’obbligo di considerare avverata la condizione (Sez. 2, n. 05976/2024, Mocci, Rv. 670493-01; in senso conforme, riguardo alla condizione che il promissario acquirente ottenga da un istituto bancario un mutuo per poter pagare in tutto o in parte il prezzo stabilito in un preliminare di vendita immobiliare, si veda Sez. 2, n. 17919/2023, Scarpa, Rv. 668327-01).

Peraltro, mentre anche Sez. 2, n. 27124/2024, Trapuzzano, Rv. 672816-01, ha affermato che la finzione di avveramento della condizione di cui all’art. 1359 c.c. non si applica alle condizioni potestative semplici o improprie, anche ove si tratti di condizione di adempimento, secondo Sez. 2, n. 28956/2024, Grasso Giu., Rv. 673087-01, invece, l’art. 1359 c.c., introducendo una fictio di avveramento a tutela di possibili comportamenti dolosi o colposi posti in essere dal soggetto controinteressato, è applicabile alla condizione potestativa mista, il cui avveramento dipende in parte dal caso o dalla volontà di un terzo, in parte dalla volontà di uno dei contraenti, incombendo sul creditore che lamenti tale mancato avveramento l’onere di provarne l’imputabilità al debitore a titolo di dolo o di colpa.

In tema di rapporti tra condizione risolutiva e domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, Sez. 2, n. 08749/2024, Trapuzzano, Rv. 670861-01, ha statuito che, ove non si avveri l’evento futuro e incerto in essa contemplato, il giudice deve prendere in considerazione le imputate inadempienze ai fini della domanda di risoluzione e pronunciarsi sulla stessa.

Sul punto si ricorda che, in precedenza, Sez. 2, n. 7875/1990, Paolella, Rv. 468582-01, aveva affermato che nei contratti con prestazioni corrispettive, ove sottoposti a condizione risolutiva, la rilevanza del comportamento dei contraenti con riguardo all’inadempimento delle prestazioni a carico di ciascuno di essi ed al conseguente diritto della parte adempiente ad ottenere in giudizio la risoluzione del contratto medesimo, resta subordinata al mancato verificarsi dell’evento condizionante, con la conseguenza che, avveratosi tale evento, il venir meno ex tunc dell’efficacia interinalmente prodotta dal contratto preclude al giudice di prendere in considerazione le imputate inadempienze ai fini della domanda di risoluzione e di pronunciarsi sulla stessa, ancorché la domanda di accertamento dell’avveramento della condizione risolutiva apposta al contratto sia stata avanzata in giudizio subordinatamente rispetto a quelle di risoluzione per inadempimento.

4. Dell’interpretazione del contratto.

In tema di interpretazione del contratto la Corte, nell’anno in rassegna, ha ribadito il principio secondo cui il criterio letterale va integrato, nell’obiettivo normativamente imposto di ricostruire la volontà delle parti, con gli altri canoni ermeneutici idonei a dare rilievo alla “ragione pratica” del contratto, in conformità agli interessi che le parti medesime hanno inteso tutelare, nel momento storico di riferimento, mediante la stipulazione negoziale (Sez. 3, n. 29288/2024, Guizzi, Rv. 672663-02 e, in termini analoghi, Sez. 3, n. 31811/2024, Guizzi, Rv. 672980-01).

In applicazione di tale principio: Sez. 3, n. 29288/2024, Guizzi, Rv. 672663-02, in relazione ad una clausola, apposta ad uno dei contratti di una articolata fattispecie di collegamento negoziale comprendente contratti tra parti diverse, per la quale esso poteva essere risolto “per mutuo consenso del venditore e del compratore”, ha confermato l’interpretazione del giudice di merito, secondo cui la risoluzione per mutuo consenso era limitata al solo caso di accordo congiunto di tutte le parti, in quanto funzionale alla ricerca della ragione pratica del contratto e coerente con le restanti disposizioni pattuite; Sez. 3, n. 31811/2024, Guizzi, Rv. 672980-01, ha escluso che, in un contratto di assicurazione per la responsabilità civile recante la clausola on claims made, la previsione contrattuale che subordina il pagamento dell’indennizzo, anche in relazione a fatti verificatisi anteriormente alla conclusione del contratto, alla condizione che la richiesta di risarcimento pervenga all’assicurato solo durante il periodo di vigenza del rapporto contrattuale, possa interpretarsi nel senso di parificare a tale richiesta l’avvenuta conoscenza, da parte dell’assicurato, dell’invio di un’informazione di garanzia in relazione al fatto dal quale origina la pretesa risarcitoria, fatta valere nei suoi confronti dopo il termine di vigenza del rapporto.

Con specifico riferimento all’interpretazione letterale è stato ribadito il principio secondo cui il senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto dev’essere verificato alla luce dell’intero contesto contrattuale, e le singole clausole vanno considerate in correlazione tra loro, dovendo procedersi al loro coordinamento a norma dell’art. 1363 c.c.., dovendosi intendere per “senso letterale delle parole” tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato (Sez. 1, n. 11475/2024, Reggiani, Rv. 670975-01).

La comune intenzione dei contraenti deve essere ricercata avendo riguardo - oltre al senso letterale delle parole, da verificare alla luce dell’intero contesto negoziale ai sensi dell’art. 1363 c.c. - ai criteri d’interpretazione soggettiva ex artt. 1369 e 1366 c.c., rispettivamente volti a consentire l’accertamento del significato dell’accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta e ad escludere - mediante comportamento improntato a lealtà ed a salvaguardia dell’altrui interesse - interpretazioni cavillose deponenti per un significato in contrasto con gli interessi che le parti hanno voluto tutelare mediante la stipulazione negoziale (Sez. 2, n. 08940/2024, Varrone, Rv. 670956-01).

Il giudice può avvalersi del criterio di cui all’art. 1367 c.c., avente carattere sussidiario ed integrativo, solo qualora non sia stato in condizione di individuare il comune intento delle parti attraverso l’utilizzazione i criteri ermeneutici principali previsti agli artt. 1362 e ss. c.c.; in caso contrario, l’interpretazione conservativa non può aver luogo (Sez. 2, n. 17063/2024, Fortunato, Rv. 671707-01).

Inoltre, ai fini della corretta qualificazione di un contratto di cui le parti abbiano convenuto un determinato inquadramento (nomen iuris) con atto scritto, non rileva la disciplina dell’art. 1424 c.c., per la conversione del negozio nullo, poiché la questione dell’identificazione del reale tipo di rapporto deve essere affrontata in relazione alle effettive caratteristiche dello stesso, quali desumibili anche dalle modalità della sua attuazione, sì da apprezzarne l’aderenza ad una fattispecie astratta, tra quelle preventivamente delineate dal legislatore (Sez. 2, n. 11176/2024, Trapuzzano, Rv. 670968-01). In applicazione di tale principio è stata confermata la decisione di rigetto della domanda di nullità per difetto di causa di un contratto qualificato dalle parti come “transazione”, ma privo di reciproche concessioni volte a risolvere una lite in corso o a prevenire una lite che sarebbe potuta insorgere, evidenziandosi che l’operazione del giudice non era consistita nella conversione di un negozio nullo ma nell’interpretazione del contratto, qualificato in termini di vendita.

L’interpretazione contro l’autore della clausola, ai sensi dell’art. 1370 c.c., rappresenta criterio interpretativo di natura sussidiaria, sicché il giudice del merito non è tenuto a ricorrervi ove, interpretata la clausola in conformità ai criteri legali di ermeneutica negoziale, nel modo più corrispondente al suo significato letterale, non ha dubbi o perplessità circa il suo significato (Sez. 3, n. 28939/2024, Valle, Rv. 672995-01).

Infine, in tema di interpretazione di un contratto concluso da un ente pubblico, si è statuito che, ove la clausola da interpretare, per la sua estrema sinteticità, non fornisca, da sola, gli elementi utili al fine di intenderne il contenuto effettivo, può ricercarsi la volontà manifestata dall’ente pubblico, sia con riferimento al contenuto dell’atto deliberato dall’ente sia con riguardo al comportamento tenuto da quest’ultimo successivamente all’approvazione della deliberazione da parte dell’autorità tutoria (Sez. 1, n. 08934/2024, Scotti, Rv. 671164-01).

5. Degli effetti del contratto.

In tema di efficacia del contratto si è affermato che il contratto di appalto avente ad oggetto l’allestimento di un bene, con affidamento in custodia all’appaltatore, non dispiega effetti protettivi a favore del terzo proprietario diverso dal committente, atteso che, fatta eccezione per il circoscritto campo delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione, trova applicazione il principio generale di efficacia limitata alle parti degli effetti negoziali di cui all’art. 1372, comma 2, c.c.; ne discende che le conseguenze pregiudizievoli dell’inadempimento contrattuale nei confronti dei terzi hanno natura riflessa e comportano una responsabilità che è di tipo extracontrattuale, soggetta al termine di prescrizione quinquennale. (Sez. 3, n. 02232/2024, Scoditti, Rv. 670014-01). In applicazione di tale principio la Corte ha confermato la sentenza di rigetto, per intervenuta prescrizione quinquennale, della domanda di risarcimento del danno patito in conseguenza della distruzione del bene a seguito di un incendio, proposta dalla proprietaria di un natante, posto sotto sequestro e successivamente affidato in custodia dalla Guardia di finanza alla società appaltatrice del suo allestimento, ai fini dell’utilizzo per lo svolgimento dell’attività di contrasto del contrabbando.

Inoltre, riguardo al rapporto contrattuale tra il medico e la partoriente, è stato ribadito che esso, per la peculiarità dell’oggetto delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione, incide in modo diretto sulla posizione del nascituro e del padre, configurandosi in favore dei predetti stretti congiunti della gestante un contratto con effetti protettivi nei confronti del terzo, cosicché, in caso di inadempimento, anche il padre del concepito è legittimato ad agire a titolo contrattuale iure proprio per il risarcimento del danno (Sez. 3, n. 17113/2024, Rubino, Rv. 671564-01).

In tema di recesso unilaterale si è ribadito che il relativo divieto di esercizio dopo che il contratto abbia avuto un principio di esecuzione, previsto dall’art. 1373, comma 1, c.c. oltre a non applicarsi ai contratti ad esecuzione continuata è, comunque, derogabile per volontà delle parti (Sez. 2, n. 14109/2024, Fortunato, Rv. 671397-01).

In tema di esecuzione del contratto secondo buona fede, si è affermato che la buona fede oggettiva - che, nell’esecuzione del rapporto contrattuale, è il nerbo delle regole di condotta, dal contenuto necessariamente elastico ma ontologicamente etico - governa il comportamento dei contraenti, in modo tale che esso, mediante l’adempimento di tale basilare obbligo relazionale, sia collaborativo e sociale e sia diretto, quindi, a tutelare i legittimi interessi della controparte al pari dei propri (Sez. 3, n. 08277/2024, Graziosi, Rv. 670521-01).In applicazione di tale principio, è stata cassata la sentenza della Corte di appello di rigetto della domanda restitutoria di somme di denaro proposta nei confronti di un consorzio, che aveva agito quale sostituto di imposta di AGEA, per violazione del canone della buona fede oggettiva, dell’erronea statuizione secondo cui chi versa al sostituto una somma non dovuta può recuperarla solo dopo che detta somma sia stata materialmente trasferita al sostituito.

Inoltre, si è affermato, da parte della S.C., nell’anno in rassegna, che la condotta del locatore di un immobile ad uso diverso da quello abitativo il quale, dopo essere stato inerte nell’escutere il conduttore - anche se per un fatto a lui imputabile e per un tempo tale da far ragionevolmente ritenere al debitore che il diritto non sarebbe stato più esercitato -, abbia richiesto l’integrale pagamento dei canoni maturati non è sufficiente ad integrare un contegno concludente da cui desumere univocamente la tacita volontà di rinunciare al diritto, né rappresenta un caso di abuso del diritto, perché il semplice ritardo di una parte nell’esercizio delle proprie prerogative può dar luogo ad una violazione del principio di buona fede nell’esecuzione del contratto soltanto se, non rispondendo ad alcun interesse del suo titolare, si traduce in un danno per la controparte (Sez. 3, n. 11219/2024, Spaziani, Rv. 670795-02).

In tema di promessa dell’obbligazione o del fatto del terzo, è stato affermato che il promittente assume una prima obbligazione di facere (consistente nell’adoperarsi affinché il terzo tenga il comportamento promesso, onde soddisfare l’interesse del promissario) e una seconda obbligazione di dare (vale a dire di corrispondere l’indennizzo nel caso cui, nonostante si sia adoperato, il terzo si rifiuti di impegnarsi), essendosi conseguentemente ritenuta inammissibile, in quanto nuova, la domanda di indennizzo ex art. 1381 c.c. proposta in sede di precisazione delle conclusioni, laddove, in relazione agli stessi fatti, era stata originariamente proposta domanda di risarcimento del danno per inadempimento dell’obbligo di fare, avendo le due domande diversa causa petendi (Sez. 2, n. 16979/2024, Mondini, Rv. 671705-01, che, nella specie, ha confermato la sentenza che aveva dichiarato inammissibile la domanda di indennizzo proposta dall’acquirente all’asta di un immobile, rimasto occupato anche dopo la scadenza del termine previsto per la sua liberazione, avendo il ricorrente originariamente agito per il solo risarcimento del danno da inadempimento contrattuale).

6. Della clausola penale e della caparra.

In tema di penale per l’inadempimento la Corte, nell’anno in rassegna, ha chiarito che il potere di riduzione della penale ad equità, attribuito al giudice dall’art. 1384 c.c., può essere esercitato d’ufficio anche quando la penale è stata spontaneamente pagata perché i rimedi contrattuali sono esperibili anche dopo che il contratto è stato eseguito, salva la prescrizione (Sez. 3, Sentenza n. 03297/2024, Cricenti, Rv. 670087-01, che, in applicazione del principio, ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che, avendo ridotto la penale prevista per la anticipata risoluzione del contratto, aveva condannato la parte che ne aveva ricevuto il pagamento spontaneo a restituire l’eccesso).

Con riferimento al leasing traslativo a cui non sia ratione temporis applicabile la disciplina di cui alla l. n. 124 del 2017 (per essere intervenuta la risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore anteriormente alla relativa entrata in vigore), è stata ritenuta legittima la clausola penale con la quale il risarcimento è parametrato al cosiddetto interesse positivo (cioè, all’utilità che il concedente avrebbe tratto dalla fisiologica esecuzione del contratto), fermo restando il potere di riduzione del giudice ai sensi del combinato disposto degli artt. 1526, comma 2, e 1384 c.c. (Sez. 3, n. 26518/2024, Cricenti, Rv. 672528-01, che, nella specie, ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto “equa” - e, dunque, insuscettibile di riduzione ex art. 1526, comma 2, c.c. - la clausola penale che prevedeva, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell’utilizzatore, l’attribuzione al concedente di un importo pari all’ammontare dei canoni scaduti e a scadere, nonché del prezzo dell’opzione d’acquisto, con obbligo per il percipiente di procedere alla vendita del bene e al versamento del ricavato all’utilizzatore).

In tema di caparra confirmatoria si è affermato che il contraente che esercita il recesso ex art. 1385 c.c. non deve essere a sua volta inadempiente e l’accertamento circa il suo inadempimento, rientrante nei poteri del giudice di merito ed insindacabile se congruamente motivato, deve avvenire tenendo conto del valore della parte dell’obbligazione non adempiuta rispetto al tutto, sulla base di un criterio di proporzionalità, occorrendo verificare, a seguito di una valutazione complessiva e globale del comportamento delle parti, se, per effetto dell’inadempimento del recedente, si sia verificata ai danni della controparte una sensibile alterazione dell’equilibrio contrattuale o se, invece, tale alterazione non dipenda dall’inadempimento della controparte (Sez. 2, n. 19246/2024, Cavallino, Rv. 671726-01).

Quanto alla distinzione tra caparra confirmatoria e deposito cauzionale Sez. 2, n. 08989/2024, Cavallino, Rv. 670960-01, ha affermato che la somma di denaro consegnata da un contraente all’altro al momento della conclusione del contratto ha natura di caparra confirmatoria se risulta che le parti hanno inteso perseguire gli scopi di cui all’art. 1385 c.c., attribuendole funzione di liquidazione convenzionale del danno da inadempimento, mentre ha natura di deposito cauzionale se sia stata conferita a garanzia di un eventuale obbligo di risarcimento del danno cagionato dall’inadempimento del cauzionante, consentendo al creditore di soddisfarsi sulla somma consegnata per l’ammontare del danno concretamente subito.

Nel caso di deposito cauzionale di una somma di denaro collegato alla stipulazione di un preliminare di vendita, effettuato dal promissario acquirente in favore del mediatore, Sez. 2, n. 03596/2024, Trapuzzano, Rv. 670298-01, ha statuito che la legittimazione passiva alla ripetizione dell’indebito oggettivo in ordine alla somma versata spetta al mediatore, ove non risulti che questi abbia incassato la somma in rappresentanza del promittente alienante.

7. Della rappresentanza.

In tema di rappresentanza nell’anno in rassegna è stato ribadito il principio secondo cui il conflitto d’interessi idoneo, ex art. 1394 c.c., a produrre l’annullabilità del contratto, richiede l’accertamento dell’esistenza di un rapporto d’incompatibilità tra gli interessi del rappresentato e quelli del rappresentante, da dimostrare non in modo astratto o ipotetico ma con riferimento al singolo atto o negozio che, per le sue intrinseche caratteristiche, consenta la creazione dell’utile di un soggetto mediante il sacrificio dell’altro; tale situazione, riferendosi ad un vizio della volontà negoziale, deve essere riscontrabile al momento perfezionativo del contratto, restando irrilevanti evenienze successive eventualmente modificative dell’iniziale convergenza d’interessi (Sez. 2, n. 08907/2024, Papa, Rv. 670954-01).

Riguardo alla rappresentanza senza potere, Sez. 2, n. 03265/2024, Trapuzzano, Rv. 670286-02, ha escluso che ricorra la fattispecie del falsus procurator nell’ipotesi di stipulazione di un contratto a cui sia stata apposta la firma apocrifa del legale rappresentante della società, in quanto quest’ultima presuppone che lo stipulante abbia agito come rappresentante della parte senza esserlo - ossia che sia stato esercitato il potere rappresentativo in capo a chi ha speso il nome altrui, in difetto del suo effettivo conferimento –, e non già che questi abbia falsificato la firma della parte, apponendovi indebitamente la sua sottoscrizione, anziché la propria, con la conseguenza che, non ricorrendo i presupposti per la ratifica ex art. 1399 c.c., il contratto stesso deve ritenersi nullo per difetto del consenso.

Sez. 2, n. 09679/2024, Trapuzzano, Rv. 671020-01, ha ribadito il principio, già affermato nella risalente giurisprudenza della Corte (Sez. 1, n. 3376/1976, Mancuso, Rv. 382163-01), secondo cui l’azione esperibile, ex art. 1398 c.c., dal contraente che abbia confidato senza colpa nell’efficacia del contratto, contro il rappresentante senza poteri della controparte, al fine di essere risarcito del danno sofferto (spese erogate, dispendio di attività, perdita di altri affari, ecc.), non coincide con quella eventualmente proponibile dal medesimo, indipendentemente dal suo atteggiamento psicologico nella conclusione del contratto, per il recupero di beni o somme che il falsus procurator o altri abbiano acquisito senza titolo in forza del negozio inefficace; con la conseguenza che l’esperimento di una di tali azioni non è di ostacolo alla proposizione dell’altra.

Quanto alla ratifica dell’operato del falsus procurator, Sez. 2, n. 12843/2024, Trapuzzano, Rv. 671505-01, -02, ha affermato che la stessa può essere compiuta anche dal difensore in sede processuale, purché la procura alle liti a questo conferita includa il potere di disporre del diritto in contesa, potere non desumibile dalla formula di stile secondo cui il mandato comprende “ogni più ampia facoltà di legge”; e che la ratifica “condizionata” non è compatibile con la natura del negozio regolato dall’art. 1399 c.c., costituita dalla volontà di fare propri, attraverso la totale adesione, gli effetti di un contratto concluso da un soggetto sfornito del potere di disporre del relativo diritto, sicché essa non è vincolante per il terzo contraente, atteggiandosi, invece, come nuova proposta contrattuale rimessa alla sua accettazione. Con la medesima pronuncia si è, inoltre escluso che costituisca ratifica, in ipotesi di contratto preliminare di vendita concluso dal falsus procurator del promittente venditore, la mera immissione del promissario acquirente nella disponibilità dell’immobile, senza specificazione del titolo di essa e senza alcun collegamento temporale con la stipulazione, in quanto non implica necessariamente la volontà di far proprio il contratto ed è priva della forma scritta ad substantiam, (Sez. 2, n. 12843/2024, Trapuzzano, Rv. 671505-03).

Sez. 2, n. 34565 /2024, Caponi, Rv. 67346901, ha inoltre, chiarito la ratifica di una clausola compromissoria stipulata dal falsus procurator non richiede che il dominus manifesti per iscritto espressamente la volontà di far propria la convenzione arbitrale, potendo la ratifica essere anche implicita. Tuttavia, il rispetto della forma scritta esige che la ratifica risulti da un atto scritto, che sia redatto per fini che sono conseguenziali alla stipulazione della clausola compromissoria e che quindi manifesti così in modo inequivoco la volontà del dominus di fare proprio l’operato del rappresentante senza potere specificamente concernente tale convenzione arbitrale (come ad es. l’atto di nomina di un arbitro).

Infine, in tema di amministrazione di sostegno,Sez. 1,n. 16052/2024,Russo,Rv. 672160-01, ha stabilito che la procura con cui il beneficiario, prima della nomina dell’amministratore, abbia conferito a quest’ultimo o a un terzo poteri di rappresentanza diviene inefficace, ex art. 1722 c.c., con riguardo ai soli atti rispetto ai quali il giudice tutelare abbia esteso le restrizioni e le decadenze stabilite dalla legge per l’interdetto e l’inabilitato, in quanto lo scopo della norma è di affermare che nessuna procura volontaria può continuare ad avere effetto nel momento e nella misura in cui si limita la capacità di agire del mandante.

8. Della simulazione.

In tema di simulazione assoluta di un negozio soggetto a forma scritta a pena di nullità, Sez. 2, n. 03602/2024, Trapuzzano, Rv. 670299-01, ha ribadito il principio secondo cui il documento che può costituire principio di prova per iscritto deve provenire dalla controparte e non dalla parte che chiede la prova né da un terzo, e non è necessario un preciso riferimento al fatto controverso ma l’esistenza di un nesso logico tra lo scritto ed il fatto stesso, dal quale scaturisca la verosimiglianza del secondo.

Tuttavia, le limitazioni probatorie dettate dall’art. 1417 c.c. non si applicano alla donazione indiretta - essendo un contratto con causa onerosa, posto in essere per raggiungere una finalità ulteriore e diversa consistente nell’arricchimento, per mero spirito di liberalità, del contraente che riceve la prestazione di maggior valore e differendo dalla donazione simulata, in cui il contratto apparente non corrisponde alla volontà delle parti, che intendono, invece, stipulare un contratto gratuito - e la prova dell’effettiva natura liberale della fattispecie negoziale può essere data anche a mezzo presunzioni, pur nel caso in cui non si alleghi a fondamento della pretesa la qualità di legittimario (Sez. 2, n. 19230/2024, Criscuolo, Rv. 671725-01).

Nell’anno in rassegna, ha trovato, altresì, conferma il principio secondo cui, ove l’azione di simulazione, proposta dal creditore di una delle parti di una compravendita immobiliare, si fondi su elementi presuntivi che, in ottemperanza all’art. 2697 c.c., indichino il carattere fittizio dell’alienazione, l’acquirente ha l’onere di provare l’effettivo pagamento del prezzo, potendosi, in mancanza, trarre elementi di valutazione circa il carattere apparente del contratto; tale onere probatorio non può, tuttavia, ritenersi soddisfatto dalla dichiarazione relativa al versamento del prezzo contenuta nel rogito notarile, in quanto il creditore che agisce in simulazione è terzo rispetto ai contraenti (Sez. 2, n. 18347/2024, Varrone, Rv. 671771-01).

È stato, inoltre, ribadito che l’interposizione fittizia di persona postula l’imprescindibile partecipazione all’accordo simulatorio non solo del soggetto interponente e di quello interposto, ma anche del terzo contraente, chiamato ad esprimere la propria adesione all’intesa raggiunta dai primi due (contestualmente o anche successivamente alla formazione dell’accordo simulatorio) onde manifestare la volontà di assumere diritti e obblighi contrattuali direttamente nei confronti dell’interponente, secondo un meccanismo effettuale analogo a quello previsto per la rappresentanza diretta, mentre la mancata conoscenza, da parte di detto terzo, degli accordi intercorsi tra interponente e interposto (ovvero la mancata adesione a essi, pur se da lui conosciuti) integra gli estremi della diversa fattispecie dell’interposizione reale di persona; ne deriva che, dedotta in giudizio la simulazione relativa soggettiva di un contratto di compravendita immobiliare, la prova dell’accordo simulatorio deve, necessariamente, consistere nella dimostrazione della partecipazione a esso anche del terzo contraente (Sez. 2, n. 27189/2024, Varrone, Rv. 672817-01).

Inoltre, nel confermare che l’azione di simulazione (assoluta o relativa) e quella revocatoria, pur diverse per contenuto e finalità, possono essere proposte in forma alternativa tra loro o, anche, in via subordinata, nello stesso giudizio o in giudizi differenti, senza che la possibilità di esercizio dell’una precluda la proposizione dell’altra, Sez. 2, n. 05825/2024, Mocci, Rv. 670487-01, ha chiarito che, ove le ragioni fatte valere in via di azione o eccezione, in via diretta o quali premesse della pretesa e del relativo accertamento rispetto ad una delle due domande, siano coperte dal giudicato, di esse è precluso ogni ulteriore esame, anche nel caso in cui il successivo giudizio pendente tra le medesime parti abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo e il petitum del primo; ed ha, pertanto, dichiarato inammissibile la domanda volta ad ottenere la declaratoria di simulazione assoluta di un atto di compravendita già dichiarato inefficace, con sentenza irrevocabile, nel giudizio revocatorio pendente tra le stesse parti nell’ambito di una controversia connessa, ma priva di stretta interdipendenza.

Infine, si è statuito che l’inammissibilità della prova per presunzioni può essere fatta valere dalla parte interessata con l’atto di impugnazione avverso la sentenza nella quale è contenuto il ragionamento presuntivo vietato, anche quando è stata la controparte a chiedere l’accertamento della simulazione per presunzioni, in quanto la violazione dell’art. 1417 c.c. dà luogo a una nullità relativa della sentenza, soggetta al regime di cui all’art. 157, comma 2, c.p.c. (Sez. 2, n. 32571/2024, Cavallino, Rv. 673455-01).

9. Della nullità del contratto.

In tema di invalidità del contratto per contrarietà a norme imperative, Sez. 3, n. 26487/2024, Cricenti, Rv. 672644-01, ha chiarito che le disposizioni che, anche a prescindere dalla pattuizione delle parti, impongono all’oggetto del contratto determinate caratteristiche sono norme di validità e non già di comportamento, la cui violazione determina la nullità del negozio per impossibilità (o illiceità) dell’oggetto e non la mera responsabilità da inadempimento (la fattispecie afferiva a un contratto di vendita collegato ad altro contratto di leasing di un’imbarcazione, realizzata in violazione delle norme CE imponenti determinati requisiti di costruzione e progettazione, posti a tutela dell’interesse generale alla sicurezza della navigazione).

Inoltre, si è ritenuto non giuridicamente tutelabile l’affidamento riposto sulla validità di un contratto concluso in violazione di norme imperative, dovendosi escludere la natura incolpevole della relativa ignoranza (Sez. 3, n. 29257/2024, Dell’Utri, Rv. 672858-01, che, nella specie, ha confermato la sentenza di merito che aveva negato la tutelabilità in termini risarcitori dell’affidamento, nutrito dal comodante di un impianto di distribuzione di carburante, sulla validità dell’impegno assunto dal comodatario in ordine ad una durata del contratto inferiore a quella minima inderogabile di sei anni prevista dall’art. 1, comma 6, d.lgs. n. 32 del 1998).

Quanto alla rilevabilità d’ufficio, in ogni stato e grado del processo, della nullità del contratto per violazione di norme imperative, si richiede che i relativi presupposti di fatto, anche se non interessati da specifica deduzione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, ferma restando l’impossibilità di ammettere nuove prove funzionali alla dimostrazione degli stessi (Sez. 3, n. 04867/2024, Iannello, Rv. 670332-01, che, nella specie, ha confermato, sul punto, la declaratoria di inammissibilità, da parte del giudice di merito, dell’eccezione di nullità di un contratto di locazione, per essere stati introdotti i fatti posti a fondamento della stessa, per la prima volta, in vista dell’udienza di discussione della causa in appello).

Si è, pure, statuito che il mancato rilievo da parte del giudice di appello di una nullità contrattuale, perché non prospettata dalla parte in primo grado o nell’atto di impugnazione, non integra il vizio di omessa pronuncia, ma è denunciabile in cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione delle norme che prevedono la rilevabilità d’ufficio della questione, ovvero ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., ove il mancato esercizio del potere in questione sia rimasto privo di motivazione o questa sia meramente apparente (Sez. L, n. 31517/2024, Cavallari, Rv. 673152-02).

In tema di nullità parziale si è precisato che la prova che le parti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte affetta da nullità, con conseguente estensione della invalidità all’intero contratto, deve essere fornita dall’interessato e che è necessario al riguardo un apprezzamento, rimesso al giudice del merito, ed incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente e razionalmente motivato, in ordine alla potenziale volontà dei contraenti in relazione all’eventualità del mancato inserimento della clausola nulla e, dunque, in funzione dell’interesse in concreto perseguito (Sez. 2, n. 11188/2024, Trapuzzano, Rv. 671027-01).

Peraltro, in caso di declaratoria di nullità integrale del contratto, al giudice dell’impugnazione è precluso il rilievo d’ufficio della sua nullità parziale quando, non essendo stata specificamente impugnata dalla parte interessata la statuizione di nullità totale, sulla stessa si è formato il giudicato interno (Sez. 3 n. 01010/2024, Rossetti, Rv. 669792-01, che nella specie ha cassato la sentenza con cui la Corte d’appello, riformando la pronuncia di nullità integrale del contratto, aveva ritenuto che il mutuo fondiario, stipulato in violazione dell’art. 38 del d.lgs. n. 385 del 1993, fosse nullo per la sola parte eccedente il limite di finanziabilità, sebbene l’appellante non avesse impugnato il capo della sentenza contenente la statuizione di nullità integrale).

In tema di nullità degli atti soggetti a trascrizione l’art. 2652, n. 6 c.c., ha lo scopo di limitare l’efficacia retroattiva e l’opponibilità della pronunzia dichiarativa della nullità, in quanto fa salvi i diritti che i terzi di buona fede abbiano acquistato in base ad un atto trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda di nullità, ma solo quando quest’ultima sia stata trascritta dopo decorsi cinque anni dalla trascrizione dell’atto impugnato, con la conseguenza che a fronte della trascrizione della domanda volta ad ottenere l’accertamento della nullità dell’atto di vendita entro il termine di cinque anni dalla trascrizione dell’atto, l’accoglimento della domanda travolge tutti i sub-acquisti avvenuti successivamente, benché trascritti prima della trascrizione della domanda giudiziale, rendendoli inopponibili alla parte che si veda riconoscere la nullità dell’atto traslativo originario; ciò discende dall’art. 2652, n. 6 c.c., che ha lo scopo di limitare l’efficacia retroattiva e l’opponibilità della pronunzia dichiarativa della nullità, in quanto fa salvi i diritti che i terzi di buona fede abbiano acquistato in base ad un atto trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda di nullità, ma solo quando quest’ultima sia stata trascritta dopo decorsi cinque anni dalla trascrizione dell’atto impugnato (Sez. 2, n. 08580/2024, Trapuzzano, Rv. 670675-01).

La disciplina prevista dall’art. 2652, n. 6, c.c., relativa agli effetti della trascrizione della domanda di accertamento della nullità di un atto soggetto a trascrizione, inoltre, si applica anche in caso di successiva cancellazione della trascrizione della domanda e di contestuale annotazione sostitutiva della sentenza di accoglimento, poiché la cancellazione della trascrizione della domanda ha effetto ex nunc e non retroattivo, e alla trascrizione della domanda subentra, in continuità, l’esito positivo del giudizio con la correlata annotazione della pronuncia accertativa a margine della trascrizione degli atti dichiarati nulli ex art. 2655 c.c. (Sez. 2, n. 08580/2024, Trapuzzano, Rv. 670675-02). Nell’anno in rassegna si registrano, inoltre, numerose pronunce relative a specifiche fattispecie di nullità.

In linea di continuità con il principio espresso da Sez. U, n. 5068/2016, Petitti, Rv. 638985-01, è stato ribadito che la donazione di cosa altrui o parzialmente altrui è nulla per difetto di causa, mancandone gli elementi costitutivi dati dal depauperamento del donante con arricchimento del donatario e dall’animus donandi, cioè la consapevolezza di attribuire un vantaggio patrimoniale senza alcuna costrizione, entrambi per definizione insussistenti ove il donante disponga di un bene non facente parte del proprio patrimonio (Sez. 2, n. 29661/2024, Pirari, Rv. 673141-01).

In tema di trust, Sez. 1, n. 03566/2024, Iofrida, Rv. 670554-01, ha statuito che la domanda di restituzione degli immobili conferiti dal disponente nel patrimonio segregato, basata sulla denunciata nullità del negozio istitutivo, non s’iscrive in un’azione di natura reale, bensì personale, essendo mirata ad attuare, in forza dell’accertamento della mancanza del titolo, il diritto alla riconsegna della res, e prescindendo, di converso, dall’accertamento del diritto di proprietà.

Riguardo alla clausola contrattuale di esclusione o limitazione della responsabilità di Poste Italiane S.p.A. per ritardo nella consegna, Sez. 3, n. 08070/2024, Cricenti, Rv. 670695-01, ha statuito che essa è nulla per contrasto con norme imperative ed è sostituita di diritto dalla regola di responsabilità di diritto comune, perché, essendo stata dichiarata costituzionalmente illegittima, per violazione del principio di uguaglianza, la norma che prevedeva tale esonero o limitazione, la stessa non può trovare applicazione o produrre effetti, nemmeno in base a fonte negoziale.

In tema di contratto di fornitura di gas, Sez. 3, n. 08215/2024, Cricenti, Rv. 670517-01, ha stabilito che le norme contenute nell’art. 10 d.lgs. n. 32 del 1998 sono imperative, cioè inderogabili dall’autonomia privata nell’interesse della parte più debole, impedendo la previsione di un diritto di esclusiva o di una libera durata del contratto, con la conseguenza che la loro violazione, anziché comportare la nullità dell’intero contratto, produce la nullità della singola clausola in contrasto con esse.

In tema di contratto di affitto di fondo rustico, Sez. 3, n. 10309/2024, Dell’Utri, Rv. 670779-01, ha affermato che è nulla, per indeterminatezza dell’oggetto, la clausola che genericamente autorizza l’affittuario all’esecuzione di tutti i miglioramenti del fondo ritenuti opportuni, perché, in quanto volta a regolare l’oggetto dell’obbligazione contrattuale di pagamento dell’indennità per i miglioramenti (autorizzati), soggiace ai principi generali dell’art. 1346 c.c., secondo i quali l’oggetto dev’essere sempre determinato o determinabile (oltre che lecito e possibile).

In tema di contratti di natura privatistica stipulati con la P.A., Sez. 1, n. 11782/2024, Russo, Rv. 671329-01, ha statuito che l’annullamento, da parte del giudice amministrativo o dell’amministrazione in sede di autotutela o di controllo, dello schema contrattuale predisposto con atto amministrativo autoritativo e sottoposto al privato per la sottoscrizione, determina la nullità totale o parziale del contratto, per mancanza del requisito dell’accordo delle parti (il principio è stato applicato al caso di annullamento, da parte del giudice amministrativo, dell’atto autoritativo che autorizzava l’inclusione nel contratto di talune clausole, con conseguente nullità parziale dello stesso, mancando la volontà dell’ente su tale parte).

Con riferimento ai contratti di mutuo, Sez. 3, n. 12007/2024, Tatangelo, Rv. 670868-02, ha stabilito che, nel caso in cui gli stessi contengano clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso d’interesse, fanno riferimento all’Euribor, e sono stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non possono considerarsi contratti stipulati in “applicazione” delle suddette pratiche o intese (e conseguentemente non possono essere dichiarate nulle, ai sensi dell’art. 2 della l. n. 287 del 1990 e/o dell’art. 101 del TFUE), in mancanza della prova della conoscenza di queste ultime da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell’intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche. Tuttavia, tali clausole possono ritenersi viziate da parziale nullità (originaria o sopravvenuta), per l’impossibilità anche solo temporanea di determinazione del loro oggetto, ove sia provato che la determinazione dell’Euribor sia stata oggetto, per un certo periodo, di intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza, essendo a tal fine necessario che sia fornita la prova che quel parametro, almeno per un determinato periodo, sia stato oggettivamente, effettivamente e significativamente alterato in concreto, in virtù delle condotte illecite dei terzi, al punto da non potere svolgere la funzione obbiettiva ad esso assegnata di efficace strumento di determinazione dell’oggetto della clausola sul tasso di interesse; in tale ultimo caso (ferme, ricorrendone tutti i presupposti, le eventuali azioni risarcitorie nei confronti dei responsabili del danno, da parte del contraente in concreto danneggiato), le conseguenze della parziale nullità della clausola che richiama l’Euribor (per il solo periodo in cui sia accertata l’alterazione concreta di quel parametro) e, prima fra quelle, la possibilità di una sua sostituzione in via normativa, laddove non sia possibile ricostruirne il valore “genuino”, cioè depurato dell’abusiva alterazione, andranno valutate secondo i principi generali dell’ordinamento (Sez. 3, n. 12007/2024, Tatangelo, Rv. 670868-03).

In tema di opposizione allo stato passivo del fallimento, Sez. 1, n. 03462/2024, Terrusi, Rv. 670263-01, ha chiarito che la nullità del mutuo fondiario per eccedenza del limite di finanziabilità non comporta l’inefficacia delle garanzie reali e personali che, in aggiunta al beneficio fondiario, la banca finanziatrice abbia ottenuto dal terzo a salvaguardia dell’adempimento del credito restitutorio. Tale pronuncia non si pone in contrasto con il principio affermato da Sez. U, n. 33719/2022, Lamorgese, Rv. 666194-01, secondo cui in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell’oggetto contrattuale, fissato dall’Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell’ambito della c.d. “vigilanza prudenziale”, in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell’interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere. Nel caso esaminato dalla pronuncia in rassegna non si discuteva, infatti, in sé del mutuo fondiario sovrafinanziato, ma delle garanzie (personali e reali) accordate dal terzo in relazione al debito restitutorio del mutuatario. La sentenza impugnata aveva ritenuto la nullità del mutuo perché accordato in violazione del limite di finanziabilità previsto dall’art. 38 del d.lgs. n. 385 del 1993, uniformandosi all’orientamento di legittimità anteriore all’intervento della suddetta sentenza delle sezioni Unite, e ne aveva tratto la conseguenza della inefficacia delle garanzie accordate per l’adempimento del debito restitutorio. La Corte ha ritenuto errato l’assunto della consequenziale inefficacia delle garanzie ulteriori al beneficio fondiario, rilevando che la questione della nullità o meno del contratto non contava nel caso di specie e non poteva avere alcuna influenza sul tema involto dall’opposizione al passivo, che dipendeva essenzialmente dalla sorte delle garanzie ottenute in funzione restitutoria dalla banca finanziatrice tramite atti dispositivi di un soggetto diverso dal mutuatario. Infatti, l’indirizzo al quale aveva aderito il provvedimento impugnato - secondo il quale il limite di finanziabilità ex art. 38, secondo comma, del t.u.b. è elemento essenziale del contenuto del contratto, tanto che il suo mancato rispetto ne determina la nullità - è stato ritenuto non invocabile ove non sia in discussione il beneficio fondiario, ed in particolare per negare l’esistenza (pur sempre ovvia) dell’obbligazione restitutoria in capo alla mutuataria, e l’inefficacia delle garanzie che, in aggiunta al beneficio fondiario, la banca finanziatrice aveva ottenuto da un terzo col fine di assicurarsi per altra via l’adempimento del credito restitutorio.

In materia urbanistica, è stato ribadito che la sanzione della nullità prevista, ex art. 40 della l. n. 47 del 1985, per i negozi relativi a immobili privi della necessaria concessione edificatoria, trova applicazione ai soli contratti con effetti traslativi e non anche a quelli con efficacia obbligatoria, quale il preliminare di vendita, non soltanto in ragione del tenore letterale della norma, ma anche perché la dichiarazione di cui all’art. 40, comma 2, della medesima legge, in caso di immobili edificati anteriormente al 1° settembre 1967, o il rilascio della concessione in sanatoria, possono intervenire successivamente al contratto preliminare (Sez. 2, n. 22656/2024, Bertuzzi, Rv. 671991-01).

In tema di lottizzazione abusiva, Sez. 2, n. 19711/2024, Picaro, Rv. 671774-01, ha statuito che in caso di vendita di terreno divenuto inedificabile successivamente alla data del rogito, è ammissibile la successiva integrazione della certificazione urbanistica da parte di uno dei contraenti, in quanto la nullità prevista dal comma 2 dell’art. 30 del d.P.R. n. 380 del 2001 è una nullità speciale che può essere fatta valere solo dalle parti interessate le quali con la loro iniziativa (anche individuale) possono determinare la sanatoria del vizio della mancanza di prova puntuale della destinazione urbanistica del terreno edificabile, costituente mera condizione dell’azione, fino a che non sia stata accertata con efficacia di giudicato la nullità della compravendita. Ne consegue che la destinazione urbanistica di un terreno inedificato è dimostrabile non solo in base ad un certificato emesso in epoca anteriore e prossima alla data dell’accordo traslativo, e comunque entro il termine di validità di cui al comma 3 del citato art. 30, ma anche da un certificato storico emesso dopo il contratto, purché recante la disciplina vigente al tempo di stipulazione.

In tema di pubblico impiego, con riferimento agli incarichi di funzioni dirigenziali, Sez. L, n. 15974/2024, Cavallari, Rv. 671281-01, ha statuito che sono nulli, per violazione di disposizione imperativa ai sensi dell’art. 1418, comma 1, c.c., sia l’incarico attribuito a soggetto privo dei requisiti ex art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165 del 2001 (nel testo vigente sino al 30 ottobre 2013), sia il contratto individuale che ad esso accede.

In tema di appalto pubblico, Sez. 1, n. 35053/2024, Zuliani, Rv. 673397-01, ha statuito che, qualora l’impresa appaltatrice sia stata autorizzata dalla stazione appaltante ad affidare ad altra impresa l’esecuzione di parte delle opere, il contratto di subappalto è valido, perché non è violato il precetto contenuto e penalmente sanzionato nell’art. 21 della legge n. 646 del 1982, anche se le opere eseguite dal subappaltatore risultano eccedenti la misura prevista nella citata autorizzazione, poiché la funzione del precetto penale è quella di assicurare la qualità soggettiva del subappaltatore, evitando che si tratti di impresa direttamente o indirettamente collegata ad organizzazioni criminali.

Infine, Sez. 3, n. 07243/2024, Fanticini, Rv. 670579-01, ha chiarito che il conferimento dell’incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l’art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene piuttosto alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all’autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l’omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici.

9.1. Le nullità di protezione.

In tema di contratti stipulati tra professionista e consumatore, sotto il profilo dell’ambito soggettivo di applicazione della disciplina prevista dal d.lgs. n. 206 del 2005, nell’anno in rassegna Sez. 3, n. 26292/2024, Pellecchia, Rv. 672630-01, ha precisato che, ai fini del riconoscimento della qualità di consumatore, ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 206 del 2005, non assume rilevanza l’aspirazione futura a esercitare una professione, dovendosi considerare, per la classificazione quale consumatore o professionista, la qualità del contraente al momento della stipula del contratto, e ha conseguentemente cassato la decisione che aveva ritenuto non applicabile la disciplina normativa del codice del consumo ad un contratto di formazione professionale stipulato da un osteopata nella prospettiva di una futura attività lavorativa.

Si è inoltre ribadita l’applicabilità della disciplina di tutela del consumatore al contratto concluso con un professionista da un amministratore di condominio, ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti, agendo l’amministratore stesso come mandatario con rappresentanza dei singoli condomini, i quali devono essere considerati consumatori, in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale (Sez. 3, n. 14410/2024, Moscarini, Rv. 671172-01).

Sotto il profilo dell’ambito oggettivo di applicazione, la disciplina di tutela prevista dal d.lgs. n. 206 del 2005, in quanto volta a garantire il consumatore dalla unilaterale predisposizione del contenuto contrattuale da parte del professionista, quale possibile fonte di abuso che impedisce al consumatore di esplicare la propria autonomia contrattuale, prescinde dal tipo contrattuale prescelto dalle parti e dalla natura della prestazione oggetto del contratto, trovando applicazione non solo in caso di predisposizione di moduli o formulari in vista dell’utilizzazione per una serie indefinita di rapporti, ma anche di contratto singolarmente predisposto dal professionista (in tal senso Sez. 3, n. 04140/2024, Tassone, Rv. 670530-01, la quale, pertanto, ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto inapplicabile ad un contratto di transazione la disciplina del codice del consumo, sebbene fosse stato sottoscritto da soggetti qualificabili rispettivamente come professionista e consumatore).

Tuttavia, allorquando il testo contrattuale venga predisposto, su incarico di una o di entrambe le parti, da un notaio o da altri professionisti, quali ad esempio un avvocato o un commercialista, l’applicabilità della disciplina di tutela del d.lgs. n. 206 del 2005 può ritenersi esclusa se e in quanto il consumatore abbia avuto la possibilità di concretamente incidere, anche provocandone la modifica o l’integrazione, sul contenuto del contratto da tali soggetti predisposto (Sez. 3, n. 04140/2024, Tassone, Rv. 670530-02).

In tema di mediazione, Sez. 2, n. 00785/2024, Giannaccari, Rv. 669927-01, ha affermato il carattere vessatorio ed abusivo, ai sensi dell’art. 1341 c.c. e dell’art. 33 del Codice del Consumo, della clausola unilateralmente predisposta dal mediatore, che prevede il diritto alla provvigione, dopo la scadenza del contratto e senza limiti di tempo, da parte di un soggetto che si sia avvalso della sua attività, qualora l’affare sia stato successivamente concluso da un familiare, società o persona allo stesso “riconducibile”, in quanto determina un significativo squilibrio a carico del consumatore, obbligato ad una prestazione in favore del professionista indipendentemente da ogni accertamento, anche in via presuntiva, del preventivo accordo con il soggetto che ha concluso l’affare o di ogni altra circostanza concreta da cui risulti che l’affare sia stato agevolato in ragione dei rapporti familiari o personali tra le parti (il principio è stato affermato dalla S.C. in una fattispecie in cui, dopo la scadenza della mediazione, il contratto di locazione oggetto della stessa veniva concluso dal coniuge della parte che si era vista rifiutare l’originaria proposta).

In tema di assicurazione contro i danni, Sez. 3, n. 33402/2024, Rossetti, Rv. 673535-01, ha affermato che la clausola che preveda una misura differenziata dell’indennizzo in funzione delle scelte dell’assicurato circa il soggetto a cui affidarsi per la riparazione del bene danneggiato non è, di per sé sola, restrittiva della libertà negoziale con i terzi né è produttiva di un significativo squilibrio per i fini di cui agli artt. 1341 c.c. o 33, lett. t), del d.lgs. n. 206 del 2005, trattandosi di un patto interno al rapporto concluso tra le parti - con il quale l’aderente si obbliga a concludere affari solo con soggetti terzi predeterminati -, delimitativo dell’oggetto del contratto, analogamente allo scoperto e alla franchigia.

Infine, in tema di contratto di apertura di credito viziato da difetto di forma, il rilievo officioso della relativa nullità di protezione incontra il limite dell’interesse del contraente debole, ovvero del soggetto legittimato a proporre l’azione di nullità, al quale rimane conseguentemente la possibilità di fornire la prova dell’affidamento attraverso mezzi diversi dalla produzione del documento contrattuale, quali gli estratti conto o i riassunti scalari, attestanti il reiterato adempimento da parte della Banca di ordini di pagamento impartiti dal correntista, anche in assenza di provvista o le risultanze del libro fidi, attestanti l’esistenza di una delibera di concessione di un finanziamento, o la segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia, nella misura in cui gli stessi possano essere considerati idonei a dimostrare l’esistenza di un accordo tra le parti per l’utilizzazione da parte della correntista d’importi eccedenti la disponibilità esistente sul conto ed i limiti di tale utilizzazione (Sez. 1, n. 02338/2024, Mercolino, Rv. 670236-01).

10. Dell’annullamento del contratto.

In tema di incapacità è stata affermata l’annullabilità della donazione effettuata da persona sottoposta ad amministrazione di sostegno quando il giudice tutelare, con il decreto di cui all’art. 405 c.c., o successivamente anche d’ufficio, abbia previsto che gli atti di straordinaria amministrazione possano essere validamente eseguiti soltanto con l’assistenza dell’amministratore di sostegno, senza che al riguardo rilevi la conoscenza che il donatario abbia dell’apertura della misura di protezione (Sez. 2, n. 08456/2024, Giannaccari, Rv. 670578-01).

In tema di vizi del consenso, Sez. 2, n. 17988/2024, Trapuzzano, Rv. 671765-01, distinguendo il dolus causam dans, senza il quale l’altra parte non avrebbe contrattato, dal dolus incidens - che influisce sulle condizioni della contrattazione senza essere determinante del consenso, e non comporta l’invalidità del contratto ma può dar luogo solo alla riparazione dei danni -, ha affermato che, in caso di raggiro incidente solo sulla quantificazione del prezzo, il contratto di vendita non può essere annullato.

Sez. 3, n. 05380/2024, Iannello, Rv. 670337-01, ha statuito che, nell’ipotesi di dolo incidente ex art. 1440 c.c., il danno risarcibile corrisponde al minor vantaggio o al maggior aggravio economico rispetto alle diverse condizioni alle quali sarebbe stato concluso il contratto in mancanza della condotta dolosa, nonché agli ulteriori pregiudizi correlati alla lesione dell’interesse positivo sotteso all’accordo, ove discendenti dalla suddetta condotta alla stregua dell’art. 1223 c.c. Inoltre, con riferimento alla responsabilità precontrattuale dei promittenti alienanti per aver sottaciuto, in sede di conclusione del contratto preliminare di compravendita di un immobile, la circostanza che quest’ultimo fosse gravato da servitù di passaggio, ha confermato la sentenza di merito che, nel commisurare il risarcimento al minor valore di scambio che sarebbe stato attribuito al bene ove fosse stata conosciuta la servitù, aveva escluso la risarcibilità del pregiudizio patrimoniale corrispondente alle spese sopportate per addivenire a una soluzione transattiva con i relativi titolari, ritenendolo non causalmente riconducibile al contegno decettivo.

In tema di errore, Sez. 3, n. 06908/2024, Moscarini, Rv. 670434-01, ha ribadito il principio secondo cui il contenuto del contratto non corrispondente alla comune e reale volontà delle parti, per la sua erronea formulazione, redazione o trascrizione, non integra la fattispecie dell’errore ostativo, ma quella del mero errore materiale per cui, non trovando applicazione la normativa per l’annullamento del contratto, il giudice deve desumere la effettiva volontà delle parti sulla scorta delle trattative e di tutto il materiale probatorio acquisito; ed ha, pertanto, confermato la pronuncia impugnata che aveva escluso la sussistenza di un vizio del consenso, rilevante ai fini dell’annullamento del contratto, affermando che, nel testo contrattuale, per un mero errore materiale, era stato inserito come ancora da fatturare un credito per il quale, invece, la fattura era già stata emessa.

Infine, in tema di eccezione di annullabilità,Sez. 3, n. 07469/2024, Moscarini, Rv. 670541-01, ha affermato che la parte convenuta per l’esecuzione del contratto può far valere, in via di eccezione e anche per la prima volta in appello, il vizio di incapacità del contraente determinante l’annullabilità del contratto, nella specie integrato dall’incapacità del tutore per mancata autorizzazione dell’atto dispositivo da parte del giudice tutelare.

11. Della rescissione del contratto.

In tema di rescissione per lesione ultra dimidium, Sez. 2, n. 06311/2024, Trapuzzano, Rv. 670866-01, ha statuito che l’offerta di riconduzione ad equità, oltre che idonea ad eliminare la sproporzione tra le prestazioni, deve essere tale da ricomprendere la differenza tra la somma corrisposta ed il valore del bene al momento della costituzione del rapporto, sicché il convenuto può anche limitarsi a chiedere, in base a elementi oggettivi, la determinazione al giudice, il quale, ove ritenga insufficiente la somma offerta, può integrarla, salvo che essa sia stata confinata entro una precisa quantificazione.

12. Della risoluzione del contratto.

Ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive ex art. 1453 c.c., non è sufficiente un inadempimento connotato da gravità, ma occorre altresì che esso sia imputabile a dolo o a colpa del debitore, il quale, per andare esente da responsabilità, dovrà superare la presunzione di colpevolezza ex art. 1218 c.c., deducendo e provando che, nonostante l’uso della normale diligenza, non è stato in grado di eseguire tempestivamente le prestazioni per cause a lui non imputabili (Sez. 2, n. 27702/2024, Pirari, Rv. 673518-01).

E, siccome la domanda di devoluzione del fondo enfiteutico rientra nello schema della risoluzione per inadempimento, la devoluzione non si avvera per il mero inadempimento dell’enfiteuta, occorrendo, invece, che il giudice ne accerti la colpevolezza (Sez. 2, n. 17746/2024, Grasso Gia., Rv. 671893-01).

In presenza di reciproche domande di risoluzione contrattuale fondate da ciascuna parte sugli inadempimenti dell’altra, è stato ribadito che il giudice che accerti l’inesistenza di singoli specifici addebiti, non potendo pronunciare la risoluzione per colpa di taluna di esse, deve dare atto dell’impossibilità dell’esecuzione del contratto per effetto della scelta di entrambi i contraenti ex art. 1453, comma 2, c.c. e pronunciare, comunque, la risoluzione del contratto, con gli effetti di cui all’art. 1458 c.c., essendo le due contrapposte manifestazioni di volontà dirette all’identico scopo dello scioglimento del rapporto negoziale (Sez. 3, n. 13118/2024, Iannello, Rv. 671136-03).

Si è poi chiarito che - siccome in base alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 1453 c.c., la proposizione della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento comporta la cristallizzazione, fino alla pronuncia giudiziale definitiva, delle posizioni delle parti contraenti, nel senso che, come è vietato al convenuto di eseguire la sua prestazione (comma 3), così non è consentito all’attore pretenderla (comma 2) –, in caso di reciproche domande di risoluzione per inadempimento, la sospensione delle prestazioni dovute dall’attore è giustificata, indipendentemente dalla fondatezza della sua domanda, e non configura inadempimento idoneo all’accoglimento della speculare domanda avanzata in via riconvenzionale dal convenuto (Sez. 3, n. 13118/2024, Iannello, Rv. 671136-02).

Quanto all’inadempimento sotto il profilo oggettivo se ne è ribadita la ravvisabilità nella condotta del proprietario di un bene che, dopo averlo trasferito ad altra persona, lo vende successivamente ad un terzo, poiché nella volontà del venditore di trasferire a taluno la proprietà della cosa è implicito l’obbligo di non trasferirla ad altri, e la successiva vendita costituisce impedimento a che il primo acquirente consegua il godimento pieno ed esclusivo e la disponibilità della cosa, con conseguente diritto alla risoluzione del contratto e al risarcimento del danno (Sez. 2, n. 25768/2024, Trapuzzano, Rv. 672385-01).

In ordine al requisito dell’importanza dell’inadempimento, di cui all’art. 1455 c.c., Sez. 2, n. 13784/2024, Grasso Giu., Rv. 671354-01, ha affermato che la previsione di legge è falsamente applicata laddove il giudice non individui i parametri sulla base dei quali viene affermato che l’inadempimento non può essere giudicato di scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altro contraente, senza poter prescindere dalle emergenze di causa; sicché un tal giudizio non può essere espresso in termini astratti o, comunque, incompatibili con esse.

Nell’anno in rassegna si è inoltre ribadito che, ai fini della risoluzione del contratto per inadempimento, non è necessaria la formale costituzione in mora del debitore (prescritta dalla legge per determinati effetti, tra cui preminente è quello dell’attribuzione al debitore medesimo del rischio della sopravvenuta impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile), essendo sufficiente il fatto obiettivo dell’inadempimento di non scarsa importanza (Sez. 3, n. 20021/2024, Iannello, Rv. 671909-01).

Sotto il profilo processuale, si è affermato che, nel giudizio di risoluzione del contratto per inadempimento, la deduzione di un fatto diverso da quello posto in origine a fondamento della domanda non concreta una mera emendatio libelli ma introduce un nuovo tema di indagine e si configura, pertanto, come vera e propria mutatio libelli, inammissibile in corso di causa, ancorché il comportamento successivamente dedotto costituisca anch’esso violazione degli obblighi contrattuali (Sez. 2, n. 32952/2024, Giannaccari, Rv. 673461-01).

In tema di clausola risolutiva espressa, ha trovato conferma il principio secondo cui la risoluzione di diritto di un contratto, prevista dalle parti con apposita pattuizione quale conseguenza dell’inadempimento di una determinata obbligazione, non opera automaticamente bensì produce effetti solo dal momento in cui il contraente, nel cui interesse è stata pattuita, comunica all’altro inadempiente l’intenzione di avvalersene (Sez. 3, n. 09369/2024, Guizzi, Rv. 670768-03).

Quanto al termine essenziale per l’adempimento, Sez. 2, n. 20052/2024, Trapuzzano, Rv. 671782-01, ha statuito che, essendo posta nell’interesse di uno o di entrambi i contraenti, la relativa previsione non preclude alla parte interessata di rinunciare ad avvalersene, sebbene in maniera tacita, anche dopo la scadenza del termine, così rinunciando altresì alla dichiarazione di risoluzione contrattuale.

D’altra parte, si è affermato, altresì, che il mancato adempimento entro un termine essenziale non dà luogo a risoluzione del contratto, se l’inadempimento non sia imputabile all’obbligato almeno a titolo di colpa, ma dipenda dall’inadempimento della parte che invoca la risoluzione per scadenza di detto termine, spettando a chi si oppone alla risoluzione del contratto, nonostante la scadenza del termine, l’onere di dimostrare che soltanto per effetto del comportamento della controparte, contrario a buona fede, l’adempimento non è stato reso possibile (Sez. 2, n. 30714 del 29/11/2024, Trapuzzano, Rv. 673520-01, che, in applicazione del principio, ha confermato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda del promittente venditore di risoluzione di diritto del contratto preliminare, in quanto la mancata stipula del definitivo nel termine essenziale era dipeso dall’inadempimento della stessa parte all’obbligazione di presentare presso i competenti uffici il piano di lottizzazione necessario per poter procedere al frazionamento del lotto promesso in vendita).

In ordine agli effetti della risoluzione, Sez. 3, n. 28895/2024, Rossetti, Rv. 672564-01, ha statuito che quando l’esistenza d’un contratto viene in rilievo quale presupposto per l’esercizio di diritti nei confronti di terzi e quel contratto è dichiarato risolto con una pronuncia costitutiva ex art. 1453 c.c., gli effetti della risoluzione nei confronti dei terzi si devono considerare avvenuti nel momento dell’inadempimento dedotto a fondamento della domanda di risoluzione, dovendosi ritenere cessata, a partire da tale momento, l’obbligazione del terzo, il cui presupposto giuridico era l’esistenza del contratto risolto (nella specie, la S.C., in relazione ad un caso in cui l’esistenza d’una locazione commerciale costituiva presupposto per il versamento da parte della p.a. di un indennizzo al conduttore per la forzosa interruzione dell’attività di ristorazione, ha negato la spettanza dell’indennizzo, posto che la qualità soggettiva di conduttore dell’immobile oggetto di occupazione temporanea era venuta meno sin dal momento in cui si era realizzato l’inadempimento e non dal momento della convalida dello sfratto).

Sez. 3, n. 24942/2024, Fanticini, Rv. 672346-01, ha affermato che l’intervenuta risoluzione del mutuo fondiario, ex art. 1456 c.c., non incide sull’obbligo contrattuale del mutuatario di restituzione della somma mutuata, né rende totalmente inefficaci le pattuizioni contrattuali, con la conseguenza che l’atto pubblico che le contiene mantiene i propri requisiti di titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 474 c.p.c.

Sempre in tema di effetti della risoluzione si è, inoltre, ribadito il principio secondo cui, in caso di transazione non novativa, la mancata estinzione del rapporto originario non comporta che la posizione delle parti sia regolata contemporaneamente dall’accordo originario e da quello transattivo, bensì soltanto che, all’eventuale venir meno di quest’ultimo, rivivano le pattuizioni originarie, al contrario di quanto accade, invece, quando le parti, espressamente od oggettivamente, hanno stipulato una transazione novativa, non soggetta a risoluzione per inadempimento ex art. 1976 c.c. (Sez. 3, n. 00645/2024, Cricenti, Rv. 669851-01).

Infine, ha trovato conferma, nell’anno in rassegna, il principio secondo cui la parte che ha ottenuto la risoluzione legale o giudiziale del contratto non può rinunciare ai relativi effetti, restando altrimenti leso il legittimo affidamento del debitore nell’ormai intervenuta risoluzione (Sez. 3, n. 25128/2024, Gorgoni, Rv. 672220-01, che ha, pertanto, affermato che il concedente di un’autovettura in leasing, una volta dichiarato di volersi avvalere di una clausola risolutiva espressa connessa al furto del bene, non può, per iniziativa unilaterale, far rivivere il contratto in conseguenza del suo ritrovamento, essendosi gli effetti risolutivi già cristallizzati nel momento in cui la dichiarazione era giunta a conoscenza dell’utilizzatrice).

Quanto all’eccezione di inadempimento si è ribadito che essa non è subordinata alla presenza degli stessi presupposti richiesti per la risoluzione, in quanto la gravità dell’inadempimento è un requisito specificamente previsto dalla legge per la risoluzione e trova ragione nella radicale definitività di tale rimedio, mentre l’eccezione d’inadempimento non estingue il contratto, pur potendo il creditore avvalersi dell’eccezione anche nel caso di inesatto inadempimento (Sez. 1, n. 18587/2024, Dongiacomo, Rv. 671672-01, che, nella specie, ha confermato il provvedimento impugnato che aveva ritenuto correttamente sollevata l’eccezione di inadempimento a opera della curatela fallimentare nel giudizio di opposizione allo stato passivo in cui si contestava la mancata ammissione del credito di un professionista che aveva eseguito prestazioni relative a un concordato preventivo dichiarato inammissibile e seguito da fallimento).

In tema di contratto d’opera implicante la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, si è statuito che l’art. 2236 c.c. limita ai soli casi di dolo o colpa grave l’esperibilità dell’azione di risarcimento dei danni ad opera del committente, non anche la proponibilità dell’eccezione d’inadempimento nei confronti del prestatore di lavoro professionale (nella specie amministratore) che chieda il pagamento del compenso asseritamente maturato; resta tuttavia fermo che, laddove il rapporto dia luogo ad un contratto ad esecuzione continuata o periodica (nel quale l’esecuzione avviene mediante coppie di prestazioni in corrispondenza di tempo), il sinallagma alla cui tutela è preposto il rimedio ex art. 1460 c.c. dev’essere considerato separatamente, per ciascuna coppia di prestazioni, con la conseguenza che l’eccezione d’inadempimento può essere sollevata unicamente rispetto alla prestazione corrispondente a quella richiesta all’eccipiente, restando escluse, ai sensi dell’art. 1458, primo comma, c.c., le prestazioni che siano state già correttamente eseguite. (Sez. 1, n. 34341/2024, Dongiacomo, Rv. 673391-01).

Si è inoltre affermato che, posto che l’eccezione ex art. 1460 c.c. può operare con riguardo a inadempimenti afferenti a rapporti diversi nel solo caso in cui questi ultimi siano stati voluti dalle parti, nell’esercizio della propria autonomia negoziale, come funzionalmente e teleologicamente collegati, il mancato pagamento del corrispettivo relativo a un contratto di somministrazione di energia elettrica non abilita il fornitore a sospendere ex art. 1565 c.c. (norma che della generale eccezione di inadempimento costituisce specificazione) l’esecuzione di un distinto contratto, successivamente stipulato con lo stesso cliente, non potendosi configurare un collegamento negoziale tra rapporti i cui effetti si producono in periodi cronologicamente successivi (Sez. 3, n. 21070/2024, Fanticini, Rv. 671829-01).

In caso di stipulazione di un contratto di compravendita immobiliare ove la parte venditrice sia una parte complessa, composta da più soggetti costituenti un unico centro di interessi, la domanda di risoluzione del medesimo contratto deve essere proposta nei confronti di tutti i soggetti contraenti, di modo che, qualora uno o più dei soggetti che compongono la parte complessa sia contrario allo scioglimento del contratto e voglia invece la sua esecuzione, deve manifestare tale volontà costituendosi nel processo mentre, nel caso in cui rimanga contumace, la domanda di risoluzione è comunque esaminata dal giudice e l’eventuale sentenza di scioglimento del contratto ha efficacia nei suoi confronti (Sez. 2, n. 26546/2024, Besso Marcheis, Rv. 672800-01). In ordine all’ambito di applicazione della risoluzione per inadempimento, Sez. 1, n. 14850/2024, Campese, Rv. 671344-01, ha ribadito che il principio in base al quale i rimedi generali dettati in tema di inadempimento contrattuale non sono utilizzabili nell’ambito dei contratti societari, in quanto caratterizzati dalla comunione di scopo, non si applica alle società cooperative, nelle quali il rapporto attinente al conseguimento dei servizi o dei beni prodotti dalla società ed aventi ad oggetto prestazioni di collaborazione o di scambio da parte del socio si appalesa ulteriore rispetto a quello relativo alla partecipazione alla vita sociale e non è caratterizzato dalla comunione di scopo ma dalla contrapposizione tra le prestazioni e la retribuzione o il prezzo corrispettivo. (principio affermato in una controversia tra socio e società cooperativa agricola e zootecnica, in cui il conferimento del prodotto agricolo da parte del primo è stato qualificato come l’adempimento di una prestazione contrattuale autonoma e diversa dal rapporto societario, sebbene originata all’interno di una relazione di natura associativa ed in base ad accordi negoziali, aventi come fonte anche il contratto sociale).

Sul punto si segnala che, oltre a una serie di precedenti conformi (Sez. 2, n. 23606/2023, Varrone, Rv. 668409-01; Sez. 1, n. 26222/2014, Didone, Rv. 633871-01; Sez. 1, n. 694/2001, Morelli, Rv. 543267-01), nella giurisprudenza della Corte si trova anche affermato il principio secondo cui i conferimenti annuali di prodotti, eseguiti dal socio imprenditore agricolo alla cooperativa agricola di conferimento o di trasformazione, trovano titolo nel contratto sociale che prevede la relativa obbligazione e non costituiscono oggetto di una prestazione accessoria ex art. 2345 c.c.; ne consegue che la consegna dei prodotti non determina l’operatività del principio di corrispettività e non fa sorgere in capo al socio il diritto a un corrispettivo, ma una mera aspettativa alla remunerazione del proprio conferimento, che può anche mancare e che è integrata dall’attribuzione pro quota ai soci del profitto conseguito dalla cooperativa tramite l’attività di impresa. (Sez. 3, n. 24242/2023, Condello, Rv. 668646-01, che, in applicazione del principio, aveva confermato la sentenza impugnata che aveva escluso il diritto alla remunerazione del conferimento di latte effettuato da un socio a una cooperativa agricola a r.l., che, a causa di una grave crisi del settore lattiero-caesario, aveva subito una perdita di esercizio).

Nell’anno in rassegna è stato, inoltre ribadito il principio secondo cui la clausola solve et repete, prevista dall’art. 1462 c.c., avendo un contenuto fondamentalmente di diritto sostanziale, realizza la sua funzione anche se l’adempimento avviene nel corso del giudizio e per effetto di un provvedimento giurisdizionale non definitivo, con la conseguenza che il preventivo adempimento non è qualificabile come presupposto processuale e l’eccezione o la domanda riconvenzionale potenzialmente colpite dall’operare della clausola possono essere esaminate quando, sia pure nel corso del giudizio, sia avvenuto il soddisfacimento del diritto (Sez. 3, n. 08713/2024, Pellecchia, Rv. 670762-01, che, nella specie, ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza che aveva dichiarato improcedibile la domanda volta all’accertamento dell’illegittimità della fatturazione e della richiesta di pagamento del corrispettivo della somministrazione di energia elettrica, non avendo la ricorrente allegato e provato di aver proceduto al pagamento nel corso del giudizio).

Coerentemente, sotto il profilo processuale si è statuito che, in tema di risoluzione del contratto per inadempimento, l’accertamento giudiziale deve essere riferito all’ultimo momento in cui i fatti (anche sopravvenuti) possono essere introdotti fino alla conclusione del processo con il passaggio in giudicato della sentenza, né in senso contrario assume rilievo la natura retroattiva degli effetti della pronuncia di risoluzione ai sensi dell’art. 1458, comma 1 c.c., la quale non vale a proiettare indietro il tempo cui deve essere ancorato il giudizio di accertamento della correlativa fattispecie costitutiva (Sez. 2, n. 28148/2024, Caponi, Rv. 672842-02). Con quest’ultima pronuncia la Corte ha chiarito che, ai fini del giudizio di accertamento dell’inadempimento contrattuale posto alla base di una domanda di risoluzione del contratto, devono essere considerati anche i fatti sopravvenuti nel corso del giudizio che incidono sulla qualità (vale a dire sull’importanza) dell’inadempimento. Tanto, in ragione della regola generale della rilevanza dei fatti che incidono sulla fattispecie del diritto dedotto in giudizio, sopravvenuti dopo l’inizio del processo, salvo che esistano norme che dispongano specificamente in diverso senso. La Corte ha ritenuto che non si possa portare alle estreme conseguenze la teoria (chiovendiana) che ha individuato, quale ratio comune a una serie di norme contenute nel codice civile e in quello di procedura civile «una tendenza generale che si manifesta ad ogni passo nelle leggi processuali, secondo la quale si deve impedire, per quanto è possibile, che la necessità di servirsi del processo per la difesa del diritto torni a danno di chi è costretto ad agire o a difendersi in giudizio per chieder ragione» e, all’interno di questa serie di norme, quelle che riguardano il vincitore attore, e che si riconducono all’idea «che la durata del processo, il tempo necessario per la definizione della lite, non deve andare a danno del diritto dell’attore», per cui: «la sentenza che accoglie la domanda deve riconoscere il diritto come se ciò avvenisse nel momento stesso della domanda giudiziaria». E ciò in quanto si arriverebbe, in tal modo, ad escludere la rilevanza della sopravvenienza, nel corso del processo, dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi (o del venir meno del fatto costitutivo) del diritto dedotto in giudizio dall’attore, così che l’accertamento giudiziale sarebbe ancorato al momento della litispendenza, secondo la struttura della litiscontestatio nel diritto romano, con la conseguenza che il diritto dell’attore in risoluzione ad ottenere lo scioglimento del vincolo contrattuale sarebbe da accertare con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento in cui si propone la domanda giudiziale di risoluzione. Tale concezione è stata ritenuta destituita di fondamento dalla Corte, rilevando che l’idea sottesa al processo civile moderno è opposta a quella della litiscontestatio del diritto romano la quale, «bloccando la rilevanza della sopravvenienza al momento della litispendenza (…) si pone in contrasto frontale di volta in volta (a seconda del tipo di pronuncia e/o del tipo di fatti sopravvenuti) con il principio di economia processuale (esponendo il sistema a decisioni date inutilmente, in quanto i fatti sopravvenuti nel corso del medesimo processo, che potrebbero condurre a una pronuncia di contenuto diverso da quella che si va ad emanare, dovrebbero poter essere trattati in un secondo processo) ovvero con l’esigenza di emanare una pronuncia che sia (almeno programmaticamente) conforme alla situazione sostanziale esistente al tempo della decisione medesima». D’altra parte, la concezione chiovendiana «non può essere condotta a queste conseguenze estreme, in quanto la regola per cui la durata del processo non deve andare a danno dell’attore che risulterà avere ragione è solo una ratio comune ad una serie di norme, ma non individua un principio generale, come tale applicabile al di là delle ipotesi espressamente previste dalla legge. Sulla base di questa ratio lo stesso fondatore della scuola moderna del diritto processuale civile italiano non effettuò alcuna applicazione analogica al di là delle ipotesi espressamente previste dalla legge». La soluzione accolta dall’ordinamento, è ritenuta, quindi, quella di consentire, in mancanza di espresse prescrizioni contrarie, l’introduzione dei fatti sopravvenuti nel corso del processo sino all’ultimo termine per l’allegazione dei fatti, cosicché sia consentito l’accertamento giudiziale a maggiore vicinanza temporale - che sia compatibile con la struttura del processo - rispetto all’emanazione della pronuncia; e di «riferire l’accertamento giudiziale all’ultimo momento in cui i fatti (anche sopravvenuti) possono essere introdotti in quel grado di giudizio che andrà a concludersi con il passaggio in giudicato della sentenza, cosicché sia permesso all’organo giudicante di dichiarare quale sia la volontà della legge specificatasi per il caso concreto, in atto nel momento storico più vicino a quello nel quale la sentenza diventa irremovibile». Tutto ciò, salvo che non esista una disposizione specifica di segno contrario, quale non è l’art. 1458 comma 1, c.c., che, nel prevedere la retroattività della risoluzione, si «riferisce per l’appunto solo all’efficacia nel tempo degli effetti della pronuncia, non al referente temporale dell’accertamento dei fatti costitutivi di quest’ultima: tra gli uni e gli altri vi è tutta la differenza di «natura» che passa tra l’effetto giuridico e la fattispecie che è chiamata a produrlo».

Con la medesima pronuncia si è, inoltre, affermata la sussistenza della legittimazione straordinaria del creditore ad esercitare, in via surrogatoria, l’azione di risoluzione per inadempimento del contratto di compravendita stipulato dal debitore, non rientrando tra quelle che, per loro natura o per disposizioni di legge, competono all’esercizio esclusivo del legittimato ordinario, senza che rilevi la mera inerzia del debitore poiché, essendo quest’ultimo litisconsorte necessario nel giudizio, può comunque manifestare il proprio interesse al mantenimento del rapporto contrattuale (Sez. 2, n. 28148/2024, Caponi, Rv. 672842-01).

Sempre sotto il profilo processuale, Sez. 2, n. 21317/2024, Amato, Rv. 671983-01, ha affermato che la domanda di risoluzione del contratto non costituisce domanda nuova rispetto a quella con cui il contraente non inadempiente abbia originariamente chiesto la declaratoria della legittimità del proprio recesso ex art. 1385, comma 2, c.c., con contestuale incameramento della caparra confirmatoria, essendo l’azione di recesso un’ipotesi di risoluzione ex lege.

Infine, in tema di impossibilità sopravvenuta,Sez. 3, n. 08286/2024, Cricenti, Rv. 670621-01, ha statuito che, nei contratti a prestazioni corrispettive, l’impossibilità temporanea sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore non determina la risoluzione, ma la sola sospensione del contratto, per la cui ripresa non è necessaria una messa in mora, pur occorrendo che sussista ancora l’interesse del debitore a conseguire la prestazione e che il contraente fosse a conoscenza della causa di impossibilità temporanea (fattispecie relativa all’interruzione temporanea della somministrazione di energia elettrica a causa del furto dei cavi elettrici perpetrato da terzi).

In argomento inoltre, riguardo al contratto di viaggio vacanza “tutto compreso”, Sez. 3, n. 31368/2024, Scarano, Rv. 672925-01, rilevando che la finalità turistica di trascorrere una vacanza da condividere in compagnia di una o più persone può caratterizzare la causa concreta non solo di un contratto unitario, concluso per una pluralità di partecipanti, ma anche di due o più contratti stipulati anche separatamente e funzionalmente collegati, anche ove si tratti di “piccola comitiva” o di gruppo minimo di persone, ha affermato che, in tal caso, la non imputabile sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione per uno dei componenti integra causa di estinzione anche dell’obbligazione degli altri, idonea a legittimare il recesso dal contratto che ne è fonte. Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza del tribunale che, senza verificare la sussistenza di un collegamento negoziale tra i distinti pacchetti turistici all inclusive acquistati da una coppia di amiche allo scopo di trascorrere una vacanza in compagnia, aveva statuito che le vicende di salute di una delle due, costretta ad annullare la prenotazione perché sottopostasi ad un intervento d’urgenza nell’imminenza del viaggio, non potevano ripercuotersi sul negozio concluso dall’altra, al punto da inficiarne la validità, ed aveva, quindi, confermato la decisione del giudice di pace di rigetto della domanda di restituzione della quota anticipata da quest’ultima.

  • contratto
  • contratto di appalto previa trattativa privata
  • assicurazione
  • responsabilità civile
  • contratto di locazione

XII

I SINGOLI CONTRATTI

(di Vincenza Bellini )

Sommario

1 La compravendita. - 1.1 La compravendita immobiliare. - 1.2 Il contratto preliminare di compravendita. - 2 La locazione. - 3 Il contratto di appalto privato. - 4 Il contratto di assicurazione. - 4.1 L’assicurazione della responsabilità civile. - 4.2 L’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile automobilistica. - 5 Il comodato. - 6 La prelazione agraria. - 7 La fideiussione. - 8 La somministrazione.

1. La compravendita.

Nell’anno in rassegna, la S.C. si è pronunciata, in particolare, sul contratto (preliminare e definitivo) di compravendita immobiliare.

Al di fuori di tale ambito, occorre segnalare Sez. 2, n. 31288/2024, Giannaccari, Rv. 673523-01, la quale ha affermato che alla vendita di animali si applica la disciplina della vendita di cose mobili, cosicché all’acquirente spetta, sia in base all’art. 1476 c.c. che all’art. 130 del codice del consumo, anche la garanzia per i vizi non evidenti o facilmente riconoscibili, la quale comporta il diritto del compratore di scegliere fra la risoluzione del contratto e la riduzione del prezzo (in applicazione del principio, la S.C. ha confermato l’impugnata sentenza che, in fattispecie relativa alla vendita di un cucciolo di cane, aveva escluso l’operatività della garanzia quanto al difetto della coda e di un testicolo mentre l’aveva invece riconosciuta con riguardo alle altre patologie genetiche occulte).

In tema di contratto di vendita di aeromobile, Sez. 2, n. 30457/2024, Trapuzzano, Rv. 672846-01, ha statuito che sussiste in capo al venditore l’obbligo di consegna dei titoli e documenti relativi alla proprietà del bene, tra i quali rientra il certificato di identificazione, trovando applicazione l’art. 1477, comma 3 c.c., atteso che le disposizioni speciali rilevanti in materia, di cui al d.P.R. n. 404 del 1988 - ratione temporis vigente - ed al d.P.R. n. 133 del 2010, non contengono alcuna deroga al predetto obbligo di consegna.

Interessanti pronunce hanno interessato fattispecie afferenti all’adempimento delle obbligazioni gravanti sul venditore.

Sez. 2, n. 13214/2024, Trapuzzano, Rv. 671131-01, ha affermato che, in tema di vendita, sussiste consegna di aliud pro alio, che dà luogo all’azione contrattuale di risoluzione ai sensi dell’art. 1453 c.c. e di risarcimento del danno, qualora il bene consegnato sia completamente eterogeneo rispetto a quello pattuito, per natura, individualità, consistenza e destinazione, cosicché, appartenendo ad un genere diverso, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere allo scopo economico-sociale della res promessa e, quindi, a fornire l’utilità presagita (nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto integrata la consegna di aliud pro alio in relazione ad una fornitura di calcestruzzo in considerazione della sola minore resistenza rispetto a quello commissionato, pur non emergendo dalla motivazione il grado di incidenza della predetta minore resistenza sulla capacità del bene fornito di assolvere alle sue funzioni).

Con riferimento alla ipotesi di nuova vendita dello stesso bene ad un terzo, Sez. 2, n. 25768/2024, Trapuzzano, Rv. 672385-01, ha statuito che nella volontà del venditore di trasferire a taluno la proprietà della cosa è implicito l’obbligo di non trasferirla ad altri, cosicché costituisce inadempimento contrattuale la condotta del proprietario di un bene che, dopo averlo trasferito ad altra persona, lo vende successivamente ad un terzo, poiché tale successiva vendita costituisce impedimento a che il primo acquirente consegua il godimento pieno ed esclusivo e la disponibilità della cosa, con conseguente diritto alla risoluzione del contratto e al risarcimento del danno.

Il tema dell’assetto legislativo (e, in parte qua, giurisprudenziale) dei rapporti tra rimedi del compratore in caso di vizi (art. 1490 c.c.), mancanza delle qualità promesse o delle qualità essenziali (art. 1497 c.c.), cattivo funzionamento (art. 1512 c.c.) e aliud pro alio datum è oggetto di approfondimento nella decisione della Sez. 2, n. 4245/2024, Caponi, Rv. 670429-01, la quale ha affermato che in caso di vendita di un bene mancante di qualità promesse o essenziali, la tutela giurisdizionale consentita al compratore ricomprende, fra le azioni esperibili, anche l’azione quanti minoris, posto che l’art. 1497 c.c. - nel ricordare l’applicabilità della disciplina in tema di risoluzione contrattuale - non esclude che il compratore possa avere interesse a mantenere ferma in capo a lui la proprietà del bene conseguita attraverso il contratto. Con riferimento alla fattispecie concreta giunta al suo esame, la

S.C.ha ritenuto che l’interesse dell’attore fosse stato manifestato attraverso una consentita graduazione delle domande che prevedeva, in via prioritaria, “la riduzione del prezzo e/o il risarcimento del danno” e, in via subordinata, la risoluzione del contratto, cassando con rinvio la decisione di merito che aveva accolto la pretesa subordinata. In motivazione, è stato osservato che la previsione normativa di una pluralità di disposizioni tipiche, dirette a rimediare a violazioni del diritto tra di loro distinte nel modo di manifestarsi, non è di ostacolo a che tale pluralità si rispecchi nella formulazione di una domanda giudiziale complessa e/o gradata nella sua articolazione, ovvero in un’ammissibile modificazione della domanda, né è di ostacolo a che la domanda di tutela si configuri come richiesta di un provvedimento di tutela non ancora tipizzato legislativamente, purché rispondente allo specifico bisogno di tutela fatto valere.

Sez. 2, n. 27706/2024, Fortunato, Rv. 672823-01, ha statuito che nella vendita di cosa gravata da oneri o diritti di godimento di terzi, la responsabilità del venditore ex art. 1489 c.c. è esclusa tanto nel caso in cui il compratore abbia avuto effettiva conoscenza (comunque acquisita) del peso gravante sul bene - presumendosi che egli l’abbia accettato con tale peso -, quanto nel caso in cui si tratti di oneri e diritti apparenti (cioè che risultino da opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio), senza che rilevi la dichiarazione del venditore dell’inesistenza di pesi od oneri, non operando, in questi casi, il principio dell’affidamento ma quello di autoresponsabilità.

In relazione alla compravendita con clausola contrattuale “vista e piaciuta”, Sez. 2, n. 19061/2024, Carrato, Rv. 671996-01, ha precisato che, essendo lo scopo della clausola quello di accertare consensualmente la presa visione, ad opera del compratore, della cosa venduta, essa esonera il venditore dalla garanzia per i vizi di quest’ultima con riferimento a quelli riconoscibili con la normale diligenza e non taciuti in mala fede. Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che aveva ritenuto sussistere la responsabilità del venditore sebbene il marmo consegnato presentasse vizi percepibili ictu oculi, trattandosi di forniture di pezzi di marmo di seconda scelta e di diverse partite già tagliate e, in quanto tali, caratterizzati da colorazioni e venature non del tutto omogenee.

Quanto all’onere di denuncia dei vizi della cosa venduta, Sez. 2, n. 13782/2024, Grasso Giu., Rv. 671135-01, ha affermato che in ipotesi di vendita a catena, a prescindere dalla applicabilità o meno della disciplina consumeristica, il primo venditore (ovvero un suo incaricato) è tenuto a denunciare tempestivamente al secondo venditore i vizi o le difformità dell’opera a lui contestati dal primo compratore senza che tale denuncia possa provenire aliunde, come, ad esempio dal medesimo primo compratore, poiché i rapporti di compravendita sono autonomi e la detta comunicazione ha natura comunicativa o partecipativa, imponendo che la fonte della dichiarazione - così come il destinatario - si identifichino con il soggetto sulle cui sfere giuridiche gli effetti legali, impeditivi della decadenza, sono destinati a prodursi.

Secondo Sez. 3, n. 4300/2024, Gorgoni, Rv. 670322-02, la denuncia dei vizi della cosa venduta svolta dall’utilizzatore del bene, successivamente concessogli in leasing, non vale ad impedire la decadenza del compratore dalla garanzia prevista dall’art. 1495 c.c., in quanto proveniente da un terzo estraneo al contratto. Nella specie la S.C., in relazione ad immobile alienato due volte nello stesso giorno e contestualmente concesso in leasing dal secondo acquirente, ha dichiarato inefficace e intempestiva la denuncia dei vizi comunicata dall’utilizzatore agli originari venditori, entro il termine contrattualmente previsto, in deroga all’art. 1495 c.c., nella seconda vendita, ma dopo la scadenza di quello codicistico.

Sez. 2, n. 8775/2024, Trapuzzano, Rv. 670730-01, ha statuito l’ammissibilità del riconoscimento anche tacito, per facta concludentia, dei difetti da parte del venditore, che, ai sensi dell’art. 1495, comma 2, c.c., esonera il compratore dall’onere della tempestiva denuncia, la quale può aver luogo allorché lo stesso venditore provveda alla sostituzione della cosa (nella fattispecie, concernente la fornitura di calzature, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, affermando che nessuna decadenza può esservi in caso di obbligo, assunto dalla fornitrice, di sostituire o riparare la merce all’esito della contestazione dei vizi, trattandosi di un’ipotesi di tacito riconoscimento degli stessi).

In tema di azione di risarcimento dei danni proposta dall’acquirente ex art. 1494 c.c., Sez. 3, n. 4300/2024, Gorgoni, Rv. 670322-01, ha statuito che, ove sia sorta l’obbligazione di garanzia, trattandosi di vizi non facilmente riconoscibili, grava sul venditore una presunzione di loro conoscenza, per superare la quale non è sufficiente provare di non averli conosciuti, occorrendo invece la dimostrazione di averli ignorati senza colpa.

In relazione alla vendita di cose di genere (nella specie, semilavorati),Sez. 2,n. 1282/2024, Papa, Rv. 669944-01, ha affermato che, in mancanza di una specifica pattuizione delle caratteristiche qualitative di ciascuna unità di prodotto oggetto del contratto, non soggiace ai termini di prescrizione e decadenza dell’art. 1495 c.c. -in quanto ontologicamente diversa dalla garanzia per vizi - l’azione di ripetizione del prezzo pagato in eccedenza per mero inadempimento quantitativo.

Sez. 2, n. 27706/2024, Fortunato, Rv. 672823-01, ha affermato che nella vendita di cosa gravata da oneri o diritti di godimento di terzi, la responsabilità del venditore ex art. 1489 c.c. è esclusa, tanto nel caso in cui il compratore abbia avuto effettiva conoscenza del peso gravante sul bene, comunque acquisita, presumendosi che egli l’abbia accettato con tale peso, quanto nel caso in cui si tratti di oneri e diritti apparenti, cioè che risultino da opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio, senza che rilevi la dichiarazione del venditore dell’inesistenza di pesi od oneri, non operando, in questi casi, il principio dell’affidamento, ma quello di autoresponsabilità.

1.1. La compravendita immobiliare.

Numerosi arresti hanno riguardato la compravendita di immobili.

Nell’ipotesi di stipulazione di un contratto di compravendita immobiliare in cui la parte venditrice sia una parte complessa (ovvero composta da più soggetti costituenti un unico centro di interessi), Sez. 2, n. 26546/2024, Besso Marcheis, Rv. 672800-01, ha affermato la necessità della proposizione della domanda di risoluzione del medesimo contratto nei confronti di tutti i soggetti che la compongono, precisando che, qualora uno o più di essi sia contrario allo scioglimento del contratto e voglia invece la sua esecuzione, deve manifestare tale volontà costituendosi nel processo, mentre, nel caso in cui rimanga contumace, la domanda di risoluzione è comunque esaminata dal giudice e l’eventuale sentenza di scioglimento del contratto ha efficacia nei suoi confronti.

Con riferimento alla compravendita di costruzione realizzata in difformità dalla licenza edilizia, Sez. 2, n. 17148/2024, Pirari, Rv. 671708-01, ha affermato l’applicabilità dell’art. 1489 c.c., in materia di oneri e diritti altrui gravanti sulla cosa venduta, quando il vizio della cosa non si concretizza in anomalie strutturali del bene e sempre che la difformità non sia stata dichiarata nel contratto o comunque non sia conosciuta dal compratore al tempo dell’acquisto.

Sez. 2, n. 13425/2024, Carrato, Rv. 671132-01, ha precisato che, in caso di vendita di un immobile di risalente costruzione, la cui datazione non sia stata celata dalla parte alienante, i difetti materiali conseguenti allo stato di vetustà non integrano un vizio occulto, essendo facilmente individuabili con l’ordinaria diligenza, anche quando siano relativi a parti strutturali dell’edificio immediatamente non percepibili con il senso della vista, quali, per esempio, il tetto, i solai o le fondamenta.

Sez. 2, n. 1441/2024, Trapuzzano, Rv. 669974-01, dopo aver precisato che i vincoli urbanistici inseriti nelle previsioni del piano regolatore generale, una volta approvati e pubblicati, hanno valore di prescrizione di ordine generale a contenuto normativo con efficacia erga omnes, come tale assistita da una presunzione legale di conoscenza assoluta da parte dei destinatari, ha statuito che i vincoli così imposti, a differenza di quelli introdotti con specifici provvedimenti amministrativi a carattere particolare, non possono qualificarsi come oneri non apparenti gravanti sull’immobile, ai sensi dell’art. 1489 c.c., e non sono, conseguentemente, invocabili dal compratore quale fonte di responsabilità del venditore che non li abbia eventualmente dichiarati nel contratto (nella specie, in applicazione di detto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva qualificato come non apparente un vincolo pubblicistico gravante su un’area destinata a parcheggio pubblico limitandosi a desumerne la non conoscenza per effetto della mancata allegazione della concessione edilizia all’atto di trasferimento, così presupponendo che detto provvedimento costituisse la fonte primaria del vincolo).

In caso di vendita di terreno divenuto inedificabile successivamente alla data del rogito, Sez. 2, n. 19711/2024, Picaro, Rv. 671774-01, ha ritenuto ammissibile la successiva integrazione della certificazione urbanistica da parte di uno dei contraenti, in quanto la nullità prevista dal comma 2 dell’art. 30 del d.P.R. n. 380 del 2001 è una nullità speciale che può essere fatta valere solo dalle parti interessate che con la loro iniziativa, anche individuale, possono determinare la sanatoria del vizio della mancanza di prova puntuale della destinazione urbanistica del terreno edificabile, costituente mera condizione dell’azione, fino a che non sia stata accertata con efficacia di giudicato la nullità della compravendita. Ne consegue che la destinazione urbanistica di un terreno inedificato è dimostrabile non solo in base ad un certificato emesso in epoca anteriore e prossima alla data dell’accordo traslativo, e comunque entro il termine di validità di cui al comma 3 del citato art. 30, ma anche da un certificato storico emesso dopo il contratto, purché recante la disciplina vigente al tempo di stipulazione.

Con specifico riguardo alle obbligazioni del compratore di immobile in condominio fatto oggetto di locazione, Sez. 2, n. 5704/2024, Caponi, Rv. 670485-01, ha precisato che, in mancanza di una contraria volontà dei contraenti, si determina, ai sensi degli artt. 1599 e 1602 c.c., la surrogazione del terzo acquirente (o donatario o cessionario) nei diritti e nelle obbligazioni del venditore (o donante o cedente) -locatore, senza necessità del consenso del conduttore, e per l’effetto anche il subentro nell’obbligo di pagamento delle quote condominiali del condominio di cui fa parte l’immobile locato.

Sez. 2, n. 34394/2024, Grasso Giu., Rv. 673475-01, ha affermato che la sostituzione automatica della clausola che riservi al venditore la proprietà esclusiva dell’area destinata a parcheggio, ai sensi dell’art. 41-sexies della l. n. 1150 del 1942, con la norma imperativa che sancisce il proporzionale trasferimento del diritto d’uso a favore dell’acquirente di unità immobiliari comprese nell’edificio attribuisce al venditore, ad integrazione dell’originario prezzo della compravendita, il diritto al corrispettivo di tale diritto d’uso che, in difetto di pattuizione tra le parti, va determinato in base al prezzo di mercato, avuto riguardo al tempo della conclusione del contratto, presumendosene ex art. 1474, comma 1, c.c. la coincidenza con quello normalmente praticato dall’alienante. L’importo così calcolato ha natura di debito di valuta, con la conseguenza che, trovando applicazione la disciplina dettata dall’art. 1277 c.c. - e, in caso di ritardo nell’adempimento, dall’art. 1224, comma 2, c.c. -, lo stesso non è suscettibile di automatica rivalutazione per effetto del processo inflattivo della moneta né vanno accordati interessi con funzione compensativa sulla somma dovuta, aumentata gradualmente nell’intervallo di tempo trascorso fra la conclusione del contratto e la liquidazione operata in sentenza.

1.2. Il contratto preliminare di compravendita.

In relazione al contratto preliminare di vendita concluso dal falsus procurator del pro-mittente venditore, Sez. 2, n. 12843/2024, Trapuzzano, Rv. 671505-03, ha statuito che la mera immissione del promissario acquirente nella disponibilità dell’immobile, senza specificazione del titolo di essa e senza alcun collegamento temporale con la stipulazione, non costituisce ratifica, in quanto non implica necessariamente la volontà di far proprio il contratto ed è priva della forma scritta ad substantiam.

Laddove il preliminare di compravendita immobiliare sia subordinato alla condizione che il promissario acquirente ottenga da un ente pubblico la necessaria autorizzazione amministrativa, Sez. 2, n. 5976/2024, Mocci, Rv. 670493-01, ha qualificato la condizione stessa come “mista”, dipendendo la concessione dei titoli abilitativi urbanistici non solo dalla volontà della P.A., ma anche dal comportamento del promissario acquirente nell’approntare la relativa pratica, sicché la mancata concessione del titolo comporta le conseguenze previste in contratto, senza che rilevi, ai sensi dell’art. 1359 c.c., un eventuale comportamento omissivo del promissario acquirente, sia perché tale disposizione è inapplicabile nel caso in cui la parte tenuta condizionatamente ad una data prestazione abbia anch’essa interesse all’avveramento della condizione, sia perché l’omissione di un’attività in tanto può ritenersi contraria a buona fede e costituire fonte di responsabilità, in quanto l’attività omessa costituisca oggetto di un obbligo giuridico, e la sussistenza di un siffatto obbligo deve escludersi per l’attività di attuazione dell’elemento potestativo in una condizione mista, con conseguente esclusione dell’obbligo di considerare avverata la condizione.

Sez. 2, n. 22656/2024, Bertuzzi, Rv. 671991-01, ha chiarito che la sanzione della nullità prevista, ex art. 40 della l. n. 47 del 1985, per i negozi relativi a immobili privi della necessaria concessione edificatoria, trova applicazione ai soli contratti con effetti traslativi e non anche a quelli con efficacia obbligatoria, quale il preliminare di vendita, non soltanto in ragione del tenore letterale della norma, ma anche perché la dichiarazione di cui all’art. 40, comma 2, della medesima legge, in caso di immobili edificati anteriormente al 1° settembre 1967, o il rilascio della concessione in sanatoria, possono intervenire successivamente al contratto preliminare.

In tema di risoluzione del preliminare di compravendita immobiliare, Sez. 2, n. 8749/2024, Trapuzzano, Rv. 670861-02, ha chiarito che ove la domanda stata proposta per inadempimento del promittente alienante all’obbligo di sanare l’abuso correlato alla variazione della destinazione d’uso del bene, è necessario verificare, in base alle circostanze concrete desumibili dal compendio probatorio, che le difformità riscontrate non siano in alcun modo sanabili.

Con riferimento al preliminare di compravendita di terreno che, contrariamente alle aspettative del promissario acquirente, risulti inedificabile, Sez. 2, n. 13435/2024, Varrone, Rv. 671351-01, ha ritenuto ammissibile l’azione di risoluzione del rapporto ex tunc in applicazione dell’istituto della presupposizione, a condizione che si tratti di inedificabilità sopravvenuta alla conclusione del contratto e che sia stata tenuta presente da entrambi i contraenti quale presupposto oggettivo per la formazione del consenso, alla stregua di una globale ricostruzione della loro volontà e senza che si richieda un espresso riferimento a detto presupposto nelle clausole negoziali. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso, con riferimento all’apposizione di un vincolo preordinato all’esproprio su una parte del terreno agricolo potenzialmente edificabile promesso in vendita, che il mutamento della destinazione edificatoria del cespite. per effetto del suddetto vincolo sopravvenuto al preliminare, abilitasse la parte acquirente a chiedere la risoluzione del contratto o ad esercitare il recesso, considerato che l’iter amministrativo modificativo della destinazione non si era ancora stabilizzato e che, per tale motivo, l’inadempimento di parte promittente venditrice non poteva considerarsi assoluto, né poteva giustificare un’azione di risoluzione per factum principis).

Nello stesso solco, Sez. 2, n. 13435/2024, Varrone, Rv. 671351-02, ha affermato che anche la modifica urbanistica consistente nella previsione di un vincolo preordinato all’esproprio, intervenuta successivamente alla stipula del contratto preliminare, abilita la parte acquirente a chiedere la risoluzione del contratto per il venir meno della causa in concreto, ovvero dell’istituto della presupposizione qualora si accerti che l’acquisto del terreno si fondava sull’attuale assetto urbanistico del bene promesso in vendita che ne consentiva una potenziale modifica da destinazione agricola ad area edificabile, considerato che successivamente alla stipula del contratto si è determinato un ulteriore e imprevedibile limite oggettivo alla sua potenziale edificabilità, con il rischio di una futura perdita dello stesso diritto dominicale su parte del terreno promesso in vendita.

Sulla promessa di vendita di un immobile con consegna anticipata prima della stipula del contratto definitivo, Sez. 2, n. 5891/2024, Mocci, Rv. 670863-01, ha qualificato il relativo contratto quale contratto misto, la cui causa è data dalla fusione di quelle di due contratti tipici: il preliminare di compravendita e il comodato precario; pertanto, stante l’unitarietà funzionale che contraddistingue il collegamento negoziale, tale contratto trova la sua disciplina giuridica in quella prevalente del preliminare di compravendita, con conseguente applicazione degli effetti restitutori ex art. 1458 c.c. In motivazione, la S.C. ha evidenziato che se, in passato, si è parlato di negozi formalmente distinti - ancorché in rapporto di accessorietà –, l’affermazione va ulteriormente specificata, nel senso che la causa è comunque unica, per cui, anche a voler ipotizzare una distinzione, ove gli effetti del principale fra i due contratti non si possano produrre, verrebbero meno anche gli effetti di quello accessorio, restando altrimenti frustrata la finalità complessiva dell’operazione economica voluta dai contraenti. Pertanto, venuta meno la causa del contratto, va ribadito l’obbligo di restituzione, a norma dell’art. 2033 c.c., della cosa e degli eventuali frutti dal momento della domanda.

In relazione al contratto preliminare di vendita immobiliare di cosa generica, Sez. 2, n. 18681/2024, Oliva, Rv. 671969-01, ha precisato che l’oggetto dello stesso può essere determinato attraverso atti e fatti storici esterni al negozio, anche successivi alla sua stipulazione, nella sola ipotesi in cui l’identificazione del bene da trasferire avvenga in sede di conclusione consensuale del contratto definitivo, e non quando, invece, afferisca ad una pronuncia giudiziale ex art. 2932 c.c., caso nel quale occorre che l’esatta individuazione dell’immobile, con l’indicazione dei confini e dei dati catastali, risulti dal preliminare, dovendo la sentenza corrispondere esattamente al contenuto del contratto, senza poter attingere da altra documentazione i dati necessari alla specificazione del bene oggetto del trasferimento.

In tema di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto di compravendita immobiliare, si segnala Sez. 2, n. 34/2024, Varrone, Rv. 669939-01, la quale ha precisato che può essere pronunciata sentenza di costitutiva ex art.2932 c.c. in presenza di opere realizzate in parziale difformità dal permesso di costruire, che non realizzino variazioni essenziali al progetto originario (nella specie, lievi difformità interne regolarizzabili e realizzazione di allacci idrici e di scarico finalizzati al cambio della destinazione del vano cantina), in quanto non incidono sulla validità del corrispondente negozio di trasferimento ai sensi dell’art. 40 della l. n. 47 del 1985.

Quanto alla decorrenza degli effetti delle sentenze ex art. 2932 c.c., Sez. 2, n. 12680/2024, Grasso Gia., Rv. 671496-01, ha ribadito che esse producono gli effetti del definitivo dal momento del loro passaggio in giudicato, comportando, nel caso di vendita, il trasferimento della proprietà del bene e, correlativamente, l’obbligo dell’acquirente di versare il prezzo (o il suo residuo) eventualmente ancora dovuto, obbligo che viene sancito mediante una pronuncia di accertamento o di condanna o di subordinazione dell’efficacia traslativa al pagamento.

In ordine al potere del giudice che si pronunci sulla domanda ex art.2932 c.c., Sez. 2, n. 8442/2024, Trapuzzano, Rv. 670577-01, ha chiarito che, ove il promissario acquirente abbia richiesto l’esecuzione in forma specifica del preliminare di compravendita immobiliare, nonostante l’inadempimento del promittente alienante all’obbligo di cancellazione delle ipoteche gravanti sul bene promesso in vendita, in vista della stipulazione del definitivo, rientra nei poteri del giudice, conformemente alle istanze all’uopo avanzate, consentire al promissario acquirente di impiegare la somma ancora dovuta nella cancellazione delle iscrizioni gravanti sull’immobile ovvero subordinare tale pagamento all’estinzione, da parte del promittente alienante, di tali ipoteche, in attuazione di un legittimo intervento riequilibratore delle contrapposte prestazioni.

Quanto all’ambito di applicazione del rimedio di cui all’art. 2932 c.c., al fine di ottenere l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere un contratto, Sez. 2, n. 10010/2024, Guida, Rv. 670738-01, ha statuito che è applicabile non solo nei casi di contratto preliminare non seguito dal definitivo, ma anche in ogni altra ipotesi da cui sorga l’obbligazione di prestare il consenso per il trasferimento o la costituzione di un diritto (nella specie, la S.C. ha confermato l’esistenza, in favore degli eredi, del diritto al trasferimento di un compendio immobiliare, maturato dal de cuius in forza di vendite con patto di riservato dominio, e non perfezionato nonostante il riscatto dei beni).

2. La locazione.

In tema di locazione di cosa altrui, Sez. 3, n. 18486/2024, Guizzi, Rv. 671941-01, dopo aver precisato che la proprietà, in capo al locatore, della cosa concessa in godimento non costituisce presupposto per la conclusione del contratto di locazione, ha affermato che la sua carenza può assumere rilevanza - anche nei rapporti fra il locatore di un bene di proprietà altrui e il conduttore - allorché il proprietario lamenti la lesione del suo titolo e dell’insita disponibilità del godimento del bene e faccia valere i suoi diritti verso il locatore, così incidendo sul rapporto locativo (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di rigetto della domanda di condanna al pagamento dei canoni, proposta dal sublocatore nei confronti del subconduttore, in ragione del passaggio in giudicato della decisione - pronunciata nei confronti del conduttore-sublocatore e anche del subconduttore - che aveva dichiarato l’inefficacia del contratto di locazione stipulato dal proprietario dell’immobile, poi fallito, presupposto legittimante alla stipula della sublocazione.

Nello stesso solco, Sez. 3, n. 25339/2024, Rossetti, Rv. 672119-01, ha statuito che l’estinzione del diritto personale di godimento in capo al concedente non determina l’automatico scioglimento del contratto di locazione del quale, pertanto, permangono inalterati gli effetti obbligatori, con la conseguenza che l’utilizzatore non può invocare la risoluzione del contratto per inadempimento se non riceve, dal terzo proprietario, alcuna molestia ovvero se contro la stessa venga garantito dal concedente.

Quanto all’ambito applicativo dell’obbligo di garanzia per molestie a carico del locatore ex art. 1585 c.c., Sez. 3, n. 25187/2024, Spaziani, Rv. 672442-01, ha precisato che la molestia di diritto, per la quale è stabilito l’obbligo di garanzia del locatore, si verifica quando un terzo, reclamando sul bene locato diritti reali o personali in conflitto con le posizioni accordate al conduttore dal contratto locativo, compie atti di esercizio della relativa pretesa implicanti la perdita o la menomazione del godimento del conduttore, con la conseguenza che, qualora la molestia non possa essere riferita alle posizioni accordate dal locatore sulla cosa locata, ma riguardi altre autonome situazioni di godimento dello stesso conduttore (non giustificate dalla specifica detenzione autonoma derivante dal contratto di locazione), si versa in ipotesi diversa da quella disciplinata dall’art. 1585 c.c. In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso che l’esercizio del diritto del terzo, avente causa del locatore, di riaprire una porta di comunicazione tra l’immobile acquistato e quello concesso in locazione, precedentemente murata dalla conduttrice ai fini della concessione del certificato prevenzione incendi, costituisse molestia di diritto, non essendo sorto un conflitto col diritto accordato al conduttore con il contratto locativo.

Interessanti pronunce hanno interessato fattispecie afferenti all’adempimento delle obbligazioni gravanti sul conduttore. Con riferimento alla locazione immobiliare in favore di due conduttori, Sez. 3, n. 21051/2024, Cirillo, Rv. 671842-01, ha precisato che, nel caso in cui il contratto preveda che gli stessi siano tenuti a corrispondere solidalmente l’intero canone, il recesso di uno di essi (che non è subordinato al consenso dell’altro) non fa venir meno la soggezione del co-conduttore al pagamento dell’intero debito, indipendentemente dalla circostanza che egli abbia continuato ad occupare una sola porzione dell’immobile.

Sez. 3, n. 11219/2024, Spaziani, Rv. 670795-02, ha affermato che la condotta del locatore che, dopo essere stato inerte nell’escutere il conduttore - anche se per un fatto a lui imputabile e per un tempo tale da far ragionevolmente ritenere al debitore che il diritto non sarà più esercitato - richiede l’integrale pagamento dei canoni maturati non è sufficiente ad integrare un contegno concludente da cui desumere univocamente la tacita volontà di rinunciare al diritto, né rappresenta un caso di abuso del diritto, perché il semplice ritardo di una parte nell’esercizio delle proprie prerogative può dar luogo ad una violazione del principio di buona fede nell’esecuzione del contratto soltanto se, non rispondendo ad alcun interesse del suo titolare, si traduce in un danno per la controparte.

Concerne una questione processuale, Sez. 3, n. 4968/2024, Guizzi, Rv. 670186-01, occupatasi del caso in cui il conduttore si opponga alla convalida di sfratto per morosità deducendo un controcredito vantato ad altro titolo nei confronti del locatore, allo scopo di escludere la propria morosità e non per ottenere una pronuncia di condanna. In tale ipotesi, secondo la S.C., la compensazione assume il carattere di mera eccezione riconvenzionale non già di domanda riconvenzionale.

In tema di responsabilità del conduttore per ritardata restituzione dell’immobile locato, Sez. 3, n. 31233/2024, Spaziani, Rv. 673098-01, ha statuito che il locatore-creditore che domanda il pagamento dell’indennità ex art. 1591 c.c. ha l’onere di dimostrare la fonte (contrattuale) del suo diritto di credito, mentre spetta al debitore-conduttore provare il (pur tardivo) adempimento compiuto con l’avvenuta riconsegna del bene.

Sez. 3, n. 31257/2024, Cirillo, Rv. 673099-01, ha precisato che la norma dell’art. 1591 c.c. - applicabile anche al contratto di affitto d’azienda in mancanza di una disposizione specifica - stabilisce che il conduttore in mora è tenuto a dare al locatore il corrispettivo dovuto fino alla riconsegna, ma non conferisce alcun rilievo alla restituzione parziale del bene oggetto del contratto, di talché in siffatta ipotesi il conduttore continua ad essere in mora e permane a suo carico l’obbligo di pagamento previsto dalla citata disposizione.

Sez. 3, n. 2301/2024, Moscarini, Rv. 670061-01, ha precisato che, salva la facoltà del locatore di porre in esecuzione anche contro il terzo occupante il titolo esecutivo ottenuto contro il conduttore, non può essere negato a quest’ultimo il potere di agire, in base alla sua personale e diretta legittimazione di parte contraente, contro il comodatario, allo scopo di conseguire il rilascio della cosa, per poterla a sua volta consegnare al locatore, in adempimento dell’obbligo di restituzione sancito a suo carico dall’art. 1591 c.c..

Sul danno da ritardata restituzione della cosa locata ex art. 1591 c.c., Sez. 3, n. 18318/2024, Saija, Rv. 671939-03, ha precisato che esso va parametrato al canone convenuto e, conseguentemente, si deve ricomprendere pure l’aggiornamento secondo indici ISTAT, se previsto dal contratto, senza necessità di costituzione in mora e anche se il locatore non ne ha fatto espressa richiesta; inoltre, sugli importi dovuti spettano gli interessi, a far data dalle singole scadenze mensili di occupazione.

Sez. 3, n. 24871/2024, Dell’Utri, Rv. 672219-01, ha affermato che la specifica e seria proposta di nuova locazione, proveniente dallo stesso conduttore, costituisce idoneo parametro di liquidazione del maggior danno ex art. 1591 c.c., indipendentemente dalla circostanza che sia stata rifiutata dal locatore.

Nell’ipotesi di incendio della cosa locata, Sez. 3, n. 27089/2024, Cirillo, Rv. 672539-01, ha precisato che il conduttore risponde della perdita o deterioramento del bene, qualora non provi che il fatto si sia verificato per causa a lui non imputabile, ponendo l’art. 1588 c.c. a suo carico una presunzione di colpa, superabile solo con la dimostrazione di avere adempiuto diligentemente i propri obblighi di custodia e con la prova positiva che il fatto da cui sia derivato il danno o il perimento della cosa è addebitabile ad una causa esterna al conduttore a lui non imputabile, da individuarsi in concreto, ovvero al fatto di un terzo, del quale è invece irrilevante accertare l’identità, esulando l’identificazione di tale soggetto dall’attività oggetto della prova liberatoria. Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in applicazione analogica dell’art. 1588 c.c., aveva rigettato la domanda del proprietario noleggiante di risarcimento dei danni conseguenti ad un incendio doloso appiccato da ignoti, di notte, a un autoarticolato che si trovava nel piazzale di proprietà della società che lo aveva preso a noleggio, ritenendo integrata la prova liberatoria da parte della società per essere l’area nella quale era avvenuto il fatto inibita al libero transito e dotata di recinzione.

In relazione a fattispecie di danni provenienti dalla cosa locata, Sez. 3, n. 4578/2024, Tassone, Rv. 670543-01, ha affermato che il diritto al risarcimento dei danni patiti dal conduttore trova la sua fonte nel contratto e nell’art. 1581 c.c., che richiama l’art. 1578 c.c. (vizi della cosa locata), e non nell’art. 2051 c.c., il quale si applica nella sola ipotesi di danni arrecati a terzi estranei al rapporto di locazione. Nel caso di specie, la S.C. ha corretto la motivazione della sentenza impugnata che aveva fondato sull’art. 2051 c.c. la condanna al risarcimento dei danni subiti dal conduttore in conseguenza delle infiltrazioni verificatesi a causa di vizi interessanti la copertura del capannone locato.

Significativi arresti hanno riguardato la violazione dell’obbligo di registrazione della locazione di immobili ad uso abitativo e le sue conseguenze.

Nell’ipotesi in cui le parti concludano un primo contratto verbale e successivamente un altro contratto in forma scritta e regolarmente registrato, Sez. 3, n. 32574/2024, Cirillo, Rv. 673114-01, ha statuito che non possono trovare applicazione, con riferimento al contratto originario, i meccanismi correttivi del canone di cui all’art. 13, commi da 5 a 7, della l. n. 431 del 1998, nel testo novellato dall’art. 1, comma 59, della l. n. 208 del 2015, perché, per effetto della stipulazione del contratto posteriore, quello antecedente deve ritenersi definitivamente venuto meno. Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, dichiarando la risoluzione per morosità del secondo contratto scritto contenente la previsione di un canone più alto rispetto al primo contratto verbale, aveva rigettato la domanda del conduttore di restituzione integrale dei canoni versati ab initio in misura eccedente rispetto ai criteri fissati dall’art. 13 della l. n. 431 del 1998.

Secondo Sez. 3, n. 19808/2024, Spaziani, Rv. 671815-01, alla nullità del contratto di locazione per violazione dell’obbligo di registrazione, ai sensi dell’art. 1, comma 346, della l. n. 311 del 2004, consegue il diritto del proprietario del bene alla corresponsione dell’indennità di occupazione, la cui quantificazione soggiace alla predeterminazione legale di cui all’art. 1, comma 59, della l. n. 208 del 2015, nel solo caso in cui, ricorrendone gli altri presupposti, il rapporto sia sorto dopo l’entrata in vigore della norma. Nell’affermare tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, dichiarando nullo ex art. 1, comma 346, della l. n. 311 del 2004, un contratto di locazione del 2010 - che era stato successivamente denunziato, nel 2012, ai sensi dell’art. 3, commi 8 e 9, del d.lgs. n. 23 del 2011 -, aveva condannato gli occupanti dell’immobile al pagamento di un’indennità parametrata al canone convenuto tra le parti, ritenendo inapplicabile, ratione temporis, la disciplina di cui all’art. 1, comma 59, della l. n. 208 del 2015.

Quanto al contratto di locazione di immobili adibiti ad uso non abitativo, Sez. 3, n. 4985/2024, Guizzi, Rv. 670187-01, ha statuito che, nonostante, ai sensi della l. n. 392 del 1978, il canone possa essere liberamente determinato dai contraenti, non è consentito al locatore pretendere il versamento di ulteriori somme le quali, quindi, non trovando giustificazione nel sinallagma contrattuale, incorrono nella sanzione di nullità prevista dall’art. 79 della medesima legge. Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva ritenuto non costituisse un “altro vantaggio” - sanzionato con la predetta nullità - la pattuizione con cui, in sede di conclusione di una sublocazione avente ad oggetto l’edicola di una stazione ferroviaria, la subconduttrice si era obbligata ad estinguere le passività facenti capo al proprio coniuge, trovando così giustificazione nel meccanismo causale dell’art. 1272 c.c..

Nello stesso solco, Sez. 3, n. 3399/2024, Tassone, Rv. 670088-01, ha precisato che, in base al principio generale della libera determinazione convenzionale del canone locativo per gli immobili destinati ad uso non abitativo, deve ritenersi legittima la clausola con cui si convenga una determinazione del canone in misura differenziata, crescente per frazioni successive di tempo nell’arco del rapporto, ancorata ad elementi predeterminati, idonei ad influire sull’equilibrio economico del sinallagma contrattuale, salvo che risulti che i contraenti abbiano in realtà perseguito surrettiziamente lo scopo di neutralizzare soltanto gli effetti della svalutazione monetaria, eludendo i limiti quantitativi posti dall’art. 32 della l. n. 392 del 1978.

Sez. 3, n. 5782/2024, Guizzi, Rv. 670455-01, ha affermato che l’inottemperanza del precedente locatario all’obbligazione di rilascio del bene alla scadenza del contratto non può essere dedotta, quale sopravvenuta impossibilità della prestazione ex art. 1256 c.c., per escludere l’inadempimento del locatore all’obbligazione di consegnare l’immobile al (nuovo) conduttore nel termine pattuito.

Sulle conseguenze dell’intervenuta disdetta, ancorché inefficace, inviata dal locatore di immobili urbani ad uso diverso da quello abitativo, Sez. 3, n. 5605/2024, Spaziani, Rv. 670192-01, ha affermato che è essa idonea a far sorgere ipso facto, ove ne ricorrano gli altri presupposti, il diritto del conduttore all’indennità di avviamento commerciale, tranne che l’acquiescenza del conduttore nasconda il suo disinteresse a permanere nell’immobile.

Con riferimento alla locazione ad uso commerciale di immobile classificato, in base ad un provvedimento amministrativo emesso ai sensi degli artt. 1 e 2 della l. n. 1089 del 1939, quale bene di interesse particolarmente importante, Sez. 3, n. 19350/2024, Cirillo, Rv. 671896-01, ha precisato che, pur gravando il vincolo artistico e culturale non solo sull’immobile, ma anche sugli arredi, le decorazioni, i cimeli storici e la relativa licenza di esercizio, ciò non comporta, il divieto per il proprietario di intimare al conduttore la licenza per finita locazione, ma soltanto l’obbligo di garantire la continuità della destinazione del bene nei termini indicati dal provvedimento istitutivo del suddetto vincolo (in applicazione di detto principio, la S.C. ha confermato la convalida della licenza per finita locazione dell’Antico Caffè Greco, considerato immobile rappresentativo della vita artistica e culturale della città di Roma).

Sulla cessione del contratto di locazione ad uso diverso da quello abitativo, mediante il meccanismo previsto dall’art. 36 della l. n. 392 del 1978, nel caso di trasferimento d’azienda, si segnala la decisione di Sez. 3, n. 4405/2024, Tassone, Rv. 670121–01, secondo cui, qualora abbiano luogo cessioni plurime del contratto di locazione, a fronte dell’inadempimento all’obbligo di pagamento del canone, il locatore deve - in primo luogo e prima di poter esercitare l’azione nei confronti del cedente - richiedere l’adempimento all’ultimo cessionario, potendosi successivamente rivolgere, nel caso di inadempimento di quest’ultimo, in via solidale a tutti cedenti e cessionari antecedenti. Con la stessa pronuncia è stato affermato (Rv. 670121-02) che ai fini del rispetto del beneficium ordinis previsto dall’art. 36 della l. n. 392 del 1978, ciò che rileva è l’inadempimento del cessionario/conduttore, che dev’essere fatto constare con autonomo atto da parte del locatore, prima che questi possa rivolgersi al cedente ed esperire l’azione giudiziale; tale atto può essere anche costituito dalla domanda di mediazione, ovvero dalla richiesta di partecipazione alla mediazione, estese - in funzione del successivo giudizio - anche al cessionario (e, nel caso di cessioni successive, all’ultimo cessionario), atteso che una simile iniziativa, per le sue caratteristiche funzionali, ben può essere considerata come una richiesta di adempimento ante causam rivolta al cessionario (o all’ultimo cessionario).

Sul piano processuale, si segnala, Sez. 3, n. 25584/2024, Fanticini, Rv. 672449-01, che, in relazione alla ipotesi di espropriazione forzata di immobile locato con contratto opponibile alla procedura, ha riconosciuto al custode giudiziario - quale titolare di un ufficio di diritto pubblico sottoposto al controllo dell’autorità giudiziaria e destinato a sostituirsi al titolare nella gestione e amministrazione del compendio in custodia, che costituisce un patrimonio autonomo o separato e, dunque, un distinto centro di imputazione di rapporti patrimoniali - la legittimazione alla riscossione dei canoni di locazione e, in caso di morosità del conduttore, all’esercizio dell’azione di risoluzione del contratto. Sul punto, Sez. 3, n. 11219/2024, Spaziani, Rv. 670795-01, ha precisato che la legittimazione a far valere in giudizio i diritti derivanti dal contratto, spettante in via esclusiva al custode in seguito al pignoramento di un immobile oggetto di un contratto di locazione ad uso diverso da quello abitativo, non ha natura di legittimazione sostanziale, non essendo il custode titolare del diritto fatto valere, ma solo titolare del relativo potere rappresentativo; ne consegue che se il debitore pignorato ha agito in giudizio per il pagamento dei canoni, e poi, prima dell’introduzione di quello di appello, ha riacquistato la legittimazione, per effetto della cancellazione del pignoramento, il difetto di potere rappresentativo, che non sia stato oggetto di contestazione in primo grado, non può essere lamentato nel grado successivo.

Sez. 3, n. 23220/2024, Tassone, Rv. 671959-01, che, con riferimento alla cessione del contratto di locazione, ha riconosciuto la permanenza della legittimazione passiva dell’originario conduttore in relazione a tutte le azioni attinenti alla prosecuzione o all’estinzione del rapporto locatizio, qualora il cedente non sia stato liberato dal locatore ceduto.

In tema di giurisdizione, Sez. U, n. 34751/2024, Tatangelo, Rv. 673442-01, ha statuito che spetta al giudice ordinario la giurisdizione sulla controversia relativa all’ammontare dell’indennità dovuta, dopo la scadenza del contratto, da una pubblica amministrazione per l’occupazione di un immobile già condotto in locazione, perché la relativa determinazione dipende esclusivamente dalle clausole dell’originario rapporto e dalle norme ad esso applicabili, senza possibilità di esercizio di un potere amministrativo (discrezionale o vincolato) da parte dell’ente pubblico conduttore. Nel caso di specie, pronunciandosi in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, la S.C. ha attribuito al giudice ordinario la controversia relativa all’incidenza, ai fini della quantificazione della suddetta indennità, delle norme medio tempore intervenute a disciplinare i contratti di locazione tra privati ed enti pubblici.

3. Il contratto di appalto privato.

Nel corso del 2024, la S.C si è soffermata più volte - e con pronunce rilevanti - sull’esatto ambito operativo delle garanzie ex artt. 1667 e 1669 c.c.

Al di fuori di tale ambito, si segnalano plurimi arresti in relazione a fattispecie concernenti la responsabilità del direttore dei lavori che, secondo Sez. 2, n. 29331/2024, Cavallino, Rv. 673088-02, esercita, per conto del committente, i medesimi poteri di controllo sull’attuazione dell’appalto che questi ritiene di non poter svolgere di persona, sicché, in considerazione della connotazione tecnica della sua obbligazione, egli ha il dovere di vigilare affinché l’opera sia eseguita in maniera conforme al progetto, al capitolato e alle regole della buona tecnica, senza che ne derivi la sua corresponsabilità con l’appaltatore per i difetti dell’opera derivanti da vizi progettuali, salvo che egli sia stato espressamente incaricato di svolgere anche l’attività aggiuntiva di verificare la fattibilità e l’esattezza tecnica del progetto.

Sez. 3, n. 9572/2024, Tatangelo, Rv. 670708-01, ha precisato che tra le obbligazioni del direttore dei lavori rientrano l’accertamento della conformità della progressiva realizzazione dell’opera al progetto e delle modalità della sua esecuzione al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l’adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell’opera senza difetti costruttivi; pertanto, non si sottrae alla responsabilità conseguente a vizi o difformità dell’opera appaltata il professionista che omette di impartire direttive tecniche relative alle modalità di realizzazione delle opere, salvo che si tratti di operazioni elementari e marginali e di aspetti meramente operativi dell’esecuzione delle stesse (nella fattispecie, relativa a vizi da risalita di umidità, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità del direttore dei lavori, sul presupposto che tra i suoi compiti rientri anche quello di impartire espresse direttive tecniche sulla necessità di applicare una guaina protettiva sul solaio di fondazione e sui tramezzi interni dei fabbricati in costruzione, implicando una scelta di carattere tecnico-professionale, da operarsi in base alle caratteristiche degli edifici da realizzare e a quelle, anche geologiche, del sottostante terreno). Conforme Sez. 2, n. 27045/2024, Grasso Gia., Rv. 672807-01, la quale ha affermato la responsabilità del professionista che ometta di vigilare e impartire le opportune disposizioni al riguardo, di controllarne l’ottemperanza da parte dell’appaltatore e, in mancanza, di riferire al committente.

In relazione alle condotte illecite poste in essere nel corso dell’esecuzione dell’appalto in violazione della normativa edilizia, Sez. 3, n. 13157/2024, Tatangelo, Rv. 671145-01, ha affermato che, mentre, nei rapporti con la pubblica amministrazione, la responsabilità per gli abusi incombe sia sul committente sia sul direttore dei lavori sia sull’appaltatore, ai fini della responsabilità nei rapporti interni rilevano il rapporto contrattuale e le obbligazioni da esso derivanti. Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva affermato la responsabilità per inadempimento del progettista-direttore dei lavori che, omettendo di segnalare alla committente la necessità di richiedere ed ottenere l’assenso alle varianti alle opere già autorizzate, ne aveva determinato la responsabilità sul piano amministrativo.

In tema di responsabilità per inadempimento dell’appaltatore e dei rapporti tra i rimedi azionabili dal committente, Sez. 2, n. 33034/2024, Varrone, Rv. 673487-01, ha affermato che gli artt. 1667, 1668 e 1669 c.c. integrano i principi generali in materia di inadempimento delle obbligazioni, senza escluderne l’applicazione, cosicché, ove l’opera sia realizzata in violazione delle prescrizioni pattuite o delle regole tecniche, il committente, convenuto per il pagamento del prezzo, può opporre le difformità e i vizi dell’opera per paralizzare la pretesa avversaria, stante il principio inadimplenti non est adimplendum, richiamato nell’ultimo comma dell’art. 1667 c.c., anche quando non abbia proposto, in via riconvenzionale, la domanda di garanzia o questa sia prescritta. Già prima, Sez. 2, n. 19979/2024, Varrone, Rv. 671974-01, aveva statuito che, laddove l’opera risulti ultimata, il committente, convenuto per il pagamento, può opporre all’appaltatore le difformità e i vizi dell’opera, in virtù del principio inadimpleti non est adimplendum, al quale si ricollega la più specifica disposizione dettata dal secondo periodo dell’ultimo comma dell’art. 1667 c.c., analoga a quella di portata generale di cui all’art. 1460 c.c. in materia di contratti a prestazioni corrispettive, anche quando la domanda di garanzia sarebbe prescritta e indipendentemente dalla contestuale proposizione, in via riconvenzionale, di detta domanda, che può anche mancare, senza pregiudizio alcuno per la proponibilità dell’eccezione in esame. (principio ritenuto dalla S.C. estensibile anche alla prestazione d’opera ex art. 2226 c.c.).

Nell’ipotesi di esercizio da parte del committente del diritto unilaterale di recesso ex art. 1671 c.c., Sez. 2, n. 421/2024, Trapuzzano, Rv. 669913-01, ha precisato che non è preclusa la facoltà del committente di invocare la restituzione degli acconti versati e il risarcimento dei danni subiti per condotte di inadempimento verificatesi in corso d’opera e addebitabili all’appaltatore; in tale evenienza, la domanda risarcitoria non è sottoposta alla disciplina di cui alla garanzia speciale per le difformità e i vizi dell’opera e ai conseguenti termini decadenziali e prescrizionali previsti dall’art. 1667 c.c., posto che, a fronte della mancata ultimazione dell’opera, l’inadempimento contestato è attratto alla regolamentazione ordinaria e non a quella speciale.

Sez. 2, n. 3659/2024, Mondini, Rv. 670302-02, ha riconosciuto la validità della clausola contrattuale di esonero dalla responsabilità dell’appaltatore per gli eventuali vizi dell’opera realizzanda, solo nei limiti in cui riguardi vizi o difformità dipendenti da colpa lieve e non sia riferita alla garanzia di cui all’art. 1669 c.c.

Sez. 2, n. 34623/2024, Caponi, Rv. 673524-01, ha affermato che l’attestato di regolare esecuzione dei lavori, non essendo equipollente ad un’accettazione espressa o tacita dell’opera senza riserve da parte del committente, non comporta il decorso di termini decadenziali o prescrizionali, in deroga al disposto dall’art. 1665, comma 4 c.c.

Sul piano processuale, Sez. 2, n. 14569/2024, Besso, Rv. 671401-01, ha statuito che la decadenza del committente dall’azione di garanzia per i vizi e difformità dell’opera, prevista dall’art. 1667 c.c., non è rilevabile d’ufficio, di modo che la relativa eccezione dev’essere proposta dal convenuto ai sensi dell’art. 167 c.p.c., a pena di decadenza, nella comparsa di risposta da depositarsi almeno venti giorni prima dell’udienza di comparizione.

Quanto all’ambito soggettivo della responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 c.c., Sez. 2, n. 29251/2024, Cavallino, Rv. 673521-01, ha statuito che la previsione si applica non solo a carico del costruttore, ma anche di coloro che hanno collaborato alla realizzazione dell’opera, come il progettista e il direttore dei lavori, purché la rovina o i difetti si ricolleghino a fatti a loro imputabili, sicché la loro chiamata in causa da parte dell’appaltatore convenuto in giudizio - esperita non solo a fini di garanzia ma anche per rispondere della pretesa dell’attore - comporta che la domanda originaria, pur senza espressa istanza, si estenda automaticamente nei loro riguardi, trattandosi di individuare il responsabile nell’ambito di un rapporto oggettivamente unico.

Secondo Sez. 2, n. 17955/2024, Trapuzzano, Rv. 671716-01, è responsabile ex art. 1669 c.c. anche il venditore che ha mantenuto il potere di impartire direttive o sorvegliare l’attività di costruzione da parte di terzi, anche ove si sia avvalso di soggetti qualificati (appaltatori, progettisti, direttori dei lavori), gravando a suo carico, per l’esonero da responsabilità, la prova di non aver avuto alcun potere di direttiva o controllo sull’appaltatore, anche all’esito di una concatenazione di appalti, al fine di superare la presunzione di addebitabilità dell’evento dannoso ad una propria condotta colposa, anche eventualmente omissiva.

Ai fini della proponibilità dell’azione risarcitoria prevista dall’art. 1669 c.c. in caso di rovina o di gravi difetti di cose immobili destinate a durare nel tempo, Sez. 2, n. 11906/2024, Caponi, Rv. 671480-01, ha precisato che il termine decennale previsto da tale norma attiene al verificarsi delle condizioni di fatto che manifestano con evidenza il pericolo di rovina o i gravi difetti dell’opera. In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto non compiuto il termine decennale di decadenza dalla garanzia nonostante i lavori di costruzione di pilastri e solaio, di cui si allegava il grave difetto, fossero stati “compiuti” oltre un decennio prima rispetto alla manifestazione delle lesioni sulle travi di fondazione.

Nell’ipotesi di subappalto, Sez. 2, n. 8647/2024, Trapuzzano, Rv. 670728-01, ha precisato che, ove il subappaltatore abbia assunto un preventivo e generico obbligo di eliminare i vizi o difetti suscettibili di essere in futuro denunciati dal committente, tale assunzione di garanzia non può esonerare l’appaltatore dall’onere di comunicare la denuncia inoltrata successivamente dal committente, ai sensi dell’art. 1670 c.c., perché l’interesse all’azione di regresso diviene attuale solo dopo l’invio della denuncia a cura dell’appaltante.

Sez. 2, n. 29251/2024, Cavallino, Rv. 673521-03, ha affermato la responsabilità dell’appaltatore per i difetti della costruzione derivanti da vizi e inidoneità del suolo, anche ove gli stessi siano ascrivibili all’imperfetta o erronea progettazione fornitagli dal committente, atteso che l’indagine sulla natura e sulla consistenza del suolo rientra tra i compiti dell’appaltatore che deve estendere il suo controllo anche alla rispondenza del progetto alle caratteristiche geologiche del terreno su cui devono porsi le fondazioni, in quanto l’esecuzione a regola d’arte dell’opera dipende dall’adeguatezza dell’uno alle altre.

In tema di danno arrecato dall’appaltatore a terzi, Sez. 3, n. 27526/2024, Iannello, Rv. 672549-01, ha affermato che l’appaltatore è responsabile dei danni occorsi a terzi in conseguenza dell’esecuzione di opere poste in essere in conformità a un progetto o a direttive del committente palesemente errate, salvo che dimostri di aver manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del committente e a rischio di quest’ultimo. Nella fattispecie in discorso, la S.C. ha affermato la responsabilità dell’appaltatrice, mancando la prova che questa avesse avvertito il committente della pericolosità e della non conformità alle regole tecniche di cautela richieste dell’opera di escavazione, a tal fine non rilevando, nei rapporti con il committente, la circostanza che non fosse stata messa nelle condizioni di valutare l’intervento, avendo il suo dipendente addetto all’escavatore aderito alle pressanti richieste del committente senza avvertire il datore di lavoro. Ancora, Sez. 3, n. 4288/2024, Rossetti, Rv. 670106-01, ha precisato che il danno arrecato dall’appaltatore a terzi derivante immediatamente ed esclusivamente dalle modalità con cui ha scelto di eseguire i lavori di restauro della cosa oggetto dell’appalto non è un danno arrecato “dalla” cosa, e come tale non legittima l’applicazione delle previsioni di cui all’art. 2051 c.c. (nella specie, la S.C. ha escluso la responsabilità ex art. 2051 c.c. di un Comune in relazione ai danni causati ad un fondo non dal crollo della strada comunale, già risarciti in altra sede, bensì dall’esecuzione delle opere di ripristino appaltate dalla Regione).

Quanto al diritto dell’appaltatore al corrispettivo e alla relativa determinazione, Sez. 2, n. 25410/2024, Giannaccari, Rv. 672294-01, ha affermato che l’appaltatore che agisce in giudizio per il pagamento del corrispettivo pattuito ha l’onere di provare il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa e quindi di aver esattamente adempiuto alla propria obbligazione, conformemente al contratto e alle regole dell’arte.

Sez. 2, n. 12115/2024, Grasso Giu., Rv. 671487-01, dopo aver precisato che il contratto d’appalto prevede la prestazione di un’opera, con organizzazione dei mezzi e assunzione del rischio, contro il pagamento di un corrispettivo, ha affermato che, ove dalle emergenze di causa non consti che le parti, nonostante il nomen iuris, abbiano inteso concludere un contratto atipico aleatorio, l’espressione che potrebbe avere più sensi deve essere interpretata escludendo che all’appaltatore possa essere negato il diritto al corrispettivo, ove abbia adempiuto alla propria obbligazione.

Quanto alla prova del corrispettivo, Sez. 2, n. 14399/2024, Trapuzzano, Rv. 671363-02, ha ribadito la non idoneità delle fatture emesse dall’appaltatore a costituire idonea prova dell’ammontare del credito dell’appaltatore per il proprio compenso, trattandosi di documenti fiscali provenienti dalla parte stessa, al pari della contabilità redatta dal direttore dei lavori (o dallo stesso appaltatore), salvo che, con riferimento a quest’ultima, risulti che essa sia stata portata a conoscenza del committente e che questi l’abbia accettata senza riserve.

Sez. 2, n. 1281/2024, Papa, Rv. 669970-01, ha affermato che il committente non può paralizzare l’esigibilità dei crediti dell’appaltatore eccependo che questi non ha provato l’adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti dei propri dipendenti, in quanto la responsabilità ex art. 1676 c.c. è subordinata all’esistenza di un debito del committente verso l’appaltatore, con onere della prova a carico del lavoratore che chiede il pagamento, diversamente da quella prevista ex art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003, che configura una responsabilità solidale del committente e dell’appaltatore nei confronti di coloro che lavorano per quest’ultimo.

Sulla natura dell’obbligazione collaterale di versamento dei trattamenti previdenziali e retributivi ex art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276 del 2003, Sez. 2, n. 16075/2024, Amato, Rv. 671701-01, ha affermato che essa non determina la contitolarità del debito contributivo ma la “responsabilità di garanzia” del coobbligato committente; ne consegue che il predetto, dopo aver soddisfatto il credito, in caso di inadempimento del datore di lavoro può agire in regresso nei confronti di quest’ultimo per l’intero importo pagato.

Quanto agli effetti del recesso unilaterale del committente, Sez. 2, n. 16346/2024, Trapuzzano, Rv. 671702-01, ha affermato che, qualora sia difficile raggiungere una dimostrazione sicura sull’entità del pregiudizio, l’indennizzo spettante all’appaltatore per il danno da mancato guadagno, patito a causa del recesso unilaterale del committente, può essere quantificato in via equitativa applicando per analogia l’aliquota forfettaria e presuntiva tratta dalla disciplina degli appalti pubblici, pari al dieci per cento della differenza fra il corrispettivo pattuito e quello maturato per le opere parzialmente realizzate.

In ipotesi di variazioni “notevoli” e “importanti” delle opere, avanzata in corso di esecuzione dei lavori dal committente, Sez. 2, n. 12396/2024, Amato, Rv. 671492-01, ha affermato che la relativa richiesta comporta la sostituzione consensuale del regolamento contrattuale e il venir meno del termine di consegna e della penale per il ritardo originariamente pattuiti; l’efficacia della penale, tuttavia, permane se le parti fissano di comune accordo un nuovo termine mentre, in mancanza, l’onere di fornire la prova della colpa dell’appaltatore grava sul committente che intenda conseguire il risarcimento del danno da ritardata consegna dell’opera.

4. Il contratto di assicurazione.

Sez. 3, n. 32017/2024, Gianniti, Rv. 673010-01, ha statuito che l’equilibrio causale del contratto di assicurazione - la cui funzione consiste nel trasferire il rischio all’assicuratore, dietro versamento di un corrispettivo (c.d. premio) da parte dell’assicurato - può essere alterato sia in fase genetica, da dichiarazioni inesatte o reticenti dell’assicurato che traggono in inganno l’assicuratore sull’entità del rischio assicurato, che successivamente alla conclusione del contratto, allorquando, in sua pendenza, il rischio diminuisce o si aggrava; tali distinte fattispecie implicano conseguenze giuridiche diverse, atteso che nella prima l’assicuratore, entro tre mesi dalla scoperta della inesattezza della dichiarazione o della reticenza, può: a) in caso di dolo o colpa grave dell’assicurato, ai sensi dell’art. 1892 c.c., chiedere l’annullamento del contratto e non pagare l’indennizzo se l’evento si verifica prima del decorso di detto termine; b) in mancanza di dolo o colpa grave, ex art. 1893 c.c., recedere dal contratto e versare un indennizzo inferiore a quello contrattualmente previsto ed adeguato al vero stato delle cose, per il sinistro verificatosi prima della scoperta; nella seconda, invece, l’assicuratore ha facoltà di recedere dal contratto, salvo che non preferisca, nel caso di diminuzione del rischio, ridurre l’entità del premio, ex art. 1897 c.c. o aumentarla, nel caso di aggravamento del rischio, ai sensi dell’art. 1898 c.c.

Sul punto Sez. 3, n. 7913/2024, Guizzi, Rv. 670462-01, ha precisato che l’eventuale reticenza dell’assicurato, rilevante ai fini dell’annullamento del contratto ex art. 1892 c.c., deve aver avuto un’influenza determinante sulla formazione del consenso dell’assicuratore, sicché non può, per definizione, riguardare circostanze sopravvenute alla conclusione del contratto stesso.

Con riferimento all’oggetto del contratto di assicurazione, Sez. 3, n. 20658/2024, Rossetti, Rv. 671826-01, ha affermato che nel contratto di assicurazione la descrizione del rischio rappresenta un onere dell’assicurato e del contraente, i quali, in caso di falsità o reticenze, sopportano le conseguenze previste dagli artt. 1892, 1898 o 1909 c.c., con la conseguenza che l’assicuratore può legittimamente fare affidamento sulle circostanze dichiarate dall’assicurato o dal contraente, non avendo alcun obbligo di attivarsi per verificarne la verità, e non deve, nell’assicurazione per conto altrui, riferire all’assicurato le dichiarazioni del contraente delle quali ignori incolpevolmente la falsità.

Sez. 3, n. 20128/2024, Valle, Rv. 671910-01, h a precisato che l’’assicuratore che, prima della stipula di un’assicurazione sulla vita, sottopone al contraente un questionario anamnestico, per la valutazione del rischio, non ha alcun onere di indicare analiticamente tutti gli stati morbosi che ritiene influenti sul rischio, ma è sufficiente che ponga all’assicurato la generica richiesta di dichiarare ogni stato morboso in atto al momento della stipula o ne raggruppi le specie per tipologie, né tale formulazione del questionario può essere interpretata come disinteresse dell’assicuratore alla conoscenza di malattie non espressamente indicate.

In relazione alla validità della clausola apposta al contratto assicurazione della vita che esclude la copertura per l’evento morte dovuto a determinate cause, preventivamente individuate, Sez. 3, n. 1261/2024, Condello, Rv. 669795-01, ha affermato che essa, delimitando il rischio garantito, attiene all’oggetto del contratto, e non è una clausola limitativa della responsabilità, con la conseguenza che non deve essere specificamente approvata per iscritto ai sensi dell’art. 1341 c.c., e che non rientra nell’ambito della tutela del consumatore contro le clausole abusive, perché l’art. 34 del codice del consumo esclude che la valutazione del carattere vessatorio della clausola possa essere riferita all’oggetto del contratto e all’adeguatezza del corrispettivo.

In tema di forma scritta del contratto di assicurazione, Sez. 3, n. 14046/2024, Rossetti, Rv. 671168-01, ha ritenuto la e-mail non sottoscritta con firma elettronica qualificata né con firma digitale, in quanto documento informatico, idonea a soddisfare il requisito della forma scritta ad probationem del contratto di assicurazione, ai sensi degli artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 82 del 2005 (nel testo, applicabile ratione temporis, successivo al d.lgs. n. 159 del 2006, ed anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 235 del 2010) se non ne sono contestati la provenienza o il contenuto, oppure, in caso di contestazione, sulla base della libera valutazione del giudice, in ragione delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità, immodificabilità.

In tema di assicurazione contro i danni, Sez. 3, n. 19071/2024, Gianniti, Rv. 671806-01, ha precisato che affinché l’assicurato possa ritenersi inadempiente all’obbligo - imposto dall’art. 1913 c.c. - di dare avviso del sinistro all’assicuratore, occorre accertare se l’inosservanza abbia carattere doloso o colposo, atteso che, mentre nel primo caso l’assicurato perde il diritto all’indennità, ai sensi dell’art. 1915, comma 1, c.c., nel secondo l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell’art. 1915, comma 2, c.c.; in entrambe le fattispecie l’onere probatorio grava sull’assicuratore, il quale è tenuto a dimostrare, nella prima, l’intento fraudolento dell’assicurato e, nella seconda, che l’assicurato volontariamente non abbia adempiuto all’obbligo ed il pregiudizio sofferto. In tale occasione, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva negato il diritto all’indennizzo per tardività della denuncia del sinistro senza motivare in ordine all’imputabilità del ritardo a dolo o colpa dell’assicurato. Sez. 3, n. 26294/2024, Guizzi, Rv. 672632-01, dopo aver precisato che l’avviso all’assicuratore in caso di sinistro, previsto dall’art. 1913 c.c., si connota in termini di obbligo e non di mero onere, ha puntualizzato che l’inadempimento è da considerarsi doloso quando l’assicurato è consapevole dell’obbligo previsto dalla norma e ha avuto la cosciente volontà di non osservarlo, perdendo in questo caso il diritto all’indennità, ai sensi dell’art. 1915, comma 1, c.c.

Sez. 3, n. 33402/2024, Rossetti, Rv. 673535-01, ha affermato che, in tema di assicurazione contro i danni, la clausola contrattuale che prevede una misura differenziata dell’indennizzo in funzione delle scelte dell’assicurato circa il soggetto incaricato della riparazione del bene danneggiato non è, di per sé sola, restrittiva della libertà negoziale con i terzi, né è produttiva di un significativo squilibrio ai fini degli artt. 1341 c.c. e 33, lett. t), del d.lgs. n. 206 del 2005, trattandosi di un patto interno al negozio concluso tra le parti, con il quale l’aderente si obbliga a concludere affari solo con soggetti terzi predeterminati, e, analogamente allo scoperto e alla franchigia, delimita l’oggetto del contratto.)

Quanto agli effetti della clausola apposta al contratto di assicurazione contro i danni che demanda ad un accertamento arbitrale la definizione dell’evento dannoso nei suoi aspetti fattuali, Sez. 3, n. 6702/2024, Saija, Rv. 670693-01, ha precisato che essa comporta la sospensione, fino alla definizione peritale, del termine di prescrizione ex art. 2952, comma 2, c.c. a condizione che il sinistro sia stato denunciato entro il termine di prescrizione e che non sia stata esplicitamente manifestata dall’assicuratore la non spettanza dell’indennizzo per inoperatività della polizza. La S.C. ha cassato la pronuncia di merito che - sebbene il sinistro fosse stato denunciato entro il termine, ratione temporis vigente, di un anno dalla relativa verificazione - aveva ritenuto prescritto il diritto all’indennizzo senza tener conto del contegno della compagnia assicurativa che, pur avendo sollecitato la liquidazione amichevole “ad importo nullo” o il mero “ritiro” della denunzia del sinistro, aveva prestato accondiscendenza allo svolgimento del procedimento arbitrale.

In tema di assicurazione contro il furto, Sez. 3, n. 11373/2024, Tassone, Rv. 670797-01, si è occupata della clausola del contratto di assicurazione che attribuisce al finanziatore della somma utilizzata per l’acquisto del bene assicurato il diritto di soddisfarsi, in caso di furto, sull’eventuale indennità dovuta dall’assicuratore (c.d. appendice di vincolo), statuendo che essa crea un collegamento tra il contratto di assicurazione ed il contratto di finanziamento in forza del quale il finanziatore, pur non assumendo la qualità di assicurato, ha diritto di percepire tale indennizzo, con la conseguenza che egli è l’unico legittimato ad agire per il suo conseguimento.

Infine, si segnalano due interessanti arresti sulla natura delle polizze sulla vita c.d. “unit linked”, in cui l’obbligazione dell’assicuratore è fatta dipendere dalla fluttuazione di valori finanziari.

Sez. 1, n. 9418/2024, Perrino, Rv. 670878-02, ha posto in risalto la distinzione tra polizze “guaranteed unit linked” (che garantiscono all’assicurato la restituzione del capitale, prevedendo la possibilità di una maggiorazione minima) e “partial guaranteed unit linked” (che riconoscono all’assicurato una garanzia di restituzione parziale dei premi versati), da un lato, e polizze “unit linked” cd. Pure dall’altro, nelle quali la somma dovuta dall’assicuratore dipende esclusivamente dal valore del parametro finanziario sottostante nel momento in cui l’obbligazione diventa esigibile, con un rischio di investimento totalmente a carico dell’assicurato, precisando che solo per le prime l’assicuratore assume su di sé, sia pure con diverse gradualità, il rischio demografico dell’evento morte del contraente, al quale va sempre riconosciuta la somma di denaro garantita al momento della stipula del contratto, a prescindere dalle oscillazioni del valore delle quote dei fondi comuni di investimento, rimanendo invece tale rischio a carico del contraente nell’ipotesi di polizza c.d. pura. La S.C. ha, quindi, confermato la sentenza impugnata che aveva ravvisato la natura assicurativo-previdenziale della polizza stipulata, escludendone la qualità di strumento finanziario, dal momento che essa garantiva il recupero del capitale versato o il valore delle quote se maggiore, con un incremento dell’1%, al momento della morte del contraente assicurato.

Nello stesso solco, Sez. 3, n. 21022/2024, Rossetti, Rv. 671838- 01, ha precisato che la polizza “unit-linked” può essere qualificata come contratto di assicurazione sulla vita non già per la formale definizione datane dalle parti, ma in ragione della copertura del rischio demografico e della previsione di un indennizzo parametrato alle tavole di mortalità in base all’età dell’assicurato, così da garantire al beneficiario, nel caso di morte ante tempus, il conseguimento di un apprezzabile vantaggio; conseguentemente, se la polizza prevede, in caso di morte del portatore del rischio, che il beneficiario possa non ottenere alcun indennizzo (o conseguirne uno irrisorio) in considerazione dell’andamento dei valori mobiliari in cui è stato investito il premio, va esclusa la natura di contratto di assicurazione ex art. 1882 c.c. (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la riconducibilità di una polizza “unit-linked” alla categoria del contratto di assicurazione sulla vita, accertando, in fatto, che il contratto consisteva in un mandato ad investire; che l’assicurato poteva perdere l’intero capitale e che l’indennizzo previsto per l’evento morte era del tutto trascurabile).

4.1. L’assicurazione della responsabilità civile.

Sull’oggetto del rischio assicurato nell’assicurazione della responsabilità civile, Sez. 3, n. 6523/2024, Gorgoni, Rv. 670445-01, ha affermato che l’assicurazione della responsabilità civile, per la sua stessa natura, copre necessariamente il danno che deriva da fatto colposo, benché connotato da colpa anche grave o gravissima, essendo, pertanto, necessaria una pattuizione espressa delle parti per escludere l’assicurabilità dei fatti dovuti a colpa grave dell’assicurato o dei fatti dovuti a particolari e specifici comportamenti colposi. La stessa decisione ha affermato l’ulteriore principio di diritto secondo cui, ferma la non assicurabilità della responsabilità penale per contrarietà ai principi di ordine pubblico propri del sistema sanzionatorio punitivo (come la effettività e la personalità della pena), nell’assicurazione della responsabilità civile, poiché il rischio garantito consiste nella salvaguardia del patrimonio dell’assicurato contro i danni arrecati a terzi o a loro cose dalla condotta colposa del danneggiante, il fatto che quest’ultima integri anche gli estremi di un reato non rileva ai fini dell’esclusione della garanzia assicurativa né determina la nullità del contratto, poiché l’illiceità di tale condotta non incide sulla sua causa né sul suo oggetto (Rv. 670445-02).

Quanto agli effetti della clausola che circoscrive il rischio alle sole condotte dell’assicurato connotate da colpa grave, Sez. 3, n. 8824/2024, Vincenti, Rv. 671557-02, ha precisato che essa non integra una “limitazione della responsabilità” ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c., limitandosi a riferire la copertura assicurativa a una determinata classe di eventi pregiudizievoli per l’assicurato. Sul piano processuale, la stessa decisione (Rv. 671557-01) ha statuito che la pretesa dell’assicurato trae origine da un diritto eterodeterminato, la cui causa petendi si identifica nella specifica polizza concretamente azionata, con la conseguenza che la deduzione, in grado d’appello, di un diverso contratto a fondamento della domanda, integra una domanda nuova, inammissibile ai sensi dell’art. 345 c.p.c.

Sez. 3, n. 13897/2024, Fiecconi, Rv. 671157-01, ha precisato che nell’assicurazione della responsabilità civile l’obbligazione di tenere indenne l’assicurato ex art. 1917 c.c. sorge nel momento in cui quest’ultimo causi un danno a terzi, costituendo tale evento l’oggetto del rischio assicurato e non il pagamento del risarcimento ai terzi danneggiati; ne consegue che l’inadempimento dell’assicuratore può dirsi sussistente soltanto ove egli abbia rifiutato il pagamento senza attivarsi per accertare, alla stregua dell’ordinaria diligenza professionale ex art. 1176, comma 2, c.c., la sussistenza di un fatto colposo addebitabile al medesimo assicurato oppure qualora gli elementi in suo possesso evidenziassero la sussistenza di una responsabilità dello stesso assicurato non seriamente contestabile.

Al riguardo, merita di essere segnalata Sez. 3, n. 29936/2024, Rossetti, Rv. 673531-01, la quale ha affermato che la mora dell’assicuratore non è esclusa dalla pendenza di un giudizio a carico dell’assicurato, avendo l’assicuratore, nella sua qualità di imprenditore professionale, l’obbligo di attivarsi, con la diligenza di cui all’art. 1176, comma 2, c.c., per accertare autonomamente la fondatezza della pretesa del danneggiato. Con la stessa pronuncia, è stato affermato il principio di diritto secondo cui l’assicuratore della responsabilità civile autoveicoli che ritarda il pagamento del risarcimento al terzo danneggiato, motivando il rifiuto con argomenti contrastanti con i principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità, tiene una condotta qualificabile come colposa (Rv. 673531-02). La S. C. ha cassato la decisione impugnata che aveva escluso che potesse ritenersi mora culpata un ritardo nell’adempimento di 18 anni, sul presupposto che “trattandosi di vicenda sfociata in un complesso contenzioso civile, è alla definizione del detto giudizio (ovvero quando l’obbligo diventa certo) che occorre aver riguardo per l’accertamento di eventuali inadempimenti” dell’assicuratore, essendo, quindi, la Corte d’appello incorsa nel duplice errore, da un lato, di addossare alla parte vittoriosa gli effetti della durata del processo, e dall’altro di reputare incolpevole l’ignoranza, da parte dell’assicuratore, del consolidato principio giurisprudenziale secondo cui l’assicuratore della r.c.a. risponde anche dei fatti dolosi commessi dal conducente.

Meritano menzione alcuni arresti in tema di assicurazione della responsabilità civile con clausola “claims made”.

Sez. 3, n. 21036 /2024, Vincenti, Rv. 671839-01, ha affermato che la clausola “claims made” non integra una decadenza convenzionale, nulla ex art. 2965 c.c., nella misura in cui fa dipendere la perdita del diritto dalla scelta di un terzo, dal momento che la richiesta del danneggiato è fattore concorrente all’identificazione del rischio assicurato, consentendo pertanto di ricondurre tale tipologia di contratto al modello di assicurazione della responsabilità civile, nel contesto del più ampio genus dell’assicurazione contro i danni ex art. 1904 c.c., della cui causa indennitaria la clausola in questione è pienamente partecipe.

Sulla scia dell’insegnamento di Sez. U, n. 22437/2018, Vincenti, Rv. 650461-01, Sez. 3, n. 29437/2024, Spaziani, Rv. 672578-01, ha ribadito che la clausola “on claims made basis”, quale deroga convenzionale all’art. 1917, comma 1, c.c., ha non è invalida, bensì consentita dall’art. 1932 c.c., in quanto non altera il tipo legale dell’assicurazione contro i danni, con la conseguenza che il contratto a cui essa accede non è soggetto al controllo di meritevolezza di cui all’art. 1322, comma 2, c.c., ma unicamente a una verifica di rispondenza della conformazione del tipo, operata attraverso l’adozione di detta clausola, ai limiti imposti dalla legge, da intendersi come l’ordinamento giuridico nella sua complessità, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale, onde accertare se, in concreto, sussista uno squilibrio nell’assetto sinallagmatico del rapporto.

Sez. 3, n. 6490/2024, Gorgoni, Rv. 670385-01, ha affermato che la mancata previsione di una “sunset clause” (che contempla anche un periodo di ultrattività o cd. di postuma) non rende di per sé nullo il contratto per difetto di causa concreta, spettando al giudice del merito verificare in concreto la conformazione del regolamento contrattuale al fine di stabilire se la combinazione tra copertura pregressa e periodo di ultrattività previsto, riguardata alla luce del rapporto tra rischio e premio, sia tale da svuotare di ogni ragion pratica il contratto. Con la stessa pronuncia, è stato affermato che, una volta che sia dichiarata la nullità della clausola claims made, la individuazione da parte del giudice del merito della clausola sostitutiva non può avvenire in modo automatico, facendo ricorso alla tradizionale disciplina dell’assicurazione della responsabilità civile, né ad altri modelli legali di assicurazione, dovendosi piuttosto procedere ad una corretta individuazione del sostrato sostitutivo che realizzi un equo contemperamento delle posizioni dei contraenti, da valutare anche attraverso il ricorso a criteri di calcolo attuariale (Rv. 670385-02). Nel caso di specie (relativo a una clausola claims made con previsione di ultrattività annuale), la S.C. ha cassato la decisione di merito che, da un lato, aveva dichiarato la nullità della clausola senza valutare la specifica determinazione temporale della ultrattività della copertura assicurativa e, dall’altro, l’aveva sostituita con altra contemplante l’ultrattività decennale ex art. 11 della l. n. 24 del 2017, prevista per il solo caso di cessazione dell’attività da parte del sanitario, ritenendo, erroneamente, che tale legge avesse tipizzato un modello di copertura assicurativa incentrato anche sulla previsione di una clausola postuma di durata decennale.

Sul piano processuale, Sez. 3, n. 1003/2024, Valle, Rv. 669794-01, ha precisato che in caso di condanna al risarcimento danni del convenuto in solido con il suo assicuratore per la responsabilità civile, da lui chiamato in causa, e di appello del solo attore sul quantum del risarcimento, ai fini dell’estensione della responsabilità alla compagnia assicuratrice non c’è necessità di riproposizione della domanda di manleva da parte dell’assicurato ex art. 346 c.p.c., trattandosi di domanda non solo esaminata, ma financo accolta (nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d’appello che, riformando la sentenza di condanna in primo grado sul quantum, aveva escluso l’operatività dell’obbligo di manleva del terzo chiamato, non essendo stata riproposta relativa la domanda).

Sez. 3, n. 33677/2024, Rossi, Rv. 673470-01, ha statuito che la decisione sulla domanda di garanzia dell’assicurato contro l’assicuratore proposta nella causa principale, intentata dal danneggiato contro l’assicurato per il ristoro dei danni patiti, costituisce capo autonomo della sentenza, in quanto risolutivo di una questione avente propria autonomia ed individualità, sicché il giudicato che si forma su di essa ai sensi dell’art. 324 c.p.c. fa stato solamente tra le parti del rapporto assicurativo, senza che rivesta alcuna incidenza l’identità del terzo danneggiato, in quanto estraneo a quel rapporto.

Sez. 3, n. 4275/2024, Rossetti, Rv. 670137-01, ha affermato che in materia di assicurazione della responsabilità civile vanno tenuti distinti e devono costituire oggetto di specifiche domande, con indicazione della rispettiva causa petendi: a) il diritto al rimborso delle spese di lite sostenute per la chiamata in causa, che scaturisce dalla sentenza e ha per presupposto la soccombenza reale o virtuale dell’assicuratore nei confronti dell’assicurato; b) il diritto alla refusione delle spese di resistenza ex art. 1917, comma 3, c.c., che deriva dal contratto di assicurazione e prescinde da una pronuncia di condanna dell’assicurato nei confronti del terzo; c) il diritto alla rifusione delle spese di soccombenza ex art. 1917, comma 1, c.c. ossia quelle che l’assicurato è condannato a pagare al terzo vittorioso, che trova fondamento nel contratto di assicurazione ed incontra il limite del massimale. Conseguentemente, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva interpretato la domanda con cui l’assicurato invocava la condanna dell’assicuratore a tenerlo indenne “da ogni pronuncia e da ogni condanna” “con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”, come domanda di condanna alla rifusione delle spese di chiamata in causa, e non già delle spese di resistenza.

Con riguardo all’ipotesi in cui più assicuratori abbiano coperto in modo indipendente l’uno dall’altro il medesimo rischio (c.d. assicurazione plurima), Sez. 3, n. 4273/2024, Rossetti, Rv. 670119-01, ha statuito che quello tra loro che ha pagato all’assicurato l’intero indennizzo dovuto secondo il contratto ha diritto di regresso, nei confronti degli altri, in misura proporzionale all’indennizzo contrattualmente dovuto da ciascuno di essi (ossia in misura pari al prodotto del danno patito dall’assicurato per l’indennizzo concretamente dovuto dal singolo assicuratore, diviso per la sommatoria degli indennizzi concretamente dovuti da tutti gli assicuratori) e non al massimale rispettivamente garantito, in tal senso deponendo sia la lettera dell’art. 1910 c.c. (che fa riferimento all’”indennità dovuta”, espressione sempre usata per indicare l’indennizzo) che la ratio della norma (che è quella di ridurre il peso economico del sinistro per ciascuno degli assicuratori) nonché l’argomento logico secondo il quale il diverso criterio proporzionale al massimale, in caso di massimale illimitato, resterebbe inapplicabile.

Quanto agli effetti della cessione di ramo d’azienda da parte dell’assicuratore che ha stipulato la polizza, Sez. 3, n. 9460/2024, Guizzi, Rv. 670702-01, ha affermato che trova applicazione l’art. 2560 c.c. - con conseguente solidarietà del conferente nell’obbligazione assicurativa - se al momento della cessione è configurabile in capo al cedente una posizione di mero debito e, cioè, quando l’assicurato (terzo ceduto) ha pagato il premio ed è già sorta l’obbligazione dell’assicuratore per essersi verificato il fatto illecito oggetto della copertura, in quanto l’obbligazione ex art. 1917 c.c. sorge con l’obbligazione risarcitoria dell’assicurato nei confronti del danneggiato.

4.2. L’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile automobilistica.

Sul valore del modulo di contestazione amichevole d’incidente stradale, Sez. 3, n. 15431/2024, Cirillo, Rv. 671249-01, ha affermato che la sua sottoscrizione da parte di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro determina una presunzione iuris tantum valevole nei confronti dell’assicuratore, sul quale grava l’onere di fornire la prova contraria che i fatti si sono svolti con modalità e conseguenze diverse e incompatibili da quelle indicate su quel modulo dalle parti.

Sez. 3, n. 30091/2024, Frasca, Rv. 673162-01, ha precisato che la mancata allegazione, alla richiesta di risarcimento indirizzata alla compagnia assicuratrice, della documentazione clinica delle lesioni subite dal danneggiato non determina l’improponibilità della domanda ai sensi dell’art. 145 c.ass., sia per interpretazione letterale e logico-sistematica del richiamo al successivo art. 148 c.ass. - nel quale la suddetta documentazione non è contemplata - sia sotto il profilo della buona fede, non potendosi ritenere l’omissione in discorso di per sé idonea ad impedire all’assicuratore di formulare una congrua offerta risarcitoria.

Merita segnalazione Sez. 3, n. 29791/2024, Rossetti, Rv. 672901–01, la quale ha affermato il principio per cui, in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la domanda del danneggiato alla condanna ultramassimale dell’assicuratore non esige formule sacramentali, essendo sufficiente la domanda di condanna al pagamento degli interessi. Nella stessa decisione è stato precisato che il massimale segna il limite dell’obbligazione dell’assicuratore solo rispetto al capitale e non alla mora, sicché, in caso di ritardo nel pagamento della propria obbligazione, l’assicuratore è tenuto al pagamento degli interessi compensativi, senza limiti di sorta, in quanto, diversamente opinando, in tutti i casi in cui il danno eguagli o superi il massimale, egli potrebbe ritardare l’adempimento, anche per anni, senza andare incontro agli effetti della mora (Rv. 672901-02).

In ipotesi di ingiustificato ritardo dell’assicuratore della r.c.a. nell’adempimento delle obbligazioni nei confronti del danneggiato (cosiddetta mala gestio impropria), Sez. 3, n. 32720/2024, Guizzi, Rv. 673146-02, ha statuito che la rivalutazione monetaria e gli interessi dovuti al danneggiato oltre il limite del massimale decorrono dalla scadenza del termine previsto - quale spatium deliberandi - dall’art. 22 della l. n. 990 del 1969, applicabile ratione temporis (oggi sostituito dall’art. 145 del d.lgs. n. 209 del 2005), che si identifica con quello della costituzione in mora.

Nell’ipotesi di decesso del proprietario trasportato a bordo di veicolo privo di copertura assicurativa, Sez. 3, n. 32720/2024, Guizzi, Rv. 673146-01, ha statuito che l’impresa designata dal FGVS non può opporre in compensazione agli eredi della vittima, che agiscano iure proprio per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, il credito nascente dalla speciale ipotesi di regresso ex art. 292 del d.lgs. n. 209 del 2005, in conformità a quanto stabilito dalle direttive 84/5/CEE e 90/232/CEE (trasfuse e riordinate nella dir. del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2009/103/CE), così come interpretate dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, in applicazione del principio solidaristico vulneratus ante omnia reficiendus, dovendosi assimilare la posizione giuridica del proprietario trasportato a quella di qualsiasi altro passeggero vittima dell’incidente e non potendosi, conseguentemente, privare, in via di regresso, i soggetti che assommano la qualità di titolari di un credito risarcitorio iure proprio, da perdita del rapporto parentale, e quella di potenziali obbligati alla restituzione del credito azionato o eccepito in via di regresso dall’assicuratore, di quanto conseguibile a titolo di risarcimento.

Con riferimento alla copertura assicurativa da RCA nei confronti del danneggiato, Sez. 3, n. 10394/2024, Guizzi, Rv. 670899-01, ha precisato che l’’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile automobilistica copre, nei soli confronti del danneggiato e non pure del responsabile, anche il danno dolosamente provocato da quest’ultimo, anche quando l’area di circolazione non risulti ordinariamente adibita a transito, purché l’utilizzazione del veicolo sia conforme alla sua funzione abituale, come avviene allorché il danno sia determinato dal suo movimento, benché in modo improprio rispetto alla sua natura di mezzo di trasporto (in applicazione del principio suddetto, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva negato l’operatività della polizza RCA in relazione ai danni subiti da una donna in conseguenza del sinistro doloso di cui era stata vittima da parte del conducente di un’autovettura che, dopo averla inseguita e raggiunta in un campo arato, l’aveva investita per due volte).

Sez. 3, n. 24920/2024, Rossetti, Rv. 672441-01, occupandosi del diritto alla tutela assicurativa del passeggero, ha affermato che l’’art. 1227, comma 1, c.c., interpretato in senso coerente con l’art. 13 della dir. 2009/103/CE - che impone agli Stati membri di considerare senza effetto qualsiasi disposizione di legge che escluda dalla copertura assicurativa un passeggero che sapeva (o avrebbe dovuto sapere) che il conducente del veicolo era sotto effetto di alcol o di altre sostanze eccitanti - non consente di ritenere sempre sussistente, in via generale ed astratta, il concorso di colpa del danneggiato che ha accettato di essere trasportato sul mezzo condotto da una persona in stato di ebbrezza, dovendosi piuttosto valutare, alla stregua delle circostanze del caso concreto, se e in che misura la condotta della vittima possa dirsi concausa del sinistro, fermo restando il divieto di valutazioni che escludano interamente il diritto al risarcimento spettante al trasportato nei confronti dell’assicuratore del vettore.

Sez. 3, n. 12928/2024, Tassone, Rv. 670919-02, ha affermato che, nell’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile automobilistica, posto che assicuratore e responsabile 22837civile sono obbligati in solido verso il danneggiato in termini di cd. “solidarietà atipica”, non riconducibile ad una eadem causa obligandi, bensì, rispettivamente, all’obbligazione ex delicto per il responsabile ed all’obbligazione nascente dal rapporto assicurativo per la compagnia assicurativa, la sospensione della prescrizione a favore del danneggiato, per il verificarsi delle condizioni di cui all’art. 2941, n. 1 e n. 2, c.c., nei confronti del responsabile, ha effetto anche riguardo all’assicuratore, essendo inapplicabile la regola di cui all’art. 1310, comma 2, c.c., dettata per le sole obbligazioni solidali a interesse comune, ed incompatibile con la funzione del contratto assicurativo.

Nell’ipotesi in cui uno dei danneggiati dal sinistro stradale abbia patito un danno biologico indennizzato dall’INAIL, Sez. 3, n. 29950/2024, Rossetti, Rv. 672910-01, ha affermato che l’Istituto, per le somme pagate a tale titolo, ha diritto di concorrere al riparto proporzionale del massimale incapiente in posizione di parità, atteso che l’assicuratore sociale che agisce in surrogazione nei diritti del danneggiato suo assistito va considerato alla stregua di qualsiasi altro danneggiato-creditore.

5. Il comodato.

Con riferimento all’oggetto del contratto di comodato, Sez. 3, n. 27406/2024, Spaziani, Rv. 672647-01, ha risolto la questione di diritto circa l’idoneità dell’universitas aziendale a formare oggetto del contratto di comodato, affermando il principio secondo cui il contratto di comodato può avere ad oggetto un’azienda (intesa quale complesso di beni e rapporti giuridici avvinti da unità funzionale in relazione all’esercizio dell’attività d’impresa), dal momento che al concetto giuridico di “cosa mobile”, a cui fa riferimento l’art. 1803 c.c., devono essere ricondotte non soltanto le res fisiche e materiali, ma anche tutte le utilità immateriali suscettibili di rilevare quali termine di riferimento oggettivo di un interesse meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico.

In linea con il consolidato orientamento di legittimità secondo cui il comodatario, quale detentore della cosa comodata, non può acquistare il possesso ad usucapionem senza prima avere mutato, mediante una interversio possessionis, la sua detenzione in possesso, per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore, Sez. 2, n. 29939 /2024, Oliva, Rv. 673094-01, ha precisato che il godimento di un immobile in comodato per ragioni di servizio non implica alcun possesso utile ad usucapionem, ma dà luogo a una mera relazione di detenzione, la quale non si muta in possesso per effetto della mancata restituzione della res alla cessazione del comodato.

Nello stesso solco, Sez. 2, n. 31966/2024, Grasso Gia., Rv. 673450-01, ha affermato che, in tema di estinzione del comodato, la mancata riconsegna del bene al comodante, nonostante le sue reiterate richieste, è inidonea a determinare l’interversione della detenzione in possesso, traducendosi in una inottemperanza alle pattuizioni costitutive della detenzione, valevole ad integrare un’ordinaria ipotesi di inadempimento contrattuale all’obbligo restitutorio gravante sul comodatario.

In tema di danni per vizi della cosa comodata ex art. 1812 c.c., Sez. 3, n. 32932/2024, Tatangelo, Rv. 673193-02, ha affermato che la responsabilità del comodante per danni da vizi della cosa data in comodato non ha carattere contrattuale, perché l’obbligo di comunicare i vizi della res non inerisce al contenuto del contratto e neppure deriva da culpa in contrahendo, atteso che la legge non ravvisa nel momento di perfezionamento del negozio il termine ultimo per la denunzia dei vizi conosciuti, ma ha carattere extracontrattuale e trova fondamento nella violazione dell’obbligo di legge di avvertire il comodatario dei vizi conosciuti, sicché, in difetto di prova della conoscenza del vizio da parte del comodante, non trova applicazione l’art 1812 c.c.. Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in relazione alla morte di una donna a seguito di un incidente occorso nell’utilizzo di un montascale fornito alla vittima dalla AUSL, a fronte della domanda risarcitoria del congiunto, nella quale l’incidente veniva ascritto a vizi di funzionamento e/o di manutenzione del bene dato in comodato, aveva accolto la domanda in relazione al diverso fatto costitutivo, non allegato, concernente la fornitura di un dispositivo di per sé funzionante ma inidoneo all’uso nel luogo a cui era destinato.

Sez. U, n. 15911/2024, Giusti, Rv. 671733-01, pronunciandosi sulla giurisdizione, ha affermato che la controversia avente ad oggetto la domanda di rilascio di un immobile, rientrante nel patrimonio disponibile di un ente pubblico e concesso in comodato ad altro ente pubblico, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, perché trae titolo da un rapporto paritario di natura contrattuale e non da un provvedimento amministrativo di concessione del bene, essendo irrilevante la natura giuridica dei soggetti contraenti. Il principio è stato affermato con riferimento alla domanda di risoluzione del contratto di comodato e di condanna al rilascio dell’immobile, proposta dal proprietario Ente nazionale per la cellulosa e per la carta nei confronti del comodatario Ministero dell’università e della ricerca.

6. La prelazione agraria.

Sez. 2, n. 15311/2024, Trapuzzano, Rv. 671511-01, ha affermato che la promessa di vendita stipulata dal proprietario del fondo con un terzo, subordinata al mancato esercizio del diritto di prelazione da parte del conduttore (o del proprietario limitrofo), non contiene una confessione stragiudiziale della sussistenza dei requisiti della prelazione in capo al titolare di essa, bensì una semplice clausola condizionale che, non comportando alcun implicito riconoscimento del diritto, si limita a subordinare l’efficacia dell’atto all’eventuale mancato esercizio della prelazione, la cui esistenza va, poi, riscontrata in concreto nel concorso dei necessari requisiti di legge.

Sez. 3, n. 7525/2024, Rossetti, Rv. 670676-02, dopo aver escluso la possibilità di subordinare il valido esercizio del diritto di prelazione agraria al pagamento del prezzo a termini e condizioni posti dal prelazionario, ha affermato che quest’ultimo, tuttavia, può chiedere, nel medesimo giudizio in cui ha domandato l’accertamento del diritto di prelazione, una pronuncia su un proprio credito nei confronti del venditore, non alterando tale domanda la parità di condizioni tra il prelazionario ed il terzo acquirente.

Occupandosi del diritto di prelazione agraria, ovvero il succedaneo diritto di riscatto, in favore del proprietario di un fondo agrario confinante con altro offerto in vendita, Sez. 3, n. 8338/2024, Guizzi, Rv. 670626-01, ha affermato che esso compete se ricorrono nei suoi confronti tutte le condizioni previste dall’art. 8 della l. n. 590 del 1965, cui l’art. 7 della l. n. 817 del 1971 integralmente rinvia; ne consegue che il diritto di prelazione del confinante si configura come un nuovo e distinto diritto subordinato ad altre condizioni, risultando invero soggetto, per il suo sorgere, alle stesse condizioni indispensabili perché lo stesso diritto sorga in capo all’affittuario, al mezzadro, al colono o al compartecipe insediato sul fondo in vendita.

7. La fideiussione.

Sez. 3, n. 34239/2024, Graziosi, Rv. 673334-01, ha statuito che l’art. 1937 c.c., nel prescrivere che la volontà di prestare la fideiussione sia espressa, si interpreta nel senso che non è necessaria la forma scritta o l’utilizzo di formule sacramentali, purché la volontà sia manifestata in modo inequivocabile, potendosi fornire la relativa prova con ogni mezzo e, dunque, anche con presunzioni. Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza gravata che aveva ritenuto priva di valore probatorio la lettera inviata da un Comune alla compagnia assicuratrice e ai convenuti, inviata ad Axa e ai convenuti con cui si chiedeva di pagare gli oneri di urbanizzazione oggetto di fideiussione e la lettera di simile tenore in cui il Comune chiariva l’origine dei contributi.

In ordine agli effetti della mancata escussione di un fideiussore, Sez. 1, n. 16289/2024, Campese, Rv. 671542-01, ha affermato che, in assenza di specifiche contestazioni dell’operato del creditore, non può di per sé essere qualificata come contraria ai principi di correttezza e buona, in mancanza di una norma dell’ordinamento che preveda un tale obbligo, sicché tale circostanza non può neppure essere dedotta come motivo di inadempimento imputabile al creditore, né la parte del debito garantita dal fideiussore non escusso può essere ritenuta un danno ingiusto risarcibile verso il debitore, atteso che quest’ultimo rimane l’unico soggetto a dover rispondere del debito per l’intero, stante la funzione della fideiussione di mera garanzia di un debito altrui.

Occupandosi della particolare fattispecie della fideiussione per obbligazione futura a favore di società, Sez. 3, n. 16822/2024, Ambrosi, Rv. 671562-01, ha affermato che, laddove si verifichi un peggioramento delle condizioni patrimoniali della società debitrice principale dopo la stipulazione del contratto di garanzia, il fideiussore che è anche socio di minoranza della società garantita non è liberato in caso di mancanza di preventiva autorizzazione del creditore alla concessione di ulteriore credito, dal momento che, nell’esercizio delle prerogative proprie di componente dell’assemblea (quantomeno in occasione dell’approvazione dei bilanci), egli ha la concreta possibilità di conoscere la situazione economica e la sua colpevole ignoranza non può giustificare un obbligo “sostitutivo” di vigilanza e controllo in capo alla banca creditrice.

In tema di fideiussione per obbligazioni future, si segnala Sez. 3, n. 7891/2024, Gorgoni, Rv. 670514-01, la quale ha statuito che se l’indicazione dell’importo massimo garantito, prevista dall’art. 1938 c.c., è oggetto di un accordo orale di futuro riempimento del testo scritto, non si verifica un’ipotesi di nullità della fideiussione - non essendo prevista la forma scritta del patto, né per legge, ai sensi dell’art. 117 TUB, né per contratto, ex art. 1352 c.c. - potendo, peraltro, valutarsi la condotta della banca che non rispetti il “pactum ad scribendum” alla stregua di inesatto adempimento per comportamento contrario a buona fede oggettiva (nella specie, la S.C. ha ritenuto contrario a buona fede il comportamento dell’istituto di credito che, ricevuto oralmente il mandato ad scribendum, non aveva trasmesso ai garanti il modulo dalla stessa in seguito compilato, così privandoli della possibilità di verificarne il contenuto).

Sulla distinzione tra contratto autonomo di garanzia e contratto di fideiussione, Sez. 1, n. 31105/2024, Caiazzo, Rv. 673224-01, ha affermato che la presenza nell’accordo di una clausola “a prima richiesta” non assume carattere decisivo, dovendosi in ogni caso accertare la relazione causale in cui le parti hanno inteso porre l’obbligazione principale e l’obbligazione di garanzia, a tal fine trovando applicazione gli ordinari strumenti interpretativi nella disponibilità del giudice.

Nello stesso solco, Sez. 3, n. 34678/2024, Fiecconi, Rv. 673415-01, ha statuito che la deroga all’art. 1957 c.c. non può ritenersi implicita laddove sia inserita, all’interno del contratto di fideiussione, una clausola di “pagamento a prima richiesta”, o altra equivalente, non solo perché la disposizione è espressione di un’esigenza di protezione del fideiussore che, prescindendo dall’esistenza di un vincolo di accessorietà tra l’obbligazione di garanzia e quella del debitore principale, può essere considerata meritevole di tutela anche quando tale collegamento sia assente, ma anche perché una tale clausola non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come contratto autonomo di garanzia o come fideiussione, potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome); sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell’obbligazione garantita; sia, infine, a clausole il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l’estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall’onere di proporre l’azione giudiziaria. Ne consegue che, non essendo la clausola di pagamento “a prima richiesta” incompatibile con l’applicazione dell’art. 1957 c.c., spetta al giudice di merito accertare la volontà in concreto manifestata dalle parti con la sua stipulazione.

Alcuni arresti hanno offerto una lettura della portata applicativa del provvedimento 55/2005, con cui Banca d’Italia, nella sua veste di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi, ai sensi degli artt. 14 e 20 L. n. 287 del 1990, ha dichiarato il contrasto con l’art. 2, comma 2 lett. a), l. 10 ottobre 1990, n. 287 e 101 del TFUE di talune clausole inserite nel corrispondente modulo negoziale del contratto di fideiussione omnibus, adottato dalle associate ABI.

Sez. 1, n. 21841/2024, Marulli, Rv. 671967-01, ha affermato che la natura anticoncorrenziale delle clausole del suddetto modello ABI, per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990, determina l’invalidità e la possibile espunzione delle sole clausole inerenti allo stesso, in quanto tale natura è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall’inosservanza degli obblighi di diligenza della banca; tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono, perciò, anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente. Nello stesso solco interpretativo, Sez. 1, n. 26847/2024, Falabella, Rv. 672503-01, ha precisato che il provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d’Italia, concernendo le sole fideiussioni omnibus, non può essere utilizzato per ricavare la nullità di un’intesa restrittiva atta a incidere su contratti di garanzia di diverso contenuto, rispetto ai quali chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare l’illecito antitrust, senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata.

Quanto alle condizioni e limiti della nullità delle clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, Sez. 3, n. 6685/2024, Gorgoni, Rv. 670549-01, ha affermato il principio secondo cui la nullità delle stesse si estende all’intero contratto solo nel caso di interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, con la conseguenza che è precluso al giudice rilevare d’ufficio l’effetto estensivo della nullità, essendo onere della parte che ha interesse alla totale caducazione provare tale interdipendenza (in applicazione del principio la S.C. ha rigettato il ricorso con cui era dedotta la violazione dell’art. 1421 c.c. per l’omesso rilievo d’ufficio della nullità integrale del contratto derivante dalla pattuizione di clausole di deroga all’art. 1957 c.c. e di “reviviscenza” e di “sopravvivenza”, riproduttive di quelle di cui ai nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI del 2003).

In ipotesi di fideiussioni plurime (vale a dire prestate separatamente da diversi soggetti, senza alcuna reciproca consapevolezza ovvero con l’espressa volontà di tenere distinta la propria obbligazione da quella degli altri fideiussori), Sez. 3, n. 3687/2024, Guizzi, Rv. 670094-01, ha affermato che l’autonomia dei rapporti di garanzia preclude l’esperibilità dell’azione di regresso ex art. 1954 c.c., la quale, peraltro, non può essere riqualificata d’ufficio dal giudice alla stregua di azione generale ex art. 1299 c.c., trattandosi di domande fondate su diverse causae petendi. Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, a fronte di due fideiussioni, separatamente stipulate da soggetti diversi a garanzia dei debiti di due società verso un istituto di credito, aveva escluso che il fideiussore che aveva estinto l’intero debito potesse agire in regresso, ai sensi dell’art. 1954 c.c., per il recupero della metà di quanto versato.

In tema di rapporti tra più fideiussori, Sez. 3, n. 6532/2024, Gorgoni, Rv. 670341-01, ha affermato che nel caso di fideiussione prestata a garanzia del credito vantato da una banca nei confronti del proprio correntista, il versamento da parte del co-fideiussore della somma dovuta sul conto corrente del debitore principale, ove l’imputazione del pagamento consenta di riferirlo all’obbligazione fideiussoria e risulti l’inesistenza di altri debiti tra garante e garantito, ha efficacia estintiva del debito, e fa sorgere il diritto di regresso ex art. 1954 c.c. nei confronti degli altri co-fideiussori, il cui fatto costitutivo è rappresentato dall’estinzione del debito principale per effetto del depauperamento del patrimonio del solvens oltre la propria quota, considerata la ratio della norma di impedire il corrispondente indebito arricchimento dei condebitori.

Sul piano processuale, Sez. 3, n. 8023/2024, Saija, Rv. 670619-01, dopo aver qualificato l’eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria quale eccezione propria e non mera difesa, ha statuito che la pretesa estinzione, per decorso del termine semestrale di decadenza previsto dall’art. 1957 c.c., in relazione a un contratto di locazione ad uso diverso da quello abitativo poi risolto, deve essere tempestivamente sollevata nel giudizio di primo grado, incidendo sul merito della titolarità dell’obbligazione dal lato passivo e non sulla legittimazione passiva.

8. La somministrazione.

In tema di somministrazione di energia elettrica, Sez. 3, n. 17401/2024, Porreca, Rv. 671569-01, ha precisato che l’obbligo del gestore di effettuare gli addebiti a carico dell’utente sulla base delle indicazioni del contatore - meccanismo di contabilizzazione accettato consensualmente dai contraenti - non priva l’utente del diritto di contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica e dimostrando, anche in termini presuntivi, i minori consumi effettuati nel periodo in contestazione, avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte, secondo la tipologia di soggetto (impresa, famiglia o persona singola). In motivazione, si afferma che l’utente conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta, con la conseguenza che la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, fermo restando che, all’esito, il fruitore, per andare esente da responsabilità, deve offrire evidenza del fatto che l’eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo (che, dunque, non avrebbe potuto evitare con un’idonea custodia dell’impianto) ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi.

Sez. 3, n. 8215/2024, Cricenti, Rv. 670517-01, occupandosi del regime dei contratti di somministrazione di gas, ha riconosciuto natura imperativa alle norme contenute nell’art. 10 d.lgs. n. 32 del 1998 (che introduce un regime di tutela per chi acquista il Gas dall’impresa che lo somministra, consistente nel prevendere che, se il somministrante fornisce anche i serbatoi, non può, in ragione di ciò, imporre una esclusiva al cliente, e soprattutto non può imporre una durata superiore a due anni se il serbatoio è venduto, o ad un anno se dato in comodato), con la conseguenza che le parti non possono derogarvi in danno della parte più debole, prevedendo un diritto di esclusiva o la libera durata del contratto. La relativa violazione comporta la nullità delle singole clausole con le stesse contrastanti anziché dell’intero contratto.

Sez. 3, n. 636/2024, Cricenti, Rv. 669800-01, pronunciandosi dall’angolo visuale della giurisdizione, ha affermato che la domanda con la quale l’utente del servizio idrico integrato chieda la riduzione del canone in ragione del parziale inadempimento della società somministrante appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, venendo in questione non già la mancata adozione di provvedimenti amministrativi volti a rideterminare la tariffa, bensì la contestazione che l’ammontare stabilito spetti per intero al cospetto di un inesatto adempimento. Il principio è stato affermato dalla S.C. con riguardo alla domanda volta alla riduzione, per il futuro, del canone del servizio idrico integrato, in considerazione della presenza, nell’acqua somministrata, di una quantità intollerabile di arsenico, che aveva reso la stessa non potabile per un certo periodo.

  • obbligazione
  • diritti di obbligazioni

XIII

LE OBBLIGAZIONI NASCENTI DALLA LEGGE

(di Vincenza Bellini )

Sommario

1 La ripetizione di indebito. Presupposti. La mancanza del titolo. - 2 Soggetti della ripetizione. - 3 Oggetto della prestazione. Buona o mala fede dell’accipiens. Decorrenza degli interessi. - 4 Decorrenza del termine di prescrizione dell’azione di ripetizione di indebito. - 5 Ripetizione di indebito ed esecuzione forzata. - 6 La ripetizione d’indebito ed il riparto dell’onere probatorio, con particolare riferimento ai contratti bancari. - 7 Ripetizione dell’indebito corrispettivo per mancata fruizione del servizio idrico di depurazione. - 8 La ripetizione di indebiti retributivi e previdenziali. Profili di giurisdizione. - 9 Azione di arricchimento senza causa: presupposti. Funzione recuperatoria. - 10 Azione di arricchimento nei confronti della Pubblica Amministrazione. - 11 La regola di sussidiarietà di cui all’art. 2042 c.c.

1. La ripetizione di indebito. Presupposti. La mancanza del titolo.

La disciplina della ripetizione dell’indebito di cui all’art. 2033 c.c. ha portata generale e si applica a tutte le ipotesi di inesistenza dell’obbligazione adempiuta, derivante dall’assenza originaria di un titolo negoziale che la giustifichi (condictio indebiti sine causa) o dal suo successivo venir meno a seguito di declaratoria di annullamento, rescissione o inefficacia connessa ad una condizione risolutiva avveratasi (condictio ob causam finitam), ipotesi alle quali va equiparata la declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione di legge in cui trovi fondamento il pagamento eseguito (Sez. 3, n. 03314/2020, Guizzi, Rv. 656891-05).

In materia contrattuale, Sez. 3, n. 32696 del 2024, Guizzi, Rv. 673100-01, ha statuito che la mancanza di una causa adquirendi, a qualunque titolo accertata, determina la possibilità di avvalersi dell’azione di ripetizione dell’indebito anche quando la controprestazione non sia a propria volta ripetibile, stante l’eccezionalità (e conseguente non estensibilità) delle ipotesi legislative di irripetibilità delle prestazioni eseguite, potendo ottenersi, in tali casi, la reintegrazione dello squilibrio economico determinatosi tra le parti attraverso la diversa azione ex art. 2041 c.c., nei limiti di operatività della stessa. Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda formulata da un conduttore, volta alla restituzione dei canoni versati in forza di un contratto di locazione nullo perché privo della forma scritta e non registrato, dando rilievo al profilo dell’ingiustificato arricchimento del conduttore in difetto di domanda o eccezione riconvenzionale ex art. 2041 c.c. da parte del locatore convenuto, rimasto contumace. In motivazione si evidenzia che con specifico riferimento ai contratti ad esecuzione continuata o periodica, l’esigenza di rispetto dell’equilibrio sinallagmatico tra le prestazioni è normativamente prevista solo per l’ipotesi di risoluzione per inadempimento, giacché l’art. 1458 c.c. espressamente sottrae i suddetti contratti all’effetto retroattivo, con una norma che - proprio per la sua eccezionalità - non è suscettibile di essere estesa all’ipotesi di insussistenza ab origine della causa adquirendi per nullità del contratto (in tal senso già Sez. 3, n. 20383 del 2016, Ambrosio, Rv. 642908-01).

Pronunciandosi sull’esperibilità dell’azione di ripetizione in caso di contratto autonomo di garanzia, precisamente nel caso di indebita escussione della garanzia autonoma, Sez. 3, n.23434/2024, Guizzi, Rv. 672242-02, ha statuito che il garante può ripetere dall’accipiens quanto pagato, senza che sia necessaria la consapevolezza del solvens in merito al carattere fraudolento della pretesa del creditore, la quale impedisce soltanto la rivalsa del garante nei confronti del debitore. Nella specie, la S.C. ha ritenuto che correttamente la sentenza impugnata aveva attribuito rilievo - ai fini dell’azione di ripetizione che il garante/solvens ha esperito verso il beneficiario/accipiens - al solo comportamento fraudolento del creditore garantito (e non pure alla consapevolezza dello stesso da parte della banca garante), la quale aveva incassato due tranche della garanzia, allorché era già a conoscenza sopravvenuta inesistenza dell’obbligazione di pagamento garantita per recesso dal contratto. In definitiva, lo stato di consapevolezza del carattere fraudolento della pretesa non è condizione necessaria affinché il garante possa esperire l’azione di ripetizione dell’indebito, ma rileva solo nei rapporti interni tra garante e debitore, impedendo al primo di agire in rivalsa verso il secondo, proprio perché egli dispone verso l’accipiens, in termini generali, dell’azione ex art. 2033 c. c.

2. Soggetti della ripetizione.

La ripetizione d’indebito oggettivo, che rappresenta un’azione di natura restitutoria e non risarcitoria, a carattere personale, è circoscritta al solvens e al destinatario del pagamento, sia che questi lo abbia incassato personalmente sia che l’incasso sia avvenuto a mezzo di rappresentante. Ne consegue che deve essere esclusa la legittimazione passiva in proprio del rappresentante in un’azione promossa ai sensi dell’art. 2033 c.c., al fine di ottenere la restituzione di somme versate al medesimo in tale specifica qualità, spettando tale legittimazione esclusivamente al rappresentato (Sez. 2, n. 5268/2024, Scarpa, Rv. 670380-01, che ha rigettato il ricorso del condominio, condannato alla restituzione di somme indebitamente transitate sul suo conto corrente, essendo stato accertato che le predette fossero provenienti dal conto corrente relativo ad altro condominio gestito dal medesimo amministratore).

Sempre in tema di legittimazione passiva all’azione d’indebito, Sez. 2, n. 3596/2024, Trapuzzano, Rv. 670298-01, ha statuito che nel caso di deposito cauzionale di una somma di denaro collegato alla stipulazione di un preliminare di vendita, effettuato dal promissario acquirente in favore del mediatore, la legittimazione passiva alla ripetizione dell’indebito oggettivo in ordine alla somma versata spetta al mediatore, ove non risulti che questi abbia incassato la somma in rappresentanza del promittente alienante. Ciò in quanto dell’azione di ripetizione deve rispondere il mandante o il rappresentato, solo ove vi sia uno specifico mandato all’incasso ovvero il conferimento di un espresso potere rappresentativo. Risponde, difatti, ad un principio generale in tema di rappresentanza volontaria che gli effetti degli atti compiuti dal rappresentante, con spendita del nome del rappresentato, si producano direttamente nel patrimonio di quest’ultimo.

Ancora in tema di legittimazione passiva, Sez. 3, n. 6737 /2024, Saija, Rv. 670764-01, ha affermato che la domanda di restituzione di pagamenti (diversi dall’oblazione) per la sanatoria di un immobile abusivo non va proposta nei confronti dell’Erario, che è individuato dall’art. 34 della l. n. 47 del 1985 quale destinatario della sola oblazione, bensì - avuto riguardo alla legittimazione passiva dell’accipiens ex art. 2033 c.c. - del soggetto che ha indebitamente percepito dette somme. Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d’appello che aveva ritenuto la Regione e il Comune privi di legittimazione passiva in ordine alla domanda di restituzione, rispettivamente, dell’addizionale regionale e degli oneri concessori.

3. Oggetto della prestazione. Buona o mala fede dell’accipiens. Decorrenza degli interessi.

Secondo Sez. 1, n. 12362/2024, Reggiani, Rv. 671331-02, la buona fede dell’accipiens, rilevante ai fini della decorrenza degli interessi dal giorno della domanda, va intesa in senso soggettivo, quale ignoranza dell’effettiva situazione giuridica, derivante da un errore di fatto o di diritto, anche dipendente da colpa grave - dal momento che non trova applicazione l’art. 1147, comma 2, c.c., relativo alla buona fede nel possesso - sicché, dovendo quest’ultima essere presunta per principio generale, la mala fede può ritenersi sussistente solo ove risulti provato che l’accipiens, al momento della ricezione del pagamento, avesse la certezza di non avere diritto a conseguirlo. Nella specie, è stata cassata con rinvio la sentenza impugnata che, in relazione alla pretesa di restituzione di un finanziamento pubblico erogato in attuazione di un decreto ministeriale e successivamente revocato a seguito di rinuncia del privato successiva al ricevimento della prima rata del contributo, aveva omesso di condurre un accertamento sulla mala fede dell’accipiens, da intendersi, nei termini sopra indicati, come certezza dell’assenza dei requisiti per l’ottenimento del contributo stesso.

Ai fini del decorso degli interessi sulla somma oggetto di restituzione, Sez. 1, n. 9757/2024, Valentino, Rv. 670880-01, ha statuito che, l’espressione “dal giorno della domanda”, contenuta nell’art. 2033 c.c., non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell’art. 1219 c.c. (in tal senso si erano già espresse Sez. U, n. 15895 del 2019, Sambito, Rv. 654580-02).

4. Decorrenza del termine di prescrizione dell’azione di ripetizione di indebito.

In ordine al termine di prescrizione dell’azione di ripetizione dell’indebito, occorre distinguere i casi di mancanza originaria della causa solvendi, in cui il dies a quo comincia a decorrere dal giorno del pagamento effettuato al momento della stipula del contratto dichiarato nullo (atteso che la pronuncia di nullità del negozio, essendo di mero accertamento, ha efficacia retroattiva con caducazione fin dall’origine dell’atto e della modifica della situazione giuridica preesistente, e ciò non diversamente da quanto accade nell’ipotesi di ripetizione del pagamento effettuato in base a norma successivamente dichiarata incostituzionale), da quelli in cui il difetto della causa solvendi sopravvenga al pagamento, in cui il suddetto termine decorre dal giorno in cui l’accertamento dell’indebito è divenuto definitivo (Cass. 3 dicembre 2015, n. 24628; Cass. 2 dicembre 2016 n. 24653; Cass. 9 ottobre 2017, n. 23603).

In conformità ai citati arresti di legittimità, Sez. 2, n. 32694 del 2024, Cavallino, Rv. 673485-01, ha ribadito che l’accertata nullità del negozio giuridico, in esecuzione del quale sia stato eseguito un pagamento, dà luogo ad un’azione di ripetizione di indebito oggettivo, volta ad ottenere la condanna alla restituzione della prestazione eseguita in adempimento del negozio nullo, il cui termine di prescrizione decorre non già dal passaggio in giudicato della decisione che abbia accertato la nullità del negozio, ma da quella del pagamento, avendo tale pronuncia, di mero accertamento, portata ed efficacia retroattiva, con conseguente caducazione del titolo fin dall’origine.

In tema di rapporti di lavoro contrattualizzato, Sez. L, n. 20427/2024, Bellè, Rv. 672070-01, ha affermato che il termine di prescrizione dell’azione di ripetizione del pagamento indebito - eseguito dal datore al lavoratore per il caso di mancanza originaria (e non sopravvenuta) della causa solvendi - decorre dal momento dell’erogazione e non da quello dell’accertamento dell’illegittimità del pagamento a seguito di verifiche esperite dalla P.A. Il principio è stato espresso in relazione a un’ipotesi nella quale l’emersione dell’indebito era stata riscontrata in sede di ricostruzione della carriera del dipendente. In motivazione si evidenzia che, discutendosi nel caso di specie sul dare/avere rispetto ad un rapporto di lavoro, la causa solvendi dipende dall’esistenza originaria o meno dell’obbligo di pagamento in quella misura, profilo rispetto al quale non hanno rilievo atti di mera verifica posti successivamente in essere dal datore di lavoro pubblico.

In tema di contributi pubblici, Sez. 1, n. 12362/2024, Reggiani, Rv. 671331-01, ha statuito che, qualora il difetto della causa solvendi sopravvenga all’erogazione del contributo, il diritto dell’Amministrazione alla restituzione non può sorgere nel momento della percezione del contributo da parte del privato, ma solo nel momento della revoca del beneficio in cui, a seguito della scoperta e dell’accertamento dell’illegittimità dell’erogazione, l’indebito si è concretizzato, sicché è da tale momento che decorre il termine decennale di prescrizione dell’azione di ripetizione. Nella specie, in applicazione del suddetto principio, la S.C., ha ritenuto infondata la censura mossa alla decisione impugnata, che aveva fatto correttamente decorrere il termine di prescrizione dall’adozione del provvedimento di revoca del beneficio piuttosto che dalla data, anteriore, nella quale il privato aveva comunicato di rinunciare al finanziamento, non essendo più in grado di ultimare il programma di investimenti per i quali aveva ottenuto il contributo stesso.

5. Ripetizione di indebito ed esecuzione forzata.

Il provvedimento giurisdizionale che chiude il procedimento esecutivo con la definitiva approvazione del piano di riparto e/o l’assegnazione ai creditori degli importi dovuti e liquidati in loro favore, pur non avendo efficacia di giudicato (stante la mancanza di contenuto decisorio), è tuttavia caratterizzato da una tendenziale definitività insita nella chiusura di un procedimento esplicato col rispetto delle forme atte a salvaguardare gli interessi delle parti, sicché la sua adozione preclude all’esecutato l’esperibilità dell’azione di ripetizione di indebito, fondata sul presupposto dell’illegittimità dell’esecuzione, nei confronti del creditore procedente (o intervenuto) per ottenere la restituzione di quanto riscosso, a meno che tale illegittimità non sia stata fatta valere con un’opposizione esecutiva proposta nel corso della procedura e accolta successivamente alla sua chiusura (Sez. 3, n. 23283/2024, Rossi, Rv. 672062- 01; sulla scia di Sez. 3, n. 17021/2023, Rossi, Rv. 668123-01, che, con riferimento all’ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., aveva affermato che la sua attuazione non fa venir meno l’interesse alla decisione sull’opposizione ex art. 617 c.p.c., proposta per far valere il vizio della stessa o di un atto della procedura ad essa prodromico, in quanto una pronuncia favorevole, resa all’esito dell’instaurata parentesi cognitiva, cagiona l’invalidazione dell’ordinanza e la perdita di efficacia di tutti gli atti compiuti per la sua concretizzazione, con l’ulteriore conseguenza che la parte lesa nel suo diritto alla soddisfazione del suo credito può agire in ripetizione d’indebito nei confronti di coloro che abbiano ricevuto somme in eccedenza rispetto a quelle spettanti, a tal fine facendo valere l’accertamento del giudice dell’esecuzione sull’esatta entità delle poste da distribuire ai creditori concorrenti).

6. La ripetizione d’indebito ed il riparto dell’onere probatorio, con particolare riferimento ai contratti bancari.

Per quel che riguarda la ripartizione degli oneri probatori, sulla scorta degli ordinari principi il creditore istante è tenuto a fornire la prova non solo dell’avvenuto pagamento ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa, incombendo sull’accipiens la dimostrazione di altra eventuale fonte di debito (Sez. 2, n. 30713/2018, Abete, Rv. 651530-02).

Qualora il titolo giustificativo del pagamento sia prospettato come ignoto dal solvens che agisce in ripetizione, egli può limitarsi ad invocare ed a provare l’inidoneità del titolo ipotizzato, fermo il suo onere di dimostrare l’inidoneità della diversa causa dell’attribuzione eventualmente indicata dal convenuto (Sez. 3, n. 14788/2024, Guizzi, Rv. 671189-01, che ha confermato la sentenza della corte territoriale che aveva accolto le domande spiegate dall’attore in ripetizione, erede del solvens, il quale, a fronte di trasferimenti di denaro compiuti dal proprio dante causa in favore dei convenuti, aveva allegato l’esistenza di una donazione nulla per difetto di forma solenne e non ascrivibile, data la rilevanza dell’importo, a quella di modico valore”, esentata dalla necessità dell’osservanza di tale requisito formale).

Nei giudizi aventi a oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, grava sul cliente, il quale agisce ex art. 2033 c.c. per la ripetizione dell’indebito corrisposto alla banca nel corso del rapporto di conto corrente, l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato (p. es., indebita capitalizzazione, interessi non consentiti, costi non concordati, e così via), a fronte dell’annotazione di poste passive sul suo conto corrente, prospettate quali dazione indebita.

Sez. 1, n. 9756/2024, Falabella, Rv. 670724-01, ha affermato che in tema di conto corrente bancario, qualora il correntista agisca per l’accertamento del saldo del conto, al fine di rideterminare l’ammontare del proprio credito o del proprio debito, per effetto dell’elisione di prelievi illegittimi, sussiste uno speculare interesse della banca, meritevole di tutela, ad eccepire che il conteggio da effettuarsi tenga conto della non ripetibilità di quei prelievi per i quali è maturata la prescrizione e che, per tale ragione, sono tuttora idonei a incidere sulla quantificazione del saldo in contestazione.

La banca che eccepisca la prescrizione dell’actio indebiti assolve al proprio onere di allegazione con l’affermazione della natura solutoria delle rimesse contestate (anche senza indicare specificamente quali siano), dell’inerzia del correntista e della volontà di approfittarne agli effetti dell’estinzione del diritto vantato, gravando invece sul correntista l’onere di provare che le rimesse contestate hanno natura meramente ripristinatoria (Sez. 1, n. 26897/2024, Dal Moro, Rv. 672513-01).

Secondo Sez. 1, n. 4214/2024, Fidanzia, Rv. 670268-01, in tema di operazioni bancarie regolate in conto corrente, l’azione di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c. è ammissibile anche in costanza di rapporto (c.d. conto aperto), ma affinché la pretesa restitutoria del correntista, al quale sia stata illegittimamente addebitata una somma seguita da un suo versamento, sia qualificabile come ripetizione di indebito pagamento, occorre che quel versamento abbia natura solutoria. La pronuncia ha fatto applicazione dei principi enunciati da Sez. U, n. 24418/2010, Rodorf, Rv. 615489-01 e 615490-01, secondo cui costituiscono pagamento in senso tecnico (determinando uno spostamento di ricchezza a favore della banca) le c.d. rimesse solutorie, ovvero i versamenti effettuati dal correntista su un conto corrente per il quale vi sia stato uno sconfinamento rispetto al fido concesso (con contratto di apertura di credito in conto corrente) oppure su un conto corrente ab origine non affidato. Con riferimento, invece, alle rimesse c.d. ripristinatorie, che affluiscono su un conto non “scoperto” ma solo “passivo” - non essendovi stato sconfinamento rispetto al limite di affidamento - non può parlarsi tecnicamente di pagamento atteso che, con quei versamenti, il correntista si limita a ripristinare la provvista e non determina alcuno spostamento patrimoniale a favore della banca, potendo riutilizzare in qualsiasi momento la somma versata sul conto corrente, che la banca è contrattualmente obbligata a tenere a disposizione del cliente fino alla eventuale revoca dell’affidamento.

Nello stesso solco, Sez. 1, n. 13586/2024, Marulli, Rv. 671460-01, ha precisato che il correntista può esercitare l’azione di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c. anche in costanza di rapporto, se avente ad oggetto versamenti di natura solutoria, ma in tal caso ha diritto unicamente al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate, sicché detta azione - che in presenza di rimesse solutorie si rende proponibile anche se il conto non sia stato ancora chiuso - si risolve solo nella determinazione di un saldo purgato delle annotazioni illegittime, senza alcuna sanzione restitutoria in danno della banca; infatti solo a conto chiuso, venuta meno la indisponibilità dei singoli crediti, di cui all’art. 1823, comma 1, c.c., l’azione di indebito può determinare l’obbligo per la banca di rimborsare le somme illegittimamente incamerate. In altri termini, poiché l’azione di ripetizione postula l’esecuzione di un pagamento, nei rapporti bancari che ubbidiscono alle regole del conto corrente un pagamento non può avere luogo prima della chiusura del conto in quanto sino ad allora le relative poste non sono esigibili. In motivazione, la pronuncia in esame ha rimarcato che il correntista, legittimato a promuovere un’azione di mero accertamento negativo, ha certo interesse a che sia determinato, pure prima della chiusura del conto, la nullità o validità delle clausole applicate al rapporto, l’esistenza, o meno, di addebiti illegittimi operati in proprio danno e, da ultimo, l’entità del saldo ricalcolato, depurato dalle appostazioni prive di giustificazione; interesse che, sul piano pratico, si rende riconoscibile «in almeno tre direzioni»: quella della esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime; quella del ripristino, in proprio favore, di una maggiore estensione dell’eventuale affidamento a lui concesso, siccome eroso da addebiti contra legem; quella della riduzione dell’importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere a seguito della cessazione del rapporto, allorquando, cioè, dovranno regolarsi tra le parti le contrapposte partite di debito e credito.

Infine, Sez. 1, n. 26867/2024, Falabella, Rv. 672504-01, ha affermato che il cliente che agisca per la ripetizione dell’indebito conseguente ad anatocismo, ove non vengano in questione le ipotesi di capitalizzazione specificamente contemplate dall’art. 1283 c.c., non è tenuto a dare dimostrazione delle condizioni pattuite con la banca con riguardo al periodo anteriore a quello di vigenza della delibera CICR 9 febbraio 2000 poiché, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, siffatte clausole sono disciplinate dalla normativa precedentemente in vigore, che non consente alcuna capitalizzazione, posto che le pattuizioni anatocistiche basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, sono da considerare nulle per violazione del predetto art. 1283 c.c. .

7. Ripetizione dell’indebito corrispettivo per mancata fruizione del servizio idrico di depurazione.

In tema di domanda di restituzione della somma pagata a titolo di canone per la mancata fruizione del servizio idrico di depurazione, Sez. 3, n. 29488/2024, Gorgoni, Rv. 672885-01, ha riconosciuto il diritto dell’utente di chiedere ai gestori del servizio idrico integrato la restituzione della quota non dovuta di tariffa non solo in caso di mancanza e temporanea inattività degli impianti di depurazione ma anche in caso di “assoluta insufficienza” di detti impianti poiché, alla luce delle sentenze della Corte costituzionale n. 39 del 2010 e n. 335 del 2008, il pagamento di un servizio di depurazione del quale non si è comunque potuto usufruire per fatto non imputabile è da ritenere, in ogni caso, indebito. Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva rigettato la domanda di ripetizione fondata sull’inefficienza dell’impianto, in quanto non assolvente alla sua funzione di depurazione delle acque reflue, e non sulla sua radicale inesistenza o inattività. In motivazione è stato precisato, altresì, che nel giudizio finalizzato alla restituzione, ai sensi dell’art. 2033 c. c., della somma pagata a titolo di canone per la depurazione delle acque (quale parte del complessivo corrispettivo dovuto per il servizio idrico), «l’onere della prova circa il funzionamento dell’impianto di depurazione e gli oneri derivanti dalle attività di progettazione, realizzazione o completamento del medesimo impianto incombe, ai sensi dell’art. 2697, secondo comma, c. c., sul convenuto, quale gestore del suddetto servizio e debitore della corrispondente prestazione nei confronti degli utenti, trattandosi di fatti impeditivi della pretesa restitutoria».

8. La ripetizione di indebiti retributivi e previdenziali. Profili di giurisdizione.

Con riferimento alla Nuova prestazione di Assicurazione sociale per l’Impiego (NASpI), Sez. L, n. 11659/2024, Cerulo, Rv. 671008-01, ha statuito che, trattandosi di prestazione previdenziale non pensionistica, la ripetizione di somme indebitamente versate a tale titolo non soggiace alle regole dettate per l’indebito previdenziale pensionistico né a quelle dettate per l’indebito assistenziale, ma alla disciplina generale di cui all’art. 2033 c.c., la quale deve applicarsi tenendo conto delle indicazioni ermeneutiche delineate dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 8 del 2023, in modo tale che l’azione di recupero dell’indebito avvenga secondo principi di gradualità e di proporzione, senza al contempo vanificare il diritto alla ripetizione nel suo nucleo essenziale. Osserva, la Corte, che rispetto alla NASpI (introdotta dal d.lgs. n. 22 del 2015 a far data dal primo maggio 2015, istituita presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all’art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88), non operano le regole di settore dettate dalla legge per l’indebito previdenziale pensionistico (art. 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, come modificato dall’art. 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412), né alla stessa si attagliano i principi vigenti nel sottosistema dell’indebito assistenziale, che, in consonanza con il precetto dell’art. 38 Cost., escludono l’incondizionata ripetibilità in presenza di una situazione idonea a generare l’affidamento del percettore, ove a quest’ultimo non possa essere imputata l’erogazione indebita (Sez. L, n. 24617/2022, De Felice, Rv. 665333-01), soggiacendo alla disciplina generale dell’art. 2033 c. c., atteso che la pronuncia della Corte costituzionale n. 8 del 2023 esclude chiaramente che l’art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, nell’esegesi accreditata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, imponga «di generalizzare un diritto alla irripetibilità della prestazione».

Nel caso di licenziamento illegittimo annullato dal giudice con sentenza reintegratoria che ricostituisce il rapporto con efficacia ex tunc, Sez. L, n. 2694/2024, Buffa, Rv. 669853-01, ha confermato il principio secondo cui va escluso il diritto del lavoratore alla prestazione pensionistica medio tempore percepita in ragione dell’incompatibilità di questa con il suddetto rapporto di lavoro. Ne consegue che la sopravvenuta declaratoria d’illegittimità del licenziamento travolge il diritto al pensionamento con la medesima efficacia ex tunc, rilevando la continuità giuridica del rapporto di lavoro, esponendo l’interessato all’azione di ripetizione a titolo d’indebito, da parte del soggetto erogatore della pensione, delle relative somme. Il principio poggia su una differenza essenziale tra il lavoratore che impugna il licenziamento e il pensionato che percepisce una prestazione pensionistica indebita: il primo, infatti, è perfettamente a conoscenza della possibilità che, a seguito dell’accoglimento della propria impugnativa di licenziamento, questo venga annullato, con perdita del diritto a pensione; d’altra parte, la spettanza del diritto alla retribuzione pone il lavoratore licenziato avente diritto alla reintegrazione in una posizione diversa rispetto al mero percettore di prestazione pensionistica indebita, che spesso non gode di altri mezzi di sostentamento al di là della pensione (motivo quest’ultimo - non ricorrente nel caso di specie - che dà ragione della tutela speciale in deroga al principio generale di ripetibilità dell’indebito).

In tema di prestazioni previdenziali indebite,Sez. L, n. 26580/2024, Solaini, Rv. 672656-01, ha statuito che l’Inps, salvo il diritto di avvalersi dell’azione di ripetizione ex art. 2033 c.c., può recuperare gli indebiti previdenziali anche in via di compensazione, mediante trattenute che non superino, in applicazione dell’art. 69, comma 1, l. n. 153 del 1969, la misura di un quinto del trattamento in godimento, e fatto comunque salvo il trattamento di pensione minimo, non applicandosi i diversi limiti di pignorabilità di cui all’art. 545 c.p.c. - come novellato dall’art. 13, comma 1, lett. l), del d.l. n. 83 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 132 del 2015 ed ulteriormente modificato ex art. 21-bis del d.l. n. 115 del 2022, conv. con l. n. 142 del 2022 - che rilevano nelle sole ipotesi in cui la pensione venga aggredita da soggetti diversi dall’Istituto previdenziale, o quando l’Inps agisce per crediti diversi dall’indebita percezione di prestazioni a suo carico o da omissioni contributive.

9. Azione di arricchimento senza causa: presupposti. Funzione recuperatoria.

L’azione generale di arricchimento di cui all’art. 2041 c.c., diretta essenzialmente ad evitare spostamenti patrimoniali privi di giustificazione, richiede, in ragione della sua natura complementare e sussidiaria, i seguenti requisiti: l’arricchimento di un determinato soggetto nei confronti di un altro, in difetto di valida causa giustificativa; l’impoverimento di quest’ultimo; il nesso causale diretto e immediato tra arricchimento e depauperamento (nel senso che “il fatto deve essere unico generatore di entrambi”), con conseguente esclusione, dalla fattispecie, dell’arricchimento c.d. indiretto, vale a dire realizzato da persona diversa rispetto a quella cui era destinata la prestazione dell’impoverito. Peraltro, avendo l’azione di ingiustificato arricchimento anche uno scopo di equità, il suo esercizio è stato ammesso anche nel caso di arricchimento indiretto ma quando lo stesso sia stato realizzato dalla P.A., in conseguenza della prestazione resa dall’impoverito ad un ente pubblico, ovvero sia stato conseguito dal terzo a titolo gratuito (Sez. 3, n. 29672/2021, Scarano, Rv. 662731-01; conf. Sez. U, n. 24772/2008, Travaglino, Rv. 604830-01).

A fronte di una domanda di ingiustificato arricchimento, secondo Sez. 3, n. 23471/2024, Rossi, Rv. 672214-01, la deduzione che l’attribuzione patrimoniale asseritamente priva di causa sia conseguenza dell’adempimento di un’obbligazione naturale integra una mera difesa e non un’eccezione, in quanto non comporta l’allegazione di un fatto ulteriore e diverso rispetto a quello posto a fondamento della domanda, munito di efficacia estintiva, impeditiva o modificativa del diritto ex adverso fatto valere, e come tale non è assoggettata alle preclusioni dettate per la proposizione di quest’ultima. In motivazione, si argomenta che dedurre che la prestazione asserita come ingiustificata rappresenti in realtà l’adempimento di un dovere morale o sociale significa prospettare una differente veste giuridica alla vicenda fattuale narrata dalla parte istante: l’ascrizione di una ragione causale alla attribuzione patrimoniale è, quindi, negazione del fatto costitutivo della domanda, ovvero, in altre parole, mera difesa, sottratta, in quanto tale, al regime preclusivo delle attività assertive delle parti stabilito dal codice di rito con riferimento alle eccezioni, di rito o di merito. Nella specie, la Corte di cassazione ha condiviso la valutazione del giudice di merito, che aveva escluso la tardività del rilievo della ricorrenza di un’obbligazione naturale, formulato dal convenuto, per la prima volta, nella comparsa conclusionale di primo grado.

Sez. 2, n. 21138/2024, Amato, Rv. 671979-01, ha ribadito che la funzione dell’indennizzo per ingiustificato arricchimento è recuperatoria - tesa, cioè, a compensare l’iniquità prodottasi mediante lo spostamento patrimoniale privo di giustificazione di fronte al diritto, sancendone la restituzione - e non corrispettiva (ovvero mirante a reintegrare l’ammontare del danno subìto). Ne consegue che l’esecutore di una prestazione in forza di un contratto invalido non può pretendere, per compensare la diminuzione patrimoniale subìta, di ottenere quanto avrebbe percepito a titolo di utile se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace perché l’esigenza restitutoria sottesa all’istituto comunque non può neutralizzare l’inesistenza ovvero l’invalidità originaria o sopravvenuta del rapporto. Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva riconosciuto l’indennizzo nella misura dei prezziari regionali, inclusivi anche dell’utile di impresa e correlati al valore delle opere quali risultanti al momento della perizia a distanza di 25 anni dall’esecuzione di dette opere, così assicurando all’appaltatore il diritto ad ottenere il prezzo della sua controprestazione ragguagliato al valore onnicomprensivo e attualizzato delle opere.

Il limite invalicabile dell’attribuzione compensativa è costituito dalla minor somma fra diminuzione patrimoniale (depauperatio) e arricchimento (locupletatio). Non a caso, infatti, nell’art. 2042 c. c. è prospettato un “indennizzo” del “pregiudizio” per riparare lo squilibrio seguito all’ingiustificato spostamento patrimoniale, laddove nell’art. 2043 c. c. è previsto il “risarcimento del danno ingiusto” e, cioè, l’integrale reintegrazione della situazione patrimoniale alteratasi per effetto di un’illecita ingerenza (v. Sez. U, n. 23385/2008, Salvago, Rv. 604467-01).

Nello stesso senso, Sez. L, n. 7178/2024, Cavallari, Rv. 670452-01, ha statuito che l’esecuzione della prestazione (nella specie, l’ideazione di un software), sulla base di un contratto con la P.A. nullo per mancanza della forma scritta o per violazione delle norme che regolano la procedura finalizzata alla sua conclusione, legittima il prestatore a proporre l’azione di ingiustificato arricchimento che, se accolta, comporta la condanna della parte pubblica al pagamento dell’indennizzo, da liquidarsi anche in via equitativa ad opera del giudice, tenuto conto della diminuzione patrimoniale subita dall’autore dell’opera al netto della percentuale di guadagno.

10. Azione di arricchimento nei confronti della Pubblica Amministrazione.

In caso di esercizio dell’azione ex art. 2041 c. c. nei confronti della pubblica amministrazione, Sez. 3, n. 14735/2024, Guizzi, Rv. 671176-02, riferendosi a Sez. U., n., 10798/2015, Ambrosio, Rv. 635369-01, ha riaffermato il principio per cui il riconoscimento dell’utilità da parte dell’arricchito non costituisce requisito dell’azione di indebito arricchimento, sicché il depauperato che agisce ex art. 2041 c.c. nei confronti della P.A. ha solo l’onere di provare il fatto oggettivo dell’arricchimento, senza che l’ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, potendo invece eccepire e provare che l’arricchimento non fu voluto o non fu consapevole, e che si trattò, quindi, di “arricchimento imposto”, affinché il diritto fondamentale di azione del depauperato possa adeguatamente coniugarsi con l’esigenza, altrettanto fondamentale, del buon andamento dell’attività amministrativa, affidando alla stessa pubblica amministrazione l’onere di eccepire e provare il rifiuto dell’arricchimento o l’impossibilità del rifiuto per la sua inconsapevolezza.

In tema di prestazioni erogate nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, Sez. 3, n. 25514/2024, Ambrosi, Rv. 672447-01, ha affermato che, ove l’azienda sanitaria comunichi alla struttura accreditata il limite di spesa stabilito per la loro erogazione, manifestando implicitamente la sua contrarietà ad una spesa superiore, l’arricchimento che la P.A.consegue dall’esecuzione di prestazioni extra budget assume un carattere “imposto” che preclude l’esperibilità nei suoi confronti dell’azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.

Nello stesso solco interpretativo si è espressa Sez. 3, n. 16980/2024, Gianniti, Rv. 671563-01, secondo cui le prestazioni sanitarie erogate a favore della P.A., in mancanza di accreditamento della struttura, per intervenuta revoca della convenzione, implicano il carattere “imposto” dell’arricchimento, che preclude l’esperibilità dell’azione ex art. 2041 c.c. Nel caso di specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d’appello che aveva ritenuto ammissibile il riconoscimento dell’indennizzo dell’azione di arricchimento, omettendo di considerare gli effetti dell’accertamento della mancanza di autorizzazione sanitaria e accreditamento istituzionale, coperto da giudicato amministrativo esterno.

11. La regola di sussidiarietà di cui all’art. 2042 c.c.

Come noto, le Sezioni Unite con sentenza n. 33954/2023, Criscuolo, Rv. 669447-01, hanno risolto la questione di massima di particolare importanza relativa al modo di atteggiarsi del requisito della residualità dell’azione di ingiustificato arricchimento previsto dall’art. 2042 c.c., che rende non esperibile il rimedio quando l’impoverito “può esercitare un’altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito”.

Con la succitata pronuncia, le Sezioni Unite hanno affermato il principio di diritto così massimato: “ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all’art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest’ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall’illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l’ordine pubblico”.

Il Supremo Consesso ha operato una ricostruzione dei rapporti tra l’azione di arricchimento e quelle risarcitorie fondate sulle clausole generali di cui agli artt. 2043 e 1337 c.c., evidenziando come l’azione ex art. 2041 c.c. sia l’unica tutela praticabile in assenza della lesione di un diritto (danno ingiusto) ovvero al cospetto della lesione di un diritto, non accompagnata dall’elemento soggettivo (ovvero in caso di azione ex art. 1337 c.c., perché non è dato riscontrare la violazione della regola della buona fede nella condotta del convenuto), nonché in presenza di una lesione di un diritto, accompagnata dall’elemento soggettivo, dalla quale però non scaturisca un pregiudizio nei termini dell’art. 1223 c.c. ma solo un arricchimento. Ne consegue che, se il rigetto della domanda risarcitoria è ascrivibile a ragioni che consentano di affermare la carenza del titolo posto a fondamento della relativa domanda (per carenza degli elementi costitutivi della fattispecie legale ovvero in presenza di elementi impeditivi), risulta ammissibile la proposizione dell’azione di arricchimento, che mantiene in tal modo il suo carattere residuale. Per il principio di economia processuale, inoltre, ove sia proposta direttamente la domanda di arricchimento (il cui contenuto deve comunque essere rispettoso della necessità di allegazione da parte dell’attore, dei caratteri che giustificano la sua proposizione in ragione della ricorrenza del requisito della sussidiarietà), spetta al giudice adito la verifica officiosa, anche in grado di appello, circa il carattere sussidiario dell’azione proposta secondo le allegazioni delle parti e quanto emerge dagli atti.

Nel solco dell’arresto del Supremo organo di nomofilachia, Sez. 3, n. 27008/2024, Valle, Rv. 672490-01, in fattispecie relativa a un contratto di mutuo le cui rate erano state addebitate su un conto cointestato alimentato dai versamenti di uno solo dei mutuatari, ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva dichiarato improponibile la domanda di ingiustificato arricchimento avanzata da quest’ultimo nei confronti dell’altro, in ragione dell’impossibilità, per il ricorrente, di esperire l’azione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., essendo comunque dovuti i pagamenti in favore della banca mutuante, e dunque ricorrendo un’ipotesi di esclusione originaria dell’esperibilità di un’azione tipica.

Sez. 3, n. 6735/2024, Saija, Rv. 670623-01, ha confermato, in applicazione del principio delle SS.UU., la sentenza impugnata che aveva ritenuto ammissibile l’azione di arricchimento senza causa, in relazione a dazioni di denaro, proposta in via subordinata rispetto all’azione ex art. 2932 c.c., basata su di un patto fiduciario di intestazione di un immobile, ritenuta infondata per difetto di prova del pactum fiduciae e, dunque, per inesistenza ab origine del titolo giustificativo dell’azione.

Secondo Sez. 2, n. 4246/2024, Caponi, Rv. 670318-01, il carattere sussidiario dell’azione di ingiustificato arricchimento, sancito dall’art. 2042 c.c. in termini generali, comporta che detta azione non possa essere esperita quando l’impoverito, per farsi indennizzare del pregiudizio subito, possa esercitare un’“altra azione” - anche fondata su clausola generale, come quella risarcitoria ex art. 2043 c.c. - nei confronti di un soggetto diverso dall’arricchito, secondo una valutazione da compiersi in astratto. Osserva all’uopo la Corte che né dal testo dell’art. 2042 c.c., né dal sistema, traspare alcun indizio che il destinatario dell’altra azione debba coincidere con il destinatario dell’azione di arricchimento senza causa. Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte di appello, che aveva dichiarato ammissibile l’azione d’ingiustificato arricchimento proposta in via subordinata rispetto a quella contrattuale per il pagamento del residuo prezzo del contratto di cessione di quota latte, in ragione della riconosciuta esperibilità dell’azione di risarcimento del danno nei confronti della p.a. per il mancato recepimento del trasferimento della quota sul bollettino Aima, previsto quale condizione sospensiva per il pagamento del prezzo.

Il giudice al quale sia riproposta la domanda di arricchimento deve verificare se sia stata riscontrata una carenza originaria del diverso titolo fondante la domanda c.d. principale, verifica officiosa ed esperibile anche in grado di appello, ciò sulla scorta di quanto emerge dagli atti e dalle allegazioni offerte dalle parti.

Così, Sez. 3, n. 9731/2024, Pellecchia, Rv. 670774-01, ha ritenuto che, in caso di adempimento spontaneo della controprestazione di un’obbligazione di pagamento sottoposta a condizione sospensiva non avveratasi, è proponibile l’azione di ingiustificato arricchimento, in ragione dell’inefficacia ab origine del titolo contrattuale, che rende priva di giustificazione l’attribuzione patrimoniale per fatto non imputabile al contraente adempiente. Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, rilevato il mancato avveramento di una delle condizioni sospensive a cui era subordinato il contratto, aveva rigettato la domanda di adempimento proposta in via principale e dichiarato inammissibile l’azione di arricchimento, proposta in via subordinata, rilevando la sussistenza, tra le parti, di un contratto valido, ancorché inefficace per il mancato avveramento della condizione sospensiva cui era subordinata all’obbligazione in essa contenuta.

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  • responsabilità
  • danno

CAPITOLO XIV

LA RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE

(di Luigi La Battaglia )

Sommario

1 L’ingiustizia del danno. - 2 La colpa. - 3 Il nesso di causalità. - 4 La responsabilità solidale. - 5 Il danno patrimoniale. - 5.1 Il danno patrimoniale da lesione di interessi non patrimoniali. - 5.1.1 Le spese di assistenza. - 5.1.2 Il danno da lesione della capacità lavorativa specifica. - 5.2 Il danno patrimoniale da lesione di interessi patrimoniali. - 5.3 Il danno da ritardato adempimento dell’obbligazione risarcitoria. - 6 Il risarcimento in forma specifica. - 7 La prescrizione del credito risarcitorio. - 8 Il danno non patrimoniale. - 8.1 Nozione e caratteri del danno non patrimoniale. - 8.2 Il danno morale. - 8.3 Il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale. - 8.4 Il danno non patrimoniale da lesione dei diritti della personalità. - 9 La liquidazione del danno non patrimoniale. - 9.1 La liquidazione del danno biologico. - 9.2 La liquidazione tabellare del danno da perdita del rapporto parentale. - 9.3 La compensatio lucri cum damno. - 10 Le responsabilità speciali. - 10.1 Genitori, tutori, precettori e maestri d’arte. - 10.2 Padroni e committenti (art. 2049 c.c.). - 10.3 Attività pericolose (art. 2050 c.c.). - 10.4 Cose in custodia (art. 2051 c.c.). - 10.5 Responsabilità per il fatto degli animali (art. 2052 c.c.). - 10.6 Rovina di edificio (art. 2053 c.c.). - 10.7 Il danno da circolazione di veicoli (art. 2054 c.c.). - 11 I rapporti tra processo penale e giudizio civile risarcitorio. - 11.1 L’efficacia del giudicato penale nel processo civile. - 11.2 Condanna generica al risarcimento in sede penale e liquidazione civilistica. - 12 Altri profili processuali.

1. L’ingiustizia del danno.

Il criterio di selezione dei pregiudizi suscettibili di dar luogo a responsabilità extracontrattuale, designato dal sintagma “ingiustizia del danno”, viene tradizionalmente descritto mediante l’evocazione del duplice requisito del non iure e del contra ius. Affinché le conseguenze pregiudizievoli di un evento dannoso possano essere traslate dalla sfera giuridica del danneggiato a quella del danneggiante è, dunque, anzitutto necessario che il danno sia stato cagionato da una condotta illecita, vale a dire non giustificata dall’ordinamento giuridico. Per tale ragione non dà luogo a responsabilità civile l’omessa comunicazione, da parte di uno dei due coniugi e prima della celebrazione, dello stato psichico d’incertezza circa la permanenza del matrimonio e della scelta di contrarlo con la riserva mentale di sperimentare la possibilità che esso non si dissolva, trattandosi di comunicazione derivante da opzione rimessa alla sfera personale e affettiva, valevole a determinare l’insorgenza di un dovere esclusivamente morale o sociale e non di un obbligo giuridico (Sez. 3, n. 28390/2024, Scoditti, Rv. 672555-01).

Un atto lecito che abbia, cionondimeno, causato un pregiudizio a terzi può essere fonte di un obbligo indennitario per il suo autore, ma solo nei casi espressamente previsti dalla legge (si pensi all’art. 843, secondo comma, c.c.), i quali si pongono necessariamente al di fuori del campo di applicazione dell’art. 2043 c.c. È quanto affermato, nell’annualità in rassegna, da Sez. 3, n. 30981/2024, Rossetti, Rv. 673013-01, che ha cassato senza rinvio (per aver accolto una pretesa «giuridicamente impossibile») la sentenza di merito che aveva condannato un’amministrazione comunale al risarcimento del danno da contrazione degli incassi di un esercizio commerciale, in conseguenza della (legittima) realizzazione di un cantiere per l’esecuzione di un’opera pubblica.

Sempre in tema di responsabilità della Pubblica Amministrazione, Sez. 3, n. 09960/2024, Guizzi, Rv. 671043-01, ha sancito la risarcibilità del danno derivante dall’ingiustificato rifiuto di un comune di addivenire alla stipula di una convenzione urbanistica, pur avendo già approvato il corrispondente piano di lottizzazione. La Corte ha sottolineato l’analogia della fattispecie con quella della rottura ingiustificata delle trattative, richiamando, in punto di ingiustizia del danno, il tradizionale schema extracontrattuale della violazione del principio dell’alterum non laedere, sotto forma di lesione della libertà negoziale.

Con riguardo alla prospettata responsabilità extracontrattuale dell’agente della riscossione ex art. 59 del d.P.R. n. 602 del 1973, Sez. 3, n. 18539/2024, Rossi, Rv. 671799-02, ha ribadito che l’ingiustizia del danno non può considerarsi consustanziale all’illegittimo esercizio della funzione pubblica in generale, occorrendo accertare se: a) sussista un evento dannoso; b) il danno accertato sia qualificabile come ingiusto, in relazione alla sua incidenza su di un interesse rilevante per l’ordinamento (a prescindere dalla qualificazione formale di esso come diritto soggettivo); c) l’evento dannoso sia riferibile, sotto il profilo causale, ad una condotta della P.A.; d) l’evento pregiudizievole sia imputabile alla responsabilità della P.A., sulla base non solo del dato obiettivo dell’illegittimità del provvedimento, ma anche del requisito soggettivo del dolo o della colpa. Nel caso di specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva condannato l’agente della riscossione al risarcimento dei danni patiti in conseguenza di un’esecuzione forzata immobiliare, inficiata dalla nullità della notificazione dell’avviso di vendita, sebbene questa fosse avvenuta nell’osservanza della disciplina all’epoca vigente, che sarebbe stata dichiarata costituzionalmente illegittima solo in epoca successiva.

Antonomastica frontiera applicativa della responsabilità civile (nella quale l’ingiustizia del danno viene tradizionalmente declinata alla stregua di lesione di un diritto soggettivo assoluto) è quella che concerne la violazione dei diritti reali, sulla quale si è pronunciata, nell’anno in rassegna, Sez. 2, n. 11601/2024, Papa, Rv. 671126-01, la quale, in tema di actio confessoria servitutis, ha precisato che, mentre la legittimazione passiva compete al proprietario, comproprietario, titolare di un diritto reale o possessore suo nomine del fondo (preteso) servente (potendo solo nei confronti di tali soggetti esser fatto valere il giudicato di accertamento, contenente, anche implicitamente, l’ordine di astenersi da qualsiasi turbativa nei confronti del titolare della servitù o di rimessione in pristino ex art. 2933 c.c.), gli autori materiali della lesione del diritto di servitù possono essere chiamati in giudizio quali destinatari dell’azione ex art. 1079 c.c. - ove la loro condotta abbia concorso con quella di uno dei predetti soggetti o abbia comunque implicato la contestazione della servitù - ovvero in via extracontrattuale, ex artt. 2043 e 2058 c.c.

Caratteri del tutto peculiari presenta la responsabilità dello Stato per violazione del diritto comunitario (cui Sez. U, n. 9147/2009, Picone, Rv. 607428-01 attribuì natura contrattuale), in ordine alla quale si sono pronunciate, nel 2024, Sez. U, n. 18625/2024, Terrusi, Rv. 671744-01, e Sez. 3, n. 30369/2024, Dell’Utri, Rv. 672919-01. Secondo la prima sentenza, per la sua configurabilità non rileva la tipologia della fonte violata né è necessario che sia preventivamente intervenuta una pronuncia interpretativa o dichiarativa dell’inadempienza statale da parte della CGUE, essendo sufficiente anche la diretta violazione di norme contenute nei trattati comunitari; per la seconda, la violazione del diritto dell’Unione si configura quando lo Stato membro adotta il proprio comportamento illecito nonostante una consolidata giurisprudenza in materia della Corte di giustizia, da cui risulti detta illiceità (la fattispecie concreta concerneva il contrasto con la dir. 95/59/ CE dell’imposizione di un prezzo minimo dei prodotti di tabacco, introdotta dall’art. 1, comma 486, della l. n. 311 del 2004).

Di rilevante importanza (sempre in tema di responsabilità dello Stato, questa volta per l’illecito posto in essere da magistrati) è Sez. 3, n. 25698/2024, Valle, Rv. 672454-01, che ha indagato i rapporti tra responsabilità civile del magistrato e responsabilità personale del professionista delegato ex art. 591-bis c.p.c. Secondo la S.C., il professionista non esercita pienamente le funzioni giudiziarie o giurisdizionali, perché la delegabilità di un novero assai ampio di atti del processo esecutivo non fa venir meno la direzione del giudice dell’esecuzione, a norma dell’art. 484, comma 1, c.p.c.; tuttavia, l’imputazione degli atti fa sempre capo all’ufficio giudiziario nel suo complesso, nei cui confronti va rivolta l’eventuale azione di risarcimento dei danni per violazioni commesse nell’esercizio dell’attività giurisdizionale ai sensi della l. n. 117/1988, mentre il professionista delegato può essere chiamato a rispondere in via ordinaria, per colpa o dolo, ai sensi dell’art. 2043 c.c., qualora ne sussistano i presupposti, ossia quando i suoi atti sono stati posti in essere al di fuori dello schema legale e non possano essere ricondotti in alcun modo al legittimo esercizio della delega.

Contraltare dell’ingiustizia del danno ex art. 2043 c.c. è la (responsabilità per) violazione di obblighi che abbiano origine nel contratto ovvero in un’altra delle fonti contemplate dall’art. 1173 c.c. Un’attrazione nell’orbita (della responsabilità) contrattuale di interessi che, in mancanza di un pregresso rapporto, sarebbero tutelati unicamente alla stregua dell’art. 2043 c.c. si verifica nei cd. obblighi di protezione, che scaturiscono dal principio di buona fede e mirano a preservare la sfera giuridica (personale e/o patrimoniale) altrui dai pericoli di danno che l’esecuzione della prestazione è suscettibile di arrecare. Sulla scorta di un’impostazione dottrinale di ascendenza tedesca, l’esistenza degli obblighi di protezione è venuta profilandosi anche al di fuori di un contratto (e dunque in assenza di un obbligo di prestazione propriamente detto), dando luogo alla figura dell’obbligazione senza prestazione (il cui prototipo è costituito dalla culpa in contrahendo). In questi casi, il vincolo preordinato alla protezione della sfera giuridica altrui sorge dall’affidamento che un soggetto ha ragione di nutrire nell’operato di un altro soggetto con cui viene in contatto, in considerazione dello status professionale di quest’ultimo.

Non ha ritenuto applicabile tale schema alla responsabilità delle autorità di vigilanza bancaria rispetto ai titolari di titoli di deposito emessi da un istituto in dissesto Sez. 1, n. 03350/2024, Marulli, Rv. 669961-01, che ha sottolineato che la responsabilità contrattuale da contatto sociale postula che il danno sia derivato da una precisa regola di condotta la quale, quantunque avente portata generale, sia indirizzata verso quei soli soggetti che, in relazione al contesto sociale di riferimento e al contatto determinato in quel contesto, siano individuabili come portatori di uno specifico interesse meritevole di tutela, mentre nella specie l’attività di vigilanza del Mise, di Confcooperative o della Banca d’Italia mira a tutelare interessi riguardanti la generalità dei consociati e non quelli specifici dei ricorrenti (tutelabili, in difetto del presupposto del contatto sociale, solo nell’ambito del neminem laedere ex art. 2043 c.c.).

Al generale obbligo di neminem laedere (che si pone come limite esterno alla sua attività discrezionale) soggiace pure la Consob, la quale - a dire di Sez. 1, n. 26832/2024, Campese, Rv. 672502-01 - è “assoggettata ad un vero e proprio obbligo giuridico di impedire o circoscrivere, nei limiti del possibile, possibili danni a carico di risparmiatori mediante l’esercizio dei propri poteri ispettivi e di vigilanza”.

Neppure sull’appaltatore gravano obblighi di protezione della sfera giuridica di soggetti diversi dal committente, dal momento che - secondo Sez. 3, n. 02232/2024, Scoditti, Rv. 670014-01 -, fatta eccezione per il circoscritto campo delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione, trova applicazione il principio generale di cui all’art. 1372, comma 2, c.c., di modo che le conseguenze pregiudizievoli dell’inadempimento contrattuale nei confronti dei terzi comportano una responsabilità che è di tipo extracontrattuale, soggetta al termine di prescrizione quinquennale (nella specie, un incendio aveva determinato la distruzione di un natante posto sotto sequestro e successivamente affidato dalla Guardia di finanza a una società appaltatrice, per l’esecuzione di alcune modifiche sul bene).

L’assenza di un rapporto giuridico con il creditore procedente ha consentito a Sez. 3, n. 16576/2024, Fiecconi, Rv. 671300-01, di inquadrare nell’alveo extracontrattuale la responsabilità del terzo pignorato per aver reso una dichiarazione ex art. 547 c.p.c. falsa o reticente.

2. La colpa.

Elemento costitutivo della fattispecie di responsabilità civile, sul piano soggettivo, è (in alternativa al dolo) la colpa, che dev’essere, dunque, oggetto di accertamento da parte del giudice.

Sez. 3, n. 25755/2024, Tassone, Rv. 672457-01, con riguardo a una peculiare fattispecie nella quale il soggetto nei cui confronti era stata iscritta ipoteca ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 lamentava l’omissione della comunicazione preventiva, ha affermato che essa non comportava ex se la responsabilità risarcitoria dell’agente della riscossione, essendo necessario verificare la sussistenza del requisito soggettivo del dolo o della colpa (nella specie da escludersi, avendo agito l’agente della riscossione in conformità alla disciplina ratione temporis vigente, come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità dell’epoca).

Con riferimento all’organizzazione di manifestazioni turistico-culturali o sportive (nel primo caso, una sfilata di carrozze d’epoca all’interno di un parco cittadino; nel secondo, una gara ciclistica amatoriale), due pronunce del 2024 hanno delineato i presupposti della colpa ravvisabile, rispettivamente, nei confronti del comune e della associazione sportiva organizzatrice della corsa. Nello specifico, Sez. 3, n. 32928/2024, Valle, Rv. 673534-01, tenuto conto che le funzioni di pubblica sicurezza inerenti a manifestazioni teatrali o cinematografiche o ad altre forme di trattenimento in luogo pubblico, regolate dal T.U.L.P.S., sono appannaggio dei comuni (per effetto dell’art. 19 del d.P.R. n. 616 del 1977), ha affermato la responsabilità dell’ente territoriale che non abbia adottato misure preventive e protettive tali da prevenire rischi e scongiurare pericoli per l’incolumità e la sicurezza pubblica (nella specie, la mancata collocazione di transenne e l’omessa predisposizione di un’adeguata sorveglianza del percorso delle carrozze aveva fatto sì che alcuni cavalli imbizzarriti arrecassero danni agli spettatori che stazionavano lungo la strada). Sez. 3, n. 13104/2024, Rossi, Rv. 671143-02, ha confermato, invece, la sentenza che aveva ravvisato la responsabilità dell’organizzatore di una gara ciclistica amatoriale per la mancata segnalazione della situazione di pericolo e nella omessa informazione ai ciclisti della esistenza, sul tracciato della gara, di un tombino, posto a un dislivello di tre centimetri, che aveva causato la caduta di un partecipante.

Venendo, poi, alla colpa nell’ambito della responsabilità sanitaria, Sez. 3, n. 08036/2024, Vincenti, Rv. 670609-01, ha puntualizzato che, in caso di prestazione sanitaria resa in ambito di pronto soccorso, in presenza di una sintomatologia aspecifica del paziente, la valutazione della diligenza del medico deve essere operata avuto riguardo alla rapidità dell’inquadramento diagnostico e alla determinazione degli accertamenti indispensabili al pronto intervento per confermare la diagnosi e predisporre con speditezza le azioni per la risoluzione della patologia che ha determinato l’accesso al pronto soccorso. Nel caso di specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva respinto la domanda di risarcimento dei danni conseguenti al ritardo della diagnosi di una mielopatia cervicale in ernie discali, proposta da un paziente che, al momento dell’accesso al pronto soccorso, presentava sintomi non specifici di tale malattia neurologica e tali da indurre alla verifica soltanto dell’alternativa tra una patologia cardiaca e una di rilevanza ortopedica e che era stato dimesso nella stessa giornata, dopo che erano stati esclusi, all’esito di esami strumentali, disturbi cardiaci, con diagnosi di artrosi acromion-claveare sinistra, con segni di conflitto sub acromiale ed artrosi cervicale e consiglio di sottoporsi a visita ortopedica.

Ancora, occorre menzionare Sez. 3, n. 25767/2024, Saija, Rv. 672458-03, a mente della quale la segnalazione di pericolo, a cui è tenuto l’ente proprietario della strada ex art. 14 cod. strada, va correlata alla specifica fonte pericolosa, con la conseguenza che, qualora venga segnalata una diversa situazione di pericolo priva di concreto rilievo nell’accaduto, è configurabile una responsabilità colposa dell’ente. Nel caso concreto, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che ha escluso la colpa generica dell’ente per la mancata collocazione di barriere laterali idonee alla prevenzione del pericolo di scavalcamento della vettura, in ragione della segnalazione di una situazione di pericolo in caso di vento, priva di concreto rilievo nell’accaduto, stante, altresì, l’assenza di dette condizioni metereologiche.

Infine, dal punto di vista della prova afferente all’elemento soggettivo, cui è tenuto il produttore nell’ambito della responsabilità ex artt. 114 ss. cod. cons., Sez. 3, n. 33984/2024, Gorgoni, Rv. 673332-01, ha osservato come la conformità del prodotto agli standard tecnici - che individuano una soglia minima di sicurezza il cui rispetto è indispensabile per ottenere la certificazione necessaria all’immissione in circolazione - non escluda la sua idoneità a provocare danni e, pertanto, non esoneri da responsabilità il produttore che non abbia fatto ricorso a misure precauzionali additive e nella sua disponibilità (nella specie, relativa a una neuropatia da carenza di rame provocata dall’utilizzo di una pasta dentaria, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva escluso la responsabilità della casa produttrice, stante l’insufficienza di informazioni date dal produttore per un uso corretto del prodotto e per evitare i rischi connessi al suo uso).

La colpa del danneggiato può rilevare ai fini dell’identificazione del danno risarcibile, ai sensi dell’art. 1227, comma 2, c.c.

Dev’essere assistito da colpa anche il fatto del danneggiato idoneo a diminuire il risarcimento ex art. 1227, comma 2, c.c. In argomento, Sez. 3, n. 11137/2024, Spaziani, Rv. 670794-01, ha affermato che, nel caso in cui la lesione, conseguita a un errato trattamento medico, sia emendabile con un successivo intervento chirurgico, non è applicabile la norma di cui all’art. 1227, comma 2, c.c., perché in tal modo si imporrebbe al danneggiato un dovere che esula da quello di evitare l’aggravamento del danno, il cui fondamento risiede nel principio di buona fede oggettiva, specificamente nel canone di salvaguardia dell’utilità della controparte, nei limiti del proprio sacrificio personale o economico. In coerenza con tale principio, la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva disatteso la pretesa del danneggiante di liquidazione del danno nella misura corrispondente al valore del minore danno biologico che sarebbe residuato a seguito degli interventi chirurgici idonei a emendare parzialmente i postumi dell’errata esecuzione di un precedente intervento, sommata al costo di tali interventi). Secondo Sez. L, n. 20589/2024, Bellè, Rv. 672073-01, le condotte attive (da valutarsi con giudizio prognostico ex ante) a cui il creditore è tenuto, in applicazione del dovere generale di buona fede, al fine di evitare o limitare il danno attraverso l’uso dell’ordinaria diligenza, ex art. 1227, comma 2, c.c., non possono consistere in comportamenti pregiudizievoli per altre situazioni personali del danneggiato. Conseguentemente, la Corte di legittimità ha escluso la possibilità di ridurre il risarcimento del danno da tardiva assunzione in ruolo di docente scolastico, in ragione della mancata presentazione, da parte del danneggiato, di una domanda di supplenza in una provincia diversa da quella di residenza.

3. Il nesso di causalità.

Le pronunce più rilevanti - nell’annualità in rassegna - in tema di nesso di causalità hanno riguardato la materia della responsabilità sanitaria o, comunque, del danno alla persona.

Ha applicato la teoria causale della concretizzazione del rischio Sez. 3, n. 08429/2024, Scoditti, Rv. 670627-01, che ha escluso la sussistenza del nesso causale tra l’epatite contratta a seguito di emotrasfusione e la condotta colposa (posta in essere in violazione delle regole del codice della strada) che aveva provocato l’incidente in conseguenza del quale la trasfusione si era resa necessaria, poiché l’evento lesivo non integra concretizzazione del rischio che la regola cautelare violata mira(va) a prevenire. Sulla stessa scia Sez. 3, n. 17171/2024, Scoditti, Rv. 671447-01, occupatasi della domanda di risarcimento del danno alla salute conseguente alla tardiva diagnosi di due neoplasie benigne, del tutto indipendenti l’una dall’altra. Ebbene, sul presupposto che la regola dell’arte violata era preordinata a scongiurare unicamente la concretizzazione del rischio relativo al manifestarsi della prima patologia (siccome fondata sul relativo quadro clinico, diverso da quello che avrebbe imposto indagini strumentali orientate all’individuazione dell’altra), la Terza sezione ha escluso l’ascrivibilità eziologica all’operato dei sanitari anche della seconda.

Riepilogando i termini del criterio di giudizio del “più probabile che non” nella responsabilità sanitaria, Sez. 3, n. 05922/2024, Spaziani, Rv. 670339-01, ha ribadito che tale regola di funzione (anche detta “della preponderanza dell’evidenza”), con riguardo al caso in cui, rispetto a uno stesso evento, si pongano un’ipotesi positiva e una complementare ipotesi negativa, impone al giudice di scegliere quella rispetto alla quale le probabilità che la condotta abbia cagionato l’evento risultino maggiori di quelle contrarie, e con riguardo, invece, al caso in cui, in ordine allo stesso evento, si pongano diverse ipotesi alternative, comporta che il giudice dapprima elimini, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili e poi analizzi le rimanenti ipotesi ritenute più probabili, selezionando, infine, quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dalle circostanze di fatto acquisite al processo, in ogni caso esercitando il proprio potere di libero apprezzamento di queste ultime tenendo conto della qualità, quantità, attendibilità e coerenza delle prove disponibili, dalla cui valutazione complessiva trarre il giudizio probabilistico. Sulla stessa scia si è posta Sez. 3, n. 25805/2024, Cricenti, Rv. 672460-01, secondo cui il criterio in discorso impone al giudice di dare prevalenza alla spiegazione causale che si presenta come più probabile, tenuto conto della comparazione tra le diverse spiegazioni alternative, attenendosi nella valutazione ad un concetto di probabilità non necessariamente statistico, ma altresì logico, tale per cui, nella comparazione tra due o più possibili spiegazioni di un evento, una di esse prevale sulle altre in ragione dei suoi riscontri probatori o della sua coerenza intrinseca o di altro criterio di giudizio valido a sorreggere la decisione (nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto non integrato il nesso causale in considerazione del fatto che il CTU aveva definito l’incidenza eziologica del comportamento colposo dei sanitari come di “grado medio sul piano statistico”, così conferendogli un crisma di sicura preponderanza rispetto agli altri ipotetici fattori causali esaminati, ritenuti, invece, del tutto implausibili).

Con precipuo riferimento alla condotta omissiva, Sez. 3, n. 16199/2024, Vincenti, Rv. 671558-01, ha statuito, da parte sua, che l’accertamento del nesso causale va compiuto secondo un criterio di probabilità logica, stabilendo se il comportamento doveroso omesso sarebbe stato in grado di impedire o meno l’evento lesivo, tenuto conto di tutte le risultanze del caso concreto, in base a un giudizio ancorato non solo alla determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di eventi, ma anche agli elementi di conferma e all’esclusione di quelli alternativi, disponibili nel caso concreto.

Il ragionamento controfattuale che il giudice è chiamato a compiere dev’essere condotto - alla stregua di Sez. 3, n. 25825/2024, Cricenti, Rv. 672262-01 - ponendo in relazione la condotta alternativa lecita con l’evento concretamente verificatosi di cui si duole il danneggiato, chiedendosi se tale specifico danno fosse evitabile sostituendo la condotta posta in essere con quella alternativa (nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso la rilevanza causale della scelta di procedere al trattamento chirurgico, anziché conservativo, della patologia diagnosticata, ritenendo, con un ragionamento controfattuale errato, che l’intervento conservativo non avrebbe garantito la guarigione, anziché valutare se avrebbe evitato il danno permanente neurologico lamentato dall’attore).

Naturalmente, ove sia accertato il nesso causale tra la condotta colposa del sanitario e i postumi permanenti riportati dal paziente, il danno deve essere risarcito integralmente, senza che possa procedersi ad una liquidazione parametrata alla perdita di chance di conseguire un risultato totalmente favorevole (si è espressa in questi termini Sez. 3, n. 25466/2024, Rubino, Rv. 672445-01, cassando con rinvio la sentenza che, in relazione ad un intervento che presentava una percentuale di rischio del 70%, aveva liquidato il danno riportato dalla paziente, in conseguenza della condotta gravemente superficiale del sanitario, nella misura del 30% dell’invalidità permanente conseguitane).

In ordine al concorso di cause, ripropone il principio di equivalenza causale Sez. 3, n. 08778/2024, Scoditti, Rv. 670700-02, alla cui stregua, in presenza di fatti imputabili a più persone (coevi o succedutisi nel tempo), deve essere riconosciuta a tutti un’efficacia causativa del danno, ove abbiano determinato una situazione tale che, senza l’uno o l’altro di essi, l’evento non si sarebbe verificato, mentre deve attribuirsi il rango di causa efficiente esclusiva ad uno solo dei fatti imputabili quando lo stesso, inserendosi quale causa sopravvenuta nella serie causale, interrompa il nesso eziologico tra l’evento dannoso e gli altri fatti, ovvero quando il medesimo, esaurendo sin dall’origine e per forza propria la serie causale, riveli l’inesistenza, negli altri fatti, del valore di concausa e li releghi al livello di occasioni estranee (nell’applicare tale principio a una fattispecie in cui veniva in questione il danno conseguente all’inefficacia di una compravendita immobiliare posta in essere da un falsus procurator, la S.C. ha escluso potesse ravvisarsi la concorrente responsabilità dell’acquirente, a fronte delle condotte imperite dei notai che avevano rogato la falsa procura e l’atto di compravendita, da ritenersi di per sé sole sufficienti a cagionare il danno medesimo). La medesima regula juris è stata applicata da Sez. 3, n. 28458/2024, Rubino, Rv. 672558-01, in tema di danno da esposizione all’amianto, nel senso che, una volta accertata la presenza di tale fattore di rischio (scientificamente idoneo ad integrare il ruolo di antecedente causale della malattia nonché della successiva morte occorsa al danneggiato), il nesso causale va affermato, in presenza della non occasionale esposizione all’agente patogeno, di determinate modalità di esecuzione della prestazione lavorativa e dell’assenza di strumenti di protezione individuale, salvo che sussista altro fattore, estraneo all’attività e/o all’ambiente lavorativo, da solo sufficiente a determinare gli eventi suddetti (malattia e/o, poi, il decesso).

Sul concorso causale tra fatto illecito del danneggiante e comportamento colposo del danneggiato, ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c., si incentrano, invece, altre due interessanti pronunce intervenute nell’annualità in rassegna. Sez. 3, n. 23804/2024, Rossetti, Rv. 672243-01, ha affermato che il concorso di colpa della vittima nella causazione del danno da essa sofferto va determinato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1227, comma 1, c.c., mediante la comparazione della sua colpa con quella dell’offensore e la valutazione, in via ipotetica e con giudizio controfattuale, di quale tra le due sia stata più grave in riferimento all’altra e di quale tra le due condotte colpose abbia apportato il contributo causale prevalente rispetto all’avverarsi del danno (nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, nel determinare il concorso di colpa di una vittima di un sinistro stradale per mancato uso delle cinture di sicurezza, si era limitata a prendere in esame solo l’entità dei danni subiti, senza comparare la gravità delle rispettive colpe). Dall’angolo visuale dei motivi di ricorso per cassazione, invece, Sez. 3, n. 12676/2024, Gorgoni, Rv. 670928-02, ha osservato che l’accertamento in termini percentuali del concorso di colpa della vittima nella causazione del danno costituisce il frutto di un procedimento logico e non matematico e, come tale, è insuscettibile di giustificazione analitica; ne consegue che colui il quale si dolga in sede di legittimità del relativo accertamento compiuto dal giudice di merito non può limitarsi a dedurre il vizio di motivazione, ma deve far emergere la contraddittorietà tra l’espressione percentuale del concorso di colpa e le osservazioni logiche che la sorreggono.

In ordine al profilo probatorio del nesso di causa è intervenuta Sez. 3, n. 16780/2024, Scoditti, Rv. 671560-01, la quale, sulla falsariga di Sez. U, n. 19129/2023, Di Paolantonio, Rv. 668217-01, -02, -03 (che aveva composto il contrasto giurisprudenziale circa l’efficacia probatoria, nel giudizio risarcitorio intentato nei confronti del Ministero della Salute, del verbale della Commissione medica di cui all’art. 4 della l. n. 210/1992, in ordine alla sussistenza del nesso causale tra emotrasfusioni e insorgenza della patologia), ha rimarcato che, nel giudizio risarcitorio promosso per i danni derivanti dalla trasfusione di sangue infetto, il provvedimento amministrativo di riconoscimento del diritto all’indennizzo ai sensi della l. n. 210 del 1992, pur non integrando una confessione stragiudiziale, costituisce un elemento grave e preciso, da solo sufficiente a giustificare il ricorso alla prova presuntiva e a far ritenere provato, per tale via, il nesso causale, nei confronti non solo del Ministero della Salute, ma anche di altri soggetti eventualmente responsabili sul piano risarcitorio (nella specie la gestione liquidatoria di una soppressa USSL), in ragione della natura di presunzione semplice del mezzo di prova. Si tenga presente che - come sancito da Sez. 3, n. 25472/2024, Rossi, Rv. 672446-01 - la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria che ha effettuato le trasfusioni con sacche prelevate dalla emoteca della stessa USL di appartenenza e sottoposte al controllo del suo personale, da un lato, e quella aquiliana del Ministero della salute, fondata sull’omessa vigilanza sulla sostanza ematica e sugli emoderivati, dall’altro, si pongono in rapporto di reciproca concorrenza.

4. La responsabilità solidale.

Ai fini dell’integrazione della fattispecie di cui all’art. 2055 c.c., è sufficiente che l’evento di danno sia stato determinato dalla condotta lesiva (anche autonoma) di più persone. Pertanto, la fattispecie non ricorre in presenza di una pluralità di condotte causative di danni autonomamente identificabili (così Sez. 3, n. 26736/2024, Saija, Rv. 672533-01).

Vi è responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. anche tra soggetti, alcuni dei quali tenuti a rispondere a titolo di responsabilità civile (contrattuale o extracontrattuale), ed altri tenuti alla restituzione ex 2033 c.c., purché vi sia un’effettiva coincidenza tra l’oggetto della restituzione e il danno risarcibile, ovvero la continenza del primo nel secondo (Sez. 1, n. 05519/2024, Perrino, Rv. 670558-01); così come vi è solidarietà, in favore delle vittime di reati di stampo mafioso, tra i diversi soggetti che siano stati condannati al risarcimento per il medesimo fatto dannoso commesso in concorso e lo Stato, titolare passivo dell’obbligo indennitario di cui alla l. n. 512 del 1999 (Sez. 3, n. 18127/2024, Spaziani, Rv. 671786-01), sicché l’adempimento ad opera di uno soltanto degli obbligati ha effetto liberatorio per tutti. Ancora, per Sez. 3, n. 29336/2024, Rubino, Rv. 672574-01, il trasportato su un veicolo a motore, se ha patito danni in conseguenza di un sinistro ascrivibile a colpa concorrente del vettore e di un terzo, ha diritto di ottenere il risarcimento integrale del danno da ciascun corresponsabile, in virtù del principio generale della solidarietà fra i coautori di un fatto illecito di cui all’art. 2055 c.c., essendo tenuto, a tal fine, solo ad indicare la sua qualità di trasportato, quale causa petendi della domanda, senza necessità di utilizzare formule sacramentali.

Effetti tipico della solidarietà è che il danneggiato può pretendere l’intera prestazione risarcitoria da ciascuno dei coobbligati, mentre la diversa gravità delle colpe dei corresponsabili e l’eventuale diseguale efficienza causale delle rispettive condotte rileva solo in sede di regresso: ne consegue - ha puntualizzato Sez. 3, n. 20170/2024, Gianniti, Rv. 671820-01, che la circostanza che il danneggiato si sia rivolto in giudizio contro uno solo degli autori del fatto dannoso non comporta la rinuncia alla solidarietà esistente tra tutte le persone alle quali lo stesso fatto dannoso sia imputabile, sicché, se anche nel corso del giudizio emerga la graduazione di colpa tra i vari corresponsabili, ciò non preclude al danneggiato la possibilità di invocare l’intero risarcimento da uno solo di essi.

Ciascuno dei coobbligati in solido può avere interesse, peraltro, all’accertamento delle rispettive quote di responsabilità, come osservato da Sez. 3, n. 03231/2024, Rubino, Rv. 670085-01, con riguardo al danno subito da un paziente che era stato ricoverato presso più aziende sanitarie, poi fusesi per incorporazione. In tal caso, l’azienda incorporante ha interesse all’accertamento del nesso causale tra l’attività svolta in ciascuna struttura e il danno, nonché alla ripartizione della responsabilità tra le due strutture, sia al fine di essere garantita dalle assicurazioni di ciascuna incorporata, sia per potersi rivalere nei confronti dei sanitari responsabili, in proporzione delle rispettive responsabilità.

Tenuto conto che l’onere di ciascun obbligato è proporzionato, nei rapporti interni, alla relativa colpa e all’entità delle conseguenze che ne sono derivate, Sez. 3, n. 06716/2024, Gianniti, Rv. 670765-03, ha affermato che, nel caso di danni conseguenti ad incidente stradale, il proprietario del veicolo e il datore di lavoro del conducente sono solidalmente responsabili con il conducente-dipendente, (rispettivamente, ai sensi degli artt. 2054, comma 3, e 2049 c.c.), ma - non essendo possibile ripartire tra loro il predetto onere, perché ricollegabile soltanto alla condotta colposa del conducente - sono privi di regresso l’uno contro l’altro e possono esperire, nello stesso o in separato giudizio, azione di rivalsa contro l’autore del fatto dannoso per l’intero importo pagato al terzo danneggiato (nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva omesso l’esame della domanda, proposta dalla società datrice di lavoro e proprietaria dei mezzi, nei confronti dei conducenti-dipendenti responsabili del sinistro occorso, a corrisponderle le somme che essa società sarebbe stata tenuta a versare all’Inail, surrogatosi nei diritti dei danneggiati).

Regresso vi è, invece, tra le diverse amministrazioni (nella specie, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell’Interno) condannate in solido e il Comune di appartenenza del sindaco la cui condotta (oggetto di condanna penale) aveva cagionato il danno ingiusto, tenuto a rispondere per fatto proprio in virtù del principio di immedesimazione organica (Sez. 3, n. 00865/2024, Iannello, Rv. 669802-02).

Sez. 3, n. 02426/2024, Cirillo, Rv. 670021-01, ha statuito che la transazione intervenuta tra il danneggiato e uno dei corresponsabili in solido, in relazione a una parte soltanto del credito risarcitorio, determina lo scioglimento del vincolo della solidarietà passiva, senza, peraltro, vincolare in alcun modo la successiva ripartizione giudiziale della responsabilità tra i condebitori e spiegando efficacia limitatamente alla quota attribuita al condebitore stipulante.

Infine, meritano di essere segnalate due pronunce afferenti al tema della prescrizione del diritto al risarcimento del danno imputabile a più soggetti. Sez. 3, n. 16755/2024, Tassone, Rv. 671559-01, in coerenza con i principi generali, ha rimarcato che la diversità dei titoli della responsabilità ascrivibile ai vari coobbligati non incide sull’interruzione della prescrizione, che resta disciplinata dall’art. 1310, comma 1, c.c., per la cui applicabilità è necessaria e sufficiente l’esistenza del vincolo obbligatorio solidale scaturente dall’unicità del fatto dannoso previsto ex art. 2055 c.c.. Pertanto - ha soggiunto Sez. 1, n. 26711/2024, Vella, Rv. 672755-01 -, la costituzione di parte civile produce effetti interruttivi, fino all’irrevocabilità della sentenza penale, anche nei confronti dei condebitori rimasti estranei al processo penale ed a prescindere dalla diversità dei titoli di responsabilità.

5. Il danno patrimoniale.

5.1. Il danno patrimoniale da lesione di interessi non patrimoniali.

Nel 2024, si registrano alcune significative pronunce in tema di danno patrimoniale da lesione del diritto alla salute sub specie di spese sanitarie e di assistenza, mentre una più nutrita produzione giurisprudenziale ha interessato il pregiudizio patrimoniale da perdita o diminuzione di redditi futuri.

In quest’ultimo campo, merita di essere segnalata anche Sez. 3, n. 12497/2024, Scoditti, Rv. 670909-01, occupatasi di un caso in cui a profilarsi era un danno patrimoniale - per così dire - “da rimbalzo”, occorso ai figli di una persona deceduta in seguito al fatto illecito altrui. Ebbene, la Corte di cassazione ha sostenuto che la risarcibilità del pregiudizio corrispondente al venir meno delle provvidenze aggiuntive che il genitore gli destinava non potesse escludersi per il sol fatto che i figli fossero maggiorenni ed economicamente indipendenti, posto che la sufficienza dei redditi del figlio esclude l’obbligo giuridico del genitore di incrementarli ma non il beneficio di un sostegno durevole, prolungato e spontaneo, sicché la perdita conseguente si risolve in un danno patrimoniale, corrispondente al minor reddito per chi ne sia stato beneficiato.

5.1.1. Le spese di assistenza.

Cominciando da queste ultime, esse integrano un danno emergente futuro, dovendosi conseguentemente parametrare la relativa liquidazione al numero di anni per i quali è prevedibile che verrà sopportato l’esborso (Sez. 3, n. 31684/2024, Vincenti, Rv. 672982-05). Sez. 3, n. 29307/2024, Tatangelo, Rv. 672882-01, ha, peraltro puntualizzato che, ove tali spese siano già state effettuate, il danno patrimoniale non può essere risarcito con i criteri probabilistici e astratti tipi del danno futuro, ma dev’essere specificamente allegato e provato dal danneggiato, dovendo, pertanto, escludersi il risarcimento in caso di contributo assistenziale fornito gratuitamente da un familiare, in mancanza della prova, almeno presuntiva, di esborsi avvenuti in concreto. Resta salva, tuttavia, la possibilità, per il familiare che abbia prestato gratuitamente l’assistenza necessaria al congiunto, di agire autonomamente nei confronti del danneggiante, a titolo risarcitorio o anche a diverso titolo, in considerazione dell’oggettivo pregiudizio risentito in proprio, anche sul piano patrimoniale. Con accenti diversi, Sez. 3, n. 20661/2024, Dell’Utri, Rv. 671957-02, affrontando il caso di un paraplegico invalido all’85% e necessitante di continua assistenza, ha giudicato illogica la motivazione che aveva escluso l’esistenza del danno in considerazione del contributo assistenziale volontariamente apportato dalla madre del danneggiato (peraltro affermando, in maniera non adeguatamente supportata sul piano argomentativo, che il ragazzo paraplegico con invalidità all’85% avrebbe avuto bisogno solo di quattro ore al giorno di assistenza e accudimento).

5.1.2. Il danno da lesione della capacità lavorativa specifica.

Il danno da lesione della capacità lavorativa specifica si identifica con il lucro cessante derivante dall’incapacità di continuare ad esercitare l’attività lavorativa svolta prima dell’evento lesivo.

Secondo Sez. 3, n. 01607/2024, Vincenti, Rv. 670059-01, In ossequio al principio di integralità del risarcimento, laddove, in conseguenza dell’illecito, il danneggiato abbia subito una perdita della capacità lavorativa specifica e un conseguente demansionamento che abbia determinato una riduzione della retribuzione precedentemente percepita, è risarcibile, a titolo di danno futuro, non solo la componente fissa della retribuzione, ma anche tutti i relativi accessori ed i probabili aumenti retributivi (nel caso di specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che non aveva tenuto conto delle somme che il danneggiato avrebbe percepito a titolo di indennità per la specifica prestazione di macchinista precedentemente svolta alle dipendenze di Trenitalia S.p.A., e che, a seguito dei postumi permanenti riportati in un incidente stradale, consistenti in “acufeni con ipoacusia”, non aveva più potuto svolgere, con conseguente suo impiego in mansioni tecnico amministrative) Si richiama al principio di integrale riparazione del danno anche Sez. 3, n. 04289/2024, Spaziani, Rv. 670107-01, facendone discendere la necessità di rapportare il risarcimento al reddito che il danneggiato avrebbe potuto conseguire proseguendo nell’attività lavorativa perduta a causa dell’illecito o dell’inadempimento, sia nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in atto al tempo dell’evento dannoso, sia in quella di stato di disoccupazione, purché questa sia involontaria e incolpevole, nonché temporanea e contingente, e sussista ragionevole certezza o positiva dimostrazione che lo stesso danneggiato, se rimasto sano, avrebbe intrapreso un nuovo rapporto di lavoro avente ad oggetto la medesima attività o altra confacente al proprio profilo professionale. Sempre con riguardo al pregiudizio occorso al disoccupato, Sez. 3, n. 05787/2024, Iannello, Rv. 670456-01, ha affermato che esso dev’essere liquidato prendendo, quale base reddituale, quella corrispondente all’attività lavorativa che egli, se non fosse intervenuto l’evento dannoso, avrebbe presumibilmente esercitato in futuro, tenuto conto della sua posizione economica e sociale e di quella della sua famiglia, delle correlative possibilità di scelta secondo l’id quod plerumque accidit, del tipo di studi intrapresi e degli esiti raggiunti. La Terza sezione ha, così, ritenuto immune da censure la sentenza che aveva parametrato la liquidazione del danno subito da una persona che aveva conseguito il diploma in geometria e si era iscritta al relativo esame di abilitazione al reddito medio di un geometra abilitato alla professione, rilevando che la concreta individuazione di un reddito di lavoro a cui il danneggiato potesse ragionevolmente aspirare esclude il ricorso al criterio residuale del triplo della pensione sociale di cui all’art. 137 c.ass..

Lo stesso è a dirsi per il minore allorquando, in considerazione della elevata percentuale di invalidità permanente riportata, sia altamente probabile (se non certo) che percepirà in futuro un reddito inferiore a quello che avrebbe conseguito in assenza dell’evento lesivo: esprimendosi in questi termini, Sez. 3, n. 27353/2024, Spaziani, Rv. 672545-01, ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, a fronte di un’invalidità permanente del 25% - estrinsecantesi in un deficit di sviluppo dell’arto sinistro con riduzione della forza prensile e nell’anisometria miopica dell’occhio sinistro, aveva rigettato la domanda risarcitoria per carenza di prova “rigorosa” della compromissione della capacità di guadagno, trascurando il rilevantissimo valore presuntivo del danno biologico. Laddove, invece, a vedersi definitivamente preclusa la possibilità di svolgere qualsivoglia occupazione è un soggetto che non abbia potuto esprimere alcuna propensione per una determinata attività lavorativa (nella specie, una neonata che aveva riportato, in conseguenza dell’illecito, un’invalidità permanente del 92,5%), potrà farsi ricorso al criterio del triplo della pensione sociale (così Sez. 3, n. 29815/2024, Cirillo, Rv. 672902-02). Ove si utilizzi tale parametro - ha chiarito Sez. 3, n. 34108/2024, Rossetti, Rv. 674191-01 -, non va applicata, peraltro, alcuna riduzione per lo scarto tra vita fisica e vita lavorativa dovendosi, altrimenti, liquidare a parte l’ulteriore danno “pensionistico”, e cioè quello consistente nella presumibile percezione di una pensione minore a quella cui la vittima avrebbe avuto diritto, se avesse potuto lavorare più anni o percepire redditi più elevati. Allo stesso modo, il danno patrimoniale futuro dovrà essere parametrato all’aspettativa di vita media del soggetto anche quando, in conseguenza dell’evento lesivo, per il danneggiato possa prospettarsi un’aspettativa di sopravvivenza inferiore (Sez. 3, n. 31684/2024, Vincenti, Rv. 672982-04), proprio perché “sotto il profilo del rispetto del principio di integralità del risarcimento (art. 1223 c.c.), la circostanza che l’invalidità permanente sia cagionata dall’illecito e che questo abbia negativamente inciso sulla stessa aspettativa di vita in concreto della persona danneggiata, comporta che i danni-conseguenza da essa derivanti, quello biologico e quello patrimoniale da mancata remunerazione dell’attività lavorativa, in quanto entrambi proiettantisi nel futuro, debbano trovare criteri sostanzialmente omogenei di liquidazione”.

5.2. Il danno patrimoniale da lesione di interessi patrimoniali.

In tema di danno da occupazione sine titulo di immobili, Sez. 2, n. 30791/2024, Giannaccari, Rv. 673043-02, ponendosi in continuità con Sez. U, n. 33645/2022, Scoditti, Rv. 666193-01, -02, -03 e -04, ha affermato che, nell’ipotesi di perdita della disponibilità e del godimento dell’immobile in conseguenza dell’attività colposa di terzi, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito, sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato; a fronte della specifica contestazione del convenuto, la prova può essere fornita anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza. Non occorre, peraltro, necessariamente che l’occupante abusivo abbia tratto un utile dalla propria condotta illecita (Sez. 3, n. 25457/2024, Guizzi, Rv. 672444-02, che ha cassato con rinvio la sentenza che aveva escluso il danno da lucro cessante, consistito nella mancata percezione dei contributi comunitari erogati da AGEA, perché tali contributi non erano stati percepiti neppure dall’occupante abusivo). Ove il danno non possa essere provato nel suo preciso ammontare, soccorrerà la liquidazione equitativa da parte del giudice, che potrà valersi del parametro del canone locativo di mercato (Sez. 2, n. 19849/2024, Carrato, Rv. 671777-02). Con specifico riguardo all’occupazione di un fondo agricolo, Sez. 3, n. 25457/2024, Guizzi, Rv. 672444-01, ha dichiarato risarcibile il danno da “mancato utile di gestione”, consistente nella perdita del reddito netto retraibile dal proprietario fondiario, pure imprenditore, dal terreno per le annate di cui è stata accertata l’illegittima detenzione, da determinarsi deducendo tutti i costi extra-aziendali dovuti al consumo di capitali durante il ciclo produttivo, quote ed altri costi della produzione lorda vendibile.

In un caso particolare (quello del risarcimento del danno invocato da un Comune nei confronti del Ministero della Giustizia per l’utilizzo, da parte di un ufficio giudiziario, di un immobile di proprietà del primo), Sez. 3, n. 00252/2024, Spaziani, Rv. 669790-01, ha escluso la configurabilità di un pregiudizio corrispondente al valore locativo del bene, tenuto conto che, ai sensi dell’art. 1, primo comma, n. 2, della l. n. 392/1941, il Comune sarebbe stato comunque tenuto a sostenere la relativa spesa, ove l’immobile fosse stato di proprietà di terzi.

Si esprime, peraltro, ancora in termini di presunzione di danno Sez. 2, n. 19849/2024, Carrato, Rv. 671777-01, alla cui stregua il danno subito dal proprietario il cui immobile venga occupato sine titulo, essendo collegato alla indisponibilità di un bene normalmente fruttifero, è oggetto - per l’appunto - di una presunzione relativa, che onera l’occupante della prova contraria dell’anomala infruttuosità dell’immobile, dovendo lo stesso, in caso di mancato superamento di tale presunzione, essere riconosciuto in favore del legittimo proprietario.

Alla valutazione equitativa (nella quale ampio spazio è riconosciuto alle presunzioni) si richiamano anche Sez. 2, n. 17758/2024, Giannaccari, Rv. 671712-02, con riferimento al danno da violazione di distanze legali, e Sez. 2, n. 22835/2024, Mocci, Rv. 672178-02, in relazione al pregiudizio conseguente all’esercizio abusivo di una servitù (identificato come illecito di per sé produttivo di un danno, il cui accertamento non richiede, pertanto, una specifica attività probatoria).

Dal punto di vista probatorio, Sez. 3, n. 02203/2024, Pellecchia, Rv. 670016-01, ha statuito che, nel giudizio di risarcimento dei danni derivati a un bene immobile da un illecito comportamento del convenuto, atteso che oggetto della pretesa azionata è non già il diretto e rigoroso accertamento della proprietà del fondo, bensì l’individuazione del titolare del bene avente diritto al risarcimento, non è richiesta la prova rigorosa della proprietà (cd. probatio diabolica), potendo il convincimento del giudice in ordine alla legittimazione alla pretesa risarcitoria formarsi sulla base di qualsiasi elemento documentale e presuntivo sufficiente ad escludere un’erronea destinazione del pagamento dovuto. Pure afferente alla prova del danno è Sez. 3, n. 17670/2024, Pellecchia, Rv. 671572-01, secondo la quale i danni subiti da un autoveicolo in un incidente stradale sono risarcibili se sono conseguenza immediata e diretta del fatto illecito e la relativa valutazione spetta al giudice di merito, senza che rilevi l’assenza di prova dell’esborso dell’importo indicato nel preventivo per le riparazioni.

Relativamente all’altra fattispecie “classica” del danno da cd. fermo tecnico, Sez. 2, n. 32946/2024, Trapuzzano, Rv. 673460-01, ha ribadito che esso non è configurabile in re ipsa (non identificandosi con la mera indisponibilità, totale o parziale, del mezzo) ma dev’essere provato mediante la dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un veicolo sostitutivo ovvero della perdita di proventi subita per il suo mancato o diminuito uso; pregiudizi, questi, causalmente riconducibili all’illecito o all’inadempimento in base al ragionamento presuntivo.

Infine, mette conto segnalare Sez. 3, n. 29252/2024, Condello, Rv. 672856-01, la quale, relativamente al danno patrimoniale derivante da indebita segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d’Italia, ne ha confermato la comprovabilità per presunzioni, potendo esso consistere, per l’imprenditore, nel peggioramento della affidabilità commerciale (essenziale anche per l’ottenimento e la conservazione dei finanziamenti) -con conseguente lesione del diritto ad operare sul mercato secondo le regole della libera concorrenza -, e, per qualsiasi altro soggetto, nella maggiore difficoltà nell’accesso al credito. Sulla base di tale principio, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato che aveva negato il risarcimento del danno senza considerare, quale elemento indiziario da cui dedurre il nesso causale, la vicinanza temporale tra la segnalazione a sofferenza e la revoca del finanziamento, con conseguente richiesta di rientro dall’esposizione debitoria.

5.3. Il danno da ritardato adempimento dell’obbligazione risarcitoria.

In ordine agli interessi compensativi (che hanno la funzione di reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l’evento lesivo e la liquidazione), nell’anno in rassegna Sez. 3, n. 10376/2024, Guizzi, Rv. 670781-02, ha esplicitato la necessità della corrispondente, specifica domanda. Gli interessi decorrono dal momento dell’illecito (che - secondo Sez. 3, n. 02340/2024, Guizzi, Rv. 670018-02 -, nel caso di danno da emotrasfusioni infette, coincide con quello di manifestazione dei sintomi della malattia contratta in conseguenza delle stesse e non con quello a cui queste risalgono, non potendosi far coincidere il danno biologico con la semplice lesione dell’integrità psicofisica in sé e per sé considerata, di modo che, fino a che tali conseguenze non si manifestano, difetta un danno risarcibile). Analogamente, gli interessi sulla somma riconosciuta a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale conseguente alla morte per emotrasfusioni infette decorrono non già dalla data della diagnosi della malattia, bensì da quella della morte della vittima primaria, rappresentando quest’ultima l’evento di danno nel quale il fatto illecito trova il proprio compimento (Sez. 3, n. 04658/2024, Scoditti, Rv. 670231-02).

Quanto alla rivalutazione della somma liquidata a titolo risarcitorio, per Sez. 2, n. 26929/2024, Giannaccari, Rv. 673515-01, la sentenza di merito che la riconosce deve indicare i criteri applicati e, ove applichi un coefficiente ricavato dagli indici ISTAT, deve fornire ulteriori indicazioni circa i passaggi e i calcoli che hanno portato a quel coefficiente, cosicché, in mancanza di tali indicazioni, la stessa è da ritenersi viziata da difetto assoluto di motivazione, in quanto non permette di verificare la correttezza del procedimento logico seguito.

6. Il risarcimento in forma specifica.

La riparazione in forma specifica, secondo la tesi prevalente in dottrina e in giurisprudenza, integra (insieme al rimedio generale del risarcimento per equivalente) una species della tutela risarcitoria, ai cui presupposti, pertanto, interamente soggiace. Non mancano, peraltro, sovrapposizioni con la tutela inibitoria, come testimonia - con riferimento all’anno in esame - Sez. 3, n. 10720/2024, Iannello, Rv. 670788-01, occupatasi di un caso in cui il concessionario di alcune piste di down hill aveva inizialmente formulato due domande - ai sensi, rispettivamente, degli artt. 2598 e ss. c.c. e 2043 c.c., per poi rinunciare alla prima. Ebbene, sul presupposto che la tutela inibitoria sia riconducibile ai rimedi previsti dall’art. 2043 c.c. (più precisamente, alla reintegrazione in forma specifica di cui all’art. 2058 c.c.), la S.C. ha concluso che la rinuncia alla domanda ex art. 2598 c.c. non avesse precluso alla parte la persistente invocazione della tutela inibitoria sotto l’egida della clausola generale in tema di responsabilità extracontrattuale.

7. La prescrizione del credito risarcitorio.

Appartiene al consolidato orientamento della Corte di cassazione il principio secondo cui il dies a quo va individuato nel giorno in cui il danno venga percepito (o possa essere percepito usando l’ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche) quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, dovendo farsi riferimento non al momento della verificazione materiale dell’evento di danno, bensì al momento della conoscibilità del danno inteso nella sua dimensione giuridica.

In quest’ottica, Sez. 3, n. 08826/2024, Guizzi, Rv. 670699-01, in tema di illecito ambientale, ha collocato la decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno del proprietario del sito inquinato (non responsabile dell’inquinamento e che ne abbia sostenuto le spese di bonifica) nei confronti del responsabile dell’inquinamento nel momento della prima manifestazione del danno, da identificarsi in quello in cui il primo abbia ricevuto l’ingiunzione a provvedere alla bonifica. Ancora, Sez. 3, n. 03642/2024, Porreca, Rv. 670093-02, ha affermato che il dies a quo del termine di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni conseguenti ai crimini contro l’umanità commessi dal regime nazista nei confronti di cittadini italiani durante la Seconda guerra mondiale non può essere individuato in una data anteriore al 2004, dal momento che solo a partire dalla sentenza delle Sezioni unite della S.C. n. 5044 del 2004 può considerarsi rispondente al “diritto vivente” l’esclusione dell’immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri rispetto agli atti posti in essere in violazione dei diritti fondamentali dell’individuo.

In relazione al pregiudizio di natura permanente subito dal proprietario di un immobile per effetto della realizzazione di un’opera di pubblica utilità, Sez. 3, n. 19806/2024, Rubino, Rv. 671814-01, ha ravvisato il dies a quo del termine prescrizionale decennale del diritto alla corresponsione dell’indennizzo ex art. 44 del d.lgs. n. 327 del 2001 nel momento in cui la detta opera divenga concretamente utilizzabile (nella specie, si trattava di immissioni di rumori provenienti dal traffico veicolare su una tangenziale, che la S.C. ha escluso potessero essere ricondotti alla fattispecie di illecito permanente di cui all’art. 844 c.c.).

Infine, Sez. 3, n. 05212/2024, Iannello, Rv. 670189-01, ha statuito che, ai fini della decorrenza del termine quinquennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, nei casi previsti dall’art. 2947, comma 3, secondo periodo, c.c., nella nozione di sentenza penale irrevocabile deve ritenersi compresa anche quella di non luogo a procedere ex art. 425 c.p.p., in coerenza con la ratio della disposizione citata di escludere l’effetto (più favorevole per il danneggiato) dell’applicazione del termine prescrizionale più ampio previsto per il reato, nei casi in cui il procedimento penale per gli stessi fatti causativi di responsabilità civile non abbia avuto un esito fausto per il danneggiato.

Per quel che riguarda, invece, l’interruzione della prescrizione del diritto al risarcimento del danno scaturente da reato, Sez. 3, n. 21049/2024, Dell’Utri, Rv. 671840-01, ne ha ribadito la natura permanente (fino all’irrevocabilità della sentenza che definisce il processo penale) in ipotesi di costituzione di parte civile, anche nei confronti dei coobbligati solidali rimasti estranei al processo penale (nella specie, relativa alla responsabilità solidale della Consob per omessa vigilanza sull’operato di due società di intermediazione finanziaria, i cui esponenti erano stati sottoposti a giudizio penale per i reati di appropriazione indebita e bancarotta, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva riconosciuto effetto interruttivo istantaneo - e non permanente - all’istanza di ammissione al passivo fallimentare delle suddette società, formulata dai risparmiatori danneggiati).

8. Il danno non patrimoniale.

8.1. Nozione e caratteri del danno non patrimoniale.

Nel solco inaugurato da Sez. U, n. 26972/2008, Preden, Rv. 605493-01, la più significativa frontiera risarcitoria del danno non patrimoniale è quella che abbraccia i pregiudizi conseguenti alla lesione di interessi inviolabili della persona costituzionalmente garantiti.

L’aggancio alla natura fondamentale del diritto alla dignità umana, riconducibile agli artt. 2 e 24 Cost., ha consentito a Sez. 3, n. 03642/2024, Porreca, Rv. 670093-01, di escludere che la proponibilità, contro la Repubblica Federale di Germania, della domanda volta al risarcimento dei danni conseguenti alla commissione, da parte del regime nazista, di crimini contro l’umanità nei confronti di cittadini italiani (nella specie, la cattura in Grecia e la successiva deportazione in un lager tedesco, con adibizione ai lavori forzati in condizione di schiavitù tra il 1943 e il 1945) sia preclusa dalla norma consuetudinaria internazionale che sancisce l’immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile per gli atti compiuti iure imperii.

Ulteriore requisito di risarcibilità del danno non patrimoniale, ai sensi dell’art. 2059 c.c., è che la lesione sia “seria” e produttiva di un pregiudizio “grave” (ovvero non “bagatellare”). E invero, occupandosi della lesione del “diritto alla serenità personale e familiare” conseguente a immissioni illecite, Sez. 3, n. 02203/2024, Pellecchia, Rv. 670016-02, dopo aver sottolineato che il danno che ne consegue non è in re ipsa, ma deve essere allegato in maniera circostanziata (con riferimento a fatti specifici, indicativi del lamentato peggioramento qualitativo della vita, attraverso il raffronto tra la situazione precedente e quella successiva alle immissioni) e poi provato, anche mediante presunzioni, ha cassato la sentenza di merito che aveva accolto la domanda risarcitoria preordinata al risarcimento del danno non patrimoniale asseritamente subito dagli originari attori in conseguenza di una frana verificatasi a poca distanza dalla loro abitazione, causata da lavori eseguiti dalla convenuta nel suo fondo. Nella circostanza, la Terza sezione ha evidenziato come il giudice di merito avesse accolto la domanda senza accertare se l’allegazione degli attori fosse idoneamente circostanziata per la necessaria verifica in concreto della gravità della lesione del diritto e della serietà del danno, tenuto conto che la stessa riconducibilità del “rischio frana” nell’ambito delle immissioni intollerabili avrebbe dovuto essere oggetto di adeguata valutazione.

Ancora in ambito di responsabilità medica (nel caso di specie, per l’omessa diagnosi di una malformazione che aveva determinato la morte del feto), Sez. 3, n. 30218/2024, Cricenti, Rv. 672917-01, ha sancito la risarcibilità del danno da lesione del diritto all’autodeterminazione, costituito dalla perdita della possibilità di accettare l’evento con minore intensità emotiva e psicologica, conseguentemente cassando con rinvio la sentenza che aveva negato il risarcimento del danno subito dai genitori per non essersi potuti preparare alla nascita di un feto morto.

Una significativa pronuncia (Sez. 3, n. 33290/2024, Rubino, Rv. 673347-01, -02, -03, -04) si è occupata, poi, del danno non patrimoniale da illegittima sottoposizione a trattamento sanitario obbligatorio, il quale non dà titolo alla percezione dell’indennizzo forfettario da riparazione per ingiusta detenzione (oggetto di una previsione speciale, insuscettibile di applicazione analogica ad altre ipotesi di privazione della libertà personale) ma è risarcibile, secondo le regole ordinarie, quale ingiustificata compressione del diritto inviolabile alla libertà personale costituzionalmente tutelato, indipendentemente dalla eventuale ricorrenza di un danno alla salute. Peraltro, l’annullamento del provvedimento che dispone un trattamento sanitario obbligatorio non esonera il destinatario che agisce per il risarcimento del danno dall’onere di dimostrare l’esistenza di un pregiudizio ingiusto conseguente all’illegittimo trattamento subito, dovendosi escludere qualsiasi automatismo. Da tale angolo visuale, la condizione di eventuale fragilità psicologica o psichica del paziente illegittimamente sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio non costituisce una condizione ostativa all’apprezzabilità delle conseguenze pregiudizievoli dell’illecito, vuoi in relazione alla componente di sofferenza pura vuoi in relazione al pregiudizio nella sfera dinamico-relazionale, assumendo, invece, rilevanza ai fini dell’accertamento del danno, nel quale si deve tenere conto della particolare condizione del potenziale danneggiato per verificare se la privazione della libertà personale ridondi in una particolare sofferenza o se, al contrario, venga limitatamente o non apprezzabilmente percepita come tale dal soggetto, così come si deve verificare se e in che misura il rapporto già eventualmente difficoltoso della persona psicologicamente fragile con gli altri sia stato negativamente intaccato, nell’immagine e nella considerazione sociale, dalla sottoposizione a TSO.

Sul piano del danno-conseguenza, Sez. 3, n. 30461/2024, Cricenti, Rv. 672920-01, pronunciandosi nell’ambito della responsabilità sanitaria, ha ricordato, in linea generale, come il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, debba rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l’aspetto interiore del danno (c.d. danno morale) quanto il suo impatto modificativo in pejus sulla vita quotidiana (il danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell’accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell’insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e dell’intervento del legislatore (artt. 138 e 139 c.ass., come modificati dalla l. n. 124 del 2017) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti. Anche Sez. L, n. 21527/2024, Tricomi, Rv. 671947-01 (espressasi in tema di risarcimento del danno non patrimoniale subito dal lavoratore per demansionamento e dequalificazione), ha sancito che il diritto al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, dell’esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all’espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Tale pregiudizio non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare il demansionamento ma anche di fornire la prova ex art. 2697 c.c. del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con l’inadempimento datoriale.

Altra (tradizionale) frontiera di risarcibilità del danno non patrimoniale è quella della ricorrenza di una fattispecie di reato, in virtù del collegamento tra l’art. 2059 c.c. e l’art. 185 c.p. Sez. 3, n. 13093/2024, Porreca, Rv. 670920-01, ha statuito, sul punto, che la denuncia o la proposizione di una querela per un reato perseguibile d’ufficio possono costituire fonte di responsabilità civile a carico del denunciante o del querelante, in caso di successivo proscioglimento o assoluzione del denunciato (o querelato), solo ove contengano gli elementi costitutivi (oggettivo e soggettivo) del reato di calunnia, poiché, al di fuori di tale ipotesi, l’attività del pubblico ministero titolare dell’azione penale si sovrappone all’iniziativa del denunciante-querelante, interrompendo ogni nesso causale tra denuncia calunniosa e danno eventualmente subito dal denunciato (o querelato). Sez. 3, n. 05701/2024, Rubino, Rv. 670622-01, invece, nel confermare la sentenza di merito che aveva escluso la sussistenza di una diffamazione al cospetto di più comunicazioni inviate, sul canale Facebook privato, ciascuna ad un singolo destinatario (non potendo presumersi che fossero necessariamente destinati alla diffusione ad altre persone), ha fondato tale conclusione sulla considerazione per la quale l’elemento oggettivo del reato in questione, nell’ipotesi di comunicazione con una sola persona, sussiste solo nell’ipotesi in cui l’agente esprima la volontà o ponga in essere un comportamento tale da provocare l’ulteriore diffusione del contenuto diffamatorio attraverso il destinatario, non essendo sufficienti le caratteristiche intrinseche dello strumento di comunicazione utilizzato a far ritenere l’implicita accettazione, da parte del mittente, del rischio di diffusione.

8.2. Il danno morale.

Consolidando il processo di “autonomizzazione” del danno morale rispetto al danno biologico (iniziato a partire da Sez. 3, n. 00901/2018, Travaglino, Rv. 647125-01-02-03-04, e Sez. 3, n. 07513/2018, Rossetti, Rv. 648303-01), Sez. 3, n. 31684/2024, Vincenti, Rv. 672982-02, ha nuovamente affermato che l’incremento fino al 30%, stabilito dall’art. 138, comma 3, del codice delle assicurazioni, ha ad oggetto esclusivamente il danno biologico e non trova, dunque, applicazione con riferimento al danno morale, il quale, ricorrendone le condizioni, dev’essere liquidato autonomamente, secondo quanto previsto dal comma 2, lett. e), dello stesso art. 138.

Sez. 3, n. 20661/2024, Dell’Utri, Rv. 671957-01, ha perspicuamente osservato come l’apprezzamento del danno morale (caratterizzato da una dimensione eminentemente soggettiva e interiore, cui non corrisponde sempre una fenomenologia suscettibile di percezione immediata dalle parti contrapposte al danneggiato) postuli una più articolata considerazione degli oneri di allegazione imposti alla parte, ai quali si accompagna la doverosa utilizzazione, da parte del giudice, della categoria delle massime di esperienza, che possono da sole fondarne il convincimento. Quanto alla sua liquidazione, è possibile parametrarla ad una percentuale del concorrente danno biologico, alla cui vicenda genetica, nonostante l’autonomia concettuale, esso pur sempre si riannoda.

8.3. Il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale.

Marcando una distinzione circa le modalità di estrinsecazione delle due componenti del danno non patrimoniale, rispetto alla lesione della salute, Sez. 3, n. 26185/2024, Iannello, Rv. 672628-01, ha affermato che, nel danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, l’incidenza incrementale delle conseguenze pregiudizievoli rispetto alla residua durata della sopravvivenza della vittima è meno accentuata rispetto al pregiudizio dinamico-relazionale da lesione del diritto alla salute, in ragione del ruolo preponderante assunto dalla componente di lutto e dolore interiore, la quale raggiunge la massima intensità nel periodo immediatamente successivo all’evento, per poi stabilizzarsi nell’arco temporale successivo.

In ordine alla legittimazione attiva ad invocare tale tipologia di pregiudizio, Sez. 3, n. 05769/2024, Spaziani, Rv. 670338-01, ha confermato che la presunzione iuris tantum di sussistenza del pregiudizio si appunta in capo ai membri della famiglia nucleare “successiva” (coniuge e figli) così come a quelli della famiglia originaria (genitori e fratelli), senza che assuma di per sé rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti. Tale presunzione impone al terzo danneggiante l’onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell’aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita, ma non riguarda, invece, l’aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell’effettività, della consistenza e dell’intensità della relazione affettiva (desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova).

In relazione ad ipotesi non già di decesso ma di lesione della salute del congiunto (e, dunque, di lesione e non già di perdita del rapporto parentale), Sez. 3, n. 23300/2024, Guizzi, Rv. 672063-01, ha ricordato che la lesione del rapporto parentale può produrre dei danni apprezzabili in termini dinamico relazionali o, sul piano morale soggettivo, come sofferenza, non richiedendosi necessariamente la concorrente sussistenza di una lesione dell’integrità psicofisica del congiunto; tali danni possono essere dimostrati con ricorso alla prova presuntiva, in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta illecita.

8.4. Il danno non patrimoniale da lesione dei diritti della personalità.

Un primo gruppo di pronunce pubblicate nell’anno in rassegna ha riguardato il tema dei limiti del diritto di cronaca giornalistica, che - ha puntualizzato Sez. 3, n. 04955/2024, Ambrosi, Rv. 670125-01 - si differenzia dal diritto di critica, sotto il profilo del canone della verità, dal momento che, relativamente al primo, è richiesta la continenza dei fatti narrati tanto in senso formale quanto in senso sostanziale, mentre relativamente al secondo (il quale non si concreta nella mera narrazione dei fatti, ma nell’espressione di un giudizio - necessariamente soggettivo - rispetto agli stessi), l’opinione dell’autore può essere esternata anche con l’uso di un linguaggio colorito e pungente, purché non leda l’integrità morale del soggetto interessato (nel caso di specie, specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, sulla erronea premessa che il canone della verità si atteggi nella stessa maniera nell’ambito della cronaca e della critica, aveva affermato la natura diffamatoria di un articolo di stampa nel quale erano state contestualmente riportate, così ponendole in connessione tra loro, la notizia delle irregolarità nello svolgimento di un concorso da ricercatore e quella degli appalti universitari “d’oro” presso la medesima università, circostanza fatte oggetto di una inchiesta penale e di indiscutibile interesse pubblico).

L’esimente dell’esercizio del diritto di cronaca è - in linea di massima - integrato allorquando il giornalista riporti notizie ricevute dall’autorità investigativa o giudiziaria, della cui fonte egli non è tenuto, quindi, ad accertare l’attendibilità, ferma restando la necessità di verificare in modo completo e specifico, mediante un necessario aggiornamento temporale, la veridicità della notizia al momento della sua divulgazione (Sez. 1, n. 19028/2024, Parise, Rv. 671680-01). Sez. 3, n. 26789/2024, Fiecconi, Rv. 672534-01, ha affermato, sul punto, che, per ritenere integrata l’esimente del diritto di cronaca giudiziaria è necessario che l’attribuzione del fatto illecito ad un soggetto corrisponda a quella presente negli atti giudiziari e nell’oggetto dell’imputazione, sia sotto il profilo dell’astratta qualificazione che della sua concreta gravità, con la conseguenza che essa non è invocabile se il cronista attribuisce ad un soggetto un fatto diverso nella sua struttura essenziale rispetto a quello per cui si indaga, idoneo a cagionare una lesione della reputazione. Nell’occasione, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva affermato la responsabilità delle testate giornalistiche, le quali avevano erroneamente addebitato ad una persona il reato di concorso esterno in associazione mafiosa, in luogo di quello, effettivamente contestato, di intestazione fittizia di beni con l’aggravante della finalità di agevolare l’associazione mafiosa.

Non è esonerato dall’obbligo di controllo il giornalista che tragga la notizia da una cd. fonte confidenziale, anche se inaccessibili siano le fonti di verifica coincidenti con gli organi e gli atti di un’indagine giudiziaria, dovendo egli, pertanto, mettere in conto anche la possibilità di soprassedere del tutto alla pubblicazione (Sez. 1, n. 19028/2024, Parise, Rv. 671680-02).

Nell’anno in rassegna, la giurisprudenza di legittimità ha rivolto la sua attenzione anche alla peculiare figura del cd. giornalismo d’inchiesta, in relazione al quale - ha precisato Sez. 1, n. 12773/2024, Tricomi, Rv. 671332-01 - l’operatività dell’esimente si fonda sul requisito del perseguimento dell’interesse pubblico generale, occorrendo a tal fine considerare che il ruolo civile e utile alla vita democratica di una collettività, svolto attraverso la divulgazione della notizia, richiede una valutazione sulla sua attualità, con riferimento al momento in cui la conoscenza dei fatti è sorta ed al contesto sociale in cui è proposta la pubblicazione, piuttosto che al momento in cui si sono svolti i fatti che la integrano. In tale cornice, Sez. 3, n. 15755/2024, Rubino, Rv. 671260-01, ha chiarito che i fatti, esposti nel rispetto del criterio della verità, possono essere analizzati, interpretati e posti in correlazione tra loro col contributo di originalità proprio dell’approfondimento giornalistico, restando il contegno del giornalista scriminato allorché risulti chiaro, all’interno dell’articolo, quali sono i fatti obiettivi e quale la loro lettura e valutazione, in modo da non alterare la percezione del lettore.

Di notevole interesse - nell’anno in esame - Sez. 3, n. 25876/2024, Fiecconi, Rv. 672423-02 e -03, pronunciatasi sull’esimente prevista, per i componenti del Consiglio superiore della magistratura, dall’art. 32-bis della l. n. 195 del 1958 (secondo cui “i componenti del Consiglio superiore non sono punibili per le opinioni espresse nell’esercizio delle loro funzioni, e concernenti l’oggetto della discussione”). Nel confermare la sentenza impugnata che ne aveva escluso l’applicabilità in riferimento alla dichiarazione di non idoneità di un magistrato a rivestire la carica di dirigente di un ufficio (resa da un consigliere a soggetti ed in luoghi estranei al contesto consiliare), la S.C. ha ricordato che tale guarentigia costituisce una causa di non punibilità specifica avente per oggetto le sole manifestazioni del pensiero strumentali all’oggetto ed al fine della discussione consiliare, non bastando a tal fine una mera occasionalità, ma essendo necessario un più stretto legame con l’esercizio delle funzioni costituzionalmente spettanti ai componenti del Consiglio, altrimenti convertendosi l’esimente in un possibile strumento di abusi. Ha aggiunto, inoltre, la Corte, che essa non integra un’ipotesi di esclusione della colpevolezza di comportamenti diversamente vietati, ma costituisce un elemento impeditivo della oggettiva configurabilità di un illecito nelle dichiarazioni da essi rese, che siano strumentali all’attività costituzionalmente necessaria del Consiglio, di modo che, qualora un componente del Consiglio superiore della magistratura, convenuto in un giudizio civile per rispondere delle opinioni da lui espresse, abbia rinunciato al favor innocentiae ed esplicitamente subordinato l’esame del merito della controversia alla verifica della non punibilità della sua condotta, l’accertamento della sussistenza delle condizioni per l’applicabilità dell’esimente è pregiudiziale all’indagine sulla veridicità e sul carattere diffamatorio delle dichiarazioni da lui rese, giacché questa indagine, se operata anteriormente al vaglio negativo delle attribuzioni dell’organo di autogoverno, si risolverebbe in una sostanziale elusione della ratio dell’insindacabilità, in sede giurisdizionale, del pensiero manifestato dal consigliere nello svolgimento delle sue funzioni.

Sotto il profilo processuale (e con riferimento al sistema anteriore alla cd. Riforma Cartabia), Sez. 3, n. 04105/2024, Ambrosi, Rv. 670100-01, ha escluso la configurabilità di una mutatio libelli nell’ipotesi in cui, a fondamento della domanda, venga dedotta inizialmente la violazione del requisito della continenza formale (nella specie l’illecito accostamento del calciatore al giro delle scommesse clandestine) e, in sede di prima memoria ex art. 183 c.p.c.(ratione temporis vigente), la violazione del requisito della verità (intesa come omessa informazione del dubbio che gli inquirenti avrebbero formulato circa la vera identità del calciatore citato nelle intercettazioni), posto che il thema decidendum, costituito dall’accertamento della sussistenza dei presupposti della diffamazione a mezzo stampa a fini risarcitori, rimane immutato. Sez. 3, n. 04955/2024, Ambrosi, Rv. 670125-02, invece, ha posto in rilievo come l’attività di qualificazione giuridica di un fatto, così come emergente nella sua realtà storica dagli atti del processo di merito e dallo stesso contenuto della sentenza impugnata, è suscettibile di verifica e riesame in sede di legittimità, anche per una ragione giuridica diversa da quella indicata dalla parte ed individuata d’ufficio, conseguendone la possibilità, nel caso di specie, di rivalutare la portata diffamatoria di un articolo di stampa nella più specifica dimensione del c.d. giornalismo d’inchiesta, a fronte di una sua considerazione, da parte del giudice di merito, dal diverso angolo visuale del diritto di critica.

La prova del danno conseguenza può essere fornita con ricorso al notorio e tramite presunzioni, assumendo, come idonei parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell’offesa e la posizione sociale della vittima, tenuto conto del suo inserimento in un determinato contesto sociale e professionale (Sez. 3, n. 34635/2024, Valle, Rv. 673337-01). Sez. 3, n. 20269/2024, Porreca, Rv. 671821-01, in un caso in cui l’attore aveva agito per il risarcimento dei danni conseguenti alla diffusione, nel corso di una trasmissione radiofonica, di notizie diffamatorie nei riguardi del fratello (deceduto sei anni prima), dopo aver premesso che il pregiudizio da sofferenza morale e reputazionale - derivante dall’attribuzione di condotte disonorevoli e indimostrate a componenti deceduti della famiglia “successiva” (coniuge e figli) e “originaria” (genitori e fratelli) -non è in re ipsa, ma si presume iuris tantum, ha cassato con rinvio la sentenza d’appello che aveva rigettato la domanda erroneamente ritenendo che non vi fosse prova del danno conseguenza, tenuto conto del fatto che i due fratelli avevano una differenza di età di quasi vent’anni ed erano vissuti in diverse realtà geografiche, tanto far presumere un’autonomia delle rispettive sfere di vita.

In un caso in cui era stata lesa la reputazione artistica di un musicista attraverso affermazioni inserite nel sito internet del suo gruppo musicale, Sez. 3, n. 23024/2024, Ambrosi, Rv. 672136-01, ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la possibilità di ridurre il risarcimento in ragione di una serie di dedotte provocazioni (tra cui la violazione di un marchio nella titolarità dei ricorrenti), sul presupposto che non ricorresse la fattispecie di cui all’art. 1227 c.c., poiché la determinazione di tenere la condotta illecita da parte del danneggiante costituisce causa autonoma dell’evento lesivo, il quale, per contro, non può ritenersi legato al fatto della provocazione da una connessione rispondente ad un principio di regolarità causale.

In relazione ad ipotesi di responsabilità per diffamazione realizzata con mezzi diversi dalla stampa, Sez. 3, n. 05277/2024, Rubino, Rv. 670336-01, ha opinato che, ove le dichiarazioni che si assumono offensive siano state rese, in funzione difensiva, in seno a un procedimento disciplinare, la verifica dell’eventuale riconducibilità delle stesse nell’ambito del legittimo esercizio del diritto di difesa dev’essere compiuta in via logicamente preliminare rispetto all’accertamento della sussistenza dei presupposti della speciale esimente di cui all’art. 598 c.p. La fattispecie giunta all’esame della S.C. riguardava le dichiarazioni rese, nell’ambito di un procedimento disciplinare, da due commercialisti all’indirizzo di un collega che aveva presentato un esposto nei loro confronti. La Terza sezione ha cassato la sentenza di merito, che aveva ritenuto integrato il reato di diffamazione senza verificare se le stesse si fossero mantenute nei limiti del legittimo esercizio del diritto di difesa, e, decidendo la causa nel merito, ha rigettato la domanda risarcitoria, in considerazione della mancanza di allegazione e prova della diffusione delle suddette dichiarazioni al di fuori del procedimento in questione.

Con riferimento alla diffusione sulla rete internet di contenuti diffamatori, Sez. 1, n. 09068/2024, Caiazzo, Rv. 671082-01, ha affermato che il responsabile di una trasmissione televisiva eccedente i limiti della critica giornalistica, condannato alla rimozione dai motori di ricerca dei filmati e delle notizie riproduttive della stessa, è tenuto a dimostrare di aver posto in pratica ogni iniziativa volta a rendere edotti i terzi, che se ne siano appropriati, circa l’illegittima diffusione dei filmati, già negativamente valutati sul piano dell’offesa alla dignità delle persone coinvolte, nonché di essersi attivato per ottenere la cessazione dell’illegittimo trattamento, venendo in rilievo un’obbligazione di mezzi e non di risultato.

Al di fuori del campo della diffamazione, in tema di abusiva diffusione dell’immagine di minori, è da registrare la presa di posizione di Sez. 1, n. 23018/2024, Reggiani, Rv. 672280-02, nel senso che l’illecita diffusione del ritratto del bambino per fini di pubblicità commerciale, effettuata senza il consenso di uno dei genitori, dà diritto al risarcimento del danno ove sia accertata una seria ed effettiva lesione alla riservatezza dell’immagine della persona, bene primario tutelato in sé quale elemento caratterizzante l’individuo che può essere pregiudicato indipendentemente dall’indicazione del nome o delle generalità del minore (nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di rigetto della domanda risarcitoria, avanzata dal genitore per l’illegittima divulgazione a fini pubblicitari dell’immagine del figlio, poiché aveva dato rilievo alla mancata diffusione, insieme alle foto, delle generalità del minore, anziché verificare l’effettività e serietà della lesione).

9. La liquidazione del danno non patrimoniale.

In ragione dell’intrinseca natura del danno non patrimoniale, particolare rilievo assumono i criteri mediante i quali il giudice è chiamato a procedere alla liquidazione equitativa di cui al combinato disposto degli artt. 2056 e 1226 c.c..

In linea generale, Sez. 1, n. 20871/2024, Dongiacomo, Rv. 672085-01, ha rimarcato che, ai fini della liquidazione equitativa di un danno non patrimoniale è necessario che il giudice di merito proceda dapprima all’individuazione di un parametro quantitativo monetario direttamente o indirettamente collegato alla natura degli interessi incisi dal fatto dannoso e, di seguito, all’adeguamento di detto parametro attraverso il riferimento a uno o più fattori oggettivi, controllabili e non manifestamente incongrui - né per eccesso, né per difetto - idonei a consentire a posteriori il controllo dell’intero percorso di specificazione dell’importo liquidato. Il caso in esame concerneva il danno da lesione dell’immagine e reputazione commerciale di una società, la cui dimostrazione il giudice di merito aveva erroneamente ritenuto non raggiunta per il sol fatto che la stessa non avesse prodotto in giudizio i propri bilanci, non considerando che questi ultimi sono destinati ad esporre solo dati di carattere economico-patrimoniale, ma non sono di per sé significativi del pregiudizio non patrimoniale lamentato dalla società istante.

Pronunciandosi in tema di risarcimento del danno subito dal figlio per l’abbandono di uno dei genitori, Sez. 1, n. 31552/2024, Parise, Rv. 673239-01, ha posto in evidenza che la liquidazione equitativa, per non essere arbitraria, presuppone che il giudice di merito indichi i criteri seguiti per determinare l’entità del risarcimento, risultando il suo potere discrezionale sottratto a qualsiasi sindacato in sede di legittimità solo ove dia conto che sono stati considerati i dati di fatto acquisiti al processo come fattori costitutivi dell’ammontare dei danni liquidati (nel caso di specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, per il periodo antecedente all’accertamento giudiziale di paternità, aveva decurtato il danno da abbandono genitoriale - valorizzando il dato, in sé neutro, dell’incertezza della qualità ed intensità della relazione parentale -, negando qualsivoglia risarcimento per il periodo successivo al raggiungimento della maggiore età).

Come noto, nell’intento di coniugare equità e (tendenziale) uniformità, la giurisprudenza fa normalmente ricorso, per la liquidazione del danno non patrimoniale, a tabelle che rappresentano la cristallizzazione della casistica relativa a una determinata tipologia di pregiudizio.

Con riguardo al danno da lesione del diritto all’autodeterminazione, per esempio, Sez. 3, n. 02539/2024, Rubino, Rv. 670070-01, ha affermato che le tabelle predisposte dal Tribunale di Milano, pur non vincolando il giudice (non avendo valore normativo), costituiscono un valido parametro di riferimento per una valutazione il più possibile conformata al caso concreto. Con riferimento, invece, al danno da diffamazione a mezzo stampa, Sez. 1, n. 08248/2024, Campese, Rv. 670567-01, ha statuito che, al fine di garantire un’adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto e un’uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno non patrimoniale deve essere liquidato, in via equitativa, secondo i criteri elaborati dal Tribunale di Milano, che - salva la possibilità di applicare dei correttivi alla luce della specifica situazione - prevedono parametri oggettivi e largamente diffusi, tra i quali: la notorietà del diffamante, la carica pubblica o il ruolo istituzionale o professionale eventualmente ricoperti dalla persona diffamata, la natura della condotta diffamatoria, l’esistenza di condotte diffamatorie singole o reiterate, lo spazio occupato dalla notizia diffamatoria, l’intensità dell’elemento psicologico in capo all’autore della diffamazione, il mezzo con cui è stata perpetrata la diffamazione e la sua diffusione, la risonanza mediatica suscitata dalle notizie, la natura e l’entità delle conseguenze sull’attività professionale e sulla vita del diffamato, la rettifica successiva o lo spazio dato a dichiarazioni correttive del diffamato.

9.1. La liquidazione del danno biologico.

Come noto, sistema generalizzato per la liquidazione del danno alla persona derivante da lesione della salute è il metodo tabellare c.d. a punto variabile, cui si richiamano (con riguardo al settore della circolazione stradale) gli artt. 138 e 139 c.ass. (come novellati dall’art. 1, commi 17 e 19, della l. n. 124/2017), il primo dei quali recentemente attuato con l’approvazione della Tabella unica nazionale delle macropermanenti di cui al d.P.R. n. 12 del 2025.

Agli art. 138 e 139 cod. ass. fa rinvio l’art. 7, comma 4, della l. n. 24/2017, estendendone i criteri alla liquidazione del danno alla salute da responsabilità sanitaria. Sul punto, Sez. 3, n. 31868/2024, Graziosi, Rv. 673175-01, ha affermato che la norma contenuta nell’art. 3, comma 3, del d.l. n. 158 del 2012 (convertito dalla l. n. 189 del 2012) e sostanzialmente riprodotta nell’art. 7, comma 4, della l. n. 24 del 2017, trova applicazione anche nelle controversie relative ad illeciti commessi e a danni prodotti anteriormente alla sua entrata in vigore, nonché ai giudizi pendenti a tale data (con il solo limite del giudicato interno sul quantum), in quanto la disposizione, non incidendo retroattivamente sugli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilità civile, non intacca situazioni giuridiche precostituite ed acquisite al patrimonio del soggetto leso, ma si rivolge direttamente al giudice, delimitandone l’ambito di discrezionalità e indicando il criterio tabellare quale parametro equitativo nella liquidazione del danno.

Una serie di pronunce emesse nel 2024 ha preso in esame gli effetti, in punto di liquidazione del danno, di modificazioni in pejus delle condizioni di salute del danneggiato, intervenute a distanza di tempo dalla lesione (per cause riconducibili o meno a quest’ultima).

Anzitutto, va menzionata Sez. 3, n. 32565/2024, Vincenti, Rv. 673113-01, la quale, richiamandosi al dictum di Sez. 3, n. 28986/2019, Rossetti, Rv. 656174-01, ha ribadito che la preesistenza della malattia o menomazione in capo al danneggiato costituisce una concausa naturale dell’evento di danno, irrilevante in virtù del precetto dell’equivalenza causale dettato dall’art. 41 c.p., e di essa non deve tenersi conto nella determinazione del grado di invalidità permanente; invece, le menomazioni preesistenti “concorrenti” possono essere apprezzate ai fini della liquidazione e rispetto al maggior danno causato: dapprima, vanno stimate in punti percentuali l’invalidità complessiva (risultante cioè dalla menomazione preesistente sommata a quella causata dall’illecito) e quella preesistente; poi, entrambe le percentuali devono essere convertite in una somma di denaro; infine, si procede a sottrarre dal valore monetario dell’invalidità complessivamente accertata quello corrispondente al grado di invalidità preesistente, fermo restando l’esercizio del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa secondo la cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, ove lo impongano le circostanze del caso concreto (i medesimi principi sono stati espressi, in tema di responsabilità sanitaria, da Sez. 3, n. 20894/2024, Vincenti, Rv. 671911-01; Sez. 3, n. 21261/2024, Rubino, Rv. 671935-01, e Sez. 3, n. 21261/2024, Rubino, Rv. 671935-02, secondo cui, in ipotesi di concorso tra una menomazione non imputabile ad errore medico ed altra a questo riconducibile, il pregiudizio può essere liquidato secondo i criteri del cd. danno differenziale solo nel caso in cui, con giudizio controfattuale ex post, sia accertato che le due tipologie di postumi sono tra loro in rapporto di concorrenza - non di semplice coesistenza - e, cioè, quando i postumi della causa iatrogena sono soltanto aggravati dalla menomazione preesistente alla responsabilità del sanitario oppure quando la presenza della prima tipologia di postumi incide negativamente su quelli derivanti da errore medico aggravando la situazione del soggetto leso, dovendosi altrimenti - se la menomazione risulta soltanto coesistente - liquidare interamente il danno iatrogeno).

Con riguardo al cd. rischio latente (da intendersi come la possibilità che i postumi, per la loro gravità, provochino un nuovo e diverso pregiudizio consistente in un’ulteriore invalidità o nella morte ante tempus), Sez. 3, n. 29815/2024, Cirillo, Rv. 672902-01, ha chiarito che esso va considerato nella determinazione del grado percentuale di invalidità permanente secondo le indicazioni della medicina legale, con la conseguenza che, qualora il grado di invalidità sia determinato tenendo in conto detto rischio, il danno biologico va liquidato in relazione alla concreta minore speranza di vita del danneggiato e non della durata media della vita; se, invece, il rischio latente non è stato incluso nella determinazione del grado percentuale di invalidità permanente (o perché non contemplato dal barème utilizzato o per omissione del consulente), il giudice deve tenerlo in considerazione maggiorando la liquidazione in via equitativa, anche eventualmente scegliendo il valore monetario del punto di invalidità previsto per una persona della medesima età della vittima e, dunque, in base alla durata media nazionale della vita, anziché alla speranza di vita del caso concreto (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva liquidato il danno biologico occorso ad una neonata in base all’aspettativa di vita media, anche se dalla c.t.u. era emerso che la gravissima patologia dalla stessa contratta aveva ridotto la sua aspettativa di vita a trent’anni, in ragione del rilievo che, a causa della elevatissima percentuale di invalidità permanente riportata, pari al 92,5%, il rischio latente non avrebbe potuto essere liquidato con aumento della percentuale di invalidità).

Sul danno cd. lungolatente (quello, cioè, i cui effetti si producono a distanza di tempo rispetto alla lesione) si è espressa Sez. 3, n. 02725/2024, Porreca, Rv. 670072-01, puntualizzando come, ai fini dell’individuazione dell’età del danneggiato (rilevante per la quantificazione tabellare del risarcimento da invalidità permanente) bisogna far riferimento non già il momento della contrazione della malattia bensì quello della manifestazione dei sintomi incidenti sull’integrità fisica, mentre l’acquisita consapevolezza della specifica e grave patologia diagnosticata, eventualmente anche precedente all’apparizione dei sintomi, può far sorgere il diritto al risarcimento del danno morale da sofferenza.

Per quanto attiene alla liquidazione dei danni non patrimoniali in ipotesi in cui il soggetto danneggiato muoia dopo un apprezzabile lasso di tempo dall’evento lesivo, Sez. 3, n. 04658/2024, Scoditti, Rv. 670231-01, ha affermato che la determinazione del risarcimento dovuto a titolo di danno biologico iure hereditatis, nel caso in cui il danneggiato sia deceduto dopo un apprezzabile lasso di tempo dall’evento lesivo, va commisurata all’invalidità temporanea rapportabile a tale periodo, ferma restando la necessità di adeguarla alle circostanze del caso concreto, tenuto conto che il pregiudizio, pur temporaneo, ha raggiunto la massima intensità, esitando nella morte e non già nella stabilizzazione dei postumi. Sulla base di tale regula juris, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, a fronte della morte intervenuta, a causa di precedente contagio da emotrasfusioni infette, a distanza di oltre due anni e mezzo dalla diagnosi di cirrosi epatica da HCV, aveva liquidato il danno biologico invocato iure hereditatis dagli attori rapportandolo all’invalidità permanente, anziché all’invalidità temporanea.

Si è occupata del danno biologico cd. terminale anche Sez. 3, n. 33009/2024, Dell’Utri, Rv. 673107-03, confermando che esso non può essere liquidato attraverso la meccanica applicazione dei criteri contenuti nelle tabelle in relazione al danno biologico temporaneo, essendo tenuto il giudice di merito ad operare non solo i necessari adattamenti alle circostanze del caso concreto, ma anche a verificare la congruità dei risultati conseguiti in rapporto al carattere non meramente simbolico degli importi liquidati rispetto all’entità del pregiudizio; congruità che, nel caso di specie, non poteva ritenersi non rispettata, avendo il giudice di merito liquidato il gravissimo danno sofferto da un bimbo, partorito in condizione di gravissima sofferenza respiratoria, entrato immediatamente in coma e successivamente deceduto all’età di due mesi, con un importo di poco più di € 17.000,00, giudicato tale da non superare la soglia del mero carattere simbolico.

Laddove la morte intervenga dopo la stabilizzazione dei postumi, ma per causa non ricollegabile all’originaria menomazione (cd. danno definito da premorienza), il risarcimento spettante iure successionis agli eredi della vittima dev’essere parametrato alla durata effettiva della sua vita e non a quella statisticamente probabile, sulla base del criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti (Sez. 3, n. 15112/2024, Scoditti, Rv. 671181-01).

Se invece si accerti che l’errore medico (o, più in generale, l’illecito posto in essere dal danneggiante) ha anticipato la morte del paziente (o, più in generale, del danneggiato), in favore degli eredi è risarcibile soltanto il danno biologico differenziale determinato dalla peggiore qualità della vita effettivamente vissuta e il danno morale da lucida consapevolezza della anticipazione della morte, se esistente e a far data dall’acquisizione di tale consapevolezza in vita; mentre, se vi è incertezza sulle conseguenze quoad vitam dell’errore medico, sarà risarcibile iure hereditario il solo danno da perdita delle chance di sopravvivenza, qualora ricorrano i presupposti di serietà, apprezzabilità, concretezza e riferibilità eziologica certa della perdita di quella chance alla condotta, mentre non è in alcun caso risarcibile il danno da “perdita anticipata della vita”, suscettibile di ristoro ai congiunti iure proprio quale pregiudizio da minor tempo vissuto col congiunto (Sez. 3, n. 21415/2024, Porreca, Rv. 672042-01).

Infine, occorre dar conto del principio affermato, in materia processuale, da Sez. 3, n. 08547/2024, Scoditti, Rv. 670519-01, alla cui stregua non può considerarsi viziata da ultrapetizione la decisione di merito che - in caso di domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla morte di un congiunto per una responsabilità sanitaria correlata a ritardo diagnostico - accerta che il danno-evento determinato dall’errore medico non è costituito dal decesso, bensì dalla significativa riduzione della durata della vita della vittima, sempre che il giudizio di fatto compiuto nel merito non sia fondato su fatti diversi rispetto a quelli allegati dalla parte con la domanda originaria.

9.2. La liquidazione tabellare del danno da perdita del rapporto parentale.

Fino al 2020, la liquidazione “equa” del pregiudizio non patrimoniale da perdita (o grave compromissione) del rapporto parentale ha avuto come parametro di riferimento la tabella all’uopo predisposta dal tribunale di Milano, caratterizzata da una forbice di valori piuttosto ampia, variabile a seconda del rapporto interessato (tra genitore e figlio o tra coniugi, ovvero tra fratelli o tra nonno e nipote, nell’ipotesi di morte di quest’ultimo).

A partire da Sez. 3, n. 10579/2021, Scoditti, Rv. 661075-01, la Cassazione prese ad affermare che una tabella non sviluppata secondo il sistema del punto variabile (medio tempore elaborato dal Tribunale di Roma) non garantisce la funzione per la quale è stata concepita, che è quella dell’uniformità e prevedibilità delle decisioni, a garanzia del principio di eguaglianza. Per adeguarsi a tale arresto, anche l’Osservatorio milanese predispose, dunque, i “nuovi Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale”, adottando le “Tabelle integrate a punti”, con soluzione successivamente “avallata” da Sez. 3, n. 37009/2022, Pellecchia, Rv. 666288-01.

Nell’anno in rassegna, Sez. 3, n. 25213/2024, Rossi, Rv. 672225-01, si è confrontata con un caso di “successione tabellare” in corso di giudizio, affermando che, ove in primo grado il danno sia stato liquidato utilizzando tabelle “a forbice”, il danneggiato è legittimato a proporre impugnazione per ottenere la liquidazione di un maggiore importo risarcitorio in forza di tabelle a punti, adottate nelle more del giudizio di appello, purché deduca, con specifico motivo di gravame, la differenza tra i valori minimi o massimi tra le tabelle e alleghi che l’applicazione dei nuovi valori-punto nel minimo comporterebbe, per ciò stesso, un risultato più favorevole della liquidazione del danno attribuitagli con la sentenza impugnata.

9.3. La compensatio lucri cum damno.

Diverse decisioni rese dalla Suprema Corte nel 2024 ha riguardato il rapporto tra il risarcimento “civilistico” del danno e le indennità a vario titolo corrisposte al danneggiato da soggetti pubblici o assicuratori sociali. Punto di riferimento restano i principi di diritto espressi in funzione nomofilattica Sez. U, n. 12564/2018, Giusti, Rv. 648647-01, in tema di compensatio lucri cum damno.

Un primo gruppo di pronunce riguarda lo scomputo dell’indennità di accompagnamento dal risarcimento del danno a titolo di spese di assistenza del soggetto che abbia riportato un danno alla salute.

Sez. 3, n. 29307/2024, Tatangelo, Rv. 672882-02, ha statuito, al riguardo, che, ai fini della liquidazione del danno patrimoniale relativo alle spese di assistenza è necessario detrarre quanto il danneggiato ha ricevuto a titolo di indennità di accompagnamento, secondo il meccanismo della cosiddetta compensatio lucri cum damno, anche se - nella concorrenza degli altri requisiti - non vi è coincidenza tra il soggetto autore dell’illecito tenuto al risarcimento e quello chiamato per legge ad erogare il beneficio, in quanto detta indennità è rivolta a fronteggiare e a compensare direttamente (e non mediatamente) il medesimo pregiudizio patrimoniale causato dall’illecito, consistente nella necessità di retribuire uno o più collaboratori od assistenti per le necessità della vita quotidiana del soggetto reso disabile per responsabilità del danneggiante.

Secondo Sez. 3, n. 29815/2024, Cirillo, Rv. 672902-03, la possibilità di operare la compensatio lucri cum damno tra il risarcimento del danno patrimoniale corrispondente alle spese di assistenza della vittima e l’indennità di accompagnamento presuppone la prova dell’effettiva spettanza di quest’ultima e la relativa quantificazione, funzionale all’apprezzamento dell’ingiustificata locupletazione che si verificherebbe, a vantaggio del creditore, nel caso di versamento di un’ulteriore somma a titolo risarcitorio. Il diffalco dev’essere operato anche laddove l’emolumento assistenziale non sia stato ancora percepito al momento della sentenza, purché esso sia determinabile alla stregua dei presupposti stabiliti dalla normativa di settore (Sez. 3, n. 31684/2024, Vincenti, Rv. 672982-03).

Un altro gruppo di ordinanze si è soffermato sulla compensatio tra risarcimento del danno e indennizzo di cui alla l n. 210 del 1992, spettante al danneggiato in conseguenza di contagio da emotrasfusioni infette. Sez. 3, n. 32550/2024, Vincenti, Rv. 673208-01, ha ribadito che detto indennizzo può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno solo se sia stato effettivamente versato o, comunque, sia determinato nel suo preciso ammontare o determinabile in base a specifici dati della cui prova è onerata la parte che eccepisce il lucro, di modo che sono soggette a detrazione non soltanto le somme già percepite al momento della pronuncia, ma anche le somme da percepire in futuro, in quanto riconosciute e, dunque, liquidate e determinabili. Per quel che più specificamente riguarda la misura di cui all’art. 2, comma 3, della legge citata, Sez. 3, n. 04415/2024, Scoditti, Rv. 670230-02, ne ha escluso la detraibilità dalla somma riconosciuta a titolo di invalidità temporanea, dal momento che l’eterogeneità dei presupposti di fatto di tale voce rispetto all’invalidità permanente (cui il primo comma della suddetta disposizione correla espressamente l’emolumento in discorso) impedisce di configurare l’ingiustificato arricchimento che è alla base del richiamato principio. Sul piano processuale, poi, Sez. 3, n. 2840/2024, Porreca, Rv. 670075-01 (pronunciatasi sempre con riferimento all’indennizzo di cui all’art. 2, comma 3) ha ricordato che la compensatio è rilevabile d’ufficio dal giudice il quale, per determinarne l’esatta misura, può avvalersi del proprio potere officioso di sollecitazione presso gli uffici competenti, il cui esercizio, di regola non suscettibile di sindacato di legittimità, non può essere immotivatamente omesso quando la percezione dell’indennizzo è stata ammessa, essendo necessario per verificarne lo specifico ammontare, e per inibire un’ingiustificata locupletazione risultata certa, anche se non nella sua misura. In applicazione di tale principio, la S.C. ha affermato la sindacabilità del mancato esercizio del potere di acquisire informazioni ex art. 213 c.p.c. in un caso in cui l’erogazione dell’indennizzo, ammessa dall’avente diritto senza indicare l’importo riscosso, era stata effettuata non dal predetto Ministero, ignaro perciò dell’esatto ammontare percepito, ma dalla Regione Sicilia.

Lacompensatio lucri cum damno - ha chiarito Sez. 3, n. 04415/2024, Scoditti, Rv. 670230-01 - opera anche nel caso di apparente non coincidenza fra il danneggiante e il soggetto che eroga la provvidenza (nella specie, rispettivamente, la regione e il commissario liquidatore dell’USL, da un lato, e il Ministero della Difesa dall’altro), nonostante quest’ultimo, ai sensi della legge suddetta, non sia abilitato ad agire in surrogazione nei confronti del primo, allorquando possa comunque escludersi che, per effetto del diffalco, si determini un ingiustificato vantaggio per il responsabile.

10. Le responsabilità speciali.

10.1. Genitori, tutori, precettori e maestri d’arte.

Merita di essere segnalata, nell’anno in rassegna, Sez. 3, n. 14980/2024, Fanticini, Rv. 671137-01, che ha ricordato che, in caso di morte dell’alunno minore, la responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante per i danni da perdita del rapporto parentale ha natura contrattuale nei confronti dei genitori - che rivestono la qualità di contraenti, avendo richiesto l’iscrizione del figlio - ed extracontrattuale nei confronti dei fratelli, atteso che l’esecuzione della prestazione della struttura scolastica non incide direttamente sulla loro posizione né è predicabile, in loro favore, un effetto protettivo del contratto, dovendo conseguentemente applicarsi la regola generale di cui all’art. 1372, comma 2, c.c., in virtù della quale il contratto ha efficacia solo tra le parti.

10.2. Padroni e committenti (art. 2049 c.c.).

Ai fini della configurabilità della fattispecie di responsabilità di cui all’art. 2049 c.c., è anzitutto necessaria la dimostrazione della commissione di un fatto illecito del dipendente o del commesso (Sez. 3, n. 29448/2024, Valle, Rv. 673000-01).

In secondo luogo, è necessario un nesso di cd. occasionalità necessaria tra l’esercizio delle incombenze cui il preposto è adibito e l’evento di danno. Sez. 3, n. 21385/2024, Valle, Rv. 671936-01, ha specificato, al riguardo, che è necessario accertare che il commesso abbia perseguito finalità coerenti con quelle per le quali erano state affidate le mansioni e non finalità proprie, alle quali il committente non sia neppure mediatamente interessato o compartecipe (nella specie, sul rilievo che il preposto aveva agito per fini esclusivamente personali e voluttuari, la S.C. ha confermato la sentenza della Corte territoriale che aveva escluso la corresponsabilità ex art. 2049 c.c. di una fondazione in concorso con un componente del suo consiglio di amministrazione, il quale aveva cagionato ingenti perdite patrimoniali alla fondazione stessa, convincendola a spostare tutti i propri titoli alla filiale dell’istituto di credito dove lavorava la moglie del preposto, che provvedeva sistematicamente a distrarre i fondi ivi pervenuti per uso personale).

Con precipuo riguardo alla responsabilità dell’intermediario finanziario, Sez. 3, n. 28952/2024, Spaziani, Rv. 672891-02, ha evidenziato che, ai fini della ricorrenza del nesso di occasionalità necessaria, non è necessario che il fatto dannoso derivi dall’esercizio delle incombenze, essendo sufficiente che, in virtù di tale esercizio, il terzo sia esposto all’ingerenza dannosa del preposto e ciò anche nel caso in cui quest’ultimo abbia abusato della sua posizione, andando oltre l’incarico ricevuto od espletato, contravvenendo alle istruzioni ricevute o alle modalità di svolgimento concordate o sostituendo alle finalità perseguite dal preponente obiettivi egoistici di carattere illecito e persino delittuoso. Peraltro, la responsabilità solidale dell’intermediario, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 58 del 1998, può essere esclusa in presenza di elementi sintomatici di una condotta anomala dell’investitore, idonei ad evidenziarne la collusione oppure la consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, il cui apprezzamento costituisce un accertamento di fatto, da compiersi caso per caso, riservato al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità. Nel caso di specie, Sez. 3, n. 28952/2024, Spaziani, Rv. 672891-01, ha affermato l’inammissibilità della censura volta a contestare l’argomentato giudizio di fatto, compiuto dal giudice di merito, circa l’inidoneità ad escludere la responsabilità solidale dell’intermediario dell’incauto affidamento da parte dell’investitore delle credenziali per operare sul proprio conto corrente.

Quella in discorso è una responsabilità di tipo oggettivo (che, come tale, prescinde dall’intenzione o dalla consapevolezza del preponente), sicché non è necessario che il datore di lavoro dia incarico al suo dipendente di ledere un interesse altrui (in questi termini Sez. 3, n. 28988/2024, Cricenti, Rv. 672996-01, che ha confermato la sentenza di merito che aveva affermato la responsabilità del gestore di una sala bingo per la condotta di sviamento della clientela posta in essere da suoi dipendenti, mediante promessa di premi e vantaggi subordinati al cambiamento di sala giochi, pur in mancanza di un incarico in tal senso da parte del datore di lavoro).

Infine, occorre dar conto di altra pronuncia intervenuta nel 2024 su fattispecie “limitrofa”, sia pure afferente all’ambito della responsabilità contrattuale dell’organizzatore o venditore di pacchetto turistico ex art. 93, comma 2, d.lgs. n. 206 del 2005. Sez. 3, n. 26293/2024, Condello, Rv. 672631-01, trovatasi ad esaminare il caso della morte di un viaggiatore, ascrivibile alla responsabilità del conducente di un mezzo sul quale il primo stava effettuando un’escursione organizzata, ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità del venditore del pacchetto turistico, sul presupposto che l’escursione, seppure rimessa alla scelta discrezionale del singolo viaggiatore, era ricompresa nel programma proposto. Il principio di diritto affermato è, dunque, quello che l’organizzatore o il venditore di un pacchetto turistico è tenuto al risarcimento dei danni subiti dal turista-consumatore, anche quando la responsabilità è ascrivibile esclusivamente ai terzi, della cui opera il primo si sia avvalso per l’adempimento della propria prestazione professionale, salvo il diritto a rivalersi nei confronti di questi ultimi.

10.3. Attività pericolose (art. 2050 c.c.).

Si segnalano, nell’annualità in rassegna, Sez. 3, n. 20790/2024, Tassone, Rv. 671958-01, e Sez. 3, n. 21603/2024, Vincenti, Rv. 672044-01, che hanno escluso la riconducibilità alla fattispecie dell’art. 2050 c.c., rispettivamente, dell’infortunio sportivo subito da uno studente all’interno della scuola durante la lezione di educazione fisica e (dall’angolo visuale del committente) della progettazione e direzione dei lavori di un’opera comportante rilevanti lavori di scavo e movimentazione del terreno.

La prima ordinanza ha argomentato la propria conclusione sul rilievo che, nel caso di specie, non era in corso una vera e propria partita di rugby, del quale era soltanto stata simulata una fase di gioco, con esercizi di approccio dei quali devono rilevarsi - conformemente alla ratio dell’art. 33, ult. comma (introdotto dalla l. cost. n. 1 del 2023), Cost. - gli aspetti intrinsecamente educativi (oltre che ludici) di valorizzazione del gioco di squadra e della fiducia nei compagni, di attenzione alle regole e al rispetto dell’avversario, di accrescimento nei giovani della sicurezza di sé per il raggiungimento di obiettivi.

La seconda sentenza ha, invece, puntualizzato che l’art. 2050 c.c. si riferisce soltanto a chi esercita l’attività pericolosa, soggetto che, nel caso di specie, dev’essere identificato nell’appaltatore, cui spetta in via esclusiva la verifica della validità tecnica del progetto fornito dal committente, nonché il rilievo e la correzione di eventuali errori, a meno che l’appaltante, anche attraverso il direttore dei lavori, mantenga un rigido potere di controllo e direzione dell’attività.

10.4. Cose in custodia (art. 2051 c.c.).

Il primo elemento costitutivo della fattispecie speciale di responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. è l’esistenza di un rapporto di custodia tra il convenuto e la cosa da cui promana il danno.

Sez. 3, n. 12796/2024, Cricenti, Rv. 670917-01, ha rammentato che tale presupposto va inteso quale relazione meramente fattuale con il bene, a prescindere dalla corrispondenza di tale relazione con un determinato diritto reale o personale di godimento, sicché custode della cosa deve ritenersi anche il professionista incaricato di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, il quale ha un potere che consiste non nel suo materiale utilizzo bensì nell’astratta possibilità di intervenire sulla medesima in qualsiasi momento, al fine di impedire che essa faccia danno a terzi. In una fattispecie particolare, Sez. 3, n. 20348/2024, Gianniti, Rv. 671823-01, ha individuato il legittimato passivo all’azione per il risarcimento di danni causati da inidonea manutenzione di un ufficio giudiziario, verificatisi tra l’1/1/1941 e il 30/8/2015, nel Comune in cui esso è sito, quale ente gravato dall’obbligo di manutenzione e pulizia in base agli artt. 1, 2 e 3 della l. n. 392 del 1941. Nel caso giunto all’esame della S.C., la responsabilità del Comune era stata invocata da un dipendente dell’impresa appaltatrice del servizio di pulizia del tribunale, rimasto travolto da una finestra blindata che, scardinatasi dal telaio, gli era caduta violentemente addosso, provocandogli gravi lesioni. Nella motivazione di questa ordinanza si legge: “il Comune (…) è stato correttamente individuato da entrambi i giudici di merito quale soggetto responsabile ex art. 2051 c.c., rispetto alla domanda risarcitoria (…): a) sia in quanto proprietario dell’immobile, b) sia in quanto soggetto tenuto alla manutenzione dello stesso in base alla normativa all’epoca vigente, c) sia in considerazione del fatto che la finestra blindata, per cui è ricorso, era parte strutturale dell’immobile e, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, la manutenzione delle parti strutturali, essendo di straordinaria amministrazione, incombe sul soggetto proprietario”.

Il Comune è altresì responsabile ex art. 2051 c.c. in relazione agli eventi di danno occorsi su strade rientranti nel proprio perimetro urbano (comprese quelle “di penetrazione rurale”: Sez. 3, n. 32545/2024, Condello, Rv. 673070-02), ove adibite al pubblico transito.

Si è occupata della responsabilità dell’Acquedotto pugliese s.p.a. Sez. 3, n. 33122/2024, Pellecchia, Rv. 673178-01, dichiarandolo tenuto a risarcire ex art. 2051 c.c. i danni causati dall’attività di costruzione, manutenzione, rinnovazione e riparazione straordinaria della rete idrica e fognaria, nonché dall’esercizio e dalla gestione di quest’ultima; attività, queste ultime, che a tale società competono in forza del r.d.l. n. 1464 del 1938 (l’ordinanza discorre anche di un obbligo di “manleva” degli enti proprietari delle opere, gravante sullo stesso Acquedotto pugliese).

In merito ai danni conseguenti ad un incendio propagatosi da un fondo, Sez. 3, n. 01262/2024, Saija, Rv. 669793-01, ha confermato la sentenza di merito che aveva ravvisato la responsabilità della proprietaria dello stesso, reputando irrilevante che non vi fosse una stretta contiguità fisica tra quest’ultimo e quello danneggiato, per essere gli stessi inframmezzati da altro fondo di proprietà di un terzo estraneo al giudizio.

Nel caso di un condominio, Sez. 3, n. 26521/2024, Guizzi, Rv. 672529-01, ha statuito che il risarcimento dei danni da cosa in custodia di proprietà condominiale - anche quando il danneggiato sia un condòmino - soggiace alla regola della responsabilità solidale ex art. 2055, comma 1, c.c., dei condòmini, dal momento che la custodia non può essere imputata né al condominio, quale ente di sola gestione di beni comuni, né al suo amministratore, quale mandatario dei condomini.

A mente di Sez. 3, n. 29632/2024, Rossi, Rv. 672897-01, la responsabilità del custode viene meno allorquando la condizione “pericolosa” della cosa, dalla quale origini il fattore di danno, sia dovuta a un’alterazione della stessa imputabile a cause estrinseche ed estemporanee, create da terzi, dovendosi pur sempre dimostrare, da parte del custode, la repentinità dell’insorgenza del fattore di danno e l’espletamento di un’idonea, efficace ed immanente attività di controllo e vigilanza volta alla rimozione tempestiva della condizione di pericolo. In questo caso, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, con riferimento a danni derivanti da detriti presenti sulla carreggiata, aveva inferito in via presuntiva l’imprevedibilità del fattore esterno causa del danno dalla mera assenza di segnalazioni da parte degli utenti, senza accertare che l’alterazione della sede stradale dovuta alla presenza del detrito causa del danno fosse stata così istantanea ed improvvisa da rendere impossibile per il custode un concreto intervento di ripristino, verificando non già la predisposizione astratta di un piano di interventi ma, nello specifico, se questi vi fossero stati e fossero stati idonei. Sulla stessa lunghezza d’onda, con specifico riferimento ai cd. dissuasori di sosta stradali, Sez. 3, n. 11140/2024, Guizzi, Rv. 670755-01, che ha ipotizzato l’esclusione del rapporto di custodia nel solo caso in cui l’ente proprietario della strada dimostri che l’installazione di tali manufatti sia avvenuta ad opera di terzi, in area a questi assegnata e in forza di uno specifico titolo abilitativo e con esclusione di qualunque potere di controllo da parte del custode proprietario, oppure, in difetto delle predette condizioni, con tempi talmente rapidi, rispetto alla verificazione del sinistro, da non consentire l’intervento dell’ente custode. Degna di menzione, in argomento, è anche Sez. 3, n. 33128/2024, Pellecchia, Rv. 673199-02, che ha precisato che grava sul custode (nella specie il concessionario dell’autostrada) l’onere di provare che la repentinità e la imprevedibilità della predetta alterazione ha impedito all’ente di intervenire tempestivamente per la rimozione della condizione di pericolo creatasi ex abrupto e di provare il caso fortuito consistente in un fatto naturale, ovvero di provare l’elisione del nesso causale tra cosa custodita e sinistro in conseguenza della condotta di un terzo ovvero, se del caso, della stessa vittima.

Pur trattandosi di una fattispecie di responsabilità oggettiva, non mancano - anche nella giurisprudenza di legittimità - i richiami a profili evocatori di una colpa della P.A., come quelli operati da Sez. 3, n. 11950/2024, Gianniti, Rv. 670904-01, secondo cui la P.A. che, pur avendo collocato una barriera laterale di contenimento per diminuire la pericolosità di un tratto stradale, non curi di verificare che la stessa non abbia assunto nel tempo una conformazione tale da costituire un pericolo per gli utenti ed ometta di intervenire con adeguati interventi manutentivi al fine di ripristinarne le condizioni di sicurezza, vìola sia le norme specifiche che le impongono di collocare barriere stradali nel rispetto di determinati standard di sicurezza, sia i principi generali in tema di responsabilità civile (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto la responsabilità dell’A.N.A.S. per aver omesso la manutenzione di un guard-rail, costituito da due segmenti separati da un varco di circa 8 metri, con una parte tagliente nel secondo tratto, che aveva cagionato la morte di un’automobilista). Si è espressa dall’angolo visuale dell’art. 2043 c.c. (essendosi formato il giudicato sulla qualificazione in tal senso data alla fattispecie dal giudice di merito) Sez. 3, n. 28495/2024, Guizzi, Rv. 672559-01, affermando che l’assenza di barriere antiscavalcamento e di un’adeguata illuminazione del tratto stradale è sufficiente a integrare una presunzione di colpa della P.A., che può essere superata soltanto dimostrando la concreta possibilità per l’utente danneggiato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza l’anomalia; peraltro, non vale ad escludere la configurabilità dell’insidia e della conseguente responsabilità della P.A. l’assenza di un obbligo ex lege che imponga l’apposizione di reti di protezione, in quanto gli obblighi di garanzia correlati a norme generali di salvaguardia e tutela della salute e della integrità fisica non si esauriscono nell’osservanza delle (o nella conformità alle) previsioni di circolari e indicazioni, posto che devono essere, anzitutto, salvaguardati i diritti assoluti della persona e i precetti posti dalle norme primarie che ne assicurano la tutela.

Si è fuori dalla fattispecie ex art. 2051 c.c. allorquando a venire in questione siano i danni patiti dal conduttore della cosa locata (trovando, in questo caso, il diritto al risarcimento del danno la propria fonte nel contratto e nell’art. 1581 c.c., e non nell’art. 2051 c.c., il quale si applica nella sola ipotesi di danni arrecati a terzi estranei al rapporto di locazione: Sez. 3, n. 04578/2024, Tassone, Rv. 670543-01) ovvero quelli che l’appaltatore abbia arrecato a terzi in ragione delle modalità con cui ha scelto di eseguire i lavori di restauro della cosa oggetto dell’appalto (nella specie si trattava dei pregiudizi conseguenti all’esecuzione di opere di ripristino di una strada comunale, imputabili non già al Comune custode della stessa, bensì alla Regione, alla quale il primo le aveva appaltate: Sez. 3, n. 04288/2024, Rossetti, Rv. 670106-01).

Secondo presupposto della fattispecie è il nesso di causa tra la cosa in custodia e l’evento di danno, vale a dire la dimostrazione che l’evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l’effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l’insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento (in questi termini si è espressa, nell’annualità in rassegna, Sez. 3, n. 12760/2024, Gorgoni, Rv. 670936-01). L’incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull’imputabilità eziologica dell’evento dannoso impedisce, dunque, di ritenere integrata la prova - gravante sull’attore - del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode (Sez. 3, n. 33129/2024, Pellecchia, Rv. 673169-01). Non è necessario, invece, provare l’assenza di colpa del danneggiato nel relazionarsi con la cosa da cui è scaturito l’evento (lo ha sottolineato Sez. 3, n. 18518/2024, Guizzi, Rv. 671797-01, che ha cassato con rinvio la sentenza che aveva rigettato la domanda risarcitoria per carenza di prova in ordine alla condotta di guida diligente e prudente della vittima, che era finita contro un palo della pubblica illuminazione dopo aver perso il controllo del proprio motociclo a causa di una buca presente sul manto stradale).

Venendo, infine, a trattare della prova liberatoria del caso fortuito, essa può concernere un fatto naturale ovvero una condotta colposa del danneggiato o di un terzo, che rivesta efficacia eziologica (esclusiva o concorrente) rispetto alla produzione del danno e sia connotata da oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità. Sez. 3, n. 07789/2024, Gianniti, Rv. 670630-01, ha ribadito che la responsabilità del custode, ai sensi dell’art. 2051 c.c., può essere esclusa solo dall’accertamento positivo che il danno è stato causato dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato, il quale deve avere avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno, con la conseguenza che, mentre nel caso in cui sia certo l’effettivo ruolo del terzo nella produzione dell’evento, la sua individuazione precisa non costituisce elemento essenziale per la prova dell’interruzione del nesso eziologico, qualora persista l’incertezza sull’individuazione della concreta causa del danno, pur essendo certo che essa derivi dalla cosa (nel caso di specie, un cancello crollato), la responsabilità rimane a carico del custode, non essendo il fatto ignoto idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell’accadimento, difettando in concreto la prova del caso fortuito (la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto la responsabilità ex art. 2051 c.c. della società proprietaria del cancello, non essendo stato dimostrato il crollo fosse stato causato dal fatto del terzo o da un evento imprevedibile o eccezionale mentre, pur essendo rimasta ignota la causa remota di detto crollo, risultava provata la derivazione del danno dalla res). Idonea a fondare un concorso di colpa del danneggiato - in un caso in cui questi, alla guida di un ciclomotore, aveva impattato contro uno pneumatico che si trovava sulla carreggiata - è stato considerato, da Sez. 3, n. 08306/2024, Gianniti, Rv. 670625-01, il trasporto di passeggero a bordo di ciclomotore progettato per circolare con il solo conducente, che aveva condizionato la stabilità e la possibilità di controllo, arresto e manovra del mezzo.

Pur in un contesto di responsabilità connotata - quantomeno a livello di declamazione formale - in senso puramente oggettivo, Sez. 3, n. 12663/2024, Gorgoni, Rv. 670982-02, ha osservato come la natura della cosa possa rilevare sul piano della prova dell’evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest’ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode. In quest’ottica, con riferimento a un sinistro occorso durante una sessione di motocross, si è affermato, da parte di Sez. 3, n. 17942/2024, Saija, Rv. 671576-01, che l’eziologia richiesta ex art. 2051 c.c. in relazione alla custodia gravante sul gestore del circuito ed alla sua connessa responsabilità, deve parametrarsi rispetto ad un pericolo “atipico”, non facilmente evitabile anche da parte di un pilota sufficientemente esperto, restando relegato nell’ordinaria causalità ogni altro evento riconducibile al pericolo “normale” o “tipico” correlato a tale sport. La S.C. ha confermato, nell’occasione, la decisione di merito che aveva escluso la responsabilità del custode, non avendo l’attore provato che la sua caduta si fosse verificata a causa della presenza, sulla pista, di un pericolo atipico, cioè di un ostacolo difficilmente visibile e, dunque, non facilmente evitabile anche da parte di un motociclista diligente.

Per poter rivestire efficacia eziologica assorbente o concorrente nella produzione del danno, la condotta del danneggiato dev’essere colposo, non essendo peraltro necessario che si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile (Sez. 3, n. 02376/2024, Guizzi, Rv. 670396-01).

10.5. Responsabilità per il fatto degli animali (art. 2052 c.c.).

In tema di responsabilità per danno cagionato da animali, la giurisprudenza di legittimità è attestata sulla deducibilità (anche cumulativa) dei titoli ex art. 2052 c.c. (nei confronti dell’ente proprietario o utilizzatore dell’animale) ed ex art. 2043 c.c. (nei confronti del soggetto pubblico titolare delle funzioni amministrative preordinate all’adozione delle misure volte ad evitare il danno). La scelta tra l’applicazione dell’art. 2043 c.c. o dell’art. 2052 c.c. non attiene alla qualificazione giuridica della domanda, bensì al riparto dell’onere della prova, con la conseguenza che non può formarsi il giudicato sostanziale sull’error in procedendo eventualmente commesso (così Sez. 3, n. 17253/2024, Tassone, Rv. 671568-02).

Dall’angolo visuale dell’art. 2043 c.c. (e con specifico riguardo ai danni provocati dalla fauna selvatica), Sez. 3, n. 18817/2024, Guizzi, Rv. 671802-01, ha puntualizzato che l’ente responsabile va individuato nel soggetto che, in base ad un accertamento in concreto, risulti affidatario dei poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna; al fine di detto accertamento, l’art. 15 l.r. Marche n. 25 del 2008 - istitutivo di un apposito “fondo per l’indennizzo da parte della Regione dei danni causati alla circolazione stradale dalla fauna selvatica” nel bilancio regionale - assume rilevanza sintomatica della scelta di allocare in capo alla Regione la neutralizzazione di tale pregiudizio mediante attribuzione dei poteri funzionali alla sua prevenzione.

Nell’ipotesi di danni derivanti da incidenti stradali tra veicoli e animali selvatici, Sez. 3, n. 17253/2024, Tassone, Rv. 671568-01, ha osservato come il concorso fra le presunzioni di responsabilità di cui agli artt. 2054 e 2052 c.c. va riguardato in termini di pari efficacia delle stesse, con conseguente necessità di valutare, caso per caso e senza alcuna reciproca elisione, il loro superamento da parte di chi ne risulta gravato. Pertanto il danneggiato, ove sia anche conducente del veicolo, deve allegare e provare non solo la dinamica del sinistro, il nesso causale tra la condotta dell’animale appartenente ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla l. n. 157 del 1992 e l’evento dannoso, ma anche di avere adottato, nella propria condotta di guida, ogni opportuna cautela (da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui è nota la possibile presenza di animali selvatici) e che la condotta dell’animale ha avuto, effettivamente ed in concreto, un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui, nonostante la prudenza, non sarebbe stato possibile evitare l’impatto, mentre la Regione deve dimostrare il caso fortuito.

10.6. Rovina di edificio (art. 2053 c.c.).

Sulla fattispecie delineata dall’art. 2053 c.c. si è espressa, nell’annualità in rassegna, Sez. 3, n. 03092/2024, Spaziani, Rv. 670082-01, secondo cui, in caso di rovina di opere costruite nel sottosuolo in esecuzione di lavori di escavazione oggetto di un contratto di appalto, il proprietario è responsabile, ai sensi dell’art. 840 c.c. e in via esclusiva o concorrente con l’appaltatore a seconda della sua ingerenza nei lavori medesimi con direttive più o meno vincolanti, quando, nell’esercizio delle sue facoltà di realizzare escavazioni od opere nel sottosuolo, produce un danno ai vicini; se, invece, non vi è alcun legame causale tra l’attuale esercizio delle facoltà dominicali e l’evento lesivo - in quanto la rovina concerne un edificio o una costruzione preesistenti o successivi all’attività di escavazione ovvero alla realizzazione di opere nel sottosuolo -, lo stesso proprietario è responsabile ai sensi dell’art. 2053 c.c., costituendo il rilievo attribuito all’esercizio in atto delle facoltà proprietarie il discrimen tra i due diversi criteri di imputazione della responsabilità del proprietario.

10.7. Il danno da circolazione di veicoli (art. 2054 c.c.).

Allineandosi a un orientamento ampiamente consolidato nella giurisprudenza di legittimità, Sez. 3, n. 29927/2024, Rossetti, Rv. 672909-01, ha statuito che l’accertamento in concreto di una condotta di guida gravemente colposa da parte di uno dei conducenti coinvolti in un sinistro stradale solleva l’altro dall’onere di vincere la presunzione di pari responsabilità, di cui all’art. 2054, comma 2, c.c., solo quando la colpa concreta dell’uno sia stata tale da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte dell’altro, con la conseguenza che non è possibile attribuire l’intera responsabilità ad uno solo dei conducenti ove non sia possibile stabilire in concreto se l’altro abbia avuto la possibilità, almeno teorica, di evitare la collisione. Dunque, ove abbia accertato la colpa di uno dei conducenti dei veicoli venuti a collisione, il giudice non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell’altro dall’art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest’ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta. (Sez. 3, n. 33483/2024, Moscarini, Rv. 672992-01). Il principio vale anche in caso di investimento di pedone, atteso che la lettura combinata dell’art. 2054 (che pone una regola nella quale la prevenzione è prevalentemente a carico del conducente del veicolo investitore) e dell’art. 1227 c.c. esige uno specifico accertamento, da parte del giudice di merito, delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del singolo caso in esame. Nella specie, Sez. 3, n. 02433/2024, Cirillo, Rv. 670063-01, ha confermato la sentenza impugnata che aveva riconosciuto un concorso di colpa in capo al pedone evidenziandone le specifiche ragioni, costituite non solo dall’attraversamento fuori dalle strisce pedonali (distanti appena dodici metri), quanto dal non aver calcolato correttamente il tempo necessario all’attraversamento in relazione al traffico esistente, rimanendo bloccato al centro della carreggiata a causa del sopraggiungere dei veicoli marcianti in senso contrario, sicché il conducente dell’autotreno, pur procedendo a bassissima velocità, non aveva potuto evitarlo.

Peraltro, in caso di collisione tra veicoli, quando è accertato lo stato di ebbrezza del conducente che agisce per il risarcimento del danno conseguente al sinistro, la presunzione di responsabilità ex art. 2054, comma 2, c.c. a suo carico può essere superata soltanto a condizione che risulti la prova positiva della mancata influenza del predetto stato sulla dinamica dell’incidente (Sez. 3, n. 22837/2024, Guizzi, Rv. 672053-01).

Costante, anche nell’anno in rassegna, è la riproposizione del principio di diritto per cui il conducente deve tenere in considerazione anche l’eventualità dell’imprudenza altrui. Per Sez. 3, n. 01992/2024, Gianniti, Rv. 670012-01, è necessario prefigurarsi anche l’eccessiva velocità da parte di altri veicoli che possono sopraggiungere, soprattutto allorquando il conducente, provenendo da una strada secondaria gravata da precedenza, compia una manovra di svolta per immettersi nella strada principale, perché l’esistenza di una precedenza cronologica o di fatto può rilevare, ai fini di escludere la sua responsabilità, solo se l’introduzione nell’area di incrocio è avvenuta con tale anticipo da consentire il compimento dell’attraversamento senza porre in pericolo il conducente favorito (il quale non deve essere costretto a ricorrere a manovre di emergenza) e non in caso di avvenuta collisione, costituendo quest’ultima la prova dell’errore di valutazione delle circostanze di tempo e di luogo per l’immissione. Sez. 3, n. 30089/2024, Gianniti, Rv. 673532-01, da parte sua, ha cassato con rinvio la sentenza che, in relazione ad uno scontro tra un veicolo che stava eseguendo una manovra di svolta a sinistra per immettersi in una strada a senso unico e altro veicolo che percorreva quest’ultima contromano, aveva ritenuto esente da colpa il conducente del primo veicolo senza accertare l’imprevedibilità della condotta di guida dell’altro.

Per quel che riguarda, invece, il tamponamento, Sez. 3, n. 12663/2024, Gorgoni, Rv. 670982-01, nel ribadire che, in ragione del disposto dell’art. 149, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992 (secondo cui il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l’arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede), esso pone a carico del conducente una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza, ha distinto tra il tamponamento a catena tra veicoli in movimento - in relazione al quale trova applicazione l’art. 2054, comma 2, c.c., con conseguente presunzione iuris tantum di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull’inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante (salva la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno) - dal caso di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, per il quale unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le ha determinate, tamponando da tergo l’ultimo dei veicoli della colonna stessa.

Alla responsabilità del conducente si aggiunge quella solidale del proprietario del veicolo, se lo abbia affidato a persona a cui venga poi sottratto da un terzo con violenza, minaccia o effrazione, se l’affidatario non ha adottato tutte le concrete misure esigibili, in base all’ordinaria diligenza, per evitarne la circolazione (Sez. 3, n. 15237/2024, Rossetti, Rv. 671193-01, relativa a un caso in cui il conducente del veicolo se ne era impossessato approfittando del fatto che l’affidatario aveva lasciato la chiave di accensione inserita) o se ne abbia consentito la circolazione pur non avendo effettuato la revisione obbligatoria, sempre che l’evento dannoso rappresenti la concretizzazione del rischio che il comportamento doveroso omesso mirava ad evitare (Sez. 2, n. 27903/2024, Criscuolo, Rv. 672827-01, che ha confermato la sentenza di merito che, in relazione al sinistro stradale occorso ad un’autovettura di grossa cilindrata mentre era condotta da un terzo, aveva ritenuto corresponsabile al 50% il proprietario che ne aveva consentito la circolazione in mancanza della prescritta revisione, tenuto conto che, dagli accertamenti effettuati dalla Polizia stradale, non erano emersi fattori causali alternativi alla condotta di guida del conducente).

Occorre, infine, passare in rassegna alcune pronunce occupatesi dei profili processuali della domanda ex art. 2054 c.c.

Sez. 3, n. 31971/2024, Gorgoni, Rv. 673198-01 e -02, ha statuito, in primis, che la domanda di accertamento della responsabilità del convenuto nella determinazione di un sinistro stradale comporta ex se che il giudice possa applicare la previsione dell’art. 2054, comma 2, c.c., sempre che la parte, pur non avendo specificamente dedotto il titolo concorsuale di responsabilità, abbia ritualmente prospettato gli elementi di fatto da cui esso possa desumersi, e ciò in ragione del fatto che l’accertamento del concorso paritario costituisce un possibile esito (di accoglimento parziale) dell’originaria domanda; in secondo luogo, che la prospettazione di un concorso di colpa del danneggiato non configura una domanda nuova, inammissibile in appello, ove si controverta sulla quantificazione del danno, trattandosi soltanto di argomentazione difensiva utile al fine di dimostrare l’eccessività del risarcimento dedotta ab origine.

Sez. 3, n. 21025/2024, Dell’Utri, Rv. 672041-01, da parte sua, ha evidenziato che, laddove la sentenza che stabilisce la misura delle responsabilità dei conducenti coinvolti venga impugnata soltanto da uno di questi, non si forma il giudicato interno sulla misura della responsabilità dell’altro conducente, perché il relativo accertamento deve svolgersi in maniera unitaria.

In tema di diritto internazionale privato, Sez. 3, n. 34017/2024, Iannello, Rv. 673333-01, ha affermato che, ai fini dell’individuazione della legge applicabile alla domanda di risarcimento del danno da sinistro stradale verificatosi in altro Stato membro dell’Unione Europea, l’art. 4, par. 1, del reg. CE n. 864 del 2007 (cd. Roma II) individua il criterio di collegamento del luogo in cui si verifica il danno, da intendersi riferito al luogo in cui si è determinato l’evento lesivo (nella specie, incidente avvenuto in Slovenia), in quanto unico elemento in grado di costituire criterio certo e univoco nei suoi riferimenti spaziali e temporali, indipendentemente dal luogo, anche diverso, in cui si siano manifestate, nel tempo, le menomazioni invalidanti ad esso conseguenti, non potendo rilevare a fini interpretativi della predetta disposizione unionale la distinzione tra “danno evento” e “danno conseguenza”, frutto di una elaborazione concettuale interna all’ordinamento italiano.

Infine, Sez. 3, n. 10394/2024, Guizzi, Rv. 670899-01 - con riferimento al caso di una donna che, dopo essere stata inseguita in un campo arato, era stata dolosamente investita dal conducente del veicolo - ha ricondotto l’evento dannoso al rischio coperto dall’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile automobilistica, sul presupposto che, benché l’area di circolazione non fosse ordinariamente adibita al transito, l’utilizzazione del veicolo era stata conforme alla sua funzione abituale.

11. I rapporti tra processo penale e giudizio civile risarcitorio.

11.1. L’efficacia del giudicato penale nel processo civile.

Il giudicato penale di condanna ha efficacia vincolante nel giudizio civile risarcitorio, ai sensi dell’art. 651 c.p.p., in ordine all’accertamento del nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica e delle circostanze di tempo, luogo e modo di svolgimento di esso, ma non preclude al giudice civile un autonomo accertamento, con pienezza di cognizione, del concorrente apporto causale alla produzione del danno da parte di terzi rimasti estranei al processo penale. Tanto ha affermato, nell’annualità in rassegna, Sez. 3, n. 02426/2024, Cirillo, Rv. 670021-02, confermando la sentenza di merito che aveva ritenuto che la condanna penale emessa a carico di uno dei conducenti coinvolti in un incidente stradale non determinasse alcun vincolo, nell’ambito del successivo giudizio civile risarcitorio, in ordine all’accertamento del concorrente apporto causale dell’altro e alla conseguente ripartizione percentuale delle rispettive responsabilità.

A fronte di una sentenza penale dibattimentale di condanna passata in giudicato, il giudice civile può utilizzare le prove assunte nel processo penale - delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione -. ai fini dell’autonomo accertamento degli ulteriori elementi costitutivi dell’illecito civile sui quali è chiamato ad indagare, con particolare riferimento al nesso causale, al danno risarcibile e all’elemento soggettivo civilistico (Sez. 3, n. 12901/2024, Spaziani, Rv. 670918-01).

Con riguardo, invece, alla sentenza penale irrevocabile di assoluzione con la formula “perché il fatto non costituisce reato”, Sez. 3, n. 15296/2024, Spaziani, Rv. 671194-01, ha affermato che essa non ha efficacia vincolante nel giudizio civile di danno, nel quale compete al giudice civile, nell’esercizio del potere discrezionale di libero apprezzamento, procedere ad autonoma valutazione delle prove assunte e degli atti contenuti nel giudizio penale, ove ritualmente introdotti dalle parti, quali prove precostituite atipiche, senza che si determini una violazione del principio dispositivo, né in senso sostanziale (restando devoluta alle parti la disponibilità dell’oggetto del processo) né in senso formale (rimanendo ad esse riservata la disponibilità delle prove). Nella fattispecie giunta all’esame della Corte, la sentenza impugnata (e confermata in sede di legittimità), in accoglimento della domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla natura calunniosa della denuncia querela presentata nei confronti dell’attore per i reati di calunnia e diffamazione, dai quali egli era stato assolto per mancanza dell’elemento soggettivo, aveva tratto la prova della consapevolezza, in capo ai convenuti, dell’innocenza dell’attore dalla sentenza di assoluzione).

Peculiare il caso affrontato da Sez. 3, n. 06895/2024, Rossi, Rv. 670403-01, nel quale era stata avanzata opposizione all’esecuzione promossa sulla base di una condanna penale al pagamento di una provvisionale. Ebbene, la S.C. ha statuito che, in tale sede, non è consentito contestare il diritto di agire in executivis deducendo l’assenza del nesso di causalità tra il fatto dannoso ed il pregiudizio lamentato dalla parte civile, perché l’instabilità della provvisionale (provvedimento inidoneo al giudicato, in quanto caratterizzato da una diuturna ed indefinita provvisorietà, e quindi suscettibile di essere rimesso in discussione in un ordinario giudizio civile) non investe ogni possibile aspetto del rapporto risarcitorio, essendo, invece, detta condanna munita di una circoscritta efficacia preclusiva nel giudizio civile avente ad oggetto il danno derivante dal reato.

11.2. Condanna generica al risarcimento in sede penale e liquidazione civilistica.

Secondo Sez. 2, n. 05131/2024, Oliva, Rv. 670378-01, in caso di condanna generica al risarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale, se il giudice penale non si sia limitato a statuire solo sulla potenzialità dannosa del fatto addebitato al soggetto condannato e sul nesso eziologico in astratto ma abbia accertato e statuito sull’esistenza in concreto di detto danno e del relativo nesso causale con il comportamento del soggetto danneggiato, valgono sul punto i principi del giudicato.

Efficacia vincolante in ordine all’affermata responsabilità dell’imputato, nel successivo giudizio civile risarcitorio (che resta deputato unicamente all’accertamento dell’esistenza e della concreta entità di un pregiudizio risarcibile ex art. 1223 c.c.) compete - secondo Sez. 3, n. 27055/2024, Scoditti, Rv. 672491-01 - alla statuizione con cui il giudice penale, nel dichiarare estinto il reato per prescrizione, pronunci condanna generica dell’imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile.

12. Altri profili processuali.

Iniziando dalla domanda risarcitoria, Sez. 3, n. 02340/2024, Guizzi, Rv. 670018-01, ha affermato che l’unitarietà del diritto al risarcimento ed il suo riflesso processuale sull’ordinaria infrazionabilità del giudizio di liquidazione comportano che la domanda di risarcimento, salvo che si possa ragionevolmente ricavare una diversa volontà attorea, deve riferirsi a tutte le possibili voci di danno originate dalla condotta del soggetto danneggiante, cosicché non possono essere qualificate domande nuove le specificazioni delle singole componenti del danno subìto formulate, nel corso del giudizio d’appello, dai congiunti della vittima, una volta che la domanda originaria sia comprensiva di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, iure proprio e iure successionis. Il principio è stato riproposto da Sez. 2, n. 23233/2024, Amato, Rv. 672179-01, con la specificazione della necessità che l’attore indichi espressamente i fatti costitutivi che assume essere stati lesivi del proprio diritto, avendo ad oggetto la richiesta di risarcimento la violazione di un diritto c.d. eterodeterminato (nella specie, la S.C. ha escluso che la sentenza di merito avesse violato l’art. 163, comma 3, c.p.c., per aver riconosciuto alla parte attrice la possibilità di specificare le voci di danno solo nella comparsa conclusionale).

Applicando, nel campo del danno extracontrattuale, il principio del divieto di frazionamento del credito, Sez. 3, n. 08217/2024, Rossetti, Rv. 670624-01, ha osservato come, a fronte di un unitario fatto illecito produttivo di danni a cose e persone, il danneggiato non possa frazionare la tutela giudiziaria, agendo separatamente per il risarcimento dei relativi danni, neppure mediante riserva di farne valere ulteriori e diversi in altro procedimento, trattandosi di condotta che aggrava la posizione del danneggiante-debitore, ponendosi in contrasto al generale dovere di correttezza e buona fede e risolvendosi in un abuso dello strumento processuale, salvo che risulti in capo all’attore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata. In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva ritenuto illegittima la condotta processuale degli attori, i quali, in seguito ad un sinistro stradale nel quale avevano perso la vita entrambi i genitori, avevano agito con due separati giudizi, chiedendo nell’uno il risarcimento per i danni subiti in conseguenza della morte del padre e, nell’altro, i danni conseguenti alla morte della madre.

In tema di modificazioni consentite della domanda giudiziale, Sez. 3, n. 14960/2024, Gorgoni, Rv. 671190-01, ha giudicato ammissibile, a fronte dell’originaria proposizione di una domanda di risarcimento ex art. 2049 c.c., la formulazione, nella comparsa conclusionale, della domanda ex art. 2050 c.c., sempre che la parte abbia tempestivamente allegato, in modo sufficientemente chiaro e preciso, le situazioni di fatto idonee ad integrare tale titolo di responsabilità, stante la diversità dei fatti costitutivi delle due fattispecie. Per Sez. 1, n. 18222/2024, Russo, Rv. 671663-01, invece, nel caso di proposizione dell’azione di risarcimento del danno in conseguenza di occupazione usurpativa è ammissibile la riqualificazione - anche officiosa - della domanda come relativa ad una occupazione appropriativa, in quanto entrambe fonte di responsabilità risarcitoria della P.A. secondo i principi di cui all’art. 2043 c.c. Ancora in tema di illegittima occupazione di un fondo da parte della P.A., Sez. 1, n. 29245/2024, D’Orazio, Rv. 673083-01, ha concluso che non incorre nella violazione dell’art. 112 c.p.c. il giudice che, a fronte della domanda di reintegrazione nel possesso del proprietario, una volta acclarata l’impossibilità di adempimento da parte dell’amministrazione, per l’intervenuta irreversibile trasformazione del bene a seguito della realizzazione dell’opera pubblica, pronunci d’ufficio la condanna del convenuto al risarcimento del danno per la perdita del godimento del bene, poiché l’originaria domanda di reintegrazione nel possesso e, quindi, di reintegrazione del danno in forma specifica, già contiene la successiva eventuale domanda di risarcimento del danno per equivalente, ove il bene sia stato irreversibilmente trasformato.

Dall’angolo visuale del giudicato, Sez. 3, n. 32545/2024, Condello, Rv. 673070-01, ha chiarito che l’autorità del giudicato sostanziale opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell’azione e presuppone, quindi, che la causa precedente e quella in atto abbiano in comune, oltre ai soggetti, anche il petitum e la causa petendi, restando irrilevante, a tal fine, l’eventuale identità delle questioni giuridiche o di fatto da esaminare per pervenire alla decisione (nella fattispecie, la S.C. ha escluso che la sentenza di rigetto della domanda di risarcimento del danno patrimoniale al mezzo incidentato, per insussistenza dei presupposti di cui all’art. 2051 c.c., spiegasse efficacia di giudicato nel giudizio avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, attesa la ontologica diversità del bene oggetto di lesione).

Concludendo sul punto, è utile riportare la massima di Sez. 3, n. 29232/2024, Spaziani, Rv. 672855-01, alla cui stregua l’individuazione della norma che regola il criterio di imputazione della responsabilità applicabile alla fattispecie concreta non implica una qualificazione della domanda, traducendosi nella semplice selezione della disciplina giuridica a cui i fatti accertati sono soggetti, con la conseguenza che, nell’esercizio di detto potere, il giudice non incontra il limite del giudicato sostanziale eventualmente formatosi sugli elementi costitutivi della fattispecie e può invocare una diversa regola di responsabilità rispetto a quella applicata nel grado precedente, anche se non vi è stata tempestiva impugnazione della corrispondente statuizione.

Pronunciandosi in punto di giurisdizione,Sez. U, n. 16136/2024, Criscuolo, Rv. 671735-01, ha escluso la sussistenza di quella del giudice italiano sulla domanda, avanzata nei confronti della Repubblica Popolare di Cina, di risarcimento dei danni derivanti dalla diffusione della pandemia da Covid-19, in ragione dell’immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile, configurabile, quale norma internazionale consuetudinaria, per tutti gli atti iure imperii, costituenti estrinsecazione della sovranità propria della potestà politica, ad eccezione di quelli lesivi di diritti inviolabili della persona ed integranti crimini di guerra o contro l’umanità.

In ordine alla caratterizzazione della prova nei giudizi di responsabilità extracontrattuale, è d’uopo citare Sez. 3, n. 20879/2024, Iannello, Rv. 671837-01 (che - sul presupposto che le dichiarazioni del danneggiato riportate nel referto di pronto soccorso hanno efficacia probatoria di confessione stragiudiziale rese ad un terzo e sono, pertanto, liberamente valutabili dal giudice ex art. 2735, comma 1, secondo periodo, c.c. - ha confermato la pronuncia impugnata nella quale si era ritenuto che la dichiarazione resa, al momento dell’accesso al pronto soccorso, dal danneggiato - il quale aveva affermato di aver perduto il controllo dell’autovettura - fosse idonea a fondare il proprio convincimento circa l’origine dell’evento dannoso) e Sez. 3, n. 35062/2024, Vincenti, Rv. 673237-01 (che ha affermato che la prova della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità - nella specie di natura extracontrattuale - da infezione nosocomiale può essere fornita dal danneggiato, in ossequio al principio della vicinanza della prova, anche con il ricorso alle presunzioni semplici, in difetto di predisposizione o anche solo di produzione in giudizio, da parte della struttura sanitaria, della documentazione relativa all’adozione di tutte le misure utili alla prevenzione del contagio).

Infine, in tema di trattamento sanitario obbligatorio, senz’altro meritevole di segnalazione, per il peculiare profilo affrontato, è Sez. 3, n. 25127/2024, Rubino, Rv. 672137-01, per la quale la mancata impugnazione del provvedimento amministrativo con cui questo è stato disposto, benché non precluda la possibilità di agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno ingiusto riportato, stante l’autonomia dell’azione risarcitoria a tutela dei propri diritti soggettivi da quella impugnatoria, non consente di invocare, all’interno del giudizio risarcitorio, la disapplicazione del provvedimento, posto che questa è ammissibile solo in via incidentale e finché questo sia in grado di incidere negativamente sulla posizione del soggetto leso, e non in riferimento ad un provvedimento che, avendo efficacia limitata nel tempo (nella specie di sole 48 ore, ha esaurito da anni i suoi effetti).

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CAPITOLO XV

LE RESPONSABILITÀ PROFESSIONALI

(di Vittoria Amirante )

Sommario

1 Premessa. - 2 La responsabilità del medico e della struttura sanitaria. - 3 La responsabilità dell’avvocato. - 4 La responsabilità del notaio. - 5 Le responsabilità del direttore dei lavori, del progettista e del costruttore nell’appalto. - 6 La responsabilità degli ausiliari del magistrato. - 7 La responsabilità dell’intermediario di viaggi vacanza e del tour operator, dell’albergatore e del vettore.

1. Premessa.

Anche nel corso dell’anno 2024, il tema delle responsabilità professionali è stato oggetto di numerose pronunce che hanno riguardato un duplice ordine di questioni: da un canto, il contenuto dell’obbligazione del professionista e l’ampiezza degli obblighi informativi posti a suo carico; dall’altro l’accertamento del nesso causale ed i criteri di riparto dell’onere probatorio tra professionista e danneggiato.

In via generale Sez. 3, n. 25699/2024, Valle, Rv. 672455-01 ha ribadito che l’obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176, comma 2 e 2236 c.c., impone al professionista, nell’adempimento dell’incarico conferitogli, di rendere al cliente l’informazione più ampia possibile in ordine ai diversi possibili modi di risoluzione della controversia affidatagli, giungendo anche a sconsigliarlo dall’intraprendere o proseguire un giudizio dall’esito probabilmente sfavorevole. La fattispecie riguardava l’omessa informazione, da parte del commercialista e del ragioniere incaricati, circa la possibilità di accedere alla definizione agevolata delle pendenze tributarie con esborso di una somma minore rispetto al caso di rigetto delle loro difese dinanzi al giudice tributario.

Sez. 3, n. 25026/2024, Rubino, Rv. 672440-01, ha precisato, in relazione ad una fattispecie di responsabilità notarile, che la limitazione di responsabilità prevista per il professionista dall’art. 2236 c.c. con riferimento al caso di prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, è applicabile esclusivamente a ipotesi di imperizia e non in caso di negligenza o imprudenza e, cioè, di violazione del dovere della diligenza professionale media esigibile ai sensi dell’art. 1176, comma 2, c.c., rispetto alla quale rileva anche la colpa lieve.

Sempre in tema di risarcimento del danno per responsabilità professionale, la Corte, nell’anno in rassegna, ha ribadito il consolidato principio - affermato in ordine alla decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno - secondo cui il dies a quo va individuato nel giorno in cui il danno venga percepito (o possa essere percepito usando l’ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche) quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, dovendo farsi riferimento non al momento della verificazione materiale dell’evento di danno, bensì al momento della conoscibilità del danno inteso nella sua dimensione giuridica. Così Sez. 3, n. 06947/2024, Gorgoni, Rv. 670437-01, ha ribadito che la prescrizione decorre dalla effettiva verificazione del danno risarcibile, quale conseguenza riconducibile causalmente al comportamento del professionista evocato in giudizio, mentre con riferimento all’ipotesi specifica di risarcimento del danno da attività medico chirurgica, Sez. 3, n. 29140/2024, Iannello, Rv. 672853-01, ha ulteriormente chiarito che il dies a quo della prescrizione si identifica non già con quello della verificazione materiale dell’evento lesivo, bensì con quello (che può non coincidere col primo ed anche collocarsi a diversi anni di distanza da esso, a seconda delle circostanze del caso) in cui il pregiudizio, alla stregua della diligenza esigibile all’uomo medio e del livello di conoscenze scientifiche proprie di un determinato contesto storico, possa essere astrattamente ricondotto alla condotta colposa o dolosa del sanitario. Ne consegue che incorre in un errore di sussunzione e, dunque, nella falsa applicazione dell’art. 2935 c.c., il giudice di merito che, ai fini della determinazione della decorrenza del termine di prescrizione, ritenga tale conoscenza conseguita o, comunque, conseguibile, da parte del paziente, pur in difetto di informazioni idonee a consentirgli di collegare causalmente la propria patologia alla trasfusione (nella specie, la S.C. ha escluso che la mera circostanza che da controlli ematici effettuati dal paziente a partire dal 1977 fosse emerso un aumento progressivo, molto al di sopra dei limiti, dei parametri relativi alla funzionalità del fegato integrasse consapevolezza e percezione della riconducibilità causale della patologia epatica alla trasfusione, e che fosse ravvisabile una condotta negligente nel non aver effettuato ulteriori accertamenti diagnostici volti a conseguire tale consapevolezza, in mancanza di un consiglio medico in tal senso). Allo stesso modo, in tema di danni subiti nella fase di vita prenatale del danneggiato, a causa dell’assunzione da parte della gestante di farmaci ad effetti teratogeni contenenti talidomide, Sez. 3, n. 02375/2024, Guizzi, Rv. 670019-01, ha affermato che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento decorre, di regola, dalla presentazione della domanda amministrativa di erogazione dell’indennizzo di cui all’art. 1 della l. n. 229 del 2005, salvo che il danneggiante provi, anche in via presuntiva, che la consapevolezza del danneggiato circa il nesso causale tra l’assunzione del farmaco e la condizione di disabilità o la menomazione era maturata in epoca anteriore.

2. La responsabilità del medico e della struttura sanitaria.

Nel settore delle obbligazioni inerenti le prestazioni professionali, il maggior numero di pronunce si è registrato, anche nell’anno in corso, con riferimento all’ambito sanitario.

Per quanto attiene ai temi “classici” della responsabilità medica, la S.C. ha fornito ulteriori coordinate in relazione alla valutazione della diligenza richiesta nell’adempimento dell’obbligazione professionale ed a quella della prova del nesso causale, sia sotto il profilo del riparto degli oneri probatori, sia sotto l’aspetto dei criteri di accertamento.

Con riferimento al profilo soggettivo della colpa in rapporto alla diligenza richiesta dal professionista, Sez. 3, n. 08036/2024, Vincenti, Rv. 670609-01, ha affrontato la questione nella specifica ipotesi di prestazione sanitaria resa in ambito di pronto soccorso ed ha precisato che, in presenza di una sintomatologia aspecifica del paziente, la valutazione della diligenza del medico deve essere operata avuto riguardo alla rapidità dell’inquadramento diagnostico e alla determinazione degli accertamenti indispensabili al pronto intervento per confermare la diagnosi e predisporre con speditezza le azioni per la risoluzione della patologia che ha determinato l’accesso al pronto soccorso. In applicazione di tale principio, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva respinto la domanda di risarcimento dei danni conseguenti al ritardo della diagnosi di una mielopatia cervicale in ernie discali, proposta da un paziente che, al momento dell’accesso al pronto soccorso, presentava sintomi non specifici di tale malattia neurologica e tali da indurre alla verifica soltanto dell’alternativa tra una patologia cardiaca e una di rilevanza ortopedica e che era stato dimesso nella stessa giornata, dopo che erano stati esclusi, all’esito di esami strumentali, disturbi cardiaci, con diagnosi di artrosi acromion-claveare sinistra, con segni di conflitto sub acromiale ed artrosi cervicale e consiglio di sottoporsi a visita ortopedica.

Sez. 3, n. 17171/2024, Scoditti E., Rv. 671447-01, in relazione ad ipotesi di risarcimento del danno alla salute conseguente alla tardiva diagnosi di due neoplasie benigne, del tutto indipendenti l’una dall’altra, ha precisato che, allorquando l’illecito è integrato dalla violazione di regole finalizzate ad evitare la creazione di un rischio irragionevole, la responsabilità si estende ai soli eventi dannosi che rappresentino la concretizzazione del suddetto rischio, ed ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso che l’insorgenza della seconda neoplasia potesse essere eziologicamente correlata all’operato dei sanitari, essendo la regola dell’arte violata preordinata a scongiurare unicamente la concretizzazione del rischio relativo al manifestarsi della prima patologia, siccome fondata sul relativo quadro clinico, diverso da quello che avrebbe imposto indagini strumentali orientate all’individuazione dell’altra.

In riferimento, poi, agli oneri probatori gravanti rispettivamente sul professionista sanitario e sul paziente, Sez. 3, n. 27142/2024, Fiecconi, Rv. 672541-01, ha ribadito l’ormai consolidato orientamento (a partire da Sez. 3 n. 28991/2019, Rv. 655828-01, e poi confermato anche da Sez. 6-3, n. 26907/2020, Rv. 659901-01), secondo il quale, posto che il danno evento consta della lesione non dell’interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l’obbligazione (perseguimento delle leges artis nella cura dell’interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato), ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l’inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l’aggravamento della situazione patologica (o l’insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell’impossibilità dell’esatta esecuzione della prestazione (nel caso di specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, procedendo a un’autonoma valutazione delle circostanze di fatto prese in considerazione dalla c.t.u., aveva ritenuto provato, in termini di preponderanza dell’evidenza, il nesso causale tra la condotta dei sanitari e la morte del paziente, valorizzando in tal senso l’insussistenza di eventi intermedi - tali da costituire di per sé causa efficiente dell’arresto circolatorio - diversi dalla cardiopatia insorta nel corso ed a causa del travagliato iter operatorio).

Anche Sez. 3, n. 21511/2024, Cricenti, Rv. 672043-01, ha confermato che il danneggiato è tenuto a provare il nesso causale tra l’inadempimento dei sanitari e l’evento dannoso, mentre incombe sulla struttura convenuta, ove tale prova sia fornita, l’onere di dimostrare l’assenza del suddetto legame eziologico, per essersi verificato l’evento per cause ad essa non imputabili. Sulla scorta di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta dai genitori di un feto nato morto, sul rilievo che era mancata la prova, da parte degli attori, della riconducibilità eziologica del decesso all’operato dei sanitari, tenuto conto che, alla stregua delle risultanze dell’espletata CTU, era emerso che, anche laddove si fosse dato tempestivo corso agli accertamenti ecografici e al parto cesareo, l’evento infausto sarebbe comunque occorso a causa delle patologie contratte nell’utero materno.

Sez. 3, n. 16737/2024, Rubino, Rv. 671443-02, è tornata, invece, sui rapporti tra oneri probatori ed incompletezza della cartella clinica, sottolineando che questa è circostanza di fatto che il giudice può utilizzare per ritenere dimostrata l’esistenza di un valido nesso causale tra l’operato del medico e il danno patito dal paziente soltanto quando proprio tale incompletezza abbia reso impossibile l’accertamento del relativo nesso eziologico e il professionista abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a provocare il danno. La S.C. ha, quindi, cassato la decisione con cui la Corte d’appello aveva ritenuto irrilevante, ai fini dell’accertamento del nesso eziologico, la denunciata incompletezza della cartella clinica in punto di avvenuto svolgimento di un tracciato ecotocografico, dalla stessa non risultante.

Per quanto riguarda, invece, il criterio di accertamento del nesso causale, Sez. 3, n. 05922/2024, Spaziani, Rv. 670339-01, ha ribadito che l’accertamento del nesso di causalità nella responsabilità sanitaria è improntato alla regola di funzione della preponderanza dell’evidenza (o del “più probabile che non”), la quale, con riguardo al caso in cui, rispetto a uno stesso evento, si pongano un’ipotesi positiva e una complementare ipotesi negativa, impone al giudice di scegliere quella rispetto alla quale le probabilità che la condotta abbia cagionato l’evento risultino maggiori di quelle contrarie, e con riguardo, invece, al caso in cui, in ordine allo stesso evento, si pongano diverse ipotesi alternative, comporta che il giudice dapprima elimini, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili e poi analizzi le rimanenti ipotesi ritenute più probabili, selezionando, infine, quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dalle circostanze di fatto acquisite al processo, in ogni caso esercitando il proprio potere di libero apprezzamento di queste ultime tenendo conto della qualità, quantità, attendibilità e coerenza delle prove disponibili, dalla cui valutazione complessiva trarre il giudizio probabilistico. Il caso giunto all’esame della Corte era relativo alle lesioni occorse ad un paziente a seguito dell’errata esecuzione dell’anestesia nell’ambito di un intervento chirurgico per ipertrofia prostatica; la Terza sezione ha cassato la sentenza di merito, che, nel rigettare la domanda sull’erroneo presupposto che competesse all’attore l’onere di provare la condotta imperita del medico, aveva omesso di formulare qualsivoglia valutazione, in punto di nesso causale, degli elementi di prova dallo stesso forniti e delle risultanze dell’accertamento tecnico preventivo, che pure avevano individuato una relazione probabilistica tra la manovra anestesistica e i postumi neurologici ed ortopedici reliquati.

Ulteriori precisazioni sono giunte da Sez. 3, n. 25805/2024, Cricenti, Rv. 672460-01, che ha sottolineato che il criterio del “più probabile che non, cui deve essere improntato l’accertamento del nesso causale, impone al giudice di dare prevalenza alla spiegazione causale che si presenta come più probabile, tenuto conto della comparazione tra le diverse spiegazioni alternative, attenendosi nella valutazione ad un concetto di probabilità non necessariamente statistico, ma altresì logico, tale per cui, nella comparazione tra due o più possibili spiegazioni di un evento, una di esse prevale sulle altre in ragione dei suoi riscontri probatori o della sua coerenza intrinseca o di altro criterio di giudizio valido a sorreggere la decisione (nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva escluso che l’accertamento del CTU corrispondesse al concetto di “causa più probabile”, avendo il consulente usato il termine “grado medio sul piano statistico”, senza considerare che tale giudizio era di comparazione delle cause, avendo escluso categoricamente che le altre spiegazioni causali fossero plausibili. Anche Sez. 3, n. 16199/2024, Vincenti, Rv. 671558-01, per l’ipotesi di condotta omissiva, ha valorizzato il criterio della probabilità logica ai fini dell’accertamento del nesso causale, dovendosi stabilire se il comportamento doveroso omesso sarebbe stato in grado di impedire o meno l’evento lesivo, tenuto conto di tutte le risultanze del caso concreto, in base ad un giudizio ancorato non solo alla determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di eventi, ma anche agli elementi di conferma e all’esclusione di quelli alternativi, disponibili nel caso concreto. In tale pronuncia la S.C. ha sottolineato come quello della “probabilità logica” non costituisce un criterio probatorio diverso dal “più probabile che non”, utilizzato nel giudizio civile, quanto piuttosto espressione di un accertamento di natura sostanziale del nesso di causalità materiale. Sempre in relazione a condotte omissive, Sez. 3, n. 25825/2024, Cricenti, Rv. 672262-01, ha ribadito che il giudizio controfattuale va compiuto ponendo in relazione la condotta alternativa lecita con l’evento concretamente verificatosi, e di cui si duole il danneggiato, ossia chiedendosi se tale specifico danno era evitabile sostituendo la condotta posta in essere con quella alternativa. La Cassazione ha, dunque, cassato la sentenza impugnata che aveva escluso la rilevanza causale della scelta di procedere al trattamento chirurgico, anziché conservativo, della patologia diagnosticata ritenendo, con un ragionamento controfattuale errato, che l’intervento conservativo non avrebbe garantito la guarigione, anziché valutare se avrebbe evitato il danno permanente neurologico lamentato dall’attore.

Sez. 3 n. 11137/2024, Spaziani, Rv. 670794-01, ha affrontato, poi, il tema della configurabilità di un concorso colposo del danneggiato - già oggetto di precedenti pronunce (Sez. 3, n. 34395/2023, Porreca, Rv. 669576-02) -, escludendo l’applicabilità dell’art. 1227, comma 2, c.c. nel caso in cui la lesione, conseguita a un errato trattamento, sia emendabile con un successivo intervento chirurgico, non potendo imporsi al danneggiato un dovere che esula da quello di evitare l’aggravamento del danno, il cui fondamento risiede nel principio di buona fede oggettiva, specificamente nel canone di salvaguardia dell’utilità della controparte, nei limiti del proprio sacrificio personale o economico. In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva disatteso la pretesa del danneggiante di liquidazione del danno nella misura corrispondente al valore del minore danno biologico che sarebbe residuato a seguito degli interventi chirurgici idonei a emendare parzialmente i postumi dell’errata esecuzione di un intervento chirurgico al seno e all’addome, sommata al costo di tali interventi.

La S.C., nel corso del 2024, ha altresì affrontato diversi profili problematici relativi all’individuazione dei danni risarcibili.

In particolare, Sez. 3, n. 21415/2024, Porreca, Rv. 672042-01, ha chiarito che ove risulti accertato, secondo i comuni criteri eziologici, che l’errore medico ha anticipato la morte del paziente, agli eredi della vittima, vivente all’inizio del giudizio ma deceduta al momento della liquidazione del danno, è risarcibile iure hereditario soltanto il danno biologico differenziale determinato dalla peggiore qualità della vita effettivamente vissuta e il danno morale da lucida consapevolezza della anticipazione della morte, se esistente e a far data dall’acquisizione di tale consapevolezza in vita. Nel caso in cui, invece, vi sia incertezza sulle conseguenze quoad vitam dell’errore medico, gli eredi hanno diritto, sempre iure hereditario, al risarcimento del danno da perdita delle chance di sopravvivenza, qualora ricorrano i presupposti di serietà, apprezzabilità, concretezza e riferibilità eziologica certa della perdita di quella chance alla condotta, mentre non è in alcun caso risarcibile agli eredi il danno da “perdita anticipata della vita”, suscettibile di ristoro ai congiunti iure proprio quale pregiudizio da minor tempo vissuto col congiunto.

In relazione al danno da violazione del diritto all’autodeterminazione, Sez. 3, n. 14245/2024, Vincenti, Rv. 671411-01, ha affermato che la condotta truffaldina e fraudolenta consistente nel prospettare falsamente come efficaci, per una patologia incurabile e ad esito infausto, cure alternative a quelle tradizionali è idonea a determinare una lesione della libertà di autodeterminazione del paziente, sufficiente a giustificare la condanna al risarcimento del danno per la perdita di quel ventaglio di opzioni, tra le quali egli ha il diritto di scegliere, nella prospettiva dell’imminenza della morte. Alla stregua di tale principio, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di condanna al risarcimento dei danni di un medico che, ingenerando una falsa speranza di guarigione in un caso in cui era stato diagnosticato, come incurabile, un tumore polmonare, aveva consigliato ed attuato una terapia alternativa a quella tradizionale, che aveva richiesto l’interruzione del trattamento chemioterapico e dei cicli di morfina a cui il paziente si stava sottoponendo.

In tema di responsabilità del medico per omessa diagnosi di malformazione del feto, Sez. 3, n. 16967/2024, Spaziani, Rv. 671445-01 (come già l’anno precedente, Sez. 3, n. 02798/2023, Pellecchia, Rv. 667051-01), ha chiarito che il danno conseguente all’impossibilità di prepararsi psicologicamente al parto (ad es., mediante la tempestiva organizzazione della vita in modo compatibile con le future esigenze di cura del figlio ovvero il ricorso a una psicoterapia) integra un pregiudizio diverso da quello correlato alla mancata interruzione della gravidanza, stante l’autonoma rilevanza dell’informazione allo scopo di evitare o mitigare la sofferenza indotta dal suddetto evento, indipendentemente da qualsivoglia profilo di strumentalità rispetto all’eventuale scelta abortiva della donna. Nel caso in cui la malformazione non diagnosticata abbia condotto alla morte del feto, Sez. 3, n. 30218/2024, Cricenti, Rv. 672917-01, ha affermato la risarcibilità del danno da lesione del diritto all’autodeterminazione costituito dalla perdita della possibilità di accettare l’evento con minore intensità emotiva e psicologica. In questo caso, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva negato il risarcimento del danno subito dai genitori per non essersi potuti preparare al fatto che il feto nascesse morto. Sez. 3, n. 02539/2024, Rubino, Rv. 670070-01, infine, ha chiarito che, in tema di danno da lesione del diritto all’autodeterminazione, ai fini della liquidazione equitativa, le tabelle predisposte dal Tribunale di Milano, non avendo valore normativo, non vincolano il giudice al rispetto degli importi ivi indicati; esse, tuttavia, costituiscono un valido parametro di riferimento per una valutazione che sia il più possibile conformata al caso concreto.

Restando in tema di profili liquidatori, nel corso del 2024, la S.C. ha esaminato alcuni aspetti problematici. In particolare, con Sez. 3, n. 21415/2024, Rubino, Rv. 672445-01, ha esaminato l’ipotesi di intervento chirurgico altamente rischioso, in relazione alla quale ha precisato che, ove sia accertato il nesso causale tra la condotta colposa del sanitario e i postumi permanenti riportati dal paziente, il danno deve essere risarcito integralmente, senza che possa procedersi ad una liquidazione parametrata alla perdita di chance di conseguire un risultato totalmente favorevole. Conseguentemente, la Corte di legittimità ha cassato con rinvio la sentenza che, in relazione ad un intervento che presentava una percentuale di rischio del 70%, aveva liquidato il danno riportato dalla paziente, in conseguenza della condotta gravemente superficiale del sanitario, nella misura del 30% dell’invalidità permanente conseguitane. Sez. 3, n. 21261/2024, Rubino, Rv. 671935-02, (ribadendo i principi già espressi da Sez. 3, n. 28986/2019, Rossetti, Rv. 656174-01 e Sez. 6-3, n. 28327/2022, Iannello, Rv. 665955-01) ha, invece, esaminato l’ipotesi di concorso tra una menomazione non imputabile ad errore medico ed altra a questo riconducibile, affermando, in primo luogo, che, in tal caso, il pregiudizio può essere liquidato secondo i criteri del cd. danno differenziale solo nel caso in cui, con giudizio controfattuale ex post, sia accertato che le due tipologie di postumi siano tra loro in rapporto di concorrenza e non di semplice coesistenza - e, cioè, quando i postumi della causa iatrogena sono soltanto aggravati dalla menomazione preesistente alla responsabilità del sanitario oppure quando la presenza della prima tipologia di postumi incide negativamente su quelli derivanti da errore medico aggravando la situazione del soggetto leso -, dovendosi altrimenti (nel caso, cioè, in cui la menomazione risulti soltanto coesistente) liquidare interamente il danno iatrogeno. In secondo luogo, la pronuncia in discorso ha ripetuto che, ai fini della liquidazione del danno - quale esito di compromissione ulteriore rispetto alla percentuale che sarebbe comunque residuata anche in caso di ottimale esecuzione dell’intervento stesso - con il sistema tabellare, deve assumersi come percentuale di invalidità quella effettivamente risultante, alla quale va sottratto quanto monetariamente indicato in tabella per la percentuale di invalidità comunque ineliminabile, e perciò non riconducibile alla responsabilità del sanitario.

In tema di danno da emotrasfusioni, innanzitutto, Sez. 3, n. 16780/2024, Scoditti, Rv. 671560-01, sulla scia di Sez. U, n. 19129/2023, Di Paolantonio, Rv. 668217-01, -02, -03, ha affermato il rilevante principio secondo il quale il provvedimento amministrativo di riconoscimento del diritto all’indennizzo, ai sensi della l. n. 210 del 1992, nel giudizio risarcitorio, pur non integrando una confessione stragiudiziale, costituisce un elemento grave e preciso, da solo sufficiente a giustificare il ricorso alla prova presuntiva e a far ritenere provato, per tale via, il nesso causale, nei confronti non solo del Ministero della Salute, ma anche di altri soggetti eventualmente responsabili sul piano risarcitorio (nella specie la gestione liquidatoria di una soppressa USSL), in ragione della natura di presunzione semplice del mezzo di prova.

Sez. 3, n. 25472/2024, Rossi, Rv. 672446-01, ha, poi, precisato che la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria che ha effettuato le trasfusioni con sacche prelevate dalla emoteca della stessa USL di appartenenza e sottoposte al controllo del suo personale e quella aquiliana del Ministero della salute, fondata sull’omessa vigilanza sulla sostanza ematica e sugli emoderivati sono in rapporto di possibile concorrenza, non già di reciproca esclusione. Infine, Sez. 3, n. 04415/2024, Scoditti, Rv. 670230-01, ha precisato che la compensatio lucri cum damno fra l’indennizzo ex l. n. 210 del 1992 e il risarcimento del danno opera anche nel caso di apparente non coincidenza fra il danneggiante e il soggetto che eroga la provvidenza (nella specie, rispettivamente, la regione e il commissario liquidatore dell’USL, da un lato, e il Ministero della Difesa dall’altro), nonostante quest’ultimo, ai sensi della legge suddetta, non sia abilitato ad agire in surrogazione nei confronti del primo, allorquando possa comunque escludersi che, per effetto del diffalco, si determini un ingiustificato vantaggio per il responsabile.

Passando a tematiche processuali generali, alcune pronunce hanno affrontato, nuovamente, questioni relative alla legittimazione attiva e passiva in materia di responsabilità sanitaria.

In particolare, dal lato attivo, con Sez. 3, n. 17113/2024, Rubino, Rv. 671564-01, si è ribadito quanto affermato già con la risalente Sez. 3, n. 10741/2009, Spagna Musso, Rv. 608388-01, e poi confermato da Sez. 3, n. 10812/2019, Scarano, Rv. 653826-01, ossia che anche il padre del concepito è legittimato ad agire a titolo contrattuale iure proprio per il risarcimento del danno conseguente all’inadempimento del contratto stipulato tra una gestante ed un medico, avente ad oggetto la prestazione di cure finalizzate a garantire il corretto decorso della gravidanza, in quanto il rapporto contrattuale tra il medico e la partoriente, per la peculiarità dell’oggetto delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione, incide in modo diretto sulla posizione del nascituro e del padre, configurandosi in favore dei predetti stretti congiunti della gestante un contratto con effetti protettivi nei confronti del terzo.

Per quanto, poi, attiene agli effetti di una transazione in ordine alla proponibilità della domanda risarcitoria, la S.C. ha affermato, da un lato, con Sez. 3, n. 15216/2024, Rubino, Rv. 671192-01, che la transazione intervenuta tra medico e danneggiato non preclude a quest’ultimo di introdurre e coltivare la domanda risarcitoria nei confronti della struttura coobbligata in solido, incidendo unicamente in termini di riduzione del quantum debeatur, da determinarsi alla stregua dei criteri di cui alla sentenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione, n. 30174 del 2011; dall’altro, con Sez. 3, n. 14846/2024, Scoditti, Rv. 671179-02, che la compagnia assicuratrice della responsabilità civile del medico che, in base a una transazione con il paziente, ha risarcito integralmente il danno, può surrogarsi nei diritti del danneggiato nei confronti della struttura sanitaria, ai sensi dell’art. 1201 c.c., vertendosi in un’ipotesi di pagamento del terzo.

Dal lato passivo, invece, Sez. 3, n. 14846/2024, Scoditti, Rv. 671179-01, ha chiarito - conformemente a Sez. 3, n. 06243/2015, Vincenti, Rv. 635072-01 - che la ASL è responsabile, ai sensi dell’art. 1228 c.c., del fatto colposo del medico di base, convenzionato con il SSN, essendo tenuta per legge - nei limiti dei livelli essenziali di assistenza - ad erogare l’assistenza medica generica e la relativa prestazione di cura, avvalendosi di personale medico alle proprie dipendenze o in rapporto di convenzionamento.

Infine, Sez. U, n. 17634/2024, Di Paolantonio, Rv. 671738-01, ha precisato che l’esercizio dell’azione di responsabilità contabile nei confronti dei sanitari, ammissibile anche nel regime antecedente all’entrata in vigore della l. n. 24 del 2017, non esclude che l’amministrazione possa esperire le ordinarie azioni civilistiche di responsabilità, in quanto si tratta di azioni distinte, autonome e volte alla tutela di differenti interessi, i quali, nel primo caso, sono di carattere pubblico e generale (perché attinenti buon andamento della P.A. e al corretto impiego delle risorse), e nel secondo caso restano circoscritti all’Amministrazione attrice, che agisce non già con finalità sanzionatorie, bensì al solo scopo di ottenere il pieno ristoro del danno subito; tali azioni, se cumulativamente esercitate, incontrano il limite del divieto di duplicazione delle pretese risarcitorie, dovendosi tener conto, con effetto decurtante, di quanto già liquidato in altra sede.

Sotto il diverso profilo del titolo di responsabilità in concreto fatto valere dal danneggiato, Sez. 3, n. 07074/2024, Spaziani, Rv. 670399-01, ha precisato che il titolo della responsabilità della struttura sanitaria non muta a seconda che venga dedotto l’inadempimento delle obbligazioni afferenti alla prestazione sanitaria in senso stretto ovvero di quelle correlate a profili strutturali e organizzativi, trattandosi, in entrambi i casi, di responsabilità diretta per fatto proprio derivante dalla violazione delle regole contrattuali riconducibili al cd. contratto di spedalità.

Nel corso dell’anno appena trascorso, l’interesse della Corte si è appuntato, altresì, sulla questione della interpretazione della domanda, della sua mutatio e della configurabilità del vizio di ultrapetizione nell’ambito dei giudizi di responsabilità sanitaria.

Così, se Sez. 3, n. 24656/2024, Cricenti, Rv. 672244-01, ha sottolineato come, in tema di interpretazione della domanda giudiziale, il fatto vada individuato in base a criteri giuridici e non puramente materiali, identificandosi con il titolo della pretesa azionata, in quanto tale ricomprendente tutto ciò che è comunque relativo, strumentale o accessorio alla prestazione dedotta in giudizio come derivante da uno specifico contratto, così cassando la decisione di merito che aveva ritenuto che l’inadempimento del diverso contratto di assistenza medica per la cura di una infezione fosse lo sviluppo di un fatto precedente, relativo ad un intervento chirurgico, rispetto al quale unicamente l’attore aveva dedotto l’inadempimento della struttura sanitaria; Sez. 3, n. 10901/2024, Vincenti, Rv. 670791-01, ha escluso il ricorrere di un inammissibile mutamento della domanda in relazione all’ipotesi in cui l’attore, dopo avere allegato nell’atto introduttivo che l’errore del sanitario sia consistito nell’imperita esecuzione di un intervento chirurgico, nel concludere alleghi, invece, che l’errore sia consistito nell’inadeguata assistenza postoperatoria, dovendosi considerare il fatto costitutivo, idoneo a delimitare l’ambito dell’indagine, nella sua essenzialità materiale, senza che le specificazioni della condotta, inizialmente indicate dall’attore, possano avere portata preclusiva, stante l’inesigibilità dell’individuazione ex ante di specifici elementi tecnico-scientifici, di norma acquisibili solo all’esito dell’istruttoria e dell’espletamento di una c.t.u. (in applicazione del principio, la S.C., in una fattispecie di decesso di un paziente dovuto a shock settico conseguito ad una lesione intestinale, ha rigettato i motivi di ricorso con cui si censurava la sentenza d’appello per aver basato il giudizio di responsabilità su un fatto diverso, sia rispetto a quello posto a fondamento della condanna in primo grado - diversamente individuando l’errore di esecuzione dell’intervento, nonostante la mancanza di appello incidentale sul punto - sia riguardo a quello dedotto con l’atto di citazione, individuando ulteriori profili di responsabilità nella mancata applicazione di drenaggi, dedotta da parte attrice solo in comparsa conclusionale, e nell’omessa vigilanza post-operatoria, rilevata solo con l’appello incidentale).

Allo stesso modo, Sez. 3, n. 07074/2024, Spaziani, Rv. 670399-02, ha precisato che, in tema di responsabilità della struttura sanitaria, la deduzione di profili di colpa diversi e ulteriori rispetto a quelli originariamente allegati, fondati su circostanze emerse all’esito della consulenza tecnica d’ufficio, non integra domanda nuova, poiché non determina alcun mutamento della causa petendi e dell’ambito dell’indagine processuale, non potendo attribuirsi portata preclusiva, in tal senso, alle specificazioni della condotta inizialmente operate dall’attore, il cui onere di allegazione dev’essere rapportato alle informazioni accessibili e alle cognizioni tecnico-scientifiche da lui esigibili, senza imporgli di enucleare specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conoscibili soltanto dagli esperti del settore. Nella specie - relativa alla responsabilità per la tardiva esecuzione del parto cesareo, che aveva determinato la morte di una neonata venuta alla luce in condizioni di grave insufficienza respiratoria -, la S.C. ha escluso che la deduzione, negli atti conclusionali, di fatti di inadempimento emersi all’esito della c.t.u. - quali il malfunzionamento dell’apparecchio cardiotocografico e l’omessa aspirazione del meconio dopo la nascita - integrasse un mutamento del titolo della domanda rispetto all’iniziale allegazione della colpa dei sanitari nei termini di omessa effettuazione dei dovuti controlli nella fase antecedente al parto.

In tema di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, poi, Sez. 3, n. 08547/2024, Scoditti, Rv. 670519-01, ha affermato che non è viziata da ultrapetizione la decisione di merito che - in caso di domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla morte di un congiunto per una responsabilità sanitaria correlata a ritardo diagnostico - abbia accertato che il danno-evento determinato dall’errore medico non è costituito dal decesso, bensì dalla significativa riduzione della durata della vita della vittima, sempre che il giudizio di fatto compiuto nel merito non sia fondato su fatti diversi rispetto a quelli allegati dalla parte con la domanda originaria.

Per quanto, poi, attiene ad aspetti relativi all’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio nell’ambito del processo relativo all’accertamento di una fattispecie di responsabilità sanitaria, Sez. 3, n. 13038/2024, Rubino, Rv. 671140-01 ha precisato che, sebbene la decisione di ricorrere o meno ad una consulenza tecnica d’ufficio costituisca un potere discrezionale del giudice, questi è tenuto a motivare adeguatamente il rigetto dell’istanza di ammissione proveniente da una delle parti, dimostrando di poter risolvere, sulla base di corretti criteri, i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione, senza potersi limitare a disattendere l’istanza sul presupposto della mancata prova dei fatti che la consulenza avrebbe potuto accertare. Pertanto, nelle controversie che, per il loro contenuto, richiedono si proceda ad un accertamento tecnico, il mancato espletamento, specie a fronte di una domanda di parte, costituisce una grave carenza nell’accertamento dei fatti da parte del giudice di merito, che si traduce in un vizio della motivazione della sentenza. Nel caso di specie, la S.C. ha cassato la decisione della Corte territoriale che, in un giudizio di responsabilità sanitaria nel regime normativo antecedente all’art. 15 della l. n. 24 del 2017, pur dando atto dell’ambiguità delle conclusioni del consulente nominato in primo grado, non aveva disposto alcun approfondimento, nonostante la richiesta della parte e dello stesso consulente di costituire un collegio, affiancando al medico legale uno specialista, per poi rigettare la domanda per mancanza di prova. Ancora in relazione alle consulenze nei procedimenti civili aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, Sez. 3, n. 13060/2024, Rubino, Rv. 671142-01, ha precisato che l’art. 15 della l. n. 24 del 2017, che stabilisce l’obbligatorietà della perizia o consulenza collegiale, non è applicabile ai processi pendenti, trattandosi di norma processuale e non sostanziale che dispone solo per il futuro, non avendo efficacia retroattiva. La S.C. ha, quindi, rigettato il ricorso avverso la sentenza d’appello fondata su una c.t.u. espletata, prima dell’entrata in vigore della norma citata, da un medico legale senza l’ausilio di uno specialista.

3. La responsabilità dell’avvocato.

Con riferimento alla professione forense, la quasi totalità delle pronunce del 2024 attiene alla valutazione ed all’accertamento del nesso causale tra inadempimento del professionista e danno.

Sul punto, Sez. 3, n. 28903/2024, Cirillo F.M., Rv. 672565-01, ha anzitutto chiarito che la valutazione prognostica circa il probabile esito dell’azione giudiziale, avendo ad oggetto il nesso di causalità tra l’attività omessa e il possibile esito favorevole che sarebbe potuto derivare al cliente, attiene al merito del giudizio di responsabilità, non essendo, pertanto, sindacabile in sede di legittimità, a meno che tale valutazione si fondi su un presupposto manifestamente e totalmente errato, di modo che la questione posta al giudice del merito sia di puro diritto (vertendosi, in tal caso, nell’errore di sussunzione deducibile con il ricorso per cassazione).

Si è, dunque, sottolineato, con Sez. 3, n. 24007/2024, Rubino, Rv. 672141-02, che la responsabilità professionale dell’avvocato - nella specie tradottasi nell’impossibilità per il cliente di intraprendere l’iniziativa giudiziaria concordata - postula il positivo accertamento, sulla base di una valutazione prognostica ex ante, che, ove proposta, la domanda avrebbe avuto ragionevoli probabilità di accoglimento, dovendosi tener conto delle peculiarità del giudizio che non si è potuto celebrare. Allo stesso modo Sez. 3, n. 02109/2024, Dell’Utri, Rv. 669831-01, in relazione ad una ipotesi di danno derivante dall’inadempimento dell’obbligo di informazione dell’esito sfavorevole del giudizio di primo grado, che aveva determinato l’impossibilità di proseguire il giudizio in sede di impugnazione, ha precisato che la valutazione prognostica sull’esito che avrebbe potuto avere l’impugnazione preclusa dall’omessa informazione deve essere svolta sulla base della prevedibile strategia difensiva (anche alla luce delle eccezioni proposte e delle difese svolte nel primo grado di giudizio) e della possibilità di ottenere un risultato favorevole (tenuto conto degli orientamenti giurisprudenziali formatisi in materia).

Sez. 3, n. 21045/2024, Iannello, Rv. 671828-01, dopo aver premesso che il danno da perdita di chance - consistente nella perdita della possibilità di conseguire un risultato vantaggioso ovvero di evitare un esito sfavorevole - trova la propria connotazione essenziale nella condizione di insuperabile incertezza eventistica che lo contraddistingue, restando confinata la chance (patrimoniale e non patrimoniale) nel campo delle relazioni incerte tra eventi non interdipendenti, in quanto non collegati da una legge di connessione causale, in relazione alla responsabilità professionale di un avvocato per essersi tardivamente costituito in una controversia locatizia, ha escluso che si vertesse nell’ambito del danno da perdita di chance, perché - essendo sempre possibile, sulla base delle leggi e dei principi applicabili al caso, formulare un giudizio prognostico sulle probabilità di conseguimento del risultato anelato dal cliente - si ricadeva nel campo di una relazione causale tra condotta ed evento, inteso come lesione piena dell’interesse avuto di mira dal creditore.

In caso di inadempimento dell’incarico conferito all’avvocato, avente ad oggetto la partecipazione a un incanto per l’aggiudicazione di un immobile da cui derivi la perdita della possibilità di partecipare alla gara, Sez. 3, n. 03824/2024, Tatangelo, Rv. 670112-01, ha ritenuto configurabile un danno da perdita di chances, ai fini del cui accertamento il danneggiato ha l’onere di provare non la perdita del risultato (ovvero che avrebbe ottenuto certamente l’aggiudicazione del bene), bensì soltanto la perdita della possibilità di conseguirlo.

Sez. 3, n. 24670/2024, Vincenti, Rv. 672426-01, ha, invece, escluso la sussistenza di un danno risarcibile nel caso di tardiva proposizione di un appello privo di ragionevoli probabilità di accoglimento, neppure sotto il profilo della perdita di chance della mera partecipazione al giudizio di impugnazione.

4. La responsabilità del notaio.

Numerose le pronunce relative alla responsabilità del notaio, intervenute nel corso del 2024, con le quali la Suprema Corte ha analizzato sia il contenuto degli obblighi posti a carico del professionista sia la tematica del danno risarcibile.

In via generale, Sez. 2, n. 19849/2024, Carrato, Rv. 671777-03, ha affermato la sussistenza di una responsabilità “da contatto sociale” del notaio, soggetta alle regole della responsabilità contrattuale, nei riguardi dei terzi che siano stati pregiudicati dalla sua attività negligente nel rogitare un atto di compravendita immobiliare inter alios, risultato inefficace nei loro confronti, quando il danno sia conseguenza della violazione di regole di condotta tipiche della diligenza qualificata esigibile da tale pubblico ufficiale ed imposte dalla legge per tutelare i terzi potenzialmente esposti ai rischi dell’attività svolta dal danneggiante, estendendosi la prestazione d’opera professionale alle attività di controllo e verifica, preparatorie e successive alla compravendita, necessarie ad assicurare la serietà e certezza dell’atto giuridico da compiersi.

Con particolare riferimento alla valutazione dell’adempimento da parte del notaio della prestazione professionale, Sez. 3, n. 24662/2024, La Battaglia, Rv. 672425-01, sulla scia di quanto già affermato l’anno precedente da Sez. 2, n. 01439/2023, Scarpa, Rv. 666792-01, ha chiarito che, qualora, per esplicita richiesta delle parti ovvero per legge, il notaio che ha ricevuto un atto soggetto ad iscrizione o a trascrizione debba procurare che questa venga eseguita nel più breve tempo possibile ovvero immediatamente, spetta al prudente apprezzamento del giudice del merito e alla sua libera valutazione, tenendo conto delle determinanti del caso concreto (attinenti sia ai tempi e ai mezzi di normale impiego per l’esecuzione dell’iscrizione sia alle evenienze non imputabili al notaio), individuare di volta in volta, con giudizio ex post, il termine nel quale quell’adempimento avrebbe dovuto essere eseguito, con la conseguenza che, prima della scadenza di detto termine, la prestazione deve ritenersi inesigibile e l’inadempimento non configurabile (in applicazione del principio, la S.C. ha escluso la responsabilità professionale di un notaio che aveva eseguito la trascrizione del contratto di compravendita concluso dalle parti due giorni dopo la stipula dell’atto).

In tema di contenuto delle verifiche che il notaio è tenuto a svolgere, Sez. 3,n. 25026/2024, Rubino, Rv. 672440-01, in relazione all’obbligo di espletare la visura dei registri immobiliari in occasione di una compravendita immobiliare, ha affermato che il notaio non può invocare la limitazione di responsabilità prevista per il professionista dall’art. 2236 c.c. con riferimento al caso di prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà (nella specie, costituita dalla non coincidenza tra le risultanze dei registri immobiliari, in cui la particella oggetto di vendita risultava libera, e quelle di un atto di pignoramento), in quanto tale inosservanza non è riconducibile a un’ipotesi di imperizia - cui quella limitazione si applica - bensì a negligenza o imprudenza, cioè alla violazione del dovere della diligenza professionale media esigibile ai sensi dell’art. 1176, comma 2, c.c., rispetto alla quale rileva anche la colpa lieve. Con la conseguenza che, in caso di omissione delle dovute visure ipotecarie, il notaio è tenuto a risarcire all’acquirente del cespite, successivamente sottoposto ad esecuzione immobiliare da parte del creditore ipotecario, un danno commisurato all’effettivo nocumento sofferto dall’acquirente, il quale può essere liquidato in misura pari al valore dell’immobile perduto a seguito della vendita forzata ovvero, per equivalente, all’esborso necessario per ottenere l’estinzione del processo esecutivo e la cancellazione dell’ipoteca, in tale senso lato potendosi intendere le spese di purgazione dell’immobile, vale a dire la sua sottrazione al rischio di legale evizione nel corso della procedura espropriativa (Rv. 672440-02, in fattispecie nella quale la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva liquidato il danno patito dall’acquirente in un importo pari al prezzo di aggiudicazione del bene, sostenuto per mantenere la proprietà dell’immobile e scongiurare gli effetti dell’espropriazione forzata).

In tema di efficacia causale in relazione a fatti imputabili a più persone, coevi o succedutisi nel tempo, Sez. 3, n. 08778/2024, Scoditti, Rv. 670700-02, ha distinto l’ipotesi in cui i suddetti fatti, imputabili a più persone, abbiano determinato una situazione tale che, senza l’uno o l’altro di essi, l’evento non si sarebbe verificato - in cui deve essere riconosciuta a tutti un’efficacia causativa del danno - da quella in cui uno solo dei fatti imputabili, inserendosi quale causa sopravvenuta nella serie causale, interrompa il nesso eziologico tra l’evento dannoso e gli altri, ovvero in cui il medesimo, esaurendo sin dall’origine e per forza propria la serie causale, riveli l’inesistenza, negli altri fatti, del valore di concausa e li releghi al livello di occasioni estranee, nel quale caso solo a tale fatto va attribuito il valore di causa efficiente esclusiva. In relazione al caso giunto alla sua attenzione, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che, in una fattispecie di compravendita immobiliare inefficace perché stipulata da falsus procurator, aveva condannato al risarcimento dei danni, nei confronti dell’apparente venditore, non solo i notai roganti la falsa procura e la compravendita, ma anche il compratore, rilevando come le condotte dei due notai avessero esaurito fin dall’origine la serie causale del danno evento.

In tema di individuazione del termine prescrizionale e della sua decorrenza in materia di azione risarcitoria per responsabilità del notaio,Sez. 3,n. 08543/2024,Sestini,Rv. 670518-01, ha precisato che la trascrizione di un atto poi dichiarato inefficace non costituisce illecito permanente, in quanto l’eventuale pregiudizio subito dal terzo non è conseguenza della trascrizione, in sé legittima, ma dell’atto inefficace in base al quale si è proceduto ad essa, sicché la prescrizione del diritto al risarcimento del danno che si assume causato a terzi dal notaio è soggetta al termine di cui all’art. 2947 c.c., decorrente non dalla cancellazione della formalità, ma dal compimento dell’atto e della correlata pubblicità nei registri immobiliari.

5. Le responsabilità del direttore dei lavori, del progettista e del costruttore nell’appalto.

Anche nel 2024 numerose sono state le pronunce in cui la S.C. ha affrontato l’esame di questioni relative alle responsabilità delle diverse figure di professionisti coinvolti a vario titolo nella progettazione. Per Sez. 3, n. 09572/2024, Tatangelo, Rv. 670708-01, tra le obbligazioni del direttore dei lavori rientrano l’accertamento della conformità della progressiva realizzazione dell’opera al progetto e delle modalità della sua esecuzione al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l’adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell’opera senza difetti costruttivi; pertanto, non si sottrae alla responsabilità conseguente a vizi o difformità dell’opera appaltata il professionista che omette di impartire direttive tecniche relative alle modalità di realizzazione delle opere, salvo che si tratti di operazioni elementari e marginali e di aspetti meramente operativi dell’esecuzione delle stesse. Nella fattispecie, relativa a vizi da risalita di umidità, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità del direttore dei lavori, perché tra i suoi compiti rientra anche impartire espresse direttive tecniche sulla necessità di applicare una guaina protettiva sul solaio di fondazione e sui tramezzi interni dei fabbricati in costruzione, implicando una scelta di carattere tecnico-professionale, da operarsi in base alle caratteristiche degli edifici da realizzare ed alle caratteristiche, anche geologiche, del sottostante terreno.

Secondo Sez. 2, n. 27045/2024, Grasso Gia., Rv. 672807-01, le obbligazioni del direttore dei lavori ricomprendono anche l’accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell’opera al progetto sia delle modalità esecutive al capitolato e alle regole della tecnica, nonché l’adozione di tutti gli accorgimenti idonei a evitare difetti costruttivi, sicché incorre in responsabilità il professionista che ometta di vigilare e impartire le opportune disposizioni al riguardo, di controllarne l’ottemperanza da parte dell’appaltatore e, in mancanza, di riferire al committente.

In tema di responsabilità per rovina e gravi difetti dell’opera, Sez. 2, n. 29251/2024, Cavallino, Rv. 673521-03, ha, innanzitutto, chiarito che l’appaltatore è responsabile per i difetti della costruzione derivanti da vizi ed inidoneità del suolo, anche ove gli stessi siano ascrivibili alla imperfetta od erronea progettazione fornitagli dal committente, atteso che l’indagine sulla natura e sulla consistenza del suolo rientra tra i compiti dell’appaltatore che deve estendere il suo controllo anche alla rispondenza del progetto alle caratteristiche geologiche del terreno su cui devono porsi le fondazioni, in quanto l’esecuzione a regola d’arte dell’opera dipende dall’adeguatezza dell’uno rispetto alle altre. In secondo luogo, la sentenza in discorso ha stabilito che, poiché la responsabilità extracontrattuale di cui all’art 1669 c.c. trova applicazione non solo a carico del costruttore, ma anche di coloro che hanno collaborato nella realizzazione dell’opera, sia in fase di progettazione che in fase di direzione dell’esecuzione - sempre che la rovina o i difetti siano ricollegabili a fatto loro imputabile -, la chiamata in causa del progettista e del direttore dei lavori da parte dell’appaltatore convenuto in giudizio per rispondere ai sensi dell’art. 1669 c.c. dell’esistenza di gravi difetti dell’opera, effettuata non solo a fini di garanzia, ma anche per rispondere della pretesa dell’attore, comporta che la domanda originaria, pur in mancanza di espressa istanza, si estende automaticamente al terzo, trattandosi di individuare il responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unico (Rv. 673521-01).

Si è già dato conto supra di Sez. 3, n. 27526/2024, Iannello, Rv. 672549-01 - secondo cui l’appaltatore è responsabile dei danni occorsi a terzi in conseguenza dell’esecuzione di opere poste in essere in conformità a un progetto o a direttive del committente palesemente errate, salvo che dimostri di aver manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del committente e a rischio di quest’ultimo - e di Sez. 3, n. 13157/2024, Tatangelo, Rv. 671145-01, per la quale, se nei rapporti con la P.A. la responsabilità per gli abusi edilizi incombe sul committente, sul direttore dei lavori e sull’appaltatore, ai fini della responsabilità nei rapporti interni rilevano il rapporto contrattuale e le obbligazioni da esso derivanti (la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva riconosciuto la responsabilità per inadempimento del progettista-direttore dei lavori il quale, omettendo di segnalare alla committente la necessità di richiedere ed ottenere l’assenso alle varianti alle opere già autorizzate, ne aveva determinato la responsabilità sul piano amministrativo).

Allo stesso modo, è stata già menzionata Sez. 3, n. 03092/2024, Spaziani, Rv. 670082-01, che ha confermato la sentenza di merito che aveva affermato la responsabilità ex art. 840 c.c. del proprietario, in via esclusiva o concorrente con l’appaltatore (a seconda della sua ingerenza nei lavori con direttive più o meno vincolanti), laddove, nell’esercizio delle sue facoltà di realizzare escavazioni od opere nel sottosuolo, abbia prodotto un danno ai vicini; se, invece, non è dato riscontrare alcun legame causale tra l’attuale esercizio delle facoltà dominicali e l’evento lesivo - in quanto la rovina concerne un edificio o una costruzione preesistenti o successivi all’attività di escavazione ovvero alla realizzazione di opere nel sottosuolo - lo stesso proprietario è responsabile ai sensi dell’art. 2053 c.c..

Sez. 3, n. 21603/2024, Vincenti, Rv. 672044-01, ha, invece, escluso la configurabilità di una responsabilità ex art. 2050 c.c. del committente e del progettista nell’appalto di un’opera comportante rilevanti lavori di scavo e movimentazione del terreno, in quanto la norma si riferisce soltanto a chi esercita l’attività pericolosa ovvero all’appaltatore, a cui spetta in via esclusiva la verifica della validità tecnica del progetto fornito dal committente, nonché il rilievo e la correzione di eventuali errori, a meno che l’appaltante, anche attraverso il direttore dei lavori, mantenga un rigido potere di controllo e direzione dell’attività.

Sempre in materia di appalto, Sez. 2, n. 03659/2024, Mondini A., Rv. 670302-01, per il caso che il committente agisca nei confronti dell’appaltatore, ai sensi dell’art. 1669 c.c., per il risarcimento dei danni conseguenti a gravi difetti di costruzione di un immobile, ha precisato che non può operare tra le parti la clausola di esonero di responsabilità eventualmente pattuita, trattandosi di responsabilità extracontrattuale. Sulla natura della responsabilità ex art. 1669 c.c. del costruttore-appaltatore quale responsabilità extracontrattuale si era pronunciata già Sez. 2, n. 23470/2023, Giannaccari, Rv. 668780-01.

Infine, Sez. 3, n. 12796/2024, Cricenti, Rv. 670917-01, in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., premesso che il presupposto della custodia va inteso quale relazione meramente fattuale con il bene, a prescindere dalla corrispondenza di tale relazione con un determinato diritto reale o personale di godimento, ha affermato che custode della cosa deve ritenersi anche il professionista incaricato di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, il quale ha un potere che consiste non nel suo materiale utilizzo, bensì nell’astratta possibilità di intervenire sulla medesima in qualsiasi momento, al fine di impedire che essa faccia danno a terzi.

6. La responsabilità degli ausiliari del magistrato.

La tematica della responsabilità degli ausiliari del giudice e del Pubblico Ministero è stata oggetto di alcune rilevanti pronunce nel corso dell’anno in rassegna, che ne hanno vagliato i rapporti con la disciplina prevista dalla l. n. 117 del 1988.

Per quanto riguarda la responsabilità civile per i danni cagionati nell’esercizio delle funzioni di ausiliario del P.M. Sez. 3, n. 04070/2024, Rubino, Rv. 670099-01, ha escluso l’applicabilità al consulente tecnico dell’esenzione dall’assoggettamento all’azione diretta - prevista dalla l. n. 117 del 1988 per il magistrato - in relazione alle attività svolte nell’esercizio delle sue funzioni, atteso che la ratio di tale normativa è la regolamentazione della responsabilità di tutti quelli che, pur se non inseriti stabilmente nell’organico della magistratura, svolgono, a vario titolo, funzioni giudiziarie nel senso tipico e rigoroso del termine e non è estensibile in favore di chi, pur lavorando in collaborazione con il magistrato, non svolge funzione giurisdizionale, come il consulente.

In relazione ai danni eventualmente cagionati dal professionista delegato ex art. 591-bis c.p.c., Sez. 3, n. 25698/2024, Valle, Rv. 672454-01, partendo dalla medesima considerazione che il professionista delegato non esercita pienamente le funzioni giudiziarie o giurisdizionali - atteso che la delegabilità di un novero assai ampio di atti del processo esecutivo non fa venir meno la direzione del giudice dell’esecuzione, a norma dell’art. 484, comma 1, c.p.c. -ha precisato che l’imputazione degli atti fa sempre capo all’ufficio giudiziario nel suo complesso, nei cui confronti va rivolta l’eventuale azione di risarcimento dei danni per violazioni commesse nell’esercizio dell’attività giurisdizionale ai sensi della l. n. 117 del 13/4/1988, mentre il professionista delegato può essere chiamato a rispondere in via ordinaria, per colpa o dolo, ai sensi dell’art. 2043 c.c., qualora ne sussistano i presupposti, ossia quando i suoi atti sono stati posti in essere al di fuori dello schema legale e non possano essere ricondotti in alcun modo al legittimo esercizio della delega.

Sez. 3, n. 03917/2024, Tatangelo A., Rv. 670115-02, d’altra parte ha chiarito che la responsabilità risarcitoria del consulente tecnico d’ufficio per i danni arrecati alle parti, prevista dall’art. 64 c.p.c., è diretta ed esclusiva, non essendo ipotizzabile una concorrente responsabilità del Ministero della Giustizia, e non è limitata alla colpa grave, rispondendo il perito per i danni provocati alle parti da un suo comportamento doloso o colposo. In applicazione di questo principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva affermato il difetto di legittimazione passiva, rispetto alla domanda risarcitoria delle parti civili, dei consulenti tecnici designati dal P.M. in sede di indagini preliminari, perché operanti esclusivamente quali ausiliari del giudice in funzione del superiore interesse della giustizia.

7. La responsabilità dell’intermediario di viaggi vacanza e del tour operator, dell’albergatore e del vettore.

In tema di responsabilità dell’intermediario di viaggi vacanza e del tour operator, Sez. 3, n. 26293/2024, Condello, Rv. 672631-01, ha affermato che l’organizzatore o il venditore di un pacchetto turistico ex art. 93, comma 2, d.lgs. n. 206 del 2005 (c.d. Codice del consumo), è tenuto al risarcimento dei danni subiti dal turista-consumatore anche quando la responsabilità è ascrivibile esclusivamente ai terzi, della cui opera il primo si sia avvalso per l’adempimento della propria prestazione professionale, salvo il diritto a rivalersi nei confronti di questi ultimi. La S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva escluso la responsabilità del venditore del pacchetto turistico per il decesso di un viaggiatore, avvenuto a causa del ribaltamento del mezzo, determinato dall’eccesso di velocità del conducente, affermando che l’escursione, seppure rimessa alla scelta discrezionale del singolo viaggiatore, era ricompresa nel programma proposto.

In relazione alla responsabilità dell’albergatore, Sez. 3, n. 04132/2024, Gorgoni, Rv. 670103-01, ha escluso la ricorrenza della causa di esonero della responsabilità, prevista dall’art. 1785, n. 1, c.c., nel caso in cui il cliente non gli abbia affidato in custodia gli oggetti di valore di sua proprietà, non sussistendo alcun un obbligo normativo in tal senso, posto che, per le cose portate in albergo di cui il cliente mantiene il possesso, la responsabilità dell’albergatore è indipendente da qualsiasi consegna, essendo collegata al solo fatto dell’introduzione degli effetti personali del cliente nei locali, per il tempo in cui si dispone dell’alloggio (nel caso di specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva accolto la domanda di un cliente, volta al risarcimento del danno conseguente al furto di una pelliccia appesa all’attaccapanni della hall dell’albergo, ravvisando la colpa dell’albergatore per il fatto di avere predisposto la rastrelliera in prossimità della sala da pranzo, in una posizione che ne rendeva impossibile la sorveglianza al personale).

Numerose sono state, poi, le pronunce intervenute nel corso del 2024 aventi ad oggetto la responsabilità del vettore ed in particolare quelle in tema di trasporto aereo anche in relazione ai rapporti tra risarcimento del danno e compensazione pecuniaria di cui al Reg. CE n. 261 del 2004.

Quanto alla responsabilità del vettore per avaria o perdita delle cose trasportate Sez. 3, n. 23395/2024, Gorgoni, Rv. 672139-01, ha precisato che la presunzione di responsabilità, di cui all’art. 1693 c.c., può essere superata soltanto mediante la prova che la perdita sia dipesa da caso fortuito (nel quale rientrano la forza maggiore e il fatto del terzo), che è integrato da un evento imprevedibile e assolutamente inevitabile - sulla base di una prudente valutazione da effettuarsi con la diligenza qualificata del vettore professionale, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto -, e non può automaticamente farsi coincidere con una rapina, ove le circostanze di tempo e di luogo in cui quest’ultima si sia verificata siano state tali da renderla prevedibile ed evitabile. Nel pronunciare tale principio di diritto, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto la rapina subita dal sub-vettore inidonea ad integrare il caso fortuito ex art. 1693 c.c., in considerazione del fatto che era stata perpetrata nello stesso luogo e con le stesse modalità di altra precedentemente subita da un diverso sub-vettore, incaricato del trasporto di un’altra partita di merce da parte dello stesso vettore. Nella stessa ordinanza (Rv. 672139-02), la Terza sezione ha affermato che, ai fini dell’inapplicabilità dei limiti risarcitori (nella specie esclusi) di cui all’art. 1 della l. n. 450 del 1985 (come sostituito dall’art. 7 del d.l. n. 82 del 1993, conv. dalla l. n. 162 del 1993), non rileva che il vettore (o i suoi dipendenti o ausiliari, o il subvettore) non abbia vinto la presunzione di colpa stabilita a suo carico dall’art. 1693 c.c., ma è necessario che il giudice del merito accerti in concreto - avuto riguardo a tutte le circostanze di tempo e di luogo, al valore delle cose trasportate e ad ogni altro utile elemento di giudizio per graduare la colpa - che l’evento è derivato da colpa grave dei suddetti soggetti, ossia da un comportamento consapevole degli stessi che, pur senza la volontà di danneggiare altri, operino con straordinaria ed inescusabile imprudenza e negligenza, omettendo non solo la diligenza media del buon padre di famiglia, rapportata alla professionalità del servizio da svolgere, ma anche quel grado minimo di diligenza osservato da tutti.

In tema di trasporto marittimo di persone, Sez. 3, n. 04271/2024, Spaziani, Rv. 670105-01, in relazione a danni alla persona derivanti da fatti avvenuti in epoca anteriore al 31 dicembre 2012 (data dalla quale la Convenzione di Atene del 1974 è in vigore, per l'Italia e l'Unione europea ai sensi dell'art. 12 del Regolamento CE n.392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio), ha affermato che alla domanda di risarcimento del danno alla persona da inadempimento contrattuale si applica il termine di prescrizione breve di sei mesi, a decorrere dalla data dell’arrivo, previsto dall’art. 418 c.n., non potendosi applicare né il termine biennale di prescrizione previsto dall’art. 16 della citata Convenzione di Atene se il fatto è antecedente al momento in cui ad essa è stata data esecuzione nell’ordinamento, né i termini previsti dagli artt. 94 e 95 c.cons. che, nella formulazione ratione temporis vigente, disciplinavano la responsabilità per i danni derivanti dall’inadempimento di prestazioni comprese in un pacchetto turistico.

In tema di trasporto aereo internazionale, Sez. 3, n. 15352/2024, Scoditti, ha, in primo luogo, escluso che il danno non patrimoniale sia configurabile in re ipsa, dovendosi necessariamente accertare, ai fini della relativa risarcibilità, sia la lesione grave di un interesse inviolabile costituzionalmente garantito, sia la sussistenza di un pregiudizio (non consistente in meri disagi o fastidi) legato da un nesso di causalità giuridica all’evento di danno rappresentato dal ritardo (Rv. 671167-01); in secondo luogo, ha precisato che l’art. 22 della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 sul trasporto aereo (che fissa il limite del risarcimento del danno alla somma di 4150 diritti speciali di prelievo per passeggero), pur applicandosi anche al danno non patrimoniale, non ne fonda direttamente la risarcibilità, dovendosi, a tal fine, far capo ai presupposti delineati dal diritto nazionale (Rv. 671167-02).

Nello stesso senso, Sez. 3, n. 20941/2024, Rubino, Rv. 671847-01, ha ribadito che il risarcimento riconosciuto dal citato art. 22 della Convenzione di Montreal per il ritardo del volo postula la prova (anche per presunzioni) del danno conseguenza concretamente subito, alla stregua dei principi dell’ordinamento nazionale di riferimento (cui la Convenzione rimanda), non potendosi applicare analogicamente la disciplina speciale dettata dagli artt. 5 e 7 del Reg. CE n. 261 del 2004, che prevede una compensazione pecuniaria forfettaria per la cancellazione (o il ritardo superiore a tre ore) del volo, indipendentemente dalla sussistenza di un effettivo pregiudizio.

Come precisato, infatti, sia da Sez. 3, n. 06446/2024, Graziosi, Rv. 670324-01, che da Sez. 3, n. 07010/2024, Ambrosi, Rv. 670344-01, il diritto alla compensazione pecuniaria di cui al Reg. CE n. 261 del 2004 presuppone la sola oggettiva sussistenza di un ritardo nella partenza del volo pari o superiore alle tre ore, non essendo altresì necessaria la dimostrazione di aver subito uno specifico danno da parte del passeggero e, in particolare (Sez. 3, n. 07010/2024) non essendo necessario che il passeggero si sia presentato al check-in all’orario originariamente stabilito, dal momento che scopo della misura indennitaria non è quello di ristorare i passeggeri per il tempo sprecato in aeroporto in attesa della partenza, bensì quello di compensare la perdita di tempo rispetto al raggiungimento della destinazione finale (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto l’indennizzo ai passeggeri di un volo intercontinentale, nonostante questi fossero stati preavvisati del ritardo il giorno precedente e avessero, quindi, atteso il nuovo orario di partenza presso il luogo di villeggiatura).

Sez. 3, n. 04427/2024, Condello, Rv. 670138-01, infine, ribadita la natura indennitaria del diritto alla compensazione pecuniaria previsto dall’art. 7 da ultimo citato in favore del trasportato che ha sofferto un pregiudizio a causa del ritardo, del negato imbarco e/o della cancellazione del volo, ha escluso che esso sia assoggettato al termine di decadenza previsto dall’art. 35 della Convenzione di Montreal del 1999, il cui ambito di operatività è limitato alle azioni di carattere risarcitorio, dovendo, peraltro, escludersi che il rinvio operato dal novellato art. 949-ter c. n. - che rimanda all’art. 941 c. n. - alle “norme comunitarie “ e alla “normativa internazionale” conduca all’applicazione automatica della Convenzione, trattandosi di un rinvio mobile e non fisso ad una determinata disciplina.